Scarica il PDF
CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 febbraio 2020
327.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 123

INDAGINE CONOSCITIVA

      Mercoledì 19 febbraio 2020. – Presidenza del presidente Sergio BATTELLI, indi della vicepresidente Marina BERLINGHIERI.

      La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Audizione della professoressa Filomena Maggino, presidente della Cabina di Regia «Benessere Italia», istituita presso la Presidenza del Consiglio.
(Svolgimento e conclusione).

      Sergio BATTELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
      Introduce, quindi, l'audizione.

      La professoressa Filomena MAGGINO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

      Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Guido Germano PETTARIN (FI), Francesco BERTI (M5S) e Marina BERLINGHIERI, vicepresidente.

      La professoressa Filomena MAGGINO e il dottor Andrea BATTISTONI, vicepresidente della Cabina di Regia «Benessere Italia», rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni.

Pag. 124

      Intervengono, per porre ulteriori quesiti e osservazioni, i deputati Guido Germano PETTARIN (FI) e Francesco BERTI (M5S).

      La professoressa Filomena MAGGINO e il dottor Andrea BATTISTONI, vicepresidente della Cabina di Regia «Benessere Italia», rispondono agli ulteriori quesiti posti fornendo precisazioni.

      Marina BERLINGHIERI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

      La seduta termina alle 15.30.

      N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

      Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza della vicepresidente Marina BERLINGHIERI.

      La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
C. 2165, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

      La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

      Marina BERLINGHIERI, presidente e relatrice, ricorda che nella seduta del 12 febbraio, dopo aver illustrato i contenuti del disegno di legge in qualità di relatrice, ha ritenuto di condividere la richiesta di non procedere direttamente alla votazione del parere in modo da poter dar corso ad ulteriori limitati approfondimenti. L'esame del provvedimento è stato, pertanto, rinviato alla seduta odierna.
      Nessuno chiedendo d'intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

      Dimitri COIN (LEGA) a nome del suo gruppo, ed in linea con la posizione che questo ha sostenuto nel corso dell'esame nelle altre Commissioni parlamentari competenti, esprime forti riserve sulla Convenzione oggetto del disegno di legge di ratifica.
      In particolare, ritiene assai critico quanto previsto dall'articolo 4, lettera c), della Convenzione, secondo cui le parti firmatarie «riconoscono che l'esercizio del diritto al patrimonio culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell'interesse pubblico, degli altrui diritti e libertà». Invita quindi a fare attenzione su quanto ivi previsto, poiché è difficile preconizzare in cosa potranno consistere tali limitazioni. Tali preoccupazioni appaiono suffragate anche in virtù di quanto stabilito dal successivo articolo 7, lettera b), ai sensi del quale le parti si impegnano a stabilire procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni laddove allo stesso patrimonio culturale siano attribuiti da comunità diverse valori contraddittori.
      Ritiene dunque che l'applicazione di tali disposizioni della Convenzione possano comportare una decisa limitazione alla fruizione del patrimonio culturale italiano garantita dalla Costituzione, soprattutto qualora si intendano assecondare sensibilità culturali assai diverse dalla nostra con comportamenti acquiescenti e grotteschi, come è ad esempio avvenuto in occasione della visita della delegazione iraniana a Roma nel 2016, quando, per non urtare la sensibilità degli ospiti musulmani, si decise di coprire numerose opere d'arte riproducenti corpi nudi di donna.
      Sottolinea, quindi, che vi è il rischio concreto che, per non offendere la sensibilità di altre culture, si giunga a nascondere parti del patrimonio culturale italiano. Pag. 125Ricorda, a tale proposito, come nel recente passato siano state manifestate preoccupazioni per l'affresco di Giovanni da Modena sito nel Duomo di San Petronio a Bologna, raffigurante Maometto torturato dai demoni, un indubbio capolavoro del Quattrocento, ma considerato blasfemo per i musulmani al punto da far emergere il rischio di un suo danneggiamento; l'applicazione della Convenzione, facendo leva sulle disposizioni citate, potrebbe in ipotesi legittimare la richiesta da parte della comunità islamica di limitarne l'accesso al pubblico. Osserva, inoltre, come in questa medesima prospettiva si rischierebbe di finire per escludere lo studio della Divina Commedia dantesca dai programmi scolastici in ragione dei versi riferiti a Maometto considerati offensivi nei confronti dell'Islam.
      Evidenzia poi che un'altra disposizione a suo avviso suscettibile di criticità è prevista all'articolo 15 della Convenzione, con il quale le parti si impegnano a sviluppare un esercizio di monitoraggio in base a competenze in tema di legislazione, di politiche e di pratiche riguardanti il patrimonio culturale coerente con i principi della medesima Convenzione.
      Concludendo, rileva come il provvedimento si ponga in contrasto, sotto diversi profili, con i principi costituzionali, richiamando in particolare gli articoli 9 e 117 della Costituzione, sottolineando altresì come con la ratifica della Convenzione si finisca per cedere all'Europa il dominio del nostro patrimonio culturale e che forse, non a caso, paesi come la Francia e la Germania assieme a molti altri non abbiano ancora ratificato la Convenzione (18 Paesi firmatari su 46): ciò dovrebbe offrire uno spunto di riflessione sull'opportunità della ratifica da parte dell'Italia.
      Per le ragioni esposte, preannuncia il voto contrario del gruppo della Lega.

      Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che la tematica in oggetto è molto complicata in quanto tocca sensibilità profonde e temi complessi come il patrimonio e l'eredità culturale di un Paese. Osserva poi, come siano comunque da biasimare talune pratiche considerate «politicamente corrette», quali, ad esempio, quella di non far eseguire canti corali natalizi in molte delle nostre scuole per non offendere sensibilità religiose diverse, rilevando come tali comportamenti non siano stati adottati in passato dai nostri emigranti italiani che, al contrario, sono sempre stati rispettosi delle culture dei paesi che li ospitavano. Nel rilevare come il provvedimento all'esame necessiti comunque di un supplemento di istruttoria, preannuncia il voto di astensione da parte del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

      Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

      La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

      Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza della vicepresidente Marina BERLINGHIERI.

      La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n.  117.
Atto n.  146.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

      Marina BERLINGHIERI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade l'8 marzo prossimo.

      Raffaele BRUNO (M5S), relatore, illustrando, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) Pag. 1262017/2102, che modifica la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ricorda, preliminarmente, che il recepimento della direttiva era previsto dovesse avvenire entro il 12 giugno 2019 e che la Commissione europea ha avviato, conseguentemente, la procedura d'infrazione n.  2019/0218 per mancato recepimento della predetta direttiva (UE) 2017/2102.
      Fa presente che la direttiva, entrata in vigore l'11 dicembre 2017, apporta modifiche alla direttiva 2011/65/UE (cd. direttiva RoHS II) che reca norme sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) allo scopo di adeguarne il testo al quadro legislativo disciplinante l'immissione sul mercato unico dei prodotti. Tra le principali novità, ricorda che con essa viene chiarito che la direttiva 2011/65/UE si applica a tutte le AEE, inizialmente escluse dall'ambito di applicazione della prima direttiva sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose, direttiva 2002/95/CE (cd. direttiva RoHs I) e immesse sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2019; viene poi previsto che la direttiva RoHS II non si applichi al cd. mercato secondario, consentendo il riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da tutte le AEE immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 purché esso avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore; si introduce, inoltre, una nuova definizione di «macchine mobili non stradali», mentre vengono espunti dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE i cosiddetti «organi a canne», per i quali, essendo costruiti utilizzando un tipo specifico di lega a base di piombo, finora non sono state trovate alternative e il cui tasso di sostituzione, nel tempo, è irrisorio. Sottolinea, infine, che la direttiva introduce la previsione per cui la Commissione europea, entro un mese dal ricevimento di una domanda di concessione, di rinnovo o di revoca di un'esenzione dall'applicazione della direttiva RoHS II, invia al richiedente, agli Stati membri e al Parlamento europeo un calendario per l'adozione della sua decisione sulla domanda.
      Nell'illustrare il provvedimento, composto di due articoli – di cui il secondo recante la clausola di invarianza finanziaria –, osserva che esso prevede, in linea con quanto dettato dalla direttiva, una serie di novelle alla disciplina vigente, che a livello nazionale è contenuta nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE, con il quale sono state introdotte una serie di misure volte a ridurre la quantità di sostanze pericolose nelle AEE e ad agevolarne la successiva gestione una volta diventate rifiuti, nonché a promuovere il riutilizzo di tali prodotti ed il riciclaggio dei materiali usati, nel quadro di un processo di armonizzazione della disciplina in materia di restrizioni all'uso di sostanze pericolose diretto ad evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza.
      Segnala, inoltre, che lo schema di decreto legislativo in esame non recepisce la disposizione abrogativa recata dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (che sopprime il paragrafo 2 dell'articolo 2 della direttiva RoHS II), né quella recata dal successivo paragrafo 3, lettera a) (che sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva 2011/65/UE), poiché, secondo quanto sottolineato dalla relazione illustrativa, l'articolo 24 del decreto legislativo n.  27 del 2014 già prevede che le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della previgente normativa nazionale in materia (contenuta nel decreto legislativo 25 luglio 2005, n.  151) ma che risultano non conformi al medesimo decreto legislativo n.  27 del 2014, possono comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.
      Conclusivamente, ricordando che per la mancata attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 l'Italia è sottoposta a procedura di infrazione da parte della Commissione europea, preannuncia un orientamento favorevole sul provvedimento, munito peraltro Pag. 127del prescritto parere della Conferenza unificata, e si dichiara disponibile a deliberare in tal senso già nell'odierna seduta.

      Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) fa presente che presso la VIII Commissione Ambiente, competente in sede primaria, il suo gruppo ha intenzione di chiedere lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni per approfondire talune problematiche, cui ritiene potrebbe associarsi la Commissione. Chiede pertanto che sia accordato il rinvio dell'esame del provvedimento.

      Guido Germano PETTARIN (FI) si associa alla richiesta del deputato Giglio Vigna, ricordando l'infelice esperienza concernente le lampadine alogene quando esse furono poste fuori mercato a favore di quelle a LED, con conseguenti problemi di raccolta e smaltimento.

      Marina BERLINGHIERI, presidente, nessun altro chiedendo d'intervenire, concorde il Relatore e la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 15.45.