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CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 18 novembre 2019
275.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

      Lunedì 18 novembre 2019. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Luigi GALLO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Lucia Azzolina.

      La seduta comincia alle 11.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

      Luigi GALLO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sul circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
C. 2222 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

      La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 novembre 2019.

      Luigi GALLO, presidente, ricorda che nella seduta del 12 novembre le Commissioni hanno concluso l'esame preliminare del provvedimento e che nella seduta odierna iniziano l'esame delle proposte emendative presentate. Avverte che sono state presentate circa 280 proposte emendative (vedi allegato), precisando che, prima dell'inizio della seduta, sono state ritirate le proposte emendative 4.01 e 5.9, entrambe a prima firma del deputato Lattanzio.
      Avverte che alcune delle quali presentano profili critici relativamente alla loro ammissibilità. Ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta Pag. 4dunque più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.
      Rammenta, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n.  32 del 2014, n.  22 del 2012 e dell'ordinanza n.  34/2013 nonché di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente legislatura. In tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Alla luce di tali considerazioni, devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:
          Murelli 1.29, che introduce per i vincitori di concorso un obbligo di opzione tra l'accettazione dell'assegnazione e la conservazione dei benefici di cui alla legge n.  104 del 1992;
          Fratoianni 1.109, che novella diversi articoli del decreto legislativo n.  62 del 2017, al fine di modificare la vigente disciplina in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti nel primo ciclo di istruzione;
          Bucalo 1.61, che incide sulla disciplina delle graduatorie d'istituto per il conferimento delle supplenze;
          Fratoianni 1.053, che introduce disposizioni per consentire al personale della scuola in servizio all'estero di completare il periodo massimo consentito di insegnamento fuori dall'Italia;
          Aprea 1.061, che è volto ad introdurre l'insegnamento del coding nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;
          Fratoianni 1.054, che dispone modifiche alla disciplina in materia di valutazione dei docenti, introdotta dalla legge n.  107 del 2015;
          Testamento 1.049, che è volto a introdurre modifiche alle procedure di assegnazione delle supplenze;
          identici Mollicone 2.2 e Aprea 2.8, nonché D'Attis 2.9 e Belotti 2.3, che prevedono l'ammissione a una nuova sessione speciale del corso intensivo di formazione per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico in favore dei soggetti ricorrenti avverso i bandi di concorso per dirigenti scolastici indetti nel 2011, 2015 o 2017 e in favore di altri soggetti;
          identici Frassinetti 2.5, Conte 2.6 e Bruno Bossio 2.10, che trasformano in graduatoria a esaurimento la graduatoria di merito del concorso per dirigente scolastico indetto nel 2017;
          identici Toccafondi 2.7 e Mollicone 2.11, che prevedono l'assunzione dei candidati risultati idonei nel concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017;
          Varchi 2.13, che prevede l'attivazione di un piano di mobilità straordinaria su tutte le sedi prima dell'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici vincitori del corso-concorso bandito nel 2017;
          Varchi 2.12, che prevede l'attivazione di procedure straordinarie di mobilità interregionale del personale dirigente scolastico per assicurare la copertura dei posti vacanti;
          identici Bucalo 2.31 e Aprea 2.32, che prevedono l'assunzione a tempo indeterminato del personale che abbia svolto le funzioni amministrative, tecniche e ausiliarie (ATA) nelle scuole con contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo superiore, nel complesso, a ventiquattro mesi;Pag. 5
          Bucalo 2.42, che prevede una disciplina a regime, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per il reclutamento dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), precisando che gli idonei non assunti sono impiegati per supplenze annuali;
          Frassinetti 2.43, che permette l'assunzione di tutti i soggetti risultati idonei nel concorso per direttori dei servizi generali e amministrativi bandito nel 2018, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti vacanti nei prossimi tre anni;
          Mugnai 2.01, che reca disposizioni ordinamentali in materia di convitti nazionali;
          Sasso 2.02, che abroga una disposizione del decreto-legge n.  98 del 2011, che pone limiti alla dotazione organica del personale ATA della scuola;
          Sasso 2.03, che estende anche agli educatori (insegnanti in servizio nel ruolo di educatori) il bonus per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo (cosiddetta «carta docente»);
          Testamento 3.02, che vieta la costituzione di classi terminali collaterali nel secondo ciclo di istruzione nelle scuole paritarie;
          Belotti 5.1, che abroga il divieto di contemporanea iscrizione a più corsi di formazione universitaria;
          Torto 5.3, che dispone l'equipollenza del diploma di specializzazione in musicoterapia ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni dell'AFAM;
          Lacarra 5.4, che dispone che ai ricercatori universitari a tempo indeterminato si applica la tipologia contrattuale prevista dalla legge n.  240 del 2010 per i ricercatori a tempo determinato di tipo b);
          Fratoianni 5.5, limitatamente al comma 2-ter, che detta disposizioni per la chiamata di assegnisti di ricerca alla posizione di ricercatori a tempo determinato di tipo b);
          Belotti 5.7, che dispone che il MIUR, per finalità di trasparenza, rende noto annualmente il numero di contratti di formazione specialistica per medici non sottoscritti per rinuncia o per altra causa e che le somme risparmiate siano comunque destinate ai corsi di specializzazione medica;
          Belotti 5.6 e 5.10, che chiariscono, con norma di interpretazione autentica, che ai professori e ricercatori universitari è consentito lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali;
          Frassinetti 5.02, che abroga l'articolo 24 della legge n.  240 del 2010, ripristinando così la figura del ricercatore a tempo indeterminato;
          identici Frassinetti 5.03 e Aprea 5.08, che prevedono misure per la valorizzazione del personale delle università, mediante l'aumento della componente variabile del trattamento accessorio;
          Rossi 5.012 e Tuzi 5.013, che dettano disposizioni per la regolamentazione del sistema di accreditamento di corsi di laurea con particolari attività pratiche e di tirocinio, con specifico riguardo al corso di laurea in scienza dell'educazione e della formazione;
          Rossi 5.011, che detta disposizioni di tutela dello studente universitario che si prende cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza;
          Belotti 5.05, che estende alle istituzioni dell'AFAM l'ambito di applicazione della norma (articolo 23 della legge n.  240 del 2010) che consente alle università di stipulare contratti per l'insegnamento;
          identici Frassinetti 5.01 e Aprea 5.07, che dettano disposizioni per il reclutamento di personale nelle istituzioni dell'AFAM;Pag. 6
          Fratoianni 5.010, che detta disposizioni in materia di reclutamento dei docenti di prima fascia delle istituzioni dell'AFAM;
          Fratoianni 5.09, che, per le sole istituzioni dell'AFAM, differisce la data di decorrenza del divieto (di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.  165 del 2001) per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative;
          Tasso 5.014, che dispone che i docenti titolari di diritto in seguito a sentenza passata in giudicato sono inseriti in coda alle graduatorie nazionali a esaurimento per l'attribuzione di incarichi nelle istituzioni dell'AFAM;
          Bruno Bossio 6.14, che, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, prevede che si valuti anche il servizio prestato presso i centri di formazione professionale;
          Murelli 7.04, che reca novelle alla legge quadro n.  104 del 1992, prevedendo un diritto di scelta della sede in favore delle persone disabili o dei genitori che li assistano quando assunti presso enti pubblici;
          identici Miceli 7.01 e Longo 7.03, che differiscono la data di decorrenza dell'obbligo di inserire nelle graduatorie dei docenti scolastici solo personale in possesso dell'abilitazione all'insegnamento;
          Ubaldo Pagano 7.02, che estende ai servizi per la prima infanzia il bonus per la frequentazione di asili nido previsto dall'ordinamento in favore di bambini con patologie croniche gravi.

      Comunica che il termine per la presentazione di eventuali richieste di revisione delle pronunce di inammissibilità è fissato per le ore 12.30 di oggi.

      Federico MOLLICONE (FDI), dopo essersi detto basito per l'alto numero di emendamenti dichiarati inammissibili dai presidenti, preannuncia ricorso su tutte le pronunce di inammissibilità riferite a proposte presentate dal suo gruppo. Ritiene, infatti, che l'oggetto del decreto-legge – sul quale fa fede il titolo – delinei un perimetro assai ampio e generico, rispetto al quale non si giustifica, a suo avviso, una così estesa serie di inammissibilità per estraneità di materia. In particolare, sottolinea che, tenuto conto dal titolo del decreto-legge, nessun emendamento in materia di reclutamento di personale scolastico può essere ritenuto inammissibile. Aggiunge che avrebbe accettato più facilmente, sui suoi emendamenti, un parere contrario delle relatrici e del Governo, che non una valutazione di inammissibilità così severa, che configura, a suo parere, solo una forma di ostruzionismo nei confronti dell'opposizione.

      Carmela BUCALO (FDI), riallacciandosi a quanto detto dal collega Mollicone, ritiene che il giudizio di inammissibilità sui suoi emendamenti riguardanti i dirigenti scolastici e i facenti funzione dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) sia la conferma della scarsa considerazione in cui la maggioranza tiene queste categorie di dipendenti pubblici, che sono invece estremamente importanti per il funzionamento della scuola.

      Elena MURELLI (LEGA) giudica incomprensibile il giudizio di inammissibilità sugli emendamenti del gruppo Lega, tutti volti a scongiurare il rischio che, nonostante le disposizioni del decreto-legge in esame, alcune cattedre risultino scoperte e a velocizzare il più possibile il loro conferimento attraverso corsi di abilitazione appositamente disciplinati. Pertanto, preannuncia che anche il gruppo Lega presenterà una richiesta di revisione dei giudizi di inammissibilità sui propri emendamenti.

      Rossano SASSO (LEGA), dopo aver paragonato la pronuncia di inammissibilità ad una strage degli innocenti, preannuncia ricorso contro la stessa. Stigmatizza, in particolare, che siano stati dichiarati inammissibili gli emendamenti Pag. 7presentati a tutela delle categorie di precari che non sono contemplate dalle norme del decreto.

      Valentina APREA (FI) si rammarica per aver avuto conferma che il decreto in esame intende produrre «figli e figliastri», trattando in maniera diversa quanti hanno svolto gli anni di supplenza nelle scuole statali e quanti lo hanno svolto nelle scuole paritarie, secondo vecchie logiche burocratiche che sarebbe invece meglio superare. Riferendosi quindi alla sua proposta emendativa sulla formazione degli insegnanti, invita a non liquidare in modo superficiale il tema dell'importanza delle competenze digitali nei docenti, perché occorre, a suo avviso, essere molto esigenti in materia di preparazione degli insegnanti del prossimo ventennio. Preannuncia quindi che rinuncerà a presentare ricorsi, nella consapevolezza di quanto essi siano inutili, ma auspica che il Governo comprenda e affronti il problema del digital divide che caratterizza drammaticamente la scuola italiana.

      Luigi GALLO, presidente, con riferimento a quanto osservato dal deputato Mollicone – il quale ha richiamato il titolo del decreto-legge come parametro di riferimento del contenuto del provvedimento – rimarca che, ai fini della valutazione degli emendamenti sotto il profilo della loro eventuale estraneità di materia, l'oggetto di un decreto-legge deve essere definito avendo riguardo al concreto ed effettivo contenuto delle sue disposizioni, non potendosi fare affidamento sul solo titolo, che da una parte inevitabilmente è generico, in quanto riepilogativo, e dall'altra parte può non riflettere per intero il contenuto.
      Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 11.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

      Lunedì 18 novembre 2019.

      L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

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