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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE



Techbau SpA contro Azienda Sanitaria Locale AL Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2000/35/CE – Nozione di "transazione commerciale" – Nozioni di "consegna di merci" e di "prestazione di servizi" – Articolo 1 e articolo 2, punto 1, primo comma – Appalto pubblico di lavori

Causa C-299/19
Assegnata in data: 17/12/2020
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI), X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

NOTA DI SINTESI: La Corte di giustizia dell’UE si pronuncia sulla corretta interpretazione della direttiva 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dal Tribunale di Torino nell’ambito di una controversia tra la Techbau SpA e l’Azienda Sanitaria Locale AL (ente pubblico incaricato del servizio di sanità pubblica di Alessandria, Italia) in relazione al pagamento di interessi di mora sull’importo dovuto per l’esecuzione di un appalto avente ad oggetto la realizzazione di un blocco operatorio per un ospedale. La questione sollevata, in sostanza, è diretta a stabilire se l’articolo 2, punto 1, primo comma, della direttiva citata debba essere interpretato nel senso che un appalto pubblico di lavori costituisce una transazione commerciale, ai sensi di tale disposizione, e rientra quindi nell’ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva. In particolare la direttiva definisce transazioni commerciali i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo. In sintesi nell’ambito della controversia innanzi al Tribunale ordinario di Torino è sorto il dubbio se un appalto pubblico di lavori potesse considerarsi estraneo al concetto di transazione commerciale testé indicato con conseguente disapplicazione della direttiva contro i ritardi nei pagamenti. Declinata sul piano del giudizio di compatibilità tra diritto dell’UE e quello nazionale, il Tribunale di Torino ha pertanto chiesto alla Corte se l’articolo 2, punto 1 della direttiva [2000/35] ostasse a una normativa nazionale, come l’articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 231 del 2002, che esclude dalla nozione di “transazione commerciale” – intesa come contratti che “comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” – e quindi dal proprio campo di applicazione il contratto di appalto di opera, indifferentemente pubblico o privato, e specificamente l’appalto pubblico di lavori ai sensi del diritto europeo. La Corte affronta la questione anzitutto dal punto di vista del tenore letterale della norma in questione. Occorrono due condizioni affinché un’operazione sia sussumibile nella nozione di transazione commerciale: essa deve essere, in primo luogo, effettuata tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni e, in secondo luogo, “comportare la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo”. Con riferimento alla seconda condizione, la Corte precisa che da diverse disposizioni della direttiva citata emerge che la seconda condizione (consegna di merci o prestazioni di servizio dietro pagamento di un prezzo) è applicabile ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in transazioni commerciali, comprese quelle tra imprese e pubbliche amministrazioni, ad esclusione dei contratti con consumatori e di altri tipi di pagamenti individuati dalla direttiva stessa. Poiché le transazioni riguardanti gli appalti pubblici di lavori non rientrano nel novero delle materie escluse, esse devono rientrare nell’ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva. La Corte precisa che l’impiego, nella disposizione citata, dei termini «che comportano», al fine di descrivere il nesso che deve sussistere tra, da un lato, le «transazioni» e, dall’altro, la «consegna di merci» o la «prestazione di servizi», mette in evidenza che una transazione che non ha per oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi può nondimeno rientrare nella nozione di «transazione commerciale», ai sensi di tale disposizione, qualora una transazione del genere dia effettivamente luogo a una consegna o a una prestazione siffatte. La Corte impiega altresì argomenti di carattere sistemico per confermare tale indirizzo giurisprudenziale. In particolare, alla luce delle definizioni del Trattato sul funzionamento dell’UE in materia di libertà fondamentali, e della relativa giurisprudenza, è indubbio che un contratto d’appalto avente ad oggetto l’esecuzione di un’opera o di lavori, e un appalto pubblico di lavori, implichi la consegna di merci o la prestazioni di servizi. Infine la Corte sottolinea che l’esclusione di una parte non trascurabile delle transazioni commerciali, vale a dire quelle relative agli appalti pubblici di lavori, dal beneficio dei meccanismi di lotta contro i ritardi di pagamento previsti dalla direttiva 2000/35, da un lato, contrasterebbe con l’obiettivo di tale direttiva, enunciato al suo considerando 22, secondo cui la stessa deve disciplinare tutte le transazioni commerciali, a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche. Dall’altro lato, una siffatta esclusione avrebbe necessariamente la conseguenza di ridurre l’effetto utile dei suddetti meccanismi, anche rispetto alle transazioni che possono coinvolgere operatori provenienti da diversi Stati membri. In forza di tali argomenti la Corte dichiara che l’articolo 2, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che un appalto pubblico di lavori costituisce una transazione commerciale che comporta la consegna di merci o la prestazione di servizi, ai sensi di tale disposizione, e rientra quindi nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva.
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