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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 6 marzo 2019

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 1171

Pdl n. 1171 - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna

Tempo complessivo: 11 ore, di cui:
• Discussione sulle linee generali: 6 ore;
• Seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 15 minuti 15 minuti
Governo 15 minuti 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti 45 minuti (con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti 3 ore e 20 minuti
 MoVimento 5 Stelle 49 minuti 48 minuti
 Lega – Salvini premier 40 minuti 34 minuti
 Partito Democratico 39 minuti 32 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
39 minuti 31 minuti
 Fratelli d'Italia 33 minuti 20 minuti
 Liberi e Uguali 31 minuti 17 minuti
 Misto: 31 minuti 18 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area
  Civica
7 minuti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 7 minuti 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 7 minuti 4 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti 3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
5 minuti 3 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 6 marzo 2019.

  Amitrano, Aresta, Ascari, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Boschi, Buffagni, Campana, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Comencini, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fantinati, Fassino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Fusacchia, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Occhionero, Orsini, Parolo, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Aresta, Ascari, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Boschi, Buffagni, Campana, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Comencini, Cominardi, Corneli, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fassino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Licatini, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Occhionero, Orsini, Parolo, Patassini, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 marzo 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   BATTILOCCHIO: «Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni in abiti storici, dei giochi storici, in particolare con la partecipazione di cavalli o asini, e delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso» (1645);
   PINI: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio e del congedo di genitorialità» (1646).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge VALLASCAS ed altri: «Disposizioni per promuovere la riqualificazione energetica e il rinnovo edilizio degli edifici» (693) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Penna ed Elisa Tripodi.

  La proposta di legge LIUZZI ed altri: «Disposizioni in materia di svolgimento contemporaneo di tutte le consultazioni elettorali in un unico giorno dell'anno e di durata degli organi elettivi regionali» (1194) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Dadone.

  La proposta di legge FRASSINETTI ed altri: «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica nella scuola primaria e secondaria» (1499) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Caretta e Luca De Carlo.

  La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Disposizioni per sostenere l'innovazione tecnologica delle imprese editoriali e l'editoria digitale scolastica nonché per la promozione della lettura» (1516) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Caretta.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:  
   I Commissione (Affari costituzionali):
  CECCONI: «Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di obbligo di comunicazione degli atti normativi approvati dal Consiglio dei ministri» (1191) Parere delle Commissioni II e V.
   II Commissione (Giustizia):
  BIGNAMI: «Modifiche agli articoli 517-quater del codice penale, 51 del codice di procedura penale e 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, per il rafforzamento della lotta contro la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di prodotti agroalimentari» (1214) Parere delle Commissioni I, V e XIII.
   VII Commissione (Cultura):
  MINARDO: «Istituzione della Soprintendenza generale per la Sicilia sud-orientale» (1186) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  TUZI ed altri: «Modifiche alla disciplina in materia di diritto allo studio universitario e di tasse e contributi universitari» (1211) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  FOGLIANI ed altri: «Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di obbligo di utilizzo del casco protettivo nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard» (1252) Parere delle Commissioni I, II e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XI Commissione (Lavoro):
  NOVELLI ed altri: «Modifiche alla disciplina in materia di pagamento e di termini di erogazione dei trattamenti di fine rapporto e di fine servizio» (1212) Parere delle Commissioni I e V.
   XII Commissione (Affari sociali):
  CARNEVALI ed altri: «Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all'attuazione e allo sviluppo dei principi di cui alla legge 13 maggio 1979, n. 180» (1130) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XIII Commissione (Agricoltura):
  CUNIAL ed altri: «Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e utilizzazione della canapa» (1038) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VII, VIII, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  MINARDO: «Norme per lo sviluppo della filiera della pasta di alta qualità prodotta in Italia» (1210) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura):
  BORGHESE e TASSO: «Disposizioni per la diffusione della pratica sportiva tra gli italiani residenti all'estero» (1216) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   III Commissione (Affari esteri):
  SABRINA DE CARLO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni» (Doc XXII, n. 36) – Parere delle Commissioni I, II e V.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5 marzo 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (COM(2019) 118 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione e sul funzionamento della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (COM(2019) 87 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e della direttiva sulle alluvioni (2007/60/CE) – Secondo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici – Primo ciclo di piani di gestione del rischio di alluvioni (COM(2019) 95 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per l'aviazione in Europa: mantenere e promuovere norme sociali elevate (COM(2019) 120 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e all'Eurogruppo – Semestre europeo 2019: valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011 (COM(2019) 150 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2019) 151 final).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 25 febbraio e 4 e 5 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:
    al dottor Giuseppe Marra, l'incarico di direttore della Direzione generale degli affari giuridici e legali, nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia;
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    al dottor Paolo Castaldi, l'incarico di ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    al dottor Fabrizio Corbo, l'incarico di direzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della difesa, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    alla dottoressa Maria Teresa Mazzitelli, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
   alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    al dottor Federico Filiani, l'incarico di direttore della Direzione sistema informativo della fiscalità, nell'ambito del Dipartimento delle finanze;
   alla VII Commissione (Cultura) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi:
    alla dottoressa Marina Giuseppone, l'incarico di direttore della Direzione generale Organizzazione, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
    alla dottoressa Alfonsina Russo, l'incarico di direttore ad interim del Parco archeologico di Pompei, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
    al dottor Marco Ugo Filisetti, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 5-199-234-253-392-412-563-652 – D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA DEI SENATORI: LA RUSSA ED ALTRI; GINETTI E ASTORRE; CALIENDO ED ALTRI; MALLEGNI ED ALTRI; GINETTI ED ALTRI; GASPARRI ED ALTRI; ROMEO ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 1309-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MOLTENI ED ALTRI; GELMINI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; MELONI ED ALTRI (A.C. 274-580-607-1303)

A.C. 1309-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Modifica all'articolo 2044 del codice civile)

  1. All'articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.
   Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Modifica all'articolo 2044 del codice civile)

  Sopprimerlo.
*7. 1. Bazoli, Verini, Miceli, Vazio, Morani, Annibali, Bordo, Ferri.

  Sopprimerlo.
*7. 2. Magi.

  Sopprimerlo.
*7. 3. Conte.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Modifica all'articolo 2044 del codice civile)

  1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma:
  «Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, se la condotta dolosa o colposa del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo l'equo apprezzamento del giudice. Nel diminuire il risarcimento il giudice tiene conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta del danneggiato e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate».
7. 4. Conte.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi con le seguenti: è aggiunto in fine il seguente comma.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso:
   sostituire le parole da: Nei casi di cui fino a: all'articolo 55, secondo comma, con le seguenti: Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55;
   sopprimere le seguenti parole: della gravità, delle modalità organizzative e.
7. 5. Conte.

  Al comma 1, sopprimere il primo capoverso.
*7. 6. Conte.

  Al comma 1, sopprimere il primo capoverso.
*7. 7. Vitiello.

  Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.
**7. 8. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Sisto, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.
**7. 9. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Vazio, Bordo, Miceli.

  Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.
**7. 10. Conte.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole da: indennità fino a: altresì con le seguenti: giusta indennità, tenuto.
7. 20. Silvestroni.

A.C. 1309-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

  1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
   «Art. 115-bis (L). – (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa). – 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
   2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 590.940 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

  Sopprimerlo.
*8. 1. Magi.

  Sopprimerlo.
*8. 2. Conte.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Spese nel caso di riconoscimento dell'esercizio della legittima difesa)

   1. Tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto di difesa ai sensi degli articoli 52 e 55 del codice penale sono a carico dello Stato.
   2. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita».
8. 4. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Sisto, Siracusano.

  Al comma 1, capoverso Art. 115-bis (L), comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo:
   dopo le parole: dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 sopprimere le seguenti: commi secondo, terzo e quarto;
   sopprimere le parole: in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice.
8. 3. Conte.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

  1. All'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
  «4-ter.1. L'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, può essere ammesso al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».
8. 01. Conte.

A.C. 1309-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)

  1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
   « a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)

  Sopprimerlo.
9. 1. Magi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3)

  1. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano ai delitti ivi contemplati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge».
9. 020. Costa, Sisto, Siracusano.
(Inammissibile)

A.C. 1309-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di legittima difesa e all'articolo 5 aumenta la multa per il reato di furto in abitazione e furto con strappo, di cui all'articolo 624-bis del codice penale, attualmente fissata in un importo compreso tra euro 927 e euro 2.000, a un importo compreso tra euro 1.000 e euro 2.500;
    anche per il reato di rapina, di cui all'articolo 628 del codice penale, la multa è aumentata nel minimo a 2.500 euro e nel massimo a 4.000 euro;
    la finalità della pena è anche di prevenzione, e ne discende la necessità che essa sia proporzionale al delitto, poiché se una pena uguale è destinata a due delitti che disugualmente offendono la società, essa non potrà esercitare la propria funzione dissuasiva a commettere delitti di maggiore gravità;
    secondo la teoria detta «general-preventiva», la pena è il mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei suoi destinatari tramite il proprio contenuto afflittivo, perché esso ha la funzione di creare una reazione psicologica capace di neutralizzare le spinte delinquenziali;
    le multe, laddove di importo troppo esiguo, rischiano di non essere percepite come misure realmente punitive e in quanto tali non riescono a svolgere efficacemente un ruolo deterrente;
    il principio di legalità della pena è veramente rispettato solo se lo spazio edittale oscilli entro minimi e massimi ragionevoli, e tale ragionevolezza va innanzitutto rapportata, com’è evidente, al rango del bene protetto e alla gravità dell'offesa recata dal fatto incriminato;
    il provvedimento in esame tratta specificatamente di reati particolarmente gravi, che colpiscono la libertà, l'incolumità personale e la proprietà privata con la finalità di arginare l'emergenza di sicurezza che attanaglia le nostre città e il grave degrado sociale che l'accompagna, e in tale quadro appare altresì necessario garantire pene e multe che possano scoraggiare l'attività delinquenziale legata a questa tipologia di reato, con conseguenti vantaggi dell'attività di prevenzione e repressione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative normative volte a aumentare sensibilmente le multe per i delitti contro il patrimonio soprattutto se compiuti mediante violenza alle persone e alle cose.
9/1309-A/1Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge C. 1309, approvata dal Senato, reca disposizioni in materia di legittima difesa e ne modifica la disciplina con l'intento di rafforzare le tutele per colui che reagisce ad una violazione del domicilio;
    il testo, inoltre, contiene disposizioni su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, rapina) e sul delitto di violazione di domicilio;
    pur condividendo il provvedimento in esame, è necessario evidenziare la necessità che la difesa sia sempre considerata legittima nel caso di un'intrusione in luoghi privati, dal momento che per un soggetto che trovi un estraneo in casa propria è estremamente difficile stabilire con lucidità la proporzionalità della sua reazione all'azione posta in essere dal malvivente;
    pur prendendo in considerazione la valutazione delle circostanze da parte del giudice, così come evidenziato nelle audizioni svolte dai rappresentanti delle Camere penali, appare importante che vengano forniti strumenti certi alla valutazione dell'organo giudicante, evitando disparità di trattamento da parte dei diversi tribunali, garantendo il «diritto alla paura», come citato anche dal presidente delle Camere penali;
    pertanto, sarebbe auspicabile restringere gli spazi di discrezionalità attribuiti all'organo giudicante e modificare il concetto del «minor pericolo», dal momento che chi sperimenta un'intrusione nella propria abitazione difficilmente può nutrire la convinzione che l'estraneo voglia fargli il «male minore», ritenendo che in simili circostanze si sia naturalmente portati a temere per il «male maggiore»;
    si deve far riferimento alle condizioni oggettive in cui l'aggredito si trova, cioè alle modalità con cui l'aggressore agisce. Le modalità oggettive valgono per tutti ed è giusto considerare le modalità di chi viola la legge e non quelle di chi si difende,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rafforzare la legittima difesa domiciliare, attraverso la salvaguardia dei princìpi generali e la chiarezza interpretativa dell'applicazione della norma, che deve far riferimento all'oggettività dell'intrusione e alle modalità con cui avviene e non alle condizioni soggettive di difficile e quasi impossibile prova.
9/1309-A/2Zucconi, Luca De Carlo, Foti, Butti, Silvestroni, Osnato.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge C. 1309, approvata dal Senato, reca disposizioni in materia di legittima difesa, con l'intento, tra gli altri, di migliorare la normativa penale vigente, definendone più adeguatamente gli ambiti e favorendo una più omogenea e uniforme applicazione della norma;
    l'istituto della legittima difesa si colloca tra le cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento in quella necessità di autotutela della persona, in assenza, evidentemente, dell'ordinaria tutela. Il quadro normativo stabilisce chiaramente quale sia il perimetro in cui si deve inserire ogni considerazione sulla legittima difesa. La relativa disciplina è contenuta nell'articolo 52 del codice penale e stabilisce l'esistenza di un diritto tutelare, proprio e altrui, la necessità della difesa, l'attualità del pericolo, l'ingiustizia dell'offesa, il rapporto di proporzione tra difesa e offesa;
    il tema della sicurezza è sentito dalle persone e delle loro famiglie, le norme a tutela della sicurezza ci sono, ma riteniamo andrebbero rafforzate e monitorate nella loro applicazione. Le rilevazioni ISTAT del 2018, relative al biennio 2015-2016 e riguardanti la percezione della sicurezza indicano che il 60,2 per cento dei cittadini è molto o abbastanza preoccupato dei furti nelle abitazioni e il 33,9 per cento ritiene di vivere in una zona a rischio di criminalità e lo ritiene molto o abbastanza. Il dato è decisamente in aumento rispetto alla precedente rilevazione fatta dall'ISTAT, con un'impennata di più 11,9 di punti di percentuale e rileva l'importanza di dover intervenire a tutela della sicurezza dei cittadini;
    Fratelli d'Italia difende il principio generale della legittima difesa, che è una causa di giustificazione dal punto di vista normativo, ma soprattutto sottolinea che la legittima difesa non è soltanto un principio generale, ma è un diritto, ed è un diritto naturale. E lo è soprattutto quando vi si deve ricorrere nei casi in cui viene violato il proprio domicilio e la vita propria o della propria famiglia viene messa a rischio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di monitorare sin dal momento dell'entrata in vigore della legge in esame, l'applicazione delle norme a tutela della legittima difesa, in modo da garantire una maggiore efficienza nell'applicazione a tutti i livelli delle normative attualmente vigenti a tutela della sicurezza, del patrimonio e dell'incolumità fisica dei cittadini.
9/1309-A/3Foti, Silvestroni, Luca De Carlo, Butti, Osnato, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge C. 1309, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, interviene su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, rapina) e sul delitto di violazione di domicilio;
    il testo migliora la disciplina vigente, pur contenendo degli elementi di fragilità, nello specifico non è considerato come luogo dove ci si possa legittimamente difendere la vicinanza del domicilio o la sede lavorativa; quindi, sostanzialmente, ci si può difendere solo in casa propria. Si ritiene pertanto che la difesa sia sempre legittima quando è in atto un intento minaccioso;
    appare, necessario intervenire in materia di discrezionalità che la legge riconosce ai giudicanti, individuando con più precisione le varie fattispecie e il conseguente relativo nuovo perimetro di discrezionalità riservato dal legislatore al potere giudiziario;
    il secondo e terzo comma dell'articolo 52 del codice penale sono stati aggiunti dalla legge n. 59 del 2006 che ha introdotto la cosiddetta legittima difesa domiciliare (o legittima difesa allargata). Mediante il riferimento all'articolo 614 del codice penale (violazione di domicilio) è stabilito il diritto all'autotutela in un domicilio privato (secondo comma), che la giurisprudenza ha riconosciuto anche negli spazi condominiali, oltre che in un negozio o un ufficio (terzo comma);
    sarebbe opportuno che ai luoghi individuati nell'articolo 52 del codice penale (abitazioni, negozi, studi, uffici) venissero equiparate le immediate adiacenze agli stessi, nel caso di tentativo violento di intrusione con chiaro pericolo d'aggressione ovvero a un tentativo di proseguire nell'offesa all'incolumità o ai beni specificati nel secondo comma dello stesso articolo 52, pur uscendo dai luoghi indicati;
    in tal modo si intende rafforzare la tutela delle persone oneste, altrimenti esposte al pericolo di lunghe e dolorose indagini giudiziarie per il solo fatto di avere dovuto fronteggiare un pericolo di aggressione da loro certamente non auspicato e di fronte al quale sono state costrette dalle circostanze a reagire legittimamente, anche al di fuori dei luoghi attualmente individuati dall'articolo 52 del codice penale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere l'applicazione della norma citata in premessa, equiparando ai luoghi individuati nell'articolo 52 del codice penale (abitazioni, negozi, studi, uffici) anche le immediate adiacenze agli stessi, sempreché l'offesa ingiusta risulti in atto.
9/1309-A/4Maschio, Zucconi, Foti, Osnato, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge reca disposizioni volte a modificare la disciplina della legittima difesa al fine di attuare una maggiore tutela nei confronti di coloro che vittime di un reato reagiscono in caso di violazione del domicilio, nonché prevede l'inasprimento delle pene per i reati di violazione di domicilio, furto in abitazione, furto con strappo e rapina;
    le modifiche introdotte non hanno riguardato il tema dell'arresto in flagranza da parte del cittadino in relazione al quale lo scrivente aveva presentato in data 23 marzo 2018 la proposta di legge A.C. 126;
    l'attuale disciplina di cui all'articolo 383 del codice di procedura penale consente l'arresto da parte del cittadino in caso di flagranza nelle ipotesi previste dall'articolo 380 del codice di procedura penale e sempre che si tratti di reati perseguibili d'ufficio;
    il delitto di violazione di domicilio rientra tra le ipotesi di arresto facoltativo in flagranza di cui all'articolo 381 del codice di procedura penale di guida che non può essere disposto dal cittadino;
    alla luce del contesto sociale italiano e all'aumento di reati contro la proprietà e la persona, occorrerebbe, unitamente alle modifiche previste per la legittima difesa, valutare la possibilità di modificare altresì le disposizioni di cui agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale;
    in particolare l'inserimento del delitto di cui all'articolo 614 del codice penale tra i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza attribuirebbe al cittadino la facoltà di procedere all'arresto qualora si verifichi il suddetto reato che, tra l'altro, mira a garantire la tranquillità e la sicurezza dei luoghi in cui si svolge la vita privata del singolo;
    una simile modifica normativa si renderebbe altresì necessaria in considerazione del fatto che il cittadino che subisce una violazione del domicilio non sempre possiede una adeguata cultura giuridica tale da ritenere – nell'immediatezza del fatto criminoso – che si versi in una ipotesi di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, per il quale legittimamente potrebbe disporre l'arresto in flagranza del reo, ovvero nell'ipotesi di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale per il quale invece non gli è attribuita tale facoltà, rischiando nel caso in cui agisca l'illegittimità dell'arresto in flagranza posto in essere,

impegna il Governo

ad avviare ogni iniziativa di propria competenza, anche di carattere normativo, volta a prevedere la possibilità per il cittadino, vittima del reato di violazione di domicilio, di procedere all'arresto in flagranza nei confronti del reo.
9/1309-A/5Cirielli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame non risponde in realtà ad alcuna reale emergenza: dai dati trasmessi al Ministero della Giustizia si evince infatti che i procedimenti definiti in dibattimento nei tribunali italiani dal 2013 al 2016 sono stati appena 10 per la legittima difesa e 5 per eccesso colposo di legittima difesa, su un totale di circa 1.300.000 procedimenti penali pendenti in Italia. I casi, dunque, di cittadini finiti sotto processo per accertamento di legittima difesa sono stati, e sono, pochissimi e nella maggior parte dei casi i giudici hanno stabilito l'archiviazione. Per loro il processo, quindi, non è mai neppure iniziato;
    sono state disattese le indicazioni pervenute da tutti i soggetti ascoltati: magistrati, avvocati, professori universitari, persino associazioni, i quali tutti, in particolare, hanno ribadito la necessità di mantenere il criterio di proporzionalità tra offesa e difesa, criterio che invece viene meno con la modifica proposta all'articolo 52 del codice penale;
    dal punto di vista giuridico non c’è, infatti, alcun vuoto normativo da colmare: oggi la legittima difesa è un istituto già regolato dall'articolo 52 del codice penale, che stabilisce con chiarezza i requisiti in presenza dei quali è esclusa la punibilità per la legittimità della difesa, ossia a dire: l'esistenza di un diritto da tutelare proprio od altrui, la necessità della difesa, l'attualità del pericolo, l'ingiustizia dell'offesa, il rapporto, appunto, di proporzione tra la difesa e l'offesa; tutti i principi, questi, di civiltà giuridica propri di un ordinamento penale liberale e democratico, già oggi, quindi, chi è costretto a difendersi in casa propria da un pericolo reale, da una minaccia a sé e ai propri familiari vede giustamente la propria posizione archiviata o comunque viene assolto nel processo per legittima difesa;
    il provvedimento in esame, in sostanza, eleva la legittima difesa da scriminante a una sorta di pretesa punitiva per chiunque osi violare il domicilio, determinando in maniera automatica effetti rischiosi sulla coerenza del sistema giudiziario, eliminando la discrezionalità del giudice e aprendo la strada a presunzioni assolute e generalizzate, che potrebbero rivelarsi pericolose. Si mina, così, alla base un principio fondamentale di civiltà giuridica e cioè che la necessità di difendersi non si tramuti in offesa, ritorsione, persino vendette. E, come evidenziato dall'Associazione italiana dei professori di diritto penale, si passa dal diritto di legittima difesa al diritto di difesa;
    l'obiettivo di questa legge, in sostanza, è quello di impedire che la vittima, che abbia reagito sparando, ferendo o uccidendo, per esempio, un rapinatore che si è introdotto in casa, debba essere indagata per il reato commesso. La nuova legge vuole sottrarre, infatti, del tutto al giudice il compito di valutare la proporzione tra offesa e difesa, stabilendo che, in caso di violazione di domicilio, la reazione è sempre legittima. Ma la verità è che l'intervento del giudice è ineliminabile. In un Paese democratico, soltanto un giudice può verificare l'esistenza effettiva di un'intrusione e accertarsi dell'identità e del ruolo della persona uccisa, che può essere certamente un ladro, ma può essere anche, ad esempio, un vicino di casa;
    così come, va detto, l'avverbio «sempre» non cambia nulla sul piano tecnico-giuridico, al contrario, l'aggiunta dell'avverbio «sempre» conferma, una volta in più, che per valutare tutte le ipotesi, cioè tutti i casi concreti che accadono e, quindi, da quello che spara da un metro, che spara di spalle, che spara dal giardino, che spara dal secondo piano, comunque sarà necessario un procedimento penale; peraltro, dai dati trasmessi al Ministero della Giustizia si evince che i procedimenti definiti in dibattimento nei tribunali italiani dal 2013 al 2016 sono stati dieci per la legittima difesa e cinque per eccesso colposo di legittima difesa. I casi, dunque, di cittadini finiti sotto processo per accertamento di legittima difesa sono stati, e sono, pochissimi e nella maggior parte dei casi i giudici hanno stabilito l'archiviazione. Per loro il processo, quindi, non è mai neppure iniziato;
    quello che potrebbe cambiare davvero, invece, è l'atteggiamento psicologico del cittadino a cui si dice: armati e difenditi come vuoi, perché per noi è sempre legittimo, senza dire, però, a quello stesso cittadino che poi verrà inevitabilmente iscritto nel registro degli indagati;
    si delegittima il ruolo delle forze di polizia. L'attuale proposta, una volta approvata, rischia infatti di incentivare la difesa privata, l'uso delle armi, il mancato ricorso alla polizia e, quindi, alla giustizia. Voi rispondete a tutti coloro che hanno subito o rischiano di subire furti o rapine o che si sentono impotenti di fronte alla criminalità con un messaggio pericoloso: lo Stato tira i remi in barca e sulla sicurezza lascia fare a voi, ai cittadini; una scelta, questa, senz'altro irresponsabile;
    altri aspetti appaiono gravemente preoccupanti legati a questa legge; in primis una corsa alla detenzione di armi. Più armi in circolazione renderanno la società più insicura, con il rischio che persone non esperte e non dedite ad attività criminali possano usare impropriamente un'arma. Il maggiore ricorso alle armi riguarderà anche chi commette attività delittuose; è, infatti, ragionevole pensare che di fronte ad un più alto rischio di dover affrontare persone armate, anche i ladri, a loro volta, si armeranno con maggiore facilità: è altresì chiaro, infine, come la percezione di un più facile ricorso alle armi ne determinerà, in generale, un uso improprio, pericoloso, inutile, perfino mortale; un altro degli aspetti preoccupanti legati a questa riforma è legato ad un dato: dei novantadue omicidi e femminicidi commessi nel 2018, ben ventotto, cioè quasi uno su tre, sono stati compiuti da persone con regolare licenza per armi,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie competenze, ogni iniziativa utile a monitorare e controllare la diffusione delle armi per uso di «difesa» personale, nonché ad assicurare che alla detenzione legittima di un'arma corrisponda una tempestiva ed efficace comunicazione ai familiari, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio.
9/1309-A/6Annibali.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula è volto a modificare la disciplina della legittima difesa, con l'intento di rafforzare le tutele per colui che reagisce ad una violazione del domicilio;
    la presente proposta di legge, che è stata approvata dal Senato il 24 ottobre 2018, si compone di 9 articoli che, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, rapina) e sul delitto di violazione di domicilio;
    in particolare, l'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 52 del codice penale concernente la legittima difesa domiciliare, ossia la disposizione che consente il ricorso a «un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui»;
    la modifica citata non appare sufficiente se prima non vi è una presa di coscienza da parte del legislatore nel considerare la proprietà privata come un bene sacro;
    negli Stati Uniti con l'espressione «Castle Doctrine» è garantita ai cittadini americani all'interno delle proprie abitazioni il diritto di proteggere loro stessi e gli altri anche attraverso l'utilizzo della forza. Tale dottrina è legata a due concetti legali opposti: da un lato il duty to retreat (dovere di ritirarsi) per cui la persona offesa, nonostante si senta minacciata ed in pericolo di vita, deve tentare di ritirarsi dalla situazione, prima di reagire con l'utilizzo della forza; dall'altro io stand your ground (difendere la propria posizione) ai sensi del quale un individuo che si senta aggredito o minacciato non ha il dovere legale di evitare lo scontro ed ha il diritto di difendersi anche con l'uso della forza secondo una filosofia politica orientata alla difesa della proprietà privata. Proprio attraverso tale orientamento, negli Stati Uniti d'America la proprietà privata, conseguita a seguito di lavoro e pagamento delle tasse, è tutelata al massimo livello senza alcun tipo di condizionamento;
    al fine di costituire un sistema in cui la difesa della proprietà privata sia davvero inviolabile è necessario prevedere nella nostra Carta costituzionale la sacralità della stessa. In questo modo la propria abitazione potrà acquisire finalmente un valore assoluto, un diritto fondamentale inviolabile che non può in alcun modo essere oltraggiato da nessun individuo,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative normative al fine di sancire, come principio costituzionale, la sacralità della proprietà privata e quindi la inviolabilità della stessa.
9/1309-A/7Biancofiore.


   La Camera,

impegna il Governo

   a valutare le opportune iniziative normative al fine di garantire l'applicazione dei principi costituzionali in materia di tutela della proprietà privata e di inviolabilità della stessa.
9/1309-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Biancofiore.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame non risponde in realtà ad alcuna reale emergenza: dai dati trasmessi al Ministero della Giustizia si evince infatti che i procedimenti definiti in dibattimento nei tribunali italiani dal 2013 al 2016 sono stati appena 10 per la legittima difesa e 5 per eccesso colposo di legittima difesa, su un totale di circa 1.300.000 procedimenti penali pendenti in Italia. I casi, dunque, di cittadini finiti sotto processo per accertamento di legittima difesa sono stati, e sono, pochissimi e nella maggior parte dei casi i giudici hanno stabilito l'archiviazione. Per loro il processo, quindi, non è mai neppure iniziato;
    esso rappresenta, ad avviso del firmatario del presente atto, un inganno nei confronti dei cittadini e non aumenterà la loro sicurezza: si tratta, piuttosto di un'azione simbolica da parte del Governo, che rischia di innescare il pericoloso ricorso alla giustizia «fai da te» e che non produrrà gli effetti sbandierati, considerato che, in presenza di un decesso, sarà comunque aperto un fascicolo di indagine da parte del magistrato. Esprime, pertanto, la totale contrarietà del Partito democratico;
    i dati statistici dell'Istat sono chiari: le rapine erano complessivamente 43.754 nel 2013, sono state 30.564 nel 2017. Più in dettaglio: le rapine in abitazione nel 2013 sono state 3.619, nel 2017 si sono ridotte a 2.300; mentre le rapine in esercizi commerciali sono scese dalle 6.865 del 2013 alle 4.517 del 2017. I furti complessivi erano 1.554.777 nel 2013, sono stati 1.265.678 nel 2017. I furti in abitazione, altro reato predatorio citato in continuazione: erano 251.422 nel 2013, sono stati 195.824 nel 2017, altra significativa riduzione;
    ci troviamo dunque di fronte ad una questione che si vuole far passare come emergenza e che, invece, emergenza non è, se non nella percezione che si vuole indurre e che è stata indotta nel Paese, cavalcando paure, stimolandole con cinismo;
    tutto sembra ruotare intorno allo slogan della giustizia «fai da te»: si parla di legittima difesa come se questo concetto non fosse già ben presente nel nostro ordinamento, come se nella scorsa legislatura non ci si fosse dimostrati disponibili a lavorare ulteriormente sul tema;
    le norme attualmente in vigore, come ci confermano i dati, già oggi garantiscono ampiamente quei cittadini che, davanti a un pericolo, a una minaccia, reagiscono per difendere sé stessi e i propri familiari: la più recente giurisprudenza (e si cita come emblematica la sentenza della Cassazione Sez. IV, 20 giugno 2018, n. 29515 sul caso Birolo) sta, infatti, già applicando in maniera autonoma i criteri valutativi dello stato di grave turbamento psichico nelle fattispecie di legittima difesa, determinando due conseguenze invocate dai sostenitori di questa;
    con questa nuova legge «bandiera» si inserisce nell'ordinamento un vero e proprio, nuovo, principio di «sfiducia» nello Stato e nella capacità di difendere i cittadini e di assicurare loro giustizia;
    si corre, infatti, seriamente il rischio di incentivare i cittadini a farsi giustizia da sé, acquistando e utilizzando anni sulla scia della tragica, esperienza di altri paesi,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie competenze a provvedere, a partire dall'entrata in vigore della nuova legge, ad un monitoraggio sull'applicazione della nuova normativa, al fine di poter valutarne l'impatto e l'effettiva portata, nonché di riferirne entro sei mesi al Parlamento.
9/1309-A/8Bazoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame non risponde in realtà ad alcuna reale emergenza: dai dati trasmessi al Ministero della Giustizia si evince infatti che i procedimenti definiti in dibattimento nei tribunali italiani dal 2013 al 2016 sono stati appena 10 per la legittima difesa e 5 per eccesso colposo di legittima difesa, su un totale di circa 1.300.000 procedimenti penali pendenti in Italia. I casi, dunque, di cittadini finiti sotto processo per accertamento di legittima difesa sono stati, e sono, pochissimi e nella maggior parte dei casi i giudici hanno stabilito l'archiviazione. Per loro il processo, quindi, non è mai neppure iniziato;
    i dati statistici dell'Istat sono chiari: le rapine erano complessivamente 43.754 nel 2013, sono state 30.564 nel 2017. Più in dettaglio: le rapine in abitazione nel 2013 sono state 3.619, nel 2017 si sono ridotte a 2.300; mentre le rapine in esercizi commerciali sono scese dalle 6.865 del 2013 alle 4.517 del 2017.1 furti complessivi erano 1.554.777 nel 2013, sono stati 1.265.678 nel 2017.1 furti in abitazione, altro reato predatorio citato in continuazione: erano 251.422 nel 2013, sono stati 195.824 nel 2017, altra significativa riduzione;
    ci troviamo dunque di fronte ad una questione che si vuole far passare come emergenza e che, invece, emergenza non è, se non nella percezione che si vuole indurre e che è stata indotta nel Paese, cavalcando paure, stimolandole con cinismo; tutto sembra ruotare intorno allo slogan della giustizia «fai da te»: si parla di legittima difesa come se questo concetto non fosse già ben presente nel nostro ordinamento, come se nella scorsa legislatura non ci si fosse dimostrati disponibili a lavorare ulteriormente sul tema;
    le norme attualmente in vigore, come ci confermano i dati, già oggi garantiscono ampiamente quei cittadini che, davanti a un pericolo, a una minaccia, reagiscono per difendere sé stessi e i propri familiari: la più recente giurisprudenza (e si cita come emblematica la sentenza della Cassazione Sez. IV, 20 giugno 2018, n. 29515 sul caso Birolo) sta, infatti, già applicando in maniera autonoma i criteri valutativi dello stato di grave turbamento psichico nelle fattispecie di legittima difesa, determinando due conseguenze invocate dai sostenitori di questa;
    con questa nuova legge «bandiera» si inserisce nell'ordinamento un vero e proprio, nuovo, principio di «sfiducia» nello Stato e nella capacità di difendere i cittadini e di assicurare loro giustizia;
    si corre, infatti, seriamente il rischio di incentivare i cittadini a farsi giustizia da sé, acquistando e utilizzando armi sulla scia della, tragica, esperienza di altri paesi; appare dunque necessario che agli inquirenti e alla magistratura vengano forniti gli strumenti necessari per acquisire le prove che saranno necessarie per accertare le reali responsabilità a fronte dell'entrata in vigore della nuova normativa,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie competenze ad attivarsi con le necessarie misure, anche normative, al fine di fare in modo che, in occasione dell'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di legittima difesa, il domicilio o l'attività commerciale dei possessori di armi possa essere dotato di un apposito sistema impianto di allarme con sistema di video sorveglianza, al fine di assicurare prove adeguate e inoppugnabili da poter utilizzare nel procedimento penale.
9/1309-A/9Fragomeli.


   La Camera,
   considerato che:
    il Ministro dell'interno, durante l'audizione di mercoledì 11 luglio 2018 sulle linee programmatiche del suo dicastero, ha tenuto a chiarire che «il tema della legittima difesa è un tema che riguarda la giustizia e non la sicurezza»;
    il decreto legislativo n. 104 del 10 agosto 2018 recante l'attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, regola rigorosamente l'acquisto di armi e la tipologia di armi che si possono detenere;
    da quanto emerge da organi di stampa i dati sul numero di armi che circolano in modo legale in Italia riferiscono di un numero tra 14 e 110 milioni;
    il provvedimento in esame genererà inevitabilmente l'incremento delle armi in circolazione, che potranno essere detenute dai cittadini che rientrino nel parametri dell'articolo 43 del testo unico delle leggi delle leggi di pubblica sicurezza sulle caratteristiche necessarie per l'accesso al porto d'armi; è necessario adottare misure che favoriscano la preparazione dei cittadini che acquistano legittimamente un'arma per difendere la propria abitazione; chi vuole possedere un'arma deve essere accuratamente informato sui rischi e le modalità della detenzione, specialmente in quelle aree dove la gente avverte maggiore esigenza di poter essere costretta a difendersi da eventuali malintenzionati,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di finanziare, anche mediante forme di defiscalizzazione, nel primo provvedimento utile, i corsi finalizzati a insegnare come utilizzare e detenere un'arma in maniera appropriata, valutando la possibilità di stilare specifici protocolli con le associazioni che già si occupano di questo problema.
9/1309-A/10(Ritirato dal presentatore)Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    per acquistare e ottenere legalmente un'arma da fuoco in casa con le relative munizioni è obbligatorio ottenere una autorizzazione di polizia, risulta quindi adeguato al bisogno, prendere il porto d'armi, imparare la conoscenza tecnico balistica dell'arma e addestrarsi in modo specifico all'uso per evitare incidenti;
    è fondamentale sapere che in una situazione di pericolo è necessario valutare in pochissimi istanti il da farsi, imparando a riconoscere e a gestire le sensazioni tipiche della paura. L'utilizzo dell'arma è consentito solamente quando si è in presenza di un imminente pericolo di vita per se stessi;
    la licenza di porto d'armi – è una specifica autorizzazione che le autorità statali concedono, previo il rispetto di determinati requisiti, ai cittadini che hanno intenzione di acquistare e di detenere le armi;
    il costo complessivo per il porto d'armi sia a uso sportivo che per difesa personale è di circa 300/350 euro e consiste in due lezioni di 4 ore di teoria e due prove pratiche. Poche, a nostro avviso, per imparare a maneggiare e gestire correttamente l'utilizzo di un'arma;
    se per le forze dell'ordine sono previste esercitazioni annuali in poligono addirittura per i privati cittadini non vige questo obbligo. Al fine perciò di promuovere un corretto uso delle armi da difesa e incentivare il tiro sportivo come disciplina attraverso la possibilità di effettuare 10 lezioni dei corsi di difesa personale,

impegna il Governo

a fare in modo che il Ministro degli interni, in collaborazione con il CONI possa organizzare attraverso il TSN corsi di difesa personale della durata di 10 lezioni, prevedendo che ai partecipanti venga abbattuto del 50 per cento il costo per il rilascio del porto d'armi.
9/1309-A/11Mollicone, Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame non risponde in realtà ad alcuna reale emergenza; dai dati trasmessi al Ministero della Giustizia si evince infatti che i procedimenti definiti in dibattimento nei tribunali italiani dal 2013 al 2016 sono stati appena 10 per la legittima difesa e 5 per eccesso colposo di legittima difesa, su un totale di circa 1.300.000 procedimenti penali pendenti in Italia, I casi, dunque, di cittadini finiti sotto processo per accertamento di legittima difesa sono stati, e sono, pochissimi e nella maggior parte dei casi i giudici hanno stabilito l'archiviazione. Per loro il processo, quindi, non è mai neppure iniziato;
    esso rappresenta, ad avviso del firmatario del presente atto un inganno nei confronti dei cittadini e non aumenterà la loro sicurezza: si tratta, piuttosto di un'azione simbolica da parte del Governo, che rischia di innescare il pericoloso ricorso alla giustizia «fai da te» e che non produrrà gli effetti sbandierati, considerato che, in presenza di un decesso, sarà comunque aperto un fascicolo di indagine da parte del magistrato;
    sono stati ignorati giudizi e testimonianze di organismi e personalità non solo della Magistratura e dell'Avvocatura, ma anche del mondo accademico, delle associazioni che combattono davvero la criminalità e le mafie, che sono la prima minaccia alla sicurezza dei cittadini. Sarebbero tutte dello stesso segno, Perché con questo provvedimento Governo e maggioranza stanno presentando al Paese uno spot elettorale;
    ci troviamo dunque di fronte ad una questione che si vuole far passare come emergenza e che, invece, emergenza non è, se non nella percezione che si vuole indurre e che è stata indotta nel Paese, cavalcando paure, stimolandole con cinismo;
    tutto sembra ruotare intorno allo slogan della giustizia «fai da te»: si parla di legittima difesa come se questo concetto non fosse già ben presente nel nostro ordinamento, come se nella scorsa legislatura non ci si fosse dimostrati disponibili a lavorare ulteriormente sul tema;
    le norme attualmente in vigore, come ci confermano i dati, già oggi garantiscono ampiamente quei cittadini che, davanti a un pericolo, a una minaccia, reagiscono per difendere sé stessi e i propri familiari: la più recente giurisprudenza (e si cita come emblematica la sentenza della Cassazione Sez. IV, 20 giugno 2018, n. 29515 sul caso Birolo) sta, infatti, già applicando in maniera autonoma i criteri valutativi dello stato di grave turbamento psichico nelle fattispecie di legittima difesa, determinando due conseguenze invocate dai sostenitori di questa;
    con questa nuova legge «bandiera» si inserisce nell'ordinamento un vero e proprio, nuovo, principio di «sfiducia» nello Stato e nella capacità di difendere i cittadini e di assicurare loro giustizia: non è azzardato pensare che anche cittadini inermi, che in vita loro hanno visto armi solo al cinema, potrebbero essere influenzati dal messaggio e decidere di armarsi, andando magari incontro a criminali professionisti, aggravando i loro rischi e pericoli;
    nonostante si voglia sostenere che non ci sia automatismo tra queste e la diffusione delle armi, questo automatismo c’è. È implicito il messaggio di «difesa fai da te», quando si inserisce quel «sempre» nell'articolo 52 si corre, infatti, seriamente il rischio di incentivare i cittadini a farsi giustizia da sé, acquistando e utilizzando armi sulla scia della tragica esperienza di altri paesi nei quali la diffusione delle armi rappresenta, oltre che un business, anche un intreccio affaristico con la Politica – come negli stati Uniti – gli omicidi, le stragi nelle scuole, i fatti di sangue sono cresciuti in maniera esponenziale e sta crescendo nell'opinione pubblica l'impegno per limitare la diffusione delle armi da fuoco,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie competenze a provvedere, a partire dall'entrata in vigore della nuova legge, ad un monitoraggio complessivo dell'impatto e dell'applicazione della normativa in esame, con particolare riferimento alla diffusione, vendita e possesso di armi da fuoco, rispetto alla popolazione e alla tipologia di eventuali nuovi «possessori» di armi, nonché in merito al numero, alla durata nelle varie fasi, e all'esito, dei procedimenti penali conseguenti alla riforma.
9/1309-A/12Verini.


   La Camera,
   considerato che:
    le modifiche all'articolo 52 del codice penale contenute nell'articolo 1 del provvedimento in esame, lasciano spazio ad interpretazioni con riferimento all'onere della prova nei casi di legittima difesa;
    nella fisiologia dell'onere della prova le scriminanti sono a carico di chi le adduce, pertanto il soggetto che esercita legittima difesa deve provare gli elementi che consentano al giudice di accedere alla sua tesi,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti necessari a chiarire che nei casi di cui all'articolo 52 del codice penale la difesa si presume sempre legittima e l'onere di provare l'insussistenza della scriminante è a carico della pubblica accusa.
9/1309-A/13Bond.


   La Camera,
   considerato che:
    le modifiche all'articolo 52 del codice penale contenute nell'articolo 1 del provvedimento in esame, lasciano spazio ad interpretazioni con riferimento all'onere della prova nei casi di legittima difesa;
    nella fisiologia dell'onere della prova le scriminanti sono a carico di chi le adduce, pertanto il soggetto che esercita legittima difesa deve provare gli elementi che consentano al giudice di accedere alla sua tesi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, qualora necessario, provvedimenti ulteriori volti a verificare la maggiore incidenza dell'applicazione dell'articolo 52 del codice penale come riformulato dal disegno di legge in oggetto circa il più rapido esito dei procedimenti penali culminati con proscioglimento o assoluzione in dibattimento.
9/1309-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Bond.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative urgenti per contrastare le ricadute sul sistema produttivo derivanti dal blocco dei cantieri TAV – 3-00584

   SOZZANI, ZANGRILLO, ROSSO, MULÈ e GELMINI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   seppur la quota di servizi immateriali cresca nelle economie sviluppate, l'Italia rimane caratterizzata da una forte vocazione manifatturiera sostenuta dall'esportazione;
   Istat conferma a gennaio 2019 un marcato aumento congiunturale delle esportazioni (+5,9 per cento) e una contrazione delle importazioni (-2,6 per cento), con prevalenza di beni pesanti e durevoli sempre più movimentati verso l'estero;
   l'Italia, come è noto, non è un'economia autosufficiente, per cui il proprio sviluppo e la crescita debbono passare dall'importazione di materie prime, dalla loro lavorazione di qualità e quindi dall'esportazione di prodotti trasformati;
   questa dinamica attiva direttamente tre settori principali: trasporto e logistica, manifattura e industria, che contano centinaia di imprese e decine di migliaia di addetti impiegati su tutto il territorio nazionale;
   la vocazione manifatturiera e industriale italiana non può non basarsi su una forte interconnessione con il resto del continente europeo, che si traduce nel necessario e fondamentale aggancio dell'Italia alla rete Ten-T europea e al corridoio Mediterraneo, attraverso anche la linea Torino-Lione;
   sulla medesima linea il Governo ha mostrato una sostanziale incertezza e instabilità: dopo il primo blocco nel corso del 2018 e le successive differenti versioni dell'analisi costi-benefici del team del professor Ponti, le posizioni No-Tav governative vacillano;
   il blocco dei lavori del Tav ha arrecato finora danni ingenti all'occupazione, alla manifattura e all'industria italiana, con rischiose ricadute in termini economici, finanziari e sociali. Molte delle maggiori imprese di costruzioni del Paese versano in difficoltà finanziarie (Trevi) e amministrative (Condotte, Astaldi, Cmc);
   secondo le stime, in Italia il progetto Tav attiverebbe circa 9 miliardi di euro, dei quali 3,1 di spesa diretta nei cantieri, 3,4 per fornitori e 2,5 nell'indotto;
   con riguardo alle ricadute occupazionali, il Tav in un decennio produrrebbe 52 mila unità lavorative in più, tre quarti dei quali in settori diversi da quello delle costruzioni;
   Istat ha confermato come nel 2018 l'economia sia cresciuta dello 0,9 per cento, in netto rallentamento rispetto al +1,6 per cento del 2017, con un debito pubblico aumentato al 132,1 per cento nel 2017;
   senza il Tav le perdite si attesteranno su livelli troppo rilevanti da poter essere riassorbiti dall'intera economia; più in generale, per la complessiva azione «blocca cantieri» del Governo si stimano 27 miliardi di euro di perdite –:
   quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere per contrastare le ricadute negative derivanti dal blocco dei cantieri Tav. (3-00584)


Iniziative di competenza in merito alle trattative sulla partecipazione al capitale di Alitalia, al fine di garantire un'efficace politica di rilancio della compagnia e di tutela dei livelli occupazionali – 3-00585

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZÓFFILI e ZORDAN. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   secondo il sito specializzato FlighStats, nel mese di febbraio 2019 Alitalia ha superato tutte le altre compagnie aeree per puntualità: poco più di nove voli su dieci sono atterrati in orario, ovvero non oltre i 14 minuti rispetto all'orario programmato. Ciò dimostra quanto il lavoro svolto dai commissari, nonostante quella che gli interroganti giudicano la disastrosa gestione dei precedenti Governi, abbia portato buoni risultati, riscontrabili anche in termini di prenotazioni e ricavi;
   questi segnali positivi rivestono grande importanza in un'ottica di rilancio della compagnia, dal 2 maggio 2017 in amministrazione straordinaria e attualmente oggetto di trattative sia sul fronte dei potenziali partner societari, sia sul futuro piano industriale;
   da fonti giornalistiche si apprende di una probabile conferma da parte del tandem Delta-EasyJet di entrare nella new company e si parla di un coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze e di Ferrovie dello Stato italiane;
   l'individuazione di un nuovo player come Ferrovie dello Stato italiane può garantire alla compagnia di bandiera italiana di tornare ad essere competitiva e al contempo strategica per lo sviluppo del Paese: l'alta velocità riveste un ruolo fondamentale per i sistemi di fideraggio che oggi non possono più essere garantiti dal solo trasporto aereo. Il servizio combinato treno-aereo può, pertanto, rappresentare un incremento importante per ridare, da una parte, dignità e competitività alla compagnia di bandiera e, dall'altra, garanzie sui livelli occupazionali del sistema trasportistico italiano;
   privilegiando la scelta dei vettori Delta Airlines ed Easyjet si potrebbe ottenere un doppio risultato, da una parte alimentare i voli a lungo raggio grazie ad una delle più grandi e solide compagnie aeree mondiali e, dall'altra, favorire il low cost con una società che ha una flotta identica e quindi in continuità con gli standard di qualità di Alitalia. Il tutto reso ancora più solido grazie all'intervento centrale del Governo che oggi ha impresso la giusta accelerazione, ponendosi anche a garanzia della salvaguardia dei livelli occupazionali fortemente a rischio;
   altro tema da definire è il piano industriale su cui si preannuncia come possibile deadline il 31 marzo 2019, data questa non procrastinabile al fine di rendere immediatamente operativo il piano strategico dell'azienda –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda portare avanti per il buon esito delle trattative in corso al fine di garantire un'efficace politica di rilancio della compagnia Alitalia e di tutela dei livelli occupazionali. (3-00585)


Iniziative di competenza volte a evitare lo sviluppo di qualsiasi forma di precariato o di selezione non trasparente attraverso strutture pubbliche, con particolare riferimento ad Anpal e Anpal servizi – 3-00586

   GRIBAUDO, SERRACCHIANI, CARLA CANTONE, LACARRA, LEPRI, MURA, VISCOMI, ZAN, ENRICO BORGHI, FIANO e UBALDO PAGANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 4 del 2019 prevede una nuova figura professionale, «navigator», con il compito di «seguire personalmente il beneficiario del reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro, di un'opportunità formativa o di un reinserimento professionale»; il compito di vagliare le candidature e selezionare 6000 idonei «navigator» spetterebbe ad Anpal;
   recentemente la regione Toscana ha sollevato questione di costituzionalità sulle procedure di reclutamento del personale dei centri per l'impiego previste in legge di bilancio per il 2019; molte regioni hanno, inoltre, segnalato il rischio di incostituzionalità del decreto-legge n. 4 del 2019, relativamente alle modalità di reclutamento dei «navigator», con un'invasione delle competenze regionali in materia di amministrazione dei servizi territoriali per il lavoro, senza una preventiva intesa Stato-regioni;
   tuttavia, il Ministro interrogato ha insistito per l'assunzione dei 6.000 «navigator» presso Anpal servizi, la quale ha già in organico 1.100 collaboratori a termine che attendono dallo stesso Ministro un piano e le risorse per essere stabilizzati;
   l'attuale previsione per l'assunzione dei «navigator» renderebbe strutturale l'utilizzo di personale precario nella pubblica amministrazione; non chiarisce in quali strutture e sotto quali responsabilità dovrebbero operare i «navigator»; impone ad Anpal servizi un regolamento speciale di selezione «semplificata» e non gli consente di stabilizzare il personale precario, decuplicandone il numero; espone il titolare rappresentante di Anpal servizi a rischio danno erariale fino a 500 milioni di euro per l'impossibilità, in caso di mancato accordo con le regioni, di ricevere un'utile prestazione dai «navigator»; mette a rischio di incostituzionalità una parte rilevante del decreto-legge e, con risorse per soli due anni, non garantisce continuità occupazionale ben 6.000 lavoratori;
   è necessario assicurare: una selezione trasparente, a norma di legge, senza corsie accelerate e discriminatorie per i lavoratori, delineando il destino occupazionale dei «navigator» anche dopo il 2021 e precisando se il rapporto di lavoro proseguirà con Anpal servizi o con quali alternative; tempi e risorse per la stabilizzazione degli attuali precari Anpal servizi, considerato il finanziamento dedicato attuale è di un milione di euro, sufficiente a stabilizzare solo venticinque lavoratori; la costituzionalità di questa rilevante parte del decreto-legge, scongiurando il rischio di danno erariale pari al finanziamento di 500 milioni di euro –:
   se non ritenga necessario adottare ogni iniziativa di competenza per evitare, nell'attuale contesto, lo sviluppo di qualsiasi forma di precariato o di selezione non trasparente attraverso strutture pubbliche, come Anpal e Anpal servizi.
(3-00586)


Iniziative normative volte a integrare i criteri di ripartizione del contributo della legge di bilancio per il 2019 in materia di manutenzione di strade e scuole delle province, al fine di garantire una più equa distribuzione delle risorse sul territorio nazionale – 3-00587

   TASSO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la legge di bilancio per il 2019, al comma 889 dell'articolo 1, stabilisce l'entità ed i criteri di attribuzione del contributo annuo per il periodo 2019-2033 da destinare al finanziamento dei piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole delle province;
   la Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 24 gennaio 2019 ha definito l'intesa sullo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ripartisce il contributo complessivo di 250 milioni di euro annui, per gli anni dal 2019 al 2033;
   in base a tale intesa, la provincia di Foggia è destinataria di circa 1.250.000 euro, cifra che la pone agli ultimissimi posti della graduatoria relativa all'entità del contributo: si evidenzia che Foggia è la terza provincia in Italia per estensione territoriale, con circa 3000 chilometri di strade, 172 scuole, 550 ponti realizzati oltre 60 anni fa;
   appare evidente che la somma stanziata è assolutamente inadeguata per attuare qualsiasi tipo di intervento, perché tradotta significa: 432 euro per ogni chilometro di strada oppure 2.356 euro per ogni ponte o 7.534 euro per ogni scuola;
   province con un quarto di estensione territoriale rispetto a quella di Foggia sono assegnatarie di somme quadruple e addirittura ottuple;
   i criteri di ripartizione stabiliti dal comma 889 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 prevedono, per il 50 per cento del contributo, la ripartizione tra le province in proporzione all'incidenza determinata, al 31 dicembre 2018, dalla manovra di finanza pubblica rispetto al gettito 2017 dell'imposta sulla responsabilità civile auto, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del fondo sperimentale di riequilibrio;
   il comma 889 indica poi i riferimenti normativi per stabilire la misura del concorso alla manovra di finanza pubblica delle province, da considerare ai fini del calcolo della sua incidenza sulle entrate;
   il comma 889 non prevede criteri parametrati sulla reale entità della rete stradale e sulla quantità di ponti e di strutture scolastiche gestite da ciascuna provincia –:
   se il Governo non ritenga necessario adottare iniziative normative al fine di integrare i criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 889 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, garantendo una più equa distribuzione sul territorio delle risorse disponibili. (3-00587)


Intendimenti del Governo in ordine alla cosiddetta flat tax incrementale e alla riduzione della pressione fiscale complessiva – 3-00588

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il gruppo Fratelli d'Italia, sia nella XVII legislatura che in quella in corso, ha formalizzato un'iniziativa legislativa volta all'introduzione della cosiddetta flat tax incrementale, vale a dire l'applicazione di un'aliquota unica agevolata sugli aumenti retributivi e sugli aumenti di reddito guadagnati in misura maggiore rispetto all'anno precedente in favore di lavoratori dipendenti e autonomi;
   recentemente organi di stampa hanno riportato la notizia che alcuni esponenti della Lega avrebbero presentato una proposta di legge di contenuto analogo;
   l'introduzione della flat tax è uno degli obiettivi contenuti nel contratto di governo sottoscritto dai due partiti di maggioranza MoVimento 5 Stelle e Lega, ma con la legge di bilancio per il 2019 si è ridotta a una mera estensione del regime forfettario;
   contrariamente agli annunci, la legge di bilancio appena varata ha inasprito ulteriormente la tassazione in Italia, penalizzando ancora una volta la competitività delle imprese e riducendo il potere d'acquisto delle famiglie –:
   quali siano gli intendimenti del Governo in ordine all'introduzione della flat tax incrementale e per la riduzione della pressione fiscale complessiva. (3-00588)


Chiarimenti in merito ai criteri e alle modalità di esecuzione degli interventi previsti dall'accordo di programma per il risanamento del sito di interesse nazionale del fiume Sacco – 3-00589

   MURONI e FORNARO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   nel fiume Sacco continuano a riversarsi, da oltre un ventennio, gli scarichi dei reflui di diverse attività industriali, senza alcuna depurazione e senza alcun controllo, come conferma il piano di gestione del bacino idrografico dell'Appennino meridionale (al quale appartiene il fiume Sacco);
   le cause di tale degrado sono ben individuate dal medesimo piano, laddove nell'azione si legge: «Il fenomeno era ed è tuttora da attribuirsi alla mancata regolamentazione del sistema di scarichi da varia natura, in specie industriali. Ad oggi nell'area persistono condizioni di emergenza ambientale connessi ancora ad un sistema di collettamento e depurazione non idoneo o comunque non sufficiente a garantire standard qualitativi delle acque reflue compatibili con la tutela e salvaguardia delle risorse idriche»;
   dopo l'annuncio dei mesi scorsi, che annunciava l'imminente adozione di uno «strumento operativo per avviare il percorso di bonifica e reindustrializzazione nella Valle del Sacco», giovedì 7 marzo 2019 verrà firmato in prefettura l'accordo di programma per il risanamento del sito di interesse nazionale del fiume Sacco, tra il Ministro interrogato e il presidente della regione Lazio;
   il valore complessivo dell'accordo è pari a 53.626.188 euro, di cui 29,7 milioni per interventi di immediata attuazione e circa 24 milioni per attività da programmare e realizzare entro il 2023. La gestione degli interventi è stata affidata alla regione Lazio per tutti gli aspetti tecnici che finanziari;
   i fondi dovrebbero servire a bonificare e mettere in sicurezza solo alcuni siti inquinati e solo nei territori dei comuni di Frosinone, Colleferro, Anagni, Ceccano, Ceprano e Ferentino. E di tutti gli altri siti inquinati e da bonificare cosa ne sarà ? A tal proposito si ricorda che sono presenti circa 121 discariche di rifiuti solidi urbani distribuite su tutto il territorio della provincia di Frosinone e presenti in 80 comuni sui 91 costituenti la provincia;
   questo accordo rischia di essere l'ennesima beffa per un territorio devastato dall'inquinamento perché tralascia, o rinvia al 2023, gli altri interventi di bonifica dei molti siti inquinanti, senza i quali non si risolverebbe il drammatico inquinamento della Valle del Sacco –:
   quali siano i criteri e le modalità di esecuzione con cui sono stati individuati gli interventi di immediata attuazione e quali siano previsti entro il 2023 dall'accordo di programma per il risanamento del sito di interesse nazionale del fiume Sacco. (3-00589)


Iniziative di competenza volte a contrastare l'impatto dei cambiamenti climatici con particolare riferimento al dissesto idrogeologico e a fenomeni alluvionali – 3-00590

   ILARIA FONTANA, LICATINI, FEDERICO, DAGA, DEIANA, D'IPPOLITO, ALBERTO MANCA, MARAIA, RICCIARDI, ROSPI, TERZONI, TRAVERSI, VARRICA, VIANELLO, VIGNAROLI e ZOLEZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il cambiamento climatico perdura e continuerà ad esserci a causa delle attività poste in essere dall'uomo, le quali provocano effetti drammatici per il mondo intero, come l'aumento della temperatura, l'innalzamento del livello del mare e l'acidificazione degli oceani, la variazione repentina delle precipitazioni e l'aggravamento delle condizioni di dissesto idrogeologico del territorio;
   il rapporto Ispra 2018 fornisce dati allarmanti relativi al dissesto idrogeologico, con il 91 per cento dei comuni italiani a rischio, in aumento rispetto ai dati del 2015, e il 16,6 per cento del territorio nazionale mappato nelle classi a maggiore pericolosità per frane e alluvioni;
   la XXI Conferenza delle Parti della Convenzione quadro per la lotta contro il cambiamento climatico, svoltasi a Parigi nel 2015, ha adottato l'Accordo di Parigi, con il quale si è posto come obiettivo di lungo termine il contenimento dell'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 gradi e il perseguimento degli sforzi di limitare l'aumento a 1,5 gradi, rispetto ai livelli pre-industriali. L'accordo è stato ratificato dall'Italia l'11 novembre 2016;
   entro il 2050 le emissioni globali devono essere ridotte del 50 per cento rispetto ai livelli del 1990 per raggiungere entro la fine del secolo la neutralità carbonica;
   il Quadro clima energia 2030 ha come obiettivo la riduzione di gas serra di almeno il 40 per cento a livello europeo rispetto all'anno 1990, articolata in una riduzione del 43 per cento per il settore Ets ed una del 30 per cento per i settori non soggetti a Ets, calcolate rispetto all'anno 2005: per questi ultimi il fine della riduzione non viene applicata a livello europeo, ma suddivisa tra i vari Stati membri e per l'Italia l'obiettivo al 2030 è pari al –33 per cento;
   con il decreto interministeriale del 10 novembre 2017 è stata adottata la strategia energetica nazionale con un termine posto all'anno 2030, in cui sono previsti gli obiettivi principali al fine di aumentare la competitività del Paese, allineando i prezzi energetici a quelli europei, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle forniture, decarbonizzare il sistema energetico in linea con l'accordo di Parigi –:
   quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di contrastare l'impatto del cambiamento climatico su un territorio fragile come quello italiano in termini di dissesto idrogeologico e di frequenti fenomeni alluvionali, che richiedono interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico. (3-00590)


PROPOSTA DI LEGGE: S. 510 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: GIARRUSSO ED ALTRI: MODIFICA DELL'ARTICOLO 416-TER DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI VOTO DI SCAMBIO POLITICO-MAFIOSO (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 1302-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: COLLETTI ED ALTRI (A.C. 766)

A.C. 1302-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1302-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 1302-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
   «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
  La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
  Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.
  In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Costa, Bartolozzi, Sarro, Siracusano, Sisto.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Bazoli, Verini, Miceli, Bordo, Morani, Annibali, Ferri, Vazio.

  Al comma 1, capoverso art. 416-ter, primo comma, dopo la parola: Chiunque aggiungere la seguente: consapevolmente.
1. 171. Costa, Bartolozzi, Sarro, Siracusano, Sisto, Musella.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma, sostituire le parole da: accetta, direttamente fino alla fine del capoverso con le seguenti: chiede, accetta od ottiene ovvero si adopera per ottenere la promessa di procurare voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità, per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
1. 3. Vitiello.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma sostituire le parole: accetta, direttamente o con le seguenti: chiede, accetta od ottiene, anche.
1. 5. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma, sopprimere le parole:, direttamente o a mezzo di intermediari,.
*1. 6. Costa, Bartolozzi, Sarro, Siracusano, Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma, sopprimere le parole:, direttamente o a mezzo di intermediari,.
*1. 7. Bordo, Bazoli, Verini, Miceli, Annibali, Ferri, Vazio, Morani.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma, sopprimere le parole:, direttamente o a mezzo di intermediari,.
*1. 150. Varchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter. primo comma, sopprimere le parole: da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o.
**1. 101. Bazoli, Verini, Miceli, Bordo, Morani, Annibali, Ferri, Vazio.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter. primo comma, sopprimere le parole: da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o.
**1. 172. Costa, Bartolozzi, Sarro, Siracusano, Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter. primo comma sostituire le parole da: da parte di soggetti fino a: terzo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis.
1. 10. Colletti, Vitiello, Trizzino.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma, sostituire le parole: appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis con le seguenti: la cui appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-bis sia accertata e a lui nota.
1. 173. Costa, Bartolozzi, Sarro, Siracusano, Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma, sostituire le parole: appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis con le seguenti: la cui appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-bis sia a lui nota.
1. 151. Varchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma, dopo le parole: associazioni di cui all'articolo 416-bis o con le seguenti: che agiscono in rappresentanza o nell'interesse dell'associazione o quali intermediari della stessa o comunque che agiscono.
1. 152. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma, sopprimere la parola: qualunque.
1. 174. Costa, Bartolozzi, Sarro, Siracusano, Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma, sopprimere le parole da: o in cambio fino a: dell'associazione mafiosa.
*1. 16. Bordo, Bazoli, Verini, Annibali, Miceli, Ferri, Vazio, Morani.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma, sopprimere le parole da: o in cambio fino a: dell'associazione mafiosa.
*1. 175. Costa, Bartolozzi, Sarro, Siracusano, Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma, sostituire le parole: la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: la reclusione da sei a dodici anni.
**1. 18. Bazoli, Bordo, Verini, Miceli, Ferri, Morani, Vazio, Annibali.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma, sostituire le parole: la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: la reclusione da sei a dodici anni.
**1. 176. Costa, Bartolozzi, Sarro, Siracusano, Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo comma, sostituire le parole: la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis con le seguenti: la reclusione da otto a dodici anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sostituire le parole: prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della con le seguenti: di cui al primo comma aumentata fino alla metà.
1. 157. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
  Ai fini del presente articolo è considerato appartenente alle associazioni di tipo mafioso non solo chi ne fa parte, ma anche colui che, pur non essendone formalmente appartenente, agisca con metodo mafioso, o sia comunque portatore di volontà dell'associazione stessa o di parte di essa.
1. 153. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, secondo comma, dopo le parole: a chi promette aggiungere le seguenti:, direttamente o a mezzo di intermediari,.
1. 170. Perantoni.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, sopprimere il terzo comma.
*1. 22. Costa, Bartolozzi, Sarro, Siracusano, Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, sopprimere il terzo comma.
*1. 100. Conte.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, sostituire il terzo comma, con il seguente: Qualora sia data esecuzione, anche parziale, all'accordo di cui ai commi precedenti, la pena di cui al primo comma è aumentata fino alla metà.
1. 23. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 416-ter, terzo comma, sostituire le parole: della metà con le seguenti: fino alla metà.
1. 24. Colletti.