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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 gennaio 2021
505.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 69

SEDE CONSULTIVA

      Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

      La seduta comincia alle 14.

Pag. 70

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
C. 2835 Governo.
(Parere alle Commissioni X e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

      Luigi MARATTIN, presidente, ricordando che la discussione del presente provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla giornata di domani, avverte che la Commissione Finanze dovrà esprimere nella seduta odierna il proprio parere sul provvedimento medesimo.

      Luca SANI (PD), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite X Attività produttive e XII Affari sociali, del decreto-legge n. 172 del 2020, recante Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (C. 2835), che si compone di 3 articoli e un allegato.
      Nel rinviare al dossier predisposto dagli Uffici per una analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 1 è finalizzato a rafforzare le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 in occasione delle festività natalizie e di inizio del nuovo anno, integrando il quadro delle misure già previste dal decreto-legge n. 158 del 2020 (A.C. 2812), all'esame della Camera.
      Con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, evidenzia che l'articolo 2, comma 1, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge in esame, concede un contributo a fondo perduto, nel limite massimo complessivo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame:

          abbiano la partita IVA attiva e la abbiano attivata prima del 1° dicembre 2020;

          ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento, che si riferisce specificamente al settore delle attività di ristorazione.

      In base al comma 2, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto decreto Rilancio, e che non abbiano restituito il predetto ristoro. Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che esso sia corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul quale è già stato erogato il precedente contributo.
      Osserva poi che il comma 3 prevede che l'ammontare del contributo sia pari al contributo già erogato ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, mentre, ai sensi del comma 4 l'importo del contributo non può essere superiore, in ogni caso, a 150.000 euro. Il comma 5 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 7 a 14 del già citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, mentre il comma 6 subordina l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo 2 al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863 final) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Il comma 7 reca la copertura degli oneri recati dal provvedimento, pari a 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, ai quali si provvede a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2020, cosiddetto Ristori-bis, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 154 del 2020, cosiddetto Ristori-ter. Pag. 71
      Segnala infine che l'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
      Sottolinea poi come alcune categorie operanti nella filiera del turismo, come ad esempio gli albergatori e gli esercenti degli impianti di risalita, siano rimaste escluse dall'intervento di sostegno al reddito nonostante siano state parimenti penalizzate dalle misure restrittive introdotte dall'articolo 1 del provvedimento. Auspica pertanto che il Governo possa, in un prossimo provvedimento, estendere le misure di sostegno anche a tali operatori economici. Quindi, anche in considerazione dei ristretti tempi a disposizione per l'esame del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

      Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

      Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

      La seduta termina alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

      Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

      La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.
(Deliberazione di una proroga del termine).

      Luigi MARATTIN, presidente, avverte che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera in merito alla proroga di tre mesi – ovvero sino al 31 marzo 2021 – del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica, secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 15 dicembre 2020.
      Propone pertanto di deliberare la suddetta proroga.

      Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la proroga del termine dello svolgimento dell'indagine conoscitiva.

      La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

      Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

      La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19.
COM (2020) 280 final.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19.
COM (2020) 281 final.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19.
COM (2020) 282 final.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro Pag. 72sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19.
COM (2020) 283 final.
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

      La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 novembre 2020.

      Luigi MARATTIN, presidente, avverte che il relatore Pastorino ha predisposto una proposta di documento finale (vedi allegato 2), che è stata inviata per e-mail a tutti i colleghi e che è a disposizione su GeoComm.

      Luca PASTORINO (LEU), relatore, illustrando la proposta di documento finale con la quale si propone di esprimere una valutazione favorevole con osservazioni sugli atti in oggetto, segnala che sono state recepite alcune indicazioni fornite dall'Associazione bancaria italiana e dalla CONSOB in merito, rispettivamente, all'eliminazione della soglia minima di ponderazione del rischio del 100 per cento per tutte le esposizioni relative alle cartolarizzazioni di crediti deteriorati e all'esercizio dell'opzione di rinvio dell'applicazione del regolamento ESEF, al fine di consentire alle società quotate italiane di disporre di un lasso di tempo più ampio per l'adeguamento alla nuova regolamentazione, che implica il sostenimento di ingenti oneri implementativi.
      Esprime poi il timore che si inneschi una concorrenza sregolata nella collocazione sul mercato di crediti deteriorati che potrebbe penalizzare i sistemi più vulnerabili, tra cui quello italiano, rendendo meno agevole o meno vantaggioso il ricorso allo strumento delle cartolarizzazioni per ridurre il volume dei crediti deteriorati e chiede pertanto che le competenti autorità, in primo luogo a livello europeo, garantiscano parità di condizioni per evitare tale pericolo.
      Si sofferma infine in dettaglio sulle osservazioni che propone di inserire nel documento conclusivo.

      Massimo UNGARO (IV), sottolineando la cruciale importanza dei provvedimenti in esame, molto corposi e di natura tecnica, si dichiara concorde con il relatore Pastorino in merito alle osservazioni che questi propone di inserire nel documento conclusivo.
      Ricorda quindi come il mercato delle cartolarizzazioni in Italia, nonostante i progressi registrati negli ultimi tempi, sia sempre stato meno efficiente rispetto agli altri Paesi europei e come l'attuale situazione di crisi, conseguente alle misure introdotte per evitare il diffondersi del contagio da COVID-19, abbia di fatto bloccato tale tipologia di operazioni. A tali fine ritiene cruciale l'approvazione dei provvedimenti in esame, necessari per ampliare la platea di imprese che possono accedere al mercato delle cartolarizzazioni, alternativo al credito bancario. Chiede pertanto, a nome del gruppo Italia Viva, che il Governo si adoperi per una rapida applicazione degli atti europei in oggetto, anche dando seguito alle osservazioni formulate.

      Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, in ragione del ridotto lasso di tempo del quale ha potuto disporre per esaminare la proposta di documento finale del relatore, chiede una sospensione dei lavori per poter effettuare i necessari approfondimenti.

      La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 14.20.

      Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, manifestando l'esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti, chiede di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti.

      Luigi MARATTIN, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti.

      La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

      Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene Pag. 73 il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

      La seduta comincia alle 14.15.

DL 182/2020: Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
C. 2844 Governo.
(Esame e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

      Luigi MARATTIN, presidente, segnala che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

      Davide ZANICHELLI (M5S), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame in sede referente del decreto-legge n. 182 del 2020, recante Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (C. 2835), che si compone di 2 articoli.
      Nel rinviare al dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, segnala che il decreto-legge sostituisce la norma in materia di stabilizzazione della detrazione spettante, per il solo secondo semestre 2020, ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020 e resa permanente dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).
      In proposito ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020 ha istituito, in sostituzione del bonus di 80 euro, contestualmente abrogato, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e ai titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione avrebbe dovuto avere carattere temporaneo, limitatamente alle prestazioni rese nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.
      Evidenzia poi che il comma 8 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, nel testo approvato dal Parlamento, modificando il citato articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020, ha stabilito l'applicazione a regime della richiamata misura agevolativa. La norma infatti dispone che, nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, la detrazione spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 (e non più solo per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020). Nel corso dell'esame parlamentare della legge di bilancio 2021 è però emerso che il citato comma 8, non teneva conto, ai fini della stabilizzazione della misura, che gli importi della detrazione previsti per garantire il medesimo beneficio mensile dovevano essere raddoppiati rispetto a quanto stabilito dalla disposizione istitutiva dell'agevolazione, che ne prevedeva l'applicazione per il solo secondo semestre del 2020. Tuttavia, i ristretti tempi per l'approvazione della legge di bilancio non hanno consentito la correzione, che avrebbe richiesto una terza lettura del provvedimento.
      Osserva quindi che si è pertanto resa necessaria l'emanazione del presente decreto-legge, volto a chiarire quali sono gli importi effettivi dell'ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente, per il secondo semestre dell'anno 2020 e per ciascun anno a decorrere dall'anno 2021. A tal fine l'articolo 1 del decreto-legge sostituisce integralmente il richiamato comma 8.
      Segnala in particolare che la nuova disposizione (numero 1)) modifica il comma 1 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020, precisando che la detrazione spetta negli importi indicati nel medesimo comma 1 (sopra menzionati) esclusivamente per le Pag. 74prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
      Con la modifica introdotta dal numero 2) dell'articolo 1 viene specificato che per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'agevolazione spetta nei seguenti importi – raddoppiati rispetto a quelli previsti nel solo secondo semestre 2020 dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020:

          960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

          960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

      Evidenzia infine che la modifica in esame, come sottolineato anche nella relazione tecnica, non determina effetti finanziari di copertura rispetto a quelli già stimati nella legge di bilancio 2021, in quanto l'impegno finanziario legato all'attuazione della detrazione a regime è stato stimato correttamente.
      Rileva infine che l'articolo 2 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

      Luigi MARATTIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

      L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.55.