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CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 13 maggio 2019
187.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 74

AUDIZIONI INFORMALI

      Lunedì 13 maggio 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1698, recante Delega al Governo in materia di turismo, di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), di Roberto Vitali e Flavia Maria Coccia, già componenti del Comitato per la promozione e il sostegno del turismo accessibile, di rappresentanti dell'Associazione nazionale bed & breakfast, affittacamere, case per vacanza, locazioni turistiche (ANBBA), di rappresentanti dell'Associazione italiana Confindustria alberghi e di rappresentanti di Federalberghi – Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo.

      L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

      Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza della vicepresidente, Gianluca BENAMATI.

      La seduta comincia alle 14.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
C. 1807 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

      Jari COLLA (Lega), relatore, ricorda che la X Commissione è chiamata a rendere Pag. 75un parere alle Commissioni riunite V e VI, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento della Camera, sul disegno di legge C. 1807 di conversione del decreto- legge 30 aprile 2019, n.  34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi». Prima di illustrare nel dettaglio il contenuto del provvedimento, con riguardo alle parti di competenza e d'interesse della X Commissione, desidera fare qualche osservazione preliminare.
      Il decreto contiene importanti misure per il rilancio del sistema produttivo del nostro Paese tra cui alcune significative novità in materia fiscale e molteplici misure a sostegno degli investimenti privati e per la tutela del Made in Italy: si va dalla revisione della mini-IRES all'aumento della deducibilità dell'IMU per professionisti e imprese; dal potenziamento degli incentivi fiscali per il rientro dei cervelli al bonus per le aggregazioni tra imprese. Si prevede anche la reintroduzione del super ammortamento, degli incentivi per il settore immobiliare, delle agevolazioni a sostegno di investimenti in innovazione e per l'economia circolare: in particolare sono previsti nuovi finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare e si introducono delle disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità, di revisione della disciplina attuativa, in particolare per le aree di crisi industriale e le start-up innovative, e di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale. Si interviene poi a vario titolo sulla disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), anche in termini di semplificazione, ed è stata ulteriormente potenziata la cosiddetta «Nuova Sabatini», che, come dirà successivamente, è una misura di sostegno che consente alle micro, piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti in beni strumentali «Industria 4.0», e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti. Altrettanto rilevante è la destinazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021, alla realizzazione di un Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali e l'autorizzazione conferita al Ministero dell'economia e delle finanze per sottoscrivere quote del capitale della NewCo Nuova Alitalia entro un limite massimo pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto da Alitalia.
      Da ultimo, desidera ricordare le disposizioni contenute nel Capo III del decreto, molto importanti per la Commissione, perché recano specifiche misure a tutela del Made in Italy: si riferisce in particolare all'articolo 31 che affronta il tema dei marchi storici su cui X Commissione ha già avviato una riflessione nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 1518 Fornaro, C. 1631 Molinari e C.1689 Porchietto. La norma inserita nel decreto novella il Codice della proprietà industriale e offre una definizione di marchio storico di interesse nazionale, dettando le regole necessarie per l'istituzione e la tenuta del Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale e per il rilascio del logo «marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel Registro possono utilizzare per finalità commerciali e promozionali. Viene altresì previsto un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale e si autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di dieci unità di personale presso il Ministero dello sviluppo economico per lo svolgimento dei nuovi adempimenti inerenti, in particolare, la dematerializzazione e la ricerca archivistica della documentazione più datata sui marchi storici. Il successivo articolo 32 introduce, invece, un'agevolazione in favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding, inserendo contestualmente, la definizione di pratiche Pag. 76integranti il fenomeno dell’italian sounding nel Codice della proprietà industriale. Questa norma riveste una particolare importanza in quanto estende la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione anche al contrasto dell’Italian Sounding e introduce, per il triennio 2019-2021, il Voucher 3i – «investire in innovazione», destinato a supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative. Viene inoltre riconosciuta un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria.
      Le norme oggi all'esame della Commissione si ripropongono quindi di completare un ambizioso progetto che il Governo ha già avviato con la manovra di Bilancio per il rilancio e la promozione del Made in Italy: si tratta di misure importanti che avranno un forte impatto sulle nostre imprese e che spera consentiranno di far ripartire l'intero sistema produttivo, avviando finalmente una nuova e reale stagione di crescita per il Paese.
      Passa a prendere in esame nel dettaglio il contenuto del provvedimento che consta di 4 Capi, divisi in 51 articoli; numerose disposizioni investono direttamente le competenze della X Commissione.
      Ad esempio riguardano le competenze della X Commissione molti articoli del Capo II, composto dagli articoli da 17 a 30 e che reca misure per il rilancio degli investimenti privati. Si tratta, in particolare, degli articoli 17, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 29 e 30.
      L'articolo 17 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti – di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale fino a 30 anni – erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019. Contestualmente, per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti, viene innalzato, da 2,5 a 3,5 milioni di euro, l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa, mediante una novella all'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n.  201 del 2011. La copertura finanziaria dell'onere recato dall'articolo 17 è indicata nell'articolo 50 del decreto-legge.
      L'articolo 18 interviene in vario modo sulla disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI). In primo luogo, abroga la previsione, contenuta nel secondo periodo della lettera r) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n.  112 del 1998, che consentiva di limitare, con delibera della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, l'intervento del Fondo alle sole operazioni di controgaranzia nel territorio di regioni in cui fossero coesistenti Fondi regionali di garanzia. Viene prevista una disciplina transitoria per le limitazioni già vigenti. Inoltre, al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la norma consente un intervento in garanzia del Fondo in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo. Le modalità attuative di tale previsione sono rimesse ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
      L'articolo 20 novella l'articolo 2 del decreto-legge n.  69 del 2013, al fine di modificare la disciplina, ivi contenuta, della cosiddetta e già richiamata «Nuova Sabatini. La norma in particolare: innalza l'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell'intervento, portandolo da due a quattro milioni di euro; modifica le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo che l'erogazione dello stesso avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, Pag. 77e, a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro, in un'unica soluzione.
      L'articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla citata «Nuova Sabatini» anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. Per tali operazioni si prevede, a date condizioni, un'applicazione in forma maggiorata del relativo contributo statale. A tal fine, la misura agevolativa viene rifinanziata per 10 milioni per il 2019, per 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 10 milioni per il 2024. Viene demandato ad un decreto di natura regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze la definizione dei requisiti e delle condizioni di accesso al contributo statale, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficia, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo.
      L'articolo 22, novella il decreto legislativo n.  231 del 2002 con l'introduzione di un nuovo articolo 7-ter. La norma inserita reca disposizioni relative ai tempi di pagamento tra le imprese, specificando i dati di cui deve essere data evidenza nel bilancio sociale, quali i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, nonché le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni medesime e le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.
      L'articolo 26 dispone la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell’ economia circolare. La definizione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie è rimessa ad un decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata e per la cui emanazione non è previsto un termine.
      L'articolo 28 reca una semplificazione di natura documentale ai fini della definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, prevedendo che le imprese beneficiarie ricorrano a dichiarazioni sostitutive per attestare, in particolare, l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni nei termini, viene accertata la decadenza dai benefici, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute. È previsto un sistema di controlli e ispezioni sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Si dispone infine che le risorse residue dei patti territoriali, a determinate condizioni, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese.
      L'articolo 29, mediante novelle al decreto legislativo n.  185 del 2000, reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità, di revisione della disciplina attuativa in particolare per le aree di crisi industriale e le start-up innovative nonché di concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale.
      L'articolo 30 prevede l'assegnazione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 e, comunque commisurati alla popolazione Pag. 78dei comuni beneficiari. I contributi in questione sono corrisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, sulla base della popolazione residente alla data del 1o gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT. I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l'esecuzione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2019, a pena di decadenza automatica dall'assegnazione del contributo stesso. I comuni beneficiari verificano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso un sistema di monitoraggio. Quanto al procedimento di erogazione del contributo, esso viene disposto: per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019; per il saldo del restante 50 per cento, su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari previsti dal Testo unico degli enti locali i comuni beneficiari che ottemperino agli obblighi di pubblicazione dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al provvedimento in esame, secondo modalità la cui definizione è demandata a un apposito decreto ministeriale.
      Come già detto, l'intero Capo III, recante disposizioni a tutela del Made in Italy e composto dagli articoli 31 e 32, investe in modo primario la competenza della X Commissione.
      Sull'articolo 31, che, lo ricorda, riguarda i marchi storici, richiama le considerazioni svolte in premessa. Ricorda che novella il Codice della proprietà industriale al fine di introdurre i seguenti elementi: la definizione di marchio storico di interesse nazionale, quale marchio d'impresa registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo per tale periodo, utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale; la disciplina del Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, istituito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso il quale i marchi storici, su richiesta del titolare o licenziatario esclusivo, possono essere iscritti; il logo «marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel Registro possono utilizzare per finalità commerciali e promozionali, da istituirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico; la previsione di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Infine, per lo svolgimento dei nuovi adempimenti – in particolare, per la dematerializzazione e la ricerca archivistica della documentazione risalente relativa ai marchi storici – il Ministero dello sviluppo economico viene autorizzato ad assumere a tempo indeterminato dieci unità di personale. Nel dettaglio, il comma 1 apporta le citate modifiche al Codice della proprietà industriale. La richiamata disciplina del marchio storico d'interesse nazionale è introdotta nel Codice mediante il nuovo articolo 11-ter. Il medesimo articolo affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico la disciplina del logo dei «marchi storici di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel relativo Registro speciale possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali. La disciplina del Registro speciale viene invece introdotta nel codice mediante il nuovo articolo 185-bis. Viene poi introdotto, all'interno del Codice, un nuovo articolo 185-ter, rubricato «valorizzazione dei marchi storici nelle crisi d'impresa», volto ad istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, il già richiamato Fondo per la Pag. 79tutela dei marchi storici di interesse nazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale. Il Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel registro speciale – che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo. Gli interventi del Fondo sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione recante gli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Viene demandata ad un decreto di natura regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la definizione del le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo. Si prevede altresì che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale – che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo – deve notificare senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare: i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione; le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo; le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente; le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi. Per il titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio che viola gli obblighi informativi è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. Il comma 2 dell'articolo 31 destina alle finalità dell'intero articolo 30 milioni per l'anno 2020, consentendo, per le medesime finalità, alle piccole e medie industrie proprietarie o licenziatarie del marchio storico, relativamente alle operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei marchi storici, di accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, demandando le modalità attuative, le condizioni e i criteri per la concessione della garanzia stessa ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 3 dell'articolo 31 autorizza, come detto, il Ministero per lo sviluppo economico ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, dieci unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, per l'espletamento dei nuovi compiti operativi attribuiti al medesimo Ministero. Si prevede che le dieci unità di personale, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, in possesso di specifici requisiti professionali necessari per lo svolgimento dei predetti compiti, siano selezionate attraverso apposito concorso pubblico e che le relative assunzioni sono effettuate: senza il previo svolgimento delle procedure previste in materia di mobilità volontaria; senza la previa autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca; in deroga alla disposizione secondo cui dal 1o gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pubblici non economici si svolge mediante concorsi pubblici unici. Per l'attuazione delle suddette assunzioni si autorizza la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dal 2020. Il comma 4 dispone che alla copertura dei relativi oneri si provvede secondo le modalità stabilite dall'articolo 50.Pag. 80
       Anche per l'articolo 32 richiama quanto detto in premessa. Ricorda, nel dettaglio, che introduce, in primo luogo, un'agevolazione in favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’italian sounding. Contestualmente, la definizione di pratiche integranti il fenomeno dell’italian sounding viene inserita nel Codice della proprietà industriale. Si apportano poi ulteriori modifiche al Codice della proprietà industriale. Si specifica che nel divieto già vigente di registrazione come marchi di simboli emblemi e stemmi che rivestono interesse pubblico, sono inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani. Si introduce altresì la previsione che non possono formare oggetto di registrazione come marchi parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia. Si estende la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione anche al contrasto dell’italian Sounding. A tal fine ne viene modificata la denominazione in Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian sounding. Viene altresì ampliata la composizione dell'organo. La norma, come già detto, introduce, inoltre, per il triennio 2019-2021, il Voucher 3i – «investire in innovazione», destinato a supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative. Si introduce poi la previsione che il Ministero dello sviluppo economico provveda annualmente, con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi, alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili. Viene inoltre riconosciuta un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria. Sono poi introdotte nel Codice della proprietà industriale ulteriori norme che disciplinano l'apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il Patent cooperation Treaty.
      Anche il Capo IV, recante ulteriori misure per la crescita e composto dagli articoli da 33 a 49, contiene disposizioni che investono le competenze della X Commissione. Si tratta degli articoli 34, 35, 37, 42 e 48.
      L'articolo 34 prevede, come anticipato nella premessa, l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021, attraverso un apposito Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali.
      L'articolo 35 interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, modificando talune disposizioni introdotte dalla legge. n.  124 del 2017. In particolare, la norma specifica la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza in questione. Si tratta di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati. Viene inoltre specificato che si deve trattare di erogazioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165. Viene soppresso altresì il richiamo alle erogazioni effettuate da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati. Vengono sostanzialmente confermati i soggetti destinatari dell'obbligo di pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali le erogazioni in questione percepite nell'esercizio finanziario precedente: si tratta delle associazioni di protezione ambientale, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni, delle Onlus e fondazioni, nonché di talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli Pag. 81stranieri e imprese. Per le imprese viene introdotta una specifica disciplina che distingue tra imprese tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono assoggettate al medesimo obbligo. Si introduce poi un differente regime sanzionatorio per la violazione dell'obbligo.
      L'articolo 37, di cui ha richiamato l'importanza nella premessa, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere quote del capitale della NewCo Nuova Alitalia entro un limite massimo pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto da Alitalia. Si modifica inoltre la disciplina relativa alla restituzione del prestito, che viene ricondotta nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria. Nel dettaglio, il comma 1 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere le predette quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione NewCo Nuova Alitalia, cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria dell'Alitalia, fino ad un tetto massimo costituito dall'importo maturato a titolo di interessi sul prestito. La copertura finanziaria della disposizione è costituita dalle entrate che si prevede di realizzare, quantificate nella Relazione tecnica in 145 milioni di euro. I criteri e le modalità dell'operazione saranno definiti con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000. Il comma 2 prevede che alla società di nuova costituzione, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applichino le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175. Il comma 3 prevede che Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, corrisponda gli interessi sul finanziamento a titolo oneroso dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, sino a non oltre il 31 maggio 2019. Il comma 4 stabilisce che gli interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dal la data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1. Il comma 5 interviene sulle modalità di rimborso del finanziamento, sopprimendo la disposizione, contenuta nel comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.   50, che prevedeva la restituzione del prestito entro sei mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. A tale norma si collega la modifica del comma 6, che stabilisce che il finanziamento sarà restituito nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria. Vengono pertanto soppresse le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135, che prevedevano la restituzione entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e non oltre il termine del 30 giugno 2019. Il comma 7 prevede che agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 50, in particolare del comma 2, lettera q). Il comma 8 prevede che tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.
      L'articolo 42 proroga la durata del periodo transitorio nel quale le Camere di Pag. 82commercio e gli organismi abilitati in base alla disciplina abrogata nel 2017 continuano ad effettuare le verificazioni periodiche sugli strumenti di misura.
      L'articolo 48 reca autorizzazioni di spesa per l'adempimento di alcuni impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di energia e clima. In particolare si autorizza la spesa di 10 milioni per ciascuno d egli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l'anno 2021 per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché gli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima. All'onere predetto si provvede ai sensi dell'articolo 50.
      Altre disposizioni del decreto-legge, pur non investendo direttamente le competenze della X Commissione, rivestono interesse per la Commissione medesima.
      Rientrano in questo novero molte disposizioni del Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 16, e che riguarda prettamente misure fiscali per la crescita economica. Si tratta degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, relativamente al comma 3, 10, 11, 13 e 16.
      L'articolo 1 reintroduce dal 1o aprile 2019 la misura, già ricordata in premessa, del cosiddetto superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Rispetto alle norme previgenti, l'articolo introduce un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.
      L'articolo 2 sostituisce, come già anticipato, la vigente agevolazione IRES al 15 per cento, disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo, che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili. Si dispone il graduale abbassamento dell'aliquota nel tempo, fino a prevedere – a regime, dal 2022 – un'aliquota pari al 20,5 per cento sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all'interno dell'organizzazione. Dall'agevolazione sono espressamente esclusi gli intermediari finanziari e le banche.
      L'articolo 3 incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere il 70 per cento a regime, ossia a decorrere dal 2022 (più precisamente, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021).
      L'articolo 4 mira a semplificare le procedure di fruizione della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali, la cosiddetta patent box, consentendo ai contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate.
      L'articolo 5 modifica le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti ex lege per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali. Con riferimento in particolare ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale e si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).
      L'articolo 6 stabilisce che anche i contribuenti che applicano il regime forfettario o che applicheranno, a partire dal 2020, il nuovo regime sostitutivo delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e che si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori, devono effettuare le ritenute Pag. 83alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In particolare il comma 3 integra la disciplina dell'imposta sostitutiva per esercenti attività d'impresa, arti e professioni in forma individuale, di cui all'articolo 1, comma 17 e seguenti della legge di bilancio 2019, chiarendo che anche i contribuenti che applicano l'imposta sostitutiva sono tenuti a effettuare le ritenute alla font e sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n.  600 del 1973.
       L'articolo 10, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.   63 – contestualmente novellati – di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.
      L'articolo 11 ripropone, per le operazioni di aggregazione di imprese condotte fino al 31 dicembre 2022, il cosiddetto bonus aggregazione. L'agevolazione consente, a fronte dell'effettuazione di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali, fino alla soglia di cinque milioni di euro. Viene introdotta pertanto una deroga al regime di neutralità fiscale che caratterizza tali operazioni, in base al quale il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l'applicazione e il pagamento delle imposte sulle medesime plusvalenze.
      L'articolo 13 prevede che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea deve trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati relativi alle transazioni effettuate per ciascun fornitore. Anche il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di apparecchi elettronici, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 1o maggio 2019, è tenuto a inviare all'Agenzia delle entrate i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019.
      L'articolo 16 chiarisce che il credito di imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico, di cui al comma 924 della legge n.  205 del 2017, spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse. L'articolo chiarisce inoltre come operare in caso di registrazioni indistinte delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni e servizi.
      Per quanto riguarda il Capo II del provvedimento, è d'interesse per la X Commissione l'articolo 27, che introduce una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (Sicaf), con un regime semplificato. La società di investimento semplice a capitale fisso (SIS) deve gestire direttamente il patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di capitale riservata agli investitori professionali; il patrimonio netto della società non deve eccedere i 25 milioni di euro, mentre il capitale sociale deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro); l'oggetto esclusivo dell'attività deve risultare l'investimento diretto del patrimonio raccolto in piccole e medie imprese non quotate su mercati regolamentati e la società non deve ricorrere alla leva finanziaria. A fronte di tali limiti operativi vengono previsti oneri regolatori ridotti, attraverso la disapplicazione Pag. 84della normativa secondaria e di taluni obblighi relativi ai partecipanti al capitale, modificando la disciplina dei gestori che operano al di sotto di specifiche soglie di attivo.
      Con riguardo al Capo IV, segnala come d'interesse per la X Commissione l'articolo 49 che concede alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1o gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1o maggio 2019, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, nel limite massimo di 60.000 euro.
      Ricorda, infine, che l'articolo 50 riguarda la copertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 51 ne dispone l'entrata in vigore secondo il dettato costituzionale.

      Sara MORETTO (PD) nell'anticipare che il suo gruppo entrerà nel dettaglio del provvedimento nel corso del dibattito nelle successive sedute dedicate all'esame del decreto-legge, a cui auspica la presenza del Governo, desidera fare qualche osservazione preliminare.
      La prima è di natura formale e riguarda la mancata assegnazione del decreto-legge alla X Commissione in sede referente, di cui si rammarica fortemente. Anche se l'argomento è stato già affrontato in sede di Ufficio di presidenza della Commissione, desidera infatti ribadire, come si può anche dedurre dalla copiosa relazione del relatore, che numerose disposizioni del decreto-legge, quali, ad esempio, le misure per le imprese, Alitalia e la tutela del made in Italy, ineriscono anche alle competenze della X Commissione.
      La seconda considerazione è di natura sostanziale. Ancora una volta, dopo grandi annunci da parte del Governo, ci si trova di fronte a misure non risolutive e di cui, tra l'altro, non si comprende l'urgenza, visto che saranno necessarie 39 norme attuative per portarle a compimento.
      Tra i temi affrontati c’è anche la crisi dell'Alitalia di cui la X Commissione, anche su sollecitazione del Partito Democratico, si è occupata in più occasioni, unitamente alla IX Commissione. Il contenuto delle disposizioni del decreto crea disorientamento e preoccupazione. Si prevede infatti solo l'eliminazione del termine della restituzione della modalità del prestito e la modalità di partecipazione del Ministero dell'Economia e delle finanze alla gestione della compagnia, che però non è chiaro quale sarà. Osserva, infatti, che Ferrovie dello Stato nel suo piano industriale non cita Alitalia. In conclusione, dal contenuto della disposizione si deduce una sostanziale mancanza di strategia.

      Claudia PORCHIETTO (FI) desidera ribadire la contrarietà del suo gruppo, espressa in modo formale al presidente della Camera, alla mancata assegnazione alla X Commissione in sede referente del decreto-legge in esame, in quanto almeno metà degli articoli del provvedimento sono riconducibili, a suo avviso, alle competenze della X Commissione. Chiede che la presidenza possa rendere chiarimenti, nella prossima seduta, sui motivi della suddetta mancata assegnazione.

      Gianluca BENAMATI, presidente, ricorda alla deputata Moretto che la presenza del Governo in seduta, in sede consultiva, non è obbligatoria. Sulla questione ricordata dalla deputata Porchietto, fa presente che è stata già affrontata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Riporterà, comunque, alla presidente le considerazioni svolte dalle due colleghe.
      Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

      Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente, Gianluca BENAMATI.

      La seduta comincia alle 14.15.

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Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.
Atto n.  81.
(Rilievi alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

      Luca SUT (M5S), relatore, ricorda che la X Commissione è chiamata a formulare rilievi alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (Atto n.  81).
      Lo schema di decreto è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione del comma 98 dell'articolo 1 della legge n.  145 del 2018, la legge di bilancio per il 2019, che disciplina il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito dai commi 95-96 della medesima legge, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033. Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I decreti individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma istitutiva. Il comma 98 prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il comma 98 prevede, infine, che nei medesimi decreti devono essere indicate le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7557), è il seguente: 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l'anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Il comma 96 prevede che una quota parte – peraltro non quantificata – viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. Il medesimo comma dispone inoltre l'utilizzo delle risorse del Fondo, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Il Governo ha ritenuto di procedere all'assegnazione delle predette risorse per il prolungamento della Pag. 86citata linea metropolitana 5 (M5) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'esame della Commissione Trasporti. Con lo schema di decreto in esame si procede al riparto della quota residua del Fondo, per complessivi 42,7 miliardi di euro, nel periodo 2029-2033. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 105 della legge di bilancio per il 2019 richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti. Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell'ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nell'ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge n.  205 del 2017.
      Lo schema di decreto si compone di un articolo unico.
      Il comma 1 stabilisce che le risorse vengono ripartite tra le Amministrazioni centrali dello Stato, come da elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto. Nella Relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri. Le risorse del Fondo, pari a 42,7 milioni di euro nel periodo 2019-2033, sono state assegnate per oltre due terzi (37,7 per cento) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, il 13,6 per cento al Ministero della difesa e il 9,4 per cento al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. A tutti gli altri ministeri sono state assegnate quote inferiori al cinque per cento. Per quanto d'interesse della X Commissione, sono previsti stanziamenti per il Ministero dello sviluppo economico di complessivi 7.170 milioni euro per il periodo 2019-2033, così ripartiti: per il 2019, 111 milioni; per il 2020, 220 milioni; per il 2021, 269 milioni; per il 2022, 500 milioni; per il 2023, 410 milioni; per il 2024, 385 milioni; per il 2025, 389 milioni; per il 2026, 470 milioni; per il 2027, 531 milioni; per il 2028, 580 milioni; per il 2029 e per il 2030, 646 milioni per ciascun anno; per il 2031 e per il 203,2 670 milioni per ciascun anno e, infine, per il 2033, 673 milioni. Per quanto riguarda gli altri settori di interesse della X Commissione, segnalo che al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a cui afferisce la ricerca scientifica e tecnologica, sono stati assegnati complessivamente per il periodo 2019-2033 4.000 milioni di euro, mentre al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, competente per la materia del turismo, sono stati assegnati complessivamente 300 milioni di euro, spalmati negli anni dal 2019 al 2028.
      Il comma 2 dello schema dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.
      Il comma 3 prevede che, ai fini di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi. Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n.  229 del 2011.
      Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai Pag. 87sensi del già richiamato comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019. Si tratta della relazione annuale presentata ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese. Al proposito, segnala che tale relazione non risulta fin qui trasmessa alle Camere.
      Il comma 5 richiama il citato comma 98 dell'articolo 1 della legge n.   145 del 2018, che prevede l'individuazione, nei decreti di riparto, dei criteri e delle modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione, e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità del Fondo. Si prevede che, tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere individuate le somme non impegnate e determinate quelle da riassegnare alle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo, anche con riferimento a risorse destinate ad interventi non più di interesse dell'Amministrazione proponente. La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi, è accantonata e resa indisponibile, ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.
      Il comma 6 concerne le somme assegnate per l'anno 2019, nell'ambito delle quali, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 novembre 2020, devono essere individuate le somme non impegnate e determinate quelle da riassegnare alle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo. La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 34-bis della legge di contabilità, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 dicembre 2020 e riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

      Sara MORETTO (PD) chiede al relatore di indicare quali siano gli interventi, richiamati dal comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento, che interessano la X Commissione.

      Luca SUT (M5S), relatore, si riserva di rispondere in una prossima seduta, stante la necessità di un'interlocuzione con il Governo.

      Gianluca BENAMATI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 14.20.

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