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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 20 gennaio 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 gennaio 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benamati, Benvenuto, Berlinghieri, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallo, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Maggioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Rampelli, Rizzo, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 gennaio 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   GRIMOLDI e BONIARDI: «Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti per i reati commessi attraverso strumenti informatici o telematici, e introduzione dell'articolo 10-bis del codice di procedura penale, in materia di competenza per territorio relativamente ai medesimi reati» (2342).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Modifica all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei» (1255) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Caretta.

  La proposta di legge costituzionale ZUCCONI ed altri: «Modifica all'articolo 117 della Costituzione, concernente l'attribuzione della materia del turismo e dell'industria alberghiera alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni» (1793) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Caretta.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Modifiche alla legge 29 maggio 1985, n. 294, in materia di indennità per il personale specializzato impiegato in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi» (1808) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Caretta.

  La proposta di legge LUCA DE CARLO ed altri: «Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di validità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, e alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di mandato del sindaco nei comuni fino a 5.000 abitanti» (1936) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Caretta.

  La proposta di legge COSTA ed altri: «Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato» (2059) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Spena.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VIII Commissione (Ambiente):
  PAROLO ed altri: «Legge quadro per lo sviluppo dei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026» (2235) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, IX, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  MARTINCIGLIO: «Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti il riconoscimento del lavoro marittimo come lavoro usurante ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico anticipato» (2245) Parere delle Commissioni I, V, IX e XIII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  MANDELLI: «Delega al Governo per la modifica delle disposizioni vigenti in materia di medicinali per uso umano» (2251) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, approvato in data 23 dicembre 2019.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera prevenuta in data 10 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1990, la relazione sulle attività svolte dal Comitato nazionale per la bioetica, predisposta dal Comitato stesso, riferita all'anno 2019 (Doc. CCXLIV, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  sentenza n. 266 del 6 novembre-12 dicembre 2019 (Doc. VII, n. 374),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 132 del 2014, come convertito nella legge n. 162 del 2014, sollevate in via subordinata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona:
   alla II Commissione (Giustizia);
  sentenza n. 271 del 5 novembre-13 dicembre 2019 (Doc. VII, n. 376),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 2-bis, dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 2-bis, dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo n. 104 del 2010, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 103, 113 e 117, primo comma, della Costituzione – quest'ultimo in relazione agli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia:
   alla II Commissione (Giustizia);
  sentenza n. 278 del 6 novembre-20 dicembre 2019 (Doc. VII, n. 378),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, primo comma, numeri 3) e 8), prima parte, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), sollevate, in riferimento agli articoli 13, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Reggio Emilia:
   alla II Commissione (Giustizia);
  sentenza n. 279 del 6 novembre-20 dicembre 2019 (Doc. VII, n. 379),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 238-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», introdotto dall'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Avellino:
   alla II Commissione (Giustizia);
  sentenza n. 280 del 19 novembre-20 dicembre 2019 (Doc. VII, n. 380),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari), convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2011, n. 129, sollevate, in riferimento agli articoli 13 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione prima civile:
   alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
  sentenza n. 281 del 20 novembre-20 dicembre 2019 (Doc. VII, n. 381),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 24 della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), promosse, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla VIII Commissione (Ambiente);
  sentenza n. 284 del 4-20 dicembre 2019 (Doc. VII, n. 382),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 341-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione sesta penale:
   alla II Commissione (Giustizia);
  sentenza n. 285 del 19 novembre-23 dicembre 2019 (Doc. VII, n. 383),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 45 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e per la promozione della cultura della legalità e di un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale);
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della regione Basilicata n. 45 del 2018, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
     non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, lettera a), 3, comma 1, lettera d), e 6, comma 1, della legge della regione Basilicata n. 45 del 2018, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge della regione Basilicata n. 45 del 2018, promossa, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge della regione Basilicata n. 45 del 2018, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della regione Basilicata n. 45 del 2018, nella parte in cui introduce l'articolo 29-bis, comma 1, lettera c), della legge della regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41 (Polizia locale e politiche di sicurezza urbana), promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);
  sentenza n. 286 del 3-23 dicembre 2019 (Doc. VII, n. 384),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32 della legge della Regione Basilicata 22 novembre 2018, n. 38 (Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della regione Basilicata), nella parte in cui ha introdotto le lettere a.3), b.3) e b.4) del comma 1 dell'articolo 6 della legge della regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43 della legge della regione Basilicata n. 38 del 2018;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32 della legge della regione Basilicata n. 38 del 2018, nella parte in cui ha sostituito il comma 2 dell'articolo 6 della legge della regione Basilicata n. 8 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 37 della legge della regione Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 38, 39 e 40 della legge della regione Basilicata n. 38 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 97 e 117, terzo comma, della Costituzione;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 52 della legge della regione Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42 della legge della regione Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30 della legge della regione Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32 della legge della regione Basilicata n. 38 del 2018, nella parte in cui ha sostituito il comma 2 dell'articolo 6 della legge della regione Basilicata n. 8 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 97 e 117, terzo comma, della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 37 della legge della regione Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
  sentenza n. 287 del 19 novembre-23 dicembre 2019 (Doc. VII, n. 385),
   con la quale:
    dichiara cessata la materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della regione Basilicata 4 dicembre 2018, n. 51 (Istituzione della banca del latte umano donato della Basilicata), promossa, in riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla V Commissione (Bilancio);
  sentenza n. 288 del 20 novembre-23 dicembre 2019 (Doc. VII, n. 386),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, sollevate, in riferimento agli articolo 3, 53 e 77, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2013, come convertito, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento:
   alla VI Commissione (Finanze);
  sentenza n. 289 del 3-23 dicembre 2019 (Doc. VII, n. 387),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge della regione Campania 8 agosto 2018, n. 29, recante «Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti)» – che sostituisce l'articolo 12, comma 4, della legge della regione Campania 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare) – promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge della regione Campania n. 29 del 2018 – nella parte in cui introduce l'articolo 12-bis, commi 1 e 2, nella legge della regione Campania n. 14 del 2016 – promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge della regione Campania n. 29 del 2018 – nella parte in cui introduce l'articolo 12-bis, comma 5, nella legge della regione Campania n. 14 del 2016 – promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera u), della legge della regione Campania n. 29 del 2018, che aggiunge il comma 5-bis all'articolo 49 della legge della regione Campania n. 14 del 2016, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione:
   alla VIII Commissione (Ambiente);
  sentenza n. 290 del 20 novembre-27 dicembre 2019 (Doc. VII, n. 388),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 5), della legge della regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), che ha introdotto il comma 1-bis nell'articolo 31 della legge della regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 7.2), della legge della regione Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 31 della legge della regione Lazio n. 29 del 1997;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 6, lettera c), della legge della regione Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto l'articolo 57-ter nella legge della regione Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio);
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 2), della legge della regione Lazio n. 7 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 97 e 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge della regione Lazio n. 7 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge della regione Lazio n. 7 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 84, comma 1, lettera b), della legge della regione Lazio n. 7 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione:
   alla VIII Commissione (Ambiente);
  sentenza n. 291 del 19 novembre-27 dicembre 2019 (Doc. VII, n. 389),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, lettera j), della legge della regione Lombardia 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018), nella parte in cui ha sostituito le parole «dopo gli abbattimenti accertati» con le parole «dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero»;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, lettera m), della legge della regione Lombardia n. 17 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in relazione agli articoli 5, comma 5, e 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, lettera q), della legge della regione Lombardia n. 17 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in relazione all'articolo 21, comma 1, lettere e) ed f), della legge n. 157 del 1992:
   alla XIII Commissione (Agricoltura);
  sentenza n. 1 del 20 novembre 2019-3 gennaio 2020 (Doc. VII, n. 390),
   con la quale:
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, come modificato dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento tra le situazioni contemplate dallo stesso numero 2), dal giudice delegato del Tribunale ordinario di Udine al fallimento;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle situazioni contemplate dai numeri 3), 4), 5) e 5-bis) dello stesso articolo 2751-bis, dal giudice delegato del Tribunale ordinario di Udine al fallimento:
   alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  sentenza n. 270 del 6 novembre-13 dicembre 2019 (Doc. VII, n. 375),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'articolo 550 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere:
   alla II Commissione (Giustizia);
  sentenza n. 277 del 5 novembre-20 dicembre 2019 (Doc. VII, n. 377),
    con la quale:
     dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 4, della legge della regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione);
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 6, comma 1, lettera d), 7, 8, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3, della legge della regione Basilicata n. 46 del 2018, nella parte in cui limitano alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge n. 266 del 1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla stessa legge regionale;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge della regione Basilicata n. 46 del 2018, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, della legge della regione Basilicata n. 46 del 2018, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara estinto il processo, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge della regione Basilicata n. 46 del 2018, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 23 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, e del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 29/2019 del 10 dicembre 2019, sugli organismi partecipati dagli enti territoriali – relazione 2019.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea in ordine allo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, recante attuazione dell'articolo 126-terdecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, il parere circostanziato e le osservazioni formulate dalla Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica recante progetti di disciplinari di produzione integrata del mais dolce, del sorgo da granella, della colza, del girasole e del nocciolo e al progetto di disciplinare di produzione dell'agnello al pascolo del sistema di qualità «Qualità verificata», ai sensi della legge della regione Veneto n. 12 del 2001.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 dicembre 2019, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica in merito allo schema di decreto ministeriale recante approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per attività di autorimessa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e modifiche al decreto del Ministero dell'interno 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 dicembre 2019, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica in merito allo schema di decreto ministeriale recante approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 e 16 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'attuazione del regolamento (CE) n. 1007/2009, modificato dal regolamento (UE) 2015/1775, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (COM(2020) 4 final);
   proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020 (COM(2020) 5 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.