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Resoconti stenografici delle audizioni

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XVIII Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

Resoconto stenografico



Seduta n. 12 di Mercoledì 10 giugno 2020

INDICE

Comunicazioni:
Ruocco Carla , Presidente ... 3 

Sulla pubblicità dei lavori:
Ruocco Carla , Presidente ... 3 

Audizione del dott. Giovanni Sabatini, Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana, sulle iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria:
Ruocco Carla , Presidente ... 3 
Sabatini Giovanni , Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana ... 3 
Ruocco Carla , Presidente ... 6 
Vazio Franco (PD)  ... 6 
Ruocco Carla , Presidente ... 7 
De Bertoldi Andrea  ... 7 
Ruocco Carla , Presidente ... 7 
Vazio Franco (PD)  ... 7 
Ruocco Carla , Presidente ... 7 
Pesco Daniele  ... 7 
Ruocco Carla , Presidente ... 8 
Pellegrini Marco  ... 8 
Ruocco Carla , Presidente ... 8 
Zanettin Pierantonio (FI)  ... 8 
Ruocco Carla , Presidente ... 9 
D'Ettore Felice Maurizio (FI)  ... 9 
Ruocco Carla , Presidente ... 9 
Foti Tommaso (FDI)  ... 9 
Ruocco Carla , Presidente ... 10 
Sabatini Giovanni , Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana ... 10 
Ruocco Carla , Presidente ... 14 
Pesco Daniele  ... 14 
Ruocco Carla , Presidente ... 14 
Sabatini Giovanni , Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana ... 14 
Ruocco Carla , Presidente ... 15 

ALLEGATO: Documentazione prodotta da Giovanni Sabatini, Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana ... 16

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
CARLA RUOCCO

  La seduta inizia alle 8.15.

Comunicazioni.

  PRESIDENTE. Comunico che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 9 giugno, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno, di un ulteriore consulente, dopo quelli nominati lo scorso 27 maggio, scelti tra personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione, sulle materie che saranno oggetto del programma dei lavori e per la durata della legislatura, nelle persona del Dott. Marcello Minenna, Direttore dell'Agenzia Dogane e Monopoli.
  L'Ufficio di Presidenza ha convenuto di procedere successivamente ad ulteriori designazioni, in base alle candidature già pervenute o che saranno proposte da parte dei gruppi che si sono riservati.

  (La Commissione prende atto).

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del dott. Giovanni Sabatini, Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana, sulle iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Direttore Generale dell'ABI, Giovanni Sabatini.
  Ricordo che l'ABI è già stata audita nella seduta dello scorso 22 aprile, in ordine all'attuazione degli interventi introdotti dal legislatore con i decreti-legge n. 18 e 23 del 2020, relativamente al settore bancario e finanziario, per il sostegno alle aziende ed imprese colpite dalla crisi.
  Lo scorso 27 maggio la Commissione ha esaminato il questionario inviato alle 140 banche operanti in Italia (tra gruppi bancari, banche singole e filiali italiane di banche estere) sull'attuazione delle misure riguardanti il settore bancaria di cui ai decreti-legge n. 18 e 23/2020.
  Dall'esame del questionario è emerso un quadro di una indubbia complessità delle procedure in atto.
  Anche sul tema dei tassi di interesse applicati dalle banche alle operazioni di prestito e dei relativi costi e provvigioni applicate, si sono registrate differenze tra le diverse banche.
  Per questo abbiamo chiamato ABI e Banca d'Italia, che sarà audita domani, per riferire su questo punto, aggiornando le informazioni fornite nelle precedenti audizioni.
  Do pertanto la parola al Direttore Sabatini, ringraziandolo per la disponibilità manifestata a collaborare con la Commissione.

  GIOVANNI SABATINI, Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana. Grazie presidente, onorevoli componenti della Commissione d'Inchiesta sul sistema bancario, Pag. 4 vorrei innanzitutto ringraziarvi, a nome dell'Associazione Bancaria Italiana e del presidente Antonio Patuelli, per questo secondo invito a partecipare ai lavori della Commissione.
  Come ha ricordato la presidente, il tema su cui oggi siamo chiamati a offrire il nostro contributo è la situazione delle commissioni e dei costi applicati dalle banche nei finanziamenti previsti dai D.L. n. 18 e 23 del 2020.
  A tale riguardo, devo precisare che l'Associazione Bancaria Italiana, in quanto associazione volontaria di imprese, senza scopo di lucro, è soggetta a stringenti regole di concorrenza disposte a livello europeo, regole, in particolare, contenute negli artt. 101 e ss del TFUE (Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea) che vietano esplicitamente le «decisioni di associazioni di imprese» che «abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno» in particolare attraverso la fissazione di prezzi di acquisto o di vendita, la ripartizione dei mercati, ecc.
  Similmente, il legislatore nazionale prevede che «le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari» sono considerate «intese» e dunque vietate laddove volte a «restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante».
  Quindi, in pieno rispetto di questo quadro normativo, l'ABI e i suoi organi associativi, si astengono e si debbono astenere dall'assumere o promuovere ogni decisione – anche di natura non vincolante – che abbia l'obiettivo, o anche la mera potenzialità, di influenzare le condotte economiche delle imprese associate, falsando in tal modo la concorrenza.
  Pertanto, nel riconoscere il ruolo che l'ABI riveste a supporto dei propri Associati, è stato in più occasioni ribadito che il diritto della concorrenza vieta alle associazioni di categoria di condurre attività suscettibili di incidere sulle strategie commerciali delle singole banche.
  È importante ricordare che ne è derivata pertanto la chiara indicazione delle Autorità, da un lato, di non promuovere iniziative volte a influire sulla libera determinazione di prezzi e/o commissioni, e, dall'altro, di astenersi dal raccogliere informazioni di dettaglio relativamente a tali variabili per escludere in radice ogni forma di monitoraggio (da parte dell'Associazione) che potrebbe essere considerata prodromica al coordinamento dei comportamenti degli Associati.
  È anche importante ricordare che in base alle dichiarazioni dell'AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato), quando la normativa si presta a più letture che possono incidere direttamente sulle scelte di mercato delle imprese e non si siano ancora formati orientamenti giurisprudenziali univoci, l'attività di supporto interpretativo dell'Associazione, in osservanza del principio di concorrenza, deve lasciare all'autonomia delle singole imprese di sciogliere il dubbio nei concreti comportamenti di mercato.
  In conseguenza, tra l'altro, di attività istruttorie avviate dall'AGCM anche nei confronti dell'Associazione, l'Associazione ha dovuto fare una profonda revisione dei propri meccanismi di funzionamento in modo da garantire il pieno rispetto della regolamentazione antitrust.
  In questo contesto, è di tutta evidenza che l'Associazione non può e non deve esercitare poteri di indirizzo, di intervento o di controllo in merito alle attività svolte dai propri Associati, né possiede banche dati relative ai rapporti bancari intrattenuti con la clientela e non è neppure destinataria di alcun flusso informativo da parte delle Autorità.
  Conseguentemente, per venire all'oggetto specifico dell'audizione odierna, la misura dei tassi di interesse e delle commissioni relativamente ai due decreti è stata quindi fissata dalle singole banche attenendosi alle indicazioni presenti nel testo dei provvedimenti e, laddove questo aspetto non fosse esplicitamente normato, le determinazioni sono state assunte dai singoli operatori, che sono imprese tra loro in Pag. 5piena concorrenza, nell'esercizio della loro libertà di impresa.
  Più in particolare, nell'articolo 1 del decreto-legge n. 23 (Liquidità) relativo alle garanzie rilasciate da SACE è fatto esplicito riferimento all'ammontare massimo del tasso di interesse e delle commissioni che le banche possono applicare sui finanziamenti garantiti.
  In particolare, la lettera h) del richiamato articolo 1 prevede che le commissioni debbano essere limitate al recupero dei costi, mentre il tasso di interesse dei finanziamenti coperti dalla garanzia debba essere inferiore al tasso che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Tale differenza deve essere poi documentata e attestata dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.
  L'articolo 13 relativo alle garanzie rilasciate dal Fondo per le PMI prevede la determinazione di un tetto massimo solo con riferimento ai finanziamenti fino a 25.000 euro, quindi quelli di cui alla lettera m), comma 1, coperti al 100% dallo stesso Fondo di garanzia. In particolare, si prevede che il tasso di interesse praticato dal soggetto finanziatore deve tener conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione, e comunque non potrà essere superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, quindi una durata più o meno equivalente a quella originariamente prevista dal decreto legge, maggiorato della differenza tra il Credit default Swap (CDS) banche a 5 anni e il Credit Default Swap sul Debito dello Stato Italiano (CDS ITA) a 5 anni, facendo riferimento poi alle modalità di calcolo di questo differenziale, a quanto previsto dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario della garanzia pensionistica di cui alla legge di bilancio del 2016. A queste due componenti si aggiunge una maggiorazione dello 0,2 per cento. Questa complessa costruzione del tasso soglia è stata semplificata in sede di conversione del decreto n. 23 e quindi il calcolo del tetto massimo del tasso è riportato a due semplici componenti. Il Rendistato, equivalente a una durata analoga al finanziamento, più uno 0,20 cento e quindi viene eliminato il riferimento al differenziale tra CDS e CDS sul debito italiano. Per quanto riguarda gli altri finanziamenti, con le garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia delle PMI viene fatto specifico riferimento alla misura del tasso di interesse alla lettera p), dove di nuovo è previsto che nel caso dei finanziamenti erogati ammessi in un momento successivo alla garanzia del Fondo, la banca deve trasmettere al Fondo una dichiarazione del legale rappresentante attestante la riduzione del tasso di interesse applicato sul finanziamento garantito per effetto della presenza della garanzia.
  Questo principio è stato ora richiamato anche nella legge di conversione del decreto-legge Liquidità, con specifico riferimento alle operazioni di rinegoziazione di cui alla lettera e) quando viene specificato che «il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia».
  Questo è il quadro riguardante i finanziamenti.
  Venendo al tema delle moratorie, con riferimento al D.L 18/2020 (decreto-legge «Cura Italia»), l'art. 54, comma 2 dispone, tra l'altro, che il Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. L'art. 2, comma 2 specifica che ai fini del calcolo degli interessi compensativi si applica il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che la sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
  Occorre peraltro rilevare che una risposta alle cd FAQ del MEF precisa che: «Gli interessi che maturano durante il periodo Pag. 6di sospensione (il 50% di questi viene sostenuto dal Fondo di solidarietà) si calcolano solo sulla parte capitale residua del mutuo e si aggiungono al totale complessivo da pagare. Pertanto, non c'è produzione di interessi su altri interessi (cd. Anatocismo, vietato dalla legge)».
  L'art. 56 ha introdotto, infine, una misura di moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari alle PMI danneggiate dall'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19 nel nostro Paese. La normativa, da un punto di vista attuariale, prevede l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche. La banca, anche in questo caso, non può applicare commissioni in relazione all'operazione di sospensione. Inoltre, gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. Anche in questo caso è esclusa la possibilità di capitalizzazione degli interessi.
  Presidente, questo è il quadro che noi possiamo dare come nostro contributo sul tema dati gli stringenti vincoli della disciplina antitrust. Ricordo solo, per chiudere, che è in questi giorni in recepimento nella legislazione italiana un aggiornamento delle direttive in materia di concorrenza che innalza, soprattutto nei confronti dell'associazione d'impresa, le sanzioni in caso di violazione degli stringenti vincoli normativi. In particolare, per le associazioni di imprese, la sanzione minima in caso di violazione di queste regole è pari minimo al 10 per cento del fatturato totale mondiale delle imprese associate. Quindi una sanzione con una caratteristica veramente deterrente.
  Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie a lei. Collega Vazio, il primo intervento. Poi c'è il collega De Bertoldi.

  FRANCO VAZIO. Dottore, grazie per la gentilezza che ci ha fatto a ritornare in Commissione banche per fornirci ulteriori elementi di valutazione.
  Le dico però sinceramente che, facendo l'avvocato, mi passerà il paragone, se si fosse presentato davanti a un pubblico ministero le avrebbe detto quantomeno che fosse reticente nella sua deposizione. Le dico questo perché lei cita il tema della concorrenza che non ritengo c'entri nulla sulla vicenda, perché, dottore, non stiamo parlando di influenza sulla determinazione dei tassi. Noi stiamo parlando di conoscere il livello di tasso massimo e quindi un calcolo che io mi avventuro a fare e che porta a una soglia intorno all'1,20 per cento, ma che lei e i suoi uffici sono certamente nelle condizioni di fare, così come lo avevate fatto nella prima audizione sia lei che il Mediocredito, quando ci avete riferito che il tasso era vicino a 1,20. Poiché le banche ci riferiscono che i tassi applicati variano in alcuni casi in maniera meritoria sotto l'1,20 per cento, ma ci sono banche che addirittura applicano il 50 per cento in più di questo tasso minimo, almeno sulle soglie da 25.000 euro, mi domando come ABI non possa dire la sua, visto che si tratta di una macroscopica violazione di legge. Punto primo.
  Punto secondo, io chiedo una valutazione e mi sarei aspettato una sua valutazione in merito ai tempi che la Commissione banche ha reperito direttamente dagli istituti bancari, non da un'indagine approfondita e inquisitoria nei confronti delle banche con l'aiuto dei report dei clienti. Mi riferisco a comunicazioni delle banche dove ci dicono in alcuni casi che le pratiche sono state istruite in qualche giorno e in altri casi che ancora oggi non sono ancora istruite, non dico quelle da 800.000 euro, dove c'è da valutare il merito creditizio, ma nemmeno quelle da 25.000 euro, rispetto alle quali bisogna acquisire solamente la carta d'identità e il calcolo sul 25 per cento del fatturato e questo viene acquisito normalmente con un'autodichiarazione. Sotto questo profilo, io accetto l'idea che le banche per essere più prudenti acquisiscano anche ulteriori elementi documentali come un bilancino, come un modello unico, ma questa attività istruttoria può essere compiuta, io dico esagerando, in due settimane. Come è possibile che a distanza di un mese, Pag. 7un mese e mezzo dall'emissione del decreto ci siano banche che non hanno istruito nemmeno il 20 per cento delle pratiche che sono state presentate?
  Non si tratta di distorcere il mercato e distorcere la concorrenza. Io mi rendo conto che state camminando su un terreno complicato e delicato, tuttavia, come ho detto durante la scorsa audizione, per evitare che si possa scollegare il rapporto tra la società, tra il mondo dell'imprenditoria e il mondo non solo della politica ma anche dell'economia e della finanza, io mi sarei aspettato e mi aspetterei che su questo lei prenda una posizione e dica una parola chiara non a tutela sua o a tutela nostra, ma a tutela di quelle banche che sino ad oggi hanno ben operato. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie, senatore De Bertoldi, poi c'è il collega Pesco.

  ANDREA DE BERTOLDI. Brevemente perché purtroppo un'altra Commissione mi aspetta, quindi non so se riuscirò neppure a sentire la sua risposta, ma certamente avrò modo poi di leggerla dagli atti.
  Vorrei esprimere due concetti, per il primo mi allaccio a quanto dichiarato dal collega ma faccio un passo indietro, ponendole un quesito che avevo posto anche al Ministro Gualtieri la scorsa settimana. Dalla relazione del Governatore della Banca d'Italia sarebbe emerso che uno dei problemi che le banche incontrano anche nella posizione automatica, quella che permetterebbe con l'autocertificazione e la procedura automatica di fare tutto quasi in fase immediata, è che le banche non si sentono tranquille per la mancata manleva, che è stata peraltro richiesta alla maggioranza del Governo da molto tempo, e quindi si sentirebbero coinvolte per eventuali responsabilità in tema di antiriciclaggio e antimafia. Ebbene, siccome io ritengo che questa sia una mancanza della normativa quindi una mancanza della maggioranza del Governo e di conseguenza una causa dei ritardi che vengono imputati a voi, io vorrei una voce chiara da parte dell'ABI su questo tema. È vero o non è vero? Perché se non è vero, avete voi una grossa responsabilità. Se è vero, la responsabilità almeno in parte, ricade sulla maggioranza, sul Governo. Credo che sia dovuta una risposta su questo.
  Per concludere un'ultima precisazione legata alle variazioni nelle disposizioni del decreto-legge «Liquidità» che sono state approvate alla Camera, quindi variazioni sulla durata del prestito automatico da sei a dieci anni, sul maggiore importo a 30.000 euro e sul 15 per cento in più necessario per la rinegoziazione. La mia domanda è: avete dato delle istruzioni? Ci sono delle tempistiche previste soprattutto per coloro che hanno domande in corso, ma anche per coloro che avevano già avuto l'erogazione dell'importo originario e che volessero quindi adeguarsi alle più favorevoli condizioni previste dal decreto modificato? Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie a lei. L'onorevole Vazio chiede di fare una precisazione. Prego.

  FRANCO VAZIO. Ho dimenticato solamente una domanda sul perché il sistema bancario non eroga i finanziamenti alle imprese agricole, come lei invece aveva confermato, così come aveva confermato il Mediocredito per quanto riguarda la lettera m), non il canale ISMEA.

  PRESIDENTE. Prego, senatore Pesco.

  DANIELE PESCO. Buongiorno e grazie per le informazioni che ci avete portato oggi.
  La mia domanda è sempre sui prestiti sotto ai 25.000 euro. La Commissione d'inchiesta sul sistema bancario ha fatto delle domande precise alle banche e solo una, Unicredit, ci ha risposto in modo completo ed esaustivo, affermando che nei finanziamenti sotto i 25.000 euro, il 10 per cento di questi hanno avuto la cosiddetta «compensazione»; cioè una parte è stata utilizzata per chiudere i crediti pregressi e una parte invece è stata utilizzata per un nuovo finanziamento. Praticamente dei 525 milioni di credito erogato una percentuale rilevante è stata utilizzata per compensare. Sostanzialmente, quindi, molte banche hanno fatto il contrario di ciò che voi avete Pag. 8detto e di ciò che noi abbiamo prescritto con legge, questi soldi dovevano essere utilizzati per nuove erogazioni e non per chiudere posizioni passate. Tecnicamente le banche potevano farlo. La mia domanda è questa: le banche, anche se il conto corrente era unico, avevano la possibilità di erogare tutto il finanziamento e mantenere il cosiddetto «fido» accantonato senza incidere sul fido pregresso?
  La seconda domanda è se avete svolto anche voi un monitoraggio su come stanno andando le cose in modo analitico e se avete riscontrato anche voi situazioni diverse da quelle che sta riscontrando la Commissione banche.
  Infine un monito. Alcune banche stanno facendo veramente cose poco chiare. Ho esperienze che mi comunicano persone a me vicine, conoscenti. Una persona mi ha informato che la banca ha inviato, come ho ricordato la settimana scorsa al Ministro, la domanda al Fondo di garanzia e in realtà la domanda non è mai stata inviata e ha tenuto la persona ad attendere inutilmente. Un'altra banca, invece, ha chiesto garanzie ulteriori, quasi in modo subdolo, per un finanziamento, nel senso che la persona aveva già richiesto un finanziamento in tempo passato con una certa garanzia e la banca gli stava facendo firmare un foglio nel quale sottoscriveva che la stessa garanzia poteva essere utilizzata anche per il finanziamento da 25.000 euro con copertura pubblica al 100 per cento. Ci tengo a segnalare questi fatti, perché secondo me fanno male al sistema bancario. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie a lei. Comunque la sua relazione è un po' generica, è un cappello introduttivo; dato che questa è una Commissione d'inchiesta, noi potremo poi tranquillamente fare domande più puntuali riguardo ai tassi di interesse, numeri che poi sicuramente l'ABI ci fornirà. Prego, collega Pellegrini.

  MARCO PELLEGRINI. Grazie, presidente. Volevo fare due domande una delle quali sui tassi, ma è stata fatta dai colleghi, quindi non la ripeto.
  Mi volevo, invece, concentrare sulle percentuali e sui numeri che sono venuti fuori dai questionari che noi abbiamo inviato alle banche e a cui le banche hanno risposto. Noi abbiamo i dati aggiornati al 20 maggio e volevo sottoporle i numeri che vengono fuori dal questionario. Per quanto riguarda i prestiti sotto i 25.000 euro le domande sono state presentate per un numero di 560.000. La risposta media tra accolto ed erogato, perché noi non abbiamo il dato disaggregato, è del 51,8 per cento, circa il 52 per cento, però andando a vedere i numeri banca per banca e soffermandoci su quelle banche più significative per il nostro sistema, vengono fuori dei numeri che veramente lasciano pensare. Cito per esempio: UBI ha erogato o deliberato pratiche fino al 98 per cento, mentre UniCredit per lo stesso dato ha il 78 per cento, BPM invece ha il 69, Montepaschi il 45. Si crolla poi a intesa Sanpaolo che ha erogato soltanto il 30 per cento e ICCREA addirittura il 2,5 per cento.
  Vorrei una sua valutazione su questa disparità incredibile tra un istituto e l'altro. Non può esserci un riferimento alla norma, perché altrimenti non si sarebbero avute delle risposte così diverse. Inoltre le chiederei se ha da comunicarci delle iniziative che ABI sta prendendo o ha intenzione di prendere proprio per invitare le banche associate a dare una risposta più confacente allo stato di crisi, perché, almeno per i finanziamenti coperti al 100 per cento dalla garanzia, non si riesce davvero a capire quale tipo di istruttoria debbano fare le banche. Grazie.

  PRESIDENTE. Collega Zanettin, prego e poi l'onorevole D'Ettore.

  PIERANTONIO ZANETTIN. Grazie, presidente. Io porrò al dottor Sabatini la stessa domanda che ho posto la settimana scorsa al Ministro Gualtieri.
  Ricollegandomi anche all'intervento del collega Pellegrini, io sono stato molto colpito soprattutto dalla percentuale di erogazione delle banche di credito cooperativo, le BCC. Notoriamente le BCC sono sempre state considerate come le banche più vicine al territorio, le banche più vicine alle piccole e medie imprese. Il dato che noi Pag. 9abbiamo acquisito come Commissione da una parte stupisce e dall'altra è in palese contraddizione con quello che è il comune sentire. La settimana scorsa il Ministro Gualtieri ha risposto alla mia domanda dicendo, secondo me in modo insoddisfacente, che non è un problema; se il singolo ha un problema, si rivolga alla banca che eroga rispetto alla banca che non eroga. A me quel tipo di risposta non può interessare, io voglio capire perché. Non è il caso singolo che mi interessa.
  Volevo chiedere a lei: c'è qualche motivo speciale? C'è qualche aspetto politico sul quale noi dovremmo riflettere? Perché evidentemente il dato, come ha ribadito poc'anzi il senatore Pellegrini, è assolutamente eclatante e stupisce.
  Le aggiungo un ulteriore riferimento. Nella mia provincia, la provincia di Vicenza, addirittura il presidente dell'ordine dei commercialisti ha ritenuto di dover pubblicamente indirizzare una lettera alle BCC del territorio, lamentando che la documentazione richiesta per erogare, in particolare, i finanziamenti sotto i 25.000/30.000 euro era eccessiva e addirittura illegittima. Grazie.

  PRESIDENTE. Collega D'Ettore, prego.

  FELICE MAURIZIO D'ETTORE. La ringrazio, direttore. È tornato qui da noi e ci ha dato delle indicazioni. Ora aspettiamo risposte anche sulle domande che noi facciamo, visto il compito.
  Questa è un'audizione. Nonostante la presenza di una normativa che non è del tutto chiara, mi meraviglia che qualcuno attribuisca all'ABI o ad altri soggetti responsabilità che derivano direttamente dal quadro normativo. Quando uno fa parte di una Commissione banche dovrebbe conoscere l'ordinamento bancario e conoscere dal diritto civile al diritto commerciale. Sarebbero minime conoscenze. È chiaro che l'autonomia contrattuale e la libertà di impresa rispetto a questo settore non possono essere incise dall'ABI. Su questo c'è una giurisprudenza infinita. Il contegno che tengono le banche dipende in particolare da libertà d'impresa e autonomia contrattuale.
  L'altro versante sono le limitazioni e i limiti di ordine pubblico ed economico che sono posti dalla disciplina di legge. Questa disciplina di legge è assolutamente carente. Su questo io volevo una valutazione, perché stiamo parlando sempre di responsabilità di altri, ma non andiamo alla fonte di chi ha emanato queste misure che stanno determinando una confusione assoluta anche nel momento applicativo, perché, tra parentesi, i momenti applicativi sono rimessi a ulteriori affinamenti non solo di normazione secondaria, ma anche di normazione autonoma che arriva dalla concorrenza e dal sistema e il principio di concorrenza mi sembra del tutto non contestabile in questa materia.
  Al di là delle singole domande rispetto a questa disciplina normativa, alla libertà di impresa, alla concorrenza, principio che mi sembra incontestabile, e all'autonomia contrattuale che riguarda tassi e commissioni nei limiti di ordine pubblico ed economico che pone la disciplina e le misure da ultimo emanate, io vorrei capire rispetto a queste misure e a questa normativa quali sono le difficoltà su questo settore in ordine all'applicazione e in ordine ai comportamenti e ai contegni, per quanto può risultare all'ABI nei limiti del ruolo che l'ABI ha sulla base di un ordinamento bancario, europeo e nazionale che è abbastanza evidente. Del resto c'è pure la Banca d'Italia in materia.

  PRESIDENTE. Collega Foti, prego.

  TOMMASO FOTI. Anch'io ringrazio il direttore per la sua esposizione. Devo dire peraltro che, invece, io condivido il taglio che ha dato per il semplice motivo che non ritengo che ABI possa intervenire sulla materia degli interessi. Mi dispiace, ma se la normativa è stata fatta ed è stata fatta in un certo modo, tutt'al più su questo specifico punto dovrebbe intervenire Banca Italia.
  A di là di questo vorrei fare due considerazioni. È vero che il Presidente Conte ha annunciato il 6 di aprile che i finanziamenti erano immediatamente erogabili, però vorrei chiedere due chiarimenti al direttore. Il primo, se è vero che l'operatività del Pag. 10Fondo, per quanto riguarda la garanzia al di sotto dei 25.000 euro, sia poi stata effettivamente operativa dal 16 di aprile; il secondo, se è vero che la società pubblica, parapubblica garante oltre i 25.000 euro sia diventata operativa il 23 aprile.
  Infine, una domanda sul merito creditizio e cioè se interpreta e come interpreta ABI il passaggio sul merito creditizio che a me pare, nel caso di specie, essere stato riservato dalla legge agli enti concedenti la garanzia pubblica, non che la banca sia assolta dall'esame del merito creditizio. Questo è un punto essenziale, perché è uno degli imbuti attraverso i quali poi, come lei sa, si è generata una lentezza nell'erogazione del credito.

  PRESIDENTE. Io non ho altri interventi.
  Vorrei però precisare che c'è una netta differenza, dal punto di vista normativo, tra i prestiti sotto i 25.000 euro, che poi sono diventati 30.000, e quelli al di sopra perché, per quanto riguarda le aziende e le richieste da parte di aziende in bonis, non ci sono rischi da parte degli istituti di credito. Questo va ben specificato, perché la confusione e le tante lamentele che noi riscontriamo con le segnalazioni riguardano i crediti di piccolo importo. Su questo punto bisogna essere chiari.
  Seconda precisazione. Nessuno sta dicendo che l'ABI debba improvvisamente fornire un servizio al Paese di autorità giudiziaria, tuttavia è diverso il discorso dell'informazione che, come Commissione d'inchiesta, abbiamo il diritto e il dovere di chiedere ai nostri referenti tra cui l'ABI per parti di competenza. Detto ciò, è molto giusto e molto vero che le banche esercitino la loro autonomia secondo le regole di mercato, però sono transitate per questa Commissione tante crisi bancarie che poi si sono riversate sulle casse pubbliche, per cui è importante che ci sia una costante collaborazione tra il settore bancario e le istituzioni. Sia da un lato che dall'altro ci deve essere una volontà di analisi sia nell'operatività ordinaria che nei momenti di crisi dove la disponibilità deve essere dall'altra parte.
  Prego, dottor Sabatini.

  GIOVANNI SABATINI, Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana. Grazie, presidente. Rispondo all'onorevole Vazio.
  Il quadro normativo in materia di concorrenza è estremamente dettagliato e preciso, anche rispetto alla mera potenzialità di fornire indirizzi che possano modificare il quadro della concorrenza. Credo che il passaggio a cui avevo accennato anche nella mia relazione introduttiva – ed è un provvedimento nei confronti dell'ABI del 10 luglio 2007, che riguarda proprio il tema delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali –, specifica esattamente l'attività di supporto interpretativo dell'Associazione. Pertanto, ogni qualvolta non ci sia una norma assolutamente limpida, se non ci sono orientamenti giurisprudenziali univoci, non possiamo intervenire con nostra interpretazione. Questo deve essere lasciato all'autonomia delle singole banche e questo riguarda anche il calcolo del livello di interesse. Faccio presente che la norma facente riferimento a questo differenziale tra il CDS banche e il CDS Italia, quella dell'accordo quadro per l'anticipo pensionistico, si riferisce a un servizio markit, perché è lì che si prendono quelle quotazioni, che l'ABI non ha più attivato proprio perché non ha lo strumento dal quale effettuare quei calcoli. Anche il semplice fatto di avere degli strumenti e quindi la possibilità di fare dei calcoli poteva essere considerato dall'autorità antitrust, in termini di procedure di organizzazione interna, come un elemento indiziario di un'attività di indirizzo dell'Associazione bancaria. Quindi devo dire, presidente, che noi nel rispetto della legge e dei regolamenti siamo qui e verremo ogni qualvolta lei e gli onorevoli commissari riterranno opportuno chiamarci, ma alcuni limiti non possiamo valicarli.
  Anche sulla valutazione delle risultanze che vi sono state comunicate, poiché non disponiamo di flussi informativi, non svolgiamo nessuna attività di raccolta diretta di informazione sui nostri associati, possiamo fare soltanto delle valutazioni di carattere generale e quindi possiamo rappresentarvi i numeri che, in astratto, possono essersi Pag. 11verificati nella fase iniziale. Noi oggi osserviamo una crescita esponenziale nei numeri, e questo è stato anche riferito nelle considerazioni finali dal Governatore, che fanno ritenere che le difficoltà iniziali sono state superate. Le complessità riguardano i modelli organizzativi che sono differenti da banca a banca, anche in funzione delle diverse dimensioni delle banche stesse. In alcuni casi il modello può essere stato decentrato e la delega alla decisione dell'erogazione può essere stata data al direttore di filiale oppure è stata accentrata a livello regionale oppure è stata accentrata a livello di direzione generale. Sono diversi modelli che possono essere stati anche modificati nel corso dell'esperienza in funzione di eventuali difficoltà riscontrate.
  Un secondo elemento è quello tecnologico. Molte banche danno in outsourcing i loro sistemi informativi a soggetti terzi e quindi può darsi che in alcune circostanze l'outsourcer abbia avuto delle difficoltà nell'adeguamento delle procedure. Infine, sicuramente c'è un problema, e così rispondo anche a una domanda dell'onorevole Pesco, in merito alla compensazione degli importi erogati nel momento in cui veniva accreditato l'importo sul conto corrente. In questo caso noi abbiamo fatto, subito dopo la mia audizione, una circolare proprio per chiarire il dettato della legge in materia di divieto di compensazione. Tuttavia l'aver affermato il principio normativo non risolve le difficoltà tecniche. Il modello del conto corrente, anche da un punto di vista dell'impostazione contrattuale, è che il rapporto è regolato da accrediti e addebiti e ci sono dei saldi. Laddove viene consentito uno sconfino, i successivi accrediti vanno prima a coprire quello sconfino e poi a dare ulteriore disponibilità. La norma richiedeva di trovare una soluzione rispetto alla normale operatività del conto corrente. In una prima fase, una volta valutate le opzioni, alcune banche hanno addirittura previsto, se richiesto dal cliente, l'emissione di un assegno circolare. In questo modo non c'era il versamento della somma diretta sul conto corrente e si evitava la compensazione prevista dal sistema operativo che gestisce il conto corrente. Poi si è ipotizzata la creazione di un conto di appoggio, in modo da evitare che ci fosse la compensazione, però questa attività nella fase iniziale ha richiesto valutazioni, ha richiesto adeguamenti informatici, sono cose che richiedono tempo. Di nuovo, la dimostrazione che questi problemi sono stati risolti è nella crescita esponenziale dei dati che noi osserviamo negli ultimi giorni, anzi da più tempo. Quindi quello che noi possiamo dire è che, sulla base dell'unico dato oggettivo che osserviamo e che non è nemmeno di nostra produzione – ma noi commentiamo i dati che vengono forniti giornalmente dal Mediocredito Centrale e riportati nell'ambito della Task Force di cui facciamo parte –, le difficoltà di modelli organizzativi, procedurali di sistemi informatici a livello aggregato dovrebbero essere state superate. Non siamo in grado, né possiamo andare a osservare e valutare i singoli casi.
  Rispetto al tema sollevato dall'onorevole Vazio sul finanziamento alle imprese agricole, la norma in questo caso prevedeva due opzioni: l'utilizzo della garanzia ISMEA e l'utilizzo della garanzia del Mediocredito Centrale, anche se all'inizio c'è stata qualche incertezza interpretativa. Oggi, anche per effetto della conversione in legge, le imprese agricole sono equiparate a tutte le altre imprese, tant'è che possono anche accedere al finanziamento SACE, laddove abbiano esaurito il plafond previsto dal Fondo di garanzia. Pertanto credo che questo tema, che poteva essere anche di natura interpretativa, sia stato risolto.
  Con riferimento alle domande del senatore De Bertoldi, credo che qui il punto rilevante sia la banca: nel momento in cui riceve la domanda di finanziamento, anche garantito al 100 per cento, deve svolgere due attività. La prima è la valutazione del merito di credito e qui il Governatore della Banca d'Italia è stato chiaro nelle sue considerazioni finali. Ha evidenziato che le banche che omettono di fare la valutazione del merito di credito si espongono al rischio di commettere un reato e quindi che la valutazione del merito di credito deve essere svolta in ogni caso. Il secondo aspetto che ha ricordato il Governatore è che devono Pag. 12 essere svolti anche tutti gli accertamenti in materia di antiriciclaggio, anche perché, come è stato sottolineato dall'UIF (Unità di Informazione per l'Italia) e dalla Procura Nazionale Antimafia, questo è sicuramente un momento in cui potrebbero essere facilitati gli ingressi della criminalità organizzata nel mondo dell'economia. Quindi quello che oggi possiamo osservare è che in sede di conversione del decreto-legge è stato fatto un passo avanti, da un lato rafforzando i contenuti dell'autocertificazione e integrando con l'articolo 1-bis quanto previsto dall'articolo 1 e quindi definendo in maniera puntuale i contenuti dell'autocertificazione e includendo la possibilità di sottoporre ad autocertificazione i dati che la banca eventualmente può chiedere. Importante: è stato sancito che sull'autocertificazione la banca non deve fare ulteriori verifiche di veridicità. Tuttavia quello che continuerà a fare la banca, ad esempio sulla base dei dati forniti in autocertificazione e che quindi la banca deve considerare veritieri, è l'analisi del merito di credito. Tutto questo, fermi restando gli obblighi di verifica antiriciclaggio. Questo è sicuramente il primo punto.
  Il secondo tema, le modifiche apportate ai termini del contratto in sede di conversione del decreto «Liquidità», cioè l'ampliamento dell'orizzonte, in particolare per i finanziamenti della durata del preammortamento fino a 25.000 euro, da sei a dieci anni. In questo caso noi ci siamo attivati immediatamente. La mattina in cui il decreto era in Gazzetta Ufficiale noi abbiamo fatto una circolare, sottolineando tutte le novità del decreto ai nostri associati. È uscita anche una circolare del Mediocredito Centrale, una prima circolare, che dà indicazioni per gestire tutte le situazioni a cavallo tra le due fasi. Sicuramente tutto questo però deve attendere l'autorizzazione della Commissione europea, perché sulla modifica all'articolo 13, la Commissione europea deve esprimersi e al momento ancora non si è espressa. Nel frattempo, anche nell'ambito della Task Force, stiamo cercando di trovare soluzioni da un punto di vista amministrativo che possano facilitare il raccordo tra le due disposizioni e quindi minimizzare gli oneri per chi aveva già chiesto il finanziamento per consentirgli di modificare il piano di ammortamento, di aumentarne l'entità o di aumentare il periodo di preammortamento.
  Per le domande già processate ma non ancora erogate, anche qui bisognerà trovare una soluzione che possa consentire l'integrazione senza eccessivi adempimenti ulteriori. È un lavoro che stiamo portando avanti.
  Riguardo alla domanda dell'onorevole Pesco, credo di aver risposto sul tema della compensazione. Può darsi ci siano state nella fase iniziale situazioni in cui l'accredito della somma dei 25.000 euro sul conto corrente, senza una preventiva modifica della modalità di funzionamento del conto, laddove fosse stato presente uno sconfino, abbia portato a chiudere prima lo sconfino e quindi a ridurre la disponibilità. Anche in questo caso posso solo evidenziare in via astratta la possibilità che per ora mi sembra sia stato tutto risolto, perché tutte le banche hanno sottolineato, leggendo anche alle risposte che vi sono state fornite, che lasciano la disponibilità al cliente di scegliere la modalità con cui ricevere il finanziamento, fermo restando che il cliente richiedente il finanziamento su sua autonoma decisione può anche scegliere di utilizzare in parte o in tutto quel finanziamento per compensare una precedente esposizione, ma deve essere una sua autonoma scelta, frutto di una sua libera determinazione. Quindi le possibilità in astratto sono l'assegno circolare, laddove è possibile un conto corrente di appoggio o anche l'accredito su un altro istituto.
  Per quello che riguarda la possibilità dell'Associazione di fare un monitoraggio analitico – capisco sicuramente il tema reputazionale –, quello che noi possiamo fare è dare la massima informativa sulle modalità di applicazione delle norme, ma non possiamo svolgere in nessun modo un'attività specifica di monitoraggio né tantomeno possiamo avere, né da statuto né da regolamenti né da legge, poteri di intervento rispetto a singoli associati.
  Il senatore Pellegrini sollevava il tema delle differenze di comportamento rispetto Pag. 13alle domande accolte e poi successivamente erogate. Anche qui la mia risposta può essere soltanto di ordine generale: dipende dalle diverse modalità organizzative, dai problemi che possono essere stati riscontrati nella prima fase sotto il profilo informatico e di adeguamento dei sistemi. Non avendo dati e informazioni sui singoli casi, non sono in grado di dare una spiegazione più specifica.
  Stessa risposta alla domanda dell'onorevole Zanettin rispetto alle percentuali di erogazione delle BCC molto basse. Anche in questo caso dipende dai modelli organizzativi. Sicuramente il mondo del credito cooperativo sta ancora completando un processo di trasformazione, di aggregazione. Questo può anche essersi riflesso nelle modalità di funzionamento, di migrazione dei vari centri informatici verso le soluzioni accentrate, quindi anche in questo caso la mia risposta può essere meramente teorica. L'onorevole Zanettin faceva riferimento alla risposta del Ministro Gualtieri. È chiaro che le banche sono tutte in concorrenza tra loro. Credo che l'importante in questo contesto sia la massima trasparenza, perché la trasparenza è lo strumento che poi consente anche al cliente della banca di tutelarsi, anche con la scelta di cambiare banca.
  L'onorevole D'Ettore mi interpellava sul tema della normativa. In una prima fase noi abbiamo cercato con le nostre circolari, nei limiti delle possibilità riconosciute all'Associazione dal quadro normativo, di dare la massima informazione. Abbiamo cercato di dare il massimo contributo alla Task Force nella risposta alle domande frequenti e quindi nell'agevolare anche la conoscenza da parte degli utenti, dei richiedenti l'erogazione del finanziamento e per cercare di far sì che il quadro operativo fosse il più chiaro possibile. Il tema che più volte avevamo sollevato e cioè quello di una certezza giuridica circa le responsabilità della banca nell'erogazione del finanziamento è stato risolto con l'intervento della legge di conversione e quindi con l'introduzione dell'articolo 1-bis. È vero che noi lo chiedevamo soprattutto per poter intervenire in maggiore sicurezza e con maggiore celerità nelle situazioni più complesse. Avevamo evidenziato che il quadro normativo non copriva, ad esempio, situazioni di difficoltà aziendali che si erano determinate prima dell'emergenza del coronavirus e comunque l'emergenza coronavirus impattava anche quelle imprese. È stato anche in questo caso fatto un importante passo avanti con la legge di conversione, perché oggi si riconosce la possibilità di erogare finanziamenti anche a quelle imprese che avevano posizioni deteriorate antecedenti al 31 gennaio 2020, ma che erano in una situazione di ritorno in una fase di regolarità, e che per le regole europee per il cosiddetto «cure period», non sono ancora uscite dalla segnalazione in Centrale dei Rischi. Sono tuttavia situazioni che hanno dei margini di criticità maggiore e quindi avevamo suggerito la possibilità di estendere a queste circostanze l'esimente che è prevista oggi nella legge fallimentare dall'articolo 217-bis dai rischi di essere coinvolti in procedure fallimentari per avere erogato finanza in attuazione di piani attestati, piani di ristrutturazione o concordati preventivi, tenendo conto che l'intervento del finanziamento garantito ha una funzione analoga a quelle procedure e cioè quella di aiutare le imprese a superare una fase di criticità e recuperare la continuità aziendale. Questa parte non è stata inserita. È il pezzo mancante del quadro che in quelle circostanze avrebbe potuto accelerare l'erogazione del finanziamento. Questa può essere una difficoltà residua.
  L'onorevole Foti mi chiedeva circa i tempi di entrata in piena operatività dei vari provvedimenti. In effetti per il decreto «Liquidità», per quello che riguarda le operazioni del Fondo Centrale di garanzia, abbiamo ricevuto, mi pare nella sera del 15, i moduli del Mediocredito Centrale. Li abbiamo diffusi e dato evidenza ai nostri associati ed effettivamente l'operatività è partita il 16 aprile, mi pare fosse un venerdì.
  Per quello che riguarda l'operatività con SACE, in effetti qui abbiamo lavorato il più possibile per arrivare alla definizione della convenzione che regola il rapporto tra SACE e banca e anche qui più o meno c'è stata Pag. 14una settimana di lavoro prima che fossero completati tutti i tasselli.
  Infine, sul merito creditizio credo di aver già risposto, ma effettivamente anche in questo caso la concessione della garanzia è un automatismo per l'ente che la concede, quindi per SACE e per Mediocredito Centrale. Mediocredito Centrale e SACE non devono intraprendere ulteriori attività, mentre invece, come ricordato dal Governatore della Banca d'Italia, le banche non sono esentate, anzi, se non fanno l'analisi del merito di credito possono commettere anche un reato.
  Presidente, rispetto ai suoi punti, nel rinnovarle la massima disponibilità a tornare in Commissione ogni volta che lei e i membri della Commissione riterranno opportuno e quindi a fornire nei limiti delle nostre competenze, che sono fondamentalmente di natura tecnico-giuridica, diamo la massima collaborazione. Rispetto al tema che lei evidenziava, che c'è una differenza tra aziende in bonis e aziende che hanno delle difficoltà, avevo dimenticato un ulteriore elemento chiarificatore che può snellire le procedure. È sempre nella legge di conversione. È stato specificato che la verifica circa l'esistenza di posizioni deteriorate deve essere fatta rispetto alle posizioni della singola banca e non dell'intero sistema e quindi anche in questo caso la valutazione che fa la banca è agevolata.

  PRESIDENTE. Vorrei fare alcune precisazioni sulla base di quello che ha detto. Intanto io penso che l'attività di raccolta dati sia prerogativa dell'ABI, anche perché voi fate dei report mensili in cui indicate anche i tassi d'interesse eccetera e oltretutto le circolari non credo che si possano redigere al buio. Una certa attività di raccolta dati sull'operatività delle banche l'avete. Ci riserviamo di fare delle richieste in materia.
  Riguardo al discorso del merito creditizio e dell'antiriciclaggio, l'intervento del Governatore è assolutamente chiaro. Certo, ci arrivano delle segnalazioni secondo cui talvolta le persone si vedono negare i crediti, anche quando sono già clienti delle banche, per cui sotto i 25.000 euro magari il rating di quel cliente già lo conosco. Qui c'è un discorso di fondo. È evidente che ci siano in Italia degli imprenditori che si occupano di attività di riciclaggio, ci mancherebbe altro, l'economia sommersa, però bisogna anche avere senso pratico nel quotidiano. Talvolta chi si è rivolto in questo periodo alla banca per ottenere un prestito di piccole dimensioni, è un imprenditore che magari si conosce benissimo: il commerciante di abbigliamento che sta lì da centocinquant'anni, piuttosto che un'altra persona che si occupa di un'attività assolutamente chiara e trasparente. A volte fare di tutta l'erba un fascio fa poi ergere un muro tra il risparmiatore che si vede eccepire una norma che è tipica di un bandito, quando in realtà è una persona che, ictu oculi, non si occupa di quelle attività. Nelle segnalazioni talvolta sono state negate delle moratorie anche per un mutuo sulla prima casa a dei lavoratori che in quel momento non avevano ancora la disponibilità della cassa integrazione. Sono queste alla fine le cose pratiche che vengono segnalate.
  Il collega Pesco voleva fare un'ulteriore domanda.

  DANIELE PESCO. Grazie, scusi, mi è venuto in mente che le moratorie hanno funzionato abbastanza bene. Il problema però è per le famiglie, perché non esiste la moratoria per le famiglie se non il Fondo Gasparrini. Visto che a breve scadrà il termine del blocco dei licenziamenti e temo che ci saranno delle ripercussioni pesanti per l'intero sistema Paese, mi chiedevo se il Fondo Gasparrini sia l'unica soluzione o sia auspicabile anche una moratoria tipo quella fatta per le imprese. Se fosse così, secondo voi potrebbe essere utile istituire un Fondo di garanzia per le famiglie? Domanda molto semplice grazie.

  PRESIDENTE. Prego, dottor Sabatini.

  GIOVANNI SABATINI, Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana. Grazie. Solo un'osservazione, presidente, sul tema della raccolta dei dati. I report che pubblichiamo sono basati solo su dati pubblici o aggregati bancari, cioè elaboriamo e Pag. 15riaggreghiamo dati pubblicati dalla Banca d'Italia, dalla BCE e dalle banche, ma non sono mai dati originali di nostra produzione. Quindi, se le domande che la Commissione ci farà sono basate su aggregazioni o elaborazioni di dati pubblici e aggregati, su questo daremo la massima disponibilità, però dati autonomi prodotti o elaborati su nostre richieste di dati di dettaglio dai nostri associati, noi non ne abbiamo.
  Per quello che riguarda il tema delle moratorie, il senatore Pesco, qui abbiamo una serie di strumenti. Il Fondo Gasparrini è particolarmente utile, perché ha una durata di diciotto mesi, prevede un contributo e, tra l'altro, il suo ambito di applicazione soggettivo è stato molto ampliato, quindi copre molte casistiche ed è sicuramente uno strumento che può essere potenziato e rifinanziato. Questo perché secondo noi è bene utilizzare al meglio strumenti già noti che le banche già conoscono, per i quali hanno già delle procedure. Da questo punto di vista quello strumento è molto efficiente. Ovviamente ha delle limitazioni quantitative, anche se in questo caso sono state ulteriormente ampliate. A fianco di questo ci sono poi le moratorie promosse dall'Associazione anche in collaborazione con Assofin che hanno cercato di coprire altre caratteristiche. Qui non c'è il contributo in conto interessi che è dato dal Fondo, però credo che sia stato fatto lo sforzo per cercare di coprire tutte le casistiche, in quanto qui abbiamo la moratoria prima casa assistita dal Fondo Gasparrini, poi abbiamo la moratoria nell'ambito dell'accordo fatto da ABI con le associazioni di consumatori per coprire le altre forme di finanziamento, quindi prestiti personali, anche non riguardanti la prima casa. C'è poi anche la moratoria di Assofin che va a coprire il segmento del credito al consumo. Abbiamo cercato di dare una strumentazione omnicomprensiva, però sicuramente, se il Fondo Gasparrini fosse rafforzato ulteriormente, sarebbe lo strumento da utilizzare.

  PRESIDENTE. Grazie. Ringraziamo il dottor Sabatini.
  Dispongo che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.
  La seduta è tolta.

  La seduta termina alle 9.25.

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