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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 24 febbraio 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 febbraio 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Corda, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Luca, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Galizia, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Marrocco, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Padoan, Palazzotto, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Emanuela Rossini, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Ungaro, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Cattaneo, Colletti, Colucci, Corda, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Luca, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Galizia, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Marrocco, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Padoan, Palazzotto, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Emanuela Rossini, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Ungaro, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 21 febbraio 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BARTOLOZZI: «Introduzione dell'articolo 38-bis dello statuto della Regione siciliana, in materia di riconoscimento degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità» (2398);
   SIRACUSANO ed altri: «Disposizioni per la gestione dell'emergenza relativa al risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina e per la nomina di un commissario straordinario» (2399);
   CARFAGNA: «Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i reati commessi per motivi di discriminazione» (2400);
   LABRIOLA: «Misure a favore dei familiari delle vittime e delle persone gravemente lese a seguito di eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza» (2401).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 23 febbraio 2020 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della salute:
    «Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (2402).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  MOLINARI ed altri: «Abrogazione delle leggi 21 dicembre 2005, n. 270, 6 maggio 2015, n. 52, 3 novembre 2017, n. 165, e 27 maggio 2019, n. 51, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti» (2346) Parere delle Commissioni III e V.
   III Commissione (Affari esteri):

  DI STASIO ed altri: «Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale» (2313) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X, XIII e XIV.
   VI Commissione (Finanze):
  LUCASELLI: «Disposizioni per la diffusione dei veicoli elettrici e agevolazioni fiscali per investimenti di carattere ambientale da parte delle imprese» (2261) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XIII Commissione (Agricoltura):
  MAGI ed altri: «Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, trasformazione e immissione in commercio della canapa e dei prodotti da essa derivati» (2309) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.
   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
  ZOLEZZI ed altri: «Disposizioni per la gestione sostenibile dell'illuminazione pubblica e per il contrasto dell'inquinamento luminoso» (1954) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 5 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento all'architetto Maria Lucia Conti, ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 19, dell'incarico di capo del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 6 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale concernente la nomina della professoressa Irene Bragantini a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di studi germanici.

  Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 11 e 12 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
   alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero della giustizia:
    al dottor Giovanni Mimmo, l'incarico di direttore della Direzione generale degli affari interni, nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia;
    al dottor Giulio Romano, l'incarico di direttore della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:
    alla dottoressa Anna Coliva, l'incarico di direttore della Galleria Borghese di Roma;
    alla dottoressa Alfonsina Russo, l'incarico ad interim di direttore del Museo nazionale Romano;
   alla XII Commissione (Affari sociali) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della salute:
    al dottor Andrea Urbani, l'incarico di direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 febbraio 2020, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito all'ingegnere Fabio Croccolo, di direttore della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 febbraio 2020, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito al dottor Francesco Saverio Abate, di direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1659 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 161, RECANTE MODIFICHE URGENTI ALLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2394)

A.C. 2394 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    la riforma delle intercettazioni, pur approvata nel 2017 non è entrata mai in vigore, per effetto di ben tre rinvii. A pochissimi giorni dall'entrata in vigore, assistiamo a modifiche di contenuto che si vogliono approvare con urgenza attraverso un decreto-legge. Ma, contemporaneamente, nel testo si prevede di rinviarne di altri due mesi l'entrata in vigore. Non è chiaro dove siano i requisiti per la decretazione di urgenza e come possa essere ammissibile intervenire con decreto-legge in una materia delicata come quella delle intercettazioni;
    il testo del disegno di legge reca rilevanti aporie di carattere costituzionale oltre che logico, esso accomuna, infatti, sotto lo stesso trattamento giuridico, che si caratterizza per essere irragionevolmente penalizzante, strumenti tecnici diversi come le intercettazioni di conversazioni e l'acquisizione dei tabulati telefonici;
    il disegno di legge in oggetto si rivela palesemente improntato ad un singolare e paradossale disfavore verso l'intercettazione tout court, sebbene essa, nel diritto processuale penale vigente, costituisca un mezzo di ricerca della prova tipico, previsto e regolato dal codice di procedura penale, il quale detta a tal fine, particolareggiate disposizioni volte a garantire la legittimità formale e sostanziale dell'attività d'indagine che dell'intercettazione si avvale. Il testo proposto dal Governo, appare ictu oculi volto a restringere gravemente i presupposti stessi nonché le concrete modalità di esperimento di un utile strumento procedurale danneggiando, in tal modo, l'individuazione delle fonti di prova e perseguendo con ciò un fine obiettivamente contrario all'agevole accertamento della verità, obiettivo finale del processo penale;
   considerato che:
    l'articolo 2, alla lettera c), dispone, mediante modifica al comma 2-bis dell'articolo 266 del codice di procedura penale, che le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo del trojan già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per effetto della legge n. 3 del 2019, siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione;
    si palesa chiaramente la violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione per i seguenti motivi:
     in violazione dell'articolo 3 si palesa irragionevole la parificazione tra il severo trattamento processuale per gli autori di gravissimi delitti di criminalità organizzata e di terrorismo (puniti con pene particolarmente elevate) e quello – che si vorrebbe qui introdurre – per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; viene violato anche il principio di legalità, di cui al secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione, inteso nell'accezione di principio di offensività, cioè il criterio di selezione delle fattispecie nel diritto penale: la discrezionalità del legislatore nell'individuazione dei beni da proteggere con il ricorso alla norma (processuale) penale degrada qui in irragionevole arbitrio, in quanto la parificazione tra criminalità organizzata/terrorismo e delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. non è seriamente sostenibile sotto il profilo criminologico; trattasi di mere «grida manzoniane», intese a perseverare obiettivi propagandistico-elettorali;
     inoltre è irragionevole la parificazione di trattamento della posizione dell'incaricato di pubblico servizio con quella del pubblico ufficiale: i contorni della prima figura sono alquanto vaghi e frutto di giurisprudenza «creativa»; ne consegue una marcata e ingiustificata penalizzazione, nella materia in questione, del trattamento processuale dell'incaricato di pubblico servizio;
     corollari del principio di legalità (articolo 25, secondo comma della Costituzione) sono quelli di tassatività e di determinatezza della fattispecie; il perimetro della figura dell’«incaricato di pubblico servizio» non è circoscritto, in maniera precisa, dall'ordinamento e la giurisprudenza penale tende – anche in maniera contraddittoria – ad estenderlo alle situazioni soggettive più disparate; ne discenderebbe il rischio di un illimitato – e pericoloso sul piano delle garanzie individuali – utilizzo delle intercettazioni nei confronti di una «altrettanto illimitata» categoria di soggetti;
    le modifiche recate all'articolo 267 del codice di procedura penale sono volte, da un lato, ad estendere ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione (e non solo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) la disciplina derogatoria prevista in materia di criminalità organizzata. In particolare l'intento espresso del legislatore era quello di escludere i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali fosse necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono»;
    al comma 4 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, con la soppressione dell'ultimo periodo si elimina la previsione in materia di attribuzioni della polizia giudiziaria ampliandone il potere con la previsione che questa non debba informare il pubblico ministero preventivamente; con la modifica del comma 4, altresì, si palesa un eccesso di delega in quanto la legge 103 del 2017 nulla dispone in tal senso;
    nell'articolo 268 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è in contrasto con la ratio della legge 103 del 2017 in quanto fornisce tutele minori rispetto alla precedente formulazione che prevedeva la necessità di un decreto motivato per la trascrizione di intercettazioni contenenti dati sensibili. Ora, invece, il pubblico ministero si limita a dare indicazioni generiche lasciando quindi ampio margine di discrezionalità alla polizia giudiziaria;
    ancora, nell'articolo 268 del codice di procedura penale, al comma 4 (relativo all'attività del difensore) vi è un eccesso di delega in quanto nulla è previsto nella legge del 2017 e si palesa ogni violazione del diritto di difesa in quanto il termine di 5 giorni è limitativo di tale diritto;
    anche nell'articolo 415-bis del codice di procedura penale, (Avviso dell'indagato di chiusura delle indagini preliminari), si palesa un eccesso di delega e forti limitazioni del diritto di difesa in quanto il difensore in quella fase non ha possibilità di estrarre copia di tutto il fascicolo come invece prevede il dispositivo dell'articolo in oggetto: il decreto prevede che in venti giorni la difesa ascolti tutte le registrazioni, chieda al pubblico ministero copia di quelle di interesse e che in tale termine il pubblico ministero debba rispondere con decreto motivato;
    appare ovvio che tale procedura limita il diritto di difesa in quanto la difesa deve avere il tempo congruo, una volta acquisito tutto il fascicolo delle indagini, di approntare la propria linea difensiva;
    sull'articolo 270 del codice di procedura penale, si interviene attraverso la modifica dei riferimenti normativi relativi al procedimento di stralcio, al fine di coordinare la norma con le modifiche all'articolo 268, e con una rimodulazione, anche alla luce della recentissima sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, della norma limitativa delle possibilità di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni captate tramite trojan per la prova di reati diversi da quelli in relazione ai quali l'intercettazione era stata autorizzata;
    anche nell'articolo 270 del codice di procedura penale, comma 1-bis vi è un eccesso di delega in quanto nulla è previsto nella legge del 2017: infatti, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 270 del codice di procedura penale recita: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall'articolo 266 del codice di procedura penale, comma 2-bis»); si palesa la evidente violazione degli articoli 24 comma 2, 25 comma 2 e 111 della Costituzione per i seguenti motivi:
     la possibilità di estendere i risultati delle intercettazioni tra presenti tramite « trojan» anche alla prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione comporta una pericolosa estensione dell'utilizzo di uno strumento, di per sé insidioso per i diritti dell'individuo (cfr. i rilievi critici formulati, in proposito, dal Garante della privacy), a un parco di reati estremamente ampio; a ciò si aggiunga la grave distorsione delle finalità dell'intercettazione che, da mezzo di ricerca della prova per reati che il pubblico ministero ipotizza già commessi (o in corso di commissione) – per i quali vi è dunque una indagine preliminare in fase di svolgimento –, si trasformerebbe surrettiziamente in strumento per individuare reati in una fase anteriore alla formale apertura dell'indagine penale: in altre parole, una sorta di «pesca a strascico», con elusione delle garanzie e delle forme connesse all'instaurazione di un procedimento penale;
    non da ultimo, l'articolo 89 delle disposizioni di attuazione, nel quale è stato previsto che le modalità di trasmissione delle intercettazioni tramite trojan verso gli impianti della procura della Repubblica siano determinate con decreto del Ministro della giustizia. Nell'articolo 89-bis delle Disposizioni Attuative viene rivisitata la disciplina dell'archivio delle intercettazioni e si dispone che con decreto del Ministro della giustizia siano stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, programmi informatici che dovranno avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia;
    pertanto, un decreto ministeriale, in totale spregio del contenuto della legge delega che all'articolo 1, comma 84, lettera a), n. 5), invece indica in modo specifico le modalità attuative, fisserà i criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio da parte dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso;
    nel decreto-legge in oggetto risultano, come ampiamente descritto nelle premesse, lesi i seguenti diritti e principi costituzionali:
     il diritto di difesa e il diritto al giusto processo (articoli 24 comma 2 e 111 comma 3, primo periodo, della Costituzione) intesi entrambi nella accezione di «diritto alla contestazione» della persona sottoposta ad indagine ad essere informata del fatto che un'indagine a suo carico è in corso;
     il principio di legalità – concepito qui in chiave processuale – di cui all'articolo 25 comma secondo della Costituzione, poiché il novero dei delitti richiamati dall'articolo 266 comma 2-bis del codice di procedura penale è eccessivamente ampio, tenuto altresì conto della estrema insidiosità del ricorso – ad ampio raggio – allo strumento che si vorrebbe legittimare con la proposta in oggetto;
    è di tutta evidenza che, ancora una volta, pur non rispondendo con immediatezza alle finalità annunciate con urgenza dal provvedimento in oggetto, si è fatto ricorso ad una decretazione d'urgenza che mina alla base il mantenimento di un corretto equilibrio fra gli organi costituzionali, perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso il vulnus all'articolo 70 della Costituzione, che affida la funzione legislativa alle Camere, ma soprattutto perché si dichiara l'urgenza di un provvedimento che, nei fatti, non la soddisfa;
    il provvedimento all'esame di quest'Aula, quindi, non solo viola gli articoli 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, ma contravviene anche ad uno dei principi fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati al rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza per la legittima adozione dei decreti-legge;
    ed ancora, il presente decreto-legge integra, non solo, palesi criticità con riguardo ai presupposti di costituzionalità, ma presenta evidenti lacune di tipo contenutistico, di merito e di palesi eccessi di delega;
    rilevato, in definitiva, come l'Atto Camera 2394 si ponga in palese contrasto con numerosi articoli della Costituzione repubblicana, oltre che con la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2394.
N. 1. Bisa, Molinari, Turri, Cantalamessa, Di Muro, Paolini, Potenti, Marchetti, Morrone, Tateo.

  La Camera,
   rilevato che:
    il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161, recante «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni», introduce modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della relativa documentazione;
    come si evince dalla relazione, l'obiettivo del provvedimento è quello di tutelare la riservatezza delle persone attraverso delle modifiche alla disciplina delle intercettazioni telefoniche e operando delle disposizioni correttive volte ad eliminare gli effetti distorsivi, inerenti la tutela delle garanzie difensive e della funzionalità nello svolgersi delle indagini preliminari, che si potrebbero produrre con l'immediata ed integrale applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216;
    il testo in esame dispone la proroga al 1o maggio 2020 dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di intercettazioni e di quelle riformate dal decreto legislativo n. 216 del 2017. Per le indagini in corso restano valide le regole attualmente in vigore, mentre le nuove disposizioni previste dal decreto-legge si applicheranno alle iscrizioni di reato successive al 30 aprile 2020;
    per quanto concerne il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni, si tratterebbe, dunque, della quarta proroga, dopo la prima disposta dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, la successiva disposta dall'articolo 1, comma 1139, lettera a), n. 1), legge 30 dicembre 2018, n. 145 e quella disposta in seguito dall'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77;
    il decreto in fase di conversione prevede, tra le altre misure, che l'utilizzo dei c.d. trojan horse (captatori informatici) nelle intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione venga esteso anche ai reati commessi dagli incaricati di pubblico servizio (nella formulazione attuale della norma l'impiego è previsto solo per quelli commessi da pubblici ufficiali). In concreto, l'uso di trojan consiste nell'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. A tal fine possono essere impiegati solo programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
    il testo dispone, inoltre, che sarà il pubblico ministero e non più la polizia giudiziaria ad avere il controllo sulle intercettazioni non rilevanti, oltre ad essere prevista la possibilità per gli avvocati difensori di esaminare per via telematica il materiale;
    si tratta di norme ordinamentali e procedurali, rilevanti in tema di giustizia che sarebbe stato opportuno trattare in provvedimenti specifici e approfonditi nel dibattito parlamentare rispettando il corretto equilibrio tra Parlamento e Governo oltre che la funzione legislativa collettivamente attribuita alle due Camere;
    il carattere di non urgenza del provvedimento si evince dalla norma che prevede, come evidenziato anche nella relazione tecnica, «un mero slittamento temporale dell'entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni», disponendo interventi di completamento delle misure organizzative. Inoltre, l'efficacia delle disposizioni introdotte è ulteriormente procrastinata perché legata, per alcuni aspetti all'emanazione di decreti ministeriali a cui sono demandati criteri e modalità cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi e anche per scandire i termini di informatizzazione di tutte le attività di deposito e di trasmissione relative alle intercettazioni;
    in relazione a quasi tutte le misure previste dal decreto-legge non sussistono i presupposti di necessità di cui agli articoli 72 e 77 della Costituzione trattandosi di una proroga dell'entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni, già posticipata altre volte;
    inoltre, l'articolo 77 della Costituzione consente al Governo di emanare atti con forza di legge, solo in casi eccezionali, caratterizzati da straordinaria necessità e urgenza, che non si ravvisano nel provvedimento in esame, che tra le altre misure prevede oltre che chiarimenti lessicali e interpretativi rispetto a prassi già vigenti e di corrente applicazione nei procedimenti penali, anche norme di completamento di misure organizzative già in atto, tra cui il miglioramento dell'esecuzione della attività di intercettazione, e il ripristino di alcune disposizioni che il codice di procedura penale già prevedeva nella versione anteriore all'intervento normativo operato con il citato decreto legislativo n. 216 del 2017,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2394.
N. 2. Lollobrigida, Varchi, Maschio, Foti.

  La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dell'A.C. 2394, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni», approvato dal Senato, emergono numerosi e macroscopici profili d'illegittimità costituzionale, sia di ordine formale che sostanziale, in relazione agli articoli 3, 15, 25, 27, 70, 77, 111 e 117, comma 1, della Costituzione, nonché degli articoli n. 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;
    il decreto della cui conversione si tratta di determinare una palese forzatura delle regole costituzionali e delle dinamiche che dovrebbero caratterizzare il sistema parlamentare. Aspetto tanto più evidente dal momento che esso tocca la materia penale. È noto, infatti, che in linea di principio, i decreti-legge non incontrano un limite oggettivo nel divieto di disciplinare fattispecie e sanzioni penali. Un limite del genere non è previsto dall'articolo 77 della Costituzione né può essere desunto dal principio di riserva di legge in materia penale, venendo tale riserva assolta anche da atti aventi forza di legge; tuttavia è precisato dalla giurisprudenza costituzionale che in tal caso i decreti-legge devono esser adottati nel rigoroso rispetto dei presupposti costituzionali ad essi inerenti; scrutinio, quindi, ancor più severo di quanto già non s'imponga nella generalità dei casi (Sentenza n. 330/1996);
    tali presupposti risultano palesemente violati qui ed infatti il Governo ha perpetrato l'ennesimo, manifesto abuso dell'istituto della decretazione d'urgenza – così come perimetrato dall'articolo 77 della Costituzione, dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 e della ormai consolidata giurisprudenza della Consulta – peraltro su un tema, quello delle intercettazioni, al crocevia di capitali-interessi e diritti di rango costituzionale di cui il legislatore ha il dovere di effettuare il bilanciamento, tenendo altresì conto delle norme internazionali sulla tutela dei diritti fondamentali;
    il decreto, con una sorta di manovra a tenaglia – dove la vittima dell'accerchiamento, sia chiaro, è il Parlamento – da un lato differisce al 1o maggio 2020 l'entrata in vigore della riforma Orlando delle intercettazioni; dall'altro lato, opera una nuova consistente quanto pervasiva modifica della disciplina in questione;
    paradossale, per non dire grottesca, la circostanza che siamo ormai davanti alla quarta proroga dell'entrata in vigore della riforma di cui al decreto legislativo n. 216 del 2017 (definita dallo stesso Ministro proponente, con eccessiva approssimazione tecnica, «legge-bavaglio»);
    una tale quantità di reiterazioni e differimenti rende ormai del tutto inverosimile la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo n. 77 della Costituzione; anzi, esse confermano che il legislatore avrebbe avuto tutto il tempo per procedere nelle vie della legge ordinaria, poiché i presunti fattori di urgenza qui non sono legati a mutamenti intervenuti nel quadro fattuale o giuridico, ma solo a difficoltà nel raggiungimento di un accordo politico all'interno della maggioranza: elemento non sufficiente a integrare quei presupposti di straordinaria necessità e urgenza, che soli legittimano l'attivazione del potere di decretazione del Governo;
    in altre parole, questo ulteriore differimento dell'efficacia del decreto legislativo n. 216 del 2017 mediante decretazione sostanzialmente sostituiva ingenera un conflitto tra esercizio della decretazione d'urgenza e normativa vigente del tutto incompatibile con l'assetto delle fonti sancito dalla Costituzione, poiché effetto del decreto non è quello di normare situazioni nell'alveo delle previsioni costituzionali, ma differire una normativa varata in conformità alle stesse mediante un forzato ed inammissibile ricorso alla decretazione d'urgenza, in spregio i principi sul corretto svolgimento del procedimento legislativo;
    è proprio la via della legge ordinaria, o semmai quella della legislazione delegata l'unica percorribile, per una riforma organica, a regime, quale sarebbe quella delle intercettazioni, la quale non può essere sottratta alle più ampie forme di ponderazione e pubblicità assicurate dall'iter legislativo;
    come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 220 del 2013, resa in materia di riforma delle Province, ma con considerazioni che mutatis mutandis possono qui pacificamente richiamarsi interamente: «i decreti-legge traggono la loro legittimazione generale da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità. Per questo motivo, il legislatore ordinario, con una norma di portata generale, ha previsto che il decreto-legge debba contenere «misure di immediata applicazione» (articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»). «La norma citata, pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012), che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo». Ciò conduce alla «palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di sistema, che non solo trova le sue motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l'immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale». Orientamento confermato dalla Consulta con la sentenza n. 287 del 2016 nella quale la Corte ha ribadito che «al decreto-legge resta preclusa l'adozione di riforme di sistema non già di interventi settoriali e specifici»;
    una presa di posizione della Camera si rende quantomai imprescindibile, atteso che i conclamati abusi procedurali sin qui ricordati non sono i primi, in questa Legislatura: il riferimento corre con ogni evidenza – per citare l'esempio più chiaro, e purtroppo non unico – alla totale obliterazione delle proprie prerogative, che l'Istituzione parlamentare ha dovuto patire, rispetto all'esame e all'approvazione della legge di bilancio del 2019 (in quel caso l'assemblea espropriata era stata il Senato) stigmatizzate dalla Corte costituzionale (ord. n. 17 del 2019) – e poi disinvoltamente reiterate, questa volta a danno della Camera duole rilevarlo, con la legge di bilancio del 2020 –, impedendo sul piano sostanziale l'esercizio delle prerogative costituzionali dei deputati, delle Commissioni parlamentari e perpetrando così uno scempio istituzionale senza precedenti della nostra democrazia;
    come può rilevarsi dal testo della citata ordinanza, al di fuori delle circostanze in quella sede evocate, deve ritenersi illegittima la compressione dei tempi parlamentari di esame dei testi legislativi poiché configura un abuso del procedimento legislativo tale da determinare violazioni manifeste delle prerogative dei parlamentari secondo il corretto esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite con riferimento al procedimento legislativo disegnato dall'articolo n. 72 della Costituzione, quali rappresentanti della Nazione (articolo n. 67 della Costituzione). Ciò in quanto tale potere si esprime tramite la presentazione di progetti di legge e di proposte emendative (articolo n. 71 della Costituzione) e tramite la partecipazione all'esame dei progetti di legge sia in commissione sia in aula (articolo n. 72 della Costituzione) ed implica altresì la possibilità per ciascun parlamentare di addivenire alla conoscenza del testo, di formarsi un proprio convincimento e una propria posizione sul medesimo, nonché di manifestare pubblicamente tale posizione. In tal guisa la Costituzione individua una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare, diverse e distinte da quelle che gli spettano in quanto componente dell'assemblea, che invece è compito di ciascuna Camera tutelare (sentenza n. 379 del 1996). Si tratta in generale della facoltà, necessaria all'esercizio del libero mandato parlamentare (articolo n. 67 della Costituzione), di partecipare alle discussioni e alle deliberazioni esprimendo «opinioni» e «voti» (ai quali si riferisce l'articolo n. 68 della Costituzione, sia pure al diverso fine di individuare l'area della insindacabilità); segnatamente, nell'ambito della funzione legislativa le prerogative del singolo rappresentante si esplicitano anche nel potere di iniziativa, testualmente attribuito «a ciascun membro delle Camere» dall'articolo n. 71, primo comma, della Costituzione, comprensivo del potere di proporre emendamenti, esercitabile tanto in commissione che in assemblea (articolo n. 72 della Costituzione). Del resto, è proprio attraverso la presentazione di iniziative legislative ed emendamenti da parte del parlamentari, sulla base di una disciplina procedurale rimessa ai regolamenti parlamentari, che si concretizza l'attribuzione costituzionale alle Camere della funzione legislativa (articolo n. 70 della Costituzione), che altrimenti risulterebbe ridotta a una mera funzione di ratifica di scelte maturate altrove. Lo status costituzionale del parlamentare comprende, dunque, un complesso di attribuzioni inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, che gli spettano come singolo rappresentante della Nazione, individualmente considerato, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimuovibili né modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare, sicché nell'esercizio di tali attribuzioni egli esprime una volontà in se stessa definitiva e conclusa;
    il divieto di iterazione e di reiterazione, implicito nel disegno costituzionale, esclude che il Governo, in caso di mancata conversione di un decreto-legge, possa riprodurre, con un nuovo decreto, il contenuto normativo dell'intero testo o di singole disposizioni del decreto non convertito, ove il nuovo decreto non risulti fondato su autonomi (e, pur sempre, straordinari) motivi di necessità ed urgenza, motivi che, in ogni caso, non potranno essere ricondotti al solo fatto del ritardo conseguente dalla mancata conversione del precedente decreto. Se è vero, infatti, che, in caso di mancata conversione, il Governo non risulta spogliato del potere di intervenire nella stessa materia con lo strumento della decretazione d'urgenza, è anche vero che, in questo caso, l'intervento governativo – per poter rispettare i limiti della straordinarietà e della provvisorietà segnati dall'articolo 77 – non potrà porsi in un rapporto di continuità sostanziale con il decreto non convertito (come accade con l'iterazione e con la reiterazione), ma dovrà, in ogni caso, risultare caratterizzato da contenuti normativi sostanzialmente diversi ovvero da presupposti giustificativi nuovi di natura «straordinaria»;
    nel procedimento all'esame, può dirsi inverato l'evento di natura straordinaria (epidemia da coronavirus) e sussistenti gli altri presupposti giuridici per la eccezionale reiterazione del decreto medesimo;
    il mancato riconoscimento di un corretto iter del procedimento legislativo non potrà quindi che condurre alla proposizione di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell'articolo n. 134 della Costituzione, nei confronti del Governo, del Presidente della Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e della Camera dei deputati, del Presidente e dell'Assemblea della Camera dei deputati, in relazione agli atti e comportamenti relativi all'approvazione del disegno di legge A.C. 2394, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» nell'iter costituzionalmente previsto, così come svoltosi presso la Camera dei deputati;
    non può peraltro revocarsi in dubbio che ci troviamo di fronte ad una riforma di sistema che incide su diritti di libertà inalienabili e che viene disinvoltamente intentata attraverso la decretazione d'urgenza, peraltro precludendo ad un ramo del Parlamento un esame compiuto, dovuto per ossequio ai principi inviolabili sanciti dalla nostra Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali UE, dalla Carta europea dei diritti dell'uomo, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani;
    poiché, come noto, la prassi e i precedenti costituiscono il formante essenziale del diritto parlamentare, e poiché gli organi parlamentari sono sovrani e spetta anzitutto ad essi giustiziare l'esercizio delle proprie competenze, si rende oggi necessario uno scrutinio particolarmente severo, che valga anche per il futuro a ristabilire l'ordine dei rapporti costituzionali fra Parlamento e Governo;
    le criticità sin qui evidenziate, che attengono all'illegittimità dello strumento impiegato, non esauriscono purtroppo la panoplia di profili d'incostituzionalità che punteggiano il decreto convertendo;
    anzitutto, continua l'operazione scientifica di disintegrazione del sistema del «doppio binario», caratterizzata dal l'estensione sempre più disinvolta ai reati comuni del regime eccezionale previsto per i reati di tipo mafioso e terroristico;
    in particolare, viene immensamente dilatata, perseguendo nella linea già tracciata dalla legge n. 3 del 2019, la possibilità di ricorrere al captatore informatico, il cosiddetto trojan, per tutti i delitti contro la pubblica amministrazione; ugualmente a quanto previsto per i reati mafiosi, sarà sufficiente l’«indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nel domicilio»; siamo ben lontani dai reati comuni, per i quali l'intercettazione domiciliare è ammessa solo se vi «sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa». Inoltre, mentre per i reati comuni è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono», per reati mafiosi e per quelli contro la pubblica amministrazione no; la nuova normativa, inoltre, estende il potere del PM di disporre d'urgenza le intercettazioni col trojan anche ai reati contro la p.a., esattamente come avviene per i reati di stampo mafioso;
    peraltro, il decreto della cui conversione si tratta estende l'ambito di applicazione anche agli incaricati di pubblico servizio, oltreché ai pubblici ufficiali, così assoggettando alla sua disciplina una platea ancor più vasta, e drasticamente incerta, di soggetti; è noto, infatti, come la nozione di «incarico di pubblico servizio» abbia contorni assai sfumati e problematici sotto il profilo della tassatività;
    la descritta assimilazione fra reati mafiosi e reati contro la pubblica amministrazione appare destituita di ogni fondamento sul piano criminologico, così come sul piano del diritto penale sostanziale, in violazione di ragionevolezza dell'articolo n. 3 della Costituzione;
    inoltre, essa si traduce in una ingiustificata e soverchia compressione dell'articolo 15, non controbilanciata da esigenze di difesa sociale adeguate e proporzionate;
    nella stessa prospettiva, si manifesta del tutto incostituzionale e contraria ai principi garantisti dello Stato di diritto l'autorizzazione indiscriminata alla «pesca a strascico». In virtù dell'articolato in esame, le intercettazioni diventano utilizzabili non solo per i reati connessi, ma per tutti i delitti per i quali sono astrattamente ammesse, perché la pena prevista è superiore a 5 anni, o perché è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, a patto che siano «rilevanti e indispensabili per l'accertamento»;
    in disparte la pur decisiva circostanza che si tratta di una formula del tutto generica, e assolutamente inidonea a garantire i principi di legalità e tassatività della fattispecie ex articolo 25 della Costituzione, la modifica proposta comporta un'estensione esorbitante della possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte, configurando – sulla base delle indicazioni rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale – una palese violazione dell'articolo 15 della Costituzione;
    in proposito va infatti ricordato che, nella sentenza n. 63 del 1994, la Corte costituzionale (richiamando i principi dalla Corte medesima affermati nelle sentenze n. 34 del 1973 e n. 366 del 1991) affermò in modo espresso che «una trasformazione dell'ordinamento normativo tale da permettere la piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nell'ambito di procedimenti penali diversi da quello per il quale le stesse intercettazioni sono state validamente autorizzate (sempre che, ovviamente, in questi ultimi procedimenti vengano in questione reati rispetto ai quali, ai sensi dell'articolo n. 266 c.p.p., è ammissibile procedere alle intercettazioni) [...] si rivela – sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ribadita più di recente dalla sentenza n. 366 del 1991 – apertamente contrastante con le garanzie poste dall'articolo 15 della Costituzione a tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni, dal momento che trasformerebbe l'intervento del giudice, richiesto dal ricordato articolo 15 per l'irrogazione in concreto di restrizioni alla predetta libertà, in «un'inammissibile autorizzazione in bianco» a disporre le intercettazioni, con conseguente lesione della «sfera privata» legata al riconoscimento del diritto inviolabile di libertà di comunicazione e al connesso dovere di riservatezza incombente su tutti coloro che per ragioni d'ufficio vengano a conoscenza di fatti inerenti a quella sfera». La Corte nella stessa sentenza ha inoltre ricordato che in relazione a ogni intervento legislativo «su un diritto di libertà individuale qualificabile come inviolabile ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, la verifica della legittimità costituzionale della norma eccezionale appena indicata [quella cioè che estende l'utilizzabilità delle intercettazioni a procedimenti diversi da quello per le quali esse sono disposte] deve avvenire secondo i prìncipi del più rigoroso scrutinio, nel senso che, come è stato chiarito dalla sentenza n. 366 del 1991, occorre esaminare se la restrizione prevista sia diretta al soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante e, nello stesso tempo, risulti circoscritta alle operazioni strettamente necessarie alla tutela di quell'interesse»;
    l'uso del trojan quale strumento pressoché ordinario d'indagine espone tutti i cittadini al controllo occhiuto, indefinito ed indefinibile dei pubblici poteri; apre i telefoni, i computer, gli uffici e finanche le camere da letto di ognuno alla curiosità o allo zelo non solo di inquirenti capaci e responsabili, ma purtroppo anche a una vastissima schiera di operatori del diritto, della sicurezza e dell'informazione affamati di carriera o di notorietà;
    la riservatezza e la corretta rappresentazione del sé, ancor più nell'era della comunicazione digitale, sono divenuti beni costituzionali ancor più preziosi e, al contempo, delicati, poiché ogni pregiudizio loro recato, oltre a riecheggiare su una pluralità di mezzi e casse di risonanza, è impossibile da ricondurre appieno «in pristino»;
    come rileva il Garante per la protezione dei dati nella segnalazione al Parlamento e al Governo sulla disciplina delle intercettazioni mediante captatore informatico del 30 aprile 2019 l'utilizzo del trojan presenta molti limiti che non garantiscono le «garanzie stabilite dal codice di rito penale a tutela dell'indagato». Al riguardo l'Autorità segnala che «la maggior parte di tali indicazioni non sono state recepite dai testi definitivamente approvati. In essi manca, soprattutto, la previsione di garanzie adeguate per impedire che, in ragione delle loro straordinarie potenzialità intrusive, questi strumenti investigativi, da preziosi ausiliari degli organi inquirenti, degenerino invece in mezzi di sorveglianza massiva o, per converso, in fattori di moltiplicazione esponenziale delle vulnerabilità del compendio probatorio, rendendolo estremamente permeabile se allocato in server non sicuri o, peggio, delocalizzati anche al di fuori dei confini nazionali». Le intercettazioni con uso del trojan quindi se sono una «misura utile», per il Garante non devono rendere più vulnerabili i soggetti interessati, perché alcuni sofware-spia abbassano il livello di sicurezza del device per impedirne la compromissione, con eventuali riflessi negativi sulla protezione dei dati personali contenuti, nonché sulla riservatezza dei dati acquisiti, profili questi che evidenziano l'esistenza di un corretto bilanciamento tra situazioni meritevoli di tutela alla luce dei princìpi fondamentali dell'ordinamento europeo ed interno;
    tutti i profili sopra evidenziati pongono in luce, ancora una volta, la totale assenza di «percezione delle conseguenze» di questo Governo, il quale, fra l'ergastolo processuale e l'invasione dei trojan, sembra aver assunto la trasformazione dallo Stato di diritto allo Stato orwelliano come sua missione di Legislatura,
delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 2394, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni».

N. 3. Bartolozzi, Costa, Gelmini, Occhiuto, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Sisto, Zanettin.

A.C. 2394 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2394 – Parere del Comitato per la legislazione

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2394 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
    il decreto-legge, composto da 4 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;
    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 11 commi 3 prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi (decreti del Ministro della giustizia), senza peraltro recare alcun termine per la loro adozione;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    il comma 5 dell'articolo 2 prevede il ricorso a un decreto del Ministro della giustizia, volto a disciplinare le modalità di accesso all'archivio delle intercettazioni, di cui viene dichiarata la natura non regolamentare; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha censurato l'utilizzo di decreti ministeriali dei quali venga esplicitata la natura non regolamentare, qualificando tali provvedimenti come atti statali dalla indefinibile natura giuridica;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
    l'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), nel novellare il comma 2-bis dell'articolo 268 del codice di procedura penale, prevedendo l'obbligo per il pubblico ministero di vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni riguardanti «dati personali definiti sensibili dalla legge», ricorre ad una espressione che appare superata alla luce dell'articolo 9 del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE, che ora definisce «categorie particolari di dati personali» quelli che un tempo erano qualificati «dati sensibili»;
    l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente, in data 23 gennaio 2020 e in data 4 febbraio 2020, e si intendono inserite nell'atto Senato n. 1659;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    si provveda a sopprimere le parole «non avente natura regolamentare,» al comma 5, dell'articolo 2;

  il Comitato osserva altresì quanto segue:
   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
    valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), le parole: «dati personali definiti sensibili» con le seguenti: «categorie particolari di dati personali come definiti».

A.C. 2394 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020»;
    2) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o marzo 2020».

Articolo 2.
(Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)

  1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 114 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis.»;
   b) all'articolo 242:
    1) al comma 2, le parole: «acquisito un nastro magnetofonico» sono sostituite dalle seguenti: «acquisita una registrazione» e le parole: «a norma dell'articolo 493-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 268, comma 7»;
    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 242. Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni»;
   c) all'articolo 266, al comma 2-bis, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;
   d) all'articolo 267:
    1) al comma 1, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;
    2) al comma 2-bis dopo le parole «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;
    3) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
    4) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.»;
   e) all'articolo 268:
    1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.»;
    2) il comma 2-ter è abrogato;
    3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
   « 4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
   5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
   6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.
   7. Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
   8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.»;
   f) all'articolo 269:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.»;
    2) il comma 1-bis è abrogato;
    3) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;
   g) all'articolo 270:
    1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: « 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall'articolo 266, comma 2-bis.»;
    2) al comma 2, al secondo periodo le parole «degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8.»;
   h) all'articolo 291, al comma 1, le parole: «compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti,» sono soppresse;
   i) all'articolo 293, comma 3, i periodi terzo e quarto sono soppressi;
   l) all'articolo 295, comma 3, secondo periodo, le parole: «le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270»;
   m) all'articolo 415-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.»;
   n) all'articolo 422, il comma 4-bis è soppresso;
   o) all'articolo 454, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall'articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.»;
   p) all'articolo 472, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
   q) gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 493-bis sono abrogati.

  2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 89 è sostituito dal seguente:
   «Art. 89. (Verbale e registrazioni delle intercettazioni).1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.
   2. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
   3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso.
   4. Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice dà atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.
   5. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si dà atto nel verbale.»;
   b) l'articolo 89-bis è sostituito dal seguente:
   «Art. 89-bis (Archivio delle intercettazioni). – 1. Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.
   2. L'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.
   3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.
   4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268 e 415-bis del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.»;
   c) all'articolo 92, comma 1-bis, dopo le parole «conservazione nell'archivio» è soppressa la parola «riservato».

  3. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

  4. I requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee di affidabilità, sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate.

  5. Con decreto del Ministro della giustizia, non avente natura regolamentare, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso all'archivio di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nonché di consultazione e richiesta di copie, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi.

  6. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, sono stabilite le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

  7. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, dopo le parole «pubblici ufficiali» sono aggiunte le seguenti: «o degli incaricati di pubblico servizio».

  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020.

Articolo 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2394 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1, comma 1:
   al numero 1), le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;
   al numero 2), le parole: «1o marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o maggio 2020».

  All'articolo 2:
   al comma 1, lettera a), le parole: «ai sensi degli articoli 268 e 415-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454»;
   al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « b-bis) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente:
    “f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”»;
   al comma 1, lettera c), le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;
   al comma 1, lettera e):
    al numero 1), capoverso 2-bis, le parole: «salvo che si tratti di intercettazioni» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che risultino»;
    al numero 3), capoverso 6, le parole: «Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso» sono sostituite dalle seguenti: «Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso»;
    al numero 3), capoverso 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo»;
   al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari» e, al secondo periodo, le parole: «Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso»;
   al comma 1, lettera g):
    al numero 1) è premesso il seguente:
  «01) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   “1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1”»;
    al numero 1), il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis»;
   al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
   « h) all'articolo 291, comma 1, dopo le parole: “conversazioni rilevanti,” sono inserite le seguenti: “e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269,”»;
   al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   « i) all'articolo 293, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1”»;
   al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, dopo le parole: «per via telematica gli atti» è inserita la seguente: «depositati»;
   al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui al presente comma può essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore»;
   al comma 2, lettera a), capoverso Art. 89:
    al comma 2, le parole: «possono essere impiegati soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «, devono essere impiegati»;
    al comma 3, le parole: «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite» e le parole: «esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica»;
   al comma 2, lettera b), capoverso Art. 89-bis, comma 4, le parole: «articoli 268 e 415-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 268, 415-bis e 454»;
   al comma 5, le parole: «nonché di consultazione e richiesta di copie,» sono soppresse;
   al comma 8, le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».

A.C. 2394 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, sopprimere il numero 1).
1. 2. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, numero 1), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3,» e.
1. 3. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

  Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020, con le seguenti: ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, o comunque successivamente alla data del 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, numero 2), le parole: a decorrere dal 1o maggio 2020, con le seguenti: a decorrere dalla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, o comunque a decorrere dal 1o gennaio 2021;
   all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: al 30 aprile 2020, con le seguenti: alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, o comunque a decorrere dal 1o gennaio 2021.
1. 7. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020, con le seguenti: ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6, del presente decreto-legge.
1. 4. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

  Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 30 aprile 2022.

  Conseguentemente, al medesimo comma, numero 2), sostituire le parole: 1o maggio 2020, con le seguenti: 1o maggio 2022.
1. 10. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 30 aprile 2021.

  Conseguentemente, al medesimo comma, numero 2), sostituire le parole: 1o maggio 2020, con le seguenti: 1o maggio 2021.
1. 13. Lucaselli, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, numero 2), sostituire le parole: 1o maggio 2020, con le seguenti: 1o gennaio 2021;
   all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2020.
1. 9. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, al medesimo comma, numero 2), sostituire le parole: 1o maggio 2020, con le seguenti: 1o gennaio 2021.
1. 5. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

  Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 30 ottobre 2020.

  Conseguentemente, al medesimo comma, numero 2), sostituire le parole: 1o maggio 2020, con le seguenti: 1o novembre 2020.
1. 6. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

  Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 30 giugno 2020.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, numero 2, sostituire le parole: 1o maggio 2020, con le seguenti: 1o luglio 2021;
   all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 30 giugno 2020.
1. 8. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 1, sopprimere il numero 2).
1. 11. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, numero 2, sostituire le parole: a decorrere dal 1o maggio 2020, con le seguenti: per i procedimenti penali iscritti successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6, del presente decreto-legge e, comunque, non oltre il 1o maggio 2021.
1. 12. Lucaselli, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 3. Bisa, Tateo.

  Sopprimerlo.
*2. 4. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Sopprimere il comma 1.
2. 5. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-ter. Salvo che il caso costituisca più grave reato, le violazioni di cui al presente articolo sono punite con la pena di cui all'articolo 379-bis del codice penale.
2. 8. Potenti.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: vietata, inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 684. – (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)1. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, compreso il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del codice di procedura penale ovvero la notizia di reato da cui si desume l'identità del segnalante, di cui all'articolo 54-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750.
  2. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non possono essere pubblicate prima della emanazione della sentenza definitiva.».

  7-ter. Dopo l'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
  «Art. 25-sexiesdecies. – (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale)1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.».
2. 12. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: vietata, aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,.
*2. 13. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: vietata, aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,.
*2. 16. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: vietata, aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,.
*2. 14. Lollobrigida, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: vietata, aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 326 del codice penale,.
2. 11. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: non acquisite, fino alla fine del periodo.
2. 10. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 268, 415-bis, o 454, con le seguenti: 268, 415-bis, 439, 444, 450, 454, e 460.
2. 9. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-ter. Chiunque consenta la pubblicazione, in tutto o in parte, di atti, documenti, video o immagini di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, compreso il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da sei mesi a 3 anni e con l'ammenda da euro 1.000 a 7.000.
  2-quater. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, comunque acquisite, non possono essere pubblicate prima della emanazione della sentenza definitiva.
2. 15. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 192, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione.».
*2. 17. Siracusano, Costa, Cassinelli, Pittalis.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 192, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione.».
*2. 18. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: acquisita una registrazione, aggiungere le seguenti: previa autenticazione da parte della polizia giudiziaria.
2. 21. Bisa, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: acquisita una registrazione, aggiungere la seguente: telefonica.
2. 22. Bisa, Tateo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 254-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 254-ter.
(Osservazione e acquisizione da remoto)

  1. Nei procedimenti di criminalità organizzata, di stampo mafioso, di terrorismo e negli altri procedimenti puniti con la pena nel massimo pari ad anni dieci, il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, può disporre l'osservazione dei dispositivi e l'acquisizione da remoto dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico compresi quelli relativi al traffico telefonico o telematico non altrimenti acquisibili, solo quando vi sono gravi indizi di reato e quando l'osservazione e l'acquisizione da remoto sono assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini. Ogni acquisizione deve essere autorizzata dal Pubblico Ministero e convalidata con decreto motivato dal Giudice per le indagini preliminari.
  2. Si applicano l'articolo 266-bis, gli articoli 267, 268 e 268-bis e l'articolo 269 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
  3. Il decreto autorizzativo, di cui al comma 1, deve essere notificato alla persona sottoposta alle indagini, alle altre parti nonché, se diversi, ai proprietari e agli utilizzatori dei dispositivi, entro quindici giorni dall'inizio delle attività oppure, ove vi sia fondato motivo di ritenere che dalla notifica possa derivare un grave pregiudizio alle indagini, il Giudice su richiesta del Pubblico Ministero può prorogare tale termine ogni dieci giorni e fino ad un massimo di diciotto mesi con un provvedimento adeguatamente motivato.».
2. 23. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera b-bis), premettere la seguente:
   0b-bis) all'articolo 266, comma 1, dopo le parole: «telefoniche» sono aggiunte le seguenti: «, epistolari».
2. 24. Ferro, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera c), premettere la seguente:
   0c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «S'intende per captatore informatico un dispositivo che acquisisce fonie, messaggistica, audio, video e dati informatici».
2. 32. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
2. 25. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera d), sopprimere i numeri 1) e 2).
2. 27. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*2. 26. Boniardi, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Paolini, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*2. 28. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 266, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.».

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:
    1) al comma 1, le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» sono soppresse.
2. 30. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale.
2. 29. Bisa, Tateo.

  Al comma 1, lettera c), e ovunque ricorrano nell'articolo, sopprimere le seguenti parole: o degli incaricati di pubblico servizio.
2. 6. Bisa, Tateo.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o degli incaricati di pubblico servizio.
2. 31. Bisa, Tateo.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono inutilizzabili ed importano l'immediata interruzione dell'intercettazione con spegnimento dei sistemi informatici utilizzati, le conversazioni di qualunque tipo tra difensore ed assistito, quand'anche l'indagato non abbia ancora comunicato all'autorità procedente la nomina del difensore ai sensi dell'articolo 96 C.p.p. In ogni caso deve procedersi senza ritardo alla immediata distruzione delle registrazioni, ad opera degli stessi soggetti delegati alle operazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 269, comma 3, Cpp.
2. 34. Potenti, Paolini, Turri, Morrone.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 226-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. I dati informatici in qualsiasi formato e contenuto trasmessi mediante strumenti e piattaforme di messaggistica istantanea P2P e/o client-server costituiscono comunicazioni ai sensi delle disposizioni di cui al presente Capo.
2. 132. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*2. 37. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*2. 44. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
   01) al comma 1, le parole: «al giudice» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale».

  Conseguentemente, agli articoli 267, 268 e 269 del codice di procedura penale, la parola: giudice, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: tribunale.
2. 36. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
   01) al comma 1, le parole «gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile fini della prosecuzione delle indagini» sono sostituite con le seguenti: «indizi di reato l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini» e al comma 1-bis, le parole: «dei gravi indizi» sono sostituite con le seguenti: «degli indizi».
2. 39. Ferro, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le specifiche esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, l'elenco puntuale dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e l'elenco puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione della funzione di captazione per ragioni di tutela della vita privata, l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto».
2. 35. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 2-bis le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono sostituite con le seguenti: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies».
2. 38. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 con le seguenti:, per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater del codice penale nonché per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.
2. 43. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 con le seguenti:, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater del codice penale.
2. 42. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni. Qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, il pubblico ministero ne riferisce senza ritardo al Giudice, il quale può disporre una proroga con decreto motivato per periodi successivi di durata massima fino a 30 giorni».
2. 45. Potenti.

  Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'esercizio della funzione di sorveglianza il Procuratore della Repubblica nomina nell'ufficio un amministratore di sistema, responsabile del rispetto delle regolamentazioni tecniche per la trasmissione e per la trascrizione dei dati.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
  4-bis) Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal numero precedente con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. 41. Turri, Paolini, Bisa, Tateo, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere infine il seguente periodo: Nell'esercizio della funzione di sorveglianza il Procuratore della Repubblica nomina nell'ufficio un amministratore di sistema, responsabile del rispetto delle regolamentazioni tecniche per la trasmissione e per la trascrizione dei dati.
2. 40. Turri, Paolini, Bisa, Tateo, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere i numeri 1) e 2).
2. 46. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
  2-bis. Il pubblico ministero, con decreto motivato, dispone che nei verbali non siano riportate espressioni lesive che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini e nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone.
2. 83. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila, con le seguenti: Il pubblico ministero dà indicazioni in conformità alle circolari ed alle direttive assunte dal competente Procuratore della Repubblica, sotto la vigilanza del Procuratore generale del distretto ed in conformità alla «Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazione di conversazioni» di cui alla delibera 29 luglio 2016 del Consiglio Superiore della Magistratura n. 285/VV/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. 77. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: dà indicazioni e vigila affinché con le seguenti:, con decreto motivato, può disporre che.
2. 79. Bisa, Tateo.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 2-bis), dopo le parole: riportate espressioni lesive della reputazione delle persone inserire le seguenti: o del loro orientamento politico, religioso, sessuale e dopo le parole: sensibili dalla legge aggiungere: nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679.
2. 80. Potenti.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole da: o quelle fino alla fine del comma, con le seguenti: o comunque dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera e) numero 3), capoverso «6», al secondo periodo, sostituire le parole da: categorie, fino alla fine del periodo, con le seguenti: e di quelli comunque contenenti dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. 76. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e), n. 1) capoverso «comma 2-bis», sostituire le parole da: o quelle, fino alla fine del comma, con le seguenti; o comunque dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

  Conseguentemente, al numero 3), capoverso «comma 6», al secondo periodo, sostituire le parole da: e di quelli, fino alla fine del periodo, con le seguenti: e di quelli comunque contenenti dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. 56. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), numero 1) le parole: dati personali definiti sensibili dalla legge sono sostituite dalle seguenti: dati personali non rilevanti ai fini delle indagini o sensibili ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 3), comma 6, al secondo periodo sostituire le parole da: categorie, fino alla fine del periodo, con le seguenti: e di quelli che riguardano dati personali non rilevanti ai fini delle indagini o sensibili ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. 62. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni aggiungere le seguenti: a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni.
2. 54. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga con le seguenti: rimanendovi per il tempo fissato dal giudice.
*2. 55. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga con le seguenti: rimanendovi per il tempo fissato dal giudice.
*2. 75. Cantalamessa, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera e), numero 3, capoverso 4, secondo periodo, sostituire parole da: per il tempo fissato fino alla fine del periodo, con le seguenti: fino alla conclusione del procedimento con sentenza definitiva.
2. 78. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, lettera e), n. 3), capoverso «4» aggiungere in fine il seguente periodo: È comunque vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.
*2. 51. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), n. 3), capoverso «4» aggiungere in fine il seguente periodo: È comunque vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.
*2. 74. Bisa, Paolini, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, sostituire le parole: Ai difensori delle parti con le seguenti: Ai difensori dell'imputato o dell'indagato ed ai difensori delle altre parti.
2. 73. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, sostituire le parole: Ai difensori delle parti con le seguenti: Ai difensori della persona sottoposta alle indagini e ai difensori delle parti.
2. 59. Lucaselli, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, primo periodo, sostituire, le parole: e ascoltare le con le seguenti: ed acquisire copia su idoneo supporto delle.
2. 47. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti: e di estrarre copia dei verbali di registrazione delle operazioni nonché copia delle registrazioni.
2. 82. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 6, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: per un tempo congruo alla quantità e tipologia degli stessi e comunque non inferiore a 10 giorni, prorogabili fino ad altri 10 su istanza motivata delle parti.
2. 64. Paolini.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: L'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito dà luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni. Terminato il deposito, il giudice invita il pubblico ministero e i difensori ad indicare, entro il termine di venti giorni o in quello da lui prorogato, le conversazioni o comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili. Scaduto il termine, il giudice dispone immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.
*2. 52. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: L'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito dà luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni. Terminato il deposito, il giudice invita il pubblico ministero e i difensori ad indicare, entro il termine di venti giorni o in quello da lui prorogato, le conversazioni o comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili. Scaduto il termine, il giudice dispone immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.
*2. 72. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, secondo periodo, sostituire le parole: indicati dalle parti con le seguenti: specificamente indicati dalle parti.
2. 61. Maschio, Varchi, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, secondo periodo, dopo la parola: procedendo aggiungere le seguenti: entro 5 giorni e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: della relativa udienza.
*2. 71. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, secondo periodo, dopo la parola: procedendo aggiungere le seguenti: entro 5 giorni e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: della relativa udienza.
*2. 50. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), n. 3), capoverso 6, secondo periodo, dopo la parola: procedendo aggiungere le seguenti: entro 5 giorni.
2. 49. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della dimostrazione della rilevanza, il difensore può riservarsi di depositare, nei successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'elenco delle ulteriori registrazioni da lui ritenute rilevanti e di cui chiede copia.
2. 70. Marchetti, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, ultimo periodo, sostituire le parole: ventiquattro ore con le seguenti: quarantotto ore.
2. 81. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, lettera e), n. 3), capoverso 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: della relativa udienza.
2. 48. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: Il giudice, anche nel corso delle con le seguenti: Il giudice, non oltre le.
2. 69. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: anche nel con le seguenti: non oltre il.
2. 60. Maschio, Varchi, Lollobrigida.

  Al comma 1 lettera e), numero 3), capoverso 7, primo periodo, dopo le parole: espletamento delle perizie aggiungere le seguenti: utilizzando file di log come strumento per captare eventuali anomalie dell'intercettazione e possibili minacce di malware.
2. 68. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e) numero 3), capoverso 7, secondo periodo, sostituire le parole: Le trascrizioni o le stampe con le seguenti: Le trascrizioni e le stampe.
2. 67. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e) numero 3), capoverso 7, sopprimere il terzo periodo.
2. 66. Boniardi, Bisa, Tateo, Turri, Paolini, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: estrarre copia aggiungere la seguente: digitalizzata.
2. 58. Ferro, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: su idoneo supporto aggiungere la seguente: informatico.
2. 57. Ferro, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, primo periodo, dopo la parola: supporto aggiungere le seguenti: protetto da codice personale di accesso.
2. 63. Paolini.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo il capoverso 8, aggiungere il seguente:
  «9. I difensori, prima del deposito ai sensi del precedente comma 4, possono presentare al pubblico ministero richiesta di estrarre copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, ed hanno diritto di ottenerla in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni.».
2. 53. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo il capoverso 8, aggiungere il seguente:
  «9. I difensori, prima del deposito ai sensi del precedente comma 4, possono presentare al pubblico ministero richiesta di estrarre copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, ed hanno diritto di ottenerla in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni.».
2. 65. Turri, Paolini, Bisa, Tateo, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1) premettere le seguenti parole:
  1. Le comunicazioni intercettate ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale devono essere messe in sicurezza prima del loro trasferimento.
2. 98. Turri, Paolini, Bisa, Tateo, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1), sopprimere il secondo periodo.
2. 96. Boniardi, Bisa, Tateo, Turri, Paolini, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera f) numero 1), capoverso 1, primo periodo, dopo la parola:intercettazioni aggiungere le seguenti: e sono coperti da segreto.

  Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere il numero 2).
2. 86. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1), primo periodo, dopo le parole: ed eseguito le intercettazioni aggiungere le seguenti: e sono coperti da segreto.

  Conseguentemente, al medesimo numero, medesimo, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
2. 87. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1), primo periodo, dopo le parole: ed eseguito le intercettazioni aggiungere le seguenti: e sono coperti da segreto.
*2. 97. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1), primo periodo, dopo le parole: ed eseguito le intercettazioni aggiungere le seguenti: e sono coperti da segreto.
*2. 88. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), terzo periodo, sostituire le parole da: per l'esercizio dei loro diritti e facoltà fino alla fine del periodo con le seguenti: è consentito, nell'esercizio dei loro diritti, l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate con facoltà di farne eseguire la trasposizione su idoneo supporto.
2. 100. Potenti.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
*2. 85. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
*2. 95. Cantalamessa, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).
**2. 90. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).
**2. 94. Marchetti, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente: il comma 2 è sostituito del seguente:
  «2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni, i flussi informatici, i metadati e la documentazione, ove si sia proceduto per reati puniti con la reclusione non inferiore a 5 anni, vengono criptate e conservata in archivio riservato, dal quale possono essere estratte e decifrate, solo laddove, in base a nuovi fatti, indagini o informazioni si abbia fondata ragione di ritenere che possano risultare decisive a fini probatori nel medesimo o in altro procedimento penale».
2. 92. Paolini.

  Al comma 1, lettera f), numero 3) capoverso 2), secondo periodo, dopo la parola: procedimento, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
*2. 89. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera f), numero 3) capoverso 2), secondo periodo, dopo la parola: procedimento, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
*2. 91. Lollobrigida, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera f), numero 3) capoverso 2), secondo periodo, dopo la parola: procedimento, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
*2. 93. Di Muro, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera f) numero 3) aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di mancata distruzione, la comunicazione a qualunque titolo o la pubblicazione dei contenuti delle registrazioni è punibile con la pena di cui all'articolo 379-bis del codice penale.
2. 99. Potenti.

  Al comma 1, lettera f), numero 3), aggiungere in fine il seguente periodo: Salvi i casi di cui all'articolo 271, commi 1 e 3, la documentazione non acquisita deve comunque essere distrutta e non può in ogni caso essere impiegata in procedimenti diversi.
2. 84. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 01) e 1).
2. 102. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 01).

  Conseguentemente, al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: dall'articolo 266, comma 2-bis con le seguenti: dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.
2. 108. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 01).
*2. 103. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 01).
*2. 109. Boniardi, Bisa, Tateo, Turri, Paolini, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera g), numero 01), capoverso 1 aggiungere in fine le seguenti parole: purché siano connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, a quelli in relazione quali l'autorizzazione sia stata ab origine disposta.
2. 101. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).
*2. 114. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).
*2. 104. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: con captatore informatico.
2. 113. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: captatore informatico con le seguenti: attività di captazione informatica;

  Conseguentemente,
   alla medesima lettera, medesimo numero, sopprimere la parola: portatile.
   al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89»:
   al comma 1 ,secondo periodo, sostituire le parole: inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile con le seguenti: attività di captazione informatica su dispositivo elettronico;
   al comma 2 sostituire le parole: captatore informatico in dispositivi elettronici portatili con le seguenti: attività di captazione informatica su dispositivo elettronico;
   al comma 5, sostituire le parole: del captatore con le seguenti: delle attività di captazione informatica su dispositivo elettronico;
   al comma 3, sostituire le parole: captatore informatico su dispositivo elettronico portatile con le seguenti: strumenti o attività di captazione informatica su dispositivo elettronico.
2. 107. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 1-bis), sostituire le parole: con captatore informatico con le seguenti: con strumento informatico.
2. 112. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 1-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta.
*2. 105. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 1-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta.
*2. 111. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 1-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e purché si tratti di procedimenti ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12.
2. 110. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo il caso di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni tra avvocato e cliente.
2. 106. Lucaselli, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
2. 115. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
2. 116. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
2. 118. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: dal pubblico ministero aggiungere le seguenti: e che devono essere indicati in uno specifico elenco separato.
2. 124. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: entro il termine di venti giorni con le seguenti: entro il termine di 60 giorni.
*2. 119. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: entro il termine di venti giorni con le seguenti: entro il termine di 60 giorni.
*2. 122. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: entro il termine di venti giorni con le seguenti: , entro la conclusione della fase dibattimentale.
2. 123. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, terzo periodo sostituire le parole: Sull'istanza provvede il pubblico ministero con le seguenti: Sull'istanza provvede il giudice.
2. 120. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis sostituire il quarto periodo con il seguente: In caso di omesso deposito o omesso avviso al difensore, i risultati delle intercettazioni sono affetti da nullità a regime intermedio.
2. 121. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n).
*2. 125. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n).
*2. 126. Di Muro, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, secondo periodo sostituire le parole: Entro 15 giorni con le seguenti: Entro 30 giorni.
**2. 127. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, secondo periodo sostituire le parole: Entro 15 giorni con le seguenti: Entro 30 giorni.
**2. 128. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Entro quindici giorni con le seguenti: Entro l'udienza di cui all'articolo 455 cpp.
2. 129. Bisa, Tateo, Turri.

  Al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: comma 4, il difensore aggiungere le seguenti: delle parti.
2. 130. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera p).
2. 131. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, sostituire, la lettera q) con la seguente: q) gli articoli 268-bis e 268-quater sono abrogati.
2. 133. Tateo, Bisa.

  Sopprimere il comma 2.
2. 7. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 1 secondo periodo, sostituire le parole: captatore informatico con le seguenti: strumento informatico.
2. 135. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89» comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola: portatile.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso, comma 2, sopprimere la parola: portatili.
2. 136. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 1, secondo periodo sopprimere la parola: portatile.
2. 137. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli di cui al presente comma sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento.
*2. 138. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli di cui al presente comma sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento.
*2. 19. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli di cui al presente comma sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento.
*2. 20. Lollobrigida, Varchi, Maschio.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89» comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In ogni caso i programmi di cui al presente comma devono essere strutturati esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni e comunque programmati per l'autodisinstallazione entro il termine massimo di un anno dall'installazione. Le intercettazioni eventualmente ottenute con programmi captatori non conformi ai requisiti di cui al presente articolo non sono utilizzabili e devono essere distrutte entro il termine inderogabile di 5 giorni dalla data in cui venga rilevata la non conformità dei programmi informatici.
2. 134. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 89-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e determina il momento nel quale devono essere obbligatoriamente cancellati i dati trasmessi al server dal captatore esterno.
2. 141. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 89-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: i difensori delle parti con le seguenti: i difensori delle persone sottoposte alle indagini.

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso «Art. 89-bis», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: i difensori delle parti con le seguenti: i difensori delle persone sottoposte alle indagini.
2. 140. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 89-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: da un interprete aggiungere le seguenti: e da un consulente esperto fonico.
2. 139. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 226, comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione non può essere concessa e, se accordata, viene meno quando le intercettazioni o le registrazioni sono svolte in violazione dell'articolo 68 terzo comma della Costituzione o dell'articolo 17, comma 5 dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni; al materiale così raccolto si applica l'articolo 271, comma 3 del codice di procedura penale».
2. 143. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.
  2-ter. Al fine di procedere, attraverso il disegno di legge di cui al comma 2-bis, alla definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, le norme introdotte dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, nonché quelle introdotte dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dal comma 1, lettera c), lettera d), numeri 1) e 2) e lettera g), numero 1), del presente articolo, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 2-bis del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021.
*2. 117. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.
  2-ter. Al fine di procedere, attraverso il disegno di legge di cui al comma 2-bis, alla definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, le norme introdotte dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, nonché quelle introdotte dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dal comma 1, lettera c), lettera d), numeri 1) e 2) e lettera g), numero 1), del presente articolo, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 2-bis del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021.
*2. 142. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 3, dopo le parole: della giustizia inserire le seguenti:, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I requisiti di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
**2. 145. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 3, dopo le parole: della giustizia inserire le seguenti:, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I requisiti di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
**2. 147. Di Muro, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Cantalamessa.

  Al comma 3, dopo le parole: della giustizia inserire le seguenti:, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I requisiti di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
**2. 149. Lollobrigida, Varchi, Maschio.

  Al comma 3, sostituire la parola: captatore con la seguente: strumento.
2. 144. Marchetti, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionare i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi cloud.
*2. 150. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionare i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi cloud.
*2. 151. Paolini, Turri, Morrone, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionare i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi cloud.
*2. 152. Lollobrigida, Varchi, Maschio.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma stabilisce altresì le misure da adottare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio.
**2. 153. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma stabilisce altresì le misure da adottare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio.
**2. 154. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma stabilisce altresì le misure da adottare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio.
**2. 155. Lollobrigida, Varchi, Maschio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il Ministro della giustizia, nell'ambito della Relazione sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, riferisce altresì in merito alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
2. 158. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il Ministro della giustizia, entro il 1o giugno 2020, presenta alle Camere una relazione contenente la ricognizione delle strutture tecniche e informatiche in uso alle Procure nonché dei periti informatici in servizio presso le stesse, evidenziando le carenze riscontrate.
*2. 156. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il Ministro della giustizia, entro il 1o giugno 2020, presenta alle Camere una relazione contenente la ricognizione delle strutture tecniche e informatiche in uso alle Procure nonché dei periti informatici in servizio presso le stesse, evidenziando le carenze riscontrate.
*2. 157. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 8, sostituire le parole: al 30 aprile 2020 con le seguenti: all'approvazione da parte delle Commissioni parlamentari competenti di un documento che attesti l'affidabilità, la sicurezza e l'efficacia del sistema di trasmissione delle intercettazioni redatto a cura del Procuratore della Repubblica.
2. 160. Marchetti, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 8, sostituire le parole: al 30 aprile 2020 con le seguenti: all'approvazione da parte delle Commissioni parlamentari competenti di un documento attestante la funzionalità e segretezza dei servizi relativi al sistema di trasmissione delle intercettazioni redatto a cura del Ministero della giustizia.
2. 159. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 8, sostituire le parole: al 30 aprile 2020 con le seguenti: all'approvazione da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di un documento che attesti l'affidabilità, la sicurezza e l'efficacia del sistema di trasmissione delle intercettazioni presentato dal Ministro della giustizia.
2. 161. Marchetti, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro, Cantalamessa.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.
  8-ter. La commissione, di cui al comma 8-bis, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali.
  8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del biennio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e Speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
2. 164. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. In prima applicazione, fino al 30 marzo 2021, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e consulenza, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.
  8-ter. La commissione, di cui al comma 8-bis nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali.
  8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
2. 165. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. In prima applicazione, fino al 30 marzo 2021, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e consulenza, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.
  8-ter. La commissione di cui al comma 8-bis nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.
  8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
2. 166. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali e presieduta dal Procuratore della Repubblica.
  8-ter. La commissione di cui al comma 8-bis nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.
  8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
2. 178. Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.
  8-ter. La commissione di cui al comma 8-bis nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.
  8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
2. 179. Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi.
  8-ter. La Commissione di cui al comma 8-bis può avvalersi fino ad un massimo di dieci consulenti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro.
  8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
2. 181. Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali e presieduta dal Procuratore della Repubblica.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
2. 168. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
2. 167. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da dodici comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».
2. 171. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da sei qualificati esperti fra avvocati dello Stato e professori universitari.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».
2. 169. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da sei qualificati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».
2. 170. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».
2. 173. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, presieduta dal Ministro della giustizia costituita da professori universitari.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».
2. 174. Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancia triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».
2. 175. Marchetti, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti, in particolare magistrati contabili, amministrativi e ordinari.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».
2. 176. Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti fra professori universitari e avvocati dello Stato.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».
2. 177. Potenti, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».
2. 180. Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti;

  8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, presieduta dal Ministro della giustizia costituita da dieci professori universitari.
  8-ter. La partecipazione alla commissione, di cui al comma 8-bis è a titolo gratuito.
2. 172. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse.
2. 162. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da otto qualificati consulenti, fra cui esperti in protezione dei dati personali e sicurezza informatica,.
2. 163. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. 1. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. 2. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
3. 10. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
3. 7. Marchetti, Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. 3. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 9 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
3. 6. Marchetti, Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
3. 5. Marchetti, Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 9. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 4. Marchetti, Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
3. 8. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.