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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 luglio 2020

Antonio Capaldo SpA contro Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Salerno

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Commissione tributaria regionale della Campania
Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Controllo delle merci - Domanda di revisione della dichiarazione in dogana - Controllo a posteriori

Causa C-496/19
Assegnata in data: 02/09/2020
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

NOTA DI SINTESI: La sentenza verte sull’interpretazione dell’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Il procedimento principale è sorto a seguito del rigetto, da parte dell’Ufficio doganale di Salerno, di due domande presentate da Antonio Capaldo S.p.A al fine di ottenere, da un lato, la revisione delle sue dichiarazioni in dogana e, dall’altro, il rimborso delle somme che, a suo avviso, non avrebbe dovuto versare a titolo di dazi doganali e di imposta sul valore aggiunto se fosse stato attribuito il codice tariffario proposto dalla parte ricorrente. Nel corso del 2011, la ricorrente ha importato merci dalla Cina chiedendo che fosse rivisto il regime tariffario delle aliquote in senso più favorevole. Tale richiesta è stata rigettata. La ricorrente quindi ha presentato appello avverso tale decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale con cui si chiede se l’articolo 78 del codice doganale debba essere interpretato nel senso che esso osta a un’eventuale revisione della dichiarazione in dogana qualora la merce sia stata sottoposta, in occasione di una precedente importazione e senza contestazione, a una verifica fisica che abbia confermato la sua classificazione doganale. Nella sua sentenza la Corte afferma che l’articolo 78 del codice doganale non contiene alcuna limitazione né per quanto riguarda la possibilità per l’autorità doganale di reiterare una revisione o un controllo a posteriori (paragrafi 1 e 2), né in relazione all’adozione, da parte di tale autorità, delle misure necessarie per regolarizzare la situazione (paragrafo 3). Per questi motivi, la Corte dichiara che l’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’avvio della procedura di revisione della dichiarazione in dogana da esso prevista, anche qualora la merce di cui trattasi sia stata sottoposta, in occasione di una precedente importazione e senza contestazione, a una verifica fisica che abbia confermato la sua classificazione doganale.
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