Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 20 giugno 2019

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 1603-BIS, PDL N. 1549, PDL N. 1206 E DDL N. 1698

Ddl n. 1603-bis – Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione

Tempo complessivo: 16 ore e 30 minuti, di cui:
• Discussione sulle linee generali: 6 ore e 30 minuti;
• Seguito dell'esame: 10 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 30 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora e 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 1 minuto 1 ora e 21 minuti
(con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 39 minuti 6 ore e 9 minuti
 MoVimento 5 Stelle 54 minuti 1 ora e 16 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti 57 minuti
 Partito Democratico 42 minuti 1 ora e 7 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
41 minuti 1 ora e 5 minuti
 Fratelli d'Italia 34 minuti 38 minuti
 Liberi e Uguali 31 minuti 30 minuti
 Misto: 33 minuti 36 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area
  Civica
6 minuti 7 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti 7 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 6 minuti 7 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti 5 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
5 minuti 5 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 5 minuti 5 minuti

Pdl n. 1549 – Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e di divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione

Tempo complessivo: 13 ore, di cui:
• Discussione sulle linee generali: 6 ore;
• Seguito dell'esame: 7 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 15 minuti 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 55 minuti 1 ora e 4 minuti
(con il limite massimo di 12 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti 4 ore e 51 minuti
 MoVimento 5 Stelle 46 minuti 1 ora e 10 minuti
 Lega – Salvini premier 40 minuti 49 minuti
 Partito Democratico 39 minuti 46 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
38 minuti 45 minuti
 Fratelli d'Italia 33 minuti 29 minuti
 Liberi e Uguali 31 minuti 25 minuti
 Misto: 33 minuti 27 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area
  Civica
6 minuti 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti 5 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 6 minuti 5 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
5 minuti 4 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 5 minuti 4 minuti

Pdl n. 1206 – Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati

Tempo complessivo: 13 ore, di cui:
• Discussione sulle linee generali: 6 ore;
• Seguito dell'esame: 7 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 15 minuti 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 55 minuti 1 ora e 4 minuti
(con il limite massimo di 12 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti 4 ore e 51 minuti
 MoVimento 5 Stelle 46 minuti 1 ora e 10 minuti
 Lega – Salvini premier 40 minuti 49 minuti
 Partito Democratico 39 minuti 46 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
38 minuti 45 minuti
 Fratelli d'Italia 33 minuti 29 minuti
 Liberi e Uguali 31 minuti 25 minuti
 Misto: 33 minuti 27 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area
  Civica
6 minuti 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti 5 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 6 minuti 5 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
5 minuti 4 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 5 minuti 4 minuti

Ddl n. 1698 – Deleghe al Governo in materia di turismo

Tempo complessivo: 15 ore e 30 minuti, di cui:
• Discussione sulle linee generali: 6 ore e 30 minuti;
• Seguito dell'esame: 9 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 30 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora
Interventi a titolo personale 1 ora e 1 minuto 1 ora e 19 minuti
(con il limite massimo di 14 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 39 minuti 5 ore e 41 minuti
 MoVimento 5 Stelle 54 minuti 1 ora e 10 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti 54 minuti
 Partito Democratico 42 minuti 1 ora e 3 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
41 minuti 1 ora e 1 minuto
 Fratelli d'Italia 34 minuti 35 minuti
 Liberi e Uguali 31 minuti 28 minuti
 Misto: 33 minuti 30 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area
  Civica
6 minuti 6 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti 6 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 6 minuti 6 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
5 minuti 4 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 5 minuti 4 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 giugno 2019.

  Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fantinati, Ferraresi, Ferri, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frassinetti, Frusone, Fusacchia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Picchi, Pignatone, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Battelli, Benvenuto, Berti, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fantinati, Ferraresi, Ferri, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frassinetti, Frusone, Fusacchia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Picchi, Pignatone, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 19 giugno 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   LONGO: «Delega al Governo per l'introduzione del divieto dell'uso di oggetti in materiale plastico monouso negli uffici delle pubbliche amministrazioni e nei pubblici appalti e forniture» (1921);
   CATALDI: «Modifica all'articolo 19-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di deroghe all'impignorabilità delle somme di denaro delle rappresentanze diplomatiche in caso di crediti derivanti da crimini di guerra e contro l'umanità» (1922);
   MOLINARI ed altri: «Disposizioni per la promozione dell'uso della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile nei rapporti con le pubbliche amministrazioni» (1923).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  In data 19 giugno 2019 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, della Costituzione, le seguenti proposte di legge:
   CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola» (1924);
   CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale» (1925).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CECCANTI e MARCO DI MAIO: «Introduzione del sistema maggioritario per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali» (226) è stata successivamente sottoscritta dai deputati De Menech, Fiano, Melilli e Zan.

  La proposta di legge CECCANTI e MARCO DI MAIO: «Introduzione del voto alternativo in collegi uninominali maggioritari per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali» (227) è stata successivamente sottoscritta dai deputati De Menech, Fiano, Melilli e Zan.

  La proposta di legge DE LORENZIS ed altri: «Disposizioni per la promozione dell'utilizzo condiviso di veicoli privati (car sharing)» (859) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bruno.

  La proposta di legge TESTAMENTO ed altri: «Disposizioni per la pubblicità delle informazioni raccolte nelle attività di ricerca e scavo archeologico e istituzione del Portale unico della ricerca archeologica» (1112) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lovecchio.

  La proposta di legge LIUZZI ed altri: «Disposizioni in materia di svolgimento contemporaneo di tutte le consultazioni elettorali in un unico giorno dell'anno e di durata degli organi elettivi regionali» (1194) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lovecchio.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Disposizioni perequative in materia pensionistica in favore dei dipendenti pubblici destinatari del blocco delle retribuzioni disposto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» (1653) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Mantovani.

  La proposta di legge OSNATO ed altri: «Disposizioni per la tutela dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da violenze e minacce nello svolgimento del servizio» (1713) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Mantovani.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  sentenza n. 144 del 20 marzo-13 giugno 2019 (Doc. VII, n. 293),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dal giudice tutelare del Tribunale ordinario di Pavia:
   alla XII Commissione (Affari sociali);
  sentenza n. 149 dell'8 maggio-19 giugno 2019 (Doc. VII, n. 297),
   con la quale:
    dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379 (Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti) e dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto-Adige, sede di Trento:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);
  sentenza n. 150 del 21 maggio-19 giugno 2019 (Doc. VII, n. 298),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione:
   alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  in data 13 giugno 2019, sentenza n. 142 del 7 maggio-13 giugno 2019  (Doc. VII, n. 291),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Marche 28 giugno 2018, n. 22 (Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 «Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati»);
    dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Marche n. 22 del 2018:
   alla VIII Commissione (Ambiente);
  in data 13 giugno 2019, sentenza n. 143 del 21 maggio-13 giugno 2018 (Doc. VII, n. 292),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 10-bis, della legge della Regione Valle d'Aosta 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), come introdotto dall'articolo 25, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali»;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 10-ter, della legge della Regione Valle d'Aosta n. 2 del 2010, come introdotto dall'articolo 25, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 2015, in riferimento agli articoli 3, 41, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, sollevata dal Consiglio di Stato, sezione quinta;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 2015, in riferimento agli articoli 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 CEDU, sollevata dal Consiglio di Stato:
   alla VI Commissione (Finanze);
  in data 19 giugno 2019, sentenza n. 146 dell'8 maggio-19 giugno 2019 (Doc. VII, n. 294),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Campania 3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 maggio 2001, n. 7 e 11 agosto 2001 n. 10 – Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'articolo 58, della legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), e dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Campania 12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 – Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo articolo 58 della legge della Regione Campania n. 10 del 2001:
    alla XI Commissione (Lavoro);
  sentenza n. 147 dell'8 maggio-19 giugno 2019 (Doc. VII, n. 295),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 10, 12, 13, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)»;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta n. 3 del 2018 e dell'Allegato A alla medesima legge regionale, e degli allegati ivi contenuti, limitatamente ai numeri 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9) 10), 11), 17), 18), 19), 20) dell'Allegato A, e ai numeri 2.a), 2.e) 2.g), 2.h), 7.e), 7.g), 7.j), 7.m), 7.r) dell'Allegato B:
   alla VIII Commissione (Ambiente);
  in data 19 giugno 2019, sentenza n. 148 del 22 maggio-19 giugno 2019 (Doc. VII, n. 296),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), nella parte in cui non consente la costruzione, all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua, di manufatti per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica compatibili con le esigenze di prevenzione dei rischi idrogeologici:
   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per il microcredito, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 164).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 165).

  Questi documenti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 8/2019 del 16 aprile-11 giugno 2019, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente la gestione delle risorse destinate al finanziamento dei contratti di apprendistato.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 14 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 9/2019 del 4 aprile-13 giugno 2019, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente i contributi per la costruzione, trasformazione e grande riparazione navale.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 14 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 10/2019 del 13 giugno 2019, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (2015-2017).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 19 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 11/2019 del 18 aprile-18 giugno 2019, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente il Fondo «rapporti dormienti» (istituito ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 19 giugno 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea – Quarta relazione sui progressi compiuti nella riduzione dei crediti deteriorati e nell'ulteriore riduzione del rischio nell'Unione bancaria (COM(2019) 278 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del capo IV del regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (COM(2019) 282 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
   Raccomandazione della Commissione del 18.6.2019 sulla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima dell'Italia 2021-2030 (C(2019) 4412 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 19 giugno 2019, alla pagina 4, seconda colonna, alla riga sedicesima, la parola «2017» deve intendersi sostituita dalla seguente: «2018».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, RECANTE MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI (A.C. 1807-A/R)

A.C. 1807-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA

Articolo 1.
(Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi)

  1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1o aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 2.
(Revisione mini-IRES)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 3,5 punti percentuali; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all'aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l'addizionale di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata.
  2. Ai fini del comma 1:
   a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
   b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

  3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
  4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
  5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.
  6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
  7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 28 a 34 sono abrogati.

Articolo 3.
(Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi)

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole «nella misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del 70 per cento; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 tale deduzione è applicata nella misura del 50 per cento e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento».

Articolo 4.
(Modifiche alla disciplina del Patent box)

  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.
  2. In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime agevolativo di cui al comma 1, determinato direttamente dai soggetti ivi indicati, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.
  3. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento, di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di attivazione delle procedure previste dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi di imposta di applicazione dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.
  5. Resta ferma la facoltà, per tutti i soggetti che intendano beneficiare dell'agevolazione, di applicare le disposizioni previste nel comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione, purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. In assenza, nei casi previsti dal presente articolo, della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea di cui al comma 1, in caso di rettifica del reddito ai sensi del comma 2, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 5.
(Rientro dei cervelli)

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   « 1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
   a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
   b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.»;
   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: « 1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»;
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.»;
   d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
   « 5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.»;

  5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefìci fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefìci fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al, comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».

  4. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque periodi d'imposta successivi»;
   b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
   « 3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R n. 917/1986 o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 917/1986, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R n. 917/1986, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.»;
   3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefìci fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefìci fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.».

  5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Articolo 6.
(Modifiche al regime dei forfetari)

  1. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto».
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  3. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto».

Articolo 7.
(Incentivi per la valorizzazione edilizia)

  1. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al secondo periodo.

Articolo 8.
(Sisma bonus)

  1. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole «zone classificate a rischio sismico 1» sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».

Articolo 9.
(Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili)

  1. I maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con le caratteristiche indicate al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta.
  2. Ai fini del comma 1, gli strumenti finanziari devono presentare le seguenti caratteristiche:
   a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo è stato integralmente versato;
   b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale;
   c) l'acquisto degli strumenti non è stato finanziato, né direttamente né indirettamente, dalla società emittente;
   d) nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;
   e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;
   f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente;
   g) gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di cinque anni dalla data di emissione;
   h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, l'opzione può essere esercitata unicamente dall'emittente;
   i) le disposizioni che governano gli strumenti non contengono indicazioni, né esplicite né implicite, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che l'emittente intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli, ad eccezione dei seguenti casi:
    1) liquidazione della società;
    2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;
   l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono che la società emittente abbia la piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti. Le distribuzioni annullate non sono cumulabili e l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della società emittente;
   m) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono, alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della società:
    1) il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea;
    2) gli strumenti siano convertiti in azioni;
    3) si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a quelli di cui ai precedenti due punti.

  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione che gli emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al comma 2 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione con le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  4. Il comma 22-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato; per gli strumenti finanziari di cui al comma 22 del citato articolo 2, emessi nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli obblighi di indicazione di cui al comma 3 si considerano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
   « 3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

  2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente:
   « 1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

Articolo 11.
(Aggregazioni d'imprese)

  1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
  2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.
  5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  6. La società risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Articolo 12.
(Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino)

  1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 13.
(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

  1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:
   a) la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica;
   b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
   c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

  2. Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019.
  3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di cui di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, invia i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1.
  5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 14.
(Enti associativi assistenziali)

  1. All'articolo 148, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo la parola: «religiose,» è inserita la seguente: «assistenziali,».

Articolo 15.
(Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)

  1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
   a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
   b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
   c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
   d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

  3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
  4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Articolo 16.
(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta di cui al citato 1, comma 924, della legge n. 205 del 2017, spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

Capo II
MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI

Articolo 17.
(Garanzia sviluppo media impresa)

  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine, la dotazione del fondo è incrementata di 150 milioni per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le condizioni i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della sezione speciale.
  2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro.».
  3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non utilizzate a valere sulla la sezione speciale di cui al decreto del Ministro delle attività produttive e Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, sulle risorse assegnate al Fondo con la delibera CIPE del 21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2014, sono utilizzate per le finalità generali del predetto Fondo.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 18.
(Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI)

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è soppresso.
  2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione rimane in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di conversione del presente decreto o il minor termine previsto dalla delibera.
  3. Al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo.
  4. Ai fini di cui al comma 3:
   a) per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto;
   b) per crowdfunding si intende lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori.

  5. La garanzia di cui al comma 3 è richiesta, per conto e nell'interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 3, dai gestori di piattaforme di social lending o di crowdfunding preventivamente accreditati, a seguito di apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti di cui ai commi 3 e 5, la misura massima della garanzia concedibile, che deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore nel rischio dell'operazione, le modalità di retrocessione ai soggetti finanziatori delle somme derivanti dalla eventuali escussione e liquidazione della garanzia, nonché i criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme di cui al comma 5, tra i quali rientrano la trasparenza della modalità di determinazione del prezzo dei finanziamenti, l'affidabilità del modello di valutazione della rischiosità dei prenditori, il rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti, ivi inclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sulla base di quanto previsto dalla normativa tecnica della Banca d'Italia.

Articolo 19.
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa)

  1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2019.
  2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 20.
(Modifiche alla misura Nuova Sabatini)

  1 All'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «4 milioni di euro»;
   b) al comma 4, dopo le parole «L'erogazione del predetto contributo è effettuata» sono inserite le seguenti: «, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento,» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione.».

Articolo 21.
(Sostegno alla capitalizzazione)

  1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono altresì riconosciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.
  2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla applicabile normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:
   a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;
   b) 3,575 per cento, per le medie imprese.

  4. Per la concessione del contributo di cui presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è integrata per euro 10 milioni per l'anno 2019, per euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per euro 10 milioni per l'anno 2024. Al fine di assicurare l'operatività della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi incluso la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 22.
(Tempi di pagamento tra le imprese)

  1. Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 è inserito il seguente:
   Art. 7-ter. – (Evidenza nel bilancio sociale) – A decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

Articolo 23.
(Cartolarizzazioni)

  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 4-ter:
    1) dopo le parole «aperture di credito» sono inserite le seguenti: «in qualunque forma»;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.1, comma 1, la banca cedente può, altresì, trasferire ad una banca o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 58 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento, separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegata e mantenendo la domiciliazione del conto medesimo. A seguito della cessione, gli incassi registrati su tale conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti dai contratti di apertura di credito o di affidamento, anche se sorti successivamente alla cessione, secondo le modalità contrattualmente previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli ovvero dalla banca o dalla società finanziaria di cui al citato articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis.»;
   b) all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole «derivanti dalla titolarità» sono inerite le seguenti: «, in capo alla società di cui all'articolo 7.2»;
   c) all'articolo 7.1:
    1) al comma 3:
     1.1) le parole «degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti «degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;
     1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il finanziamento può essere concesso anche ad assuntori di passività dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.»;
    2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
   « 4. Possono essere costituite una o più società veicolo d'appoggio, nella forma di società di capitali, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti può avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonché dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalità si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute dalla società veicolo d'appoggio alla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. I beni, diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla società di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla società per la cartolarizzazione dei crediti.».
    3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
   « 4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito.
   4-ter. Alla società veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima società si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
   4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.
   4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.».
    4) al comma 5:
     1.1) le parole «di tali contratti, la società veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «di tali contratti, la società veicolo d'appoggio»;
     1.2) le parole «nel bilancio di una banca» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385»;
     1.3) dopo le parole «si applicano integralmente alla società veicolo» è inserita la seguente: «d'appoggio».
   d) dopo l'articolo 7.1, è aggiunto il seguente:
   «Art. 7.2. – (Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati) – 1. Le società che effettuano le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis, non possono svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle indicate dall'articolo 7, comma 1, lettera b-bis. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali operazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 8, primo periodo.
   2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dalle società di cui al comma 1 costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 24.
(Sblocca investimenti idrici nel sud)

  1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «e sottoposta alla vigilanza del dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
   b) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente soppresso. Le passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione della società di cui al primo periodo del presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i diritti su beni demaniali già attribuiti all'Ente di cui al comma 10 in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla società di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno.»;
   c) il penultimo periodo è soppresso.

Articolo 25.
(Dismissioni immobiliari enti territoriali)

  1. All'articolo 1, comma 423, lettera d) della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola «proprietà» sono aggiunte le seguenti: «degli Enti territoriali e»;
   b) dopo la parola «Pubbliche amministrazioni», le parole «diverse dagli Enti territoriali» sono soppresse.

  2. All'articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e, limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato».

Articolo 26.
(Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare)

  1. Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:
   a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
   b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
   c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
   d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

  3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.
  4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al comma 1, i progetti di ricerca e sviluppo devono:
   a) essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
   b) prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera b), spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a euro 2 milioni;
   c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi;
   d) prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:
    1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);
    2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;
    3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
    4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
    5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;

  5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:
   a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;
   b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

  6. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 140 milioni di cui:
   a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 147, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

Articolo 27.
(Società di investimento semplice – SIS)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera i-ter) è inserita la seguente:
   « i-quater) società di investimento semplice (SiS): il FIA italiano, riservato a investitori professionali, costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:
    1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;
    2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f);
    3) non ricorre alla leva finanziaria;
    4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c).».

  2. All'articolo 35-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
   « 1-bis. Le SiS non applicano le disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis). Il sistema di governo e controllo è adeguato per assicurare la sana e prudente gestione delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. Le SiS stipulano un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta. Le SiS applicano le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR.
   1-ter. In deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera e), i titolari di partecipazioni indicati all'articolo 15, comma 1, rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14. In deroga all'articolo 35-bis, comma 5, la denominazione sociale della SiS contiene l'indicazione di società di investimento semplice per azioni a capitale fisso.
   1-quater. I soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS possono procedere alla costituzione di una o più SiS, nel rispetto del limite complessivo di euro 25 milioni.».

Articolo 28.
(Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area)

  1. Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. I contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle predette dichiarazioni sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione degli importi spettanti è autorizzata sulla base delle predette dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati fino alla data di emanazione della predetta direttiva ai sensi della normativa previgente. Per l'insieme delle imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, il Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai benefìci con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 1. Il predetto Ministero redige entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione di sintesi annuale circa gli esiti dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale. Agli oneri per i precitati controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo di 500 mila euro, a valere sulle risorse residue disponibili dei patti territoriali. Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei predetti controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.
  3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, nonché le risorse necessarie per la copertura degli oneri per i controlli e le ispezioni le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali.
  4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 29.
(Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation)

  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «della durata massima di otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata massima di dieci anni» e, infine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»;
   c) all'articolo 4, le parole: «e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1» sono soppresse e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'importo massimo delle spese ammissibili è innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi. Sono fatte salve le limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.»;
   d) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente: «Art. 4-ter. – (Cumulo) – 1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.».

  2. Per garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 e individuare modalità atte a consentire la maggiore efficacia dell'intervento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ridefinita la disciplina di attuazione della misura di cui al Capo 01 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, prevedendo anche, per le imprese di più recente costituzione, l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili. Fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Al fine di garantire la piena accessibilità agli interventi per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri decreti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, con particolare riferimento agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, e all'intervento in favore delle start-up innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico fornisce, ove necessario, specifiche direttive ai soggetti gestori dei singoli interventi.
  4. La revisione di cui al comma 3 è improntata alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché all'incremento dell'efficacia degli interventi, con l'individuazione di modalità di intervento più adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche mediante una revisione degli impegni finanziari richiesti ai proponenti, nonché, per gli interventi di riqualificazione delle aree di crisi industriale, atte a favorire la partecipazione anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio.
  5. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell'articolo 29 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
  6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia e digitale aventi le seguenti caratteristiche:
   a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecuruty, big data e analytics);
   b) presentare un importo di spesa almeno pari a 200 mila euro.

  7. Per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 5 le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:
   a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;
   b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
   c) avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500 mila;
   d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
   e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

  8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e sono destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati.
  9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 30.
(Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1o gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
   a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
   b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
   c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
   d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
   e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
   f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
   g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.

  3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di:
   a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
   b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

  4. Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:
   a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
   b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

  5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.
  6. Il contributo è corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.
  7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo del contributo di cui al comma 2, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
  8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.
  9. I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
  10. Il Comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.
  11. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui al all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita».
  12. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.
  14. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00.

TABELLA DI RIPARTO

Tipologia Enti Importo Totale
> 250.000 12 250.000 3.000.000
100.001-250.000 33 210.000 6.930.000
50.001-100.000 100 170.000 17.000.000
20.001-50.000 379 130.000 49.270.000
10.001-20.000 707 90.000 63.630.000
5.001-10.000 1.183 70.000 82.810.000
2.001-5.000 2.050 50.000 275.600.000
< 2.000 3.462
7.926 498.240.000

Capo III

TUTELA DEL MADE IN ITALY

Articolo 31.
(Marchi storici)

  1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 11-bis è inserito il seguente:
   «Art. 11-ter (Marchio storico di interesse nazionale). – 1. I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis.
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito il logo “Marchio storico di interesse nazionale” che le imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis, possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì specificati i criteri per l'utilizzo del logo “Marchio storico di interesse nazionale”.»;
   b) dopo l'articolo 185 sono inseriti i seguenti:
   «Art. 185-bis. – (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale). – 1. È istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici come definiti dall'articolo 11-ter.
   2. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.
   Art. 185-ter. – (Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi di impresa). – 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione recante gli “Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.
   2. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-bis che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:
   a) i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;
   b) le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;
   c) le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;
   d) le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.
   3. A seguito dell'informativa di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento per l'individuazione degli interventi mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1.
   4. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 euro ad 50.000 euro.».

  2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, relativamente alle operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei marchi storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie o licenziatarie del marchio storico possono accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia.
  3. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato dieci unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso dei specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 32.
(Contrasto all’Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi)

  1. Ai consorzi nazionali che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela dell'originalità dei prodotti italiani, ivi inclusi quelli agroalimentari, venduti all'estero, è concessa un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian Sounding, di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale. L'agevolazione è concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel limite annuo di cui al comma 3.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione, ivi inclusa l'indicazione delle spese ammissibili, le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente.
  3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.
  4. All'articolo 10, del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole «simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti: «inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani».
   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis: «Non possono altresì formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia».

  5. All'articolo 144 del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla rubrica sono aggiunte infine le seguenti parole: «e pratiche di Italian Sounding»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   « 1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono pratiche di Italian Sounding le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti»

  6. All'articolo 145 del codice di proprietà industriale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole: «e della falsa evocazione dell'origine italiana»;
   b) ovunque ricorrano le parole «Consiglio Nazionale Anticontraffazione» sono sostituite dalle parole: «Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding»;
   c) al comma 2, dopo le parole «funzione pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,».

  7. Alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è concesso il Voucher 3I – Investire In Innovazione – al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.
  8. Il voucher 3I può essere utilizzato dalle imprese di cui al comma 10 per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.
  9. I criteri e le modalità di attuazione del voucher 3I sono definiti con decreto di natura non regolamentare dal Ministero dello sviluppo economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese di cui al comma 10, attivate dal Ministero stesso. Per lo svolgimento delle attività inerenti l'attuazione del voucher 3I, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8 e 9 del presente articolo, fissati in misura massima di 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
  11. Al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente, con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria.
  12. Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello sviluppo economico concede un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 19 marzo 2005, n. 30, da parte di associazioni rappresentative di categoria fissata nella misura massima di euro 1 milione per anno.
  13. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono fissati i criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione di cui al comma 12, nonché i requisiti minimi dei disciplinari d'uso, determinati d'intesa con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, le disposizioni minime relative all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la composizione e le modalità di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi.
  14. Il Ministero dello sviluppo economico esercita la supervisione sull'attività dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del marchio e sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari, anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali marchi. Agli adempimenti previsti il Ministero dello sviluppo economico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  15. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 1 milione di euro per ciascun anno, a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
  16. All'articolo 55 del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   « 1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti per la concessione di un brevetto europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità depositata in Italia alla stessa data, e ne produce gli effetti, se entro trenta mesi dalla data di deposito, o di priorità, ove rivendicata, viene depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi dell'articolo 160-bis, comma 1.».
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
   « 1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi del comma 1 decorre dalla data in cui il titolare della medesima abbia reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana della domanda ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. La designazione dell'Italia nella domanda internazionale è considerata priva di effetti sin dall'origine, salvo per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3, quando la domanda stessa sia stata ritirata o considerata ritirata o quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il termine stabilito dal comma 1.
   1-ter. Le modalità di applicazione del presente articolo e dell'articolo 160-bis sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».

  17. Dopo l'articolo 160 del Codice della proprietà industriale è inserito il seguente:
   «Art. 160-bis. – (Procedura nazionale della domanda internazionale). – 1. La richiesta di apertura della procedura nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 55, da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità, deve essere accompagnata da:
   a) una traduzione italiana completa della domanda internazionale come pubblicata;
   b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
   2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le norme del presente codice, dei regolamenti attuativi e dei decreti sul pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilità e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita dei titoli.
   3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata su una domanda internazionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 55 la ricerca di anteriorità effettuata nella fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame previste dal presente codice.».

Capo IV
ULTERIORI MISURE PER LA CRESCITA

Articolo 33.
(Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria)

  1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e gli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
  2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Articolo 34.
(Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali)

  1. Ai fini dello sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorità politica delegata per la coesione, definisce le linee di intervento denominate «Piano grandi investimenti – ZES» a cui sono destinati 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  2. Il Piano può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio.
  3. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel risetto della disciplina europea e nazionale in materia.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, dell'Autorità politica delegata per la coesione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro per gli affari regionali, sono disciplinate le linee di attività del Piano di cui al comma 1, nonché l'ammontare degli investimenti, le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi e le specifiche di investimento oggetto di intervento da parte dello stesso Piano, stabilendo il minimo ammontare dell'investimento.

Articolo 35.
(Obblighi informativi erogazioni pubbliche)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125 a 129 sono sostituiti dai seguenti:
   « 125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:
   a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
   b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
   c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
   d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
   125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
   125-ter. A partire dal 1o gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.
   125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 8 dicembre 2015, n. 208.
   125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
   125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d), sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
   126. A decorrere dal 1o gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.
   127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
   128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.”.
   129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  2. Il comma 2 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è abrogato.

Articolo 36.
(Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 494, le parole «e aventi causa» sono sostituite dalle seguenti: « mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi»;
   b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole «costo di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;
   c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole «costo di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;
   d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole «titoli di Stato con scadenza equivalente» sono aggiunte le seguenti: «determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119»;
   e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:
   «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subìto dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo può essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di definizione delle istanze presentate entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al comma 502-bis. La citata Commissione è composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, è inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;
   f) dopo il comma 501 è inserito il seguente comma:
   « 501-bis. Le attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attività sono a carico delle risorse finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro.»;
   g) il comma 502 è sostituito dal seguente:
   « 502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.»;
   h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:
   « 502-bis. Previo accertamento da parte della Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa – ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi – che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo forfettario.
   502-ter. Il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, lettera a), può essere elevato fino a 200.000 euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo assenso della Commissione europea. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501, secondo periodo, è conseguentemente adeguato.».

Articolo 37.
(Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia)

  1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo e per il rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi ai sensi del comma 3, quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I criteri e le modalità dell'operazione di cui al primo periodo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000,00.
  2. Alla società di nuova costituzione di cui al presente articolo, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  3. Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria corrisponde gli interessi maturati sul finanziamento a titolo oneroso – di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, – dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, sino a non oltre il 31 maggio 2019.
  4. Gli interessi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1.
  5. All'articolo 50, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, le parole al terzo periodo «, ed è restituito entro sei mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura» sono soppresse.
  6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole «entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» sono sostituite con le seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria».
  7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
  8. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

Articolo 38.
(Debiti enti locali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 932 è inserito il seguente: « 932-bis. A seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale di cui al comma 932:
   a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;
   b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a);
   c) è trasferita a Roma capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930;
   d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale.».

  2. Fino alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione stessa il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.

Articolo 39.
(Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

  1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole da: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «attesa la situazione di necessità e di urgenza, limitatamente al triennio 2019-2021, l'Anpal, previa convenzione approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può avvalersi di società in house al Ministero medesimo già esistenti, le quali possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.».

Articolo 40.
(Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45)

  1. È concessa, ai sensi del comma 3, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 16 gennaio 2019, per un massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna dal Km. 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla predetta chiusura, che hanno subìto un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
  2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta, ai sensi del comma 3, un'indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate e le modalità ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo sono disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le regioni, insieme al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria.
  4. Per l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale di cui al comma 1, è prevista la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS se successivo. Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
  5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 41.
(Misure in materia di aree di crisi industriale complessa)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano, altresì, anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 42.
(Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea)

  1. Il periodo transitorio previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto del Ministro delle sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, è prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del predetto decreto, che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento.
  2. Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017.

Articolo 43.
(Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, secondo periodo, le parole «del finanziamento o del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo»;
   b) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole «contestualmente alla sua trasmissione» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite PEC,»;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici:
    a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;
    b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;
    c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo.»;
   d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Il comma 4, lettera b), non si applica agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4, lettera b), non si applica altresì alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese».

  2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il requisito dell'iscrizione nel predetto registro previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  3. All'articolo 1 della legge 19 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11, terzo periodo, le parole «entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere,»; al quarto periodo, le parole «e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione» sono soppresse;
   b) al comma 21 dopo le parole «e 12» sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo,»; alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, se entro tre mesi dal ricevimento non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13» e, in fine, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di violazione del divieto di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di cui al primo periodo del presente comma se entro tre mesi dalla piena conoscenza della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13.»;
   c) al comma 28, dopo il primo periodo, è aggiunto in fine il seguente: «È fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.»;
   d) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente: « 28-bis. In deroga al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i termini fissati al mese solare successivo dal comma 11, terzo periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per i comitati elettorali, al secondo mese solare successivo. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al primo periodo non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il comma 12, secondo periodo, non si applica in caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui al comma 12 del presente articolo, il comma 21 si applica solo in relazione a contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo superiore nell'anno a euro 500.».

  4. I termini di cui all'articolo 1, comma 28-bis, primo periodo, della legge 19 gennaio 2019, n. 3, si applicano agli adempimenti relativi ad elargizioni, finanziamenti e contributi ricevuti a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Articolo 44.
(Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, autorità delegata per la coesione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, un unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.
  2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle politiche di coesione e della relativa programmazione e di valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi Europei, ciascun Piano è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dei Ministeri competenti per area tematica, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3. Per la partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando le competenze specifiche normativamente attribuite alle amministrazioni centrali e alle Agenzie nazionali:
   a) approvano la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
   b) approvano le relazioni di attuazione annuali e finali;
   c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano operativo, con facoltà di approvazione delle stesse ai sensi del numero 2, lettera g) della delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, ovvero esprimendo un parere ai fini della sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE;
   d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati comprese le verifiche di efficacia dell'attuazione;
   e) esaminano i risultati delle valutazioni.

  4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC 2007-2013 integrano la propria composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.
  5. Le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema gestionale e rendono disponibili, con periodicità bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni normative di cui di cui all'articolo 1, comma 703, lettera l), legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).
  6. Restano in ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, le appostazioni programmatiche ove non declinate in specifici interventi, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, i soggetti attuatori, ove individuati anche nei documenti attuativi.
  7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:
   a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell'effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.

  8. L'Amministrazione titolare del Piano operativo oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, è responsabile della individuazione degli interventi, comprensivi di quelli previsti in sostituzione degli interventi già finanziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, inclusa la vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi, l'approvazione di varianti, la presentazione degli stati di avanzamento, nonché delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.
  9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, a fini di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera CIPE su proposta del Ministro per il Sud al fine di contribuire:
   a) al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle Amministrazioni di cui al comma 2 per le quali le risorse di cui al comma 1 di cui risultino titolari al momento di entrata in vigore del presente decreto non siano superiori alle risorse assegnate al Piano sviluppo e coesione relativo alle medesime Amministrazioni ai sensi del comma 7;
   b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie» per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, nonché per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 da stipulare per singola area tematica;
   c) al finanziamento della progettazione degli interventi infrastrutturali.

  11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Restano, altresì, ferme le norme di legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili.
  12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non ancora programmate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere corredate della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse non possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione.
  13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui al comma 2 nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10, lettera c) finanziano i costi della progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorità di sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessità di fronteggiare situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente la progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse del Fondo e sviluppo e coesione assegnate alle finalità specifiche di cui al presente comma non si applica il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i princìpi di cui alla delibera CIPE n. 25/2016. Il CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti.
  15. Il Ministro per il Sud presenta al CIPE:
   a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo;
   b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020, una relazione annuale sull'andamento degli interventi ricompresi nei Piani operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.

Articolo 45.
(Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali)

  1. All'articolo 1, comma 965, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
  2. All'articolo 194-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le lettere « c-ter)» e « c-quater» sono, rispettivamente, ridenominate come segue: « c-quater)» e « c-quinquies)»; all'articolo 194-septies, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le lettere « e-bis» ed « e-ter)» sono, rispettivamente, ridenominate come segue: « e-ter» ed « e-quater)».

Articolo 46.
(Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1)

  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20:
   a) al primo periodo, dopo la parola «Piano» è inserita la parola «Ambientale», le parole «nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo» sono sostituite dalle parole «come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017» e le parole «e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica» sono abrogate;
   b) al secondo periodo, dopo la parola «Piano» è inserita la parola: «Ambientale», dopo le parole «periodo precedente» sono inserite le parole: «, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti,» e le parole «, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro» sono abrogate;
   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019».

Articolo 47.
(Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti)

  1. Al fine di consentire il più celere ed efficace svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1o dicembre 2019, di cento unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità, da individuare tra ingegneri, architetti e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso. Ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del personale di cui al presente comma, effettuate in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le procedure concorsuali bandite anteriormente all'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al loro svolgimento con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
   a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta;
   b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
    1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;
    2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi. Agli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a euro 325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 48.
(Disposizioni in materia di energia)

  1. Per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché gli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l'anno 2021. All'onere del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 49.
(Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali)

  1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1o gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni per l'anno 2020.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
  3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:
   a) le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di quelle di cui al comma 2;
   b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1;
   c) l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta;
   e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 50.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 111 euro per l'anno 2027, di 47 milioni di per l'anno 2028, di 52 milioni di euro per l'anno 2029, di 40 milioni di euro per l'anno 2030, di 39 milioni di euro per l'anno 2031 e di 37,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2 e 3, 32, commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, comma 2, 47, 48, 49 e dal comma 1 del presente articolo e dal secondo periodo della lettera n) del presente comma, pari a 400,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 euro per l'anno 2028, a 317,891 euro per l'anno 2029, a 307,791 euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 555,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 639,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
   a) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 234,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 274 milioni di euro per l'anno 2021, a 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 385 milioni di euro per l'anno 2023, a 302,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 297 milioni di euro per l'anno 2026, a 369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 295,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l'anno 2031 e a 292,4 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 236,087 milioni di euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per l'anno 2021, a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a 386,887 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11 e 47;
   b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui alla legge all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 47;
   c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a 34,46 milioni di euro per l'anno 2020, a 92,46 milioni di euro per l'anno 2021, a 133,96 milioni di euro per l'anno 2022, a 123,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 108 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, a 77 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   f) quanto a 20 milioni euro per l'anno 2019, a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 20 milioni euro per l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   g) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
   h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   i) quanto a 9,324 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,833 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12,833 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 9,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti per 0,324 milioni di euro per l'anno 2019, 1,433 milioni di euro per anno 2020 e 3,433 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;
   l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
   n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrisponde utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Conseguentemente, le risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 e 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025;
   o) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
   p) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
   q) quanto a 650 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2019, mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2019, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2016, n. 151. La predetta giacenza è mantenuta in deposito alla fine di ciascun anno a decorrere dal 2019 sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo ed è ridotta in misura corrispondente alla quota rimborsata del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
   r) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, all'articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006, le parole «di 51,2 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 56,2 milioni di euro per l'anno 2020».

  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Articolo 51.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1807-A/R – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   al comma 1, secondo periodo, la parola: «eccedenti» è sostituita dalla seguente: «eccedente».

  All'articolo 2:
   al comma 1:
    le parole: «dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2022»;

    le parole: «3,5 punti» sono sostituite dalle seguenti: «4 punti»;
    le parole: «per i due» sono sostituite dalle seguenti: «per i tre»;
    dopo le parole: «3 punti percentuali» sono inserite le seguenti: «, di 3,5 punti percentuali»;
   al comma 8 sono premesse le seguenti parole: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

  L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Maggiorazione della deducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi) – 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: “L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni”.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 3-bis. – (Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni) – 1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione, l'ultimo periodo è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
  3. Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

  Art. 3-ter. – (Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili) – 1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: “30 giugno”sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”.
  2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”.

  Art. 3-quater. – (Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso) – 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera 0a), le parole: “ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;” sono soppresse;
   b) al comma 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione”.

  Art. 3-quinquies. – (Redditi fondiari percepiti) – 1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: “dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore” sono sostituite dalle seguenti: “, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis)”.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 28,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

  Art. 3-sexies. – (Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023) – 1. Ai fini della messa a regime, dall'anno 2023, della revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, garantendone la vigenza anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2021, con esclusione dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, si tiene conto dei seguenti maggiori oneri e minori entrate, valutati in 630 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 650 milioni di euro per l'anno 2025, 660 milioni di euro per l'anno 2026, 671 milioni di euro per l'anno 2027, 682 milioni di euro per l'anno 2028, 693 milioni di euro per l'anno 2029, 704 milioni di euro per l'anno 2030 e 715 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Al predetto articolo 1, comma 1121, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: “con effetto dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “con effetto dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 1o gennaio 2023”. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente. All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate; le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018. Alle minori entrate e ai maggiori oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede:
   a) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2024, 109 milioni di euro per l'anno 2025, 112 milioni di euro per l'anno 2026, 113 milioni di euro per l'anno 2027, 116 milioni di euro per l'anno 2028, 117 milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro per l'anno 2030 e 121 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;
   b) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 604 milioni di euro per l'anno 2023, 454 milioni di euro per l'anno 2024, 541 milioni di euro per l'anno 2025, 548 milioni di euro per l'anno 2026, 558 milioni di euro per l'anno 2027, 566 milioni di euro per l'anno 2028, 576 milioni di euro per l'anno 2029, 584 milioni di euro per l'anno 2030 e 594 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

  All'articolo 4:
   al comma 3, le parole: «si beneficia» sono sostituite dalle seguenti: «beneficia».

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 4-bis. – (Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi) – 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:
  “3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci”.

  2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “30 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre”;
   b) al comma 2, le parole: “del nono mese” sono sostituite dalle seguenti: “dell'undicesimo mese”.

  Art. 4-ter. – (Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni) – 1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis”;
   b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  “6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta”.

  2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Art. 4-quater. – (Semplificazioni in materia di versamento unitario) – 1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies) sono aggiunte le seguenti:
   “h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
   h-septies) alle tasse scolastiche”.

  2. Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies) e h-septies) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in ogni caso, non prima del 1o gennaio 2020.
  3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: “o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “oppure mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento ’F24 Enti pubblici’, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1o dicembre 2015”;
   b) al comma 6, le parole: “bollettino di conto corrente postale” sono sostituite dalle seguenti: “il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento ’F24 Enti pubblici’, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1o dicembre 2015”.

  4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
  “143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma”.

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
  6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Art. 4-quinquies. – (Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale) – 1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  “4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020”.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

  Art. 4-sexies. – (Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica) – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è sostituito dal seguente:
  “4. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1o gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare”.

  Art. 4-septies. – (Conoscenza degli atti e semplificazione) – 1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono”;
   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  “3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
  3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

  Art. 4-octies. – (Obbligo di invito al contraddittorio) – 1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario”;
   b) prima dell'articolo 6 è inserito il seguente:

  “Art. 5-ter. – (Invito obbligatorio)1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
  2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
  4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
  5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
  6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento”;
   c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: “di cui all'articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 5 e 5-ter”.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1o luglio 2020.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Art. 4-novies. – (Interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione) – 1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.

  Art. 4-decies. – (Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale) – 1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è inserito il seguente:
  “Art. 13-bis. – (Ravvedimento parziale)1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate”».

  All'articolo 5:
   al comma 1, lettera d):
    al capoverso 5-bis, la parola: «Sicilia.”;» è sostituita dalla seguente: «Sicilia.»;
    al capoverso 5-ter, secondo periodo, le parole: «di cui al, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:
  « 5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis.
  5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3»;
   al comma 4, lettera b), capoverso 3-ter:
    le parole: «del d.P.R. n. 917/1986», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986»;
    al terzo periodo, le parole: «fiscale nel territorio dello Stato.”;» sono sostituite dalle seguenti: «fiscale nel territorio dello Stato.»;
   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole da: “I contratti di cui al comma 3, lettera a)” fino a: “esclusivamente con regime di tempo pieno” sono sostituite dalle seguenti: “I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito”».

  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 5-bis. – (Modifiche all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) – 1. All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “percepiti da fonte estera o” sono soppresse;
   b) al comma 4, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “nove”;
   c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  “7. L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano, altresì, in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione”;
   d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  “8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità del regime di cui al presente articolo”.

  Art. 5-ter. – (Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale) – 1. All'articolo 60-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura, definiti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, per progetti di innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 84/Ric del 2 marzo 2012”.

  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

  All'articolo 6:
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge”».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario) – 1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi”.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 7:
   al comma 1:
   al primo periodo, le parole da: «ristrutturazione immobiliare» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna»;
   al secondo periodo, le parole: «Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto,»;
   al terzo periodo, le parole: «a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Relativamente ai fabbricati di cui al primo periodo del comma 1, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni previste dall'articolo 333 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. A tale fine, all'articolo 188, comma 3-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea:
    1) dopo le parole: “articolo 47-quinquies,” sono inserite le seguenti: “ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,”;
    2) dopo le parole: “nei confronti” è inserita la seguente: “anche”;
   b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per determinate tipologie di operazioni o di facoltà esercitabili dai contraenti”»;
   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di vigilanza assicurativa».

  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
  « Art. 7-bis. – (Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita) – 1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 1o gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

  Art. 7-ter.(Estensione degli interventi agevolativi al settore edile) – 1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
    ”6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai codici ATECO F41 e F42, l'accesso alla garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è consentito, altresì, qualora le medesime imprese siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come ‘inadempienze probabili’ (UTP) entro la data dell'11 febbraio 2019, secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca d'Italia.
    6-ter. Per i titolari dei finanziamenti di cui al comma 6-bis, la garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è concessa nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino a un importo massimo di euro 2.500.000. Ai fini della concessione della garanzia della sezione speciale, che ha carattere sussidiario, il piano di cui al comma 4 deve essere valutato e approvato dal consiglio di gestione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con il decreto di cui al comma 7 del presente articolo sono stabilite le modalità di attestazione dei crediti nonché fornite le indicazioni sulle modalità di valutazione degli ulteriori requisiti previsti dal comma 6-bis e dal presente comma”;
   b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ”revoca della stessa” sono aggiunte le seguenti: ”, anche con riferimento alle imprese di cui al comma 6-bis”;
   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: ”Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni e a quelle operanti nel settore edile”».

  All'articolo 9:
   al comma 2, lettera m), numero 3), le parole: «di cui ai precedenti due punti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai numeri 1) e 2)»;
   al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 10:
   al comma 1, capoverso 3.1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
   al comma 2, capoverso 1-octies, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. All'articolo 28, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: ”soggetto beneficiario” sono aggiunte le seguenti: ”, prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto”.
  3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
  «Art. 10-bis. – (Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1057 è sostituito dal seguente:
  ”1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011”;
   b) al comma 1062, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile”».

  All'articolo 11:
   al comma 1, le parole: «del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica» e le parole: «si considera riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «si considerano riconosciuti».

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis. – (Modifica all'articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scambio di partecipazioni) – 1. All'articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma”».

  Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 12-bis. – (Luci votive) – 1. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) è aggiunto il seguente:
   “6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri”.

  2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta fermo l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1o gennaio 2019.

  Art. 12-ter. – (Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura) – 1. All'articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6”.

  Art. 12-quater. – (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto) – 1. Il comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
  “1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate”.

  Art. 12-quinquies. – (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi) – 1. Il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente:
  ”6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1o luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1o gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto”.

  2. Al comma 542 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: ”20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”100 per cento”.
  3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3».

  Art. 12-sexies. – (Cedibilità dei crediti IVA trimestrali) – 1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: “dalla dichiarazione annuale” sono inserite le seguenti: “o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale,”.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Art. 12-septies. – (Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto) – 1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   “c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione”;
   b) il comma 2 è abrogato.

  2. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:
  “4-bis. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17”.

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Art. 12-octies. – (Tenuta della contabilità in forma meccanizzata) – 1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: “la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici” sono sostituite dalle seguenti: “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto”.

  Art. 12-novies. – (Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche) – 1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 13:

  al comma 1:

  all'alinea, le parole: «secondo modalità stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «secondo termini e modalità stabiliti»;

  la lettera a) è sostituita dalla seguente:

  « a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica»;

  il comma 2 è soppresso;

  al comma 4, secondo periodo, le parole: «di cui di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di cui», le parole: «la data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4,» sono sostituite dalle seguenti: «la data di entrata in vigore del presente decreto» e le parole: « nel mese di luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate» sono sostituite dalle seguenti: «secondo termini e modalità determinati».

  Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 13-bis. – (Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici) – 1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: “, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,” sono soppresse.

  Art. 13-ter. – (Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali) – 1. L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

  “Art. 77. – (Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali)1. Presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a titolo di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:

  a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

  b) mediante bonifico bancario;

  c) mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio;

  d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;

  e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

  2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia”.

  Art. 13-quater. – (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive) – 1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3”.

  2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

  3. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

  4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato ”codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

  5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
    a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;
    b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;
    c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
    d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.

  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate.

  7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.

  8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

  9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

  L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

  «Art. 14. – (Enti associativi assistenziali) – 1. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali”.
  2. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal seguente:

  “4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ‘Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse’ sono sostituite dalle seguenti: ‘Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse’”».

  All'articolo 15:
   al comma 2, lettera a), dopo le parole: «il numero di rate» sono inserite le seguenti: «in cui può essere ripartito il pagamento».

  Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 15-bis. – (Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali) – 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 15 è sostituito dal seguente:
  “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021”;
   b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
  “15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
  15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
  15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.
  15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15”.

  2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Art. 15-ter. – (Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali) – 1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

  Art. 15-quater. – (Modifica all'articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) – 1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ”fino all'esercizio 2017” sono sostituite dalle seguenti: ”fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011”».

  All'articolo 16:
   al comma 1, le parole: «di cui al citato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al citato articolo 1».

  Nel capo I, dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 16-bis. – (Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione) – 1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis:
   a) in caso di esercizio della predetta facoltà, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;
   b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 è effettuato alternativamente:
    1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
    2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1o dicembre 2019;
   c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;
   d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si determinano alla data del 30 novembre 2019;
   e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 possono essere definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1o dicembre 2019.

  2. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può rendere la dichiarazione prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano le disposizioni dei commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nonché quelle del comma 1, lettere a) e d), del presente articolo.
  3. Le disposizioni del presente articolo:
   a) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   b) non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

  Art. 16-ter. – (Interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole) – 1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria, alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Art. 16-quater. – (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) – 1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione”.

  Art. 16-quinquies. – (Disposizioni in materia previdenziale) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 185 è inserito il seguente:
  ”185-bis. Le disposizioni del comma 185 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata”;
   b) al comma 192, dopo le parole: ”e 188” sono inserite le seguenti: ”o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis”.

  2. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, è tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma. Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione e di riequilibrare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le finalità di cui al terzo periodo del presente comma e per evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque la necessità di invarianza del gettito contributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralità in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. All'onere di cui al quarto periodo del presente comma si provvede a valere sui minori oneri, in termini di saldo netto da finanziare, derivanti dal presente decreto. Per il predetto Istituto l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 è sospesa fino al 31 ottobre 2019».

  All'articolo 17:
   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «150 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'importo massimo garantibile, per ciascun soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al secondo periodo, non può essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle disponibilità del citato Fondo». Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2014, è abrogato»;
   al comma 3, le parole: «sulla la sezione speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sulla sezione speciale».

  All'articolo 18:
   al comma 2, le parole: «fino al termine di sei mesi dalla data di conversione del presente decreto o il minor termine previsto dalla delibera» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020 o al minor termine previsto dalla delibera»;
   al comma 4, lettera a), dopo la parola: «finanziatori,» sono inserite le seguenti: «compresi investitori istituzionali,»;
   al comma 6, le parole: «dalla eventuali» sono sostituite dalle seguenti: «dall'eventuale».

  Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 18-bis. – (Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394) – 1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
  “1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato”.
  Art. 18-ter. – (Piattaforma telematica denominata ”Incentivi.gov.it”) – 1. Nell'ambito dei processi di rafforzamento e di incremento dell'efficienza e della trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei afferenti alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la piattaforma telematica denominata ”Incentivi.gov.it” per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese.
  2. Alla piattaforma telematica di cui al comma 1 sono preventivamente comunicate dalle amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 6 del presente articolo, il rispetto delle quali costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la concessione.
  3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma telematica di cui al comma 1 si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi del programma operativo nazionale “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020.
  4. Al fine di garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica di cui al comma 1 è istituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, una struttura di cooperazione interorganica composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno delle regioni e province autonome designato dalla Conferenza delle regioni e province autonome e uno di tutte le altre amministrazioni centrali e locali interessate.
  5. La struttura di cui al comma 4 definisce proposte per l'ottimizzazione della piattaforma telematica di cui al comma 1, predispone le regole tecniche per l'accesso e le modalità per la condivisione dei dati, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché delle regole di sicurezza e trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

  Art. 18-quater. – (Disposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione) – 1. L'ambito di operatività del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti gli Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
  2. Gli interventi del fondo rotativo di cui al comma 1 possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità e le condizioni di intervento del fondo rotativo di cui al comma 1.
  4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: ”fino al 40 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”fino al 49 per cento” e le parole: ”Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni” sono sostituite dalle seguenti: ”Le partecipazioni”.
  5. Al fine di contrastare il fenomeno della delocalizzazione, nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso in cui le operazioni a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali nel territorio nazionale, le imprese decadono dai benefìci e dalle agevolazioni concessi, con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti le modalità e i termini del rimborso anticipato dell'investimento e le sanzioni applicabili nei casi di decadenza di cui al periodo precedente».

  Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 19-bis. – (Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato) – 1. Il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

  Art. 19-ter. – (Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti) – 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 199, le parole: ”alle aziende vittime di mancati pagamenti” sono sostituite dalle seguenti: ”alle vittime di mancati pagamenti” e le parole: ”altre aziende debitrici” sono sostituite dalle seguenti: ”propri debitori nell'ambito dell'attività di impresa”;
   b) il comma 200 è sostituito dal seguente:
  ”200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le modalità stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese, definite ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche se in concordato preventivo con continuità, e i professionisti parti offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei delitti di cui agli articoli 629, 640 e 641 del codice penale, 2621 del codice civile, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono altresì accedere al Fondo le piccole e medie imprese di cui al primo periodo e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i reati di cui al presente comma, ovvero il cui credito è riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi”;
   c) dopo il comma 201 è inserito il seguente:
  ”201-bis. Il provvedimento di concessione e di erogazione del finanziamento agevolato di cui al comma 201 è adottato anche in pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 199; in tale caso, il finanziamento è erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50 per cento di quanto dovuto e il saldo è corrisposto all'esito della verifica. Il provvedimento è comunque revocato quando è accertata la carenza dei suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme anticipate a titolo di acconto, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 201”;
   d) al comma 202, le parole: ”delle aziende imputate per i delitti” sono sostituite dalle seguenti: ”dei debitori imputati”».

  All'articolo 20:
   al comma 1, prima della lettera a) è inserita la seguente:
  « 0a) al comma 2, dopo le parole: “autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario,” sono inserite le seguenti: “nonché dagli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,”».

  All'articolo 21:
   al comma 3, alinea, le parole: «normativa comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea»;
   al comma 4, primo periodo, le parole: «di cui presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo» e le parole: «per euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di euro»;
   al comma 5, le parole: «ivi incluso la realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresa la realizzazione».

  All'articolo 22:
   al comma 1, capoverso, le parole: «Art. 7-ter (Evidenza nel bilancio sociale). –» sono sostituite dalle seguenti: «“Art. 7-ter. – (Evidenza nel bilancio sociale). – 1.» e le parole: «termini di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «termini di pagamento”».

  All'articolo 23:
   al comma 1:
    alla lettera a) sono premesse le seguenti:
    « 0a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: “l'articolo 65 e l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 164, comma 1, e l'articolo 166 del medesimo decreto legislativo”;
    0b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: “dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,” sono inserite le seguenti: “ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 166 del medesimo decreto legislativo”»;
   alla lettera b), la parola: «inerite» è sostituita dalla seguente: «inserite»;
   alla lettera c):
    al numero 1), il numero 1.1) è sostituito dal seguente:
   «1.1) dopo le parole: “degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,” sono inserite le seguenti: “ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo decreto legislativo,”»;
    al numero 4), numero 1.3), le parole: «è inserita la seguente:» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti:»;
    alla lettera d), capoverso Art. 7.2, comma 1, le parole: «lettera b-bis», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettera b-bis)»;
    dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   « d-bis) all'articolo 7-bis, comma 4, dopo le parole: “l'articolo 67, quarto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo”».

  All'articolo 24:
   al comma 1:
    alle lettere a) e b), le parole: «Ministero per le politiche agricole,» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole».
    dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   « a-bis) il terzo periodo è sostituito dal seguente: ”Lo statuto prevede la possibilità per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla società di cui al presente comma, nonché il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima società, a qualunque titolo, a società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati”»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al comma 11-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”».

  All'articolo 26:
   al comma 3, primo periodo, le parole: «fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti» sono sostituite dalle seguenti: «previa indicazione del soggetto capofila»;
   al comma 4, lettera d), dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
  «5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri»;
   al comma 6, lettera a), le parole: «legge 27 dicembre 2013, 147» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2013, n. 147»;
   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Al fine di sostenere le imprese e gli investimenti in ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante:
    a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per le risorse già destinate a interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni;
    b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino, entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione;
    c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento”;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata ai sensi del citato comma 3 è comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze”;
   c) al comma 4, le parole: “le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonché” sono sostituite dalle seguenti: “, sentita la Cassa depositi e prestiti,” e le parole: “delle predette risorse” sono sostituite dalle seguenti: “delle risorse di cui al comma 3”.
  6-ter. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

  Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 26-bis – (Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi) – 1. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

  Art. 26-ter. – (Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso) – 1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:
   a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
   b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
  2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
  4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:
   a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;
   b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

  Art. 26-quater. – (Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico) – 1. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente:

“TITOLO III

CONTRATTO DI ESPANSIONE

  Art. 41. – (Contratto di espansione).1. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità, l'impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.
  2. Il contratto di cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere:
   a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
   b) la programmazione temporale delle assunzioni;
   c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
   d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5.
  3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi.
  4. Ai fini della stipula del contratto di espansione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonché il numero delle assunzioni.
  5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NaSpi, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. I benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefìci di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. La prestazione di cui al comma 5 del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.
  7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 è consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. I benefìci di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefìci di cui al comma 3 e al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. L'impresa è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto, previa idonea certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore. Ai lavoratori individuati nel presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 24-bis. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali, è distinto per categorie e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.
  9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.
  10. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014.
  11. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 13,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 45 milioni per l'anno 2026 e di 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  12. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 7 e 11 del presente articolo si provvede:
   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ’Fondi di riserva e speciali’ della missione ’Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   d) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   e) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente decreto”.
  2. I contratti di solidarietà espansiva sottoscritti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo e le relative agevolazioni continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza».

  All'articolo 27:
   al comma 1, capoverso i-quater), le parole: «, riservato a investitori professionali,» sono soppresse.

  All'articolo 28:
   al comma 1, quarto periodo, le parole: «della predetta direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui al secondo periodo»;
   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per i controlli e le ispezioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
   al comma 4, dopo le parole: «per ciascuno degli anni» è inserita la seguente: «dal».

  Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:
  «Art. 28-bis.(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147) – 1. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: ”A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE” sono sostituite dalle seguenti: ”L'ISEE” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, ovvero un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013”;
   b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: ”Nel caso di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono individuati con le medesime modalità applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'ISEE corrente è calcolato con le modalità di cui al presente comma e ha validità di sei mesi dalla data della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione”».

  All'articolo 29:
   al comma 5, dopo le parole: «piccola e media dimensione,» sono inserite le seguenti: «anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,» e dopo le parole: «con decreto del Ministero dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,»;
   al comma 6:
    all'alinea, la parola: «tecnologia» è sostituita dalla seguente: «tecnologica»;
    alla lettera a), le parole: « cybersecuruty, big data e analyticssono sostituite dalle seguenti: « cybersecurity, big data e analytics) e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things»;
    alla lettera b), le parole: «200 mila» sono sostituite dalla seguente: «50.000»;
   al comma 7:
    alla lettera b), dopo la parola: «manifatturiere» sono aggiunte le seguenti: «nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili»;
    alla lettera c), le parole: «500 mila» sono sostituite dalla seguente: «100.000»;
   dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. I soggetti di cui al comma 7, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figuri come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera c), può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato»;
   dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. Con l'obiettivo strategico di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione, nell'interesse generale e per la crescita del Paese, attraverso soluzioni innovative e tecnologiche che consentano di accedere in forme semplificate ai servizi della pubblica amministrazione, ottimizzandone la fruizione, considerata l'evoluzione del servizio postale in funzione delle mutate esigenze degli utenti, al fine di promuovere il superamento del divario digitale e la coesione sociale e territoriale e di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità in tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche in modalità digitale nonché di servizi evoluti, in mobilità a domicilio, nelle aree urbane, decentrate e rurali, semplificando l'accesso universale dei cittadini e delle imprese ai nuovi servizi, anche di comunicazione elettronica, e sostenendo lo sviluppo del commercio elettronico, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni cui consentire l'accesso anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e sono stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di remunerazione dell'attività prestata dal citato fornitore nel caso in cui lo stanziamento previsto dal comma 9-quater del presente articolo non sia sufficiente a remunerare il servizio effettivamente prestato.
  9-ter. Con i decreti di cui al comma 9-bis sono individuati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di gestione di servizi di interesse economico generale, le categorie di utenti ammessi alla fruizione dei servizi previsti dal medesimo comma 9-bis, il livello e le modalità di effettuazione delle prestazioni da parte del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nonché la misura massima del contributo riconosciuto a valere sulle risorse di cui al comma 9-quater del presente articolo. Mediante apposita convenzione sono definiti i rapporti tra la pubblica amministrazione statale titolare del servizio digitale e il citato fornitore del servizio universale, compresi i connessi servizi a sportello o in mobilità.
  9-quater. Una quota delle entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzata, entro il limite massimo di 15 milioni di euro annui, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per le finalità di cui ai commi da 9-bis a 9-octies. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, le parole: “in misura non inferiore al 15 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 10 per cento” e, al terzo periodo, le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1o luglio 2019”.
  9-quinquies. Secondo i criteri previsti dai decreti di cui ai commi 9-bis e 9-ter, le pubbliche amministrazioni non statali possono consentire l'accesso alle aree dei servizi digitali dei quali sono titolari o che sono ad esse delegati anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma ciascuna amministrazione provvede, nei limiti delle risorse iscritte per tale scopo in appositi capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  9-sexies. Qualora l'accesso ai servizi digitali di cui ai commi 9-bis e 9-quinquies necessiti dell'identificazione degli aventi diritto, il personale del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti disposizioni, assumendo a tale fine la qualità di incaricato di pubblico servizio.
  9-septies. Sono a carico esclusivo dell'utente l'effettuazione dei servizi digitali in mobilità a domicilio e la prestazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli individuati dai decreti di cui al comma 9-bis. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, provvede alla pubblicazione, anche nel proprio sito internet istituzionale, delle informazioni sugli eventuali servizi aggiuntivi e sulla disponibilità di servizi digitali in mobilità a domicilio, specificandone la natura e il costo.
  9-octies. Al fine di assicurare l'ammortamento dei costi sostenuti per le attività necessarie, il servizio di interesse economico generale di cui al comma 9-bis del presente articolo è garantito dal fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale.
  9-novies. Per il medesimo fine di cui al comma 9-bis, l'Agenzia nazionale del turismo promuove i servizi turistici e culturali e favorisce la commercializzazione di prodotti enogastronomici, tipici e artigianali, in Italia e all'estero, anche attraverso un portale dedicato già esistente e l'affidamento della realizzazione e della gestione di un'apposita carta, su supporto cartaceo o digitale, che consente, anche mediante strumenti e canali digitali e dispositivi mobili e previo deposito da parte del titolare di una somma presso l'emittente della carta, di acquistare beni e servizi per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto, degli istituti e dei luoghi della cultura, dei parchi di divertimento e degli spettacoli viaggianti, di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e di prodotti enogastronomici a seguito di apposite convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici e privati, nonché di usufruire della rete logistica dell'emittente per l'invio dei citati prodotti nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari. La realizzazione e la gestione della carta sono affidate al soggetto che risulti in possesso dei seguenti requisiti volti ad assicurare una diffusa e immediata operatività della carta attraverso l'impiego delle proprie dotazioni:
   a) gestione di servizi pubblici;
   b) esperienza pluriennale maturata nei servizi finanziari di pagamento effettuati a sportello, elettronicamente anche in mobilità ed evoluti;
   c) esperienza pluriennale nella gestione di carte prepagate realizzate dalla pubblica amministrazione;
   d) presenza capillare nel territorio nazionale di infrastrutture fisiche e logistiche».

  All'articolo 30:
   al comma 2, lettera f), le parole: «con popolazione superiore compresa» sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione compresa»;
   al comma 3, lettera a), dopo le parole: «al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica» sono inserite le seguenti: «e di edilizia residenziale pubblica»;
   al comma 7, secondo periodo, le parole: «inseriti, nel sistema» sono sostituite dalle seguenti: «inseriti nel sistema»;
   al comma 11, le parole: «di cui al all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
   dopo il comma 14 la tabella denominata «Tabella di riparto» è soppressa;
   dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
  «14-bis. Per stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata l'implementazione del programma pluriennale per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1. A partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. I comuni che non rispettano il citato termine decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo e le relative risorse rientrano nella disponibilità del fondo di cui al comma 14-quater. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13.
  14-ter. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, a partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Le risorse ripartite ai sensi del comma 14-quater, per un ammontare pari al 60 per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalità di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (N02), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Al fine di fronteggiare le criticità dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della giunta regionale della Lombardia e con il presidente della provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco – Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione alla società ANAS Spa, nonché la ex strada statale 639 e la strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, i tempi, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del Commissario straordinario con oneri a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare, nei limiti di quanto indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni interessate nonché di società controllate dalle medesime amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Per la realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”;
   b) al comma 21, le parole: ”31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: ”31 gennaio 2021”.
  14-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1o giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  14-quinquies. Le risorse disponibili per l'anno 2019 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subìto tagli dei trasferimenti del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subìto per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari assistenziali e idrici integrati coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per i quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso dei servizi socio-sanitari assistenziali, e l'8 per cento, nel caso dei servizi idrici integrati. I comuni beneficiari utilizzano il contributo di cui al presente comma per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio».

  Nel capo II, dopo l'articolo 30 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 30-bis. – (Norme in materia di edilizia scolastica) – 1. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della società Consip Spa e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.
  2. Qualora la società Consip Spa e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara entro il termine di novanta giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare i lavori di cui al medesimo comma 1, anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
  3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione a uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.

  Art. 30-ter. – (Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi) – 1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
  2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
  3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
  5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.
  6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al periodo precedente.
  7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
  8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
  9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1o gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.
  10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
  Art. 30-quater.(Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico) – 1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto.
  2. Al fine di favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde alle citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il contributo di cui al presente comma non è soggetto a riparto percentuale tra gli aventi diritto e può essere riassorbito da eventuale convenzione appositamente stipulata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Il totale dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente.
  4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “1o gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2020”.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

  All'articolo 31:
   al comma 1, lettera b), capoverso Art. 185-ter:
    al comma 1, le parole: «recante gli “Orientamenti» sono sostituite dalle seguenti: «recante orientamenti»;
   al comma 2:
    all'alinea, dopo le parole: «iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-bis» sono inserite le seguenti: «o, comunque, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11-ter,»;
    alla lettera b), le parole: «attraverso, incentivi» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso incentivi»;
    al comma 3, primo periodo, le parole: «dei specifici requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «degli specifici requisiti».

  All'articolo 32:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «consorzi nazionali» sono inserite le seguenti: «e alle organizzazioni collettive delle imprese», le parole: «dell'originalità dei prodotti italiani, ivi inclusi quelli agroalimentari, venduti all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «del made in Italy, compresi i prodotti agroalimentari, nei mercati esteri» e dopo le parole: «Codice della proprietà industriale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti»;
   al comma 2, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;
   al comma 6, alinea, le parole: «del codice di proprietà industriale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;
   al comma 8, le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7»;
   al comma 9, primo periodo, le parole: «di natura non regolamentare dal» sono sostituite dalla seguente: «del» e le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7»;
   al comma 12, le parole: «decreto legislativo 19 marzo 2005, n. 30» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;
   al comma 16:
    all'alinea, le parole: «del Codice della proprietà industriale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,»;
    alla lettera a), capoverso 1, le parole: «ratificato con legge» sono sostituite dalle seguenti: «ratificato ai sensi della legge»;
    al comma 17, alinea, le parole: «del Codice della proprietà industriale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,».

  Nel capo IV, prima dell'articolo 33 è inserito il seguente:
  «Art. 32-bis. – (Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali) – 1. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  “2-bis. Le transazioni di cui al comma 2 sono estese anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali adottate ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008”.

  2. Per le attività di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dal presente articolo, il termine di adesione è esteso alle attività pendenti ovvero alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  All'articolo 33:
   al comma 1:
    al primo periodo, le parole: «con particolare riferimento in materia di mitigazione rischio idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico», le parole: «e gli altri programmi» sono sostituite dalle seguenti: «e agli altri programmi» e le parole: «delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati»;
    al quarto periodo, le parole: «le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati»;
    al sesto periodo, le parole: «decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,»;
   al comma 2:
    al primo periodo, le parole: «delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati»;
    al quarto periodo, le parole: «le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati»;
    al sesto periodo, le parole: «decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “ed educativo, anche degli enti locali” sono soppresse;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali”.

  2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui validità sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1.
  2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato».

  Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 33-bis.(Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo, le parole: “e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “, 2018 e 2019” e, al secondo periodo, le parole: “alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “e il servizio effettivo nelle unità cinofile alla data del 31 dicembre 2018”. Le disposizioni di cui al primo periodo sono applicate attraverso le procedure assunzionali da autorizzare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  Art. 33-ter.(Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 875 sono inseriti i seguenti:
  “875-bis. Le disposizioni dei commi da 875-ter a 875-septies sono approvate in attuazione dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il quale è data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.
  875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia in termini di saldo netto da finanziare è stabilito nell'ammontare complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021.
  875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli Venezia Giulia un trasferimento per spese di investimento pari a 400 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e per la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche per la prevenzione dei danni atmosferici, da erogare in quote pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 50 milioni di euro per l'anno 2025, nonché l'assegnazione di 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse ancora da ripartire del Programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura dell'80 per cento a seguito degli stati di avanzamento dei lavori. Lo schema dell'accordo di programma di cui al periodo precedente è presentato dalla regione ai Ministeri competenti; in assenza di osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si intende sottoscritto ed è esecutivo.
  875-quinquies. All'articolo 51, terzo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo la parola: ‘tributi’ sono inserite le seguenti: ‘, delle addizionali’.
  875-sexies. All'articolo 51, quarto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
   ‘b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione;
   b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni’.

  875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono destinate all'aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia”.

  2. All'onere di cui al comma 875-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 86 milioni di euro per l'anno 2020 e a 120 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Al restante onere, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. All'onere di cui al comma 875-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 126 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018.
  4. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “15 marzo 2019” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio 2019”, le parole: “31 marzo 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2019” e le parole: “15 aprile 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto 2019”.
  5. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “15 marzo 2019” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio 2019”;
   b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi;
   c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Per la regione Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi precedenti è versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi; in mancanza di tale versamento entro il predetto termine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali”.

  6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 886 è inserito il seguente:
  “886-bis. Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono versate all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione”».

  All'articolo 34:
   al comma 2, le parole: «che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano quale oggetto investimenti in forma di debito o di capitale di rischio»;
   al comma 3, la parola: «risetto» è sostituita dalla seguente: «rispetto»;
   al comma 4, le parole: «con decreto il Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «il Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «e le autonomie».

  All'articolo 35:
   al comma 1:
    al capoverso 125-ter, secondo periodo, dopo la parola: «pubblicazione» sono inserite le seguenti: «e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria»;
    al capoverso 125-quater, secondo periodo, le parole: «legge 8 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «legge 28 dicembre 2015, n. 208».

  All'articolo 36:
   al comma 2:
    alla lettera e), capoverso, secondo periodo, le parole: «l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR» sono sostituite dalle seguenti: «l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR»;
    alla lettera f), capoverso 501-bis, le parole: «nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei pertinenti princìpi dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea»;
    alla lettera h), capoverso 502-bis:
   al primo periodo, dopo le parole: «35.000 euro nell'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita»;
   al secondo periodo, dopo le parole: «esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494,» sono inserite le seguenti: «nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,»;
   è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai sensi del presente comma è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecnofinanza (fintech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.
  2-ter. La sperimentazione di cui al comma 2-bis si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea ed è caratterizzato da:
   a) una durata massima di diciotto mesi;
   b) requisiti patrimoniali ridotti;
   c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
   d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
   e) definizione di perimetri di operatività.

  2-quater. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-bis stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
   a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
   b) i requisiti patrimoniali;
   c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
   d) i perimetri di operatività;
   e) gli obblighi informativi;
   f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
   g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
   h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;
   i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
   l) le eventuali garanzie finanziarie;
   m) l’iter successivo al termine della sperimentazione.

  2-quinquies. Le misure di cui al comma 2-ter possono essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 2-bis.
  2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalità del periodo di sperimentazione, ciascuna autorità, nell'ambito delle materie di propria competenza, anche in raccordo con le altre autorità, ha facoltà di adottare iniziative per la sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis. Nelle more di eventuali adeguamenti normativi, al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono autorizzare temporaneamente i soggetti ammessi alla sperimentazione medesima a operare nel mercato sulla base di un'interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica del settore.
  2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e la stabilità finanziaria.
  2-octies. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB, L'IVASS, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2-novies. Le autorità di vigilanza e di controllo sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a stipulare accordi con una o più università sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e centri di ricerca ad esse collegati aventi ad oggetto lo studio dell'applicazione alla loro attività istituzionale degli strumenti di intelligenza artificiale, di registri contabili criptati e di registri distribuiti, nonché la formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti dagli accordi di cui al presente comma le autorità provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di bilancio.
  2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  “7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9”;
   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  “9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza. È fatta salva la corresponsione ai componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11”.

  2-undecies. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018”.
  2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole: “ad operarvi nel periodo transitorio,» sono sostituite dalle seguenti: «ad operare con le medesime modalità nel periodo transitorio,”.
  2-terdecies. La Consob ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La Consob può stabilire con regolamento le modalità e i termini degli adempimenti previsti dal presente comma».

  Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 36-bis. – (Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine) – 1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-octies.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 del presente articolo, realizzati, anche mediante l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni dei predetti fondi di investimento europei a lungo termine (fondi di ELTIF), da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
  2. L'investimento si perfeziona con la destinazione di somme, per un importo non superiore a 150.000 euro nell'anno e non superiore a 1.500.000 euro complessivamente, per la sottoscrizione delle quote o azioni di uno o più ELTIF o di uno o più fondi di ELTIF.
  3. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono beneficiare del regime fiscale speciale disciplinato dalle disposizioni del presente articolo gli investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di quote o azioni di fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
   a) il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non è superiore a 200 milioni di euro per ciascun anno, fino a un limite massimo complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro;
   b) almeno il 70 per cento del capitale è investito in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

  4. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo da parte degli ELTIF si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme nazionali di esecuzione.
  5. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'investimento negli ELTIF o nei fondi di ELTIF deve essere detenuto per almeno cinque anni. In caso di cessione delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF prima della scadenza del suddetto termine, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto mese successivo a quello in corso alla data di cessione. Tuttavia, in caso di cessione o di rimborso delle quote o azioni prima della scadenza del suddetto termine, le agevolazioni previste dal presente articolo trovano comunque applicazione qualora il loro controvalore sia integralmente investito in un altro ELTIF o fondo di ELTIF entro novanta giorni dalla cessione o dal rimborso.
  6. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma 1 relativamente ai redditi rivenienti dall'investimento negli ELTIF, anche realizzato tramite la sottoscrizione di quote o azioni di fondi di ELTIF, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto dal comma 5.
  7. Il trasferimento a causa di morte delle azioni o quote detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF che abbiano optato per il regime speciale non è soggetto all'imposta di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in via sperimentale per gli investimenti effettuati nell'anno 2020.
  10. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
  11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
  Art. 36-ter. – (Proroga del termine per la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione) – 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 16, le parole: “fino al 30 giugno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2019”».

  All'articolo 37:
   al comma 1, secondo periodo, le parole: «di natura non regolamentare e» sono soppresse;
   al comma 3, le parole: «sino a non oltre il» sono sostituite dalle seguenti: «fino a data non successiva al».

  All'articolo 38:
   al comma 1, lettera c), dopo le parole: « non destinate annualmente» sono inserite le seguenti: «alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:
   a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;
   b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della presente lettera.

  1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.
  1-quinquies. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del fondo di cui al comma 1-ter è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  1-sexies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al citato comma 1-bis.
  1-septies. Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato “Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane”, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa utile al raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale conclusione dei contratti di rinegoziazione è comunque subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo periodo è incrementato, anche in via pluriennale, con le seguenti modalità:
   a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In tal caso, il limite alle somme che il citato Commissario straordinario è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è corrispondentemente ridotto;
   b) mediante riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria ad esso intestato. In tal caso, l'importo delle somme versate è computato ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al secondo periodo della lettera a).

  1-octies. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento da parte dei comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 1-septies del presente articolo, è riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, si provvede:
   a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: “accantonata per l'anno 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “accantonata per gli anni 2017, 2018 e 2019” e le parole “Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 e per l'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019”. Per l'anno 2019, la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente comma, è ripartita per le finalità indicate alle lettere a) e b) del medesimo articolo 18, comma 1, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  1-decies. Il fondo di cui al comma 1-septies è annualmente ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-bis e 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza-Stato città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in proporzione all'entità delle rate annuali di rimborso del debito.
  1-undecies. I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1o gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziano pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano delle passività individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, i comuni di cui al presente comma, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro della società Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.
  1-duodecies. Al comma 2-bis dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione” sono sostituite dalle seguenti: “fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto”.
  1-terdecies. La tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I

Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Fino al 20 per cento 4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento 10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti

15 anni

Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni

20 anni

  1-quaterdecies. Nell'ambito delle misure volte ad assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, è riconosciuto al comune di Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  1-quinquiesdecies. I comuni interessati dagli eventi sismici della provincia di Campobasso e della città metropolitana di Catania individuati, rispettivamente, dalla delibera del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, approvano il rendiconto della gestione previsto dall'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e lo trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dalla data dell'approvazione»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della Sezione regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente secondo la procedura dell'articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2-ter. La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi.
  2-quater. Le rimodulazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non sospendono le azioni esecutive e, considerata la situazione di eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego della competente Sezione della Corte dei conti entro venti giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo del Consiglio comunale. Per i piani per cui pende la fase istruttoria presso la Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione predetta è tenuta a concludere la fase istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter. Entro i successivi cinque giorni, la Commissione invia le proprie considerazioni istruttorie conclusive alla competente Sezione territoriale della Corte dei conti, che provvede alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio riformulato entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
  2-quinquies. A decorrere dall'anno 2019, al comune di Campione d'Italia è corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorità per le spese di funzionamento dell'ente, a valere sulle somme iscritte nel capitolo 1379, denominato “Contributo straordinario al comune di Campione d'Italia”, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno».

  Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 38-bis.(Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni) – 1. All'articolo 1, comma 859, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: “a quello del secondo esercizio precedente” sono aggiunte le seguenti: “. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;”.
  2. All'articolo 1, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”.
  Art. 38-ter.(Procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni) – 1. All'articolo 73, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: “il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni”.
  Art. 38-quater. – (Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana) – 1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati ad applicare, nell'anno 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, ad effettuare, con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione e dell'approvazione del bilancio di previsione.
  2. In relazione alle disposizioni del comma 1, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:
   a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni definitive di cassa» sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;
   c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

  3. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti:
  “881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014-2020 già destinate alla programmazione della Regione siciliana, che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue.
  881-ter. Alla Regione siciliana è attribuito un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307”;
   b) al comma 885 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane di cui al periodo precedente è incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro”».

  Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 39-bis. – (Bonus eccellenze) – 1. All'articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “programma operativo nazionale”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “programma operativo complementare”.
  Art. 39-ter. – (Incentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno) – 1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1o gennaio 2019 al 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, nel limite di 200 milioni di euro, a carico del programma operativo complementare “Sistemi di politiche attive per l'occupazione” 2014-2020, approvato con deliberazione del CIPE n. 22/2018 del 28 febbraio 2018».

  All'articolo 40:
   al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono disciplinati» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate».

  All'articolo 41:
   al comma 1, le parole: «, altresì, anche» sono sostituite dalla seguente: «anche».

  Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
  «Art. 41-bis.(Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto) – 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 250 sono inseriti i seguenti:
  “250-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le disposizioni del comma 250 del presente articolo si applicano ai lavoratori in servizio o cessati dall'attività alla medesima data che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell'ambito di applicazione della presente disposizione anche i soggetti di cui al primo periodo che:
   a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;
   b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione di inabilità di cui al comma 250 del presente articolo.

  250-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni per l'applicazione del comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis è riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal comma 250-bis e dal presente comma si provvede:
   a) quanto a 7,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
   b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   c) quanto a 3.734.500 euro per l'anno 2019 e a 533.500 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto».

  All'articolo 42:
   al comma 1, le parole: «Ministro delle sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico».

  All'articolo 43:
   al comma 3:
    all'alinea, le parole: «legge 19 gennaio 2019, n. 3» sono sostituite dalle seguenti: «legge 9 gennaio 2019, n. 3»;
    dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   « a-bis) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: “nel proprio sito internet” sono inserite le seguenti: “ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale,”»;
    dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis) dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:
  “26-bis. Al fine di consentire i controlli previsti dalle norme di legge, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici può accedere alle banche dati gestite dalle amministrazioni pubbliche o da enti che, a diverso titolo, sono competenti nella materia elettorale o che esercitino funzioni nei confronti dei soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici. Per i medesimi fini e per l'esercizio delle funzioni istituzionali della Commissione possono essere predisposti protocolli d'intesa con i citati enti o amministrazioni”;
    alla lettera d):
     all'alinea le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
     al capoverso 28-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi enti è fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti ai sensi del secondo periodo in favore dei partiti, dei movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco. Le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale di cui al precedente periodo devono essere annotati in separata e distinta voce del bilancio d'esercizio»;
     dopo il capoverso 28-bis è aggiunto il seguente:
  «28-ter. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati che violano gli obblighi previsti dal comma 28-bis, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore delle elargizioni in denaro, dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti»;
   al comma 4, le parole: «legge 19 gennaio 2019, n. 3» sono sostituite dalle seguenti: «legge 9 gennaio 2019, n. 3»;
     dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato, e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020».

  All'articolo 44:
   al comma 1, le parole: «interventi infrastrutturali» sono sostituite dalla seguente: «investimenti», dopo le parole: «l'Agenzia per la Coesione territoriale procede» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con le amministrazioni interessate,», le parole: «dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e dopo le parole: «Piano operativo» sono inserite le seguenti: «per ogni Amministrazione»;
   al comma 2, le parole: «e dei Ministeri competenti per area tematica, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «e rappresentanti, per i Piani di competenza regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale, rappresentanti delle regioni, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3»;
   al comma 3:
    all'alinea, dopo le parole: «alle amministrazioni centrali» è inserita la seguente: «regionali»;
    alla lettera b), la parola: «annuali» è soppressa;
    la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano operativo, ovvero esprimono il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE»;
    la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   « d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati, comprese le verifiche sull'attuazione»;
   al comma 4, dopo le parole: «FSC 2007-2013» sono inserite le seguenti: «già istituiti»;
   al comma 5, le parole: «secondo le disposizioni normative di cui di cui all'articolo 1, comma 703, lettera l), legge 23 dicembre 2014, n. 190» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
   il comma 6 è sostituito dal seguente:
  « 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano in ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori, ove individuati anche nei documenti attuativi»;
   al comma 7, lettera b), la parola: «sentite» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con»;
   il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. L'Amministrazione titolare del Piano operativo oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta responsabile della selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano già finanziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, della vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi, dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti dell'intervento, della presentazione degli stati di avanzamento nonché delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari»;
   al comma 9, le parole: «a fini» sono sostituite dalle seguenti: «al fine»;
   al comma 10:
    l'alinea è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud, di concerto con le amministrazioni competenti, limitatamente alle lettere b) e c) del presente comma, al fine di contribuire:»;
    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle amministrazioni per le quali risultino fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate ai sensi del comma 7»;
   al comma 12, primo periodo, le parole: «di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore del presente decreto»;
   al comma 13, terzo periodo, le parole: «Fondo e sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sviluppo e coesione»;
   al comma 14:
    al primo periodo, le parole: «di cui alla delibera CIPE n. 25/2016» sono sostituite dalle seguenti: «già vigenti per la programmazione 2014-2020»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «e le autonomie» e dopo le parole: «2007-2013» sono aggiunte le seguenti: «e per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario»;
   al comma 15, lettera b), le parole: «degli interventi ricompresi nei Piani» sono sostituite dalle seguenti: «dei Piani».

  Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
  «Art. 44-bis. – (Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale) – 1. Alle aggregazioni di società, per le quali non è stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aventi sede legale, alla data del 1o gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società, si applicano le disposizioni del presente articolo, a condizione che il soggetto risultante dalle predette aggregazioni abbia la sede legale in una delle regioni citate e che le aggregazioni siano deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
  2. Le attività per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, recante “Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, e ai componenti reddituali di cui all'articolo 1, comma 1067, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non ancora dedotti, risultanti da situazioni patrimoniali approvate ai fini dell'aggregazione, sono trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, in crediti d'imposta secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo; il limite è calcolato con riferimento ad ogni soggetto partecipante all'aggregazione. Ai fini del rispetto del limite di cui al primo periodo, si trasformano dapprima le attività per imposte anticipate trasferite al soggetto risultante dall'aggregazione e, in via residuale, le attività per imposte anticipate non trasferite dagli altri soggetti partecipanti all'aggregazione. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresì oggetto di conferimento le attività per imposte anticipate di cui al primo periodo ed è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile.
  3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società risultante dall'aggregazione, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta dei soggetti conferenti o delle società scisse è condizionata all'esercizio, da parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al citato articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto l'aggregazione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono compresi anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.
  4. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall'aggregazione da parte dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente per legge, nella misura del 25 per cento delle attività per imposte anticipate di cui al comma 2 iscritte nel primo bilancio della società risultante dall'aggregazione; per la restante parte, la trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi e decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio. Ai fini del periodo precedente, in caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, per i soggetti conferenti e per le società scisse la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale ha avuto effetto l'aggregazione. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione:
   a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le eccedenze residue relative all'importo del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative ad attività per imposte anticipate trasformate ai sensi del presente articolo;
   b) non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. I crediti d'imposta di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

  5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aggregazioni alle quali partecipino soggetti che abbiano già partecipato a un'aggregazione o siano risultanti da un'aggregazione alla quale siano state applicate le disposizioni del presente articolo.
  6. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, alle perdite fiscali e all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, del conferente si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferendosi alla società conferente le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alla società conferitaria quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui al comma 2 del presente articolo.
  7. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva comunicazione ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea.
  8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni di euro per l'anno 2033.
  9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 4 e 8 del presente articolo, pari a 73,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 103 milioni di euro per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 103,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,12 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede:
   a) quanto a 29,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 80,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili;
   e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   f) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

  All'articolo 46:
   al comma 1:
    alla lettera a), dopo le parole: «come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017» e le parole: «sono abrogate» sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse»;
    alla lettera b), le parole: «sono abrogate» sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse».
  All'articolo 47:
   al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «architetti» sono inserite le seguenti: «, dottori agronomi, dottori forestali»;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato “Fondo salva-opere”. Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
  1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è surrogato nei diritti del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, è preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata.
  1-quater. Ferma restando l'operatività della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo.
  1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1o gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al presente comma, secondo le procedure e le modalità previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo.
  1-sexies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies non si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni.
  1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
  alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici».

  Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:
  «Art. 47-bis.(Misure a sostegno della liquidità delle imprese) – 1. All'articolo 159 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  ”4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18, del presente codice è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni”».

  All'articolo 48:
   al comma 1, le parole: «nonché gli impegni» sono sostituite dalle seguenti: «nonché degli impegni» e dopo la parola: «milioni», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «di euro»;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «1-bis. Fermo restando che l'ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, è subordinata alla capacità di incrementare l'efficienza energetica rispetto alla situazione ex-ante, il risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti è determinato:
   a) in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le fonti solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
   b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi.

  1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell'Allegato II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016.
  1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti modifiche del citato decreto 11 gennaio 2017».

  All'articolo 49:
   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
   al comma 2, dopo le parole: «che si svolgono» sono inserite le seguenti: «in Italia o»;
   al comma 3, secondo periodo, le parole: «è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed» sono soppresse;
   al comma 4:
    alla lettera c), dopo le parole: «manifestazioni fieristiche internazionali di settore» sono inserite le seguenti: «, che si svolgono in Italia o all'estero,»;
    alla lettera e), le parole: « e) le procedure» sono sostituite dalle seguenti: « d) le procedure».

  Dopo l'articolo 49 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 49-bis.(Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro) – 1. Al fine di favorire e di potenziare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a coloro che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell'arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione.
  2. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1, sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:
   a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
   b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;
   c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
   d) attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.

  3. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
  4. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto solo nel caso in cui le erogazioni liberali siano effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo comma 1 con sistemi di pagamento tracciabili.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri di proporzionalità, nonché le modalità per garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7. L'INPS provvede, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 e al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal medesimo ai fini del rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7.
  6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione secondaria di secondo grado beneficiarie dell'erogazione liberale di cui al comma 1 pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonché le modalità di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attività da realizzare o in corso di realizzazione. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7. Per il riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Art. 49-ter.(Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma) – 1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, compete ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.
  2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 2.500.000 euro, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente per il superamento del predetto stato di emergenza».

  All'articolo 50:
   al comma 1, dopo le parole: «di 111» sono inserite le seguenti: «milioni di» e dopo le parole: «di 47 milioni di» è inserita la seguente: «euro»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025»;
   al comma 2:
    all'alinea, le parole: «dal comma 1 del presente articolo e dal secondo periodo della lettera n) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis del presente articolo», dopo le parole: «a 314,091» sono inserite le seguenti: «milioni di», dopo le parole: «a 317,891» sono inserite le seguenti: «milioni di» e dopo le parole: «a 307,791» sono inserite le seguenti: «milioni di»;
    alla lettera a), le parole: «292,4 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «292,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;
    alla lettera b), le parole: «di euro 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2020» e le parole: «di cui alla legge all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;
    alla lettera f), le parole: «milioni euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «milioni di euro» e dopo la parola: «Fondo» sono inserite le seguenti: «di parte corrente»;
    alla lettera g), le parole: «dal 2019 e» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al» e dopo la parola: «Fondo» sono inserite le seguenti: «di conto capitale»;
    alla lettera h), le parole da: «dell'autorizzazione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «degli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
    alla lettera i), dopo le parole: «12,833 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui», dopo le parole: «9,4 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui», le parole: «Ministero dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», le parole: «per anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020» e dopo le parole: «3,433 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
    alla lettera m), dopo le parole: «al 2025» sono inserite le seguenti: « , in termini di fabbisogno e di indebitamento netto»;
    alla lettera n), le parole: «corrisponde utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente utilizzo» e il secondo periodo è soppresso;
    alla lettera r), dopo le parole: «5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 938,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 537,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

  Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
  «Art. 50-bis.(Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

A.C. 1807-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: strumentali nuovi, aggiungere le seguenti: in beni strumentali immateriali legati al processo di digitalizzazione delle imprese e dei professionisti, di cui all'allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232,.
1. 5. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
   al medesimo periodo:
   sostituire le parole: dal 1o aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, con le seguenti: dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020,;
   sostituire le parole: è maggiorato del 30 per cento con le seguenti: è maggiorato del 40 per cento;
   sopprimere il secondo periodo.
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 416 milioni di euro per l'anno 2020, 760 milioni di euro per l'anno 2021, 643 milioni di euro per l'anno 2022, 597 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 537 milioni di euro per l'anno 2025, 487 milioni di euro per l'anno 2026 e 149 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 544,6 milioni di euro per l'anno 2020, 962,1 milioni di euro per l'anno 2021, 790 milioni di euro per l'anno 2022, 744 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 684 milioni di euro per l'anno 2025, 505,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 93,9 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 19. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, Colaninno, De Micheli, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Madia, Mancini, Melilli, Navarra, Padoan, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 140 milioni di euro per l'anno 2020, 220 milioni di euro per l'anno 2021, 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2020, 17,9 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, e 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 16. Boschi, Marattin, Boccia, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: esclusi fino a: n. 917.
*1. 2. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: esclusi fino a: n. 917.
*1. 20. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1o aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 con le seguenti: dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 178,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 18. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, Colaninno, De Micheli, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Madia, Mancini, Melilli, Navarra, Padoan, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal 1o aprile 2019 con le seguenti: dal 1o gennaio 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, e quanto a 7,35 milioni di euro per l'anno 2019, 14,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 7,35 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 14. Benamati.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o aprile 2019 con le seguenti: 1o gennaio 2019.
1. 3. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 31 dicembre 2019 fino a: locazione finanziaria con le seguenti: 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, e quanto a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine entro il 15 luglio 2020 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2020; entro il 15 gennaio 2021 sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 10. Librandi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
1. 4. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, e quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2019, 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 13. Benamati.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è maggiorato del 30 per cento con le seguenti: è maggiorato del 40 per cento.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 267,6 milioni di euro per l'anno 2020, 456,1 milioni di euro per l'anno 2021, 361 milioni di euro per l'anno 2022, 346 milioni di euro per l'anno 2023, 326 milioni di euro per l'anno 2024, 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 68,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 139 milioni di euro per l'anno 2020, 254 milioni di euro per l'anno 2021, 214 milioni di euro per l'anno 2022, 199 milioni di euro per l'anno 2023, 179 milioni di euro per l'anno 2024, 163 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 15. Boschi, Marattin, Boccia, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 40 per cento.
1. 6. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 416 milioni di euro per l'anno 2020, 760 milioni di euro per l'anno 2021, 643 milioni di euro per l'anno 2022, 597 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 537 milioni di euro per l'anno 2025, 487 milioni di euro per l'anno 2026 e 149 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 544,6 milioni di euro per l'anno 2020, 962,1 milioni di euro per l'anno 2021, 790 milioni di euro per l'anno 2022, 744 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 684 milioni di euro per l'anno 2025, 505,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 93,9 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 17. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, Colaninno, De Micheli, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Madia, Mancini, Melilli, Navarra, Padoan, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche qualora i beni agevolati siano oggetto di temporaneo utilizzo all'estero, anche in virtù di contratti di noleggio transitorio, in strutture produttive appartenenti alla medesima impresa beneficiaria.

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 480.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*1. 11. Benamati, Moretto, De Micheli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche qualora i beni agevolati siano oggetto di temporaneo utilizzo all'estero, anche in virtù di contratti di noleggio transitorio, in strutture produttive appartenenti alla medesima impresa beneficiaria.

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 480.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*1. 21. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 7. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 02. Fornaro, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 04. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 010. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per la parte di investimenti non eccedente 500.000 euro, a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 08. Ferro, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in colture arboree)

  1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 01. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in colture arboree)

  1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 03. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Investimenti in colture arboree)

  1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1. 011. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «non superiori a euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 40.000»;
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 17 a 22 sono abrogati.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 23, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
   « g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti, nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo»;
   b) dopo l'articolo 55 è aggiunto il seguente:
  «55-bis. – (Imposta sul reddito d'impresa)1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
   2. In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
   3. Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
   4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.
   5. L'applicazione del presente articolo esclude quella dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.
   6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto il presente articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta.
   7. In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo, anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo»;
   c) all'articolo 116, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  « 2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  2. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, l'ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato senza tenere conto delle disposizioni di cui al citato articolo 55-bis.
2. 2. Boschi, Marattin, Boccia, De Micheli, Madia, Navarra, Padoan.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Riduzione dell'aliquota IRES)

  1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1o gennaio 2020, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 28 a 34 sono abrogati.
  3. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 460,37 milioni di euro per l'anno 2021 e 63 milioni di euro per l'anno 2022.
2. 1. Marattin.

  Al comma 1, sostituire le parole: 3,5 punti con le seguenti: 9 punti.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole: 1,5 punti con le seguenti: 4 punti;
   sostituire le parole: 2,5 punti con le seguenti: 6,5 punti;
   sostituire le parole: 3 punti con le seguenti: 9 punti.
2. 5. Marattin.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: accantonati a riserva inserire le seguenti: delle riserve di valutazione.
2. 3. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di rilanciare la crescita del settore turistico, all'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di quanto indicato all'articolo 68, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo.».
2. 04. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Sterilizzazione dell'aumento delle accise su benzina e gasolio)

  1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera c) è abrogata.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 02. Boschi, Marattin.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Detrazioni fiscali per immobili dei soggetti IRES)

  1. La normativa che disciplina le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli immobili si interpreta nel senso che la stessa si applica ai soggetti IRES anche con riferimento ad interventi realizzati su beni oggetto dell'attività da essi esercitata.
2. 03. Foti, Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Integrale deducibilità IMU dalle imposte sui redditi)

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «nella misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 nella misura del cento per cento».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo per gli immobili effettivamente ed esclusivamente utilizzati per l'attività di impresa o professionale.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 417 milioni di euro per l'anno 2019, 334 milioni di euro per l'anno 2020 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 5. Benamati.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   d-bis) alle unità immobiliari di categoria catastale C1 e a quelle strumentali utilizzate nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
   b) al comma 9-bis dopo le parole: «dall'impresa costruttrice alla vendita» sono inserite le seguenti: «nonché le aree destinate alla costruzione per la successiva vendita».

  1-ter. All'articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «dei terreni agricoli e dell'abitazione principale» sono sostituite dalle seguenti: «immobili rientranti tra i fabbricati costruiti o ristrutturati dalle imprese edili per la successiva vendita nonché delle aree edificabili iscritte in bilancio tra le “rimanenze” dalle medesime imprese; dei terreni agricoli; dell'abitazione principale; delle unità immobiliari di categoria catastale C1 e per quelle strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni».
  1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nei limiti di 400 milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 3. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Ruffino, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Giacometto, Gagliardi, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami, Casino.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si considerano strumentali gli immobili utilizzati nell'esercizio di impresa, anche se locati a terzi».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 100 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 4. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si considerano strumentali gli immobili utilizzati nell'esercizio di impresa, anche se locati a terzi».
3. 1. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
  Art. 65-bis. – (Immobili strumentali). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 65 si applicano anche agli immobili strumentali per l'esercizio di attività di lavoro autonomo in forma singola o associata.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni fiscali in materia di immobili strumentali.
3. 6. D'Alessandro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In considerazione della crisi economica e al fine di alleggerire il carico fiscale per gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività artigianale e del piccolo commercio, per i quali non si verifica l'effetto sostitutivo dell'IMU rispetto alla determinazione dei redditi fondiari, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nel limite di spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per dette unità immobiliari:
   a) l'imposta municipale propria di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, dell'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, ridotta al 75 per cento;
   b) la tassa sui rifiuti e il tributo per i servizi indivisibili sono determinati applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ridotta al 75 per cento.

  1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:
   a) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 7. Mandelli, Martino.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e al 31 dicembre 2020 e sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
3. 2. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Stabilizzazione della cedolare secca)

  1. Al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2019».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 163 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Stabilizzazione della cedolare secca del 10 per cento per gli alloggi «a canone concordato»)

  1. Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento».
  2. L'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a decorrere dall'anno 2019 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Nuova IMU)

  1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
  2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
  4. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui alla lettera 0a) del comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.
  5. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.
  6. L'imposta di cui al comma 1 relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, assicurando la neutralità finanziaria nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. 06. Fragomeli, Marattin, Melilli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esenzione IMU per gli immobili dello Stato)

  1. L'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si interpreta nel senso che sono ricompresi tra gli immobili dello Stato oggetto dell'esenzione anche gli immobili posseduti dall'Agenzia del demanio.
  2. Negli accertamenti emessi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 696 e 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471.
3. 07. Fragomeli, Bazoli, Ubaldo Pagano, Melilli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 683, è inserito il seguente:
  « 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».
*3. 02. Pastorino, Fassino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 683, è inserito il seguente:
  « 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».
*3. 05. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fiscalità speciale per comuni ad alta marginalità socio-economica)

  1. Ai fini del contenimento della desertificazione commerciale nei piccoli comuni italiani si prevede l'azzeramento delle imposte per imprese ed esercizi commerciali di particolari comuni da identificare con successivo provvedimento del Ministero competente in base a criteri di altitudine, densità di popolazione e numero di attività economiche.
3. 011. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Norma di interpretazione in materia di coadiuvanti agricoli)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui alla legge all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
3. 04. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Norma di interpretazione in materia di coadiuvanti agricoli)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
3. 010. Ferro, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:
  Art. 39-bis. – (Specializzazioni). – 1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo previo parere del Consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.

  2. Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
  3. Il titolo di specialista può essere conseguito:
   a) da iscritti da almeno due anni nella Sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi;
   b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;
   c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

  4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei princìpi fissati nella convenzione tipo definita dal Consiglio Nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.
  5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
  6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
  7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
3. 013. Orlando.

ART. 4.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 39 il primo periodo è sostituito dal seguente: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare»;
   b) dopo il comma 42-bis è aggiunto il seguente:
  « 42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis»;
   c) il comma 44 è sostituito dal seguente:
  «44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42».

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 01, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 4. Porchietto, Gelmini, Barelli, Mandelli, Martino, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Squeri.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: e in quelle fino alla fine del periodo.
4. 1. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Sopprimere il comma 2.
4. 3. Boschi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure fiscali in materia di sicurezza)

  1. Coloro che acquistano dispositivi di sicurezza, ivi compresi impianti di allarme, videocamere di sorveglianza e manufatti volti a garantire l'inaccessibilità della proprietà privata, ovvero si avvalgono di dispositivi di servizi di sicurezza in comodato d'uso, possono beneficiare di una detrazione dell'IRPEF del 50 per cento fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro annui. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.
  2. Alle imprese che intendono dotarsi dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento per spese sino ad un ammontare complessivo sino a 50.00 euro per ciascun anno del triennio 2019,2020 e 2021. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.
  3. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. 02. Bignami, Giacomoni, Martino, Baratto, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di split payment per le cessioni dei prodotti della filiera ittica verso Pubbliche Amministrazioni o società da esse controllate)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17-ter, comma 1-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «nonché, al fine di incentivare la commercializzazione attraverso strutture di mercato organizzate, alle cessioni di prodotti ittici effettuate nei confronti di mercati ittici gestiti da amministrazioni pubbliche o da società da esse controllate».
4. 03. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tutti i casi in cui sia oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria la riconducibilità delle attività di ricerca a quelle previste alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, ma venga comunque verificato l'effettivo sostenimento dei costi da parte del soggetto beneficiario e lo stesso abbia provveduto alla redazione ed alla conservazione della documentazione prevista dal presente articolo ai fini della fruizione del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e senza l'applicazione di sanzioni».
4. 06. Acquaroli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, alinea, sostituire le parole: limitatamente al 30 per cento, con le seguenti: limitatamente al 20 per cento;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 3, primo periodo, le parole: «e per i quattro periodi successivi.», sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove periodi successivi.».
5. 3. Mor.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso «5-bis.».
5. 1. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «5-ter», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I cittadini di cui al presente comma hanno diritto al rimborso di imposte e sanzioni eventualmente già corrisposte sulla base di contestazioni derivanti dall'applicazione della normativa previgente.
5. 13. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «5-ter», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.
5. 9. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «5-quater», primo periodo dopo le parole: i redditi di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: di importo non superiore a euro 100.000.
5. 151. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «5-quater», primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 90 per cento.
5. 152. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ovvero ai soggetti che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Salvo quanto previsto all'articolo 50, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 76 milioni di euro per l'anno 2019 e 106 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. 5. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, i redditi da lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del 75 per cento del loro ammontare, per ulteriori cinque periodi di imposta.

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2019 e a 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. 6. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Al comma 4, lettera b), capoverso «3-quater», ultimo periodo, sopprimere la parola: Non.
5. 10. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, le parole:, ovvero ai soggetti che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Salvo quanto previsto all'articolo 50, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 7. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b), i redditi da lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, per ulteriori cinque periodi di imposta.

  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 8. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Negli anni 2019 e 2020 per i cittadini italiani iscritti all'Aire ed alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 1.000.000 ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova attività sia una start-up innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio fiscale del 50 per cento sul reddito imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e delle corrispondenti proiezioni triennali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 12. Fitzgerald Nissoli, Mandelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Alternanza Scuola-Lavoro)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, al fine di riavviare i percorsi in alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 784, 785, 786 e 787, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 54,52 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5. 05. Fragomeli, Ascani, Boschi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Rossi.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Struttura di missione per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero)

  1. Al fine di incentivare il rientro delle professionalità dall'estero e in applicazione dell'articolo IX.2 della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi ad insegnamento superiore nella regione europea (convenzione di Lisbona) è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una struttura di missione ad hoc a cui è attribuito il compito di svolgere le attività di centro nazionale di informazione, valutazione e controllo per accelerare il riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli conseguiti all'estero. Per l'operatività della struttura di missione di cui al comma 1 sono stanziati 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 06. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine di incentivare il rientro delle professionalità dall'estero e in applicazione dell'articolo IX.2 della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi ad insegnamento superiore nella regione europea (convenzione di Lisbona) è istituita, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una struttura di missione ad hoc a cui è attribuito il compito di svolgere le attività di centro nazionale di informazione, valutazione e controllo per accelerare il riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli conseguiti all'estero.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 03. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

ART. 5-ter

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. Al fine di garantire e tutelare i diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali impegnati nelle attività di consegna di pasti a domicilio in ambito urbano, il Governo è delegato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a regolamentare tutti i rapporti di lavoro che si instaurano in tale ambito.

  4. La disciplina della condizione di lavoratori è affidata alla contrattazione collettiva e dovrà ispirarsi ai seguenti criteri direttivi:
   a) equiparazione di tutele e diritti riconosciuti nel lavoro subordinato;
   b) divieto di pagamento a cottimo;
   c) individuazione di un compenso orario fisso;
   d) copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
5-ter. 1. Epifani, Boldrini, Fassina, Pastorino.

ART. 6

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione», sono soppresse.
6. 2. Fregolent.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera d) è abrogata.
6. 3. Fregolent.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «1-quater. Assorbenti igienici per ciclo mestruale»

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede:
   a) per 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019, 2020, 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   b) per 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;
   c) per 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. 02. Prestigiacomo, Gelmini, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:
    1-quater. Assorbenti igienici per ciclo mestruale.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 170 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019, si provvede mediante attuazione del successivo comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiano, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
6. 03. Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:
    1-quater. Assorbenti igienici per ciclo mestruale.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 170 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
6. 04. Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «41-quinquies. Pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili e girelli destinati all'infanzia».

  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 20 dicembre 2018, n. 145.
6. 010. Calabria, Gelmini, Palmieri, Carfagna, Marrocco, Spena, Versace, Prestigiacomo, Mandelli, Martino, D'Attis, Bagnasco, Battilocchio, Bignami, Cannizzaro, Fiorini, Gagliardi, Minardo, Mugnai, Nevi, Novelli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Pittalis, Rotondi, Ruffino, Saccani Jotti, Scoma, Elvira Savino, Silli, Squeri, Maria Tripodi, Vietina, Zanella, Labriola, Ripani, Fasano, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Della Frera, Tartaglione, Fatuzzo, Giacometto, Orsini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è altresì deducibile un importo annuo massimo di 700 euro per spese documentate tramite fattura o scontrino, sostenute dal contribuente per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi. Tale deduzione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione è stabilito in ragione del numero dei figli».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco dei beni il cui costo d'acquisto può essere oggetto della deduzione e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
6. 011. Calabria, Palmieri, Gelmini, Carfagna, Marrocco, Spena, Versace, Prestigiacomo, Mandelli, Martino, D'Attis, Bagnasco, Battilocchio, Bignami, Cannizzaro, Fiorini, Gagliardi, Minardo, Mugnai, Nevi, Novelli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Pittalis, Rotondi, Ruffino, Saccani Jotti, Scoma, Elvira Savino, Silli, Squeri, Maria Tripodi, Vietina, Zanella, Labriola, Ripani, Fasano, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Della Frera, Tartaglione, Fatuzzo, Giacometto, Orsini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Flat tax incrementale)

  1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del 50 per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. 013. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Bellucci, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

ART. 7.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Sino al 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 40 milioni di euro annui a partire dal 2022, si provvede mediante riduzione di 20 milioni delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, e di 20 milioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritti, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 6. Giacometto, Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entro i successivi dieci anni, inserire le seguenti: effettuino interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia, ovvero;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 22. Marattin.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.
7. 21. Marattin.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entro i successivi dieci anni, inserire le seguenti: effettuino interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia, ovvero;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 20. Marattin.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: degli stessi, inserire le seguenti: ovvero ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 14. D'Alessandro.

  Al comma 1, sostituire le parole: o B con le seguenti: o superiore.
7. 28. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, sopprimere le parole: anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche.
7. 26. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, con le seguenti: senza variazione volumetrica e di sagoma rispetto al fabbricato preesistente.
7. 27. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 16, comma 4 lettera d-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
7. 29. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni del primo periodo si applicano, altresì, «agli edifici su cui si realizzano interventi di incisiva ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, da destinare alla vendita, e alle aree già urbanizzate, sulle quali realizzare nuovi fabbricati rispondenti ai più moderni standard energetici ed antisismici».
7. 4. Germanà, Mandelli, Martino, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o di nuova costruzione di cui alla lettera e) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in aree urbanizzate comunque denominate dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché alla successiva alienazione degli stessi o delle unità immobiliari realizzate. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 12. Benamati, Moretto, De Micheli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o di nuova costruzione di cui alla lettera e) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in aree urbanizzate comunque denominate dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché alla successiva alienazione degli stessi o delle unità immobiliari realizzate. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 132 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
7. 37. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché alla successiva alienazione degli stessi. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 13. Benamati, Moretto, De Micheli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché alla successiva alienazione degli stessi. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 105 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
7. 38. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disciplina di cui al comma 1 non è applicabile ai centri storici, alle Zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come definite negli strumenti urbanistici vigenti e alle aree e agli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.
7. 30. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di massimizzare gli effetti incentivanti del presente articolo, la disposizione di cui al comma 1 si applica, entro il limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, non solo nelle ipotesi di acquisto di fabbricati da demolire e ricostruire, ma anche per l'acquisto di edifici su cui realizzare interventi di incisiva ristrutturazione quali il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia da destinare alla vendita con caratteristiche completamente rinnovate, nonché per l'acquisto di aree già urbanizzate sulle quali realizzare i fabbricati rispondenti ai più moderni standard energetici e antisismici. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.

  1-ter. Agli oneri derivati dal comma 1-bis pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai finì del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 42. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: « b-bis) di demolizione e ricostruzione effettuati su edifici a destinazione residenziale, anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio»,
   b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» aggiungere le seguenti: «nonché di demolizione e ricostruzione anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio,».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 41. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data di esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali.

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 40. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di interventi di ristrutturazione, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per il 2019 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari 30 milioni di euro per il 2019 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 24. Mandelli, Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 14, comma 1 e al comma 2, lettera b) e lettera b-bis), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  1-ter. All'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «nell'anno 2019» aggiungere le seguenti: «, 2020 e 2021»,
  1-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
7. 34. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 14, comma 1 e comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, le parole: «31 dicembre 2019» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  1-ter. All'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo le parole: «nell'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «, 2020 e 2021».
7. 44. Foti, Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
7. 33. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7. 45. Foti, Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La normativa di cui alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli immobili deve essere interpretata nel senso che la stessa si applichi ai soggetti Ires anche con riferimento ad interventi realizzati su beni oggetto dell'attività da essi esercitata.
7. 32. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 10 comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole: «1000 euro» con le seguenti: «100 euro»;

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 16. Nardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dell'articolo 67 la lettera b) è abrogata;
   b) al comma 1 dell'articolo 68 le parole: «e b) ed il secondo periodo» sono soppresse;
   c) al comma 2 dell'articolo 68 le parole da: «Il costo dei terreni» fino a «valore degli immobili» sono soppresse.

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 17. Nardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, per i trasferimenti di fabbricati, a favore di imprese di intermediazione immobiliare e persone fisiche che entro i successivi dodici mesi si impegnano a rivendere l'immobile, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al secondo periodo.
7. 18. Nardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'adeguamento sismico delle coperture dei fabbricati può essere realizzato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 1444/1968 nei limiti di una sopraelevazione effettiva dell'edificio stesso non superiore al metro di altezza.
7. 19. Nardi.

  All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La definizione delle procedure di condono di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nonché le relative procedure di accesso da espletarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è estesa a tutti gli immobili, aventi una destinazione d'uso residenziale, a condizione che siano stati acquistati in buona fede in base a un titolo astrattamente idoneo e formalmente valido ad attestarne la proprietà, e che risultino regolarmente accatastati da più di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli che, successivamente alla data di acquisto, sono stati sottoposti a un procedimento di accertamento di regolarità amministrativa, anche se concluso con sentenza sfavorevole. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività criminali, anche se abusivamente occupati; agli immobili siti in complessi o villaggi turistici oggetto di lottizzazione abusiva; agli immobili in corso di costruzione e non ancora ultimati; agli immobili non utilizzati costantemente dal proprietario come dimora abituale, quelli in cui il proprietario non abbia la residenza anagrafica e comunque a quelli non stabilmente abitati, quali le seconde case; agli immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale o commerciale.
7. 400. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Cessione di credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia)

  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al periodo precedente, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma».
7. 02. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Credito di imposta per innovazione e ristrutturazioni)

  1. Il credito di imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 è riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 nel limite di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno dei due anni.
  2. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 è riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni. Il limite di spesa sostenuto, di cui al comma 1 del medesimo articolo, è elevato a euro 300.000.
  3. All'onere di cui ai commi 1 e 2, pari ad euro 65 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
7. 011. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali)

  1. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo e nei manufatti contenenti amianto strumentali all'attività agricola, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  2. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-sexies.2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 3 del presente articolo sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2019,10 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro annui per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 03. Incerti, Gadda, Critelli, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Meccanismo per fruire delle detrazioni fiscali fino a loro esaurimento)

  1. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione non goduta al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».
  2. Agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine, il seguente comma: «La detrazione non goduta al termine del periodo quinquennale o decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».
7. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. La disposizione di cui al n. 103) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che la fornitura di energia elettrica per uso domestico ricomprende anche gli usi destinati alle parti comuni come individuate dagli articoli 177 e 177-bis del codice civile.
7. 04. Moretto, De Menech, Gadda.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Defiscalizzazione e decontribuzione premi una tantum)

  1. Al fine di rilanciare la crescita dell'attività turistico-ricettiva i premi di risultato corrisposti in busta paga una tantum, e comunque per non più di due volte nel corso del medesimo anno civile, in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente di impresa alberghiera, sono esenti da imposizione fiscale e non soggetti al versamento di contributi a fini previdenziali e a fini assicurativi contro gli infortuni da parte del datore di lavoro e da parte del lavoratore. Le esenzioni di cui al primo periodo non si applicano alla parte del singolo premio di risultato eventualmente eccedente la somma di euro 200.
  2. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 si applica nel limite di spesa di euro 1.000.000, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
7. 09. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Deducibilità IRAP costo lavoratori stagionali)

  1. Al fine di rilanciare la crescita dell'attività turistico-ricettiva, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, alle imprese alberghiere è consentita la piena deducibilità, ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del costo sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-octies del medesimo decreto legislativo, nel limite di spesa complessiva annua di 20 milioni di euro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le modalità di attuazione del presente articolo.
7. 010. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detrazione fiscale di spese sostenute per l'acquisto di materiale, beni e prodotti finiti destinati agli interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

  1. In via sperimentale, per l'anno 2019, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, sino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro, per l'acquisto di materiali, beni e prodotti finiti per l'esecuzione di lavori necessari agli interventi di manutenzione ordinaria individuati all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati all'interno di unità immobiliari residenziali e loro pertinenze possedute o detenute sulla base di idoneo titolo e adibite ad abitazione principale, con l'eccezione delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1 e A/8.
  2. Qualora trattasi di unità immobiliari cointestate, la detrazione spetta esclusivamente ad uno dei singoli cointestatari a prescindere dalla quota di possesso e a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 015. Paita, Moretto.

ART. 7-ter.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «6-ter», sostituire le parole: euro 2.500.000 con le seguenti: euro 3.500.000.
7-ter. 163. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «6-ter», sostituire le parole: euro 2.500.000 con le seguenti: euro 3.000.000.
7-ter. 162. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  «7-bis. Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è rilasciato alle piccole e medie imprese (PMI) titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni individuate ai sensi del comma 1, nei casi in cui il credito spettante, certo liquido ed esigibile, sia scaduto in data antecedente al sorgere dell'obbligo contributivo e sia di importo superiore all'onere da esso derivante. A tale fine le imprese interessate rivolgono specifica istanza presso gli istituti o gli enti abilitati al rilascio del DURC, presentando la documentazione comprovante. Ove l'istanza sia accolta, non si fa luogo alla erogazione delle sanzioni previste per il ritardato versamento degli oneri contributivi. Con decreto del Ministro lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità applicative del presente comma, anche prevedendo modalità di compensazione diretta tra le amministrazioni debitrici e creditrici».
7-ter. 161. Baldelli, Mandelli.

ART. 8.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  «01. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole “al 31 dicembre 2019” sono soppresse;
   b) al comma 1-bis, le parole “al 31 dicembre 2021” sono soppresse;
   c) al comma 1-ter, le parole “e fino al 31 dicembre 2021” sono soppresse.
   01-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 01, nei limiti di 480 milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»
8. 5. Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Giacometto, Gagliardi, Labriola, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami, Casino, Fiorini.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora si provveda all'applicazione sull'immobile di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma, nonché ai commi da 1-ter a 1-quinquies, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento».

  01-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 01, nei limiti di 400 milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 6. Fiorini, Carrara, Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami, Cortelazzo.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  «01. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente: “Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”»
*8. 1. Foti, Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  «01. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente: “Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”»
*8. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Mazzetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine per il godimento della detrazione è prorogato al 31 dicembre 2030.
8. 13. Germanà, Mandelli, Martino, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In alternativa all'agevolazione di cui al comma 1, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

  1-ter. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 2008 e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento. In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.
  1-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'immobile di cui al comma 1-bis. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduta.
  1-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-quater, pari a 76,4 milioni nel 2021, 152,8 milioni nel 2022, 229,2 milioni nel 2023, 305,6 milioni nel 2024, 382 milioni nel 2025 e 458,4 milioni nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8. 7. Benamati, Moretto, De Micheli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In alternativa all'agevolazione di cui al comma 1, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

  1-ter. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 2008 e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento. In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.
  1-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'immobile di cui al comma 1-bis. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduta.
  1-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-quater, pari a 76,4 milioni nel 2021, 152,8 milioni nel 2022, 229,2 milioni nel 2023, 305,6 milioni nel 2024, 382 milioni nel 2025 e 458,4 milioni nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8. 10. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1o luglio 2019 al 31 dicembre 2020 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, 35,5 milioni di euro per l'anno 2020, 54,5 milioni di euro per l'anno 2021, 46,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 e 31 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 9. Boschi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge n. 63 del 2013, relativi alla messa in sicurezza antisismica degli immobili, il limite di spesa per unità immobiliare per ciascun anno entro il quale si applicano le detrazioni fiscali previste, è aumentato a 130.000 euro per i capannoni industriali.
   1-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, nei limiti di 300 milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»
8. 4. Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030.

  1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 58,8 milioni nel 2023, 117,6 milioni nel 2024, 176,4 milioni nel 2025, 235,2 milioni nel 2026, 294 milioni nel 2027 e nel 2028, 352,8 milioni nel 2029, 294 milioni nel 2030, 235,2 milioni nel 2031, 176,4 milioni nel 2032, 117,6 milioni nel 2033 e 58,8 milioni nel 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8. 8. Benamati, Moretto, De Micheli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030.

  1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 58,8 milioni nel 2023, 117,6 milioni nel 2024, 176,4 milioni nel 2025, 235,2 milioni nel 2026, 294 milioni nel 2027 e nel 2028, 352,8 milioni nel 2029, 294 milioni nel 2030, 235,2 milioni nel 2031, 176,4 milioni nel 2032, 117,6 milioni nel 2033 e 58,8 milioni nel 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*8. 12. Cannizzaro, Gelmini, Mandelli, D'Ettore, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dall'anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 3. Fiorini, Gelmini, Carrara, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Cortelazzo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
   Art. 8-bis.
(Percorso di completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico- ricettive, condizionato all'implementazione di ulteriori prescrizioni di sicurezza)

  1. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole «30 giugno 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) al secondo periodo, dopo la parola «localizzate» sono inserite le seguenti: «nei comuni dell'Isola d'Ischia, nelle province nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e»;
   c) dopo il secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le strutture ricettive turistico alberghiere che non hanno presentato la SCIA parziale entro il 1o dicembre 2018 completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2019 previa presentazione entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno sei delle sopra elencate prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche. Per le strutture che non sono state ammesse al piano straordinario di adeguamento antincendio di cui al decreto 16 marzo 2012, deve essere attestato anche il possesso dei relativi requisiti».
*8. 04. Boschi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Percorso di completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico-ricettive, condizionato all'implementazione di ulteriori prescrizioni di sicurezza)

  1. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole «30 giugno 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) al secondo periodo, dopo la parola «localizzate» sono inserite le seguenti: «nei comuni dell'Isola d'Ischia, nelle province nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e»;
   c) dopo il secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le strutture ricettive turistico alberghiere che non hanno presentato la SCIA parziale entro il 1o dicembre 2018 completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2019 previa presentazione entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno sei delle sopra elencate prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche. Per le strutture che non sono state ammesse al piano straordinario di adeguamento antincendio di cui al decreto 16 marzo 2012, deve essere attestato anche il possesso dei relativi requisiti».
*8. 08. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Danni subiti durante le gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e in seguito all'ondata di maltempo del mese di maggio 2019)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Emilia-Romagna può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 02. Incerti, Critelli, Benamati, Carla Cantone, Delrio, De Maria, De Micheli, Marco Di Maio, Fassino, Franceschini, Marattin, Orlando, Pagani, Pini, Rizzo Nervo, Rossi, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Bonus matrimonio)

   1. A decorrere dall'anno 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 40.000 euro, a favore di coloro i quali contraggono matrimonio.
   2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
   3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»
8. 06. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Certificazione statica e sismica)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1.1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.»

  Conseguentemente, all'articolo 50:
   a) al comma 2 sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro fino alla fine dell'alinea con le seguenti: pari a 401,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 530,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 656,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 550,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 698,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 587,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 503,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 369,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 416,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 349,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 352,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 342,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 339,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 3339,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 3338,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.071,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 429,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 567,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 657,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 562,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 710,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 597,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 513,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
   b) dopo la lettera l, inserire la seguente: l-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020,18 milioni di euro per l'anno 2021, 25 milioni di euro per l'anno 2022, e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 03. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione non goduta al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».
  2. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, è aggiunto infine, il seguente comma: «3-quinquies. La detrazione non goduta al termine del periodo quinquennale o decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».
  3. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, è aggiunto infine, il seguente comma: «2-ter. La detrazione non goduta al termine del periodo quinquennale o decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».
8. 05. Foti, Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al periodo precedente, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione della disposizione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma».
8. 07. Foti, Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10. 1. Butti, Rizzetto, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli, Ciaburro, Caretta, Prisco.

  Sopprimerlo.
*10. 22. Moretto, Benamati, De Micheli, Gadda.

  Sopprimerlo.
*10. 31. D'Ettore, Gelmini, Gagliardi, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Bagnasco, Cassinelli, Fiorini, Nevi, Novelli.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «o ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
   b) al comma 2-sexies, primo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
   c) al comma 2-sexies il secondo periodo è soppresso;
   d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

  2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: «ed altri soggetti privati» sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
   b) al comma 1-quinquies il terzo periodo è soppresso;
   c) al comma 1-septies, secondo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti privati» sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
   d) al comma 1-septies il terzo periodo è soppresso;
   e) dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente: «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 110 milioni per il 2019, 106 milioni per il 2020 e 101 milioni per il 2021 mediante corri- spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 13. Moretto, Gadda, Marco Di Maio, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 3.1 con il seguente:
  3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare di cederle a qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, e a quest'ultimo, che a sua volta può optare di cederle a qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari in alternativa all'utilizzo diretto delle stesse, rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire il capoverso comma 1-octies con il seguente:
  1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare di cederle a qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo, che a sua volta può optare di cederle a qualunque soggetto avente diritto compresi gli istituti bancari in alternativa all'utilizzo diretto delle stesse, rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. 25. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso comma 3.1, dopo le parole: a quest'ultimo rimborsato, aggiungere le seguenti: con una maggiorazione del 10 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le parole: a quest'ultimo rimborsato aggiungere le seguenti: con una maggiorazione del 10 per cento;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2020 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 15. Bazoli, Fragomeli.

  Al comma 1, capoverso comma 3.1, dopo le parole: «a quest'ultimo rimborsato», aggiungere le seguenti: «con una maggioranza del 10 per cento» e;

  Conseguentemente:
   al comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le parole: «a quest'ultimo rimborsato» aggiungere le seguenti: «con una maggioranza del 10 per cento» e;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2020 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
10. 346. Bazoli, Fragomeli.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in cinque quote annuali, con le seguenti: in tre quote annuali.

  Conseguentemente all'articolo 50, comma 2, apportate le seguenti modifiche:
   a) alinea, sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro fino alla fine dell'alinea con le seguenti:, pari a 411,025 milioni di euro per l'anno 2019, a 529,291 milioni di euro per l'anno 2020, a 648,891 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.089,375 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 439,375 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 565,541 milioni di euro per l'anno 2020, a 650,391 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:;
   b) dopo la lettera l), inserire la seguente: l-bis) quanto a 10,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
10. 28. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in cinque quote annuali, con le seguenti: in tre quote annuali.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 17. Fragomeli.

  Al comma 1, capoverso 3.1, sostituire, le parole: in cinque quote annuali, con le seguenti: in tre quote annuali.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in cinque quote annuali, con le seguenti: in tre quote annuali.
   all'articolo 50, comma ,:
    a) all'alinea, sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro fino alla fine dell'alinea con le seguenti:, pari a 411,025 milioni di euro per l'anno 2019, a 529,291 milioni di euro per l'anno 2020, a 648.891 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.089,375 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 439 375 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 565,541 milioni di euro per l'anno 2020, a 650,391 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478.891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:;
    b) dopo la lettera l), inserire la seguente:
   «l-bis) quanto a 10,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».
10. 347. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in cinque quote annuali, con le seguenti: in due quote annuali.
10. 2. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 1, capoverso comma 3.1, dopo le parole: in cinque quote annuali di pari importo aggiungere le seguenti: o, nel caso di gravi problemi di liquidità accertati dall'Agenzia delle entrate e nei limiti delle risorse disponibili per la presente disposizione, in due quote annuali di pari importo.

  Conseguentemente al comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le parole: in cinque quote annuali di pari importo aggiungere le seguenti: o, nel caso di gravi problemi di liquidità accertati dall'Agenzia delle entrate e nei limiti delle risorse disponibili per la presente disposizione, in due quote annuali di pari importo.
10. 12. Librandi.

  Al comma 1, capoverso comma 3.1, dopo le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» aggiungere le seguenti: «o, nel caso di gravi problemi di liquidità accertati dall'Agenzia delle entrate e nei limiti delle risorse disponibili per la presente disposizione, in due quote annuali di pari importo» e.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le parole: in cinque quote annuali di pari importo aggiungere le seguenti: o, nel caso di gravi problemi di liquidità accertati dall'Agenzia delle entrate e nei limiti delle risorse disponibili per la presente disposizione, in due quote annuali di pari importo.
10. 348. Librandi.

  Al comma 1, capoverso comma 3.1, secondo periodo, sostituire le parole da: Il fornitore fino a: finanziari con le seguenti: Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito di imposta ad altri soggetti privati.
10. 342. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso comma 3.1, secondo periodo, dopo le parole: beni e servizi, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

  Conseguentemente:
   sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari;
   dopo il comma 3 dell'articolo 10 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-sexies il secondo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

  3-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: «ed altri soggetti privati» sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
   b) al comma 1-quinquies il terzo periodo è soppresso;
   c) al comma 1-septies, secondo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti privati» sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
   d) al comma 1-septies il terzo periodo è soppresso;
   e) dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente:
  «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

  3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 110 milioni per il 2019, 106 milioni per il 2020 e 101 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 345. Moretto.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ai propri fornitori di beni e servizi, con l'esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di quest'ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari con le seguenti: a qualunque soggetto avente il diritto compresi gli istituti bancari in alternativa all'utilizzo diretto delle stesse, rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. 341. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole da: con esclusione della possibilità fino a: finanziari.
10. 416. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole da: Rimane fino a: finanziari.
10. 417. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Dall'anno 2020, la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica agli interventi realizzati su qualunque immobile a qualunque titolo posseduto, oggetto di intervento.

  1-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, nei limiti di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 4. Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Giacometto, Gagliardi, Labriola, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami, Casino.

  Al comma 2, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine le seguenti parole: oppure con il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

  Conseguentemente:
   al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede, quanto a 15,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da partire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 32. Benamati.

  Al comma 2, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il soggetto avente diritto alle detrazioni in alternativa alla facoltà di cui al primo periodo del presente comma può optare altresì per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

  Conseguentemente:
   al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: e all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede, quanto a 15,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 349. Benamati.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fornitore che accetta di applicare lo sconto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applica la ritenuta di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2, con le seguenti: commi 1, 2 e 2-bis;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni di euro per l'anno 2021, 3,4 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 414 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 410. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fornitore che accetta di applicare lo sconto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applica la ritenuta di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2, con le seguenti: commi 1, 2 e 2-bis;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 414 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 16. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3.1. Il secondo periodo del comma 2-sexies dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è soppresso.
10. 3. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2029 volto a garantire il pieno ristoro delle spese relative alle operazioni di finanziamento a cui le imprese fornitrici di cui commi 1 e 2 hanno fatto ricorso per mantenere la liquidità necessaria alla continuità dell'attività d'impresa.
  3.2. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i criteri per accedere al fondo da parte dei soggetti interessati.
  3.3. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 14. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2020 con le medesime modalità di cui ai citati articoli 14 e 16.

  3.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 21. Boschi, Marattin, Fregolent, Boccia, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3.1. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), dei del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 n. 165110 e del 18 aprile 2019 n. 100372.
10. 20. Ungaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per cui si è attivato l’iter di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del citato articolo 16. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-bis e seguenti del citato articolo 16; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445.».

  3.2. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede, nei limiti di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 6. Fiorini, Carrara, Mandelli, Prestigiacomo, Bignami, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Cortelazzo.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3.1. Dopo l'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserito il seguente:

«Art. 16-quater.

(Detrazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli alimentati ad energia elettrica)
   1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2020 relative all'acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 45.000 euro IVA inclusa.
   2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria M1 omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4.
   3. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e non è cumulabile con altri benefìci concessi dalla normativa vigente.
   4. Per gli interventi di cui al comma 1, il soggetto avente diritto alle, detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal concessionario e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

  3.2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 1031 a 1047 sono abrogati.
  3.3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, introdotto dal comma 3-bis del presente articolo.
10. 24. Fragomeli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2029 volto a garantire il pieno ristoro delle spese relative alle operazioni di finanziamento a cui le imprese fornitrici di cui commi 1 e 2 hanno fatto ricorso per mantenere la liquidità necessaria alla continuità dell'attività d'impresa.

  3.2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i criteri per accedere al fondo da parte dei soggetti interessati.
  3.3. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 411. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2020 con le medesime modalità di cui ai citati articoli 14 e 16.

  3.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 412. Boschi, Marattin, Fregolent, Boccia, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alle prestazioni soggetti ad aliquota Iva del 10 per cento, ricomprende le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento o distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
10. 8. Gagliardi, Cortelazzo, Ruffino, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Giacometto, Labriola.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, n. 165110, e del 18 aprile 2019, n. 100372.
10. 413. Ungaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1.All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente:
  «1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-ter, e 1-quater in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore presente disposizione.».
10. 414. Melilli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al periodo precedente, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
10. 415. Melilli.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Stabilizzazione delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica Ecobonus)

  1. La lettera a) del comma 67 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla seguente:
   a) all'articolo 14:
    1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2019»;
    2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2019» e, al terzo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2019»;
    3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2019»;

  2. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La detrazione di cui al presente comma è del 65 per cento per le spese, sostenute dal 1o gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013».
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 nel limite massimo di 600 milioni di euro per l'anno 2019, e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dai commi 4 e 5.
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è abrogato;
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota dei 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua, e 110 (prodotti i fitosanitari) sono abrogati.
  6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
10. 02. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Stabilizzazione del Sismabonus)

  1. Al primo periodo del comma 2-quater.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta,» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere da 1o gennaio 2022».
  2. Al secondo periodo del comma 2-quater.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «La predetta detrazione» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021».
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutati in 420 milioni di euro per l'anno 2022 e in 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dai commi 4 e 5.
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è abrogato.
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua, e 110 (prodotti i fitosanitari) sono abrogati.
  6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
10. 01. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sismabonus, cessione del credito anche per interventi eseguiti su unità immobiliari)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente: «1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-ter, e 1-quater in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore presente disposizione».
10. 011. Melilli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Cessione di credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia)

  1. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al periodo precedente, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma».
10. 09. Melilli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Meccanismo per fruire delle detrazioni fiscali fino a loro esaurimento)

  1. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione non goduta al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei successivi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza del suo ammontare».
  2. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine, il seguente comma: «19-bis. La detrazione non goduta al termine del periodo quinquennale o decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza del suo ammontare».
  3. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine, il seguente comma: «2-ter. La detrazione non goduta al termine del periodo quinquennale o decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza del suo ammontare».
10. 010. Melilli.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Applicazione dell'aliquota IVA agevolata 10 per cento al calore per uso domestico erogato da sistemi di teleriscaldamento)

  1. Al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento» sono sostituite dalle seguenti: «sono incluse le quote di fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento nonché l'energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».
  2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 07. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

  1. Al fine di incentivare la crescita del settore turistico, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per il 2019 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 013. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese al clienti alloggiati in strutture ricettive)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
10. 08. Boschi.

ART. 11.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità applicative previste dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, volte a favorire l'aggregazione tra le micro, piccole e medie imprese e di accrescerne individualmente e collettivamente la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

  7-ter. È riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento, sino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, per gli investimenti realizzati all'interno di una aggregazione di imprese finalizzata ad accrescere la capacità innovativa delle stesse e realizzata con contratto di rete ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. La medesima agevolazione viene estesa a forme aggregative realizzate con forme similari e a condizione che venga redatto uno specifico programma di rete, preventivamente asseverato da organismi di espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, in cui si attesti la finalizzazione della stessa allo sviluppo della capacità innovativa e competitiva della forma aggregata.
  7-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 7-ter non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese per investimento di cui al comma 7-ter del presente articolo.
  7-quinquies. Al credito d'imposta di cui al comma 7-ter non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  7-sexies. All'onere di cui al comma 7-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 1. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

ART. 12.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Agenzia delle entrate aggiungere le seguenti: , da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale,.
12. 3. Ferro, Lucaselli, Osnato, Lollobrigida.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «o quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «o ciascun trimestre di emissione del documento ovvero di ricezione del documento comprovante l'operazione».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Repubblica di San Marino, aggiungere le seguenti: e modifica ai termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
12. 4. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sopprimere le parole: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1o luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 337 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Repubblica di San Marino, aggiungere le seguenti: e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi.
12. 8. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono esclusi dagli adempimenti di cui al presente comma i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla legge del 23 dicembre 2014, n. 190.».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Repubblica di San Marino, sono aggiunte le seguenti: e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi.
*12. 2. Caretta, Ciaburro, Butti, Lucaselli, Osnato, Prisco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere infine il seguente periodo: «Sono esclusi dagli adempimenti di cui al presente comma i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla legge del 23 dicembre 2014, n. 190.».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Repubblica di San Marino, sono aggiunte le seguenti: e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi.
*12. 5. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i primi sei mesi a decorrere dall'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al comma 1, le sanzioni di cui al periodo precedente non si applicano se l'operazione è certificata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, con le relative modalità».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Repubblica di San Marino, sono aggiunte le seguenti: e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi.
**12. 1. Ciaburro, Caretta, Butti, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i primi sei mesi a decorrere dall'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al comma 1, le sanzioni di cui al periodo precedente non si applicano se l'operazione è certificata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, con le relative modalità».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Repubblica di San Marino, sono aggiunte le seguenti: e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi.
**12. 6. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per il triennio 2019, 2020 e 2021, per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e i titolari di partita IVA operanti nei comuni classificati come montani non si applicano gli obblighi di fatturazione elettronica.

  1-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
12. 11. Bignami, Giacomoni, Martino, Baratto, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Luci votive)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) è aggiunto il seguente: «6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri».
  2. Per le prestazioni di cui al comma 1 la bolletta, che tiene luogo della fattura ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 ottobre 2000, n. 370, può essere emessa in formato diverso da quello elettronico previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127.
  3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano dal 1o gennaio 2019.
12. 05. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

  1. Sopprimere l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
12. 017. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, così come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sopprimere il terzo periodo.
12. 010. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sostituire le parole: «1o gennaio 2020» con le seguenti: «1o gennaio 2021.».
12. 016. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nei comuni sotto i 5.000 abitanti)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste da questo comma non si applicano ai soggetti che operano in comuni con meno di 5.000 abitanti.».
12. 013. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nei comuni sotto i 1.000 abitanti)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che operano in comuni con meno di 1.000 abitanti.».
12. 012. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nei Comuni situati in aree senza una copertura di rete a banda larga)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste da questo comma non si applicano ai soggetti che operano in comuni situati in aree senza una copertura di rete a banda larga.».
12. 015. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti con un volume d'affari inferiore ad euro 400.000)

  1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000, che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.».
12. 09. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Obbligo di nomina di organi di controllo nelle società a responsabilità limitata)

  1. All'articolo 2477, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 8 milioni di euro;
    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8 milioni di euro;
    3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità».
12. 011. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «4. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 20 per cento per le spese documentate tramite fattura o scontrino sostenute dal contribuente fino ad un massimo annuo di 1.000 euro, per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi. Tale detrazione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della detrazione è stabilito in ragione del numero dei figli».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
12. 014. Calabria, Gelmini, Palmieri, Carfagna, Marrocco, Spena, Versace, Prestigiacomo, Mandelli, Martino, D'Attis, Bagnasco, Battilocchio, Bignami, Cannizzaro, Fiorini, Gagliardi, Minardo, Mugnai, Nevi, Novelli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Pittalis, Rotondi, Ruffino, Saccani Jotti, Scoma, Elvira Savino, Silli, Squeri, Maria Tripodi, Vietina, Zanella, Labriola, Ripani, Fasano, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Della Frera, Tartaglione, Fatuzzo, Giacometto, Orsini.

ART. 12- quinquies.

  Al comma 1, capoverso comma 6-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai fini della memorizzazione e della trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1, può essere utilizzato il sistema di interscambio previsto per le fatture elettroniche, senza necessità di indicazione delle generalità e del codice fiscale del cliente, salvo che non venga espressamente richiesto dal cliente stesso.
*12-quinquies. 291. Baratto.

  Al comma 1, capoverso comma 6-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai fini della memorizzazione e della trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1, può essere utilizzato il sistema di interscambio previsto per le fatture elettroniche, senza necessità di indicazione delle generalità e del codice fiscale del cliente, salvo che non venga espressamente richiesto dal cliente stesso.
*12-quinquies. 292. Zucconi, Luca De Carlo, Caiata.

  Al comma 1, capoverso comma 6-ter, terzo periodo, dopo le parole: fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto aggiungere le seguenti:, l'emissione di ricevuta o scontrino fiscale ove previsti e gli esoneri da trasmissione telematica di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019.
12-quinquies. 293. Mandelli, Baratto.

ART. 12-novies.

  Dopo l'articolo 12-novies aggiungere il seguente:

Art. 12-decies.

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono soppressi i commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater.
12-novies. 0400. Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 12-novies aggiungere il seguente:

Art. 12-decies.

  1. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi», sono inserite le seguenti: «di importo complessivo superiore a 10.000 euro».
12-novies. 0401. Lollobrigida.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Alla lettera a), comma 36 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole «ovunque realizzati» sono aggiunte le seguenti: «e derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»
13. 01. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella, Pettarin.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Alla lettera a), comma 36 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: «ovunque realizzati» sono aggiunte le seguenti «e derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

Art. 13-ter.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 40, è inserito il seguente:
  «40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:
   a) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
   b) la cessione di dati da parte dei soggetti titolari dell'interfaccia di cui alla precedente lettera a);
   c) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte dei soggetti titolari o che dispongano della piattaforma di cui alla lettera a) che precede.».
*13. 03. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella, Pettarin.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Alla lettera a), comma 36 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: «ovunque realizzati» sono aggiunte le seguenti «e derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

Art. 13-ter.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 40, è inserito il seguente:
  «40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:
   a) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
   b) la cessione di dati da parte dei soggetti titolari dell'interfaccia di cui alla precedente lettera a);
   c) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte dei soggetti titolari o che dispongano della piattaforma di cui alla lettera a) che precede.».
*13. 09. Mollicone, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 146, dopo il comma 40, è inserito il seguente:
  «40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:
   a) la messa a disposizione di un'interfaccia: digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
   b) la cessione di dati da parte dei soggetti titolari dell'interfaccia di cui alla precedente lettera a);
   c) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte dei soggetti titolari o che dispongano della piattaforma di cui alla lettera a) che precede.».
**13. 02. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella, Pettarin.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 146, dopo il comma 40, è inserito il seguente:
  «40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:
   a) la messa a disposizione di un'interfaccia: digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
   b) la cessione di dati da parte dei soggetti titolari dell'interfaccia di cui alla precedente lettera a);
   c) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte dei soggetti titolari o che dispongano della piattaforma di cui alla lettera a) che precede.».
**13. 08. Mollicone, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 36, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che la stessa si intende riferita all'ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, derivanti da servizi digitali.
13. 015. Mollicone, Osnato, Lollobrigida, Lucaselli.

ART. 13-quater.

  Al comma 1, sostituire le parole: All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, infine, il seguente periodo: con le seguenti: All'articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa», sono soppresse;
   b) al comma 5-bis è aggiunto, infine, il seguente periodo.
13-quater. 224. Nardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali» sono sostituite dalle seguenti: «la fornitura di biancheria e la pulizia iniziale dei locali».
13-quater. 221. Baratto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, le parole: «la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali» sono sostituite dalle seguenti: «la fornitura di biancheria e la pulizia iniziale dei locali».
13-quater. 223. Zucconi, Luca De Carlo, Caiata.

  Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: di intermediazione immobiliare aggiungere le seguenti: nonché quelli che gestiscono portali telematici;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermi restando i fini di cui al citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017;
13-quater. 226. Baratto.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di intermediazione immobiliare inserire le seguenti: nonché quelli che gestiscono portali telematici.
13-quater. 212. Zucconi, Luca De Carlo, Caiata.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermi restando i fini di cui al citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017.
13-quater. 214. Zucconi, Luca De Carlo, Caiata.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
13-quater. 228. Paolo Russo, Baratto.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 201.0, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
*13-quater. 229. Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
*13-quater. 210. Zucconi, Luca De Carlo, Caiata.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
13-quater. 215. Lollobrigida, Lucaselli.

  Sopprimere il comma 4.
13-quater. 216. Bignami.

  Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) le informazioni che devono essere rese note al pubblico mediante la banca dati.
*13-quater. 220. Baratto.

  Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) le informazioni che devono essere rese note al pubblico mediante la banca dati.
*13-quater. 116. Zucconi, Luca De Carlo, Caiata.

  Al comma 7, dopo le parole: delle strutture ricettive, inserire le seguenti: e degli immobili destinati alle locazioni brevi.
*13-quater. 113. Zucconi, Luca De Carlo, Caiata.

  Al comma 7, dopo le parole: delle strutture ricettive, inserire le seguenti: e degli immobili destinati alle locazioni brevi.
*13-quater. 124. Baratto.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 8. Fassina, Pastorino, Fornaro, Fratoianni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Enti associativi assistenziali e bande musicali)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti «ai formatori e»;
   b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole «religiose,» sono inserite le seguenti «assistenziali, sportive e per le bande musicali»;
   c) all'articolo 149, comma 4, alla fine sono aggiunte le seguenti parole «nonché alle bande musicali».

  2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni.
  3. All'articolo 30, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis dopo le parole «Comitato olimpico nazionale italiano» sono aggiunte le seguenti «nonché alle bande musicali legalmente costituite».
14. 9. Ciampi, Ascani, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Franceschini, Anzaldi, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole: «private di cura» inserire la seguente: «odontoiatrica».
14. 6. Fregolent, Boschi, Melilli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

  1. All'articolo 79, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1».
14. 03. Gadda, De Filippo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Specializzazioni)

  1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, inserire il seguente articolo:

Art. 39-bis.
(Specializzazioni)

  1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo previo parere del Consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.
  2. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
  3. Il titolo di specialista può essere conseguito:
   a) da iscritti da almeno due anni nella sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi;
   b) da iscritti nella sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;
   c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

  4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione tipo definita dal Consiglio Nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.
  5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
  6. Commette illecito disciplinare riscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
  7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni.
14. 06. Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Lucaselli.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

  1. Con riferimento alle entrate anche tributarie, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, l'esclusione o la riduzione degli interessi e delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto, siano già in corso procedure di accertamento e i contribuenti adempiano ad obblighi precedentemente, in tutto o in parte, non adempiuti.
  2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
  3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
  4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
15. 2. De Luca.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 2017 con le seguenti: sino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
15. 5. Bignami.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 2017 con le seguenti: al 2018.
15. 4. Bignami.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La misura si applica anche alle ingiunzioni fiscali per le quali sia intervenuta definizione tramite rateizzazione; in tali casi le rate già versate costituiscono acconto degli importi ricalcolati con l'esclusione delle sanzioni, sino a concorrenza delle somme dovute. Non si fa luogo alla restituzione delle somme eccedenti già versate.
15. 3. Bignami.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di rate aggiungere le seguenti: superiore a sei,.
15. 1. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;

  6-ter. All'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018».
15. 8. D'Attis, Gelmini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse a seguito dell'applicazione, per gli anni 2014 e 2015, delle misure di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 17 del 2018, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviare ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018.
15. 6. Speranza, Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse per quanto riguarda l'IMU agricola per gli anni 2014 e 2015, per i comuni di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 17/2018, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviate ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018.
15. 7. Cardinale, Gadda, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I termini di cui ai commi 5 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogati di trenta giorni.
15. 9. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali)

  1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute, o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.
  2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.
  3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2024, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Si applica il comma 17 del medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018.
  5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
**15. 014. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali)

  1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute, o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.
  2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.
  3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2024, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Si applica il comma 17 del medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018.
  5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
**15. 013. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Definizione agevolata delle entrate IMU terreni montani per gli anni 2014 e 2015)

  1. Con riferimento alle entrate dell'imposta municipale propria, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, dovute per gli anni 2014 e 2015 per effetto della modificazione del regime di imponibilità dei terreni montani e parzialmente montani disposta dal decreto ministeriale 28 novembre 2014 e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione degli atti destinati a disciplinare le entrate proprie, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute, o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea.
  2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.
  3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, il comune determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2024, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
15. 015. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana)

  1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiano, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
15. 02. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana)

  1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 3.
  3. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1o gennaio 2020 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di competenza regionali.
15. 03. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana)

  1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:
   a) per 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   b) per 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   c) per 43,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
15. 04. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure straordinarie per il riequilibrio corrente regionale e dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane siciliane)

  1. I liberi consorzi comunali è le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:
   a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni definitive di cassa» sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;
   c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato, per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000;
   d) nel 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, applicare l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, effettuare con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione. Sono comunque fatte salve le variazioni eventualmente già deliberate negli esercizi precedenti.
15. 05. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana)

  1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
15. 01. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. A decorrere dal 2020, in deroga all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli enti locali appartenenti alla Regione siciliana posso applicare al bilancio di previsione le quote accantonate del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto di gestione relative ai fondi di derivazione statale o regionale finalizzati alle spese sociali.
15. 08. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure straordinarie per il riequilibrio corrente regionale e dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane siciliane)

  1. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, possono utilizzare le entrate derivanti da proventi di alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione, per il ripianamento dei disavanzi di amministrazione.
15. 07. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. L'ammontate dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui ai commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
15. 09. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. L'ammontate dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
15. 010. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, sostituire il comma 484 con il seguente:
  «484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2018, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso pendenti alla data del 31 dicembre 2018 e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui al comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sotto sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.».
15. 028. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Imposta di soggiorno)

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere il seguente comma:
  «1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
*15. 023. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Imposta di soggiorno)

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere il seguente comma:
  «1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
*15. 019. Pagani.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 51 e 52 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.».
**15. 017. Pella, Mandelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 51 e 52 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.».
**15. 012. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero)

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter sono abrogati;
   b) all'articolo 132, comma 1, gli ultimi due periodi sono soppressi;
   c) all'articolo 132, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338»;
   d) all'articolo 196, comma 1, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.».
15. 018. De Menech.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con riferimento all'effettuazione di pagamenti di importo superiore a mille euro. Nelle more della creazione di un archivio nazionale di riferimento per la completa attuazione del presente comma, gli enti territoriali possono determinare, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica dell'esistenza di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento dello stesso ente o di altri enti territoriali appositamente convenzionati, ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell'ente stesso, di sue società controllate, o di altri enti territoriali convenzionati ai fini del presente comma, per importi superiori a mille euro, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore.
   2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 ottobre 2019 adotta un regolamento per l'istituzione di un archivio nazionale delle ingiunzioni di pagamento alimentato su base volontaria dagli enti territoriali, recante le ulteriori disposizioni necessarie alla completa attuazione del comma 2-ter.».
15. 011. Pastorino, Fassino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della Navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio».
15. 029. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al primo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della Navigazione le seguenti parole: «senza alcun compenso o rimborso» sono soppresse.
15. 030. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della Navigazione, sono aggiunti i seguenti commi:
   «Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.
   Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione».
15. 031. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2020 la quota che i comuni fino a 5.000 abitanti destinano al Fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di un importo corrispondente alla spesa sostenuta dall'ente nel bilancio precedente per oneri connessi al servizio relativo allo sgombero neve.
15. 032. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Piano della performance e relazione sulla performance)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
15. 027. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Piano triennale della spesa)

  1. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 594 e 599 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
15. 026. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

ART. 15-quater

  Dopo l'articolo 15-quater aggiungere il seguente:

Art. 15-quinquies.

  1. I debiti, a carico di soggetti in comprovata difficoltà economica, fino ad euro 200.000,00, al netto di sanzioni ed interessi, risultanti dai ruoli dell'Agenzia delle Entrate e dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 luglio 2018, possono essere estinti, a saldo e stralcio, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente il 10 per cento dell'importo risultante dai predetti ruoli e/o affidato ai concessionari, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai ruoli e ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche e quelli già iscritti per gli importi definiti vengono sospesi a spese e cure del concessionario; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti, i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1.
15-quater. 0400. Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 15-quater aggiungere il seguente:

Art. 15-quinquies.

  1. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, il terzo periodo è soppresso.
15-quater. 0401. Lollobrigida.

ART. 16.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 924 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si estendono anche alle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, per le cessioni di generi di monopolio, e attività analoghe remunerate ad aggio ovvero a margine fisso. Il credito d'imposta di cui al presente comma spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante dalle cessioni di generi di monopolio ed attività analoghe remunerate ad aggio ovvero a margine fisso, e il volume d'affari complessivo.

  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 1. Rotta, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abrogazione dello split payment)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 17-ter è abrogato;
   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  2. Il comma 633 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. 058. Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Butti, Prisco, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abrogazione dell'inversione contabile in edilizia)

  1. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. 051. Caretta, Ciaburro, Butti, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Prisco.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Incremento del limite per l'apposizione del visto di conformità per la compensazione crediti IVA)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 le parole: «5.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
16. 059. Ciaburro, Caretta, Butti, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione della ritenuta sui bonifici relativi a spese che riconoscono detrazioni fiscali)

  1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. 050. Caretta, Ciaburro, Butti, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Prisco.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso.
*16. 030. Pastorino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso.
*16. 060. Ciaburro, Caretta, Butti, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Proroga dei termini di versamento degli importi di cui al comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, il versamento delle imposte relative alla dichiarazione degli importi di cui all'articolo 9-bis, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è effettuato, in alternativa alle modalità di cui al comma 10 dell'articolo 9-bis del medesimo decreto-legge, senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il termine di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al citato periodo di imposta. Il versamento può essere effettuato anche ratealmente purché il pagamento sia completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
16. 012. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50)

  1. Al comma 3, dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico.» sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2020 agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nei limiti di spesa individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione è da imputare sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico per il credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali».
16. 019. Casciello, Ascani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50)

  1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, inserire il seguente:
  «3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1 all'anno 2019, una quota pari a 30 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2019, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line effettuati nel corso dell'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198».
16. 013. Mollicone, Frassinetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019»;
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
   a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4;
   b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
   c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
   d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;
   e) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo del beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile»;
   c) il comma 6-bis è abrogato;
   d) al comma 8 le parole: «subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11» sono soppresse;
   e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma»;
   f) il comma 11-bis è abrogato;
   g) il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 370 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
16. 014. Benamati, Marattin, Fregolent.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1.1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, il credito d'imposta di cui al presente articolo è attribuito nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019»;
   b) al comma 1-bis, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalla seguenti: «di cui al presente articolo»;
   c) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalla seguenti: «di cui al presente articolo».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
16. 035. Benamati.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla parte II-bis), dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:
  «1-ter.1) prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso».

  2. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine della verifica della compatibilità delle citate disposizioni con la disciplina europea in materia di concorrenza.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 015. Ungaro, Bruno Bossio, Gribaudo, Fregolent, La Marca, Schirò, Carè, Bonomo, Enrico Borghi, Boschi, Braga, Carla Cantone, Carnevali, Cenni, Gadda, Mura, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Pini, Andrea Romano, Ascani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sui beni dedicati alle donne)

  1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla parte II-bis), dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:
  «1-ter.1) prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 017. Pastorino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Semplificazioni del pagamento dei tributi locali per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica sul territorio)

  1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 49, decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserita la seguente:
   « g-bis. le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici».

  2. Nel caso in cui il comune o la provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto.
16. 018. Ungaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici dell'imposta di soggiorno riscossa dalle imprese turistico ricettive)

  1. Qualora l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, venga pagata mediante carta di debito, carta di credito o altro sistema di pagamento elettronico, l'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione matura un credito d'imposta pari all'importo delle commissioni che le vengono addebitate in relazione a tale pagamento. Il medesimo credito di imposta matura in relazione al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1o luglio 2019.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 1,5 milioni per il 2020 e pari ad euro 3 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
16. 046. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici dell'imposta di soggiorno riscossa dalle imprese turistico ricettive)

  1. Qualora l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, venga pagata mediante carta di debito, carta di credito o altro sistema di pagamento elettronico, l'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione matura un credito d'imposta pari all'importo delle commissioni che le vengono addebitate in relazione a tale pagamento. Il medesimo credito di imposta matura in relazione al contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1o luglio 2019.
16. 032. Boschi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Proroga del credito di imposta per le strutture ricettive)

  1. Le agevolazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per gli anni 2019, 2020 e 2021 alle medesime condizioni ivi previste.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019, 120 milioni di euro in ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 034. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Gadda.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

  1. Al fine di rilanciare la crescita dell'attività turistico-ricettiva, il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e successive modificazioni, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni di euro annui.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 240 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi da assegnare della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
16. 047. Zucconi, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

  1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con le modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, e successive modificazioni, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni di euro annui.
16. 033. Boschi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dello IAP che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5, dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 023. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dello IAP che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5, dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 056. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostegno alla crescita economica dei coadiuvanti agricoli)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*16. 049. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostegno alla crescita economica dei coadiuvanti agricoli)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*16. 024. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione del cuneo fiscale per il rilancio dei consumi)

  1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, in via sperimentale, a decorrere dal 1o luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2021 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine si applicano, a richiesta, le seguenti misure di riduzione:
   a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021;
   b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata del dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021;
   c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021.

  2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1o luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a richiesta, sono applicate le seguenti riduzioni:
   a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021;
   b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021;
   c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 900 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede nel limite di spesa pari a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; nel limite di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, e a 900 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 e a 900 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa all'anno 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

  Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al primo periodo del comma 11, dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituire le parole da «le correlate risorse» fino alla fine del periodo con le seguenti: «le correlate risorse sono destinate all'introduzione di misure di agevolazione fiscale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori al fine di rilanciare i consumi.».
16. 028. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

  1. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno 2020 si provvede, per un valore di 300 milioni di euro, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai programmi operativi nazionali e regionali.
  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzato a operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo.
  4. Sono altresì adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi programmi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le amministrazioni interessate.
16. 036. Benamati.

ART. 16-quater

  Dopo l'articolo 16-quater aggiungere il seguente:

Art. 16-quinquies.
(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50)

  1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, inserire il seguente:
  «3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1 all'anno 2019, una quota pari a 30 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2019, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line effettuati nel corso dell'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198».
16-quater. 0400. Mollicone.

ART. 16-quinquies

  Dopo l'articolo 16-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 16-sexies.

  1. Per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al fine di mitigare gli effetti sugli utenti, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 ed A25, ed in tale periodo saranno applicate le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017. E contestualmente annullato l'obbligo del Concessionario delle Autostrade A24 ed A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0 lettera c) della vigente Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009, relative alle annualità 2017, 2018 e 2019, ed il corrispondente importo sarà utilizzato a compensazione dell'indennizzo dovuto al Concessionario a ristoro dei mancati introiti derivanti dalle sospensioni degli incrementi tariffari maturati.
  2. Le modalità applicative della presente norma saranno regolamentate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che pure provvederà a determinare a consuntivo, in contraddittorio con il Concessionario, l'importo degli incrementi maturati e non applicati per effetto delle sospensioni fino a tutto il 31 dicembre 2021.
  3. Agli eventuali conguagli derivanti dall'applicazione di quanto alla presente norma si provvederà entro la data del 31 dicembre 2022. Restano altresì ferme tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.a.
16-quinquies. 0400. Lollobrigida.

ART. 17.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
*17. 1. Zucconi, Rampelli, Rizzetto, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
*17. 2. Boschi, Marco Di Maio, Moretto, Gadda.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di durata ultradecennale con le seguenti: di durata non inferiore a 5 anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo periodo, dopo le parole: investimenti in beni materiali, aggiungere le seguenti: ivi inclusi quelli destinati alla digitalizzazione;
   al terzo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
17. 3. Marattin

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 5.000.000 con le seguenti: euro 6.000.000.
17. 82. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 5.000.000 con le seguenti: euro 5.500.000.
17. 81. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituire il comma 2-quater con il seguente:
  2-quater. Alle deliberazioni di emissione di obbligazioni non convertibili o titoli similari che non eccedano l'importo complessivo di euro 5.000.000 in linea capitale, emessi dai soggetti beneficiari finali, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2410, secondo comma, del codice civile.
17. 83. Osnato.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente.

Art. 17-bis.

  1. Al fine di sostenere le imprese agricole condotte da donne e favorirne l'accesso al credito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per l'imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 01. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494».
17. 04. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni – Codice della navigazione)

  1. All'articolo 35, comma 1, del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «mare» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico-ricreative».
  2. All'articolo 35 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
  «2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».
17. 07. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  Al numero 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni» sono sostituite con le seguenti: «delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, approvato dall'articolo 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79».
17. 06. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  L'articolo 1, comma 681, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica all'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
17. 05. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla 1. 17 dicembre 2012, n. 221, al primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».
  2. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
  3. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro 30 giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.
  4. Il Ministro dello Sviluppo economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:
   a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;
   b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;
   c) sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.
17. 0400. Lollobrigida.

ART. 18.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*18. 18. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*18. 3. Caretta, Ciaburro, Butti, Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Prisco, Zucconi, Rampelli.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*18. 13. Moretto, De Micheli, Gadda.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con delibera della Conferenza unificata, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, sono individuate le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi, per operazioni di finanziamento di importo fino a 250.000 euro a favore di imprese operanti sul territorio regionale. La limitazione non opera relativamente alle operazioni di microcredito effettuate dai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 111 testo unico bancario».

  2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già disposta una limitazione eccedente la soglia di cui al comma precedente dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei confidi, la predetta limitazione è adeguata alla nuova soglia entro il termine di sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, fatta salva la volontà della Regione di adeguare la medesima limitazione, con delibera della Conferenza unificata, prima del predetto termine.
18. 4. Germanà, Mandelli, Martino, Prestigiacomo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita, esclusivamente per prestiti bancari fino a 250 mila euro, il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.».

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «la limitazione» con le seguenti: «una limitazione eccedente la soglia di cui al comma 1».
*18. 19. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita, esclusivamente per prestiti bancari fino a 250 mila euro, il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.»

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «la limitazione» con le seguenti: «una limitazione eccedente la soglia di cui al comma 1».
*18. 7. Zucconi, Rampelli, Rizzetto, Lollobrigida, Osnato, Lucaselli.

  Al comma 3, sostituire le parole:, progetti di investimento realizzati da con le seguenti: e in coerenza con le modalità di intervento del Fondo stesso,.
*18. 20. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Al comma 6, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
18. 10. Marattin.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio Generale ed il Consiglio di Gestione.
   Il Consiglio Generale, al fine di raccogliere e coordinare la istanza di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Ministero dello sviluppo economico, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente proposte dal Consiglio di Gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di Gestione.
   Il Consiglio Generale si compone di 21 membri, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e designati: tre, di cui uno assume le funzioni di presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per le politiche di coesione, uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un rappresentante delle banche, un rappresentante dei confidi, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confcooperative). La partecipazione al Consiglio Generale del Fondo è a titolo gratuito. L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata ad un Consiglio di Gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del Consiglio di Gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del Consiglio di Gestione, che è istituto ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione.».
18. 5. Germanà, Mandelli, Martino, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi all'imprenditoria femminile)

  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 8, lettere a) e b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le donne, indipendentemente dalla loro età e dal possesso dei requisiti di cui al comma 2 della medesima legge 3 agosto 2017, n. 123, che avviano un'iniziativa imprenditoriale in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia hanno diritto ad un finanziamento così articolato:
   a) 65 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
   b) 35 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, integrato dall'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il prestito è rimborsato entro dodici anni complessivi dalla concessione del finanziamento.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute entro i limiti e secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407 e n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».

  Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 12, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituire le parole da: «le correlate risorse» fino alla fine del periodo con le seguenti: «le correlate risorse possono confluire nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento, nonché nella Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di promuovere l'imprenditoria femminile nelle regioni del Mezzogiorno.».
18. 07. Gelmini, Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure volte alla ripresa economica dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e 2016)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare ed anche al fine di incentivare la ripresa economica, le disposizioni riguardanti la modifica delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2 sono abrogate, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica».

  2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'erario.
18. 06. Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure volte alla ripresa economica dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e 2016)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare ed anche al fine di incentivare la ripresa economica, le disposizioni riguardanti la modifica delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2 sono abrogate, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica».
18. 03. Pezzopane, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure volte alla ripresa economica dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e 2016)

  1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente:
  «3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare ed anche al fine di incentivare la ripresa economica, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica.».

  2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'erario.
18. 05. Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure volte alla ripresa economica dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e 2016)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare ed anche al fine di incentivare la ripresa economica, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica».
18. 02. Pezzopane, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi all'imprenditoria femminile)

  1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità» istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 014. Boschi.

ART. 19.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro nell'anno 2019 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 50:
   al comma 2 sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro fino alla fine dell'alinea con le seguenti: pari a 500,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 718,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 838,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.178,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 528,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 755,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 839,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
   dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui al comma 2-bis.
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla Tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppressi i numeri 110) e 113).
19. 7. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni nell'anno 2019 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 50 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
19. 1. Boschi, Ungaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: nell'anno 2019 con le seguenti per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
19. 3. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: nell'anno 2019 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, al comma 3 aggiungere il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2020 l'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
19. 4. Germanà, Mandelli, Martino, Prestigiacomo.

  Al comma 1, sostituire le parole: nell'anno 2019 con le parole: per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.
19. 5. Epifani, Fassina, Pastorino.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di favorire l'insediamento nei comuni montani, il 30 per cento della suddetta assegnazione è destinato alla concessione di garanzie per gli acquirenti della prima casa nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. In tale ambito non si applicano le priorità d'accesso di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.
19. 6. Germanà, Mandelli, Martino, Prestigiacomo.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2019, l'ammontare massimo dei mutui ipotecari ammissibili alla garanzia del Fondo, è elevato a 300.000 euro nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e a 350.000 euro nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti.
19. 2. Marattin.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative)

  1. All'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. All'articolo 16 comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 01, le parole: «euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 400» e le parole: «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 200»;
   b) al comma 1:
  1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) euro 700, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71»;
    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) euro 350, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41» .

  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
19. 02. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Istituzione di un Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio)

  1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
  2. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:
   a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la digitalizzazione, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, di sistemi di sicurezza innovativi e di sistemi di videosorveglianza;
   b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi;
   c) di contributi per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del quinto anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

  4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.
  5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta dei Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per il 2019 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 ai 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19. 03. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Gadda.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Aliquota per le locazioni a canone concordato)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento».
19. 05. Foti, Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2019».
19. 09. Foti, Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

ART. 19-ter

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   « c) c) dopo il comma 201 è inserito il seguente:
  “201-bis. I provvedimenti di concessione del finanziamento ed erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 201 sono adottati dal MISE previa presentazione, a cura delle piccole e medie imprese di cui al comma 200, dell'attestazione, dichiarata conforme da parte della competente Cancelleria del Tribunale ovvero dal difensore della parte ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012 s.m.i., che certifichi di essere parte offesa in un procedimento penale avente ad oggetto l'accertamento dei reati previsti dal medesimo comma 200.
   Il provvedimento di erogazione è revocato quando è accertata la carenza dei suoi presupposti secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 201”».
19-ter. 400. Gemmato.

  Dopo l'articolo 19-ter aggiungere il seguente:

Art. 19-quater.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni mobili)

  1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni mobili, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'erogazione di indennizzi ai consumatori che subiscono la perdita di somme di denaro da essi versate a titolo di anticipo o di corrispettivo per l'acquisto di beni mobili, oggetto di accordo negoziale con il venditore, in conseguenza della sottoposizione di imprese del settore della grande distribuzione organizzata alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o a procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
  3. Gli indennizzi previsti dal comma 2 sono erogati, nel limite delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nell'ordine di ricezione delle domande presentate e riconosciute ammissibili ai sensi del regolamento di cui al comma 4. Il Fondo è surrogato nei diritti del creditore per un importo pari a quello dell'indennizzo erogato.
  4. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità per la presentazione delle domande, le procedure per la verifica dell'ammissibilità nonché i criteri e i limiti per la determinazione dell'importo degli indennizzi previsti dal comma 2, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartite» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19-ter. 0400. Gemmato.

ART. 20.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Credito d'imposta formazione 4.0)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, il credito d'imposta, previsto nella misura del 40 per cento, delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente di cui all'articolo 1, comma 46 della legge, si applica, con le medesime modalità, anche alle imprese che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
20. 05. Fregolent, Marattin, Boccia, Boschi, Colaninno, De Micheli, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Madia, Mancini, Melilli, Navarra, Padoan, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Resto al Sud)

  1. All'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «e del regolamento (UE) n. 717/ 2014» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis, nonché del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.».
  2. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis e (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.».
20. 02. D'Alessandro, Cardinale, Gadda, Cenni, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Pagamenti con sistemi tracciabili)

  Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, dopo il comma 911 inserire il seguente:
  «911-bis. In relazione alla specifica tipologia del contratto di lavoro e alle pertinenti modalità di attuazione le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai lavoratori imbarcati su natanti armati da cooperative o imprese di pesca rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.».
20. 04. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

ART. 21.

  Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, in ogni caso con l'esclusione della possibilità di ricorrere a polizze assicurative ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2005. A tal fine, all'articolo 188, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole “articolo 47-quinquies” sono aggiunte le parole: “ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,”;
   b) dopo le parole: “nei confronti” è aggiunta la parola: “anche”;
   c) alla lettera b) sono aggiunte le parole: “o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differimento relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti”.».
21. 1. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per la concessione del contributo di cui presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è integrata per euro 25 milioni per l'anno 2019, per euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per euro 25 milioni per l'anno 2024. Al fine di assicurare l'operatività della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede, quanto a 10 milioni per l'anno 2019, euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 ed euro 10 milioni per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 50, e quanto a euro 15 milioni per l'anno 2019, euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 ed euro 15 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21. 2. Boschi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «17-bis. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è destinata alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.
   17-ter. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 17-bis, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 17-quinquies, i seguenti soggetti:
   a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
   b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
   c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
   17-quater. Le agevolazioni di cui al comma 17-bis si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
   17-quinquies. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2016, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 17-bis, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
   17-sexies. Il regolamento adottato ai sensi del comma 17-quinquies ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 1535/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015».
21. 09. Cenni, Gadda, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

ART. 22.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 7-ter, con il seguente:
  Art. 7-ter. – (Evidenza nel bilancio sociale) – A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, nel bilancio di esercizio le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'esercizio nei confronti di terzi fornitori.
*22. 1. Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Prisco.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 7-ter, con il seguente:
  Art. 7-ter. – (Evidenza nel bilancio sociale) – A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, nel bilancio di esercizio le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'esercizio nei confronti di terzi fornitori.
*22. 7. Dal Moro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-ter, sopprimere le parole: delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni.
22. 4. Librandi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «sono titolari di crediti» sono inserite le seguenti: «, anche non certificati»;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o titolari di crediti nei confronti del soggetto appaltatore per mancato pagamento dei lavori eseguiti».
22. 5. Boschi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, in deroga ai vincoli assunzionali ivi previsti, per il personale non dirigenziale che risulti in servizio alla data del 31 dicembre 2018, abbia maturato, al 31 dicembre 2019, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni e sia stato assunto sulla base della normativa emergenziale. Analogamente si dovrà provvedere per il personale non dirigenziale, ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2018, assunto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
22. 6. Epifani, Fassina, Pastorino.

ART. 23.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Relativamente ai predetti beni, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e annotazioni di cui all'articolo 333 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 188, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «articolo 47-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,»;
   b) dopo le parole: «nei confronti» è inserita la seguente: «anche»;
   c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differimento relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti».
*23. 2. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Relativamente ai predetti beni, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e annotazioni di cui all'articolo 333 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 188, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «articolo 47-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,»;
   b) dopo le parole: «nei confronti» è inserita la seguente: «anche»;
   c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differimento relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti».
*23. 6. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Dismissioni immobiliari di enti previdenziali pubblici)

  1. Al fine di favorire il processo di alienazione diretta degli immobili ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici e contemporaneamente di garantire le tutele per le fasce deboli, all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'invio della lettera di opzione» e all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,» le parole: «ai sensi di legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge del 9 dicembre 1998 n. 431».
23. 01. Morassut, Sensi.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Fondo per la rinegoziazione dei crediti deteriorati)

  1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo a sostegno di micro, piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e a professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico, che siano titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per la rinegoziazione dei crediti deteriorati con una dotazione iniziale di 500.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2010, 2021. Il fondo è destinato alla rinegoziazione con il debitore originario i crediti UTP e in sofferenza per consentire alle persone giuridiche e fisiche di cui al primo periodo, che versino in sofferenza economico finanziaria, al fine di consentire il ripianamento delle esposizioni debitorie esistenti.
23. 03. Germanà, Mandelli, Martino, Prestigiacomo.

ART. 24.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) al secondo periodo le parole: «Alla società possono partecipare» sono sostituite dalle seguenti: «Alla società partecipano».

  Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) dopo il settimo periodo è inserito il seguente: «Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e le Regioni interessate, costituiscono un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare la tariffa dell'acqua all'ingrosso, determinata tenendo conto dei valori delle diverse componenti della tariffa».
24. 4. De Filippo, Gadda.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: o a tempo determinato, assunto a seguito di procedura selettiva pubblica.
24. 5. Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 per il completamento del processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI).
24. 1. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Diga del Melito)

  1. In considerazione dei fabbisogni idrici della Regione Calabria, il consorzio di bonifica ionio catanzarese predispone, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione della diga del Melito.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione il consorzio di bonifica ionio catanzarese provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili.
24. 016. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Interventi in favore della sicurezza stradale)

  1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2017 al 2021».
*24. 018. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Interventi in favore della sicurezza stradale)

  1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2017 al 2021».
*24. 022. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Interventi sicurezza stradale ponti bacino del Po)

  1. All'articolo 1, comma 891, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018 le parole: «e dell'Anas spa» sono soppresse.
*24. 019. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

  1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»;
   b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2, punto 5.4.10., del decreto legislativo n. 118 del 2011».
**24. 08. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

  1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»;
   b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2, punto 5.4.10., del decreto legislativo n. 118 del 2011».
**24. 010. Melilli.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

  1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»;
   b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2, punto 5.4.10., del decreto legislativo n. 118 del 2011».
**24. 03. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

  1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»;
   b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2, punto 5.4.10., del decreto legislativo n. 118 del 2011».
**24. 021. Lucaselli, Silvestroni, Lollobrigida, Osnato.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. In via straordinaria per l'anno 2019 e in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, sono autorizzati in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, effettuare con delibera consiliare le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione. Sono comunque fatte salve le variazioni eventualmente già deliberate negli esercizi precedenti.
24. 06. Navarra, Raciti, Cardinale, Miceli.

  Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
  Art. 24-bis. All'articolo 16-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 sono aggiunti i seguenti commi:
  «1-bis. Alle Tonnare di cui al comma 1 non può essere ripartita una quota di pescato inferiore alle 80 tonnellate. Ove, per effetto di precedenti decreti ministeriali, alle tonnare in parola siano state ripartite quote di pescato inferiori alle 80 tonnellate, la differenza tra quanto ripartito per effetto del precedente decreto e le 80 Tonnellate vanno individuate e prelevate dalla “quota indivisa” (UNCL).
   1-ter. Al fine di consentire la sostenibilità economica delle Tonnare di cui al comma 1, alle stesse è consentito di acquistare quote di pescato anche da soggetti che operino con sistemi di pesca diversi».
24. 0400. Miceli.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure per l'attuazione Piano nazionale di interventi nel settore idrico)

  2-bis. Al fine di favorire l'utilizzo degli strumenti, finanziari l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, al comma 153 lettera c) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel comma 523-bis richiamato, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «società in house delle amministrazioni centrali dello Stato», con le parole: «società quotate partecipate o in house delle amministrazioni dello Stato».
   b) aggiungere infine le seguenti parole: «Al fine di favorire gli interventi del Piano, tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si intendono ricompresi anche strumenti finanziari ammessi e valutati positivamente, in termini di sicurezza, trasparenza e accessibilità, dagli istituti bancari facenti parte dell'Eurosistema».
24. 0401. Cortelazzo.

ART. 25.

  Sopprimerlo.
*25. 2. Fassina, Muroni, Pastorino.

  Sopprimerlo.
*25. 1. Librandi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 425 è sostituito dal seguente:
  «425. Con riferimento al piano di cui al comma 422, le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato. Quelle rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri enti, ad esclusione di quelli territoriali, sono destinate alla riduzione del debito degli stessi ovvero, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato, Le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili degli enti territoriali sono destinate alla riduzione del debito degli stessi ovvero a spese di investimento secondo le vigenti disposizioni in materia.».
25. 3. Marattin.

ART. 26.

  Al comma 1, dopo le parole: con decreto del Ministero dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
26. 23. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere le seguenti: da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
26. 13. Boschi.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministero dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
26. 11. Giacometto, Cortelazzo, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami.

  Al comma 1 dopo le parole: 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere le seguenti: da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

  Conseguentemente:
   al comma 3 sopprimere le parole: fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti;
   al comma 4, lettera d):
   al numero 1) dopo le parole: riuso dei materiali aggiungere le seguenti: e lo sviluppo di nuove filiere produttive;
   al numero 2) sostituire le parole: al riciclo delle materie prime con le seguenti: al riciclo e al riuso delle materie prime mediante disassemblaggio e la provenienza e la tracciabilità dei singoli materiali;
   al numero 4) aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare riferimento all’ecodesign dei prodotti diretto al disassemblaggio, per favorire la creazione di nuove filiere produttive a partire dal materiale e non dal prodotto;
   al comma 6 alla lettera a) sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 60 milioni e alla lettera b) sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 80 milioni;
   dopo il comma 6 aggiungere il seguente: « 6-bis. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero dello sviluppo economico, mediante apposita relazione al Parlamento, rende noti gli importi concessi e i beneficiari delle agevolazioni».
26. 22. Braga, Orlando, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce anche le modalità per la verifica della corretta attuazione dei progetti di ricerca e sviluppo approvati, e in particolare della verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati dalla lettera d) al comma 4.
26. 12. Noja.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 4, lettera b), sostituire le parole: non inferiori a euro 500 mila con le seguenti: inferiori a euro 100.000.
*26. 3. Caretta, Ciaburro, Butti, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato, Prisco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 4, lettera b), sostituire le parole: non inferiori a euro 500 mila con le seguenti: inferiori a euro 100.000.
*26. 15. Pastorino.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 4, lettera b), sostituire le parole: non inferiori a euro 500 mila con le seguenti: inferiori a euro 100.000.
*26. 26. Mandelli, Bignami, D'Ettore, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Baratto, Nevi, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Cattaneo.

  Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: operare con le seguenti: chiedere il finanziamento per iniziative.

  Conseguentemente:
   al comma 4, lettera d), dopo le parole: riconversione produttiva aggiungere le seguenti: o all'estensione;
   al comma 4, lettera d), numero 4), dopo le parole: strumenti tecnologici innovativi, inserire le seguenti: o modelli di business e, dopo le parole: vita dei prodotti aggiungere le seguenti: anche attraverso nuovi cicli di utilizzo o manifattura.
26. 4. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Al comma 4, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il numero seguente:
    2-bis) implementazione di sistemi di governance, utilizzabili in particolare dalle PMI, orientati alla qualità ecologica per la gestione dei cicli produttivi e di consumo, secondo criteri dell'economia circolare, anche in connessione con i processi di digitalizzazione riferiti al piano Impresa 4.0.
26. 14. Labriola, Gelmini, Mandelli, Martino.

  Al comma 4, lettera d), dopo il numero 5, aggiungere i seguenti:
    5-bis) soluzioni innovative volte a migliorare e favorire le raccolte differenziate, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo;
    5-ter) sviluppo tecnologie per l'aumento del riciclaggio e della biodegradabilità della plastica, riducendo la presenza di sostanze pericolose;
26. 6. Labriola, Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, Cortelazzo, Mazzetti, Giacomoni, Pella, Paolo Russo, Martino, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Benigni, Baratto, D'Attis, Angelucci, Cannizzaro, Bignami, Giacometto.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.
26. 24. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 55, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto il seguente comma:
  «55-bis. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso una sempre maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse e per il perseguimento degli obiettivi dell'economia circolare, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese anche di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie finalizzate a nuove iniziative di simbiosi industriale, all'utilizzo di materiali riciclati nei propri processi produttivi o, comunque, a ridurre il consumo delle materie prime immesse negli stessi. Per accedere a tali agevolazioni, l'interessato presenta istanza all'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) descrivendo le misure che si intendono adottare, l'Enea verifica la rispondenza di queste alle finalità sopra descritte ed entro tre mesi dal ricevimento dell'istanza comunica all'interessato la conformità alle medesime».
26. 20. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Il trenta per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 6 è destinato a progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio di uno o più Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
26. 25. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:
  «Art. 184-ter. – (Cessazione della qualifica di rifiuto) – 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
   a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
   2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi includono:
   a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
   b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
   e) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
   d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi un controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
   e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
   3. In mancanza di criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, mediante uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.
   4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di citi al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel rispetto del comma 12 dell'articolo 208, nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei requisiti rispettivamente dei commi 1 e 2, l'autorità competente provvede secondo le modalità previste dal comma 13 dell'articolo 208.
   5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e rispecchiando i requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a e) e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e la salute umana. Le citate autorità competenti rendono pubbliche, tramite strumenti elettronici, le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso, compresi i risultati delle verifiche effettuate dalle autorità competenti.
   6. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere qualificato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che abbia cessato di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto».
26. 03. Braga, Orlando, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:
  «184-ter. – (Cessazione della qualifica di rifiuto) – 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
   a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
   2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi includono:
   a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
   b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
   c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
   d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
   e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
   3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.
   4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 17 novembre 2005 n. 269, nonché l'articolo 9-bis lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172, convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.
   5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e).».
26. 021. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Consorzio per la gestione dei rifiuti di beni in polietilene)

  1. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni;
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione.»;
   b) le parole: «a base di polietilene», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «in polietilene».

  2. Fatti, salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi e le sentenze passate in giudicato, alle fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative disposizioni sanzionatorie. I contributi di cui all'articolo 234, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono dovuti a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio di cui al comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo.
  3. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
26. 018. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
  «2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, in un'ottica di sviluppo dell'economia circolare, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, la certificazione di cui al periodo precedente, limitatamente alla matrice suolo, può, su richiesta del proponente, essere rilasciata a stralcio in relazione alle aree, individuate catastalmente, in cui gli interventi di bonifica dei suoli siano già stati completati a condizione che gli interventi e le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica della falda, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente.».

  2. All'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La certificazione di cui al comma 2-bis costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in relazione ai lotti o alla aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica».
26. 017. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure urgenti per la gestione dei rifiuti speciali)

  1. Fino al termine stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2018/851/UE e al fine di far fronte all'attuale situazione di emergenza della gestione dei rifiuti speciali, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti in deposito temporaneo possono essere detenuti senza limiti di quantità.
  2. Ai fini dell'ottenimento della deroga di cui al comma 1, i soggetti interessati comunicano preventivamente le tipologie di rifiuti in deroga oggetto del deposito temporaneo alle autorità competenti le quali, al fine di favorire il superamento dell'emergenza, trasmettono a loro volta le comunicazioni ricevute alle regioni per la predisposizione da parte di queste ultime di misure urgenti volte a garantire la destinazione di recupero e smaltimento dei rifiuti oggetto della deroga di cui al comma 1.
  3. In coerenza con quanto stabilito al comma 2, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, l'autorità competente autorizza l'aumento dei quantitativi dei rifiuti stoccabili negli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva), in misura non inferiore al 5 per cento della quantità annua autorizzata.
  4. In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la gestione dell'emergenza e al fine di agevolare il superamento della stessa, le autorità competenti possono stabilire nell'ambito delle rispettive funzioni di indirizzo, di dare priorità all'esame delle domande presentate dai titolari degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva), volte ad ottenere un aumento delle quantità conferibili presso rimpianto, fermo restando il rispetto della normativa nazionale.
26. 020. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)

  1 . Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 211, è inserito il seguente:
  «Art. 211-bis. – (Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare) – 1. Le attività di analisi, prova e sperimentazione, che prevedono anche l'eventuale utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, condotte presso i laboratori di ricerca su quantitativi di sostanze e materiale inferiori a 5.000 kg all'anno e finalizzate allo studio ed alla messa a punto dei processi innovativi di recupero orientati alla cessazione della qualifica di rifiuto e all'individuazione dei possibili utilizzi dei materiali recuperati, non costituiscono attività di gestione di rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
   2. Le sostanze e i materiali a qualsiasi titolo ceduti ai laboratori di cui al comma 1 si configurano come prodotti per attività di ricerca se rispettano le quantità e le finalità di cui al comma 1. Il trasporto delle sostanze e dei materiali ai fini della loro consegna ai laboratori di ricerca per quantitativi non superiori ai 200 kg è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare il soggetto cedente ed i laboratori di ricerca destinatari.
   3. Ove le attività di cui al comma 1 richiedano l'utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, il gestore del laboratorio comunica a fini informativi all'autorità competente l'avvio della sperimentazione e le caratteristiche dell'impianto pilota utilizzato, le tipologie e le quantità delle sostanze e dei materiali in ingresso, il processo di trattamento oggetto di sperimentazione, la sua durata, nonché eventuali destinatari di campionature dei materiali in uscita per l'effettuazione di test mirati a validarne l'adeguatezza ai fini del futuro impiego nei pertinenti settori industriali».
26. 015. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccolissime dimensioni)

  1. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in deroga all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le terre e rocce da scavo, provenienti da interventi finalizzati alla costruzione o manutenzione di reti o infrastrutture, nonché da interventi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, compresi quelli di attività di edilizia libera, la cui produzione non superi i 200 metri cubi, con esclusione di quelle provenienti da aree contaminate ai sensi del Titolo V, Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere riutilizzate, anche parzialmente, nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che l'impresa titolare del cantiere predisponga una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risultino le seguenti informazioni:
   a) nell'attività di scavo non siano utilizzate sostanze o metodologie inquinanti;
   b) l'ubicazione del cantiere di produzione dei materiali, con indicazione del contratto di appalto.

  2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata per un anno presso la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo.
  3. La presente disposizione si applica anche alla realizzazione o manutenzione di opere e infrastrutture che nonostante rappresentino interventi unitari prevedono l'apertura di distinti cantieri, limitatamente agli scavi che rispettino i limiti dimensionali di cui al comma 1.
26. 019. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi dell'economia circolare e al potenziamento del servizio dei rifiuti net suo ciclo completo e di raccolta nei territori, e incentivando la raccolta differenziata dei rifiuti, le Regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, disciplinano le modalità e i criteri per la realizzazione nel territorio regionale di impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, sfalci e potature, con produzione di biometano, prevedendo:
   a) distanze minime tra i singoli impianti al fine di evitare la concentrazione degli stessi in un ambito territoriale ristretto;
   b) che dal trattamento dei rifiuti non vi siano ricadute per la salute per i cittadini residenti nel territorio;
   c) un numero di impianti per una capacità complessiva commisurata al fabbisogno regionale in relazione alla frazione organica prodotta nella Regione stessa.
26. 01. Pini.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni per favorire l'economia circolare)

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Per le cessazioni della qualifica di rifiuto non tegolate ai sensi dei precedenti commi, in attesa del recepimento della Direttiva 2018/851 /UE, le Autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono sia nel rinnovo delle autorizzazioni, sia per le nuove autorizzazioni, nel rispetto delle condizioni del comma 1 e applicando i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 6 della citata Direttiva. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conformi alle condizioni di cui al comma 1».
26. 02. Braga, Orlando, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Sospensione degli aumenti del tributo per lo smaltimento in discarica e dell'addizionale)

  1. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti del tributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica previsto dall'articolo 3, commi 24-40, del decreto legislativo 28 dicembre 1995, n. 549 e delle relative addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati per l'anno 2019.
26. 04. Morgoni.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)

  1. All'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente comma:
  «5-ter. I materiali e le sostanze prodotte dalla sperimentazione condotta nell'impianto di cui al comma 1 si configurano come prodotto da rifiuto recuperato, ai sensi dell'articolo 184-ter del presente decreto».
26. 016. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure per la riduzione del consumo di plastica)

  Al fine di contenere il consumo di materiale plastico e di ridurre l'impatto ambientale legato alla produzione, movimentazione e smaltimento della plastica, a decorrere dal 1o gennaio 2020 è vietata la commercializzazione di bottiglie di acqua minerale prodotte in materiale plastico con contenuto inferiore a 5 litri.
26. 011. Ferro, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le lettere a) e a-bis) sono sostitute dalla seguente: « a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4».
26. 07. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 26 aggiungete il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Il fondo di cui all'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166 è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26. 05. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Incerti, Portas.

ART. 26-bis

  Dopo l'articolo 26-bis aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.
(Sviluppo del turismo giovanile, scolastico e sociale)

  1. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico e sociale, gli immobili appartenenti al demanio non necessario, al patrimonio dello Stato e degli Enti Locali, destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, sono trasferiti, secondo le modalità individuate ai sensi del comma 4 della presente disposizione, all'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, che, nell'ambito delle funzioni pubblicistiche ad essa attribuite dalla Legge, provvede alla loro massima valorizzazione funzionale, alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation.
  2. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, ente morale (decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1948) e assistenziale (decreto ministeriale 6 novembre 1959 n. 10), in virtù della sua natura giuridica e in considerazione dell'attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita, è un ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  3. Dall'anno 2019, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata a mettere a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili. Il patrimonio immobiliare dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù confluisce in apposito fondo a garanzia delle predette operazioni.
  4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26-bis. 0400. Baratto.

ART. 26-quater.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: 1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 148 è aggiunto il seguente:

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
26-quater. 307. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso, «Art». 41, al comma 1 premettere i seguenti:
  01. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

  02. In sostituzione del contributo di cui al comma 01, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi di cui al comma 01, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
  03. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 01 e 02, con esclusione dei soggetti di cui al comma 07, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 01 e 02.
  04. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 01 e 02 i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.
  05. I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1o gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai finì previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 è ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma 01 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 02 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 07.
  06. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei contratti collettivi di cui al comma 01 non devono determinare nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che ciò sia espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione.
  07. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al comma 01, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro.
  08. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 07, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.
  09. I contratti collettivi di cui al comma 01 devono essere depositati presso la direzione territoriale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte della direzione territoriale del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. Alla direzione territoriale del lavoro è demandata, altresì, la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 01, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione.
  010. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
26-quater. 306. Del Barba, Fregolent, Marattin.

  Al comma 1, capoverso «Art». 41, comma 1, sostituire le parole: reindustrializzazione e riorganizzazione con le seguenti: reindustrializzazione, riorganizzazione e innovazione tecnologica.
26-quater. 301. Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso «Art». 41, comma 1, sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 500 unità.
*26-quater. 302. Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso «Art». 41, comma 1, sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 500 unità.
*26-quater. 308. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso «Art». 41, comma 1, sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 300 unità.
26-quater. 303. Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso «Art». 41, comma 1, sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 200 unità.
26-quater. 309. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 41, comma 1, sostituire le parole: o con con le seguenti: d'intesa.
26-quater. 311. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso «Art». 41, comma 1, sopprimere le parole: o con le loro rappresentanze aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.
26-quater. 310. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41», comma 2, lettera c), sopprimere il secondo periodo.
26-quater. 312. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41», sopprimere il comma 8.
26-quater. 313. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41», comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: che può intendersi fino alla fine del medesimo primo periodo.
26-quater. 314. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41», dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

  10-ter. In sostituzione del contributo di cui al comma 10-bis, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi di cui al comma 10-bis, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
  10-quater. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 10-bis e 10-ter, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 10-bis e 10-ter.
  10-quinquies. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.
  10-sexies. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1 non devono determinare nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che ciò sia espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione.
26-quater. 315. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

ART. 27.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 215 è inserito il seguente:
  «215-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 210 a 214 entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2020».

  2-ter. Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 aprile 2019 è abrogato.
27. 4. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, nonché disposizioni per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese in mercati regolamentati)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 88 è sostituito dal seguente:
  «88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;
    2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese»;
   b) la lettera b-bis) è sostituita dalle seguenti:
   « b-bis) quote o azioni di OICB di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali – piattaforme di Peer to Peer Lending – gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;
   b-bis.1) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996»;
    3) il comma 92 è sostituito dal seguente:
  «92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;
    4) al comma 101 le parole: «30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro» e le parole: «30.000 euro e di 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».

  2. I commi da 210 a 214 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
  3. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.
  4. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
27. 01. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

  1. Il comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come modificato dall'articolo comma 210 lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
  «88, Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.».

  2. All'attuazione degli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le accorrenti variazioni di bilancio.
27. 02. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

  1. Al comma 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 210, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:
   «b-quater) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, di cui al comma 104 del presente articolo (OICE PIR compliant)».

  2. Al comma 112 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».
  3. All'attuazione degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» d