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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2020
448.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 188

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

      Mercoledì 7 ottobre 2020. – Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. – Interviene il viceministro dello sviluppo economico Stefano Buffagni.

      La seduta comincia alle 16.20.

      Andrea GIARRIZZO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04723 Benamati: Sulle politiche di sostegno del comparto auto.

      Diego ZARDINI (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

      Il viceministro Stefano BUFFAGNI risponde all'interrogazione in titolo nei Pag. 189termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

      Diego ZARDINI (PD), replicando, osserva di non poter dichiararsi soddisfatto della risposta del Governo anche se nella parte finale questa sembra aprire alla possibilità di un confronto volto a comprendere come impiegare fondi eventualmente inutilizzati. Conclude esprimendo l'avviso che le risorse e le misure in questione debbano, certamente, essere volte a realizzare la transizione ecologica ma, in un momento molto difficile come quello che stiamo vivendo per l'emergenza pandemica, dovrebbero anche essere destinate a dare sostegno ad un settore fortemente colpito dalla crisi.

5-04724 Sut: Sull'utilizzo dell'idrogeno nella strategia di transizione energetica.

      Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

      Il viceministro Stefano BUFFAGNI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

      Luca SUT (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo la cui risposta gli fornisce l'occasione per prendere atto che non tutte le informazioni richieste potevano essere fornite dal Ministero dello sviluppo economico. Si riserva quindi di sollecitare le altre istituzioni competenti, come ad esempio quelle locali e in primo luogo le regioni. Ricorda che l'interrogazione in titolo ha preso spunto da notizie pubblicate sugli organi di informazione sottolineando, altresì, che, in primo luogo, la combustione combinata di idrogeno e metano avviene attraverso un processo di conversione termochimica che pur producendo meno emissioni di CO2 tuttavia non le azzera e, secondariamente, che le reti esistenti del gas sono in grado di accogliere solo percentuali limitate di idrogeno.

5-04725 Fiorini: Sulla situazione della Goldoni S.P.A.

      Benedetta FIORINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

      Il viceministro Stefano BUFFAGNI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

      Benedetta FIORINI (LEGA), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta e ricorda che nella giornata di ieri il tribunale si è pronunciato in modo favorevole riguardo alla proposta di concordato. Evidenzia tuttavia che ciò non basta a dissipare i molti dubbi e le preoccupazioni esistenti perché è necessario avere risposte concrete. Segnala che i creditori sono stati convocati per il 21 gennaio prossimo e che il tribunale si attende la consegna del marchio e la liberatoria di 50 milioni di euro di crediti all'interno del gruppo. Rimarca che questi sono due aspetti basilari per garantire la continuità aziendale non escludendo, peraltro, che il giudice possa decidere che non sussistano le condizioni per la continuazione del concordato e quindi rigettare la domanda. Sottolinea, quindi, che il rischio di fallimento è ancora presente così come il sospetto che si stia assistendo ad una spregiudicata manovra di sottrazione di lavoro e know how a favore della proprietà cinese, un fenomeno di cannibalizzazione già avvenuto diverse volte in Italia che il Governo non è riuscito a contrastare, lasciando inoltre al loro destino i lavoratori e i creditori della Goldoni. Ritiene che deve essere chiaro che senza imprese, senza una visione a lungo termine, non ci potrà essere né ripresa economica, né occupazione stabile, né un welfare duraturo per il nostro Paese. È dell'avviso che per aiutare le nostre aziende ci vogliono meno tasse, meno burocrazia, più infrastrutture, più sostegno alle imprese e non acquiescenza alle multinazionali che non rispettano i patti sottoscritti. Conclude esortando il Governo ad adottare provvedimenti concreti e rapidi al fine di salvaguardare le eccellenze italiane, i nostri marchi storici e la straordinaria forza lavoro del nostro Paese che devono essere considerati una priorità assoluta.

Pag. 190

5-04726 Moretto: Sulla crisi dell'azienda Slim Rolling (ex Alcoa).

      Sara MORETTO (IV) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

      Il viceministro Stefano BUFFAGNI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

      Sara MORETTO (IV), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo e ciò non tanto per il suo contenuto quanto perché non sono state portate nuove notizie rispetto a quelle già note e che tanta preoccupazione suscitano nei veneziani. Sottolinea che grande preoccupazione vi è anche nell'indotto che versa in stato di crisi e che non ha la minima certezza per il futuro. Osserva che a fronte dell'avvio della procedura di concordato preventivo da parte dell'azienda Slim Rolling non è stato ancora reso noto il piano industriale e la proprietà non ha ancora indicato le sue intenzioni circa l'entità dell'impegno economico. Apprezza le intenzioni e le attività finora svolte dal Ministero dello sviluppo economico ma ritiene che questo dovrebbe giocare un ruolo maggiormente proattivo cercando di stimolare la proprietà coinvolta a sfruttare l'occasione del concordato preventivo per rilanciare l'azienda e per mantenere quelle indispensabili risorse di cassa volte ad assicurare quantomeno il pagamento degli stipendi.

5-04727 Squeri: Sulle iniziative a favore delle attività commerciali nelle aree ad alta valenza turistica.

      Maria Teresa BALDINI (FI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

      Il viceministro Stefano BUFFAGNI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

      Maria Teresa BALDINI (FI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta che tuttavia non dissipa le preoccupazioni esposte. Fa presente che quando chiude una piccola impresa, chiude nel silenzio. Ritiene che il fenomeno sia assai rilevante e, anche se sulla situazione di crisi del settore in questione ha avuto modo di trovare solo dati parziali e non nazionali del suo complesso, i dati sono allarmanti; in particolare ricorda quelli relativi ad alcune grandi città turistiche come Roma, ove ci sono circa 90 mila imprese a rischio che coinvolgono 100 mila posti di lavoro, Firenze, con altri 100 mila posti di lavoro a rischio, Napoli, con circa 20 mila esercizi commerciali chiusi e Venezia, con un esercizio commerciale su quattro chiuso per l'esorbitante costo degli affitti. Aggiunge, peraltro, che simili situazioni si ripetono in molte altre località turistiche in quanto il tema degli affitti commerciali è, in questo momento, decisivo e in moltissimi casi i proprietari stanno agendo in sede giudiziaria con richieste di danni e di sfratto. Osserva, proprio sul tema degli affitti commerciali, che le disposizioni relative al credito d'imposta hanno presentato e presenteranno, se non ne verrà modificata l'impostazione, problemi applicativi in quanto tale credito fa riferimento alle somme pagate e deve essere utilizzato entro la dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è maturato; evidenzia, quindi, che, innanzitutto, prima bisogna pagare per poi attendere le scadenze fiscali per recuperare quanto di diritto, non considerando che in un anno di crisi le imposte da pagare sono basse e che quindi può capitare che il credito d'imposta possa andare perduto per incapienza. Ricorda che il suo gruppo politico ha presentato proposte emendative al decreto rilancio al fine di imporre alle parti, locatario e locatore, di concordare tra di loro un adeguamento dell'affitto parametrato al volume d'affari ridottosi a causa dei COVID, proposta che a suo avviso aveva il pregio di ridurre l'enorme costo che il credito d'imposta in questione ha per le casse dello Stato, ma soprattutto aveva il pregio di creare un sistema di condivisione della crisi tra lo Stato, il locatore e il Pag. 191conduttore, anche in termini di solidarietà civile. Fa presente che un altro aspetto evidenziato dall'interrogazione in titolo riguarda l'attuazione dell'articolo 182, comma 2-bis, del decreto-legge n.  34 del 2020, relativo all'attribuzione di un codice ATECO alle attività commerciali nelle aree ad alta valenza turistica che consentirebbe a quelle attività di accedere ai sostegni specifici per il turismo. Rileva, sul punto, che l'Istat sembra aver terminato il suo compito mentre resta da capire quando il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'attribuzione del citato codice ATECO alle singole attività.

      Andrea GIARRIZZO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

      La seduta termina alle 16.55.

SEDE CONSULTIVA

      Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

      La seduta comincia alle 16.55.

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

      Sara MORETTO (IV), relatrice, illustra, ai fini del parere alla V Commissione, il contenuto del disegno di legge C. 2700 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (cosiddetto «decreto agosto»).
      Ricorda, preliminarmente, che l'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione, come modificato dal Senato, prevede l'abrogazione dei decreti-legge nn.  103 (recante modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, limitatamente all'articolo 2), 111 (recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e 117 (recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni) del 2020, facendone salvi gli effetti.
      In particolare segnala la trasposizione entro il decreto-legge n.  104, quale suo articolo 42-bis, dell'articolo 4, del decreto legge 111 del 2020 recante sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa.
      Nel rimandare alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'approfondimento del complesso delle norme recate dal provvedimento che consta 167 articoli, si sofferma sulle disposizioni di specifico interesse della X Commissione.
      L'articolo 6 prevede, in favore dei datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumano, successivamente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto) ed entro il 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico – relativi al medesimo rapporto di lavoro e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL –, per un periodo massimo di sei mesi (decorrenti dall'assunzione) e nel rispetto di determinati limiti; questi ultimi sono costituiti dalla misura massima dell'importo dello sgravio, relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua – riparametrato e applicato su base mensile –, e dall'ammontare massimo complessivo di minori entrate contributive (derivanti dall'articolo 6 in commento) pari a 371,8 milioni di euro per il Pag. 1922020 e a 1.024,7 milioni per il 2021. L'articolo 7 prevede il riconoscimento dell'esonero contributivo, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, ma limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato (ivi comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; tale beneficio, ferma restando la suddetta misura massima dell'importo dello sgravio, relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua – riparametrato e applicato su base mensile –, è riconosciuto nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive (derivanti dall'articolo 7 in commento) pari a 87,5 milioni di euro per il 2020 e a 87,8 milioni per il 2021. L'applicazione di questo beneficio specifico, relativo ai suddetti settori, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea
      I commi da 1 a 7 e 9 dell'articolo 9 riconoscono un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore dei seguenti soggetti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 1); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 2 e 3); lavoratori dello spettacolo (comma 4); lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5). Le indennità in esame non concorrono alla formazione del reddito (ai fini delle imposte sui redditi) e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 7). Le possibilità e i divieti di cumulo delle suddette indennità sono disciplinati dal comma 6. Il comma 9 reca il richiamo normativo ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle indennità in oggetto.
      Il comma 8 dell'articolo 9 introduce un termine finale, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda per alcune indennità in favore di lavoratori previste da normative precedenti. Il termine è fissato al 30 agosto 2020 (quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto all'esame).
      L'articolo 42-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, ai commi 2-4 estende alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa le agevolazioni introdotte nel 2019 in favore delle imprese agricole ricadenti nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di: mutui agevolati per investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile; contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile; mutui agevolati a un tasso pari a zero di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola, il mutuo agevolato ha una durata complessiva, incluso il periodo di preammortamento, non superiore a 15 anni. La definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni sopra descritte è demandata a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. Per le suddette finalità è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
      L'articolo 47 incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.
      L'articolo 48-ter – introdotto dal Senato – determina nel 100 per cento delle spese ammissibili la misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento Pag. 193dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.
      L'articolo 57-bis prevede che ai comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 la detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (cd Superbonus) spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. La detrazione, inoltre, è aumentata del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in alternativa al contributo per la ricostruzione). Segnala, inoltre, che i commi 5-bis, 5-ter e 6 dell'articolo 80 del provvedimento in esame modificano a loro volta la disciplina prevista per l'applicazione della detrazione al 110 per cento.
      L'articolo 58 – modificato dal Senato – istituisce un Fondo dotato di 600 milioni di euro, per l'anno 2020, al fine di erogare un contributo, a fondo perduto, a favore degli operatori della ristorazione che acquistino prodotti agricoli e alimentari. Il Senato ha tra l'altro previsto, introducendo i commi 8-bis e 8-ter all'articolo 58, l'estensione al 2021, per 0,5 milioni di euro, dell'incremento dell'indennità per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) disposto dal decreto-legge n.  18 del 2020 per l'anno 2020; ha inoltre soppresso – con l'inserimento del comma 8-quater – il limite di 57 unità di personale aggiuntivo che l'ICQRF può assumere in base alla legge di bilancio 2019, pur mantenendo inalterato il relativo limite massimo di spesa.
      L'articolo 59 riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi sopra descritti, realizzati nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L'ammontare del contributo è determinato nelle seguenti misure: 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, in misura non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o luglio 2019 nelle zone A dei comuni sopra indicati. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
      L'articolo 59-bis, proposto dalla Commissione in sede referente, estende la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 del decreto-legge n.  34 del 2020. A tale scopo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Pag. 194(MEF), un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa massima, per l'anno 2020.
      L'articolo 60, comma 1, rifinanzia di 64 milioni di euro per il 2020 la cd. «Nuova Sabatini», misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese – di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0», con un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. Il comma 2 rifinanzia di 500 milioni di euro per il 2020 lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge n.  112 del 2008 (convertito con legge n.  133 del 2008). Il comma 3 rifinanzia ed estende l'ambito di intervento del «Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa», istituito dall'articolo 43 del decreto-legge n.  34 del 2020. In particolare, alla lettera a) rifinanzia il Fondo di 200 milioni per il 2020; alla lettera b) interviene sull'ambito di operatività del Fondo destinandolo al salvataggio e alla ristrutturazione anche di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale; la lettera c) dispone che il Fondo – nelle ipotesi di autorizzazione alla proroga di sei mesi della cassa integrazione – opera per i costi da sostenersi in relazione alla proroga, indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata, e la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga. Alla lettera d), il comma interviene sulle modalità procedurali di adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, atto a disciplinare i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, disponendo che esso non abbia più forma di un regolamento ministeriale, di cui all'articolo 17, comma 3, legge n.  400 del 1988. Il comma 4 rifinanzia di 50 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa per il cosiddetto «Voucher Innovation Manager», contributo a fondo perduto, in forma di voucher, per l'acquisizione di consulenze specialistiche in innovazione di cui all'articolo 1, comma 231 della legge di bilancio 2019. Il comma 5 rifinanzia il Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cosiddetto «Nuova Marcora»). Il comma 6 incrementa di 950 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti progetti di interesse comune europeo), di cui all'articolo 1, comma 232 della legge di bilancio 2020 (legge n.  160 del 2019). Il comma 7 quantifica gli oneri derivanti dalle misure contenute nell'articolo in esame in 774 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.000 milioni di euro per il 2021, disponendo che ad essi si provveda ai sensi dell'articolo 114, che reca le disposizioni di copertura finanziaria del decreto-legge.
      L'articolo 60-bis – inserito nel corso dell'esame al Senato – concede, in relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, già concessi dal Ministero dell'università e della ricerca (MIUR) a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), ai soggetti beneficiari delle agevolazioni la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio
      L'articolo 61 stabilisce che tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio, pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento. La scadenza di tale termine comporta la decadenza, con successiva nomina di un commissario straordinario, degli organi delle Camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del Pag. 195collegio dei revisori dei conti. Si prevede la decadenza, sempre ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, anche degli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con successiva nomina di un commissario straordinario. Ulteriori disposizioni riguardano le eventuali procedure di rinnovo dei consigli delle Camere di commercio accorpate, i criteri per la determinazione delle sedi delle stesse, le procedure per la partecipazione societaria e la costituzione, da parte delle Camere di commercio, di aziende speciali, i criteri di composizione e le competenze delle Giunte delle Camere di commercio accorpate.
      L'articolo 61-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede norme per la semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di attività imprenditoriali da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di età.
      L'articolo 62 dispone che le regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possono concedere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del decreto-legge n.  34 del 2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse: a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. Specificamente, l'articolo integra con tale previsione l'articolo 61 del decreto-legge n.  34 del 2020 (nuovo comma 1-bis).
      L'articolo 64, al comma 1, primo periodo, rifinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600 milioni di euro per il 2025. Il medesimo comma 1, al secondo periodo, assegna all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni per il 2025, per le attività di garanzia sul credito agrario. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale – intestato ad ISMEA – per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La quantificazione degli oneri è operata dal comma 5. Il comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, estende la garanzia del Fondo al 100 per cento sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al 31 dicembre 2020, alle persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K «Attività finanziarie e assicurative». Attualmente l'accesso a tale garanzia straordinaria del Fondo è riconosciuto solo ad alcune categorie di intermediari finanziari. Il comma 2 amplia l'ambito delle operazioni finanziarie mediante utilizzo delle risorse assegnate ad INVITALIA, in origine destinate al sostegno alle imprese del Mezzogiorno tramite l'intervento di Mediocredito Centrale. Si dispone che le predette risorse siano destinate anche ad iniziative strategiche di sostegno, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno. Il comma 3 interviene sulla norma che destina, sino al 31 dicembre 2020, una quota parte delle risorse del Fondo di garanzia PMI (fino a 100 milioni euro) agli enti del Terzo settore, per la concessione a loro favore della citata garanzia del Fondo al 100 per cento sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale. Il comma dispone ora che le risorse in questione sono destinate – per le predette operazioni di garanzia – a favore degli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, estende poi, a date condizioni, le garanzie del Fondo di garanzia PMI previste dall'articolo 13 del decreto-legge. n.  23 del 2020 anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni Pag. 196finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà. Il comma 4 subordina l'efficacia della disposizione all'autorizzazione della Commissione europea. Un ulteriore comma 1-ter, inserito al Senato, interviene sulle garanzie straordinarie e transitorie che possono essere concesse da SACE S.p.A. sino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge. n.  23 del 2020. Il comma, in particolare, ammette alle predette garanzie anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente.
      L'articolo 64-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla norma – articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge. n.  23 del 2020 – che ammette, sino al 31 dicembre 2020, all'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (imprese cosiddette «mid cap»). L'articolo specifica che i 499 dipendenti sono determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019.
      L'articolo 65 dispone un prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria già prevista sino al 31 settembre 2010 dall'articolo 56 del decreto legge n.  18 del 2020 sulle esposizioni debitorie delle microimprese e delle PMI. La moratoria è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate.
      L'articolo 66 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo Stato per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020.
      L'articolo 67 dispone in ordine al riassetto del Gruppo SACE. Specificamente, il comma 2 prevede un previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. Il riassetto è poi determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. Il decreto determina il valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle parti, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge. n.  23 del 2020. Il comma 4 prevede che il MEF possa avvalersi – per le attività previste dall'articolo in esame – della consulenza e assistenza di esperti di provata esperienza nel limite massimo di 75 mila euro per l'anno 2020. Il comma 5 dispone che SACE S.p.A. consulti preventivamente il MEF e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) anche sulle decisioni relative alla partecipata SIMEST S.p.A. (novella all'articolo 3, comma 2, lettera e) del decreto-legge. n.  23 del 2020). Quanto alle risorse finanziarie, il comma 1 prevede che una quota degli apporti in titoli di Stato assegnati alla costituzione del cd. Patrimonio Rilancio, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge. n.  34 del 2020, può essere destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE; mentre il comma 3 dispone che all'onere in termini di fabbisogno derivante dal versamento del corrispettivo del trasferimento, cui si dà corso tramite titoli di Stato, anche appositamente emessi – nel limite massimo di 4.500 milioni per l'anno Pag. 1972020 – si provvede ai sensi dell'articolo 114 del provvedimento in esame, che reca le disposizioni di copertura finanziaria del decreto-legge. Inoltre, vengono esentati da ogni imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione del dell'articolo in esame.
      Segnala che il decreto-legge contiene diverse disposizioni riguardanti il settore dei trasporti. Per quanto riguarda il trasporto stradale e la mobilità sostenibile viene rimodulato il contributo, introdotto dal decreto-legge n.  34 del 2020, per l'acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi con emissioni fino a 60 g/km di CO2 nonché con emissioni di CO2 fino a 110 g/km, con o senza rottamazione. Si incrementano inoltre le risorse per il 2020 per l'incentivo, cosiddetto ecobonus, per l'acquisto di autoveicoli nuovi, nella misura complessiva di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni riservati all'incentivo aggiuntivo per l'acquisto di autoveicoli nuovi, sia a basse che a maggiori emissioni di CO2, previsto dal decreto-legge n.  34 del 2020 e rimodulato dal decreto-legge in esame, definendo altresì una specifica ripartizione di tale stanziamento tra i contributi concessi per le diverse categorie di veicoli; inoltre, le risorse già stanziate dal decreto-legge n.  34 del 2020 per tale incentivo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, vengono riservate in via esclusiva a tale contributo (commi 1 e 2, articolo 74). Si rinvia ad un provvedimento attuativo la disciplina dell'agevolazione fiscale sul trasferimento di proprietà dei veicoli, già prevista nel caso di acquisto di veicoli usati con rottamazione, fissando per questa un limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2020. L'ulteriore incentivo di 750 euro per le persone fisiche che rottamino un secondo veicolo di categoria M1 viene concesso solamente sotto forma di credito d'imposta, anziché di ulteriore sconto sul prezzo di vendita. Si istituisce poi un fondo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, per l'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti (articolo 74, comma 3). Si agevola infine (comma 4, articolo 74), l'acquisto o il noleggio da parte di pubbliche amministrazioni di veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno, eliminando i previgenti limiti di cilindrata. Viene inoltre introdotto in via sperimentale, un incentivo economico per coloro che, entro il 31 dicembre 2021, installano un sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli e procedono alla relativa omologazione del veicolo modificato. L'incentivo consiste in un duplice vantaggio: il riconoscimento di un contributo pari al 60 per cento del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3500 euro; un contributo, sempre pari al 60 per cento, delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione. I veicoli rientranti in tale incentivo sono tutti i veicoli destinati al trasporto di persone (ad eccezione di motoveicoli e tricicli a motore) e i mezzi leggeri per il trasporto di cose (articolo 74-bis).
      L'articolo 75, commi da 1 a 3, prevede che si intendono autorizzate in deroga alle procedure previste dalle norme a tutela della concorrenza e del mercato le operazioni di concentrazione di dimensione non comunitaria, che rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e riguardano imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera ovvero di interesse economico generale che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività. Le imprese interessate sono soggette all'obbligo di comunicare preventivamente le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, prescrive le misure ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell'operazione.
      L'articolo 77 – modificato nel corso dell'esame al Senato – estende, alle medesime Pag. 198condizioni, alle strutture termali il credito d'imposta già riconosciuto dall'articolo 28 del cosiddetto decreto «Rilancio» alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator. Inoltre, tale credito d'imposta deve ora essere commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento anche al mese di giugno, oltre a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale il periodo da prendere in considerazione deve ora comprendere, oltre a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, anche il mese di luglio. Inoltre, l'operatività del fondo istituito per il 2020 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator è estesa alle guide e agli accompagnatori turistici e la dotazione dello stesso è incrementata da 25 a 265 milioni di euro. Infine si proroga sino al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese del comparto turistico, la moratoria straordinaria prevista dal decreto «Cura Italia» per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020. Con le modificazioni apportate al Senato: a) si interviene sulla disciplina relativa alla misura e alla durata del credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda per le strutture turistico-ricettive; b) si specifica la definizione delle imprese del comparto turistico per le quali ha effetto la proroga della moratoria straordinaria per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020; c) si riduce per il 2020 la dotazione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili; d) si modificano le modalità di pagamento del servizio, relativamente alle condizioni per fruire del credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast; e) si modificano i requisiti formali per l'operatività sul conto corrente dedicato sul quale accreditare i finanziamenti per la liquidità delle imprese previsti dal decreto-legge n.  23 del 2020.
      L'articolo 78 prevede l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo. Nel corso dell'esame al Senato è stato chiarito che l'esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) si applica anche alla prima rata esentata per effetto dell'articolo 177 del decreto-legge n.  34 del 2020.
      L'articolo 79 riconosce per i due periodi di imposta 2020 e 2021 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal decreto-legge n.  83 del 2014. L'agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all'aria aperta.
      L'articolo 86 prevede in materia di risorse per il rinnovo del parco veicoli per l'autotrasporto previsti dalla legge di bilancio per il 2020, che beneficiari delle risorse siano le imprese esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico. Si porta lo stanziamento da 3 a 53 milioni di euro per l'anno 2020. Si indica il termine del 31 dicembre 2020, anziché del 30 settembre 2020, per l'esecuzione degli investimenti che possono accedere ai finanziamenti e si aggiunge una nuova previsione in base a cui una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse sono destinate al ristoro di rate o canoni di leasing con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati a partire dal 1o gennaio Pag. 1992018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto passeggeri su strada.
      L'articolo 91 istituisce un'apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali. Le iniziative possono essere realizzate mediante interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di finanziamenti, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni, a condizioni di mercato o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Si incrementano di 300 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del predetto fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato. Il Comitato agevolazioni determina, nei limiti sopra indicati, la quota parte del fondo rotativo da destinare alla nuova sezione del fondo stesso. Si incrementa ulteriormente di 63 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la promozione integrata per la concessione (nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato) di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti a loro volta concessi a valere sul suddetto Fondo di rotazione. L'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital istituito presso la SIMEST (che viene incrementato di 100 milioni di euro per il 2020) è esteso a tutti gli Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea e gli interventi del predetto Fondo possono riguardare anche iniziative promosse dalle start-up innovative. Ai fini della copertura finanziaria del maggiore onere derivante dal disposto incremento del Fondo per la promozione integrata, pari a 63 milioni di euro per il 2020, è incrementato di 100 milioni di euro l'apposito capitolo di bilancio istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per assicurare la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
      Tra le misure che riguardano il settore energetico, con particolare riferimento alle realtà locali, segnala altresì la previsione che le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico siano assoggettate alla procedura abilitativa semplificata, nel caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale (articolo 96-bis, introdotto dal Senato).
      L'articolo 100 stabilisce, al comma 1, che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge di bilancio 2019 relative alla durata quindicennale delle concessioni demaniali si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo n.  242 del 1999, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione. Il comma 2 sostituisce, a decorrere dal 2021, il criterio di quantificazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, applicando il criterio tabellare già applicato per le opere di difficile rimozione. Il comma 3 stabilisce che alle concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto dal 1o gennaio 2007, le misure dei canoni determinati secondo i valori tabellari di cui al comma 2, previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico Pag. 200ricreative. Viene precisato al comma 4 che dal 1o gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro. Il comma 5 stabilisce che nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone; si tratta dei provvedimenti concernenti le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni per le concessioni indicate, e le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. In base al comma 6, le disposizioni su sospensione e inefficacia non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Il comma 7 stabilisce norme per la definizione del contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, prevedendo che i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste (dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo), ovvero rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste. Il comma 8 stabilisce le relative norme procedurali. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate (comma 9) e la presentazione della domanda nel termine indicato sospende i relativi procedimenti giudiziari o amministrativi, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato, mentre il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio (comma 10). Agli oneri, pari a 144.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del decreto, in base al comma 11.
      Osserva infine che tempi assegnati per l'esame del provvedimento in titolo non consentono, come sarebbe stato opportuno, di affrontare più approfonditamente le materie contenute nel decreto considerato, altresì, il ravvicinato termine di scadenza per sua la conversione in legge.
      In conclusione, osservato che molte problematiche affrontate nel provvedimento all'esame sono state oggetto, in un recente passato, dell'attività della Commissione, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

      Martina NARDI, presidente, riallacciandosi alle considerazioni svolte dalla relatrice osserva che sempre più spesso il lavoro delle Camere, nella conversione dei decreti legge, procede come se vigesse un sistema di «monocameralismo alternato» perché ormai in molte occasioni il tempo costituzionalmente previsto per la conversione in legge viene quasi totalmente assorbito dai lavori di una Camera, lasciando all'altra assai poco tempo per l'esame del provvedimento approvato dalla Pag. 201prima. Sottolinea che ciò è accaduto negli ultimi anni con diverse maggioranze. Ricorda, peraltro, associandosi nuovamente a quanto già evidenziato dalla relatrice, che molte questioni oggi all'esame sono state affrontate precedentemente dalla Commissione, trovando altresì, in quella occasione, una convergenza che è possibile raggiungere solo attraverso un ampio dibattito tra commissari, ciò che risulta difficile quando non c’è tempo adeguato per l'approfondimento.

      Diego BINELLI (LEGA) intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Concorda con le osservazioni svolte in merito a come la Commissione, in questo caso la Camera dei deputati tout court, non abbia avuto il tempo per approfondire l'esame del provvedimento. Stigmatizza altresì l'abuso del ricorso allo strumento della fiducia parlamentare da parte del Governo. Conclude esprimendo, altresì, la propria delusione per il comportamento del gruppo di maggioranza relativa da cui, in virtù dei princìpi che sembra professare, si aspettava comportamento di maggior rispetto parlamentare.

      Luca SUT (M5S) intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Associandosi a quanto già detto da chi lo ha preceduto, esprime la propria amarezza sul fatto che le Camere non siano sempre messe in condizione di lavorare appieno come avvenuto per diversi, forse troppi, provvedimenti. Rimarca, tuttavia, che ciò è anche conseguenza della situazione venutasi a creare a seguito dell'emergenza COVID-19. Assicura che il suo gruppo politico è animato da ben altre intenzioni e convincimenti e vorrebbe che fosse possibile agire altrimenti ma, sottolinea, nel caso specifico i ristretti tempi previsti dalla Costituzione per la conversione dei decreti-legge non consentono di fare diversamente.

      La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 6).

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.
Testo unificato C. 802 Longo e abbinate.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

      Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento all'esame ricordando che il testo unificato in titolo, come risultante dall'esame in sede referente da parte della Commissione Affari esteri, consta di 7 articoli il primo dei quali individua i compiti della Commissione che concernono, tra l'altro, l'indirizzo e il controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, la promozione delle politiche di sostegno e lo studio delle questioni riguardanti questi ultimi nonché compiti di ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani. Fa presente che, a tal fine, la Commissione definisce un programma di attività, con il contributo delle comunità italiane all'estero, delle regioni, delle amministrazioni pubbliche, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), dei Com.it.es (Comitato degli italiani all'estero) e delle principali associazioni degli italiani all'estero.
      L'articolo 2 individua le attività che la Commissione è chiamata a svolgere. Tra di esse, di stretto interesse della X Commissione, segnala, in particolare, quanto recato al comma 1, lettere e) ed f). Ai sensi della lettera e) la Commissione favorisce la promozione integrata del sistema Italia nel mondo, individuando le modalità per favorire la partecipazione delle comunità italiane all'estero alle iniziative volte all'internazionalizzazione delle imprese italiane, individuando le condizioni e le misure funzionali al mantenimento e al miglioramento delle relazioni economiche e Pag. 202sociali esistenti tra gli italiani residenti all'estero, le imprese anche italiane operanti nei Paesi in cui essi risiedono e il sistema produttivo italiano e verificando la coerenza e il legame tra le attività di promozione culturale e le norme e le politiche volte all'internazionalizzazione del Paese. Evidenzia poi che la successiva lettera f) dispone che, ai fini di cui alla lettera e), la Commissione promuove una ricognizione dell'imprenditoria italiana all'estero e degli imprenditori di origine italiana, con particolare riguardo alla presenza di comunità di imprenditori organizzate dalle associazioni italiane di categoria all'estero, e la realizzazione di una banca di dati, da utilizzare anche per favorire forme associative tra le imprese.
      Tra le altre attività che la Commissione è chiamata a svolgere ai sensi del predetto articolo 2 segnala: la valutazione circa la coerenza della legislazione vigente con il rispetto e con il sostegno dei fondamentali diritti sociali, civili e politici dei migranti italiani; l'elaborazione di criteri per promuovere il coordinamento delle iniziative delle regioni a favore dei rispettivi cittadini emigrati all'estero; la verifica del percorso di integrazione compiuto dagli italiani presenti nei rispettivi Paesi di residenza e l'eventuale esistenza di situazioni di emarginazione e discriminazione nei loro confronti e la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo. La Commissione promuove, tra l'altro, l'adeguamento degli istituti della rappresentanza degli italiani all'estero all'evoluzione delle comunità italiane nel mondo; il monitoraggio sulla legge elettorale per la circoscrizione estero; la definizione di nuove regole per il recupero e per il mantenimento della cittadinanza degli italiani residenti all'estero; l'adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo; il rafforzamento dei media di lingua italiana all'estero; una riforma dei patronati italiani all'estero; il dialogo con i parlamentari di origine italiana eletti negli Stati esteri.
      L'articolo 3 reca disposizioni circa la sua composizione (diciotto senatori e diciotto deputati, nominati dai Presidenti delle Camere su designazione dei gruppi) mentre l'articolo 4 stabilisce che l'ufficio di presidenza della Commissione, la quale viene convocata per la prima seduta entro novanta giorni dall'inizio della legislatura ovvero, in prima attuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è composto da un presidente, due vicepresidenti e due segretari disponendo, altresì, le modalità per l'elezione.
      L'articolo 5 reca norme per il funzionamento: la Commissione adotta un proprio regolamento interno e può, tra l'altro, acquisire informazioni, dati e documenti, dalle amministrazioni pubbliche e da qualunque altro soggetto che si occupi delle questioni attinenti all'emigrazione, ascoltare rappresentanti del Governo, delle regioni e degli altri enti pubblici ed esponenti della comunità degli italiani all'estero nonché compiere missioni al fine di approfondire l'esame degli aspetti di competenza.
      L'articolo 6 dispone che la Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati della propria attività; può anche trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo.
      Infine, l'articolo 7 dispone che la Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, fruisce di dotazioni e strutture messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

      Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 17.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

      Mercoledì 7 ottobre 2020.

      L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.15 alle 17.35.

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