Camera dei deputati

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Regolamento recante criteri generali di organizzazione dell’Avvocatura della Camera dei deputati

ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale
(Approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 301 del 18 aprile 2001, resa esecutiva con D.P. n. 1825 del 18 aprile 2001, comprensivo delle modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza sino al 5 febbraio 2003) (1)
Art. 1

(Modulo organico)

  1. L'Avvocatura, istituita ai sensi dell'articolo 38 del regolamento dei Servizi e del personale, nell'ambito della autonomia amministrativa della Camera dei deputati e nel rispetto della disciplina legislativa sulla professione forense, è organizzata secondo il seguente modulo organico:
    1. Avvocati addetti, individuati tra i Consiglieri parlamentari della professionalità generale in possesso del titolo professionale ed assegnati dal Segretario generale in via esclusiva alle attività della Avvocatura;
    2. personale stabilmente assegnato all'Avvocatura con mansioni di documentazione legale, supporto amministrativo e attività di segreteria;
  2. All'Avvocatura è preposto un consigliere Capo Servizio, designato tra i Consiglieri parlamentari del ruolo generale in possesso del titolo professionale di Avvocato;
  3. Il Capo dell'Avvocatura e gli Avvocati addetti sono iscritti all'Albo degli avvocati, Elenco Speciale - Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36. Nell'esercizio dell'attività legale non sono ordinati gerarchicamente.
  4. Con circolare del Segretario generale possono essere chiamati a collaborare con l'Avvocatura, per attività di studio e ricerca, Consiglieri parlamentari della professionalità generale in possesso di specifici requisiti professionali.

1 Testo coordinato ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003.