ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 10 maggio 2018. — Presidenza del presidente Nicola MOLTENI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta, il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba e il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.
La seduta comincia alle 11.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.
Atto n. 7.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2018.
Nicola MOLTENI, presidente, ricorda che il relatore, Bitonci, nella scorsa seduta ha presentato una proposta di parere, in merito alla quale il gruppo Forza Italia ha presentato una proposta di riformulazione.
Andrea MANDELLI (FI), con riferimento alla proposta di parere del relatore, a nome del Gruppo Forza Italia, intende specificare quanto segue.
Con una delle condizioni poste dal relatore, la n. 5), si riterrebbe opportuno precisare l'obbligo per l'intermediario assicurativo e per l'intermediario assicurativo a titolo accessorio di comunicare al cliente non soltanto la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, ma anche gli importi relativi a ciascuna voce; tale proposta introdurrebbe quindi un obbligo di hard disclosure sui compensi percepiti dagli intermediari su tutti i contratti assicurativi.
Tale previsione rischia di travalicare i criteri di delega, in quanto l'obbligo di trasparenza dei caricamenti riguarda esclusivamente i prodotti di investimento assicurativo IBIPs in accordo con la disciplina prevista dalla Mifid 2 e dalle relative disposizioni di attuazione. Il consumatore avrebbe infatti un effettivo interesse a comprendere il peso di tutti i caricamenti (non solo dei compensi di intermediazione) quando acquista prodotti assicurativi vita a contenuto finanziario, al fine di conoscere la riduzione del capitale investito rispetto al premio pagato. A tal proposito considera equilibrata la scelta, operata nel testo del nuovo articolo 121-sexies del CAP che impone un'analitica indicazione dei compensi percepiti sui contratti a contenuto finanziario, quando essa sia espressamente richiesta dal cliente.
L'informazione potrebbe invece non apparire pertinente, fino a risultare fuorviante, nell'ambito di coperture di puro rischio (tutte le garanzie danni, le coperture caso morte), laddove il consumatore ha interesse precipuo a verificare il bilanciamento tra una idonea copertura assicurativa (in termini di garanzie prestate, massimali, franchigie, scoperti ed esclusioni) e il prezzo complessivamente pagato; in tale circostanza, l'informazione su una sola componente di caricamento del premio, quale la remunerazione dell'intermediario, non contribuirebbe ad un acquisto consapevole. Inoltre, esiste un'effettiva difficoltà nel garantire un corretto level playing field tra l'indicazione dei costi di intermediazione e l'indicazione degli oneri organizzativi, distributivi e amministrativi (call center, piattaforme web, ecc.) nel caso di distribuzione diretta. Non ritiene infatti possibile individuare un metodo comune e verificabile di equo calcolo che possa mettere sullo stesso piano la remunerazione dell'attività prestata dall'intermediario e quella prestata dal dipendente dell'impresa assicurativa. Non a caso il legislatore europeo ha introdotto norme che potenziano l'informazione sul prodotto, non già sull'importo della provvigione corrisposta all'intermediario, lasciando Pag. 5intendere che quest'ultima informazione non è rilevante ai fini del quadro europeo armonizzato di regole che l'IDD ha inteso introdurre.
Segnala quindi come l'introduzione di un obbligo di comunicazione dei compensi di intermediazione potrebbe indurre il cliente a percepire il canale diretto come meno costoso, non essendo indicati in maniera chiara i costi che la compagnia sostiene per la distribuzione del prodotto. Esponendo solo la provvigione dell'intermediario, infatti, i clienti potrebbero essere indotti a passare all'acquisto diretto sulla scorta del convincimento di una minore onerosità in termini di caricamenti sul premio puro di tariffa. Al fine di evitare tale disparità di trattamento, sarebbe pertanto necessario rappresentare al cliente la composizione del premio di tariffa di una copertura di puro rischio, indicando analiticamente l'insieme dei caricamenti sul premio definiti dall'impresa di assicurazione, e non già la sola la frazione costituita dalla provvigione corrisposta all'intermediario; ma la complessità di tale rappresentazione non si giustificherebbe per le coperture di puro rischio, atteso che l'informazione non ha alcuna attinenza con l'obiettivo precipuo del cliente secondo le argomentazioni fin qui svolte.
Ritiene pertanto che la disclosure automatica delle commissioni di intermediazione rischi di non realizzare parità di condizioni tra operatori, e di non produrre vantaggi per l'assicurato, dato che l'evidenza dei costi di intermediazione, in assenza di una paritetica trasparenza dei costi di distribuzione diretta delle compagnie, potrebbe costituire (erroneamente) il fattore determinante per la scelta del prodotto assicurativo.
Tutto ciò premesso, a nome del suo gruppo chiede al relatore di verificare l'opportunità di sopprimere la condizione n. 5), per realizzare un'effettiva parità di condizioni tra operatori, alla luce della considerazioni da lui svolte.
Massimo BITONCI (Lega), relatore, si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta avanzata dal deputato Mandelli, riformulando conseguentemente la sua proposta di parere.
Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al deputato Mandelli se la proposta, da lui avanzata, di sopprimere la condizione n. 5), sia tesa a escludere dalla visibilità del cliente l'intero importo delle provvigioni o solo quello relativo al ramo delle assicurazioni vita.
Andrea MANDELLI (FI) precisa che la sua richiesta di sopprimere la condizione n. 5) è tesa a evitare di introdurre una norma che rischierebbe di indurre in errore i consumatori nelle loro scelte, laddove è invece necessario perseguire una loro effettiva maggiore tutela.
Silvia FREGOLENT (PD), nel dichiararsi contraria alla soppressione della condizione n. 5), contenuta nella proposta di parere presentata dal relatore nella precedente seduta, non comprende per quale ragione il cittadino potrebbe essere indotto in errore da un elenco analitico delle singole voci che va, invece, nella direzione di una maggiore trasparenza. Ricorda che nella passata legislatura è stata approvata una norma sull'educazione finanziaria che potrebbe essere valida anche per il settore assicurativo, al fine di rendere il consumatore maggiormente consapevole.
Massimo BITONCI (Lega), relatore, rileva come la soppressione della condizione n. 5) sia motivata dal fatto che essa risulterebbe in contrasto con la normativa di delega.
Infatti, l'articolo 5, comma 1, lettera m), della legge di delega (legge n. 163 del 2017) stabilisce che, per quanto riguarda la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo occorre prevedere «la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE (MIFID 2) e dalle relative disposizioni di attuazione».Pag. 6
Effettivamente la predetta direttiva MIFID 2 all'articolo 24, comma 4, lettera c), prevede che «Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d'investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi da un rischio di mercato sottostante, devono essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica.».
Pertanto la direttiva MIFID prevede un'informativa aggregata e non, come richiede la condizione n. 5), un'informativa analitica per ogni singola voce di compenso, salvo che il cliente non lo richieda: in questo senso appare corretta la formulazione sia del nuovo articolo 120-bis del CAP, sia del nuovo articolo 121-sexies, comma 2, del CAP, il quale prevede che le informazioni su tutti i costi e gli oneri sono comunicate in forma aggregata, ovvero in forma analitica, se ciò è richiesto dal cliente.
Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) precisa che, a suo avviso una maggiore informazione ai consumatori non può non apportare maggiore trasparenza. Comprende però, in base alle spiegazioni fornite dal relatore, che la condizione n. 5) potrebbe determinare un eccesso di delega e si dichiara, quindi, favorevole alla proposta avanzata dal deputato Mandelli.
Andrea MANDELLI (FI) osserva come sia fondamentale evitare di travalicare i limiti posti dalla delega.
Massimo BITONCI (Lega), relatore, alla luce dell'andamento del dibattito, riformula la sua proposta di parere (vedi allegato 1).
In particolare, la riformulazione della proposta di parere prevede di sopprimere la condizione n. 5), la quale chiede al Governo di precisare, al nuovo articolo 120-bis (Trasparenza sulle remunerazioni) del CAP, che l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio devono comunicare al cliente non soltanto la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, ma anche gli importi relativi a ciascuna voce.
In connessione con la soppressione della condizione n. 5), ritiene altresì opportuno sopprimere anche la condizione n. 8), la quale, nel chiedere di modificare il nuovo articolo 121-sexies (Informativa al contraente e incentivi) del CAP, prevedendo che le informazioni su tutti i costi e gli oneri siano sempre comunicate al cliente non solo in forma aggregata, ma anche in forma analitica, appare anch'essa porsi in contraddizione con la normativa di delega in materia e con la sopra citata previsione dell'articolo 24, comma 4, lettera c), della direttiva MIFID 2.
Inoltre, alla luce della richiesta in tal senso avanzata dalla CONSOB, avverte di aver inserito nella sua proposta di parere un'osservazione aggiuntiva del seguente tenore:
o-bis) all'articolo 2, comma 6, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera b), che abroga il comma 1 dell'articolo 25-ter del TUF, con la seguente: «b) il comma 1 è sostituito dal seguente “1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis si applicano all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto prodotti di investimento assicurativo da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa”».
Tale nuova osservazione è motivata dal fatto che l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 25-ter del TUF, disposta dall'articolo 2, comma 6, lettera b), dello schema di decreto, potrebbe generare incertezze circa la cornice normativa di riferimento per l'esercizio da parte della CONSOB dei poteri di normazione secondaria ad essa attribuiti dal comma 2 dello stesso articolo 25-ter. Per tale motivo la nuova osservazione chiede di mantenere il comma 1 dell'articolo 25-ter, armonizzandone peraltro la formulazione con le modifiche apportate dalla direttiva e con le conseguenti innovazioni al TUF apportate dallo schema.
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA si rimette alla Commissione sulla Pag. 7proposta di parere, come riformulata dal relatore.
Silvia FREGOLENT (PD), nel rilevare preliminarmente come lo schema di decreto in esame si riferisca a una normativa di cui si attende da tempo il recepimento, fa presente come il suo gruppo fosse orientato ad esprimere voto favorevole sulla originaria proposta di parere del relatore. In seguito però al venir meno della condizione n. 5), nonché alla luce dell'inserimento della nuova osservazione o-bis), annuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, così come riformulata. Riguardo all'eccesso di delega, che, a giudizio del relatore, motiverebbe la soppressione della predetta condizione n. 5), fa presente che nelle premesse al parere il relatore ha recepito alcune sue indicazioni sul fintech e sull'insurtech che certamente esulano dai criteri direttivi posti dalla delega. Ritiene pertanto che si sarebbe potuto mantenere la condizione n. 5) rendendone facoltativa la previsione, in modo da rispettare i criteri di delega.
Barbara SALTAMARTINI (Lega) dichiara il voto favorevole del gruppo Lega sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore, la quale recepisce le osservazioni formulate nel dibattito in Commissione e nel corso delle audizioni svolte, migliorando sensibilmente un testo che nella sua versione originaria era sicuramente squilibrato a favore delle società di assicurazione e che non tutelava, invece, sufficientemente i consumatori.
Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) concorda con la deputata Fregolent circa il fatto che le norme recate dallo schema di decreto facciano riferimento a un quadro normativo sotto molti aspetti ormai invecchiato, ritenendo pertanto necessario metter mano, con successivi provvedimenti, a tale normativa vecchia, al fine di fornire al cliente il maggior numero possibile di informazioni. Rileva peraltro, come, in tale quadro, grazie al lavoro svolto dal relatore e dalla Commissione, nonché alla collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, sia stato possibile compiere numerosi passi avanti, migliorando decisamente il testo, in particolare per quanto riguarda la tematica del versamento dei premi direttamente sul conto corrente dell'impresa, nonché sulla questione della definizione di procedure standard per garantire una profilatura del cliente più sicura. In considerazione di tali miglioramenti, preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore.
Renata POLVERINI (FI) dichiara il voto favorevole del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore.
Riccardo ZUCCONI (FdI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore (vedi allegato 1).
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
Atto n. 8.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2018.
Nicola MOLTENI, presidente, ricorda che il relatore, Ferraresi, nella scorsa seduta ha presentato una proposta di parere, in merito alla quale non sono state presentate proposte di riformulazione da parte dei Gruppi.
Pag. 8 Il sottosegretario Domenico MANZIONE, con riferimento alla proposta di parere presentata dal relatore nella seduta dell'8 maggio scorso, fa presente quanto segue. In relazione alla condizione n. 1), osserva di condividere il richiamo al rispetto dei principi di necessità e proporzionalità nell'ambito del trattamento dei dati PNR e API, e in tal senso il Governo è disponibile ad introdurre, negli articoli 8 e 9 dello schema, relativi al trattamento dei dati suddetti, la previsione per cui gli stessi devono essere effettuati nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali sono consentiti. Non può, invece, trovare accoglimento la proposta di «eventuale rivisitazione» delle disposizioni che riguardano il trattamento dei dati API, facendo salve solo quelle conformi alle puntuali previsioni della direttiva (UE) 2016/681, espungendo le altre, qualora volte a modificare il decreto legislativo n. 144 del 2007. Ciò in quanto si vanificherebbe il processo di unificazione e sistematizzazione dei dati, che costituisce il punto qualificante del provvedimento, che risponde ad un'esigenza di semplificazione e armonizzazione dei relativi procedimenti, enunciata espressamente sia nella direttiva (considerata 9 e 10) sia nella legge n. 234 del 2012, cui fa espresso rinvio la legge di delegazione europea (articolo 12 della legge n. 163 del 2017). Pertanto, chiede al relatore la disponibilità a trasformare questa parte della condizione in osservazione. Infine, il Governo condivide sia l'esigenza che vengano garantite adeguate misure di sicurezza tecniche nel trattamento dei dati, sia la richiesta di una previa consultazione del Garante. Al riguardo, evidenzia che il decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 5, dello schema, che disciplinerà le suddette modalità di trasmissione, prevede, per la sua adozione, proprio il parere del Garante.
Rileva quindi che il Governo condivide le condizioni n. 2), 3), 4) e 5) della proposta di parere del relatore nella precedente seduta.
In merito alla condizione n. 6), rileva che questa, circoscrivendo i dati PNR oggetto di obbligo di trasferimento soltanto a quelli «effettivamente» presenti e trattati nella prenotazione effettuata, compromette il criterio di completezza dei dati medesimi, ricavabile dall'Allegato I della direttiva. Si rischierebbe, in tal modo, di creare una banca dati priva del fondamentale requisito dell'affidabilità, determinando un vulnus nella lotta contro il terrorismo. Si rileva, inoltre, in assenza di uno standard uniforme di acquisizione dei dati, la possibile realizzazione di un sistema parziale in quanto non omogeneo, con una conseguente disparità di trattamento dei dati dei passeggeri da parte dei vettori, strumentalmente utilizzabile.
Per quanto riguarda la condizione n. 7) della citata proposta di parere, condivide la preoccupazione espressa dal relatore circa la necessità di individuare con certezza l'identità dell'operatore che accede ai dati; evidenzia, tuttavia, che tutte le indicazioni richieste appaiono già previste dall'articolo 22, comma 7, del provvedimento in esame.
Sulla condizione n. 8), richiama quanto già evidenziato con riguardo alla condizione n. 6).
Con riferimento alla condizione n. 9), in ordine alla proposta avanzata rileva come una differenziazione delle sanzioni non sia né utile, né necessaria, essendo già presenti nella legge n. 689 del 1981 i criteri per la commisurazione della sanzione al caso concreto. Peraltro, appare poco chiaro il suggerimento di distinguere «in base alle diverse modalità di trattamento e comunicazione dati».
In relazione alla condizione n. 10), in ordine alla opportunità, richiamata dal relatore, di individuare e chiarire le modalità tecniche e operative per la trasmissione, da parte dei vettori, delle informazioni relative a persone trasportate, evidenzia che tali modalità parrebbero già esaustivamente richiamate agli articoli 4 e 5 del provvedimento in esame. Relativamente Pag. 9alla ultrattività del decreto legislativo n. 144 del 2007 (fino alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi del provvedimento), il disposto dell'articolo 26 richiamato parrebbe non lasciare dubbi sulla sua interpretazione.
Infine, con riguardo alla condizione n. 11), evidenzia che la congruità, sotto il profilo economico e finanziario, del provvedimento in esame, è già stata positivamente verificata dalla Relazione tecnica annessa allo schema.
Vittorio FERRARESI (M5S), relatore, riformula la sua proposta di parere (vedi allegato 2). Ribadisce quanto già affermato sulle parti della proposta di parere che non hanno subito modifiche. In merito alle modifiche apportate, in particolare, alla condizione n. 1), ribadisce la necessità di inserire una espressa previsione nel senso di assicurare che il trattamento dei dati previsto agli articoli 8 e 9 dello schema sia effettuato nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità. Accoglie nel contempo le osservazioni del Governo e sopprime il riferimento a un'eventuale rivisitazione delle disposizioni che riguardino il trattamento dei dati API, trasformandolo in un'apposita osservazione. Sempre in accoglimento dei rilievi formulati dal Governo, modifica le condizioni n. 6) e n. 8) della proposta di parere presentata nella precedente seduta, trasformandole in osservazioni e riformula la condizione n. 9) in materia di sanzioni.
Il Sottosegretario Domenico MANZIONE assicura che il Governo terrà conto dei rilievi formulati nel parere.
Renata POLVERINI (FI) preannuncia il voto di astensione del gruppo Forza Italia.
Gianluca BENAMATI (PD), preso atto che il Governo terrà conto dei rilievi della Commissione, preannuncia il voto favorevole del gruppo Partito Democratico.
La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali.
Atto n. 13.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2018.
Nicola MOLTENI, presidente, ricorda che il relatore, Ferraresi, nel corso della precedente seduta ha presentato una proposta di parere, in merito alla quale non sono pervenute proposte di riformulazione da parte dei Gruppi.
Vittorio FERRARESI (M5S), relatore, riformula la sua proposta di parere (vedi allegato 3), rilevando come la sua proposta di parere favorevole, con quattro condizioni e un'osservazione, tenga conto delle osservazioni formulate dai componenti della Commissione, in particolare dalla deputata Bartolozzi.
Il Sottosegretario Domenico MANZIONE, nell'esprimere parere favorevole sulla proposta di parere del relatore, propone di riformulare la condizione n. 2), nel senso di sostituire le parole: «ove possibile», che richiamano un'eventualità e che non sembrano quindi in linea con una condizione, con le seguenti: «compatibilmente con il rispetto dei principi e criteri direttivi della delega legislativa».
Vittorio FERRARESI (M5S), relatore, accoglie il suggerimento del Sottosegretario, riformulando ulteriormente la sua proposta di parere (vedi allegato 4).
La Commissione approva la proposta di parere, come ulteriormente riformulata dal relatore.
Pag. 10Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.
Atto n. 11.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2018.
Nicola MOLTENI, presidente, ricorda che la relatrice, onorevole Braga, ha presentato nella scorsa seduta una proposta di parere, in merito alla quale i gruppi MoVimento 5 Stelle e Liberi e Uguali hanno avanzato alcune proposte di riformulazione. Avverte che, alla luce di tali proposte, la relatrice ha quindi predisposto una nuova proposta di parere, che reca alcune modifiche e integrazioni rispetto alla precedente.
Chiara BRAGA (PD), relatrice, formula quindi una nuova proposta di parere (vedi allegato 5), avvertendo che la stessa tiene sostanzialmente conto, come già anticipato dal presidente Molteni, dei rilievi formulati dai gruppi MoVimento 5 Stelle e Liberi e Uguali. Illustrando quindi sinteticamente le principali modifiche ed integrazioni contenute nella nuova proposta di parere, segnala preliminarmente che tra le premesse della proposta stessa è stata inserito un ultimo capoverso con il quale si richiama la particolare rilevanza rivestita dal provvedimento in esame, in considerazione del fatto che l'Italia è già coinvolta in due procedure di infrazione comunitaria, entrambe attualmente in fase di parere motivato, per il mancato rispetto dei limiti di emissione del particolato e del biossido d'azoto, il cui esito sfavorevole comporterebbe un impatto particolarmente pesante per il nostro Paese.
Chiarisce altresì che, da un lato, l'osservazione di cui alla lettera a) della precedente proposta di parere è stata ora di fatto trasfusa nella condizione n. 1), dall'altro è stata introdotta ex novo la condizione n. 2), volta a prevedere, nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento di cui all'articolo 4, comma 7, del presente schema di decreto, misure di riduzione delle emissioni per tutti i settori responsabili dell'inquinamento atmosferico, quali trasporti, industria, energia e riscaldamento civile così come richiamati dall'articolo 5, comma 4.
Precisa, infine, che l'osservazione di cui alla lettera a) della precedente proposta di parere è stata pertanto mantenuta, alla luce di quanto detto in precedenza, solo nella parte relativa al coinvolgimento del SNPA ai fini del monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi tramite una partecipazione del SNPA stesso nella fase di programmazione della rete di sistemi di monitoraggio, mentre sono state inserite le nuove osservazioni di cui alle lettere b), h) ed i), per i cui contenuti specifici rimanda alla nuova proposta di parere posta in distribuzione.
Davide CRIPPA (M5S) ringrazia preliminarmente la relatrice per l'accoglimento, nella nuova proposta di parere, di buona parte dei rilievi formulati dal gruppo MoVimento 5 Stelle. Condivide in particolare l'importanza di avere inserito, tra le premesse della nuova proposta di parere, il richiamo all'attuale coinvolgimento del nostro Paese in due procedure di infrazione comunitaria, dalle quali potrebbero derivare conseguenze dannose anche dal punto di vista finanziario, in relazione all'eventuale pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate.
In tale quadro, ritiene indispensabile che il nostro Paese adotti con determinazione una diversa strategia nella definizione delle complessive politiche ambientali, dal momento che appare in parte contraddittorio da un lato prevedere la predisposizione di un nuovo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'articolo 4 del Pag. 11presente schema di decreto, dall'altro non essere ancora in grado di rispettare pienamente taluni degli adempimenti imposti dalla normativa europea in materia. Esprime inoltre apprezzamento per la condizione n. 2) della proposta di parere, volta a prevedere, nell'ambito del predetto programma nazionale di controllo, l'indicazione di misure di riduzione delle emissioni con particolare riguardo ai settori maggiormente inquinanti, quali i trasporti, l'industria, l'energia e il riscaldamento civile. Auspica altresì che l'insieme delle osservazioni contenute nella nuova proposta di parere della relatrice possano trovare concreto recepimento all'atto della adozione definitiva da parte del Governo dello schema di decreto in esame.
In tale contesto, richiama tuttavia l'esigenza che le strutture pubbliche incaricate dello svolgimento di specifiche funzioni in tale delicata materia, come le ARPA regionali, siano dotate delle necessarie risorse finanziarie. Considera altresì rilevante l'osservazione di cui alla lettera h), laddove si indica la necessità di intervenire sulla normativa degli incentivi e dei sussidi previsti nei settori responsabili delle emissioni inquinanti, a partire dal settore dei trasporti, con particolare riferimento alla soppressione dei sussidi ambientalmente dannosi, a tal fine eventualmente disciplinando la inevitabile fase di transizione, ciò anche nell'ottica di promuovere con sempre maggiore determinazione il sistema della mobilità alternativa. Rileva infine che molte delle questioni poste dal MoVimento 5 Stelle, quali il tema della mobilità elettrica e delle ricariche, rivestono una indubbia rilevanza ed attualità.
Gianluca BENAMATI (PD), nel ringraziare preliminarmente la relatrice Braga per il proficuo lavoro svolto su un provvedimento di tale rilevanza, il cui celere recepimento potrebbe consentire il superamento delle procedure d'infrazione comunitaria che vedono interessato il nostro Paese, considera le due condizioni inserite nella nuova proposta di parere – concernenti da un lato il pieno coinvolgimento del SNPA e dall'altro una più efficace azione di contrasto delle emissioni inquinanti – veri e propri punti qualificanti della proposta stessa. Richiama comunque l'attenzione sul tema della adeguatezza delle risorse finanziarie destinate all'attuazione delle misure previste dal presente schema di decreto, come esplicitato nell'osservazione di cui alla lettera b). Per quanto riguarda invece la necessità di intervenire sulla normativa degli incentivi e dei sussidi previsti nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti, contenuta nell'osservazione di cui alla lettera h), ritiene che tale questione, che peraltro è già stata oggetto di attenta disamina nel corso delle ultime due legislature, meriti il dovuto approfondimento. Tanto premesso, dichiara il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla nuova proposta di parere formulata dalla relatrice.
Riccardo ZUCCONI (FdI) preannunzia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia sulla nuova proposta di parere della relatrice, fermo restando che, a suo avviso, l'adozione di iniziative virtuose nella materia oggetto del presente schema di decreto dovrebbe prescindere dall'esistenza di eventuali procedure di infrazione comunitaria nei confronti del nostro Paese.
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la nuova proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la nuova proposta di parere della relatrice.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate.
Atto n. 14.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2018.
Pag. 12 Nicola MOLTENI, presidente e relatore, ricorda che la settimana scorsa aveva predisposto una proposta di parere, in ordine alla quale nella scorsa seduta sia il rappresentante del Governo sia la deputata Bartolozzi avevano formulato taluni rilievi. Con riferimento, in particolare, ai rilievi formulati dal rappresentante del Governo ritiene di dover mantenere ferme le osservazioni contenute nella proposta di parere già presentata.
Fa invece presente che, in accoglimento dei citati rilievi formulati dalla deputata Bartolozzi, ha predisposto una nuova formulazione della proposta di parere (vedi allegato 6), la quale si differenzia per alcuni aspetti da quella presentata la scorsa settimana.
In primo luogo, è stata introdotta l'osservazione di cui alla lettera a), la quale chiede che siano considerati, ai fini della concessione di strumenti di sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori dipendenti delle aziende sequestrate e confiscate, solo i rapporti di lavoro i quali presentino una durata minima, da individuare con il provvedimento in esame, al fine di escludere la costituzione di rapporti di lavoro fittizi in data prossima al sequestro o alla confisca finalizzati alla fruizione dei sostegni previsti.
Inoltre è stata modificata l'osservazione di cui alla lettera b), chiedendo di specificare il grado di parentela e affinità tra proposto e lavoratore che impedisce l'accoglimento della richiesta del trattamento di sostegno al reddito, nonché prevedendo che la concreta partecipazione alla gestione dell'azienda, la quale esclude la possibilità di richiedere il trattamento di sostegno al reddito, debba essere fondata su un preventivo accertamento giudiziale.
È stata infine introdotta l'ulteriore osservazione di cui alla lettera g), volta a precisare che nella nozione di azienda debba essere compresa anche l'ipotesi di aziende composte da più unità produttive.
Tanto specificato, tiene a ribadire la rilevanza delle misure oggetto del presente provvedimento che, recuperando peraltro l'intenso lavoro in proposito già effettuato a partire dal 2011 dai Governi tanto di centrodestra quanto di centrosinistra, si pone nell'ottica di offrire adeguata tutela, in attuazione della delega recata dall'articolo 34 della legge n. 161 del 2017, alle aziende sequestrate o confiscate al fine di evitare l'interruzione delle relative attività produttive e di salvaguardare i livelli occupazionali, onde scongiurare un grave pregiudizio per l'intero sistema Paese e non solo per le regioni del Mezzogiorno.
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime una valutazione favorevole sulle condizioni contenute nella proposta di parere, come riformulata dal relatore; per quanto riguarda invece le osservazioni in essa contenute, pur esprimendo alcune perplessità su di esse, ritiene di potersi rimettere alla Commissione.
Renata POLVERINI (FI) ringrazia il relatore per il proficuo lavoro svolto, anche alla luce della significativa rilevanza del provvedimento in titolo, sia per quanto concerne il futuro produttivo delle aziende, e non solo quelle ubicate nelle regioni meridionali, interessate dalle misure di sostegno ivi previste, sia per quanto riguarda le aspettative lavorative dei dipendenti impiegati presso le aziende stesse. Nell'esprimere apprezzamento per il fatto che la proposta di parere del relatore, così come riformulata, ha debitamente tenuto conto dei rilievi avanzati dal gruppo Forza Italia, auspica che la stessa possa trovare integrale recepimento da parte del Governo in sede di adozione definitiva dello schema di decreto in esame. Tanto premesso, preannunzia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, così come riformulata.
Chiara BRAGA (PD) preannunzia il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, come riformulata, esprimendo in particolare apprezzamento per lo spirito di collaborazione ampia e trasversale che ha caratterizzato il clima in cui è stato affrontato un tema tanto rilevante come quello della tutela del lavoro presso le Pag. 13aziende sequestrate o confiscate, nonché per il recepimento di talune delle osservazioni formulate al riguardo nel contributo trasmesso dalla CGIL.
La Commissione approva quindi la proposta di parere, come riformulata dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/50/UE relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari.
Atto n. 15.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2018.
Nicola MOLTENI, presidente, avverte che il relatore ha predisposto una proposta di parere che è stata inoltrata per e-mail ai componenti della Commissione nella giornata di ieri pomeriggio.
Claudio BORGHI (Lega), relatore, formula quindi una proposta di parere (vedi allegato 7), osservando come la stessa, anche alla luce del dibattito svoltosi in Commissione, consentirebbe di sanare un'immotivata disparità di trattamento tra i lavoratori presenti sul territorio nazionale e quelli dislocati negli altri Stati membri dell'Unione europea, che si produrrebbe invece laddove il testo dello schema di decreto in esame fosse adottato in via definitiva senza modifiche.
Illustra quindi la proposta di parere, richiamando in particolare l'attenzione sulla condizione n. 1), con la quale – attraverso una opportuna modifica dell'articolo 1, comma 1, del presente schema di decreto – si ottempera alla finalità sostanziale dianzi richiamata, ciò nella convinzione di dover definire, compatibilmente con il rispetto della direttiva oggetto di recepimento e dei principi e criteri direttivi della delega legislativa, una disciplina uniforme per tutti i lavoratori ai fini dell'accesso alla pensione complementare, a prescindere dal fatto che si tratti di lavoratori che si spostano tra Stati membri dell'Unione europea o permangono sul territorio nazionale.
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore, alla luce dell'inciso contenuto nella proposta di parere del relatore che implica una verifica della compatibilità della condizione proposta dal relatore con la direttiva oggetto di recepimento.
Dario GALLI (Lega), nel condividere integralmente la proposta di parere del relatore, sottolinea tuttavia una questione di carattere più propriamente politico, consistente nel fatto che a volte, per una sorta di eccesso di zelo, il nostro legislatore è pronto a recepire nell'ordinamento interno le misure comuni adottate dalle istituzioni europee senza tenere in debito conto gli interessi specifici dei cittadini italiani. In proposito, ricorda come ad esempio in passato si sia pervenuti al pieno riconoscimento ai lavoratori extra UE dei contributi pensionistici mentre analogo trattamento non è stato riconosciuto alle lavoratrici italiane per i cosiddetti contributi «silenti». Invita pertanto a considerare le misure comunitarie di volta in volta oggetto di recepimento interno anche in relazione alla effettiva utilità che le stesse rivestono per il nostro Paese.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
Atto n. 19.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, Pag. 14rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2018.
Nicola MOLTENI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta la relatrice, onorevole Polverini, ha presentato una proposta di parere, che è in distribuzione, rispetto alla quale non sono pervenute proposte di riformulazione da parte dei gruppi.
Laura CASTELLI (M5S) evidenzia l'incongruenza tra la disposizione della legge n. 106 del 2016 recante la delega al Governo per la riforma dell'impresa sociale – provvedimento sul quale nella scorsa legislatura il MoVimento 5 Stelle ha espresso un voto contrario –, e la condizione n. 1) contenuta nella proposta di parere della relatrice. In ragione di ciò, ritiene pertanto indispensabile espungere la predetta condizione dalla proposta di parere, anche tenendo conto dell'orientamento manifestato sul presente schema di decreto dalla omologa Commissione speciale istituita presso il Senato.
Renata POLVERINI (FI), relatrice, osserva che la condizione n. 1) contenuta nella proposta di parere – secondo una consolidata prassi legislativa – si limita ad introdurre una norma transitoria concernente le imprese sociali già costituite e operanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 2017, in ciò peraltro allineandosi ad una esigenza in tal senso manifestata dallo stesso Governo. Alla luce di ciò, nel rivendicare comunque il ruolo positivo svolto a diversi livelli nella nostra società dalle formazioni e associazioni politiche nonché dai sindacati, cui le predette imprese sociali sono riconducibili, dichiara di mantenere ferme le condizioni contenute nella proposta di parere presentata.
Guido GUIDESI (Lega) suggerisce di rinviare ad altra seduta la votazione della proposta di parere, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti in merito.
Nicola MOLTENI, presidente, nel concordare con il deputato Guidesi, propone di rinviare la discussione sul provvedimento e ricorda che il termine per l'esercizio della delega scade il 20 luglio prossimo.
Gianluca BENAMATI (PD) concorda con la proposta del presidente, ma sottolinea la rilevanza della condizione posta dalla relatrice.
Nicola MOLTENI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 7 del 3 maggio 2018, a pagina 5, prima colonna, sostituire le parole da: «l'effettuazione della nomina», poste alla trentaduesima riga, sino a: «l'effettuazione della nomina», poste alla trentanovesima riga, con le seguenti: «l'esercizio delle funzioni in prorogatio degli attuali componenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce che il termine iniziale dal quale decorrono i novanta giorni previsti dal testo del provvedimento, trascorsi i quali cesserà il predetto periodo di prorogatio,».
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