DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Martedì 8 settembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene la viceministra dell'istruzione Anna Ascani.
La seduta comincia alle 13.10.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Atto n. 188.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Atto n. 189.
(Rilievi alla V Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi favorevoli).
La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 1o settembre scorso.
Vittoria CASA, presidente, ricorda che nella precedente seduta la Commissione, attraverso la relatrice, ha chiesto al Governo chiarimenti in merito ai progetti proposti dai Ministeri di riferimento per Pag. 136l'accesso al riparto dei finanziamenti del Fondo per il rilancio degli investimenti di cui all'atto n. 188.
Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), relatrice, ricorda che, come ha evidenziato nella precedente seduta, la proposta di riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti di cui all'atto n. 188 è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri, che sono state valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla luce della loro coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e sulla base degli specifici criteri previsti dalla legge, vale a dire il carattere innovativo, la sostenibilità, l'impatto sociale, l'effettiva cantierabilità e altri.
Dopo aver quindi ricordato che i Ministeri di riferimento della Commissione che beneficiano di assegnazioni a valere sul Fondo sono tre – Ministero dell'istruzione, Ministero dell'università e della ricerca e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – riferisce che, a seguito della richiesta di chiarimenti avanzata dalla Commissione nella precedente seduta, questi tre Ministeri hanno fatto pervenire alla Commissione note che chiariscono quali sono i programmi e le proposte a fronte dei quali hanno ottenuto l'assegnazione delle risorse del Fondo.
Passando a riepilogare in estrema sintesi il contenuto delle note in questione, rappresenta che, per quanto concerne il Ministero dell'istruzione, le proposte per cui è stato chiesto il finanziamento riguardano programmi di investimento relativi all'edilizia scolastica e alla realizzazione di laboratori e ambienti per la didattica digitale per le scuole. Si tratta di progetti coerenti con il dettato normativo, che prevede i requisiti dell'innovazione tecnologica, dell'effettiva cantierabilità e della mitigazione del rischio sismico. In sintesi, i due programmi riguardano l'uno la sicurezza degli edifici scolastici, per un importo complessivo in erogazione diretta di euro 2.209,5 milioni dal 2021 al 2030; e l'altro un piano per la realizzazione di laboratori digitali nelle scuole, per un importo in erogazione diretta di euro 91,1 milioni dal 2020 al 2030.
Per quanto riguarda il Ministero dell'università e della ricerca, questo ha chiarito che gli interventi cui saranno destinate le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti sono riconducibili a tre ambiti, corrispondenti alle Direzioni generali che hanno provveduto all'istruttoria nella fase transitoria di organizzazione del Ministero, che, come noto, è nato, insieme al Ministero dell'istruzione, dalla divisione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il primo ambito elenca gli interventi proposti dalla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca. Di tratta di finanziamenti per proposte formulate da alcuni enti di ricerca vigilati dal Ministero, anche in continuità con finanziamenti già assegnati dagli analoghi Fondi infrastrutturali previsti dalle leggi di bilancio degli anni passati: gli enti in questione sono l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), l'Elettra Sincrotrone di Trieste, l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), l'Area Science Park e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Il secondo ambito riguarda le proposte della Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio/Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Si tratta di interventi di edilizia destinati alle università statali (436 milioni) e alle Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale statali (48 milioni). Il terzo ambito consiste nella proposta formulata dalla Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio/Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Si tratta di progetti per la realizzazione di alloggi e residenze universitarie ai sensi della legge n. 338 del 2000, sia per il completamento del IV bando, attualmente in svolgimento, sia per i futuri bandi. Il Ministero si propone l'obiettivo di soddisfare nell'arco di qualche anno tutte le domande di cofinanziamento Pag. 137ammesse nell'ambito del IV bando e di dare quindi corso alla nuova fase, con pubblicazione del V bando.
Per quanto riguarda infine il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la quota di competenza del Fondo è destinata al finanziamento del Piano strategico «Grandi Progetti Beni Culturali», che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, è adottato ogni anno con decreto del Ministro, per cui i singoli interventi da finanziare dono determinati di anno in anno. Il Piano interviene su beni e su siti di notevole interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali è necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale. Il Ministero ricorda che dal 2014 ad oggi il Piano ha permesso di finanziare un totale di 60 interventi per un valore complessivo pari a 334.853.560 euro. L'ultima programmazione ha finanziato 11 interventi per un totale di 103.630.501 euro. In particolare, ha chiarito il Ministero, il Piano finanzia ad oggi quattro linee di azione. La prima linea di azione riguarda musei e aree archeologiche di rilevanza nazionale. Le azioni previste riguardano interventi per garantire le più adeguate condizioni di conservazione del patrimonio culturale e ad ampliare il livello della sua accessibilità e fruibilità. La seconda linea di azione riguarda i poli di attrazione culturale ed è finalizzata al rafforzamento di grandi poli culturali urbani, in prevalenza interessati da circuiti internazionali di fruizione, attraverso interventi di ampliamento e miglioramento delle condizioni di utilizzo del patrimonio storico. La terza linea di azione è volta ad ampliare e migliorare le condizioni di conservazione e fruizione del patrimonio librario, archivistico e documentario attraverso interventi di ampliamento, restauro, riqualificazione e allestimento delle sedi e di restauro e rifunzionalizzazione degli spazi per l'allestimento delle sedi di scuole di alta formazione nel settore culturale e servizi connessi. Infine, nel marzo 2019 il Ministero ha introdotto una nuova linea di azione, finalizzata al rafforzamento del sistema museale del Paese attraverso strutture dedicate alle arti applicate e al design, che prevede azioni per favorire progetti culturali mirati a promuovere la valorizzazione dei musei del design, in stretta connessione con il territorio e con il sistema museale nazionale; per promuovere la partecipazione dei musei del design alle iniziative promosse dal Ministero anche nei settori della valorizzazione delle imprese culturali e creative; e per favorire progetti culturali mirati alla valorizzazione delle arti applicate.
Ritiene che i chiarimenti forniti dai Ministeri sull'atto n. 188 siano certamente utili a permettere di apprezzare il valore delle proposte e la loro conformità ai requisiti previsti dalla legge. Preso quindi atto di questi chiarimenti, propone di deliberare una valutazione favorevole sullo schema di decreto di cui all'atto n. 188, senza rilievi. Propone altresì di deliberare una valutazione favorevole, senza rilievi, anche sullo schema di decreto di cui all'atto n. 189.
Cristina PATELLI (LEGA) ritiene che i profili di interesse della VII Commissione rispetto all'atto n. 189 debbano essere ravvisati per lo più nel fatto che sono previsti finanziamenti per interventi funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 e della Ryder Cup, che sono manifestazioni sportive che interessano parti specifiche del territorio nazionale e che hanno visibilità internazionale; ma si tratta di interventi di infrastrutturazione che, per il resto, interessano l'ambito di competenza della VIII commissione, mentre per altri aspetti lo schema riguarda la competenza della IV Commissione.
Preannunciando l'astensione del suo gruppo dalla votazione, lo motiva soprattutto in ragione della natura ibrida dell'intervento disposto dall'atto, che prevede finanziamenti su diversi settori tra cui le Olimpiadi del 2026, la linea metropolitana in Lombardia e la bonifica di aree militari. Esprime anche contrarietà rispetto al riparto dei finanziamenti sotto il profilo delle quote destinate agli interventi, che, a Pag. 138suo avviso, ha visto penalizzati alcuni settori, precisando che l'astensione è motivata dalla trasversalità degli interventi. Conclude, sottolineando che si tratta di un fondo pluriennale che distribuisce risorse, alcune fino al 2034, con una concentrazione della spesa nel triennio 2020-2022 per interventi che troveranno la loro realizzazione in un arco di tempo, tutto sommato, breve rispetto all'orizzonte della programmazione economica.
Valentina APREA (FI), premesso di apprezzare il fatto che sono stati chiesti chiarimenti ai Ministeri e che questi li hanno forniti, esprime però perplessità sul contenuto delle note trasmesse, che, a suo avviso, non rappresentano con sufficiente livello di dettaglio la natura degli interventi cui si intende destinare le risorse del fondo. Lamenta pertanto una mancanza di trasparenza, da parte del Governo, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione dei singoli interventi e la conseguente localizzazione degli stessi rispetto alle aree del territorio nazionale. In particolare, trova decisamente laconiche le spiegazioni fornite dal Ministero dell'istruzione, mentre giudica carenti, per quanto più dettagliate, anche le note pervenute dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali. Invita pertanto la rappresentante del Governo a farsi carico, per il futuro, di garantire che alla Commissione sia resa un'informazione più completa e dettagliata: si dice infatti certa che si sarebbe potuto essere più dettagliati, considerato che certamente l'assegnazione di fondi così cospicui non è stata decisa dal Governo sulla base di proposte tanto scarne. Aggiunge che sarebbe opportuna una ricostruzione dei vari Fondi per gli investimenti istituiti nel tempo, anche per verificare ci sia coerenza tra l'insieme degli interventi cui le risorse sono destinate.
Evidenzia infine che lo schema di decreto in esame – diversamente da quanto prescritto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 169 del 2019 – non individua i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione.
Conclude preannunciando l'astensione del suo gruppo dalla votazione.
Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), relatrice, osserva che la concisione delle informazioni rese dal Ministero dell'istruzione, che sono comunque esaurienti rispetto alle esigenze della Commissione, si giustifica anche con il fatto che il Ministero le ha preparate e trasmesse con notevole rapidità, subito all'indomani della richiesta di chiarimento della Commissione, laddove gli altri Ministeri hanno preso più tempo. Ciò detto, concorda sul fatto che in linea di principio la Commissione deve prestare la massima attenzione alla destinazione e all'utilizzo dei finanziamenti erogati ai Ministeri di riferimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte della relatrice di deliberare una valutazione favorevole sia sull'atto n. 188, sia sull'atto n. 189.
La seduta termina alle 13.35.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 8 settembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Giuseppe De Cristofaro.
La seduta comincia alle 13.35.
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2020.
Atto n. 192.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 139 Marco BELLA (M5S), relatore, riferisce che lo schema di decreto di cui oggi si avvia l'esame reca la ripartizione 2020 del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE), nel quale dal 1o gennaio 1999 sono confluiti gli stanziamenti da destinare agli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR).
Ricorda che il FOE è stato istituito dal decreto legislativo n. 204 del 1998, il cui articolo 1 ha stabilito, anzitutto, che il Governo, nel Documento di economia e finanza – DEF, determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali. Sulla base degli indirizzi del Governo il Comitato interministeriale per la politica economica (CIPE) predispone, approva e aggiorna annualmente il Programma nazionale per la ricerca, che definisce gli obiettivi generali e le modalità di realizzazione degli interventi.
L'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 204 del 1998 ha previsto, inoltre, che nel Fondo affluissero, dal 1o gennaio 1999, i contributi finanziari previsti dalle norme vigenti per i seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Agenzia spaziale italiana (ASI); Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli; Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM). Inoltre, ha disposto che, dalla medesima data, affluissero al Fondo altri contributi e risorse finanziarie stabiliti per legge in relazione alle attività di questi altri enti: Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble; Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA). Con successivi interventi, sono stati inclusi fra i destinatari del FOE anche i seguenti enti: Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste; Istituto nazionale di alta matematica (INDAM); Istituto italiano di studi germanici; Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi; Istituto nazionale di astrofisica (INAF); Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM); Sincrotrone di Trieste Spa; Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (INDIRE); Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); e Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
Attualmente, l'ammontare annuo del FOE è stabilito direttamente dalla sezione II della legge di bilancio. Per l'andamento delle risorse del FOE dal 2011 al 2020, e per una ricognizione delle norme che negli ultimi anni hanno previsto aumenti o riduzioni del FOE, rinvia al dossier del Servizio studi. Sottolinea che, da ultimo, il decreto-legge n. 34 del 2020 ha incrementato il FOE di 50 milioni annui a decorrere dal 2021 per l'assunzione di ricercatori in alcuni enti pubblici di ricerca.
Il FOE è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più decreti ministeriali, recanti anche indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il Ministero può erogare acconti, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente.
Le regole per la ripartizione del FOE sono state definite, da ultimo, con il decreto legislativo n. 218 del 2016, il quale, attraverso il combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, comma 2, prevede che il MUR tenga conto, ai fini della ripartizione del FOE, della programmazione strategica preventiva, della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR), nonché dei Piani triennali di attività (PTA). La VQR è effettuata ogni 5 anni dall'ANVUR. Le quote del FOE assegnate per specifiche finalità e non più utilizzabili per esse possono essere destinate ad altre attività o ad altri progetti, previa autorizzazione del MUR.
Con riferimento al finanziamento premiale e alle risorse per la stabilizzazione Pag. 140del personale precario, ricordo che l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016 ha innovato la disciplina: ha disposto che il Ministero dell'università e della ricerca promuova e sostenga l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei PTA e degli specifici programmi e progetti proposti dai medesimi enti; inoltre ha stabilito che le modalità di assegnazione delle risorse dovevano essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne doveva fissare anche criteri, modalità e termini. Conseguentemente, l'articolo 20, comma 1, ha abrogato l'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, che, fra l'altro, aveva previsto che una quota non inferiore al 7 per cento del FOE e soggetta ad incrementi annuali – cosiddetta quota premiale – fosse ripartita sulla base dei risultati della VQR e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, secondo criteri disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Successivamente, la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto, allo scopo di incentivare il cofinanziamento per la stabilizzazione del personale, che il 70 per cento del Fondo doveva essere attribuito in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla VQR, quale disposta con il decreto di riparto della quota premiale 2015 (decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 850), mentre il restante 30 per cento doveva essere attribuito in proporzione alla quota (ordinaria) del FOE 2017, attribuita a ciascun ente con decreto ministeriale 8 agosto 2017, n. 608.
A decorrere dal 2018, non ci sono state risorse specificamente destinate al finanziamento premiale. Come evidenzia la relazione del Governo che accompagna lo schema in esame, dal 2018 le risorse prima destinate alla «ex premialità» sono confluite con quote proporzionali nelle assegnazioni ordinarie degli enti e, anche per il 2020, nella legge di bilancio non è stato previsto nessuno stanziamento specifico.
Più nello specifico, il decreto ministeriale 26 luglio 2018, n. 568, relativo al riparto del FOE per il 2018, ha destinato alle stabilizzazioni di personale – come richiesto nei pareri espressi da questa Commissione come pure dalla 7a Commissione del Senato sullo schema di decreto di quell'anno (atto del Governo n. 28) – la somma di euro 68 milioni, ripartendo le risorse proporzionalmente all'assegnazione ordinaria.
Ricordo che nei pareri resi sullo schema di riparto del FOE per il 2019 (atto del Governo n. 100), rispettivamente il 18 settembre 2019 e il 24 settembre 2019, la VII Commissione della Camera e la 7a Commissione del Senato hanno posto come condizione del parere favorevole che siano incrementate le assegnazioni ordinarie da destinare alla stabilizzazione, coprendo sia i costi salariali ordinari che quelli accessori. Inoltre, in tali pareri è stata inserita la condizione che i fondi destinati alla stabilizzazione siano utilizzati dagli enti assegnatari entro il 31 dicembre 2020 esclusivamente per tale finalità e che si proceda, in caso contrario, alla loro redistribuzione proporzionale tra gli enti che se ne siano pienamente avvalsi per la finalità in questione.
Tutto ciò premesso, veniamo allo schema di decreto in esame.
Lo schema di decreto è composto di 2 articoli e 16 tabelle, che ne fanno parte integrante. Le tabelle riepilogano le previsioni di assegnazione ordinaria e di altre assegnazioni (tabella 1), nonché il dettaglio e le specifiche delle altre assegnazioni per tipologia di finalità (tabelle 2, 3 e 4) e per singolo ente (tabelle 5-16). Lo schema è, inoltre, corredato della relazione illustrativa del Governo, la quale evidenzia che lo schema si relaziona, fra l'altro, con il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR) approvato dal CIPE il 1o maggio 2016, in coerenza con quanto stabilito nella Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) presentata Pag. 141dall'Italia nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020.
La disponibilità complessiva del Fondo (capitolo 7236) è pari a euro 1.754.343.350. Nell'ambito dell'importo indicato, le assegnazioni complessive ai 12 enti di ricerca vigilati dal MUR – al netto degli importi destinati alla società Sincrotrone di Trieste, a INDIRE, a INVALSI e ad ANVUR – ammontano a circa euro 1.721,6 milioni.
Rispetto al 2019 (che vedeva un fondo di 1.741,7 milioni), si registra un decremento dell'1,2 per cento. Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che, a fronte di tale minore stanziamento sul FOE, agli enti sono stati assegnati 18 milioni del «Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca» istituito dall'articolo 100, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, che sono stati ripartiti con il decreto ministeriale n. 294 del 14 luglio 2020 in proporzione all'assegnazione ordinaria attribuita per il 2019 a ciascun ente a valere sul FOE.
L'ammontare (precisamente 1.721. 588.236 di euro) è ripartito tra gli enti seguenti nei termini di seguito indicati: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 656.166.605; Agenzia spaziale italiana (ASI) 501.198.733; Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) 297.218.510; Istituto nazionale di astrofisica (INAF) 110.022.966; Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia 68.501.801; Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) 21.168.826; Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS) 19.551.185; Stazione zoologica «Anthon Dohrn» 14.397.791; Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (Area science park) 26.987.859; Istituto nazionale di alta matematica (INDAM) 2.765.507; Museo storico della fisica e centro di studi «E. Fermi» 2.266.203; e Istituto italiano di studi germanici 1.342.250.
Il comma 3 dell'articolo 1 dell'atto in esame dispone che i contributi per la partecipazione degli enti di ricerca a consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium ERIC) – ovvero ai progetti realizzati dalla stessa infrastruttura – costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci degli stessi. In particolare, la norma precisa che ciò vale per la partecipazione attraverso contributi in natura (in-kind) o contributi a valere sul FOE (come determinati nella tabella relativa alle attività di ricerca a valenza internazionale).
La residua quota di euro 32.755.114 è destinata al finanziamento delle seguenti iniziative fissate per legge o altra disposizione o per specifiche iniziative: Elettra – Sincrotone di Trieste 14.000.000; Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) 12.364.653; Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) 5.390.461; e Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) 1.000.000.
L'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto reca le indicazioni per il 2021 e il 2022.
In particolare, stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100 per cento dell'assegnazione complessiva stabilita per il 2020, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica o per diversa assegnazione disposta con il decreto di riparto dell'anno di riferimento. Il comma 2 reca disposizioni specifiche per l'ASI, sempre ai fini della elaborazione dei bilanci di previsione per il 2021 e il 2022, relativamente alle assegnazioni per le attività di ricerca a valenza internazionale, riferite alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali. Dispone, infatti, che per tali assegnazioni l'ASI potrà considerare il 100 per cento della quota assegnata nel 2020, salvo eventuali riduzioni derivanti da modifiche ai programmi di collaborazione o da disposizioni Pag. 142normative di riduzione del FOE o per diversa assegnazione disposta con il decreto di ripartizione dell'anno di riferimento.
Alessandro MELICCHIO (M5S), dopo aver rimarcato l'importante risultato ottenuto con il decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto decreto «rilancio», che – nonostante contenesse soprattutto interventi di carattere non strutturale – ha previsto anche uno stanziamento permanente del FOE per 50 milioni, propone che nel parere che la Commissione delibererà per il Governo sull'atto in esame sia posta una condizione – in analogia con quanto fatto nel 2018 – intesa a impegnare il Ministero a garantire l'utilizzo di almeno il 50 per cento delle risorse stanziate dal decreto «rilancio» per l'assunzione dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca ancora precari. Rileva che molto è stato fatto in questi anni per l'assunzione in pianta stabile dei ricercatori precari, ma è tuttavia ancora alto – sono circa 700 – il numero di quelli che sono ancora in attesa della stabilizzazione prevista dal decreto legislativo n. 75 del 2017. Pertanto, anche al fine di evitare disparità di trattamento tra persone che svolgono la stessa attività professionale, ritiene essenziale intervenire per dare soddisfazione alle legittime attese di quanti non sono stati ancora stabilizzati.
Vittoria CASA, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 8 settembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Giuseppe De Cristofaro.
La seduta comincia alle 13.50.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.
C. 2231 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Vittoria CASA, presidente e relatrice, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri il parere sul disegno di legge del Governo C. 2231, già approvato dal Senato, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.
L'Accordo – che si compone di 14 articoli, preceduti da un breve preambolo – ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza tra i popoli dei due Paesi e di rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta alla fortissima richiesta di cultura e di lingua italiana in Kyrgyzstan. Il rafforzamento delle relazioni risponde inoltre agli auspici d'incoraggiare e facilitare la cooperazione culturale formulati nell'articolo 70 dell'Accordo di cooperazione tra l'Unione europea e lo Stato dell'Asia centrale, concluso a Bruxelles, il 9 febbraio 1995.
Con riferimento al contenuto dell'Accordo, l'articolo 1 ne individua le finalità che consistono nello sviluppo della cooperazione bilaterale tra istituzioni e organizzazioni degli Stati delle Parti, mediante creazioni di condizioni favorevoli alla cooperazione.
L'articolo 2 delinea i settori di cooperazione, che sono cultura e arte, conservazione e tutela del patrimonio, restauro, biblioteche, musei, istruzione, turismo, scambio di informazione sui sistemi di istruzione. Pag. 143
L'articolo 3 intende promuovere la cooperazione e gli scambi in ambito universitario, in particolare nei settori scientifici e tecnologici. Inoltre è prevista la promozione, diffusione e insegnamento delle lingue italiana in Kyrgyzstan e kyrgyza in Italia.
L'articolo 4, riguardante il settore dell'istruzione, prevede l'effettuazione di scambi tra istituti, insegnanti, e studenti.
L'articolo 5 prevede l'istituzione di borse di studio per la frequenza di corsi universitari, dottorati di ricerca e corsi di lingua e cultura italiana.
L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel settore culturale ed artistico, incoraggiando altresì la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e saggi dell'altra parte anche mediante premi incentivi.
L'articolo 7 regolamenta le iniziative volte al contrasto del traffico illecito di opere d'arte, prevedendo altresì uno scambio di informazioni al riguardo.
L'articolo 8 riguarda i media, lo sport e le politiche giovanili e prevede il reciproco impegno a favorire gli investimenti nei progetti di comune interesse nel settore dell'educazione fisica e dello sport e a promuovere iniziative per lo sviluppo dell'educazione fisica, dello sport e delle politiche giovanili.
L'articolo 9 individua attività e settori della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, enti di ricerca ed organizzazioni scientifiche, prevedendo scambi di visite, di informazioni, ricerche congiunte, laboratori comuni, organizzazione di seminari e conferenze, stipula di accordi e convenzioni.
L'articolo 10 individua le autorità coordinatrici dell'attuazione dell'Accordo, che sono per l'Italia, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e per il Kirghisa le autorità statali competenti in materia di cultura, istruzione e scienza.
L'articolo 11 detta norme in materia d'informazione, trasferimento di tecnologia e proprietà intellettuale e prevede lo scambio d'informazioni tecnologiche, lo svolgimento di attività congiunte di cooperazione nell'attività di tutela e uso della proprietà intellettuale, nel rispetto della legislazione nazionale vigente, delle convenzioni internazionali di cui gli Stati sono parte e per l'Italia nel rispetto dei limiti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 12 istituisce un'apposita Commissione mista col compito di redigere i programmi esecutivi.
L'articolo 13 stabilisce che eventuali divergenze tra le Parti in merito all'interpretazione dell'Accordo saranno risolte per via negoziale.
L'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo alla ricezione della seconda delle due notifiche e prevede che l'intesa potrà essere denunciata dalle Parti dandone comunicazione per via diplomatica; la cessazione dell'Accordo avrà effetto dopo sei mesi dalla data della comunicazione.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria degli oneri finanziari, pari a 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 139.620 euro a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 4 precisa che dalle disposizioni dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 13 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente.
La seduta termina alle 14.