Camera dei deputati

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L’intervento del Parlamento nell’attuazione della normativa dell’UE

La legge di delegazione europea e la legge europea

La legge n. 234/2012 prevede che il Governo presenti alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno, il disegno di legge di delegazione europea, volto a delegare il Governo per il recepimento delle direttive, l'attuazione degli altri atti dell'UE o la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia. La legge di delegazione europea individua le direttive i cui schemi di decreto legislativo o di regolamento di recepimento, prima della sua adozione, debbano essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Si prevede, inoltre, la possibilità per il Governo, nel caso in cui insorgessero nuove esigenze di adempimento, di presentare entro il 31 luglio di ciascun anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre dell'anno stesso. Il ddl di delegazione europea deve essere esaminatoinsieme alla relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno precedente (vedi supra), nell'ambito di una sorta di "sessione europea", con scadenze prestabilite per l'esame in Commissione. L'esame si svolge in sede referente presso la Commissione politiche dell'UE e, per le parti di rispettiva competenza, presso le altre Commissioni.

La legge n. 234/2012 prevede altresì che, ove necessario, il Governo possa presentare un disegno di legge denominato legge europea con il quale provvedere a dare attuazione agli obblighi normativi dell'UE con normazione diretta. La legge europea contiene, infatti, le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai Trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo.Si prevede, inoltre, la possibilità per il Governo, nel caso in cui insorgessero nuove esigenza di adempimento, di presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, un ulteriore disegno di legge europea.

L'esame dei profili di compatibilità con il diritto dell'UE dei progetti di legge presso la Camera dei deputati

Il regolamento della Camera dispone che la Commissione politiche dell'UE esprima parere sui profili di compatibilità con il diritto dell'UE di tutti i progetti di legge che contengano disposizioni rilevanti sotto il profilo della normativa europea. Tali pareri, in base ad una circolare del Presidente della Camera, sono sempre considerati "rinforzati", con determinati effetti procedurali.

Anche le Commissioni di merito sono tenute a prendere in considerazione, nell'ambito della istruttoria legislativa, la compatibilità della disciplina proposta con la normativa dell'UE.

Controllo parlamentare sulle procedure di infrazione

La legge n. 234/2012, ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare sulle procedure di infrazione, prevede che il Governo:

  • trasmetta alle Camere ogni tre mesi gli elenchi delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell'UE, relative all'Italia, dei rinvii pregiudiziali disposti da organi giurisdizionali italiani, delle procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia e dei procedimenti di indagine formale sugli aiuti di Stato, avviati dalla Commissione europea ed ogni sei mesi informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario di tali atti;
  • informi ogni sei mesi le Camere sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza;
  • nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'UE non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, trasmetta alle Camere una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo nel recepimento;
  • comunichi alle Camere le decisioni della Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura di infrazione, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea;
  • trasmetta, entro 20 giorni dalla comunicazione alle Camere dell'avvio di una procedura di infrazione, una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'avvio della procedura ed indichi le attività che si intende assumere per la sua positiva risoluzione;
  • informi le Camere di ogni sviluppo significativo delle procedure di infrazione, basate sul'articolo 260 del TFUE (relativo alla procedura per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia che può condurre ad una ulteriore sentenza con cui la Corte può comminare il pagamento di una somma forfettaria o una penalità allo Stato membro).
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