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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 12 maggio 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 maggio 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 11 maggio 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CASCIELLO ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefìci previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979» (2489);
   LIBRANDI: «Incentivo fiscale in favore delle imprese che riorganizzano l'attività dei loro dipendenti su quattro giorni lavorativi settimanali» (2490);
   COMINARDI: «Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, in materia di esclusione delle funzioni ispettive in materia di contribuzione previdenziale e assicurazione obbligatoria dalle competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro» (2491).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XII Commissione (Affari sociali):
  ROMANIELLO ed altri: «Disposizioni per la prevenzione del suicidio e degli atti di autolesionismo» (2151) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VII, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  BARBUTO ed altri: «Istituzione di un fondo per il finanziamento di agevolazioni relative all'acquisto di titoli di viaggio in favore dei pazienti diretti a istituti di cura per il trattamento di gravi malattie» (2364) Parere delle Commissioni I, V e IX;
  MURELLI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19» (2479) Parere delle Commissioni I, V e VII;
  MARTINA ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus» (2480) Parere delle Commissioni I, V e VII.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2019 (Doc. LXVII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte Costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  sentenza n. 85 del 22 aprile-7 maggio 2020 (Doc. VII, n. 448),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 186-bis, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come introdotto dall'articolo 33, comma 1, lettera h), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell'articolo 186-bis, sesto comma, della legge fallimentare, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 186-bis, sesto comma, della legge fallimentare, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 186-bis, sesto comma, della legge fallimentare, sollevate dal Consiglio di Stato, sezione quinta, in riferimento agli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione:
   alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 5 maggio 2020, sulla gestione finanziaria degli enti locali per gli esercizi 2018 e 2019 (Doc. XLVI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 7 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli Automobile Club provinciali e locali, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 271).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENI Spa, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 272).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato italiano paralimpico (CIP), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 273).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 30 aprile e 8 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni formulate dalla Spagna in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2020/0031/I, concernente schema di decreto ministeriale che stabilisce la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 30 aprile e 8 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, il parere circostanziato emesso dal Belgio in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2020/0031/I, concernente schema di decreto ministeriale che stabilisce la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le seguenti relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo:
   relazione d'inchiesta concernente incidente occorso all'aeromobile ultraleggero Tecnam P-2002 Sierra presso Padenghe sul Garda (BS), in data 7 ottobre 2017;
   relazione d'inchiesta concernente incidente occorso all'aeromobile ultraleggero Tecnam P-92 Echo S, in località Calatabiano (CT), in data 11 settembre 2018.

  Questi documenti sono trasmessi alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 maggio 2020, ha trasmesso le seguenti relazioni concernenti il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o atti preordinati alla formulazione degli stessi:
   relazione concernente il seguito dato agli indirizzi definiti nel documento finale atto Camera Doc. XVIII, n. 16 della XVIII legislatura, approvato dalle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera, in merito alla comunicazione recante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018)321), la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018)322), la proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2018)323), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (COM(2018)324), la proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)325), la proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2018)326), la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)327) e la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (COM(2018)328) (Doc. XVIII, n. 16).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Corte dei conti europea, in data 7 maggio 2020, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, ha comunicato la pubblicazione della Relazione annuale della Corte sulle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2019. Questo documento è assegnato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  La Commissione europea, in data 7, 8 e 11 maggio 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione dei quadri contabili e prudenziali per agevolare i prestiti bancari nell'UE Sostegno alle imprese e alle famiglie nella pandemia di Covid-19 (COM(2020) 169 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione della pandemia di Covid-19 e relativo alla validità di taluni certificati e di alcune licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in certi settori della legislazione in materia di trasporti (COM(2020) 176 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'11 maggio 2020;
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire agli enti di gestione o alle autorità competenti di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nel contesto della pandemia di Covid-19 (COM(2020) 177 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'11 maggio 2020;
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga del periodo di recepimento (COM(2020) 179 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'11 maggio 2020;
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Finlandia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2020) 181 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale a proposito dell'integrazione della Macaronesia nella zona marittima OSPAR (COM(2020) 182 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'istituzione di un comitato speciale per i servizi (COM(2020) 185 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 185 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19 (COM(2020) 186 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'8 maggio 2020;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (COM(2020) 187 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (COM(2020) 188 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa all'attuazione di alcuni nuovi elementi introdotti dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (COM(2020) 191 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive);
   Proposta di decisione del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della Covid-19 (COM(2020) 198 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'11 maggio 2020;
   Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della Covid-19 (COM(2020) 199 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della Covid-19 (COM(2020) 201 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'11 maggio 2020;
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Seconda valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE (COM(2020) 222 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 maggio 2020, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 aprile 2020, causa C-670/18 CO contro Comune di Gesturi – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di qualsiasi discriminazione in base all'età – Avviso pubblico di manifestazione di interesse – Condizioni di partecipazione – Esclusione dei soggetti collocati in quiescenza dei settori pubblico o privato (Doc. XIX, n. 90)alla XI Commissione (Lavoro);
   sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 aprile 2020 – causa C-507/18 – NH contro Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Corte suprema di Cassazione – Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), articolo 8, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 2 – Divieto di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale – Condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro – Nozione – Dichiarazioni pubbliche che escludono l'assunzione di persone omosessuali – Articolo 11, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 1, e articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Difesa dei diritti – Sanzioni – Persona giuridica rappresentativa di un interesse collettivo – Legittimazione ad agire in giudizio, senza agire in nome di una determinata persona lesa oppure in assenza di una persona lesa – Diritto ad ottenere il risarcimento del danno (Doc. XIX, n. 91) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2020 – Cause riunite C-168/19 e C-169/19 – HB e IC contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) – Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia – Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 21 TFUE – Principio di non discriminazione in base alla cittadinanza – Articolo 18 TFUE – Convenzione per evitare le doppie imposizioni – Lavoratori del settore pubblico – Pensionato residente in uno Stato membro diverso da quello che gli corrisponde una pensione e che non possiede la cittadinanza dello Stato membro di residenza – Imposta sul reddito – Presunta perdita di agevolazioni fiscali – Presunto ostacolo alla libertà di circolazione e presunta discriminazione (Doc. XIX, n. 92) – alla XI Commissione (Lavoro);
   sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 aprile 2020 – causa C-329/19- Condominio di Milano, via Meda contro Eurothermo SpA – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano – Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 2, lettera b) – Nozione di «consumatore» – Condominio – (Doc. XIX, n. 93) – alla X Commissione (Attività produttive);
   sentenza della Corte (Settima Sezione) del 23 aprile 2020 – causa C-28/19 – Ryanair Ltd e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust e a. – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di Stato – Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Servizi aerei – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Articolo 23, paragrafo 1 – Indicazione del prezzo finale da pagare – Oneri di web check-in dei passeggeri – IVA – Tariffa amministrativa per acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo – Elementi inevitabili e prevedibili del prezzo finale da pagare – Supplementi di prezzo opzionali – Nozione (Doc. XIX, n. 94) – alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento.

  Il Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento, con lettera in data 7 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nella provincia di Trento, riferita all'anno 2019.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (A.C. 2447-A)

A.C. 2447-A – Proposte emendative

ART. 2.
(Attuazione delle misure di contenimento)

  Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli schemi di decreto di cui al presente comma sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro il giorno successivo alla loro adozione per l'espressione del parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sette giorni dall'assegnazione.
2. 80. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato, Mollicone.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli schemi di decreto di cui al presente comma sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sette giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
*2. 51. Ceccanti, Enrico Borghi, Fassina, De Luca, Bruno Bossio, Navarra, Nesci.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo.
*2. 51.(Testo modificato nel corso della seduta). Ceccanti, Enrico Borghi, Fassina, De Luca, Bruno Bossio, Navarra, Nesci.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli schemi di decreto di cui al presente comma sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sette giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
*2. 52. Occhiuto, Bagnasco, Bond, Novelli, Giannetta, Mugnai, Versace, Brambilla.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli schemi di decreto di cui al presente comma sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sette giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
*2. 60. De Filippo.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo.
*2. 60.(Testo modificato nel corso della seduta). De Filippo.
(Approvato)

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e ogniqualvolta sia necessario e le Camere ne ravvisino la necessità.
2. 1. Bagnasco, Bond, Versace, Novelli, Mugnai, Brambilla, Giannetta.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia in via eccezionale e limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
2. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione, Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla, Giannetta.

ART. 4.
(Sanzioni e controlli)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 3.000 con le seguenti: euro 1.000.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;
   dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Gli introiti conseguenti alle sanzioni di cui al presente articolo, sono versati al Fondo sanitario nazionale.
4. 52. Baldelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 3.000 con le seguenti: euro 1.000.
4. 53. Baldelli, Mollicone.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
4. 54. Baldelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
*4. 4. Pella, Bagnasco, Giannetta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
*4. 8. Cavandoli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: in quanto compatibili aggiungere le seguenti: a cura di ciascuna Prefettura.
4. 6. Pella, Bagnasco, Giannetta.

  Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
*4. 50. Carnevali.

  Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
*4. 51. D'Arrando, Mammì, Ianaro, Nappi, Lapia, Sportiello, Sarli.

  Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: dell'Ispettorato nazionale del lavoro aggiungere le seguenti: limitatamente alle proprie competenze in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
*4. 50.(Testo modificato nel corso della seduta). Carnevali.
(Approvato)

  Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: dell'Ispettorato nazionale del lavoro aggiungere le seguenti: limitatamente alle proprie competenze in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
*4. 51.(Testo modificato nel corso della seduta). D'Arrando, Mammì, Ianaro, Nappi, Lapia, Sportiello, Sarli.
(Approvato)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Per gli spostamenti individuali consentiti non vi è l'onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento attraverso la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. 56. Gelmini, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di effettuare gli opportuni controlli su tutto il territorio nazionale per contenere e contrastare i rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, è fatto obbligo di dichiarare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento producendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto e in dotazione agli operatori delle Forze dell'ordine, delle Forze armate e della polizia municipale. Le autorità competenti procedono, entro quarantotto ore dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al primo periodo, al controllo sulla veridicità delle informazioni dichiarate. Sono esentati dall'obbligo di cui al primo periodo, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e sociosanitari e tutti i dipendenti delle strutture pubbliche impiegate nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione, Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla, Giannetta.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Gli introiti conseguenti alle sanzioni di cui al presente articolo, sono versati al Fondo sanitario nazionale.
4. 55. Baldelli, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Versace, Brambilla, Giannetta.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Linee guida per la gestione dell'epidemia presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)

  1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta linee guida per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza ospitano ovvero erogano prestazioni di carattere sanitario, riabilitativo, sociosanitario, socioassistenziale, socioeducativo, socio-occupazionale per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:
   a) garantire la sicurezza e il benessere psicofisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
   b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
   c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle misure di contenimento;
   d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è tenuto ad attenersi;
   e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

  3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate agli ospedali ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. 03. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Prorogabilità del rapporto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo.
4. 05. Patelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Linee guida per la riapertura in sicurezza dei centri estivi)

  1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro della pari opportunità e della famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta con proprio decreto linee guida per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi, degli oratori e degli altri centri e servizi con analoghe finalità, comunque siano denominati a livello locale.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 stabiliscono protocolli di sicurezza finalizzati ad assicurare la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli operatori e degli utenti dei centri e servizi di cui al medesimo comma 1. In particolare, le linee guida stabiliscono:
   a) i percorsi di formazione per gli operatori;
   b) i requisiti che gli spazi adibiti alle attività con i bambini e i ragazzi devono possedere;
   c) i protocolli per l'utilizzo di prodotti disinfettanti, dispositivi di protezione individuale ed eventualmente dispositivi per i controlli sanitari all'accesso dell'utenza e degli operatori;
   d) la sanificazione periodica degli ambienti e degli oggetti utilizzati;
   e) la dimensione massima dei gruppi;
   f) l'elenco delle attività consentite e l'indicazione delle modalità per il loro corretto e sicuro svolgimento.

  3. Al fine di garantire l'implementazione dei protocolli di sicurezza indicati nelle linee guida di cui al comma 1, la qualità dei servizi erogati e la gratuità o, comunque, la massima accessibilità delle rette alle famiglie, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro della salute, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, ai fini della loro successiva ridistribuzione, tramite bandi, agli organizzatori dei centri e servizi di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. 055. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dei piani terapeutici)

  1. I piani terapeutici che includono la fornitura di protesi, ortesi, ausili e dispositivi necessari per la prevenzione, correzione o compensazione di menomazioni o disabilità, il potenziamento delle abilità nonché per la promozione dell'autonomia dell'assistito, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori novanta giorni. Le Regioni stabiliscono protocolli e procedure semplificate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici
4. 056. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.
(Approvato)

A.C. 2447-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    l'articolo 1 prevede tra le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, la limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora (lettera a), limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (lettera c) e la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato (lettera g);
    già prima del decreto-legge in esame, tali limitazioni erano state disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 che, per contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure restrittive previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 fino al 3 aprile, vietando, tra l'altro, ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
    la nostra Costituzione tutela ampiamente nella prima parte i diritti di libertà, allo scopo prevedendo riserve di legge, esplicite o implicite; il provvedimento in esame intende dunque sanare ex post il vulnus recato dai decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, nel limitare pesantemente tali libertà, seppure motivati da ragioni sanitarie, hanno violato tale riserva di legge;
    la libertà personale, in quanto diritto pubblico soggettivo, tutela il singolo nei confronti del potere pubblico e in particolare, per antica tradizione, dagli eventuali abusi del potere esecutivo; per questo la libertà di circolazione e di soggiorno riconosciuta dall'articolo 16 della Costituzione può essere limitata solo per legge e per soli motivi di sanità e di sicurezza;
    la libertà di riunione è collocata non casualmente nel testo Costituzionale subito dopo la libertà di movimento, e ad essa è strettamente legata la libertà di associazione di cui al successivo articolo 18;
    infatti la Costituzione, fin dai principi fondamentali, indica che l'uomo ha diritti inviolabili sia come singolo sia come membro delle formazioni sociali nelle quali svolge la sua personalità;
    come ricordato nella Relazione della Presidente della Corte costituzionale per l'anno 20019, «nella Carta costituzionale non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell'assetto dei poteri»;
    in altri Paesi sono state fatte scelte diverse in merito alla libertà personale, di circolazione e soggiorno ed è stato garantito il diritto alta manifestazione pubblica politica e sindacale, nel rispetto delle regole di distanziamento e dell'uso di dispositivi di protezione individuale;
    il Presidente del Consiglio ha garantito che nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta l'esercizio della libertà di culto in sicurezza;
    sono ugualmente inaccettabili le limitazioni delle altre libertà garantite dalla Costituzione ove sia possibile esercitarle in sicurezza, e dunque è necessario ricercare il giusto bilanciamento tra le libertà costituzionali, i diritti democratici e la salute pubblica,

impegna il Governo

a valutare, anche in considerazione dell'andamento epidemiologico, gli effetti applicativi del termine del 31 luglio 2020, di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte ad anticiparlo, per far sì che nei futuri provvedimenti di natura sanitaria sia garantito l'esercizio della libertà personale, delle libertà di circolazione e di soggiorno e di riunione e manifestazione, nel rispetto delle misure igienico sanitarie di distanziamento e di protezione individuale, individuando i protocolli e le misure tecniche utili a garantire la tutela della salute pubblica.
9/2447-A/1Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto prevede la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
    poiché sono ancora in essere contratti relativi alla prossima stagione turistica per il trasporto privato di persone che, in caso di limitazione dei posti, non possono essere adempiuti,

impegna il Governo

ad individuare, nei provvedimenti di prossima emanazione, criteri di esercizio in sicurezza del trasporto privato di persone che tengano conto dei costi economici che questi operatori devono sostenere, anche con un eventuale ristoro del mancato guadagno.
9/2447-A/2Donzelli, Butti, Osnato, Delmastro Delle Vedove, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è volto a rendere atto di rango primario, le recenti misure emergenziali potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, emanate per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti e adottate per i periodi di tempo predeterminati;
    nello specifico, il decreto all'articolo 1 prevede, tra le misure urgenti che possono essere adottare per evitare la diffusione del COVID-19, la possibilità di disporre o di demandare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
    con le riaperture a partire dal 4 maggio si stima che manifatturiero, costruzioni e commercio riprendano il mobilitare complessivamente 700.000 tutti i lavoratori potenziali utenti di mezzi pubblici di trasporto;
    l'INAIL e l'istituto Superiore di Sanità in un documento sui trasporti pubblici terrestri approvato dal Comitato tecnico scientifico per l'emergenza COVID evidenziano che «L'intero sistema di trasporto pubblico deve essere considerata un contesto a rischio di aggregazione medio-alto, con possibilità di rischio alto nelle ore di punta, soprattutto nelle aree metropolitane ad alta urbanizzazione»;
    nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 26 aprile è stato segnalato che è essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico;
    lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia la necessità per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di disporre di concerto con il Ministro della salute, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto. Allo stato attuale ed in prossimità dello sblocco progressivo del lockdown per attività e imprese, diventerà sempre più necessario contenere i rischi da contagio legati al sovraffollamento per carenza di mezzi e riduzione di orari, rendendo difficile contenere il contagio,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di competenza atte a garantire il potenziamento dei mezzi di trasporto pubblici locali nel rispetto delle misure adottate per il contenimento del contagio e a garanzia della salute di autisti e utenti del servizio di trasporto pubblico, soprattutto nelle metropoli e in considerazione della ripresa delle attività produttive.
9/2447-A/3Trancassini, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto prevede la possibilità di sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
    molte giovani coppie che hanno fissato la data delle nozze e che sono state costrette a rimandare rischiano di perdere o hanno già perso la caparra confirmatoria che, generalmente, viene richiesta dagli operatori economici del settore;
    poiché la Costituzione, all'articolo 31, recita che «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia»;
    il matrimonio è l'atto fondativo della famiglia stessa,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti, di emanare idonee disposizioni affinché le giovani coppie non perdano le caparre confirmatorie già erogate per l'organizzazione delle proprie nozze.
9/2447-A/4Galantino, Montaruli, Delmastro Delle Vedove, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto prevede la possibilità di limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
    che il settore dei maneggi subisce, oltre alla crisi economica, anche un grave pericoloso per la salute dei cavalli che necessitano di cure specifiche;
    che generalmente i maneggi dispongono di ampi spazi in cui è possibile esercitare la pratica dell'equitazione e dell'ippoterapia in totale sicurezza;
    che è scientificamente dimostrato che la vicinanza con gli animali lenisce le sofferenze psichiche di chi soffre e, pertanto, andrebbe incoraggiata soprattutto per i nostri bambini,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire la riapertura dei maneggi per la pratica dell'equitazione e dell'ippoterapia.
9/2447-A/5Delmastro Delle Vedove, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    in particolare, il provvedimento è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili, per contenere e contrastare i rischi sanitari da COVID-19, per periodi di tempo predeterminati;
    già con il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, di cui il provvedimento in esame dispone l'abrogazione, sono state individuate alcune misure di contrasto e di emergenza epidemiologica, da adottare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo. In alcuni casi, l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dal decreto-legge predetto. Si sono quindi succeduti una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno introdotto le misure applicabili rispetto all'evolversi della situazione epidemiologica;
    al riguardo, essendo quelle in questione misure limitative di libertà fondamentali dei cittadini, si ritiene che lo strumento giuridico più adeguato per introdurre e disciplinare progressivamente le stesse dovesse essere esclusivamente il decreto-legge, come anche evidenziato da molti costituzionalisti. Il Governo ha invece, scelto di procedere con atti amministrativi che non hanno forza di legge e rivestono la natura di fonte normativa secondaria. Inoltre, nell'emettere tali atti è stata di frequente rilevata una mancata osservanza di specifici precetti relativi alla redazione dei testi normativi, che ha dato luogo a molteplici dubbi interpretativi delle disposizioni assunte, soprattutto rispetto all'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
    e ancora, oltre alle criticità nella forma delle disposizioni predisposte, si vuole evidenziare l'assenza di una ragionevole e chiara strategia che governa le scelte assunte. In particolare, non si comprende per quali motivi si prevedano le medesime misure restrittive su tutto il territorio nazionale, nonostante la situazione epidemiologica presenti notevoli differenze tra una Regione e l'altra;
    si ribadisce che le misure assunte dal Governo, comprimono le libertà fondamentali del cittadini a fronte dell'emergenza sanitaria. È dunque essenziale che i provvedimenti emessi siano scritti adeguatamente, affinché siano comprensibili le misure assunte e risultino trasparenti le motivazioni alla base delle scelte individuate,

impegna il Governo

a conformarsi rigorosamente ai precetti che regolano la redazione degli atti normativi nell'adottare i provvedimenti di contenimento e contrasto dei rischi sanitari, affinché non si verifichino nuovamente gravi criticità interpretative delle norme e a valutare l'adozione di misure differenziate sul territorio nazionale, giustificate dal diverso livello di gravità dell'emergenza da COVID-19, che investe le singole Regioni e aree dell'Italia.
9/2447-A/6Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto, e a tal fine prevede un'elencazione dettagliata delle misure di contenimento potenzialmente applicabili, volte a «contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19»;
    decine di migliaia di persone sono attualmente ricoverate negli ospedali o comunque sottoposte a visite mediche, e tra le migliaia di decessi registrati fino a oggi a causa della diffusione dell'epidemia figurano anche moltissimi medici, come anche infermieri e a altro personale sanitario;
    la messa in sicurezza del personale sanitario è un imperativo imprescindibile per garantire la salute di operatori e pazienti,

impegna il Governo

a provvedere con urgenza affinché tutto il personale sanitario sia sottoposto a tampone.
9/2447-A/7Rotelli, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è diretto a fornire una base giuridica per l'adozione delle misure di contrasto all'epidemia da COVID-19 in atto sul territorio nazionale;
    in particolare, il provvedimento prevede un'elencazione dettagliata delle misure di contenimento potenzialmente applicabili che possono essere adottate, per periodi predeterminati di durata non superiori a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, attualmente fissato al prossimo 31 luglio;
    tra le misure previste rientrano quelle relative alla «limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora»;
    con l'intento di realizzare il tracciamento degli spostamenti dei cittadini sarà introdotta un'applicazione di tracciamento (che dovrebbe assumere la denominazione di «Immuni») per la quale il Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, ha affidato un contratto di concessione di licenza d'uso e un appalto di servizio alla società Bending Spoons S.p.A.;
    tale affidamento ha suscitato non poche perplessità, stante che né sono note le ragioni che hanno determinato l'aggiudicazione in capo alla citata società, né le reali modalità di funzionamento dell'applicazione;
    attraverso l'installazione e l'utilizzo della app da parte degli utenti la società che la gestisce entrerà in possesso di ingenti quantità di dati personali, rispetto alla cui conservazione e modalità di utilizzo dovranno essere rispettate tutte le normative a tutela della privacy e della sicurezza informatica, elementi che non è chiaro, allo stato attuale, se saranno garantiti,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire la massima trasparenza rispetto al funzionamento dell'applicazione di cui in premessa e la tutela dei dati personali dei soggetti che la utilizzano, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.
9/2447-A/8Lollobrigida, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    la crisi del COVID-19 è una delle più grandi crisi sanitarie che l'Italia abbia dovuto affrontare, crisi che sta mettendo in grande difficoltà la tenuta del sistema sanitario, la coesione sociale e il tessuto economico e produttivo nazionale;
    in particolare, la lettera m) del comma 2 ha disposto la limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
    dai dati contenuti nel rapporto del Comitato olimpico nazionale italiano sui «Numeri dello sport» riferito all'anno 2018, le società iscritte al Registro presso il CONI sono 110.409, mentre i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico sono 139.917;
    secondo la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, le perdite derivate dalla cancellazione della manifestazioni sportive sono di decine di milioni di euro al mese;
    come denunciato dalla SIGIS, in assenza di immediati interventi, la tenuta finanziaria ed economica delle imprese del settore sportivo, dai gestori agli enti di promozione, sarà messa a rischio, con ricadute occupazionali e sugli utenti che praticano attività sportiva,

impegna il Governo:

   ad attivare un tavolo tecnico-politico con la partecipazione delle principali categorie di rappresentanza delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva, dell'impiantistica sportiva e delle società sportive, per la definizione di univoci protocolli sanitari che consentano la ripresa delle attività del settore sportivo, al fine di rendere omogenee le politiche pubbliche di contrasto agli effetti economici dell'emergenza sanitaria e programmare la cosiddetta «Fase 2»;
   a prevedere, anche con iniziative di carattere normativo, per l'anno 2020, un credito d'imposta del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione anche per le categorie catastali C/4 e D/6 dove si svolge attività sportiva, sia di natura pubblica che privata;
   a prevedere lo stanziamento di adeguate risorse finanziare a sostegno del settore che consentano, in particolare:
    a) la previsione di idonei incentivi fiscali per garantire la sanificazione delle strutture sportive;
    b) la concessione di finanziamenti a fondo perduto a favore delle imprese di categoria in difficoltà;
    c) il blocco dei pagamenti delle utenze;
    d) l'azzeramento immediato e la possibilità di successiva rateizzazione dei canoni di concessione delle strutture pubbliche;
    e) la previsione di misure di sostegno al reddito per gli insegnanti il cui inquadramento contrattuale non consente di accedere alla cassa integrazione;
   a concedere la proroga decennale delle concessioni degli impianti sportivi pubblici;
   a prevedere l'emissione di un voucher a sostegno delle famiglie che avevano acquistato abbonamenti o singoli corsi presso centri sportivi e palestre, sia pubblici che privati;
   ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, per la concessione della garanzia di ultima istanza dello Stato sul Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, sul relativo comparto per operazioni di Liquidità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
9/2447-A/9. (Nuova versione) Rampelli, Mollicone, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    nella Fase 2 dell'emergenza va garantito il diritto all'istruzione e, riattivandosi in parte le attività lavorative, non ha alcun senso che tutte le scuole restino chiuse;
    i genitori che devono tornare al lavoro non possono più farsi carico della didattica dei loro figli e quindi dovrebbero essere messi in condizione di scegliere se mandarli a scuola oppure no;
    va rilevato che la DAD, soprattutto per i bambini delle primarie, si è dimostrata una soluzione di pura emergenza;
    risulta difficile costringere i bambini davanti ad uno schermo e oltretutto nella fascia di età dai 6 ai 10 anni l'alunno ha bisogno del contatto con le maestre c di riacquisire il senso di socialità;
    per questo va prevista una graduale riapertura in sicurezza, su base volontaria, a partire dall'11 maggio delle scuole primarie e medie inferiori,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del provvedimento in esame, al fine di adottare le opportune iniziative volte a consentire la riapertura delle scuole primarie e medie inferiori a base volontaria con la garanzia del rispetto rigoroso delle misure di sicurezza come: la sanificazione degli ambienti, lo sdoppiamento del numero degli alunni per classe, la dotazione di mascherine e guanti e l'individuazione di nuovi spazi alle tradizionali aule;
   a predisporre un piano di assunzione del personale docente da graduatoria d'istituto per garantire le lezioni, tenuto conto che si verificherà lo sdoppiamento delle classi.
9/2447-A/10Frassinetti, Bucalo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2020 sono stati pubblicati i bandi di concorso per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune c di sostegno con scadenza della presentazione delle domande di partecipazione entro luglio del 2020;
    attesi da parte del Ministero dell'Istruzione i dettagli logistici sullo svolgimento delle prove, che dovranno garantire la massima sicurezza per tutti i candidati, il primo a svolgersi sarà il concorso straordinario per la scuola secondaria di I e II grado;
    l'emergenza sanitaria in atto, causata dalla diffusione del COVID-19 impone, di giorno in giorno, la profusione del massimo sforzo su tutto il territorio nazionale per contrastarne il progredire;
    l'incerta evoluzione dell'emergenza sanitaria espone a molti rischi lo svolgimento delle procedure del concorso straordinario prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, tra i quali la possibile esposizione di candidati al contagio dal momento che un concorso con una platea di circa 70000 partecipanti prevede il rischio di assembramenti, se si aggiunge poi che le prove saranno svolte presumibilmente entro la fine di luglio c la valutazione dei titoli di 24.000 vincitori nel periodo di ferragosto quando saremo ancora, probabilmente, in piena emergenza epidemiologica;
    quindi sarà improbabile l'assunzione entro il 1o settembre di tutti i docenti necessari all'avvio regolare del prossimo anno scolastico e si presume che si ricorrerà al solito strumento del reclutamento dei precari con il risultato dell'aumento di un fenomeno che invece si vorrebbe ridurre o eliminare,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di:
   rinviare le date di presentazione delle istanze di partecipazione sia alla Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune c di sostegno, sia alla Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, previste dai Decreti del Ministero dell'Istruzione n. 510 e n. 497 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale numero 34 del 28/04/2020 a quando l'emergenza epidemiologica consentirà di individuare una data che consenta lo svolgimento delle prove Concorsuali in assoluta sicurezza sanitaria;
   prevedere un percorso telematico abilitante con graduatoria per titoli, riservato ai docenti e personale educativo con almeno trentasei mesi di servizio, ai fini dell'immissione in ruolo dal 1o settembre 2020, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di assunzione dalle graduatorie dei concorsi vigenti del 2016 e del 2018.
9/2447-A/11Bucalo, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto in esame prevede il rinvio a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in particolare i commi 1 e 3 dell'articolo 2 recano un richiamo a fonti non legislative, rispettivamente, all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 la Costituzione italiana non prevede l'ipotesi dello stato d'emergenza né quella, assai diversa, dello stato d'eccezione. Prevede solo lo «stato di guerra», che deve essere deliberato dalle Camere, le quali «conferiscono al Governo i poteri necessari» previsti all'articolo 78;
    al di fuori di questa ipotesi, quando ricorrono «casi straordinari di necessità e d'urgenza», il Governo ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione adotta decreti-legge, che devono essere presentati il giorno stesso per la conversione alle Camere, le quali, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni;
    la disciplina dello stato d'emergenza è stata introdotta con legge ordinaria, e precisamente la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 inerente all'istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile; dal 24 febbraio 1992 risultano essere stati proclamati 23 stati di emergenza per lo più per calamità naturali, fortunatamente circoscritte, ma nessun precedente di carattere nazionale. Neanche dopo 1’ 11 settembre e i successivi attentati terroristici che hanno colpito molte nazioni in Europee fu adottato uno stato d'emergenza nazionale;
    nel gennaio del 2018, con l'approvazione del Codice della Protezione Civile, si è ridefinita la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, portandola a un massimo di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi;
    l'emergenza sanitaria ed economica nazionale che stiamo affrontando, ha colto le istituzioni impreparate ma non possiamo lasciarci sfuggire quest'occasione per pensare in maniera strutturata al futuro, così da essere pronti quando un'emergenza simile dovesse ripetersi, facendo in modo che non si trasformi di nuovo in una tragedia umana e in una fase giuridicamente approssimativa,

impegna il Governo

ad adottare misure normative che definiscano nel perimetro Costituzionale le procedure e le fasi legislative per affrontare gli stati di emergenza di carattere Nazionale.
9/2447-A/12Silvestroni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    la diffusione del virus COVID-19 ha creato un'emergenza sanitaria ed economica che sta mettendo a dura prova la nostra Nazione e che ha condotto il Governo ad adottare misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno alle imprese, alle famiglie e ai lavoratori in generale;
    il bisogno di garantire maggiore supporto alle operazioni di controllo e presidio necessarie per l'esecuzione delle misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione epidemiologica, richiedono, tuttavia, un incremento non solo del personale sanitario, così come disposto dal Governo, ma altresì del personale appartenente ai Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico;
    è noto che i suddetti comparti soffrono tutt'oggi di una grave carenza di organico e di mezzi indispensabili per poter adempiere efficacemente alle funzioni di difesa e di sicurezza del territorio cui sono preposti;
    l'emergenza epidemiologica impone un fondamentale dovere di superamento di siffatte problematiche che potrebbe rapidamente avvenire procedendo allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici ancora valide, rivolti sia al personale civile che ai volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4);
    tale azione di Governo rappresenterebbe un segnale importante per attribuire la dovuta e giusta dignità professionale oltre che personale ai tanti aspiranti candidati idonei che – dopo aver superato le prove scritte e quelle pisco-attitudinali – legittimamente attendono, alcuni anche da diversi anni, di poter contribuire alla difesa della Nazione;
    in particolare, i volontari in ferma prefissata che si sono classificati come idonei nelle graduatorie, come noto, hanno già maturato durante il loro percorso lavorativo, oltre che di studio, le dovute conoscenze e competenze utili per il ruolo richiesto e soprattutto indispensabili in questo tragico momento storico;
    coloro che hanno partecipato ai concorsi e che attendono lo scorrimento delle graduatorie rappresentano, senza dubbio, una risorsa alla quale poter attingere non solo per ripianare le gravi carenze di organico ma anche per evitare ulteriori e maggiori oneri che deriverebbero nell'ipotesi in cui si preferisse arruolare personale mediante l'espletamento di nuovi concorsi pubblici;
    l'ampliamento di organico, inoltre, mediante l'avvio di nuovi concorsi, contrasterebbe con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, in base al quale lo scorrimento delle graduatorie preesistenti e vigenti deve costituire la regola, mentre l'indizione di un nuovo concorso dovrebbe costituire l'eccezione e richiedere perciò una approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (Consiglio di Stato, sentenza dell'adunanza plenaria n. 14 del 28 luglio 2011),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di procedere allo scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici espletati nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, al fine di attingere rapidamente personale qualificato e poter adeguatamente fronteggiare la grave emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19.
9/2447-A/13Cirielli, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    in particolare, la lettera r) del comma 2, proroga la limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati;
    il comma 9 del successivo articolo 4 attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale militare impiegato nelle misure di contenimento previste dagli articoli 1 e 2, che potrà, quindi, procedere al fermo e all'identificazione delle persone sottoposto a controllo, analogamente a quanto già contemplato per il personale militare impiegato nelle operazioni di controllo del territorio di cui all'operazione «Strade sicure», da ultimo prorogata, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 1 comma 132 della legge di bilancio per l'anno 2020;
    al fine di fronteggiare la gestione dell'emergenza sanitaria, anche le Forze armate stanno, infatti, mettendo a disposizione tutte le risorse e le capacità disponibili per supportare i cittadini nella gestione di questa grave crisi, sia per la tutela dell'ordine pubblico che per esigenze connesse con la fornitura di mezzi e personale della sanità militare;
    in piena emergenza pandemica e, nonostante la prevista limitazione o sospensione delle procedure concorsuali, è stato bandito un «Concorso per Ufficiali Ruolo Speciale» delle Forze Armate, con scadenza il 19 aprile scorso, per reclutare personale specializzato, con esclusione del personale Graduato;
    nonostante ben due modifiche legislative di recente approvazione, i Graduati continuano ad essere esclusi dalle procedure di reclutamento per gli Ufficiali del Ruolo Speciale, come se non fossero «qualitativamente validi» ovvero non avessero «pari dignità» professionale;
    il Governo, per il tramite della Ministra della funzione pubblica, ha dichiarato che il ricorso allo scorrimento delle graduatorie riduce i costi legati allo svolgimento di concorsi, accelera i tempi del ricambio generazionale e tiene nel debito conto le legittime aspettative di tutti quei candidati che, dopo aver affrontato, e superato, le ardue prove di concorsi pubblici, si trovano ora in posizione di idonei nelle graduatorie:
    la sospensione delle procedure concorsuali, rende, di fatto, impossibile il reclutamento degli agenti di polizia o delle forze armate, nonostante la carenza di organico acuita dalla fase emergenziale e nonostante i nostri uomini e donne in divisa stiano combattendo in prima linea nella lotta per il contenimento dei contagi, motivo per cui, ad oggi, è possibile attingere solo dalle graduatorie del personale risultato già idoneo,

impegna il Governo:

   ad annullare il Concorso per ufficiali Ruolo Speciale delle forze Armate, provvedendo, anche in considerazione delle necessità specifiche dettate dalla fase emergenziale in atto, all'immediato scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie vigenti, al fine di garantire la piena operatività e il necessario presidio delle attività di competenza:
    a disporre lo scorrimento, fino ad esaurimento, di tutte le graduatorie ad oggi vigenti del Comparto difesa, sicurezza e soccorso al fine di incrementare l'organico e garantire il dispiegamento di personale necessario su tutto il territorio nazionale per il contenimento del coronavirus e per il supporto alla popolazione;
    a prevedere, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4o serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
9/2447-A/14Ferro, Prisco, Deidda, Galantino, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    in particolare, la lettera i) del comma 2 conferma la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
    discoteche, bar con musica, ristoranti che offrono spettacolo, ma anche balere, scuole di ballo, locali con musica dal vivo e dj set, un mondo che in altre Nazioni è assimilato al turismo e gode di considerazione, in quanto voce portante dell'economia, in Italia rimane un settore completamente dimenticato, anche in vista della progressiva riapertura;
    si tratta di un settore che, a livello nazionale, conta un fatturato annuo di 5,3 miliardi di euro e 90.000 posti di lavoro occupati, con migliaia di famiglie coinvolte;
    solo le discoteche in Italia occupano 50.000 lavoratori e producono un fatturato di oltre 3 miliardi di euro e ci sono decine di lavoratori che vivono di stipendi mensili ora azzerati: camerieri, dj, musicisti, addetti alla sicurezza, barman, personale dei locali, ballerini, imprese di spettacolo;
    migliaia di persone che non sono state prese in considerazione dalle istituzioni e che sono rimaste prive di tutela, perché non sono lavoratori del settore pubblico, né dipendenti;
    come denunciato da Maurizio Pasca, presidente di Silb (associazione che raggruppa gli imprenditori dell'intrattenimento notturno), «La nostra sigla sindacale raggruppa oltre 2.500 imprenditori, gente seria, che nel corso degli anni ha dovuto affrontare una burocrazia soffocante, una tassazione che non ha pari. Noi paghiamo l'iva al 22 per cento mentre per cinema e teatri è al 10; paghiamo oltre all'Irpef, l'ISI, un'imposta sull'intrattenimento (inflitta è il caso di dirlo a chi fa intrattenimento, ovvero con partecipazione attiva del pubblico contrariamente alla concezione di spettacolo che è passiva, ndr), che una direttiva europea ritiene illegittima. In più abbiamo un apparato costosissimo per mantenere la sicurezza e fronteggiamo ogni giorno un atteggiamento mediatico che fa ricadere sulle nostre imprese mali sociali come alcolismo, droga e violenza. Le nostre sono aziende come le altre. Forse ci si dimentica che l'85 per cento delle imprese di questo paese sono pmi ?»;
    secondo la Fipe, 50.000 esercizi sono a rischio fallimento, 300.000 posti di lavoro in pericolo,

impegna il Governo:

   a provvedere all'immediata adozione di univoci protocolli di sicurezza per consentire la riapertura dei locali;
   allo stanziamento di idonee risorse economiche per garantire:
    a) la sospensione del pagamento delle utenze e dei mutui;
    b) la riduzione dell'IVA dal 22 per cento al 10 per cento;
    c) l'abolizione dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI);
    d) l'estinzione del credito per immobili accatastati come categoria D3 e D8;
    e) la sospensione degli sfratti per morosità;
    f) il ripristino dei voucher per il lavoro occasionale.

9/2447-A/15. (Ulteriore nuova versione) Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    in particolare, la lettera p) del comma 2, dispone la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65/2017 e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
    mentre l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recentissima approvazione ha decretato la conclusione dell'anno scolastico, confermando la proroga della didattica a distanza (DAD) anche nella cosiddetta «fase 2» dell'emergenza da Coronavirus, l'Istat ha pubblicato un preoccupante report sull'accesso dei giovani alla tecnologia: sono pochi o pari a zero gli strumenti informatici, così come le competenze digitali;
    se la valutazione della didattica a distanza influenzerà il voto scolastico, così come appena stabilito dal Ministero dell'Istruzione, gli studenti del Sud saranno i più svantaggiati: non tutti, infatti, possono avvalersi della didattica Online; il 34 per cento delle famiglie non ha un computer o un tablet in casa, percentuale che al Sud sale al 41 per cento. Si contano cura 850 mila giovani tra i 6 e i 17 anni senza dispositivi, dei quali 470 mila nel Mezzogiorno e il 44 per cento solo in Sicilia;
    in altri casi il computer o il tablet è uno solo, ovvero «insufficiente rispetto al numero di componenti»: al Sud il 26,5 per cento ha a disposizione un numero di pc e tablet per meno della metà dei componenti, mentre in alcune realtà del Nord come Trento, Bolzano, in Lombardia ma anche nel Lazio, la quota sale al 70 per cento. Le famiglie che riescono a garantire almeno un dispositivo per ogni componente al Sud sono il 14 per cento, a Nord il 26;
    non avere i dispositivi significa anche non saperli usare o saperlo fare poco e in tale contesto attuare la didattica a distanza, obbligatoria in periodo di quarantena, rischia di diventare un privilegio per molte famiglie;
    la didattica digitale rischia, inoltre di fare esplodere divari sociali già esistenti: da una parte i figli delle famiglie più solide, con una buona connessione Internet e genitori in grado di seguire i ragazzi nei compiti e nella didattica on line, dall'altra i ragazzi che hanno alle spalle famiglie fragili, con pochi strumenti culturali e digitali e che adesso faticano a partecipare alle lezioni on line;
    la scuola è luogo principe per garantire le pari opportunità e, invece, rischiamo che proprio l'istituzione perda questo ruolo perché non in grado di colmare il divario sociale che la didattica a distanza sta acuendo e garantire le medesime opportunità per tutti i bambini,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le iniziative di competenza, anche di carattere normativo, al fine di sostenere l'accesso agli strumenti digitali per le famiglie meno abbienti, garantendo la disponibilità di dispositivi digitali e della necessaria connettività di rete alle famiglie meno abbienti, sbloccando, con urgenza, le risorse destinate all'adozione della banda ultralarga;
   ad assicurare che le Piattaforme per la didattica a distanza siano conformi alle principali legislazioni nazionali e internazionali in materia di privacy e sicurezza informatica, nonché idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo dei pane degli studenti con disabilità e laddove non sia possibile, a garantire l'attività didattica mediante apposita programmazione o prestazioni domiciliari individuali;
   a prevedere lo stanziamento di idonee risorse da investire nella scuola digitale per assicurare a tutti pari opportunità di accesso e di utilizzazione dei nuovi strumenti digitali, nonché nel potenziamento della specifica formazione degli insegnanti in materia di didattica a distanza e, in generale di competenze digitali, completando altresì l'attuazione delle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale.
9/2447-A/16Lucaselli, Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,» recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha sospeso le attività commerciali su tutto il territorio nazionale, fatto salvo quelle per la vendita di generi alimentari e di prima necessità;
    in fase di presentazione delle norme relative alla cosiddetta «fase 2» e alle riaperture commerciali a partire dal 4 maggio, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato un cronoprogramma generico che vedrebbe la riapertura di tutti i servizi per la cura alla persona quali barbieri, parrucchieri e centri estetici non prima del 1o giugno 2020 senza dare alcuna indicazioni su quelle che dovranno essere le modalità di riapertura necessarie a garantire i giusti flussi e il distanziamento interpersonale;
    le associazioni di settore hanno richiesto a più riprese la riapertura delle attività commerciali di servizi alla persona garantendo i più elevati standard di sicurezza quali, mascherine, visiere, guanti, camici cambiati dopo ogni servizio, sanificazione quotidiana degli ambienti e presenza contemporanea nel locale di un solo cliente con un operatore. Protocollo sicuramente più stringente di molte attività che riprendono a partire dal 4 maggio 2020;
    secondo i dati forniti dalla CNA il settore conta circa 135.000 imprese e da lavoro a 260.000 persone ed è un servizio essenziale a garantire il benessere della popolazione. In altri Paesi come Germania, Grecia, Svizzera, colpiti duramente dal Coronavirus, questo tipo di attività hanno già riaperto; in Francia lo faranno a breve. L'allarme da parte della CNA è che la richiesta altissima da parte della clientela potrebbe dare inizio a forme incontrollate di lavoro nero senza adeguati protocolli sanitari;
    molte regioni stanno elaborando protocolli per permettere a queste attività la riapertura anticipata rispetto alla data del 1o giugno. Un documento unitario aiuterebbe ad uniformare il protocollo di sicurezza su tutto il territorio nazionale mentre alle Regioni sarebbe lasciata la valutazione della riapertura in base alla situazione epidemiologica contingente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire la riapertura di acconciatori, estetisti e servizi alla persona in tutte quelle Regioni dove la situazione sanitaria ed epidemiologica sia ritenuta sufficientemente sicura a garantire la salute dei clienti fruitori dei servizi nonché a comunicare un protocollo di comportamento unico su tutto il territorio nazionale anche riguardo alle distanze di sicurezza nei locali e ai metodi di sanificazione.
9/2447-A/17Vizzini.


   La Camera,
   premesso che:
    a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo ha disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, straordinarie misure di contenimento sul suolo nazionale, successivamente prorogate fino al 3 maggio con Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
    con decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il Governo ha fornito un quadro normativo di riferimento per quanto attiene alle misure di contenimento permissibili ed al loro relativo regime applicativo;
    il Presidente del Consiglio dei ministri, con conferenza stampa in data 26 aprile 2020, ha annunciato la cosiddetta «fase 2» di ripartenza, a decorrere dal 4 maggio 2020;
    scopo della predetta «fase 2» è agevolare in modo riordinato la riapertura delle attività che sono state sospese in questa prima fase emergenziale, con i dovuti accorgimenti e precauzioni, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie;
    l'attività di allenamento ed addestramento di cani nelle aree autorizzate è di fatto e per sua natura eseguibile in aree dove sono garantite di fatto ampie distanze tra gli operatori, ben oltre il limite di distanziamento sociale di 1 metro, e si mostra quanto più necessaria se si considera lo stresso subito dagli animali in questi mesi di contenimento e restrizione della libertà di movimento, così come le attività legate alla conduzione dei cavalli;
    parimenti, le attività di pesca sportiva dilettantistica nelle acque interne e di pesca ricreativa in mare possono essere svolte nel pieno rispetto delle misure di distanziamento sociale, fatta salva la necessità di svolgere le predette attività individualmente;
    in tal senso anche le attività di pratica ed allenamento di tiro al volo nelle aree adibite, così come le attività più generiche di pratica ed allenamento di tiro permettono il pieno rispetto delle vigenti misure di distanziamento sociale, date le distanze di oltre 2 metri tra una piattaforma di tiro e l'altra,

impegna il Governo:

  ad anticipare la ripresa delle attività:
   a) di allenamento ed addestramento cani nelle aree autorizzate, così come tutte le attività cinofile all'aria aperta e di passeggio e conduzione di cavalli;
   b) di pesca sportiva dilettantistica nelle acque interne e nei laghi e di pesca ricreativa in mare;
   c) di tiro al volo nelle apposite aree autorizzate ed in generale di tutte le attività di tiro negli appositi poligoni.
9/2447-A/18Caretta, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è stato introdotto all'articolo 92 il comma 4-bis, che prevede che ai gestori di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico non possano essere applicate decurtazioni di corrispettivo dai committenti dei servizi, anche laddove previste, in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
    di fatto, la norma in oggetto impone ai Comuni l'onere di pagare, per quanto di competenza, a fronte di un servizio non effettuato, scaricando sulle Amministrazioni comunali, già in difficoltà per l'emergenza da COVID-19, la garanzia di un contributo, a carico dei bilanci comunali, a favore dei gestori dei servizi di trasporto;
    è evidente che, anche in considerazione delle diffuse situazioni di dissesto finanziario nonché delle difficoltà e dei sopravvenuti costi derivanti dalla crisi epidemiologica da COVID-19, i Comuni non sono capaci di poter sostenere un costo come quello di cui alla presente premessa, né tantomeno è pensabile di poter prefigurare un danno in capo ai gestori dei predetti servizi di trasporto laddove i Comuni non riuscissero a corrispondere quanto dovuto,

impegna il Governo

ad incrementare adeguatamente il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di un importo pari ad almeno 500 milioni di euro, per coprire i maggiori oneri sostenuti dalle Amministrazioni comunali nel periodo 23 febbraio-31 dicembre 2020.
9/2447-A/19Ciaburro, Caretta, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
    l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a causa della velocità e della dimensione del contagio da COVID-19, ha ritenuto opportuno dichiarare lo stato di pandemia globale;
    dal primo caso di un cittadino italiano risultato positivo, datato 20 febbraio 2020, il numero decessi causati dal COVID-19 ha quasi raggiunto quota 30 mila unità con un tasso di mortalità particolarmente elevato tra i contagiati pluripatologici, ovvero con patologie pregresse, e per gli over-70 per i quali si è registrata una mortalità del 27 per cento;
    il dato sui casi totali di COVID-19 ha superato, ampiamente, le 200.000 unità;
    i soggetti colpiti dal COVID-19, attualmente già guariti o in via di guarigione, sono quasi 100.000 e altrettante, con ogni probabilità, saranno le persone che guariranno nelle settimane a venire;
    per molti di loro saranno necessari specifici percorsi di riabilitazione a cui dovrà seguire un'attività di monitoraggio che consisterà in controlli clinici e diagnostici da effettuare nei mesi a seguire;
    la diffusione del virus ha colpito principalmente le fasce più fragili della popolazione incluse le persone non autosufficienti che risiedono nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani;
    migliaia di famiglie, così come buona parte degli Enti gestori del settore sociosanitario, stanno combattendo l'emergenza consapevoli di dover affrontare una crescita esponenziale dei costi sanitari per garantire adeguata assistenza ai propri congiunti o agli ospiti presenti nelle strutture residenziali;
    parallelamente ai vari interventi economici che il Governo, le Regioni e gli Enti Locali stanno attuando per sostenere tutti i settori economici, si ritiene prioritario intervenire a sostegno dei soggetti che sono stati direttamente colpiti dal COVID-19 e che, per questa ragione, oltre alle conseguenze di natura sanitaria, si troveranno a dover affrontare anche tutti gli oneri per la riabilitazione, la farmaceutica, le visite e i controlli futuri,

impegna il Governo

a integrare il Fondo Sanitario Nazionale affinché possano essere trasferite alle Regioni le risorse necessarie per poter prevedere l'esenzione dai ticket (prestazioni diagnostiche, terapeutiche e follow up) per i soggetti colpiti dal virus COVID-19.
9/2447-A/20Mantovani, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    con l'adozione del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, – convertito dalla legge n. 13 del 2020 –, di cui il provvedimento in esame dispone all'articolo 5 l'abrogazione sono state individuate alcune misure di contrasto e di emergenza epidemiologica, da adottare con uno o più decreti del Presidente dei Consiglio dei ministri, consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dal decreto-legge medesimo. Sono quindi intervenuti una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno aggravato e diversamente modulato le misure applicabili in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il decreto-legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi dei virus è stata adottata, sull'intero territorio nazionale, la sospensione di tutte le attività commerciali salvo quelle espressamente previste;
    sono tante le categorie che, in questo momento di emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, sono chiuse e in attesa di riaprire;
    l'Attività di tolettatura di animali da compagnia (codice ATECO 96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia), che fa parte della categoria più generale degli Altri Servizi per la persona, è stata sospesa fin dall'11 marzo 2020; sospensione confermata anche con l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera cc) – non rientrando questo codice ATECO tra quelli autorizzati (allegato 3);
    il servizio di cura degli animali da compagnia è stato, erroneamente, equiparato, nei contesto di questa situazione d'emergenza sanitaria, a parrucchieri, barbieri ed estetiste (codice ATECO 96.02) i quali presumibilmente riprenderanno l'attività il 1o giugno prossimo;
    l'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 (come già avvenuto nel precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei 10 aprile 2020) esclude dalla sospensione delle attività i Servizi per la persona che attengono: Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 96.01; attività delle lavanderie industriali 96.01.10; Altre lavanderie, tintorie 96.01.20; alcune regioni con proprie ordinanze hanno autorizzato la riapertura delle attività di tolettatura per animali da compagnia, menzionando il fatto che, a detta dello stesso Ministero della Salute, gli animali non sono vettori del COVID-19 pertanto il servizio può essere svolto purché venga fatto esclusivamente su appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità «consegna animale-tolettatura-ritiro animale» utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sodale; altre regioni, hanno superato tale sospensione avvalendosi di provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria in quanto vista l'impossibilità di procedere a tali operazioni di lavaggio o tosatura in casa soprattutto per gli animali di maggiori dimensioni potrebbero insorgere problemi di carattere igienico-sanitario legati ad eccesso di pelo, dermatiti, presenza di parassiti;
    la tolettatura non è solo estetica. Esistono, ad esempio, cani che a causa del loro particolare mantello devono necessariamente rivolgersi al servizio di tolettatura e, se trascurati, possono raggiungere condizioni talmente precarie da comprometterne anche io stato di salute dell'animale stesso. Giungono, infatti, notizie di chiamate urgenti a veterinari per emergenze dovute proprio alla mancata cura dell'animale da compagnia, come ad esempio, unghie incarnite, otiti per mancato stripping in razze predisposte, peli annodati e via dicendo; non si comprende pertanto il perché non siano stati consentiti anche i servizi di lavaggio e tolettatura degli animali,

impegna il Governo

a considerare l'inserimento dell'attività di tolettatura per animali da compagnia tra quelle che possono essere autorizzate nell'immediato alla riapertura, in quanto si tratta di un servizio indispensabile per assicurare la cura e la salute degli animali da compagnia e per evitare l'insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario agli stessi, per i quali sarebbe poi necessario rivolgersi alle cure dei veterinari.
9/2447-A/21Furgiuele, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Cecchetti, Patelli, Fogliani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    con l'adozione del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, – convertito dalla legge n. 13 del 2020 –, di cui il provvedimento in esame dispone all'articolo 5 l'abrogazione sono state individuate alcune misure di contrasto e di emergenza epidemiologica, da adottare con uno o più decreti dei Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dai decreto-legge medesimo. Sono quindi intervenuti una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno aggravato e diversamente modulato le misure applicabili in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica. Il decreto-legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus è stata adottata, sull'intero territorio nazionale, la sospensione di tutte le attività commerciali salvo quelle espressamente previste;
    sono tante le categorie che, in questo momento di emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, sono chiuse e in attesa di riaprire;
    i bollettini giornalieri della Protezione Civile ci forniscono dati confortanti che indicano un trend positivo e che la diffusione del nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) sta rallentando;
    l'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ha sospeso alcune attività lavorative inerenti i servizi per persona, fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti (codice ATECO 96.02) e l'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 ha confermato tale sospensione anche oltre il 4 maggio 2020, considerando una loro riapertura presumibilmente il 1o giugno prossimo;
    già prima delle disposizioni di sospensione delle attività, parrucchieri, barbieri ed estetisti avevano visto diminuire i loro profitti dovuti all'inizio dell'emergenza da Coronavirus. A questo poi dobbiamo aggiungere il mancato sostegno economico di questo settore da parte del Governo e il fatto che queste attività fanno spesso ricorso a locali in locazione che sono costretti a pagare anche in questo periodo di chiusura;
    i rappresentanti delle associazioni di categoria dei lavoratori che prestano servizi per la persona hanno lanciato un allarme sulla piaga dell'abusivismo che sta colpendo in particolare questo settore a causa della chiusura imposta dal Governo, e sui pericoli che tale esercizio abusivo può cagionare ai clienti, in assenza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste per l'esercizio di queste specifiche attività;
    in questi giorni stiamo assistendo a scene di parrucchieri che si incatenano davanti alle proprie attività in segno di protesta contro le misure anti-contagio che impediscono la riapertura di queste attività commerciali;
    rischiamo di far sparire una categoria intera fatta di estetiste e parrucchieri che vivono esclusivamente della loro professione e sostengono continue spese per partita Iva, utenze e affitti; i titolari con i 600 euro concessi dal Governo non riescono a coprire le spese, mentre per i dipendenti i soldi della cassa integrazione ancora non si vedono; il 58 per cento dei saloni ritiene che per tornare a livelli di fatturato precedenti alla crisi sanitaria saranno necessari più di 4 mesi dalla fine del lockdown,

impegna il Governo

a considerare le attività di parrucchiere, barbiere ed estetista tra quelle che possono essere autorizzate da subito, nella cosiddetta «fase 2», alla riapertura in sicurezza su appuntamento, nel rispetto delle misure di protezione sanitaria e distanziamento sociale, al fine di salvaguardare attività economiche, tutelare livelli occupazionali, nonché contrastare fenomeni di abusivismo nel settore dei servizi alla persona.
9/2447-A/22Stefani, Locatelli, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Furgiuele, Galli, Guidesi, Murelli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Ribolla, Di Muro, Fogliani, Bitonci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge all'esame definisce tutte le misure che possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso. Le misure sono elencate nella loro totalità, ma a seconda delle diverse situazioni territoriali, o temporali, potrà essere prevista l'applicazione di una o più di esse; le misure riguardano, in particolare, la limitazione degli spostamenti individuali limitati nel tempo o nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
    in tutti questi casi per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale – almeno un metro e divieto di assembramento – e prevenire o ridurre il rischio di contagio si devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie ovvero le mascherine di vario tipo;
    esistono però delle problematicità per l'uso diffuso di questi dispositivi di protezione individuate soprattutto da parte di soggetti con difficoltà, come le persone non udenti, in quanto questi in un momento di grande emergenza come quello che stiamo vivendo per poter comunicare con gli altri hanno bisogno dell'aiuto del labiale per farsi capire e per capire a loro volta vedendo così aumentate le loro difficoltà in termini di socialità e comunicazione; in Italia le persone con problemi di udito sono circa un milione;
    il problema della possibilità di lettura del labiale con le mascherine era già stato sollevato dall'Ente nazionale sordi e già diverse aziende avevano chiesto al Ministero dello sviluppo economico di poter produrre ausili adatti alle persone non udenti;
    da un'idea di una ragazza americana che studia per diventare assistente alla comunicazione delle persone sorde, anche in Italia si stanno realizzando dispositivi che permettono ai sordi di leggere il labiale; il progetto, infatti, è stato riprodotto da cooperative equo solidali, da onlus, da imprenditori che hanno convertito le loro linee produttive e da tante altre realtà locali che stanno consegnando gratuitamente forniture di prototipi di mascherine per persone sorde;
    si tratta di speciali mascherine in tnt dotate di un'apertura in nylon trasparente in corrispondenza della bocca che permette la lettura delle labbra e del linguaggio dei segni;
    questo tipo di dispositivi è indispensabile per la vita quotidiana delle persone sorde. Andare al supermercato, dal panettiere o dal macellaio non riuscendo a leggere il labiale, l'unico modo che rimane è farsi capire a gesti ma non sempre questo è possibile;
    le persone con deficit uditivi si possono trovare, anche, in situazioni ancora più gravi come nel caso in cui dovessero essere ricoverati o recarsi al pronto soccorso non avendo la possibilità, in questo momento, di avere un interprete accanto esiste il reale rischio di trovarsi isolati dal resto del mondo;
    in Italia la lingua dei segni non è considerata lingua vera e propria, a differenza di altri Paesi in cui da anni è stata approvata come tale,

impegna il Governo

a prevedere disposizioni che permettano su scala nazionale la produzione e distribuzione di mascherine speciali per persone sorde che permettono la lettura delle labbra e del linguaggio dei segni al fine di rendere più accessibile la comunicazione tra sordi e non.
9/2447-A/23Cecchetti, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto in conversione reca attuazione delle misure di contenimento, prevedendo in particolare che le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
    a causa dell'emergenza Coronavirus scuole e università, rispetto ad altre attività, restano chiuse;
    le lezioni on-line hanno permesso di proseguire il programma, ma l'università virtuale non può sostituirsi a quella reale;
    il Ministero dell'università e della ricerca non ha escluso che la didattica possa continuare in modalità telematica almeno fino al gennaio 2021;
    le università classiche, incentrate sulla didattica in presenza, ove la didattica on-line era inesistente o di complemento, si sono dovute attrezzare per offrire una completa offerta formativa a distanza per l'emergenza. Gli atenei tradizionali, si sono dovuti trasformare in università telematiche nel giro di pochissimi giorni fornendo lezioni on-line; didattica che, però, non può sfruttare tutti gli elementi positivi che si ritrovano nell'insegnamento in presenza del docente, a volte si assiste semplicemente a lezioni condotte davanti al computer, con gli studenti dall'altra parte dello scherno che dovrebbero ascoltare ma che non possono esser visti dai docenti e, di conseguenza, non possono entrare in contatto se non tramite chat telefonica;
    nelle università si fa ricerca e si trasmette ricerca. L’on-line è una forma impoverita di formazione ed incide negativamente sulle ricerche e — di conseguenza — sui brevetti che come noto, a loro volta, partano ricchezza e impattano sulle imprese. Il rischio pertanto non è solo di natura pedagogica ma anche economica,

impegna il Governo

a ripristinare l'ordinaria attività accademica — coniugando flessibilità e sicurezza — sin dal mese di ottobre 2020.
9/2447-A/24Cavandoli, Colmellere, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza COVID-19 ci impone di tutelare la delicata posizione in cui si trovano le persone con disabilità, i soggetti immunodepressi e le altre categorie di persone che sono maggiormente esposte al rischio di sviluppare le gravi complicanze correlate all'infezione da coronavirus;
    nei riguardi di tali soggetti deve essere garantita la possibilità di astensione dall'attività lavorativa con diritto pieno alla retribuzione, sino al superamento del pericolo epidemiologico; tale garanzia è indispensabile per consentire ai soggetti in questione di limitare al minimo le occasioni di contagio che, proprio nei loro riguardi, potrebbero manifestarsi in maniera ancor più grave e refrattaria alle cure;
    in tale ottica, l'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 («cura Italia») ha previsto che, per i soggetti sopra menzionati — persone con disabilità grave o immunodepressione – il periodo «di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ... ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria»;
    tuttavia, la disposizione in esame, anche nel testo modificato dalla legge di conversione, prevede un termine di scadenza del «30 aprile 2020», oltre il quale andranno inevitabilmente a decadere le misure di tutela previste in favore delle persone con disabilità e dei soggetti immunodepressi;
    il termine del 30 aprile 2020 non risulta prorogato in alcuno dei provvedimenti emanati dal Governo in relazione all'emergenza COVID-19: la norma perde efficacia mentre rimangono attuali il rischio di infezione e l'esigenza di tutelare i soggetti più deboli,

impegna il Governo:

   a prorogare il termine previsto dall'articolo 26, comma 2, del citato decreto-legge n. 18 del 2020 e la tutela basilare che viene prevista da tale disposizione in favore dei soggetti maggiormente esposti al rischio di sviluppare le complicanze correlate all'infezione da COVID-19;
   ad emanare quanto prima una circolare interpretativa che possa tutelare adeguatamente la posizione dei soggetti sopra individuati nel periodo intercorrente tra il 30 aprile 2020 e i decreti-legge di prossima emanazione che auspicabilmente disporranno la richiesta proroga.
9/2447-A/25De Martini, Cecchetti, Locatelli, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza epidemiologica ha accentuato le problematiche di vario genere che si frappongono alla piena inclusione delle persone con disabilità nei tessuto sociale;
    ora più che mai servono interventi solidi e strutturali che possano colmare le lacune che tuttora impediscono l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 2 marzo 2009, n. 18;
    un intervento che si attende da tempo e che, nell'attuale situazione di crisi, non può subire ulteriori rinvii è quello relativo all'aumento degli importi della pensione di inabilità civile e dell'assegno di invalidità civile;
    l'ammontare di tali prestazioni è pari, per il 2020, a 286,81 euro; una cifra assolutamente insufficiente a sostenere i bisogni delle persone con disabilità;
    con l'interpellanza urgente n. 2-00526 e con l'interrogazione a risposta immediata n. 5-03498 il Gruppo ha già sottoposto la questione all'attenzione del Governo, senza peraltro ricevere, in entrambe le occasioni, una risposta puntuale sul punto,

impegna il Governo

ad includere i diritti e i bisogni delle persone con disabilità nell'ambito dei futuri provvedimenti che saranno varati per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, prevedendo in particolare nell'ambito di essi un consistente aumento delle pensioni di inabilità civile e dell'assegno di invalidità civile.
9/2447-A/26Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, con il quale sono state aggiornate le misure di contenimento dell'epidemia, ha dato vita all'ennesimo assurdo giuridico;
    l'articolo 1, comma 1, lettera a), del testo recita nel nodo seguente: « a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti (...)»;
    non si comprende per quale ragione il decreto faccia riferimento al termine «congiunti» che, tanto nella scienza giuridica quanto nel linguaggio del legislatore, non ha mai avuto un significato univoco;
    nel diritto penale, in effetti, il termine «congiunti» si rinviene nell'articolo 307, quarto comma, del codice penale, nel quale si precisa che «s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole»;
    nella circolare del Ministero dell'interno prot. n. 15350/117 del 2 maggio 2020 e nelle Faq (Frequently asked questions) pubblicate nei sito della Presidenza dei Consiglio dei ministri, invece, si fa riferimento ad una nozione di congiunti più ampia di quella sopra citata che ricomprende, segnatamente, «i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti»;
    vi è il rischio che la citata nozione di congiunti, non univocamente interpretabile sul piano giuridico, possa dar luogo a criticità in fase applicativa;
    del resto, le Faq, così come la circolare del Ministro dell'interno, non hanno alcun valore tra le fonti del diritto (non sono fonti del diritto, fino a prova contraria) e, di conseguenza, non sono in grado di tutelare adeguatamente i cittadini che dovessero eventualmente risultare destinatari di sanzioni irrogate sulla base di interpretazioni più restrittive della norma di cui si discute,

impegna il Governo

ad apportare una correzione al testo del decreto dei Presidente dei Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, sostituendo l'attuale riferimento ai «congiunti» con altri termini dal significato maggiormente chiaro e puntuale sul piano giudico che rendano effettivamente intelligibile la portata applicativa della disposizione.
9/2447-A/27Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    con l'adozione del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, — convertito dalla legge n. 13 del 2020 —, di cui il provvedimento in esame dispone all'articolo 5 l'abrogazione, sono state individuate alcune misure di contrasto e di emergenza epidemiologica, da adottare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dai decreto-legge medesimo. Sono quindi intervenuti una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno aggravato e diversamente modulato le misure applicabili in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica. Il decreto-legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus è stata adottata, sull'intero territorio nazionale la sospensione di tutte le attività commerciali salvo quelle espressamente previste;
    l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus sta avendo ripercussioni in un vasto numero di ambiti e sono tante le categorie che in questo momento sono chiuse e in attesa di riaprire; tra le varie attività «bloccate» si annoverano anche le strutture per il tempo libero e quindi i Parchi divertimenti;
    il settore Parchi occupa oltre 3 mila persone, tra fissi e stagionali, per un fatturato di oltre 33 milioni di euro e quasi 3 milioni di visitatori. Un settore in continua crescita che in Italia nel 2019 ha generato ricavi pari a 420 milioni di euro, 1 miliardo di euro se si considera l'indotto, con un numero totale di occupati che supera le 80 mila persone;
    a Valmontone (a sud di Roma), è situato uno dei più grandi Parchi divertimenti del Centro-sud Italia, il Magicland, che si estende su una superficie di oltre 600 mila metri quadri per la maggior parte all'aperto, con più di 1.000 posti di lavoro e per la maggior parte giovani, senza contare l'indotto in tutta l'area;
    il parco si sta attrezzando ad adottare protocolli operativi e nuove procedure per garantire alle famiglie la massima sicurezza, come il controllo della temperatura, nuove procedure alle biglietterie, favorendo l'acquisto on line per evitare assembramenti, contingentamenti degli accessi, ridisegno degli spazi del parco, così da poter rispettare le regole del distanziamento sociale, installazione di distributori di igienizzante per le mani, sanificazione regolare delle aree comuni e delle attrazioni e igienizzazione delle superfici e inoltre, riorganizzazione dei punti ristoro nell'ottica del distanziamento sociale;
    le attività di manutenzione, particolarmente lunghe e costose, non possono essere realizzate in pochi giorni. Per questi motivi sarebbe fondamentale conoscere con largo anticipo la data della possibile apertura al pubblico in tempo per salvaguardare parte della stagione; un'apertura del Parco divertimenti a stagione troppo inoltrata, se non addirittura una eventuale chiusura per tutta la stagione, rischia di avere un forte impatto negativo anche sui livelli occupazionali garantiti stagionalmente dalla struttura e sul benessere delle famiglie che vivono grazie a questo lavoro;
    al momento la fase 2 non prevede la riapertura di dette attività, ma con l'adozione di adeguati protocolli operativi e nuove procedure i Parchi divertimenti possono riuscire a garantire alle famiglie tutta la sicurezza necessaria in questo momento; dopo settimane di quarantena, le famiglie e soprattutto i più piccoli, hanno bisogno di svago e relax, di tornare a sorridere insomma di ritornare, per quel che è possibile, alla normalità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire la riapertura nell'immediato dei Parchi divertimenti essendo classificate attività a rischio medio-basso e che possono essere in grado, grazie alle ampie aree all'aperto di cui dispongono, di assicurare tutte le misure indispensabili, come il distanziamento sociale, alla tutela della salute dei propri visitatori nella Fase 2, ovvero, in alternativa, inserire nel prossimo provvedimento utile misure di sostegno ad hoc, considerando anche l'indotto occupazionale che ha ogni parco divertimenti.
9/2447-A/28Gerardi, Zicchieri, Morrone.


   La Camera,
   premesso che:
    con la diffusione del virus COVID-19 è aumentato notevolmente il fabbisogno di posti letto che sono necessari al nostro Servizio sanitario nazionale per assicurare l'erogazione delle prestazioni essenziali in favore dei cittadini;
    in tale prospettiva, una soluzione che potrebbe rivelarsi al tempo stesso utile, pratica ed economicamente vantaggiosa è quella di riconvertire in strutture COVID-19 le cosiddette «case della salute»;
    in molte regioni italiane, in effetti, le «case della salute» sono state attivate nel tentativo di mascherare i tagli alla sanità e la chiusura di importanti presidi ospedalieri dietro l'esigenza di una sedicente riorganizzazione; dette strutture non hanno saputo rispondere ai bisogni della popolazione e in più di un'occasione hanno registrato dei costi elevati in rapporto alla qualità e alla quantità dei servizi offerti;
    la riconversione di queste strutture consentirebbe di aumentare notevolmente la capacità ricettiva dei servizi sanitari regionali, decongestionare i reparti attualmente in sofferenza ed ottimizzare, tra l'altro, l'allocazione delle risorse pubbliche che in alcuni casi sono state impegnate per requisire alberghi e altre strutture ricettive non idonee all'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza in favore dei pazienti COViD-19;
    il Governo ha riconosciuto l'opportunità di procedere in questo senso, accogliendo nel corso della seconda lettura alla Camera del disegno di conversione del decreto-legge «Cura Italia» un ordine del giorno proposto su questione del tutto identica alla presente (n. 9/2463/300),

impegna il Governo

a dare attuazione all'impegno assunto con l'accoglimento dell'ordine del giorno indicato in premessa, istituendo un tavolo di confronto finalizzato ad incentivare, in base alle necessità e alle esigenze delle singole regioni, processi di riconversione delle «case della salute» in strutture idonee ad ospitare i pazienti COViD-19 o come centri COVID oppure per decongestionare i reparti ospedalieri di lungodegenza.
9/2447-A/29Zicchieri, Gerardi, De Angelis, Durigon.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza COVID-19 e l'attuazione delle misure di contenimento che sono state imposte negli ultimi due mesi hanno determinato una crisi molto grave – tra l'altro – nel settore degli asili privati e convenzionati; in seguito alla chiusura forzata, le strutture hanno sospeso il pagamento delle rette; si è, quindi, determinato un azzeramento delle entrate in bilancio, sul quale peraltro continuano tuttora a gravare gli ingenti costi fissi delle attività (tra cui affitti e utenze);
    al di fuori della cassa integrazione, che peraltro in molti casi ancora si attende, il decreto-legge «Cura Italia» non ha previsto alcuna misura di sostegno per il settore in questione, neppure per il pagamento dei canoni di locazione, essendo le agevolazioni previste per gli affitti per il momento riservate, esclusivamente, ai locali commerciali;
    le associazioni di categoria hanno segnalato la gravità della situazione e il numero elevatissimo di strutture che attualmente si trovano a rischio chiusura definitiva, richiedendo interventi urgenti in grado di assicurare un sostegno concreto sino al termine dell'emergenza;
    gli asili privati e convenzionati sopperiscono numericamente alle carenze della rete dei servizi pubblici; tali strutture vanno sostenute anche al fine di evitare che, all'indomani della crisi, si possa creare un vuoto nell'offerta di un servizio essenziale,

impegna il Governo

ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, adeguate forme di sostegno in favore degli asili nido privati e convenzionati, attraverso l'istituzione di un apposito fondo con il quale possano essere finanziati contributi a fondo perduto, crediti di imposta e altri analoghi benefici per garantire il sostentamento delle strutture in questione nelle more dell'emergenza COVID-19.
9/2447-A/30Gobbato, Iezzi, Locatelli, Vanessa Cattoi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    è noto a tutti il valore straordinario dei lavoro svolto dai professionisti e dagli operatori impegnati in prima linea nell'ambito dell'emergenza COVID-19;
    medici, infermieri e operatori sociosanitari si trovano faccia a faccia con un virus nuovo, che la medicina non conosceva fino a pochi mesi fa, e vengono sottoposti a turni di servizio estenuanti con inevitabile aggravio di tensione, stress e responsabilità;
    elevatissimo è anche il rischio di contagio al quale si trovano esposte le ridette categorie di lavoratori: secondo l'ultima infografica dell'Istituto superiore della sanità, aggiornata al 27 aprile 2020, gli operatori sanitari che hanno contratto il COVID-19 dall'inizio dell'epidemia sono oltre 20 mila (dato nazionale);
    ad oltre due mesi dall'inizio dell'emergenza non bastano più i ringraziamenti, servono misure concrete sul piano economico in grado di valorizzare adeguatamente il fondamentale contributo che viene garantito dal personale in questione a beneficio della collettività e a tutela della salute pubblica,

impegna il Governo

a prevedere adeguati e opportuni riconoscimenti remunerativi in favore del personale sanitario e sociosanitario, appartenente a tutte le categorie, impegnato in prima linea nell'ambito dall'emergenza COVID-19.
9/2447-A/31Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame è diretto a tipizzare in un atto di rango primario le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    con l'adozione del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, – convertito dalla legge n. 13 del 2020 –, di cui il provvedimento in esame dispone all'articolo 5 l'abrogazione, sono state individuate alcune misure di contrasto e di emergenza epidemiologica, da adottare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dal decreto-legge medesimo. Sono quindi intervenuti una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno aggravato e diversamente modulato le misure applicabili in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica. Il decreto-legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus è stata adottata, sull'intero territorio nazionale, la sospensione di tutte le attività commerciali salvo quelle espressamente previste;
    sono tante le categorie che, in questo momento di emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, sono chiuse e in attesa di riaprire;
    i bollettini giornalieri della Protezione Civile ci forniscono dati confortanti che indicano un trend positivo e che la diffusione del nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) sta rallentando;
    l'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ha sospeso alcune attività lavorative inerenti i servizi per persona, fra cui attività di tatuaggio e piercing (codice ATECO 96.09,02 e l'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 aprile 2020 ha confermato tale sospensione anche oltre il 4 maggio 2020, considerando una loro riapertura presumibilmente il 1o giugno prossimo;
    il settore del tatuaggio è un mercato che vale circa 300 milioni di euro e che conta oltre 7.000 imprese in tutta Italia. Questa attività non viene considerata essenziale e il tatuaggio è valutato nella visione comune come bene voluttuario, per quanto sia inserito nel paniere ISTAT. Questo fatto apre il campo alla discussione culturale dietro una pratica antica quanto l'uomo e con una forte valenza psicologica;
    i tatuatori usano da sempre i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, igienizzanti e materiale monouso) necessari per proteggersi dalla contaminazione dei virus trasmissibili per via ematica. Sono una delle categorie che, dopo il settore medico, saprebbe utilizzare nella maniera più adeguata i sistemi di protezione per proteggersi dalla contaminazione da virus aerobici e utilizzare procedure per evitare la contaminazione incrociata; l'occasione di contagio potrebbe essere obiettivamente più bassa rispetto a qualsiasi altra attività; i protocolli che oggi il Governo vuole imporre in tutti i comparti lavorativi non sono altro che le stesse procedure che il settore del tatuaggio e piercing usa quotidianamente nei propri studi. Il rapporto coi cliente è one-to-one senza nessun rischio di assembramento, inoltre hanno tutti stipulato un contratto per lo smaltimento dei rifiuti contaminati;
    i tatuatori sostengono continue spese per partita Iva, utenze e affitti. I titolari con i 600 euro concessi dal Governo non riescono minimamente a coprire le spese, mentre per i dipendenti i soldi della cassa integrazione ancora non si vedono;
    se questa categoria dei tatuatori e piercing non dovesse riaprire nell'immediato e quindi il lockdown dovesse prolungarsi ancora per giorni rischiamo di far sparire questa professione, con la conseguenza che il 70 per cento di questi chiuderà definitivamente, saranno costretti a licenziare i dipendenti e vedremo un fiorire di lavoro nero e irregolare a discapito delle tanto evocate regole in materia di tutela della salute,

impegna il Governo

a considerare le attività di tatuatore e piercing tra quelle che possono essere autorizzate da subito nella cosiddetta «fase 2» alla riapertura in sicurezza, nel rispetto delle misure di protezione sanitaria, che vengono già assicurate, e di distanziamento sociale, al fine di salvaguardare le attività economiche e tutelare i livelli occupazionali.
9/2447-A/32Zoffili, Saltamartini, Furgiuele, Gastaldi, Foscolo, Locatelli, Gava, Ribolla, Frassini, Belotti, Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 ha introdotto, a partire dai 4 maggio, diverse e ulteriori disposizioni relativamente all'emergenza epidemiologica in corso da COVID-19 e l'articolo 1, comma 1, lettera A) consente al cittadino italiano residente in una determinata regione di spostarsi nella medesima per una visita a congiunti, definendo tali spostamenti necessari;
    invece l'articolo 4 del medesimo decreto vieta ancora ai cittadini italiani residenti all'estero l'ingresso temporaneo in Italia per i medesimi motivi riconoscendolo invece, a norma dell'articolo 5, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative;
    difatti l'articolo 5 consente di venire in Italia per motivi di lavoro per 72 ore, prorogabili di altre 48, con apposita dichiarazione prevedendo la sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni solo allo scadere del suddetto periodo di permanenza, mentre ciò non è previsto in caso di visita a dei congiunti;
    la ratio di tale provvedimento non tiene conto delle situazioni di frontiera rappresentate in particolar modo dalla Svizzera ma anche da Austria, Slovenia e Francia, zone in cui storicamente i cittadini italiani hanno spostato la propria residenza anagrafica per ragioni lavorative e familiari ma mantenendo in Italia centri affettivi significativi (genitori figli e altro);
    le disposizioni sopra citate entrano pertanto in conflitto con queste situazioni oggettive e di buon senso oltre che confliggere col principio di reciprocità tra stati; la Svizzera ammette già attualmente l'ingresso del cittadino italiano in territorio elvetico per far visita al coniuge e permette che i figli minori vedano il genitore, senza sottoporre il soggetto a misure di quarantena e senza legare l'ingresso all'esistenza di un permesso di residenza o soggiorno (ordinanza 2 della Segreteria di Stato della migrazione 1.5.5 Casi di rigore o di interesse pubblico);
    l'articolo 29 della Costituzione riconosce specificatamente i diritti della famiglia ed altresì, all'articolo 3, pari dignità sociale e uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, demandando alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese,

impegna il Governo

ad adottare misure anche di carattere normativo al fine di prevedere per i cittadini italiani residenti all'estero l'ingresso temporaneo in Italia per incontrare congiunti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera A) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 aprile 2020, con le medesime modalità di cui all'articolo 5 del suddetto decreto.
9/2447-A/33Formentini, Zoffili, Murelli, Bazzaro, Coin, Giglio Vigna, Maggioni, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Molteni, Giacometti, Locatelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dell'aula – A.C. 2447-A – contiene misure specifiche per il contrasto dell'epidemia di COVID-19;
    condivisa la finalità del provvedimento, volto a tipizzare le misure potenzialmente applicabili in tutto il territorio nazionale per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti;
    mancano purtroppo misure specifiche verso i piccoli comuni: parliamo del 54 per cento del territorio nazionale, il 70,2 per cento dei comuni, territori che hanno costruito nei secoli l'immagine del Belpaese;
    parliamo di 10 milioni di cittadini, il 17 per cento della popolazione nazionale e questo dato è probabilmente alla base dello scarso peso specifico che questi territori riescono ad avere rispetto alle determinazioni della politica;
    li chiamiamo «comuni polvere» e sono i borghi medievali, paesini nascosti sulle dorsali appenniniche e alpine o i minuscoli nuclei urbani distesi sulle colline, tutti accomunati dalle stesse caratteristiche: meno di mille abitanti, a rischio di desertificazione demografica, futuro da ghost town;
    non sfugge che la vera sfida che ci mette di fronte il COVID-19 sono le relazioni sociali, economiche, gli stili di vita, il rapporto con l'ambiente e il territorio. Saranno i soggetti fragili, siano essi persone, imprese o intere comunità, che pagheranno il prezzo più alto;
    la situazione delle aree marginali del nostro Paese, lo spopolamento e il declino dei comuni montani è una realtà allarmante, un vero fattore di rischio;
    i sindaci dei comuni di montagna e di confine, anche questa volta, l'ennesima, hanno evidenziato le particolari problematiche di molte relazioni familiari – anche strette – a cavallo tra regioni o di confine che sono state interrotte dalle regole sul COVID-19;
    particolarmente a rischio, in queste comunità, sono le persone anziane e i bambini, poiché nei piccoli comuni non ci sono le strutture sanitarie che possono dare una risposta in tempi rapidi a eventuali contagi;
    la fase 2 dell'emergenza, iniziata il 4 maggio, prevede anche l'avvio dell'indagine su un campione di 150 mila persone al test rapido sierologico da effettuarsi in laboratori selezionati dal Ministero della Salute;
    l'obiettivo degli esperti del Governo è quello di capire se chi fa i test è venuto in contatto con il virus e se ha sviluppato la famosa immunità. Trattasi di un'indagine che potrebbe fotografare quanto il virus ha realmente circolato nel Paese;
    il test rapido cerca la presenza di alcuni anticorpi: Igm (immonoglubine m) e Igg (immonoglubine g), queste ultime ci dicono se nell'organismo si è sviluppato l'immunità;
    sarebbe opportuno che detti test possano essere effettuati, nei comuni montani, anche dai presidi medici territoriali e dalle farmacie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ricercare modalità specifiche affinché nei comuni montani e di confine i test rapidi sierologici possano essere effettuati anche dai presidi medici e dalle farmacie, al fine di garantire anche a queste comunità la possibilità di avere accesso a questi strumenti per contrastare il COVID-19.
9/2447-A/34Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto in conversione reca attuazione delle misure di contenimento, prevedendo in particolare che le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
   considerato che:
    le scuole guida rientrano tra quelle attività che, per effetto di quanto disposto dal recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, potranno riprendere la loro attività a decorrere dal 4 maggio 2020, rientrando nella classe ATECO 85 («Istruzione»);
    ai sensi del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, ed è altresì sospesa qualunque attività di formazione: le scuole guida si troveranno così nella situazione paradossale per cui dal 4 maggio potranno riaprire ma senza poter erogare alcun tipo di servizio;
    il settore delle scuole guida conta 7 mila imprese ed oltre 30 mila addetti, e la sua futura sopravvivenza è a rischio, non essendo stato interessato da alcuna specifica misura di sostegno per fronteggiare la chiusura imposta per contenere il contagio da COVID-19;
    dal 1o gennaio 2020, per effetto di quanto disposto dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le lezioni teoriche e pratiche impartite dalle scuola guida per il conseguimento delle patenti B e C1 sono imponibili ai fini IVA ad aliquota ordinaria: da ciò un inevitabile aumento dei costi a danno dei cittadini ma anche delle stesse autoscuole che hanno visto contrarsi il numero di iscritti;
    gli uffici periferici delle motorizzazioni civili di tutta Italia da tempo scontano una cronica carenza di organico, che ha finito per creare lunghe liste di attesa per l'espletamento di tutte le pratiche (esami teorici e pratici, revisioni, collaudi, e altro) cui i medesimi uffici sono preposti, sovente travalicando i termini di legge previsti per ciascuna pratica; la sospensione di qualunque attività presso tali uffici a causa dell'emergenza sanitaria rischia di peggiorare la situazione già insostenibile per cittadini ed operatori,

impegna il Governo

ad adoperarsi con sollecitudine affinché le scuole guida possano riprendere pienamente la loro attività, pur nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale atte a prevenire qualunque forma di contagio, superando l'incertezza normativa determinata dal conflitto tra le disposizioni vigenti.
9/2447-A/35Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Covolo, Comencini, Morelli, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, contiene una serie di limitazioni e divieti necessari a cercare di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19;
    nel nostro Paese, questa fase di emergenza sanitaria legata alla pandemia in atto, sta vedendo finalmente consolidarsi il rallentamento dei contagi e dei decessi. Va quindi programmato il superamento di questa drammatica fase e avviata una ripresa della produzione;
    il prossimo avvio della cosiddetta «fase due» consentirà quindi il lento e graduale riavvio delle attività lavorative in gran parte bloccate o soggette a forti limitazioni a seguito dell'emergenza sanitaria in atto;
    è fondamentale che la seconda fase garantisca una ripartenza in piena sicurezza per i cittadini in modo da evitare il grave rischio di una possibile «seconda ondata» del contagi;
    un ruolo decisivo, al di là del rispetto delle necessarie misure di distanziamento sociale, sarà svolto dall'attività di igienizzazione e sanificazione negli ambienti, a cominciare dagli edifici pubblici e dalle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche, ivi incluse le scuole paritarie,

impegna il Governo:

   a garantire per i prossimi mesi e anche oltre la fine dello stato di emergenza, in accordo con gli enti territoriali, interventi di disinfezione e sanificazione con particolare riguardo agli edifici pubblici e in particolare le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche, ivi incluse le scuole paritarie;
   a prorogare il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli stessi, a valere sulle risorse già stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro;
   ad assimilare il personale delle imprese che svolgono i suddetti servizi presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari, agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio, con possibilità per lo stesso personale di poter accedere senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione.
9/2447-A/36Labriola, Bagnasco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, prevede misure urgenti finalizzate a gestire la gravissima pandemia prodotta dalla diffusione del virus SARS-Cov-2;
    già in questa prima gravissima fase è necessario programmare le iniziative e le misure necessarie per consentire l'avvio della cosiddetta «fase due» per la ripresa delle attività lavorative e della stessa vita sociale del Paese;
    la ripresa deve avvenire nella massima sicurezza e nel rispetto di precisi protocolli e indicazioni provenienti anche dalla comunità scientifica, per evitare che il contagio del virus possa ripartire;
    non tutti i settori produttivi potranno riprendere la loro attività nello stesso momento, e i diversi scaglionamenti dovranno inevitabilmente tenere conto anche dei rischi intrinsechi di ogni attività in termini di rischio contagio e garanzie di igiene;
    superata l'emergenza sanitaria, sicuramente ancora per molti mesi sarà necessario continuare a utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e rispettare il divieto di assembramento nonché il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
    il rispetto del distanziamento sociale comporterà una completa «rivoluzione» della gestione degli spazi da condividere, nelle aule scolastiche così come in altri luoghi di lavoro;
    il distanziamento sociale inoltre comporterà evidenti problemi per il trasporto pubblico locale e per lo stesso trasporto scolastico, che vedrà almeno un dimezzamento di utenza per ogni corsa. Al di là degli evidenti problemi e disagi, questo produrrà una sensibile riduzione di introiti per i soggetti che gestiscono detto trasporto, oppure il rischio di un aumento sensibile delle tariffe e dei biglietti di ogni corsa,

impegna il Governo:

   ad avviare quanto prima un confronto con gli enti territoriali e i soggetti interessati, al fine di individuare le soluzioni meno penalizzanti, seppure nel pieno rispetto del necessario distanziamento sociale, per il regolare svolgimento del trasporto pubblico locale, con particolare riguardo al trasporto scolastico;
   a garantire, in coordinamento con i soggetti interessati, che la riorganizzazione del trasporto pubblico, e in particolare quello scolastico, non si traduca in un rincaro per gli utenti passeggeri o in una forte penalizzazione per i soggetti gestori del servizio, anche valutando a tal fine la possibilità di introdurre misure compensative di favore per i soggetti titolari del trasporto scolastico.
9/2447-A/37Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    il dilagare dell'epidemia in Italia e nel resto del mondo ha colpito in maniera estremamente dura il settore dei trasporti ed in particolare quello del trasporto aereo, dove, a seguito delle limitazioni assunte praticamente da tutti gli stati, il fatturato di tutte le compagnie aeree si è abbattuto di oltre il 90 per cento;
    tale crisi è stata riconosciuta dallo stesso Governo con l'articolo 79 del decreto-legge 18/2020, che per il settore aereo ha riconosciuto l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
    il provvedimento in esame, tra l'altro, all'articolo 1, comma 2, lettera o), prevede la possibilità di adottare ulteriori limitazione nel settore dei trasporti e, specificamente in quello aereo;
    in tale situazione drammatica per il trasporto aereo si innesta la crisi della Compagnia Air Italy che vede a rischio licenziamento circa 1450 lavoratori,

impegna il Governo

in considerazione delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), a valutare l'opportunità di individuare interventi volti a sostenere il personale di Air Italy nei futuri provvedimenti inerenti l'emergenza COVID-19.
9/2447-A/38Napoli, Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca all'articolo 1, comma 2, lettera s) l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
    la circolare n. 3 del 2020 del ministero della Pubblica Amministrazione prevede di «mettere a regime e rendere sistematiche le misure adottate nella fase emergenziale, al fine di rendere il lavoro agile lo strumento primario nell'ottica del potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa»;
    il lavoro agile è stato pensato per conciliare i tempi lavoro-famiglia, ma la situazione emergenziale ha comportato un'adozione massiva di questa modalità di lavoro;
    l'accelerazione ha posto, nel contempo, anche una serie di problemi: la fornitura di apparati informatici per garantire il lavoro agile da parte della pubblica amministrazione o delle aziende, problemi relativi alla regolamentazione degli orari, il rispetto delle pause e, di conseguenza, della conciliazione tra i tempi del lavoro e i tempi familiari e la privacy del dipendente;
    gli analisti segnalano, inoltre, l'aumento quantitativo e qualitativo della minaccia informatica,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative, anche in ambito normativo, per la rinegoziazione delle forme dei contratti collettivi di lavoro per introdurre il diritto alla disconnessione e maggiori tutele del bilanciamento lavoro/tempo libero;
   ad adottare iniziative, anche in ambito normativo, volte all'incentivo dell'adozione di strumenti per la sicurezza informatica e all'aumento della formazione in ambito di sicurezza informatica, sia della pubblica amministrazione che delle piccole e medie imprese, anche valutando l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in sicurezza informatica.
9/2447-A/39Butti, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    l'articolo 1 prevede tra le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, la limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora (lettera a), limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (lettera c) e la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato (lettera g);
    già prima del decreto-legge in esame, tali limitazioni erano state disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 che, per contenere il diffondersi del virus COVID-19 ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure restrittive previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 fino al 3 aprile, vietando, tra l'altro ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
    nel suddetto articolo 1 (lettera p) è prevista la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché dei corsi professionali e delle attività formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati; o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
    considerato che le fattorie didattiche sono aziende agricole autorizzate a fare formazione sul campo alle nuove generazioni, puntando sull'educazione ambientale attraverso la conoscenza della campagna inclusa la produzione sostenibile e la valorizzazione della biodiversità;
    l'attività didattica presso le fattorie nasce dalla volontà di creare un rapporto solido con il mondo della scuola, con le famiglie, e con il territorio. Ciascuna azienda agricola rappresenta un universo che testimonia la ricchezza e la diversità dell'agricoltura, dei suoi prodotti, dei suoi paesaggi, ma fa conoscere anche il ruolo dell'agricoltore, i saperi della cultura rurale, la passione dei contadini per questo lavoro e l'amore per la propria terra;
    tenuto conto che la cancellazione di visite didattiche, gite, stage e attività formative che si concentrano di solito nei mesi da marzo a maggio ha comportato perdite per milioni di euro e che negli ultimi anni sono stati milioni i bambini che hanno frequentato le fattorie didattiche, prevalentemente di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, dalla scuola materna alla primaria, ma anche studenti più grandi delle medie e superiori, oggi costretti ad una vita casalinga, priva di contatti sociali, di frequentazioni scolastiche e di potenziali rapporti con la natura;
    nelle campagne italiane, sono oltre tremila le fattorie didattiche pronte per accogliere in sicurezza piccoli gruppi di bambini in sostegno alle famiglie italiane e ai genitori che inevitabilmente dovranno tornare a lavorare, grazie alla disponibilità di ampi spazi e aule all'aperto in perfetto rispetto delle norme di sicurezza, distanza e igiene e per svolgere quelle attività educative atte a ricreare un rapporto con la natura e con i cicli naturali indispensabili per la crescita dei più giovani,

impegna il Governo

a prevedere quanto prima la riapertura delle attività agricole in grado di fornire formazione didattica rivolta ai giovani, bambini e studenti che a causa dell'emergenza Coronavirus sono stati privati della formazione scolastica tradizionale. Apertura strategica vista la profonda professionalità acquisita degli operatori delle fattorie didattiche in tema di formazione didattica alternativa per cui queste attività risultano fondamentali soprattutto nei mesi estivi nei quali risulta indispensabile fornire alle famiglie delle valide soluzioni alternative alla scuola e ai centri estivi.

9/2447-A/40. (Nuova versione) Luca De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge quadro del 5 febbraio 1992 n. 104, all'articolo 3 e da indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si definisce persona disabile quanti hanno minoranze fisiche, psichiche, mentali, intellettuali, sensoriali, a lungo termine e con impedimenti ad una piena partecipazione nella società;
    il numero dei disabili si attesta ad oggi circa sui 5 milioni di soggetti, pari circa al 7 per cento della popolazione italiana;
    i soggetti disabili frequentano, in base all'età, patologia, stato sociale, strutture definite quali Rsa, centri diurni socio-riabilitativi, per persone disabili adulte in età post scolare e con gravi e gravissime patologie invalidanti e disabilità;
    in seno alle strutture citate ruotano prestazioni socio sanitarie ed altro ancora ai soggetti in difficoltà non assistibili a domicilio e/o proprio domicilio, con protocolli e programmi specifici per e ad ogni soggetto singolo;
    a causa dell'emergenza sanitaria codeste strutture sono state chiuse a partire dal 14 marzo 2020, senza offrire soluzioni gestionali alternative, interrompendo attività e programmi e lasciando alle famiglie soltanto il pesante carico gestionale dei disabili, con conseguenze e squilibri gravissimi per i disabili ed i congiunti;
    ad oggi molte famiglie non sanno quando il governo e le Regioni riapriranno le strutture, a cui si aggiunge l'assenza di qualsiasi forma di assistenza domiciliare,

impegna il Governo

alla definizione di un calendario per la riapertura delle strutture di riabilitazione per le turnazioni semiresidenziali e a mettere in campo tutte le misure necessarie per sostenere le categorie più fragili della società.
9/2447-A/41Prisco, Mollicone, Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi del COVID-19 o coronavirus è una delle più grandi crisi sanitarie che la Nazione abbia dovuto affrontare, crisi che sta mettendo in grande difficoltà il sistema sanitario, la coesione sociale e l'economia;
    dai dati contenuti nel rapporto del Comitato olimpico nazionale italiano sui «Numeri dello sport» riferito all'anno 2018, le società iscritte al registro presso il Coni sono 110.409, mentre i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico sono 139.917;
    secondo la Federazione italiana pubblici esercizi, le perdite derivate dalla cancellazione delle manifestazioni sportive sono di decine di milioni di euro al mese; come denunciato dalla Sigis, in assenza di immediati interventi, la tenuta finanziaria ed economica delle imprese del settore sportivo sarà messa a rischio, con ricadute occupazionali e sugli utenti che praticano attività sportiva,

impegna il Governo

alla definizione di un protocollo igienico-sanitario fra operatori del settore, Ministero della salute e Istituto Superiore di Sanità per la riapertura delle palestre.
9/2447-A/42Caiata, Mollicone, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    in particolare all'articolo 2 viene stabilito, analogamente a quanto già previsto dal decreto-legge n. 6 del 2020, che il potere di adottare misure emergenziali resti attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri con futuri decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri competenti per materia;
    dall'inizio della pandemia, più volte il Governo ha deciso di intervenire normativamente attraverso i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
    in più occasioni importanti ed autorevoli personaggi in materia hanno denunciato l'illegittimità dei provvedimenti adottati sin ora dal Presidente del Consiglio e manifestato preoccupazione per la violazione delle garanzie costituzionali effettuata con il protrarsi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da quando l'epidemia si è diffusa in Italia. Tra tutti l'ex Presidente della Corte Costituzionale, Antonio Baldassarre, che in maniera esplicita ha dichiarato: «limitare le libertà con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è un atto, in tutto, incostituzionale»;
    Marta Cartabia, attuale Presidente della Corte Costituzionale, ha sottolineato come la Carta costituzionale debba essere la bussola anche in tempi eccezionali e che la piena attuazione della Costituzione richieda un impegno corale, con l'attiva e leale collaborazione di tutte le istituzioni, compreso il Parlamento;
    la Costituzione italiana non prevede l'ipotesi dello stato d'emergenza né quella, assai diversa, dello stato d'eccezione. Quando ricorrono «casi straordinari di necessità e d'urgenza», il Governo ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione adotta decreti-legge, che devono essere presentati il giorno stesso per la conversione alle Camere, le quali, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni;
    l'utilizzo dei DPCM ad avviso del firmatario del presente atto risulta improprio e illegittimo,

impegna il Governo

ad adottare misure e strumenti normativi in situazioni di emergenza che, nel pieno rispetto dei dettami costituzionali, garantiscano la reale partecipazione e il giusto coinvolgimento del Parlamento, evitando l'uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
9/2447-A/43Zucconi, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    tra le varie attività sospese, rileva, in particolare, quella dell'attività dei tribunali, che dall'11 aprile è stata prorogata all'11 maggio, mentre è già partita la cosiddetta fase 2, in cui i capi degli uffici dovranno evitare l'affollamento con misure che vanno dalla limitazione degli orari di apertura al rinvio delle udienze;
    se per i processi civili esiste la possibilità di adottare un fascicolo digitale, e dunque il procedimento può svolgersi anche da remoto, per quelli penali la questione e ben più complessa sotto molti punti di vista, che portano, tutti, a escludere il processo da remoto;
    i tribunali sono luoghi affollati per antonomasia. Molti processi richiedono la presenza non solo delle parti con i relativi legali, ma anche di numerosi testimoni. Nei Palazzi di Giustizia, inoltre, affluiscono persone provenienti da qualunque regione;
    occorrono prescrizioni sanitarie, generali e valide per tutti, per modulare la ripresa delle udienze, la presenza dei magistrati e del personale negli uffici, l'accesso degli avvocati e del pubblico,

impegna il Governo:

   a disporre univoci protocolli di sicurezza sanitaria da adottare all'interno dei Tribunali, le Corti di Appello ed ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, dalla sanificazione dei locali, al corretto utilizzo degli impianti di aerazione, all'uso dei dispositivi di protezione individuale;
   ad adottare una campagna di formazione e informazione sui corretti comportamenti da tenere per prevenire il rischio di contagio.
9/2447-A/44Maschio, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi del COVID-19 o Corona virus è una delle più grandi crisi sanitarie che la Nazione abbia dovuto affrontare, crisi che sta mettendo in grande difficoltà il sistema sanitario, la coesione sociale e l'economia;
    a seguito delle misure adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di contrastare il diffondersi sul territorio nazionale del virus, comportanti la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, così come da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, si è verificato un drastico calo di ricavi nel settore dell'industria culturale;
    il suddetto ha riguardato le vendite di prodotti culturali, libri, musica e dvd, la cancellazione di concerti, di spettacoli teatrali, la disdetta di mostre e visite culturali con presenze nei musei che non raggiungono il 20 per cento di quelle normalmente registrate, l'annullamento di festival ed eventi fieristici, la chiusura delle sale cinematografiche, la sospensione delle produzioni audiovisive nazionali e internazionali e, in generale, il congelamento di attività o iniziative già programmate. Tali circostanze stanno comportando danni economici rilevanti su tutto il territorio nazionale, stravolgendo investimenti e sviluppo dell'industria culturale, con rischi per la situazione occupazionale di migliaia di lavoratori dello spettacolo, come denunciato dall'Associazione generale italiana dello spettacolo;
    la perdita per gli spettacoli teatrali ammonta a decine di milioni di euro secondo le stime della Siae;
    ad oggi, la cosiddetta «Fase 2» non prevede un cronoprogramma per lo spettacolo dal vivo,

impegna il Governo:

   a) a tenere conto che, in un'ottica complessiva e generale, la promozione ed il sostegno della cultura rappresenta un elemento di attrattiva per risorse economiche ed investimenti, attivando campagne mediatiche finalizzate alla promozione dei beni culturali, del teatro e degli altri luoghi della cultura dopo la fine della sospensione delle attività conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;
   b) al fine di rendere organiche ed omogenee le politiche pubbliche di contrasto agli effetti economici negativi delle misure di contenimento del COVID-19 sul settore culturale, ad assumere iniziative di consultazione ed operative coinvolgendo tutti i soggetti dell'intera filiera dell'industria culturale e dello spettacolo ed esperti di analisi di scenario in una sede istituzionalizzata, così come avvenuto con altri settori strategici come il digitale;
   c) ad adottare iniziative per definire misure per l'attività di pubblico spettacolo uniformemente sul territorio nazionale, senza oneri aggiuntivi per gli operatori, né aggravio delle procedure amministrative, garantendo che il protocollo operativo venga sviluppato tenendo conto delle specificità disciplinari e delle linee guida applicative emesse dalle associazioni di categoria e alla definizione di un calendario di ripresa delle attività di spettacolo dal vivo e delle proiezioni cinematografiche, degli spettacoli teatrali, dei concerti, degli spettacoli live, dei set cinematografici, delle attività di registrazione in studio, delle scuole di danza, degli spettacoli viaggianti, differenziato per tipologia architettonica, adattandolo in base alle valutazioni epidemiologiche.
9/2447-A/45Mollicone, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 e al comma 2 è prevista, tra le altre, l'adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
    nei due mesi di gestione emergenziale notoriamente definita « fase 1» si è assistito dapprima ad una totale svalutazione della validità del dispositivo di protezione e successivamente alla sua elevazione quale strumento primario di contenimento della propagazione virale attraverso cui attuare la cosiddetta fase 2;
    nello specifico si evidenzia che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 noto come «fase 2» sono state ufficialmente riabilitate le finalità socio-sanitari della mascherina respiratoria attraverso il suo obbligo sull'intero territorio nazionale limitato ai luoghi chiusi, accessibili al pubblico;
    l'obbligo si attuerebbe attraverso l'utilizzo delle cosiddetto mascherine di comunità, che non corrispondono necessariamente a quelle di valenza medica: infatti il comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone che «possono essere utilizzate mascherine di comunità», ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;
    la discrezionalità che sottende il suddetto obbligo ha legittimato il proliferare di un mercato, al momento incontrollato, di mascherine che non rispondono a specifici standard e che rischiano di collocarsi ben oltre gli obiettivi di protezione di cui alla ratio dell'articolo, rischiando di compromettere la riconoscibilità dei cittadini con inevitabili compromissioni dei dettami di sicurezza sociale di cui alla normativa vigente;
    a tal riguardo si evidenzia che il Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) dispone all'articolo 85, il divieto di comparire mascherato in luogo pubblico;
    inoltre l'articolo 5, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 dispone che: «E vietato Fuso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo»;
    si ritiene ulteriormente opportuno evidenziare che il codice penale interpreta la circostanza del «volto travisato» come un'aggravante del reato, infatti l'articolo 339 del codice penale prevede l'aggravante qualora il reato sia commesso «da persona travisata»;
    sebbene sussiste la conditio di «motivo giustificato», l'utilizzo delle mascherine nelle sue molteplici e variegate forme può rappresentare il presupposto per legittimare una esasperazione dell'istanza di protezione del volto agevolando una promiscuità tra di diritto di protezione respiratoria e la compromissione delle norme di pubblica sicurezza;
    con l'ordinanza n. 11 del 2020 il Commissario Are uri ha stabilito il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine, praticato dai rivenditori finali, limitandosi a quelle esclusivamente di tipo chirurgico, sarebbe il caso che per la durata dell'emergenza venissero monitorati i prezzi di tutti i dispositivi di protezione individuale;
    in questa prospettiva si rende inderogabile definire delle condizioni tecniche a cui devono rispondere le mascherine sia di produzione industriale e artigianale sia quelle autoprodotte, non solo nella prospettiva di essere pienamente sicure sotto il profilo sanitario ma anche nella prospettiva di agevolare quanto più possibile il riconoscimento facciale ed esorcizzare degenerazioni tali da legittimare il travisamento facciale,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di regolamentazione del mercato delle mascherine di protezione respiratoria, definendo dei limiti di costo oltre che delle condizioni tecnico-funzionali a cui le stesse devono sottostare nella prospettiva di garantirne l'efficacia e nel contempo la sicurezza sociale del suo utilizzo onde evitare la legittimazione, in caso di coperture del volto inappropriate, del travisamento facciale con le inevitabili conseguenze in termini di gestione dell'ordine pubblico e di sicurezza pubblica.
9/2447-A/46Baldini.


   La Camera,
   premesso che:
    con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 è stato previsto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l'assoluto divieto di mobilità, dalla propria abitazione o dimora, della cittadinanza sull'intero territorio nazionale, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute;
    e stato, altresì, previsto che le verifiche relative al rispetto di tale divieto fossero demandate a tutte le Forze dell'Ordine operanti nei singoli territori;
   considerato che:
    la dichiarazione dello stato di emergenza – intervenuta fin dal 31 gennaio 2020 – e l'evolversi dell'epidemia in questione, nonché i possibili rischi derivanti dalla protrazione delle misure in esame, impongono il pieno utilizzo di tutte le risorse umane a disposizione del Ministero della Difesa, al fine di garantire l'adeguata tutela della salute pubblica;
    i provvedimenti adottati dal Governo hanno anche sospeso tutte le procedure concorsuali, così come tutti i corsi attivi nelle scuole accademiche, dimodoché, appare verosimile, per l'annualità 2020, la chiamata di un numero di unità di personale in ferma prefissata nettamente inferiore, rispetto agli anni precedenti;
   ritenuto che:
    al fine di far fronte alle suindicate esigenze straordinarie ed urgenti, nonché di garantire lo svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Forze Armate in relazione alla citata emergenza epidemiologica in atto, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento del nuovo personale, appare opportuno autorizzare la conferma e/o il trattenimento in servizio, per almeno un anno, in deroga a tutte le vigenti disposizioni di legge, di tutto il personale di complemento o in ferma prefissata, anche prossimo al congedo,

impegna il Governo

a porre in essere ogni opportuna iniziativa al fine di consentire la conferma, per almeno un anno, di tutto il personale di complemento o in ferma prefissata, anche prossimo al congedo, garantendo, così, un adeguato supporto al personale delle Forze Armate già impegnato nel fronteggiare l'emergenza in questione.
9/2447-A/47Deidda, Ferro, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di adottare, mediante appositi decreti, misure fortemente limitative di diritti e libertà fondamentali dei cittadini, costituzionalmente garantiti, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
    il 30 gennaio 2020, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte dell'OMS, il Governo italiano ha dichiarato lo «stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
    per contenere la diffusione del virus il Governo ha deciso di limitare il più possibile i contatti sociali e le libertà personali, andando, così a comprimere – sospendendolo sine die – l'esercizio di diritti e libertà fondamentali, quali la libertà personale, la libertà di circolazione, la libertà di riunione, la libertà di iniziativa economica, nonché i diritti derivanti dalla garanzia e dall'obbligo di istruzione, garantiti dalla nostra Carta costituzionale rispettivamente agli articoli 13, 16,17, 34 e 41 primo comma;
    nelle intenzioni del Governo la sospensione di tali diritti sarebbe giustificata con la tutela di un altro principio fondamentale della Costituzione, laddove, all'articolo 32 sancisce che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (...) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge», secondo una interpretazione, tuttavia, non univoca, secondo la quale tale diritto non sarebbe soltanto un bene individuale ma un patrimonio della collettività da tutelare e salvaguardare anche attraverso la limitazione di diritti concorrenti con esso temporaneamente inconciliabili;
    dopo una iniziale fase di completo caos il Governo in data 23 febbraio 2020 ha adottato un decreto-legge per consentire al Presidente del Consiglio di emettere propri decreti e ai suoi ministri proprie ordinanze, ogni qual volta in un'area risultasse esserci almeno un soggetto contagiato; provvedimenti con cui si potevano limitare i più importanti diritti e libertà costituzionali, tra cui quelli di movimento, di manifestazione, di riunione, di professione religiosa, di istruzione, di svolgimento di concorsi, di commercio, di trasporto, di impresa, di lavoro;
    lo stesso provvedimento, addirittura, estendeva, all'articolo 2, il potere di emanare decreti a «ogni e ulteriore misura di contenimento», a sua insindacabile scelta, senza alcuna tipizzazione, una norma sulla quale il Comitato per la legislazione già nel parere reso nella seduta del 25 febbraio aveva segnalato l'opportunità di specificare meglio la portata della disposizione;
    sulla medesima norma anche il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali aveva segnalato, nel parere reso nella seduta del medesimo 25 febbraio 2020, l'opportunità di specificare se con le ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza che le autorità competenti potevano adottare al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1, si intendesse fare riferimento a misure ulteriori rispetto all'ambito territoriale lì definito (cioè territori in cui si erano registrati casi di contagio) o a misure ulteriori a quelle elencate all'articolo 1, comma 2, ovvero ad entrambi i casi;
    sulla base del decreto-legge del 23 febbraio e fino al successivo 25 marzo all'adozione del decreto-legge attualmente all'esame di questa Camera, sono stati adottati 11 atti tra decreti e ordinanze in un mese;
    oggi, il Parlamento si trova ad approvare un decreto che senza più l'urgenza di quello che lo aveva preceduto, convalida a posteriori i decreti e le ordinanze illegittime adottate, e amplia in modo pericoloso i confini dell'operato del Presidente del Consiglio;
    il provvedimento in esame, infatti, mostra una smisurata ampiezza dei margini di discrezionalità di cui godrà nei prossimi mesi il Presidente del Consiglio nel decidere se e quali misure adottare, e con quale durata ed estensione territoriale, cui si unisce la sostanziale assenza di qualsivoglia concreta possibilità di controllare la conformità di siffatte misure ai criteri di proporzionalità e adeguatezza cui dovrebbero a rigore attenersi per previsione dello stesso decreto-legge;
    ancora più grave risulta essere la mancata previsione di un coinvolgimento di qualsivoglia genere del Parlamento e del Consiglio dei ministri nel procedimento destinato a sfociare nella definizione e nell'adozione delle misure, cui si aggiunge, per altro verso, la completa assenza di trasparenza dell'attività e delle iniziative del cd Comitato tecnico-scientifico costituito con ordinanza del Direttore del Dipartimento della protezione civile, unico organismo collegiale al quale il testo in esame riconosce un (sia pure modesto) ruolo nell’iter formativo dei provvedimenti;
    ulteriori profili di criticità e di preoccupazione emergono, infine, dalla lettura dell'articolo 3 del provvedimento, nel quale si prevede che «Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate»;
    dalla lettura della norma sembrerebbe, infatti, che un DPCM potrebbe imporre obbligatoriamente ad un soggetto privato di svolgere una attività d'impresa o professionale che il DPCM stesso ritiene non meritevole di essere assoggettata a limitazioni e qualifica come di «pubblica utilità», con ciò configurando una ulteriore palese violazione dei diritti costituzionali dei singoli;
    un ulteriore profilo di criticità è certamente rappresentato anche dal quadro sanzionatorio, delineato dall'articolo 4 del provvedimento in esame, volto a colpire comportamenti contrari a disposizioni che saranno contenute negli emanandi DPCM, sanzionando di fatto l'inosservanza anche di disposizioni inesistenti;
    inoltre, nell'ambito di tale quadro sanzionatorio, è stato introdotto il nuovo reato contravvenzionale di inosservanza della quarantena, basando la nuova fattispecie sulla legittimità di tale misura, sostenuta dal testo in esame ma che non appare – come visto sin qui – affatto condivisibile, arrivando, quindi, a sanzionare la violazione di una imposizione illecita, nel caso di specie il «divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena»;
    pur riconoscendo all'attuale fase che sta vivendo l'Italia il chiaro carattere dell'emergenza, rimane comunque il fatto che anche la legislazione dell'emergenza deve preoccuparsi di rispettare i principi dello Stato di diritto e, quindi, il carattere fortemente limitativo delle misure previste per il contenimento dell'epidemia imporrebbe la promulgazione di una legge, o comunque un atto normativo di rango primario;
    l'adozione attraverso decreto-legge di DPCM che prevedono la compressione di diritti fondamentali è palesemente incostituzionale stante il fatto che proprio la Costituzione opera una chiara riserva di legge su tali aspetti,

impegna il Governo

a non intervenire per il futuro sull'esercizio delle libertà fondamentali dei cittadini né con lo strumento del decreto-legge, né, tantomeno, attraverso decreti del Presidente del Consiglio o di singoli Ministri, e a sottoporre alla preventiva approvazione parlamentare ogni provvedimento che contempli una possibile limitazione di diritti e libertà fondamentali.
9/2447-A/48(Versione corretta)Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
    l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha innalzato il livello d'allerta classificando la diffusione del COVID-19, non più come un'epidemia ma come una pandemia;
    il nostro Paese, così come tutta Europa, si è improvvisamente trovato a dover affrontare un'emergenza sanitaria senza precedenti che ha costretto il personale impiegato nel Sistema Sanitario e in quello Sociosanitario, a dover sopportare – per rispondere alle mutate esigenze sanitarie e assistenziali – a un rapido incremento del carico di lavoro, sia in termini di monte ore lavorate che in termini di tipologia e complessità delle prestazioni erogate;
    stando alle ultime rilevazioni, la situazione dei reparti nei principali ospedali del Paese sta gradualmente tornando alla normalità coinvolgendo anche tutto quel personale temporaneamente assegnato ai reparti ad alta intensità e che sta avviandosi a riprendere le proprie attività dopo aver dimostrato grande professionalità a fronte della sostanziale impossibilità, per motivi di servizio, di poter prendere parte a momenti di formazione e aggiornamento professionale adatti;
    gli operatori del Sistema Sociosanitario, in prevalenza vocati all'assistenza di tipo diverso rispetto a quella puramente sanitaria, stanno invece affrontando, proprio in questi giorni, il massimo dello sforzo, in quanto chiamati in moltissime strutture residenziali a garantire – di fatto – terapie e assistenza a livelli quasi ospedalieri eseguendo tutti quei protocolli clinici previsti per la cura degli ospiti positivi al COVID-19 e per accudire adeguatamente gli ospiti;
    i soggetti colpiti da COVID-19 in particolar modo quelli anziani o più fragili, impiegano diverse settimane prima di poter riprendere una buona qualità della vita e che, per superare appieno i postumi della malattia, è necessario un percorso lungo e impegnativo che richiede una professionalità e un impegno straordinario da parte di tutto il personale (infermieri, Oss, Asa) che opera nelle strutture residenziali,

impegna il Governo

a prevedere, in via straordinaria e tempestiva, l'istituzione di adeguati percorsi di riqualificazione professionale destinati a tutti i soggetti che operano all'interno del Sistema Sociosanitario al fine di poter garantire nei prossimi mesi un'assistenza conforme alle mutate esigenze assistenziali che prevedono protocolli terapeutici di natura ospedaliera anche per le strutture sociali residenziali.
9/2447-A/49Osnato, Mantovani, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    in particolare, all'articolo 1, comma 2, lettera aa), il decreto dispone la possibilità di adottare misure di limitazione o sospensione di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
    nel corso dell'emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del virus SARS-COV-2 sono stati emessi una serie di provvedimenti di natura diversa che hanno generato dubbi nella applicabilità delle varie disposizioni a livello locale ed in particolare sulla possibilità di apertura, limitazione o sospensione delle diverse tipologie di mercati esistenti che possono essere distinti per il genere di attività, per la tipologia di venditori e acquirenti che ospitano nonché per il numero, la tipologia e le condizioni di accesso degli aventi diritto;
    appare evidente che un mercato che rivolge la propria attività ad una platea di soggetti molto numerosa, indeterminata e indeterminabile risulta difficilmente annoverabile tra le attività alle quali concedere una ripresa poiché risulterebbe difficile garantire la sicurezza e la salute dei soggetti ospitati anche adottando misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2;
    sembrerebbe altresì evidente, però, che un mercato che rivolge la propria attività ad una platea di aventi diritto all'accesso meno numeroso, ben determinato e identificato potrebbe offrire migliori e maggiori possibilità di gestione in sicurezza dell'attività e di tutela della salute dei soggetti ospitati e quindi potrebbe risultare come attività alla quale potenzialmente concedere la ripresa anche nell'attuale periodo di emergenza sanitaria;
    a titolo di esempio ci si può riferire al settore florovivaistico e in particolare ai relativi mercati per grossisti;
    infatti, i mercati dei fiori che si rivolgono unicamente agli operatori del settore ovvero ai grossisti sono caratterizzati da un numero di accessi decisamente più limitato rispetto ai mercati che si rivolgono ai cittadini. La totalità degli aventi diritto all'accesso, inoltre, è sempre individuata da procedure di registrazione. Infatti, i venditori entrano subordinatamente a procedure di tesseramento e possono vendere i loro prodotti solo dopo aver ottenuto la titolarità di concessione di una delle postazioni di vendita. Altrettante procedure di registrazione per l'accesso sono generalmente richieste a tutti gli acquirenti. Di fatto, dunque, la gestione di queste tipologie di mercati, secondo misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2, sembrerebbe essere sempre più facilmente attuabile e disciplinabile sia per limitare il numero complessivo di accessi sia per differenziare i singoli accessi in giorni differenti;
    un esempio di mercato per grossisti è quello del mercato dei fiori di Terlizzi che potrebbe essere annoverato tra le strutture alle quali concedere la ripresa dell'attività subordinatamente all'adozione di adeguate misure di sicurezza;
    a titolo di esempio e secondo quanto si evince da fonti di stampa, nel settore florovivaistico si registrano la presenza di mercati aperti e di mercati chiusi a causa di interpretazioni diverse, da parte dei vari amministratori degli enti locali, della normativa vigente e dei diversi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, allegati e circolari ministeriali;
    per quanto riguarda i provvedimenti si osserva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, ad esempio, all'articolo 1, comma 1, dispone che «... Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari ...»;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, invece, all'articolo 1, comma 1, lettera a) dispone che a) «sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1...». La lettera f) del medesimo comma, invece, dispone che «è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari»;
    a riguardo e sollecitata dalle proteste del comparto florovivaistico, il ministro delle Politiche agricole ha così dichiarato all'ANSA in data 2 aprile 2020: «La vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti è consentita su tutto il territorio nazionale o almeno dove non prevalga una norma locale, indipendentemente dal codice Ateco. La risposta al quesito, data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la stessa autorità che ha emanato il decreto, è chiara e netta. Mi avete scritto in tanti, cittadini, piccoli imprenditori ma anche associazioni di categoria, chiedendomi delucidazioni circa il via libera che ho dato nei giorni scorsi alla vendita di fiori e piante da parte non solo dei vivai ma anche dei fioristi»;
    e infatti anche il testo della FAQ presenti sul sito del Governo chiariscono che «...è consentita espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di ”prodotti agricoli”, quindi anche la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore...»;
    anche il decreto del Presidente del 10 aprile 2020, all'articolo 2, comma 5, dispone che «È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza»;
    a riguardo è poi intervenuto il parere del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali reso al comune di Palermo ed inviata alle Prefetture, riguardante la Fattività di vendita al dettaglio di piante e fiori, n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ., che chiarisce quanto segue: «L'ambito di applicazione della norma, come noto, è stato oggetto di numerose FAQ e, per quanto riguarda la disciplina della vendita di fiori e piante, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha precisato, con specifica FAQ, che l'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020 ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri “coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1”, per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore ha chiarito esplicitamente l'ammissibilità della vendita al dettaglio di piante e fiorì. Il fondamento giuridico della vendita, anche al dettaglio, di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti, deve, dunque, rinvenirsi nella stessa lettera dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, successivamente confermato dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, e non già nel richiamo – effettuato ad adiuvandum – al codice ATECO 01, volto alla semplice conferma dell'assunto secondo il quale la produzione di fiori e piante deve ritenersi rientrare nel concetto di attività agricola. Non v’è dubbio, quindi, che l'intera filiera relativa alla produzione, al trasporto ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli – tra i quali rientrano sicuramente anche i semi, le piante e fiori ornamentali, le piante in vaso, i fertilizzanti etc. – sia espressamente ricompresa nell'ambito delle attività consentite...» ;
    anche il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, all'articolo 2, comma 4, dispone che «È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari...» mentre nel relativo Allegato 1 si cita tra le attività consentite quelle di «Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti»;
    appare evidente che nei provvedimenti non si specifica mai la portata del termine «mercato» né si dispone la possibilità di aprire, limitare o sospendere i mercati esistenti in base alle diverse tipologie e caratteristiche;
    come già citato in premessa, i diversi decreto Presidente del Consiglio dei ministri, le circolari e le FAQ sulla tematica, hanno generato dubbi nella applicabilità delle varie disposizioni da parte degli amministratori locali ed in particolare sulla possibilità di apertura, limitazione o sospensione dei mercati rivolti esclusivamente ad operatori del settore ovvero .per grossisti. Come già citato, si è conseguentemente registrata la presenza di mercati aperti e di mercati chiusi a causa di interpretazioni diverse delle disposizioni vigenti in materia e sembrerebbe, dunque, opportuno un chiarimento definitivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti, anche di tipo normativo, volti a chiarire se «tutte» le tipologie di mercato esistenti in Italia, indipendentemente dalle relative caratteristiche, siano soggette ai provvedimenti di chiusura citati in premessa o se vi siano orientamenti e determinazioni del governo diversi volti a concedere l'apertura o la limitazione di alcuni mercati, come quelli per grossisti, le cui caratteristiche, unite all'adozione di misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2, potrebbero garantire la gestione delle attività in condizioni di sicurezza tali da poter assicurare la salute della totalità degli aventi diritto all'accesso.
9/2447-A/50Gemmato, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 2, lettera cc) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 prevede che possano essere adottate misure volte a prevedere divieti e/o limitazioni all'accesso di parenti e visitatori all'interno delle strutture, tra le quali quelle di ospitalità e lungodegenza, ad esempio le residenze sanitarie assistite (RSA) e hospice;
    alla luce del fatto che detta prescrizione normativa, quando attuata, finirebbe per ridurre o addirittura azzerare i momenti di incontro e socialità tra gli ospiti e i loro familiari;
    non è ad oggi prevista alcuna certezza sulle tempistiche entro le quali cesserà il rischio contagio da COVID-19,

impegna il Governo

a volere assumere, in accordo con le regioni, adeguate iniziative volte fornire alle strutture di cui in premessa che ne siano carenti gli strumenti tecnologici utili a favorire una relazione, seppur mediata, tra gli ospiti e i propri congiunti.
9/2447-A/51Foti, Mantovani, Butti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   premesso che:
    il provvedimento in titolo contiene misure speciali per il contrasto all'epidemia, al contenimento della diffusione del contagio in tutto il territorio nazionale nonché le rispettive misure di esecuzione;
    l'articolo 1 del presente decreto prevede, fra le misure adottabili, anche quelle relative alla sospensione e limitazione dell'accesso ai luoghi pubblici, quindi alla limitazione della presenza del personale negli uffici pubblici e privati;
    in particolare, secondo quanto disposto dai commi g) e hh) sono limitate e sospese molte attività d'impresa e professionali, come anche manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura di carattere culturale, ludica o sportiva;
    è innegabile che le conseguenze dell'emergenza sanitaria che ha ormai invaso l'intero territorio nazionale, avrà delle ripercussioni sul benessere delle famiglie delle imprese;
    gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, misure compensative di servizi, benefit e iniziative di natura contrattuale, o unilaterali, con l'obiettivo di incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia,

impegna il Governo

ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, una esplicitazione normativa che consenta agli enti di previdenza di diritto privato di erogare prestazioni socio-assistenziali e di welfare ulteriori rispetto a quelli già previsti per l'anno 2020 con la specifica possibilità che le medesime erogazioni non concorrano alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9/2447-A/52Boldi, Garavaglia, Durigon, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame prevede una serie di limitazioni e divieti, peraltro già operanti sul territorio nazionale da circa due mesi, finalizzati a fronteggiare la gravissima pandemia in atto legata alla diffusione del virus SARS-Cov-2;
    le limitazioni e le sospensioni imposte per far fronte all'emergenza sanitaria hanno riguardato anche il divieto di svolgere le cerimonie civili e religiose, e quindi l'ingresso nei luoghi destinati al culto. Divieti e limitazioni che continuano a permanere nonostante un sensibile rallentamento sia dei contagi che delle morti prodotte dal coronavirus;
    la stessa Conferenza episcopale italiana, nei giorni scorsi, aveva chiesto al Governo di valutare un ritorno alla partecipazione dei cittadini alle celebrazioni liturgiche, ovviamente in condizioni di massima sicurezza;
    il percorso individuato per consentire di nuovo ai cittadini l'accesso alle celebrazioni religiose, nel necessario rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria, è quello dell'adozione di protocolli di intesa con la Chiesa cattolica c con le confessioni religiose diverse dalla cattolica,

impegna il Governo

ad attivarsi fin da subito al fine di consentire già nei prossimi giorni e comunque entro l'entrata in vigore della legge di conversione in esame, l'adozione di Protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose, per definire le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza e garantire l'accesso dei cittadini ai propri luoghi di culto, finora impedito a causa dell'emergenza sanitaria.
9/2447-A/53Gelmini, Palmieri, Occhiuto, Paolo Russo, Calabria, Fiorini, Squeri, Aprea, Mugnai, Versace, Casciello, Pentangelo, Novelli, Bagnasco, Giannetta, Bond, Brambilla, Cattaneo, Milanato, Carrara, Sarro, Rossello, Anna Lisa Baroni, Perego Di Cremnago, Cappellacci, Marin, Della Frera, Ripani, Maria Tripodi, Porchietto, Fasano, Sisto, D'Attis, Carfagna, Fitzgerald Nissoli, Orsini.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;
   premesso che:
    successivamente all'epidemia aviaria da virus influenzale di tipo A/H5N1 del 2003, al fine di contrastare l'insorgere di una pandemia influenzale, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) ha raccomandato a tutti i Paesi di sviluppare un Piano pandemico e di aggiornarlo costantemente seguendo linee guida concordate. A tal fine l'Italia nel 2006, in base alle indicazioni dettate dall'OMS nel 2005, ha predisposto il «Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale» (dettando anche le linee guida per la stesura dei Piani pandemici regionali);
    la stessa OMS ha disposto che il Piano di azione e le linee guida nazionali per la conduzione delle ulteriori azioni siano periodicamente aggiornate ed integrate; tuttavia, l'ultimo aggiornamento al Piano nazionale risale al 29/07/2010, a mezzo della Circolare del Ministero della Salute sulla «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2010-2011», emanata successivamente all'ultima pandemia mondiale, quella da virus influenza di tipo H1N1, notoriamente conosciuta come «influenza suina»;
    sempre l'OMS il 27 febbraio 2020 ha pubblicato delle nuove raccomandazioni recepite in Italia nel Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 (e successivi aggiornamenti) contenente «Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS- COV-2»;
   considerato che:
    l'attuale pandemia non è dovuta ad un virus di tipo influenzale, poiché il nuovo coronavirus SARS- COV-2 presenta caratteristiche diverse sia dal punto di vista virologico che clinico, rispetto a qualsiasi altra influenza (in quanto caratterizzato da sintomi differenti e più severi quali polmonite e insufficienza respiratoria tali da richiedere anche il ricovero ospedaliero per circa la metà dei soggetti affetti, con un'alta percentuale di ricoveri in terapia intensiva); presenta inoltre maggiore contagiosità rispetto all'influenza ed un periodo di convalescenza più lungo, dettato anche dalla mancanza, al momento, di terapie concrete o vaccini che ne possano contrastare la diffusione, arginata sinora grazie alle significative misure di prevenzione adottate dal Governo tramite l'imposizione di modelli di tipo comportamentale;
    per le sue caratteristiche inedite si è resa necessaria una specifica gestione dei casi sospetti e confermati di infezione da SARS-CoV-2 da parte del personale sanitario sul territorio e in ospedale (sia nella preospedalizzazione in pronto soccorso sia nel ricovero);
    in ragione della nuova pandemia da SARS-CoV-2 e dell'alta probabilità del verificarsi di un secondo picco di pandemia nei mesi autunnali, come previsto da autorevoli istituti di epidemiologia, si rende necessaria e indifferibile la revisione del precedente Piano nazionale tramite l'elaborazione di un nuovo Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia sulla base delle caratteristiche del nuovo virus SARS-CoV-2, meglio noto come COVID-19, in particolare al fine di: individuare le azioni e gli interventi da intraprendere per una più efficace risposta in termini di prevenzione e controllo dell'infezione; elaborare dei nuovi piani di emergenza per mantenere i servizi sanitari e garantire altri servizi essenziali; definire la gestione dei casi sospetti e positivi nelle strutture sanitarie, inclusi i servizi di pronto soccorso; prevenire il contagio degli operatori sanitari, garantendo in primo luogo la dotazione di idonei DPI, particolarmente le maschere facciali filtranti FFP2/FFP3, raccomandandone l'utilizzo quale unico DPI appropriato per contenere con maggior sicurezza il rischio di contagio; assicurare una adeguata formazione del personale (sanitario e non) coinvolto nella risposta alla nuova pandemia; dispone un coordinamento con le amministrazioni regionali per effettuare tamponi ed esami ematici (se necessari) agli operatori sanitari coinvolti nella gestione diretta di casi sospetti o confermati di COVID-19;
    l'elaborazione di un nuovo Piano nazionale è indispensabile anche per la definizione dei piani operativi di ciascuna Regione attraverso la stesura di Linee Guida (il cui ultimo aggiornamento risale al 2010), in base alle quali vengono delineate le azioni necessarie che ogni Regione, attraverso il proprio comitato pandemico, dovrà improntare per conseguire gli obiettivi del Piano (secondo il Piano nazionale) in ogni fase della pandemia,

impegna il Governo

a disporre nei tempi più stretti possibile la revisione del precedente Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale, sostituendolo con un nuovo Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia da Sars Cov-2 (COVID-19) e nuove Linee Guida per la stesura dei Piani Pandemici regionali, al fine di consentire una risposta adeguata e più efficace rispetto all'attuale situazione pandemica e agli eventuali futuri picchi di epidemia.
9/2447-A/54Mammì, Nesci, Lorefice, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Menga, D'Arrando, Sportiello, Lapia, Ianaro, Provenza, Nappi.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
   premesso che:
    il decreto-legge 25 marzo 2020. n. 19, del quale, con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere la conversione in legge, intende attribuire legalità a un novero di misure potenzialmente applicabili per contenere e contrastare i rischi sanitari del COVID-19, nei casi in cui queste fossero necessarie, attraverso singoli provvedimenti emergenziali attuativi;
    l'articolo 1, comma 2, lettera gg.) del decreto-legge prevede l'obbligo per le attività consentite di predisporre misure idonee a evitare assembramenti di persone per «garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio», mentre, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, la regolamentazione attraverso «protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale»;
    per tale ragione il 24 aprile 2020, è stato integrato il «Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro» sottoscritto il 14 marzo 2020 in relazione alle attività professionali e alle attività produttive, ambiti che però si distaccano nettamente dalle attività espletate dalle farmacie e dalle funzioni finora svolte dai farmacisti in emergenza COVID-19;
    a questo proposito bisogna ricordare che già dall'inizio dell'emergenza le attività delle farmacie sono state considerate servizi di pubblica utilità, ma le misure a tutela di salute e sicurezza dei lavoratori dal rischio del contagio da COVID-19 sono ancora molto variegate e spesso non pienamente adeguate. Infatti le farmacie, capillarmente diffuse, stanno svolgendo una preziosa opera di informazione sanitaria ai cittadini, disorientati e bisognosi di rassicurazioni, oltre che garantire l'accesso ai farmaci e ai presidi medici. Il numero degli accessi risulta in costante aumento, incrementando il numero dei possibili contatti con le persone;
    ad oggi sono numerose le segnalazioni, nell'intero territorio italiano, riguardo alla disomogeneità o carenza delle precauzioni prese per tutelare gli operatori dall'eventualità del contagio;
    lo scorso 24 aprile l'INAIL ha reso disponibile sul suo sito il «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione», nel quale ufficializza che i farmacisti e le farmacie rientrano in un livello alto in relazione alla diffusione del COVID-19;
    è quindi quanto mai urgente che, in questa fase della crisi e in assenza di certezze sull'andamento del quadro epidemiologico, indispensabile l'applicazione di provvedimenti necessari atti a prevenire l'esposizione al contagio degli addetti alle farmacie e conseguentemente dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire attraverso l'adozione di un protocollo di sicurezza specifico anti-contagio diretto ai lavoratori impegnati nelle farmacie, atto a garantire l'omogeneità degli interventi e dei provvedimenti su tutto il territorio nazionale, evitando comportamenti difformi tra le diverse realtà.
9/2447-A/55Ianaro, Lapia, D'Arrando, Sportiello, Mammì, Nappi.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
   premesso che:
    l'erogazione delle prestazioni sanitarie non rientranti nella categoria delle cosiddette «prestazioni urgenti», ha comportato per i pazienti NO-COVID il rinvio o la sospensione a data da destinarsi, di screening, interventi chirurgici, visite, esami diagnostici e controlli;
   considerato che:
    il perdurare del differimento può rallentare se non addirittura compromettere la guarigione dei pazienti NO-COVID, basti pensare a particolari categorie di pazienti quali i malati oncologici, i diabetici, dializzati etc. e alle fasce più fragili di malati quali i bambini e gli anziani;
    in particolare, lo stato di sospensione delle prestazioni non differibili di diagnosi e cura, potrebbe comportare nel lungo termine un inevitabile lievitare dei costi per il SSN;
    il rischio concreto è che, alla fine dell'emergenza, ci si trovi di fronte a un'esplosione delle domande di prestazioni sanitarie già differite e ulteriormente differibili, con ingolfamento delle liste di attesa già punto debole del nostro SSN,

impegna il Governo

a prevedere la predisposizione di un piano straordinario di emergenza, per garantire gli adeguati livelli essenziali di assistenza, attraverso un efficiente gestione ed efficace ripresa dell'erogazione delle prestazioni differite e sospese.
9/2447-A/56Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Sportiello, Lapia, Mammì, Ianaro.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
   premesso che:
    l'articolo 1, al comma 1, del provvedimento all'esame definisce le possibili misure finalizzate a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, adottabili secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sul l'intero territorio nazionale, e, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e modulabili a seconda dell'andamento epidemiologico del predetto virus;
    il comma 2 del citato articolo, nello specifico, elenca le misure adottabili e, tra le diverse misure si prevede:
    l'applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano (lettera d);
    il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (lettera e); in riferimento a tale misura, in sede referente, la Commissione XII ha specificato che la misura della quarantena è applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale;
    l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) indica che il paziente affetto da COVID è confermato tale sulla base del test di laboratorio oppure su base clinica e ha in tal senso aggiornato la classificazione ICD-10, fornendo due codici: uno per conferma laboratorio e uno su base clinica;
    più nello specifico l'OMS prevede le seguenti classificazioni:
     U07.1 COVID-19 – Utilizzare questo codice quando il COVID-19 è stato confermato da test di laboratorio indipendentemente dalla severità dei segni e sintomi clinici. Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la polmonite o altre manifestazioni. Esclude: Infezione da coronavirus, sede non specificata (B34.2) Coronavirus come causa di malattie classificate in altri capitoli (B97.2) sindrome respiratoria acuta grave [SARS], non specificata (U04.9);
     U07.2 COVID-19, virus non identificato –Utilizzare questo codice quando il COVID-19 è diagnosticato su base clinica o epidemiologica ma i test di laboratorio sono dubbi o inconcludenti o non disponibili;
     COVID-19 S.A.I. Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la polmonite o altre manifestazioni. Esclude: Infezione da coronavirus, sede non specificata (B34.2) COVID-19:
    Confermato da test di laboratorio (U07.1);
    Esame speciale di screening (ZI 1.5);
    Sospetto ma escluso in seguito a risultato negativo al test di laboratorio (203.8);
    la classificazione ICD-10 è altresì utilizzata anche dall'ISTAT per censire i decessi,

impegna il Governo

a rivalutare il sistema di diagnosi del COVID-19, includendovi oltre alla diagnosi da test di laboratorio anche la diagnosi effettuata su base clinica o epidemiologica, secondo la classificazione ICD-10 del COVID-19 fornita dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando che tutte le misure di contenimento sulla diffusione del virus siano adottate tenendo conto dell'anzidetta duplice e possibile diagnosi.
9/2447-A/57Nesci, D'Arrando, Sportiello, Lapia, Mammì, Ianaro.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
   premesso che:
    con determinazione di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato definito lo stato emergenziale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
    il Direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'11 febbraio 2020, nel briefing del Forum straordinario dedicato al nuovo virus, ha definito come SARS-CoV-2, il ceppo di coronavirus precedentemente mai identificato nell'uomo;
    il professore Angelo Ravelli, pediatra presso l'ospedale Gaslini di Genova e segretario del gruppo di studio di Reumatologia della Società italiana di pediatria, in data 24 aprile ha pubblicato una lettera per avvertire i colleghi relativamente al quadro clinico di alcuni pazienti e nella fattispecie al numero elevato di bambini, sotto i 2 anni, affetti dalla malattia di Kawasaki passando alla registrazione di 5 casi in appena quattro settimane in confronto ai 9 totali registrati in un intero anno;
    per malattia di Kawasaki si definisce «un'infiammazione acuta dei vasi di piccolo e medio calibro di tutti i distretti dell'organismo la cui causa è attualmente sconosciuta». Colpisce prevalentemente lattanti e prima infanzia e i sintomi più comuni sono febbre, arrossamento congiuntivale di entrambi gli occhi, arrossamento delle labbra e della mucosa orale, anomalie delle estremità (mani, piedi e regione del pannolino), eruzione cutanea e interessamento dei linfonodi della regione del collo;
    nelle ultime tre settimane nel Regno Unito è stato registrato un aumento di bambini ricoverati negli ospedali con una sindrome infiammatoria che potrebbe essere correlata al COVID-19, sindrome definita « multi-system inflammatory», una risposta immunitaria acuta che innesca una vasta infiammazione corporea, che può interessare diversi organi e parti del corpo. Da quanto si apprende dagli organi di stampa, la stessa somiglia, almeno in parte, alla sindrome da choc tossico o a quella di Kawasaki. Seppur al momento la situazione interesserebbe un numero limitato di pazienti, il ministro britannico della Sanità, Matt Hancock si è detto «molto preoccupato» della vicenda;
    alcuni di questi bambini in terapia intensiva, non sono risultati positivi al coronavirus, complicando ulteriormente la diagnosi e aprendo la porta all'idea che dietro questa sindrome potrebbe esserci un altro agente patogeno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare urgenti iniziative, volte a definire protocolli idonei ad affrontare le eventuali derivazioni che la Sars-Cov-2 potrebbe determinare in particolar modo tra i bambini, nonché adottando forme specifiche di monitoraggio per la malattia di Kawasaki.
9/2447-A/58Trizzino, D'Arrando, Sportiello, Lapia, Mammì, Ianaro, Martinciglio.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
   premesso che:
    il disegno di legge all'esame eleva al rango di fonte primaria le diverse disposizioni normative adottate dal Governo nell'ambito dell'emergenza in corso, annoverandole nel decreto-legge medesimo;
    tali misure di contenimento riguardano limitazioni della libertà di circolazione individuale, limitazioni relative a manifestazioni, spettacoli e cerimonie pubbliche, la sospensione di attività educative, scolastiche, professionali e accademiche, prevedono altresì la riduzione di collegamenti e trasporti pubblici e la quarantena precauzionale per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano;
    l'articolo 3 del decreto-legge in conversione, inoltre, disciplina il potere di sindaci e presidenti di regione di adottare misure di contenimento ulteriori rispetto a quelle emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, limitando l'ambito di applicazione di tale potere e anche l'efficacia temporale dei provvedimenti regionali e infraregionali relativi;
    le disposizioni contenute nel decreto-legge in conversione appaiono in parte superate da quelle previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
    oggi ci apprestiamo a entrare nella cosiddetta «fase 2», con un Paese assai diversificato dal punto di vista della diffusione del virus, dato che il COVID-19 ha colpito particolarmente alcune regioni del Nord Italia, dove tutt'ora i contagi sono numerosi, attaccando invece con minore virulenza altre parti del nostro territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure normative urgenti che, nel rispetto dell'autonomia delle regioni da un lato, vietino espressamente a quel maggiormente funestate dal virus di adottare misure più concessive rispetto ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, dall'altro Iato, consentano invece alle regioni meno colpite dal COVID-19, successivamente alla fase 2, di riaprire gradualmente le attività commerciali, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza sottoscritti in questo ambito e, più in generale, consentano un lento ritorno alla vita ordinaria, tenendo conto delle specificità del singolo territorio, non solo dal punto di vista dei contagio, ma anche della sua conformazione.
9/2447-A/59Elisa Tripodi, D'Arrando, Sportiello, Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    in particolare, l'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede la possibilità di adottare, secondo princìpi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, misure finalizzate alla limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, promuovendo il ricorso a modalità di lavoro agile;
    con la pubblicazione del decreto «Cura Italia» il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni fino alla fine dell'emergenza da coronavirus;
    con l'adozione di queste misure, lo smart working ha raggiunto livelli mai riscontrati prima nel nostro Paese; difatti, attualmente l'80 per cento dei dipendenti pubblici delle amministrazioni centrali ed il 69 per cento di quelli delle regioni opera da remoto;
   considerato che:
    lo smart working impatta anche sui temi della sostenibilità in termini di risparmi nei consumi elettrici all'interno degli uffici e di riduzione nelle emissioni di CO2 grazie alla diminuzione del traffico legato agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro;
    è necessario superare quel principio per cui la produttività è commisurata alle ore lavorate e, al contrario, occorre valutare se il dipendente produca o meno in base all'obiettivo che il dirigente fornisce;
    lo smart working è uno strumento che punta sulla valorizzazione delle persone e sulla fiducia tra lavoratori e amministrazione;
    sarebbe auspicabile che lo smart working diventi la forma organizzativa ordinaria per le pubbliche amministrazioni, anche dopo l'emergenza sanitaria da coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa atta a potenziare l'applicazione dello smart working nel nostro Paese estendendo la possibilità di avvalersi di tale modalità lavorativa ad almeno il 30 o 40 per cento dei dipendenti pubblici, anche dopo la fine dell'emergenza sanitaria, alla luce dei dati e dei risultati emersi dal monitoraggio.
9/2447-A/60Alaimo, D'Arrando, Sportiello, Mammì, Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    dal 4 marzo 2020, dopo due anni continuativi di attività, è stata disposta la chiusura del punto nascita di Pantelleria che ha comportato l'obbligo per tutte le partorienti pantesche di partorire sulla terraferma;
    ciò comporta anche il trasferimento un mese prima del termine fisiologico della gravidanza con conseguente necessità di cercarsi un alloggio e restare lontano dalla famiglia, e spesso da altri figli minori, per almeno trenta giorni, affrontando costi onerosi e, data l'emergenza sanitaria COVID-19, alto rischio di contagio;
    allo stesso modo si obbligano le gestanti a recarsi in terraferma per sottoporsi ad esami di routine (quali ad esempio l'ecografia morfologica) che potrebbero essere eseguiti a Pantelleria con piccoli accorgimenti di riorganizzazione;
   considerato che:
    la situazione emergenziale e le rigide prescrizioni emanate dal Governo per combattere la pandemia suggerirebbero una diversa soluzione volta che fosse orientata a proteggere la salute dei genitori e dei neonati attraverso la limitazione dei loro spostamenti;
    nel Reparto in esame, che presenta una struttura molto curata e personale medico e ostetriche con alta professionalità, non sono mai stati registrati nel tempo risultati negativi o criticità particolari a livello di servizio prestato alla comunità;
    il Presidio Ospedaliero di competenza presso cui le gestanti e le partorienti devono effettuare le visite e i controlli è l'ospedale di Trapani, attualmente considerato ad alto rischio contagio COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre l'immediata riattivazione del punto nascita di Pantelleria autorizzando fino al novantesimo giorno successivo la cessazione dello Stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 l'espletamento di parti non gravati da fattori di rischio materno/neonatale e l'esecuzione di esami di routine in gravidanza.
9/2447-A/61Martinciglio, D'Arrando, Sportiello, Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione del virus COVID-19, è volto ad uniformare le misure restringenti, applicabili su tutto il territorio nazionale al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari di contagio, per periodi di tempo predeterminati;
    lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, impone una ferma reazione non solo da parte delle istituzioni ma anche dai singoli cittadini e in tal senso, le misure contenute nel provvedimento – anche a seguito dei precedenti decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – prevedono una maggiore restrizione della libertà di circolazione degli individui al fine di contenere la crescita esponenziale dei contagi;
   considerato che:
    l'Italia è stato il primo Paese europeo a sperimentare un focolaio del virus ed è stato anche il primo a mettere in lockdown l'intera popolazione per frenare la pandemia di COVID-19, in risposta a situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi in tutte le regioni italiane ed è su queste premesse che il provvedimento introduce, in considerazione dell'eccezionalità dovuta all'emergenza, misure ulteriormente restrittive soprattutto in relazione all'allontanamento dei singoli individui dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per specifiche necessità lavorative, salute o altre ragioni di urgenza, misure che potranno avere una durata predeterminata, non superiore a trenta giorni, e tuttavia ovviamente reiterabili e modificabili fino al 31 luglio 2020;
    le misure adottate sul divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico su tutto il territorio nazionale, si sono rese necessarie e ad oggi, gradualmente vediamo che l'effetto del cosiddetto lockdown sta dando quei risultati che tutti auspicavamo al fine di giungere ad una graduale riduzione della curva di ascesa dei casi di coronavirus;
    inoltre, a garanzia del rispetto delle misure di distanziamento sociale, il decreto in esame inasprisce il quadro sanzionatorio relativo alla violazione delle misure di contenimento del contagio prevedendo all'articolo 4, sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive e, nei casi più gravi, sanzioni penali;
   ritenuto che:
    abbiamo un ordinamento che dà spazio all'autonomia per le differenze che ci sono tra i diversi territori italiani e la stessa circolazione del virus è stata diversa tra le regioni ma è altresì necessario, soprattutto nella seconda fase, adottare delle misure a livello nazionale in ragione delle esigenze di sicurezza da preservare nei luoghi ove si svolgono attività necessarie o indifferibili dal momento che ci proietteremo verso la fine del lockdown per una graduale riapertura delle diverse attività, sarà pertanto indispensabile far comprendere a tutti i cittadini che, se la morsa del virus sta allentando, sarà comunque necessario convivere con la sua presenza e difendere noi stessi e chi abbiamo vicino considerando che, a seguito della riconosciuta efficacia dell'uso di coprire naso e bocca in caso di malattie a diffusione per via aerea, nel dibattito in corso all'interno della comunità scientifica, si evidenzia soprattutto la necessità di una revisione sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale considerando altresì la misura di distanziamento sociale con riferimento all'epidemia in corso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere obbligatorio l'utilizzo della mascherina per tutto il perdurare dell'emergenza come dispositivo di protezione, in luoghi particolarmente a rischio quali i mezzi pubblici di trasporto, gli spazi aperti pubblici e spazi chiusi aperti al pubblico in presenza di più persone, fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale al fine di proteggere e impedire la diffusione del virus e il conseguente contagio tra i soggetti, prevedendo altresì, su tutto il territorio nazionale, eventuali misure sanzionatorie per le violazioni.
9/2447-A/62Amitrano, D'Arrando, Sportiello, Mammì, Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e del forte incremento in Italia dei casi e dei decessi, il provvedimento in esame, è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    in particolare, l'articolo 3 del provvedimento mira a regolare il rapporto tra le misure statali adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità, disciplinando i poteri delle regioni e dei comuni di adottare misure di contrasto all'emergenza in corso, anche nel caso in cui esse siano contenute in atti posti in essere per ragioni di sanità sulla base di disposizioni di legge previgenti;
    più nello specifico, il comma 1 del suddetto articolo attribuisce alle regioni la facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive per far fronte all'emergenza epidemiologica, qualora ciò sia richiesto da specifiche situazioni sopravvenute che implichino un aggravamento del rischio sanitario e che tali situazioni interessino il relativo territorio (nella sua interezza o anche solo in una parte di esso);
    in risposta all'invito del Consiglio europeo del 26 marzo, la Commissione UE ha presentato, lo scorso 14 aprile, in cooperazione con il presidente del Consiglio europeo, una tabella di marcia europea per la fase di ripresa, finalizzata a coordinare gli interventi degli Stati membri per procedere a una graduale revoca delle misure di contenimento del coronavirus, nel rispetto dei principi di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri dell'Unione, al fine di evitare frizioni politiche ed effettivi negativi, in particolare per quanto riguarda il settore della concorrenza;
    tenuto conto che quasi la totalità delle misure per la gestione dell'emergenza sono potenzialmente idonee ad incidere, anche solo indirettamente, sulle attività produttive e benché non vi sia un approccio universalmente valido per una revoca graduale, scientificamente fondata ed efficace delle misure di contenimento, è nell'interesse comune dell'Europa e dei singoli Stati membri stabilire un approccio il più possibile coordinato, per migliorare il coordinamento e la comunicazione e attenuare le conseguenze sanitarie e socioeconomiche della pandemia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi nelle opportune sedi istituzionali, nazionali ed europee, affinché sia perseguito un coordinamento il più possibile effettivo tra gli Stati membri dell'Unione europea, finalizzato ad assicurare una revoca progressiva e ordinata delle misure restrittive e di contenimento adottate sul territorio nazionale, in linea con la tabella di marcia comune europea per la ripresa, nel rispetto della salute e della sicurezza dei cittadini, anche al fine di assicurare la parità di condizioni tra le imprese europee, garantendo al tempo stesso un'identica, o quanto meno simile, applicazione di misure restrittive in tutti i Paesi membri dell'Unione, in conformità ai principi di solidarietà, coesione e convergenza.
9/2447-A/63Galizia, D'Arrando, Sportiello, Mammì, Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e del forte incremento in Italia dei casi e dei decessi, il provvedimento in oggetto è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    in particolare, l'articolo 2 del provvedimento in esame disciplina le modalità di attuazione delle misure finalizzate a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, prevedendone l'adozione, in analogia a quanto già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Inoltre, si precisa che per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, gli anzidetti provvedimenti sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di esperti, cosiddetta task force per la fase due, in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al Presidente del Consiglio misure necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché per la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l'individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell'emergenza e che operino in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
    con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed i seguenti decreti del presidente del Consiglio dei ministri attuativi sono state sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
    l'emergenza COVID-19 ha generato una profonda crisi per il settore della musica dal vivo, nonché per quello cinematografico e audiovisivo, che presumibilmente si protrarrà, a causa della natura intrinseca di tali attività, per un periodo molto più lungo rispetto ad altri comparti dell'economia nazionale,

impegna il Governo

ad aprire un tavolo tecnico di confronto tra il Comitato tecnico scientifico, la task force per la fase due ed una rappresentanza delle associazioni dei lavoratori e delle imprese dello spettacolo in grado di fornire prontamente indicazioni puntuali sugli strumenti di controllo e prevenzione da adottare alla ripresa delle suddette attività, in particolare di quelle « live», che dovrà avvenire in tempi certi ai fini di un'efficace programmazione dei lavori.
9/2447-A/64Battelli, D'Arrando, Sportiello, Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica relativa all'emergenza sanitaria che è conseguita alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi, soprattutto in Italia, si è stimato necessario riconsiderare la disciplina delle misure volte a contenere e contrastare i predetti rischi sanitari, sia in specifici ambiti territoriali, sia nell'intero territorio nazionale;
    persistendo l'emergenza, il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ha inteso sottoporre a una più stringente interpretazione del principio di legalità la tipizzazione delle misure potenzialmente applicabili per la gestione dell'emergenza. Ciò si è realizzato con una compilazione che riconduce a livello di fonte primaria la categoria di tutte le misure applicabili all'emergenza stessa, nel cui ambito i singoli provvedimenti emergenziali attuativi potranno discernere, momento per momento e luogo per luogo, quelle di cui si ritenga esservi concretamente maggiore bisogno per fronteggiare nel modo più efficace l'emergenza stessa;
    in particolare, il decreto prevede: misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, per l'attuazione delle misure di contenimento, misure urgenti di carattere regionale o infra-regionale, sanzioni e controlli;
   considerato che:
    le attuali restrizioni alle attività economiche e sociali devono essere accompagnate da adeguate condizioni di vivibilità negli ambienti domiciliari, nelle strutture sanitarie e nei luoghi di lavoro, anche allo scopo di garantire il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitario, sia sociali che individuali, dirette a prevenire il contagio da COVID-19. In tal senso, è assolutamente necessario, per di più in prospettiva della graduale ripresa delle attività economiche, che anche i gestori del servizio idrico integrato assicurino ottimali livelli di erogazione dei servizi idrici, nonché adeguati servizi di depurazione delle acque;
    inoltre, la prevista «fase 2» che accompagnerà la graduale ripresa di varie attività economiche e sociali, non potrà prescindere dal rispetto di tali parametri, soprattutto durante il periodo estivo. In particolare, alcuni gestori del servizio idrico integrato a capitale pubblico versano in condizioni finanziarie e patrimoniali caratterizzate da forti passività in bilancio, determinando, inevitabilmente, ripercussioni sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini dei territori interessati. In aggiunta, il parere motivato indirizzato alla Repubblica italiana a titolo dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la violazione degli articoli 3, 4, 5 e 10 della Direttiva del Consiglio 91/271/CEE, del 21 maggio 1991, sottolinea le profonde lacune registrate in Italia per quanto concerne il trattamento delle acque reflue urbane,

impegna il Governo:

   ad adottare i provvedimenti normativi più idonei al fine di incrementare l'ammodernamento delle infrastrutture di captazione e distribuzione della risorsa idrica, e migliorare la qualità dei servizi offerti, incentivando, di conseguenza, il rispetto di prescrizioni igienico-sanitarie, sia individuali che sociali, nel corso delle successive fasi dell'emergenza COVID-19, sino al periodo estivo;
   a sostenere gli interventi di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture di depurazione delle acque, di cui alla succitata procedura di infrazione n. 2014/2059, stanziando le necessarie risorse alle regioni ed ai comuni.
9/2447-A/65Maraia, D'Arrando, Sportiello, Mammì, Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le misure urgenti per evitare la diffusione dei COVID-19 è prevista la limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e sociosanitario, esclusione derivante dalla gravi difficoltà riscontrate dal nostro Sistema Sanitario Nazionale;
   tenuto conto che:
    con la pubblicazione del decreto «Cura Italia» del 17 marzo 2020 è stata concessa la possibilità a tutti i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano acquisito il giudizio di idoneità, di non sostenere in questa fase l'esame di stato, conseguendo la cosiddetta laurea abilitante;
    con l'adozione di queste misure, tuttavia, il numero di abilitati è sicuramente superiore alla media e conseguentemente anche coloro che avranno accesso al test di specializzazione saranno in numero di molto superiore a quello dei posti disponibili;
   considerato inoltre che:
    ad oggi sono solo 8300 i contratti di formazione messi a bando e che è necessario un ulteriore impegno per poter incrementare il numero di contratti di formazione specialistica, al fine di evitare che questa situazione possa lasciar fuori dalla specializzazione un numero altissimo di medici;
    vi è la necessità impellente di personale medico, che anche in un prossimo futuro potrebbe non coprire le richieste del Sistema Sanitario Nazionale;
    sarebbe auspicabile un aumento di contratti di formazione di almeno il 70 per cento del numero dei candidati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni più opportuna iniziativa volta ad incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica.
9/2447-A/66Tuzi, Casa, Martinciglio, D'Arrando, Sportiello, Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    in ragione della situazione epidemiologica, relativa alla diffusione del COVID-19, si è reso necessario riconsiderare la disciplina per il contenimento e il contrasto ai rischi collegati ai rischi sanitari. In particolare all'articolo 1 comma 2 lettera p) del decreto-legge 25 Marzo n. 19 si stabilisce la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
   tenuto conto che:
    la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, determina problemi di natura sociale, educativa ed economica. I servizi educativi rappresentano, infatti, la sede primaria dei processi di cura, educazione e istruzioni per le bambine e i bambini da 0 a 6 anni. La mancata partecipazione ad attività di gruppo e cooperative può implicare, in primo luogo, difficoltà nello sviluppo di competenze e abilità nonché nell'avvio dei processi di apprendimento. Nella fase di ripresa sarà, poi, complicato per i genitori tornare ad una regolare attività lavorativa, non potendo usufruire del supporto della rete di servizi educativi per l'infanzia. Inoltre per i servizi a carattere privato o per quelli che prevedono una gestione mista pubblico-privata, l'interruzione delle attività fino a settembre potrebbe avere ripercussioni finanziarie drammatiche, privando diversi Comuni, nei quali non sono purtroppo presenti servizi educativi per l'infanzia pubblici, di fondamentali presidi per l'educazione dei più piccoli;
    anche nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 non sono state previste misure per il sostegno e la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia. Sebbene appaia opportuno attuare precisi protocolli di sicurezza e seguire con rigore i consigli del Comitato Scientifico, bisogna considerare la necessità di programmare delle linee-guida per consentire una graduale ripartenza di tali servizi. Non si può, infatti, non considerare l'importanza che essi rivestono per la crescita e lo sviluppo delle bambine e dei bambini e il loro capillare ruolo per il nostro sociale. Occorre, pertanto, valutare la possibilità di definire un quadro complessivo e predisporre, attraverso regolamenti, precise misure per garantire la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza;
   considerato che:
    la rete dei servizi per l'infanzia è un punto di forza del nostro sistema educativo, con un'ottima capacità di integrare gli interventi pubblici e quelli privati. Tali servizi rappresentano un insostituibile rete di sostegno per i genitori e un momento fondamentale nel processo di formazione e crescita dei bambini. L'esigenza di convivere con il COVID-19, pertanto, rende necessarie l'applicazione di interventi che permettano di trovare un equilibrio tra il rispetto delle misure per la salvaguardia della salute pubblica, per la salvaguardia dei bisogni educativi e di supporto alla genitorialità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere specifiche misure per la ripresa delle attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
9/2447-A/67Casa, D'Arrando, Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    in ragione della situazione epidemiologica, relativa alla diffusione del COVID-19, si è reso necessario riconsiderare la disciplina per il contenimento e il contrasto ai rischi collegati ai rischi sanitari. In particolare all'articolo 1, comma 2, lettera i), si prevede la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
   tenuto conto che:
    nella Fase 2 predisposta dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 Aprile, di graduale ripartenza del sistema Italia, nulla è previsto per il mondo dello spettacolo ed in particolare del teatro, non tenendo in adeguata attenzione la necessità di organizzare e predisporre quanto necessario per il cartellone della prossima stagione ivi compresa la necessità di effettuare le «prove» degli spettacoli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per gli enti finanziati dal FUS e in generale per tutti gli enti dello spettacolo dal vivo, la predisposizione di iniziative in vista della ripresa delle attività dei prossimi mesi nonché di prevenire gli spettacoli della prossima stagione possano effettuare le «prove» anche a porte chiuse e con le necessarie e dovute precauzioni volte alla salvaguardia personale e collettiva.
9/2447-A/68Vacca, D'Arrando, Sportiello, Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    in ragione della situazione epidemiologica, relativa alla diffusione del COVID-19, si è reso necessario riconsiderare la disciplina per il contenimento e il contrasto ai rischi collegati ai rischi sanitari. In particolare all'articolo 1, comma 2, lettera p), si prevede la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
    la didattica a distanza (DAD), immediatamente attivata dal ministero dell'istruzione, è finalizzata a fornire agli alunni e alle alunne delle nostre scuole una continuità nei percorsi di apprendimento pur nella consapevolezza della innegabile distanza con la didattica in presenza;
    da un monitoraggio posto in essere dallo stesso ministero solo il 6 per cento degli alunni non è raggiunto dalla DAD. Ci sono altri sondaggi, sempre su vasta scala, che rivelano cifre di alunni esclusi ben più alte. In base a questi dati, la grande sfida delle istituzioni per arrivare ad una didattica on line che arrivi ad ogni studente, sarebbe ancora tutta da affrontare;
    nella recente conferenza stampa del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 si è evidenziato che le scuole non riapriranno per il corrente anno scolastico e che sarà necessario, quindi, porre in essere quanto necessario per implementare la didattica a distanza;
    invero, però, una parte di studenti, non raggiunti dalla DAD, sarebbe lasciata fuori dal percorso scolastico e lontano da ogni interazione con la propria comunità scolastica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni più idonea iniziativa volta a recuperare gli studenti non raggiunti dalla DAD anche ipotizzando l'apertura delle scuole solo per la suddetta categoria, in assoluta sicurezza e predisponendo le misure del distanziamento e l'uso obbligatorio di dispositivi di protezione personale, al fine di recuperare il percorso di apprendimento interrotto e colmare gli eventuali gap sopraggiunti.
9/2447-A/69Gallo, D'Arrando, Sportiello, Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 coordina le misure statali adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità: ciò allo scopo di rendere più agevole, per i cittadini e per gli operatori economici, l'individuazione delle disposizioni alle quali attenersi;
    più in particolare, si conferisce al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri centralità nella gestione dell'emergenza, attribuendo ad ogni altro provvedimento emergenziale un ruolo definibile come sussidiario, in quanto adottabile solo nelle more dell'adozione di tali decreti, con efficacia limitata a tale momento e con un contenuto tipico;
    il comma 1 attribuisce alle regioni la facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive per far fronte all'emergenza epidemiologica, qualora ciò sia richiesto da specifiche situazioni sopravvenute che implichino un aggravamento del rischio sanitario e nel caso in cui tali situazioni interessino il relativo territorio;
    lo stesso comma 1 precisa infine che le misure regionali possono essere introdotte «esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza» e «senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale»;
    il successivo comma 2 circoscrive il potere di ordinanza in capo ai sindaci, stabilendo che questi ultimi non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto «con le misure statali», «né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1»;
    ne consegue che anche le ordinanze sindacali sono soggette ai medesimi limiti «di oggetto» che valgono per i provvedimenti regionali, ai sensi del comma 1;
    le stesse pertanto: possono essere emesse solo nelle more dell'adozione dei decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; hanno un'efficacia che si esaurisce con l'adozione di questi ultimi; devono far fronte a specifiche situazioni sopravvenute che prefigurino un aggravamento del rischio sanitario nel proprio territorio; sono tenute ad introdurre misure più restrittive di quelle già in essere; devono riguardare ambiti di propria competenza, senza poter incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l'economia;
    tenuto conto che quasi la totalità delle misure per la gestione dell'emergenza sono potenzialmente idonee ad incidere, anche solo indirettamente, sulle attività produttive,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di precisare che la regione e i sindaci siano tenuti ad astenersi dall'adozione di misure che incidano «direttamente» sulle attività produttive (quali ad esempio la chiusura di un impianto produttivo) e, in riferimento al comma 2 dell'articolo 3, che le misure statali limitative del potere di ordinanza sindacale sono quelle adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di evitare che la disposizione possa essere interpretata nel senso che ogni norma statale risulti inderogabile da parte delle ordinanze sindacali.
9/2447-A/70Perantoni, D'Arrando, Sportiello, Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 2, lettera p) del presente decreto prevede che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 possano essere sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, «ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza»;
    l'articolo 48 del decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020) dispone che nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia e dell'attività dei centri diurni per persone disabili e per anziani, le pubbliche amministrazioni garantiscano, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o negli stessi luoghi ove venivano precedentemente fornite, nel rispetto delle direttive sanitarie e senza creare aggregazioni;
    tale norma purtroppo non viene applicata in maniera omogenea nel territorio nazionale, pur avendo una funzione sociale molto importante sia perché garantisce il sostegno a categorie fragili, sia perché evita il ricorso agli ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore;
    risulta inoltre opportuno e urgente procedere a una modifica di tale norma in particolare rispetto all'estensione del campo di applicazione anche a centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, e ai servizi sanitari differibili,

impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile adeguate modifiche normative secondo quanto esposto in premessa.
9/2447-A/71Brescia, D'Arrando, Sportiello, Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'amministrazione di un condominio è attività essenziale in questa fase di emergenza sanitaria: le restrizioni necessarie al contenimento del contagio da COVID-19, che obbligano a «restare a casa», impegnano gli amministratori a garantire alcuni servizi fondamentali per l'esercizio del diritto all'abitazione e a un'esistenza dignitosa;
    è pertanto necessario assicurare non solo continuità ai servizi ordinari ma anche servizi straordinari quali l'igiene degli spazi comuni o la sanificazione degli immobili, fermo restando che attività quali quella di portierato, di sorveglianza, di giardinaggio e quanto altro devono essere sospese qualora non si possano garantire idonee misure sanitarie di prevenzione del contagio da COVID-19;
    il divieto di tenere eventi, manifestazioni e altro, sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, si applica anche alle assemblee condominiali, in deroga all'articolo 1130 del codice civile; per tutta la durata dell'emergenza da COVID-19, è sospeso il termine perentorio per la tenuta dell'assemblea condominiale annuale obbligatoria; il termine di 180 giorni inizierà nuovamente a decorrere dalla data, ufficiale, di fine dell'emergenza, dichiarata dalle autorità nazionali, o dal diverso, successivo termine stabilito da provvedimenti locali;
    l'attività di amministrazione condominiale, codice ATECO 68.32.00, in analogia a quanto previsto per altre categorie professionali, può essere svolta anche nel periodo di emergenza sanitaria, a condizione che siano rispettate le misure di sicurezza e di distanziamento sociale, limitatamente all'attività di studio e di coordinamento dei dipendenti del condominio e dei fornitori dei servizi essenziali, con espresso divieto all'amministratore di recarsi al condominio, se non per comprovate esigenze di sicurezza o afferenti all'articolo 40 del codice penale, di ricevere a studio estranei o condomini, e di riscuotere brevi manu i contributi condominiali, che dovranno essere versati esclusivamente sul conto corrente del condominio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire gli amministratori di condominio tra i professionisti autorizzati ad operare e a circolare per svolgere l'attività ordinaria e straordinaria (quale la sanificazione degli immobili condominiali) al fine di garantire i servizi essenziali ai condomini.
9/2447-A/72Grimaldi, D'Arrando, Sportiello, Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
    premesso che Medicines sans frontieres — Associazione vincitrice del Premio Nobel per la Pace nel 1999 — ha avviato una campagna in cui chiede che non siano depositati brevetti su farmaci, test diagnostici e vaccini utili per la risposta alla pandemia di COVID-19. All'interno dell'appello si apprende che «il Canada, il Cile, l'Ecuador e la Germania hanno già preso provvedimenti emettendo una licenza obbligatoria per i farmaci, i vaccini e altri strumenti medici destinati al trattamento del COVID-19»;
    tenuto conto che la rimozione dei brevetti e di altri ostacoli è fondamentale per garantire che vi siano sufficienti fornitori a produrre e vendere questi prodotti a prezzi accessibili e in regime di libera concorrenza;
    considerato inoltre che prezzi elevati e monopoli comporteranno il razionamento di medicinali, test e vaccini, e che ciò contribuirà solo a prolungare questa pandemia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni più opportuna iniziativa all'interno dell'Unione Europea al fine di individuare una politica comune in merito alle licenze obbligatorie per i vaccini destinati al trattamento del COVID-19.
9/2447-A/73Grillo, Lapia, D'Arrando, Sportiello, Mammì, Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge oggetto di conversione, prevede che possono essere adottate, secondo princìpi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una serie di misure volte a contenere e contrastare i rischi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
    in particolare, il succitato comma 2, lettera n), prevede misure per limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
   considerato che:
    l'attività ludica, soprattutto per i minori, comporta una serie di benefici sia a livello fisico che a livello psichico. Ha un peso fondamentale nel processo di apprendimento e di sviluppo intellettivo migliorando la capacità cerebrale, limitando la capacità a distrarsi, consente inoltre di sviluppare abilità linguistiche, cognitive e di autocontrollo. Incide fortemente anche sul benessere psichico dei minori aiutandoli a sviluppare abilità sociali ed emozionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a consentire, almeno per i minori in presenza dei propri familiari, la possibilità di svolgere all'aperto, negli spazi pubblici indicati, attività ludiche e ricreative nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal presente decreto sul distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento di persone.
9/2447-A/74Corda, D'Arrando, Sportiello, Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in conversione reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    in particolare, gli articoli 1 e 2 del provvedimento in oggetto prevedono misure concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
    l'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dispone altresì che le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive nell'ambito delle attività di loro competenza;
    il successivo articolo 4 disciplina le sanzioni da comminare in caso di violazione delle suddette norme;
    gli spostamenti, per coloro i quali non siano sottoposti a alla misura della quarantena, sono consentiti solo se determinati da comprovate esigenze lavorative, da assoluta urgenza, da situazioni di necessità o da motivi di salute;
    i soggetti legittimati a spostarsi per le suindicate motivazioni sono tenuti a circolare muniti di autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti la sussistenza di una delle suelencate circostanze;
    dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale determinato dalla diffusione del Coronavirus del 31 gennaio 2020, la continua evoluzione della situazione epidemiologica ha fino ad oggi comportato la modifica delle misure di contenimento del contagio e, conseguentemente, anche la successione di diversi moduli di autocertificazione forniti da parte del Ministero dell'interno;
    il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha elaborato diverse applicazioni per smartphone, che consentono ai cittadini di interagire modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali,

impegna il Governo

a permettere di utilizzare una delle applicazioni in dotazione del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, al fine di compilare il modulo dell'autodichiarazione descritta in premessa, in modo da digitalizzare e, dunque, semplificare tale procedura per i cittadini che si spostino nell'ambito del territorio nazionale.
9/2447-A/75Perconti, Giarrizzo, D'Arrando, Sportiello, Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    il comma 2 dell'articolo 1, in particolare, definisce tutte le misure che possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso. Le misure sono elencate nella loro totalità, ma a seconda delle diverse situazioni, territoriali, o temporali, potrà essere prevista l'applicazione di una o più di esse;
    a seguito di ricerca effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), in collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, all'interno delle strutture residenziali e sociosanitarie è emerso che i contagi da COVID-19 all'interno di case di riposo, di residenze assistenziali sanitarie (RSA), di residenze sanitarie per disabili (RSD) e degli IRCSS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) sono numerosissimi da nord a sud Italia;
    da tale ricerca è emerso che in Italia su un totale di 4.629 RSA, solo 577 strutture hanno risposto alle domande, mentre su 44.457 persone residenti all'interno delle stesse, i deceduti sono stati più di 3.859 (circa l'8,4 per cento); l'85,9 per cento delle predette strutture ha riportato una mancanza di Dispositivi di Protezione Individuale; mentre il 17,7 per cento ha riportato scarse informazioni ricevute circa le procedure da svolgere per contenere l'infezione; l'11,9 per cento ha segnalato una carenza di farmaci all'interno delle strutture; il 35,1 per cento, invece, ha lamentato l'assenza di personale sanitario; infine, l'11,3 per cento ha messo in evidenza le difficoltà nel trasferire i residenti affetti da COVID-19 in strutture ospedaliere;
   considerato che:
    anche in Sicilia, alcune RSA si sono trasformate in focolai provocando vittime tra anziani ospiti delle strutture e continui contagi anche tra gli operatori che lavorano all'interno delle stesse;
    in un piccolo centro del palermitano, precisamente a Villafrati, diventato zona rossa con ordinanza urgente del Presidente della regione in data 23 marzo 2020, sono più di 10 gli anziani morti a causa del COVID-19 nella RSA Villa delle Palme, che pertanto è stata sottoposta agli accertamenti della Procura di Termini Imerese;
    un altro focolaio si è registrato a Troina, nell'IRCSS Associazione Oasi Maria Santissima, con più di 160 casi di contagio tra ospiti e dipendenti, per il quale la Procura di Enna ha aperto per il caso da emergenza COVID-19 un fascicolo per epidemia colposa e omicidio colposo;
    a Messina, nella RSA Villa Pacis di San Marco d'Alunzio sono più di 30 i contagi, tra operatori sanitari e ospiti, e 4 vittime; mentre circa 8 sono gli ospiti contagiati nella casa di riposo Residenza Aluntina;
    ancora, nella zona del siracusano, sono risultati positivi ai Coronavirus più di 10 tra ospiti e operatori sanitari di una casa di riposo sita nel piccolo Comune di Canicattini Bagni;
   tenuto conto che:
    le residenze sanitarie assistenziali accolgono e ospitano per un periodo variabile da poche settimane fino ad un tempo indeterminato persone anziane non autosufficienti e pluripatologiche che necessitano di specifiche cure mediche e di una articolata assistenza medica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, di adottare tempestive e concrete iniziative di propria competenza di concerto con la Regione Siciliana con il fine di avviare i controlli ed il monitoraggio per garantire il reale e preminente diritto alla salute;
   ad adottare le azioni necessarie affinché vengano tutelati gli ospiti e gli operatori sanitari di tutte le strutture residenziali e sociosanitarie della Regione Siciliana.
9/2447-A/76Giarrizzo, Alaimo, Papiro, D'Orso, Martinciglio, D'Arrando, Sportiello, Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    le principali misure previste dal disegno di legge in esame, ripropongono e confermano divieti e limitazioni in parte già emanate nelle settimane scorse per contrastare l'emergenza sanitaria, soprattutto nella fase di prima estrema emergenza, la cosiddetta «fase uno»;
    il positivo rallentamento dei casi di contagio sta consentendo l'avvio della fase due, ossia della ripartenza delle attività economica e della vita sociale;
    tra le limitazioni e i divieti che continuano a valere è quella del divieto di spostamento delle seconde case se collocate al di fuori della propria regione di residenza. Questo divieto, volto a limitare gli spostamenti dei cittadini, risulta assai poco comprensibile se si consideri che risulta invece consentito, per fare solo un esempio, andare anche fuori regione per poter svolgere attività sportiva,

impegna il Governo

a consentire, fin dall'avvio della fase due, lo spostamento per le seconde case di proprietà anche qualora ubicate fuori dalla regione di residenza.
9/2447-A/77Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    a circa due mesi dall'inizio nel nostro Paese della pandemia da Coronavirus, il controllo e il tracciamento sul territorio dei soggetti positivi è ancora lontano da venire,
    la perdurante carenza di tamponi, reagenti e test diagnostici impone di adottare delle priorità per l'esecuzione dei test diagnostici per SARS-CoV-2, al fine di assicurare un uso ottimale delle risorse,

impegna il Governo

in attesa di avere ampia e sufficiente dotazione di tamponi, reagenti e test diagnostici, e al fine di favorire un maggior controllo della pandemia in atto e consentire ai lavoratori maggiormente impegnati nell'emergenza di lavorare nella massima sicurezza sanitaria, a garantire prioritariamente i tamponi e i test diagnostici per SARS-CoV-2 ai lavoratori e al personale volontario direttamente impegnato nella gestione dell'emergenza sanitaria e nel controllo del territorio, tra cui il personale sanitario e socio-sanitario, il personale delle Forze di polizia. Carabinieri, Forze armate e Vigili del Fuoco.
9/2447-A/78Novelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, contiene misure urgenti per cercare di fronteggiare l'emergenza sanitaria e quindi economica e sociale, legata alla diffusione del virus COVID-19;
    con particolare riguardo alle famiglie, l'avvio graduale della «fase 2», appena iniziato, richiede interventi efficaci nel tempo e soprattutto duraturi, se non vogliamo che le famiglie con bambini, e ancor più quelle con bambini con difficoltà, siano travolte. Alle famiglie, che necessitano di risposte anche per i lunghi mesi a venire, deve essere garantito un sostegno reale;
    gli interventi finora approvati dal Governo, tra cui congedi lavorativi e del bonus baby-sitter, vanno nella giusta direzione ma sono insufficienti;
    è necessario provvedere ad una estensione dei congedi lavorativi e del bonus baby-sitter fino all'intera stagione estiva, perché quest'anno, oltre ad un percorso scolastico da considerarsi ormai terminato, si aggiungerà anche la probabile impossibilità di dare vita a centri estivi comunali e parrocchiali;
    fino alla piena ripresa a regime della funzionalità dei servizi educativi e delle attività didattiche, in coordinamento con gli enti territoriali, anche attraverso accordi con strutture private, si provvede a implementare e garantire l'offerta sul territorio di attività didattico-ricreative in strutture chiuse e in aree aperte, a favore dell'infanzia e adolescenza,

impegna il Governo

a implementare fin dai prossimi giorni l'offerta sul territorio di attività didattico-ricreative per bambini e adolescenti anche con percorsi dedicati come le fattorie didattiche all'interno delle aziende agrituristiche con spazi all'aperto, circoli sportivi spazi museali che prevedono spazi, attività e percorsi didattici e culturali a loro riservati.
9/2447-A/79Spena, Marrocco, Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    senza che ce ne accorgessimo, in un lasso di tempo incredibilmente breve, le vite dei cittadini sono state completamente stravolte nella loro quotidianità;
    in particolare, le misure di sicurezza sanitaria, con limitazioni agli spostamenti e ai contatti interpersonali, messe in atto per fermare la diffusione dell'epidemia, hanno duramente colpito la rete di assistenza a sostegno delle categorie più fragili, dalle persone con disabilità, agli anziani, ai soggetti con dipendenze patologiche;
    pur trattandosi di servizi essenziali e di pubblica utilità, la natura delle prestazioni erogate, caratterizzata da un alto tasso di frequentazione, ha, di fatto, reso impossibile la prosecuzione dei servizi essenziali resi dai Centri diurni per disabili e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici;
    le misure straordinarie di «quarantena» hanno, peraltro, indebolito la rete di assistenza, supporto e protezione destinata alle persone con gravissime disabilità o con forme di non autosufficienza che vivono al proprio domicilio;
    in considerazione dell'essenzialità di tali servizi, è necessaria, quanto meno, un'azione compensativa di supporto domiciliare per gli utenti dei Centri e i loro familiari, in modo da non far venire meno i servizi di assistenza essenziali,

impegna il Governo:

   a garantire la prosecuzione in forma domiciliare o a distanza, o anche nei centri dove si svolge solitamente il servizio, delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, individuando in via prioritaria come destinatari degli intendenti individuali domiciliari le persone che versano in condizioni precarie di salute e le famiglie a maggior rischio di fragilità sociale;
   ad adottare univoci protocolli di sicurezza, anche con riferimento alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale, nell'ambito delle citate strutture, al fine di assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
9/2447-A/80Bellucci, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, prevede una serie di limitazioni e divieti, volti a fronteggiare la pandemia in atto legata alla diffusione del virus COVID-19;
    si stanno cominciando ad adottare una serie misure necessarie per consentire la ripartenza, ossia l'avvio della cosiddetta «fase due» per la ripresa delle attività lavorative e della stessa vita sociale soggetta alle forti limitazioni conseguenti all'emergenza sanitaria in atto;
    non tutti i settori produttivi potranno riprendere la loro attività nello stesso momento, e i diversi scaglionamenti dovranno inevitabilmente tenere conto anche dei rischi intrinsechi di ogni attività in termini di rischio contagio e garanzie di igiene;
    tra queste attività, vi è certamente quella di tatuaggio e piercing. Attività che dovranno essere svolte in condizioni di assoluta sicurezza, oggi più di ieri, e che hanno avuto negli ultimi anni una diffusione crescente in tutta Italia e risultano particolarmente diffuse tra gli adolescenti e i giovani adulti;
    peraltro a rendere più necessaria una particolare attenzione a questo comparto, anche per evitare il dilagare dell'abusivismo che mette a rischio la salute dei cittadini compromettendo il principio di sana competizione e di rispetto delle regole, è che ad oggi ancora non esiste una legge che disciplini in modo organico e omogeneo l'attività di esecuzione di tatuaggi e di piercing. Peraltro a livello regionale assistiamo a un'elevata disomogeneità. In alcuni casi queste attività sono consentite nell'ambito delle attività produttive o commerciali, talvolta equiparate alle attività di estetista, talaltra a quelle dei truccatori;
    una partecipata sottoscrizione di una petizione on line ispirata da un esperto dei controlli Paolo D'Errico, chiede proprio rigore, un osservatorio ed una legge organica,

impegna il Governo:

   a garantire fin dalle prossime ore una riapertura, in condizioni di assoluta sicurezza, delle attività di tatuaggio e piercing laddove, anche valutando la possibilità di adottare il protocollo già inviato al Ministero;
   a prevedere l'istituzione di un Osservatorio presso il ministero della Salute specifico sulle attività di tatuaggio e piercing, a tutela degli utenti e a garanzia della loro sicurezza ancor più necessario in questa fase.
9/2447-A/81Paolo Russo, Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19. È diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    nell'ambito dell'emergenza in corso, data l'assoluta necessità di dotarsi di dispositivi di protezione individuale, c’è bisogno di prestare più attenzione alle specifiche esigenze dei non udenti. L'emergenza coronavirus rischia, infatti, di rendere estremamente difficoltosa la quotidianità di migliaia di persone con deficit parziali o totali all'udito;
    per i non udenti la lettura delle labbra è infatti spesso fondamentale per poter comunicare; per questo, speciali mascherine trasparenti sono indispensabili per garantire alle persone sorde di comprendere, leggendo sulle labbra dell'interlocutore, ciò che viene loro detto, ma anche per farsi capire da famigliari e amici con lo stesso deficit,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche attraverso il lavoro del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per disporre la fornitura gratuita e la distribuzione delle speciali mascherine trasparenti ai non udenti.
9/2447-A/82Versace, Termini.


   La Camera,
   considerato che:
    il lockdown dei saloni di acconciatura ed estetica, introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (per alcuni saloni la chiusura risale addirittura alla fine di febbraio), ne ha determinato una profonda crisi e ne ha messo a repentaglio la sopravvivenza e la capacità di riapertura al termine dell'emergenza;
    il giro d'affari totale generato annualmente dalle attività dei saloni di acconciatura e dai centri estetici tocca i 6 miliardi di euro e si basa sul lavoro di oltre 263.000 addetti in 130.000 saloni dedicati al benessere (95.000 saloni di acconciatura, 35,000 saloni di estetica), con una stima media di frequentazione pro-capite nei saloni superiore a 6 volte l'anno, per un totale di servizi che supera il milione annuo;
    ben il 90 per cento dei 130.000 saloni è costituito da piccolissime unità, con mediamente 2 persone occupate per salone, capaci di generare fatturati e margini molto bassi, appena sufficienti a garantire la gestione giornaliera dell'esercizio;
    le organizzazioni imprenditoriali di settore hanno segnalato che se la chiusura dovesse protrarsi fino al giugno ci saranno 50.000 imprese a rischio, con un aumento del lavoro abusivo a domicilio che potrebbe essere causa di nuovo contagi. Il settore è in grado di darsi delle regole igienico-sanitarie rigorose, oltre a quelle già applicate come l'utilizzo del monouso, la sterilizzazione delle attrezzature e la sanificazione degli ambienti;
    il provvedimento in esame dispone limitazione o sospensione di numerose attività d'impresa o professionali, in particolare di quelle che non assicurano un adeguato distanziamento tra le persone. Prevede altresì che le misure possano essere adottate su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni. In sostanza si prevede un'applicazione l'applicazione differenziata delle misure di progressivo disimpegno dal lockdown,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre modalità di riapertura differenziata per le attività di acconciatura e dai centri estetici, graduandola alla effettività dell'emergenza sanitaria di ciascuna regione, al fine di consentire il riavvio di un settore che si connota per l'alta intensità di lavoro.
9/2447-A/83Bond, Baratto, Paolo Russo, Baldini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto alla nostra attenzione per la conversione in legge dello Stato ha previsto meritoriamente norme generali per il contenimento del contagio, con i divieti e le sospensioni alle attività applicabili sull'intero territorio nazionale, tra cui il divieto per le persone fisiche di spostarsi o trasferirsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
    sempre in materia di trasporto si prevede inoltre che il Presidente della regione disponga la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare, con i primi provvedimenti utili allo scopo, ulteriori misure volte a garantire il maggior sollievo possibile alla cittadinanza colpita dagli effetti del COVID-19 e garantendo al meglio la salute e consentendo la circolazione in sicurezza, con particolare riguardo per le seguenti misure:
    introdurre misure di semplificazione nei procedimenti per lo sviluppo delle infrastrutture di rete, anche con riferimento all'introduzione dell'autocertificazione nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione a livello locale per la realizzazione delle reti;
    istituire un tavolo di confronto presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti che coinvolga le società di trasporto, le rappresentanze di imprese e lavoratori, le amministrazioni locali, le autorità di sistema portuale e le università per ripensare e semplificare tutta la filiera logistica e del trasporto merci, che rappresenta attualmente uno dei pochi settori trainanti l'economia italiana durante l'emergenza in corso;
    rimodulare la disciplina dei canoni concessori portuali, data l'inaspettata impossibilità di utilizzo del bene medesimo, in particolare per alcuni settori tra cui quello del trasporto passeggeri;
    predisporre adeguati presidi di sanità marittima nei porti al fine di fronteggiare l'emergenza e garantire la sicurezza nei porti stessi;
    introdurre misure di sostegno per il settore delle autoscuole, profondamente colpito dalla crisi economica in atto;
    proporre una soluzione più graduale per evitare che ad ottobre vi sia l'impossibilità di effettuare le revisioni in scadenza, nonché il blocco totale dei centri di revisione fino a tale data, rimodulando le date relative alle operazioni di cui agli articoli 75, 78 e 80 del codice della strada ovvero l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e per omologazione-modifiche caratteristiche costruttive-revisioni, anche prevedendo l'affidamento del servizio ad officine private autorizzate;
    l'istituzione di una cabina di regia nazionale, per meglio sostenere il trasporto pubblico locale, messo fortemente in crisi dalle necessarie misure di distanziamento sociale, che coinvolga le amministrazioni locali, le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori al fine di condividere soluzioni rapide per la ripartenza del settore, tutelare la salute dei lavoratori assicurando il diritto alla mobilità dei cittadini. A tal fine si dovrebbe ulteriormente valutare l'opportunità di accelerare la stesura e la pubblicazione dei decreti attuativi del Piano Strategico della Mobilità Sostenibile, consentendo un rinnovo del parco mezzi con riconversione ad idrogeno ed elettrico.
9/2447-A/84Pentangelo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, con il quale sono state aggiornate le misure di contenimento dell'epidemia, ha dato vita all'ennesimo assurdo giuridico;
    l'articolo 1, comma 1, lettera a), del testo recita nel modo seguente: « a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti [...]»;
    si ricorda la situazione critica per i lavoratori frontalieri, liguri, lombardi e piemontesi che quotidianamente devono affrontare interminabili ed estenuanti code chilometriche per raggiungere il proprio luogo di lavoro;
    in proposito si ricorda che il Governo aveva già accolto l'ordine del giorno 9/2463/285 col quale si impegnava sia «ad introdurre, nel prossimo provvedimento a carattere d'urgenza, per i lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, una misura analoga ai trattamenti di integrazione salariale previsti per tutti i lavoratori» e «sia ad attivarsi per prevedere apposite misure finalizzate ad agevolare le operazioni di controllo da parte delle autorità competenti e garantire il diritto alla mobilità dei lavoratori frontalieri»;
   preso atto che:
    ad oggi nessuna iniziativa è stata adottata in proposito, in specie per agevolare le operazioni di controllo preposte ai confini e facilitare la mobilità giornaliera dei lavoratori frontalieri;
    è impensabile per i lavoratori coinvolti procedere anche nei mesi successivi ad affrontare minimo due ore di coda per arrivare, ad esempio, da Ventimiglia a Monaco,

impegna il Governo

a attivarsi il prima possibile per superare le criticità esposte in premessa e dar seguito all'impegno già assunto con l'ordine del giorno sopracitato.
9/2447-A/85Di Muro, Bianchi, Molteni, Locatelli, Parolo, Zoffili, Fogliani, Fogliani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    con l'adozione del disegno di legge n. 6 del 23 febbraio 2020, – convertito dalla legge n. 13/2020 –, di cui il provvedimento in esame dispone all'articolo 5 l'abrogazione sono state individuate alcune misure di contrasto e di emergenza epidemiologica, da adottare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dal decreto-legge medesimo. Sono quindi intervenuti una serie di D.P.C.M. nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno aggravato e diversamente modulato le misure applicabili in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica. Il decreto-legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni;
    per quanto concerne specificatamente la prorogata sospensione delle funzioni religiose e la decisione di procedere all'adozione di protocolli sanitari, di Intesa con la chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure di sicurezza necessarie alla ripresa e svolgimento delle medesime funzioni religiose in condizioni di sicurezza, non può che soddisfare; non è definito un arco temporale certo entro il quale chiudere i predetti Protocolli, con ciò lasciando nell'incertezza tanti fedeli che oramai da tempo attendono il momento di poter accedere e partecipare alle funzioni religiose;
    è da prevedere che si tratterà di testi di facile redazione, poiché la celebrazione d una Messa o di un rito in sicurezza esige semplicemente la previsione di distanze fra i presenti e l'adozione di mascherine; la libertà religiosa non tollera ulteriori dilatazioni temporali;
    l'adozione dei protocolli non richiede l'attesa della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, posta la volontà espressa dal Parlamento e la necessità di non comprimere ancora una libertà fondamentale,

impegna il Governo

a garantire l'adozione del protocollo di cui in premessa contestualmente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, di conseguenza, ad attivarsi immediatamente per la predisposizione del protocollo medesimo.
9/2447-A/86Alessandro Pagano, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, contiene divieti e limitazioni al fine di contrastare l'emergenza sanitaria legata alla pandemia in alto;
    il positivo rallentamento dei casi di contagio sta consentendo un primo avvio della fase due, ossia della fase della ripresa delle attività economiche e della vita sociale del nostro Paese;
    la fase due va quindi programmata bene per sostenere con forza, garantendo le condizioni di sicurezza sanitaria, la ripresa della produzione;
    uno dei settori produttivi per i quali ancora si conferma il blocco delle attività, è certamente quello dei parrucchieri e dei centri estetici;
    i saloni di acconciatura ed estetica, come numerose altre attività produttive, sono stati costretti alla sospensione dell'attività a seguito delle misure che hanno imposto il così detto regime di Lockdown al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19: a differenza di altre attività produttive e commerciali che, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, a partire dal 4 maggio hanno potuto riavviare la propria attività, per i saloni di acconciatura ed estetica non solo non è stata consentita la ripresa dell'attività, ma al momento non è stata definita neppure una data di massima entro il quale ipotizzare una riapertura;
    il volume di affari prodotto annualmente dalle attività dei saloni di acconciatura e dai centri estetici è di circa 6 miliardi di euro e si basa sul lavoro di oltre 263.000 addetti in 130.000 saloni dedicati al benessere, con una stima media di frequentazione pro-capite nei saloni superiore a 6 volte l'anno, per un totale di servizi che supera il milione annuo: il 90 per cento dei 130.000 saloni e costituito da piccolissime unità che occupano in media 2 lavoratori a salone. Tali unità generano fatturati bassi, appena sufficienti a garantire la gestione giornaliera dell'esercizio;
    a fronte di perdite giornaliere che possono essere quantificate in 16 milioni al giorno, se non dovesse essere prevista una riapertura in tempi brevi sono circa 50 mila le imprese del settore che rischiano di dover chiudere per sempre, producendo rilevanti effetti sia in termini economici che sociali,

impegna il Governo

a consentire quanto prima la riapertura dei saloni di acconciatura ed estetica, seppur subordinandola al pieno rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria per gli operatori e per i clienti.
9/2447-A/87Fiorini, Labriola, Maria Tripodi, D'Attis, Cannizzaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    con l'adozione del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, – convertito dalla legge n. 13/2020 –, di cui il provvedimento in esame dispone all'articolo 5 l'abrogazione sono state individuate alcune misure di contrasto e di emergenza epidemiologica, da adottare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dal decreto-legge medesimo. Sono quindi intervenuti una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno aggravato e diversamente modulato le misure applicabili in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica. Il decreto-legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni;
    le finalità del provvedimento in oggetto sembrano contrastare con la politica dell'attuale maggioranza in materia di immigrazione;
    infatti, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ad oggi l'arrivo di immigrati clandestini in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo, nonostante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, è aumentata di circa il 400 per cento: da 842 a 4.069 arrivi dal 1o gennaio al 6 maggio;
    ancora più grave appare la situazione relativamente alla cosiddetta rotta Balcanica, ove l'Italia è il primo paese confinante con nazioni non appartenenti all'area Schengen e, nonostante la responsabilità della Slovenia di effettuare tutti i controlli relativamente ai flussi migratori illegali, ancora oggi, tuttavia, la gestione di tali flussi risulta in capo esclusivamente all'Italia;
    sebbene ancora non siano certi i numeri, pare che negli ultimi 10 giorni tramite tale rotta si sono registrati 250 arrivi in Italia, e quasi 200 nel mese di aprile;
    il confine italo sloveno, è da considerarsi a tutti gli effetti una zona a rischio ingressi illegali e quindi zona rossa che fabbisogna urgentemente di risposte concrete da parte della politica nazionale, In specie in questa fase di emergenza epidemiologica tutt'altro che terminata;
    la polizia slovena ha di fatto blindato i confini con l'Italia, erigendo veri e propri muri fisici e barricate sulle strade, mentre le medesime misure non sono state adottate relativamente alla gestione della rotta migratoria di origine balcanica e, pertanto, quotidianamente, ancora assistiamo a ingressi illegali nel nostro territorio, con ciò mettendo in difficoltà il sistema sicurezza, creando problematiche di molteplice tipo e minando la sicurezza sanitaria nel nostro Paese;
    allo stato attuale, cioè senza una adeguata struttura munita di più postazioni di fotosegnalamento, si va a creare un disservizio alla frontiera di Fernetti, alla Polmare di Trieste e in Questura, dove, soprattutto, il personale del Gabinetto di Polizia Scientifica ha sempre gli stessi operatori impegnati, non solo per l'emergenza migratoria, ma anche nella normale routine delle operazioni di Ordine Pubblico e con i normali interventi di sopralluogo durante i reati che ne prevedono l'utilizzo;
    alla luce di quanto sopra e ancora in attesa di una decisa posizione dell'attuale Governo con la Slovenia anche sul versante diplomatico, risulta pertanto necessario istituire un hotspot permanente nel territorio di confine con tale Stato, al fine di identificare rapidamente, registrare, fotosegnalare e raccogliere le impronte digitali dei migranti, in modo da poterne identificare la persona e la provenienza;
    tale struttura consentirebbe di concentrare tutti i rintracci in un luogo solo, con il beneficio di ridurre le potenziali contaminazioni sanitarie e dando la possibilità di poter garantire una sicurezza che ovviamente è difficile da mantenere allo stato attuale;
    con il miglioramento delle condizioni meteorologiche e nonostante l'emergenza epidemiologica in corso, aumenteranno gli arrivi migratori e, dunque, l'hotspot pare la soluzione migliore per la concreta sicurezza sia degli operatori delle forze dell'ordine a cui sono demandati tali compiti sia degli stessi migranti, quale posto unico di sosta per l'identificazione, per prestare loro le prime cure e per dare un dignitoso servizio, garantendo la salute di tutti;
    difatti, attualmente le forze dell'ordine si trovano a dover fronteggiare quotidianamente e con lodevole impegno tale emergenza sempre con gli stessi uomini e contestualmente a dover far fronte anche all'attività ordinaria ad esse demandata, come ad esempio sopralluoghi e servizi di ordine pubblico,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza affinché, in linea con le misure di contenimento e prevenzione per emergenza epidemiologica, sia garantita la sicurezza della salute anche alla frontiera con la Slovenia attraverso il controllo dei flussi migratori illegali, anche prevedendo l'istituzione di un hotspot a Trieste e potenziando con personale aggregato l'ufficio immigrazione della Questura e il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Trieste.
9/2447-A/88Gava, Fogliani, Bubisutti, Moschioni, Panizzut.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuati ve del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi dei virus è stata adottata, sull'intero territorio nazionale, la sospensione di tutte le attività commerciali salvo quelle espressamente previste;
    sono tante le attività che, in questo momento di emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, sono chiuse e in attesa di riaprire;
    le fattorie didattiche sono aziende agricole autorizzate a fare formazione sul campo alle nuove generazioni, puntando sull'educazione ambientale attraverso la conoscenza della campagna con i suoi ritmi, l'alternanza delle stagioni e la possibilità di produrre in modo sostenibile; le fattorie didattiche sono per lo più gestite da donne e si declinano sul territorio in base alle specificità locali;
    ciascuna azienda agricola rappresenta un universo che testimonia la ricchezza e la diversità dell'agricoltura dei suoi prodotti, dei suoi paesaggi; ma fa conoscere anche il ruolo dell'agricoltore, i saperi della cultura rurale, la passione dei contadini per questo lavoro e l'amore per la propria terra;
    l'obiettivo è quello di formare dei consumatori consapevoli sui princìpi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti per valorizzare i fondamenti della dieta mediterranea e ricostruire il legame che unisce i prodotti dell'agricoltura con il cibo che si porta in tavola ogni giorno;
    è una pedagogia attiva dell'imparare facendolo attraverso attività pratiche ed esperienze dirette come seminare, raccogliere, trasformare, manipolare a contatto con la natura attraverso l'incontro con animali e piante, nelle stalle, negli orti e in cucina;
    purtroppo la cancellazione, dovuta all'emergenza sanitaria, di visite didattiche, gite, stage e attività formative che si concentrano di solito nei mesi da marzo a maggio ha comportato perdite per milioni di euro;
    gli operatori del settore hanno reagito con inventiva e passione, e hanno usato i social e le tecnologie per rimanere in contatto con alunni e studenti, ma sono pronti a rimodulare la propria offerta consapevoli di poter svolgere un ruolo chiave per la ripresa economica e sociale;
    negli ultimi anni sono stati milioni i bambini che hanno frequentato le fattorie didattiche, prevalentemente di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, dalla scuola materna alla primaria, ma anche studenti più grandi delle medie e superiori;
    con l'inizio della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus e con il ritorno di 4,4 milioni di italiani al lavoro con i figli a casa per la chiusura della scuole, sarebbe molto utile riattivare il prima possibile l'attività delle fattorie didattiche;
    le aziende agricole hanno quel surplus in più che può aiutare il mondo dei bambini a ripartire da loro, dalle loro esigenze e dai loro ritmi;
    sono oltre tremila le fattorie didattiche, presenti nelle campagne italiane, sono il luogo ideale per accogliere in sicurezza piccoli gruppi di bambini, visti gli ampi spazi a disposizione, e quindi possono assicurare quelle norme di sicurezza, distanza e igiene e svolgere quelle attività educative a contatto con la natura nei grandi spazi all'aria aperta e ricreare quel rapporto con la natura e con i cicli naturali,

impegna il Governo

a considerare di riaprire nell'immediato le attività delle fattorie didattiche adottando adeguati protocolli di sicurezza sanitaria, in quanto le visite in fattoria sono preziose occasioni di apprendimento e crescita, quindi da valorizzare sia da parte del mondo agricolo che della scuola, e che possono offrire, durante i mesi estivi, sostegno alle famiglie, ai genitori che sono tornati al lavoro e ai bambini che purtroppo hanno vissuto mesi di reclusione tra le mura domestiche e hanno bisogno di vivere la Fase 2 all'aria aperta e in libertà.
9/2447-A/89Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Gadda, Caretta, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e del forte incremento in Italia dei casi e dei decessi, il provvedimento in esame, è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha messo a dura prova il Sistema Sanitario Nazionale che, in diversi casi, si è trovato con carenza di attrezzature, dotazioni e personale sanitario;
    in particolare, al fine di fornire una tempestiva risposta alla lotta contro il Coronavirus sono stati emanati diversi bandi volti al reclutamento, in tempi brevi, di operatori sanitari a tempo determinato;
    è noto l'impegno e il sacrificio profuso da tutto il personale sanitario, vero baluardo della salute dell'intera popolazione, che sta svolgendo il proprio lavoro come una missione, manifestando uno spirito di servizio verso lo Stato e la comunità senza eguali; gli operatori sanitari che sono stati reclutati per l'emergenza COVID-19 hanno prestato servizio, in alcuni casi fino all'estremo sacrificio della vita, in un momento difficile in cui il Paese ne aveva più bisogno, mostrando di essere una componente fondamentale del Sistema Sanitario Nazionale;
    è auspicabile che il personale sanitario assunto a tempo determinato e le loro competenze entrino a pieno diritto ed a tempo indeterminato nel Sistema Sanitario Nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a favorire forme di stabilizzazione del personale precario appartenente al comparto sanitario, quando sia necessario sopperire a un'effettiva carenza di organico.
9/2447-A/90Pignatone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    le misure restrittive adottate dal Governo per contrastare la diffusione del virus hanno riguardato limitazioni alla libertà di circolazione su tutto il territorio nazionale, così come la chiusura delle frontiere e la sospensione di Schengen, con conseguenze sugli italiani residenti all'estero, che sono rimasti impossibilitati, salvo «urgenze assolute», a rientrare in Italia;
    con l'avvio della «Fase 2» si è iniziato a riaprire alcune attività di impresa ed è stata autorizzata la possibilità di fare visita ai congiunti nell'ambito della stessa regione, restituendo così ai cittadini la possibilità di ristabilire relazioni familiari e affettive rimaste per molte settimane congelate;
    ogni misura ulteriore dovrà necessariamente tenere conto dei dati epidemiologici e dell'evoluzione delle curve del contagio che si manifesteranno nelle prossime settimane;
    l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri lo scorso 27 aprile non contiene riferimenti specifici e nuove facoltà per gli italiani residenti all'estero. Per i cittadini residenti all'estero nulla risulta cambiato quindi rispetto al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per ciò che riguarda gli spostamenti personali verso l'Italia: vengono previsti rientri solo per ragioni di «assoluta necessità», escludendo quindi la visita ai congiunti nelle regioni di origine;
    gli italiani residenti all'estero in tantissimi Paesi stanno affrontando il dramma della pandemia e sono ugualmente sottoposti a misure restrittive delle loro libertà. La distanza fisica dai propri congiunti e affetti stabili sta rendendo in più casi difficile, da un punto di vista personale, la permanenza all'estero, e molti sono interessati a rientrare in Italia anche per un periodo prolungato, presso il proprio domicilio o presso i propri congiunti,

impegna il Governo

ad integrare le misure previste nella cosiddetta «Fase 2», così come a prevedere tempestivamente nella programmazione delle Fasi successive, modalità che consentano anche agli italiani residenti all'estero che hanno relazioni familiari e affettive con persone residenti in Italia, di rientrare per fare ritorno al proprio domicilio o per fare visita ai congiunti, sottoponendosi al periodo di quarantena e alle altre misure previste dal Governo per il monitoraggio e la sicurezza di chi è al momento autorizzato a rientrare in Italia per ragioni di lavoro o necessità.
9/2447-A/91Fusacchia, Siragusa, Ungaro, Palazzotto, Schirò, Quartapelle Procopio, Lattanzio, Muroni, Fitzgerald Nissoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è diretto a tipizzare le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale, o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e a tal fine definisce tutte le misure che possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria;
    tra le misure elencate figura la limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali rispetto alle attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso;
    poiché le attività di tatuaggio non sono univocamente identificate essendo in parte identificate con codice ATECO in parte incluse nel novero dei liberi professionisti non sono oggetto di una specifica sospensione ma hanno aderito alla generalizzata chiusura;
    all'avvio della cosiddetta fase due nella quale è prevista la graduale riapertura degli esercizi commerciali la mancanza di una univoca identificazione con un Codice ATECO sta generando profonda incertezza negli operatori del settore che non sanno quando potranno ricominciare a lavorare;
    gli ambienti nei quali sono svolte le attività di tatuaggio sono da sempre oggetto di specifiche e stringenti disposizioni in materia di protezione da rischi sanitari e, pertanto, gli operatori possono certamente garantire anche il rispetto delle norme imposte ora dai protocolli COVID;
    i medesimi operatori, infatti, da sempre utilizzano dispositivi di protezione individuale quali camici e guanti sterili monouso e mascherine, e impiegano ma-teriali sterili monouso, e da sempre consentono l'accesso di una sola persona per volta nei propri locali,

impegna il Governo

a disporre la riapertura, a decorrere dal prossimo 18 maggio, degli esercizi commerciali nei quali sono svolte attività di tatuaggio.
9/2447-A/92Montaruli.


   La Camera,
   premesso che:
    gli iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono in continua ascesa e nel 2020 hanno ormai superato la soglia di cinque milioni e trecentomila individui;
    come afferma la Fondazione Migrantes nell'ultimo Rapporto sull'Emigrazione italiana l'attuale mobilità dei nostri connazionali continua a interessare prevalentemente i giovani. Numeri, aspetti demografico-sociali spesso poco conosciuti anche dall'opinione pubblica nostrana;
    recentemente in sede di conversione del decreto-legge «Cura Italia» è stato disposto uno stanziamento aggiuntivo di quattro milioni di euro per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità e di un milione per la tutela della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza da erogarsi per tramite della nostra rete consolare all'estero. Inoltre, con un ordine del giorno allo stesso provvedimento il Governo si è poi impegnato a valutare l'inclusione nella platea del cosiddetto reddito di emergenza alcune categorie di cittadini, iscritti all'AIRE, rimasti disoccupati e senza tutele sociali;
    le misure di contenimento del contagio da COVID-19 intraprese dal Governo italiano dal mese di marzo 2020 hanno ridotto quasi a zero la libertà di spostamento dei cittadini italiani;
    la sospensione del Trattato di Schengen nell'Unione europea così come le norme speciali relative ai rientri di connazionali temporaneamente all'estero, comprensive di quarantena sanitaria obbligatoria, hanno avuto un forte impatto sulla vita degli italiani all'estero, in special modo gli iscritti all'AIRE, proprio perché impossibilitati al rientro nel Paese. Migliaia di famiglie, coppie e congiunti si sono trovati così divisi per settimane e ad oggi non vi è la reale possibilità di rassicurare gli italiani all'estero sulle modalità di ricongiungimento, di rientro, di espatrio per chi è tornato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:
    prevedere nelle prossime nuove misure da mettere in campo per la gestione della cosiddetta «Fase di convivenza con il Coronavirus» il libero ritorno in Italia agli italiani iscritti all'AIRE per visitare i propri familiari, così come il loro espatrio, nonché per i connazionali che sono rientrati perché temporaneamente all'estero il rientro alla propria residenza;
    favorire, qualora le condizioni sanitarie lo permettano, il rapido riavvio dell'attività educativa delle scuole italiane all'estero di ogni ordine e grado;
    promuovere in ambito comunitario il dialogo tra paesi per il ricongiungimento di coppie e famiglie di diversa nazionalità al fine di ovviare le criticità emerse durante le limitazioni di spostamento e di viaggio nelle fasi più acute della pandemia da COVID-19 in Europa.
9/2447-A/93Ungaro, Carè.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, contiene limitazioni, divieti e sanzioni volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria e quindi economica e sociale, legata alla diffusione dei virus COVID-19;
    l'articolo 4 delinea il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive e solo nei casi più gravi una sanzione penale,

impegna il Governo

a prevedere che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal disegno di legge in esame siano devoluti agli enti accertatori delle violazioni di cui in premessa.
9/2447-A/94Pella.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame prevede che lo svolgimento delle attività di impresa e professionali possa essere subordinato all'adozione di particolari protocolli di sicurezza anti-contagio e, in determinati casi, all'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte degli operatori in servizio;
    allo scopo di incentivare il rispetto di tali protocolli, l'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cosiddetto decreto-legge «cura Italia») ha disposto il trasferimento, dall'Inail a Invitalia, di 50 milioni di euro, ai fini della loro erogazione «alle imprese» per l'acquisto di dispositivi e strumenti di protezione individuale;
    la norma sopra citata taglia ingiustamente fuori dalla platea dei potenziali beneficiari del contributo la generalità dei liberi professionisti, anche quelli sanitari (medici, odontoiatri eccetera), sebbene tale ultima categoria sia proprio quella sottoposta ai protocolli anti-contagio più stringenti il cui rispetto comporta ingenti spese per l'acquisto di DPI (camici, guanti, visiere di protezione, mascherine eccetera);
    l'esclusione dei professionisti sanitari dalle agevolazioni in parola è stata confermata dai chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale di Invitalia, ove alla domanda: «sono ammessi i liberi professionisti ?», è stata data la seguente risposta: «no, i liberi professionisti non rientrano nell'ambito dei soggetti ammessi a richiedere il rimborso. La norma di riferimento, rappresentata dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto “cura Italia”), stabilisce che il contributo per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale è erogato allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus»,

impegna il Governo

ad estendere il meccanismo di rimborso per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale attualmente previsto in favore delle imprese anche a beneficio dei professionisti sanitari e delle relative associazioni professionali.
9/2447-A/95Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in titolo disciplina le misure di contenimento che possono essere applicate nel territorio nazionale per contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
    l'applicazione di tali misure, benché necessaria ai fini del contenimento dell'epidemia, potrebbe in determinate situazioni pregiudicare i diritti e l'autonomia delle persone con disabilità;
    con riguardo alle persone cieche, ipovedenti e con disabilità visive, in particolare, sono state segnalate importanti modifiche nelle procedure di supporto alla mobilità nelle stazioni e negli aeroporti per esempio;
    sembrerebbe, in effetti che, per garantire il distanziamento sociale, l'applicazione delle norme in alcuni casi specifici limiti ulteriormente l'autonomia delle persone con disabilità sensoriale;
    gli enti preposti sono tenuti a garantire la sicurezza e limitare i contagi, ma si ritiene altrettanto importante garantire il rispetto dell'autonomia individuale e della dignità delle persone con disabilità,

impegna il Governo

ad assicurare che, nelle more della «fase due» dell'emergenza, le procedure per gli spostamenti delle persone cieche, ipovedenti e con disabilità visive, in particolare negli aeroporti, nelle stazioni e negli altri luoghi con notevoli afflussi di pubblico, siano definite con il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative di tali soggetti e disciplinate in maniera tale da garantire, oltre alla sicurezza e alla prevenzione dei contagi, anche il rispetto della loro dignità e autonomia individuale, nel rispetto dei principi generali sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
9/2447-A/96Ziello, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    dal 4 maggio è iniziata la cosiddetta «Fase due», che dovrebbe consentire una maggior libertà di spostamento, all'interno della propria regione. È possibile, infatti, uscire di casa anche per far visita ai «congiunti», oltre che per favore, salute e situazioni di necessità;
    tuttavia i confini tra diverse regioni restano ancora blindati e lo spostamento dalla propria regione in un'altra è consentito solamente per comprovate ragioni di lavoro, di salute, di urgenza o per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, è dunque possibile andare a far visita al proprio familiare nella stessa Regione, ma impossibile vederlo oltrepassando il confine;
    in Italia, però, ci sono molte città poste sul confine con un'altra regione, con la quale a volte hanno molti più punti di contatto rispetto alla propria;
    indubbiamente le misure contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri hanno creato per alcuni degli abitanti in border areas delle condizioni di disparità e disagio, che potrebbero essere risolte, a parere dei firmatari del presente atto, con un riconoscimento di spostamento quantomeno nei territori dei Comuni situati all'interno delle provincie confinanti, anche oltre il confine regionale. Tale riconoscimento, peraltro, anche se esteso a livello nazionale riguarderebbe un numera di persone limitato, con un impatto contenuto anche in riferimento al contenimento del contagio;
    impedendo gli spostamenti tra regioni, i comuni di piccola dimensione che si trovano al confine con altre regioni risultano i più penalizzati: è assurdo che coloro che risiedono all'interno dei comuni più estesi possano spostarsi per decine di chilometri senza uscire dai confini, mentre a chi abita in comuni di dimensioni ridotte non sia consentito percorrere distanze ben più brevi solo perché ciò significherebbe oltrepassare i confini regionali;
    in proposito, la richiesta di molti comuni era stata quella di ipotizzare altre forme di blocco dei movimenti, con restrizioni che però consentissero lo spostamento tra regioni confinanti, introducendo magari un raggio chilometrico e non facendo riferimento a confini istituzionali che valgono solo sulla carta,

impegna il Governo:

   ad adottare idonee iniziative per superare le criticità esposte in premessa al fine di poter spostarsi da una regione all'altra per i casi specifici dei comuni di confine;
   a predisporre misure ad hoc a sostegno di tutte le attività localizzate nei comuni meno estesi si confine tra due regioni e come tali in condizioni maggiormente sfavorevoli.
9/2447-A/97Marchetti, Gava, Iezzi, Zoffili, Cavandoli, Latini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame all'articolo 1, comma 2 definisce le misure che possono essere adottate per periodi predeterminati al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso;
    tra le misure elencate al comma 2 alla lettera a) è prevista la limitazione degli spostamenti individuali nel tempo o nello spazio i quali possono essere motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
    l'articolo 21 della Costituzione riconosce e tutela il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, e tanto più ciò deve essere garantito in questo periodo, in cui, per effetto della crisi epidemiologica, molte altre libertà e diritti fondamentali sono stati compressi, e a maggior ragione se tale diritto viene esercitato con il rispetto di tutte le prescrizioni impartite a tutela della salute pubblica;
    invece, alcuni degli esercenti di bar, ristoranti e locali di Milano, che il 6 maggio 2020 hanno pacificamente protestato davanti all'Arco della Pace per denunciare la gravissima crisi economica che li sta colpendo, sono stati sanzionati con multe da 400 euro, sebbene tale protesta si sia svolta nel rispetto di tutte le regole sanitarie imposte dall'emergenza COVID-19 e per delle ragioni più che legittime;
    in mancanza di concrete prospettive e soprattutto di effettive condizioni per poter riaprire dopo più di due mesi di inattività, data la gravità della crisi che ha investito il settore e l'urgenza di assumere quanto prima provvedimenti necessari a sostegno e per la riapertura del comparto, i ristoratori milanesi si sono visti costretti a dare voce alle loro legittime richieste disponendo davanti all'Arco della Pace centinaia di sedie vuote in fila;
    pertanto, tale protesta, svoltasi in un luogo aperto e con il rispetto delle misure di contenimento disposte a tutela della salute pubblica, risulta pertanto legittima ai sensi delle disposizioni richiamate e per i motivi di urgenza e necessità sopra esposti;
    analogamente ciò vale anche per le altre numerose manifestazioni di commercianti, ristoratori e gestori di locali, che in molte parti d'Italia, da Milano a Portofino a San Giovanni Rotondo, hanno protestato in questi giorni contro le mancate riaperture e l'assenza di adeguati incentivi,

impegna il Governo

ad assumere ogni utile iniziativa di competenza affinché venga disposto il prima possibile l'annullamento delle sanzioni amministrative di cui in premessa.
9/2447-A/98Iezzi, Morelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    con l'adozione del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito dalla legge n. 13/2020, di cui il provvedimento in esame dispone all'articolo 5 l'abrogazione sono state individuate alcune misure di contrasto e di emergenza epidemiologica, da adottare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dal decreto-legge medesimo. Sono quindi intervenuti una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno aggravato e diversamente modulato le misure applicabili in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il decreto-legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus è stata adottata, sull'intero territorio nazionale, la sospensione di tutte le attività commerciali salvo quelle espressamente previste;
    l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus sta avendo ripercussioni in un vasto numero di ambiti e sono tante le categorie che in questo momento sono chiuse e in attesa di riaprire; tra le varie attività «bloccate» si annoverano anche quelle del commercio ambulante;
    nella mattina di sabato 9 maggio 2020 numerosi cittadini appartenenti anche al settore del commercio ambulante hanno manifestato in piazza a Pisa per chiedere di poter tornare a lavorare, potendo loro garantire già da subito il rispetto delle principali disposizioni in ordine alla distanza fisica piuttosto che l'igiene degli avventori;
    a Napoli invece erano circa 200 i venditori ambulanti dei mercati che hanno manifestato, esponendo simbolicamente una bara come segnale di grande sofferenza dell'intera categoria, per chiedere la riapertura dei mercati (https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2020/05/08/il-commercio-ambulante-e-morto-a-napoli-sfila-la-bara ce33f9ab-d5aa-418f-8789-8e759cccb85e.html),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire ai venditori ambulanti di tornare da subito ad esercitare la loro attività, garantendo comunque la sicurezza sanitaria tanto degli operatori commerciali quanto dei clienti attraverso il distanziamento sociale e le misure di protezione individuale già adottate a livello nazionale.
9/2447-A/99Legnaioli, Belotti, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Ziello, Murelli, Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame è il cosiddetto «decreto lockdown», emanato per designare l'intero Paese quale «zona rossa» o «arancione», come giornalisticamente definito da taluni organi di stampa, nell'ottica di prevenzione dei rischi di contagio e contenimento dell'epidemia da Covid-19;
    l'esame odierno di tale provvedimento risulta essere, pertanto, alquanto anacronistico, atteso che alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 ha già preso il via la cosiddetta «fase 2»;
    infatti, all'articolo 1, comma 2, lettera p), si prevede che possano essere adottate, tra le altre misure ivi previste per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, anche la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine;
    invero, di fatto, è oramai appurato che le scuole non riaprono più per l'anno scolastico 2019/2020 ed ancora incerta e caotica è la riapertura delle scuole a settembre; il riavvio del nuovo anno scolastico con lezioni in presenza dipenderà da una serie di fattori tra cui anche le condizioni infrastrutturali degli edifici scolastici;
    in proposito, secondo quanto risulta al firmatario del presente atto, si acquisisce dalle pagine social di alcuni istituti, come l'istituto comprensivo Manzoni di Mottola (Taranto), seguito da altre 38 scuole di Campania, Sicilia, Piemonte Lombardia, Lazio ed Umbria, il loro invito rivolto a docenti e cittadini tutti di registrarsi sulla piattaforma Rousseau per votare al fine di ottenere i fondi necessari a lavori di ristrutturazioni e ampliamento,

impegna il Governo

ad attivarsi per garantire con l'avvio del prossimo anno scolastico le lezioni in presenza, pur nel rispetto delle misure di distanziamento sociale per prevenzione da contagio Covid-19, garantendo altresì che l'autonomia scolastica in tutte le forme e in ogni sede sia assicurata anche nei confronti di ogni iniziativa di partito sulle e nelle scuole.
9/2447-A/100Sasso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula prevede, all'articolo 1, comma 2, lettera cc) la sospensione dei «servizi» nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica;
    le basi normative nazionali riferite alle prestazioni residenziali e semiresidenziali sono relativamente modeste e generiche. Tuttavia sulla base di questi indirizzi generali, le strutture residenziali sanitarie hanno avuto in Italia un rapido sviluppo nel corso degli ultimi anni;
    una stima precisa però è fortemente condizionata dalle diverse modalità di classificazione di queste strutture che le singole Regioni hanno adottato. Si dà atto infatti che la denominazione corrente di RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) ha assunto nelle singole Regioni significati diversi, con confini spesso mal definiti rispetto a Case di Riposo, Case Protette, Residenze Protette, Istituti di Riabilitazione Geriatrica, lungodegenze Riabilitative;
    se l'esatta classificazione delle strutture è molto incerta, i dati sulle prestazioni erogate sono praticamente inesistenti, in assenza di un flusso informativo nazionale che consenta di rilevare l'episodio di ricovero;
    in relazione al generico riferimento previsto nel testo in esame, alla sospensione dei servìzi nelle strutture, non è chiaro comprendere di quali prestazioni si tratti;
    se ci atteniamo alla definizione normativa di prestazioni residenziali e semiresidenziali, ne deduciamo che la sospensione dovrebbe riguardare tutto il complesso di procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti non autosufficienti, non assistibili, o non del tutto assistibili, a domicilio all'interno di idonei «nuclei» accreditati per la specifica funzione;
    parliamo di servizi che riguardano l'igiene personale, l'alimentazione, attività espressive, attività mediche, riabilitative, didattiche e produttive, attività domestiche e di supporto alla comunità, attività volte a promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale;
    tutte queste attività comportano l'utilizzo di un équipe di lavoro multiprofessionale composta da operatori di assistenza, educatori, infermieri, psicologi e medici;
    viene da sé che se è possibile, anche se non auspicabile, sospendere un servizio relativo ad attività creative, didattiche, certamente sussistono notevoli dubbi circa la legittimità della sospensione di servizi medici, psicologici o che riguardano la riabilitazione motoria e o infermieristici;
    pertanto risulta necessario definire in modo univoco e non interpretabile, quali servizi si intendano sospendere e quali invece si intendano garantire. Sia per tutelare i fruitori di tali servizi sia per tutelare le diverse professionalità impiegate nel settore,

impegna il Governo:

   a chiarire mediante i mezzi che riterrà più idonei, quali servizi dovranno essere sospesi ai sensi del nuovo provvedimento all'esame dell'Aula;

   a non sospendere tutti quei servizi che riguardano attività in cui la continuità rappresenta elemento essenziale del servizio stesso, tra questi i servizi alla persona, i servizi medico-infermieristici e fisioterapici, i servizi di assistenza psicologica.
9/2447-A/101Giannone, Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    la Costituzione, all'articolo 32, sancisce il diritto alla salute tutelando al contempo sia il singolo individuo sia la collettività;
    il provvedimento in esame è volto a consentire, al ricorrere di determinate condizioni, la limitazione delle libertà di circolazione e associazione;
    nell'ambito di tali misure limitative rientra il divieto di assembramento, che implica, l'impossibilità di riunirsi in assemblea, un'attività funzionale per espletare numerose funzioni necessarie per il rispetto delle norme del nostro ordinamento;
    tra queste attività vi è senza dubbio la gestione dei condomini che nonostante il periodo di emergenza continuano a dover sostenere spese di natura corrente per utenze che obbligatoriamente devono essere pagate, nonché scadenze non prorogate, quali il pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali di custodi, addetti al servizio di portineria, addetti al servizio di pulizia, polizze assicurative del fabbricato;
    appare, altresì, difficoltoso lo svolgimento delle assemblee condominiali in videoconferenza, considerato che non tutti i condomini sono dotati di collegamento internet o dispongono di apparecchiature informatiche funzionali a una simile attività;
    l'articolo 1136 del Codice civile dichiara nulle le assemblee condominiali ove anche un solo partecipante non sia stato messo in condizione di intervenire;
    è necessario per gli amministratori di condominio poter garantire i servizi minimi essenziali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che taluni adempimenti degli amministratori di condominio siano svolti, per la durata dell'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti, consentendo l'approvazione del consuntivo ordinario e del bilancio preventivo ordinario come trasmessi dall'amministratore in carica, nonché prevedendo, altresì, che la vigenza dell'incarico di amministratore, eventualmente scaduto nel periodo emergenziale, sia prorogato sino al termine del medesimo periodo.
9/2447-A/102Acquaroli, Montaruli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;
    l'articolo 1 dispone al comma 1 che allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal decreto in esame, una o più misure;
    il comma 2 del citato articolo 1 definisce quindi tutte le misure che possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;
    l'articolo 2, al comma 1, stabilisce le modalità di adozione delle misure di contenimento elencate nell'articolo 1;
    i provvedimenti sopra citati, per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630;
    nel Comitato tecnico scientifico non è stata coinvolta alcuna donna;
    a questo proposito le Consigliere Nazionali di Parità con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte hanno chiesto che a partire dalla fase 2 vi sia un coinvolgimento maggiore delle donne nelle commissioni tecniche nate per supportare il Governo nella difficile gestione della crisi da COVID-19 nell'ottica di rimuovere gli ostacoli, i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni ed evitare una gestione monogenere della pandemia,

impegna il Governo

ad adottare tempestive iniziative finalizzate alla valorizzazione della presenza femminile nelle task force e gruppi di lavoro che gestiranno la ricostruzione economico – sociale del Paese.
9/2447-A/103(Versione corretta)Scanu.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    preso atto che il provvedimento all'esame era stato emanato oramai oltre un mese e mezzo fa per dichiarare l'intero Paese «zona rossa» o «zona arancione» nell'intento di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e che ad oggi risulta alquanto anacronistico, considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 è stata dichiarata la cosiddetta «fase 2»;
    tenuto tuttavia conto delle diverse chiusure di attività per effetto del presente decreto-legge e prolungate dal succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
    considerato che, anche in conseguenza delle misure restrittive contenute nel decreto-legge all'esame, e nei provvedimenti ad esso precedenti, con il decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto Cura Italia, sono state adottate altre misure nel tentativo di sostenere e supportare imprese e lavoratori rimasti a casa;
    constatato che la circolare n. 11 del 27 marzo 2020, nel fornire le istruzioni operative per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del DURC, è emersa la criticità che talune agenzie assicurative, con cui le aziende hanno stipulato le assicurazioni obbligatorie RCT e RCO, non intendono provvedere alla sospensione delle stesse nonostante i lavoratori non siano presenti sul luogo di lavoro;
    rilevato che tale balzello rappresenta un ulteriore disagio economico per le tante attività la cui chiusura è sancita dal decreto legge in esame e confermata dal summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile scorso,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa di propria competenza, anche di carattere normativo nel provvedimento di prossima emanazione, atta a chiarire la criticità esposta in premessa in merito al pagamento della Rco e Rct per lavoratori dipendenti in cassa integrazione con copertura rischi pari a zero.
9/2447-A/104Donina.