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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 settembre 2021
657.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 26

SEDE REFERENTE

      Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

      La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.
C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia.
(Seguito esame e rinvio).

Pag. 27

      La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 settembre 2021.

      Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, in occasione della precedente seduta di esame, i relatori, Bordonali e Maurizio Cattoi, avevano fatto presente la necessità di disporre di un ulteriore margine temporale in vista dell'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame il più possibile condiviso.
      Chiede quindi se sia stata conclusa l'elaborazione della proposta di testo unificato.

      Maurizio CATTOI (M5S), relatore, anche a nome della relatrice Bordonali, formula una proposta di testo unificato da adottare come testo base per il prosieguo dell'esame (vedi allegato 1).
      Sottolinea come tale proposta tenga conto del contenuto delle proposte di legge in esame, nonché di quanto rappresentato nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione e, in particolare, dei contributi delle associazioni di categoria.
      Rileva quindi come nella predisposizione della proposta di testo unificato si sia tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze di valorizzazione della polizia locale e di miglioramento delle condizioni di lavoro, anche con riferimento alla tutela degli operatori, da un lato, e di pieno inserimento della polizia locale nell'ambito della pubblica sicurezza, dall'altro, andando oltre i tradizionali compiti di polizia amministrativa. Ricorda al riguardo come la polizia locale sia sempre più chiamata a svolgere compiti di pubblica sicurezza e richiama il ruolo prezioso svolto in tale ambito, in particolare nel contesto della situazione di emergenza derivante dal Covid-19.
      Fa presente come l'inserimento della polizia locale nell'ambito della pubblica sicurezza, ferma restando la centralità dell'autorità nazionale e delle autorità locali di pubblica sicurezza, costituisca l'elemento qualificante della proposta in esame, la quale va a modificare la disciplina vigente recata dalla legge n. 65 del 1986, al fine di superare le criticità esistenti e di garantire, nel rispetto dei princìpi costituzionali, l'omogeneità del servizio in tutto il territorio nazionale.
      Auspica pertanto che la Commissione proceda a un esame proficuo del testo proposto, assicurando al riguardo la disponibilità dei relatori a un confronto costruttivo.

      Simona BORDONALI (LEGA), relatrice, fa presente che, d'intesa con il relatore Cattoi, è stato svolto un lavoro di sintesi tra le diverse proposte di legge in esame, teso ad innovare la normativa vigente in materia, che appare ormai molto risalente e superata. Ritiene che il testo unificato in oggetto, che propone di adottare come testo base, pur essendo aperto ad eventuali interventi migliorativi, rappresenti un punto di partenza ragionevole, dal momento che raccoglie gli spunti proposti, oltre che dai gruppi, anche dalle associazioni di categoria e dai sindacati.
      Osserva quindi come la finalità dell'intervento normativo sia quella di adeguare la disciplina alle funzioni realmente svolte attualmente dalla polizia locale, che non si limita, dunque, ad attività amministrative connesse al controllo sul rispetto dei regolamenti di polizia urbana, ma va intesa come inserita in un sistema di politiche integrate della sicurezza, nell'ambito di accordi di programma che è possibile concludere tra i diversi livelli di governo.
      Illustrando il contenuto del testo in questione, fa notare come esso disciplini diversi aspetti legati sia alle funzioni della polizia locale, sia gli aspetti connessi al personale, in relazione agli strumenti di autotutela, all'armamento, alle qualifiche, alle questioni previdenziali e assicurative. Rileva altresì come la proposta di testo unificato testo affronti il tema dell'accesso alle banche di dati pubbliche utili allo svolgimento del servizio di polizia locale, nonché l'annosa questione della contrattazione del personale, prevedendosi, al riguardo, strumenti ad hoc, ritenuti più adeguati ad un personale che, a suo avviso, per la diversità delle funzioni svolte, non può essere fatto rientrare nella categoria dei dipendenti comunali. Manifesta, infine, la Pag. 28piena disponibilità dei relatori a valutare qualsiasi proposta dei gruppi volta al miglioramento del testo.

      Il Sottosegretario Nicola MOLTENI ringrazia i relatori per l'approfondito e complesso lavoro di sintesi, che ha condotto alla predisposizione della proposta di testo unificato e conferma l'impegno e la disponibilità del Governo sul tema della riforma della polizia locale.
      Evidenzia come l'esigenza di una riforma che risponda alle sfide dei tempi odierni sia avvertita nel Paese, anche in considerazione del fatto che la vigente disciplina di cui alla legge n. 65 del 1986 risulta per molti aspetti superata, e richiama il ruolo che la polizia locale è chiamata a svolgere in un'ottica di sicurezza urbana, locale e partecipata, che veda anche il coinvolgimento dei cittadini.
      Ricorda come il I Governo Conte abbia a suo tempo predisposto una proposta di delega per il riordino della polizia locale e ritiene che i contenuti di tale proposta, frutto del confronto anche con le forze dell'allora opposizione, possano rappresentare un utile contributo, sottolineando come la risposta all'esigenza di sicurezza dei cittadini debba costituire una priorità per il Governo e per il Paese.

      Giuseppe BRESCIA, presidente, nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, auspica si possa proseguire positivamente l'iter di esame, attraverso un confronto costruttivo tra i gruppi.
      Ritine quindi opportuno consentire a tutti i gruppi di approfondire il contenuto della proposta di testo unificato e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 14.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

      Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

      La seduta comincia alle 14.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
C. 3264 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

      Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

      Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione, il disegno di legge C. 3264, di conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
      Nell'illustrare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 10 articoli, rileva come l'articolo 1 rechi disposizioni tese a disciplinare lo svolgimento in sicurezza delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività scolastiche e universitarie nell'anno scolastico e nell'anno accademico 2021/2022.
      In particolare, si dispone che:

          le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza; sono possibili deroghe all'attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine dello stato di emergenza definito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2021, in corso di conversione), solo in zona rossa o arancione e in circostanze eccezionali; le deroghe possono essere disposte dai presidenti delle regioni e delle province autonome; i commi 2 e 6 dell'articolo 1 individuano come ambito di applicazione delle disposizioni in materia di riavvio in sicurezza delle attività scolastiche le «istituzioni del sistema nazionale di istruzione»;

          le attività delle università sono svolte prioritariamente in presenza; fino al 31 dicembre 2021, nel sistema nazionale di Pag. 29istruzione e universitario, il personale scolastico e universitario, nonché gli studenti universitari, devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla: il mancato rispetto di tali previsioni da parte del personale scolastico e universitario è considerato assenza ingiustificata e determina la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione a decorrere dal quinto giorno di assenza;

          il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica.

      Ulteriori previsioni – che in gran parte riprendono, con qualche variazione, quanto già previsto, sia pur non con atto primario, in precedenza – attengono a misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021. Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.
      Al riguardo, sotto il profilo della formulazione e della chiarezza normativa e del rispetto delle fonti dell'articolo 1, segnala come:

          i commi 2 e 6 dell'articolo individuino quale ambito di applicazione delle disposizioni in materia di riavvio in sicurezza delle attività scolastiche le «istituzioni del sistema nazionale di istruzione»; tuttavia ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, nel sistema nazionale di istruzione non sono ricomprese le scuole non paritarie e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti; a tali ultime realtà fa però riferimento, includendole nell'ambito di applicazione dell'articolo in commento, la nota attuativa della disposizione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del Ministero dell'istruzione del 13 agosto scorso;

          il secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo preveda che protocolli e linee guida possano derogare all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità; il successivo terzo periodo prevede la stessa possibilità di deroga per le università; al riguardo, rileva l'opportunità di specificare le modalità con le quali si intende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione ed in particolare se si intendano utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19; ricorda però che le certificazioni verdi COVID-19 allo stato sono rilasciate anche in presenza di un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo e che l'articolo 13 del DPCM del 17 giugno 2021 dispone che «la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cosiddetto QR code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione»; sul punto occorre anche considerare che allo stato non è previsto, per gli studenti non universitari, il possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso alle lezioni (richiama in proposito l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge).

      L'articolo 2 prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19, cosiddetto green pass. A tal fine, la disposizione novella il decreto-legge n. 52 del 2021 ed elenca i mezzi di trasporto ricompresi nell'ambito di applicazione dell'obbligo (aerei adibiti al servizio commerciale di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione dei collegamenti nello Stretto di Messina; treni Intercity, Intercity notte e Alta velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto interregionale, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente). Pag. 30
      L'articolo 3 è finalizzato, mediante una modifica testuale al previgente articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, a rendere facoltativa la richiesta, da parte del Ministero della salute, del parere del Comitato tecnico scientifico, previsto nell'ambito della procedura che individua, con ordinanza del medesimo Ministero, le Regioni/Province autonome nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio (definite come «'bianca», «gialla», «arancione» o «rossa»).
      L'articolo 4, ai commi 1 e 2, reca disposizioni in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che intendono assistere agli eventi e alle competizioni sportivi e di capienza degli spazi destinati al pubblico.
      In particolare, il comma 1 consente alle linee guida attuative di prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.
      Il comma 2 incrementa dal 25 al 35 per cento in zona bianca la capienza massima consentita per la partecipazione del pubblico a competizioni e eventi sportivi al chiuso.
      Il comma 3 aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, dal 25 al 35 per cento della capienza massima autorizzata la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500.
      L'articolo 5, al comma 1, reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19, in particolare, la norma specifica che l'elenco delle norme che individuano, in via tassativa, i fini e gli ambiti per i quali sia richiesto il certificato in oggetto – elenco recato dall'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021 – deve intendersi integrato con le novelle, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame.
      Il comma 2 è inteso a ridefinire la situazione di alcune giacenze, derivanti da anticipazioni di tesoreria relative ad attività del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19 ed ancora sussistenti (in quanto non ancora spese) presso il conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo la norma prevede la confluenza delle giacenze nella contabilità speciale del medesimo Commissario straordinario.
      L'articolo 6 prevede un'esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19; l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. L'esenzione è stabilita nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisca, per tali soggetti, le modalità di vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), e non è riconosciuta, in ogni caso, per il periodo successivo al 15 ottobre 2021.
      L'articolo 7, in relazione all'attacco hacker subìto dalla Regione Lazio nella notte fra il 31 luglio e il 1° agosto 2021, dispone la sospensione:

          dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre 2021;

          degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 (il quale reca disposizioni in materia di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, nonché, obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni; l'uso delle risorse pubbliche; le prestazioni offerte e i servizi erogati), per il medesimo periodo.

      L'articolo 8 proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» in relazione all'emergenza Covid, con una spesa stimata di 7.626.780 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario (1.875.015 euro). Pag. 31
      L'articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – come stabilito dalla norma previgente all'intervento qui in esame (articolo 21, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 128 del 2003) – ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio. Tale ministro conseguentemente può assumere anche la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.
      Segnala l'opportunità di approfondire la riconducibilità dell'articolo 9 alla ratio unitaria del provvedimento, che si richiama, sulla base di quanto indicato nel suo preambolo, all'esigenza di aggiornare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 con particolare riferimento all'istruzione scolastica, all'università, ai trasporti e alle attività sociali; a ciò si aggiunge l'esigenza, richiamata nel preambolo, di introdurre una disciplina speciale per i procedimenti amministrativi della regione Lazio di cui all'articolo 7 a seguito dell'attacco informatico subito dai sistemi di quella regione tra il 31 luglio e il 1° agosto 2021.
      L'articolo 10 regola l'entrata in vigore del provvedimento.
      Per quel che riguarda il collegamento con lavori legislativi in corso, segnala come i commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge introducano modifiche non testuali alla disciplina in materia di partecipazione ad eventi sportivi e a spettacoli, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, come sostituiti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 105 del 2021, ancora in corso di conversione (S. 2382, approvato dalla Camera); analogamente l'articolo 5, comma 1, integra con finalità di coordinamento, senza operare modifiche testuali, il contenuto dell'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021. In proposito ricorda che in diverse sedi parlamentari è stato raccomandato di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere (richiama ad esempio i lavori parlamentari sul disegno di legge C. 2828, nel dicembre 2020, di conversione del decreto-legge n. 135 del 2020, cosiddetto «DL ristori»).
      Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alle materie «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), n) e q), della Costituzione.
      Rilevano inoltre le materie «istruzione», «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «grandi reti di trasporto e di navigazione» attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      In proposito, ricorda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso.
      Ricorda inoltre che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2018, con cui ha respinto il ricorso riguardante le previsioni recate dal decreto-legge n. 73 del 2017, ha richiamato il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002), che deve essere garantita in condizione di eguaglianza in tutto il Paese, attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Nella specie, poi, la Corte nell'evidenziare come la profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richieda necessariamente l'adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale, ha affermato che «Secondo i documenti delle istituzioni sanitarie nazionali e internazionali, l'obiettivo da perseguire in questi ambiti è la cosiddetta “immunità di gregge”, la quale richiede una copertura vaccinale a Pag. 32tappeto in una determinata comunità, al fine di eliminare la malattia e di proteggere coloro che, per specifiche condizioni di salute, non possono sottoporsi al trattamento preventivo».
      In merito al rispetto degli altri principi costituzionali, ricorda che l'articolo 16, primo comma, della Costituzione dispone che «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza». La libertà di circolazione e soggiorno è dunque garantita da una riserva di legge rinforzata per contenuto.
      A sua volta, la salute è tutelata dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività`. In base al secondo comma dell'articolo 32, inoltre, «nessuno può` essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può` in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
      In proposito la Corte costituzionale ha evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (richiama in particolare la sentenza n. 307 del 1990).
      Relativamente alla riserva di legge prevista dall'articolo 16 della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale la ha qualificata quale riserva relativa, seppure vincolata nel contenuto, essendo ammessa la possibilità per la normazione secondaria di specificarne il contenuto (in particolare richiama le sentenze n. 2 del 1956, n. 72 del 1968, n. 68 del 1964).
      A sua volta, la legge regionale, in base alla giurisprudenza costituzionale, può concorrere a limitare la libertà di soggiorno e circolazione ai sensi all'articolo 16 della Costituzione, purché ciò avvenga nell'ambito delle competenze spettanti all'organo regionale nel perseguimento di un valore costituzionalmente rilevante e con un provvedimento con contenuti proporzionati al fine perseguito. Nella sentenza n. 51 del 1991, la Corte ha in particolare evidenziato come nella misura in cui l'articolo 16 della Costituzione autorizza anche interventi regionali limitativi della libertà di circolazione delle persone e nella misura in cui altre norme costituzionali, principalmente gli articoli 41 e 42 della Costituzione, ammettono che le limitazioni ivi previste alla libera circolazione dei beni possano essere poste anche con atti regionali, non può negarsi che la regione, per la parte in cui legittimamente concorre all'attuazione dei valori costituzionali contrapposti a quelle libertà, possa stabilire limiti alla libera circolazione delle persone e delle cose.
      Inoltre, con riguardo alla previsione di limitazioni stabilite «in via generale» dalla legge, in base al predetto articolo 16, la Corte costituzionale (nelle sentenze n. 2 del 1956 e n. 68 del 1964) ha precisato che l'inciso «in via generale» deve intendersi nel senso che la legge debba essere applicabile alla generalità dei cittadini, non a singole categorie.
      Finalità di tale locuzione è volta – ad avviso della Corte – a chiarire che «le autorità non possono porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie»: non nel senso che non si possano adottare provvedimenti contro singoli o contro gruppi, ma nel senso che non si possono stabilire illegittime discriminazioni contro singoli o contro gruppi. La formula «stabilisce in via generale “altro non è che una particolare e solenne riaffermazione del principio posto nell'articolo 3 della Costituzione, come lo è nell'art. 21, ultimo comma, della stessa Costituzione”».
      In vista della particolare delicatezza di questi provvedimenti (che i costituenti non dubitarono fossero di competenza della autorità amministrativa ha evidenziato la Corte) si è dunque sentita l'opportunità di ribadire un canone che la Costituzione enuncia Pag. 33 come uno dei suoi principi fondamentali.
      Nella sentenza n. 68 del 1964 viene in particolare ricordato come i motivi di sanità o di sicurezza possono nascere da situazioni generali o particolari. Ci può essere la necessità di vietare l'accesso a località infette o pericolanti o di ordinarne lo sgombero; e queste sono ragioni – non le uniche – di carattere generale, obiettivamente accertabili e valevoli per tutti. Ma i motivi di sanità e di sicurezza possono anche derivare, e più frequentemente derivano, da esigenze che si riferiscono a casi individuali, accertabili dietro valutazioni di carattere personale. Si pensi alla necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o alla necessità di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica.
      Infine, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2018 con cui ha respinto il ricorso riguardante le previsioni recate dal decreto-legge n. 73 del 2017, ha ricordato, in materia di vaccinazioni, come i valori costituzionali coinvolti sono molteplici e il contemperamento dei diversi principi che vengono in rilievo lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante a partire dalla sentenza n. 282 del 2002).
      Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), che illustra.

      Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, atteso che sia tale proposta sia il provvedimento in titolo, a suo avviso, non affrontano le questioni essenziali che riguardano il mondo della scuola e dei trasporti.
      Fa quindi notare come il suo gruppo abbia sempre avanzato proposte di buon senso su tali argomenti, di cui non vi è alcuna traccia nel testo in esame e nella proposta di parere del relatore. Fa riferimento, ad esempio, alla necessità di predisporre – oltre alle misure specifiche tese a garantire l'avvio dell'anno scolastico in piena sicurezza, ad esempio ricorrendo ai test salivali – interventi che trascendano l'emergenza epidemiologica, come, ad esempio, quelli sugli edifici scolastici riguardanti i sistemi di aerazione e di sanificazione – peraltro già installati in alcune regioni, come le Marche – o il potenziamento del sistema del trasporto pubblico locale.
      Segnala pertanto come, in assenza di tali misure, qualsiasi intervento emergenziale coercitivo, come quello connesso all'obbligo della certificazione verde, rischi di risultare inutile ai fini della prevenzione del contagio.

      Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

      La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

      Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Nicola Molteni.

      La seduta comincia alle 14.15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.
C. 3258 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.
C. 3259 Governo, approvato dal Senato. Pag. 34
Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021.
(Relazioni alla V Commissione)
(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

      La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

      Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Ceccanti, ha illustrato il contenuto dei provvedimenti e ha formulato due proposte di relazione favorevoli, che saranno poste in votazione nella seduta odierna.
      Rammenta altresì che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 3259 è scaduto alle ore 18 di ieri e che sono state presentate tre proposte emendative (vedi allegato 3).
      Avverte quindi che si procederà prima alla votazione della proposta di relazione formulata dal relatore sul disegno di legge C. 3258, approvato dal Senato, recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020», quindi alla votazione delle proposte emendative presentate al disegno di legge C. 3259, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021», e infine alla votazione della proposta di relazione formulata dal relatore su tale ultimo disegno di legge.

      Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di relazione al disegno di legge C. 3258.

      La Commissione approva la proposta di relazione sul disegno di legge C. 3258 (vedi allegato 4) e nomina il deputato Ceccanti quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

      Giuseppe BRESCIA, presidente, invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 3259.

      Stefano CECCANTI (PD), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Prisco Tab. 8.1, Tab. 8.2 e Tab. 8.3.

      Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore.

      Emanuele PRISCO (FDI) rileva come le proposte emendative presentate dal proprio suo abbiano l'obiettivo, astrattamente condiviso da tutte le forze politiche, di incrementare le risorse a disposizione delle forze di polizia e dei Vigili del fuoco, con particolare riferimento alle risorse per il personale, al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto della criminalità e di tutela della pubblica sicurezza.
      Con particolare riferimento all'emendamento Prisco Tab. 8.1, rileva come esso sia volto a trasferire risorse dalla missione 5 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» alla missione 3 3 «Ordine pubblico e sicurezza», anche al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto dell'immigrazione irregolare.

      La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Prisco Tab. 8.1, Tab. 8.2 e Tab. 8.3.

      La Commissione approva la proposta di relazione sul disegno di legge C. 3259 (vedi allegato 5) e nomina il deputato Ceccanti quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

      La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

      Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Pag. 35Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

      La seduta comincia alle 14.20.

Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura.
C. 14 cost. di iniziativa popolare.
(Esame e rinvio).

      La Commissione avvia l'esame del provvedimento, a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 30 luglio 2020.

      Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
      Rileva quindi come la Commissione riprenda oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 14 cost. di iniziativa popolare, recante norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 30 luglio 2020.
      Ricorda che, al termine della precedente fase di esame in sede referente, la Commissione non aveva conferito il mandato al relatore a riferire all'Assemblea.
      Da quindi la parola al relatore, Magi, per valutare come procedere nell'esame del provvedimento.

      Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), relatore, dopo aver ringraziato il Presidente per avergli conferito l'incarico di relatore, ricorda che il provvedimento ha seguito un iter peculiare, essendo stato rinviato in Commissione dall'Assemblea, alla quale era giunto pur in assenza di una votazione sul mandato al precedente relatore.
      Ritiene, pertanto, che, considerata la delicatezza del tema in discussione, sia necessario che i gruppi avviino un confronto, anche informale, al fine di giungere a definire modalità di prosecuzione dell'iter il più possibile condivise.

      Stefano CECCANTI (PD), nel rilevare come il provvedimento in esame, ad eccezione dell'intervento specifico sul CSM, rechi disposizioni che potrebbero costituire l'oggetto di proposte normative ordinarie, si chiede se non sia il caso di valutare l'inserimento di tali previsioni nell'ambito di altri veicoli normativi di carattere non costituzionale, anche considerato che si è una fase finale della legislatura, nella quale le riforme costituzionali, peraltro, richiederebbero, per la loro approvazione, larghissime maggioranze.

      Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che un confronto tra i gruppi possa essere utile per verificare la sussistenza di una eventuale larga maggioranza su un provvedimento che, peraltro, è di iniziativa popolare, segnalando altresì la necessità che la maggioranza indichi quale sia la sua posizione sull'intervento legislativo.

      Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce dell'odierno dibattito, ritiene opportuno che i gruppi si confrontino costruttivamente per giungere a definire modalità di prosecuzione dell'iter condivise.
      Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

      Mercoledì 15 settembre 2021.

      L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.