IL COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
visti gli articoli 24, comma 7, 54, comma 4, 58, 59, 62 e 96, comma 1, del Regolamento di amministrazione e contabilità (di seguito: "RAC");
visto l'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche");
considerato che la Camera dei deputati non rientra tra le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;
vista la deliberazione del Collegio dei Questori del 15 gennaio 2013;
ritenuto opportuno adottare, ai sensi del citato articolo 96, comma 1, del RAC, modalità attuative delle procedure di affidamento degli incarichi, nell'intento di allineare la normativa interna della Camera ai principali istituti vigenti nell'ordinamento generale in materia di contratti pubblici, secondo modalità tali da salvaguardare nel contempo le peculiarità proprie dell'Istituzione parlamentare, in coerenza con la posizione di autonomia ad essa attribuita dalla Costituzione;
DELIBERA