INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE, indi del vicepresidente Piero FASSINO.
La seduta comincia alle 8.35.
Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.
Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.
(Svolgimento e conclusione)
Marta GRANDE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.
Manlio DI STEFANO, sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.
Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Ivan SCALFAROTTO (PD), Simona SURIANO (M5S), Piero FASSINO (PD), Pino CABRAS (M5S) e Paolo FORMENTINI (Lega).
Manlio DI STEFANO, sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.
Piero FASSINO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 9.55.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.
La seduta comincia alle 9.55.
DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
C. 1789, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 maggio 2019.
Piero FASSINO, presidente, ricorda che la relatrice, onorevole Siragusa, ha presentato ieri una proposta di parere favorevole.
Elisa SIRAGUSA, relatrice, illustra la proposta di parere.
La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 10.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.
La seduta comincia alle 10.
Ratifica ed esecuzione del protocollo del Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019.
C. 1660 Governo.
(Seguito esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile scorso.
Piero FASSINO, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa e Bilancio.
Paolo FORMENTINI (Lega), ringraziando per la celerità con la quale la Pag. 77Commissione ha esaminato il provvedimento, sottolinea l'importanza storica dell'adesione della Macedonia del Nord al Trattato del Nord Atlantico. Tale adesione, conseguente agli accordi di Prespa che hanno posto fine alla trentennale disputa tra FYROM e Grecia sulla legittimità dell'uso del nome «Macedonia», contribuirà a rafforzare l'equilibrio dell'intera area balcanica.
Piero FASSINO, presidente, si associa alle considerazioni del collega Formentini, ricordando che in occasione del Consiglio europeo di giugno gli Stati membri dell'Unione europea saranno chiamati a decidere sull'avvio dei negoziati di adesione con la Repubblica della Macedonia del Nord, oltre che con l'Albania.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Formentini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Piero FASSINO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.
C. 1798 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Piero FASSINO, presidente, ricordo che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da martedì 28 maggio
Iolanda DI STASIO, relatrice, ricorda che la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 costituisce una delle principali basi legali nel campo dell'estradizione, cioè del procedimento con cui uno Stato provvede alla consegna forzata di un individuo ricercato a un altro Stato, ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva.
Segnala che il campo di applicazione della Convenzione riguarda tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, oltre a Israele, Sudafrica e Corea del Sud, e che essa rappresenta uno dei primi trattati internazionali a disciplinare la procedura di estradizione a livello multilaterale.
Sottolinea che la collaborazione sempre più stretta nel campo del perseguimento dei reati, in particolare in ambito europeo, ha spinto il Consiglio d'Europa a modernizzare i propri strumenti in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria.
Rileva che il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) ha così incaricato il Comitato di esperti sul funzionamento delle Convenzioni europee sulla cooperazione in materia penale di elaborare due nuovi protocolli addizionali alla Convenzione.
Osserva che nell'ottobre 2009 e nel giugno 2011, il CDPC ha approvato il testo dei protocolli e del relativo rapporto esplicativo e che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il Terzo Protocollo addizionale il 7 luglio 2010 e il Quarto Protocollo addizionale il 13 giugno 2012, aprendoli alla firma per gli Stati membri della Convenzione rispettivamente il 10 novembre 2010 e il 20 settembre 2012.
Ricorda che il Terzo Protocollo addizionale è entrato in vigore il 1o maggio 2012, mentre il Quarto Protocollo addizionale è entrato in vigore il 1o giugno 2014, e che il nostro Paese ha sottoscritto entrambi i Protocolli il 23 gennaio 2013.
Sottolinea che i due nuovi Protocolli addizionali sono intesi a semplificare e accelerare la procedura di estradizione. Pag. 78
In particolare, rileva che il Terzo Protocollo del 10 novembre 2010 crea le basi legali che accelerano e semplificano la procedura di estradizione: l'individuo arrestato può essere consegnato senza domanda e procedura formale di estradizione a uno Stato estero ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva, a condizione che l'individuo stesso e lo Stato interessato acconsentano alla procedura semplificata (articoli da 1 a 4). Segnala che, al tempo stesso, l'individuo può rinunciare anche alla regola della specialità (articolo 5). Queste disposizioni consentono alla Parte richiedente di giudicare altri reati, commessi anteriormente all'estradizione.
Rileva che il Quarto Protocollo addizionale del 20 settembre 2012 modifica e completa alcune disposizioni della Convenzione. Evidenzia che le norme sulla prescrizione in quanto ostacolo all'estradizione (articolo 1), sulla trasmissione della domanda e degli atti a sostegno (articolo 2), sulla regola della specialità in caso di domanda suppletiva (articolo 3), sulla riestradizione (articolo 4) e sul transito (articolo 5) vengono adeguate alle odierne esigenze.
In particolare, ricorda che il Quarto Protocollo addizionale razionalizza i termini o ne introduce di nuovi. Inoltre, prevede anche la possibilità, a determinate condizioni, di trasmettere la domanda e gli atti di estradizione per via elettronica (articolo 6). Sottolinea che tutto ciò facilita il lavoro delle autorità coinvolte e aumenta la probabilità che gli atti di estradizione vengano consegnati entro i termini.
Evidenzia che i Protocolli addizionali contengono norme che in larga misura sono già previste dal diritto nazionale e, pertanto, non comportano la necessità di adeguamenti legislativi.
Per quanto riguarda il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ricorda che quest'ultima costituisce il primo strumento internazionale che codifica le norme di assistenza giudiziaria sviluppatesi nel corso del tempo sulla base della prassi internazionale. Prima di questa Convenzione, singole norme di assistenza giudiziaria erano contenute soltanto in accordi bilaterali di estradizione.
Segnala che, poiché la Convenzione del 1959 non rispondeva più alle mutate esigenze imposte dalle forme moderne di criminalità, nel 1995 il Comitato di esperti del Consiglio d'Europa, incaricato di esaminare regolarmente il funzionamento e l'applicazione degli strumenti penali europei giunse alla conclusione che occorreva elaborare un Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione, per risolvere i problemi esistenti in materia di assistenza giudiziaria.
Ricorda che il 19 settembre 2001 il Comitato dei ministri ha adottato questo nuovo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aprendolo alla firma, e che esso è entrato in vigore il 1o febbraio 2004. Sottolinea che l'Italia ha firmato il Protocollo il 23 gennaio 2013.
Osserva che, dal punto di vista formale, il Secondo Protocollo addizionale è suddiviso in tre capitoli.
Precisa che il capitolo I contiene le disposizioni che sostituiscono o completano diversi articoli della Convenzione del 1959 (articoli da 1 a 6), il capitolo II raggruppa le disposizioni nuove (articoli da 7 a 29) e il capitolo III contiene le disposizioni finali (articoli da 30 a 35).
Rileva che, dal punto di vista materiale, il Secondo Protocollo non modifica il tenore della Convenzione del 1959.
Per quanto attiene ai contenuti del disegno di legge, evidenzia che gli articoli 1 e 2 riguardano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina la presentazione di dichiarazioni e riserve da parte del Governo italiano all'atto del deposito dello strumento di ratifica.
Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge, con riguardo all'articolo 4, paragrafo 5, del Terzo Protocollo alla Convenzione europea di estradizione, riguardante la validità del consenso dell'interessato all'estradizione, richiama l'esigenza che il Governo apponga Pag. 79una dichiarazione in merito che assicuri il coordinamento tra le previsioni recate dal Protocollo e le disposizioni di cui all'articolo 703 del codice di procedura penale.
Segnala che la relazione sottolinea che già altri Stati Parte (ad esempio la Svizzera) hanno presentato un'analoga dichiarazione, che sembra coerente con l'impostazione contenuta nel citato decreto legislativo di riforma del libro XI del codice di procedura penale.
Con riguardo al Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, rileva che la relazione menziona l'apposizione di una riserva relativa alle nuove disposizioni in materia di prescrizione dei reati, che consenta al nostro Paese di far valere le proprie norme interne in materia di prescrizione del reato e della pena nelle procedure passive di estradizione.
Ricorda che la relazione illustra altresì la ratio di apporre una riserva, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, della Convenzione, intesa a salvaguardare i poteri del Ministro della giustizia, recentemente ridefiniti dal decreto legislativo n. 49 del 2017, posti a salvaguardia della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello Stato, nonché volti a ritagliare un'area di riserva in materia di rischio che il soggetto in transito possa essere esposto a trattamenti inumani, degradanti o comunque ad atti che violino uno dei diritti fondamentali della persona ovvero che sia punito nel Paese di destinazione con la pena di morte.
Evidenzia che l'articolo 4, comma 1, del disegno di legge prevede che le consegne sorvegliate, le operazioni di infiltrazione e la costituzione di squadre investigative comuni, nell'ambito dei rapporti di cooperazione disciplinati dal Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, siano regolate dal decreto legislativo n. 52 del 2017, di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.
Sottolinea che l'articolo 5 del disegno di legge reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei protocolli, pari a 106.443 euro a decorrere dal 2019, di cui 85.693 euro per gli oneri valutati e a 20.750 euro per gli oneri autorizzati.
Conclusivamente, raccomanda una rapida approvazione del provvedimento che riguarda la ratifica di strumenti internazionali diretti a migliorare la capacità del nostro Stato di reagire contro la criminalità transfrontaliera alla luce delle evoluzioni politiche e sociali in Europa e dei progressi tecnologici intervenuti a livello mondiale, potenziando i meccanismi di cooperazione internazionale nel contrasto ai fenomeni penalmente rilevanti ed attivando ulteriori sinergie sia in fase di indagine che in ambito processuale.
Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.15.
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 8 maggio 2019 — Presidenza della presidente Iolanda DI STASIO.
La seduta comincia alle 14.05.
Pag. 80Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.
Audizione, in videoconferenza, di Michael O'Flaherty, Direttore della European Union Agency for fundamental rights (FRA).
(Svolgimento e conclusione).
Iolanda DI STASIO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.
Michael O'FLAHERTY, Direttore della European Union Agency for fundamental rights (FRA), svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.
Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Laura BOLDRINI (LeU), Yana Chiara EHM (M5S), Ivan SCALFAROTTO (PD), Maurizio LUPI (Misto-NcI-USEI) e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD).
Michael O'FLAHERTY, Direttore della European Union Agency for fundamental rights (FRA), replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.
Iolanda DI STASIO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 15.10.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della presidente Iolanda DI STASIO.
La seduta comincia alle 15.15.
Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.
Audizione di rappresentanti del Fronte Polisario in Italia.
(Svolgimento e conclusione).
Iolanda DI STASIO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.
Minetu LARABAS SUEIDAT, Segretaria Generale delle donne saharawi e Gianfranco FATTORINI, rappresentante dei giuristi americani presso il Consiglio dei diritti umani dell'ONU, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.
Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Laura BOLDRINI (LeU), Antonella INCERTI (PD) e Ivan SCALFAROTTO (PD).
Minetu LARABAS SUEIDAT, Segretaria Generale delle donne saharawi e Gianfranco FATTORINI, rappresentante dei giuristi americani presso il Consiglio dei Diritti umani dell'ONU, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.
Iolanda DI STASIO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 15.50.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.