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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 6 dicembre 2018

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 523 E ABB. E PDL N. 290 E ABB.

Pdl n. 523 e abb. – Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria

Tempo complessivo: 12 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 7 ore;
• seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 15 minuti
Governo 20 minuti 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 7 minuti 46 minuti

(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)

Gruppi 5 ore e 3 minuti 3 ore e 19 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti 48 minuti
 Lega – Salvini premier 49 minuti 34 minuti
 Partito Democratico 46 minuti 32 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 45 minuti 31 minuti
 Fratelli d'Italia 35 minuti 20 minuti
 Liberi e Uguali 32 minuti 17 minuti
 Misto: 33 minuti 17 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero – Sogno Italia
10 minuti 6 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-
  Area Civica
6 minuti 3 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti 3 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 6 minuti 3 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti 2 minuti

Pdl n. 290 e abb. - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

Tempo complessivo: 13 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 7 ore;
• seguito dell'esame: 6 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 15 minuti
Governo 20 minuti 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 7 minuti 54 minuti

(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)

Gruppi 5 ore e 3 minuti 3 ore e 56 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti 57 minuti
 Lega – Salvini premier 49 minuti 40 minuti
 Partito Democratico 46 minuti 38 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 45 minuti 37 minuti
 Fratelli d'Italia 35 minuti 24 minuti
 Liberi e Uguali 32 minuti 20 minuti
 Misto: 33 minuti 20 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero – Sogno Italia
10 minuti 5 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-
  Area Civica
6 minuti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 6 minuti 4 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti 3 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 dicembre 2018.

  Battelli, Benvenuto, Berlinghieri, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Cavandoli, Ciprini, Cirielli, Colletti, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Sabrina De Carlo, De Maria, Del Barba, Delrio, Luigi Di Maio, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Ferri, Fidanza, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frassinetti, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Ravetto, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Battelli, Benvenuto, Berlinghieri, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Cavandoli, Ciprini, Cirielli, Colletti, Comaroli, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Sabrina De Carlo, De Maria, Del Barba, Delrio, Luigi Di Maio, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Ferri, Fidanza, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frassinetti, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Ravetto, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 dicembre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FRANCESCO SILVESTRI: «Istituzione del Difensore civico nazionale» (1415);
   PALMIERI: «Disposizioni per la valorizzazione della figura e delle opere di Tito Maccio Plauto e per la celebrazione del duemillesimo duecentesimo quinto anniversario della sua morte» (1416);
   GRIMOLDI: «Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernenti la concessione di contributi alla Fondazione IDIS – Città della scienza, in Napoli, alla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci”, in Milano, e all'Istituto e Museo di storia della scienza – Museo Galileo, in Firenze» (1417);
   ZAN ed altri: «Disposizioni in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di eutanasia» (1418);
   RAVETTO: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure di adozione dei minori» (1419).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.

  In data 5 dicembre 2018 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa del deputato:
   MAGI: «Articoli 68-bis e 107: nuova disciplina in materia di proposte di legge d'iniziativa popolare e d'iniziativa dei Consigli regionali.» (Doc. II n. 6).

  Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 86).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera pervenuta in data 4 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), per l'esercizio 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 87).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 29 novembre 2018, ha trasmesso copia del bilancio assestato del Fondo edifici di culto per l'anno 2018, corredato dai relativi allegati.
  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 5 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali nel periodo 1o ottobre-31 dicembre 2018, adottata il 28 novembre 2018 (Doc. XXV, n. 1).

  Questo documento è trasmesso alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 5 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1o gennaio-30 settembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1o ottobre-31 dicembre 2018, deliberata dal Consiglio dei ministri il 28 novembre 2018 (Doc. XXVI, n. 1).

  Questo documento è trasmesso alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in 4 e 5 dicembre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Progetto di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio che accompagna la comunicazione della Commissione sull'analisi annuale della crescita 2019 (COM(2018) 761 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2018) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (COM(2018) 777 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (COM(2018) 784 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sulla valutazione del quadro dell'Unione europea per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (COM(2018) 785 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Regolamento relativo ai depositari centrali di titoli (Regolamento CSD)) (COM(2018) 786 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 786 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione provvisoria a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (COM(2018) 788 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'attuazione della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (COM(2018) 789 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione e sui primi risultati relativi alle prestazioni della politica agricola comune (COM(2018) 790 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania (JOIN(2018) 35 final), corredata dal relativo allegato (JOIN(2018) 35 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo delle proteine vegetali nell'Unione europea (COM(2018) 757 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Norme armonizzate – Migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per un mercato unico pienamente funzionante (COM(2018) 764 final).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con lettera in data 28 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 25 luglio 2017, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici (60).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 gennaio 2019. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 dicembre 2018.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 5 dicembre 2018, a pagina 5, prima colonna, sedicesima riga, dopo la parola: «XII» deve intendersi inserita la seguente: «, XIII».

DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 (A.C. 1334-A/R)

A.C. 1334-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento ai commi 412 e 413 dell'articolo 1, i quali incrementano il limite di spesa relativo alla dotazione organica dei docenti in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno nella stessa, prevedendo che le modalità per l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria siano stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, si valuti se sia sufficiente al riguardo il parere della Conferenza unificata o se, invece, non occorra la previa intesa con la medesima Conferenza, in quanto l'ampliamento del tempo pieno richiede anche la disponibilità di strutture e servizi e dunque coinvolge anche il dimensionamento della rete scolastica sul territorio e potenzialmente l'edilizia scolastica, aspetti entrambi ritenuti riconducibili, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, alla competenza legislativa concorrente;
   b) con riferimento ai commi 184 e 185 dell'articolo 1, i quali consentono all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di taluni requisiti, si valuti l'opportunità di specificare il numero di assunzioni a tempo indeterminato che si intendono consentire, previo colloquio, con tale previsione, tenendo altresì conto della giurisprudenza costituzionale relativa all'applicazione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge;
   c) con riferimento al comma 566 dell'articolo 1, il quale dispone che, ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 10 settembre 2010, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo tali accordi piena efficacia, si rileva l'opportunità di valutare tale previsione, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2010 e dalle pronunce degli organi di giustizia amministrativa con cui è stata, in particolare, riconosciuta l'invalidità di convenzioni già stipulate che imponevano il pagamento di misure compensative patrimoniali da parte delle società titolari degli impianti in questione nei confronti dei comuni, disponendo la ripetizione, in favore delle società ricorrenti, delle somme indebitamente pagate.

A.C. 1334-A/R – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

PARTE I
SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019, 2020 e 2021, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019, l'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019, di 0,8 punti percentuali per l'anno 2020 e di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2021.
  3. All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi;».
  4. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2019.
  5. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti:
   « 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
   55. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al comma 54:
   a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
   b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate»;
   b) al comma 56, le parole: «dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «del requisito»;
   c) al comma 57, le lettere d) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti:
   « d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;
   d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro»;
   d) al comma 65, lettera c), le parole: «ai limiti» sono sostituite dalle seguenti: «al limite»;
   e) al comma 71, le parole: «taluna delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «il requisito»;
   f) al comma 73, il primo periodo è soppresso;
   g) al comma 74, terzo periodo, le parole: «taluna delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «la condizione»;
   h) al comma 82:
    1) al primo periodo, le parole: «taluna delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «la condizione»;
    2) al terzo periodo, le parole: «sussistano le condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «sussista la condizione»;
    3) al quarto periodo, le parole: «delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «della condizione»;
   i) al comma 83, secondo periodo, le parole: «delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «della condizione»;
   l) al comma 87, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quinquennio».

  6. L'allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dall'allegato 2 annesso alla presente legge.
  7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
  8. A decorrere dal 1o gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.
  9. I dipendenti pubblici di cui al comma 8, che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.
  10. L'imposta sostitutiva di cui al comma 8 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 8.
  12. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.
  13. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 12:
   a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
   b) nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

  14. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 12:
   a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
   b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;
   c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
   d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;
   e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

  15. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 12 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
  16. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 12 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
  17. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 12 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  18. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   c) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi d'imposta» sono soppresse;
   d) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  19. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 18 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  20. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 18 del presente articolo, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  21. Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:
   a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  22. Il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è sostituito dal seguente:
   « 1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida».

  23. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:
   a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 del citato testo unico;
   b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

  24. Ai fini del comma 23:
   a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
   b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;
   c) il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. L'incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

  25. Ai fini dei commi 23 e 24, per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:
   a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 dell'esercizio successivo;
   b) la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma 23 che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma 23 è computata in aumento degli utili accantonati a riserva di cui al comma 23 dell'esercizio successivo;
   c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo stesso comma 23 è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 dell'esercizio successivo.

  26. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 23 a 25 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
  27. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 23 a 25 del presente articolo, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma e dei commi da 23 a 25.
  28. Le disposizioni dei commi da 23 a 27 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'articolo 2217, secondo comma, del codice civile siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.
  29. Le agevolazioni previste dai commi da 23 a 28 sono cumulabili con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.
  30. L'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, che, introducendo il numero 4-bis della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si interpreta nel senso che è da intendersi implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 234, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  31. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  32. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
  33. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 34 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  34. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  35. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 33 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 33, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
  36. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui ai commi 33 e 35, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  37. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  38. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 33 e 35.
  39. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1o gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2019.
  40. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14:
    1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
    2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019» e, al terzo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1o gennaio 2019»;
    3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell'anno 2019»;
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
    2) al comma 2, le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2018», le parole: «anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2019», le parole: «anno 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018» e le parole: «nel 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019».

  41. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2019».
  42. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «nella misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis,»;
   b) al comma 3, le parole: «euro 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10 milioni»;
   c) al comma 6:
    1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
   « a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
   a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo»;
    2) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
   « c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
    3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   « d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile»;
   d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
   « 6-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1 proporzionalmente riferibile alle spese indicate alle lettere a) e c) del comma 6 rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25 per cento sulla parte residua»;
   e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11»;
   f) il comma 11 è sostituito dal seguente:
   « 11. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3»;
   g) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
   « 11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015»;
   h) al comma 12, le parole: «Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti del soggetto incaricato».

  43. Le disposizioni del comma 42 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ad eccezione di quelle recate dalle lettere e), f) e g), i cui effetti, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018.
  44. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il riconoscimento del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.
  45. La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
  46. Il credito d'imposta di cui al comma 45, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.
  47. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 45 e 46 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.
  48. Per l'attuazione dei commi 45 e 46 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  49. All'articolo 79, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi».

  50. Le agevolazioni conseguenti alla disposizione di cui al comma 49 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo.
  51. Al fine di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie, a decorrere dall'anno 2019 è attribuito all'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di 1,5 milioni di euro.
  52. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, dispone il trasferimento all'IRFA dell'ANMIL di un importo pari all'80 per cento del contributo di cui al comma 51 spettante per l'anno di riferimento, a titolo di primo acconto.
  53. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione del primo acconto di cui al comma 52, l'IRFA dell'ANMIL trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite nell'anno precedente.
  54. All'esito positivo della verifica amministrativo-contabile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'erogazione del restante 20 per cento del contributo a titolo di saldo.
  55-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare di ulteriori sei mesi il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  56. All'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017» e le parole: «per ciascuno dei due anni» sono sostituite dalla seguente: «annui».
  57. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «Per gli anni dal 2016 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2016» e le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».
  58. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
  59. Il fondo di cui al comma 58 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota del fondo di cui al comma 58 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.
  60. Il fondo di cui al comma 58 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 58 a 63. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 gennaio 2019.
  61. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione.
  62. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 58 del presente articolo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.
  63. Per le finalità di cui ai commi da 86 a 93 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio.
  64. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.780 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.385 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.340 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
  65. Il fondo di cui al comma 64 è destinato, oltre che alle finalità previste dai commi 299, 492, 509 e 519, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare, nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, delle bonifiche, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
  66. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 gennaio 2019, sono individuati le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi da destinare a ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente.
  67. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
  « 5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano; i comuni non capoluogo di provincia possono ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici».

  68. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
  69. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  70. All'onere derivante dal comma 69, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  71. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  72. I contributi per gli investimenti di cui al comma 71 sono assegnati, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:
  a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  b) la messa in sicurezza di strade, ponti, e viadotti;
  c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.
  73. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 72 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 72, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
  74. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.
  75. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 71 a 74 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti legge di bilancio 2019».
  76. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.
  77. Gli enti di cui al comma 76 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:
  a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;
  b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.001 abitanti;
  c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.
  78. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.
  79. Le informazioni di cui al comma 78 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
  80. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 76 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 78. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 81 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 78, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.
  81. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 78 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 83, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  82. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 80 e 81, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  83. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 76 a 82 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».
  84. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 76.
  85. Il Ministero dell'interno può stipulare un'apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 76, con oneri posti a carico del medesimo fondo.
  86. A decorrere dal 1o gennaio 2019, è istituita la «Centrale per la progettazione delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».
  87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui ai commi da 86 a 93 con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di progettazione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.
  88. La Centrale, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della progettazione di opere pubbliche, ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. La Centrale svolge le seguenti attività:
   a) progettazione di opere pubbliche e ogni altra prestazione relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesta, direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici;
   b) gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;
   c) predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività;
   d) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;
   e) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.

  89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 86 a 93, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.
  90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89, in sede di prima applicazione dei commi da 86 a 93 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
  91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società CONSIP Spa nonché l'organizzazione della Centrale.
  92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.
  93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63.
  94. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o dell'Unione europea, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del rispettivo territorio, le regioni adottano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.
  95. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 94, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, le regioni possono procedere all'assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive pubbliche, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.
  96. Le assunzioni sono effettuate dalle regioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  97. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita e disciplinata, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 98, denominata «InvestItalia», che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia, di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.
  98. A InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:
   a) analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;
   b) valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
   c) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
   d) elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;
   e) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;
   f) affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
   g) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
   h) elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;
   i) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

  99. A InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.
  100. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le misure occorrenti per realizzare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche di cui al comma 86, nonché con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale.
  101. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 97 a 100 e per lo svolgimento dei compiti di InvestItalia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  102. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrata di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024. Si applicano la riserva di risorse di cui al comma 41 nonché il termine di cui al comma 42 del medesimo articolo. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva citata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.
  103. Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020 da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30.
  104. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  105. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI di cui al presente comma. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.
  106. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  107. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 106 del presente articolo sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo articolo 27.
  108. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere speciali classi di quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dalla lettera b) del comma 112 del presente articolo.
  109. Lo Stato può sottoscrivere le quote o azioni di cui al comma 108, comprese quelle di classe speciale, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.
  110. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, sono definite le modalità d'investimento dello Stato di cui ai commi 108 e 109 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio», o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
  111. Per le finalità di cui al comma 108, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
  112. All'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «dei fondi comuni di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle società di investimento a capitale fisso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  « 2. Sono definiti “Fondi per il Venture Capital” (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che sono compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che investono almeno l'85 per cento del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (UE) n. 2017/1129 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017, nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing) e il residuo in PMI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
   c) al comma 3, le lettere a), c), e) e f) sono abrogate.

  113. La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili sul conto n. 22050 aperto presso la tesoreria dello Stato, intestato alla Finest Spa, relativa al fondo di capitale di rischio (venture capital) per l'area balcanica, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 21 marzo 2001, n. 84, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.
  114. La Finest Spa continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del fondo sul conto di cui al comma 113, limitatamente agli interventi già deliberati, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.
  115. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del fondo di cui al comma 113 e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi al riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Finest Spa.
  116. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefìci del fondo di cui al comma 113.
  117. La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n. 5650, intestata alla «Simest – Fondo Start up», istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.
  118. La Simest Spa continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del Fondo Start up sulla contabilità speciale di cui al comma 117, limitatamente agli interventi già deliberati nonché alle domande di intervento già pervenute alla Simest Spa alla data di entrata in vigore della presente legge, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.
  119. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo Start up e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi al riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest Spa.
  120. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefìci del Fondo Start up.
  121. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è destinato a finanziare: a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, funzionali alla competitività del Paese; b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi; c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  122. In conformità agli obiettivi di cui al comma 121, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le risorse del fondo sono ripartite tra gli interventi di cui al primo periodo. Il decreto di ripartizione è comunicato alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.
  123. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.
  124. I contributi di cui al comma 123 sono erogati, in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  125. Per le finalità di cui al comma 123 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  126. Al fine del potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono inserite le seguenti: «e al trasporto per le vie d'acqua navigabili interne»;
   b) al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:
    1) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: «strada-mare,» sono inserite le seguenti: «strada-vie d'acqua navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili interne,»;
    2) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono inserite le seguenti: «e per vie d'acqua navigabili interne».

  127. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 126 si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  128. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno» sono inserite le seguenti: «il 3 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per almeno».
  129. All'articolo 1, comma 5-novies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese».
  130. All'articolo 100-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  « 1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio».

  131. Il fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  132. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  133. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le modalità e gli obiettivi delle attività di cui al comma 132, che possono essere svolte anche attraverso il ricorso ad esperti e a società specializzate.
  134. All'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, dopo le parole: «degli affari esteri» sono inserite le seguenti: «e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze,».
  135. Per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management in Italia.
  136. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
   a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
   b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2».

  137. I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.
  138. Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  139. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
  140. Fermo restando l'ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate dai commi 138 e 139, gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due fondi, puntualmente quantificati nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti stessi, possono essere utilizzati a compensazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all'altro fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa. L'amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi 138 e 139 effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi 138 e 139 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 138 e 139. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
  141. Nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 138, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento e un importo fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa. A decorrere dall'anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento del centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 138. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.
  142. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: «le regioni destinano» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni possono destinare».
  143. All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quarto periodo, dopo le parole: «ciascuno degli anni dal 2018 al 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 1 milione di euro per l'anno 2023»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita».

  144. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019»;
   b) al secondo periodo, le parole: «e a quattro giorni per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019»;
   c) al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
   d) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: «per gli anni 2017 e 2018 ,».

  145. All'articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «quella dell'INPS» sono inserite le seguenti: «, compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione del soppresso Istituto postelegrafonici, abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria,».
  146. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2019.
  147. Limitatamente all'esercizio finanziario 2019, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  148. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinati dalle predette regioni, nell'anno 2019, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  149. Le somme non spese in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, restano acquisite al bilancio dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e sono destinate ad interventi di politica attiva del lavoro. I risparmi di spesa relativi alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  150. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  151. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.
  152. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta ogni anno una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 151.
  153. All'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   « d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

  154. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'8 per cento dell'attivo patrimoniale».
  155. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti di cui alla lettera a) del comma 156, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto di cui alla lettera b) del comma 156, spetta un rimborso in misura pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
  156. Le disposizioni del comma 155 si applicano:
   a) ai conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione;
   b) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

  157. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, alle imprese di cui al comma 156 spetta una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 155, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 3.000 euro totali per ciascun periodo d'imposta.
  158. Il rimborso di cui al comma 155 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 155 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 156. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 155 sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  159. Dal rimborso di cui al comma 155 sono esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.
  160. Per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge 1o ottobre 2018, n. 117, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.
  161. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità di cui alla lettera b), è rifinanziato per euro 130.000.000 per l'anno 2019, per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Le relative assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate, nell'ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie individuati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  162. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al comma 161 si tiene conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni e alle esigenze di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi del Governo. Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria, ad avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:
   a) digitalizzazione;
   b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
   c) qualità dei servizi pubblici;
   d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
   e) contrattualistica pubblica;
   f) controllo di gestione e attività ispettiva;
   g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;
   h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

  163. Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità, secondo le indicazioni dei rispettivi piani di fabbisogno, le procedure concorsuali autorizzate con il decreto di cui al comma 161 per il reclutamento delle professionalità di cui al comma 162 sono svolte mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Le predette procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni sono effettuate in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.
  164. Al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: a) 903 unità di Area II per l'anno 2019, 1.000 unità di Area III per l'anno 2020 e 1.000 unità di Area II per l'anno 2021, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. Il predetto personale è reclutato con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161. L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) 81 unità di Area III e 16 unità di Area II, per l'anno 2019, per l'esigenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, destinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 30.249.571 per l'anno 2019, di euro 78.363.085 per l'anno 2020 e di euro 114.154.525 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2019.
  165. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2019/2021, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
  166. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 165.
  167. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 165 è autorizzata la spesa di euro 1.689.844 per l'anno 2019, di euro 3.379.686 per l'anno 2020, di euro 3.420.770 per l'anno 2021, di euro 3.461.852 per l'anno 2022, di euro 3.502.936 per l'anno 2023, di euro 3.544.019 per l'anno 2024, di euro 3.585.102 per l'anno 2025, di euro 3.626.186 per l'anno 2026, di euro 3.667.269 per l'anno 2027, di euro 3.708.352 per l'anno 2028 e di euro 3.749.436 annui a decorrere dall'anno 2029.
  168. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, così suddiviso: a) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; b) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali; c) 250 unità nell'Area III, posizione economica F1; d) 450 unità nell'Area II, posizione economica F2. Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle Aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 32.842.040 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 34.878.609 annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.
  169. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali, di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per il triennio 2019-2021, è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. È parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, è incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  170. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, è incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per il triennio 2019-2021, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 6 unità di livello dirigenziale non generale, di 35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.
  171. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge all'Avvocatura dello Stato, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di dieci unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. A tale fine è autorizzata una spesa pari a 1.372.257 euro per l'anno 2019, a 2.024.008 euro per l'anno 2020, a 2.222.196 euro per l'anno 2021, a 2.358.775 euro per l'anno 2022, a 2.378.227 euro per l'anno 2023, a 2.636.381 euro per l'anno 2024, a 2.654.527 euro per l'anno 2025, a 2.720.036 euro per l'anno 2026, a 3.203.217 euro per l'anno 2027 e a 3.228.143 euro annui a decorrere dall'anno 2028.
  172. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di consiglieri di Stato e di referendari dei tribunali amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over. A tal fine, è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.
  173. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, è autorizzato il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sino a 26 unità di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, con conseguente incremento della dotazione organica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1,12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.
  174. Al fine di agevolare la definizione dei processi pendenti dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto, e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione di referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over. A tale fine è autorizzata una spesa nel limite massimo complessivo di 3.390.000 euro per l'anno 2019, di 3.457.000 euro per gli anni 2020 e 2021, di 3.582.000 euro per l'anno 2022, di 3.939.000 euro per l'anno 2023, di 3.961.000 euro per l'anno 2024, di 4.032.000 euro per l'anno 2025, di 4.103.000 euro per l'anno 2026 e di 5.308.000 euro a decorrere dall'anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Segretariato generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.
  175. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, lettera b), le parole: «434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «569 unità, di cui 42 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale»;
   b) al comma 12, le parole: «122 unità» sono sostituite dalle seguenti: «250 unità» e le parole: «8 posizioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 posizioni»;
   c) al comma 15, le parole: «141 unità» sono sostituite dalle seguenti: «205 unità», le parole: «15 dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «19 dirigenti», le parole: «70 unità» sono sostituite dalle seguenti: «134 unità» e le parole: «10 dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «13 dirigenti».

  176. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 175, pari ad euro 2.063.891 per l'anno 2019 e ad euro 8.113.523 annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.
  177. Per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  178. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica, tenendo conto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, commi 3 e 6, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.
  179. All'articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la parola: «duecento» è sostituita dalla seguente: «duecentoquaranta». Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ad assumere fino a 20 unità appartenenti all'area funzionale III, posizione economica F1. Per le finalità del presente comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nel limite di spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Agli ulteriori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
  180. Al fine di perseguire più efficacemente le missioni istituzionali, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dell'attuale dotazione organica, ad esperire procedure concorsuali per l'assunzione, a decorrere dall'anno 2020, di 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.
  181. Al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, è consentito lo scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso, delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Alla copertura degli oneri, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.
  182. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per l'anno 2019, le proprie carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per l'anno 2019 come accertate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i candidati che, nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente all'area II e all'area III con graduatorie approvate a decorrere dal 1o gennaio 2010, si sono collocati nelle graduatorie medesime in posizione utile in base al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti è stata indetta ciascuna procedura.
  183. Le amministrazioni, ad eccezione di quelle interessate dall'attuazione dei commi 172, 173 e 178, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ai sensi del presente articolo e i relativi oneri, ai fini dell'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  184. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, assume a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
   a) che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l'ARERA alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche;
   c) che abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell'anno in cui si procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

  185. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA è rideterminata numericamente a seguito delle assunzioni di cui al comma 184 del presente articolo e il numero dei dipendenti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è ridotto da sessanta a venti unità.
  186. Al fine di sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonché in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.
  187. Per le finalità di cui al comma 186 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia.
  188. Relativamente agli investimenti locali individuati ai sensi dei commi da 97 a 101, Investitalia si avvale della collaborazione tecnica della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
  189. Al fine di sostenere la lingua italiana, tenuto conto del suo valore storico di fondamento dell'identità nazionale, e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all'estero, la dotazione organica dell'Accademia della Crusca di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 1o marzo 2002 è incrementata di tre unità di personale non dirigenziale. L'Accademia della Crusca è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, nell'anno 2019, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di due unità, appartenenti all'area C, posizione economica C1, e di una unità appartenente all'area B, posizione economica B1. Il reclutamento del personale appartenente all'area C può avvenire anche mediante procedura riservata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermi restando i requisiti e i limiti ivi previsti.
  190. La gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca è affidata a un Segretario amministrativo, scelto, tramite procedura di selezione pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, assunto mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L'incarico di Segretario amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato ovvero di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia. Il trattamento economico del Segretario amministrativo non può essere superiore a quello medio dei dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali.
  191. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui ai commi 189 e 190 è autorizzata la spesa di 236.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  192. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere nell'anno 2019, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.
  193. Ai fini del comma 192 è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2019, di euro 25.043.700 per l'anno 2020, di euro 27.387.210 per l'anno 2021, di euro 27.926.016 per l'anno 2022, di euro 35.423.877 per l'anno 2023, di euro 35.632.851 per l'anno 2024, di euro 36.273.804 per l'anno 2025, di euro 37.021.584 per l'anno 2026, di euro 37.662.540 per l'anno 2027 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2028.
  194. Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 600 unità. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, è autorizzato a bandire, dall'anno 2019, procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente massimo annuo di 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.
  195. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 194, è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 30.657.856 per l'anno 2021, di euro 48.915.996 per l'anno 2022, di euro 53.571.284 per l'anno 2023, di euro 60.491.402 per l'anno 2024, di euro 65.988.496 per l'anno 2025, di euro 71.553.688 per l'anno 2026, di euro 72.618.826 per l'anno 2027, di euro 73.971.952 per l'anno 2028, di euro 75.396.296 per l'anno 2029, di euro 76.322.120 per l'anno 2030 e di euro 76.820.640 annui a decorrere dall'anno 2031.
  196. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia, comprensivo di 362 unità della Polizia penitenziaria di cui al comma 197, lettera a), del presente articolo, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1o ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 199 e per un numero massimo di:
   a) 1.043 unità per l'anno 2019, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri e 227 nel Corpo della guardia di finanza;
   b) 1.320 unità per l'anno 2020, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 277 nel Corpo di polizia penitenziaria;
   c) 1.143 unità per l'anno 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;
   d) 1.143 unità per l'anno 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;
   e) 1.139 unità per l'anno 2023, di cui 387 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria.

  197. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1o marzo 2019, di:
   a) 362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
   b) 86 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
   c) 200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
   d) 652 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  198. Alle assunzioni di cui al comma 197 si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018.
  199. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 196, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire secondo quanto previsto dalla tabella 3 allegata alla presente legge, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 annui a decorrere dall'anno 2029.
  200. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 197, il fondo di cui al comma 199 è incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 22.434.840 per l'anno 2022, di euro 14.957.840 per l'anno 2023, di euro 15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a decorrere dall'anno 2025.
  201. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 197, lettere b) e c), pari a euro 338.410 per l'anno 2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 4.340.520 per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a euro 12.160.720 per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al comma 199 è corrispondentemente incrementato.
  202. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 196 a 201, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 196, tenendo conto del numero di assunzioni.
  203. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  204. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 650 unità non prima del 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità non prima del 1o settembre 2019 e di ulteriori 650 unità non prima del 1o aprile 2020. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.500 unità.
  205. Per la copertura dei posti di cui al comma 204, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2019, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la cui validità è all'uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019.
  206. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 204, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  207. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 204 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a decorrere dall'anno 2031.
  208. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 204 a 207, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020.
  209. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
  210. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta. La durata delle commissioni non può essere superiore ad un anno dalla data di nomina. L'incarico di componente delle commissioni è consentito solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  211. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo straordinario di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.
  212. Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  213. Il fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 771.854 euro per l'anno 2019 e di 186.552 euro per l'anno 2020.
  214. Al fine di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, la Scuola normale superiore di Pisa istituisce, in via sperimentale, negli spazi messi a disposizione dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 sino al 2021/2022. La sede assume la denominazione di Scuola normale superiore meridionale.
  215. La Scuola normale superiore meridionale organizza corsi:
   a) di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati;
   b) di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata;
   c) ordinari e di master;
   d) corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università.

  216. L'offerta formativa di cui al comma 215 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, composto dal direttore della Scuola normale superiore di Pisa e dal rettore dell'Università degli studi di Napoli Federico II, nonché da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.
  217. Per le attività della Scuola normale superiore meridionale è autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025.
  218. Allo scadere del triennio di operatività, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola normale superiore meridionale assume carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dalla Scuola normale superiore di Pisa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 217.
  219. In coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e di consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica e di elevata utilità sociale e per la realizzazione di edifici da destinare a poli amministrativi (federal building), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL):
   a) è autorizzato, a decorrere dall'anno 2019, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità, da coprire tramite:
    1) l'avvio di procedure concorsuali pubbliche e relative assunzioni, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, per un contingente di complessive 30 unità di personale con contratto a tempo indeterminato appartenenti all'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;
    2) un apposito bando di mobilità, a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto medesimo previste dalla legislazione vigente qualora il personale provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni, per il reclutamento di 30 unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;
   b) istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Con apposito regolamento disciplina il funzionamento del nucleo secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da 10 unità selezionate, tramite un'apposita procedura di valutazione comparativa, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di 5 unità, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo dei rimborsi delle spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto medesimo o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando in misura non superiore al 30 per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e per i componenti esterni alla pubblica amministrazione in misura non superiore al 50 per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.

  220. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 219, in quanto relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'INAIL, con una dotazione non superiore, per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, a 2 milioni di euro.
  221. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati e anche al fine di consentire, ricorrendone le condizioni, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, come previsto dalla lettera c-bis) del comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'INAIL è autorizzato a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019/2021, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale. I territori termali nei quali possono essere effettuati i citati interventi sono individuati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
  222. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'INAIL può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:
   a) ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;
   b) ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;
   c) alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.

  223. All'attuazione del comma 222 si provvede a valere sulle disponibilità che l'INAIL può detenere presso le aziende di credito e la società Poste italiane Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.
  224. All'articolo 6, comma 6, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per l'aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette società».
  225. La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019.
  226. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  227. Gli importi di cui al comma 226, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  228. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 226. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
  229. Le disposizioni del comma 228 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
  230. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 226 e 228, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:
   a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1o aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1o luglio 2019;
   b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1o gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

  231. Fermo restando quanto previsto dal comma 230, lettera a), in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 226, l'importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefìci economici relativi al triennio 2019-2021.
  232. Nell'anno 2019 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  233. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
   a) l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018 è integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021. All'articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «nel limite massimo di 10 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 13 milioni di euro annui». L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo. Le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-bis, e dell'articolo 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non trovano applicazione;
   b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole: «due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale». In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera, il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con proprio decreto, provvede a modificare le disposizioni degli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016;
   c) l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato all'assunzione delle unità dirigenziali non generali derivanti dalla modifica della dotazione organica prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b), nonché, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 21 novembre 2006, la cui validità, a tale fine, è prorogata sino al 30 giugno 2019; le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-bis, e dell'articolo 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non trovano applicazione. Ai relativi oneri, pari a euro 2.783.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo;
   d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
    1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e dell'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
    2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
    3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   f) le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, a incrementare il Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e a incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dello stesso Ispettorato;
   g) al fine di consentire una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica al personale dell'Ispettorato, sino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  234. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è inserito il seguente:
   « 9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica».

  235. Per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, il fondo ivi previsto è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  236. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'articolo 1, comma 421, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018, 2019, 2020 e 2021».
  237. In considerazione dell'accresciuta aspettativa di vita della popolazione e delle conseguenti ed ingravescenti patologie della retina, al fine di ridurre significativamente i tempi delle diagnosi e i danni visivi e sociali ed il gravame assistenziale, il Ministero della salute affida alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) la gestione di un progetto di screening straordinario mobile che solleciti l'attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche.
  238. Per le finalità di cui al comma 237 è attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana dell'IAPB pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  239. Il Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  240. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo nazionale, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e compresi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.
  241. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 240, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente agli istituti tecnici superiori che, nell'anno formativo precedente, hanno riportato una valutazione effettuata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014 (rep. Atti n. 90/CU), come modificato dall'accordo sancito nella medesima sede il 17 dicembre 2015 (rep. Atti n. 133/CU).
  242. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono integrati gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, anche in relazione all'innovazione tecnologica.
  243. È istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 246, 247 e 248.
  244. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata possono essere attribuiti al Consiglio nazionale dei giovani ulteriori compiti e funzioni.
  245. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma «Incentivazione e sostegno alla gioventù» della missione «Giovani e sport», è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle attività di cui ai commi da 243 a 250. Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  246. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani:
   a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili e i giovani;
   b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta;
   c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;
   d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale;
   e) collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani;
   f) esprime pareri e formula proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani;
   g) partecipa ai forum associativi europei e internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi Paesi.

  247. Il Consiglio nazionale dei giovani è inoltre sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata ritengano opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio può anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni.
  248. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 250, subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventù.
  249. Il Consiglio nazionale dei giovani è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel suo statuto.
  250. Alla prima assemblea generale del Consiglio nazionale dei giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Forum nazionale dei giovani costituito con atto del 29 febbraio 2004. La prima assemblea generale, da tenersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. In ogni caso, tali modalità di funzionamento garantiscono l'effettiva rappresentanza dei giovani e il rispetto del principio di democraticità e si conformano alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum europeo della gioventù, approvato dall'assemblea generale del 26 aprile 2014, e all'articolo 28 dello Statuto del Forum nazionale dei giovani adottato con delibera dell'assemblea del 29 novembre 2008.
  251. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti:
  « 1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:
   a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;
   b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269;
   c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
   d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;
   e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;
   f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
   g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;
   h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socio-economica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
   i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;
   l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;
   m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
   o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;
   p) attività di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia;
   q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche;
   r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione.
   1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia.
   1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b) e c), anche mediante il riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi.
   1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonché del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

  252. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  « 1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro».

  253. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  « 3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

  254. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 391 è sostituito dal seguente:
  « 391. A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019- 2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

  255. All'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma». L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020.
  256. Per il ristoro dei risparmiatori, come definiti al comma 257 del presente articolo, che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1o gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.
  257. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 256 i risparmiatori, che siano la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, o il coltivatore diretto, che ha acquistato le azioni di cui al comma 256, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio o i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
  258. Il Fondo di cui al comma 256 opera nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono state acquistate dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate;
   b) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono detenute dal risparmiatore alla data in cui la banca è posta in liquidazione ovvero alla data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione;
   c) la domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF è presentata entro il 30 giugno 2019;
   d) la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 256, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti;
   e) il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividendi percepiti sono dedotti dall'importo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 256;
   f) resta impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi dei commi da 256 a 267.

  259. Il Fondo di cui al comma 256 del presente articolo, anche con riguardo a quanto corrisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 1106 e 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF corredata di idonea documentazione, fermo restando quanto previsto al comma 262 del presente articolo in merito alla costituzione di collegi specializzati.
  260. Al fine di assicurare parità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 256 possono proporre la domanda di risarcimento del danno di cui al medesimo comma 256 al solo fine di accedere al ristoro del Fondo previsto dallo stesso comma 256, nella misura di cui al comma 258, lettera d), dedotti gli importi liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione. Fatta eccezione per i risparmiatori che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, i risparmiatori di cui al primo periodo del presente comma sono postergati nell'erogazione del rimborso ai risparmiatori di cui al comma 256. Nel caso di intervenuta revocatoria della transazione, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 256 possono presentare domanda al Fondo di cui al comma 256 previa restituzione dell'importo percepito in esecuzione della transazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 256 e 258.
  261. Il Ministero della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del comma 264, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, nonché le sentenze e pronunce, con indicazione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, e le sentenze e le pronunce di rigetto delle domande. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l'erogazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi riconosciuti e a consentire la verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 256 del presente articolo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato ai sensi dei commi da 256 a 267 del presente articolo nonché dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.
  262. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori di cui ai commi 256 e 260 del presente articolo, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande proposte dai medesimi risparmiatori, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l'attività dell'ACF con l'istituzione di non più di dieci collegi, prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 35.000 euro nell'anno 2018. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia. Ai fini della presentazione dei ricorsi all'ACF da parte dei risparmiatori di cui ai commi 256 e 260 del presente articolo nonché ai fini della trattazione dei medesimi ricorsi, si applica la procedura prevista dal citato regolamento di cui alla delibera della CONSOB n. 19602 del 2016, in quanto compatibile, prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'adozione delle relative pronunce anche attraverso la previsione, ove possibile, di accertamento esclusivamente documentale di ciascun caso. Tali modalità semplificate sono definite dalla CONSOB, previa consultazione pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicate nel sito internet della CONSOB stessa. Agli oneri di funzionamento dell'ACF, compresi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili. Limitatamente alla trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori di cui ai commi 256 e 260 del presente articolo, l'ambito di operatività dell'ACF è esteso anche alle domande di valore superiore a 500.000 euro. L'ACF è competente anche per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste afferiscono alle azioni di cui al comma 256 del presente articolo acquisite prima dell'introduzione dell'articolo 25-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le disponibilità finanziarie, destinate ad assicurare il funzionamento dell'ACF, di cui al presente comma e al comma 263 del presente articolo affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della CONSOB; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio della CONSOB e da quello di altri fondi. Le disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati nei commi da 256 a 267 del presente articolo e sono utilizzate dalla CONSOB secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 256 del presente articolo. La selezione pubblica di cui al comma 263 del presente articolo e il contratto di lavoro con le unità di personale assunte sono disciplinati dalle speciali disposizioni dell'ordinamento della CONSOB in materia.
  263. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all'adozione delle pronunce da parte dell'ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente, per non più di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, eccezionalmente, in deroga all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. All'onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 256.
  264. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le misure di attuazione dei commi da 256 a 267 del presente articolo, ivi comprese quelle occorrenti per l'erogazione, da parte del Fondo di cui al comma 256, degli importi liquidati. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal comma 266 del presente articolo.
  265. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui ai commi 256 e 260 del presente articolo, con protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le modalità per l'acquisizione della documentazione, occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF, che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trova nella disponibilità delle banche in liquidazione ovvero delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse.
  266. Il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal Fondo istituito dal comma 256 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
  267. Le procedure arbitrali concernenti strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalla Banca Popolare di Vicenza Spa e dalla Veneto Banca Spa, alle quali hanno accesso gli investitori previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, sono disciplinate dai regolamenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, n. 82, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017, n. 83, nonché dai relativi provvedimenti applicativi. Il termine di trenta giorni per la proposta del Fondo interbancario di tutela dei depositi, nelle forme dell'offerta al pubblico, previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83 del 2017 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  268. Nell'ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  269. Per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  270. Le risorse di cui al comma 269 sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  271. Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma 269 del presente articolo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
  272. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è determinato in 114.439 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.
  273. Per gli anni 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2019 è subordinato alla stipula, entro il 31 marzo 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.
  274. Le misure di cui al comma 273 devono riguardare, in particolare:
   a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure;
   b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa;
   c) la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi comprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;
   d) l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;
   e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;
   f) il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati;
   g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.

  275. All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi» sono inserite le seguenti: «, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presìdi socio- sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi».
  276. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui al comma 272 del presente articolo, è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2019.
  277. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  278. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  279. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
  280. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  281. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della Rete oncologica impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro da destinare agli IRCCS della Rete cardiovascolare impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. I fondi resi disponibili ai sensi del presente comma sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica».
  282. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.
  283. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 282, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  284. Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «procedura selettiva pubblica» sono inserite le seguenti: «ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica»;
   b) dopo le parole: «un'anzianità di servizio» sono inserite le seguenti: «ovvero sia stato titolare di borsa di studio».

  285. Alla legge 19 agosto 2016, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «malattie metaboliche ereditarie,» sono inserite le seguenti: «delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale,»;
   b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «malattie metaboliche ereditarie» sono inserite le seguenti: «, per le malattie neuromuscolari genetiche, per le immunodeficienze congenite severe e per le malattie da accumulo lisosomiale»;
   c) all'articolo 3, comma 4, lettera e):
    1) dopo le parole: «patologie metaboliche ereditarie,» sono inserite le seguenti: «dalle patologie neuromuscolari su base genetica, dalle immunodeficienze congenite severe e dalle malattie da accumulo lisosomiale,»;
    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e genetica»;
   d) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   « 2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Age.na.s. delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le società scientifiche di settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie»;
   e) all'articolo 6:
    1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale»;
    2) al comma 2, le parole: «valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 25.715.000 euro annui per il triennio 2016-2018 e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» e dopo le parole: «15.715.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «annui per il triennio 2016-2018 e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019».

  286. Ai fini di una maggiore valorizzazione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, il trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  287. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: a) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,99 milioni di euro; b) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.
  288. I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
  289. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 288, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
  290. All'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, la parola: «alternativamente» è sostituita dalle seguenti: «, anche congiuntamente»;
   b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
   «2-bis) fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della spesa e promozione dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata intesa 23 marzo 2005».

  291. Il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze mantenendo le rispettive finalità nell'ambito del finanziamento del fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 405, della legge n. 232 del 2016.
  292. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 40:
    1) all'ultimo periodo, dopo le parole: «dell'IVA» sono inserite le seguenti: «non inferiore a euro 150.000 e»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le percentuali di sconto di cui al presente comma, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a euro 150.000»;
   b) dopo il comma 40 è inserito il seguente:
   « 40-bis. Fatte salve le determinazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1o gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo del comma 40, concorrono le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Da tale calcolo sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153».

  293. Agli oneri derivanti dal comma 292, lettera a), numero 2), pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  294. Tenuto conto che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati i criteri e le modalità a cui l'AIFA si attiene nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
  295. Dal 1o gennaio 2019, l'AIFA può riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare di AIC, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengano medio tempore variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.
  296. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro.
  297. Il fondo di cui al comma 64 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 300 milioni di euro per l'anno 2032 e 200 milioni di euro per l'anno 2033.
  298. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, di assistenza e di cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia», è autorizzato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui al comma 296. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto del processo di avanzamento progettuale. L'erogazione dei contributi di cui al presente comma è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.
  299. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  300. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,» sono inserite le seguenti: «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con».
  301. Al fine di agevolare l'accesso a benefìci, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e della attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  302. Al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e di prevenire l'eutrofizzazione ingravescente e l'importazione del fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per l'anno 2019.
  303. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.
  304. Il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 303 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 303. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalente, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  305. All'attuazione delle disposizioni dei commi 303 e 304 si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conto residui, comprese quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l'attuazione del Programma operativo interregionale attrattori culturali, naturali e turismo – Fondo europeo di sviluppo regionale.
  306. Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni:
   a) a decorrere dal 1o luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; le norme di attuazione della presente lettera sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell'orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  307. In sede di riforma complessiva in materia di giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, in attuazione di quanto previsto dall'intesa del 7 settembre 2017 tra Governo, regioni ed enti locali sancita in sede di Conferenza unificata, nell'ambito dell'autonomia degli enti locali, sono definiti criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, anche al fine del monitoraggio telematico del rispetto dei limiti definiti.
  308. Agli oneri previsti per la realizzazione delle funzionalità necessarie a rendere disponibili agli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi ai sensi del comma 306, pari a 50.000 euro annui, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa fronte con le risorse finanziarie disponibili e nell'ambito della dotazione organica dell'amministrazione.
  309. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono sostituiti dal seguente:
   « 2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata “Mater Olbia” di cui al comma 1, la regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i benefìci relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilità sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività della struttura in relazione all'effettiva qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilità passiva. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

  310. Per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), è autorizzata la spesa di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
  311. A decorrere dal 1o gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto della compatibilità finanziaria del servizio sanitario nazionale, si osservano le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320.
  312. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emesse nell'anno solare di riferimento, attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, secondo le modalità definite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, nonché con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018.
  313. L'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per l'anno 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC. Il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti. Sono esclusi dal calcolo del fatturato i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello del servizio, con evidenziazione separata.
  314. Per la rilevazione di cui al comma 313, il fatturato annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato al netto delle seguenti voci:
   a) somme versate nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006;
   b) somme restituite nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
   c) fatturato derivante da farmaci orfani, inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, relativamente all'anno di riferimento.

  315. In caso di eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ogni relativa quota di eccedenza per i farmaci innovativi e innovativi oncologici di competenza di ciascuna azienda farmaceutica concorre alla definizione del fatturato di cui al comma 313, purché tali farmaci non siano qualificati orfani ai sensi del comma 316 del presente articolo.
  316. Al ripiano della quota parte del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, imputabile ai farmaci orfani inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, non concorrono le aziende titolari di una o più delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio.
  317. Il 50 per cento del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, risultante a consuntivo dal monitoraggio definitivo approvato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, dev'essere ripianato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica in proporzione alla sua quota di mercato, determinata ai sensi del comma 313. Il restante 50 per cento del disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi disavanzi. L'AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione alla quota di riparto del Fondo sanitario nazionale secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.
  318. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 317, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.
  319. Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e per la farmaceutica convenzionata è parametrato al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.
  320. Fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il fatturato di cui al comma 313 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.
  321. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 26 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G20, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022. Per l'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza italiana del G20 in ambito economico-finanziario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, è istituito un gruppo di lavoro composto anche da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.
  322. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, è autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono disciplinate la composizione e l'organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo un contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, nel limite massimo di dieci unità, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, è prorogato il Commissariato generale di sezione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato generale di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura pari al doppio dell'importo indicato all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  323. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:
  «Art. 23-bis.(Enti internazionalistici)1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento. I relativi bandi individuano modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attività di cui al primo periodo.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, nell'ambito di priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sullo schema di decreto è acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per i progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e i rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate sono pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. La legge 28 dicembre 1982, n. 948, è abrogata.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n. 948».

  324. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «ordinamento penitenziario» sono aggiunte le seguenti: «, nonché a interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili dell'amministrazione della giustizia».
  325. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  326. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali»;
    2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
   « 2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
   2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile»;
   b) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1:
     1.1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   « e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11»;
     1.2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   « e-bis) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza»;
    2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   « 1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis»;
   c) all'articolo 13, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis».

  327. I termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, nonché i termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 30 settembre 2019. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1o agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo è quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13.
  328. Gli importi dell'indennizzo relativo alle domande presentate ai sensi del comma 327 del presente articolo sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
  329. Gli indennizzi, già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati, nel limite delle risorse di cui al comma 328, su domanda dell'interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui al comma 327, sulla base degli importi fissati con il decreto di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122.
  330. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «Ministro per il Sud».
  331. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019», le parole: «individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «individuati annualmente nel Documento di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud» e le parole: «individuato nella medesima direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «individuato nel Documento di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud»;
   b) al secondo periodo, le parole: «anche in termini di spesa erogata» sono sostituite dalle seguenti: «nonché l'andamento della spesa erogata».

  332. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  « 2-bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2.
  2-ter. I contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa sono predisposti in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo. Il contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65/2017 del 7 agosto 2017, e il contratto di programma 2017-2021 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, di cui alla delibera del CIPE n. 66/2017 del 7 agosto 2017, sono soggetti alle attività di verifica e monitoraggio di cui al comma 2 del presente articolo.

  333. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 331, il Ministro per il Sud presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dai commi da 330 a 332, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.
  334. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, le parole: «35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «45 anni»;
   b) al comma 10, le parole: «libero professionali e» sono soppresse.

  335. Al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020; il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può conferire fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di dodici mesi, entro il limite di spesa di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
  336. Per le finalità di cui al comma 335, restano ferme le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sui contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni.
  337. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, anche tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
  338. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
  339. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
  340. Al fine di rafforzare il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo con la finalità di sostenere le azioni e i progetti proposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente.
  341. Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019. Con apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
  342. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle arti applicate, con particolare riferimento alla moda, al design e alla grafica, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali.
  343. Al fine di sostenere la realizzazione di interventi per la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
  344. Al fine di proseguire l'attività di digitalizzazione del patrimonio culturale è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
  345. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
  346. In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto.
  347. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della medesima legge n. 220 del 2016.
  348. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2019.
  349. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 44, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.
  350. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
  351. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 350 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  352. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  353. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  354. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
  355. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  356. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 350 a 357.
  357. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è ridotta di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro per l'anno 2022.
  358. La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di «Sport e salute Spa».
  359. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana e, per una quota non inferiore a 370 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI alle federazioni sportive nazionali ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.
  360. In sede di prima applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al comma 359, secondo periodo.
  361. All'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'autorità di Governo competente in materia di sport»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
   « 4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze su designazione dell'autorità di Governo competente in materia di sport, sentito il CONI. Gli incarichi degli organi di vertice del CONI e della società sono fra loro incompatibili; l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorità di Governo competente in materia di sport».

  362. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) alla lettera c), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
    2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) una quota del 10 per cento sulla base del minutaggio dei giovani calciatori»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata nella misura del 6 per cento sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, e nella misura del 4 per cento sulla base dell’audience televisiva certificata»;
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   « 3-bis. La quota di cui al comma 1, lettera c-bis), è determinata sulla base dei minuti giocati negli ultimi tre campionati da giocatori cresciuti nei settori giovanili italiani, di età compresa tra 15 e 21 anni e che siano stati tesserati per l'attuale società per almeno tre interi Campionati di serie A»;
   d) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i criteri di determinazione del minutaggio dei giovani calciatori di cui al comma 1, lettera c-bis)».

  363. A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati italiani di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote destinate alla mutualità generale, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, solo le società, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. I suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.
  364. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 450.000 euro annui a decorrere dal 2019.
  365. All'articolo 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI».
  366. Il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  « 407. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità mentale e intellettiva, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 quale contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti, “Special Olympics Italia” e per lo sviluppo dei predetti progetti di integrazione in tutto il territorio nazionale».
  367. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono incrementate, per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di euro 12.829.176,71 nell'anno 2019, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005.
  368. Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
  369. Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 368 è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.
  370. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 368 e 369.
  371. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o agli interventi di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
  372. Al fine di rafforzare l'operatività e l'efficacia del Sistema nazionale di garanzia, di cui al comma 48 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento al Fondo di garanzia per la prima casa, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in merito al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alla lettera c) del citato comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quinto periodo, dopo le parole: «versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo»;
   b) al sesto periodo, dopo le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo,» sono inserite le seguenti: «comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo,».

  373. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nonché investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «, gli investimenti»;
   b) le parole: «e efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «, efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile»;
   c) dopo le parole: « green economy,» sono inserite le seguenti: «nonché le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero,».

  374. Al comma 1-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, introdotto dall'articolo 1, comma 128, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021».
  375. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  376. Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,2 milioni annui a decorrere dal 2022.
  377. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 376.
  378. Al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché di incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori, a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che possiedono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi è riconosciuto un contributo, in forma di « voucher», per la rimozione e il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza dei medesimi eventi atmosferici, in misura fino al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati, nel limite di spesa massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente comma e le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
  379. Al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni frutticole, nonché di favorire un corretto orientamento produttivo al mercato, con conseguente riduzione dei rischi di sovraproduzione e di volatilità dei prezzi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali cultivar.
  380. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 379 sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  381. Per le inderogabili esigenze dell'attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale, nei limiti di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  382. All'articolo 1, comma 213-bis, ultimo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «agenzie fiscali» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari».
  383. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   « 3-bis. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato in apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
   3-ter. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.
   3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  384. Per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  385. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.
  386. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 385, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.
  387. All'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «in euro 3,00» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 2,99».
  388. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  « 3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata nei birrifici di cui al presente comma, si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico ridotta del 40 per cento»;
   b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
  « 3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma».

  389. Le disposizioni di cui al comma 388, lettera a), del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 35, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dal comma 388, lettera b), del presente articolo. A decorrere dalla stessa data, il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.
  390. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 391 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
  391. L'esonero di cui al comma 390 è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:
   a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
   b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

  392. L'esonero di cui al comma 390 è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.
  393. L'esonero di cui al comma 390 si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal comma 391 alla data della trasformazione.
  394. L'esonero di cui al comma 390 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale con le caratteristiche di cui al comma 391.
  395. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 390 o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 390, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.
  396. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 391, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.
  397. L'esonero di cui al comma 390 è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.
  398. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 390.
  399. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 390 si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  400. Gli incentivi di cui ai commi da 390 a 399 sono fruiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti « de minimis».
  401. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi da 390 a 400 sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse del programma operativo nazionale «Sistemi di politiche attive per l'occupazione». L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione dei fondi del programma operativo nazionale di cui al primo periodo, al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi di cui ai commi da da 390 a 400. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni possono integrare il finanziamento degli interventi di cui ai commi da 390 a 400 nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.
  402. All'articolo 1, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalla seguente: «controllate».
  403. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:
  « 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione».

  404. Al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti, individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituiscono équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.
  405. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 404, pari a 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  406. All'articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «ai sensi del comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di procedure selettive».
  407. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria.
  408. Ai fini di cui al comma 407, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.
  409. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,99 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
  410. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2021.
  411. Per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata «Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile», con sede nella città di Taranto, per lo svolgimento di attività di ricerca innovativa nell'ambito dell'energia solare e dell'economia circolare, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  412. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge compiti di vigilanza sull'Istituto di cui al comma 411.
  413. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La trasformazione di cui al primo periodo è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.
  414. La trasformazione di cui al comma 413 del presente articolo avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.
  415. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 414 del presente articolo.
  416. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il Fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.
  417. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «usi finali dell'energia» sono inserite le seguenti: «e di efficientamento e risparmio idrico»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  « 1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:
   a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
   b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari»;
   c) ai commi 2 e 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
   d) al comma 5, dopo le parole: «di cui ai commi 1» è inserita la seguente: «, 1-bis»;
   e) alla rubrica, dopo la parola: «scolastici» sono inserite le seguenti: «, sanitari, sportivi».

  418. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i criteri e le modalità di concessione dei prestiti agevolati.
  419. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «che operano» sono sostituite dalle seguenti: «e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attività»;
   b) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
   c) al comma 6, dopo le parole: «Ai progetti di investimento presentati» sono inserite le seguenti: «dai soggetti pubblici,»;
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per lo sviluppo della green economy».

  420. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero per i beni e le attività culturali è incrementato di un importo complessivo pari a 10 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.
  421. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.
  423. In sede di aggiornamento del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovraregionale, con priorità per quelli connessi con il sistema portuale o aeroportuale.
  424. In favore del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio-museo storico di Fiume, di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, è concesso un contributo aggiuntivo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  425. Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti nel territorio nazionale, all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque»;
   b) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale».

  426. Il comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, è abrogato.
  427. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, a decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 15 milioni di euro annui.
  428. A decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, confluisce nel fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  429. Per l'attuazione del comma 427 del presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  430. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019».
  431. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, dopo le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014» sono inserite le seguenti: «, e sino al 31 dicembre 2019,»;
   b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  « 5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2020, il personale impegnato, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
  5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili».

  432. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2019»;
   b) il comma 3 è abrogato.

  433. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro per l'anno 2021.
  434. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, al fine di fare fronte agli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. La dotazione del fondo può essere incrementata con le risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio.
  435. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono abrogati.
  436. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono in un apposito fondo, da istituire nel programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» del Ministero dell'interno, da destinare alle esigenze di funzionamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  437. Il Ministro dell'interno è autorizzato a ripartire, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio, le somme accertate ai sensi del comma 436 tra i pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno.
  438. All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 7.000.000 per l'anno 2018 e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019».
  439. La Consip Spa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e difesa nei giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi alle attività svolte nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione.
  440. A decorrere dal 1o gennaio 2020 sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi primo, secondo e terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
  441. A decorrere dal 1o gennaio 2020, i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono abrogati.
  442. A decorrere dal 1o gennaio 2020:
   a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è abrogata;
   b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è abrogata;
   c) all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «agli articoli 28, 29 e 30» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 29 e 30».

  443. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è abrogato.
  444. All'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla società CONSIP Spa in forza della convenzione di cui al precedente periodo non può essere superiore a 1 milione di euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed è destinato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate dalla CONSIP Spa sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze». Le disposizioni del terzo periodo del comma 330 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, introdotto dal presente comma, si applicano a decorrere dal primo rinnovo della convenzione stipulata ai sensi del citato comma 330, effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  445. All'articolo 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso la società Monte Titoli Spa degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti».
  446. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro».
  447. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2018 e a decorrere dal 1o gennaio 2019 sono acquisite all'erario».
  448. All'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole: «a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023»;
   b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  « 5-bis. Il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 e la relativa spesa a regime».

  449. Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, si intende ridotto di 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro annui a decorrere dal 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.
  450. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, le parole: «a 1.600» sono sostituite dalle seguenti: «a 5.000».
  451. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  « 1-bis. Per l'anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 aprile 2019. Le somme giacenti, comprese quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti nel conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane Spa. Quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rimane acquisita all'erario. Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto termine comporta l'insorgere di responsabilità dirigenziale e obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.
  1-ter. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 1-bis all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 22,5 milioni di euro».

  452. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:
   a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
   b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
   c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

  453. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 452, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
  454. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 451.
  455. Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 452 a 454.
  456. I commi da 207 a 212 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, le parole: «ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica» e, al quarto periodo, le parole: «o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo» sono soppresse.
  457. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è ridotta di 824.607 euro annui a decorrere dal 2019.
  458. L'articolo 1, comma 619, e l'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.
  459. Ai fini della compensazione degli effetti dei commi 457 e 458 in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 201.000 euro annui a decorrere dal 2019.
  460. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 462 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «percorso FIT», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
   b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «percorso formativo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
   c) all'articolo 2:
    1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
    2) al comma 1, lettera c), le parole: «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
    3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è disciplinato ai sensi del Capo III»;
    4) i commi 3 e 5 sono abrogati;
   d) all'articolo 3:
    1) al comma 1, le parole: «all'accesso al percorso FIT su» sono sostituite dalla seguente: «ai»;
    2) al comma 2, le parole: «nel terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo»;
    3) al comma 3, le parole: «ammessi al percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «immessi in ruolo», le parole: «nel terzo e nel quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi»;
    4) al comma 4, lettera a), le parole: «, anche raggruppate in ambiti disciplinari» sono soppresse;
    5) al comma 5, le parole: «per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa» sono sostituite dalle seguenti: «per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno»;
    6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
   « 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione»;
    7) i commi 7 e 8 sono abrogati;
   e) all'articolo 4:
    1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233»;
    2) il comma 3 è abrogato;
   f) all'articolo 5:
    1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «lettera a),» sono inserite le seguenti: «il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»;
    2) al comma 2, alinea, dopo le parole: «tecnico-pratico,» sono inserite le seguenti: «il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»;
    3) al comma 3, le parole: «, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado»;
    4) al comma 4, le parole: «Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
    5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  « 4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
  4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso»;
   g) all'articolo 6:
    1) al comma 1, dopo le parole: «Il concorso» sono inserite le seguenti: «per i posti comuni» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale»;
    2) al comma 2, dopo le parole: «La prima prova scritta» sono inserite le seguenti: «per i candidati a posti comuni», le parole: «su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle» sono sostituite dalle seguenti: «sulle discipline» e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva»;
    3) al comma 3, dopo le parole: «La seconda prova scritta» sono inserite le seguenti: «per i candidati a posti comuni» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale»;
    4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  « 4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente»;
    5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  « 5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno»;
   h) all'articolo 7:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo»;
    2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
    3) al comma 5, le parole: «l'ambito territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «l'istituzione scolastica», le parole: «quelli indicati nel bando» sono sostituite dalle seguenti: «quelle che presentano posti vacanti e disponibili» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori del concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo»;
   i) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
   l) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati, ferma restando la loro applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;
   m) all'articolo 13:
    1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: «Il terzo anno del percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso annuale di formazione iniziale e prova» e le parole: «non è ripetibile e» sono soppresse;
    2) il comma 2 è abrogato;
    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso»;
    4) il comma 4 è abrogato;
   n) gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;
   o) all'articolo 17:
    1) al comma 2, la lettera c) è abrogata;
    2) al comma 2, lettera d), le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) e b)» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10 per cento dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali senza il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), o di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno»;
    3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  « 5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento»;
    4) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;
   p) all'articolo 19:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6»;
    2) il comma 2 è abrogato;
   q) all'articolo 20, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
   r) all'articolo 21, comma 1:
    1) all'alinea, le parole da: «, fermo restando» sino a: «percorso FIT,» sono soppresse;
    2) alla lettera a), le parole: «109, 110, 115, 117, 118 e 119» sono sostituite dalle seguenti: «109 e 110»; le disposizioni dell'articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;
    3) alla lettera b), le parole: «, 436 comma 1, 437, 438, 439, 440» sono sostituite dalle seguenti: «e 436, comma 1,»; le disposizioni degli articoli 437, 438, 439 e 440 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;
   s) all'articolo 22, comma 2, le parole: «dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente in materia di classi di concorso».

  461. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 26.120.448 euro per l'anno 2021, di 19.589.448 euro per l'anno 2022, di 47.137.448 euro per l'anno 2023, di 48.421.448 euro per l'anno 2024, di 62.753.448 euro per l'anno 2025, di 65.785.448 euro per l'anno 2026 e di 99.598.448 euro annui a decorrere dal 2027.
  462. Agli oneri derivanti dal comma 461 si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 460. La quota rimanente dei predetti risparmi di spesa, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  463. Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 460 del presente articolo.
  464. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale.
  465. Le spese militari sono ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 531 milioni di euro nel periodo dal 2019 al 2031 relativi alle spese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, ridetermina i programmi di spesa dei settori interessati e le relative consegne. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  466. Le spese e le relative consegne per investimento iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono riprogrammate:
   a) per 38 milioni di euro nell'anno 2019, per 90 milioni di euro nell'anno 2020 e per 40 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1997, n. 266;
   b) per 40 milioni di euro nell'anno 2019, per 5 milioni di euro nell'anno 2020 e per 5 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 140, lettera f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  467. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 9 è abrogato.
  468. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme sono finalizzate alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
  469. Il fondo di cui al comma 468 è ulteriormente incrementato nell'anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che sono impegnate per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al fondo. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  470. All'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui». Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019, pari a 290 milioni di euro, sono ridotti di 20 milioni di euro.
  471. Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal fine agli stessi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente. Sono conseguentemente ridotti di 2.350.000 euro, a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti per spese di funzionamento dei pertinenti centri di responsabilità da destinare ai suddetti istituti e musei.
  472. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 5.590.250 euro annui a decorrere dal 2020.
  473. Al comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica, il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio nazionale, che siano identity provider e che abbiano la qualifica di certification authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di un pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione di domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. Il richiedente la carta d'identità elettronica corrisponde all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riversa, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno, i soli corrispettivi, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, delle carte d'identità elettroniche rilasciate».
  474. Al comma 1 dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» fino a: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».
  475. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4:
    1) al primo comma, le parole: «munito del bollo dell'ufficio postale» sono soppresse;
    2) al quarto comma, le parole: «dall'ufficio postale» sono sostituite dalle seguenti: «dal punto di accettazione dell'operatore postale»;
   b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «supporto analogico» sono sostituite dalle seguenti: «supporto digitale» e le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»;
   c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente»;
   d) all'articolo 8, comma 1, le parole: «lo stesso giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica».

  476. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1o giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
  477. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell'anno 2018 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono esserlo in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  478. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

  478-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, primo periodo, le parole: «2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018 e 2019».
  479. All'articolo 27, comma 3, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «e della Fondazione Cineteca di Bologna» sono sostituite dalle seguenti: «, della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli».
  480. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 481 a 487 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
  481. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017, e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  482. Gli enti di cui al comma 480 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  483. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 480 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  484. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1.
  485. Le disposizioni dei commi da 480 a 484 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 60 e 66. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia.
  486. L'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis.
  487. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 480 a 486 del presente articolo, il fondo di cui al comma 64, è ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028.
  488. Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, lettera e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.
  489. Le limitazioni amministrative previste dall'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative, rispettivamente, al mancato rispetto del patto di stabilità interno e al mancato conseguimento del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 244 e 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  490. Per gli enti locali che hanno adottato la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di quota dell'avanzo accantonato.
  491. Le limitazioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato conseguimento per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  492. All'articolo 233-bis, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono soppresse.
  493. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020.
  494. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  495. Il contributo di cui al comma 494 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  496. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 5 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  497. Il contributo di cui al comma 496 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  498. Gli investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 495 e 497 sono considerati nuovi se:
   a) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2019 in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge relativamente all'anno 2019;
   b) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2020, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2020 in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente all'anno 2020;
   c) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti a decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021 devono registrare un incremento rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 relativamente all'esercizio 2020, in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente a ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 5 relativamente all'anno 2023;
   d) sono verificati attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

  499. Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi 495 e 497 nei seguenti ambiti:
   a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;
   b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;
   c) interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;
   d) interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale;
   e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione.

  500. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità del monitoraggio e della certificazione.
  501. In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 4 e 5. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato.
  502. Fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 495 e 497, il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, è realizzato:
   a) nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 494, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari a 1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge;
   b) nell'esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 494 e 496, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per il restante importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge.

  503. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 494 a 502 del presente articolo è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 60 e 66. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni dei commi da 494 a 502 acquistano comunque efficacia.
  504. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 493 a 503, il fondo di cui al comma 64, è ridotto di 2.496,2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.
  505. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti sul territorio, all'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto infine il seguente periodo: «In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo».
  506. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, per ciascun anno dall'esercizio 2020 all'esercizio 2034 compreso, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica nel territorio nazionale, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, secondo la tabella 7 allegata alla presente legge.
  507. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.
  508. In conseguenza di quanto disposto dai commi 506 e 507, le compensazioni in materia di tassa automobilistica si intendono concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi al 2008.
  509. L'articolo 22-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.
  510. Al fine di assicurare il necessario concorso delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 31 marzo 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e ciascuno dei predetti enti, mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che tengano conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano, in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica di cui al secondo periodo. In caso di mancata conclusione degli accordi entro il termine previsto dal primo periodo, in applicazione dei princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica previsti dagli articoli 117, terzo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 è determinato in via provvisoria negli importi indicati nella tabella 8 allegata alla presente legge, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, salva diversa intesa con ciascuno dei predetti enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. Gli importi della predetta tabella 8 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi stipulati tra le regioni interessate entro il 30 aprile di ciascun anno, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio. L'importo del concorso previsto dal periodo precedente è versato al bilancio dello Stato da ciascuna autonomia speciale entro il 30 aprile di ciascun anno; in mancanza di tale versamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la regione Friuli Venezia Giulia resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
  511. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.
  512. Alle province delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, per il 50 per cento, tra le province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e di scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione a tale diminuzione e, per il restante 50 per cento, in proporzione all'incidenza determinata al 31 dicembre 2018 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 838 e 839, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto al gettito dell'anno 2017 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di assicurare l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al primo periodo, all'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici».
  513. I piani di sicurezza di cui al comma 512, limitatamente alla parte relativa alla manutenzione delle scuole, una volta predisposti, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del necessario coordinamento con la programmazione triennale nazionale e con i diversi piani e finanziamenti in materia di edilizia scolastica.
  514. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 512 del presente articolo, il fondo di cui al comma 64, è ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.
  515. Il monitoraggio degli interventi finanziati ai sensi del comma 512 è effettuato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ed è assicurato l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica da parte delle province beneficiarie.
  516. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  517. All'articolo 4, comma 6-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2016».
  518. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.
  519. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 518 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
  520. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 518 e 519 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.
  521. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione del quarto periodo del comma 518 si applica in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; resta ferma l'applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  522. All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti,» sono soppresse.
  523. A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.
  524. A decorrere dal 1o novembre 2019, l'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
  «Art. 161. – (Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili). – 1. Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.
  2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni, nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1o novembre 2019».

  525. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione,».
  526. A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
   b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
   f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  527. All'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo».
  528. All'articolo 183, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo».
  529. All'articolo 200, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
  530. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane.
  531. Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma di cui al comma 530 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2/2017 del 3 marzo 2017 e n. 72/2017 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, producono effetti nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 533 del presente articolo, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.
  532. Al rimborso delle spese di cui al comma 531 si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità del Programma straordinario di cui al comma 530.
  533. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all'adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni del comma 530.
  534. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.
  535. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.
  536. Il fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  537. I debiti derivanti dall'utilizzo, avvenuto in tutto o in parte in data successiva al 28 aprile 2008, di contratti quadro di aperture di credito stipulati prima di tale data e dalla conversione totale o parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 2008, di prestiti flessibili stipulati prima di tale data, inseriti nel documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono quelli relativi al finanziamento di spese di investimento sulla base del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, approvato alla data del 28 aprile 2008.
  538. I debiti di cui al comma 537 sono quelli relativi agli impegni assunti alla data del 28 aprile 2008 sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate ancorché relativi ad alcune delle voci del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, oggetto del finanziamento, ivi comprese le spese tecniche e di progettazione.
  539. Sono compresi tra i debiti di cui al comma 537 quelli derivanti dai prestiti flessibili, inseriti nel piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, stipulati in data antecedente al 28 aprile 2008 e finalizzati al rifinanziamento di debito già in ammortamento. Ai medesimi debiti non si applica il comma 538.
  540. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato ad assumere nel piano di rientro, con i limiti di cui al comma 541 del presente articolo, gli oneri derivanti dall'emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ai sensi dell'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche adottati in pendenza di giudizio, qualora l'indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità ovvero qualora sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio o l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera ovvero il decreto di esproprio.
  541. Ai fini di cui al comma 540, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma procede ad autorizzare il pagamento, sul bilancio separato del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entrambi devalutati in applicazione dell'articolo 248, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come richiamato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2008, determinato da Roma Capitale e al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza titolo di cui al comma 3 del medesimo articolo 42-bis limitatamente agli importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008.
  542. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008.
  543. Le istanze presentate ai sensi del comma 542 sono accompagnate da specifica attestazione che le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono altresì riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio assunti in conformità a quanto previsto dall'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  544. Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata presentata un'idonea istanza ai sensi dei commi 542 e 543, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito.
  545. La definitiva rilevazione della massa passiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su specifica proposta del Commissario straordinario per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma. Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, il Commissario straordinario del Governo procede, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamenti del piano di rientro di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, o a seguito della presentazione di specifiche istanze avanzate da Roma Capitale, corredate di idonea attestazione circa la sussistenza, la certezza e la liquidità del credito, all'estinzione delle posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008.
  546. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma, di cui al comma 545 del presente articolo, stabilisce il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente, ai sensi e per gli effetti del comma 13-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.
  547. Al fine di favorire gli investimenti, all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   « 2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo triennio hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa».

  548. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti:
   « d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;
   d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione».

  549. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
  550. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 549, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  551. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 554.
  552. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
  553. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
  554. Le imposte sostitutive di cui ai commi 551 e 552 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  555. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  556. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o dicembre 2020.
  557. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 552, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 551.
  558. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 49,5 milioni di euro per l'anno 2019.
  559. Agli oneri derivanti dai commi da 549 a 558, pari a 49,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 549 a 557 e per i successivi anni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  560. All'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   « g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231»;
   b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento».

  561. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.
  562. Al fine di consentire la piena attuazione dei princìpi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, stabiliti dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti di cui agli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell'attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle regioni.
  563. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo di lavoro di cui al comma 562 non spettano ai componenti indennità o gettoni di presenza.
  564. In considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell’iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nella misura massima del 50 per cento dell'anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché a effettuare transazioni e accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui al primo periodo, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le somme recuperate sono versate alla contabilità speciale relativa al citato Fondo di rotazione.
  565. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 566 del presente articolo, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.
  566. Possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi del comma 565 i mutui che, alla data del 1o gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
   c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
   g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

  567. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2019, si provvede, in base alle caratteristiche di cui al comma 566, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.
  568. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003.
  569. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che, ove non vi abbiano già provveduto, le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario e le province autonome, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedano a rideterminare, ai sensi del comma 570, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.
  570. La rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere di cui al comma 569 è definita, sentita, entro il 31 marzo 2019, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il metodo di calcolo contributivo.
  571. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 569, secondo i criteri di cui al comma 570, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 569, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 569. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.
  572. Qualora le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario e le province autonome non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 569 del presente articolo, alla regione a statuto speciale, alla regione a statuto ordinario o alla provincia autonoma inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di sessanta giorni per provvedervi.
  573. Al fine di ridurre gli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, dopo il comma 3 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:
  « 3-bis. Qualora entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni».

  574. All'articolo 1, comma 1159, alinea, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
  575. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finanziato per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  576. Le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e innovazione sul territorio nazionale, le riscossioni e i pagamenti sostenuti per tali finalità non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario.
  577. Per il solo anno 2019, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE +, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario esclusivamente i pagamenti per investimenti. Il fabbisogno programmato per l'anno 2019 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno programmato per l'anno 2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  578. Il fabbisogno programmato per l'anno 2020 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per l'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  579. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità tecniche di attuazione dei commi da 576 a 578.
  580. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale. Entro il 15 marzo di ciascun anno il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e di eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comunque, l'equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività di didattica e della gestione ordinaria.
  581. Al fine di consentire agli enti di cui al comma 576 un costante monitoraggio del fabbisogno finanziario realizzato nel corso di ciascun esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, alla pubblicazione della scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli enti, all'interno dell'area riservata della banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  582. A decorrere dall'anno 2021, per gli enti di cui al comma 576 che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.
  583. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2019.
  584. La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  585. Al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  586. Al fine di completare l'estensione dell'operatività del numero unico europeo 112, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, a tutte le regioni del territorio nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, denominato «Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112», con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  587. Le risorse del fondo di cui al comma 586 sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale delle regioni impiegato per il funzionamento del servizio relativo al numero unico europeo 112, sulla base di specifici accordi tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le regioni.
  588. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 586 del presente articolo, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la realizzazione degli interventi connessi con l'attuazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  589. Per i comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
  590. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2019, con le risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  591. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis, il secondo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  « 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019».

  592. L'importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2018, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  593. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati.
  594. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».

  595. All'onere di cui al comma 594, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  596. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
  597. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

  598. All'onere di cui al comma 597, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  599. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2020 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  600. Gli oneri di cui al comma 599 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  601. Agli oneri derivanti dai commi 599 e 600, quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  602. Le disposizioni dei commi 599 e 600 entrano in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  603. Il comma 758 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:
  « 758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

  604. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 603, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  605. All'articolo 1, comma 771, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «è assegnato un contributo» sono inserite le seguenti: «di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione per gli aiuti de minimis».
  606. All'articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «il 31 marzo 2019».
  607. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, derivanti dalla necessità di percorrere tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e dalle difficoltà logistiche relative all'ingresso e all'uscita dalle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  608. Per il finanziamento della zona franca urbana della città metropolitana di Genova è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  609. Al fine di contrastare gli effetti negativi, diretti e indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione tra la città e il porto di Genova, è riconosciuto all'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
  610. I finanziamenti di cui al comma 609 sono finalizzati anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.
  611. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km) eccedenti la soglia di 110 CO2 g/km secondo i seguenti importi:

CO2 g/km emessi

Imposta (euro)

110-120 150
120-130 300
130-140 400
140-150 500
150-160 1.000
160-175 1.500
175-190 2.000
190-250 2.500
>250 3.000

  612. L'imposta di cui al comma 611 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in altro Stato.
  613. L'imposta di cui ai commi 611 e 612 è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.
  614. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, negli anni 2019, 2020 e 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è riconosciuto un contributo parametrato al numero di CO2 g/km secondo i seguenti importi:

  CO2 g/km emessi   Contributo (euro)
0-20 6.000
20-70 3.000
70-90 1.500

  615. Il contributo di cui al comma 614 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
  616. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo l, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  617. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
  618. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi da 614 a 617, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 614 nel rispetto del limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  619. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 614 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  620. Le eventuali entrate di cui ai commi 611 e 612 eccedenti l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 323,82 milioni di euro per l'anno 2020 e di 313,5 milioni di euro per l'anno 2021, affluite sull'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  621. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dello 0,5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  622. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;
   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».

  623. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.
  624. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017:
   a) al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 23, comma 1, lettera g), le parole: «, nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo» sono soppresse;
    2) l'articolo 55-bis è abrogato;
    3) all'articolo 116:
     3.1) il comma 2-bis è abrogato;
     3.2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria»;
   b) il comma 548 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.

  625. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.
  626. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 625.
  627. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.
  628. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.
  629. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di cui al comma 628 del presente articolo relativi ai crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.
  630. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 628 e 629 si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.
  631. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis.(Facoltà di applicazione)1. I soggetti di cui all'articolo 2 i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i princìpi contabili di cui al presente decreto».

  632. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono avvalersi della facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell'articolo 2-bis del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2005, introdotto dal comma 631 del presente articolo, a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge.
  633. All'articolo 39-octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera a), le parole: «10,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11 per cento»;
   b) al comma 5:
    1) alla lettera a), le parole: «euro 25» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30»;
    2) alla lettera c), le parole: «euro 120» sono sostituite dalle seguenti: «euro 125»;
   c) al comma 6:
    1) le parole: «175,54» sono sostituite dalle seguenti: «180,14»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-quinquies, il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”».

  634. Nell'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla voce– «Tabacchi lavorati», le aliquote indicate alle lettere a), b) e c) sono stabilite, rispettivamente, nella misura del 23,5 per cento, del 23,5 per cento e del 59,5 per cento.
  635. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella A «sigarette» allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n. 11047/R.U., la tabella B «sigari» allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, prot. n. 30/R.U., e le tabelle C «sigaretti» e D «tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette», allegate al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.
  636. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995 nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5;»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  « 2-bis. L'onere fiscale minimo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette” di cui all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;
   c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «alla misura percentuale» sono sostituite dalle seguenti: «alle misure percentuali».

  637. Le disposizioni del comma 636 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  638. Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non ancora dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare complessivo fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione di cui al primo periodo; in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.
  639. L'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 553 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati; tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
  640. All'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) alla lettera a), dopo le parole: «emittente i titoli» sono aggiunte le seguenti: «, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate»;
    2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni»;
   b) dopo il comma 2-septies sono aggiunti i seguenti:
  « 2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a), può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione.
  2-novies. Il contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione».

  641. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal comma 640, lettera a), numero 1), del presente articolo, nonché le modalità con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione. Con i decreti di cui al periodo precedente sono altresì definiti le modalità e le finalità con le quali il soggetto di cui al comma 2-octies dell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, introdotto dal comma 640, lettera b), del presente articolo, effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell'eventuale segregazione, le modalità di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale, e l'eventuale conferimento alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati.
  642. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis:
    1) al primo periodo, le parole: «emittente i titoli» sono sostituite con le seguenti: «di cartolarizzazione»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione»;
   b) al comma 1-ter, alinea, dopo le parole: «all'articolo 3 possono» sono inserite le seguenti: «, anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo,» e le parole: «dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro».

  643. All'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020».
  644. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori».
  645. I maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica.
  646. Al fine di consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019.
  647. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «anni dal 2013 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2019».
  648. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «sono prorogate al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019».
  649. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dopo il 31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019» e le parole: «tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020».
  650. Al comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e le altre autorità competenti effettuano» sono sostituite dalle seguenti: «, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, effettua»;
   b) dopo le parole: «agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati» sono inserite le seguenti: «e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma»;
   c) il terzo periodo è soppresso.

  651. Dopo il comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:
  «545-bis. A decorrere dal 31 marzo 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi.
   545-ter. Gli organizzatori delle attività di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo l del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonché per la verifica del possesso dei titoli di ingresso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009.
   545-quater. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal comma 545-bis. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive.
  545-quinquies. Salva l'ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominativo secondo le modalità previste dai commi da 545-bis a 545-quater, nel caso di diversità tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso».

  652. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021, sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
  653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
  654. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PROPOSTE EMENDATIVE

(Gli emendamenti fanno riferimento all'originaria articolazione del testo. Per il raffronto tra il testo presentato dal Governo e quello approvato dalla Commissione si veda l'apposita tabella pubblicata in calce al presente fascicolo)

ART. 1.

  Comma 1 (vedi Art. 1)

  Commi 2-3 (vedi Art. 2)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 si applicano le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei territori montani colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come previsto dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2:
   sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni;
   sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
1. 1. (ex 2. 2.) Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)

  1. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 18) è aggiunto il seguente:
   «18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748: organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
1. 2. (ex 2. 03.) Brambilla, Pella, Frassinetti, Spessotto, Ferri, Prestipino, Occhionero, Zanella, Saccani Jotti, Fitzgerald Nissoli, Siracusano, Biancofiore, Bond, Della Frera, Fatuzzo, Minardo, Ciampi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)

  1. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undevicies è aggiunto il seguente:
   «127-vicies) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984. n. 748: organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
1. 3. (ex 2. 06.) Brambilla, Pella, Frassinetti, Spessotto, Ferri, Prestipino, Occhionero, Zanella, Saccani Jotti, Fitzgerald Nissoli, Siracusano, Biancofiore, Bond, Della Frera, Fatuzzo, Minardo, Ciampi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia)

  1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
   «20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;».

  2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
   «91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;».

  3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984. n. 748: organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
1. 4. (ex 2. 04.) Brambilla, Pella, Frassinetti, Spessotto, Ferri, Prestipino, Occhionero, Zanella, Saccani Jotti, Fitzgerald Nissoli, Siracusano, Biancofiore, Bond, Della Frera, Fatuzzo, Minardo, Ciampi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di inte- gratori alimentari ad uso veterinario e dei prodotti farmaceutici per uso veterinario da banco)

  1. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al numero 114) dopo le parole «prodotti omeopatici» sono inserite le seguenti: «e i prodotti farmaceutici per uso veterinario da banco»;
   b) dopo il numero 114) è aggiunto il seguente:
   «114-bis) integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia».

  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per «integratori alimentari» si intendono prodotti che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine ed i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i prodotti fitosanitari)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
1. 5. (ex 2. 05.) Brambilla, Pella, Frassinetti, Spessotto, Ferri, Prestipino, Occhionero, Zanella, Saccani Jotti, Fitzgerald Nissoli, Siracusano, Biancofiore, Bond, Della Frera, Fatuzzo, Minardo, Ciampi.

Comma 4 (vedi Art. 3)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: «per attività» sono inserite le seguenti: «di trasporto valori effettuata con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, nonché».
   2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le procedure per ottenere il rimborso destinato alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori, di cui al precedente periodo, possono essere attivate solo dopo l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio dei 27 ottobre 2003».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 244 milioni di euro per l'anno 2019 e di 394 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*1. 6. (ex *3. 1.) Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: «per attività» sono inserite le seguenti: «di trasporto valori effettuata con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, nonché».
   2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le procedure per ottenere il rimborso destinato alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori, di cui al precedente periodo, possono essere attivate solo dopo l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio dei 27 ottobre 2003».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 244 milioni di euro per l'anno 2019 e di 394 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*1. 7. (ex *3. 5.) Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 ogni maggior introito fiscale derivante dall'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è reimpiegato per la riduzione dell'ammontare del valore complessivo delle accise sui medesimi carburanti.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 35 milioni e le parole: 430 milioni con le parole: 280 milioni.
1. 8. (ex 3. 2.) Osnato, Foti, Acquaroli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fermi restando il valore del costo della materia prima e il valore del margine lordo così come già individuati dalla normativa vigente, il valore delle accise sui carburanti da autotrazione non può superare la somma di questi.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.500 milioni.
1. 9. (ex 3. 3.) Osnato, Foti, Acquaroli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sopprimere le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a.
1. 10. (ex 3. 4.) Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Abrogazione dell'imposta di registro)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate: le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: 1.200 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 11. (ex 3. 01.) Marattin, Padoan, Boschi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Abrogazione dell'Irap sui privati)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2018, l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica limitatamente alle pubbliche amministrazioni.
  2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate: le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4,73 miliardi per l'anno 2019, 19,92 miliardi di euro per l'anno 2020, 9,61 miliardi di euro per l'anno 2021, 12,79 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 12,1 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
   a) quanto a 9 miliardi di euro per l'anno 2020, 2,61 miliardi di euro per l'anno 2021, 5,79 miliardi di euro per l'anno 2022 e 5,1 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge;
   b) quanto a 4,73 miliardi di euro per l'anno 2019, e 7 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 2, della presente legge;
   c) quanto a 2.678 milioni di euro per l'anno 2020 mediante incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, corrispondente alla soppressione, all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge, delle parole: «di 0,8 punti percentuali per l'anno 2020»;
   d) quanto a 430 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55 della presente legge;
   e) quanto a 405 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2;
   f) quanto a 408 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 12. (ex 3. 02.) Marattin, Padoan, Boschi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2019 i veicoli a motore sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
  2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 6 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge.
1. 13. (ex 3. 04.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungete il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per fronteggiate la grave crisi del settore dell'agricoltura e della pesca professionale, è disposta la riduzione delle accise gravanti sui carburanti, nella misura del 95 per cento dell'importo totale, da applicarsi al prezzo alla pompa del gasolio e dei prodotti energetici destinati all'utilizzo in agricoltura, nella pesca e nell'itticoltura, per i successivi 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in 67 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge.
1. 14. (ex 3. 07.) Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riduzione dell'accisa sui carburanti di 2 centesimi al litro)

  1. A decorrere dal 1o luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono fissate nelle misure sottoindicate:
   a) benzina e benzina con piombo: euro 708,4 per mille litri;
   b) gasolio usato come carburante: euro 597,4 per mille litri.

  2. Qualora dal monitoraggio delle entrate da accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, in applicazione del comma 1, emerga il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie, stimate in 465 milioni di euro per l'anno 2019 e di 930 milioni di euro per l'anno 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina i conseguenti aggiornamenti delle aliquote.

  Conseguentemente:
   all'articolo 19, comma 20, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: per l'anno 2021;
   sostituire l'articolo 55, con il seguente:

Art. 55.
(Fondo per l'attuazione del programma di governo e disposizioni per la riduzione delle auto blu)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e comunque alimentato dai risparmi di spesa ottenuti ai sensi del presente articolo.
  2. A decorrere dal 1o luglio 2019, nessuna amministrazione pubblica può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
  3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei commi 2 e 3 e sono disposte le modalità per la loro dismissione.;
   all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2020.;
   alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2019: – 15.000.000;
    2020: – 40.000.000.
1. 15. (ex 3. 010.) Rotta.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 è abrogata la tassa di possesso degli autoveicoli.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono attribuiti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, gli introiti derivanti dalla tassa parametrati al gettito conseguito nell'anno 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 21 sopprimere i commi 1 e 4.
1. 16. (ex 3. 05.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione della Flat Tax sui redditi incrementali)

  1. Al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare quelli espressi agli articoli 3 e 53 della Costituzione, per un periodo sperimentale di tre anni, è introdotta una Flat Tax al 15 per cento, in conformità ai seguenti criteri:
   a) innalzamento del tetto di fatturato per usufruire del regime forfettario;
   b) introduzione della flat tax al 15 per cento sui redditi incrementali delle persone fisiche, estendendola anche alle società di persone sottoposte a IRI;
   c) applicazione di un'aliquota Ires del 15 per cento sui redditi incrementali delle società di capitali.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione con il relativo andamento, ai fini di un monitoraggio degli effetti finanziari determinatisi a seguito dell'applicazione della flat tax di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti si provvede mediante l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del Fondo, si provvede a dare attuazione al presente articolo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
1. 17. (ex 3. 06.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riduzione accise sulla birra)

  1. All'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: «euro 3» con le seguenti: «euro 2,98».

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 180 milioni di euro per l'anno 2019, 425 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

1. 18. (ex 3. 09.) D'Alessandro, Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, Incerti, Portas.

Commi 5-6 (vedi Art. 4)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 6;
   all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: con una dotazione pari a 5.044,30 milioni di euro per l'anno 2019;
   sopprimere l'articolo 82.
1. 19. (ex 4. 24.) Delrio, Fregolent, Marattin, Boccia, Boschi, Colaninno, De Micheli, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Madia, Mancini, Melilli, Navarra, Padoan, Ungaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

  1. Tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano ai reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
  2. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1:
   a) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;
   b) i soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  3. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'approvazione della presente legge, emana uno o più decreti per il coordinamento della normativa in materia fiscale.
  5. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono finanziati da una riduzione del 100 per cento del «Fondo per il reddito di cittadinanza» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle risorse destinate al Reddito di inclusione (ReI) , di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nei limite di spesa fissato dall'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.”.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 5 e 6.
1. 20. (ex 4. 12.) Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a) , dopo le parole: euro 65.000 aggiungere la seguente: lordi.

1. 21. (ex 4. 28.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) , dopo il capoverso comma 54, aggiungere il seguente:
  «54-bis. Il medesimo regime forfettario di cui al comma 54, si applica alle Società tra professionisti, comunque costituite, e agli studi associati, i cui ricavi rientrino nelle soglie previste»;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera
c) , capoverso comma d-bis) , aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo il caso in cui le partecipazioni riguardino studi associati per l'esercizio di attività professionale e Società tra professionisti;
   all'articolo 21:
    comma 1, sostituire le parole:
9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.000 milioni di euro annui;
    sopprimere il comma 4.
1. 22. (ex 4. 7.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, capoverso comma 55, dopo la lettera b) , aggiungere la seguente:
   « b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi astrattamente imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) al comma 57 le lettere d) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti:
   »d) gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, possiedono partecipazioni qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in società a responsabilità limitata che non imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato; qualora l'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione abbia luogo prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti dei soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, l'esclusione dal regime forfetario opera anche se l'importo di 30.000 euro non è stato superato ed anche se il rapporto di lavoro è cessato.«».
    all'articolo 15, sopprimere i commi 5, 17 e 18;
   all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 200 e sostituire la parola: 400 con la seguente: 200.
1. 23. (ex 4. 20.) Brunetta, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.

  Al comma 1, lettera c) , capoverso comma d) , sopprimere le parole: a società a responsabilità limitata o;

  Conseguentemente:
    sostituire la lettera d-bis con la seguente:
d-bis)
le persone fisiche nei casi in cui l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili”.
    all'articolo 90, sopprimere il comma 2.
1. 24. (ex 0. 4. 34. 2.) Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.

  Al comma 1, lettera c) , capoverso lettera d) , eliminare le seguenti parole: a società a responsabilità limitata o.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 90.
1. 25. (ex 4. 30.) Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.

  Al comma 1, lettera c) , sostituire il capoverso lettera d-bis) con il seguente:
  d-bis) le persone fisiche nei casi in cui l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
*1. 26. (ex *4. 6.) Crosetto, Caretta, Ciaburro, Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c) , sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:
  d-bis) le persone fisiche nei casi in cui l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
*1. 27. (ex *4. 21.) Moretto, Benamati, Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera c) , capoverso lettera d-bis) , dopo le parole: arti o professioni prevalentemente, aggiungere le seguenti:, dal punto di vista della formazione del reddito,.
1. 28. (ex 4. 16.) Viscomi.

  Al comma 1, lettera c) , capoverso lettera d-bis) , dopo le parole: arti o professioni prevalentemente, aggiungere le seguenti:, dal punto di vista del tempo lavorativo,.
1. 29. (ex 4. 15.) Viscomi.

  Al comma 1, lettera c) , dopo il capoverso comma d-bis) aggiungere il seguente:
   d-ter) i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
1. 30. (ex 0. 4. 34. 1. ) Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.

  Al comma 1, dopo la lettera c) , aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 64 dopo le parole: «pari al 15 per cento» aggiungere le seguenti: ”Il costo del personale si deduce dal reddito imponibile sino al limite di 8.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 31. (ex 4. 9.) Porchietto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per gli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, che abbiano superficie di vendita non superiore ai 150 metri quadri nei comuni montani con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e che, in base ai dati ISTAT riferiti all'anno 2018, abbiano registrato una diminuzione della popolazione residente superiore al 5 per cento, l'imposta sostitutiva unica del 15 per cento, come disciplinata dal presente articolo è ridotta al 5 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, le parole: con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: con una dotazione pari a 8.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 32. (ex 4. 32.) Tondo, Lupi, Colucci, Sangregorio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 2019 ai soggetti che stabiliscono la residenza nei comuni montani con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e che, in base ai dati ISTAT riferiti all'anno 2018, abbiano registrato una diminuzione della popolazione residente superiore al 5 per cento si applica un credito di imposta sull'imposta delle persone fisiche pari al cinquanta per cento dell'imposta dovuta.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, le parole: con una dotazione pari a 9000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: con una dotazione pari a 8.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 33. (ex 4. 33.) Tondo, Lupi, Colucci, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alle aliquote fiscali delle persone fisiche)

  1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
  «Art. 11 – (Determinazione dell'imposta) – 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) da 12.000 euro fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.».

  Conseguentemente, all'articolo 21 sopprimere i commi 1 e 4.
1. 34. (ex 4. 09.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alle aliquote fiscali delle persone fisiche)

  1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
  Art. 11 – (Determinazione dell'imposta) – 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) da 12.000 fino a 75.000 euro, 27 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 21 sopprimere i commi 1 e 4.
1. 35. (ex 4. 010.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito di imposta)

  1. A decorrere dall'anno fiscale 2019, ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai redditi dei quali si applica un aliquota marginale fino al 27 percento è riconosciuto un credito di imposta secondo le modalità stabilite dal comma 2.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità di applicazione e l'ammontare del credito di imposta di cui al comma 1, riconosciuto nel limite massimo di spesa di 6.802 milioni di euro per l'anno 2019, 6.842 milioni di euro per l'anno 2020; 6.870 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 21 sopprimere i commi 1 e 4.
1. 36. (ex 4. 011.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Abolizione dello split payment)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 17-ter è soppresso;
   b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter».

  2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, col quale i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1. 37. (ex 4. 014.) Acquaroli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Abrogazione del reverse charge applicato al settore edile)

  1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 38. (ex 4. 015.) Acquaroli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Definizione di parametri oggettivi per l'individuazione del requisito di autonoma organizzazione, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997)

  1. Per gli esercenti arti e professioni, e per i piccoli imprenditori, non si considera soddisfatto il requisito di autonoma organizzazione, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, laddove sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
   a) la spesa sostenuta, per l'utilizzo dell'altrui lavoro, non è superiore ad un quinto del totale del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e fino ad un massimo di euro trentamila per ciascun anno d'imposta;
   b) la somma dei costi deducibili ai fini dell'imposta sulle persone fisiche, per l'utilizzo dei beni strumentali, non sono superiori ad un quinto del totale del volume di affari ai fini IVA, e fino ad un massimo di euro ventimila per ciascun anno d'imposta.

  2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 dell'11 marzo 2014 è abrogato.

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire la parola: 9.000 con le seguenti: 8.500.
1. 39. (ex 4. 017.) Mandelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni normative e fiscali finalizzate ad agevolare e promuovere la costituzione di società tra professionisti)

  1. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate.
  2. In fase di costituzione, derogando a quanto previsto nel comma precedente, le società possono optare per il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 2 è irrevocabile, e si applica anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n, 446.
  4. Alle società di cui al comma 1, già costituite prima dell'entrata in vigore della presente norma, si applica il regime fiscale desumibile da comportamento concludente.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire la parola: 9.000 con la seguente: 8.700.
1. 40. (ex 4. 018.) Mandelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure atte a contrastare l'evasione fiscale nell'ambito delle prestazioni professionali da rendere alla committenza privata per tutti gli interventi regolamentati dal testo unico sull'edilizia)

  1. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli Enti ed agli Uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nullaosta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 9 comma 4 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.
  2. Nel contratto di cui al comma precedente devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti per ogni singola prestazione, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di equo compenso nonché l'obbligo di effettuare i pagamenti utilizzando gli strumenti elencati alle lettere a), b), c) e d) del comma 910 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
  3. Il professionista incaricato, per ogni prestazione eseguita, trasmette all'Ente o l'Ufficio preposto, a mezzo posta elettronica certificata, documentazione comprovante il pagamento del compenso relativo alla prestazione resa.
  4. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della documentazione di cui al comma 3 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.
1. 41. (ex 4. 019.) Mandelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.
(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi identificati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

  1. Entro il 1o luglio 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze presenta d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto un programma esecutivo per l'eliminazione a partire dal 1o gennaio 2020 dei sussidi ambientalmente dannosi identificati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli» di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  2. I risparmi di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e in anticipazione del comma 1 del presente articolo, sono eliminati tutti i regimi di favore alle accise sui combustibili fossili. È istituito un fondo per il credito di imposta per investimenti in riduzione dell'impatto ambientale nei settori coinvolti dal taglio degli sconti; il predetto fondo è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delia presente legge, con parte dei risparmi derivanti dalla misura di cui al presente comma per i primi tre anni.

Art. 4-ter.
(Ridefinizione delle accise sulla base delle emissioni-serra)

  1. Entro il 1o luglio 2019, in base a tabelle elaborate dell'Enea che tengono conto delle emissioni di gas climalteranti legate ai comuni utilizzi dei prodotti energetici attraverso le tecnologie più diffuse, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ridefinisce le aliquote delle accise sul consumo finale di prodotti energetici per renderle proporzionati alle emissioni di gas serra medie relative al consumo di tali prodotti. Il valore di tali aliquote, per unità di emissione, sarà stabilito per il 2019 in misura tale da mantenere invariato il gettito complessivo.
  2. Dal 2020 il valore per unità di emissione delle accise dei prodotti energetici sarà pari al valore di mercato dei permessi ad emettere CO2 nell'ambito del sistema europeo ETS e comunque non inferiore a 30 euro/T di CO2. Tale valore minimo sarà aumentato di 2 euro/T all'anno per 5 anni.
  3. Le maggiori entrate di cui al presente articolo alimentano il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 4-quater.
(Carbon-IVA)

  1. Entro il 1o ottobre 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di tabelle statistiche relative ai processi produttivi standard di tutte le categorie merceologiche rilevanti, propone un progetto di ”definizione dell'IVA, a parità di gettito atteso, sulla base delle emissioni di gas-serra relative alla produzione e al consumo dei beni.
1. 42. (ex 4. 01.) Magi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi identificati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

  1. Entro il 1o luglio 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze presenta d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto un programma esecutivo per l'eliminazione a partire dal 1o gennaio 2020 dei sussidi ambientalmente dannosi identificati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi» di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  2. I risparmi di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e in anticipazione del comma 1 del presente articolo, sono eliminati tutti i regimi di favore alle accise sui combustibili fossili. È istituito un fondo per il credito di imposta per investimenti in riduzione dell'impatto ambientale nei settori coinvolti dal taglio degli sconti; il predetto fondo è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte dei risparmi derivanti dalla misura di cui al presente comma per i primi tre anni.
1. 43. (ex 4. 02.) Magi, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ridefinizione delle accise sulla base delle emissioni-serra)

  1. Entro il 1o luglio 2019, in base a tabelle elaborate dell'Enea che tengono conto delle emissioni di gas climalteranti legate ai comuni utilizzi dei prodotti energetici attraverso le tecnologie mediamente adottate, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ridefinisce le aliquote delle accise sul consumo finale di prodotti energetici per renderle proporzionali alle emissioni di gas serra medie relative al consumo di tali prodotti. Il valore di tali aliquote, per unità di emissione, sarà stabilito per il 2019 in misura tale da mantenere invariato il gettito complessivo.
  2. Dal 2020 il valore per unità di emissione delle accise dei prodotti energetici sarà pari al valore di mercato dei permessi ad emettere CO2 nell'ambito del sistema europeo ETS e comunque non inferiore a 30 euro/T di CO2. Tale valore minimo sarà aumentato di 2 euro/T all'anno per 5 anni
  3. Le maggiori entrate di cui al presente articolo alimentano il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 44. (ex 4. 03.) Magi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Carbon-IVA)

  1. Entro il 1o ottobre 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di tabelle statistiche approntate dall'Enea relative ai processi produttivi standard di tutte le categorie merceologiche rilevanti”, propone un progetto di ridefinizione dell'IVA, a parità di gettito atteso, sulla base delle emissioni di gas-serra relative alla produzione e al consumo dei beni.
1. 45. (ex 4. 04.) Magi, Fusacchia.

Comma 7 (vedi Art. 4-bis)

  Al comma 1, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
   2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2020 e 255 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 21, comma 2.
1. 46. (ex 0. 4. 021. 1.) Benamati, Moretto, Marattin, Boschi, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Marco Di Maio, Pezzopane.

  Al comma 1, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento;

  Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:
   2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 435,35 milioni di euro per il 2020 e 250,35 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede quanto a 250,35 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55 e quanto a 185 milioni per il solo 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 47. (ex 0. 4. 021. 2. ) Lucaselli, Lollobrigida.

Commi 8-11 (vedi Art. 5)

  Al comma 1, dopo la parola: svolta aggiungere le seguenti: non abitualmente.

1. 48. (ex 5. 10.) Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.

  Al comma 1, dopo le parole: di ogni ordine e grado, aggiungere le seguenti:, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
  1.2 Dall'imposta lorda si detrae un importo del 19 per cento delle spese sostenute dal contribuente, nel limite di 1.000 euro lordi all'anno, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dai docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali.

  4-ter. All'articolo 21, comma 2, dopo le parole «Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani», sono aggiunte le seguenti: «così come per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 5 comma 4-bis,».
1. 49. (ex 5. 11.) Fusacchia, Boschi.

  Al comma 1, dopo le parole: di ogni ordine e grado, aggiungere le seguenti:, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
   1.2 Dall'imposta lorda si detrae un importo del 19 per cento delle spese sostenute dal contribuente, nel limite di 1.000 euro lordi all'anno, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dal docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali.

  4-ter. All'articolo 21, comma 2, sostituisci la parola «6.700» con la seguente «6.500» e la parola «7.000» con «6.800».
1. 50. (ex 5. 7.) Fusacchia, Boschi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
   1.2 Dall'imposta lorda si detrae un importo del 5 per cento delle spese sostenute dal contribuente, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dai docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado.
1. 51. (ex 5. 12.) Fusacchia, Toccafondi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì ai compensi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
   b) al comma 4, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
   c) sostituire la rubrica con la seguente: Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni ed attività libero professionale Intramuraria.
*1. 52. (ex *5. 1.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì ai compensi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
   b) al comma 4, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
   c) sostituire la rubrica con la seguente: Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni ed attività libero professionale Intramuraria.
*1. 53. (ex *5. 6.) De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
  1-bis. All'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
   e-quater) le spese sostenute per lezioni private e ripetizioni rese da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado, per la parte che eccede 300 euro annui per alunno o studente.

  Conseguentemente, all'articolo 90 comma 2 sostituire la parola: 250 con la seguente: 240; indi sostituire la parola: 400 con la seguente: 390.
1. 54. (ex 5. 9.) Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 2, dopo le parole: eventuali situazioni di incompatibilità, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto disposto dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
1. 55. (ex 5. 15.) Viscomi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Le scuole secondarie di secondo grado, in autonomia, possono decidere di poter destinare i locali scolastici nelle ore pomeridiane a lezioni private e ripetizioni effettuate da professori della stessa scuola nel rispetto dell'articolo 508 del testo unico in materia di istruzione (decreto legislativo n. 297 del 1994) . Le famiglie regoleranno il pagamento delle lezioni private e ripetizioni esclusivamente attraverso un bollettino di conto corrente intestato alla scuola, sarà la scuola che provvederà a versare l'importo dovuto ai docenti trattenendo tasse, oneri accessori e contributo per servizi aggiuntivi scolastici.
1. 56. (ex 5. 13.) Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 182 le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;
   b) al comma 189 le parole: «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 57. (ex 5. 01.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito alle istituzioni scolastiche)

  1. A decorrere dall'anno finanziario 2019, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) , una quota pari al 5 per mille della stessa IRPEF è destinata, in base alle scelte dei contribuenti, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 150 milioni di euro annui.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'individuazione dei soggetti e per l'assegnazione delle quote di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro con le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro.
1. 58. (ex 5. 03.) Baldelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazioni fiscali per spese addetti domestici)

  1. Al fine di applicare il contrasto di interessi tra contribuenti finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale e alla conseguente emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 2, le parole: «fino all'importo di lire 3.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo di 5.000 euro»;
   b) all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies) le parole: «non superiore a 2.100 euro», sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro» e le parole «40.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «60.000 euro».

  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
1. 59. (ex 5. 04.) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

Commi 12-17 (vedi Art. 6)

  Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Trasformazione del bonus 80 euro in maggiore detrazione per lavoro dipendente e riduzione da cinque a tre delle aliquote progressive IRPEF)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico in materia di imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dell'articolo 11:
    1) a decorrere dall'anno di imposta 2019 alla lettera b) le parole: «28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «75.000 euro» e le lettere c) e d) sono abrogate;
    2) a decorrere dall'anno di imposta 2021 alle lettere b) ed e) le parole: «75.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»;
   b) il comma 1-bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a) , b) , c) , c-bis) , d, h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete una detrazione aggiuntiva, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro, ma non a 26.600 euro. La detrazione aggiuntiva spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro»;
   c) dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 è inserito il seguente comma:
  1-ter. Qualora la detrazione aggiuntiva spettante ai sensi del comma 1-bis sia di importo superiore all'imposta lorda determinata sui redditi di cui al comma 1-bis, al netto della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a questa eccedenza. Il credito può essere fruito esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi dell'avente diritto o di conguaglio annuale da parte del sostituto di imposta.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21.
(Fondi per l'ampliamento del Reddito di Inclusione)

  1. Al fine del potenziamento delle misure contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale è incrementato il Fondo Povertà di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020.
  2. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione a una revisione della disciplina del ReI di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nell'ottica della più efficiente allocazione e distribuzione della maggiore dotazione finanziaria garantita dagli incrementi di cui al comma 1, anche mediante ricorso allo strumento perequativo della imposta negativa.
1. 60. (ex 6. 6.) Gelmini, Brunetta, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o gennaio 2019.

  Conseguentemente all'onere recato, stimato in 109 di euro nel 2019, 1.129 milioni di euro nel 2020 e 856 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 61. (ex 6. 5.) Lucaselli.

  Al comma 1 dopo le parole: arti o professioni aggiungere le seguenti: nonché destinatarie di redditi di partecipazioni di società di persone o di società di capitale in regime di trasparenza.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 165 milioni e le parole: 430 milioni con le parole: 410 milioni.
1. 62. (ex 6. 13.) Bucalo, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il medesimo regime forfetario si applica alle Società tra Professionisti, comunque costituite, e agli studi associati, i cui ricavi rientrino nelle soglie previste;
    Conseguentemente:
    al comma 3, alla lettera
c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo il caso in cui le partecipazioni riguardino studi associati per l'esercizio di attività professionale e società tra professionisti;.
    all'articolo 21:
   al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.000 milioni di euro annui;
   sopprimere il comma 4.
1. 63. (ex 6. 1.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi astrattamente imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili;

  Conseguentemente:
    al comma 3:
     sostituire la lettera
d) con la seguente:
   d) gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, possiedono partecipazioni qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in società a responsabilità limitata che non imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
     sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato; qualora l'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione abbia luogo prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti dei soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, l'esclusione dal regime forfetario opera anche se l'importo di 30.000 euro non è stato superato ed anche se il rapporto di lavoro è cessato.
    all'articolo 15, sopprimere i commi 5, 17 e 18;
    all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole:
250 con le seguenti: 200 indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 200.
1. 64. (ex 6. 7.) Brunetta, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d) .

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 165 milioni e le parole: 430 milioni con le parole: 410 milioni.
1. 65. (ex 6. 12.) Bucalo, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d) .

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 66. (ex 6. 2.) Porchietto.

  Al comma 3, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: aventi lo stesso codice di attività ATECO.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 67. (ex 6. 3.) Porchietto.

  Al comma 3, lettera d) aggiungere, in fine, le parole: operanti nello stesso Gruppo di settore dell'allegato 4 annesso legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 68. (ex 6. 4.) Porchietto.

  Al comma 3, lettera e) , aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale eventualità deve essere ripristinato il contratto di lavoro precedentemente esistente tra le persone fisiche e i datori di lavoro.
1. 69. (ex 0. 6. 15. 1.) Germanà, Pentangelo, D'Ettore.

  Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente.
   e-bis) i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

1. 70. (ex 0. 6. 15. 3.) Lucaselli, Lollobrigida.

  Al comma 6, premettere le parole: Subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della Commissione UE ad elevare fino a 100.000 euro la soglia di ricavi o compensi fino a concorrenza della quale possono essere previsti regimi di esonero dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, sopprimere le parole:
, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.
    all'articolo 55, sostituire le parole: 185 con le seguenti: 135 e le parole: 430 con le seguenti: 380;
    all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 200 e le parole: 400 con le seguenti: 200.
1. 71. (ex 6. 8.) Brunetta, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 72. (ex 6. 9.) Brunetta, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del cinquanta per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 85 milioni di euro per l'anno 2019, 420 milioni di euro per l'anno 2020 e 430 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 73. (ex 6. 02.) Crosetto, Meloni, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Iva al 5 per cento per legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura)

  1. Alla tabella A allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 98) , parte III le parole: «legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura» sono soppresse.
   b) alla Parte II-bis «beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento» della Tabella A, dopo il numero 1-ter è aggiunto il seguente numero:
  1-quater) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo, fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: dello 0,50 con le seguenti: 0,75.
1. 74. (ex 6. 05.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Iva al 10 per cento per il Pellet)

  1. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: «, esclusi i pellet» sono soppresse.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 80, sostituire le parole: dello 0,50 con le seguenti: 0,75.
1. 75. (ex 6. 04.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione dell'aliquota Iva sul latte certificato biologico)

  1. A partire dal 1o gennaio 2019 la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è così modificata: per il latte di origine vegetale certificato biologico l'aliquota Iva è stabilità al 4 per cento.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 80 le parole: dello 0,50 sono sostituite con le seguenti: 0,75.
1. 76. (ex 6. 07.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Incentivazione dell'economia circolare)

  1. A partire dal 1o gennaio 2019 la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è così modificata: per il biometano prodotto come da decreto ministeriale 2 marzo 2018, per i prodotti realizzati interamente con bioplastiche biodegradabili e compostabili, con plastica proveniente interamente dal riciclo certificata, per gli autoveicoli elettrici, biciclette, bici a pedalata assistita e mezzi per la micro mobilità servizi di sharing mobility di bici, auto, scooter e per le attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati l'aliquota Iva è stabilita al 10 per cento.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 80 le parole: dello 0,50 sono sostituite con le seguenti: 0,75.
1. 77. (ex 6. 08.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:
   1-quater) i prodotti di protezione per l'igiene intima femminile.

  2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 discendono oneri pari a 65 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 90 comma 2 sostituire le parole: 250 con le seguenti: 185 indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 335.
1. 78. (ex 6. 012.) Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis
(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

  1. Alla tabella A, parte 11-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:
  1-quater) i prodotti di protezione per l'igiene intima femminile.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 65.000.000;
   2020: – 65.000.000;
   2021: – 65.000.000.
1. 79. (ex 6. 011.) Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis
(Ripristino di un termine congruo per la detrazione dell'IVA e la registrazione delle fatture di acquisto)

  1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: «ed è esercitato» fino a: «del diritto medesimo.» sono sostituite dalle seguenti: «e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.».
  2. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: «nella quale» fino a: «medesimo anno.» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.».
  3. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 90 comma 2 sostituire le parole: 250 con le seguenti: 150; indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 300.
1. 80. (ex 6. 014.) Giacomoni, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Fiorini, Bond.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis
(Abolizione dello «split payment»)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 17-ter è abrogato;
   b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono abrogate.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019 l'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 nell'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 81. (ex 6. 024.) Giacomoni, Mandelli, Nevi, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Promozione e sviluppo della sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico delle aree interne del nostro Paese)

  1. Allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico delle aree interne del nostro Paese è valorizzata e promossa la domanda e l'offerta dei prodotti provenienti da agricoltura biologica e da filiera alimentare a chilometro utile, riconosciuti ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale vigente, in modo da favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti locali, la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale garantendone un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.
  2. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali non sono considerate intermediari.
  3. I prodotti, in attuazione del comma 1, sono soggetti ad una imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 valutato in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante il maggior gettito derivante dalla seguente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 80, le parole: dello 0,50 sono sostituite dalle seguenti: 0,75.
1. 82. (ex 6. 06.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di note variazione di procedure concorsuali)

  1. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire la parola: 9.000 con la seguente: 8.000.
1. 83. (ex 6. 010.) Baratto, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Assegnazione agevolata dei beni ai soci)

  1. I commi 115, 116, 117, 118, 119 e 120 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono sostituiti dai seguenti:
  «115. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 120 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2018, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o ottobre 2018. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2019 si trasformano in società semplici.

  116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero dei 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
  117. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
  118. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
  119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 115 a 118, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
  120. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2019 e la restante parte entro il 16 giugno 2020, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.».
  2. Dall'attuazione del comma 1 del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 90 comma 2 sostituire le parole: 250 con le seguenti: 200, indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 350.
1. 84. (ex 6. 013.) Cattaneo, Bignami, Nevi, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Cessione agevolata dei beni ai soci)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020.
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 200, indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 350.
1. 85. (ex 6. 017.) Bignami, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Cessione ed estromissione agevolata dei beni ai soci)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020.
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 230; indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 380.
1. 86. (ex 6. 019.) D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Estromissione agevolata dei beni ai soci)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1o gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2019.
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 230; indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 380.
1. 87. (ex 6. 018.) Bignami, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione delle aliquote IRPEF)

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «23 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   b) alla lettera b) le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento»;
   c) alla lettera a) le parole: «38 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento».

  Conseguentemente, all'onere recato, si provvede mediante la soppressione dello stanziamento di 9.000 milioni a decorrere dal 2019 previsto per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 88. (ex 6. 027.) Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione delle aliquote IRPEF)

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «23 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   b) alla lettera b) le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento»;
   c) alla lettera a) le parole: «38 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «37 per cento»;.

  Conseguentemente, all'onere recato, si provvede mediante riduzione di 7.000 milioni a decorrere dal 2019 dello stanziamento, di 9.000 milioni a decorrere dal 2019 previsto per il fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 89. (ex 6. 028.) Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rideterminazione dell'aliquota IRES)

  1. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

  Conseguentemente, all'onere recato, stimato in 5.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 90. (ex 6. 029.) Lucaselli.

Commi 18-21 (vedi Art. 7)

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 12:
    1) al comma 2 le parole: «2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro»;
    2) l'ultimo capoverso è soppresso.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 65 milioni e le parole: 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 155 milioni di euro per l'anno 2020 e 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;
   b) sopprimere il comma 2 dell'articolo 90.
1. 91. (ex 7. 3.) Nardi.

  Al comma 1, dopo la lettera d) , aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 188-bis:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 600.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente in misura non inferiore al 40 per cento.»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini dell'IRES e dell'IRAP i redditi imponibili delle Società dotate di personalità giuridica, aventi sede legale operativa nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri, sono computati in euro sulla base del cambio di cui al comma 1.
   Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, ai fini IRAP, anche ai redditi delle ditte individuali e delle società di persone, aventi sede legale ed operativa, ovvero unità locali operative, nel comune di Campione d'Italia, nonché ad ogni forma di applicazione di tassazione forfettaria dell'imposta per i residenti in Campione d'Italia.»;
   c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione, di lavoro e assimilati, prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente euro 15.000.;
   d) dopo l'articolo è inserito il seguente: »Art. 188-ter. Le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia sono esonerati dalla disciplina di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 relativamente agli investimenti e alle attività estere di natura patrimoniale e finanziaria detenuti in Svizzera.
   Per gli interventi di cui al presente articolo è previsto uno stanziamento nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, a valere sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 92. (ex 7. 1.) Butti, Lucaselli, Rampelli, Braga.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Semplificazioni in materia di nota di variazione IVA)

  1. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 21 comma 1.
1. 93. (ex 7. 01.) Baratto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detrazioni per carichi di famiglia)

  1. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c):
    1) le parole: «950 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.150 euro»;
    2) le parole: «a 1.220 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari a 1.300 euro»;
    3) le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «600 euro»;
    4) le parole da: «con più di tre figli a carico» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «con due figli a carico la detrazione è aumentata di 300 euro per ciascun figlio. Per i contribuenti con tre figli a carico la detrazione è aumentata di 400 euro per ciascun figlio. Per i contribuenti con quattro o più figli a carico la detrazione è aumentata di 500 euro per ciascun figlio»;
   b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   «d-bis) oltre a quanto previsto dalla lettera d), quale misura di sostegno alla assistenza recata ai genitori, è riconosciuta una detrazione pari a ulteriori 500 euro per ciascuno dei genitori, o dei genitori del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto fra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.».

  2. A decorrere dall'anno d'imposta 2019, l'importo previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a 5.000 euro.

  Conseguentemente alle minori entrate derivanti dall'articolo 7-bis, valutate in 2 miliardi e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico come previsto dall'articolo 21, comma 1, della presente legge.
1. 94. (ex 7. 02.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(
Flat tax sui redditi incrementali)

  1 In via sperimentale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli anni 2019, 2020 e 2021, l'aliquota sul reddito delle persone fisiche, per la parte di reddito pari alla differenza tra quanto dichiarato nell'anno d'imposta in corso e quanto dichiarato nell'anno d'imposta precedente, è determinata in un'aliquota unica fissata al 15 per cento.

  Conseguentemente, all'onere recato, stimato in 200 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.

1. 95. (ex 7. 04.) Lucaselli.

Comma 22 (vedi Art. 7-bis)
Commi 23-29 (vedi Art. 8)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 6.472,20 milioni di euro per l'anno 2019, 6.575,20 milioni di euro per l'anno 2020 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
   b) sopprimere l'articolo 88.
1. 96. (ex 8. 24.) Delrio, Fregolent, Marattin, Boccia, Boschi, Colaninno, De Micheli, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Madia, Mancini, Melilli, Navarra, Padoan, Ungaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Tassazione agevolata degli utili reinvestiti)

  1. All'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
   «2. In deroga al precedente comma 1 per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, l'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 17 per cento.
   3. Per le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 l'imposta si applica anche in occasione della distribuzione sotto qualsiasi forma di utili o riserve formate con utili a favore di soci che non partecipano al regime della tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti ovvero di cui agli articoli 130 e seguenti, con l'aliquota del 7 per cento sulle somme o sul valore normale dei beni distribuiti, come definite con il decreto ministeriale di cui al successivo comma 4.
   4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 3 del presente articolo, nel cui ambito saranno anche previste disposizioni necessarie al fine: (i) di evitare salti o duplicazioni dell'imposta in relazione alle distribuzioni all'interno di catene societarie, ovvero (ii) di mantenere i benefici fiscali concessi alle società ed agli enti di cui al comma 2 ai fini dell'imposta nonché (iii) di disciplinare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 con riferimento ai soggetti passivi di cui agli articoli 115 e 116 ed ai soggetti partecipanti al regime della tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti ovvero di cui agli articoli 130 e seguenti».

  2. In sede di prima applicazione il decreto di cui all'articolo 77 comma 4 come modificato dal presente articolo è emanato entro il 30 giugno 2019.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018.
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle distribuzioni di utili, o di riserve formate con utili, risultanti dai bilanci regolarmente approvati relativi agli esercizi successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 88 con il seguente:

Art. 88.
(Modifiche all'Ace)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili» sono soppresse;
   b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento».

  2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente all'articolo 21 comma 1 sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 4.800 milioni.
1. 97. (ex 8. 38.) Mandelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Riduzione dell'aliquota IRES)

  1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2019, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018.
  2. All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dell'1,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,15 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2019, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018.
  3. In relazione ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 58, comma 2, e 59 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q) del decreto legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344. La rideterminazione della percentuale di cui all'articolo 58, comma 2, del citato testo unico non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi. Con il medesimo decreto sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

  Conseguentemente all'articolo 21 comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 7.500 milioni.
1. 98. (ex 8. 39.) Mandelli.

  Al comma 1, lettera a) , dopo le parole: di cui all'articolo 102 del citato testo unico, aggiungere le seguenti:, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b) , dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 232,2 milioni di euro per l'anno 2019, 381,3 milioni di euro per l'anno 2020, 377,27 milioni di euro per l'anno 2021, 363,26 milioni di euro per l'anno 2022, 358,17 milioni di euro per l'anno 2023, 358,31 milioni di euro per l'anno 2024, 384,16 milioni di euro per l'anno 2025, 373,18 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
*1. 99. (ex *8. 11.) Mandelli.

  Al comma 1, lettera a) , dopo le parole: di cui all'articolo 102 del citato testo unico, aggiungere le seguenti:, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b) , dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 232,2 milioni di euro per l'anno 2019, 381,3 milioni di euro per l'anno 2020, 377,27 milioni di euro per l'anno 2021, 363,26 milioni di euro per l'anno 2022, 358,17 milioni di euro per l'anno 2023, 358,31 milioni di euro per l'anno 2024, 384,16 milioni di euro per l'anno 2025, 373,18 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
*1. 100. (ex *8. 33.) Butti, Fidanza, Rotelli, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a) , dopo le parole: di cui all'articolo 102 del citato testo unico, aggiungere le seguenti:, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b) , dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 232,2 milioni di euro per l'anno 2019, 381,3 milioni di euro per l'anno 2020, 377,27 milioni di euro per l'anno 2021, 363,26 milioni di euro per l'anno 2022, 358,17 milioni di euro per l'anno 2023, 358,31 milioni di euro per l'anno 2024, 384,16 milioni di euro per l'anno 2025, 373,18 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
*1. 101. (ex *8. 35.) Lorenzin.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) degli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 232,2 milioni di euro per l'anno 2019, 381,3 milioni di euro per l'anno 2020, 377,27 milioni di euro per l'anno 2021, 363,26 milioni di euro per l'anno 2022, 358,17 milioni di euro per l'anno 2023, 358,31 milioni di euro per l'anno 2024, 384,16 milioni di euro per l'anno 2025, 373,18 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
1. 102. (ex 8. 36.) Butti, Fidanza, Rotelli, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con le seguenti: nella misura del 50 per cento per i contratti a tempo determinato e nella misura del 100 per cento per i contratti a tempo indeterminato.
1. 103. (ex 8. 15.) Viscomi.

  Al comma 1, lettera b) , sopprimere le parole: determinato o.
1. 104. (ex 8. 27.) Fassina, Epifani, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con riferimento al costo del personale di cui alla lettera b) del comma 1, all'importo della quota riferibile all'assunzione di personale dipendente femminile viene applicata un'aliquota ridotta di ulteriori due punti.

  Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: dello 0,50 con le seguenti: dell'1,5 per cento.
1. 105. (ex 8. 28.) Boldrini, Fassina, Pastorino.

  Al comma 2, lettera b) , secondo periodo, sopprimere le parole: e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 100 milioni;
   2021: – 100 milioni.
*1. 106. (ex *8. 16.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Al comma 2, lettera b) , secondo periodo, sopprimere le parole: e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
   2020: – 100 milioni;
   2021: – 100 milioni.
*1. 107. (ex *8. 19.) De Micheli, Benamati, Moretto.

  Al comma 2, lettera b) , terzo periodo, sopprimere le parole da: nei limiti dell'incremento del costo complessivo fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui.
1. 108. (ex 8. 18.) Fragomeli.

  Al comma 2, lettera c) , ultimo periodo, dopo le parole: sono equiparati ai lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: ai soli fini della presente legge.
1. 109. (ex 8. 14.) Viscomi.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: se i predetti soggetti a: le vicende della riserva con le seguenti: per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.
*1. 110. (ex *8. 7.) Crosetto, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: se i predetti soggetti a: le vicende della riserva con le seguenti: per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.
*1. 111. (ex *8. 20.) Moretto, Benamati, Marco Di Maio.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: se i predetti soggetti a: le vicende della riserva con le seguenti: per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.
*1. 112. (ex *8. 30.) Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: se i predetti soggetti a: le vicende della riserva con le seguenti: per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.
*1. 113. (ex *8. 32.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono applicabili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui alla articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera c), primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.

  6-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sopprimere le parole: e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 114. (ex 8. 2.) D'Alessandro, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il comma 2 dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, è soppresso.
1. 115. (ex 8. 37.) Colucci, Lupi, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Una quota pari al 10 per cento delle risorse, di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, è riservata alle imprese che effettuano investimenti per promuovere politiche di «family friendly», attraverso la realizzazione di asili aziendali o interaziendali, la flessibilità oraria per i lavoratori e le lavoratrici con figli minori a carico, di iniziative per il supporto al lavoro familiare e per l'erogazione di servizi ai lavoratori.
1. 116. (ex 8. 34.) Cenni, Nardi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Vincoli per le locazioni passive)

  1. A decorrere dall'anno 2019 per i comuni non trova applicazione l'articolo 24 comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
1. 117. (ex 8. 01.) Ciaburro, Lucaselli, Caretta.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 2011, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2019.
*1. 118. (ex *8. 03.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 2011, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2019.
*1. 119. (ex *8. 09.) Moretto, Benamati, De Micheli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 2011, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2019.
*1. 120. (ex *8. 010.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge, l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridefinito attraverso un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di favorire l'occupazione delle giovani donne di età inferiore a 40 anni, in particolare prevedendo una forma di agevolazione fiscale o contributiva di entità non inferiore ai 5.000 euro annua per la loro assunzione a tempo indeterminato. Fino all'emanazione del decreto restano valide le disposizioni vigenti a valere su tale fondo.
1. 121. (ex 8. 012.) Gribaudo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo per l'abbattimento del cuneo fiscale nelle regioni meno sviluppate e in transizione)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la riduzione del cuneo fiscale nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea.
  2. Il Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è utilizzato al fine di abbattere il peso del costo del lavoro per aziende e dipendenti.
  3. Le imposte gravanti su aziende e dipendenti delle regioni meno sviluppate e in transizione sono rideterminate, per un periodo di 5 anni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'onere recato, stimato in 1.000 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 122. (ex 8. 013.) Lucaselli.

Commi 30-31 (vedi Art. 8-bis)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Al comma 3 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: «per attività» aggiungere le seguenti: «di trasporto valori effettuata con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, nonché».
   2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le procedure per ottenere il rimborso destinato alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori, di cui al precedente periodo, possono essere attivate solo dopo l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2003».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 244 milioni di euro per l'anno 2019 e di 394 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 123. (ex 0. 8. 017. 1.) Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.

Comma 32 (vedi Art. 9)

  Al comma 1, sostituire le parole: Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, con le seguenti: Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.000 milioni.
1. 124. (ex 9. 10.) Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze con le seguenti: diverse da quelle abitative locate ad uso abitativo.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro anni, con le seguenti: 125 milioni di euro per l'anno 2019 e di 275 milioni di euro annui.
1. 125. (ex 9. 2.) Marco Di Maio, D'Alessandro.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 126. (ex 9. 25.) Foti, Butti, Trancassini, Zucconi, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: 85 milioni di euro per l'anno 2019, 330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 e 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
1. 127. (ex 9. 9.) Mandelli.

  Al comma 1, dopo le parole: tra i medesimi soggetti aggiungere le seguenti: o loro parenti fino al terzo grado di parentela.
1. 128. (ex 9. 19.) Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Relativamente ai contratti stipulati nell'anno 2019 il regime di cui al comma 1 può essere applicato, su opzione del locatore non in regime di impresa, anche per gli immobili locati appartenenti della categoria A e C con i limiti di superficie ivi indicati.».

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 115 milioni.
1. 129. (ex 9. 29.) Bucalo, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento».

  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si prov- vede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2 della presente legge.
1. 130. (ex 9. 7.) Mandelli, Sandra Savino, Nevi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 4-bis, aggiunto dal comma 55 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2019 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   b) nella rubrica aggiungere, in fine, le parole: ed estensione dell'agevolazione sull'imposta di registro sulla prima casa.
1. 131. (ex 9. 8.) Porchietto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 217, dopo le parole: «ad uso abitativo» sono aggiunte le seguenti: «e non abitativo».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2:
   a) sostituire la parola: 250 con la seguente: 220;
   b) sostituire la parola: 400 con la seguente: 370.
1. 132. (ex 9. 15.) Minardo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Deducibilità dell'Imu pagata dalle imprese turistico ricettive per gli immobili strumentali)

  1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: –160.000.000;
    CS: –160.000.000.
   2020:
    CP: –160.000.000;
    CS: –160.000.000;
   2021:
    CP: –160.000.000;
    CS: –160.000.000.
1. 133. (ex 9. 030.) Zucconi, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Ferro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 1, dell'articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione dei reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 134. (ex 9. 029.) Prisco, Zucconi, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  Conseguentemente, all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2020.
1. 135. (ex 9. 031.) Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «950 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1300 euro»;
   b) le parole: «a 1220» sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari a 1500 euro»;
   c) le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «600 euro».

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 136. (ex 9. 08.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 388, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, ferme restando per le amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle altre amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,».
1. 137. (ex 9. 03.) Melilli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione IMU per i cittadini italiani residenti all'estero)

  1. Il nono periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dai seguente: «A partire dall'anno 2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000;
   2021: –10.000.000.
1. 138. (ex 9. 013.) Ungaro, Schirò, La Marca, Carè.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione IMU per i cittadini italiani residenti all'estero)

  1. Il nono periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dai seguente: «A partire dall'anno 2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, titolari di trattamento pensionistico italiano, e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000;
   2021: –10.000.000.
1. 139. (ex 9. 019.) Ungaro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) le spese sostenute relative alla retribuzione e ai contributi pagati per i collaboratori domestici;

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 6.000 milioni annui, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge.
1. 140. (ex 9. 027.) Rossello, Aprea, Gelmini, Palmieri, Carfagna, Mandelli, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 600 milioni annui, a valere sulla dotazione di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo.
1. 141. (ex 9. 024.) Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «2.100 euro» e «40.000 euro» sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: «2.500 euro» e «70.000 euro».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 800 milioni annui, a valere sulla dotazione di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo.
1. 142. (ex 9. 026.) Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Istituzione di un Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio)

  1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
  2. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:
   a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la digitalizzazione, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, di sistemi di sicurezza innovativi e di sistemi di videosorveglianza;
   b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi;
   c) di contributi per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del quinto anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

  4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.
  5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 143. (ex 9. 020.) Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Detrazione asili nido)

  1. All'articolo 1, comma 335 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «632 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro» e le parole: «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
  2. All'onere recato dalle disposizioni di cui al comma 1, stimato in 480 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 144. (ex 9. 021.) Lucaselli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2019 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è incrementata del 100 per cento.
1. 145. (ex 9. 028.) Brambilla.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione della cedolare secca agevolata)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, alla lettera a) , le parole: «e Venezia» sono sostituite dalle seguenti: «Venezia, Reggio Calabria, Messina e Cagliari».
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
1. 146. (ex 9. 038.) Navarra, Viscomi, Mura.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure di sostegno all'affitto)

  1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. All'articolo 16 del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, i commi 01, 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
   01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e a coloro che sono residenti in alloggi a proprietà indivisa spetta una detrazione complessivamente pari a:
   a) euro 600, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
   b) euro 300, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

  1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
   a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
   b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

  1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:
   a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
   b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.000 milioni.
1. 147. (ex 9. 039.) Orlando.

Commi 33-38 (vedi Art. 10)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Proroga della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 29, le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «30 giugno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;
   b) al comma 30 le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

  2. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.”.

  Conseguentemente:
   all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 6.465 milioni di euro per l'anno 2020, 6.015 milioni di euro per l'anno 2021, 6.160 milioni di euro per l'anno 2022, 6.220 milioni di euro per l'anno 2023, 6.220 milioni di euro per l'anno 2024, 6.150 milioni di euro per l'anno 2025, 6.655 milioni di euro per l'anno 2026, 6.950 milioni di euro per l'anno 2027, 7.000 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2028.
   alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019 –10.000.000;
   2020 –10.000.000;
   2021 –10.000.000.
1. 148. (ex 10. 59.) Delrio, Moretto, Gadda, Marattin, Benamati, Boccia, Bonomo, Boschi, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, De Micheli, Incerti, Madia, Gavino Manca, Melilli, Mor, Nardi, Navarra, Noja, Padoan, Portas, Zardini.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 10.

  1. A decorrere dall'anno 2019, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello »Industria 4.0«, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano nella misura del 150 per cento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ovvero entro il 31 dicembre dell'anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell'anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  2. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Per i soggetti che, nel medesimo periodo indicato nel comma 1, beneficiano della maggiorazione di cui al comma 1 e che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato 6 annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
  4. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui ai commi 1 e 3, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  5. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  6. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 149. (ex 10. 14.) Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1 sopprimere le parole: nelle misure previste al successivo comma 2;

  Conseguentemente:
    sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ai fini delle imposte sul reddito, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La predetta maggiorazione si applica, nella misura del 20 per cento, anche sugli investimenti di cui al periodo precedente effettuati dall'1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione. La maggiorazione di cui al secondo periodo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni recate dal primo periodo, così come la maggiorazione di cui al primo periodo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.;
   al comma 4, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 3 con le seguenti: di cui ai commi 1, 2 e 3;
   al comma 6, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 3 con le seguenti: di cui ai commi 1, 2 e 3;
   sostituire la rubrica con la seguente: Proroga delle discipline di maggiorazione degli ammortamenti;
   anche a copertura finanziaria della proposta emendativa, sono abrogati gli articoli 8 e 88;
   all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole 250 con le seguenti: 50; indi sostituire le parole 400 con le seguenti: 200.
1. 150. (ex 10. 25.) Brunetta, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nelle misure previste dal comma 2 del presente articolo;

  Conseguentemente:
    al comma 1, sostituire le parole: effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 con le seguenti: effettuati entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021;
    sopprimere il comma 2;
    al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Restano ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
    all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, 5.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 5.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 6.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, 7.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 7.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 8.000 milioni di euro per l'anno 2031 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.
1. 151. (ex 10. 19.) Gelmini, Porchietto, Barelli, Bendinelli, Carrara, Fiorini, Della Frera, Polidori, Squeri, Palmieri.

  Al comma 1 sopprimere le parole: nelle misure previste dal comma 2 del presente articolo;

  Conseguentemente:
    al comma 1, sostituire le parole:
effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 con le seguenti: effettuati entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021;
    sopprimere il comma 2;
    al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Restano ferma le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
    all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
*1. 152. (ex *10. 41.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

  Al comma 1 sopprimere le parole: nelle misure previste dal comma 2 del presente articolo;

  Conseguentemente:
    al comma 1, sostituire le parole:
effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 con le seguenti: effettuati entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021;
    sopprimere il comma 2;
    al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Restano ferma le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
    all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
*1. 153. (ex *10. 54.) Colucci, Lupi, Tondo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nelle misure previste dal comma 2 del presente articolo;

  Conseguentemente:
    sopprimere il comma 2;

    al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Restano ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, 6.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 7.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 8.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, 8.200 milioni di euro per l'anno 2029, 8.500 milioni di euro per l'anno 2030 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.
1. 154. (ex 10. 18.) Gelmini, Barelli, Porchietto, Bendinelli, Carrara, Fiorini, Della Frera, Polidori, Squeri, Palmieri.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nelle misure previste dal comma 2 del presente articolo;

  Conseguentemente:
    sopprimere il comma 2;

    al comma 5 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Restano ferma le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
    all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
*1. 155. (ex *10. 43.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nelle misure previste dal comma 2 del presente articolo;

  Conseguentemente:
    sopprimere il comma 2;

    al comma 5 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Restano ferma le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
    all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
*1. 156. (ex *10. 56.) Colucci, Lupi, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nelle misure previste al successivo comma 2;

  Conseguentemente:
    sopprimere il comma 2;
    all'articolo 15, sopprimere i commi 5, 17 e 18;
    all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole 250 con le seguenti: 100; indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 250.
1. 157. (ex 10. 26.) Brunetta, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nelle misure previste al comma 2 del presente articolo e aggiungere le parole: anche agli investimenti effettuati dalle piccole e micro imprese e;

  Conseguentemente:
    sopprimere il comma 2.

    all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.500 milioni.
1. 158. (ex 10. 53.) Delmastro Delle Vedove, Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole:, nelle misure previste al successivo comma 2 con le seguenti: nel limite di investimenti complessivi fino a 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1. 159. (ex 10. 27.) Brunetta, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: si applicano nonché agli investimenti effettuati per la formazione dei dipendenti finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per garantire una transizione sostenibile verso un nuovo ecosistema economico-digitale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 21 della presente legge.
1. 160. (ex 10. 31.) Lorenzin.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché agli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 230,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 380,3 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e 371,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 161. (ex 10. 10.) Mandelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché agli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021 e in 28 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 21 della presente legge.
1. 162. (ex 10. 30.) Lorenzin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sezione «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» è aggiunta la seguente voce: «i sistemi per la cyber sicurezza dei macchinari e delle infrastrutture, ed in particolare i beni materiali (parte hardware) dedicati alla cyber security (ad esempio I firewall industriali, Intrusion detection system, Network Intrusion Detection System, ecc.) »;

  Conseguentemente:
    dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity) » di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 3 del presente articolo si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 1.
    all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, 200 milioni di euro nell'anno 2028 e 230 milioni di euro per l'anno 2029 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.
1. 163. (ex 10. 6.) Mandelli.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: gli investimenti fino a: limite di 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'onere pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 21, comma 2.
1. 164. (ex 0. 10. 60. 1.) Marattin, Boschi.

  Al comma 2, sostituire la parola: 150 con la seguente: 200;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, sostituire le parole:
nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro con le seguenti: nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
   il Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 21 è conseguentemente ridotto a 8.500 milioni di euro annui.
1. 165. (ex 10. 20.) Carfagna.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
   2-bis. All'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sostituire le parole: «l'impresa è tenuta» con le seguenti: «i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo sono tenuti».
1. 166. (ex 10. 23.) Mandelli, Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Squeri.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
   3-bis. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo nell'elenco dei beni materiali strumentali nuovi di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il capoverso «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni», è inserito il seguente capoverso: «dispositivi, componenti, sistemi e soluzioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) ». Nell'elenco dei beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il capoverso «software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali», è inserito il seguente capoverso: «software, sistemi, piattaforme e applicazioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) ».

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le parole: 8.700 milioni.
1. 167. (ex 10. 49.) Fidanza, Gemmato, Rotelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 6 aggiungete il seguente:
  6-bis. Il credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 di cui ai commi da 46 a 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è prorogato per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, con le modalità ivi previste. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.500 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*1. 168. (ex *10. 42.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

  Dopo il comma 6 aggiungete il seguente:
  6-bis. Il credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 di cui ai commi da 46 a 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è prorogato per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, con le modalità ivi previste. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.500 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*1. 169. (ex *10. 55.) Colucci, Lupi, Tondo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 di cui ai commi da 46 a 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, con le modalità ivi previste. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le somme eventualmente residue, relative ai credito di imposta non usufruiti negli anni precedenti, sono riassegnate per gli anni 2019 e successivi con le medesime finalità.

  Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.750 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
1. 170. (ex 10. 17.) Porchietto, Barelli, Bendinelli, Carrara, Fiorini, Della Frera, Polidori, Squeri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

  6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 416 milioni di euro per l'anno 2020, a 760 milioni di euro per il 2021, a 643 milioni di euro per il 2022, a 597 milioni di euro per il 2023, a 597 milioni di euro per il 2024 e a 537 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 2.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
(Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'iper-ammortamento e proroga del super-ammortamento) .
1. 171. (ex 10. 28.) Marco Di Maio.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

  Conseguentemente:
   sostituire la rubrica con la seguente:

(Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'iper-ammortamento e proroga del super-ammortamento) .
   all'articolo 21, comma 1, sostituire, le parole: 9.000 con le seguenti: 8.000.
1. 172. (ex 10. 22.) Mandelli, Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Squeri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 173. (ex 10. 40.) Gemmato, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 10.000.000.
*1. 174. (ex *10. 2.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 10.000.000.
*1. 175. (ex *10. 7.) Delrio, Gadda, Marattin, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 10.000.000.
*1. 176. (ex *10. 8.) Sandra Savino, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sozzani.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 10.000.000.
*1. 177. (ex *10. 33.) Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 10.000.000.
*1. 178. (ex *10. 47.) Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.
**1. 179. (ex **10. 3.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.

**1. 180. (ex **10. 9.) Caon, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Fasano, Spena, Sandra Savino, Sozzani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.
**1. 181. (ex **10. 12.) Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.
**1. 182. (ex **10. 34.) Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.
**1. 183. (ex **10. 48.) Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Lucaselli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai soli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si considerano agevolabili, con le modalità ordinarie, gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, realizzati mediante soluzioni di cloud computing.
*1. 184. (ex *10. 13.) Fiorini, Cortelazzo, Mazzetti, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai soli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si considerano agevolabili, con le modalità ordinarie, gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, realizzati mediante soluzioni di cloud computing.
*1. 185. (ex *10. 29.) Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

  1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, somma 11, dopo la parola: «l'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e l'esercente arte e professione»;
   b) il titolo dell'Allegato A è sostituito con il seguente: «Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello » Industria 4.0«».

  Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.000 milioni di euro annui;
   b) sopprimere il comma 4.
1. 186. (ex 10. 08.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 46, le parole: «nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nei quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017»;
   b) al comma 56, al primo periodo, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1. 187. (ex 10. 04.) Delrio, Moretto, Marattin, Benamati, Boccia, Bonomo, Boschi, De Micheli, Madia, Gavino Manca, Melilli, Mor, Nardi, Navarra, Noja, Padoan, Zardini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del credito di imposta per spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 4.0)

  1. All'articolo 1, comma 46, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «nel periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 fino a quello in corso al 31 dicembre 2020».

  Conseguentemente:
   all'articolo 55 al comma 1, sostituire le parole:
185 milioni e 430 milioni, rispettivamente con le seguenti: 85 milioni e 330 milioni;
   all'articolo 90, al comma 2, sostituire le parole: 250 e 400, con le seguenti: 100 e 250.
1. 188. (ex 10. 06.) Fiorini, Mandelli, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, Pella, D'Ettore, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nei Mezzogiorno)

  1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. Al relativo onere per l'anno 2020 si provvede, per un valore di 300 milioni di euro, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla presente legge e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai Programmi operativi nazionali e regionali.
  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il CIPE è autorizzato a operare te necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo.
  4. Sono altresì adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi programmi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le amministrazioni interessate.
1. 189. (ex 10. 05.) Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Comma 39 (vedi Art. 10-bis)
Comma 40 (vedi Art. 11)

  Al comma 1, alla lettera a) , premettere il seguente punto:
   01) al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché per le spese sostenute per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche in aree private»;

  Conseguentemente:
   all'articolo 55, al comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e 430 milioni, rispettivamente con le seguenti: 100 milioni e 330 milioni.
   all'articolo 90, al comma 2, sostituire le parole: 250 e 400, con le seguenti: 100 e 250.
1. 190. (ex 11. 21.) Ruffino, Sozzani, Cortelazzo, Mandelli, Fiorini, D'Attis, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Labriola, Giacometto, Casino, Gagliardi, D'Ettore.

  Al comma 1, lettera a) , sostituire il numero 1) con i seguenti:
   1) al comma 1, le parole: «sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013»;
   1-bis) al comma 2, lettera a), le parole: «sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013»;
   1-ter) al comma 2, lettera b), le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2015»;

  Conseguentemente:
     al comma 1, lettera a) , sostituire il numero 2) con il seguente:

   2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dai 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2018»;
     al comma 1, lettera a) , numero 3) , sostituire le parole: sostenute nell'anno 2019, con le seguenti: sostenute a decorrere dall'anno 2018;
     al comma 1, lettera a) , dopo il numero 3) , aggiungere i seguenti:
    4) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
    5) al comma 2-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018»;
     al comma 1, lettera b) , sostituire il numero 1) con i seguenti:
    1) al comma 1, le parole: «sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dai 26 giugno 2012»;
    1-bis) al comma 1-bis, le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
    1-ter) al comma 1-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
     all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: a 6.710,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 5.891,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 5.324,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 5.749,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 5.182,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 4.616,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 4.049,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 3.483,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 2.916,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 2.349,9 milioni di euro per l'anno 2030 e a 2.774,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2031.
1. 191. (ex 11. 48.) De Menech, Boschi, Braga, Enrico Borghi, Fregolent.

  Al comma 1, lettera a) , punto 1) , dopo la parola: 2019 aggiungere le seguenti: 2020 e 2021.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la parola: 2019, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: 2010 e 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021.
1. 192. (ex 11. 60.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

  Al comma 1, lettera a) dopo il numero 1) , aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 1 le parole: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1o gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione di cui al presente comma è del 65 per cento per le spese, sostenute dal 1o gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013».

  Conseguentemente:
   all'articolo 90 comma 1, sostituire le parole:
nel triennio 2019-2021 con le seguenti: nei biennio 2020-2021;
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 150 milioni per l'anno 2020 e di 300 milioni annui a decorrere dal 2021.

1. 193. (ex 11. 53.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a) , sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2019»;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    
lettera a), numero 3) , sostituire le parole: «sostenute nell'anno 2019», con le seguenti: «sostenute negli anni 2018 e 2019»;
    lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al comma 2, primo periodo, le parole: »anno 2018« sono sostituite dalle seguenti: »anni 2018 e 2109«».
1. 194. (ex 11. 49.) De Menech.

  Al comma 1, lettera a) , dopo il numero 2) , aggiungere il seguente:
  2-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:
   «b-ter), per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: di 185 milioni per l'anno 2019 e di 430 milioni a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 180 milioni per l'anno 2019, di 400 milioni per l'anno 2020 e di 390 milioni a decorrere dal 2021.
1. 195. (ex 11. 46.) Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli.

  Al comma 1, lettera a) , aggiungere in fine il seguente numero:
   3-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: «b-ter) per l'acquisto e la posa in opera di apparecchi sanitari (vasi) , rubinetteria sanitaria per bagno e cucina, soffioni doccia e colonna doccia attrezzate, a ridotto consumo d'acqua, sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, fino ad un valore massimo della detrazione di 3.000 euro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico provvede con proprio decreto a definire i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti per poter beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente lettera.».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle parole: 200 milioni per l'anno 2019, 290 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2031.
1. 196. (ex 11. 31.) Barelli, Porchietto, Bendinelli, Carrara, Fiorini, Della Frera, Polidori, Squeri.

  Al comma 1, lettera a) , aggiungere, in fine, il seguente punto:
  3-bis) . Al comma 2, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:
   «b-ter). Per l'acquisto e la posa in opera di apparecchi sanitari (vasi) , rubinetteria sanitaria per bagno e cucina, soffioni doccia e colonna doccia attrezzate, a ridotto consumo d'acqua, sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, fino ad un valore massimo della detrazione di 2.000 euro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico provvede con proprio decreto a definire i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti per poter beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente lettera».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi sono così modificati:
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 10.000.000.
1. 197. (ex 11. 62.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, lettera a) , aggiungere, in fine, il seguente punto:
  4) le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera b) , dopo il punto 2) aggiungere il seguente: 3) le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
   b) articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.500.
1. 198. (ex 11. 67.) Mandelli.

  Al comma 1, lettera b) , dopo il numero 1) , aggiungere il seguente:
   1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  ”1.1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni fino a: decorrere dal 2020 con le seguenti: di 184 milioni di euro per l'anno 2019, di 418 milioni di euro per l'anno 2020, di 412 milioni di euro per l'anno 2021, di 405 milioni di euro per l'anno 2022 e di 395 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1. 199. (ex 11. 47.) Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, De Micheli, Enrico Borghi.

  Al comma 1, lettera b) , dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 1-bis dopo le parole: «ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo».

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 180 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 425 milioni.
1. 200. (ex 11. 25.) Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b) , dopo il numero 1) , aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 1-septies, le parole: «zone classificate a rischio sismico» sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».

  Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2019, di 370 milioni di euro per l'anno 2020, di 360 milioni di euro per l'anno 2021, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.
1. 201. (ex 11. 44.) De Micheli, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Melilli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. La compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, di cui all'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è riconosciuta automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) , previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia ricompreso entro i limiti stabiliti, utilizzando le informazioni già disponibili dall'istituto nazionale di previdenza sociale. Ai fini dell'erogazione della compensazione, l'istituto nazionale di previdenza sociale trasferisce le informazioni al Sistema informativo integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, d'intesa con l'istituto nazionale di previdenza sociale, definisce le modalità operative più efficienti per l'erogazione della compensazione di cui al primo periodo.

  1-ter. La tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, è riconosciuta automaticamente a coloro che usufruiscono della compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas di cui al comma 1. A tal fine l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disciplina le modalità di riconoscimento automatico del beneficio.
  4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 pari a 80 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2.
1. 202. (ex 11. 12.) Baldelli, Gelmini.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui all'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90.

  3. Alle maggiori spese derivanti dal comma 2, valutate in 30,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 203. (ex 11. 61.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013. n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 169,3 milioni di euro per l'anno 2019, 391,7 milioni di euro per l'anno 2020, 399,3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2030.
1. 204. (ex 11. 4.) Boschi, De Micheli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, dopo le parole: «sono di competenza Statale.» è inserito il seguente periodo: «La graduatoria di accesso agli incentivi è sempre soggetta a scorrimento nei limiti dell'impegno complessivo autorizzabile di 50 Mw. La tariffa incentivante, in caso di scorrimento della graduatoria, non è soggetta a decurtazione».
1. 205. (ex 11. 30.) Sozzani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. All'articolo 1, comma 151, lettera e-bis) della legge 13 luglio 2015, numero 107, dopo le parole: «per alunno o studente», sono inserite le seguenti: «nonché le spese sostenute per la frequenza della scuola superiore di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 800 euro ad alunno o studente». Alle maggiori spese derivanti dal presente articolo, valutate in 35 milioni per il 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 206. (ex 11. 65.) Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro».

  3. Alle maggiori spese derivanti dal comma 2, valutate in 30,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 207. (ex 11. 63.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e: 430 milioni, rispettivamente con le parole: 150 milioni e: 390 milioni.
1. 208. (ex 11. 13.) Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 72, il n. 122 è sostituito dal seguente:
   122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alla quota di fornitura di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 179 milioni e le parole: 430 milioni con le parole: 424 milioni.
1. 209. (ex 11. 37.) Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 122 si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10 per cento sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento ovvero distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 135 milioni e le parole: 430 milioni con le parole: 380 milioni.
1. 210. (ex 11. 35.) Lollobrigida, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il n. 122 è aggiunto il seguente:
   122-bis) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa;”.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 179 milioni e le parole: 430 milioni con le parole: 424 milioni.
1. 211. (ex 11. 38.) Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Alla Tabella A – Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è aggiunto il seguente punto:
   1-quater) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa;”.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 180 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 425 milioni.
1. 212. (ex 11. 36.) Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Per gli interventi di cui al decreto-legge n. 63 del 2013, articolo 16, commi 1-bis – 1-sexies, relativi alla messa in sicurezza antisismica degli immobili, il limite di spesa per unità immobiliare per ciascun anno entro il quale si applicano le detrazioni fiscali previste, è aumentato a 130.000 euro per i capannoni industriali.

  Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 2, sostituire le parole: 250 e: 400, rispettivamente con le parole: 100 e: 100.
1. 213. (ex 11. 23.) Bignami, Cortelazzo, Occhiuto, Pella, Gagliardi, D'Ettore, Giacometto, Ruffino, Casino, Labriola, Mazzetti, Baldelli, Nevi, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Misure per contrastare l'evasione fiscale e per salvaguardare il lavoro dei professionisti nell'ambito dell'edilizia)

  1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento certificate, da presentare agli Enti ed agli Uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 9 comma 4 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.
  2. Nel contratto di cui al comma 1 devono essere stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti, in adempimento alle norme vigenti in materia di equo compenso e delle norme richiamate al comma 1.
  3. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
  4. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 3 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.»
1. 214. (ex 11. 04.) Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sisma-bonus)

  1. All'articolo 16, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:
  1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, i soggetti che hanno sostenuto le spese di cui ai predetti commi possono optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi.

  1-novies. Il credito d'imposta di cui al comma 1-octies non concorre alla formazione del reddito ai Fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
  1-decies. Le disposizioni di cui ai commi 1-octies e 1-novies si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono attuate le disposizioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede entro il limite massimo di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 235 indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 385.
1. 215. (ex 11. 035.) D'Ettore, Fiorini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:
  1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, i soggetti che hanno sostenuto le spese di cui ai predetti commi possono optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi.

  1-novies. Il credito d'imposta di cui al comma 1-octies non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
  1-decies. Le disposizioni di cui ai commi 1-octies e 1-novies si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono attuate le disposizioni di cui al comma precedente.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 10,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 216. (ex 11. 05.) Lorenzin.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Credito per interventi antisismici)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:
  «1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, i soggetti che sostengono le tipologie di spese di cui ai predetti commi, possono optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 28 febbraio 2019.

  1-novies. Il credito di cui al comma 1-octies non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
  1-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-octies e 1-novies si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021.».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 217. (ex 11. 029.) Marattin.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga del credito di imposta per le strutture ricettive)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 le parole: «per i periodi d'imposta 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi d'imposta dai 2017 al 2021»;
   b) al comma 5, le parole: «nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro in ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, e di 60 milioni di euro nell'anno 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 340 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, di 340 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1. 218. (ex 11. 034.) Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Verini.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione del contributo ecologico)

  1. A partire dal 1o gennaio 2019 al fine di promuovere l'attuazione di politiche e misure per lo sviluppo sostenibile e per la green economy è istituito un contributo ecologico per favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) , nonché dei gas climalteranti, derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione.
  2. Il contributo ecologico di cui al comma 1 è stabilito in 20 euro per tonnellata di CO2 prodotta.
  3. Il contributo ecologico è ricalcolato ogni due anni sulla base dei seguenti criteri:
   a) se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata superiore a quella prevista dagli accordi sottoscritti in ambito europeo e internazionale, il contributo ecologico di cui alla comma 2 è diminuito a 10 euro per tonnellata di CO2 prodotta;
   b) se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata inferiore a quella necessaria a rispettare i predetti accordi, il contributo di cui comma 2 è aumentato ad almeno 30 euro per tonnellata di CO2 prodotta.

  4. Il contributo ecologico è versato, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
  5. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i princìpi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del medesimo comma 4 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  6. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate:
   a) alla riduzione delle imposte sul reddito delle persone e delle imprese;
   b) a favorire attraverso contributi gli investimenti in efficienza energetica nei settori interessati dalla green economy;
   c) ai progetti di recupero e riqualificazione ambientale.
1. 219. (ex 11. 031.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Risorse per la bonifica amianto)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma:
  140-quater: Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente (da valutare) , previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2018 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.”.
1. 220. (ex 11. 025.) Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Stabilizzazione dell'extraincentivo per impianti fotovoltaici realizzati su edifici in sostituzione delle coperture in eternit o amianto)

  1. Gli impianti fotovoltaici, di cui al comma 2, realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto a decorrere da 1o gennaio 2019 hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia elettrica, a un premio pari a 20?/MWh, erogato con le stesse modalità e tempistiche degli incentivi sull'energia elettrica.
  2. Gli impianti fotovoltaici di cui al comma 1) sono gli impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa.
  3. Il GSE rende note, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, le condizioni specifiche, anche relative alle corrette modalità di rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto, per accedere al premio.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.

  Conseguentemente all'articolo 80 sostituire le parole: 0,50 con le seguenti: 1,15.
1. 221. (ex 11. 024.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Trasferimento del 2 per cento del budget delle società gestori autostradali per la realizzazione di piste ciclabili)

  1. Le società che gestiscono strade e autostrade dal 1o gennaio 2019 destinano il 2 per cento del proprio utile lordo agli enti locali per la realizzazione di piste ciclabili. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, un decreto che stabilisce le modalità e i criteri per il trasferimento di risorse di cui al presente articolo.
1. 222. (ex 11. 09.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile)

  1. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21) , entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, emana un decreto ministeriale per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno del terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea, A tal fine è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per gli anni 2019 –2021”.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.

  Conseguentemente all'articolo 80 sostituire le parole: dello 0,50 per cento con le seguenti: 0,65 per cento.

1. 223. (ex 11. 010.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Introduzione nuovi valori delle royalties)

  3. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, le parole: «7 per cento» e «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento» e «dal 1o gennaio 1997» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2019...».
1. 224. (ex 11. 012.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione della ritenuta sui bonifici relativi a spese che concedono detrazioni fiscali)

  1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite con le seguenti: «4 per cento».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 225. (ex 11. 032.) Acquaroli.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o da fonte solare fotovoltaica)

  1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si applica anche nel caso di fruizione della detassazione ”prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 1o gennaio 2009.
  2. Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012 il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è consentito nei limiti di del 20 per cento inteso quale risparmio d'imposta conseguito a seguito dell'applicazione della detassazione rispetto al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato. Ai maggiori oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 226. (ex 11. 028.) Bignami.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente articolo:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni tributarie e incentivazioni per l'acquisto o l'importazione di veicoli alimentati ad energia elettrica e incentivi per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche)

  1. All'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    «i-bis) indipendentemente dal loro utilizzo esclusivo nell'esercizio d'impresa, è sempre ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica con sistemi di ricarica, nonché degli apparecchi e delle altre infrastrutture di qualunque tipo destinati alla ricarica stessa, nelle seguenti misure:
   1) per l'anno 2011, per il 100 per cento;
   2) per l'anno 2019, per il 90 per cento;
   3) per l'anno 2020, per l'80 per cento;
   4) per l'anno 2021, per il 70 per cento;
   5) per l'anno 2022, per il 60 per cento;
   6) per l'anno 2023, per il 50 per cento»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. A decorrere dall'anno 2019 l'imposta è ammessa in detrazione nella misura del 45 per cento quando i beni di cui alla lettera i-bis) del comma 1 oggetto dell'acquisto o dell'importazione non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione».

  2. Alla tabella A, parte 11, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   «41-quinquies) prodotti e apparecchiature per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e prestazioni d'opera o di servizi per la loro installazione e attivazione, comprese le relative opere di ristrutturazione edilizie».

  3. Alle spese sostenute per la costruzione e per l'installazione delle infrastrutture elettriche di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica negli edifici privati, anche condominiali, si applica la detrazione d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, qualora l'ammontare delle stesse sia superiore ad euro 10.000, essa è ripartita nell'anno in cui sono state sostenute e nei due successivi. Se tale energia è prodotta da fonti rinnovabili la detrazione è maggiorata di un ulteriore 20 per cento.
  4. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di imposta comunale sugli immobili (ICI) rispettivamente stabiliti all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione d'infrastrutture di ricarica elettrica veicolare a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
  5. Fatta salva la potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire e di regolare ulteriori misure di incentivazione alla mobilità sostenibile, è istituito un fondo nazionale di incentivazione per lo sviluppo della mobilità elettrica, di seguito denominato «fondo», di durata quinquennale.
  6. Le risorse del fondo sono utilizzate per l'erogazione, a titolo d'incentivo a fondo perduto:
   a) di contributi ai consumatori finali per l'acquisto di autoveicoli elettrici ricaricabili e per l'acquisto, l'installazione e l'attivazione delle infrastrutture di ricarica;
   b) di contributi in favore delle amministrazioni comunali per la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad elettricità negli spazi di sosta pubblici o privati, privilegiando i progetti che prevedano il ricorso a produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

  7. L'erogazione dei contributi di cui al comma 6 è regolata con decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) premialità a favore degli accessi alla mobilità elettrica più celeri e anticipati, in base alla quale i soggetti che acquistano o che realizzano interventi ammessi ai contributi, ottengono i seguenti importi:
    1) per l'anno 2019: euro 5.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;
    2) per l'anno 2020: euro 5.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;
    3) per l'anno 2021: euro 3.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;
    4) per l'anno 2022: euro 2.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;
    5) per l'anno 2023: euro 1.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;
   b) socializzazione dei costi di infrastrutturazione per gli spazi di sosta pubblici o privati, In base alla quale i decreti annuali di cui all'alinea, nell'ambito delle indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), possono stabilire che il reperimento della quota di risorse da destinare ai comuni per l'infrastrutturazione sia posto in capo alle società e ai soggetti gestori del sistema di distribuzione dei carburanti, a fronte di un incremento massimo della tariffa dell'energia elettrica di euro 0,25 per kWh.

  8. I decreti di cui al comma 7 devono inoltre prevedere che l'erogazione degli importi di incentivazione sia accessibile a tutte le categorie di utenti, compresi i soggetti pubblici e le persone giuridiche private o pubbliche, indipendentemente dalle finalità perseguite.
  9. I decreti di cui al comma 7 devono favorire il ricorso alle fonti rinnovabili e possono altresì riservare quote dello stanziamento finanziario complessivo del fondo, in percentuale non superiore al 40 per cento del totale, da riservare ai contributi di incentivazione per il rinnovo e per la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati, di taxi, di sistemi di car sharing, fermi restando i criteri di erogazione di cui al citato comma 7.
  10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.

  Conseguentemente all'articolo 80 le parole: 05 sono sostituite con le seguenti: 1,15.
1. 227. (ex 11. 022.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente articolo:

Art. 11-bis.
(Incentivazione fiscale per lo sviluppo della mobilità sostenibile dei lavoratori e dei famigliari)

  1. All'Articolo 51, al comma 2, del testo unico sulle imposte sui redditi dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:
   d-ter) se complessivamente di importo non superiore a euro 1000 nel periodo d'imposta, le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto, il noleggio e la fruizione di mezzi di trasporto considerati di mobilità sostenibile, dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.

  Conseguentemente all'articolo 80 sostituire le parole: 05 con le seguenti: 0,75.
1. 228. (ex 11. 020.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Incentivo per la realizzazione infrastrutture di ricarica per le auto elettriche)

  1. Al fine della realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche e incentivarne l'utilizzo nonché per lo sviluppo del mercato della mobilità elettrica, alle spese documentate per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, è applicata una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento degli importi documentati, nel limite massimo di 100 milioni di euro.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.

  Conseguentemente all'articolo 80 sostituire le parole: 05 con le seguenti: 0,75.
1. 229. (ex 11. 021.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(incentivi per l'acquisto di biciclette e mezzi elettrici)

  1. A decorrere dal 2019 le spese per l'acquisto di biciclette e di mezzi elettrici per il trasporto di una persona fino a una potenza di 300 watt e con velocità massima di 25 km/h beneficiano di una Iva ridotta al 10 per cento.
  2. Al comma 1 dell'articolo 50 del Codice della strada sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché i mezzi, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, dotati di sistemi di auto bilanciamento o motori elettrici, con una potenza massima di 300 watt e velocità massima di 25 km/h».
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro.
1. 230. (ex 11. 018.) Muroni, Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ecotassa)

  1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (Ecotassa) , di cui all'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è stabilito in 35 euro per tonnellata.
1. 231. (ex 11. 013.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fiscalità in materia di attività estrattive)

  1. A partire dal 1o gennaio 2019 il canone per le attività estrattive di seconda categoria, così come classificato nell'articolo 2, terzo comma, del Regio Decreto n. 1443/1927, nel territorio italiano è pari ad almeno il 20 per cento dei prezzi di vendita dei materiali cavati e comunque non inferiore a:
   a) 2,80 Euro/m3 per sabbia e ghiaia;
   b) 3,30 Euro/m3 per calcare;
   c) 2,30 Euro/m3 per argilla;
   d) 8 Euro/m3 per pietre ornamentali;
   e) 2,20) Euro/m3 per torba.

  2. I canoni, di cui al comma 1, possono essere elevati da parte delle Regioni e, in questo ambito, differenziati in funzione di obiettivi di gestione e recupero ambientale delle aree coinvolte.
1. 232. (ex 11. 014.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fiscalità in materia di acque di sorgente)

  1. A partire dal 1o gennaio 2019 il canone per il prelievo di acque di sorgenti nel territorio nazionale è pari ad almeno 20 Euro/m3 su tutto il territorio. Tale canone può essere elevato dalle Regioni e, in questo ambito, differenziato in funzione di obiettivi ambientali.
1. 233. (ex 11. 015.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Incentivazione infrastrutture di mobilità sostenibile)

  1. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge n. 232 del 2016 sono destinate in via prioritaria, con un vincolo pari ad almeno il 30 per cento, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale.
1. 234. (ex 11. 016.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sviluppo della mobilità e realizzazione rete nazionale di percorribilità ciclistica)

  1. In attuazione della legge n. 2 del 2018 per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica sono stanziati 50 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Le risorse sono prelevate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge n. 232 del 2016.

  Conseguentemente:
   ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione;
   all'articolo 80 le parole:
dello 0,5 per cento sono sostituite dalle seguenti 0,65 per cento.
1. 235. (ex 11. 017.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga dell'assegno di natalità)

  1. All'articolo 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.600 milioni per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 236. (ex 11. 03.) Ferro, Meloni, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Per le spese documentate, sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro, relative all'acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dotate di uno o più punti di ricarica non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per una quota pari al 65 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile”.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 12.000.000;
   2021: – 20.000.000.
1. 237. (ex 11. 01.) Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane, Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga della detrazione Irpef del 50 per cento dell'IVA sull'acquisto di abitazioni in classe energetica elevata)

  1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «effettuato entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «effettuato entro il 31 dicembre 2020»; e le parole: «A o B» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore alla A/1».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
1. 238. (ex 11. 027.) Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 17 comma 1 della legge 28 giugno 2016 n. 132)

  1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 28 giugno 2016 n. 132 è sostituito dal seguente:
  «Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascun esercizio finanziario per il triennio a decorrere dal 2019».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
1. 239. (ex 11. 019.) Muroni, Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)

  1. Al comma 4-bis, dell'articolo 37, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «5 Per cento» sono sostituite con le seguenti: «15 per cento’.».

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le parole: 8.500 milioni.
1. 240. (ex 11. 037.) Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Aliquota IRPEF immobili non locali)

  1. I commi 717 e 718 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono soppressi.

  Conseguentemente all'articolo 21 comma 1 sostituire le parole: 9.000 milioni con le parole: 8.500 milioni.
1. 241. (ex 11. 038.) Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Deducibilità IMU e TASI)

  1. Al comma 1 dell'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta in fine le seguente lettera: l-quinquies) il 50 per cento dell'Imu e della Tasi effettivamente versate sugli immobili posseduti dal contribuente”.
  2. Alle minori entrate comunali derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante incremento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale pari a 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 21 comma 1 sostituire le parole: 9.000 milioni con le parole: 6.000 milioni.
1. 242. (ex 11. 040.) Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Limite all'aliquota Imu e Tasi per i contratti, a canone concordato)

  1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.

  Conseguentemente all'articolo 90 comma 2 le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: di 210 milioni di euro per l'anno 2019 e di 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 243. (ex 11. 039.) Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Deducibilità per l'acquisto di protesi visive, occhiali e lenti a contatto) .

  Al comma 1 dell'articolo 15 alla lettera c-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 premettere la seguente:
   c-bis) le spese non rientranti tra quelle di cui alla lettera c) del presente comma e sostenute per l'acquisto di protesi visive, occhiali e lenti a contatto sono detraibili nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per la parte che eccede 250 euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 10.000.000.
1. 244. (ex 11. 041.) Baratto, Bendinelli, Bond, Cortelazzo.

Comma 41 (vedi Art. 12)

  Sostituirlo col seguente:

Art. 12.

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2019»;
   b) sostituire la lettera a) con la seguente:
    «a) »Sistemazione e manutenzione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, mediante acquisto e sistemazione nell'area di piante, nonché realizzazione di impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e cisterne per la raccolta delle acque meteoriche.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.
1. 245. (ex 12. 4.) Mandelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. La detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta anche per le spese documentate per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehor destinati alla realizzazione di spazi ricreativi.

  1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 246. (ex 12. 1.) Boschi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. La detrazione di cui al presente comma è altresì riconosciuta anche per le spese documentate per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehor destinati alla realizzazione di spazi ricreativi.

  1-ter. Alle maggiori spese derivanti dal comma 2, valutate in 3,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, sì provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 247. (ex 12. 8.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 28 luglio 2016 n. 154, dopo le parole: «da imprese agricole, artigiane, industriali», aggiungere le seguenti: «commerciali».
1. 248. (ex 12. 6.) Mandelli, Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Squeri.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga della detrazione Irpef del 50 per cento dell'IVA per l'acquisto di immobili in classe A o B)

  1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021.».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 234,4 milioni di euro per l'anno 2019, 368,8 milioni per l'anno 2020, 353,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2022.
*1. 249. (ex *12. 01.) Cattaneo, Gelmini, Mandelli, Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga della detrazione Irpef del 50 per cento dell'IVA per l'acquisto di immobili in classe A o B)

  1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 234,4 milioni di euro per l'anno 2019, 368,8 milioni per l'anno 2020, 353,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2022.
*1. 250. (ex *12. 011.) Braga, De Micheli, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Melilli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detrazioni fiscali per il recupero delle acque meteoriche)

  1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute, per una quota pari al 65 per cento, dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30 mila euro.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente manovra si provvede nel limite di 10 milioni di euro all'anno, con riduzione del Fondo di cui all'articolo 90 comma 2”.
1. 251. (ex 12. 06.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1», «euro 2» o «euro 3», con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 6» della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 10 milioni di euro per l'anno 2019” Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 e immatricolati entro il 31 marzo 2020.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 240 milioni.
1. 252. (ex 12. 07.) Cenni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Alla Tabella A – Parte II-bis [Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento] del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:
  1-quater. latte in polvere e liquido per neonati, prodotti alimentari per l'infanzia, pannolini, assorbenti.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 253. (ex 12. 08.) Boccia, Lacarra, Bordo, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Aliquota IVA al 4 per cento su prodotti destinati ai neonati)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata ai decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «41-quinquies) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciali per neonati allergici o intolleranti, omogeneizzati, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene destinati alla primissima infanzia».

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.500 milioni.
1. 254. (ex 12. 018.) Giacometto, Calabria.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente comma:
   4. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 20 per cento per le spese documentate tramite fattura o scontrino sostenute dal contribuente fino ad un massimo annuo di 1.000 euro, per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi. Tale detrazione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della detrazione è stabilito in ragione del numero dei figli.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni euro con le seguenti: 50 milioni di euro e le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
1. 255. (ex 12. 014.) Calabria, Gelmini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è altresì deducibile un importo annuo massimo di 700 euro per spese documentate tramite fattura o scontrino, sostenute dal contribuente per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi. Tale deduzione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione è stabilito in ragione del numero dei figli.

  3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco dei beni il cui costo d'acquisto può essere oggetto della deduzione e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni euro con le seguenti: 50 milioni di euro e le parole: 400 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 200 milioni di euro.
1. 256. (ex 12. 015.) Calabria, Gelmini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga dei termini di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero)

  1. Il comma 3 dell'articolo 5-septies «Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero» del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è sostituito dal seguente comma:
  3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 28 febbraio 2019 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 aprile 2019, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso, il pagamento delia prima rata deve essere effettuato entro il 30 aprile 2019. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dai momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.
1. 257. (ex 12. 09.) Schirò, Ungaro, La Marca, Carè.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure fiscali in materia di sicurezza)

  1. Coloro che acquistano dispositivi di sicurezza, ivi compresi impianti di allarme, videocamere di sorveglianza e manufatti volti a garantire l'inaccessibilità della proprietà privata, ovvero si avvalgono di dispositivi di servizi di sicurezza in comodato d'uso, possono beneficiare di una detrazione dell'IRPEF del 50 per cento fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro annui. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.
  2. Alle imprese che intendono dotarsi dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento per spese sino ad un ammontare complessivo sino a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.
  3. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 215 indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 365.
1. 258. (ex 12. 012.) Bignami, Nevi, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o da fonte solare fotovoltaica)

  1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica anche nel caso di fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 1o gennaio 2009.
  2. Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012, il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è consentito nei limiti del 20 per cento inteso quale risparmio d'imposta conseguito a seguito dell'applicazione della detassazione rispetto al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato. Ai maggiori oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 259. (ex 12. 016.) Bignami.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Detrazioni in materia di acquisto di immobili con certificazione energetica classe A e B)

  1. All'articolo 1, comma 56, della legge n. 208 del 2015, il periodo: «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2019, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse» è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2019, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse».

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire la parola: 9.000 con la seguente: 8.500.
1. 260. (ex 12. 020.) D'Attis.

Commi 42-44 (vedi Art. 13)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21:
   al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.700 milioni di euro annui;
   sopprimere il comma 4.
1. 261. (ex 13. 1.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le parole: 8.700 milioni.
1. 262. (ex 13. 8.) Foti, Crosetto, Lucaselli.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 430 milioni a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 130 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 430 milioni a decorrere dall'anno 2022.
1. 263. (ex 13. 16.) Delrio, Fregolent, Moretto, Marattin, Benamati, Boccia, Bonomo, Boschi, Colaninno, De Micheli, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Madia, Gavino Manca, Mancini, Melilli, Mor, Nardi, Navarra, Noja, Padoan, Ungaro, Zardini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) , b) , d) , ed f) .

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.500 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2121 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*1. 264. (ex *13. 19.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) , b) , d) , ed f) .

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.500 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2121 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*1. 265. (ex *13. 21.) Colucci, Lupi, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, lettera d) capoverso 6-bis, sostituire le parole: a) e c) con le seguenti: a) , c) e c-bis) .

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
1. 266. (ex 13. 13.) Fragomeli.

  Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole da: iscritti nella sezione fino alla fine del periodo.
1. 267. (ex 13. 9.) Gribaudo.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) , b) e d) ;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, lettera f) , sopprimere le parole:
, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3;
    al medesimo comma,lettera g) , nel comma 11-bis richiamato, aggiungere in fine le seguenti parole:, in relazione al quale, per quanto concerne i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), i contratti e una relazione sottoscritta da detti soggetti concernente le attività svolte nel periodo d'imposta cui il costo sostenuto si riferisce e in assenza di formale relazione sottoscritta dai prestatori ogni altra documentazione atta a comprovare l'effettività della spesa di ricerca commissionata.
    all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.700 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2121 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
1. 268. (ex 13. 4.) Fiorini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) , b) e d) ;

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera f) , capoverso comma 11, sopprimere le parole: fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3.
    all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.700 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2121 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*1. 269. (ex *13. 5.) Bond, Marin, Baratto, Bendinelli, Cortelazzo, Caon.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) , b) e d) ;

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera f) , capoverso comma 11, sopprimere le parole: fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3.
    all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.700 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2121 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*1. 270. (ex *13. 10.) Porchietto, Barelli, Bendinelli, Carrara, Fiorini, Della Frera, Polidori, Squeri.

  Al comma 1, lettera d) , capoverso 6-bis, dopo le parole: alle lettere a) aggiungere le seguenti: a-bis) .

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 271. (ex 13. 15.) Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di ottemperare alle disposizioni del regolamento UE 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, a decorrere dall'anno 2019 è concesso un credito di imposta nella misura 50 per cento delle spese sostenute relativamente alla certificazione aziendale e all'etichettatura dei prodotti biologici, nel limite di 5.000. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e l'Agenzia dell'entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie all'attuazione del credito d'imposta, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'azienda ha fruito indebitamente. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo per la certificazione aziendale biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici con una dotazione pari a 5 milioni a partire dal 2019. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 5 milioni di euro annui dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 272. (ex 13. 18.) Benedetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di favorire l'applicazione del regime previsto dai commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (patent box) al settore delle ricerca, con particolare riguardo alla ricerca farmaceutica, dando certezza alla redditività dei relativi investimenti, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto dal comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge, prevedendo che, in caso di positiva istruttoria dell'istanza l'Accordo tra impresa e Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, debba essere siglato entro i successivi 30 giorni. Tale procedura si applica anche alle istanze già positivamente esitate, per le quali non è ancora pervenuto l'Accordo. La mancata chiusura del procedimento entro il termine di centottanta giorni dal deposito dell'istanza di ruling, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il centottantesimo.
1. 273. (ex 13. 3.) Fiorini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020».

Art. 13-ter.

  1. All'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e di 60 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 120 milioni di euro nell'anno 2020 e 2021 e di 60 milioni di euro nell'anno 2022.».

  Conseguentemente, all'articolo 21, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.760 milioni.

1. 274. (ex 13. 01.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Super ammortamento per imprese agricole) .

  1. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, incluse le attività connesse di cui al comma 3 del medesimo articolo, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative, con particolare riguardo alla entità delle risorse finanziarie disponibili e del conseguente limite di spesa, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 235 milioni di euro per l'anno 2019 e di 385 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 275. (ex *13. 013.) Martino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti fitosanitari per l'agricoltura biologica)

  1. A decorrere dall'anno 2019 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese agricole di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 889/ 2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  4. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 5.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie alla attuazione del credito di imposta, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa abbia fruito indebitamente.
  6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.
  7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 276. (ex 13. 06.) Benedetti.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale)

  1. A decorrere dal 2019 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo denominato «Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale» di seguito denominato «Fondo» con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:
   a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e per le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
   b) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
   c) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;
   d) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
   e) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì al fine di sostenere la nascita di nuove imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.000.
1. 277. (ex 13. 010.) Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Boschi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)

  1. All'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata, di cui al comma 1, si applica la disciplina generale delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie».
1. 278. (ex 13. 07.) Ungaro, Schirò, La Marca, Carè.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo di Garanzia perle PMI)

  1. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 2 milioni e cinquecentomila» sono sostituite con « 5 milioni».
  2. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «l'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000».
  3. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2014, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è abrogato.
  4. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di cinque milioni di euro in linea capitale».
  5. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con 8.000.
1. 279. (ex 13. 08.) Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Fiorini, Bond.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica e gas/o gas)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 il limite di reddito ISEE del bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica e gas/o gas naturale di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007 è elevato da 8.107,5 euro a 10.000 euro. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 220; indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 370.
1. 280. (ex 13. 011.) Minardo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020».
  2. All'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e di 60 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 120 milioni di euro nell'anno 2020 e 2021 e di 60 milioni di euro nell'anno 2022.».
  3. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione di 60 milioni di euro per il 2020, 120 milioni di euro per il 2021 e 60 milioni di euro per il 2022, del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge.
1. 281. (ex 13. 014.) Palmieri, Squeri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito di imposta per aree portuali e retroportuali)

  1. A partire dal 1o gennaio e fino al 31 dicembre 2019 è avviata la sperimentazione della estensione del credito di imposta previsto per le imprese al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche nelle zone assistite delle regioni Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lazio, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 del 23 settembre 2016.

  Conseguentemente all'articolo 90, al comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 50.
1. 282. (ex 13. 018.) Pellicani.

Commi 45-48 (vedi Art. 13-bis)

Commi 49-54 (vedi Art. 13-ter)

Comma 55 (vedi Art. 13-quater)

Commi 56-57 (vedi Art. 14)

  Il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. A decorrere dall'anno 2019, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2018 sono riversate all'Erario per una quota pari al 100 per cento del loro ammontare per essere destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
1. 283. (ex 14. 14.) Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2017 aggiungere il seguente periodo: Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 200, e le parole: 400 con le seguenti: 350.
1. 284. (ex 14. 19.) D'Attis.

  Al comma 2, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2017 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 135 milioni di euro.
1. 285. (ex 14. 5.) Paita.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
*1. 286. (ex *14. 12.) Zanella, Gelmini, Mulè, Cassinelli, Gagliardi, Bagnasco, Rosso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
*1. 287. (ex *14. 25.) Butti, Lucaselli, Rampelli, Fidanza, Osnato, Rotelli

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
*1. 288. (ex *14. 24.) Boccia, Lacarra, Bordo, Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la destinazione di 25 milioni di euro per gli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali, la quota restante viene interamente destinata all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
1. 289. (ex 14. 29.) Fidanza, Osnato, Rotelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, l'intera quota di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
*1. 290. (ex *14. 11.) Zanella, Gelmini, Rosso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, l'intera quota di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
*1. 291. (ex *14. 20.) D'Attis.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a decorrere dall'anno 2019 l'intera quota di cui alla lettera b) del su citato comma 160 dell'articolo 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene destinata prevalentemente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
1. 292. (ex 14. 18.) Fratoianni, Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto 13 maggio 2016, n. 94, del Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese elettriche per l'iniziale implementazione del processo di fatturazione del canone Rai e per la gestione dello stesso che siano eventualmente rimasti a carico delle medesime nonché le modalità per il relativo rimborso.

  2-ter. Per gli anni successivi all'anno 2017, al fine di garantire il ristoro dei costi che le aziende di vendita di energia sostengono per la gestione della fatturazione del canone RAI, per ogni cliente a cui viene addebitato il canone RAI le aziende di vendita dell'energia elettrica trattengono direttamente, dal complesso dei canoni incassati, una percentuale pari allo 0,4 per cento dell'importo del canone. Con il decreto di cui al precedente comma verranno stabilite le modalità per il ristoro dei costi sostenuti nell'anno 2018 dalle aziende di vendita.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.
*1. 293. (ex *14. 15.) Martino.

  All'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto 13 maggio 2016, n. 94, del Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese elettriche per l'iniziale implementazione del processo di fatturazione del canone Rai e per la gestione dello stesso che siano eventualmente rimasti a carico delle medesime nonché le modalità per il relativo rimborso.

  2-ter. Per gli anni successivi all'anno 2017, al fine di garantire il ristoro dei costi che le aziende di vendita di energia sostengono per la gestione della fatturazione del canone RAI, per ogni cliente a cui viene addebitato il canone RAI le aziende di vendita dell'energia elettrica trattengono direttamente, dal complesso dei canoni incassati, una percentuale pari allo 0,4 per cento dell'importo del canone. Con il decreto di cui al precedente comma verranno stabilite le modalità per il ristoro dei costi sostenuti nell'anno 2018 dalle aziende di vendita.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.

*1. 294. (ex *14. 8.) D'Attis.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti normativi previsti dall'articolo 21, comma 1, la soglia reddituale di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata a 10.140 euro annui.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
1. 295. (ex 14. 9.) Fatuzzo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Inoltre a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 50 milioni di euro dall'anno 2019 e per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
1. 296. (ex 14. 26.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La soglia reddituale prevista ai fini della esenzione del pagamento del canone di abbonamento in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni di età come da ultimo elevata ai sensi del decreto-legge 16 febbraio 2018 a 8.000 euro annui è ulteriormente ampliata a 10.000 euro annui. Dall'attuazione della presente disposizione discendono oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 230 e le parole: 400 con le seguenti: 370.
1. 297. (ex 14. 16.) Minardo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 180 milioni di euro.
1. 298. (ex 14. 7.) Paita.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato dall'articolo 57 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «125 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «155 milioni».

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro.
1. 299. (ex 14. 6.) Paita.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, terzo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo le parole: «dallo stesso soggetto», sono inserite le seguenti: «, dal coniuge non separato».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 100.000;
   2020: – 100.000;
   2021: – 100.000.
*1. 300. (ex *14. 3.) D'Alessandro, Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, terzo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo le parole: «dallo stesso soggetto», sono inserite le seguenti: «, dal coniuge non separato».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 100.000;
   2020: – 100.000;
   2021: – 100.000.
*1. 301. (ex *14. 1.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2019 e per gli anni 2020 e 2021 il 5 per cento delle risorse derivanti dall'introito complessivo del canone per il servizio pubblico sono destinate al finanziamento del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale al fine di sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dalle emittenti locali.
1. 302. (ex 14. 4.) Giacomelli, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Nobili, Paita, Andrea Romano, Rotta, Morani, De Maria, Gribaudo, Serracchiani, Boccia, Critelli, Cenni, Marco Di Maio, Losacco, Rizzo Nervo, Rossi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Detrazioni figli a carico)

  1. All'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, le parole «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.500 euro».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 250 milioni di euro.
1. 303. (ex 14. 044.) Lucaselli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. La convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Centro di Produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è prorogata per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 304. (ex 14. 057.) Brunetta.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 305. (ex 14. 058.) Brunetta.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte dirette e IRAP)

  1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 100; indi sostituire le parole: 400 con: 150.
1. 306. (ex 14. 042.) Mandelli, Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Squeri.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte dirette e IRAP)

  1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento. La disposizione di cui al presente comma ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento.».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 157 milioni di euro per l'anno 2019, di 236 milioni di euro per l'anno 2020 e di 236 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1. 307. (ex 14. 020.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Innalzamento delle quote deducibili IRAP per le imprese di ridotte dimensioni)

  1. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.».

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 130; indi sostituire le parole: 400 con: 280.
1. 308. (ex 14. 043.) Mandelli, Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Squeri.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Innalzamento delle quote deducibili IRAP per le imprese di ridotte dimensioni)

  1. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.».
  2. Ai maggiori oneri, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 90 della presente legge.
*1. 309. (ex *14. 04.) Benamati, Moretto, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Innalzamento delle quote deducibili IRAP per le imprese di ridotte dimensioni)

  1. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.».
  2. Ai maggiori oneri, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 90 della presente legge.
*1. 310. (ex *14. 021.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di IRAP)
   a) al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo le parole: «0,5 punti percentuali» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane»;
   b) al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, primo periodo, dopo le parole: «0,5 punti percentuali» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane».
1. 311. (ex 14. 056.) Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempre che il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dai prestatore dei servizi ricettivi.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2 le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 312. (ex 14. 052.) Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per la prevenzione e la tutela degli animali oggetto di maltrattamento, abbandono, sequestro, confisca o selvatici feriti)

  1. È istituto presso il Ministero della salute il «Fondo per la prevenzione e la tutela degli animali oggetto di maltrattamento, abbandono, sequestro, confisca o selvatici feriti» finalizzato a garantire la copertura delle spese derivanti allo Stato per gli impegni assunti con convenzioni internazionali, direttive europee e normative nazionali e regionali relative alla tutela del benessere degli animali e necessitano cure e/o custodia.
  2. Gli allevatori e i commercianti di animali vivi per fini alimentari, da pelliccia, da compagnia e da lavoro, chi vende a qualsiasi titolo animali vivi, i circhi con animali, gli zoo e i bioparchi, i laboratori di sperimentazione animale sono tenuti a versare, a partire dal 1o gennaio 2019, il contributo «CONANIMA – CONtributo da attività commerciali e di ricerca con ANIMAli vivi», per tutti gli animali vivi allevati o commercializzati o utilizzati, secondo gli importi indicati nelle allegate tabelle A e B. Il pagamento riguarda tutti gli animali vivi e deve essere effettuato entro il primo giorno di ciascun mese per ciascun nuovo arrivo. Tutti gli animali vivi devono essere identificati individualmente con apposito sigillo di Stato, inteso ai sensi dell'articolo 467 c.p., utilizzando idoneo microchip con aggiunta, laddove necessario, di marca auricolare o fascetta o anellino inamovibili. Sono esclusi dal pagamento di tale contributo le strutture che detengono animali vivi senza finalità di lucro, come i centri per la cura e il recupero di animali feriti o maltrattati o oggetto di sequestro o confisca, i centri per la custodia di animali selvatici non recuperabili alla vita in libertà e le persone fisiche che detengono animali vivi gonadectomizzati.
  3. Le entrate derivanti dall'applicazione del contributo previsto al comma 2 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinate alle amministrazioni pubbliche centrali e locali e agli enti e associazioni di protezione animale riconosciuti che gestiscono strutture o centri per la cura e il recupero di animali feriti o per la gestione di animali oggetto di sequestro, confisca, abbandono o maltrattamento, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, aggiorna ogni tre anni le tabelle A e B del contributo e le modalità di versamento all'erario.
  4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui al comma 2 presentano al Ministero della salute, tramite apposito formato online del Ministero della salute, il quadro dettagliato di tutti gli animali vivi per i quali hanno versato il contributo nell'anno solare precedente.
  5. Un ritardo nel pagamento del contributo di cui al comma 2 determina una maggiorazione della somma da versare all'erario che aumenta progressivamente secondo modalità da definire, con apposito decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo, la sanzione che si applica è al duecento per cento della maggiore imposta dovuta.

TABELLA A
CONTRIBUTO PER ANIMALI VIVI UTILIZZATI PER PRODURRE UN REDDITO, AD ESCLUSIONE DEGLI ANIMALI SOTTOPOSTI AI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO CITES

  Gruppi di specie animali Quota del contributo (in euro)
Mucche ed altri bovidi, ad eccezione dei caprini 1,0
Cavalli ed altri equidi 1,0
Cani ed altri canidi 1,0
Visoni ed altre specie allevate per la pelliccia 1,0
Gatti ed altri felidi 0,50
Maiali ed altri suidi 0,40
Pecore, capre ed altri ovicaprini 0,30
Conigli ed altri lagomorfi 0,10
Polli, tacchini ed altre specie di uccelli da carne o da uova 0,05
Altri uccelli 0,05

TABELLA B
CONTRIBUTO PER ANIMALI VIVI UTILIZZATI NELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

  Gruppi di specie animali Quota del contributo (in euro)
Primati 10,0
Canidi 5,0
Felidi 5,0
Conigli ed altri lagomorfi 3,0
Roditori 0,5
Altri vertebrati, inclusi uccelli, rettili, pesci ed anfibi 0,5

1. 313. (ex 14. 035.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Detrazioni per spese veterinarie)

  1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
   « c-bis) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1.060. Con decreto del Ministero dell'economia delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Soppressione di sussidio ambientalmente dannoso concernente i prodotti fitosanitari)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

  Copertura con soppressione dell'IVA agevolata al 10 per cento per i fitofarmaci (vale 191,23 mln l'anno) . Si tratta di un Sussidio Ambientalmente Dannoso – SAD (Classificazione del Min. Ambiente).
1. 314. (ex 14. 036.) Muroni, Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Prestazioni veterinarie e cibo per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro)

  1. Alla tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dopo il numero 41-quater) sono aggiunti i seguenti:
  «41-quinquies) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia acquistati e non detenuti a scopo di lucro;

  41-sexies) cibo, farmaci e prodotti farmaceutici veterinari da banco e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro».

  Conseguentemente dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
1. 315. (ex 14. 034.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

  1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
  «c-bis) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1,060.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i prodotti fitosanitari)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, »Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento”, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
1. 316. (ex 14. 012.) Brambilla, Pella, Frassinetti, Spessotto, Ferri, Prestipino, Occhionero, Zanella, Saccani Jotti, Fitzgerald Nissoli, Siracusano, Biancofiore, Bond, Della Frera, Fatuzzo, Minardo, Ciampi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Prestazioni veterinarie e cibo per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dopo il numero 18) è inserito il seguente:
  «18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota dei 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984. n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
1. 317. (ex 14. 013.) Brambilla, Pella, Frassinetti, Spessotto, Ferri, Prestipino, Occhionero, Zanella, Saccani Jotti, Fitzgerald Nissoli, Siracusano, Biancofiore, Bond, Della Frera, Fatuzzo, Minardo, Ciampi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga del blocco aumenti di aliquote 2019)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» ed al secondo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
   b) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.».
**1. 318. (ex **14. 03.) Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga del blocco aumenti di aliquote 2019)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» ed al secondo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
   b) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.».
**1. 319. (ex **14. 019.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga del blocco aumenti di aliquote 2019)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» ed al secondo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
   b) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.».
**1. 320. (ex **14. 041.) Mandelli, Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Squeri.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga del blocco aumenti di aliquote 2019)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» ed al secondo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
   b) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.».
**1. 321. (ex **14. 054.) Crosetto, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ”Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
   a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
   b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

  Conseguentemente, all'articolo 55 comma 1, sostituire le parole: 185 con le seguenti: 20.
1. 322. (ex 14. 069.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ”Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
   a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
   b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
1. 323. (ex 14. 065.) Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 9-bis del decreto-legge del 23 marzo 2014 n. 47, come convertito dalla legge del 23 maggio 2014 n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. A decorrere dall'anno 2019, l'imposta municipale unica per l'unità immobiliare non locata e posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) , è equiparata a quella dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti in Italia.

  2-ter. Quanto disposto dal comma 2-bis si applica anche per le imposte comunali TARI e TASI.
  2-quater. A decorrere dall'anno 2019, l'Imposta di registro terreni agricoli non a reddito per i terreni posseduti dai cittadini italiani all'estero non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) , è equiparata a quella dei terreni agricoli posseduti dai cittadini italiani residenti in Italia.

  Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: »9.000 milioni di euro« con le seguenti: »3.000 milioni di euro”;
   b) sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
1. 324. (ex 14. 030.) Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(TARI)

  1. Al comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare del comune di loro ubicazione di cui al periodo successivo».
1. 325. (ex 14. 01.) Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

Art. 16.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
   a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365;
   b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610;
   c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805;
   d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322;
   e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);
   f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160.

  2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
  3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.
  4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2 le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle parole: 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 326. (ex 14. 049.) Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Contrasto all'evasione del canone RAI degli abbonamenti speciali)

  1. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 1, lettera e), è aggiunta la seguente:
   «e-bis) attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera d) dello stesso articolo.».
*1. 327. (ex *14. 028.) Verini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Contrasto all'evasione del canone RAI degli abbonamenti speciali)

  1. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 1, lettera e), è aggiunta la seguente:
   «e-bis) attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera d) dello stesso articolo.».
*1. 328. (ex *14. 046.) Zucconi, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Ferro.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Contrasto all'evasione del canone RAI degli abbonamenti speciali)

  1. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 1, lettera e), è aggiunta la seguente:
   «e-bis) attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488= o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera d) dello stesso articolo.».
*1. 329. (ex *14. 050.) Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche Canone speciale RAI per le attività stagionali e di prima apertura o chiusura definitiva nel corso dell'anno)

  1. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, lettera e), aggiungere la seguente lettera:
   «e-bis) per le attività stagionali e per le attività che abbiano inizio o termine nel corso dell'anno, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di apertura al pubblico, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana.».

  Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 171 milioni di euro per l'anno 2019 e di 416 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 330. (ex 14. 047.) Zucconi, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Ferro.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, lettera e), aggiungere la seguente lettera:
   « e-bis) per le attività stagionali e per le attività che abbiano inizio o termine nel corso dell'anno, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di apertura al pubblico, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana.».

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 331. (ex 14. 051.) Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esaurimento graduatorie giornalisti Rai)

  1. Al fine di proseguire il processo di risparmio a medio-lungo termine già avviato con l'articolo 1, comma 1096, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nel procedere all'immissione in organico a tempo indeterminato di personale giornalistico, attinge alle graduatorie di cui al predetto comma 1096 fino al relativo esaurimento.
1. 332. (ex 14. 014.) Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esenzione dal pagamento del Canone RAI per i residenti all'estero iscritti all'AIRE)

  1. All'articolo 18 (Esenzioni) del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente periodo.
  «Il canone di abbonamento non è inoltre dovuto in relazione agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'Estero) a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso».

  Conseguentemente alla Tabella A, indicazione delle voci da includere nel fondospeciale di parte corrente, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000;
   2021: –2.000.000.
1. 333. (ex 14. 038.) Schirò, Ungaro, La Marca, Carè.

Commi 58-63 (vedi Art. 15)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Piano di investimenti «Casa Italia Sicura»)

  1. Al fine di realizzare un Piano di investimenti volto al contrasto del dissesto idrogeologico, alla cura e alla valorizzazione del territorio, alla messa in sicurezza del suolo, allo sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3,4 miliardi di euro per l'anno 2019, 3,6 miliardi di euro per l'anno 2020, 3,9 miliardi di euro per l'anno 2021, e 3,5 miliardi dall'anno 2022 all'anno 2033, denominato «Fondo Casa Italia Sicura».
  2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza, i decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, ferme restando le attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, denominato «Casa Italia Sicura». Per l'attuazione di quanto disposto dal presente e per lo svolgimento dei compiti del Dipartimento è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.
  4. Il dipartimento «Casa Italia Sicura» garantisce il necessario coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, di sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili.
  5. Il dipartimento «Casa Italia Sicura» provvede in particolare a:
   a) coordinare gli attori istituzionali coinvolti;
   b) elaborare linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
   c) individuare il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per le finalità di cura e valorizzazione del territorio, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
   d) promuovere il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità;
   e) monitorare l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di competenza;
   f) individuare le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica e proporre misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti;
   g) elaborare proposte e gestire progetti per il perseguimento delle sue finalità;
   h) promuovere attività di formazione e informazione nelle materie di competenza.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere gli articoli 17 e 18;
   b) alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
    alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: –210.000.000;
   2020: –180.000.000;
   2021: –160.000.000;
    alla voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2019: –50.000.000;
   2020: –50.000.000;
   2021: –60.000.000;
    alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000;
   2021: –20.000.000;
    alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2019: –30.000.000;
   2020: –30.000.000;
   2021: –30.000.000;
    alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2019: –40.000.000;
   2020: –40.000.000;
   2021: –40.000.000;
    alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2019: –30.000.000;
   2020: –40.000.000;
   2021: –50.000.000;
    alla voce Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000;
   2021: –20.000.000;
    alla voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2020: –20.000.000;
   2021: –20.000.000.
1. 334. (ex 15. 21.) Delrio, Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, De Menech.

  Al comma 1 sostituire le parole: di 2.900 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: di 3.100 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.800 milioni per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 335. (ex 15. 15.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, dopo le parole: Una quota aggiungere le seguenti: di cui non meno del 50 per cento in favore delle città metropolitane,
1. 336. (ex 0. 15. 26. 7.) Nobili.

  Al comma 2, dopo le parole: Una quota del fondo, inserire le seguenti: non inferiore al 20 per cento e dopo le parole: su sede propria aggiungere le seguenti: nonché agli interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici.
1. 337. (ex 0. 15. 26. 14.) Marattin, Boschi.

  Al comma 2, dopo le parole: Una quota del fondo, inserire le seguenti: non inferiore al 20 per cento e dopo le parole: su sede propria aggiungere le seguenti: nonché agli interventi di edilizia scolastica.
1. 338. (ex 0. 15. 26. 15.) Marattin, Boschi.

  Al comma 2, dopo le parole: Una quota del fondo, inserire le seguenti: non inferiore al 20 per cento e dopo le parole: su sede propria aggiungere le seguenti: nonché agli interventi di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico.
1. 339. (ex 0. 15. 26. 16.) Marattin, Boschi.

  Al comma 2, dopo le parole: Una quota del fondo, inserire le seguenti: non inferiore al 20 per cento.
1. 340. (ex 0. 15. 26. 17.) Marattin, Boschi.

  Al comma 2, dopo le parole: Una quota del fondo inserire le seguenti: non inferiore al 10 per cento.
1. 341. (ex *0. 15. 26. 11.) Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

  Al comma 2, dopo le parole: Una quota del fondo inserire le seguenti: non inferiore al 10 per cento.
1. 342. (ex *0. 15. 26. 13.) Marattin, Boschi.

  Al comma 2, dopo le parole: Una quota del fondo aggiungere le seguenti: non inferiore a 250 milioni di euro.
1. 343. (ex 0. 15. 26. 10.) Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: pari ad almeno 500 milioni di euro a decorrere dal 2019.
1. 344. (ex 0. 15. 26. 18.) Stumpo, Fassina, Pastorino.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 è destinata inserire le seguenti:, per una somma non inferiore a 900 milioni di euro nel 2019 alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M5 dal capolinea di Milano «Bignami» fino a «Polo Istituzionale» di Monza, nonché, per una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui.
1. 345. (ex 0. 15. 26. 4.) Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro.

  Al comma 2, sopprimere le parole: su sede propria.
1. 346. (ex 0. 15. 26. 9.) Pizzetti.

  Al comma 2, dopo le parole: trasporto pubblico di massa su sede propria aggiungere le seguenti:, nonché per una quota pari a tre milioni di euro per l'anno 2019 ai fini della realizzazione di impianti di trasporto a fune per la mobilità urbana e per l'accessibilità nel centro storico di Cosenza.
1. 347. (ex 0. 15. 26. 3.) Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, Pella.

  Al comma 2, dopo le parole: trasporto pubblico di massa su sede propria aggiungere le seguenti:,, nonché nel limite massimo di 340 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per l'attuazione in via sperimentale della liberalizzazione dell'autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso i porti presenti in zone economiche speciali, di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, del Mezzogiorno.
1. 348. (ex 0. 15. 26. 1.) D'Attis.

  Al comma 2, dopo le parole: trasporto pubblico di massa su sede propria aggiungere le seguenti:, nonché per la diffusione della micromobilità elettrica, la promozione dell'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili.
1. 349. (ex 0. 15. 26. 8.) Nobili.

  Al comma 2, dopo le parole: trasporto pubblico di massa su sede propria aggiungere le seguenti:, nonché per superare le criticità derivanti a seguito della chiusura del Ponte di San Michele tra i comuni di Paderno d'Adda e Calusco.
1. 350. (ex 0. 15. 26. 12.) Carnevali.

  Al comma 2, dopo le parole: trasporto pubblico di massa su sede propria aggiungere le seguenti: con priorità per sistemi a basso impatto ambientale.
1. 351. (ex 0. 15. 26. 20.) Benedetti.

  Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: nonché alla realizzazione del Piano Nazionale per gli Istituti Professionali e per le Università finalizzato alla predisposizione e all'avvio di percorsi didattici per la riconversione delle professioni in funzionare di rivoluzione 4.0.
1. 352. Rosso.

  Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: nonché, a decorrere dal 1o gennaio 2019, ad incrementare le risorse di cui al comma 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di un importo pari a 50 milioni di euro annui, per l'istituzione di percorsi didattici finalizzati allo sviluppo e alla riconversione delle professioni in funzione delle nuove competenze richieste dallo sviluppo di Industria 4.0.
1. 353. Rosso.

  Al comma 2, aggiungere infine i seguenti periodi: Una quota del predetto fondo è altresì destinata per la realizzazione del Piano Nazionale per le imprese finalizzato a incentivare misure volte a promuovere la partecipazione dei lavoratori alla riconversione della propria impresa verso l'industria 4.0. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto individua le misure e i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo.
1. 354. Rosso.

  Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: nonché, una quota del medesimo fondo pari a 150 milioni di euro, è destinata alla realizzazione di un Piano Nazionale per le imprese, al fine di incentivare la partecipazione dei lavoratori alla riconversione della propria impresa verso l'industria 4.0. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto individua le misure e i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo.
1. 355. Rosso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota del medesimo fondo, nel limite massimo di 340 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è altresì destinata per l'attuazione in via sperimentale della liberalizzazione dell'autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso i porti presenti in zone economiche speciali, di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, del Mezzogiorno. La misura sperimentale di cui al precedente periodo si applica in favore degli autotrasporti internazionali eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, che transitano in Italia per essere imbarcati nei porti di cui al comma 1, ovvero eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, sbarcati nei porti di cui al comma 1 e destinati a raggiungere un Paese estero. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai veicoli interi, ai rimorchi e ai container.
1. 356. (ex 0. 15. 26. 2.) D'Attis.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 finalizzata alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea di Milano «Bignami» fino a «Polo Istituzionale» di Monza.
1. 357. (ex 0. 15. 26. 6. ) Mandelli, Gelmini, Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Un'altra quota del fondo di cui al comma 1, pari almeno a 1.000 milioni di euro, è destinata alla manutenzione e alla costruzione di nuove infrastrutture di interesse nazionale site nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea. Conseguentemente, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1.000 milioni di euro per ogni annualità. All'onere recato, stimato in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 358. (ex 0. 15. 26. 19.) Lucaselli, Lollobrigida.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Una quota dell'1 per cento del fondo, a decorrere dall'anno 2020 è destinata al miglioramento della viabilità principale di accesso alle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
1. 359. (ex 15. 20.) Melilli.

  Al comma 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche con riferimento al settore del sostegno alle esportazioni.
1. 360. (ex 15. 14.) Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 3, primo periodo, in fine, aggiungere le parole:, tenuto conto che una quota non inferiore al cinquanta per cento delle relative risorse è destinata ad interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
1. 361. (ex 15. 16.) Fassina, Federico Conte, Pastorino, Palazzotto, Occhionero, Stumpo, Speranza.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata.
1. 362. (ex 15. 13.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi.
1. 363. (ex 15. 2.) Marattin, Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Navarra, Padoan, De Menech, Ferri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi.
*1. 364. (ex *15. 11.) Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi.
*1. 365. (ex *15. 17.) Fidanza, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi.
*1. 366. (ex *15. 18.) Paolo Russo, D'Attis, Pella, Ripani, Mugnai.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi.
*1. 367. (ex *15. 22.) Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole secondarie di secondo grado di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi tra quelli considerati ammissibili ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, del l'università e della ricerca, n. 615 del 19 settembre 2018.
**1. 368. (ex **15. 3.) Pezzopane, Cenni, Nardi, Ferri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole secondarie di secondo grado di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi tra quelli considerati ammissibili ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, del l'università e della ricerca, n. 615 del 19 settembre 2018.
**1. 369. (ex **15. 19.) D'Attis, Paolo Russo, Pella, Ripani, Mugnai.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole secondarie di secondo grado di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi tra quelli considerati ammissibili ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 615 del 19 settembre 2018.
**1. 370. (ex **15. 23.) Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è disposto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane pari a 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi, ammessi nella programmazione di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615.
1. 371. (ex 15. 6.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario a supporto del trasporto pubblico locale per le province e le città metropolitane pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.
1. 372. (ex 15. 12.) Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario a supporto della mobilità sostenibile per le città metropolitane pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.
1. 373. (ex 15. 9.) Nobili, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Paita.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario a supporto della mobilità sostenibile per le città fino a 100 mila abitanti pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle addette risorse.
1. 374. (ex 15. 7.) Nobili, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Paita.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario a supporto della micromobilità elettrica pari a 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.
1. 375. (ex 15. 8.) Nobili, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Paita.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità minore per il Mezzogiorno, pari a 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e d'intesa con le regioni interessate, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse.
1. 376. (ex 15. 25.) Pezzopane.

  Al comma 5, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «125 milioni».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 18;
1. 377. (ex 0. 28. 031. 4.) Fassina, Pastorino.

  Al comma 5, sostituire le parole: a favore dell'Agenzia del demanio con le seguenti: a favore dei Provveditorati Opere Pubbliche.
1. 378. (ex 15. 24.) Ferro, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile)

  1. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.
  3. Per le finalità di coordinamento delle politiche pubbliche di cui al comma 1, è stanziata la somma di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da destinare alle attività di sviluppo di modelli in grado di valutare l'impatto delle politiche settoriali sui diversi obiettivi dell'Agenda 2030.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
   2018: –100.000;
   2019: –100.000;
   2020: –100.000.
1. 379. (ex 15. 02.) Del Barba.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Completamento della A33 Asti-Cuneo)

  1. Ai fini dello sviluppo infrastrutturale del Paese, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono destinati 400 milioni di euro nella misura di 135 milioni per l'anno 2019, 135 milioni per l'anno 2020 e 130 milioni per l'anno 2021 per il completamento dell'autostrada A33 Asti-Cuneo.

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2019 e le parole: 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 295 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni di euro per l'anno 2021 e 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
1. 380. (ex 15. 04.) Gribaudo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Piano per il contrasto al dissesto idrogeolegico)

  1. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 3.000 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2019-2023.
  2. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.
  3. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio.
  4. Le risorse di cui alla presente articolo, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.
  5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma 4. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.
  6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 381. (ex 15. 05.) Prestigiacomo, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di garantire la realizzazione del terzo Valico dei Giovi, quale opera strategica di interesse nazionale, e intervento infrastrutturale decisivo per potenziare i collegamenti tra la Liguria, il nord Italia e l'Europa, e consentire un vantaggio competitivo per i porti liguri, al sesto lotto del terzo Valico sono assegnati 791 milioni di euro ad integrazione del finanziamento già disponibile.

  Conseguentemente all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: 3.000 milioni, con le seguenti: 2.209.
1. 382. (ex 15. 07.) Mulè, Sozzani, Gagliardi, Baldelli, Cassinelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo.

Commi 64-68 (vedi Art. 16)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 4.150 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.750 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 milioni di euro per l'anno 2023, di 4.900 milioni di euro per l'anno 2024, di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 4.200 milioni di euro per l'anno 2027, di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

  Conseguentemente, all'articolo 64, commi 1 e 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 1.000 milioni di euro.

  Ai maggiori oneri pari a 750 milioni a decorrere dal 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno con quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
  3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
1. 383. (ex 16. 66.) Fornaro, Fassina.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 4.400 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.600 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 4.400 milioni di euro per l'anno 2024, di 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 4.450 milioni di euro per l'anno 2027, di 4.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034;

  Conseguentemente:
    dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Una quota pari almeno a 1.000 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alla manutenzione e alla costruzione di nuove infrastrutture di interesse regionale e sovraregionale site nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea.
    il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.
1. 384. (ex 16. 40.) Lucaselli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 4.400 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.600 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 4.400 milioni di euro per l'anno 2024, di 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 4.450 milioni di euro per l'anno 2027, di 4.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034;

  Conseguentemente:
    dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Una quota pari almeno a 1.000 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alla prevenzione del dissesto idrogeologico.
    il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è conseguentemente ridotto di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.
1. 385. (ex 16. 41.) Lucaselli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 9.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 9.400 milioni di euro per l'anno 2020, di 8.000 milioni di euro per l'anno 2021, di 8.600 milioni di euro per l'anno 2022, di 9.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 9.400 milioni di euro per l'anno 2024, di 9.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 3.450 milioni di euro per l'anno 2027, di 9.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 7.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare, una somma pari a 6.000 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, è destinata specificamente alla prevenzione dei rischi causati dal dissesto idrogeologico e al ristoro dei danni causati da eventi imputabili al dissesto idrogeologico.

  Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 3.000 milioni di euro;
   b) sopprimere il comma 4.

1. 386. (ex 16. 45.) Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.

  Al comma 1, sostituite le parole: 3.000 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 3.200 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 90, comma 2, è ridotto di euro 200 milioni annui.
1. 387. (ex 16. 17.) Frassinetti, Mollicone, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019»;
   b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2019 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote».
*1. 388. (ex *16. 16.) Mandelli, Sandra Savino, Nevi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019»;
   b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2019 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote».
*1. 389. (ex *16. 37.) Lucaselli.

  Al comma 2, sostituire le parole: e 64, comma 2, con le seguenti: 64, comma 2 e 64-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. In considerazione della particolare autonomia, al comune di Roma capitale è attribuito un contributo di 60 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione straordinaria delle strade.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 16 è ridotto di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
1. 390. (ex 16. 44.) Giachetti, Nobili.

  Al comma 2, dopo le parole: enti territoriali aggiungere le seguenti: per l'edilizia residenziale pubblica e.
1. 391. (ex 16. 4.) Orlando.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei settori di spesa dell'edilizia pubblica con le seguenti: nei settori di spesa dell'edilizia residenziale pubblica, dell'edilizia scolastica,.
1. 392. (ex 16. 58.) Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 2, dopo le parole: nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali aggiungere le seguenti: anche attraverso il ricorso alle più avanzate ed efficaci tecnologie dell’Internet of Things per l'acquisizione e l'elaborazione di dati, raccolti tramite sistemi sensoristici, per il monitoraggio dinamico dei livelli di sicurezza nei medesimi settori.
1. 393. (ex 16. 22.) Bruno Bossio.

  Al comma 2, dopo le parole: della rete viaria aggiungere le seguenti: della mobilità sostenibile e della micromobilità elettrica.
1. 394. (ex 16. 24.) Nobili.

  Al comma 2, dopo le parole: della manutenzione della rete viaria aggiungere le seguenti: e tranviaria.
1. 395. (ex 16. 25.) Carnevali.

  Al comma 2, dopo le parole: dissesto idrogeologico aggiungere le seguenti: e dell'adattamento ai cambiamenti climatiche e dopo le parole: beni culturali e ambientali aggiungere le seguenti: e della manutenzione e cura del verde urbano.
1. 396. (ex 16. 54.) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Enrico Borghi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono destinate all'incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole: «otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all'anno 2019 derivante dall'ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019.
*1. 397. (ex *16. 27.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono destinate all'incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole: «otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all'anno 2019 derivante dall'ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019.
*1. 398. (ex *16. 43.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono destinate all'incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole: «otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all'anno 2019 derivante dall'ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019.
*1. 399. (ex *16. 57.) Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: criteri di riparto aggiungere le seguenti: tali da assicurare che non meno del 30 per cento sia destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
1. 400. (ex 16. 38.) De Luca.

  Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro 30 giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.
1. 401. (ex 16. 55.) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: «di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024», sono sostituite dalle seguenti: «di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024». Conseguentemente al secondo periodo le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro» e le parole: «10 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».

  3-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 3-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 402. (ex 16. 48.) Moretto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Allo scopo di favorire la ripresa degli investimenti e l'adeguamento della dotazione infrastrutturale, è istituito, per gli anni 2019 e 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la formazione dei funzionari e dei dipendenti pubblici responsabili in materia di appalti, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020.

  3-ter. A valere sulle risorse di cui al comma 3-bis, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni rappresentative degli enti territoriali e locali, adotta un piano per il finanziamento di corsi di formazione di alto livello che le amministrazioni centrali, gli enti territoriali e locali organizzano per la professionalizzazione dei rispettivi funzionari e dipendenti responsabili in materia di appalti pubblici, al fine di promuovere una gestione più efficiente degli appalti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture e di prevenire l'insorgere di nuovo contenzioso, come prospettato nella raccomandazione (UE) 2017/1805 della Commissione europea.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 10.000.000.
1. 403. (ex 16. 49.) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) la valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili,».
1. 404. (ex 16. 51.) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dell'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1. Il fondo è destinato a finanziare interventi a favore della lotta alla desertificazione commerciale delle montagne, in particolar modo attraverso misure di fiscalità di vantaggio per le attività commerciali e d'impresa che operano nei territori dei comuni in cui operano non più di cinque esercizi commerciali. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti, sono individuate le Zone Economiche Speciali Montane, ricomprendenti i territori ad alta e altissima marginalità socio-economica anche sulla base delle classificazioni redatte dalla Strategia Nazionale per le Aree interne.
1. 405. (ex 16. 36.) Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 4.
1. 406. (ex 16. 28.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) prima delle parole: In attesa della qualificazione, aggiungere le seguenti: Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di comuni,;
   b) sostituire la parola: ricorrono con le seguenti: possono ricorrere, e, dopo le parole: presso le province aggiungere le seguenti:, i comuni capoluoghi di provincia;
   c) in fine, dopo le parole: di lavori pubblici sono aggiunte le seguenti:, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2.
*1. 407. (ex *16. 46.) Cattaneo, Gelmini, Mandelli, Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) prima delle parole: In attesa della qualificazione, aggiungere le seguenti: Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di comuni,;
   b) sostituire la parola: ricorrono con le seguenti: possono ricorrere, e, dopo le parole: presso le province aggiungere le seguenti:, i comuni capoluoghi di provincia;
   c) in fine, dopo le parole: di lavori pubblici sono aggiunte le seguenti:, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2.
*1. 408. (ex *16. 52.) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Benamati, Moretto.

  Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
   a) prima delle parole: in attesa della qualificazione, aggiungere le seguenti: Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di comuni;
   b) sostituire la parola: ricorrono con le seguenti: possono ricorrere e, dopo le parole: presso le province aggiungere le seguenti:, i comuni capoluoghi di provincia.
1. 409. (ex 16. 29.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Al comma 4, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 38, aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2020,.
1. 410. (ex 16. 39.) Critelli, Benamati.

  Al comma 4, le parole: ricorrono alla stazione unica appaltante sono sostituite dalle seguenti: possono ricorrere alla stazione unica appaltante e dopo le parole: lavori pubblici aggiungere il seguente periodo: al responsabile unico del procedimento (RUP).
1. 411. (ex 16. 61.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4, le parole: rincorrono alla stazione unica appaltante sono sostituite dalle seguenti: possono ricorrere alla stazione unica appaltante.
1. 412. (ex 16. 62.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4, dopo le parole: lavori pubblici aggiungere il seguente periodo: In attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le Amministrazioni provinciali e delle città metropolitane, su richiesta del Dirigente interessato, possono, motivandolo, conferire un ulteriore incarico per la durata minima di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso il collocamento in quiescenza del Dirigente incaricato, è prorogato per lo stesso periodo dell'incarico conferitogli.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 sono sostituite dalle seguenti: 160 milioni di euro per l'anno 2019, 405 milioni di euro annui per il biennio 2020-2021 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
1. 413. (ex 16. 59.) Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4, dopo le parole: per gli appalti di lavori pubblici aggiungere le seguenti:, servizi e forniture.
1. 414. (ex 16. 64.) Ferro, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzati alla realizzazione di un piano straordinario di interventi di indagine statica e relativa alla consistenza del calcestruzzo sugli immobili di edilizia residenziale pubblica, indipendentemente dal fatto che siano assegnati o meno.

  4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 90, comma 2.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e piano straordinario di interventi sugli immobili di edilizia residenziale pubblica.
1. 415. (ex 16. 1.) Orlando.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, in favore degli enti territoriali, è previsto un programma straordinario a supporto della micromobilità elettrica pari a 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.

  4-ter. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, è autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.
1. 416. (ex 16. 18.) Nobili.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, in favore degli enti territoriali, è previsto un programma straordinario a supporto della mobilità sostenibile pari a 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.
1. 417. (ex 16. 20.) Nobili.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, sono soppresse le parole: «posti in posizione di confine».
1. 418. (ex 16. 35.) Lucaselli, Ciaburro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di rafforzare l'organico delle stazioni appaltanti costituite presso le province e città metropolitane, vengono destinati 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo degli importi da destinare sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente all'articolo 90 il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2019, di 370 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 419. (ex 16. 56.) Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, gli enti locali possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato.
1. 420. (ex 16. 60.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera: « d-bis) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;»;
   b) al comma 3 sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: dei terreni agricoli e dell'abitazione principale sono sostituite dalle seguenti: dei terreni agricoli, dell'abitazione principale e dei fabbricati inagibili o inabitabili;
   all'articolo 55, comma 1, le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 sono sostituite dalle seguenti: 166,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 411,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 421. (ex 16. 63.) Foti, Butti, Trancassini, Zucconi, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 38, comma 1, ultimo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: «soggetti aggregatori» sono abrogate le parole: «regionali».
1. 422. (ex 16. 67.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 38, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «ai seguenti» sono sostituite con le seguenti: «a uno o più dei seguenti».
1. 423. (ex 16. 68.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. In considerazione della prioritaria urgenza di svolgere interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale contro il dissesto idrogeologico, il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 3 miliardi di euro per l'anno 2019 e 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  Agli oneri derivanti dalla presente manovra si provvede con riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 424. (ex 16. 01.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2019 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote».
  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 425. (ex 16. 02.) Foti, Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
  All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2021».
1. 426. (ex 16. 03.) Prisco, Fidanza, Trancassini, Zucconi, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Fondo per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica)

  1. Al fine di sostenere il recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, tramite manutenzione straordinaria anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili, nello stato di previsione dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Le modalità di ripartizione del fondo sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro il 28 febbraio 2019. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
1. 427. (ex 16. 04.) Novelli, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Fondo IMU-Tasi)

  1. All'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle parole «a decorrere dall'anno 2018» e dopo le parole: «300 milioni di euro» è inserita la parola: «annui».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 488 milioni di euro.
1. 428. (ex 16. 05.) Fidanza, Trancassini, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Semplificazione della fase di programmazione e del ruolo del CIPE)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) All'articolo 202, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «, previo parere del CIPE»;
   b) al comma 5, sopprimere le parole da: «assegnate dal CIPE» fino alla fine del comma;
   c) al comma 6, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» e dopo le parole: «per la successiva riallocazione da parte del», sopprimere le parole «CIPE, su proposta dei»;

  2. All'articolo 214, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera f), le parole: «anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto,» sono sostituite dalle seguenti: «formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori.»;
   b) la lettera g), è sostituita dalla seguente: « g) assegna ai soggetti aggiudicatari, a carico dei fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, dando priorità al completamento delle opere incompiute;»;

  3. All'articolo 216, comma 1-bis, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «i relativi progetti» aggiungere le seguenti: «, fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti,»;
   b) sostituire le parole: «secondo la disciplina previgente» con le seguenti: «dagli enti aggiudicatori.».
1. 429. (ex 16. 08.) Occhiuto, Cortelazzo, Mandelli, Mazzetti, Gagliardi, Prestigiacomo, Giacometto, Paolo Russo, Pella, D'Attis, Casino, Labriola, Ruffino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni per favorire l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici)

  1. Dopo la lettera g) dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è inserita la seguente: « h) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici».
  2. Nel caso in cui il comune o la provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto.

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.500.
1. 430. (ex 16. 09.) Martino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Al fine di garantire il completamento della strada a scorrimento veloce Grosseto-Fano (E 78), nel tratto Palazzo del Pero –Arezzo, sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 225.
1. 431. (ex 16. 010.) D'Ettore, Mugnai, Sozzani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Al fine di consentire i lavori di monitoraggio, messa in sicurezza e adeguamento al traffico veicolare del «Ponte di Vidor», viadotto storico in provincia di Treviso, sono stanziati 40 milioni di euro per il 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 210.
1. 432. (ex 16. 011.) Baratto.

Commi 69-70 (vedi Art. 16-bis)

Commi 71-75 (vedi Art. 16-ter)

Commi 76-85 (vedi Art. 16-quater)

Commi 86-93 (vedi Art. 17)

  Sopprimerlo.
*1. 433. (ex *17. 9.) Ciaburro, Foti, Lucaselli, Rizzetto, Rampelli, Bucalo, Zucconi, Ferro, Trancassini, Luca De Carlo.

  Sopprimerlo.
*1. 434. (ex *17. 18.) Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Sopprimerlo.
*1. 435. (ex *17. 25.) Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Enrico Borghi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Centrale per la progettazione delle opere pubbliche per l'attivazione di concorsi di idee e di progettazione)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, è istituita la «Centrale per la progettazione delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».
  2. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore di alto valore tecnico-scientifico che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 4, svolge le attività di elaborazione della documentazione preliminare per l'attivazione dei concorsi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.
  3. La Centrale, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), dei codice dei contratti pubblici, e al fine di attuare gli articoli 154 e 156 di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della predisposizione della documentazione preliminare di progettazione ai fini dell'attivazione di concorsi di idee e di progettazione opere pubbliche, ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. La Centrale svolge le seguenti attività:
   a) predisposizione documentazione preliminare di progettazione per concorsi di idee e di progettazione di opere pubbliche da attivarsi come anche come eventuale stazione appaltante;
   b) gestione delle procedure di appalto in tema di concorsi di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;
   c) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;
   d) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.

  4. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 50 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.
  5. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 4, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
  6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società CONSIP Spa nonché l'organizzazione della Centrale.
  7. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.
  8. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 5.
  9. Eventuali variazioni o integrazioni di questo articolo dovranno essere approvate con legge.
1. 436. (ex 17. 27.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, è istituita la «Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».
  2. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 4, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.
  3. La Centrale, in accordo con le amministrazioni centrali competenti e con gli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della programmazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14. La Centrale svolge le seguenti attività:
   a) gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli enti locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;
   b) definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;
   c) definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;
   d) assistenza agli enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);
   e) assistenza agli enti territoriali nella definizione dei piani di finanziamento delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;
   f) monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;
   g) riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici;
   h) attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), f), g) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi.

  4. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.
  5. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 4, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, se in possesso dei requisiti professionali specifici, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
  6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività e l'organizzazione della Centrale.
  7. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.
  8. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 5.
1. 437. (ex 17. 19.) Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 è istituita la «Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».
  2. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 4, svolge l'attività di programmazione e monitoraggio di interventi in materia di opere pubbliche con particolare riferimento all'utilizzo di risorse finanziarie dell'Unione europea in coordinamento con gli indirizzi definiti dalla Struttura di cui all'articolo 18.
  3. La Centrale opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali. La Centrale svolge esclusivamente e con le risorse professionali di cui al comma 4, le seguenti attività:
   a) assistenza nella predisposizione dei documenti di programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici, previa analisi dei bisogni dell'ente titolare degli interventi, finalizzata al pieno utilizzo dei finanziamenti previsti dall'Unione europea;
   b) assistenza nella gestione delle eventuali procedure di dibattito pubblico laddove previste dalla vigente normativa;
   c) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato;
   d) monitoraggio sull'attuazione dei programmi approvato dalle amministrazioni centrali e dagli enti territoriali.

  4. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 200 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico ed economico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.
  5. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 4, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3.
  6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di coordinamento con la Struttura di cui all'articolo 18.
  7. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.
  8. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 5.
1. 438. (ex 17. 24.) Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Enrico Borghi.

  Al comma 1, dopo le parole: è istituita aggiungere le seguenti: presso l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
1. 439. (ex 17. 30.) Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, con le seguenti: Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche;

  Conseguentemente:
    al comma 2, sostituire le parole:
progettazione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi con le seguenti: programmazione e monitoraggio di interventi in materia di opere pubbliche con particolare riferimento all'utilizzo di risorse finanziarie dell'Unione europea in coordinamento con gli indirizzi definiti dalla Struttura di cui all'articolo 18;
    sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La Centrale opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali. La Centrale svolge, esclusivamente e con le risorse professionali di cui al comma 4, le seguenti attività:
    a) assistenza nella predisposizione dei documenti di programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici, previa analisi dei bisogni dell'ente titolare degli interventi, finalizzata al pieno utilizzo dei finanziamenti previsti dall'Unione europea;
    b) assistenza nella gestione delle eventuali procedure di dibattito pubblico laddove previste dalla vigente normativa;
    c) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato;
    d) monitoraggio sull'attuazione dei programmi approvato dalle amministrazioni centrali e dagli enti territoriali;
    al comma 4, sostituire le parole: 300 unità di personale con le seguenti: 200 unità di personale;
    al comma 5, sopprimere le parole: e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni;
    al comma 6, sostituire le parole: sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società CONSIP Spa nonché l'organizzazione della Centrale con le seguenti: sono definite le modalità di coordinamento con la Struttura di cui all'articolo 18.
    sostituire la rubrica dell'articolo 17 con la seguente: (Centrale per la programmazione delle opere pubbliche).
1. 440. (ex 17. 10.) Fiorini, Giacometto, Mandelli, D'Ettore, Cortelazzo, Ruffino, Prestigiacomo, Mazzetti, Casino, Labriola.

  Al comma 2, sostituire le parole: le attività di progettazione, con le seguenti: le proprie attività;

  Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. La Centrale svolge attività di supervisione e coordinamento nell'ambito della progettazione di opere pubbliche, predisposta ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, dalle amministrazioni centrali e dagli enti territoriali. In particolare, la Centrale svolge le seguenti attività:
   a) supporto nelle procedure di appalto in tema di progettazione alla stazione appaltante interessata;
   b) predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività;
   c) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico privato.
1. 441. (ex 17. 11.) Mazzetti, Labriola, Pella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per garantire l'immediata operatività di cui al comma 5, la Centrale può stipulare una o più convenzioni con l'ANCI per le attività di cui al comma 3 rivolte agli enti locali. Gli eventuali oneri finanziari di cui alle predette convenzioni sono a carico del fondo di cui all'articolo 15 comma 5. Le convenzioni di cui al periodo precedente possono includere la fondazione di ricerca IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia locale) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, prevedendo modalità di utilizzazione delle economie risultanti sul bilancio di IFEL ai sensi dell'articolo 6, comma 21 del decreto-legge 78 del 2010 e dell'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 95 del 2012.
1. 442. (ex *17. 13.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella, Pentangelo, Sarro, Germanà

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 300 con la seguente: 50;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma 4, sostituire le parole:
a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento, con le seguenti: altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 2,;
    al medesimo comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, al fine di costituire nelle Province e nelle Città metropolitane strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    al comma 5, sopprimere le parole: e limitatamente alle prime 50 unità di personale;
    al comma 6, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: , degli enti territoriali.
**1. 443. (ex **17. 5.) Marattin, Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Navarra, Padoan, De Menech.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 300 con la seguente: 50;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma 4, sostituire le parole:
a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento, con le seguenti: altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 2,;
    al medesimo comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, al fine di costituire nelle Province e nelle Città metropolitane strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    al comma 5, sopprimere le parole: e limitatamente alle prime 50 unità di personale;
    al comma 6, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: , degli enti territoriali.
**1. 444. (ex **17. 23.) Paolo Russo, D'Attis, Pella, Ripani, Mugnai.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 300 con la seguente: 50;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma 4, sostituire le parole:
a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento, con le seguenti: altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 2,;
    al medesimo comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, al fine di costituire nelle Province e nelle Città metropolitane strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    al comma 5, sopprimere le parole: e limitatamente alle prime 50 unità di personale;
    al comma 6, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: , degli enti territoriali.
**1. 445. (ex **17. 26.) Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Al comma 5, sopprimere le parole: prescindendo da ogni formalità.
1. 446. (ex 17. 16.) Viscomi.

  Al comma 5, sopprimere le parole: e per i singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
1. 447. (ex 17. 15.) Viscomi.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «tra gli altri dipendenti in servizio» aggiungere le seguenti parole: «anche assunti con contratto a tempo determinato o dipendenti della Centrale di committenza di cui, eventualmente, fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito altresì affidare le funzioni di RUP ad un professionista esterno individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice».
1. 448. (ex 17. 36.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

Commi 94-96 (vedi Art. 17-bis)

Commi 97- 101 (vedi Art. 18)

  Sopprimerlo.
*1. 449. (ex *18. 11.) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sopprimerlo.
*1. 450. (ex *18. 8.) Foti, Lucaselli.

  L'articolo 18 è soppresso.
*1. 451. Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Pella, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

  1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale «Presidenza dei Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità» istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 17 milioni di euro a decorrere dal 2019.
  2. A decorrere dall'anno 2019, il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti, con le donne vittime di violenza di genere e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui.
  3. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2017-2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dal 2019.

1. 452. (ex 18. 3.) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

  Al comma 1, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1. 453. (ex 18. 4.) Mollicone, Rizzetto, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) analisi e proposte di realizzazione di infrastrutture pubbliche e private per la competitività delle filiere del made in Italy;

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per i compiti di cui alla lettera a-bis) del precedente comma 2 è istituito il Comitato paritetico del partenariato economico e sociale cui partecipano le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese operanti nei settori produttivi interessati.
1. 454. (ex 18. 7.) Paolo Russo, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sandra Savino.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: e della Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera e), dopo la parola: Ministeri aggiungere le seguenti: e della Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI.
1. 455. (ex 18. 2.) Pella.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Investitalia si avvale di personale delle pubbliche amministrazioni, mediante processi di mobilità interna ai sensi degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 456. (ex 18. 13.) Magi, Fusacchia.

  Al comma 3, sostituire le parole da: tramite procedure fino alla fine del comma, con le seguenti: tramite concorso pubblico ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 457. (ex 18. 12.) Magi, Fusacchia.

  Al comma 4, dopo le parole: n. 281 aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1. 458. (ex 18. 5.) Mollicone, Rizzetto, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile)

  1. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.
  3. Per le finalità di coordinamento delle politiche pubbliche di cui al comma 1, è stanziata la somma di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da destinare alle attività di sviluppo di modelli in grado di valutare l'impatto delle politiche settoriali sui diversi obiettivi dell'Agenda 2030.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:
   2019: – 250.000;
   2020: – 250.000;
   2021: – 250.000.
1. 459. (ex 18. 01.) Del Barba, Muroni, Fusacchia, Braga, Berlinghieri, Buratti, Cenni, Incerti, Madia, Quartapelle Procopio, Ungaro, Zardini.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere, il seguente:

Art. 18-bis.
(Soppressione dell'Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP per i soggetti economici diversi dalle Amministrazioni pubbliche)

  1. Sono soppresse le lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). È altresì soppresso il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto n. 446 del 1997.
  2. La misura di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, Al fine di sopperire alle minori entrate delle regioni, valutate in 15 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2019, entro il 31 marzo 2019 lo Stato e le regioni raggiungono uno specifico Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a ripartite, il suddetto importo in proporzione al minor gettito IRAP derivante dall'applicazione del comma 1 per ciascuna regione. Per l'anno 2019 le relative quote regionali sono trasferite entro il 30 aprile e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno.
  3. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma. Con riferimento ai singoli regimi interessati si provvede alla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e lavoro fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, in misura tale da assicurare maggiori entrate pari 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le seguenti: 1.200 milioni di euro per l'anno 2019, 1.500 milioni per l'anno 2020 e 1.000 milioni a decorrere dal 2021.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 21.
1. 460. (ex 18. 02.) Sorte.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Coordinamento e programmazione della politica nazionale della ricerca e dell'innovazione)

  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – (Coordinamento e programmazione nazionale). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura di missione da istituire ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, provvede al coordinamento e alla programmazione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione nazionale.

  2. La struttura di missione di cui al comma 1 è composta da unità di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o da personale in servizio presso università o enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.
  3. La struttura di missione:
   a) formula proposte per la definizione degli indirizzi e delle priorità strategiche da inserire nel documento di economia e finanza;
   b) definisce il Programma nazionale della ricerca per periodi coerenti con i cicli di programmazione europea da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti; aggiorna periodicamente e comunque non oltre un triennio il Programma nazionale della ricerca (PNR); assicura che la programmazione tenga conto delle esigenze territoriali espresse dalle regioni;
   c) verifica e valuta gli effetti delle politiche pubbliche nel settore della ricerca e dell'innovazione e predispone relazioni periodiche;
   d) individua le problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi;
   e) formula proposte per favorire il coordinamento e la progettualità a livello regionale, per favorire il contributo italiano alla definizione delle priorità strategiche a livello europeo e per migliorare l'accesso del sistema dell'università e della ricerca ai finanziamenti dell'Unione europea;
   f) provvede all'individuazione e alla ricognizione delle fonti di finanziamento;
   g) acquisisce dati e informazioni dalle amministrazioni dello Stato interessate e dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema dell'università e della ricerca (ANVUR);
   h) propone specifici interventi di particolare rilevanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi generali, finanziati anche a valere su un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato »Fondo speciale«, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   i) dà impulso e coordinamento alle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di promozione e sostegno per la missione »Ricerca e innovazione« e svolge ogni altra competenza attribuita con il decreto istitutivo.

  4. Presso la struttura di missione di cui al comma 1 è istituito un Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell'innovazione, di seguito denominato »Comitato di esperti«, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale e produttivo. Sono componenti di diritto del Comitato di esperti tre rettori in carica, designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, il presidente di un ente nazionale di ricerca in carica, designato dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e un componente designato dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  5. Il Comitato di esperti ha funzioni di supporto e consulenza al Presidente del Consiglio dei ministri per le attività di cui al comma 3. Il suo funzionamento è assicurato dalla struttura di missione di cui al comma 1.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate la composizione, la durata del mandato, le norme generali di funzionamento del Comitato di esperti e ne è altresì individuato il coordinatore e le sue competenze».
  2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono soppresse.
  3. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) valuta, preliminarmente all'approvazione del Documento di economia e finanza da parte del Consiglio dei ministri, gli indirizzi e le priorità strategiche predisposti dalla struttura di missione di cui all'articolo 1 da inserire nel Documento di economia e finanza»;
   b) al comma 2, le parole: «Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», ovunque ricorrano, sono sostitute dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;
   c) il comma 3 è abrogato.

  4. L'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è abrogato. Ogni riferimento della normativa vigente al Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) si intende riferito al Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell'innovazione previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, come sostituito dall'articolo 18-bis della presente legge.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la struttura di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall'articolo 18-bis della presente legge, con il compito di predisporre in sede di prima applicazione, entro i successivi novanta giorni, il Programma nazionale della ricerca comprensivo di tutti gli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili nei loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, compresi, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie e attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca.
  6. Il Programma nazionale della ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall'articolo 18-bis della presente legge dedica una sezione alle prospettive di riorganizzazione degli enti nazionali di ricerca controllati dallo Stato per evitare sovrapposizioni e favorire il coordinamento evidenziando, tra l'altro, per ogni ente le specificità delle missioni, i punti salienti della programmazione, l'articolazione territoriale, le risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché i risultati conseguiti negli ultimi tre anni da esporre in coerenza con le specifiche missioni.
  7. Al fine di consolidare la rete nazionale degli enti nazionali e sostenere la politica nazionale come ridefinita in base al presente articolo, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, e di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 461. (ex 18. 04.) Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Commi 102-134 (vedi Art. 19)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 96 milioni di euro per l'anno 2019, di 192 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 96 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:
  23-bis. All'onere di cui al comma 1, primo periodo, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 55.
1. 462. (ex 19. 53.) Lucaselli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 48 milioni con le seguenti: 548 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 21 primo periodo, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 8.500 milioni di euro.
*1. 463. (ex *19. 114.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 48 milioni con le seguenti: 548 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 21, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 8.500 milioni di euro.
*1. 464. (ex *19. 123.) Colucci, Lupi, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
1. 465. (ex 19. 90.) Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario» sono inserite le seguenti: «nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,».
*1. 466. (ex *19. 35.) Fiorini, Barelli, Porchietto, Carrara, Della Frera, Polidori, Squeri, Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario» sono inserite le seguenti: «nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,».
*1. 467. (ex *19. 26.) Crosetto, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto».
**1. 468. (ex **19. 25.) Crosetto, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto».
**1. 469. (ex **19. 76.) Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini, Sozzani, Barelli, Porchietto, Carrara, Della Frera, Polidori, Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «L'erogazione del predetta contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto».
**1. 470. (ex **19. 89.) Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, è riservata alle imprese che effettuano investimenti tesi a promuovere flessibilità e politiche aziendali »family friendly«, attraverso la realizzazione di asili aziendali o interaziendali, la flessibilità oraria per i lavoratori con figli minori a carico, di iniziative per il supporto al lavoro familiare e per l'erogazione di servizi ai lavoratori».
1. 471. (ex 19. 112.) Cenni, Nardi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 290 milioni e le parole: 20 milioni con le seguenti: 220 milioni.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 200 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.
1. 472. (ex 19. 81.) Lucaselli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 85 milioni e le parole: 20 milioni con le seguenti: 15 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di rafforzare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, 5 milioni di euro per il 2019 e 5 milioni di euro per il 2020, per le finalità di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
*1. 473. (ex *19. 121.) Crosetto, Silvestroni, Zucconi, Donzelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 85 milioni e le parole: 20 milioni con le seguenti: 15 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di rafforzare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, 5 milioni di euro per il 2019 e 5 milioni di euro per il 2020, per le finalità di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
*1. 474. (ex *19. 28.) D'Attis.

  Al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni di euro per il 2020, con le seguenti: 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
   23-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, di cui al comma 2, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 475. (ex 19. 86.) Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ammesse anche le imprese agricole, dell'acquacoltura e della pesca.

  3-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel settore agroalimentare è necessaria la sottoscrizione di un accordo di filiera. L'accordo di filiera è sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare ed individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, il programma operativo, i tempi di realizzazione dello stesso, i risultati previsti, gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari. L'accordo di filiera individua, altresì, i criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti alle imprese agricole, dell'acquacoltura e della pesca che non possono essere inferiori ai costi di produzione così come individuati dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).
   2) al comma 20, dopo le parole: «specifici obiettivi tecnologici e applicativi» aggiungere le seguenti: « b-bis) Operazioni di qualificazione e garanzia della qualità del prodotto originale, con particolare attenzione allo sviluppo di specifiche filiere industriali del made in Italy;» e dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e col Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo per quanto riguarda i contributi alle imprese agricole e del settore della pesca e dell'acquacoltura»;
   3) al comma 21, primo periodo, dopo le parole: «del 6 maggio 2003», aggiungere le seguenti: «comprese quelle agricole e del settore della pesca e dell'acquacoltura,» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il contributo in parola, nel limite di 10.000 euro, è, altresì, attribuito per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga, nonché per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili.»;
   4) al comma 22, dopo le parole: «in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013» aggiungere le seguenti: «e 1408/2013».
1. 476. (ex 19. 45.) Paolo Russo, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sandra Savino.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo del 30 dicembre 2016 n. 254 è sostituito con il seguente:
   1. Gli enti di interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3, qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a duecentocinquanta e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
   a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
   b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro.
1. 477. (ex 19. 88.) Braga, Fusacchia, Muroni, Berlinghieri, Buratti, Cenni, Del Barba, Incerti, Madia, Quartapelle Procopio, Ungaro, Zardini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. 1. All'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «duecentocinquanta».
1. 478. (ex 19. 87.) Muroni, Fusacchia, Braga, Berlinghieri, Buratti, Cenni, Del Barba, Incerti, Madia, Quartapelle Procopio, Ungaro, Zardini.

  Al comma 5, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 2.098 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.108 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 479. (ex 19. 103.) Gavino Manca, Moretto, Mura, D'Alessandro, Benamati, Bonomo, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Nobili, Pellicani, Miceli.

  Al comma 6 dopo le parole: dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: , adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.
1. 480. (ex 19. 99.) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge il Ministero per lo sviluppo economico provvede, d'intesa con le regioni del Mezzogiorno, alla individuazione, in via sperimentale, di 16 aree industriali, 2 per ciascuna regione, per avviare processi di attrazione di investimenti, anche stranieri, per il loro rilancio economico ed occupazionale. A tale scopo è istituita una «cabina di regia» che, entro il 30 giugno 2019, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese. Per sostenere tale sperimentazione è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 481. (ex 19. 7.) Pezzopane.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può altresì sottoscrivere speciali classi di quote o azioni di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che a loro volta investano in quote o azioni di fondi per il Venture Capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dalla lettera b) del comma 11 del presente articolo.
1. 482. (ex 19. 111.) Fusacchia.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 23, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al numero 1) dopo le parole: «in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da un soggetto che gestisce ovvero amministra l'attività di un mercato regolamentato».

  11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-bis, valutato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90.
1. 483. (ex 19. 106.) Fregolent, Fragomeli, Del Barba, Colaninno, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 54, dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «nei limiti dell'importo di» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo di», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali risorse che residuino dall'attuazione di tali misure sono utilizzate negli anni 2019 e 2020 per analoghe misure a sostegno dei confidi».
**1. 484. (ex **19. 91.) Moretto, Benamati, Marco Di Maio, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 54, dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «nei limiti dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo di», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali risorse che residuino dall'attuazione di tali misure sono utilizzate negli anni 2019 e 2020 per analoghe misure a sostegno dei confidi».
**1. 485. (ex **19. 78.) Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 54, dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «nei limiti dell'importo di» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo di», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali risorse che residuino dall'attuazione di tali misure sono utilizzate negli anni 2019 e 2020 per analoghe misure a sostegno dei confidi».
**1. 486. (ex **19. 27.) Crosetto, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 11, agiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 54, dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «nei limiti dell'importo di» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo di», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali risorse che residuino dall'attuazione di tali misure sono utilizzate negli anni 2019 e 2020 per analoghe misure a sostegno dei confidi».
**1. 487. (ex **19. 32.) Fiorini, Barelli, Porchietto, Carrara, Della Frera, Polidori, Squeri, Sozzani.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. I proventi derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-octies.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 239,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 374,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 353,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 488. (ex 19. 5.) Vazio, Marattin.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 100-ter, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
  «2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione, anche nel caso non ci si sia avvalsi del regime alternativo in sede di sottoscrizione, di quote rappresentative del capitale di start-up innovative, di piccole e medie imprese innovative e di imprese sociali costituite in forma di società a responsabilità limitata:
   a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per cento dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;
   b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
    1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
    2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
    3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
    4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
   c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

  2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove, in ogni momento successivo all'offerta, è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  15-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 15-bis, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge».
1. 489. (ex 19. 105.) Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 101 è inserito il seguente:
  «101-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, l'importo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 30.000 euro a 100.000 euro e il limite complessivo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 150.000 euro a 500.000 euro; conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al primo periodo del comma 101, come modificati ai sensi del presente comma».
   b) al comma 102, dopo le parole: «o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e per almeno l'1,5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, o in incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179».

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 156,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 356,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 296,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 220,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 139,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
1. 490. (ex 19. 104.) Fregolent, Del Barba, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. All'articolo 1, comma 102 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «e per almeno il 5 per cento in strumenti finanziari di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.».
1. 491. (ex 19. 4.) Fregolent.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare, devono destinare somme, non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti in fondi di Venture Capital, Fondi di Fondi di Venture Capital, fondi promossi da network di business angels, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento.

  19-ter. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare, possono dedurre fiscalmente il 30 per cento del proprio investimento in start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, Fondi di Fondi di Venture Capital, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o network di business angel, società di investimento.
  19-quater. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di fondi di venture capital, Fondi di Fondi di Venture Capital, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o network di business angel, società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in start-up innovative e PMI innovative.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 492. (ex 19. 96.) Mor, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Noja, Zardini.

  Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018»;
   b) al comma 7-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018»;
   c) dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
  «7-ter. A decorrere dall'anno 2019, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 70 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, Fondi di Fondi di Venture Capital fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o network di business angel, o altre società che investano per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in start-up e PMI innovative.

  7-quater. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società, diversi da start-up innovative, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, Fondi di Fondi di Venture Capital, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o network di business angel, società di investimento, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in start-up e PMI innovative.
  7-quinquies. L'investimento massimo detraibile ovvero deducibile ai sensi dei commi 7-ter e 7-quater non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.000.000 per le persone fisiche e di euro 4.000.000 per le società incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali».
  19-ter. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di Fondi di Fondi di Venture Capital indirettamente per almeno il 30 per cento in start-up innovative e PMI innovative.
  19-quater. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di Fondi di Fondi di Venture Capital indirettamente per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, sono deducibili in misura pari al 50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui.
1. 493. (ex 19. 97.) Mor, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Noja, Zardini.

  Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2017 e 2021»;
   b) al comma 7-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2017 e 2021»;

  19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis, valutati in 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 494. (ex 19. 52.) Ungaro.

  Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
  19-bis. Gli investimenti effettuati per l'acquisizione di quote azionarie di start-up innovative o PMI innovative sono deducibili dal reddito di impresa nell'anno di imposta corrispondente a quello dell'alienazione e nei tre anni successivi, nel limite del 70 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 125 milioni di euro per l'anno 2019 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 495. (ex 19. 98.) Mor, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Noja, Zardini.

  Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
  19-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni è maggiorato del 70 per cento il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati in beni materiali nuovi e beni immateriali prodotti da start-up innovative o da PMI innovative.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 125 milioni di euro per l'anno 2019 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 496. (ex 19. 95.) Mor, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Noja, Zardini.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1».
*1. 497. (ex *19. 92.) Moretto, Benamati, Marco Di Maio, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1».
*1. 498. (ex *19. 79.) Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 20, primo periodo, sostituire le parole da: nonché per accrescere fino alla fine del comma con le seguenti: per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle start-up costituite dai giovani di età non superiore a 35 anni, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 499. (ex 19. 23.) Boschi.

  Al comma 20, primo periodo, dopo le parole: applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain aggiungere le seguenti:, cyber security;

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
    dopo le parole:
applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain aggiungere le seguenti:, cyber security;
    aggiungere, in fine, le parole: d) campagne di informazione e sensibilizzazione delle imprese e dei cittadini sulla sicurezza cibernetica.
*1. 500. (ex *19. 83.) Del Barba.

  Al comma 20, primo periodo, dopo le parole: applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain aggiungere le seguenti:, cyber security;

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
    dopo le parole:
applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain aggiungere le seguenti:, cyber security;
    aggiungere, in fine, le parole: d) campagne di informazione e sensibilizzazione delle imprese e dei cittadini sulla sicurezza cibernetica.
*1. 501. (ex *19. 29.) Mandelli.

  Al comma 20, secondo periodo, lettera a), sostituire le parole: anche esteri con la seguente: nazionale.
1. 502. (ex 19. 122.) Fidanza, Rotelli.

  Al comma 20, terzo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.
1. 503. (ex 19. 42.) Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

  Al comma 20 sostituire il quarto periodo con il seguente: funzione di sorveglianza sul Fondo di cui al presente comma è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 504. (ex 19. 43.) Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

  Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:
  20-bis. Al comma 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «con cadenza non superiore a sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «entro il termine di cui al successivo comma 15».

  20-ter. Al fine di allargare anche alle piccole e medie imprese innovative di acquistare le perdite delle start-up partecipate, al comma 76 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «scambio di informazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero, in via sperimentale per il solo anno 2019, a condizione che la società cessionaria o la società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, sia una piccola e media impresa innovativa, come definita dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».
  20-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 20-ter valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2020, 39 milioni di euro per l'anno 2021 e 47 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 90 della presente legge.
1. 505. (ex 19. 84.) Del Barba.

  Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:
  20-bis. Al comma 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «con cadenza non superiore a sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «entro il termine di cui al successivo comma 15».

  20-ter. Al fine di allargare anche alle piccole e medie imprese innovative di acquistare le perdite delle start-up partecipate, al comma 76 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «scambio di informazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero, in via sperimentale per il solo anno 2019, a condizione che la società cessionaria o la società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, sia una piccola e media impresa innovativa, come definita dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le parole: 238 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 211 milioni di euro per l'anno 2021, 203 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1. 506. (ex 19. 33.) Mandelli.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. Per l'avvio delle iniziative nazionali nel settore dell'economia circolare, come individuate dal Piano integrato della Commissione europea, siglato il 18 dicembre 2017, anche sotto forma di quota di cofinanziamento per i programmi comunitari HORIZON 2020 e LIFE, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'economia circolare, dotato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di economia circolare, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000;
   2021: –10.000.000.
1. 507. (ex 19. 50.) Silli, Pella, Carrara.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. Nel biennio 2019-2020 al fine di una piena valorizzazione delle sperimentazioni della piattaforma 5G in atto nelle città di Bari, L'Aquila, Matera, Milano e Prato è assicurato il sostegno pari complessivamente a 60 milioni di euro alle corrispondenti regioni sulla base di progetti da presentarsi entro marzo 2019, secondo i criteri e le modalità previsti dalla delibera CIPE n. 105/2017.

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 125 milioni di euro e le parole: 430 con le seguenti: 370.
1. 508. (ex 19. 20.) Giacomelli, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Nobili, Paita, Andrea Romano, Noja, Pezzopane, Quartapelle Procopio, D'Alessandro, Topo, Gavino Manca, Enrico Borghi, Berlinghieri, Sensi, Pagani, Scalfarotto, Carla Cantone, Migliore, Boccia, Marco Di Maio, Zardini, De Filippo, Rosato, Zan, Pellicani, Del Barba, Mor, Losacco, Lacarra, Carnevali.

  Al comma 21, sostituire il quinto e il sesto periodo con i seguenti:
Al fine di favorire i processi di cui al comma 1, a decorrere dal 2019 è altresì istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 finalizzato al riconoscimento di un credito di imposta in favore di soggetti titolari di reddito d'impresa per investimenti legati ai processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0» attraverso lo sviluppo di nuove soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi e realizzare un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo e individuati i criteri di riconoscimento del credito di imposta nei confronti dei soggetti beneficiari entro il limite massimo di spesa di cui al precedente periodo. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse rinvenienti del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. I contributi in favore delle micro e piccole imprese e delle medie imprese come definiti dal primo al quarto periodo del presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o manager qualificati iscritti in un elenco predisposto con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco della società di consulenza o manager, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti di impresa.
1. 509. (ex 0. 19. 125. 4.) Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Paolo Russo, Prestigiacomo, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro.

  Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: micro e piccole imprese con le seguenti: micro, piccole e medie imprese.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
1. 510. (ex *0. 19. 125. 1.) Mandelli, Fiorini.

  Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: micro e piccole imprese con le seguenti: micro, piccole e medie imprese.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
1. 511. (ex *0. 19. 125. 5.) Benamati.

  Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aggiungere le seguenti: e ai liberi professionisti, come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE;

  Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, dopo le parole: I contributi di cui al presente comma sono altresì concessi alle imprese aggiungere le seguenti: e ai liberi professionisti.
1. 512. (ex 0. 19. 125. 3.) Mandelli.

  Al comma 21, secondo periodo, sostituire il numero: 40.000 con il seguente: 20.000;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    terzo periodo, sostituire il numero:
25.000 con il seguente: 12.500;
    quarto periodo, sostituire il numero: 80.000 con il seguente: 40.000.
1. 513. (ex 0. 19. 125. 7.) Lucaselli, Trancassini, Lollobrigida.

  Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: Alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aggiungere le seguenti: e ai liberi professionisti, come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole:
I contributi di cui al presente comma sono altresì concessi alle imprese aggiungere le seguenti: e ai liberi professionisti;
    aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  21-bis. I contributi di cui al precedente comma sono estesi anche ai liberi professionisti, come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE, organizzati in forma autonoma e in rete. A tal fine il fondo di cui al comma 23 è incrementato di 50 milioni di euro.

  21-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente:
  «4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi e ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili»”.
    all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
1. 514. (ex 19. 30.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: Alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aggiungere le seguenti: e ai liberi professionisti, come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole:
I contributi di cui al presente comma sono altresì concessi alle imprese aggiungere le seguenti: e ai liberi professionisti;
   aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «21-bis. I contributi di cui al precedente comma sono estesi anche ai liberi professionisti, come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE, organizzati in forma autonoma e in rete.

  21-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
  »4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi e ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies, si applicano solo ove compatibili«».
   all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 50 e le parole: 400 con le seguenti: 200.
1. 515. (ex 19. 44.) Mandelli.

  Al comma 21, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, anche nell'ottica dell'aumento della patrimonializzazione e della diversificazione delle fonti di finanziamento, sia in fase di start-up sia nelle fasi successive.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali aggiungere le seguenti:, anche nell'ottica dell'aumento della patrimonializzazione e della diversificazione delle fonti di finanziamento, sia in fase di start-up sia nelle fasi successive.
*1. 516. (ex *19. 3.) Marattin, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 21, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, anche nell'ottica dell'aumento della patrimonializzazione e della diversificazione delle fonti di finanziamento, sia in fase di start-up sia nelle fasi successive.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali aggiungere le seguenti:, anche nell'ottica dell'aumento della patrimonializzazione e della diversificazione delle fonti di finanziamento, sia in fase di start-up sia nelle fasi successive.
*1. 517. (ex *19. 69.) D'Ettore, Fiorini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 21, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, anche nell'ottica dell'aumento della patrimonializzazione e della diversificazione delle fonti di finanziamento, sia in fase di start-up sia nelle fasi successive.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali aggiungere le seguenti:, anche nell'ottica dell'aumento della patrimonializzazione e della diversificazione delle fonti di finanziamento, sia in fase di start-up sia nelle fasi successive.
*1. 518. (ex *19. 118.) Lorenzin.

  Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: Alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aggiungere le seguenti: e ai liberi professionisti, come definiti dalla medesima raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE;

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: I contributi di cui al presente comma sono altresì concessi alle imprese aggiungere le seguenti: e ai liberi professionisti.
**1. 519. (ex **19. 66.) Gribaudo.

  Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: Alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aggiungere le seguenti: e ai liberi professionisti, come definiti dalla medesima raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE;

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: I contributi di cui al presente comma sono altresì concessi alle imprese aggiungere le seguenti: e ai liberi professionisti.
**1. 520. (ex **19. 67.) Viscomi.

  Al comma 21, terzo periodo, dopo le parole: organizzazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale, aggiungere le seguenti parole: e da quelle comprese nell'elenco di cui all'articolo 7 della legge n. 4 del 2013 costituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
1. 521. (ex 19. 100.) Giachetti.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. I contributi di cui al precedente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 23, sono estesi anche ai liberi professionisti, come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE, organizzati in forma autonoma e in rete.

  21-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente:
  «4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili».

  Conseguentemente, al comma 23, sostituire le parole: di cui al comma 21 con le seguenti: di cui ai commi 21 e 21-bis.
1. 522. (ex 19. 31.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. I contributi di cui al precedente comma sono estesi anche ai liberi professionisti, come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE, organizzati in forma autonoma ed in rete.

  21-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
  «4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi e ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili».
*1. 523. (ex *19. 113.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. I contributi di cui al precedente comma sono estesi anche ai liberi professionisti, come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE, organizzati in forma autonoma e in rete.

  21-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
  «4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili».
*1. 524. (ex *19. 65.) Gribaudo, Viscomi.

  Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:
  21-bis. I contributi di cui al precedente comma sono estesi anche ai liberi professionisti, come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE, organizzati in forma autonoma e in rete.

  21-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
  «4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi e ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributiva. Le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili».
1. 525. (ex 19. 24.) Boschi.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. I liberi professionisti sono inclusi, anche organizzati in rete, tra i beneficiari del Fondo di cui al comma 20.

  21-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
  «4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi e ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili».
*1. 526. (ex *19. 64.) Gribaudo.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. I liberi professionisti sono inclusi, anche organizzati in rete, tra i beneficiari del Fondo di cui al comma 20.

  21-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
  «4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi e ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili».
*1. 527. (ex *19. 68.) Viscomi.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Per il Finanziamento delle iniziative del Piano Strategico del Turismo 2017-2022, approvato dalle Commissioni parlamentari competenti e dal Consiglio dei Ministri nel febbraio 2017, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000;
   2021: –10.000.000.
1. 528. (ex 19. 51.) Caon.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per il rafforzamento della qualità del servizio fornito da start-up innovative e PMI innovative, mediante la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher per l'acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali da parte di temporary Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Marketing Officer, Chief Financial Officer.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro annui.
1. 529. (ex 19. 93.) Mor, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Noja, Zardini.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, sono stanziati 10 milioni di euro annui, allo scopo di rafforzare la qualità del servizio fornito da start-up innovative e PMI innovative, mediante la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher per l'acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali da parte di temporary Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Marketing Officer, Chief Financial Officer. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e i criteri di concessione dei contributi di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro annui.
1. 530. (ex 19. 94.) Mor, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 23, sostituire le parole: 25 milioni di euro, con le seguenti: 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole da: 250 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 225 milioni di euro per l'anno 2019 e di 375 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 531. (ex 19. 101.) Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 23, sostituire le parole: 25 milioni di euro, con le seguenti: 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 1, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –25.000.000;
   2020: –25.000.000;
   2021: –25.000.000.
1. 532. (ex 19. 36.) Fiorini, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Occhiuto.

  Al comma 23-bis, sostituire le parole da: al fine di fino a: nonché con la parola: per.
1. 533. (ex 0. 19. 124. 3.) Lucaselli, Lollobrigida.

  Al comma 23-bis, sopprimere le parole: nonché il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge.
1. 534. (ex 0. 19. 124. 1.) Marattin, Boschi.

  Al comma 23-ter, dopo le parole: esperti e società specializzate, aggiungere le seguenti: assicurando che detti incarichi non siano conferiti a soggetti o imprese riconducibili, anche per il tramite del coniuge o di parenti entro il secondo grado, a componenti del Governo.
1. 535. (ex 0. 19. 124. 2.) Marattin, Boschi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  23-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti».

  23-ter. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed entro il limite di 3,5 milioni di euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.
  23-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione a operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia.
  23-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499» e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3.500.000 euro».
  23-sexies. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 536. (ex 19. 70.) D'Ettore, Fiorini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  23-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti».

  23-ter. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è istituita una sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento dei finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.
  23-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nei rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia.
  23-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, al comma 6-bis, al primo periodo, sono aggiunte infine: «o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499» e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 3.500.000».
  23-sexies. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti.
  23-septies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 537. (ex 19. 119.) Lorenzin.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  23-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze un gruppo di lavoro costituito da 10 persone dedicato alla predisposizione ed alla gestione di una piattaforma denominata «Service» il cui obiettivo primario è:
   a) supportare fondi pensione e casse di previdenza nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti, nonché coadiuvare tali soggetti nelle valutazioni agli stessi demandate;
   b) promuovere forme di aggregazione e convergenza delle risorse finanziarie dei fondi pensione e casse di previdenza per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in asset liquidi ed illiquidi.

  Il Service potrà altresì svolgere un'attività di promozione nei confronti di investitori istituzionali domestici ed esteri delle opportunità di investimento in Italia in infrastrutture e nei distretti interessati da processi di aggregazione e riorganizzazione aziendale.
  23-ter. I componenti di detto gruppo di lavoro saranno individuati entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge attraverso determina dirigenziale del Direttore generale del Tesoro tra membri dell'organico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di asset management e, all'occorrenza, tra persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, in numero comunque non superiore ai componenti designati nell'ambito dell'organico ministeriale. Per la partecipazione di membri esterni all'organico ministeriale non è previsto alcun compenso a valere sulle finanze pubbliche.
  23-quater. Entro 30 giorni dalla nomina dei relativi componenti, il Service, attraverso un rappresentate delegato, invia al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico uno schema di regolamento dell'attività indicante le tipologie di asset investibili, le modalità di governance del Service e di investimento, le modalità e i criteri guida per la scelta degli asset e le linee per la programmazione annuale da elaborarsi nel rispetto e in coordinamento con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, come eventualmente modificato ed integrato. Tale regolamento dovrà ottenere l'approvazione della Direzione generale del Tesoro entro 30 giorni dalla ricezione.
  23-quinquies. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Service trasmetterà al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico una dettagliata relazione in merito alle attività svolte dalla piattaforma, con particolare riferimento, inter alia, a numero e soggetti coinvolti, entità delle risorse mobilitate, andamento generale della gestione delle risorse.
  23-sexies. Agli investimenti effettuati da casse e fondi pensione attraverso il Service si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 88 a 99, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi alla detassazione del rendimento sugli investimenti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità applicative del presente comma.
  23-septies. Dall'attuazione dei commi da 23-bis a 23-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dall'attuazione del comma 23-sexies derivano oneri valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 55, sostituire la parola: 185 con la seguente: 155 e la parola: 430 con la seguente: 400.
1. 538. (ex 19. 74.) D'Ettore, Fiorini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  23-bis. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1o gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1o gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma 202 della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a «aree scoperte» e «specchi acquei».

  23-ter. Con l'opzione di cui al comma 3-bis i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.
  23-quater. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3-bis e 3-ter, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.
  23-quinquies. All'onere di cui ai commi 23-bis e 23-ter, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 539. (ex 19. 39.) Zanella.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  23-bis. Con la pubblicazione della presente legge è istituito presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze un gruppo di lavoro [costituito da massimo (...) membri] dedicato alla predisposizione ed alla gestione di una piattaforma denominata «Service» il cui obiettivo primario è:
   supportare fondi pensione e casse di previdenza nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti; nonché coadiuvare tali soggetti nelle valutazioni agli stessi demandate;
   promuovere forme di aggregazione e convergenza delle risorse finanziarie dei fondi pensione e casse di previdenza per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in asset liquidi ed illiquidi.

  Il Service potrà altresì svolgere un'attività di promozione nei confronti di investitori istituzionali domestici ed esteri delle opportunità di investimento in Italia in infrastrutture e nei distretti interessati da processi di aggregazione e riorganizzazione aziendale.
  23-ter. I componenti di detto gruppo di lavoro saranno individuati entro (30) giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge attraverso Determina dirigenziale del Direttore Generale del Tesoro tra membri dell'organico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di asset management e, all'occorrenza, tra persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, in numero comunque non superiore ai componenti designati nell'ambito dell'organico ministeriale.
  Per la partecipazione di membri esterni all'organico ministeriale non è previsto alcun compenso a valere sulle finanze pubbliche.
  23-quater. Entro 30 giorni dalla nomina dei relativi componenti, il Service, attraverso un rappresentate delegato, invierà al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico uno schema di regolamento dell'attività indicante le tipologie di asset investibili, le modalità di governance dei Service e di investimento, le modalità e i criteri guida per la scelta degli asset e le linee per la programmazione annuale da elaborarsi nei rispetto e in coordinamento con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, come eventualmente modificato ed integrato. Tale regolamento dovrà ottenere l'approvazione della Direzione Generale del Tesoro entro 30 giorni dalla ricezione.
  23-quinquies. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Service trasmetterà al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico una dettagliata relazione in merito alle attività svolte dalla piattaforma, con particolare riferimento, inter alia, a numero e soggetti coinvolti, entità delle risorse mobilitate, andamento generale della gestione delle risorse.
  23-sexies. Agli investimenti effettuati da casse e fondi pensione attraverso il Service si applicano le agevolazioni di cui alla legge 232 del 2016 articolo 1 commi da 88 a 99, relativi alla detassazione del rendimento sugli investimenti.
  23-septies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 23-bis a 23-sexies, quantificati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 540. (ex 19. 116.) Lorenzin.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  23-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, all'articolo 14, comma 1, primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

  23-ter. La disposizione di cui al comma 23-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
  23-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 23-bis e 23-ter, pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, per l'importo di 350 milioni euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge, e per l'importo di 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: deducibilità Imu dal reddito d'impresa.

1. 541. (ex 19. 85.) Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Marco Di Maio.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  23-bis. Ai fini dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento della intermodalità sostenibile, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare»;
   b) al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:
    1) alla lettera f) del comma 2, dell'articolo 1, dopo le parole: «strada-mare,»; sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare.»;
    2) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne».

  23-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 23-bis discendono oneri pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente:
   all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole:
250 milioni di euro e: 400 milioni di euro con le seguenti: 240 milioni di euro e: 390 milioni di euro;
   alla rubrica, dopo le parole: voucher manager aggiungere le seguenti: sviluppo delle catene logistiche e potenziamento della intermodalità sostenibile.
1. 542. (ex 19. 46.) Bergamini.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  23-bis. La garanzia diretta del Fondo rilasciata sulle operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti, avente durata fino a 30 anni, che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie, nonché le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, può avere validità fino a 30 anni dalla data di sua concessione e decade allo scadere del periodo predetto.

  23-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 23-bis, quantificati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 543. (ex 19. 120.) Lorenzin.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  23-bis. La garanzia diretta del Fondo rilasciata sulle operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti, avente durata fino a 30 anni, che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie, nonché le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 può avere validità fino a 30 anni dalla data di sua concessione e decade allo scadere del periodo predetto.

  23-ter. Dall'attuazione del comma 23-bis discendono oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 220; indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 370.
1. 544. (ex 19. 72.) D'Ettore, Fiorini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  23-bis. Non sono soggetti a imposizione i proventi derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, lettera m-octies.1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

  23-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente, quantificati in 10,3 milioni per il 2019, 25,7 milioni per il 2020 e 46,3 milioni per ii 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55 della presente legge.
1. 545. (ex 19. 117.) Lorenzin.

  Aggiungere, in fine il seguente:
  23-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per la realizzazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi elaborati da enti di ricerca pubblici e privati destinati al trasferimento dei medesimi alle medie e piccole imprese. Le risorse del fondo sono erogate sino all'esaurimento delle stesse. Il Ministro dello sviluppo economico seleziona i progetti presentati ai sensi del comma precedente e concede il contributo alle proposte progettuali che presentino un comprovato livello di innovazione e di validità ai fini dell'impiego nei settori produttivi individuati ai sensi del comma. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti e le modalità di selezione ed accesso ai contributi di cui al presente comma con priorità per quei progetti innovativi che siano di elevato contenuto tecnico e imprenditoriale.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 240; indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 390.
1. 546. (ex 19. 71.) Minardo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  23-bis. Non sono soggetti a imposizione i proventi derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, lettera m-octies.1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

  23-ter. Dall'attuazione del comma 23-bis discendono oneri pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 55 sostituire le parole: 185 con le seguenti: 170; indi sostituire le parole: 430 con le seguenti: 415.
1. 547. (ex 19. 73.) D'Ettore, Fiorini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  24. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. È assegnato alle società di cui al comma 3, a valere sui fondi residui di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo complessivo di 49 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro destinati a sviluppare progetti di innovazione finanziaria, ivi inclusi quelli offerti dal Fintech con infrastrutture di cloud computing, big data e blockchain con l'obiettivo di efficientare i processi produttivi delle società di cui al comma 1, valorizzando anche la partecipazione con le banche interessate all'innovazione della specie; 15 milioni di euro finalizzati alla costituzione di fondi di investimento alternativi previsti dagli articoli 46-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per rilevare le sofferenze dei Confidi associati alle società di cui al comma 1 con conseguente attività di recupero crediti, previa opportuna autorizzazione; 1 milione di euro finalizzato alla diffusione dell'educazione finanziaria, alla formazione manageriale ed alla consulenza alle imprese; 3 milioni di euro per il rilascio di garanzie a valere su finanziamenti rivolti al sostegno del capitale immateriale, alla crescita della competitività e produttività delle micro e piccole imprese da realizzarsi anche tramite aggregazioni».
1. 548. (ex 19. 109.) Speranza, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  23-bis. Per la finalità di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 549. (ex 19. 102.) Enrico Borghi.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  23-bis. Dopo il comma 641 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono inseriti i seguenti:
   «641-bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI per le aziende turistiche che forniscono ma pluralità di servizi alla stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale.
   641-ter. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede una riduzione tariffaria tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno».
1. 550. (ex 19. 63.) Bergamini, Fiorini, D'Attis, Mulè, Mugnai, Ripani, Polidori.

  Aggiungere, in fine il seguente comma:
  23-bis. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni. – Codice della Navigazione, è inserito il seguente comma:
  «3. La determinazione del canone con tenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio».
1. 551. (ex 19. 58.) Bergamini, Fiorini, D'Attis, Mulè, Mugnai, Ripani, Polidori.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  23-bis. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, sostituire le parole: «alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni» con «delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79».

  Conseguentemente all'articolo 21 comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.500 milioni.
1. 552. (ex 19. 60.) Bergamini, Fiorini, D'Attis, Mulè, Mugnai, Ripani, Polidori.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  23-bis. Fino alla data del 30 settembre 2019, entro la quale si provvede al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2018, avviati dalle amministrazioni competenti per il rilascio, la sospensione, la revoca, la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2016, n. 296, nonché i procedimenti di riscossione coattiva sono sospesi. La disposizione di cui al precedente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano come oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. 553. (ex 19. 40.) Ripani, D'Attis, Mugnai.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Norme in materia di Zone economiche speciali – ZES e di Zone logistiche semplificate – ZLS)

  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) la lettera b) è soppressa;
    2) alla lettera d) le parole: «le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i porti di cui al comma 2, dell'articolo 3, nel caso la ZES ricomprenda più aree non adiacenti» sono soppresse;
    3) alla lettera e), dopo le parole: «ad adottare», sono inserite le seguenti: «, entro 30 giorni dalla promulgazione del decreto di cui all'articolo 7,»;
    4) la lettera f) è soppressa;
    5) alla lettera g), le parole: «possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «verranno»;
    6) alla lettera h), le parole: «, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse» sono soppresse;
   b) all'articolo 7 le parole: «sette anni e superiore a quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni», e le parole: «fino a un massimo di ulteriori sette anni,» sono soppresse.

  2. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più» con le seguenti: «un numero di proposte di istituzione di ZES nel proprio territorio corrispondente al numero delle».
  3. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Nelle ZES costituite ai sensi dell'articolo precedente, a decorrere dal 1o gennaio 2019, le nuove imprese che avviano una nuova attività economica, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
   a) riduzione del 50 per cento delle imposte sui redditi (IRES) per i primi cinque periodi di imposta;
   b) riduzione del 50 per cento delle dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta;
   c) esenzione dall'imposta municipale unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a tempo indeterminato a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento.

  4-ter. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili, a decorrere dal 1o gennaio 2019, sono quelle di cui al comma 4-bis, ridotte della metà.
  4-quater. I canoni corrisposti per locazione di immobili di funzionali all'esercizio di attività d'impresa in area ZES sono soggetti ad imposta nella forma della cedolare secca con un'aliquota del 10 per cento».
  4. Al comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12».
  5. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «nelle zone assistite delle regioni», inserire le seguenti: «Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lazio».
  6. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito altresì – nei limiti e alle medesime condizioni ivi previste – alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nei punti franchi di Venezia e Trieste individuati rispettivamente all'interno degli spazi doganali del porto commerciale di Marghera e negli attuali limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale di Trieste e nelle altre zone, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali, di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, nonché nei porti di Genova, Civitavecchia e Livorno, in ragione della situazione di particolare difficoltà economica e produttiva in cui tali aree si trovano, anche in considerazione degli svantaggi competitivi derivanti dalla prossimità territoriale con altri Stati che godono di livelli di imposizione fiscale più bassi.
  7. La misura percentuale massima del credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese.
  8. La disposizione di cui al presente articolo è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 con le seguenti: 8.650 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 8.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020”.
1. 554. (ex 19. 09.) Lucaselli, Lollobrigida, Rotelli, Butti, Fidanza, Ferro.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Istituzione delle zone franche interne)

  1. Per contrastare lo spopolamento delle «aree interne», definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 fra Italia e Commissione UE, nonché per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei sistemi intercomunali di cui esse si compongono, sono istituite «zone franche interne» in cui si concentreranno programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove piccole e micro imprese, ovvero il sostegno di quelle esistenti, nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi.
  2. Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, a valere delle dotazioni di cui al Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 187, n. 183, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.
  3. Il Fondo è integrato dal cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.
  4. Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.
  5. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per il Sud, formulata sentito il Comitato tecnico nazionale per le «aree interne» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche rurali sulla base di parametri demografici e socio-economici.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa della Conferenza unificata, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.
  7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro annui dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1.
1. 555. (ex 19. 022.) Trancassini, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 19. aggiungere il seguente

Art. 19-bis.

  1. Per contrastare lo spopolamento delle «aree interne», definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 fra Italia e Commissione UE, nonché per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei sistemi intercomunali di cui esse si compongono, sono istituite «zone franche interne» in cui si concentreranno programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove piccole e micro imprese, ovvero il sostegno di quelle esistenti, nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi.
  2. Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, a valere delle dotazioni di cui al Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 187, n. 183, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Il Fondo è integrato dal cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree. Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per il Sud, formulata sentito il Comitato tecnico nazionale per le «aree interne» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche rurali sulla base di parametri demografici e socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa della Conferenza unificata, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 200, indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 350.
1. 556. (ex 19. 055.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi)

  1. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente la crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e il consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
  2. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.».
   b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto all'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.».

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: 175 milioni di euro per l'anno 2019, di 420 milioni di euro per l'anno 2020 e di 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1. 557. (ex 19. 032.) Incerti.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Estensione e sostegno dell'operatività del Fondo garanzia per le PMI)

  1. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecento mila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti.».
  3. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui al comma 1, è istituita una sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantirle di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di 3 milioni e cinquecentomila euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.
  4. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2 e 3, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia ai sensi del presente comma.
  5. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, comma 6-bis, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3 milioni e cinquecentomila euro».
  6. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dal soggetti richiedenti.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 558. (ex 19. 028.) Padoan, Marattin.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Credito di imposta per le PMI italiane per la partecipazione a fiere internazionali di settore)

  1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle imprese italiane, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi, alte imprese esistenti alla data del 1o gennaio 2019 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 150.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 1. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 6.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione a fiere internazionali di settore al di fuori dell'Unione europa relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie e di comunicazione connesse alla partecipazione; per il trasporto di prodotti e materiali.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro degli esteri, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposi- zioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:
   a) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
   b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 6;
   c) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
   d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  5. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
   a) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 35 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 25 milioni di euro per fanno 2019 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 559. (ex 19. 04.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Sostegno alle operazioni immobiliari nel settore turismo attraverso il potenziamento del Fondo garanzia per le PMI)

  1. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. La garanzia diretta del Fondo di cui al comma 1, rilasciata sulle operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 4 del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti, avente durata fino a 30 anni, che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili ovvero spese in opere murarie, nonché le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 può avere validità fino a 30 anni dalla data di sua concessione e decade allo scadere del periodo predetto.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 560. (ex 19. 029.) Marattin, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)

  1. All'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle finalità del presente articolo.
  3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 561. (ex 19. 071.) Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Istituzione del gruppo di lavoro per una Piattaforma a supporto di fondi pensione e casse di previdenza)

  1. Al fine di favorire l'investimento a medio e lungo termine degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in forme di investimento alternative, è istituito con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gruppo di lavoro finalizzato alla definizione delle modalità di funzionamento di una Piattaforma che consenta di:
   a) supportare fondi pensione e casse di previdenza nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti, nonché coadiuvare tali soggetti nelle valutazioni agli stessi demandate;
   b) promuovere forme di aggregazione e convergenza delle risorse finanziarie dei fondi pensione e casse di previdenza per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in asset liquidi ed illiquidi, anche individuando;
   c) svolgere un'attività di promozione nei confronti di investitori istituzionali domestici ed esteri delle opportunità di investimento in Italia in infrastrutture e nei distretti interessati da processi di aggregazione e riorganizzazione aziendale;

  2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano rappresentanti esperti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico. Il gruppo di lavoro è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza in ambito finanziario e nel campo di asset management, in numero comunque non superiore ai componenti designati nell'ambito dell'organico dei Ministeri di cui al periodo precedente.
  3. Ai componenti del gruppo di lavoro, compresi i membri esterni all'organico dei Ministeri, non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Entro trenta giorni dalla nomina dei componenti, il Gruppo di lavoro sottopone al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico un documento operativo che indichi le tipologie di asset investibili, le caratteristiche specifiche e le modalità di governance della Piattaforma, le modalità e i criteri guida per la scelta degli asset e le linee per la programmazione annuale da elaborarsi anche ai sensi del Regolamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, disponendo che entro il 30 aprile di ciascun anno i gestori della Piattaforma trasmettano al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico una dettagliata relazione in merito alle attività svolte, con particolare riferimento, a numero e soggetti coinvolti, entità delle risorse mobilitate, andamento generale della gestione delle risorse.
  5. Al fine di potenziare la portata applicativa della Piattaforma, i redditi diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui l'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, generati dagli investimenti effettuati da casse e fondi pensione attraverso la Piattaforma, che sarà istituita dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'esito del processo istruttorio di cui al comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 245 milioni di euro per l'anno 2019 e di 395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 562. (ex 19. 030.) Fregolent.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Esclusione delle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   « f-bis) alle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, rilasciate per servizi pubblici, per servizi e attività portuali e produttive o per alcuna delle seguenti attività:
   1) stabilimenti balneari;
   2) gestione di strutture turistico-ricettive e attività turistico ricreative o sportive;
   3) noleggio di imbarcazioni e natanti;
   4) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
   5) esercizi commerciali in genere;
   6) mercati periodici con occupazione di suolo pubblico».

  2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono abrogati.
1. 563. (ex 19. 031.) Bergamini, Fiorini, D'Attis, Mulè, Mugnai, Ripani, Polidori.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, ai sensi del presente comma. I contributi sono concessi a docenti, ricercatori universitari e giovani laureati della stessa università o di altre università. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le università destinatarie del Fondo di cui primo periodo, nonché i criteri e le modalità di ripartizione dello stesso. Le università che ricevono le risorse di cui al primo periodo, sostengono, attraverso specifici contribuiti, la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative, nonché lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di software originali. Le università che ricevono le risorse di cui al primo periodo, dedicano un'apposita sezione del proprio sito internet nella quale pubblicano le informazioni relative all'ammontare e all'utilizzo dei contributi assegnati alle start-up, le quali devono essere trasmesse al Ministero medesimo con cadenza almeno semestrale mediante procedura telematica.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 20.000.000;
   2020: – 20.000.000;
   2021: – 20.000.000.
1. 564. (ex 19. 034.) Calabria, Gelmini, Palmieri.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Ciascuna università statale, nell'esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento che disciplina un programma di raccolta di capitali per la costituzione e il sostegno alle start-up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, nonché per lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di software originali. Il programma prevede l'istituzione di una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative e di donazioni. Lo stesso regolamento di cui al primo periodo promuove una campagna di comunicazione mediante strumenti digitali al fine di rendere nota l'esistenza dei programmi di raccolta di capitali per la valorizzazione e il sostegno delle start-up innovative. Le università dedicano inoltre un'apposita sezione del proprio sito internet nella quale pubblicano le informazioni relative all'ammontare e all'utilizzo delle risorse reperite dalle start-up attraverso lo strumento del crowdfounding.
1. 565. (ex 19. 035.) Calabria, Gelmini, Palmieri.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le start-up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si individuano i criteri e le condizioni ai quali le start-up devono attenersi per poter accedere benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 566. (ex 19. 036.) Calabria, Gelmini, Palmieri.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le start-up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, anche al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché al fine di favorirne l'uso sociale, possono chiederne l'utilizzo, per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del carico. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto.
1. 567. (ex 19. 037.) Calabria, Gelmini, Palmieri.

  Dopo l'articolo 19. aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le start-up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto.

1. 568. (ex 19. 038.) Calabria, Gelmini, Palmieri.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Credito d'imposta per le spese relative all'adozione di misure di prevenzione di attività illecite da parte di terzi e di infortuni domestici)

  1. Per l'anno d'imposta 2019 è ammessa una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nel limite massimo complessivo di 25 milioni di euro per le spese sostenute dalle persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o d'impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, di tecnologie di prevenzione degli infortuni domestici e telemedicina, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.
  2. La detrazione è pari al 100 per cento del costo sostenuto, fino ad un ammontare complessivo di euro 5.000 per le spese relative all'istallazione degli impianti e delle tecnologie previste dalla norma e nei limiti del 30 per cento del valore dell'impianto per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza.
  3. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi per i soggetti con età anagrafica non superiore a 65 anni e in tre quote annuali per gli altri.
  4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate stipula specifiche convenzioni con gli enti comunali, provinciali e regionali, nonché con gli istituti di vigilanza, i gestori telefonici, le aziende eroganti servizi e forniture di acqua, gas ed energia elettrica e gli enti finanziari ed assicurativi, gli esercizi commerciali specializzati nella vendita degli impianti, al fine di semplificare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il sostenimento delle spese detraibili. Il testo delle convenzioni e le modalità di sottoscrizione delle stesse sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  5. In alternativa alla detrazione delle spese, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per la cessione del corrispondente credito. Gli aventi diritto potranno cedere il credito ai soggetti convenzionati con l'Agenzia delle entrate che hanno ceduto i beni o effettuato gli interventi, ovvero agli altri soggetti privati convenzionati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il possesso dei suindicati requisiti in capo al cedente del credito viene certificato da parte dell'Agenzia delle entrate mediante specifica attestazione. Il testo e le modalità di rilascio della prescritta attestazione è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 160 milioni.
1. 569. (ex 19. 02.) Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

  1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
  2019:
   CP: – 240.000.000;
   CS: – 240.000.000.

  2020:
   CP: – 240.000.000;
   CS: – 240.000.000.

  2021:
   CP: – 240.000.000;
   CS: – 240.000.000.
1. 570. (ex 19. 039.) Zucconi, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Ferro.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi ai 2018, entro il limite di 240 milioni annui.

  Conseguentemente, all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 571. (ex 19. 040.) Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 1o dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente all'articolo 90 comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 200; indi sostituire la parola: 400 con la seguente: 350.
1. 572. (ex 19. 065.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Interventi per la sostenibilità del trasporto pubblico locale)

  1. All'articolo 18, comma 3-quater, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: «sostenibilità ambientale», sono aggiunte le seguenti: «favorendo la mobilità sostenibile, sostituendo il materiale rotabile alimentato a diesel, con mezzi alimentati a combustibili meno inquinanti a trazione elettrica».
  2. Per le finalità di cui al presente articolo a decorrere dal 1o gennaio 2019, sono stanziati, al Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del Trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012, 50 milioni.
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 50 milioni di euro a partire dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 573. (ex 19. 018.) Benedetti.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 4.000.000;
   2020: – 4.000.000;
   2021: – 4.000.000.
1. 574. (ex 19. 019.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. A tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, le parole: «31 maggio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «30 gennaio 2018».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 4.000.000;
   2020: – 4.000.000;
   2021: – 4.000.000.
1. 575. (ex 19. 020.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Potenziamento dell'accesso al credito per le imprese femminili)

  1. Al fine di alimentare la Sezione Speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità», istituita ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012 e della convenzione del 14 marzo 2013 tra Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'economia e delle finanze come integrata con decreto del 27 marzo 2015, di approvazione dell'Atto aggiuntivo alla convenzione, e finalizzata a interventi del Fondo in favore delle imprese femminili, mediante la concessione di agevolazioni nella forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia, a copertura di operazioni finanziarie finalizzate all'attività di impresa, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 10 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2019.
  2. Una quota pari al 70 per cento dell'incremento della dotazione del Fondo di cui al precedente comma 1 è riservata alle nuove imprese start-up femminili. Ulteriori risorse destinate alla medesima finalità potranno essere individuate a valere sugli stanziamenti disponibili del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico.
  3. Ai fini di cui al presente articolo, sono imprese femminili quelle di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Ai medesimi fini sono start-up femminili le PMI aventi i requisiti di cui al primo periodo che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività da meno di tre anni rispetto alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 576. (ex 19. 068.) Boldrini, Muroni, Occhionero, Rostan, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità» istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 577. (ex 19. 049.) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 240 milioni di euro annui a partire dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 578. (ex 19. 033.) Prisco, Zucconi, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 26.
(Variazioni dell'imponibile o dell'imposta)

  1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
  2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.
  3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.
  4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
   a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

  5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).
  6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.
  7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
  8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.
  9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
  10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.
  11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
  12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
   a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
   b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
   c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, primo periodo sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.000 milioni di euro annui;
   b) sopprimere il comma 4.
1. 579. (ex 19. 046.) Pedrazzini.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proventi in favore degli enti locali rinvenienti dalla localizzazione sui territori di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

  1. Fermo restando che l'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere attività d'impresa, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli Enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dopo detta data, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi possono essere rivisti alla luce dei criteri contenuti nel decreto ministeriale 10 settembre 2010 e, segnatamente, nei punti 1.1. e 13.4.
1. 580. (ex 19. 053.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche al Fondo Kyoto)

  1. All'articolo 9 comma 1 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)» sono sostituite dalle seguenti: «ad uso pubblico».
  2. All'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, aggiungere in fine il seguente periodo: ”In merito ai settori finanziabili, le agevolazioni per gli interventi relativi a infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso e in generale mobilità sostenibile sono ammissibili anche per gli enti locali.
1. 581. (ex 19. 054.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2019: – 4.000.000;
  2020: – 4.000.000;
  2021: – 4.000.000.
1. 582. (ex 19. 021.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

Comma 135 (vedi Art. 19-bis)

Comma 136 (vedi Art. 19-ter)

Comma N 137 (vedi Art. 20)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 1.000 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 8.500 milioni di euro.
1. 583. (ex 20. 4.) Polverini, Zangrillo, Occhiuto, Carfagna.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le seguenti: 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di cui 500 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: pari a 8.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 584. (ex 20. 6.) Gavino Manca, Mura, Raciti, Miceli.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
1. 585. (ex 20. 5.) Occhiuto, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle assunzioni dei soggetti sopraindicati con contratti a tempo determinato in agricoltura che prevedano l'impegno scritto del datore di lavoro ad assumere lo stesso lavoratore per tre anni consecutivi, con almeno 100 giornate di lavoro per ciascun anno.
*1. 586. (ex *20. 1.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle assunzioni dei soggetti sopraindicati con contratti a tempo determinato in agricoltura che prevedano l'impegno scritto del datore di lavoro ad assumere lo stesso lavoratore per tre anni consecutivi, con almeno 100 giornate di lavoro per ciascun anno.
*1. 587. (ex *20. 2.) Anna Lisa Baroni, Nevi, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sandra Savino, Sozzani.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle assunzioni dei soggetti sopraindicati con contratti a tempo determinato in agricoltura che prevedano l'impegno scritto del datore di lavoro ad assumere lo stesso lavoratore per tre anni consecutivi, con almeno 100 giornate di lavoro per ciascun anno.
*1. 588. (ex *20. 11.) Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 2021 e 2022 nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che abbiano un'età compresa tra i trentacinque e i cinquantacinque anni. Ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori coi requisiti di cui al periodo precedente, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati. All'onere recato, stimato in 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 589. (ex 20. 8.) Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui.

  Conseguentemente:
   all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 175 milioni di euro per l'anno 2019 e 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;
   all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: vittime di violenza di genere sono inserite le seguenti: e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.
1. 590. (ex 20. 7.) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 175 milioni di euro per l'anno 2019 e 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 591. (ex 20. 3.) Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Boschi, Annibali, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In seguito ad eventuali accertate irregolarità nel possesso del documento unico di regolarità contributiva, la decadenza dai benefici di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, opera a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data di accertamento.
1. 592. (ex 20. 14.) Bucalo, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

TITOLO III
MISURE PER IL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE, LA PREVIDENZA E IL RISPARMIO
Capo I
MISURE PER IL LAVORO, IL CONTRASTO, ALLA POVERTÀ, L'ACCESSO ALLA PENSIONE

Art. 20-bis.
(Stabilizzazione dell'APE sociale)

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «In via sperimentale, dal 1o maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o maggio 2017».
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2019, 930 milioni di euro per l'anno 2020, 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, 2.150 milioni di euro per l'anno 2022, 2.500 milioni di euro per l'anno 2023 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 6.400 milioni di euro per l'anno 2019, 6.070 milioni di euro per l'anno 2020, 5.400 milioni di euro per l'anno 2021, 4.850 milioni di euro per l'anno 2022, 4.500 milioni di euro per l'anno 2023, 4.400 a decorrere dall'anno 2024.
1. 593. (ex 20. 07.) Delrio, Serracchiani, Gribaudo, Marattin, Carla Cantone, Boccia, Boschi, Lacarra, Lepri, Madia, Melilli, De Micheli, Mura, Navarra, Padoan, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

TITOLO III
MISURE PER IL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE, LA PREVIDENZA E IL RISPARMIO
Capo I
MISURE PER IL LAVORO, IL CONTRASTO, ALLA POVERTÀ, L'ACCESSO ALLA PENSIONE

Art. 20-bis.
(Potenziamento ed estensione del reddito di inclusione)

  1. Al fine di incrementare il beneficio economico e la platea dei beneficiari del Reddito d'inclusione (ReI), al decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: «euro 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.000»;
   b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro 4.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni previste dall'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, incrementato del 50 per cento. Il valore mensile del Rei è pari a un dodicesimo del valore su base annua»;
   c) all'articolo 4, comma 5, primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»;
   d) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, dei medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento»;
   e) all'articolo 7, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 450 milioni di euro nel 2019 e a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9»;
   f) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il valore di euro 4.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a);»;
    b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) il massimale dei beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1».

  2. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21:
   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 3.802 milioni di euro per l'anno 2019, 3.842 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.870 milioni a decorrere dall'anno 2021;
   al comma 1, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
1. 594. (ex 20. 06.) Delrio, Carnevali, Lepri, Marattin, De Filippo, Serracchiani, Boccia, Boschi, Campana, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Madia, Melilli, De Micheli, Mura, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

TITOLO III
MISURE PER IL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE, LA PREVIDENZA E IL RISPARMIO
Capo I
MISURE PER IL LAVORO, IL CONTRASTO, ALLA POVERTÀ, L'ACCESSO ALLA PENSIONE

Art. 20-bis.
(Assegno unico per i figli a carico)

  1. Al fine di favorire la natalità, promuovere l'occupazione, in particolare femminile, e incrementare il sostegno finanziario alla genitorialità, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per l'assegno unico ai figli» con una dotazione di 4 miliardi di euro per l'anno 2019 e 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi finalizzati al riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, sotto forma di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura decrescente al crescere del reddito, per tutti i tipi di lavoro e per tutte le fasce di reddito, ivi inclusi i contribuenti con una imposta netta minore o uguale a zero.
  3. L'assegno di cui al comma 2 prevede un beneficio massimo di 240 euro per dodici mensilità ed è ridotto per i figli maggiorenni di età inferiore a ventisei anni e maggiorato per ciascun figlio con disabilità.
  4. I provvedimenti di cui al comma 2 individuano i trattamenti e gli strumenti vigenti aventi le medesime finalità dell'assegno di cui al comma 2, che cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei medesimi provvedimenti. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma incrementano la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 21:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 di euro con le seguenti: 5.200 milioni di euro;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 6.500 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5.800 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 595. (ex 20. 05.) Delrio, Lepri, Carnevali, Marattin, De Filippo, Boccia, Boschi, Campana, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

TITOLO III
MISURE PER IL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE, LA PREVIDENZA E IL RISPARMIO
Capo I
MISURE PER IL LAVORO, IL CONTRASTO, ALLA POVERTÀ, L'ACCESSO ALLA PENSIONE

Art. 20-bis.
(Riduzione del costo del lavoro)

  1. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali con riferimento ai periodi lavorativi svolti fino al 31 dicembre 2028. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.
  2. Con riferimento al periodo decorrente dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2028, la riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 1 si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
  3. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027; 7.030 milioni di euro per l'anno 2028, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2028.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 5.250 milioni di euro per l'anno 2019, 5.240 milioni di euro per l'anno 2020, 4.590 milioni di euro per l'anno 2021, 4.090 milioni di euro per l'anno 2022, 3.470 milioni di euro per l'anno 2023, 2.830 milioni di euro per l'anno 2024, 2.150 milioni di euro per l'anno 2025, 1.510 milioni di euro per l'anno 2026, 760 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1. 596. (ex 20. 04.) Delrio, Serracchiani, Marattin, Gribaudo, Boccia, Boschi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Madia, Melilli, De Micheli, Mura, Navarra, Padoan, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Regime fiscale, agevolato per i pensionati che trasferiscono la loro residenza in Italia, in uno dei comuni delle regioni dell’ex obiettivo «Convergenza»)

  1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  «Art. 24-ter.(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo »Convergenza«). – 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo »Convergenza«, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

  2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi percepiti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi percepiti fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi percepiti oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
  3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis».
  2. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:
   a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
1. 597. (ex 20. 01.) Meloni, Crosetto, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Bonus occupazionale Sud Lavoro)

  1. Al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, lavoratori di età anagrafica compresa tra i 35 anni, compiuti, e i 49 anni compiuti, è riconosciuto un importo pari a 10.000 euro quale bonus occupazionale, nel limite massimo di spesa pari a 1.000 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019.
  2. Il bonus di cui al comma 1 è riconoscibile a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti, da almeno cinque anni, in una delle regioni di cui al presente comma.
  3. L'importo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS in due quote annuali di pari entità da corrispondere nei due anni successivi a decorrere dal termine del periodo di prova a seguito di esito favorevole e prosecuzione del rapporto di lavoro.
  4. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nell'arco dei trentasei mesi successivi al riconoscimento dell'importo di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, e obbligato a risarcire l'INPS, entro sei mesi dalla data di licenziamento, dell'intero ammontare delle somme ricevute maggiorato del cinquanta per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 8.000 milioni di euro.
1. 598. (ex 20. 011.) Occhiuto, Polverini, Zangrillo, Mandelli, Prestigiacomo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Incentivi per contratti a tempo indeterminato)

  Alle imprese e i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1o gennaio 2019, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 4.000 euro su base annua.

  2. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 599. (ex 20. 03.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Rifinanziamento Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

  1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020. Conseguentemente, la dotazione finanziaria di cui al comma 108 dello stesso articolo è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020».
  2. Al predetto onere si provvede, per un valore corrispondente, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzato ad operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo.
1. 600. (ex 20. 09.) Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Fiorini, Bond.

Commi 138-144 (vedi Art. 21)

  All'articolo 21, premettere il seguente:

Art. 021.
(Misure per la famiglia e la natalità)

  1. Il comma 125 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
  «125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2019 è riconosciuto un assegno annuale di importo pari a 1.000 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  2. Il comma 248 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
  3. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro dall'anno 2019.
  4. Quale contributo alle spese delle famiglie e sostegno alla natalità, dal 1o gennaio 2019 e per il quinquennio 2019-2023, è riconosciuto in via sperimentale ai datori di lavoro privati che erogano una o più mensilità aggiuntive ai propri dipendenti per ogni figlio nato o adottato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo erogato pari a 3 mila euro su base annua per dipendente.
  5. L'esonero di cui al comma 4, spetta ai datori di lavoro in presenza di dipendenti con un'anzianità di servizio pari ad almeno due anni e a condizione che i medesimi non presentino le proprie dimissioni entro i successivi ventiquattro mesi se non per gravi motivi familiari.
  6. L'importo erogato entro i limiti per dipendente indicati dal comma 4, è esente dall'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle addizionali regionali e comunali.
  7. La mensilità aggiuntiva di cui al comma 4 è riconosciuta, in caso di adozione, previa presentazione del documento di avvenuta adozione con l'ingresso del minore in famiglia da parte della lavoratrice ovvero del lavoratore dipendente e, in caso di nascita, per i soli lavoratori dipendenti padri, previa presentazione al proprio datore di lavoro del certificato di nascita del figlio.
  8. A decorrere dal 1o gennaio 2019, si applicano a regime le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a dieci giorni.
  9. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
  10. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2022, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.
  11. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 10.
  12. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge 311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348, della legge 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.
  13. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato dall'anno 2019 per 250 milioni di euro.
  14. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i primi due periodi sono sostituiti con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
  15. All'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «2.100 euro» e «40.000 euro», sono sostituite rispettivamente con le seguenti: «2.500 euro» e «70.000 euro».
  16. A decorrere dal 1o gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le donne di cui al primo periodo, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.
  17. A copertura degli oneri si provvede entro i limiti di 6.000 milioni annui a valere sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge, e mediante le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo comma.
  18. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese fino a 4.000 milioni dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 601. (ex 021. 01.) Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  All'articolo 21, premettere il seguente:

Art. 021.
(Misure per la famiglia e la natalità)

  1. Il comma 125 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
  «125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2019 è riconosciuto un assegno annuale di importo pari a 1.000 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  2. Il comma 248 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
  3. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro dall'anno 2019.
  4. Quale contributo alle spese delle famiglie e sostegno alla natalità, dal 1o gennaio 2019 e per il quinquennio 2019-2023, è riconosciuto in via sperimentale ai datori di lavoro privati che erogano una o più mensilità aggiuntive ai propri dipendenti per ogni figlio nato o adottato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo erogato pari a 3 mila euro su base annua per dipendente.
  5. L'esonero di cui al comma 4, spetta ai datori di lavoro in presenza di dipendenti con un'anzianità di servizio pari ad almeno due anni e a condizione che i medesimi non presentino le proprie dimissioni entro i successivi ventiquattro mesi se non per gravi motivi familiari.
  6. L'importo erogato entro i limiti per dipendente indicati dal comma 4, è esente dall'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle addizionali regionali e comunali.
  7. La mensilità aggiuntiva di cui al comma 4 è riconosciuta, in caso di adozione, previa presentazione del documento di avvenuta adozione con l'ingresso del minore in famiglia da parte della lavoratrice ovvero del lavoratore dipendente e, in caso di nascita, per i soli lavoratori dipendenti padri, previa presentazione al proprio datore di lavoro del certificato di nascita del figlio.
  8. A decorrere dal 1o gennaio 2019, si applicano a regime le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a dieci giorni.
  9. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
  10. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2022, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.
  11. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 10.
  12. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge 311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348, della legge 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.
  13. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato dall'anno 2019 per 250 milioni di euro.
  14. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i primi due periodi sono sostituiti con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
  15. All'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «2.100 euro» e: «40.000 euro» sono sostituite rispettivamente con le seguenti: «2.500 euro» e «70.000 euro».
  16. A decorrere dal 1o gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le donne di cui al primo periodo, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.
  17. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 6.500 milioni annui, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 602. (ex 021. 02.) Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  All'articolo 21, premettere il seguente:

Art. 021.
(Misure per la famiglia e la natalità)

  1. Il comma 125 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
  «125, Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2019 è riconosciuto un assegno annuale di importo pari a 1.000 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nei nucleo familiare a seguito dell'adozione. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  2. Il comma 248 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
  3. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro dall'anno 2019.
  4. Quale contributo alle spese delle famiglie e sostegno alla natalità, dal 1o gennaio 2019 e per il quinquennio 2019-2023, è riconosciuto in via sperimentale ai datori di lavoro privati che erogano una o più mensilità aggiuntive ai propri dipendenti per ogni figlio nato o adottato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo erogato pari a 3 mila euro su base annua per dipendente.
  5. L'esonero di cui al comma 4, spetta ai datori di lavoro in presenza di dipendenti con un'anzianità di servizio pari ad almeno due anni e a condizione che i medesimi non presentino le proprie dimissioni entro i successivi ventiquattro mesi se non per gravi motivi familiari.
  6. L'importo erogato entro i limiti per dipendente indicati dal comma 4, è esente dall'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle addizionali regionali e comunali.
  7. La mensilità aggiuntiva di cui al comma 4 è riconosciuta, in caso di adozione, previa presentazione del documento di avvenuta adozione con l'ingresso del minore in famiglia da parte della lavoratrice ovvero del lavoratore dipendente e, in caso di nascita, per i soli lavoratori dipendenti padri, previa presentazione al proprio datore di lavoro del certificato di nascita del figlio.
  8. A decorrere dal 1o gennaio 2019, si applicano a regime le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a dieci giorni.
  9. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
  10. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2022, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.
  11. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 9.
  12. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge 311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348, della legge 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.
  13. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato dall'anno 2019 per 250 milioni di euro.
  14. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i primi due periodi sono sostituiti con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori dei matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
  15. All'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «2.100 euro» e: «40.000 euro», sono sostituite rispettivamente, con le seguenti: «2.500 euro» e: «70.000 euro».
  16. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 6.000 milioni annui, a valere sulla dotazione di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo.
  17. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese fino a 4.000 milioni dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 603. (ex 021. 03.) Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure di sostegno al reddito degli insegnanti e del personale Ata)

  1. Netto stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il sostegno al reddito degli insegnanti, con una dotazione pari a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2019, destinato a finanziare l'aumento tabellare delle retribuzioni degli insegnanti e del personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado, per un importo netto pari rispettivamente a 400 e 200 euro per ciascuna mensilità, da effettuarsi in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto scuola.
1. 604. (ex 21. 74.) Boccia, Bordo, Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Fondo per la promozione dello studio all'estero)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la promozione dello studio all'estero, con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2019, destinato a finanziare le iniziative di scambio culturale e soggiorno all'estero degli studenti della scuola secondaria superiore, che prevedono lo svolgimento di un anno scolastico in Paesi esteri.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 1 e, in particolare:
   a) le modalità di finanziamento parziale o totale dei soggiorni all'estero di cui al comma 1, nel limite massimo di 10.000 euro per studente, in base al reddito familiare dello studente, accertato attraverso il modello Isee;
   b) i requisiti, diversi dal merito scolastico, nonché le modalità di accertamento dell'idoneità psico-fisica che devono possedere i destinatari dei finanziamenti;
   c) le modalità di partecipazione alle iniziative di cui al comma 1 di enti e associazioni che operano nel settore della formazione all'estero dei soggetti di cui al comma 1;
   d) le modalità di certificazione delle attività svolte e delle competenze acquisite, nonché di rendicontazione delle somme spese;
   e) l'individuazione degli uffici del Ministero competenti per le attività di monitoraggio e controllo, nonché di revoca del beneficio nel caso di mancato rispetto delle norme di cui al presente articolo e delle relative disposizioni attuative.
1. 605. (ex 21. 72.) Boccia, Bordo, Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Fondo per il sostegno alla formazione degli studenti)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il sostegno alla formazione degli studenti, con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2019, destinato a finanziare la formazione scolastica ed extracurriculare degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
  2. A tal fine, a tutti gli studenti residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, una Carta elettronica.
  3. La carta di cui al comma 2 è alimentata con un importo annuale pari a 1.000 euro, a decorrere dal 1o gennaio 2019. Detto importo è versato nel mese di settembre di ogni anno di frequenza effettiva della scuola da parte dei soggetti beneficiari fino alla conclusione dell'intero ciclo scolastico. L'abbandono dell'anno scolastico costituisce causa di decadenza dal beneficio e comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate, proporzionalmente al periodo di mancata frequenza.
  4. La carta di cui al comma 2 può essere utilizzata per l'acquisto di libri, per il trasporto, per il servizio mensa e per ogni esigenza dello studente decisa dagli organi preposti, nonché per le ulteriori finalità determinate con il decreto di cui al comma 5, anche a integrazione e supporto della formazione scolastica.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.
  6. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
1. 606. (ex 21. 73.) Boccia, Bordo, Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Abolizione dell'Irap per le imprese e istituzione di un fondo per il finanziamento della spesa sanitaria regionale)

  1. Al fine di promuovere la crescita economica ed il lavoro, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, è abolita l'imposta regionale sulle attività produttive per i contribuenti del settore privato.
  2. Conseguentemente è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per il finanziamento del sistema sanitario regionale», con dotazione pari a 13.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, per il finanziamento delle esigenze finora assicurate dal gettito dell'importanza regionale sulle attività produttive.
1. 607. (ex 21. 58.) Librandi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Fondi per l'ampliamento del Reddito di Inclusione)

  1. Al fine del potenziamento delle misure contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale è incrementato il Fondo Povertà di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020.
  2. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione a una revisione della disciplina del ReI di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nell'ottica della più efficiente allocazione e distribuzione della maggiore dotazione finanziaria garantita dagli incrementi di cui al comma 1, anche mediante ricorso allo strumento perequativo della imposta negativa.

  Conseguentemente sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Trasformazione del bonus 80 euro in maggiore detrazione per lavoro dipendente e riduzione da cinque a tre delle aliquote progressive IRPEF)

  1. Al Testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dell'articolo 11:
    1) a decorrere dall'anno di imposta 2019, alla lettera b) le parole: «28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «75.000 euro» e le lettere c) e d) sono soppresse;
    2) a decorrere dall'anno di imposta 2021, alle lettere b) ed e) le parole: «75.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000»;
   b) il comma 1-bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete una detrazione aggiuntiva, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro, ma non a 26.600 euro. La detrazione aggiuntiva spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro»;
   c) dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 è inserito il seguente comma:
  «1-ter. Qualora la detrazione aggiuntiva spettante ai sensi del comma 1-bis sia di importo superiore all'imposta lorda determinata sui redditi di cui al comma 1-bis, al netto della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a questa eccedenza. Il credito può essere fruito esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi dell'avente diritto o di conguaglio annuale da parte del sostituto di imposta».
1. 608. (ex 21. 63.) Gelmini, Brunetta, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.

  Sopprimere i commi 1, 3 e 4.
1. 609. (ex 21. 52.) Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Fondi per il reddito di imprenditorialità e per la revisione del sistema pensionistico);

  Conseguentemente:
    sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di incentivare le imprese ad assumere, è istituito un Fondo denominato: «Fondo per il reddito di imprenditorialità» con una dotazione pari a 6.800 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si dà attuazione agli interventi ivi previsti.
    sopprimere il comma 3;
    sopprimere il comma 4.
1. 610. (ex 21. 79.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Fondi per l'abbattimento del cuneo fiscale e per la revisione del sistema pensionistico);

  Conseguentemente:
    sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di favorire la riduzione del peso della tassazione sul lavoro, è istituito un Fondo denominato: «Fondo per l'abbattimento del cuneo fiscale» con una dotazione pari a 6.800 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si dà attuazione agli interventi ivi previsti.
    sopprimere il comma 3;
    sopprimere il comma 4.
1. 611. (ex 21. 81.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati» con una dotazione che costituisce limite di spesa di 6.802 milioni di euro per l'anno 2019, 6.842 milioni di euro per l'anno 2020 e 6.870 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di utilizzo del Fondo secondo i principi contenuti nell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, limitatamente alla quota contributiva e fiscale gravante sui lavoratori.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
1. 612. (ex 21. 80.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Fondo povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è incrementato di 6.802 milioni di euro per l'anno 2019, di 6.842 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 613. (ex 21. 4.) Orlando.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pensioni di cittadinanza aggiungere le seguenti: per tutti i fruitori di pensioni minime.
1. 614. (ex 21. 36.) Lepri, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'esclusione sociale, a garanzia del aggiungere le seguenti: mantenimento dei figli a carico e del.
1. 615. (ex 21. 35.) Lepri, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le seguenti: Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 616. (ex 21. 17.) Mollicone, Rizzetto, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Fondo per il reddito aggiungere le seguenti: e la pensione.
1. 617. (ex 21. 37.) Lepri, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 6.500 milioni.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 88.
1. 618. (ex 21. 54.) Gelmini, D'Ettore, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 7.000 milioni.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 82.
1. 619. (ex 21. 60.) Mandelli, Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Squeri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 7.000 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato per 2.000 milioni di euro per finanziare la contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021 del comparto dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
1. 620. (ex 21. 83.) Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari a 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: pari a 8.650 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga dell'assegno del bonus bebé).

  1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili, anche per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
1. 621. (ex 21. 85.) Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Boschi.

  Al comma 1 sostituire le parole: 9.000 euro con le seguenti: 8.400 euro.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni)

  1. A partire dall'anno 2019 è incrementata di 600.000.000 euro nell'arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2017.
1. 622. (ex 21. 11.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: per l'anno 2019 pari a 8.000 milioni di euro e a decorrere dal 2020 pari a 6.700 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

Art. 3-bis.
(Istituzione dell'assegno personale di cura)

  1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dagli articoli 3-bis, comma 3, e 3-ter, comma 2, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.
  2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.
  3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale assegno, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3-ter, comma 2. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 3-ter.
(Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura)

  1. Per il computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.
  2. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente gradazione:
   a) sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;
   b) sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
   c) sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessitare di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
   d) sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

  3. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 7.
  4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 6.
  5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera c), del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata dall'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura, secondo quanto previsto al comma 6.
  6. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:
   a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata secondo il caso ai sensi dei commi 3, 4 e 5 erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;
   b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.

  7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei commi 3, 4 o 5. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 6, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.
  8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede:
   a) alla individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca;
   b) alla definizione di modalità e criteri omogenei per le procedure di rendicontazione di cui al precedente comma 4 garantendo la massima semplificazione, trasparenza e tracciabilità di tali procedure;
   c) alla definizione di linee guida per la redazione dei progetti individualizzati di cui al precedente comma 2.

  9. Il diritto all'assegno personale di cura, ove riconosciuto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la relativa domanda.
1. 623. (ex 21. 84.) Noja, Carnevali.

  Al comma 1 sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.000 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 38:
   al comma 1 sostituire le parole: 525 milioni con le seguenti: 1.525 milioni;
   al comma 3 sopprimere la lettera d).
1. 624. (ex 21. 55.) D'Ettore, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Gli interventi previsti dal precedente periodo sono finalizzati alla corresponsione di benefici fiscali e contributivi alle imprese che procedono all'assunzione di lavoratori avviati al lavoro dai centri per l'impiego di cui al comma 4 nonché dai soggetti privati che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
1. 625. (ex 21. 82.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: i beneficiari degli interventi di cui al presente comma sono prioritariamente individuati nell'ambito di nuclei familiari con figli minorenni.
1. 626. (ex 21. 53.) Minardo.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017, è pari a 347 milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2020 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021.
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effettuate assunzioni di operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*1. 627. (ex *21. 10.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017, è pari a 347 milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2020 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021.
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effettuate assunzioni di operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*1. 628. (ex *21. 47.) Polidori.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017, è pari a 347 milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2020 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021.
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effettuate assunzioni di operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*1. 629. (ex *21. 14.) Boschi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di promuovere adeguate misure di contrasto alla povertà educativa a partire dall'anno 2019 a valere sulle risorse di cui al comma 1 è autorizzata la spesa in favore delle Regioni del Mezzogiorno pari a 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con: 100 milioni.
1. 630. (ex 21. 5.) Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma.
1. 631. (ex 21. 34.) Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore delle misure volte a introdurre le pensioni di cittadinanza, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma.
1. 632. (ex 21. 38.) Mura, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

  2-bis. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascun lavoratore o lavoratrice l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge, in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.
  2-ter. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.

TABELLA 8
(Articolo 21, comma 2-bis)

Età di pensionamento effettivo Anni di contribuzione
35 36 37 38 39 40
62 -8 -7,7 -7,3 -6,9 -6 -3
63 -6 -5,7 -5,3 -4,9 -4 -2
64 -4 -3,7 -3,3 -2,9 -2 -1
65 -2 -1,7 -1,3 -0,9 -0,5 -0,3
66 0 0 0 0 0 0
67 2 2 2 2 2 2
68 4 4 4 4 4 4
69 6 6 6 6 6 6
70 8 8 8 8 8 8

1. 633. (ex 21. 3.) Orlando.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto i 35 anni di età, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei lavoratori», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, di cui 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 sono destinati per misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori.
1. 634. (ex 21. 33.) Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: modalità di pensionamento anticipato aggiungere le seguenti: senza penalizzazioni.
1. 635. (ex 21. 31.) Lepri, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le seguenti: Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 636. (ex 21. 18.) Mollicone, Rizzetto, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 5.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 con le seguenti: 2.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

1. 637. (ex 21. 32.)Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 6.700 milioni e 7.000 milioni con le seguenti: 6.690 milioni e 6.990 milioni.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Deroga alle disposizioni per l'accesso al trattamento pensionistico del personale della scuola)

  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il personale scolastico che ne ha prodotto domanda a far data dal 1o settembre 2018 ed ha ricevuto la lettera di certificazione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico da parte dell'INPS in data posteriore a quella del 1o settembre 2018, può accedere al trattamento pensionistico dal 1o gennaio 2019.
  2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche al personale scolastico che ha ricevuto dall'INPS la certificazione del diritto al trattamento dell'Ape sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in data successiva al 1o settembre 2018.
1. 638. (ex 21. 61.)Fassina, Fratoianni, Pastorino, Epifani, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture che svolgono mansioni di macchinista, capotreno e manovratore». All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, valutato in 78,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 87,2 milioni di euro per l'anno 2020, 84,5 milioni di euro per fanno 2021, 79,5 milioni di euro per l'anno 2022, 62 milioni di euro per l'anno 2023, 42,3 milioni di euro per l'anno 2024, 26,4 milioni di euro per l'anno 2025, 23 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2.
1. 639. (ex 21. 26.)Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di ulteriori modalità di pensionamento anticipato di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019. Agli oneri relativi al suddetto beneficio, riconosciuto entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle disponibilità del «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani» di cui al comma 2. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
1. 640. (ex 21. 28.)Viscomi, Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Mura, Lepri, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'anticipo pensionistico di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è riconosciuto anche per gli anni a decorrere dal 2019, entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 con le seguenti: 5.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.000.
1. 641. (ex 21. 30.)Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai seguenti soggetti, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
   c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditarle alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;
   d) ai lavoratori cessati, intendendosi come tali quelli:
    1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
   e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;
   f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

  2-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 2-bis e 2-quinquies, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 2-bis a 2-quinquies del presente articolo.
  2-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 3 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  2-quinquies. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.
  2-sexies. Agli oneri di cui al comma 2-quinquies si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.

1. 642. (ex 21. 29.)Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento sulla normativa vigente alla data degli accordi.

  2-ter. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 2-bis è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 2-bis, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 2-bis, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
  2-quater. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 2-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 2-bis. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  2-quinquies. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2-quater del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  2-sexies. I benefici di cui al comma 2-bis sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.
  2-septies. Agli oneri di cui al comma 2-sexies si provvede sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.
1. 643. (ex 21. 70.)Epifani, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Al regime di cui al primo periodo hanno accesso anche le lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti previsti per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il termine del 31 dicembre 2019 deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

  2-ter. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma 2-bis, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 2.
1. 644. (ex 21. 41.)Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fino all'entrata in vigore delle misure adottate ai sensi dei provvedimenti normativi di cui al comma 2, a valere sulle medesime risorse nei limiti di 1.500 milioni di euro annui, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le donne di cui al primo periodo, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: l'assunzione di lavoratori giovani aggiungere le seguenti: fermo restando quanto disposto dal comma 2-bis.
1. 645. (ex 21. 43.)Carfagna, Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fino all'entrata in vigore delle misure adottate ai sensi dei provvedimenti normativi di cui al comma 2, e a valere sulle medesime risorse, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i lavoratori e le lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 62 anni di età, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva sia almeno pari a 100.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: l'assunzione di lavoratori giovani aggiungere le seguenti: fermo restando quanto disposto dal comma 2-bis.
1. 646. (ex 21. 44.)Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fino all'entrata in vigore delle misure adottate ai sensi dei provvedimenti normativi di cui al comma 2, e a valere sulle medesime risorse, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i lavoratori e le lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva sia almeno pari a 100.

  Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: l'assunzione di lavoratori giovani aggiungere le seguenti: fermo restando quanto disposto dal comma 2-bis.
1. 647. (ex 21. 45.)Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:
  «9. Il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.».

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.
1. 648. (ex 21. 57.)Boldrini, Epifani, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
   «e-quater) al personale addetto ai lavori nelle cave come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999. Per tali tipologie di lavoratori le disposizioni di cui al presente comma si applicano entro il limite di spesa di 50 milioni annui a decorrere daranno 2019.».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 649. (ex 21. 77.)Nardi.

  Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: possono essere utilizzati a compensazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all'altro fondo con le seguenti: sono utilizzati, per una quota pari al cinquanta per cento per il finanziamento delle misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 e per la restante quota sono destinati all'aumento dell'importo degli assegni familiari per i lavoratori autonomi a carico dell'INPS;
   b) al quarto periodo, sostituire le parole: possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi 1 e 2 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 1 e 2 con le seguenti: sono utilizzate per una quota pari al cinquanta per cento per il finanziamento delle misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 e per la restante quota sono destinati all'aumento dell'importo degli assegni familiari per i lavoratori autonomi a carico dell'INPS.
1. 650. (ex 21. 46.)Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2019.
1. 651. (ex 21. 27.)Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
1. 652. (ex 0. 21. 86. 5.) Polverini, Pella.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro e dopo le parole: per il funzionamento aggiungere le seguenti: e la stabilizzazione del personale.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 240 milioni di euro.
1. 653. (ex 21. 68.)Epifani, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli interventi previsti dal primo periodo dell'articolo 21 sono finalizzati alla corresponsione di benefici fiscali e contributivi alle imprese che procedono all'assunzione di lavoratori avviati al lavoro dai centri per l'impiego di cui al comma 4 nonché dai soggetti privati che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. 654. (ex 0. 21. 86. 16.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
A decorrere dall'anno 2019, al fine di dare attuazione agli obiettivi in materia di politiche attive del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le regioni sono autorizzate ad assumere, con un aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 8.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 240 milioni per l'anno 2019, a euro 320 milioni per l'anno 2020 e a 320 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede quanto a 240 milioni per l'anno 2019 e a 320 milioni a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego, quanto a euro 320 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1.
1. 655. (ex 0. 21. 86. 11.) Marattin, Boschi.

  Al comma 4, secondo periodo, le parole: A decorrere dall'anno 2019 aggiungere le seguenti:, al fine di rafforzare gli obiettivi in materia di politiche attive del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,.
1. 656. (ex 0. 21. 86. 10.) Marattin, Boschi.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 4.000 unità con le seguenti: 1.000 unità ,

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo:

  sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 120 milioni con le seguenti: trenta milioni;
   sostituire le parole: 160 milioni con le seguenti: 40 milioni.
1. 657. (ex 21. 86. 15.) Lucaselli, Lollobrigida.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, provvedendo a reclutare in via prioritaria il personale in servizio presso ANPAL Servizi S.p.A. già impiegato per lo svolgimento delle attività presso i centri per l'impiego nei vari territori regionali.
1. 658. (ex 0. 21. 86. 4.) Polverini, Occhiuto, Mandelli.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: L'attribuzione delle risorse di cui al precedente periodo è condizionata all'avvenuto ristoro integrale alle Città metropolitane e alle Province delle spese sostenute per il personale e per il funzionamento dei Centri per l'impiego negli anni dal 2015 al 2018, da attuarsi con risorse proprie o con risorse da imputare a quelle stanziate ai sensi del presente comma, da parte delle Regioni interessate al riparto. A tal fine le Regioni trasmettono alla Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2019, l'attestazione circa i rimborsi effettuati alle Città metropolitane e alle Province del rispettivo territorio.
1. 659. (ex 0. 21. 86. 2.) Pella, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: All'articolo 1 comma 795 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: «per la gestione dei servizi per l'impiego» aggiungere: «qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale».
1. 660. (ex 0. 21. 86. 8.) Aprea, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: All'articolo 1 comma 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: «gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego» sono aggiunte le seguenti: «le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni».
1. 661. (ex 0. 21. 86. 7.) Aprea, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: All'articolo 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: «per la gestione dei servizi per l'impiego» aggiungere le seguenti: «o in alternativa, nell'ambito dei processi di delega delle funzioni con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province, in entrambi i casi» e dopo le parole: «con corrispondente incremento della dotazione organica» sono aggiunte le parole: «e cessazione degli effetti di cui all'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014 n. 190».
1. 662. (ex 0. 21. 86. 6.) Aprea, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le unità di personale devono essere in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.
1. 663. (ex 0. 21. 86. 14.) Rizzetto, Lucaselli, Lollobrigida.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Una quota delle risorse previste dalla presente lettera, è destinata in via prioritaria alla stabilizzazione del personale Anpal impiegato con contratti a tempo determinato o altre forme contrattuali per almeno 24 mesi anche non consecutivi.
1. 664. (ex 0. 21. 86. 13.) Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di potenziare i servizi per il lavoro, superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, ivi inclusi i rapporti di lavoro parasubordinato, e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro parasubordinato e a tempo determinato, a decorrere dal 1o febbraio 2019 ANPAL Servizi S.p.A. procede all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, del personale non dirigenziale che risulti assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di collaborazione, ovvero parasubordinato, alla data del 30 giugno 2018 con contratto in scadenza entro l'anno 2020; e sia stato reclutato per mezzo di selezioni pubbliche. Ai fini di cui al periodo precedente ad ANPAL Servizi S.p.A. è riconosciuto un contributo straordinario pari a 28.500.000 euro per l'anno 2019, a 31.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 665. (ex 0. 21. 86. 3.) Polverini, Occhiuto, Mandelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-ter.
All'articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 160 del 2016 dopo il comma 1-octies, è inserito il seguente: «1-novies. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies non si applicano agli enti in dissesto.»
4-quater. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 4-ter, valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 666. (ex 0. 21. 86. 17.) Vitiello, Caiata.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-ter.
Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto e di assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento è consentito di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 133 del 2016 convertito dalla legge n. 160 del 2016 all'assunzione di figure professionali infungibili, in caso di assoluta carenza di organico e alle assunzioni di personale ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 nei limiti di spesa previsti dalla presente lettera.
4-quater. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 4-ter, valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 667. (ex 0. 21. 86. 18.) Vitiello, Caiata.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma, destinate al potenziamento dei centri per l'impiego, sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di personale qualificato per i diversi profili professionali necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali dei centri medesimi.
1. 668. (ex 21. 25.)Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «per la gestione dei servizi per l'impiego» sono aggiunte le seguenti: «o in alternativa, nell'ambito dei processi di delega delle funzioni con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province, in entrambi i casi» e dopo le parole: «con corrispondente incremento della dotazione organica» sono aggiunte le seguenti: «e cessazione degli effetti di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».
1. 669. (ex 21. 48.)Aprea, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

  Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: «per la gestione dei servizi per l'impiego» sono aggiunte le seguenti: «qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale».
1. 670. (ex 21. 49.)Aprea, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego» sono aggiunte le seguenti: «o le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni».

1. 671. (ex 21. 50.)Aprea, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2.
1. 672. (ex 21. 20.)Gribaudo, Serracchiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpretano nel senso che non si applicano le norme di cui all'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2.
1. 673. (ex 21. 21.)Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 796, della legge 23 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «previsto dalla normativa vigente» sono inserite le seguenti: ”anche a riguardo delle 1.600 assunzioni previste dal Piano di rafforzamento dei centri per l'impiego.
1. 674. (ex 21. 69.) Epifani, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 34 della Costituzione, per rendere effettivo il diritto all'istruzione indipendentemente dalle condizioni reddituali, di favorire l'attrattività del Paese nei confronti del resto del mondo, e contribuire alla formazione delle prossime classi dirigenti dei Paesi dei Nord Africa e del Medio Oriente, contribuendo alla stabilità e progresso dell'area dei Mediterraneo, nello stato di previsione del Ministero del istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto il Fondo per l'effettività del diritto allo studio e l'investimento nella formazione dei giovani, denominato «Fondo Alternativo», con lo stanziamento di 6.700 milioni di euro nel 2019 e di 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il Fondo è finalizzato:
   a) nella misura di 5.000 milioni di euro nel 2019, alla costruzione di nuovi edifici scolastici o all'adeguamento di quelli esistenti, di proprietà pubblica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, sono definiti il riparto del fondo tra gli enti locali beneficiari, nonché i criteri, i termini e le modalità di utilizzo delle risorse;
   b) nella misura di 1.000 milioni per il 2019 per l'attribuzione a ricercatori e professori universitari, nonché a ricercatori degli enti di ricerca, di borse di mobilità, finalizzate allo svolgimento di un periodo sabbatico di durata annuale in istituzioni di ricerca e universitarie estere. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i requisiti, i termini e le procedure per l'accesso alle borse di mobilità e l'ammontare delle stesse;
   c) nella misura di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare borse di studio per assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, sino al dottorato di ricerca. In ragione del reddito del destinatario, le borse di studio possono coprire tutte le spese per il mantenimento dello studente, incluse quelle di alloggio, vitto e per l'acquisto dei libri di testo e degli altri materiali didattici, nonché le tasse per la frequenza dei corsi di studio. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti di merito e di reddito per l'accesso alle borse di studio e l'ammontare delle stesse, in ragione del reddito del beneficiario, nonché i termini e le modalità delle relative procedure;
   d) nella misura di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare la mobilità, nei Paesi dell'Unione europea, dei giovani studenti iscritti all'anno precedente a quello terminale della scuola secondaria di secondo grado, mediante l'attribuzione di borse di mobilità, finalizzate a compiere una esperienza formativa presso istituti e scuole di altri Paesi e finalizzate altresì alla certificazione della conoscenza della lingua del Paese ospitante al livello C1 del quadro comune di riferimento europeo. Le spese di trasporto, vitto, alloggio e per il materiale didattico sono poste a carico delle borse di mobilità, il cui importo è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Col predetto decreto sono, altresì, definiti criteri, requisiti, termini e modalità per l'attribuzione delle medesime borse di mobilità. Un importo fino a 50 milioni di euro può essere riservato per borse di studio e formazione presso le Agenzie dell'ONU e le rappresentanze diplomatiche dell'Unione europea nel mondo;
   e) nella misura di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare la mobilità, nei Paesi dell'Unione europea, dei professori della scuola secondaria di secondo grado, al fine di consentirne il distacco, per un anno scolastico, presso le istituzioni scolastiche dei Paesi ospitanti, nonché la sostituzione, nel periodo di distacco, presso le scuole titolari. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti l'importo delle borse di mobilità nonché criteri, requisiti, termini e modalità per la loro attribuzione;
   f) nella misura di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare la frequenza, negli istituti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di giovani meritevoli di talento provenienti principalmente dai Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, nonché per favorirne l'apprendimento della lingua e la conoscenza della cultura italiana. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, requisiti, termini e modalità per l'attribuzione delle relative borse di studio;
   g) nella misura di 692,5 milioni di euro nel 2019, di 1.045 milioni di euro nel 2020, di 1.068,4 milioni di euro nel 2021, 1.091,8 milioni di euro nel 2022, di 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2023, ad incrementare il numero di contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
   h) nella misura di 30 milioni di euro nel 2019 per il risanamento e il potenziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 46.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   sopprimere l'articolo 41.
1. 675. (ex 21. 71.) Fusacchia, Tabacci, Magi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Presso il Ministero della salute, è istituto un fondo, con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-ter.

  4-ter. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 90 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 248 milioni di euro per l'anno 2019, di 398 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, 2022 e 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1. 676. (ex 21. 78.) Nardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: 170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 410 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 677. (ex 21. 23.) Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

*1. 678. (ex *21. 22.) Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.
*1. 679. (ex *21. 65.) Melilli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, i contributi previdenziali maturati a seguito della prestazione lavorativa svolta mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario part-time verticale, sono in ogni caso da computarsi nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: 155 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020.
**1. 680. (ex **21. 24.) Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, i contributi previdenziali maturati a seguito della prestazione lavorativa svolta mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario part-time verticale, sono in ogni caso da computarsi nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: 155 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020.
**1. 681. (ex **21. 67.) Epifani, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, stimati in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 244 milioni di euro per l'anno 2019, di 394 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*1. 682. (ex *21. 16.) Fiorini, Bond.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, stimati in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 244 milioni di euro per l'anno 2019, di 394 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*1. 683. (ex *21. 42.) Polverini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 6.000.000;
   2020: – 6.000.000;
   2021: – 6.000.000.
1. 684. (ex 21. 64.) Melilli, Boschi, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e dall'INAIL, ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
1. 685. (ex 21. 62.) Moretto, Benamati, De Micheli, Zardini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari ad euro 6 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90.
1. 686. (ex 21. 66.) Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate sei milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 687. (ex 21. 75.) Lorenzin.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, le parole: «dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili. Ciascun ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388».

  4-ter. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si dà adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali.
*1. 688. (ex *21. 51.) Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, le parole: «dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili. Ciascun ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388».

  4-ter. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si dà adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali.
*1. 689. (ex *21. 56.) Mandelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, le parole: «dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili. Ciascun ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388».

  4-ter. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si dà adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali.
*1. 690. (ex *21. 59.) Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. Al comma 171 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «il versamento ai fondi pensione», le parole: «negoziali di categoria operanti su base nazionale» sono soppresse;
   b) le parole da: «negoziali territoriali di riferimento», al «della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «individuati ai sensi dei suddetto articolo 8»;
   c) le parole: «negoziale, sia esso nazionale o territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «collettivo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
1. 691. (ex 21. 010.) Ciaburro.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributo di solidarietà sulle pensioni alte)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 ai trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS è applicato, sulla quota calcolata con il sistema retributivo di ciascun trattamento, un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Il contributo così determinato è applicato per un periodo di tre anni su ciascun trattamento pensionistico. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
  2. Le somme corrispondenti alle trattenute applicate ai sensi del comma 1 sono riversate in un apposito fondo, denominato «Fondo di solidarietà pensionistica intergenerazionale», istituito presso l'INPS, finalizzato a finanziare misure previdenziali a favore dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto i 35 anni di età e che, alla maturazione dei requisiti pensionistici, avranno avuto una carriera lavorativa discontinua e con un trattamento pensionistico inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo INPS.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 692. (ex 21. 037.) Epifani, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributo di solidarietà a sostegno delle prestazioni previdenziali delle nuove generazioni)

  1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale nonché di attuare misure di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni, a partire dal 1o gennaio 2019 e per un periodo di cinque anni, è istituito un contributo di solidarietà a carico dei redditi da pensione di ammontare non inferiore a 5.000 euro netti.
  2. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione della presente disposizione.
1. 693. (ex 21. 021.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributo di solidarietà)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS. Gli enti di cui al primo periodo del presente comma effettuano la trattenuta prendendo a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse rivenienti dall'attuazione del presente comma vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'incremento dei trattamenti minimi di pensione.
1. 694. (ex 21. 072.) Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributo di solidarietà sulle pensioni superiori a quattordici volte il trattamento minimo)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 ai trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS è applicato, sulla quota calcolata con il sistema retributivo di ciascun trattamento, un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e ai 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Il contributo così determinato è applicato per un periodo di tre anni su ciascun trattamento pensionistico. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
  2. Le somme corrispondenti alle trattenute applicate ai sensi del comma 1 sono riversate in un apposito fondo, denominato «Fondo di solidarietà pensionistica intergenerazionale», istituito presso l'INPS, finalizzato a finanziare misure previdenziali a favore dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto i 35 anni di età e che, alla maturazione dei requisiti pensionistici, avranno avuto una carriera lavorativa discontinua e con un trattamento pensionistico inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo INPS.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 695. (ex 21. 082.) Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)

  1. Per attuare politiche atte a ridurre la povertà acuita dalla crisi economica iniziata nel 2008, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, è istituito un contributo di solidarietà determinato e percepito dallo Stato a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari.
  2. Per base imponibile di tale contributo s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e compreso il patrimonio non strumentale delle società.
  3. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

  4. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è dovuto dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, e determinato applicando l'aliquota dello 0,8 per cento per i patrimoni superiori a 3 milioni di euro.
  5. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  6. Dall'ammontare del contributo di cui al comma 1 sono detratte le somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti.
  7. Il contributo di cui al comma 1 è versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  9. I maggiori proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente destinati al finanziamento delle misure di sostegno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
1. 696. (ex 21. 0103.) Fornaro, Fassina, Pastorino, Epifani, Fratoianni, Federico Conte, Muroni.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni per introdurre un sistema flessibile nell'accesso di lavoratrici e lavoratori al trattamento pensionistico)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le lavoratrici e i lavoratori possono accedere al pensionamento flessibile con il requisito di età anagrafica di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.
  2. Al fine di accedere al pensionamento flessibile di cui al comma 1, l'importo dell'assegno previdenziale deve essere di un ammontare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, calcolato in base all'ordinamento previdenziale di appartenenza.
  3. L'importo della pensione conseguibile è quello massimo a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i sistemi applicabili, la quota calcolata con il sistema retributivo viene ridotta o maggiorata in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati applicando i criteri di cui alla tabella 8 allegata alla presente legge.
  4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento a condizioni e criteri più favorevoli.
  5. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2021 non si applica l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, valutati in 4 miliardi di euro per l'anno 2019 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 21, comma 2.
  7. In caso di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni di cui al comma 6, alla copertura finanziaria dei maggiori oneri si provvede mediante riduzione della prestazione di cui all'articolo 1, commi da 12 a 15, della legge n. 190 del 2014, e successive modificazioni e integrazioni.
1. 697. (ex 21. 015.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sospensione applicazione incrementi speranza di vita)

  1. Ai fini del calcolo dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, per un periodo sperimentale che decorre dal 1o gennaio 2019 al 1o gennaio 2021, non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita di cui alle disposizioni che seguono: articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive integrazioni e modificazioni, articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive integrazioni e modificazioni, articolo 18, comma 4, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive integrazioni e modificazioni, e l'articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive integrazioni e modificazioni, e articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione con il relativo andamento, ai fini di un monitoraggio degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito della sospensione dell'efficacia dell'adeguamento della speranza di vita di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti si provvede mediante l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del Fondo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
1. 698. (ex 21. 016.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Regime pensionistico «Quota 41»)

  1. Al fine di introdurre ulteriori forme di pensionamento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, entro il limite delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, dal 1o gennaio 2019, è introdotto il regime pensionistico «Quota 41» che riconosce la facoltà di accedere al trattamento previdenziale a lavoratori e lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a quarantuno anni di contributi, a prescindere da ulteriori criteri anche anagrafici.
  2. Il Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure di presentazione della domanda di pensione e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 1.
1. 699. (ex 21. 018.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Regime pensionistico «Quota 100»)

  1. Al fine di introdurre ulteriori forme di pensionamento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e entro il limite delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, dal 1o gennaio 2019, è introdotto il regime pensionistico «Quota 100» che riconosce la facoltà di accedere al trattamento previdenziale a lavoratori e lavoratrici in presenza del requisito anagrafico di 62 anni e un'anzianità contributiva minima pari a 38 anni.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure di presentazione della domanda di pensione e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 1.
1. 700. (ex 21. 019.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione di Quota 100 quale regime pensionistico)

  1. Al fine di introdurre ulteriori forme di pensionamento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma, dal 1o febbraio 2019 è riconosciuto, a domanda, l'accesso al trattamento previdenziale a lavoratori e lavoratrici in presenza del requisito anagrafico di 62 anni e un'anzianità contributiva minima pari a 38 anni.
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le procedure di presentazione della domanda di pensione e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 1.
1. 701. (ex 21. 055.) Cannatelli, Polverini, Zangrillo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione di Quota 100 quale regime pensionistico)

  1. Al fine di introdurre ulteriori forme di pensionamento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma, dal 1o febbraio 2019 è riconosciuto, a domanda, l'accesso al trattamento previdenziale a lavoratori e lavoratrici in presenza del requisito anagrafico di 64 anni e un'anzianità contributiva minima pari a 36 anni.
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le procedure di presentazione della domanda di pensione e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 1.
1. 702. (ex 21. 056.) Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga Opzione Donna)

  1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma, all'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «il 31 dicembre 2015», sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2019 quale termine ultimo entro il quale perfezionare».
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sodali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con proprio decreto le procedure per accedere al regime previdenziale di cui al comma 1.
1. 703. (ex 21. 027.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga del regime Opzione donna)

  1. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Al regime di cui al primo periodo hanno accesso anche le lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti previsti per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il termine del 31 dicembre 2019 di cui al comma 1 deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 derivano oneri pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, 2.100 milioni di euro per l'anno 2020 e 2,100 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 5.600 milioni di euro per l'anno 2019 e 4.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
1. 704. (ex 21. 071.) Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

  1. Il termine per la presentazione delle domande per il conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, stabilito all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è riaperto ed è esteso anche al personale civile e militare delle Forze armate e del comparto sicurezza.
  2. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione dei Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020, finanziato con riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 21.
  3. La disciplina delle procedure per le modalità di attuazione del presente articolo è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 705. (ex 21. 022.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di garantire un'equa retribuzione a tutti i lavoratori in conformità all'articolo 36 della Costituzione, il Governo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica istituisce una commissione indipendente che individui i criteri idonei per l'istituzione di una retribuzione minima garantita su base nazionale.
1. 706. (ex 21. 024.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. La legge 11 giugno 1974, n. 252, è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.
1. 707. (ex 21. 025.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Nona salvaguardia esodati)

  1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre limiti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 329 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse residue dalle precedenti salvaguardie e fino a concorrenza del relativo fabbisogno mediante riduzione del fondo istituito di cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge destinato ad interventi in materia pensionistica.
1. 708. (ex 21. 026.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni conclusive di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

  1. Al fine di portare a termine la disciplina transitoria degli interventi di salvaguardia in materia previdenziale e in considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, confluite, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi per ulteriori 6.000 soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ad incremento dei contingenti di categorie già oggetto dei precedenti otto provvedimenti di salvaguardia.
  2. Dall'attuazione del comma 1 derivano oneri pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro con le seguenti: 6.330 milioni di euro e le parole: 7.000 milioni di euro con le seguenti: 6.630 milioni di euro.
1. 709. (ex 21. 067.) Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Interventi in favore dell'accesso alla pensione anticipata)

  1. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 179:
    1) le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;
    2) le parole: «che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite con le seguenti: «che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a e)»;
    3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « e) si trovano in stato di disoccupazione involontaria e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 25 anni, e seguano le disposizioni di cui al comma 179-ter e all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243».
   b) al comma 179-bis, le parole: «da a) a d) » sono sostituite con le seguenti: «da a) a e)».

  2. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 179-bis è aggiunto il seguente: «179-ter. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse confluite nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando il limite di 153.389 soggetti come rideterminato dal decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha modificato il comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 11.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. Per i lavoratori che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Per i soggetti che hanno versato in due o più casse contributive è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo anche alle pensioni di anzianità.».
  3. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente: «10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e ai soggetti elencati al punto 1 precedente non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le lavoratrici di cui all'articolo 1, al comma 179-bis, della legge n. 232 del 2016 la maturazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia viene bloccata alla età di 61 anni e 5 mesi. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 179-ter, della legge n. 232 del 2016 la maturazione del requisito anagrafico viene bloccato a 61 anni e 7 mesi per lavoratori dipendenti, a 62 anni e 7 mesi per autonomi.».
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 1.200.000 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 21, comma 2.
1. 710. (ex 21. 043.) Polverini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni per la libertà di scelta in materia previdenziale)

  1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia previdenziale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma, dal 1o febbraio 2019 è riconosciuta, ai sensi del presente articolo, la facoltà di opzione per il regime contributivo privato.
  2. Ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d) della legge 9 marzo 1989, n. 88, è riconosciuta, a domanda, la facoltà di rinunciare all'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 1996, n. 692, optando tra la continuazione del rapporto di copertura assicurativa obbligatoria e la stipula di una assicurazione privata, comunque obbligatoria, ai sensi della normativa vigente.
  3. Il rapporto di assicurazione obbligatoria può essere interrotto solo se il soggetto interessato abbia effettuato espressa comunicazione e alle condizioni e nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 4.
  4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità, i requisiti e le procedure per il riconoscimento della facoltà di opzione per il regime contributivo privato.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo derivano oneri pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 8.000 milioni di euro.
1. 711. (ex 21. 052.) Ruggieri.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita)

  1. In via sperimentale, a partire dal 1o gennaio 2019, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, assicurando l'invarianza di spesa.
1. 712. (ex 21. 053.) Paolo Russo, Carfagna, Fasano, Sarro, Pentangelo, Casciello.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga Ape sociale).

  1. All'articolo 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  Agli oneri derivanti si provvede nel limite di spesa di 300 milioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 21, comma 2.
1. 713. (ex 21. 023.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga di disposizioni in materia di anticipo pensionistico)

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
  2. Il beneficio dell'indennità prorogata ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
  3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani di cui all'articolo 21.
  4. Nel limite di spesa di cui al comma 2, i rapporti di lavoro di tipo stagionale o a tempo determinato, riguardanti i lavoratori di cui alla lettera N allegato C, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono equiparati ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1. 714. (ex 21. 058.) Incerti, Gadda, Critelli, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga di disposizioni in materia di anticipo pensionistico)

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
  2. Il beneficio dell'indennità prorogata ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
  3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani di cui all'articolo 21, comma 2.
1. 715. (ex 21. 083.) Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Anticipo pensionistico per soggetti invalidi)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Per i lavoratori che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 35 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, il diritto alla pensione anticipata può essere riconosciuto, a domanda e nel limite di spesa massimo pari a 2.000 milioni di euro annui, al compimento del requisito anagrafico di 60 anni, a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno».
  2. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, al comma 179 è soppressa la lettera c).

  Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 7.000 milioni di euro.
1. 716. (ex 21. 054.) Minardo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di anticipo pensionistico per i giornalisti di periodici e imprese editoriali che abbiano cessato l'attività)

  1. Le disposizioni in materia di accesso ai trattamenti di pensione anticipata previsti dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche ai giornalisti di imprese editoriali che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per i quali sia stata accertata la causale di crisi aziendale e collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi sottoscritti tra il 1o gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorché dopo il periodo di cassa integrazione straordinaria siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Per tali soggetti i requisiti utili ai fini dell'accesso al suddetto trattamento sono determinati in 25 anni di contributi accreditati presso l'INPGI e almeno 58 anni di età per le donne e 60 anni di età per gli uomini. I trattamenti pensionistici sono erogati, su richiesta, a decorrere dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2022.
  2. Il trattamento di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 2, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
1. 717. (ex 21. 0122.) Verini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rideterminazione dell'importo dell'assegno mensile e della pensione di inabilità)

  1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 1o gennaio 2019, in euro 350.
  2. All'onere di cui al comma 1, stimato in 2.650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 718. (ex 21. 046.) Versace, Cortelazzo, Occhiuto, Gelmini, Pedrazzini, Mandelli, Pella, Novelli, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, Mugnai, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Aumento dell'importo dell'indennità di frequenza per minori disabili)

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, le parole: «di importo pari all'assegno» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari al doppio dell'assegno».
  2. All'onere recato, stimato in 125 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 719. (ex 21. 044.) Lucaselli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per indennità di accompagnamento e pensioni di invalidità)

  1. Al fine di incrementare l'importo dovuto per l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili di cui alla legge 11 febbraio 1980 e la pensione di invalidità civile di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 720. (ex 21. 031.) Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 55, le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 sono sostituite dalle seguenti: di 165 milioni di euro per l'anno 2019 e di 410 milioni a decorrere dall'anno 2020.
1. 721. (ex 21. 068.) Carnevali, De Filippo, Campana, Schirò, Rizzo Nervo, Ubaldo Pagano, Martina.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

  1. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni sono sostituite dalle seguenti: 240 milioni e le parole: 400 milioni sono sostituite dalle seguenti: 390 milioni.
1. 722. (ex 21. 069.) Carnevali, Boschi, De Filippo, Martina, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rideterminazione dell'importo dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili)

  1. L'importo minimo dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è determinato, a decorrere dal 1 o gennaio 2019, in euro 915,18.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1 è ridotto di 8.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 723. (ex 21. 090.) Versace, Cortelazzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rideterminazione dell'importo dell'assegno mensile e della pensione di inabilità)

  1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 1o gennaio 2019, in euro 500.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1 è ridotto di 8.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 724. (ex 21. 075.) Versace, Cortelazzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rideterminazione dell'importo dell'assegno mensile e della pensione di inabilità)

  1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 1o gennaio 2019, in euro 350.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1 è ridotto di 2.650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 725. (ex 21. 080.) Versace, Cortelazzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per l'adeguamento delle pensioni di invalidità)

  1. All'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 565 mensili per tredici mensilità»;
   b) al terzo comma il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

  2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «di euro 242,84» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 565»;

  3. All'articolo 1, comma 5, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, la parola: «reddituali» è soppressa.
  4. Alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, primo comma, le parole: «qualora versi in stato di bisogno» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dal reddito posseduto»;
   b) all'articolo 9:
    1) al primo comma, le parole da: «è determinato» fino a: «correzione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 565 mensili»;
    2) al secondo comma, le parole: «alla maggiorazione di cui al precedente comma, decorre dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «alla pensione di cui al comma 1».

  5. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la lettera c) del comma primo ed i commi secondo, terzo e quarto sono soppressi;

  6. All'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma le parole: «lire 12.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 565»;
   b) al quarto comma le parole: «lire 12.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 565»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'erogazione dell'assegno mensile non è soggetta ad alcun limite di reddito posseduto dal beneficiario».

  7. All'articolo 5, comma primo, le parole: «la pensione non reversibile» sono soppresse.
  8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382;
   b) al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114:
    1) sono soppressi gli articoli 5, primo e secondo comma, 6, 7, primo e secondo comma, 8, primo comma, e 9;
    2) all'articolo 10, primo comma, sono soppresse le parole da: «, sempre che gli interessati» fino alla fine del comma;
    3) all'articolo 11 le parole: «previste dagli articoli 3, 5, 7 e 9 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dall'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118».
   c) all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33:
    1) sono soppressi il primo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo comma;
    2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 2, della legge del 27 maggio 1970, n. 382, la pensione di invalidità di cui agli articoli 12, 13 e 17, della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilità lavorativa, nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'articolo 1, della legge 26 maggio 1970, n. 381, che viene definito »pensione non reversibile«, sono erogate per intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo».

  9. Con la medesima decorrenza di cui al comma 8 è abrogata altresì qualsiasi disposizione incompatibile con il presente articolo.
  10. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

  Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «3.000 milioni di euro annui»;
   b) sopprimere il comma 4.
1. 726. (ex 21. 093.) Versace, Cortelazzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016 per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare a decorrere dal 2019 è incrementato di 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 80, sostituire le parole: dello 0,5 con le seguenti: 0,56.
1. 727. (ex 21. 0100.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilitò grave prive del sostegno familiare)

  1. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 240 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 390 milioni.
1. 728. (ex 21. 0101.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine della verifica del mantenimento del diritto alle prestazioni di indennità di accompagnamento e di indennità mensile di frequenza erogate dall'INPS, le comunicazioni di ricovero presso strutture sanitarie, pubbliche o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sono messe a disposizione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalità telematiche previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Tali comunicazioni sono inserite nel Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e sono raccordate con i dati e con le informazioni raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario di cui all'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  2. Al comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine dell'accertamento dei redditi soggetti a ritenuta d'imposta alla fonte che influiscono sulla misura e sul diritto all'assegno sociale e alla maggiorazione sociale l'Agenzia delle entrate fornisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale le informazioni relative a tali posizioni reddituali».
1. 729. (ex 21. 0128.) Zardini, De Menech.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure in materia di irrilevanza fiscale dei trattamenti pensionistici di guerra)

  1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 240 e le parole: 400 con le seguenti: 390.
1. 730. (ex 21. 0124.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Possono beneficiare dell'assegno di base di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, i cittadini extracomunitari che dimostrano, con idonea ufficiale certificazione rilasciata dagli uffici competenti:
   a) la residenza stabile sul territorio nazionale da almeno 20 anni;
   b) di essere arrivati sul territorio nazionale entro il 40esimo anno di età;
   c) che abbiano versato contributi lavorativi per almeno 10 anni e che, nei periodi non lavorativi, siano risultati iscritti presso i centri per l'impiego sottoscrivendo la Dichiarazione di immediata disponibilità.

  2. La sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio determina il decadimento del diritto all'assegno sociale.
1. 731. (ex 21. 050.) Bignami, D'Ettore, Mandelli, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nei limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

  Conseguentemente, all'articolo 55, al comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e: 430 milioni, rispettivamente con le seguenti: 105 milioni e 350 milioni.
1. 732. (ex 21. 051.) Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Il comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
  «125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2019 è riconosciuto un assegno annuale di importo pari a 1.000 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  2. Il comma 248 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
  3. All'onere di cui al presente articolo si provvede nei limiti di 1.000 milioni mediante riduzione della dotazione di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 733. (ex 21. 049.) Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 353, le parole: «su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione», sono sostituite dalle seguente: «a partire dal giorno successivo alla nascita e fino al compimento del sesto mese del neonato, o all'atto dell'adozione e nel termine di 90 giorni»;
   b) dopo il comma 353, sono aggiunti i seguenti:
  «353-bis. Le cittadine extracomunitarie e comunitarie che facciano richiesta del premio alla nascita di cui al precedente comma 353, sono tenute a compilare una dichiarazione con la quale si impegnano a risiedere sul territorio nazionale almeno fino al compimento del sesto anno di età del bambino per il quale il beneficio è stato erogato, pena la decadenza del beneficio stesso. L'INPS dispone controlli annuali volti ad accertare il mantenimento del requisito di residenza di cui al presente comma.

  353-ter. Il premio alla nascita di cui al comma 353 viene erogato solo a famiglie il cui ISEE sia inferiore ai 25.000 euro.».
  2. A copertura di eventuali maggiori oneri di cui al precedente comma, si provvede nei limiti di 10 milioni di euro annui, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 734. (ex 21. 048.) Bignami, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Ampliamento beneficiari del Fondo di sostegno alla natalità)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:
   «m-ter) conciliazione dei tempi di vita privata e lavoro».
1. 735. (ex 21. 04.) Cenni, Nardi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Quoziente familiare)

  1. Presso il Ministero dell'economica e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per l'introduzione del quoziente familiare», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi per l'introduzione del meccanismo di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso il sistema del quoziente familiare.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 6.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 736. (ex 21. 07.) Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Gli assegni al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono erogati esclusivamente per i familiari residenti in Italia o nei Paesi convenzionati ai fini del mantenimento di rapporti di reciprocità. La residenza dei familiari, ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui al presente articolo, è attestata attraverso documentazione ufficiale rilasciata dagli uffici competenti. La presentazione della documentazione comprovante la residenza dei familiari è condizione indispensabile per l'erogazione dell'assegno di cui al presente articolo.
1. 737. (ex 21. 045.) Bignami, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Detrazioni per carichi di famiglia)

  1. All'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, le parole: «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
  2. All'onere recato, stimato in 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 738. (ex 21. 091.) Novelli, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riduzione del cuneo fiscale)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 6.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 739. (ex 21. 08.) Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per la gratuità degli asili nido)

  1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.600 milioni.

1. 740. (ex 21. 09.) Meloni, Crosetto, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Asili nido gratuiti)

  1. Con riferimento ai nati o adottati a decorrere dal 1o gennaio 2019, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è riconosciuto il rimborso integrale delle spese documentate, sostenute dal nucleo familiare di appartenenza. Il rimborso è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 21 della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
1. 741. (ex 21. 011.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Detrazioni per figli a carico)

  1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parola: «950» è sostituita con la seguente: «1050» e la parola: «1220» con: «1350».
  2. Agli oneri derivanti dalla applicazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 21 della presente legge.
1. 742. (ex 21. 014.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga dell'assegno di natalità)

  1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.600 milioni.
1. 743. (ex 21. 030.) Bellucci, Gemmato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità alle lavoratrici di imprese che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 55 è corrispondentemente ridotto di 10 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2019.
1. 744. (ex 21. 076.) Gribaudo, Boschi, Annibali, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, il congedo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nelle modalità previste per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, entro il limite di spesa di 42 milioni di euro annui.

  Conseguentemente:
   all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: 143 milioni di euro per l'anno 2019 e di 388 milioni di euro a decorrere dal 2020;
   alla rubrica del Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.
1. 745. (ex 21. 084.) Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Boschi, Annibali, Pezzopane, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di voucher «baby sitting» per le lavoratrici dipendenti)

  1. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

  Conseguentemente:
   all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 210 milioni di euro per l'anno 2019 e di 360 milioni annui a decorrere dall'anno 2020;
   alla rubrica del Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.
1. 746. (ex 21. 085.) Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Boschi, Annibali, Pezzopane, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di voucher «baby sitting» per le lavoratrici autonome o imprenditoriali)

  1. All'articolo 1, comma 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

  Conseguentemente:
   all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
   alla rubrica del Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.
1. 747. (ex 21. 086.) Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Boschi, Annibali, Pezzopane, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni a favore delle lavoratrici che ricorrano alle tecniche di procreazione medicalmente assistita).

  1. In via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui, i periodi di malattia o di sospensione dell'attività lavorativa conseguenti al ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono equiparati al congedo di maternità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tali periodi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto ai giorni di congedo di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

  Conseguentemente:
all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l'anno 2019, di 395 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2020;
   alla rubrica dei Titolo III, Capo I, aggiungere; in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.
1. 748. (ex 21. 088.) Gribaudo, Serracchiani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per il sostegno delle adozioni internazionali)

  1. Il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 749. (ex 21. 0109.) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure urgenti in favore delle madri lavoratrici)

  1. Fermi restando gli interventi in materia pensionistica di cui all'articolo 21, comma 2, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione sono riconosciuti dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.
  2. Per le donne di cui al comma 1, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36.
  3. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
  4. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo discendono oneri pari a 1.500 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 2, sostituire rispettivamente le parole: 6.700 milioni di euro e 7.000 milioni di euro con le seguenti: 5.200 milioni di euro e 5.500 milioni di euro.
1. 750. (ex 21. 0127.) Carfagna, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure urgenti in favore delle madri lavoratrici)

  1. Fermi restando gli interventi in materia pensionistica di cui al comma 2, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nel limite di spesa annuo di 1.500 milioni di euro, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.
  2. Per le donne di cui al primo periodo, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36.
  3. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
  4. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 751. (ex 21. 0126.) Carfagna, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riduzione del cuneo contributivo per nuove assunzioni)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, nei limiti complessivi di 5.600 milioni di euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 1 a 6, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
  3. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni, fatti salvi i vigenti limiti di legge per il contratto di apprendistato.
  4. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.
  5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 3.
  6. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un ulteriore periodo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
  7. L'esonero contributivo di cui al comma 1 si applica, alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
  8. L'esonero di cui ai commi da 1 a 7 e non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

  Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 3.400 milioni di euro;
   b) sopprimere il comma 4.
1. 752. (ex 21. 059.) Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riduzione del cuneo fiscale e contributivo sulle nuove assunzioni)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, nel limite di spesa complessivo pari a 8.000 milioni di euro annui. Ai soggetti neoassunti è altresì riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale del versamento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 2.410 euro su base annua, nel limite di spesa complessivo pari a 2.900 milioni di euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 1 a 6 non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
  3. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni, fatti salvi i vigenti limiti di legge per il contratto di apprendistato.
  4. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.
  5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 3.
  6. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un ulteriore periodo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
  7. L'esonero contributivo di cui al comma 1 si applica, alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contatto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
  8. L'esonero di cui ai commi da 1 a 7 e non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
  9. I redditi di lavoro dipendente percepiti dai soggetti neoassunti di cui commi 1 e 7 non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, per un periodo massimo di trentasei mesi.
  10. Il beneficio fiscale di cui al comma 9 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione.
  11. Nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro prima del decorso del periodo agevolato, il beneficio fiscale è riconosciuto al lavoratore neoassunto sui redditi di lavoro dipendente percepiti in relazione a nuovi contratti di lavoro di cui al comma 1, per il periodo residuo utile alla piena fruizione e indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
  12. A parziale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quanto a 4.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente articolo con riferimento ai singoli regimi interessati.

  Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 3.000 milioni di euro;
   b) sopprimere il comma 4.
1. 753. (ex 21. 060.) Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riduzione del cuneo fiscale e contributivo sulle nuove assunzioni)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, nel limite di spesa complessivo pari a 8.000 milioni di euro annui. Ai soggetti neoassunti è altresì riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale del versamento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 2.410 euro su base annua, nel limite di spesa complessivo pari a 2.900 milioni di euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 1 a 6, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
  3. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni, fatti salvi i vigenti limiti di legge per il contratto di apprendistato.
  4. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima imita produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.
  5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 3.
  6. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un ulteriore periodo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
  7. L'esonero contributivo di cui al comma 1 si applica, alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
  8. L'esonero di cui ai commi da 1 a 7 e non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
  9. I redditi di lavoro dipendente percepiti dai soggetti neoassunti di cui commi 1 e 7 non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, per un periodo massimo di trentasei mesi.
  10. Il beneficio fiscale di cui al comma 9 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione,
  11. Nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro prima del decorso del periodo agevolato, il beneficio fiscale è riconosciuto al lavoratore neoassunto sui redditi di lavoro dipendente percepiti in relazione a nuovi contratti di lavoro di cui al comma 1, per il periodo residuo utile alla piena fruizione e indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quanto a 4.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, il, 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

  Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 3.000 milioni di euro;
   b) sopprimere il comma 4.
1. 754. (ex 21. 061.) Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Incentivo all'occupazione stabile)

  1. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92, sono maggiorate del 5 per cento nel limite di spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede, per 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 130 milioni di euro per l'anno 2019 e 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 90, comma 2, e per 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui all'articolo 55.
1. 755. (ex 21. 062.) Cannatelli, Polverini, Zangrillo, Mandelli, Prestigiacomo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale).

  1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:
   a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

  2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
   a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.100 milioni a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa agli anni 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

  Conseguentemente, all'articolo 21, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 6.600 milioni di euro.
1. 756. (ex 21. 063.) Zangrillo, Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione dei cuneo fiscale).

  1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1o gennaio 2019, e nel limite di spesa annuo di 5.500 milioni, agli oneri contributivi per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, si applicano le seguenti misure di riduzione:
   a) 30 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;
   b) 20 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
   c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

  2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
   a) 50 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
   b) 30 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
   c) 20 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

  Conseguentemente, all'articolo 21 sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 3.500 milioni di euro.
1. 757. (ex 21. 064.) Musella, Polverini, Zangrillo, Mandelli, Prestigiacomo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Incentivi all'occupazione)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro annui.
  2. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato purché attivato prima del 31 dicembre 2018, è riconosciuta, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 2.300.000 milioni di euro annui.
  3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore di lavoro privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1o settembre 2019, è riconosciuta, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 3.600 milioni di euro annui.
  4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
  5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuta nella misura del 65 per cento.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

  Conseguentemente, all'articolo 21 sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 3.000 milioni di euro.
1. 758. (ex 21. 065.) Polverini, Zangrillo, Mandelli, Prestigiacomo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Incentivi all'occupazione stabile nelle aree montane)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle aree montane, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, assumono lavoratori che abbiano compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni annui, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al precedente periodo si applicano per le imprese che abbiano la sede principale o una sede operativa in uno dei commi classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema montano locale di lavoro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21. comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 759. (ex 21. 066.) Vietina.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile)

  1. All'articolo 1-bis della legge 9 agosto 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2018, n. 96, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

  2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 15 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 90 della presente legge.
1. 760. (ex 21. 079.) Gribaudo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano le seguenti disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206:
   a) articolo 2, relativo all'incremento della pensione nella misura del 7,50 per cento ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subìto un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché alla vedova o agli orfani;
   b) articolo 3, comma 1, relativo all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subìto un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni e in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi;
   c) articolo 3, comma 1-bis, relativo al riconoscimento, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, di una indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo, ovvero libero professionale, degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento, da erogare in un'unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione;
   d) articolo 3, comma 2, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le pensioni maturate ai sensi della lettera b);
   e) articolo 4, comma 1, relativo all'equiparazione ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per coloro che hanno subìto un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa;
   f) articolo 4, comma 2, relativo al diritto immediato alla pensione diretta per tutti coloro che hanno subìto un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge n. 206 del 2004;
   g) articolo 4, comma 2-bis, relativo all'importo del trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 206 del 2004, per coloro che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 206 del 2004, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004;
   h) articolo 4, comma 3, relativo alla determinazione, secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa legge n. 204 del 2006, della misura della pensione di reversibilità o indiretta, non decurtabile ad ogni effetto di legge;
   i) articolo 4, comma 4, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i trattamenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della stessa legge n. 204 del 2006;
   l) articolo 7, relativo all'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;
   m) articolo 9, relativo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica compreso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203, per gli invalidi e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.

  2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con riferimento al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come incrementato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;
   b) l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407;
   c) l'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

  4. Alle vittime del dovere e della criminalità organizzata il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «vittima del dovere» e «vittima della criminalità organizzata» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere ovvero alle vittime della criminalità organizzata o, in caso di decesso, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, della legge 13 novembre 2008, n. 181.
1. 761. (ex 21. 096.) Bignami.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Lavoro di cittadinanza)

  1. Tutti coloro che rispondono ai requisiti per poter accedere al reddito di cittadinanza in base alle norme attuative dell'articolo 21, possono optare per un programma di lavoro, detto «lavoro di cittadinanza», promosso e gestito dalle amministrazioni territoriali. L'importo spettante per la prestazione di lavoro di cittadinanza è pari all'importo massimo del reddito di cittadinanza al quale si aggiunge la contribuzione previdenziale ordinaria.
  2. Chi partecipa al programma di lavoro di cittadinanza di cui al comma 1 può in qualunque momento optare per la proposta di lavoro prevista dal programma di reddito di cittadinanza.
  3. I progetti di lavoro di cittadinanza sono finanziati, nei limiti di 1 miliardo di euro l'anno, attraverso un Fondo, denominato «Fondo per il lavoro di cittadinanza» alimentato dalla riduzione di pari importo del Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza di cui al precedente articolo 21. Il 45 per cento delle risorse dedicate al Lavoro di Cittadinanza sono impegnate nel Mezzogiorno.
  4. I soggetti promotori dei progetti saranno principalmente le amministrazioni pubbliche territoriali. I progetti possono essere basati anche su richieste di iniziativa popolare, o su progetti proposti da associazioni, rigorosamente no-profit, la cui storia e la cui capacità organizzativa è tale da poter gestire l'inserimento di lavoratori dei programmi. Gli enti territoriali dovranno tenere conto, nella formulazione dei progetti, che i costi, organizzativi e materiali degli stessi, restano a loro carico.
  5. I progetti devono aver superato un bando di gara, con il quale vengono esplicitate finalità e modalità di realizzazione, svolto dalla Centrale per la progettazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 17. I progetti assegnati saranno supervisionati nella loro attuazione dalle Direzioni Territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  6. I lavoratori che nell'assolvimento degli obblighi di lavoro non dimostrano correttezza, responsabilità e diligenza, rischiano il licenziamento. Al terzo licenziamento in un programma di lavoro, il cittadino perde il diritto a tale opzione.
  7. I progetti devono essere finalizzati, a seconda delle abilità e competenze dei lavoratori coinvolti nel programma, alla fornitura di servizi di cura dell'ambiente, naturale e storico, delle persone e della comunità, ma sempre, al di fuori di quelli che l'amministrazione pubblica deve garantire, come:
   a) attività di ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere, dove organizzare attività gratuite per le fasce più bisognose della popolazione, bambini e anziani, in orari scoperti rispetto ai turni di lavoro;
   b) attività di supporto allo studio, giochi da tavolo, lettura quotidiani o libri per ragazzi, attività ludico-ricreative e sportive;
   c) catalogazione e digitalizzazione degli archivi di musei e biblioteche civiche;
   d) servizio di sorveglianza e guida presso musei, biblioteche, siti pubblici di interesse storico e artistico se privi di presidio o non fruibili al pubblico del tutto o solo parzialmente;
   e) recapito domiciliare di spesa alimentare o farmaceutica per gli anziani;
   f) messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico;
   g) coltivazione e cura di orti e giardini cittadini;
   h) lotta ai parassiti che danneggiano le coltivazioni.

  8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, vengono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
1. 762. (ex 21. 099.) Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  All'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «cinque giornate» sono sostituite dalle seguenti: «venti giornate».
1. 763. (ex 21. 0102.) Gemmato, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Piano nazionale dazione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani)

  1. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: 2016,2017 e 2018 sono aggiunte le seguenti: nonché una somma pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 764. (ex 21. 0110.) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

  1. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2017-2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 765. (ex 21. 0111.) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per il contrasto della pedofilia)

  1. Per l'attuazione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, di cui, è assegnato all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della Legge 3 agosto 1998, n. 269, un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 766. (ex 21. 0112.) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga degli sgravi contributivi per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere)

  1. Le misure di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di un milione di euro annui, per il triennio 2019-2021.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 20104, n. 190.
1. 767. (ex 21. 0113.) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi, Carfagna.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per le pari opportunità)

  1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 768. (ex 21. 0114.) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei centri per l'impiego)

  1. Al fine del potenziamento dei centri per l'impiego di cui all'articolo 21, comma 4, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l'impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.

  2-ter. I servizi competenti sono tenuti a predisporre apposite procedure di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni»;
   b) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

Art. 33-bis.
(Personale dei servizi competenti)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le prestazioni erogate dai servizi per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.
  2. Per il personale già operante presso i servizi competenti non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.
  3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.
  4. Al personale è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è corrisposta in funzione alla collocazione dei lavoratori iscritti nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti si provvede nel limite di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse specificamente destinate ai centri per l'impiego di cui all'articolo 21 comma 4.
1. 769. (ex 21. 028.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Specificità professionale del personale militare transitato nel pubblico impiego)

  1. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis, in relazione alle capacità organizzative e gestionali connesse alla specificità professionale maturata, l'intero periodo di servizio militare prestato è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito ed è valutato anche ai fini del conferimento degli incarichi apicali, semiapicali, direttivi o semidirettivi».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 770. (ex 21. 029.) Cirielli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per la rivalutazione del trattamento di quiescenza per i lavoratori della società Poste Italiane s.p.a.)

  1. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane s.p.a., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 1 nel limite delle somme del predetto Fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 159 milioni di euro per l'anno 2019, di 309 milioni di euro annui fino all'anno 2027 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 771. (ex 21. 033.) Fassina, Pastorino, Epifani, Fornaro.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2019, ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in previsione di un ulteriore incremento, rispetto al 2018, dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connesso agli effetti dell'attuazione della legge delega per il contrasto alla povertà, 15 marzo 2017 n. 33, attuata tramite il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e a successive modifiche normative, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'INPS, per le suddette finalità, risorse pari a 50 milioni di euro.
  2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 772. (ex 21. 034.) Epifani, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Commissione tecnica sui lavori gravosi)

  1. All'articolo 1, comma 155 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «La commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2019 ed entro i 10 giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sui relativi esiti».
1. 773. (ex 21. 035.) Epifani, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali)

  1. All'articolo 1, comma 158 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2019 ed entro i 10 giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sui relativi esiti».
1. 774. (ex 21. 036.) Epifani, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo di solidarietà aziendale)

  1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 775. (ex 21. 041.) Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, in materia di assicurazione maternità e in materia di rimborsi per i permessi e i congedi per assistere Familiari con disabilità)

  1. Al fine estendere il riconoscimento dell'assicurazione maternità ai dipendenti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) e dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, nonché dalle leggi regionali attuative ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, a decorrere dal 1o gennaio 2019, a tali istituti e aziende sono applicate le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53».
  2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non si applica alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui al medesimo comma 1.
  3. Al fine di riconoscere il rimborso delle voci di costo inerenti permessi e congedi goduti dai dipendenti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), di cui ai commi precedenti, alle medesime istituzioni e aziende a decorrere dal 1o gennaio 2019 sono applicate le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 33, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e, ai fini del richiamo in esso operato, l'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
   b) articolo 42, comma 5-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché, ai fini del richiamo in esso operato, l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

  4. Per le finalità di cui al precedente articolo, a decorrere dall'anno 2019 si provvede, nei limiti di 11 milioni di euro annui, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 776. (ex 21. 042.) Baratto.

  All'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. A tutela degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza che non possono usufruire di trattamenti previdenziali o assistenziali erogati dall'Italia o dal Paese di residenza è istituito un apposito Fondo di euro 10 milioni annui, a decorrere dall'anno 2019.
  2. Le risorse per l'istituzione del fondo di cui al comma 1 saranno reperite nell'ambito del fondo di quell'istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 21, comma 2.
1. 777. (ex 21. 01.) Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207)

  1. Presso il Ministero della salute, è istituto un fondo, con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
  2. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 90 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 248 milioni di euro per l'anno 2019, di 398 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, 2022 e 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1. 778. (ex 21. 02.) Nardi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Integrazione della disciplina di impresa sociale)

  1. Al comma 348, articolo 1, della legge n. 232 del 2016, dopo la parola: «famiglie» sono aggiunte le seguenti: «banche mono parentali».
1. 779. (ex 21. 03.) Cenni, Nardi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex «Obiettivo Convergenza»)

  1. Al Capo I del Titolo I del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  «Art. 24-ter. – (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepite all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo »Convergenza«). – 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni ricadenti nelle regioni dell'ex »Obiettivo Convergenza« ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

  2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 6.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 2.500 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
  3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis.».

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 180 milioni di euro e le parole: 430 milioni con le seguenti: 425 milioni.
1. 780. (ex 21. 06.) Meloni, Lollobrigida, Ferro, Bucalo, Cirielli, Gemmato, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex «Obiettivo Convergenza»)

  1. Al Capo I del Titolo I del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  «Art. 24-ter. – (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo »Convergenza«). – 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni ricadenti nelle regioni dell'ex »Obiettivo Convergenza« ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

  2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 6.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 2.500 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
  3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis.».
1. 781. (ex 21. 05.) Meloni, Lollobrigida, Ferro, Bucalo, Cirielli, Gemmato, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione dell'Assegno per l'occupazione e la riqualificazione dei lavoratori disoccupati di età compresa tra trenta e cinquanta anni, nonché concessione di un incentivo per l'assunzione di lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno)

  1. A decorrere dal 1o marzo 2019, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura reddituale denominata Assegno Io-Lavoro volta ad offrire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi enti del terzo settore che svolgono servizi generali.
  2. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché per promuovere rincontro tra domanda e offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui all'articolo 21-ter, quale esclusivo strumento per l'accesso alla misura reddituale di cui al presente articolo e alle prestazioni ad essa connesse.
  3. La misura di cui al presente articolo, di seguito denominato Assegno, è riconosciuta dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), su richiesta, e comunque nel limite massimo annuo di 2.500 milioni di euro, a chi in età anagrafica compresa tra i 30 e i 49 anni compiuti attiva prestazioni di lavoro come disciplinate dal presente articolo e versa nelle seguenti condizioni:
   a) stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
   b) non beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito;
   c) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
   d) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000.

  4. L'Assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo di oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile in un conto telematico a titolo personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.
  5. La misura reddituale è usufruibile anche in maniera non continuativa nel termine dei trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro attivata secondo le modalità di cui alla presente articolo e fermo restando il periodo anagrafico in cui essa è richiedibile.
  6. La misura reddituale, qualora ricorrano le condizioni espressamente previste dal comma 8, può essere riconosciuta per la durata di ulteriori dodici mesi purché siano trascorsi almeno dodici mesi dal termine di cui al comma 4.
  7. L'importo mensile è corrisposto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, al singolo prestatore esclusivamente in corrispondenza di un accordo di prestazione di lavoro come disciplinato dalla presente articolo.
  8. Il prestatore beneficiario della misura reddituale può proporre ad un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 13, la stipula del contratto di prestazione effettuata ai sensi della presente articolo solleva il datore di lavoro dall'erogazione di una retribuzione.
  9. Non sono ammessi all'accesso a forme di prestazione di lavoro disciplinate dal presente articolo i datori di lavoro del settore privato che limino effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e licenzia uno o più dipendenti assunti precedentemente l'attivazione della prestazione non è ammesso, per la durata dei dodici mesi successivi, a usufruire della medesima tipologia di prestazioni, ivi compresa quelle attivate al momento del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'Assegno Io-Lavoro riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
  10. Alla misura reddituale e alla prestazione di lavoro ad essa connessa di cui al presente articolo si accede esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 21-ter del presente articolo gestita da ANPAL.
  11. Il prestatore e il datore stipulano nell'apposita sezione della piattaforma informatica l'accordo di prestazione in via telematica. Tale accordo può essere interrotto, attraverso la medesima sezione digitale, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.
  12. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
  13. Fatto salvo l'importo mensile dell'Assegno Io-Lavoro, il prestatore e il datore possono concordare prima o durante lo svolgimento della prestazione di lavoro l'aggiunta di altre somme a titolo retributivo che sono da intendersi esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui all'articolo 21-ter è stipulato un accordo di retribuzione aggiuntiva.
  14. Ferma restando l'ipotesi di cui al comma 13, l'Assegno non è cumulabile con altri redditi e misure di sostegno al reddito. La misura reddituale Assegno-Io Lavoro non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 21-ter.
(Istituzione e funzionamento della piattaforma informatica Io-Lavoro)

  1. A decorrere dal 1o febbraio 2019 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica Io-Lavoro, di seguito denominata I-LAV, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
  2. La piattaforma I-LAV è istituita per i seguenti fini:
   a) accesso alla misura reddituale disciplinata dall'articolo 21-bis della presente legge;
   b) gestione del conto telematico individuale ivi comprese le operazioni di erogazione e accreditamento degli importi dell'Assegno Io-Lavoro;
   c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro, trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro, degli accordi di retribuzione aggiuntiva;

  2. I dati di cui al comma 1 sono condivisi in via telematica con INPS, INAIL e i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo i dati registrati sulla piattaforma digitale sono messi a disposizione dell'Ispettorato del lavoro e delle Forze dell'ordine.
  3. Il prestatore e il datore provvedono alla registrazione e alla identificazione sulla piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma sono trasmessi, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore la seguente documentazione:
   a) gli accordi stipulati;
   b) le buste paga;
   c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa inerente la prestazione di lavoro, ivi comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore;
   d) l'eventuale sospensione dell'accesso alla misura in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 21-quater.

  4. Attraverso la piattaforma I-LAV il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi ricevuti dell'Assegno Io-Lavoro esclusivamente presso un conto personale debitamente registrato sulla medesima piattaforma informatica.
  5. Nella piattaforma I-LAV è dedicata una apposita sezione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ai fini di cui al presente articolo ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 21-quater.
(Bonus occupazionale SUD+LAVORO)

  1. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 21-bis, comma 13, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro di cui agli articoli 21-bis è riconosciuto un'importo pari a 10.000 euro quale bonus, occupazionale, nel limite massimo di spesa pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  2. Il bonus di cui al comma 1 è riconoscibile a imprese che da almeno tre anni hanno sede legate e sede di attività in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti, da almeno cinque anni, in una delle regioni del presente comma.
  3. L'importo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS in tre quote annuali di pari entità da corrispondere a decorrere dal termine del periodo di prova.
  4. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nell'arco dei trentasei mesi successivi al riconoscimento dell'importo di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a risarcire l'INPS, entro sei mesi dalla data di licenziamento, dell'intero ammontare delle somme ricevute maggiorato del cinquanta per cento.

Art. 21-quinquies.
(Attività di controllo, monitoraggio e sanzioni)

  1. Ai fini di cui all'articolo 21-bis e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano di prestazioni disciplinate dalla presente articolo e monitora l'andamento della misura reddituale sperimentale.
  2. Entro il 15 febbraio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
   b) verifica dei percorsi riqualificativi dei prestatori di lavoro;

  3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina inoltre l'attività di monitoraggio per una rilevazione analitica e statistica con cadenza trimestrale con riguardo a:
   a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
   b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione;
   c) fasce d'età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
   d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;
   e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi della presente articolo.

  4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la previsione e le modalità di applicazione di misure sanzionatorie amministrative pecuniarie, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del prestatore e del datore di lavoro che violino le disposizioni della presente articolo.
  5. Semestralmente ANPAL pubblica sul proprio sito web un report contenente i risultati delle attività di controllo e di monitoraggio.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette una relazione annuale alle commissioni parlamentari competenti sui risultati della misura reddituale sperimentale Io-Lavoro e sulla piattaforma I-LAV.
  7. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi da 1 a 3 e al comma 5, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 21-sexies.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri di cui all'articolo 21-bis e all'articolo 21-quater, rispettivamente pari a 2.500 milioni di euro annui e a 1.000 milioni di euro annui, a decorrere dal l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  2. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'istituzione, l'implementazione e la gestione operativa della piattaforma informatica di cui all'articolo 21-ter e per le spese di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 21-quinquies è trasferito in favore di ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 782. (ex 21. 073.) Occhiuto, Carfagna, Polverini, Zangrillo, Mandelli, Prestigiacomo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione dell'Assegno per l'occupazione e la riqualificazione dei lavoratori disoccupati di età compresa tra trenta e cinquanta anni, nonché concessione di un incentivo per l'assunzione di lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno)

  1. A decorrere dal 1o marzo 2019, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura reddituale Assegno Io-Lavoro volta ad offrire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi enti del terzo settore che svolgono servizi generali.
  2. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui al comma 15, quale esclusivo strumento per l'accesso alla misura reddituale di cui al presente articolo e alle prestazioni ad essa connesse.
  3. La misura di cui al comma 1, di seguito denominata Assegno, è riconosciuta dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), su richiesta, e comunque nel limite massimo annuo di 2.500 milioni di euro, a chi in età anagrafica compresa tra i 30 e i 49 anni compiuti attiva prestazioni di lavoro come disciplinate dal presente articolo e versa nelle seguenti condizioni:
   a) stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
   b) non beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito;
   c) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
   d) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000.

  4. L'Assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo di oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile in un conto telematico a titolo personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.
  5. La misura reddituale è usufruibile anche in maniera non continuativa nel termine dei trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro attivata secondo le modalità di cui al presente articolo e fermo restando il periodo anagrafico in cui essa è richiedibile.
  6. La misura reddituale, qualora ricorrano le condizioni espressamente previste dal comma 8, può essere riconosciuta per la durata di ulteriori dodici mesi purché siano trascorsi almeno dodici mesi dal termine di cui al comma 4.
  7. L'importo mensile è corrisposto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, al singolo prestatore esclusivamente in corrispondenza di un accordo di prestazione di lavoro come disciplinato dal presente articolo.
  8. Il prestatore beneficiario della misura reddituale può proporre ad un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 13, la stipula del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'erogazione di una retribuzione.
  9. Non sono ammessi all'accesso a forme di prestazione di lavoro disciplinate dal presente articolo i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e licenzia uno o più dipendenti assunti precedentemente l'attivazione della prestazione non è ammesso, per la durata dei dodici mesi successivi, a usufruire della medesima tipologia di prestazioni, ivi compresa quelle attivate al momento del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'Assegno Io-Lavoro riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
  10. Alla misura reddituale e alla prestazione di lavoro ad essa connessa di cui alla presente articolo si accede esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 15 dal presente articolo gestita da ANPAL.
  11. Il prestatore e il datore stipulano nell'apposita sezione della piattaforma informatica l'accordo di prestazione in via telematica. Tale accordo può essere interrotto, attraverso la medesima sezione digitale, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.
  12. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
  13. Fatto salvo l'importo mensile dell'Assegno Io-Lavoro, il prestatore e il datore possono concordare prima o durante lo svolgimento della prestazione di lavoro raggiunta di altre somme a titolo retributivo che sono da intendersi esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui al comma 15 è stipulato un accordo di retribuzione aggiuntiva.
  14. Ferma restando l'ipotesi di cui al comma 13, l'Assegno non è cumulabile con altri redditi e misure di sostegno al reddito. La misura reddituale Assegno-Io Lavoro non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
  15. A decorrere dal 1o febbraio 2019 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica Io-Lavoro, di seguito denominata I-LAV, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
  16. La piattaforma I-LAV è istituita per i seguenti fini:
   a) accesso alla misura reddituale disciplinata dal presente articolo;
   b) gestione del conto telematico individuale ivi comprese le operazioni di erogazione e accreditamento degli importi dell'Assegno Io-Lavoro;
   c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro, trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro, degli accordi di retribuzione aggiuntiva.

  17. I dati di cui al comma 15 sono condivisi in via telematica con INPS, INAIL e i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo i dati registrati sulla piattaforma digitale sono messi a disposizione dell'Ispettorato del lavoro e delle Forze dell'ordine.
  18. Il prestatore e il datore provvedono alla registrazione e alla identificazione sulla piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma sono trasmessi, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore la seguente documentazione:
   a) gli accordi stipulati;
   b) le buste paga;
   c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa inerente la prestazione di lavoro, ivi comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore;
   d) l'eventuale sospensione dell'accesso alla misura in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro di cui al comma 21.

  19. Attraverso la piattaforma I-LAV il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi ricevuti dell'Assegno Io-Lavoro esclusivamente presso un conto personale debitamente registrato sulla medesima piattaforma informatica.
  20. Nella piattaforma I-LAV è dedicata una apposita sezione per rincontro tra domanda e offerta di lavoro. Ai fini di cui al presente articolo ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  21. Fatta salva la disposizione di cui al comma 13, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro di al comma 3 è riconosciuto un importo pari a 10.000 euro quale bonus occupazionale, nel limite massimo di spesa pari 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  22. Il bonus di cui al comma 21 è riconoscibile a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti, da almeno cinque anni, in una delle regioni del presente comma.
  23. L'importo di cui al comma 21 è erogato da INPS in tre quote annuali di pari entità da corrispondere a decorrere dal termine del periodo di prova.
  24. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nell'arco dei trentasei mesi successivi al riconoscimento dell'importo di cui al comma 21, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a risarcire l'INPS, entro sei mesi dalla data di licenziamento, dell'intero ammontare delle somme ricevute maggiorato del cinquanta per cento.
  25. Ai fini di cui al presente articolo e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano di prestazioni disciplinate dal presente articolo e monitora l'andamento della misura reddituale sperimentale.
  26. Entro il 15 febbraio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 25 nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
   b) verifica dei percorsi riqualificativi dei prestatori di lavoro.

  27. Il decreto di cui al comma 26 disciplina inoltre l'attività di monitoraggio per una rilevazione analitica e statistica con cadenza trimestrale con riguardo a:
   a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
   b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione;
   c) fasce d'età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
   d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;
   e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi del presente articolo.

  28. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la previsione e le modalità di applicazione di misure sanzionatorie amministrative pecuniarie, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del prestatore e del datore di lavoro che violino le disposizioni del presente articolo.
  29. Semestralmente ANPAL pubblica sul proprio sito web un report contenente i risultati delle attività di controllo e di monitoraggio.
  30. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette una relazione annuale alle commissioni parlamentari competenti sui risultati della misura reddituale sperimentale Io-Lavoro e sulla piattaforma I-LAV.
  31. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi da 25 a 27 e al comma 29, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  32. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 discendono oneri pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019: dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15 discendono oneri pari a 2 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2019; per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 31 discendono oneri pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019; per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 21 discendono oneri pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 5.488 milioni di euro.

1. 783. (ex 21. 074.) Occhiuto, Carfagna, Polverini, Zangrillo, Mandelli, Prestigiacomo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Abrogazione del contributo addizionale per i contratti a tempo determinato)

  1. L'articolo 3, comma 2, della legge 9 agosto 2018, n. 96 è abrogato. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 90 della presente legge.
1. 784. (ex 21. 077.) Gribaudo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. I dirigenti del Ministero dei beni e delle attività culturali a contratto pluriennale con la pubblica amministrazione che hanno raggiunto la massima età ai fini della quiescenza possono, a domanda dell'interessato e con valutazione di merito dell'amministrazione competente, permanere in servizio sino alla scadenza contrattuale e comunque non oltre i 70 anni di età.
1. 785. (ex 21. 081.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

Comma 145 (vedi Art. 21-bis)
Comma 146 (vedi Art. 21-ter)

Comma 147 (vedi Art. 22)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Calcolo per lavoratori stagionali)

  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la Naspi, fermi restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 è così calcolata:
   a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI;
   b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI;
   c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI.

  2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.
  3. In ogni caso la NASpI non può superare nel 2018 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.».
   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in deroga al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione».
   c) all'articolo 9:
    1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e, per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, ai fini di cui all'articolo 5, comma 1-bis.»;
    2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e, per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 1-bis.».
   d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1-bis, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 57 milioni di euro per l'anno 2019 e in 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 786. (ex 22. 01.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, si applicano a regime le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a dieci giorni.
  2. All'onere di cui al presente articolo si provvede nei limiti di 160 milioni di euro annui, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 787. (ex 22. 02.) Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 55, al comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni, con le seguenti: 135 milioni di euro per l'anno 2019 e di 380 milioni.
1. 788. (ex 22. 03.) Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

Comma 148 (vedi Art. 23)

  Al comma 1, dopo dopo le parole: nonché ulteriori 117 milioni di euro, aggiungere le seguenti: per l'anno 2019;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) alle parole: dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiungere le seguenti: e 117 milioni di euro per l'anno 2020;
   b) dopo le parole: possono essere destinati, dalle predette regioni, nell'anno 2019 con le seguenti: possono essere destinati dalle predette regioni, negli anni 2019 e 2020.
   c) all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 283 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 789. (ex 23. 5.) Zan, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire il completamento dei piani di cui al comma 1 mediante gli interventi di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96, consentendo il recupero dei lavoratori rimasti esclusi dal beneficio nelle specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna per gli anni 2017, 2018 e 2019, le risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83 sono incrementate di 3 milioni di euro.

  2-ter. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 possono essere destinate agli interventi residui già individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni, con le seguenti: 182 milioni.
1. 790. (ex 23. 8.) Gavino Manca, Mura.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per l'anno 2019, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   a) sostituire la rubrica con la seguente: Piani di recupero occupazionale e prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale;
   b) all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2019.

1. 791. (ex 23. 6.) Lacarra, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Carnevali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In considerazione della grave crisi occupazionale e produttiva scaturita a seguito del crollo del Ponte Morandi ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nell'ambito territoriale della regione Liguria, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi stipulati con la medesima regione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria nonché, nei casi di soggetti privi di occupazione, di trattamenti di indennità mensile pari al trattamento di integrazione salariale, le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2020. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di concessione ed erogazione dei trattamenti di cui al presente articolo. I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2019 e di 80 milioni di euro per il 2020.

  Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni, con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni.
1. 792. (ex 23. 2.) Paita, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Andrea Romano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019, nel limite di spesa di 24 milioni. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.

  Conseguentemente:
   a) sostituire la rubrica con la seguente: Piani di recupero occupazionale e proroga di disposizioni in materia di integrazione economica dei trattamenti straordinari di integrazione salariale.
   b) all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 161 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 793. (ex 23. 4.) Lacarra, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere autorizzato per un periodo massimo di dodici mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale a favore dei dipendenti delle imprese titolari dell'attività estrattive nelle cave, di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, qualora siano state rilevate difformità nell'attività di escavazione diano luogo alla sospensione o decadenza delle autorizzazioni rilasciate. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in presenza della regione interessata e del Ministero dello sviluppo economico. Alle imprese interessate dalla disposizione di cui al presente comma non si applica la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. In sede di accordo governativo si provvede alla indicazione dell'onere finanziario del trattamento straordinario di integrazione salariale e alla verifica della sua sostenibilità finanziaria. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 225 milioni di euro per l'anno 2019, di 375 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021 e 2022 di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1. 794. (ex 23. 13.) Nardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020».

  Conseguentemente all'articolo 90, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 795. (ex 23. 7.) Zan, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di proseguire nel processo di stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU ed LPU della Calabria, di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Sono altresì prorogate di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 223, 224 e 225 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le amministrazioni in base a quanto previsto dal presente comma sono autorizzate a prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente rispetto al limite dei 36 mesi, con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro progressiva stabilizzazione. Agli obiettivi di cui al presente comma concorre la regione Calabria con propria previsione di bilancio.

  Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 135 milioni di euro.
*1. 796. (ex *23. 3.) Bruno Bossio, Viscomi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di proseguire del processo di stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU ed LPU della Calabria, di cui all'articolo, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Sono altresì prorogate di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 223, 224 e 225 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le amministrazioni in base a quanto previsto dal presente comma sono autorizzate a prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente rispetto al limite dei 36 mesi, con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro progressiva stabilizzazione. Agli obiettivi di cui al presente comma concorre la Regione Calabria con propria previsione di bilancio.

  Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 135 milioni di euro.
*1. 797. (ex *23. 10.) Stumpo, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di proseguire nel processo di stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU ed LPU della Calabria, di cui all'articolo 1 comma 207, terzo e quarto periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di cui articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Sono altresì prorogate di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 223, 224 e 225 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le amministrazioni in base a quanto previsto dal presente comma sono autorizzate a prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente, con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro progressiva stabilizzazione. Agli obiettivi di cui al presente comma concorre la regione Calabria con propria previsione di bilancio.

  Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 135 milioni di euro.
1. 798. (ex 23. 11.) Stumpo, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1 comma 207, terzo e quarto periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro da consolidare nel bilancio dello Stato. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo e assicurando il consolidamento della spesa. Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale del fabbisogni in cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per gli enti in dissesto finanziario, esonerando gli stessi dalle procedure previste dalla Commissione stabilità finanziaria degli enti locali. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro conclusione e inderogabilmente entro un triennio dalla data di pubblicazione della presente legge, con utilizzo delle medesime risorse. All'onere di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 799. (ex 23. 12.) Stumpo, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Lavoratori ex Isu)

  1. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1 comma 207, terzo e quarto periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. La regione Calabria dispone con legge regionale, la copertura degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente assicurando il consolidamento della spesa, Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 25 maggio del 2017, n. 75, enti in dissesto finanziario, esonerando gli stessi dalle procedure previste dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro conclusione e inderogabilmente entro un triennio dalla data di pubblicazione della presente legge, con utilizzo delle medesime risorse. All'onere di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni, con le seguenti: 125 milioni di euro per l'anno 2019 di 370 milioni.
1. 800. (ex 23. 05.) Bruno Bossio, Viscomi.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, alle imprese e ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente all'articolo, si provvede entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2019: – 5.000.000;
  2020: – 5.000.000;
  2021: – 5.000.000.
1. 801. (ex 23. 01.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Azioni di politica attiva del lavoro)

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2019 l'utilizzo dell'ulteriore 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per azioni di politica attiva del lavoro.
1. 802. (ex 23. 03.) Melilli.

Comma 149 (vedi Art. 24)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: beni culturali di proprietà di enti pubblici)

  1. All'articolo 71, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «per gli interventi indicati nel primo periodo» sono inserite le seguenti: «nonché eventuali ulteriori importi determinati dall'Amministrazione proprietaria in base alle valutazioni sull'impatto sociale, occupazionale e culturale delle attività svolte».
1. 803. (ex 24. 08.) Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche al Codice del terzo settore: titoli di solidarietà)

  1. All'articolo 79, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono soppresse.
  2. All'attuazione delle disposizioni del presente comma, valutate in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
1. 804. (ex 24. 09.) Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche al Codice del terzo settore: imposte dirette)

  1. All'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superiore di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta successivi».

  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutate per 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,4 milioni di euro e decorrere dall'anno 2022, si provvede: per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
1. 805. (ex 24. 010.) Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (de minimis), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 3.
  2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.
  3. Alla lettera a) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato».
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 3.
  5. Per le finalità previste dai commi da 1 a 3 del presente articolo, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.700 milioni.
1. 806. (ex 24. 02.) Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Centri per l'impiego regioni del Mezzogiorno)

  1. Per il rafforzamento della rete dei centri per l'impiego del Mezzogiorno al fine di migliorare i servizi in favore delle persone in cerca di occupazione è autorizzata, per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 21 della presente legge, la spesa straordinaria pari a 300 milioni di euro.
1. 807. (ex 24. 019.) Pezzopane.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Istituzione Fondo solidarietà per imprenditori in default)

  1. Al fine di contrastare i molteplici casi di suicidi di imprenditori che si trovano in stato di dissesto economico per cause a loro non imputabili, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo di solidarietà per imprenditori in default» con la dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento e le condizioni di accesso al Fondo, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di altri enti e organismi pubblici.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 25.
1. 808. (ex 24. 015.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Assunzione del personale di ANPAL Servizi S.p.A.)

  1. Al line di potenziare i servizi per il lavoro, anche in funzione della tempestiva attuazione dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 21, comma 1, a decorrere dal 1o febbraio 2019 ANPAL Servizi S.p.A. procede all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, del personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di collaborazione, ovvero parasubordinato, alla data del 30 giugno 2018 con contratti in scadenza entro l'anno 2020.
  2. Ai fini di cui al comma 1 ad ANPAL Servizi S.p.A. è riconosciuto un contributo straordinario pari a 28.500.000 euro per l'anno 2019, a 31.400.000 euro a decorrere
dall'anno 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 809. (ex 24. 011.) Polverini.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Incremento del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale del terzo settore)

  1. Il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale del terzo settore è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: di 400 milioni di euro con le seguenti: di 350 milioni di euro.
1. 810. (ex 24. 012.) Bellucci, Gemmato.

Comma 150 (vedi Art. 25)

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 25.

  1. La spesa massima mensile corrisposta per l'accoglienza di ciascun richiedente asilo non può superare l'importo della pensione sociale.».
1. 811. (ex 25. 3.) Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.

  Al comma 1 sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 10 milioni;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
1. 812. (ex 25. 1.) Migliore, Fiano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il »Tavolo caporalato«, di seguito »Tavolo”.

  1-ter. Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ANPAL, dell'ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Possono partecipare alle riunioni del tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore.
  1-quater. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici.
  1-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonché eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.
  1-sexies. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio. Il decreto di proroga è adottato con la medesima procedura.
  1-septies. Al Tavolo sono attribuite le seguenti funzioni:
   a) definizione degli obiettivi strategici;
   b) elaborazione delle misure specifiche da sviluppare per migliorare te condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli;
   c) individuazione delle misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori.

  1-octies. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  1-novies. La partecipazione al tavolo dei componenti, anche se soggetti esterni all'amministrazione, non deve comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, e pertanto gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.
  1-decies. La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui al comma 1.
1. 813. (ex 25. 2.) Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.
(Tavolo caporalato)

  1. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il »Tavolo caporalato«, di seguito »Tavolo«.
  2. Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Possono partecipare alle riunioni del tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore.
  3. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonché eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.
  5. Il Tavolo opera perdermi dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio. Il decreto di proroga è adottato con la medesima procedura.
  6. Al Tavolo sono attribuite le seguenti funzioni:
   a) definizione degli obiettivi strategici;
   b) elaborazione delle misure specifiche da sviluppare per migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli;
   c) individuazione delle misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori.».
1. 814. (ex 25. 07.) Boschi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo Africa)

  1. Per sostenere gli interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 2019 è rifinanziato di 50 milioni annui.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui.
1. 815. (ex *25. 09.) Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Bonomo, Fassino, Guerini, Minniti.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo per l'assistenza e l'aiuto alle minoranze perseguitate nelle aree di crisi del Medio Oriente)

  1. Nello stato dì previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, da destinare a interventi di sostegno diretto alle popolazioni appartenenti a minoranze oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi del Medio Oriente, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 2014, n. 125.
  2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta ogni anno una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le parole: 175 milioni di euro e le parole: 430 milioni di euro con le seguenti: 420 milioni.
1. 816. (ex 25. 02.) Lupi, Toccafondi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Boschi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Congedo parentale obbligatorio)

  1. Il comma 354 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente: ”Al fine di tutelare e sostenere la maternità e la paternità, l'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, è prorogata anche per gli anni 2019 e 2020. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2019 e a quattro giorni per l'anno 2020, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2020 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente manovra, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2019 e 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90 comma 2.
1. 817. (ex 25. 06.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo politico)

  1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1, comma 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 818. (ex 25. 08.) Migliore, Fiano.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Incremento del Fondo rimpatri)

  1. La dotazione del Fondo rimpatri, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 35 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 280 milioni.
1. 819. (ex 25. 04.) Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Indennità in caso di violenza di genere)

  1. Viene estesa alla lavoratrice autonoma l'indennità a titolo di congedo in caso subisca una comprovata violenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015. n. 80.
  2. L'Inps provvederà ad erogare l'indennità per tre mesi in base ad una quota mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima denuncia dei redditi presentata dalla lavoratrice autonoma.
  3. Per fruire del congedo e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
1. 820. (ex 25. 011.) Mandelli.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Risorse per il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza)

  1. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-legge n. 93 del 2013, 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

  Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2019: – 6 milioni;
   2020: – 6 milioni;
   2021: – 6 milioni.
1. 821. (ex 25. 017.) Boschi.

Commi 151-152 (vedi Art. 25-bis)

Comma 153 (vedi Art. 26)

  Sopprimerlo.
*1. 822. (ex *26. 2.) Bucalo, Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli, Zucconi, Fidanza, Silvestroni, Ferro, Rizzetto.

  Sopprimerlo.
*1. 823. (ex *26. 7.) Mandelli, Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Squeri, Zangrillo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.

  1. Entro il limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2019, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2 è ridotto di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 824. (ex 26. 8.) Gribaudo.

  Al comma 1, capoverso lettera d), le parole: euro 5 milioni per l'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: euro 20 milioni per l'anno 2019, le parole: euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: euro 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
   2019:
    CP: –15.000.000;
    CS: –15.000.000.
   2020:
    CP: –15.000.000;
    CS: –15.000.000;
   2021:
    CP: –15.000.000;
    CS: –15.000.000.
1. 825. (ex 26. 5.) Zucconi, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Ferro.

  Al comma 1, capoverso lettera d) le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 826. (ex 26. 4.) Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23» sono inserite le seguenti: «nonché, con riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscano il diritto di precedenza nella riassunzione,».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente, valutati in 57 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1.
1. 827. (ex 26. 04.) Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e per gli anni 2020 e 2021.
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 828. (ex 26. 010.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. IL Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è incrementato di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e per gli anni 2020 e 2021.
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 829. (ex 26. 016.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e per gli anni 2020 e 2021.
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 830. (ex 26. 015.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e per gli anni 2020 e 2021.
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 831. (ex 26. 014.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1o gennaio 2019. Con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al limite delle risorse disponibili e fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

  Conseguentemente alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 450 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 e per gli anni 2020 e 2021 si provvede corrispondente riduzione di cui all'articolo 21 comma 1.
1. 832. (ex 26. 011.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure a sostegno delle reti miste e tra professionisti)

  1. L'accesso ai piani operativi POR e POS dei fondi FSE e FERS dei programmi 2020 è esteso ai professionisti, alle reti di professionisti e miste, ai sensi della raccomandazione Europea 6 maggio 2003 n. 361 che assimila i professionisti alle piccole e medie imprese al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dai fondi europei.
  2. Le reti tra professionisti e miste possono altresì accedere a finanziamenti a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese ammesse fino a 20.000 euro per l'avvio dell'attività e programma di rete per la durata dei primi trentasei mesi di attività tramite bandi nazionali o regionali.
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 presso i centri per l'impiego, le società di intermediazione e somministrazione lavoro, è attivato uno sportello dedicato ai finanziamenti e ai programmi dell'Unione Europea al fine di offrire informazioni adeguate e assistenza tecnica ai professionisti e alle reti miste e tra professionisti.
  4. Ai fini di cui al comma 3 è prevista un contributo a fondo perduto in favore dei centri per l'impiego, delle società di intermediazione e somministrazione lavoro per il triennio 2019-2021 per un limite di spesa complessivo annuo pari a 30 milioni di euro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i criteri per il riconoscimento del contributo di cui al primo periodo.
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 833. (ex 26. 057.) Aprea, Zangrillo.

Comma N 154 (vedi Art. 27)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Investimenti qualificati)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
  1) il comma 88 è sostituito dal seguente:
  «88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;

  2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese»;
   b) la lettera b-bis) è sostituita dalle seguenti:
    b-bis) quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali – piattaforme di Peer to Peer Lending – gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;
    b-ter) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996;

  3) il comma 92 è sostituito dal seguente:
  «92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;

  4) al comma 101 le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro» e le parole: «30.000 euro e di 150.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».
  2. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 834. (ex 27. 9.) Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di favorire l'investimento a medio e lungo termine degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in forme di investimento alternative, il Ministero dell'economia e delle finanze può istituire, anche avvalendosi di enti e società collegati o controllati, una piattaforma di servizio, denominata «Service» il cui obiettivo è:
   a) consentire, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano le attività di investimento dei soggetti di cui al presente comma, forme di aggregazione delle risorse finanziarie dei medesimi soggetti per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in forme di investimento alternativo;
   b) supportare i soggetti di cui al presente comma nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti di cui alla precedente lettera a), nonché coadiuvare tali soggetti nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione di tali investimenti;

  1-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
   a) la governance e i compiti del Service di cui al comma 1-bis. La gestione del Service dovrà comunque essere affidata a professionalità dotate di elevate competenze in ambito finanziario e di asset management; il Service potrà avvalersi di consulenti specializzati, selezionati tramite procedura a evidenza pubblica;
   b) le forme di investimento alternative per le quali i soggetti di cui al comma 1-bis possono avvalersi del Service; tali forme, fermo il rispetto dei limiti di legge, includono comunque l'investimento in:
    1) strumenti finanziari di imprese rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non quotati ovvero quotati in sistemi multilaterali di negoziazione;
    2) fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i-bis), k-ter), m-ter), m-quater), m-quinquies), m-septies), m-octies), m-octies.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    3) fondi di venture capital come individuati dall'articolo 31 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98;
   c) le modalità di erogazione dei servizi del Service e di remunerazione degli stessi da parte dei soggetti di cui al comma 1-bis; per un periodo iniziale, non superiore a 3 anni, il Service potrà prestare i propri servizi, in tutto o in parte, a titolo non oneroso;
   d) l'istituzione di una cabina di regia, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico e, in misura minoritaria, da rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 1-bis, che monitori l'attività del Service;
   e) le modalità di rendicontazione al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico delle attività svolte dal Service con particolare riferimento ai soggetti coinvolti, all'entità delle risorse mobilitate, alle tipologie di investimenti realizzati e all'andamento generale della gestione delle risorse. Tale rendicontazione dovrà avere cadenza almeno annuale.

  1-quater. Per le finalità di cui al comma 2 sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.
1. 835. (ex 27. 6.) Lucaselli, Foti, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere seguenti:
  1-bis. Al fine di favorire il coinvolgimento delle Special Purpose Acquisition Company (SPAC) nelle procedure di ammissione alla quotazione delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi connessi alla procedura di richiesta di ammissione alla quotazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale della società risultante dalla fusione sostenuti fino al 31 dicembre 2021, per la predetta finalità.

  1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1-bis è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis e 1-ter. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
  1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater discendono oneri pari 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 230; indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 370.
1. 836. (ex 27. 11.) Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: «dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2019».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 238 milioni di euro.
1. 837. (ex 27. 12.) Madia.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. A far data dal 1o gennaio 2019, è istituito il Fondo Speciale per agevolare il riscatto, a fini pensionistici, degli anni del corso legale di studi universitari. Il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni 2019, 2020 e 2021 è determinato, in via provvisoria, in euro 1.000.000.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 25 della presente legge.
1. 838. (ex 27. 02.) Deidda, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: «in favore» sono inserite le seguenti: «dei lavoratori interessati e», le parole: «2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»; al terzo periodo, dopo le parole: «in favore», sono inserite le seguenti: «dei lavoratori interessati e» dopo le parole: «con sentenza esecutiva» sono inserite le seguenti: «o con verbale di conciliazione giudiziale».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –10.000.000;
  2019: –10.000.000:
  2020: –10.000.000.
1. 839. (ex 27. 03.) Vazio, Paita.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis
(Modifiche alla disciplina in materia di piani di risparmio a lungo termine)

  All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «nel territorio medesimo» sono inserite le seguenti: «e per almeno il 10 per cento in strumenti finanziari non quotati o quotati in sistemi multilaterali di negoziazione emessi da imprese che rispettino i parametri dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero in veicoli, costituiti nella forma di società per azioni, che investano in tali strumenti».
1. 840. (ex 27. 05.) Lucaselli, Foti, Rampelli.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di piani di risparmio a lungo termine)

  1. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «e per almeno il 10 per cento in strumenti finanziari di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.».
1. 841. (ex 27. 04.) Lucaselli, Foti, Rampelli.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di prestazione assistenziale ai malati di mesotelioma non professionale e agli eredi e di benefìci previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto)

  1. Per gli anni dal 2018 al 2020, l'INAlL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio.
  2. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della prestazione una tantum pari a euro 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione una tantum per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.
  4. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000 e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle imprese.
  5. Per tutti i lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti e non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto ad esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà e alle medesime condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in pensione, che non abbiano già beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 252.
  6. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1 che già alla data del 1o ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/l come valore medio su otto ore al giorno, e non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.
  7. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al comma 5, che non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefìci previdenziali per l'esposizione all'amianto, devono presentare richiesta all'INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, corredata a pena di improcedibilità di curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto.
  8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL, e sentito l'INPS per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni cui ai commi 5, 6 e 7.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 155 milioni di euro per l'anno 2019 e 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 842. (ex 27. 06.) Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Commi 155-159 (vedi Art. 27-bis)

Comma 160 (vedi Art. 27-ter)

Commi 161-183 (vedi Art. 28)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: euro 130.000.000 per l'anno 2019 fino a: dall'anno 2021, con le seguenti: euro 130.507.000 per l'anno 2019, per euro 321.520.000 per l'anno 2020 e per euro 422.025.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente:
   al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, e di 50 unità di personale avente la qualifica professionale di geologo.;
   al comma 6, nono periodo, sostituire le parole da: euro 4.053.663 per l'anno 2019 fino a: l'anno 2021 con le seguenti: ad euro 4.560.000 per l'anno 2019, ad euro 16.433.000 per l'anno 2020 e ad euro 21.163.000 annui a decorrere dall'anno 2021;
   all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019, di 428,482 milioni di euro e di 427.976 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 843. (ex 28. 24.) Labriola.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: per euro 375.861.215 per l'anno 2020 e per euro 531.722.430 annui a decorre dall'anno 2021.

  Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole da: 500 unità di personale di qualifica fino alla fine del comma con le seguenti: di 2.000 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 1.000 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 1.000 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 2.000 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 1.000 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 1.000 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 74.481.620 per l'anno 2020 e ad euro 148.963.240 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 232.416.355 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 844. (ex 28. 23.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le relative assunzioni a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: ivi incluse le assunzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,.
1. 845. (ex 28. 54.) Madia, Navarra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il rifinanziamento di cui al comma 1, primo periodo, è destinato anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici nazionali e dalle agenzie ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
1. 846. (ex 28. 56.) Madia, Navarra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: « ivi incluse le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,».
1. 847. (ex 28. 57.) Madia, Navarra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'anno scolastico 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione.»
1. 848. (ex 28. 61.) Fassina, Fratoianni, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale.
1. 849. (ex 28. 62.) Fassina, Fratoianni, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: design dei servizi a partire dall'esperienza dei cittadini (user experience).
1. 850. (ex 28. 71.) Fusacchia.

  Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) analisi e studi di fattibilità, valutazione ex ante, tecnica di redazione degli atti normativi e monitoraggio, analisi e verifica di impatto della regolamentazione.
1. 851. (ex 28. 52.) Fusacchia, Braga, Muroni, Berlinghieri, Buratti, Cenni, Del Barba, Incerti, Madia, Quartapelle Procopio, Ungaro, Zardini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e degli idonei.
1. 852. (ex 28. 32.) Polidori.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA.

  Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri bandisce una apposita gara di servizi, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'individuazione sul mercato della migliore società per la selezione del personale, tra quelle con rilevante esperienza anche internazionale nella pubblica amministrazione.
1. 853. (ex 28. 73.) Fusacchia, Toccafondi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato è prorogata al 31 dicembre 2019.
1. 854. (ex 28. 66.) Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: «di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle unioni dei comuni e dei comuni istituiti a seguito di fusione».
1. 855. (ex 28. 45.) Moretto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 1, lettera c), le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018».
1. 856. (ex 28. 43.) Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 1, comma 1148, lettera a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205, già prorogate al 31 dicembre 2018, e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019.».
1. 857. (ex 28. 36.) Cassinelli, Mandelli, D'Ettore.

  Al comma 4, sostituire la parola: massimo con la seguente: minimo;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, dopo le parole:
così ripartito: a) aggiungere le seguenti: almeno;
    dopo le parole: 12 agosto 2016, n. 161; b) aggiungere le seguenti: almeno;
    sostituire le parole: 2.000.000 con le seguenti: 6.000.000;
    aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, adottano adeguate misure per il superamento del precariato.
   il Fondo di all'articolo 90, comma 2, è conseguentemente ridotto di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 858. (ex 28. 46.) Bartolozzi, Zanettin.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: così ripartito fino alla fine del periodo, con le seguenti: 1.903 unità di Area II F2 per l'anno 2019 e 1.000 unità di area III per l'anno 2020.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: euro 30.249.571 fino a: 2021 con le seguenti: euro 68.683.774 per l'anno 2019 e di euro 114.154.525 annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 146 milioni di euro per l'anno 2019, 394 milioni per l'anno 2020 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
1. 859. (ex 28. 77.) Rampelli, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 4, primo periodo, lettera a), sostituire le parole: 903 unità di Area II con le seguenti: 1.903 unità di Area II, F2.

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera a), sopprimere le parole: e 1000 unità di Area II per l'anno 2021;
   sostituire il terzo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 60.075.771 per l'anno 2019 e di euro 114.154.525 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per l'attuazione del comma 4, alla copertura di tutti i profili professionali dell'area funzionale 2, F2, si provvede mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto con decreto 18 novembre 2016 – Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Qualora siano indisponibili tali professionalità nelle graduatorie in vigore, si provvede mediante l'indizione di concorso pubblico.
1. 860. (ex *28. 31.) Miceli, Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Bordo, Annibali, Boschi.

  Al comma 4, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161 con le seguenti: con le modalità di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2017 in tema di rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria. Ai soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e che alla data del 31 dicembre 2018 abbiano terminato l'esperienza formativa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuito il titolo professionalizzante ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. In favore dei predetti soggetti, il Ministero della giustizia, nelle more dell'espletamento delle selezioni per le assunzioni di cui ai precedenti periodi, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato alla stipula di contratti a termine per 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2019. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 11.615.018 per l'anno 2019.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 11.615.018 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 861. (ex 28. 69 e ex 0. 28. 88. 5.) Caiata, Vitiello.

  Al comma 4, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 1 commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161; con le seguenti: con le modalità di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2017 in tema di rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria. Ai soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e che alla data del 31 dicembre 2018 abbiano terminato l'esperienza formativa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è attribuito il titolo professionalizzante ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. In favore dei predetti soggetti, il Ministero della giustizia, nelle more dell'espletamento delle selezioni per le assunzioni di cui ai precedenti periodi, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è autorizzato alla stipula di contratti a termine per 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2019. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 11.615.018 per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
*1. 862. (ex *28. 21.) Prisco, Lucaselli, Rampelli, Ferro.

  Al comma 4, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 1 commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161; con le seguenti: con le modalità di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2017 in tema di rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria. Ai soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e che alla data del 31 dicembre 2018 abbiano terminato l'esperienza formativa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è attribuito il titolo professionalizzante ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. In favore dei predetti soggetti, il Ministero della giustizia, nelle more dell'espletamento delle selezioni per le assunzioni di cui ai precedenti periodi, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è autorizzato alla stipula di contratti a termine per 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2019. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 11.615.018 per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
*1. 863. (ex *28. 42.) De Maria.

  Al comma 4, sostituire le parole: ”con le modalità di cui all'articolo 1 commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161; con le seguenti: con le modalità di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2017 in tema di rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria. Ai soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e che alla data del 31 dicembre 2018 abbiano terminato l'esperienza formativa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è attribuito il titolo professionalizzante ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. In favore dei predetti soggetti, il Ministero della giustizia, nelle more dell'espletamento delle selezioni per le assunzioni di cui ai precedenti periodi, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è autorizzato alla stipula di contratti a termine per 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2019. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 11.615.018 per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
*1. 864. (ex *28. 74.) Caiata, Vitiello.

  Al comma 4, primo periodo, lettera a), dopo le parole: legge 12 agosto 2016, n. 161 aggiungere le seguenti: nonché in base a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dando priorità ai lavoratori in possesso di qualifica di ausiliario o di operatore amministrativo acquisita a seguito dell'espletamento di specifico periodo di tirocinio presso uffici giudiziari.
1. 865. (ex 28. 78.) Ferro, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) 900 unità di Area II F1 operatori giudiziari, per l'anno 2019, destinato alle mansioni sinora svolte dai soggetti che hanno svolto tirocinio nell'ambito dell'Ufficio per il Processo;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per i soggetti di cui alla lettera b-bis) resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. È altresì assicurata l'individuazione di nuovi profili ai sensi dell'articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161.
   al medesimo comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede altresì mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
1. 866. (ex 28. 30.) Occhiuto, Sandra Savino, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Al reclutamento del personale di Area funzionale seconda, fascia economica F2, si provvede prioritariamente mediante lo scorrimento della graduatoria di cui al bando del 18 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 22 novembre 2016 – 4a serie speciale – Concorsi ed esami, concorso per 800 posti di Assistente giudiziario.
1. 867. (ex 28. 29.) Bazoli, Miceli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Bordo, Annibali, Boschi, Migliore.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «371 unità»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2019, di euro 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021.»

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1.200.000 per l'anno 2019, a 3.966.350 per l'anno 2020 e a euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 868. (ex *28. 25.) Verini, Bazoli, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 869. (ex **28. 26.) Annibali, Bazoli, Boschi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2019 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2019.

1. 870. (ex 28. 28.) Bazoli, Morani, Verini, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma pari 5.807.509 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 871. (ex 28. 27.) Morani, Bazoli, Verini, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo, Viscomi, Serracchiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di non disperdere il patrimonio di competenze acquisite dai lavoratori percettori in deroga o lavoratori disoccupati con pregressa esperienza formativa che hanno svolto un tirocinio presso gli Uffici giudiziari calabresi, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere a tempo determinato per il triennio 2019-2021, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, un contingente massimo di 750 lavoratori per lo svolgimento di funzioni amministrative e contabili degli uffici giudiziari tra soggetti che abbiano la professionalità richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Tra i requisiti da considerare in via prioritaria per l'assunzione del contingente di lavoratori si dovrà considerare la qualifica di ausiliario o di operatore amministrativo a seguito dell'espletamento dello specifico periodo di tirocinio.

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 165 milioni di euro e le parole: 430 milioni con le seguenti: 390 milioni.
1. 872. (ex 28. 79.) Ferro, Lucaselli.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere la lettera a).
1. 873. (ex 28. 68.) Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:
9-ter. Al fine di salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza della Corte dei Conti e dell'Avvocatura dello Stato le disposizioni di contabilità e di finanza pubblica sono applicate in quanto ritenute compatibili con l'autonomia e le funzioni ad essi assegnati dalla Costituzione.
Conseguentemente, all'articolo 74 comma 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 dopo le parole: normativa previgente sono inserite le seguenti: Il medesimo comparto autonomo di contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro del personale amministrativo, ivi incluso quello di livello dirigenziale, in servizio presso gli Organi di rilievo costituzionale e presso l'avvocatura dello Stato.
1. 874. (ex 0. 28. 88. 3.) Barelli, Mandelli, Pella, D'Ettore.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 429, primo periodo, le parole: «sono riassegnati nella misura del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «sono riassegnati nella misura del 50 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 248 milioni di euro per l'anno 2019 e di 398 milioni di euro annui.
1. 875. (ex 28. 82.) Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 per il potenziamento della rete consolare.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 876. (ex 28. 80.) Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. A decorrere dall'anno 2019, per il Ministero degli affari esteri è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'assunzione di personale non dirigenziale preposto al rafforzamento delle funzioni della rete consolare inerenti al rilascio dei passaporti e alle richieste di cittadinanza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede attraverso le risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 25 della presente legge.
1. 877. (ex 28. 37.) Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 14, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di 500 unità con le seguenti: 1000 unità;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma:
     sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
di cui 250 unità appartenenti all'Area III con le seguenti: di cui 500 unità appartenenti all'Area III. Sostituire le parole: di cui 250 unità appartenenti all'Area II con le seguenti: di cui 500 unità appartenenti all'Area II;
     sostituire le parole: pari ad euro 18.620.405 con le seguenti: pari ad euro 37.240.810 e le parole: ad euro 37.240.810 con le seguenti: ad euro 74.481.620.
    all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 410 milioni di euro annui per il 2020 e di 390 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
1. 878. (ex 28. 35.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 14, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale, di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche per la copertura dei posti di cui al periodo precedente si provvede prioritariamente mediante assunzione del personale inquadrato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in seguito al superamento delle procedure di selezione per «60 posti di esperto per il patrimonio culturale» indetto dal Ministero dei beni culturali e del turismo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie ufficiale – Concorsi ed esami n. 98 del 22 dicembre 2015.
1. 879. (ex 28. 38.) Brunetta, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Le regioni possono delegare alle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, l'esercizio delle funzioni amministrative relative nelle materie di loro competenza garantendo la relativa copertura finanziaria. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 può essere inquadrato nei ruoli delle province ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle Regioni, le Province possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate, fermo restando quanto stabilito nel comma 14.

**1. 880. (ex **28. 15.) Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Le regioni possono delegare alle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, l'esercizio delle funzioni amministrative relative nelle materie di loro competenza garantendo la relativa copertura finanziaria. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 può essere inquadrato nei ruoli delle province ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle Regioni, le Province possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate, fermo restando quanto stabilito nel comma 14.
**1. 881. (ex **28. 50.) Paolo Russo, D'Attis, Pella, Ripani, Mugnai.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 845, secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
   b) al comma 845, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti»;
   c) al comma 845, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per accelerare le procedure di assunzione per la copertura di posti vacanti relativi a figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, le Province possono procedere anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
   d) al comma 846, le parole: «le lettere da c) a g) del comma 420» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 420»;
   e) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
**1. 882. (ex **28. 12.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 845, secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
   b) al comma 845, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti»;
   c) al comma 845, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per accelerare le procedure di assunzione per la copertura di posti vacanti relativi a figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, le Province possono procedere anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
   d) al comma 846, le parole: «le lettere da c) a g) del comma 420» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 420»;
   e) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
**1. 883. (ex **28. 16.) Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi, Ferri.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 845, secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
   b) al comma 845, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti»;
   c) al comma 845, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per accelerare le procedure di assunzione per la copertura di posti vacanti relativi a figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, le Province possono procedere anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
   d) al comma 846, le parole: «le lettere da c) a g) del comma 420» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 420»;
   e) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
**1. 884. (ex **28. 48.) D'Attis, Paolo Russo, Pella, Ripani, Mugnai.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 845, secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
   b) al comma 845, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti»;
   c) al comma 845, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per accelerare le procedure di assunzione per la copertura di posti vacanti relativi a figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, le Province possono procedere anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
   d) al comma 846, le parole: «le lettere da c) a g) del comma 420» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 420»;
   e) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
**1. 885. (ex **28. 64.) Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente

  15-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, al personale del Ministero per i beni e le attività culturali è corrisposta l'indennità di amministrazione nella misura spettante al personale amministrativo del Ministero della giustizia.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 245 milioni di euro per l'anno 2019 e di 395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 886. (ex 28. 19.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente

  15-bis. A decorrere dall'anno 2019, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL normativo 2016-2018 del Ministero per i beni e le attività culturali è incrementato, di un importo complessivo pari a 20 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 245 milioni di euro per l'anno 2019 e di 395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 887. (ex 28. 18.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per il 2019, le proprie carenze nei profili professionali della seconda e terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2019, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente alla seconda e terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1o gennaio 2010.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 245 milioni di euro per l'anno 2019 e di 395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 888. (ex 28. 17.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità della pubblica amministrazione, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 889. (ex 28. 22.) Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Al fine di potenziare i servizi di supporto alle istituzioni scolastiche ed educative statali, inclusi i servizi ispettivi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 30 e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere funzionari appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e dirigenti tecnici, nonché ad avviare le relative procedure concorsuali pubbliche per esami, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 5.000.000 a decorrere dai 2020. Le facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono incrementate del predetto importo a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a euro 5.000.000 a decorrere dal 2020, nonché agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 400.000 nel 2019, si provvede a Valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
1. 890. (ex 28. 70.) Fusacchia, Toccafondi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 32 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  «5-bis. Nell'ambito di processi associativi delle funzioni di centrale unica di committenza, di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, del settore sociale e di nuovi servizi, l'Unione può procedere, anche in deroga alle norme vigenti in materia di assunzioni all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze di intesa con la Conferenza Stato Città e Autonomie locali.

  5-ter. Le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito delle funzioni di cui al comma 5-bis, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti e pertanto le assunzioni effettuate dall'Unione non sono portate a detrazione delle relative possibilità assunzionali dei relativi Comuni».
1. 891. (ex 28. 81.) Colucci, Lupi, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 892. (ex 28. 59.) Madia, Navarra.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni non precedenti al 31 dicembre 2013 sono prorogate al 31 dicembre 2019. Resta fermo, in ogni caso, l'eventuale termine più lungo di vigenza della graduatoria, in applicazione dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 893. (ex 28. 58.) Madia, Navarra.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui all'ottavo e nono periodo si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Assunzioni nella pubblica amministrazione e negli enti locali.
1. 894. (ex 28. 55.) Madia, Navarra.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti locali delle regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, nel caso in cui la spesa per il personale non risulti superiore al fabbisogno standard di personale.
  2. Il fabbisogno standard di personale, sia in termini di costi standard retributivi sia di consistenza standard di unità impiegate, è individuato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (di seguito CTFS) di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. La CTFS si avvarrà del supporto metodologico e delle ricognizioni informative dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A., che potrà anche predisporre appositi questionari ed avvalersi della collaborazione dell'ISTAT, della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e dell'Unione delle province Italiane (UPI). Il fabbisogno di personale delle regioni, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sarà relativo alle funzioni diverse dalla sanità.
  4. Per la determinazione della spesa e del personale di riferimento di ogni ente valgono i dati comunicati da ogni ente al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO). Per il primo anno di applicazione valgono le spese complessive per il personale e il numero di unità risultanti al 31 dicembre 2017.
  5. Qualora la spesa complessiva per il personale, omnicomprensiva di stipendi, oneri e compensi accessori sia inferiore al fabbisogno standard di personale, gli enti territoriali di cui al comma 1 potranno assumere personale fino al raggiungimento del fabbisogno standard di personale. L'ente dovrà comunque sottostare al limite più sfavorevole tra il fabbisogno in termini finanziari e il fabbisogno in termini numero di dipendenti.
  6. Resta ferma l'applicazione dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 60 della presente legge. Con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.
  7. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 in favore della Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A.
  8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  9. A decorrere dal 2020 non si applicano alle regioni e agli enti locali delle regioni a statuto ordinario le disposizioni relative al contenimento della spesa del personale e i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.
1. 895. (ex 28. 028.) Marattin, Padoan, Boschi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Salario accessorio del personale incaricato di posizione organizzativa negli enti locali)

  1. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti del comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.
*1. 896. (ex *28. 01.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Salario accessorio del personale incaricato di posizione organizzativa negli enti locali)

  1. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti del comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.
*1. 897. (ex *28. 021.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale)

  1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
   d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
**1. 898. (ex **28. 013.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale)

  1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
   d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
**1. 899. (ex **28. 022.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Determinazione delle spese di personale e della capacità assunzionale nei comuni, nelle unioni di comuni e nelle città metropolitane)

  1. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turn-over di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:
   a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
   c) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
   d) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*1. 900. (ex *28. 07.) Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Determinazione delle spese di personale e della capacità assunzionale nei comuni, nelle unioni di comuni e nelle città metropolitane)

  1. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turn-over di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:
   a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
   c) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
   d) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*1. 901. (ex *28. 017.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Determinazione delle spese di personale e della capacità assunzionale nei comuni, nelle unioni di comuni e nelle città metropolitane)

  1. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turn-over di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:
   a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
   c) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
   d) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*1. 902. (ex *28. 023.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disciplina della capacità assunzionale dei comuni)

  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».
1. 903. (ex 28. 025.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Sostituzione di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione dei posto di lavoro)

  1. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
1. 904. (ex 28. 024.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Superamento del precariato – cessione quote assunzionali)

  1. Le regioni, al fine del superamento del precariato e della valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro flessibile, possono prevedere negli atti di programmazione dei fabbisogni di personale la cessione di quote della propria capacità assunzionale per il triennio 2018-2020, alle agenzie regionali strumentali e agli enti pubblici partecipati e controllati dalle regioni stesse, per consentire la stabilizzazione del personale che ha maturato presso dette agenzie ed enti i requisiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  2. La cessione di quote di capacità assunzionale alle agenzie ed enti di cui al comma 1, per le medesime finalità di stabilizzazione, può avvenire anche tramite incremento degli ordinari limiti finanziari per assunzioni a tempo indeterminato, in applicazione ed entro i limiti di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  3. Le agenzie regionali strumentali e gli enti pubblici partecipati e controllati dalle regioni, sono tenuti ad utilizzare, nel triennio 2018-2020, l'intera capacità assunzionale ceduta dalle regioni ai sensi dei commi precedenti, per le stabilizzazioni tramite assunzioni a tempo indeterminato del personale avente i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e/o per procedure concorsuali riservate al personale avente i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
1. 905. (ex 28. 010.) Madia, Navarra.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Forme di lavoro flessibile)

  1. Alle regioni in regola con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1. 906. (ex 28. 011.) Madia, Navarra.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di Centri per l'impiego)

  1. Nel quadro del rafforzamento delle politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività degli stessi, le regioni possono procedere, in deroga all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché ai vincoli finanziari e ordinamentali previsti a legislazione vigente, ad acquisire nelle proprie società strumentali l'azienda o il ramo d'azienda delle società a totale partecipazione pubblica delle città metropolitane e degli enti di area vasta, già preposto allo svolgimento delle attività presso i centri per l'impiego alla data del 1o gennaio 2018. Le società partecipate regionali subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al ramo d'azienda acquisito.
1. 907. (ex 28. 012.) Madia, Navarra.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga di termini in materia di graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni)

  1. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
   a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   b) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. 908. (ex 28. 04.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Esaurimento graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni)

  1. In conformità alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e in considerazione dei reiterati vincoli del turn over nella pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie, vigenti all'entrata in vigore della presente legge e relative a procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, indette dalle pubbliche amministrazioni nelle quali risultano collocati ancora soggetti dichiarati idonei è prorogata, ferma restando la prioritaria assunzione dei vincitori, fino a completo esaurimento delle stesse graduatorie. Conseguentemente, l'esperimento di nuove procedure concorsuali è subordinato all'avvenuta immissione in ruolo di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.
1. 909. (ex 28. 05.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il triennio 2019-2021, da destinare all'incremento dell'organico del personale amministrativo, sia inviato dall'Italia che assunto con contratto locale, presso i Consolati italiani all'estero.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2.
1. 910. (ex 28. 02.) Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Al fine di consentire la progettazione definitiva e i servizi connessi per i lavori di costruzione, del completamento e dell'adeguamento a quattro corsie della strada statale Cassia, nel tronco tra il km 41,300 (Monterosi) e il km 74,400 (innesto sulla trasversale Orte-Civitavecchia, presso attuale uscita Viterbo Sud) sono stanziati 130 milioni di euro. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1.
1. 911. (ex 28. 06.) Rotelli.

Commi 184-185 (vedi Art. 28-bis)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: apposito esame-colloquio con le parole: apposita prova selettiva.

1. 912. (ex 0. 28. 030. 3.) Lucaselli, Lollobrigida.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 913. (ex 0. 28. 030. 2.) Lucaselli, Lollobrigida.

Commi 186-188 (vedi Art. 28-ter)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: venti posti con le seguenti: cinque posti
, e le parole: «euro 2.700.000» con le parole: «500.000»;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
euro 2.700.000 con le seguenti: 500.000;
   al comma 2, sostituire le parole: venti unità con le seguenti: cinque unità;
   alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: + 2.200.000;
2020: + 2.200.000;
2021: + 2.200.000.
1. 914. (ex 0. 28. 031. 5.) Lucaselli, Lollobrigida.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca.
1. 915. (ex 0. 28. 031. 3.) Marattin, Boschi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Relativamente agli investimenti locali individuati ai sensi dell'articolo 18, InvestItalia si avvarrà della collaborazione tecnica della fondazione di ricerca IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia locale) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
1. 916. (ex 0. 28. 031. 1.) D'Attis.

Commi 189-191 (vedi Art. 28-quater)

Commi 192-195 (vedi Art. 29)

  Al comma 3, sostituire al primo periodo, la parola: 600 con la seguente 900 e al secondo periodo la parola: 200 con la seguente: 300.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 50; indi sostituire la parola: 400 con la seguente: 200.
1. 917. (ex 29. 4.) Bartolozzi, Zanettin.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare)

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.
  2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero.
  3. Per le finalità di cui al comma precedente, il Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle casse professionali, nonché per le operazioni di capitalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvarranno anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza Italia» istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.
  5. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere direttamente o incaricando altri soggetti, iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscano alle forme di previdenza, assistenza e welfare complementare in genere.
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi anni 2020 e 2021, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, le parole: 3 milioni sono sostituite dalle seguenti: 247 milioni e le parole: 400 milioni sono sostituite dalle seguenti: 396 milioni.
1. 918. (ex 29. 03.) Colucci, Lupi.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  Le disposizioni dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2014, n. 190, si applicano per le maggiorazioni attribuite automaticamente al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il servizio presso sedi disagiate o particolarmente disagiate, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con riferimento al servizio presso le dette sedi anche precedentemente alla data del 30 giugno 2015, Il personale interessato ad ottenere il riconoscimento di tali maggiorazioni può esercitare tale diritto, attraverso richiesta all'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 245 milioni di euro per l'anno 2019 e di 395 di euro annui.
1. 919. (ex 29. 05.) La Marca, Scalfarotto, De Maria.

Commi 196-203 (vedi Art. 30)

  Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: massimo con le seguenti: minimo.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 200 e la parola: 400 con la seguente: 350.
1. 920. (ex 30. 8.) Bartolozzi, Zanettin.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 362 unità con le seguenti: 1.000 unità.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, è ridotto di 33 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 921. (ex 30. 9.) Varchi, Maschio, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Alle assunzioni nell'Arma dei Carabinieri di cui al presente articolo si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso per l'arruolamento di 1552 Carabinieri effettivi, pubblicata nell'anno 2010, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019.».
1. 922. (ex 30. 10.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  «5-bis. In aggiunta a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2019, sono stanziati 70 milioni di euro annui da destinare ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze di polizia tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.».
1. 923. (ex 30. 5.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di bilinguismo, alle assunzioni straordinarie di personale di cui al presente articolo, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento.
1. 924. (ex 30. 12.) Boschi.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  «8-bis. In attesa di una riforma organica del Corpo Forestale dello Stato, l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie concorsi n. 94 del 29 novembre 2011, è prorogata al 31 dicembre 2019.».
1. 925. (ex 30. 1.) Prisco, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  «8-bis. Al personale delle Forze armate e del Comparto Sicurezza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2018, n. 96. Con apposito decreto del Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i tempi di applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. A tal fine è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.».

  Conseguentemente:
   all'articolo 55 le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 sono sostituite dalle seguenti: di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorre dal 2021;
   all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: di 35 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 926. (ex 30. 4.) Cirielli, Lollobrigida, Ferro.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Al personale del Comparto soccorso pubblico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, della legge 9 agosto 2018, n. 96. Con apposito decreto del Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i tempi di applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 di 75 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.”.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2019, di 325 milioni di euro per l'anno 2020 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 927. (ex 30. 3.) Cirielli, Lollobrigida, Ferro.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  «8-bis. Al fine di garantire i controlli di cui alla legge 22 marzo 2012, n. 33, e per elevare i livelli qualitativi dei servizi di sicurezza e di viabilità nelle zone aeroportuali, i comuni o le unioni di comuni nei cui territori insistono gli aeroporti internazionali e gli aeroporti nazionali riconosciuti strategici in base al Piano nazionale aeroporti, possono destinare una quota di personale di polizia locale in via esclusiva alle attività nelle zone aeroportuali. A tal fine gli enti procedono ad assunzioni in deroga ai vincoli attualmente vigenti ma nel rispetto di un tetto di spesa fissato nella spesa sostenuta nell'anno 2002 per il personale di polizia locale.».

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 175 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 420 milioni.
1. 928. (ex 30. 11.) Fidanza, Frassinetti, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Potenziamento dell'Operazione «Strade Sicure»)

  1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: «, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili,» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 165 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 410 milioni.
1. 929. (ex 30. 01.) Crosetto, Deidda, Ferro, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Incremento del contingente impiegato nell'Operazione «Strade Sicure»)

  1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: «pari a 7.050 unità» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9.100».

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 165 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 410 milioni.
1. 930. (ex 30. 02.) Crosetto, Deidda, Ferro, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le cessazioni di cui al periodo precedente rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
1. 931. (ex 30. 05.) D'Attis.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. A far data dal 1o gennaio 2019, è istituito il Fondo Speciale per la messa in sicurezza, l'ammodernamento e la costruzione di nuove caserme. Il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni 2019, 2020 e 2021 è determinato, in via provvisoria, in euro 2.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: – 2.000.000.000;
    CS: – 2.000.000.000.
   2020:
    CP: – 2.000.000.000;
    CS: – 2.000.000.000.
   2021:
    CP: – 2.000.000.000;
    CS: – 2.000.000.000.
1. 932. (ex 30. 03.) Deidda, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Transiti del personale già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato)

  1. Il personale in servizio nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato, può presentare domanda per il transito, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, in altra amministrazione statale tra quelle individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e della giustizia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i criteri e le modalità da applicare alle procedure di transito, compresi il numero e il ruolo del personale da destinare alle amministrazioni di assegnazione, senza pregiudizio per le facoltà assunzionali di queste ultime previste dalla legge. Le relative domande dovranno essere presentate nei venti giorni successivi alla pubblicazione dello stesso decreto. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le medesime modalità di cui al comma 1, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire dalle amministrazioni di appartenenza a quelle destinatarie.
  3. Il personale di cui al comma 1 dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza all'atto del transito in altra amministrazione statale cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva. In caso di transito in altra Forza di polizia, si applica l'articolo 864, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  4. Il periodo di servizio maturato nelle amministrazioni di provenienza è valido ad ogni effetto giuridico ed economico. Al personale transitato è dovuta la corresponsione della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
  5. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a trecento unità annue, stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri interessati, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo. Il transito nell'amministrazione di cui all'articolo 24 della legge 1o aprile 1981, n. 121, avviene nel solo anno 2019, in extraorganico, e in un contingente massimo di trecento unità.
  6. Per l'anno 2019, e in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di trecento unità nei ruoli base dell'Arma dei carabinieri, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1o dicembre.
  7. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui al comma 6, pari a un importo massimo di euro 614.863 per l'anno 2019, 10.345.659,5 per l'anno 2020, 12.465.162 per l'anno 2021, 12.465.162 per l'anno 2022, 12.465.162 per l'anno 2023, 12.501.106,5 per l'anno 2024, 12.896.496 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8. L'assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 5, ove necessaria in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, sarà autorizzata con successivi provvedimenti normativi.
1. 933. (ex 30. 04.) Pagani, De Micheli, Madia, De Menech.

Commi 204-208 (vedi Art. 31)

  Al comma 1 sostituire le parole: non prima del 10 maggio 2019 con le seguenti: entro e non oltre il 31 gennaio 2019.

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: non prima del 1o settembre 2019 con le seguenti: entro e non oltre il 31 marzo 2019 e le parole: non prima del 1o aprile 2020 con le seguenti: entro e non oltre il 31 marzo 2020.
1. 934. (ex 31. 6.) Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Al comma 3, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 40 per cento.
1. 935. (ex 31. 7.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario ed accessorio svolto dal personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, durante le fasi emergenziali.

  3-ter. I redditi di cui al comma 3-bis non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
1. 936. (ex 31. 4.) Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2019, sono stanziati 70 milioni di euro annui da destinare ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pali a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
1. 937. (ex 31. 5.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Perego Di Cremnago, Ripani, Siracusano, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio o in occasione delle attività di addestramento e formazione, è esteso al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco il sistema previdenziale ed assistenziale riconosciuto per tali eventi al personale di ruolo del Corpo medesimo. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente articolo, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale di ruolo nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 245 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 395 milioni.
1. 938. (ex 31. 07.) Rosato, Carnevali, Fiano.

  Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Proroga dell'efficacia della graduatoria del concorso per Vice ispettori del Corpo forestale dello Stato)

  1. In attesa di una riforma organica del Corpo forestale dello Stato, l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie concorsi n. 94 del 29 novembre 2011, è prorogata al 31 dicembre 2019.
1. 939. (ex 31. 09.) Boschi, Fiano.

  Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Incentivi assunzioni vigili del fuoco cosiddetti «discontinui»)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese e ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, Vigili del fuoco cosiddetti «discontinui» per le funzioni di addetto antincendio, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti vigili assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente manovra si provvede entro il limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000;
   2021: –15.000.000.
1. 940. (ex 31. 02.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alla normativa vigente, nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, anche attraverso l'uso della legge n. 350 del 2003 richiamata dalla legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, la Polizia di Stato è autorizzata ad assumere, nel triennio 2019-2021, 450 Allievi Vice Ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato (Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011). All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 180 milioni e le parole: 430 milioni con le parole: 425 milioni.
1. 941. (ex 31. 05.) Rizzetto, Lollobrigida, Prisco, Bucalo.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste dall'articolo 31, al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è così incrementato: a) 500 unità di personale, rientrante nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, con età superiore a 46 anni nel ruolo SATI per il 2019 e a partire dal 2020 l'attribuzione del turn over sino ad esaurimento; b) 500 unità di personale di cui al medesimo decreto legislativo n. 97 del 2017, con età inferiore a 46 anni per il 2019 e a partire dal 2020 l'attribuzione del turn over al 50 per cento con le graduatorie vigenti.
  2. Al personale volontario discontinuo delle strutture centrali e periferiche appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuto un attestato di operatività di 4o livello. Sulla base di apposite convenzioni sottoscritte tra la Conferenza Unificata e le associazioni di categoria dei datori di lavoro saranno definite le linee guida per stabilire una garanzia occupazionale del personale di cui al periodo precedente.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2019, il rapporto di lavoro del personale volontario di cui al comma precedente è disciplinato da apposito Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto con le associazioni di categoria.
  4. Le amministrazioni pubbliche, ove necessario, possono attivare una procedura di reclutamento di unità antincendio, mediante ricorso del personale volontario discontinuo delle strutture centrali e periferiche appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rientrante nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 942. (ex 31. 08.) Cannizzaro, Ruffino.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Rideterminazione delle misure orarie del compenso per turni notturni e festivi del personale dei vigili del fuoco)

  1. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro svolto in turni notturni o festivi e in turni notturni festivi dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di qualifica o categoria non direttiva e non dirigente, sono equiparate a quelle percepite dal personale delle Forze di polizia con medesima qualifica, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 40 milioni di euro annui per triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione. All'articolo 80 le parole: 0,5 sono sostituite con le seguenti: 0,6.
1. 943. (ex 31. 01.) Speranza, Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È altresì riconosciuto ai familiari dei Vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei Vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I Vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai Vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, come rifinanziato dalla presente legge.
1. 944. (ex 31. 06.) Rosato, Carnevali, Fiano.

Commi 209-210 (vedi Art. 32)

  Sostituire il comma 1 con il seguente

  1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 76,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università e tra gli enti e le istituzioni di ricerca. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020., con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 945. (ex 32. 1.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, sostituire i primi due periodi con i seguenti: Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione finanziaria di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università sulla base della consistenza numerica del personale docente in servizio.
1. 946. (ex 32. 6.) Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni e le parole: 58,63 milioni con le seguenti: 117,26 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020., con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 341,37 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 947. (ex 32. 2.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 26 milioni di euro per l'anno 2019 e di 76,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente all'articolo 55 sostituire la parola: 185 con: 175 e la parola: 430 con: 400.
1. 948. (ex 32. 8.) Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alle procedure di assunzione di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, il principio della parità di genere.
1. 949. (ex 32. 9.) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Pollastrini, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore di ruolo.
1. 950. (ex 32. 4.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente

  2-bis. Al comma 432 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «in servizio presso gli istituti alla data del 31 dicembre 2017,» sono soppresse;
   b) dopo le parole: «che abbia maturato» sono aggiunte le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2018».
1. 951. (ex 32. 10.) Gavino Manca, Moretto, Bonomo, Gariglio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «compresi coloro che abbiano sottoscritto contratti di formazione con l'ente o con gli istituti di ricerca o siano vincitori di borse di studio presso i medesi per un periodo di almeno 5 anni negli ultimi otto anni».
1. 952. (ex 32. 5.) Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato nonché per valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementato di 68 milioni di euro per il 2019 e di 440 milioni di euro a decorrere dal 2020.

  Conseguentemente dopo l'articolo 88, aggiungere i seguenti:

Art. 88-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici).

  1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

Art. 88-ter.
(Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare)

  1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
    « a) al comma 639 le parole: »a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile« sono sostituite dalle seguenti: »a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia del territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.«»;
   2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
    « b) il comma 669 è sostituito dal seguente: »669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia del territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.«»;
   3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
    « b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: »671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.«»;
    b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
   4) la lettera c) è soppressa;
   5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
    «d) il comma 681 è sostituito dal seguente: »681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.«».
1. 953. (ex 32. 15.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituire con le seguenti: «, di 50 milioni per l'anno 2019 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2020.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

  1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
1. 954. (ex 32. 16.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito dal seguente:
  ”1. Per la valorizzazione professionale e la valorizzazione dell'attività scientifica e tecnologica, gli enti, destinano nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, premi finalizzati alla valorizzazione della professionalità del personale tecnico scientifico e amministrativo impiegato nelle attività di ricerca e di supporto, nonché per la valorizzazione dell'attività di ricerca e tecnologica, nelle specifiche discipline di competenza.

  2. Le procedure per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, per la loro distribuzione anche in forma aggregata e premiale, sono definite in sede di Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'istruzione e ricerca, nell'ambito dello specifico settore delle istituzione ed enti di ricerca e sperimentazione.
1. 955. (ex 32. 13.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, aggiungere al comma 2, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti pubblici di ricerca di cui agli articoli 1 e 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il limite per l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, è quello indicato al comma 2 del medesimo decreto legislativo».
1. 956. (ex 32. 12.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Per l'anno 2019 è istituito il Programma sperimentale di finanziamento alla ricerca applicata sulle città «Innovazione urbana», di seguito denominato «Programma», finalizzato all'individuazione di soluzioni ai problemi urbani basate sulla condivisione delle conoscenze, favorendo la creazione di relazioni permanenti tra il mondo della ricerca, le istituzioni del governo locale, le imprese pubbliche e private e gli altri protagonisti della vita delle città.
  2. I progetti di ricerca ammissibili al finanziamento riguardano lo sviluppo urbano sostenibile nei suoi molteplici aspetti di carattere urbanistico, sociale, economico, ambientale, culturale, istituzionale e finanziario.
  3. La domanda di partecipazione al Programma deve essere necessariamente sottoscritta da un comune con più di 200.000 abitanti o capoluogo di città metropolitana, oppure da una città metropolitana, insieme ad una università o ente pubblico di ricerca e a imprese partecipanti in forma singola o associata. Possono essere partner del progetto associazioni del volontariato e del Terzo settore, organizzazioni economiche e sociali, altri soggetti pubblici e privati. Ciascun progetto può essere finanziato con un massimo di 50.000 euro.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da approvare entro il 31 gennaio 2019, verranno stabiliti:
   a) le modalità di trasmissione delle domande al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 maggio 2019;
   b) la costituzione, la composizione e il funzionamento di una Commissione giudicatrice dei progetti presentati la quale sarà dotata di una segreteria tecnica presso il medesimo Ministero;
   c) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti contenente anche la descrizione dei loro costi complessivi e dei relativi tempi di attuazione;
   d) i criteri per la valutazione dei progetti da parte della Commissione e di formazione della graduatoria, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali l'innovatività, il coinvolgimento dei partner, la misurabilità dei risultati, la trasferibilità, i costi direttamente sostenuti dai soggetti proponenti, l'esistenza di fonti di cofinanziamento;
   e) la valutazione dei risultati ottenuti dal Programma ai fini di un suo possibile sviluppo.

  5. Per l'anno 2019 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di 1 milione di euro per l'attuazione del Programma sperimentale di ricerca applicata sulle città «Innovazione urbana».

  Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre di 1 milione di euro lo stanziamento della rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 957. (ex 32. 03.) De Maria.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure per il superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca)

  1. Nelle more della riforma di tutte le tipologie di rapporti di lavoro a termine, di collaborazione o flessibile alle dipendenze delle università e degli enti di ricerca, che deve trovare attuazione nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego, ed ai fini di dare completa attuazione ai provvedimenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si provvede:
   a) all'ulteriore finanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con 12,5 milioni nel 2019, e con 25 milioni a partire dal 2020;
   b) al differimento al 31 dicembre 2018 del termine di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (rispettivamente al punto c ed al punto b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 237,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 375 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 958. (ex 32. 011.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio)

  1. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 959. (ex 32. 09.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca)

  1. Al fine di rilanciare la competitività internazionale degli enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento alla capacità di rinnovare e mantenere nel tempo le infrastrutture di ricerca ad un livello tale da consentire agevolmente la partecipazione a progetti di ricerca finanziati da istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2019. Tali fondi aggiuntivi vengono distribuiti ai singoli enti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura proporzionale alla quota media di finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati risultante dai bilanci consuntivi degli ultimi tre anni.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 960. (ex 32. 013.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifica dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente l'equiparazione degli assegni di ricerca a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato)

  1. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, il primo e il secondo periodo sono soppressi;
   b) al comma 6, dopo la parola: «2011» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2018»;
   c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
    «6-bis. A decorrere dall'anno 2019 gli assegni di ricerca di cui al presente articolo vengono equiparati ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
    6-ter. A decorrere dall'anno 2019 agli assegni di ricerca di cui al presente articolo viene riconosciuto, per un periodo massimo di quattro anni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
    6-quater. L'esonero del versamento di cui al comma 6-ter può essere concesso per un periodo massimo di otto anni, qualora il datore di lavoro sia il medesimo per un massimo di quattro anni»;
   d) al comma 7 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo non può comunque essere superiore all'80 per cento di quello spettante ai titolari dei contratti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 24»;
   e) al comma 9, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 90 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 218 milioni di euro per l'anno 2019 e di 368 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 961. (ex 32. 010.) Ciampi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Contributo in favore della fondazione EBRI (European Brain Research Institute))

  1. Dall'anno 2019 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 184 milioni di euro per l'anno 2019 e di 429 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 962. (ex 32. 012.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Introduzione dell'educazione alle differenze di genere nei percorsi universitari)

  1. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei princìpi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 248 milioni di euro per l'anno 2019 e di 398 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 963. (ex 32. 02.) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Pollastrini, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili)

  1. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro da consolidare nel bilancio dello Stato. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e assicurando il consolidamento della spesa.
  2. Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, enti in dissesto finanziario, esonerando gli stessi dalle procedure previste con la COEL.
  3. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al presente articolo, fino alla loro conclusione e inderogabilmente entro un triennio dalla data di pubblicazione della presente legge, con utilizzo delle medesime risorse.
  4. All'onere di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 964. (ex 32. 07.) Cannizzaro, Occhiuto, Santelli, Maria Tripodi, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Assunzione straordinaria di docenti per il sostegno didattico)

  1. Al fine di superare le ricorrenti criticità inerenti la carenza di personale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2019, l'assunzione straordinaria di docenti per il sostegno didattico
  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione massima di euro 250 milioni per l'anno 2019, di euro 300 milioni per l'anno 2020 e di euro 350 milioni a decorrere dall'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i dettagli e le modalità di attuazione del piano di assunzione di cui al presente articolo.

  All'onere recato, stimato in 2.500 milioni di euro per il 2019, 300 milioni di euro per il 2020 e 350 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 965. (ex 32. 08.) Versace, Cortelazzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli.

Comma 211 (vedi Art. 32-bis.)

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 40 milioni

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000;
2021: –10.000.000.
1. 966. (ex 0. 32. 014. 1.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: ”250 milioni di euro per l'anno 2019, 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 sino al 2027, 397 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.
1. 967. (ex 0. 32. 014. 3.) Fusacchia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nelle more della riforma di tutte le tipologie di rapporti di lavoro a termine, di collaborazione o flessibile alle dipendenze delle università e degli enti di ricerca, che deve trovare attuazione nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego, ed ai fini di dare completa attuazione ai provvedimenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si provvede:
a) all'ulteriore finanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con 12,5 milioni nel 2019, e con 25 milioni a partire dal 2020;
b) al differimento al 31 dicembre 2018 del termine di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (rispettivamente alle lettere c) e b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2028 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 237,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 375 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 968. (ex 0. 32. 014. 2.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Commi 212-213 (vedi Art. 32-ter)

  Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 200.000 euro;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole da:
è ridotto fino alla fine del periodo con le seguenti: è ridotto di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
   all'articolo 58, comma 2, sostituire le parole: di 228.146 euro per l'anno 2019, di 813.448 euro per l'anno 2020, di 27.120.448 euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 26.920.448 euro per l'anno 2021.
1. 969. (ex 0. 32. 015. 4.) Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In favore della città di Trieste è riconosciuto un contributo straordinario di 2 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di promuovere e contribuire alla realizzazione delle attività dell’Euro Science Open Forum (ESOF) 2020;

  Conseguentemente:
   sostituire la rubrica con la seguente:
«Contributi straordinari alla ricerca e alle giornate europee»;

  alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000”.
1. 970. (ex 0. 32. 015. 1.) D'Ettore, Pettarin, Novelli, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. L'articolo 1, comma 1087, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
2-ter. Allo European Brain Research Institute (EBRI) di cui al comma 1 è assegnata l'ulteriore somma di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutate in 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 971. (ex 0. 32. 015. 3.) Fusacchia.

Commi 214-218 (vedi Art. 32-quater)

   Al comma 1, sostituire le parole:”negli spazi messi a disposizione dall'università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede decentrata a Napoli, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019-2020 sino al 2021-2022. La sede assume la denominazione di Scuola normale superiore meridionale con le seguenti: negli spazi messi a disposizione dall'Università degli studi di Napoli Federico II, nonché da almeno una Università per ciascuna delle altre regioni del Sud, una propria sede, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019-2020 sino al 2021-2022. Le sedi assumono la denominazione di Scuola normale superiore meridionale seguita dal nome della regione in cui quella sede è istituita. Con decreto del MIUR, sentita la Conferenza delle regioni e la CRUI, vengono individuate, anche sulla base delle disponibilità di sedi da mettere a disposizione, le università delle regioni del meridione presso le quali sarà istituita la sede della Scuola normale superiore del meridione ai sensi del precedente periodo;

  Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole:
e dal rettore della Università degli studi di Napoli Federico II con le seguenti: e dai rettori delle Università degli studi che ospitano le sedi;

   sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per le attività delle sedi della Scuola normale superiore meridionale, è autorizzata la spesa di 66,4 milioni di euro nel 2019, di 170 milioni di euro nel 2020, di 152 milioni di euro nel 2021, di 144 milioni di euro nell'anno 2022, di 120 milioni di euro nell'anno 2023, di 80 milioni di euro nell'anno 2024 e di 28,8 milioni di euro nell'anno 2025. All'onere derivante dal presente articolo si procede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 972. (ex 0. 32. 016. 1.) D'Ettore, Cannizzaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli con le seguenti: dall'Università degli studi di Cagliari, una propria sede a Cagliari;

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di Napoli Federico II, con le seguenti: di Cagliari.
1. 973. (ex 0. 32. 016. 2.) Lucaselli, Deidda, Lollobrigida.

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli con le seguenti: dall'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, una propria sede a Catanzaro;

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di Napoli Federico II, con le seguenti: Magna Graecia di Catanzaro.
1. 974. (ex 0. 32. 016. 3.) Lucaselli, Ferro, Lollobrigida.

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli con le seguenti: dall'Università degli Studi di Messina, una propria sede a Messina;

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di Napoli Federico II, con le seguenti: di Messina.
1. 975. (ex 0. 32. 016. 4.) Lucaselli, Bucalo, Lollobrigida.

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli con le seguenti: dall'Università degli Studi di Palermo, una propria sede a Palermo;

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di Napoli Federico II, con le seguenti: di Palermo.
1. 976. (ex 0. 32. 016. 5.) Lucaselli, Varchi, Lollobrigida.

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli con le seguenti: dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, una propria sede a Bari;

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di Napoli Federico II, con le seguenti: di Bari Aldo Moro.
1. 977. (ex 0. 32. 016. 6.) Lucaselli, Gemmato, Lollobrigida.

Commi 219-224 (vedi Art. 33)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 128 è inserito il seguente:
  « 128-bis. L'aggiornamento dei premi e dei contributi è effettuato nella misura necessaria per conseguire l'equilibrio economico, finanziario ed attuariale del bilancio dell'INAIL. A tal fine, è confermata la riduzione di premi e contributi disposta, a decorrere dal 2016, dal comma 128, alla quale si aggiunge la riduzione disposta dal presente comma fino al conseguimento dell'equilibrio di cui al precedente periodo.».

  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, valutati in 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
1. 978. (ex 33. 3.) Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, d'intesa con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un piano nazionale per la sicurezza del lavoro. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del piano sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 180 milioni di euro per l'anno 2019, di 420 milioni di euro per l'anno 2020 e di 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1. 979. (ex 33. 5.) Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

Comma 225 (vedi Art. 33-bis)

Commi 226-232 (vedi Art. 34)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di adeguare gli stipendi del personale scolastico alla media europea, le somme di cui al primo periodo sono integrate nella misura di 6.802 milioni di euro nel 2019, di 6.842 milioni di euro nel 2020 e di 6.870 milioni di euro a decorrere dal 2021, per l'attribuzione al personale docente, educatore, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di incrementi stipendiali ulteriori rispetto a quelli ordinariamente spettanti per il periodo contrattuale 2019-2021.

  Conseguentemente, all'articolo 21, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.
1. 980. (ex 34. 12.) Fusacchia, Toccafondi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali importi sono incrementati per disporre anche per il triennio 2016/2018 ulteriori aumenti contrattuali al netto di quelli eventualmente già disposti, per allineare il salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.927 milioni di euro annui.
1. 981. (ex 34. 4.) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, con l'esclusione degli enti e delle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i quali rientrano nella previsione di spesa di cui al comma 1, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

1. 982. (ex 34. 2.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: «docente» sono inserite le seguenti: «, del personale educativo e ata» e dopo le parole: «di ruolo» sono inserite le seguenti: «con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata».

  5-ter. I commi 126, 127 e 128 dell'articolo 1 della legge 15 luglio 2015, n. 107, sono abrogati, fatto salvo l'utilizzo del fondo ivi stanziati”.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.873 milioni di euro annui.
1. 983. (ex 34. 5.) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 6 sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 5.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 984. (ex 34. 6.) Migliore, Fiano, Ferri.

  Al comma 6 sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 600 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 6, pari a 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 985. (ex 34. 7.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.

  Dopo il 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Dopo il comma 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:
  «591-bis. Per conseguire il raggiungimento della perequazione piena tra le voci retributive di posizione parte variabile e di risultato tra i dirigenti scolastici e gli altri dirigenti dell'area contrattuale »istruzione e ricerca«, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è altresì istituita una ulteriore specifica sezione con uno stanziamento di 130 milioni di euro per l'anno 2019, di 260 milioni di euro per l'anno 2020 e di 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2019, di 140 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

1. 986. (ex 34. 3.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2017, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nonché con riferimento alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla data di entrata in vigore del predetto limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, ai sensi delle medesime disposizioni. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di rinnovo contrattuale 2019-2021 e adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione.
1. 987. (ex 34. 10.) Madia, Navarra.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per l'adeguamento stipendiale del personale docente in servizio nelle istituzioni statali di ogni ordine e grado agli stipendi medi dei docenti in servizio negli altri Stati europei, in aggiunta a quanto previsto dai commi precedenti, sono stanziati 480 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  7-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, si provvede mediante il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 88-bis, 88-ter, 88-quater.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere i seguenti:

Art. 88-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

  1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma 1.

Art. 88-ter.
(Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare)

  1. Al comma 14 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   b) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
    « b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
  669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   c) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
    « b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:
  671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.»;
    b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
   d) la lettera c) è soppressa;
   e) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
    « d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
  681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.».

Art. 88-quater.
(Tassazione dei redditi da capitale)

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 29 per cento».
1. 988. (ex 34. 11.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Assunzione personale nei Comuni)

  1. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  2. L'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2019 non trova applicazione nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  3. Qualora, per i comuni di cui ai commi 1 e 2, il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerati esuberi.
1. 989. (ex 34. 05.) Ciaburro, Lucaselli, Caretta.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Incentivi fiscali a favore degli esercizi convenzionati che erogano servizi sostitutivi di mensa per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

  1. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subìto perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
1. 990. (ex 34. 08.) Brunetta, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS))

  1. Al personale cessato o in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, è riconosciuta a titolo di retribuzione individuale di anzianità, non soggetta a riassorbimento, la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, con decorrenza dal 1o settembre 1998.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 991. (ex 34. 09.) Incerti.

Comma 233 (vedi Art. 35)

  Sopprimere il comma 2.
1. 992. (ex 35. 6.) Mandelli, Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Squeri.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: euro 100 per ogni lavoratore irregolare con le seguenti: una somma pari al 10 per cento per le infrazioni commesse.
1. 993. (ex 35. 4.) Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alle spese di funzionamento nonché.
1. 994. (ex 35. 5.) Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Al fine di sostenere l'attività di contrasto al lavoro sommerso, l'osservanza delle norme di legislazione sociale e di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tenuto conto del costo per il bilancio dello stato dei fenomeni di lavoro nero scaturenti dalla relativa omissione contributiva e dei costi sociali derivanti dagli infortuni sui luoghi di lavoro, il Fondo Unico Amministrazione relativo al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comprensivo delle Agenzie controllate (Ispettorato nazionale del lavoro) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è incrementato di 7 milioni di euro, al fine di permettere il corretto svolgimento della funzione ispettiva. Le somme destinate al suddetto personale e finalizzate ad incentivare l'attività degli Ispettori del lavoro non rientrano negli oneri e nelle riduzioni previste nell'Allegato annesso al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 995. (ex 35. 02.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifica al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

  1. Al comma 4-bis dell'articolo 43, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «verificatisi nel 2016» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro e le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 370 milioni di euro.
1. 996. (ex 35. 03.) Epifani, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifica al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

  1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole: «o indeterminato» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro e le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 370 milioni di euro.
1. 997. (ex 35. 04.) Epifani, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. All'articolo 52-quater, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità nazionale anticorruzione, non trova applicazione l'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 90 del 2014.».
  2. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alla disposizione di cui al comma 1, si provvede nei limiti di 10 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui all'articolo 55.
1. 998. (ex 35. 06.) Labriola, Polverini, Gagliardi, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Comma 234 (vedi Art. 35-bis)

Comma 235 (vedi Art. 36)

  Al comma 1 sostituire le parole: 70 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, le parole: 9.000 milioni di euro annui sono sostituite dalle seguenti: 8.770 milioni di euro annui.
1. 999. (ex 36. 5.) Deidda, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 55 della presente legge le parole: 430 milioni sono sostituite dalle seguenti: 400 milioni.
1. 1000. (ex 36. 6.) Ferro, Montaruli, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le parole: 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartire in sede di concertazione e contrattazione, previa intesa con le rappresentanze del personale.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 260 milioni di euro annui.
*1. 1001. (ex *36. 1.) Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le parole: 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartire in sede di concertazione e contrattazione, previa intesa con le rappresentanze del personale.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 260 milioni di euro annui.
*1. 1002. (ex *36. 3.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Perego Di Cremnago, Ripani, Siracusano, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.

  Al comma 1 sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 140 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 70 milioni a decorrere dall'anno 2019.
1. 1003. (ex 36. 2.) Migliore, Fiano, Ferri.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di ampliare la possibilità alle persone giovani che intendono partecipare ai concorsi statali delle forze armate e delle forze dell'ordine anche in età superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, il Ministro della difesa con appositi decreti da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Comandi Generali, innalza il limite di età per la partecipazione ai concorsi statali delle forze dell'ordine e delle forze armate a 40 anni uniformandolo ad ogni Corpo reclutante.
1. 1004. (ex 36. 4.) Minardo.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal secondo e dal terzo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2019 per la previsione relativa al 2019 e entro il 15 marzo 2020 per gli anni successivi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al secondo e al terzo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 1005. (ex 36. 017.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Perego Di Cremnago, Ripani, Siracusano, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:
   a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 31 della presente legge, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 di cembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco relativa al triennio 2019-2021 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;
   c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per la valorizzazione specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dal citato decreto legislativo n. 195 del 1995;
   d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le Forze di polizia e le Forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1o gennaio 2019 non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;
   e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal secondo e dal terzo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa all'anno 2019, e entro il 15 marzo 2020 per la previsione relativa all'anno 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al secondo e al terzo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 1006. (ex 36. 028.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Perego Di Cremnago, Ripani, Siracusano, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:
   a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 31 della presente legge, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2019-2021 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;
   c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;
   d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1o gennaio 2019, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;
   e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

  Conseguentemente, all'articolo 21:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 9.000 miliardi di euro con le seguenti: 7.800.000.000 per l'anno 2019 e 7.300.000.000 a decorrere dall'anno 2020;
   b) sopprimere il comma 4.
1. 1007. (ex 36. 027.) Maria Tripodi, Vito, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Perego Di Cremnago, Ripani, Siracusano, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Lavoro straordinario Forze di Polizia)

  1. Per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, la spesa autorizzata è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 55 della presente legge le parole: 430 milioni sono sostituite dalle seguenti: 380 milioni.
1. 1008. (ex 36. 05.) Ferro, Montaruli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure in favore dei lavoratori delle imprese marittime)

  1. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro».
*1. 1009. (ex *36. 06.) Fidanza, Rizzetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure in favore dei lavoratori delle imprese marittime)

  1. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro».
*1. 1010. (ex *36. 016.) Mandelli.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere:

Art. 36-bis.
(Misure in favore dei lavoratori delle imprese marittime)

  1. All'articolo 1, comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili».
1. 1011. (ex 36. 07.) Lorenzin.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Finanziamento fondo regionale protezione civile)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.
1. 1012. (ex 36. 011.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Marna)

  1. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 2 milioni per l'anno 2019 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 248 milioni di euro per l'anno 2019 e di 397 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1. 1013. (ex 36. 023.) Boschi.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Contributo in favore dell'Istituto Domenico Martuscelli per minorati della vista di Napoli)

  1. In ragione della straordinaria situazione di gestione dell'Istituto Domenico Martuscelli per minorati della vista di Napoli si dispone per gli anni 2019, 2020 e 2021 un contributo straordinario in favore di tale Istituto, ente scolastico di diritto pubblico, posto alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella misura di 250.000 euro annui.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –250.000;
   2020: –250.000;
   2021: –250.000
1. 1014. (ex 36. 015.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Contributo in favore dell'Istituto Domenico Martuscelli per minorati della vista di Napoli)

  1. In ragione della straordinaria situazione di gestione dell'istituto Martuscelli si dispone per gli anni 2019, 2020 e 2021 un contributo straordinario in favore dell'istituto Martuscelli ente scolastico di diritto pubblico posto alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione (regio decreto n. 1780 del 16 agosto 1926) nella misura di 250.000 euro per anno.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di euro 250.000 per l'anno 2019, 2020 e 2021.
1. 1015. (ex 36. 020.) Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regna Margherita» di Monza)

  1. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 2 milioni per l'anno 2019 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di euro 2 milioni per l'anno 2019 e di 3 milioni per gli anni 2020 e 2021.
1. 1016. (ex 36. 019.) Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Incremento assegni familiari)

  1. All'Istituto nazionale della previdenza sociale è concesso un contributo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, destinato all'incremento degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 85 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 330 milioni.
1. 1017. (ex 36. 04.) Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Incremento del Fondo per gli interventi del Servizio Civile)

  1. Il Fondo per gli interventi del Servizio Civile è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90 comma 2 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: di 400 milioni di euro con le seguenti: di 350 milioni di euro.
1. 1018. (ex 36. 09.) Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Autonomia finanziaria della Corte dei conti e del Consiglio di Stato)

  1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, per l'assunzione dei magistrati e del personale amministrativo della Corte dei conti e della Giustizia amministrativa sono prorogati al 31 dicembre 2019. L'assunzione del personale di magistratura e amministrativo, nel rispetto delle relative piante organiche, non necessita di autorizzazione.
  2. A garanzia della piena ed effettiva indipendenza della Corte dei conti e del Consiglio di Stato rispetto al Governo, sancita dall'articolo 100 della Costituzione, i fondi occorrenti per il funzionamento della Corte e del Consiglio medesimi, ivi incluse le spese obbligatorie, sono annualmente definiti con determinazioni congiunte del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati, ai quali il Presidente della Corte dei conti e il Presidente del Consiglio di Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, rappresentano le esigenze finanziarie dei rispettivi Istituti legate all'espletamento delle funzioni ad essi costituzionalmente intestate, giurisdizionali nonché, rispettivamente, di controllo e consultive, tenendosi conto anche delle attività richieste in sede parlamentare, in particolare per la Corte dei conti, dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al termine di ogni esercizio finanziario il Segretario generale della Corte dei conti e il Segretario generale della Giustizia amministrativa presentano il rendiconto al Parlamento, Il controllo sulla Corte dei conti e sulla Giustizia amministrativa è esercitato dal Parlamento in via esclusiva. Resta ferma l'autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale di cui, rispettivamente, all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che include anche la regolamentazione del trattamento giuridico ed economico, delle funzioni e delle modalità di assunzione del personale della Corte dei conti e della Giustizia amministrativa, nonché, per il solo personale di magistratura, l'indizione e lo svolgimento delle procedure concorsuali.
  3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo: a) il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti non può essere di ammontare inferiore allo 0,45 per mille delle spese finali del bilancio di previsione dello Stato per il 2019 né superiore allo 0,50 per mille delle medesime spese finali; b) il fondo occorrente per il funzionamento della Giustizia amministrativa non può essere di ammontare inferiore allo 0,30 per mille delle spese finali del bilancio di previsione dello Stato per il 2019 né superiore allo 0,35 per mille delle medesime spese finali, a cui si aggiungono annualmente, al netto della quota di un terzo destinata all'assunzione del personale di magistratura, le risorse derivanti dal contributo unificato di cui all'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 85 milioni e le parole: 430 milioni con le parole: 330 milioni.

1. 1019. (ex 36. 029.) Crosetto, Lucaselli.

Comma 236 (vedi Art. 36-bis)

Commi 237-238 (vedi Art. 36-ter)

Comma 239(vedi Art. 37)

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 21, comma 2, è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 1020. (ex 37. 3.) Gavino Manca, Mura, Moretto, Bonomo, Raciti, Gariglio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui 9 milioni da destinare ai giovani che risiedono o vivono per motivi di studio nelle regioni colpite da eventi sismici.
1. 1021. (ex 37. 6.) Epifani, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'anno 2019 a tutti gli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli non beneficiari di borsa di studio o di borsa dei servizi previste dalla presente legge, sono assicurate agevolazioni fiscali sull'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica, come libri o testi anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi; agevolazioni tariffarie sul servizio di mensa, sul trasporto pubblico locale e sull'accesso ai luoghi di cultura come siti museali o archeologici; canoni calmierati e agevolazioni fiscali per la locazione di immobili nel comune in cui ha sede l'ateneo e l'effettività dell'assistenza sanitaria gratuita nella regione in cui ha sede l'Ateneo.

  3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, si provvede con una dotazione annua nel limite massimo di 960 milioni di euro a decorrere dal 2019 con il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 88-bis e 88-ter.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere i seguenti:

Art. 88-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

  1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

Art. 88-ter.
(Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare)

  1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;

  2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;

  3) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.»;
   b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;

  4) la lettera c) è soppressa;
  5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   d) il comma 681 è sostituito dal seguente: «681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.».
1. 1022. (ex 37. 8.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato dall'anno 2019 per 250 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e 430 milioni rispettivamente con le seguenti: 85 milioni e 330 milioni.
   b) all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 e 400 con le seguenti: 100 e 200.
1. 1023. (ex 37. 2.) Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 sono prorogate per l'anno 2019, nel limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro.

  1-ter. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 15 milioni di euro nell'anno 2019.
1. 1024. (ex 37. 4.) Enrico Borghi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Una quota pari almeno al 30 per cento dell'incremento di cui al comma 1 è destinato ai giovani che risiedono o vivono per motivi di studio nelle regioni colpite da eventi sismici e alluvioni e nelle periferie delle aree metropolitane.
1. 1025. (ex 37. 7.) Ungaro.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

  1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1o gennaio 2019, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

  2-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 2-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
  2-quater. L'agevolazione di cui al comma 2-bis è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:
   a) educazione e formazione ambientale;
   b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
   c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
   d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;
   e) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

  2-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui al comma 2-bis è concessa nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 30 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2019, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
1. 1026. (ex 37. 01.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Stabilizzazione sgravi contributivi per giovani agricoltori)

  All'articolo 1, comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2019».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 200; indi la parola: 400 con la seguente: 350.
1. 1027. (ex 37. 034.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente capo:
Capo II-bis.
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ

Art. 37-bis.
(IVA agevolata sui prodotti per la prima infanzia)

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili e girelli, destinati all'infanzia».

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 65 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 310 milioni.
1. 1028. (ex 37. 03.) Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Contratto di reinserimento per giovani under 35)

  1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti di età non superiore ai trentacinque anni.
  2. Il datore di lavoro è tenuto ad impartire almeno venti ore annue di formazione non formale, ai sensi dell'articolo 4, comma 53, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mediante un progetto formativo. Il datore di lavoro rilascia un'attestazione finale sull'attività formativa svolta. Nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il monte ore di formazione suindicato comprende la formazione prevista dagli Accordi Stato-Regioni in materia.
  3. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto formativo il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi in misura piena.
  4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta a pena di nullità.
  5. Il contratto di inserimento ha una durata non superiore ai trentasei mesi. Nelle aree di montagna la durata è di 48 mesi. Esso non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di trentasei mesi. Qualora si tratti di operai agricoli, ai lavoratori debbono essere garantite almeno 101 giornate di lavoro in ciascuno dei tre anni di durata del contratto di inserimento.
  6. Ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
  7. I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
  8. Ai datori di lavoro è riconosciuto uno sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali del 100 per cento per l'intera durata del contratto, proroghe comprese.
  9. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di inserimento.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 1029. (ex 37. 06.) Luca De Carlo, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Finanziamento Fondo politiche per gli interventi contro la droga e per i servizi per le tossicodipendenze)

  1. Il Fondo «Disposizione di intervento per la lotta alla droga ed in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze», di cui alla legge 18 febbraio 1999, n. 45, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000;
   2021: –20.000.000.
1. 1030. (ex 37. 026.) Pini, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Incremento del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga)

  Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 che prevede che il Ministro per la Solidarietà sociale con decreto, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dell'alcol dipendenza correlata, si incrementa di cinquanta milioni di euro il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: di 400 milioni di euro con le seguenti: di 350 milioni di euro.
1. 1031. (ex 37. 07.) Bellucci, Lollobrigida, Lucaselli, Gemmato.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: titoli di solidarietà)

  1. All'articolo 79, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 le parole: «non commerciali di cui all'articolo 79» sono soppresse.
  2. All'attuazione delle disposizioni del precedente comma, valutate in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 249,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 399,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 1032. (ex 37. 08.) Rizzo Nervo, Carnevali.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: de minimis)

  All'articolo 88 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole: «de minimis» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (»de minimis«) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale».
1. 1033. (ex 37. 010.) Rizzo Nervo, Carnevali.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: imposte dirette)

  1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superiore di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta successivi.

  2. All'attuazione delle disposizioni del comma precedente, valutate in 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,4 milioni di euro dall'anno 2022, si provvede: per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
1. 1034. (ex 37. 016.) Rizzo Nervo, Carnevali.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Incremento fondo per servizio civile)

  1. Le risorse per il servizio civile nazionale, confluite nel fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono incrementate di 252 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente:
   a) all’articolo 55 sopprimere il comma 1;
   b) all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 183 milioni.
1. 1035. (ex 37. 029.) Bonomo, Quartapelle Procopio, Ceccanti, Boschi, Carnevali.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 200 milioni a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.800 milioni.
1. 1036. (ex 37. 028.) Boschi, Nobili, Lepri, Carnevali, De Filippo, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità)

  1. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), sull'accessibilità nei trasporti, e all'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità». Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
  2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è inoltre alimentato dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 188, comma 4 e 5, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni amministrative di cui al secondo periodo sono incrementate del cento per cento delle misure edittali previste. Le somme del Fondo, non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Con decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Automobile Club d'Italia – A.C.I. e le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 1, secondo periodo.

  Conseguentemente:
   a) allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto programma 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: +10.000.000;
    CS: +10.000.000.
   2020:
    CP: +10.000.000;
    CS: +10.000.000
   2021:
    CP: +10.000.000;
    CS: +10.000.000.
   b) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: –10.000.000;
    CS: –10.000.000.
   2020:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
   2021:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
1. 1037. (ex 37. 018.) Boschi.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Corpi civili di pace)

  1. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, per l'istituzione di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione di 2500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 235 milioni di euro per l'anno 2019 e di 385 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1038. (ex 37. 025.) Bonomo.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Rifinanziamento progetto Corpi civili di Pace)
  1. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per il prosieguo di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. (104)

  Conseguentemente, alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modifiche:
   2019: –15.000:
   2020: –15.000;
   2021: –15.000.
1. 1039. (ex 37. 027.) Bonomo, Boschi, Quartapelle Procopio.

Commi 240-242 (vedi Art. 37-bis)

Commi 243-245 (vedi Art. 37-ter)

Commi 246-248 (vedi Art. 37-quater)

Commi 249-250 (vedi Art. 37-quinquies)

Commi 251-255 (vedi Art. 37-sexies)

  All'articolo 37-sexies, dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24 lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92, è prorogata anche per gli anni 2019 e 2020. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a 8 giorni che possono essere goduti anche in via non continuativa; al congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012. Per l'anno 2019 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di due giorni previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 21 della presente legge.

1. 1040. Benedetti.

Commi 256-268 (vedi Art. 38)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per il ristoro dei risparmiatori, come definiti al comma 2 del presente articolo, che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, successivamente al 16 novembre 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e istituito un Fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'Erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.
1. 1041. (ex 38. 16.) Baratto.

  Al comma 1 sopprimere le parole: sentenza del giudice e dopo le parole: azioni aggiungere le seguenti: ed obbligazioni;

  Conseguentemente:
    al comma 2 dopo le parole:
azioni aggiungere le seguenti: ed obbligazioni;
    al comma 3 sopprimere la lettera a);
    al comma 3, lettera d), dopo le parole: al 30 per cento aggiungere le seguenti: per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021;
    al comma 3 sopprimere la lettera f);
    al comma 4 dopo le parole: n. 108 aggiungere le seguenti: al termine dei tre anni;
    al comma 7, dopo le parole: Tali modalità semplificate sono definite dalla CONSOB aggiungere le seguenti: in contraddittorio con i rappresentanti dei risparmiatori;
    sopprimere il comma 12.
1. 1042. (ex 38. 24.) Crosetto, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con sentenza del giudice aggiungere le seguenti: in sede civile o penale;

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «con sentenza del giudice» sono inserite le seguenti: «in sede civile o penale» e dopo le parole: «in ragione della violazione» sono inserite le seguenti: «della legge penale».
1. 1043. (ex 38. 12.) Zanettin, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1 dopo le parole: finanziarie (ACF) aggiungere le seguenti: e sentenza di risarcimento del danno nell'ambito di procedimenti penali.
1. 1044. (ex 38. 11.) Zanettin, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 525 milioni con le seguenti: 650 milioni;

  Conseguentemente:
    al comma 3, lettera
d), dopo le parole: la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento aggiungere le seguenti:, a titolo di acconto,;
    al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
    « d-bis) nel caso in cui l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risulti inferiore a 15.000 euro, la misura del ristoro erogato di cui alla lettera d) è pari al cento per cento;
    d-ter) la misura del ristoro erogato a titolo di acconto di cui alla lettera d) è incrementata all'80 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito, come definito alla lettera d-bis), risulti compreso tra 15.001 e 35.000 euro»;
    al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, che garantisce che vengano esaminate in via prioritaria quelle presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro;
    al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: lettere d), d-bis) e d-ter) e sopprimere il secondo periodo;
    al comma 6, dopo le parole: per aumentare la misura percentuale dei rimborsi aggiungere le seguenti: e, in via prioritaria per i risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, il limite massimo complessivo del ristoro di cui al comma 3, lettera d);
    al comma 7, sostituire le parole da: prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande fino a: si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia, con le seguenti: prevedendo un numero congruo di collegi specializzati che garantiscano la trattazione, in via prioritaria, delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro in base alle soglie reddituali individuate al comma 3, lettere d-bis) e d-ter). Per le domande presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito superiore a 35.000 si applica, a parità di situazioni, il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia.
    all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 60 milioni di euro per l'anno 2019, 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
1. 1045. (ex 38. 4.) Marattin, Padoan, Boccia, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Moretto, Rotta, Enrico Borghi, Morgoni, Vazio, Cantini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 525 milioni con le seguenti: 700 milioni;

  Conseguentemente:
    al comma 3, lettera
d), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: cento per cento;
    al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, che garantisce che vengano esaminate in via prioritaria quelle presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro.
    al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
    al comma 6, sostituire le parole: per aumentare la misura percentuale dei rimborsi con le seguenti: per aumentare il limite massimo complessivo del ristoro di cui al comma 3, lettera d), in via prioritaria per i risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro.;
    al comma 7, sostituire le parole da: prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande fino a: si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia, con le seguenti: prevedendo un numero congruo di collegi specializzati che garantiscano la trattazione, in via prioritaria, delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro. Per le domande presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito superiore a 35.000 si applica, a parità di situazioni, il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia.
    all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 10 milioni di euro per l'anno 2019, 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
1. 1046. (ex 38. 2.) Marattin, Padoan, Boccia, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Moretto, Rotta, Enrico Borghi, Morgoni, Vazio, Cantini.

  Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) la domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF è presentata entro il 30 giugno 2021.
1. 1047. (ex 38. 18.) Baratto.

  Al comma 3 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis) all'ACF, istituito con regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, attuato con delibera CONSOB n. 19602 del 2016, è attribuita la competenza a decidere sulle controversie, aventi ad oggetto la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione di servizi ed attività di investimento, previsti dall'articolo 21 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, correnti tra i soggetti individuati al comma 2 del presente articolo e gli intermediari finanziari che, già aderenti all'ACF, abbiano perduto tale qualità da non più di dieci anni, a seguito della sottoposizione a procedure concorsuali non ancora concluse.
1. 1048. (ex 38. 17.) Baratto.

  Al comma 3, lettera d), dopo le parole: la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento aggiungere le seguenti:, a titolo di acconto,;

  Conseguentemente:
    al comma 3, dopo la lettera
d), aggiungere la seguente:
    « d-bis) la misura del ristoro erogato a titolo di acconto di cui alla lettera d) è incrementata in base all'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le seguenti soglie reddituali:
   1) al 60 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 25.001 e 35.000 euro;
   2) al 70 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 15.001 e 25.000 euro;
   3) all'80 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti inferiore a 15.000 euro»;
    al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, che garantisce che vengano esaminate in via prioritaria quelle presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro.
    al comma 5, primo periodo sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: lettere d) e d-bis) e sopprimere il secondo periodo;
    al comma 6, dopo le parole: per aumentare la misura percentuale dei rimborsi aggiungere le seguenti: e il limite massimo complessivo del ristoro di cui al comma 3, lettera d),;
    al comma 7 sostituire le parole da: prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande fino a: si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia, con le seguenti: prevedendo un numero congruo di collegi specializzati che garantiscano la trattazione, in via prioritaria, delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate al comma 3, lettera d-bis). Per le domande presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito superiore a 35.000 si applica, a parità di situazioni, il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia.
1. 1049. (ex 38. 3.) Marattin, Padoan, Boccia, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Moretto, Rotta, Enrico Borghi, Morgoni, Vazio, Cantini.

  Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) resta impregiudicato il diritto dei risparmiatori di cui al presente articolo di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente la misura del ristoro corrisposto, sulla base delle sentenze o pronunce di cui al comma 1.
1. 1050. (ex 38. 25.) Crosetto, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse le azioni di responsabilità penali e societarie eventualmente attivabili nei confronti degli amministratori degli istituti di credito interessati.
1. 1051. (ex 38. 10.) Mollicone, Rizzetto, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorsi novanta giorni dal termine di cui al comma 3, lettera c), e con frequenza semestrale, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere in merito agli esiti dei processi di verifica di cui al presente comma.
1. 1052. (ex 38. 22.) Moretto.

  Al comma 9, sostituire le parole: 31 gennaio 2019 con le seguenti: 15 gennaio 2019;

  Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2019».
1. 1053. (ex 38. 1.) Marattin, Padoan, Boccia, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Moretto, Rotta, Enrico Borghi, Morgoni, Vazio, Cantini.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Il comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «855. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché dei risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di strumenti finanziari subordinati o di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro. L'accesso alle prestazioni è riservato a detti investitori ed ai risparmiatori detentori di strumenti finanziari subordinati o azionisti della Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti».

  12-ter. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è inserito il seguente:

”Art. 9-bis.
(Accessibilità al Fondo di solidarietà per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa)

  1. I risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, possono chiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 2, qualora abbiano subito perdite patrimoniali tali da porli in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale, direttamente conseguenti a detta riduzione di controvalore, al ricorrere delle seguenti condizioni:
   a) ammontare del reddito complessivo dei risparmiatori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a euro 35.000;
   b) valore del patrimonio mobiliare complessivo posseduto, sostanzialmente azzerato in conseguenza della riduzione del controvalore dei titoli azionari a 0,10 euro.

  2. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato dai risparmiatori per l'acquisto dei titoli azionari di cui al comma 1, detenuti alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.
  3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata dai soggetti di cui al comma 1 al Fondo di solidarietà e deve indicare:
   a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio anche digitale;
   b) la Banca presso la quale il risparmiatore ha acquistato i titoli azionari;
   c) i titoli azionari acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

  4. Il risparmiatore allega all'istanza i seguenti documenti:
   a) il contratto di acquisto dei titoli azionari;
   b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
   c) l'attestazione degli ordini eseguiti;
   d) una dichiarazione sull'ammontare del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

  5. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, le banche di cui al comma 1 sono tenute a consegnarne copia al risparmiatore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.
  6. La richiesta di erogazione dell'indennizzo può essere presentata anche dagli azionisti che abbiano accettato la transazione di rimborso parziale con i due istituti di credito di cui al comma 1«.
  12-quater. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, introdotto dal comma 12-ter del presente articolo deve essere presentata dal risparmiatore interessato al Fondo interbancario di tutela dei depositi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  12-quinquies. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo, denominato »Fondo anticipo ristoro”, con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 al fine di anticipare il ristoro integrale di tutti i soggetti possessori di azioni e obbligazioni subordinate, esclusi gli investitori istituzionali, che, nelle more dei procedimenti di ristoro conseguenti alle procedure di risoluzione di Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, nonché di liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, hanno subito una riduzione o un azzeramento del valore del capitale. L'importo erogato dalla Cassa depositi e prestiti a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo è pari all'importo integrale del valore di capitale ridotto o azzerato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di cui al presente comma, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione immediata delle somme.
  12-sexies. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12-quinquies pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 1054. (ex 38. 28.) D'Ettore, Baratto, Giacomoni, Mugnai, Martino, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno dei lavoratori delle aziende in crisi finanziaria anche in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alle attività di investimento nelle azioni emesse dalle banche di cui al medesimo comma 1, attraverso una destinazione vincolata delle risorse per il pagamento degli stipendi pregressi in favore dei lavoratori, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 gennaio 2019.
1. 1055. (ex 38. 21.) Fragomeli.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Al fine di ristorare i risparmiatori in possesso di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in liquidazione di cui al presente articolo, acquistati entro il 12 giugno 2014 presso intermediari diversi da quelli di cui al comma 1, ivi comprese le banche appartenenti ai gruppi bancari, di cui le banche in liquidazione risultavano essere capogruppo alla data di acquisto degli strumenti finanziari stessi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo strumenti finanziari subordinati» con una dotazione iniziale di euro 50.000.000 per l'anno 2019. Il fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al fondo affluiscono, le disponibilità finanziarie della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli anni successivi. Al ristoro possono accedere anche i risparmiatori di cui al presente comma in possesso dei medesimi strumenti finanziari acquistati nell'ambito di operazioni di compravendita sul mercato secondario in cui la banca in liquidazione abbia svolto solo un'attività di intermediazione tra acquirente e venditore, senza aver instaurato alcun rapporto negoziale diretto. A tal fine si applica la procedura già prevista per l'erogazione dell'indennizzo forfettario nella misura stabilita per casi analoghi, fermo restando quanto previsto dal comma 12-ter, ovvero quella di cui al comma 12, per quanto compatibile. All'onere derivante dal presente comma per l'anno 2019, pari a 50.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90, comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma, con particolare riguardo alle modalità di erogazione del ristoro da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai risparmiatori di cui al comma 12.

  12-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora i ristori erogati ai sensi del comma 12-bis al fine di consentire una verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di ristoro agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 12-bis, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato ai sensi del presente comma, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.
1. 1056. (ex 38. 26.) Crosetto, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è inserito il seguente:

”Art. 10-bis.
(Principio di risarcibilità del contribuente)

  1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

  2. Il risarcimento è stabilito nella misura del 30 per cento della somma richiesta.”.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000;
   2021: –2.000.000.
1. 1057. (ex 38. 01.) Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;
   b) all'articolo 19, comma 1, le parole: «settantadue rate» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi rate»;
   c) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze» sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta»;
   d) all'articolo 30, le parole: «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi» sono sostituite dalle seguenti: «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato ad un anno, maggiorato dell'1 per cento».

  2. Sui ruoli emessi a partire dal 1o gennaio 2019 la percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, è ridotta di 2 punti percentuali.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000;
   2021: –3.000.000.
1. 1058. (ex 38. 02.) Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Risorse per la bonifica amianto)

  1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140-ter è inserito il seguente:
  140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuito ai comuni e alle città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2018 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al primo periodo, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui l'entità delle richieste sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui al comma 140 ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.
1. 1059. (ex 38. 07.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Al Titolo III, dopo il Capo III aggiungere il seguente:

Capo IV
MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE

Art. 38-bis.
(Tracciabilità dei canoni di locazione)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
1. 1060. (ex 38. 05.) Pastorino, Fassina, Bersani, Muroni.

  Al Titolo III, dopo il Capo III aggiungere il seguente:

Capo IV
MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE

Art. 38-bis.
(Riduzione del limite all'utilizzo del denaro contante)

  1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «pari o superiore a 3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro».
1. 1061. (ex 38. 06.) Pastorino, Fassina, Bersani.

Commi 269-271 (vedi Art. 39)

  Al comma 1, sostituire la parola: ridurre con la seguente: gestire;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, dopo le parole:
spesa di 50 milioni di euro aggiungere le seguenti: in conto capitale.
    sostituire la rubrica con la seguente: (Risorse in conto capitale per la gestione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie)
*1. 1062. (ex *39. 2.) Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, sostituire la parola: ridurre con la seguente: gestire;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, dopo le parole:
spesa di 50 milioni di euro aggiungere le seguenti: in conto capitale.
    sostituire la rubrica con la seguente: (Risorse in conto capitale per la gestione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie)
*1. 1063. (ex *39. 10.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire la parola: ridurre con la seguente: gestire;

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, dopo le parole:
spesa di 50 milioni di euro aggiungere le seguenti: in conto capitale.
    sostituire la rubrica con la seguente: (Risorse in conto capitale per la gestione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie)
*1. 1064. (ex *39. 13.) Lorenzin.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente con le seguenti: in attuazione delle indicazioni previste dal vigente e le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, di 400 milioni a decorrere dal 2022.
1. 1065. (ex 39. 7.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, dopo le parole: delle prestazioni sanitarie, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo agli interventi alla cataratta.
1. 1066. (ex 39. 5.) Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo le parole: per l'anno 2021 aggiungere le seguenti: in conto capitale.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Risorse in conto capitale per la gestione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie).
1. 1067. (ex 0. 39. 14. 2.) Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, dopo le parole: per l'anno 2021 aggiungere le seguenti: Nella ripartizione delle risorse ivi stanziate, con le modalità di cui al comma 2, si deve tener conto, in particolare, delle regioni meridionali e insulari al fine di superare le sperequazioni esistente sul territorio nazionale.
1. 1068. (ex 0. 39. 14. 3.) De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire gli interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 per la progettazione e attuazione di un sistema che consenta alle farmacie private convenzionate di fornire supporto logistico alle operazioni di prenotazione previste dal centro unico di prenotazione.

  Conseguentemente, all'articolo 90 comma 2 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 230 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 380 milioni.
1. 1069. (ex 39. 12.) Gemmato, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorite gli interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al comma 13 le farmacie private convenzionate forniscono supporto logistico alle operazioni di prenotazione previste dal centro unico di prenotazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 1070. (ex 39. 11.) Gemmato, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, dopo le parole: sono ripartite tra le regioni aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle regioni meridionali e insulari, al fine di una attuazione uniforme sul territorio nazionale.
1. 1071. (ex 39. 8.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.

  2-bis. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, nonché di avviare un rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali:
   a) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 584, lettera a) le parole: «al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 2018»;
   b) nelle more del completamento delle procedure per la predisposizione e la verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a bandire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato all'adeguamento del personale dipendente operante nei servizi, con priorità alle aree dell'emergenza urgenza, terapia intensiva e sub intensiva, riabilitazione, centri trapianti e di alta specialità, assistenza domiciliare dalla condizione che gli oneri derivanti siano recuperati per almeno il 50 per cento tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute, da parte dei medesimi enti, per l'acquisizione di lavoro a tempo determinato e di lavoro temporaneo, nonché per l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi, cura e assistenza. Le assunzioni sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.
1. 1072. (ex 39. 3.) Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile quota parte delle risorse di cui al comma 1 sono destinate anche ad assunzioni a progetto in ambito specialistico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute da emanare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione.

  3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 1073. (ex 39. 6.) Minardo.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 le regioni e le province autonome individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, previo espletamento e superamento di un concorso riservato, gli specialisti ambulatoriali medici, veterinari e sanitari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2018 svolgano attività prevalentemente nell'ambito ospedaliero ed in tutti i dipartimenti di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale, con incarico non inferiore a diciassette ore settimanali, sono inquadrati, a domanda, previo superamento di un concorso riservato, nel ruolo della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale.
  2. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.
  3. Le ore già coperte in regime convenzionale dal personale di cui al comma 1 sono rese indisponibili.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.000.
1. 1074. (ex 39. 012.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. L'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992 è sostituito dal seguente: ”1-bis. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le Regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio al 31 dicembre 2018 addetti a tali attività, al compimento del quinto anno di incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con l'attività dei servizi del sistema di emergenza urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.000.
1. 1075. (ex 39. 011.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. L'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, cessa di avere efficacia al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 7.000.
1. 1076. (ex 39. 010.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. A decorrere dal 30 dicembre 2018, il trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio delle Amministrazioni competenti secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.000.
1. 1077. (ex 39. 013.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive finalizzate ad un programma di riduzione delle liste di attesa e a progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.500.
1. 1078. (ex 39. 09.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto il seguente comma:
  ”2-bis. In deroga al limite di cui al comma precedente e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 435 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è in ogni caso implementato dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio a far data dal 1o gennaio 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.500.
1. 1079. (ex 39. 014.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga)

  1. Il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è rifinanziato per euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2019.
  2. All'onere recato dal comma 1, stimato in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 1080. (ex 39. 07.) Novelli, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Rifinanziamento Fondo Buoni vacanze)

  1. Il Fondo Buoni vacanze di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è aumentato di 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero apportare le seguenti variazioni:
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000;
   2021: –10.000.000.
1. 1081. (ex 39. 02.) Bignami.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. All'articolo 5-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono soppresse le parole: «con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 200 e la parola: 400 con la seguente: 350.

1. 1082. (ex 39. 04.) Carfagna.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Cure ospedalieri urgenti per gli iscritti all'AIRE)

  1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto 1o febbraio 1996 del Ministero della sanità è sostituito dal seguente:
  «2. Ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 55;
   sopprimere l'articolo 90 comma 2.
1. 1083. (ex 39. 05.) Schirò, La Marca, Ungaro, Carè.

Commi 272-277 (vedi Art. 40)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è confermato in 114.435 milioni di euro. Per l'anno 2020 tale livello è incrementato di 2.000 milioni invece che di 2.175 milioni e per l'anno 2021 è incrementato di ulteriori 1.500 milioni invece che di 2.350 milioni.
1. 1084. (ex 40. 34.) Mandelli.

  Al comma 1, sostituire le seguenti parole: è confermato in 114.435 milioni di euro con le seguenti: è determinato per l'anno 2019 in 115.435 in milioni di euro. Quota parte dell'incremento è vincolato alla piena attuazione dei Nuovi Livelli essenziali di assistenza così come definiti da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 420 della legge n.  205 del 2017.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: dotazione pari a 6.135 milioni di euro per l'anno 2019;
   b) sopprimere l'articolo 55;
   c) sopprimere l'articolo 90, comma 2.
1. 1085. (ex 40. 32.) Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, sostituire le parole: è confermato in 114.335 milioni di euro con le seguenti: è stabilito in 114.950 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire la parola: 9.000 con la seguente: 8.385.
1. 1086. (ex 40. 2.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: è confermato in 114.335 milioni di euro con le seguenti: è stabilito in 114.950 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire la parola: 9.000 con la seguente: 8.385.
1. 1087. (ex 0. 40. 81. 3. e ex 0. 41. 027. 31) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Entro il 30 giugno 2019, è stipulata, successivamente all'adozione delle misure previste e non attuate del Patto per la salute 2014-2016 (Rep atti CSR 82/2014), una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che, contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.

  Conseguentemente,
   al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:
  f) la promozione della ricerca in ambito sanitario il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi;
    sostituire la rubrica con la seguente: (Fabbisogno sanitario nazionale standard per gli anni 2019-2021 e nuovo patto per la salute 2019-2021)
1. 1088. (ex 40. 1.) Lorenzin. 

   Al comma 2, alle parole: Per gli anni premettere le seguenti: Per il secondo semestre dell'anno 2019 e.

  Conseguentemente, sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per l'anno 2018;
1. 1089. (ex 0. 40. 81. 1.) Paolo Russo, Pella.

   Al comma 2, sostituire le parole: 31 marzo 2019 con le seguenti: 30 giugno 2019.
*1. 1090. (ex 0. 40. 81. 2.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

   Al comma 2, sostituire le parole: 31 marzo 2019 con le seguenti: 30 giugno 2019.
*1. 1091. (ex 0. 40. 81. 4.) Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 2, sostituire le parole da: Per gli anni 2020 e 2021 fino a: entro il 31 marzo 2019 di una specifica intesa con le seguenti: Entro il 30 giugno 2019, è stipulata, successivamente all'adozione delle misure previste e non attuate del Patto per la salute 2014-2016, di cui al repertorio atti Csr 82/2014, una specifica intesa.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fabbisogno sanitario nazionale standard per gli anni 2019-2021 e nuovo patto per la salute 2019-2021.
1. 1092. (ex 40. 69.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 30 giugno.
1. 1093. (ex 40. 23.) Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) la revisione dei servizi di emergenza/urgenza negli ospedali della Regione Sicilia con l'incremento di risorse per il potenziamento di macchinari e personale medico e infermieristico nei pronto soccorso.
1. 1094. (ex 40. 54.) Minardo.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa aggiungere le seguenti: nonché alla garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in maniera uniforme sul territorio nazionale.
1. 1095. (ex 40. 68.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati.
1. 1096. (ex 40. 70.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 3 dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   h) lo sviluppo di reparti basati sull'intensità di cura e complessità assistenziale per la gestione di cronici e post-acuti;
   i) l'investimento in nuove figure professionali che arricchiscano il middle management come l'ingegnere gestionale o biomedico;
   l) il pieno coinvolgimento dei medici di medicina generale nel sistema di continuità assistenziale;
   m) la previsione di contratti ad hoc per i medici che prolunghino l'attività fino a 70 anni, prevedendo il superamento del limite contributivo di 40 anni;
   n) la definizione di una lista di attività che potrebbero essere svolte dal medico in formazione specialistica;
   o) la previsione di nuovi modelli contrattuali per i medici che non accedono alle scuole di specializzazione, con percorsi protetti da sistemi di tutoraggio e formazione in Azienda;
   p) l'inserimento di medici neo-laureati non specializzati per la gestione di pazienti post-acuti.
1. 1097. (ex 40. 25.) Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   h) la soluzione delle disparità di trattamento tra i pensionati AIRE ex Pubblici Amministrazione e pensionati del settore privato residenti in paesi extra UE e in paesi con i quali non sono in vigore Accordi o Convenzioni in caso di rientro in Italia;
   i) l'introduzione di una tessera TEAM dedicata agli italiani all'estero – iscritti all'AIRE – per il controllo e la regolare erogazione di prestazioni sanitarie ai sensi dei regolamenti UE 883/2004 e 987/2009, così come la riduzione degli abusi delle prestazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale all'estero.
1. 1098. (ex 40. 59.) Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) individuazione di criteri di ripartizione delle risorse che consentano il riequilibrio territoriale attraverso l'applicazione dell'indice di deprivazione;

  Conseguentemente,
    al comma 4, sostituire le parole: incrementate di 10 milioni con le seguenti: incrementate di 40 milioni.
    all'articolo 90, al comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 220 e la parola: 400 con la seguente: 370.
1. 1099. (ex 40. 39.) Mugnai, Gelmini, Novelli, Bagnasco, Pedrazzini, Bond, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto.

  Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) la soluzione delle disparità di trattamento tra i pensionati AIRE ex Pubblici Amministrazione e pensionati del settore privato residenti in paesi extra UE e in paesi con i quali non sono in vigore Accordi o Convenzioni in caso di rientro in Italia.
1. 1100. (ex 40. 57.) Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) l'introduzione di una tessera TEAM dedicata agli italiani all'estero – iscritti all'AIRE – per il controllo e la regolare erogazione di prestazioni sanitarie ai sensi dei regolamenti UE 883/2004 e 987/2009, così come la riduzione degli abusi delle prestazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale all'estero.
1. 1101. (ex 40. 58.) Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) l'individuazione di criteri di ripartizione delle risorse che consentano il riequilibrio territoriale attraverso l'applicazione dell'indice di deprivazione.
*1. 1102. (ex *40. 26.) Ubaldo Pagano.

  Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) l'individuazione di criteri di ripartizione delle risorse che consentano il riequilibrio territoriale attraverso l'applicazione dell'indice di deprivazione.
*1. 1103. (ex *40. 74.) Gemmato, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) individuazione di criteri di ripartizione delle risorse che consentano il riequilibrio territoriale attraverso l'applicazione dell'indice di deprivazione.
*1. 2300. Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n.  232, dopo il comma 406, è aggiunto il seguente:
  «406-bis. I fondi di cui ai commi 400 e 401 concorrono al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei medicinali di cui ai citati commi, anche per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano».
1. 1104. (ex 40. 38.) Sandra Savino, Novelli.

  Al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 145 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 1105. (ex 40. 10.) Ubaldo Pagano.

  Al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni, con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 220 e la parola: 400 con la seguente: 340.
1. 1106. (ex 40. 51.) Mugnai, Gelmini, Novelli, Bagnasco, Pedrazzini, Bond, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 16 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 28 febbraio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui all'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria svolta dalla commissione istituita dall'articolo 9, comma 1, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014, individua con proprio decreto, entro il 30 giugno 2019, le tariffe massime relative alle prestazioni incluse per la prima volta nei livelli essenziali di assistenza dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.».
1. 1107. (ex 0. 40. 81. 5.) Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 245 e sostituire la parola: 400 con la seguente: 395.
1. 1108. (ex 40. 4.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 442 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2017, n.  205, la parola: «0,5» è sostituita con la seguente: «2» e le parole: «fatturato annuo» sono sostituite con le seguenti: «utile lordo».
1. 1109. (ex 40. 7.) D'Attis.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il comma 435, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è sostituito con il seguente:
  «435. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2019, di 42 milioni di euro per l'anno 2020, di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 66 milioni di euro per l'anno 2023, di 82 milioni di euro per l'anno 2024, di 96 milioni di euro per l'anno 2025, di 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e del personale infermieristico».

  Conseguentemente, all'articolo 55 apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 149 milioni;
   b) sostituire le parole: 430 milioni a decorrere dal 2020 con le seguenti: 388 milioni per l'anno 2020, 382 milioni per l'anno 2021, 378 milioni per l'anno 2022, 360 milioni per l'anno 2023, 348 milioni per l'anno 2024, 334 milioni per l'anno 2025 e 327 milioni a decorrere dall'anno 2026.
1. 1110. (ex 40. 11.) De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2018, il trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio delle Amministrazioni competenti secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.  165 del 2001.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 42.000.000;
   2020: – 42.000.000;
   2021: – 42.000.000.
1. 1111. (ex 40. 13.) De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A partire dal 1o gennaio 2019 le Regioni e le Province autonome individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, previo espletamento e superamento di un concorso riservato, gli specialisti ambulatoriali medici, veterinari e sanitari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2018 svolgano attività prevalentemente nell'ambito ospedaliero ed in tutti i dipartimenti di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale, con incarico non inferiore a diciassette ore settimanali, sono inquadrati, a domanda, previo superamento di un concorso riservato, nel ruolo della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale.
  4-ter. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui al comma 4-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.
  4-quater. Le ore già coperte in regime convenzionale dal personale di cui al comma 4-bis sono rese indisponibili.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.
1. 1112. (ex 40. 14.) De Filippo, Carnevali.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 422, le parole: «un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria», sono sostituite con le seguenti: «un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria»;
   b) al comma 423, dopo le parole: «424 a 434,» le parole: «nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto» sono sostituite con le seguenti: «nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,»;
   c) al comma 424, dopo le parole: «di ricerca, personale» sono aggiunte le seguenti: «afferente alla sola area di ricercatori»; dopo le parole: «del contratto collettivo nazionale di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «dell'area dirigenziale»;
   d) al comma 425, dopo le parole: «procedure concorsuali» sono aggiunte le seguenti: «relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto»;
   e) al comma 426, ovunque ricorrano, le parole: «cinque anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni»;
   f) al comma 427, dopo le parole: «il personale» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente a quello con qualifica di ricercatore»; la parola: «cinque» è sostituita con la seguente: «tre»;
   g) al comma 428, dopo le parole: «a tempo indeterminato» le parole: «nei ruoli», sono sostituite con le seguenti: «nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto»;
   h) al comma 428, le parole: «che abbia completato il secondo periodo contrattuale» sono sostituite con le seguenti: «che abbia completato il primo o il secondo periodo contrattuale»;
   i) al comma 429, la parola: «quinquennio» è sostituita con la seguente: «triennio».

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2019, di 365 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 1113. (ex 40. 15.) Quartapelle Procopio, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Siani, Schirò, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 422, le parole: «un ruolo dirigenziale» sono sostituite con le seguenti: «un ruolo dirigenziale e uno»;
   b) al comma 423, le parole: «nei commi da 424 a 434,»: sono sostituite con le seguenti: «nei presenti commi»; dopo le parole: «lavoro del comparto Sanità» sono aggiunte le seguenti: «per quello che concerne il ruolo dirigenziale e del contratto della Dirigenza Sanità per il ruolo dirigenziale», dopo le parole: «altri ruoli del comparto sono aggiunte le seguenti: »gli inquadramenti previsti nella dirigenza« dopo le parole: »lavoro a tempo determinato« sono aggiunte le seguenti: »e indeterminato«;
   c) al comma 424, le parole: »del 30 per cento« sono sostituite con le seguenti: »del 40 per cento«; alla fine del comma dopo le parole »a decorrere dall'anno 2021« è aggiunto il seguente periodo: »A garanzia delle coperture delle risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca vengono inserite specifiche risorse al fine di garantire che il fondo abbia risorse sufficienti per tutta la durata dei contratti stipulati in base al presente comma«;
   d) al comma 428, dopo le parole: »del Servizio sanitario nazionale« sono aggiunte le seguenti: »o nei rispettivi ruoli della Ricerca come specificato dal comma 422«, le parole: »compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria« sono soppresse e la parola: »secondo« è sostituita con le seguenti: »primo o secondo«;
   e) al comma 432, dopo le parole: »collettivo del comparto Sanità« sono aggiunte le seguenti: »e di quello della dirigenza«; dopo le parole: »con rapporti di lavoro flessibili« sono aggiunte le seguenti: »ivi compreso il personale con Borsa di studio«; dopo le parole: »almeno tre anni negli ultimi cinque« sono aggiunte le seguenti: »con contratti flessibili o almeno 5 anni negli ultimi 8 con borsa di studio”.

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2019, di 365 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 1114. (ex 40. 16.) Quartapelle Procopio, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Siani, Schirò, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n.  191, cessa di avere efficacia al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.
1. 1115. (ex 40. 18.) Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n.  191, cessa di avere efficacia al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 e 400, con le seguenti: 100 e 250.
1. 1116. (ex 40. 41.) Mugnai, Bagnasco, Pedrazzini, Novelli, Bond, Mandelli, D'Ettore, Paolo Russo, Cannizzaro, Occhiuto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive finalizzate ad un programma di riduzione delle liste di attesa e a progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n.  208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n.  232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 42.000.000;
   2020: – 42.000.000;
   2021: – 42.000.000.
1. 1117. (ex 40. 19.) De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive finalizzate ad un programma di riduzione delle liste di attesa e a progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n.  208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n.  232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 20.000.000;
   2020: – 20.000.000;
   2021: – 20.000.000.
1. 1118. (ex 40. 42.) Mugnai, Bagnasco, Pedrazzini, Novelli, Bond, Mandelli, D'Ettore, Paolo Russo, Cannizzaro, Occhiuto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68, le parole: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2019, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2019 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.  662».
1. 1119. (ex 40. 45.) Paolo Russo, Carfagna, Sarro, Pentangelo, Casciello, Fasano, Fascina, Ferraioli, Cosimo Sibilia.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b), comma 1, articolo 18, dei decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148 e sue modifiche e integrazioni, hanno efficacia anche per il triennio 2019-2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 12.500.000;
   2020: – 12.500.000;
   2021: – 12.500.000.
1. 1120. (ex 40. 46.) Pedrazzini, Mugnai, Minardo, Novelli, Versace, Bagnasco, Pella, Cannizzaro, Bond, Brambilla.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il DRG relativamente al trapianto di cornea, al fine di ricomprendere le spese complessive dell'intervento, con esclusione del costo dei tessuti per il trapianto.
1. 1121. (ex 40. 47.) Paolo Russo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per implementare gli screening oculari per la prevenzione di malattie della retina e di altre patologie oculari, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – .
1. 1122. (ex 40. 50.) Paolo Russo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di predisporre la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, e successive modifiche e integrazioni, le risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale sono incrementate di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 180 milioni e sostituire le parole: 430 milioni con le seguenti: 425 milioni.
1. 1123. (ex 40. 22.) De Filippo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*1. 1124. (ex *40. 8.) Fiorini, Bond.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*1. 1125. (ex *40. 73.) Lacarra, Boccia, Ubaldo Pagano, Bordo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*1. 1126. (ex *40. 75.) Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*1. 1127. (ex *40. 78.) Lorenzin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*1. 1128. (ex *40. 35.) Polverini, Zangrillo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*1. 1129. (ex *40. 71.) Epifani, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*1. 1130. (ex *40. 66.) Moretto, Benamati, De Micheli, Zardini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.
1. 1131. (ex 40. 60.) Melilli, Boschi, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge n.  232 del 2016 per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno gli anni 2019, 2020 e 2021.
  4-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 232 del 2016 per il rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno gli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 21, comma 2 sostituire le parole: dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: dotazione pari a 6.135 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.830 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;
   b) sopprimere l'articolo 55;
   c) sopprimere l'articolo 90, comma 2.
1. 1132. (ex 40. 28.) De Filippo, Boschi, Carnevali, Campana, Pini, Ubaldo Pagano, Siani, Schirò, Rizzo Nervo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.  662, dopo le parole: «indicatori epidemiologici territoriali» sono aggiunte le seguenti: «criterio di deprivazione economica con un peso del 10 per cento da valere sull'intera quota».
1. 1133. (ex 40. 24.) Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.  296 sono soppresse le seguenti parole: «per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.» e la lettera p-bis) è soppressa;
   b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111 è soppresso l'ultimo periodo;
   c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n.  537 e successive modificazioni, le parole: «i disoccupati» sono sostituite dalle seguenti: «i non occupati», in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 21, comma 2 sostituire le parole: dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, con le seguenti: dotazione pari a 6.535 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.835 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
   b) sopprimere l'articolo 55;
   c) sopprimere l'articolo 90, comma 2.
1. 1134. (ex 40. 29.) Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Schirò.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n.  208 le parole: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019 e concludere entro il 31 dicembre 2020».
1. 1135. (ex 40. 30.) Carnevali.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015 n.  208 apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo le parole: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019 e concludere entro il 31 dicembre 2020»;
   b) al secondo periodo le parole: «massima del 50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «massima del 60 per cento» e dopo le parole: «rapporto di lavoro flessibile» sono inserite le seguenti: «nonché con contratti di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.
1. 1136. (ex 40. 31.) Carnevali, Madia, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 i dispositivi anticoncezionali, medici e ormonali ed i contraccettivi meccanici o di barriera, sono aggiunti ai livelli essenziali di assistenza (LEA). La gratuità dei contraccettivi è garantita a una delle seguenti condizioni:
   a) persone di età inferiore a 26 anni;
   b) persone con Isee inferiore a 25.000 euro;
   c) coloro che sono beneficiari di protezione internazionale;
   d) sieropositivi; a coloro che hanno malattie sessualmente trasmissibili;
   e) portatori di HPV;
   f) donne, entro sei mesi dall'interruzione volontaria di gravidanza;
   g) donne post partum entro i dodici mesi dal parto.
  Il Ministro della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto disciplina le modalità di attuazione del presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000.
1. 1137. (ex 40. 33.) Pini, Carnevali, Morani, Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo le parole da: «a favore di cittadini residenti» fino a: « Gazzetta Ufficiale n.  3 del 5 gennaio 2010,» sono soppresse;
   b) al quarto periodo, dopo le parole: «i ricoveri» sono inserite le seguenti: «oncologici e quelli.».
1. 1138. (ex 40. 36.) Crosetto, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.  210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1o gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 720 milioni di euro, distribuito in quattro annualità di uguale importo per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
  4-ter. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2019, previo riscontro del Ministero della salute.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere l'articolo 55;
   b) sopprimere l'articolo 90, comma 2.
1. 1139. (ex 40. 27.) Carnevali.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.  210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1o gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 720 milioni di euro, distribuito in quattro annualità di uguale importo per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
   4-ter. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2019, previo riscontro del Ministero della salute.
  4-quater. A maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutato in 180 milioni di euro annui per quadriennio 2019-2022, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dal prelievo di cui all'articolo 80.

  Conseguentemente, all'articolo 80, sostituire le parole: dello 0,5 per cento con le seguenti: dello 0,9 per cento.
1. 1140. (ex 40. 61.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il comma 435 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è sostituito con il seguente:
  «435. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2019, di 42 milioni di euro per l'anno 2020, di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 66 milioni di euro per l'anno 2023, di 82 milioni di euro per l'anno 2024, di 96 milioni di euro per l'anno 2025, di 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e del personale infermieristico.».

  Conseguentemente:
   all'articolo 55 apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 149 milioni;
    b) sostituire le parole: 430 milioni a decorrere dal 2020 con le seguenti: 388 milioni per l'anno 2020, 382 milioni per l'anno 2021, 378 milioni per l'anno 2022, 360 milioni per l'anno 2023, 348 milioni per l'anno 2024, 334 milioni per l'anno 2025 e 327 milioni a decorrere dall'anno 2026.
1. 1141. (ex 40. 62.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 48, comma 19, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, dopo il numero 4) sono aggiunti i seguenti:
   «4-bis) alla copertura degli eventuali maggiori oneri relativi alla spesa farmaceutica derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, come le terapie orali a beneficio di pazienti affetti da diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali i DPP-4I nonché di LAMA/LABA e ICS, anche in associazione, a beneficio di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva;
   4-ter) alla copertura dell'eventuale superamento del tetto di spesa per l'acquisto di ossigeno terapeutico, al netto del costo dei servizi accessori alla fornitura del medesimo».
1. 1142. (ex 40. 63.) Moretto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I tetti della spesa farmaceutica sono calcolati al netto della spesa per i medicinali a base di ossigeno. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n.  282 del 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.

1. 1143. (ex 40. 64.) Moretto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I tetti della spesa farmaceutica per gli anni 2019, 2020, 2021 sono calcolati al netto della spesa per ossigeno terapeutico, purché la spesa annuale per l'ossigeno, a parità di volumi forniti, non superi quella sostenuta nel 2015. In caso di superamento dei volumi, i tetti della spesa farmaceutica sono comunque calcolati al netto della spesa per ossigeno terapeutico, a condizione che il rapporto fra la spesa per l'ossigeno terapeutico e i volumi di ossigeno erogati non subisca incrementi rispetto ai valori registrati nel 2015.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.
1. 1144. (ex 40. 65.) Moretto.

  Dopo il comma 4, il seguente:
  4-bis. Al comma 16 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, le parole: «dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 28 febbraio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui all'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria svolta dalla commissione istituita dall'articolo 9, comma 1, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014, individua con proprio decreto, entro il 30 giugno 2019, le tariffe massime relative alle prestazioni incluse per la prima volta nei livelli essenziali di assistenza dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.».
*1. 1145. (ex *40. 56.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 16 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, le parole: «dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 28 febbraio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui all'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria svolta dalla commissione istituita dall'articolo 9, comma 1, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014, individua con proprio decreto, entro il 30 giugno 2019, le tariffe massime relative alle prestazioni incluse per la prima volta nei livelli essenziali di assistenza dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.».
*1. 1146. (ex *40. 76.) Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Istituzione Fondo per la prevenzione alle dipendenze)
  1. Al fine di prevenire e contrastare la diffusione di dipendenze legate all'uso di sostanze stupefacenti, alcoliche e al gioco d'azzardo patologico (GAP), sia tra i minori che tra gli adulti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per la prevenzione alle dipendenze. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le regioni si potranno avvalere delle istituzioni locali e dei servizi territoriali delle strutture socio-sanitarie pubbliche, anche attraverso la partecipazione alle attività di strutture private autorizzate e accreditate ed esperti operatori del settore delle dipendenze.
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, da svolgere, sui territori regionali, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, sui fattori di rischio per la salute connessi all'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche e al gioco d'azzardo patologico e sui servizi predisposti dalle strutture socio-sanitarie pubbliche e da quelle private autorizzate e accreditate per affrontare il problema delle dipendenze. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  3. Nell'ambito del sito internet istituzionale del Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento delle dipendenze, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi di cui al comma 2.
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso le scuole di ogni ordine e grado, attività formative e progetti finalizzati al contrasto delle dipendenze. Nella programmazione delle attività formative di cui al presente comma, le scuole si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali delle strutture socio-sanitarie pubbliche, anche attraverso la partecipazione alle attività di strutture private autorizzate e accreditate ed esperti operatori del settore delle dipendenze. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi e maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.
  5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: pari a 8.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
1. 1147. (ex 40. 01.) Lorenzin, Toccafondi, Lupi, Soverini.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
  1. Il Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è ulteriormente incrementato di 150 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019-2021.

  Conseguentemente, all'articolo 80, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 0,85 per cento.
1. 1148. (ex 40. 02.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
  1. Alla lettera p), del comma 796 della legge n.  296 del 2006, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli assistiti che hanno una retribuzione lorda annua che non supera i 40.000 euro sono esclusi dal contributo. Per tutti gli altri assistiti il pagamento è proporzionale alla classe di reddito di appartenenza.».
  2. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Sospensione di sussidi ambientali dannosi)
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
  2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
1. 1149. (ex 40. 03.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
  1. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Le risorse di cui al presente articolo sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, ai sensi della Linea di intervento 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro a decorrere dal 2020.
1. 1150. (ex 40. 04.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
  1. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2019, di 200 milioni decorrere dal 2020.
1. 1151. (ex 40. 05.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
  1. Per il finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata agli affari regionali e alle autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1152. (ex 40. 06.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
  1. Le risorse destinate al finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112, sono incrementate di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro a decorrere dal 2020.
1. 1153. (ex 40. 07.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
  1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n.  134, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico istituito nello stato di previsione del Ministero della salute a decorrere dall'anno 2019 ha una dotazione di 30 milioni di euro annui.
  2. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, eventualmente non utilizzate per l'anno 2018 confluiscono per l'anno 2019 nel fondo medesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: dello 0,5 con le seguenti: 0,56.
1. 1154. (ex 40. 08.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
  1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.  68, è incrementato di 30 milioni di euro dell'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 0,58 per cento.
1. 1155. (ex 40. 09.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
  1. Il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n.  449, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 1,25 per cento.
1. 1156. (ex 40. 010.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
  1. All'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n.  208 apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo sostituire le parole: «5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020» con le seguenti: «5.480 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5.180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «in ogni caso ad esclusione delle risorse destinate al Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, delle risorse destinate al Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n.  328, e delle risorse destinate al Fondo per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n.  112,».

  Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 1,25 per cento.
1. 1157. (ex 40. 011.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Abrogazione superticket ed esenzione degli inoccupati)
  1. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.  296 sono soppresse le seguenti parole: «, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.» e la lettera p-bis) è soppressa;
   b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111 è soppresso l'ultimo periodo;
   c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n.  537 e successive modificazioni, le parole: «i disoccupati» sono sostituite dalle seguenti: «i non occupati», in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 1o gennaio 2018 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.
  3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi)
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
  2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
1. 1158. (ex 40. 012.) Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
  1. La dotazione del Fondo per il disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n.  208 è incrementata di 70 milioni di euro per il triennio 2019-2021.

  Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 0,65 per cento.
1. 1159. (ex 40. 018.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
  1. La dotazione del Fondo per il disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n.  208 è incrementata di 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, tali incrementi sono finalizzati al finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico presentati dalle regioni che realizzano la maggiore riduzione percentuale dei punti vendita di gioco sul proprio territorio. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: dello 0,5 per cento con le seguenti: 0,65 per cento.
1. 1160. (ex 40. 017.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
  1. Il fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia istituito dalla legge 14 agosto 1991, n.  281, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 3.000.000;
   2020: – 3.000.000;
   2021: – 3.000.000.
1. 1161. (ex 40. 021.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Incremento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali)
  1. Al fine di contrastare il progressivo e preoccupante aumento del fenomeno delle dipendenze legate all'uso di sostanze stupefacenti tra le fasce giovanili, la dotazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è incrementato di 100 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. L'incremento di 100 milioni di euro annuali nel triennio dovrà essere destinato specificatamente agli interventi previsti nel comma 2, lettera h) dell'articolo 22 della legge 8 Novembre 2000, n.  328 per far fronte alla situazione di emergenza sociale e sanitaria determinata dalla diffusione dei nuovi oppiacei sintetici e dal ritorno del consumo di eroina con la conseguente recrudescenza delle morti per overdose. La quota aggiuntiva di 100 milioni di euro annuali per il triennio è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di conferenza unificata utilizzando come indicatore il numero di tossicodipendenti in carico ai servizi pubblici di ciascuna singola regione o provincia autonoma.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: pari a 8.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 1162. (ex 40. 022.) Bellucci, Lollobrigida, Gemmato.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Finanziamento dell'ISMETT)
  1. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
1. 1163. (ex *40. 023.) Navarra, Boschi.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633)
  1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002».

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 1164. (ex 40. 025.) Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633)
  1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 1165. (ex 40. 026.) Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633)
  1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002».

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 1166. (ex 40. 027.) Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)
  1. A decorrere dall'anno 2019, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito dalla legge 12 marzo 1999, n.  68 è incrementato di 20 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 230 e sostituire le parole: 400 con le seguenti: 280.
1. 1167. (ex 40. 028.) Minardo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Commissione Tecnica sui lavori gravosi)
  1. La Commissione di cui al comma 155 della legge 27 dicembre 2017 n.  205, già prorogata dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto-legge del 27 luglio 2018, n.  91, convertito con modifiche nella legge 21 settembre 2018 n.  108, termina i lavori entro il 30 settembre 2019 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenterà alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione.
1. 1168. (ex 40. 035.) Giorgis.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Istituzione commissione tecnica di studio per classificazione e comparazione a livello nazionale e internazionale, della spesa previdenziale e assistenziale)
  1. La Commissione di cui al comma 158 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, termina i lavori entro il 30 settembre 2019 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione.
1. 1169. (ex 40. 036.) Giorgis.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali)
  1. Al comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68, le parole: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2019, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2019 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.  662».
1. 1170. (ex 40. 038.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n.  207)
  1. Presso il Ministero della salute è istituto in fondo, con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per l'attuazione delle disposizioni di cui al Comma 2.
  2. Per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n.  207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n.  207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 248 milioni di euro e: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 398 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023.
1. 1171. (ex 40. 040.) Cantini.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Rifinanziamento Fondo da destinare ai comuni che accolgono i richiedenti protezione internazionale)
  1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n.  225, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, definisce il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2018. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190 come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2 della presente legge.

  Conseguentemente:
   all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019;
   al decreto-legge n.  113 del 2008 la lettera a) dell'articolo 12 è soppressa.
1. 1172. (ex 40. 033.) Migliore, Fiano, Carnevali, Giorgis.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Rifinanziamento Fondo da destinare ai comuni che accolgono i richiedenti protezione internazionale)
  1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n.  225, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, definisce il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2018. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190 come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1173. (ex 40. 034.) Migliore, Fiano, Carnevali, Giorgis.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Rifinanziamento Fondo per le adozioni internazionali)
  1. Il «Fondo per le adozioni internazionali» di cui all'articolo 1, comma 411, della legge n.  208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) è rifinanziato a decorrere dal 2019 per 1 milione di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 249 milioni di euro per l'anno 2019 e di 399 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1174. (ex 40. 037.) Quartapelle Procopio.

Comma 278 (vedi Art. 40-bis)

Commi 279-280 (vedi Art. 41)

  Al comma 1, sostituire le parole: di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2019, di 68,40 milioni di euro per l'anno 2020, di 91,80 milioni di euro per l'anno 2021, di 120 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I medici in formazione nel corso degli ultimi due anni di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica vengono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 68,40 milioni di euro per l'anno 2020, a 91,80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 120 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 1175. (ex 41. 10.) Minardo.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 68,40 milioni di euro per l'anno 2020, 91,80 milioni di euro per l'anno 2021, di 120 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per far fronte alla reale emergenza derivante dalla carenza di medici specialisti dopo il comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica vengono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti»;
   b) all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e: 430 milioni rispettivamente con le seguenti: 150 milioni e: 300 milioni.
1. 1176. (ex 41. 6.) Mugnai, Gelmini, Bagnasco, Pedrazzini, Novelli, Bond, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: di 33,75 milioni di euro per l'anno 2019, di 67,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 102,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 55, al comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e: 430 milioni, rispettivamente con le seguenti: 170 milioni e: 350 milioni.
1. 1177. (ex 41. 8.) Pedrazzini, Mugnai, Occhiuto, Minardo, Novelli, Versace, Bagnasco, Pella, Cannizzaro, Bond, Brambilla, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 22,5 milioni fino a: a decorrere dal 2023 con le seguenti: di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 120 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 162,5 milioni di euro per l'anno 2019, 406,6 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, 401,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
1. 1178. (ex 41. 4.) Ubaldo Pagano, Carnevali.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 90 milioni di euro per l'anno 2020, di 136,8 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 21, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.909 milioni di euro annui.
1. 1179. (ex 41. 2.) Frassinetti, Mollicone, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 68,40 milioni di euro per l'anno 2020, di 91,80 milioni di euro per l'anno 2021, di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 e sopprimere le parole: e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 227,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 376,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 371,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
1. 1180. (ex 41. 13.) Gemmato, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole da:, di 91,8 milioni di euro fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La definizione del numero, per ciascuna scuola, di contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368, deve essere definito sulla base delle programmazioni regionali dei fabbisogni formativi ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368, nel rispetto dei criteri di accreditamento di cui al decreto congiunto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 13 giugno 2017, n.  402.
1. 1181. (ex 41. 17.) Lorenzin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I medici in formazione nel corso degli ultimi due anni di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica sono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti».
*1. 1182. (ex *41. 3.) Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I medici in formazione nel corso degli ultimi due anni di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica sono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti».
*1. 1183. (ex *41. 7.) Mugnai, Gelmini, Bagnasco, Pedrazzini, Novelli, Bond, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le strutture del Servizio sanitario nazionale possono, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, consentire ai medici in formazione nel corso degli ultimi due anni di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, di svolgere attività assistenziale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica vengono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
1. 1184. (ex 41. 15.) Gemmato, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La definizione del numero, per ciascuna scuola, di contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368, deve essere definito sulla base del fabbisogno espresso dalle singole regioni ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368, nel rispetto dei criteri di accreditamento di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e Ministero della salute del 13 giugno 2017, n.  402.
1. 1185. (ex 41. 5.) Carnevali, De Filippo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La definizione del numero, per ciascuna scuola, di contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368, deve essere definito sulla base delle programmazioni regionali dei fabbisogni formativi ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368, nel rispetto dei criteri di accreditamento di cui al decreto congiunto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 13 giugno 2017, n.  402.

1. 1186. (ex 41. 14.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse stanziate annualmente per i contratti di formazione specialistica medica, e non utilizzate, sono riassegnate nella misura del 70 per cento per il finanziamento dei medesimi contratti di formazione.
1. 1187. (ex 41. 9.) Pedrazzini, Mugnai, Occhiuto, Minardo, Novelli, Versace, Bagnasco, Pella, Cannizzaro, Bond, Brambilla, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, le parole: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 184 milioni di euro e le parole: 430 milioni con le seguenti: 429 milioni.
1. 1188. (ex 41. 16.) Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1-bis, alle parole: Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 3 premettere le seguenti: In via sperimentale, per un periodo non superiore a tre anni,.
1. 1189. (ex 0. 41. 18. 1.) De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Accise sui tabacchi)
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 le variazioni della tassazione sui tabacchi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua, rispetto ai 125 milioni di euro previsti dall'anno 2018, non inferiore a 600 milioni di euro.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019 il maggiore gettito di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento del fondo per i farmaci oncologici innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n.  232. Le risorse già vincolate a copertura della dotazione del predetto fondo dall'articolo 1, comma 393, della legge n.  232 del 2016, per un importo pari a 600 milioni di euro, a decorrere dal gennaio 2019 confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
1. 1190. (ex 41. 02.) Lorenzin, Madia, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
  1. Alle attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e di innovazione in sanità, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, sono destinate in misura del 50 per cento agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della «Rete oncologica» del Ministero dellla salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e del il 50 per cento agli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare lo 0,1 per cento delle risorse di cui all'articolo 86, comma 1, lettera a). Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede nei limiti delle maggiori risorse rinvenienti dall'incremento dello 0,1 per cento della percentuale di cui all'articolo 39-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504. Le somme riscosse ai sensi del presente comma sono allocate nello stato di previsione del Ministero della salute, alla «Missione 2: Ricerca e innovazione, »Programma 2.1: ricerca per il settore della sanità pubblica”.

  Conseguentemente, all'articolo 86, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 11 per cento con le seguenti: 11,1 per cento.
1. 1191. (ex 41. 06.) Saccani Jotti, Aprea, Marin, Casciello, Marrocco, Palmieri, Mandelli, Rossello, Ruffino, Zanettin, Minardo, Cristina, Caon, Cappellacci, Cosimo Sibilia, Anna Lisa Baroni, Ferraioli, Casino, Squeri, Musella, Gagliardi, Fatuzzo, Cannatelli, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
  1. All'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, le parole da: «in modo unitario» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «direttamente dal prestatore di lavoro autonomo, il quale provvede a registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.».
  2. I commi 39, 40, 41, 42, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, sono soppressi.
1. 1192. (ex 41. 08.) Mugnai, Pedrazzini, D'Ettore, Bond, Versace, Novelli, Minardo, Brambilla, Bagnasco, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali)
  1. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui al l'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge n.  311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348, della legge n.  266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e 430 milioni rispettivamente con le seguenti: 165 milioni e: 410 milioni.
1. 1193. (ex 41. 010.) Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

Comma 281(vedi Art. 41-bis)

Commi 282-283 (vedi Art. 41-ter)

Comma 284 (vedi Art. 41-quater)

Comma 285 (vedi Art. 41-quinquies)

Commi 286-290 (vedi Art. 41-sexies)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2019, aggiungere le seguenti: a valere dal triennio contrattuale 2019-2021.
*1. 1194. ( ex 0. 41. 027. 3.) Mugnai, Pedrazzini, Novelli, Mandelli, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Versace, Minardo, Bond, Prestigiacomo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2019, aggiungere le seguenti: a valere dal triennio contrattuale 2019-2021.
*1. 1195. (ex 0. 41. 027. 19.) Carnevali.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: medici, aggiungere la seguente: infermieri,.
1. 1196. (ex 0. 41. 027. 14.) Mandelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, è inserito il seguente comma:
   «2-bis. In deroga al limite di cui al comma precedente e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 435 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è in ogni caso implementato dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio a far data dal 1o gennaio 2017».
  1-ter. A copertura degli oneri di cui al precedente comma 1-bis, si provvede mediante riduzione nei limiti di 60 milioni annui, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.”
1. 1197. (ex 0. 41. 027. 5.) Mugnai, Novelli, Bagnasco, Pedrazzini, Bond, Mandelli, D'Ettore, Paolo Russo, Cannizzaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive finalizzate ad un programma di riduzione delle liste di attesa e a progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante riduzione nei limiti di 30 milioni annui, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 1198. (ex 0. 41. 027. 6.) Mugnai, Bagnasco, Pedrazzini, Novelli, Bond, Mandelli, D'Ettore, Paolo Russo, Cannizzaro, Occhiuto.

  Al comma 2, sostituire le parole: fermo restando fino a: ordinariamente lo Stato con le seguenti: il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 112 milioni di euro con.

  Conseguentemente, al comma 3, capoverso articolo 15-quinquiesdecies:
   al comma 2, medesimo capoverso, sostituire le parole: sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili col tutoraggio del personale strutturato. Le regioni potranno anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione con le seguenti: sulla base di linee di indirizzo definite con decreto dal Ministero della salute, di concerto con il MIUR e con la conferenza Stato regioni. Con tale decreto si definiscono anche le procedure per riconoscere i percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione organizzati dalle regioni;
   al medesimo capoverso, sopprimere i commi 4 e 5.

1. 1199. (ex 0. 41. 027. 24.) De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

   Al comma 2, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2:
   sostituire le parole:
250 milioni di euro con le seguenti: 245,01 milioni di euro;
   sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti:395,01 milioni di euro;
1. 1200. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, nel limite di 150 unità e di maggiori oneri non superiori a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, 9 milioni di euro per l'anno 2020 e 13 milioni di euro per l'anno 2021 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, l'importo destinato ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68 e successive modificazioni, ai quali è applicato, a partire dall'anno accademico 2019-2020 per la durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni;

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, 9 milioni di euro per l'anno 2020 e 13,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 18 milioni a decorrere dall'anno 2022.
1. 1201. (ex 0. 41. 027. 15.) Mandelli, Paolo Russo.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, tenuto conto di una quota perequativa stabilita sulla base degli indici di deprivazione territoriale individuati dall'ISTAT.
1. 1202. (ex 0. 41. 027. 13.) Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «della spesa di personale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero una variazione dello 1,3 per cento annuo,».
1. 1203. (ex 0. 41. 027. 18.)Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «della spesa di personale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero una variazione dello 1,3 per cento annuo,».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.
1. 1204. (ex 0. 41. 027. 23.) Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».

1. 1205. (ex 0. 41. 027. 30.) Ferro, Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire un'efficace erogazione dei servizi sanitari, all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «degli anni dal 2013 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2018»;
   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2018, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2018, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento»;
   c) al comma 3-ter dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli obiettivi relativi all'assunzione di personale a tempo indeterminato possono essere aggiornati nel caso in cui le regioni risultino adempienti nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.
1. 1206. (ex 0. 41. 027. 21.) De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, è sostituito dal seguente: ”1-bis. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio al 31 dicembre 2018 addetti a tali attività, al compimento del quinto anno di incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con l'attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità internazionale.
1. 1207. (ex 0. 41. 027. 4.) Mugnai, Bagnasco, Novelli, Pedrazzini, Bond, Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto.

  Al comma 3, capoverso articolo 15-quinquiesdecies, comma 1, alinea, dopo le parole: di far fronte con i medici inserire le seguenti: e sanitari nonché, dopo le parole: lavoro autonomo, a personale medico aggiungere le seguenti: e sanitario.

  Conseguentemente,
   al medesimo capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole:
per l'accesso alla dirigenza medica aggiungere le seguenti: e sanitaria nonché alle professioni sanitarie e sociosanitarie, nonché, ogni volta che ricorre la parola: medici aggiungere le seguenti: e sanitari.
   alla rubrica del capoverso Art. 15-quinquiesdecies, sostituire le parole: incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo al personale medico con le seguenti: incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo al personale medico e sanitario.
1. 1208. (ex 0. 41. 027. 20.) De Filippo.

  Al comma 3, capoverso articolo 15-quinquiesdecies, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: Qualora il reperimento di professionisti, fino alla fine del comma.
1. 1209. (ex 0. 41. 027. 7.) Mugnai, Pedrazzini, Novelli, D'Ettore, Cannizzaro

  Al comma 3, capoverso Art. 15-quinquiesdecies, comma 2, sopprimere terzo, quarto, quinto e sesto periodo.
1. 1210. (ex 0. 41. 027. 10.) Paolo Russo.

  Al comma 3, capoverso Art. 15-quinquiesdecies, comma 2, sopprimere il quarto e il quinto periodo.
1. 1211. (ex 0. 41. 027. 26.) Carnevali.

  Al comma 3, capoverso Art. 15-quinquiesdecies, comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Restando salvo, per quanto non disciplinato dal presente articolo, quanto definito dal decreto legislativo n. 368 del 1999, le regioni d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole Università potranno organizzare, in specifici ambiti, dei corsi di formazioni dedicati all'acquisizione di competenze laddove esse non richiedano il possesso di un diploma di specializzazione. L'accreditamento dei suddetti corsi di formazione e delle strutture del Servizio sanitario nazionale a supporto degli stessi sono disciplinati, come per le scuole di specializzazione, da quanto previsto dal decreto legislativo n. 368 del 1999.

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 1212. (ex 0. 41. 027. 25.) Carnevali.

  Al comma 3, capoverso articolo 15-quinquiesdecies, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le aziende che attivano le assunzioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono attivare le procedure di concorso per assunzione di personale con inquadramento del contratto di dirigenza medica a tempo indeterminato o determinato.;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 6, dopo le parole: 2012, n. 135 aggiungere le seguenti: entro i limiti massimi di età di anni 70 oppure di quiescenza prevista per i professori ordinari o i direttori di struttura complessa,”.
1. 1213. (ex 0. 41. 027. 8.) Mugnai, Pedrazzini, Mandelli, Novelli, D'Ettore, Cannizzaro, Bond, Occhiuto.

  Al comma 3, capoverso Art. 15-quinquiesdecies, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il contratto può avere una durata non superiore ad un anno, e può essere rinnovato per una sola volta, al massimo per un ulteriore anno, previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni di cui ai commi 1 e 2.
1. 1214. (ex 0. 41. 027. 1.) Paolo Russo.

  Al comma 3, capoverso articolo 15-quinquiesdecies, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis:
   a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: «per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.» e la lettera p-bis) è abrogata;
   b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è soppresso ultimo periodo;
   c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, le parole: «i disoccupati» sono sostituite dalle seguenti: «i non occupati», in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

  Conseguentemente:
   all'articolo 21, comma 2 sostituire le parole: dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: dotazione pari a 6.535 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.835 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
   sopprimere l'articolo 55;
   sopprimere l'articolo 90 comma 2;

1. 1215. (ex 0. 41. 027. 22.) De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Alle regioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ciascuno degli anni 2019 e 2020, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma.
1. 1216. (ex 0. 41. 027. 17.) De Micheli.

  Al comma 4, dopo le parole: graduatoria separata aggiungere in fine le seguenti parole:, dalla quale le amministrazioni devono attingere per contratti subordinati della durata di un anno prioritariamente in caso di impossibilità di reclutare specialisti a tempo indeterminato.
1. 1217. (ex 0. 41. 027. 2.) Paolo Russo.

  Al comma 5, aggiungere in fine i seguenti periodi: Ai medici in formazione è essere garantito il completamento della formazione teorica presso gli atenei di competenza, mentre il completamento della formazione pratica è garantita con l'attività lavorativa presso la sede di assegnazione del posto di dirigente medico. La retribuzione percepita in qualità di dipendente, sostituisce l'assegno percepito in qualità di specializzando. La differenza tra i due compensi è riassegnata al fondo per le borse di formazione specialistica per l'anno accademico successivo.
1. 1218. (ex 0. 41. 027. 9.) Mugnai, Pedrazzini, Novelli, Mandelli, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Versace, Minardo, Bond, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. I medici in formazione specialistica che sono iscritti al penultimo e ultimo anno del relativo corso, possono svolgere la propria attività anche in strutture sanitarie diverse da quelle universitarie.
1. 1219. (ex 0. 41. 027. 12.) Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo.

Comma 291 (vedi Art.41-septies)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: commi 400 e 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere le seguenti: incrementati ciascuno di 500 milioni di euro per ognuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente,
   all'articolo 21, comma 2 sostituire le parole: dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: dotazione pari a 6.135 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.830 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
   sopprimere l'articolo 55;
   sopprimere l'articolo 90, comma 2;
1. 1220. (ex 0. 41. 028. 4.) De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: legge 11 dicembre 2016, 232, aggiungere le seguenti: concorrono al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei medicinali di cui ai citati commi, anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, e.
1. 1221. ( ex 0. 41. 028. 3.) Sandra Savino, Novelli.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dal 1o gennaio 2019, le risorse dei fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi non impiegate per le finalità previste, non confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario ma sono vincolate per le medesime finalità, e al rafforzamento dei servizi e del personale sanitario per le altre patologie per le quali sono già approvati dall'Aifa trattamenti qualificati come «innovativi».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente
1-bis. Il secondo periodo del comma 402-bis, articolo 1, della legge n. 232 del 2016, è soppresso.
1. 1222. (ex 0. 41. 028. 2.) Novelli, Pedrazzini, Mugnai, D'Ettore, Bond, Versace, Minardo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 le variazioni della tassazione sui tabacchi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua, rispetto ai 125 milioni di euro previsti dall'anno 2018, non inferiore a 250 milioni di euro.
1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 il maggiore gettito di cui al comma 1-bis è finalizzato al finanziamento del fondo per i farmaci oncologici innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1. 1223. ( ex 0. 41. 028. 5.) Lorenzin, Toccafondi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: oncologici innovativi, sono aggiunte le parole: e disposizioni in merito al trattamento IVA dei dispositivi medici a base di sostanze.
1. 1224. ( ex 0. 41. 028. 1.) Mandelli, Fiorini.

Commi 292-293 (vedi Art. 41-octies)

  Al comma 1, lettera b), capoverso 40-bis, primo periodo, sopprimere la lettera b).
*1. 1225. ( ex 0. 41. 029. 2.) D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 40-bis, primo periodo, sopprimere la lettera b).
*1. 1226. ( ex 0. 41. 029. 4.) Gemmato, Lucaselli, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 40-bis, primo periodo, sopprimere la lettera c).
**1. 1227. ( ex 0. 41. 029. 1.) D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 40-bis, primo periodo, sopprimere la lettera c).
**1. 1228. ( ex 0. 41. 029. 3.) Gemmato, Lucaselli, Lollobrigida.

Commi 296-297 (vedi Art. 41-novies)

Commi 298-303 (vedi Art. 42)

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1. 1229. (ex 42. 1.) Lorenzin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da destinare alla regione Veneto, per il completamento del programma di riqualificazione della rete ospedaliera ed il riequilibrio territoriale, nonché per la valorizzazione del relativo patrimonio immobiliare sanitario, sociosanitario (Programmazione 2018-2023).

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 1230. (ex 42. 9.) Bond.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Credito di imposta per impianti di videosorveglianza e sicurezza per studi medici a ambulatori privati)
  1. A decorrere dall'anno 2019 viene riconosciuto agli studi medici e agli ambulatori sanitari privati, nel limite di spesa di 20 milioni per il triennio 2019-2021, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ex articolo 17 decreto legislativo n.  241 del 1997 pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'allestimento di nuovi impianti di videosorveglianza e di misure di sicurezza al fine di tutelare medici e personale sanitario da aggressioni.

  Conseguentemente, all'articolo 80, sostituire le parole: dello 0,5 con le seguenti: dello 0,56.
1. 1231. (ex 42. 01.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Piano per la disinfestazione preventiva West Nile)
  1. Al fine di contrastare la diffusione del virus West Nile, il Ministero della salute, d'intesa con le regioni e gli enti locali, entro 60 giorni, dalla pubblicazione della presente legge predispone un piano per la disinfestazione preventiva.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede si mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 1232. (ex 42. 04.) Benedetti.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Fondo bonifica dell'amianto dei locali pubblici e aperti al pubblico)
  1. È istituito un Fondo per l'attuazione della bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole e ospedali. La dotazione del fondo è stabilita in 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrare in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di utilizzo del predetto Fondo.
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 21 comma 1, che è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019-2020.

1. 1233. (ex 42. 05.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Fondo speciale per sicurezza edilizia scolastica)
  1. È Istituto presso il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università un «Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica» con una dotazione iniziale pari a 100 milioni annui, a decorrere dall'anno finanziario 2019.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di finanziare gli interventi necessari, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della OPCM 20 marzo 2003, n.  3274 (per le zone 3 e 4) e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.  45 (per le zone 1 e 2).

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 85 milioni di euro per l'anno 2019 e 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 1234. (ex 42. 06.) Fidanza, Trancassini, Mollicone, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio)
  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19, come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n.  108, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. Al fine di adottare una pianificazione triennale che preveda un progressivo adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, si provvede allo stanziamento diretto ai comuni, alla provincie e alle città metropolitane di 200 milioni annui dal 2019 al 2021, nell'ambito del riparto del Fondo investimenti rifinanziato all'articolo 1, comma 1072 della legge di bilancio 2018, anche autorizzando l'assunzione di mutui utilizzando le somme previste a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'edilizia scolastica.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 1235. (ex 42. 07.) Fidanza, Trancassini, Mollicone, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
  L'articolo 1, comma 456, della legge 205 del 2017 è soppresso.
1. 1236. (ex 42. 08.) Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  41-quinquies) dispositivi medici cd. «defibrillatori semiautomatici;».

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 183 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 428 milioni.
1. 1237. (ex 42. 09.) Osnato, Foti, Acquaroli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Incremento del Fondo per la non autosufficienza)
  Il Fondo per la non autosufficienza è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: di 400 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.
1. 1238. (ex 42. 010.) Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(incremento del Fondo per le non autosufficienze)
  1. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, istituito nello stato di previsione del lavoro e delle politiche sociali, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: di 400 milioni di euro con le seguenti: di 350 milioni di euro.
1. 1239. (ex 42. 017.) Gemmato, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Incremento del Fondo per il sostegno dei caregiver familiari)
  Il Fondo per il sostegno dei caregiver familiari è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: di 400 milioni di euro con le seguenti: di 350 milioni di euro.
1. 1240. (ex 42. 011.) Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Incremento dell'assegno di invalidità)
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 l'importo dell'assegno di invalidità civile è pari a 560 euro mensili.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.000 milioni.
1. 1241. (ex 42. 012.) Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave)
  1. Al fine di garantire l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la dotazione del Fondo, istituito con legge 22 giugno 2016, n.  112, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: di 400 milioni di euro con le seguenti: di 350 milioni di euro.
1. 1242. (ex 42. 013.) Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Incremento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)
  1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n.  134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 1243. (ex 42. 014.) Gemmato, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Incremento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)
  1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n.  134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui a l'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: di 400 milioni di euro con le seguenti: di 350 milioni di euro.
1. 1244. (ex 42. 016.) Gemmato, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Incremento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)
  1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n.  134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies, del decreto-legge n.  416 del 1989.
1. 1245. (ex 42. 015.) Gemmato, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore)
  1. All'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento», le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», e le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
   b) al comma 2, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
   c) al comma 5, le parole: «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» e le parole: «1.300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro».
  2. All'onere recato dal presente articolo, stimato in 100 milioni di euro decorrere dal 2019, si provvede mediante e corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.

1. 1246. (ex 42. 018.) Lucaselli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)
  1. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n.  18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n.  49, hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2018. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni.
1. 1247. (ex 42. 019.) Martino.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
  1. Al fine di garantire il pieno funzionamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, composto dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie regionali, nonché i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui alla legge 28 giugno 2016, n.  132, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 e 400 rispettivamente con seguenti: 150 e 300.
1. 1248. (ex 42. 020.) Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
  1. Al fine di consentire la realizzazione all'interno delle principali stazioni ferroviarie di presìdi sanitari e di primo soccorso, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuate modalità e criteri attuativi, nonché la quota di cofinanziamento regionale.
  2. Quale contributo statale all'attuazione del presente articolo, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.
  3. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante riduzione di 100 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021 delle risorse del fondo di cui all'articolo 55, e di 100 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021 delle risorse del fondo di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 1249. (ex 42. 021.) Mulè, Novelli, Pedrazzini, D'Ettore, Bond, Versace, Mugnai, Paolo Russo, Pella, Prestigiacomo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Fondo nazionale per la fauna selvatica)
  1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione annua di 5 milioni di euro, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi incluse le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo sarà regolata con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute.
  2. A copertura degli oneri conseguenti alla disposizione di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di cui all'articolo 55 della presente legge.
1. 1250. (ex 42. 022.) Brambilla, Pella, Siracusano, Spessotto, Prestipino, Zanella, Biancofiore, Fitzgerald Nissoli, Ciampi, Occhionero, Carla Cantone.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli ibridi ed elettrici adattati a persone con disabilità)
  1. All'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n.  97, dopo le parole: «motore diesel,» sono aggiunte le seguenti: «o di veicoli ibridi ed elettrici,».
  2. All'onere recato dalla presente disposizione stimato in 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 1251. (ex 42. 024.) Versace, Cortelazzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici)
  1. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n.  13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e pubblici»;
   b) al comma 2, ultimo periodo è aggiunto in fine, il seguente periodo: «specificando, per ogni comune, la quota destinata agli interventi dei privati e quella agli interventi dei comuni stessi».
  2. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n.  13, così cose modificato dal comma precedente, è rifinanziato per euro 80 milioni a decorrere dall'anno 2019.
  3. All'onere recato dalla presente disposizione, stimato in 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 1252. (ex 42. 025.) Versace, Cortelazzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli.

Comma 304 (vedi Art. 42-bis)

Commi 305- 307 (vedi Art. 42-ter)

Commi 308- 310 (vedi Art. 42-quater)

Comma 311 (vedi Art. 42-quinquies)

Comma 312 (vedi Art. 42 sexies)

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 400.000 con le seguenti: euro 200.000.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1,
   sostituire le parole:
183 milioni con le seguenti 182,8 milioni
   sostituire le parole: 430 milioni con le seguenti 429,8 milioni
1. 1253. (ex 0. 42. 036. 2.) Lucaselli, Lollobrigida.

Commi 313-322 (vedi Art. 42-septies)

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti aggiungere le seguenti esclusi i farmaci innovativi e oncologici innovativi.

  Conseguentemente al comma 4, lettera b) dopo le parole legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere, in fine, le seguenti comprensive anche dei payback per superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale e delle somme restituite, anche sotto forma di extrasconti, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata o di accordi prezzi/volume sottoscritti in sede di negoziazione del prezzo.
1. 1254. (ex 0. 42. 037. 1.) Lorenzin.

  Al comma 3, dopo le parole: a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti aggiungere le seguenti: esclusi i farmaci innovativi e oncologici innovativi.
1. 1255. (ex 0. 42. 037. 6.) Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere le seguenti: comprensive anche dei payback per superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale e delle somme restituite, anche sotto forma di extrasconti, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata o di accordi prezzi/volume sottoscritti in sede di negoziazione del prezzo.
1. 1256. (ex 0. 42. 037. 5.) Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: inseriti nel registro dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea con le seguenti: secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento europeo (CE) n. 141/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999;.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: inseriti nel registro dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea con le seguenti: secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999.
*1. 1257. (ex 0. 42. 037. 3. e ex 0. 42. 037. 15.) Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Paolo Russo.

  Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: inseriti nel registro dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea con le seguenti: secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento europeo (CE) n. 141/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999;.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: inseriti nel registro dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea con le seguenti: secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999.
*1. 1258. (ex 0. 42. 037. 11.) Carnevali.

  Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: inseriti nel registro dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea con le seguenti: secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento europeo (CE) n. 141/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999;.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: inseriti nel registro dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea con le seguenti: secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999.
*1. 1259. (ex 0. 42. 037. 13.) Gemmato, Lucaselli, Lollobrigida.

  Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: inseriti nel registro dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea con le seguenti: secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento europeo (CE) n. 141/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999;.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: inseriti nel registro dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea con le seguenti: secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999.
*1. 1260. (ex 0. 42. 037. 14.) Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 7, sopprimere le parole: in proporzione alla quota di riparto del Fondo sanitario nazionale Secondo il criterio pro capite.
1. 1261. (ex 0. 42. 037. 10.) Lorenzin, Toccafondi.

  Sopprimere il comma 8.
1. 1262. (ex 0. 42. 037. 9.) Lorenzin, Toccafondi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis: Ogni tre mesi, l'Aifa tramite il Ministero della salute trasmette alle Camere una relazione sull'applicazione della normativa prevista dai commi dal 1 al 7 del presente articolo, nonché sull'andamento del payback farmaceutico
1. 1263. (ex 0. 42. 037. 12.) De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di consentire il recupero delle somme richieste alle aziende farmaceutiche a titolo di payback per gli anni 2016 e 2017, definendo al contempo il superamento del contenzioso in essere, l'AIFA è autorizzata a sottoscrivere specifici accordi con le singole aziende farmaceutiche. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi con le aziende già sottoscritti da AIFA in virtù dell'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La sottoscrizione degli specifici accordi relativi al payback degli anni 2016 e 2017 dovrà avvenire entro e non oltre il 15 febbraio 2019. Le somme derivanti dalla sottoscrizione dei singoli accordi saranno versate alle competenti Amministrazioni entro i successivi sessanta giorni. La differenza tra gli importi richiesti alle aziende a titolo di payback per gli anni 2016, 2017 e quanto effettivamente versato a seguito degli accordi di cui al precedente comma, sarà coperta fino a concorrenza dagli importi programmati per la spesa territoriale degli anni di cui sopra e non utilizzati.
1. 1264. (ex 0. 42. 037. 4.) Cannizzaro, D'Ettore.

  Sopprimere il comma 9.
1. 1265. (ex 0. 42. 037. 8.) Lorenzin, Toccafondi.

  Sopprimere il comma 10.
1. 1266. (ex 0. 42. 037. 7.) Lorenzin, Toccafondi.

Commi 323-325 (vedi Art. 42-octies)

  Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1. 1267. (ex 0. 42. 038. 3.) Lucaselli, Lollobrigida.

  Sopprimere il comma 3.
1. 1268. (ex 0. 42. 038. 1.) Quartapelle Procopio, Marattin, Boschi.

  Al comma 3, capoverso «Art. 23-bis», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Condizione per l'ammissione al contributo è che gli enti operino sulla base di un programma di durata almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività programmate.
1. 1269. (ex 0. 42. 038. 2.) Lucaselli, Lollobrigida.

Comma 326 (vedi Art. 43)

  Sostituirlo con il seguente:
Art. 43.
(Spese per la funzionalità e l'efficienza del sistema giudiziario e per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)
  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
  2. Per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  3. Per la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno anni 2019, 2020 e 2021.
  4. Per le finalità di cui agli articoli 19 e 27, comma 9, della legge n.  354 del 1975, è autorizzata rispettivamente la spesa di 600 mila euro e di 500 mila euro per ciascuno anni 2019, 2020 e 2021.
  5. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge n.  207 del 1976, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  6. Per le finalità di cui all'articolo 70 della legge n.  165 del 2001, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  7. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n.  190 del 2014, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  8. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n.  190 del 2014, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  9. Per le finalità di cui all'articolo 30 della legge n.  413 dei 1991 è autorizzata la spesa di 2,7 miIioni di euro per il 2019, 4,7 milioni di euro per il 2020 e 5,3 milioni di euro per il 2021.
  10. Per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  115 del 2002 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 55,3 milioni di euro per il 2019, a 57,3 per il 2020, a 57,9 per il 2021, a 29 milioni di euro per l'anno 2022 e a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1270. (ex 43. 4.) Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Sostituirlo con il seguente:
Art. 43.
(Spese per la funzionalità e l'efficienza del sistema giudiziario e per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)
  1. Per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1271. (ex 43. 1.) Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Sostituirlo con il seguente:
Art. 43.
(Spese per la funzionalità e l'efficienza del sistema giudiziario e per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)
  1. Per la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1272. (ex 43. 2.) Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Sostituire con il seguente:
Art. 43.
(Fondo per la riforma del processo penale)
  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1273. (ex 43. 3.) Bazoli, Verini, Morani, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per le spese relative alla progettazione, ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate in Sicilia, Calabria, Campania, Puglia.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 150.
1. 1274. (ex 43. 5.) Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Pella.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
  1. Alla legge 3 agosto 2004, n.  206, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
  1-ter. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-bis, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è riconosciuto con decorrenza economica dal 1o settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento; se successiva, il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.
  1-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2007, il beneficio dell'incremento del 7,5 per cento si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, della presente legge, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 agosto 2004, con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
   b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 1o gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta dei beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 12 gennaio 2014»;
    2) al comma 3-ter, sopprimere le seguenti parole: «o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento»;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1o gennaio 2014;
   c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.
  1-bis. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'avicolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.  181 del 2009.
  1-ter. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione»;
  d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7.
  1. A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai familiari di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché ai trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità spettanti agli stessi soggetti è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n.  388. La sommatoria dei due valori percentuali determina l'incremento percentuale complessivo annuo da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 9.000.000;
   2019: – 7.000.000;
   2020: – 5.000.000.
1. 1275. (ex 43. 07.) De Maria.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 97-bis, della legge 23 dicembre 2014, n.  190)
  1. All'articolo 1, comma 97-bis, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) dopo le parole: «Il servizio deve essere erogato» inserire le seguenti: «unicamente, senza possibilità di aggregazione commerciale,»;
   b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
  »4. L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.
  L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via telematica, quando l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.
  L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni.
  I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione dell'operatore postale che lo restituisce.«»;
   c) alla lettera e), capoverso «Art. 6», la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
   d) alla lettera f), capoverso «Art. 7», al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il piego non viene consegnato personalmente ai destinatario dell'atto, l'operatore postale da notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.»;
   e) alla lettera g), capo verso «Art. 8», al comma 1, sostituire le parole: «lo stesso giorno» con le seguenti: «entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica» e dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di notifiche dirette ai soggetti di cui all'articolo 145 del codice di procedura civile.»;
   f) alla lettera m), capoverso «Art. 16-bis», dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «2. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano alla presente legge.».
  2. Ai fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato, è differito al 1o settembre 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1276. (ex 43. 01.) Germanà, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
  1. All'articolo 11 della legge n.  4 dell'11 gennaio 2018, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n.  122, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le seguenti finalità a valere su tale incremento:
   a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
   b) una quota pari a 10 milioni di euro annui è destinata, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 della legge n.  184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 12 milioni di euro a decorrere dal 2019.
1. 1277. (ex 43. 015.) Carfagna, Boschi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
  1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n.  122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n.  167, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n.  4, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1278. (ex *43. 010.) Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Miceli, Bordo, Annibali, Boschi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Spese per la funzionalità e l'efficienza del sistema giudiziario e per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)
  1. Per le finalità di cui agli articoli 19 e 27, comma 9, della legge n.  354 del 1975, è autorizzata rispettivamente la spesa di 600 mila euro e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione e 100 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1279. (ex 43. 014.) Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario)
  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n.  190 del 2014, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1280. (ex *43. 013.) Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Spese per gli uffici giudiziari)
  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n.  190 del 2014, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1281. (ex **43. 012.) Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Spese di giustizia)
  1. Per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  115 del 2002 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1282. (ex 43. 09.) Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
  1. Il Fondo per l'attività delle Consigliere e dei consiglieri nazionali di parità di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1283. (ex 43. 016.) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Incremento spese per investimenti regione siciliana)
  1. Dal 2019 al 2025 la regione siciliana riqualifica la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.
  2. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232, e il comma 829 e il primo periodo del comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205.
1. 1284. (ex 43. 02.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Contenzioso tributario)
  1. Per le finalità di cui all'articolo 30 della legge n.  413 del 1991 è autorizzata la spesa di 2,7 milioni di euro per il 2019, 4,7 milioni di euro per il 2020 e 5,3 milioni di euro per il 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,7 milioni di euro per il 2019, 4,7 milioni di euro per il 2020 e 5,3 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1285. (ex 43. 011.) Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Risorse per i centri antiviolenza)
  1. All'articolo 5-bis. del decreto-legge n.  93 del 2013, come modificato dalla legge n.  119 del 2013, al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un quarto».
1. 1286. (ex 43. 017.) Boschi.

Commi 330-334 (vedi Art. 43-ter)

Commi 335-338 (vedi Art. 44)

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al secondo periodo, dopo le parole: «spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali», sono aggiunte le seguenti: «inserite nel conto economico consolidato come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.  196 e successive modificazioni,» e le parole: «un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella medesima direttiva, sono sostituite dalle seguenti: »un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale non inferiore al 45 per cento.”.
1. 1287. (ex 44. 2.) Fassina, Conte, Fornaro, Pastorino, Palazzotto, Rostan, Occhionero, Speranza, Stumpo, Fratoianni, Muroni.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al primo periodo le parole: «legge di bilancio per il 2018» sono sostituite dalle seguenti: «legge di bilancio per il 2020»
1. 1288. (ex 44. 1.) Gavino Manca, Mura, Miceli, Moretto.

  Al comma 3, dopo il capoverso 2-ter., aggiungere il seguente:
«2-quater. Il regolamento di manutenzione ed esercizio della rete stradale ed autostradale nazionale gestita dalla società Anas S.p.A. è adottato dalla Società medesima, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A far data dall'entrata in vigore della presente legge ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente norma è abrogata.»
1. 1289. (ex 0. 44. 4. 1.) Sozzani, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Risorse per Ferrovie dello Stato)
  1. La dotazione del fondo di cui al comma 11-sexies dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
  2019: –4 milioni;
  2020: –4 milioni;
  2021: –4 milioni.
1. 1290. (ex 44. 05.) Sozzani.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Risorse per Ferrovie dello Stato)
  1. La dotazione del fondo di cui al comma 11-sexies dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: 2.900 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033 con le seguenti: 2.896 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.096 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.396 milioni per l'anno 2021 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2033.
1. 1291. (ex 44. 06.) Sozzani.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
  1. Per il finanziamento del raddoppio ferroviario Parma-Vicofertile della linea Pontremolese sono stanziati 230 milioni di euro per l'anno 2019 finalizzati alla realizzazione del lotto funzionale Parma-Vicofertile.

  Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 20 milioni.
1. 1292. (ex 44. 02.) Orlando.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
  1. Per il sollecito completamento dell'alta velocità Padova-Bologna, ivi comprese le opere accessorie, sono assegnate a Rete ferroviaria italiana, risorse pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2023.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2023, e 400 annui a decorrere dall'anno 2024.
1. 1293. (ex 44. 3.) Caon.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Bonus bebè)
  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 125, primo periodo, le parole: «tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2019»;
   b) al comma 125, secondo periodo, le parole: «e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159, non superiore a 25.000 euro annui» sono soppresse;
  2. All'onere di cui al comma 1, stimato in 240 milioni di euro per il 2019, 930 milioni per il 2020 e 2.060 milioni a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 1294. (ex 44. 01.) Lucaselli.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Riserva per il Mezzogiorno – Ripristino della cosiddetta «Clausola Ciampi»)
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, un volume complessivo annuale della spesa in conto capitale, sia ordinaria che straordinaria, tendenzialmente pari al 45 per cento del totale di tale spesa, e di destinare alle medesime regioni almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma. La verifica del mantenimento degli impegni di spesa è affidata all'Agenzia per la coesione territoriale che invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ogni anno.
1. 1295. (ex 44. 011.) Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Comma 339 (vedi Art. 45)

  Al comma 1,dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
« a-bis). Al comma 2, alinea, le parole: »18 ed« sono sostituite dalle seguenti: »16 ed«»;

  Conseguentemente, sopprimere la lettera b).
1. 1296. (ex 45. 3.) Ungaro.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2, alinea, le parole: «18 ed» sono sostituite dalle seguenti: «16 ed».
1. 1297. (ex 45. 2.) Ungaro.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni meno sviluppate e in transizione)
  1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita del 50 per cento. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
  2. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo di 5 milioni di euro per le piccole imprese, di 15 milioni di euro per le medie imprese e di 20 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Il credito d'imposta è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.
  4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
  5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
  6. Il credito di imposta è concesso, secondo l'ordine delle richieste, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2.020.
  7. All'onere recato, stimato in 1.000 milioni di euro per il 2019 e in 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 1298. (ex 45. 01.) Lucaselli.

  Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Rifinanziamento Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)
  1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020. Di conseguenza, la dotazione finanziaria di cui al comma 108 dello stesso articolo è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020.».
  2. Al predetto onere si provvede, per un valore corrispondente, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, come rifinanziate dalla legge 28 dicembre 2015, n.  208.
  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzato ad operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo.

1. 1299. (ex 45. 010.) Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:
Art. 45-bis.
(Rifinanziamento Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)
  1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020. Di conseguenza, la dotazione finanziaria di cui al comma 108 dello stesso articolo è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020.».

  Conseguentemente:
   all'articolo 55 sostituire le parole:
430 con le seguenti: 130;
   all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 con le seguenti: 100.
1. 1300. (ex 45. 011.) Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)
  1. A decorrere dall'anno 2019 la misura relativa al credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n.  208 in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo si applica anche nei confronti delle imprese agricole che acquistano macchinari, impianti e attrezzature.
  2. Dall'attuazione del comma 1 discendono oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 150; indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 300.
1. 1301. (ex 45. 03.) Minardo.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, concernente la destinazione alle regioni del Mezzogiorno di una quota dei contributi versati dalla società Cassa depositi e prestiti Spa al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)
  1. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Il 45 per cento delle risorse derivanti dall'intervento nel Fondo della Cassa depositi e prestiti Spa è destinato a interventi di garanzia da realizzare nelle regioni Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.
1. 1302. (ex 45. 05.) Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese per il riequilibrio dei tassi di occupazione maschile e femminile)
  1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1o gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'imposta sul reddito, calcolata sul valore della retribuzione erogata, per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva del sesso indicato, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di tale sesso rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori del medesimo sesso occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta si applica avendo riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntive di personale del sesso determinato ai sensi del comma 1, realizzate in ciascun periodo d'imposta rispetto al precedente.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito e utilizzato in quote annuali di pari importo. Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale esso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione dei reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del quarto periodo sono stanziati in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n.  1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è sempre revocato:
   a) in caso di riduzione del numero annuo dei lavoratori del sesso determinato ai sensi del comma 1 impiegati nell'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata inferiore a un anno.
  5. Nei casi di cui al comma 4, il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi ivi indicate.
  6. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  7. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui al presente articolo soltanto le imprese operanti in almeno una delle otto regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del sesso meno rappresentato, secondo quanto annualmente rilevato dall'istituto nazionale di statistica.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.  147.
1. 1303. (ex 45. 06.) Carfagna, Prestigiacomo, Gelmini, Occhiuto, Casciello, Cristina, Bartolozzi, Battilocchio, Benigni, Bergamini, Biancofiore, Cappellacci, D'Ettore, Fasano, Fatuzzo, Ferraioli, Fiorini, Fitzgerald Nissoli, Gagliardi, Germanà, Giacometto, Giacomoni, Mandelli, Marin, Marrocco, Mazzetti, Milanato, Novelli, Ripani, Rossello, Rotondi, Ruffino, Sozzani, Palmieri, Pella, Pentangelo, Pettarin, Pittalis, Rosso, Saccani Jotti, Sarro, Scoma, Squeri, Boschi.

  Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES))
  1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.
  2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
   c) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;
   d) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 2 miliardi di euro per l'anno nell'anno 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 1304. (ex 45. 08.) Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Battilocchio, Biancofiore, Casino, D'Attis, Fascina, Fatuzzo, Ferraioli, Fitzgerald Nissoli, Labriola, Marin, Napoli, Orsini, Palmieri, Pittalis, Pettarin, Rotondi, Ruffino, Sarro, Silli, Scoma, Siracusano, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Nuove disposizioni perii rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES))
  1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.
  2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
   e) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;
   f) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 7.000.
1. 1305. (ex 45. 07.) Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Battilocchio, Biancofiore, Casino, D'Attis, Fascina, Fatuzzo, Ferraioli, Fitzgerald Nissoli, Labriola, Marin, Napoli, Orsini, Palmieri, Pittalis, Pettarin, Rotondi, Ruffino, Sarro, Silli, Scoma, Siracusano, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, Paolo Russo.

Commi 340-341 (vedi Art. 46)

  Al comma 1 secondo periodo, sostituire le parole: limite di spesa di 75.000 con: limite di spesa di 175.000 e le parole: nel limite massimo di 175.000 con: nel limite massimo di 25.000;

  Conseguentemente alla fine del secondo periodo aggiungere i seguenti: L'attività del commissario è altresì sostenuta da tre subcommissari, divisi per area geografica (Nord-Centro-Sud) al fine di coadiuvarlo nella vigilanza costante delle fondazioni lirico sinfoniche e nelle relazioni con gli organismi parlamentari. Con questa struttura si istituirà «l'osservatorio per la vigilanza di gestione delle fondazioni lirico sinfoniche» che dovrà inviare un rapporto sullo stato della gestione del suddetto osservatorio contemporaneamente al ministro e agli organi parlamentari;

  Conseguentemente all'articolo 21 della presente legge, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.900 milioni di euro annui”.
1. 1306. (ex 46. 1.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le Fondazioni lirico sinfoniche non raggiungano gli obiettivi previsti nei termini indicati i sovrintendenti o i commissari a nomina o a contratto dovranno essere destituiti o destinati ad altri incarichi con commissari nominati dal Ministero per i beni e le attività culturali previo il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

1. 1307. (ex 0. 46. 3. 1.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli.

  Dopo il comma 1- bis, aggiungere il seguente:
  1-ter) Il fondo di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, prende la denominazione di «Fondo per arti e lo spettacolo dal vivo». La dotazione del Fondo di cui al precedente periodo è incrementata, a decorrere dell'anno 2019 di 80 milioni di euro annui.

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.920 milioni di euro annui.
1. 1308. (ex 46. 2.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure di sostegno alle edicole)
  1. A decorrere dall'anno 2019 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice Ateco principale 47.62.10 è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 1.500 euro per i punti vendita esclusivi, di 750 euro per le altre tipologie di punti vendita della stampa così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2001, n.  170. Tale limite è raddoppiato per gli esercenti che costituiscono l'unico punto di vendita della stampa nel comune.
  2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
  3. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 1 e 2 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

  Conseguentemente, all'articolo 21 della presente legge, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui, con le seguenti: 8.955 milioni di euro annui.
1. 1309. (ex 46. 02.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure di sostegno alle edicole)
  1. A decorrere dall'anno 2019 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice Ateco principale 47.62.10 è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alte eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 1.500 euro per i punti vendita esclusivi, di 750 euro per le altre tipologie di punti vendita della stampa così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo del 24 aprile 2001, n.  170. Tale limite è raddoppiato per gli esercenti che costituiscono l'unico punto di vendita della stampa nel comune.
  2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento dei direttore della medesima Agenzia.
  3. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 1 e 2 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con la dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, che viene ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2020.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con: 225 e le parole: 400 con: 350.
1. 1310. (ex 46. 010.) Casciello, Aprea, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure di sostegno alle edicole)
  1. A decorrere dall'anno 2019 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice Ateco principale 47.62.10 è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 1500 euro per i punti vendita esclusivi, di 750 euro per le altre tipologie di punti vendita della stampa così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.  170. Tale limite è raddoppiato per gli esercenti che costituiscono l'unico punto di vendita della stampa nel comune.
  2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
  3. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 1 e 2 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 375 milioni di euro a decorre dall'anno 2020.
1. 1311. (ex 46. 017.)Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
  1. Al decreto-legge n.  83 del 31 maggio 2014, convertito in legge, con modificazioni, dal decreto-legge 29 luglio 2014, n.  106, all'articolo 1, comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la parola «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42»;
   b) le parole: «di appartenenza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42»;
   c) dopo le parole: «delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza» sono inserite le seguenti: «delle istituzioni di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n.  800 e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1o luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni di rievocazione storica»; conseguentemente, al comma 2 la parola «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42; conseguentemente al comma 5 la parola »pubblici« è sostituita dalle seguenti: »di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42”.
  2. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, delle istituzioni di cui al titolo III della legge n.  800 del 1967 e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1o luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni di rievocazione storica, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020., con le seguenti: è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro a decorre dall'anno 2020.
1. 1312. (ex 46. 020.)Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure di sostegno per il libro e la lettura)
  1. Al fine di favorire e sostenere il libro e la lettura quale mezzo per la conoscenza, la cultura e la crescita sociale, sono previsti i seguenti interventi:
   a) all'articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n.  205 le parole «con dotazione annua pari a 4 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: con dotazione annua pari a 6 milioni di euro,«;
   b) all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n.  205 le parole »di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,« sono sostituite dalle seguenti: »di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,”.

  Conseguentemente, all'articolo 59, comma 9, all'elenco n.  1, allegato alla presente legge sopprimere la denominazione legge 27 dicembre, n.  205, articolo 1, comma 319.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: è incrementato di 247 milioni di euro per l'anno 2019 e di 395,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1313. (ex 46. 016.)Franceschini, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:
   c-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, dall'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio o video. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020., con le seguenti: è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 1314. (ex 46. 019.)Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)
  1. All'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n.  284, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ai fini del funzionamento dei servizi essenziali della Federazione, il contributo annuo di cui al precedente comma è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.».
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311, il comma 112 è sostituito con il seguente:
  «112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n.  284, è aumentato di euro 450.000 a decorrere dall'anno 2019.».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: euro 249.900.000 per l'anno 2019 e di euro 399.900.000 annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1315. (ex 46. 027.) Ferraioli.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Disposizioni per la promozione dello spettacolo)
  1. Al fine di promuovere e rafforzare le attività di spettacolo in coerenza con i principi dettati dall'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n.  175, la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.  163, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Una quota delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 5 milioni di euro, è destinata al finanziamento di progetti speciali che prevedano il concorso di regioni e enti locali per la salvaguardia di teatri di interesse nazionale e di rilevante interesse culturale, compresi quelli di minoranza linguistica, che versino in situazioni di difficoltà temporanea e con lo scopo di contribuire al rilancio delle loro attività.
  2. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, dopo la lettera i-decies) è aggiunta la seguente:
   «i-undecies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di danza, teatro e musica, presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020., con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1316. (ex 46. 013.)Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Interventi a sostegno degli agricoltori danneggiati dalle gravi calamità atmosferiche 2018 e soggetti al pagamento dei ruoli di contribuenza emessi dai Consorzi di bonifica della Sicilia nei confronti delle imprese consorziate)
  In relazione allo stato di emergenza maltempo verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 2018 e alla grave situazione in cui versa il settore agricolo regionale, che stanno causando notevoli difficoltà finanziarie agli agricoltori soggetti al pagamento dei ruoli di contribuenza, i Consorzi di bonifica sono autorizzati a revocare i ruoli di contribuenza emessi ed ancora non riscossi del triennio 2016-2018: per ammortizzare gli effetti economici gravanti sui Consorzi di Bonifica per effetto della revoca dei ruoli, è autorizzata in favore degli stessi la spesa di 45 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 da ripartire in proporzione all'ammontare dei ruoli revocati per il triennio 2016-2018.

  Conseguentemente all'articolo 21 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 8.955 di euro per l'anno 2019;
   b) sopprimere il comma 4.
1. 1317. (ex 46. 01.)Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo)
  1. Al fine di salvaguardare lo spettacolo dal vivo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per il finanziamento di festival, cori e bande. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali i propri progetti, nei termini e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Una quota non inferiore al 50 per cento del finanziamento dovrà essere destinato a federazioni o associazioni dei soggetti di cui al primo periodo.

  Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dei beni e delle attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.
1. 1318. (ex 46. 022.)Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Rifinanziamento iniziative per la conservazione della Memoria e per le attività culturali delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia)
  1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n.  72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n.  73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019.
  2. Al fine di assicurare piena attuazione alla legge 13 aprile 2004, n.  92, il contributo a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) e il contributo a favore della Società di studi fiumani sono incrementati di 100.000 euro per ciascuno degli enti, a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è incrementato di 244 milioni di euro per l'anno 2019 e di 394 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
1. 1319. (ex 46. 011.)Rosato, Serracchiani, Quartapelle Procopio, Fassino.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
  1. Agli enti e agli organismi, anche con personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore culturale, si applicano, ove compatibili, le agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo n.  117 del 2017 «Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.  106» e dal decreto legislativo n.  112 del 2017 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma
2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.  106».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020., con le seguenti: è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 1320. (ex 46. 021.)Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Fondo unico per lo spettacolo)
  1. Il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.  163, è rifinanziato per un importo di 50 milioni di euro dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 135 milioni di euro per l'anno 2019 e di 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 1321. (ex 46. 014.)Piccoli Nardelli, Ascani, Franceschini, Di Giorgi, Anzaldi, Ciampi, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Disposizioni per le celebrazioni in onore di Nilde Iotti)
  1. Al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del ventesimo anno dalla sua scomparsa e del centenario dalla sua nascita, è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui per gli anni 2019 e 2020.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 1322. (ex 46. 05.) Rosato.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
  1. All'articolo 27, comma 3, lettera d) della legge 14 novembre 2016, n.  220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), dopo le parole «della Fondazione Cineteca di Bologna» sono aggiunte le seguenti: «nonché della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli».
1. 1323. (ex 46. 06.)Sandra Savino, Bubisutti, Pettarin, Novelli, Tondo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n.  163, dopo le parole «spettacolo viaggiante» sono aggiunte le seguenti: «nonché le Associazioni senza scopo di lucro, ovvero bande musicali legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia Autonoma.».
1. 1324. (ex 46. 07.)Pettarin, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto.

Commi 342-353 (vedi Art. 46-bis)

Comma 354 (vedi Art. 46-ter)

Commi 355-362 (vedi Art. 47)

  Al comma 1, dopo le parole: impianti sportivi pubblici aggiungere le seguenti: compresi i palazzi dello sport polivalenti e multifunzionali.
1. 1325. (ex 47. 1.) Ferraioli, Pettarin.

  Al comma 1, sostituire le parole: 65 per cento con le seguenti: 80 per cento.

  Conseguentemente all'articolo 21 della presente legge, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.982,500 milioni di euro annui.
1. 1326. (ex 47. 4.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 13,2 milioni con le seguenti 15 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la cifra: 250 con la seguente: 248,2 e sostituire la cifra: 400 con la seguente: 398,2.
1. 1327. (ex 47. 5.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 8.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 180,6 milioni di euro e le parole: 430 milioni di euro con le seguenti: 406 milioni di euro.
1. 1328. (ex 47. 6.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 1329. (ex 47. 3.) Marin, Gelmini, Versace, Giacometto, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Bond, Pettarin, Pella.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 15, comma 2 lettera i-quinquies del testo unico delle imposte su redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite dei 18 anni di età non si applica alle persone maggiorenni diversamente abili».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato a 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2019, di 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 1330. (ex 47. 2.) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Fondo per le vittime di atti persecutori)
  1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il «Fondo per l'indennizzo delle vittime di atti persecutori» con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le persone fisiche, costituite come parte civile, in favore delle quali sia stata emessa sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, a carico di soggetti imputati, del reato di cui all'articolo 612-bis, del codice penale, che non hanno potuto conseguire il risarcimento dei danni in quanto l'autore dei reati medesimi risulti insolvente, irreperibile o deceduto.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione dell'apposita richiesta, dello svolgimento dell'istruttoria e della liquidazione dell'indennizzo.
  4. All'onere di cui al comma 1, stimato in 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 1331. (ex 47. 05.) Versace, Cortelazzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Sostegno alla ripresa del mercato immobiliare)
  1. Al fine di sostenere e rilanciare il settore della compravendita immobiliare, dal 1o gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni, tutte le imposte relative al trasferimento di proprietà di immobili sono ridotte nella misura del 50 per cento.
  2. All'onere di cui al comma 1, stimato in 5.000 milioni di euro per le annualità 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo, di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge.
1. 1332. (ex 47. 04.) Lucaselli.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Impulso alla dismissione di immobili pubblici)
  1. Al fine di agevolare la dismissione di immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, il cambio di destinazione d'uso degli immobili ceduti è sempre esente da oneri, anche in caso di frazionamenti.
  2. All'onere di cui al comma 1, stimato in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 1333. (ex 47. 03.) Lucaselli.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Riscatto della laurea ai fini pensionistici)
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  184, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis l'ultimo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: 5-bis.1. Il contributo versato per l'onere di riscatto è detraibile dall'imposta dovuta dall'interessato, o dai soggetti cui l'interessato risulti fiscalmente a carico, nella misura del 50 per cento.
  2. All'onere di cui al comma 1, stimato in 300 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge.
1. 1334. (ex 47. 02.) Lucaselli.

Commi 363-371 (vedi Art. 48)

  Sostituirlo con il seguente:
Art. 48.
(Disposizioni in materia di sport)
  1. A decorrere dall'anno 2019, le risorse pari ad una quota annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive, sono destinate al finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della società Coni servizi Spa. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI che ne dispone la modulazione:
   a) per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;
   b) per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva;
   c) per la quota da destinare alla Coni servizi Spa.
1. 1335. (ex 48. 05.) Marin, Gelmini, Versace, Giacometto, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Bond, Pella, Pettarin.

  Sopprimere i commi da 1 a 4.

  Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire la parola: 9.000 con la seguente: 8.550.000.
1. 1336. (ex 48. 8.) Marin, Gelmini, Versace, Giacometto, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Bond, Pettarin, Pella.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
1. 1337. (ex 48. 2.) Rossi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Nobili.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Sport e Salute Spa con le seguenti: CONI Servizi Spa;
   sopprimere i commi 3 e 4.
1. 1338. (ex 48. 9.) Crosetto, Lucaselli.

  Al comma 2, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI:
   a) per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana in misura non inferiore a 40 milioni;
   b) per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva in misura non inferiore a 260 milioni;
   c) è destinata alla Coni Servizi Spa la quota eccedente l'utilizzo finalizzato agli impegni di cui alle lettere a) e b).

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il CONI può rimodulare gli importi di cui al comma 2, secondo periodo.
1. 1339. (ex 48. 4.) Marin, Gelmini, Versace, Giacometto, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Bond, Pella, Pettarin. 

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 280 milioni con le seguenti: 300 milioni.
1. 1340. (ex 0. 48. 15. 1.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il CONI può rimodulare gli importi di cui al comma 2, secondo periodo.
1. 1341. (ex 48. 5.) Marin, Gelmini, Versace, Giacometto, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Bond, Pella, Pettarin.

  Al comma 4, lettera b), capoverso comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente:
  «4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione del Coni».
1. 1342. (ex 48. 7.) Marin, Gelmini, Versace, Giacometto, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Bond, Pella, Pettarin.

  Al comma 4, lettera b), capoverso comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente:
  «4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Coni».
1. 1343. (ex 48. 6.) Marin, Gelmini, Versace, Giacometto, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Bond, Pella, Pettarin.

  Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:
8-bis. Il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
«407. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità mentale ed intellettiva, il contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, »Special Olympics Italia« e per lo sviluppo dei predetti progetti di integrazione in tutto il territorio nazionale, è fissato in euro 800.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2019: –800.000;
2020: –800.000;
2021: –800.000.
1. 1344. (ex 0. 48. 15. 2.) Caiata, Vitiello.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119 sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 1, dopo le parole: «iscritte nel Registro CONI,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le società di mutuo soccorso e le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, iscritte nei rispettivi registri»;
  b) al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: «della società o associazione sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dell'organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, società di mutuo soccorso, impresa sociale o cooperativa sociale».
1. 1345. (ex 48. 12.) Gadda.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per le aree demaniali in concessione, le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI non sono considerati soggetti passivi ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, in relazione alle aree da esse direttamente gestite.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni con le seguenti: di 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni.
1. 1346. (ex 48. 3.) Barelli, Marin.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:
  8-bis. È istituita l'Accademia Italiana di Equitazione con le seguenti finalità:
   conservare e tramandare tali tradizioni specifiche;
   addestramento equini secondo gli insegnamenti caprilliani con una forte visione etologica atta a promulgare il rispetto del cavallo secondo le più recenti teorie;
   formazione dei cavalieri secondo i canoni caprilliani;
   centro di richiamo turistico e spettacolare.
  L'Accademia avrà la forma giuridica di Fondazione composta da rappresentanti dell'Esercito italiano, federazioni sportive relative, e associazioni d'arte equestre.
  A tal fine possono essere utilizzati come sede luoghi e istituzioni legati a tali storiche tradizioni:
   Ippodromo Militare Generale Giannattasio a Tor di Quinto in Roma;
   Centro Militare di Equitazione di Montelibretti;
   Caserma Salvo D'Acquisto a Tor di Quinto in Roma Azienda Sperimentale di Tor Mancina.

  Conseguentemente, all'articolo 21 della presente legge, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.995 milioni di euro annui per ognuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
1. 1347. (ex 48. 10.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:
  8-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96, sostituire le parole: «il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni» con le seguenti parole: «il divieto di cui al presente comma si applica anche alla pubblicità insita nelle sponsorizzazioni».
1. 1348. (ex 48. 14.) Butti, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Trasferimento degli immobili di Coni Servizi spa agli Enti territoriali)
  1. Al fine di consentire l'utilizzo ai fini sportivi, da parte degli enti territoriali interessati, di immobili non funzionali all'attività di CONI Servizi S.p.a., con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, su proposta di CONI Servizi S.p.a., detti immobili che vengono, con lo stesso decreto, trasferiti allo Stato, e per esso all'Agenzia del Demanio, che ne curerà il subtrasferimento agli enti territoriali ove gli immobili incidono.
  2. Gli eventuali oneri di manutenzione rimangono a carico di CONI Servizi S.p.a. per un periodo massimo di sei mesi dal trasferimento allo Stato o, se anteriore, fino all'avvenuto subtrasferimento.
  3. l'Agenzia del demanio individua, d'intesa con CONI Servizi S.p.a., beni immobili patrimoniali funzionali a Soggetto sociale e all'attività di CONI Servizi S.p.a., di valore almeno pari agli immobili da questa trasferiti, che vengono conferiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a Coni Servizi S.p.a., cui fa carico l'eventuale conguaglio e, comunque, il versamento allo Stato di somma pari al 3 per cento del valore degli immobili ad essa trasferiti.
  4. Tutte le formalità inerenti l'immissione in possesso e la consegna degli immobili oggetto di trasferimento e di subtrasferimento ai sensi del presente articolo sono curate dall'Agenzia del Demanio.
  5. Gli atti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
1. 1349. (ex 48. 04.) Gavino Manca, Mura, Raciti, Pizzetti, Gariglio, Critelli.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
  1. Al fine di promuovere la formazione e il pieno sviluppo della persona umana, riconoscendo l'educazione motoria e sportiva quale espressione di un diritto personale, la presente legge introduce misure di sostegno alle famiglie, mediante l'incremento delle detrazioni per spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 3 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi, per la partecipazione a corsi di attività sportiva e motoria del figli e minori equiparati.
  2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, al comma 1, sostituire la lettera i-quinquies con la seguente:
   i-quinquies) le spese sostenute per figli di età fino ai 18 anni per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o ministro delegato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e le attività sportive, secondo il seguente schema:
    1) per età compresa tra 3 e 10 anni è prevista una detrazione fino ad un massimo di 400 euro l'anno per figlio;
    2) per età compresa tra 11 e 18 anni è prevista una detrazione fino ad un massimo di 500 euro l'anno per figlio. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero.
  3. Nei casi di alunni disabili è comunque prevista la possibilità di dedurre in toto le spese sostenute per corsi di attività motoria e sportiva.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della presente legge.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
1. 1350. (ex 48. 06.) Marin, Gelmini, Versace, Giacometto, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Bond, Pettarin, Pella.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Tassazione dei veicoli di interesse storico)
  1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n.  342, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
  1-ter. I veicoli indicati al comma 1-bis sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente».
  All'onere derivante dal comma 1-bis, stimato in 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politico-economico di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 1351. (ex 48. 07.) Novelli, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente
Art. 48-bis.
(Fondo sport e periferie)
  1. Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, il Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.  9, è finanziato per un importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 183 milioni di euro per l'anno 2019 e di 428 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 1352. (ex 48. 08.) Rossi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino.

  Dopo articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Impianti sportivi nei comuni, fino a 20 mila abitanti, del Mezzogiorno)
  1. Al fine di proseguire nel potenziamento della impiantistica sportiva nelle regioni del Mezzogiorno, per l'anno 2019, è autorizzato, in favore dei comuni fino a 20 mila abitanti, un contributo straordinario pari a 200 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni con: 50 milioni.
1. 1353. (ex 48. 09.) Pezzopane.

Comma 372 (vedi Art. 48-bis)

Commi 373-379 (vedi Art. 49)
  Sopprimerlo.
1. 1354. (ex 49. 154.) Benedetti.

  Sostituirlo con il seguente:
Art. 49.
  1. Al fine di incentivare il ricambio generazionale in agricoltura e di promuovere l'attività agricola, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma, 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.  123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, a giovani cittadini italiani con meno di 45 anni che gestiscono un'impresa agricola o che si impegnano a costituirla.
  2. Per lo sviluppo aziendale gli imprenditori agricoli di cui al comma 1, possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al Capo III del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185.
  3. Ai fini di cui al comma 1 l'assegnazione a titolo gratuito dei terreni avviene a seguito di presentazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di, un progetto di sviluppo e/o miglioramento aziendale.
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee guida per la presentazione dei progetti di cui al comma 3, i periodi minimi di durata delle attività previste e la loro sostenibilità nel tempo sia ambientale che economica, nonché le modalità di presentazione e selezione dei progetti.
1. 1355. (ex 49. 151.) Benedetti.

  Sostituirlo con il seguente:
Art. 49.
(Interventi per favorire il ripopolamento e lo sviluppo delle aree rurali nelle aree del Centro Italia colpite dai fenomeni sismici del 2016 e del 2017)
  1. Al fine di favorire il ripopolamento e lo sviluppo economico e ambientale dei comuni siti nelle aree del Centro Italia colpite dai fenomeni sismici del 2016 e del 2017, così come individuati negli allegati 1 e 2, ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre n.  189 convertito nella legge 15 dicembre 2016 n.  229 e dell'Allegato 2.bis. ai sensi dell'articolo 18-undicies del decreto-legge del 9 febbraio 2017 n.  8, convertito nella legge 7 aprile 2017 n.  45, ai giovani che vogliono avviare nuove aziende agricole è concesso a richiesta un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di 20 anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto di terreni o il cofinanziamento delle Misure dei programmi di sviluppo rurale per l'avvio e la gestione di attività di agricoltura multifunzionale, biologica e sociale. Per l'attuazione del presente comma è istituito un fondo rotativo con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.
  2. Con decreto dei Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.
1. 1356. (ex 49. 80.) Pezzopane, Gadda, Boschi.

  Sopprimere i commi da 1 a 3.

  Conseguentemente all'articolo 90, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis) Il fondo di cui all'articolo 10 della legge n. 194 del 1o dicembre 2015 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 1357. (ex 49. 94.) Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Sopprimere i commi da 1 a 3.

  Conseguentemente all'articolo 90, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis) Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n.  158 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 1358. (ex 49. 211.) Ciampi.

  Sopprimere i commi da 1 a 3.
1. 1359. (ex *49. 37.) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

  Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
  1. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell'attività agricola, lo sviluppo sociale ed economico, la crescita demografica e per combattere lo spopolamento nelle aree rurali, è istituito un Piano nazionale delle aree rurali interne. In coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con gli obiettivi di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Piano nazionale è finalizzato ai finanziamento dei seguenti interventi, dando priorità ai giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile:
   a) promuovere misure per tutelare la maternità delle lavoratrici, delle imprenditrici, e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, a partire dall'attivazione di agri asili ed agri nidi, di servizi di sostituzione, nel rispetto delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica del servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
   b) attivare e potenziare il servizio di trasporto pubblico nei territori rurali e introdurre incentivi per l'acquisto di abbonamenti di viaggio al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità;
   c) promuovere interventi per l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per imprese agricole che utilizzano le infrastrutture digitali;
   d) favorire l'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, anche attraverso attività di formazione e informazione agli operatori e ai cittadini;
   e) incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo.
  2. Il Piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché della selezione dei progetti medesimi.
  3. All'attuazione del Piano di cui al comma 2 provvede l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
  4. Per l'attuazione del Piano nazionale a sostegno sviluppo sociale ed economico delle aree rurali sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019, 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Le risorse erogate per il finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Il Piano è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per l'anno 2020 e di 320 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 1360. (ex 49. 74.) Cenni, Gadda, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, De Menech.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Al fine di favorire la crescita demografica.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, al medesimo periodo, sostituire le parole da: ai nuclei familiari con terzo figlio fino a: una quota societaria almeno pari al 30 per cento con le seguenti: a società costituite da giovani imprenditori agricoli che assegnano una quota societaria non inferiore al 30 per cento a soggetti svantaggiati di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 18 agosto 2015, n.  141,;
   al comma 2 sostituire le parole: Ai nuclei familiari con le seguenti: Alle società.
1. 1361. (ex 49. 104.) Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: venticinque.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: con terzo figlio fino a: 2021, con le seguenti: costituiti da soggetti con età compresa tra i 18 e i 40 anni;
   al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: a società aggiungere le seguenti: o associazioni;
   alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la crescita demografica attraverso il sostegno alla famiglia.
1. 1362. (ex 49. 36.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Al comma 1, sostituire le parole da: ai nuclei familiari con terzo figlio fino a: almeno pari al 30 per cento con le seguenti: a cooperative agricole sociali e a società cooperative o società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Ai nuclei familiari con le seguenti: I soggetti.
1. 1363. (ex 49. 102.) Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai nuclei familiari con terzo figlio nato in uno degli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: ai giovani con età inferiore ai 40 anni.
1. 1364. (ex 49. 139.) Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con terzo figlio nato in uno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: accedono prioritariamente a tali agevolazioni coloro che presentano progetti compatibili con il «Piano strategico per lo sviluppo del sistema biologico» e il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.
1. 1365. (ex 49. 153.) Benedetti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: società costituite da giovani fino a: pari al 30 per cento con le seguenti: micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile.

  Conseguentemente,
    al comma 2, sostituire le parole: per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato con le seguenti: per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa in prossimità del terreno assegnato o per gli investimenti in innovazione di prodotto, processo, organizzativa e le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020.
    il Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 1366. (ex 49. 140.) Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Al fine di favorire lo sviluppo delle aree rurali e di contrastarne lo spopolamento è concesso un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa. È concessa l'esenzione del pagamento della retta per asili nido e scuole materne e l'esenzione dal pagamento dei contributi per le nuove assunzioni. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, è ridotto di 65 milioni di euro per l'anno 2019 e di 115 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 1367. (ex 49. 141.) Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, dopo le parole: per l'acquisto della prima casa, aggiungere le seguenti: senza ulteriore consumo di suolo agricolo.
1. 1368. (ex 49. 155.) Benedetti.

  Al comma 2, dopo le parole: per l'acquisto della prima casa, aggiungere le seguenti: già costruita o da ristrutturare senza ulteriore consumo di suolo agricolo.
1. 1369. (ex 49. 156.) Benedetti.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o agli interventi di ristoro dei danni causati dalle gelate dal 26 al 28 febbraio 2018 nelle provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani, Rieti e Roma.
1. 1370. (ex 49. 142.) Luca De Carlo, Trancassini, Gemmato, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327 e successive modificazioni, le parole: «direttamente coltivata», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.
*1. 1371. (ex **49. 13.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327 e successive modificazioni, le parole: «direttamente coltivata», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.
*1. 1372. (ex **49. 124.) Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.
*1. 1373. (ex *49. 12.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.
*1. 1374. (ex *49. 66.) Caon, Nevi, Brunetta, Fasano, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Spena, Sozzani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.
**1. 1375. (ex *49. 46.) D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.
**1. 1376. (ex *49. 123.) Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente, alta Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 500.000;
   2020: – 500.000;
   2021: – 500.000.
*1. 1377. (ex **49. 194.) Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente, alta Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 500.000;
   2020: – 500.000;
   2021: – 500.000.
*1. 1378. (ex **49. 50.) Cenni, Gadda, Critelli, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.

  Conseguentemente, alta Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 500.000;
   2020: – 500.000;
   2021: – 500.000.
*1. 1379. (ex **49. 25.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.  116.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 500.000;
   2020: – 500.000;
   2021: – 500.000.
**1. 1380. (ex *49. 71.) Spena, Nevi, Caon, Brunetta, Fasano, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Sozzani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.  116.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 500.000;
   2020: – 500.000;
   2021: – 500.000.
**1. 1381. (ex *49. 51.) D'Alessandro, Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.  116.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 500.000;
   2020: – 500.000;
   2021: – 500.000.
**1. 1382. (ex *49. 24.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, è aggiunto Il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.
*1. 1383. (ex *49. 209.) Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, è aggiunto Il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.
*1. 1384. (ex *49. 84.) Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Brunetta, Fasano, Spena, Sandra Savino, Sozzani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, è aggiunto Il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.
*1. 1385. (ex *49. 89.) Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, è aggiunto Il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.
*1. 1386. (ex *49. 28.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.
**1. 1387. (ex **49. 208.) Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.
**1. 1388. (ex **49. 79.) Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.
**1. 1389. (ex **49. 85.) Anna Lisa Baroni, Nevi, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sandra Savino, Sozzani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.
**1. 1390. (ex **49. 29.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.
**1. 1391. (ex **49. 105.) Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile il moltiplicatore è pari a 75,».

  Conseguentemente sostituire il comma 2 dell'articolo 90 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2019, di 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1392. (ex 49. 91.) Cenni, Gadda, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 5.000.000.
*1. 1393. (ex *49. 206.) Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 5.000.000.
*1. 1394. (ex *49. 33.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 5.000.000.
*1. 1395. (ex *49. 75.) Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  154, di seguito denominato «Fondo», è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 245 milioni di euro per l'anno 2019 e 395 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.
1. 1396. (ex 49. 40.) Viviani, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La contribuzione straordinaria cui è tenuto l'associato come concorso nelle spese sostenute dal Consorzio di bonifica, relative a interventi straordinari per la costruzione di nuove opere volte al contenimento del rischio idraulico e del conseguente dissesto idrogeologico, in virtù di atti deliberativi, acquista rilevanza fiscale come detrazione d'imposta nella misura dell'85 per cento degli importi pagati.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000;
   2021: – 1.000.000.
**1. 1397. (ex **49. 127.) Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La contribuzione straordinaria cui è tenuto l'associato come concorso nelle spese sostenute dai Consorzio di bonifica, relative a interventi straordinari per la costruzione di nuove opere volte al contenimento dei rischio idraulico e del conseguente dissesto idrogeologico, in virtù di atti deliberativi, acquista rilevanza fiscale come detrazione d'imposta nella misura dell'85 per cento degli importi pagati.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000;
   2021: – 1.000.000.
**1. 1398. (ex **49. 9.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La contribuzione straordinaria cui è tenuto l'associato come concorso nelle spese sostenute dai Consorzio di bonifica, relative a interventi straordinari per la costruzione di nuove opere volte al contenimento dei rischio idraulico e del conseguente dissesto idrogeologico, in virtù di atti deliberativi, acquista rilevanza fiscale come detrazione d'imposta nella misura dell'85 per cento degli importi pagati.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000;
   2021: – 1.000.000.
**1. 1399. (ex **49. 63.) Caon, Anna Lisa Baroni, Nevi, Brunetta, Fasano, Sandra Savino, Spena, Sozzani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La contribuzione straordinaria cui è tenuto l'associato come concorso nelle spese sostenute dal Consorzio di bonifica, relative a interventi straordinari per la costruzione di nuove opere volte al contenimento del rischio idraulico e del conseguente dissesto idrogeologico, in virtù di atti deliberativi, acquista rilevanza fiscale come detrazione d'imposta nella misura dell'85 per cento degli importi pagati.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000;
   2021: – 1.000.000.
1. 1400. (ex 49. 44.) D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La contribuzione straordinaria cui è tenuto l'associato come concorso nelle spese sostenute dal Consorzio di bonifica, relative a interventi straordinari per la costruzione di nuove opere volte al contenimento del rischio idraulico e del conseguente dissesto idrogeologico, in virtù di atti deliberativi, acquista rilevanza fiscale come detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento degli importi pagati.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000;
   2021: –1.000.000.
1. 1401. (ex 49. 108.)Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000;
   2021: –2.000.000.
*1. 1402. (ex *49. 130.)Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000;
   2021: –2.000.000.
*1. 1403. (ex *49. 8.)Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000;
   2021: –2.000.000.
*1. 1404. (ex *49. 62.)Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Sozzani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000;
   2021: –2.000.000.
*1. 1405. (ex *49. 43.)Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi del settore olivicolo-oleario, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n.  51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n.  91, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il 70 per cento delle risorse del Fondo è riservato al conseguimento degli obiettivi di incremento della produzione e di aggregazione ed organizzazione economica, con particolare riferimento alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito da parte degli operatori della filiera olivicola.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000;
   2021: –5.000.000.
*1. 1406. (ex *49. 113.)Luca De Carlo, Gemmato, Caretta, Ciaburro, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi del settore olivicolo-oleario, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n.  51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n.  91, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il 70 per cento delle risorse del Fondo è riservato al conseguimento degli obiettivi di incremento della produzione e di aggregazione ed organizzazione economica, con particolare riferimento alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito da parte degli operatori della filiera olivicola.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000;
   2021: –5.000.000.
*1. 1407. (ex *49. 54.)Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi del settore olivicolo-oleario, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n.  51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n.  91, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il 70 per cento delle risorse del Fondo è riservato al conseguimento degli obiettivi di incremento della produzione e di aggregazione ed organizzazione economica, con particolare riferimento alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito da parte degli operatori della filiera olivicola.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000;
   2021: –5.000.000.
*1. 1408. (ex *49. 21.)Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi del settore olivicolo-oleario, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n.  51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n.  91, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il 70 per cento delle risorse del Fondo è riservato al conseguimento degli obiettivi di incremento della produzione e di aggregazione ed organizzazione economica, con particolare riferimento alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito da parte degli operatori della filiera olivicola.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000;
   2021: –5.000.000.
*1. 1409. (ex *49. 70.)Nevi, Spena, Caon, Brunetta, Fasano, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Sozzani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.  116.».
*1. 1410. (ex *49. 119.)Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.  116.».
*1. 1411. (ex *49. 18.)Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.  116.».
*1. 1412. (ex *49. 69.)Spena, Nevi, Caon, Brunetta, Fasano, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Sozzani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.  116.».
*1. 1413. (ex *49. 55.)Dal Moro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) interventi per il rafforzamento della filiera avicola;».
**1. 1414. (ex **49. 186.)Luca De Carlo, Ciaburro, Caretta, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) interventi per il rafforzamento della filiera avicola;».
**1. 1415. (ex **49. 15.)Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) interventi per il rafforzamento della filiera avicola;».
**1. 1416. (ex **49. 68.)Nevi, Caon, Brunetta, Fasano, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Spena, Sozzani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) interventi per il rafforzamento della filiera avicola;».
**1. 1417. (ex **49. 58.)Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto legislativo n.  28 del 2011 e dai successivi decreti di attuazione già emanati.

  Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000;
   2021: –1.000.000.
1. 1418. (ex *49. 7.)Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di contrastare l'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2017, n.  205 è ulteriormente incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 182 milioni di euro per l'anno 2019 e 427 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 1419. (ex 49. 213.)Portas, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
   h-bis) le «Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare» di cui all'articolo 13 della legge 1o dicembre 2015, n.  194.

1. 1420. (ex 49. 90.) Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n.  157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1 le parole: «Ministero del Tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;
   2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  « 2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nel seguente modo:
   a) 30 per cento per il funzionamento e la conduzione dei centri recupero della fauna selvatica autorizzati e gestiti dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;
   b) 30 per cento per la realizzazione di azioni di monitoraggio della fauna selvatica ad opera di università, istituti scientifici riconosciuti, enti di gestione, di aree protette, regioni e province autonome;
   c) 40 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa».
1. 1421. (ex 49. 152.)Benedetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per la realizzazione di progetti del settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate 2 milioni di euro annui per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 1422. (ex 49. 157.)Benedetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dall'anno 2019 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, nel limite di 5.000 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese agricole, di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento n.  889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.  834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
  Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni.
  Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e l'Agenzia dell'entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni.
  Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie all'attuazione del credito d'imposta, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
  Per le finalità di cui al presente comma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 3 milioni di euro annui per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 1423. (ex 49. 158.)Benedetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 910 le parole: «attraverso una banca o un ufficio postale» sono abrogate; dopo la lettera d) è aggiunto la seguente: «e) pagamento in contanti fino a 3.000 euro annui per i lavoratori del settore agricolo con rapporto contrattuale di durata complessivamente inferiore ad un anno»;
   2) al comma 911, le parole: «qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che per i lavoratori del settore agricolo con rapporto contrattuale di durata complessivamente inferiore ad un anno.».
1. 1424. (ex 49. 81.)Spena, Fasano, Nevi, Caon, Brunetta, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per il finanziamento dei prestiti di conduzione (credito di esercizio) erogati a favore delle imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al fine di agevolare i prestiti contratti con le banche e per sostenere le spese di esercizio dell'impresa, sono stanziati 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I beneficiari sono le imprese agricole, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, condotte da imprenditore agricolo iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti. Le imprese beneficiarie devono avere dimensioni economiche pari ad almeno 12.000 euro di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno 15.000 euro di Produzione Standard totale nelle altre zone. Il riparto dello stanziamento tra le regioni è effettuato mediante Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281 Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni con le seguenti: 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 380 milioni.
1. 1425. (ex 49. 100.)Spena.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per il finanziamento dei prestiti di conduzione e del credito di esercizio dalla semina al raccolto erogati a favore delle imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al fine di agevolare i prestiti contratti con le banche e per sostenere le spese di esercizio dell'impresa, sono stanziati 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I beneficiari sono le imprese agricole, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, condotte da imprenditore agricolo iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti. Le imprese beneficiarie devono avere dimensioni economiche pari ad almeno 12.000 euro di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno 15.000 euro di Produzione Standard totale nelle altre zone. Il riparto dello stanziamento tra le regioni è effettuato mediante Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281 Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni con le seguenti: 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 380 milioni.
1. 1426. (ex 49. 82.)Spena.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per il finanziamento della Filiera del grano duro, con riferimento alla stipula di accordi contrattuali, anche pluriennali, di filiera con i produttori, di accesso semplificato al credito, ivi compreso il credito di esercizio, mediante copertura di quota parte tassi di interesse e accensione della garanzia di Stato in favore dei produttori, di previsione di incentivi e premi di produzione legati ai parametri qualitativi del grano e di sostegno ai prezzi, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis», sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, da assegnare al Fondo di cui all'articolo 23-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, per le finalità del presente comma. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000;
   2021: –5.000.000.
1. 1427. (ex 49. 99.)Spena.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nell'ambito dei bandi relativi all'attuazione degli obiettivi del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020, finanziati o cofinanziati dall'Unione europea, per la parte relativa alla promozione di azioni per ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca, è avviata una sperimentazione tramite l'utilizzo di miscele di batteri saprofìti associati a enzimi catalitici termostabili incapsulati e relativi composti eutrofici aventi la finalità di rapido innesco del processo di digestione microbiologica della sostanza organica, sia in ambiente aerobico che anaerobico, e delle fermentazioni utili nelle deiezioni. Alla suddetta sperimentazione sono assegnate risorse pari a 3 milioni di euro per gli anni 2019-2021. La sperimentazione è avviata mediante contributi alle imprese agricole in forma singola o associata come cooperative, consorzi di scopo o comunioni a scopo di godimento. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono individuate le modalità applicative del presente comma, con riferimento alle modalità di accesso ai fondi, alla misurazione della riduzione dell'emissione di gas serra realizzata, alla qualità delle miscele utilizzate e all'entità degli importi di sostegno.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000;
   2021: –3.000.000.
1. 1428. (ex 49. 96.)Caon.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, con riferimento le prestazioni di lavoro occasionali in agricoltura di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, come modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96:
   a) non operano i limiti di compenso per ciascun lavoratore ed utilizzatore che sono incrementati a 7.500 euro con riferimento alle lettere a) e c) e a 15.000 euro con riferimento alla lettera b) del comma 1;
   b) i compensi esenti da imposizione fiscale, ai sensi del comma 4 sono elevati a 7.500 euro annui;
   c) non operano i limiti di tipologia di lavoratori utilizzabili, di cui al comma 8 e alla lettera c) del comma 14;
   d) non operano i limiti di durata della prestazione di lavoro di cui alle lettere d) ed e) del comma 17;
   e) in caso di superamento dei limiti di cui al comma 17 da parte dell'utilizzatore si applica la sanzione minima ivi prevista per ogni prestazione lavorativa giornaliera o superamento dei limiti di cui alle lettere precedenti per cui risulta accertata la violazione. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
1. 1429. (ex 49. 98.) Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Brunetta, Fasano, Sandra Savino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di superare l'emergenza relativa al tracollo del raccolto castanicolo, causata dall'insetto «Cinipide galligeno» (agente Dryocosmus kuriphilus), nonché dalla malattia denominata «Mal dell'inchiostro» (agente Phytophthora cambivora) è previsto:
   a) un indennizzo pari al 100 per cento per la mancata produzione degli anni dal 2015 al 2018 compresi, calcolata rispetto alla produzione lorda vendibile, ai sensi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.  102, riferita all'ultimo triennio di produzione ordinaria 2009-2011;
   b) nei castagneti da frutto nei quali sia accertata la presenza del «Mal dell'inchiostro», un contributo compreso tra 15.000 e 20.000 euro per ettaro, da considerarsi sia quale costo volto al risanamento ambientale dei castagneti che hanno importanti implicazioni sulla stabilità idrogeologica dei versanti che quale costo per il ripristino della loro vocazione produttiva.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1.
1. 1430. (ex 49. 143.) Trancassini, Luca De Carlo, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di superare l'emergenza relativa al tracollo del raccolto castanicolo, causata dalla malattia denominata «Mal dell'inchiostro» (agente Phytophthora cambivora) è previsto un contributo compreso tra 15.000 e 20.000 euro per ettaro, da considerarsi sia quale costo volto al risanamento ambientale dei castagneti che hanno importanti implicazioni sulla stabilità idrogeologica dei versanti che quale costo per il ripristino della loro vocazione produttiva.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1.
1. 1431. (ex 49. 144.) Trancassini, Luca De Carlo, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole condotte da donne e favorirne l'accesso al credito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per l'imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno 2021.
  4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.
1. 1432. (ex 49. 95.) Boschi, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi e di rafforzare le finalità di cui alla legge 29 ottobre 2016, n.  199, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» è istituto un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. La ripartizione dello stanziamento del Fondo di cui al comma 2-bis, è demandato ad apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è destinato prioritariamente alle seguenti finalità:
   a) promuovere una maggiore capillarità dei controlli nei territori e nelle aziende anche attraverso una efficace collaborazione ed interazione tra gli organismi competenti e le Forze dell'Ordine coinvolte;
   b) realizzare una apposita banca dati nella quale sono raccolte tutte le risultanze relative alle indagini e ai sequestri effettuati, rispetto alla gestione delle informazioni investigative relative ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
   c) potenziare l'operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, quale strumento fondamentale di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura, attraverso l'istituzione ed il finanziamento di apposite sezioni territoriali;
   d) rafforzare il Piano di interventi per l'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali prevedendo in particolare convenzioni per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito, l'attivazione di presidi medico-sanitari mobili, la disponibilità di immobili demaniali o confiscati alla mafia quale presidi in caso di necessità di gestione delle esigenze e delle emergenze connesse all'accoglienza, il potenziamento delle attività di tutela ed informazione ai lavoratori; l'istituzione di corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri;
   e) istituire e garantire la piena ed efficace operatività, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del «Tavolo del Caporalato» allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 90 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1433. (ex 49. 146.) Cenni.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2019.
  4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni; voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 50.000.000;
   2020: – 50.000.000;
   2021: – 50.000.000.
1. 1434. (ex 49. 135.) Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di sostenere la filiera maidicola italiana e favorire gli investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del mais nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione del mais nazionale con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.
*1. 1435. (ex *49. 121.) Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di sostenere la filiera maidicola italiana e favorire gli investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del mais nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione del mais nazionale con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.
*1. 1436. (ex *49. 57.) Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di sostenere la filiera maidicola italiana e favorire gli investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del mais nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione del mais nazionale con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.
*1. 1437. (ex *49. 16.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.
**1. 1438. (ex **49. 56.) Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.
**1. 1439. (ex **49. 17.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.
**1. 1440. (ex **49. 120.) Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.
*1. 1441. (ex *49. 107.) Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.
*1. 1442. (ex *49. 77.) D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.
*1. 1443. (ex *49. 31.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.
*1. 1444. (ex *49. 87.) Sandra Savino, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sozzani.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo per il ripristino boschivo nelle aree colpite dal maltempo)
  1. Al fine di ripristinare il tessuto boschivo delle aree colpite dal maltempo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
   2019:
    CP: – 300.000.000;
    CS: – 300.000.000.
   2020:
    CP: – 300.000.000;
    CS: – 300.000.000.
   2021:
    CP: –300.000.000;
    CS: – 300.000.000.
1. 1445. (ex 49. 02.)Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018)
  1. Per l'anno 2019, è istituito il Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018, con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare al finanziamento dei seguenti progetti:
   a) interventi a sostegno delle aziende agricole, zootecniche e forestali danneggiate tra i quali: rimozione dei danni da tempesta; recupero dei depositi di mezzi agricoli, delle serre e dei capannoni di stoccaggio; interventi di messa in sicurezza dei territori interessati; messa in sicurezza delle aree a valle; ripristino della viabilità agro-forestale; impiego di prodotti fitosanitari; salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti; ripristino degli agriturismi danneggiati; manutenzione di vie di comunicazione pubbliche sollecitate dal trasporto di legname;
   b) misure finanziarie a favore dei proprietari di aree boschive quali: sostegno allo smercio dei grossi quantitativi di legname; realizzazione di vie d'esbosco principali; realizzazione di piazzali di deposito del legname; recupero delle strutture turistiche montane; prestazioni straordinarie per ripristinare la normale agibilità degli spazi forestali; crediti d'investimento per l'acquisizione di macchinari e veicoli per fronteggiare l'emergenza.
  2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 1, si provvede, entro il 31 gennaio 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro con le seguenti: 5.900 milioni di euro.
1. 1446. (ex 49. 051.) De Menech, Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Rotta, Incerti, Portas, Zardini, Pellicani, Moretto, Zan.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica)
  1. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n.  157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «4-bis. A decorrere dall'anno 2019 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.
  4-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.
  4-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 4-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni».

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.
1. 1447. (ex 49. 027.)Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Competitività agricoltura di montagna)
  1. Al fine di incentivare processi di salvaguardia e crescita socio economico territoriale, è istituito nello stato di previsione dei Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle imprese agricole ubicate nelle zone montane, con particolare riferimento al sostegno di attività promozionali destinate alle imprese che utilizzano l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 luglio 2017.
  2. Al Fondo di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata; in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
  4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n.  1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.”.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 sono sostituite con le seguenti: 183 milioni di euro per l'anno 2019, 426 milioni di euro annui per il 2020 e il 2021 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
1. 1448. (ex 49. 021.) Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica)
  1. Al fine di incentivare il ricambio generazionale in agricoltura e di promuovere l'attività agricolo biologica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto- legge 20 giugno 2017, n.  91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.  123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a trent'anni, a giovani contadini italiani con meno di 45 anni che gestiscono un'impresa agricola o che si impegnino a costituirla.
  2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento, in coerenza con la Comunicazione 2014/C204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica come definite nel Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico.
  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui al Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti, dei progetti e delle iniziative che possono essere finanziati.
  4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attuazione del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico alle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.
  5. Il Fondo è alimentato con le entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.  488 come rideterminati dal comma 5.
  6. A decorrere dal 1o gennaio 2019 il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.  488, è aumentato al 3 per cento ed applicato, in aggiunta a quanto già disposto dal medesimo articolo, anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H400, H410, H411, H412, H413 di cui al Regolamento (CE) n.  1227/2008 del 16 dicembre 2008. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede all'aggiornamento del decreto 22 febbraio 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai fini dell'inserimento dei prodotti fitosanitari di cui al precedente periodo.
  7. I contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.  488, come rideterminati dal comma 6 del presente articolo, sono corrisposti in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo di cui al medesimo comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.
  8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi di cui all'articolo 59, corami 2 e 2-bis della legge 23 dicembre 1999, n.  488, sono soppressi e le disponibilità esistenti negli stessi alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 1449. (ex 49. 020.) Benedetti.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)
  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, finalizzato alla promozione della sperimentazione e al sostegno di iniziative rivolte alla formazione e all'assistenza tecnica degli operatori dell'agricoltura sociale, come definita dall'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.
  2. A decorrere dal 1 gennaio 2019, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;»;
   b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;»;
   c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: «oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e» sono soppresse.
  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
1. 1450. (ex 49. 028.) Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo progetti pilota agricoltura sociale)
  1. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, per il finanziamento di progetti pilota volti alio sviluppo delle aree rurali interne, tramite l'assegnazione di terreni demaniali.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri di riparto delle risorse del predetto Fondo tra le regioni e le province autonome, i soggetti ammessi a richiedere i finanziamenti nonché i criteri e le modalità per l'accesso agli stessi.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 1451. (ex 49. 054.) Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo per l'innovazione nell'agricoltura sociale)
  1. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione nell'ambito dell'agricoltura sociale secondo gli standard europei, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'innovazione nell'agricoltura sociale con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'effettuazione di studi di fattibilità e allo sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. Gli interventi di cui al primo periodo hanno la durata massima di un anno.
  3. Le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché le relative aree di intervento sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2019.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2019 e un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 1452. (ex 49. 056.) Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Fondo per la qualità e la competitività del comparto cerealicolo)
  1. il Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019, 425 milioni di euro per gli anni 2020.
1. 1453. (ex 49. 037.) Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo per la competitività delle produzioni delle imprese bieticolo-saccarifere)
  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle produzioni delle imprese bieticolo-saccarifere nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
  2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (Ue) n.  1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 183 milioni di euro per l'anno 2019,426 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 426 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*1. 1454. (ex *49. 038.) Critelli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo per la competitività delle produzioni delle imprese bieticolo-saccarifere)
  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle produzioni delle imprese bieticolo-saccarifere nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
  2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (Ue) n.  1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 183 milioni di euro per l'anno 2019,426 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 426 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*1. 1455. (ex *49. 040.) Incerti.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera)
  1. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, rifinanziato dall'articolo 56-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019,425 milioni di euro per gli anni 2020.
1. 1456. (ex 49. 041.) Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Progetti innovativi spreco alimentare)
  1. Il fondo di cui all'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n.  166, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 183 milioni di euro per l'anno 2019, 428 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

1. 1457. (ex 49. 049.) Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Fondo aiuti alimentari)
  1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

  Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019, 425 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
1. 1458. (ex 49. 050.) Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento legge biodiversità)
  1. Il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 10 della legge 1o dicembre 2015, n.  194, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 183 milioni di euro per l'anno 2019, 428 milioni di euro per gli anni 2020.
1. 1459. (ex 49. 053.) Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Fondo garanzia Ismea)
  1. Il Fondo di credito, istituito con decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, finalizzato a potenziare l'offerta di credito a vantaggio delle aziende agricole allo scopo di favorirne la crescita e l'ammodernamento, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 183 milioni di euro per l'anno 2019, 428 milioni di euro per gli anni 2020.
1. 1460. (ex 49. 057.) Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Misura sociale per imbarcati su unità da pesca)
  1. Alla legge 27 dicembre 2017, n.  205, comma 121, dopo le parole: «di cui alla legge 13 marzo 1958, n.  250» inserire le seguenti: «nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita».
  2. Alla legge 27 dicembre 2017, n.  205, articolo 1, comma 135, dopo le parole: «a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita».
1. 1461. (ex 49. 060.) Incerti, D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Portas.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Misure di sostegno al reddito per i pescatori)
  1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.  250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera non superiore a quanto previsto dai massimali mensili dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall'INPS divisi forfettariamente per 26.
  2. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito, è moltiplicata per il numero delle giornate di pesca effettivamente non lavorate, ivi inclusi i sabati.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'Indennità di cui al presente comma.
  4. Eventuali residui delle somme assegnate al pertinente capitolo di bilancio non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza sono riportate all'esercizio successivo per la medesima finalità.
1. 1462. (ex 49. 063.) Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Interventi per favorire il recupero dei centri storici a fini abitativi o turistico-ricettivi nei comuni fino a 20.000 abitanti)
  1. Per le spese di recupero e ristrutturazione a fini abitativi o turistico-ricettivi di immobili ubicati nei centri storici dei comuni fino a 20.000 abitanti spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari all'80 per cento degli importi sostenuti dal contribuente, fino a un tetto massimo di spesa di 200.000 euro, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione fiscale è concessa con le modalità di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n.  41, e successive modificazioni, a condizione che gli stessi immobili oggetto di recupero o ristrutturazione siano effettivamente utilizzati dai soggetti proprietari o da affittuari a fini abitativi o turistico-ricettivi per un periodo di almeno 5 anni successivi al completamento degli interventi oggetto delle agevolazioni.
  3. Per gli interventi di cui al presente articolo è previsto uno stanziamento nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, a valere sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2019, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto dal presente articolo.
1. 1463. (ex 49. 024.) Acquaroli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Sostegno economico alla natalità)
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, alle future madri cittadine italiane o di uno Stato membro dell'Unione europea o di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni e per i loro figli anche adottivi, residenti in Italia, è riconosciuto:
   a) un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 960 euro. Il premio di cui alla presente lettera, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o alla nascita, all'atto dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il premio sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159, non superiore a 25.000 euro annui;
   b) un assegno di importo pari a 960 euro annui, per ogni figlio nato o adottato, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno di cui alla presente lettera è corrisposto, a domanda, dall'INPS fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159, non superiore a 25.000 euro annui. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato;
   c) un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato ad undici mensilità per ogni figlio nato o adottato, e finalizzato al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché di forme di supporto ed assistenza presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private ed è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dello stesso richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159, non superiore a 25.000 euro annui.
  2. I premi di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, né rilevano in sede di verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, come sostituito dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
  3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232, i commi 353 e 355 sono abrogati.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.
  5. Il beneficio di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è riconosciuto nel limite massimo di 344 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1.330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  6. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo dell'assegno di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e i valori dell'ISEE di cui al comma 1, primo periodo. L'INPS provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente , dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi)
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1.984, n.  748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
  3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
1. 1464. (ex 49. 025.) Boldrini, Fassina.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo per la riduzione del costo dell'energia)
  1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE recepito per il tramite dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo Energivori. Nel triennio 2019-2021 le risorse destinate al Fondo ammontano a 800 milioni di euro all'anno. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di compensare le agevolazioni concesse per il tramite della rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 210 del 2015, come convertito con legge n. 21 del 2016.
  2. A partire dal 1o gennaio 2019, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia non sono considerate un onere generale di sistema. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n.  196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 1465. (ex 49. 030.) Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni fiscali concernenti le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)
  1. A decorrere dall'anno 2019 i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625, sono incrementati moltiplicando l'importo applicato nell'anno 2018 per un fattore pari a cinque.
  2. A decorrere dall'anno 2019 sono incrementate del 50 per cento le aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625.
  3. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625, sono abrogati.
  4. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli interventi concernenti le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394.
1. 1466. (ex 49. 098.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni fiscali concernenti il patrimonio immobiliare inutilizzato)
  1. A decorrere dall'anno 2019 i comuni il cui territorio ricade nelle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56, possono elevare, fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata ai fabbricati che risultano inutilizzati.
  2. Ai sensi del comma 1, i fabbricati si considerano inutilizzati quando non sono destinati, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.
  3. Il comma 9-bis, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, è abrogato.
  4. I comuni possono destinare i proventi derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'imposta municipale propria di cui al presente articolo esclusivamente ad interventi rivolti alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate, al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla realizzazione di aree a verde pubblico o di impianti e servizi di pubblica utilità.
1. 1467. (ex 49. 099.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali)
  1. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo e nei manufatti contenenti amianto strumentali all'attività agricola, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  2. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-sexies.2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90, come modificato dal comma 3 del presente articolo sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2018,10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
   2019: –5.000.000;
   2020: –10.000.000;
   2021: –15.000.000.
1. 1468. (ex 49. 036.) Portas, Gadda, Critelli, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Credito d'imposta per la tracciabilità del Made in Italy agroalimentare)
  1. Al fine di garantire massima trasparenza delle informazioni ai consumatori sulla tracciabilità degli alimenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n.  800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta 2019 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche e tecnologiche, anche blockchain, finalizzate al potenziamento della tracciabilità del Made in Italy agroalimentare.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 1469. (ex 49. 052.) D'Alessandro, Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas, De Menech.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Accesso dei veicoli al servizio della persona disabile nei comuni che hanno istituito aree con limitazione di traffico)
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, cura e rende disponibile il collegamento in rete, di tutti i comuni con oltre 50.000 abitanti che hanno istituito al proprio interno aree con limitazione di traffico, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare dell'apposito contrassegno, anche se non residente, a tutte le suddette aree con limitazione di traffico.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri tecnici per l'eventuale software certificato, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse amministrazioni comunali, utilizzato per la trasmissione e la condivisione dei dati inerenti la targa del suddetto veicolo al servizio della persona disabile.
  3. L'accesso è garantito nei comuni di tutto il territorio nazionale riguardo: alle zone a traffico limitato (Ztl); alle zone a traffico controllato (Ztc); nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi; in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne.

  Conseguentemente, all'onere recato, stimato in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 1470. (ex 49. 059.) Versace, Cortelazzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Resto al Sud)
  1. All'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123, le parole: «e del regolamento (UE) n.  717/2014» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n.  717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis, nonché del regolamento (UE) n.  508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca».
  2. All'articolo 1, comma 8-bis, decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123, le parole: «e (UE) n.  717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis» fino alia fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n.  717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis e (UE) n.  508/2014 relativo ai Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.».
1. 1471. (ex 49. 066.) D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
  1. Al fine di favorire la filiera del grano duro, con riferimento alla stipula di accordi contrattuali anche pluriennali, di filiera tra produttori e imprese di trasformazione, all'accesso semplificato al credito, ivi compreso il credito di esercizio, mediante copertura di quota parte dei tassi di interesse e accensione della garanzia dello Stato in favore dei produttori, all'adozione di incentivi e premi di produzione legati ai parametri qualitativi del grano e di sostegno ai prezzi, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da assegnare al Fondo di cui all'articolo 23-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le finalità del presente articolo. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente articolo.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000;
   2021: –5.000.000.
1. 1472. (ex 49. 0103.)Spena.

comma 380-382 (vedi Art. 49-ter.)

comma 383 (vedi Art. 49-ter.)

Commi 384-385 (vedi Art. 49-quater.)

  Al comma 1, dopo le parole: del settore ortofrutticolo nazionale, aggiungere le seguenti: tradizionale e biologico.
1. 1473. (ex 0. 49. 0104. 1.) Benedetti.

  Al comma 1 sopprimere le parole: mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e produzioni frutticole e sostituire le parole: per l'istituzione di un catasto fino alla fine del comma con le seguenti: per progetti di recupero di ortofrutta fresca anche ai fini della trasformazione, destinata ad enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, a fini di solidarietà sociale. Fino alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni di cui al primo periodo, si applicano a onlus, organizzazioni di volontariato, imprese sociali, e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri.

  Conseguentemente:
    al comma 2 sostituire le parole
: del catasto con le seguenti: dei progetti.
   sostituire la rubrica con la seguente: (Misure di sostegno al settore ortofrutticolo nazionale).
1. 1474. (ex 0. 49. 0104. 2.) Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

Commi 386-388 (vedi Art. 49-quinquies)

  Al comma 1 dopo le parole: ad assumere inserire le seguenti: mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica e dopo le parole: 57 unità di personale inserire le seguenti: tecnico per il potenziamento delle attività ispettive, sanzionatorie e di controllo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1. 1475. (ex 0. 49. 0105. 2.) Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di garantire massima trasparenza delle informazioni ai consumatori sulla tracciabilità degli alimenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3-septies, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta 2019 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche e tecnologiche, anche blockchain, finalizzate al potenziamento della tracciabilità del Made in Italy agroalimentare.
3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 3-bis va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 3-bis e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
3-quater. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione di commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 1476. (ex 0. 49. 0105. 1.) Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

Comma 389 (vedi Art. 49-sexies)

  Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti modificazioni:
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000.
1. 1477. (ex 0. 49. 0106. 1.) Benedetti.

Commi 390-391 (vedi Art. 49-septies)

Commi 392-394 (vedi Art. 49-octies)

Commi 395-406 (vedi Art. 50)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche riferita alla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.
1. 1478. (ex 50. 10.) Fassina, Pastorino.

  Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 con una votazione da 106 a 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anni di età, in università statali e non statali, comprese le università telematiche.
1. 1479. (ex 50. 5.) Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

  Al comma 2, lettere a) e b), sostituire la parola: cittadini, con la seguente: residenti e le parole: 30 giugno 2019 con le seguenti: 31 ottobre 2019.

  Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con apposita circolare, con le seguenti: Il Ministero del lavoro provvede, con proprio decreto ministeriale.
1. 1480. (ex 50. 3.) Mollicone, Rizzetto, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettere a) e b), sopprimere le parole: nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 30 giugno 2019.

  Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni e sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente, al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere di cui al presente comma, stimato in 50 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 1481. (ex 50. 9.) Lucaselli.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: nel periodo compreso tra il primo gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con le seguenti: negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019.
1. 1482. (ex 50. 6.) Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

  Al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: 1o gennaio 2018 con le seguenti: 1o gennaio 2016.

  Conseguentemente, al comma 12, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi da 1 a 11 sono posti a carico, nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse dei programma operativo nazionale «Sistemi di politiche attive per l'occupazione».
1. 1483. (ex 50. 12.) Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: 2018 con la seguente: 2015.
1. 1484. (ex 50. 11.) Ungaro.

  Al comma 2, lettere a) e b), sopprimere le seguenti parole: ad eccezione delle università telematiche.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera a), dopo la parola: magistrale aggiungere le seguenti: e vecchio ordinamento e sopprimere le seguenti parole: e prima del compimento del trentesimo anno di età.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), sopprimere le parole: ottenuto nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età.
1. 1485. (ex 50. 2.) Frassinetti, Mollicone, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettere a) e b), sopprimere le parole seguenti: ad eccezione delle università telematiche.
1. 1486. (ex *50. 7.) Aprea, Silli, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.
1. 1487. (ex 50. 4.) Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Fondo per contrastare l'emigrazione dei giovani italiani)
  1. Presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è istituito un apposito fondo, con una dotazione di cinquanta milioni di euro annui a decorrere dal 2019, destinato alla copertura di interventi legislativi volti a contrastare l'emigrazione dei giovani italiani, in particolare attraverso l'adozione di misure di detassazione del lavoro dipendente per le aziende che assumono giovani italiani, e la destinazione di finanziamenti in favore di università e centri di ricerche volti alla creazione di borse di studio per sostenere la ricerca con giovani laureati italiani in Italia.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 1488. (ex 50. 03.) Crosetto, Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 50, è aggiunto il seguente:
Art. 50-bis.
  1. Per l'anno 2019, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 40.000 euro, a favore di coloro i quali contraggono matrimonio.
  2. Le spese che possono beneficiare nella detrazione di cui al comma 1 sono quelle relative all'evento nuziale quali banchetto nuziale, fotografo, arredi floreali, musica, abiti, bomboniere e lavori tipografici.
  3. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  4. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 21 della presente legge, primo comma, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.995 milioni di euro per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1489. (ex 50. 04.) Ferro, Lucaselli.

Commi 407-408 (vedi Art. 51)
  Sopprimerlo.
*1. 1490. (ex *51. 26.) Magi, Fusacchia.
  Sopprimerlo.
*1. 1491. (ex *51. 21.) Madia, Boschi, Navarra.

  Sopprimerlo.
*1. 1492. (ex *51. 17.) Zanettin.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera p), sopprimere le parole: «alla data del 31 dicembre 2015» sono soppresse;
   b) all'articolo 4, comma 7, le parole: «la produzione di energia da fonti rinnovabili» sono sostituite con seguenti: «la produzione di energia da fonti rinnovabili, la distribuzione e la vendita di energia, nonché l'efficientamento energetico»;
   c) all'articolo 26, comma 3, le parole: «detenute al 31 dicembre 2015» sono soppresse;
   d) all'articolo 26, il comma 4 è sostituito con il seguente:
  «4. Il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione della delibera. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissibilità o domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione»;
   e) all'articolo 26, il comma 5 è sostituito col seguente: ”5. Il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati per un periodo di dodici mesi dalla data di adozione degli atti. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla loro adozione. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 1493. (ex 51. 16.) Porchietto.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 4, comma 2, dopo la lettera e) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, è aggiunta la lettera: ” f) le società pubbliche o a partecipazione pubblica che svolgono attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, tenuti ad adottare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2017, possono costituire società miste a maggioranza pubblica, per la ricerca e la sperimentazione in campo di nuovi prodotti fitosanitari ecosostenibili o biologici, al fine di tutelare l'ambiente acquatico e l'acqua potabile, la salute e gli ecosistemi naturali, in conformità al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La scelta per la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n.  50 del 2016.
1. 1494. (ex 51. 20.) Sozzani.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono aggiunte le seguenti: «e società per l'esercizio di imprese termali che non risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti, che non abbiano prodotto un risultato negativo per almeno quattro dei cinque esercizi precedenti, che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro e che sostengano in modo continuativo l'Ente pubblico proprietario delle quote nell'erogazione di servizi generali e di interesse pubblico, destinando utili e sostegno economico alla gestione dei servizi stessi».
1. 1495. (ex 51. 22.) Cenni.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 1, al primo periodo, le parole: «anche indirette» sono abrogate;
   b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «o indiretta» sono abrogate;
   c) all'articolo 15 il comma 5 è abrogato;
   d) all'articolo 20, comma 1, le parole: «o indiretta» sono abrogate;
   e) all'articolo 24, comma 1, le parole: «o indirettamente» sono abrogate.
1. 1496. (ex 51. 9.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 6, alla fine del primo periodo, le parole: «secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5», sono abrogate;
   b) all'articolo 20, il secondo periodo del comma 7, è sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 24, comma 9».

1. 1497. (ex 51. 12.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, dopo le parole: «non superiore all'1 per cento del capitale sociale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'importo di euro 200.000».
1. 1498. (ex 51. 19.) Librandi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016. n.  175, il comma 7 è abrogato.
1. 1499. (ex 51. 15.) Mandelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, comma 7, le parole da: «all'articolo 4, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, e», sono abrogate;
   b) all'articolo 28, comma 1, lettere o) e p), le parole da: «, limitatamente» fino alla fine del periodo sono abrogate.
1. 1500. (ex 51. 11.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, articolo 15, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. La Struttura di cui al comma 1, riferisce con cadenza semestrale, rispetto allo stato di attuazione del presente decreto, agli indirizzi richiesti ed espressi nonché sui dati relativi alle partecipazioni e razionalizzazioni raccolte, in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281».
1. 1501. (ex 51. 10.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «società a partecipazione mista pubblico-privata» sono sostituite dalle seguenti: «società di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c)»;
   b) la parola: «esclusivo» è soppressa.
1. 1502. (ex 51. 14.) Mandelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
  «2-bis. Al fine di favorire i processi di razionalizzazione delle società e di razionale allocazione delle risorse umane le amministrazioni pubbliche, anche in accordo tra loro, possono stabilire procedure, criteri e modalità per il passaggio di personale, già dipendente a tempo indeterminato, tra società a controllo pubblico o tra queste ed altri soggetti di diritto privato controllati dalle medesime amministrazioni pubbliche. Il reclutamento di personale ai sensi del comma 2 potrà essere subordinato al previo esperimento delle procedure di cui al presente comma.
  2-ter. In caso di acquisto da parte di società a controllo pubblico, di azienda o di ramo di azienda di società a capitale maggioritario privato, al personale dell'azienda o del ramo d'azienda ceduta e rientrante nella previsione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.  165 del 2001 si applica l'articolo 2112 del codice civile, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo n.  175 del 2016.
  2-quater. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  »9-bis. Qualora, in occasione della verifica annuale delle partecipazioni di cui all'articolo 20, le amministrazioni pubbliche dovessero verificare che, nelle società ove detengono quote di partecipazione inferiori alla maggioranza assoluta, i processi di razionalizzazione previsti dal piano straordinario approvato entro il 30 settembre 2017 non hanno determinato i risultati previsti dai piani di razionalizzazione, possono, entro il 30 settembre 2019, adottare un provvedimento motivato per decidere l'alienazione delle relative quote. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al capoverso precedente. In caso di mancata alienazione entro i termini previsti dal capoverso precedente, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.«».
1. 1503. (ex 51. 18.) Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 20, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, la lettera d) è abrogata.
  1-ter. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, il comma 12-quinquies è abrogato.
1. 1504. (ex *51. 7.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 24, comma 4, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, le parole: «un anno», sono sostituite con le seguenti: «ventiquattro mesi».
1. 1505. (ex **51. 8.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
   b) al comma 4, le parole: «alla sua entrata in vigore,» sono sostituite con le seguenti: «alla deliberazione,»;
   c) i primi due periodi del comma 5 sono sostituiti dai seguenti: «Il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti, finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, per i dodici mesi successivi alla deliberazione. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni».
1. 1506. (ex 51. 13.) Mandelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, al comma 12-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite con le seguenti: «triennio 2018-2020»;
   al secondo periodo, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite con le seguenti: «triennio 2018-2020» nonché dopo le parole: «e 2016-2018» sono aggiunte le seguenti: «e 2017-2019».

1. 1507. (ex 51. 6.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: beni culturali di proprietà di EE.PP.)
  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117, articolo 71, comma 3, dopo le parole: «Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo» sono aggiunte le seguenti: «nonché eventuali ulteriori importi determinati dall'Amministrazione proprietaria in base alle valutazioni sull'impatto sociale, occupazionale e culturale delle attività svolte».
1. 1508. (ex 51. 012.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: titoli di solidarietà)
  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117, all'articolo 79, comma 1, sopprimere le parole: «non commerciali di cui all'articolo 79».
  2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo i cui oneri sono valutati in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117.
1. 1509. (ex 51. 05.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: imposte dirette)
  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117, all'articolo 79, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non siano superiori di oltre il 10 per cento dei relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre i due periodi di imposta successivi».
  2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo i cui oneri sono valutati 0 euro per gli anni 2019 e 2020, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,4 milioni di euro dall'anno 2022, si provvede: per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117; dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117.
1. 1510. (ex 51. 07.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: de minimis)
  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117, articolo 88, dopo le parole: « de minimis», sono aggiunte le seguenti: «nei limiti del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (»de minimis«) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale».
1. 1511. (ex 51. 014.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il criterio di cui alla lettera b), del comma 2, del presente articolo non rileva in caso di società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli Enti locali di cui al comma 5 dell'articolo 4 del presente decreto».
1. 1512. (ex 51. 016.) Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Mulè, Ripani, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Commi 409-411 (vedi Art. 52)

  Al comma 1, sostituire la parola: 120 con la seguente: 240.

  Conseguentemente il comma 2 è sostituito dal seguente:
  Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 2,88 milioni di euro per l'anno 2019, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4,32 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.  107.
1. 1513. (ex 52. 2.) Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 è prevista l'assunzione di 6.000 unità di Assistenti amministrativi e 3.000 unità di Assistenti tecnici per le scuole del primo ciclo. Agli oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione, entro i limiti di 240 milioni di euro annui, si provvede mediante incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.
1. 1514. (ex 52. 3.) Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Esonero dall'insegnamento per i collaboratori dei dirigenti scolastici reggenti)
  1. Dall'anno scolastico 2019/2020, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n.  107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 168 milioni di euro per l'anno 2019 e di 404 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 1515. (ex *52. 012.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di rimborso spese per i dirigenti assegnatari di reggenza)
  1. Al fine di assicurare il regolare e corretto funzionamento degli istituti scolastici, ai dirigenti scolastici assegnatari di reggenza è assicurato, entro i limiti di spesa complessiva di cui al comma 3, il rimborso delle spese di trasporto necessarie all'espletamento delle attività ad essi assegnati.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta:
   a) il rimborso integrale delle spese di trasporto su mezzi pubblici, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio, per i viaggi in treno è rimborsato esclusivamente l'importo del biglietto ferroviario di seconda classe;
   b) per i viaggi effettuati con automezzo proprio, un rimborso in misura non superiore a quanto sarebbe spettato in caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico; a tal fine, il costo dell'utilizzo del mezzo di trasporto privato è calcolato nella misura del costo di un quinto di un litro di benzina per chilometro, considerato il prezzo medio della benzina nel primo giorno del mese in cui è avvenuto lo spostamento;
   c) il rimborso per la spesa sostenuta per pedaggio autostradale, dietro presentazione del relativo scontrino, qualora non sia in dotazione o non sia utilizzata la tessera autostradale;
   d) il rimborso delle spese di taxi nell'ambito della località di missione, motivate da specifiche esigenze di servizio, dietro presentazione della relativa ricevuta.
  3. La spesa di cui al presente articolo è individuata nel limite massimo di tre milioni di euro, da assegnare agli Uffici scolastici regionali in proporzione al numero di reggenze assegnate.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione si provvede mediante incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.
1. 1516. (ex 52. 03.) Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Fondo per la gratuità della ristorazione nella scuola primaria statale)
  1. Al fine di fornire pasti di elevata qualità nutrizionale, adeguati alle diverse esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali della comunità infantile, e di garantire, in deroga al regime di compartecipazione alla spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  63, la gratuità del servizio di mensa per le alunne e gli alunni degli istituti comprensivi e equiparati statali che attivano il tempo pieno, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e dell'università un Fondo, denominato «Fondo per la gratuità della ristorazione nella scuola primaria statale», destinato al finanziamento della copertura integrale del costo sostenuto dai comuni per l'offerta del servizio gratuito di mensa, ed alimentato dal maggior gettito derivante da un incremento dell'imposizione fiscale a carico dei produttori di bevande contenenti elevati livelli di zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali e dei superalcolici di cui al successivo articolo 88-bis.
  2. La gratuità del servizio di mensa è garantito a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dell'alunno richiedente il servizio sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159, non superiore a 25.000 euro annui.
  3. Possono avanzare richiesta di accesso alle risorse del «Fondo» di cui al comma 1, tutti i comuni che gestiscono direttamente il servizio di refezione scolastica presso le scuole statali primarie che attivano il tempo pieno, per la copertura integrale delle relative spese effettivamente dagli stessi sostenute, previo presentazione al Ministero dell'istruzione e dell'università di un progetto di erogazione del servizio fondato su parametri di qualità e riferibili: a) ai criteri stabiliti come obbligatori nelle tabelle allegate alle linee d'indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del 29 aprile 2010, adottate dal Ministero della salute; b) all'offerta di alimenti a filiera corta; c) all'utilizzo di alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata; d) all'utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale, quali materiali riutilizzabili e biodegradabili.
  4. Le risorse accreditate ai comuni richiedenti, ai sensi del presente articolo, sono da ritenersi aggiuntive e non sostitutive di altre forme di contribuzione o sostegno finanziario da parte dello Stato al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
  5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione e dell'università vengono stabiliti termini, piani di ripartizione e modalità di erogazione ai richiedenti, delle risorse del «Fondo» di cui al comma 1.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Tassa sulle bibite gassose)
  1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
1. 1517. (ex 52. 04.) Fratoianni, Pastorino, Fassina, Boldrini.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Contributo aggiuntivo per le scuole materne paritarie)
  1. A decorrere dall'anno 2019 è assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: con una dotazione di 135 milioni di euro per l'anno 2019 e di 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 1518. (ex 52. 06.) Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Tassa rifiuti per le scuole paritarie)
  1. All'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. A decorrere dall'anno 2019 i criteri di corresponsione delle somme dovute dalle scuole paritarie di ogni ordine e grado ai singoli comuni, per quel che concerne la tassa TARI, saranno rapportati al numero degli alunni frequentanti la scuola stessa.
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.».
1. 1519. (ex 52. 08.) Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Apertura degli istituti scolastici in giugno e in luglio)
  1. Sulla base delle proprie esigenze didattiche ed organizzative le amministrazioni comunali possono determinare l'apertura degli istituti scolastici di propria competenza, anche nei mesi di giugno e luglio. I genitori degli alunni che partecipano alle attività didattiche, formative ed educative si fanno carico delle eventuali spese aggiuntive. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 1520. (ex 52. 09.) Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Fondo scuole paritarie con alunni disabili)
  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2019 è incrementato di ulteriori 48 milioni di euro annui.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
1. 1521. (ex 52. 010.) Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Libri di testo scuole primarie)
  1. A partire dal 2019 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616.
  2. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto dipartimentale 27 febbraio 2018 per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n.  448.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2019 e 360 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 1522. (ex 52. 011.) Fidanza, Mollicone, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Organico dell'autonomia)
  1. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n.  107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
  2. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1 possono essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, anche all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.
  3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1 tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.

  Conseguentemente:
   all'articolo 55, sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 112,084 milioni di euro per l'anno 2019, di 138,334 milioni di euro per l'anno 2020;
   all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 400 milioni di euro per l'anno 2020, di 319,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 173,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 1523. (ex 52. 013.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario)
  1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1524. (ex 52. 014.) Ascani, Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Anzaldi, Rossi.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)
  1. Al fine di promuovere il sistema integrato di educazione e di istruzione sino a sei anni, il Fondo nazionale di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n.  65 del 13 aprile 2017 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il fondo è utilizzato per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 12 del decreto legislativo n.  65 del 13 aprile 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 1525. (ex 52. 015.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi, Carnevali.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Docenti di sostegno)
  1. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n.  107, è incrementato di 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.
  2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: è incrementato di 117 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1526. (ex 52. 016.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Commi 412-413 (vedi Art. 52-bis)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le amministrazioni comunali delle scuole primarie che inseriscono il tempo pieno debbono provvedere ad indire una gara pubblica per l'aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica, secondo i criteri previsti dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1. 1527. Elvira Savino.

  Dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:
Art. 52-ter.
(Fondo per la gratuità della ristorazione scolastica)
  1. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo della ristorazione collettiva scolastica, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui all'articolo 90 comma 2, destinato a garantire ai bambini e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l'accesso al servizio di ristorazione collettiva scolastica, da ritenersi ai sensi di legge parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate in via principale a consentire l'accesso in mensa ai bambini e agli studenti le cui famiglie presentano un valore ISEE rientrante nelle fasce di esenzione previste da ciascun comune.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al presente comma.
1. 1528. Elvira Savino.

Commi 414-415 (vedi Art. 53)

  Al comma 1, sostituire le parole «di 400 posti» con le seguenti: «400 docenti di strumenti musicali e 400 unità di personale docente del liceo musicale»;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma:
    sostituire le parole
«4,85 milioni» con le seguenti «9,7 milioni»; sostituire le parole «18,16 milioni» con le seguenti «36,32 milioni»; sostituire le parole «23,56 milioni» sostituire le parole «19,96 milioni» con le seguenti «39,93 milioni»; sostituire le parole «20,49 milioni» con le seguenti «40,98 milioni»; sostituire le parole «21,56 milioni» con le seguenti «43,12 milioni»;
    aggiungere in fine il seguente periodo: È fatto comunque salvo il reperimento di risorse aggiuntive utili all'eventuale ampliamento dell'organico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.  89 e dal relativo allegato E. A tal fine, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà completare la ricognizione degli organici dei licei musicali e coreutici al fine di implementarne la relativa dotazione organica ove necessario.
   all'articolo 21 della presente legge, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.891 milioni di euro annui.
1. 1529. (ex 53. 1.) Frassinetti, Mollicone, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto comunque salvo il reperimento di risorse aggiuntive utili all'eventuale ampliamento dell'organico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.  89 e dal relativo allegato E. A tal fine, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, provvede entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, a compiere una ricognizione degli organici dei licei musicali e coreutici al fine di implementarne la relativa dotazione organica ove necessario.
1. 1530. (ex 53. 3.) Fassina, Fratoianni, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. A decorrere dall'anno 2019 in riferimento all'anno scolastico 2019-2020, a favore del sistema dei licei ad indirizzo sportivo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  89, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per istituzione scolastica, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 145 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 390 milioni.
1. 1531. (ex 53. 2.) Aprea, Marin, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 53, è inserito il seguente:
Art. 53-bis.
(Introduzione nei livelli essenziali di assistenza degli ausili e delle protesi a tecnologia avanzata)
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  65 del 18 marzo 2017, al fine di individuare e di inserire nel nomenclatore di cui all'allegato 5 al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, gli ausili e le protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata, destinati a persone con disabilità fisiche, finalizzati a facilitare l'autosufficienza dei destinatari al fine di promuoverne l'inserimento o il reinserimento sociale.
  2. L'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 non può comportare nuove spese superiore a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  All'onere recato, stimato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 1532. (ex 53. 05.) Versace, Cortelazzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
  1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n.  92 del 2004, è autorizzata la spesa ulteriore di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da destinare all'istituto Regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata e di 70.000 euro alla Società di Studi Fiumani.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 1533. (ex 53. 03.) Bignami, Pettarin.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
  1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n.  92 del 2004 è autorizzata la spesa ulteriore di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da destinare all'istituto Regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata e di 70.000 euro alla Società di Studi Fiumani.

  Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.
   2019: – 70.000;
   2020: – 70.000;
   2021: – 70.000.
1. 1534. (ex 53. 04.) Bignami, Pettarin.

  Dopo l'articolo, 53 è inserito il seguente:
Art. 53-bis.
(Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti)
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti.
  2. Il Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro a decorrere dal 2019, è utilizzato al fine di abbattere il peso delle accise sul costo finale dei carburanti.
  3. Le accise sui carburanti sono rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.
  All'onere recato, stimato in 500 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 1535. (ex 53. 02.) Lucaselli.

Commi 416-417 (vedi Art. 53-bis)

  Al comma 1 sostituire le parole da: Per l'istituzione fino a: Taranto con le seguenti: Per rafforzare l'attività di ricerca da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nell'ambito dell'energia solare e dell'economia circolare, in particolare da riferire alla città e al territorio di Taranto;

  Conseguentementea:
   sopprimere il comma 2;

   sostituire la rubrica con la seguente: Ricerca innovativa nell'ambito dell'energia solare e dell'economia circolare.
1. 1536. (ex 0. 53. 07. 1.) Fusacchia.

  Al comma 1 sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 4 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2,
   sostituire le parole
: 250 milioni con le seguenti: 249 milioni
   sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399 milioni
1. 1537. (ex 0. 53. 07. 2.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli.

Commi 418-420 (vedi Art. 54)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 2019/2020 inserire le seguenti: 2021 e 2022.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, medesimo periodo
, sostituire le parole: nell'anno con le seguenti: entro l'anno;
   aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Con l'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, anche dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è rideterminato l'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario come disciplinato dal decreto interministeriale del 22 giugno 2018, ed è pubblicata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Ordinanza con cui si autorizzano le procedure relative ai passaggi d'area da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l'anno scolastico 2019/2020. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con decreto direttoriale n.  979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure.
  ll'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 145 milioni di euro e le parole: 430 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.
1. 1538. (ex 54. 1.) Bucalo, Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190, il comma 332 è abrogato.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2019 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della Legge 13 luglio 2015, n.  107
1. 1539. (ex 54. 5.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190, il comma 334 è abrogato.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili» di cui all'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1540. (ex 54. 6.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive procedure, è autorizzato a riservare una quota pari al 30 per cento dei posti messi a concorso per il profilo di Direttore Amministrativo in tutte le scuole di ogni ordine e grado, da destinare agli Assistenti amministrativi facenti funzione nel ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi che hanno espletato l'incarico di sostituzione almeno due anni negli ultimi otto.
  3-ter. Viene autorizzata una procedura riservata, accanto a quella del concorso ordinario, che prevede una prova concorsuale tramite colloquio orale di natura non selettiva nei riguardi del personale Assistente amministrativo in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.
  3-quater. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
1. 1541. (ex 54. 9.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
  1. Al fine di garantire agli assistenti Amministrativi, che sostituiscono i Direttori servizi generali e amministrativi nei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, un adeguato riconoscimento delle funzioni superiori esercitate sono abrogate, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020, è abrogato l'articolo 1, commi 44 e 45 della legge 24 dicembre 2012, n.  228.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1542. (ex 54. 064.) Prestipino.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
  1. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative in caso di mancata copertura del posto di Direttore dei servizi generali e amministrativi, dopo aver esperito tutte le procedure previste dalle vigenti norme contrattuali, il Dirigente Scolastico è autorizzato ad attivare una procedura di reclutamento attraverso i Centri per l'impiego dipendenti dalle Province o città metropolitane.
  2. Gli aspiranti Direttori dei servizi generali e amministrativi, inviati alle scuole dai Centri per l'impiego, dovranno essere in possesso del requisito culturale prescritto per l'accesso al ruolo dei Direttori SGA e dovranno sostenere una procedura selettiva per colloquio che sarà svolta dal Dirigente Scolastico, con la presenza di due docenti suoi collaboratori. Della procedura selettiva sarà redatto specifico processo verbale e all'esito della stessa il Dirigente Scolastico provvederà alla stipula di un contratto individuale di lavoro per supplenza annuale.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 720 milioni di euro per l'anno 2019 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 1543. (ex 54. 063.) Prestipino.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
  1. Al fine di garantire il regolare funzionamento di tutte le Istituzioni Scolastiche ed Educative, sono abrogate con decorrenza dall'anno scolastico, 2019/2020 le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un Dirigente Scolastico e di un Direttore SGA alle scuole sottodimensionate.
  2. L'organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei servizi generali amministrativi è incrementato di 300 unità per ciascuna delle categorie indicate.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 214 milioni di euro per l'anno 2019 e di 364 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1544. (ex 54. 061.) Prestipino.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
  1. Al fine di migliorare la funzionalità del servizio scolastico, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, nelle scuole il cui posto di dirigente scolastico risulti vacante e disponibile e affidato in reggenza per l'intero anno scolastico, uno dei collaboratori del dirigente scolastico reggente può essere esonerato dall'insegnamento.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, sono sostituite dalle seguenti: di 228 milioni di euro per l'anno 2019 e di 335 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 1545. (ex 54. 014.) Fusacchia, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
  1. Al fine di potenziare i servizi amministrativi e tecnici delle Istituzioni Scolastiche ed Educative, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, con conseguente aumento delle dotazioni organiche, 6.000 unità di Assistenti Amministrativi e 3.000 unità di Assistenti Tecnici a partire dall'anno scolastico 2019/2020. Gli Assistenti Tecnici neo assunti saranno destinati ad incrementare l'organico delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1546. (ex 54. 062.) Prestipino.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misure sulle supplenze brevi nella scuola dell'infanzia e sulla stabilizzazione del personale precario nelle istituzioni educative)
  1. Al fine di assicurare la qualità della prestazione didattica nella scuola dell'infanzia è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato fin dal primo giorno dell'assenza del titolare.
  2. Il personale educativo con incarico di lavoro a tempo determinato che abbia maturato 36 mesi di servizio anche non continuativo nelle istituzioni educative è assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1o settembre 2019.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.

  Conseguentemente dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)
  1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
1. 1547. (ex 54. 017.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:
Art. 54-bis.
(Stabilizzazione sezioni primavera e assunzione personale)
  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 13 Aprile 2015, n. 65, al fine di procedere ad un complessivo processo di stabilizzazione del personale delle sezioni primavera allocate presso le scuole dell'infanzia pubbliche e comunali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni di educatori e di docenti, da attuare a partire dall'anno scolastico 2019-2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 Luglio 2015, n.  107.
1. 1548. (ex 54. 015.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Tempo pieno nelle scuole delle regioni meridionali)
  1. Considerato l'elevato tasso di dispersione scolastica a livello nazionale e, in particolar modo, nelle regioni meridionali e insulari, al fine di implementare e rendere più omogeneo sul territorio nazionale il tempo pieno o prolungato nel lungo periodo, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 nelle suddette regioni è prevista l'estensione del tempo scuola di tutte le classi di scuola primaria.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nell'organico di diritto delle classi di scuola primaria delle regioni meridionali e insulari sono assegnate 30 ore settimanali in luogo delle attuali 27.
  3. La legge 24 settembre 1971, n.  820, è finanziata per ulteriori 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. La ripartizione delle suddette risorse è effettuata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di consentire una effettiva perequazione territoriale in termini di offerta formativa e la conseguente sensibile riduzione dello squilibrio tra le regioni in termini di offerta di tempo pieno o prolungato.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede:
   a) per un limite massimo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante quota parte del gettito riveniente dalle disposizioni di cui al comma 5;
   b) per un limite massimo di 250 milioni di euro annui mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, è fissata in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)
  1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
1. 1549. (ex 54. 016.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni per l'incremento del Fondo per il caregiver familiare)

  1. Il Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1 e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 200 milioni per l'anno 2019, 350 milioni per l'anno 2020 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2021.
1. 1550. (ex 54. 021.) Boschi.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni concernenti i criteri di riparto tra soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali)
  1. Al fine di tutelare l'occupazione e promuovere un più equo sistema di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.  146, all'articolo 6, comma 1, lettera a) sostituire le parole: «2016 e 2017» con le seguenti: «2018 e 2019».
1. 1551. (ex 54. 058.) Fatuzzo.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni concernenti i criteri di riparto tra soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali)
  1. Al fine di tutelare l'occupazione e promuovere il più equo sistema di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.  146, all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   «a) 70 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti ambito locale, di cui il 10 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7».
1. 1552. (ex 54. 056.) Fatuzzo.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni concernenti i criteri di riparto tra soggetti beneficiari e le procedure di erogazioni delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali)
  1. Al fine di tutelare l'occupazione e promuovere un più equo sistema di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.  146, all'articolo 6, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «2016 e 2017» con le seguenti: «2016, 2017, 2018 e 2019».
1. 1553. (ex 54. 059.) Fatuzzo.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni concernenti i criteri di riparto tra soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofonica locali)
  1. Al fine di tutelare l'occupazione e promuovere un più equo sistema di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.  146, all'articolo 2, comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) 20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7».
1. 1554. (ex 54. 057.) Fatuzzo.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni concernenti i criteri di riparto tra soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali)
  1. Al fine di tutelare l'occupazione e promuovere un più equo sistema di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'Innovazione dell'informazione, al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.  146, all'articolo 6 sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. A partire dall'anno 2017 e seguenti nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi alle aree indicate nella tabella I e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria per la ripartizione delle risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito. Le emittenti che negli anni 2017 e 2018 sono state costrette a ridurre gli organici vengono riammesse alla graduatoria con l'assegnazione di un punteggio proporzionale al numero dei dipendenti effettivamente impiegati durante i rispetti anni di attività».
1. 1555. (ex 54. 055.) Fatuzzo.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni concernenti i criteri di riparto tra soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali)
  1. Al fine di tutelare l'occupazione e promuovere un più equo sistema di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.  146, alla Tabella 1, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito in sede di prima attuazione secondo le aree e aliquote sotto riportate:
AREE ALIQUOTE «I»a)«/I
Relativa al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e b) 95 per cento b) Relativa al criterio riguardante i dati Auditel di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) (per emittenti televisive) ed i ricavi per vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) 2 per cento c) Relativa al criterio riguardante i costi sostenuti per le spese tecnologiche innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) 3 per cento
1. 1556. (ex 54. 054.) Fatuzzo.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Rimborsi tariffe postali agevolate per prodotti editoriali)
  1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.  46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio del ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. nonché degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale di cui agli articolo 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261, della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nel limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo».
  2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A, ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n.  353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente».
1. 1557. (ex 54. 04.) Ferraioli, Pettarin, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
  1. All'articolo 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n.  353 del 2003, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente»;
  2. Al comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  353, convertiti con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n.  46, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «in favore» sono aggiunte le seguenti: «degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261, e»;
   b) il secondo periodo è soppresso.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261, individua i criteri e i requisiti necessari per assegnare il rimborso agli operatori titolari di licenza o di autorizzazione generale.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 183 milioni e le parole: 430 milioni con le parole: 428 milioni.
1. 1558. (ex 54. 09.) Bucalo, Fidanza, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Proroga del Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero)
  1. Il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di cui all'articolo 1, commi 587 e 588, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, è rifinanziato nell'anno 2021 con un importo di 50 milioni di euro. Al relativo oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1559. (ex *54. 08.) Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Proroga del Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero)
  1. Il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, di cui all'articolo 1, commi 587 e 588, della legge 11 dicembre 2016 n.  232, è rifinanziato per l'anno 2021 con un importo di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: e di 400 milioni di euro per l'anno 2020, 350 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 1560. (ex 54. 035.) Schirò, La Marca, Ungaro, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.

  Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
  1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
   a) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, a favore del funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero;
   b) la spesa di 50 mila euro per l'anno 2019, a favore del funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero finalizzato alla realizzazione della Conferenza mondiale dei giovani italiani all'estero;
   c) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, a favore dei Comites di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 23 ottobre 2003, n.  286.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 2 milioni e 50 mila euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n.  190.
1. 1561. (ex 54. 030.) Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
  1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, a favore del funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1562. (ex 54. 031.) Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
  1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 50 mila euro per l'anno 2019, a favore del funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero finalizzato alla realizzazione della Conferenza mondiale dei giovani italiani all'estero.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 mila euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1563. (ex 54. 032.) Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
  1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, a favore dei Comites di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 23 ottobre 2003, n.  286.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari al milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili dì cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1564. (ex 54. 033.) Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
  1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
   a) la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, per le scuole statali e paritarie all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  64;
   b) la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1565. (ex 54. 029.) Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
  1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, a favore delle Camere di commercio italiane all'estero.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1566. (ex 54. 028.) Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
  1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n.  103.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1567. (ex 54. 027.) Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Interventi a favore delle comunità italiane nel mondo per rafforzare gli interessi italiani all'estero)
  1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
   a) la spesa di un milione di euro per l'anno 2019, ad integrazione delle misure in corso di applicazione a sostegno della particolare condizione di emergenza riguardante gli italiani residenti all'estero, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale;
   b) la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, per il potenziamento della rete consolare.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019, con le seguenti: 244 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1568. (ex 54. 07.) Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Minoranza Italiana in Croazia e Slovenia e Esuli istriani, giuliani e dalmati)
  1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n.  73, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dall'anno 2022 le risorse per gli interventi, le attività e le iniziative di cui al presente articolo sono stabilite in 5 milioni di euro annui.
  2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n.  72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dall'anno 2022 le risorse per gli interventi, le attività e le iniziative di cui al presente articolo sono stabilite in 2,3 milioni di euro annui.
  3. È abrogato il comma 8-quinquies all'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n.  96.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 si sostituiscono le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 242, 7 milioni di euro per l'anno 2019 di 392,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*1. 1569. (ex *54. 013.) Fusacchia, Ungaro, La Marca, Longo.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Minoranza Italiana in Croazia e Slovenia e Esuli istriani, giuliani e dalmati)
  1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n.  73, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dall'anno 2022 le risorse per gli interventi, le attività e le iniziative di cui al presente articolo sono stabilite in 5 milioni di euro annui.
  2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n.  72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dall'anno 2022 le risorse per gli interventi, le attività e le iniziative di cui al presente articolo sono stabilite in 2,3 milioni di euro annui.
  3. È abrogato il comma 8-quinquies all'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n.  96.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 si sostituiscono le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 242,7 milioni di euro per l'anno 2019 di 392,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*1. 1570. (ex *54. 038.) Brunetta, Pettarin.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)
  1. Al fine di rafforzare le attività di aiuto allo sviluppo e cooperazione internazionale, sono assegnate all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ulteriori somme pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole da: 250 milioni di euro, fino alla fine del comma, con le seguenti: 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 380 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
1. 1571. (ex *54. 036.) Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Lavori di completamento del raddoppio della tratta Andora-Finale Ligure)
  1. Al fine di garantire il tempestivo completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Andora-Finale Ligure, quale opera prioritaria di interesse nazionale, e intervento infrastrutturale decisivo per garantire e potenziare i collegamenti tra la Liguria di ponente e la Liguria di levante, il Nord Italia e l'Europa, e consentire l'adeguamento del sistema ferroviario e di movimentazione merci per i porti liguri, il contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è incrementato di 95 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Rete Ferroviaria Italiana, è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al Contratto di programma 2017-2021 al fine di disporre l'applicazione del predetto finanziamento per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019.
  2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo Infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n.  205.
1. 1572. (ex 54. 065.) Mulè, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Sozzani.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Lavori di completamento del raddoppio della tratta Andora-Finale Ligure)
  1. Al fine di garantire il completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Andora-Finale Ligure, quale opera prioritaria di interesse nazionale, e intervento infrastrutturale decisivo per garantire e potenziare i collegamenti tra la Liguria di ponente e la Liguria di levante, il Nord Italia e l'Europa, e consentire l'adeguamento del sistema ferroviario e di movimentazione merci per i porti liguri, il contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 240. della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è incrementato di 95 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma I si provvedere a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n.  205.
1. 1573. (ex 54. 039.) Mulè, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Sozzani.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Impianti a fune)
  1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999; n.  140 è rifinanziato per una somma pari a 40 milioni di euro annui nel triennio 2019-2021.
  2. Per i medesimi fini di cui al comma 1 è riconosciuto, nell'ambito dei trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, un incremento di risorse pari a 5 milioni di euro annui nel triennio 2019-2021.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
   2019: –45.000.000;
   2020: –45.000.000;
   2021: –45.000.000.

1. 1574. (ex 54. 048.) Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Sicurezza degli impianti a fune e di innevamento programmato)
  1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n.  140, e successive modificazioni, è rifinanziato per una somma pari a 40 milioni di euro annui nel triennio 2019-2021.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
   2019: –40.000.000;
   2020: –40.000.000;
   2021: –40.000.000.
1. 1575. (ex 54. 069.) Bergamini.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misure di sostegno agli impianti di risalita)
  1. Al fine di garantire la regolare attività degli impianti di risalita, le spese di ammodernamento e di miglioramento dei livelli di sicurezza sostenute dai soggetti gestori degli stessi impianti, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, sono assimilate ad ammortamento di investimenti ed oneri finanziari.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutati in 30 milioni di euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1576. (ex 54. 041.) Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misura in favore dei pendolari autostradali)
  1. L'agevolazione tariffaria sul pedaggio autostradale, pari fino al 20 per cento del pedaggio, in favore dei pendolari che usufruiscono di dispositivo Telepass già in precedenza previsto negli accordi tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori è prorogata per gli anni 2019 e 2020. Ai fini del primo periodo è previsto un contributo di importo pari a 1 milione di euro annui.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2019: –6.000.000;
   2020: –6.000.000;

1. 1577. (ex 54. 042.) Bignami.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Pedaggi dei mezzi di soccorso)
  1. All'articolo 373, comma 2 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495 e successive modificazioni, le parole «adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio» sono sostituite dalle seguenti: «adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo servizio, anche non in emergenza».
  2. Le società concessionarie autostradali trasmettono alle competenti commissioni parlamentari una relazione semestrale contenente i dati dei flussi dei mezzi complessivi che hanno avuto accesso alla rete autostradale, suddivisi per aree geografiche regionali, con il valore dei pedaggi corrisposti, distinguendo tra mezzi di soccorso esentati dalla corresponsione degli importi dovuti dagli altri veicoli.
  4. Entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta con proprio decreto le modalità per la redazione della relazione di cui al comma 3, sentita l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT).
1. 1578. (ex 54. 049.) Silli, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Continuità territoriale marittima della Sardegna)
  1. All'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, dopo le parole: «funzioni relative alla continuità territoriale» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le funzioni relative alla continuità territoriale marittima».
  2. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone e cose, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma della Sardegna, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari e demaniali e agli investimenti in corso.
  3. Al fine di assicurare la continuità territoriale marittima lo Stato eroga annualmente, a decorrere dal 2019, alla regione autonoma della Sardegna un contributo pari a 73 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di 73 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.  190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 1579. (ex 54. 043.) Cappellacci.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Continuità territoriale aerea della Sardegna)
  1. Considerata la necessità di assicurare la continuità territoriale della Regione Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e gli aeroporti di Bologna, Napoli, Torino, Verona, come precedentemente disposto dal decreto ministeriale 29 dicembre 2005, n.  36 successivamente abrogato dal decreto ministeriale 8 agosto 2018, a decorrere dal 2019 alla regione autonoma della Sardegna è erogato annualmente un contributo pari a 14 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio, al fine dell'imposizione di oneri di servizio pubblico.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.  190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 1580. (ex 54. 044.) Cappellacci.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Liberalizzazione dell'autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso i porti pugliesi)
  1. A decorrere dal 1o marzo 2019 sono liberalizzati gli autotrasporti internazionali di merci in transito sul territorio italiano attraverso i porti presenti nei territori delle Autorità portuali del Mar Ionio e del Mar Adriatico Meridionale.
  2. Gli autotrasporti internazionali cui è fatto riferimento sono quelli eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, che transitano in Italia per essere imbarcati nei porti di cui al comma 1, ovvero eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, sbarcati nei porti di cui al comma 1 e destinati a raggiungere un Paese estero. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai veicoli interi, ai rimorchi e ai container.
  3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina le modalità e i criteri di accertamento dell'ammissibilità del transito in regime di liberalizzazione, di controllo e di irrogazione di sanzioni amministrative.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo discendono oneri pari a 22 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 228 milioni di euro per l'anno 2019 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1581. (ex 54. 040.) D'Attis, Sisto, Elvira Savino, Labriola.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Progetti innovativi per favorire la mobilità collettiva)
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2019 e 2020 finanzia progetti innovativi per favorire la mobilità collettiva per scopi didattici, per la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, architettonico e per contribuire allo sviluppo del turismo sociale ecocompatibile, specie in favore delle fasce di popolazioni più deboli e a ridotta capacità motoria, con l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e ad elevata capacità di trasporto.
  2. Gli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.  285, favoriscono l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati dei veicoli con minore impatto ambientale e a più elevata capacità di trasporto di linea e non di linea, consentendo a tali veicoli l'uso e l'accesso delle infrastrutture comuni come lo scalo ferroviario, portuale, aeroportuale e, ove compatibile, anche per fasce orarie, l'uso delle corsie preferenziali e delle altre agevolazioni per i servizi pubblici di linea.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 discendono oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 1.000.000;
   2020. – 1.000.000.

1. 1582. (ex 54. 045.) Sozzani, Spena.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Intervento urgente per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.)
  1. All'articolo 12, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole «31 ottobre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2019»;
   b) al comma 2, le parole «15 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019».
  2. Allo scopo di garantire l'adempimento delle obbligazioni di trasporto assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale senza soluzione di continuità del servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale esercitati dalle società di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito, con moddificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172 nelle more della definitiva conclusione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonché allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria, l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, è incrementato di 80 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 105 milioni di euro.
1. 1583. (ex 54. 046.) Sozzani.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misure a sostegno della logistica e della logistica digitale)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n.  124, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 188 dopo le parole: «n.  27» inserire le seguenti: «nel cui perimetro sono contenuti i PCS delle Autorità di Sistema Portuale e delle Autorità portuali», conseguentemente, dopo le parole «Ferrovie dello Stato Italiane», eliminare le parole «I PCS (Port Community System) delle Autorità portuali»;
   b) sostituire il comma 189 con il seguente:
  «89. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende alla realizzazione e gestione del SiNaMoLo per il tramite del soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27 e a tal fine definisce le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti di cui al comma 188 e definendo gli standard dei protocolli di comunicazione e trasmissione dati. Per la realizzazione del sistema è assegnato 1 milione di euro per l'anno 2019»;
   c) al comma 190 dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n.  124, sostituire le parole da «per le attività» fino a «del presente articolo», con le seguenti: «Per la gestione del sistema»;
   d) al comma 191 sostituire le parole da: «Agli oneri derivanti» fino a: «pari a» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 189 e 190 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2019 e a».
  2. All'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n.  205 aggiungere il seguente comma:
  «583-bis. Visto il comma 583 e considerati i tempi necessari a diffondere sul territorio nazionale le attività della logistica digitale, al Soggetto Attuatore Unico della Piattaforma Logistica Nazionale ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, sono ulteriormente assegnati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. Il contribuito di cui al presente comma è erogato senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto Attuatore Unico. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscrive apposita convenzione con il Soggetto Attuatore Unico».
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.  205.
1. 1584. (ex 54. 060.) Sozzani.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti usati in agricoltura)
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti usati in agricoltura.
  2. Il Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, è utilizzato al fine di abbattere il peso delle scelse sul carburanti usati in agricoltura sul costo finale dei carburanti.
  3. Le accise sul carburanti usati in agricoltura sono rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 55, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019.
1. 1585. (ex 54. 024.) Lucaselli.

COMMA 421 (vedi Art.54-bis)
Commi 422-424 (vedi Art. 54-ter)

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1 le parole: «nel limite di trecentocinquanta milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di quattrocentocinquanta milioni di euro» e dopo le parole: «usi finali dell'energia» sono inserite le seguenti: «e di efficientamento e risparmio idrico».
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro e: 400 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.
1. 1586. (ex 0. 54. 071. 4.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) soggetti pubblici per la bonifica e il risanamento di ex siti industriali dismessi in aree urbane;.
1. 1587. (ex 0. 54. 071. 5.) Benedetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) soggetti pubblici per la bonifica e il risanamento delle acque lacustri, marine e lagunari;.
1. 1588. (ex 0. 54. 071. 1.) Benedetti.

  Al comma 3 sopprimere le lettere b) e d).
1. 1589. (ex 0. 54. 071. 3.) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Comma 425 (vedi Art. 54-quater)

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.
1. 1590. (ex 0. 54. 073. 1.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli.

Commi 426-428 (vedi Art. 55)
  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 2, è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da destinare al finanziamento della nona salvaguardia esodati.
1. 1591. (ex 55. 9.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere i seguenti:
Art. 68-bis.
  1. A decorrere dall'anno 2019 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo nazionale con una dotazione di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni a decorrere dal 2020 per agevolazioni fiscali previste dall'articolo 68-quater al fine dell'apertura di attività del commercio o per la prosecuzione di attività del commercio già esistenti nelle periferie urbane delle città, limitatamente alle strutture di cui all'articolo 4 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.  114, nonché per le agevolazioni creditizie di cui all'articolo 68-sexies.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con decreto previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281 e successive modificazioni prevede i criteri per la concessione delle agevolazioni fiscali per l'apertura di attività del commercio o per la prosecuzione di attività del commercio già esistenti nelle periferie urbane dei comuni ricompresi nelle città metropolitane con maggiore attenzione di quelle periferie con grave disagio e marginalità sociale.
  3. Le regioni identificano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni non ricompresi nelle città metropolitane che possono usufruire delle agevolazioni della presente legge a condizione che presentino particolari situazioni di degrado urbanistico, di disagio sociale o necessità di rivitalizzare le aree urbane abbandonate indipendentemente dalla loro localizzazione.
  4. Le città metropolitane provvedono alla identificazione delle aree periferiche entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  5. I comuni di cui al comma 2 e 3 entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge determinano con apposite delibere di giunta le aree periferiche oggetto della presente legge.
Art. 68-ter.
  1. Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 68-quater le attività del commercio di cui al comma 1, dell'articolo 1 che abbiano la sede dell'attività commerciale nelle periferie individuate dal comma 2 dell'articolo 68-bis.
  2. Le risorse economiche del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 68-bis, costituiscono il limite per la fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.
  3. Risultano oggetto di agevolazioni tutte le attività commerciali di cui all'articolo 68-bis che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, abbiano superficie di vendita non superiore ai 150 metri quadrati nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e ai 250 mq. nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
Art. 68-quater.
  1. Le attività del commercio di cui ai precedenti articoli, possono usufruire fino al 31 dicembre 2024 delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
   b) esenzione dell'IMU sugli immobili delle attività del commercio aperte ai sensi della presente legge e utilizzati per svolgere la loro attività;
   c) azzeramento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per tre anni a carico delle attività di commercio per i contratti a tempo indeterminato;
   d) esenzione dell'imposta TARI.
  2. Le attività commerciali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 68-bis, per poter godere dei benefici di cui alla presente legge devono mantenere la propria attività nella sede come individuata ai sensi del comma 2, dell'articolo 68-bis pena la revoca dei benefici goduti ai sensi della presente legge.
Art. 68-quinquies.
  1. Le regioni possono agevolare le attività commerciali di cui al comma 1, d all'articolo 68-bis, con proprie risorse economiche ai sensi della presente legge.
Art. 68-sexies.
  1. L'Associazione bancaria italiana ed il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano un'apposita convenzione con il compito di definire le modalità e i criteri per la concessione di mutui a tasso agevolato per i soggetti di cui al comma 1, all'articolo 68-bis per la costituzione di nuove attività del commercio e per la prosecuzione di attività del commercio ubicate nelle aree periferiche come individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 68-bis.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui al comma 1.
Art. 68-septies.
  1. Per l'ammodernamento delle attività del commercio esistenti o per la nuova costruzione di attività del commercio individuate nelle aree periferiche di cui al comma 2 all'articolo 68-bis della presente legge, i comuni adottano con atto consiliare le procedure per la realizzazione delle opere pubbliche necessarie a favorire l'esercizio delle attività del commercio oggetto della presente legge.
  2. I pareri, i visti e i nulla-osta e qualsiasi altro strumento necessario per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta. Qualora entro tale termine non siano resi si intendono acquisiti con esito positivo.
  3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in Conferenza unificata stabilisce i criteri necessari per la realizzazione delle opere necessarie alla prosecuzione delle attività del commercio o alla loro nuova costituzione.

1. 1592. (ex 55. 11.) Lupi, Tondo, Colucci, Sangregorio.

  Sopprimerlo.
*1. 1593. (ex *55. 6.) Foti, Lucaselli.

  Sopprimerlo.
*1. 1594. (ex *55. 10.) Librandi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 125 milioni di euro per il 2019, di 370 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In considerazione della particolare autonomia, al comune di Roma capitale è attribuito un contributo di 60 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione delle strade.

1. 1595. (ex 55. 7.) Giachetti, Nobili.

  Al comma 1 sostituire la parola: 185 con la seguente: 35 e sostituire la parola: 430 con la seguente: 280.

  Conseguentemente:
   all'articolo 68, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018» e dopo le parole: «300 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 100 e sostituire la parola: 400 con la seguente: 250.
1. 1596. (ex 55. 5.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Vietina, Musella.

  Al comma 1, sostituire le parole: 185 con le seguenti: 135.

  Conseguentemente dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Disposizioni volte a dare soluzione ai nuclei abitativi degradati della città di Messina)

  1. Il comune di Messina, per il tramite dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me), predispone e avvia un piano di risanamento, finalizzato alla bonifica e riqualificazione ambientale, nonché demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, da attuarsi entro il periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite in esecuzione del piano di cui all'articolo 1, è assegnata al comune la somma di 250 milioni di euro per l'anno 2019.
  3. Quale contributo alla costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari di cui al comma 2, sono stanziati 250 milioni di euro per l'anno 2019.
  4. Gli alloggi realizzati o acquistati con le modalità previste dalla presente legge sono assegnati in locazione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione di graduatorie, nonché dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.
  5. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione di cui al comma 4:
   a) l'abitazione in grotte, baracche, scantinati e simili, alloggi pericolanti e igienicamente inidonei, in edifici pubblici o in condizioni di promiscuità;
   b) l'alloggio in locali a spese del comune, ovvero in zone da risanare o soggette a demolizione per esecuzione di opere pubbliche;
   c) il maggior numero di familiari a carico;
   d) il più basso reddito di lavoro.
  6. All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma, provvede l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me).

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 50.
1. 1597. (ex 55. 8.) Siracusano, Germanà.

  Al comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: con una dotazione di 128,48 milioni di euro per l'anno 2019 e di 353,48 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

  Conseguentemente all'articolo 57 sopprimere i commi 18, 19, 20 e 21.
1. 1598. (ex 55. 12.) Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Fusacchia.

  Al comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: con una dotazione di 165 milioni di euro per l'anno 2019 e di 410 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 59 sopprimere il comma 7.
1. 1599. (ex 55. 13.) Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
  1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.
  2. La suddetta detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN pubblicati dal CEN (European Commitee for Standardization): EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.
  3. La misura si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le parole: 182 milioni di euro per l'anno 2019 e di 427 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
1. 1600. (ex 55. 042.) Fidanza, Rotelli.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
  1. Al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge n.  448 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di alienazione del bene senza il rispetto della procedura di affrancazione, il venditore può effettuarla anche successivamente, pagando, oltre al costo, una penale pari al 15 per cento del valore dell'affrancazione».
1. 1601. (ex 55. 01.) Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
  Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 lo stanziamento di cui al comma 338 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, è incrementato di 5 milioni di euro per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012 n.  83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134.

  Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 5 milioni di euro a decorrere dal 2019 e per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2 della presente legge.
1. 1602. (ex 55. 03.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Misure a sostegno della logistica e della logistica digitale)
  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n.  124 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 188 dopo le parole: «n.  27» aggiungere le seguenti: «nel cui perimetro sono contenuti i PCS delle Autorità di Sistema Portuale e delle Autorità portuali»; conseguentemente, dopo le parole: «Ferrovie dello Stato Italiane» sono soppresse le parole: «I PCS (Port Community System) delle Autorità portuali»;
   b) il comma 189 è sostituito dal seguente:
  «189. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende alla realizzazione e gestione del SiNaMoLo per il tramite del soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27 e a tal fine definisce le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti di cui al comma 188 e definendo gli standard dei protocolli di comunicazione e trasmissione dati. Per la realizzazione del sistema è assegnato 1 milione di euro per l'anno 2019.»;
   c) al comma 190, dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n.  124, le parole da: «Per le attività» fino a: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Per la gestione del sistema»;
   d) al comma 191 le parole da: «Agli oneri derivanti» fino a: «pari a» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 189 e 190 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2019 e a».
  2. All'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è aggiunto il seguente: ”583-bis. Visto il comma 583 e considerati i tempi necessari a diffondere sul territorio nazionale le attività della logistica digitale, al Soggetto Attuatore Unico detta Piattaforma Logistica Nazionale ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, sono ulteriormente assegnati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. Il contribuito di cui al presente comma è erogato senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore unico. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscrive apposita convenzione con il Soggetto attuatore unico.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.  205.
1. 1603. (ex 55. 05.) Crosetto, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
  1. I piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.  494, assicurano che le aree concesse a soggetti privati siano sottoposte a un piano di ammodernamento delle attrezzature e delle strutture in conformità a criteri di edilizia sostenibile ed ecocompatibile e in adattamento con i cambiamenti climatici.
  2. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011, n.  180.
  3. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n.  494, hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni.
  4. Le concessioni di cui al comma precedente, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 31 dicembre 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n.  25, nonché quelle rilasciate successivamente a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328, o il cui rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  400, hanno una durata non inferiore a trenta anni, aumentata a quaranta nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e a cinquanta se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
  5. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.
1. 1604. (ex 55. 07.) Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Rizzetto, Lucaselli, Mandelli, Bergamini, D'Attis, Fiorini, Mulè, Mugnai, Ripani, Polidori, Rampelli.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
  1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942, n.  327, e successive modificazioni e integrazioni. – Codice della navigazione, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio.».
1. 1605. (ex 55. 08.) Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Rizzetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
  1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.  633, e successive modificazioni, le parole: «alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n.  217, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti con: «delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n.  1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n.  79».

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 180 milioni e le parole: 430 milioni con le parole: 425 milioni.
1. 1606. (ex 55. 09.) Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Rizzetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Modifiche al Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.  327)
  1. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942, n.  327, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la parola: «mare» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001 n.  351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n.  410».
1. 1607. (ex 55. 010.) Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Rizzetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Modifiche al Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n.  327)
  1. All'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n.  327, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa.
  3-ter. A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.
  3-quater. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante.».
1. 1608. (ex 55. 011.) Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Rizzetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
  1. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n.  194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n.  2.
1. 1609. (ex 55. 012.) Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Rizzetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi)
  1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per cinquanta anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al comma 1.
1. 1610. (ex 55. 016.) Fidanza, Zucconi, Rizzetto, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Interpretazione autentica della definizione di attività d'impresa in ambito turistico-alberghiero)
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.
  2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
1. 1611. (ex *55. 056.) Bendinelli, Nevi, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Tutela della solide e della sicurezza dei clienti delle locazioni brevi)
  1. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico- sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
  2. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e deve stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.
  3. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n, 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.  122;
   b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;
   c) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   d) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n.  773 e successive modifiche ed integrazioni;
   e) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.
  4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico ricettive.
1. 1612. (ex **55. 057.) Bendinelli, Nevi, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Registro nazionale delle locazioni brevi)
  1. I locatori delle unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  2. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
   a) le caratteristiche del registro di cui al comma, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n.  59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n.  773, e successive modifiche ed integrazioni;
   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet.
  3. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1, che deve contenere almeno:
   a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n.  773 del 1931;
   b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
   c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
   d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
   e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali, incluse le disposizioni in materia di prevenzione incendi;
   f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante ì quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
   g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
   h) i dati anagrafici e il codice fiscale della società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
   i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività;
   l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività.
  4. I locatori delle unità immobiliari di cui al comma 1:
   a) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;
   b) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale di chi assume la responsabilità contrattuale ed il numero di iscrizione nel registro di cui al presente articolo.
  5. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. Le medesime sanzioni di cui al comma 1 si applicano a chi svolga l'attività di cui al comma 1 senza essere iscritto nel registro di cui al presente articolo o rivolga la propria offerta al pubblico per un numero di giorni superiore a quello dichiarato all'atto della registrazione. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni di cui al comma 4 sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  6. I contratti conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione online che omettano l'applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, 5-bis e 5-ter dall'articolo 4 del decreto-legge n.  50 del 2017 convertito in legge 21 giugno 2017, n.  96, sono soggetti all'obbligo di registrazione. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediari e i sistemi di prenotazione che omettano l'applicazione delle suddette disposizioni.
1. 1613. (ex *55. 052.) Bendinelli, Nevi, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Finanziamento rinnovo parco ferroviario regionale)
  1. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui all'articolo 15, comma 1, legge 4 dicembre 2017, n.  172 per opere e programmi non ancora finanziati, il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla integrazione della delibera CIPE del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti, destinando una quota pari a 200 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 al rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale.

  Conseguentemente:
   all'articolo 80 sostituire le parole: dello 0,5 con le seguenti: dell'1.

1. 1614. (ex 55. 021.) Stumpo, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Finanziamento interventi urgenti messa in sicurezza reti ferroviarie regionali)
  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n.  216 del 5 agosto 2016, a decorrere dall'anno 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, nonché per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.
  2. A decorrere dal 1o giugno 2019 e successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (Ansfisa) invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento di attuazione degli interventi di cui al comma precedente.

  Conseguentemente:
   ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione;
   all'articolo 80 sostituire le parole: dello 0,5 con le seguenti: 1.20.

1. 1615. (ex 55. 022.) Stumpo, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Piano di sicurezza ferroviaria)
  1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto ministeriale n.  216 del 5 agosto 2016, per il triennio 2019-2021 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 200 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.
  Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2019, 30 milioni di euro per implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale.
  Entro il 31 maggio 2019, l'Ansfisa presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle Camere un resoconto dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di cui ai commi precedenti.

  Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: dello 0,5 con le seguenti: 1.

1. 1616. (ex 55. 023.) Stumpo, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Finanziamento Fondo nazionale trasporti)
  1. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135 è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1617. (ex 55. 027.) Stumpo, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Incremento risorse piano recupero immobili e alloggi edilizia residenziale pubblica)
  1. Al fine di accelerare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.  47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n.  80, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

  Conseguentemente all'articolo 80 le parole: dello 0,5 sono sostituite con le seguenti: 0,7.
1. 1618. (ex 55. 025.) Fassina, Muroni, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Istituzione Fondo recupero immobili pubblici e privati inutilizzati)
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti il «Fondo per il recupero e riuso abitativo degli immobili delle amministrazioni pubbliche e di privati inutilizzati», da almeno cinque anni, da destinare alle famiglie in disagio economico e sociale impossibilitate ad accedere alla locazione attraverso l'offerta di mercato, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019, al fine di consentire la definizione del piano di riuso degli immobili pubblici e privati inutilizzati, i Prefetti, gli enti locali e le Regioni anche in coordinamento tra loro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge effettuano una mappature degli immobili di proprietà del demanio civile e militare, delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali e delle regioni e degli enti pubblici o a partecipazione pubblica alla cabina di regia di cui al comma 2 del presente articolo, anche al fine di individuare le necessarie risorse economiche per procedere al piano di recupero o autorecupero e riuso degli immobili inutilizzati.
  2. L'eventuale non effettuazione della mappatura da parte dei soggetti di cui al comma 1 sarà interpretato come mancanza di effettivo fabbisogno abitativo e non saranno oggetto di finanziamento di cui al fondo istituito dal comma 1 del presente articolo, dei progetti di riuso degli immobili.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una cabina di regia, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti composta dal Ministro delle infrastrutture e trasporti o un suo delegato, dal Ministro dell'economia e commercio o da un suo delegato, da un rappresentante di Federcasa, associazione enti gestori immobili di edilizia residenziale pubblica, da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, da un rappresentante dell'agenzia dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata, tre rappresentanti delle Regioni e tre rappresentanti dell'Anci, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentativi. L'istituzione della cabina di regia non dovrà comportare oneri per la finanza pubblica e la partecipazione non dà diritto a indennità o rimborsi a qualsiasi titolo.
  4. La cabina di regia di cui al comma 3 dovrà svolgere in particolare i seguenti compiti:
   a) individuare gli immobili da finanziare con le risorse di cui al fondo istituito al comma 1 sulla base della mappatura effettuata nei termini di cui al comma 1;
   b) monitorare l'effettivo utilizzo delle risorse di cui al Fondo e dell'utilizzo degli immobili oggetto di recupero a favore di nuclei famigliari in disagio economico e abitativo aventi i requisiti per l'accesso alla assegnazione di una casa di edilizia residenziale pubblica come definiti dalla legge regionale in materia;
   c) inviare una relazione annuale alle competenti commissioni parlamentari con l'indicazione analitica delle risorse erogate, di quelle impegnate, del numero di alloggi oggetto dei programmi di recupero per il riuso e il numero di famiglie che ne hanno usufruito.

  Conseguentemente, all'articolo 80 le parole: dello 0,5 sono sostituite con le seguenti: dello 1.
1. 1619. (ex 55. 026.) Fassina, Muroni, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Misure per agevolare la dismissione del patrimonio residenziale degli enti previdenziali pubblici)
  1. Il termine previsto dal comma 20-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre del 2001, n.  351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.  410, è prorogato al 31 dicembre 2017.
  2. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 410 del 2001, le parole: «alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2», sono sostituite dalle seguenti: «dall'alienazione a terzi».
1. 1620. (ex 55. 029.) Morassut.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Iva agevolate per i veicoli destinati ai disabili)
  1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n.  97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di euro 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019.
1. 1621. (ex *55. 032.) Pentangelo, Versace, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)
  Al fine di agevolare gli investimenti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di incrementare il gettito fiscale conseguente, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, le parole: «idroelettrici ed eolici» sono sostituite dalle seguenti: «e idroelettrici»;
   b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento».

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.500.
1. 1622. (ex 55. 033.) Martino.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi sull'energia prodotta da biomasse, biogas e bioliquidi)
  1. All'articolo 1, comma 150, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, come modificato dall'articolo 3 quater della legge 27 febbraio 2017, n.  18, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n, 243, e dall'articolo 1, comma 588, della legge 29 dicembre 2017, n.  205, sostituire le parole: «è pari all'80 per cento di quello riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 , pubblicato nel supplemento ordinario n.  143 alla Gazzetta Ufficiale n.  159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari potenza, ed è erogato dal gestore dei servizi energetici, con le modalità previste dal suddetto decreto, a partire dal giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo qualora questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1o gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è erogato sulla base dei seguenti criteri: a) deve essere tale da compensare la differenza tra i costi a carico del beneficiario e i ricavi, in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario dell'impianto, ivi inclusa l'equa remunerazione; b) deve essere verificata con cadenza annuale la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. Al fine di salvaguardare la produzione da fonti rinnovabili, con delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, sono definite ai sensi dei commi precedenti e di quanto già stabilito dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, le modalità operative per l'erogazione dell'incentivo».
1. 1623. (ex 55. 044.) Martino.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Disposizioni di semplificazione in tema di sostegno alla micro-cogenerazione)
  All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504 dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:
   «h) prodotta con unità di micro-cogenerazione definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.  20 e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n.  99. Qualora il combustibile utilizzato in tali unità sia il gas naturale ovvero il gas di petrolio liquefatti questo viene assoggettato alla pertinente accisa per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica prevista alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504 e successive modifiche e integrazioni.».
1. 1624. (ex 55. 045.) Martino.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Disposizioni di razionalizzazione di procedure ad evidenza pubblica)
  1. All'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, le parole: «1o dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «1o dicembre 2019» limitatamente agli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f), di cui al suddetto decreto ministeriale, a condizione che le procedure ad evidenza pubblica ivi previste fossero in corso alla data del 27 luglio 2017 ma non concluse alla data del 1o dicembre 2017 e che abbiano ad oggetto i medesimi impianti all'epoca autorizzati o loro rinnovi.
1. 1625. (ex 55. 034.) Martino.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
  1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Lazio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, e, in particolare, delle attività di combustione illecita dei rifiuti, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n.  121.
  2. Almeno 500 unità del personale di cui al comma precedente dovrà essere impiegato nel territorio di Roma Capitale.
  3. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
  4. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2020.
1. 1626. (ex 55. 037.) Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche)
  1. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025».
1. 1627. (ex 55. 038.) Rampelli, Lollobrigida, Fidanza, Rizzetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59)
  1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
    «f-bis. Al commercio al dettaglio sulle aree pubbliche»;
   b) l'articolo 70 è soppresso.
1. 1628. (ex 55. 039.) Rampelli, Lollobrigida, Fidanza, Rizzetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
  1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n.  72, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021.
  2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n.  73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 5, sostituire le parole. 25 milioni con le seguenti: 19 milioni.
1. 1629. (ex 55. 041.) Rampelli, Lollobrigida, Fidanza, Rizzetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
  È istituito un Fondo per il diritto allo studio presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, con una dotazione finanziaria di 2.000.000.000 euro per garantire l'accesso gratuito alla scuola di ogni ordine e grado e per dare seguito alle misure previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  63.

  Conseguentemente, all'articolo 21 della presente legge, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.998 milioni di euro annui.
1. 1630. (ex 55. 047.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
  1. Dopo il comma 652, della legge 27 dicembre 2013 n.  147, aggiungere il seguente 652-bis: Agli immobili destinati ad uso turistico ricettivo si applica la medesima tariffa prevista per le civili abitazioni. Alle minori entrate per i comuni si provvede mediante incremento delle risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale, nel limite di 500 milioni di euro a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.500 milioni.
1. 1631. (ex 55. 053.) Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
  1. Al comma 659, lettera c), della legge 27 dicembre 2013 n.  147, dopo le parole: «ma ricorrente» aggiungere le seguenti: «tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno. Alle minori entrate per i comuni si provvede mediante incremento delle risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale, nel limite di 300 milioni di euro a decorrere dal 2019».

  Conseguentemente all'articolo 21 al comma 1, sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.700 milioni».
1. 1632. (ex 55. 054.) Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
  1. Dopo il comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, aggiungere il seguente 641-bis: «Sono altresì escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali adibiti ad attività alberghiere, nonché le aree assimilabili a quelle condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile a servizio di attività alberghiere. Alle minori entrate per i comuni si provvede mediante incremento delle risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale, nel limite di 150 milioni di euro a decorrere dal 2019.»

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 1633. (ex 55. 051.) Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
  1. Al comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.  158, è aggiunto infine il seguente periodo: »nonché di quanto indicato all'articolo 68, lettera c), secondo comma, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n.  507, relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo”. Alle minori entrate per i comuni si provvede mediante incremento de le risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale, nel limite di 500 milioni di euro a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente all'articolo 21 al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.500 milioni.
1. 1634. (ex 55. 055.) Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Misure a sostegno della sicurezza nelle città metropolitane)
  1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 dopo le parole: «della cultura 2019» sono aggiunte le seguenti: «, alla città di Roma Capitale, e alle città metropolitane di Napoli, Milano e Genova», inoltre, al medesimo comma sostituire la parola: «detenzione» è sostituita dalla seguente: «detezione»;
   b) al comma 2 dopo le parole: « 2019» sono aggiunte le seguenti: «e 8 milioni di euro per il 2020», conseguentemente al comma 3 del medesimo articolo dopo la parola: « 2019» sono inserite le seguenti: «e 2 milioni di euro per il 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.  205.
1. 1635. (ex 55. 058.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Incentivi alla mobilità ciclistica)
  1. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e in particolar modo il ricorso alla mobilità ciclistica, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n.  366, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000.
1. 1636. (ex 55. 059.) Mulè, Sozzani.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Disposizioni urgenti sulla cessazione della qualifica di rifiuto)
  1. All'articolo 4-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
  ”5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, nelle more dell'entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, affinché un rifiuto, sottoposto ad un'operazione di recupero, cessi di essere tale.
  5-ter. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi degli articoli 208, 209, 211, oppure ai sensi del titolo IlI-bis della parte seconda del presente decreto che stabiliscono, ai sensi e per gli effetti del comma 1, criteri specifici individuati nel rispetto delle condizioni del medesimo comma 1, affinché un rifiuto, sottoposto ad un'operazione di recupero, cessi di essere tale.

1. 1637. (ex 55. 065.) Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Tariffe editoriali agevolate)
  All'articolo 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi prestati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n.  353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente.
   b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
  5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n.  46, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. Al primo periodo, dopo le parole: «in favore» sono aggiunte le seguenti: ”degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261, e successive modificazioni, e;
    2. il secondo periodo è soppresso.
  5-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261, individua i criteri e i requisiti necessari per assegnare il rimborso agli operatori titolari di licenza o di autorizzazione generale.
1. 1638. (ex 55. 069.) Ferraioli.

Comma 429 (vedi Art. 55-bis)
Commi 430-431 (vedi Art. 55-ter)
Commi 432-434 (vedi Art. 55-quater)
Commi 435-439 (vedi Art. 56)
oo

  All'articolo 56 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le azioni di riqualificazione, recupero e adeguamento antisismico del patrimonio di edilizia scolastica presente nelle regioni del Mezzogiorno, per l'anno 2019, è autorizzata la spesa straordinaria pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni con: 150 milioni.
1. 1639. (ex 56. 2.) Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzato all'erogazione di finanziamenti per gli interventi di demolizione di opere abusive disposti dal prefetto. L'erogazione dei finanziamenti avviene, nel limite delle dotazioni annuali finanziaria del fondo, sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.
  2-ter. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis 1., l'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, è sostituito dal seguente: «Art. 41. (L). – (Demolizione di opere abusive). – 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto e alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31 l'elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto, nel termine previsto, alla demolizione e ai ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di duecentosettanta giorni, entro il quale l'amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Entro il mese di dicembre di ogni anno, le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Negli elenchi sono indicati, in particolare, i nomi dei proprietari e degli eventuali occupanti abusivi, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
  2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
  3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, a imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa.
  4. Le modalità previste dal comma 3 per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive possono essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, che vi provvede nel termine di duecentosettanta giorni previsto dal primo periodo del comma 1».

  Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2019, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.
1. 1640. (ex 56. 8.) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzato all'erogazione di finanziamenti per gli interventi di demolizione di opere abusive disposti dal prefetto. L'erogazione dei finanziamenti avviene, nel limite delle dotazioni annuali finanziaria del fondo, sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.
  2-ter. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ai sensi del testo unico in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, è esercitato dal Prefetto. I Comuni trasmettono con cadenza annuale l'elenco delle opere abusive per i quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il Prefetto, può avvalersi delle competenze degli uffici e degli organi della Pubblica amministrazione e dello Stato, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi anche delle risorse di cui al comma precedente. L'agenzia delle Entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, alla Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio istituita con la legge 27 dicembre 2017, n.  205 presso il Ministero delle infrastrutture, ai Ministeri dell'ambiente e dei beni e attività culturali, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano avviate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale.

  Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2019, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.
1. 1641. (ex 56. 3.) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n.  147, è incrementata di 100 milioni per il 2019 e 100 milioni per il 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2019, di 300 milioni di euro annui per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 1642. (ex 56. 4.) Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'articolo 2, comma 475 della legge n.  244 del 2007, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose.

  Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 380 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 1643. (ex 56. 5.) Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n.  431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2019, di 300 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

1. 1644. (ex 56. 6.) Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.  124, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 1645. (ex 56. 7.) Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Fondo unico per il patrocinio a spese dello Stato)
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 tutti gli stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato per il pagamento degli onorari e delle spese dei difensori, dovuti ai sensi dell'articolo 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, confluiscono nel Fondo unico per il patrocinio a spese dello Stato, istituito a decorrere dalla stessa data, nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  2. Il fondo, oltre ad essere alimentato dagli stanziamenti di cui al comma 1, è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2019, di euro 30 milioni.
All'onere recato, stimato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 1646. (ex 56. 04.) Lucaselli.

Commi 440-461 (vedi Art. 57)
ooooo

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di razionalizzazione ed efficientamento della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione al fine di potenziare le strutture di accoglienza diffuse sul territorio. Al fine di efficientare la spesa, anche in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, il Ministero dell'interno, con apposito regolamento, definisce i capitolati di spesa atti a garantire, oltre ai servizi minimi di vitto e alloggio, adeguati programmi di inserimento lavorativo e di apprendimento della lingua italiana e di assistenza psicologica, in particolare per i soggetti più vulnerabili, e risparmi di spesa per un ammontare pari ad almeno 100 milioni per l'anno 2019, 150 milioni per l'anno 2020 e 200 milioni annui a decorrere dal 2021.
  2-bis. Al fine di garantire l'efficientamento della spesa e il risparmio da essa derivante anche nell'erogazione dei servizi, il Ministero dell'interno con il regolamento di cui al comma precedente, individua altresì i servizi che possono essere erogati su scala territoriale, superando il meccanismo del finanziamento pro-capite/pro-die. Gli eventuali ulteriori risparmi ottenuti da questa modalità confluiscono in apposito Fondo da istituirsi presso il Ministero dell'interno e da destinarsi ad iniziative di promozione culturale negli istituti di formazione di ogni ordine e grado sul tema dell'importanza dell'interscambio culturale e della conoscenza della nostra Costituzione.
  2-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 90, sopprimere il comma 2.
1. 1647. (ex 57. 11.) Migliore, Fiano.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: in un apposito fondo fino alla fine del comma, con le seguenti: nel Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
1. 1648. (ex 57. 49.) Magi, Fusacchia.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: in un apposito fondo fino alla fine del periodo con le seguenti: nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge n.  147 del 2013.;

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
1. 1649. (ex 57. 28.) Librandi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di ridurre e rendere sostenibile la spesa complessiva per l'accoglienza, nell'ambito del programma nazionale FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) sono finanziati prioritariamente gli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 lettera c) del regolamento UE n.  516/2014. A tale scopo la dotazione finanziaria del FAMI, ivi compreso il cofinanziamento statale, è destinata nella misura dell'80 per cento alle misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio e alle misure di rimpatrio di cui agli articoli 11 e 12 del citato regolamento UE n.  516/2014 e per il restante 20 per cento alle altre misure previste dal regolamento medesimo in tema di asilo e integrazione.
  3-ter. Il Ministero dell'interno, in accordo con le Prefetture e sentita la Conferenza Stato Regioni, stabilisce quote di rimpatrio obbligatorie annue per singola Regione definite all'interno di bandi specifici, a tale scopo preposti, redatti dalle Prefetture.
1. 1650. (ex 57. 10.) Bignami, Vietina.

  Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 156,748 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 401,748 milioni.
1. 1651. (ex 57. 48.) Fidanza, Lucaselli.

  Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

  Conseguentemente, all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 221.748.000 euro e le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 371.748.000 euro.
1. 1652. (ex 57. 7.) Mulè.

  Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 221 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 371 milioni.
1. 1653. (ex 57. 5.) Anzaldi, Piccoli Nardelli, Ascani, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 220 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 370 milioni.
1. 1654. (ex 57. 13.) Gelmini, Casciello, Aprea, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.

  Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 370 milioni.
1. 1655. (ex 57. 36.) Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

  Conseguentemente, all'onere recato, stimato in 28 milioni e 252.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 1656. (ex 57. 26.) Lucaselli.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2016, n.  198, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  226, dopo le parole: «da adottare» aggiungere le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2019».
1. 1657. (ex 57. 14.) Casciello, Aprea, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste Italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n.  353 del 2003, convertito, con modificazioni dall'articolo della legge 27 febbraio 2004, n.  46, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente».
   b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
  5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n.  46, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. Al primo periodo, dopo le parole: «in favore» sono aggiunte le seguenti: «degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261, e successive modificazioni, e»;
   2. Il secondo periodo è soppresso.
  9-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261, individua i criteri e i requisiti necessari per assegnare il rimborso agli operatori titolari di licenza o di autorizzazione generale.
1. 1658. (ex 57. 6.) Bruno Bossio.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:
  14-bis. Il Ministro della giustizia, può disporre, quando sussistono ragioni organizzative o funzionali, per permettere l'esercizio dell'attività giudiziaria, che gli uffici giudiziari indicati nella Tabella allegata al decreto legislativo n.  155 del 2012, che utilizzano immobili su cui gravano canoni di locazione passiva a carico dello Stato, impieghino come sedi decentrate per lo svolgimento delle attività giudiziarie gli immobili interessati da interventi di edilizia finanziata con fondi statali e vincoli di utilizzo per fini di giustizia di cui alla legge 30 marzo 1981, n.  119 anche se ubicati in comuni diversi dalla sede centrale ma sempre nel medesimo circondario giudiziario.
1. 1659. (ex 57. 25.) Minardo.

  Sopprimere i commi 15 e 16.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 147.645.393 euro per l'anno 2019 e di 397.645.393 euro annui a decorrere dal 2022.
1. 1660. (ex 57. 33.) Ungaro, De Luca, Schirò, Quartapelle Procopio.

  Sopprimere il comma 15.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 149.645.393 euro per l'anno 2019 e di 397.645.393 euro annui a decorrere dal 2022.
1. 1661. (ex 57. 31.) Ungaro, Quartapelle Procopio, La Marca, Schirò, Carè, Scalfarotto.

  Sopprimere il comma 15.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui con le seguenti: 214.645.393 euro per l'anno 2019 e di 367.645.393 euro annui.
1. 1662. (ex 57. 37.) Boldrini, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Sopprimere il comma 15.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 214.640 milioni di euro per l'anno 2019 e di 367.640 milioni di euro annui.
1. 1663. (ex 57. 12.) Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Bonomo, Fassino, Guerini, Minniti.

  Sopprimere il comma 15.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 214,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 367,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1664. (ex 57. 43.) Fusacchia, Tabacci, Toccafondi.

  Sopprimere il comma 15.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente deposizione pari a 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
1. 1665. (ex 57. 9.) Valentini, Vito, Biancofiore, Cappellacci, Carfagna, Fitzgerald Nissoli, Gelmini, Napoli, Orsini, Maria Tripodi, Fascina, Gregorio Fontana, Perego Di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Sopprimere il comma 16.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 183 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1666. (ex 57. 32.) Ungaro, De Luca, Schirò.

  Sopprimere i commi 18, 19, 20 e 21.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 193,48 milioni di euro per l'anno 2019 e di 343,48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*1. 1667. (ex *57. 4.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Sopprimere i commi 18, 19, 20 e 21.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 193,48 milioni di euro per l'anno 2019 e di 343,48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*1. 1668. (ex *57. 34.) Delrio, Ascani, Marattin, Anzaldi, Boccia, Boschi, Ciampi, De Micheli, Di Giorgi, Franceschini, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi.

  Sostituire il comma 18 con il seguente:
  18. I percorsi in alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.  77, sono rinominati: «Alternanza scuola impresa» e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una complessiva:
   a) non inferiore a 220 ore nel triennio terminale del percorso degli studi degli istituti professionali;
   b) non inferiori a 180 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi tecnici;
   c) non inferiore a 100 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.970 milioni euro annui.
1. 1669. (ex 57. 53.) Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 18, sostituire le parole: percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento con le seguenti: percorsi in alternanza scuola-cittadinanza.
1. 1670. (ex 57. 44.) Fusacchia.

  Al comma 18, sostituire le parole: 2018/2019 con le seguenti: 2019/2020.
1. 1671. (ex 57. 17.) Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

  Al comma 18, dopo le parole: finanziario 2019 inserire le seguenti: restano obbligatori e.
1. 1672. (ex 57. 16.) Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

  Al comma 18, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.  61 del 2017 nonché nel triennio iniziale dei percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.  61 del 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con le seguenti: 225 e la parola: 400 con: 370.
1. 1673. (ex 57. 20.) Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

  Al comma 18, lettera a), sostituire la parola: 180 con la seguente: 400.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    alla lettera b), sostituire la parola: 150 con la seguente: 400;
    alla lettera c), sostituire la parola: 90 con la seguente: 400.
   all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 174 e la parola: 400 con la seguente: 324.
1. 1674. (ex 57. 18.) Aprea, Gelmini, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

  Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli studenti partecipanti ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, a decorrere dall'anno 2019 deve coprire obbligatoriamente anche il percorso dello studente da casa fino al luogo di svolgimento delle ore dei predetti percorsi. All'attuazione del presente comma si provvede nei limite massimo di spesa di 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 245 e la parola: 400 con la seguente: 395.
1. 1675. (ex 57. 24.) Vietina, Occhiuto, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  «18-bis. I percorsi di cui al comma 18 mirano, a favore degli studenti, a sviluppare competenze trasversali, facilitare l'orientamento, promuovere una conoscenza diretta e approfondita del mondo del lavoro, dell'impresa, della cultura, delle istituzioni e amministrazioni pubbliche, dell'impatto delle nuove tecnologie sulla società, così come a sviluppare un senso di cittadinanza, italiana ed europea, e a promuovere azioni e iniziative di cittadinanza attiva.
  18-ter. Al fine di assicurare un effettivo e efficace svolgimento dei percorsi di cui al comma 18, una somma pari a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2019, a valere sul rifinanziamento, previsto dall'articolo 28, comma 1 della presente legge, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, è destinata ad assunzioni di personale da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per assicurare l'attuazione, l'accompagnamento, il monitoraggio e la valutazione di impatto delle misure previste al comma 18.».
1. 1676. (ex 57. 45.) Fusacchia.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  «18-bis. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva tra gli studenti, una parte delle ore dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, fino a un massimo del 20 per cento del totale complessivo, può essere svolta presso associazioni di volontariato o ONLUS regolarmente iscritte nei registri regionali o nazionali.».
1. 1677. (ex 57. 23.) Vietina, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Sostituire i commi 19 e 20 con i seguenti:
  19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n.  281 del 1977, sentite le associazioni più rappresentative dei datori di lavoro, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
  20. Alle istituzioni scolastiche, anche costituite in reti, che nell'ambito della loro autonomia inseriscono nel piano triennale dell'offerta formativa progetti di svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che richiedono contingenti orari superiori al numero minimo di ore previsto dal precedente comma 18 è assicurato quale elemento di premialità per la realizzazione di detti progetti, un contributo annuale fino a euro 500 per ciascun studente, fino a esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro.
  20-bis. I percorsi di cui al comma 18 possono essere espletati anche mediante esperienze di lavoro realizzate con contratto di apprendistato di I livello di cui al decreto legislativo n.  81 del 2015, sulla base di apposite convenzioni definite ai sensi del decreto legislativo n.  77 del 2005. L'apprendistato può essere svolto anche all'estero per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.
  20-ter. Al fine di sostenere l'attività di programmazione dei percorsi di apprendistato nell'ambito dei percorsi di cui al precedente comma 18, dall'anno scolastico 2019-2020 è riconosciuto alle istituzioni scolastiche un contributo di 500 euro ad alunno, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo.
  20-quater. Ai datori di lavoro pubblici e privati, alle Onlus, agli enti e alle istituzioni che assumono con contratto di apprendistato di I livello studenti nell'ambito di progetti attivati ai fini dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui al precedente comma 18, dall'anno scolastico 2019-2020 è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi per ogni studente assunto, l'esonero del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di euro 2.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro.
  20-quinquies. Al fine di favorire la mobilità studentesca internazionale e lo svolgimento di esperienze di studi all'estero nonché l'apprendimento di soft skills, è istituita la «dote merito» per gli studenti del IV o V anno di scuola secondaria superiore che presentano una valutazione scolastica non inferiore alla media del 9 che, nell'ambito dei percorsi di cui al precedente comma 18, intendono svolgere una parte o tutto l'anno scolastico in corso di frequenza presso istituzioni scolastiche situate all'estero sulla base di progetti predisposti dalle scuole, anche costituite in rete alle scuole, o alle reti di scuole, che attivano i progetti di mobilità internazionale di cui al presente comma è riconosciuto un contributo annuale fino a euro 500 per ciascun studente per la mobilità in contesti europei e fino a 2500 euro per studente per progetti in contesti internazionali extraeuropei, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, denominato Fondo per la dote merito con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di presentazione da parte delle scuole dei progetti di mobilità internazionale e di riparto delle risorse del Fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 50 e la parola: 400 con la seguente: 230.
1. 1678. (ex 57. 22.) Aprea, Gelmini, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

  Sostituire il comma 19 con il seguente:
  19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n.  281 del 1977, sentite le associazioni più rappresentative dei datori di lavoro, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
1. 1679. (ex 57. 21.) Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

  Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo pari a 22 milioni nel 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020 sono destinati ad incrementare il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 228 e la parola: 400 con la seguente: 330.
1. 1680. (ex 57. 2.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo, pari a 22 milioni nel 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020 sono destinati ad incrementare il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n.  537.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 228 e la parola: 400 con la seguente: 330.
1. 1681. (ex 57. 3.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Tributo speciale deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi)
  1. All'articolo 3, comma 27 secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n.  549 dopo le parole: «o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico» sono aggiunte le seguenti: «o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche».
1. 1682. (ex 57. 02.) Ciaburro, Lucaselli, Caretta.

  Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
Art. 57-bis.
(Vincoli alle spese di consulenza, relazioni pubbliche e convegni, autovetture, sponsorizzazioni, missioni, formazione, manutenzione, acquisto autovetture)
  1. A decorrere dall'anno 2019, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 9, 10, 11 e 173 della legge 23 dicembre 2005, n.  266.
  2. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 505 della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
  3. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.
  4. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 5 comma 2 del decreto-legge 95 del 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012 n.  135.
  5. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trovano applicazione: l'articolo 14 e articolo 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.
1. 1683. (ex 57. 013.) Ciaburro, Lucaselli, Caretta.

  Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
Art. 57-bis.
(Piano della performance e relazione sulla performance)
  1. L'articolo 10, l'articolo 13 comma 6, lettere b) e c), l'articolo 14 comma 3 e l'articolo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
1. 1684. (ex 57. 014.) Ciaburro, Lucaselli, Caretta.

  Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
Art. 57-bis.
(Relazione di inizio e fine mandato provinciale e comunale)
  1. Gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
1. 1685. (ex 57. 015.) Ciaburro, Lucaselli, Caretta.

  Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
Art. 57-bis.
(Acquisto Beni Mobili)
  1. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con meno di 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12 comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.
1. 1686. (ex 57. 012.) Ciaburro, Lucaselli, Caretta.

  Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
Art. 57-bis.
(Piano triennale della spesa)
  1. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 2, commi 594 e 599 della legge 24 dicembre 2007, n.  244.
1. 1687. (ex 57. 011.) Ciaburro, Lucaselli, Caretta.

  Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
Art. 57-bis.
(Vincoli alle spese di consulenza, relazioni pubbliche e convegni, autovetture, sponsorizzazioni, missioni, formazione, manutenzione, acquisto autovetture)
  1. A decorrere dall'anno 2019, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trovano applicazione i commi 9, 10, 11 e 173 della legge 23 dicembre 2005, n.  266.
  2. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 505 della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
  3. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trovano applicazione i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.
  4. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 5 comma 2 del decreto-legge 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.
  5. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.
1. 1688. (ex 57. 06.) Ciaburro, Lucaselli, Caretta.

  Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Piano della performance e relazione sulla performance)
  1. L'articolo 10, l'articolo 13, comma 6, lettere b) e c), l'articolo 14 comma 3 e l'articolo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.
1. 1689. (ex 57. 07.) Ciaburro, Lucaselli, Caretta.

  Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Relazione di inizio e fine mandato provinciale e comunale)
  1. Gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.
1. 1690. (ex 57. 08.) Ciaburro, Lucaselli, Caretta.

  Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
Art. 57-bis.
(Acquisto Beni Mobili)
  1. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con meno di 1000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12 comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.
1. 1691. (ex 57. 05.) Ciaburro, Lucaselli, Caretta.

  Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
Art. 57-bis.
(Piano triennale della spesa)
  1. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 2, commi 594 e 599 della legge 24 dicembre 2007, n.  244.
1. 1692. (ex 57. 04.) Ciaburro, Lucaselli, Caretta.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Abrogazione contributo scolastico)
  1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 a tutte le Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado non è consentito imporre tasse o richiedere contributi volontari alle famiglie degli alunni di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse alla frequenza scolastica, come fotocopie, materiale didattico o altro, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui agli articoli 88-bis e 88-ter.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88 aggiungere i seguenti:
Art. 88-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)
  1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
Art. 88-ter.
(Tassazione dei redditi da capitale)
  5. All'articolo 3, comma 1, del decreto- legge 26 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento».
1. 1693. (ex 57. 016.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Abrogazione contributi scuole paritarie)
  1. Ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2019/20 è abolito ogni contributo pubblico alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.  62, e successive modificazioni, ad esclusione delle scuole paritarie degli enti locali.
  2. Le risorse derivanti dal precedente comma, vengono riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per incrementare le risorse finanziarie destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa.
1. 1694. (ex 57. 017.) Fratoianni, Fassina.

  Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Unità per l'efficientamento della spesa pubblica e il miglioramento della qualità dei servizi pubblici)
  1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita l'Unità per l'efficientamento della spesa pubblica e il miglioramento della qualità dei servizi pubblici, di seguito denominata «Unità», presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per la durata della legislatura. I membri sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della finanza pubblica, dell'analisi economica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi delle politiche pubbliche. I membri appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita. In ogni caso, i membri estranei alla pubblica amministrazione non possono essere inferiori alle dieci unità.
  2. L'Unità è l'organismo centrale preposto, nell'ambito del Governo e alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, al coordinamento dell'attuazione dei programmi e delle misure di analisi, razionalizzazione, revisione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche.
  3. L'Unità ha poteri di indirizzo e di impulso nei confronti delle amministrazioni competenti per le specifiche iniziative di misure di analisi, razionalizzazione, revisione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche e, anche sulla base della deliberazione di cui al comma 4, provvede a:
   a) individuare i settori e le funzioni di spesa prioritarie in relazione alle attività e ai servizi offerti e le misure per efficientarne i costi di produzione;
   b) individuare i programmi di spesa a bassa priorità i cui benefici non giustifichino il costo per il contribuente o siano inferiori rispetto a quelli di altri programmi di spesa che potrebbero essere sotto finanziati;
   c) redigere una metodologia per la revisione della spesa pubblica, da adottare con delibera del Consiglio dei ministri, che riporti:
    1. gli obiettivi di lungo termine della revisione e le azioni per la sua realizzazione;
    2. le modalità di revisione della spesa, indicando priorità e cronoprogramma, con particolare attenzione al collegamento tra unità di bilancio e servizio reso, anche con riferimento alla spesa trasferita, e alle procedure amministrative per l'erogazione dello stesso, al fine di rendere più efficiente il processo e più efficace il servizio;
    3. le metriche da adottare per individuare la spesa aggredibile e controllare sistematicamente i risultati, sia in fase di implementazione che di valutazione;
    4. i metodi per integrare il processo di valutazione e quello di programmazione economico finanziaria;
   d) esercitare le funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza delle attività di revisione della spesa svolte dai nuclei di analisi e valutazione di cui al comma 6. Per ogni esercizio finanziario, l'Unità trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta;
   e) monitorare e coordinare i nuclei di cui al comma 6 per l'applicazione della metodologia di cui alla lettera c) e, entro il 15 marzo di ogni anno, trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte di revisione della spesa ai fini della predisposizione del Documento di economia e finanza;
   f) fornire elementi statistici per la valutazione e il monitoraggio del processo di revisione e proporre al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio dei ministri eventuali nuove misure di revisione della spesa;
   g) informare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze dell'eventuale e reiterata inerzia delle amministrazioni coinvolte e proporre l'adozione delle misure necessarie.
  4. Con delibera del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il mese di ottobre di ogni anno, sono individuate le missioni e i relativi programmi del bilancio delle amministrazioni centrati dello Stato oggetto di analisi e valutazione da parte dei nuclei di cui al comma 6. Entro un anno dalla costituzione dell'Unità di cui al comma 1 e, successivamente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la metodologia di revisione della spesa di cui al comma 3, lettera c) è approvata e comunicata ai suddetti nuclei, tenuto conto anche delle priorità previste dalla delibera di cui al precedente periodo.
  5. Nell'ambito delle missioni del bilancio dello Stato è individuato, con decreto del Ministro competente, un Responsabile per ogni programma di spesa. Lo stesso Responsabile può essere titolare di più programmi di spesa.
  6. Entro trenta giorni dalla delibera di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Nuclei di analisi e valutazione della spesa, di seguito denominati «Nuclei». Ai predetti Nuclei, coordinati da un membro dell'Unità scelto tra i membri estranei alla pubblica amministrazione, partecipano i Rappresentanti dei programmi delle missioni oggetto di analisi e valutazione di cui al comma 5, nonché un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.
  7. I Nuclei attuano la revisione della spesa sotto le direttive dell'Unità e seguendone le indicazioni operative. In particolare, provvedono a verificare l'efficacia, l'efficienza, l'attualità e la congruità delle singole autorizzazioni di spesa, anche trasferita, e a formulare eventuali proposte di revisione.
  8. L'Unità e i Nuclei corrispondono con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. A tal fine, le amministrazioni e gli enti di cui al precedente periodo assicurano all'Unità e ai Nuclei l'accesso a tutte le banche di dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate. Ai fini dell'accesso ai dati raccolti per fini statistici ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1986, n.  322, l'Unità e i Nuclei sono equiparati agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
1. 1695. (ex 57. 019.) Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Fiorini, Bond.

Commi 462-464 (vedi Art. 57-bis)
Commi 465-469 (vedi Art. 58)
  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 237 milioni di euro per l'anno 2019 e di 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1. 1696. (ex 58. 4.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti del sistema educativo di istruzione nazionale sono svolti nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, nonché di riflessione suite pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.
  2. Con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.  127, sono individuati, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.  270:
   a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche con le modalità di cui al comma 5, finalizzati anche alla formazione di cui al comma 1;
   b) il profilo formativo e professionale del docente;
   c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma universitario, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;
   d) i relativi ambiti disciplinari;
   e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80 per cento dei complessivi centoventi crediti formativi universitari prescritti, di cui non più del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.
  3. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti di cui al comma 2, lettera c), disciplinano, altresì, le attività didattiche concernenti l'integrazione scolastica degli alunni disabili e prevedono che la formazione iniziale dei docenti possa essere svolta anche mediante la frequenza di stage all'estero.
  4. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello, di cui al comma 1, sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri e delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  5. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti, in conformità a quanto previsto dal comma 2, lettera a), con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.
  6. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo e di secondo grado sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  7. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n.  315.
  8. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito albo regionale, istituito presso l'ufficio scolastico regionale, tenuto dagli organismi tecnici rappresentativi regionali e distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.
  9. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei corsi previsti dall'articolo 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, attestato dall'iscrizione nell'albo regionale di cui al comma 8 costituisce requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi per docenti, che sono banditi dalle istituzioni scolastiche statali con cadenza almeno triennale, secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali.
1. 1697. (ex 58. 21.) Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  Art. 3 – (Concorso d'istituto). A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei corsi previsti dall'articolo 2, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, attestato dall'iscrizione nell'albo regionale di cui all'articolo 3, costituisce requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi per docenti, che sono banditi dalle istituzioni scolastiche statali con cadenza almeno triennale, secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali.
1. 1698. (ex 58. 25.) Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere i numeri 4) e 5).
1. 1699. (ex 58. 36.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente:
  2) al comma 3 le parole: «Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 3, e in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo», sono soppresse.
1. 1700. (ex 58. 35.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5.
(Requisiti di accesso)
  1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure, il possesso congiunto di:
   a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
   b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
   c) 16 CFU/CFA acquisiti informa curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, in attività di tirocinio realizzate ai sensi dell'articolo 12.
  2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
   a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
   b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
   c) 16 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, in attività di tirocinio realizzate ai sensi dell'articolo 12.
  3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, unitamente al superamento di percorsi di specializzazione per le attività di sdegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.  244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o comma 2 con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o di secondo grado.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono, altresì, individuati i settori scientifico- disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra- curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
  5. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU e CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente».

  Conseguentemente:
   a) alla lettera l) sopprimere le parole: e 12;
   b) dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
    l-bis) sostituire l'articolo 12 con il seguente:
«Art. 2.
(Tirocinio)
  1. Costituisce requisito necessario per l'accesso al concorso di cui all'articolo 3, comma 1, l'aver svolto in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, attività di tirocinio accademico, d'ora in poi definito solo »tirocinio«, presso scuole del sistema pubblico di istruzione.
  2. Il tirocinio, diretto e indiretto, consiste in almeno 400 ore di attività, pari a 16 CFU/CFA, realizzate sulla base di un progetto di tirocinio formativo concordato tra l'ente accademico e la scuola ospitante. Pur nell'autonomia didattica dell'ente accademico afferente, il tirocinio è svolto sotto la guida di un tutor in servizio presso la scuola, e di un tutor coordinatore utilizzato, secondo quanto previsto dal comma 6, presso le strutture dipartimentali di università e istituzioni AFAM preposte a tal fine.
  3. Il tirocinio diretto è svolto presso le istituzioni scolastiche e consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento.
  4. Il tirocinio indiretto è svolto presso l'università o l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività.
  5. La selezione e l'attività dei tutor sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011, i cui effetti sono applicabili al personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali nel tirocinio di cui al comma 1.
  6. Il servizio di insegnamento eventualmente prestato presso istituzioni scolastiche pubbliche può essere riconosciuto nell'ambito del tirocinio per non oltre 150 ore (6 CFU/CFA) e, comunque, solo in presenza di certificazione, rilasciata dal tutor coordinatore e scolastico, della riflessione critica sull'attività didattica svolta».
   c) sostituire la lettera m) con la seguente:
    m) sostituire l'articolo 13 con il seguente:
”Art. 13.
(Percorso annuale di formazione iniziale e prova e accesso al ruolo)
  1. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità di espletamento della formazione iniziale nel percorso annuale, consistente in almeno 20 CFU/CFA, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n.  107.
  2. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o in applicazione dell'articolo 33, comma 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.  104, limitatamente ai fatti sopravvenuti successivamente al termine di prestazione delle domande delle istanze per il relativo concorso.
   d) all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 237 milioni di euro per l'anno 2019 e di 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1701. (ex 58. 3.) Prestipino.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) all'articolo 5:
  1) al comma 1, la lettera a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   a) la laurea magistrale o a ciclo unico specialistica, oppure il diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, finalizzato all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative nonché di riflessione sulle pratiche didattiche;
   b) almeno 40 crediti formativi universitari (CFU) nei settori scientifico-disciplinari per l'insegnamento acquisiti in forma curriculare o aggiuntiva con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione;
  2) al comma 4, le parole: «24 CFU/CFA» sono sostituite dalle seguenti: «40 CFU/CFA».
1. 1702. (ex 58. 24.) Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).
1. 1703. (ex 58. 34.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
  Art. 7 – 1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento sono iscritti sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito Albo regionale istituito presso l'ufficio scolastico regionale e distinto per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado per classe di abilitazione.
1. 1704. (ex 58. 22.) Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.

  Al comma 1, alla lettera l), sopprimere le parole: e 12.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)
  1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
1. 1705. (ex 58. 32.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, lettera m), numero 3) capoverso comma 3, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.
1. 1706. (ex 58. 33.) Fassina, Fratoianni, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n.  499 del 20 luglio 2015 per l'ammissione al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono prorogati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di ottanta ore e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449, e successive modificazioni.
1. 1707. (ex 58. 23.) D'Attis, Paolo Russo, Casciello, Pentangelo, Sarro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per garantire agli assistenti amministrativi, che sostituiscono i direttori SGA nei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, un adeguato riconoscimento delle funzioni superiori esercitate sono abrogate, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n.  228.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.993 milioni di euro annui.
1. 1708. (ex 58. 6.) Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di potenziare i servizi amministrativi e tecnici delle istituzioni scolastiche ed educative, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere – con conseguente aumento delle dotazioni organiche – 6.000 unità di Assistenti Amministrativi e 3.000 unità di Assistenti Tecnici a partire dall'anno scolastico 2019/2020. Gli Assistenti Tecnici assunti in attuazione dalle disposizioni di cui al presente comma sono destinati ad incrementare l'organico delle istituzioni scolastiche del primo ciclo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1 primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.760 milioni di euro annui.
1. 1709. (ex 58. 11.) Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per attuare quanto previsto dal CCNL del 10 novembre 2014, prorogato dall'articolo 39 del CCNL 19 aprile 2018, in materia di indennità mensile ai direttori SGA che lavorano anche in una seconda scuola sottodimensionata, è stanziata la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 180 milioni di euro.
1. 1710. (ex 58. 7.) Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di garantite il regolare funzionamento di tutte le istituzioni scolastiche ed educative, sono abrogate con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un dirigente Scolastico e di un direttore SGA alle scuole sottodimensionate. Conseguentemente l'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori SGA è incrementato di 300 unità per ciascuna delle categorie indicate.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1 primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.964 milioni di euro annui.
1. 1711. (ex 58. 10.) Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative in caso di mancata copertura del posto di direttore SGA, dopo aver esperito tutte le procedure previste dalle vigenti norme contrattuali, il dirigente scolastico è autorizzato ad attivare una procedura di reclutamento attraverso i centri per l'impiego dipendenti dalle Province o città metropolitane. Gli aspiranti inviati alle scuole dai centri per l'impiego dovranno essere in possesso del requisito culturale prescritto per l'accesso al ruolo dei direttori SGA. Gli aspiranti inviati sosterranno una procedura selettiva per colloquio che sarà svolta dal dirigente scolastico, con la presenza di due docenti suoi collaboratori. Della procedura selettiva è redatto specifico processo verbale e all'esito della stessa il dirigente scolastico provvede alla stipula di un contratto individuale di lavoro per supplenza annuale.
1. 1712. (ex 58. 8.) Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, a decorrere daranno scolastico 2019/2020 i dirigenti scolastici possono confermare l'organico dell'anno precedente fino all'attingimento in graduatoria degli aventi diritto.
1. 1713. (ex 58. 14.) Vietina, Occhiuto, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente, di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.
1. 1714. (ex 58. 15.) Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del direttore generale n.  105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.
1. 1715. (ex 58. 16.) Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I candidati partecipanti alla procedura selettiva per titoli ed esami indetta con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n.  56 del 15 luglio 2011, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali e che le abbiano portate a termine ottenendo giudizio positivo, conseguono comunque l'idoneità e vengono inseriti nelle graduatorie finali di seguito all'ultimo idoneo e nell'ordine ad essi spettante in base al punteggio conseguito.
1. 1716. (ex 58. 17.) Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, le parole: «la predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento» sono soppresse.
  5-ter. All'articolo 1, comma 113, della legge 13 luglio 2015, n.  107, la lettera g) è soppressa.
1. 1717. (ex 58. 19.) Bignami, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento dei Direttori dei servizi generali e amministrativi)
  1. All'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle more dell'espletamento del concorso per il reclutamento di cui al primo periodo, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, dopo aver esperito tutte le procedure previste dalle vigenti norme contrattuali, il dirigente scolastico è autorizzato all'attribuzione delle supplenze annuali previo colloquio, sulla base degli elenchi presenti presso i Centri per l'impiego, a soggetti in possesso del requisito culturale prescritto per l'accesso al ruolo del Direttori dei servizi generali e amministrativi».
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 1718. (ex 58. 01.) Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Riapertura delle graduatorie ad esaurimento)
  1. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n.  296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio.
1. 1719. (ex 58. 03.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Potenziamento organico dei posti di sostegno)
  1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107, il comma 75 è sostituito dal seguente:
  «75. L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessario per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza delle Corte costituzionale n.  80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 480 milioni di euro nel 2019 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui agli articoli 88-bis, 88-ter e 88-quater.

  Conseguentemente dopo l'articolo 88, aggiungere i seguenti:
  Art. 88-bis. – (Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici) – 1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
  Art. 88-ter. – (Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare) – 1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 639 terzo periodo le parole: »a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile« sono sostituite dalle seguenti: »a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9«.
   b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
  »669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9«;
   c) il comma 671 è sostituito dal seguente:
  »671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria«.
   d) al comma 674 le parole: »o detentorie« sono soppresse;
   e) al comma 678, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
   f) il comma 681 è sostituito dal seguente:
  »681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare«.
  Art. 88-quater. – (Tassazione dei redditi da capitale) – 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, le parole: »nella misura del 26 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 29 per cento”.
1. 1720. (ex 58. 04.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Piano straordinario di assunzione di educatori professionali e pedagogisti)
  1. Al fine di contrastare la formazione del precariato nell'ambito delle professioni dell'educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e del pedagogista il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, avvia di un Piano pluriennale di assunzioni dedicato alle figure di educatori professionali e pedagogisti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'obiettivo prioritario di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
  2. Per i fini del comma precedente è istituita la figura di un educatore professionale e di un pedagogista in ogni Istituzione scolastica.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti nel limite del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.

  Conseguentemente dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:
  Art. 88-bis – (Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici) – 1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
1. 1721. (ex 58. 05.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

Commi 470-483 (vedi Art. 59)
  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, il Fondo di dui all'articolo 55 è ridotto di 60 milioni di euro nel 2019 e 531 milioni di euro nel periodo 2020-2031.
1. 1722. (ex 59. 32.) Ferro, Foti, Lollobrigida, Deidda, Lucaselli.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e 531 milioni di euro nel periodo dal 2019 al 2031, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n.  196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 1723. (ex 59. 23.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine del raggiungimento nel triennio 2019-2021 e del successivo mantenimento dell'obiettivo del 2 per cento nel rapporto risorse Difesa/PIL, così come richiesto in ambito NATO, le spese militari sono incrementate di 5 miliardi di euro nel 2019, di 8 miliardi di euro nel 2020 e di 11 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021.

  Conseguentemente,
   all'articolo 21:

    al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.810 milioni di euro nel 2019, 5.820 milioni di euro nel 2020 e 2.820 milioni di euro annui a decorrere dal 2021;
    sopprimere il comma 4.
   ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n.  196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 1724. (ex 59. 17.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 gennaio 2019 con le seguenti: 30 marzo 2019.
1. 1725. (ex 59. 18.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto è adottato previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono nei termini e nei modi di cui al comma 3 dell'articolo 536 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
1. 1726. (ex 59. 21.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto è adottato previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono nei termini e nei modi di cui al comma 3 dell'articolo 536 del decreto legislativo n.  66 del 2010.
1. 1727. (ex 59. 4.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2 è ridotto di 78 milioni di euro per il 2019, 95 milioni di euro nel 2020 e 40 milioni di euro nel 2021.
1. 1728. (ex 59. 22.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.

  Sostituire il comma 2, con i seguenti:
  2. Le spese e le relative consegne per investimento iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono incrementate:
   a) per 50 milioni di euro nell'anno 2019, per 100 milioni di euro nell'anno 2020 e per 60 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1997, n.  266:
   b) per 50 milioni di euro nell'anno 2019, per 20 milioni di euro nell'anno 2020 e per 20 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, come rifinanziata dall'articolo 1 comma 140, lettera f), della legge 11 dicembre 2016, n.  232.
  2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dalla presente disposizione, pari a 100 milioni per il 2019, 120 milioni per il 2020 e 80 milioni per il 2021, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n.  196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 1729. (ex 59. 20.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 le spese nello Stato di previsione del Ministero sviluppo economico sono destinate, per un importo pari a 70 milioni all'anno, alla realizzazione del programma Piaggio P. 2HH.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019, 330 milioni di euro per l'anno 2020, 330 milioni di euro per l'anno 2021, 330 milioni di euro per l'anno 2022, 330 milioni di euro per l'anno 2023, 330 milioni di euro per l'anno 2024, 330 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1. 1730. (ex 59. 3.) Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le risorse non impiegate al 31 dicembre 2018 per il piano di smaltimento delle ecoballe in Campania, sono assegnate per le attività di bonifica della «terra dei fuochi» tra le province di Caserta e Napoli.
1. 1731. (ex 59. 15.) Paolo Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di prevenire nuove procedure d'infrazione da parte della Commissione europea, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2017, 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019 per la definizione di un Piano straordinario di messa in sicurezza permanente e ripristino dello stato del luoghi nelle aree interessate da depositi di rifiuti realizzate in violazione delle norme europee in materia di gestione delle discariche di rifiuti, non comprese nei siti di interesse nazionale e individuate, con relativa priorità d'intervento, nella pianificazione regionale di settore in materia di gestione del rifiuti e siti contaminati. Il Piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli Interventi medesimi le risorse sono destinate, prioritariamente, a interventi di rimozione dei rifiuti depositati, realizzazione della messa in sicurezza permanente o ripristino dello stato dei luoghi, che risultino sia cofinanziati dalle regioni per un valore almeno pari al 30 per cento dell'intero importo stimato degli interventi.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –50.000.000;
   2020: –50.000.000;
   2021: –50.000.000.
1. 1732. (ex 59. 36.) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di proseguire nell'opera di bonifica del sito di Porto Marghera è autorizzata per il biennio 2019-2020 la spesa pari a 5 milioni di euro per ciascun anno.

  Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 180 milioni di euro e le parole 430 con le seguenti: 425.
1. 1733. (ex 59. 7.) Pellicani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le risorse assegnate al finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, di cui alla legge n. 434 del 1998, sono incrementate di 10 milioni di euro dal 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 55, al comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e 430 milioni rispettivamente con le parole: 175 milioni e 420 milioni.
1. 1734. (ex 59. 14.) Brambilla, Pella.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. All'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo le parole: «A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui»;
   b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di reintegrare le risorse a copertura dei premi da corrispondere per il fermo biologico temporaneo degli anni 2016, 2017, 2018, per l'anno 2019 sono stanziati euro 800.000, da erogare agli operatori di settore della regione Toscana, secondo le modalità previste dal primo periodo. Al relativo onere, pari a euro 800.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190».
1. 1735. (ex 59. 33.) Ripani, Mugnai.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, il numero «45,07» è sostituito dal seguente: «50».
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.
1. 1736. (ex 59. 40.) Acquaroli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A decorrere dal 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  154, di seguito denominato «Fondo», è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 1737. (ex 59. 41.) Benedetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, n.  205, articolo 1, comma 121, dopo le parole: «di cui alla legge 13 marzo 1958, n.  250,» inserire le seguenti: «nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita». Alla legge 27 dicembre 2017, n.  205, articolo 1, comma 135, dopo le parole: «a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma» inserire le seguenti: «nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 1738. (ex 59. 42.) Benedetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 di cui all'articolo 2, comma 5-decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n.  10, è integrata di 8 milioni di euro, sulla base delle necessità della nuova Programmazione, per l'annualità 2019.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 242 milioni.
1. 1739. (ex 59. 43.) Benedetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.  250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera non superiore a quanto previsto dai massimali mensili dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall'INPS divisi forfettariamente per 26. L'indennità non concorre alla formazione del reddito, è moltiplicata per il numero delle giornate di pesca effettivamente non lavorate, ivi incluse le giornate di sabato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 239 milioni.
1. 1740. (ex 59. 44.) Benedetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli di cui alla legge 8 agosto 1972, n.  457, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle unità adibite alla pesca marittima ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.  250. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 1741. (ex 59. 45.) Benedetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A decorrere dal 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  154, di seguito denominato «Fondo», è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.
*1. 1742. (ex *59. 9.) Incerti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A decorrere dal 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  154, di seguito denominato «Fondo», è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente Incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.
*1. 1743. (ex *59. 10.) D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 165 milioni di euro.
1. 1744. (ex 59. 31.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1745. (ex 59. 6.) Ascani, Franceschini, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2018/2019, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.
  7-bis. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2019, può essere utilizzata per:
   a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza:
    di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;
    di corsi di alta formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;
   b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;
   c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di software.
  7-ter. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  7-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
  7-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 270 milioni di euro per l'anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  7-sexies. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208 è soppresso.
1. 1746. (ex 59. 24.) Marrocco, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli.

  Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, al primo periodo, dopo le parole: «e nell'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e 2019».
1. 1747. (ex 59. 8.) Piccoli Nardelli, Ascani, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Sopprimere il comma 8.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.998 milioni di euro annui.
1. 1748. (ex 59. 27.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 430 milioni di euro, con le seguenti: 422 milioni di euro.
1. 1749. (ex 59. 28.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 4.851.250:
   2021: – 4.851.250.
1. 1750. (ex 59. 37.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 242 e la parola: 400 con la seguente: 392.
1. 1751. (ex 59. 26.) Marrocco, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Al comma 9, all'elenco n.  1, allegato alla presente legge sopprimere la denominazione: legge 14 novembre 2016, n.  220, articolo 18, comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 1752. (ex 59. 13.) Piccoli Nardelli, Ascani, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Al comma 9, all'elenco n.  1, allegato alla presente legge sopprimere la denominazione: legge 27 dicembre, n.  205, articolo 1, comma 319.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 398,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 1753. (ex 59. 12.) Piccoli Nardelli, Ascani, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Al comma 9, all'elenco n.  1, allegato alla presente legge sopprimere la denominazione: legge 7 marzo 2001, n.  62, articolo 8.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 399,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 1754. (ex 59. 11.) Piccoli Nardelli, Ascani, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Al fine di proseguire il processo di risparmio a medio-lungo termine già avviato con l'articolo 1, comma 1096, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA, nel procedere all'immissione in organico di personale per il triennio 2019-2021, attinge prioritariamente alle graduatorie di cui al predetto comma 1096 fino al relativo esaurimento.
1. 1755. (ex 59. 39.) Lacarra.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Le spese culturali individuali quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere oltre al nome e cognome il codice fiscale.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 430 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.
1. 1756. (ex 59. 30.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
  1. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n.  222, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale».
1. 1757. (ex 59. 01.) Magi, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
  1. All'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n.  222, aggiungere il seguente periodo: «La quota a diretta gestione statale è destinata, in una misura comunque non inferiore al 5 per cento della disponibilità complessiva per ciascun anno, alla realizzazione di messaggi pubblicitari e al conseguente acquisto di spazi televisivi, radiofonici, della stampa periodica, nonché di altri mezzi di informazione, aventi lo scopo di assicurare adeguata informazione ai contribuenti sulla possibilità di scegliere, in sede di dichiarazione annuale del redditi, di destinare la quota pari all'otto per mille di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.  222, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione dello Stato, nonché sulle iniziative che lo Stato finanzia o intende finanziare ai sensi dell'articolo 48, primo periodo, della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n.  76».
1. 1758. (ex 59. 02.) Magi, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
  All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, con esclusione, in ogni caso, delle attività ricettive destinate ad offrire alloggio od ospitalità dietro il pagamento di un prezzo».
1. 1759. (ex 59. 03.) Magi, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
  1. Le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, sono interamente destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è definanziato per i corrispondenti importi.
1. 1760. (ex 59. 04.) Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:
Art. 59-bis.
(Sussidi ambientalmente favorevoli)
  1. Con decreto del Ministero dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei «Sussidi ambientalmente dannosi» a favore dei «Sussidi ambientalmente favorevoli», così come indicati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli», reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.  221.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo Cop 21 Agenda 2030 ONU», dotato ed alimentato da risorse annuali di origine riallocativa, con riferimento al Catalogo dei Sussidi del Ministero ambiente, previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché da eventuali altre entrate. Il CIPE è incaricato della gestione e del reimpiego dei fondi di cui al citato Fondo ai fini di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente, destinando altresì una parte delle risorse non inferiore al 20 per cento ad azioni di compensazione a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse e prevedendo, altresì, un piano specifico per l'agricoltura.
  3. Il processo riallocativo avrà inizio dal 1o gennaio 2019 e dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
1. 1761. (ex 59. 05.) Pastorino, Muroni, Fassina.

  Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
  1. All'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo le parole «Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente» sono aggiunte le parole: «che abbiano un fatturato annuo inferiore a un milione di euro».
1. 1762. (ex 59. 06.) Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 59 inserire il seguente:
Art. 59-bis.
(Lavoratori collocati in quiescenza che rinunciano al trattamento pensionistico per proseguire l'attività lavorativa dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni)
  1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.  96, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. Alle pubbliche amministrazioni è consentito conferire ai soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali, ovvero all'interno di organi di amministrazione attiva o consultiva di enti pubblici, nazionali o locali, purché il lavoratore in quiescenza rinunci, contestualmente all'accettazione dell'incarico, al trattamento pensionistico durante lo svolgimento dell'incarico e senza diritto di recupero delle somme, salva fatta la disciplina di settore in materia di incarichi e cariche presso organi costituzionali, entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione».
1. 1763. (ex 59. 07.) Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
  1. Al decreto-legge n.  83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  106 del 2014, all'articolo 1:
   al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) la parola «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n.  42 del 2004»;
    b) le parole: «di appartenenza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n.  42 del 2004»;
   c) dopo le parole: «delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza» sono inserite le seguenti: «delle istituzioni di cui al titolo III della legge n.  800 del 1967 e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1o luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni:
   al comma 2 la parola »pubblici« è sostituita dalle seguenti: »di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n.  42 del 2014«;
   al comma 5 la parola »pubblici« è sostituita dalle seguenti: »di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n.  42 del 2014”;
  2. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n.  42 del 2004, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n.  42 del 2004, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, delle istituzioni di cui al titolo III della legge n.  800 del 1967 e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1o luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni di rievocazione storica, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

  Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e le parole: 430 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.
1. 1764. (ex 59. 09.) Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Incremento del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo n.  95 del 2017)
  1. Al fine di fronteggiare esigenze di carattere operativo e di valorizzare l'attuazione di specifici programmi e il raggiungimento di qualificati obiettivi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'incremento del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
1. 1765. (ex 59. 010.) Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.

Comma 484 (vedi Art. 59-bis)
Commi 485-492 (vedi Art. 60)

  Al comma 1 premettere il seguente;
  01. Al comma 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019»;
   b) e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2019 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote».
1. 1766. (ex 60. 5.) Nevi, Mandelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «entro il 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio dell'esercizio di riferimento»;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.
1. 1767. (ex 60. 1.) Marattin, Ferri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, le parole: «, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dal 2019 è pari almeno all'85 per cento dell'importo».
1. 1768. (ex 60. 2.) Marattin, Miceli, Ferri.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai comuni è attribuito un contributo di 564 milioni di euro a decorrere dal 2019 che confluisce nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380-ter, della legge 24 dicembre 2012, n.  228.
  8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 564 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede:
   a) quanto a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190;
   c) quanto a 164 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1.
1. 1769. (ex 60. 3.) Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Ferri..

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019»;
   b) al comma 26, secondo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
   c) al comma 28 le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019».
1. 1770. (ex 60. 4.) Boschi, Ferri..

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al comma 866 della legge 27 dicembre 2017, n.  205 alla lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ad esclusione dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità».
1. 1771. (ex 60. 6.) Quartapelle Procopio, Marattin, Tabacci, Scalfarotto, Fiano, Mor, Noja.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «Per l'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e a decorrere dall'anno 2019» e dopo le parole: «300 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».
  8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 1772. (ex 60. 19.) Marattin, Enrico Borghi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il comma 880 della legge n.  205 del 27 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:
  «880. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n.  4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa».
1. 1773. (ex 60. 9.) Ferri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al comma 882 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, le parole: «nel 2019 pari ad almeno l'85 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 è pari ad almeno il 75 per cento, nel 2020 pari ad almeno l'85 per cento, nel 2021 è pari ad almeno il 95 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».
1. 1774. (ex 60. 10.) Ferri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 dopo Il comma 9-ter è aggiunto il seguente:
  «9-quater. Per gli anni 2017 e 2018, le variazioni al bilancio di previsione dei comuni con popolazione non superiore a 20 mila abitanti possono determinare l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto vincolato, destinato agli investimenti e disponibile a copertura del fondo pluriennale vincolato, relativamente alle annualità successive a quella in corso ricomprese nel bilancio di previsione finanziarlo. La quota dell'avanzo di amministrazione presunto applicabile per tale finalità non può comunque superare il 70 per cento del fondo cassa risultante alla data del 30 settembre dell'anno in corso. L'utilizzo della facoltà di cui ai periodi precedenti è strettamente collegata all'attuazione dei progetti di investimento previsti nel piano delle opere-pubbliche di ciascun ente e la concessione di spazi finanziari nell'ambito dell'eventuale ricorso al patto verticale nazionale per gli anni 2018 e 2019 tiene conto dell'importo dell'avanzo applicato per effetto del presente comma».
1. 1775. (ex 60. 11.) Fragomeli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.
1. 1776. (ex 60. 12.) Melilli.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Disciplina della TARI)
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, al terzo periodo le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2014 al 2020»;
   b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».
1. 1777. (ex 60. 02.) Fragomeli.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Semplificazioni in materia di imposta di registro)
  1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131, è aggiunto in fine il seguente comma: «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».
  2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.  23, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, del comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200.».

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti:, di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 1778. (ex 60. 03.) Fragomeli.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Nuova IMU)
  1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n.  23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
  2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670.
  3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
  4. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera 0a) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.
  5. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi del commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.
  6. L'imposta di cui al comma 1 relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n.  3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n.  14 assicurando la neutralità finanziarla nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n.  42 del 2009.
  7. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, per l'importo di 350 milioni euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1 della presente legge, e per l'importo di 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 1779. (ex 60. 04.) Fragomeli, Marattin.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
  1. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito del patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f) della legge 23 dicembre 1996, n.  662, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 9-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, qualora le imprese non abbiano provveduto all'invio della documentazione finale di spesa entro la data del 30 giugno 2019, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale è altresì disposto il recupero dei contributi erogati.
  2. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di procedure di gestione delle misure di cui al comma 1, per le imprese non interessate dalle disposizioni di decadenza di cui al medesimo comma 1, la definizione del procedimento agevolativo avviene con procedura semplificata stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico che disciplina altresì, in caso di inerzia di soggetti proposti alla definizione dei procedimenti, le modalità di attribuzione di specifici poteri sostitutivi a soggetti pubblici o privati individuati d'intesa con le regioni interessate.
  3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali laddove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di appositi accordi di programma con le regioni interessate, per il finanziamento di progetti pilota, presentati, per i rispettivi territori di riferimento, per il tramite dei Soggetti Responsabili dei patti territoriali, laddove posseggano i requisiti previsti dal «Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del Soggetto responsabile di patto territoriale, ai sensi del regolamento approvato con decreto ministeriale n.  320 del 31 luglio 2000» con il conferimento ad essi di analoghe funzioni e responsabilità di quelle previste dal disciplinare stesso, per la realizzazione di interventi di sviluppo locale a valenza interregionale o che interessino vaste aree territoriali, volti tra l'altro a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi. Nella definizione dei predetti progetti è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n.  81 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n.  127, accertate dallo stesso Ministero dello sviluppo economico con il decreto direttoriale del 3 gennaio 2014 e non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per indisponibilità delle risorse. Ai medesimi accordi di programma, possono essere destinate altresì le risorse di cui alla deliberazione CIPE n.  26 del 25 luglio 2003, impegnate in favore delle regioni e non utilizzate entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, delle economie relative ai contratti d'area.
1. 1780. (ex 60. 05.) Cenni.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
  All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) al comma 2 le parole: «entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   c) al comma 3 le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
1. 1781. (ex 60. 08.) Fidanza, Trancassini, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
  All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50 e successive modificazioni, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti «sino alla data del 31 dicembre 2019».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, è ridotto di 10 milioni di euro per il 2019.
1. 1782. (ex 60. 09.) Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
  Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»;
   b) all'articolo 249 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.».
1. 1783. (ex 60. 010.) Fidanza, Trancassini, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
  All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito con legge 23 giugno 2014, n.  89.».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 563,4 milioni di euro dall'anno 2019.
1. 1784. (ex 60. 011.) Fidanza, Trancassini, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Fondo manifestazioni pubbliche)
  1. Al fine di sostenere i comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per le manifestazioni pubbliche».
  2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
  3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni l'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: 181 milioni di euro per l'anno 2019, 426 milioni di euro per l'anno 2020 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
1. 1785. (ex 60. 013.) Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(FCDE accantonamento minimo)
  1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n.  205 le parole: «nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo», sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».

  Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, le parole: nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento, sono sostituite dalle seguenti: nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento.
1. 1786. (ex 60. 014.) Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(FCDE determinazione a rendiconto)
  1. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo n.  118 del 23 giugno 2011 le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio», sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

1. 1787. (ex 60. 015.) Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente;
Art. 60-bis.
(Deroga accesso al mutuo enti locali)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9-bis dell'articolo 243-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati»;
   b) all'articolo 249 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati».
1. 1788. (ex 60. 016.) Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Anticipazioni di tesoreria)
  1. All'articolo 21 comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50 e successive modificazioni, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2019».
1. 1789. (ex 60. 017.) Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Proroga deliberazione bilancio di previsione enti locali)
  1. Per l'anno 2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, è fissato al 31 marzo 2019.
1. 1790. (ex 60. 018.) Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Semplificazioni per i piccoli comuni)
  1. All'articolo 1 comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267», sono soppresse;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 dell'articolo 170» è abrogato e sostituito con il seguente: «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».
  2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n.  118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino, a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».
1. 1791. (ex 60. 019.) Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Istituzione comparto e tavolo permanente delle città metropolitane)
  1. È istituito un comparto autonomo delle Città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare il rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse.
  2. A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle Città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle Città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane.
  3. Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia.
*1. 1792. (ex *60. 022.) Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Istituzione comparto e tavolo permanente delle città metropolitane)
  1. È istituito un comparto autonomo delle Città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i. rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse.
  2. A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle Città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle Città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane.
  3. Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia.
*1. 1793. (ex *60. 052.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
«Art. 60-bis.
(Adeguamento tariffe Cosap)
  1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al punto 1), sottopunto I), le parole: »lire 1.500 per utenza« sono sostituite dalle seguenti: »2 euro per utenza«;
   b) al punto 1), sottopunto II), le parole: »lire 1.250 per utenza« sono sostituite dalle seguenti: »1,80 euro per utenza«;
   c) al punto 5), dopo le parole: »31 dicembre dell'anno precedente.«, è aggiunto il seguente periodo: »Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali”.
**1. 1794. (ex **60.023.) Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
«Art. 60-bis.
(Adeguamento tariffe Cosap)
  1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al punto 1), sottopunto I), le parole: »lire 1.500 per utenza« sono sostituite dalle seguenti: »2 euro per utenza«;
   b) al punto 1), sottopunto II), le parole: »lire 1.250 per utenza« sono sostituite dalle seguenti: »1,80 euro per utenza«;
   c) al punto 5), dopo le parole: »31 dicembre dell'anno precedente.« è aggiunto il seguente periodo: »Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali”.
**1. 1795. (ex **60.038.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Modifiche alla disciplina della TARI)
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, al terzo periodo le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle parole: «per gli anni dal 2014 al 2020»;
   b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».
1. 1796. (ex 60. 024.) Pastorino, Fornaro, Fassina

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione)
  1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
  2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n.  50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.
1. 1797. (ex 60. 025.) Pastorino, Fornaro, Fassina

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Modalità di quantificazione FCDE)
  1. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.» sono sostituite dalle seguenti: «2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi»;
   b) le parole:
«incassi di competenza es. X+incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X»
sono sostituite dalle seguenti:
«incassi di competenza es. X+incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X»;
   c) le parole: «Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente» sono soppresse.
*1. 1798. (ex *60. 026.) Pastorino, Fornaro, Fassina

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Modalità di quantificazione FCDE)
  1. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.» sono sostituite dalle seguenti: «2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi»;
   b) le parole:
«incassi di competenza es. X+incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X»
sono sostituite dalle seguenti:
«incassi di competenza es. X+incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X»;
   c) le parole: «Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente» sono soppresse.
*1. 1799. (ex *60. 055.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
  1. Alla legge 28 dicembre 2015, n.  208, all'articolo 1, comma 17 lettera b), le parole: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, e successive modificazioni».
1. 1800. (ex 60. 028.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Blocco innalzamento tributi locali)
  1. Al comma 26, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2019 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote»;
1. 1801. (ex 60. 030.) Mazzetti, D'Ettore, Cortelazzo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Estensione del blocco dei pagamenti ai crediti derivanti da ingiunzioni di pagamento articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602)
  1. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al Regio decreto 14 aprile 1910 n.  639, con riferimento all'effettuazione di pagamenti di importo superiore a mille euro. Nelle more della creazione di un archivio nazionale di riferimento per la completa attuazione del presente comma, gli enti territoriali possono determinare, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica dell'esistenza di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento dello stesso ente o di altri enti territoriali appositamente convenzionati, ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell'ente stesso, di sue società controllate, o di altri enti territoriali convenzionati ai fini del presente comma, per importi superiori a mille euro, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore.
  2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 ottobre 2019 adotta un regolamento per l'istituzione di un archivio nazionale delle ingiunzioni di pagamento alimentato su base volontaria dagli enti territoriali, recante le ulteriori disposizioni necessarie alla completa attuazione del comma 2-ter».
1. 1802. (ex 60. 034.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)
  1. All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, dopo le parole «dello Stato,» sono aggiunte le seguenti parole «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,».
  2. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, le parole «al contributo unificato il processo già esente» sono sostituite dalle seguenti: «al contributo unificato il processo e le parti già esistenti».
1. 1803. (ex 60. 036.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Tutela dei crediti comunali)
  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440 si applicano anche agli enti territoriali.
1. 1804. (ex 60. 037.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti)
  1. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, è sostituito dal seguente:
  «691. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446 del 1997, i comuni possono, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n.  446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici».
1. 1805. (ex 60. 040.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo, 60 aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Salvaguardia dell'entrate propria comunale)
  1. All'elenco n.  1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244, le parole: «legge 24 dicembre 2003, n.  350, articolo 2, comma 11», sono soppresse.
1. 1806. (ex 60. 042.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
  1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208 è disciplinata secondo le modalità previste dal comma 475 lettera a) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232.
1. 1807. (ex 60. 045.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni)
  1. All'articolo 1 comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «23 giugno 2011, n.  118», e le parole da: «al fine», fino al termine del periodo sono soppresse;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
  Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente: «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».
  2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n.  118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.
1. 1808. (ex 60. 047.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi)
  1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
1. 1809. (ex 60. 050.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Assegnazione fondo straordinario funzioni fondamentali delle città metropolitane)
  1. Per l'esercizio delle funzioni fondamentali, alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito per l'anno 2019 un contributo di 100 milioni di euro da ripartirsi mediante decreto del Ministero dell'interno secondo gli stessi criteri di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 febbraio 2018, n.  36.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 150.
1. 1810. (ex 60. 051.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
Armonizzazione contabile. Semplificazione iter approvazione DUP)
  1. All'articolo 170, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, le parole: «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per la conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione».
1. 1811. (ex 60. 056.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Semplificazioni degli adempimenti delle tesorerie)
  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 – «condizioni di legittimità dei pagamenti» sono soppressi;
   b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è soppresso.
1. 1812. (ex 60. 057.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Rateizzazioni per recuperi di somme a carico degli enti locali)
  1. All'articolo 1, comma 128, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola «massimo» è soppressa e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1o gennaio 2019. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale. Il termine di cui al periodo precedente è esteso a dieci anni per le somme dovute dagli enti locali con riferimento agli anni 2014 e 2015 ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  4 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015, n.  34».
1. 1813. (ex 60. 058.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Fondo contenziosi connessi a calamità o cedimenti strutturali)
  1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.  170, il comma 2 è sostituito con il seguente:
  «2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo».
1. 1814. (ex 60. 059.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali)
  1. Negli anni 2019 e 2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
  2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma. 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
  3. In alternativa. all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 90 comma 2.
1. 1815. (ex 60. 063.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
  1. A decorrere dal 2019 i servizi pubblici focali di interesse economico generale a rete sono organizzati per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che ne definiscono il perimetro, anche al fine di favorire i processi di aggregazione dei gestori, e ne istituiscono o designano gli enti di governo degli stessi.
  2. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali non può essere inferiore a quella del territorio provinciale. Nel caso in cui, in applicazione della disciplina previgente, le regioni abbiano individuato ambiti o bacini di dimensione inferiore, le stesse provvedono ad adeguarne il perimetro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente legge. Sono in ogni caso fatte salve le procedure concorrenziali di affidamento già avviate. In caso di violazione del presente comma, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.  131.
  3. Le funzioni di organizzazione dei servizi a rete, ivi compresa la scelta della modalità di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, l'affidamento della gestione, la stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e il controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali definiti ai sensi del comma 1.
  4. Nel caso in cui il perimetro dell'ambito o bacino territoriale ottimale coincida con il territorio della città metropolitana o dell'ente di area vasta, le funzioni dell'ente di governo sono svolte dalla medesima città metropolitana o dall'ente di area vasta.
  5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi di trasporto pubblico locale, al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79, e alla legge 23 agosto 2004, n.  239.
  6. Gli enti locali aderiscono agli enti di governo di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla loro istituzione o designazione. Qualora non lo facciano, il Presidente della regione esercita i poteri sostitutivi, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro un termine non superiore a sessanta giorni. In caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi entro sessanta giorni dalla scadenza di quest'ultimo termine, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
1. 1816. (ex 60. 064.) Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Ferri.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
  1. La dotazione finanziaria del contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, è incrementata, a decorrere dall'anno 2019, di 12 milioni di euro annui.
  2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 1817. (ex 60. 065.) Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Ferri.

Commi 493-496 (vedi Art. 60-bis)
Commi 497 (vedi Art. 60-ter)
Commi 498-509 (vedi Art. 61)

  Al comma 7, lettera a), dopo le parole: degli edifici del territorio inserire le seguenti: con particolare riferimento all'edilizia scolastica.
*1. 1818. (ex *61. 14.) Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Al comma 7, lettera a), dopo le parole: degli edifici del territorio inserire le seguenti: con particolare riferimento all'edilizia scolastica.
*1. 1819. (ex *61. 2.) Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi.

  Al comma 7, lettera a), dopo le parole: degli edifici del territorio inserire le seguenti: con particolare riferimento all'edilizia scolastica.
*1. 1820. (ex *61. 8.) Paolo Russo, D'Attis, Pella, Ripani, Mugnai.

  Al comma 7, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) per le regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016-2018, per interventi finalizzati al miglioramento del sistema viario principale di accesso ai comuni del cratere.
1. 1821. (ex 61. 9.) Melilli.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario, la quota di investimenti di cui ai commi 3 e 5 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2 e 4. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con il Consiglio delle autonomie locali se istituito, ovvero delle rappresentanze territoriali degli enti locali. Gli enti locali beneficiari sono soggetti alla verifica di cui alla lettera d) del comma 6 e, nel caso di mancato o parziale utilizzo dei contributi ricevuti, sono tenuti alla restituzione delle relative somme, secondo modalità da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 marzo 2019 su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata. La percentuale di cui al primo al primo periodo è ridotta nella misura
  7-ter. Per gli anni 2019 e 2020, la percentuale di cui al comma 7-bis è elevata al 60 per cento e una quota pari almeno alla metà, per il 2019, e ad almeno un terzo, per il 2020, è assegnata ai comuni della rispettiva regione inclusi nella graduatoria formata a norma del comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione da comunicazione al Ministero dell'interno per consentire la verifica del limite di cui all'ultimo periodo del comma 854 del citato articolo 1 della legge n.  205 del 2017. Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo, si applicano i commi 857, 858, 859 e 860, sulla base del provvedimento regionale di assegnazione che può rideterminare le date di cui al comma 858.
  7-quater. Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1.
1. 1822. (ex 61. 16.) Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario, la quota di investimenti di cui ai commi 3 e 5 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2 e 4. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con il Consiglio delle autonomie locali se istituito, ovvero delle rappresentanze territoriali degli enti locali. Gli enti locali beneficiari sono soggetti alla verifica di cui alla lettera d) del comma 6 e, nel caso di mancato o parziale utilizzo dei contributi ricevuti, sono tenuti alla restituzione delle relative somme, secondo modalità da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 marzo 2019 su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata.
  7-ter. Per gli anni 2019 e 2020, la percentuale di cui al comma 7-bis è elevata al 60 per cento e una quota pari almeno alla metà, per il 2019, e ad almeno un terzo, per il 2020, è assegnata ai comuni della rispettiva regione inclusi nella graduatoria formata a norma del comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione da comunicazione al Ministero dell'interno per consentire la verifica del limite di cui all'ultimo periodo del comma 854 del citato articolo 1 della legge n.  205 del 2017. Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo, si applicano i commi 857, 858, 859 e 860, sulla base del provvedimento regionale di assegnazione che può rideterminare le date di cui al comma 858.
*1. 1823. (ex *61. 13.) Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario, la quota di investimenti di cui ai commi 3 e 5 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2 e 4. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con il Consiglio delle autonomie locali se istituito, ovvero delle rappresentanze territoriali degli enti locali. Gli enti locali beneficiari sono soggetti alla verifica di cui alla lettera d) del comma 6 e, nel caso di mancato o parziale utilizzo dei contributi ricevuti, sono tenuti alla restituzione delle relative somme, secondo modalità da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 marzo 2019 su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata.
  7-ter. Per gli anni 2019 e 2020, la percentuale di cui al comma 7-bis è elevata al 60 per cento e una quota pari almeno alla metà, per il 2019, e ad almeno un terzo, per il 2020, è assegnata ai comuni della rispettiva regione inclusi nella graduatoria formata a norma del comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione da comunicazione al Ministero dell'interno per consentire la verifica del limite di cui all'ultimo periodo del comma 854 del citato articolo 1 della legge n.  205 del 2017. Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo, si applicano i commi 857, 858, 859 e 860, sulla base del provvedimento regionale di assegnazione che può rideterminare le date di cui al comma 858.
*1. 1824. (ex *61. 4.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Entro il 31 dicembre 2019 con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità e i termini entro i quali le Regioni demandano ai comuni la realizzazione degli interventi di manutenzione del territorio a rischio idrogeologico e in particolare dei bacini dei corsi d'acqua al fine di aumentare la capacità di assorbimento delle piogge e di aumentare i tempi di corrivazione. Detti interventi contemplano aspetti agricoli, forestali ed urbanistici ed hanno in linea di principio natura di tipo non strutturale. Le attività sistematiche di ricognizione dei corsi d'acqua e delle loro pertinenze previste sono effettuate dagli organi competenti nell'ambito delle funzioni ordinarie e straordinarie di polizia idraulica conferite alla Regione. Rientrano in particolare tra le attività di polizia idraulica la sorveglianza delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua volta all'individuazione, nell'alveo, sulle sponde e nei territori golenali, di ogni tipo di manomissione, di piantumazioni di specie arboree d'alto fusto non consentite nella golena, della sottrazione di materiale inerte, di scarichi non autorizzati, di deposito di rifiuti, della realizzazione di opere che interferiscano, direttamente o indirettamente, con il corso d'acqua. Nell'ambito delle competenze di protezione civile assegnate alla Regione, sono svolte dagli organi competenti ricognizioni periodiche sistematiche sulle condizioni di abbassamento.
1. 1825. (ex 61. 6.) Minardo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario, la quota di investimenti di cui ai commi 3 e 5 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2 e 4. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con ANCI e UPI.
*1. 1826. (ex *61. 7.) D'Attis, Paolo Russo, Pella, Ripani, Mugnai.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario, la quota di investimenti di cui ai commi 3 e 5 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2 e 4. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con ANCI e UPI.
*1. 1827. (ex *61. 15.) Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Una quota parte pari al 5 per cento dei fondi previsti dalle tabelle 3 e 4 sono riservati al miglioramento del sistema viario principale di accesso alle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, che può essere effettuato anche attraverso apposite convenzioni da stipulare tra ANAS e le Regioni interessate.
1. 1828. (ex 61. 11.) Melilli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le regioni interessate dagli eventi sismici del 2016-2018 riservano almeno il 10 per cento degli interventi al miglioramento del sistema viario principale di accesso ai comuni del cratere, anche attraverso il cofinanziamento di interventi previsti da ANAS, da attuare mediante stipula di specifiche convenzioni.
1. 1829. (ex 61. 10.) Melilli.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera a) dopo la parola: «regioni» sono inserite le seguenti: «e le città metropolitane»;
   b) al comma 2, lettera b) dopo la parola: «regioni» sono inserite le seguenti: «e le città metropolitane»;
   c) al comma 2, lettera c) dopo la parola: «regionali» sono inserite le seguenti: «e delle città metropolitane»;
   d) al comma 2, lettera d) dopo la parola: «regioni» sono inserite le seguenti: «e le città metropolitane»;
   e) al comma 2, lettera e) dopo la parola: «regione» sono inserite le seguenti: «e città metropolitana»;
   f) al comma 4, dopo le parole: «tra le regioni» sono inserite le seguenti: «e le città metropolitane»;
  12-ter. Le percentuali di ripartizione tra Regioni e Città metropolitane sono definite con decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in aggiornamento della Tabella 1 del decreto ministeriale dell'11 novembre 2014.
*1. 1830. (ex *61. 12.) Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera a) dopo la parola: «regioni» sono inserite le seguenti: «e le città metropolitane»;
   b) al comma 2, lettera b) dopo la parola: «regioni» sono inserite le seguenti: «e le città metropolitane»;
   c) al comma 2, lettera c) dopo la parola: «regionali» sono inserite le seguenti: «e delle città metropolitane»;
   d) al comma 2, lettera d) dopo la parola: «regioni» sono inserite le seguenti: «e le città metropolitane»;
   e) al comma 2, lettera e) dopo la parola: «regione» sono inserite le seguenti: «e città metropolitana»;
   f) al comma 4, dopo le parole: «tra le regioni» sono inserite le seguenti: «e le città metropolitane»;
  12-ter. Le percentuali di ripartizione tra Regioni e Città metropolitane sono definite con decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in aggiornamento della Tabella 1 del decreto ministeriale dell'11 novembre 2014.
*1. 1831. (ex *61. 3.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, la parola «2020» è sostituita dalla seguente «2021». Alle maggiori spese derivanti dal presente comma, valutate in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1832. (ex 61. 18.) Musella.

  Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
Art. 61-bis.
(Risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per investimenti)
  1. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n.  4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione 2018 se entro il 30 aprile 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa.
1. 1833. (ex 61. 02.) Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Compensazione riduzione fondo perequativo)
  1. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 13.687.129,54 di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» relativo alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 13.687.129,54 di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
1. 1834. (ex 61. 010.) Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

  Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
Art. 61-bis.
(Riconoscimento per la Regione siciliana del grave e permanente svantaggio derivante dall'insularità)
  1. A causa del grave e permanente svantaggio naturale derivate dall'insularità si provvede alla tutela dei diritti individuali e inalienabili garantiti dalla Costituzione mediante una effettiva parità ed un reale godimento dei diritti stessi. A tal fine è trasferito alla Regione siciliana, a titolo di contributo per il superamento dello svantaggio, la somma di 100 milioni di euro annui per il triennio 2019, 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modifiche:
   al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 8.900 milioni di euro;
   sopprimere il comma 4.
1. 1835. (ex 61. 03.) Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.

  Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
Art. 61-bis.
(Misure in favore del superamento del precariato, in materia di lavoro flessibile e proroga dell'efficacia delle graduatorie concorsuali)
  1. Le Regioni, al fine del superamento del precariato e della valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro flessibile, possono prevedere negli atti di programmazione dei fabbisogni di personale la cessione di quote della propria capacità assunzionale per il triennio 2018-2020, alle agenzie regionali strumentali e agli enti pubblici partecipati e controllati dalle regioni stesse, per consentire la stabilizzazione del personale che ha maturato presso dette agenzie ed enti i requisiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.
  2. La cessione di quote di capacità assunzionale alle agenzie ed enti di cui al comma precedente, per le medesime finalità di stabilizzazione, può avvenire anche tramite incremento degli ordinari limiti finanziari per assunzioni a tempo indeterminato, in applicazione ed entro i limiti di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.
  3. Le agenzie regionali strumentali e gli enti pubblici partecipati e controllati dalle regioni, sono tenuti ad utilizzate, nel triennio 2018-2020, l'intera capacità assunzionale ceduta dalle regioni ai sensi dei commi precedenti, per le stabilizzazioni tramite assunzioni a tempo indeterminato del personale aventi i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, e/o per procedure concorsuali riservato al personale aventi i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.
  4. Alle Regioni in regola con le disposizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre, n.  296, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.
  5. L'efficacia delle graduatorie concorsuali dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni non precedenti al 31 dicembre 2013 sono prorogate al 31 dicembre 2019.
1. 1836. (ex 61. 04.) Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
Art. 61-bis.
(Misure in favore delle liquidità delle imprese vantanti crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)
  1. Il comma 13 dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.  50, è sostituito dal seguente: «13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.  52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti possono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate, alle amministrazioni debitrici. La notifica è effettuata direttamente dal cessionario con comunicazione alla stazione appaltante, anche in forma elettronica o raccomandata con avviso di ricevimento. È fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili ai cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.».
1. 1837. (ex 61. 07.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
Art. 61-bis.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)
  1. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n.  158, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.
   2020:
    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.
   2021:
    CP: –50.000.000;
    CS: – 50.000.000.
1. 1838. (ex 61. 09.) Ciaburro.

Comma 510 (vedi Art. 61-bis)
Commi 511-514 (vedi Art. 62)

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
«Art. 62-bis.
(Modifiche e integrazioni all'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n.  99)
  1. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n.  99 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) dopo le parole »concessi in locazione finanziaria« sono inserite le seguenti: »noleggio senza conducente, sia a breve che a lungo termine, e a noleggio in modalità condivisa (car sharing)«;
    2) le parole », in luogo dei singoli utilizzatori,« sono soppresse;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Per i veicoli concessi in locazione finanziaria, il versamento di cui al periodo precedente è effettuato dalle imprese in luogo dei singoli utilizzatori«;
   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  »1-bis. Ai sensi del presente articolo, per contratto di noleggio di veicoli a lungo termine senza conducente, si intende il contratto di durata non inferiore a dodici mesi. I contratti di noleggio a lungo termine sono registrati al Pubblico Registro Automobilistico.
  1-ter. Ai sensi del presente articolo, per contratto di noleggio di veicoli a breve termine senza conducente, si intendono i contratti di durata inferiore a dodici mesi. È fatto obbligo di annotare al Pubblico Registro Automobilistico la sede di esclusiva o prevalente allocazione di tali veicoli e di quelli a noleggio in modalità condivisa, utilizzati nell'esercizio di impresa di noleggio veicoli senza conducente.
  1-quater. Se il noleggio dello stesso veicolo, di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter è coperto da contratti consecutivi conclusi fra le stesse parti, ivi incluse le proroghe dei contratti, la durata è quella complessiva dei citati contratti«;
   c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  »3-bis. Fermo restando la soggettività passiva della società di noleggio, la competenza ed il gettito della tassa automobilistica per i contratti di noleggio di veicoli a lungo termine senza conducente, sono determinati in ogni caso in relazione del luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo risultante al Pubblico Registro Automobilistico. Nel caso di utilizzatori non residenti in Italia, la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in relazione alla sede legale della Società di noleggio risultante al Pubblico Registro Automobilistico.
  3-ter. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica per i contratti di noleggio di veicoli a breve termine senza conducente e quelli dei veicoli a noleggio in modalità condivisa, sono determinati in relazione al luogo di esclusiva o prevalente allocazione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di impresa di noleggio veicoli senza conducente risultante al Pubblico Registro Automobilistico”.
1. 1839. (ex 62. 02.) De Micheli, Melilli.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
  1. I rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle D'Aosta, alla luce di quanto previsto dalle sentenze della Corte costituzionale n.  77 del 2015, n.  154 del 2017 e n.  103 del 2018, sono ridefiniti entro il 31 marzo 2019 attraverso la conclusione di appositi accordi bilaterali.
  2. Al fine di favorire per l'esercizio finanziario 2019 e seguenti le spese di investimento le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che nell'esercizio finanziario 2017 hanno provveduto in sede di riaccertamento ordinario alla cancellazione per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea – Programmazione 2017/2013 possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo conseguente in 30 esercizi a quote costanti.
1. 1840. (ex 62. 05.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma.

  Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:
Art. 62-bis.
(Ripiano maggior disavanzo)
  1. Al fine di favorire per l'esercizio finanziario 2019 e seguenti le spese di investimento le Regioni e le Province autonome di Trento, e Bolzano che nell'esercizio finanziario 2017 hanno provveduto in sede di riaccertamento ordinario alla cancellazione per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea – Programmazione 2017/2013 possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo conseguente in 30 esercizi a quote costanti.
1. 1841. (ex 62. 07.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
  1. I rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle D'Aosta, alla luce di quanto previsto dalle sentenze della Corte costituzionale n.  77 del 2015, n.  154 del 2017 e n.  103 del 2018, sono ridefiniti entro il 31 marzo 2019 attraverso la conclusione di appositi accordi bilaterali.
1. 1842. (ex 62. 04.) Mura.

  Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:
Art. 62-bis.
  1. I rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle D'Aosta, alla luce di quanto previsto dalle sentenze della Corte costituzionale n.  77 del 2015, n.  154 del 2017 e n.  403 del 2018, sono ridefiniti entro il 31 marzo 2019 attraverso la conclusione di appositi accordi bilaterali.
1. 1843. (ex 62. 08.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma.

Comma 515 (vedi Art. 63)

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, in ogni caso, e la parola: complessivo;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola:
complessivo e le parole:, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica;
   sostituire la tabella 7, con la seguente:
Tabella 7.
(Articolo 63, comma 1).
2019 2020 2021 Valle d'Aosta 123 103 103 Friuli Venezia Giulia 716 836 836 Sicilia 1.001 1.001 1.001 Sardegna 451 366 281 TOTALE 2.291 2.306 2.221 ##all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole:
6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 6.615 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.830 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.745 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 1844. (ex 63. 5.) Gavino Manca, Mura.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.  58, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.  47».
  1-ter. All'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.  47».
1. 1845. (ex *63. 4.) Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
  1. A far data dal 1o gennaio 2019, è istituito il Fondo Speciale per l'attuazione della zona franca integrale nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna. Il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni 2019, 2020 e 2021 è determinato, in via provvisoria, negli importi indicati nella Tabella 7 allegata alla presente legge.
  2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge è ridotto di 1.000 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e d'inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: – 1.000.000.000;
    CS: – 1.000.000.000.
   2020:
    CP: – 1.000.000.000;
    CS: – 1.000.000.000.
   2021:
    CP: – 1.000.000.000;
    CS: – 1.000.000.000.
1. 1846. (ex 63. 03.) Deidda, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
  1. Nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna che tenga conto tra le altre cose delle sentenze della Corte Costituzionale n.  77 del 2015, n.  154 del 2017 e n.  103 del 2018, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità è riconosciuto alla Regione Sardegna un contributo pari a 285 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 85 milioni di euro per l'anno 2019 e il fondo di cui all'articolo 90, comma 2 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1847. (ex 63. 04.) Mura.

Comma 516 (vedi Art. 63-bis)
Commi 517-521 (vedi Art. 64)

  Al comma 1, sostituire le parole: Alle province con le seguenti: Alle province e alle città metropolitane e sostituire le parole: le province con le seguenti: le province e le città metropolitane.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Ai fini del monitoraggio degli interventi, si applica il comma 3.
   al comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 300 milioni.
   sostituire la rubrica con la seguente: Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario.
*1. 1848. (ex *64. 19.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Al comma 1, sostituire le parole: Alle province con le seguenti: Alle province e alle città metropolitane e sostituire le parole: le province con le seguenti: le province e le città metropolitane.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Ai fini del monitoraggio degli interventi, si applica il comma 3.
   al comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 300 milioni.
   sostituire la rubrica con la seguente: Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario.
*1. 1849. (ex *64. 37.) Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Al comma 1, sostituire le parole: Alle province con le seguenti: Alle province e alle città metropolitane e sostituire le parole: le province con le seguenti: le province e le città metropolitane.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Ai fini del monitoraggio degli interventi, si applica il comma 3.
   al comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 300 milioni.
   sostituire la rubrica con la seguente: Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario.
*1. 1850. (ex *64. 50.) Marattin.

  Al comma 1 sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.750 milioni di euro annui.
1. 1851. (ex 64. 15.) Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 con le seguenti: 350 milioni di euro annui per il 2019 e di 250 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2033.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 85 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1852. (ex 64. 47.) Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 280 milioni;

  Conseguentemente,
   al secondo periodo, sostituire le parole:
una diminuzione della spesa con le seguenti: una diminuzione della spesa corrente;
   sopprimere il comma 3;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.
1. 1853. (ex 64. 1.) Melilli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 280 milioni.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
una diminuzione della spesa con le seguenti: una diminuzione della spesa corrente;
   sopprimere il comma 3.
  il Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, è ridotto di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.
1. 1854. (ex 64. 22.) Fidanza, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 280 milioni;

  Conseguentemente,
   sopprimere il comma 3.
   all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole:
di 220 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: di 220 milioni di euro per l'anno 2019, di 370 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
1. 1855. (ex 64. 21.) Gagliardi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 280 milioni;

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
   all'articolo 55, al comma 1, sostituire rispettivamente le parole:
185 milioni e 430 milioni con le seguenti: 155 milioni e 400 milioni.
1. 1856. (ex 64. 16.) Gagliardi, D'Ettore, Cortelazzo, Occhiuto, Sozzani, Labriola, Nevi, Mulè, Ruffino, Giacometto, Mazzetti, Casino, Prestigiacomo, Mandelli, Baldelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 280 milioni.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.
1. 1857. (ex 64. 6.) Marattin, Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Navarra, Padoan, Ferri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 280 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: di 220 milioni nel 2019, 370 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2033 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
1. 1858. (ex 64. 7.) Marattin, Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: una diminuzione della spesa con le seguenti: una diminuzione della spesa corrente.
*1. 1859. (ex *64. 45.) Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: una diminuzione della spesa con le seguenti: una diminuzione della spesa corrente.
*1. 1860. (ex *64. 5.) Marattin, Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: una diminuzione della spesa con le seguenti: una diminuzione della spesa corrente.
*1. 1861. (ex *64. 34.) D'Attis, Paolo Russo, Pella, Ripani, Mugnai.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Una somma non inferiore a 75 milioni delle risorse di cui al comma 1 deve essere destinata con le medesime modalità ivi riportate alle province delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
1. 1862. (ex 64. 20.) De Luca.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 1, sono altresì utilizzati per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, a decorrere dall'anno 2021.
*1. 1863. (ex *64. 8.) Marattin, Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 1, sono altresì utilizzati per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, a decorrere dall'anno 2021.
*1. 1864. (ex *64. 31.) Paolo Russo, D'Attis, Pella, Ripani, Mugnai.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1.. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 1, sono altresì utilizzati per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, a decorrere dall'anno 2021.
*1. 1865. (ex *64. 38.) Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Sopprimere il comma 1-bis.
*1. 1866. (ex *0. 64. 52. 4.) Melilli.

  Sopprimere il comma 1-bis.
*1. 1867. (ex *0. 64. 52. 2.) Paolo Russo, D'Attis, Pella.

  Sopprimere il comma 3.
**1. 1868. (ex **64. 44.) Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Sopprimere il comma 3.
**1. 1869. (ex **64. 30.) Paolo Russo, D'Attis, Pella, Ripani, Mugnai.

  Sopprimere il comma 3.
**1. 1870. (ex **64. 4.) Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi, Bruno Bossio.

  Al comma 3, sopprimere le parole: ed è assicurato l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica da parte delle province beneficiarie.
**1. 1871. (ex **0. 64. 52. 1.) D'Attis, Paolo Russo, Pella.

  Al comma 3, sopprimere le parole: ed è assicurato l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica da parte delle province beneficiarie.
**1. 1872. (ex **0. 64. 52. 5.) Melilli.

  Dopo il comma, 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, destinato alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali appenniniche e montane di competenza dei predetti comuni, che abbiano particolare rilievo sotto il profilo dei collegamenti con strade provinciali e statali o sotto il profilo turistico, paesaggistico e ambientale.
  3-ter. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione delle infrastrutture stradali dei piccoli comuni.
  3-quater. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1873. (ex 64. 18.) Vietina, D'Ettore, Mandelli, Mugnai, Cortelazzo, Pella, D'Attis, Labriola, Ruffino, Casino, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono stanziati 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019..
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1874. (ex 0. 64. 52. 6.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n.  90, dopo le parole: «a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione», sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo».
*1. 1875. (ex *64. 40.) Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n.  90, dopo le parole: «a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione», sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo».
*1. 1876. (ex *64. 27.) Paolo Russo, D'Attis, Pella, Ripani, Mugnai.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n.  90, dopo le parole: «a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione», sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo».
*1. 1877. (ex *64. 9.) Marattin, Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, senza vincolo di destinazione.
**1. 1878. (ex **64. 36.) D'Attis, Paolo Russo, Pella, Ripani, Mugnai.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, senza vincolo di destinazione.
**1. 1879. (ex **64. 43.) Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2019».
*1. 1880. (ex *64. 10.) Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2019».
*1. 1881. (ex *64. 28.) D'Attis, Paolo Russo, Pella, Ripani, Mugnai.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2019».
*1. 1882. (ex *64. 41.) Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, dopo le parole: «in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati» e le parole: «per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1072», sono sostituite dalle seguenti: «per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1076».
**1. 1883. (ex **64. 26.) Paolo Russo, D'Attis, Pella, Ripani, Mugnai.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, dopo le parole: «in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati» e le parole: «per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1072», sono sostituite dalle seguenti: «per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1076».
**1. 1884. (ex **64. 39.) Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, dopo le parole: «in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati» e le parole: «per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1072», sono sostituite dalle seguenti: «per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1076».
**1. 1885. (ex **64. 12.) Pezzopane, Cenni, Nardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 90 milioni per l'anno 2019 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici ed eventuali interventi di messa in sicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773
1. 1886. (ex 64. 23.) Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli enti locali non devono considerare ai fini del pareggio di bilancio, definito dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, i finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi sull'edilizia scolastica, la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, nonché di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici.
1. 1887. (ex 64. 25.) Minardo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per l'esercizio delle funzioni fondamentali, alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito per l'anno 2019 un contributo di 100 milioni di euro da ripartirsi mediante decreto del Ministero dell'interno secondo gli stessi criteri di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2018, n.  36.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: di 150 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1888. (ex 64. 51.) Marattin.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Incremento fondi edilizia scolastica e universitaria)
  1. Le risorse destinate all'edilizia pubblica, compresa quella scolastica e universitaria sono incrementate di 1.440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui agli articoli 88-bis, 88-ter e 88-quater.

  Conseguentemente dopo l'articolo 88 aggiungere i seguenti:
Art. 88-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)
  1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
Art. 88-ter.
(Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare)
  1. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia dei territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».
   2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia del territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»
   3) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
   b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.»;
   b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse.
   4) la lettera c) è soppressa;
   5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   d) il comma 681 è sostituito dal seguente: «681. Nel caso in cui Punita immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare».
Art. 88-quater.
(Tassazione dei redditi da capitale)
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 29 per cento».
1. 1889. (ex 64. 03.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Eliminazione del vincolo per l'acquisto di immobili da parte degli enti locali)
  1. Dopo il comma 11 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, è aggiunto il seguente:
   «11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n.  228. I comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali».
1. 1890. (ex 64. 01.) Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa)
  1. I commi 23-bis e 23-ter dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n.  449, sono abrogati.
1. 1891. (ex 64. 02.) Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Fondo per penali relative ad estinzione anticipata del debito)
  1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale e la ristrutturazione, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province e delle città metropolitane è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 230 e sostituire le parole: 400 con le seguenti: 380.
1. 1892. (ex 64. 04.) Paolo Russo, D'Attis, Pella, Ripani, Mugnai.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Utilizzo compensazioni siti nucleari)
  1. All'articolo 4, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 14 novembre 2003, n.  314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.  368, dopo la parola: «contributo» sono inserite le seguenti: «, senza vincolo di destinazione».
1. 1893. (ex *64. 05.) D'Attis, Paolo Russo, Pella, Ripani, Mugnai.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie della regione siciliana)
  Alla regione siciliana è attribuito un contributo di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 per consentire l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete ferroviaria, con particolare riguardo per la trasformazione di tutte le tratte aventi un unico binario, in tratte a doppio binario.

  Conseguentemente, all'articolo 21,
   al comma 1, sostituire le parole:
9.000 milioni di euro con le seguenti: 8.900 milioni di euro;
   sopprimere il comma 4.
1. 1894. (ex 64. 09.) Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture stradali e autostradali della regione siciliana)
  Alla regione siciliana è attribuito un contributo di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 per consentire l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete stradale e autostradale, con particolare riguardo per la viabilità interna e le grandi arterie di collegamento insulare.

  Conseguentemente, all'articolo 21:
   al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 8.900 milioni di euro;
   sopprimere il comma 4.
1. 1895. (ex 64. 013.) Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture portuali della regione siciliana, realizzazione della difesa costiera, protezione dall'erosione marina e protezione delle infrastrutture litoranee)
  Alla regione siciliana è attribuito un contributo di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 per consentire l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture portuali, la difesa contro l'erosione marina, la realizzazione di opere di sistemazione costiera e per la protezione delle infrastrutture litoranee.

  Conseguentemente, all'articolo 21:
   al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 8.900 milioni di euro;
   sopprimere il comma 4.
1. 1896. (ex 64. 014.) Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Disposizioni urgenti per gli enti intermedi della Regione siciliana)
  1. Nelle more della costituzione degli organi e dell'avvio della nuova gestione delle città metropolitane e dei liberi consorzi comunali, conseguenti al completamento della riforma dei predetti enti, in deroga, solo per l'anno 2018, alle vigenti disposizioni generali di contabilità per gli enti locali siciliani, sono autorizzati i seguenti interventi urgenti finalizzati a contenere la crisi finanziaria degli enti intermedi:
   a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;
   b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2018, dell'avanzo di amministrazione libero e destinato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del citato decreto legislativo n.  267 del 2000.
  2. È consentito, altresì, ai predetti enti intermedi, di procedere, motivatamente, alla copertura delle posizioni dirigenziali che richiedano professionalità tecniche e non fungibili per lo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dalla legge regionale n.  15 del 2015 mediante incarichi dirigenziali a termine, conferiti ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.
1. 1897. (ex 64. 012.) Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Fondo speciale per sicurezza edilizia scolastica)
  È istituto presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un «Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica» con una dotazione iniziale pari a 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. Il fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di finanziare gli interventi necessari, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n.  3274 (per le zone 3 e 4) e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.  45 (per le zone 1 e 2).

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 150; indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 300.
1. 1898. (ex 64. 051.) Pella, Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
  1. Il territorio del comune di Trieste costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro annui. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro e sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 350 milioni di euro.
1. 1899. (ex 64. 018.) Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
  1. Al fine di consentire gli indispensabili interventi di manutenzione del Ponte Girevole di Taranto, sono stanziati 1.500.000 euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 1.500.000;
   2020: –;
   2021: –.
1. 1900. (ex 64. 024.) Labriola.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
  1. Al fine di consentire la conclusione dei lavori di adeguamento della strada a scorrimento veloce Grosseto-Fano (E78), sono stanziati 200 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021.

  Conseguentemente:
   all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e 430 milioni con le seguenti: 85 milioni e 330 milioni;
   all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 e 400 con le seguenti: 150 e 300.
1. 1901. (ex 64. 025.) D'Ettore, Mugnai, Fiorini, Ripani.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
  1. Al fine di proseguire nell'azione di decongestionamento della rete viaria, anche minore, per l'anno 2019, è autorizzata la spesa annua di 60 milioni di euro per le misure di cui all'articolo 1, commi 647, 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n.  208.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 190.
1. 1902. (ex 64. 027.) Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Tassa di circolazione veicoli Polizia locale)
  1. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.  39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
   « i) veicoli in dotazione della polizia locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n.  209».
1. 1903. (ex 64. 031.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Risorse per la bonifica amianto)
   1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, dopo il comma 140-ter è inserito il seguente: «140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita ai comuni e alle città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2018 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.».
1. 1904. (ex 64. 034.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Mensa personale scolastico statale)
  1. A partire dall'anno scolastico 2018-2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, ovvero per ulteriori 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n.  4.

  Conseguentemente all'articolo 55 sostituire le parole: 185 con le seguenti: 123 e sostituire le parole: 430 con le seguenti: 368.
1. 1905. (ex 64. 036.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Finanziamento fondo regionale protezione civile)
  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione, nonché le relative attività di monitoraggio.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 200 e sostituire le parole: 400 con le seguenti: 350.
1. 1906. (ex 64. 038.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Interventi per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera in ambito urbano)
  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i comuni e le città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma precedente è costituita da:
   a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
   b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 200 milioni di euro annui.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prioritariamente all'adozione da parte dei comuni e delle città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:
   a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
   b) incentivazione dell'intermodalità;
   c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;
   d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
   e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
   f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
   g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
   h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.
  4. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione nazionale paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane allo scopo di definire un programma finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni. La Commissione, è composta da sei rappresentanti, di cui tre appartenenti alle amministrazioni statali competenti in materia e tre rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1, a predisporre entro l'avviso di finanziamento degli interventi dei comuni e delle città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 200 e sostituire le parole: 400 con le seguenti: 350.
1. 1907. (ex 64. 040.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Modifiche al Codice della strada)
  1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12-bis, le parole da: «in misura pari al 50 per cento ciascuno» fino a: «strade in concessione» sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui al comma 12-ter»;
   b) al comma 12-ter le parole: «e al patto di stabilità interno» sono soppresse;
   c) il comma 12-quater è abrogato.
1. 1908. (ex 64. 041.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie)
  1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.»;
   b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;
   c) al comma 5-bis:
    1) le parole: «alla lettera c) del» sono sostituite dalla seguente: «al»;
    2) le parole: «polizia provinciale e di» sono soppresse.
1. 1909. (ex 64. 044.)Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Fondo manifestazioni pubbliche)
  1. Al fine di sostenere i comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per le manifestazioni pubbliche».
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
  3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 247 e sostituire le parole: 400 con le seguenti: 396.
1. 1910. (ex 64. 046.)Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Pianificazione triennale normativa antincendio)
  1. Al fine di adottare una pianificazione triennale che preveda un progressivo adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, si provvede allo stanziamento diretto ai comuni, alle provincie e alle città metropolitane di 200 milioni annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nell'ambito del riparto del Fondo investimenti rifinanziato all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, anche autorizzando l'assunzione di mutui utilizzando le somme previste a favore del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per l'edilizia scolastica.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 50 e sostituire le parole: 400 con le seguenti: 200.
1. 1911. (ex 64. 052.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Completamento PRiU)
  1. Per i Programmi (PRiU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015 recante: «Disposizioni per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n.  179, al decreto 21 dicembre 1994 e alla delibera CIPE 23 aprile 23 aprile 1997», nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di «fermo cantiere» così come riconosciuto dal collegio di vigilanza. Per «opere pubbliche avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui lavori pubblici, per «opere private avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'ufficio competente istanza di permesso di costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del collegio di vigilanza di modificare il cronoprogramma.
1. 1912. (ex 64. 053.)Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali)
  1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
   a) ai fini delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b),; del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
   b) in particolare, ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono a titolo gratuito ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi anagrafici del Ministero dell'interno, presso l'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, presso gli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli enti previdenziali, le camere di commercio, il pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
   c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
   d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, e successive modificazioni e integrazioni;
   e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.  248, e del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.  301, del 29 dicembre 2006;
   f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n.  248, e del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.  301, del 29 dicembre 2006.
1. 1913. (ex 64. 054.)Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'emissione dell'ingiunzione, certezza degli oneri della riscossione coattiva)
  1. Una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, è stabilita nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti ministeriali 21 novembre 2000 e 12 settembre 2012, nonché ai decreti n.  455 del 18 dicembre 2001, n.  109, dell'11 febbraio 1997, e n.  80 del 15 maggio 2009, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
1. 1914. (ex 64. 056.)Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Rappresentanza in giudizio dell'ente impositore)
  1. L'ente impositore ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, possono avvalersi ed essere rappresentati avanti al tribunale, al giudice di pace e alle commissioni tributarie, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546.
1. 1915. (ex 64. 058.)Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti)
  1. Il comma 691 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, è sostituito dal seguente:
  «691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n.  446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici».

1. 1916. (ex 64. 059.)Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Piano straordinario per la manutenzione e la costruzione di edifici destinati alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)
  1. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, ai comuni è attribuito un finanziamento pari a 500 milioni di euro annui per la manutenzione e la costruzione di edifici destinati alle scuote dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Le modalità di ripartizione del fondo sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 febbraio 2019. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 500 milioni di euro per le annualità 2019, 2020 e 2021.
1. 1917. (ex 64. 060.)Novelli, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Fondo per penali relative ad estinzione anticipata del debito)
  1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale e la ristrutturazione, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province e delle città metropolitane è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 1918. (ex 64. 062.)Pezzopane, Cenni, Nardi.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Interventi per la prevenzione del rischio sismico)
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2019, di euro 150 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e di euro 50 milioni per l'anno 2024.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione.
  4. Ai fini dell'applicazione degli esiti delle verifiche della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici svolte dagli enti ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3274 del 20 marzo 2003, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nomina una apposita Commissione tecnica per la definizione dei livelli di accettabilità delle verifiche, alla quale partecipa un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 135 milioni di euro per l'anno 2019, 280 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2023, di 380 milioni di euro per l'anno 2024 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
1. 1919. (ex 64. 063.)Trancassini, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Interventi per la prevenzione del rischio sismico)
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione.
  4. Ai fini dell'applicazione degli esiti delle verifiche della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici svolte dagli enti ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3274 del 20 marzo 2003, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nomina una apposita Commissione tecnica per la definizione dei livelli di accettabilità delle verifiche, alla quale partecipa un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 200 e sostituire le parole: 400 con le seguenti: 250.
1. 1920. (ex 64. 039.)Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

Comma 522 (vedi Art. 64-bis)
Commi 523-526 (vedi Art. 65)

  Al comma 2, sopprimere la parola: vincolata, ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente.
*1. 1921. (ex *65. 2.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Al comma 2, sopprimere la parola: vincolata, ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente.
*1. 1922. (ex *65. 9.) Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, aggiungere in fine, i seguenti periodi:
  Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.
**1. 1923. (ex **65. 3.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Al comma 2, aggiungere in fine, i seguenti periodi:
  Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015,2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.
**1. 1924. (ex **65. 8.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Al comma 2, aggiungere in fine, i seguenti periodi:
  Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n.  4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione 2018 se entro il 30 aprile 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa.
1. 1925. (ex 65. 4.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione a valere sui fondi previsti dall'articolo 1, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n.  232.
1. 1926. (ex *65. 1.) Melilli.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Fondo crediti di dubbia esigibilità. Accantonamento minimo e determinazione a rendiconto)
  1. All'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, le parole: «nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti «nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.».

  Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, le parole: nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento sono sostituite dalle seguenti: nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento.
1. 1927. (ex 65. 013.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Rimodulazione percentuali perequazione)
  1. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n.  232, le parole: «il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 percento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023.».
1. 1928. (ex 65. 03.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(Piano di rientro extradeficit Regione autonoma della Sardegna per ammortamenti non sterilizzati)
  1. La regione Sardegna è autorizzata a ripianare il disavanzo risultante dal rendiconto dell'esercizio 2017 approvato dalla Giunta regionale, limitatamente alla quota derivante dalle perdite del sistema sanitario regionale conseguenti alla mancata sterilizzazione degli ammortamenti a tutto il 2012, in un arco temporale di venticinque anni ed in rate costanti a decorrere dal 2018. La quota accantonata al risultato di amministrazione 2017 della regione Sardegna in ragione dei debiti verso il sistema sanitario non ancora ripianati al 31 dicembre 2017, può essere utilizzata a copertura delle perdite del sistema sanitario purché nei limiti della riduzione del disavanzo applicato secondo il piano di rientro approvato ai sensi dell'articolo 42, commi 12 e seguenti, del decreto legislativo n.  118 del 2011 e secondo la disposizione di cui al precedente periodo.
1. 1929. (ex 65. 05.) Gavino Manca, Mura.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Riapertura riaccertamento straordinario)
  1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, sono aggiunti i seguenti:
  848-bis. I comuni che, in fase di riaccertamento straordinario dei residui, effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118 e ss.mm.ii., del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria punto 9.3 e dei decreti ministeriali di attuazione, hanno rilevato un disavanzo tecnico di amministrazione ripianato in un periodo non superiore a trent'anni, possono provvedere, entro i termini di approvazione del rendiconto 2018, quindi entro e non oltre il 30 aprile 2019, ad effettuare le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 ottobre 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  89 del 17 aprile 2015.
  848-ter. Agli oneri derivanti dal comma 848-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.”.
1. 1930. (ex 65. 07.) Boccia, Lacarra, Bordo, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Riapertura riaccertamento straordinario)
  1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è aggiunto il seguente:
  «848-bis. I comuni che, in fase di riaccertamento straordinario dei residui, effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria punto 9.3 e dei decreti ministeriali di attuazione, hanno rilevato un disavanzo tecnico di amministrazione ripianato in un periodo non superiore a trent'anni, possono provvedere, entro i termini di approvazione del rendiconto 2018, quindi entro e non oltre il 30 aprile 2019, ad effettuare le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 ottobre 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  89 del 17 aprile 2015.».
1. 1931. (ex 65. 014.) Boccia.

Comma 527 (vedi Art. 65-bis)
Commi 528-531 (vedi Art. 66)

  Al comma 2, capoverso «Art. 161», al comma 4, sopprimere le parole: In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.
1. 1932. (ex 66. 1.) Marattin.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122».
1. 1933. (ex 66. 5.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui)
  1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n.  205, è inserito il seguente: «848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma».

1. 1934. (ex 66. 01.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)
  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203, convertito, con modificazioni, della legge 2 dicembre 2005, n.  248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.  472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.  600, agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.  633, agli articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.  131 e agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n.  218, a seguito di segnalazione qualificata del comune».
1. 1935. (ex 66. 06.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, dopo il comma 641 sono aggiunti i seguenti:
  «641-bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi alla stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale.
  641-ter. Con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, il comune dispone una riduzione tariffaria tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno».

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole «185 milioni» con le seguenti «175 milioni» e le parole «430 milioni» con le seguenti «420 milioni».
1. 1936. (ex 66. 03.) Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Lucaselli.

Commi 532-534 (vedi Art. 67)
Commi 535-540 (vedi Art. 68)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. I comuni al momento della chiusura della progettazione definitiva dei progetti relativi alle convenzioni di cui al comma 2, possono richiedere un acconto pari al 20 per cento del contributo dello Stato per la realizzazione di tali progetti.».

  Conseguentemente,
   al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, detratte le eventuali somme versate come acconto ai sensi del comma 1-bis.
   all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 79 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1937. (ex 68. 21.) Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati»;
   b) all'articolo 249 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati».
1. 1938. (ex 68. 23.) Fassina, Pastorino, Fornaro, Conte, Palazzotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), dell'articolo 243-bis e all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis citato possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del predetto decreto legislativo n.  267 del 2000, necessari alla copertura di spese relative alle convenzioni di cui al comma 2.
1. 1939. (ex 68. 19.) Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. È consentito agli enti attuatori, sulla base dei cronoprogrammi ridefiniti nell'ambito dell'adeguamento delle convenzioni di cui al comma 4 del presente articolo, di proseguire o attivare gli interventi previsti da ciascun progetto, provvedendo ai relativi oneri autonomamente. Per tale fine, Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata ad utilizzare il prestito riqualificazione periferie urbane con possibilità di restituzione entro 5 anni senza alcuna penale e senza oneri a carico degli enti attuatori. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri stimati pari a 100 milioni di euro per ciascun anno di cui al periodo precedente.
  3-ter. Gli enti beneficiari posti in condizione di riequilibrio finanziario pluriennale possono contrarre debiti finalizzati ad anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stesse, alle medesime condizioni di cui al comma 3-bis.
  3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede quanto a 80 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190; quanto a 20 milioni annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito con modificazione dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 1940. (ex 68. 26.) Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di rendere pienamente operative le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»;
   b) all'articolo 249 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.».
1. 1941. (ex 68. 25.) Marattin. 

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) al comma 2 le parole: «entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   c) al comma 3 le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante attuazione di quanto stabilito dal comma 4-quater.
  4-quater. A decorrere dall'anno 2019 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n.  196 del 2009 sono ridotti complessivamente per un importo pari a 600 milioni di euro ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 1942. (ex 68. 12.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 4-quater.
  4-quater. A decorrere dall'anno 2019 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n.  196 del 2009 sono ridotti complessivamente per un importo pari a 570 milioni di euro ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 1943. (ex 68. 17.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di accelerare gli interventi di riqualificazione, adeguamento impianti, nonché la rimozione e smaltimento di coperture e rivestimenti contenenti amianto o altri materiali nocivi, da parte degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

  Conseguentemente:
   all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 330 milioni per ciascun anno 2020 e 2021, e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
   alla Tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 50.000.000;
   2020: – 50.000.000;
   2021: – 30.000.000.
1. 1944. (ex 68. 3.) D'Ettore, Cortelazzo, Prestigiacomo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Occhiuto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un tavolo di confronto tecnico con ANCI con il compito di censire i principali oggetti di controversia di carattere generale relativi all'assegnazione di risorse erariali ai comuni e alle città metropolitane e lo stato dell'eventuale contenzioso in corso, nonché di individuare le possibili soluzioni attraverso la rimozione o l'attenuazione delle cause.
1. 1945. (ex 68. 5.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n.  232, le parole: «il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dell'anno 2023».
1. 1946. (ex 68. 6.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2017, n.  205 le parole: «nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».

  Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, le parole: nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento sono sostituite dalle seguenti: nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento.
1. 1947. (ex 68. 7.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo n.  118 del 23 giugno 2011 le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».
1. 1948. (ex 68. 8.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n.  205, è inserito il seguente:
  ”848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma.
1. 1949. (ex 68. 9.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguente: «sino alla data del 31 dicembre 2019».
1. 1950. (ex 68. 11.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per l'anno 2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, è fissato al 31 marzo 2019.
1. 1951. (ex 68. 13.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2019, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono applicare la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, terzo periodo, della citata legge n.  147 del 2013, entro il limite dello 0,4 per mille, nel caso in cui nel 2018 la maggiorazione non sia stata applicata o sia stata applicata in misura inferiore. Negli altri casi il limite è elevato al valore effettivamente applicato nell'anno 2018».
1. 1952. (ex 68. 16.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

Comma 541 (vedi Art. 68-bis)

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro.
1. 1953. (ex 0. 68. 016. 5.) Marattin, Boschi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 17, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1 i pagamenti per il noleggio di autoveicoli sono effettuati esclusivamente con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche in materia di prevenzione del terrorismo.
1. 1954. (ex 0. 68. 016. 3.) Mulè, Pella.

  Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
Art. 68-bis.
  1. All'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»;
   b) al primo periodo, dopo le parole: «dalle città metropolitane» sono aggiunte le seguenti: «relativamente all'importo di cui al periodo precedente, una somma non inferiore a 50 milioni è destinata all'introduzione di imbarcazioni ad alimentazione ibrida o elettrica e alle relative infrastrutture di supporto.»;
   c) all'ultimo periodo, dopo le parole: «e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da emanarsi entro il 31 marzo 2019».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190 è ridotto di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
1. 1955. (ex 68. 01.) Moretto.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Misure per la disciplina dell'accesso e della sosta dei mezzi di trasporto collettivo di linea nelle ZTL in cui sono ubicate fermate e aree di sosta)
  1. Per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato all'interno delle quali sono ubicate fermate e aree di sosta, i mezzi di trasporto collettivo di linea Euro 6 e dotati di filtro antiparticolato, o alimentati a metano, Gpl, biocarburanti, o infine spinti da motore elettrico o ibrido, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia tariffa.
1. 1956. (ex 68. 02.) Fidanza, Rotelli.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Fondo per le periferie)
  1. A decorrere dall'anno 2019 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo nazionale con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli gli anni 2019, 2020 e 2021 per agevolazioni fiscali previste dalla presente legge al fine dell'apertura di attività del commercio o per la prosecuzione di attività del commercio già esistenti nelle periferie urbane delle città, limitatamente alle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114. Le risorse economiche del Fondo costituiscono il limite per la fruizione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevede i criteri per la concessione delle agevolazioni fiscali per l'apertura di attività del commercio o per la prosecuzione di attività del commercio già esistenti nelle periferie urbane dei comuni ricompresi nelle città metropolitane con maggiore attenzione di quelle periferie con grave disagio e marginalità sociale e nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Le agevolazioni sono relative esclusivamente alle attività commerciali che mantengono la propria attività nella sede come individuata dal presente articolo pena la revoca dei benefici goduti.
  3. Le regioni identificano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni non ricompresi nelle città metropolitane che possono usufruire delle agevolazioni della presente legge a condizione che presentino particolari situazioni di degrado urbanistico, di disagio sociale o necessità di rivitalizzare le aree urbane abbandonate indipendentemente dalla loro localizzazione.
  4. Le città metropolitane provvedono alla identificazione delle aree periferiche entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  5. I comuni di cui ai commi 2 e 3 entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge determinano con apposite delibere di giunta le aree oggetto della presente legge.
  6. Risultano oggetto di agevolazioni tutte le attività commerciali di cui all'articolo 1 che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, abbiano superficie di vendita non superiore ai 150 mq nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e ai 250 mq nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
  7. Le attività del commercio di cui al presente articolo possono usufruire fino al 31 dicembre 2024 delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
   b) esenzione dell'IMU sugli immobili delle attività del commercio aperte ai sensi della presente legge e utilizzati per svolgere la loro attività;
   c) azzeramento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per tre anni a carico delle attività di commercio per i contratti a tempo indeterminato;
   d) esenzione dell'imposta TARI.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 7.
  9. Per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo i pareri, i visti e i nulla-osta e qualsiasi altro strumento necessario per la realizzazione dei medesimi interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro quindici giorni dalla richiesta. Qualora entro tale termine non siano resi si intendono acquisiti con esito positivo.
  10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1957. (ex 68. 03.) Colucci, Lupi, Tondo, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)
  1. Per l'anno 2019 è istituito il Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1o marzo 2019 i comuni interessati trasmettono i progetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì definiti:
   a) la documentazione che i comuni interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
   b) i criteri per la valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi;
   c) i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi;
   d) i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.
  2. Sulla base dell'istruttoria svolta, la Presidenza del Consiglio dei ministri seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 1.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'anno 2019 è istituito nello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro con le seguenti: 6.200 milioni di euro.
1. 1958. (ex 68. 015.) Boschi, Marattin, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Completamento PRiU)
  1. Per i Programmi (PRiU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di «fermo cantiere», così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza. Per «opere pubbliche avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progetta- zione definitiva secondo legislazione sui lavori pubblici, per «opere private avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'Ufficio competente istanza di Permesso di Costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 1959. (ex 68. 04.) Boccia, Lacarra, Bordo, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Completamento PRiU)
  1. Per i Programmi (PRiU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di «fermo cantiere», così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza. Per «opere pubbliche avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui lavori pubblici, per «opere private avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'Ufficio competente istanza di Permesso di Costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma.
1. 1960. (ex 68. 08.) Boccia.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Fondo per la manutenzione e la costruzione di edifici destinati alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)
  1. Per gli anni 2019 e 2020 ai comuni è attribuito un finanziamento pari a 400 milioni di euro annui per la manutenzione e la costruzione di edifici destinati alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalità di ripartizione del fondo sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 febbraio 2019.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 400 milioni per gli anni 2019 e 2022.
1. 1961. (ex 68. 05.) Lucaselli.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Superamento limiti assunzionali piccoli comuni montani)
  1. A decorrere dall'anno 2019, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni classificati come montani ai sensi della legge n.  991 del 1952 e i comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.
  2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati nella misura del 25 per cento a fronte di comprovata e motivata necessità e per il mantenimento di servizi essenziali.
  3. Dall'attuazione del presente articolo derivano oneri pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 235 e sostituire le parole: 400 con le seguenti: 385.
1. 1962. (ex 68. 06.) Vietina, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
  1. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2022, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.
  2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma l.

  Conseguentemente:
   all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e: 430 milioni, rispettivamente con le parole: 110 milioni e: 340 milioni;
   all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni e: 400 milioni, rispettivamente con le parole: 100 milioni e: 250 milioni;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2019: – 20.000.000;
    2020: – 20.000.000;
    2021: – 20.000.000;
   alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2019: – 40.000.000;
    2020: – 40.000.000;
    2021: – 30.000.000.
1. 1963. (ex 68. 010.) Carfagna, Gelmini, Aprea, Pedrazzini, Mandelli, Brambilla, D'Attis, Versace, Novelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, Pella.

  Dopo articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Piano di intervento per riqualificazione urbana per i comuni del Mezzogiorno fino a 10 mila abitanti)
  1. Al fine di promuovere misure di recupero e riqualificazione urbana per i comuni delle regioni del Mezzogiorno fino a 10 mila abitanti è autorizzata, per il biennio 2019-2020, la spesa pari a 100 milioni di euro.
  2. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge il Ministero dell'economia e finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti previa intesa con le regioni interessate provvede ad emanare apposito regolamento concernente le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni con: 150 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 300 milioni.
1. 1964. (ex 68. 013.) Pezzopane.

Commi 542-551 (vedi Art. 69)

  Sostituirlo con il seguente:
Art. 69.
(Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale)
  1. Le attività di natura ordinaria e straordinaria del commissario del debito pregresso di Roma Capitale si concludono al 31 dicembre 2018. Dal 1o gennaio 2019 il comune di Roma assume con bilancio separato i crediti ed i debiti residui della gestione commissariale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è quantificato il debito certo liquido ed esigibile residuo al 31 dicembre 2018 e, conseguentemente, l'entità del fondo statale destinato al finanziamento del debito pregresso di Roma Capitale.
1. 1965. (ex 69. 1.)Melilli, Morassut.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
(Fondo per l'attuazione dello status di Roma Capitale)
  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per Roma Capitale», con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n.  42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n.  156.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 7.000 milioni.
1. 1966. (ex 69. 013.)Lollobrigida, Meloni, Rampelli, Bellucci, Mollicone, Silvestroni, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
(Deroga al limite previsto in merito alla possibilità di contrarre mutui da parte degli enti in pre dissesto a completamento dell'accordo del 18 ottobre relativo al Bando periferie)
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»;
   b) all'articolo 249 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.».
1. 1967. (ex 69. 01.)Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
(Proroga contributo per indennizzi estinzione anticipata dei mutui)
  1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) al comma 2 le parole «entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   c) al comma 3 le parole «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020».
1. 1968. (ex 69. 02.)Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
(Fondo mobilità città Metropolitane)
  1. Al fine di assicurare una mobilità sostenibile per le Città metropolitane è istituito il Fondo per la mobilità delle aree metropolitane, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati alla modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere nelle aree delle città metropolitane.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 40.000.000;
   2020: – 40.000.000;
   2021: – 40.000.000.
1. 1969. (ex 69. 05.)Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sentito il Ministero dello sviluppo economico, la Conferenza delle regioni, l'Ispra, le Agenzie regionali per l'ambiente, definisce e individua le «aree ambientali complesse» presenti sul territorio nazionale.
  2. Per area ambientale complessa, si intende un territorio circoscritto che presenta tutte le seguenti caratteristiche:
   a) una popolazione residente superiore a 100 mila abitanti;
   b) la presenza di impianti siderurgici, di combustione e di smaltimento rifiuti impattanti sotto l'aspetto ambientale e sanitario e sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (elenco IPPC ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152);
   c) criticità ambientali, quali la qualità dell'aria e una concentrazione media elevata di PM10, come definite dal decreto legislativo 13 agosto del 2010, n.  155;
   d) la presenza di un sito di interesse nazionale (SIN), ai sensi dell'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152;
  3. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito per gli anni 2019-2021, un Fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun anno, quale contributo statale per l'attuazione di interventi organici a favore delle aree ambientali complesse, ai fini della predisposizione di un efficiente monitoraggio ambientale e sanitario; di iniziative per favorire la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico a più basse emissioni; la riduzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati; gli interventi di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree SIN o SIR; benefìci per ridurre le più pericolose emissioni inquinanti dagli impianti industriali presenti.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

1. 1970. (ex 69. 015.)Nevi, Gelmini, Giacometto, Cortelazzo, Ruffino, Prestigiacomo, Labriola, Mazzetti, Casino, Porchietto, D'Attis, Polidori.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
  1. A favore della città di Trieste, quale organizzatrice dell'Euro Science Open Forum (ESOF) 2020, sono stanziati 2 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020, sono stanziati 2 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000;
   2021: –.
1. 1971. (ex 69. 017.) D'Ettore, Pettarin, Novelli, Sandra Savino.

Commi 552-553 (vedi Art. 70)

  Al comma 2, capoversi d-bis) e d-ter) sopprimere le parole: solo con riferimento alle regioni;

  Conseguentemente,
   dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili anche agli enti locali.
   all'articolo 71,comma 1:
    alla lettera a), capoverso g-bis), sopprimere le parole: solo alle regioni;
    alla lettera b), sopprimere le parole: dalla regione.
1. 1972. (ex 70. 8.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. L'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-bis. – (Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni) – 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte.».
1. 1973. (ex 70. 1.) De Micheli, Melilli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. Al secondo periodo del comma 4, dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, le parole: »fino al 31 dicembre 2015,” sono soppresse.
1. 1974. (ex 70. 3.) Melilli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al secondo periodo del comma 6-ter dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo le parole: «degli edifici» sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture pubbliche».
1. 1975. (ex 70. 5.) Melilli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. I fondi comunitari inutilizzati al 31 dicembre 2018 e relativi al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 vengono redistribuiti tra le regioni virtuose in ragione della loro capacità e qualità di utilizzo dei fondi stessi. Con successivo decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti con apposito provvedimento ministeriale i criteri per la ripartizione dei fondi di cui al presente comma.
1. 1976. (ex 70. 9.) Vietina, Paolo Russo, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Nevi, Napoli, Mandelli, Prestigiacomo.

Commi 554-564 (vedi Art. 70-bis)

Comma 565 (vedi Art. 71)
Comma 566 (vedi Art. 71-bis)
Commi 567-568 (vedi Art. 72)
  Sopprimerlo.
1. 1977. (ex 72. 1.) Foti.

  Al comma 1, dopo le parole: della normativa vigente aggiungere le seguenti: e per la organica revisione dell'articolo 1, commi 5 e 51, della legge 7 aprile 2014, n.  56, al fine di consentire l'elezione diretta dei presidenti e dei sindaci nonché dei consiglieri provinciali e dei consiglieri metropolitani per i rinnovi dei consigli provinciali e delle città metropolitane previsti nel 2021.
1. 1978. (ex 72. 2.) Silvestroni, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.

Comma 569 (vedi Art. 73)

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, per grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve intendersi il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per almeno tre esercizi finanziari consecutivi. La procedura per la deliberazione del dissesto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n.  149 del 2011, non può comunque essere avviata o completata qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Sezione regionale della Corte dei Conti abbia già accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'ente locale può revocare la deliberazione di dissesto già adottata in conseguenza dell'accertato grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario, pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi, laddove il suddetto accertamento sia intervenuto nel corso dell'anno 2018.
1. 1979. (ex 73. 1.) Minardo.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n.  229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminarne la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.
1. 1980. (ex 73. 2.) Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:
Art. 73-bis.
(Disposizioni per i comuni in stato di dissesto finanziario)
  1. Le disposizioni relative al fondo di solidarietà di cui alla lettera b), comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.  228, non si applicano ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.
1. 1981. (ex 73. 01.) Melilli.

Commi 570-573 (vedi Art. 74)

  Al comma 2 sopprimere la lettera g).
1. 1982. (ex 74. 4.) Benamati.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I mutui concessi agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, con possibilità di allungamento della data di scadenza dei vigenti piani di ammortamento e dimezzamento del numero delle rate annue. Il pagamento delle rate dei mutui rinegoziati ai sensi del presente comma è effettuato solo per l'anno di competenza con slittamento dei decimi residui della quota capitale e della quota interessi degli anni 2016, 2017 e 2018 nei 3 anni successivi alla scadenza naturale del piano di ammortamento.
1. 1983. (ex 74. 2.) Benamati.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) al comma 2 le parole: «entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   c) al comma 3 le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020».
  4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 48 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 1984. (ex 74. 7.) Fragomeli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a trasformare i prestiti ordinari di province e città metropolitane in prestiti flessibili, con la finalità di riduzione dell'indebitamento attraverso la gestione dei residui dei mutui non erogati su finanziamenti già concessi.
*1. 1985. (ex *74. 6.) Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a trasformare i prestiti ordinari di province e città metropolitane in prestiti flessibili, con la finalità di riduzione dell'indebitamento attraverso la gestione dei residui dei mutui non erogati su finanziamenti già concessi.
*1. 1986. (ex *74. 5.) D'Attis, Paolo Russo, Pella, Ripani, Mugnai.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a trasformare i prestiti ordinari di province e città metropolitane in prestiti flessibili, con la finalità di riduzione dell'indebitamento attraverso la gestione dei residui dei mutui non erogati su finanziamenti già concessi.
*1. 1987. (ex *74. 1.) Melilli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La Cassa Depositi e Prestiti, in deroga alla normativa vigente, è autorizzata a concedere mutui anche in favore dei comuni che hanno deliberato il piano di equilibrio, ma solo per progetti e interventi su cui la regione competente ha già provveduto ad emanare apposito finanziamento.
1. 1988. (ex 74. 3.) Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
  All'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n.  326, dopo le parole «di ciascuna operazione» sono aggiunte le seguenti: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è, altresì, consentito per sostenere operazioni di partenariato pubblico-privato e di finanza di progetto, il cui valore sia pari o superiore a cinque milioni di euro. Per l'esecuzione dell'istruttoria su tali operazioni, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. si avvale del supporto tecnico degli istituti bancari. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
1. 1989. (ex 74. 01.) Boccia, Lacarra, Bordo, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente articolo:
Art. 74-bis.
(Interventi per facilitare le attività di riscossione degli enti locali)
  1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
   a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore e la società a capitale interamente pubblico locale accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, ai dati ed alle informazioni disponibili presso l'Agenzia delle entrate relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
   b) l'accesso di cui alla lettera a) è garantito gratuitamente, anche in via telematica attraverso credenziali informatiche rilasciate dall'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla richiesta.
1. 1990. (ex 74. 02.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Utilizzo avanzo di amministrazione per estinzione anticipata del debito degli Enti Locali)
  1. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, le parole «abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità,» sono sostituite dalle seguenti: «evidenzi a rendiconto un fondo crediti di dubbia esigibilità congruo, secondo quanto previsto dalla normativa e dai principi contabili temporalmente vigenti,».
1. 1991. (ex 74. 04.) Quartapelle Procopio, Marattin, Tabacci, Scalfarotto, Fiano, Mor, Noja.

Commi 574-578 (vedi Art. 75)

  Al comma 1, sopprimere le parole:, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.
1. 1992. (ex 75. 2.) Marattin.

  Al comma 1, dopo le parole: e del trasporto pubblico locale, aggiungere le seguenti: e da quelli destinati al finanziamento delle funzioni decentrate e di quelle delegate dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, nonché da quelli destinati allo sviluppo (FSC, POC).
1. 1993. (ex *75. 4.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Istituzione tavolo di confronto sulle controversie in corso)
  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un tavolo di confronto tecnico con ANCI con il compito di censire i principali oggetti di controversia di carattere generale relativi all'assegnazione di risorse erariali ai comuni e alle città metropolitane e lo stato dell'eventuale contenzioso in corso, nonché di individuare le possibili soluzioni attraverso la rimozione o l'attenuazione delle cause.

1. 1994. (ex 75. 01.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
CommA 579 (vedi Art. 76)

  Sostituito dal seguente:
  1. All'articolo 1, comma 1159, alinea, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, le parole: «di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: ”di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle Unioni montane.

  Conseguentemente:
   a) alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle Unioni montane;
   b) agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per il biennio 2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55.
1. 1995. (ex 76. 6.) Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con le seguenti: di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1160, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, dopo le parole: dalla legge n.  127 del 2007, sono aggiunte le seguenti:, da emanare entro il 31 marzo 2019,.
   alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.
1. 1996. (ex 76. 4.) Moretto, De Menech.

  Dopo le parole: sono sostituite dalle seguenti sostituire le parole: di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di Riserva e Speciali, apportare le seguenti modificazioni:
   2019:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.
   2021:
   CP: – 15.000.000;
   CS: – 15.000.000.
1. 1997. (ex 76. 1.) Ciaburro.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con le seguenti: di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e il 2020, e di 30 milioni di euro per il 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 1, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 15.000.000.
1. 1998. (ex 76. 3.) Ruffino, Cortelazzo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Bond.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 235 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 370 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 1999. (ex 76. 5.) Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Istituzione Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle aree territoriali svantaggiate confinanti con Stati esteri)
  1. È istituito un Fondo per finanziare progetti di sviluppo economico a sostegno delle province svantaggiate in considerazione della concorrenza di regimi più vantaggiosi, in particolare quelli fiscali, che vigono negli Stati esteri confinanti.
  2. La dotazione del Fondo è di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province beneficiarie delle risorse in dotazione e definite le modalità di funzionamento del Fondo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 15.000.000;
   2021: – 15.000.000.
1. 2000. (ex 76. 02.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Istituzione Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle aree territoriali svantaggiate del Friuli Venezia Giulia confinanti con Stati esteri)
  1. È istituito un Fondo per finanziare progetti di sviluppo economico a sostegno delle province svantaggiate del Friuli Venezia Giulia in considerazione della concorrenza di regimi più vantaggiosi, in particolare quelli fiscali, che vigono negli Stati esteri di confine.
  2. La dotazione del Fondo è di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province beneficiarie delle risorse in dotazione e definite le modalità di funzionamento del Fondo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 15.000.000;
   2021: – 15.000.000.
1. 2001. (ex 76. 01.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
  1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità, è attribuita alla Regione Sardegna la somma di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
1. 2002. (ex 76. 03.) Mura.

  Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Continuità territoriale aerea da e per la Sardegna)
  1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità, attribuita alla Regione Sardegna la somma di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, ridurre di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 2003. (ex 76. 04.) Mura.

Comma 580 (vedi Art. 77)

  Al comma 1 premettere le parole: Al fine di adottate le necessarie politiche volte a favorire il popolamento delle aree montane, a promuovere l'occupazione nei comuni di montagna e a mitigare i disagi legati a chi vive nelle aree montane e sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2019, 340 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
1. 2004. (ex 77. 13.) Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 55 comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 175 milioni di euro per l'anno 2019, 420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
1. 2005. (ex 77. 12.) Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni, con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 210 milioni di euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
*1. 2006. (ex *77. 5.) Ruffino, Cortelazzo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni, con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 2010 milioni di euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
*1. 2007. (ex *77. 11.) Enrico Borghi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di Riserva e Speciali, apportare le seguenti modificazioni:
   2019:
    CP: –40.000.000;
    CS: –40.000.000.
   2020:
    CP: –40.000.000;
    CS: –40.000.000.
   2021:
    CP: –40.000.000;
    CS: –40.000.000.
1. 2008. (ex 77. 16.) Ciaburro.

  Al comma 1 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 5 milioni di euro sono destinati in via esclusiva all'attuazione dell'articolo 16 della medesima legge n.  97 del 1994.

  Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 175 milioni e le parole: 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 420 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
1. 2009. (ex 77. 14.) Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: Le previste sono impiegate nelle misura minima del 20 per cento per progetti per la sicurezza del turismo montano, con particolare destinazione al ripristino della rete sentieristica nei territori colpiti da gravi eventi sismici o atmosferici.
1. 2010. (ex 77. 8.) Braga, De Menech, De Micheli, Enrico Borghi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2019 il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 5 milioni di euro, destinati ad interventi per la sicurezza del turismo montano nei territori colpiti da gravi eventi sismici o atmosferici, volti al ripristino e messa in sicurezza della rete sentieristica.

  Conseguentemente all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 245 milioni.
1. 2011. (ex 77. 7.) Braga, De Menech, De Micheli, Enrico Borghi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire il ripopolamento delle zone, montane ed evitare la chiusura degli esercizi commerciali in tali zone, è riconosciuto un credito d'imposta in favore degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, di artigiani e agricoltori, nonché in favore delle persone fisiche che spostano la residenza in paesi montani in via di spopolamento. Il credito d'imposta è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le Commissioni parlamentari, sono stabiliti: i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità di richiesta, di concessione e di erogazione del credito d'imposta, i criteri di priorità nell'assegnazione e per la formazione di una graduatoria, volti a garantire il rispetto del limite massimo complessivo di spesa di cui al comma 2, nonché le ulteriori norme necessarie per l'esecuzione della presente disposizione. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente:
   sostituire la rubrica con la seguente: (Interventi per la montagna);
   all'articolo 21, comma 1, primo periodo sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.000.
1. 2012. (ex 77. 15.) Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  Al fine di contrastare la desertificazione commerciale nei comuni fino a 3.000 abitanti, con particolare riferimento a quelli montani, per la creazione di centri multifunzionali per la prestazione di servizi di natura commerciale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n.  158, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il riparto tra le regioni è effettuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, entro il 31 marzo di ciascun anno.

  Conseguentemente all'articolo 90 comma 2 sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 2013. (ex 77. 2.) Giacometto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di contrastate la desertificazione commerciale nei comuni montani fino a 3.000 abitanti, come individuati ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 e 2021, per l'erogazione di misure di sostegno ai piccoli esercizio commerciali di vicinato di cui alla lettera d) del comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1996, n.  114, ivi compresa l'adozione di misure per ridurre il carico fiscale. Il riparto tra le regioni è effettuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, entro il 31 marzo di ciascun anno.

  Conseguentemente all'articolo 90 comma 2 sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 2014. (ex 77. 3.) Giacometto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorite l'agricoltura nei comuni montani, come individuati ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, sono adottate le seguenti misure:
   1) con riferimento le prestazioni di lavoro occasionali in agricoltura di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, come modificati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96:
    a) non operano i limiti di compenso per ciascun lavoratore ed utilizzatore che sono incrementati a 7.500 euro con riferimento alle lettere a) e c) e a 15.000 euro con riferimento alla lettera del comma 1;
    b) i compensi esenti da imposizione fiscale, ai sensi del comma 4 sono elevati a 7.500 euro annui;
    c) non operano i limiti di tipologia di lavoratori utilizzabili, di cui al comma 8 e alla lettera b) del comma 14;
    d) non operano i limiti di durata della prestazione di lavoro di cui alle lettere d) ed e) del comma 17;
    e) in caso di superamento dei limiti di cui al comma 17 da parte dell'utilizzatore, fatto salvo quanto previsto dalla lettera d), si applica la sanzione minima ivi prevista per ogni prestazione lavorativa giornaliera o superamento dei limiti di cui alle lettere precedenti per cui risulta accertata la violazione.
   2) all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276 il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Con specifico riguardo alle attività agricole, ivi comprese quelle non esercitate professionalmente, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado, anche acquisiti in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.».
  Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2.
1. 2015. (ex 77. 4.) Biancofiore, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini di agevolare gli esercenti nei Comuni totalmente e parzialmente montani, in attuazione all'articolo 16 della legge 30 gennaio 1994 n.  97, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 20.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. Il Governo è delegato a individuare, a partire dalle 72 aree pilota della Strategia nazionale uree interne, le «zone franche montane» ove vengono adottate particolari misure e parametri per la fiscalità delle imprese.
  1-ter. Agli eventuali oneri conseguenti alle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede nei limiti di 40 milioni di euro annui, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 2016. (ex 77. 6.) Ruffino, Cortelazzo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis
  1. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n.  158, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con la seguente: 200 e la parola 400 con le seguenti: 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 400 e la parola: 2019 con 2022.
*1. 2017. (ex *77. 07.) Ruffino, Cortelazzo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Gagliardi, Casino, Labriola, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis
  1. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n.  158, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con la seguente: 200 e la parola 400 con le seguenti: 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 400 a la parola: 2019 con 2022.
*1. 2018. (ex *77. 014.) Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
  All'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

  Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 160 milioni di euro per l'anno 2019, 405 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 2019. (ex 77. 02.) Trancassini, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Fondo nazionale per i piccoli comuni)
  1. Al comma 862, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 2020. (ex 77. 015.) Enrico Borghi, Melilli, De Menech, Ferri.

  Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 896 della legge 27 dicembre 2017 n.  205, è aumentata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e a 40 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 2021. (ex 77. 013.) Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Misure di contrasto ai fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree montane)
  1. Dopo l'articolo 13 della Legge 31 gennaio 1994, n.  97, è inserito il seguente:
Art. 13-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali montane)
  1. Al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento sono istituite zone franche montane e zone a fiscalità di vantaggio.
  2. Ai fini del presente articolo, per marginalità deve intendersi la condizione di un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione e generare difficoltà di insediamento e sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.
  3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Le zone a fiscalità di vantaggio e le zone franche montane sono individuate dal CIPE sulla base del calcolo del grado di marginalità definito tenendo conto dei seguenti parametri:
   a) altimetria;
   b) rischio desertificazione economica e commerciale;
   c) calo demografico nel quinquennio.
  4. Le Regioni individuano, con specifico atto, e sulla base dei parametri di cui al comma 3 zone montane a fiscalità di vantaggio. A livello regionale è istituito un fondo apposito; finanziato con le risorse di cui al comma 10, per la riduzione delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, ivi comprese quelle agricole, ricadenti nelle zone di cui al presente comma, che svolgano almeno una tra le seguenti funzioni:
   a) promuovono nuovi insediamenti abitativi nei comuni delle zone montane;
   b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione avvenga nel raggio massimo di 30 chilometri;
   c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;
   d) offrono in un unico punto vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.
  5. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani.
  6. Le riduzioni di cui al comma 4 non possono essere inferiori:
   a) al 50 per cento delle imposte e dei contributi per le zone ad alta marginalità;
   b) al 30 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a media marginalità;
   c) al 10 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a bassa marginalità.
  7. I comuni ad alta marginalità al di sotto dei 3000 abitanti e classificati come montani ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente e individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE.
  8. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.
  9. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, ivi comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei Comuni di riferimento per il cui territorio la riduzione viene concessa.
  10. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio desertificazione economica e commerciale, che opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  11. Il fondo di cui al comma 4, secondo periodo, reca una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 2022. (ex 77. 06.) Vietina, Bignami, Nevi, Paolo Russo, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Napoli, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
  1. Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n.  537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
1. 2023. (ex 77. 03.) D'Ettore, Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.

Commi 581-587 (vedi Art. 78)
  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019, di 220 per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 2024. (ex 78. 1.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Sostituire l'articolo 78 con il seguente:
Art. 78.
(Fabbisogno finanziario delle università)
  1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 4 per cento. Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal presente comma è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019, di 220 per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 2025. (ex 78. 2.) Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Appartare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n.  196 ovunque ricorrono, introdurre il seguente periodo: L'incremento non può comunque essere inferiore al 3 per cento del fabbisogno determinato a consuntivo dell'anno precedente.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui a decorrerre dall'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo reddito di cittadinanza di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 2026. (ex 78. 12.) D'Ettore, Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, inserire infine il seguente periodo: Sono considerate pagamenti per attività di ricerca e innovazione le spese sostenute dalle Università per la retribuzione del personale inquadrato con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con la qualifica di ricercatore.
1. 2027. (ex 78. 11.) Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 2, sopprimere le parole: il solo.
1. 2028. (ex 78. 4.) Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente
  2-bis:
Per l'anno 2020 non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario esclusivamente i pagamenti per investimenti. Il fabbisogno programmato per l'anno 2020 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per l'anno 2019, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n.  196.

  Conseguentemente, all'articolo 21 della presente legge, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.750 milioni di euro annui.
1. 2029. (ex 78. 5.) Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, sostituire la parola: 2020 con la seguente: 2021 e sostituire la parola: 2019 con la seguente: 2020.
1. 2030. (ex 78. 6.) Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 5, dopo le parole: distribuzione del fabbisogno aggiungere il seguente periodo: anche tenendo conto dei risultati degli Atenei in materia di ricerca e innovazione scientifica.
1. 2031. (ex 78. 7.) Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. Al fine di aumentare il numero di accessi alle università, di aumentare il numero dei laureati e di facilitare il completamento delle carriere universitarie interrotte, gli studenti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo successivo possono optare per il pagamento di un contributo onnicomprensivo di iscrizione alle università pubbliche fissato nella misura del doppio della sola tassa regionale per il Diritto allo Studio, comunque non superiore agli euro 400, qualora rinuncino alla frequenza delle lezioni universitarie e dei servizi di ateneo.
  Sono ammessi al beneficio gli studenti iscritti che non godono dell'esonero totale o parziale dai contributi universitari, che abbiano compiuto non meno di 28 anni e che siano lavoratori non occasionali, a tempo pieno o parziale.
  Tali studenti non sono computati nel calcolo del numero degli studenti in corso e fuori corso ai fini del riparto delle quote del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari.
  In caso di violazione degli impegni di cui al comma 1, allo studente è attribuita la fascia di tassazione di competenza.
  Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
1. 2032. (ex 78. 9.) Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 7.
1. 2033. (ex 78. 13.) D'Ettore, Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri.

  Al comma 7, dopo le parole: precedente inserire le seguenti: con uno scostamento registrato della misura non inferiore almeno al 3 per cento.
1. 2034. (ex 78. 10.) Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019 ed il cofinanziamento di interventi per la realizzazioni di strutture residenziali universitarie di cui alla legge del 14 novembre 2000, n.  338 è incrementato di 50 milioni a decorrere dal 2020. Al fine di rendere più accessibile e funzionale il predetto cofinanziamento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e della Conferenza stato-regioni, provvede a modificare il relativo bando di accesso e ad emanare il successivo entro il 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88 inserire il seguente:
Art. 88-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)
  1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
1. 2035. (ex 78. 14.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  1. Al comma 14 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
    «a) al comma 639 le parole: »a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile« sono sostituite dalle seguenti: »a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.«;
   2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
    b) il comma 669 è sostituito dal seguente: »669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9«;
   3) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
    »b-bis) Il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.»;
    b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse«;
   4) la lettera c) è soppressa;
   5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
    »d) il comma 681 è sostituito dal seguente: «681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.»”.
1. 2036. (ex 78. 15.) Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis). Le detrazioni per canoni di locazione previste dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 (TU delle imposte sui redditi) sono applicate a tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea senza distinzioni sul luogo di residenza è la distanza dello stesso dalla sede di studi, ad essi non si applica il limite temporale di 3 anni fissato per la fruizione.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 175 milioni di euro.
1. 2037. (ex 78. 8.) Frassinetti, Mollicone, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
(Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale)
  1. All'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50 convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, alla lettera d), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.  1370/2007».
1. 2038. (ex 78. 3.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina.

  Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis
(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50)
  1. All'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, alla lettera d), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.  1370/2007.».
1. 2039. (ex 78. 04.) Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
  1. Il fondo di cui all'articolo 42 della legge, 5 febbraio 1992, n.  104 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 240 milioni e sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 380 milioni.
1. 2040. (ex 78. 06.) Boschi.

  Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
(Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n.  96)
  All'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50 convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n.  96, la lettera d) è soppressa.
1. 2041. (ex 78. 09.) Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
(Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n.  96)
  Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50 convertito con modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.  1370/2007».
1. 2042. (ex 78. 010.) Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 78 è aggiunto il seguente:
Art. 78-bis.
(Imu e facoltà dei comuni di esentare i residenti all'estero)
  1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201 convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011, n.  214 dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: «I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) a condizione che non risulti locata».
1. 2043. (ex 78. 011.) Schirò, Ungaro, La Marca, Carè.

  Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:
Art. 78-bis
(Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n.  96 smi)
  1. All'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50 convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n.  96, la lettera d) è soppressa.

  Conseguentemente, alla lettera e), le parole: lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti: lettere da a) a c).
1. 2044. (ex 78. 013.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:
Art. 78-bis.
(Rifinanziamento del Fondo nazionale Trasporti)
  1. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, il fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95 convertito con modificazioni in dalla legge 7 agosto 2012, n.  135 è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 2045. (ex 78. 014.) Marattin.

  Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n.  208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 26, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» e dopo il primo periodo le parole: «per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018 e 2019».
   b) al comma 28, secondo periodo, sostituire le parole: «Per l'anno 2018» con le seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019» e le parole «per gli anni 2016 e 2017» con le seguenti ”per gli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 2046. (ex 78. 015.) Librandi.

  Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
(Fondo ricerca, incubatori universitari, spin-off e estart-up)
  1. Al fine di favorire la nascita e la crescita di start-up universitari, valorizzare la conoscenza tecnologica, incrementare il dialogo tra mondo produttivo e accademico rafforzando gli strumenti di collaborazione stabili utili per coniugare ricerca ed innovazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, un fondo denominato «Fondo ricerca, incubatori universitari, spin off e start-up», con una dotazione di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Possono accedere al Fondo gli atenei e gli enti di ricerca, anche costituiti in rete, al fine di attivare progetti di ricerca e di sostenere anche la costituzione di start up innovative, a partecipazione prevalente universitaria direttamente connesse con il mondo della ricerca universitaria.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione delle risorse del Fondo tra le università.

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.200 milioni.
1. 2047. (ex 78. 018.) D'Ettore, Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 78 inserire il seguente articolo:
Art. 78-bis.
  1. Al fine di razionalizzare la spesa per le università statali, a decorrere dall'anno 2019 le facoltà assunzionali delle Università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre del 2018 riportano un valore dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) di cui al decreto legislativo 49/2012 superiore a 1,20, sia consentito assumere personale oltre il limite imposto al turnover di cui all'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, con oneri a carico del proprio bilancio previa relazione analitica del Collegio dei revisori dei Conti dell'Ateneo e solo, relativamente al personale docente e ricercatore, con riferimento ad assunzioni per professori di I e II fascia reclutati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge n.  240 del 2010 e a ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della medesima legge.
  2. Al fine di garantire l'invarianza dei saldi generali del bilancio delle amministrazioni pubbliche e per garantire un progressivo riequilibrio nell'utilizzo delle risorse tra le università, con particolare riferimento al rapporto docenti/studenti/personale tecnico-amministrativo, viene istituito presso ogni Università, da parte del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, un Fondo, denominato Fondo punti organico, nel quale far confluire i punti organico inutilizzati a causa di una impossibilità di spesa dovuta ai vincoli finanziari. I punti organico confluiti in detto fondo potranno essere ceduti ad altri Atenei in base a criteri stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stesso e utili al progressivo riequilibrio del richiamato rapporto docenti/studenti/personale tecnico-amministrativo.
1. 2048. (ex 78. 019.) Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli.

  Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
  1. Dall'anno 2019 è attribuito ai Comuni interessati un contributo complessivo di 625 milioni di euro per il reintegro completo della perdita di gettito dovuta all'introduzione della TASI.
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione della dotazione di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, della presente legge.
1. 2049. (ex 78. 021.) Gagliardi, Mulè, Cassinelli, Bagnasco, D'Ettore, Ripani, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
  1. All'articolo 1, comma 884, della legge n.  205 del 2017, le parole: «il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard», sono sostituite dalle seguenti «il 30 per cento per l'anno 2019 e per gli anni seguenti, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard».

1. 2050. (ex 78. 022.) Gagliardi, Mulè, Cassinelli, Bagnasco, Ripani, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
  1. All'articolo 1, comma 882, della legge n.  205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le Parole: «, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 2018, e per gli anni seguenti, è pari almeno al 75 per cento.».
1. 2051. (ex 78. 023.) Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Ripani, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 78 è aggiunto il seguente:
Art. 78-bis.
  1. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre, n.  232 è integrato con fondi a carico dello stato per euro 560.000.000 di euro”.
  2. A copertura delle misure di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, della presente legge.
1. 2052. (ex 78. 024.) Gagliardi, Bagnasco, Mulè, Cassinelli, Ripani, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 78 è aggiunto il seguente:
Art. 78-bis.
  1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 140 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione di 140 milioni per l'anno 2019, della dotazione di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, della presente legge.
1. 2053. (ex 78. 026.) Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Cassinelli, Ripani, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:
Art. 78-bis.
(Fondo per il finanziamento del Trasporto pubblico locale)
  1. Dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:
”Art. 78-bis.
(Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n.  96 e successive modificazioni e integrazioni)
  1. All'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50 convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n.  96, la lettera d) è soppressa.

  Conseguentemente alla lettera e), le parole: lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti: lettere da a) a c).
1. 2054. (ex 78. 029.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

Comma 588 (vedi Art. 78-bis)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, 10 milioni di euro sono destinati alle università non statali legalmente riconosciute aventi un numero complessivo di iscritti per tutti i corsi di Laurea non superiore a 3.500 studenti, con il dato di riferimento all'anno accademico 2017[aa]2018, con sede legale in una delle regioni meno sviluppate dell'Obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione», e sono ripartite tra le stesse, proporzionalmente al numero degli iscritti e nella misura di euro 3.500 a studente, per essere prioritariamente finalizzate al sostegno delle spese generali di funzionamento ovvero, per la parte eventualmente residua, al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti.
1. 2055. Lucaselli.

Comma 589 (vedi Art. 78-ter)
Comma 590 (vedi Art. 78-quater)
Comma 591-593 (vedi Art. 78-quinquies)
Commi 594-615 (vedi Art. 79)

  Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 380 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2021.
1. 2056. (ex 79. 113.)Colaninno, De Micheli, Rossi, Pezzopane, Benamati, Carla Cantone, Critelli, Delrio, De Maria, Marco Di Maio, Fassino, Franceschini, Incerti, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come previsto dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 28 ottobre 2018, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi meteorologici di cui al presente periodo. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi meteorologici, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
  2-ter. I redditi dei fabbricati nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come previsto dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, distrutti anche parzialmente od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2021. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2018 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni e le parole: 400 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni.
1. 2057. (ex 79. 140.)Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come previsto dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura agricola, commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2021, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000;
   2021: –5.000.000.
1. 2058. (ex 79. 139.)Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune di L'Aquila, nei confronti dell'ente locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2019 è riconfermato nella misura prevista per l'esercizio 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n.  282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 2059. (ex 79. 83.)Martino, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune di L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-octies, decreto-legge n.  16 del 2012, convertito, dalla legge n.  44 del 2012. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n.  282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.

1. 2060. (ex 79. 86.)Martino, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 al Comune di L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.  43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.  71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n.  190. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 2061. (ex 79. 85.)Martino, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In relazione alte esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprite 2009, per l'anno 2019 è assegnato in favore del comune de L'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ivi includendo quelle inerenti alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.  43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.  71.
1. 2062. (ex 79. 149.)Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della Regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, nei Comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.  70.
  3-ter. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di cui al comma 3-bis la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne.
  3-quater. Sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma 3-bis, le disposizioni contenute nei Decreti del Commissario ad acta con riferimento ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne.
1. 2063. (ex 79. 153.)D'Alessandro, Pezzopane.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n.  183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000 come determinata dal Regolamento (CE) n.  1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2011/C6/05 dell'11 gennaio 2011.
*1. 2064. (ex *79. 154.)Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n.  183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000 come determinata dal Regolamento (CE) n.  1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2011/C6/05 dell'11 gennaio 2011.
*1. 2065. (ex *79. 155.)Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 28, articolo 33, della legge 12 novembre 2011, n.  183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.».
1. 2066. (ex 79. 87.)Martino, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. A decorrere dal 2019 e per ciascuno degli anni in cui siano previste, una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a) e lettera b) della legge n.  232 del 2016, è destinata ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
   f) interventi e servizi per cittadini e imprese.
  3-ter. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
1. 2067. (ex 79. 156.)Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77, dopo le parole: «ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504» aggiungere le seguenti: «nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario.».
1. 2068. (ex 79. 157.)Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77, dopo le parole: «Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente» aggiungere le seguenti: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.».
1. 2069. (ex 79. 158.)Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 sono sostituite dalle seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019, 425 milioni di euro annui dal 2020 al 2028 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
1. 2070. (ex 79. 130.)Trancassini, Acquaroli, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia, di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  394 del 19 settembre 2016, che siano utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n.  327.
  3-ter. Ai fini della quantificazione da riconoscere, a titolo di indennizzo, a fronte dell'eventuale esproprio delle aree di cui al comma 1, sono considerate le relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 26 agosto 2018.
  3-quater. A seguito dell'eventuale rimozione delle Soluzioni Abitative di Emergenza le aree espropriate rimangono destinate a finalità di Protezione Civile.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232.
1. 2071. (ex 79. 159.)Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.  189 del 2016, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n.  39 del 2016, disciplinati dalla O.C. n.  4/2016 e dalla O.C. n.  8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia; per gli interventi di ripristino con miglioramento sismici o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui all'articolo 7 del decreto-legge n.  189 del 2016, disciplinati dalla O.C. n.  13/2017 e dalla O.C. n.  19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte della competente struttura regionale.
1. 2072. (ex 79. 160.)Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con legge 15 dicembre 2016, n.  229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminarne la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.
1. 2073. (ex 79. 161.)Trancassini, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con legge 15 dicembre 2016, n.  229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminarne la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232.
1. 2074. (ex 79. 162.)Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229 e successive modifiche e integrazioni alla fine del terzo periodo dopo le parole: «apposita delega motivata» sono aggiunte le seguenti: «, oltre ad un rappresentante dei Comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI Regionale di riferimento».
1. 2075. (ex 79. 106.)Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, l'articolo 3, comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato »Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016«, di seguito »Ufficio speciale per la ricostruzione«. Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare fattività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli Uffici Speciali o di loro proroga, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. I comuni e le province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.  296. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione.».
1. 2076. (ex 79. 163.)Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente comma:
  «13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di »danni lievi« ai sensi del decreto-legge n.  189 del 2016, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito »sisma bonus«. Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del decreto-legge n.  189 del 2016 e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63, convertito con legge 3 agosto 2013, n.  90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n.  205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto MIT n.  58 del 28 febbraio 2017, con le modalità previste dal suddetto decreto».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1.
1. 2077. (ex 79. 164.)Trancassini, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, è inserito il seguente:
”Art. 7-bis.
(Disposizioni comuni per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)
  1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, purché l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001.
  2. Il comma 1 trova applicazione solamente nel caso di incrementi di volume e nei limiti delle norme regionali attuativi dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.  131, tra Stato, regioni ed enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n.  21/CU del 1o aprile 2009), ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica ed edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 qualora le difformità riguardino anche parti strutturati, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.  31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 2.
  5. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n.  31 del 2017.
  6. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001.
1. 2078. (ex 79. 96.)Polidori.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 11 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229, è aggiunto il seguente:
  «11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n.  228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali.».
*1. 2079. (ex *79. 166.)Trancassini, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 11 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229, è aggiunto il seguente:
  «11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n.  228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali.».
*1. 2080. (ex *79. 167.)Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.  189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229, dopo le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019» sono aggiunte le seguenti: «e 2019/2020.».
**1. 2081. (ex **79. 125.)Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.  189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229, dopo le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019» sono aggiunte le seguenti: «e 2019/2020.».
**1. 2082. (ex **79. 94.)Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, è aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 25-bis.
  1. Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a decorrere dal 31 dicembre 2018, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25.
  2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perderà il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute».

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 sono sostituite dalle seguenti: 145 milioni di euro per l'anno 2019, 390 milioni di euro per l'anno 2020 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
1. 2083. (ex 79. 123.)Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis.
  1. Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, a decorrere dal 31 dicembre 2018, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25.
  2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi, prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perde il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute».

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 sono sostituite dalle seguenti: 145 milioni di euro per l'anno 2019, 390 milioni di euro per l'anno 2020 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
1. 2084. (ex 79. 124.)Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229 le parole: «il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 è altresì differito» sono sostituite dalle seguenti: «i pagamenti delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e negli esercizi 2019 e 2020 sono altresì differiti».
  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 2085. (ex 79. 132.)Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, comma 2-bis, ultimo periodo le parole: «rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti parole: «a 96 ore lavorative al mese indipendentemente dalla popolazione ivi residente».
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232.
*1. 2086. (ex *79. 47.)Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, comma 2-bis, ultimo periodo le parole: «rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti parole: «a 96 ore lavorative al mese indipendentemente dalla popolazione ivi residente».
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232.
*1. 2087. (ex *79. 170.)Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229, è inserito il seguente:
«Art. 44-bis.
  1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011 n.  98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
  2. Qualora l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.».
1. 2088. (ex 79. 171.)Trancassini, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229, è inserito il seguente:
”Art. 44-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)
  1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011 n.  98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
  2. Qualora l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
*1. 2089. (ex *79. 98.)Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229, è inserito il seguente:
”Art. 44-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)
  1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011 n.  98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
  2. Qualora l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
*1. 2090. (ex *79. 172.)Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per l'anno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno.»
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 2091. (ex 79. 173.) Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente;
  3-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
  3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1. 2092. (ex 79. 175.) Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera g) è soppressa;
   b) aggiungere, in fine, il seguente articolo:
«Art. 48-bis.
(Estinzione dei mutui e dei finanziamenti)
  A far data dal 5 settembre 2016 è estinto il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga disposizione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. L'estinzione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.»

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 2093. (ex 79. 131.) Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 48, comma 11, le parole: «fino a un massimo di 60 rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di 120 rate» e è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.».

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 130 milioni di euro per l'anno 2019, 428 milioni di euro per l'anno 2020, 392,20 milioni annui dal 2021 al 2023 e di 405 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
1. 2094. (ex 79. 122.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 48, comma 11 sostituire le parole: «a decorrere dal 16 gennaio 2019» con le seguenti parole: «a decorrere dalla data di cessazione dello stato emergenziale». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in euro 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 2095. (ex 79. 121.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 48, comma 12, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, le parole: «entro il mese di febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2020. Entro lo stesso termine sono considerate tempestive:
   a) le istanze di autotutela ed i ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione ed irrogazione di sanzioni tributarie e contributive, avvisi di accertamento e gli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge n.  78 del 2010 notificati a decorrere dal 24 agosto 2016;
   b) le attività previste dall'articolo 48 comma 1 lettera l)».
1. 2096. (ex 79. 32.) Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189 terzo periodo, è così modificato: «Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.  175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese».
1. 2097. (ex 79. 177.) Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.  189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valore sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019»;
   b) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»;
   c) al comma 3-bis ultimo periodo: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3» è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3.»
1. 2098. (ex 79. 104.) Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n.  189 del 2016, dopo le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono inserite le parole: «e per l'anno 2019»;
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 2099. (ex 79. 178.) Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 50-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  180, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229, alla fine del comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli anni 2018 e 2019 i Comuni possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale mediante l'utilizzo delle predette risorse, derogando il limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.  296 e il limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale.»
1. 2100. (ex 79. 99.) Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.  189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229 dopo il comma 5, inserire il seguente:
  «5-bis. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.  189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti. Le spese necessarie per tali assunzioni sono poste a carico del bilancio dei singoli enti.».
1. 2101. (ex 79. 105.) Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229 è apportata la seguente modifica:
   dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.  189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232.”.

1. 2102. (ex 79. 179.) Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 50-bis, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.  189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.  189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti».
1. 2103. (ex 79. 180.) Trancassini, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Per le medesime finalità è autorizzata l'assunzione presso gli Uffici Speciali della ricostruzione di personale aggiuntive per un numero pari al 50 per cento del personale attualmente impiegato presso gli stessi Uffici, con le medesime modalità e condizioni previste dagli articoli 3 e seguenti del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 sono sostituite dalle seguenti: 151,50 milioni di euro per l'anno 2019, 426,50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
1. 2104. (ex 79. 120.) Acquaroli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Tutti i territori delle province colpite dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come previsto dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, sono considerate zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1257/99 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n.  146.
1. 2105. (ex 79. 141.) Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire gli interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento della SS4 Salaria sono stanziati 60 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: 125 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 2106. (ex 79. 128.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza della SS4 Salaria sono stanziati 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 2107. (ex 79. 127.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.  39 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n.  77 del 2009 possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20 commi 2, 3, 4 del decreto legislativo n.  75 del 2017 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n.  83 del 2012.

1. 2108. (ex 79. 129.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei luoghi colpiti da avversità atmosferiche eccezionali e di calamità naturali che si manifestano nel territorio nazionale con maggiore frequenza e intensità, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102 è rifinanziato, a decorrere dall'anno 2019, di 50 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 90 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 2109. (ex 79. 68.) Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di fronteggiare le crescenti emergenze nel settore agricolo, il Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90 comma 2 le parole: 250 milioni sono sostituite dalle parole: 200 milioni.
1. 2110. (ex 79. 56.) Caon, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Fasano, Spena, Sandra Savino, Sozzani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135 è inserito il seguente:
  «4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte. con provvedimento delle autorità competenti. sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato».
*1. 2111. (ex *79. 74.) Fiorini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135 è inserito il seguente:
  «4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte. con provvedimento delle autorità competenti. sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato».
*1. 2112. (ex *79. 2.) De Menech, Rotta, Moretto, Zardini, Pellicani, Zan, Dal Moro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135 è inserito il seguente:
  «4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte. con provvedimento delle autorità competenti. sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato».
*1. 2113. (ex *79. 182.) Bignami.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135 è inserito il seguente:
  «4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte. con provvedimento delle autorità competenti. sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato».
*1. 2114. (ex *79. 183.) Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 11, il comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125 è sostituito dai seguenti:
  ”5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo.
  5-ter. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso.
  5-quater. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento.
  La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. 11 termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo.
  Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento.
  5-quinquies. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano e integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia e in particolare:
   OPCM 3978 dell'8 novembre 2011;
   OPCM 4013 del 23 marzo 2014;
   D.C.D. n.  108 del 18 aprile 2012;
   L. 125 del 15 agosto 2015.
  Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.
  5-sexies. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono’ nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni.
1. 2115. (ex 79. 187.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 422 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «Nelle suddette ricognizioni dei fabbisogni sono ricompresi i danni relativi alle pertinenze strettamente funzionali alle prime e seconde case e agli immobili delle attività economiche e produttive»;
   b) al comma 427, ovunque ricorra, la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «gennaio».
  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis trovano applicazione dal 1o gennaio 2019.
1. 2116. (ex 79. 109.) De Micheli, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, dopo le parole: «Per l'anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro», aggiungere il seguente periodo: «per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, è assegnato un contributo straordinario dell'importo annuale di 12 milioni di euro».

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 173 milioni di euro per l'anno 2019, 418 milioni di euro annui dal 2020 al 2021 e 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
1. 2117. (ex 79. 188.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis, All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2019, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.  43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.  71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste.».
1. 2118. (ex 79. 189.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
  4-ter. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»; al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità»;
  4-quater. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19, al primo periodo le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»; al secondo periodo le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
  4-quinquies. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dal comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.  228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.  147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.  190. Gli oneri di cui al presente comma, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.
  4-sexies. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, dopo le parole: «al tal fine attivati» la lettera: «e» è sostituita dalla lettera: «o». Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.  243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al presente comma provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n.  232.
  4-septies. Il comma 758 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è sostituito dal seguente:
  «Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per fa ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135».
  4-octies. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135 è inserito il seguente:
  «4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato».
  4-novies. 9. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 4-bis a 4-quater, pari complessivamente a 34 milioni di euro per il 2019, 100 milioni di euro per il 2020 e 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.

1. 2119. (ex 79. 190.) De Micheli, Colaninno, Rossi, Benamati, Carla Cantone, Critelli, Delrio, De Maria, Marco Di Maio, Fassino, Franceschini, Incerti, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, dopo le parole: «Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro», aggiungere le seguenti parole: «Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro».

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 183 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 2120. (ex 79. 192.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 6 comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193, le parole: «un anno» sono sostituite con le seguenti: «due anni».
1. 2121. (ex 79. 33.) Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018» e la parola: «2018» è sostituita dalle seguenti: «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020».
1. 2122. (ex 79. 199.) Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8, al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  4-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 2123. (ex 79. 117.) Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 2, sostituire le parole: 250 e: 400, rispettivamente con le parole: 210 e 370.
1. 2124. (ex 79. 61.) Fiorini, Baldelli, Nevi, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.  45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «2017» e: «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e: «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020».”.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 sono sostituite con le seguenti: 161,1 milioni di euro per l'anno 2019, 406,1 milioni di euro per l'anno 2020 e 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
1. 2125. (ex 79. 200.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
1. 2126. (ex 79. 201.) Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3, con riferimento ai comuni in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una »zona rossa«, sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.».
  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in euro 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 2127. (ex 79. 205.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, riconosciute alle imprese aventi la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana istituita con il comma 1 del medesimo articolo 46, sono estese ai periodi di imposta 2019 e 2020.
  4-ter. Per i periodi di imposta di cui al comma 4-bis, ai fini delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, non si applica il limite minimo di riduzione del fatturato di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 46, e i benefici sono concessi alle imprese che possano comunque documentare di aver subito nell'anno di riferimento una riduzione del fatturato rispetto al periodo di imposta precedente.
  4-quater. Per le finalità di cui ai commi 4-bis e 4-ter è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, al comma 2 è ridotto di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
1. 2128. (ex 79. 208.) De Micheli, Braga, Melilli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, dopo il comma 11-quater è aggiunto il seguente:
  «11-quinquies. Relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229:
   a) il periodo di cui al comma 4 lettera b) inizia dal 1o gennaio 2017 e termina al 30 settembre 2019;
   b) i termini di cui al comma 5, 6, 7 e 8 lettera a) sono prorogati di due anni;
   c) i termini di cui al comma 8, lettera b), sono prorogati di tre anni.».
1. 2129. (ex 79. 30.) Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.  243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  4-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 4-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n.  232.
*1. 2130. (ex *79. 72.) Fiorini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.  243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  4-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 4-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n.  232.
*1. 2131. (ex *79. 210.) Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.  243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  4-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 4-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n.  232.
*1. 2132. (ex *79. 211.) Bignami.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n.  205 le parole: «di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 2133. (ex 79. 214.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205 le parole: «di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis».
1. 2134. (ex 79. 48.) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205 le parole: «di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis».
  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232.
1. 2135. (ex 79. 215.) Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. L'articolo 1, comma 746, della Legge 27 dicembre 2017, n.  205 è integralmente sostituito dal seguente:
  1. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 ai 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n.  229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n.  229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni dei Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n.  229«.
  4-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, dopo il comma 746, è inserito il seguente comma:
  »746-bis. le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari ai 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni dei Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n.  229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n.  229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n.  229.”.
  Ai maggiori oneri di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari a 10 milioni per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 2136. (ex 79. 216.) Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n.  205 è integralmente sostituito dal seguente:
  «1. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari ai 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n.  229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n.  229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n.  229».
  4-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, dopo il comma 746, è inserito il seguente comma: 746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni dei Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n.  229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n.  229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n.  229.
1. 2137. (ex 79. 217.) Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n.  205 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 dei decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione anche ai soci e familiari dei soci che partecipano all'attività della stessa società in via abituale e prevalente che, in società snc, sas e srl aventi diritto all'esenzione fiscale, risultino iscritti nella stessa gestione INPS del socio loro congiunto».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 2138. (ex 79. 218.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, le parole: «i titolari di imprese individuali o di imprese familiari» sono sostituite con le seguenti: «gli iscritti alla gestione previdenziale INPS Artigiani e Commercianti».

1. 2139. (ex 79. 27.) Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione previsto all'articolo 43 del codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 2140. (ex 79. 118.) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Fondo regionale di protezione civile previsto all'articolo 45 del codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 100 milioni di euro per il 2019.
1. 2141. (ex 79. 119.) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli, De Menech.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n.  55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n.  89, le parole: «trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  57 del 9 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
*1. 2142. (ex *79. 145.) D'Eramo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n.  55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n.  89, le parole: «trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  57 del 9 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
*1. 2143. (ex *79. 221.) Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A favore della regione Toscana, per la quale è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici verificatisi tra il 28 ottobre e il 4 novembre 2018, sono stanziati 40 milioni di euro per il 2019, 10 milioni dei quali per la provincia di Grosseto, per i primi interventi di rispristino, ricostruzione, assistenza alla popolazione colpita, e per la ripresa economica delle attività produttive e agricole dei territori interessati. Per consentire ai comuni virtuosi colpiti dalle calamità naturali di poter utilizzare le somme a disposizione per far fronte all'emergenza, le risorse suddette sono spese in deroga al patto di stabilità interno.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 210.
1. 2144. (ex 79. 60.) Ripani, Mugnai, D'Ettore, Silli, Mazzetti, Carrara.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 109 del 2018 le parole: «purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato», sono sostituite dalle seguenti: «purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato».
1. 2145. (ex 79. 42.) Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 109 del 2018, nella frase: «purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato», la lettera: «e» è sostituita dalla lettera: «o».
*1. 2146. (ex *79. 71.) Fiorini.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 109 del 2018, nella frase: «purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato», la lettera: «e» è sostituita dalla lettera: «o».
*1. 2147. (ex *79. 222.) Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di consentire il ristoro dei maggiori costi, e dei danni subiti dalle imprese ferroviarie del settore merci, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie, i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 245 milioni.
1. 2148. (ex 79. 37.) Sozzani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di consentire il ristoro dei maggiori costi e dei danni subiti dalle imprese ferroviarie del settore merci, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie, i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:
   2019: – 5 milioni
1. 2149. (ex 79. 36.) Sozzani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire in via d'urgenza la creazione di condizioni migliorative in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, nell'area interessata dall'evento relativo al crollo del ponte Morandi, nella sua accezione territoriale più ampia, per le imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in detta area, è consentita l'istituzione per la durata massima di 5 anni di una apposita Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n.  12.

  Conseguentemente all'articolo 90, al comma 2, sostituire la cifra: 250, con la seguente: 230.
1. 2150. (ex 79. 51.) Paita, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Andrea Romano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n.  327 e successive integrazioni e modifiche (Codice della Navigazione) sono aggiunti in fine i seguenti commi:
  «Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa.
  A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.
  La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante».
1. 2151. (ex 79. 89.) Minardo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 428, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «e comunque per le imprese con danni accertati complessivi e finanziabili superiori a 1 milione di euro si provvede ad un indennizzo massimo del 50 per cento nel limite massimo di cui al comma 423».
1. 2152. (ex 79. 115.) Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. A favore dei territori colpiti dagli incendi verificatisi nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, nel mese di settembre 2018, al fine di realizzare interventi per il ripristino dei danni ai beni mobili ed immobili pubblici e privati e per contrastare il dissesto idrogeologico, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 235 milioni.
1. 2153. (ex 79. 142.) Ciampi, Cenni, Ceccanti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di attuare, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, i primi interventi urgenti in relazione agli incendi verificatisi nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, nel mese di settembre 2018 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n.  225.
1. 2154. (ex 79. 69.) Cenni, Ciampi, Ceccanti, Gadda.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei luoghi colpiti da avversità atmosferiche eccezionali e di calamità naturali che si manifestano nel territorio nazionale con maggiore frequenza ed intensità, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102 è rifinanziato, a decorrere dall'anno 2019, di 50 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 90 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 2155. (ex 79. 133.) Cenni.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di consentire il ripristino e il consolidamento della funzionalità delle opere portuali danneggiate dalle mareggiate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) e d), del decreto legislativo n.  1 del 2018, nelle zone interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata il 9 novembre 2018 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Le risorse di cui al presente comma, affluiscono, con vincolo di destinazione, alle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n.  1 del 2018 a favore dei Commissari delegati appositamente nominati. Al riparto della somma di cui al presente comma si provvede con apposita ordinanza di protezione civile, da adottarsi previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 245 milioni.
1. 2156. (ex 79. 114.) Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di fronteggiare le criticità conseguenti all'evento del crollo del ponte Morandi nonché di tutelare e garantire la salute degli abitanti della zona fino al ripristino dell'ordinaria viabilità, le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti delle Valli Stura e Seri via sono effettuate negli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, Novi e Alessandria.
  8-ter. Il Ministro della salute con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Unificata al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, disciplina le modalità organizzative per l'attuazione delle prestazioni di cui al comma 8-bis.
  8-quater. Con il medesimo decreto di cui al comma 8-ter è stabilità la quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario Nazionale per l'anno 2019, spettante al Piemonte in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti delle Valli Stura e Scrivia.
1. 2157. (ex 79. 110.) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli.

  Dopo il comma, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di sostenere le imprese, che vedono a rischio la prosecuzione della propria attività produttiva a seguito dei crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'Autostrada A10, collocate al di fuori del perimetro delimitato con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n.  282 del 14 agosto 2018, n.  307 del 26 agosto 2018, n.  310 del 30 agosto 2018 e n.  314 del 7 settembre 2018, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con proprio provvedimento il Commissario per l'emergenza individua le aree dell'area metropolitana di Genova a cui estendere le disposizioni per consentire la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive prevedendo un'adeguata indennità a supporto delle spese di trasferimento nel limite di spesa massimo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza di cui all'articolo 1, comma 8 del decreto-legge n.  109 del 2018, che è allo scopo integrata di 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 2, sostituire la cifra: 250, con la seguente: 245.

1. 2158. (ex 79. 111.) De Micheli, Braga, Paita, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 1 e 2 settembre 2018 sui territori comunali di Verona, San Pietro in Cariano, Negrar, Colognola ai Colli, San Martino Buon Albergo, Zevio, Belfiore, Soave, Monteforte d'Alpone, Cazzano di Tramigna, Illasi (VR) per cui è stato dichiarato lo stato di crisi dalla Regione Veneto con decreto n.  103 del 2 settembre 2009, sono stanziati 5 milioni di euro per consentire il superamento delle criticità e dei danni riscontrati.

  Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 2 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 245 milioni.
1. 2159. (ex 79. 112.) Rotta, Zardini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di garantite un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 in favore della Regione Sicilia.
  Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 230 e la parola: 400 con la seguente: 380.
1. 2160. (ex 79. 88.) Minardo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla Regione Sicilia una somma di euro 20 milioni per l'anno 2019. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.

  Conseguentemente all'articolo 90 comma 2, sostituire la parola: 250 milioni con la seguente: 230.
1. 2161. (ex 79. 91.) Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n.  205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

1. 2162. (ex 79. 97.) Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.  408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n.  327.
  8-ter. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.
  8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 100 milioni di euro nell'anno 2019 fino a concorrenza delle richieste.
  8-quinquies. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 150.
1. 2163. (ex 79. 101.) Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per consentire la più rapida rimozione del materiale vegetale abbattuto e l'avvio degli interventi di ripristino dei boschi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1, nonché il ripristino degli arenili ed i connessi interventi di ripascimento per la riduzione del rischio di erosione costiera, in attuazione di quanto previsto dalla lettera d) del medesimo articolo 25, nelle zone interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata il 9 novembre 2018 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Le risorse di cui al presente comma, che possono essere anche parzialmente destinate ad interventi a favore di soggetti privati ed attività economiche e produttive danneggiati dai predetti fenomeni in attuazione della lettera f) del medesimo articolo 25, affluiscono, con vincolo di destinazione, alle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n.  1 del 2018 a favore ai Commissari delegati appositamente nominati. Al riparto della somma di cui al presente comma si provvede con apposita ordinanza di protezione civile, da adottarsi previa intesa con i presidenti delle regioni interessate.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 50 milioni di euro per il 2019.
1. 2164. (ex 79. 108.) De Micheli, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Menech.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In considerazione degli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018 che hanno interessato la città di Imperia causando, in particolare, il danneggiamento e il crollo del Molo Lungo di Oneglia, ai fini della ricostruzione della messa in sicurezza dello stesso, al comune di Imperia sono attribuite risorse straordinarie in misura pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 2165. (ex 79. 64.) Mulè.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Nelle more della realizzazione dei lavori di adeguamento e potenziamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con l'Associazione italiana società concessionarie e trafori, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un accordo volto a prevedere agevolazioni tariffarie inerenti la tratta autostradale A10 Genova Pegli-Ventimiglia. L'agevolazione consiste nel rimborso dell'importo del pedaggio, pari al 70 per cento, a favore dei residenti della Regione Liguria e a quanti, anche non residenti in tale regione, prestano lavoro o studiano nelle province di Genova, Savona e Imperia.
  8-ter. In sede di definizione dell'accordo di cui al comma 8-bis sono definiti la durata, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 244 milioni di euro per l'anno 2018, di 394 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 2166. (ex 79. 65.) Mulè.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con l'Associazione italiana società concessionarie e trafori, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un accordo volto a prevedere agevolazioni tariffarie inerenti i pedaggi per le autostrade A10, A26 e A7. L'agevolazione consiste nel rimborso dell'importo del pedaggio, pari al 70 per cento, a favore dei residenti della Regione Liguria e a tanti, anche non residenti in tale regione, prestano lavoro o studiano nelle province di Genova, Savona e Imperia.
  8-ter. In sede di definizione dell'accordo di cui al comma 8-bis sono definiti la durata, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 235 milioni di euro per l'anno 2018, di 385 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 2167. (ex 79. 66.) Mulè.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In deroga a quanto stabilito dal Piano assicurativo agricolo nazionale di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n.  28405 del 6 novembre 2017, pubblicato sulla Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.  297 del 21 dicembre 2017, gli eventi avversi di «gelo e brina» sono ricompresi, ai fini del riconoscimento dei danni a colture agricole, nel Piano assicurativo stesso, limitatamente agli eventi avversi occorsi nella Regione Emilia-Romagna nell'anno 2018. La misura è riconosciuta nel limite di 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: –5.000.000.
1. 2168. (ex 79. 78.) Bignami.
.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dalle imprese agricole che nell'ultimo triennio abbiamo subito danni alle strutture, alle scorte di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali, favorendo il ripiano dei debiti pregressi e la prosecuzione dell'attività produttiva, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 200; indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 350.
1. 2169. (ex 79. 80.) Minardo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subìto danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102, nel limite della disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 2170. (ex 79. 81.) D'Attis, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per consentire il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, nonché il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nelle zone individuate con il provvedimento di richiesta di stato di calamità del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, sino al 30 dicembre 2019, con riferimento alle prestazioni di lavoro occasionali in agricoltura di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96:
   a) non operano i limiti di compenso per ciascun lavoratore ed utilizzatore che sono incrementati a 7.500 euro con riferimento alle lettere a) e c) e a 15.000 euro con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n.  50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  96 del 2017;
   b) i compensi esenti da imposizione fiscale, ai sensi del comma 4, dell'articolo 54-bis del decreto-legge n.  50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  96 del 2017 sono elevati a 7.500 euro annui;
   c) non operano i limiti di tipologia di lavoratori utilizzabili, di cui al comma 8 e alla lettera c) del comma 14 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n.  50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  96 del 2017;
   d) non operano i limiti di durata della prestazione di lavoro di cui alle lettere d) ed e) del comma 17 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n.  50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  96 del 2017;
   e) in caso di superamento dei limiti di cui al comma 17 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n.  50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  96 del 2017 da parte dell'utilizzatore si applica la sanzione minima ivi prevista per ogni prestazione lavorativa giornaliera o superamento dei limiti di cui alle lettere precedenti per cui risulta accertata la violazione. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2.
1. 2171. (ex 79. 57.) Biancofiore, Sandra Savino

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, compromesso a seguito del crollo del Viadotto Polcevera, sono stanziate a favore del comune di Genova risorse straordinarie nella misura di euro 15.000.000 per l'anno 2019 da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e di ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione andate perdute.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019 – 15.000.000;
   2020 – ;
   2021 – .
1. 2172. (ex 79. 58.) Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Bagnasco, Ripani, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Casino, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In relazione alle penalizzazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di accesso al servizio aereo per effetto del crollo del Ponte Morandi e della conseguente riduzione del bacino di traffico dell'aeroporto di Genova Sestri, il Commissario Delegato di cui al decreto-legge n.  109 del 2018, mette inoltre a disposizione della società Aeroporto di Genova S.p.A., concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri, la somma di euro 2.000.000 per il sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo. Le modalità per il conseguimento del contributo verranno definite in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

  Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 2, sostituire la cifra: 250, con la seguente: 248.
1. 2173. (ex 79. 52.) Paita, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Andrea Romano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Alle imprese coinvolte dal crollo del Ponte Morandi ove impossibilitate a proseguire la propria attività presso l'attuale sede è altresì attribuita la possibilità, tramite l'azione del Commissario di cui al decreto-legge n.  109 del 2018, di ricollocarsi, anche con supporto delle spese di trasferimento, nel rispetto dei protocolli e degli accordi esistenti, all'interno delle aree ex siderurgiche. Per le finalità di tale comma è autorizzata la spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 90, al comma 2, sostituire la cifra 250 con la seguente: 245.
1. 2174. (ex 79. 54.)Paita, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Andrea Romano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate al pagamento delle indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica e di finanziare le campagne di vaccinazione, con particolare riferimento alle razze bovine della Murgia materana a rischio erosione genetica, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 per l'anno 2020. A valere sulle suddette risorse, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo avvia in concorso con le regioni, nell'anno 2019, specifiche campagne di vaccinazione dei capi. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure applicative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e 390 milioni.
1. 2175. (ex 79. 55.)Labriola, Casino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In riferimento alla particolare condizione della municipalità Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per la realizzazione della Casa della Salute.

  Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 2, sostituire la cifra 250, con la seguente: 246.
1. 2176. (ex 79. 46.)Paita, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Andrea Romano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Allo scopo di estendere gli interventi a sostegno alla totalità dei soggetti danneggiati dal crollo del Ponte Morandi di Genova, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza, di cui al decreto-legge n.  109 del 2018, individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del sindaco del Comune di Genova n.  282 del 14 agosto 2018, n.  307 del 26 agosto 2018, n.  310 del 30 agosto 2018 e n.  314 del 7 settembre 2018. Per tale finalità è stanziata la ulteriore somma pari a 12.500.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 2, sostituire la cifra 250, con la seguente: 237,5.
1. 2177. (ex 79. 49.)Paita, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Andrea Romano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Allo scopo di estendere gli interventi a sostegno alla totalità dei soggetti, ivi comprese le imprese, danneggiati dai crollo del Ponte Morandi di Genova, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza, di cui al decreto-legge 8 settembre 2018, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n.  282 del 14 agosto 2018, n.  307 del 26 agosto 2018, n.  310 del 30 agosto 2018 e n.  314 del 7 settembre 2018. Per tale finalità, per l'anno 2019, è stanziata la ulteriore somma pari a 25 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 225.
1. 2178. (ex 79. 50.)Paita, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Andrea Romano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In considerazione dei danni subiti dalla Basilica di San Marco a Venezia e per gli indispensabili interventi di ripristino e recupero del patrimonio storico e artistico della città dovuti all'eccezionale acqua alta dell'ottobre 2018 è autorizzata la spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 55 comma 1 le parole 185 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 175 milioni di euro.
1. 2179. (ex 79. 35.)Pellicani.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate con atto formale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.  509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della legge n.  296 del 2006, alla scadenza prevista nell'atto di concessione.
1. 2180. (ex 79. 17.)Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nei territori dei comuni della Provincia di Belluno colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del 28 ottobre 2018 per il quale è stato dichiarato lo stato di crisi dalla Regione Veneto, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro gli anni 2019-2020-2021.
  8-ter. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Veneto e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8-quater. Ai fini di cui al comma 8-bis l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, è incrementata di 10 milioni di euro gli anni 2019-2020-2021. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2019-2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturati di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 2181. (ex 79. 5.)De Menech.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nei territori dei comuni della Provincia di Belluno, in particolare nelle aree del Cadore e dell'Agordino colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del 28 ottobre 2018 per il quale è stato dichiarato lo stato di crisi dalla Regione Veneto, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro gli anni 2019-2020-2021.
  8-ter. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Veneto e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8-quater. Ai fini di cui al comma 8-bis l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, è incrementata di 5 milioni di euro gli anni 2019-2020-2021. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019-2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 2182. (ex 79. 6.)De Menech.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
  1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento alluvionale del 28 ottobre in Veneto, a decorrere dall'anno d'imposta in corso non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso a Comuni interessati dagli eventi atmosferici avversi del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.
  2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.  1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n.  1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n.  717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sui funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.
  4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.
  5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 2183. (ex 79. 0119.) De Menech, Rotta, Moretto, Zardini, Pellicani, Zan, Dal Moro.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
  1. È concessa, ai sensi del comma 3, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito degli eventi atmosferici eccezionali verificatisi in Veneto il 28 ottobre 2018, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio individuate con provvedimento del Commissario delegato per la gestione dell'emergenza, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
  2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 8-bis, è riconosciuta, ai sensi del comma 8-quater, un'indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto della regione Veneto, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
  4. La regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla regione Veneto.
  5. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 2184. (ex 79. 0120.)De Menech, Rotta, Moretto, Zardini, Pellicani, Zan, Dal Moro.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
  1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nei territori dei comuni della Regione Veneto colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del 28 ottobre 2018 per il quale è stato dichiarato lo stato di crisi dalla Regione Veneto, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro gli anni 2019-2020-2021.
  2. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Veneto e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Ai fini di cui al comma 1 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, è incrementata di 10 milioni di euro gli anni 2019-2020-2021. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2019-2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 2185. (ex 79. 0121.) De Menech, Rotta, Moretto, Zardini, Pellicani, Zan, Dal Moro.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi per il litorale veneto colpito dagli eventi alluvionali dell'autunno 2018)
  1. A seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi lungo il litorale veneto e l'eccezionale fenomeno dell'acqua alta che ha colpito la città di Venezia nel mese di ottobre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa del Presidente della Regione Veneto, sono individuate le priorità a sostegno dei territori colpiti dai richiamati eventi calamitosi.
  2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019, per interventi di ripristino e a sostegno attività economiche danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 2186. (ex 79. 085.) Pellicani.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi per i territori colpiti da eventi alluvionali in Sicilia)
  1. A seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi in Sicilia nel mese di ottobre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Presidente della Regione Siciliana, sono individuate le priorità infrastrutturali, anche sulla viabilità minore, a sostegno degli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi.
  2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, per interventi di ripristino di manufatti stradali, nonché per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 2187. (ex 79. 083.)Miceli.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi per i territori colpiti da eventi alluvionali Calabria)
  1. A seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi in Calabria nel mese di ottobre 2018, con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Presidente della regione Calabria, sono individuate le priorità infrastrutturali, anche sulla viabilità minore, a sostegno degli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi.
  2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, per interventi infrastrutturali, a sostegno delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento dei danneggiati e per ulteriori interventi di emergenza.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 2188. (ex 79. 084.) Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Misure a sostegno della sicurezza nella città di Genova)
  1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: «della cultura 2019» sono aggiunte le seguenti: «, e alla città di Genova»;
   b) al comma 2 dopo le parole: «2019» sono inserite le seguenti: «e 2 milioni di euro per il 2020»;
   c) al comma 3 dopo la parola: «2019» sono inserite le seguenti: «e 2 milioni di euro per il 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.  205.
1. 2189. (ex 79. 099.) Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Misure per affrontare criticità sistema ferroviario in Lombardia)
  Al fine di risolvere le criticità strutturali e i disservizi sulla rete ferroviaria Lombarda, per il biennio 2019-2020 è autorizzata la spesa pari a 100 milioni di euro per interventi infrastrutturali e per il rinnovo del materiale rotabile.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni con: 150 milioni e: 400 milioni con le seguenti: 300 milioni.
1. 2190. (ex 79. 086.) Pizzetti, Colaninno.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Esenzione Imu per i cittadini iscritti all'AIRE)
  1. All'articolo 13, comma 2, nono periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.  214, le parole: «già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della datazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 2191. (ex 79. 026.) Cirielli.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Istituzione di Zes)
  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate «ZES», nelle regioni che non sono beneficiarie delle disposizioni di cui agli articolo 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, convertito con legge 3 agosto 2017, n.  123.
  2. Le Zes sono costituite in ciascuna Regione di cui al comma 1 con le modalità, i limiti e le caratteristiche di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge.
  3. Alle Zes di cui al comma 1 sono riconosciute a decorrere dal 2018 le tipologie di agevolazioni previste all'articolo 5 del citato decreto-legge, alle medesime condizioni, nel limite di spesa annuo di 25 milioni di euro ne 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro a decorrere dal 2020.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 25 milioni di euro nel 2019; 31,25 milioni di euro nel 2020 e 150,2 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come incrementato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 2192. (ex 79. 08.) Moretto.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
  1. Le amministrazioni locali e regionali possono avvalersi della struttura del Commissario Straordinario per assicurarsi in tempi celeri la bonifica o messa in sicurezza dei siti di discarica insistenti nel proprio territorio anche non oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate e già messe a disposizione a tale scopo.
  2. Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n.  234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n.  2003/2077, si avvale di risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5 per cento annuale, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.500.
1. 2193. (ex 79. 0101.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:
Art. 79-bis.
(Istituzione del Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali)
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della Tutela dei Territorio e dei Mare è istituito un fondo denominato «Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali» con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
  3. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva pari a 200.000 euro, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
  4. Il commissario straordinario adotta i provvedimenti di elargizione.
  5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire le cifre: 250 e: 400 con le seguenti: 200 e: 350.
1. 2194. (ex 79. 081.) Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
  1. Al fine di favorire il raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2019 e 2020, destinati ai comuni compresi nelle città metropolitane. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede al riparto dei fondi tra i comuni, assicurando criteri di favore sulla base dell'indice di deprivazione sociale.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 150; indi sostituire la parola: 400 con: 300.
1. 2195. (ex 79. 060.) Carfagna.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Fiscalità in materia di consumi di suolo e rigenerazione urbana)
  1. Il consumo del suolo, per l'impatto che determina su una risorsa non rinnovabile, è gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento connessi con gli oneri di urbanizzazione e con il costo di costruzione, la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.
  2. Il contributo di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, su tutto il territorio nazionale con riferimento a ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che determina un nuovo consumo di suolo. Esso è pari a tre volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, nel caso in cui l'area sia coperta da superfici naturali o seminaturali, ovvero pari a due volte il medesimo contributo, nel caso in cui l'area sia coperta da superfici agricole in uso o dismesse. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per interventi su aree edificate o comunque utilizzate a usi urbani e da riqualificare, nonché nei casi in cui non sono dovuti gli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione. Il contributo di cui al comma 1 può essere sostituito, previa accordo con il Comune, con una cessione compensativa di un'area, e il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide e di opere per la fruizione ecologico-ambientale dell'area quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili. Tale area deve essere di dimensione minima pari alla superficie territoriale dell'intervento previsto.
  3. Sono tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 gli stessi soggetti tenuti al pagamento degli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione, secondo le stesse modalità e gli stessi termini. I comuni destinano i proventi del contributo a un fondo per interventi di bonifica dei suoli, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di demolizione e ricostruzione di edifici posti in aree a rischio idrogeologico, di acquisizione e realizzazione di aree verdi.
  4. I proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione di cui all'articolo 16 del Testo Unico dell'edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono esclusivamente destinati ad interventi per minimizzare il rischio idrogeologico e sismico, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare, all'acquisizione delle aree da espropriare, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.
1. 2196. (ex 79. 057.) Muroni, Fassina, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Trasferimento strutture emergenziali ai comuni).
  1. Al fine di trasferire le strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241, con i quali vengono altresì disciplinate le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.
  2. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del comma 1 sono a carico dei bilanci dei comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture temporanee ad usi pubblici. I comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per Io sviluppo socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.
  3. Le aree su cui insistono le strutture di cui al comma 1, se utilizzate in forza di contratto di locazione od altro titolo, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232.

1. 2197. (ex 79. 048.) Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
  1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di duecento milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
  2019:
   CP: – 200.000.000;
   CS: – 200.000.000
  2020:
   CP: – 200.000.000;
   CS: – 200.000.000
  2021:
   CP: – 200.000.000;
   CS: – 200.000.000.
1. 2198. (ex 79. 021.) Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.

Commi 616-625 (vedi Art. 79-bis)
Comma 626 (vedi Art. 80)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Al fine di consentire l'estinzione del l'ingente contenzioso pendente in materia, di evitare l'insorgenza di ulteriore contenzioso e conseguentemente, limitare l'esposizione finanziaria derivante da condanne al risarcimento del danno:
   1) ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16. convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.  275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.  169 relative agli anni dal 2006 al 2012;
   2) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello Stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo di indennizzo risarcitorio per il danno patrimoniale subito pari alla percentuale dell'1,90 per cento sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l'importo riconosciuto può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall'applicazione del punto I del presente comma e qualora il saldo della compensazione esprima un debito a carico dei concessionari o aventi causa, questo »verrà messo a ruolo in cartella esattoriale con possibilità di rateizzazione fino a 72 mesi« oppure »potrà essere rateizzato in un numero massimo di 72 rate mensili”;
   3) al fine di dare immediata applicazione a quanto stabilito dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli si coordineranno con l'Associazione di categoria dei concessionari o aventi causa maggiormente rappresentativa A.GI.SCO.
  1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma l5-bis, nei limiti di 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 90.
1. 2199. (ex 80. 2.) Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di consentire l'estinzione dell'ingente contenzioso pendente in materia, di evitare l'insorgenza di ulteriore contenzioso e conseguentemente, limitare l'esposizione finanziaria derivante da condanne al risarcimento del danno:
   1) ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012. n.  44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.  275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998. n.  169 relative agli anni dal 2006 al 2012;
   2) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello Stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo di indennizzo risarcitorio per il danno patrimoniale subito pari alla percentuale dell'1,90 per cento sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l'importo riconosciuto può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall'applicazione del punto 1 del presente comma e qualora il saldo della compensazione esprima un debito a carico dei concessionari o aventi causa, questo potrà essere rateizzato in un numero massimo di 72 rate mensili”;
   3) al fine di dare immediata applicazione a quanto stabilito dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli si coordineranno con l'Associazione di categoria dei concessionari o aventi causa maggiormente rappresentativa A.GI.SCO.
  1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma l5-bis, nei limiti di 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 90.
1. 2200. (ex 80. 1.) Germanà.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle more di pervenire entro l'anno 2019 all'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n.  1111, e successive modificazioni, con la retrocessione alla regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, per l'esercizio finanziario 2019 la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario è commisurata all'aliquota del 42,50 per cento. Con decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della regione siciliana da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 43 dello stesso, sono apportate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.  1074.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal presente comma. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 2201. (ex 80. 3.) Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma.

  Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:
Art. 80-bis.
(Divieto di pubblicità giochi e scommesse)
  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n.  87 del 2018, convertito con legge 9 agosto 2018, n.  96, aggiungere in fine le seguenti parole: «e i Casinò italiani autorizzati dal Ministero dell'interno all'esercizio del gioco d'azzardo».
1. 2202. (ex 80. 02.) Mandelli, Squeri.

  Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:
Art. 80-bis.
(Aliquota IVA per le opere di difesa idraulica e in particolare le opere di difesa della costa)
  1. Alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, dopo il numero 127-quinquies), è inserito il seguente:
   127-quinquies-bis) opere di difesa idraulica e di difesa della costa.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, di un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 2203. (ex 80. 01.) D'Alessandro, Topo, Gavino Manca, Pezzopane, Paita, Morani, De Filippo, Pellicani, Lacarra, Miceli.

Commi 627-628 (vedi Art. 81)

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Riapertura dei termini per l'assegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci, per la trasformazione agevolata detta società e per l'estromissione dei beni dall'impresa individuale)
  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2018 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2018 deve avere data certa anteriore al 1o ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n.  208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020.
  2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1o gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Si considerano immobili strumentali oggetto delle disposizioni indicate nel periodo precedente anche quelli relativi all'azienda concessa in affitto e ancorché questa sia l'unica azienda dell'imprenditore. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n.  208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 30 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: « di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: « di 340 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 ai 2024 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».
1. 2204. (ex 81. 01.) Marco Di Maio, D'Alessandro.

Comma 629 (vedi Art. 82)
  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9000 milioni di euro con le seguenti: 7000 milioni di euro.
1. 2205. (ex 82. 1.) Lucaselli.

Commi 630-631 (vedi Art. 83)
Comma 632(vedi Art. 43)
Commi 633-635 (vedi Art. 85)
Commi 636-637 (vedi Art. 85-bis)
Commi 638-642 (vedi Art. 86)

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 11 con la seguente: 11,1;

  Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) un importo pari al 10 per cento delle risorse derivanti dall'incremento dello 0,5 per cento di cui alla precedente lettera a) è destinato in misura del 50 per cento agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della «Rete oncologica» del Ministero impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e del il 50 per cento agli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Le somme derivanti dalle disposizioni della presente lettera sono allocate nello stato di previsione del Ministero della Salute, alla Missione 2: Ricerca e innovazione«, »Programma 2.1: ricerca per il settore della sanità pubblica”.
1. 2206. (ex 86. 4.) Saccani Jotti, Aprea, Marin, Casciello, Marrocco, Palmieri, Mandelli, Rossello, Ruffino, Zanettin, Minardo, Cristina, Caon, Cappellacci, Cosimo Sibilia, Anna Lisa Baroni, Ferraioli, Casino, Squeri, Musella, Gagliardi, Fatuzzo, Cannatelli, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 4, lettera a), capoverso «a)», sostituire le parole: le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, con le seguenti: la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a),”;

  Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e c) soppresse.
1. 2207. (ex *86. 3.) D'Attis, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Riformulazione aliquote di accisa sulla birra in favore dei piccoli birrifici)
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
  «3-bis. Per i piccoli birrifici di cui al comma 3-ter l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui al comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione annua:
   a) inferiore a 20.000 hl/anno: riduzione del 40 per cento;
   b) superiore a 20.000 ma non a 50.000 hl/anno: riduzione del 30 per cento;
   c) superiore a 50.000 ma non a 100.000 hl/anno: riduzione del 20 per cento;
   d) superiore a 100.000 ma non a 200.000 hl/anno: riduzione del 10 per cento.
  3-ter. Per piccoli birrifici si intendono quelli definiti dall'articolo 2, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 16 agosto 1962, n.  1354»;
   b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  ”7-bis. Per le fabbriche di birra di cui al comma 3-ter il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro elettronico di scarico di magazzino, nel quale sono assunti in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese.
  7-ter. I controlli sui volumi di cui all'articolo 7-bis sono effettuati dall'Agenzia delle Dogane nell'ambito delle proprie competenze, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 181 milioni di euro per l'anno 2019 e 426 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 2208. (ex 86. 02.) Gribaudo.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Riformulazione aliquote di accisa sulla birra in favore dei piccoli birrifici)
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
  «3-bis. Per i piccoli birrifici di cui al comma 3-ter l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui al comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione annua:
   a) inferiore a 20.000 hl/anno: riduzione del 40 per cento;
   b) superiore a 20.000 ma non a 50.000 hl/anno: riduzione del 30 per cento;
   c) superiore a 50.000 ma non a 100.000 hl/anno: riduzione del 20 per cento;
   d) superiore a 100.000 ma non a 200.000 hl/anno: riduzione del 10 per cento.
  3-ter. Per piccoli birrifici si intendono quelli definiti dall'articolo 2, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 16 agosto 1962, n.  1354»;
   b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Per le fabbriche di birra di cui al comma 3-ter il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro elettronico di scarico di magazzino, nel quale sono assunti in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese.
  7-ter. I controlli sui volumi di cui all'articolo 7-bis sono effettuati dall'Agenzia delle Dogane nell'ambito delle proprie competenze, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 4 milioni di euro l'anno, si provvede mediante la rideterminazione in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 1o gennaio 2019 dell'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504.
1. 2209. (ex 86. 03.) Gribaudo.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 con le seguenti: nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
* 1. 2250. Melilli.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 con le seguenti: nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
* 1. 2251. Polidori, Spena.

Comma 644 (vedi Art. 88)
  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 2210. (ex 88. 2.) Lucaselli, Delmastro Delle Vedove, Rampelli.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Rideterminazione dei canoni concessori per le strutture del turismo nautico antecedenti la legge 27 dicembre 2006, n.  296)
  1. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.  29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1o gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1o gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma 202 della legge n.  296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a «aree scoperte» e «specchi acquei».
  2. Con l'opzione di cui al comma 3-bis i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.
  3. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3-bis e 3-ter, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 165 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 410 milioni.
1. 2211. (ex 88. 07.) Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227, in materia di riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi e per contante e destinazione delle maggiori entrate rinvenienti all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n.  143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n.  205 del 2017)
  1. Dopo l'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227, sono inseriti i seguenti:
Art. 5-novies.
(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi)
  1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227, dagli eredi di soggetti fiscalmente residenti in Italia, derivanti da redditi prodotti da questi ultimi e non regolarizzati ai sensi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-opties del presente decreto, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 10 per cento del valore delle attività e della giacenza alla data di morte del de cuius, a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
  2. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al comma precedente a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2.
  3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo, in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.
  4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.  212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472, che scadono a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso del de cuius, sono prorogati di due anni limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
  5. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-bis del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui all'articolo 5-quinquies comma 1, lettera a), sino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, se successiva, alla data del decesso del de cuius.
Art. 5-decies.
(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per contante)
  1. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-opties della presente legge dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 30 giugno 2019 a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2.
  2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater comma 1, lettera a) possono essere presentati entro il 30 settembre 2019.
  3. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-opties, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:
   a) le violazioni sanabili sono quelle commesse sino al 30 settembre 2017;
   b) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.  212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 1o gennaio 2018 sono fissati al 31 dicembre 2020; non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 5-quater, comma 5;
   c) è facoltà degli interessati optare per l'assoggettamento ad imposizione forfetaria, a titolo di imposte, interessi, sanzioni e contributi, in misura pari al 20 per cento ed al 10 per cento, rispettivamente degli accrediti e degli addebiti di cui non siano in grado di giustificare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'origine o la destinazione;
   d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui all'articolo 5-quinquies comma 1, lettera a), sino alla data del 30 giugno 2019”.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.
  3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 1, opportunamente accertate, affluiscono nell'ambito di un apposito capito di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1069, della legge n.  205 del 2017.
1. 2212. (ex 88. 016.) Zanettin.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Misure di contrasto all'evasione fiscale)
  1. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli enti ed agli uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 9, comma 4 del decreto-legge n.  1 del 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.
  2. Nel contratto di cui al comma 1 devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti.
  3. Il compenso di cui al comma 2 deve essere calcolato nel rispetto dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n.  140, la cui corretta applicazione potrà essere verificata, su richiesta, da ordini e collegi professionali.
  4. Per ogni prestazione eseguita dal professionista deve essere trasmessa all'ente o all'ufficio preposto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto del contratto di cui al comma 1, in cui devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
  5. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 4 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.

1. 2213. (ex 88. 01.) Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Riduzione della base imponibile dell'IMU)
  1. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, dopo le parole: «che il comodante possieda un solo immobile in Italia» sono aggiunte le seguenti: «o, in caso di comproprietà, attraverso una quota pari ad almeno il 50 per cento».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione pari a circa 30 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito derivante dal comma 3.
  3. All'articolo 80, comma 1, sostituire le parole: «dello 0,5» con le seguenti: «dello 0,56 ».
1. 2214. (ex 88. 014.) Fornaro, Pastorino, Fassina.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Deducibilìtà degli oneri di utilità sociale ai fini della determinazione della base imponibile delle società)
  1. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore all'1,5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
  2. I maggiori risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 vanno ad incremento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n.  833.».
1. 2215. (ex 88. 015.) Fassina, Rostan, Pastorino, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Violazione degli obblighi di dichiarazione IVA)
  1. All'articolo 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, dopo le parole: «superiore a quella effettiva», sono aggiunte le seguenti: «ed in caso di applicazione dell'imposta ad operazioni esenti, non imponibili non soggetti a IVA e fuori campo IVA».
1. 2216. (ex 88. 017.) Fragomeli.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Fabbricati non rurali)
  1. All'articolo 9, comma 3, decreto-legge 30 dicembre 1993, n.  557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 5.400.000;
   2020: – 5.400.000;
   2021: – 5.400.000.
*1. 2217. (ex *88. 035.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Fabbricati non rurali)
  1. All'articolo 9, comma 3, dei decreto-legge 30 dicembre 1993, n.  557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 5.400.000;
   2020: – 5.400.000;
   2021: – 5.400.000.
*1. 2218. (ex *88. 021.) Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Esercizio di più attività)
  1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n.  633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n.  633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.
*1. 2219. (ex *88. 034.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Esercizio di più attività)
  1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n.  633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n.  633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.
*1. 2220. (ex *88. 020.) Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

Commi 645-646 (vedi Art. 88-bis)

Comma 647 (vedi Art. 88-ter)

Comma 648 (vedi Art. 88-quater)

Comma 649 (vedi Art. 88-quinquies)

Comma 650 (vedi Art. 89)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. I proventi derivanti dall'assegnazione o dalla proroga dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G, individuate come bande pioniere dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, sono determinati in misura non inferiore al prezzo di aggiudicazione delle bande assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, ponderato con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.
1. 2221. (ex 89. 5.) Butti, Fidanza, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di favorire l'evoluzione verso la tecnologia 5G, in linea con quanto previsto dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, i proventi derivanti dall'assegnazione o dalla proroga dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali contenute nella banda 3,4-3,6 GHz sono determinati in misura non inferiore al prezzo di aggiudicazione delle bande assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, ponderato con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.
  1-ter. Il comma 2 non si applica nel caso di proroga di frequenze utilizzate per finalità diverse dallo sviluppo della tecnologia 5G fino alla scadenza prevista dal relativo provvedimento di aggiudicazione.
  1-quater. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G prima della scadenza prevista dal provvedimento di aggiudicazione, i proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze sono rideterminati in misura non inferiore agli importi minimi di offerta previsti dal disciplinare di gara del Ministero dello sviluppo economico, ponderati con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.
  1-quinquies. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G in violazione dei commi X-bis e X-quater, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del fatturato realizzato dall'assegnatario o suo avente causa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla condotta sanzionata e la sanzione accessoria dell'immediata revoca di ogni diritto d'uso concesso sulle medesime frequenze.
1. 2222. (ex 89. 6.) Butti, Fidanza, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89.1.
(Voucher alla domanda per la diffusione di connessioni ad alta velocità di trasmissione)
  1. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, per gli anni 2019, 2020 e 2021, conformemente al regolamento (UE) n.  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’ applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, e comunque aumentabili fino a 1 Gbps, erogati in rete ad altissima capacità, come definita dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione Europea del 14 settembre 2016. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro.
  2. I voucher di cui al comma 1 sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. Il valore dei voucher viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 1, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 1, l'ammontare dei voucher riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.
  3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1,3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 21 della presente legge.
1. 2223. (ex 89. 09.) Lorenzin.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89.1.
(Canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto).
  1. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n.  29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1o gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1o gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a «aree scoperte» e «specchi acquei».
  2. Con l'opzione di cui al comma 1 i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, versano le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.
  3. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 2224. (ex 89. 01.) Moretto.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89.1.
  1. All'articolo 35 del decreto-legge n.  223 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 22, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   « d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione»;
   b) il comma 22.1. è sostituito dal seguente:
  «22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese o REA ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n.  39 del 1989. Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati identificativi di tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione dell'immobile ed a quale titolo intervengono. In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso. In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131, e successive modificazioni».
1. 2225. (ex 89. 019.) Polidori.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89.1.
(Utilizzo dei proventi derivanti dai pagamenti effettuati ai sensi della Parte Sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152)
  1. Le somme derivanti dai pagamenti effettuati dai contravventori ai sensi dell'articolo 318-quater, comma 2, nonché dell'articolo 318-septies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo, secondo le quote di seguito indicate:
   a) in misura pari al 50 per cento alle province delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle attività di cui al comma 85, lettera a) e b), dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.  56;
   b) in misura pari al 25 per cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
   c) in misura pari al 25 per cento al Ministero dell'interno per il soddisfacimento delle esigenze connesse alla tutela della sicurezza pubblica.
1. 2226. (ex 89. 05.) Ferro, Lucaselli.

Commi 651-654 (vedi Art. 89-bis )
  Sopprimerlo
1. 2227. (ex 0. 89. 026. 3.) Marattin, Boschi.

  Al comma 1, dopo le parole: procedura di selezione inserire le seguenti: concorrenziale sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009.
1. 2228. (ex 0. 89. 026. 4.) Fassina, Pastorino.

  Sopprimere il comma 4.
1. 2229. (ex *0. 89. 026. 5.) Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di consentire l'estinzione dell'ingente contenzioso pendente in materia, di evitare l'insorgenza di ulteriore contenzioso e conseguentemente, limitare l'esposizione finanziaria derivante da condanne al risarcimento del danno:
a) ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012;
b) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello Stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo di indennizzo risarcitorio per il danno patrimoniale subito pari alla percentuale dell'1,90 per cento sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l'importo riconosciuto è erogato a valere sulle risorse del comma 5-ter o può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall'applicazione del punto 1 del presente comma e qualora il saldo della compensazione esprima un debito a carico dei concessionari o aventi causa, questo potrà essere rateizzato in un numero massimo di 72 rate mensili;
5-ter. Al fine di dare immediata applicazione a quanto stabilito dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si coordineranno con l'associazione di categoria dei concessionari o aventi causa maggiormente rappresentativa A.GI.SCO.
5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, valutate in 70,2 milioni di euro per l'anno 2019, nonché mediane riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 90, pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 2230. (ex 0. 89. 026. 2.) Germanà, D'Ettore.

Commi 655-656 (vedi Art. 89-ter)

Commi 657-658 (vedi Art. 90)
  Premettere il seguente:
Art. 090
(Disposizioni per le celebrazioni in onore di Nilde Iotti)
  1. Al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del trentesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2019 e di 400 mila euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente all'articolo 90, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 249, 7 milioni di euro per l'anno 2019, di 399,6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 2231. (ex 090. 01.) Orlando.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.;

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi e di rafforzare le finalità di cui alla legge 29 ottobre 2016, n.  199, «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» è istituito un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. La ripartizione dello stanziamento del Fondo di cui al comma 2-bis, è demandato ad apposito decreto del Ministero del lavoro da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è destinato prioritariamente alle seguenti finalità:
   a) promuovere una maggiore capillarità dei controlli nei territori e nelle aziende anche attraverso una efficace collaborazione ed interazione tra gli organismi competenti e le Forze dell'Ordine coinvolte;
   b) realizzare una apposita banca dati nella quale sono raccolte tutte le risultanze relative alle indagini e ai sequestri effettuati, rispetto alla gestione delle informazioni investigative relative ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
   c) potenziare l'operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, quale strumento fondamentale di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura, attraverso l'istituzione ed il finanziamento di apposite sezioni territoriali;
   d) rafforzare il Piano di interventi per l'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali prevedendo in particolare convenzioni per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito, l'attivazione di presidi medico-sanitari mobili, la disponibilità di immobili demaniali o confiscati alla mafia quale presidi in caso di necessità di gestione delle esigenze e delle emergenze connesse all'accoglienza, il potenziamento delle attività di tutela ed informazione ai lavoratori; l'istituzione di corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri;
   e) istituire e garantire la piena ed efficace operatività, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del «Tavolo del Caporalato» allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura.
1. 2232. (ex 90. 5.) Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Sostituire il comma 2 dell'articolo 90 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2019, di 395 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.;

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo speciale di cui al comma 3, articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n.  77 è incrementato di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021.
1. 2233. (ex 90. 8.) Cenni.

  Al comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 244 milioni di euro per l'anno 2019 e di 394 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente:
   allo stato di previsione del: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione L'Italia in Europa e nel Mondo, programma Integrazione europea, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: + 5.800.000;
    CS: + 5.800.000.
   2020:
    CP: + 5.800.000;
    CS: + 5.800.000.
   2021:
    CP: + 5.800.000;
    CS: + 5.800.000.
   allo stato di previsione del Ministero dei beni è delle attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: + 100.000;
    CS: + 100.000.
   2020:
    CP: + 100.000;
    CS: + 100.000.
   2021:
    CP: + 100.000;
    CS: + 100.000.
   allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: + 100.000;
    CS: + 100.000.
   2020:
    CP: + 100.000;
    CS: + 100.000.
   2021:
    CP: + 100.000;
    CS: + 100.000.
1. 2234. (ex 90. 7.) Rosato, Serracchiani, Quartapelle Procopio.

  Al comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 249,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 149,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: + 80.000;
    CS: + 80.000.
   2020:
    CP: + 80.000;
    CS: + 80.000.
   2021:
    CP: + 80.000;
    CS: + 80.000.
1. 2235. (ex 90. 4.) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

  Al comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 249 milioni di euro per l'anno 2019 e di 399 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella 3, Ministero dello sviluppo economico, Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6), gli importi sono così modificati:
   2019:
    CP: + 1.000.000;
    CS; + 1.000.000.
   2020:
    CP: + 1.000.000;
    CS; + 1.000.000.
   2021:
    CP: + 1.000.000;
    CS; + 1.000.000.
*1. 2236. (ex *90. 6.) Brunetta, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 249 milioni di euro per l'anno 2019 e di 399 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella 3, Ministero dello sviluppo economico, Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6), gli importi sono così modificati:
   2019:
    CP: + 1.000.000;
    CS; + 1.000.000.
   2020:
    CP: + 1.000.000;
    CS; + 1.000.000.
   2021:
    CP: + 1.000.000;
    CS; + 1.000.000.
*1. 2237. (ex *90. 11.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)
  1. La dotazione del Fondo per gli anni 2019, 2020 e 2021 è di 10 milioni di euro annui per l'indennizzo delle vittime.
  2. Per le vittime di reati violenti intenzionali l'indennizzo da corrispondere a ciascun avente diritto è pari al 50 per cento dell'importo liquidato dal giudice penale a titolo provvisionale con un tetto massimo di euro cinquantamila.
  L'indennizzo sarà corrisposto nella misura di euro quarantamila nel caso risulti ignoto l'autore del reato o nel caso non sia stata chiesta una provvisionale in sede penale, ma si sia ottenuta in tale fase una condanna generica al risarcimento del danno.
  3. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n.  122, è incrementato di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Tale somma è destinata esclusivamente in favore delle vittime di reati violenti intenzionali per l'erogazione di spese mediche, assistenziali e per l'acquisto di presidi sanitari necessari alla vittima a causa della violenza subita.
  4. La domanda di accesso a quanto previsto al comma 3) non è alternativa alla domanda di accesso al solo indennizzo previsto al comma 1), ma i relativi benefici sono cumulabili.
  5. Con regolamento, adottato tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 3, per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati e che dovranno comprendere anche l'erogazione dei farmaci di fascia C.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.500.000;
   2019: –2.500.000;
   2020: –2,500.000.
1. 2238. (ex 90. 03.) Versace, Rossello, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)
  1. Il «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici», di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n.  122 è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Tale somma è destinata in favore delle vittime di reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici per l'erogazione di spese mediche e assistenziali necessari alle vittime.
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annuì a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
1. 2239. (ex 90. 05.) Versace, Rossello, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
  1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n.  119, il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», di cui all'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.  248 è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
1. 2240. (ex 90. 04.) Prestigiacomo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Fondo Agroalimentare Made in Italy)
  1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il fondo a sostegno dei consorzi agroalimentari Made in Italy, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati alla agevolazione all'accesso al credito e alla riduzione della pressione fiscale per le aziende e per i soggetti che intendano fare impresa per il tramite della trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari italiani.
  3. Per gli interventi di cui ai presente articolo è previsto uno stanziamento nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, a valere sul fondo di cui all'articolo 21 comma 1.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ! Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 marzo 2019, sono dettate le disposizioni attuative di cui ai presente articolo.

1. 2241. (ex 90. 02.) Acquaroli, Luca De Carlo, Lucaselli, Rampelli.

Comma 659 (vedi Art. 90-bis)

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –6.000.000;
   2020: –6.000.000;
   2021: –6.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: +6.000.000;
    CS: +6.000.000;
   2020:
    CP: +6.000.000;
    CS: +6.000.000;
   2021:
    CP: +6.000.000;
    CS: +6.000.000;
Tab. A. 1. (ex Tab. A. 7.) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –4.500.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
   2021:
    CP: +4.500.000;
    CS: +4.500.000;
Tab. A. 2. (ex *Tab. A. 18.) Ungaro, La Marca, Schirò, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.

  Alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: –4.000.000;
   2020: –4.000.000;
   2021: –4.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione 2 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale programma 2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo apportare le seguenti variazioni:
   2019
    CP: +4.000.000
    CS: +4.000.000.
   2020:
    CP: +4.000.000;
    CS: +4.000.000.
   2021:
    CP: +4.000.000;
    CS: +4.000.000.
Tab. A. 3. (ex Tab. A. 16.) Losacco.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –3.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nei mondo, programma 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: +3.000.000;
    CS: +3.000.000.
Tab. A. 4. (ex Tab. A. 24.) La Marca, Ungaro, Schirò, Carè.

  Alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: –3.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 2: Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale programma 2.1 Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: +3.000.000;
    CS: +3.000.000.
Tab. A. 5. (ex Tab. A. 15.) Cantini, Pizzetti.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –2.500.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
   2021:
    CP: +2.500.000;
    CS: +2.500.000.
Tab. A. 6. (ex *Tab. A. 19.) La Marca, Ungaro, Schirò, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000;
   2021: –1.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 3.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: +1.000.000;
    CS: +1.000.000.
   2020:
    CP: +1.000.000;
    CS: +1.000.000.
   2021:
    CP: +1.000.000;
    CS: +1.000.000.
Tab. A. 7. (ex Tab. A. 23.) La Marca, Ungaro, Schirò, Carè.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000;
   2021: –1.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: +1.000.000;
    CS: +1.000.000.
   2020:
    CP: +1.000.000;
    CS: +1.000.000.
   2021:
    CP: +1.000.000;
    CS: +1.000.000.
Tab. A. 8. (ex *Tab. A. 22.) Ungaro, Schirò, La Marca, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –800.000;
   2020: –800.000;
   2021: –800.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: +800.000;
    CP: +800.000.
   2020:
    CP: +800.000;
    CP: +800.000.
   2021:
    CP: +800.000;
    CP: +800.000.
Tab. A. 9. (ex **Tab. A. 17.) Schirò, Ungaro, La Marca, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –800.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: +800.000;
    CS: +800.000.
Tab. A. 10. (ex *Tab. A. 20.) La Marca, Schirò, Ungaro, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –500.000;
   2020: –1.500.000;
   2021: –1.500.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: +500.000;
    CP: +500.000.
   2020:
    CP: +1.500.000;
    CP: +1.500.000;
   2021:
    CP: +1.500.000;
    CP: +1.500.000;
Tab. A. 11. (ex Tab. A. 13.) Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –500.000;
   2020: –500.000;
   2021: –500.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: +500.000;
    CS: +500.000.
   2020:
    CP: +500.000;
    CS: +500.000.
   2021:
    CP: +500.000;
    CS: +500.000.
Tab. A. 12. (ex *Tab. A. 21.) Ungaro, Schirò, La Marca, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.

  Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –80.000;
   2020: –80.000;
   2021: –80.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
    CP: +80.000;
    CP: +80.000.
   2020:
    CP: +80.000;
    CP: +80.000.
   2021:
    CP: +80.000;
    CP: +80.000.
Tab. A. 13. (ex Tab. A. 10.) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Siani, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.

TAB. B.

  Alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2019: +5.000.000;
   2020: +5.000.000;
   2021: +5.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000;
   2021: –5.000.000.
Tab. B. 14. (ex Tab. B. 4.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000;
   2021: –15.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne apportare le seguenti variazioni:
  2019:
   CP: +15.000.000;
   CS: +15.000.000;
  2020:
   CP: +15.000.000;
   CS: +15.000.000;
  2021:
   CP: +15.000.000;
   CS: +15.000.000.
Tab. B. 15. (ex Tab. B. 3.) Paita, Vazio.

  Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000;
   2021: –5.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne apportare le seguenti variazioni:
  2019:
   CP: +5.000.000;
   CS: +5.000.000;
  2020:
   CP: +5.000.000;
   CS: +5.000.000;
  2021:
   CP: +5.000.000;
   CS: +5.000.000.
Tab. B. 16. (ex Tab. B. 2.) Cantini, Buratti.

  Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –2.600.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:
  2019:
   CP: +2.600.000;
   CS: +2.600.000.
Tab. B. 17. (ex Tab. B. 1.) Losacco.

TABELLA DI RAFFRONTO TRA IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PRESENTATO DAL GOVERNO E QUELLO PREDISPOSTO DALLA COMMISSIONE

Testo del disegno di legge di bilancio presentato dal Governo

Articolazione in commi dell’ARTICOLO 1

ART. 1, COMMA 1

COMMA 1

ART. 2, COMMA 1

COMMA 2

ART. 2, COMMA 2

COMMA 3

ART. 3, COMMA 1

COMMA 4

ART. 4, COMMA 1

COMMA 5

ART. 4, COMMA 2

COMMA 6

ART. 4-bis, COMMA 1

COMMA 7

ART. 5, COMMA 1

COMMA 8

ART. 5, COMMA 2

COMMA 9

ART. 5, COMMA 3

COMMA 10

ART. 5, COMMA 4

COMMA 11

ART. 6, COMMA 1

COMMA 12

ART. 6, COMMA 2

COMMA 13

ART. 6, COMMA 3

COMMA 14

ART. 6, COMMA 4

COMMA 15

ART. 6, COMMA 5

COMMA 16

ART. 6, COMMA 6

COMMA 17

ART. 7, COMMA 1

COMMA 18

ART. 7, COMMA 2

COMMA 19

ART. 7, COMMA 3

COMMA 20

ART. 7, COMMA 4

COMMA 21

ART. 7-bis, COMMA 1

COMMA 22

ART. 8, COMMA 1

COMMA 23

ART. 8, COMMA 2

COMMA 24

ART. 8, COMMA 3

COMMA 25

ART. 8, COMMA 4

COMMA 26

ART. 8, COMMA 5

COMMA 27

ART. 8, COMMA 6

COMMA 28

ART. 8, COMMA 7

COMMA 29

ART. 8-bis, COMMA 1

COMMA 30

ART. 8-bis, COMMA 2

COMMA 31

ART. 9, COMMA 1

COMMA 32

ART. 10, COMMA 1

COMMA 33

ART. 10, COMMA 2

COMMA 34

ART. 10, COMMA 3

COMMA 35

ART. 10, COMMA 4

COMMA 36

ART. 10, COMMA 5

COMMA 37

ART. 10, COMMA 6

COMMA 38

ART. 10-bis, COMMA 1

COMMA 39

ART. 11, COMMA 1

COMMA 40

ART. 12, COMMA 1

COMMA 41

ART. 13, COMMA 1

COMMA 42

ART. 13, COMMA 2

COMMA 43

ART. 13, COMMA 3

COMMA 44

ART. 13-bis, COMMA 1

COMMA 45

ART. 13-bis, COMMA 2

COMMA 46

ART. 13-bis, COMMA 3

COMMA 47

ART. 13-bis, COMMA 4

COMMA 48

ART. 13-ter, COMMA 1

COMMA 49

ART. 13-ter, COMMA 2

COMMA 50

ART. 13-ter, COMMA 3

COMMA 51

ART. 13-ter, COMMA 4

COMMA 52

ART. 13-ter, COMMA 5

COMMA 53

ART. 13-ter, COMMA 6

COMMA 54

ART. 13-quater, COMMA 1

COMMA 55

ART. 14, COMMA 1

COMMA 56

ART. 14, COMMA 2

COMMA 57

ART. 15, COMMA 1

COMMA 58

ART. 15, COMMA 2

COMMA 59

ART. 15, COMMA 3

COMMA 60

ART. 15, COMMA 3-bis

COMMA 61

ART. 15, COMMA 4

COMMA 62

ART. 15, COMMA 5

COMMA 63

ART. 16, COMMA 1

COMMA 64

ART. 16, COMMA 2

COMMA 65

ART. 16, COMMA 3

COMMA 66

ART. 16, COMMA 4

COMMA 67

ART. 16, COMMA 4-bis

COMMA 68

ART. 16-bis, COMMA 1

COMMA 69

ART. 16-bis, COMMA 2

COMMA 70

ART. 16-ter, COMMA 1

COMMA 71

ART. 16-ter, COMMA 2

COMMA 72

ART. 16-ter, COMMA 3

COMMA 73

ART. 16-ter, COMMA 4

COMMA 74

ART. 16-ter, COMMA 5

COMMA 75

ART. 16-quater, COMMA 1

COMMA 76

ART. 16-quater, COMMA 2

COMMA 77

ART. 16-quater, COMMA 3

COMMA 78

ART. 16-quater, COMMA 4

COMMA 79

ART. 16-quater, COMMA 5

COMMA 80

ART. 16-quater, COMMA 6

COMMA 81

ART. 16-quater, COMMA 7

COMMA 82

ART. 16-quater, COMMA 8

COMMA 83

ART. 16-quater, COMMA 9

COMMA 84

ART. 16-quater, COMMA 10

COMMA 85

ART. 17, COMMA 1

COMMA 86

ART. 17, COMMA 2

COMMA 87

ART. 17, COMMA 3

COMMA 88

ART. 17, COMMA 4

COMMA 89

ART. 17, COMMA 5

COMMA 90

ART. 17, COMMA 6

COMMA 91

ART. 17, COMMA 7

COMMA 92

ART. 17, COMMA 8

COMMA 93

ART. 17-bis, COMMA 1

COMMA 94

ART. 17-bis, COMMA 2

COMMA 95

ART. 17-bis, COMMA 3

COMMA 96

ART. 18, COMMA 1

COMMA 97

ART. 18, COMMA 2

COMMA 98

ART. 18, COMMA 3

COMMA 99

ART. 18, COMMA 4

COMMA 100

ART. 18, COMMA 5

COMMA 101

ART. 19, COMMA 1

COMMA 102

ART. 19, COMMA 2

COMMA 103

ART. 19, COMMA 3

COMMA 104

ART. 19, COMMA 4

COMMA 105

ART. 19, COMMA 5

COMMA 106

ART. 19, COMMA 6

COMMA 107

ART. 19, COMMA 7

COMMA 108

ART. 19, COMMA 8

COMMA 109

ART. 19, COMMA 9

COMMA 110

ART. 19, COMMA 10

COMMA 111

ART. 19, COMMA 11

COMMA 112

ART. 19, COMMA 12

COMMA 113

ART. 19, COMMA 13

COMMA 114

ART. 19, COMMA 14

COMMA 115

ART. 19, COMMA 15

COMMA 116

ART. 19, COMMA 16

COMMA 117

ART. 19, COMMA 17

COMMA 118

ART. 19, COMMA 18

COMMA 119

ART. 19, COMMA 19

COMMA 120

ART. 19, COMMA 20

COMMA 121

ART. 19, COMMA 20-bis

COMMA 122

ART. 19, COMMA 21

COMMA 123

ART. 19, COMMA 22

COMMA 124

ART. 19, COMMA 23

COMMA 125

ART. 19, COMMA 23-bis

COMMA 126

ART. 19, COMMA 23-ter

COMMA 127

ART. 19, COMMA 23-quater

COMMA 128

ART. 19, COMMA 23-quinquies

COMMA 129

ART. 19, COMMA 23-sexies

COMMA 130

ART. 19, COMMA 23-septies

COMMA 131

ART. 19, COMMA 23-octies

COMMA 132

ART. 19, COMMA 23-novies

COMMA 133

ART. 19, COMMA 23-decies

COMMA 134

ART. 19-bis, COMMA 1

COMMA 135

ART. 19-ter, COMMA 1

COMMA 136

ART. 20, COMMA 1

COMMA 137

ART. 21, COMMA 1

COMMA 138

ART. 21, COMMA 2

COMMA 139

ART. 21, COMMA 3

COMMA 140

ART. 21, COMMA 4

COMMA 141

ART. 21, COMMA 4-bis

COMMA 142

ART. 21, COMMA 4-ter

COMMA 143

ART. 21, COMMA 4-quater

COMMA 144

ART. 21-bis, COMMA 1

COMMA 145

ART. 21-ter, COMMA 1

COMMA 146

ART. 22, COMMA 1

COMMA 147

ART. 23, COMMA 1

COMMA 148

ART. 24, COMMA 1

COMMA 149

ART. 25, COMMA 1

COMMA 150

ART. 25-bis, COMMA 1

COMMA 151

ART. 25-bis, COMMA 2

COMMA 152

ART. 26, COMMA 1

COMMA 153

ART. 27, COMMA 1

COMMA 154

ART. 27-bis, COMMA 1

COMMA 155

ART. 27-bis, COMMA 2

COMMA 156

ART. 27-bis, COMMA 3

COMMA 157

ART. 27-bis, COMMA 4

COMMA 158

ART. 27-bis, COMMA 5

COMMA 159

ART. 27-ter, COMMA 1

COMMA 160

ART. 28, COMMA 1

COMMA 161

ART. 28, COMMA 2

COMMA 162

ART. 28, COMMA 3

COMMA 163

ART. 28, COMMA 4

COMMA 164

ART. 28, COMMA 4-bis

COMMA 165

ART. 28, COMMA 4-ter

COMMA 166

ART. 28, COMMA 4-quater

COMMA 167

ART. 28, COMMA 5

COMMA 168

ART. 28, COMMA 6

COMMA 169

ART. 28, COMMA 7

COMMA 170

ART. 28, COMMA 7-bis

COMMA 171

ART. 28, COMMA 8

COMMA 172

ART. 28, COMMA 9

COMMA 173

ART. 28, COMMA 9-bis

COMMA 174

ART. 28, COMMA 10

COMMA 175

ART. 28, COMMA 11

COMMA 176

ART. 28, COMMA 12

COMMA 177

ART. 28, COMMA 13

COMMA 178

ART. 28, COMMA 13-bis

COMMA 179

ART. 28, COMMA 14

COMMA 180

ART. 28, COMMA 15

COMMA 181

ART. 28, COMMA 15-bis

COMMA 182

ART. 28, COMMA 16

COMMA 183

ART. 28-bis, COMMA 1

COMMA 184

ART. 28-bis, COMMA 2

COMMA 185

ART. 28-ter, COMMA 1

COMMA 186

ART. 28-ter, COMMA 2

COMMA 187

ART. 28-ter, COMMA 3

COMMA 188

ART. 28-quater, COMMA 1

COMMA 189

ART. 28-quater, COMMA 2

COMMA 190

ART. 28-quater, COMMA 3

COMMA 191

ART. 29, COMMA 1

COMMA 192

ART. 29, COMMA 2

COMMA 193

ART. 29, COMMA 3

COMMA 194

ART. 29, COMMA 4

COMMA 195

ART. 30, COMMA 1

COMMA 196

ART. 30, COMMA 2

COMMA 197

ART. 30, COMMA 3

COMMA 198

ART. 30, COMMA 4

COMMA 199

ART. 30, COMMA 5

COMMA 200

ART. 30, COMMA 6

COMMA 201

ART. 30, COMMA 7

COMMA 202

ART. 30, COMMA 8

COMMA 203

ART. 31, COMMA 1

COMMA 204

ART. 31, COMMA 2

COMMA 205

ART. 31, COMMA 3

COMMA 206

ART. 31, COMMA 4

COMMA 207

ART. 31, COMMA 5

COMMA 208

ART. 32, COMMA 1

COMMA 209

ART. 32, COMMA 2

COMMA 210

ART. 32-bis, COMMA 1

COMMA 211

ART. 32-ter, COMMA 1

COMMA 212

ART. 32-ter, COMMA 2

COMMA 213

ART. 32-quater, COMMA 1

COMMA 214

ART. 32-quater, COMMA 2

COMMA 215

ART. 32-quater, COMMA 3

COMMA 216

ART. 32-quater, COMMA 4

COMMA 217

ART. 32-quater, COMMA 5

COMMA 218

ART. 33, COMMA 1

COMMA 219

ART. 33, COMMA 2

COMMA 220

ART. 33, COMMA 2-bis

COMMA 221

ART. 33, COMMA 2-ter

COMMA 222

ART. 33, COMMA 2-quater

COMMA 223

ART. 33, COMMA 2-quinquies

COMMA 224

ART. 33-bis, COMMA 1

COMMA 225

ART. 34, COMMA 1

COMMA 226

ART. 34, COMMA 2

COMMA 227

ART. 34, COMMA 3

COMMA 228

ART. 34, COMMA 4

COMMA 229

ART. 34, COMMA 5

COMMA 230

ART. 34, COMMA 6

COMMA 231

ART. 34, COMMA 7

COMMA 232

ART. 35, COMMA 1

COMMA 233

ART. 35-bis, COMMA 1

COMMA 234

ART. 36, COMMA 1

COMMA 235

ART. 36-bis, COMMA 1

COMMA 236

ART. 36-ter, COMMA 1

COMMA 237

ART. 36-ter, COMMA 2

COMMA 238

ART. 37, COMMA 1

COMMA 239

ART. 37-bis, COMMA 1

COMMA 240

ART. 37-bis, COMMA 2

COMMA 241

ART. 37-bis, COMMA 3

COMMA 242

ART. 37-ter, COMMA 1

COMMA 243

ART. 37-ter, COMMA 2

COMMA 244

ART. 37-ter, COMMA 3

COMMA 245

ART. 37-quater, COMMA 1

COMMA 246

ART. 37-quater, COMMA 2

COMMA 247

ART. 37-quater, COMMA 3

COMMA 248

ART. 37-quinquies, COMMA 1

COMMA 249

ART. 37-quinquies, COMMA 2

COMMA 250

ART. 37-sexies, COMMA 1

COMMA 251

ART. 37-sexies, COMMA 2

COMMA 252

ART. 37-sexies, COMMA 3

COMMA 253

ART. 37-sexies, COMMA 4

COMMA 254

ART. 37-sexies, COMMA 5

COMMA 255

ART. 38, COMMA 1

COMMA 256

ART. 38, COMMA 2

COMMA 257

ART. 38, COMMA 3

COMMA 258

ART. 38, COMMA 4

COMMA 259

ART. 38, COMMA 5

COMMA 260

ART. 38, COMMA 6

COMMA 261

ART. 38, COMMA 7

COMMA 262

ART. 38, COMMA 8

COMMA 263

ART. 38, COMMA 9

COMMA 264

ART. 38, COMMA 10

COMMA 265

ART. 38, COMMA 11

COMMA 266

ART. 38, COMMA 12

COMMA 267

ART. 38, COMMA 12-bis

COMMA 268

ART. 39, COMMA 1

COMMA 269

ART. 39, COMMA 2

COMMA 270

ART. 39, COMMA 3

COMMA 271

ART. 40, COMMA 1

COMMA 272

ART. 40, COMMA 2

COMMA 273

ART. 40, COMMA 3

COMMA 274

ART. 40, COMMA 3-bis

COMMA 275

ART. 40, COMMA 4

COMMA 276

ART. 40, COMMA 4-bis

COMMA 277

ART. 40-bis, COMMA 1

COMMA 278

ART. 41, COMMA 1

COMMA 279

ART. 41, COMMA 1-bis

COMMA 280

ART. 41-bis, COMMA 1

COMMA 281

ART. 41-ter, COMMA 1

COMMA 282

ART. 41-ter, COMMA 2

COMMA 283

ART. 41-quater, COMMA 1

COMMA 284

ART. 41-quinquies, COMMA 1

COMMA 285

ART. 41-sexies, COMMA 1

COMMA 286

ART. 41-sexies, COMMA 2

COMMA 287

ART. 41-sexies, COMMA 3

COMMA 288

ART. 41-sexies, COMMA 4

COMMA 289

ART. 41-sexies, COMMA 5

COMMA 290

ART. 41-septies, COMMA 1

COMMA 291

ART. 41-octies, COMMA 1

COMMA 292

ART. 41-octies, COMMA 2

COMMA 293

ART. 41-octies, COMMA 3

COMMA 294

ART. 41-octies, COMMA 4

COMMA 295

ART. 41-novies, COMMA 1

COMMA 296

ART. 41-novies, COMMA 2

COMMA 297

ART. 42, COMMA 1

COMMA 298

ART. 42, COMMA 2

COMMA 299

ART. 42, COMMA 2-bis

COMMA 300

ART. 42, COMMA 2-ter

COMMA 301

ART. 42, COMMA 2-quater

COMMA 302

ART. 42, COMMA 2-quinquies

COMMA 303

ART. 42-bis, COMMA 1

COMMA 304

ART. 42-ter, COMMA 1

COMMA 305

ART. 42-ter, COMMA 2

COMMA 306

ART. 42-ter, COMMA 3

COMMA 307

ART. 42-quater, COMMA 1

COMMA 308

ART. 42-quater, COMMA 2

COMMA 309

ART. 42-quater, COMMA 3

COMMA 310

ART. 42-quinquies, COMMA 1

COMMA 311

ART. 42-sexies, COMMA 1

COMMA 312

ART. 42-septies, COMMA 1

COMMA 313

ART. 42-septies, COMMA 2

COMMA 314

ART. 42-septies, COMMA 3

COMMA 315

ART. 42-septies, COMMA 4

COMMA 316

ART. 42-septies, COMMA 5

COMMA 317

ART. 42-septies, COMMA 6

COMMA 318

ART. 42-septies, COMMA 7

COMMA 319

ART. 42-septies, COMMA 8

COMMA 320

ART. 42-septies, COMMA 9

COMMA 321

ART. 42-septies, COMMA 10

COMMA 322

ART. 42-octies, COMMA 1

COMMA 323

ART. 42-octies, COMMA 2

COMMA 324

ART. 42-octies, COMMA 3

COMMA 325

ART. 43, COMMA 1

COMMA 326

ART. 43-bis, COMMA 1

COMMA 327

ART. 43-bis, COMMA 2

COMMA 328

ART. 43-bis, COMMA 3

COMMA 329

ART. 43-ter, COMMA 1

COMMA 330

ART. 43-ter, COMMA 2

COMMA 331

ART. 43-ter, COMMA 3

COMMA 332

ART. 43-ter, COMMA 4

COMMA 333

ART. 43-ter, COMMA 5

COMMA 334

ART. 44, COMMA 1

COMMA 335

ART. 44, COMMA 2

COMMA 336

ART. 44, COMMA 3

COMMA 337

ART. 44, COMMA 4

COMMA 338

ART. 45, COMMA 1

COMMA 339

ART. 46, COMMA 1

COMMA 340

ART. 46, COMMA 1-bis

COMMA 341

ART. 46-bis, COMMA 1

COMMA 342

ART. 46-bis, COMMA 2

COMMA 343

ART. 46-bis, COMMA 3

COMMA 344

ART. 46-bis, COMMA 4

COMMA 345

ART. 46-bis, COMMA 5

COMMA 346

ART. 46-bis, COMMA 6

COMMA 347

ART. 46-bis, COMMA 7

COMMA 348

ART. 46-bis, COMMA 8

COMMA 349

ART. 46-bis, COMMA 9

COMMA 350

ART. 46-bis, COMMA 10

COMMA 351

ART. 46-bis, COMMA 11

COMMA 352

ART. 46-bis, COMMA 12

COMMA 353

ART. 46-ter, COMMA 1

COMMA 354

ART. 47, COMMA 1

COMMA 355

ART. 47, COMMA 2

COMMA 356

ART. 47, COMMA 3

COMMA 357

ART. 47, COMMA 4

COMMA 358

ART. 47, COMMA 5

COMMA 359

ART. 47, COMMA 6

COMMA 360

ART. 47, COMMA 7

COMMA 361

ART. 47, COMMA 8

COMMA 362

ART. 48, COMMA 1

COMMA 363

ART. 48, COMMA 2

COMMA 364

ART. 48, COMMA 3

COMMA 365

ART. 48, COMMA 4

COMMA 366

ART. 48, COMMA 5

COMMA 367

ART. 48, COMMA 6

COMMA 368

ART. 48, COMMA 7

COMMA 369

ART. 48, COMMA 8

COMMA 370

ART. 48, COMMA 8-bis

COMMA 371

ART. 48-bis, COMMA 1

COMMA 372

ART. 49, COMMA 1

COMMA 373

ART. 49, COMMA 2

COMMA 374

ART. 49, COMMA 3

COMMA 375

ART. 49, COMMA 4

COMMA 376

ART. 49, COMMA 4-bis

COMMA 377

ART. 49, COMMA 4-ter

COMMA 378

ART. 49, COMMA 4-quater

COMMA 379

ART. 49-bis, COMMA 1

COMMA 380

ART. 49-bis, COMMA 2

COMMA 381

ART. 49-bis, COMMA 3

COMMA 382

ART. 49-ter, COMMA 1

COMMA 383

ART. 49-quater, COMMA 1

COMMA 384

ART. 49-quater, COMMA 2

COMMA 385

ART. 49-quinquies, COMMA 1

COMMA 386

ART. 49-quinquies, COMMA 2

COMMA 387

ART. 49-quinquies, COMMA 3

COMMA 388

ART. 49-sexies, COMMA 1

COMMA 389

ART. 49-septies, COMMA 1

COMMA 390

ART. 49-septies, COMMA 2

COMMA 391

ART. 49-octies, COMMA 1

COMMA 392

ART. 49-octies, COMMA 2

COMMA 393

ART. 49-octies, COMMA 3

COMMA 394

ART. 50, COMMA 1

COMMA 395

ART. 50, COMMA 2

COMMA 396

ART. 50, COMMA 3

COMMA 397

ART. 50, COMMA 4

COMMA 398

ART. 50, COMMA 5

COMMA 399

ART. 50, COMMA 6

COMMA 400

ART. 50, COMMA 7

COMMA 401

ART. 50, COMMA 8

COMMA 402

ART. 50, COMMA 9

COMMA 403

ART. 50, COMMA 10

COMMA 404

ART. 50, COMMA 11

COMMA 405

ART. 50, COMMA 12

COMMA 406

ART. 51, COMMA 01

COMMA 407

ART. 51, COMMA 1

COMMA 408

ART. 52, COMMA 1

COMMA 409

ART. 52, COMMA 2

COMMA 410

ART. 52, COMMA 3

COMMA 411

ART. 52-bis, COMMA 1

COMMA 412

ART. 52-bis, COMMA 2

COMMA 413

ART. 53, COMMA 1

COMMA 414

ART. 53, COMMA 1-bis

COMMA 415

ART. 53-bis, COMMA 1

COMMA 416

ART. 53-bis, COMMA 2

COMMA 417

ART. 54, COMMA 1

COMMA 418

ART. 54, COMMA 2

COMMA 419

ART. 54, COMMA 3

COMMA 420

ART. 54-bis, COMMA 1

COMMA 421

ART. 54-ter, COMMA 1

COMMA 422

ART. 54-ter, COMMA 2

COMMA 423

ART. 54-ter, COMMA 3

COMMA 424

ART. 54-quater, COMMA 1

COMMA 425

ART. 55, COMMA 1

COMMA 426

ART. 55, COMMA 1-bis

COMMA 427

ART. 55, COMMA 1-ter

COMMA 428

ART. 55-bis, COMMA 1

COMMA 429

ART. 55-ter, COMMA 1

COMMA 430

ART. 55-ter, COMMA 2

COMMA 431

ART. 55-quater, COMMA 1

COMMA 432

ART. 55-quater, COMMA 2

COMMA 433

ART. 55-quater, COMMA 3

COMMA 434

ART. 56, COMMA 1

COMMA 435

ART. 56, COMMA 1-bis

COMMA 436

ART. 56, COMMA 1-ter

COMMA 437

ART. 56, COMMA 1-quater

COMMA 438

ART. 56, COMMA 2

COMMA 439

ART. 57, COMMA 1

COMMA 440

ART. 57, COMMA 2

COMMA 441

ART. 57, COMMA 3

COMMA 442

ART. 57, COMMA 4

COMMA 443

ART. 57, COMMA 5

COMMA 444

ART. 57, COMMA 6

COMMA 445

ART. 57, COMMA 7

COMMA 446

ART. 57, COMMA 8

COMMA 447

ART. 57, COMMA 9

COMMA 448

ART. 57, COMMA 10

COMMA 449

ART. 57, COMMA 11

COMMA 450

ART. 57, COMMA 12

COMMA 451

ART. 57, COMMA 13

COMMA 452

ART. 57, COMMA 14

COMMA 453

ART. 57, COMMA 15

COMMA 454

ART. 57, COMMA 16

COMMA 455

ART. 57, COMMA 17

COMMA 456

ART. 57, COMMA 18

COMMA 457

ART. 57, COMMA 19

COMMA 458

ART. 57, COMMA 20

COMMA 459

ART. 57, COMMA 21

COMMA 460

ART. 57, COMMA 22

COMMA 461

ART. 57-bis, COMMA 1

COMMA 462

ART. 57-bis, COMMA 2

COMMA 463

ART. 57-bis, COMMA 3

COMMA 464

ART. 58, COMMA 1

COMMA 465

ART. 58, COMMA 2

COMMA 466

ART. 58, COMMA 3

COMMA 467

ART. 58, COMMA 4

COMMA 468

ART. 58, COMMA 5

COMMA 469

ART. 59, COMMA 1

COMMA 470

ART. 59, COMMA 2

COMMA 471

ART. 59, COMMA 3

COMMA 472

ART. 59, COMMA 4

COMMA 473

ART. 59, COMMA 5

COMMA 474

ART. 59, COMMA 6

COMMA 475

ART. 59, COMMA 8

COMMA 476

ART. 59, COMMA 9

COMMA 477

ART. 59, COMMA 9-bis

COMMA 478

ART. 59, COMMA 9-ter

COMMA 479

ART. 59, COMMA 9-quater

COMMA 480

ART. 59, COMMA 9-quinquies

COMMA 481

ART. 59, COMMA 9-sexies

COMMA 482

ART. 59, COMMA 9-septies

COMMA 483

ART. 59-bis, COMMA 1

COMMA 484

ART. 60, COMMA 1

COMMA 485

ART. 60, COMMA 2

COMMA 486

ART. 60, COMMA 3

COMMA 487

ART. 60, COMMA 4

COMMA 488

ART. 60, COMMA 5

COMMA 489

ART. 60, COMMA 6

COMMA 490

ART. 60, COMMA 7

COMMA 491

ART. 60, COMMA 8

COMMA 492

ART. 60-bis, COMMA 1

COMMA 493

ART. 60-bis, COMMA 2

COMMA 494

ART. 60-bis, COMMA 3

COMMA 495

ART. 60-bis, COMMA 4

COMMA 496

ART. 60-ter, COMMA 1

COMMA 497

ART. 61, COMMA 1

COMMA 498

ART. 61, COMMA 2

COMMA 499

ART. 61, COMMA 3

COMMA 500

ART. 61, COMMA 4

COMMA 501

ART. 61, COMMA 5

COMMA 502

ART. 61, COMMA 6

COMMA 503

ART. 61, COMMA 7

COMMA 504

ART. 61, COMMA 8

COMMA 505

ART. 61, COMMA 9

COMMA 506

ART. 61, COMMA 10

COMMA 507

ART. 61, COMMA 11

COMMA 508

ART. 61, COMMA 12

COMMA 509

ART. 61-bis, COMMA 1

COMMA 510

ART. 62, COMMA 1

COMMA 511

ART. 62, COMMA 2

COMMA 512

ART. 62, COMMA 3

COMMA 513

ART. 62, COMMA 4

COMMA 514

ART. 63, COMMA 1

COMMA 515

ART. 63-bis, COMMA 1

COMMA 516

ART. 64, COMMA 1

COMMA 517

ART. 64, COMMA 1-bis

COMMA 518

ART. 64, COMMA 2

COMMA 519

ART. 64, COMMA 3

COMMA 520

ART. 64, COMMA 3-bis

COMMA 521

ART. 64-bis, COMMA 1

COMMA 522

ART. 65, COMMA 1

COMMA 523

ART. 65, COMMA 2

COMMA 524

ART. 65, COMMA 3

COMMA 525

ART. 65, COMMA 4

COMMA 526

ART. 65-bis, COMMA 1

COMMA 527

ART. 66, COMMA 1

COMMA 528

ART. 66, COMMA 2

COMMA 529

ART. 66, COMMA 3

COMMA 530

ART. 66, COMMA 3-bis

COMMA 531

ART. 67, COMMA 1

COMMA 532

ART. 67, COMMA 2

COMMA 533

ART. 67, COMMA 3

COMMA 534

ART. 68, COMMA 1

COMMA 535

ART. 68, COMMA 2

COMMA 536

ART. 68, COMMA 3

COMMA 537

ART. 68, COMMA 4

COMMA 538

ART. 68, COMMA 4-bis

COMMA 539

ART. 68, COMMA 4-ter

COMMA 540

ART. 68-bis, COMMA 1

COMMA 541

ART. 69, COMMA 1

COMMA 542

ART. 69, COMMA 2

COMMA 543

ART. 69, COMMA 3

COMMA 544

ART. 69, COMMA 4

COMMA 545

ART. 69, COMMA 5

COMMA 546

ART. 69, COMMA 6

COMMA 547

ART. 69, COMMA 7

COMMA 548

ART. 69, COMMA 8

COMMA 549

ART. 69, COMMA 9

COMMA 550

ART. 69, COMMA 10

COMMA 551

ART. 70, COMMA 1

COMMA 552

ART. 70, COMMA 2

COMMA 553

ART. 70-bis, COMMA 1

COMMA 554

ART. 70-bis, COMMA 2

COMMA 555

ART. 70-bis, COMMA 3

COMMA 556

ART. 70-bis, COMMA 4

COMMA 557

ART. 70-bis, COMMA 5

COMMA 558

ART. 70-bis, COMMA 6

COMMA 559

ART. 70-bis, COMMA 7

COMMA 560

ART. 70-bis, COMMA 8

COMMA 561

ART. 70-bis, COMMA 9

COMMA 562

ART. 70-bis, COMMA 10

COMMA 563

ART. 70-bis, COMMA 11

COMMA 564

ART. 71, COMMA 1

COMMA 565

ART. 71-bis, COMMA 1

COMMA 566

ART. 72, COMMA 1

COMMA 567

ART. 72, COMMA 2

COMMA 568

ART. 73, COMMA 1

COMMA 569

ART. 74, COMMA 1

COMMA 570

ART. 74, COMMA 2

COMMA 571

ART. 74, COMMA 3

COMMA 572

ART. 74, COMMA 4

COMMA 573

ART. 75, COMMA 1

COMMA 574

ART. 75, COMMA 2

COMMA 575

ART. 75, COMMA 3

COMMA 576

ART. 75, COMMA 4

COMMA 577

ART. 75, COMMA 4-bis

COMMA 578

ART. 76, COMMA 1

COMMA 579

ART. 77, COMMA 1

COMMA 580

ART. 78, COMMA 1

COMMA 581

ART. 78, COMMA 2

COMMA 582

ART. 78, COMMA 3

COMMA 583

ART. 78, COMMA 4

COMMA 584

ART. 78, COMMA 5

COMMA 585

ART. 78, COMMA 6

COMMA 586

ART. 78, COMMA 7

COMMA 587

ART. 78-bis, COMMA 1

COMMA 588

ART. 78-ter, COMMA 1

COMMA 589

ART. 78-quater, COMMA 1

COMMA 590

ART. 78-quinquies, COMMA 1

COMMA 591

ART. 78-quinquies, COMMA 2

COMMA 592

ART. 78-quinquies, COMMA 3

COMMA 593

ART. 79, COMMA 1

COMMA 594

ART. 79, COMMA 2

COMMA 595

ART. 79, COMMA 3

COMMA 596

ART. 79, COMMA 3-bis

COMMA 597

ART. 79, COMMA 4

COMMA 598

ART. 79, COMMA 4-bis

COMMA 599

ART. 79, COMMA 4-ter

COMMA 600

ART. 79, COMMA 4-quater

COMMA 601

ART. 79, COMMA 4-quinquies

COMMA 602

ART. 79, COMMA 4-sexies

COMMA 603

ART. 79, COMMA 4-septies

COMMA 604

ART. 79, COMMA 4-octies

COMMA 605

ART. 79, COMMA 4-novies

COMMA 606

ART. 79, COMMA 4-decies

COMMA 607

ART. 79, COMMA 4-undecies

COMMA 608

ART. 79, COMMA 4-duodecies

COMMA 609

ART. 79, COMMA 4-terdecies

COMMA 610

ART. 79, COMMA 4-quaterdecies

COMMA 611

ART. 79, COMMA 5

COMMA 612

ART. 79, COMMA 6

COMMA 613

ART. 79, COMMA 7

COMMA 614

ART. 79, COMMA 8

COMMA 615

ART. 79-bis, COMMA 1

COMMA 616

ART. 79-bis, COMMA 2

COMMA 617

ART. 79-bis, COMMA 3

COMMA 618

ART. 79-bis, COMMA 4

COMMA 619

ART. 79-bis, COMMA 5

COMMA 620

ART. 79-bis, COMMA 6

COMMA 621

ART. 79-bis, COMMA 7

COMMA 622

ART. 79-bis, COMMA 8

COMMA 623

ART. 79-bis, COMMA 9

COMMA 624

ART. 79-bis, COMMA 10

COMMA 625

ART. 80, COMMA 1

COMMA 626

ART. 81, COMMA 1

COMMA 627

ART. 81, COMMA 2

COMMA 628

ART. 82, COMMA 1

COMMA 629

ART. 83, COMMA 1

COMMA 630

ART. 83, COMMA 2

COMMA 631

ART. 84, COMMA 1

COMMA 632

ART. 85, COMMA 1

COMMA 633

ART. 85, COMMA 2

COMMA 634

ART. 85, COMMA 2-bis

COMMA 635

ART. 85-bis, COMMA 1

COMMA 636

ART. 85-bis, COMMA 2

COMMA 637

ART. 86, COMMA 1

COMMA 638

ART. 86, COMMA 2

COMMA 639

ART. 86, COMMA 3

COMMA 640

ART. 86, COMMA 4

COMMA 641

ART. 86, COMMA 5

COMMA 642

ART. 87, COMMA 1

COMMA 643

ART. 88, COMMA 1

COMMA 644

ART. 88-bis, COMMA 1

COMMA 645

ART. 88-bis, COMMA 2

COMMA 646

ART. 88-ter, COMMA 1

COMMA 647

ART. 88-quater, COMMA 1

COMMA 648

ART. 88-quinquies, COMMA 1

COMMA 649

ART. 89, COMMA 1

COMMA 650

ART. 89-bis, COMMA 1

COMMA 651

ART. 89-bis, COMMA 2

COMMA 652

ART. 89-bis, COMMA 3

COMMA 653

ART. 89-bis, COMMA 4

COMMA 654

ART. 89-ter, COMMA 1

COMMA 655

ART. 89-ter, COMMA 2

COMMA 656

ART. 90, COMMA 1

COMMA 657

ART. 90, COMMA 2

COMMA 658

ART. 90-bis, COMMA 1

COMMA 659

A.C. 1334-A – Allegati e Tabelle

ALLEGATI

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TABELLE

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ELENCO

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TABELLE A E B

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