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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 30 giugno 2020

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 687 E ABB.

Pdl n. 687 e abb. – Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi

Tempo complessivo: 15 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 7 ore;
• seguito dell'esame: 8 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora e 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 8 minuti 1 ora e 3 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 2 minuti 4 ore e 37 minuti
 MoVimento 5 Stelle 50 minuti 1 ora e 1 minuto
 Lega – Salvini premier 43 minuti 44 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
40 minuti 39 minuti
 Partito Democratico 39 minuti 38 minuti
 Fratelli d'Italia 34 minuti 26 minuti
 Italia Viva 33 minuti 25 minuti
 Liberi e Uguali 31 minuti 21 minuti
 Misto: 32 minuti 23 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIA MO!-Alleanza di Centro 14 minuti 9 minuti
  Minoranze Linguistiche 5 minuti 4 minuti
  Popolo Protagonista –
  Alternativa Popolare
5 minuti 4 minuti
  Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa 4 minuti 3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 4 minuti 3 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 giugno 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palazzotto, Palmisano, Parolo, Rampelli, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palazzotto, Palmisano, Parolo, Rampelli, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 25 giugno 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GAVA: «Disposizioni per la semplificazione della gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo» (2556);
   BORGHESE: «Concessione di un credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo» (2557);
   BORGHESE: «Istituzione del programma di formazione ed educazione “Marco Polo” per l'approfondimento della cultura italiana, destinato ai giovani italiani residenti all'estero» (2558);
   BORGHESE: «Disposizioni in favore delle associazioni e fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche» (2559);
   ALESSANDRO PAGANO: «Modifica all'articolo 18 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in materia di indicazione della maggioranza con cui sono adottati i provvedimenti nei giudizi davanti alla Corte costituzionale e di espressione dell'opinione dissenziente» (2560).

  In data 26 giugno 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   MELONI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica» (2562).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 25 giugno 2020 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
  dai Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali:
   «Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia» (2561).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DELRIO ed altri: «Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi» (687) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lupi.

  La proposta di legge CENTEMERO ed altri: «Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria» (1526) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bitonci.

  La proposta di legge MURELLI ed altri: «Disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività» (1818) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Durigon.

  La proposta di legge BARZOTTI ed altri: «Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di disciplina del lavoro agile, e altre disposizioni per la sua diffusione» (2417) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Casa.

  La proposta di legge ROBERTO ROSSINI ed altri: «Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus» (2507) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Termini.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  ZANETTIN e COSTA: «Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati» (2536) Parere delle Commissioni I e V.

   V Commissione (Bilancio e Tesoro):
  SCHULLIAN ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo per la gestione dell'emergenza economico-sociale nazionale» (2539) Parere delle Commissioni I, X e XII.

   VI Commissione (Finanze):
  DE LUCA ed altri: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o gli insediamenti industriali nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia» (2512) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XI e XIV.

   VII Commissione (Cultura):
  MURA ed altri: «Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado» (2511) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  GEMMATO ed altri: «Modifiche all'articolo 1, commi 401 e 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di incremento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico e di utilizzazione del medesimo Fondo» (2367) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

  Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 25 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il rendiconto della gestione finanziaria del medesimo Ufficio per il 2019 (Doc. VIII-bis, n. 5), che sarà pubblicato quale allegato al conto consuntivo della Camera dei deputati per il medesimo anno.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  sentenza n. 119 del 10 marzo-23 giugno 2020 (Doc. VII, n. 468),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 64 della legge della regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e sesto, e 118 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  sentenza n. 120 del 6 maggio-23 giugno 2020 (Doc. VII, n. 469),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), come introdotto dall'articolo 1, comma 78, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 29 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna:
   alla VI Commissione (Finanze);

  sentenza n. 121 del 20 maggio-23 giugno 2020 (Doc. VII, n. 470),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1-bis, comma 2, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Napoli:
   alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 122 del 20 maggio-23 giugno 2020 (Doc. VII, n. 471),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione:
   alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);

  sentenza n. 123 del 26 maggio-23 giugno 2020 (Doc. VII, n. 472),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), inserito dall'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 4, primo comma, 24, primo comma, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  sentenza n. 126 del 20 maggio-25 giugno 2020 (Doc. VII, n. 473),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2 della legge della regione Toscana 28 giugno 2019, n. 38 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla l. r. 1/2009), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3, 51, primo comma, 97, 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo, della Costituzione:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  sentenza n. 127 del 26 maggio-25 giugno 2020 (Doc. VII, n. 474),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 263 del codice civile, sollevata dalla Corte d'appello di Torino, sezione per la famiglia, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione:
   alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 128 del 10-25 giugno 2020 (Doc. VII, n. 475),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della regione Toscana 7 maggio 2019, n. 22 (Disposizioni transitorie ed urgenti in materia di incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana), promosse, in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  sentenza n. 131 del 20 maggio-26 giugno 2020 (Doc. VII, n. 477),
   con la quale:
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge della regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione:
   alla XII Commissione (Affari sociali).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  in data 23 giugno 2020, sentenza n. 115 del 19 maggio-23 giugno 2020 (Doc. VII, n. 464),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 38, commi 1-terdecies, 2-bis e 2-ter del decreto-legge n. 34 del 2019, come convertito, sollevate dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, in riferimento agli articoli 3, 24, 70, 100, 102, primo comma, 103, 104, primo comma, 111, 113 e 117, primo comma – quest'ultimo in relazione al Preambolo alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1o novembre 1993, all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, entrambi ratificati e resi esecutivi con legge 4 agosto 1955, n. 848 –, nonché all'articolo 119, sesto comma, in combinato disposto con gli articoli 1, 2 e 3, della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, commi 1-terdecies, 2-bis e 2-ter del decreto-legge n. 34 del 2019, come convertito, sollevata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione;
    dichiara non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 38, commi 1-terdecies e 2-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, come convertito, sollevate dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, in riferimento agli articoli 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione:
   alla V Commissione (Bilancio);

  in data 23 giugno 2020, sentenza n. 116 del 19 maggio-23 giugno 2020 (Doc. VII, n. 465),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  in data 23 giugno 2020, sentenza n. 117 del 19 maggio-23 giugno 2020 (Doc. VII, n. 466),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, della legge della regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2019), limitatamente alle parole «nonché per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione»;
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della regione Basilicata n. 2 del 2019, relativa agli esercizi finanziari 2020 e 2021, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della regione Basilicata n. 2 del 2019, relativa all'esercizio finanziario 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione:
   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

  in data 23 giugno 2020, sentenza n. 118 del 26 maggio-23 giugno 2020 (Doc. VII, n. 467),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  in data 26 giugno 2020, sentenza n. 130 del 5 maggio-26 giugno 2020 (Doc. VII, n. 476),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 28, della legge della regione siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie);
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge della regione siciliana n. 24 del 2018, promossa, in riferimento agli articoli 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli articoli 134, 136 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e all'articolo 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 9, lettera b), della legge della regione siciliana n. 24 del 2018, promossa, in riferimento agli articoli 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli articoli 134, 136 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e all'articolo 14 dello statuto della regione siciliana, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali);

Trasmissione dalla Banca d'Italia.

  Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 29 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la relazione sull'attività svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2019 (Doc. CXCVIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 29 maggio 2020, ha trasmesso copia della relazione annuale presentata all'Assemblea ordinaria dei partecipanti il 29 maggio 2020, corredata delle considerazioni finali del medesimo Governatore, cui sono allegati il bilancio della Banca d'Italia, per l'anno 2019, e il rendiconto del Fondo nazionale di risoluzione, per il medesimo anno.

  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 15 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della salute, riferita all'anno 2019 (Doc. CLXIV, n. 21).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 23 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riferita all'anno 2019 (Doc. CLXIV, n. 22).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 25 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 2/2020 del 17 marzo 2020, concernente «Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale. Intervento integrativo per il corretto funzionamento del collegamento sottomarino a 500 KV in corrente continua “SA.PE.I.” (Sardegna-penisola italiana): collegamento terrestre MT in corrente continua tra la stazione di Fiume Santo e l'anodo di Punta Tramontana (SS) - Approvazione progetto definitivo».

  Questa delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 25, 26 e 29 giugno 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'impatto dei cambiamenti demografici (COM(2020) 241 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca europea per gli investimenti – Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19 (COM(2020) 245 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2021 (COM(2020) 248 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025) (COM(2020) 258 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Sull'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (direttiva 2008/56/CE) (COM(2020) 259 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di Covid-19 (COM(2020) 260 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 30 giugno 2020;
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Via da seguire per allineare l’acquis dell'ex terzo pilastro alle norme sulla protezione dei dati (COM(2020) 262 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 262 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (COM(2020) 266 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 266 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il Governo della Danimarca e il Governo locale delle isole Færøer, dall'altra, in riferimento all'adozione delle modifiche dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo (COM(2020) 267 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 267 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE (COM(2020) 287 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 29 giugno 2020, ha trasmesso un nuovo testo della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Turismo e trasporti nel 2020 e oltre (COM(2020) 550 final/2), che sostituisce il documento COM(2020) 550 final, già assegnato, in data 19 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare un'aliquota ridotta dell'accisa su determinati prodotti alcolici la cui produzione avviene nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre (COM(2020) 240 final);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2020) 242 final);
   Comunicazione della Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (COM(2020) 243 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile per quanto riguarda la notifica di differenze rispetto agli annessi 1 e 6 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale connesse alla pandemia di Covid-19 (COM(2020) 247 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Relazione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2019 (COM(2020) 252 final);
   Libro bianco relativo all'introduzione di pari condizioni di concorrenza in materia di sovvenzioni estere (COM(2020) 253 final).

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
   sentenza 5 dicembre 2019, Luzi contro Italia, n. 48322/17, in materia di diritto al rispetto della vita privata e familiare. Constata la violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), riconoscendo l'inerzia delle autorità nazionali, poiché il ricorrente, dopo nove anni dalla separazione dalla moglie, non aveva ancora uno stabile rapporto con la figlia, malgrado le decisioni delle autorità giudiziarie competenti avessero stabilito le condizioni per l'esercizio da parte sua del diritto di visita della figlia (Doc. XX, n. 25) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza 16 gennaio 2020, Magosso e Brindani contro Italia, n. 59347/11, in materia di libertà di espressione. Constata la violazione dell'articolo 10 della CEDU, in relazione alla condanna per diffamazione a mezzo stampa inflitta a due giornalisti a motivo dell'intervista resa a un sottufficiale in congedo dei carabinieri e riportata come tale circa i tempi, le modalità e il movente dell'omicidio di Walter Tobagi nel 1980, poiché i giudici nazionali non hanno distinto tra le affermazioni dell'intervistato e l'attività cronachistica del giornalista (Doc. XX, n. 26) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza 30 gennaio 2020, Cicero e altri contro Italia, n. 29483/11, in materia di diritto a un equo processo e di protezione della proprietà. Constata la violazione dell'articolo 6 della CEDU e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in relazione alla legge di interpretazione autentica n. 266 del 2005 sui giudizi pendenti promossi a livello nazionale da personale scolastico trasferito dagli enti locali allo Stato senza il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza, che ha privato i ricorrenti del diritto all'equo processo e ha costituito un attentato sproporzionato ai loro beni, non garantendo l'equilibrio tra esigenze di interesse generale e salvaguardia dei diritti fondamentali dei singoli (Doc. XX, n. 27) – alla XI Commissione (Lavoro);
   sentenza 6 febbraio 2020, Felloni contro Italia, n. 44221/14, in materia di diritto a un equo processo. Constata la violazione dell'articolo 6 della CEDU in relazione all'insufficienza della parte motiva di una sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso di un soggetto condannato per il reato di guida in stato d'ebbrezza (Doc. XX, n. 28) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza 26 marzo 2020, Barletta e Farnetano contro Italia, n. 55431/09, in materia di diritto al rispetto della vita privata e familiare. Constata la violazione dell'articolo 8 della CEDU, sotto l'aspetto procedurale, in relazione alla non ragionevole durata dei procedimenti interni, penale e civile, volti ad accertare la presunta negligenza da parte del personale medico durante il ricovero in ospedale del primo ricorrente, madre del secondo ricorrente, affetto da una disabilità invalidante in conseguenza dei danni riportati alla nascita (Doc. XX, n. 29) – alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

  Il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con lettera in data 18 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2019, con aggiornamenti al mese di giugno del 2020 (Doc. CXCVII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dalla Società italiana degli autori ed editori.

  Il Presidente della Società italiana degli autori ed editori, con lettera in data 25 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, la relazione sui risultati dell'attività svolta dalla Società stessa, riferita all'anno 2019 (Doc. CCXXX, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 25 giugno 2020, a pagina 7, seconda colonna, alle righe trentatreesima e trentaquattresima, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» si intendono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1800 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2020, N. 30, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STUDI EPIDEMIOLOGICI E STATISTICHE SUL SARS-COV-2 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2537)

A.C. 2537 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2537 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14 e 1.16, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2537 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT)

  1. In considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è autorizzato il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nell'ambito di un'indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza, secondo le modalità individuate dal presente articolo e dal protocollo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché nel rispetto delle pertinenti Regole deontologiche allegate al medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003.
  2. Per l'esclusivo svolgimento dell'indagine di cui al comma 1, basata sull'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di un'apposita piattaforma tecnologica istituita presso il Ministero della salute.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, l'ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, individua, tramite i propri registri statistici individui, unità economiche, luoghi e tematico del lavoro, uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, che saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche di cui al comma 2.
  4. L'ISTAT trasmette, con modalità sicure, alla piattaforma di cui al comma 2, i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o dell'affidatario dei minori d'età rientranti nei medesimi campioni. I competenti uffici del Ministero della salute di cui al comma 1, ai fini del presente articolo, richiedono ai fornitori dei servizi telefonici, che sono tenuti a dare riscontro con modalità sicure, le utenze di telefonia dei clienti che dovessero rientrare nei campioni ovvero esercitare la responsabilità genitoriale o essere tutori o affidatari di minori rientranti nei campioni.
  5. Acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni tramite la piattaforma di cui al comma 2, al fine di favorire l'adesione all'indagine, le regioni e le province autonome, avvalendosi delle anagrafi degli assistiti, comunicano con modalità sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinché li informino dell'indagine in corso. Avvalendosi delle informazioni di cui al comma 4, la Croce Rossa Italiana verifica telefonicamente la disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l'appuntamento per il prelievo, rivolgendo loro uno specifico questionario predisposto dall'ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, e fornendo, in maniera sintetica, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, in ordine al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente articolo. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e consultabili sui siti istituzionali del Ministero della salute e dell'ISTAT.
  6. I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo vengono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome, che comunicano i risultati delle analisi svolte all'interessato e, per il tramite della piattaforma di cui al comma 2, ai soggetti di cui al comma 1. I campioni raccolti sono consegnati, a cura della Croce Rossa Italiana, alla banca biologica dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive «L. Spallanzani», istituita con la delibera n. 320 del 20 luglio 2009, nel rispetto delle Linee Guida per l'istituzione e l'accreditamento delle biobanche, prodotte dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri il 19 aprile 2006. Il trattamento dei campioni e dei relativi dati è effettuato per esclusive finalità di ricerca scientifica sul SARS-COV-2 individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali individuate nel provvedimento del 5 giugno 2019 e successive modificazioni. Il titolare del trattamento dei dati raccolti nella banca biologica è il Ministero della salute e l'accesso ai dati da parte di altri soggetti, per le predette finalità di ricerca, è consentito esclusivamente nell'ambito di progetti di ricerca congiunti con il medesimo Ministero. Gli interessati sono adeguatamente informati dei progetti di ricerca condotti sui campioni e sui dati presenti nella banca ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. I campioni sono conservati per le finalità di cui al presente comma presso la predetta banca biologica per un periodo non superiore a cinque anni.
  7. I dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui al comma 1, privi di identificativi diretti, possono essere comunicati, per finalità scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché agli ulteriori soggetti individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente dell'ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto dell'articolo 5-ter del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013 e previa stipula di appositi protocolli di ricerca da parte dei soggetti di cui al comma 1. L'Istituto Superiore di Sanità può trattare i dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui al comma 1 per finalità di ricerca scientifica.
  8. I soggetti di cui al comma 1, per lo svolgimento dell'indagine, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, della Croce Rossa Italiana, delle regioni, delle province autonome e dei laboratori di cui al comma 6, nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Le regioni e le province autonome, ove risulti necessario per finalità di analisi e programmazione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso, hanno accesso ai dati dei propri assistiti, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili e ai dati relativi agli assistiti delle altre regioni e province autonome in maniera anonima e aggregata, a soli fini comparativi. La diffusione dei dati è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.
  9. Ai fini dello svolgimento dell'indagine di cui al comma 1, possono essere acquisiti dati personali relativi ai soggetti rientranti nel campione presenti nel nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute secondo le modalità di cui al decreto 7 dicembre 2016, n. 262, nonché quelli presenti nell'anagrafe nazionale vaccini, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257, del 5 novembre 2018, nel rispetto delle medesime garanzie.
  10. I dati personali sono conservati da ciascun soggetto coinvolto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità di cui al presente articolo; per il perseguimento delle finalità statistiche e di ricerca scientifica il Ministero della salute e l'ISTAT cancellano i dati trascorsi quaranta anni dalla raccolta.
  11. I dati personali raccolti ai sensi del presente articolo vengono trattati nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per il perseguimento delle finalità individuate dal presente articolo e nei limiti in cui sia necessario per lo svolgimento delle funzioni affidate a ciascuno dei soggetti coinvolti.
  12. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per le finalità di cui al presente articolo, acquista i dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche nonché ogni bene necessario alla conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1.
  13. In ragione dell'urgenza e fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, anche informatici, strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo, i soggetti deputati possono provvedere mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte dall'articolo 163,comma 7, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
  14. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISTAT, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzato a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di sei mesi. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa complessiva di 385.000 euro, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT. Al relativo onere, in termine di fabbisogno e indebitamento netto pari a 199.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  15. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 220.000 euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. Per l'attività svolta dalla Croce Rossa Italiana ai sensi del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1.700.000; per la conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di euro 700.000; per l'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche è autorizzata la spesa di euro 1.500.000. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante il fondo risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 2.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2537 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Nell'ambito della relazione annuale trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono ricomprese le attività svolte dall'ISTAT ai sensi del presente decreto»;
   al comma 4, secondo periodo, le parole: «che dovessero rientrare» sono sostituite dalle seguenti: «che rientrano», le parole: «ovvero esercitare» sono sostituite dalle seguenti: «o che esercitano» e le parole: «o essere» sono sostituite dalle seguenti: «o sono»;
   al comma 5, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché indicando le fonti di cognizione delle informazioni complete» e, al terzo periodo, le parole: «sui siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei siti internet istituzionali»;
   al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo sono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome, le quali, anche per il tramite dei predetti laboratori, comunicano all'interessato, con modalità sicure, i risultati delle analisi svolte. I medesimi laboratori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 2, comunicano i risultati delle analisi ai soggetti di cui al comma 1» e, al terzo periodo, dopo le parole: «provvedimento del 5 giugno 2019» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019,»;
   al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono trattare i dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui al comma 1 per finalità di ricerca scientifica»;
   al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «non identificabili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 6,»;
   al comma 9, le parole: «di cui al decreto 7 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016»;
   al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole: «385.000 euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020» e, al terzo periodo, le parole: «Al relativo onere, in termine di fabbisogno e indebitamento netto» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto,»;
   al comma 15, terzo periodo, le parole: «mediante il fondo risorse» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – (Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) – 1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “sei unità” sono sostituite dalle seguenti: “quindici unità”;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  “4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 230.980 per l'anno 2020 e di euro 346.470 per l'anno 2021 e ai relativi oneri si provvede:
   a) per l'anno 2020:
    1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate, di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
    2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative, di cui all'articolo 619 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
   b) per l'anno 2021, quanto a euro 346.470 mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative, di cui all'articolo 619 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”».

A.C. 2537 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministro della salute e dall'ISTAT)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, e al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c), ed e), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscriversi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono disciplinate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma.
1. 14. Gemmato.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sostituire le parole: di un'apposita piattaforma tecnologica istituita presso il con le seguenti: degli strumenti tecnologici a disposizione del.

  Conseguentemente,
   al comma 4, sopprimere le parole: alla piattaforma tecnologica di cui al comma 2,;
   al comma 5, sopprimere le parole: tramite la piattaforma tecnologica di cui al comma 2;
   al comma 6, sopprimere le parole: , per il tramite la piattaforma tecnologica di cui al comma 2;
   al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: Per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 220.000 euro con le seguenti: Per l'adeguamento degli strumenti informatici di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro.
1. 9. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono effettuate analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli animali domestici di proprietà degli individui sottoposti alle medesime indagini di cui al comma 2 e che siano risultati positivi al virus.
1. 16. Gemmato.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. Il Ministero della salute per le medesime finalità di cui al comma 1, destina delle risorse aggiuntive per sottoporre alle analisi sierologiche gli operatori sanitari sull'intero territorio nazionale.
1. 2. Bond, Novelli, Bagnasco, Mugnai, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. Il Ministero della salute, per le medesime finalità di cui al comma 1, destina delle risorse aggiuntive per sottoporre alle analisi sierologiche i familiari del personale sanitario che durante l'epidemia siano risultati positivi al tampone o abbiano mostrato sintomi di influenza, anche se allora non diagnosticata come COVID.
1. 3. Mugnai, Bagnasco, Bond, Novelli, Versace, Brambilla.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: sicure con le seguenti: ritenute sicure dal Garante per la protezione dei dati personali.
1. 12. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: la Croce Rossa Italiana verifica con le seguenti: i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale verificano.

  Conseguentemente:
   al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: della Croce Rossa Italiana con le seguenti: dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale,
   al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: della Croce Rossa Italiana con le seguenti: dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale,
   al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Croce Rossa Italiana con le seguenti: dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale.
1. 8. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, gli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3 esprimono il consenso all'utilizzo dei dati sanitari, anche genetici, per le finalità del presente decreto. Qualora i dati appartengano ad un minore, è necessario il consenso di entrambi i genitori o dei tutori o affidatari. Il consenso all'uso dei dati è richiesto mediante informativa scritta recapitata a mezzo raccomandata al domicilio fiscale e restituita a mezzo raccomandata da indirizzare al Ministero della salute. Il consenso può essere altresì recapitato mediante posta elettronica certificata.
1. 1. Cunial.

  Al comma 6, sesto periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché degli ulteriori passaggi ed accertamenti da attivare nel caso in cui il risultato della analisi del soggetto interessato evidenzi la presenza di anticorpi specifici.
1. 13. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I soggetti i cui campioni raccolti risultano positivi, sono obbligati a sottoporsi al test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale.
1. 4. Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I soggetti i cui campioni raccolti risultano positivi, sono obbligati a segnalare se in famiglia altre persone abbiano contratto il virus e se da controlli successivi risulta che siano perfettamente guarite.
1. 5. Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Mugnai, Brambilla.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole:, garantendo in ogni caso l'anonimato dei soggetti ai quali gli stessi si riferiscono.
1. 6. Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Mugnai, Brambilla.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'Istat trasmette alle regioni e alle province autonome l'analisi dei dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui al comma 1, con inferenza al singolo territorio regionale.
1. 15. Gemmato.

  Sopprimere il comma 14.
1. 10. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole da: in deroga fino alla fine del comma con le seguenti: si avvale delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. 11. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

ART. 1-bis
(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di assunzioni di cui al comma 1, lettera a), il conferimento dei relativi incarichi individuali a tempo determinato avviene mediante scorrimento della graduatoria della selezione per titoli e colloquio, già espletata e conclusa, di cui al citato articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1-bis. 50. Novelli, Bond, Bagnasco, Versace, Mugnai, Brambilla.

A.C. 2537 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 e all'articolo 1 dispone un'indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT in considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria in atto;
    a riguardo, si evidenzia che l'impatto della diffusione del virus SARS-COV-2 è stato differente tra le varie regioni italiane e determinato da vari fattori tra i quali ve ne sono alcuni già ipotizzabili, quali ad esempio il timing della diffusione dell'epidemia (che in alcune regioni era già amplificata all'atto dell'adozione dei provvedimenti di distanziamento sociale) o la diversa composizione della società e delle realtà produttive, e altri che possono essere oggetto di ulteriori analisi e approfondimenti come, ad esempio, i fenomeni di drift virale, le differenze nella forza di infezione, le interazioni tra virus e aplotipi;
    in considerazione dell'importante ruolo e dell'elevato grado di responsabilità attribuito agli Enti regionali nel processo di tutela della salute dei cittadini e delle rilevanti differenze che si potrebbero delineare nell'analisi della circolazione effettiva del virus SARS-COV-2, così come delineabile attraverso l'indagine sieroepidemiologica nazionale, appare fondamentale che il supporto dell'ISTAT sia particolarmente indirizzato all'elaborazione e alla produzione di dati che siano inferibili alle singole realtà regionali così da poter essere adeguatamente poste a disposizione delle tecno-strutture delle regioni che supportano l'adozione di documenti strategici e di piani di attività finalizzati alla prevenzione di eventuali nuove ondate epidemiche;
    per evidenti ragioni di omogeneità del dato, tale compito non si può ritenere assolto nella disponibilità dei soli dati disaggregati poiché potrebbero determinare non solo importanti differenze nell'approccio analitico ai dati esaminati dalle singole regioni ma anche strategie non armonizzate e, in ipotesi, potenzialmente confliggenti. Appare opportuno, dunque, che per tutte le regioni sia disponibile un'analisi dei dati disaggregati direttamente elaborata dall'ISTAT per ogni singola regione secondo un piano di analisi standard,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative di propria competenza volte a trasmettere alle regioni l'analisi dei dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame direttamente elaborata dall'ISTAT.
9/2537/1Gemmato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2;
    l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone un'indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT e le sue modalità attuative ed operative, in ragione della necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria in atto;
    in considerazione della mission di cui al provvedimento in esame, si ritiene opportuno sottolineare gli esiti dello studio condotto sulle acque di scarico di Milano e Torino dell'ISS che hanno rivelato la presenza di tracce di SARS-COV-2 già a dicembre 2019 due mesi prima che si palesasse il primo caso di Codogno;
    gli esiti della ricerca, in ragione della rilevazione di tracce di virus in un periodo antecedente alla constatazione del primo contagio, rappresentano un dato significativo non solo al fine di mappare empiricamente la circolazione reale del virus sul territorio, ma anche perché possono rappresentare la premessa per avviare uno studio clinico ed epidemiologico correlato alla persistenza e alla propagazione virale, multidisciplinare, segnatamente nelle aree particolarmente colpite come la Val Seriana e in particolare Nembro e Alzano, dunque uno studio con connotazioni territoriali che possa condurre alla definizione di un presumibile binomio tra le particolari condizioni ambientali e sopravvivenza e capacità propagativa del virus;
    nel comunicato ISS è stato anche sottolineato che «sebbene il ritrovamento del virus non implica automaticamente che le catene di trasmissione principali che hanno portato poi allo sviluppo dell'epidemia nel nostro Paese si siano originate proprio da questi primi casi, ma, in prospettiva, una rete di sorveglianza sul territorio può rivelarsi preziosa per controllare l'epidemia», pertanto tra le varie ipotesi all'origine della propagazione massiva a livello territoriale sussiste anche quella correlata alla sopravvivenza idrica del virus;
    sulla base dei citati dati, l'ISS avrebbe formulato una proposta di azione al Ministero della Salute per l'avvio di una rete di sorveglianza su SARS-CoV-2 nelle acque reflue, ma al fine di rendere maggiormente fattiva e multilivello l'analisi della capacità di sopravvivenza e adattamento del virus in particolare in specifiche aree del territorio, sarebbe prioritario correlare tale indagine alle caratteristiche peculiari del territorio medesimo da cui la propagazione ha avuto origine al fine di comprendere la sussistenza di condizioni agevolanti e favorevoli alla sua sopravvivenza, come le condizioni climatiche, i livelli di inquinamento e la percentuale di umidità;
    in questa prospettiva sarebbe auspicabile condurre uno studio sulla qualità dell'acqua in zone piccole e circoscritte come Nembro e Codogno attraverso il coinvolgimento inderogabile di un gruppo di lavoro multidisciplinare;
    quanto evidenziato in premessa, solleva una questione complessa e meritevole di approfondimento nelle competenti sedi, in ragione della sussistenza virale nella rete idrica e della promiscuità tra reti che potrebbe innescare una potenzialità della propagazione virale ma anche e soprattutto della correlazione tra specificità territoriale e ambiente favorevole alla propagazione virale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere uno studio territoriale, clinico ed epidemiologico a carattere multidisciplinare, segnatamente nelle aree con massiva incidenza virale, da correlare alle indagini in itinere di cui in premessa, nella prospettiva di approfondire la presumibile correlazione tra specificità territoriale e ambiente favorevole alla propagazione virale, elementi di indagine finora lasciati a latere dell'approfondimento scientifico.
9/2537/2Baldini.


   La Camera,
   premesso che:
    con il presente provvedimento si intende rispondere alla necessità di acquisire informazioni indispensabili sulle caratteristiche epidemiologiche e sierologiche del virus SARS-COV-2, disponendo misure urgenti per conoscere lo stato immunitario della popolazione attraverso studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete, in ragione della difficoltà di valutare la frazione di infezioni paucisintomatiche o asintomatiche che non richiedono assistenza medica, in modo da disporre di dati essenziali a garantire la protezione dall'emergenza sanitaria in atto;
    l'indagine sulla sieroprevalenza dell'infezione da virus SARS-COV2, iniziata il 25 maggio, prevede l'osservazione di un campione casuale di 150 mila persone sull'intero territorio italiano, individuati da Istat tramite i propri registri statistici, in relazione ad alcuni fattori quali il genere, l'età, la regione di appartenenza, l'attività economica; in seguito, spetta alla Croce Rossa Italiana verificare telefonicamente la disponibilità dei singoli a partecipare all'indagine ed eventualmente fissare un appuntamento per il prelievo del sangue in uno dei laboratori selezionati;
    in caso di positività al test, il risultato viene comunicato alla azienda sanitaria territorialmente competente che provvede al temporaneo isolamento domiciliare del soggetto per sottoporlo ad un tampone nasofaringeo per la ricerca dell'RNA virale del virus SARS-COV-2, per stabilire se è ancora in fase di possibile contagiosità. In caso di positività alla ricerca del SARS-COV-2 attraverso tampone, il soggetto viene preso in carico come caso confermato e continua a restare in isolamento;
    lo stesso procedimento avviene nei casi in cui una persona voglia sottoporsi al test sierologico volontariamente, sia su prescrizione del medico di medicina generale, sia autonomamente per semplice curiosità, in quelle regioni che lo permettono;
    nonostante questo passaggio potrebbe essere molto rapido e il paziente ottenere il risultato definitivo entro massimo 48 ore, sono molte le segnalazioni di persone che hanno dovuto aspettare diversi giorni prima di ottenere il tampone. Ritardi che hanno messo in seria difficoltà lavoratori costretti a prendere giorni di ferie, oppure precari che hanno messo a rischio o perduto il proprio posto di lavoro;
    questo problema potrebbe anche portare ritardi all'indagine sierologica nazionale e causare la rinuncia a sottoporsi al test da parte di quegli individui selezionati da Istat che, seppur interessati, decidono diversamente perché preoccupati per le conseguenze lavorative dell'isolamento fiduciario,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di individuare, anche con successivi provvedimenti normativi, modalità di intervento per dare indicazioni chiare e omogenee, su tutto il territorio nazionale, sui criteri di accesso e sul percorso da intraprendere in caso di esito positivo del test sierologico;
   a prevedere la possibilità di inserire nel provvedimento in discussione disposizioni che prevedano percorsi preferenziali di accesso al tampone per chi aderisce all'indagine.
9/2537/3Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 reca la disciplina dello svolgimento di un'indagine di sieroprevalenza, epidemiologica e statistica, condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT, concernente la diffusione nella popolazione italiana del virus SARS-COV-2; in base al comma 5, le regioni e le province autonome, sulla scorta dei dati raccolti, al fine di favorire l'adesione all'indagine, comunicano con modalità sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinché questi ultimi siano informati dai suddetti professionisti in merito all'indagine in corso;
    risulta al riguardo di fondamentale importanza il ruolo svolto dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta per garantire l'adesione della popolazione ad un percorso di screening massivo e per assicurare una oculata sorveglianza epidemiologica che consenta di prevenire, monitorare e trattare tempestivamente e adeguatamente nuovi eventuali focolai che potrebbero insorgere a livello territoriale;
    è altresì indispensabile il ruolo svolto dalla medicina generale del territorio quanto alla diffusione di informazioni alla popolazione in merito ai comportamenti, individuali e dei nuclei familiari, da osservare al fine di prevenire la diffusione del virus ed è riconosciuta la propria capacità di monitoraggio e sorveglianza di anomalie che possano indicare l'insorgenza o il sospetto di nuovi focolai epidemici;
    per evitare che si manifestino nuovamente ricadute sanitarie simili a quelle che hanno connotato la cosiddetta «Fase 1», è indispensabile rafforzare l'anello della catena rappresentato dalla medicina territoriale, implementando e ottimizzando il percorso di presa in carico del paziente a livello territoriale, garantito attraverso la rete dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che, insieme agli specialisti ambulatoriali, interni ed esterni, e agli infermieri di famiglia e di comunità che li coadiuveranno, potrebbero costituire la prima barriera di difesa contro una possibile recrudescenza dell'epidemia di COVID-19;
    il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta è, infatti, la prima figura sanitaria interpellata dal paziente e che, pertanto, ha la possibilità di accertare tempestivamente lo sviluppo di sintomi di un probabile focolaio ed intervenire dandone segnalazione al Dipartimento di prevenzione e affidando l'assistenza dei pazienti affetti da COVID-19, che non necessitano di ricovero ospedaliero, ai medici delle USCA, contribuendo così al decongestionamento delle strutture ospedaliere;
    tuttavia, nonostante che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta rappresentino il primo e fondamentale fattore strategico della rete di assistenza territoriale, il proprio contributo è fortemente limitato, essendo essi sprovvisti di strumenti atti a consentirgli un intervento precoce di diagnosi e cura del paziente, quali la possibilità di effettuare il tampone faringeo, al momento unico metodo di diagnostica certo, e il potere di prescrittibilità di farmaci che ad oggi stanno mostrando evidenze di efficacia nella terapia contro il COVID-19;
    la possibilità di svolgere il proprio servizio tramite il ricorso a procedure più snelle e meno burocratizzate consentirebbe di aumentare il potere di intervento di circa 80.000 medici di medicina generale presenti sul territorio nazionale e conferirebbe loro un peso determinante nella prevenzione e nel monitoraggio del territorio per contrastare la diffusione di eventuali nuovi contagi,

impegna il Governo:

   a intraprendere azioni mirate al potenziamento del ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, al fine di implementare l'attività di sorveglianza epidemiologica, nonché consentire di monitorare e trattare correttamente gli eventuali focolai che potrebbero nuovamente attivarsi sul territorio;
   allo scopo di raggiungere i suddetti obiettivi, a dotare i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta di maggiori strumenti diagnostici e autorizzarli alla prescrizione di farmaci che ad oggi stanno mostrando evidenze di efficacia nella cura contro il COVID-19.
9/2537/4Mammì.


   La Camera,
   premesso che:
    lo svolgimento dell'indagine di sieroprevalenza, epidemiologica e statistica concernente la diffusione nella popolazione italiana del virus SARS-COV-2 – che verrà condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT per rilevare la presenza di anticorpi specifici nei soggetti rientranti nei campioni individuati casualmente dall'istituto nei propri registri statistici su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica – appare necessaria per acquisire tutte le informazioni sulle caratteristiche epidemiologiche, cliniche e sierologiche del virus (ivi compreso il tasso di letalità), indispensabili a tracciare un quadro di dati sullo «stato immunitario» della popolazione e sulla diffusione del virus sulla base del quale saranno rimodulate le misure di profilassi e di contenimento e le decisioni strategiche nel settore sanitario e socio-sanitario;
    lo svolgimento di tali indagini impatterà notevolmente sul diritto alla riservatezza dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, dei soggetti casualmente individuati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare l'acquisizione dell'espressione del consenso per l'utilizzo dei dati sanitari, anche genetici, in conformità all'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con particolare attenzione ai dati dei minori il cui consenso al trattamento deve essere espresso da entrambi i genitori o tutori o affidatari.
9/2537/5Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo disciplina lo svolgimento dell'indagine di sieroprevalenza, epidemiologica e statistica condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT in merito alla diffusione nella popolazione italiana del virus SARS-COV-2;
    l'indagine in parola, partita nel maggio scorso, si basa sull'esecuzione di test sierologici in grado di rilevare la presenza di anticorpi specifici negli individui selezionati;
    com’è noto, l'effettuazione dei ridetti test, da tempo possibile anche presso i laboratori privati a pagamento, ha dato luogo ad alcune criticità, in particolare per i soggetti che ottengono una risposta positiva all'esame stesso, dalla quale risulti confermata, cioè, la presenza nel soggetto degli anticorpi contro il coronavirus;
    a quanto consta, la persona che ottiene un risultato positivo entra in una sorta di «limbo» sanitario, viene sottoposta ad isolamento fiduciario e ritorna libera solamente se la risposta al successivo esame diagnostico (tampone) restituisce un esito negativo;
    senonché, a seconda della regione e del carico dei relativi laboratori di analisi, tra il primo esame (sierologico, con finalità di indagine) e il secondo esame (molecolare, con finalità di diagnosi) possono passare anche più di sette giorni, nel corso dei quali il soggetto che si è sottoposto al test sierologico rimane in isolamento e impossibilitato a recarsi a lavoro, pur non essendo certificato e certificabile come malato;
    questo limbo temporale tra un test e l'altro, oltre che gravemente pregiudizievole per i soggetti coinvolti, ha determinato una forte contrapposizione tra categorie: alcune organizzazioni sindacali hanno accusato i medici di famiglia per il mancato rilascio dei certificati di malattia, senza peraltro considerare che tali certificati non possono essere materialmente emessi dai medici in questione perché un certificato si basa su una diagnosi e una diagnosi da COVID-19 non può essere effettuata se non si è prima effettuato un esame, appunto detto, diagnostico;
    in tale contesto, appare evidente la necessità di un intervento che tuteli adeguatamente la posizione di tutti i soggetti coinvolti e ciò anche al fine di assicurare il buon esito dell'indagine di sieroprevalenza, giacché le ridette criticità incidono negativamente sul potenziale tasso di adesione all'iniziativa che, in effetti, dai primi dati diffusi dagli organi di stampa, risulta particolarmente basso,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa di propria competenza affinché, nei riguardi dei soggetti che volontariamente aderiscono all'indagine di sieroprevalenza e risultano positivi all'esame sierologico, sia garantita l'immediata effettuazione del tampone diagnostico in grado di verificare l'eventuale stato di contagiosità.
9/2537/6Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. «Cura Italia», prevede che il Ministero della Difesa, possa conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale con profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Dette assunzioni dipendono dalla necessità di far fronte all'incremento delle prestazioni poste a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, in conseguenza all'emergenza sanitaria COVID;
    il provvedimento in esame, all'articolo 1-bis, interviene sul citato articolo 8 del Cura Italia, prevedendo un incremento da sei a quindici unità del numero massimo dei suddetti incarichi individuali a tempo determinato, che il Ministero della difesa può conferire, stante la necessità di potenziare il suddetto personale del Policlinico militare del Celio;
    la suddetta selezione per titoli e colloquio, di cui all'articolo 8, comma 2, del suddetto decreto-legge 18 del 2020, risulta già espletata e conclusa,

impegna il Governo

a prevedere che ai fini del previsto potenziamento da sei a quindici degli incarichi individuali a tempo determinato previsti dal decreto «Cura Italia», e incrementati dal provvedimento in esame, il conferimento dei relativi incarichi avvenga mediante scorrimento della graduatoria della selezione per titoli e colloquio, già espletata e conclusa, di cui al citato articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18/2020.
9/2537/7Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Mugnai, Brambilla.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, si presenta come necessità essenziale quella di avere a disposizione nel più breve tempo possibile un quadro epidemiologico completo ed aggiornato, anche in vista di potenziali recrudescenze epidemiche;
    il provvedimento oggi in discussione affida all'Istat la realizzazione di una dettagliata indagine epidemiologica che sia rivolta all'acquisizione di un quadro di dati sullo «stato immunitario» della popolazione e sulla diffusione del virus;
    gli avvenimenti degli ultimi mesi hanno dimostrato come sia essenziale il coordinamento stretto tra autorità nazionali e regionali nell'ambito della tutela della salute e della prevenzione del rischio infettivo;
    in particolare, la Regione del Veneto ha dimostrato di possedere precise competenze, strutture ed organizzazione adeguate a condurre ogni attività sufficiente e necessaria a combattere l'epidemia nonché ad azionare ogni soluzione di studio atta a monitorare e prevenire il diffondersi del virus;
    il testo del decreto-legge 30/2020/ A.C. 2537 prevede un limitato coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dello sviluppo di tale essenziale attività di monitoraggio, ed in particolare non prevede espressamente il coinvolgimento degli Istituti Epidemiologici Regionali,

impegna il Governo

a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa, anche d'urgenza e decretizia di competenza, che consenta di rendere effettivo un maggior coordinamento con le strutture sanitarie epidemiologiche regionali.
9/2537/8Baratto, Bagnasco.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo quanto stabilito dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR), e nel rispetto dei concetti del Privacy by Design e di Privacy by Default, la sicurezza dei dati personali trattati nell'ambito di un sistema informatico, deve essere progettata fin dalla fase iniziale;
    l'articolo 4, comma 5 del sopracitato GDPR reca il concetto di pseudonimizzazione, che consiste nel trattare i dati personali di un soggetto sostituendo alcuni dati, come ad esempio la sostituzione del nome e cognome o del codice fiscale, in modo che non possano più essere riconducibili al singolo soggetto, senza l'utilizzo di una procedura informatica di reversibilità crittografata. I dati espunti e disaccoppiati devono essere conservati separatamente e soggetti a misure tecniche e organizzative per garantire che non siano nella disponibilità di soggetti non autorizzati al trattamento dei dati grezzi;
    in data 29 aprile 2020 il Ministero della salute ha richiesto al Garante per la protezione dei dati personali, un parere sulla prima bozza del decreto-legge 10 maggio 2020 n. 30;
    il parere del Garante, reso in data 4 maggio, evidenziava diverse criticità delle disposizioni rispetto alla disciplina di protezione dei dati, in particolare quanto fosse lacunosa la distinzione dei soggetti titolari dei diversi tipi di trattamento dei dati anche in base alle diverse finalità, compresa «la previsione dell'accesso, da parte delle Regioni e delle Province autonome, per finalità di analisi e programmazione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica, ai dati identificativi trasmessi dall'Istat all'apposita piattaforma del Ministero della salute, arricchiti di quelli sulla salute e genetici, suscettibili peraltro di interconnessione con ulteriori – non meglio precisati – dati personali presenti in banche dati dell'Istat e del medesimo dicastero»;
    il Ministero della salute non dispone di spazi adeguati all'interno di server di proprietà avvalendosi, fino a questo momento, di società private di servizi di tipo informatico, oppure di società informatiche sotto controllo pubblico, come la SOGEI, al 100 per cento del Ministero dell'economia e delle finanze;
    gli organi di stampa e i siti internet che descrivono la piattaforma Architect della società Abbott, non evidenziano in alcun modo l'utilizzo di software o di protocolli avanzati di pseudonimizzazione, come evidentemente necessari in questa fase storica;
    il «Protocollo metodologico per un'indagine di siero-prevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT sul decreto-legge 10 maggio 2020 n. 30», approvato dal Comitato tecnico-scientifico, individua come destinataria dei dati raccolti, una piattaforma informatica che prevederà utenze nominative e profilate per le diverse funzioni a cui tutti gli utenti coinvolti nell'esecuzione dell'indagine (call center, unità di prelievo, laboratori, coordinatori regionali e nazionali, ISTAT. Ministero della salute) potranno accedere;
    la giornalista d'inchiesta per l'Espresso, Stefania Maurizi, ha chiaramente spiegato come le società del web, eludendo ogni tipo di codice e legge in materia di privacy, abbiano per anni eseguito il tracciamento puntuale della cittadinanza e attuato sorveglianza di massa, anche per nome e per conto della community intelligence di molti Paesi occidentali, come ben spiegato nel libro di Edward Snowden «Archivio permanente», tradotto in italiano col titolo «Errore di Sistema», facendo emergere la condotta sleale del settore privato che non ha rispettato le normative allora vigenti in maniera di privacy;
   considerato che:
    nei sopracitati documenti, non c’è evidenza di una precisa e chiara indicazione di quale software di pseudonimizzazione, e in quale fase dell'indagine epidemiologica, si dovrà utilizzare per affiancare la piattaforma «Architect» della società Abbott;
    il rispetto delle disposizioni contenute nelle «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale» (oggetto della delibere del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 e 515 del 19 dicembre 2018 ed inserite nel suddetto allegato A con decreto ministeriale 15 marzo 2019) e nelle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati fuori dall'ambito del Sistema statistico nazionale (oggetto della delibere del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 e 515 del 19 dicembre 2018 ed inserite nel suddetto allegato A con decreto ministeriale 15 marzo 2019), costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali e il mancato rispetto delle stesse comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del regolamento (articolo 2-quater, comma 4, e 166, comma 2, del Codice), ossia l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore,

impegna, quindi, il Governo:

   a individuare e dichiarare in maniera trasparente quale software di pseudonimizzazione verrà usato alla base della raccolta dei dati prevista dalla piattaforma «Architect», dei singoli soggetti che partecipano alla sperimentazione;
   ad aggiornare con un allegato il sopracitato Protocollo Metodologico per prevedere che tutte le modalità di acquisizione e processazione dei dati del software siano indicati in combinato disposto con i soggetti titolari del trattamento dei dati sensibili;
   ad assicurare che i dati raccolti, a conclusione dell'indagine epidemiologica, attraverso la piattaforma Architect non restino nella disponibilità della società Abbott, o addirittura ceduti a terzi.
9/2537/9Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Nappi, Menga, Sapia, Sarli, Nesci, Lorefice.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, nell'ambito del Sistema informativo sanitario nazionale, di un'apposita piattaforma tecnologica destinata a raccogliere i risultati di un'indagine di sieroprevalenza della popolazione, inerente all'infezione da virus SARS-COV-2 che sarà condotta congiuntamente dal Ministero della salute e dall'ISTAT, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza;
    l'indagine verrebbe condotta su uno o più campioni casuali di popolazione, individuati dall'Istat secondo stratificazione su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica. Il Ministero della salute, ricevuta dall'Istat l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale dei soggetti ricompresi nel campione, acquisirebbe poi dai fornitori di servizi telefonici i relativi recapiti (quelli degli esercenti la responsabilità genitoriale, tutori o affidatari per i minori;
    spetterebbe poi alla Croce Rossa Italiana verificare telefonicamente la disponibilità dei singoli alla sottoposizione ad accertamenti fornendo anche, in forma semplificata, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
    la norma legittima una serie di trattamenti di dati personali, anche particolari, indubbiamente rilevanti sotto il profilo quantitativo e qualitativo, funzionali in linea generale all'apprezzabile obiettivo di disporre di studi epidemiologici e statistici affidabili sullo stato immunitario della popolazione;
    l'articolo 1 comma 4 del provvedimento obbliga i fornitori di servizi telefonici, su richiesta del Ministero, a dare riscontro con modalità sicure, delle utenze di telefonia dei clienti o dei responsabili dei minori, che dovessero rientrare nei campioni;
    il furto e lo smercio di dati è un tema centrale in ambito digitale e la notizia di pochi giorni fa, relativa alla sottrazione e al commercio di dati sensibili, da parte di alcuni dipendenti di una nota compagnia telefonica, dimostra il potenziale criminogeno della data economy,

impegna il Governo

a prevedere il monitoraggio dello stato di salute dell'infrastruttura digitale in cui i dati sanitari degli individui, rientranti nel campione della rilevazione, vengono stoccati e ad aggiornare costantemente, conformemente con la rilevanza dei dati in gestione, le contromisure utili a prevenire eventuali data-breach.
9/2537/10Mantovani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, nell'ambito del Sistema informativo sanitario nazionale, di un'apposita Piattaforma tecnologica destinata a raccogliere i risultati di un'indagine di sieroprevalenza della popolazione, inerente all'infezione da virus SARS-COV-2 che sarà condotta congiuntamente dal Ministero della salute e dall'ISTAT, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza;
    la norma legittima una serie di trattamenti di dati personali, di rilievo sotto il profilo quantitativo e qualitativo;
    l'articolo 1 comma 4 del provvedimento obbliga i fornitori di servizi telefonici, su richiesta del Ministero, a dare riscontro con modalità sicure, delle utenze di telefonia dei clienti o dei responsabili dei minori, che dovessero rientrare nei campioni;
    il furto e lo smercio di dati è un tema centrale in ambito digitale, in particolare dei dati sanitari;
    i costi per la violazione dei dati sanitari degli utenti oscillano, nelle perdite subite dal sistema sanitario nel 2019, secondo un report Ibm, da 40 a 450 milioni di euro;
    secondo il rapporto Clusit 2019, la sanità, infatti, è il campo più bersagliato dagli attacchi informatici;
    come citato da Cybersecurity360 il singolo colpo messo a segno da un criminale digitale vale 150 dollari, mentre se il bersaglio è in ambito sanitario la cifra sale sopra i 400 dollari;
    a livello di direzione centrale di Asl e ospedali, solo il 4,3 per cento del budget informatico è destinato alla sicurezza; inoltre, la spending review del 2018 ha effettuato un taglio della spesa informatica per la sanità di circa 160 milioni di euro in 3 anni;
    quasi il 20 per cento delle strutture sanitarie non avrebbe le capacità di rispondere velocemente a un attacco hacker,

impegna il Governo:

   a) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per tutelare le reti dal furto, dalla perdita o dalla corruzione dei dati clinici dei pazienti, evitare l'interruzione dei servizi di assistenza sanitaria, migliorare il controllo di dispositivi medici utilizzati dai pazienti, evitare il furto o l'inquinamento dei risultati della ricerca scientifica, evitare la perdita della reputazione e della credibilità delle strutture sanitarie;
   b) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per aumentare la consapevolezza di medici, infermieri e «personale IT» delle strutture sanitarie, incrementare la quantità e la qualità delle risorse deputate alla sicurezza cibernetica in ambito sanitario e reperire figure professionali qualificate, in grado di prevenire, identificare e rispondere in tempi brevi alle minacce cibernetiche.
9/2537/11Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca la disciplina dello svolgimento di un'indagine di sieroprevalenza, quindi epidemiologica e statistica, condotta dal Ministero della salute e dall'Istat, concernente la diffusione nella popolazione italiana del virus SARS-Cov-2, che causa la malattia nota come Covid-19;
    tale indagine si basa sull'esecuzione di analisi sierologiche intese a rilevare la presenza di anticorpi specifici negli individui compresi nei campioni al fine di acquisire un quadro di dati sullo stato immunitario della popolazione, sulla diffusione del virus, sulle caratteristiche epidemiologiche cliniche e sierologiche nonché il tasso di letalità del virus, al fine di adeguare le misure di profilassi e di contenimento per le future decisioni strategiche nel settore sanitario e socio-sanitario;
    il provvedimento in esame attraverso la modalità di svolgimento dell'indagine statistica di sieroprevalenza permetterà di conoscere nel modo più ampio e completo possibile lo stato immunitario della popolazione e ciò rappresenta una condizione indispensabile per programmare al meglio gli interventi normativi necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria atte a contrastare la diffusione del virus, nonché la gestione di eventuali nuovi focolai che dovessero verificarsi, al fine di circoscriverli in maniera rapida e poter porre altresì delle buone basi per una risposta efficace e pronta nel caso di un'eventuale successiva seconda ondata epidemica che, allo stato delle cose, gli studiosi possono solo ipotizzare basandosi principalmente sul decorso di altre pandemie precedenti;
    l'indagine di sieroprevalenza, epidemiologica e statistica ha un approccio sia emergenziale sia sistematico e nel suo complesso è alquanto necessario trasmettere alla popolazione il senso positivo di orientamento del cammino che si sta facendo nell'affrontare questa emergenza e questa pandemia per poter impostare un lavoro di prevenzione serio e scientificamente basato su aspetti sostanziali che permetteranno di affrontare al meglio la presenza del virus nel nostro Paese;
   considerato che:
    molti cittadini si stanno recando autonomamente presso i laboratori privati per eseguire il test sierologico – che non è diagnostico, per cui è chiaro che molti hanno scarsa informazione e molti non aderirebbero a questa iniziativa, un'iniziativa che deve significare responsabilità attraverso una maggiore informazione univoca sulle caratteristiche del virus, la sua pericolosità, la sua aggressività, la tipologia delle diverse patologie che preferisce aggredire e la modalità con cui si affronta una pandemia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare la campagna informativa nazionale, a carattere univoca e dettagliata, al fine di diffondere informazioni corrette per il coinvolgimento di tutti i cittadini e far comprendere, l'importanza di questa fondamentale iniziativa.
9/2537/12Amitrano.