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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 febbraio 2019
142.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 26

SEDE REFERENTE

      Mercoledì 13 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Giulia SARTI.

      La seduta comincia alle 10.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

      Giulia SARTI, presidente, comunica che, per il gruppo Forza Italia, è entrato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'onorevole Carlo Sarro, l'onorevole Matilde Siracusano, a cui porge un saluto di benvenuto.

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Disposizioni concernenti l'indicazione degli animali di affezione nelle certificazioni anagrafiche.
C. 86 Brambilla.

(Esame e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

      Roberto CASSINELLI (FI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge Brambilla C. 86, recante «Disposizioni concernenti l'indicazione degli animali di affezione nelle certificazioni anagrafiche», composta da due articoli.
      Prima di entrare nel merito della proposta di legge, ritiene opportuno soffermarsi sul quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
      A tale riguardo, ricorda che la definizione di animali d'affezione o da compagnia è contenuta nel testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, che recepisce l'Accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativo al benessere degli animali da compagnia. Tale accordo, all'articolo 1, comma 2, dispone che «Ai fini del presente accordo, si intende per “ animale da compagnia ”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.».
      Rammenta che l'Anagrafe degli animali d'affezione è stata istituita con la legge 14 agosto 1991, n.  281, e rappresenta il registro nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con microchip in Italia. L'articolo 727 del codice penale disciplina il reato di abbandono di animali, prevedendo che chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. In relazione alla mancata cura dell'animale domestico la Cassazione ha affermato che il reato di abbandono non punisce solo chi abbandona il proprio animale o compie atti crudeli contro esso, bensì anche chi per incuria o inerzia non gli presta le cure necessarie (si vedano le sentenze n.  15076 del 2018, n.  18892 del 2012 e 3290 del 2018). Recentemente, la Cassazione penale. Sez. III, con sentenza 30 gennaio 2017, n.  46365 ha precisato che il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 727 del codice penale, è costituito non dalla integrità fisica dell'animale, bensì dalla sua stessa condizione di essere vivente perciò meritevole di tutela in relazione a tutte quelle attività dell'uomo che possano comportare, anche soltanto per indifferenza o negligenza od incuria, l'inflizione di inutili sofferenze. Dunque è stata ritenuta di rilevanza penale la detenzione di un uccello all'interno di una gabbia dalle dimensioni particolarmente ridotte rispetto alla sua stazza, tale da non consentirgli neppure la piena apertura delle ali, né una sia pur modesta possibilità di movimento, del tutto irrilevante risultando l'assenza di lesioni o l'integrità delle sue condizioni di salute. Nel medesimo senso anche la sentenza n.  15076/2018, in cui la Cassazione ha precisato che: «il reato di cui all'articolo 727 del codice penale non sanziona esclusivamente gli atti di crudeltà, caratterizzati dal dolo, ma anche comportamenti colposi di incuria e abbandono nei confronti degli animali». Come sottolinea la Relazione illustrativa della proposta di legge in esame, sulla base di tale consolidato orientamento giurisprudenziale è stata riconosciuta, da un'amministrazione pubblica (Università la Sapienza di Roma), la possibilità di ottenere un permesso di lavoro retribuito per assistere il proprio animale domestico al lavoratore richiedente, Pag. 28che viveva da solo e non poteva delegare a terze persone l'assistenza dell'animale stesso.
      Ciò premesso, nel passare all'illustrazione del contenuto del provvedimento in discussione, segnala che lo stesso si compone di due articoli. In particolare, l'articolo 1, al comma 1, prevede il possibile inserimento, nella famiglia cosiddetta anagrafica, di animali iscritti all'anagrafe territoriale degli animali di affezione. A tal fine, si prevede che uno dei membri della famiglia anagrafica, in conformità di quanto previsto dall'articolo 13 del Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  223 del 1989 provveda alla dichiarazione anagrafica – sottoscritta di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, con la necessaria documentazione – volta ad intestarsi l'animale registrato nella indicata anagrafe territoriale (comma 2).
      Evidenzia che si prevede, infine, che entro un mese della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'adeguamento da parte del Governo del citato regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  223 del 1989 conseguenti all'inserimento degli animali di affezione nella famiglia anagrafica (comma 3).
      Da ultimo, segnala che l'articolo 2 dispone che i dati relativi agli animali di affezione inseriti nella famiglia anagrafica siano rilevati nel censimento annuale della popolazione e delle abitazioni realizzato dall'Istituto nazionale di statistica.
      Ciò premesso, invita la Commissione a valutare la possibilità di verificare se sussistano le condizioni per chiedere un trasferimento dell'esame del provvedimento in discussione alla sede legislativa, al fine di arrivare in tempi rapidi all'approvazione dello stesso.

      Giulia SARTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 10.20.

SEDE CONSULTIVA

      Mercoledì 13 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Giulia SARTI.

      La seduta comincia alle 10.20.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame degli emendamenti del provvedimento in oggetto.

      Giulia SARTI, presidente, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, le proposte emendative Scerra 1.4, Pettarin 1.2 e De Luca 1.1., che investono gli ambiti di competenza della Commissione.
      In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

      Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, fa presente che le tre proposte emendative al disegno di legge europea 2018 (A.C. 1432), trasmesse dalla XIV Commissione sono tutte riferite al numero 1 della lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento. Pag. 29
      Rammenta brevemente che l'articolo 1 del disegno di legge europea 2018 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206. Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175.
      Osserva, in particolare, che la lettera f) reca novelle all'articolo 22 del citato decreto legislativo in materia di misure compensative relative ai casi in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia nonché ai casi in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.
      Segnala che il numero 1), oggetto delle tre proposte emendative, incide su alcune delle ipotesi in cui il riconoscimento della qualifica professionale viene subordinato alternativamente alla misura compensativa della prova attitudinale e del tirocinio di adattamento, a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente che in tali casi prevede in maniera tassativa la misura compensativa della sola prova attitudinale. Le ipotesi in oggetto – sempre che si ricada nell’àmbito di una delle due fattispecie generali summenzionate – riguardano: il riconoscimento delle professioni di medico chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto; i casi in cui il titolo di formazione (del cittadino europeo richiedente il riconoscimento di una qualifica professionale) sia stato rilasciato da un Paese terzo ed il soggetto abbia maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni nel territorio dello Stato membro che abbia riconosciuto il titolo; il riconoscimento per attività – da esercitare a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società – rientranti nell'allegato IV del citato decreto legislativo n.  206 del 2007, qualora la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.
      Nel passare ad esaminare le proposte emendative all'esame della Commissione, precisa che: l'emendamento Scerra 1.4 sostituisce il comma 4 dell'articolo 22 del citato decreto legislativo n.  206 del 2007, e sopprime il comma 4-bis del medesimo articolo 22 accorpando le ipotesi previste nei due commi. In particolare, l'emendamento è volto a estendere i casi in cui, in deroga al principio che lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorità competenti subordinano il riconoscimento delle qualifiche professionali al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento; l'emendamento Pettarin 1.2 è volto a prevedere che il riconoscimento dei medesimi titoli di formazione debba essere subordinato oltre che al superamento di una prova attitudinale anche allo svolgimento di un tirocinio di adattamento; l'emendamento De Luca 1.1 mira ad introdurre la previsione che il riconoscimento dei medesimi titoli di formazione sia subordinato al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento con prova finale che attesti la compensazione delle competenze.

      Giulia SARTI, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 10.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

      Mercoledì 13 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Giulia SARTI.

      La seduta comincia alle 10.25.

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Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro (COM (2018)800 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019.
(Doc. LXXXVI, n.  2).
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2019-30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata.
(14518/18).
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

      Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto di tre importanti documenti programmatici in materia di politiche europee: il programma di lavoro della Commissione europea per il 2019, presentato ad ottobre scorso e corredato dall'elenco delle iniziative da assumere, la relazione programmatica sulla partecipazione del nostro Paese all'UE per il medesimo anno, in cui vengono fornite indicazioni su obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nonché il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, relativo ai semestri di presidenza rumena, finlandese e croata (1o gennaio 2019-30 giugno 2020).
      Ricorda preliminarmente che la discussione su tali documenti programmatici si svolge in primo luogo nella sede primaria della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ma potrà avvalersi dei contributi delle Commissioni di merito, tra cui la Commissione Giustizia, per tradursi infine in un dibattito da svolgere in Aula alla presenza del Governo. Rilevo inoltre che si tratta di una delle rare occasioni a disposizione per svolgere un'approfondita discussione sulle strategie politiche dell'Unione Europea e sulle priorità del nostro Paese al riguardo.
      Preannuncia che, data la complessità dei documenti in esame, dopo averne tracciato un quadro di insieme, mi soffermerò sulle parti direttamente riconducibili alle competenze della Commissione giustizia, cercando di offrire una panoramica delle azioni che, sulla medesima materia, si propongono di portare avanti il Governo italiano e le Istituzioni europee. Partendo dalla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019, ricorda che, sulla base dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n.  234, il Governo presenta al Parlamento due relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'UE, una programmatica e una consuntiva. Nella relazione programmatica, da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, sono indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'UE, nonché in merito agli specifici progetti di atti inseriti nel programma di lavoro della Commissione europea, dando altresì conto della strategia di formazione e comunicazione del Governo sulla partecipazione italiana alle attività dell'UE. La relazione si articola in cinque parti e quattro appendici: sviluppo del processo di integrazione europea e questioni istituzionali; principali politiche orizzontali e settoriali; l'Italia e la dimensione esterna dell'UE; comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea; il coordinamento nazionale delle politiche europee. Tra le appendici segnalo in particolare la prima e la terza, in quanto recano, rispettivamente, il programma di lavoro della Commissione europea per il 2019 e il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, che la Commissione Giustizia è chiamata, come detto, a esaminare per le parti di competenza. Come si legge nella premessa, la relazione per il 2019 trae il suo motivo ispiratore dalla constatazione che, a fronte della presenza nell'architettura europea di tutte le componenti di uno Stato-nazione, rappresentato da un dettagliato corpo legislativo che governa i comportamenti dei Pag. 31cittadini europei, produttori, consumatori e risparmiatori, che vivono nel territorio dell'Unione, il complesso dei Paesi membri, tuttavia, non ha assunto i contenuti formali tipici della corrispondente organizzazione sociale di Stato unitario o federazione tra Stati, dando luogo, in tal modo, a quella che la relazione medesima definisce una «zoppia» istituzionale, alla quale va posto rimedio. Si tratta di un obiettivo primario, di cui è necessario tenere conto, si legge nella relazione, per poter intendere la correttezza delle iniziative intraprese dall'attuale Governo e di quelle che verranno portate avanti nel corso dei prossimi anni, a cominciare dal 2019.
      Fa presente che, per quanto riguarda le priorità per il 2019 in materia di giustizia civile, la relazione programmatica segnala, nell'ambito del diritto di famiglia e dei minori, la modifica del regolamento (CE) n.  2201/2003, cosiddetto Bruxelles II-bis, concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (COM (2016)411). L'obiettivo della revisione è quello di sviluppare ulteriormente lo spazio europeo di giustizia e diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca, eliminando gli ostacoli residui alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, conformemente al principio del reciproco riconoscimento, e proteggere meglio l'interesse superiore del minore semplificando le procedure e rendendole più efficaci. Sulla revisione di tale regolamento, attualmente oggetto di negoziato, un orientamento generale è stato raggiunto in sede di Consiglio UE a dicembre del 2018. Come segnalato dal Governo, la Presidenza bulgara, nel corso del 2018, ha introdotto – su proposta dell'Italia – una modifica del regolamento finalizzata a disciplinare la circolazione degli accordi conclusi tra i coniugi in materia di separazione o divorzio. Come rilevato nella relazione, si è poi ritenuto opportuno sottoporre al dibattito politico anche la questione relativa alla cooperazione tra le autorità centrali, con particolare riguardo alla opportunità di inserire nella revisione del regolamento una disposizione legislativa per aiutare le autorità stesse a svolgere meglio i propri compiti.
      Evidenzia che un'ulteriore priorità del Governo in tema di giustizia civile è rappresentata dall'approvazione della proposta di direttiva in materia di insolvenza (COM (2016)723, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti. La proposta è, secondo la Commissione europea, uno dei documenti chiave del «piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali» e della «strategia per il mercato unico». L'obiettivo è quello di ridurre i principali ostacoli al libero flusso dei capitali derivanti dalle divergenze tra i quadri degli Stati membri in materia di insolvenza e ristrutturazione, nonché garantire a società e imprenditori economicamente sostenibili che versano in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a procedure efficaci di ristrutturazione preventiva e concessione di una seconda opportunità, tutelando al tempo stesso i legittimi interessi dei creditori. Nell'ambito dei lavori della Commissione europea sull'Unione bancaria, la proposta intende inoltre contribuire a prevenire l'accumulo di prestiti deteriorati. Sulla proposta è stato raggiunto un orientamento generale in sede di Consiglio, che dovrebbe costituire la base per i negoziati con il Parlamento europeo. Come rilevato dalla relazione programmatica, il testo è stato accettato dal Governo in uno spirito di compromesso, sebbene vada riscontrato il basso livello di ambizione che, di fatto, potrebbe tradursi in una diminuita efficacia di tali procedure in un contesto transfrontaliero dominato da grande mobilità delle aziende, ma da notevoli diversità tra le normative interne. Il Governo sottolinea in particolare criticità, in termini di impatto economico sui bilanci nazionali, «quanto all'attuazione di sistemi informatici e alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al funzionamento delle procedure di ristrutturazione.» Segnalo a tale proposito Pag. 32che l'approvazione delle due suddette iniziative legislative figura anche tra le priorità della Presidenza romena.
      Nell'ambito della giustizia penale, segnala che una delle priorità del Governo è rappresentata dalla lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, anche per quanto concerne la diffusione dei relativi contenuti online. Al fine di rafforzare le azioni volte a contenere il proliferare della propaganda terroristica, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online (COM (2018)640). Il regolamento proposto introduce il concetto di «ordine di rimozione» che obbliga i prestatori di servizi di hosting che operano nel territorio dell'Unione a rimuovere i contenuti terroristici o a disabilitarne l'accesso entro un'ora. La relazione evidenzia come il Governo intenda assicurare, in fase di negoziato, la «massima coerenza» di tale strumento normativo con le proposte della Commissione europea in materia di e-evidence. Si tratta di una proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM(2018)225) e di una proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali (COM(2018)226), ai cui negoziati il Governo si prefigge di prendere parte in maniera assidua in vista dell'elaborazione di uno strumento ambizioso negli obiettivi ma, al contempo, rispettoso dei diritti fondamentali delle persone coinvolte. Come sottolineato nella relazione, il negoziato sulle due proposte è stato più volte sottoposto all'attenzione dei Ministri in sede di Consiglio GAI (giustizia e affari interni) in considerazione della delicatezza delle questioni emerse, dalla cui risoluzione dipende la definizione di un testo condiviso dalla maggioranza degli Stati membri e, in ultima analisi, la stessa possibilità di una rapida ed efficiente acquisizione delle prove elettroniche, sino ad oggi ostacolata o comunque ritardata da ostacoli di varia natura (tra cui, in primis, le problematiche di carenza di giurisdizione ricollegabili alla localizzazione del dato richiesto, o del fornitore di servizi telematici che ne dispone, in uno Stato diverso da quello richiedente).
      In tema di rafforzamento della cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata transnazionale, rammenta che il Governo intende assicurare il «proprio fattivo contributo» alla fase di attuazione del regolamento (UE) 2017/1939, istitutivo della Procura europea (cosiddetta «EPPO»), prendendo parte alle riunioni dell'EPPO Expert Group istituito presso la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento. Intende inoltre fornire «piena collaborazione nell'elaborazione delle modifiche necessarie all'ipotizzato ampliamento della competenza del Procuratore europeo ai reati di terrorismo internazionale». Nel ricordare che la procura europea è stata istituita per indagare e perseguire i reati che ledono il bilancio dell'UE, quali frodi corruzione riciclaggio e frodi IVA transfrontaliere, segnalo che la sua entrata in funzione figura, come riportato più avanti, tra le priorità della Commissione europea nonché della Presidenza dell'UE, che si prefigge di renderla pienamente operativa entro novembre 2020. Il Governo intende altresì garantire la partecipazione dell'Italia ai negoziati relativi ad altre proposte normative europee in materia penale, fra cui la proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla frode nei mezzi di pagamento diversi dal contante. Nel corso del 2019, il Governo si impegnerà inoltre per un migliore e più facile accesso delle vittime ai diritti riconosciuti dalle direttive 2012/29/UE e 2004/80/UE, assicurando la partecipazione alle riunioni della Rete europea per i diritti delle vittime (ENVR). La relazione evidenzia quindi come l'intero ambito della cooperazione giudiziaria penale si fondi sul principio del mutuo riconoscimento, che ha trovato concreta applicazione nel mandato d'arresto europeo. Al riguardo, ritiene particolarmente significativa l'istituzione nel nostro ordinamento dell'ordine europeo di indagine penale (introdotto dalla direttiva 2014/41/UE, che in Italia ha trovato attuazione con Pag. 33il decreto legislativo 21 giugno 2017, n.  108). Il Governo ritiene che un «passaggio cruciale» per contrastare la minaccia del terrorismo internazionale sia rappresentato dall'approvazione della proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi e per integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali – cosiddetto sistema ECRIS-TCN (COM (2017)344).
      Evidenzia che, con riferimento alla sicurezza interna, il Governo ritiene prioritarie le seguenti azioni: rafforzare le politiche dell'Unione europea intese a contrastare il traffico di esseri umani, anche attraverso il coinvolgimento dei Paesi terzi di transito dei flussi; sostenere le misure volte al rafforzamento delle capacità antiterrorismo dei Paesi terzi, in particolare quelli nordafricani e balcanici, tenuto conto dell'interconnessione esistente fra la sicurezza interna ed esterna dell'Unione europea; riservare particolare attenzione alla sicurezza delle frontiere e all'implementazione delle misure volte a sviluppare l'interoperabilità delle banche dati di settore dell'UE; richiamare l'attenzione sui traffici illeciti che originano o transitano dai Paesi limitrofi, in particolare quelli di stupefacenti, armi ed esplosivi; migliorare la sicurezza all'interno dello spazio Schengen, anche al fine di evitare decisioni di ripristino dei controlli alle frontiere interne.
      Con riguardo al programma di lavoro della Commissione europea, segnala che si tratta di un programma di fine mandato, in vista delle elezioni europee del prossimo maggio e del conseguente esaurimento del mandato della Commissione Juncker. Vi si preannuncia la presentazione di un numero limitato di nuove iniziative concentrandosi invece sulle proposte pendenti, ritenute essenziali per realizzare appieno le dieci priorità che la Commissione europea in carica si era impegnata a realizzare nel momento della sua investitura. Tra di esse segnalo, con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia, la realizzazione di uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia, che tuteli lo Stato di diritto e connetta i sistemi giudiziari europei. Il programma, inoltre, è considerato una tappa dei lavori in vista del vertice di Sibiu sul futuro dell'Unione a 27, che avrà luogo il 9 maggio 2019 e costituirà un'occasione per riflettere su un'agenda strategica per l'UE nei cinque anni successivi.
      Con riguardo alle materie di competenza della Commissione Giustizia segnala che, al fine di completare la realizzazione di un'Unione della sicurezza efficace, la Commissione europea ritiene essenziale raggiungere un accordo, oltre che sul citato pacchetto in materia di e-evidence, anche sulle proposte in materia di: commercializzazione e uso di precursori di esplosivi (COM(2018)209); miglioramento delle caratteristiche di sicurezza delle carte di identità (COM(2018)212); agevolazione dell'accesso transfrontaliero da parte delle autorità di contrasto a informazioni finanziarie e al loro impiego (COM(2018)213). La Commissione europea ritiene inoltre che si debba fare di più per privare i terroristi dei mezzi necessari per agire, concordando misure sulla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online e ampliando il mandato della Procura europea così da includervi la lotta contro il terrorismo transfrontaliero, in linea con le citate priorità del Governo italiano. Uno degli obiettivi prioritari della Commissione europea è quello di proteggere meglio le frontiere esterne dell'UE, migliorare la gestione della migrazione e aumentare la sicurezza interna, a vantaggio di tutti i cittadini. A tal fine occorre garantire che tra i sistemi europei di informazione in materia di sicurezza, migrazione e gestione delle frontiere vi siano sinergie più intelligenti ed efficienti, in modo che guardie di frontiera, autorità di contrasto, operatori dei servizi per l'immigrazione e autorità giudiziarie possano accedere rapidamente e in modo continuato, sistematico e controllato alle informazioni Pag. 34disponibili a livello di Unione europea, di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti.
      Osserva che, pertanto, ad avviso della Commissione europea le proposte sull'interoperabilità fra i sistemi europei di informazione in materia di frontiere e visti (COM(2017)793) nonché in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione (COM(2017)794) dovrebbero essere approvate rapidamente, insieme a quelle relative al miglioramento del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, cui si è fatto riferimento in relazione alle priorità del Governo italiano, del database Eurodac per il confronto delle impronte digitali (COM (2016) 272) nonché del sistema d'informazione visti (COM(2018)302). La Commissione ritiene, inoltre, prioritarie le proposte di regolamento in materia civile e commerciale relative alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali (COM (2018)379) nonché alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove (COM(2018)378). Nel corso del 2019 la Commissione europea sollecita a: istituire un documento di viaggio provvisorio dell'UE (COM (2018)358); rafforzare la tutela dei consumatori, approvando le proposte di direttiva sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (COM (2018)184) e per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori (COM (2018)185); trovare un accordo su una migliore protezione per gli informatori che segnalino violazioni del diritto dell'Unione (COM (2018)218).
      Sottolinea che, nel ricordare che la procedura prevista dai trattati per stabilire se sussista un rischio evidente di violazione grave dei valori, in particolare dello Stato di diritto, è stata attivata in relazione a due Stati membri e che sussistono preoccupazioni crescenti in merito ad alcuni altri Stati membri, la Commissione europea evidenzia l'esigenza che si faccia di più per rispettare e far rispettare lo Stato di diritto che, oltre a rappresentare uno dei valori dell'Unione, essenziale per la democrazia e il rispetto dei diritti fondamentali, costituisce inoltre una garanzia fondamentale per il funzionamento dell'Unione stessa. In tale contesto, la Commissione intende presentare un'iniziativa volta a rafforzare ulteriormente il quadro relativo allo Stato di diritto del 2014.
      Quanto al programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2019 – 30 giugno 2020), segnala che esso è stato elaborato dalle presidenze rumena, finlandese e croata. Ricordo a tale proposito che la Presidenza del Consiglio dell'UE è esercitata a turno da ciascuno degli Stati membri dell'UE ogni 6 mesi. Durante ciascun semestre, esso presiede le riunioni a tutti i livelli nell'ambito del Consiglio, contribuendo a garantire la continuità dei lavori dell'UE in seno al Consiglio. Gli Stati membri che esercitano la presidenza collaborano strettamente a gruppi di tre, chiamati «trio», fissando obiettivi a lungo termine e preparando un programma comune che stabilisce i temi e le questioni principali che saranno trattati dal Consiglio in un periodo di 18 mesi. Nel programma al nostro esame si indicano le seguenti priorità: garantire una gestione efficace e tempestiva di tutti i lavori necessari nel quadro del processo della Brexit, promuovendo l'unità fra i 27 Stati membri; proseguire i lavori in vista dell'adozione di una nuova agenda strategica dell'UE al Consiglio europeo di giugno 2019; facilitare la finalizzazione dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e sulle relative proposte settoriali, riservando particolare attenzione al giusto equilibrio tra politiche tradizionali e nuove priorità e sfide condivise. Sulla base di tale programma, ciascuno dei tre paesi prepara un proprio programma semestrale più dettagliato.
      Con riferimento alle materie di competenze della Commissione Giustizia, evidenzia che le Presidenze di Romania, Finlandia e Croazia si impegnano a contribuire alla rapida definizione dei nuovi orientamenti strategici per lo sviluppo Pag. 35dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ricordo, a tale proposito, che il trattato di Lisbona stabilisce che l'Unione europea deve realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dove i diritti fondamentali siano pienamente rispettati, e a tale scopo, incarica il Consiglio europeo di definire gli orientamenti strategici per una programmazione legislativa e operativa nell'ambito di tale spazio. I precedenti orientamenti, definiti nel giugno 2014 e destinati a guidare l'azione dell'Unione europea in quest'ambito durante il quinquennio 2015-2020, sono alla fine del loro ciclo.
      Per quanto concerne la sicurezza interna dell'UE, rammenta che le tre Presidenze indicano le seguenti priorità: il potenziamento della cooperazione giudiziaria e di polizia; la lotta alla criminalità organizzata, compresi il traffico di droga e la tratta di esseri umani; il rafforzamento della lotta al terrorismo, in particolare contrastando la radicalizzazione e l'estremismo; il potenziamento dell'interoperabilità dei sistemi di informazione; la sicurezza del cyberspazio; il corretto funzionamento dello spazio Schengen.  
      Rileva, infine, che, per quanto riguarda la cooperazione nel settore della giustizia, il trio ritiene temi prioritari: far sì che si attui in misura maggiore il principio del mutuo riconoscimento; promuovere le procedure di acquisizione delle prove elettroniche e la giustizia online; l'entrata in funzione della Procura europea e il rafforzamento della cooperazione con l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

      Giulia SARTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 10.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

      L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.30 alle 10.45.

SEDE REFERENTE

      Mercoledì 13 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

      La seduta comincia alle 14.20.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso.
C. 766 Colletti e C. 1302 approvata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

      La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 gennaio 2019.

      Giulia SARTI, presidente, avverte che sono state presentate 27 proposte emendative (vedi allegato 1). Comunica che la relatrice, onorevole Aiello, ha ritirato l'emendamento a sua firma 1.11.
      Prima di procedere all'espressione dei pareri da parte della relatrice e del rappresentante del Governo, avverte che la presidenza, a norma dell'articolo 89 del Regolamento, ritiene inammissibili i seguenti articoli aggiuntivi: Costa 1.01, in quanto relativo alla produzione del certificato penale in occasione delle candidature a competizioni elettorali di qualunque genere; Costa 1.02, relativo alla produzione della dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di condanne penali in luogo del certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario, ai fini della pubblicazione sul proprio sito internet da parte dei partiti e dei movimenti politici, nonché da parte dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale ovvero del Ministero dell'Interno in caso di elezione del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo; Costa 1.03, relativo alla produzione della dichiarazione sostitutiva di provvedimenti iscritti nel casellario in luogo del certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario, ai fini della pubblicazione sul proprio sito internet da parte dei partiti e dei movimenti politici, nonché Pag. 36da parte dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale ovvero del Ministero dell'Interno in caso di elezione del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo.

      Enrico COSTA (FI) sottolinea l'esigenza che si chiariscano in maniera univoca i criteri che presidiano la definizione del perimetro normativo dei provvedimenti, ritenendo che non si possa darne in alcuni casi un'interpretazione estensiva, come avvenuto in occasione del disegno di legge anticorruzione, e in altri un'interpretazione restrittiva, come per il provvedimento in esame. Esprime la convinzione che gli articoli aggiuntivi a sua prima firma, essendo volti a garantire il corretto funzionamento del processo elettorale, consentendo alle forze politiche di adempiere nel miglior modo possibile agli adempimenti richiesti, non possano essere considerati estranei per materia. Dichiara tuttavia che, sulla base di un principio di economicità, rinuncerà a presentare ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla presidenza, esprimendo comunque la convinzione che occorra imparzialità.

      Piera AIELLO (M5S), relatrice, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, ad eccezione dell'emendamento Salafia 1.8, purché venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

      Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice.

      Angela SALAFIA (M5S) dichiara sin d'ora di accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.8, avanzata dalla relatrice.

      Enrico COSTA (FI) sottolinea che i componenti del gruppo di Forza Italia, con riguardo ai contenuti del provvedimento in esame, attribuiscono una particolare attenzione all'elemento psicologico, vale a dire alla questione della consapevolezza da parte del candidato dell'appartenenza del promittente ad un'associazione mafiosa. Evidenzia come a suo avviso nel corso dell'esame in Senato sia stato fatto un passo avanti sul tema, grazie all'approvazione, con il presumibile parere favorevole del Governo, di una proposta emendativa che ha introdotto, ai fini della configurazione del reato di scambio politico-mafioso, la condizione che l'appartenenza ad un'associazione mafiosa del soggetto promittente i voti sia nota al candidato. Su tali basi, ritiene che con il parere favorevole espresso sull'emendamento Salafia 1.8, come riformulato, Governo e maggioranza stiano facendo marcia indietro rispetto alla posizione espressa in Senato, determinando ulteriori incertezze interpretative in sede giurisprudenziale. Chiede pertanto chiarimenti in merito alla reale volontà del Governo, considerato che, con l'eventuale approvazione dell'emendamento Salafia 1.8, come riformulato, il reato di scambio politico-mafioso si configurerebbe in caso di utilizzo di modalità intimidatorie o per la sola appartenenza del soggetto ad un'associazione mafiosa. Ribadisce su quest'ultimo punto come in molti casi sia estremamente difficile per il candidato acquisire la consapevolezza dell'appartenenza o meno ad un'associazione mafiosa del soggetto al quale stia eventualmente chiedendo sostegno elettorale. In secondo luogo, stigmatizza l'aggravante introdotta dal nuovo articolo 416-ter per il solo fatto che il candidato che abbia accettato la promessa di voti risulti eletto, pur in assenza di comportamenti che testimonino da parte sua il mantenimento dell'accordo fraudolento eventualmente concluso. Con riguardo alla questione degli intermediari, evidenzia come la formulazione del testo attuale, prevedendo esplicitamente – diversamente dalla norma vigente – il riferimento all'intermediario, rischierebbe di configurare una sostanziale abolitio criminis per le fattispecie concrete che contemplano tale figura, precedenti all'entrata in vigore del provvedimento in esame. Ribadisce da ultimo la richiesta di chiarimenti al Governo con riguardo alla questione della consapevolezza da parte Pag. 37del candidato dell'appartenenza del promittente ad un'associazione mafiosa.

      Giulia SARTI, presidente, evidenzia come sulla proposta di legge approvata dal Senato la Commissione abbia svolto un articolato ciclo di audizioni che ha arricchito il dibattito sul tema oggetto del provvedimento. Rammenta, inoltre, che sono intervenute diverse sentenze della Cassazione che hanno affrontato il tema della consapevolezza da parte del candidato dell'appartenenza del promittente ad un'associazione mafiosa ed osserva che il fatto che tale consapevolezza sia sempre stata considerata implicita è ravvisabile dall'applicazione che è stata fatta dalla giurisprudenza dell'articolo 416-ter del codice penale dal 1992 fino ai nostri giorni. Precisa che, sebbene nel testo proveniente dal Senato tale elemento di consapevolezza fosse esplicitato, sarà possibile chiarire, nel prosieguo dei lavori, che con la modifica proposta alla Camera non si è affatto voluto eliminare l'elemento psicologico della consapevolezza, ma si è ritenuto che non fosse necessario esplicitarlo nella norma di legge. Con riferimento all'aggravante in caso di elezioni, osserva che il tema da affrontare sia quello che il candidato si è avvalso dei voti procurati con le modalità di cui all'articolo 416-bis anche se, una volta eletto, non ha mantenuto le promesse fatte all'intermediario o all'appartenente all'associazione mafiosa. Ritiene che sia necessario punire la circostanza che da tali metodi e da tali raccolte di voti sia derivata l'elezione e il fatto che per essere eletto il candidato si sia avvalso anche se in misura non determinante degli stessi. Per quanto concerne l’abolitio criminis nei confronti dell'intermediario, fa notare che spesso avviene che il Parlamento decida, proprio perché c’è un indirizzo univoco da parte della giurisprudenza, di cristallizzare in una norma di legge quello che la giurisprudenza sta già applicando.

      Franco VAZIO (PD) reputa che il Partito democratico possa prendere posizione sulla questione posta dal collega Costa soltanto dopo aver ottenuto gli opportuni chiarimenti circa la reale volontà del Governo. A tale proposito evidenzia che, sulla base dell'andamento dell'esame del provvedimento presso il Senato, aveva maturato la convinzione che il Governo intendesse restringere la punibilità del reato di scambio politico-mafioso, limitando la fattispecie ai casi in cui al candidato fosse nota l'appartenenza ad un'associazione mafiosa del soggetto promittente. Precisa altresì che si sarebbe limitato a prendere atto del cambiamento di opinione di Governo e maggioranza, se la presidente non avesse appena dichiarato che l'elemento psicologico della consapevolezza è comunque considerato implicito. Reputa che in tal caso sia assolutamente necessario fugare ogni dubbio, specificando meglio la disposizione in questione, al fine di evitare discordanti interpretazioni da parte della giurisprudenza. Nel rilevare che sulla questione gli stessi soggetti auditi dalla Commissione hanno espresso opinioni diverse, ricorda in particolare che, secondo il Procuratore nazionale antimafia, l'attuale formulazione della proposta di legge restringerebbe il campo di applicazione della norma. Nel sottolineare l'assoluta necessità di tenere conto della giurisprudenza costituzionale, esprime la convinzione che altro deve essere l'approccio con riguardo alle sentenze della giurisprudenza di merito e di legittimità, che peraltro è intervenuta su disposizioni diverse da quelle in esame.

      Giulia SARTI, presidente, nel fare presente di aver espresso valutazioni a titolo personale, precisa che la volontà è quella di ampliare e non certo di restringere la punibilità del reato.

      Enrico COSTA (FI), con riferimento al contenuto delle audizioni richiamate dalla presidente, ricorda che il Procuratore generale della Corte di Cassazione ha posto un fondamentale interrogativo rispetto ai progetti di riforma in atto, chiedendosi se, al netto di un possibile inasprimento sanzionatorio e di un ripristino del collegamento logico-sistematico con l'articolo 416-bis del codice penale, appaia davvero impellente la riforma del testo normativo o se non convenga attendere gli ulteriori Pag. 38assesti giurisprudenziali. Nel ricordare altresì che il professor Amarelli ha messo in guardia dal rischio di una abolitio criminis, ritiene che gli esiti delle audizioni vadano considerati nel quadro generale e non interpretati a senso unico. Con riferimento alle interpretazioni giurisprudenziali del reato di scambio politico-mafioso rileva che, mentre ci sono posizioni uniformi rispetto all'esercizio di modalità intimidatorie, diverso sarebbe il discorso con riguardo alla consapevolezza o meno da parte del candidato circa l'appartenenza ad un'associazione mafiosa del soggetto promittente. Ritiene pertanto che con l'eventuale approvazione dell'emendamento Salafia 1.8, nella nuova formulazione proposta dalla relatrice, si finisca per eliminare l'unica disposizione volta ad orientare in maniera chiara l'interprete della norma. Nel ribadire che la punizione di comportamenti scorretti da parte dei candidati alle competizioni elettorali rappresenta un obiettivo comune e condiviso, ravvisa l'esigenza che la fattispecie sia chiaramente determinata, evidenziando come l'appartenenza di un soggetto ad un'associazione mafiosa non sia sempre e necessariamente nota. A tale proposito, nel ribadire la richiesta di chiarimenti da parte del Governo, ritiene che in sede di accertamento giudiziale non possa essere rilevante il convincimento che il soggetto indagato «non potesse non sapere», come risulta in molte sentenze.

      Alfredo BAZOLI (PD), nel richiamare le considerazioni del collega Vazio, sottolinea l'interesse dei componenti del Partito democratico verso qualsiasi intervento migliorativo in materia di scambio politico mafioso, ricordando che nella scorsa legislatura si era già intervenuti sul punto con una norma che non si prestava alle censure come quella attualmente in esame. Evidenzia a tale proposito che con la formulazione proposta il reato si configura anche con la sola appartenenza del soggetto promittente ad un'associazione mafiosa, senza che di ciò sia richiesta la consapevolezza del candidato. Sottolinea il grave rischio che, a fronte di casi di voto di scambio, puniti dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.  570, con la reclusione da sei mesi a tre anni, si arrivi ad una pena sensibilmente più alta, fino a 22 anni di reclusione, se – anche successivamente all'accordo intercorso – il soggetto promittente dovesse rivelarsi appartenente ad un'associazione mafiosa ed il candidato eletto fosse di ciò inconsapevole. Sottolineando l'assoluta necessità che un eventuale accordo elettorale con un'associazione criminale vada necessariamente perseguito e punito, ritiene tuttavia che il meccanismo che maggioranza e Governo intendono introdurre non possa funzionare.

      Franco VAZIO (PD), cogliendo gli aspetti positivi di un dibattito franco sulla questione e appellandosi a chi vuole una norma chiara in materia di scambio politico-mafioso, ricorda che l'attuale formulazione dell'articolo 416-ter del codice penale ha posto talune difficoltà interpretative, essendo stata sottolineata la difficoltà di provare la sussistenza delle modalità intimidatorie. Nel riconoscere pertanto l'opportunità di intervenire in senso migliorativo sulla disposizione in oggetto, rileva tuttavia che la proposta della maggioranza e del Governo, introducendo la condizione dell'appartenenza del soggetto ad un'associazione mafiosa, indipendentemente dalla consapevolezza del candidato, peggiora la situazione. In linea con le considerazioni del collega Bazoli, evidenzia il rischio che chi, inconsapevole di tale appartenenza, legittimamente accetti un sostegno elettorale possa essere punito con la reclusione da 15 a 22 anni, sottolineando peraltro come l'accertamento dell'appartenenza ad un'associazione mafiosa possa avvenire anche molti anni dopo l'eventuale accordo e come la possibilità di incorrere in tali situazioni sia molto più elevata in alcune zone geografiche. Nel ribadire che è interesse e volontà di tutti garantire le condizioni per l'espressione di un voto libero e incondizionato, invita Governo e maggioranza a non stravolgere il principio della presunzione di non colpevolezza.

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      Il sottosegretario Vittorio FERRARESI fa notare, preliminarmente, che per quanto concerne l’abolitio criminis, il provvedimento cristallizza soltanto un indirizzo giurisprudenziale che si è formato nel tempo. Nel precisare che l'Esecutivo si riserva comunque di valutare la questione anche nel corso dell'esame in Assemblea, ritiene che comunque si tratti di un problema insussistente. Precisa, infatti, che la norma in esame non è volta a infliggere una pena che prima non c'era, ma soltanto a cristallizzare un orientamento già consolidato. Con riferimento alla condizione soggettiva ritiene evidente che il reato debba essere accertato e che sia compito del pubblico ministero fare emergere dagli atti il dolo e precisa che tale principio ovviamente dovrà applicarsi anche alla disposizione in discussione. Nel ribadire quindi la necessità che sia sempre accertata la condizione soggettiva di chi conosce che il rapporto è posto in essere con un soggetto che utilizza modalità mafiose o con persona appartenente ad associazione mafiosa, precisa che la decisione dell'Esecutivo di modificare la disposizione approvata dal Senato è stata determinata dall'esigenza, all'esito delle audizioni svolte di una maggiore chiarezza raggiungibile con la soppressione dell'inciso «o a lui nota».
      Osserva che il dolo sussiste anche nel caso di voto di scambio, ma rileva la differenza tra il dolo nella fattispecie del voto di scambio e quello nella fattispecie di voto di scambio politico mafioso. Nel ribadire ancora una volta che il dolo dovrà essere accertato a livello probatorio, precisa che non è corretto ritenere che con la modifica si intenda escludere il dolo stesso, sottolineando come senza di esso non è possibile prevedere neanche il reato.

      Enrico COSTA (FI) precisa che si sta discutendo dell'intensità del dolo.

      Franco VAZIO (PD), non condividendo l'osservazione del collega Costa, ritiene invece che sia in discussione il perimetro della fattispecie.

      Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel replicare agli onorevoli Bazoli e Vazio, pur comprendendo che sulla questione si possano avere diverse opinioni, ritiene che sia abbastanza lampante che ci si debba riferire a due fattispecie di reato differenti e rammenta come tale opinione sia stata confermata anche dai soggetti auditi dalla Commissione.

      Giulia SARTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 15.15.

AUDIZIONI INFORMALI

      Mercoledì 13 febbraio 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari, C. 1455 Governo, C. 1457 Annibali, recanti disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, di Fabio Roia, presidente della Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano, e di Maria Rita Pantani, sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.

      Le audizioni informali si sono svolte dalle 15.15 alle 16.

AVVERTENZA

      Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 649 Bartolozzi, recante «Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione», di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi.

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