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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 18 dicembre 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 dicembre 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Massimo Enrico Baroni, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimaldi, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Maniero, Marattin, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Nevi, Orrico, Paita, Pallini, Parolo, Perantoni, Pittalis, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Sibilia Carlo, Sisto, Spadafora, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 dicembre 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   FERRO e DELMASTRO DELLE VEDOVE: «Agevolazioni tributarie e contributive in favore dei lavoratori autonomi, delle imprese e degli enti danneggiati da reati di estorsione o di usura da essi denunziati» (2834).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MURONI e PAITA: «Istituzione del Parco nazionale del fiume Magra» (1963) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Braga.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VII Commissione (Cultura):
  BELLUCCI ed altri: «Disposizioni in materia di insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado» (2782) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):
  ROSSO ed altri: «Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica» (2675) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):
  BELLUCCI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale dell'ascolto dei minori» (2788) Parere delle Commissioni I, V e VII.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 362).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Arexpo Spa, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 363).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate nel periodo dal 20 novembre al 10 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea sul progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2020/0700/I, relativa allo schema di proposte di modifica al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 680/13/CONS.

  Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 4 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629, il bilancio di previsione degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2021.

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 11 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dai Garanti del contribuente nell'anno 2019 (Doc. LII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 16 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le relazioni sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredate dei relativi rapporti sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferite rispettivamente agli anni 2017 (Doc. CLXIV, n. 27) e 2018 (Doc. CLXIV, n. 28).

  Queste relazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (COM(2020) 612 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

  Il Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con lettera in data 16 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la relazione sull'attività svolta dall'ISMEA in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, riferita all'anno 2019 (Doc. XCII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 dicembre 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (COM(2020) 595 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 199 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 dicembre 2020;
   comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Patto europeo per il clima (COM(2020) 788 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti sulla revisione dell'Unione europea nell'ambito del meccanismo di revisione dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) (COM(2020) 793 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   comunicazione della Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (COM(2020) 811 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2020) 812 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da esprimere, a nome dell'Unione europea, alla sessantaquattresima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (COM(2020) 814 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 814 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione di valutazione del programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020, ai sensi del regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2020) 820 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

  La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 (COM(2020) 596 final) già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 17 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnati alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 dicembre 2020.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea – Un pacchetto di opportunità (COM(2020) 710 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 14 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, notificate in data 3 dicembre 2020, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2020/2278, avviata per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al non corretto recepimento della decisione quadro sul mandato di arresto europeo 2002/584/GAI – alla II Commissione (Giustizia);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2020/2318, avviata per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2020/2331, avviata per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla mancata trasmissione della strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine ai sensi dell'articolo 2-bis della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2020/4118, avviata per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi) per quanto riguarda le concessioni balneari – alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 2 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Castelraimondo (Macerata), Cazzago San Martino (Brescia) e Laghi (Vicenza).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Regione autonoma della Sardegna.

  La Regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 9 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, il decreto del Presidente della Regione di scioglimento del consiglio comunale di Perdaxius.

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Provincia autonoma di Trento.

  Il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, con lettera pervenuta in data 14 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio, sul programma di lavoro della Commissione 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020) 37 final).

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine governative.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 dicembre 2020, ha trasmesso la comunicazione relativa alla nomina dell'ingegner Maurizio Gentile a Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di interventi per la sicurezza antisismica delle autostrade A/24 e A/25, ai sensi dell'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 novembre 2020, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito al dottor Claudio D'Amario, di direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria, nell'ambito del Ministero della salute.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 novembre e 1o, 7 e 10 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
   alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:
    al dottor Lorenzo Del Giudice, l'incarico di vice capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:
    al professor Massimo Osanna, l'incarico ad interim di direttore del Parco archeologico di Pompei;
   alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
    all'ingegner Fabio Riva, l'incarico di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
   alla XIII Commissione (Agricoltura) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
    al dottor Roberto Tomasello, l'incarico di direttore della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, nell'ambito del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 4 dicembre 2020, a pagina 6, prima colonna, quinta e sesta riga, le parole: «Il Ministro per i rapporti con il Parlamento» si intendono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia».

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 9 dicembre 2020, a pagina 9, seconda colonna, ultima riga, e a pagina 10, prima colonna, prima riga, le parole: «alla II Commissione (Giustizia)» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «alla IX Commissione (Trasporti)».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1994 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE, SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE, GIUSTIZIA E SICUREZZA, CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2828)

A.C. 2828 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene anche misure diversificate in materia fiscale. In particolare, gli articoli 13 e seguenti contengono ad esempio disposizioni quali la sospensione dei versamenti tributari o la proroga del termine del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Anche le norme di seguito citate in questa premessa hanno un contenuto di natura fiscale;
    ed infatti, dal 1o luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici;
    per coloro che non si sono dotati nei termini di un registratore telematico, la legge ha previsto una moratoria delle sanzioni per un periodo di sei mesi dalla decorrenza dell'obbligo (1o luglio 2019 per gli operatori economici che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro e 1o gennaio 2020 per gli altri);
    per gli operatori con volume d'affari inferiore a 400.000 euro con il decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), la chiusura della moratoria – inizialmente prevista al 1o luglio 2020 – è stata, quindi, differita al 1o gennaio 2021;
    permanendo le oggettive difficoltà legate all'emergenza da Coronavirus, che hanno già indotto il Governo a operare il differimento, risulta necessario procedere ad un'ulteriore proroga del termine in scadenza, per non vessare ulteriormente gli operatori del settore, già stremati dal protrarsi della pandemia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare il termine in scadenza al 1o gennaio 2021.
9/2828/1Aprile, Trano, Piera Aiello, Rizzone, Ermellino, Berardini, De Girolamo, Benedetti, Zennaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una serie di misure volte a ristorare economicamente tutte le attività soggette a restrizioni emanate dal Governo al fine di contrastare l'epidemia da COVID-19 in atto nel nostro Paese;
    dal provvedimento in discussione sembrerebbe che le imprese che svolgono attività di artigianato artistico e tradizionale sarebbero rimaste escluse dalle misure di sostegno previste per le aziende italiane;
    questa esclusione va nuovamente a penalizzare un settore fondamentale per il Paese, che impiega migliaia di lavoratori su tutto il territorio nazionale e soprattutto valorizza i piccoli centri della penisola;
    questa tipologia di imprese rientra a pieno titolo all'interno delle imprese manifatturiere italiane, settore che sta risentendo della crisi economica e che le attuali circostanze rischiano di spazzare via dal mercato;
    i gravi effetti economici generati dalla crisi epidemiologica impongono la necessità di riservare massima attenzione a questa particolare branca della manifattura italiana. Un'attività che, indipendentemente dal profilo economico, rappresenta un fattore di tutela e, insieme, un presidio di socialità per tanti borghi e comuni del nostro Paese;
    vi è pertanto l'esigenza di salvaguardare tutte le realtà produttive oggi esistenti, capaci di competere in autonomia sul mercato in ragione di una ineguagliabile formazione professionale, frutto di creatività ed ingegno,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere misure idonee a ristorare e tutelare in questo momento di grave crisi sanitaria ed economica le imprese che svolgono attività di artigianato nella sua forma territoriale, artistica e tradizionale;
   ad adottare tutte le iniziative possibili al fine di prevedere un fondo dedicato all'artigianato artistico e tradizionale in modo da assicurare, almeno nel breve periodo, la tutela del settore, in attesa di formulare un serio progetto di rilancio dello stesso.
9/2828/2Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una serie di misure volte a ristorare economicamente tutte le attività soggette a restrizioni emanate dal Governo al fine di contrastare l'epidemia da COVID-19 in atto nel nostro Paese;
    dal provvedimento in discussione sembrerebbe che le imprese che svolgono attività di artigianato artistico e tradizionale sarebbero rimaste escluse dalle misure di sostegno previste per le aziende italiane;
    questa esclusione va nuovamente a penalizzare un settore fondamentale per il Paese, che impiega migliaia di lavoratori su tutto il territorio nazionale e soprattutto valorizza i piccoli centri della penisola;
    questa tipologia di imprese rientra a pieno titolo all'interno delle imprese manifatturiere italiane, settore che sta risentendo della crisi economica e che le attuali circostanze rischiano di spazzare via dal mercato;
    i gravi effetti economici generati dalla crisi epidemiologica impongono la necessità di riservare massima attenzione a questa particolare branca della manifattura italiana. Un'attività che, indipendentemente dal profilo economico, rappresenta un fattore di tutela e, insieme, un presidio di socialità per tanti borghi e comuni del nostro Paese;
    vi è pertanto l'esigenza di salvaguardare tutte le realtà produttive oggi esistenti, capaci di competere in autonomia sul mercato in ragione di una ineguagliabile formazione professionale, frutto di creatività ed ingegno,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere misure idonee a ristorare e tutelare in questo momento di grave crisi sanitaria ed economica le imprese che svolgono attività di artigianato nella sua forma territoriale, artistica e tradizionale;
   a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative possibili al fine di garantire tutela al settore, in attesa di formulare un serio progetto di rilancio dello stesso.
9/2828/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Rospi.


   La Camera,
   premesso che;
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 sono state stabilite le nuove misure del contrasto e il contenimento dell'emergenza da COVID-19 in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021;
    a forza di questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri gli impianti per sciatori amatoriali resteranno chiusi dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021;
    dal 7 gennaio 2021 gli impianti potranno aprire agli sciatori amatoriali con l'adozione di misure anticovid e con specifici protocolli da convalidare dal Comitato tecnico-scientifico (CTS);
    il personale tecnico dell'ambito impianti a fune e responsabili dei sistemi sanitari delle Province autonome di Trento e Bolzano, Regione Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Federazione Italiana Sport Invernali hanno elaborato i protocolli di sicurezza per gli impianti a fune in ordine a: valutazione dei rischi COVID-19, Formazione del personale e individuazione del referente Covid, Aerazione e sanificazione, rapporti tra le persone, sorveglianza Covid, Gestione dei casi di COVID-19 tra i clienti – tra il personale e dei lavoratori fragili;
    nell'ambito della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2020 sono state definite «le proposte di linea guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali»;
    il Comitato tecnico-scientifico (CTS) tuttora non ha ancora convalidato queste linee guida;
    la convalida delle linee guida da parte del CTS è assolutamente urgente per renderle operative e indispensabile dare certezza a tutti gli operatori del settore, dagli impiantisti ai ristoratori, agli albergatori affinché possano organizzare in tempo tutti gli investimenti e le assunzioni del personale necessari per far partire in sicurezza la nuova stagione sciistica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare tutte le procedure necessarie affinché le linee guida elaborate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano vengono convalidate dal CTS con la massima urgenza.
9/2828/3Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    l'articolo 31-decies, lettera b), dispone un chiarimento riguardo il codice ATECO 55.20.52 che si riferisce alle «attività di alloggio connesse alle aziende agricole» ed il codice 56.10.12 riguardante le «attività di ristorazione connesse alle aziende agricole»;
    con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, cosiddetto «decreto Ristori», è stato disposto un contributo a fondo perduto per coloro che dichiarino di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività individuate dall'Allegato 1 sulla base dei codici ATECO in esso riportati;
    nell'allegato 1 è riportato il codice ATECO 55.20.52 che si riferisce alle «attività di alloggio connesse alle aziende agricole» ed il codice 56.10.12 riguardante le «attività di ristorazione connesse alle aziende agricole»;
    tuttavia, come noto, l'attività di alloggio e di ristorazione sono per loro natura attività secondarie rispetto alle aziende agricole: se l'attività agrituristica fosse prevalente in confronto a quella agricola, essa perderebbe infatti ogni beneficio fiscale e sarebbe riqualificata come una normale impresa;
    tale contraddizione normativa ha fatto sì che molti titolari di codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12 non abbiano presentato domanda di contributo per timore di violare le disposizioni di legge,

impegna il Governo

ad intervenire al più presto con opportuni provvedimenti per chiarire la disposizione in esame e prevedere dei ristori a fondo perduto anche per coloro che non hanno potuto inoltrare domanda di contributo a causa di questa contraddizione normativa.
9/2828/4Rizzone, Berardini, Trano, Zennaro, Piera Aiello, De Girolamo, Benedetti, Aprile, Ermellino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    l'articolo 31-decies, lettera b), dispone un chiarimento riguardo il codice ATECO 55.20.52 che si riferisce alle «attività di alloggio connesse alle aziende agricole» ed il codice 56.10.12 riguardante le «attività di ristorazione connesse alle aziende agricole»;
    con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, cosiddetto «decreto Ristori», è stato disposto un contributo a fondo perduto per coloro che dichiarino di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività individuate dall'Allegato 1 sulla base dei codici ATECO in esso riportati;
    nell'allegato 1 è riportato il codice ATECO 55.20.52 che si riferisce alle «attività di alloggio connesse alle aziende agricole» ed il codice 56.10.12 riguardante le «attività di ristorazione connesse alle aziende agricole»;
    tuttavia, come noto, l'attività di alloggio e di ristorazione sono per loro natura attività secondarie rispetto alle aziende agricole: se l'attività agrituristica fosse prevalente in confronto a quella agricola, essa perderebbe infatti ogni beneficio fiscale e sarebbe riqualificata come una normale impresa;
    tale contraddizione normativa ha fatto sì che molti titolari di codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12 non abbiano presentato domanda di contributo per timore di violare le disposizioni di legge,

impegna il Governo

a verificare l'ambito applicativo della normativa citata.
9/2828/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzone, Berardini, Trano, Zennaro, Piera Aiello, De Girolamo, Benedetti, Aprile, Ermellino.


   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo I del decreto-legge in esame prevede misure a sostegno delle imprese e dell'economia. Gli articoli 8 e 8-bis contengono disposizioni relative alla concessione di un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda anche per le imprese;
    il settore tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo e la crescita del prodotto interno lordo del nostro Paese. Tale settore è colpito come tutti settori produttivi da una grave crisi economica dovuta ai diffondersi della pandemia COVID-19. È necessario pertanto un intervento che consenta alle aziende che operano nel settore suddetto di poter continuare a svolgere la loro attività produttiva;
    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante; «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77;
    l'articolo 48-bis del decreto-legge citato riconosce la concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori;
    l'articolo 265, comma 5 del decreto-legge in oggetto recante «Disposizioni finanziarie finali» determina un incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'incremento è pari a 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2022,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa utile affinché si possa garantire, in tempi certi l'estensione applicativa al commercio della misura del credito di imposta;
   ad intervenire con l'obiettivo di esplicitare, in una logica di equità ed uniformità, la fruibilità del beneficio in favore di tutte le imprese operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria;
   a adottare misure volte a garantire le condizioni di parità per le diverse tipologie di beneficiari, ai fini dell'individuazione del momento iniziale rilevante per l'esecuzione della compensazione del credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9/2828/5De Toma.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, misure poi riconfermate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ha stanziato, con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, oggetto di conversione, contributi a fondo perduto per i soggetti interessati dalle nuove misure restrittive;
    nel decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 all'articolo 6 comma 3 primo periodo: «Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70.»;
    tenendo conto delle difficoltà oggettive e visto il portarsi dell'emergenza da COVID-19, il Governo con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha disposto ulteriori misure urgenti a sostegno di diverse categorie di lavoratori, tra cui quelli operanti nel settore forense ai sensi dell'articolo 31-bis,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche con un successivo provvedimento, di prorogare le misure di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, almeno fino al 31 gennaio 2021.
9/2828/6Piera Aiello, Aprile, Benedetti, Berardini, Ermellino, Trano, Zennaro, De Girolamo, Rizzone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea prevede disposizioni per il rilancio dell'economia in particolare con il sostegno ai lavoratori ed alle imprese. Il cosiddetto superbonus 110 per cento costituisce un elemento di sviluppo economico per le imprese che operano in quel settore specifico e può contribuire anche al rilancio del mercato immobiliare gravemente danneggiato dalla diffusione del COVID-19;
    in considerazione del fatto che nell'anno 2020 l'economia italiana sarà interessata da un'elevata contrazione del PIL, inoltre la prolungata estensione del lockdown associata al deterioramento del quadro macroeconomico internazionale, renderà molto improbabile una ripresa strutturale nell'anno 2021.
    in considerazione delle stime inserite nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 secondo cui l'innalzamento del livello di incertezza e la riduzione del reddito disponibile ostacoleranno il pieno recupero dei consumi differiti e comporteranno nel complesso una riduzione marcata degli acquisti da parte delle famiglie rispetto allo scorso anno;
    in considerazione del fatto che la riqualificazione energetica degli immobili può contribuire al rilancio del mercato immobiliare, anche alla luce del fatto che in Italia oltre 12 milioni di immobili hanno più di 40 anni;
    in considerazione delle misure introdotte con l'articolo 119 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) il cd. Superbonus 110 per cento ha scadenza 31 dicembre 2021,

impegna il Governo

con il primo provvedimento legislativo utile a rinviare la scadenza prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al 31 dicembre 2023.
9/2828/7Zennaro, Rizzone, Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dell'AC 2828, disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 11 «Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica», vengono disposte misure volte al sostegno di alcune categorie di lavoratori particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19;
    il comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedeva che fino al 30 aprile 2020, a tutti quei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità come sancito dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché a tutti quei lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da comprovata patologia oncologica o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie fosse equiparato al ricovero ospedaliero;
    l'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, ha così disposto un'estensione del periodo del sopramenzionato beneficio fino al 15 ottobre;
    la situazione emergenziale, di cui ancora non si è ancora certi dell'effettività della sua durata, ha danneggiato fortemente tali categorie di lavoratori fragili, mettendole sempre più ai margini della società, isolandole nell'ottenimento di sussidi, rappresentando per il legislatore un interesse di ordine secondario rispetto alle priorità dell'azione normativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre la proroga almeno fino al 31 gennaio 2021 della misura prevista in favore dei lavoratori fragili disciplinati al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, in conformità a quanto disposto per la proroga dello stato di emergenza.
9/2828/8Fioramonti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del provvedimento in esame, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è relativo all'esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
    i giovani coltivatori diretti rappresentano il futuro del settore agroalimentare italiano; la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 non ha confermato lo sgravio contributivo per nuovi i lavoratori autonomi agricoli under 40 che si sono iscritti per la prima volta alla previdenza agricola nell'anno 2019;
    tale sgravio contributivo, infatti, è stato previsto per gli anni 2017, 2018 e 2020; il disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, all'articolo 6, prevede l'estensione del predetto sgravio anche per l'anno 2021; appare opportuno intervenire al più presto per colmare questa palese disparità di trattamento riservata proprio ai giovani coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che abbiano effettuato l'iscrizione alla previdenza agricola tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire al più presto, con opportuni provvedimenti, per prevedere l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in favore dei giovani coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni all'atto dell'iscrizione, che abbiano effettuato l'iscrizione alla previdenza agricola tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.
9/2828/9Berardini, Benedetti, De Girolamo, Trano, Rizzone, Ermellino, Piera Aiello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha colpito duramente i settori turistico e aeroportuale, due dei motori della nostra economia;
    l'emergenza sanitaria altresì rappresenta un evento del tutto eccezionale che rischia seriamente di compromettere la tenuta dell'intero assetto sociale ed economico nazionale;
    durante l'emergenza sanitaria pochi scali aeroportuali italiani – tra cui l'aeroporto di Bologna – hanno continuato (anche durante il lockdown) ad essere operativi nonostante la rilevante riduzione del traffico, così come disposto dal Governo per garantire un servizio pubblico essenziale di rimpatrio dei cittadini e di ingresso in Italia di DPI e altre merci necessarie per combattere la pandemia;
    negli aeroporti di tutta Italia sono impiegate diverse tipologie di lavoratori e, tra questi, i lavoratori del trasporto aereo stagionali;
   rilevato che:
    in conseguenza della grave emergenza sanitaria si è assistito ad una progressiva diminuzione del traffico aereo e per l'effetto diverse aziende del settore nonché società di gestione aeroportuale hanno dovuto ridimensionare gli organici, in particolar modo nelle aree di front-line quali: security, assistenza per passeggeri a ridotta mobilità, parcheggi, informazioni e passengers care, essendo addirittura costrette a cessare, a partire da febbraio, dipendenti con contratto a tempo determinato/stagionale o con contratto di somministrazione;
    a norma dei diversi provvedimenti sino a oggi emanati dal Governo, le aziende del settore possono ricorrere alla Cigs o Cigo-Covid per 12 mesi e non oltre il mese di marzo 2021;
   considerato che:
    accanto ad interventi straordinari e stringenti di contenimento del fenomeno epidemiologico nonché di prevenzione e di controllo sul territorio, sono assolutamente necessarie e urgenti misure – organiche ed efficaci – di sostegno e promozione in favore di tutti quei settori produttivi e professionali che, già fortemente colpiti dalla crisi degli ultimi anni, rischiano di pagare il prezzo più alto, per effetto anche della forte recessione globale che si profila per il futuro;
    le conseguenze economiche della diffusione del COVID-19 non saranno limitate esclusivamente al periodo strettamente emergenziale, ma, per alcuni settori, in particolare tutti quelli legati al turismo, come il settore aeroportuale, ricadranno sul medio e lungo periodo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

   adottare tutte le iniziative volte a predisporre nuovi ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore aeroportuale (diretti e delle aziende del sito e degli appalti), anche con una normativa ad hoc, con una copertura che vada in continuità con l'attuale Cigs per crisi ed una formulazione parametrata sui tempi attesi di ripresa dell'attività aeroportuale sui livelli pre-COVID;
   adottare adeguate misure di sostegno della stessa durata temporale anche per gli addetti delle attività di servizio ai passeggeri, nonché per quei lavoratori del trasporto aereo stagionali che abbiano esaurito il periodo di NASpI ed a causa della persistente emergenza epidemiologica sono attualmente impossibilitati a sottoscrivere nuovi contratti di lavoro;
   prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, il rifinanziamento del Fondo del Trasporto Aereo per il sostegno al reddito dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali.
9/2828/10De Girolamo, Piera Aiello, Aprile, Benedetti, Berardini, Ermellino, Rizzone, Paolo Nicolò Romano, Trano, Zennaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha colpito duramente i settori turistico e aeroportuale, due dei motori della nostra economia;
    l'emergenza sanitaria altresì rappresenta un evento del tutto eccezionale che rischia seriamente di compromettere la tenuta dell'intero assetto sociale ed economico nazionale;
    durante l'emergenza sanitaria pochi scali aeroportuali italiani – tra cui l'aeroporto di Bologna – hanno continuato (anche durante il lockdown) ad essere operativi nonostante la rilevante riduzione del traffico, così come disposto dal Governo per garantire un servizio pubblico essenziale di rimpatrio dei cittadini e di ingresso in Italia di DPI e altre merci necessarie per combattere la pandemia;
    negli aeroporti di tutta Italia sono impiegate diverse tipologie di lavoratori e, tra questi, i lavoratori del trasporto aereo stagionali;
   rilevato che:
    in conseguenza della grave emergenza sanitaria si è assistito ad una progressiva diminuzione del traffico aereo e per l'effetto diverse aziende del settore nonché società di gestione aeroportuale hanno dovuto ridimensionare gli organici, in particolar modo nelle aree di front-line quali: security, assistenza per passeggeri a ridotta mobilità, parcheggi, informazioni e passengers care, essendo addirittura costrette a cessare, a partire da febbraio, dipendenti con contratto a tempo determinato/stagionale o con contratto di somministrazione;
    a norma dei diversi provvedimenti sino a oggi emanati dal Governo, le aziende del settore possono ricorrere alla Cigs o Cigo-Covid per 12 mesi e non oltre il mese di marzo 2021;
   considerato che:
    accanto ad interventi straordinari e stringenti di contenimento del fenomeno epidemiologico nonché di prevenzione e di controllo sul territorio, sono assolutamente necessarie e urgenti misure – organiche ed efficaci – di sostegno e promozione in favore di tutti quei settori produttivi e professionali che, già fortemente colpiti dalla crisi degli ultimi anni, rischiano di pagare il prezzo più alto, per effetto anche della forte recessione globale che si profila per il futuro;
    le conseguenze economiche della diffusione del COVID-19 non saranno limitate esclusivamente al periodo strettamente emergenziale, ma, per alcuni settori, in particolare tutti quelli legati al turismo, come il settore aeroportuale, ricadranno sul medio e lungo periodo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

   adottare tutte le iniziative volte a predisporre nuovi ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore aeroportuale;
   adottare adeguate misure di sostegno della stessa durata temporale anche per gli addetti delle attività di servizio ai passeggeri, nonché per quei lavoratori del trasporto aereo stagionali che abbiano esaurito il periodo di NASpI ed a causa della persistente emergenza epidemiologica sono attualmente impossibilitati a sottoscrivere nuovi contratti di lavoro;
   prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, il rifinanziamento del Fondo del Trasporto Aereo per il sostegno al reddito dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali.
9/2828/10. (Testo modificato nel corso della seduta) De Girolamo, Piera Aiello, Aprile, Benedetti, Berardini, Ermellino, Rizzone, Paolo Nicolò Romano, Trano, Zennaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 137 del 2020 all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni diversificate anche in materia fiscale (articolo 13 e seguenti);
    l'emergenza dovuta al diffondersi della pandemia COVID-19 ha determinato una crisi economico-sociale che ha avuto ed avrà effetti gravissimi per l'economia dell'intero Paese. Sono infatti migliaia i contribuenti appartenenti a diverse professioni, lavoratori autonomi nonché imprenditori anche giovani titolari di aziende di qualunque dimensione che necessitano di un aiuto a fini fiscali per poter continuare a svolgere la loro attività e contribuire pertanto con il loro lavoro ad uscire dalla crisi economico sociale in cui come detto versa l'Italia;
    tutte le attività suddette rappresentano pertanto un importante punto di riferimento per la crescita economica del Paese nel momento in cui cesserà il diffondersi del COVID-19 e dovranno essere rilanciate le professioni e i lavori soprattutto di professionisti ed imprenditori che costituiscono un elemento qualificante per lo sviluppo economico sociale italiano in particolare gli imprenditori ma anche gli artigiani che sono la risorsa più importante per la nostra economia sono stati colpiti da una crisi, come detto, molto grave e necessitano pertanto di misure fondamentali soprattutto sotto il profilo fiscale per riuscire a superare il grave stato attuale della loro attività. Il Governo è intervenuto con misure adeguate per far fronte alla crisi;
    i continui rinvii delle rate dovute dal contribuente che ha aderito alla «Rottamazione-ter» e per il «Saldo e Stralcio» non appaiono sufficienti ad uscire dalla situazione di stagnazione economica ed a una ripresa che potrebbe essere più lenta del previsto a causa di nuove ondate della pandemia da COVID-19;
    è necessario però per avviare una ripresa economica e sociale e per sviluppare l'economia in modo congruo che i soggetti titolari di reddito d'impresa gli esercenti arti e professioni possano effettuare la definizione automatica dei redditi d'impresa, di lavoro autonomo con modalità agevolate e differenti od in un'unica soluzione con uno sconto del 30 per cento o mediante una rateizzazione nel corso di 5 anni con sconti oppure una rateizzazione per un più lungo periodo (es. 10 anni) con l'applicazione di tassi di interesse «bassi». Tutto questo ovviamente dovrà avvenire con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale «Patto tra imprese, artigiani ecc. e Stato» può essere estesa anche per altre imposte (quali ad esempio di registro, ipotecaria, catastale di successione e donazione, sull'incremento del valore degli immobili, per i tributi locali ed anche per la definizione delle liti fiscali);
    è necessario pertanto che i predetti soggetti possano contribuire a rilanciare economicamente il Paese e possano optare per una «pace» fiscale per poter regolarizzare la propria posizione con il fisco versando le imposte dovute con modalità agevolate. Ciò permetterà a questi cittadini di poter superare le difficoltà economiche contingenti, potere contribuire allo svolgimento della loro attività e pertanto all'implementazione del PIL del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre un cosiddetto «patto tra imprese, artigiane ecc., e Stato» anche secondo quanto evidenziato in premessa per agevolare categorie di persone che svolgono attività importanti per la crescita del nostro Paese quali gli imprenditori o gli esercenti arti o professioni che sono state gravemente danneggiate dalla crisi economico sociale dovuta al diffondersi del COVID-19.
9/2828/11Trano, Ermellino, Piera Aiello, Rizzone, Berardini, De Girolamo, Benedetti, Zennaro, Aprile.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in discussione non prevede norme in merito alla possibilità per gli imprenditori sovraindebitati di poter accedere al concordato preventivo con riserva, con l'effetto che coloro che desiderano accedere al piano del consumatore o all'accordo di ristrutturazione del debito sono soggetti alle azioni dei creditori fino a quanto non depositano in Tribunale l'istanza di omologazione, munita della relativa documentazione;
    in un momento delicato come quello che sta attraversando il Paese, con una crisi economica più forte dei quella sanitaria sarebbe opportuno prevedere anche per il debitore sovraindebitato la possibilità di richiedere la sospensione temporanea delle azioni esecutive e cautelari dei creditori in previsione della definizione di un piano del consumatore o di un accordo di ristrutturazione del debito;
    il testo in esame non prevede misure volte al corretto funzionamento degli Organismi di Composizione della Crisi, infatti, i costi fissi previsti da questi organismi, non risultano essere compensati adeguatamente dai contributi previsti e molto spesso vengono caricati sia sul debitore, quando fa richiesta della nomina di un gestore della crisi, che sull'ordine di appartenenza dello stesso, pertanto è necessario prevedere un sistema di copertura dei costi fissi degli Organismi di Composizione della crisi e prevedere l'estensione del diritto annuo, in proporzione al numero di procedure attivate su base annua, per gli ordini professionali che prestano la loro attività nei confronti del debitore;
    molte aziende a causa degli effetti economici della pandemia in corso risultano in crisi con il rischio di dover chiudere le proprie attività senza adeguate tutele e ristori a causa delle penalizzanti misure restrittive che il Governo ha dovuto imporre sul territorio nazionale al fine di contenere la pandemia in atto;
    vi è la necessità di ripensare ad alcuni meccanismi relativi alle crisi aziendali anche attraverso modifiche al codice delle crisi d'impresa,

impegna il Governo:

   alla luce della situazione in cui potranno trovarsi molti imprenditori:
    a valutare l'opportunità di introdurre nella legge n. 3 del 2012 una norma che preveda per il debitore sovraindebitato la possibilità di richiedere la sospensione temporanea delle azioni esecutive e cautelari dei creditori in previsione della definizione di un piano del consumatore o di un accordo di ristrutturazione del debito;
    a valutare l'opportunità di prevedere, anche attraverso modifiche della legge n. 3 del 2012, un sistema di copertura dei costi fissi degli Organismi di Composizione della crisi e prevedere l'estensione del diritto annuo, in proporzione al numero di procedure attivate su base annua, per gli ordini professionali che prestano la loro attività nei confronti del debitore;
    a valutare l'opportunità di snellire le procedure relative alla liquidazione del patrimonio ed alle funzioni dell'Organismo di Composizione delle crisi e del liquidatore in merito alla liquidazione del patrimonio del debitore;
    a valutare l'opportunità di modificare il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, «codice della crisi d'impresa» soprattutto nella parte riguardante gli effetti dell'allerta per le imprese minori, nella Composizione assistita della crisi da sovraindebitamento e nella disciplina della liquidazione controllata del debitore incapiente.
9/2828/12Longo.


   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo I del decreto in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia; in particolare, il protrarsi dello stato di emergenza ha avuto forti ripercussioni, soprattutto nel mondo del commercio;
    per motivi di contenimento dei rischi di contagio da COVID-19, il Governo ha previsto la chiusura anticipata di bar e ristoranti permettendo dopo le ore 18 unicamente il servizio da asporto; la scelta, inevitabilmente, ha inciso negativamente in termini di imposta sul valore aggiunto sul consumatore e, quindi sui cittadini già sufficientemente vessati;
    nondimeno, la confusione interpretativa potrebbe comportare per gli esercenti nelle cosiddette zone rosse, eventuali e ingiuste verifiche e/o sanzioni atteso che i medesimi potendo operare solo in modalità asporto, hanno ovviamente applicato l'IVA ridotta;
    nonostante, quindi, i diversi solleciti interpretativi, stante la situazione emergenziale, tutt'oggi sussiste una confusione applicativa in merito alle percentuali di Iva applicabili tra servizio al tavolo, pari al 10 per cento, e quella da asporto, pari al 22 per cento;
    nello specifico, i sottoscritti, già con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze, Atto Camera n. 5-05007 del 17 novembre 2020, chiedevano al Ministero dell'economia e delle finanze di allineare l'aliquota da asporto a quella da tavolo, considerata l'obbligatorietà di quest'ultima modalità a causa del perdurare della situazione emergenziale;
    in sede di replica, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa, ipso facto, ammetteva: «tenuto conto che la riduzione dei coperti per il rispetto degli stringenti vincoli igienico-sanitari per la somministrazione in loco degli alimenti, la vendita da asporto e la consegna a domicilio rappresentano modalità integrative mediante le quali i titolari dei suddetti esercizi possono svolgere la loro attività, anche se dotati di locali, strutture, personale e competenze astrattamente caratterizzanti lo svolgimento dell'attività di somministrazione, abitualmente svolta dagli stessi. Alla luce di quanto suesposto, entrambe le ipotesi possono rientrare nell'applicazione delle aliquote ridotte ai sensi del punto 12-bis o ai sensi del punto 1 dell'allegato III della direttiva IVA che elenca beni e servizi ai quali è possibile applicare l'aliquota ridotta in conformità dell'articolo 98 della direttiva»;
    l'Agenzia delle entrate, con l'interpello n. 581 del 14 dicembre 2020, non sembra tenere conto delle recenti dichiarazioni contenute nella risposta all'interrogazione di cui sopra, anzi, sconfessa totalmente l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per le vendite di cibi da asporto o a domicilio negando, al contempo, che le operazioni possano qualificarsi come somministrazioni;
    nel parere prodotto dall'Agenzia è specificato, inoltre, che «nei casi di consumo dei prodotti presso i locali dell'Istante a seguito dell'ordine effettuato tramite l'Applicazione, si ritiene che l'operazione possa essere qualificata come una somministrazione di alimenti e bevande con applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento prevista dal n. 121), della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Diversamente, nei casi di asporto dei prodotti, qualora il consumo non avvenga presso i locali dell'Istante, le cessioni degli alimenti e delle bevande devono essere valutate separatamente dal punto di vista dell'applicazione dell'IVA e assoggettate ciascuna all'aliquota propria (ridotta o ordinaria), dovendosi altresì escludere che una delle cessioni di beni inserite nella confezione configuri un'operazione principale, agli effetti dell'IVA, rispetto alle altre cessioni»;
    ad avviso dei firmatari del presente atto, appare peraltro paradossale, irragionevole e strumentale la stessa asserzione dell'Amministrazione finanziaria nell'ammettere che «nell'ordinamento fiscale nazionale non esiste una compiuta definizione di somministrazione di alimenti e bevande che consente di individuare incontrovertibilmente tale tipologia di prestazioni di servizi»,

impegna il Governo

a chiarire con urgenza le problematiche sollevate dai sottoscrittori in ordine alle misure IVA di cui in premessa.
9/2828/13Tarantino, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo I del decreto in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia; in particolare, il protrarsi dello stato di emergenza ha avuto forti ripercussioni, soprattutto nel mondo del commercio;
    per motivi di contenimento dei rischi di contagio da COVID-19, il Governo ha previsto la chiusura anticipata di bar e ristoranti permettendo dopo le ore 18 unicamente il servizio da asporto; la scelta, inevitabilmente, ha inciso negativamente in termini di imposta sul valore aggiunto sul consumatore e, quindi sui cittadini già sufficientemente vessati;
    nondimeno, la confusione interpretativa potrebbe comportare per gli esercenti nelle cosiddette zone rosse, eventuali e ingiuste verifiche e/o sanzioni atteso che i medesimi potendo operare solo in modalità asporto, hanno ovviamente applicato l'IVA ridotta;
    nonostante, quindi, i diversi solleciti interpretativi, stante la situazione emergenziale, tutt'oggi sussiste una confusione applicativa in merito alle percentuali di Iva applicabili tra servizio al tavolo, pari al 10 per cento, e quella da asporto, pari al 22 per cento;
    nello specifico, i sottoscritti, già con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze, Atto Camera n. 5-05007 del 17 novembre 2020, chiedevano al Ministero dell'economia e delle finanze di allineare l'aliquota da asporto a quella da tavolo, considerata l'obbligatorietà di quest'ultima modalità a causa del perdurare della situazione emergenziale;
    in sede di replica, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa, ipso facto, ammetteva: «tenuto conto che la riduzione dei coperti per il rispetto degli stringenti vincoli igienico-sanitari per la somministrazione in loco degli alimenti, la vendita da asporto e la consegna a domicilio rappresentano modalità integrative mediante le quali i titolari dei suddetti esercizi possono svolgere la loro attività, anche se dotati di locali, strutture, personale e competenze astrattamente caratterizzanti lo svolgimento dell'attività di somministrazione, abitualmente svolta dagli stessi. Alla luce di quanto suesposto, entrambe le ipotesi possono rientrare nell'applicazione delle aliquote ridotte ai sensi del punto 12-bis o ai sensi del punto 1 dell'allegato III della direttiva IVA che elenca beni e servizi ai quali è possibile applicare l'aliquota ridotta in conformità dell'articolo 98 della direttiva»;
    l'Agenzia delle entrate, con l'interpello n. 581 del 14 dicembre 2020, non sembra tenere conto delle recenti dichiarazioni contenute nella risposta all'interrogazione di cui sopra, anzi, sconfessa totalmente l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per le vendite di cibi da asporto o a domicilio negando, al contempo, che le operazioni possano qualificarsi come somministrazioni;
    nel parere prodotto dall'Agenzia è specificato, inoltre, che «nei casi di consumo dei prodotti presso i locali dell'Istante a seguito dell'ordine effettuato tramite l'Applicazione, si ritiene che l'operazione possa essere qualificata come una somministrazione di alimenti e bevande con applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento prevista dal n. 121), della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Diversamente, nei casi di asporto dei prodotti, qualora il consumo non avvenga presso i locali dell'Istante, le cessioni degli alimenti e delle bevande devono essere valutate separatamente dal punto di vista dell'applicazione dell'IVA e assoggettate ciascuna all'aliquota propria (ridotta o ordinaria), dovendosi altresì escludere che una delle cessioni di beni inserite nella confezione configuri un'operazione principale, agli effetti dell'IVA, rispetto alle altre cessioni»,

impegna il Governo

a chiarire con urgenza le problematiche sollevate dai sottoscrittori in ordine alle misure IVA di cui in premessa.
9/2828/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Tarantino, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12-bis del decreto-legge in esame reca misure in materia di integrazione salariale;
    per far fronte alle conseguenze della pandemia da COVID-19, le aziende operanti nel comparto dell'aviazione hanno fatto prevalentemente ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015, come disciplinata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016;
    la CIGS per crisi aziendale ha una durata massima di 12 mesi, anche continuativi, e una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari ai 2/3 di quello già autorizzato come previsto all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
    dopo la sospensione dell'attività nello scalo di Firenze e la riduzione a livelli minimi dell'operatività dell'aeroporto di Pisa, quali conseguenze delle misure di contrasto al COVID-19, anche la società di gestione aeroportuale Toscana Aeroporti ha attivato la CIGS per i suoi 900 dipendenti circa; gli effetti di essa cesseranno il 31 marzo 2021 e senza una proroga specifica, in deroga a quanto evidenziato sopra, il futuro occupazionale dei predetti dipendenti è a rischio;
    tenuto conto che il trasporto aereo è uno dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi e considerate le più recenti stime sui tempi di ripartenza del settore secondo le quali nel 2021 il traffico passeggeri registrerà volumi inferiori, rispetto a quelli del 2019, tra il –63 per cento e il –50 per cento a seconda dei vari scenari,

impegna il Governo

a disporre la proroga di un anno della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per il settore dell'aviazione, così da consentire alle società di gestione aeroportuale come «Toscana Aeroporti» di salvaguardare i propri livelli occupazionali.
9/2828/14Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12-bis del decreto-legge in esame reca misure in materia di integrazione salariale;
    per far fronte alle conseguenze della pandemia da COVID-19, le aziende operanti nel comparto dell'aviazione hanno fatto prevalentemente ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015, come disciplinata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016;
    la CIGS per crisi aziendale ha una durata massima di 12 mesi, anche continuativi, e una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari ai 2/3 di quello già autorizzato come previsto all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
    dopo la sospensione dell'attività nello scalo di Firenze e la riduzione a livelli minimi dell'operatività dell'aeroporto di Pisa, quali conseguenze delle misure di contrasto al COVID-19, anche la società di gestione aeroportuale Toscana Aeroporti ha attivato la CIGS per i suoi 900 dipendenti circa; gli effetti di essa cesseranno il 31 marzo 2021 e senza una proroga specifica, in deroga a quanto evidenziato sopra, il futuro occupazionale dei predetti dipendenti è a rischio;
    tenuto conto che il trasporto aereo è uno dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi e considerate le più recenti stime sui tempi di ripartenza del settore secondo le quali nel 2021 il traffico passeggeri registrerà volumi inferiori, rispetto a quelli del 2019, tra il –63 per cento e il –50 per cento a seconda dei vari scenari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre la proroga di un anno della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per il settore dell'aviazione, così da consentire alle società di gestione aeroportuale come «Toscana Aeroporti» di salvaguardare i propri livelli occupazionali.
9/2828/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha istituito la continuità territoriale per la Sicilia; in attuazione di tale disposizione, sono stati imposti gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia (Palermo, Catania, Trapani) e quelli delle isole minori siciliane (Pantelleria e Lampedusa);
    i servizi aerei soggetti ad oneri di servizio pubblico soggiacciono comunque a talune imposte che, costituendo componenti di costo del biglietto, rimangono a carico dell'utente finale;
    tra le componenti di costo di un biglietto aereo rientrano le diverse addizionali spettanti, oltre che ai comuni aeroportuali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'interno (c.d. voce «HB» del biglietto);
    l'emergenza economica conseguente a quella sanitaria da Covid-19 impone l'adozione di misure specifiche di sostegno a favore dei cittadini siciliani e del loro diritto alla mobilità, il cui godimento è, per sua natura, pregiudicato dalla condizione di insularità; l'esenzione da qualunque imposizione, comprese le addizionali di spettanza dei ministeri, può costituire una valida misura di sostegno per i cittadini siciliani che si spostano regolarmente tra gli scali aeroporti della Sicilia e quelli delle isole minori,

impegna il Governo

a prevedere l'esenzione fiscale totale e la non debenza delle addizionali di spettanza dei ministeri per i biglietti per i servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia (Palermo, Catania, Trapani) e quelli delle isole minori siciliane (Pantelleria e Lampedusa).
9/2828/15Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha istituito la continuità territoriale per la Sicilia; in attuazione di tale disposizione, sono stati imposti gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia (Palermo, Catania, Trapani) e quelli delle isole minori siciliane (Pantelleria e Lampedusa);
    i servizi aerei soggetti ad oneri di servizio pubblico soggiacciono comunque a talune imposte che, costituendo componenti di costo del biglietto, rimangono a carico dell'utente finale;
    tra le componenti di costo di un biglietto aereo rientrano le diverse addizionali spettanti, oltre che ai comuni aeroportuali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'interno (c.d. voce «HB» del biglietto);
    l'emergenza economica conseguente a quella sanitaria da Covid-19 impone l'adozione di misure specifiche di sostegno a favore dei cittadini siciliani e del loro diritto alla mobilità, il cui godimento è, per sua natura, pregiudicato dalla condizione di insularità; l'esenzione da qualunque imposizione, comprese le addizionali di spettanza dei ministeri, può costituire una valida misura di sostegno per i cittadini siciliani che si spostano regolarmente tra gli scali aeroporti della Sicilia e quelli delle isole minori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione fiscale totale e la non debenza delle addizionali di spettanza dei ministeri per i biglietti per i servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia (Palermo, Catania, Trapani) e quelli delle isole minori siciliane (Pantelleria e Lampedusa).
9/2828/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene improrogabili misure per il sostegno ai settori economici maggiormente colpiti dalle misure restrittive adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2020 volte al contenimento del virus e alla tutela della salute dei cittadini;
    il servizio del trasporto collettivo con autobus – servizi non di linea (servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 218 del 2003) e servizi pubblici di linea non sovvenzionati (autolinee di competenza ministeriali di cui al decreto legislativo 285 del 2005 e autolinee di competenza regionale di cui al decreto legislativo 422 del 1997) è uno dei più fortemente colpiti dall'emergenza ancora in corso, perché di fatto è vittima di un vero e proprio blocco dell'attività trattandosi di un settore che si rivolge prevalentemente a un mercato turistico;
    le imprese del comparto hanno visto azzerarsi i propri fatturati e non hanno prospettive di ripartenza nel breve-medio termine e nonostante le dimensioni notevoli – 6.000 imprese, 25.000 posti di lavoro, 2,5 miliardi di fatturato annuo — il settore è stato quasi del tutto escluso dagli aiuti previsti dal Governo ad eccezion fatta per le azioni relative al recupero parziale del fatturato del solo mese di ottobre;
    l'articolo 6-bis (già articolo 12 del decreto-legge Ristori quater) prevede un incremento di 10 milioni di euro del Fondo istituito dall'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedendo tra i destinatari i soli bus scoperti (in Italia poco più di 100 vetture l'80 per cento delle quali appartenenti ad una sola azienda) lasciando di fatto fuori dalla misura le aziende di cui sopra che offrono lo stesso servizio con i bus coperti o con una dicitura fiscale diversa,

impegna il Governo

a valutare di inserire nel prossimo provvedimento utile l'intera categoria identificabile con i codici Ateco 493909 e 493100 tra i destinatari del suddetto Fondo, prevedendo altresì misure economiche di sostegno che possano davvero ristorare i guadagni persi dal comparto, quantificabili con i fatturati medi del settore in analogo semestre 2019.
9/2828/16Maccanti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene improrogabili misure per il sostegno ai settori economici maggiormente colpiti dalle misure restrittive adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2020 volte al contenimento del virus e alla tutela della salute dei cittadini;
    il servizio del trasporto collettivo con autobus – servizi non di linea (servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 218 del 2003) e servizi pubblici di linea non sovvenzionati (autolinee di competenza ministeriali di cui al decreto legislativo 285 del 2005 e autolinee di competenza regionale di cui al decreto legislativo 422 del 1997) è uno dei più fortemente colpiti dall'emergenza ancora in corso, perché di fatto è vittima di un vero e proprio blocco dell'attività trattandosi di un settore che si rivolge prevalentemente a un mercato turistico;
    le imprese del comparto hanno visto azzerarsi i propri fatturati e non hanno prospettive di ripartenza nel breve-medio termine e nonostante le dimensioni notevoli – 6.000 imprese, 25.000 posti di lavoro, 2,5 miliardi di fatturato annuo — il settore è stato quasi del tutto escluso dagli aiuti previsti dal Governo ad eccezion fatta per le azioni relative al recupero parziale del fatturato del solo mese di ottobre;
    l'articolo 6-bis (già articolo 12 del decreto-legge Ristori quater) prevede un incremento di 10 milioni di euro del Fondo istituito dall'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedendo tra i destinatari i soli bus scoperti (in Italia poco più di 100 vetture l'80 per cento delle quali appartenenti ad una sola azienda) lasciando di fatto fuori dalla misura le aziende di cui sopra che offrono lo stesso servizio con i bus coperti o con una dicitura fiscale diversa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure di sostegno agli operatori economici del settore indicato.
9/2828/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Maccanti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del testo in esame interviene al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso un Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
    con l'articolo 81 del decreto-legge 104 del 2020 (cosiddetto decreto «Agosto»), si sono rese ancora più appetibili le sponsorizzazioni a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;
    dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2020, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie (sponsorizzazioni incluse), a favore di tali soggetti del settore sportivo, potranno godere, in base all'articolo 81 citato, di un credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati;
    tuttavia, le condizioni e i limiti per beneficiare di questa misura sono del tutto preclusive per la maggior parte dei sodalizi in specie per quelli minori;
    infatti, per godere del credito d'imposta, l'investimento dovrà possedere le seguenti caratteristiche: l'importo complessivo non deve essere inferiore a 10 mila euro e deve essere rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche (di cui sopra) con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, prodotti in Italia, almeno pari a 150 mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
    risultano, invece, escluse in ogni caso le sponsorizzazioni e le spese pubblicitarie effettuate nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro loco, con particolari modalità di determinazione forfetaria sia del reddito imponibile che dell'IVA da versare, nonché l'esonero dagli adempimenti contabili;
    considerata l'importanza sociale e formativa per i giovani ed il ruolo che le attività minori potranno svolgere nel ritorno alla normalità post COVID-19 e valutato il rischio che i pesanti effetti del lock down possano pregiudicare definitivamente questi copri associativi minori,

impegna il Governo

adottare ulteriori iniziative normative al fine di garantire la prosecuzione della operatività della misura di cui all'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 oltre il 31 dicembre 2020 ampliandone la portata in favore dei soggetti oggi esclusi e di cui alle premesse.
9/2828/17Potenti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del testo in esame interviene al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso un Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
    con l'articolo 81 del decreto-legge 104 del 2020 (cosiddetto decreto «Agosto»), si sono rese ancora più appetibili le sponsorizzazioni a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;
    dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2020, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie (sponsorizzazioni incluse), a favore di tali soggetti del settore sportivo, potranno godere, in base all'articolo 81 citato, di un credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati;
    tuttavia, le condizioni e i limiti per beneficiare di questa misura sono del tutto preclusive per la maggior parte dei sodalizi in specie per quelli minori;
    infatti, per godere del credito d'imposta, l'investimento dovrà possedere le seguenti caratteristiche: l'importo complessivo non deve essere inferiore a 10 mila euro e deve essere rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche (di cui sopra) con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, prodotti in Italia, almeno pari a 150 mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
    risultano, invece, escluse in ogni caso le sponsorizzazioni e le spese pubblicitarie effettuate nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro loco, con particolari modalità di determinazione forfetaria sia del reddito imponibile che dell'IVA da versare, nonché l'esonero dagli adempimenti contabili;
    considerata l'importanza sociale e formativa per i giovani ed il ruolo che le attività minori potranno svolgere nel ritorno alla normalità post COVID-19 e valutato il rischio che i pesanti effetti del lock down possano pregiudicare definitivamente questi copri associativi minori,

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative al fine di garantire la prosecuzione della operatività della misura di cui all'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 oltre il 31 dicembre 2020 ampliandone la portata in favore dei soggetti oggi esclusi e di cui alle premesse.
9/2828/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Potenti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca agli articoli 32 e 32-bis autorizzazioni di spesa per indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di polizia, per il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali e per il Corpo della polizia penitenziaria, nonché per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate, in relazione alle attività aggiuntive relative all'emergenza COVID-19;
    i militari impiegati nel contingente di Strade Sicure sono stati chiamati a svolgere, durante le festività natalizie, un ulteriore sforzo a salvaguardia della sicurezza delle principali aree metropolitane del Paese sul territorio nazionale;
    in occasione della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2779/36 Ferrari, riformulato con il seguente impegno: «a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo, volte ad elevare il numero di ore di straordinario a favore del personale delle Forze armate impiegato nell'attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori provvedimenti, anche a carattere normativo, per elevare fino a 70 ore mensili pagate, il monte ore di straordinario a disposizione del personale delle Forze Armate impiegato nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico «Strade sicure», al fine di parificare il trattamento economico dei militari impiegati nel contingente con i valori e livelli del personale ivi impiegato appartenente alle Forze di Polizia e per garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica.
9/2828/18Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    l'intervento normativo in esame si pone quale obiettivo, in particolare, apprestare in sostegno alle attività economiche penalizzate dalle nuove misure restrittive adottate per affrontare la cosiddetta «seconda ondata» della pandemia da COVID-19;
    il decreto-legge lascia però tuttora scoperti taluni settori rilevanti;
    in particolare, è stata segnalata l'esclusione del codice ATECO 477130, relativo al «commercio biancheria, camiceria e maglieria» dal novero delle attività aventi diritto ai contributi a fondo perduto;
    il settore è composto sovente da piccole attività familiari, che si sono viste private di gran parte delle risorse necessarie al proprio sostentamento;
    inoltre, le attività che si occupano della commercializzazione di tali articoli non sono che lo sbocco finale di una filiera molto importante dal punto di vista economico, che rappresenta altresì una bandiera del Made in Italy;
    il settore, peraltro, non è certo insignificante dal punto di vista occupazionale e, dunque, la definitiva chiusura di tali attività non può che avere effetti negativi dal punto di vista della perdita di numerosi posti di lavoro;
    risulta, altresì, l'esclusione del codice 467720, relativo al «Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)», settore di indubbia rilevanza per lo sviluppo della cosiddetta economia circolare, fondamentale per la tutela dell'ambiente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre adeguate misure di sostegno a beneficio dei soggetti esercenti l'attività di «commercio biancheria, camiceria e maglieria» e di «Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)», estendendo a costoro la possibilità di accedere a contributi a fondo perduto.
9/2828/19Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    l'intervento normativo in esame si pone quale obiettivo, in particolare, apprestare in sostegno alle attività economiche penalizzate dalle nuove misure restrittive adottate per affrontare la cosiddetta «seconda ondata» della pandemia da COVID-19;
    il decreto-legge lascia però tuttora scoperti taluni settori rilevanti;
    in particolare, è stata segnalata l'esclusione del codice ATECO 477130, relativo al «commercio biancheria, camiceria e maglieria» dal novero delle attività aventi diritto ai contributi a fondo perduto;
    il settore è composto sovente da piccole attività familiari, che si sono viste private di gran parte delle risorse necessarie al proprio sostentamento;
    inoltre, le attività che si occupano della commercializzazione di tali articoli non sono che lo sbocco finale di una filiera molto importante dal punto di vista economico, che rappresenta altresì una bandiera del Made in Italy;
    il settore, peraltro, non è certo insignificante dal punto di vista occupazionale e, dunque, la definitiva chiusura di tali attività non può che avere effetti negativi dal punto di vista della perdita di numerosi posti di lavoro;
    risulta, altresì, l'esclusione del codice 467720, relativo al «Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)», settore di indubbia rilevanza per lo sviluppo della cosiddetta economia circolare, fondamentale per la tutela dell'ambiente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre adeguate misure di sostegno a beneficio dei soggetti esercenti l'attività di «commercio biancheria, camiceria e maglieria» e di «Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)».
9/2828/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    l'intervento normativo in esame si pone quale obiettivo, in particolare, apprestare un sostegno alle attività economiche penalizzate dalle nuove misure restrittive adottate per affrontare la cosiddetta «seconda ondata» della pandemia da COVID-19;
    il decreto-legge lascia però tuttora scoperti taluni settori rilevanti;
    in particolare, non risultano misure a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996;
    i liberi professionisti, tuttavia, continuano a risentire pesantemente degli effetti economici dell'emergenza sanitaria in corso;
    è infatti evidente, infatti, che l'attività ed i proventi dei liberi professionisti sono strettamente connessi ed influenzati dall'attività dei rispettivi clienti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre adeguate misure di sostegno a beneficio dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, estendendo a tali soggetti la possibilità di accedere a contributi a fondo perduto.
9/2828/20Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    l'intervento normativo in esame si pone quale obiettivo, in particolare, apprestare un sostegno alle attività economiche penalizzate dalle nuove misure restrittive adottate per affrontare la cosiddetta «seconda ondata» della pandemia da COVID-19;
    il decreto-legge lascia però tuttora scoperti taluni settori rilevanti;
    in particolare, non risultano misure a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996;
    i liberi professionisti, tuttavia, continuano a risentire pesantemente degli effetti economici dell'emergenza sanitaria in corso;
    è infatti evidente, infatti, che l'attività ed i proventi dei liberi professionisti sono strettamente connessi ed influenzati dall'attività dei rispettivi clienti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre adeguate misure di sostegno a beneficio dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996.
9/2828/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    l'intervento normativo in esame si pone quale obiettivo, in particolare, apprestare un sostegno alle attività economiche penalizzate dalle nuove misure restrittive adottate per affrontare la cosiddetta «seconda ondata» della pandemia da COVID-19;
    l'entità dei contributi a fondo perduto previsti non appare tuttavia sufficiente a soddisfare le ingenti perdite subite dalle attività che operano nel particolare contesto delle località del turismo invernale;
    la sospensione dell'attività delle stazioni sciistiche rischia infatti di aggravare la situazione economica di territori già in difficoltà, in cui il turismo invernale, con tutte le attività connesse, rappresenta la principale fonte di sostentamento;
    occorre altresì evitare che la seconda ondata della pandemia da COVID-19 assesti il colpo finale ai piccoli comuni montani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre ulteriori e più significative misure di sostegno a favore delle attività economiche che operano nel particolare contesto delle località del turismo invernale, con il fine preminente di evitare lo spopolamento dei comuni montani.
9/2828/21Sorte, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    l'intervento normativo in esame si pone quale obiettivo, in particolare, apprestare un sostegno alle attività economiche penalizzate dalle nuove misure restrittive adottate per affrontare la cosiddetta «seconda ondata» della pandemia da COVID-19;
    tra le attività maggiormente colpite dall'attuale contesto economico rientra l'intero settore dell’automotive;
    sono stati recentemente diffusi i dati delle nuove immatricolazioni dello scorso mese di novembre, che hanno evidenziato un calo dell'8,3 per cento su base annua;
    il comparto automotive conta, considerando tutto l'indotto, oltre 250.000 addetti e, prima dell'emergenza sanitaria, vantava un fatturato complessivo di oltre 100 miliardi di euro; è dunque notevole il contributo del settore al PIL ed all'occupazione;
    risulta quindi di tutta evidenza la necessità di apprestare idonee misure di sostegno ad un settore di una tale importanza sul piano produttivo ed occupazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre di adeguate misure di sostegno a beneficio del settore automotive, colpito in modo dirompente dalle conseguenze economiche della pandemia in corso, che consentano in particolare di salvaguardare i livelli occupazionali ed evitare un ulteriore calo del PIL.
9/2828/22Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 prevede norme in materia di IMU;
    una misura del Governo contenuta nella legge di bilancio 2020, impone alle Aler e IACP di pagare, da quest'anno, l'IMU ai comuni, non solo sugli appartamenti regolarmente assegnati ma anche sugli alloggi sfitti;
    in attuazione della nuova norma, le Aler della regione Lombardia, si trovano a pagare 9,7 milioni di euro in più, rispetto all'anno scorso, in un contesto reso ancora più difficile a causa della elevata morosità dovuta all'emergenza COVID-19;
    nell'attuale crisi economica il mantenimento di tale misura, non farebbe che «complicare» la vita ai territori ma anche agli inquilini, con conseguenze sociali difficilmente prevedibili;
    infatti, tale scelta danneggia non solo l'edilizia popolare in generale ma anche gli inquilini che si troveranno a subire tutte le conseguenze di quella che si prospetta come una «nuova tassa», ricadente sulla parte dei costi variabili e, alla fine, sulle manutenzioni degli alloggi che verranno differite o posticipate, non essendo l'intenzione da parte dell'Aler di aumentare i canoni e le spese dirette;
    i comuni non pagano tuttora l'IMU sugli alloggi sfitti e, pertanto, manca anche un criterio di congruità su immobili della stessa categoria,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo per correggere la misura esposta in premessa, modificando il comma 759 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, e prevedendo l'esenzione dell'IMU per gli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, che risultano sfitti o in corso di assegnazione o in corso di manutenzione o recupero edilizio o in corso di sfratto per occupazione abusiva, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, anche tenendo conto delle difficoltà che riscontrano tali enti a causa della elevata morosità dovuta all'emergenza COVID-19.
9/2828/23Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-quater reca disposizioni per i territori colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017;
    i cittadini terremotati stanno vivendo una doppia emergenza, essendo sottoposti all'emergenza pandemica da COVID-19, sovrapposta all'emergenza già in essere a causa dei ritardi verificatisi per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016-2017;
    in tale particolare situazione sopraggiunge una delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ARERA) in cui viene specificato che non saranno prorogate oltre la scadenza del 31 dicembre 2020 le agevolazioni previste dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni, che applicano la fatturazione dei costi delle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), esclusivamente sulla base dei consumi effettivi;
    nonostante il ridotto ammontare delle altre componenti tariffarie della bolletta rispetto ai costi effettivi non si ritiene congruo caricare di ulteriori costi i cittadini terremotati che ancora vivono nelle abitazioni di emergenza in una situazione economica e sociale di estremo disagio, aggravata dalle restrizioni imposte dall'emergenza COVID-19,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché le agevolazioni previste dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ARERA) 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni, che prevedono il pagamento dei soli consumi effettivi per le utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2015, possono essere prorogate fino al completamento della ricostruzione.
9/2828/24(Versione corretta)Marchetti, Patassini, Bellachioma, Basini, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-quater reca disposizioni per i territori colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017;
    i cittadini terremotati stanno vivendo una doppia emergenza, essendo sottoposti all'emergenza pandemica da COVID-19, sovrapposta all'emergenza già in essere a causa dei ritardi verificatisi per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016-2017;
    in tale particolare situazione sopraggiunge una delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ARERA) in cui viene specificato che non saranno prorogate oltre la scadenza del 31 dicembre 2020 le agevolazioni previste dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni, che applicano la fatturazione dei costi delle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), esclusivamente sulla base dei consumi effettivi;
    nonostante il ridotto ammontare delle altre componenti tariffarie della bolletta rispetto ai costi effettivi non si ritiene congruo caricare di ulteriori costi i cittadini terremotati che ancora vivono nelle abitazioni di emergenza in una situazione economica e sociale di estremo disagio, aggravata dalle restrizioni imposte dall'emergenza COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare iniziative affinché le agevolazioni previste dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ARERA) 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni, che prevedono il pagamento dei soli consumi effettivi per le utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2015, possono essere prorogate fino al completamento della ricostruzione.
9/2828/24(Versione corretta – Testo modificato nel corso della seduta)Marchetti, Patassini, Bellachioma, Basini, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-quater reca disposizioni per i territori colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017;
    l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, cosiddetto «decreto Agosto» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dispone sgravi contributivi del 30 per cento per il personale delle aziende nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
    ai fini della riduzione dei divari territoriali, il comma 2 del citato articolo 27, prevede l'emanazione di un decreto interministeriale diretto ad individuare le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socioeconomico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma;
    l'area dei cratere del terremoto del Centro Italia del 2016-2017, che ricomprende comuni delle regioni Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio e che è ancora alle prese con la ricostruzione e la ripresa sociale ed economica, ulteriormente ritardate dall'emergenza COVID-19, rischia di ritrovarsi in una posizione di forte svantaggio dal punto di vista occupazionale e degli investimenti rispetto ad altre zone attigue che hanno ricevuto i ristori per l'emergenza da COVID-19;
    si tratta infatti di zone che confinano in buona parte e sono comunque adiacenti ad aree geografiche beneficiarie degli sgravi previsti dal cosiddetto «decreto Agosto»;
    le regioni Umbria e Marche nella programmazione dell'Unione europea per il periodo 2021 2027 sono state retrocesse da regioni più ricche a regioni in transizione a causa di un PIL regionale pro capite tra il 75 per cento ed il 100 per cento della media UE, raggiungendo la vicina regione Abruzzo. Le Marche in particolare hanno sofferto un profonda crisi del comparto manifatturiero, riconosciuta dal 2010 dall'istituzione delle aree di crisi industriale complessa del distretto pelli calzature fermano maceratese, del distretto industriale della valle del Tronto Piceno e del distretto del bianco ex gruppo A. Merloni; è evidente come l'assenza di misure decontributive analoghe a quelle vigenti nella confinante regione Abruzzo potrebbe esercitare un effetto distorsivo sulle scelte localizzative delle aziende interessate ad investire nei territori delle aree di crisi ed in particolare nel cratere del sisma 2016-2017;
    lasciare le zone dell'area del cratere sismico fuori da queste fondamentali agevolazioni fiscali costituirebbe un altro duro colpo per la già affannosa ripresa economica e sarebbe concreto il rischio che si possano preferire o privilegiare altre zone confinanti, non solo per stabilirvi nuovi insediamenti produttivi ma anche per spostarvi quelli preesistenti;
    l'inserimento, invece, dei territori terremotati dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e delle aree di crisi industriale complessa della regione Marche e delle regioni contigue Umbria e Lazio tra le aree beneficiarie degli sgravi previsti dal decreto Agosto, rappresenterebbe una notevole occasione per lo sviluppo del territorio,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, dirette ad estendere i benefici delle misure decontributive, previste dall'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020 per il Sud, anche alle aziende localizzate nel cratere del sisma 2016-2017 ed in tutte le aree di crisi industriale complessa delle regioni interessate da tali eventi sismici, anche prevedendo la proroga della mobilità in deroga e della naspi per i lavoratori di tali aree di crisi, allo scopo di contribuire a superare la crisi lavorativa, aziendale e occupazionale ed effetti distorsivi sulle scelte localizzative delle aziende interessate ad investire, tenendo conto di tali territori negli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.
9/2828/25Patassini, Bellachioma, Basini, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Marchetti, Lucentini, Paolini, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-quater reca disposizioni per i territori colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017;
    l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, cosiddetto «decreto Agosto» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dispone sgravi contributivi del 30 per cento per il personale delle aziende nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
    ai fini della riduzione dei divari territoriali, il comma 2 del citato articolo 27, prevede l'emanazione di un decreto interministeriale diretto ad individuare le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socioeconomico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma;
    l'area dei cratere del terremoto del Centro Italia del 2016-2017, che ricomprende comuni delle regioni Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio e che è ancora alle prese con la ricostruzione e la ripresa sociale ed economica, ulteriormente ritardate dall'emergenza COVID-19, rischia di ritrovarsi in una posizione di forte svantaggio dal punto di vista occupazionale e degli investimenti rispetto ad altre zone attigue che hanno ricevuto i ristori per l'emergenza da COVID-19;
    si tratta infatti di zone che confinano in buona parte e sono comunque adiacenti ad aree geografiche beneficiarie degli sgravi previsti dal cosiddetto «decreto Agosto»;
    le regioni Umbria e Marche nella programmazione dell'Unione europea per il periodo 2021 2027 sono state retrocesse da regioni più ricche a regioni in transizione a causa di un PIL regionale pro capite tra il 75 per cento ed il 100 per cento della media UE, raggiungendo la vicina regione Abruzzo. Le Marche in particolare hanno sofferto un profonda crisi del comparto manifatturiero, riconosciuta dal 2010 dall'istituzione delle aree di crisi industriale complessa del distretto pelli calzature fermano maceratese, del distretto industriale della valle del Tronto Piceno e del distretto del bianco ex gruppo A. Merloni; è evidente come l'assenza di misure decontributive analoghe a quelle vigenti nella confinante regione Abruzzo potrebbe esercitare un effetto distorsivo sulle scelte localizzative delle aziende interessate ad investire nei territori delle aree di crisi ed in particolare nel cratere del sisma 2016-2017;
    lasciare le zone dell'area del cratere sismico fuori da queste fondamentali agevolazioni fiscali costituirebbe un altro duro colpo per la già affannosa ripresa economica e sarebbe concreto il rischio che si possano preferire o privilegiare altre zone confinanti, non solo per stabilirvi nuovi insediamenti produttivi ma anche per spostarvi quelli preesistenti;
    l'inserimento, invece, dei territori terremotati dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e delle aree di crisi industriale complessa della regione Marche e delle regioni contigue Umbria e Lazio tra le aree beneficiarie degli sgravi previsti dal decreto Agosto, rappresenterebbe una notevole occasione per lo sviluppo del territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, di adottare le opportune iniziative, nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, dirette ad estendere i benefici delle misure decontributive, previste dall'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020 per il Sud, anche alle aziende localizzate nel cratere del sisma 2016-2017 ed in tutte le aree di crisi industriale complessa delle regioni interessate da tali eventi sismici, anche prevedendo la proroga della mobilità in deroga e della naspi per i lavoratori di tali aree di crisi, allo scopo di contribuire a superare la crisi lavorativa, aziendale e occupazionale ed effetti distorsivi sulle scelte localizzative delle aziende interessate ad investire, tenendo conto di tali territori negli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.
9/2828/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Patassini, Bellachioma, Basini, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Marchetti, Lucentini, Paolini, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge prevede ristori e contributi a fondo perduto per gli operatori economici, imprese e persone fisiche interessati dalle misure restrittive imposte per l'emergenza da COVID-19;
    con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza a livello nazionale per i territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, nella regione Piemonte, e della provincia di Imperia, nella regione Liguria, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020;
    il Governo ha riconosciuto la grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, tenendo conto dell'isolamento di alcune località, l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni e la perdita di vite umane;
    le precipitazioni hanno provocato molti movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché alla rete dei servizi essenziali;
    per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni e la messa in sicurezza dei territori e delle strutture è stato deciso un primo stanziamento di 22 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali, di cui 15 milioni destinati alla regione Piemonte e 7 milioni destinati alla regione Liguria;
    con successiva ordinanza del 9 novembre 2020, sono stati nominati Commissari delegati i Presidenti delle due regioni, ciascuno per il proprio territorio, e sono stati definiti i contributi e le norme derogatorie per fronteggiare la prima emergenza;
    il Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, nel decidere le prime risorse per le zone colpite dalle calamità ha anche stabilito che successivamente, sulla base dell'ulteriore ricognizione delle risorse necessarie per far fronte agli interventi da parte delle regioni, verrebbe valutata l'adozione di ulteriori misure;
    a tutt'oggi, a due mesi e mezzo dall'evento calamitoso, non risultano ancora previste da parte del Governo ulteriori misure e indennizzi per le persone e aziende colpite dagli eccezionali eventi meteorologici;
    il rischio concreto è che centinaia di negozi, attività commerciali e artigianali decidano, in questa particolare emergenza sanitaria, di chiudere per sempre le attività, non avendo una liquidità immediata per fronteggiare i danni e le perdite dovute all'alluvione del 2 e 3 ottobre scorso, con gravi perdite anche di posti di lavoro;
    il Governo avrebbe potuto prevedere nel presente decreto una maggiorazione delle percentuali di ristoro e contributi ivi previsti allo scopo di far fronte nell'immediato ai danni subiti dai cittadini e imprese delle province della Liguria e Piemonte colpite dalle avversità atmosferiche, ma non sono stati approvati simili iniziative nonostante la presenza di un emendamento di tale contenuto al Senato;
    peraltro gli enti territoriali interessati hanno bisogno di finanziamenti specifici e semplificazioni normative per affrontare il ripristino delle opere pubbliche danneggiate e le situazioni di dissesto idrogeologico, di sistemazione dei versanti franati e di pulizia dei fiumi, con interventi strutturali e strategie politiche rivolte anche alla prevenzione e alla cura del territorio per evitare il ripetersi di simili eventi catastrofici,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti urgenti per la corresponsione di indennizzi e sostegni alle persone e alle aziende colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nelle regioni Piemonte e Liguria, e per prevedere finanziamenti specifici e semplificazioni normative per gli enti territoriali che devono affrontare il ripristino delle opere pubbliche danneggiate e le situazioni di dissesto idrogeologico presenti sul territorio, anche per evitare il ripetersi di simili eventi catastrofici, anche in considerazione dell'aggravamento della situazione in relazione all'emergenza COVID-19.
9/2828/26Di Muro, Foscolo, Rixi, Viviani, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge prevede ristori e contributi a fondo perduto per gli operatori economici, imprese e persone fisiche interessati dalle misure restrittive imposte per l'emergenza da COVID-19;
    con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza a livello nazionale per i territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, nella regione Piemonte, e della provincia di Imperia, nella regione Liguria, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020;
    il Governo ha riconosciuto la grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, tenendo conto dell'isolamento di alcune località, l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni e la perdita di vite umane;
    le precipitazioni hanno provocato molti movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché alla rete dei servizi essenziali;
    per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni e la messa in sicurezza dei territori e delle strutture è stato deciso un primo stanziamento di 22 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali, di cui 15 milioni destinati alla regione Piemonte e 7 milioni destinati alla regione Liguria;
    con successiva ordinanza del 9 novembre 2020, sono stati nominati Commissari delegati i Presidenti delle due regioni, ciascuno per il proprio territorio, e sono stati definiti i contributi e le norme derogatorie per fronteggiare la prima emergenza;
    il Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, nel decidere le prime risorse per le zone colpite dalle calamità ha anche stabilito che successivamente, sulla base dell'ulteriore ricognizione delle risorse necessarie per far fronte agli interventi da parte delle regioni, verrebbe valutata l'adozione di ulteriori misure;
    a tutt'oggi, a due mesi e mezzo dall'evento calamitoso, non risultano ancora previste da parte del Governo ulteriori misure e indennizzi per le persone e aziende colpite dagli eccezionali eventi meteorologici;
    il rischio concreto è che centinaia di negozi, attività commerciali e artigianali decidano, in questa particolare emergenza sanitaria, di chiudere per sempre le attività, non avendo una liquidità immediata per fronteggiare i danni e le perdite dovute all'alluvione del 2 e 3 ottobre scorso, con gravi perdite anche di posti di lavoro;
    il Governo avrebbe potuto prevedere nel presente decreto una maggiorazione delle percentuali di ristoro e contributi ivi previsti allo scopo di far fronte nell'immediato ai danni subiti dai cittadini e imprese delle province della Liguria e Piemonte colpite dalle avversità atmosferiche, ma non sono stati approvati simili iniziative nonostante la presenza di un emendamento di tale contenuto al Senato;
    peraltro gli enti territoriali interessati hanno bisogno di finanziamenti specifici e semplificazioni normative per affrontare il ripristino delle opere pubbliche danneggiate e le situazioni di dissesto idrogeologico, di sistemazione dei versanti franati e di pulizia dei fiumi, con interventi strutturali e strategie politiche rivolte anche alla prevenzione e alla cura del territorio per evitare il ripetersi di simili eventi catastrofici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti urgenti per la corresponsione di indennizzi e sostegni alle persone e alle aziende colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nelle regioni Piemonte e Liguria, e per prevedere finanziamenti specifici e semplificazioni normative per gli enti territoriali che devono affrontare il ripristino delle opere pubbliche danneggiate e le situazioni di dissesto idrogeologico presenti sul territorio, anche per evitare il ripetersi di simili eventi catastrofici, anche in considerazione dell'aggravamento della situazione in relazione all'emergenza COVID-19.
9/2828/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Muro, Foscolo, Rixi, Viviani, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge prevede ristori e contributi a fondo perduto per gli operatori economici, imprese e persone fisiche interessati dalle misure restrittive imposte per l'emergenza da COVID-19;
    con deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza a livello nazionale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro;
    l'ondata di maltempo del 28 novembre scorso ha colpito duramente la provincia di Nuoro in Sardegna ed in particolare ha devastato il comune di Bitti, provocando morti e danni ingenti in infrastrutture, edifici pubblici e privati, beni mobili, aziende agricole e attività economiche di privati cittadini e imprese, di cui sono in corso le stime dei danni;
    per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile, a seguito della valutazione speditiva svolta dal Consiglio dei ministri, sono stati stanziati 2 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali;
    il Consiglio dei ministri ha anche previsto la possibilità di una seconda delibera per il completamento delle attività emergenziali o per la riduzione del rischio residuo, all'esito di ulteriori approfondimenti sulla situazione emergenziale,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti urgenti per lo stanziamento delle risorse occorrenti dirette a garantire efficacia e tempestività agli interventi di riparazione, ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici e privati, nonché di ristoro ai privati per i danni subiti al proprio patrimonio immobiliare e mobiliare registrato, nonché alle proprie attività economiche, conseguenti agli eventi atmosferici calamitosi del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della provincia di Nuoro, in particolare il territorio del comune di Bitti, nella regione Sardegna, anche in considerazione dell'aggravamento della situazione in relazione all'emergenza Covid.
9/2828/27Zoffili, De Martini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge prevede ristori e contributi a fondo perduto per gli operatori economici, imprese e persone fisiche interessati dalle misure restrittive imposte per l'emergenza da COVID-19;
    con deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza a livello nazionale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro;
    l'ondata di maltempo del 28 novembre scorso ha colpito duramente la provincia di Nuoro in Sardegna ed in particolare ha devastato il comune di Bitti, provocando morti e danni ingenti in infrastrutture, edifici pubblici e privati, beni mobili, aziende agricole e attività economiche di privati cittadini e imprese, di cui sono in corso le stime dei danni;
    per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile, a seguito della valutazione speditiva svolta dal Consiglio dei ministri, sono stati stanziati 2 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali;
    il Consiglio dei ministri ha anche previsto la possibilità di una seconda delibera per il completamento delle attività emergenziali o per la riduzione del rischio residuo, all'esito di ulteriori approfondimenti sulla situazione emergenziale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti urgenti per lo stanziamento delle risorse occorrenti dirette a garantire efficacia e tempestività agli interventi di riparazione, ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici e privati, nonché di ristoro ai privati per i danni subiti al proprio patrimonio immobiliare e mobiliare registrato, nonché alle proprie attività economiche, conseguenti agli eventi atmosferici calamitosi del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della provincia di Nuoro, in particolare il territorio del comune di Bitti, nella regione Sardegna, anche in considerazione dell'aggravamento della situazione in relazione all'emergenza Covid.
9/2828/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Zoffili, De Martini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 31-undecies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in materia di infrastrutture stradali;
    tale articolo apporta modifiche al quadro normativo delineato dall'articolo 13-bis comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ed è volto a regolare l'affidamento di concessioni autostradali scadute e, in particolare, di quella relativa all'autostrada A22 Brennero-Modena, con una nuova disciplina per le operazioni azionarie connesse alle nuove concessioni;
    il comma 719, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, è intervenuta sulla disciplina relativa all'affidamento della concessione autostradale concernente l'autostrada A22 Brennero-Modena, prevedendo il differimento dal 30 novembre 2018 al 30 giugno 2020 del termine per la stipula, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli atti convenzionali di concessione;
    tale termine è stato poi prorogato dal comma 4-quinquies, dell'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha spostato di tre mesi il termine del 30 giugno 2020, portandolo al 30 settembre 2020, e ulteriormente prorogato dal comma 1, dell'articolo 94, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al 29 dicembre 2020;
    al fine di supportare l'istruttoria necessaria alla modifica dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, risulta indispensabile istituire un tavolo tecnico, a cui prendano parte rappresentanti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della Società Autostrada del Brennero Spa e degli enti territoriali soci di tale società,

impegna il Governo

a prorogare al 30 giugno 2021 il termine per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena e, al fine di supportare l'istruttoria necessaria alla modifica dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, ad istituire un tavolo tecnico, a cui prendano parte rappresentanti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della società Autostrada del Brennero Spa e degli enti territoriali soci di tale società.
9/2828/28Valbusa, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Coin, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paolin, Pretto, Racchella, Stefani, Vallotto, Zordan, Dara, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive e inseriti nell'allegato 1 del decreto, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
    il comparto «Moda» rappresenta in Italia la seconda economia del Paese e ha un sistema di redditività completamente diverso dagli altri settori produttivi in quanto opera stagionalmente, legando la propria attività alle collezioni Primavera/Estate ed Autunno/Inverno;
    gli showroom multibrand sono parte integrante della filiera del tessile-abbigliamento e rappresentano un importante un tassello tra produzione e vendita al dettaglio degli «articoli moda» con un fatturato rivolto al 70 per cento verso i mercati esteri;
    dal raffronto sulla redditività degli showroom negli anni 2020 e 2021 si stima per il prossimo anno un fortissimo calo di fatturato relativo alle mancate vendite del 2020, ascrivibili soprattutto all'assenza di turisti stranieri in Italia ed in particolare a Milano. Il giro economico degli showroom multibrand è molto lungo ed i pagamenti delle relative spettanze avvengono dai 12 ai 15 mesi dal momento in cui si perfeziona la vendita: questo lungo «giro economico» richiede, pertanto, disposizioni specifiche e mirate nell'individuazione dei parametri per eventuali ristori delle perdite subite da questo importante settore commerciale; per almeno 3 o 4 stagioni si prevede un afflusso molto basso di clienti dall'estero e per poter raggiungere, concludere e consegnare gli ordini ai clienti a distanza, servono strumenti tecnologici e importanti investimenti per l'ammodernamento digitale degli showroom;
    sarebbe pertanto utile estendere le misure di sostegno economico, messe in campo dal Governo per indennizzare le imprese per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica, anche al comparto degli showroom multibrand prevedendo eventualmente anche un apposito fondo per la digitalizzazione del settore e, al contempo, si dovrebbero introdurre incentivi fiscali che possano supportare queste realtà commerciali, quali ad esempio un credito di imposta sulle somme corrisposte a titolo di canoni di affitto dei locali adibiti alla vendita che, per chi svolge questa attività, sono particolarmente onerosi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative per supportare il comparto degli showroom multibrand, oggi fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal fortissimo calo di presenze di clienti stranieri nel nostro Paese.
9/2828/29Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive e inseriti nell'allegato 1 del decreto, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
    il comparto «Moda» rappresenta in Italia la seconda economia del Paese e ha un sistema di redditività completamente diverso dagli altri settori produttivi in quanto opera stagionalmente, legando la propria attività alle collezioni Primavera/Estate ed Autunno/Inverno;
    gli showroom multibrand sono parte integrante della filiera del tessile-abbigliamento e rappresentano un importante un tassello tra produzione e vendita al dettaglio degli «articoli moda» con un fatturato rivolto al 70 per cento verso i mercati esteri;
    dal raffronto sulla redditività degli showroom negli anni 2020 e 2021 si stima per il prossimo anno un fortissimo calo di fatturato relativo alle mancate vendite del 2020, ascrivibili soprattutto all'assenza di turisti stranieri in Italia ed in particolare a Milano. Il giro economico degli showroom multibrand è molto lungo ed i pagamenti delle relative spettanze avvengono dai 12 ai 15 mesi dal momento in cui si perfeziona la vendita: questo lungo «giro economico» richiede, pertanto, disposizioni specifiche e mirate nell'individuazione dei parametri per eventuali ristori delle perdite subite da questo importante settore commerciale; per almeno 3 o 4 stagioni si prevede un afflusso molto basso di clienti dall'estero e per poter raggiungere, concludere e consegnare gli ordini ai clienti a distanza, servono strumenti tecnologici e importanti investimenti per l'ammodernamento digitale degli showroom;
    sarebbe pertanto utile estendere le misure di sostegno economico, messe in campo dal Governo per indennizzare le imprese per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica, anche al comparto degli showroom multibrand prevedendo eventualmente anche un apposito fondo per la digitalizzazione del settore e, al contempo, si dovrebbero introdurre incentivi fiscali che possano supportare queste realtà commerciali, quali ad esempio un credito di imposta sulle somme corrisposte a titolo di canoni di affitto dei locali adibiti alla vendita che, per chi svolge questa attività, sono particolarmente onerosi,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di valutare l'opportunità di adottare, per le esigenze illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative per supportare il comparto degli showroom multibrand, oggi fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal fortissimo calo di presenze di clienti stranieri nel nostro Paese.
9/2828/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del cosiddetto decreto «Ristori», prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per il tramite di Simest Spa che vede come beneficiari gli enti fieristici italiani costituiti in forma di società di capitale e le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale volto a ristorare i costi fissi sostenuti dal 1o marzo 2020 che non siano coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo;
    la misura è stata ritenuta opportuna, come si legge nella relazione illustrativa al decreto, in considerazione del carattere sistemico che assume il settore fieristico nell'ambito della strategia di internazionalizzazione del sistema economico italiano;
    le imprese del settore in questione hanno sofferto nell'esercizio 2020 l'annullamento degli eventi fieristici organizzati rimanendo incise di tutti i costi fissi correlati all'organizzazione delle manifestazioni in programma generando nei propri conti economici rilevanti perdite d'esercizio con conseguenti problematiche di carattere economico e finanziario;
    la norma rimanda, ai fini della concessione dell'agevolazione, al «rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato» che, vanno individuate nelle misure previste al paragrafo 3.12 inserite con l'ultimo aggiornamento del « temporary framework» per gli aiuti di Stato emanato dalla Commissione europea e che prevedono forme di sostegno a ristoro dei costi fissi non coperti per le imprese per le quali la pandemia COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale;
    il contributo a fondo perduto previsto dal citato articolo 6 riveste vitale importanza per le aziende operanti nel settore fieristico e pari rilevanza assume anche la tempistica con cui queste imprese potranno ricevere il contributo previsto,

impegna il Governo

a provvedere con la massima urgenza ad ogni adempimento attuativo della misura di contribuzione a fondo perduto a favore di enti ed organizzatori fieristici prevista dall'articolo 6 del decreto in esame, assicurando la massima celerità nella tempistica dell'iter di notifica alla Commissione europea e la piena applicazione del paragrafo 3.12 del Temporary Framework, indispensabile per garantire l'efficacia della misura rispetto a questo settore economico particolarmente colpito.
9/2828/30Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive e inseriti, in ragione del codice ATECO di appartenenza, nell'allegato 1 del decreto, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
    il sistema dei ristori attraverso i codici ATECO non è riuscito a dare una risposta adeguata ai settori produttivi fortemente danneggiati dal primo lockdown e dalle successive misure restrittive introdotte dai recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, escludendo nei fatti diverse categorie e intere filiere dalle misure di sostegno messe in campo dal Governo; l'attuale situazione purtroppo non consente previsioni ottimistiche per i prossimi mesi e le ricadute della pandemia produrranno gravissimi effetti sul sistema produttivo del Paese prima di registrare una reale ripresa, nella migliore delle ipotesi, nel 2022;
    da più parti gli addetti ai lavori e le associazioni di categoria hanno chiesto un cambio di passo del Governo nelle politiche di supporto alle imprese prevedendo degli indennizzi in base all'effettiva riduzione del fatturato rispetto all'anno precedente, o comunque rispetto al periodo precedente l'emergenza epidemiologica, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza. Sarebbe inoltre opportuno riconoscere un rimborso dei costi fissi per quelle imprese che nonostante gli scarsi rendimenti non hanno sospeso l'attività: si pensi ad esempio alle categorie legate al commercio al dettaglio di diversi settori quali quello della moda, alla filiera del turismo da sempre strategica per il nostro Paese e, in genere, a tutti gli esercizi commerciali dei centri storici, soprattutto delle città d'arte, che dai primi mesi dell'anno non riescono a far fronte alle spese correnti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative per supportare, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza, tutte le filiere penalizzate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal fortissimo calo di presenze di clienti e turisti stranieri nel nostro bel Paese.
9/2828/31Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive e inseriti, in ragione del codice ATECO di appartenenza, nell'allegato 1 del decreto, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
    il sistema dei ristori attraverso i codici ATECO non è riuscito a dare una risposta adeguata ai settori produttivi fortemente danneggiati dal primo lockdown e dalle successive misure restrittive introdotte dai recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, escludendo nei fatti diverse categorie e intere filiere dalle misure di sostegno messe in campo dal Governo; l'attuale situazione purtroppo non consente previsioni ottimistiche per i prossimi mesi e le ricadute della pandemia produrranno gravissimi effetti sul sistema produttivo del Paese prima di registrare una reale ripresa, nella migliore delle ipotesi, nel 2022;
    da più parti gli addetti ai lavori e le associazioni di categoria hanno chiesto un cambio di passo del Governo nelle politiche di supporto alle imprese prevedendo degli indennizzi in base all'effettiva riduzione del fatturato rispetto all'anno precedente, o comunque rispetto al periodo precedente l'emergenza epidemiologica, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza. Sarebbe inoltre opportuno riconoscere un rimborso dei costi fissi per quelle imprese che nonostante gli scarsi rendimenti non hanno sospeso l'attività: si pensi ad esempio alle categorie legate al commercio al dettaglio di diversi settori quali quello della moda, alla filiera del turismo da sempre strategica per il nostro Paese e, in genere, a tutti gli esercizi commerciali dei centri storici, soprattutto delle città d'arte, che dai primi mesi dell'anno non riescono a far fronte alle spese correnti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di valutare la possibilità di adottare, per le esigenze illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative per supportare, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza, tutte le filiere penalizzate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal fortissimo calo di presenze di clienti e turisti stranieri nel nostro bel Paese.
9/2828/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del cosiddetto decreto «Ristori», prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per il tramite di Simest Spa in favore degli enti fieristici italiani e delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale volto a ristorare i costi fissi sostenuti dal 1 marzo 2020 che non siano coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo;
    il decreto Ristori, nonostante le modifiche intervenute in corso d'esame al Senato, ha mantenuto l'iniziale impostazione per la quale gli indennizzi per le perdite subite a causa della pandemia e delle restrizioni ad essa conseguenti sono riconosciuti in base al codice ATECO del settore produttivo;
    nel settore dell'allestimento di fiere e soprattutto delle manifestazioni di interesse tipicamente locale, quali le sagre paesane, i mercati di ambulanti e i mercatini occasionali, periodici e/o rionali; le feste patronali e le iniziative folcloristiche locali, i codici ATECO comprendono solo il 14 per cento delle aziende realmente coinvolte che ricadono in una cinquantina di codici diversi: circa 2 mila imprese, per 2 miliardi di fatturato ante crisi e 120 mila addetti, sono ferme da fine febbraio e in media dall'inizio della pandemia hanno perso il 98 per cento del fatturato;
    come denunciato più volte dagli addetti i lavori i codici ATECO sono obsoleti e inadeguati al concetto di filiera produttiva; non ce n’è uno che tenga insieme tutte le imprese che fanno costruzione, montaggio e smontaggio chiavi in mano delle attrezzature fieristiche. Al tavolo con il ministero dello Sviluppo economico le associazioni di categoria hanno espressamente chiesto in un'ottica di aiuti al comparto strategico delle fiere, di guardare alla perdita di fatturato-procedura semplificata peraltro dalla fatturazione elettronica e dalla gestione da parte dell'Agenzia delle entrate – e di includere tutte le aziende degli allestimenti fieristici anche minori, come del resto era stato fatto per l'esenzione dalla prima rata IMU e per il mini ristoro concesso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
    i cosiddetti, decreti Ristori-bis, ter e quater hanno ripescato diversi codici rimasti fuori dalle misure di indennizzo: dagli autobus turistici alle scuole di danza fino ai circoli Arci e ai produttori di fuochi d'artificio. Nulla tuttavia è stato previsto per quegli operatori del comparto fieristico che hanno subito le maggiori perdita dall'annullamento delle manifestazioni di intrattenimento locale, delle feste patronali e di paese ma che non rientrano in nessuno dei codici ATECO inseriti negli allegati del decreto in esame,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative per supportare il comparto degli operatori del settore delle piccole feste di paese, patronali, delle sagre e comunque di intrattenimento locale che, non rientrando in alcuno dei codici ATECO richiamati nel decreto in esame, non hanno ricevuto alcun ristoro e rischiano il fallimento.
9/2828/32Legnaioli, Dara, Pettazzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del cosiddetto decreto «Ristori», prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per il tramite di Simest Spa in favore degli enti fieristici italiani e delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale volto a ristorare i costi fissi sostenuti dal 1 marzo 2020 che non siano coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo;
    il decreto Ristori, nonostante le modifiche intervenute in corso d'esame al Senato, ha mantenuto l'iniziale impostazione per la quale gli indennizzi per le perdite subite a causa della pandemia e delle restrizioni ad essa conseguenti sono riconosciuti in base al codice ATECO del settore produttivo;
    nel settore dell'allestimento di fiere e soprattutto delle manifestazioni di interesse tipicamente locale, quali le sagre paesane, i mercati di ambulanti e i mercatini occasionali, periodici e/o rionali; le feste patronali e le iniziative folcloristiche locali, i codici ATECO comprendono solo il 14 per cento delle aziende realmente coinvolte che ricadono in una cinquantina di codici diversi: circa 2 mila imprese, per 2 miliardi di fatturato ante crisi e 120 mila addetti, sono ferme da fine febbraio e in media dall'inizio della pandemia hanno perso il 98 per cento del fatturato;
    come denunciato più volte dagli addetti i lavori i codici ATECO sono obsoleti e inadeguati al concetto di filiera produttiva; non ce n’è uno che tenga insieme tutte le imprese che fanno costruzione, montaggio e smontaggio chiavi in mano delle attrezzature fieristiche. Al tavolo con il ministero dello Sviluppo economico le associazioni di categoria hanno espressamente chiesto in un'ottica di aiuti al comparto strategico delle fiere, di guardare alla perdita di fatturato-procedura semplificata peraltro dalla fatturazione elettronica e dalla gestione da parte dell'Agenzia delle entrate – e di includere tutte le aziende degli allestimenti fieristici anche minori, come del resto era stato fatto per l'esenzione dalla prima rata IMU e per il mini ristoro concesso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
    i cosiddetti, decreti Ristori-bis, ter e quater hanno ripescato diversi codici rimasti fuori dalle misure di indennizzo: dagli autobus turistici alle scuole di danza fino ai circoli Arci e ai produttori di fuochi d'artificio. Nulla tuttavia è stato previsto per quegli operatori del comparto fieristico che hanno subito le maggiori perdita dall'annullamento delle manifestazioni di intrattenimento locale, delle feste patronali e di paese ma che non rientrano in nessuno dei codici ATECO inseriti negli allegati del decreto in esame,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di valutare l'opportunità di adottare, per le esigenze illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative per supportare il comparto degli operatori del settore delle piccole feste di paese, patronali, delle sagre e comunque di intrattenimento locale che, non rientrando in alcuno dei codici ATECO richiamati nel decreto in esame, non hanno ricevuto alcun ristoro e rischiano il fallimento.
9/2828/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Legnaioli, Dara, Pettazzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha previsto misure di ristoro per diversi settori produttivi e tra i vari correttivi approvati dal Senato vi è un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. Tra questi rientra il settore del Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria (Codice ATECO 47.77.00) e sono previste alcune agevolazioni anche per gli agenti e i rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria (Codice ATECO 461892). Nulla tuttavia viene disposto per il comparto della fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi (Codice ATECO 32.12) che come gli altri ha subito ingenti danni dalle nuove restrizione disposte dal Governo;
    il settore orafo, di fronte all'impatto del coronavirus, nel primo trimestre ha realizzato un fatturato che è risultato inferiore del 42,6 per cento a quello del corrispondente periodo del 2019. Il 53 per cento delle aziende orafe, monitorate a campione in una recente ricerca del Centro Studi di Confindustria Moda, ha accusato un calo del fatturato compreso tra il –20 per cento e il –50 per cento, il 29 per cento ha registrato una flessione superiore al –50 per cento e la flessione media del fatturato è stata pari a –42,6 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Si calcola un decremento medio degli ordinativi pari al –43,2 per cento sempre rispetto al medesimo periodo del 2019. Ancora, l'80 per cento delle aziende orafe a campione prevede il ricorso agli ammortizzatori sociali, coinvolgendo nell'88 per cento dei casi oltre l'80 per cento dei lavoratori, e la percentuale di dipendenti che potrebbe usufruire di ammortizzatori sociali è pari al 90,1 per cento della forza lavoro totale delle aziende rispondenti;
    in considerazione del sistema artigianale micro diffuso e delle piccole dimensioni delle imprese, il settore orafo deve normalmente far fronte ai costi elevati delle materie prime e dei semilavorati nonché delle attrezzature di uso corrente, registrando anche una progressiva perdita delle migliori professionalità in quanto gli operatori anziani non hanno la possibilità di trasmettere ai giovani le proprie esperienze a causa dell'abbassamento tecnico delle lavorazioni e della discontinuità della domanda;
    inoltre già negli ultimi anni si era registrato un preoccupante calo della domanda mondiale di preziosi, non più considerati un bene-rifugio, con l'inevitabile «guerra al ribasso»: ciò ha portato molti operatori, che in tempi relativamente recenti progettavano e producevano proprie linee di gioielleria, a lavorare quasi esclusivamente in conto lavoro per grossi clienti, con bassi ricarichi sugli articoli prodotti a causa della carenza di un marchio di stile affermato e pubblicizzato, che differenzi in modo chiaro il prodotto di gioielleria dalla variegata offerta di articoli di scarso valore;
    i risultati del comparto del prezioso, a causa delle citate problematiche pregresse fortemente aggravate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono peggiori rispetto al campione totale preso in esame da Confindustria Moda e, per questo, gli addetti ai lavori hanno indicato tra gli interventi prioritari da adottare l'offerta di risorse a fondo perduto in favore dell'intera filiera orafa-argentiera-gioielliera, per dare ossigeno anche al mercato domestico e per riorganizzazione il polo produttivo della gioielleria di alto livello qualitativo affinché possa coniugare la manualità della lavorazione, l'originalità dell'ideazione e la tradizione artigiana con una strategia vincente in chiave 4.0;
    sulla stessa materia il Governo ha già accolto con riformulazione gli ordini del giorno 9/2500-AR/243 e 9/2462-AR/177,

impegna il Governo

ad individuare per il futuro misure che supportino la ripresa del settore orafo- argentiero-gioielliero, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, accelerando l'attuazione di quanto già accolto con gli ordini del giorno citati in premessa e favorendo l'attivazione di un tavolo tecnico presso il Ministero dello Sviluppo economico per definire un vero piano di rilancio del settore orafo.
9/2828/33Pettazzi, Molinari, Boldi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha previsto misure di ristoro per diversi settori produttivi e tra i vari correttivi approvati dal Senato vi è un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. Tra questi rientra il settore del Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria (Codice ATECO 47.77.00) e sono previste alcune agevolazioni anche per gli agenti e i rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria (Codice ATECO 461892). Nulla tuttavia viene disposto per il comparto della fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi (Codice ATECO 32.12) che come gli altri ha subito ingenti danni dalle nuove restrizione disposte dal Governo;
    il settore orafo, di fronte all'impatto del coronavirus, nel primo trimestre ha realizzato un fatturato che è risultato inferiore del 42,6 per cento a quello del corrispondente periodo del 2019. Il 53 per cento delle aziende orafe, monitorate a campione in una recente ricerca del Centro Studi di Confindustria Moda, ha accusato un calo del fatturato compreso tra il –20 per cento e il –50 per cento, il 29 per cento ha registrato una flessione superiore al –50 per cento e la flessione media del fatturato è stata pari a –42,6 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Si calcola un decremento medio degli ordinativi pari al –43,2 per cento sempre rispetto al medesimo periodo del 2019. Ancora, l'80 per cento delle aziende orafe a campione prevede il ricorso agli ammortizzatori sociali, coinvolgendo nell'88 per cento dei casi oltre l'80 per cento dei lavoratori, e la percentuale di dipendenti che potrebbe usufruire di ammortizzatori sociali è pari al 90,1 per cento della forza lavoro totale delle aziende rispondenti;
    in considerazione del sistema artigianale micro diffuso e delle piccole dimensioni delle imprese, il settore orafo deve normalmente far fronte ai costi elevati delle materie prime e dei semilavorati nonché delle attrezzature di uso corrente, registrando anche una progressiva perdita delle migliori professionalità in quanto gli operatori anziani non hanno la possibilità di trasmettere ai giovani le proprie esperienze a causa dell'abbassamento tecnico delle lavorazioni e della discontinuità della domanda;
    inoltre già negli ultimi anni si era registrato un preoccupante calo della domanda mondiale di preziosi, non più considerati un bene-rifugio, con l'inevitabile «guerra al ribasso»: ciò ha portato molti operatori, che in tempi relativamente recenti progettavano e producevano proprie linee di gioielleria, a lavorare quasi esclusivamente in conto lavoro per grossi clienti, con bassi ricarichi sugli articoli prodotti a causa della carenza di un marchio di stile affermato e pubblicizzato, che differenzi in modo chiaro il prodotto di gioielleria dalla variegata offerta di articoli di scarso valore;
    i risultati del comparto del prezioso, a causa delle citate problematiche pregresse fortemente aggravate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono peggiori rispetto al campione totale preso in esame da Confindustria Moda e, per questo, gli addetti ai lavori hanno indicato tra gli interventi prioritari da adottare l'offerta di risorse a fondo perduto in favore dell'intera filiera orafa-argentiera-gioielliera, per dare ossigeno anche al mercato domestico e per riorganizzazione il polo produttivo della gioielleria di alto livello qualitativo affinché possa coniugare la manualità della lavorazione, l'originalità dell'ideazione e la tradizione artigiana con una strategia vincente in chiave 4.0;
    sulla stessa materia il Governo ha già accolto con riformulazione gli ordini del giorno 9/2500-AR/243 e 9/2462-AR/177,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare per il futuro misure che supportino la ripresa del settore orafo- argentiero-gioielliero, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, accelerando l'attuazione di quanto già accolto con gli ordini del giorno citati in premessa.
9/2828/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Pettazzi, Molinari, Boldi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive e inseriti nell'allegato 1 del decreto, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
    l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha colpito duramente l'autotrasporto europeo nei mesi soprattutto di aprile e maggio, che tradizionalmente mostrano volumi elevati. Una delle rilevazioni viene dal Barometro dei trasporti di Timocom, che nel secondo semestre del 2020 rileva una flessione dei carichi del 45 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, con un picco del 49 per cento in Germania. Il mese peggiore è stato aprile, con un crollo del 67 per cento per cento, seguito da maggio con –53 per cento. A giugno, nei quarantaquattro Paesi considerati dal Barometro i carichi sono aumentati del 69 per cento rispetto a maggio e la differenza rispetto allo stesso mese del 2019 si è ridotta a –17 per cento;
    le società di autotrasporto italiane hanno subito gravi ripercussioni sul fatturato durante la pandemia, assicurando comunque servizi di rifornimento, soprattutto di prima necessità, a cittadini e imprese;
    a ciò si aggiungano i maggiori costi sostenuti da molte imprese di autotrasporti merci in conseguenza degli eventi meteorologici avversi che si sono verificati negli ultimi mesi: si pensi ad esempio alle precipitazioni del 2 ottobre 2020 che hanno interdetto il transito del tunnel Tenda – importante collegamento tra Italia e Francia – costringendo alla percorrenza forzata di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi; le imprese italiane continuano a perdere competitività e quote di traffico internazionale nei confronti delle concorrenti aziende straniere. Dal 2007 al 2019 il comparto ha perso il 33 per cento del suo volume (-11.842): tra le ragioni di fondo, una grandissima perdita di potenziale e la mancanza di visione strategica e globale il favore dell'intero comparto. Negli ultimi 5 anni 10 mila aziende hanno chiuso, e tantissime si sono spostate all'estero. Il trend negativo è continuato nel 2020 e tra le cause si deve ascrivere anche la mancanza di incentivi strutturali per il settore dell'autotrasporto;
    l'anno potrebbe chiudersi a –30 per cento del fatturato rispetto all'anno precedente ma nelle ipotesi peggiori la perdita potrebbe ammontare al 40 per cento. Per il settore rimorchi e allestimenti la situazione è ancora più dura di quella dei veicoli industriali: una parabola discendente fino al –70 per cento ad aprile;
    anche il parco circolante nel settore autotrasporti continua a mostrare il fianco: pochi euro 6 e un parco euro 0 ancora fortissimo con 27 anni di anzianità. L'età media dei mezzi utilizzati su strada è di 13,6 anni; il contesto economico attuale è molto difficile, le previsioni post coronavirus sono drammatiche: il settore rischia di perdere 150 miliardi di euro negli scambi commerciali con l'estero e 320 mila posti di lavoro; occorre pertanto un piano di sostegno all'intero comparto eventualmente agendo sulla cassa e sulla liquidità e al contempo adottando interventi strutturali che consentano il rinnovo del parco circolante e una semplificazione sulle procedure di immatricolazione dei veicoli e sulla concessione a privati della revisione dei mezzi industriali,

impegna il Governo

ad individuare per il futuro misure che supportino il settore dell'autotrasporto creando una cabina di regia che possa definire un piano di rilancio del comparto con eventuali agevolazioni di natura fiscale e investimenti per snellire la burocrazia e migliorare le infrastrutture.
9/2828/34Gastaldi, Dara, Pettazzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive e inseriti nell'allegato 1 del decreto, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
    l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha colpito duramente l'autotrasporto europeo nei mesi soprattutto di aprile e maggio, che tradizionalmente mostrano volumi elevati. Una delle rilevazioni viene dal Barometro dei trasporti di Timocom, che nel secondo semestre del 2020 rileva una flessione dei carichi del 45 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, con un picco del 49 per cento in Germania. Il mese peggiore è stato aprile, con un crollo del 67 per cento per cento, seguito da maggio con –53 per cento. A giugno, nei quarantaquattro Paesi considerati dal Barometro i carichi sono aumentati del 69 per cento rispetto a maggio e la differenza rispetto allo stesso mese del 2019 si è ridotta a –17 per cento;
    le società di autotrasporto italiane hanno subito gravi ripercussioni sul fatturato durante la pandemia, assicurando comunque servizi di rifornimento, soprattutto di prima necessità, a cittadini e imprese;
    a ciò si aggiungano i maggiori costi sostenuti da molte imprese di autotrasporti merci in conseguenza degli eventi meteorologici avversi che si sono verificati negli ultimi mesi: si pensi ad esempio alle precipitazioni del 2 ottobre 2020 che hanno interdetto il transito del tunnel Tenda – importante collegamento tra Italia e Francia – costringendo alla percorrenza forzata di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi; le imprese italiane continuano a perdere competitività e quote di traffico internazionale nei confronti delle concorrenti aziende straniere. Dal 2007 al 2019 il comparto ha perso il 33 per cento del suo volume (-11.842): tra le ragioni di fondo, una grandissima perdita di potenziale e la mancanza di visione strategica e globale il favore dell'intero comparto. Negli ultimi 5 anni 10 mila aziende hanno chiuso, e tantissime si sono spostate all'estero. Il trend negativo è continuato nel 2020 e tra le cause si deve ascrivere anche la mancanza di incentivi strutturali per il settore dell'autotrasporto;
    l'anno potrebbe chiudersi a –30 per cento del fatturato rispetto all'anno precedente ma nelle ipotesi peggiori la perdita potrebbe ammontare al 40 per cento. Per il settore rimorchi e allestimenti la situazione è ancora più dura di quella dei veicoli industriali: una parabola discendente fino al –70 per cento ad aprile;
    anche il parco circolante nel settore autotrasporti continua a mostrare il fianco: pochi euro 6 e un parco euro 0 ancora fortissimo con 27 anni di anzianità. L'età media dei mezzi utilizzati su strada è di 13,6 anni; il contesto economico attuale è molto difficile, le previsioni post coronavirus sono drammatiche: il settore rischia di perdere 150 miliardi di euro negli scambi commerciali con l'estero e 320 mila posti di lavoro; occorre pertanto un piano di sostegno all'intero comparto eventualmente agendo sulla cassa e sulla liquidità e al contempo adottando interventi strutturali che consentano il rinnovo del parco circolante e una semplificazione sulle procedure di immatricolazione dei veicoli e sulla concessione a privati della revisione dei mezzi industriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ulteriori iniziative a supporto del settore dell'autotrasporto.
9/2828/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Gastaldi, Dara, Pettazzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha previsto una serie di misure di ristoro per le attività imprenditoriali fortemente penalizzate dalle misure restrittive recentemente adottate dal Governo, tra cui la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, comprese le attività di bar e ristoranti;
    già in sede di esame del cosiddetto decreto Liquidità il Governo, con l'approvazione del solo dispositivo dell'ordine del giorno n. 9/2461-AR/122, si era impegnato a «valutare l'opportunità di individuare misure, anche di carattere normativo, volte a conservare l'occupazione, sostenere la liquidità e dare sollievo finanziario alle imprese del settore Ho.re.ca., eventualmente attraverso l'istituzione di un apposito fondo»; con il parere, favorevole con riformulazione all'ordine del giorno n. 9/2500-AR/244, in sede di approvazione del decreto Rilancio, e con il parere favorevole all'ordine del giorno 9/2617-A/128 al provvedimento di proroga dello stato di emergenza aveva confermato tale impegno;
    in uno studio di Bain & Company è stata calcolata per il periodo tra marzo e metà maggio 2020 una perdita di fatturato pari a 14 miliardi di euro (che corrisponde a circa 1,6 miliardi in minori entrate fiscali) per la chiusura di bar e ristoranti e la probabile chiusura di circa il 15 per cento dei pubblici esercizi e la contrazione occupazionale del 25/30 per cento: la ricerca, condotta su 40 mila punti vendita, ha evidenziato che con le misure restrittive sulla riapertura, l'impatto sull'intero 2020 arriverebbe a oltre 30 miliardi e, considerando gli effetti duraturi del lockdown e includendo le aziende che potrebbero non sopravvivere alla crisi, sarebbe una perdita del 40-50 per cento di fatturato per il comparto di bar e ristorazione, ovvero circa 2 punti di PIL persi con circa 250-300 mila posti di lavoro a rischio, ovvero con quasi 100 mila bar o ristoranti in pericolo. Questo si tradurrebbe anche in minori entrate fiscali fino a 5,0 miliardi di euro, l'equivalente di circa il 15 per cento della manovra di bilancio 2020;
    la filiera ricettiva e della ristorazione ricomprende anche l'intero universo dei grossisti dell'Ho.re.ca, (ovvero hotel, ristoranti e catering), che vantano un giro d'affari nel settore food di oltre 2 miliardi di euro, e di tutte le oltre 1.800 imprese italiane operanti nel settore delle forniture a ristoranti, bar e hotel, con un giro d'affari di 11 miliardi e un'occupazione che, con l'indotto, supera i 100 mila addetti;
    con la chiusura pressoché totale per quasi tre mesi degli operatori della filiera del turismo come alberghi, ristoranti e pubblici esercizi i grossisti del settore Ho.re.ca. e i fornitori di prodotti di ristorazione, con un business concentrato sui canali del consumo «fuori casa» hanno registrato un crollo del 90 per cento dei fatturati e oggi temono l'ingresso sul mercato interno dei grandi big stranieri della distribuzione; con le nuove limitazioni introdotte dai recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non sono state penalizzate solo le attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, comprese quelle di bar e ristoranti, ma l'intera filiera del food e del turismo che con le riaperture post lockdown aveva confidato in una ripresa del settore investendo e potenziando le scorte di magazzino ma che ancora una volta ha dovuto ridurre l'attività registrando una nuova contrazione della domanda e ulteriori perdite,

impegna il Governo

ad adottare sin da subito e in tempi rapidi tutte le iniziative necessarie per dare seguito agli impegni già assunti con gli ordini del giorno citati in premessa e ribaditi in questa sede, valutando altresì la possibilità di stanziare apposite risorse per indennizzare le perdite subite dal settore Ho.re.ca. per le scorte di magazzino rimaste inutilizzate.
9/2828/35Cavandoli, Minardo, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Pettazzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha previsto una serie di misure di ristoro per le attività imprenditoriali fortemente penalizzate dalle misure restrittive recentemente adottate dal Governo, tra cui la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, comprese le attività di bar e ristoranti;
    già in sede di esame del cosiddetto decreto Liquidità il Governo, con l'approvazione del solo dispositivo dell'ordine del giorno n. 9/2461-AR/122, si era impegnato a «valutare l'opportunità di individuare misure, anche di carattere normativo, volte a conservare l'occupazione, sostenere la liquidità e dare sollievo finanziario alle imprese del settore Ho.re.ca., eventualmente attraverso l'istituzione di un apposito fondo»; con il parere, favorevole con riformulazione all'ordine del giorno n. 9/2500-AR/244, in sede di approvazione del decreto Rilancio, e con il parere favorevole all'ordine del giorno 9/2617-A/128 al provvedimento di proroga dello stato di emergenza aveva confermato tale impegno;
    in uno studio di Bain & Company è stata calcolata per il periodo tra marzo e metà maggio 2020 una perdita di fatturato pari a 14 miliardi di euro (che corrisponde a circa 1,6 miliardi in minori entrate fiscali) per la chiusura di bar e ristoranti e la probabile chiusura di circa il 15 per cento dei pubblici esercizi e la contrazione occupazionale del 25/30 per cento: la ricerca, condotta su 40 mila punti vendita, ha evidenziato che con le misure restrittive sulla riapertura, l'impatto sull'intero 2020 arriverebbe a oltre 30 miliardi e, considerando gli effetti duraturi del lockdown e includendo le aziende che potrebbero non sopravvivere alla crisi, sarebbe una perdita del 40-50 per cento di fatturato per il comparto di bar e ristorazione, ovvero circa 2 punti di PIL persi con circa 250-300 mila posti di lavoro a rischio, ovvero con quasi 100 mila bar o ristoranti in pericolo. Questo si tradurrebbe anche in minori entrate fiscali fino a 5,0 miliardi di euro, l'equivalente di circa il 15 per cento della manovra di bilancio 2020;
    la filiera ricettiva e della ristorazione ricomprende anche l'intero universo dei grossisti dell'Ho.re.ca, (ovvero hotel, ristoranti e catering), che vantano un giro d'affari nel settore food di oltre 2 miliardi di euro, e di tutte le oltre 1.800 imprese italiane operanti nel settore delle forniture a ristoranti, bar e hotel, con un giro d'affari di 11 miliardi e un'occupazione che, con l'indotto, supera i 100 mila addetti;
    con la chiusura pressoché totale per quasi tre mesi degli operatori della filiera del turismo come alberghi, ristoranti e pubblici esercizi i grossisti del settore Ho.re.ca. e i fornitori di prodotti di ristorazione, con un business concentrato sui canali del consumo «fuori casa» hanno registrato un crollo del 90 per cento dei fatturati e oggi temono l'ingresso sul mercato interno dei grandi big stranieri della distribuzione; con le nuove limitazioni introdotte dai recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non sono state penalizzate solo le attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, comprese quelle di bar e ristoranti, ma l'intera filiera del food e del turismo che con le riaperture post lockdown aveva confidato in una ripresa del settore investendo e potenziando le scorte di magazzino ma che ancora una volta ha dovuto ridurre l'attività registrando una nuova contrazione della domanda e ulteriori perdite,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare sin da subito e in tempi rapidi tutte le iniziative necessarie per dare seguito agli impegni già assunti con gli ordini del giorno citati in premessa e ribaditi in questa sede, valutando altresì la possibilità di stanziare apposite risorse per indennizzare le perdite subite dal settore Ho.re.ca. per le scorte di magazzino rimaste inutilizzate.
9/2828/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Cavandoli, Minardo, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Pettazzi.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 9, 9-bis e 9-ter, comma 1, stabiliscono disposizioni rispettivamente relative all'abolizione del versamento della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, alla cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili; sostanzialmente dove si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, nonché all'esenzione dal pagamento dell'IMU 2020, disposta dai decreti-legge emergenziali per alcuni immobili produttivi a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione;
    esistono, però, delle difficoltà in ambito familiare, per la gestione dei terreni agricoli, relativamente al pagamento su essi dell'IMU anche nel caso di concessione in godimento del terreno posseduto da imprenditore agricolo professionale (IAP) e/o coltivatore diretto (ad esempio il genitore) a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado, che vengono, quindi, esposti alle gravose conseguenze del pagamento dell'imposta;
    tale situazione non favorisce certo, in particolare in questo periodo emergenziale, lo sviluppo di politiche di ammodernamento del settore, né agevola il passaggio generazionale necessario in taluni casi per la competitività delle imprese agricole,

impegna il Governo

a prevedere che le agevolazioni in materia di IMU si applichino anche nel caso di terreni agricoli in godimento a favore del coniuge o dei parenti in linea retta entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.
9/2828/36Lolini, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 9, 9-bis e 9-ter, comma 1, stabiliscono disposizioni rispettivamente relative all'abolizione del versamento della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, alla cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili; sostanzialmente dove si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, nonché all'esenzione dal pagamento dell'IMU 2020, disposta dai decreti-legge emergenziali per alcuni immobili produttivi a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione;
    esistono, però, delle difficoltà in ambito familiare, per la gestione dei terreni agricoli, relativamente al pagamento su essi dell'IMU anche nel caso di concessione in godimento del terreno posseduto da imprenditore agricolo professionale (IAP) e/o coltivatore diretto (ad esempio il genitore) a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado, che vengono, quindi, esposti alle gravose conseguenze del pagamento dell'imposta;
    tale situazione non favorisce certo, in particolare in questo periodo emergenziale, lo sviluppo di politiche di ammodernamento del settore, né agevola il passaggio generazionale necessario in taluni casi per la competitività delle imprese agricole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, di prevedere che le agevolazioni in materia di IMU si applichino anche nel caso di terreni agricoli in godimento a favore del coniuge o dei parenti in linea retta entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.
9/2828/36. (Testo modificato nel corso della seduta) Lolini, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    le nuove misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19 adottate dal Governo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, hanno determinato per il canale Horeca una dura battuta di arresto, ancora peggiore della precedente;
    secondo Coldiretti, i limiti di orario imposti dai citati decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, determineranno la perdita del 63 per cento dei clienti, ovvero sei persone su dieci, condannando molte attività della ristorazione alla chiusura;
    per la ristorazione si ravvisa un crollo di fatturato senza precedenti. Un settore che muove un giro di affari di circa 85 miliardi di euro l'anno, nei 330 mila bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie, dal quale dipende anche la sopravvivenza di circa 70 mila industrie alimentari e 740 mila aziende agricole fornitrici. La chiusura anticipata dei servizi di ristorazione mette a rischio circa 3,8 milioni di posti di lavoro;
    il comparto rappresenta poi un importante fonte di reddito per altrettante piccole e medie imprese, oltre ad essere un importante soggetto di acquisto per tutta la filiera enogastronomica;
    la sostenibilità economica di parte delle attività della ristorazione dipende in maggior misura proprio dal lavoro serale, mancando il quale molte attività sono destinate alla chiusura;
    l'ospitalità e la ristorazione, grazie all'eccellenza dei prodotti agroalimentari offerti, costituiscono non solo una parte importante del nostro tessuto economico, ma anche l'espressione dell'identità e dell'unicità dei territori del nostro Paese, ben riposta nell'arte di tanti professionisti della cucina,

impegna il Governo:

   ad adottare, pur nel rispetto della necessità di mantenere alti i livelli di sicurezza sanitaria nel Paese, le opportune iniziative al fine di:
    a) favorire la creazione di piattaforme e canali alternativi di fra produttori, trasformatori e consumatori, avendo la pandemia provocato disfunzioni, oltre che sul piano produttivo, anche nella rete distributiva e logistica dell'agroalimentare, penalizzando soprattutto l'accesso alla ristorazione, delle piccole produzioni tipiche regionali, biologiche e a Km 0;
    b) ribadire attraverso campagne d'informazione i requisiti di sicurezza della ristorazione nazionale e dei prodotti alimentari italiani, contrastando la disinformazione che in ambito comunitario li ha spesso penalizzati;
    c) promuovere l'istituzione di un tavolo permanente per un confronto duraturo tra tutti i soggetti, istituzionali e non, al fine di poter apprendere quale sia l'impatto della crisi sul comparto della ristorazione e sulle imprese dell'indotto ed elaborare un adeguato intervento di rilancio e sostegno del settore, anche in riferimento all'adozione di misure finalizzate ad alleggerire la pressione fiscale.
9/2828/37Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10-bis stabilisce che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione, e non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altre componenti negative di reddito;
    l'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi-TUIR) prevede che in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente;
    il comma 2 dell'articolo 32 del TUIR considera, tra le altre, attività agricola le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
    l'emergenza epidemiologica in atto potrebbe essere ricompresa nella norma sopra citata in quanto gli eventi epidemiologici possono compromettere l'attività agricola e quindi le produzioni;
    l'obiettivo è quello di assicurare, ai produttori agricoli la cui determinazione del reddito avviene sulla base dei criteri previsti dall'articolo 32 TUIR, la possibilità di mantenere lo stesso regime impositivo anche in ipotesi di mancata produzione determinata dal verificarsi di eventi naturali epidemiologici, certificati sulla base di quanto disposto dall'articolo 31 TUIR;
    si potrebbe, inoltre, prevedere che per dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, al fine di assicurare la possibilità ai produttori agricoli che effettuano attività agricola connessa di produzione di beni utilizzando in prevalenza prodotti ottenuti dal proprio fondo agricolo, di mantenere il predetto requisito anche in ipotesi di necessario approvvigionamento all'esterno di prodotti agricoli necessari a compensare la minor produzione esterna causa da eventi naturali epidemiologici;
    questo potrebbe consentire all'imprenditore agricolo di mantenere il suo profilo giuridico e fiscale garantendo la continuità aziendale ed il soddisfacimento delle richieste di mercato,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere modifiche legislative al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che ricomprendano tra gli eventi naturali anche quelli epidemiologici che possono compromettere l'attività agricola e quindi le produzioni, così da poter beneficiare delle disposizioni degli articoli 31 e 32 del TUIR.
9/2828/38Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-decies istituisce un fondo di 400 milioni nel 2020 destinato a sostenere i comuni nell'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare; le risorse di detto fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, siano erogate ai comuni;
    inoltre, l'articolo 9-quater attribuisce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobile (solo abitazione principale), che riduce il canone di locazione. Il contributo è pari al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. A tal fine, l'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali» con una dotazione pari a 50 milioni di euro;
    da analisi effettuate, in molte zone del paese, non esiste solo un'emergenza alimentare ma si rilevano soprattutto criticità connesse al pagamento dei canoni di locazione abitativa, delle spese condominiali e delle utenze domestiche;
    i comuni, se messi nelle condizioni di farlo, potrebbero adottare misure assistenziali in accordo con i proprietari delle case, i quali stanno subendo danni derivanti dalla mancata acquisizione del canone e dal pagamento spesso di oneri condominiali e imposte collegate al contratto di locazione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere disposizioni legislative che permettano ai comuni maggiore flessibilità nella gestione dei fondi loro assegnati e attualmente destinati alla sola emergenza alimentare.
9/2828/39Giaccone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-decies istituisce un fondo di 400 milioni nel 2020 destinato a sostenere i comuni nell'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare; le risorse di detto fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, siano erogate ai comuni;
    inoltre, l'articolo 9-quater attribuisce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobile (solo abitazione principale), che riduce il canone di locazione. Il contributo è pari al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. A tal fine, l'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali» con una dotazione pari a 50 milioni di euro;
    da analisi effettuate, in molte zone del paese, non esiste solo un'emergenza alimentare ma si rilevano soprattutto criticità connesse al pagamento dei canoni di locazione abitativa, delle spese condominiali e delle utenze domestiche;
    i comuni, se messi nelle condizioni di farlo, potrebbero adottare misure assistenziali in accordo con i proprietari delle case, i quali stanno subendo danni derivanti dalla mancata acquisizione del canone e dal pagamento spesso di oneri condominiali e imposte collegate al contratto di locazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere disposizioni legislative che permettano ai comuni maggiore flessibilità nella gestione dei fondi loro assegnati e attualmente destinati alla sola emergenza alimentare.
9/2828/39. (Testo modificato nel corso della seduta) Giaccone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del provvedimento all'esame, riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità relative ai mesi di novembre e dicembre 2020, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto;
    le imprese agricole operanti sul territorio nazionale sono state particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 e, nonostante le grandi difficoltà incontrate, hanno dovuto continuare a svolgere l'attività produttiva al fine di garantire l'approvvigionamento alimentare del Paese, mantenendo in servizio i propri lavoratori dipendenti;
    questa situazione complessiva di difficoltà ha sostanzialmente reso l'intero territorio nazionale zona particolarmente svantaggiata ai fini produttivi agricoli, determinando la necessità di prevedere adeguate forme di sostegno a tali imprese che hanno garantito il mantenimento dei livelli occupazionali;
    i commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 9 della legge n. 67 del 1988 prevedono che i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani sono corrisposti in una determinata percentuale e che le agevolazioni si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro;
    rimanendo in tale direzione, per non dover procedere mese per mese a prevedere misure «tampone», sarebbe opportuno estendere le suddette agevolazioni contributive, riconosciute nelle zone particolarmente svantaggiate o montane, a tutti i datori di lavoro agricolo operanti nel territorio italiano;
    questa misura consentirebbe alle imprese di poter disporre di una maggiore liquidità, che rappresenta oggi il problema più rilevante per mantenere in esercizio aziende con capacità di competere sui mercati, e di continuare a garantire i livelli occupazionali preesistenti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che ai datori di lavoro agricolo siano estese le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67 nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati.
9/2828/40Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del provvedimento all'esame, riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità relative ai mesi di novembre e dicembre 2020, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto;
    le imprese agricole operanti sul territorio nazionale sono state particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 e, nonostante le grandi difficoltà incontrate, hanno dovuto continuare a svolgere l'attività produttiva al fine di garantire l'approvvigionamento alimentare del Paese, mantenendo in servizio i propri lavoratori dipendenti;
    questa situazione complessiva di difficoltà ha sostanzialmente reso l'intero territorio nazionale zona particolarmente svantaggiata ai fini produttivi agricoli, determinando la necessità di prevedere adeguate forme di sostegno a tali imprese che hanno garantito il mantenimento dei livelli occupazionali;
    i commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 9 della legge n. 67 del 1988 prevedono che i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani sono corrisposti in una determinata percentuale e che le agevolazioni si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro;
    rimanendo in tale direzione, per non dover procedere mese per mese a prevedere misure «tampone», sarebbe opportuno estendere le suddette agevolazioni contributive, riconosciute nelle zone particolarmente svantaggiate o montane, a tutti i datori di lavoro agricolo operanti nel territorio italiano;
    questa misura consentirebbe alle imprese di poter disporre di una maggiore liquidità, che rappresenta oggi il problema più rilevante per mantenere in esercizio aziende con capacità di competere sui mercati, e di continuare a garantire i livelli occupazionali preesistenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che ai datori di lavoro agricolo siano estese le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67 nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati.
9/2828/40. (Testo modificato nel corso della seduta) Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    la birra rappresenta un prodotto ricco di potenzialità dal punto di vista industriale ed economico. Negli anni il settore ha dimostrato di saper crescere e investire generando 144.000 occupati totali, oltre 9.000 occupati lungo tutta la filiera, con circa 860 impianti di produzione di grandi, medie e piccole dimensioni sparsi su tutto il territorio nazionale;
    la filiera birraria rappresenta lo 0,53 per cento del PIL nazionale e crea un valore condiviso – dalla malteria alla pizzeria – di oltre 9,4 miliardi euro, rappresentando anche una delle grandi eccellenze del nostro Made in Italy con quote di esportazione che sono cresciute dai 1,7 milioni di ettolitri del 2009 ai 3,4 milioni del 2019;
    la birra produce ricavi per oltre 6 miliardi di euro per gli esercenti dell'Ho.Re.Ca., generando, con la sola vendita finale, oltre 1,6 miliardi di euro di valore aggiunto. La birra costituisce, infatti uno dei prodotti a più alta marginalità ed incide con una quota variabile tra il 7 per cento ed il 27 per cento, nei ricavi finali, siano essi ristoranti, bar o pizzerie;
    la capacità di generare ricchezza da parte della birra è particolarmente significativa a valle della filiera, segmento oggi esposto, più di ogni altro, alle incertezze legate al rapporto tra consumi e nuovi comportamenti sociali: il settore Ho.Re.Ca. con i bar, i ristoranti, le pizzerie e le migliaia di chioschi balneari, sono tra le attività maggiormente colpite da questa pandemia, insieme al mondo delle oltre 2.000 Aziende di distribuzione che quotidianamente consegnano loro birre e altre bevande;
    l'emergenza COVID-19 sta avendo infatti un impatto negativo molto pronunciato su un comparto così rilevante della nostra economia, con perdite nella filiera che nel 1o semestre del 2020 ammontano a 1,6 miliardi di euro: le conseguenze del primo lockdown e delle misure restrittive poste in essere dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e confermate con quello del 3 dicembre stanno rallentando ulteriormente il trend di crescita che il settore ha avuto fino al 2019;
    la contribuzione fiscale complessiva della filiera italiana della birra è aumentata in 3 anni da 3,6 miliardi di euro nel 2015 a 4,3 miliardi di euro nel 2018, pari allo 0,93 per cento del totale di gettito nazionale;
    su una media europea di 31,2 euro/ettolitro, in Italia le accise sulla birra si attestano su un valore di 36,24 euro per ettolitro, ossia +5,14 euro rispetto a media UE;
    è necessario, per dare sostegno al settore, il riconoscimento di un incentivo fiscale a favore dei punti di consumo (Bar, Ristoranti, Pizzerie), con un credito di imposta che favorisca l'utilizzo del contenitore per birra che ha meno impatto sull'ambiente, il fusto, e per rendere il settore competitivo con gli altri concorrenti europei, la riduzione progressiva delle accise,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, nel prossimo provvedimento che intervenga sui ristori alle imprese in difficoltà, misure di sostegno al settore della produzione e della distribuzione della birra, e a considerare, all'interno della prossima riforma fiscale, la possibilità di diminuire le accise che gravano sul comparto birraio.
9/2828/41Gavino Manca, Benamati, Bonomo, Nardi, Soverini, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 7-bis dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, conferma, per le annualità di contribuzione 2020 e 2021, alcune agevolazioni già previste dall'articolo 96 del decreto-legge n. 104 del 2020 (legge n. 126 del 2020), rispettivamente, per le annualità di contribuzione 2019 e 2020, relative ai contributi diretti erogabili a determinate imprese editrici di quotidiani e periodici;
    nel corso della emergenza epidemiologica in atto, fondamentale risulta l'opera delle emittenti radiotelevisive locali che, nonostante la difficoltà del momento e gli stessi rischi cui possono essere sottoposti coloro che vi lavorano, continuano a svolgere un essenziale servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la continua e quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, a tutto beneficio dei cittadini;
    è fondamentale in questa fase mantenere aperta la voce di chi, in questo momento, è in prima linea nel racconto dell'emergenza e nell'informazione per i cittadini. Senza introiti pubblicitari e senza un efficace intervento di sostegno, però, si condanna l'informazione locale all'estinzione e si mettono a rischio i livelli occupazionali,

impegna il Governo

a garantire, nel primo provvedimento utile, lo stanziamento della somma di cinquanta milioni di euro o comunque di risorse aggiuntive nell'anno 2021 rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione e l'informazione, da erogare alle emittenti, previ decreti direttoriali del Direttore generale del Ministero dello sviluppo economico – DGSCRP – divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse sui rispettivi territori.
9/2828/42Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 7-bis dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, conferma, per le annualità di contribuzione 2020 e 2021, alcune agevolazioni già previste dall'articolo 96 del decreto-legge n. 104 del 2020 (legge n. 126 del 2020), rispettivamente, per le annualità di contribuzione 2019 e 2020, relative ai contributi diretti erogabili a determinate imprese editrici di quotidiani e periodici;
    nel corso della emergenza epidemiologica in atto, fondamentale risulta l'opera delle emittenti radiotelevisive locali che, nonostante la difficoltà del momento e gli stessi rischi cui possono essere sottoposti coloro che vi lavorano, continuano a svolgere un essenziale servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la continua e quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, a tutto beneficio dei cittadini;
    è fondamentale in questa fase mantenere aperta la voce di chi, in questo momento, è in prima linea nel racconto dell'emergenza e nell'informazione per i cittadini. Senza introiti pubblicitari e senza un efficace intervento di sostegno, però, si condanna l'informazione locale all'estinzione e si mettono a rischio i livelli occupazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, nel primo provvedimento utile, risorse aggiuntive nell'anno 2021 rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione e l'informazione, al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse sui rispettivi territori.
9/2828/42. (Testo modificato nel corso della seduta) Zanella.


   La Camera,
   premesso che,
    l'articolo 21, modificato dal Senato, incrementa di 85 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, destinandole all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (DDI), nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete;
    il divario digitale continua a rappresentare un'emergenza nei centri urbani e nelle zone marginali montane dove il programma BUL continua ad accumulare ritardi;
    il ritardo nella realizzazione del piano fa sì che la connettività complessiva del Paese, monitorata dall'indice Desi progredisca più lentamente del previsto e che il divario digitale in questi territori sia ancora oggi significativo: 204 comuni italiani presentano oltre il 10 per cento degli indirizzi civici, senza nessuna possibilità di connessione a internet da postazione fissa (anche includendo accessi tramite Fwa), di cui 130 con percentuale superiore al 20 per cento. Inoltre, nel periodo 2017-2019 nei comuni il cui territorio ricade interamente in aree bianche, le linee totali in banda larga e banda ultra larga sono rimaste costanti, o addirittura in leggera decrescita, a fronte di una crescita di circa 700.000 unità visibile nel resto d'Italia;
    l'emergenza COVID-19 ha costretto il sistema scolastico a ricorrere alla Dad, didattica a distanza, rendendo indispensabile negli istituti e nelle abitazioni l'accesso a una rete internet veloce. Oggi ancora uno studente su cinque non possiede un device;
    FWA è una tecnologia impiegata sia per connessioni a internet a banda larga, con velocità inferiori ai 30 mega, che per la banda ultra-larga, con velocità superiori ai 30 mega, prevalentemente nei territori più periferici e difficilmente raggiungibili da altre tecnologie del Paese, ovvero le cosiddette aree a «fallimento di mercato»;
    ad oggi, tale banda è utilizzata dagli operatori FWA per offrire servizi broadband a oltre 1,2 milioni di famiglie e imprese,

impegna il Governo

a prevedere contributi economici o sgravi fiscali per i comuni che si attiveranno nell'anno 2021 per il superamento del divario digitale anche tramite l'utilizzo della tecnologia FWA.
9/2828/43Capitanio.


   La Camera,
   premesso che,
    l'articolo 21, modificato dal Senato, incrementa di 85 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, destinandole all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (DDI), nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete;
    il divario digitale continua a rappresentare un'emergenza nei centri urbani e nelle zone marginali montane dove il programma BUL continua ad accumulare ritardi;
    il ritardo nella realizzazione del piano fa sì che la connettività complessiva del Paese, monitorata dall'indice Desi progredisca più lentamente del previsto e che il divario digitale in questi territori sia ancora oggi significativo: 204 comuni italiani presentano oltre il 10 per cento degli indirizzi civici, senza nessuna possibilità di connessione a internet da postazione fissa (anche includendo accessi tramite Fwa), di cui 130 con percentuale superiore al 20 per cento. Inoltre, nel periodo 2017-2019 nei comuni il cui territorio ricade interamente in aree bianche, le linee totali in banda larga e banda ultra larga sono rimaste costanti, o addirittura in leggera decrescita, a fronte di una crescita di circa 700.000 unità visibile nel resto d'Italia;
    l'emergenza COVID-19 ha costretto il sistema scolastico a ricorrere alla Dad, didattica a distanza, rendendo indispensabile negli istituti e nelle abitazioni l'accesso a una rete internet veloce. Oggi ancora uno studente su cinque non possiede un device;
    FWA è una tecnologia impiegata sia per connessioni a internet a banda larga, con velocità inferiori ai 30 mega, che per la banda ultra-larga, con velocità superiori ai 30 mega, prevalentemente nei territori più periferici e difficilmente raggiungibili da altre tecnologie del Paese, ovvero le cosiddette aree a «fallimento di mercato»;
    ad oggi, tale banda è utilizzata dagli operatori FWA per offrire servizi broadband a oltre 1,2 milioni di famiglie e imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere contributi economici o sgravi fiscali per i comuni che si attiveranno nell'anno 2021 per il superamento del divario digitale anche tramite l'utilizzo della tecnologia FWA.
9/2828/43. (Testo modificato nel corso della seduta) Capitanio.


   La Camera,
   premesso che:
    gli artisti, gli esecutori e gli interpreti sono tra le categorie maggiormente danneggiate dalle misure restrittive imposte dalla pandemia e dalla impossibilità di riunirsi gli spazi pubblici per dar vita a concerti o altre forme di manifestazioni artistiche;
    riconosciuto che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha previsto importanti, ma ancora insufficienti ristori, quali sussidi diretti di 600 o 1.000 euro;
    sottolineato che la vigente normativa in materia di protezione del Diritto d'Autore (legge n. 633 del 1941) come modificata all'articolo 73 dalla Legge Concorrenza (legge n. 124 del 2017 – articolo 1, comma 56), che consente agli artisti/interpreti/esecutori di ricevere direttamente dagli utilizzatori (radio, tv, ecc.) l'equo compenso loro spettante, necessità una novella;
    attestato altresì che la legge di Delegazione Europea 2019 recepisce finalmente la Direttiva 2019/790 sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sul web, garantendo maggiori tutele agli artisti rispetto ai profitti delle maggiori multinazionali dell'IT occidentali, cosiddetti GAFA,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare, attraverso ulteriori iniziative normative, le misure a sostegno degli artisti, tra cui si potrebbe introdurre la semplificazione della riscossione dei diritti di copia privata audio da parte degli artisti e delle società di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto di autore che li rappresentano.
9/2828/44Colmellere.


   La Camera,
   premesso che:
    l'allegato 1 del decreto in esame prevede i ristori per le imprese che dichiarano di svolgere come attività prevalenti quelle riferite al codice ATECO 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie;
    il sistema turistico della montagna, dei comprensori sciistici, dei rifugi, degli alberghi montani e di tutte le attività commerciali connesse, nei primi mesi del 2020 hanno subito una cospicua perdita di fatturato a causa del lockdown generalizzato posto in essere dal Governo;
    il sistema turistico montano invernale produce, ormai stabilmente, un fatturato annuo che supera i 10 miliardi di euro che, unitamente all'indotto di sistema porta la cifra a raddoppiare, sfiorando i 20 miliardi;
    la chiusura degli impianti prevista per il periodo natalizio e le restrizioni a spostamenti e soggiorni, dopo lo stop dell'inverno scorso, comporterà una ulteriore perdita, che, unitamente all'incertezza sulla effettiva partenza della stagione 2020-2021, comporterà la oggettiva difficoltà per molte delle attività a mantenere le strutture in efficienza e a riaprire in sicurezza quando i dati dell'emergenza epidemiologica dovessero consentirlo;
    la perdita di fatturato riferita alla scorsa stagione, unitamente alle conseguenze delle sole restrizioni natalizie, comporterà una riduzione del volume di affari pari al 70 per cento su base annua;
    il decreto in fase di conversione consente un accesso ai ristori prendendo a riferimento il solo mese di aprile 2019 in rapporto al mese di aprile 2020, quando la maggior parte degli impianti e delle strutture ricettive riferibili al turismo invernale e montano sono, nella migliore delle ipotesi, già in bassa stagione e nella peggiore addirittura chiuse, di fatto limitando di molto, ove non vanificando ogni tipo di indennizzo,

impegna il Governo

in un prossimo provvedimento da emanare a breve, a valutare per le attività stagionali e per quelle che ne costituiscano l'indotto, con particolare riferimento al turismo invernale, della montagna e degli impianti di risalita sciistici, sistemi di indennizzo e ristoro che consentano una effettiva, rapida e più congrua erogazione delle risorse, nell'ottica di fornire reale e adeguato sostegno alle attività ricettive e impiantistiche e, più in generale alle aziende che di questo ambito costituiscono l'indotto, contribuendo a salvare un settore fondamentale per l'economia del nostro Paese.
9/2828/45Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    l'allegato 1 del decreto in esame prevede i ristori per le imprese che dichiarano di svolgere come attività prevalenti quelle riferite al codice ATECO 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie;
    il sistema turistico della montagna, dei comprensori sciistici, dei rifugi, degli alberghi montani e di tutte le attività commerciali connesse, nei primi mesi del 2020 hanno subito una cospicua perdita di fatturato a causa del lockdown generalizzato posto in essere dal Governo;
    il sistema turistico montano invernale produce, ormai stabilmente, un fatturato annuo che supera i 10 miliardi di euro che, unitamente all'indotto di sistema porta la cifra a raddoppiare, sfiorando i 20 miliardi;
    la chiusura degli impianti prevista per il periodo natalizio e le restrizioni a spostamenti e soggiorni, dopo lo stop dell'inverno scorso, comporterà una ulteriore perdita, che, unitamente all'incertezza sulla effettiva partenza della stagione 2020-2021, comporterà la oggettiva difficoltà per molte delle attività a mantenere le strutture in efficienza e a riaprire in sicurezza quando i dati dell'emergenza epidemiologica dovessero consentirlo;
    la perdita di fatturato riferita alla scorsa stagione, unitamente alle conseguenze delle sole restrizioni natalizie, comporterà una riduzione del volume di affari pari al 70 per cento su base annua;
    il decreto in fase di conversione consente un accesso ai ristori prendendo a riferimento il solo mese di aprile 2019 in rapporto al mese di aprile 2020, quando la maggior parte degli impianti e delle strutture ricettive riferibili al turismo invernale e montano sono, nella migliore delle ipotesi, già in bassa stagione e nella peggiore addirittura chiuse, di fatto limitando di molto, ove non vanificando ogni tipo di indennizzo,

impegna il Governo

in un prossimo provvedimento da emanare a breve, a valutare l'opportunità di introdurre per le attività stagionali e per quelle che ne costituiscano l'indotto, con particolare riferimento al turismo invernale, della montagna e degli impianti di risalita sciistici, sistemi di indennizzo e ristoro che consentano una effettiva, rapida e più congrua erogazione delle risorse, nell'ottica di fornire reale e adeguato sostegno alle attività ricettive e impiantistiche e, più in generale alle aziende che di questo ambito costituiscono l'indotto, contribuendo a salvare un settore fondamentale per l'economia del nostro Paese.
9/2828/45. (Testo modificato nel corso della seduta) Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una fra quelle riferite ai codici ATECO elencati nell'Allegato 1;
    fra le attività escluse da tale importante misura di sostegno ne sono state escluse molte, che pure hanno dovuto patire pesanti ripercussioni economiche e che risentono tutt'ora delle misure di contenimento approntate per fronteggiare la pandemia;
    le attività effettuate per mezzo di distributori automatici, dedicate alla lavorazione del caffè e quelle legate al florovivaismo, infatti, hanno particolarmente risentito di misure di contenimento quali lockdown, lavoro agile, chiusure forzate o divieto di festeggiamenti, rendendo ancor più incerte le prospettive per un settore che pure contribuisce significativamente, in termini di posti di lavoro e di imposte, allo sviluppo del sistema produttivo italiano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso futuri provvedimenti, forme di sostegno, ristoro o indennizzo almeno in favore delle attività riferite ai codici ATECO 479920 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, 478901 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, 462200 Commercio all'ingrosso di fiori e piante, 108301 Lavorazione del caffè.
9/2828/46Ferri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-bis del provvedimento in esame modifica la disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa istituito con l'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, espandendo nuovamente il novero dei destinatari delle agevolazioni del Fondo stesso, attraverso la soppressione della lettera a) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che aveva attribuito i benefici del Fondo solo alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
    la Corte dei Conti, con propria delibera del 30 dicembre 2019 «Gestione fuori bilancio del Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa», aveva già evidenziato la vantaggiosità per le banche aderenti derivante dalla normativa che ora viene ripristinata, in quanto consente a queste, tramite il Fondo, di avere dei vantaggi finanziari legati alla cd. «ponderazione zero» sulla quota capitale garantita e una garanzia pubblica gratuita a prima richiesta (oltre l'ipoteca) per il rientro dell'esposizione;
    nelle raccomandazioni, i giudici contabili esprimevano l'esigenza di inserire la non gratuità della misura per i soggetti non prioritari, ovvero, attraverso un confronto tra il Ministero dell'economia e delle finanze, ABI e ANIA, si proponeva di verificare quali fossero le condizioni di mercato per offrire tale copertura a pagamento;
    nel Documento Programmatico di Bilancio 2021, tra le raccomandazioni specifiche per il Paese elencate dalla tabella III 1-14, vi è quella di una revisione complessiva e di una semplificazione dello strumento Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa, considerando lo stesso però ancora quale misura con una finalità sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sottoporre la misura prevista all'articolo 4-bis a procedura di notifica preventiva in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE, avendo la stessa caratteristiche assimilabili ad una misura di sostegno finanziario concessa attraverso risorse pubbliche idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese e ad incidere sulla concorrenza, e scongiurare così che possano derivarne indebiti vantaggi da parte del sistema bancario, con conseguente possibile apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.
9/2828/47Ungaro, Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-bis del provvedimento in esame modifica la disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa istituito con l'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, espandendo nuovamente il novero dei destinatari delle agevolazioni del Fondo stesso, attraverso la soppressione della lettera a) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che aveva attribuito i benefici del Fondo solo alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
    la Corte dei Conti, con propria delibera del 30 dicembre 2019 «Gestione fuori bilancio del Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa», aveva già evidenziato la vantaggiosità per le banche aderenti derivante dalla normativa che ora viene ripristinata, in quanto consente a queste, tramite il Fondo, di avere dei vantaggi finanziari legati alla cd. «ponderazione zero» sulla quota capitale garantita e una garanzia pubblica gratuita a prima richiesta (oltre l'ipoteca) per il rientro dell'esposizione;
    nelle raccomandazioni, i giudici contabili esprimevano l'esigenza di inserire la non gratuità della misura per i soggetti non prioritari, ovvero, attraverso un confronto tra il Ministero dell'economia e delle finanze, ABI e ANIA, si proponeva di verificare quali fossero le condizioni di mercato per offrire tale copertura a pagamento;
    nel Documento Programmatico di Bilancio 2021, tra le raccomandazioni specifiche per il Paese elencate dalla tabella III 1-14, vi è quella di una revisione complessiva e di una semplificazione dello strumento Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa, considerando lo stesso però ancora quale misura con una finalità sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sottoporre la misura prevista all'articolo 4-bis a procedura di notifica preventiva in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE.
9/2828/47. (Testo modificato nel corso della seduta) Ungaro, Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame prevede numerose misure di ristoro per i vari settori della cultura e dello spettacolo;
    il settore della traduzione editoriale attraversa una stagione di crisi che va anche oltre la lunga contingenza legata al COVID-19, non da ultimo in ragione della compressione dei costi che molti editori si ritrovano ad operare, rinunciando così ad offrire ai cittadini italiani la possibilità di apprezzare tante opere di autrici e autori stranieri;
    le traduttrici e i traduttori italiani sono tra i meno pagati e tutelati a livello europeo, con un reddito medio annuo di 15 mila euro lordi;
    il 16 ottobre 2020, con proprio decreto e a seguito di una modifica intervenuta in sede di conversione parlamentare del c.d. «decreto Rilancio», il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini ha destinato al sostegno dei traduttori editoriali una quota fino a 5 milioni di euro del Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali, al fine di compensare l'impatto economico negativo su queste lavoratrici e lavoratori conseguente all'adozione delle misure di contenimento della pandemia;
    come ricorda Strade, Sezione Traduttori Editoriali, nella lettera inviata il 15 dicembre 2020 – contestualmente ad opere di premi Nobel, Pulitzer e di altri autori acclamati – a 70 personalità italiane, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, «tradurre significa conoscere, dialogare, scambiare e far circolare idee e stili di vita: niente come una traduzione aiuta a comunicare, cioè a rendere comuni, e dunque di tutti, differenze e similitudini, stimolando la crescita culturale e civile dei popoli»;
    sempre Strade, interpretando un sentimento più ampio e diffuso del settore, ha chiesto l'istituzione di un Fondo strutturale per sostenere la traduzione e la formazione sul modello del fondo traduttori tedesco «Deutscher Übersetzerfonds»;
    si rende necessario pensare e attuare misure strutturali specifiche, capaci di sostenere efficacemente i traduttori e le professionalità collegate alla traduzione editoriale, per tutelare così la capacità del Paese di fruire di opere di qualità di tutto il mondo e accrescere il valore culturale che scaturisce dalla possibilità di leggere opere straniere in lingua italiana,

impegna il Governo

a considerare l'adozione di misure che in futuro potrebbero divenire strutturali, di sostegno, diretto al lavoro di traduttrici e traduttori, legate a progetti di traduzione verso l'italiano di opere straniere, a laboratori, borse di studio e borse di lavoro, al potenziamento del sistema di residenze per traduttori con cui incentivare l'incontro di traduttori, scrittori e lettori, al fine di tutelare il patrimonio culturale legato alle traduzioni editoriali e il contributo che esso può dare al libro e alla lettura in Italia.
9/2828/48Fusacchia, Piccoli Nardelli, Muroni, Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame prevede numerose misure di ristoro per i vari settori della cultura e dello spettacolo;
    il settore della traduzione editoriale attraversa una stagione di crisi che va anche oltre la lunga contingenza legata al COVID-19, non da ultimo in ragione della compressione dei costi che molti editori si ritrovano ad operare, rinunciando così ad offrire ai cittadini italiani la possibilità di apprezzare tante opere di autrici e autori stranieri;
    le traduttrici e i traduttori italiani sono tra i meno pagati e tutelati a livello europeo, con un reddito medio annuo di 15 mila euro lordi;
    il 16 ottobre 2020, con proprio decreto e a seguito di una modifica intervenuta in sede di conversione parlamentare del c.d. «decreto Rilancio», il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini ha destinato al sostegno dei traduttori editoriali una quota fino a 5 milioni di euro del Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali, al fine di compensare l'impatto economico negativo su queste lavoratrici e lavoratori conseguente all'adozione delle misure di contenimento della pandemia;
    come ricorda Strade, Sezione Traduttori Editoriali, nella lettera inviata il 15 dicembre 2020 – contestualmente ad opere di premi Nobel, Pulitzer e di altri autori acclamati – a 70 personalità italiane, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, «tradurre significa conoscere, dialogare, scambiare e far circolare idee e stili di vita: niente come una traduzione aiuta a comunicare, cioè a rendere comuni, e dunque di tutti, differenze e similitudini, stimolando la crescita culturale e civile dei popoli»;
    sempre Strade, interpretando un sentimento più ampio e diffuso del settore, ha chiesto l'istituzione di un Fondo strutturale per sostenere la traduzione e la formazione sul modello del fondo traduttori tedesco «Deutscher Übersetzerfonds»;
    si rende necessario pensare e attuare misure strutturali specifiche, capaci di sostenere efficacemente i traduttori e le professionalità collegate alla traduzione editoriale, per tutelare così la capacità del Paese di fruire di opere di qualità di tutto il mondo e accrescere il valore culturale che scaturisce dalla possibilità di leggere opere straniere in lingua italiana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure di sostegno, diretto al lavoro di traduttrici e traduttori, al fine di tutelare il patrimonio culturale legato alle traduzioni editoriali e il contributo che esso può dare al libro e alla lettura in Italia.
9/2828/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Fusacchia, Piccoli Nardelli, Muroni, Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge oggetto di conversione reca misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    in sede di conversione del decreto al Senato, sono state apportate numerose modificazioni, tra le quali, un nuovo articolo aggiuntivo: l'articolo 31-undecies recante disposizioni in materia di infrastrutture stradali;
    il predetto articolo, comma unico, ultimo periodo tratta anche dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena;
    come ben noto, da anni si discute della realizzazione di una infrastruttura autostradale regionale in Emilia Padana, nota come «Cispadana», e volta a collegare l'autostrada A22 e l'autostrada A13; le zone a nord delle province di Reggio-Emilia, Modena e Ferrara, infatti, chiedono infrastrutture di collegamento adeguate all'importante sviluppo economico-produttivo dell'area sin dagli anni ’60 del secolo scorso;
    tuttavia, il progetto dell'autostrada cispadana è molto differente dall'iniziale progetto del 2004 il quale prevedeva un collegamento tra Parma e Ferrara tramite una strada a scorrimento veloce gratuita;
    nel 2006 la regione Emilia-Romagna ha deciso di modificare il progetto infrastrutturale da strada a scorrimento veloce ad autostrada a pagamento, con ulteriori costi economici ed ambientali non indifferenti a carico della collettività, ma solo per la tratta che collega l'A22 da Reggiolo all'A13 fino a Ferrara Sud (lasciando come tratta stradale a scorrimento veloce la parte da Parma fino a Reggiolo), con un costo di 1,3 miliardi di euro: oltre 10 volte il costo della strada a scorrimento veloce per l'intera tratta;
    non si capisce perché anche la tratta attualmente classificata come autostradale non possa tornare ad essere strada a scorrimento veloce, come avvenuto per la tratta Parma-Reggiolo: si tratta di una soluzione fortemente voluta e richiesta dal territorio, supportata da partiti, associazioni, comitati di cittadini da sempre contrari al progetto autostradale;
    oltre ad un indubbio risparmio economico pubblico di oltre un miliardo di euro, in un momento di gravi crisi economica, finanziaria, sociale e sanitaria che stiamo vivendo, vi sarebbero indubbi risparmi per la popolazione, anch'essa messa a dura prova dalla crisi, che eviterebbe i costi legati ai pedaggi autostradali;
    inoltre, una strada a scorrimento veloce sarebbe più facilmente utilizzabile da parte dell'utenza, in quanto non vi sarebbero pedaggi da pagare e sarebbero previsti un maggior numero di ingressi dalla viabilità secondaria, e quindi più collegamenti con centri abitati e realtà produttive;
    l'attuale progetto autostradale, invece, prevede solo 4 caselli per l'intera tratta: una parte della popolazione, quella più distante dai caselli, non avrà reali vantaggi in termini di risparmio di tempo e denaro nell'utilizzare l'autostrada;
    in definitiva, si prospetta un'infrastruttura costosa, con costi diretti e indiretti sulla popolazione, la quale potrà beneficiarne solo in maniera molto parziale;
    inoltre, si sta assistendo, negli ultimi anni, ad un aumento del trasporto su ferro rispetto al declino del trasporto su gomma, che renderebbe ancor meno utile la costruzione di autostrade, a fronte di un necessario miglioramento dei collegamenti ferroviari;
    a tal proposito, è attualmente esistente una linea ferroviaria secondaria che da Ferrara arriva a Parma passando per Poggio Rusco e Suzzara che potrebbe essere potenziata per alleggerire il traffico merci e persone sul resto della rete stradale e autostradale emiliana,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di non includere l'autostrada regionale cispadana che collega l'A22 con l'A15 tra le principali opere infrastrutturali da finanziare del Paese, se non in qualità di strada a scorrimento veloce, assicurando un risparmio di fondi pubblici, ed eventualmente valutando una contestuale opera di potenziamento della rete ferroviaria secondaria esistente sul territorio tra Parma e Ferrara.
9/2828/49Ascari, Zanichelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    l'articolo 15 del presente decreto-legge prevede una nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, settori particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dal COVID-19;
    tra i requisiti individuati per l'accesso al beneficio vi è quello di aver prestato almeno trenta giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge;
    tale criterio esclude dall'accesso al beneficio i soggetti che hanno svolto attività lavorativa nel mese di novembre, mese nel quale sono state adottate ulteriori restrizioni che hanno influito su molte attività economiche, nonché i soggetti che non hanno raggiunto le trenta giornate previste;
    il perdurare della pandemia e il conseguente stato di crisi economica impone la necessità di prevedere interventi di sostegno di natura più universale possibile, soprattutto in settori fortemente colpiti quali quello del turismo che raccoglie il maggior numero di lavoratori stagionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere all'interno di futuri provvedimenti normativi finalizzati al sostegno di lavoratori e imprese colpiti dagli effetti dalla pandemia da COVID-19, comprese quelle del settore cerimonie e wedding, ulteriori misure di sostegno per i lavoratori stagionali non ricompresi nell'indennità di cui all'articolo 15 del presente provvedimento, al fine di ampliare la platea di beneficiari così da poter andare incontro alle esigenze del più ampio numero possibile di lavoratori e famiglie italiane; nonché a valutare l'opportunità di prevedere in futuro ulteriori provvedimenti per i percettori di Naspi al fine di sostenere i settori più colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia in corso.
9/2828/50Manzo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 20-bis del provvedimento all'esame dell'Aula interviene in materia di attività degli psicologi, per garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo ai cittadini e agli operatori sanitari, in risposta al disagio psichico e alle condizioni di stress provocati dall'epidemia da COVID-19, assicurando le prestazioni professionali anche domiciliari;
    a questo scopo viene applicata la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006, «Criteri di massima sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi», che tra le premesse e le finalità indica la necessità di prestare la massima attenzione ai problemi di ordine psichiatrico-psicologico che possono manifestarsi sulle popolazioni colpite e sui loro soccorritori, nel contesto degli interventi a sostegno delle vittime di eventi catastrofici;
    la seconda ondata di COVID-19 e il prolungamento della condizione di isolamento, sta anche facendo registrare un aumento esponenziale di episodi depressivi tra i giovani e giovanissimi. La chiusura di scuole, cinema, palestre, luoghi di ritrovo e di socialità per gli adolescenti ha fatto emergere la loro fragilità, portando allo scoperto moltissimi casi di depressione, ansia e panico che, in alcuni casi, sono sfociati nel gesto estremo del suicidio;
    secondo un recente studio condotto da un gruppo di psicologi afferenti all'associazione «Norme e qualità della vita» su circa 600 individui di età compresa tra i 12 e 19 anni, le ragazze presenterebbero sintomi di depressioni più frequenti nel 68 per cento dei casi analizzati, rispetto al 42 per cento dei ragazzi. Dall'indagine emerge che venendo a mancare tutti i nutrienti essenziali che rappresentano per i giovani «valvole di sfogo», trovano più spazio in loro le malinconie, le paure e i sensi di inadeguatezza;
    l'organizzazione mondiale della Sanità ha indicato il suicidio come la seconda causa di morte degli adolescenti dopo gli incidenti stradali. In Italia, rappresentano il 12 per cento delle morti tra i giovani di 15-29 anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare modalità di intervento specifiche a favore della popolazione giovanile, nell'ambito di quanto previsto dal presente provvedimento, prestando la massima attenzione ai problemi di ordine psichiatrico-psicologico provocati dall'epidemia da COVID-19, prevedendo anche l'attivazione di strumenti idonei alla prevenzione di atti estremi, quali il suicidio.
9/2828/51Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    fin dal principio dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), le Residenze Sanitarie Disabili (RSD) e le altre strutture residenziali dedicate ad accogliere persone anziane non autosufficienti che non hanno la possibilità di essere assistiti a domicilio, sono state duramente colpite dalla diffusione del coronavirus, determinando un notevole impatto in termini di malati e decessi per via dei contagi da COVID-19 che hanno riguardato gli ospiti e gli operatori delle stesse;
    la carenza di professionalità specialistiche, in particolare di infermieri, nelle RSA e nelle altre residenze assistenziali, non ha consentito di organizzare un'assistenza sanitaria adeguata, specialmente durante la prima ondata dell'epidemia, in cui si sono registrati dei focolai del virus all'interno di numerose strutture di assistenza agli anziani presenti su tutto il territorio nazionale, a partire da quelle presenti in Lombardia, dove soprattutto a causa del trasferimento dei pazienti confermati o sospetti COVID-19 nelle RSA si è verificato un forte incremento dei contagi al loro interno;
    l'assistenza agli anziani non autosufficienti e alle persone con disabilità ospiti di RSA, RSD e altre strutture residenziali, si è aggravata ancor più nel corso della pandemia per via dell'esteso fenomeno di migrazione delle figure infermieristiche da queste strutture a quelle del Sistema Sanitario Nazionale, in virtù di bandi di assunzione pubblicati dalle aziende sanitarie pubbliche;
    nel corso dell'esame in Senato del presente provvedimento, all'articolo 19 è stato aggiunto l'articolo 19-novies, recante disposizioni volte a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali per prevenire il rischio di contagio dal COVID-19 all'interno delle stesse, offrendo in tal modo al personale sanitario e agli operatori maggiori tutele della salute e della sicurezza;
    al contempo, per incentivare il personale sanitario e gli operatori delle RSA e delle altre strutture residenziali, sarebbe opportuno prevedere anche delle misure finalizzate ad estendere al personale di queste strutture le previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo uno specifico finanziamento a favore delle regioni e province autonome;
    per sopperire alla carenza di personale infermieristico all'interno delle RSA, RSD, delle case di riposo e delle altre strutture sociosanitarie residenziali e riabilitative, una soluzione potrebbe essere offerta dal riconoscimento del diritto alla libera professione intra moenia agli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, tale da consentirgli di prestare attività professionale a favore di dette strutture;
    in questo periodo di grave crisi sanitaria gli anziani e le persone fragili sono tra i soggetti più esposti ai rischi prodotti dall'epidemia e necessitano quindi di interventi mirati e specifici volti a tutelarne la presenza nelle residenze in cui sono ricoverati,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare utili misure idonee a garantire il diritto alla salute a tutti i soggetti ricoverati nelle Residenze Assistenziali Sanitarie (RSA), nelle Residenze Sanitarie Disabili, nelle case di riposo e nel resto delle strutture residenziali pubbliche e convenzionate;
   a valutare l'opportunità di incentivare l'occupazione di personale sanitario infermieristico nelle RSA e nelle RSD, intervenendo con misure finalizzate al riconoscimento del diritto alla libera professione intra moenia agli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche e prevedendo l'estensione delle misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 anche ai professionisti sanitari e agli operatori delle suddette strutture.
9/2828/52Mammì, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    fin dal principio dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), le Residenze Sanitarie Disabili (RSD) e le altre strutture residenziali dedicate ad accogliere persone anziane non autosufficienti che non hanno la possibilità di essere assistiti a domicilio, sono state duramente colpite dalla diffusione del coronavirus, determinando un notevole impatto in termini di malati e decessi per via dei contagi da COVID-19 che hanno riguardato gli ospiti e gli operatori delle stesse;
    la carenza di professionalità specialistiche, in particolare di infermieri, nelle RSA e nelle altre residenze assistenziali, non ha consentito di organizzare un'assistenza sanitaria adeguata, specialmente durante la prima ondata dell'epidemia, in cui si sono registrati dei focolai del virus all'interno di numerose strutture di assistenza agli anziani presenti su tutto il territorio nazionale, a partire da quelle presenti in Lombardia, dove soprattutto a causa del trasferimento dei pazienti confermati o sospetti COVID-19 nelle RSA si è verificato un forte incremento dei contagi al loro interno;
    l'assistenza agli anziani non autosufficienti e alle persone con disabilità ospiti di RSA, RSD e altre strutture residenziali, si è aggravata ancor più nel corso della pandemia per via dell'esteso fenomeno di migrazione delle figure infermieristiche da queste strutture a quelle del Sistema Sanitario Nazionale, in virtù di bandi di assunzione pubblicati dalle aziende sanitarie pubbliche;
    nel corso dell'esame in Senato del presente provvedimento, all'articolo 19 è stato aggiunto l'articolo 19-novies, recante disposizioni volte a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali per prevenire il rischio di contagio dal COVID-19 all'interno delle stesse, offrendo in tal modo al personale sanitario e agli operatori maggiori tutele della salute e della sicurezza;
    al contempo, per incentivare il personale sanitario e gli operatori delle RSA e delle altre strutture residenziali, sarebbe opportuno prevedere anche delle misure finalizzate ad estendere al personale di queste strutture le previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo uno specifico finanziamento a favore delle regioni e province autonome;
    per sopperire alla carenza di personale infermieristico all'interno delle RSA, RSD, delle case di riposo e delle altre strutture sociosanitarie residenziali e riabilitative, una soluzione potrebbe essere offerta dal riconoscimento del diritto alla libera professione intra moenia agli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, tale da consentirgli di prestare attività professionale a favore di dette strutture;
    in questo periodo di grave crisi sanitaria gli anziani e le persone fragili sono tra i soggetti più esposti ai rischi prodotti dall'epidemia e necessitano quindi di interventi mirati e specifici volti a tutelarne la presenza nelle residenze in cui sono ricoverati,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare utili misure idonee a garantire il diritto alla salute a tutti i soggetti ricoverati nelle Residenze Assistenziali Sanitarie (RSA), nelle Residenze Sanitarie Disabili, nelle case di riposo e nel resto delle strutture residenziali pubbliche e convenzionate;
   a valutare l'opportunità di incentivare l'occupazione di personale sanitario infermieristico nelle RSA e nelle RSD, anche prevedendo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'estensione delle misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 anche ai professionisti sanitari e agli operatori delle suddette strutture.
9/2828/52. (Testo modificato nel corso della seduta) Mammì, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-septies del decreto-legge in conversione reca disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri;
    secondo il recente «Rapporto Nazionale sulla Gestione della Cronicità» realizzato da Fablab, unità CGM di innovazione multicanale, che ha consultato tutte le categorie del sistema di assistenza ancor prima che l'emergenza scoppiasse risulterebbe prioritario tra i pazienti, l'applicazione di servizi di teleconsulto, informazione e monitoraggio digitale;
    l’Instant Report COVID-19, redatto dall'ALTEMS, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, documenta l'alto livello di gradimento dei pazienti nei confronti delle prestazioni di telemedicina;
    secondo un'indagine dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano, in collaborazione con il Centro Studi della FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), il 90 per cento dei medici auspicherebbe soluzioni digitali per favorire la comunicazione tra professionisti nell'area delle cure primarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad incentivare prestazioni di telemedicina, anche al fine di favorire il massimo livello di assistenza, considerata la necessità di attività costanti di monitoraggio del rischio sanitario dovuto al diffondersi del virus SARS-CoV-2, nei comuni non definiti dall'articolo 19-septies.
9/2828/53Trizzino, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge oggetto di conversione reca, agli articoli 23, 23-bis e 24, disposizioni relative ad atti del processo penale da compiersi con modalità e strumenti telematici, e in particolare: la possibilità del collegamento da remoto per attività di indagini preliminari, la partecipazione a distanza alle udienze, la deliberazione con modalità telematiche per le decisioni collegiali in camera di consiglio, il deposito telematico di atti attraverso il portale del processo telematico;
   considerato che:
    tali disposizioni normative prevedono che le modalità di attuazione degli strumenti telematici processuali introdotti siano disposte con decreti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
    i provvedimenti amministrativi di attuazione citati non sembrano applicabili alla Giustizia militare, che normativamente e amministrativamente dipende dall'amministrazione della Difesa;
    l'articolo 23, comma 10, del decreto-legge in esame prevede che le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si applicano alla magistratura militare «in quanto compatibili»;
   considerato, altresì, che:
    le disposizioni del codice di procedura penale vigente si applicano anche al processo penale militare, appare, dunque, necessario prevedere per quest'ultimo l'applicazione integrale degli strumenti processuali telematici previsti per i procedimenti penali ordinari,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie affinché si proceda con urgenza all'adozione di misure volte ad estendere al processo penale militare la completa applicabilità delle norme in materia di atti telematici previste per il processo penale ordinario, al fine di uniformare il regolare svolgimento dell'attività processuale penale militare a quella ordinaria.
9/2828/54Aresta, Rizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge oggetto di conversione reca, agli articoli 23, 23-bis e 24, disposizioni relative ad atti del processo penale da compiersi con modalità e strumenti telematici, e in particolare: la possibilità del collegamento da remoto per attività di indagini preliminari, la partecipazione a distanza alle udienze, la deliberazione con modalità telematiche per le decisioni collegiali in camera di consiglio, il deposito telematico di atti attraverso il portale del processo telematico;
   considerato che:
    tali disposizioni normative prevedono che le modalità di attuazione degli strumenti telematici processuali introdotti siano disposte con decreti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
    i provvedimenti amministrativi di attuazione citati non sembrano applicabili alla Giustizia militare, che normativamente e amministrativamente dipende dall'amministrazione della Difesa;
    l'articolo 23, comma 10, del decreto-legge in esame prevede che le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si applicano alla magistratura militare «in quanto compatibili»;
   considerato, altresì, che:
    le disposizioni del codice di procedura penale vigente si applicano anche al processo penale militare, appare, dunque, necessario prevedere per quest'ultimo l'applicazione integrale degli strumenti processuali telematici previsti per i procedimenti penali ordinari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie affinché si proceda con urgenza all'adozione di misure volte ad estendere al processo penale militare la completa applicabilità delle norme in materia di atti telematici previste per il processo penale ordinario, al fine di uniformare il regolare svolgimento dell'attività processuale penale militare a quella ordinaria.
9/2828/54. (Testo modificato nel corso della seduta) Aresta, Rizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 20-bis, del decreto-legge oggetto di conversione, prevede misure volte a garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-CoV-2 e ad assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari;
    sin dall'inizio dell'emergenza epidemiologica le Forze armate sono impegnate in prima linea nel contenimento e nel contrasto alla diffusione del COVID-19;
   considerato che:
    in tale contesto emergenziale sarebbe opportuno assicurare la presenza di un supporto psicologico, al personale militare appartenente alle Forze armate impegnate nell'emergenza epidemiologica di cui in premessa e garantire, specie in un contesto così sensibile, un adeguato supporto morale con l'intento di pervenire, attraverso la conoscenza dei fenomeni, all'attuazione di procedure che permettano una conoscenza e una gestione efficace di eventi critici che, come è noto, sono ad alto impatto emotivo;
    tale attività di assistenza psicologica straordinaria, potrebbe essere svolta anche da personale sanitario civile, vista la possibilità in capo al Ministero della difesa di stipulare convenzioni con medici e psicologi estranei all'Amministrazione dello Stato, come previsto dall'articolo 183 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di non gravare sul Servizio sanitario militare impegnato nella gestione ordinaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte ad istituire un apposito fondo per l'assistenza psicologica del personale delle Forze armate direttamente impegnate nella gestione della pandemia in atto.
9/2828/55Roberto Rossini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 118-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone misure volte a favorire il pagamento con addebito diretto su conto corrente bancario o postale di aliquote e tariffe dovute dai cittadini agli enti locali;
    la citata norma prevede la possibilità per gli enti territoriali di stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali se il soggetto passivo obbligato al pagamento provvede mediante domiciliazione bancaria o postale permanente;
    con riferimento all'imposta Municipale Unica (IMU), l'attuale quadro normativo e tributario prevede che sia pagata necessariamente attraverso il modello F24, appare dunque inapplicabile qualsiasi altra modalità di pagamento come l'addebito diretto previsto dalla norma citata;
    per quanto riguarda invece la Tassa Rifiuti (Tari), destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sembrerebbe esclusa qualsiasi altra modalità di pagamento premiante in caso di addebito diretto in conto corrente;
    l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato alcune osservazioni sulla disciplina delle modalità di pagamento alle Amministrazioni Pubbliche che è stata proprio oggetto di modifiche, deroghe e proroghe;
   considerato che:
    l'applicabilità dell'articolo 118-ter del decreto-legge 34 del 2020 alle imposte di cui in premessa, ossia prevedere la possibilità per una vasta platea di usufruire di una riduzione consistente di aliquote e tariffe delle imposte citate, con evidenti risparmi per i soggetti tenuti ai versamenti, favorirebbe il raggiungimento degli obiettivi del decreto-legge oggetto di conversione,

impegna il Governo

ad adottare idonei provvedimenti normativi volti a favorire l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 118-ter della legge 17 luglio 2020, n. 77, contemplando, per il pagamento delle aliquote e delle tasse dovute agli enti locali, oltre il modello F24, anche la domiciliazione diretta bancaria o postale.
9/2828/56Rizzo, Cancelleri, Aresta, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 118-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone misure volte a favorire il pagamento con addebito diretto su conto corrente bancario o postale di aliquote e tariffe dovute dai cittadini agli enti locali;
    la citata norma prevede la possibilità per gli enti territoriali di stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali se il soggetto passivo obbligato al pagamento provvede mediante domiciliazione bancaria o postale permanente;
    con riferimento all'imposta Municipale Unica (IMU), l'attuale quadro normativo e tributario prevede che sia pagata necessariamente attraverso il modello F24, appare dunque inapplicabile qualsiasi altra modalità di pagamento come l'addebito diretto previsto dalla norma citata;
    per quanto riguarda invece la Tassa Rifiuti (Tari), destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sembrerebbe esclusa qualsiasi altra modalità di pagamento premiante in caso di addebito diretto in conto corrente;
    l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato alcune osservazioni sulla disciplina delle modalità di pagamento alle Amministrazioni Pubbliche che è stata proprio oggetto di modifiche, deroghe e proroghe;
   considerato che:
    l'applicabilità dell'articolo 118-ter del decreto-legge 34 del 2020 alle imposte di cui in premessa, ossia prevedere la possibilità per una vasta platea di usufruire di una riduzione consistente di aliquote e tariffe delle imposte citate, con evidenti risparmi per i soggetti tenuti ai versamenti, favorirebbe il raggiungimento degli obiettivi del decreto-legge oggetto di conversione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonei provvedimenti normativi volti a favorire l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 118-ter della legge 17 luglio 2020, n. 77, contemplando, per il pagamento delle aliquote e delle tasse dovute agli enti locali, oltre il modello F24, anche la domiciliazione diretta bancaria o postale.
9/2828/56. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzo, Cancelleri, Aresta, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge cosiddetto Ristori, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, contiene una pluralità di disposizioni, finalizzate ad estendere la rete di protezione intorno al tessuto economico sociale e produttivo del Paese;
    in tale ambito, il provvedimento interviene attraverso una serie di misure in favore delle attività commerciali, in particolare con il riconoscimento di un credito di imposta sugli affitti degli immobili per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, nella misura del 60 per cento e con la cancellazione della seconda rata IMU, rispettivamente con gli articoli 8 e 9;
    i suesposti interventi, indubbiamente condivisibili e necessari, peraltro valutati positivamente dagli operatori del settore, richiedono tuttavia un maggiore ampliamento della misura per i canoni di locazione e di affitto d'azienda, in relazione alla situazione economica di estrema gravità in cui le imprese commerciali continuano a versare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, di introdurre nei prossimi provvedimenti un intervento normativo volto ad estendere il credito d'imposta, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, alle imprese il cui volume di ricavi e compensi registrato nel periodo semestrale da maggio a ottobre 2020 abbia registrato una contrazione superiore al 50 per cento rispetto allo stesso semestre del precedente periodo d'imposta.
9/2828/57Martinciglio, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    il cosiddetto decreto-legge Ristori (decreto-legge n. 137 del 2020) intende rafforzare la rete di protezione nei confronti delle categorie economiche più colpite dalle restrizioni introdotte per contenere la pandemia COVID-19 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, mediante interventi a sostegno delle imprese, dell'economia e del lavoro;
    l'articolo 1 del provvedimento estende pertanto la platea delle attività economiche, identificate con i codici ATECO, destinatarie di contributi a fondo perduto, sulla base delle classificazioni delle tre aree attribuite per ogni Regione d'Italia, secondo profili di rischio che considerano l'evoluzione dell'epidemia in corso su tutto il territorio nazionale;
    a tal fine, considerato che la crisi economica determinata dalla diffusione del virus COVID-19 appare difficilmente identificabile con i suesposti codici ATECO a causa dei cosiddetti meccanismi di filiera, che determinano, nella sostanza, l'interruzione dell'attività anche per coloro che rimangono comunque aperti, come si evince anche dai dati forniti attraverso la fatturazione elettronica, risulta urgente e necessario, rivedere i meccanismi di attribuzione dei prossimi ristori economici, attraverso parametri di assegnazione differenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei prossimi provvedimenti, di riconsiderare il sistema degli interventi previsti per i contributi a fondo perduto, sulla base di criteri di assegnazione delle misure di ristoro riferiti al calo del fatturato e della componente a costi fissi che superino la combinazione alfanumerica del codice ATECO (identificante l'attività economica) e si attestino su una logica di filiera, sì da ricomprendere nella misura di ristoro anche coloro che de facto, seppur non formalmente, hanno chiuso la relativa attività lavorativa.
9/2828/58Zanichelli, Currò, Martinciglio, Cancelleri, Raduzzi, Migliorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da COVID-19, con particolare riferimento alla cosiddetta seconda ondata, e in relazione ai provvedimenti restrittivi concernenti le attività produttive identificate da determinati Codici Ateco;
   considerato che:
    allo stato attuale non esiste un sistema approfondito di monitoraggio e controllo che consenta un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico, suddiviso per codice Ateco e relativo settore di attività produttiva;
    suddetto sistema aiuterebbe a quantificare, monitorare e confrontare nel tempo i consumi energetici delle attività produttive interessate dai provvedimenti restrittivi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non, al fine di individuare eventuali malfunzionamenti o comportamenti non virtuosi e così permettere di effettuare un'analisi affidabile costo/beneficio di possibili interventi di efficientamento energetico;
    i dati ottenuti dal sistema di monitoraggio consentirebbero di meglio calibrare gli interventi di efficienza energetica ed integrare con specifiche previsioni gli obiettivi di adattamento e le revisioni periodiche del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di rendere obbligatoria la comunicazione dei codici Ateco per tutti i punti di fornitura di energia elettrica a servizio delle imprese.
9/2828/59Sut, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene una pluralità di misure che intervengono in diversi ambiti socioeconomici, oltre che della sanità e del lavoro, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla diffusione della pandemia COVID-19;
    a tal fine, si evidenzia che, nell'anno 2019, è stata concessa al dipendente pubblico l'aspettativa non retribuita per avviare l'attività autonoma, ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 183, mentre nell'anno in corso, è stato concesso il rinnovo dell'aspettativa non retribuita, per un solo anno, per avviare l'attività autonoma, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 19 giugno 2019, n. 56;
    la ratio della disposizione è volta a consentire, per un ridotto arco temporale, successivamente esteso per un ulteriore anno, la libera professione da parte del dipendente pubblico che in tal modo potrà meglio monitorare l'andamento dell'attività professionale-imprenditoriale e condizionare le determinazioni successive sulla stessa;
    per tutta la durata dell'aspettativa summenzionata, si interrompe il calcolo dell'anzianità di servizio del dipendente pubblico e, similmente, lo stesso non è retribuito;
    la crisi economica derivata dalla pandemia COVID-19, soprattutto a seguito della seconda ondata pandemica e delle conseguenti misure di contenimento, hanno impattato negativamente su imprese, lavoratori e famiglie, al punto di non consentire al pubblico dipendente in aspettativa di effettuare una valutazione serena ed oggettiva circa l'andamento della professione/attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, nei prossimi provvedimenti, interventi volti a concedere un'ulteriore proroga per l'anno 2021 dell'aspettativa citata in premessa, sì da consentire al beneficiario di «riscattare» l'anno colpito dalla crisi economica da pandemia COVID-19, e conseguire dati adeguati ai fini della valutazione circa possibili future determinazioni dell'attività professionale/imprenditoriale intrapresa.
9/2828/60Cancelleri, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    visto che il decreto non contiene alcuna forma di sostegno specifico per le imprese, cooperative e consorzi sottoposti a procedure concorsuali con continuazione dell'esercizio di impresa;
    ritenuto che la continuazione dell'esercizio di impresa ha una funzione pubblica in quanto mira a conservare e potenziare le capacità produttive per la crescita del prodotto a vantaggio della occupazione e più generalmente dello sviluppo economico nonché a superare la crisi e tornare in bonis;
    ritenuto inoltre che, in tale contesto, particolare rilevanza hanno i Consorzi Agrari Provinciali che svolgono sul territorio e in comprensori molto ampi un determinante ruolo a sostegno della agricoltura e dello sviluppo nel settore agro-alimentare con ritorni rilevantissimi sul piano socio-territoriale;
    valutato che l'incalzare dell'epidemia da COVID-19 ha imposto improvvisamente il blocco di quasi tutte le attività produttive e di commercializzazione, determinando, così, una crisi generale che rapidamente ha investito l'intera economia mondiale;
    ritenuto che il dilagante contesto di scarsa liquidità ha interessato un elevato numero di aziende, in modo particolare e con effetti pesanti, i soggetti con autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa con conseguente grave riduzione della produttività, del fatturato e con contrazione notevole degli incassi;
   considerato infine che la mancata previsione di specifiche misure per le imprese che, pur soggette a procedura concorsuale, sono autorizzate alla continuazione dell'attività di impresa, prescindendo dalla funzione pubblica di tale istituto, ha avuto come conseguenza che gli effetti deleteri della pandemia, in nulla neutralizzati, hanno determinato una insolvenza irreversibile e l'impossibilità di tornare in bonis con ricaduta negativa sul sistema micro e macro economico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere le iniziative necessarie affinché si proceda con urgenza all'adozione di misure di sostegno, straordinarie e ordinarie, in favore delle imprese, cooperative e consorzi sottoposte a procedure concorsuali con continuazione dell'esercizio di impresa.
9/2828/61Maglione.


   La Camera,
   premesso che:
    per il settore agricolo ed agroalimentare, agli articoli 16 e 16-bis, è previsto l'esonero – in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni – dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità relative ai mesi di novembre e dicembre 2020;
    inizialmente, lo stesso decreto prevedeva un contributo a fondo perduto per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite dalle restrizioni e, in particolare, per quelle imprese sulle quali si sono ripercosse le restrizioni del canale Horeca, e che tale misura aveva incontrato il favore delle imprese agricole, specialmente quelle di piccole dimensioni o artigianali, alle quali è più che necessario un sostegno immediato e liquido per far fronte alle perdite;
    il settore della produzione di birra artigianale, in cui operano per lo più imprese di piccole e piccolissime dimensioni, ha subito perdite economiche e di prodotto pressoché totali a causa sia della chiusura dei canali Horeca sia, soprattutto, dell'alta deperibilità del prodotto legata ai processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
    i piccoli birrifici artigianali rappresentano una realtà sempre più importante e preziosa per il nostro Paese, con 900 aziende attive sul territorio italiano, circa 500.000 ettolitri di birra prodotta, circa 250 milioni di euro di fatturato totale e oltre 7.000 operatori;
   in ogni caso, tali tipologie di imprese sono associate, a livello di classificazione economica e merceologica, ai birrifici industriali, mentre è evidente che esse presentano delle caratteristiche economiche e di rischio di impresa molto diverse rispetto alla produzione della birra industriale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito di un prossimo provvedimento recante misure economiche di sostegno legate all'emergenza COVID-19, interventi specifici per il settore della birra artigianale, a fronte delle numerose e irreparabili perdite subite durante i mesi di totale o parziale lockdown del Paese;
   a valutare la possibilità di prevedere interventi finalizzati all'assegnazione di uno specifico codice ATECO per piccoli birrifici artigianali per una più specifica identificazione, valorizzazione e promozione di questo particolare prodotto.
9/2828/62Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    per il settore agricolo ed agroalimentare, agli articoli 16 e 16-bis, è previsto l'esonero – in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni – dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità relative ai mesi di novembre e dicembre 2020;
    inizialmente, lo stesso decreto prevedeva un contributo a fondo perduto per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite dalle restrizioni e, in particolare, per quelle imprese sulle quali si sono ripercosse le restrizioni del canale Horeca, e che tale misura aveva incontrato il favore delle imprese agricole, specialmente quelle di piccole dimensioni o artigianali, alle quali è più che necessario un sostegno immediato e liquido per far fronte alle perdite;
    il settore della produzione di birra artigianale, in cui operano per lo più imprese di piccole e piccolissime dimensioni, ha subito perdite economiche e di prodotto pressoché totali a causa sia della chiusura dei canali Horeca sia, soprattutto, dell'alta deperibilità del prodotto legata ai processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
    i piccoli birrifici artigianali rappresentano una realtà sempre più importante e preziosa per il nostro Paese, con 900 aziende attive sul territorio italiano, circa 500.000 ettolitri di birra prodotta, circa 250 milioni di euro di fatturato totale e oltre 7.000 operatori;
   in ogni caso, tali tipologie di imprese sono associate, a livello di classificazione economica e merceologica, ai birrifici industriali, mentre è evidente che esse presentano delle caratteristiche economiche e di rischio di impresa molto diverse rispetto alla produzione della birra industriale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito di un prossimo provvedimento recante misure economiche di sostegno legate all'emergenza COVID-19, interventi per il settore della birra artigianale, a fronte delle numerose e irreparabili perdite subite durante i mesi di totale o parziale lockdown del Paese;
   a valutare la possibilità di prevedere interventi finalizzati all'assegnazione di uno specifico codice ATECO per piccoli birrifici artigianali per una più specifica identificazione, valorizzazione e promozione di questo particolare prodotto.
9/2828/62. (Testo modificato nel corso della seduta) Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede misure di ristoro per le imprese economiche danneggiate dalle restrizioni dovute all'emergenza da COVID-19;
    nel mese di aprile, attraverso il cosiddetto «decreto Rilancio» è stato stabilito un contributo a fondo perduto, in favore di soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, in crisi economica e di liquidità;
    tale contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 o anche, in assenza di tali requisiti, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2019;
    proprio in relazione a tale ultima disposizione, nel corso di questi mesi molti soggetti titolari di partita IVA hanno avuto problemi in relazione all'interpretazione della norma, in particolare per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2019, ma per i quali la partiva IVA è stata richiesta precedentemente, magari per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla apertura, ma senza avviare effettivamente l'attività d'impresa che ha avuto avvio nel 2019;
    un tale chiarimento interpretativo risulterebbe importante soprattutto per il ristoro delle piccole imprese, cioè quelle che occupano meno di 50 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, o per le microimprese, cioè quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
    secondo una interpretazione dall'Agenzia delle entrate risulterebbero inclusi esclusivamente i soggetti per cui la data di apertura della partita IVA ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 coincide o è successiva al 1o gennaio 2019, a prescindere dalla data di inizio effettivo dell'attività;
    ritenuto che una tale interpretazione appare penalizzante per le imprese che, pur avendo aperto la partita Iva negli ultimi mesi del 2018, hanno effettivamente iniziato l'attività, e quindi anche la produzione di fatturato, solo in data successiva al 1o gennaio 2019,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire in maniera definitiva l'interpretazione della disposizione richiamata in premessa, al fine di non penalizzare le imprese che, pur avendo aperto la partita IVA nei mesi antecedenti al 1o gennaio 2019, hanno comunque iniziato concretamente l'attività economica, successivamente a quella data, fornendo quindi loro le misure di ristoro previste dello stesso provvedimento.
9/2828/63Cassese, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede misure di ristoro per le imprese economiche danneggiate dalle restrizioni dovute all'emergenza da COVID-19;
    nel mese di aprile, attraverso il cosiddetto «decreto Rilancio» è stato stabilito un contributo a fondo perduto, in favore di soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, in crisi economica e di liquidità;
    tale contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 o anche, in assenza di tali requisiti, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2019;
    proprio in relazione a tale ultima disposizione, nel corso di questi mesi molti soggetti titolari di partita IVA hanno avuto problemi in relazione al campo di applicazione della norma, in particolare per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o gennaio 2019, ma per i quali la partiva IVA è stata richiesta precedentemente, magari per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla apertura, ma senza avviare effettivamente l'attività d'impresa che ha avuto avvio nel 2019;
    un intervento normativo risulterebbe importante soprattutto per il ristoro delle piccole imprese, cioè quelle che occupano meno di 50 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, o per le microimprese, cioè quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare le imprese che, pur avendo aperto la partita IVA nei mesi antecedenti al 1o gennaio 2019, hanno comunque iniziato concretamente l'attività economica, successivamente a quella data, nei prossimi interventi di sostegno dell'attività economica, anche di natura perequativa, legati al COVID-19.
9/2828/63. (Testo modificato nel corso della seduta) Cassese, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito del sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali a fronte dell'emergenza COVID-19, lo scorso 24 settembre 2020 è stato approvato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne;
    tale contributo, in particolare, è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne identificati, all'interno dell'accordo di partenariato, quali comuni «intermedi», «periferici» e «ultraperiferici» laddove presentino una popolazione non superiore a 3.000 abitanti, e comuni «periferici» e «ultraperiferici» laddove presentino una popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
    in particolare, in relazione ai comuni «intermedi» sono emerse alcune criticità per quei municipi che pur avendo una popolazione di poco superiore ai 3.000 abitanti, ma sicuramente inferiore ai 5.000, sono rimasti esclusi dalla disposizione;
    in tali piccoli comuni insistono delle attività economiche che, evidentemente presentano delle caratteristiche e delle conseguenti problematiche, identiche a quelle dei comuni da 3.000 abitanti, ma non hanno accesso alle stesse forme di ristoro, creando di fatto una disparità importante nell'affrontare l'attuale crisi economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proporre interventi atti ad innalzare il numero di abitanti per i comuni intermedi delle aree interne ai quali è destinato il contributo previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in parola, portandolo a 5.000, al fine di rendere omogeneo l'intervento di ristoro per comuni che presentano, di fatto, le stesse caratteristiche e criticità.
9/2828/64Cillis.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito dei ristori economici, una particolare situazione è quella che si crea nei rapporti economici tra persone fisiche e giuridiche ed enti pubblici quali lo Stato, regioni o comuni;
    considerato che in diversi casi accade che i soggetti privati vantino dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti degli enti pubblici e il pagamento non venga effettuato in termini celeri; tuttavia, contestualmente, può accadere che a soggetti creditori, in pendenza del credito, venga chiesto il pagamento di tributi da parte degli enti pubblici, creando così una disparità, in quanto il soggetto creditore, non solo rimane in attesa del credito, ma deve comunque e paradossalmente versare delle somme al proprio debitore;
    ritenuto che, al fine di rendere quanto più equo il sistema, sarebbe opportuno predisporre degli automatismi che, in pendenza di crediti di soggetti privati nei confronti di soggetti pubblici, provvedesse ad una compensazione automatica delle tasse e tributi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata alla realizzazione di un sistema di compensazione automatico tra creditori privati ed enti pubblici, per il periodo relativo all'emergenza da COVID-19 e che possa eventualmente diventare strutturale.
9/2828/65Pignatone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al provvedimento;
    il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato indicati, ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o gennaio 2019;
    nonostante il periodo di forte difficoltà in cui si trovano molti settori economici del Paese, diversi operatori economici che hanno attivato la partita IVA prima del 2019, pur svolgendo come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO dell'Allegato 1, non possono beneficiare di alcun ristoro non potendo dimostrare il calo di fatturato del 2020 rispetto al 2019 perché, per cause di forza maggiore, non hanno registrato fatturato nell'anno 2019. È il caso, ad esempio, di operatori economici del settore della ristorazione con somministrazione o alberghiero che hanno dovuto sospendere l'attività, anche per un intero anno, perché hanno dovuto effettuare una ristrutturazione dei locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare interventi di carattere normativo volti a prevedere misure di ristoro anche per i soggetti che non abbiano registrato fatturato nell'anno 2019 per sospensione, per causa di forza maggiore, delle proprie attività, nonostante queste rientrino nei settori dei codici ATECO destinatari di misure di ristoro previste dalla normativa vigente.
9/2828/66Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza epidemiologica ha reso necessaria, nel corso degli ultimi mesi, l'introduzione di numerose misure a sostegno dei vari comparti economici del Paese, al fine di fronteggiare la grave crisi economica che è derivata dalle misure di contenimento del rischio di diffusione del virus COVID-19;
    tra le varie misure adottate, l'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha riconosciuto un credito d'imposta per le spese occorrenti per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti, includendo tra i beneficiari anche le strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale iscritte nella banca dati nazionale e munite del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
    va tuttavia evidenziato che, allo stato attuale, la banca dati nazionale non è ancora operativa, con la conseguenza che nessuna struttura ricettiva extralberghiera a carattere non imprenditoriale è dotata del predetto codice identificativo e pertanto non potranno beneficiare del credito d'imposta a loro riconosciuto dal citato articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020;
    attualmente le strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale sono individuate in base a criteri stabiliti da ciascuna regione italiana, quindi in maniera non univoca. Infatti alcune regioni assegnano a tali strutture un codice identificativo mentre altre seguono criteri differenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere strumenti di individuazione e identificazione alternativi, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale, anche utilizzando, laddove sia previsto, il Codice Identificativo Regionale, ovvero mediante autocertificazione relativa all'attività ricettiva svolta in forma non imprenditoriale, al fine di consentire ai gestori di tali strutture di beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9/2828/67Faro, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    decreto cosiddetto Ristori (n. 137 del 2020) in esame reca disposizioni urgenti finalizzate a dare una risposta tempestiva alla seconda ondata della pandemia erogando risorse immediate e a fondo perduto – direttamente sui conti corrente – alle imprese, alle famiglie, alle fasce sociali più in difficoltà, partite IVA, lavoratori stagionali del turismo dello spettacolo e dello sport, Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco;
    in generale, ma non solo, il provvedimento in esame amplia la portata economica e la platea dei beneficiari di misure già intraprese in precedenti decreti legge (ad esempio nel decreto c.d. Rilancio, n. 34 del 2020) ponendosi dunque in una logica di continuità e di progressiva azione di sostegno per la ripartenza e la resilienza del Paese;
    il comparto del turismo è sicuramente fra quelli più colpiti dai provvedimenti restrittivi della circolazione delle persone necessari per contrastare la pandemia: secondo alcuni studi la ripresa per il settore e l'intera filiera potrebbe avviarsi a partire dalla prossima estate per esplicare a pieno i suoi effetti solo nel 2022;
    in questo contesto emergenziale nel citato decreto-legge n. 34 del 2020, è stato istituito ai sensi dell'articolo 182, comma 1, un apposito fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator;
    istituito con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2020, il citato fondo è stato successivamente incrementato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 sempre per il 2020 a 265 milioni e ne è stata altresì ampliata la platea dei beneficiari alle guide ed accompagnatori turistici;
    in attuazione del citato articolo 182, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 12 agosto 2020 sono state fissate le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo, pari a 25 milioni di euro per il 2020, per il pieno ristoro delle agenzie di viaggio e ai tour operator;
    l'articolo 5, comma 2 del provvedimento in esame incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator nonché le guide e gli accompagnatori turistici, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;
    al contempo le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 sono state escluse dalle misure di sostegno approntate – tra cui il contributo a fondo perduto ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame – contenute nei decreti – legge che si sono succeduti a seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati per contenere il contagio legato al COVID-19;
    questa esclusione arreca particolare pregiudizio alle start up che svolgono le attività di cui ai citati codici Ateco;
    le agenzie di viaggio e i tour operator per la loro natura hanno la necessità di programmare i pacchetti turistici per cui i danni subiti dalle doverose restrizioni alla circolazione delle persone in tutto il mondo hanno reso impossibile una ripresa anche nei periodi in cui in Italia non ci sono state restrizioni o si sono avute restrizioni parziali;
    le incertezze legate alla fine della pandemia aggravano ancora di più tale situazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere l'aumento, nel prossimo provvedimento utile, delle risorse dedicate al comparto turistico, con particolare riguardo al sostegno per le agenzie di viaggio e i tour operator con sede legale e operativa in Italia, incluse le start up che svolgono le attività individuate dai citati codici Ateco.
9/2828/68Masi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame (decreto c.d. Ristori) reca disposizioni urgenti finalizzate al sostegno dei settori economico produttivi più colpiti dalle necessarie restrizioni conseguenti alla pandemia causata dal COVID-19;
    attraverso il citato decreto, in particolare, si è reagito prontamente alla seconda ondata della pandemia erogando risorse immediate e a fondo perduto – direttamente sui conti corrente – alle imprese, alle famiglie, alle fasce sociali più in difficoltà, partite IVA, lavoratori stagionali del turismo dello spettacolo e dello sport. Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco;
    in generale, ma non solo, il provvedimento in esame amplia la portata economica e la platea dei beneficiari di misure già intraprese in precedenti decreti legge (ad esempio nel decreto c.d. Rilancio) ponendosi dunque in una logica di continuità e di progressiva azione di sostegno per la ripartenza e la resilienza del Paese;
    il comparto del turismo è sicuramente fra quelli più colpiti dai provvedimenti restrittivi della circolazione delle persone necessari per contrastare la pandemia: secondo alcuni studi la ripresa per il settore e l'intera filiera potrebbe avviarsi a partire dalla prossima estate per esplicare a pieno i suoi effetti solo nel 2022;
    in questa ottica, tra le altre, i commi da 2 a 8 – introdotti nel corso dell'iter del provvedimento in esame al Senato – dell'articolo 9-ter recano la proroga di misure di sostegno per i pubblici esercizi a seguito dell'emergenza da COVID-19: fra gli altri è previsto l'esonero – dal 1o gennaio al 31 marzo 2021 – per gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (comma 2) nonché in favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati (comma 3);
    nelle more di una riforma complessiva prevista dai commi da 837 a 847 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), il comma 816 istituisce il canone unico, che dal 2021 sostituisce la Tosap, il Cosap, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade (di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
    non rientrano nel godimento dell'agevolazione relativa all'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), le attività di ristorazione mobili;
    le citate attività di ristorazione mobile (come ad esempio autonegozi e food truck), che vantano una lunga tradizione, sono quelle che operano spesso in prossimità di fiere, concerti, eventi e altre manifestazioni pubbliche, avvenimenti che, nel contesto pandemico, hanno subito uno stop o forti restrizioni con grave pregiudizio economiche per le attività suddette,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere nel primo provvedimento utile l'estensione dell'esonero, almeno per tre mesi, dal versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) in favore delle attività di ristorazione mobile.
9/2828/69Scanu.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
    l'articolo 1, al comma 2, prevede che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020;
    numerose attività di commercio di articoli per la danza, il ballo ed attività sportive praticate in locali al chiuso non sono state incluse tra gli operatori economici destinatari delle misure del cosiddetto «decreto Ristori» in quanto non individuate in alcun codice ATECO inserito nell'Allegato 1 al predetto decreto;
    alla categoria menzionata si associano ulteriori attività industriali, artigianali e distributive che operano per questo specifico settore;
    dall'inizio dell'epidemia da COVID-19 tali attività hanno subito una grave e preoccupante riduzione del fatturato che mette in serio pericolo il prosieguo dell'attività stessa anche per effetto delle ultime misure restrittive adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 in materia di eventi, competizioni e attività sportive individuali e di squadra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al fine di inserire tra i settori economici destinatari della misura citata anche le attività di commercio di articoli per la danza, il ballo ed attività sportive, che hanno subito evidenti pregiudizi economici dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020.
9/2828/70Corda.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 137 del 2020 (decreto cosiddetto ristori) in esame, prevede «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
    le misure di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese e delle attività economiche colpite dalla pandemia, rivestono un ruolo primario in questa direzione;
    ci sono settori, tuttavia, che sono stati maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria in atto e che non hanno ottenuto adeguati ristori rispetto al danno economico subito;
    in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 ha previsto la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici fatta eccezione per gli atleti professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),- e dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni;
    l'applicazione della predetta disposizione ha portato, come conseguenza, il mancato avvio della stagione sciistica per i territori alpini e delle zone degli Appennini la cui economica ha subito un ingente danno economico;
    le regioni e le province alpine hanno calcolato in almeno 20 miliardi di euro la perdita per l'indotto, una cifra vicina all'1 per cento del PIL nazionale; questo è il danno stimato che la montagna legata all'industria dello sci è costretta a subire senza l'avvio della stagione invernale;
    in una nota trasmessa al governo, gli assessori delle regioni delle Alpi hanno evidenziato che: «Non è corretto parlare solo di sci considerato che, attorno alla stagione invernale, ci sono intere economie di montagna e alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro, per lo più stagionali; alle perdite dirette per gli impianti a fune bisogna, infatti, aggiungere i noleggi, le scuole di sci, i ristoranti, i rifugi, gli alberghi, i bar, i negozi e tutte le altre attività economiche legate, dall'artigianato alla filiera alimentare, senza dimenticare il settore dei trasporti privati, dei servizi, della moda, dei carburanti e così via»;
    nel perdurare dell'attuale condizione emergenziale, si ritiene necessario che il Governo possa considerare con la massima attenzione tutte le attività direttamente e indirettamente coinvolte nel settore del turismo di montagna che hanno subito un significativo danno economico,

impegna il Governo

a prevedere, per quanto di competenza, nel prossimo provvedimento legislativo utile, lo stanziamento di risorse finanziarie destinate ad indennizzare in modo adeguato tutte le categorie produttive che contribuiscono direttamente e indirettamente allo sviluppo del settore del turismo di montagna e che sono state le più penalizzate dalle restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia.
9/2828/71Elisa Tripodi, Sut.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 137 del 2020 (decreto cosiddetto ristori) in esame, prevede «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
    le misure di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese e delle attività economiche colpite dalla pandemia, rivestono un ruolo primario in questa direzione;
    ci sono settori, tuttavia, che sono stati maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria in atto e che non hanno ottenuto adeguati ristori rispetto al danno economico subito;
    in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 ha previsto la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici fatta eccezione per gli atleti professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),- e dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni;
    l'applicazione della predetta disposizione ha portato, come conseguenza, il mancato avvio della stagione sciistica per i territori alpini e delle zone degli Appennini la cui economica ha subito un ingente danno economico;
    le regioni e le province alpine hanno calcolato in almeno 20 miliardi di euro la perdita per l'indotto, una cifra vicina all'1 per cento del PIL nazionale; questo è il danno stimato che la montagna legata all'industria dello sci è costretta a subire senza l'avvio della stagione invernale;
    in una nota trasmessa al governo, gli assessori delle regioni delle Alpi hanno evidenziato che: «Non è corretto parlare solo di sci considerato che, attorno alla stagione invernale, ci sono intere economie di montagna e alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro, per lo più stagionali; alle perdite dirette per gli impianti a fune bisogna, infatti, aggiungere i noleggi, le scuole di sci, i ristoranti, i rifugi, gli alberghi, i bar, i negozi e tutte le altre attività economiche legate, dall'artigianato alla filiera alimentare, senza dimenticare il settore dei trasporti privati, dei servizi, della moda, dei carburanti e così via»;
    nel perdurare dell'attuale condizione emergenziale, si ritiene necessario che il Governo possa considerare con la massima attenzione tutte le attività direttamente e indirettamente coinvolte nel settore del turismo di montagna che hanno subito un significativo danno economico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per quanto di competenza, nel prossimo provvedimento legislativo utile, lo stanziamento di risorse finanziarie destinate ad indennizzare in modo adeguato tutte le categorie produttive che contribuiscono direttamente e indirettamente allo sviluppo del settore del turismo di montagna e che sono state le più penalizzate dalle restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia.
9/2828/71. (Testo modificato nel corso della seduta) Elisa Tripodi, Sut.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 1 e 1-bis del disegno di legge in esame hanno previsto un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020;
    l'articolo 1-ter ha stabilito l'estensione dell'applicazione del contributo a fondo perduto a favore di ulteriori attività economiche;
    il settore della distribuzione automatica, anche se non è contemplato nelle chiusure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, sta vivendo una importante crisi economica; se da un lato l'attività non è interdetta dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 e 24 ottobre e del 3 novembre, dall'altro i suddetti decreti contengono misure che indirettamente hanno interessato il settore delle consumazioni e quindi il fatturato delle imprese del cosiddetto vending;
    in particolare, lo smart working nei settori pubblico e privato, la didattica a distanza, l'assenza di visitatori negli ospedali e strutture sanitarie, la chiusura di palestre, piscine, centri commerciali e luoghi di aggregazione hanno generato una frenata dei consumi in tutti quei luoghi dove il vending sviluppa il suo fatturato e che sono stati «sospesi» per effetto dei decreti;
    in Italia il settore della distribuzione automatica conta oltre 3.000 imprese e oltre 30 mila lavoratori diretti (e altri 12 mila nell'indotto); forte è, pertanto, la preoccupazione per la tenuta delle imprese del settore e per i posti di lavoro;
    l'articolo 28-bis in tema di «Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici», del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto solo che, in presenza di un calo del fatturato superiore al 33 per cento (nei mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19), al concessionario del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici e le amministrazioni pubbliche venga applicata la procedura di revisione del piano economico finanziario;
    l'estensione anche al settore del vending delle misure di sostegno previste per gli altri settori eviterebbe le temute ricadute sociali dovute al calo del fatturato delle imprese interessate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure di sostegno al settore delle imprese della distribuzione automatica al fine di consentirne il superamento delle difficoltà economiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e scongiurare gli effetti negativi che potrebbero riverberarsi sui livelli occupazionali.
9/2828/72Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è finalizzato alla predisposizione di misure di sostegno ai lavoratori, alle imprese, nonché in materia di salute, giustizia e sicurezza, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, che definisce ulteriori misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    l'acuirsi nuovamente della crisi epidemiologica da COVID-19 ha portato all'adozione di nuove misure restrittive, attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 che differenzia le Regioni in base ai dati di diffusione del virus ai fini del contenimento del contagio;
    alla luce dell'evoluzione dei dati epidemiologici, con specifico riferimento all'incremento della richiesta di ospedalizzazione e di trattamenti di terapia intensiva, molte Regioni, tra queste la Campania sono risultate tra quelle maggiormente colpite, poiché molte attività economiche e artigianali presenti sul territorio hanno ricevuto una forte battuta d'arresto condizionati e limitati nell'accessibilità e nelle attività consentite;
    molti territori italiani si sono trovati, dunque, a subire massicce perdite economiche dovute anche all'assenza di turisti provenienti da oltre confine con pesanti ricadute per le economie degli stessi, economie peraltro ancora profondamente segnate dagli esiti del lockdown della scorsa primavera;
    con la diffusione epidemiologica da COVID-19, le botteghe storiche artigianali, rischiano di scomparire completamente a causa della desertificazione del turismo nazionale, europeo ed internazionale e in particolar modo, le difficoltà generate anche a causa dell'ultima chiusura coatta delle botteghe artigiane relative all'arte presepiale sono molteplici e coinvolgono anche l'intero ciclo produttivo poiché risulta inevitabile lo stravolgimento della pianificata produzione – scandita da diversi fasi – che interessa alcune città e Regioni italiane, in particolar modo la Campania e la città metropolitana di Napoli, considerato che, le botteghe dei maestri presepiali di San Gregorio Armeno rappresentano non solo un luogo di perfezione artistica immersa nel cuore del centro storico di Napoli ma sono soprattutto dei piccoli laboratori che realizzano manufatti rispondenti alla tipicità della tradizione artistica napoletana risalente al ’700 ed essendo un settore trainante per il turismo in questa stagione, costituiscono altresì un indotto importante che porta avanti l'economia dell'intera zona e con la loro estinzione, verrebbe a mancare un tassello fondamentale della filiera turistica partenopea, con grave danno anche all'economia dell'intero territorio;
    il presepe napoletano è una tradizione che segue il corso dei tempi e che viene continuamente rinnovato dal lavoro di nuovi e giovani artigiani, i quali, modernizzano un'arte secolare ma ad oggi, soprattutto in questo periodo natalizio, questa particolare categoria di artigiani, pur essendo stati i destinatari di alcune misure di sostegno del settore, sono fortemente penalizzati in quanto continueranno a subire gli effetti della crisi, anche una volta venute meno le misure emergenziali per il contenimento del contagio, le botteghe storiche della suggestiva strada di San Gregorio Armeno, rischiano di scomparire completamente a causa della desertificazione del turismo nazionale, europeo ed internazionale, pertanto, sarà altresì necessario intervenire al fine di tutelare le storiche botteghe dell'arte presepiale, in considerazione soprattutto della impossibilità di prevedere l'effettiva durata dell'emergenza e delle restrizioni necessarie al contenimento epidemiologico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, ulteriori misure di sostegno alle storiche botteghe dei maestri dell'arte presepiale di cui in premessa, categorie di storici artigiani che rischiano l'estinzione poiché hanno viste azzerate, a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19, le proprie attività e dunque le proprie risorse economiche.
9/2828/73Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo per il recupero dei gap formativi con una dotazione di 5.532.195 euro per il 2021, destinato ad attività didattiche extracurricolari di recupero, da ripartire tra le scuole del primo ciclo con un maggiore svantaggio nei livelli di apprendimento;
    in base alle «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia», è possibile che si verifichino situazioni in cui singole classi o singoli istituti debbano sospendere le attività didattiche in presenza e attivare la didattica a distanza a seguito di casi positivi al COVID-19, di quarantena o isolamento fiduciario;
    la relazione tecnica relativa al maxiemendamento del Governo, presentato in Assemblea al Senato, con cui sono state recepite le modifiche proposte dalle Commissioni riunite, precisa che per il calcolo delle risorse necessarie è stata utilizzata la rilevazione INVALSI e l'indice medio di status-socio-economico-culturale (ESCS), calcolato in base alla procedura e agli standard definiti a livello internazionale dall'OCSE;
    sempre la suddetta relazione tecnica ha ipotizzato, per l'anno 2021, un intervento su complessive 1.588 scuole, di cui 757 scuole primarie e 831 scuole secondarie di primo grado. Si prevede quindi che ogni istituto scolastico potrà attivare tre moduli (in italiano, matematiche e inglese), ognuno di 25 ore, per un monte ore complessivo di 75 per ciascuna scuola;
    si ritiene, però, che l'intervento previsto non sia bastevole rispetto al pieno recupero dei gap formativi sia per le suddette scuole sia per le tante classi ed alunni che hanno interrotto la didattica in presenza con gravi conseguenze sul piano formativo e didattico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un incremento delle risorse destinate al recupero dei gap formativi affinché la misura sia davvero efficace e possa riguardare un più ampio numero di alunne ed alunni.
9/2828/74Casa, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo per il recupero dei gap formativi con una dotazione di 5.532.195 euro per il 2021, destinato ad attività didattiche extracurricolari di recupero, da ripartire tra le scuole del primo ciclo con un maggiore svantaggio nei livelli di apprendimento;
    in base alle «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia», è possibile che si verifichino situazioni in cui singole classi o singoli istituti debbano sospendere le attività didattiche in presenza e attivare la didattica a distanza a seguito di casi positivi al COVID-19, di quarantena o isolamento fiduciario;
    la relazione tecnica relativa al maxiemendamento del Governo, presentato in Assemblea al Senato, con cui sono state recepite le modifiche proposte dalle Commissioni riunite, precisa che per il calcolo delle risorse necessarie è stata utilizzata la rilevazione INVALSI e l'indice medio di status-socio-economico-culturale (ESCS), calcolato in base alla procedura e agli standard definiti a livello internazionale dall'OCSE;
    sempre la suddetta relazione tecnica ha ipotizzato, per l'anno 2021, un intervento su complessive 1.588 scuole, di cui 757 scuole primarie e 831 scuole secondarie di primo grado. Si prevede quindi che ogni istituto scolastico potrà attivare tre moduli (in italiano, matematiche e inglese), ognuno di 25 ore, per un monte ore complessivo di 75 per ciascuna scuola;
    si ritiene, però, che l'intervento previsto non sia bastevole rispetto al pieno recupero dei gap formativi sia per le suddette scuole sia per le tante classi ed alunni che hanno interrotto la didattica in presenza con gravi conseguenze sul piano formativo e didattico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un incremento delle risorse destinate al recupero dei gap formativi affinché la misura sia più efficace e possa riguardare un più ampio numero di alunne ed alunni.
9/2828/74. (Testo modificato nel corso della seduta) Casa, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame contiene misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura al fine di fronteggiare le misure di contenimento della pandemia da COVID-19;
    nel settore turistico-culturale tra le professioni più danneggiate dalla pandemia rientra sicuramente quella di guida e accompagnatore turistico. Le risorse stanziate dal Governo in questi mesi hanno certamente rappresentato una boccata d'ossigeno, ma per alcuni di loro, rimasti esclusi dai contributi erogati a titolo di ristoro, la situazione continua essere difficile. A ciò si aggiunge l'incertezza dovuta al fatto che non si riesca ancora a ipotizzare una data certa per la riapertura al pubblico di musei, luoghi e siti della cultura e ciò rende opportune alcune valutazioni circa la necessità di incrementare le risorse del Fondo appositamente previsto per la categoria;
    ai problemi di cui sopra si affiancano, inoltre, quelli strettamente legati all'assenza di una chiara normativa che disciplini la figura professionale di guida turistica, a seguito soprattutto di alcune sentenze del Consiglio di Stato nelle quali è stato sancito che le professioni e le abilitazioni sono materia statale. La sentenza più importante in merito è la n. 3859/2017 che ha definitivamente annullato i decreti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 7 aprile e 13 dicembre 2015 con i quali si stabiliva sostanzialmente che l'abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica fosse rilasciata dalle regioni previa indizione di un bando regionale a cadenza biennale e il previo superamento di un esame scritto, orale e tecnico-pratico e che la stessa fosse inoltre «spendibile» su tutto il territorio nazionale. Un quadro normativo che, a fronte della mancata indizione dei bandi in alcune regioni, aveva indotto molti giovani desiderosi di intraprendere la professione di guida turistica a partecipare a bandi indetti da regioni diverse da quelle di origine e/o residenza, nonché a consentire loro di svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale dopo aver ottenuto l'abilitazione con prove d'esame incentrate sulle bellezze storico-artistiche e culturali riferite ad ambiti provinciali e regionali;
    a peggiorare ulteriormente la situazione del comparto, oltre al confuso quadro normativo di cui sopra, contribuisce anche il fatto che le guide abilitate sono molto spesso sostituite da personale non abilitato, volontario, perlopiù dipendente da società e cooperative che operano nel campo della fornitura dei servizi turistici, con conseguente sensibile riduzione degli standard di qualità e professionalità offerti e il verificarsi di numerosi casi di sfruttamento della forza-lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un incremento delle risorse destinate a titolo di ristoro a guide turistiche e accompagnatori turistici a seguito delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, nonché a mettere in atto ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo che possa diventare anche strutturale, volta a regolamentare in modo puntuale la professione di guida turistica, riconoscendone, anche dal punto di vista economico, la professionalità e capacità di valorizzare le peculiarità di ciascun territorio.
9/2828/75Testamento.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca misure volte a sostenere le imprese, ivi comprese quelle del settore cultura, che sono penalizzate dalle norme restringenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 messe in atto dal Governo;
    agli articoli 5 e 6-bis il provvedimento prevede misure a sostegno degli operatori della cultura attraverso lo stanziamento di ingenti risorse con il fine di sostenere i lavoratori del comparto;
    la chiusura dei teatri, delle sale concerto, dei cinema, dei musei e dei luoghi della cultura, ha provocato non solo un danno economico per tutti gli operatori che quotidianamente operano nel settore, ma anche un danno emotivo per tutti coloro che attraverso queste forme d'arte possono esprimere liberamente le proprie passioni;
    il settore della cultura, resta uno dei comparti più importanti d'Italia, anche grazie ai suoi tanti luoghi storici e alle sue opere dal valore inestimabile, rappresentando un ramo cardine della nostra società e il principale biglietto da visita del nostro Paese;
    la popolazione ha bisogno di forme di svago, questo è necessario per la stessa tenuta sociale del Paese, nel corso di un'epidemia certamente devono essere il più possibile evitate forme di assembramento tipiche della « movida» ma strutture come cinema, teatri e musei possono garantire standard di sicurezza molto elevati anche perché queste attività ricreative si svolgono sostanzialmente in forma individuale;
    la popolazione, soprattutto quella giovanile, già poco «abituata» alla cultura, in questi mesi se ne è definitivamente allontanata, mentre la rinascita del nostro Paese si potrà fondare principalmente sulla cultura,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di riaprire quanto prima e in totale sicurezza teatri, sale concerto, cinema, musei e luoghi della cultura;
   a valutare la possibilità di rendere deducibili, ai fini del calcolo d'imposta sul reddito, le spese sostenute da parte dei cittadini per l'acquisto di titoli di accesso per spettacoli cinematografici, teatrali, di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, dove si riceve, si produce, si scambia cultura.
9/2828/76Corneli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca misure volte a sostenere le imprese, ivi comprese quelle del settore cultura, che sono penalizzate dalle norme restringenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 messe in atto dal Governo;
    agli articoli 5 e 6-bis il provvedimento prevede misure a sostegno degli operatori della cultura attraverso lo stanziamento di ingenti risorse con il fine di sostenere i lavoratori del comparto;
    la chiusura dei teatri, delle sale concerto, dei cinema, dei musei e dei luoghi della cultura, ha provocato non solo un danno economico per tutti gli operatori che quotidianamente operano nel settore, ma anche un danno emotivo per tutti coloro che attraverso queste forme d'arte possono esprimere liberamente le proprie passioni;
    il settore della cultura, resta uno dei comparti più importanti d'Italia, anche grazie ai suoi tanti luoghi storici e alle sue opere dal valore inestimabile, rappresentando un ramo cardine della nostra società e il principale biglietto da visita del nostro Paese;
    la popolazione ha bisogno di forme di svago, questo è necessario per la stessa tenuta sociale del Paese, nel corso di un'epidemia certamente devono essere il più possibile evitate forme di assembramento tipiche della « movida» ma strutture come cinema, teatri e musei possono garantire standard di sicurezza molto elevati anche perché queste attività ricreative si svolgono sostanzialmente in forma individuale;
    la popolazione, soprattutto quella giovanile, già poco «abituata» alla cultura, in questi mesi se ne è definitivamente allontanata, mentre la rinascita del nostro Paese si potrà fondare principalmente sulla cultura,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di riaprire quanto prima e in totale sicurezza teatri, sale concerto, cinema, musei e luoghi della cultura;
   a valutare la possibilità di prevedere agevolazioni a favore delle spese per l'acquisto di titoli di accesso per spettacoli cinematografici, teatrali, di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, dove si riceve, si produce, si scambia cultura.
9/2828/76. (Testo modificato nel corso della seduta) Corneli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» prevede misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    l'articolo 32-bis del provvedimento prevede misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e del Corpo di polizia penitenziaria;
    nulla si prevede ad integrazione dell'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, che in particolare ha accordato, ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro un premio che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese;
    tale disposizione esclude nel calcolo dei giorni di lavoro svolti, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare dipendenti, i giorni relativi ai riposi compensativi e recuperi di cui all'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39;
    auspicabile sarebbe stato un correttivo quanto al predetto aspetto;
    tale decreto del Presidente della Repubblica recepisce l'accordo sindacale e il provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016- 2018», e l'articolo 10 comma 2 recita esplicitamente che al completamento dell'orario di lavoro concorrono le assenze riconosciute anche per i riposi compensativi e i recuperi di cui al comma 4 del decreto stesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, per quanto di competenza, di adottare le iniziative necessarie a risolvere il vulnus illustrato in premessa quanto al meccanismo nel calcolo dei giorni ai quali rapportare il premio COVID per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
9/2828/77Ruggiero.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, contiene ulteriori misure finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento a quei settori produttivi interessati dalle restrizioni disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 24 ottobre, nonché interventi in materia sanitaria e nel settore della giustizia;
    il provvedimento ha l'obiettivo primario di ristorare le attività più colpite dalle restrizioni espressamente elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di fornire sostegno anche ad attività che sono colpite indirettamente dalle misure di limitazione individuate, insieme alle prime, da specifici codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e, nel caso di alcune misure, quali l'estensione, attraverso l'adozione di ulteriori misure, delle integrazioni salariali e delle indennità una tantum, di continuare a fornire un aiuto a famiglie e imprese ancora alle prese con gli effetti negativi della prima ondata dell'epidemia;
    in particolare, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il disegno di legge in esame apporta modifiche alla disciplina degli interventi di integrazione salariale, che hanno interessato anche i trattamenti in deroga,

impegna il Governo

in considerazione della riduzione o sospensione del lavoro conseguente al protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19, a valutare l'opportunità di individuare misure aggiuntive, nei prossimi provvedimenti utili, finalizzate a prevedere la possibilità per regioni e province autonome di finanziare ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi, a valere sulle risorse loro assegnate, e ancora disponibili ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al fine del compimento dei piani di reindustrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni e delle province autonome, previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.
9/2828/78Galizia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, contiene ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    molti esercenti che sono risultati positivi al COVID-19 hanno dovuto interrompere per inabilità lavorativa il proprio servizio commerciale;
    questi titolari di partita Iva hanno avuto dei notevoli cali di fatturato nei mesi di inattività dell'anno 2020 rispetto al fatturato del corrispondente periodo riferibile all'anno 2019;
    al fine di consentire una ripartenza economica delle attività commerciali i cui esercenti sono risultati positivi al COVID-19 si ritiene necessario ristorare ed indennizzare coloro, che a seguito di questa forma di inabilità lavorativa, hanno dovuto sospendere la propria attività lavorativa,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di compensare le perdite economiche dei possessori di partita IVA, esercenti di attività commerciali, per i quali a causa di accertata positività sia stata disposta la quarantena obbligatoria e che al contempo, non potendo esercitare l'attività lavorativa, abbiano avuto un calo di fatturato, rispetto allo stesso periodo del 2019, durante la sospensione a causa di inabilità lavorativa per positività al COVID-19;
   a valutare l'opportunità di attivare un circuito virtuoso teso ad incentivare la ripartenza ed il rilancio dell'attività economica, prevedendo l'erogazione di un contributo a fondo perduto per gli esercenti che sono risultati positivi al COVID-19 hanno dovuto interrompere per inabilità lavorativa l'attività.
9/2828/79Papiro, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione all'esame contiene una pluralità di misure che intervengono in molteplici ambiti socioeconomici, oltre che sulla sanità e sul lavoro, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla diffusione della pandemia COVID-19;
   premesso, inoltre, che:
    nelle regioni classificate in «zona gialla», come il Molise, le attività per le quali non sono previste restrizioni e limiti di apertura, subiscono in ogni caso una significativa contrazione del fatturato connesso al minore accesso di pubblico, anche dovuto alla previsione di limiti orari per altre attività o alle misure di contenimento emanate dalle competenti autorità regionali e locali;
    che le predette attività risultano escluse dai contributi e ristori previsti dai decreti Ristori in ragione dell'ubicazione della sede nonostante – come detto – siano comunque pregiudicate dalle misure restrittive introdotte dalla normativa in materia di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere criteri che consentano di estendere le misure di sostegno economiche previste dal provvedimento in esame anche alle attività che non sono state interessate in modo diretto dalle misure restrittive adottate per contenere l'epidemia da COVID-19.
9/2828/80Federico.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le varie misure ivi previste, inspiegabilmente, è stata esclusa una misura di ristoro per i comuni che alla luce della disciplina vigente in materia, assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
    nonostante i diversi appelli degli amministratori locali, la tassa sui rifiuti (Tari) applicata dai comuni, dovrà essere pagata senza nessuna agevolazione alcuna, con notevoli difficoltà soprattutto per le attività commerciali già vessate dalle misure di contenimento da contagio da COVID-19;
    i comuni, in prima linea nel garantire i servizi essenziali ai cittadini, non possono più derogare in materia poiché hanno dovuto chiudere i conti entro il 31 ottobre, quindi non c’è spazio per ulteriori agevolazioni;
    l'unico modo per non gravare ulteriormente sulle attività che con difficoltà continuano a rimanere aperte è un intervento ad hoc del legislatore, com’è successo con la cancellazione della seconda rata IMU,

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente in favore dei comuni, con risorse economiche di sostegno, che garantiscano il ristoro a copertura delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
9/2828/81Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le varie misure ivi previste, inspiegabilmente, è stata esclusa una misura di ristoro per i comuni che alla luce della disciplina vigente in materia, assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
    nonostante i diversi appelli degli amministratori locali, la tassa sui rifiuti (Tari) applicata dai comuni, dovrà essere pagata senza nessuna agevolazione alcuna, con notevoli difficoltà soprattutto per le attività commerciali già provate dalle misure di contenimento da contagio da COVID-19;
    i comuni, in prima linea nel garantire i servizi essenziali ai cittadini, non possono più derogare in materia poiché hanno dovuto chiudere i conti entro il 31 ottobre, quindi non c’è spazio per ulteriori agevolazioni;
    l'unico modo per non gravare ulteriormente sulle attività che con difficoltà continuano a rimanere aperte è un intervento ad hoc del legislatore, com’è successo con la cancellazione della seconda rata IMU,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire urgentemente in favore dei comuni, con risorse economiche di sostegno, che garantiscano il ristoro a copertura delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
9/2828/81. (Testo modificato nel corso della seduta) Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.


   La Camera,
   premesso che;
    il decreto-legge all'esame dell'Aula, all'articolo 22-bis, prevede disposizioni in materia di congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, la cui applicabilità è limitata alle sole «aree le aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto»;
    il comma 3 di tale disposizione si occupa in maniera specifica dei congedi per i genitori di figli con disabilità, stabilendo che nei loro riguardi – fermo restando il requisito delle «zone rosse» sopra indicato – il congedo si applica per i figli che siano iscritti a «scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020»;
    ad avviso dei firmatari del presente atto, il congedo di cui al citato articolo 22-bis, comma 3, previsto per i genitori di figli con disabilità, prevede requisiti di accesso eccessivamente stringenti, rimanendo circoscritto ai soli residenti nelle zone rosse e ai soli genitori lavoratori dipendenti;
    è evidente la necessità di potenziare le tutele in questione, assicurando un'adeguata tutela nei riguardi di tutti i genitori che hanno figli con disabilità – e non solamente di quelli residenti nelle zone rosse – al fine di garantire loro una maggiore flessibilità sino al completo superamento del pericolo epidemiologico,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a potenziare i congedi straordinari COVID-19 previsti dall'articolo 22-bis, comma 3, citato in premessa, in favore dei genitori che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità, procedendo a tal fine:
   ad estenderne la relativa applicazione su scala nazionale, indipendentemente dal livello di rischio della zona di residenza;
   ad incrementare la percentuale dell'indennità riconosciuta in luogo della retribuzione in misura superiore a quella attualmente prevista del 50 per cento;
   ad estendere la possibilità di ricorrere ai congedi stessi anche a beneficio di ulteriori categorie di lavoratori;
   a consentire, in particolare per i nuclei familiari con due o più figli, la possibilità di utilizzare il congedo anche nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
9/2828/82Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Paolin, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che;
    il decreto-legge all'esame dell'Aula, all'articolo 22-bis, prevede disposizioni in materia di congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, la cui applicabilità è limitata alle sole «aree le aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto»;
    il comma 3 di tale disposizione si occupa in maniera specifica dei congedi per i genitori di figli con disabilità, stabilendo che nei loro riguardi – fermo restando il requisito delle «zone rosse» sopra indicato – il congedo si applica per i figli che siano iscritti a «scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020»;
    ad avviso dei firmatari del presente atto, il congedo di cui al citato articolo 22-bis, comma 3, previsto per i genitori di figli con disabilità, prevede requisiti di accesso eccessivamente stringenti, rimanendo circoscritto ai soli residenti nelle zone rosse e ai soli genitori lavoratori dipendenti;
    è evidente la necessità di potenziare le tutele in questione, assicurando un'adeguata tutela nei riguardi di tutti i genitori che hanno figli con disabilità – e non solamente di quelli residenti nelle zone rosse – al fine di garantire loro una maggiore flessibilità sino al completo superamento del pericolo epidemiologico,

impegna il Governo:

  a valutare l'opportunità di:
   valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a potenziare i congedi straordinari COVID-19 previsti dall'articolo 22-bis, comma 3, citato in premessa, in favore dei genitori che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità, procedendo a tal fine:
   estenderne la relativa applicazione su scala nazionale, indipendentemente dal livello di rischio della zona di residenza;
   incrementare la percentuale dell'indennità riconosciuta in luogo della retribuzione in misura superiore a quella attualmente prevista del 50 per cento;
   estendere la possibilità di ricorrere ai congedi stessi anche a beneficio di ulteriori categorie di lavoratori;
   consentire, in particolare per i nuclei familiari con due o più figli, la possibilità di utilizzare il congedo anche nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
9/2828/82. (Testo modificato nel corso della seduta) Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Paolin, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    gli artisti, esecutori, interpreti sono tra le categorie maggiormente danneggiate dalla pandemia e dalla conseguente impossibilità di riunirsi gli spazi pubblici per dar vita a concerti o altre forme di socialità;
    riconosciuto che il Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo ha previsto importanti e decisive forme di aiuto, come sussidi diretti di 600 o 1000 euro;
    sottolineato che la vigente normativa (legge n. 633 del 1941) a seguito della modifica dell'articolo n. 73 della stessa legge introdotta nella Legge Concorrenza (legge n. 124 del 2017 – articolo 1, comma 56), con cui si è consentito agli artisti/interpreti/esecutori – loro intermediari – di poter ricevere direttamente dagli utilizzatori (radio, tv, e altro) l'equo compenso loro spettante necessità di una novella;
    attestato altresì che la legge di Delegazione Europea 2019 recepisce finalmente la Direttiva 2019/790 sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sul web, garantendo maggiori tutele agli artisti rispetto ai profitti dei cosiddetti GAFA,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare, attraverso ulteriori iniziative normative, le misure a sostegno degli artisti, tra cui si potrebbe introdurre la semplificazione della riscossione dei diritti di copia privata audio da parte degli artisti e delle società di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto di autore che li rappresentano.
9/2828/83Di Giorgi.


   La Camera,
   premesso che:
    i dati forniti dal CONI e dall'ISTAT sullo sport indicano con chiarezza il ruolo eccezionale dello sport nella vita economica e sociale del paese sport: oltre 80.000 mila sono le associazioni, con una crescita annua continua;
    dai dati Istat emerge che oltre in Italia 20 milioni le persone dichiarano di praticare uno o più sport con continuità (24,4 per cento) o saltuariamente (9,8 per cento). L'incidenza dei praticanti sulla popolazione è pari al 34,3 per cento;
    è stimato che il calo dei consumi complessivo connessi alla pratica sportiva e ad attività del tempo libero ammonterà a una minore spesa delle famiglie pari a circa 8,2 miliardi di euro in seguito alla riduzione dei redditi che la crisi sta determinando. Tale calcolo non ritiene conto del nuovo lockdown avviato a novembre;
    le associazioni e le società sportive dilettantistiche rappresentano un fondamentale punto di riferimento sul territorio per la pratica sportiva in relazione alla loro diffusione e in quanto è affidata a loro la gestione degli impianti nei quali tale pratica si svolge;
    a seguito dell'emergenza coronavirus le disposizioni applicate dalla metà di marzo 2020 all'8 maggio nonché dal mese di novembre a tutto il territorio nazionale o a parti rilevanti di esso, hanno disposto il fermo di tutte le manifestazioni sportive, nonché degli impianti sportivi, delle palestre e delle strutture preposte agli allenamenti, professionistici dilettantistici e amatoriali, sia all'aperto che al chiuso;
    è importante offrire un segnale di sostegno a questo settore, agevolando e garantendo quanto prima la riapertura degli impianti sportivi, nel rispetto di misure volte alla piena tutela della salute di operatori e frequentatori, nonché la ripresa (e la promozione) delle attività e degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, e delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, in condizioni di sicurezza,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:
   estendere ulteriormente la data utile di revisione dei rapporti concessori in scadenza (prima indicata nel 31 luglio 2023) di cui all'articolo 216 comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020 alla luce del protrarsi dello stato d'emergenza, da 3 a 10 anni dal termine dello stato di emergenza;
   estendere il periodo di validità dell'eduzione per gli affitti e i canoni concessori di cui all'articolo 216 comma 3 del decreto-legge n. 34 del 2020 a far data dal termine della precedente norma e fino alla data ufficiale di fine emergenza sanitaria; con relativo annullamento IMU per il proprietario dei locali;
   estendere le disposizioni sul voucher abbonamenti di cui 216 comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 fino alla dichiarazione di termine dello stato d'emergenza o comunque fino al 30 aprile 2021, Tale provvedimento, risulta indispensabile al fine di evitare contenziosi con gli utenti e il mantenimento di un equilibrio economico finanziario dei gestori;
   prevedere che le norme sulla sospensione dei mutui siano estese ai leasing operativi e canoni di assistenza con cui palestre, piscine e centri sportivi si approvvigionano dei macchinari da allenamento; fino alla dichiarazione di termine dello stato d'emergenza o comunque fino al 30 aprile 2021;
   prevedere l'introduzione di un bonus fiscale wellness a favore degli utenti, per favorire le iscrizioni e stimolare la ripresa, ampliando i soggetti beneficiari, i limiti di spesa e semplificandone l'operatività;
   prevedere, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento in esame, che il calcolo dei ricavi su calcolare il bonus ricomprenda per le associazioni e le società sportive (ASD e SSD) dilettantistiche anche i ricavi istituzionali che rappresentano oltre il 90 per cento dei loro incassi.
9/2828/84Ripani.


   La Camera,
   premesso che:
    i dati forniti dal CONI e dall'ISTAT sullo sport indicano con chiarezza il ruolo eccezionale dello sport nella vita economica e sociale del paese sport: oltre 80.000 mila sono le associazioni, con una crescita annua continua;
    dai dati Istat emerge che oltre in Italia 20 milioni le persone dichiarano di praticare uno o più sport con continuità (24,4 per cento) o saltuariamente (9,8 per cento). L'incidenza dei praticanti sulla popolazione è pari al 34,3 per cento;
    è stimato che il calo dei consumi complessivo connessi alla pratica sportiva e ad attività del tempo libero ammonterà a una minore spesa delle famiglie pari a circa 8,2 miliardi di euro in seguito alla riduzione dei redditi che la crisi sta determinando. Tale calcolo non ritiene conto del nuovo lockdown avviato a novembre;
    le associazioni e le società sportive dilettantistiche rappresentano un fondamentale punto di riferimento sul territorio per la pratica sportiva in relazione alla loro diffusione e in quanto è affidata a loro la gestione degli impianti nei quali tale pratica si svolge;
    a seguito dell'emergenza coronavirus le disposizioni applicate dalla metà di marzo 2020 all'8 maggio nonché dal mese di novembre a tutto il territorio nazionale o a parti rilevanti di esso, hanno disposto il fermo di tutte le manifestazioni sportive, nonché degli impianti sportivi, delle palestre e delle strutture preposte agli allenamenti, professionistici dilettantistici e amatoriali, sia all'aperto che al chiuso;
    è importante offrire un segnale di sostegno a questo settore, agevolando e garantendo quanto prima la riapertura degli impianti sportivi, nel rispetto di misure volte alla piena tutela della salute di operatori e frequentatori, nonché la ripresa (e la promozione) delle attività e degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, e delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, in condizioni di sicurezza,

impegna il Governo:

  a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
   estendere ulteriormente la data utile di revisione dei rapporti concessori in scadenza (prima indicata nel 31 luglio 2023) di cui all'articolo 216 comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020 alla luce del protrarsi dello stato d'emergenza, da 3 a 10 anni dal termine dello stato di emergenza;
   estendere il periodo di validità dell'eduzione per gli affitti e i canoni concessori di cui all'articolo 216 comma 3 del decreto-legge n. 34 del 2020 a far data dal termine della precedente norma e fino alla data ufficiale di fine emergenza sanitaria; con relativo annullamento IMU per il proprietario dei locali;
   estendere le disposizioni sul voucher abbonamenti di cui 216 comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 fino alla dichiarazione di termine dello stato d'emergenza o comunque fino al 30 aprile 2021, Tale provvedimento, risulta indispensabile al fine di evitare contenziosi con gli utenti e il mantenimento di un equilibrio economico finanziario dei gestori;
   prevedere che le norme sulla sospensione dei mutui siano estese ai leasing operativi e canoni di assistenza con cui palestre, piscine e centri sportivi si approvvigionano dei macchinari da allenamento; fino alla dichiarazione di termine dello stato d'emergenza o comunque fino al 30 aprile 2021;
   prevedere l'introduzione di un bonus fiscale wellness a favore degli utenti, per favorire le iscrizioni e stimolare la ripresa, ampliando i soggetti beneficiari, i limiti di spesa e semplificandone l'operatività;
   prevedere, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento in esame, che il calcolo dei ricavi su calcolare il bonus ricomprenda per le associazioni e le società sportive (ASD e SSD) dilettantistiche anche i ricavi istituzionali che rappresentano oltre il 90 per cento dei loro incassi.
9/2828/84. (Testo modificato nel corso della seduta) Ripani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula è finalizzato alla predisposizione di ulteriori misure di sostegno ai lavoratori, alle imprese, nonché in materia di salute, giustizia e sicurezza, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, che definisce ulteriori misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    alla luce dell'evoluzione dei dati epidemiologici, il Governo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 ha adottato misure restrittive differenziando i territori in base ai dati di diffusione del virus, mettendo nuovamente a dura prova la tenuta del tessuto economico e sociale e determinando altresì la necessità di adottare ulteriori interventi di sostegno;
    le misure adottate dal presente provvedimento risultano del tutto insufficienti soprattutto nei confronti dei lavoratori a tal punto da non garantire un sostegno effettivo all'economia del Paese fortemente danneggiata dall'epidemia in corso;
    a tal proposito è necessario adottare gli opportuni provvedimenti in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PEP-Emergenza Palermo al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico,

impegna il Governo;

ad adottare misure tese a prevedere per la Regione Siciliana il graduale superamento di personale con contratto di lavoro atipico, al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID-19, anche attraverso l'istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale relativo al bacino PIP-Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni anche in deroga alle previsioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e senza oneri per la finanza pubblica.
9/2828/85Bartolozzi, Miceli, Scoma, Bucalo, Trizzino, Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula è finalizzato alla predisposizione di ulteriori misure di sostegno ai lavoratori, alle imprese, nonché in materia di salute, giustizia e sicurezza, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, che definisce ulteriori misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    alla luce dell'evoluzione dei dati epidemiologici, il Governo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 ha adottato misure restrittive differenziando i territori in base ai dati di diffusione del virus, mettendo nuovamente a dura prova la tenuta del tessuto economico e sociale e determinando altresì la necessità di adottare ulteriori interventi di sostegno;
    le misure adottate dal presente provvedimento risultano del tutto insufficienti soprattutto nei confronti dei lavoratori a tal punto da non garantire un sostegno effettivo all'economia del Paese fortemente danneggiata dall'epidemia in corso;
    a tal proposito è necessario adottare gli opportuni provvedimenti in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PEP-Emergenza Palermo al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico,

impegna il Governo;

ad adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, misure tese a prevedere per la Regione Siciliana il graduale superamento di personale con contratto di lavoro atipico, al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID-19, anche attraverso l'istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale relativo al bacino PIP-Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni anche in deroga alle previsioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e senza oneri per la finanza pubblica.
9/2828/85. (Testo modificato nel corso della seduta) Bartolozzi, Miceli, Scoma, Bucalo, Trizzino, Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula è finalizzato alla predisposizione di ulteriori misure di sostegno ai lavoratori, alle imprese, nonché in materia di salute, giustizia e sicurezza, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, che definisce ulteriori misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    il decreto-legge appena citato stabilisce una serie di interventi in materia di lavoro, con la previsione di apposite indennità in favore di determinati soggetti, nonostante non siano ancora stati riconosciuti i benefici economici già previsti da precedenti provvedimenti approvati nei mesi precedenti dal Parlamento;
    nello specifico, l'articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto decreto Rilancio), introdotto nel corso dei lavori alla Camera dei deputati a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato dal firmatario del presente atto, autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali ovvero operanti nei Paesi confinanti o limitrofi extra-Unione europea;
    la disposizione citata prevede altresì che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in questione, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio nel rispetto del limite di spesa previsto;
    nonostante siano ampiamente trascorsi i trenta giorni previsti dalla norma, il decreto attuativo citato non è stato ancora emanato, continuando a provocare notevoli disagi ai lavoratori frontalieri;
    a tal proposito, il 5 novembre 2020, il firmatario del presente atto ha svolto una interrogazione a risposta immediata (5-04948) in XI Commissione chiedendo chiarimenti al Ministero delle politiche sociali circa le tempistiche di emanazione del decreto attuativo menzionato;
    non soddisfatto della risposta fornita dal Governo, il firmatario del presente atto lo scorso 18 novembre, attraverso una interrogazione a risposta immediata (5-05022) in XI Commissione, ha chiesto ulteriori chiarimenti circa l'erogazione del bonus citato;
    è intollerabile che dopo circa cinque mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 il Governo si trinceri dietro quello che appare un linguaggio burocratico senza adempiere ai doveri previsti dalla legge,

impegna il Governo

ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il decreto previsto dall'articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di fornire l'adeguato sostegno economico alla categoria dei lavoratori frontalieri.
9/2828/86Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula è finalizzato alla predisposizione di ulteriori misure di sostegno ai lavoratori, alle imprese, nonché in materia di salute, giustizia e sicurezza, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, che definisce ulteriori misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    il decreto-legge appena citato stabilisce una serie di interventi in materia di lavoro, con la previsione di apposite indennità in favore di determinati soggetti, nonostante non siano ancora stati riconosciuti i benefici economici già previsti da precedenti provvedimenti approvati nei mesi precedenti dal Parlamento;
    nello specifico, l'articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto decreto Rilancio), introdotto nel corso dei lavori alla Camera dei deputati a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato dal firmatario del presente atto, autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali ovvero operanti nei Paesi confinanti o limitrofi extra-Unione europea;
    la disposizione citata prevede altresì che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in questione, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio nel rispetto del limite di spesa previsto;
    nonostante siano ampiamente trascorsi i trenta giorni previsti dalla norma, il decreto attuativo citato non è stato ancora emanato, continuando a provocare notevoli disagi ai lavoratori frontalieri;
    a tal proposito, il 5 novembre 2020, il firmatario del presente atto ha svolto una interrogazione a risposta immediata (5-04948) in XI Commissione chiedendo chiarimenti al Ministero delle politiche sociali circa le tempistiche di emanazione del decreto attuativo menzionato;
    non soddisfatto della risposta fornita dal Governo, il firmatario del presente atto lo scorso 18 novembre, attraverso una interrogazione a risposta immediata (5-05022) in XI Commissione, ha chiesto ulteriori chiarimenti circa l'erogazione del bonus citato,

impegna il Governo

ad adoperarsi per garantire l'adozione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, del decreto previsto dall'articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di fornire l'adeguato sostegno economico alla categoria dei lavoratori frontalieri.
9/2828/86. (Testo modificato nel corso della seduta) Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula è finalizzato alla predisposizione di ulteriori misure di sostegno ai lavoratori, alle imprese, nonché in materia di salute, giustizia e sicurezza, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, che definisce ulteriori misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    alla luce dell'evoluzione dei dati epidemiologici, il Governo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 ha adottato misure restrittive differenziando i territori in base ai dati di diffusione del virus, e mettendo nuovamente a dura prova la tenuta del tessuto economico e sociale, soprattutto nelle realtà maggiormente colpite, determinando altresì la necessità di adottare ulteriori interventi di sostegno;
    le misure adottate dal presente provvedimento risultano del tutto insufficienti a tal punto da non garantire un sostegno effettivo alle imprese e all'economia del Paese fortemente danneggiata dall'epidemia in corso;
    a tal proposito, la limitazione degli spostamenti nel periodo natalizio non consentirà l'avvio della stagione turistica invernale in molte zone d'Italia, tra cui le province autonome di Trento e di Bolzano;
    nello specifico, i mancati introiti delle imprese turistiche sciistiche in un periodo fondamentale per il volume turistico invernale evidenzia la necessità di prevedere interventi mirati, rispetto a quelli già previsti dal provvedimento all'esame dell'Aula, al fine di supportare in questo momento difficile la moltitudine di aziende legate all'indotto del turismo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di prevedere e garantire per le attività economiche della filiera turistica invernale delle specifiche forme di «ristoro» nella misura che si ritiene possa essere determinata per il periodo natalizio 2020-2021 in almeno il 30 per cento del fatturato dell'analoga stagione 2019-2020.
9/2828/87Biancofiore, Bonomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula è finalizzato alla predisposizione di ulteriori misure di sostegno ai lavoratori, alle imprese, nonché in materia di salute, giustizia e sicurezza, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, che definisce ulteriori misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    alla luce dell'evoluzione dei dati epidemiologici, il Governo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 ha adottato misure restrittive differenziando i territori in base ai dati di diffusione del virus, e mettendo nuovamente a dura prova la tenuta del tessuto economico e sociale, soprattutto nelle realtà maggiormente colpite, determinando altresì la necessità di adottare ulteriori interventi di sostegno;
    le misure adottate dal presente provvedimento risultano del tutto insufficienti a tal punto da non garantire un sostegno effettivo alle imprese e all'economia del Paese fortemente danneggiata dall'epidemia in corso;
    a tal proposito, la limitazione degli spostamenti nel periodo natalizio non consentirà l'avvio della stagione turistica invernale in molte zone d'Italia, tra cui le province autonome di Trento e di Bolzano;
    nello specifico, i mancati introiti delle imprese turistiche sciistiche in un periodo fondamentale per il volume turistico invernale evidenzia la necessità di prevedere interventi mirati, rispetto a quelli già previsti dal provvedimento all'esame dell'Aula, al fine di supportare in questo momento difficile la moltitudine di aziende legate all'indotto del turismo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di prevedere e garantire per le attività economiche della filiera turistica invernale delle specifiche e adeguate forme di «ristoro».
9/2828/87. (Testo modificato nel corso della seduta) Biancofiore, Bonomo.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 8 e 8-bis prevedono l'estensione, per alcuni specifici settori, del credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente; tale beneficio è inoltre reso applicabile al settore del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona nonché alle agenzie di viaggio e tour operator operanti nelle cosiddette zone rosse;
    tale credito d'imposta è utilizzabile solo con riferimento al periodo d'imposta in cui esso è maturato. Di fatto entro la dichiarazione dei redditi 2021, relativa all'anno 2020;
    tale condizione ne rende difficile la cedibilità al locatore e al sistema creditizio. Inoltre il contribuente avente diritto, a fronte di un volume di affari estremamente ridotto nell'anno 2020, potrebbe trovarsi nella situazione di non dover pagare imposte e quindi rischia di perdere il beneficio;
    le bozze del decreto-legge Rilancio prevedevano che il credito d'imposta potesse essere ceduto al locatore in conto pagamento dei canoni. Nella versione definitiva la previsione è stata stralciata in quanto sostanzialmente accorpata nell'articolo 122 (comma 2, lettera a) e b) del decreto-legge n. 34 (decreto-legge rilancio) del 2020 che disciplina la possibilità di cedere a terzi i crediti d'imposta previsti nel decreto medesimo, tra cui anche il bonus «locazioni»;
    per questa via si entra in un circolo vizioso in cui l'utilizzatore per usufruire del bonus deve prima pagare i canoni per poter solo successivamente scomputare i crediti d'imposta maturati o cederli al locatore o al sistema creditizio;
    diversamente dagli altri crediti d'imposta di cui all'articolo 122 il credito d'imposta locazioni è risultato di difficile cessione, presumibilmente proprio per la sua ravvicinata scadenza;
    peraltro il modello per la cessione di tali crediti d'imposta per i mesi da luglio a dicembre è stato reso disponibile solo il 14 dicembre con provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 378222,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate al fine di prevedere il prolungamento, quanto meno anche al periodo d'imposta successivo, della possibilità di utilizzo il credito d'imposta locazioni ad uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui agli articoli 8 e 8-bis del presente provvedimento;
   a valutare la possibilità di favorire la cessione di tale credito d'imposta ripristinando la versione originaria del decreto rilancio in cui si prevedeva che il conduttore possa effettuare il pagamento del solo 40 per cento del canone mensile, trasferendo al locatore – a saldo del restante 60 per cento.
9/2828/88Pentangelo.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 8 e 8-bis prevedono l'estensione, per alcuni specifici settori, del credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente; tale beneficio è inoltre reso applicabile al settore del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona nonché alle agenzie di viaggio e tour operator operanti nelle cosiddette zone rosse;
    tale credito d'imposta è utilizzabile solo con riferimento al periodo d'imposta in cui esso è maturato. Di fatto entro la dichiarazione dei redditi 2021, relativa all'anno 2020;
    tale condizione ne rende difficile la cedibilità al locatore e al sistema creditizio. Inoltre il contribuente avente diritto, a fronte di un volume di affari estremamente ridotto nell'anno 2020, potrebbe trovarsi nella situazione di non dover pagare imposte e quindi rischia di perdere il beneficio;
    le bozze del decreto-legge Rilancio prevedevano che il credito d'imposta potesse essere ceduto al locatore in conto pagamento dei canoni. Nella versione definitiva la previsione è stata stralciata in quanto sostanzialmente accorpata nell'articolo 122 (comma 2, lettera a) e b) del decreto-legge n. 34 (decreto-legge rilancio) del 2020 che disciplina la possibilità di cedere a terzi i crediti d'imposta previsti nel decreto medesimo, tra cui anche il bonus «locazioni»;
    per questa via si entra in un circolo vizioso in cui l'utilizzatore per usufruire del bonus deve prima pagare i canoni per poter solo successivamente scomputare i crediti d'imposta maturati o cederli al locatore o al sistema creditizio;
    diversamente dagli altri crediti d'imposta di cui all'articolo 122 il credito d'imposta locazioni è risultato di difficile cessione, presumibilmente proprio per la sua ravvicinata scadenza;
    peraltro il modello per la cessione di tali crediti d'imposta per i mesi da luglio a dicembre è stato reso disponibile solo il 14 dicembre con provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 378222,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate al fine di valutare la possibilità di prevedere il prolungamento, quanto meno anche al periodo d'imposta successivo, della possibilità di utilizzo il credito d'imposta locazioni ad uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui agli articoli 8 e 8-bis del presente provvedimento;
   a valutare la possibilità di favorire la cessione di tale credito d'imposta ripristinando la versione originaria del decreto rilancio in cui si prevedeva che il conduttore possa effettuare il pagamento del solo 40 per cento del canone mensile, trasferendo al locatore – a saldo del restante 60 per cento.
9/2828/88. (Testo modificato nel corso della seduta) Pentangelo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene improrogabili misure per il sostegno ai settori economici maggiormente colpiti dalle misure restrittive adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2020 volte al contenimento del virus e alla tutela della salute dei cittadini;
    il servizio del trasporto collettivo con autobus – servizi non di linea (servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 218 del 2003) e servizi pubblici di linea non sovvenzionati (autolinee di competenza ministeriali di cui al decreto legislativo n. 285 del 2005 e autolinee di competenza regionale di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997) è uno dei più fortemente colpiti dall'emergenza ancora in corso, perché di fatto è vittima di un vero e proprio blocco dell'attività trattandosi di un settore che si rivolge prevalentemente a un mercato turistico;
    le imprese del comparto hanno visto azzerarsi i propri fatturati e non hanno prospettive di ripartenza nel breve-medio termine e nonostante le dimensioni notevoli – 6.000 imprese, 25.000 posti di lavoro, 2,5 miliardi di fatturato annuo – il settore è stato quasi del tutto escluso dagli aiuti previsti dal Governo ad eccezion fatta per le azioni relative al recupero parziale del fatturato del solo mese di ottobre;
    l'articolo 6-bis (già articolo 12 del decreto-legge Ristori-quater) prevede un incremento di 10 milioni di euro del Fondo istituito dall'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedendo tra i destinatari i soli bus scoperti (in Italia poco più di 100 vetture l'80 per cento delle quali appartenenti ad una sola azienda) lasciando di fatto fuori dalla misura le aziende di cui sopra che offrono lo stesso servizio con i bus coperti o con una dicitura fiscale diversa,

impegna il Governo

a valutare di inserire nel prossimo decreto Ristori-quinquies l'intera categoria identificabile con i codici Ateco 493909 e 493100 tra i destinatari del suddetto Fondo prevedendo altresì misure economiche di sostegno che possano davvero ristorare I guadagni persi dal comparto che quantificabile con i fatturati medi del settore in analogo semestre 2019.
9/2828/89D'Attis.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene improrogabili misure per il sostegno ai settori economici maggiormente colpiti dalle misure restrittive adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2020 volte al contenimento del virus e alla tutela della salute dei cittadini;
    il servizio del trasporto collettivo con autobus – servizi non di linea (servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 218 del 2003) e servizi pubblici di linea non sovvenzionati (autolinee di competenza ministeriali di cui al decreto legislativo n. 285 del 2005 e autolinee di competenza regionale di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997) è uno dei più fortemente colpiti dall'emergenza ancora in corso, perché di fatto è vittima di un vero e proprio blocco dell'attività trattandosi di un settore che si rivolge prevalentemente a un mercato turistico;
    le imprese del comparto hanno visto azzerarsi i propri fatturati e non hanno prospettive di ripartenza nel breve-medio termine e nonostante le dimensioni notevoli – 6.000 imprese, 25.000 posti di lavoro, 2,5 miliardi di fatturato annuo – il settore è stato quasi del tutto escluso dagli aiuti previsti dal Governo ad eccezion fatta per le azioni relative al recupero parziale del fatturato del solo mese di ottobre;
    l'articolo 6-bis (già articolo 12 del decreto-legge Ristori-quater) prevede un incremento di 10 milioni di euro del Fondo istituito dall'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedendo tra i destinatari i soli bus scoperti (in Italia poco più di 100 vetture l'80 per cento delle quali appartenenti ad una sola azienda) lasciando di fatto fuori dalla misura le aziende di cui sopra che offrono lo stesso servizio con i bus coperti o con una dicitura fiscale diversa,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori misure di sostegno agli operatori economici del settore.
9/2828/89. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Attis.


   La Camera,
   premesso che:
    le decisioni assunte dal Governo durante la crisi pandemica hanno esercitato effetti negativi per il sistema economico produttivo del Paese;
    ci si riferisce, in particolare, alla crisi indotta in importanti attività produttive del settore turistico, soprattutto quello legato ai viaggi. La chiusura dei confini e il divieto dei viaggi fuori dall'area Schengen hanno colpito duramente, senza possibilità alcuna di appello, tutto il settore economico dei viaggi organizzati che in Italia ha rappresentato, fino al 2019, oltre 20 miliardi di fatturato e ha garantito il reddito agli oltre 80.000 dipendenti delle 13.000 aziende del settore;
    i tour operator e le agenzie di viaggi, pur non essendo state destinatarie di norme di chiusura specifiche, sono chiuse da marzo scorso per ragioni oggettive. La chiusura è stata determinata perché i servizi offerti ai clienti sono inutilizzabili a causa dei divieti;
    in numerosi Paesi dell'UE, al momento dell'attenuazione delle misure restrittive avvenute la scorsa primavera, sono stati consentiti anche i viaggi all'estero, anche al di fuori dei paesi dell'area Schengen. Ciò ha consentito ai turisti di quei paesi la libertà di circolazione, utilizzando i propri voucher o acquistando dei pacchetti ex-novo. Solo a titolo d'esempio, la Francia consente i viaggi per turismo extra UE già a partire dal 15 dicembre, mentre nessun divieto vige al momento in Svizzera;
    tutto ciò non è avvenuto in Italia dove persiste, sin dall'inizio della pandemia, il divieto di recarsi fuori Europa per motivi turistici. Si sottolinea il fatto che per tour operator e agenzie di viaggi il fatturato più importante proviene dai viaggi a medio e lungo raggio, per i quali è maggiormente richiesta un'organizzazione professionale, nonché le garanzie e le coperture assicurative di legge anche in considerazione del fatto che i viaggi nel territorio nazionale e quelli nei Paesi prossimi vengono quasi monopolizzati dalle OTA, imprese di grandissime dimensioni che operano online, e che in Italia non pagano tributi, effettuando una concorrenza sleale e commercialmente aggressiva verso le aziende italiane e il sistema tributario;
    il fondo ristoro previsto a sostegno delle agenzie di viaggi e tour operator, calcolato sulle perdite subite nel periodo intercorso tra marzo ed agosto, in molti casi non è stato ancora goduto dalle aziende, e comunque ci appare sufficiente. Sarebbero invece necessari nuovi e ulteriori mezzi da erogare per sostenere effettivamente il settore consentendo, per questa più efficace via, la possibilità di far sopravvivere le aziende, quindi 1 tanti loro dipendenti che vedrebbero realizzato il diritto al mantenimento di preziosi posti di lavoro;
    si specifica, inoltre, il fatto che il 72,5 per cento degli occupati nelle agenzie di viaggi e tour operator sono donne. La chiusura di questa tipologia di aziende, che si prospetta prossima e rovinosa nell'eventualità in cui il Governo non assumerà diversi e più efficaci provvedimenti, condannerà alla disoccupazione molte donne, aumentando ulteriormente il divario occupazionale di genere;
    si ricorda infine che l’Eu Gender Equality Index pone il nostro Paese, per l'ennesima volta, all'ultimo posto in classifica sulle questioni di genere nel mondo del lavoro,

impegna il Governo:

   a valutare l'adozione, con il primo provvedimento utile allo scopo, di ulteriori misure a sostegno del settore bisognoso di soluzioni effettive, concrete e immediate come le seguenti:
   il rifinanziamento del fondo ristoro per assicurare un parziale recupero delle perdite subite nel periodo compreso tra agosto a dicembre 2020;
   l'istituzione di corridoi turistici verso i Paesi che garantiscano misure in grado di essere innanzi a una situazione di rischio COVID molto ridotto quali, per esempio, per il medio raggio, l'Egitto o, per il lungo raggio, le Maldive, già a partire da dicembre;
   la posticipazione della possibilità di riscossione dei voucher, calcolando i 18 mesi dal momento in cui l'Italia riaprirà i viaggi per turismo fuori dall'aerea Schengen, o in alternativa altra soluzione analoga in grado di non penalizzare i viaggiatori;
   l'inclusione delle agenzie di viaggi e tour operator tra i beneficiari delle misure in materia di credito d'imposta per affitti, IMU e sospensione dei contributi previdenziali almeno fino a giugno 2021, il prolungamento della cassa integrazione in deroga almeno fino a giugno 2021;
   l'incremento adeguato della dotazione del fondo istituito per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento degli operatori turistici;
   il prolungamento del credito d'imposta del 60 per cento per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e relativa cessione del credito anche nell'anno 2021.
9/2828/90Ruffino, Napoli, Bonomo.


   La Camera,
   premesso che:
    le decisioni assunte dal Governo durante la crisi pandemica hanno esercitato effetti negativi per il sistema economico produttivo del Paese;
    ci si riferisce, in particolare, alla crisi indotta in importanti attività produttive del settore turistico, soprattutto quello legato ai viaggi. La chiusura dei confini e il divieto dei viaggi fuori dall'area Schengen hanno colpito duramente, senza possibilità alcuna di appello, tutto il settore economico dei viaggi organizzati che in Italia ha rappresentato, fino al 2019, oltre 20 miliardi di fatturato e ha garantito il reddito agli oltre 80.000 dipendenti delle 13.000 aziende del settore;
    i tour operator e le agenzie di viaggi, pur non essendo state destinatarie di norme di chiusura specifiche, sono chiuse da marzo scorso per ragioni oggettive. La chiusura è stata determinata perché i servizi offerti ai clienti sono inutilizzabili a causa dei divieti;
    in numerosi Paesi dell'UE, al momento dell'attenuazione delle misure restrittive avvenute la scorsa primavera, sono stati consentiti anche i viaggi all'estero, anche al di fuori dei paesi dell'area Schengen. Ciò ha consentito ai turisti di quei paesi la libertà di circolazione, utilizzando i propri voucher o acquistando dei pacchetti ex-novo. Solo a titolo d'esempio, la Francia consente i viaggi per turismo extra UE già a partire dal 15 dicembre, mentre nessun divieto vige al momento in Svizzera;
    tutto ciò non è avvenuto in Italia dove persiste, sin dall'inizio della pandemia, il divieto di recarsi fuori Europa per motivi turistici. Si sottolinea il fatto che per tour operator e agenzie di viaggi il fatturato più importante proviene dai viaggi a medio e lungo raggio, per i quali è maggiormente richiesta un'organizzazione professionale, nonché le garanzie e le coperture assicurative di legge anche in considerazione del fatto che i viaggi nel territorio nazionale e quelli nei Paesi prossimi vengono quasi monopolizzati dalle OTA, imprese di grandissime dimensioni che operano online, e che in Italia non pagano tributi, effettuando una concorrenza sleale e commercialmente aggressiva verso le aziende italiane e il sistema tributario;
    il fondo ristoro previsto a sostegno delle agenzie di viaggi e tour operator, calcolato sulle perdite subite nel periodo intercorso tra marzo ed agosto, in molti casi non è stato ancora goduto dalle aziende, e comunque ci appare sufficiente. Sarebbero invece necessari nuovi e ulteriori mezzi da erogare per sostenere effettivamente il settore consentendo, per questa più efficace via, la possibilità di far sopravvivere le aziende, quindi 1 tanti loro dipendenti che vedrebbero realizzato il diritto al mantenimento di preziosi posti di lavoro;
    si specifica, inoltre, il fatto che il 72,5 per cento degli occupati nelle agenzie di viaggi e tour operator sono donne. La chiusura di questa tipologia di aziende, che si prospetta prossima e rovinosa nell'eventualità in cui il Governo non assumerà diversi e più efficaci provvedimenti, condannerà alla disoccupazione molte donne, aumentando ulteriormente il divario occupazionale di genere;
    si ricorda infine che l’Eu Gender Equality Index pone il nostro Paese, per l'ennesima volta, all'ultimo posto in classifica sulle questioni di genere nel mondo del lavoro,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare, con il primo provvedimento utile allo scopo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori misure a sostegno del settore bisognoso di soluzioni effettive, concrete e immediate come le seguenti:
   il rifinanziamento del fondo ristoro per assicurare un parziale recupero delle perdite subite nel periodo compreso tra agosto a dicembre 2020;
   l'istituzione di corridoi turistici verso i Paesi che garantiscano misure in grado di essere innanzi a una situazione di rischio COVID molto ridotto quali, per esempio, per il medio raggio, l'Egitto o, per il lungo raggio, le Maldive, già a partire da dicembre;
   la posticipazione della possibilità di riscossione dei voucher, calcolando i 18 mesi dal momento in cui l'Italia riaprirà i viaggi per turismo fuori dall'aerea Schengen, o in alternativa altra soluzione analoga in grado di non penalizzare i viaggiatori;
   l'inclusione delle agenzie di viaggi e tour operator tra i beneficiari delle misure in materia di credito d'imposta per affitti, IMU e sospensione dei contributi previdenziali almeno fino a giugno 2021, il prolungamento della cassa integrazione in deroga almeno fino a giugno 2021;
   l'incremento adeguato della dotazione del fondo istituito per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento degli operatori turistici;
   il prolungamento del credito d'imposta del 60 per cento per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e relativa cessione del credito anche nell'anno 2021.
9/2828/90. (Testo modificato nel corso della seduta) Ruffino, Napoli, Bonomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca variegate misure di sostegno ai lavoratori ed alle imprese colpiti dalla grave crisi economica, conseguenza delle misure di contenimento adottate per far fronte al dilagare della pandemia da COVID-19;
    in particolare, l'attuale situazione di emergenza sanitaria e le conseguenti disposizioni organizzative delle udienze hanno comportato un grave pregiudizio ai magistrati onorari a causa del drastico calo delle attività remunerate consentite, secondo un sistema, basato sul cottimo;
    i recenti interventi normativi, che hanno consentito di celebrare le udienze in misura contingentata, hanno, infatti, inevitabilmente inciso sulle componenti variabili legate al provvedimento ed alla durata dell'udienza stessa, stante la necessaria riduzione dei procedimenti da trattare;
    tale situazione è resa più drammatica dalla alternanza tra stati di quarantena, malattia conclamata da parte dei magistrati onorari e dei loro familiari, che determina spesso la obbligatoria astensione dalle attività, e dunque assenza totale di retribuzione;
    la questione dei magistrati onorari è già stata portata all'attenzione delle forze di maggioranza e del Governo in occasione dell'esame di altri provvedimenti, sedi nelle quali, a seguito dell'invito al ritiro della relativa proposta emendativa ed in un'ottica di agere da opposizione Responsabile, pare indispensabile che il Governo prenda atto dello stato di oggettiva difficoltà di tale categoria di lavoratori;
    la natura fittiziamente autonoma della attività dei magistrati onorari, oltre ad essere illegittima rispetto ai prìncipi giuslavoristici europei e alla Costituzione italiana, non può determinare una totale assenza di assistenza e tutela sanitaria – soprattutto in un periodo di grave emergenza sanitaria quale quello attuale – e necessita di una compensazione, garantendo agli stessi una quota fissa mensile che consenta loro di assicurarsi un premio assicurativo privato analogo ad una iscrizione a qualsiasi ente previdenziale o Cassa Forense;
    detto contributo mensile consentirebbe a tutta la categoria dei Magistrati Onorari il versamento di un premio assicurativo idoneo a coprire i rischi derivanti dalla necessaria quotidiana esposizione al contagio durante le udienze e l'espletamento delle varie attività giudiziarie che, soprattutto, nel settore penale non sono del tutto sostituibili con funzioni remote;
    il contributo avrebbe, inoltre, una componente indennitaria (ristoratoria) per i mancati guadagni e per le maggiori spese necessarie per gli acquisti di materiale strumentale, non forniti dal Ministero ai magistrati onorari,

impegna il Governo

ad adottare, con urgenza, idonee misure di sostegno economiche atte a garantire ai magistrati onorari una forma di indennizzo che garantisca le necessarie risorse per far fronte alla riduzione dei compensi connessa alla diminuzione delle loro attività lavorative.
9/2828/91Zanettin, Cassinelli, Pittalis.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca variegate misure di sostegno ai lavoratori ed alle imprese colpiti dalla grave crisi economica, conseguenza delle misure di contenimento adottate per far fronte al dilagare della pandemia da COVID-19;
    in particolare, l'attuale situazione di emergenza sanitaria e le conseguenti disposizioni organizzative delle udienze hanno comportato un grave pregiudizio ai magistrati onorari a causa del drastico calo delle attività remunerate consentite, secondo un sistema, basato sul cottimo;
    i recenti interventi normativi, che hanno consentito di celebrare le udienze in misura contingentata, hanno, infatti, inevitabilmente inciso sulle componenti variabili legate al provvedimento ed alla durata dell'udienza stessa, stante la necessaria riduzione dei procedimenti da trattare;
    tale situazione è resa più drammatica dalla alternanza tra stati di quarantena, malattia conclamata da parte dei magistrati onorari e dei loro familiari, che determina spesso la obbligatoria astensione dalle attività, e dunque assenza totale di retribuzione;
    la questione dei magistrati onorari è già stata portata all'attenzione delle forze di maggioranza e del Governo in occasione dell'esame di altri provvedimenti, sedi nelle quali, a seguito dell'invito al ritiro della relativa proposta emendativa ed in un'ottica di agere da opposizione Responsabile, pare indispensabile che il Governo prenda atto dello stato di oggettiva difficoltà di tale categoria di lavoratori;
    la natura fittiziamente autonoma della attività dei magistrati onorari, oltre ad essere illegittima rispetto ai prìncipi giuslavoristici europei e alla Costituzione italiana, non può determinare una totale assenza di assistenza e tutela sanitaria – soprattutto in un periodo di grave emergenza sanitaria quale quello attuale – e necessita di una compensazione, garantendo agli stessi una quota fissa mensile che consenta loro di assicurarsi un premio assicurativo privato analogo ad una iscrizione a qualsiasi ente previdenziale o Cassa Forense;
    detto contributo mensile consentirebbe a tutta la categoria dei Magistrati Onorari il versamento di un premio assicurativo idoneo a coprire i rischi derivanti dalla necessaria quotidiana esposizione al contagio durante le udienze e l'espletamento delle varie attività giudiziarie che, soprattutto, nel settore penale non sono del tutto sostituibili con funzioni remote;
    il contributo avrebbe, inoltre, una componente indennitaria (ristoratoria) per i mancati guadagni e per le maggiori spese necessarie per gli acquisti di materiale strumentale, non forniti dal Ministero ai magistrati onorari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con urgenza, idonee misure di sostegno economiche atte a garantire ai magistrati onorari una forma di indennizzo che garantisca le necessarie risorse per far fronte alla riduzione dei compensi connessa alla diminuzione delle loro attività lavorative.
9/2828/91. (Testo modificato nel corso della seduta) Zanettin, Cassinelli, Pittalis.


   La Camera,
   premesso che:
    gli artisti, esecutori, interpreti sono tra le categorie maggiormente danneggiate dalla pandemia e dalla conseguente impossibilità di riunirsi gli spazi pubblici per dar vita a concerti o altre forme di socialità;
    è riconosciuto che il Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo ha previsto importanti, ma insufficienti forme di aiuto, come sussidi diretti di 600 o 1000 euro;
    sottolineato che la vigente normativa (legge n. 633 del 1941) a seguito della modifica dell'articolo 73 della stessa legge introdotta nella legge Concorrenza (legge n. 124 del 2017 – articolo 1, comma 56), con cui si è consentito agli artisti/interpreti/esecutori – loro intermediari – di poter ricevere direttamente dagli utilizzatori (radio, tv, ecc.) l'equo compenso loro spettante necessita una novella;
    attestato altresì che la legge di Delegazione Europea 2019 recepisce finalmente la Direttiva 2019/790 sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sul web, garantendo maggiori tutele agli artisti rispetto ai profitti dei cosiddetti GAFA,

impegna il Governo

a rafforzare, attraverso ulteriori iniziative normative, le misure a sostegno degli artisti, tra cui si potrebbe introdurre la semplificazione della riscossione dei diritti di copia privata audio da parte degli artisti e delle società di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto di autore che li rappresentano.
9/2828/92Casciello, Pettarin.


   La Camera,
   premesso che:
    gli artisti, esecutori, interpreti sono tra le categorie maggiormente danneggiate dalla pandemia e dalla conseguente impossibilità di riunirsi gli spazi pubblici per dar vita a concerti o altre forme di socialità;
    è riconosciuto che il Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo ha previsto importanti, ma insufficienti forme di aiuto, come sussidi diretti di 600 o 1000 euro;
    sottolineato che la vigente normativa (legge n. 633 del 1941) a seguito della modifica dell'articolo 73 della stessa legge introdotta nella legge Concorrenza (legge n. 124 del 2017 – articolo 1, comma 56), con cui si è consentito agli artisti/interpreti/esecutori – loro intermediari – di poter ricevere direttamente dagli utilizzatori (radio, tv, ecc.) l'equo compenso loro spettante necessita una novella;
    attestato altresì che la legge di Delegazione Europea 2019 recepisce finalmente la Direttiva 2019/790 sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sul web, garantendo maggiori tutele agli artisti rispetto ai profitti dei cosiddetti GAFA,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare, attraverso ulteriori iniziative normative, le misure a sostegno degli artisti, tra cui si potrebbe introdurre la semplificazione della riscossione dei diritti di copia privata audio da parte degli artisti e delle società di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto di autore che li rappresentano.
9/2828/92. (Testo modificato nel corso della seduta) Casciello, Pettarin.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in oggetto reca la conversione in legge di un decreto-legge 1 cui contenuti sono volti anche a erogare ristori ad una serie di aziende, individuate tramite codici ATECO, penalizzate dalle restrizioni adottata per fronteggiare la pandemia da COVID-19;
    tutto il settore del trasporto aereo, comprese le aziende dell'indotto, è stato fortemente colpito dalla crisi prodotta dalla pandemia da COVID-19, che ha fortemente abbattuto ed in alcuni casi completamente azzerato il volume di affari delle imprese operanti nel settore;
    le imprese legate al trasporto aereo, a seguito dei cospicui danni subiti, rischiano di dover ricorrere a numerosi licenziamenti di personale, se non addirittura alla cessazione dell'attività, qualora non siano adottate misure specifiche a sostegno del settore;
    ad oggi non sono state adottate misure specifiche volte a sostenere il comparto aeroportuale;
    dal ristori erogati dal decreto-legge in conversione sono escluse una serie di imprese direttamente connesse al settore aeroportuale come le seguenti:
     gestioni di parcheggi e autorimesse (codice ATECO 52.21.50);
     noleggi auto senza conducente (codice ATECO 77.11.00);
     attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codice ATECO 52.23.00);
    è necessario provvedere a ristorare adeguatamente tutte le imprese che hanno subito un calo di fatturato connesso alle misure adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie affinché si proceda con urgenza al ristoro di tutti i soggetti colpiti nella propria attività a causa della pandemia da COVID-19, includendo nella platea di soggetti beneficiari delle misure di sostegno tutte le attività connesse al settore del trasporto aereo.
9/2828/93Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in oggetto reca la conversione in legge di un decreto-legge 1 cui contenuti sono volti anche a erogare ristori ad una serie di aziende, individuate tramite codici ATECO, penalizzate dalle restrizioni adottata per fronteggiare la pandemia da COVID-19;
    tutto il settore del trasporto aereo, comprese le aziende dell'indotto, è stato fortemente colpito dalla crisi prodotta dalla pandemia da COVID-19, che ha fortemente abbattuto ed in alcuni casi completamente azzerato il volume di affari delle imprese operanti nel settore;
    le imprese legate al trasporto aereo, a seguito dei cospicui danni subiti, rischiano di dover ricorrere a numerosi licenziamenti di personale, se non addirittura alla cessazione dell'attività, qualora non siano adottate misure specifiche a sostegno del settore;
    ad oggi non sono state adottate misure specifiche volte a sostenere il comparto aeroportuale;
    dal ristori erogati dal decreto-legge in conversione sono escluse una serie di imprese direttamente connesse al settore aeroportuale come le seguenti:
     gestioni di parcheggi e autorimesse (codice ATECO 52.21.50);
     noleggi auto senza conducente (codice ATECO 77.11.00);
     attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codice ATECO 52.23.00);
    è necessario provvedere a ristorare adeguatamente tutte le imprese che hanno subito un calo di fatturato connesso alle misure adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare le iniziative necessarie affinché si proceda con urgenza al ristoro di tutti i soggetti colpiti nella propria attività a causa della pandemia da COVID-19, includendo nella platea di soggetti beneficiari delle misure di sostegno tutte le attività connesse al settore del trasporto aereo.
9/2828/93. (Testo modificato nel corso della seduta) Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del testo in esame rifinanzia per 200 milioni il «Fondo per la promozione integrata», destinando le risorse a finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale. Si vincolano tali finanziamenti alle attività di promozione commerciale all'estero dei prodotti DOP e IGP;
    con riferimento al settore per il settore della produzione e trasformazione delle carni suine, il perdurare della crisi pandemica, l'avanzare degli ambiziosi obiettivi europei del Green New Deal e della strategia Farm to Fork, nonché la ritrovata attenzione del consumatore per metodologie produttive più conservative del patrimonio di risorse naturali, economiche e ambientali, rendono necessario prevedere fin da ora l'adozione e il sostegno di strategie di sviluppo coordinate e coese;
    la frammentarietà degli operatori sul territorio (oltre 4.000 aziende di allevamento più di 110 industrie di macellazione e oltre 200 industrie di trasformazione delle carni) rende necessario per il settore suinicolo poter coordinare piani di sviluppo coerenti e uniformi sul territorio nazionale, garantendo al contempo un certo sostegno immediato alle imprese che per prime affronteranno investimenti non più procrastinabili;
    la peste suina africana, riscontrata a settembre in Germania su cinghiali selvatici, ha bloccato le esportazioni tedesche verso Cina, Giappone e Corea del Sud, ovvero i principali sbocchi commerciali. Sono rimaste quindi sul territorio europeo circa 60 mila tonnellate di carne ogni mese, pari al 50 per cento della produzione mensile italiana. È proprio il nostro Paese, che ha un tasso di autosufficienza limitato al 63 per cento, risulta essere uno dei mercati più permeabili alle importazioni intra europee; le quotazioni nazionali ne hanno già risentito, perdendo in poche settimane circa il 20 per cento del valore,

impegna il Governo:

   a incrementare le disponibilità del Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
   ad utilizzare quota parte delle risorse di cui Fondo previsto dall'articolo 6 del provvedimento in esame, per l'adozione di misure volte a favorire la penetrazione di mercati esteri da parte dei prodotti suinicoli DOP e IGP;
   a introdurre disposizioni volte a prevedere che le risorse del suddetto Fondo siano destinate anche alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione e di trasformazione.
9/2828/94Anna Lisa Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del testo in esame rifinanzia per 200 milioni il «Fondo per la promozione integrata», destinando le risorse a finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale. Si vincolano tali finanziamenti alle attività di promozione commerciale all'estero dei prodotti DOP e IGP;
    con riferimento al settore per il settore della produzione e trasformazione delle carni suine, il perdurare della crisi pandemica, l'avanzare degli ambiziosi obiettivi europei del Green New Deal e della strategia Farm to Fork, nonché la ritrovata attenzione del consumatore per metodologie produttive più conservative del patrimonio di risorse naturali, economiche e ambientali, rendono necessario prevedere fin da ora l'adozione e il sostegno di strategie di sviluppo coordinate e coese;
    la frammentarietà degli operatori sul territorio (oltre 4.000 aziende di allevamento più di 110 industrie di macellazione e oltre 200 industrie di trasformazione delle carni) rende necessario per il settore suinicolo poter coordinare piani di sviluppo coerenti e uniformi sul territorio nazionale, garantendo al contempo un certo sostegno immediato alle imprese che per prime affronteranno investimenti non più procrastinabili;
    la peste suina africana, riscontrata a settembre in Germania su cinghiali selvatici, ha bloccato le esportazioni tedesche verso Cina, Giappone e Corea del Sud, ovvero i principali sbocchi commerciali. Sono rimaste quindi sul territorio europeo circa 60 mila tonnellate di carne ogni mese, pari al 50 per cento della produzione mensile italiana. È proprio il nostro Paese, che ha un tasso di autosufficienza limitato al 63 per cento, risulta essere uno dei mercati più permeabili alle importazioni intra europee; le quotazioni nazionali ne hanno già risentito, perdendo in poche settimane circa il 20 per cento del valore,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di incrementare le disponibilità del Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
   a valutare l'implementazione di eventuali azioni che favoriscano l'aumento delle esportazioni delle produzioni suinicole nazionali di eccellenza sui mercati ritenuti più promettenti, attraverso finanziamenti a valere sul piano straordinario made in Italy.
9/2828/94. (Testo modificato nel corso della seduta) Anna Lisa Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    diverse disposizioni del provvedimento in esame sono finalizzate a implementare le misure di contrasto e contenimento dei rischi di diffusione e di contagio del Sars-CoV-2;
    tra queste si segnalano quelle introdotte dall'articolo 19-quinquies, recante disposizioni per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi, e le norme contenute all'articolo 18 che introduce disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi;
    la finalità delle suddette previsioni legislative è quello di potenziare la capacità di risposta dell'assistenza territoriale, nonché di favorire le attività di tracciamento e screening sul territorio nazionale, implementando l'attività di esecuzione di tamponi antigenici rapidi e ridurre i tempi di attesa;
    sotto questo aspetto un ruolo importante può essere svolto dal contributo che può essere dato da soggetti della società civile, per l'occasione reclutati,

impegna il Governo

a potenziare l'attività di tracciamento e screening di massa sul territorio nazionale e implementare l'attività di esecuzione di tamponi antigenici rapidi, prevedendo in accordo con gli enti territoriali, che gli enti locali possano impiegare a titolo gratuito i soggetti percettori del sussidio «reddito di cittadinanza» qualora non occupati, per lo svolgimento di attività di supporto al personale sanitario o altre attività di sostegno alle attività di screening e tracciamento di soggetti positivi.
9/2828/95Novelli, Bagnasco.


   La Camera,
   premesso che;
    il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni di sospensione di procedure o proroga termini rese necessarie anche in conseguenza dell'emergenza in atto;
    tra queste vi sono disposizioni che riguardano i territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, come quelle introdotte dall'articolo 4-quater, che sospendono sino al 31 marzo 2021 le procedure di sequestro o pignoramento per alcune tipologie di risorse e contributi erogati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
    i cittadini e le imprese dei territori interessati dagli eventi sismici sono stati ulteriormente colpiti e messi in ginocchio dalle conseguenze della grave emergenza sanitaria ed economica in atto; il 31 dicembre 2020 è, in base alla normativa vigente, la data ultima che gli ha consentito di poter beneficare di numerose protone e sospensioni di termini amministrativi, di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, di esenzioni, e altro. Tra questi si segnalano:
     a) i termini per l'invio delle richieste di contributo e delle schede AEDES, attualmente fissati al 31 dicembre 2020, in caso di danni gravi;
     b) la scadenza al 31 dicembre 2020 della proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, sospensione pagamento canone RAI, di cui al comma 3, articolo 1, del decreto-legge 55 del 2018;
     c) la scadenza al 31 dicembre 2020 dei termini previsti dall'articolo 14, comma 6 del decreto-legge 244 del 2016, per il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere da parte delle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, nonché per i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale;
     d) l'esenzione fino al 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate in una «zona rossa», prevista dall'articolo 2-bis, comma 25, del decreto-legge 148 del 2017;
     e) esenzione fino al 31 dicembre 2020 della sospensione dell'IMU dei fabbricati inagibili totalmente o parzialmente colpiti dagli eventi sismici del 2016, di cui al comma 16, articolo 48, del decreto-legge 189 del 2016;
     f) sospensione fino al 31 dicembre 2020 dei termini a carico dei Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi, come previsto di comma 3, articolo 44 del decreto-legge 189 del 2016;
     g) autorizzazione in deroga fino al 31 dicembre 2020 dei siti per il deposito temporaneo dei rifiuti per il trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici nonché per il trasporto e deposito in siti di deposito intermedio, di cui ai commi 7 e 13-ter, articolo 28, del decreto-legge 189 del 2016;
     h) possibilità, fino al 31 dicembre 2020, di aumentare del 50 per cento il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e destinati a recupero, di cui al comma 2, articolo 28-bis, del decreto-legge 189 del 2016,

impegna il Governo

a prevedere quanto prima la proroga di tutti i termini in scadenza al 31 dicembre 2020, previsti per le aree terremotate, tra cui quelli specifici indicati in premessa.
9/2828/96Mazzetti, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, Paolo Russo, Martino, Anna Lisa Baroni.


   La Camera,
   premesso che;
    il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni di sospensione di procedure o proroga termini rese necessarie anche in conseguenza dell'emergenza in atto;
    tra queste vi sono disposizioni che riguardano i territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, come quelle introdotte dall'articolo 4-quater, che sospendono sino al 31 marzo 2021 le procedure di sequestro o pignoramento per alcune tipologie di risorse e contributi erogati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
    i cittadini e le imprese dei territori interessati dagli eventi sismici sono stati ulteriormente colpiti e messi in ginocchio dalle conseguenze della grave emergenza sanitaria ed economica in atto; il 31 dicembre 2020 è, in base alla normativa vigente, la data ultima che gli ha consentito di poter beneficare di numerose protone e sospensioni di termini amministrativi, di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, di esenzioni, e altro. Tra questi si segnalano:
     a) i termini per l'invio delle richieste di contributo e delle schede AEDES, attualmente fissati al 31 dicembre 2020, in caso di danni gravi;
     b) la scadenza al 31 dicembre 2020 della proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, sospensione pagamento canone RAI, di cui al comma 3, articolo 1, del decreto-legge 55 del 2018;
     c) la scadenza al 31 dicembre 2020 dei termini previsti dall'articolo 14, comma 6 del decreto-legge 244 del 2016, per il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere da parte delle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, nonché per i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale;
     d) l'esenzione fino al 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate in una «zona rossa», prevista dall'articolo 2-bis, comma 25, del decreto-legge 148 del 2017;
     e) esenzione fino al 31 dicembre 2020 della sospensione dell'IMU dei fabbricati inagibili totalmente o parzialmente colpiti dagli eventi sismici del 2016, di cui al comma 16, articolo 48, del decreto-legge 189 del 2016;
     f) sospensione fino al 31 dicembre 2020 dei termini a carico dei Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi, come previsto di comma 3, articolo 44 del decreto-legge 189 del 2016;
     g) autorizzazione in deroga fino al 31 dicembre 2020 dei siti per il deposito temporaneo dei rifiuti per il trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici nonché per il trasporto e deposito in siti di deposito intermedio, di cui ai commi 7 e 13-ter, articolo 28, del decreto-legge 189 del 2016;
     h) possibilità, fino al 31 dicembre 2020, di aumentare del 50 per cento il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e destinati a recupero, di cui al comma 2, articolo 28-bis, del decreto-legge 189 del 2016,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere quanto prima la proroga di tutti i termini in scadenza al 31 dicembre 2020, previsti per le aree terremotate, tra cui quelli specifici indicati in premessa.
9/2828/96. (Testo modificato nel corso della seduta) Mazzetti, Baldelli, Polidori, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, Paolo Russo, Martino, Anna Lisa Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni volte a sostenere le attività produttive duramente colpite dall'emergenza sanitaria in atto; una delle attività colpite dalle restrizioni imposte dalla pandemia, in quanto considerata maggiormente a rischio contagio, è certamente quella di tatuaggio e piercing. Attività che dovranno essere svolte in condizioni di assoluta sicurezza, e che hanno avuto negli ultimi anni una diffusione crescente in tutta Italia;
    peraltro a rendere più necessaria una particolare attenzione a questo comparto, è il fatto che a distanza di anni, attualmente ancora non esiste una legge che disciplini in maniera compiuta l'attività di esecuzione di tatuaggi e di piercing. Peraltro a livello regionale assistiamo a una eccessiva disomogeneità,

impegna il Governo

al fine di rendere più sicure le attività di tatuaggio e piercing professionale e, conseguentemente, di scongiurare la crisi del settore, a prevedere l'istituzione presso il Ministero della salute dell'Osservatorio nazionale sulle attività di tatuaggio e piercing professionale.
9/2828/97Paolo Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni volte a sostenere le attività produttive duramente colpite dall'emergenza sanitaria in atto; una delle attività colpite dalle restrizioni imposte dalla pandemia, in quanto considerata maggiormente a rischio contagio, è certamente quella di tatuaggio e piercing. Attività che dovranno essere svolte in condizioni di assoluta sicurezza, e che hanno avuto negli ultimi anni una diffusione crescente in tutta Italia;
    peraltro a rendere più necessaria una particolare attenzione a questo comparto, è il fatto che a distanza di anni, attualmente ancora non esiste una legge che disciplini in maniera compiuta l'attività di esecuzione di tatuaggi e di piercing. Peraltro a livello regionale assistiamo a una eccessiva disomogeneità,

impegna il Governo

al fine di rendere più sicure le attività di tatuaggio e piercing professionale e, conseguentemente, di scongiurare la crisi del settore, a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione presso il Ministero della salute dell'Osservatorio nazionale sulle attività di tatuaggio e piercing professionale.
9/2828/97. (Testo modificato nel corso della seduta) Paolo Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-novies del decreto in esame, inserito nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2021 al fine di fronteggiare e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei a prevenire il rischio di contagio nelle strutture residenziali, quali residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità;
    già l'articolo 104, comma 3, del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) aveva istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità», nel limite di spesa di 40 milioni per il 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo sono indirizzate al riconoscimento di indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone disabili, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno dovuto affrontare oneri non previsti per l'adozione di sistemi di protezione individuale del personale e degli utenti;
    le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 tuttavia non si limitano ai costi di gestione derivanti dal potenziamento delle misure di prevenzione e gestione del contagio, ma riguardano lo stesso equilibrio economico finanziario di tali strutture, che hanno dovuto ridurre i posti a causa del COVID-19 e quindi le entrate; in alcune strutture si arriva al 50 per cento dei posti vacanti, circostanza che non permette di garantire l'equilibrio tra ricavi e costi di gestione;
    a ciò si aggiunge, oltre alla carenza di personale di assistenza – personale che, in assenza di un contratto unico nazionale che metta le Rsa sullo stesso piano degli altri servizi sanitari, è passato alle strutture ospedaliere – l'aumento del costo del lavoro a seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali;
    al fine di scongiurare il fallimento delle RSA, è opportuno che le regioni intervengano, utilizzando l'avanzo dovuto alle mancate integrazioni di rette risparmiato dalle ASL rispetto al budget iniziale per il minor inserimento di anziani non autosufficienti nelle strutture convenzionate;
    tuttavia è essenziale un impegno anche da parte dello Stato centrale, al fine di assicurare qualità ma anche sostenibilità economica alle strutture per anziani, che oggi vivono un momento di crisi e rischiano di non essere in grado, in futuro, di gestire una nuova emergenza, in mancanza di investimenti e risorse,

impegna il Governo

a sostenere le strutture residenziali tramite apposite ulteriori norme e fondi aggiuntivi da inserire già nei prossimi provvedimenti di urgenza e a sensibilizzare, per quanto nelle sue facoltà, le regioni affinché concorrano ad assicurare la sostenibilità economico finanziaria di tali strutture.
9/2828/98Angiola, Costa, Frate.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19-novies del decreto in esame, inserito nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2021 al fine di fronteggiare e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei a prevenire il rischio di contagio nelle strutture residenziali, quali residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità;
    già l'articolo 104, comma 3, del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) aveva istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità», nel limite di spesa di 40 milioni per il 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo sono indirizzate al riconoscimento di indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone disabili, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno dovuto affrontare oneri non previsti per l'adozione di sistemi di protezione individuale del personale e degli utenti;
    le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 tuttavia non si limitano ai costi di gestione derivanti dal potenziamento delle misure di prevenzione e gestione del contagio, ma riguardano lo stesso equilibrio economico finanziario di tali strutture, che hanno dovuto ridurre i posti a causa del COVID-19 e quindi le entrate; in alcune strutture si arriva al 50 per cento dei posti vacanti, circostanza che non permette di garantire l'equilibrio tra ricavi e costi di gestione;
    a ciò si aggiunge, oltre alla carenza di personale di assistenza – personale che, in assenza di un contratto unico nazionale che metta le Rsa sullo stesso piano degli altri servizi sanitari, è passato alle strutture ospedaliere – l'aumento del costo del lavoro a seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali;
    al fine di scongiurare il fallimento delle RSA, è opportuno che le regioni intervengano, utilizzando l'avanzo dovuto alle mancate integrazioni di rette risparmiato dalle ASL rispetto al budget iniziale per il minor inserimento di anziani non autosufficienti nelle strutture convenzionate;
    tuttavia è essenziale un impegno anche da parte dello Stato centrale, al fine di assicurare qualità ma anche sostenibilità economica alle strutture per anziani, che oggi vivono un momento di crisi e rischiano di non essere in grado, in futuro, di gestire una nuova emergenza, in mancanza di investimenti e risorse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere le strutture residenziali tramite apposite ulteriori norme e fondi aggiuntivi da inserire già nei prossimi provvedimenti di urgenza e di sensibilizzare, per quanto nelle sue facoltà, le regioni affinché concorrano ad assicurare la sostenibilità economico finanziaria di tali strutture.
9/2828/98. (Testo modificato nel corso della seduta) Angiola, Costa, Frate.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto ristori prevede all'articolo 23-ter una pesante eccezione all'irretroattività dell'istituto della prescrizione, intervenendo altresì sui termini massimi di custodia cautelare. In buona sostanza, se un'udienza dovesse essere rinviata per impedimento di un testimone positivo al COVID-19, o in isolamento fiduciario, deriverebbe una sospensione dei termini di prescrizione e addirittura un allungamento dei termini massimi di custodia cautelare. Si arriverebbe al paradosso che più rinvii a catena di questa natura, potrebbero produrre una serie di sospensioni del decorso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare (con buona pace della presunzione d'innocenza);
    tale intervento normativo, unito al precedente in ordine al quale si attendono ancora le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale, rischia di mutare la natura dell'istituto della prescrizione, colpendone il caposaldo dell'irretroattività;
    in occasione della legge «spazzacorrotti» vennero respinti, con riferimento alle nuove disposizioni in materia di prescrizione del reato, introdotte dall'articolo 1, comma 1, le lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, emendamenti che specificavano che tali norme si applicassero solo a fatti sopravvenuti: il rigetto fu motivato dal fatto che vennero ritenuti superflui;
    l'insistenza con cui il Governo e la maggioranza approvano norme che determinano un'applicazione retroattiva dell'istituto della prescrizione rafforza, oggi ancor più di ieri, la necessità assoluta di una norma transitoria che specifichi che la riforma della prescrizione introdotta dalla «spazzacorrotti» si applichi solo ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore, ossia dopo 1o gennaio 2020,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza un'iniziativa di tipo normativo, volta a specificare, attraverso una norma transitoria che la sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, introdotta all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applichi solo ai fatti successivi alla sua entrata in vigore.
9/2828/99Costa, Magi, Angiola, Frate, Bruno Bossio, Siracusano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto ristori prevede all'articolo 23-ter una pesante eccezione all'irretroattività dell'istituto della prescrizione, intervenendo altresì sui termini massimi di custodia cautelare. In buona sostanza, se un'udienza dovesse essere rinviata per impedimento di un testimone positivo al COVID-19, o in isolamento fiduciario, deriverebbe una sospensione dei termini di prescrizione e addirittura un allungamento dei termini massimi di custodia cautelare;
    in occasione della legge «spazzacorrotti» vennero respinti, con riferimento alle nuove disposizioni in materia di prescrizione del reato, introdotte dall'articolo 1, comma 1, le lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, emendamenti che specificavano che tali norme si applicassero solo a fatti sopravvenuti: il rigetto fu motivato dal fatto che vennero ritenuti superflui,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima un'iniziativa di tipo normativo, volta a specificare, attraverso una norma transitoria che la sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, introdotta all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applichi solo ai fatti successivi alla sua entrata in vigore.
9/2828/99. (Testo modificato nel corso della seduta) Costa, Magi, Angiola, Frate, Bruno Bossio, Siracusano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame (cosiddetto «Ristori»), integrato dai decreti legge n. 149 (cosiddetto «Ristori-bis»), n. 154 (cosiddetto «Ristori-ter») e n. 157 (cosiddetto «Ristori-quater»), prevede una spesa aggiuntiva di 13 miliardi di euro; nello specifico i decreti-legge n. 137, 149 e 154 (Ristori, Ristori-bis e Ristori-ter) hanno fatto ricorso ai risparmi inutilizzati delle prime tre autorizzazioni allo scostamento, mentre le coperture finanziarie delle misure contenute nel decreto-legge n. 157, cosiddetto ristori-quater, sono state reperite facendo ricorso alla quarta autorizzazione allo scostamento votata dal Parlamento il 26 novembre, per un importo pari a circa 8 miliardi di euro;
    il provvedimento reca un complesso di disposizioni volte principalmente, anche attraverso la creazione di appositi fondi, a sostenere i settori economici più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da COVID-19 (in particolare, con riferimento alla cosiddetta seconda ondata);
    le risorse e i fondi stanziati dal decreto Ristori devono contribuire ad affrontare la sfida che attende il nostro Paese che ora tuttavia non è solo quella di recuperare il terreno perduto con la crisi pandemica, ma anche quella di recuperare i gap che da oltre 20 anni non le consentono di tenere il passo delle altre economie avanzate, in termini di crescita del prodotto, della produttività e quindi del benessere dei suoi cittadini, tutte risorse da gestire in un'unica strategia coordinata;
    a tal fine sarà dirimente l'utilizzo dei fondi stanziati fino ad oggi e anche di quelli del Dispositivo Europeo di Ripresa e Resilienza (RRF), che finanzia il Piano di Ripresa e Resilienza dell'Italia, grazie ai quali il nostro Paese nel periodo 2021-26 potrà accedere a circa 65,4 miliardi di euro di sovvenzioni e 127,6 miliardi di euro di prestiti, ovvero 193 miliardi complessivamente;
    come affermato dallo stesso Governo, un meccanismo efficiente di organizzazione e gestione del piano e quindi la costruzione di una adeguata governance è il presupposto per la realizzazione dell'intero piano e parte integrante del piano stesso;
    nella bozza di PNRR si prevede che sulla sua attuazione vigilerà con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo un Comitato esecutivo, composto da Presidente del Consiglio, Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico. Viene inoltre individuato il Ministro per gli affari europei – di intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto di competenza – quale referente unico con la Commissione Europea per tutte le attività legate all'attuazione del Piano; sono inoltre nominati sei Responsabili di missione che operano all'interno di una struttura di missione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato esecutivo, cui è attribuito un contingente di personale di dimensione ancora imprecisata (si è parlato inizialmente di 300 persone, poi 90), anche estraneo alla pubblica amministrazione;
    il coordinamento delle attività e delle azioni della struttura è affidato poi alla Conferenza dei Responsabili di missione, nel cui ambito è nominato un Coordinatore, mentre la gestione amministrativa e operativa della struttura è affidata a un direttore amministrativo; vi è infine un Comitato di responsabilità sociale, composto da rappresentanti delle categorie produttive, del sistema dell'università e della ricerca;
    nella bozza si precisa che i Ministri «esercitano in modo pieno le proprie ordinarie competenze» e che alla competente Autorità politica «resta pur sempre demandata, in ultima istanza, l'attività di verifica circa la corretta attuazione del piano»;
    un modello di « governance di secondo grado» che lascia molti dubbi sulla capacità di effettivo collegamento con la struttura ministeriale responsabile della realizzazione delle politiche del governo, e una frammentazione dei centri di responsabilità che rischia di amplificare le lentezze e le inefficienze che già caratterizzano il nostro apparato burocratico;
    appare quindi preferibile e più rispettoso del nostro sistema costituzionale costruire, nel rispetto delle competenze dei Ministri, una governance snella ed efficace per la programmazione e l'uso delle risorse del PNRR che utilizzi le migliori professionalità già esistenti all'interno della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a istituire un'unità di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con poteri straordinari e con competenze tecniche interne ed esterne alla pubblica amministrazione per supportare i Ministri nello svolgimento delle loro funzioni, rafforzando al contempo i Ministeri nella programmazione e gestione delle risorse stanziate dal decreto in esame, dai provvedimenti approvati finora e dai fondi provenienti dal Dispositivo europeo di ripresa e resilienza (RRF).
9/2828/100Magi, Costa, Angiola, Frate.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame destina risorse al ristoro delle attività produttive economiche e professionali danneggiate dalla pandemia da COVID-19 e per il sostegno ai lavoratori e alle imprese;
    i più recenti provvedimenti governativi di restrizione alla circolazione dei cittadini e allo svolgimento di talune attività hanno disposto, tra l'altro, la mancata apertura dei comprensori sciistici, determinando un notevole danno a tutto il comparto che comprende decine di migliaia di lavoratori nei diversi ambiti e centinaia di imprese;
    il danno per la mancata apertura a dicembre e, soprattutto, durante le vacanze di Natale già ammonta a circa un miliardo di euro, e se l'attuale previsione dell'avvio della stagione sciistica dal 7 gennaio non dovesse trovare conferma le perdite aumenteranno ancora;
    occorre prevedere la corresponsione di adeguati indennizzi in favore delle imprese e dei lavoratori dell'intera filiera: aziende ed enti proprietari e/o esercenti il trasporto a fune in concessione sul territorio nazionale, gestori delle aree turistiche attrezzate, delle piste da sci e degli impianti di risalita, maestri di sci, operatori economici del noleggio di sci, delle guide alpine è di alpinismo, aspiranti guide alpine e accompagnatori di media-montagna-maestri di escursionismo che operano stabilmente nel territorio nazionale,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza le adeguate misure compensative per tutti gli operatori di cui in premessa, da erogare sotto forma di contributi a fondo perduto e attraverso la concertazione di specifiche misure con i rappresentanti delle categorie, al fine di permettere la sopravvivenza del comparto del turismo invernale.
9/2828/101Maschio, Lollobrigida, Ciaburro, Rizzetto, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame destina risorse al ristoro delle attività produttive economiche e professionali danneggiate dalla pandemia da COVID-19 e per il sostegno ai lavoratori e alle imprese;
    i più recenti provvedimenti governativi di restrizione alla circolazione dei cittadini e allo svolgimento di talune attività hanno disposto, tra l'altro, la mancata apertura dei comprensori sciistici, determinando un notevole danno a tutto il comparto che comprende decine di migliaia di lavoratori nei diversi ambiti e centinaia di imprese;
    il danno per la mancata apertura a dicembre e, soprattutto, durante le vacanze di Natale già ammonta a circa un miliardo di euro, e se l'attuale previsione dell'avvio della stagione sciistica dal 7 gennaio non dovesse trovare conferma le perdite aumenteranno ancora;
    occorre prevedere la corresponsione di adeguati indennizzi in favore delle imprese e dei lavoratori dell'intera filiera: aziende ed enti proprietari e/o esercenti il trasporto a fune in concessione sul territorio nazionale, gestori delle aree turistiche attrezzate, delle piste da sci e degli impianti di risalita, maestri di sci, operatori economici del noleggio di sci, delle guide alpine è di alpinismo, aspiranti guide alpine e accompagnatori di media-montagna-maestri di escursionismo che operano stabilmente nel territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare con urgenza le adeguate misure compensative per tutti gli operatori di cui in premessa, anche a partire da un confronto con i rappresentanti delle categorie, al fine di permettere la sopravvivenza del comparto del turismo invernale.
9/2828/101. (Testo modificato nel corso della seduta) Maschio, Lollobrigida, Ciaburro, Rizzetto, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca, tra le altre, una serie di misure di ristoro in favore delle attività maggiormente colpite dalle nuove chiusure decise in autunno per contrastare l'emergenza da COVID-19, individuate dai codici Ateco via via determinati;
    l'articolo 5 prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 e un credito di imposta per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo;
    il settore dello spettacolo dal vivo, che trascina inevitabilmente con sé la promozione culturale e turistica dei territori, rimane certamente uno dei più colpiti dalla pandemia e dalle relative misure di contenimento del contagio e, tra di essi, in particolare, il comparto dei Grandi Eventi, cioè dei principali Festival dello Spettacolo dal vivo, come quelli che si svolgono in Calabria, già vincitori negli anni scorsi di ogni bando regionale a tema e, nel 2017, del bando triennale per Grandi Festival Storicizzati Nazionali e Internazionali;
    il collasso di imprese, associazioni e operatori professionali, peraltro riconosciuti da Agis, Assomusica, dallo stesso Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo da altre associazioni di categoria, che ideano, scrivono e producono grandi eventi, festival e rassegne, rappresenterebbe anche un duro colpo all'occupazione, soprattutto giovanile, essendo un comparto che impiega professionalità ad alta specializzazione in vari ruoli, con un indotto enorme e ricadute in diversi settori, dai servizi, alla comunicazione, dalla ricettività, alle forniture di vario genere;
    i bandi pubblicati, tra Grandi Eventi e Cultura, ad oggi non sono arrivati a conclusione nonostante le graduatorie fossero state annunciate per fine agosto; tant’è che alcuni festival hanno realizzato in parte il loro programma, approfittando della temporanea riapertura dei teatri durante la stagione estiva, seppure con penalizzanti limiti di capienza: i danni accumulati sono ingentissimi, con fatturati azzerati e nuove spese sostenute;
    in altri Paesi Europei, Cultura e Spettacolo sono stati posti al centro delle misure di rilancio, a Berlino, ad esempio, i club che propongono musica dal vivo sono stati riconosciuti ufficialmente come istituzioni culturali e potranno usufruire di tassazione agevolata, accesso facilitato a contributi statali e altre misure, mentre in Italia le misure adottate appaiono del tutto inadeguate, mancando un'analisi specifica della filiera produttiva,

impegna il Governo

a stanziare adeguati ristori ai produttori e organizzatori dei Grandi Festival sulla base dell'ultima graduatoria del bando triennale.
9/2828/102Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca, tra le altre, una serie di misure di ristoro in favore delle attività maggiormente colpite dalle nuove chiusure decise in autunno per contrastare l'emergenza da COVID-19, individuate dai codici Ateco via via determinati;
    l'articolo 5 prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 e un credito di imposta per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo;
    il settore dello spettacolo dal vivo, che trascina inevitabilmente con sé la promozione culturale e turistica dei territori, rimane certamente uno dei più colpiti dalla pandemia e dalle relative misure di contenimento del contagio e, tra di essi, in particolare, il comparto dei Grandi Eventi, cioè dei principali Festival dello Spettacolo dal vivo, come quelli che si svolgono in Calabria, già vincitori negli anni scorsi di ogni bando regionale a tema e, nel 2017, del bando triennale per Grandi Festival Storicizzati Nazionali e Internazionali;
    il collasso di imprese, associazioni e operatori professionali, peraltro riconosciuti da Agis, Assomusica, dallo stesso Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo da altre associazioni di categoria, che ideano, scrivono e producono grandi eventi, festival e rassegne, rappresenterebbe anche un duro colpo all'occupazione, soprattutto giovanile, essendo un comparto che impiega professionalità ad alta specializzazione in vari ruoli, con un indotto enorme e ricadute in diversi settori, dai servizi, alla comunicazione, dalla ricettività, alle forniture di vario genere;
    i bandi pubblicati, tra Grandi Eventi e Cultura, ad oggi non sono arrivati a conclusione nonostante le graduatorie fossero state annunciate per fine agosto; tant’è che alcuni festival hanno realizzato in parte il loro programma, approfittando della temporanea riapertura dei teatri durante la stagione estiva, seppure con penalizzanti limiti di capienza: i danni accumulati sono ingentissimi, con fatturati azzerati e nuove spese sostenute;
    in altri Paesi Europei, Cultura e Spettacolo sono stati posti al centro delle misure di rilancio, a Berlino, ad esempio, i club che propongono musica dal vivo sono stati riconosciuti ufficialmente come istituzioni culturali e potranno usufruire di tassazione agevolata, accesso facilitato a contributi statali e altre misure, mentre in Italia le misure adottate appaiono del tutto inadeguate, mancando un'analisi specifica della filiera produttiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare adeguati ristori ai produttori e organizzatori dei Grandi Festival sulla base dell'ultima graduatoria del bando triennale.
9/2828/102. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo ha deciso, ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di disporre la chiusura degli impianti sciistici in tutta Italia;
    secondo quanto dichiarato dal Governo stesso, a tale misura sarebbe dovuta seguire un'interlocuzione con le Autorità europee per uniformare le chiusure, in modo da non creare contesti di svantaggio competitivo per questo o quell'attore, cosa non verificatasi in quanto in Austria gli impianti sciistici sono regolarmente aperti;
    in Italia ci sono oltre 400 aziende funiviarie, per oltre 1.500 impianti di risalita, che generano un giro d'affari di circa 1,2 miliardi di euro, dando lavoro a circa 14.000 persone, cui si aggiungono circa altri 2.000 lavoratori operanti nelle attività connesse ed interdipendenti come rifugi, noleggi o scuole da sci;
    l'indotto economico sin qui delineato, considerando anche queste realtà connesse, genera un fatturato di quasi 4 miliardi di euro l'anno, che sale a 7 miliardi considerando quello connesso alla presenza sul territorio, come ristorazione, eventi, lavori edili o acquisto di beni e servizi;
    tutta l'economia della neve ha in Italia un peso economico stimato, invece, tra i 10 ed i 12 miliardi di euro, tra diretto, indotto e filiera, con circa 120.000 lavoratori;
    le misure di contenimento disposte dal Governo causeranno perdite di fatturato fino a 8,5 miliardi di euro per il comparto equivalenti al 70 per cento del totale, senza considerare i costi fissi che comunque gli operatori dovranno sostenere,

impegna il Governo:

  a valutare l'opportunità di:
   disporre misure di ristoro economico per tutti gli operatori attivi nel comparto della neve, con misure mirate in base alle diverse necessità e criticità presentate dai differenti operatori del settore (maestri di sci, impianti di risalita e altri), anche considerata la perdita di clienti e quote di mercato in favore degli Stati limitrofi che hanno tenuto aperti gli impianti sciistici;
   fornire misure di sostegno da parte dello Stato dei costi fissi sostenuti dalle attività di cui in premessa, a titolo indennitario, almeno fino al mese di marzo 2021.
9/2828/103Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo ha deciso, ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di disporre la chiusura degli impianti sciistici in tutta Italia;
    secondo quanto dichiarato dal Governo stesso, a tale misura sarebbe dovuta seguire un'interlocuzione con le Autorità europee per uniformare le chiusure, in modo da non creare contesti di svantaggio competitivo per questo o quell'attore, cosa non verificatasi in quanto in Austria gli impianti sciistici sono regolarmente aperti;
    in Italia ci sono oltre 400 aziende funiviarie, per oltre 1.500 impianti di risalita, che generano un giro d'affari di circa 1,2 miliardi di euro, dando lavoro a circa 14.000 persone, cui si aggiungono circa altri 2.000 lavoratori operanti nelle attività connesse ed interdipendenti come rifugi, noleggi o scuole da sci;
    l'indotto economico sin qui delineato, considerando anche queste realtà connesse, genera un fatturato di quasi 4 miliardi di euro l'anno, che sale a 7 miliardi considerando quello connesso alla presenza sul territorio, come ristorazione, eventi, lavori edili o acquisto di beni e servizi;
    tutta l'economia della neve ha in Italia un peso economico stimato, invece, tra i 10 ed i 12 miliardi di euro, tra diretto, indotto e filiera, con circa 120.000 lavoratori;
    le misure di contenimento disposte dal Governo causeranno perdite di fatturato fino a 8,5 miliardi di euro per il comparto equivalenti al 70 per cento del totale, senza considerare i costi fissi che comunque gli operatori dovranno sostenere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre misure di ristoro economico per tutti gli operatori attivi nel comparto della neve.
9/2828/103. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'anno 2020, la crisi epidemiologica da COVID-19 ha impedito la piena fruizione delle licenze di porto d'armi ad uso sportivo ed anche ad uso caccia;
    le varie misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica disposte dal Governo hanno infatti arrestato a più riprese lo svolgimento della stagione venatoria, nonostante il pagamento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile anche ad uso caccia;
    come noto, affinché la predetta licenza possa produrre i propri effetti di legge, la corresponsione del relativo pagamento è condizione necessaria ed indispensabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fornire una riduzione del 50 per cento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile anche ad uso caccia per il periodo di programmazione economico-finanziaria 2021-2023, o equipollenti forme di indennità per compensare il mancato utilizzo della licenza di porto di fucile nell'anno 2020.
9/2828/104Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'anno 2020, la crisi epidemiologica da COVID-19 ha impedito la piena fruizione delle licenze di porto d'armi ad uso sportivo ed anche ad uso caccia;
    le varie misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica disposte dal Governo hanno infatti arrestato a più riprese lo svolgimento della stagione venatoria, nonostante il pagamento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile anche ad uso caccia;
    come noto, affinché la predetta licenza possa produrre i propri effetti di legge, la corresponsione del relativo pagamento è condizione necessaria ed indispensabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fornire una riduzione della tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile anche ad uso caccia, o equipollenti forme di indennità per compensare il mancato utilizzo della licenza di porto di fucile nell'anno 2020.
9/2828/104. (Testo modificato nel corso della seduta) Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza COVID-19;
    a causa dell'emergenza epidemiologica, tutte le attività dei servizi e del commercio hanno subito ingenti perdite; fare in modo che possano rientrare almeno di alcune spese e commissioni che gravano sui loro introiti è un dovere di questo Governo;
    una possibilità di risparmio, che andrebbe anche a favore del consumatore, sarebbe quella di annullare i costi delle commissioni bancarie relative ai sistemi di pagamento elettronici per le cifre fino a 25 euro; questo produrrebbe un concreto sostegno economico alle attività commerciali sui cosiddetti micro-pagamenti che spesso, invece, penalizzano tali attività in termini di guadagno;
    prevedere una norma del genere, tra l'altro, almeno fino alla fine dell'emergenza epidemiologica sarebbe atto di responsabilità forte di un governo che sta dalla parte delle attività produttive,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, in sostegno alle attività commerciali, volte a prevedere l'annullamento dei costi delle commissioni bancarie per i micro-pagamenti elettronici fino a 25 euro.
9/2828/105Osnato, Trancassini, Zucconi, Caretta, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza COVID-19;
    a causa dell'emergenza epidemiologica, tutte le attività dei servizi e del commercio hanno subito ingenti perdite; fare in modo che possano rientrare almeno di alcune spese e commissioni che gravano sui loro introiti è un dovere di questo Governo;
    una possibilità di risparmio, che andrebbe anche a favore del consumatore, sarebbe quella di annullare i costi delle commissioni bancarie relative ai sistemi di pagamento elettronici per le cifre fino a 25 euro; questo produrrebbe un concreto sostegno economico alle attività commerciali sui cosiddetti micro-pagamenti che spesso, invece, penalizzano tali attività in termini di guadagno,

impegna il Governo

a sollecitare, in sostegno alle attività commerciali, convenzioni con gli enti bancari volte a contenere i costi delle commissioni bancarie per i micro-pagamenti elettronici.
9/2828/105. (Testo modificato nel corso della seduta) Osnato, Trancassini, Zucconi, Caretta, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    l'emergenza economica, oltre che epidemiologica determinata dal Coronavirus, ha messo in ginocchio interi comparti della nostra economia e del nostro tessuto produttivo. Nel secondo trimestre il Pil italiano è franato del 18 per cento in termini reali rispetto all'anno scorso, i consumi delle famiglie del 19,2 per cento, gli investimenti del 22,9 per cento, mentre l'export del 31,5 per cento;
    il comparto legato alle attività sportive e più specificatamente delle palestre, piscine e impianti sportivi, ha subito conseguenze negative devastanti da quando l'epidemia ha avuto inizio, ed ha subito ulteriori effetti economici negativi dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, che all'articolo 1, comma 9, lettere e) e f), dispone la sospensione delle competizioni e degli eventi sportivi degli sport individuali e di squadra svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, e la sospensione delle attività di «palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi»;
    alla successiva lettera g) il medesimo decreto dispone che lo svolgimento degli sport di contatto con le riserve di cui al decreto, è sospeso: «sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale»;
    a poche ore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono state innumerevoli e da ogni parte d'Italia le reazioni di rabbia, sconforto e disperazione delle categorie colpite dallo stesso, in particolar modo i titolari e/o gestori di palestre, piscine, centri sportivi e ricreativi, centri benessere, centri culturali e centri sociali, che lamentano la contrazione del loro diritto al lavoro totalmente immotivata;
    da quando esiste l'emergenza epidemiologica tali luoghi in grande maggioranza hanno sempre non solo puntualmente osservato tutte le norme regolamentari previste dai protocolli in materia COVID-19, ma anche investito ulteriori risorse economiche nella sicurezza e nella salvaguardia sia delle persone che dei rispettivi luoghi di lavoro, tanto che in tutta Italia nessuno dei luoghi sopraindicati è stato oggetto di nuovi contagi o addirittura focolai;
    il pesantissimo danno economico arrecato alle categorie come palestre, piscine e impianti sportivi interessate dalle chiusure e limitazioni necessita di rimborsi quantificabili in modo tale da evitare il rischio di definitiva chiusura delle attività o ancor peggio pericolose infiltrazioni di frange criminali nella gestione delle stesse,

impegna il Governo

ad incrementare le risorse attualmente disponibili per risarcire entro febbraio 2021 i titolari e gestori di impianti sportivi, palestre e piscine al 75 per cento del fatturato del 2019 oltre a prevedere la copertura del 90 per cento dei costi fissi dei mesi di ottobre novembre e dicembre 2020.
9/2828/106Silvestroni, Caretta, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    l'emergenza economica, oltre che epidemiologica determinata dal Coronavirus, ha messo in ginocchio interi comparti della nostra economia e del nostro tessuto produttivo. Nel secondo trimestre il Pil italiano è franato del 18 per cento in termini reali rispetto all'anno scorso, i consumi delle famiglie del 19,2 per cento, gli investimenti del 22,9 per cento, mentre l'export del 31,5 per cento;
    il comparto legato alle attività sportive e più specificatamente delle palestre, piscine e impianti sportivi, ha subito conseguenze negative devastanti da quando l'epidemia ha avuto inizio, ed ha subito ulteriori effetti economici negativi dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, che all'articolo 1, comma 9, lettere e) e f), dispone la sospensione delle competizioni e degli eventi sportivi degli sport individuali e di squadra svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, e la sospensione delle attività di «palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi»;
    alla successiva lettera g) il medesimo decreto dispone che lo svolgimento degli sport di contatto con le riserve di cui al decreto, è sospeso: «sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare le risorse attualmente disponibili per dare sostegno ai titolari e gestori di impianti sportivi, palestre e piscine.
9/2828/106. (Testo modificato nel corso della seduta) Silvestroni, Caretta, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    tale provvedimento, in una prima fase, aveva escluso dall'elenco dei Codici ATECO identificativi dei soggetti che avevano diritto ai contributi previsti dal testo il Codice 85.51.00 di maestri e scuole di sci (così come il codice 93.19.92 delle Guide Alpine), mancanza poi corretta con il cd. decreto ristori-bis;
    i maestri di sci operano come liberi professionisti iscritti a un Albo tenuto dal Collegio nazionale dei maestri di sci (COL.NAZ.) e ha essenzialmente due possibilità di inquadramento fiscale per lo svolgimento delle proprie attività, vale a dire tramite partita IVA o come socio o associato di una Scuola di sci;
    in Italia vi sono quindicimila maestri di sci e oltre quattrocento scuole sci che ad oggi hanno già perso con certezza quasi il 50 per cento del proprio fatturato annuo, pari a circa ottanta milioni di euro, e che si trovano ad affrontare anche per i prossimi mesi un futuro alquanto incerto che potrebbe anche risolversi in una assenza totale di incassi per l'intera stagione;
    la strategia del Governo per l'erogazione dei rimborsi conseguenti alla crisi economica e produttiva innescata dal Coronavirus è basata sui codici ATECO, codici che non hanno valore legale ma semplicemente statistico, e che possono essere utilizzati nelle operazioni di denuncia o di registrazione della propria attività economica;
    i maestri di sci, persone fisiche, devono essere iscritti nella maggior parte dei casi alla Cassa di previdenza pubblica cosiddetta «INPS Commercianti», e di conseguenza hanno potuto percepire l'indennità elargita dall'INPS per l'emergenza COVID-19 di seicento euro per i mesi di marzo e aprile 2020, prevista dall'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 2020, esclusi quei maestri di sci che hanno anche un'altra attività, vale a dire la maggioranza considerata che il maestro di sci è un impiego stagionale comunque soggetto a grandi oscillazioni;
    l'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, denominato «decreto Rilancio», ha previsto inoltre un contributo a fondo perduto riconosciuto ai soggetti titolari di partita IVA che esercitano attività di lavoro autonomo, quindi anche ai maestri di sci liberi professionisti e alle scuole di sci, ma ha escluso i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
    l'erogazione del contributo, inoltre, è stata parametrata sul calo di fatturato registrato nel mese di aprile, un mese nel quale la stagione sciistica può già dirsi conclusa;
    da quanto esposto risulta come la quasi totalità dei maestri di sci sono sinora stati di fatto esclusi da qualsiasi ristoro sui ricavi e hanno solo potuto richiedere i seicento euro d'indennità erogata dall'INPS;
    per il comparto in esame la base di calcolo per determinare le reali perdite di fatturato subite dovrebbe essere relativa al trimestre da novembre 2020 a gennaio 2021, rispetto agli stessi mesi della stagione invernale precedente, nonché ancorata ad una media di fatturato registrata nelle tre stagioni precedenti, considerato che la mancanza di neve può danneggiare gravemente la stagione in un determinato anno, come accaduto per le stazioni delle regioni del Centro Italia rimaste chiuse a causa della mancanza di neve nella stagione 2019/2020;
    attualmente la ripresa della stagione sciistica è prevista per il 7 gennaio ma non vi è alcuna certezza che tale data sarà confermata, e per i maestri di sci perdere la stagione o gran parte della stessa vorrebbe dire non avere entrate per più di un anno e mezzo, (da metà marzo 2020, con la chiusura imposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a dicembre 2021), cioè fino a quando inizierà, si spera in condizioni di normalità, la stagione invernale 2021/2022,

impegna il Governo

ad adottare misure straordinarie di sostegno per la categoria dei maestri di sci, stanziando le risorse necessarie a finanziare un contributo compreso tra il 70 e l'80 per cento della media degli incassi fatturati nelle ultime tre stagioni, e convocando un apposito tavolo di lavoro con le associazioni della categoria, al fine di valutare con urgenza gli interventi più opportuni.
9/2828/107Lollobrigida, Enrico Borghi, Fornaro, Fregolent, Gribaudo, Miceli, Bond, Bonomo, Caretta, Ciaburro, Giacometto, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    tale provvedimento, in una prima fase, aveva escluso dall'elenco dei Codici ATECO identificativi dei soggetti che avevano diritto ai contributi previsti dal testo il Codice 85.51.00 di maestri e scuole di sci (così come il codice 93.19.92 delle Guide Alpine), inclusi con il cd. decreto ristori-bis;
    i maestri di sci operano come liberi professionisti iscritti a un Albo tenuto dal Collegio nazionale dei maestri di sci (COL.NAZ.) e ha essenzialmente due possibilità di inquadramento fiscale per lo svolgimento delle proprie attività, vale a dire tramite partita IVA o come socio o associato di una Scuola di sci;
    in Italia vi sono quindicimila maestri di sci e oltre quattrocento scuole sci che ad oggi hanno già perso con certezza quasi il 50 per cento del proprio fatturato annuo, pari a circa ottanta milioni di euro, e che si trovano ad affrontare anche per i prossimi mesi un futuro alquanto incerto che potrebbe anche risolversi in una assenza totale di incassi per l'intera stagione;
    i maestri di sci, persone fisiche, devono essere iscritti nella maggior parte dei casi alla Cassa di previdenza pubblica cosiddetta «INPS Commercianti», e di conseguenza hanno potuto percepire l'indennità elargita dall'INPS per l'emergenza COVID-19 di seicento euro per i mesi di marzo e aprile 2020, prevista dall'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 2020, esclusi quei maestri di sci che hanno anche un'altra attività, vale a dire la maggioranza considerata che il maestro di sci è un impiego stagionale comunque soggetto a grandi oscillazioni;
    l'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, denominato «decreto Rilancio», ha previsto inoltre un contributo a fondo perduto riconosciuto ai soggetti titolari di partita IVA che esercitano attività di lavoro autonomo, quindi anche ai maestri di sci liberi professionisti e alle scuole di sci, ma ha escluso i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
    l'erogazione del contributo, inoltre, è stata parametrata sul calo di fatturato registrato nel mese di aprile, un mese nel quale la stagione sciistica può già dirsi conclusa;
    da quanto esposto risulta come la quasi totalità dei maestri di sci sono sinora stati di fatto esclusi da qualsiasi ristoro sui ricavi e hanno solo potuto richiedere i seicento euro d'indennità erogata dall'INPS;
    per il comparto in esame la base di calcolo per determinare le reali perdite di fatturato subite potrebbe essere relativa al trimestre da novembre 2020 a gennaio 2021, rispetto agli stessi mesi della stagione invernale precedente, nonché ancorata ad una media di fatturato registrata nelle tre stagioni precedenti, considerato che la mancanza di neve può danneggiare gravemente la stagione in un determinato anno, come accaduto per le stazioni delle regioni del Centro Italia rimaste chiuse a causa della mancanza di neve nella stagione 2019/2020;
    attualmente la ripresa della stagione sciistica è prevista per il 7 gennaio ma non vi è alcuna certezza che tale data sarà confermata, e per i maestri di sci perdere la stagione o gran parte della stessa vorrebbe dire non avere entrate per più di un anno e mezzo, (da metà marzo 2020, con la chiusura imposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a dicembre 2021), cioè fino a quando inizierà, si spera in condizioni di normalità, la stagione invernale 2021/2022,

impegna il Governo

ad adottare nei prossimi provvedimenti misure straordinarie di sostegno per la categoria dei maestri di sci, definite convocando un apposito tavolo di lavoro con le associazioni della categoria, al fine di valutare con urgenza gli interventi più opportuni.
9/2828/107. (Testo modificato nel corso della seduta) Lollobrigida, Enrico Borghi, Fornaro, Fregolent, Gribaudo, Miceli, Bond, Bonomo, Caretta, Ciaburro, Giacometto, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza COVID-19;
    a causa dell'emergenza epidemiologica, in generale, e dei provvedimenti particolarmente restrittivi degli ultimi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, il settore della ristorazione ha subito ingenti perdite; si sottolinea, inoltre, che i ristori previsti dall'esecutivo, con i vari provvedimenti succedutisi in questi mesi, non riescono a coprire nemmeno una minima parte delle perdite subite;
    alcuni dei ristoranti hanno riconvertito il loro business, soprattutto serale, in asporto e consegna a domicilio; prevedere, quindi, per essi un'aliquota IVA più bassa, ad esempio al 4 per cento, per tutto il periodo dell'emergenza, avrebbe sicuramente un impatto importante per gli stessi, e perché andrebbe a incentivare l'incremento dei consumi, grazie al conseguente abbassamento dei prezzi;
    l'Agenzia delle entrate richiederebbe la differenziazione dell'aliquota IVA per le varie voci di «asporto», in quanto quest'ultimo non si può intendere come somministrazione ma sarebbe da intendersi quale cessione di beni. Mantenere alta l'aliquota IVA, nonostante le raccomandazioni anche dell'agenzia, non fa che creare ulteriori impedimenti e problemi a un settore già ampiamente colpito dalla crisi,

impegna il Governo

a porre in essere iniziative che possano aiutare in maniera più sostanziale i ristoratori e a valutare l'opportunità di abbassare al 4 per cento l'aliquota IVA per l'asporto e la consegna a domicilio di cibi e bevande, per tutto il periodo dell'emergenza.
9/2828/108Trancassini, Zucconi, Caretta, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo i dati dell'ENIT quest'anno ci sono stati 57 milioni di turisti in meno, con una perdita di 71 miliardi di euro che ha portato il turismo al 7.2 per cento del PIL nazionale a fronte del dato precedente che si attestava al 13 per cento;
    durante il lockdown primaverile, Istat registrò un calo del 91 per cento delle presenze negli esercizi ricettivi con 7 milioni di pernottamenti nel trimestre marzo – maggio 2020, a fronte degli 81 milioni del corrispondente periodo dell'anno precedente;
    all'articolo 1 prevede un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici, di cui all'Allegato 1 del provvedimento in esame, che sono stati coinvolti dalle misure restrittive;
    il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 14, ha previsto una maggiorazione del contributo precedentemente previsto portandolo dal 150 per cento al 200 per cento per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 – Gelaterie e pasticcerie, 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000 – Alberghi, con domicilio fiscale 0 sede operativa nelle aree del territorio nazionale;
    l'avere previsto, tra le categorie destinatarie della maggiorazione del contributo a fondo perduto, gli alberghi e non le attività ad essi assimilabili e operanti nel settore turistico-ricettivo, risulta discriminante;
    sono state quindi escluse dal beneficio della maggiorazione di cui sopra, le attività ricettive extra-alberghiere individuate dai seguenti codici ATECO: 552010 – villaggi turistici, 552020 – Ostelli della gioventù, 552030 – Rifugi di montagna, 552040 – Colonie marine e montane, 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole, 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, la maggiorazione menzionata in premessa alle categorie connesse al settore ricettivo e assimilabili agli alberghi, andando quindi a sanare una difformità di trattamento che mal si concilia con il fine ristorativo del provvedimento in esame.
9/2828/109Mantovani.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo i dati dell'ENIT quest'anno ci sono stati 57 milioni di turisti in meno, con una perdita di 71 miliardi di euro che ha portato il turismo al 7.2 per cento del PIL nazionale a fronte del dato precedente che si attestava al 13 per cento;
    durante il lockdown primaverile, Istat registrò un calo del 91 per cento delle presenze negli esercizi ricettivi con 7 milioni di pernottamenti nel trimestre marzo – maggio 2020, a fronte degli 81 milioni del corrispondente periodo dell'anno precedente;
    all'articolo 1 prevede un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici, di cui all'Allegato 1 del provvedimento in esame, che sono stati coinvolti dalle misure restrittive;
    il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 14, ha previsto una maggiorazione del contributo precedentemente previsto portandolo dal 150 per cento al 200 per cento per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 – Gelaterie e pasticcerie, 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000 – Alberghi, con domicilio fiscale 0 sede operativa nelle aree del territorio nazionale;
    sono state quindi escluse dal beneficio della maggiorazione di cui sopra, le attività ricettive extra-alberghiere individuate dai seguenti codici ATECO: 552010 – villaggi turistici, 552020 – Ostelli della gioventù, 552030 – Rifugi di montagna, 552040 – Colonie marine e montane, 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole, 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, la maggiorazione menzionata in premessa alle categorie connesse al settore ricettivo e assimilabili agli alberghi.
9/2828/109. (Testo modificato nel corso della seduta) Mantovani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da COVID-19, in particolare, con riferimento alla «seconda ondata», e in relazione ai provvedimenti restrittivi sia delle attività produttive, sia degli spostamenti delle persone sul territorio nazionale;
    l'articolo 21 reca per il 2020 un incremento di 85 milioni le risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, destinando lo stesso incremento all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (DDI) da parte degli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete;
    come rilevato dal Censis, solo l'11,2 per cento degli oltre 2.800 dirigenti scolastici intervistati ha confermato di essere riuscito a coinvolgere nella didattica tutti gli studenti;
    nel 18 per cento degli istituti ad aprile mancava all'appello più del 10 per cento degli studenti;
    il 53,6 per cento dei presidi sostiene che con la didattica a distanza non si riesce a coinvolgere pienamente gli studenti con bisogni educativi speciali;
    il 37,4 per cento teme di non poter realizzare progetti per il contrasto alla povertà educativa e per la prevenzione della dispersione scolastica;
    la crisi sanitaria generata dall'emergenza COVID-19 ha, infatti, mostrato in tutta la sua pervasività l'importanza che l'innovazione riveste nella vita quotidiana, rivelatasi vitale per la continuazione delle principali attività, soprattutto per la didattica a distanza;
    secondo un report ISTAT pubblicato il 6 aprile 2020 (periodo di riferimento 2018-2019), la quota delle famiglie sprovvista di computer o tablet in casa era intorno al 14,3 per cento tra le famiglie con almeno un minore, mentre risultava più alto nelle famiglie composte da anziani;
    già con l'ordine del giorno 9/1550/113, il Governo assumeva l'impegno alla riduzione della frammentazione delle competenze relative all'innovazione, ora frammentate su diverse commissioni parlamentari, e all'istituzione di una commissione per l'innovazione;
    il Parlamento, approvando la mozione 1-00384, ha riconosciuto la necessità, già rilevata dalla Corte dei conti, come la pluralità delle figure istituzionali chiamate ad operare per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione sia tale da rendere necessaria una riflessione sulla esigenza di una governance più coesa e strutturata, che riesca a coordinare la complessa articolazione di competenze, soprattutto in questa fase di ridefinizione degli assetti legati agli sviluppi della banda larga in Italia;
    con l'ordine del giorno 9/2305/050, per la prima volta, il Parlamento ha riconosciuto la centralità del tema della sovranità digitale, concetto legato alla tutela della sovranità nazionale, alla autonomia delle potenzialità tecnologiche nazionali, al ruolo geopolitico dell'Italia e dell'Europa e alla protezione dei diritti individuali nello spazio del web;
    nell'indice Desi 2020 della Commissione europea, che misura lo stato di attuazione dell'Agenda digitale europea, l'Italia risulta alla venticinquesima posizione su ventotto Stati membri dell'Ue, davanti solo a Romania, Grecia e Bulgaria, e il punteggio italiano risulta essere inferiore alla media europea di ben nove punti (43,6 rispetto a 52,6);
    per la realizzazione degli obiettivi della didattica a distanza è necessario garantire la connettività dell'Italia;
    ad oggi Open Fiber ha connesso circa 5,3 milioni di abitazioni di cui 600 mila nelle «aree bianche», come risulta dal loro sito ufficiale;
    TIM risulterebbe aver coperto, allo stato attuale grazie ai propri investimenti, il 75 per cento delle «aree bianche» con oltre 5000 comuni;
    la presenza dello Stato nella società della rete unica, necessaria per la continuazione delle attività essenziali della quotidianità come la didattica a distanza, è auspicabile, con il rischio che l'azione dei mercati possa causare poi costi maggiori per lo Stato nell'entrata nella società della rete unica, in quanto dovrebbe dover affrontare una ORA ostile;
    in Italia, il gruppo ZTE sta contribuendo alla rete FTTH di Open Fiber e, fatti salvi gli investimenti e l'eventuale rischio occupazionale, sono, comunque, presenti rischi geopolitici enormi, come già rilevato dal documento conclusivo dei lavori dell'indagine sulla sicurezza delle telecomunicazioni del comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che ha indicato che «il governo e gli organi competenti in materia dovrebbero considerare molto seriamente, anche sulla base di quanto prevede la recente disciplina dettata dal decreto-legge n. 105 del 2019, la possibilità di limitare i rischi per le nostre infrastrutture di rete, anche attraverso provvedimenti nei confronti di operatori i cui legami, più o meno indiretti, con gli organi di Governo del loro Paese appaiono evidenti»;
    lo scoppio della pandemia ha messo in luce la fragilità del quotidiano lavoro di inclusione di quelle fasce di popolazione scolastica più a rischio di esclusione e insuccesso scolastico,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte alla promozione e all'utilizzo delle piattaforme per la formazione dei docenti di natura pubblica;
   a valutare l'opportunità di istituire una commissione ministeriale per l'innovazione, con compiti di vigilanza e indirizzo delle politiche per l'innovazione nazionali, dai temi della didattica a distanza a quelli della telemedicina e dell'innovazione della pubblica amministrazione e dove possa tenersi anche il confronto con gli operatori, consumatori e gli enti competenti per la realizzazione della società della rete unica delle telecomunicazioni e il completamento dell'infrastrutturazione dell'Italia, così come espressamente previsto dalla mozione 1-00274 approvata dalla Camera il 16 luglio 2020;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per salvaguardare la sicurezza delle reti infrastrutturali nazionali da attori statali e non statali potenzialmente ostili, tutelando i dati dei cittadini, degli studenti e dei docenti e la sovranità digitale italiana, valutando anche di adottare provvedimenti nei confronti di operatori extraeuropei attivi in Italia come citato in premessa;
   a valutare l'opportunità di destinare quote dei fondi del Next Generation EU alla formazione digitale dei docenti e degli studenti, incentivando la conoscenza dei rischi sul web, e garantendo la realizzazione di progetti di didattica digitale integrata volti anche agli studenti a rischio esclusione.
9/2828/110Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da COVID-19, in particolare, con riferimento alla «seconda ondata», e in relazione ai provvedimenti restrittivi sia delle attività produttive, sia degli spostamenti delle persone sul territorio nazionale;
    l'articolo 21 reca per il 2020 un incremento di 85 milioni le risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, destinando lo stesso incremento all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (DDI) da parte degli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete;
    come rilevato dal Censis, solo l'11,2 per cento degli oltre 2.800 dirigenti scolastici intervistati ha confermato di essere riuscito a coinvolgere nella didattica tutti gli studenti;
    nel 18 per cento degli istituti ad aprile mancava all'appello più del 10 per cento degli studenti;
    il 53,6 per cento dei presidi sostiene che con la didattica a distanza non si riesce a coinvolgere pienamente gli studenti con bisogni educativi speciali;
    il 37,4 per cento teme di non poter realizzare progetti per il contrasto alla povertà educativa e per la prevenzione della dispersione scolastica;
    la crisi sanitaria generata dall'emergenza COVID-19 ha, infatti, mostrato in tutta la sua pervasività l'importanza che l'innovazione riveste nella vita quotidiana, rivelatasi vitale per la continuazione delle principali attività, soprattutto per la didattica a distanza;
    secondo un report ISTAT pubblicato il 6 aprile 2020 (periodo di riferimento 2018-2019), la quota delle famiglie sprovvista di computer o tablet in casa era intorno al 14,3 per cento tra le famiglie con almeno un minore, mentre risultava più alto nelle famiglie composte da anziani;
    già con l'ordine del giorno 9/1550/113, il Governo assumeva l'impegno alla riduzione della frammentazione delle competenze relative all'innovazione, ora frammentate su diverse commissioni parlamentari, e all'istituzione di una commissione per l'innovazione;
    il Parlamento, approvando la mozione 1-00384, ha riconosciuto la necessità, già rilevata dalla Corte dei conti, come la pluralità delle figure istituzionali chiamate ad operare per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione sia tale da rendere necessaria una riflessione sulla esigenza di una governance più coesa e strutturata, che riesca a coordinare la complessa articolazione di competenze, soprattutto in questa fase di ridefinizione degli assetti legati agli sviluppi della banda larga in Italia;
    con l'ordine del giorno 9/2305/050, per la prima volta, il Parlamento ha riconosciuto la centralità del tema della sovranità digitale, concetto legato alla tutela della sovranità nazionale, alla autonomia delle potenzialità tecnologiche nazionali, al ruolo geopolitico dell'Italia e dell'Europa e alla protezione dei diritti individuali nello spazio del web;
    nell'indice Desi 2020 della Commissione europea, che misura lo stato di attuazione dell'Agenda digitale europea, l'Italia risulta alla venticinquesima posizione su ventotto Stati membri dell'Ue, davanti solo a Romania, Grecia e Bulgaria, e il punteggio italiano risulta essere inferiore alla media europea di ben nove punti (43,6 rispetto a 52,6);
    per la realizzazione degli obiettivi della didattica a distanza è necessario garantire la connettività dell'Italia;
    ad oggi Open Fiber ha connesso circa 5,3 milioni di abitazioni di cui 600 mila nelle «aree bianche», come risulta dal loro sito ufficiale;
    TIM risulterebbe aver coperto, allo stato attuale grazie ai propri investimenti, il 75 per cento delle «aree bianche» con oltre 5000 comuni;
    la presenza dello Stato nella società della rete unica, necessaria per la continuazione delle attività essenziali della quotidianità come la didattica a distanza, è auspicabile, con il rischio che l'azione dei mercati possa causare poi costi maggiori per lo Stato nell'entrata nella società della rete unica, in quanto dovrebbe dover affrontare una ORA ostile;
    in Italia, il gruppo ZTE sta contribuendo alla rete FTTH di Open Fiber e, fatti salvi gli investimenti e l'eventuale rischio occupazionale, sono, comunque, presenti rischi geopolitici enormi, come già rilevato dal documento conclusivo dei lavori dell'indagine sulla sicurezza delle telecomunicazioni del comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che ha indicato che «il governo e gli organi competenti in materia dovrebbero considerare molto seriamente, anche sulla base di quanto prevede la recente disciplina dettata dal decreto-legge n. 105 del 2019, la possibilità di limitare i rischi per le nostre infrastrutture di rete, anche attraverso provvedimenti nei confronti di operatori i cui legami, più o meno indiretti, con gli organi di Governo del loro Paese appaiono evidenti»;
    lo scoppio della pandemia ha messo in luce la fragilità del quotidiano lavoro di inclusione di quelle fasce di popolazione scolastica più a rischio di esclusione e insuccesso scolastico,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte alla promozione e all'utilizzo delle piattaforme per la formazione dei docenti di natura pubblica;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per salvaguardare la sicurezza delle reti infrastrutturali nazionali da attori statali e non statali potenzialmente ostili, tutelando i dati dei cittadini, degli studenti e dei docenti e la sovranità digitale italiana, valutando anche di adottare provvedimenti nei confronti di operatori extraeuropei attivi in Italia come citato in premessa;
   a valutare l'opportunità di destinare quote dei fondi del Next Generation EU alla formazione digitale dei docenti e degli studenti, incentivando la conoscenza dei rischi sul web, e garantendo la realizzazione di progetti di didattica digitale integrata volti anche agli studenti a rischio esclusione.
9/2828/110. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    l'emergenza economica, oltre che epidemiologica determinata dal coronavirus, ha messo in ginocchio interi comparti della nostra economia e del nostro tessuto produttivo. Nel secondo trimestre il PIL italiano è franato del 18 per cento in termini reali rispetto all'anno scorso, i consumi delle famiglie del 19,2 per cento, gli investimenti del 22,9 per cento, mentre l’export del 31,5 per cento;
    il turismo, da sempre settore trainante della nostra economia, è stato il comparto che ha subito maggiori conseguenze negative da quando l'epidemia ha avuto inizio, ovvero da quasi un anno. Le prenotazioni turistiche si sono contraddistinte per una riduzione che va dal 60 per cento al 90 per cento rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti, secondo dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo. Nel settore ricettivo, secondo Federalberghi, il calo tendenziale del fatturato è dell'88,3 per cento;
    attualmente ansia, incertezza e paura dell'ignoto risultano essere i sentimenti prevalenti di molti lavoratori italiani;
    il Censis ha recentemente affermato che il 73,4 per cento degli italiani indica nella paura dell'ignoto e nell'ansia conseguente il sentimento prevalente; il 66 per cento degli italiani si tiene pronto a nuove emergenze adottando comportamenti cautelativi, ovvero mettere i soldi da parte ed evitare di contrarre debiti;
    esiste, però, una specifica categoria lavorativa che vive nella totale incertezza: quella le cui aziende insistono ed operano all'interno di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali;
    la Commissione europea potrebbe aprire a breve una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia dopo il rinnovo delle concessioni balneari decise nel 2018 durante il governo gialloverde (stabilita dalla legge di bilancio del 2018 e riconfermate nel recente decreto Rilancio);
    Bruxelles ha inviato a Roma una «lettera di costituzione in mora» in merito alle autorizzazioni sull'uso del demanio marittimo e del turismo balneare. Questo atto rappresenta la prima fase di una procedura di infrazione. Nel mirino della UE c’è il rinnovo delle concessioni balneari fino al 2033 deciso dal passato esecutivo. Una scelta che, secondo la Commissione europea, stride con la Direttiva Bolkestein e una sentenza della Corte di giustizia europea che aveva definito incompatibili le concessioni con le indicazioni dell'Unione Europea contenute nella direttiva;
    a seguito della lettera di costituzione in mora relativa al rilascio delle concessioni balneari che la Commissione europea ha inviato nelle scorse ore all'Italia, il Governo italiano dovrà presentare entro 60 giorni le sue ragioni spiegando la specificità con cui la materia è stata regolamentata fino ad ora;
    l'Italia ha già subito una procedura di infrazione europea sulle concessioni balneari già nel 2009, quando era in vigore il regime di «rinnovo automatico» ogni sei anni al medesimo soggetto. Nel 2010 il rinnovo automatico fu abrogato dall'ultimo governo Berlusconi, portando la Commissione Ue a chiudere la procedura di infrazione, e da allora l'Italia è andata avanti con diverse proroghe (prima al 2015, poi al 2020 e infine al 2033), ma senza mai attuare la necessaria riforma complessiva sul demanio marittimo, che potesse conciliare il diritto europeo con le aspettative degli attuali concessionari e con le esigenze di un comparto turistico unico al mondo. Tra l'altro, la proroga che doveva essere garantita dalla diretta esecuzione dell'articolo 1 commi 682, 683 e 684 della legge n. 145 del 2018, risulta attualmente applicata a «macchia di leopardo» nell'intero Stivale in dipendenza del colore politico che guidano i Comuni italiani;
    la lettera di Bruxelles, ed in generale l'Unione europea con questo atteggiamento, rischiano di consegnare alla criminalità una parte sana della nostra economia e di bloccare quei rinnovi che molte amministrazioni comunali stavano provvedendo ad attuare, oltre gli investimenti di un settore già in forte crisi;
    è importante ricordare come numerosi giuristi hanno evidenziato nel corso degli anni che le concessioni demaniali rappresentano un «bene» e non un «servizio». Lo stesso ex Commissario europeo Frederik Bolkestein, autore della direttiva, ha dichiarato il medesimo concetto in un convegno organizzato alla Camera dei deputati a cura dell'associazione «Donnedamare» in data 18 aprile 2018. In Italia, inoltre, non risulta essere presente il requisito della «scarsità delle risorse naturali», considerato invece necessario dall'articolo 12 della direttiva ai fini dell'applicazione della direttiva stessa. A riguardo, infatti, esistono ancora moltissimi beni pubblici nel nostro territorio (4.000 chilometri di coste nel solo sud) da assegnare mediante evidenza pubblica e in maniera «competitiva», cosa che contraddice i presupposti della normativa europea;
    è paradossale che l'Italia sia da oltre trent'anni arrovellata attorno ad una tematica risolta già da anni al di fuori dei confini nazionali. Ad esempio all'interno dell'UE, Paesi come Spagna, Portogallo e Croazia hanno già da tempo risolto la questione in maniera positiva, provvedendo con lunghe concessioni da 30 a 75 anni, non includendo le concessioni demaniali marittime e lacustri fra le attività attinenti alla direttiva Bolkestein ed evitando procedure di infrazione, cosa a cui invece sembra essere assoggettato attualmente il nostro Paese. In particolar modo la Spagna, attraverso una riforma del 2013, non solo ha elevato a 75 anni il termine massimo delle concessioni, ma ha introdotto un meccanismo di prorogabilità delle stesse per ulteriori 75 anni, in forza di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della ley 2/2013, che ha modificato sul punto la « ley de costas» che disciplina il settore. A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016, alcuni rappresentanti dei concessionari italiani sono stati auditi dinanzi alla Commissione europea e ai rappresentanti del Governo italiano. Nel corso dell'audizione dell'11 ottobre 2016 presso la Commissione petizioni del Parlamento europeo, questi ultimi hanno evidenziato come l'applicazione da parte del Governo italiano della direttiva servizi alle concessioni balneari in essere si tradurrebbe nella lesione dei diritti sanciti in particolare dagli articoli 7, 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, ponendo in grave pericolo la sopravvivenza delle imprese attive nel settore (in buona parte micro imprese a conduzione familiare), che svolgono compiti di interesse pubblico a tutela della sicurezza, igiene, protezione ambientale e valorizzazione turistica delle spiagge in loro concessione. L'assenza di una chiarezza e soprattutto di una tutela nei confronti di chi ha già investito nel settore ha già portato a un inviluppo dello stesso, compromettendo seriamente gli investimenti, l'occupazione e lo sviluppo con gravi ripercussioni sul PIL e sulla crescita del settore stesso;
    il paradosso e la persecuzione, che sembra affliggere le migliaia di micro e piccole aziende a conduzione familiare legate al comparto delle concessioni demaniali in ambito turistico, è ancora più evidente se prendiamo in considerazione l'articolo 49 del Codice della Navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato alle modifiche apportate dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 e dalla legge 1 dicembre 2016, n. 230);
    l'articolo 49, comma 1, del Codice della Navigazione prevede in particolar modo che, quando venga a cessare la concessione, le opere definibili come «non amovibili», realizzate su area demaniale, restino acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso per il concessionario, salvo che non sia stato diversamente stabilito nell'atto di concessione. Potrebbe prevedersi, per esempio, che in caso di opere inservibili nel pubblico interesse oppure in cattivo stato di manutenzione, non siano incamerabili e, quindi, che debbano essere rimosse, a cura e spese del concessionario e che, in caso di inadempienza da parte di questi, provvederà la P.A., rivalendosi in toto, per le spese, sul deposito cauzionale (o, più probabilmente, polizza fidejussoria ex articolo 17 Reg. Es. C.N.) che, di regola, ogni concessionario è tenuto a corrispondere, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi scaturenti dalla concessione;
    in molti casi, dunque, al danno derivante da un mancato rinnovo per le concessioni in scadenza al 2020 (previsto per legge da una recente norma nazionale fino al 2033), in questo caso si andrebbe a sommare ad una «beffa» rappresentata dal dover risarcire economicamente lo Stato per la rimozione di opere «non amovibili» che insistono sulla concessione ormai scaduta,

impegna il Governo

ad abrogare l'articolo 49 del Codice della Navigazione mediante atti normativi futuri e a garantire la sopravvivenza ed il futuro del comparto balneare italiano emanando velocemente una circolare ministeriale che obblighi esplicitamente i comuni ad applicare la proroga fino al 2033 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in scadenza così come previsto dall'articolo 1, commi 682, 683 e 684 della legge n. 145 del 2018.
9/2828/111Zucconi, Caretta, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi degli artigiani della ceramica umbra ed in specie derutese, ma in generale di tutte le attività che operano in questo settore in Italia, è da imputare a molteplici fattori, alcuni più recenti e altri radicati nel tempo;
    in primo luogo, la contrazione di domanda e per riflesso la crisi economica che si sta verificando per questo tipo di prodotto ha come causa principale la recente diffusione di COVID-19. La pandemia ha infatti progressivamente ed inesorabilmente colpito tutto il settore turistico, che è il principale canale di vendita del settore ceramico. In particolare, con riferimento sia a quello nazionale che estero, nello specifico americano;
    ciò si va ad aggiungere agli strascichi lasciati dalla non lontana «crisi finanziaria», che ha riguardato molto più di altri settori quello della ceramica, essendo questo genere di prodotti, annoverabile tra i «beni di lusso». Insomma, dei veri e propri «capolavori artistici» che rappresentano una inimitabile tradizione italiana;
    con l'ultimo decreto Ristori, sembrerebbe svanita la possibilità di ricomprendere queste attività tra quelle in grado di ricevere le risorse economiche necessarie a contrastare lo stato di crisi generalizzata che riguarda il comparto, dai produttori di semilavorati a quelli di prodotti finiti;
    se nel breve termine si tratta di far sopravvivere le aziende artigiane, nel lungo termine sono necessarie misure che orientino maggiormente le imprese al mercato, dalla promozione del territorio, anche esperienziale, alla formazione del personale, alla digitalizzazione delle attività;
    risulta quindi di fondamentale importanza investire in piattaforme di vendita on-line (e-commerce anche mediante «realtà aumentata»), soprattutto in questo periodo storico nel quale il contatto venditore-cliente è praticamente assente;
    è evidente che l'acquisto «da remoto» di questi prodotti artistici può rappresentare solo una parte, commerciale, della vendita, che trova piena compiutezza in ambito «esperienziale» (nel rapporto diretto con la bottega e il produttore): il modo più autentico di apprezzare la qualità, il dettaglio, l'eccellenza di questi capolavori artistici;
    la chiusura delle botteghe artigiane in conseguenza della grave crisi del comparto rappresenta un danno irreversibile al tessuto economico, turistico delle città interessate e del territorio umbro in particolare, con la conseguente perdita di numerosi posti di lavoro e di una tradizione artistica di inestimabile valore, che si tramanda nei secoli e che rappresenta un «piccolo» ma straordinario patrimonio artistico nazionale;
    il numero esiguo di attività esistenti consente un intervento compatibile con le finanze dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare quanto prima tutte le misure di competenza volte a supportare il comparto della ceramica descritto in premessa, facendolo accedere alle misure di «ristoro» previste per altre attività economiche e ad avviare un tavolo di confronto sulla crisi del settore con le categorie interessate, nell'ambito di un più ampio progetto di valorizzazione del settore della ceramica italiana in grado di rilanciarlo come autentica eccellenza artistica italiana.
9/2828/112Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi degli artigiani della ceramica umbra ed in specie derutese, ma in generale di tutte le attività che operano in questo settore in Italia, è da imputare a molteplici fattori, alcuni più recenti e altri radicati nel tempo;
    in primo luogo, la contrazione di domanda e per riflesso la crisi economica che si sta verificando per questo tipo di prodotto ha come causa principale la recente diffusione di COVID-19. La pandemia ha infatti progressivamente ed inesorabilmente colpito tutto il settore turistico, che è il principale canale di vendita del settore ceramico. In particolare, con riferimento sia a quello nazionale che estero, nello specifico americano;
    ciò si va ad aggiungere agli strascichi lasciati dalla non lontana «crisi finanziaria», che ha riguardato molto più di altri settori quello della ceramica, essendo questo genere di prodotti, annoverabile tra i «beni di lusso». Insomma, dei veri e propri «capolavori artistici» che rappresentano una inimitabile tradizione italiana;
    con l'ultimo decreto Ristori, sembrerebbe svanita la possibilità di ricomprendere queste attività tra quelle in grado di ricevere le risorse economiche necessarie a contrastare lo stato di crisi generalizzata che riguarda il comparto, dai produttori di semilavorati a quelli di prodotti finiti;
    se nel breve termine si tratta di far sopravvivere le aziende artigiane, nel lungo termine sono necessarie misure che orientino maggiormente le imprese al mercato, dalla promozione del territorio, anche esperienziale, alla formazione del personale, alla digitalizzazione delle attività;
    risulta quindi di fondamentale importanza investire in piattaforme di vendita on-line (e-commerce anche mediante «realtà aumentata»), soprattutto in questo periodo storico nel quale il contatto venditore-cliente è praticamente assente;
    è evidente che l'acquisto «da remoto» di questi prodotti artistici può rappresentare solo una parte, commerciale, della vendita, che trova piena compiutezza in ambito «esperienziale» (nel rapporto diretto con la bottega e il produttore): il modo più autentico di apprezzare la qualità, il dettaglio, l'eccellenza di questi capolavori artistici;
    la chiusura delle botteghe artigiane in conseguenza della grave crisi del comparto rappresenta un danno irreversibile al tessuto economico, turistico delle città interessate e del territorio umbro in particolare, con la conseguente perdita di numerosi posti di lavoro e di una tradizione artistica di inestimabile valore, che si tramanda nei secoli e che rappresenta un «piccolo» ma straordinario patrimonio artistico nazionale;
    il numero esiguo di attività esistenti consente un intervento compatibile con le finanze dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare quanto prima tutte le misure di competenza volte a supportare il comparto della ceramica descritto in premessa, facendolo accedere alle misure di «ristoro» previste per altre attività economiche e ad avviare un tavolo di confronto sulla crisi del settore con le categorie interessate, anche ai fini di definire un più ampio progetto di valorizzazione del settore della ceramica italiana in grado di rilanciarlo come autentica eccellenza artistica italiana.
9/2828/112. (Testo modificato nel corso della seduta) Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intera filiera italiana di produzione della birra, in particolare quella dei birrifici artigianali, sta subendo un pesantissimo contraccolpo a causa della crisi epidemiologica in corso: ciò anche perché le recenti, ulteriori restrizioni hanno quasi azzerato le occasioni di consumo fuori dall'abitazione;
    tali condizioni stanno mettendo seriamente a rischio la produzione in questione, stimata in 5,7 miliardi di euro, con serie e gravi ripercussioni anche per i 144.000 operatori impiegati nel settore, tenuto conto che, nell'ultimo anno, sono stati distribuiti, avuto riguardo anche dell'indotto, 2.698 milioni di euro di salari, con un aumento del +18 per cento della capacità occupazionale rispetto al 2017;
    nel 2019, la produzione in Italia del settore in questione ha sfiorato i 10 miliardi di euro, equivalente a mezzo punto percentuale del PIL ed al 72 per cento del valore alla produzione del settore delle bevande alcoliche; e che tra produzione e vendita, il settore della birra ha contributo alle casse erariali per un totale di 4.552 milioni di euro tra IVA, imposte e contributi sul reddito e sul lavoro, con una crescita dell'8 per cento, rispetto al triennio precedente;
    con l'arrivo del virus, in particolare tra marzo e giugno 2020, la produzione ha subito un crollo del 22 per cento, con picchi, tra marzo e maggio, del –30 per cento: conseguentemente anche il valore della produzione, nel primo semestre 2020, è drasticamente diminuito del 22,7 per cento rispetto al primo semestre 2019, nonché del 34,2 per cento rispetto al potenziale stimato per l'anno in corso;
    a fronte di ciò, circa il 15 per cento delle aziende sarà stata costretta a licenziare, e che, secondo un sondaggio promosso tra gli operatori della categoria, gli aiuti previsti nei vari provvedimenti governativi non sono risultati adeguati in alcun modo, tenuto conto che nei cosiddetti decreti Ristori non è stato incluso il codice ATECO dei microbirrifici il quale, essendo lo stesso delle multinazionali, determina l'accostamento di due categorie per vocazione molto diverse, danneggiando l'intera filiera;
    a differenza della produzione industriale, la birra artigianale vede il proprio mercato di sbocco nei pub e ristoranti e, solo in termini minimali, nella grande distribuzione e che, pertanto, le restrizioni imposte alle attività di somministrazione si ripercuotono inevitabilmente e gravemente sul settore in esame che, tra l'altro, è caratterizzato da prodotti ad elevata deperibilità,

impegna il Governo

a porre in essere ogni opportuna iniziativa al fine di salvaguardare la filiera della produzione della birra, in particolare quella legata ai microbirrifici, se del caso prevedendo: a) una progressiva defiscalizzazione; b) la previsione di un apposito codice Ateco per le imprese in esame; c) l'erogazione di un apposito contributo e/o il riconoscimento di un credito d'imposta a favore della filiera in questione, in particolare sulla birra alla spina.
9/2828/113Deidda, Caretta, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intera filiera italiana di produzione della birra, in particolare quella dei birrifici artigianali, sta subendo un pesantissimo contraccolpo a causa della crisi epidemiologica in corso: ciò anche perché le recenti, ulteriori restrizioni hanno quasi azzerato le occasioni di consumo fuori dall'abitazione;
    tali condizioni stanno mettendo seriamente a rischio la produzione in questione, stimata in 5,7 miliardi di euro, con serie e gravi ripercussioni anche per i 144.000 operatori impiegati nel settore, tenuto conto che, nell'ultimo anno, sono stati distribuiti, avuto riguardo anche dell'indotto, 2.698 milioni di euro di salari, con un aumento del +18 per cento della capacità occupazionale rispetto al 2017;
    nel 2019, la produzione in Italia del settore in questione ha sfiorato i 10 miliardi di euro, equivalente a mezzo punto percentuale del PIL ed al 72 per cento del valore alla produzione del settore delle bevande alcoliche; e che tra produzione e vendita, il settore della birra ha contributo alle casse erariali per un totale di 4.552 milioni di euro tra IVA, imposte e contributi sul reddito e sul lavoro, con una crescita dell'8 per cento, rispetto al triennio precedente;
    con l'arrivo del virus, in particolare tra marzo e giugno 2020, la produzione ha subito un crollo del 22 per cento, con picchi, tra marzo e maggio, del –30 per cento: conseguentemente anche il valore della produzione, nel primo semestre 2020, è drasticamente diminuito del 22,7 per cento rispetto al primo semestre 2019, nonché del 34,2 per cento rispetto al potenziale stimato per l'anno in corso;
    a fronte di ciò, circa il 15 per cento delle aziende sarà stata costretta a licenziare, e che, secondo un sondaggio promosso tra gli operatori della categoria, gli aiuti previsti nei vari provvedimenti governativi non sono risultati adeguati in alcun modo, tenuto conto che nei cosiddetti decreti Ristori non è stato incluso il codice ATECO dei microbirrifici il quale, essendo lo stesso delle multinazionali, determina l'accostamento di due categorie per vocazione molto diverse, danneggiando l'intera filiera;
    a differenza della produzione industriale, la birra artigianale vede il proprio mercato di sbocco nei pub e ristoranti e, solo in termini minimali, nella grande distribuzione e che, pertanto, le restrizioni imposte alle attività di somministrazione si ripercuotono inevitabilmente e gravemente sul settore in esame che, tra l'altro, è caratterizzato da prodotti ad elevata deperibilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni opportuna iniziativa al fine di sostenere e salvaguardare la filiera della produzione della birra, in particolare quella legata ai microbirrifici.
9/2828/113. (Testo modificato nel corso della seduta) Deidda, Caretta, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, cosiddetto «decreto Ristori» contiene diversi interventi a sostegno di quanti, imprese e privati nel corso della crisi pandemica hanno subito danni rilevanti e permangono in una situazione di difficoltà;
    nello specifico, tra le varie misure previste, il testo in votazione modifica la disciplina del tax credit vacanze estendendo tale beneficio al periodo d'imposta 2021 e rendendolo utilizzabile, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021;
    purtroppo, il complesso delle disposizioni che hanno regolato la materia dei cosiddetti «ristori» (o contributi a fondo perduto) hanno comportato, per le imprese turistico ricettive, una tutela inferiore rispetto a quella prevista per attività che non hanno subito maggiori danni;
    al fine di evitare sperequazioni, occorrerebbe commisurare il ristoro alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e il corrispondente periodo del 2019;
    inoltre, è opportuno evidenziare che lo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'A.G. 198 (recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al bonus vacanze e al contributo a fondo perduto, assegnato in data 20 ottobre 2020 alle commissioni bilancio di Camera e Senato) ha evidenziato che: la spesa correlata al cosiddetto tax credit vacanze, stimata in 1677,2 milioni di euro, ha fatto registrare, margini di economia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di destinare le risorse residue del tax credit vacanze, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020, ad un contributo a fondo perduto stanziato nei confronti delle strutture ricettive, aziende di un settore fortemente colpito dal COVID-19.
9/2828/114Bignami, Zucconi, Caretta, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, cosiddetto «decreto Ristori» contiene diversi interventi a sostegno di quanti, imprese e privati nel corso della crisi pandemica hanno subito danni rilevanti e permangono in una situazione di difficoltà;
    nello specifico, tra le varie misure previste, il testo in votazione modifica la disciplina del tax credit vacanze estendendo tale beneficio al periodo d'imposta 2021 e rendendolo utilizzabile, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di incrementare gli interventi di sostegno delle strutture ricettive, aziende di un settore fortemente colpito dal COVID-19.
9/2828/114. (Testo modificato nel corso della seduta) Bignami, Zucconi, Caretta, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 cosiddetto «decreto Ristori» contiene diversi interventi a sostegno di quanti, imprese e privati nel corso della crisi pandemica hanno subito danni rilevanti e permangono in una situazione di difficoltà;
    nello specifico il decreto stanzia risorse a sostegno della scuola, delle famiglie e degli alunni individuando nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo per il recupero dei gap formativi, destinato ad attività didattiche extracurricolari di recupero, da ripartire tra le scuole del primo ciclo con un maggiore svantaggio nei livelli di apprendimento;
    il sistema scolastico paritario privato continua a subire i contraccolpi economici dovuti alla pandemia che ha causato crolli di iscrizione, nuove spese, adeguamento a nuovi sistemi di igienizzazione, e mancanza di un sistema di trasporti adeguato ed esente dal pericolo di contagio;
    occorre garantire la sostanziale parità tra scuola statale e scuola paritaria, soprattutto sul versante delle risorse a disposizione, prevedendo di incrementare le risorse per il pluralismo scolastico già a partire dell'esercizio fiscale 2021, sulle rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dei cicli primario e secondario,

impegna il Governo

al fine di sostenere il settore delle scuole paritarie, che ha subìto danni a causa della pandemia, a prevedere per le famiglie un bonus scuola per ciascun figlio minorenne a carico iscritto alla scuola paritaria privata, per un importo fino a 300 euro per dodici mensilità decorrere dal 2021.
9/2828/115Frassinetti, Bucalo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 cosiddetto «decreto Ristori» contiene diversi interventi a sostegno di quanti, imprese e privati nel corso della crisi pandemica hanno subito danni rilevanti e permangono in una situazione di difficoltà;
    nello specifico il decreto stanzia risorse a sostegno della scuola, delle famiglie e degli alunni individuando nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo per il recupero dei gap formativi, destinato ad attività didattiche extracurricolari di recupero, da ripartire tra le scuole del primo ciclo con un maggiore svantaggio nei livelli di apprendimento;
    il sistema scolastico paritario privato continua a subire i contraccolpi economici dovuti alla pandemia che ha causato crolli di iscrizione, nuove spese, adeguamento a nuovi sistemi di igienizzazione, e mancanza di un sistema di trasporti adeguato ed esente dal pericolo di contagio;
    occorre garantire la sostanziale parità tra scuola statale e scuola paritaria, soprattutto sul versante delle risorse a disposizione, prevedendo di incrementare le risorse per il pluralismo scolastico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere apposite misure finalizzate a sostenere il settore delle scuole paritarie, che ha subìto danni a causa della pandemia.
9/2828/115. (Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti, Bucalo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca, tra le altre, una serie di misure di ristoro in favore delle attività maggiormente colpite dalle nuove chiusure decise in autunno per contrastare l'emergenza Covid, individuate dai codici Ateco via via determinati;
    il «pacchetto» dei ristori, come tasselli di un mosaico, avrebbe dovuto prevedere da ultimo l'introduzione dei contributi a fondo perduto anche per le partite IVA, ma i benefici sono stati estesi ai soli lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps e/o alle gestioni speciali dell'Ago: imprese (quali artigiani, commercianti) o professionisti senza cassa;
    nonostante l'annuncio da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, di voler impegnare parte dell'ultimo scostamento di bilancio per ristorare i professionisti ordinistici, nessuna indennità o possibilità di accesso a contributi è stata prevista per i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali private che, come tutte le partite IVA, hanno subito una drammatica contrazione del proprio volume d'affari nel corso della pandemia economica;
    tutti gli indicatori che fino alla fine dello scorso anno mostravano segnali positivi, hanno bruscamente invertito la rotta nel primo quadrimestre del 2020, con un calo di circa 400.000 occupati e di circa 190.000 lavoratori indipendenti;
    non si comprende, peraltro, la ratio alla base di una differenza di trattamento tra lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private, che spesso operano a supporto delle stesse imprese ristorate;
    per estendere il fondo perduto anche agli iscritti alle Casse di previdenza private che hanno registrato un rilevante calo di fatturato, si dovrà, forse, aspettare un nuovo decreto, atteso, sempre secondo quanto annunciato dal Governo, per i primi di gennaio 2021, ma nel frattempo, nulla è stato fatto per garantire la sostenibilità delle professioni intellettuali, fondamentali per la tenuta del sistema Paese,

impegna il Governo

a prevedere, anche in occasione dell'esame della legge di bilancio, misure perequative per i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatori.
9/2828/116Lucaselli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure perequative per i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatori.
9/2828/116. (Testo modificato nel corso della seduta) Lucaselli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 cosiddetto «decreto Ristori» contiene diversi interventi a sostegno di quanti, imprese e privati nel corso della crisi pandemica hanno subìto danni rilevanti e permangono in una situazione di difficoltà;
    nello specifico il decreto stanzia risorse a sostegno della scuola, delle famiglie e degli alunni individuando nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo per il recupero dei gap formativi, destinato ad attività didattiche extracurricolari di recupero, da ripartire tra le scuole del primo ciclo con un maggiore svantaggio nei livelli di apprendimento;
    i fondi stanziati e destinati al sostegno di studenti e famiglie, rappresentano un segnale significativo per la scuola italiana, ma non sufficiente per poter garantire la ripartenza in egual misura per tutti gli istituti scolastici;
    le scuole paritarie, sono quelle che più di altre hanno subito i disagi anche economici della pandemia ancora in corso. Per questi motivi sarebbe opportuno che gli stanziamenti previsti nel decreto fossero destinati anche alle scuole paritarie e all'indotto da esse gestito e necessario a maggior ragione in questo periodo di sanificazione degli ambienti,

impegna il Governo

a prevedere un contributo a fondo perduto a favore delle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
9/2828/117Bucalo, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 cosiddetto «decreto Ristori» contiene diversi interventi a sostegno di quanti, imprese e privati nel corso della crisi pandemica hanno subìto danni rilevanti e permangono in una situazione di difficoltà;
    nello specifico il decreto stanzia risorse a sostegno della scuola, delle famiglie e degli alunni individuando nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo per il recupero dei gap formativi, destinato ad attività didattiche extracurricolari di recupero, da ripartire tra le scuole del primo ciclo con un maggiore svantaggio nei livelli di apprendimento;
    i fondi stanziati e destinati al sostegno di studenti e famiglie, rappresentano un segnale significativo per la scuola italiana, ma non sufficiente per poter garantire la ripartenza in egual misura per tutti gli istituti scolastici;
    le scuole paritarie, sono quelle che più di altre hanno subito i disagi anche economici della pandemia ancora in corso. Per questi motivi sarebbe opportuno che gli stanziamenti previsti nel decreto fossero destinati anche alle scuole paritarie e all'indotto da esse gestito e necessario a maggior ragione in questo periodo di sanificazione degli ambienti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un contributo a fondo perduto a favore delle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
9/2828/117. (Testo modificato nel corso della seduta) Bucalo, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, tra le altre, un pacchetto di misure di ristoro delle attività maggiormente colpite dalle nuove chiusure decise in autunno per contrastare l'emergenza Covid, individuate dai codici Ateco via via determinati;
    l'articolo 19-novies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, ha previsto l'istituzione di un apposito fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021 per facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali, che durante l'emergenza hanno continuato a erogare prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socioeducativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità;
    in particolare, a fronte delle varie restrizioni imposte e delle numerose ordinanze regionali le strutture residenziali per anziani e disabili, comunque denominate, anche se non convenzionate ASL, sono state tenute a prevedere al loro interno differenti «Stanze Covid», dove ricoverare eventuali pazienti risultati positivi, gli ospiti in presenza di sintomi legati al COVID-19 (febbre, tosse, eccetera) o i pazienti di ritorno da eventuali ricoveri in ospedale e/o a disposizione per eventuali nuovi ricoveri in struttura;
    per far fronte a tali eccezionali disposizioni, tutte le strutture socio-sanitarie sono, pertanto, state costrette ad assumere personale sia perché, ad esempio per i centri diurni i rapporti tra l'educatore e i disabili non era più da considerarsi 1 a 5 ma 1 a 3, sia perché il personale in malattia è aumentato in maniera esponenziale;
    l'emergenza pandemica ha, peraltro, messo in luce tutte le debolezze di un modello da rivedere, sia dal punto di vista del sostegno pubblico sia del reclutamento degli operatori socio-sanitari;
    la risposta alla gestione dell'emergenza sanitaria all'interno di tali strutture, infatti, non può risolversi in un mero isolamento dell'ospite, privato anche degli affetti più cari, o nell'attività di protezione individuale o screening tramite i tamponi, ma è necessario garantire un livello di assistenza e cura adeguato a persone in condizioni di conclamata necessità;
    le residenze sanitarie assistenziali sono luoghi delicatissimi, eppure, inspiegabilmente, sono lasciati ai margini del Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo:

   a riconoscere un adeguato contributo a fondo perduto in favore delle strutture residenziali per anziani e disabili, comunque denominate, anche non convenzionate che abbiano registrato un calo del fatturato rispetto al 2019 uguale o inferiore al 33 per cento, al netto delle spese per l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale e medicale e dei tamponi;
   ad attuare un piano straordinario per la protezione degli ospiti ricoverati nelle residenze sanitarie assistenziali, disponendo che tali strutture siano al più presto collegate alla medicina territoriale, in stretta ed effettiva sinergia con il Servizio sanitario nazionale.
9/2828/118Bellucci, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza COVID-19;
    a causa dell'emergenza epidemiologica, il settore marittimo italiano sia del comparto turistico-crocieristico, sia mercantile, ha subito una forte battuta d'arresto: conta circa 35 mila persone e l'esecutivo non ha previsto nessun tipo di ristoro;
    tutti i contratti sono stati congelati e il personale è stato ridotto al minimo necessario per garantire la manutenzione e il sostentamento delle imbarcazioni;
    a marzo 2020, con l'inizio della pandemia, molti operatori che avrebbero dovuto iniziare la stagione non hanno potuto; altri, invece, sono rimasti a bordo per mesi in attesa di rimpatrio: chiusi nelle loro cabine in quarantena precauzionale, senza che le autorità italiane si siano preoccupate di trovare soluzioni più consone al trattamento di questi cittadini/lavoratori italiani in difficoltà. Ad esempio, si sarebbero potute utilizzare delle strutture alberghiere per ospitare i marittimi in quarantena;
    risultano altresì incomprensibili, alcune penalizzazioni cui questi lavoratori sono stati soggetti: per loro sono stati completamente sospesi gli esami di abilitazione professionale (che, in fondo, avrebbero potuto svolgersi in modalità a distanza, come gli esami universitari); a coloro che lavoravano su imbarcazioni battenti bandiera estera non è stato possibile bloccare rate di mutui e finanziamenti;
    molti operatori che avevano conseguito Certificazioni di competenza (C.O.C.) e patenti nautiche, per l'anno 2020, non hanno potuto usufruirne e visto che i costi di tali certificazioni ricadono sugli stessi, sarebbe auspicabile una proroga della validità di tali certificazioni per compensare il disagio subìto;
    un'ulteriore ingiustizia a danno della categoria è stata l'impossibilità di usufruire degli indennizzi di 600 euro stanziati dal governo nei primi mesi della pandemia: ne hanno avuto diritto solo i lavoratori rimpatriati entro il 17 marzo 2020, pochissimi rispetto al totale. Centinaia di membri d'equipaggio, infatti, sono stati impossibilitati a rientrare nel nostro Paese entro tale data a causa delle restrizioni legate a voli e mancanza di porti aperti, oltre che, in molti casi, per l'osservazione del periodo di quarantena preventiva;
    a ciò si aggiunge che, essendo il settore molto specifico e con diverse particolarità sia contrattuali che organizzative, difficoltà sono sorte anche per gli aventi diritto che hanno presentato domande per varie prestazioni all'INPS (Naspi, Casse integrazioni); per questo per il futuro si auspicherebbe maggiore chiarezza nelle procedure e nella gestione delle istanze,

impegna il Governo

a riconoscere il giusto riconoscimento, finora negato, a tutti i lavoratori del settore marittimo italiano e a porre in essere delle specifiche iniziative volte a ristorarli e ad assisterli nella risoluzione delle loro problematiche esposte in premessa.
9/2828/119Varchi, Trancassini, Lollobrigida, Donzelli, Caretta, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza COVID-19;
    a causa dell'emergenza epidemiologica, il settore marittimo italiano sia del comparto turistico-crocieristico, sia mercantile, ha subito una forte battuta d'arresto: conta circa 35 mila persone e l'esecutivo non ha previsto nessun tipo di ristoro;
    tutti i contratti sono stati congelati e il personale è stato ridotto al minimo necessario per garantire la manutenzione e il sostentamento delle imbarcazioni;
    a marzo 2020, con l'inizio della pandemia, molti operatori che avrebbero dovuto iniziare la stagione non hanno potuto; altri, invece, sono rimasti a bordo per mesi in attesa di rimpatrio: chiusi nelle loro cabine in quarantena precauzionale, senza che le autorità italiane si siano preoccupate di trovare soluzioni più consone al trattamento di questi cittadini/lavoratori italiani in difficoltà. Ad esempio, si sarebbero potute utilizzare delle strutture alberghiere per ospitare i marittimi in quarantena;
    risultano altresì incomprensibili, alcune penalizzazioni cui questi lavoratori sono stati soggetti: per loro sono stati completamente sospesi gli esami di abilitazione professionale (che, in fondo, avrebbero potuto svolgersi in modalità a distanza, come gli esami universitari); a coloro che lavoravano su imbarcazioni battenti bandiera estera non è stato possibile bloccare rate di mutui e finanziamenti;
    molti operatori che avevano conseguito Certificazioni di competenza (C.O.C.) e patenti nautiche, per l'anno 2020, non hanno potuto usufruirne e visto che i costi di tali certificazioni ricadono sugli stessi, sarebbe auspicabile una proroga della validità di tali certificazioni per compensare il disagio subìto;
    un'ulteriore ingiustizia a danno della categoria è stata l'impossibilità di usufruire degli indennizzi di 600 euro stanziati dal governo nei primi mesi della pandemia: ne hanno avuto diritto solo i lavoratori rimpatriati entro il 17 marzo 2020, pochissimi rispetto al totale. Centinaia di membri d'equipaggio, infatti, sono stati impossibilitati a rientrare nel nostro Paese entro tale data a causa delle restrizioni legate a voli e mancanza di porti aperti, oltre che, in molti casi, per l'osservazione del periodo di quarantena preventiva;
    a ciò si aggiunge che, essendo il settore molto specifico e con diverse particolarità sia contrattuali che organizzative, difficoltà sono sorte anche per gli aventi diritto che hanno presentato domande per varie prestazioni all'INPS (Naspi, Casse integrazioni); per questo per il futuro si auspicherebbe maggiore chiarezza nelle procedure e nella gestione delle istanze,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di porre in essere iniziative volte a ristorare ed assistere, nella risoluzione delle problematiche esposte in premessa, i lavoratori del settore marittimo italiano.
9/2828/119. (Testo modificato nel corso della seduta) Varchi, Trancassini, Lollobrigida, Donzelli, Caretta, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, tra le altre, una serie di misure di ristoro in favore delle attività maggiormente colpite dalle nuove chiusure decise in autunno per contrastare l'emergenza Covid, individuate dai codici Ateco via via determinati;
    i tasselli del mosaico «ristori» sono stati individuati, di volta in volta, sulla base di una visione politica ristretta che non tiene conto delle perdite indirette legate alle misure di contenimento dei contagi, come le perdite fino a dieci miliardi di euro costate alla filiera agroalimentare a seguito delle restrizioni sugli orari di apertura di bar e ristoranti o gli enormi sforzi, anche di carattere economico, che i negozi di vicinato hanno dovuto affrontare per garantite le consegne a domicilio ad anziani e persone più deboli o reinventarsi con una vetrina online per avere più possibilità di sopravvivenza;
    da anni i nostri negozi e, in generale, le attività produttive lottano contro la crisi, cercando di adeguarsi ai livelli di servizio e alle offerte commerciali proposte dai giganti del commercio elettronico e dalla grande distribuzione, finora senza troppa fortuna per una serie di ragioni, primo fra tutte, una iniquità fiscale tra i due tipi di attività, a cui non si è mai pensato di porre rimedio;
    un evento catastrofico come l'emergenza pandemica potrebbe paradossalmente portare nuova linfa ai piccoli esercizi e alle micro-imprese commerciali, ma per uscire da questa crisi bisogna far leva sugli strumenti innovativi e recuperare spirito di solidarietà, tornando ad occuparsi dei nostri negozi «di strada», nei centri storici, come nelle periferie;
    le istituzioni hanno il dovere di sostenere con lo stesso parametro usato per i lavoratori dipendenti i negozi di vicinato, non solo per ovvie ragioni economiche, ma per presidiare una socialità e una qualità della vita ormai perse: questi negozi, nei piccoli centri come nelle periferie delle grandi città, rappresentano luoghi di aggregazione, un avamposto contro l'illegalità, il degrado, la desertificazione di strade e quartieri;
    la sopravvivenza del commercio nelle nostre città ha oggi solo una soluzione: strumenti che incoraggino i negozi di vicinato a concorrere con i giganti del web e della grande distribuzione,

impegna il Governo:

  in considerazione degli effetti della crisi derivante dall'emergenza COVID-19:
   ad assumere iniziative di competenza per mettere gli esercizi di vicinato in condizione di concorrere con i colossi del web, salvaguardando il nostro tessuto economico e sociale, attraverso la previsione di regole eque e uniformi per tutti, anche per quanto riguarda le promozioni commerciali, a tutela dei consumatori e di un mercato sano;
   a introdurre una tassazione agevolata per le attività commerciali in zone svantaggiate, dai piccoli comuni, alle periferie delle città metropolitane, alle aree depresse;
   a prevedere adeguati strumenti, anche di carattere economico e tecnologico, per favorire l'attività di consegna a domicilio e di commercio on line delle micro-imprese commerciali italiane.
9/2828/120Rampelli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, tra le altre, una serie di misure di ristoro in favore delle attività maggiormente colpite dalle nuove chiusure decise in autunno per contrastare l'emergenza Covid, individuate dai codici Ateco via via determinati;
    da anni i nostri negozi e, in generale, le attività produttive lottano contro la crisi, cercando di adeguarsi ai livelli di servizio e alle offerte commerciali proposte dai giganti del commercio elettronico e dalla grande distribuzione, finora senza troppa fortuna per una serie di ragioni, primo fra tutte, una iniquità fiscale tra i due tipi di attività;
    un evento catastrofico come l'emergenza pandemica potrebbe paradossalmente portare nuova linfa ai piccoli esercizi e alle micro-imprese commerciali, ma per uscire da questa crisi bisogna far leva sugli strumenti innovativi e recuperare spirito di solidarietà, tornando ad occuparsi dei nostri negozi «di strada», nei centri storici, come nelle periferie;
    le istituzioni hanno il dovere di sostenere con lo stesso parametro usato per i lavoratori dipendenti i negozi di vicinato, non solo per ovvie ragioni economiche, ma per presidiare una socialità e una qualità della vita ormai perse: questi negozi, nei piccoli centri come nelle periferie delle grandi città, rappresentano luoghi di aggregazione, un avamposto contro l'illegalità, il degrado, la desertificazione di strade e quartieri;
    la sopravvivenza del commercio nelle nostre città ha oggi solo una soluzione: strumenti che incoraggino i negozi di vicinato a concorrere con i giganti del web e della grande distribuzione,

impegna il Governo:

  in considerazione degli effetti della crisi derivante dall'emergenza COVID-19:
   a valutare l'opportunità di assumere iniziative di competenza per mettere gli esercizi di vicinato in condizione di concorrere con i colossi del web, salvaguardando il nostro tessuto economico e sociale, attraverso la previsione di regole eque e uniformi per tutti, anche per quanto riguarda le promozioni commerciali, a tutela dei consumatori e di un mercato sano;
   a valutare l'opportunità di prevedere adeguati strumenti, anche di carattere economico e tecnologico, per favorire l'attività di consegna a domicilio e di commercio on line delle micro-imprese commerciali italiane.
9/2828/120. (Testo modificato nel corso della seduta) Rampelli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni in materia di agricoltura, quali ad esempio la previsione dell'esonero – in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o la concessione di un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata in favore delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli o la ridefinizione della dotazione del Fondo per la filiera della ristorazione;
    sulla scia dell'esperienza estera, soprattutto in Europa e negli Usa, a metà degli anni 2000 sono stati introdotti anche in Italia i mercati agricoli di vendita diretta, anche detti «Mercati Contadini» o «Farmers’ Markets», mercati riservati alla vendita dei prodotti agricoli da parte dei soli produttori;
    questi in pochi anni hanno conquistato la fiducia di milioni di consumatori, divenendo una delle realtà più vivaci tra quelle definite di «filiera corta». Cioè di quelle attività basate su un numero ridotto di passaggi commerciali e sull'acquisto diretto in azienda o in fattoria;
    i punti di forza di un «mercato contadino» sono la vicinanza tra produttore e consumatore, l'assenza di intermediazioni commerciali e l'ampia disponibilità di prodotti di qualità. Prodotti rigorosamente stagionali, freschi e a «km 0», provenienti solo dalle aziende del territorio circostante, con un'attenzione particolare per le tipicità locali e una naturale vocazione al risparmio finale del consumatore;
    in numerose regioni italiane si svolgono mercatini natalizi nei quali molti dei venditori sono piccoli produttori agricoli che vendono i frutti del proprio fondo o i prodotti da loro trasformati. Tali mercatini natalizi sono stati azzerati dalle restrizioni adottate tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previste per i mesi di dicembre e gennaio sia in termini di assembramento che di spostamento dal proprio comune;
    in molti casi, per tali produttori, la partecipazione ai mercatini natalizi rappresenta l'unico introito commerciale diverso dalla vendita diretta sul proprio fondo,

impegna il Governo

a prevedere specifiche misure di ristoro per i piccoli produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nei mercatini natalizi.
9/2828/121Bond.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni in materia di agricoltura, quali ad esempio la previsione dell'esonero – in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o la concessione di un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata in favore delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli o la ridefinizione della dotazione del Fondo per la filiera della ristorazione;
    sulla scia dell'esperienza estera, soprattutto in Europa e negli Usa, a metà degli anni 2000 sono stati introdotti anche in Italia i mercati agricoli di vendita diretta, anche detti «Mercati Contadini» o «Farmers’ Markets», mercati riservati alla vendita dei prodotti agricoli da parte dei soli produttori;
    questi in pochi anni hanno conquistato la fiducia di milioni di consumatori, divenendo una delle realtà più vivaci tra quelle definite di «filiera corta». Cioè di quelle attività basate su un numero ridotto di passaggi commerciali e sull'acquisto diretto in azienda o in fattoria;
    i punti di forza di un «mercato contadino» sono la vicinanza tra produttore e consumatore, l'assenza di intermediazioni commerciali e l'ampia disponibilità di prodotti di qualità. Prodotti rigorosamente stagionali, freschi e a «km 0», provenienti solo dalle aziende del territorio circostante, con un'attenzione particolare per le tipicità locali e una naturale vocazione al risparmio finale del consumatore;
    in numerose regioni italiane si svolgono mercatini natalizi nei quali molti dei venditori sono piccoli produttori agricoli che vendono i frutti del proprio fondo o i prodotti da loro trasformati. Tali mercatini natalizi sono stati azzerati dalle restrizioni adottate tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previste per i mesi di dicembre e gennaio sia in termini di assembramento che di spostamento dal proprio comune;
    in molti casi, per tali produttori, la partecipazione ai mercatini natalizi rappresenta l'unico introito commerciale diverso dalla vendita diretta sul proprio fondo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere specifiche misure di ristoro per i piccoli produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nei mercatini natalizi.
9/2828/121. (Testo modificato nel corso della seduta) Bond.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti in tutela della salute, sostegno ai lavoratori e imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    all'interno dell'Allegato 1 sono contemplate categorie non direttamente colpite dalle misure restrittive di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020, ma ritenute, evidentemente, danneggiate dalle pesanti conseguenze economiche derivanti dallo stato di emergenza nazionale ed internazionale;
    allo stesso modo altre categorie, non dirette destinatarie dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri summenzionati, hanno subito ingenti perdite economiche in conseguenza diretta ed indiretta delle misure restrittive, con particolare riferimento all'interruzione del flusso turistico locale ed estero;
    si ritiene, quindi, giustificato il riconoscimento del beneficio (nella percentuale minima) anche ad altre categorie, ora escluse dall'Allegato 1, ma che risultino, tuttora, parimenti danneggiate dal protrarsi dello stato di emergenza, come dimostrato dal rispetto del requisito del calo del fatturato di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020;
    in primis, occorre, quindi, inserire tra le attività di cui all'Allegato 1, l'attività di intermediazione immobiliare (codice ATECO 68.31) in quanto direttamente pregiudicata dalle misure conseguenti allo stato di emergenza le quali, oltre ad aver rallentato drasticamente gli investimenti immobiliari, hanno bloccato anche il mercato delle «locazioni brevi», ad oggi, preziosa risorsa di mercato non più solo per coloro che operano in comuni «a vocazione turistica»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare l'Allegato 1 contenente l'elenco dei codici ATECO beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, inserendovi il codice ATECO 68.31 identificativo dell'attività di mediazione immobiliare.
9/2828/122Polidori.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti in tutela della salute, sostegno ai lavoratori e imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    all'interno dell'Allegato 1 sono contemplate categorie non direttamente colpite dalle misure restrittive di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020, ma ritenute, evidentemente, danneggiate dalle pesanti conseguenze economiche derivanti dallo stato di emergenza nazionale ed internazionale;
    allo stesso modo altre categorie, non dirette destinatarie dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri summenzionati, hanno subito ingenti perdite economiche in conseguenza diretta ed indiretta delle misure restrittive, con particolare riferimento all'interruzione del flusso turistico locale ed estero;
    si ritiene, quindi, giustificato il riconoscimento del beneficio (nella percentuale minima) anche ad altre categorie, ora escluse dall'Allegato 1, ma che risultino, tuttora, parimenti danneggiate dal protrarsi dello stato di emergenza, come dimostrato dal rispetto del requisito del calo del fatturato di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020;
    in primis, occorre, quindi, inserire tra le attività di cui all'Allegato 1, l'attività di intermediazione immobiliare (codice ATECO 68.31) in quanto direttamente pregiudicata dalle misure conseguenti allo stato di emergenza le quali, oltre ad aver rallentato drasticamente gli investimenti immobiliari, hanno bloccato anche il mercato delle «locazioni brevi», ad oggi, preziosa risorsa di mercato non più solo per coloro che operano in comuni «a vocazione turistica»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire attraverso ulteriori iniziative normative, anche in ottica perequativa, interventi di sostegno a favore dei soggetti che esercitano attività di mediazione immobiliare.
9/2828/122. (Testo modificato nel corso della seduta) Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce ulteriori forme di ristoro per sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
    le improvvise restrizioni nazionali e regionali conseguenti all'epidemia da COVID-19 hanno costretto gli organizzatori e i promotori di eventi sportivi di carattere nazionale ed internazionale, in particolare il Gran Premio di Formula Uno Emirates dell'Emilia Romagna, a svolgere gli eventi programmati senza la presenza di pubblico pagante;
    la società organizzatrice oltre ad avere sostenuto ulteriori costi relativi all'adeguamento delle strutture ai protocolli di prevenzione aveva già provveduto all'emissione e alla vendita di ticket per l'accesso alla manifestazione sportiva;
    a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante misure urgenti per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, l'evento si è dovuto realizzare a porte chiuse e che tali circostanze hanno comportato un notevole mancato incasso per la società organizzatrice,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un ulteriore sostegno economico per le società promotrici ed organizzatrici di manifestazioni sportive nazionali e internazionali e a far fronte alle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento richiamato in premessa, al fine di sopperire almeno parzialmente ai mancati incassi.
9/2828/123Morrone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce ulteriori forme di ristoro per sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
    le improvvise restrizioni nazionali e regionali conseguenti all'epidemia da COVID-19 hanno costretto gli organizzatori e i promotori di eventi sportivi di carattere nazionale ed internazionale, in particolare il Gran Premio di Formula Uno Emirates dell'Emilia Romagna, a svolgere gli eventi programmati senza la presenza di pubblico pagante;
    la società organizzatrice oltre ad avere sostenuto ulteriori costi relativi all'adeguamento delle strutture ai protocolli di prevenzione aveva già provveduto all'emissione e alla vendita di ticket per l'accesso alla manifestazione sportiva;
    a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante misure urgenti per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, l'evento si è dovuto realizzare a porte chiuse e che tali circostanze hanno comportato un notevole mancato incasso per la società organizzatrice,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un ulteriore sostegno economico per le società promotrici ed organizzatrici di manifestazioni sportive nazionali e internazionali e a far fronte anche parzialmente e comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica alle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento richiamato in premessa, al fine di sopperire almeno parzialmente ai mancati incassi.
9/2828/123. (Testo modificato nel corso della seduta) Morrone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da COVID-19 (in particolare, con riferimento alla cosiddetta seconda ondata), e in relazione ai provvedimenti restrittivi sia delle attività produttive, sia degli spostamenti delle persone sul territorio nazionale;
    nelle poche disposizioni in materia di interesse della giustizia ci sono anche quelle che riguardano lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali con modalità telematiche da remoto (articolo 31) e la possibilità di svolgere con modalità da remoto le prove orali del concorso per esame a 300 posti per notaio bandito nel 2018, e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito nel 2019 (articolo 31-bis);
    occorre sottolineare che si sta perpetrando una grave ingiustizia per i numerosi aspiranti avvocati che hanno maturato/matureranno i requisiti per partecipare all'esame di stato a partire dall'11 novembre 2020;
    lo scorso 5 novembre, è stato reso noto che le prove scritte, originariamente fissate per il 15, 16 e 17 dicembre, sono state rinviate a causa dell'emergenza sanitaria e il decreto pubblicato il 10 novembre ha stabilito che il rinvio dell'esame scritto avrebbe comportato anche una proroga dei termini per la presentazione della domanda (la cui scadenza originaria era l'11 novembre), senza precisare se la proroga riguardasse anche la maturazione dei requisiti (la cui scadenza era il 10 novembre);
    una nota del Ministero della giustizia, datata 10 novembre e diffusa il 12, ha precisato che la proroga riguarda solo la domanda: il termine per la maturazione dei requisiti è rimasto quello originario; tale decisione ha creato una situazione di palese ingiustizia nei confronti di molti aspiranti avvocati che, pur avendo maturato i requisiti, non potranno partecipare all'esame di stato, ora fissato per la primavera 2021, perdendo di fatto un anno;
    si tratta di una decisione priva di motivazioni: qual è stato il senso di una proroga unicamente per la domanda. Tutti gli interessati, come di consueto, si erano già affrettati a depositarla e non esisteva il problema dell'impossibilità a presentarla da parte dei residenti nelle zone rosse, dal momento che la presentazione era già in origine prevista telematicamente. Quindi, da questo punto di vista, la riapertura dei termini è pressoché inutile. L'utilità avrebbe potuto esistere per tutti coloro che si trovano nel «limbo» tra il 10 novembre e l'11 febbraio, quanto alla maturazione dei requisiti: si tratta di 25/30enni che da quasi 18 mesi stanno svolgendo un tirocinio non retribuito (o solo parzialmente retribuito) che, se qualche mese fa, consci della «perdita» dell'esame 2020 potevano confidare nei concorsi pubblici, ora si trovano confinati in casa a studiare senza una meta sine die;
    infatti, com’è noto, gli ultimi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri hanno disposto la sospensione di tutti i concorsi pubblici, con poche eccezioni. I pochi che sono stati indetti presuppongono, a monte, il titolo di avvocato, anni di professione forense o alcuni anni di esperienza lavorativa nel settore della P.A., escludendo di fatto giovani freschi di laurea e tirocini;
    in termini pratici, significa che moltissimi giovani, che fino a ieri confidavano di accedere al mondo del lavoro a breve, hanno davanti un ulteriore anno di disoccupazione. Va ricordato che il titolo di avvocato è esso stesso requisito per la partecipazione ad alcuni concorsi, primo fra tutti quello in magistratura, nonché per l'accesso ad alcune posizioni lavorative diverse dalla libera professione. Trattandosi di un esame di abilitazione e non di un concorso, non essendo quindi in gioco una determinata quantità di posti disponibili, l'aumento dei candidati, non avrebbe comportato una perdita di chance per coloro che hanno già maturato i requisiti a far data dal 10 novembre;
    l'idea di «perdere» l'esame del 2020, comunque rinviato in primavera, per soli tre mesi, con il rischio dunque, in caso di sovrapposizione, di non fare l'esame nemmeno nel dicembre 2021, appare francamente inaccettabile,

impegna il Governo

a valutare un provvedimento ad hoc al fine di riaprire o modificare i termini di maturazione dei requisiti di coloro che devono sostenere l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per coloro che hanno già maturato i requisiti a far data dal 10 novembre.
9/2828/124Bisa, Morrone, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame muove dall'esigenza di sostenere i settori economici più colpiti dall'aggravamento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di incentivare il loro rilancio e la loro ripresa a seguito della situazione emergenziale causata dalla diffusione del virus su tutto il territorio nazionale; in particolare l'articolo 21 del presente decreto-legge riporta quelle che sono le misure poste in essere in materia di istruzione, riferendosi nello specifico alla didattica digitale integrata, al recupero dei gap formativi determinati dall'esigenza della didattica a distanza a causa della contingente pandemia da COVID-19, alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si tratta principalmente di misure di natura amministrativa e gestionale, che all'uopo predispongono l'istituzione di nuovi fondi o l'implementazione di quelli già esistenti, ma che trascendono il piano più puramente educativo e pedagogico;
    il tema della scuola e dell'istruzione – che costituisce l'oggetto dell'articolo 21 del presente decreto-legge – e dunque di rimando anche la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è al centro del dibattito pubblico non solo in relazione alla necessità di riapertura in sicurezza delle scuole, ma anche in relazione agli effetti che la chiusura delle stesse ha prodotto su bambini e ragazzi, avendo riguardo non da ultimo ai dati in tal senso drammatici ed indicativi fruibili grazie al report di Save The Children datato al 23 Ottobre dell'anno corrente, che mette in luce l'estrema povertà educativa derivante dalla necessitata chiusura delle scuole e la crescente difficoltà di bambini ed adolescenti di adattamento ad una realtà sempre più digitalizzata;
    gli effetti su bambini e ragazzi delle misure di isolamento per contenere l'espansione del coronavirus hanno aumentato il rischio di esposizione a nuove minacce per la loro sicurezza, soprattutto a causa di un utilizzo molto più intenso delle piattaforme digitali e dei social networks, così come evidenziato dall'indagine condotta da UNICEF e confluita nel report del 15 aprile 2020;
    si ritiene opportuno, dunque, integrare l'acquisto dei dispositivi digitali, con la previsione di percorsi non solo di formazione, ma anche di alfabetizzazione all'uso delle nuove tecnologie didattiche,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di destinare una parte degli 85 milioni di euro stanziati a titolo di incremento delle risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, anche per progetti di educazione di bambini e ragazzi ad un contestuale uso critico dei media;
   a valutare inoltre l'opportunità di realizzare tali interventi e codeste misure anche con l'ausilio di quelle realtà del Terzo Settore, che risultano essere eccellenti in tale ambito di disamina.
9/2828/125Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 1, destina un contributo a fondo perduto agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive;
    in sede di conversione in legge, sono stati inseriti l'articolo 1-bis, che introduce un contributo a fondo perduto, a determinate condizioni, anche per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nonché l'articolo 1-ter, che estende l'applicazione dell'articolo 1 anche ad ulteriori attività economiche;
    i codici ATECO delle farmacie e parafarmacie non sono, tuttavia, ricompresi in nessuno degli allegati al decreto in oggetto (allegato 1, 2 e 4), in quanto esercizi che sono rimasti sempre aperti sia durante il primo lockdown generale sia a seguito delle successive misure restrittive differenziate per regione;
    l'attuale situazione di crisi conseguente al COVID-19 ha ridotto drasticamente o, peggio ancora, in alcuni casi azzerato le presenze turistiche, causando un crollo delle presenze nelle farmacie e parafarmacie ubicate in aree interessate abitualmente da notevoli flussi turistici, come i centri storici, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e i centri commerciali;
    tra l'altro, le farmacie e le parafarmacie ubicate in tali aree sono quelle che normalmente sopportano costi di gestione più elevati; si pensi, ad esempio, ai costi degli affitti o del personale che in queste zone deve essere plurilingue;
    questa situazione rischia di compromettere la sopravvivenza di tali farmacie e parafarmacie, non tenendo conto dell'insostituibile servizio che prestano quotidianamente nel nostro Paese, quanto mai evidente nella lotta contro il coronavirus,

impegna il Governo

nei limiti della finanza pubblica, a valutare l'opportunità di inserire, nei prossimi provvedimenti utili, i codici ATECO delle farmacie e parafarmacie tra quelli delle attività economiche che hanno diritto ad ottenere un contributo a fondo perduto al ricorrere delle condizioni già previste dal provvedimento in esame.
9/2828/126Mandelli, Saccani Jotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 1, destina un contributo a fondo perduto agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive;
    in sede di conversione in legge, sono stati inseriti l'articolo 1-bis, che introduce un contributo a fondo perduto, a determinate condizioni, anche per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nonché l'articolo 1-ter, che estende l'applicazione dell'articolo 1 anche ad ulteriori attività economiche;
    i codici ATECO delle farmacie e parafarmacie non sono, tuttavia, ricompresi in nessuno degli allegati al decreto in oggetto (allegato 1, 2 e 4), in quanto esercizi che sono rimasti sempre aperti sia durante il primo lockdown generale sia a seguito delle successive misure restrittive differenziate per regione;
    l'attuale situazione di crisi conseguente al COVID-19 ha ridotto drasticamente o, peggio ancora, in alcuni casi azzerato le presenze turistiche, causando un crollo delle presenze nelle farmacie e parafarmacie ubicate in aree interessate abitualmente da notevoli flussi turistici, come i centri storici, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e i centri commerciali;
    tra l'altro, le farmacie e le parafarmacie ubicate in tali aree sono quelle che normalmente sopportano costi di gestione più elevati; si pensi, ad esempio, ai costi degli affitti o del personale che in queste zone deve essere plurilingue;
    questa situazione rischia di compromettere la sopravvivenza di tali farmacie e parafarmacie, non tenendo conto dell'insostituibile servizio che prestano quotidianamente nel nostro Paese, quanto mai evidente nella lotta contro il coronavirus,

impegna il Governo

nei limiti della finanza pubblica, a valutare l'opportunità di inserire, nei prossimi provvedimenti utili, misure di sostegno economico anche di natura perequativa a sostegno delle farmacie e parafarmacie.
9/2828/126. (Testo modificato nel corso della seduta) Mandelli, Saccani Jotti.


   La Camera,
   premesso che:
    i più recenti provvedimenti governativi emanati per il contrasto alla diffusione del COVID-19 hanno disposto e confermato la sospensione dell'attività per palestre, piscine, e tutta l'attività sportiva dilettantistica di base, nonché delle competizioni e degli eventi sportivi degli sport individuali e di squadra svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
    il provvedimento in esame ha stanziato risorse in favore degli operatori e delle società sportivi che appaiono del tutto insufficienti, posto che per gli operatori sportivi, che ammontano a oltre un milione di persone, destina 124 milioni che bastano a coprire appena 155.000 mila indennità da 800 euro previste, mentre le risorse destinate in favore delle società sportive dilettantistiche, seppure aumentati nel corso dell'esame parlamentare, si risolveranno in poco più di duemila euro per ciascuna società o associazione;
    complessivamente, nel 2020, il settore dello sport ha subito un calo del 70 per cento e un danno economico di 8,5 miliardi, e si prevede che anche il 2021 sarà in perdita, seppure più contenuta rispetto all'anno in corso ma comunque pari ad almeno il 50 per cento;
    le palestre in particolar modo si sono trovate a dover sospendere le proprie attività proprio nei mesi di maggiore afflusso e, di conseguenza, stanno affrontando perdite che corrispondono al fatturato di un intero anno,

impegna il Governo

a prevedere adeguate misure di ristoro in favore degli operatori sportivi e delle società sportive, volte in primo luogo a risarcire queste ultime delle spese sostenute per l'affitto dei locali – o il pagamento delle rate di mutuo – e per il pagamento delle utenze, parametrando il contributo spettante in base ai metri quadri dei locali che ospitano le società o associazioni.
9/2828/127Foti, Lollobrigida.