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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 settembre 2020
444.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 63

INDAGINE CONOSCITIVA

      Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.

      La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.
Audizione di rappresentanti del gruppo di lavoro «Giustizia e Pace per la Repubblica Democratica del Congo».
(Svolgimento e conclusione).

      Piero FASSINO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

      John MPALIZA BALAGIZI, Brigitte KABU DIA KIVUILA, Barthelemie HEMEDI NASIBU e Filippo IVARDI GANAPINI, attivisti per i diritti umani e rappresentanti del gruppo di lavoro «Giustizia e Pace per la Repubblica Democratica del Pag. 64Congo», svolgono interventi sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

      Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Laura BOLDRINI (PD), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Simona SURIANO (M5S) e Paolo FORMENTINI (LEGA).

      John MPALIZA BALAGIZI e Filippo IVARDI GANAPINI, attivisti per i diritti umani e rappresentanti del gruppo di lavoro «Giustizia e Pace per la Repubblica Democratica del Congo», rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

      Piero FASSINO, presidente, svolge un breve intervento conclusivo per rappresentare l'opportunità di un atto di indirizzo sulle problematiche emerse. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

      La seduta termina alle 15.10.

      N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

      Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

      La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016.
C. 2575 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

      Simona SURIANO (M5S), relatrice, ricorda che il Protocollo in esame è finalizzato ad aggiornare ed adeguare la definizione delle imposte previste dalla Convenzione bilaterale del 1984 e dal relativo Protocollo ai più recenti standard internazionali, recependo, in particolare, le disposizioni del modello OCSE in relazione alla portata di utilizzo delle informazioni oggetto di scambio ed al relativo perimetro operativo.
      Segnala che il Protocollo, che si compone di quattro articoli, aggiorna innanzitutto (articolo I) il campo di applicazione oggettivo della Convenzione fiscale – novellando in particolare il paragrafo 3, dell'articolo 2 dell'intesa –, prevedendo, per la parte italiana, che l'elenco delle imposte italiane soggette alle disposizioni convenzionali includa l'imposta sul reddito delle società (IRES) e non più quella sul reddito delle persone giuridiche, e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non più l'imposta locale sui redditi, come da modifiche normative nel frattempo intervenute nell'ordinamento italiano.
      Precisa che il nuovo accordo bilaterale modifica altresì taluni aspetti di carattere definitorio per consentire l'adeguamento alle denominazioni attualmente in uso (articolo II) e dispone in ordine alle modalità per la sua entrata in vigore (articolo IV).
      Evidenzia, in particolare, l'articolo III del Protocollo che, nel modificare l'articolo 27 della Convenzione in materia di scambio di informazioni, lo aggiorna all'attuale standard internazionale in materia – rappresentato dall'articolo 26 del modello convenzionale contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE –, che prevede, tra l'altro, il superamento del cosiddetto Domestic Tax Interest, in quanto lo scambio di informazioni non viene limitato dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto, nonché del segreto bancario, poiché lo Stato richiesto non può rifiutarsi di fornire le informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca o da un'istituzione finanziaria (paragrafi 1-5, articolo III). Pag. 65
      Rileva che ulteriori disposizioni in tema di scambio di informazioni disciplinano gli aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa, prevedendo, in conformità ai princìpi OCSE, le condizioni e le modalità per l'effettuazione delle richieste. È previsto, in particolare, che gli elementi procedurali in questione non debbano ostacolare lo scambio effettivo di informazioni tra i due Stati, che deve essere garantito nella misura più ampia possibile sia in relazione a singoli contribuenti sia ad una pluralità di contribuenti non identificati individualmente, pur non potendo condurre, in conformità ai princìpi OCSE, ad una ricerca generalizzata ed indiscriminata (paragrafi 6-10, articolo III).
      Osserva che il disegno di legge di ratifica, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, si compone di tre articoli e non prevede oneri economici aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
      Conclusivamente, auspica una rapida e definitiva approvazione del provvedimento, poiché l'intento sotteso all'accordo è quello di intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione e all'elusione fiscali.

      Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

      Piero FASSINO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
C. 2576 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

      Simona SURIANO (M5S), relatrice, segnala che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), in linea con la normativa dell'Unione europea in materia e che si inserisce in un contesto precedentemente non regolato da intese tra le autorità aeronautiche dei due Paesi, è finalizzato a regolamentare i servizi aerei bilaterali, anche al fine di concorrere a rafforzare i legami esistenti fra le due economie, nonché ad apportare vantaggi ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri ed all'industria del turismo.
      Sottolinea che l'intesa, che si compone di venticinque articoli e di due annessi, dopo aver offerto un quadro delle terminologie e dei concetti adottati (articolo 1) e aver disciplinato l'applicabilità delle norme della Convenzione di Chicago sull'azione civile internazionale (articolo 2), illustra i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte riconosce all'altra (articolo 3), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 4), e i casi per il ritiro, la revoca e la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio di un vettore aereo designato (articolo 5).
      Evidenzia che ulteriori disposizioni dell'ASA riguardano la disciplina della concorrenza fra le imprese (articolo 6), i principi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti sono chiamate ad applicare (articolo 7), il regime delle tariffe per i vettori designati (articolo 9), le condizioni in materia di sicurezza aerea e di sicurezza della navigazione aerea (articoli 12-13), l'assistenza a terra (articolo 14), le opportunità commerciali sul territorio dell'altra Parte (articolo 16) e gli oneri d'uso per servizi e strutture (articolo 17).
      Da ultimo, l'intesa bilaterale regola – fra le altre – le modalità e le tempistiche per le consultazioni delle Parti (articolo 18), per la risoluzione delle controversie interpretative o applicative dell'accordo (articolo 19), e per l'emendabilità ed il recesso del testo (articoli 20 e 21).Pag. 66
      Segnala che i due annessi all'intesa bilaterale contengono la tabella delle rotte operabili da parte dei vettori designati dalle Parti (Annesso I) e definiscono le possibili facoltà operative per i vettori designati, come accordi di code-sharing e il leasing di aeromobili (Annesso II).
      Precisa che il disegno di legge di ratifica dell'accordo, già approvato dal Senato l'8 luglio scorso, si compone di quattro articoli: non sono previsti oneri economici per l'Italia, e l'articolo 3 del disegno di legge pone espressamente una invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni e i soggetti interessati provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      Conclusivamente, confida che la ratifica di questa intesa, al pari dell'altra al nostro esame, consentirà un ulteriore rafforzamento delle relazioni italo-ecuadoriane, che già possono considerarsi ottime: il quadro dei rapporti bilaterali è infatti assai positivamente caratterizzato dalla presenza di una comunità italiana e di origine italiana forte di oltre 20 mila connazionali, pienamente integrata nel tessuto sociale e produttivo locale, da uno stimolante interscambio economico-commerciale e da significative prospettive e potenzialità di sviluppo future.

      Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

      Piero FASSINO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.
C. 2577 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

      Iolanda DI STASIO, relatrice, ricorda che i due accordi bilaterali in esame rientrano nell'ambito di quell'azione di intensificazione e di regolamentazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria con alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea che l'Italia persegue da anni, anche in ragione della necessità di rendere più efficace il contrasto nei confronti della criminalità organizzata.
      Segnala che il primo dei due Trattati in esame, composto da ventitré articoli, è finalizzato a migliorare la cooperazione fra i due Paesi in materia di estradizione, impegnando le Parti a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale), ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) (articolo 1).
      Sottolinea che, nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi (articolo 2).
      I successivi articoli esplicitano i casi che consentono ad una delle Parti di opporre un rifiuto obbligatorio all'estradizione, fra cui i reati politici (articolo 3), e quelli per opporre un rifiuto facoltativo (articolo 4), stabiliscono che la cittadinanza della persona richiesta non possa costituire motivo di rifiuto dell'estradizione (articolo 5) e che la persona medesima non possa essere sottoposta a misure di restrizione per fatti precedenti alla consegna e diversi da quelli per i quali l'estradizione sia stata concessa (articolo 6). Pag. 67
      Evidenzia che il Trattato disciplina, quindi, le procedure e i documenti necessari per l'estradizione (articoli 7-9), le garanzie per la persona richiesta (articolo 11), le modalità per chiedere la misura cautelare dell'arresto provvisorio (articolo 12), la gestione delle richieste concorrenti di estradizione (articolo 13), le modalità di consegna della persona da estradare (articolo 14) e i casi di consegna differita e temporanea della persona richiesta (articolo 15).
      Da ultimi, gli ulteriori articoli dell'Accordo bilaterale disciplinano, fra gli altri, gli aspetti relativi al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo 18), la suddivisione delle spese derivanti dalla richiesta di estradizione (articolo 19), l'obbligo di riservatezza sui documenti e le informazioni fornite (articolo 22).
      Rileva, quindi, che il secondo Trattato oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, quello relativo all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, si compone di ventisette articoli ed è finalizzato a disciplinare la cooperazione giudiziaria penale bilaterale.
      Ricorda che l'adozione di tali norme è stata imposta dalla progressiva estensione dei rapporti tra i due Paesi e dalla pregressa assenza di trattati bilaterali in materia. Il testo (articolo 1) esplicita l'impegno delle Parti a prestarsi reciproca assistenza giudiziaria in materia penale, anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto (articolo 2).
      I successivi articoli individuano nel Ministero della giustizia della Repubblica italiana e nella Procuraduría General de la República dominicana le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti (articolo 3), e stabiliscono forma e contenuto della richiesta di assistenza (articolo 5), disciplinano i casi per opporre un rifiuto o un differimento dell'assistenza (articolo 7) e pongono un profilo di riservatezza e dei limiti per l'utilizzo delle informazioni oggetto dell'assistenza (articolo 9).
      Il Trattato disciplina, quindi, le modalità di assunzione di prove e acquisizione di elementi probatori nello Stato richiesto (articolo 11) e di utilizzo di videoconferenze per l'audizione di testimoni, indagati o imputati (articolo 12), stabilisce norme per la trasmissione di mezzi di prova e di informazioni (articolo 13), la comparizione di testimoni, vittime e periti (articolo 15), il trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 17) e la protezione delle persone citate o trasferite (articolo 18).
      Osserva che ulteriori disposizioni riguardano la cooperazione bilaterale per l'individuazione di beni, strumenti o proventi del reato (articolo 20), la possibilità di costituire squadre investigative comuni (articolo 23) e le consegne vigilate o controllate (articolo 24).
      Il Trattato, inoltre, non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle loro rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili (articolo 25).
      Conclusivamente, segnala che il disegno di legge di ratifica dei due Trattati, già approvato dal Senato l'8 luglio scorso, reca oneri economici complessivi, valutati in 125.505 euro annui.

      Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

      Piero FASSINO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.
C. 2579 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 68

      Piero FASSINO, presidente, in sostituzione del relatore, deputato Migliore, impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che il Protocollo in esame è stato adottato nell'ambito del processo di riforma della legislazione europea di settore ed interviene sulla Convenzione n.  108 del Consiglio d'Europa del 1981, ovvero su uno dei più importanti strumenti vincolanti per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali, aggiornandone il contenuto in relazione alle emergenti minacce alla privacy derivanti dal crescente uso di nuove informazioni e comunicazioni tecnologiche, dalla globalizzazione del trattamento e dal sempre maggior flusso di dati personali.
      Segnala che la Convenzione n.  108, che si propone di proteggere l'individuo dagli abusi che possono accompagnare la raccolta e il trattamento di dati personali, nonché di regolare il flusso transfrontaliero dei dati, sancisce l'obbligo del rispetto dei principi di correttezza, liceità e finalità, nonché della qualità dei dati stessi, per il trattamento e la raccolta dei dati.
      Sottolinea che il testo convenzionale, che ammette limitazioni solo ove sussistano interessi prevalenti correlati alla sicurezza e alla difesa dello Stato, vieta inoltre il trattamento di dati sensibili sulla razza, sulla politica, sulla salute, sulla religione, sulla vita sessuale, sul casellario giudiziario, in assenza di adeguate garanzie legali, sancendo altresì il diritto dell'individuo a conoscere le informazioni che lo riguardano e, se necessario, a correggerle.
      Rileva che il Protocollo d'emendamento alla Convenzione, composto da un preambolo, da quaranta articoli e da un'appendice, è frutto di un lungo lavoro negoziale, svolto nel più ampio contesto delle riforme degli strumenti internazionali di protezione dei dati personali e parallelamente alla riforma della legislazione sulla protezione dei dati dell'Unione europea di cui al regolamento (UE) 2016/679.
      Osserva che questo aggiornamento normativo ha consentito di ampliare la definizione di dato personale; di introdurre nuove categorie di dati, da quelli genetici a quelli biometrici; di consolidare le garanzie e i diritti azionabili dall'interessato per il controllo delle proprie informazioni e l'esercizio dell'autodeterminazione; di accrescere la responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento e di centralizzare la governance ed il controllo sul rispetto e la conformità dei trattamenti.
      Nello specifico, il Protocollo di emendamento istituisce un quadro giuridico multilaterale destinato a facilitare il flusso transfrontaliero dei dati, offrendo al contempo effettive garanzie in caso di uso di dati personali. Fra le novità più significative che le novelle al testo convenzionale introducono, quelle relative alle esigenze di un maggiore rigore fra i princìpi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati e la liceità dell'elaborazione dei dati stessi (articolo 7), oltre all'ampliamento delle categorie di dati noti come «sensibili», che includeranno anche profili genetici e biometrici, nonché quelli indicanti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la religione delle persone (articolo 8).
      Evidenzia che il Protocollo, inoltre, modifica la Convenzione prevedendo l'obbligo di notificare la violazione dei dati (articolo 9) ed una maggiore trasparenza relativa all'elaborazione dei dati (articolo 10), nonché elencando una lista di diritti per gli individui interessati al trattamento dei propri dati, incluso quello a non essere soggetti ad una decisione che li riguardi in modo significativo basandosi unicamente su un trattamento automatizzato (articolo 11).
      Ulteriori misure riguardano gli obblighi aggiuntivi per i titolari del trattamento e, se del caso, per i responsabili del trattamento dei dati (articolo 12), e le eccezioni e restrizioni in caso di superiore interesse rappresentato dalla tutela della sicurezza nazionale, della difesa e della sicurezza pubblica (articolo 14).
      Sottolinea che il Protocollo, inoltre, istituisce un sistema di norme per disciplinare il flusso transfrontaliero dei dati (articoli 16-17), aggiorna la Convenzione in materia di autorità di controllo (articoli 18-19), rafforza Pag. 69le basi giuridiche necessarie alla cooperazione internazionale e alla reciproca assistenza fra le Parti in materia (articoli 20-22) e modifica la denominazione del Comitato consultivo in Comitato della Convenzione, disciplinandone altresì alcuni aspetti organizzativi (articoli 27-30). Il Protocollo, inoltre, nel novellare il testo della Convenzione, stabilisce le modalità di adesione allo strumento normativo da parte di Stati non membri del Consiglio d'Europa (articolo 33).
      Segnala che il disegno di legge di ratifica, già approvato dall'altro ramo del Parlamento l'8 luglio scorso, si compone di cinque articoli. In particolare, l'articolo 4, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      Nell'auspicare una definitiva approvazione del provvedimento, rileva che – come evidenzia la relazione introduttiva al disegno di legge – con il decreto legislativo n.  101 del 2018 il nostro Paese ha già dato attuazione a quanto previsto dal regolamento europeo del 2016, apportando le relative modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali. Anche in ragione di questa recente modifica normativa, la ratifica del presente Protocollo, che risulta in linea con le disposizioni del Regolamento europeo, non comporta la necessità di predisporre norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

      Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

      Simone BILLI (LEGA), evidenziando l'importanza crescente della materia in esame, a nome del gruppo Lega sottolinea la necessità di approfondire, attraverso un apposito ciclo di audizioni, il trattamento dei dati sensibili, in relazione alle disposizioni della Convenzione che evocano il tema della salute e della sicurezza pubblica.

      Piero FASSINO, presidente, ribadendo, a nome del relatore, che il nostro Paese ha già dato attuazione, con gli opportuni interventi normativi, a quanto previsto dal Protocollo in esame e dal regolamento UE del 2016, prende atto della richiesta ed invita il collega dettagliare l'elenco di audizioni, individuando quelle essenziali ai fini dell'istruttoria sul provvedimento, nella sede dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
      Avverte, quindi, che, nessun altro chiedendo di intervenire, si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

      La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

      Mercoledì 30 settembre 2020.

      L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.55.