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XVIII Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

Resoconto stenografico



Seduta n. 35 di Martedì 16 luglio 2019

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Vignaroli Stefano , Presidente ... 3 

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Vannia Gava:
Vignaroli Stefano , Presidente ... 3 
Gava Vannia (LEGA) , Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare ... 3 
Vignaroli Stefano , Presidente ... 13 
Nugnes Paola  ... 13 
Gava Vannia (LEGA) , Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare ... 14 
Nugnes Paola  ... 14 
Gava Vannia (LEGA) , Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare ... 14 
Vignaroli Stefano , Presidente ... 14 
Gava Vannia (LEGA) , Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare ... 14 
Vignaroli Stefano , Presidente ... 15 
Gava Vannia (LEGA) , Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare ... 15 
Vignaroli Stefano , Presidente ... 15 
Gava Vannia (LEGA) , Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare ... 15 
Patassini Tullio (LEGA)  ... 15 
Gava Vannia (LEGA) , Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare ... 15 
Vignaroli Stefano , Presidente ... 16 

(La seduta, sospesa alle 12.55, riprende alle 13) ... 16 

Comunicazioni del Presidente:
Vignaroli Stefano , Presidente ... 16

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
STEFANO VIGNAROLI

  La seduta comincia alle 11.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione streaming sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Vannia Gava.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, onorevole Vannia Gava, accompagnata dal dottor Fabrizio Penna, caposegreteria del sottosegretario, dal signor Edmondo Paesani, unità assistenza tecnica di Sogesid S.p.A. presso il Ministero dell'ambiente, e dal maresciallo capo Giuseppina Pipola, collaboratrice del sottosegretario onorevole Gava, che ringrazio per la presenza.
  L'audizione odierna rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo in materia di rifiuti radioattivi. Comunico che l'audita ha preso visione della disciplina relativa al regime di pubblicità del resoconto stenografico della seduta che informa lo che della presente seduta sarà redatto un resoconto stenografico e, su motivata richiesta, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta; nel caso le dichiarazioni segrete entrassero a far parte di un procedimento penale, il regime di segretezza seguirà quello previsto per tale procedimento; si invita comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.
  Invito, dunque, la nostra ospite a svolgere una relazione per quanto riguarda la gestione dei rifiuti radioattivi e poi eventualmente io e i miei colleghi faremo qualche domanda specifica.

  VANNIA GAVA, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Grazie, presidente, onorevoli senatori e onorevoli deputati.
  In riscontro alla nota di convocazione per la mia audizione presso questa Commissione parlamentare d'inchiesta, vi fornisco gli elementi informativi di cui dispone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulle tematiche che sono oggetto di interesse della Commissione.
  Preliminarmente vi ricordo che, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto n. 265 dell'8 agosto 2018 del Ministero dell'ambiente, io esercito la delega per curare le iniziative e i programmi per quanto di competenza del ministero in materia di politica nucleare, anche con riferimento alle problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti radioattivi.
  Vi illustrerò, quindi, lo stato di avanzamento delle attività legate al tema della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e in particolare i seguenti punti: le competenze del Ministero dell'ambiente sulla disattivazione degli impianti nucleari; la gestione del combustibile esaurito, dei rifiuti e delle sorgenti radioattive e dei residui radioattivi da attività lavorative; i controlli intesi a escludere la presenza di radioattività in altre tipologie di rifiuti; i possibili interventi per l'ottimizzazione Pag. 4 dei processi, l'attuazione dei programmi e lo stato della normativa; i provvedimenti adottati per la gestione coordinata e omogenea delle attività svolte dai diversi soggetti istituzionali, a livello nazionale e locale; la definizione del programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi provenienti da attività civili; la procedura di localizzazione del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi e le procedure di infrazione.
  Per quanto riguarda le competenze del Ministero dell'ambiente e la disattivazione degli impianti nucleari, l'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare, che è disciplinata dal decreto legislativo del 1995, individua il Ministero dello sviluppo economico quale amministrazione responsabile del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione della disattivazione.
  In particolare, il Ministero dello sviluppo economico rilascia l'autorizzazione alla disattivazione, condizionandola all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e radioprotezione (ISIN). Il Ministero dell'ambiente, invece, è una delle amministrazioni interessate, unitamente ai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute e alla regione, che può formulare eventuali osservazioni sulla documentazione allegata all'istanza di autorizzazione presentata dal titolare della licenza di esercizio dell'impianto nucleare. Tali osservazioni sono inviate all'ISIN, che può, ove ritenuto condivisibile, tenerne conto ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 230 del 1995.
  Per i progetti di smantellamento delle sole centrali nucleari nonché per i progetti di trattamento e stoccaggio di rifiuti radioattivi è prevista l'effettuazione della procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale), ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012, in particolare ai sensi dell'articolo 24, sono state ridefinite le procedure autorizzative sui progetti di disattivazione e smantellamento e sono stati previsti tempi massimi di valutazione e strumenti di intervento, quali le conferenze di servizi convocate dal Ministero dello sviluppo economico, per assicurare la conclusione della valutazione.
  Rispetto alla precedente frammentazione amministrativa, che richiedeva l'acquisizione di numerose autorizzazioni a livello centrale e a livello locale, è stato quindi introdotto anche nel settore nucleare lo strumento dell'autorizzazione unica, con la partecipazione al processo autorizzativo di comuni e regioni. Questi ultimi partecipano al procedimento e sono chiamati a dare un parere obbligatorio e non vincolante.
  In base a questa normativa, il Ministero dello sviluppo economico ha potuto emanare il 2 agosto 2012, il 28 settembre 2012 e il 10 febbraio 2014 rispettivamente i decreti di autorizzazione per la disattivazione delle centrali di Trino (Vercelli), Garigliano (Caserta) e Caorso (Piacenza). È in via di completamento il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni alla disattivazione della centrale nucleare di Latina.
  Gli impianti nucleari presenti in Italia sono attualmente gestiti dalla Sogin, che è interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e opera in base agli indirizzi strategici del Governo italiano.
  Si ricorda che la Sogin è stata costituita con decreto legislativo del 1999 per provvedere allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse già di proprietà dell'Enel, alla chiusura del ciclo del combustibile e delle attività connesse e conseguenti. Successivamente, con l'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010, la Sogin è stata individuata quale soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del deposito nazionale e del parco tecnologico, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.
  Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 79 del 1999, è l'unico ministero tenuto a formulare indirizzi alla Pag. 5Sogin. Al riguardo gli ultimi indirizzi strategici e operativi, in coerenza con gli obiettivi generali del Governo pro tempore per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, sono stati forniti alla Sogni con decreto ministeriale n. 2 del dicembre 2004 del Ministero delle attività produttive.
  In particolare, il citato decreto ministeriale dispone di: trattare e condizionare entro dieci anni, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti amministrazioni, tutti i rifiuti radioattivi liquidi e solidi in deposito nei siti gestiti dalla stessa società Sogin, allo scopo di trasformarli in manufatti certificati, temporaneamente stoccati nei siti di produzione, ma pronti per essere trasferiti al deposito nazionale; provvedere alla disattivazione accelerata di tutte le centrali e altri reattori nucleari degli impianti del ciclo combustibile nucleare dismessi entro venti anni, procedendo direttamente allo smantellamento, fino al rilascio incondizionato dei siti ove sono ubicati gli impianti.
  Il perseguimento di questo obiettivo e i tempi sono condizionati dalla localizzazione e realizzazione in tempo utile del deposito nazionale provvisorio o definitivo dei rifiuti radioattivi.
  Compete soltanto al Ministero dello sviluppo economico, pertanto, verificare l'ottemperanza da parte della Sogin degli indirizzi formulati nel citato decreto ministeriale ed eventualmente formulare alla stessa nuovi indirizzi strategici e operativi.
  Sul territorio italiano, a San Piero a Grado, è presente anche un'installazione nucleare appartenente all'amministrazione della Difesa. Si tratta del reattore nucleare di ricerca Galileo Galilei del Centro interforze studi per le applicazioni militari, che è stato spento definitivamente nel 1980 ed è attualmente in fase di decommissioning, a cura esclusivamente dell'amministrazione della Difesa.
  È, inoltre, presente sul territorio italiano, a Ispra, il Centro comune di ricerca della Commissione europea, esclusivamente preposto originariamente alla ricerca nucleare, in cui gli impianti nucleari non più utilizzati sono l'oggetto di un programma di decommissioning avviato dalla stessa Commissione europea. Le relative attività sono soggette al sistema di regolamentazione stabilito nella legislazione italiana. In particolare, le attività di disattivazione del reattore Ispra 1, ai sensi della legge di ratifica dell'accordo transattivo con la Commissione europea (legge dell'8 maggio 2019), saranno svolti dalla Sogin.
  Per quanto riguarda la gestione del combustibile nucleare esaurito, se da un lato il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico sono individuati quali amministrazioni pariteticamente responsabili per l'attuazione del programma nazionale non ancora emanato, che verrà trattato in dettaglio a seguire, fino a oggi in tale ambito sta procedendo il Ministero dello sviluppo economico, anche in virtù del ruolo che ricopre di amministrazione competente a fornire direttive e indirizzi operativi alla Sogin, anche senza il coinvolgimento diretto del Ministero dell'ambiente.
  Come ampiamente descritto nello schema di programma nazionale, le linee politiche di gestione del combustibile nucleare esaurito sono state emanate dal Governo italiano con la direttiva del Ministero delle attività produttive, che prevede il trasporto all'estero del combustibile nucleare irraggiato ancora presente sul territorio nazionale, presso le centrali nucleari dismesse, per essere riprocessato, e la direttiva del Ministero dello sviluppo economico, che prevede il rientro in Italia dei rifiuti radioattivi derivanti dai contratti di riprocessamento stipulati dall'Enel dopo il 1977, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle attività produttive del 2004.
  Il Governo italiano ha adottato la strategia della disattivazione accelerata di tutte le centrali e altri reattori nucleari e degli impianti del ciclo del combustibile nucleare dismessi, che prevede il rilascio dei siti ove sono ubicati gli impianti nucleari italiani privi di vincoli di natura radiologica, il cosiddetto «greenfield».
  L'attuazione di questa strategia, la cui versione più recente è stata emanata con il decreto del Ministero dello sviluppo economico Pag. 6 del 2 dicembre 2004, prevede i seguenti indirizzi operativi per la Sogin: la gestione del decommissioning e il mantenimento in sicurezza di centrali e impianti; la gestione dei rifiuti radioattivi provenienti sia dal pregresso esercizio delle centrali o impianti che dalle relative attività di decommissioning, con conseguente costruzione di depositi temporanei sui siti; la gestione di accordi per il riprocessamento all'estero del combustibile irraggiato e successivo rientro in Italia dei prodotti del riprocessamento; la realizzazione del deposito nazionale.
  Nell'ambito della strategia adottata dal Governo, l'attività legata al riprocessamento del combustibile è una delle operazioni più complesse del decommissioning. La quasi totalità del combustibile esaurito prodotto durante l'esercizio delle centrali nucleari italiane è stato inviato all'estero per il suo riprocessamento.
  In aggiunta, i predetti indirizzi del 2004 sono stati integrati dalla direttiva del Ministero delle attività produttive del 28 marzo 2006. Infine, l'ulteriore direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 10 agosto 2008 riguarda il rientro in Italia dei rifiuti radioattivi condizionati e pronti per essere immagazzinati nel deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, derivanti dal riprocessamento in Gran Bretagna del combustibile irraggiato e a suo tempo inviato dall'Italia allo stabilimento di Sellafield.
  In particolare, questa direttiva ha incaricato la Sogin di definire un accordo con la NDA (Nuclear Decommissioning Authority) per la sostituzione dei rifiuti di media e bassa attività con un minor volume di rifiuti radiologicamente equivalenti di alta attività. La stessa direttiva ha inoltre chiesto alla società di promuovere i necessari accordi per adeguare la tempistica di rientro alla disponibilità del deposito nazionale.
  Sono in corso le operazioni di trasferimento degli ultimi elementi di combustibile esaurito verso la Francia, che si inquadrano all'interno dell'accordo intergovernativo di Lucca.
  Con l'entrata in esercizio del deposito nazionale, sarà praticabile il ritorno in Italia, a partire dal 2024, dei rifiuti prodotti da riprocessamento all'estero del combustibile esaurito italiano. Come già rappresentato, per le questioni attinenti al trasporto e al trasferimento del combustibile esaurito sta procedendo il Ministero dello sviluppo economico, anche in virtù di amministrazione competente a fornire direttive e indirizzi operativi alla Sogin.
  Per quanto concerne il Programma nazionale di gestione dei rifiuti radioattivi, di cui il Ministero dell'ambiente è pariteticamente responsabile con il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione, si rimanda alla specifica trattazione a seguire.
  Infine, per quanto concerne le autorizzazioni all'impiego di sorgenti radioattive di alta attività, ai sensi del capo 6 del decreto legislativo n. 230 del 1995, si rappresenta che la norma prevede l'acquisizione sentito l'ISIN e individua il Ministero dello sviluppo economico quale amministrazione responsabile del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione e altre amministrazioni centrali, tra cui il Ministero dell'ambiente, quale amministrazione concertante.
  La gestione dei residui radioattivi prodotti da attività lavorative non è stata affrontata nel Programma nazionale di gestione dei rifiuti, poiché il decreto del 7 agosto 2015 di classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del 4 marzo 2014, li esclude esplicitamente dalla classificazione come rifiuti radioattivi. I suddetti residui contenenti radionuclidi di origine naturale, provenienti dalle attività lavorative disciplinate dalle disposizioni di cui al capo 3-bis del decreto legislativo n. 230 del 1995, saranno oggetto di specifica disciplina di attuazione della direttiva 2013/59, la direttiva Euratom.
  I Ministeri dello sviluppo economico, della salute, dell'interno, del lavoro e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono attualmente impegnati nel recepimento della succitata direttiva Euratom.
  Ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995, i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano Pag. 7attività di importazione, raccolta o deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizione alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente.
  Ai sensi del comma 3 del citato articolo 157 è previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell'ambiente, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle dogane e sentito l'ISIN (Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione), siano stabilite le modalità di applicazione nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza. Al momento il suddetto decreto ministeriale non risulta ancora emanato.
  Al fine di ottimizzare i processi di attuazione dei programmi, anche in accoglimento dei suggerimenti scaturiti dalla missione IRS della IAEA (International Atomic Energy Agency) del 2016, evidenziati l'eccessiva frammentazione delle competenze in materia e l'esiguo numero del personale dell'autorità di controllo, ora ISIN, si potrebbe ipotizzare una modifica normativa volta a ottimizzare la gestione dei processi e l'attuazione dei programmi, mediante un riassetto delle competenze ministeriali, e al contempo prevedere l'aumento del personale tecnico e ispettivo da impiegare presso l'ISIN.
  La normativa di settore, nella fattispecie del decreto legislativo n. 230 del 1995 e del decreto legislativo n. 52 del 2007, in alcuni casi è priva delle previste norme di attuazione. Al riguardo si forniscono di seguito le informazioni di cui il Ministero dell'ambiente dispone in relazione ai singoli provvedimenti oggetto di approfondimento in questa Commissione.
  Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 52 del 2007, con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuato il gestore del registro nazionale e sono disciplinate, sentiti il Garante della riservatezza dei dati personali e l'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente) per i profili di rispettiva competenza, le modalità di formazione, trattamento, aggiornamento e accesso ai dati, con particolare riguardo alle esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Tale decreto ancora non è stato emanato.
  In virtù di un atto convenzionale del 29 dicembre 2006 avente per oggetto «Supporto tecnico alla DSA all'elaborazione di linee guida ed indirizzi metodologici», linea di attività «Prevenzione dai rischi dell'esposizione a radiazioni ionizzanti», tra il MATTM e il Centro Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell'ISPRA – facente le funzioni dell'ISIN – l'ISIN possiede uno strumento informatico di gestione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti, rilevanti dal punto di vista della radioprotezione, nel quale è compreso il Registro delle sorgenti radioattive, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 52 del 2007.
  A seguito della costituzione di un tavolo tecnico tra Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'ambiente e ISIN, è stato concordato uno schema di decreto che è stato condiviso con le amministrazioni concertanti.
  La competente Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN) del Ministero dell'ambiente, a seguito della richiesta di parere sullo schema di decreto ministeriale da parte dell'ufficio legislativo, l'8 novembre 2007 ha espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'iter del provvedimento. Pag. 8
  Il gestore del registro nazionale delle sorgenti radioattive e dei detentori proposta nello schema di decreto è individuato nell'ISIN.
  Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 230 del 1995, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, della salute, dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, su proposta delle autorità di regolamentazione competenti, sono stabiliti i livelli di radioattività e di concentrazione e i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio del nullaosta in relazione alle diverse tipologie di installazione.
  Nel decreto può essere prevista in relazione a tali tipologie la possibilità di articolare in fasi distinte, compresa quella di disattivazione, il rilascio del nullaosta, nonché di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi escluse le prove e l'esercizio. Ancora il decreto ministeriale non è stato emanato.
  A partire dall'anno 2011, nell'ambito della gestione di alcune istanze di autorizzazione alla realizzazione di depositi per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi, pervenute ai sensi degli articoli 28 e 33 del decreto legislativo n. 230 del 1995, non pienamente applicabile in quanto privo del citato decreto ministeriale di attuazione, questo ministero, in sede di conferenze di servizi convocate dal Ministero dello sviluppo economico, nella predisposizione dei pareri richiesti dal Ministero dello sviluppo economico tramite specifiche note e solleciti, ha ritenuto opportuno evidenziare al Ministero dello sviluppo economico, al Dipartimento nucleare rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e all'ISIN la necessità e l'urgenza dell'emanazione del succitato decreto ministeriale.
  Ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n. 230 del 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta formulata d'intesa dai Ministeri dell'ambiente e della sanità e di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), sono definiti i criteri e le modalità da rispettare per la gestione dei rifiuti radioattivi che presentano anche caratteristiche di pericolosità diverse dal rischio da radiazione, nonché per il loro smaltimento nell'ambiente. Questo non è stato previsto e non è stato emanato, né alcuna proposta risulta formulata dai ministeri interessati dal 28 giugno 1995, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 230 del 1995.
  Si evidenzia che la produzione dei rifiuti radioattivi che presentano anche caratteristiche di pericolosità diverse dal rischio di radiazioni ionizzanti, ad esempio il rischio biologico infettivo o il rischio chimico, interessa in particolare il settore sanitario.
  Nelle circostanze si rappresenta che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 45 del 2014, di recepimento della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, il Ministero dell'ambiente ha coordinato i lavori finalizzati alla predisposizione di una proposta di decreto ministeriale di classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 45 del 2014, che è stato emanato con decreto dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico il 7 agosto 2015 e ha sostituito la classificazione dei rifiuti radioattivi vigenti in Italia fornita dalla guida tecnica risalente al 1987. Questo è in chiaro sul sito del Ministero dell'ambiente.
  Ai fini della definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 45 del 2014, ha provveduto a chiedere all'ex Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, facente funzioni dell'ISIN, e al comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, di provvedere alla raccolta di dati per la predisposizione dell'inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e stime delle quantità future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati di cui si indichi chiaramente l'ubicazione e la quantità dei rifiuti Pag. 9radioattivi e del combustibile esaurito, conformemente all'opportuna classificazione dei rifiuti radioattivi.
  Su richiesta del Ministero dell'ambiente, l'Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi è stato aggiornato dall'ISIN, includendo le informazioni riguardanti altri materiali contaminati da radionuclidi di origine artificiale, come ad esempio i rifiuti radioattivi prodotti di attività di bonifica, di installazioni industriali, le acciaierie, contaminate accidentalmente a seguito di fusioni di sorgenti radioattive.
  Ai fini della definizione di specifiche azioni da intraprendere per la gestione delle suddette tipologie di rifiuti, ivi compreso il conferimento degli stessi al deposito nazionale, l'ISIN ha segnalato che la presenza dei rifiuti di materiali con caratteristiche chimiche comportanti una pericolosità diversa dal rischio da radiazioni ionizzanti, peraltro esistente anche per altre tipologie di rifiuti radioattivi presenti nelle stazioni nucleari, evidenzia la necessità che si proceda all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n. 230 del 1995 in argomento.
  La competente direzione generale del Ministero dell'ambiente provvederà, pertanto, alla convocazione in tempi brevi di una riunione organizzativa con il Ministero della salute, estendendo la partecipazione anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ISIN e all'ISPRA, per l'avvio dei lavori per la predisposizione di uno schema di provvedimento da sottoporre agli uffici legislativi competenti.
  Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo n. 230 del 1995 «i radionuclidi comunque presenti nel corpo umano non sono soggetti alle disposizioni stabilite nei capi V e VI. Per tali radionuclidi le altre disposizioni del presente decreto si applicano con le modalità e a partire dalle soglie di quantità o di concentrazione che, anche in relazione al tipo di sorgente radioattiva, sono stabilite con decreto del Ministero della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA». Tale decreto ancora non è stato emanato. Al Ministero dell'ambiente non è pervenuto alcuno schema di decreto di attuazione del Ministero della salute in qualità di amministrazione proponente.
  Ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 230 del 1995 «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e artigianato, della sanità e dell'interno, sentita l'ANPA, possono essere indicate specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto all'attività di trasporto di materie radioattive, anche al fine di un'armonizzazione con le norme internazionali in materia». Tale decreto non è stato emanato. Al Ministero dell'ambiente non è pervenuto alcuno schema di decreto di attuazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in qualità di amministrazione proponente.
  Per quanto concerne infine le procedure di cui all'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo n. 230 del 1995, secondo le quali «Fermi restando i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori e dell'ambiente è facoltà dei Ministeri dell'ambiente e della sanità, nell'ambito delle rispettive competenze e fornendo le reciproche informazioni, sentita l'ANPA, nonché delle autorità individuate dall'articolo 29, comma 2, e 30, comma 2, nel caso delle attività di cui agli stessi articoli 29 e 30, di prescrivere l'adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti, nonché di ulteriori mezzi di rilevamento e di sorveglianza necessari ai fini della protezione sanitaria, specie nelle località ove coesistono più fonti di rifiuti radioattivi», si evidenzia che le stesse non sono mai state attivate dal Ministero dell'ambiente.
  Sono tuttavia in corso alcuni approfondimenti di competenza da parte del comando carabinieri per la tutela ambientale, appositamente attivato dal Ministro dell'ambiente pro tempore su alcune criticità ambientali presenti sul territorio nazionale, all'esito dei quali verrà valutato se Pag. 10avvalersi della facoltà di prescrivere l'adozione dei provvedimenti previsti dal citato articolo.
  Il piano nazionale illustra come l'Italia intende attuare la propria politica nazionale per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi quando questi derivano da attività civili, al fine di rispettare gli obiettivi della direttiva Euratom, in modo particolare quello di evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni.
  La definizione di tale programma è disciplinata dal decreto legislativo n. 45 del 2014, di attuazione della citata direttiva Euratom e lo stesso doveva essere trasmesso alla Commissione europea entro il 23 agosto 2015.
  La redazione dello schema del piano nazionale, effettuata congiuntamente dalle competenti direzioni generali del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, è stata ultimata nell'agosto 2015, ma per la sua natura e i suoi contenuti è stato ritenuto opportuno sottoporre lo schema di piano nazionale a procedura di VAS (valutazione ambientale strategica), di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Al riguardo i competenti uffici ministeriali del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico hanno già ottemperato alla redazione del rapporto preliminare, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e all'analisi delle risultanze della consultazione pubblica nazionale transfrontaliera.
  Il parere tecnico ai fini della valutazione ambientale strategica è stato reso alla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell'ambiente in data 2 dicembre 2017 e al Ministero per i beni e le attività culturali in data 2 febbraio 2018. Il procedimento amministrativo di VAS si è concluso con l'emanazione del decreto di parere motivato n. 340 del 10 dicembre 2018 da parte del Ministro Costa, di concerto con il Ministro Bonisoli.
  Tutta la documentazione tecnica e amministrativa del procedimento di VAS è consultabile sul portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente. Per assicurare gli obblighi di trasparenza previsti dalla citata direttiva Euratom, lo schema di piano nazionale è inoltre consultabile sui siti internet istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente.
  È stata ultimata, inoltre, la fase di informazione sulla decisione finale della valutazione ambientale strategica, mediante la predisposizione di: una dichiarazione di sintesi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano nazionale e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; un piano di monitoraggio ambientale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per individuare le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio, al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuarne tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.
  Tutta la succitata documentazione è stata trasmessa dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero dello sviluppo economico il 16 maggio 2019 alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero della salute, la Conferenza unificata e l'autorità di regolamentazione competente, ovvero l'ISIN.
  Una volta approvato, il piano nazionale sarà ufficialmente notificato alla Commissione europea, a cura del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente, sentito l'ISIN, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 45 del 2014.
  Nello schema di piano nazionale, sottoposto alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della sua approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è previsto che la responsabilità per l'attuazione sia affidata dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente, che congiuntamente Pag. 11 devono monitorare i progressi compiuti.
  In particolare, il Ministero dello sviluppo economico esercita l'attività di indirizzo, fornisce direttive alla Sogin e ad altre imprese o soggetti attivi nel settore e rilascia le previste autorizzazioni nei confronti dei principali operatori nazionali, avvalendosi del parere tecnico e indipendente dell'ISIN.
  Per quanto riguarda la procedura di localizzazione del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, il deposito nazionale è un'infrastruttura indispensabile per consentire la conclusione dello smantellamento delle centrali nucleari e degli impianti del ciclo del combustibile nucleare, nonché per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi.
  Più in particolare, il deposito nazionale sarà destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali e di ricerca medico-sanitaria e dalla pregressa gestione di impianti nucleari e all'immagazzinamento a titolo provvisorio di lunga durata dei rifiuti radioattivi ad alta attività e del combustibile nucleare esaurito provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.

  La disponibilità del deposito nazionale consentirà all'Italia di:

   portare a termine la disattivazione degli impianti nucleari fino allo smantellamento finale per rilasciare, privi di vincoli di natura radiologica, i territori soggetti a pregressa servitù nucleare e smaltire, quindi, i rifiuti radioattivi derivanti dalle operazioni di smantellamento;

   smaltire, in condizioni di sicurezza, i rifiuti radioattivi provenienti dal comparto non energetico generati dalle applicazioni mediche industriali di ricerca che sono attualmente gestiti dal servizio integrato dell'ENEA e da operatori autorizzati delle attività di raccolta di rifiuti radioattivi in attesa del loro trasferimento al deposito nazionale;

   rispettare i tempi previsti dagli accordi commerciali stipulati in passato dall'Italia tramite ENEL e la Sogin con il Regno Unito e la Francia per il rientro dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di riprocessamento del combustibile nucleare esaurito italiano;

   garantire il rispetto degli impegni tra la Repubblica italiana e la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom) sulla gestione dei rifiuti radioattivi presenti nel sito del Centro comune di ricerca ubicato nel comune di Ispra (Varese) previsti nell'accordo transattivo del 27 novembre 2009;

   garantire una gestione responsabile e sicura dei rifiuti radioattivi onde evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni come espressamente richiesto dalla direttiva del 2011 n. 70 Euratom.

  Le procedure di localizzazione, costruzione ed esercizio del deposito nazionale sono interamente disciplinate dal decreto legislativo n. 31 del 2010, emanato a seguito della delega in materia nucleare conferita al Governo ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 99 del 2009.
  Il processo di localizzazione del deposito nazionale deve svolgersi nella massima trasparenza e completezza informativa verso i cittadini, spiegando, in modo chiaro, i motivi per cui l'Italia, come altri Paesi interessati dalle medesime problematiche, debba farsi carico di una gestione in sicurezza dei propri rifiuti radioattivi.
  L'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 31 del 2010 prevede che la Sogin debba definire una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, la CNAPI, alla localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, tenendo conto dei criteri della guida tecnica 29 dell'ISPRA, i cosiddetti «criteri per la localizzazione» di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività, emanata il 4 giugno 2014, e dei criteri fissati in materia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, la AIEA.
  Ai fini della validazione dei risultati cartografici e della verifica della coerenza degli stessi con i criteri sopra indicati ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010, la proposta di CNAPI è Pag. 12trasmessa all'autorità di regolamentazione competente, cioè all'ISIN.
  Successivamente, il predetto ISIN deve trasmettere la relazione di validazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico per il seguito di competenza.
  Ad oggi il MATTM e il MISE sono in attesa di ricevere dall'ISIN la suddetta relazione di validazione e verifica sul recente aggiornamento apportato dalla SOGIN alla proposta di CNAPI.
  La pubblicazione della proposta di CNAPI aprirà una fase di consultazione pubblica di condivisione, che terminerà con un seminario nazionale al quale saranno invitati a partecipare tutti i soggetti coinvolti ed interessati.
  L'esito della consultazione condurrà a una versione aggiornata della Carta delle aree che, con il parere dell'ISIN, sarà approvata dai ministeri competenti, il MISE di concerto con il MATTM, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e assumerà la veste di Carta nazionale delle aree idonee, il CNAI.
  Seguirà una procedura per l'acquisizione di possibili manifestazioni di interesse aperta a regioni e a enti. In assenza di manifestazioni spontanee, saranno attivati dei comitati interistituzionali, misti Stato-regioni, come forma ulteriore di sollecitazione alla leale collaborazione e sarà ricercata l'intesa alla Conferenza Unificata ed enti locali.
  In caso di mancato raggiungimento delle intese sui singoli siti, la decisione sarà assunta con deliberazione motivata del Consiglio dei ministri, a tal fine integrato con la partecipazione di ciascun presidente di regione interessato.
  Seguirà una fase di indagini tecniche su ciascun sito della durata di 15 mesi svolte dalla Sogin sotto la vigilanza dell'ISIN per arrivare alla formulazione della proposta finale di localizzazione, tenendo conto dell'ordine di idoneità e delle valutazioni vincolanti dell'organo di sicurezza.
  Il tempo stimato per arrivare all'autorizzazione per la costruzione del deposito nazionale è di circa 44 mesi dalla comunicazione da parte del MATTM e del MISE del nulla osta alla Sogin e alla pubblicazione della proposta della CNAPI.
  Indicativamente, quattro mesi per la consultazione pubblica, tre mesi per la raccolta osservazioni e aggiornamento CNAPI, cinque mesi per approvazione CNAPI, manifestazioni di interesse e protocollo di accordo, quindici mesi per indagini tecniche sui siti candidati, due mesi per il decreto MISE, MATTM, MIT più MIUR e campagna informativa sul sito selezionato e quindici mesi per il procedimento autorizzativo, per un totale di 44 mesi.
  Per quanto riguarda le procedure di infrazione, nel precisare che le procedure d'infrazione alle norme comunitarie relative ai temi connessi alla presente audizione non sono poste a carico del MATTM come amministrazione competente, si rappresenta che al momento risultano pendenti sull'Italia le seguenti procedure di infrazione: la 2016/2027 ENEL sulla mancata trasmissione del programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e rifiuti radioattivi; la procedura di infrazione 2018/21 sulla mancata attuazione della direttiva Euratom, che istituisce un quadro comunitario sulla gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e rifiuti radioattivi; la procedura 2018/44 ENEL sul mancato recepimento della direttiva Euratom che stabilisce le norme fondanti di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
  In relazione alla procedura di infrazione 2016/2027 per la mancata trasmissione al programma nazionale alla Commissione europea entro il termine del 23 agosto 2015 si rappresenta che nella stessa sessione del 17 maggio 2018 la Commissione europea ha deciso di adire alla Corte di giustizia dell'UE con la deposizione del ricorso contro l'Italia.
  Nella causa avente oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'articolo 258, in combinato disposto con l'articolo 106-bis, paragrafo 1, del trattato Euratom, proposta dalla Commissione europea, la IX Sezione ha pronunciato la sentenza con cui dichiara Pag. 13 che la Repubblica italiana, non avendo notificato alla Commissione europea il suo Programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti e condanna la Repubblica italiana alle spese.
  In relazione alla procedura di infrazione 2018/21 si rappresenta che la direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano mediante decreto legislativo 2014, emanato il 4 marzo 2014 su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico, dell'ambiente, di concerto con i Ministeri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, che è entrato in vigore il 10 aprile 2014.
  Tuttavia, in data 22 maggio 2018 la struttura di missione per le procedure di infrazione del Dipartimento per le politiche europee ha comunicato al MISE e al MATTM che la Commissione europea, in data 17 maggio 2018, ha notificato alla Repubblica italiana la costituzione in mora ex articolo 258 per l'inosservanza di alcuni articoli della direttiva n. 2011/70 Euratom.
  In data 18 settembre 2018 il MISE ha trasmesso al Ministero per gli affari europei una proposta di modifica del decreto legislativo n. 45 del 2014, volta ad assicurare la piena conformità alla direttiva Euratom in relazione a due rilievi contenenti nella lettera di costituzione in mora relativi alla responsabilità primaria ed alla responsabilità ultima connesse alla gestione, allo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
  Il testo della proposta di modifica alla norma primaria, elaborato dal MISE, non è stato preventivamente concordato con il MATTM in ragione di ristrettezza dei tempi.
  Nella stessa data tale proposta normativa è stata trasmessa dal Ministero per gli affari europei alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, specificando che si trattava di una prima bozza di norma che sarà oggetto di ulteriore istruttoria e affinamento nell'ambito del coordinamento con le altre amministrazioni interessate e che il primo veicolo utile per l'approvazione della norma sarebbe stato il disegno di legge europeo del 2018.
  Con l'articolo 18 della legge n. 37 del 2019 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2018)» si è provveduto ad integrare il decreto legislativo n. 45 del 2014 per prevedere espressamente la responsabilità per i danni derivanti da una cattiva gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi in via principale dei produttori di combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e dei soggetti titolari di autorizzazioni per attività e impianti connessi alla gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi e in via sussidiaria dello Stato.
  In relazione alla procedura di infrazione 2018/44 si rimanda alle informazioni di dettaglio che forniranno il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico.

  PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  PAOLA NUGNES. La sua relazione è stata molto ampia e sicuramente è servita, soprattutto ai colleghi che stanno alla prima legislatura.
  Questa Commissione si è occupata nello specifico già con una relazione di approfondimento della questione e quindi la mia domanda sarà molto breve. Tutto quello che ci ha illustrato è noto e le siamo estremamente grati di aver fatto un riassunto così dettagliato. Quello che lei dice, la trasmissione da parte della Sogin al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico della Carta nelle zone che sono potenzialmente idonee è già avvenuta nel 2015 e da allora si sta aspettando il nulla osta dei ministeri.
  Come lei giustamente ci dice, la fase successiva che si aprirà, sarà una fase ampia di dibattito, di discussione sui territori che richiederà molto tempo, giustamente, perché questa Carta starà solo a individuare quelle che sono le aree potenzialmente idonee. Non individuerà, per volere legislativo, una zona già determinata. Questo chiaramente prenderà tempo. Pag. 14
  Tuttavia, lei ci dice che abbiamo un monte di rifiuti, al di là di quelli chiaramente ospedalieri che vengono prodotti quotidianamente, che torneranno dall'estero. Poi c'è la dismissione, che mi sembra stia avvenendo anche con una certa sollecitudine, delle centrali. Non possiamo più aspettare, perché qui si parla di tempi lunghissimi.
  Vorremmo sapere esattamente cosa blocca i ministeri a dare il nulla osta per rendere pubblica questa Carta, la CNAPI, che tempi si prevedono, da quel momento in poi, saranno necessari per la realizzazione dei due depositi, ossia quello momentaneo e quello definitivo per i livelli diversi di rifiuti radioattivi.

  VANNIA GAVA, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Come dicevo prima, la gestione dell'ISIN deriva dal Ministero per lo sviluppo economico e non dal Ministero dell'ambiente. Dal 2015 è stato chiesto un aggiornamento della CNAPI, che stanno realizzando. Sappiamo che a breve dovrebbe arrivare questo aggiornamento. Dovrebbe arrivare a noi come Ministero dell'ambiente e al MISE.
  Dopodiché, i tempi – li citavo prima – sono potenzialmente 44 mesi circa, proprio per una serie di cose e anche di informativa che ci sarà da fare.
  Non appena ci arriva questa Carta, con le aree potenzialmente idonee, è evidente che dovremo, di concerto con il MISE, alla presenza del Consiglio dei ministri, individuare queste aree come da scaletta che vi ho citato prima.

  PAOLA NUGNES. L'aggiornamento che è stato richiesto è quello sulla sismicità delle aree. La richiesta, seppur lecita, anzi doverosa, sta comunque richiedendo un lavoro di indagine troppo lungo, perché, tra l'altro, le carte sismiche sono già note.
  Non dobbiamo fare degli approfondimenti specifici per aggiornare le carte sismiche se non vogliamo tener conto che chiaramente la sismicità indotta, lo spostamento delle faglie sposta continuamente questi livelli di sismicità, e lo abbiamo visto in questi ultimi anni soprattutto. Se questa indeterminatezza non ci può portare a un dato certo, non ce lo potrà portare mai.
  Quattro anni sono già veramente tanti per dare comunque una risposta e rendere una carta già nota, pubblica, per cominciare il dibattito.

  VANNIA GAVA, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Posso condividere con lei sulle tempistiche, ma capisce che l'argomento è abbastanza delicato. Dal 2015 ci sono stati anche degli eventi importanti. Posso capire di voler accelerare, ma se ci sono degli studi da fare, visto che non stiamo parlando di un impianto qualunque, ma di un deposito sensibile, credo che vadano fatti. Tuttavia, dalle notizie informali che ho, so che lo studio dovrebbe essere completato e che a breve dovrebbe arrivarci.

  PRESIDENTE. Non pensa che ci sono tante mancate emanazioni di decreti? Avete valutato gli effetti e l'impatto che può avere questa mancanza? Avete in mente una sorta di uniformità, di riscrivere tutto l'apparato normativo oppure semplicemente di continuare in maniera disomogenea?
  Ritenete che il coordinamento forse tra i vari ministeri vada in qualche modo rafforzato come dialogo e rapporto? Questa carenza normativa porta anche a un pericolo di disomogeneità. Faccio un esempio di alcune tipologie di rifiuti per i quali in determinati impianti ci sono dei rilevatori di radioattività e in altri no, alcune cose sono delegate alle singole regioni. Come si può uniformare la legislazione e renderla un po’ più omogenea e fare questi decreti attuativi che mancano?

  VANNIA GAVA, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Come sottolineavo prima, questo è un argomento sensibile, è un argomento che va trattato, ma soprattutto coinvolge più ministeri. Lei mi insegna insomma che quando ci sono più ministeri coinvolti, ci sono dei coordinamenti interministeriali e le cose si allungano. Se si allungano perché si lasciano andare le cose, su questo credo Pag. 15che vada vigilato e vadano portate avanti le cose secondo un certo programma. Certo è che se ci sono dei ritardi perché comunque si vogliono approfondire certi temi, si vogliono trovare delle soluzioni alternative, credo che sia meglio aspettare un po’ di più.
  È ovvio, come dicevo prima, che quando si tratta di più ministeri che lavorano insieme il concerto diventa più difficile e diventa più lungo. Sicuramente, se ci arriva anche qualche proposta dal Parlamento, potremmo anche considerare e vedere, ma non credo sia di facile applicazione una semplificazione di questo genere, proprio perché non possiamo non concertare con il Ministero della salute, non possiamo non concertare con il Ministero dello sviluppo economico.
  Come sottolineava anche lei da relatore della relazione sui rifiuti radioattivi approvata nella precedente legislatura, arriviamo con un ritardo di dieci anni. Adesso stiamo recuperando, stiamo lavorando anche di concerto con il MISE che, tutto sommato, è il ministero con cui ci interfacciamo di più. Stiamo lavorando, ma ci sono dei passaggi che non possono essere tralasciati.

  PRESIDENTE. In merito alla situazione della procedura di infrazione, lei ha parlato del piano nazionale che doveva essere fatto ad agosto del 2015. Avevamo visto anche quelli delle altre nazioni, tipo quello della Germania, che erano abbastanza semplici, abbastanza scarni. Nel nostro vedo la VIA, la VAS. Tre anni di ritardo non sono pochi. Siamo in procedura di infrazione.
  Com'è il dialogo con l'Europa? Com'è il dialogo con gli altri paesi? In Francia, quando eravamo andati noi, volevano sospendere le ultime ricezioni dei nostri rifiuti proprio perché stavamo indietro con tutto, anche con il deposito nazionale. Come sono i rapporti con Francia e Inghilterra? Magari è più di competenza del MISE, se ho capito bene, però vorrei sapere se si stanno cercando anche eventuali soluzioni alternative al deposito unico nazionale nel nostro territorio.

  VANNIA GAVA, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. I dialoghi sulle infrazioni li ho sottolineati prima. C'è un nuovo Ministro ai rapporti con l'Europa e quindi credo che possiamo dialogare anche con lui per far sapere che è vero che ci sono stati questi ritardi, ma piano piano stiamo recuperando.
  Per quanto riguarda il deposito nazionale, credo che una volta che ci arriverà la CNAPI dovremo fare un ragionamento visto che siamo stati delegati a governare, dovremo fare un ragionamento con il MISE – come ricordava lei, è più competenza MISE – su che cosa vogliamo fare.
  Credo che una volta trasmessa quella Carta potremmo avere anche le idee più chiare.

  PRESIDENTE. La pubblicazione la farà il MISE?

  VANNIA GAVA, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Abbiamo parlato con il collega sottosegretario al MISE e una volta che arriverà la Carta ci confronteremo. Poi, o la farà il MISE o la faremo di concerto, insieme.

  TULLIO PATASSINI. Ringrazio il sottosegretario per la presenza e per l'esaustiva relazione che ci ha permesso di ricostruire anche storicamente tutte le complesse attività che ci sono state in relazione alla gestione, al trattamento e al futuro deposito di materiale radioattivo.
  Vorrei riferirmi a un'audizione che c'è stata presso la Commissione industria del Senato ad aprile, aprile ultimo scorso, quando il Sottosegretario Crippa ha dichiarato, come MISE, che esiste la volontà di costituire un tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio dell'attività di decommissioning delle installazioni nucleari di Sogin. È un passaggio in più.
  Vorrei chiedere al sottosegretario se il ministero a cui lei afferisce ne è stato informato e cosa ne pensa in merito.

  VANNIA GAVA, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Il MISE ha istituito un tavolo. Il Pag. 16MATTM ha partecipato al tavolo presso il MISE nell'ottica di fare un tavolo di concertazione. Abbiamo fatto un primo tavolo e da allora poi non ha più convocato. Concordo con il collega che si possa aprire questo tavolo anche per snellire quelle procedure che possono risultare, alle volte, un po’ farraginose.

  PRESIDENTE. Visto che ci stiamo occupando di un tema delicato, la verifica in generale di tutti i rifiuti sulla radioattività, vi chiedo se potete farci avere una lista di tutti i provvedimenti che riguardano l'argomento.
  Se non ci sono altre richieste di intervento, vi ringrazio e dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta, sospesa alle 12.55, riprende alle 13.

Comunicazioni del presidente.

  PRESIDENTE. Comunico che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi ha convenuto che una delegazione della Commissione svolga una missione di studio in Francia dal 25 al 27 settembre 2019.

  La seduta termina alle 13.05.