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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 2 ottobre 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 2 ottobre 2018.

  Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fascina, Ferraresi, Ferrari, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scoma, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Barba, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stasio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fascina, Ferraresi, Ferrari, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scagliusi, Scoma, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 1o ottobre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BORGHESE: «Disposizioni per la diffusione della pratica sportiva tra gli italiani residenti all'estero» (1216);
   CIAMPI: «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici» (1217);
   SIRACUSANO ed altri: «Disposizioni per il risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina» (1218);
   ZARDINI: «Disposizioni in materia di comunicazione dei redditi rilevanti per l'accertamento del diritto alle prestazioni sociali» (1219);
   BELOTTI: «Modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche» (1220);
   ROSSI ed altri: «Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive» (1221);
   RAMPELLI ed altri: «Disposizioni per lo sviluppo dell'educazione motoria nella scuola primaria» (1222).

  Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 422, d'iniziativa dei deputati CENNI ed altri ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni in materia di rilancio della produzione di autocaravan e del turismo in libertà».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MELONI ed altri: «Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica» (716) Parere delle Commissioni II, III, IV e XIV.

   V Commissione (Bilancio e Tesoro):
  OCCHIUTO e PRESTIGIACOMO: «Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e altre disposizioni per il potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per la coesione territoriale» (699) Parere delle Commissioni I, XI e XIV.

   VI Commissione (Finanze):
  ZUCCONI ed altri: «Norme in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali» (652) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X, XIII e XIV.

   VII Commissione (Cultura):
  GELMINI ed altri: «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva, anche nell'uso degli strumenti informatici, disposizioni concernenti la valutazione del comportamento degli studenti e divieto di utilizzazione di telefoni mobili e dispositivi di comunicazione elettronica nelle scuole» (734) Parere delle Commissioni I, V, IX, XI e XII.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 20 settembre 2018, ha comunicato che la 4a Commissione (Difesa) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018) 476 final/2) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 4).

  Questa risoluzione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

  Nel mese di settembre 2018 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

  Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

  La Commissione europea, in data 1o ottobre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio – Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 631 final), corredata dai relativi allegati (COM(2018) 631 final – Annexes 1 to 6), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 – Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 633 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Rifusione) – Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 634 final), corredata dai relativi allegati (COM(2018) 634 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Ampliare l'offerta di percorsi legali verso l'Europa, componente indispensabile di una politica migratoria equilibrata e globale – Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader, Salisburgo, 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 635 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Assicurare elezioni europee libere e corrette – Contributo della Commissione europea all'incontro dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 637 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Elezioni libere e corrette – Documento di orientamento – Orientamenti della Commissione sull'applicazione del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati nel contesto elettorale – Contributo della Commissione europea all'incontro dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 638 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online – Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader, riunitisi a Salisburgo il 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 640 final), corredata dai relativi allegati (COM(2018) 640 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2018) 409 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti);
   Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio – Un ruolo più incisivo a livello mondiale: un processo decisionale più efficiente per la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea (COM(2018) 647 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (COM(2018) 646 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 26 settembre 2018, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre, per ciascuna di tali proposte, dal 2 ottobre 2018.

Trasmissione dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

  Il Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con lettera in data 21 settembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il rapporto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, aggiornato al 31 dicembre 2017.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna

  La Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 27 settembre 2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione recante l'esame di sussidiarietà e le osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L'Europa in movimento – Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita (COM(2018) 293 final), sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (COM(2018) 274 final) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (COM(2018) 277 final).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 27 settembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 il testo di una risoluzione recante le osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende – Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018) 321 final), sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2018) 322 final) e sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018) 325 final).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 27 settembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione recante le osservazioni della regione Emilia-Romagna sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018) 375 final), sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (COM(2018) 372 final), sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (COM(2018) 374 final), sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018) 382 final) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (COM(2018) 380 final).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla XI Commissione (Lavoro), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 27 settembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 il testo di una risoluzione recante le osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018) 392 final), sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (COM(2018) 393 final) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018) 394 final).

  Questo documento è trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Consiglio regionale delle Marche.

  Il Presidente del Consiglio regionale delle Marche, con lettera in data 27 settembre 2018, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio in data 25 settembre 2018, recante l'esame di sussidiarietà e le osservazioni della Regione Marche sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (COM(2018) 340 final).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla regione Lombardia.

  La regione Lombardia, con lettera in data 24 settembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la relazione sullo stato di attuazione, in Lombardia, delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CEE, riferita all'anno 2017.

  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dalla Regione autonoma della Sardegna.

  La Regione autonoma della Sardegna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, ha trasmesso il rendiconto finale, predisposto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, relativo alla contabilità speciale n. 5785, concernente le attività connesse agli interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sardegna nel novembre 2013, corredato dai relativi allegati, riferito al periodo 11 dicembre 2017-4 maggio 2018.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 24, 25 e 28 settembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 6 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:
    alla dottoressa Giuliana Palumbo, l'incarico di direttore della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    al dottor Fabrizio Corbo, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    al dottor Giampiero Ricciardi, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    al dottor Riccardo Sisti, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
   alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
    all'ingegnere Giuseppe D'Addato, l'incarico di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative volte a tutelare i prodotti tipici del settore agroalimentare italiano, in relazione ad una proposta di risoluzione all'esame dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite – 3-00092

A) Interrogazione

   ELVIRA SAVINO e OCCHIUTO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Onu, al fine di ridurre i casi di morte per malattie non trasmissibili, come il diabete, il cancro e le malattie cardiovascolari, ha stilato una lista di prodotti contenenti grassi saturi, zuccheri e alcool, ritenuti nocivi per la salute;
   sotto accusa sono anche il vino e l'olio italiani in contraddizione con i principi della dieta mediterranea, riconosciuta come la più salutare anche dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità;
   nel 2010 l'Unesco ha dichiarato la dieta mediterranea «patrimonio immateriale dell'umanità» proprio per il corretto stile di alimentazione più volte ribadito dall'Organizzazione mondiale della sanità;
   nella lista dei prodotti dannosi per la salute l'Organizzazione mondiale della sanità sarebbe intenzionata ad inserire l'olio d'oliva, il vino, il parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma ed altri prodotti tipici dell'agroalimentare made in Italy;
   sarebbe una beffa per tutti quei consorzi di tutela, come Ceq Italia — Consorzio extravergine di qualità —, Consorzio del parmigiano reggiano e Consorzio del prosciutto di Parma (per fare alcuni esempi), che, giorno per giorno, difendono con fatica la qualità di tre fra le migliori eccellenze agroalimentari del nostro Paese;
   il 27 settembre 2018, a New York, si terrà l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a livello di Capi di Stato e di Governo per affrontare i temi relativi alle malattie non trasmissibili;
   in questa sede si voterà anche la predetta proposta su cui l'Onu sta lavorando proprio in queste settimane;
   per disincentivare l'uso di questi prodotti, si sta studiando di agire su due fronti: da una parte aumentare la tassazione e ciò provocherebbe l'aggravio nel carrello della spesa di 546 euro all'anno per una famiglia media; dall'altra introdurre bollini o altri avvisi di pericolo direttamente in etichetta, similmente ai pacchetti di sigarette, che determinano pesanti penalizzazione sia in termini di occupazione sia per l’export;
   l'idea che tali misure possano poi ridurre l'impatto delle malattie non trasmissibili non ha solida valenza scientifica. Esistono, infatti, ricerche recenti che dimostrano che il diabete e le malattie cardiovascolari non sono determinate da un solo fattore, ma hanno molteplici cause, quali quelle genetiche, gli stili di vita, l'eccesso di alimentazione o la sedentarietà;
   inoltre, come hanno ricordato alcune associazioni di categoria degli agricoltori, questo metodo contiene profonde contraddizioni in quanto attribuirebbe luce verde a prodotti come la Coca Cola light, per il ridotto contenuto di zuccheri, e semaforo rosso all'85 per cento delle dop italiane, agevolando, in tal modo, solo l'industria chimica e tutti i produttori di sostituti chimici per alimenti;
   dai produttori di olio d'oliva alle cantine vinicole, dai formaggi dop al presidente della Ferrero, Francesco Paolo Fulci, ex ambasciatore alla stessa Onu, tutti si sono apertamente dichiarati contrari all'eventuale proposta di risoluzione delle Nazioni Unite;
   vero è che le risoluzioni dell'Onu non sono di diretta e immediata applicazione negli Stati membri e che devono essere ratificate, ma si sa che rappresentano comunque una fonte di indirizzo molto importante per le scelte degli Stati –:
   quale posizione il Governo intenda assumere rispetto alla problematica esposta e quali iniziative intenda adottare per la piena tutela dei prodotti tipici dell'agroalimentare made in Italy citati in premessa. (3-00092)


Iniziative a tutela degli educatori professionali con riferimento alle modifiche normative relative al titolo abilitante – 3-00137

B) Interrogazione

   NOVELLI, PETTARIN, D'ATTIS, VERSACE, SCOMA, MARIA TRIPODI, GIACOMETTO, RUFFINO, PORCHIETTO e BAGNASCO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   si segnala la vicenda dei circa 25 mila educatori professionali italiani che rischiano da un giorno all'altro di non poter più esercitare la propria professione, per la trasformazione in vera e propria carta straccia – è il caso di dirlo – del proprio titolo abilitante. Titolo sulla base del quale, negli ultimi 20 anni, hanno regolarmente lavorato, stipulato contratti, partecipato a bandi e superato concorsi;
   prima del 1999, la figura dell'educatore professionale non era oggetto di specifica disciplina e l'accesso alla professione avveniva sulla base di corsi di formazione svolti per lo più a livello regionale;
   nel marzo 1999 è entrata in vigore la legge n. 42, che ha apportato una riforma complessiva delle professioni sanitarie, prevedendo per il futuro, quale requisito necessario d'accesso alla figura dell'educatore professionale, la laurea, da conseguirsi in un apposito corso universitario di futura istituzione;
   a questa riforma sono seguiti quasi venti anni di «incanto», caratterizzati non solo dalla conservazione, ma anche dalla proliferazione di nuovi corsi di formazione e diplomi organizzati con tutti i crismi di regolarità su base regionale e locale, che hanno continuato a sfornare titoli abilitanti che nessuno, nell'ambito del lavoro pubblico o privato, ha mai contestato. Non solo: in molti casi tali corsi sono stati espressamente reclamizzati dalle regioni, che hanno assicurato l'idoneità dei relativi titoli;
   questo ingannevole incanto si è rotto con la legge n. 3 del 2018 e con il successivo decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018, che hanno istituito l'albo degli educatori professionali: l'iscrizione a tale albo è condizione necessaria per l'esercizio della professione e ad esso possono accedere solo i soggetti in possesso della laurea;
   in via transitoria, la legge n. 205 del 2017 ha previsto un periodo di sanatoria di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore: i soggetti che non abbiano la laurea, ma posseggano alcuni stringenti requisiti cumulativi (inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni; diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale) possono «sanare» la propria posizione superando – la legge lo specifica: «integralmente a proprie spese» – un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari;
   il problema è sotto gli occhi di tutti: persone che da venti anni svolgono – senza alcuna contestazione – la propria professione sulla base di titoli emessi e certificati da soggetti pubblici, si trovano costretti da un giorno all'altro, per conservarla, a dover sostenere entro tre anni un intenso corso formativo, che ha ingenti costi in termini di denaro e tempi;
   le vittime non sono solo i pur numerosi educatori professionali direttamente toccati da essa, ma – più in generale — i principi basilari sui quali si erge l'ordinamento italiano: il legittimo affidamento che il cittadino deve poter nutrire nei confronti dei pubblici poteri; il divieto di retroattività, per quanto mascherata, delle norme; la funzione dello Stato, che dovrebbe essere quella di curare i bisogni e gli interessi delle persone, a cominciare da chi lavora, non già di accanirvisi contro o abbandonarli in inestricabili ragnatele burocratiche –:
   quali iniziative intendano intraprendere per risolvere in tempi brevi la grave situazione d'incertezza che oggi regna e per tutelare le ragioni di affidamento delle migliaia di educatori professionali coinvolti nella vicenda;
   quali iniziative si intendano adottare, anche nelle opportune sedi di raccordo con le regioni, per assicurare una disciplina omogenea a livello nazionale.
(3-00137)


Iniziative volte a garantire il rispetto dei vincoli archeologici e paesaggistici in relazione ad un permesso a costruire relativo ad un'area ubicata a via del Casale Ghella a Roma – 2-00083

C) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere – premesso che:
   l'area di forma triangolare in fondo a via del Casale Ghella a Roma rientrava nella lottizzazione F/2 «Volusia», fatta oggetto nel 2003 di compensazione urbanistica anche per causa del vincolo archeologico imposto con decreto ministeriale del 19 dicembre 1985, che a tutela dell'intero complesso della villa romana di Casale Ghella vieta «ogni costruzione anche a carattere non permanente» pure nella sua fascia di rispetto;
   dalla cessione gratuita è stata esclusa l'area (divenuta poi di proprietà della Topazio srl) che, per metà circa della sua superficie, ricade all'interno del vincolo archeologico indiretto e per intero è soggetta a due vincoli paesaggistici imposti nel 1986 a tutela dei quali le norme del piano territoriale paesistico n. 15/7 vietano «la ubicazione di nuovi edifici anche se con strutture e materiali precari»;
   il piano regolatore generale adottato nel 2003 e definitivamente approvato il 12 febbraio 2008 destina l'ex zona F/2 a «verde pubblico e servizi pubblici di livello locale», lasciandone fuori l'area triangolare che è stata destinata a «Città da ristrutturare – tessuti nei programmi integrati prevalentemente residenziali», malgrado i vincoli di inedificabilità prescritti anche dalla «componente primaria A» della «rete ecologica» individuata dallo stesso piano regolatore generale, per la quale le norme tecniche di attuazione dispongono che «sono vietati gli interventi diretti di categoria NE» (nuova edificazione);
   il 16 febbraio 2009 è stato chiesto il rilascio del permesso di costruire per un progetto di costruzione di 2 palazzine, progetto che, per ricavare un accesso carrabile dalla punta del triangolo che si affaccia su via del Casale Ghella, invade per un fronte di 6 metri quota parte dell'area che ha fatto parte della cessione gratuita e che attualmente rientra nel parco Volusia aperto al pubblico (particella 1008 del foglio catastale 203);
   la quota parte prevista dal progetto, che non risulterebbe conforme alle prescrizioni di legge, ricade anche all'interno della perimetrazione del parco di Veio, le cui misure di salvaguardia vietano la realizzazione di nuovi tracciati stradali;
   per l'approvazione del progetto è stata indetta il 20 marzo 2012 una conferenza di servizi a cui hanno partecipato, esprimendo pareri favorevoli e nulla osta, la soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il comune di Roma (1o agosto 2012) e la soprintendenza speciale beni archeologici di Roma (2 agosto 2012);
   i pareri favorevoli e i nulla osta, a quanto risulta all'interpellante, sono stati rilasciati senza motivare la deroga concessa ai divieti imposti dal decreto del vincolo archeologico e dalle norme di tutela dei due vincoli paesaggistici prescritte dal piano territoriale paesistico regionale del Lazio;
   il parere favorevole del 2 agosto 2012 è stato rilasciato senza tener adeguatamente conto della nota protocollo n. 4261 del 4 aprile 1991, con cui la direzione generale dell'ufficio centrale beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici aveva «bocciato» l'accesso da via del Casale Ghella al progetto della lottizzazione F/2, prescrivendo che nella zona interessata da vincolo non si sarebbe potuto effettuare nessun intervento;
   il 29 agosto 2012 la direzione regionale beni culturali e paesaggistici del Lazio ha rilasciato il parere favorevole finale, a condizione che la strada di accesso fosse realizzata in materiale biocompatibile e non in asfalto e che nella fascia di rispetto del vincolo archeologico non fosse realizzato il parcheggio auto, per assicurare la visuale verso il complesso della villa romana, ad avviso dell'interpellante senza tener conto che il dislivello di quasi 9 metri tra la quota di via del Casale Ghella (109,70) e la quota tipo dell'area della «Topazio» (118,30) costringerà allo sbancamento del terreno che impedirà qualunque visuale, considerando che sul ciglio dovrà essere realizzato un muro di cinta di 50 centimetri con un'inferriata di 150 centimetri;
   dalla conferenza di servizi risulta all'interpellante essere stato escluso l'Ente parco di Veio, che avrebbe potuto dare un parere negativo al rilascio del nulla osta sulla quota parte di terreno ricadente nel Parco Volusia;
   in data 28 agosto 2017 l'ufficio del dipartimento programmazione e attuazione urbanistica ha rilasciato il permesso di costruire n. 210, che, a quanto consta all'interpellante, non indicherebbe nessuna delle particelle catastali su cui autorizza ad edificare;
   ai sensi del comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004 i nulla osta rilasciati dalla soprintendenza speciale beni archeologici di Roma risulterebbero scaduti, per cui il soprintendente o chi per lui potrebbe dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione;
   dal 2 luglio 2018 sono iniziati i lavori che hanno portato al pesante sbancamento dovuto al forte dislivello delle quote –:
   se il Ministro interpellato non ritenga necessario e urgente esercitare i controlli di competenza sull'operato delle suddette strutture del Ministero, provvedendo a garantire il rispetto del vincolo archeologico indiretto, dei vincoli paesaggistici e delle altre prescrizioni di tutela.
(2-00083) «Fassina».


PROPOSTA DI LEGGE: SALAFIA ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIONE DI CLASSE (A.C. 791-A)

A.C. 791-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405 e 1.406 della Commissione.

A.C. 791-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 840-bis, secondo comma, al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: fissato in maniera tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.210 con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   sostituire le parole: non superiore a quella necessaria a con le seguenti: tale da consentire comunque di;
   sull'emendamento 1.211 (Nuova formulazione) con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   sostituire le parole: non superiore a quella necessaria con le seguenti: tale da consentire comunque di far fronte;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.22, 1.135, 1.200, 1.215 e 4.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 791-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

  1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«TITOLO VIII-bis
DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI

Art. 840-bis.
(Ambito di applicazione).

  I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo.
  A tale fine, un'organizzazione o una associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, la legittimazione a proporre l'azione di cui al presente articolo è attribuita alle organizzazioni e alle associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, i criteri per la sospensione e la cancellazione degli iscritti e il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell'elenco.
  L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
  In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, nono comma.
  Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.
  Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore.
  Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure l'avvio di una nuova azione di classe.

Art. 840-ter.
(Forma e ammissibilità della domanda).

  La domanda per l'azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte convenuta.
  Il ricorso è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.
  Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione ed è definito con sentenza, resa nel termine dei trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.
  La domanda è dichiarata inammissibile:
   a) quando è manifestamente infondata;
   b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;
   c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del convenuto;
   d) quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

  L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.
  Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), l'attore può riproporre l'azione di classe quando qualora si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
  L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non sospende il procedimento davanti al tribunale.

Art. 840-quater.
(Pluralità delle azioni di classe).

  Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo.
  Il divieto di cui al primo comma non opera quando l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva né quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui al presente comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico a cura della cancelleria.
  Quando una nuova azione di classe è proposta fuori dei casi di cui al secondo comma, la causa è cancellata dal ruolo e non è ammessa la riassunzione.
  È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di cui al primo comma.

Art. 840-quinquies.
(Procedimento).

  Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a quaranta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-septies. L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.
  Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.
  Quando è nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di rinuncia all'incarico.
  Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
  Su istanza motivata dell'attore, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice può ordinare al convenuto l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità.
  Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando specificamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. La categoria di prove è individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui è richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.
  Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione e, in particolare:
   a) esamina in quale misura la domanda è sostenuta da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;
   b) esamina la portata e i costi dell'esibizione;
   c) valuta se le prove di cui è richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi.

  Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali.
  La parte nei cui confronti è rivolta la istanza di esibizione ha diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.
  Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.
  Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.
  Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.
  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.
  Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.

Art. 840-sexies.
(Sentenza di accoglimento).

  Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:
   a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da una organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma;
   b) accerta che il convenuto, con la condotta addebitatagli dall'attore, ha leso diritti individuali omogenei;
   c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);
   d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b);
   e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a quaranta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma;
   f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
   g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare;
   h) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente, ivi compresi coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma, a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento.

  Il rappresentante comune degli aderenti è pubblico ufficiale. Il giudice delegato può, dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.
  Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

Art. 840-septies.
(Modalità di adesione all'azione di classe).

  L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
  La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:
   a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
   b) i dati identificativi dell'aderente;
   c) l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell'aderente o del suo difensore;
   d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
   e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
   f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
   g) la seguente attestazione: “Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri”;
   h) il conferimento al rappresentante comune degli aderenti, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
   i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute in favore dell'aderente;
   l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).

  L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
  La domanda è presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione, ed è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.
  La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.
  L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera h). L'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.
  Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-quater, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini ivi previsti.

Art. 840-octies.
(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti).

  Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), il convenuto deposita una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti da ciascun aderente a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.
  Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.
  Il convenuto e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.
  Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.
  Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
  A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso determinato con decreto del Ministro della giustizia, adottato a norma dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 840-novies.
(Spese del procedimento).

  Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, il giudice delegato condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:
   a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;
   b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;
   c) da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;
   d) da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per cento;
   e) da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all'1,5 per cento;
   f) da 500.001 a 1.000.000, in misura non superiore all'1 per cento;
   g) oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento.

  Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia.
  È altresì dovuto il rimborso delle spese sostenute e documentate.
  L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
   a) complessità dell'incarico;
   b) ricorso all'opera di coadiutori;
   c) qualità dell'opera prestata;
   d) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
   e) numero degli aderenti.

  Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
  Con il medesimo decreto, il giudice delegato condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Tale compenso premiale può essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma. Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata.
  Le disposizioni del sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite risultati vittoriosi.

Art. 840-decies.
(Impugnazione della sentenza).

  Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-sexies e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
  Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 395 o quando la sentenza medesima è l'effetto della collusione tra le parti. In quest'ultimo caso il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione.

Art. 840-undecies.
(Impugnazione del decreto).

  Contro il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.
  Il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune degli aderenti e dagli avvocati di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi di opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il decreto impugnato.
  Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, fatta salva la facoltà del tribunale di disporre diversamente in presenza di gravi e fondati motivi. Esso deve contenere:
   a) l'indicazione del tribunale competente;
   b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
   c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni;

  Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.
  Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.
  L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.
  Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile.
  Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.
  L'aderente può proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo nei suoi confronti.

Art. 840-duodecies.
(Adempimento spontaneo).

  Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune degli aderenti deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.
  Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma, possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840-undecies.
  Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.
  Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

Art. 840-terdecies.
(Esecuzione forzata collettiva).

  L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, è promossa dal rappresentante comune degli aderenti, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non è mai ammessa l'esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune.
  Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.
  Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
  Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-novies, quarto comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-novies, commi primo e secondo, hanno privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione.
  Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

Art. 840-quaterdecies.
(Accordi di natura transattiva).

  Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.
  Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies, il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.
  Lo schema è inserito nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente.
  Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si considera non contestato.
  Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.
  Il provvedimento del giudice delegato è inserito nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente nonché all'attore.
  Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.
  L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.
  L'attore può aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma, e l'accordo può avere riguardo anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti all'accordo medesimo.

Art. 840-quinquiesdecies.
(Chiusura della procedura di adesione).

  La procedura di adesione si chiude:
   a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;
   b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

  La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-undecies.
  Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

Art. 840-sexiesdecies.
(Azione inibitoria collettiva).

  Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma.
  L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività.
  La domanda si propone con le forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili, esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo dove ha sede la parte convenuta. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.
  Si applica l'articolo 840-quinquies in quanto compatibile.
  Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
  Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti.
  Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
  Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.
  Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.
  Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali».

  2. Il decreto previsto dall'articolo 840-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, sostituire la parola: omogenei con la seguente: identici.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   capoverso «Art. 840-
ter», quarto comma:
    lettera
b), sostituire le parole: omogeneità dei diritti individuali con le seguenti: la sussistenza di diritti individuali identici;
    lettera d), sostituire la parola: omogenei con la seguente: identici;
   capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, primo periodo, sostituire la parola: omogenei con la seguente: identici;
   capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: omogenei con la seguente: identici;
   capoverso «Art. 840-octies»:
    secondo comma, sostituire la parola:
omogenei con la seguente: identici;
    quarto comma, sostituire la parola: omogenei con la seguente: identici;
    alla rubrica, sostituire la parola: omogenei con la seguente: identici;
1. 5. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, dopo le parole: diritti individuali omogenei aggiungere le seguenti: di cui al successivo comma.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire il secondo ed il terzo comma con i seguenti:

  A tal fine, ciascun componente della classe, anche mediante le associazioni cui da mandato o le organizzazioni cui partecipa di cui al quarto comma, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
  L'azione di classe tutela i diritti contrattuali della pluralità di componenti della classe che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile. È esclusa l'azione di classe a tutela dei diritti che derivano dal contratto di società di cui al Titolo V, Libro V del codice civile.
  Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Registro delle associazioni e delle organizzazioni abilitate a proporre le azioni di classe ai sensi del primo comma. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati la formazione del Registro e i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.;
   al comma 2, sostituire le parole: secondo comma con le seguenti: quarto comma.
1. 200. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, dopo le parole: diritti individuali omogenei aggiungere le seguenti: e gli interessi collettivi.
1. 206. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: un'organizzazione o;.

  Conseguentemente:
   medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: alle organizzazioni e;
   al capoverso Art. 840-sexies, primo comma, lettera a), sopprimere le parole: da un'organizzazione o;
   al capoverso Art. 840-quaterdecies, decimo comma, sopprimere le parole: un'organizzazione o;.
1. 203. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: un'organizzazione, fino alla fine del periodo, con le seguenti: ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui da mandato può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela:
   a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
   b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
   c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
1. 201. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: un'organizzazione, fino alla fine del periodo, con le seguenti: ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui da mandato o organizzazioni cui partecipa può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela:
   a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
   b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
   c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
1. 202. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: una associazione senza scopo di lucro aggiungere le seguenti: un numero di aderenti pari almeno a 500 unità e che hanno e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: o non risponde ai requisiti di cui all'articolo 840-bis.
1. 12. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: una associazione senza scopo di lucro aggiungere le seguenti: un numero di aderenti pari almeno a 400 unità e che hanno e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: o non risponde ai requisiti di cui all'articolo 840-bis.
1. 13. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: una associazione senza scopo di lucro aggiungere le seguenti: un numero di aderenti pari almeno a 300 unità e che hanno e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: o non risponde ai requisiti di cui all'articolo 840-bis.
1. 14. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: i cui obiettivi fino a: classe può con le seguenti: cui il proponente partecipa, abilitati ed in grado, per l'organizzazione, le finalità e la stabilità posseduta al momento del giudizio di ammissibilità, di perseguire i suddetti interessi o ciascun componente della classe possono agire.
1. 7. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: dei predetti diritti, aggiungere le seguenti: ivi inclusa un'associazione rappresentativa degli interessi delle imprese ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
1. 15. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: componente della classe con le seguenti: soggetto titolare degli stessi.
1. 16. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità aggiungere la seguente: contrattuale.
1. 19. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: per la condanna aggiungere le seguenti: all'adempimento ad obblighi contrattualmente assunti,.
1. 20. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: la legittimazione fino a: alle organizzazioni e alle con le seguenti:, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le.
1. 209. D'Orso, Perantoni, Saitta, Giuliano.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sulla base delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati, della stabilità e continuità dell'azione.
1. 205. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, sopprimere il terzo e quarto periodo.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5-bis;
   dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis.(Decreto del Ministro dello sviluppo economico).1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. I requisiti di cui al decreto devono comprendere la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni stesse.
1. 211. Colletti.

Subemendamento all'emendamento 1. 211 come riformulato

  All'emendamento 1. 211, alla parte consequenziale relativa al capoverso Art. 196-ter, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a quella necessaria con le seguenti: tale da consentire comunque di far fronte.
0. 1. 211. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: Ministero della giustizia.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere il terzo e il quarto periodo;
   all'articolo 1, sopprimere il comma 2;
   all'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  Art. 196-ter.(Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe). – Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonché il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma è fissato in misura non superiore a quella necessaria alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. I requisiti per l'iscrizione comprendono la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell'elenco.;
   all'articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Il decreto previsto dall'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
1. 211.(Testo modificato nel corso della seduta). Colletti.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo di cui al presente comma è fissato in misura non superiore a quella necessaria a far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco.
1. 210. Perantoni, Saitta, Giuliano, D'Orso.

  All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco.
1. 500. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», terzo comma, primo periodo, dopo le parole: nei confronti di imprese aggiungere le seguenti:, pubbliche amministrazioni nonché di;.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici sono adeguate alle prescrizioni del presente Titolo.;
   al capoverso «Art. 840-quaterdecies», secondo comma, dopo le parole: può stipulare con l'impresa o con aggiungere le seguenti: l'amministrazione pubblica ovvero con. 
1. 22. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», terzo comma, primo periodo, dopo le parole: nei confronti di imprese aggiungere le seguenti:, pubbliche amministrazioni;.
1. 215. Ferri, Bazoli, Morani, Verini, Vazio, Miceli, Annibali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: in materia di ricorso aggiungere le seguenti: avverso il silenzio della pubblica amministrazione e.
1. 24. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», quarto comma, sostituire le parole: all'articolo con le seguenti: agli articoli 840-quater, secondo comma e;.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, settimo comma, sopprimere le parole: oppure l'avvio di una nuova azione di classe;
   al capoverso Art. 840-ter, sopprimere il sesto comma;
   sostituire il capoverso «Art. 840-quater» con il seguente:
  Art. 840-quater.(Pluralità delle azioni di classe). – Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso convenuto successivamente alla pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma. Quelle proposte prima di tale pubblicazione sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale, altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
  La proposizione dell'azione di classe sospende i giudizi individuali pendenti o successivamente avviati nei confronti della stessa impresa e per i medesimi fatti. Il giudice competente per il giudizio individuale, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza la sospensione. Il giudizio individuale così sospeso può essere riassunto entro un mese dalla pubblicazione della sentenza che decide nel merito l'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies. Resta salva la facoltà dell'attore di aderire all'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies, comma 1, lettera e). L'adesione estingue il giudizio individuale.;
   al capoverso Art. 840-sexies, primo comma, lettera e), dopo le parole: diritti omogenei di cui alla lettera b), aggiungere le seguenti: che abbiano proposto un giudizio individuale sospeso ai sensi dell'articolo 840-quater, secondo comma,;
   al capoverso Art. 840-septies, sopprimere l'ottavo comma.
1. 60. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sopprimere il sesto comma.

  Conseguentemente, al capoverso «Art. 840-ter», dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:
  In ogni caso, quando a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare tutti i ricorrenti, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a sessanta giorni per la prosecuzione del giudizio, che deve avvenire mediante costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti con il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine fissato dal tribunale, non avvenga la prosecuzione del giudizio, ne viene dichiarata l'estinzione. A seguito dell'estinzione resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure l'avvio di una nuova azione di classe.
1. 216. Perantoni, Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sesto comma, sostituire la parola: attrici con la seguente: ricorrenti.
1. 219. Colletti.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sesto comma, sostituire le parole: non superiore a novanta con le seguenti: non inferiore a sessanta.
1. 217. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sesto comma, dopo la parola: termine, aggiungere le seguenti: non inferiore a sessanta.
1. 217.(Testo modificato nel corso della seduta) Colletti.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sesto comma, sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: compreso tra sessanta e.
1. 218. Saitta, Giuliano, D'Orso, Perantoni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», sesto comma, dopo le parole: di almeno uno degli aderenti aggiungere le seguenti: oppure di un'organizzazione o un'associazione legittimate ai sensi del secondo comma.
1. 240. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», settimo comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 220. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», primo comma, sopprimere la parola: esclusivamente.
1. 223. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», primo comma, sostituire le parole: alla sezione specializzata in materia di impresa con le seguenti: al tribunale ordinario in composizione collegiale.
1. 224. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «840-ter», primo comma, sostituire la parola: convenuta con la seguente: resistente.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, lettera c) e ovunque ricorra nel testo sostituire la parola: convenuto con: resistente.
1. 400. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», primo comma, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, se applicabile, il foro del consumatore.
1. 222. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», secondo comma, dopo le parole: il ricorso aggiungere le seguenti: unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: dal deposito aggiungere le seguenti: del decreto.
1. 221. Giuliano, D'Orso, Perantoni, Saitta.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», secondo comma, sostituire le parole: dal deposito con le seguenti: dal decreto di fissazione dell'udienza.
1. 226. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: rito sommario di cognizione con le seguenti: procedimento sommario di cognizione, laddove compatibile.
1. 225. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», terzo comma, primo periodo, dopo le parole: rito sommario di cognizione aggiungere le seguenti: di cui agli articoli 702 e seguenti, del libro IV, Titolo I, Capo III-bis
1. 227. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», terzo comma, primo periodo, dopo le parole: rito sommario di cognizione aggiungere le seguenti: di cui agli articoli 702-bis e seguenti.
1. 227.(Testo modificato nel corso della seduta) Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:. I diritti sono omogenei se derivano dallo stesso fatto, si fondano sulle stesse ragioni giuridiche, non presuppongono accertamenti personalizzati e consentono una liquidazione di danni omogenea e unitaria;.
1. 37. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, sopprimere la lettera c).
1. 38. Ferri, Bazoli, Morani, Verini, Vazio, Miceli, Annibali.

  Al comma 1, capoverso «840-ter», quarto comma, lettera c), e ovunque ricorra nel testo, sostituire le parole: l'attore con le seguenti: il ricorrente.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 840-novies», settimo comma, e ovunque ricorra nel testo, sostituire le parole: gli attori con le parole: i ricorrenti.
1. 401. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, al capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, sopprimere la lettera d).
1. 40. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) quando è proposta da associazioni non riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico e non facenti parte del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti.
1. 318. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) quando, sulla base della struttura organizzativa e delle finalità programmatiche, nonché della stabilità e continuità dell'azione, le organizzazioni e le associazioni non siano adeguate a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati nel momento in cui l'azione è proposta.
1. 41. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera d) sopprimere la parola: adeguatamente.
1. 319. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stessa ordinanza dovrà essere anche riportata integralmente nella homepage del sito ufficiale del convenuto o, in alternativa, quando ciò non fosse possibile, su uno o più siti o piattaforme web individuate dal Tribunale, per materie affini e a spese del convenuto.
1. 47. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:
  La stessa ordinanza dovrà essere pubblicata, mediante estratto e rinvio ad altra pagina del medesimo sito web, nella homepage del sito ufficiale del convenuto.
1. 320. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:
  Fermo restando quanto previsto dal quinto comma, qualora dalla valutazione del Tribunale emergesse che la classe, così come definita nell'ordinanza di cui al presente articolo, risultasse già opportunamente identificabile per mezzo di un'aggregazione presente nella disponibilità del convenuto, il Tribunale stabilisce l'obbligo per quest'ultimo di provvedere ad una comunicazione indirizzata a tutti i componenti della classe, con modalità che lo stesso Tribunale provvederà a definire e che dovrà in ogni caso includere tutte le informazioni necessarie relativamente ai fatti contestati, ai termini e alle modalità per aderire.
1. 48. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:
  La stessa ordinanza dovrà essere pubblicata, mediante estratto e rinvio ad altra pagina del medesimo sito web, nella homepage del sito ufficiale del convenuto.
  Su istanza del ricorrente, con la medesima ordinanza, qualora la classe risultasse già opportunamente identificabile per mezzo di un'aggregazione presente nella disponibilità del convenuto, il Tribunale può stabilire l'obbligo per quest'ultimo di provvedere ad una comunicazione indirizzata a tutti i componenti della classe, con modalità definite e che dovranno includere tutte le informazioni necessarie relativamente ai fatti contestati, ai termini e alle modalità per aderire.
1. 228. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sopprimere il sesto comma.
1. 50. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sesto comma, sostituire le parole: lettera a, con le seguenti: lettere a), e b).
*1. 51. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sesto comma, sostituire le parole: lettera a, con le seguenti: lettere a), e b).
*1. 238. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sesto comma, sostituire le parole: l'attore con le seguenti: il ricorrente.
1. 230. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «840-ter», sesto comma, sopprimere la parola: qualora.
1. 402. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: reclamabile dalle parti aggiungere le seguenti:, con ricorso,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: con ordinanza in camera di consiglio con le seguenti:, a seguito di udienza in camera di consiglio, con ordinanza.
1. 235. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», settimo comma, primo periodo, sopprimere le parole: se anteriore.
1. 236. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», settimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: con ordinanza in camera di consiglio con le seguenti:, in camera di consiglio, con ordinanza.
1. 231. Colletti.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», settimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: ricorso con la seguente: reclamo.
1. 232. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», settimo comma, secondo periodo, dopo la parola: ricorso aggiungere le seguenti: introduttivo del reclamo.
1. 232.(Testo modificato nel corso della seduta) Colletti.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», settimo comma, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.
*1. 57. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», settimo comma, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.
*1. 233. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», settimo comma, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.
*1. 234. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Con l'ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96.
1. 58. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «840-quater», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine di cui al primo periodo sono riunite all'azione principale.
1. 403. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quater» primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I termini di adesione non sono soggetti alla sospensione feriale.
1. 270. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «840-quater» sostituire il secondo, terzo e quarto comma con il seguente:
  La proposizione dell'azione di classe sospende i giudizi individuali pendenti o successivamente avviati nei confronti della stessa impresa e per i medesimi fatti. Il giudice competente per il giudizio individuale, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza la sospensione. Il giudizio individuale così sospeso può essere riassunto entro un mese dalla pubblicazione della sentenza che decide nel merito l'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies. Resta salva la facoltà dell'attore di aderire all'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies, comma 1, lettera e). L'adesione estingue il giudizio individuale.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   capoverso «Art. 840-sexies», primo comma,
    lettera
e):
     sostituire le parole: di adesione con le seguenti: di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
     sostituire le parole: non inferiore a quaranta giorni e non superiore a centocinquanta con le seguenti: non superiore a trenta.;
     dopo le parole: di cui alla lettera b), aggiungere le seguenti: che abbiano proposto un giudizio individuale sospeso ai sensi dell'articolo 840-quater, secondo comma;
    lettera f), sostituire la parola: adesione con le seguenti: liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
   capoverso «Art. 840-octies»:
    sopprimere il primo comma;

    secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, con le seguenti: all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), predispone il progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    sostituire il terzo comma con il seguente: Gli aderenti, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nei quarantacinque giorni successivi il convenuto può depositare osservazioni scritte e indicare mezzi di prova contraria. Nella procedura di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti non sono ammessi mezzi di prova da parte degli aderenti diversi dalla prova documentale;
    quarto comma, sostituire le parole: apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei con le seguenti  secondo periodo, apporta le eventuali variazioni al progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: domanda di adesione, con le seguenti: progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    sostituire la rubrica con la seguente: Progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
   capoverso «Art. 840-quinquiesdecies»:
    primo comma, alinea, sostituire la parola: adesione con le seguenti: liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    secondo comma, sostituire la parola: adesione con le seguenti: liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    sopprimere il terzo comma;
    alla rubrica, sostituire la parola: adesione con le seguenti: liquidazione delle somme spettanti degli aderenti.
1. 271. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quater» secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: né quando la medesima causa è cancellata dal ruolo.
1. 272. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quater» secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: sono pubblicati aggiungere la seguente: immediatamente.
1. 273. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quater» quarto comma, sostituire le parole: diritti che non potevano essere fatti valere con le seguenti: fatti sopravvenuti.
1. 274. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, primo periodo, sostituire la parola quaranta con la seguente: sessanta.

  Conseguentemente al medesimo comma, capoverso Art. 840-sexies, lettera e), sostituire la parola: quaranta con la seguente: sessanta.
1. 277. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel medesimo termine, ed a pena di decadenza, il convenuto può formulare la chiamata in garanzia mediante notificazione al terzo del ricorso introduttivo e dell'ordinanza di ammissibilità dell'azione.
1. 67. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I termini di adesione non sono soggetti alla sospensione feriale.
1. 278. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 68. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», sopprimere il terzo e il quarto comma.
1. 69. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies» sopprimere il terzo comma.

  Conseguentemente, al medesimo comma,
   capoverso «Art. 840-
octies», quinto comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.;
   sopprimere il capoverso «Art. 840-novies»;
   al capoverso «Art. 840-
undecies» secondo comma sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.;
   al capoverso «Art. 840-
duodecies» secondo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.;
   al capoverso «Art. 840-
terdecies» sopprimere il terzo, quarto e quinto comma;.
1. 312. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», sopprimere il terzo comma.
*1. 70. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», sopprimere il terzo comma.
*1. 71. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», terzo comma, sostituire le parole:, l'acconto e il compenso con le seguenti: e l'acconto.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La liquidazione finale delle spese di consulenza tecnica è posta a carico della parte soccombente.
1. 279. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», terzo comma, sostituire le parole: del convenuto con le seguenti: della parte richiedente.
1. 280. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», terzo comma, sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: di anticipare l’acconto sul compenso a norma del presente comma.
1. 407. La Commissione.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», sopprimere il quarto comma.
1. 73. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», quarto comma,. sostituire le parole: di presunzioni semplici con le seguenti: fondare il proprio convincimento su presunzioni semplici in assenza di prova contraria.
1. 74. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso 840-sexies, primo comma, sopprimere le lettere e) e h).

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   capoverso 840-septies, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'adesione all'azione di classe è esperibile unicamente entro e non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni.;
   sopprimere il capoverso 840-quinquiesdecies.
1. 275. Ferri, Conte.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, sopprimere le lettere e) e h).

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   capoverso Art. 840-septies, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'adesione all'azione di classe è esperibile unicamente entro e non oltre la prima udienza di trattazione della causa.;
   sopprimere il capoverso Art. 840-quinquiesdecies.
1. 276. Ferri, Conte.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera e), sostituire le parole: non inferiore a quaranta giorni e non superiore a centocinquanta con le seguenti: non superiore a trenta.
1. 281. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:; il termine di adesione non è soggetto alla sospensione feriale.
1. 282. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera e), sopprimere le parole da: per l'adesione fino a: degli atti e.
1. 79. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera g), sostituire le parole da: i soggetti fino alla fine della lettera, con le seguenti: gli avvocati ed i dottori commercialisti iscritti nell'albo del Tribunale dinanzi al quale si svolge la procedura.
1. 81. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera g), sostituire le parole: curatore fallimentare con le seguenti: commissario liquidatore.
1. 283. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi.
1. 284. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies» sopprimere il secondo comma.
1. 85. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», secondo comma, sopprimere la lettera c).
1. 87. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», sopprimere il terzo comma.
*1. 90. Bazoli, Ferri, Morani, Verini, Vazio, Miceli, Annibali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», sopprimere il terzo comma.
*1. 91. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le dichiarazioni di cui al presente comma sono valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
1. 285. D'Orso, Perantoni, Saitta, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», sopprimere il primo comma.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso:
    al secondo comma, sostituire le parole: scadenza del termine di cui al primo comma con le seguenti: dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e) e sostituire le parole: dei diritti individuali con le seguenti: di liquidazione delle somme spettanti;
    sostituire il terzo comma con il seguente: Gli aderenti, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nei quarantacinque giorni successivi il convenuto può depositare osservazioni scritte e indicare mezzi di prova contraria. Nella procedura di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti non sono ammessi mezzi di prova da parte degli aderenti diversi dalla prova documentale.;
    al quarto comma, dopo le parole: termine di cui al terzo comma aggiungere le seguenti:, secondo periodo e sostituire le parole: dei diritti individuali con le seguenti: di liquidazione delle somme spettanti;
    al quinto comma, sostituire le parole: domanda di adesione con le seguenti: progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    sostituire la rubrica con la seguente: (Progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti).
1. 309. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: da ciascun aderente con la seguente: complessivamente.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, sopprimere il secondo periodo.
*1. 97. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: da ciascun aderente con la seguente: complessivamente.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, sopprimere il secondo periodo.
*1. 98. Ferri, Bazoli, Morani, Verini, Vazio, Miceli, Annibali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: progetto dei diritti individuali omogenei con le seguenti: piano di riparto dei diritti riconosciuti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole:
il progetto con le seguenti: il piano di riparto;
   al quarto comma, sostituire le parole: progetto dei diritti individuali omogenei con le seguenti: piano di riparto dei diritti riconosciuti.
1. 310. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: con decreto motivato.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: il convenuto fino alla fine del periodo con le seguenti: condanna con decreto il convenuto al pagamento in favore di ciascun aderente di una somma a titolo di risarcimento del danno o alla restituzione delle cose dovute a ciascun aderente.
1. 100. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere il capoverso «Art. 840-novies».;
   al capoverso «Art. 840-undecies» secondo comma sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.;
   al capoverso «Art. 840-duodecies» secondo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.;
   al capoverso «Art. 840-terdecies» terzo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.;
   al capoverso «Art. 840-terdecies» quarto comma, al primo periodo, sopprimere le parole: tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-novies, quarto comma e al secondo periodo sopprimere le parole: nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-novies, commi primo e secondo.
*1. 105. Ferri, Bazoli, Morani, Verini, Vazio, Miceli, Annibali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere il capoverso «Art. 840-novies».;
   al capoverso «Art. 840-undecies» secondo comma sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.;
   al capoverso «Art. 840-duodecies» secondo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.;
   al capoverso «Art. 840-terdecies» terzo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.;
   al capoverso «Art. 840-terdecies» quarto comma, al primo periodo, sopprimere le parole: tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-novies, quarto comma e al secondo periodo sopprimere le parole: nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-novies, commi primo e secondo.
*1. 106. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire il capoverso «Art. 840-novies» con il seguente:
  Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune il rimborso di tutte le spese sostenute e documentate.
Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di spese di giustizia, ivi comprese le prescrizioni di cui all'articolo in caso di ordinanza che dichiari inammissibile la domanda ai sensi dell'articolo 480-ter, comma 4.;
   al capoverso «Art. 840-undecies» secondo comma sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.;
   al capoverso «Art. 840-duodecies» secondo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.;
   al capoverso «Art. 840-terdecies» sopprimere il terzo e il quarto comma.
1. 107. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al capoverso «Art. 840-novies», sopprimere il sesto e il settimo comma.;
   al capoverso «Art. 840-undecies» secondo comma sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.;
   al capoverso «Art. 840-duodecies» secondo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.;
   al capoverso «Art. 840-terdecies» terzo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
*1. 111. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al capoverso «Art. 840-novies», sopprimere il sesto e il settimo comma.;
   al capoverso «Art. 840-
undecies» secondo comma sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.;
   al capoverso «Art. 840-duodecies» secondo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.;
   al capoverso «Art. 840-terdecies» terzo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
*1. 110. Bazoli, Ferri, Morani, Verini, Vazio, Miceli, Annibali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», sopprimere il sesto comma.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 840-novies», aggiungere in fine il seguente comma:
  Il giudice delegato liquida gli onorari di difesa del difensore dell'aderente, qualora nominato.
1. 301. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», sesto comma, sostituire le parole da: del difensore fino alla fine del comma con le seguenti: dell'aderente non possono essere liquidate le spese legali sostenute per la presentazione della domanda di adesione o per la partecipazione al procedimento di cui al presente articolo.
1. 311. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», aggiungere in fine il seguente comma:
Con il medesimo decreto, qualora il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave, il giudice delegato riconosce al ricorrente ed agli aderenti un risarcimento ulteriore, a titolo di danni punitivi, che non può superare una somma pari a cinquanta volte l'entità dei danni subiti dai danneggiati. L'aumento è inversamente proporzionale al valore dell'effettivo danno, ed è aumentato qualora vi sia un notevole numero di aderenti.
1. 302. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, con le seguenti: all'organizzazione o all'associazione senza scopo di lucro, e, tramite questi, agli aderenti.
1. 313. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: ulteriore rispetto fino a: il compenso è.
1. 303. Colletti, Perantoni, Saitta, Giuliano, D'Orso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 304. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», terzo comma, premettere le parole: In caso di accoglimento della domanda.
1. 317. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», sesto comma, primo periodo, sostituire le parole da: delegato fino alla fine del comma con le seguenti: condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Quando il soccombente è il convenuto, ai fini della liquidazione degli onorari di difesa, il valore del procedimento è dato dalla somma delle richieste del ricorrente e degli aderenti.
1. 112. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: l'attore con le seguenti: il ricorrente.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: l'attore con le seguenti: il ricorrente;
   al medesimo comma, capoverso «Art. 840-novies», settimo comma, sostituire le parole: gli attori con le seguenti: i ricorrenti.
1.305. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», sesto comma, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, secondo i tariffari forensi vigenti con l'applicazione degli scaglioni minimi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1. 314. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  «Art. 840-novies», sesto comma, sopprimere l’ultimo periodo.
1. 408. La Commissione.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-decies», secondo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1. 300. Bazoli, Ferri, Morani, Verini, Vazio, Miceli, Annibali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», terzo comma, alinea, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: non sospende l'esecuzione del decreto, fatta salva la facoltà di disporre diversamente in presenza di gravi e fondati motivi. Esso.
1. 120. Rossello, Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies» terzo comma, alinea, primo periodo, dopo la parola: diversamente aggiungere le seguenti: su istanza di parte.
*1. 315. Rossello, Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies» terzo comma, alinea, primo periodo, dopo la parola: diversamente aggiungere le seguenti: su istanza di parte.
*1. 307. Saitta, Giuliano, D'Orso, Perantoni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», terzo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: in presenza di gravi e fondati motivi con le seguenti: quando, in base alle circostanze del caso concreto, sussiste il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile degli interessi delle parti.
1. 121. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: ai controinteressati con le seguenti: alla controparte (rappresentante comune o convenuto) e agli eventuali aderenti controinteressati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: deve con le seguenti: e gli aderenti controinteressati devono.
1. 123. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies»,ottavo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
1. 124. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-terdecies», quarto comma, secondo periodo, dopo la parola: privilegio aggiungere le seguenti: , nella misura del 75 per cento,.
1. 405. La Commissione.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quaterdecies», sostituire il primo comma con il seguente:
  Entro trenta giorni dal deposito delle memorie difensive del convenuto ai sensi dell'articolo 840-octies, primo comma, il tribunale formula, ove possibile e per le questioni di facile e pronta soluzione, una proposta transattiva o conciliativa che potrà comunque essere rinnovata in corso di causa fino all'emissione del decreto di liquidazione ai sensi dell'articolo 840-octies, quinto comma.
1. 316. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quaterdecies», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel termine indicato dal giudice.
1. 406. La Commissione.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: atti e comportamenti, posti con le seguenti: condotte, poste.
1. 133. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per richiedere l'eliminazione o riduzione degli effetti delle violazioni accertate.
1. 134. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», secondo comma, dopo le parole: nei confronti di imprese aggiungere le seguenti: di pubbliche amministrazioni.
1. 135. Ferri, Bazoli, Morani, Verini, Vazio, Miceli, Annibali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», secondo comma, sostituire le parole: fatti commessi con le seguenti: atti e comportamenti posti in essere.
1. 308. Giuliano, D'Orso, Perantoni, Saitta.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», terzo comma, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, settimo comma, sopprimere le parole: del pubblico ministero o
1. 306. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», sostituire il quinto comma con il seguente: Il tribunale può avvalersi di dati statistici e fondare il proprio convincimento su presunzioni semplici in assenza di prova contraria.
1. 138. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», sopprimere il nono comma.
1. 143. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.