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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 febbraio 2021
519.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

      Mercoledì 3 febbraio 2021. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Giorgio LOVECCHIO.

      La seduta comincia alle 14.35.

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
C. 2845 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

      Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 gennaio 2021.

      Giorgio LOVECCHIO presidente, rileva come l'ordine del giorno rechi il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2845, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
      Avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
      Segnala quindi che sono state presentate circa 2.500 proposte emendative (vedi allegato) al decreto-legge n. 183 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
      In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Pag. 4
      Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
      Con riferimento al provvedimento in esame le Presidenze si sono attenute ai criteri di valutazione di ammissibilità adottati in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative, nonché ai contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, ai sensi della quale i cosiddetti decreti «milleproroghe», «sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento». In tale contesto ricordo che la stessa Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost.», oggetto che, nel caso di decreti-legge a contenuto plurimo, deve essere individuato facendo riferimento «alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso».
      Pertanto, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti recanti proroghe di termini, anche riferiti a termini già scaduti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, previsti da disposizioni di rango legislativo, anche laddove tali proposte emendative rechino norme volte a introdurre ulteriori disposizioni rispetto a quelle di proroga, purché connesse o consequenziali alle medesime disposizioni di proroga, nonché proposte emendative strettamente connesse e consequenziali a disposizioni, diverse da quelle recanti proroghe, previste nel testo del decreto-legge.
      Sono inoltre da considerarsi ammissibili le proposte emendative inerenti agli specifici argomenti oggetto di disposizioni, diverse da quelle di proroga, contenute nel provvedimento.
      Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

          Sani 1.5, che esclude dalla prescritta autorizzazione il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 136 del codice dei beni culturali (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico);

          Topo 1.16, che estende anche agli organi di rilevanza costituzionale l'applicazione delle disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009);

          Squeri 1.20, che prevede la possibilità di rielezione per due volte, anziché una, del presidente di camera di commercio;

          Cenni 1.4, che abbassa da 1 milione a 500 mila euro i limiti di fatturato medio conseguito nel triennio precedente dalle società a partecipazione pubblica che le amministrazioni pubbliche devono considerare nei piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;

          Sisto 1.53, che consente al titolare di una farmacia ed al direttore responsabile di ricoprire posti di ruolo di assistente e titolare di cattedra universitaria e posti di ruolo in enti locali o comunque pubblici;

          Cenni 1.3, che esclude le società a partecipazione pubblica che hanno conseguito fino ad 1 milione di euro di fatturato medio conseguito nel triennio precedente dalle società che le amministrazioni pubbliche Pag. 5 devono considerare nei piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;

          Lacarra 1.99, limitatamente alla lettera b), che autorizza gli enti locali a finanziare iniziative di welfare aziendale;

          Ferro 1.157 e 1.155, che modificano le procedure di stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni;

          Tripodi Elisa 1.183, che esclude alcune società a partecipazione pubblica per la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane dai piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;

          Bruno Bossio 1.18, che reca una specifica disciplina del regime di prorogatio dei componenti delle autorità indipendenti, nonché una modifica in tema di incompatibilità successive dei componenti delle autorità di regolazione dei servizi pubblici;

          Cannizzaro 1.200 e 1.201, entrambi limitatamente ai commi 15-ter e 15-quater, che autorizzano, per il 2021, una spesa aggiuntiva pari a 5 milioni di euro da destinare alla Direzione investigativa antimafia;

          Trancassini 1.205, che prevede l'adozione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di nuovi statuti da parte delle organizzazioni datoriali nazionali, nonché delle associazioni e federazioni in possesso del nulla osta di sicurezza rilasciato dall'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe);

          gli identici Iezzi 1.142, Prisco 1.145, Serracchiani 1.95 e Pella 1.56, ciascuno limitatamente alla lettera b) del capoverso 15-bis, che prevedono la non computabilità ai fini delle limitazioni finanziarie, della maggiore spesa di personale rispetto a quella del 2019, non più riferita ai «contratti di lavoro subordinato a tempo determinato» del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, bensì riferita a tutti i «contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato»;

          Madia 1.101, limitatamente alla lettera b) del capoverso 15-bis, che prevede la non computabilità ai fini delle limitazioni finanziarie, della maggiore spesa di personale rispetto a quella del 2019 non più riferita ai «contratti di lavoro subordinato a tempo determinato» del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, bensì riferita a tutti i «contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato»;

          Buratti 1.208, che reca una disciplina in materia di svolgimento del processo tributario durante l'emergenza epidemiologica, sostituendo a tal fine le norme introdotte dal decreto-legge n. 137 del 2020;

          D'Attis 1.59, che autorizza le pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, limitatamente agli anni 2021 e 2022, a conferire incarichi di consulenza a lavoratori collocati in quiescenza in deroga alle norme vigenti;

          Ubaldo Pagano 1.176, che modifica le disposizioni dettate dalla legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) in materia di assunzioni di personale al fine dell'accelerazione e dell'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico;

          Fioramonti 1.19, il quale detta una speciale disciplina per il personale che, pure in possesso dei requisiti previsti dalla legge (articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017), non può beneficiare della stabilizzazione del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni per legittimi impedimenti dell'ente presso il quale quei requisiti sono stati maturati;

          Conte 1.191, che modifica la disciplina legislativa in materia di rimborso delle spese di patrocinio legale relative a giudizi per responsabilità civile, penale e Pag. 6amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali;

          Sani 1.6, che detta disposizioni relative alla determinazione del costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori relativamente ai gruppi societari;

          Trancassini 1.171, che reca specificazioni in relazione al personale che può essere assunto presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 1, comma 873, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021);

          Russo Paolo 1.64, che detta disposizioni in relazione al conferimento degli incarichi dirigenziali della polizia municipale;

          Gebhard 1.66, che interviene su un termine scaduto nel 2016 in materia di scioglimento di società, consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni locali o dalle società controllate, disponendone la proroga al 31 dicembre 2021;

          Braga 1.161, che proroga un termine scaduto il 28 febbraio 2013 al 31 marzo 2021, in relazione alla revisione dello statuto della società per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, nonché abroga le disposizioni in merito alla quantificazione del contributo che deve essere annualmente costituito a valere sui proventi della casa da gioco;

          Bellachioma 1.09, che reca disposizioni per il potenziamento delle funzioni dei segretari generali;

          Miceli 1.023, che stabilizza il personale precario in servizio presso gli enti in dissesto finanziario;

          Dieni 1.017, che incrementa la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, autorizzando, altresì, l'Avvocatura ad avvalersi di esperti nei processi di trasformazione tecnologica e digitale; che incrementa il personale non dirigenziale della giustizia amministrativa e che prevede, altresì, un incremento della dotazione organica dei magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

          gli identici Giacomoni 1.02, Marco di Maio 1.06, Viscomi 1.07, Rizzetto 1.013, Invidia 1.032 e Fassina 1.035, i quali prevedono che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto, che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di COVID-19, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi;

          Marco di Maio 1.05, che esclude per un anno le spese per nuove assunzioni del personale di polizia locale dai limiti di spesa previsti dalla legge;

          Mollicone 1.025, che istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per incentivare la mobilità verso i ruoli didattici e di ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca;

          Del Barba 1.030, che esonera i dirigenti pubblici già in possesso di due diplomi di laurea, dal pagamento delle tasse e contributi universitari per l'iscrizione ad un ulteriore corso di laurea;

          Capitanio 1.01 e Bergamini 1.04, che dispongono la permanenza in carica, dopo la scadenza del termine ordinario del mandato, dei componenti delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità esclusivamente per l'adozione degli atti urgenti e indifferibili e per quelli di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei successori e comunque per non oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario del mandato;

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          Baldino 1.033, che prevede la possibilità di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età dei dirigenti medici delle pubbliche amministrazioni;

          Giacomoni 1.03, che dispone l'adeguamento alle disposizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili entro il termine del 28 giugno 2022;

          Viviani 1.038, che autorizza la regione Liguria e il comune di Genova ad assumere a tempo indeterminato per gli anni 2020 e 2021 personale già assunto a tempo determinato con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza ai sensi del decreto-legge n. 109 del 2018;

          Viviani 1.022 e 1.029, che autorizzano il comune di Genova ad assumere a tempo indeterminato per gli anni 2020 e 2021 personale già assunto a tempo determinato con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza ai sensi del decreto-legge n. 109 del 2018;

          Dieni 1.018, il quale inquadra nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico il personale transitato in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni a cui sono stati conferiti incarichi dirigenziali;

          Di Sarno 1.019, che consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a lavoratori pubblici e privati, già collocati in quiescenza, incarichi di consulenza non dirigenziali o direttivi, a tempo determinato, anche con retribuzione;

          Rampelli 1.027, il quale istituisce, presso il Dipartimento della Funzione pubblica, un elenco speciale di personale che non può beneficiare della stabilizzazione del rapporto di lavoro, benché in possesso dei requisiti previsti dalla legge, a causa di legittimi impedimenti dell'ente presso il quali gli stessi sono stati maturati;

          Ungaro 1.08, che dispone la modifica della disciplina relativa alla iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, consentendo al cittadino residente all'estero e iscritto all'AIRE la facoltà di indicare come comune di ultima residenza quello in cui è proprietario di bene immobile in Italia e di iscriversi alla sua anagrafe;

          Bartolozzi 1.94 e 1.93, che autorizzano alcune categorie di enti locali della regione Sicilia (quelli che hanno dichiarato il dissesto finanziario e quelli che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione) a sottoporre richiesta di finanziamento per l'istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno.

          Siracusano 1.30, che consentono alle amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili della regione Sicilia di assumerli a tempo indeterminato, anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa;

          Siracusano 1.29, che consente, entro il 31 dicembre 2021 alle amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili della regione Sicilia di assumerli a tempo indeterminato;

          Gava 1.90, in base al quale, in deroga alla disciplina vigente, per l'anno 2021 può essere attribuita la reggenza temporanea delle funzioni di segretario comunale nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti, con contratti a tempo determinato per non più di 12 mesi eventualmente rinnovabili una sola volta a soggetti inseriti in un apposito elenco;

          Fogliani 1.91, che autorizza i sindaci a richiamare in servizio i segretari comunali in quiescenza con incarico di consulenza a tempo determinato per non più di 12 mesi eventualmente rinnovabili e comunque fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alla normativa vigente;

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          Lovecchio 1.139, che consente lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici e interni nel comparto della sicurezza pubblica banditi nel 2017 e nel 2019 con oneri per un miliardo di euro a carico di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sulle risorse destinate alla attuazione del reddito di cittadinanza;

          Napoli 1.26, che, da un lato, proroga fino al 31 dicembre 2021 la validità della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017 e, dall'altro, autorizza l'assunzione degli Allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 1.500 unità, mediante scorrimento della predetta graduatoria;

          Napoli 1.25, che autorizza l'assunzione degli Allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 1.500 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017;

          Trano 1.10, che sospende, fino al 31 dicembre 2021, i bandi di concorso per il reclutamento delle Forze armate, la cui decorrenza riprende dalla data del 1 gennaio 2022;

          Rizzetto 1.121, che dispone, a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, in favore delle imprese e i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, Vigili del fuoco cosiddetti «discontinui» per le funzioni di addetto antincendio, l'attribuzione, per un periodo massimo di trentasei mesi, di un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute;

          Rizzetto 1.122, che dispone l'attribuzione ai non idonei alle prove psico-fisiche della procedura di assunzione in deroga, una percentuale pari al 50 per cento delle assunzioni nei profili, non direttivi e non dirigenziali, nel ruolo tecnico logistico gestionale ed informatico;

          Ferro 1.159, che dispone lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti del ruolo maschile e femminile della Polizia Penitenziaria, indetto con decreto Ministeriale 11 febbraio 2019;

          Paolo Russo 1.61 e 1.33, i quali dispongono che il personale delle forze armate e di polizia che ha prestato servizio, rispettivamente per almeno 6 e 10 anni, in temporanea aggregazione presso una caserma, diversa da quella di definitiva assegnazione, in ragione dell'espletamento di un mandato elettorale, ha diritto, a domanda e in presenza di posti disponibili, ad essere integrato nell'organico della medesima;

          Molteni 1.79, il quale prevede che fino al 31 dicembre 2021 le regole sull'accesso ai ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria si applichino anche agli agenti di polizia locale;

          Bellachioma 1.117, il quale, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, prevede che l'onere di 36 milioni di euro per l'anno 2022 sia trasformato in onere permanente a partire dal 2022;

          Tonelli 1.83, 1.84, 1.81, 1.89, 1.87, 1.86, 1.85, 1.88, 1.82, che autorizzano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, lo scorrimento di alcune graduatorie di concorsi della Polizia di Stato;

          Molteni 1.78, che fa salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica e comunque fino al 31 dicembre 2021, lo svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale;

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          Cappellacci 1.34, il quale dispone che non si applichi il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferimento di incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza nei casi in cui essi debbano, per legge, essere affidati a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività professionale per almeno un quinquennio;

          Ubaldo Pagano 1.154, il quale prevede che alcune categorie del personale dirigente e non dirigente collocato in posizione di comando o aspettativa senza assegni presso i comuni da oltre dodici mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge è trasferito, su domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 2021, nei ruoli delle amministrazioni in cui presta servizio anche senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza;

          Fassina 1.199, che fissa il termine del 31 marzo 2021 per il richiamo in servizio, nel limite della dotazione organica, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007;

          Nesci 1.178, che autorizza le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2021/2023, procedure concorsuali riservate, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, rivolte al personale non dirigenziale, in possesso di particolari requisiti, modificando e prorogando le disposizioni esistenti in vigore nel triennio 2018-2020;

          Frate 1.76, che autorizza sostanzialmente lo scorrimento della graduatoria di cui al bando di concorso pubblico per le assunzioni di allievi agenti della Polizia di Stato (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 26 maggio 2017), in quanto da una parte volto a prorogare di un ulteriore anno la validità delle graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 (che quindi diventerebbero utilizzabili per 4 anni) e, dall'altra, a vietare al Dipartimento della pubblica sicurezza di bandire nuovi concorsi per allievi agenti fino all'esaurimento delle medesime graduatorie;

          Lovecchio 1.137, che autorizza, fino al 30 aprile 2021, termine dello stato di emergenza, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità, a coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali scadute nel corso dell'anno 2020;

          Calabria 1.44, che considera, al fine della maturazione del requisito di anzianità lavorativa per la partecipazione del personale non dirigenziale alle procedure concorsuali riservate l'attività di lavoro prestata dagli operatori socio-sanitari, nonché dai medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione per tutta la durata dello stato di emergenza;

          Calabria 1.39, che prevede, ai fini della maturazione dei requisiti previsti per l'assunzione a tempo indeterminati o per la partecipazione a procedure concorsuali da parte di personale non dirigenziale, l'anticipazione al 31 dicembre 2019, anziché al 31 dicembre 2020, del periodo di valutazione dei requisiti medesimi;

          Trancassini 1.207, che prevede, ai fini della maturazione dei requisiti previsti per l'assunzione a tempo indeterminati o per la partecipazione a procedure concorsuali da parte di personale non dirigenziale, la posticipazione al 31 dicembre 2023, anziché al 31 dicembre 2021, del periodo di valutazione dei requisiti medesimi;

          Prisco 1.173, che dispone la possibilità di permanere in servizio, a domanda, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti per il personale medico del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il personale medico universitario, con possibilità di estensione anche ai magistrati ordinari, Pag. 10amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato;

          Bartolozzi 1.51, che proroga al 31 dicembre 2021 la graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017;

          Sisto 1.23, che estende ai medici docenti universitari e ai ricercatori la facoltà delle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza;

          Calabria 1.36, il quale prevede che le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del decreto-legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia individuato dalla legislazione vigente per le assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

          Sapia 1.135, limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto, volti, tra l'altro, ad autorizzare concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad outsourcing;

          Calabria 1.38, che esclude i proventi derivanti dalla elevazione di contravvenzioni dal novero delle voci che contribuiscono a definire il trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni;

          Zan 1.172, che eleva di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri in servizio alla data del 15 dicembre 2020 i quali, alla stessa data, esercitino attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale;

          Siracusano 1.32 e 1.31, che consentono lo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di personale del Servizio Sanitario Nazionale, del Dipartimento della Protezione Civile, del Trasporto pubblico locale nonché lo svolgimento degli esami di stato e di abilitazione alla professione di medico-chirurgo;

          Calabria 1.37, che dispone, per il personale della Polizia locale, la possibilità di cumulo tra l'indennità di ordine pubblico, con le altre indennità riconosciute dal CCNL applicato;

          Lucaselli 2.59, il quale prevede che fino al perdurare dello stato di emergenza non siano rilasciati nuovi permessi di soggiorno;

          Pella 2.14, il quale detta norme sulla formazione dei bilanci degli enti locali 2021-2023, prevedendo che le previsioni possano essere formulate tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019;

          Caretta 2.60 il quale prevede che la tassa per la licenza relativa al porto d'armi per la caccia non sia dovuta per l'anno 2021;

          Pella 2.23, che esclude per il 2021 l'applicazione delle sanzioni, pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, previste per gli enti locali che non garantiscono i livelli minimi di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, di gestione del servizio di acquedotto e dei servizi di smaltimento dei rifiuti;

          Formentini 2.35, che modifica la legge 3 agosto 2004, n. 206, sulle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, sostituendo il termine di decadenza per presentare azione civile e per i procedimenti civili dal 2005 al 2021 ed estendendo le previsioni previste dalla legge di bilancio 2018 per i familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016;

          Ubaldo Pagano 2.48, limitatamente al capoverso 7-decies, che introduce una nuova Pag. 11previsione normativa rispetto a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, relativamente al raddoppio delle misure nei confronti degli enti locali che non hanno chiesto l'anticipazione di liquidità entro il 30 aprile 2020 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine;

          Giovanni Russo 2.63, che dispone per gli anni 2020 e 2021 la proroga dei trattamenti economici già riconosciuti nell'anno 2019, per gli enti locali strutturalmente deficitari i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa e che per l'esercizio finanziario 2020 non siano riusciti a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero la copertura minima dei costi di bilancio, anche quando i predetti enti risultino in stato di dissesto finanziario, per un periodo superiore a 5 anni e comunque inferiore a 7 anni;

          Prisco 2.53, il quale dispone che agli enti locali che non abbiano rispettato, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018;

          Ruffino 2.11, il quale dispone in merito alle convenzioni di segreteria previste dal TUEL, prevedendo che possano partecipare un numero massimo di 5 enti;

          Pella 2.15, il quale dispone che gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in vigore del 1° gennaio 2020 sulla base di una apposita deliberazione e che per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico, sono ridotti del 60 per cento;

          Paolo Russo 2.28, che proroga fino al 31 dicembre 2021 la graduatoria del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017 e demanda al Ministero dell'interno di provvedere con assunzioni aggiuntive degli allievi agenti del Corpo della Polizia di Stato mediante scorrimento fino ad esaurimento di tale graduatoria;

          Baratto 2.9, che interviene in merito ai requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali;

          Ceccanti 2.6, il quale consente, per il periodo 2020-2024, ai comuni che si collocano al di sotto del primo valore soglia, di utilizzare, in aggiunta alle percentuali annuali massime di incremento del personale in servizio, anche le facoltà assunzionali residue derivanti dalle cessazioni di personale dei cinque anni antecedenti al 2020;

          Stumpo 2.66, che modifica la disciplina della legge n. 56 del 2014 sui requisiti per l'eleggibilità alla carica di presidente della provincia, aggiungendo in particolare che sono eleggibili i presidenti di provincia uscenti per non più di due mandati consecutivi purché ricoprano la carica di consigliere comunale;

          Stumpo 2.67 e Silvestroni 2.56, che modificano la disciplina in materia di limiti di mandato per i sindaci (di cui all'articolo 51 del testo unico degli enti locali e della legge n. 56 del 2014);

          Gregorio Fontana 2.8, il quale stabilisce che i comuni che successivamente all'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istat hanno avuto una significativa variazione della popolazione provvedono a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021;

          Pella 2.24, che interviene sulla disciplina dei pagamenti digitali, al fine di prevedere che l'applicazione della sanzione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e della responsabilità dirigenziale Pag. 12 e disciplinare non è disposta per inadempimenti riscontrati fino alla data del 31 dicembre 2021;

          Saltamartini 2.43, che modifica l'articolo 255 del testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), in relazione ai compiti dell'organo straordinario di liquidazione per gli enti deficitari o dissestati, nella parte in cui dispone che non compete a tale organo l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del Tuel e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;

          gli identici Ubaldo Pagano 2.57, Gebhard 2.31 e Galizia 2.62, che modificano la disciplina relativa alla rieleggibilità dei presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge n. 580 del 1993;

          Molteni 2.41, che introduce una previsione volta a fare salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, lo svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale;

          Paolo Russo 2.01, il quale introduce una disciplina per la regolarizzazione del patrimonio edilizio esistente, con riguardo al procedimento di esame da parte dei comuni delle istanze di condono;

          Garavaglia 2.05, che dispone l'istituzione presso il Mediocredito Centrale di un Fondo di garanzia, con lo scopo di rilasciare garanzie agli istituti di credito che concedono prestiti, altri finanziamenti e mutui ai soggetti vittime dell'usura;

          Elisa Tripodi 2.06, che introduce disposizioni riguardanti il personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, appartenente alla ex carriera direttiva di ragioneria, disponendone in particolare la confluenza in un ruolo speciale ad esaurimento a decorrere dal 1° gennaio 2021;

          Miceli 2.08, che autorizza il Ministero dell'interno ad adottare un regolamento di riorganizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga alla disciplina vigente, entro il 30 giugno 2021;

          Paolo Russo 2.02 e 2.03, volti a determinare, a decorrere dall'anno 2021, l'ammontare del contributo annuo statale per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANCVG);

          Ubaldo Pagano 2.010, limitatamente alla lettera b), il quale riferisce a una determinata categoria di regioni le previsioni per cui esse utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo determinate modalità senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità;

          Garavaglia 2.04 che interviene sulla disciplina della cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale e sulla determinazione della relativa aliquota;

          Schullian 3.56, il quale reca l'abrogazione della norma che prescrive, per gli imprenditori soggetti a registrazione (di cui all'articolo 2195 del codice civile), l'obbligo di pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato alcune informazioni;

          Patassini 3.81, che riduce dal 50 al 10 per cento la percentuale di inagibilità degli edifici per determinati comuni ai fini dell'ammissibilità della misura «Resto al Sud»;

          Trancassini 3.308, che modifica la disciplina relativa all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi;

          Trancassini 3.306, che modifica la normativa sull'uso, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle identità digitali e della carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete;

          Mandelli 3.26, che esclude l'applicazione del requisito dimensionale inerente Pag. 13al numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese;

          Rizzetto 3.147, che modifica la ripartizione delle risorse destinate a promuovere la ricerca di approcci alternativi all'utilizzo di animali a fini scientifici;

          Del Barba 3.0119 e gli identici Nevi 3.14 e Rampelli 3.212, i quali consentono alle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno adottato sistemi di tutela istituzionale, di assolvere agli obblighi di legge mediante adesione a un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo;

          Pellicani 3.6, che estende le ipotesi in cui si procede mediante trattativa privata per la concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato;

          Cassese 3.305, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione di studio per le aree edificabili per la definizione delle modalità tecniche di individuazione, in particolare ai fini dell'applicazione dell'IMU, delle aree edificabili e dei criteri per la determinazione dei relativi valori;

          Buratti 3.316, che modifica la disciplina del conseguimento del titolo di specialista in seno all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

          D'Attis 3.16, che concede ai gestori di stabilimenti balneari, nonché ai fabbricanti e gestori di apparecchi da intrattenimento, un contributo calcolato applicando una percentuale del 100 per cento alla differenza di fatturato fatto registrare nell'anno 2020 rispetto a quello fatto registrare nell'anno 2019;

          D'Attis 3.15, che riconosce un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa affrontata per le spese derivanti dalla sostituzione delle schede di gioco negli apparecchi da intrattenimento;

          D'Attis 3.19, che dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2022 riduce l'aliquota del prelievo erariale Unico sugli apparecchi da gioco (newslot);

          Scanu 3.151, che estende ai tributaristi la facoltà di assistere il contribuente durante le verifiche fiscali;

          Vitiello 3.118, che modifica i criteri per l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attuativo della «lotteria degli scontrini»;

          Cancelleri 3.252, che estende le agevolazioni del superbonus ai proprietari o ai gestori delle unità immobiliari adibite a strutture ricettive alberghiere, a strutture ricettive all'aria aperta e a strutture ricettive extralberghiere;

          Topo 3.300, che consente esclusivamente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento l'accesso alle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché alle aree o sale in cui sono installati i videoterminali e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi;

          Giacomoni 3.39, che estende il regime IVA al 4 per cento per i veicoli destinati ai soggetti invalidi a ulteriori categorie di veicoli con motore meno inquinante (ibrido e elettrico);

          Gabriele Lorenzoni 3.256, che apporta modifiche alla disciplina sostanziale del cashback;

          Giacomoni 3.40, limitatamente al comma 11-quater, capoverso Art. 2, lettere a) e b), Prestigiacomo 3.49, limitatamente al comma 11-quinquies, e Prestigiacomo 3.50, limitatamente al comma 11-quater, Giacomoni 3.36, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), e Mazzetti 3.7, limitatamente al comma 11-ter, che modificano la disciplina sostanziale dell'imposta sui servizi digitali;

Pag. 14

          Giaccone 3.63 e Donzelli 3.242, che elevano l'importo dell'esenzione Irpef sui beni ceduti ai familiari del lavoratore dipendente;

          D'Attis 3.25, che modifica la disciplina sostanziale delle concessioni del Bingo, sopprimendo il divieto di trasferimento dei locali ai fini della riattribuzione della concessione;

          Buratti 3.321, che autorizzata l'Agenzia delle dogane a conferire ulteriori incarichi di livello dirigenziale generale per esigenze organizzative e di funzionamento;

          Ferri 3.112, che prevede la detassazione dei consumi di energia elettrica e degli abbonamenti relativi ai servizi di telecomunicazione internet, web e assimilati direttamente in fattura dai rispettivi fornitori;

          Ferri 3.113, il quale interviene sui requisiti che devono essere posseduti dalle emittenti televisive, relativi ai dipendenti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, per l'accesso a determinati contributi previsti dalla normativa vigente;

          Tuzi 3.254, che, al fine di incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici da parte degli under 35, prevede condizioni e modalità più favorevoli del cashback per gli under 35 in possesso della carta giovani nazionale;

          Gagliardi 3.59, che estende la definizione agevolata del contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto prevista dal decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto «decreto Agosto») anche alle concessioni lacuali e fluviali;

          De Luca 3.146, che riapre i termini, scaduti nel 2016, per l'applicazione dell'imposta di registro all'1 per cento su trasferimenti di alcuni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale;

          Topo 3.243, che, a decorrere dall'1° gennaio 2021 e fino alla data di assegnazione delle nuove concessioni, rimodula il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del Bingo;

          Scanu 3.150, che modifica la disciplina fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni acquistati da non più di cinque anni;

          Mancini 3.325, limitatamente al comma 1, che dispone alcune modifiche alla disciplina degli incentivi in materia di conversione delle imposte attive differite (DTA) in crediti d'imposta introdotti dalla legge di bilancio per il 2021;

          D'Attis 3.013, che detta disposizioni per la chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive;

          Bitonci 3.064, 3.068 e 3.069, che introducono numerosi disposizioni di natura sostanziale concernenti misure di pace fiscale e definizione agevolata dei debiti tributari;

          Buratti 3.0115 e D'Ettore 3.016, che introducono norme sulla digitalizzazione dell'incasso degli assegni bancari;

          Paolo Russo 3.019 e 3.020, che introducono specifiche agevolazioni fiscali per le imprese operanti nel Mezzogiorno;

          Giarrizzo 3.0101 e 3.0100, che estendono l'ambito soggettivo di alcune agevolazioni previste per i ricercatori e i docenti rimpatriati;

          Nobili 3.033, che delega agli spedizionieri alcune attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

          Iezzi 3.055, che rende facoltativa per gli enti locali l'applicazione del canone unico Pag. 15per l'occupazione di aree e di suoli pubblici per il 2021;

          Frassini 3.053, che introduce un contributo a fondo perduto in favore del settore della ristorazione;

          gli identici Trancassini 3.090 e Mandelli 3.011, che recano norme sostanziali di semplificazione delle dichiarazioni d'intento per le operazioni intracomunitarie;

          Gusmeroli 3.076, che esenta dall'imposta di bollo le fatture emesse in relazione all'esportazione di merci;

          Flati 3.044, che estende alle ingiunzioni fiscali i limiti ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni in presenza di debiti tributari;

          Russo Paolo 3.021, che esclude specifiche somme dal calcolo per l'Isee;

          Belotti 3.073, che esenta da oneri le istanze di rimborso delle spese di notifica di cartelle relative a debiti tributari oggetto di annullamento automatico;

          gli identici Sisto 3.025 e Rizzetto 3.038, che sospendono lo split payment a tempo indeterminato;

          Russo Paolo 3.022, che rimodula la tassazione sulle scommesse ippiche e sportive;

          gli identici Dal Moro 3.84, Iezzi 3.64, Marco Di Maio 3.69 e Pentangelo 3.297, che dettano norme sul salario accessorio del personale delle province e delle città metropolitane;

          gli identici Lorenzin 3.85 e Iezzi 3.65, che dettano disposizioni volte ad accelerare l'utilizzo di risorse statali per investimenti da parte degli enti locali;

          Flati 3.167, che detta norme sulle modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti locali;

          Flati 3.168, il quale esclude l'applicazione della disposizione che prevede la riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione delle aziende speciali strutturalmente in perdita partecipate da P.A. nel caso in cui il recupero dell'equilibrio economico sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale;

          Molinari 3.288, che interviene sulla disciplina sostanziale relativa alla durata dei piani finanziari di riequilibrio pluriennale degli enti locali, in relazione allo stato di emergenza per la pandemia da COVID-19;

          Mancini 3.226, che detta norme sulla liquidazione dei crediti della gestione commissariale del Comune di Roma;

          Flati 3.043, che reca norme per lo sviluppo imprenditoriale delle aree urbane in condizioni di particolare degrado urbano e sociale;

          Iezzi 3.054 e gli identici Dal Moro 3.91, Prisco 3.191 e Pastorino 3.265, i quali dettano norme sulla formazione dei bilanci degli enti locali 2021-2023, prevedendo che le relative previsioni possano essere formulate tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019;

          Iezzi 3.060 e Madia 3.97 che sospendono per il 2021 l'applicazione delle sanzioni previste per gli enti locali i quali non garantiscono i livelli minimi di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, di gestione del servizio di acquedotto e dei servizi di smaltimento dei rifiuti;

          Gava 3.045 e Bellachioma 3.290, che intervengono sulle competenze degli organi straordinari di liquidazione degli enti locali dissestati;

          gli identici Mandelli 3.012 e Trancassini 3.092, che recano modifiche ordinamentali alla normativa volta a prevenire fenomeni di usura ed estorsione;

Pag. 16

          Verini 3.096, che estende la disciplina dell'equo compenso degli avvocati anche ai contenziosi, riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 148 del 2017.

          Cancelleri 3.0117, che introduce disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

          gli identici Trancassini 3.089 e Spena 3.09, che recano una norma di interpretazione autentica in materia di diritto di rivalsa sui contributi previdenziali dei lavoratori artigiani o esercenti attività commerciali;

          Iezzi 3.082, che dispone la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, delle sanzioni previste a carico dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di servizi pubblici e delle società a controllo pubblico, che non rispettano l'obbligo di utilizzare la piattaforma PagoPA per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni;

          Comaroli 3.123, che per l'anno 2021 autorizza le regioni colpite dal sisma del 2019 a utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità;

          Madia 3.149, limitatamente alla lettera c), che interviene sulla disciplina relativa all'esclusione, dalle cooperative di consumo, dei soci che non hanno avuto rapporti di tipo sociale o economico con la cooperativa nel corso del 2020;

          Flati 3.164, che innalza il limite massimo di ricorso degli anti locali ad anticipazioni di tesoreria;

          Flati 3.165, che abroga le disposizioni della legge di bilancio per il 2019 che hanno introdotto una serie di incentivi e penalità per gli enti pubblici al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali;

          Prisco 3.085, Iezzi 3.058, Flati 3.169 e gli identici Pastorino 3.269 e Ubaldo Pagano 3.188, che prevedono la possibilità, per gli enti locali, di disapplicare per il 2021 la disciplina contabile relativa all'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità;

          Mancini 3.030 e Iezzi 3.057, limitatamente ai commi da 2 a 5, che recano modifiche ordinamentali alla disciplina sull'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli enti locali;

          Ubaldo Pagano 3.86, che introduce una modalità semplificata per accelerare i processi di reclutamento di personale da parte dei comuni;

          Fassina 3.275, il quale esclude l'applicazione della norma che impone l'obbligo di alienazione delle aziende speciali e delle istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali, in perdita per tre esercizi consecutivi, qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale;

          Ribolla 3.172, volto a stabilizzare a regime la disposizione, oggi prevista in deroga alla disciplina generale fino al 31 dicembre 2021, che consente alle amministrazioni di non alienare le partecipazioni da esse detenute all'interno di società strutturalmente in perdita;

          Troiano 4.89, che modifica un requisito riferito alle professionalità psicologiche presenti presso gli istituti penitenziari per il trattamento nei confronti di autori di reati contro le donne;

          Pastorino 4.143, che estende il diritto a presentare la domanda di indennizzo, nei termini già fissati per legge, da parte di soggetti affetti da talidomide nati in anni contigui a quelli già previsti con riferimento al range che dà titolo alla richiesta;

          Siragusa 4.15, volto ad abrogare il regime di custodia giudiziaria presso i proprietari Pag. 17 degli animali sottoposti a sequestro fino alla loro confisca;

          Bellachioma 4.66, il quale prevede che i volontari di associazioni e federazioni di donatori di sangue siano inseriti tra le categorie da vaccinare in via prioritaria;

          Sutto 4.132, Siani 4.101 e gli identici Mandelli 4.36 e Trancassini 4.125 che istituiscono e disciplinano presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria;

          Bellachioma 4.67, che istituisce un Fondo per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 500.000 euro, da destinare alla creazione di un sistema di reti dei centri di riferimento per la riabilitazione visiva, al fine di ottimizzare l'assistenza ai pazienti affetti da malattie rare della retina;

          Bellachioma 4.65, diretto a consentire il reclutamento dei laureati in medicina e chirurgia abilitati quali medici operanti presso le unità di raccolta sangue ed emocomponenti delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari del sangue;

          Benigni 4.50, che prevede il trasferimento al comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo di una somma di 1,5 milioni di euro per la realizzazione di un centro socio-sanitario;

          Sisto 4.175, limitatamente al capoverso 4-ter, che modifica i quorum di validità delle elezioni del consiglio direttivo e della commissione di albo degli Ordini delle professioni sanitarie;

          Sportiello 4.137, che elimina la prevista modifica del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 13 luglio 2016 riferito alla dirigenza professionale amministrativa e tecnica del Servizio sanitario nazionale;

          Lorenzin 4.155, che istituisce un elenco speciale degli osteopati, fino all'istituzione del relativo ordine professionale, presso ciascun Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, a cui è obbligatorio iscriversi entro il 31 dicembre 2021;

          Noja 4.60, che prevede la data del 31 maggio 2021 quale termine finale per la revisione (ora biennale) della lista delle patologie da ricercare con screening neonatale in sede di prima applicazione della legge n. 167 del 2016;

          Lorenzin 4.153, che prevede l'aumento a settantadue anni, su istanza dell'interessato, dell'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età dei medici e chirurghi universitari e ospedalieri in servizio alla data del 31 dicembre 2020;

          Carnevali 4.108 e Pentangelo 4.166, diretti ad escludere dalle poste considerate nell'equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria delle regioni e province autonome le spese sostenute nell'emergenza pandemica da COVID-19 a valere sul Fondo protezione civile nell'esercizio 2020, pur rendicontate e riconosciute dal Commissario straordinario e non compensate nel Fondo;

          Mancini 4.173, il quale riconosce alle strutture private accreditate che nel 2020 abbiano convertito parte delle attività per destinarle ai pazienti COVID-19 un contributo una tantum pari al costo complessivo sostenuto per tutti i dispositivi di protezione individuale a fronte di apposita rendicontazione;

          Mandelli 4.39, Rospi 4.68 e Prestipino 4.103, che consentono la presentazione della domanda di trattenimento in servizio oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque fino al settantesimo anno di età da parte dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale e dei dirigenti medici dell'Inps e dell'Inail;

          Pentangelo 4.169 e gli identici Rizzo Nervo 4.118 e Comaroli 4.62, che consentono Pag. 18 alle aziende sanitarie e socio-sanitarie la facoltà di retribuire gli incarichi attribuiti ai soggetti collocati in quiescenza successivamente alla data dell'incarico per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di collocamento in quiescenza;

          D'Arrando 4.85, che consente ai titolari di lauree magistrali di alcune materie scientifiche, che abbiano svolto per un periodo minimo di 36 mesi un'attività professionale corrispondente al profilo della professione sanitaria di riferimento, l'iscrizione nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici;

          Di Maio Marco 4.59 e 4.07, Trancassini 4.123 e Mancini 4.135 e 4.136, che consentono ai massofisiotrerapisti in possesso di determinati requisiti l'iscrizione in uno specifico elenco ad esaurimento;

          Gariglio 4.28, che, in assenza di una specifica disciplina nel settore, consente a determinate condizioni lo svolgimento dell'attività di formazione professionale ed aggiornamento in osteopatia presso l'osteopata che garantisca il rispetto di linee guida e pratiche individuate dall'OMS;

          Giuliano 4.84, che prevede il trattenimento in servizio per la durata dell'emergenza epidemiologica anche per i medici incaricati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che appartengono al personale addetto agli istituti Penitenziari transitato alle ASL;

          Siragusa 4.7, che prevede, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, la possibilità per gli iscritti all'AIRE con determinati requisiti di usufruire gratuitamente dell'assistenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale italiano;

          Paolo Russo 4.43, che modifica la disciplina del ripiano dell'eccedenza di spesa regionale per l'acquisto di farmaci innovativi;

          Rospi 4.69 e Zan 4.2, che prevedono modifiche alla disciplina sull'età di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del personale della pubblica amministrazione e dei medici e chirurghi universitari e ospedalieri;

          Paolo Russo 4.42 che interviene sulla disciplina delle attività medico-legali presso l'INPS, per assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, escludendo taluni accertamenti sui lavoratori assenti dal servizio per malattia;

          Dal Moro 4.134, volto a semplificare la procedura prevista per il finanziamento e l'erogazione di uno specifico credito d'imposta in favore delle aziende ospedaliero-universitarie nel periodo dal 2020 al 2029;

          Caparvi 4.133, che consente a regioni e province autonome di potenziare i presidi ospedalieri in misura aggiuntiva rispetto ai piani regionali dell'offerta sanitaria per il contrasto della pandemia già approvati dal Ministero della salute;

          Carnevali 4.119, che prevede, per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, l'inapplicabilità del divieto di attribuzione di incarichi di consulenza presso le pubbliche amministrazioni a lavoratori collocati in quiescenza se gli stessi non percepiscano il trattamento di quiescenza;

          Trancassini 4.124, che prevede l'abrogazione della figura di massaggiatore e capobagnino degli stabilimenti idroterapici sostituendolo con la denominazione di operatore termale;

          Ianaro 4.88, che estende agli integratori alimentari e agli alimenti destinati a fini medici speciali l'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego;

          Butti 4.126, che estende a qualsiasi forma utilizzabile per l'adesione o il recesso dal contratto la comunicazione dei gestori di servizi di pubblica utilità per la contestazione di mancati pagamenti o sospensione di forniture;

          Mandelli 4.35, che modifica la definizione di direttore sanitario, estendendola al Pag. 19medico che, all'atto del conferimento dell'incarico, non sia stato collocato in quiescenza per limiti di età;

          Siragusa 4.6, che estende di ulteriori novanta giorni il termine massimo di erogazione a titolo gratuito per le prestazioni giornaliere urgenti a cittadini italiani residenti all'estero titolari di pensione stabilito con decreto ministeriale;

          Gemmato 4.96, il quale estende a regime la previsione introdotta per la durata del periodo dello stato di emergenza relativa alla distribuzione diretta dei farmaci ospedalieri che possono essere erogati mediante la distribuzione per conto effettuata dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;

          Paolo Russo 4.05, che istituisce un credito d'imposta sulle spese destinate alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie a favore di Università, enti pubblici e privati di ricerca e IRCCS;

          Paolo Russo 4.01, volto a prevedere specifiche norme per la limitazione della responsabilità penale dei medici per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica;

          Paolo Russo 4.02, che attribuisce all'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità l'incarico di costituire entro il 2021 un consorzio di ricerca sugli apparecchi a tecnologia digitale;

          Maschio 4.011, che incrementa le percentuali delle soglie minime di partecipazione da parte del comune e della provincia che fanno scattare l'incompatibilità tra talune cariche elettive dell'ente locale e l'incarico di amministratore in enti soggetti a vigilanza che ricevano sovvenzioni da parte del medesimo ente locale;

          Maschio 4.09 e 4.010, che intervengono sulla disciplina dell'inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale;

          Russo Paolo 4.04, che disciplina il trasferimento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate al contributo annuo a favore della federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi su apposito capitolo di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

          Lupi 5.1, che, con riferimento ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura straordinaria per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria (per la quale ancora non si è svolta la prova scritta), prevede il conseguimento (retrodatato) della stessa dall'anno scolastico 2020/2021;

          Schirò 5.2, che interviene sulla disciplina del personale docente destinato all'estero;

          Paolo Russo 5.6, che estende a tutte le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni dal 2012 al 2017 la possibilità di utilizzazione fino al 30 settembre 2021 prevista, a legislazione vigente, solo per le graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni;

          Paolo Russo 5.8 e Rospi 5.06, che, per i docenti assunti a tempo indeterminato, riducono da 5 a, rispettivamente, 1 e 3 anni il termine di permanenza nella scuola di titolarità prima di poter chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra scuola;

          Bucalo 5.010, che, oltre a ridurre da 5 a 3 anni il termine di permanenza nella scuola di titolarità prima di poter chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra scuola, elimina la previsione di decadenza da ogni graduatoria all'atto dell'immissione in ruolo, nonché la previsione che tali disposizioni non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

          Belotti 5.20, che riduce da 5 a 3 anni il vincolo di permanenza nella scuola di Pag. 20titolarità per i docenti di ogni ordine e grado di istruzione, ad eccezione dei docenti di sostegno;

          gli identici Sisto 5.11 e Rizzetto 5.24, limitatamente al primo periodo, e gli identici Sisto 5.10 e Rizzetto 5.23, che prevedono l'assegnazione tempestiva di risorse per l'espletamento di servizi di pulizia nelle scuole assicurando gli stessi alle imprese aggiudicatarie del bando «Scuole Belle»;

          Piccoli Nardelli 5.14, che prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la possibilità, per i dirigenti scolastici, di procedere alla mobilità interregionale;

          Piccoli Nardelli 5.16, che prevede, tra l'altro, l'indizione, entro il 2021, di un concorso pubblico per direttore dei servizi generali ed amministrativi, al quale possono partecipare anche gli assistenti amministrativi che abbiano determinati requisiti di servizio, anche se non in possesso del titolo di studio richiesto;

          Piccoli Nardelli 5.17, limitatamente alla lettera b), volta a incrementare le dotazioni organiche dei collaboratori scolastici;

          Casa 5.28, che interviene sulla disciplina del vincolo di permanenza triennale per i dirigenti scolastici a partire dalla mobilità relativa all'anno scolastico 2021/2022 e fino alle operazioni di mobilità 2023/2024;

          Vacca 5.29, limitatamente alla lettera b), che riguarda le dotazioni organiche dei collaboratori scolastici;

          Villani 5.31, che esenta i dirigenti scolastici da qualsiasi responsabilità nel caso in cui abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione degli edifici scolastici;

          Villani 5.32, che prevede la riduzione graduale del rapporto alunni/docenti e la rimodulazione della dotazione organica complessiva dei docenti;

          Villani 5.33, che esenta i dirigenti scolastici da responsabilità penali per gli eventi che possono verificarsi durante l'emergenza da COVID-19, ove abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni dettate da DPCM o da disposizioni emanate dai Ministeri dell'istruzione e della salute;

          Villani 5.34, che riguarda il periodo di permanenza minimo dei dirigenti scolastici nella sede di prima assegnazione e la mobilità interregionale;

          Villani 5.35, che riguarda il trattamento economico dei dirigenti scolastici;

          Casa 5.37, che prevede la possibilità di partecipare alla mobilità 2021/2022 per i docenti assunti con decorrenza 1° settembre 2019, in deroga al vincolo di permanenza quinquennale nella scuola di prima assegnazione;

          Dieni 5.38, che prevede una procedura di mobilità straordinaria per i dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2021/2022;

          Mollicone 5.42 e Frassinetti 5.015, che prevedono l'inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di ulteriori docenti;

          Mollicone 5.43, che prevede la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, amministrativo, educativo delle scuole e con i ricercatori a tempo determinato degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, ove il rapporto di lavoro abbia superato 36 mesi di servizio;

          Frassinetti 5.44, che prevede la conferma in ruolo del personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, e l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione;

          Bucalo 5.45, che prevede prove suppletive per i soggetti impossibilitati a partecipare, Pag. 21 per ragioni riconducibili all'emergenza da COVID-19, alle procedure di reclutamento per la scuola secondaria previste dal decreto-legge n. 126 del 2019;

          Bucalo 5.022, che prevede l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per soli titoli ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo, da destinare a soggetti in possesso di determinati requisiti;

          Frassinetti 5.023, che prevede la copertura dei posti di personale docente ed educativo rimasti vacanti dopo le operazioni di immissione in ruolo con i soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze;

          Bucalo 5.024, che prevede un piano straordinario di assunzione di personale docente di sostegno precario;

          Fratoianni 5.54, che elimina la previsione, all'atto delle immissioni in ruolo dei vincitori del concorso per direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), di revoca delle reggenze e degli incarichi di DSGA conferiti agli assistenti amministrativi;

          Tartaglione 5.56, che introduce una detrazione Irpef per le spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria o l'università e che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto dei libri scolastici o universitari;

          Tartaglione 5.57, che incrementa l'autorizzazione di spesa per garantire la gratuità totale per i libri di testo agli alunni che adempiono l'obbligo scolastico;

          Patelli 5.58, che, modificando un decreto del Presidente della Repubblica, abbassa il numero di alunni previsto per la costituzione delle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche;

          Sgarbi 5.02, che prevede l'adozione, entro il 28 febbraio 2021, di misure di sicurezza sanitaria utili a escludere il rischio di contagio da COVID-19 per le scuole, gli edifici pubblici e i luoghi di cultura e sport;

          Belotti 5.04, che prevede l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica e misure di sicurezza sanitaria utili ad escludere il rischio di contagio da COVID-19 nelle scuole;

          Bucalo 5.09, che prevede un piano straordinario di mobilità per i docenti per l'anno scolastico 2021/2022, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia;

          Frassinetti 5.011, che elimina il vincolo di permanenza minima dei docenti della scuola secondaria nella sede di prima titolarità;

          Frassinetti 5.012, che prevede una procedura di mobilità straordinaria per i dirigenti scolastici assunti nell'anno scolastico 2019/2020;

          Bucalo 5.014, che prevede la trasformazione in organico di diritto dei posti di sostegno attivati in deroga per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;

          Bucalo 5.016, che prevede l'attivazione, entro il 2021, di un concorso per direttore dei servizi generali e amministrativi riservato agli assistenti amministrativi in possesso di determinati requisiti;

          Frassinetti 5.017, che prevede l'inserimento di ulteriori soggetti nelle graduatorie per il conferimento di incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM istituite dalla legge di bilancio 2018;

          Belotti 5.21, che reca una nuova disciplina per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale docente di religione cattolica;

          Frassinetti 5.018, volto a sopprimere la disciplina sul reclutamento del personale docente di religione cattolica;

Pag. 22

          Frassinetti 5.019 e Bucalo 5.020, che prevedono l'istituzione di una graduatoria per soli titoli ai fini dell'assunzione di insegnanti di religione cattolica;

          Frassinetti 5.021, che prevede un incremento dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia;

          Dieni 5.49, che interviene sulla disciplina del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di durata dell'incarico dirigenziale, al fine di prevedere che questa può essere inferiore a tre anni sia nei casi di disabilità personale che nei casi di disabilità di familiari e che i soggetti che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, partecipano a tutte le operazioni di mobilità interregionale prioritariamente rispetto a tutti i soggetti richiedenti;

          gli identici Sisto 5.9 e Rizzetto 5.22, che, in deroga alla normativa vigente, riconoscono trattamenti di integrazione salariale alle imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

          gli identici Sisto 5.03 e Rizzetto 5.07, che limitano la responsabilità penale e civile del datore di lavoro alle ipotesi di colpa grave per talune fattispecie di reato;

          Fioramonti 6.1, che reca disposizioni in materia di comitati di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa;

          Giacomoni 6.3, limitatamente al secondo periodo del comma 8-bis, volto ad autorizzazione la spesa per il ristoro della maggiorazione sulla contribuzione studentesca dovuta dagli studenti che devono iscriversi fuori corso nello stesso anno accademico 2020/2021 per motivi connessi a provvedimenti restrittivi emanati a seguito del COVID-19;

          Giacomoni 6.4, che esenta dal pagamento della maggiorazione della contribuzione studentesca dovuta per l'iscrizione fuori corso gli studenti che devono iscriversi fuori corso nell'anno accademico 2020-2021 per motivi connessi a provvedimenti restrittivi emanati a seguito del COVID-19;

          Fratoianni 6.26 e gli identici Nitti 6.8 e Mollicone 6.18, che contengono norme di carattere ordinamentale inerenti al riconoscimento del servizio prestato ininterrottamente dal 30 aprile 2021 fino al termine dell'anno accademico 2020/2021 dal personale docente delle istituzioni AFAM assunto per l'anno accademico 2020/2021 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2021;

          Bella 6.14, che contiene norme di carattere ordinamentale volte ad anticipare al 2021 la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale autorizzata per il 2022;

          Mollicone 6.19 e Fratoianni 6.27, che contengono norme di carattere ordinamentale volte a estendere a 5 anni il periodo massimo di rinnovo previsto per gli incarichi di insegnamento annuali attribuiti nell'ambito delle Istituzioni AFAM per esigenze didattiche cui non si può far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche;

          Frassinetti 6.20, che ripristina, per l'anno accademico 2021/2022, la disciplina per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, superata dalle disposizioni della legge n. 240 del 2010;

          Fratoianni 6.29, che dispone in materia di somme destinate dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari;

          Paolo Russo 6.01, che istituisce un Fondo per favorire l'iscrizione delle studentesse a corsi di laurea nelle discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e di matematica;

Pag. 23

          Ungaro 6.02 e Centemero 6.05, che estendono i vantaggi fiscali per il rientro dall'estero dei docenti e ricercatori introdotti dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, a coloro che sono rientrati prima del 2020 a specifiche condizioni;

          Centemero 6.04, che estende i vantaggi fiscali per il rientro dei lavoratori dall'estero ai funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione;

          Rizzetto 6.03, che introduce misure a tutela dei correntisti in materia di sconfinamenti bancari con particolare riferimento ai possibili effetti negativi derivanti dal Regolamento dell'European Bank Authority (Eba);

          gli identici Giacomoni 6.5 e Loss 6.6, i quali stabiliscono che le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono valide anche per l'iscrizione in altri albi che richiedono il medesimo titoli di studio, senza necessità di ripetere l'abilitazione;

          Piccoli Nardelli 6.7, limitatamente al secondo e terzo periodo, che recano una scadenza per l'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri, dei chimici e fisici e una nuova disciplina per l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei chimici;

          Ferro 6.21, che prevede una nuova disciplina per l'accesso all'albo dei fisici, da applicare fino al 30 giugno 2021;

          Fornaro 7.99 e Capitanio 7.01, di analogo contenuto, che novellano l'articolo 490 del codice di procedura civile in materia di pubblicità degli avvisi ivi disciplinati;

          Paolo Russo 7.29, che modifica la disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico recata dal decreto legislativo n. 22 del 2010;

          Sani 7.5, che modifica l'ambito di applicazione dell'autorizzazione paesaggistica;

          Patassini 7.04, che esclude le risorse destinate ai territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016 da una serie di procedure, tra cui ad esempio quelle di sequestro o pignoramento;

          Sisto 7.30, che estende ai servizi di trasporto le misure di sostegno in favore di agenzie di viaggio, tour operator, imprese turistico-ricettive, guide e accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti;

          Paolo Russo 7.28, che rende applicabile alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali la normativa sul cosiddetto superbonus;

          Fiorini 7.06, che apporta modifiche alla disciplina degli enti fieristici di cui al decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto «DL ristori»);

          Paolo Russo 7.03, che istituisce i distretti termali;

          Zucconi 7.09, che trasforma quota parte del canone radiotelevisivo pagato per l'anno 2020 dalle imprese turistico ricettive in acconto per l'anno 2021;

          Capitanio 7.8 e Fornaro 7.98, che recano disposizioni ordinamentali in materia di investimenti pubblicitari delle pubbliche amministrazioni;

          Lattanzio 7.41, che abroga la previsione di graduale eliminazione dei contributi diretti all'editoria;

          Capitanio 7.9 e Fornaro 7.100, i quali dispongono che, per la liquidazione dell'acconto e del saldo dei contributi all'editoria relativi all'annualità 2019, non si applicano Pag. 24le condizioni di verifica della regolarità previdenziale e fiscale;

          Patelli 7.54, che, modificando un decreto ministeriale con il quale sono state attribuite agli operatori del settore della musica dal vivo, per il 2020, risorse del Fondo per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, intende attribuire le medesime risorse anche per il 2021;

          Fornaro 7.101, che modifica i requisiti e i criteri di calcolo del contributo per le imprese editoriali;

          Vacca 7.56, che modifica la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata;

          Fornaro 7.102, che consente di utilizzare in compensazione i contributi all'editoria non riscossi a causa di stanziamenti non sufficienti;

          Caiata 7.08, che autorizza le Regioni le quali non posseggono aree portuali e che abbiano presentato un Piano di Sviluppo Strategico per l'istituzione di una Zona Economica Speciale a proporre l'estensione di una Zona Economica Speciale, con istituzione di una Zona Franca Doganale;

          Bergamini 7.104, 7.105, 7.106 e 7.107, che prorogano le concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto oltre il 2050;

          Bergamini 7.109, che proroga le concessioni demaniali marittime ad uso abitativo e/o residenziale, fino al 31 dicembre 2030;

          Bergamini 7.108, volto ad escludere dalla disciplina sui servizi pubblici (di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59) le concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, rilasciate per una serie di attività;

          Mandelli 7.25, che dispone che, per la fruizione di determinati contributi previsti a favore delle emittenti televisive, non si tenga conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19;

          Sisto 7.23, che introduce un nuovo regime di attribuzione dei contributi da riconoscere alle emittenti locali, introducendo modifiche anche al decreto del Presidente della Repubblica 146 del 2017 che definisce i requisiti per l'attribuzione dei citati contributi;

          Sisto 7.24, che introduce un limite di 1 Mb/s alla capacità trasmissiva da assegnate agli operatori televisivi locali fissando un prezzo finalizzato a calmierare il mercato;

          Zanella 7.10, che istituisce un Fondo per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 da attribuire alle emittenti radiotelevisive locali;

          Grippa 8.31, che interviene sulla disciplina delle piante organiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti;

          Gagliardi 8.16, che abroga parzialmente la riforma della prescrizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019, introducendo una disciplina transitoria per i fatti commessi nel periodo in cui quella riforma ha avuto efficacia;

          Flati 8.46, che esclude il pagamento dell'imposta di registrazione per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa e per i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di competenza del giudice di pace;

          Bruno Bossio 8.5, Viscomi 8.19, Ferro 8.38 e Di Sarno 8.07 e gli identici Bruno Pag. 25Bossio 8.1 e Delmastro Delle Vedove 8.42, che prevedono assunzioni di personale amministrativo non dirigenziale da parte del Ministero della giustizia;

          Buratti 8.52, che interviene sulle modalità di elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori contabili per introdurre una disciplina volta a garantire l'equilibrio di genere nella rappresentanza;

          Prisco 8.44, che prevede assunzioni di personale di polizia penitenziaria;

          Delmastro Delle Vedove 8.41, che interviene sullo status dei giudici onorari, prevedendone la permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età e dettando disposizioni in merito al loro trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale;

          De Filippo 8.01, che demanda a ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini professionali l'emanazione l'adozione di una nuova regolamentazione delle procedure elettorali;

          Cimino 8.25, il quale interviene sulla disciplina di accesso degli avvocati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, abrogando la disposizione transitoria – in vigore fino al 2 febbraio 2021 – che consente l'accesso a tale patrocinio in base alla norma anteriore alla riforma del 2012, per introdurre tale possibilità a regime;

          Tartaglione 8.49, il quale interviene sulla disciplina di accesso degli avvocati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, consentendo tale accesso in base alla norma anteriore alla riforma del 2012 per tutti coloro che siano già iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della conversione del decreto-legge;

          Cavandoli 8.03, che interviene sulla disciplina della formazione continua degli avvocati per ridurre gli obblighi formativi per l'anno 2020 e 2021 e che allunga da 3 a 5 anni la periodicità delle verifiche che il Consiglio dell'ordine deve compiere al fine di accertare che l'esercizio della professione sia stato effettivo, continuativo, abituale e prevalente;

          Giuliano 8.35, che mette a regime la disciplina sul deposito telematico degli atti nei procedimenti civili dinanzi alla Corte di cassazione, attualmente vigente fino al termine dello stato di emergenza sanitaria;

          Sisto 8.11, il quale prevede che anche gli avvocati che abbiano procedimenti disciplinari definitivi o pendenti possano essere autorizzati dal consiglio dell'ordine ad effettuare notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali;

          Ferro 8.37, il quale sopprime la disposizione della legge di bilancio che riconosce un titolo punteggio aggiuntivo, nell'ambito delle procedure di concorso per l'assunzione di personale amministrativo del ministero della giustizia, a coloro che abbiano specifici requisiti;

          Tuzi 8.08, che consente ai magistrati amministrativi, contabili e militari la permanenza in servizio fino al 31 dicembre 2023 nonostante il raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo;

          Prisco 8.011, che aumenta di due anni l'età per il collocamento a riposo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari;

          Mandelli 8.013, che introduce una nuova disciplina dell'avvocatura delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato;

          Rizzetto 8.05, che aumenta le pene per i reati di uccisione e maltrattamento di animali;

          Rizzetto 8.06, che aumenta le pene per il reato di abbandono di animali;

          Cestari 8.014, che esclude l'applicabilità della disciplina sul saggio legale degli interessi nei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali alle obbligazioni Pag. 26di fonte non contrattuale in deroga a quanto previsto dall'articolo 1284 del codice civile;

          Russo Paolo 9.4, che, nel prorogare al 31 dicembre 2021 la graduatoria del concorso pubblico per allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato del 29 novembre 2011, prevede per le successive assunzioni lo scorrimento della medesima graduatoria;

          Mandelli 9.3, che novella l'articolo 210 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di estendere le disposizioni concernenti lo svolgimento di attività libero professionale del personale medico militare, anche agli «altri professionisti sanitari»;

          Iovino 9.02, che considera il servizio prestato come volontario in ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate come servizio svolto nei ruoli delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare in cui si è stati successivamente destinati, anche ai fini del calcolo della relativa anzianità di servizio;

          Gallinella 10.71, che modifica la disciplina che fa riferimento a unità geografiche aggiuntive in relazione ai vini DOP;

          gli identici Loss 10.46, Giacomoni 10.27 e Trancassini 10.91, che integrano la composizione del Comitato nazionale vini DOP e IGP;

          Cassese 10.79, che integra la disciplina relativa alle colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica;

          gli identici Giacomoni 10.31, Loss 10.48 e Trancassini 10.93, che modificano la disciplina in materia di contratti agrari;

          Marco Di Maio 10.61, che interviene sulla disciplina creditizia relativa alle attività imprenditoriali agricole in filiera integrata;

          Torromino 10.111, che introduce una disciplina in materia di ristori delle attività estrattive destinati al settore della pesca;

          Trancassini 10.90, che incrementa il Fondo risorse decentrate del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di un fondo analogo, prevedendo la relativa copertura finanziaria a decorrere dal 2021;

          Marco Di Maio 10.97, il quale prevede che la disciplina di tracciabilità delle produzioni cerealicole sia facoltativa e non obbligatoria per l'anno 2021 e differisce al 1° gennaio 2022 l'applicazione delle sanzioni relative alla mancata istituzione del registro delle produzioni cerealicole previsto dalla legge di bilancio 2021;

          Paolo Russo 10.36, che trasferisce 100 milioni di euro, per l'anno 2021, ad ISMEA per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero a favore delle imprese agricole e della pesca, disponendo la relativa copertura finanziaria;

          Spena 10.16, che estende la qualifica di coltivatore diretto al fine dell'applicazione dell'imposta sui terreni agricoli;

          Torromino 10.112, che incrementa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 130 milioni di euro, per il 2023, le risorse destinate agli interventi di manutenzione forestale e idraulica in Calabria, disponendo la relativa copertura finanziaria;

          Cadeddu 10.103, che consente l'autocertificazione del possesso di esemplari di testuggini appartenenti a talune specie mediante presentazione di denuncia di detenzione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione;

          gli identici Gadda 10.019, Cenni 10.02, Mandelli 10.08, Trancassini 10.024 e gli identici Schullian 10.13, Incerti 10.9, Gagliardi 10.42, Caretta 10.88, Nevi 10.24, Manzato 10.53, che intervengono in materia di revisione generale periodica delle macchine agricole, prorogando i relativi termini fissati con decreto ministeriale, a seconda delle fattispecie, dal 2023 al 2026;

Pag. 27

          Liuni 10.56 e Caretta 10.84, che prorogano, rispettivamente, al 1° e al 18 gennaio 2022 il termine, fissato con decreto ministeriale 28 dicembre 2020, per l'adeguamento dei massimali delle polizze assicurative previste per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria;

          Baroni Anna Lisa 10.110 che interviene in materia di organizzazioni di produttori del settore agroalimentare;

          Galizia 10.99, che interviene in materia di esenzione dall'obbligo di certificazione fiscale;

          Cassese 10.101, che interviene sulla disciplina del pane parzialmente cotto;

          Golinelli 10.59, che rifinanzia di 90 milioni di euro, per l'anno 2021, il Fondo emergenziale per le filiere in crisi;

          Fogliani 10.44, che interviene in materia di imposte sui redditi relativamente all'attività agricola;

          Gagliardi 10.40 e gli identici Gallinella 10.100, Cenni 10.8, Nevi 10.23 e Lolini 10.52, che differiscono al 1° gennaio 2022 l'adeguamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative al codice della strada previsto dal decreto ministeriale 31 dicembre 2020;

          Gallinella 10.75, che interviene sulla disciplina relativa agli addetti all'attività agrituristica;

          Gallinella 10.74, che interviene sulla disciplina che regola i requisiti relativi alla figura dell'imprenditore agricolo professionale;

          Morgoni 10.37, che interviene in materia di trasferimento ai consorzi agrari di aree e fabbricati demaniali (previsto dalla legge n. 136 del 2001) sui quali i consorzi abbiano il diritto di usufrutto all'entrata in vigore della legge, prevedendo che quest'ultimo termine sia fissato al 31 dicembre 2019;

          Caretta 10.83, che interviene sulla disciplina dei divieti inerenti alle aree boschive interessate da incendi;

          Gagnarli 10.98, che abroga il DPR n. 1498 del 1970, in materia di determinazione delle caratteristiche e dei requisiti della birra, e gli identici Cenni 10.04, Gadda 10.016, Trancassini 10.026 e Mandelli 10.09, che fanno cessare gli effetti del predetto provvedimento a decorrere dal 31 marzo 2021;

          Gallinella 10.021, che modifica la normativa in materia di riproduzione animale;

          Gallinella 10.020, che interviene in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali;

          Gastaldi 10.011, il quale prevede che, in caso di omessa acquisizione da parte dei Centri di assistenza agricola della sottoscrizione del richiedente sulle domande di ammissione ai benefìci europei, nazionali e regionali per il settore agricolo presentate in relazione alle campagne agrarie 2017/2018 e 2018/2019, ciascun Centro acquisisca le sottoscrizioni mancanti entro il 30 marzo 2021;

          Cattoi Vanessa 10.022, che reca disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate;

          Incerti 10.01, che interviene sui termini relativi all'utilizzo di prodotti fitosanitari presenti nel decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33, recante «Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali», portandoli al 30 giugno 2022;

          Gagliardi 11.04, che apporta modifiche alla normativa riguardante la partecipazione al Servizio nazionale di volontariato;

Pag. 28

          Gadda 11.55, che interviene sulla definizione di attività non commerciali relativamente alle attività svolte da soggetti iscritti alle associazioni di promozione sociale, con particolare riferimento alla somministrazione di alimenti o bevande e alla organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

          D'Attis 11.13, che fissa al 31 dicembre 2020 il termine per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa da parte dei lavoratori collocati in aspettativa per cariche elettive o cariche sindacali, termine attualmente fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa medesima;

          Lepri 11.113, volto ad evitare la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande durante il periodo di emergenza epidemiologica nell'ambito delle attività svolte dalle associazioni rientranti tra gli Enti di Terzo Settore;

          Gadda 11.54 e 11.53, che interviene sull'applicabilità agli enti religiosi civilmente riconosciuti della disciplina in materia di impresa sociale e di responsabilità patrimoniale;

          Ferro 11.102, che, in tema di accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, prevede che l'estensione degli obblighi di accessibilità ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili avvenga in modo graduale entro il termine di recepimento (28 giugno 2022) della direttiva 2019/882;

          Lacarra 11.50, che riapre a tempo indeterminato i termini per la presentazione delle domande per i trattamenti pensionistici di guerra riguardanti eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

          Lacarra 11.49, che eleva da 65 a 70 anni il limite di età fino al quale i ricercatori universitari permangono in ruolo;

          Buratti 11.138, volto a chiarire che sono escluse dalla proroga di 12 mesi prevista dall'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020 le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative;

          Noja 11.58, Panizzut 11.116, limitatamente al capoverso 10-quinquies, e Bellachioma 11.69, limitatamente ai capoversi 10-bis, lettere a), b) e d), 10-ter e 10-quater, che recano disposizioni in materia di assenza dal servizio;

          gli identici D'Attis 11.19 e Ferro 11.98, che finalizzano il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette alla corresponsione, agli iscritti e ai superstiti, di una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

          Bartolozzi 11.20, il quale dispone che i versamenti dovuti dai datori di lavoro privati a seguito di una non corretta applicazione, nel calcolo della tredicesima mensilità, delle disposizioni concernenti le agevolazioni contributive per l'occupazione in aree svantaggiate (decontribuzione Sud), siano effettuati entro il 30 aprile 2020;

          Bartolozzi 11.21, che dispone l'applicazione alla tredicesima mensilità, per l'intero anno 2020, dell'esonero contributivo per l'occupazione in aree svantaggiate (decontribuzione Sud);

          Ferro 11.101, che consente alle amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, strutturalmente deficitarie o in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale, di procedere immediatamente all'assunzione a tempo indeterminato, senza il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali;

          Lacarra 11.38, che individua le modalità attraverso le quali gli enti locali Pag. 29possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, iniziative di welfare aziendale, anche in deroga alle disposizioni concernenti il trattamento accessorio del personale;

          Rixi 11.36, che consente alle aziende imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle imprese del sistema aeroportuale, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale e che abbiano esaurito il periodo di massimo 12 mesi, anche continuativi, di richiedere, senza soluzione di continuità, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi;

          Paolo Russo 11.26, che introduce, in via sperimentale, a decorrere dal 1° giugno 2021, il calcolo su base regionale dell'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

          Bellachioma 11.76, che amplia la platea dei soggetti beneficiari dell'accesso anticipato alla pensione, estendendola ai giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali periodici anche se occupati in mansioni non direttamente inerenti ai prodotti periodici;

          Bellachioma 11.74, il quale abroga la norma del decreto legislativo n. 148 del 2015 che detta disposizioni particolari per le imprese del settore dell'editoria, con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale;

          Benamati 11.9, che proroga di 120 giorni il termine di 60 giorni per la presentazione delle domande di accesso alle prestazioni integrative di cui al decreto interministeriale 7 aprile 2016;

          Serracchiani 11.39, che consente a talune categorie di lavoratori (che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni) di presentare richiesta all'INAIL di riconoscimento del beneficio che l'intero periodo lavorativo soggetto a esposizione all'amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,25;

          Lotti 11.8, che prevede la possibilità di prorogare, in presenza di determinate condizioni, la durata dei trattamenti di integrazione salariale concessi per crisi aziendale;

          Cenni 11.2 che, con riferimento allo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, introduce la possibilità, per il soggetto interessato, di procedere comunque al versamento presso i competenti enti previdenziali delle somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti;

          Ciampi 11.29, che autorizza le Regioni e gli altri enti locali ad impiegare determinate risorse previste per il potenziamento, anche infrastrutturale e di personale, dei centri per l'impiego a copertura degli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego stessi, entro un limite massimo del 20 per cento dei costi connessi alla spesa del personale;

          gli identici Cenni 11.10 e Scoma 11.56, che intervengono sulla misura, prevista dalla legge di bilancio 2021, di sostegno al reddito in favore dei lavoratori della pesca, modificandone i presupposti, i termini di presentazione della domanda e l'importo;

          Paolo Russo 11.27, il quale prevede che, per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, gli esoneri dal versamento dei contributi previdenziali previsti dal decreto-legge n. 104 del 2020 e dalla legge di bilancio 2021 siano riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro;

          Iovino 11.026, che prevede la cessazione dell'obbligatorietà della contribuzione Pag. 30 prevista in favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);

          Iovino 11.020, che riduce da otto a cinque gli anni di attività necessari per l'apertura di un Istituto di patronato;

          Frassini 11.023, che proroga di ulteriori otto settimane la durata dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19;

          Costanzo 11.028 e Mura 11.45, che elevano per l'anno 2021 a 516,46 euro l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito;

          Tripiedi 11.016, che interviene in materia di diritti mantenuti dai lavoratori in caso di trasferimento d'azienda;

          Comaroli 11.011 che interviene sulla disciplina dell'assegno di ricollocazione, anche intervenendo, al comma 1, su una disposizione (articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2019) abrogata dall'articolo 1, comma 327, della legge di bilancio 2021;

          Prisco 11.024, che interviene sulla dotazione del Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, sull'utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti locali nonché sulla possibilità per gli enti territoriali di applicare al bilancio di previsione gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei;

          Comaroli 11.08, 11.09 e 11.010, che intervengono sulla disciplina vigente in materia di lavoro occasionale;

          Cestari 11.012 e gli identici Foti 11.025 e Mazzetti 11.03, che intervengono sulla possibilità di estinguere i debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, disciplinando altresì la relativa procedura;

          Trancassini 11.134, Topo 11.78 e gli identici Miceli 11.95, Mandelli 11.17, Pagano Alessandro 11.93 che intervengono sulle modalità di calcolo del contributo dovuto dal datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

          Saltamartini 11.68, che interviene in materia di liquidazione giudiziale, elevando, tra l'altro, il termine, decorrente dal deposito del ricorso, entro cui il tribunale convoca le parti;

          Prisco 11.108, i quali sopprimono la previsione che pone a carico del datore di lavoro il pagamento della CIG in deroga qualora lo stesso non invii all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro i termini stabiliti;

          Trancassini 11.110, che proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine contenuto nel DM 9 ottobre 2020 entro cui devono essere sottoscritti gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro ai fini dell'accesso al Fondo nuove competenze;

          gli identici Serracchiani 11.47, Gebhard 11.31, Mandelli 11.22, Fassina 11.130, Elisa Tripodi 11.84, Prisco 11.105, Vanessa Cattoi 11.61 e Marco Di Maio 11.67, i quali dispongono che gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro ai fini dell'accesso al Fondo nuove competenze devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2021, anziché entro il 31 dicembre 2020, come stabilito con decreto ministeriale 9 ottobre 2020;

          Bellachioma 11.71, che interviene sull'implementazione delle misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

          Cubeddu 11.123, il quale dispone che non si applichino sanzioni e interessi ai Pag. 31contribuenti per violazioni conseguenti alla rettifica della certificazione unica dei sostituti d'imposta;

          Galizia 11.82 e Gava 11.90, che prevedono la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di destinare determinate risorse al completamento dei piani di recupero occupazionale, per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa;

          Cantone 11.37, che proroga un termine contenuto nel decreto ministeriale 30 gennaio 2007 e relativo all'espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando;

          Bilotti 11.120, che ridetermina al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19 con conseguente recupero delle domande da parte dell'INPS;

          Torromino 11.133, che, al comma 1, reca una proroga già contenuta all'articolo 1, comma 10, legge n. 178 del 2020 e che, al comma 2, estende un determinato esonero contributivo ai soggetti che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età;

          Occhionero 11.59, il quale inserisce tra le somme che non concorrono alla formazione del reddito anche quelle erogate dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai lavoratori stessi;

          gli identici Comaroli 12.94 e Mandelli 12.153, i quali eliminano il limite temporale (attualmente previsto per gli anni 2020 e 2021) di validità della norma che, nell'ambito delle misure relative ai distretti produttivi e reti di imprese, consente la stipula di contratti di rete con causale di solidarietà per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche;

          Fassina 12.147, che dispone la restituzione di tutti i prestiti concessi ad Alitalia spa dal 1° marzo 2021, disciplinando altresì le modalità di chiusura dell'amministrazione straordinaria;

          Bergamini 12.19, che introduce un nuovo regime di attribuzione dei contributi da riconoscere alle emittenti locali, introducendo modifiche anche al decreto del Presidente della Repubblica 146 del 2017 che definisce i requisiti per l'attribuzione dei citati contributi;

          Bergamini 12.20 e 12.21, i quali modificano il decreto del Presidente della Repubblica che definisce i requisiti per l'attribuzione dei contributi da riconoscere alle emittenti locali;

          Legnaioli 12.99, il quale estende alle imprese dello spettacolo, che si avvalgono di lavoratori con contratto a tempo indeterminato il regime delle integrazioni salariali ordinarie:

          Del Barba 12.97, Binelli 12.103 e gli identici Benamati 12.10 e Porchietto 12.176, che modificano il regime dell'ecobonus riconosciuto per la sostituzione degli autoveicoli con mezzi meno inquinanti;

          gli identici Ferri 12.78 e Bergamini 12.173, che modificano il codice delle Comunicazioni elettroniche, per introdurre alcuni limiti e prezzi calmierati per l'assegnazione delle frequenze televisive DVB-T2 alle televisioni locali;

          Scagliusi 12.013, volto a modificare il regime dell'assegnazione dei contributi per le emittenti radiotelevisive previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146;

          Maccanti 12.64, volto a modificare il regime dei contributi attribuiti agli esercenti di servizi pubblici non di linea ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge n. 120 del 2020;

          Panizzut 12.134. che modifica la disciplina di cui agli articoli 119 e 121 del Pag. 32decreto-legge n. 24 del 2020 estendendo l'applicazione della detrazione al 110 per cento anche ad alcuni interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;

          Paolo Russo 12.38 e gli identici Manzo 12.113 e Ubaldo Pagano 12.121, che consentono ad Invitalia, sino al 30 giugno 2021, di concedere delle proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione, nonché ulteriori deroghe alla disciplina dei contratti sviluppo;

          Russo Paolo 12.54, il quale ridetermina per gli anni 2021 e 2021 l'importo dei canoni di abbonamento radiotelevisivo per le imprese turistico ricettive;

          gli identici Patassini 12.69 e Squeri 12.14 i quali intervengono sulla normativa secondaria attuativa di sostegno alle fonti rinnovabili di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019 (cosiddetto D.M. FER 1);

          Cattoi Vanessa 12.114, che interviene sulla disciplina delle concessioni idroelettriche contenuta testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

          Bitonci 12.101. che modifica la procedura per l'asseverazione degli interventi che possono ottenere la detrazione del 110 per cento (superbonus);

          Sut 12.136, che interviene sulla disciplina delle royalties sulla produzione di idrocarburi, disponendo che per le produzioni ottenute a partire dal 1° luglio 2021, l'aliquota che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato è elevata dal 10 al 20 per cento;

          Maglione 12.108, il quale dispone che la realizzazione e la gestione della capacità di produzione idroelettrica da pompaggio prevista dal Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale sono affidate mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie

          Trancassini 12.166, gli identici Squeri 12.16 e Moretto 12.85, e gli identici Moretto 12.86, Squeri 12.13 e Trancassini 12.165, i quali intervengono sulla la durata delle concessioni ad uso idroelettrico;

          Berti 12.135, che, per il rilancio produttivo e l'incentivazione dell'imprenditoria giovanile nei territori riconosciuti quali aree di crisi complessa, estende a tali aree l'ambito di applicazione della misura «Resto Qui»;

          Garavaglia 12.156 che modifica la disciplina delle asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili ai fini del superbonus;

          Cappellacci 12.50. che interviene in materia di interpretazione di alcune norme di disciplina delle concessioni demaniali;

          D'Attis 12.30 che interviene in materia di irregolarità sanabili di lieve entità ai fini dell'applicazione del superbonus;

          D'Attis 12.36, che incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 per la promozione, attraverso lo strumento degli accordi per l'innovazione, di progetti di ricerca e sviluppo di rilevante impatto tecnologico che favoriscano la collaborazione tra imprese;

          Sut 12.138, Moretto 12.89 e gli identici Squeri 12.15 e Patassini 12.175, i quali, ai fini della disciplina agevolativa di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 proroga di 24 mesi il termine di entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a.;

          Braga 12.56. il quale, ai fini della disciplina agevolativa di cui al D.M. 23 giugno 2016 proroga di 12 mesi il termine di entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a.;

Pag. 33

          Sut 12.137, che interviene sulla disciplina agevolativa delle fonti rinnovabili di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019 disponendo – previa autorizzazione della Commissione UE – l'adozione di ulteriori bandi relativi alle procedure di asta e registro di cui all'articolo 4 del decreto;

          Garavaglia 12.157, che fissa i termini per l'accesso ai documenti e agli atti amministrativi relativamente al superbonus;

          Moretto 12.83 e gli identici Patassini 12.67 e Squeri 12.17, che intervengono sulla disciplina inerente agli obblighi di iscrizione all'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, introducendo anche in capo ai soggetti concessionari o titolari di autorizzazione, un obbligo di aggiornamento periodico, pena l'applicazione di sanzioni;

          gli identici Patassini 12.70, Moretto 12.84, Squeri 12.12, Trancassini 12.164, che intervengono sulla disciplina di sostegno alle fonti rinnovabili di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011, disponendo che, fino all'emanazione delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per gli impianti alimentati da biomasse continuano a essere erogati gli incentivi alla produzione di cui al medesimo decreto;

          Marco Di Maio 12.61 e Rizzetto 12.106, che estendono alle regioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

          Buratti 12.107, che modifica la disciplina del superbonus 110 per cento agevolando la possibilità di fruire del beneficio per le Onlus;

          gli identici Bellucci 12.124, Buratti 12.170 e Nevi 12.28, che esentano le società cooperative di consumo dall'obbligo di escludere i soci che non abbiano soddisfatto partecipato alle attività sociali nell'anno 2020;

          Paolo Russo 12.52, che interviene sul credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi di cui al comma 98 della legge n. 208 del 2015, specificando che la disciplina è applicabile ai «mobili, arredi e dotazioni simili effettuato dalle imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio»;

          Ficara 12.111, che introduce modifiche ai procedimenti di accorpamento delle camere di commercio;

          Pella 12.43, che modifica la disciplina applicabile all'acquisizione e distribuzione dei dispositivi di protezione individuale e degli arredi utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;

          Muroni 12.019, che introduce modifiche alla legislazione vigente in materia di stoccaggio di rifiuti radioattivi;

          Russo Paolo 12.51, che estende alle località termali la disciplina per l'accesso ai contratti di sviluppo prevista per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese;

          Baratto 12.18, che interviene sulla rieleggibilità dei presidenti delle camere di commercio;

          Cenni 12.1, che proroga al 2027 un termine in scadenza nel 2024, relativo alle concessioni di coltivazione degli impianti per produzione di energia elettrica;

          Plangger 12.8, che modifica un termine in scadenza nel 2022, previsto nel decreto ministeriale 2 marzo 2018, relativo alla promozione dell'uso del biometano e modifica anche i contenuti di quest'ultimo;

          Sut 12.09, che modifica la disciplina in materia di interventi su progetti o impianti Pag. 34 alimentati da fonti di energia rinnovabile;

          Topo 12.021, limitatamente alla lettera b), che interviene sulla disciplina delle esclusioni di settori produttivi dal credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali in aree svantaggiate;

          Paolo Russo 12.06, che introduce per il periodo di emergenza una sospensione del regime di efficacia dell'obbligo solidale con l'appaltatore che grava sul committente in caso di appalto di opere o di servizi;

          Paolo Russo 12.05, che consente ai cessionari di crediti di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno successivo;

          Bellachioma 13.331, volto ad estendere anche a chi acquista in Italia in leasing finanziario le previsioni della legge di bilancio 2021 che prevedono un contributo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021;

          Comaroli 13.186, che dispone, con misura di carattere ordinamentale, una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2025 volta a prevedere, per i casi di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che la scelta dei componenti della commissione giudicatrice avvenga non fra esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC (come previsto dalla normativa vigente) bensì fra esperti iscritti all'Albo istituito presso la provincia nel cui territorio ricade l'opera;

          Comaroli 13.179, che introduce, con misura di carattere ordinamentale, una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2025 volta a prevedere, per le procedure in corso concernenti contratti di appalto di importo pari o inferiore ad euro 500.000, che la progettazione è articolata secondo un unico livello, definitivo o esecutivo;

          Comaroli 13.184, che dispone, con misura di carattere ordinamentale, una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2022 volta a prevedere, per le procedure di gara in corso, che il meccanismo di calcolo dell'anomalia delle offerte di cui all'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è sospeso per gli appalti di importo inferiore ad euro 500.000;

          Comaroli 13.187, che dispone, con misura di carattere ordinamentale, una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2021 volta a prevedere, per le procedure di gara in corso, che è sospesa l'applicazione dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, concernente l'avvalimento da parte dell'operatore economico di altri soggetti per la soddisfazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare ad una procedura di gara;

          Comaroli 13.183, che dispone, con misura di carattere ordinamentale, una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2025 per i contratti pubblici i cui lavori non siano ancora iniziati volta a prevedere che la verifica preventiva dell'interesse archeologico è necessaria solo per le aree soggette a specifica tutela negli strumenti urbanistici;

          Comaroli 13.182, il quale dispone che fino al 31 dicembre 2022 gli effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici di cui alla legge sul procedimento amministrativo (n. 241 del 1990) trovano applicazione anche nei confronti degli interventi realizzati da soggetti privati su beni culturali relativamente ad opere di consolidamento, messa in sicurezza e adeguamento normativo;

          Paita 13.316, di natura ordinamentale, che fissa al 30 giugno 2021 il termine per la definitiva messa fuori servizio delle centrali termoelettriche alimentate a carbone di La Spezia;

          Prisco 13.201, che introduce una disciplina derogatoria per i contratti di manutenzione Pag. 35 ordinaria e straordinaria valevole fino al 31 dicembre 2022;

          gli identici Gariglio 13.200 e Sisto 13.89, che prevedono l'applicazione di un regime transitorio, per l'anno 2021, alle concessioni di beni del demanio marittimo e della navigazione interna aventi finalità diversa da quella turistico-ricreativa, nonché alle concessioni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato;

          Serracchiani 13.134, limitatamente alle lettere a), b) e c), Moretto 13.168, limitatamente alla lettera a) e Trancassini 13.323, limitatamente al numero 1), che recano modifiche alla disciplina degli affidamenti dei concessionari prevista dall'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

          Donno 13.291 e Lucchini 13.136, che recano modifiche alla disciplina transitoria in materia di documenti unici di regolarità contributiva prevista dal decreto-legge n. 27 del 2020 (cosiddetto DL «semplificazioni»);

          Prisco 13.202, che reca modifiche ordinamentali alla disciplina (prevista dall'articolo 37 del codice dei contratti pubblici) relativa alle modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture;

          Gava 13.144, che reca una norma di interpretazione autentica di una disposizione del testo unico in materia edilizia;

          Prisco 13.203, che prevede il dimezzamento, fino al 31 dicembre 2022, dei termini di pagamento previsti dall'articolo 113-bis, comma 1, del codice dei contratti pubblici;

          Terzoni 13.216, limitatamente al capoverso 8-ter, che disciplina la struttura del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso;

          gli identici Napoli 13.56, Prisco 13.264, Ubaldo Pagano 13.254, Pastorino 13.302, che consentono ai comuni di prorogare, con apposito atto amministrativo, i termini di durata delle concessioni in scadenza per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale;

          De Menech 13.300, limitatamente al capoverso lettera d), che sopprime la previsione in base alla quale le modalità attuative della disposizione prorogata nelle altre parti dell'emendamento, sono definite con decreto ministeriale;

          Cassese 13.210, il quale dispone che il contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020 per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è esteso anche ai soggetti titolari di partita IVA che, per i motivi indicati, non possono dichiarare una riduzione del fatturato;

          Bergamini 13.42, limitatamente al secondo periodo e al terzo periodo, volti a modificare la disciplina relativa al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

          Rosso 13.76, che proroga termini non legislativi, previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005 in materia di sicurezza nelle gallerie ferroviarie;

          Maraia 13.292, Gariglio 13.31, che disciplinano le risorse per la prosecuzione degli interventi relativi al collegamento A3 (Contursi)-SS 7Var (Lioni)-A16 (Grottaminarda)-A14 (Termoli)-tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda;

          Mancini 13.330, che introduce una disciplina sostanziale concernente gli avvisatori marittimi;

          Stefani 13.130 e Paternoster 13.175, che recano l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 290 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, il quale vieta alla società di gestione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste e della tratta autostradale Venezia-Padova, costituita da ANAS e Regione Veneto, di partecipare ad iniziative Pag. 36 diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale;

          Paternoster 13.138, che dispone in merito alla possibile estensione da parte del MIT della concessione della gestione del tratto autostradale A22 – «Autostrada del Brennero» fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento;

          gli identici Gariglio 13.37 e Scagliusi 13.227, che prevedono l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per le soluzioni Smart Road e per l'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa;

          gli identici Maccanti 13.117 e Grippa 13.229, che consentono fino al 31 dicembre 2021 di utilizzare il personale della Motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato, per far fronte all'arretrato nell'espletamento delle prove per le abilitazioni alla guida;

          Lucaselli 13.257, che introduce la possibilità di chiedere la rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie superiori a duecento euro, comminate per violazioni a norme del codice della strada, accertate a partire dal 31 gennaio 2020 e fino a al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

          Grippa 13.230, che consente di erogare in modalità e-learning i corsi di formazione periodica per insegnanti e istruttori di autoscuola, le cui abilitazioni sono in scadenza nell'anno 2021;

          Maccanti 13.126, che differisce, rispettivamente di 24 e 36 mesi, i termini non legislativi previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, per l'adeguamento del materiale rotabile ferroviario circolante sulle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie ferroviarie;

          Fogliani 13.129, che prevede la non applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada fino al 31 dicembre 2021, per coloro i quali utilizzano la targa prova su un veicolo già immatricolato privo di copertura assicurativa;

          Prisco 13.317, il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2019 il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato proceda alla compensazione interregionale delle tasse automobilistiche;

          Maccanti 13.120, che modifica il codice della strada, consentendo al Ministero delle infrastrutture e trasporti di affidare in concessione a imprese di autoriparazione anche le revisioni periodiche dei rimorchi e semirimorchi dei mezzi superiori a 3,5 t;

          Pellicani 13.314 e gli identici Sisto 13.88 e Gariglio 13.199, che escludono dall'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA), le attività di trasporto di passeggeri per vie d'acque interne;

          Sisto 13.87, il quale include i natanti e i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne tra i mezzi e i soggetti che, in deroga alle norme del codice della strada in relazione all'emergenza Covid e fino al 30 giugno 2021, possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone;

          Sisto 13.93, che introduce un regime sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, in forza del quale le società cooperative, titolari di licenza taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, possono svolgere attività di trasporto merci, facchinaggio e servizi di pulizia;

          Sisto 13.96, che estende agli esercenti l'attività di autotrasporto merci mediante l'impiego di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate il trattamento fiscale previsto per l'impiego del gasolio come carburante;

Pag. 37

          Sisto 13.95, che ricomprende le attività di servizio noleggio con conducente tra i soggetti che usufruiscono del trattamento fiscale agevolato sul gasolio usato come carburante;

          Spena 13.66, il quale prevede che le amministrazioni comunali ovvero le aziende gestrici del servizio, riconoscano un rimborso sotto forma di prolungamento della durata del permesso di accesso alle ZTL per un periodo temporale equivalente a quello durante il quale è stato consentito il libero accesso alla zona a traffico limitato nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;

          Zanettin 13.65, che introduce un regime transitorio, della durata di tre mesi, in base al quale i titolari di autorizzazioni comunali per il servizio di noleggio con conducente, possono convertire eventuali titoli già ottenuti in comuni diversi da quello dove è situato il centro operativo d'interesse e d'affari;

          Sisto 13.94, il quale prevede che le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, emanino criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea;

          Della Frera 13.304, limitatamente al numero 2), che interviene sulla disciplina relativa alla fruizione dei crediti d'imposta riconosciuti dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020;

          De Menech 13.299, che interviene sulla disciplina relativa alla fruizione dei crediti d'imposta riconosciuti dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilendo che i canoni i predetti crediti d'imposta possono essere pagati anche oltre il 31 dicembre 2020;

          Bitonci 13.245, Siragusa 13.16, Cestari 13.198 e gli identici Foti 13.282, Magi 13.40, Fregolent 13.164, Giacometto 13.52, Fassina 13.308, che escludono dal computo dei redditi i canoni di locazione non percepiti a partire dal 1° gennaio 2020, purché il mancato pagamento sia comprovato dalla costituzione in mora del debitore;

          Giacomoni 13.59, limitatamente al comma 14-quater, volto a modificare la disciplina dell'imposta sui servizi digitali;

          Marco Di Maio 13.101, che interviene sull'efficacia dei contratti di trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale gestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, attualmente limitata alle stipule entro il 31 maggio 1991, per estenderla al 31 dicembre 1991;

          Cabras 13.289, limitatamente al numero 2), che sopprime la commissione di tre esperti chiamata sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna, contestualmente sostituendola con la nomina di un commissario ad acta;

          gli identici Serritella 13.222 e Gariglio 13.32, che, oltre a prevedere l'approvazione di linee guida in materia di sicurezza ferroviaria, intervengono su norme non legislative disponendo il differimento dei termini previsti da un decreto ministeriale nelle more dell'adozione da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti di linee guida in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie;

          gli identici Scoma 13.174 e Cadeddu 13.287, limitatamente ai commi 17-ter e 17-quater, che prevedono, rispettivamente, l'applicazione di un canone meramente ricognitorio per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico e a decorrere dal 1° gennaio 2022, e che modificano la disciplina relativa al limite minimo degli importi dei canoni;

Pag. 38

          Trancassini 13.266, che estende all'acquisto in leasing il contributo per l'acquisto di veicoli commerciali introdotto dalla legge di bilancio 2021 e prevede che l'ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi possa essere fruito anche con la rottamazione di un veicolo fino ad Euro 6, anziché fino ad Euro 4;

          Trancassini 13.267, che modifica il testo unico delle imposte sui redditi, prevedendo che per i veicoli con emissioni inquinanti tra 61 e 190 g/Km di CO2 concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2021, la percentuale di concorrenza alla formazione del reddito sia elevata al 30 per cento e per quelli con emissioni superiori sia del 50 per cento o del 60 per cento;

          Andrea Romano 13.2, che modifica la legge di riordino della legislazione portuale (legge n. 84 del 1994), prevedendo che gli avvisatori marittimi, nei porti in cui sono già presenti, siano disciplinati dall'Autorità Marittima, che ne determina le tariffe, e svolgano determinate attività;

          Andrea Romano 13.26, che modifica la disciplina relativa alla composizione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

          Plangger 13.97 e 13.98, che, anche modificando un decreto ministeriale, introducono un termine di tre anni dall'inserimento delle linee ferroviarie nell'elenco delle linee regionali, entro il quale devono essere rispettati i criteri di sicurezza previsti per il materiale rotabile, fissati dal decreto ministeriale 28 ottobre 2005, recante «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie»;

          Paita 13.170, il quale consente che l'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni di alienazione di unità da diporto o di costituzione di diritti di garanzia sia chiesta ai raccomandatari marittimi titolari degli sportelli telematici del diportista (STED);

          Giacometti 13.127, Bruno Bossio 13.21 e gli identici Rotelli 13.205 e Mulè 13.80, che, intervenendo su un termine non legislativo, prorogano di un anno il termine del 31 dicembre 2021 stabilito dalla delibera CIPE n. 26 del 2018, per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per le programmazioni, in materia di ridefinizione del quadro finanziario del FSC;

          Dal Moro 13.283, che incrementa, a regime, a decorrere dall'anno 2021, lo stanziamento annuale del Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP);

          Buratti 13.326, che interviene sulla disciplina del canone minimo dovuto per i beni demaniali marittimi ed estende la definizione agevolata anche per l'anno 2020;

          Dal Moro 13.284 e Giacomoni 13.60, che disciplinano la sdemanializzazione della nella zona denominata «ex Padiglione Rossi» nel comune di Venezia;

          13.268 Trancassini, che interviene sulla procedura di presentazione della richiesta di iscrizione presso lo Sportello telematico del diportista;

          gli identici Mollicone 13.251, Mandelli 13.77, Moretto 13.167, Raciti 13.18, i quali modificano il testo unico delle imposte sui redditi, prevedendo che ai fini dell'imposta si assuma il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio per i veicoli a basse emissioni concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, prevedendo una crescita più lenta della percentuale dell'importo da prendere in considerazione negli anni successivi;

          Tombolato 13.121, che dispone l'estensione della riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica a beneficio di coloro che, nel rispetto di ulteriori requisiti, nell'anno 2020 abbiano avviato le procedure per l'acquisizione, da parte di un veicolo di loro proprietà, del Certificato di rilevanza storica esentando inoltre tali soggetti dal Pag. 39pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2021;

          Chiazzese 13.215, volto a introdurre semplificazioni del procedimento autorizzativo per l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;

          Rampelli 13.261, il quale dispone che la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per l'iscrizione delle unità da diporto costituisca titolo valido per la navigazione dell'unità per la durata massima di venti giorni, nelle more del rilascio della licenza di navigazione;

          Benigni 13.112, che prevede finanziamenti per la Tangenziale Sud di Bergamo;

          Benigni 13.110, che prevede finanziamenti per la realizzazione di una variante dell'infrastruttura stradale denominata SS42 tra i comuni di Trescore Balneario ed Entratico;

          Zolezzi 13.224, che estende ai veicoli di categoria N2 e N3 la possibilità di trasformazione del motore termico in motore ad esclusiva trazione elettrica ovvero a trazione ibrida;

          Rixi 13.132, che prevede l'assegnazione al comune di Genova delle risorse per la realizzazione delle opere di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio;

          Maccanti 13.124, che estende agli operatori di manovra ferroviaria, imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri l'accesso ai fondi per il supporto alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale di cui alla legge di bilancio 2021;

          Rixi 13.131, che modifica le disposizioni relative alla composizione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

          gli identici Fassina 13.025 e Manzo 13.024, che introducono una disciplina in materia di mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa nonché disposizioni in materia di esecuzioni immobiliari nei casi più gravi di crisi economica dei consumatori;

          Ficara 13.023, che prevede la possibilità di avvalersi di assunzioni con contratti a termine unità di personale tecnico e amministrativo da parte di province e città Metropolitane;

          Golinelli 13.011, che introduce modifiche al testo unico sull'imposta sui redditi con riferimento al settore agricolo;

          Pellicani 13.04, che introduce misure per la liquidazione del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale;

          Costa 13.08, limitatamente al comma 2 del capoverso art. 13-bis, che introduce specifiche disposizioni a decorrere dall'anno 2021 in materia di computo per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura nonché la possibilità di deroga ad alcune disposizioni in termini di distanze;

          Costa 13.09, limitatamente al comma 2, del capoverso art. 13-bis, che introduce specifiche disposizioni a decorrere dall'anno 2022 in materia di computo per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura nonché la possibilità di deroga ad alcune disposizioni in termini di distanze;

          Fogliani 13.014, che introduce disposizioni per la sdemanializzazione di alcune aeree del comune di Caorle;

          gli identici Sani 13.01, limitatamente ai commi 2 e 3, e Viviani 13.012, limitatamente ai commi 2 e 3 che prevedono, rispettivamente, l'applicazione di un canone meramente ricognitorio per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché Pag. 40per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico e a decorrere dal 1° gennaio 2022, e che modificano la disciplina relativa al limite minimo degli importi dei canoni;

          Sisto 13.06 volto a istituire il fascicolo informatico aziendale e dell'anagrafe degli operatori economici;

          Dal Moro 13.015 e Prisco 13.022, limitatamente al comma 2, volti a istituire un tavolo permanente multilivello sul tema dell'infrastrutturazione nazionale di ricarica;

          Paita 13.017, volto a istituire un Fondo per il finanziamento delle linee aree nazionali colpite dall'emergenza COVID-19 per i danni subiti fino al 30 giugno 2021;

          Marco di Maio 13.07, che autorizza l'assunzione a tempo indeterminato, nell'anno 2021, di 20 unità di personale, in prevalenza di profilo tecnico per garantire l'assolvimento dei compiti attribuiti al Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

          Garavaglia 13.018, che modifica il codice della strada al fine di consentire alle persone invalide il parcheggio sulle «strisce blu»;

          Marco di Maio 13.016, volto ad introdurre un ristoro per i danni subiti per le società petrolifere che hanno gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione;

          Paolo Russo 13.05, volto a disciplinare i pagamenti per gli accompagnatori per il servizio militare o civile nelle more dell'adozione del decreto annuale.

          Gava 15.54, che introduce norme sulla stabilizzazione di personale presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

          gli identici Madia 15.99 e Comaroli 15.62, che incrementano le risorse previste per interventi di miglioramento della qualità dell'aria;

          Maraia 15.78, limitatamente al comma 6-ter, il quale interviene sulla disciplina delle spese di mantenimento degli animali sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria;

          Deiana 15.74, che, intervenendo anche su termini non legislativi, introduce norme in materia di sistemi di gestione dei rifiuti nel codice dell'ambiente;

          Vianello 15.105, 15.104 e Fioramonti 15.11, che modificano norme in materia di permessi di prospezione o di ricerca ovvero di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

          Faro 15.72, che introduce disposizioni sugli impianti di acquacoltura in mare;

          Miceli 15.80, che introduce norme che modificano la procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale;

          gli identici Mandelli 15.30 e Ferro 15.86, che modificano la disciplina relativa alle discariche di rifiuti derivante dalla attuazione di direttive europee;

          Benvenuto 15.42, limitatamente al capoverso 2-ter.1, secondo periodo, che introduce disposizioni in merito ai valori di emissione di acque superficiali e in fognatura;

          Vianello 15.102, 15.103, 15.114, Molinari 15.1, Berardini 15.3, Cillis 15.71, Fregolent 15.58, Mazzetti 15.19, Berardini 15.2, Giacometto 15.21, 15.20, Montaruli 15.021, 15.022, che modificano le procedure per la realizzazione dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi;

          Zolezzi 15.77, che esclude l'applicazione di misure di incentivazione per l'uso del biometano nel settore dei trasporti;

Pag. 41

          gli identici Patassini 15.44 e Zucconi 15.95, che introducono modifiche alla normativa sulla TARI per le utenze non domestiche;

          Gagliardi 15.33, che assegna risorse per la rapida esecuzione degli interventi urgenti di ripristino dell'alveo e delle sponde del Fiume Magra;

          Patassini 15.55, limitatamente al capoverso 11-bis, che introduce una deroga in materia ambientale;

          Bellachioma 15.67, che introduce modifiche procedurali in materia di erogazione del superbonus 110 per cento;

          Braga 15.68, che introduce norme sul tracciamento dei rifiuti organici;

          gli identici Incerti 15.9, Nevi 15.16, Caretta 15.93, Gagliardi 15.38, che introducono di specifiche norme riguardanti l'applicazione delle disposizioni sulla attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

          Moretto 15.60 e Nevi 15.18, limitatamente alla lettera b), gli identici Garavaglia 15.63, Topo 15.81, Rampelli 15.83, Mandelli 15.112, Fornaro 15.115, limitatamente alla lettera b), nonché gli identici Incerti 15.4, Mandelli 15.12, Trancassini 15.94, Gadda 15.59 limitatamente alla lettera b), che introducono specifiche norme riguardanti l'applicazione delle disposizioni sulla attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

          Conte 15.108, che modifica la disciplina in materia di imposta di registro per determinati interventi urbanistici;

          Ubaldo Pagano 15.107, che interviene sulla integrazione delle risorse per la realizzazione di interventi concernenti il dissesto idrogeologico da parte delle regioni e delle province autonome;

          Gava 15.47, che sopprime l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari;

          Ilaria Fontana 15.76, che modifica le norme per l'individuazione degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati;

          Bellucci 15.85, Buratti 15.013 e gli identici Nevi 15.03, Marco Di Maio 15.05, che estendono l'applicazione del superbonus 110 per cento a favore di determinati enti del terzo settore;

          Gagliardi 15.32, che estende l'impiego di determinate risorse anche per le opere di manutenzione e pulizia effettuata dai comuni che sorgono sulle foci dei fiumi;

          Ilaria Fontana 15.75, che introduce termini temporali per il rilascio delle licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2;

          Gava 15.46, che modifica i termini procedurali previsti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale di determinate installazioni;

          Caretta 15.88, che modifica una norma di rango amministrativo concernente la definizione di misure di conservazione ambientale relative a zone speciali di conservazione (zsc) e a zone di protezione speciale (zps);

          Bellucci 15.84, che modifica la disciplina del superbonus 110 per cento per determinati interventi;

          Gava 15.04 e gli identici Pella 15.02, Pagano Ubaldo 15.016, che intervengono sulle procedure in materia di bonifiche ambientali;

          Ubaldo Pagano 15.017, che introduce norme in materia di enfiteusi;

          Bucalo 15.018, che introduce norme relative agli studi e alle indagini nel sottosuolo, Pag. 42 a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici;

          Lucaselli 15.020, che introduce la possibilità di usufruire di detrazioni fiscali per determinate spese riguardanti la ristrutturazione di immobili;

          Deiana 15.014, che dispone la stabilizzazione del personale dell'Ente parco nazionale dell'Asinara;

          Bordonali 15.015, che introduce una norma sulle procedure di bonifica ambientale del Codice dell'ambiente;

          Lucaselli 15.019, che prevede l'applicazione di un determinato regime IVA per specifici imballaggi e per materiali e prodotti per i quali è cessata la qualifica di rifiuti;

          Rospi 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, che modificano il termine di scadenza relativo alla fruizione degli incentivi riguardanti il superbonus del 110 per cento;

          Caiata 16.01, che prevedono l'erogazione di un contributo a fondo perduto per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19;

          Calabria 17.3, che interviene sui criteri e le modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017;

          Calabria 17.14, limitatamente al capoverso 2-bis, lettera a), Pezzopane 17.019 limitatamente al numero 1) del capoverso comma 1, che intervengono sull'ambito territoriale di applicazione dell'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici;

          Patassini 17.22 e gli identici Pella 17.20, Mancini 17.23, Prisco 17.27, che recano disposizioni di deroga in materia di contratti pubblici nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale;

          gli identici Gallinella 17.058, Zicchieri 17.082, De Menech 17.077, Trancassini 17.02 e Gelmini 17.07 limitatamente al capoverso comma 6, lettera a) che interviene sull'ambito territoriale di applicazione dell'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici;

          Prisco 17.28 e Tartaglione 17.29, che modificano la disciplina prevista per le assunzioni nei territori colpiti dagli eventi sismici occorsi a partire dal 2002;

          Calabria 17.05, limitatamente al capoverso comma 9, lettera a), che interviene sull'ambito territoriale di applicazione dell'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici;

          Pezzopane 17.010, limitatamente al capoverso comma 11, lettera a), che interviene sull'ambito territoriale di applicazione dell'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici;

          Pella 17.09, Patassini 17.024, che recano disposizioni per la compensazione del minor gettito IMU per i comuni colpiti dagli eventi sismici in Italia centrale del 2016-2017;

          Gagliardi 17.022, che dispone il riconoscimento di un'indennità una tantum di 15.000 euro in favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa del crollo del ponte Morandi;

          Gagliardi 17.023, che dispone un finanziamento di interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana sottostanti il Viadotto Genova San Giorgio;

          Piastra 17.027, che dispone, a partire dal 1° novembre 2020, la possibilità di assunzioni di personale a tempo determinato per i territori colpiti dagli eventi sismici 2009, 2012, e 2016, senza contemplare in tale ambito i territori colpiti dal sisma del 2002 in Molise;

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          Tonelli 17.028, che introduce una disciplina sulle controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche, per il sisma 2012 avvenuto in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia;

          Vinci 17.031, che interviene sulla disciplina dei criteri di utilizzabilità dei fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del credito di imposta, per i territori colpiti dal sisma 2012;

          Dara 17.032, che interviene sulla disciplina di un'autorizzazione di spesa relativa al completamento delle attività connesse alla ricostruzione del sisma del 2012 in Lombardia;

          Vinci 17.037, che abroga la norma che dispone il trasferimento al MEF delle risorse delle contabilità speciali dei commissari straordinari per il sisma 2012;

          Patassini 17.041, che estende l'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate per il Sud anche ai territori del sisma 2016 e nei comuni ricadenti in un'area di crisi industriale complessa delle regioni Marche, Umbria e Lazio;

          Patassini 17.042, che introduce agevolazioni per i territori colpiti dal sisma 2016 per la disattivazione e riattivazione di utenze idriche, elettriche e del gas;

          Patassini 17.045, che istituisce una «Zona Economica Speciale Sisma» per i territori del sisma 2016-2017;

          Mancini 17.048 e Prisco 17.066, che prevedono una compensazione relativa alle minori entrate IMU per gli edifici distrutti o inagibili nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016;

          Patassini 17.050, che prevede la sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016;

          Rospi 17.053, che estende ai comuni colpiti dal sisma 2016 le provvidenze per lo svolgimento degli anni scolastici 2020/2021;

          Rospi 17.054, che interviene sulla disciplina dei versamenti tributari da parte dei contribuenti che hanno fruito della sospensione degli adempimenti tributari prevista nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, con riferimento a soggetti presenti nei territori colpiti dal sisma del 2018 in provincia di Catania;

          Rospi 17.055, che introduce un termine entro il quale vanno rimborsate le maggiori imposte versate nei territori colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa;

          Gabriele Lorenzoni 17.073, limitatamente al comma 6, lettera a), che interviene sull'ambito territoriale di applicazione dell'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici, nonché limitatamente al comma 16, che introduce una disposizione riguardante l'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti nei territori colpiti dal sisma 2016;

          Torromino 17.078, che dispone l'istituzione di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive della regione Calabria danneggiati dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2020;

          Lacarra 18.06, che, in tema di accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, prevede che l'estensione degli obblighi di accessibilità ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili avvenga in modo graduale entro il termine di recepimento (28 giugno 2022) della direttiva 2019/882;

          Berardini 18.01, che, ai fini del potenziamento degli organici degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, disciplina la stipula Pag. 44 di contratti a termine, per gli anni scolastici 2020/2021 e 202021/2022, con gli iscritti al terzo, quarto e quinto anno dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e scienze dell'educazione che abbiano assolto una determinata percentuale di crediti formativi;

          Giacomoni 13.332, che incrementa le risorse per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti da parte dello Stato degli interessi sui mutui accesi dagli enti locali;

          Deidda 19.33, che autorizza l'assunzione di 1353 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria di un apposito concorso;

          Bordonali 19.13, che interviene in ordine alla disciplina, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle associazioni di volontariato di protezione civile che, tra le altre cose, vengono equiparate ad organizzazioni di volontariato;

          Ciampi 19.1, che interviene sulla disciplina della somministrazione di bevande e alimenti da parte di centri sociali, culturali e ricreativi recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;

          Baratto 19.3, che autorizza investimenti a valere su uno specifico fondo per l'acquisto da parte degli enti locali di veicoli per il trasporto di soggetti non autosufficienti e per lo svolgimento da parte dei medesimi enti di servizi di assistenza domiciliare;

          Cavandoli 19.12, che introduce un regime specifico per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa ai termini per la pubblicazione del curriculum e di altri dati dei titolari di incarichi di collaborazione e consulenza;

          Lucaselli 19.29, che modifica la disciplina in materia di garanzie recata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, conferendo la possibilità di prorogarne la durata;

          Braga 19.01, che reca modifiche sostanziali alla disciplina (di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010), in materia di individuazione delle aree idonee ad ospitare rifiuti nucleari, ampliando i termini per l'acquisizione delle istanze del sistema delle autonomie territoriali;

          Ubaldo Pagano 20.6, che introduce un regime di autocertificazione in relazione all'attivazione di alcuni impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico;

          Morelli 20.3, che introduce un termine più ridotto per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato disciplinato con un decreto del presidente della Repubblica con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

          Morelli 20.1, che introduce un termine più ridotto per il rilascio da parte della soprintendenza competente del parere in merito all'autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

          Casa 20.7, che precisa la natura dei dispositivi per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti che possono essere acquistati con le risorse dell'apposito Fondo istituito dall'articolo 21 del decreto-legge n. 137 del 2020;

          Fontana 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.07 e 20.08, volti ad introdurre varie semplificazioni riguardanti la procedura relativa alle competizioni elettorali;

          Scanu 20.019, che prevede l'utilizzo del portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni brevi per gli adempimenti fiscali ed amministrativi ad esse connessi per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici;

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          Scanu 20.020, che prevede l'utilizzo del portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti per gli adempimenti fiscali ed amministrativi per alberghi e attività ricettive imprenditoriali;

          De Toma 20.01, diretto ad aumentare il numero dei mandati che il Presidente di una Camera di commercio può ricoprire prevedendo che possa essere rieletto due volte anziché una sola;

          Lucchini 20.016 e gli identici Lucchini 20.015 e Zucconi 20.021, volti ad introdurre semplificazioni del procedimento autorizzativo per l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;

          Paolo Russo 20.012, volto a introdurre un allegato alla seconda sezione della legge di bilancio dello Stato un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione territoriale della spesa;

          Ruffino 20.09, volto a prevedere misure di semplificazione in materia di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e a modificare le condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile, in ragione dell'emergenza COVID-19;

          Paolo Russo 20.011, volto a modificare i contenuti dell'analisi dell'impatto della regolamentazione e della verifica dell'impatto della regolamentazione;

          Ruffino 20.010, che introduce misure per l'accorpamento al demanio stradale di sedimi stradali e loro pertinenze;

          Capitanio 20.02, che prevede la possibilità di nomina di commissari straordinari al fine di velocizzare i lavori di dispiegamento della banda ultralarga e consente al concessionario di concludere accordi per l'utilizzo della tecnologia FWA anche con operatori diversi;

          Licatini 20.017, che introduce una semplificazione in materia di formazione della scrittura privata autenticata per la formazione del mandato per la costituzione dei raggruppamenti temporanei;

          Gagliardi 20.013, che introduce una semplificazione in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia;

          Mancini 20.018, il quale prevede, per l'anno 2022, che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico in materia di edilizia destinati alla riqualificazione urbana siano integrati anche da quelli di cui all'articolo 2 della legge n. 179 del 1992 in materia di edilizia residenziale pubblica;

          Caretta 21.01, che interviene sulla legge in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio, prevedendo il divieto di cacciare sparando da aeromobili, da veicoli a motore o da natanti in movimento a velocità superiore a 5 Km/h.

          Ungaro 22.0103, che, al fine di promuovere i vantaggi fiscali per il rientro dei lavoratori dall'estero istituisce una campagna informativa pubblica dedicata ai connazionali ivi residenti;

          Mancini 22.0110, che consente alle amministrazioni pubbliche di avvalersi della Società Studiare Sviluppo S.r.l., per la definizione e attuazione di programmi e progetti cofinanziati, nonché per l'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza;

          Fragomeli 22.0104, che introduce una nuova definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economica;

          Mancini 22.0109, che consente all'agente della riscossione di pagare le somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario;

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          Gebhard 22.02, che estende le agevolazioni fiscali per le collaborazioni tecnico–sportive dilettantistiche agli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione Società Sportive Altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia Autonoma di Bolzano;

          Sorte 22.0101, che interviene sulla disciplina del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (articolo 51 del Tuel), relativamente ai soggetti destinatari del limite del doppio mandato;

          Schullian 22.0102, il quale dispone che la disciplina relativa alla durata massima, alle proroghe e ai limiti quantitativi del contratto a tempo determinato non si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari costituiti presso il Parlamento nazionale e presso i Consigli regionali ed i Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano.

      Risultano altresì inammissibili taluni subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 22.010 del Governo, in quanto essi non presentano alcuna connessione testuale, né diretta, né indiretta, con il contenuto dello stesso articolo aggiuntivo, e non possono, pertanto, essere considerati subemendamenti, ma proposte emendative presentate fuori termine.
      Si tratta, in particolare, dei seguenti subemendamenti:

          Viscomi 0.22.0100.1, che proroga l'insieme di termini necessari alla corretta compilazione e trasmissione del modello 730;

          Mancini 0.22.0100.4, 0.22.0100.5, 0.22.0100.2 e 0.22.0100.3, che modificano in più punti la legge di bilancio 2021;

          Comaroli 0.22.0100.6, che applica una aliquota Irpef agevolata ai redditi di alcune categorie di soggetti iscritti alla SIAE.

      Rileva, infine, che gli emendamenti De Luca 6.10, Calabria 17.12 e Pezzopane 17.017, non appaiono correttamente riferibili alle norme cui essi fanno riferimento.
      Le Presidenze si riservano, comunque, di effettuare eventuali ulteriori valutazioni sull'ammissibilità anche a seguito di successivi approfondimenti che si rendessero necessari.
      Avverte, infine, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 18,30 della giornata odierna, mentre la seduta per comunicare l'esito dei ricorsi, ove nulla osti, sarà convocata per domani alle ore 14. Al termine della predetta seduta avrà luogo una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V per definire gli emendamenti da segnalare, ove le proposte emendative ammissibili risultino superiori a 800.

      Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) esprime perplessità in ordine al prospettato termine per la presentazione dei ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità, fissato dalle presidenze per le ore 18.30 della giornata odierna, dal momento che una scadenza così ravvicinata non consentirebbe ai singoli gruppi parlamentari di disporre del tempo necessario per un'adeguata predisposizione dei ricorsi medesimi, ciò tanto più in considerazione del fatto che, ragionevolmente, l'avvio della successiva fase di esame in sede referente delle proposte emendative ammissibili si preannunzia tutt'altro che immediato, alla luce dell'attuale quadro politico generale, connotato da un'estrema incertezza circa i possibili esiti della crisi di Governo in atto.

      Massimo GARAVAGLIA (LEGA) si associa alle considerazioni testé svolte dalla deputata Comaroli, rimarcando l'esigenza che l'organizzazione dei lavori debba essere sin d'ora improntata, ai fini di un proficuo svolgimento dell'esame, ad un elementare canone di rispetto e leale collaborazione tra le diverse forze parlamentari, tanto più in considerazione dell'assoluta particolarità dell'attuale congiuntura politica.

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      Paolo TRANCASSINI (FDI) concorda circa la necessità di assicurare ai gruppi parlamentari un più ampio termine per la presentazione dei ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità, anche tenuto conto del rinvio subito dalla seduta odierna, nella quale sono state dichiarate le pronunce di inammissibilità, inizialmente convocata per le ore 10 di oggi e successivamente posticipata alle ore 14.30.

      Giorgio LOVECCHIO, presidente, preso atto delle richieste in tal senso formulate dai deputati intervenuti, ritiene che, qualora non vi siano al riguardo obiezioni, il termine per la presentazione dei ricorsi venga fissato per le ore 10 della giornata di domani, fermo restando che ciò comporterà inevitabilmente una riprogrammazione delle successive fasi di esame, ivi inclusa la successiva seduta in sede referente, nonché la riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentati dei gruppi, delle Commissioni riunite, che a questo punto potranno essere convocate nel pomeriggio di domani, in orario ancora da definire.

      Le Commissioni concordano.

      Paolo TRANCASSINI (FDI) ravvisa l'opportunità di ragionare sin d'ora sulla definizione di un criterio di attribuzione della quota numerica di emendamenti segnalabili da parte di ciascun gruppo parlamentare che rifletta l'attuale congiuntura politica interna, caratterizzata, come detto, da un'estrema incertezza e che al momento non consente in alcun modo di stabilire, neanche in via approssimativa, il confine tra i futuri, eventuali schieramenti di maggioranza e di opposizione.
      In tale contesto, ritiene andrebbe altresì presa in seria considerazione l'eventualità che, al fine di assicurare allo svolgimento dei lavori in sede referente piena tutela delle diverse posizioni in campo, i presidenti delle Commissioni I e V, Brescia e Melilli, possano subentrare nell'incarico di relatori sul provvedimento, sostituendosi, rispettivamente, ai deputati Corneli e Navarra, diretta espressione delle forze politiche della precedente maggioranza e la cui designazione risale ad un momento antecedente caratterizzato da una situazione politica del tutto diversa rispetto all'attuale fase di incertezza circa le prossime sorti del Governo.

      Giorgio LOVECCHIO, presidente, nel prendere atto della proposta testé avanzata dal deputato Trancassini, si riserva naturalmente di informarne le presidenze delle Commissioni I e V, ai fini dell'eventuale adozione di determinazioni al riguardo.

      Massimo GARAVAGLIA (LEGA), ricollegandosi alla questione evidenziata nel suo intervento dal deputato Trancassini, richiama l'attenzione sulla necessità di adottare, ai fini della individuazione della quota di proposte emendative segnalabili da parte di ciascun gruppo parlamentare, un differente criterio rispetto a quello altre volte impiegato in passato, attribuendo le singole quote in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi medesimi, prescindendo dunque dalla loro collocazione nell'ambito dello schieramento di maggioranza o di opposizione, dal momento che tale ultimo aspetto non è allo stato minimamente definibile con ragionevole certezza, stante l'estrema fluidità della attuale situazione politica interna.

      Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che la questione relativa alla definizione della quota di proposte emendative segnalabili da attribuire a ciascun gruppo parlamentare sarà oggetto delle decisioni che al riguardo potranno essere assunti dagli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e V, la cui riunione congiunta, come detto, sarà convocata già nella giornata di domani.

      Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo da remoto, ritiene opportuno, considerato il profilarsi di una nuova fase istituzionale, che i presidenti delle Commissioni riunite assumano il ruolo di relatori sul provvedimento in esame, dando così un segnale positivo di apertura che Pag. 48possa trascendere le appartenenze politiche e contribuisca a creare un clima di confronto. Auspica inoltre una ripartizione razionale e proporzionata delle quote degli emendamenti da segnalare spettanti a ciascun gruppo, che tenga conto del mutato quadro politico e si limiti a fare riferimento alla consistenza dei gruppi stessi.

      Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo da remoto, rileva come le questioni poste saranno oggetto di valutazione da parte dei presidenti delle Commissioni e potranno altresì essere discusse in sede di Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, la cui riunione congiunta potrebbe essere convocata già nella giornata odierna.

      Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che nella giornata di domani sarà convocata una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, e osserva nel contempo come le decisioni concernenti la nomina e l'eventuale sostituzione dei relatori siano di competenza dei presidenti delle Commissioni. Non ravvisa, dunque, motivi per anticipare la convocazione di tale riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, anche in considerazione del fatto che il passaggio alla fase della votazione degli emendamenti non è imminente. Rileva, peraltro, come i rappresentanti dei gruppi possano comunque far pervenire, anche nella giornata odierna, le proprie osservazioni e proposte ai presidenti delle Commissioni.

      Ubaldo PAGANO (PD), intervenendo da remoto, si associa alle valutazioni emerse nel corso della seduta in relazione alla opportunità di non comprimere eccessivamente la tempistica delle prossime fasi di esame in sede referente del provvedimento, tenuto anche conto dell'assoluta incertezza del quadro politico da più parti già evocata.

      Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, rammentando che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità, come convenuto nella odierna seduta, è fissato alle ore 10 della giornata di domani.

      La seduta termina alle 14.55.