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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Venerdì 22 gennaio 2021

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

   il progetto scientifico LightUp, finanziato dallo European Research Council (Erc), uno dei pochi a essere condotto in Italia (presso le università di Torino e Parma), passato al vaglio di tutte le autorità scientifiche nazionali e internazionali, è da anni avversato, anche per via giurisdizionale, dalle associazioni animaliste, tanto da esser stato interessato da quattro pronunciamenti del giudice amministrativo;

   la pubblica campagna di denigrazione del progetto ha contribuito ad esporre i ricercatori coinvolti a molteplici minacce, inclusa una lettera con proiettile, e aggressioni presso luoghi di lavoro e abitazioni private;

   in prossimità dell'epilogo del processo – l'ultima udienza del Consiglio di Stato (Cds) è calendarizzata il 28 gennaio 2021 – la stampa nazionale (8 gennaio Il Fatto Quotidiano – Sperimentazione sui macachi, Franco Frattini e i tweet contro il progetto che ha «congelato» da presidente di sezione del Consiglio di Stato, 12 gennaio Il Foglio – Come spegnere la scienza, Frattini e il «caso LightUp», 14 gennaio Open.online – I dubbi sull'imparzialità del giudice Franco Frattini e il futuro della ricerca scientifica sui macachi), ha documentato ampiamente come in questo procedimento giudiziario mancherebbero le caratteristiche di terzietà e imparzialità richieste dalla Costituzione, per un palese pregiudizio dell'onorevole Franco Frattini, presidente della III sezione del Consiglio di Stato chiamata a deliberare sui fatti di causa;

   dagli articoli richiamati e dalla documentazione reperibile in rete, infatti, emerge che il presidente Frattini ha espresso ripetutamente, attraverso le dichiarazioni rese nel proprio profilo Twitter, una posizione ideologicamente contraria non solo nei confronti della sperimentazione animale, ma specificatamente sul progetto e sulle attività di ricerca oggetto del contenzioso su cui è chiamato a giudicare;

   nello specifico, il presidente Frattini definiva ripetutamente le procedure autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 26 del 2014, «torture», pronunciandosi in maniera inequivocabile anche nei confronti dei ricercatori coinvolti: «altro che “ricercatori”, evito ogni definizione» (tweet del 16 giugno 2019);

   il tono espresso dal messaggio scritto, mediante l'uso dei caratteri, del virgolettato, dei segni tipografici non lascia spazio a dubbi interpretativi, denotando, a giudizio dell'interpellante, un chiaro pregiudizio negativo del presidente Frattini in merito: 1) all'attività di ricerca scientifica in questione; volta alla tutela della salute umana, come tale riconosciuta dagli articoli 9, 32 e 33 della Costituzione; 2) all'attività autorizzativa del Ministero della salute sulla base delle valutazioni tecnico-scientifiche del Consiglio superiore di sanità; 3) alla normativa dell'Unione europea e alla normativa italiana che è chiamato ad applicare;

   la delicata funzione che ricade sul presidente di sezione del Consiglio di Stato imporrebbe sia il dovere alla discrezione e alla riservatezza, sia la necessità di preservare la fiducia dei cittadini nel potere giudiziario. Al contrario, le affermazioni riportate costituiscono oggettivamente una impropria manifestazione del proprio convincimento su una causa su cui avrebbe dovuto astenersi, anticipando valutazioni sul merito della res iudicanda e sulla erroneità degli atti autorizzativi. Infatti, il presidente Frattini, nel tweet del 16 giugno 2019 dichiarava che «NULLA giustifica queste torture» e nel tweet del 21 giugno 2019, invocava un intervento diretto della «Ministra della salute di far cessare le torture sui macachi», auspicando dunque una revoca della autorizzazione concessa dal Ministero;

   è un fatto che tali valutazioni hanno ad oggi rispecchiato e anticipato le decisioni, seppur incidentali, espresse dalla terza sezione del Consiglio di Stato, con ben due ordinanze sospensive che hanno ribaltato i giudizi dei giudici di prime cure, e su cui il presidente Frattini ha anche ritenuto di assumere il ruolo di giudice estensore;

   la chiara posizione espressa dal presidente Frattini a meno di 5 mesi dalla decisione sulla sospensiva, che va ad aggiungersi al risalente rapporto con l'associazione che ha proposto il ricorso (per la quale, secondo quanto emerge da varie fonti di stampa, sarebbe stato anche Testimonial) lo colloca, ad avviso dell'interpellante, in una posizione non terza nel procedimento giurisdizionale e comporta, conformemente alla giurisprudenza, l'onere in capo al giudice di astenersi ai sensi del primo motivo previsto dall'articolo 51 del codice di procedura civile;

   la mancata astensione del presidente Frattini, inoltre, appare in contrasto con i precisi obblighi di cui all'articolo 17 del codice del processo amministrativo, e dunque anche meritevole di approfondimenti sotto il profilo disciplinare;

   la paralisi (attraverso la reiterata sospensione) del progetto Light-Up finanziato da fondi europei per l'eccellenza scientifica Erc, determinata – nelle condizioni di ostilità preconcetta descritta – dai provvedimenti del presidente della III sezione del Consiglio di Stato, ha già prodotto un danno inestimabile – oltre che agli studiosi interessati – all'attrattività del sistema Paese della ricerca che stenta ogni anno di più ad ospitare progetti Erc. Ciò indipendentemente dall'esito della causa, presumibilmente favorevole ai ricercatori – grazie all'esito dell'attività dei periti da ultimo interessati dal Consiglio di Stato, che la stampa lascia intendere avere confermato la regolarità del progetto di ricerca, e all'eco della stampa sulle condotte qui richiamate del presidente Frattini –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti e, alla luce di questi, il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda tempestivamente valutare la sussistenza dei presupposti per promuovere l'azione disciplinare di cui all'articolo 33 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
(2-01086) «Magi».

Interrogazione a risposta orale:


   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   notizie di stampa riportano che vi sarebbe anche un uomo della struttura commissariale per l'emergenza COVID-19 tra gli arrestati dell'operazione «Basso profilo», scattata il 21 gennaio 2021 su impulso della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri;

   Natale Errigo risulta essere consulente di Invitalia ed è stato nominato nella struttura del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 Domenico Arcuri, che risulta essere estraneo ai fatti;

   nel comunicato stampa della procura si legge che Natale Errigo fa parte del team a cui è affidata la gestione della distribuzione dei prodotti come mascherine, dispositivi per la sicurezza individuale e vaccini anti-COVID, nonché il contatto con i fornitori e con le strutture destinatarie;

   Errigo, che è stato portato in carcere, è accusato di scambio elettorale politico-mafioso in relazione o alla campagna elettorale per le politiche del 2018 di Franco Talarico, all'epoca segretario regionale dell'Udc;

   secondo le ipotesi investigative, Errigo sarebbe imparentato con esponenti della cosca De Stefano-Tegano del quartiere Archi di Reggio Calabria, e sarebbe consulente aziendale e referente di imprese che intendeva favorire;

   secondo l'accusa, insieme ad altri soggetti legati alle cosche, avrebbe stipulato un «patto di scambio» con Talarico. In cambio Errigo avrebbe chiesto entrature nel settore degli appalti;

   le procedure di acquisto di forniture della gestione commissariale sono state al centro di diverse inchieste giornalistiche, come quella del giornale «La Verità», che hanno portato la procura di Roma ad aprire un'inchiesta per approfondire aspetti e contorni di una grossa partita di mascherine importate dalla Cina dal valore di oltre 1,2 miliardi di euro, per le quali sono state pagate commissioni per un valore di 72 milioni di euro;

   data la delicatezza della situazione, occorre intervenire tempestivamente al fine di verificare la correttezza dell'operato amministrativo, anche al fine di segnalare alle autorità competenti ogni profilo utile alle attività d'indagine e per sgomberare il campo da ogni possibile ipotesi di contaminazione della gestione con quanto emerge dalle inchieste sopra indicate –:

   se il Governo intenda adottare, per quanto di competenza, iniziative di ispezione o verifica delle procedure amministrative di acquisto e distribuzione di forniture poste in essere dalla struttura per la gestione commissariale per l'emergenza COVID-19.
(3-02038)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   MORELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   da quanto si apprende da organi di stampa, l'anagrafe del comune di Milano avrebbe subito nello scorso mese di dicembre 2020 un attacco informatico;

   secondo quanto dichiarato dall'amministrazione, nel dicembre 2020 il comune di Milano «ha sporto denuncia contro ignoti presso Questura e Polizia Postale per un tentativo di intrusione ai sistemi informatici, che però è stato immediatamente individuato e sventato senza conseguenze — si legge nella nota del comune — grazie all'organizzazione di una task force messa in campo dalla direzione Sistemi informativi e Agenda Digitale»;

   sempre secondo quanto riportato dagli organi di stampa, l'attacco sarebbe stato ben più profondo e il conto esatto dei danni non ancora quantificabile. Con l'aggiunta di un particolare inquietante: a venire presi di mira sarebbero stati soprattutto i dati contenuti nei cervelli elettronici del settore Anagrafe, diretto dall'assessore Roberta Cocco. E all'interno di quei milioni di dati sarebbero stati cercati soprattutto quelli relativi alle decine di migliaia di milanesi over 70 che vivono soli;

   i danni non solo economici, ma anche psicologici inferti alle vittime di queste bande sono incalcolabili, al punto che la procura ha dovuto attivare un pool specializzato nella lotta a questo crimine odioso. Ma il fenomeno è ben lungi dall'essere debellato, e ha anzi vissuto una impennata durante la fase della pandemia e del lockdown;

   per rendersi conto dell'emergenza, sarebbe sufficiente dare un'occhiata al recentissimo rapporto Clusit. Nei primi sei mesi dell'anno si è registrato un notevole aumento degli attacchi informatici alle infrastrutture critiche (+85 per cento) e al settore della ricerca (+63 per cento). Al contrario, l'avvio di imprese nel settore della cybersecurity sembra incontrare maggiori criticità nel nostro Paese rispetto al resto del mondo. I dati dell'Osservatorio Cyber Security & Data Protection del Politecnico di Milano evidenziano, infatti, che su un totale di 254 start up nell'ambito della cybersecurity avviate nel mondo a partire dal 2015, solo il 2 per cento è italiano; in termini di finanziamento, la media italiana è stata di un milione di dollari, a fronte dei 15 milioni di dollari ricevuti in media nel resto del mondo;

   si è in ritardo e con investimenti del tutto insufficienti sia sul versante pubblico che su quello privato –:

   quali iniziative intenda assumere il Governo per promuovere miglioramenti della sicurezza informatica (o cyber security) anche a livello locale affinché la vulnerabilità delle reti informatiche da esse gestite sia quanto più possibile ridotta, nonché per aumentare la cultura della sicurezza informatica attraverso campagne educative che coinvolgano studenti e docenti per renderli più informati e consapevoli all'uso delle reti digitali a cui hanno accesso, affinché non diventino veicoli inconsapevoli di diffusione degli attacchi informatici.
(5-05305)

Interrogazioni a risposta scritta:


   CIABURRO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   come noto, le misure di contenimento del Covid-19 disposte dal Governo con numerosi Dpcm, hanno investito in modo quasi completamente uniforme grandi centri abitati e piccole aree periferiche, trascurando le peculiarità territoriali tipiche delle aree interne, rurali e montane; non tutti i lavoratori nelle aree montane operano al chiuso, in ambienti riscaldati, si pensi agli operai dei cantieri mobili ed altri lavori gravosi ed usuranti ai quali è spesso preclusa – a seguito delle misure imposte dal Governo – la possibilità di pranzare o cenare fuori casa, ricorrendo spesso a spuntini che in alcun modo possono sostituire un pasto caldo, tema già sottolineato da esponenti del consiglio regionale del Piemonte, e rappresentato a tutte le prefetture della regione;

   è opportuno ricordare che nelle zone montane si registrano temperature molto più rigide rispetto alle altre aree territoriali, anche di molto inferiori agli zero gradi centigradi; è evidente che in queste condizioni la consumazione di un pasto all'aperto può comportare gravi ripercussioni sulla salute stessa dei lavoratori;

   la stessa Costituzione italiana e lo statuto di varie regioni italiane, tra cui il Piemonte, riconoscono la specificità e la tipicità dei luoghi montani, i quali non possono essere trattati alla stregua delle aree urbane, anche al netto del fatto che i comuni montani hanno una popolazione tipicamente inferiore ai 5.000 abitanti;

   i pranzi e le cene di lavoro, in modo particolare quando organizzate nell'ambito di lavori particolarmente usuranti e gravosi, non possono essere in alcun modo comparate alle occasioni di assembramento sociale che sottende la normativa di contenimento disposta dal Governo;

   nelle aree montane non figurano focolai attivi di Covid-19 ed il numero di positivi, nonché il rapporto positivi/tamponi è estremamente più basso rispetto a quello registrato nelle aree urbane –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative normative intenda adottare per consentire, in deroga alla normativa vigente ed alla sola opzione dell'asporto, agli operai dei cantieri mobili ed a tutti gli altri lavoratori esercitanti attività gravose ed usuranti all'aperto la possibilità di consumare il proprio pasto, pranzo o cena che sia, all'interno di locali al chiuso e riscaldati.
(4-08090)


   CIABURRO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   le varie misure di contenimento del Covid-19, predisposte dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per tutto l'anno 2020 e per il primo trimestre dell'anno 2021, hanno imposto, tra le altre, le chiusure dei circoli delle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani (Acli), realtà del cosiddetto Terzo settore che – nonostante le chiusure – hanno comunque operato a tutela della comunità con raccolte fondi, assistenza psicologico-pedagogica per le famiglie in difficoltà ed altre iniziative di solidarietà;

   nonostante l'adeguamento dei circoli alle prescrizioni igienico-sanitarie disposte dalle normative statali, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 ha in ogni caso disposto un'ulteriore chiusura per realtà come le Acli che rappresentano un vero e proprio servizio di prossimità, ancor più necessario alla luce dell'emergenza economico-sociale vissuta dai cittadini italiani a causa della pandemia da Covid-19;

   i circoli Acli della provincia di Cuneo hanno lanciato una protesta nazionale contro le regole e la malagestio del Governo, programmando, nel mese di febbraio 2021, una giornata di apertura contro le regole del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore, ma nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, anche col fine di organizzare iniziative benefiche per i cittadini meno abbienti;

   l'iniziativa serve anche ad evidenziare le particolari criticità vissute da quei circoli che, come 79 su 260 in tutta la provincia di Cuneo, non hanno ricevuto alcuna forma di ristoro da parte del Governo, indennizzi che – in ogni caso – in alcun settore di intervento paiono aver potuto compensare le perdite dovute alla crisi economica da Covid-19, che tra l'altro ha ormai portato al quasi completo esaurimento dei circoli che sopravvivono con autofinanziamento;

   le conseguenze sociali della chiusura dei circoli Acli ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 sono potenzialmente incalcolabili, anche alla luce della crisi in atto, dall'aumento della povertà e della disuguaglianza nei confronti delle persone più fragili, alla mancata salvaguardia dei diritti dei deboli, al pericolo per la tenuta della coesione sociale delle comunità territoriali –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative normative intenda adottare per:

    a) rivedere e valutare il regime di contenimento sinora disposto prevedendo – anche mediante apposite normative igienico-sanitarie – la riapertura delle realtà associative di cui in premessa;

    b) fornire, nel quadro delle misure di ristoro disposte normativamente, misure di sostegno per i costi fissi a copertura della basilare sopravvivenza delle attività di cui in premessa;

    c) inserire i volontari appartenenti a realtà associative, quali l'Acli ed altre realtà analoghe, tra le categorie vaccinabili nelle prime fasi del piano di vaccinazione nazionale, in modo da permettere una più rapida e sicura ripresa della fornitura dei servizi di prossimità alle comunità sul territorio.
(4-08091)


   CECCHETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   nei mesi scorsi il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato informato, purtroppo in quanto irrisolto, circa il tema della discarica che coinvolge l'area del Parco del Roccolo e in particolare i comuni di Casorezzo, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Nerviano, Inveruno e Parabiago (tutti in provincia di Milano);

   nel momento in cui si scrive la società Solter Srl, incaricata della realizzazione, sta completando i lavori in questione per adeguare il sito;

   il tema è stato fortemente dibattuto, in quanto non sarebbero state rispettate le prescrizioni dell'Aia (autorizzazione integrata ambientale), nonché sarebbe mancato un accordo sulle aree compensative con il Parco interessato;

   tale vicenda merita una corretta ricostruzione storica;

   fin dal luglio 2016, la città metropolitana di Milano, a guida PD, autorità competente per la valutazione di impatto ambientale, aveva espresso giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto;

   città metropolitana aveva rilevato la non sussistenza del rischio di impatti diretti negativi sul sito di interesse pur affermando che «... alterazioni degli equilibri ecologici ... si sarebbero potuti verificare...»;

   la procedura si era conclusa con l'autorizzazione dirigenziale – della città metropolitana di Milano – avente per oggetto il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia), ai sensi dell'articolo 29-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   sempre città metropolitana aveva ritenuto, nonostante le segnalazioni, che per esigenzè di «... economicità...» (e si badi bene, non di tutela della salute pubblica e/o di tutela dell'interesse pubblico) non si potesse procedere ad un nuovo e più approfondito procedimento;

   regione Lombardia, su iniziativa proprio dell'interrogante, fin dal dicembre 2016 aveva affrontato questo tema con una risoluzione avente come oggetto questa tematica, con l'intento di un monitoraggio per il controllo della fauna e della flora con una valutazione di tutti i rischi;

   il tema, poi, era stato nuovamente affrontato da regione Lombardia, con un ulteriore atto nel dicembre 2017, sempre di iniziativa dell'interrogante, grazie al quale la regione Lombardia si era attivata, procedendo con un autonomo contenzioso amministrativo avverso all'autorizzazione dirigenziale avente per oggetto il rilascio dell'Aia, con un «intervento volontario in causa» nella forma di un intervento ad adiuvandum, la cui finalità era quella di sostenere e tutelare pienamente gli aspetti ambientali, la salute pubblica e la qualità della vita;

   nei mesi scorsi è stata presenta un'istanza cautelare avanti al Tar, dai sindaci dell'area interessata, per ottenere la sospensione dei lavori; tuttavia, sempre città metropolitana (a guida del sindaco Sala del PD), unica autorità competente al procedimento, ha depositato memorie difensive per resistere alle istanze legittime di tutela del territorio;

   sono, inoltre, passati diversi mesi dal confronto che rappresentanti del territorio hanno avuto direttamente con il Ministro Costa, e i funzionari ministeriali, tuttavia senza avere avuto nessun ulteriore riscontro e/o intervento in tutela dei cittadini e del territorio;

   l'area interessata ha una valenza naturalistica, con la presenza anche di zone densamente urbanizzate, e il parco è agricolo con coltivazioni, allevamenti e un corridoio ecologico;

   città metropolitana (tramite un suo dirigente in una recente intervista) evidenzia che saranno collocati rifiuti come: fanghi, ceneri, residui di plastica e gomma;

   infine, non risultano compensazioni del verde e la presenza della cava inciderà negativamente sullo sviluppo del reddito agricolo (in particolare sulla coltivazione del riso) –:

   se il Governo non ritenga necessario promuovere ogni iniziativa utile, concreta e immediata, per quanto di competenza, per tutelare pienamente gli aspetti ambientali, la salute pubblica e la qualità della vita al fine di tutelare la salute della cittadinanza, nonché evitare ogni possibile dubbio su eventuali rischi per l'ambiente.
(4-08092)


   BIGNAMI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   da quanto reso noto dagli organi di informazione, nei giorni scorsi sono state riavviate, a seguito del rilancio a 3,5 milioni di euro dell'offerta preliminare proposta a luglio 2020, le trattative fra il gruppo industriale italo-statunitense «CNH Industrial» e la casa automobilistica cinese «FAW Group» per la cessione della divisione Iveco che produce veicoli commerciali, in particolare camion e autobus, e una quota di minoranza della divisione motori Fpt;

   tali trattative che, secondo voci non ufficiali, si sarebbero già concluse con la vendita di Iveco alla Faw, destano serie preoccupazioni sia per la sorte dei lavoratori dell'intero comparto, che in Italia conta 16 poli di produzione, sia per tutto l'indotto generato in altri importanti settori produttivi ed economici;

   negli ultimi anni è in costante crescita il numero di aziende italiane acquistate da società straniere in quanto divenute, soprattutto se quotate in borsa, particolarmente «appetibili» in seguito alla crisi economica che ha fatto precipitare la loro capitalizzazione;

   molte di queste acquisizioni, seppur nell'immediato possano aver prodotto un beneficio, sopperendo all'esigenza di liquidità, sono state apportatrici nel medio e lungo periodo di grandi criticità soprattutto in termini di garanzia della continuità produttiva e del mantenimento dei livelli occupazionali, con grande depauperamento del tessuto industriale ed imprenditoriale italiano;

   data la grande rilevanza strategica che ricopre in Italia il settore industriale legato alla produzione di veicoli, ed in generale alle motorizzazioni e alla mobilità, si ritiene indispensabile un intervento del Governo atto a tutelare e salvaguardare ciò che può indubbiamente considerarsi un interesse pubblico nazionale –:

   se le trattative e l'eventuale cessione della divisione Iveco dalla «CNH Industrial» alla «FAW Group» siano state oggetto di attenzione da parte del Governo, quali siano le valutazioni in merito e se vi sia stato un confronto con tutte le parti interessate;

   se, alla luce delle ripercussioni negative che tale cessione potrebbe comportare sull'economia italiana – già fortemente provata dagli effetti devastanti della pandemia da Covid-19 – ed i conseguenti gravi rischi occupazionali, il Governo abbia valutato o intenda valutare l'utilizzo dello strumento del golden power.
(4-08099)


   VALLASCAS. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   nel mese di novembre 2020 secondo numerosi organi di stampa, il tribunale ordinario di Firenze avrebbe respinto, «per essere prescritti i diritti azionati», la domanda di risarcimento danni per fatto illecito, promossa dai familiari delle 140 vittime del disastro del Moby Prince, avvenuto la notte del 10 aprile 1991;

   il tribunale non avrebbe accolto, quale inizio dei termini di prescrizione, il mese di gennaio del 2018, data di pubblicazione della relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso del Moby Prince (istituita il 22 luglio 2015) perché «La Relazione invocata dagli attori ha natura e valenza di atto politico, in quanto è frutto di un incarico politico, da parte del Parlamento alla Commissione di inchiesta, con il quale si conferiscono poteri istruttori, del tutto svincolati da una vicenda giurisdizionale»;

   da quanto esposto, però, ne conseguirebbe che, nel negare alla citata relazione «alcuna efficacia giuridica, che è invece propria degli atti di indagine eseguiti in ambito giudiziario», e nel riconoscere la natura squisitamente «politica» della Commissione, il Tribunale di Firenze avrebbe ricondotto le risultanze della Commissione all'ambito politico;

   considerate poi le classificazioni e distinzioni dottrinali tra commissioni parlamentari d'inchiesta «legislative» e «politiche», a parere dell'interrogante vi sarebbero ricadute direttamente su rapporto tra Parlamento e Governo il quale sarebbe chiamato a contribuire alla ricerca delle verità sulle cause e sulle responsabilità, nel caso di specie, della più grave tragedia, in termini di perdita di vite umane, che abbia colpito la Marina mercantile italiana dal secondo dopoguerra;

   è il caso di osservare che la Commissione avrebbe operato procedendo «alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria», come sancito dalla Costituzione e ribadito nella deliberazione istitutiva, e sarebbe pervenuta a «una ricostruzione decisamente più completa di quanto avvenuto la notte tra il 10 e l'11 aprile 1991 davanti al porto di Livorno, con alcune novità chiare e precise»;

   in particolare, la relazione metterebbe in evidenza le seguenti circostanze: 1) esclude la presenza della nebbia, che di conseguenza non può essere considerata la causa della tragedia; 2) rileva che il comando della petroliera, all'ancora in una zona interdetta alla sosta e alla pesca, «non pose in essere condotte pienamente doverose»; 3) evidenzia che «dalla Capitaneria di porto di Livorno non partirono ordini precisi per chiarire l'entità e la dinamica dell'evento e per ricercare la seconda imbarcazione, quasi non si sapesse cosa fare» e anzi risulta evidente un atto omissivo riguardo ai soccorsi al traghetto; 4) la sopravvivenza a bordo del traghetto andò oltre i 20-30 minuti, ma per molti fu di alcune ore e per alcuni fino all'alba dell'11 aprile; 5) individua «punti non congruenti sulle attività della petroliera e sul tragitto compiuto prima di arrivare a Livorno»; 6) «Parte importante dell'inchiesta è stata dedicata alla vicenda assicurativa e agli accordi transattivi e ci si è chiesti se la rapidità con cui si è giunti ad accordi fra compagnie e armatori non abbia contribuito, ad abbassare il livello dell'attenzione sulla più grave tragedia della marineria italiana nel dopoguerra» –:

   quali iniziative il Governo intenda assumere, per quanto di competenza, per dare seguito agli elementi contenuti nella relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del Moby Prince;

   se non si ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, verificare il comportamento avuto dalle articolazioni periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa alla luce della ricostruzione fatta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta.
(4-08102)


   MANTOVANI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GALANTINO, PRISCO, SILVESTRONI e ROTELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari europei, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il rallentamento delle consegne del vaccino deciso unilateralmente da Pfizer-BionTech rischia di pregiudicare l'andamento della campagna vaccinale;

   il taglio di 164.970 dosi pari al 29 per cento dell'attuale fornitura, rappresenta un danno per tutte le regioni, costringendo ad esempio il Friuli Venezia Giulia a dimezzare le dosi mentre la Lombardia e l'Emilia Romagna subiranno una riduzione consistente pari a 25 mila dosi;

   l'azienda Ulss 2 di Treviso – come dichiarato dal direttore generale – dovrà annullare il «V-Day» fissato per il 23 gennaio in cui, grazie anche ad un'intesa con le sigle di categoria della professione medica, avrebbe dovuto avere luogo la somministrazione della prima dose a 6.000 persone;

   il Corriere della Sera rende noto in data 18 gennaio 2021 che, stando ad alcune fonti del Governo: «c'è il sospetto che tagli e ritardi nelle forniture non siano dovuti ai lavori di potenziamento dell'impianto belga di Puurs, come sostiene l'azienda, ma al fatto che l'azienda dirotti parte delle fiale destinate all'Unione europea verso Paesi extraeuropei, disposti a pagare di più»;

   il Commissario Arcuri non ha né confermato, né smentito tali affermazioni, limitandosi ad affermare in merito alla domanda sul coinvolgimento di Stati extrauropei nella vicenda in questione e posta durante la puntata della trasmissione «Domenica In» del 17 gennaio 2021: «Non posso rispondere, le posso fare un sorriso»;

   la riduzione della fornitura andrà inevitabilmente a rallentare l'estensione della prima dose a una platea più ampia di soggetti costringendo il Servizio sanitario nazionale a concentrarsi in misura preminente sui richiami;

   in data 18 gennaio 2021 il Ministro della salute tedesco, Jens Spahn, ha lamentato «il preavviso molto breve» e ha sottolineato come i ritardi riguardino tutti i clienti tranne gli Stati Uniti;

   le agenzie del 18 gennaio 2021 hanno evidenziato come il portavoce per la salute dell'Unione europea Stefan de Keersmaecker, interrogato durante il briefing con la stampa per sapere se i contratti quadro prevedano la possibilità per gli Stati membri di imporre penali ai produttori che ritardino le consegne, abbia mantenuto la linea – che la Commissione ha deciso fin dall'inizio – del segreto nei confronti dell'opinione pubblica in merito ai contenuti dei contratti di acquisto anticipato;

   il contenuto dei contratti quadro infatti – come riportato da Adnkronos in data 18 gennaio 2021 – non è pubblico: salvo, quello con Curevac che è stato aperto alla consultazione, in un'apposita «reading room», alla quale gli eurodeputati possono accedere previo appuntamento e senza poter prendere appunti né fotografare;

   come riferito dai media non ci sarebbe una contract disclosure, nemmeno per gli eurodeputati, in merito al calendario pattuito per le consegne per ogni trimestre all'interno dell'accordo siglato con Pfizer-BionTech, ovvero uno degli aspetti più delicati dei contratti soprattutto in questa fase iniziale in cui Pfizer è sostanzialmente l'unico fornitore dell'Unione europea;

   Pfizer-Biontech opera sostanzialmente in monopolio, esponendo l'Unione europea alla discrezionalità di un operatore economico su un tema delicato come quello della produzione e della distribuzione del vaccino –:

   a) se il Governo, anche a fronte del malcontento degli operatori sanitari e delle istituzioni pubbliche, intenda adottare le iniziative di competenza affinché Pfizer-Bionteeh non comprometta la campagna vaccinale italiana a causa di decisioni unilaterali;

   b) se il Governo intenda adottare iniziative nei consessi europei, al fine di raggiungere una totale disclosure agreement utile a dare pubblicità, in tutte le loro parti, agli accordi siglati con le aziende produttrici dei vaccini;

   c) se intenda adottare iniziative nei consessi europei, al fine di far sì che le istituzioni comunitarie rivedano gli importi del contratto firmato con Pfizer-Biontech al fine di compensare i disagi causati dalla decisione intrapresa dall'azienda.
(4-08103)


   CIABURRO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le politiche giovanili e lo sport . — Per sapere – premesso che:

   come noto, le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) sono state, come altre realtà nazionali, colpite dalla crisi pandemica, economica e sociale da COVID-19;

   in tal senso, esse sono lentamente diventate destinatarie di alcune misure di ristoro disposte con i vari decreti-legge emergenziali del Governo, i quali recano – tuttavia – difficoltà operative in termini applicativi, in quanto trattano le Asd alla stregua di imprese o partite Iva;

   il parametro applicativo dei ristori disposti dal Governo è infatti un calo, nel mese di aprile 2020, dei due terzi del fatturato della Asd, inteso come sponsorizzazioni o attività commerciali, costituendo un grave limite per le Asd stesse, in quanto la grande maggioranza di queste vive di quote per i corsi, che non sono parametrati dalla normativa vigente;

   considerata, inoltre, la natura delle Asd, utilizzare il solo mese di aprile come parametro temporale è un'ulteriore forma di discriminazione verso le associazioni stesse, considerando che le entrate da sponsorizzazioni ed affini non sono riscontrabili con precisi intervalli di tempo, e dunque non incardinabili nel semplice mese di aprile –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda indicare a quante società sportive sono state forniti i ristori di cui alla normativa nazionale citata in premessa e quante ne hanno diritto, suddivise sulla base delle varie decretazioni d'urgenza;

   se intenda adottare iniziative normative per rimodulare i criteri per l'erogazione di ristori alle società di cui in premessa includendo anche l'assenza di entrate dovute dalle quote dei corsi offerti, elaborando – se del caso – un eventuale misura di storno nei confronti delle società che hanno titolo a ricevere le predette indennità.
(4-08105)


   CAVANDOLI e CAPITANIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   come noto da tempo, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministro della salute ha nominato fin da subito consigliere per le relazioni dell'Italia con gli organismi sanitari internazionali il professor Walter Ricciardi, assegnandogli un ruolo determinante anche nel fornire indicazioni per il contenimento del contagio in tutto il territorio nazionale come abbiamo avuto modo di vedere in questi mesi;

   peraltro, in tutti questi mesi già trascorsi di pandemia, è emerso con evidenza che il Ministro si attenga pedissequamente alle indicazioni medico-scientifiche fornite dal professor Walter Ricciardi, ma ancora non è possibile conoscere il suo incarico, il suo curriculum e i suoi compensi in quanto, ancora oggi, sul sito del Ministero, non sono consultabili e nemmeno l'attestazione dell'insussistenza di conflitti di interessi, adempimenti previsti dalle norme sull'amministrazione trasparente che lo stesso Ministero si è dato proprio allo «scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»; peraltro, in base all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni, «la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (...), sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi»;

   il professor Walter Ricciardi, i cui trascorsi presso l'Istituto superiore di sanità (Iss) sono risultati alquanto discutibili per le sue prese di posizione politiche, come del resto è avvenuto con riguardo alle sue esternazioni sul Presidente americano Trump e sui leader di opposizione di Governo, tanto che l'Oms, proprio per tali esternazioni scomposte, è dovuta intervenire per chiarire che «non rappresenta l'Oms ma il governo italiano presso il comitato esecutivo dell'Organizzazione»;

   della discutibilità del percorso professionale del professor Ricciardi presso l'Iss, e il comitato esecutivo dell'Oms, gli interroganti avevano già avuto modo di segnalare ampiamente con atto di sindacato ispettivo n. 4-05342 e purtroppo ancora non e pervenuta una risposta allo stesso;

   la chiarezza sul suo incarico, nonché sul suo compenso, sarebbe un importante atto di trasparenza soprattutto per il perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, anche per calmare le polemiche che continuano a circolare sul suo nome, essendo l'unico consulente del Governo che si è permesso di esporsi politicamente a tal punto –:

   se il Governo ritenga, quanto prima, di dare seguito alle ripetute richieste e sollecitazioni degli interroganti, nel pieno rispetto della normale dialettica politica con le opposizioni del Governo, con riguardo al tipo di incarico conferito, al curriculum vitae e al compenso del professor Ricciardi, da rendere noti sul sito del Ministero della salute, al fine di adempiere, seppure con notevole ritardo, al principio della trasparenza nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 33 del 2013 e della delibera dell'Anac n. 1310 del 28 dicembre 2016, contenente le prime linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, che il Ministero dice di seguire e che ha l'obbligo «morale» di perseguire nel perdurare della pandemia.
(4-08107)

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   MURONI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   è allarme nel Salento, dopo che è pervenuta all'autorità marittima pugliese una richiesta di autorizzazione per il rifornimento di carburante in mare, davanti alle coste di Gallipoli, delle navi in transito nell'Adriatico meridionale e nello Jonio;

   l'istanza formale per il bunkeraggio con motocisterna, da effettuarsi in rada, quindi entro una distanza stimata di circa un miglio dalla costa, è stata presentata il mese scorso dalla «Morfini spa», società con sede legale a Bari, ma che in questo specifico settore opera da tempo nel porto di Taranto;

   l'intento sarebbe quello di intercettare i traffici mercantili e crocieristici offrendo un agevole punto di approvvigionamento. Le navi, in sostanza, dovrebbero deviare dalle loro rotte consuete, spesso lontane dalla linea costiera, avvicinandosi fino al punto di erogazione del combustibile, a poche centinaia di metri da terra;

   a quanto è dato sapere, le betoniere si rifornirebbero presso le raffinerie di Taranto per poi raggiungere l'area destinata alle operazioni di erogazione del combustibile;

   la richiesta di autorizzazione è stata inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per una valutazione per poi avviare una conferenza di servizi con tutti i soggetti interessati, comprese le associazioni ambientaliste;

   l'iniziativa ha, però, messo in apprensione istituzioni, imprenditori turistici e mondo ambientalista. In particolare si sono espressi contro questa opera il Sindaco di Gallipoli, nonché presidente della provincia di Lecce e il direttore dell'area marina di Porto Cesareo;

   è del tutto evidente che il bunkeraggio è del tutto inconciliabile con il contesto in cui si andrebbe a collocare. Ci si trova in aree protette in cui è prevista una serie di attività obbligatorie di monitoraggio e di ripristino degli habitat che si devono rendicontare allo Stato e alle istituzioni europee;

   si ricorda, a tal proposito che alla regione Puglia vengono indirizzate delle risorse per queste attività, quindi, si sarebbe davanti ad una contraddizione se questa opera venisse realizzata. Da un lato, si interviene per preservare la qualità delle acque e, dall'altro, si introduce un potenziale rischio di catastrofe ambientale;

   la Legambiente Puglia è contraria alla proposta della «Morfini spa». In un contesto globale, secondo la Legambiente, di uscita dalle fonti fossili e di Green New Deal della politica economiche europee, appare infatti assurda e paradossale anche la semplice proposta di collocare una vera bomba ecologica nel cuore, della zona speciale di conservazione (Zps) «Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo», in diretta continuazione con altre Zps a nord e a sud di essa e a brevissima distanza e a favore di correnti dall'area marina protetta di Porto Cesareo e dalla nascente Oasi Blu di Porto selvaggio;

   è del tutto evidente che anche il semplice ancoraggio porterebbe infatti un danno irreversibile al posidonieto che l'area protetta tutela in attuazione della direttiva «Habitat». Va tenuto conto dell'alto rischio e dell'incalcolabile danno ambientale in caso di incidente in un territorio che da anni ha scelto la strada di un'economia responsabile e di qualità, assolutamente incompatibile con scelte, a giudizio dell'interrogante, irresponsabili come questa, e già impegnato in battaglie contro lo scempio dell'ambiente marino rappresentato dalle prospezioni e dalle possibili estrazioni offshore;

   la vicenda è stata riportata in un articolo pubblicato, il 20 gennaio 2021, sul Corriere del Mezzogiorno edizione Puglia –:

   se siano a conoscenza di quanto riportato in premessa e se non intendano adottare urgentemente iniziative, per quanto di competenza, al fine di garantire, nel rispetto delle competenze della regione Puglia e degli altri enti interessati, la tutela di un prezioso e delicato ecosistema marino e terrestre, estremamente ricco in termini di biodiversità, qual è l'area interessata dalla realizzazione del bunkeraggio.
(5-05309)

Interrogazione a risposta scritta:


   BERTI e GAGNARLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   lo stabilimento della multinazionale belga Solvay sito a Rosignano Marittimo (Livorno), fondato nel 1912 e dedicato alla produzione di composti chimici e materie plastiche, rappresenta uno dei più importanti poli chimici italiani;

   secondo il rapporto «Ricadute economiche, sociali e ambientali della presenza della Solvay nella Val di Cecina» del 2008, il valore generato dallo stabilimento per il sistema economico locale incideva per una percentuale compresa tra l'1 e il 2 per cento e i dipendenti Solvay rappresentavano il 2,5 per cento del totale degli occupati della Val di Cecina: entrambi gli indicatori mostravano un'importante contrazione nel corso del tempo;

   l'attività della Solvay genera esternalità ambientali negative che riguardano gli scarichi in mare, le emissioni inquinanti e l'ingente consumo della risorsa idrica;

   attraverso gli scarichi vengono rilasciati in mare fanghi di lavorazione, contenenti per lo più calcare e gesso, che hanno determinato l'attuale colorazione biancastra delle spiagge e alterato l'ecosistema marino, e metalli pesanti bioaccumulabili quali mercurio, arsenico, cadmio, cromo e piombo;

   nel 2013 la procura di Livorno ha accertato lo sversamento illecito di sostanze realizzato mediante l'utilizzo di quattro scarichi non mappati e di una procedura finalizzata a diluire i fanghi per aggirare i limiti all'emissione di sostanze nocive;

   nel 2016 i carabinieri del Noe di Grosseto riscontrarono la temporanea inefficienza della barriera idraulica la cui costruzione era prevista dal progetto di bonifica e messa in sicurezza delle acque sotterranee e profonde approvato nel 2013;

   nonostante i numerosi impegni assunti dalla Solvay per la riduzione dell'inquinamento ambientale e gli ingenti finanziamenti pubblici ricevuti (104,5 milioni di euro nel periodo 2003-2017), non si sono osservati significativi miglioramenti e, al contrario, si sono verificati ripetuti sversamenti di ammoniaca (2007 e 2017);

   il sito di Rosignano è stato inserito dalle Nazioni Unite, mediante il rapporto Unep/Who del 1999, tra i 130 siti più inquinati del Mediterraneo e tra i primi 15 luoghi costieri più contaminati d'Italia e secondo alcune stime del Cnr di Pisa e di Legambiente sarebbero state scaricate sulle spiagge di Rosignano 337 tonnellate di metalli pesanti e rilasciate in mare 500 tonnellate di mercurio;

   i risultati di uno studio coordinato dal Dottor Claudio Marabotti mostrano, nella bassa Val di Cecina, elevati tassi standardizzati di mortalità dovuti a cardiopatie ischemiche, malattie cerebrovascolari, Alzheimer e mesotelioma pleurico, che sul territorio di Rosignano Marittimo ha un'incidenza del 300 per cento rispetto alla media regionale toscana;

   nell'ottobre 2020 il fondo di investimento «Bluebell Capital Partners» ha avviato un'azione per chiedere alla Solvay di eliminare gli scarichi in mare. Bluebell afferma, in una lettera inviata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e apparsa su quotidiani internazionali, che, secondo la multinazionale, la decisione di sversare in mare era l'opzione preferita dalle autorità italiane, al fine di mitigare il fenomeno dell'erosione costiera;

   il comportamento di Solvay in Italia non appare compatibile con le valutazioni che attribuiscono alla società il massimo dei voti rispetto a criteri Esg (Environmental, Social and Governance), configurandosi, ad avviso dell'interrogante, un possibile caso di ambientalismo di facciata (green washing) –:

   di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto riportato in premessa e se corrisponda al vero quanto avrebbe dichiarato la Solvay, ossia che gli scarichi a mare fossero l'opzione preferita dalle autorità italiane;

   se e quali iniziative di competenza il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intenda intraprendere per assicurare il rispetto delle normative ambientali da parte di Solvay e per accelerare le opere di bonifica del tratto costiero inquinato;

   se il Ministro della salute reputi opportuno realizzare uno studio di coorte residenziale riguardante la mortalità e i ricoveri nella Val di Cecina per poter valutare l'eventuale associazione tra inquinamento e insorgere di specifiche patologie.
(4-08095)

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   VIZZINI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:

   la biblioteca statale di Lucca, che ha sede nell'ex Convento di S. Maria Corteorlandini dell'Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio, venne istituita nel XVII secolo dall'abate Girolamo Minutoli. Nel 1791 le venne concesso dalla Repubblica lucchese il diritto di stampa per Lucca insieme a uno stanziamento annuo per l'acquisto di libri, e nel 1794 venne aperta per la prima volta al pubblico;

   la biblioteca dipende per la sua gestione dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, direzione generale biblioteche e istituti culturali. La sua attività è stabilita con il regolamento per le biblioteche pubbliche statali (decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1995) ed è normata da un regolamento interno;

   le raccolte della biblioteca statale di Lucca sono di grande interesse storico e culturale e hanno, per origini storiche e tradizione, carattere e indirizzo prevalentemente umanistico. Comprendono 464.250 opere a stampa fra volumi e opuscoli, 4.323 manoscritti (volumi), 20.659 (sciolti), 835 incunaboli, circa 12.000 cinquecentine, 3.166 periodici, di cui 594 correnti; i giornali lucchesi sono 627. Tra le splendide miniature, il «Liber Divinorum Operum» di Ildegarda di Bingen (sec. XIII) e il «Missale Romanum» (sec. XV), appartenuto al vescovo lucchese Stefano Trenta;

   attraverso organi di stampa locale la cittadinanza e l'interrogante sono venuti a conoscenza della possibile imminente chiusura della biblioteca a partire dal 1° aprile 2021 a causa della mancanza di personale. In particolare, alcuni pensionamenti e il mancato reintegro delle unità di personale, metteranno a rischio il servizio di sportello al pubblico;

   l'Associazione culturale «Amici del Machiavelli» APS, il Comitato di Lucca della Società Dante Alighieri e il Centro di cultura di Lucca – Università Cattolica, hanno promosso una petizione online per sensibilizzare il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sulla necessità di assegnare al più presto le unità di personale necessarie a scongiurare la chiusura che penalizzerebbe la cittadinanza, gli studiosi e i tanti ricercatori internazionali che raggiungono la città di Lucca proprio per visitare la biblioteca e toccare con mano i suoi capolavori librari –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative per scongiurare la chiusura della biblioteca di Lucca assicurando entro il mese di aprile l'arrivo delle unità di personale necessarie alla sua quotidiana apertura e alla conservazione del patrimonio librario ivi contenuto.
(5-05300)


   PEZZOPANE. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:

   i presidenti dei comitati provinciali dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, hanno rivolto un appello alle più alte cariche dello Stato al fine di scongiurare la paralisi totale o peggio, la chiusura dell'istituto che da sempre rappresenta una delle realtà culturali più originali e più rappresentative della storia del nostro Paese;

   sin dalla sua fondazione l'istituto ha tutelato la memoria risorgimentale (centinaia di migliaia di documenti e cimeli conservati presso l'Archivio storico dell'istituto e il Museo centrale del Risorgimento) e con essa i valori alla base della nostra democrazia, diffondendoli anche al di fuori del territorio patrio grazie ai suoi comitati esteri;

   da tempo ormai, anche a causa della cessazione del periodo di prorogatio del commissariamento, non sono stati rinnovati, dagli enti competenti, i nuovi organi direttivi e gli altri organi statutari che consentono l'interfaccia tra centro e periferia, in particolare la Consulta, organo fondamentale per il coordinamento delle attività;

   purtroppo, da mesi l'istituto si trova in una situazione di grave stallo amministrativo che si riversa inevitabilmente su tutte le sue attività e il poco personale rimasto nella sede centrale dell'Istituto, che compie una funzione strategica encomiabile, non percepisce lo stipendio da diversi mesi;

   le attività sono – di fatto – paralizzate ed il Museo Centrale del Risorgimento è chiuso al pubblico da un anno e mezzo; l'Archivio storico è di fatto inconsultabile –:

   quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare al fine di assicurare l'immediata riattivazione degli organi direttivi dell'istituto, tra cui la Consulta, nonché la rapida ripresa delle attività dell'Istituto stesso e del Museo, comprese le attività didattiche che avvicinano la scuola al mondo della ricerca e degli studi storici, procedendo alla tanto auspicata revisione dello statuto dell'ente e al pagamento immediato degli stipendi ai dipendenti, comprensivi degli arretrati.
(5-05301)


   COLMELLERE, LOLINI, ZIELLO e BORDONALI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:

   la biblioteca statale di Lucca, che ha sede oggi nell'ex Convento di S. Maria Corteorlandini dell'Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio, è parte del Sistema bibliotecario nazionale gestito dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo. Ha avuto origine dalla biblioteca dei Canonici Lateranensi di S. Frediano, istituita nel XVII secolo dall'abate Girolamo Minutoli, ha ottenuto il diritto di stampa per Lucca nel 1791 insieme a uno stanziamento annuo per l'acquisto di libri, e dal 1794 è aperta al pubblico;

   la biblioteca custodisce oltre 4 mila manoscritti, molti dei quali di valore inestimabile, collezioni importantissime per lo studio della formazione della cultura europea dal Medioevo fino almeno alla metà del XIX secolo nonché per gli studi internazionali tra cui si annoverano il Liber divinorum operum di Ildegarda di Bingen, l'edizione di Lucca dell'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert e le lettere di Puccini;

   già dall'inizio di settembre 2019 i servizi della biblioteca sono stati drasticamente tagliati a causa del pensionamento di molti dipendenti che erano stati assunti tutti con l'ultimo concorso per bibliotecari, bandito dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo negli anni '70. Il mancato turnover del personale ha fatto sì che delle 22 unità previste in organico ne fossero rimaste a disposizione allora solo 12. Ulteriori 5 unità hanno maturato la pensione a marzo 2020, quindi ad oggi la biblioteca garantisce un servizio limitatissimo grazie all'impiego di solo 7 bibliotecari;

   il 1° aprile 2021 la biblioteca statale di Lucca, dopo oltre 200 anni, sarà costretta a interrompere la sua attività per mancanza di personale, perché 4 dei dipendenti attuali andranno in pensione. E con sole 3 persone in servizio, non è possibile garantire il servizio in una struttura che fino a pochi anni fa in organico ne contava 22;

   la biblioteca è sempre stata nel tempo non solo un luogo di incontro e scambio culturale ma anche il luogo deputato alla custodia della tradizione culturale locale. La sua chiusura arrecherebbe un grave danno, non solo, agli studiosi e ai ricercatori, che vedrebbero venir meno la possibilità di consultare le sue ricche collezioni, ma anche all'intera cittadinanza che sarebbe privata di un contenitore culturale di enorme rilievo;

   è importante sottolineare, infine, che in assenza di personale anche le funzioni di conservazione del patrimonio subiscono grave pregiudizio;

   ad oggi, nonostante le reiterate richieste della direttrice della biblioteca e l'interessamento del comune di Lucca, il Ministro interrogato non ha bandito alcun concorso per i posti vacanti né ha proposto soluzioni diverse per evitare la chiusura della biblioteca e il grave pregiudizio delle collezioni in essa custodite –:

   se il Ministro interrogato intenda bandire un concorso pubblico per la copertura dei posti rimasti vacanti nell'organico della biblioteca statale di Lucca;

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per gestire la biblioteca statale di Lucca nel tempo necessario per attivare ed espletare la procedura concorsuale, anche alla luce dei ritardi generati dalla situazione pandemica in atto, onde scongiurare la chiusura al pubblico della stessa.
(5-05303)


   CAPITANIO e COLMELLERE. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:

   con l'avvento alla Signoria di Azzone Visconti, signore di Milano dal 1329 al 1339, si decise la ricostruzione delle mura della città di Monza che erano state erette per la prima volta nell'alto medioevo;

   la cinta difensiva viscontea, iniziata nel 1333 e terminata nel 1385, si estendeva per oltre due chilometri ed era dotata di numerose torri di difesa e di porte costruite in pietra e laterizio come dei piccoli fortilizi, con merlature ghibelline, saracinesche e ponti levatoi. La porta principale, quella detta «Nuova», in direzione di Milano, era ornata sulla sommità da un imponente altorilievo che raffigura la Madonna della Misericordia, effige di Maria stendente il manto a protezione della città, in cui la Vergine è al centro e tiene a sua destra gli uomini e a sua sinistra le donne;

   l'altorilievo, monumento di sicuro pregio artistico, ha sempre avuto per la cittadinanza un profondo valore religioso, in quanto è a quella Madonna che la città si è rivolta per chiederne l'intercessione durante guerre e carestie fino al 1839, quando la cinta muraria fu demolita e l'opera d'arte trasferita a Milano, provincia cui Monza era stata annessa;

   la Madonna della Misericordia, affiancata dalle statue di San Giovanni Battista (compatrono di Monza) e di Sant'Ambrogio (patrono di Milano a cui era stata assoggettata Monza), era un tabernacolo votivo;

   l'intero gruppo scultoreo, oggi si trova al Castello Sforzesco di Milano, presso il Museo delle arti decorative di cui però non integra la collezione. L'opera, infatti, è affissa in un'anticamera della Sala della Balla che ospita il gruppo dei dodici arazzi dei Mesi, realizzati su disegno del Bramantino attorno al 1509;

   appare evidente che l'altorilievo in questione, simbolo della Monza medievale e oggetto di enorme devozione per la cittadinanza monzese, rivesta invece assai poca importanza nell'ambito delle collezioni del polo museale milanese, che, a giudizio dell'interrogante, non ne ha mai valorizzato la presenza con un'adeguata esposizione;

   la città di Monza ha chiesto di rientrare in possesso della Madonna della Misericordia e delle statue che l'affiancano e, soprattutto in questi mesi di emergenza sanitaria in cui il Papa ha affidato l'Italia e il mondo alla protezione della Madre di Dio come segno di salvezza e di speranza, torna a chiedere di riportare a casa il prezioso tabernacolo;

   ad oggi le richieste avanzate dal Museo civico di Monza e dal comune stesso ai Musei civici di Milano, a quanto consta agli interroganti, sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro;

   l'ubicazione dell'intero gruppo scultoreo in una apposita sala del Museo civico di Monza, presso la Casa degli umiliati, arricchirebbe non solo il patrimonio artistico ma anche quello culturale immateriale della città assicurando così maggior tutela all'altorilievo –:

   se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda intraprendere iniziative, in raccordo con gli enti territoriali interessati, affinché le opere d'arte in parola vengano restituite alla cittadinanza monzese.
(5-05307)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:


   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   Poste Italiane e Cloud Seven Holding Limited hanno siglato un accordo quadro vincolante per il rafforzamento della partnership nel mercato dell'e-commerce tra l'Italia e la Cina;

   l'accordo quadro prevede l'acquisizione, da parte di Poste Italiane, del 51 per cento del capitale votante di Sengi Express Limited, con sede a Hong Kong ed attiva nella creazione e nella gestione di soluzioni logistiche di spedizione all'estero per le aziende cinesi dell'e-commerce attive sul mercato italiano, con un fatturato pro-forma di circa 80 milioni di euro nel 2020;

   la definizione dell'operazione è prevista entro la fine del primo trimestre del 2021;

   Sengi Express «è in grado di proporre una gamma completa di servizi di gestione logistica in territorio cinese, accompagnati da un servizio di tracciatura in tempo reale di ogni singola spedizione, dall'hub in Cina fino al destinatario finale in Italia. Le società logistiche del Gruppo Poste Italiane continueranno ad essere i fornitori dei servizi logistici di riferimento di Sengi Express per l'Italia»;

   l'operazione di Poste Italiane inorgoglisce chi da sempre crede in un'Italia capace di competere e di eccellere nelle sfide industriali globali e rappresenta una grande operazione che proietta la società controllata da Cassa depositi e prestiti in un mercato tra i più redditizi e promettenti del pianeta;

   ad un'analisi più approfondita però, tale acquisizione sembra essere in contrasto con i proclami del Governo in materia di commercio internazionale, soprattutto nei confronti della Cina;

   il Governo PD-5 Stelle si rivela, secondo l'interrogante, sempre attento e benevolo nei confronti della Cina; fin dall'inizio era stato spiegato agli italiani che la «Nuova Via della Seta» (Belt and Road initiative), siglata in pompa magna dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte alla presenza del presidente XI Jinping, alla presenza del vicepremier pro-tempore Luigi Di Maio, avrebbe rappresentato il primo passo verso il riequilibrio della bilancia commerciale, pesantemente favorevole ai cinesi;

   i primi report illustrano, però, tutto il disastro di questo accordo. L'Italia, dopo l'adesione alla via della Seta, ha visto diminuire le proprie esportazioni verso la Cina, con le importazioni pressoché invariate. Di conseguenza, è peggiorata la bilancia commerciale;

   i dati sul commercio bilaterale tra Italia e Cina mostrano che il deficit commerciale è aumentato da 14,6 miliardi di euro a 18,6 miliardi di euro;

   nei 12 mesi successivi alla firma dell'accordo della Nuova Via della Seta, l'export italiano in Cina è diminuito del -4,8 per cento, l'import è pari a circa 31,17 miliardi di euro, con un saldo della bilancia commerciale negativo per 18,67 miliardi di euro, contro i 18,01 degli stessi mesi dell'anno precedente;

   l'operazione di Poste Italiane rischia di aggravare ulteriormente lo squilibrio della bilancia commerciale in quanto «l'accordo — come ha dichiarato l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante — rafforza la strategia del gruppo improntata al miglioramento della customer experience. Ha l'obiettivo di sviluppare e fidelizzare il flusso di spedizioni e-commerce». Parafrasando, sarà più facile acquistare prodotti cinesi via internet;

   a meno che profitti delle spedizioni incassati da Poste non siano superiori a quelli delle merci importate dalle aziende cinesi, si assisterà al paradossale esito per cui lo Stato, mentre dichiara di voler riequilibrare i flussi commerciali con la Cina, di fatto migliora la distribuzione dei prodotti cinesi ai consumatori finali italiani;

   restando innegabile la strategicità dell'operazione di Poste nell'e-commerce, appare necessario che lo Stato tenga in considerazione le insidie che questa sfida industriale comporta, in un momento in cui i piccoli negozi di prossimità soffrono oltremodo la concorrenza dei giganti del web che hanno generato mega-profitti con la pandemia -:|

   se e quali iniziative il Governo intenda porre in essere per riequilibrare la bilancia dei pagamenti nei confronti della Cina e quali iniziative intenda assumere per tutelare i negozi di prossimità dai rischi dell'operazione industriale di cui in premessa.
(3-02039)

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:


   ASCARI, MARTINCIGLIO e NAPPI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   dalla lettura di vari articoli di giornale si è appreso che, da tempo, durante lo svolgimento di alcune udienze di importanti processi penali – come quelli aventi ad oggetto l'accertamento di reati per criminalità organizzata – si siano verificati dei guasti o, addirittura, sia mancata la strumentazione elettronica necessaria per consentire la regolare partecipazione, a distanza e mediante collegamenti audiovisivi, di imputati detenuti o di collaboratori di giustizia. Tutto ciò con conseguenze negative sull'effettività dell'esercizio dell'attività giurisdizionale, sulla ragionevole durata del processo e sulla tutela dell'esercizio del diritto di difesa;

   la partecipazione al dibattimento a distanza della persona che si trova in stato di detenzione per reati per criminalità organizzata, della persona ammessa a programmi o a misure di protezione e l'esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso è disciplinata dagli articoli 146-bis e 147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.;

   in questi casi, la partecipazione e l'esame a distanza citati si svolgono mediante collegamento audiovisivo che deve assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto, secondo quanto stabilito dalle norme citate;

   la ratio di tali disposizioni poggia sulla volontà di evitare che determinate organizzazioni criminali possano alterare le normali dinamiche e cadenze dell'iter procedimentale, o influire sulla serenità dei soggetti chiamati a parteciparvi, tanto più qualora questi ultimi risultino esposti ad altissime pressioni al riguardo, o addirittura a una sorta di presunzione di esposizione a rischio personale, come nel caso dei collaboratori di giustizia;

   nella logica del bilanciamento di interessi contrapposti, sul piano costituzionale occorre garantire, inoltre, l'effettiva partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento;

   in conseguenza delle misure restrittive dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, tuttora in corso, si è assistito, giocoforza, ad un'implementazione dell'attività giurisdizionale da remoto di cui sono emerse evidenti limiti e criticità strutturali;

   oggi, in alcuni casi, pare quasi impossibile vedere svolgere, regolarmente, un'udienza, visto che in molti tribunali e istituti penitenziari sembrerebbero mancare i luoghi e, addirittura, la stessa strumentazione informatica necessaria per effettuare i collegamenti a distanza con imputati, collaboratori di giustizia e altre parti del processo impossibilitati a starvi in presenza;

   alla luce di quanto esposto, pare dunque necessario e improcrastinabile un intervento urgente per dotare sia i tribunali che gli istituti penitenziari dei luoghi e dei mezzi tecnici idonei e aggiornati per assicurare e garantire, pienamente, la partecipazione a distanza di tutti coloro che non possono starvi in presenza: non si può più ricorrere, ad avviso dell'interrogante, all'uso di strumenti applicativi emergenziali quali Teams o Skype di cui pare essersi fatto largo uso in questo periodo emergenziale, e che sembra si siano rilevati poco idonei a garantire uno svolgimento ordinato e regolare delle udienze a detrimento degli stessi principi di immediatezza e contraddittorio che governano il processo –:

   se il Ministro interrogato, nell'ambito della propria competenza, sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative ritenga opportuno adottare per dotare i tribunali e gli istituti penitenziari dei luoghi e della strumentazione informatica necessaria e adeguata per consentire, laddove necessario, lo svolgimento dell'attività giurisdizionale da remoto – tra cui la partecipazione a distanza dei soggetti impossibilitati a starvi in presenza di cui agli articoli 146-bis e 147-bis disp. att. c.p.p. – al fine di consentire a tutti operatori del diritto di svolgere, al meglio, il proprio lavoro, e di rendere un servizio giustizia migliore ed efficiente.
(4-08085)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta scritta:


   RIXI, VIVIANI, DI MURO e FOSCOLO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la rete autostradale ligure è da oltre un anno e mezzo al centro di disagi, di cui stanno pagando le conseguenze sociali ed economiche i cittadini, il turismo, la logistica e l'intero mondo imprenditoriale ed economico, colpito parallelamente anche dalla crisi da COVID-19;

   le indagini della magistratura ed un rinnovato controllo ministeriale su Autostrade per l'Italia, a seguito del drammatico crollo del Viadotto sul Polcevera il 14 agosto 2018, hanno messo in evidenza rilevanti responsabilità collegate all'insufficiente manutenzione ordinaria e straordinaria del ponte Morandi;

   dopo il tragico accadimento dell'agosto 2018 sono state svolte approfondite ispezioni ministeriali sulle opere che caratterizzano la rete infrastrutturale ligure, in cui il numero e l'altezza media dei viadotti è significativo; da tali ispezioni è emerso che il numero delle gallerie che rispondono ai criteri della direttiva 2004/54(CE) è pari al 17 per cento di quelle dell'intera Unione europea;

   gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno attivato, a partire dal 2018, un controllo rafforzato sulle concessionarie autostradali, e tra tali attività si deve considerare la pianificazione degli interventi di cantierizzazione, dovuti in parte ad un nuovo approccio rispetto alle manutenzioni e in parte, come nel caso dei tunnel, ad adeguamenti a norma;

   le ispezioni sulla rete ligure hanno evidenziato ammaloramenti alle opere che hanno portato a realizzare anche azioni di alleggerimento del carico sugli impalcati tramite riduzione delle corsie di marcia, e nel corso del 2019-2020 al cantiere del nuovo Ponte Genova-S. Giorgio, si sono aggiunti numerosi cantieri di manutenzione, ripristino, eliminazione delle barriere fonoassorbenti, adeguamento dei tunnel, oltreché a quelli sulla A6 per il crollo del viadotto del Monte o sulla A26 per il cedimento della volta della galleria Berté;

   l'importanza di numerosi ed improcrastinabili interventi diffusi, in una regione la cui orografia, morfologia e rete infrastrutturale rendono la programmazione dei cantieri estremamente delicata, implica una necessità di pianificazione precisa, condivisa, prospettica dei lavori che impattano sulla mobilità delle persone e delle merci;

   la regione Liguria, il comune di Genova, le province e la città metropolitana di Genova, l'Anci e tutte le istituzioni hanno chiesto da tempo, ad avviso degli interroganti, senza adeguate risposte, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di realizzare strumenti di pianificazione condivisa degli interventi e di predisporre adeguati ristori all'economia ligure, profondamente collegata alla logistica portuale, danneggiata dai cantieri;

   a dicembre 2020, il Comitato «Salviamo Genova e la Liguria», all'uopo costituito, ha documentato danni economici dai cantieri tra dicembre 2019 e luglio 2020 per 964 milioni, distinti per macrocategorie imprenditoriali;

   nonostante l'impegno delle istituzioni locali e delle associazioni degli operatori, la pianificazione degli interventi ed il loro monitoraggio, che implica anche ogni informazione su ritardi, slittamenti, modifiche, chiusure, congestione del traffico, non è nota tempestivamente al mondo delle imprese, dell'autotrasporto e della logistica, peraltro nemmeno rappresentata nel Comitato operativo per la viabilità presso la prefettura di Genova –:

   se e quali iniziative di competenza intenda attivare per dare immediato seguito alle richieste formulate dal Comitato «Salviamo Genova e la Liguria», nonché per provvedere alla quantificazione degli indennizzi e alla loro concessione;

   per quali ragioni l'attività del tavolo di concertazione sugli indennizzi non abbia ancora avuto seguito;

   se e quali iniziative di competenza intenda attivare per estendere i tavoli di concertazione e condivisione dei cantieri autostradali con la partecipazione di rappresentanti qualificati del mondo imprenditoriale e della logistica liguri, al fine di predisporre piani di azioni di durata almeno annuale, che siano noti con ampio preavviso alle categorie economiche interessate.
(4-08101)

INTERNO

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   UNGARO, MIGLIORE, BOLDRINI, BRUNO BOSSIO, COSTANZO, MURONI, SARLI e TRIZZINO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   le procedure informali di riammissione di migranti in Slovenia vengono applicate quando risulti la provenienza dal territorio sloveno, anche qualora sia manifestata l'intenzione di richiedere la protezione internazionale, ad eccezione delle persone appartenenti alle categorie dei cosiddetti vulnerabili e dei soggetti che risultino registrati nel sistema Eurocad, avendo questi già presentato richiesta di protezione internazionale in altri Paesi membri;

   l'esecuzione di tale tipologia di riammissione non si traduce nella redazione di un provvedimento formale, basandosi sulle procedure previste dall'accordo di riammissione siglato tra l'Italia e la Slovenia, nel lontano 3 settembre 1996, accordo che appare allo scrivente illegittimo per contrarietà al sistema costituzionale interno italiano e per violazione della normativa interna;

   in numerosi rapporti di autorevoli organizzazioni internazionali tra cui «Amnesty international» e il «Danish refugee council», emergono prove dell'esistenza di «respingimenti a catena» tra Italia, Slovenia, e Croazia, con allontanamento forzato dei migranti verso la Bosnia-Erzegovina;

   in un'inchiesta giornalistica pubblicata dal quotidiano «Avvenire» nel mese di dicembre 2020, ripresa anche da altri quotidiani nazionali quali «La Stampa», vengono mostrate sequenze raccapriccianti in cui i militari croati infieriscono brutalmente su persone inermi nel corso dei «respingimenti a catena» sulla «rotta balcanica»;

   sul tema sono intervenuti sia lo special rapporteur delle Nazioni Unite, Felipe Gonzales, che ha ricordato come non sia accettabile «il violento respingimento dei migranti senza alcuna procedura ufficiale» attuato dalla Croazia, sia la Commissaria ai diritti umani del Consiglio d'Europa, sia anche la Commissaria agli affari interni dell'Unione europea, Ylva Johansson, che ha definito «inaccettabile» l'ipotesi di respingimenti dagli Stati membri;

   è evidente come non si possa più ignorare il fatto che molte delle persone respinte in Slovenia vengano poi portate immediatamente in Croazia e di lì in Bosnia, subendo, peraltro, nei vari passaggi, violenze inaudite e trattamenti inumani e degradanti, al limite della tortura, specie nell'attuale stagione invernale –:

   se il Ministro interrogato non ritenga indispensabile affermare con chiarezza che in nessun caso gli accordi di riammissione del 1996 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia possano trovare applicazione nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che, presenti alla frontiera o rintracciati nel territorio dello Stato, manifestano l'intenzione di chiedere protezione internazionale, dovendosi applicare in materia le procedure previste dal diritto interno e dal diritto dell'Unione europea in materia di asilo; se, inoltre non ritenga necessario impartire le opportune direttive di competenza affinché le riammissioni in Slovenia avvengano in ogni circostanza sulla base di una chiara procedura, che preveda la notifica agli interessati di un provvedimento motivato in fatto e in diritto, a tutela dei diritti fondamentali degli stranieri coinvolti.
(5-05304)


   RIZZETTO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   a Ventimiglia, sulla frontiera franco-italiana, sono aumentati i respingimenti di migranti dalla Francia verso l'Italia;

   in base agli ultimi dati, tra gennaio e settembre 2020, il numero ufficiale dei respingimenti operati dalla polizia francese al confine di Ventimiglia è di 12.045 persone (dati del Ministero dell'interno);

   a quanto è dato sapere, la polizia francese mette in atto una serie di pratiche illegali pur di respingere i migranti in Italia: mancanza dell'iter di identificazione, impossibilità di fare richiesta d'asilo, respingimenti dei minori non accompagnati, detenzioni arbitrarie;

   la prassi seguita è quella di trasportare quotidianamente gruppi di clandestini con un furgone al confine, per poi farli scendere e con l'intimazione di andare in Italia. In media più di cento persone vengono ricacciate in Italia, in alcune occasioni, quasi duecento;

   tra l'altro, nonostante la pandemia, risulta che la polizia francese, nel compiere queste pratiche, non garantisca tra i migranti il rispetto di tutte le misure di sicurezza;

   i respingimenti non escludono i minori stranieri non accompagnati, nonostante sia previsto che i minori soli che presentano domanda d'asilo in Francia non possono essere rinviati in Italia, anche nel caso in cui abbiano già presentato una domanda d'asilo. Addirittura, negli anni si è più volte verificato che la polizia di frontiera francese cambiasse l'età di un richiedente asilo, dichiarandolo maggiorenne, pur di respingerlo;

   nel luglio 2020, anche il Consiglio di Stato francese ha deliberato che, non registrando le domande e non esaminandole secondo le procedure previste, le autorità francesi di confine hanno compiuto una grave violazione del diritto d'asilo;

   è una situazione insostenibile rispetto alla quale il Governo italiano deve intervenire posto che i respingimenti da parte della polizia francese aggravano considerevolmente l'impatto del fenomeno migratorio sull'Italia;

   si tenga anche conto che questa emergenza è destinata a peggiorare anche alla luce della sentenza emessa il 18 gennaio 2021 dal tribunale ordinario di Roma-sezione diritti della persona e immigrazione, che ha dichiarato illegittima la prassi, adottata dal Ministero dell'interno in attuazione dell'accordo bilaterale con la Slovenia, di riportare in territorio sloveno i richiedenti asilo –:

   se e quali immediate iniziative di competenza il Governo intenda adottare per porre fine, una volta per tutte, all'illegittima e notoria prassi della polizia francese di respingere i migranti in Italia, aggravando le ripercussioni del fenomeno sul territorio nazionale;

   se e quali iniziative il Governo intenda avviare per contenere il fenomeno migratorio in Friuli Venezia Giulia, anche in considerazione della sentenza del tribunale di Roma sulle riammissioni in Slovenia, come esposto in premessa.
(5-05308)

Interrogazioni a risposta scritta:


   MAMMÌ. — Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il quartiere Rogoredo, alla periferia della città di Milano, versa da anni in una situazione di abbandono e degrado, in particolare nell'area fra via Medici del Vascello, via Pestagalli e vie adiacenti, come da reiterate segnalazioni pervenute dai cittadini ivi residenti, allarmati dalle frequentazioni sospette diurne e notturne negli edifici abbandonati, molti dei quali di proprietà dell'Enpam (Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici), detentore di un vasto patrimonio immobiliare a Milano e nel resto d'Italia, gran parte del quale in disuso e per questo facile meta di atti di vandalismo, occupazioni abusive ed altri gesti incivili che costituiscono motivo di allarme sociale sotto il profilo della sicurezza;

   la presenza dei complessi abbandonati ha facilitato lo stanziamento di insediamenti abusivi e lo stazionamento irregolare di caravan, camper e mezzi simili nella suddetta area che, oltre a posizionarsi in modo improprio in aree in cui non sarebbe consentita la sosta né tantomeno il campeggio, abbandonano incivilmente i rifiuti, rendendo la zona impraticabile ai cittadini;

   nonostante gli interventi delle forze dell'ordine locali, le problematiche che interessano le aree sopracitate non tendono a risolversi, dovendosi intervenire, ad avviso dell'interrogante, con azioni recanti un orizzonte di impegno più ampio rispetto alle singole vie interessate, da estendere al resto del quadrante, per fare in modo che tutto il quartiere sia oggetto di attenzione costante e porre fine a questa situazione di degrado;

   in particolar modo, si ravvisa la necessità di sollecitare le proprietà degli immobili abbandonati ad intervenire con degli investimenti volti all'esecuzione di opere di messa in sicurezza o di demolizione degli stessi;

   tale situazione di degrado e abbandono reca un pregiudizio anche sotto il profilo igienico-sanitario, dovuto agli atti di inciviltà compiuti nelle aree circostanti ai fabbricati, divenute delle vere e proprie discariche di rifiuti di ogni genere a cielo aperto, recanti odori nauseabondi, come quotidianamente segnalato dai cittadini del quartiere –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza delle circostanze sopra riferite, se intendano valutare l'adozione di iniziative, per quanto di competenza, volte a consentire una riqualificazione urbanistica delle aree sopra evidenziate e quali iniziative intendano assumere, nell'interesse dei cittadini, e in particolare dei residenti, compatibilmente con i vincoli relativi alle proprietà degli edifici in stato di abbandono, per garantire la sicurezza urbana e tutelare la salute dei cittadini medesimi dal rischio sanitario derivante dalle occupazioni e dalle frequentazioni indebite negli edifici e nelle aree fra via Medici del Vascello, via Pestagalli e vie limitrofe.
(4-08087)


   MAMMÌ. — Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   nel territorio del comune di Pieve Emanuele sono presenti diversi immobili abbandonati che nel corso degli anni stanno dando luogo a fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, minacce per la salute e l'igiene pubblica;

   una situazione di particolare criticità e urgenza, oggetto di crescente allarme da parte dei cittadini, è dovuta all'ex Hotel Ripamonti, in via dei Pini, in proprietà della Fondazione Enpam, l'ente di previdenza dei medici che tuttora possiede numerosi immobili nella città di Milano. L'imponente struttura, alta otto piani e composta da 250 stanze, un tempo albergo a 4 stelle e sede di numerosi eventi, posta al centro della città e in vicinanza delle scuole, versa ormai in stato di degrado dalla sua chiusura avvenuta nel 2016 e da allora è divenuta meta di frequentazioni illegali che hanno posto in allarme i cittadini residenti;

   in particolare, come emerso da numerose segnalazioni e testimoniato da diversi servizi giornalistici, la struttura è attualmente occupata abusivamente da individui che soggiornano stabilmente nelle suites, nelle quali sono state rinvenute anche delle bombole a gas propano, utilizzate impropriamente per la cottura dei cibi in cucine improvvisate nelle stanze;

   i residenti lamentano anche problemi di sicurezza per via dei diffusi episodi di microcriminalità consumatisi all'interno dello stabile e i frequenti atti di vandalismo perpetrati nella struttura dismessa;

   seppur sin dall'inizio del 2020 l'interrogante abbia reiteratamente interpellato il prefetto di Milano, invocando il suo intervento per tutelare l'incolumità e la salute degli abitanti della zona e restituire al quartiere il giusto decoro per renderlo vivibile, tuttavia ad oggi la situazione è rimasta invariata;

   con legge regionale n. 18 del 2019 la regione Lombardia ha inteso incentivare le operazioni immobiliari di rigenerazione urbana, disponendo che gli immobili dismessi da oltre 5 anni, che causino una comprovata criticità ad aspetti quali salute, sicurezza, inquinamento ambientale e urbanistico-edilizio, debbano seguire un iter di recupero o alternativamente vadano demoliti;

   seppur sia comprensibile come nel corso dell'emergenza Covid-19 le istituzioni comunali e regionali siano state impegnate in altre priorità, tuttavia è anche sotto il profilo della tutela della salute che appare urgente offrire una risposta concreta al crescente e condiviso allarme dei cittadini, in particolare dei residenti di via dei Pini, ove sono ubicati l'ex Hotel Ripamonti e l'annesso Sporting Club;

   come segnalato dai residenti, proprio durante i primi mesi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, si sono verificati molti accessi senza titolo nella struttura dell'ex hotel, per via delle scarse misure di sicurezza adottate nel corso degli anni dalla proprietà, rivelatesi ad oggi inefficaci;

   si ravvisa l'urgente necessità di sollecitare la proprietà Enpam ad attivarsi pianificando degli interventi volti alla riqualificazione o all'abbattimento dell'ex Hotel Ripamonti ed avviare un dialogo con la prefettura per trovare soluzioni che restituiscano ai cittadini la sicurezza, il rispetto della legalità ed il decoro urbano dell'area –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza delle circostanze sopra riferite e quali iniziative di competenza intendano adottare per assicurare l'attuazione di un piano di recupero o di demolizione dei dismesso Hotel Ripamonti, nel comune di Pieve Emanuele, al fine di garantire la sicurezza urbana, contrastare lo stato di degrado e tutelare gli abitanti dal rischio igienico-sanitario derivante dalle occupazioni abusive all'interno della struttura.
(4-08088)


   CAPPELLANI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   nonostante l'intensificazione delle misure restrittive adottate in relazione all'emergenza sanitaria a partire dalla data di ieri, 17 gennaio 2021, in virtù delle quali la regione Sicilia è stata dichiarata «zona rossa» con conseguente privazione della libertà di movimento per i cittadini, in quanto, nonostante gli sforzi dello scorso mese, non si è registrato un significativo abbassamento della curva epidemica; si è appreso in questi giorni, da diversi media siciliani, che il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in piena violazione delle norme sul distanziamento sociale, ha deciso di recarsi allo Stadio Angelo Massimino, per seguire il match sportivo tra il Calcio Catania e il Foggia, nonostante la partita fosse giocata a porte chiuse e decidendo di esultare ed abbracciare altri tifosi, senza considerare l'importanza dell'esempio che un amministratore pubblico è chiamato a dare necessariamente;

   il comportamento di Pogliese, oltre ad essere indice di mancanza di rispetto per la normativa vigente, per le vittime del Covid e per i tanti italiani che soffrono la crisi economica, rappresenta un'offesa ai tanti cittadini che rispettano le prescrizioni e non escono di casa. Non è accettabile che, mentre l'intero Paese cerca di contrastare l'emergenza sanitaria, ci siano amministratori pubblici che in prima persona violano le norme sul distanziamento sociale, non è accettabile che un sindaco di una città in «zona rossa» decida di recarsi allo stadio per vedere una partita di pallone. Bisogna interrogarsi sul messaggio che arriva ai cittadini e chiedersi come ci si possa aspettare, da questi ultimi, il rispetto delle regole, se all'interno delle istituzioni vi sono soggetti che non ottemperano la lettera della legge –:

   di quali elementi disponga sulla vicenda e quali iniziative, per quanto di competenza, si intendano assumere per evitare che situazioni di questo genere, che coinvolgono rappresentanti delle istituzioni, abbiano a ripetersi.
(4-08097)


   IEZZI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nel 2019 il comune di Milano ha approvato la partecipazione al programma Reinventing Cities, bando internazionale promosso dalla rete di città «C40» per avviare processi di rigenerazione urbana resiliente e a zero emissioni, mettendo a bando alcuni siti che il piano di Governo del Territorio (Pgt) individua come ambiti strategici per la rigenerazione urbana di Milano 2030;

   con riguardo al Municipio 4 gli ambiti individuati sono l'ex Macello e Avicunicolo, già riportato nel PDT come Piano Attuativo Obbligatorio PA3 «viale Molise» ex Macello, in viale Molise n. 68, e l'ambito contiguo delle Palazzine Liberty;

   con delibera del 30 gennaio 2020 il consiglio di municipio 4 del comune di Milano ha espresso parere favore a tale progetto, con prescrizioni, al fine della rivalutazione delle aree in oggetto;

   la riqualificazione di tali siti dovrebbe essere occasione per produrre coesione sociale, restituendo ai cittadini ambiti del territorio oggi caratterizzati dalla dismissione delle funzioni storiche e che possono rappresentare punti nevralgici per la città;

   tuttavia attualmente l'edificio ex-Borsa del Macello, di proprietà di SogeMi Spa (partecipata al 99,994 per cento dal comune di Milano), risulta ancora abusivamente occupato dal collettivo Macao già dal 2012, mentre le palazzine accanto, all'interno delle quali fino a poco tempo fa vi erano gli uffici dell'Ats si trovano ancora in totale stato di abbandono e di occupazione abusiva;

   si tratta di un complesso di notevole valore architettonico, esemplare del Liberty a Milano, situato in un quartiere ad alta densità abitativa il cui recupero avrebbe notevoli effetti per la riqualificazione della zona;

   non solo, le palazzine contigue all'ex Borsa del Macello, tuttora occupata, versano ancora in uno stato di completo abbandono dopo la chiusura degli uffici dell'Ats, ma anche i terreni circostanti sono diventati luogo di bivacchi abusivi e di attività illegali, con conseguenti gravissimi problemi di sicurezza e ordine pubblico per il quartiere –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda avviare per procedere allo sgombero delle Palazzine Liberty e per garantire il rispetto dei principi di legalità nei terreni circostanti di cui in premessa e restituire l'area alla disponibilità del legittimo proprietario dei cittadini milanesi ed al fine di consentire che si proceda alla loro riqualificazione e messa a disposizione della collettività.
(4-08098)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   CARLA CANTONE, SERRACCHIANI, VISCOMI e MURA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai fini della partecipazione alle procedure per l'assegnazione di contratti pubblici, le imprese del settore edile dovranno produrre, oltre al documento unico di regolarità contributiva, anche quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento;

   in base a tale disposizione, la definizione delle modalità con le quali dovrà essere redatto e prodotto il suddetto documento di congruità è rimessa ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020;

   come noto, si tratta di una innovazione significativa, che attua quanto previsto dall'articolo 105 comma 16, del codice dei contratti, in materia di controllo sulla regolarità della manodopera impiegata nei contratti di appalto. Infatti, il «Durc di congruità», rilasciato dalle Casse edili, attesta che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite;

   nonostante la rilevanza economico-sociale che tale innovazione comporta, a quanto consta agli interroganti, il citato decreto ministeriale non risulta ancora emanato, pur essendo ampiamente scaduto il termine ordinatorio per la sua adozione –:

   qualora risulti confermata la mancata adozione del suddetto decreto ministeriale, quali siano state le ragioni della sua mancata emanazione e quali urgenti iniziative intenda adottare per ovviare al vuoto normativo che ne deriva.
(5-05302)

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazione a risposta orale:


   ZOFFILI, VIVIANI, BUBISUTTI, CECCHETTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO e MORELLI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   l'eccessivo aumento di alcune specie di fauna selvatica presenti sul nostro territorio oltre ad essere un rischio per la sicurezza delle persone, nei centri abitati e nelle campagne, comporta gravi danni alle colture agricole, in termini di campi e raccolti distrutti;

   in queste ultime settimane, in particolare nella provincia di Como, gli avvistamenti di cinghiali sono aumentati, soprattutto nelle zone adiacenti i centri abitati, come riportato in un articolo di giornale pubblicato sul «Giornale di Olgiate» il 16 gennaio 2021;

   già nella primavera scorsa, erano oltre due milioni, su tutto il territorio nazionale, il numero dei cinghiali che hanno potuto circolare senza freni per campagne e città, causando ingenti danni ai raccolti e mettendo a rischio la sicurezza delle famiglie;

   nei mesi scorsi i cinghiali si sono alimentati di grano, mais, orzo, ma anche di castagne, alimenti ideali,ma con l'inverno e la neve questi cominciano a scarseggiare e i cinghiali iniziano ad abbandonare i boschi ed avvicinarsi pericolosamente ai centri abitati in cerca di cibo, frugando tra i rifiuti urbani;

   il cinghiale è l'ungulato più prolifico ed il suo periodo riproduttivo, a differenza delle altre specie, si distribuisce su vari mesi fino all'intero anno, con un picco delle nascite in primavera; una femmina della specie può arrivare a partorire fino a 10 esemplari e in condizioni ottimali anche tre volte all'anno;

   con lo stop alla caccia di selezione, dovuto ai vari provvedimenti emanati dal Governo per il contenimento e la prevenzione della pandemia, e con meno persone a presidiare i territori, i cinghiali hanno invaso le campagne e centri abitati;

   è fondamentale che le azioni di contenimento della fauna selvatica continuino, ma soprattutto devono essere maggiormente efficaci, visti i danni che questi animali provocano sia all'agricoltura che alla popolazione;

   il regolare svolgimento delle operazioni di prelievo di selezione del cinghiale ha la finalità della tutela delle colture agricole, che possono essere danneggiate dall'eccessiva presenza di cinghiali, nonché la tutela della pubblica incolumità e sicurezza della circolazione stradale;

   la legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) non è più adeguata a rispondere con efficacia alle attuali esigenze gestionali del patrimonio faunistico del Paese, profondamente mutato;

   si potrebbero valutare possibili modifiche alla legge n. 157 del 1992, prevedendo la figura dell'operatore volontario, ossia un selecontrollore, che, a seguito di appositi corsi di formazione, a titolo volontario fornisca supporto nell'effettuazione del contenimento numerico della fauna selvatica oggi in capo solo agli agenti dipendenti di regioni, province e città metropolitane, nonché prolungare l'attività di caccia collettiva, previo parere dell'Ispra, oltre il 31 gennaio –:

   se non intendano adottare iniziative, per quanto di competenza per modificare la legge n. 157 del 1992, affinché sia ridotta la presenza dei cinghiali sul territorio nazionale, mediante una mirata caccia di selezione, consentendo alle regioni e alle province autonome di abilitare, previa frequenza di appositi corsi, operatori muniti di licenza per l'esercizio venatorio, ossia un selecontrollore, nonché prolungare l'attività di caccia collettiva al cinghiale oltre il 31 gennaio, al fine di rendere concretamente attuabili ed efficaci i piani di contenimento e controllo e limitare i danni provocati alle produzioni agricole, gli incidenti stradali, preservare l'incolumità delle persone, nonché al fine di rendere la gestione dei cinghiali rispettosa del benessere degli animali e della biodiversità, a garanzia dei diritti degli animali e della convivenza pacifica.
(3-02037)

SALUTE

Interrogazione a risposta orale:


   DONZELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la decisione del Ministero della salute di non concedere la deroga all'ospedale di Villamarina per mantenere l'apertura del punto nascite mira a decretarne la definitiva chiusura. La denuncia, formulata dal sindaco di Piombino Francesco Ferrari e riportata dagli organi di stampa, si riferisce all'ennesima azione che depaupererebbe la struttura di un asset indispensabile per la salute dei cittadini. Una decisione che, di fatto, pregiudicherebbe la possibilità dei cittadini piombinesi di far nascere i loro bambini nell'ospedale della città. Il Governo ha così scelto di privare Piombino di servizi invece di potenziarli;

   la scelta considera di fatto le strutture di Cecina e Piombino come un ospedale unico ma, come ha sottolineato il sindaco Ferrari, «non si può considerare le strutture di Cecina e Piombino come un ospedale unico solo quando è più comodo: se l'ospedale unico esiste, esiste sempre»;

   se corrisponda al vero la notizia che il ministero della salute ha deciso di non concedere la deroga per il punto nascita dell'ospedale Villamarina;

   sulla base di quali dati e ragioni il Governo abbia deciso di non concedere la deroga per il punto nascita dell'ospedale Villamarina di Piombino, anche in riferimento alla considerazione dell'unicità dell'ospedale Cecina-Piombino nella valutazione del numero complessivo dei parti;

   a quanto ammonti il risparmio economico annuo di tale scelta, anche in considerazione del costo annuo dell'ospedale Villamarina di Piombino rispetto alle altre strutture della Toscana;

   se sia previsto un ulteriore taglio o potenziamento di servizi di questa tipologia negli altri ospedali toscani;

   se non ritenga opportuno, nell'ambito di una politica di crescita della natalità, adottare iniziative di competenza, in modo da garantire la salute delle donne partorienti, potenziando i servizi anziché riducendoli.
(3-02040)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   BOLOGNA. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nella sua carta fondativa del 1948 definisce la salute come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia»;

   i problemi di salute mentale rappresentano una sfida ineludibile e attualmente sottovalutata che il Sistema nazionale di sanità pubblica è chiamato ad affrontare;

   è stato già dimostrato come la pandemia COVID-19 abbia provocato conseguenze in ambito psicologico e neuropsicologico. In occasione della Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre 2020, una ricerca dell'istituto Elma Research condotta su 1.000 persone ha evidenziato l'insorgenza di disturbi psicologici durante il lockdown nel 65 per cento degli italiani, 63 per cento dei britannici, 69 per cento degli spagnoli e 50 per cento dei tedeschi, con una media europea del 58 per cento;

   per la legge italiana (legge 18 febbraio 1989, n. 56 «Ordinamento della professione di psicologo»), la professione di psicologo comprende «l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito»;

   risulta, quindi, centrale la figura dello psicologo per quanto concerne la prevenzione, l'abilitazione-riabilitazione nell'ambito della salute mentale e per la qualità della vita dei cittadini;

   tuttavia, ancora oggi, la presenza dello psicologo nel Servizio sanitario nazionale è trascurabile: le stime del Ministero della salute (Annuario statistico del Servizio sanitario nazionale, 2018) parlano di 5.028 psicologi dipendenti nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende ospedaliere integrate con l'università e di 1.521 psicologi nelle strutture di ricovero pubbliche ed equiparate su un totale di 109.524 psicologi iscritti all'Ordine nazionale;

   inoltre, i dati ufficiali non riportano la presenza significativa di volontari psicologi e borsisti/assegnisti (scarsamente, se non per nulla, tutelati e retribuiti dal punto di vista lavorativo), oltre alla presenza di specializzandi non retribuiti che contribuiscono e in molti casi sostengono i servizi offerti dal Servizio sanitario nazionale vista la carenza in organico di psicologi;

   la situazione evidenziata da questi dati incide sulla qualità del servizio erogato che si ripercuote direttamente sulla salute del cittadino, nonché sulla dignità professionale e personale dei professionisti;

   il 17 dicembre 2020 la Conferenza Stato-regioni ha approvato le linee guida nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina nelle quali l'attività di teleassistenza è definita come «un atto professionale di pertinenza della relativa professione sanitaria e si basa sull'interazione a distanza tra il professionista e il paziente/caregiver per mezzo di una video chiamata, alla quale si può all'occorrenza aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini»;

   il capillare e corretto utilizzo di questi strumenti, uniforme tra tutte le regioni, anche nell'ambito della psicologia e della neuropsicologia avrebbe impatto positivo e diretto sulla salute dei pazienti/caregiver –:

   quali iniziative il Ministro interrogato, di concerto con altre istituzioni competenti, intendano intraprendere per garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale delle linee guida per la telemedicina anche per le professioni di psicologo e neuropsicologo e se non si ritenga necessario adottare iniziative per potenziare l'organico dipendente del Sistema sanitario nazionale tramite nuove assunzioni e riconoscere il contributo offerto, anche in forma retributiva, dagli specializzandi impiegati nel Sistema sanitario nazionale al fine di tutelarne il percorso professionale.
(5-05306)

Interrogazioni a risposta scritta:


   CIRIELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 2 dicembre 2020 sono state presentate le linee guida del piano strategico per la vaccinazione anti Sars-Cov-2/Covid-19 elaborato dal Ministero della salute, commissario straordinario per l'emergenza, Istituto superiore di sanità, Agenas e Aifa;

   il piano nazionale di vaccinazione si articola in più fasi e le categorie prioritarie che verranno sottoposte al vaccino saranno gli operatori sanitari e sociosanitari, i residenti ed il personale delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e le persone di età avanzata;

   nel momento in cui il numero delle dosi di vaccini Covid-19 aumenterà e sarà consistente, quindi in una seconda fase di distribuzione, il piano prevede che: «si inizierà a sottoporre a vaccinazione le altre categorie di popolazione, tra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali quali anzitutto gli insegnanti e il personale scolastico, le Forze dell'ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità»;

   l'utilizzo generico dell'espressione «forze dell'ordine», all'interno del prefato piano di somministrazione vaccini, sembrerebbe riferirsi esclusivamente al personale della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria escludendo gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Cnvvf), rientranti nel comparto soccorso pubblico;

   a tal proposito, l'Associazione nazionale professionisti per la prevenzione e le emergenze vigili del fuoco, in una nota, ha denunciato l'esclusione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla fascia più a rischio destinataria del vaccino in via prioritaria;

   è incontrovertibile il fondamentale lavoro svolto dai soccorritori del Cnvvf in ordine alla gestione dell'emergenza sanitaria mobilitati su tutto il territorio nazionale al fine di garantire assistenza e supporto ai comuni e alle popolazioni, anche attraverso l'assistenza ed il trasporto di medicinali o altro materiale urgente e l'igienizzazione nelle case di riposo per persone anziane e nelle Rsa;

   è altrettanto evidente che, proprio per la tipologia del lavoro svolto, siano maggiormente esposti al rischio di contagio;

   appare, dunque, doveroso, oltre che necessario, estendere la previsione contenuta nel piano di somministrazione vaccini per le forze dell'ordine anche agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; tale determinazione consentirebbe la loro immunizzazione e la continuità del fondamentale servizio svolto per l'intera popolazione;

   tale esigenza, tra l'altro, si giustifica anche alla luce dell'esiguo numero di personale, oltremodo esacerbata dalla diffusione del virus e dal conseguente obbligo di quarantena cui sottoporsi in caso di contagio e/o contatto con persona contagiata –:

   se il Ministro interrogato, in considerazione di quanto esposto in premessa ed alla luce della generica locuzione «forze dell'ordine» utilizzata nel piano di somministrazione dei vaccini contro il Covid-19, abbia ricompreso anche gli appartenenti al Corpo nazionale vigili del fuoco tra le categorie destinatarie del vaccino in via prioritaria e, laddove ciò non fosse stato previsto, se non intenda provvedere in tal senso, ricomprendendoli nel prefato piano.
(4-08086)


   UBALDO PAGANO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'atrofia muscolare spinale (Sma) è una malattia neuromuscolare rara caratterizzata dalla perdita dei motoneuroni, ovvero quei neuroni che trasportano i segnali dal sistema nervoso centrale ai muscoli, controllandone il movimento. Di conseguenza, la patologia provoca debolezza e atrofia muscolare progressiva, che interessa, in particolar modo, gli arti inferiori e i muscoli respiratori;

   la Sma ha un'incidenza di circa 1 paziente su 10 mila nati vivi e rappresenta, ad oggi, la più comune causa genetica di morte infantile, non essendo disponibile una cura risolutiva;

   a seconda dell'età in cui insorge la malattia e sulla base della gravità dei sintomi, sono state distinte quattro diverse varianti di atrofia muscolare spinale: Sma di tipo 1, la forma più grave di Sma, che esordisce prima dei 6 mesi d'età, compromette l'acquisizione delle capacità motorie, la respirazione e la deglutizione, e nella maggior parte dei casi porta al decesso dei bambini che ne sono affetti entro i 2 anni di vita; Sma di tipo 2 e di tipo 3 che presentano varianti meno severe della condizione ed esordiscono, rispettivamente, tra i 6 e i 18 mesi di vita, e dopo i 12 mesi di vita (solitamente tra l'infanzia e l'adolescenza); Sma di tipo 4 che, infine, esordisce in età adulta e rappresenta, in assoluto, la forma meno grave di atrofia muscolare spinale;

   nel 2019, l'agenzia statunitense Food and Drug Administration (Fda) ha approvato la prima terapia genica (Zolgensma) in grado di arrestare la progressione dell'atrofia muscolare spinale attraverso una sola infusione;

   nel marzo 2020, l'Ema ha dato parere positivo alla terapia, raccomandando l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata di Zolgensma per il trattamento di alcuni tipi di pazienti affetti da atrofia muscolare spinale (prevalentemente rientranti nella variante di tipo 1) fino a 21 chilogrammi di peso;

   il 12 novembre 2020, in seguito alla fase di sperimentazione svolta nel nostro Paese sin dall'agosto del 2018 e in attesa di autorizzarne l'uso, l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato l'accesso anticipato per i pazienti affetti da Sma di tipo 1 fino ai 6 mesi di età, inserendo Zolgensma nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge del 23 dicembre 1996, n. 648;

   ad oggi, malgrado le dichiarazioni pubbliche dei vertici dell'Agenzia, l'Aifa non ha ancora posto in essere i necessari adempimenti affinché anche nel nostro Paese, in ossequio alle determinazioni adottate in sede europea e come già avviene in Germania, Francia, Portogallo e Grecia, sia consentito il trattamento con Zolgensma per soggetti fino a 21 chilogrammi;

   tra gli Stati che hanno dato il via libera al farmaco, nessuno ha quindi limitato l'accesso come in Italia;

   tale ingiustificata disparità ha portato diverse famiglie di bambini maggiori di 6 mesi di età affetti da Sma di tipo 1 a lanciare appelli pubblici e raccolte fondi per l'acquisto del farmaco e assicurare il trattamento mediante altre vie;

   tra loro, vi è anche la famiglia di Melissa, 9 mesi, anch'essa affetta dalla forma più grave della patologia a cui, purtroppo, non è stato possibile garantire l'innovativo trattamento anche a causa di diagnosi molto tardive –:

   se intenda adottare le iniziative di competenza affinché l'Agenzia italiana del farmaco estenda i criteri di accesso alla terapia in linea con gli altri Paesi in Europa;

   se intenda, per quanto di competenza, acquisire da Aifa delucidazioni con riguardo ai ritardi nell'adeguamento alle raccomandazioni europee in merito all'accesso al farmaco per i pazienti oltre i 6 mesi di età.
(4-08089)


   SCUTELLÀ. — Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la casa di riposo «Fonte Venere», situata a Tortora Marina in provincia di Cosenza, sta registrando un numero sempre più alto di contagiati al Covid-19;

   l'inizio del focolaio presso la struttura è iniziato il 1° gennaio 2021 quando un operatore sanitario è risultato positivo al tampone antigenico;

   da quanto si apprende, ad oggi, sarebbero 30 gli ospiti contagiati e 17 tra personale amministrativo e operatori socio-sanitari;

   gli anziani rimasti nella struttura hanno necessità di cure e di un'assistenza quotidiana che, al momento, non può essere garantita in quanto il personale socio-sanitario rimasto non può adempiere sufficientemente ai compiti loro affidanti, costretti oltretutto a sottostare a turni massacranti;

   la casa di riposo «Fonte Venere» come richiesto dallo stesso direttore sanitario della casa di riposo, Pasquale Petrucci, ha urgenza di personale operatori socio-sanitario che possa colmare il deficit assistenziale determinatosi dai numerosi casi Covid sia tra gli anziani ospiti che tra gli operatori socio-sanitari;

   quali iniziative, per quanto di competenza, i Ministri interrogati intendano intraprendere per assicurare alla Rsa «Fonte Venere» di Tortora Marina un'assistenza adeguata ai propri residenti al fine di coadiuvare i pochi operatori rimasti nel difficile compito loro assegnato.
(4-08093)


   CUNIAL. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'interrogante ha già posto questioni riguardanti gli aspetti etici della sperimentazione dei vaccini COVID-19, con l'interrogazione n. 4-07476, e concernenti il modulo del consenso informato per la vaccinazione, con l'interrogazione n. 4-07990;

   nell'articolo scientifico «Divulgazione del consenso informato ai soggetti dello studio sul vaccino a rischio di peggioramento della malattia clinica dei vaccini COVID-19», pubblicato il 28 ottobre 2020, le conclusioni tratte dallo studio e le implicazioni cliniche rivelano come il rischio specifico e significativo COVID-19 di Ade avrebbe dovuto essere e dovrebbe essere divulgato in modo prominente e indipendente ai soggetti di ricerca attualmente in sperimentazione sui vaccini, nonché a quelli reclutati per gli studi e ai futuri pazienti dopo approvazione del vaccino, al fine di soddisfare lo standard di etica medica di comprensione del paziente per il consenso informato;

   il potenziamento anticorpo-dipendente (ADE: Antibody-Dependent Enhancement o, meno correttamente, il potenziamento immunitario o potenziamento della malattia, è un fenomeno nel quale il legame tra un virus e gli anticorpi non neutralizzanti migliora il suo ingresso nelle cellule ospiti e talvolta anche la sua replicazione;

   tale previsione rivolta all'interrogante assente nel modulo approvato dal Ministero della salute;

   in un articolo pubblicato su Wired.com ma non più online, recuperabile però in webcache, a firma Megan Molteni dell'11 ottobre 2020, si afferma come gli ingegneri genetisti possono ora progettare filamenti di mRNA tramite computer, guidati da algoritmi che prevedono quale combinazione di lettere genetiche produrrà una proteina virale con la forma giusta per spingere il corpo umano a produrre anticorpi protettivi. Ad oggi gli sviluppatori di vaccini avevano evitato i vaccini genetici: «Prima del 2020, solo 12 vaccini a mRNA sono mai stati sottoposti a studi sull'uomo. Nessuno è stato approvato. Poi è arrivato il coronavirus»;

   il Comitato di bioetica nazionale ha sottolineato in diverse occasioni che l'emergenza non deve portare a ridurre i tempi o addirittura ad omettere le fasi della sperimentazione sul piano scientifico, sul piano bioetico e biogiuridico, al fine di garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia di un farmaco;

   Kerry Bowman, bioetico e assistente professore presso la facoltà di medicina dell'università di Toronto, il 28 novembre 2020, ha affermato che un problema etico nasce se le persone che non vogliono il vaccino, ed hanno il diritto assoluto di non averlo, possono essere lentamente escluse dalla vita sociale;

   sul «The BMJ» Peter Doshi, editore associato, ha calcolato che la reale efficacia del vaccino Pfizer si attesterebbe tra il 19 e il 29 per cento;

   nell'interrogazione n. 4-08055 si è anche richiamata la interrogazione del consigliere regionale del Lazio, Davide Barillari, nella quale è stato illustrato il motivo per il quale il vaccino Pfizer trova la sua cornice normativa nella legislazione sui farmaci sperimentali;

   il Codacons denuncia, tra il 2015 e il 2017, versamenti pari a 163 milioni di euro dalle principali 10 case farmaceutiche nelle tasche di medici italiani, attraverso finanziamenti e sussidi di vario tipo;

   le regioni Piemonte, Lombardia, e Lazio, stanno siglando accordi con i medici di base per la somministrazione dei vaccini COVID-19, elargendo ulteriori compensi: 6,16 euro ad inoculo (più oneri) per il Piemonte, 1.500 euro di bonus in Lombardia e fino a 5 euro a dose per il Lazio;

   a parere dell'interrogante queste due forme di compensi possono configurarsi come condizionamento economico a livello deontologico;

   gli ordini stanno condizionando a livello politico l'operato dei medici come evidenziato dalla interrogazione n. 4-07980;

   occorre ripristinare un corretto contesto etico e deontologico nel panorama medico italiano –:

   se il Governo intenda adottare le iniziative di competenza per garantire la libertà di scelta terapeutica e le pari opportunità dei cittadini italiani che non intendano vaccinarsi.
(4-08094)


   FASANO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   dal 3 gennaio 2021 vi è stata una diffusione generale dell'infezione Covid nel reparto neurologia dell'ospedale «San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona» di Salerno che ha riguardato, in 2 giorni, 17 pazienti, 12 infermieri e 4 medici, ma sono in corso altre verifiche con tamponi;

   tutto questo dovrebbe far riflettere l'azienda, le direzioni, la Regione Campania sulla mancanza di adeguate misure di prevenzione, in particolare sui percorsi dal pronto soccorso (ancora si adopera il tampone antigenico invece del molecolare, pur essendo ben nota la sua bassa sensibilità), lo screening periodico intensivo degli operatori sanitari (tamponi molecolari settimanali sempre e non solo se vi è un caso infetto o sintomi e altro;

   sembra all'interrogante grave che la Regione Campania pur avendo la competenza sulla materia, appaia inerte anche di fronte all'emergenza nell'ospedale salernitano –:

   se il Ministro interrogato non intenda intervenire con urgenza, per quanto di competenza, anche al fine di scongiurare l'ulteriore protrarsi della situazione evidenziata in premessa.
(4-08100)


   ANGIOLA e FRATE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), al comma 471 dell'articolo 1, prevede che, al fine di valorizzare il ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, «è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale»;

   ad oggi non è ancora disponibile la lista di punti vaccinali di popolazione (Pvp), in particolare la lista di «unità mobili» annunciate dal Governo; in tale contesto, l'utilizzo della rete delle 19.000 farmacie presenti in Italia consentirebbe una più rapida operatività ed efficacia nell'implementazione del piano vaccinale;

   ciò nonostante, il commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 Domenico Arcuri, ha affermato di non ritenere l'attivazione dei farmacisti né «immediata né ravvicinata», perché non ci sono dosi sufficienti e per via delle caratteristiche dei vaccini attualmente disponibili; d'altra parte, compito del Governo e del commissario straordinario è fare quanto nelle proprie facoltà al fine di essere pronti quando altri vaccini saranno autorizzati — come quello di Astra Zeneca, che può essere conservato in frigorifero — e conseguentemente aumenterà il numero di dosi disponibili;

   i farmacisti si sono preparati per tempo alla somministrazione dei vaccini attraverso la frequenza di appositi corsi professionalizzanti;

   ovviamente è necessario che gli stessi farmacisti, prima di poter somministrare a loro volta il vaccino, siano vaccinati in via prioritaria già in questa prima fase, alla stregua degli altri operatori sanitari, anche in virtù dei rischi connessi al loro lavoro; tuttavia, ciò non è attualmente previsto in modo chiaro nelle linee guida nazionali e, di conseguenza, nei piani vaccinali delle regioni, anzi vi sono addirittura differenze a livello di singole aziende sanitarie locali –:

   se il Governo abbia avviato e con quali esiti un confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie e con il competente ordine professionale, al fine di consentire in tempi rapidi la somministrazione dei vaccini anti-Covid presso le farmacie;

   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare, anche in raccordo con le regioni, affinché i farmacisti siano considerati tra le categorie prioritarie e siano vaccinati già nel corso della fase 1.
(4-08104)

SUD E COESIONE TERRITORIALE

Interpellanza:


   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro per il sud e la coesione territoriale, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», entrato in vigore il 31 dicembre 2016 e convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2017, n. 49), prevede all'articolo 7-bis che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale curi l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei;

   al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale, finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;

   entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale;

   entro il 30 aprile 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono stabilite le modalità per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale, finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, sia effettuato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, del medesimo articolo nonché per monitorare l'andamento della spesa erogata;

   il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie;

   il 6 maggio 2020 alle ore 16, il Ministro per il sud e la coesione territoriale ha reso un'informativa urgente alla Camera dei deputati, rappresentando sommariamente le misure, economiche da adottarsi –:

   se i Ministri, interpellati intendano fornire chiarimenti circa;

   il rispetto della previsione normativa citata in premessa;

   il fatto che i singoli ministeri interessati abbiano o meno, nel termine di legge, trasmesso le rispettive note informative con cui si certifica il rispetto della clausola del 34 per cento di spesa in conto capitale ordinario al Sud;

   il fatto che nei termini di legge, siano o meno state stabilite le modalità per verificare il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale, nonché per monitorare l'andamento della spesa erogata;

   la definizione o meno del decreto che deve essere adottato dal Ministero per il sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con cui dovevano essere definite le modalità di verifica della ripartizione territoriale dei fondi per ogni investimento.
(2-01085) «Bartolozzi».

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazioni a risposta scritta:


   BALDELLI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   dopo gli eventi sismici del 24 agosto 2016, che hanno colpito i territori del Centro Italia, è stata prevista la sospensione del pagamento delle bollette di energia elettrica, gas e acqua per i cittadini residenti nelle aree colpite e per i proprietari di immobili resi inagibili. La sospensione riguarda anche i comuni campani di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, interessati dal sisma del 21 agosto 2017;

   l'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto «Decreto agosto») aveva previsto per questi soggetti la possibilità – previa comunicazione dell'inagibilità entro il 31 ottobre 2020 all'Agenzia delle entrate e all'Inps – di poter usufruire della proroga oltre il termine previsto delle agevolazioni per il pagamento delle bollette delle utenze domestiche di acqua, luce e gas;

   con la delibera n. 429/2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha prorogato al 31 dicembre 2020 la sospensione delle fatture emesse o da emettere dalla data del terremoto, per tutti coloro che hanno ancora abitazione, studio o azienda inagibile;

   il 17 dicembre 2020 con una segnalazione a Parlamento e Governo l'Arera ha fornito elementi e proposte in merito alle ultime misure legislative adottate a seguito degli eventi sismici verificatisi nell'agosto 2016 e negli anni successivi;

   l'Autorità ha rilevato che soltanto una piccola percentuale degli aventi diritto ha presentato la dichiarazione di inagibilità all'Agenzia delle entrate e molti soggetti non hanno utilizzato la facoltà, già a suo tempo prevista, di disattivare e riattivare le utenze degli immobili inagibili in modo completamente gratuito;

   cogliendo la diffusa preoccupazione per la persistenza di situazioni di precarietà, l'Autorità si è resa disponibile a dilazionare ulteriormente i pagamenti delle fatture pregresse, estendendo il periodo di rateizzazione, ma solo a seguito di specifica disposizione di legge che attribuisca il beneficio dell'agevolazione agli utenti in effettivo stato di bisogno, tra i quali rientrano con certezza i soggetti ancora in situazioni abitative provvisorie, come ad esempio gli occupanti delle soluzioni abitative d'emergenza (Sae);

   l'auspicio per un intervento normativo, contenuto nella segnalazione dell'Arera nasce dalla considerazione che l'esercizio della discrezionalità nel prorogare l'agevolazione avrebbe comportato un aggravamento di costi per l'intero sistema, a fronte di una situazione in cui le utenze hanno avuto un livello e una durata delle agevolazioni (di oltre 48 mesi) ben superiore al livello e alla vigenza di quelle riconosciute in precedenti eventi calamitosi (al massimo 36 mesi);

   decorso il termine del 31 dicembre 2020 sono molte le bollette arrivate nelle aree terremotate in questi giorni che recano importi elevati da pagare con grave pregiudizio a carico degli utenti;

   emblematico, in tal senso, il caso di un cittadino di Pieve Torina che, nonostante sia tornato a vivere nella sua abitazione solo un anno e mezzo fa, ha ricevuto una bolletta di importo pari a 17.000 euro riferita ad un periodo di quattro anni, dal terremoto ad oggi;

   peraltro, le citate bollette presentano delle anomalie, ove si consideri che le utenze per gli immobili inagibili pagano comunque solo i costi fissi, pari a non più di 50 euro a bimestre –:

   se i Ministri interrogati intendano, assumere iniziative normative in merito alla questione esposta in premessa, dando seguito a quanto rilevato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente a tutela degli utenti delle popolazioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e successivi.
(4-08096)


   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con l'articolo 9-ter del cosiddetto decreto ristori, al comma 3, dispone che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020 dall'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio) e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2020 con il decreto agosto, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;

   a giudizio dell'interrogante, il tenore letterale della norma lascia intendere che debbano essere esonerati dal pagamento dei canoni concessori anche gli «spuntisti», ossia i titolati di autorizzazione al commercio che occupano occasionalmente un posto non occupato dall'operatore che lo detiene in concessione o non ancora assegnato;

   la spunta viene effettuata a cura della polizia municipale e lo spuntista, prima di occupare il posto assegnato, deve pagare il corrispettivo;

   le operazioni di assegnazione dei posti agli spuntisti sono effettuate ai sensi di regolamenti comunali; non tutti i comuni, però, sembrerebbero aver applicato l'esenzione dal Tosap e Cosap anche agli spuntisti. Pertanto, per prevenire disparità di trattamento, occorre un intervento che chiarisca se l'autorizzazione a titolo oneroso, ottenuta occasionalmente dallo spuntista, a occupare temporaneamente il suolo pubblico, in caso di assenza momentanea del titolare, rientri o meno tra le intenzioni di ristoro del Governo;

   a giudizio dell'interrogante, appare inequivocabile come la crisi abbia colpito tanto i titolari di concessione «fissa» quanto i titolari di concessione «temporanea», che potrebbero essere ancora più sfavoriti qualora non rientrassero tra le categorie da esentare a differenza degli altri colleghi –:

   se gli «spuntisti» rientrano tra le categorie beneficiarie dell'esenzione dal pagamento di Tosap e Cosap previste dalla normativa vigente;

   se il Governo intenda fornire chiarimenti a comuni e regioni in materia di esenzione dal pagamento di Tosap e Cosap per gli spuntisti.
(4-08106)


   PEZZOPANE. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   Federconsumatori, attraverso organi di stampa, qualche giorno fa ha segnalato le numerose difficoltà esistenti nella comunità montana di Campo di Giove per il funzionamento dei servizi essenziali che purtroppo invece di migliorare continuano ad essere sempre meno efficienti e garantiti;

   la chiusura della filiale della banca avvenuta ad ottobre 2020 ha costretto gli operatori economici e i cittadini di quella comunità, ad operare presso lo sportello di Sulmona con le difficoltà che tale situazione comporta, in tempo di pandemia da Covid-19;

   lo sportello di Poste s.p.a., al momento risulta essere l'unica risorsa rimasta nella piccola località di montagna, e fornisce entrambi i servizi, postale e bancario; inoltre, consente agli utenti di avere servizi importanti e necessari per lo svolgimento delle attività economiche, oltre che garantire un minimo di organizzazione sociale ed economica per gli abitanti che hanno deciso di continuare a vivere nel proprio territorio di montagna;

   purtroppo, la qualità del servizio offerto, apertura dello sportello per tre giorni a settimana, con un solo operatore, è insufficiente perché costringe gli utenti spesso anziani a dover affrontare lunghe e interminabili file davanti all'ufficio postale durante la rigida stagione invernale. Tutto questo fa aumentare la preoccupazione per quando il freddo sarà più intenso e si dovrà attendere il proprio turno durante le nevicate e con temperature proibitive;

   questa pandemia sta aggravando una situazione già fortemente compromessa, mettendo a dura prova un tessuto sociale ed economico, sottoposto da qualche tempo allo spopolamento, all'abbandono spesso da parte dei giovani in cerca di nuove opportunità, che, purtroppo, la realtà non riesce ad offrire;

   gli uffici postali, da sempre, sono considerati oltre che di servizio per i cittadini, presidi di sicurezza con una funzione sociale, perciò la scarsa offerta di servizi sanitari, di mobilità, di telefonia fissa e mobile della rete wi-fi spesso in difficoltà, non consentono lo svolgimento di una normale vita economica e sociale in questa comunità per lo più abitata da anziani che hanno scelto di garantire la propria presenza ai piedi della Maiella Madre, ma soprattutto perché questa, come tante altre realtà montane, senza le necessarie garanzie offerte dai servizi indispensabili, è destinata a morire –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno adottare iniziative di competenza affinché Poste italiane riconsideri la decisione, per un normale funzionamento dello sportello, sia con riferimento agli orari, che alle giornate di apertura, in considerazione delle forti limitazioni che la comunità Campo di Giove si trova costretta a vivere dopo la chiusura della banca.
(4-08108)

Apposizione di firme ad una mozione

  La mozione Lattanzio e altri n. 1-00405, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 25 novembre 2020, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Casa, Gribaudo.

Apposizione di firme ad una interrogazione

  L'interrogazione a risposta scritta Termini e Mammì n. 4-08070, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 20 gennaio 2021, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Barzotti, Tripiedi.

Pubblicazione di un testo riformulato

  Si pubblica il testo riformulato della mozione Lattanzio n. 1-00405, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 432 del 25 novembre 2020.

   La Camera,

   premesso che:

    il Governo, dall'inizio della pandemia, è impegnato nella definizione di misure destinate a contenere la diffusione del virus, aggiornate in relazione all'andamento della curva epidemiologica e con l'implicazione – necessaria per la sicurezza e la salute pubblica – di forti limitazioni alle attività di cittadini e imprese. D'altro canto, tali misure sono state supportate dalla definizione di altrettante politiche – principalmente di natura economica – a sostegno della popolazione. Questo sforzo orientato a definire la realizzazione di forme di supporto alle più diverse categorie sociali, lavorative ed economiche, nel suo tentativo di raccogliere una quanto più ampia possibile porzione di cittadine e cittadini, ha però lasciato spesso in secondo piano una componente importante: i bambini, le bambine e gli adolescenti;

    la forzata chiusura delle scuole a partire dal 5 marzo 2020 e l'implementazione delle più varie forme di didattica a distanza hanno reso necessaria ed urgente la definizione da parte del Governo di proposte legate all'edilizia scolastica per il miglioramento e l'ampliamento degli spazi educativi, come pure al miglioramento dell'accesso ai device e alle infrastrutture digitali. Tali fondamentali misure non sono state però associate alla considerazione di tutta una serie di aspetti fondamentali della vita dei più piccoli: l'emotività, la socialità, il gioco, la scoperta, la crescita in una comunità educante, l'educazione in senso più ampio, oltre la formazione scolastica. Fino all'inizio della pandemia, il percorso educativo scolastico non prevedeva l'utilizzo della didattica a distanza, portando dunque ad una sua prima applicazione «improvvisata», che a causa dell'emergenza pandemica non ha permesso lo svolgimento di adeguati test, analisi e conseguenti correttivi. A distanza di molti mesi, il sistema della didattica a distanza continua a presentare numerose disfunzionalità che rischiano di alimentare, nel breve termine, l'abbandono scolastico e la crescita delle disuguaglianze, non solo per gli studenti con disabilità, ma anche per quelli in famiglie numerose, senza adeguati spazi casalinghi o senza un opportuno sostegno dei genitori o ancora semplicemente vittime del digital divide;

    il Censis, nella sua indagine «La scuola e i suoi esclusi – Italia sotto sforzo. Diario della transizione 2020», ha riportato che «il 74,8 per cento dei dirigenti scolastici ha verificato come l'utilizzo emergenziale di modalità di didattica a distanza abbia ampliato il gap di apprendimento tra gli studenti, a seconda del livello di disponibilità di strumenti e di supporti informatici, ma anche più in generale in base al livello di cultura tecnologica delle famiglie italiane. Particolarmente toccate dalle conseguenza del gap tecnologico sembrano essere le scuole del primo ciclo, che alle difficoltà comuni aggiungono anche la più giovane età degli studenti che, per quanto nativi digitali, a parità di condizione socio-economico e culturale hanno meno disponibilità di dispositivi adatti alla didattica e sono sicuramente ancora lontani da un utilizzo diverso da quello soprattutto ludico degli stessi»;

    l'Unesco evidenzia che la pandemia ha provocato il più grande sconvolgimento dei sistemi educativi della storia, colpendo nel mondo quasi 1,6 miliardi di bambini in età scolare. Le stime attuali indicano che 24 milioni di bambini molto probabilmente non torneranno più in classe;

    nella «Indagine sull'impatto psicologico e comportamentale sui bambini delle famiglie in Italia» – promossa dall'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Giannina Gaslini di Genova e guidata dal neurologo Lino Nobili, che dirige il dipartimento di neuropsichiatria infantile dell'istituto, con il supporto del Ministero della salute – si porta in evidenza che le restrizioni imposte dalle misure governative hanno determinato nei bambini e negli adolescenti (età 6-18 anni) disturbi di «componente somatica» (come disturbi d'ansia) e disturbi del sonno (difficoltà di addormentamento, difficoltà di risveglio per iniziare le lezioni per via telematica a casa), con una significativa alterazione del ritmo del sonno. Per i più grandi, invece, è stata inoltre riscontrata un'aumentata instabilità emotiva con irritabilità e cambiamenti del tono dell'umore. Tali esempi portano ad evidenziare che l'assenza di proposte legate al benessere anche psicologico, pedagogico ed emotivo di bambine e bambini, ragazze e ragazzi è diventata nei mesi via via più ingombrante, assumendo le dimensioni di vuoto normativo di notevole impatto, senza previsioni in risposta ai bisogni e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

    nel rapporto «Proteggiamo i bambini» Save the children evidenzia che in Italia si registravano già prima della pandemia percentuali di deprivazione economica e materiale dei minori tra le più alte d'Europa. L'aumento della disoccupazione, registrato dall'Istat già a giugno 2020 come pari all'8,3 per cento e stimato dal Fondo monetario internazionale per il 2020 al 12,7 per cento, e la conseguente riduzione della capacità economica delle famiglie rischiano di aumentare considerevolmente l'incidenza della povertà materiale tra i bambini e gli adolescenti. Il risultato potrebbe essere quello di un aumento di diversi punti percentuali del tasso di povertà assoluta tra i minorenni: si stima che 1 milione di bambini in più possano scivolare nella povertà assoluta, ritrovandosi in una condizione priva dell'indispensabile per condurre una vita dignitosa;

    il Governo è tuttora impegnato nello sforzo di definizione di nuove misure emergenziali che avranno innegabilmente un impatto sul futuro della società e del Paese e, contemporaneamente, sulla progettazione per l'utilizzo delle risorse europee provenienti da Next generation Eu e la definizione dell'imminente legge di bilancio per il 2021. In tale contesto il Parlamento sta contribuendo in maniera rilevante nel porre l'accento sugli aspetti che risultano più dirimenti per l'infanzia e l'adolescenza e, dunque, nell'orientare il Governo: ne è dimostrazione il fatto che il Presidente Conte abbia evidenziato che la decisione di tenere le scuole in presenza – almeno per il primo ciclo d'istruzione – sia stata sostenuta dal fortissimo appello proveniente proprio dal Parlamento;

    dunque, questo «domani» che si intende costruire e a cui si guarda incessantemente ha innegabilmente un profilo ben definito: le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi sono i protagonisti principali del futuro, messo però a rischio dalla pandemia;

    la Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite ricorda che gli Stati parte «si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati» e che «riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale». Tali principi devono essere di profonda ispirazione in tutte le fasi: dalla predisposizione all'effettiva implementazione di nuove norme e strategie. Nel general comment n. 7 del 2005 alla stessa Convenzione («Attuare i diritti del fanciullo nella prima infanzia») si afferma inoltre che «Gli Stati devono garantire un supporto appropriato a genitori, affidatari e famiglie per consentire loro di svolgere adeguatamente le loro funzioni genitoriali» e che «i primi anni di vita costituiscono il periodo dove le responsabilità parentali riguardano tutti gli aspetti del benessere dei bambini affrontati dalla Convenzione. Di conseguenza, la realizzazione di questi diritti dipende in grande misura dal benessere e dalle risorse a disposizione di quanti portano queste responsabilità»;

    se la sostenibilità rappresenta una delle linee guida nell'utilizzo delle risorse europee di Next generation Eu, è fondamentale tenere bene a mente che nella sua accezione originale, quella del rapporto Brundtland del 1987, lo sviluppo sostenibile attiene alla fondamentale presa di coscienza che tutto ciò che viene fatto nel presente avrà impatto nel futuro, sulle nostre figlie e sui nostri figli. Tale considerazione implica, dunque, la necessità di porre, tra i cardini guida delle scelte politiche, gli interessi ed i bisogni dell'infanzia e dell'adolescenza;

    il Governo è chiamato a pianificare una visione strategica composta di politiche che siano in grado di garantire che i miglioramenti applicati al benessere delle bambine e dei bambini siano duraturi e generalizzati. Significa, dunque, progettare e implementare accuratamente delle politiche che pongano delle solide basi per l'infanzia e l'adolescenza e, di conseguenza, per la società nella sua interezza partendo dalle sue fondamenta. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nel quadro dell'Agenda globale 2030, rappresentano una guida eccellente per orientare le politiche pubbliche e intensificare e accelerare i miglioramenti del benessere dei più piccoli nella comunità e nel sistema Paese. In tale quadro ci si riferisce, in particolare, ad un sistema di azioni interdipendenti per:

     a) ridurre la disuguaglianza di reddito e la povertà, assicurando così che tutti i bambini abbiano accesso alle risorse di cui necessitano;

     b) migliorare l'accesso di tutti i bambini ai servizi di cura della prima infanzia; migliorare i servizi di supporto psicologico per bambini e adolescenti;

     c) implementare e ampliare le politiche dedicate alla famiglia che sostengano la work-life balance;

    il Centro di ricerca Innocenti dell'Unicef ha diffuso a settembre 2020 lo studio «Sfere di influenza – Un'analisi dei fattori che condizionano il benessere dei bambini nei Paesi ricchi», all'interno del quale si specifica innanzitutto che «quella che è iniziata come una crisi sanitaria si è progressivamente allargata, andando a interessare tutti gli aspetti delle economie e delle società. Se da un lato i bambini sembrano non subire gli effetti diretti più gravi sulla salute provocati dal virus, dall'altro, come ci hanno insegnato crisi precedenti, saranno uno dei gruppi più colpiti dal suo impatto a lungo termine»;

    si distinguono tre tipologie principali di effetti che il COVID-19 ha prodotto sulle bambine e sui bambini: 1) gli effetti sulla salute fisica, che saranno a breve e lungo termine. A breve termine, i sistemi sanitari ridotti allo stremo potrebbero annullare le priorità dedicate alle immunizzazioni programmate o alle terapie per le patologie croniche. A lungo termine, i crescenti livelli di povertà potrebbero alterare le condizioni di alimentazione, abitative e di vita, andando a influire sulla salute dei bambini; 2) gli effetti sul benessere mentale, per cui le crisi emotive già manifeste nei bambini probabilmente si intensificheranno. L'isolamento, il lutto e le continue tensioni nelle relazioni familiari causate dall'incertezza economica possono danneggiare il benessere mentale di molti bambini, provocando ansia, insicurezza e paura del futuro; 3) gli effetti sull'istruzione, in quanto nella maggior parte dei Paesi i bambini hanno perso mesi di istruzione e contatto sociale. Come evidenziato dalle crisi precedenti, molti bambini non riusciranno mai a recuperare questa perdita di apprendimento, che sortirà effetti a lungo termine sulla loro vita e sulle società in cui vivono. Secondo un recente studio condotto dalla Banca mondiale (Simulating the potential impacts of the COVID-19 school closures on schooling and learning out-comes) la perdita di diversi mesi, se non addirittura un anno di scuola a causa del COVID-19, può tradursi per gli studenti e le studentesse in future perdite di reddito che variano da 355 a 1.408 dollari l'anno;

    a tutte queste considerazioni si aggiunge il tema delle disuguaglianze sociali, già presenti con forza nel nostro Paese, ma profondamente acuite dalla pandemia in termini economici, culturali, sociali, educativi per i più piccoli. La riduzione dei servizi scolastici rischia di minare la salute psicofisica, l'apprendimento scolastico e la socialità delle future generazioni, soprattutto per i bambini e ragazzi provenienti da contesti più difficili;

    la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza è profondamente cambiata nel corso delle ultime decadi, come viene riportato nel documento «Senza confini» del Centro salute del bambino, soprattutto in relazione a gran parte dei Paesi a reddito medio o elevato – tra i quali si colloca l'Italia;

    i problemi di salute si sono in gran parte trasferiti dalle acuzie alle patologie croniche e rare e ai problemi di neurosviluppo e di salute mentale. Le problematiche sociali e quelle educative sono sempre più evidenti e intrecciate con quelle di salute. Le diseguaglianze sociali, territoriali e tra generazioni si sono aggravate, aspetto – quest'ultimo – che caratterizza l'Italia in modo particolarmente drammatico. Su tutto incombono le minacce derivanti dal degrado ambientale e dal cambiamento climatico, come testimoniato con assoluta evidenza anche nel quadro della pandemia da COVID-19; inoltre, determinano un impatto rilevante anche i cambiamenti nei comportamenti riproduttivi che, in combinazione con la progressiva restrizione delle coorti in età fertile, determinano un trend di denatalità molto accentuato;

    i bambini con genitori in condizioni socio-economiche più compromesse dall'età di 4 anni accumulano un significativo svantaggio in termini educativi e di sviluppo rispetto ai coetanei provenienti da situazioni familiari più favorevoli;

    allarmano i dati per cui quasi 1 minore su 7 lascia prematuramente gli studi e meno di un bambino su 4 può frequentare un nido, dato che diventa inferiore ad uno su 10 nel Mezzogiorno;

    ancora prima che il COVID-19 le rendesse ulteriormente evidenti, erano già emerse molte inadeguatezze infrastrutturali, di risorse umane e di contenuti pedagogici e didattici della scuola, baluardo fondamentale delle pari opportunità educative, della formazione del capitale umano e della mobilità sociale e riferimento fondamentale per la vita di bambini e ragazzi e delle loro stesse comunità di appartenenza. Tagli di spesa e mancati investimenti, oltre ad una frequente mancanza di visione strategica in grado di porre istruzione e inclusione al centro del disegno di crescita del Paese, ne hanno intaccato qualità, performance e prestigio anche con riferimento agli standard europei. La Commissione europea nella «Relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione 2019» per l'Italia evidenzia che «gli investimenti dell'Italia nell'istruzione sono ridotti e distribuiti in modo disomogeneo tra i vari gradi di istruzione. La spesa pubblica per l'istruzione, sia in percentuale del prodotto interno lordo (3,8 per cento) che in percentuale della spesa pubblica totale (7,9 per cento), è stata tra le più basse dell'Unione europea nel 2017. Mentre la quota di prodotto interno lordo assegnata all'educazione della prima infanzia e all'istruzione primaria e secondaria è sostanzialmente in linea con gli standard dell'Unione europea, la spesa per l'istruzione terziaria è la più bassa dell'Unione europea, appena lo 0,3 per cento del prodotto interno lordo nel 2017, ben al di sotto della media dell'Unione europea dello 0,7 per cento»;

    chi si occupa della salute di bambini e ragazzi non può non identificare nella crisi delle istituzioni educative un fattore di acutizzazione di diversi fattori di rischio, che vanno oltre la perdita di opportunità di apprendimento e di socializzazione e investono la salute mentale nel suo senso più lato;

    nel quadro della definizione delle misure emergenziali, la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza è stata affrontata innanzitutto guardando alla scuola: tanta attenzione è stata dedicata all'edilizia, agli spazi, alle norme sanitarie, alle infrastrutture digitali, ma sono state spesso tralasciate le dinamiche emotive, empatiche, pedagogiche, sociali e di crescita più intime, che fanno parte del benessere psicologico e della crescita sana dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi e sono parte integrante di tutto il percorso educativo e di formazione;

    inoltre, appare chiaro che il focus per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza rappresenta un terreno estremamente vasto, che non può fermarsi al tema della didattica o alla definizione di politiche «residuali»;

    è necessaria una svolta verso un approccio strategico «bambinocentrico», capace di porre l'infanzia al centro di una visione integrata della tutela dei bambini, che implica il prendere atto dei nessi e degli scambi tra ciò che produce benessere per i più piccoli e le condizioni di contesto sociale, economico, culturale, educativo, in modo da coordinare adeguatamente le politiche pubbliche. Per essere efficaci ed efficienti, gli interventi devono dunque riconoscere il modo in cui le azioni politiche a un dato livello andranno a influire su di un altro. Normalmente si valuta l'impatto economico delle leggi e delle politiche: a questo punto sarebbe però anche necessario prendere in considerazione la possibilità di integrare sistematicamente una valutazione relativa all'impatto di leggi e politiche sul benessere dei bambini. Un child mainstreaming;

    un esempio pratico di un approccio capace di porre il superiore interesse dei bambini lo si trova concretamente nel caso della Nuova Zelanda, dove nel 2019 la Premier Jacinta Adern – recentemente eletta per il suo secondo mandato – ha promosso la stesura di una legge di bilancio basata sul benessere umano ed emotivo, inserendo come obiettivo primario la lotta alla povertà infantile. Già a partire dal 2018 era stata promossa dal Governo del Paese la creazione di un gruppo specifico di lavoro sul benessere dell'infanzia e sulla povertà infantile, con l'obiettivo di rendere effettive le azioni previste nel Child poverty reduction's Act. All'indomani della sua rielezione, la Premier neozelandese ha riconfermato nuovamente la sua profonda attenzione alla lotta alla povertà infantile. Il focus centrale sul principale benessere dell'infanzia si consolida anche nell'esempio di tutti quei Paesi europei che oggi – nel quadro delle rispettive misure di lockdown – hanno deciso di lasciare le scuole aperte, prevedendo tutte le necessarie misure di sicurezza;

    la seconda ondata di contagi, che si sta attualmente affrontando, pone nuovamente di fronte all'emergenza il tema di una pianificazione e di una strategia che possano adeguatamente preservare una forma di «normalità» per i più piccoli, a partire proprio dalla salvaguardia della didattica in presenza. Senza dubbio questa rappresenta una priorità, proprio perché è impensabile privare nuovamente le bambine e i bambini della socialità, della crescita e dell'apprendimento attraverso un confronto diretto con i propri coetanei e docenti: tutti elementi che hanno pesato enormemente sul benessere psicologico dei più piccoli durante i primi mesi di lockdown. Certamente è fondamentale lavorare su politiche in risposta alla situazione emergenziale, ma risulta quanto mai fondamentale progettare su quello che è un orizzonte futuro di medio-lungo termine: se l'obiettivo del presente è quello di superare gli effetti immediati della pandemia, risulta essenziale la previsione di misure progettuali che siano in grado di supportare un «rimbalzo in avanti», come lo definisce Enrico Giovannini – portavoce dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile e già presidente dell'Istat – nella lungimiranza di prevedere e anticipare le sfide future per l'infanzia, per l'adolescenza e per il Paese;

    a tale priorità si associa il chiaro bisogno di avere a disposizione i dati disaggregati relativi ai contagi per le fasce 0-6, 7-10 e 11-18, permettendo così di sostanziare in maniera scientifica le scelte politiche inerenti alle decisioni sull'apertura o chiusura delle scuole. Inoltre, i dati così composti permetterebbero senza dubbio una più attenta pianificazione da parte degli ospedali pediatrici, perché siano in grado di attrezzarsi – in previsione dell'ondata di influenza stagionale – per la gestione dei contagiati da COVID-19 e per garantire le adeguate cure ai pazienti più piccoli;

    è prioritario perseguire il contrasto alla povertà materiale, attraverso misure che possano portare ristoro e supporto alle famiglie in difficoltà. Accanto a quelle misure già poste in cantiere – con riferimento specifico all'assegno unico ed al Family act – è auspicabile la previsione di una revisione dei criteri di assegnazione del reddito di cittadinanza per cui deve essere inserito un criterio di «premialità» direttamente connesso al numero di minori presenti nelle famiglie beneficiarie e in aggiunta prevedere forme di doti educative per ogni figlio minorenne presente nel nucleo familiare. Tali misure di sostegno economico impattano, da un lato, sulla sfera emotiva dei più piccoli, poiché, come già anticipato, una maggiore garanzia economica per le famiglie significa un clima più sereno tra le mura domestiche e dunque ricadute sul benessere dei figli; d'altro canto, il contrasto della povertà economica ha implicazioni dirette anche sul fronte della povertà educativa, permettendo un più semplice accesso a prodotti, beni e servizi culturali;

    è del tutto evidente che non tutte le bambine e i bambini possono contare su famiglie solide e risulta imprescindibile dedicare puntuale attenzione a tutti quelli che presentano maggiori fragilità: bisogna avere particolare cura delle disabilità, con indirizzi specifici per la didattica digitale e con la possibilità di avere educatori a domicilio ed un adeguato supporto ai genitori; è importante monitorare e salvaguardare le condizioni dei minori vittima di violenza domestica, poiché a causa della quarantena forzata tali situazioni possono facilmente degenerare; bisogna includere, inoltre, misure che guardino alle condizioni degli adolescenti nelle carceri minorili, di tutti i minorenni stranieri che hanno bisogno di cura ed assistenza, dei figli che subiscono l'allontanamento dal genitore malato di COVID-19, nonché dei cosiddetti bambini e adolescenti perduti che fuoriescono da qualsiasi possibilità di controllo e supporto perché sprovvisti di un qualsiasi apparecchio digitale per il contatto con la scuola e la collettività e soggetti ad un elevatissimo rischio di dispersione scolastica;

    la comunità ed il territorio rappresentano un presidio irrinunciabile per la concreta attuazione delle previsioni sinora elencate: la prossimità diventa un elemento importante laddove sia necessario monitorare e comprendere esattamente i bisogni di determinate realtà, ancora di più nel caso in cui ci si riferisca ai contesti periferici. È dunque necessario contemplare un approccio quanto più possibile legato al territorio. In questo contesto si deve riconoscere e sostenere il ruolo del terzo settore e dell'associazionismo civico come protagonisti della comunità educante, rafforzando quindi le partnership tra i settori pubblico e privato, coinvolgendo direttamente anche gli attori istituzionali e di prossimità. Inoltre, sono fondamentali la sinergia ed un maggiore supporto agli enti locali: bisogna stanziare maggiori risorse a loro favore, perché proprio i comuni e le regioni sono tra i primi presidi istituzionali a rendere possibile l'attivazione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza;

    in una visione di azione politica integrata, occorre lavorare per azioni di sistema che garantiscano una reale integrazione socio-educativa-sanitaria, che dia priorità di accesso e di presa in carico alle situazioni di fragilità e vulnerabilità. È importante allora dedicare ampio spazio alla dimensione psicologica e pedagogica e valorizzare le figure di educatori, pedagogisti e psicologi su tutto il territorio nazionale a sostegno sia delle studentesse e degli studenti, sia delle famiglie;

    il quadro di misure e di indirizzi sinora elencati deve rappresentare il contenuto di quello che si è definito come un approccio integrato «bambinocentrico», che deve essere trasformato in politiche ed azioni organiche e sistemiche capaci di rispondere in maniera coordinata ai bisogni e ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in previsione della programmazione e dell'utilizzo delle risorse nazionali ed europee;

    il Governo ha accolto l'ordine del giorno in assemblea 9/02790-bis-AR/127 volto alla realizzazione di un piano straordinario dedicato all'infanzia ed all'adolescenza in risposta alla crisi da COVID-19, che abbia come obiettivo la protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti dagli effetti sociali, educativi e psicologici negativi provocati dalla pandemia, soprattutto con specifico riferimento alla fascia 0-6 anni ed alla genitorialità, in accordo con quanto previsto dal documento sui primi 1.000 giorni di vita elaborato dal Ministero della salute e approvato nel mese di gennaio 2020 dalla Conferenza Stato-regioni,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per definire con urgenza il prossimo Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, attraverso la promozione di un approccio integrato nella definizione delle misure destinate ad infanzia e adolescenza, che coinvolga contemporaneamente tutti i Ministeri competenti sulla tutela dei diritti e dei bisogni dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, oltre al Parlamento;

2) a fornire dati disaggregati sul piano epidemiologico relativi alle diverse fasce di età associate ad ogni livello educativo e quindi 0-6 anni, 7-10 anni e 11-18 anni, al fine di supportare scientificamente le misure indirizzate all'infanzia e all'adolescenza in questa fase emergenziale, posto che tali dati rappresentano uno strumento propedeutico per il bilanciamento del diritto alla salute e per il diritto all'istruzione, poiché permettono la definizione di decisioni ragionate e consapevoli relative alla ripresa in sicurezza della didattica in presenza, al tracciamento, alla programmazione dei trasporti e all'utilizzo ed organizzazione degli spazi dedicati alle attività educative;

3) in relazione al contrasto alla povertà educativa, ad adottare iniziative per investire nella misura europea della child guarantee, per cui l'Italia rientra tra i Paesi capofila per la sperimentazione a partire dal 2021;

4) con specifico riferimento alla fascia 0-6 anni e alla genitorialità, ad adottare iniziative per indirizzare maggiori investimenti al periodo compreso tra il concepimento e la prima infanzia (act early), in accordo con quanto previsto dal documento sui primi 1000 giorni («Investire precocemente in salute: azioni e strategie nei primi mille giorni di vita») elaborato dal Ministero della salute e approvato nel mese di gennaio 2020 dalla Conferenza Stato-regioni; ad adottare iniziative per estendere i servizi educativi per bambini di età compresa tra 0-3 anni insieme ad interventi dedicati a promuovere la genitorialità responsiva con servizi che siano basati su esperienze e modelli già sperimentati e da attuarsi nell'ambito dei piani educativi 0-6 anni previsti dal decreto legislativo n. 65 del 2017; a promuovere, in collaborazione con i servizi educativi, l'inserimento di contenuti relativi allo sviluppo del bambino e alla genitorialità nell'ambito dei percorsi nascita;

5) ad adottare iniziative per finanziare la realizzazione e la gestione degli asili nido pubblici per raggiungere almeno il 33 per cento di posti su base regionale su tutto il territorio nazionale e a promuovere la gratuità del servizio, secondo quanto già previsto per le scuole dell'infanzia;

6) in risposta alla crescita del tasso di povertà economica infantile, ad adottare iniziative per prevedere che per il reddito di cittadinanza sia ampliato il target di riferimento della misura per dare continuità di sostegno alle famiglie oggi raggiunte attraverso il reddito di emergenza e coordinare questo intervento con quello dell'assegno unico, rivolto esclusivamente alle famiglie con figli; a dare attuazione alle disposizioni per rendere operativo lo strumento dell'assegno unico;

7) a riconoscere e sostenere il ruolo del terzo settore e dell'associazionismo civico come co-protagonisti responsabili della comunità educante, rafforzando quindi le partnership tra i settori pubblico e privato, coinvolgendo direttamente gli attori istituzionali; a sostenere una semplificazione dei processi di riconversione delle progettualità bloccate dalla diffusione della pandemia, al fine di indirizzare il potenziale del terzo settore verso servizi destinati all'educazione e all'infanzia in fase emergenziale, anche nell'eventualità di pensare ad un utilizzo degli spazi di luoghi culturali oggi chiusi, come musei, cinema e teatri per fini educativi;

8) nel quadro della valorizzazione dei patti educativi territoriali e del ruolo della comunità educante, a promuovere iniziative educative come i nuclei educativi di prossimità caratterizzate da una forma di home visiting, nonché azioni che si svolgono in prossimità del luogo di residenza e vita dei minori interessati principalmente in condizione di maggiore difficoltà familiare; nelle situazioni di maggiore difficoltà e di rischio di dispersione scolastica, a promuovere la realizzazione di presidi educativi di prossimità, dove riunire piccoli gruppi di bambini e ragazzi seguiti da un educatore, per seguire insieme la didattica a distanza, preservando così almeno una parte di socialità; a promuovere e finanziare la realizzazione di piani territoriali integrati di contrasto alla povertà educativa minorile nelle zone a più alto rischio, come le periferie urbane e le aree interne individuate sulla base dei parametri e degli indicatori definiti da Istat in base al comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana volti a recuperare spazi pubblici abbandonati da destinare ad attività educative e culturali gratuite per bambini e adolescenti;

9) ad adottare iniziative per sostenere la diffusione di interventi a favore della tutela della sfera emotiva e psicologica, anche attraverso la valorizzazione di figure professionali come educatori, pedagogisti e psicologi su tutto il territorio nazionale – coerentemente con i livelli essenziali – a sostegno sia delle studentesse e degli studenti, sia delle famiglie;

10) a investire sul capitale umano delle giovani generazioni e a sostenere il loro diritto allo studio e ad una educazione di qualità fin dai primi anni di vita, utilizzando il 15 per cento del totale degli investimenti programmati nel quadro del Recovery fund, per arrivare gradualmente a regime allo standard europeo di un investimento in educazione del 4,5-5 per cento sul prodotto interno lordo;

11) ad adottare iniziative per contrastare il rischio di un arretramento e di una diminuzione nell'offerta educativa – in termini di livelli di copertura e di tempo trascorso nella scuola primaria e secondaria – agendo sull'aumento dei servizi dedicati alla prima infanzia e delle attività extrascolastiche ed incrementando le ore di tempo pieno, mantenendo alto lo standard della qualità dell'insegnamento;

12) a promuovere il protagonismo dei ragazzi e delle ragazze in questo periodo di crisi, sostenendo le reti associative di giovani attive, anche in rete, e realizzando momenti di ascolto e confronto tra bambine, bambini e adolescenti con le istituzioni centrali e territoriali.
(1-00405) (Nuova formulazione) «Lattanzio, Siani, Muroni, Nitti, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Quartapelle Procopio, Lorenzin, Serracchiani, Viscomi, Schirò, Rizzo Nervo, Fioramonti, Fusacchia, Ciampi, Vizzini, Pezzopane, Ruocco, Casa, Gribaudo».

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA


   ALEMANNO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge «Cura Italia» reca tra le ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19 di cui al Titolo V, Capo I, anche quelle relative a proroghe in materia assicurativa;

   l'articolo 125 reca disposizioni finalizzate a prorogare di ulteriori 15 giorni per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, nonché alla sospensione su richiesta dell'assicurato, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, dei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

   la sospensione del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti comporta l'impossibilità per il veicolo stesso di stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione;

   le compagnie assicurative hanno continuato a ricevere i pagamenti delle tariffe stabilite precedentemente all'emergenza da Covid-19, nonostante la maggior parte dei veicoli abbiano stazionato assicurati senza circolare;

   i premi assicurativi non essendo variati hanno costituito un maggiore incasso per le compagnie assicurative a fronte di un servizio non utilizzato, soprattutto considerando il fattore che il valore del premio assicurativo viene calcolato su una media del rischio di sinistri della città in cui si stipula il contratto;

   va considerato inoltre che durante i mesi di «isolamento» i sinistri sono diminuiti dell'85 per cento; le compagnie assicurative dovrebbero quindi rivedere il valore dei premi assicurativi e dei contratti a favore della tutela dei consumatori –:

   se il Ministro abbia intenzione di adottare iniziative, per quanto di competenza, rispetto ai premi pagati per le tariffe assicurative e se sia stata valutata in qualche modo l'opportunità di predisporre iniziative, anche di carattere normativo, nell'ottica di valorizzare il principio di equità alla base del sistema assicurativo e di favorire i consumatori danneggiati da questa situazione.
(4-06618)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, nonché l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), si rappresenta quanto segue.
  L'interrogante fa riferimento ai premi per le tariffe assicurative che i consumatori hanno continuato a pagare anche durante il
lockdown e chiede che siano riconosciuti ai consumatori benefici economici a compensazione della riduzione forzata della circolazione per l'emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2.
  Correttamente, l'interrogante sottolinea come la riduzione forzata della circolazione dei veicoli per effetto del
lockdown abbia comportato una significativa riduzione del numero dei sinistri ed un relativo fisiologico risparmio sulle polizze.
  Il fenomeno in parola è stato, d'altronde, evidenziato anche nella relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, oltre che nelle considerazioni del presidente dell'Istituto, pubblicate in data 18 giugno 2020.
  Sullo specifico aspetto della riduzione del numero dei sinistri, sono state acquisite le analisi effettuate dall'Ivass.
  Le prime stime, effettuate sulle risultanze della banca dati sinistri gestita dallo stesso Ivass è riferite al periodo 1° febbraio-15 maggio 2020, indicano una diminuzione di circa il 50 per cento, per un risparmio medio variabile tra 36 e 41 euro per ciascuna polizza. Le stime successive, più aggiornate, riferite al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 2 giugno, hanno confermato la diminuzione degli incidenti stradali. Il numero di sinistri accaduti nel periodo considerato risulta compreso tra 295.000 e 305.000 unità, estremamente inferiori rispetto ai 733.000 sinistri del 2019, pari ad un decremento di circa il 60 per cento. La flessione è stata ovviamente più accentuata (80 per cento circa) nel periodo di massima restrizione della circolazione, ossia nel periodo ricompreso tra il 9 marzo e il 2 maggio 2020.
  Ancora, l'Onorevole interrogante correttamente ricorda che nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (cosiddetto decreto «Cura Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato previsto il diritto dell'assicurato di sospendere i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sino al 31 luglio 2020, con proroga della copertura per un numero di giorni pari a quelli di sospensione, a condizione che il veicolo assicurato non circoli né stazioni su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria.
  La sospensione del contratto conseguita in applicazione della norma è aggiuntiva (e non sostitutiva) ad analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili.
  In aggiunta a quanto sopra, vista la protratta stasi della circolazione dei veicoli, che ha prodotto un disallineamento tra il premio anticipatamente corrisposto ed il rischio effettivamente corso, il settore assicurativo ha introdotto autonomamente alcune misure a tutela dei consumatori, tese in qualche modo a rimodulare il premio o riconoscere benefici economici agli assicurati in misura corrispondente alla riduzione del rischio.
  A tal proposito, l'Ivass riferisce di iniziative di ristoro degli assicurati assunte da alcune imprese assicuratrici, con particolare riferimento alla polizza RC Auto, prevalentemente nella forma di riconoscimento di
voucher e sconti da applicare in sede di rinnovo della polizza.
  Di seguito si riportano le principali soluzioni di ristoro poste in essere:

   la restituzione di un mese di polizza RC Auto, per il premio pagato e «non goduto», attraverso un voucher-sconto, da utilizzare al rinnovo della polizza oppure per sottoscrivere un nuovo prodotto dedicato alla persona, alla casa o all'impresa;

   la proroga di due mesi per una polizza non auto o un mese di garanzia RC Auto sulla polizza auto rinnovata;

   l'incremento della scontistica applicata alle polizze auto;

   la possibilità di sospendere la copertura, anche per periodi molto brevi e per un massimo di trenta giorni nell'anno, estendendone quindi la durata.

  Al fine di misurare l'effettiva portata del ristoro a beneficio degli assicurati, l'Ivass sta avviando un'indagine su tutto il mercato assicurativo nazionale, volta ad acquisire un quadro aggiornato e organico delle iniziative adottate o in corso di adozione da parte delle imprese.
  Inoltre, tramite il
contact center dell'Ivass, è stato garantito a tutti i cittadini un punto di contatto al quale rivolgersi per rappresentare direttamente esigenze e difficoltà e per ricevere assistenza. È importante ricordare anche le raccomandazioni indirizzate alle compagnie e agli intermediari, volte a garantire una piena informazione ai consumatori circa le modalità per accedere ai servizi, l'accesso ai servizi in forma facilitata, la massima attenzione alle specifiche esigenze dei clienti nell'assolvimento degli obblighi contrattuali.
  Le criticità sollevate dall'interrogante sono all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico e delle altre competenti Amministrazioni. In particolare, è stato aperto un confronto con gli
stakeholder – compagnie assicurative, associazioni di intermediari e associazioni dei consumatori – con l'obiettivo di perseguire il miglior bilanciamento possibile tra le aspettative dei consumatori e i vincoli operativi e di sicurezza degli operatori assicurativi.
  Con particolare riferimento al settore della RC Auto, si richiama il costante confronto tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Ivass, finalizzato all'individuazione di soluzioni, anche normative, in grado di accrescere l'efficienza del mercato e promuovere una riduzione dei prezzi, migliorare la qualità dell'offerta e garantire una maggiore tempestività dei risarcimenti.
  In tale prospettiva, il Ministero dello sviluppo economico ha riavviato l'
iter tecnico per la revisione dei criteri di risarcimento delle lesioni fisiche di maggiore entità, mediante la definizione di una tabella unica nazionale in grado di coniugare un adeguato risarcimento del danno non patrimoniale con una maggiore prevedibilità dei costi gravanti sul sistema assicurativo e, in ultima analisi, sui consumatori.
  Il principio di centralità della tutela del consumatore assicurativo ha altresì guidato i lavori di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (cosiddetta direttiva IDD), poi rettificata su
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 205/34 del 5 agosto 2019, che disciplina i processi di governo e controllo dei prodotti richiesti e sancisce una serie di criteri volti a garantire la correttezza dei comportamenti in fase di distribuzione dei prodotti assicurativi.
  Si rappresenta altresì che, nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico «Regolamento recante la definizione del “contratto base” di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221», il quale individua il contenuto del cosiddetto contratto-base RC Auto per l'offerta delle polizze mediante il sistema informatico «TuoPreventivatore» .
  Costante è il confronto tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Ivass, finalizzato a monitorare l'andamento dei sinistri nel settore RC Auto e l'evoluzione delle iniziative adottate dalle imprese.
  In conclusione, ove richiesto, il Ministero dello sviluppo economico si rende disponibile ad avviare un tavolo stabile di confronto con l'industria assicurativa e l'Istituto di vigilanza, anche al fine di valutare ogni iniziativa utile per restituire ai cittadini e agli assicurati le tutele fin qui riconosciute nel periodo emergenziale.

Il Ministro dello sviluppo economico: Stefano Patuanelli.


   BAZZARO e TONELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la scorsa settimana si è presentato alla questura di Marghera un minore extracomunitario, che si è poi rilevato essere proveniente dal Kosovo, che non parlava italiano;

   a quel punto è scattata la procedura, che si verifica puntualmente, e il ragazzino è stato preso in carico dall'ufficio stranieri che, con l'aiuto degli interpreti, ha cercato di identificarlo e di capire le sue esigenze; poi, il ragazzino è stato fatto accomodare in sala di attesa – che era piena di altri cittadini di svariate nazionalità – è stato accompagnato dagli agenti all'ufficio anticrimine-minori e alla scientifica per il foto-segnalamento e, infine, dopo lunghe ore che gli uffici hanno passato a cercare un posto dove collocarlo, è stato portato con una volante prima negli uffici comunali e quindi in un centro per minori;

   dopo qualche giorno il ragazzino si è sentito male presso il centro per minori, è stato portato in ospedale ed è emerso che era effetto da Covid-19, come poi ha comunicato il medico della polizia;

   negli uffici della questura di Venezia non si rispetterebbero i protocolli di prevenzione del Covid-19 e la dimostrazione è il caso del minore al quale bastava forse misurare la temperatura all'ingresso in questura; si sarebbe potuto evitare di mandare in quarantena molte delle persone con cui il ragazzino è entrato in contatto, la maggior parte dei quali sono operatori della polizia di Stato;

   in questura, a mala pena, si rispetta e si raccomanda l'utilizzo della mascherina, esponendo in tal modo al pericolo sanitario gli operatori di pubblica sicurezza e i cittadini che si recano nelle questure a sbrigare le pratiche;

   a denunciare i fatti della questura di Marghera è stato il sindacato di Polizia Fsp;

   questi episodi confermano l'ingiustificato e gravissimo rischio di contagio a cui quotidianamente viene esposta la salute non solo dei poliziotti, senza alcuna colpa se non quella di adempiere con spirito di servizio al proprio dovere e alle direttive impartite, ma anche quella delle loro famiglie;

   questa situazione, oltre ad essere già di per sé gravissima sotto il profilo della dovuta tutela dal punto di vista sanitario che dovrebbe essere garantita agli agenti delle forze dell'ordine, comporta, altresì, evidentemente ulteriori problemi anche dal punto di vista della sicurezza, poiché con tali modalità si sta privando il territorio di risorse indispensabili per assicurarne il presidio a favore della collettività;

   del resto, l'episodio della questura di Venezia è similare ai fatti accaduti con l'ultimo sbarco di Roccella Jonica, che è costato la quarantena a 25 poliziotti del commissariato di Siderno, che si trova ora decapitato dalle quarantene persino del dirigente, a causa di 26 pachistani risultati positivi al Covid-19 sui 70 che sono sbarcati –:

   se ritenga di adottare iniziative, con la massima urgenza, al fine di far rispettare tutti i protocolli sanitari validi sul territorio nazionale anche nelle questure per garantire la salute delle forze di polizia che sono impegnate in prima linea sul territorio per la difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica e che già si trovano costrette a lavorare in situazioni di estrema precarietà per la mancanza di uomini, mezzi e strumenti adeguati alle esigenze che il loro lavoro richiede.
(4-06372)

  Risposta. — In relazione a quanto evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo in esame si rappresenta quanto segue.
  Nella tarda mattinata del 10 luglio 2020, presso la sede della questura di Venezia sita a Marghera, si è presentato un minore non accompagnato di origine kosovara, che è stato preso in carico da un operatore della divisione anticrimine, il quale indossava la mascherina e osservato la misura del distanziamento. Anche il giovane è stato subito invitato a indossare la mascherina e ad igienizzare le mani con il gel antisettico che gli è stato contestualmente fornito.
  L'operatore ha poi provveduto ad accompagnare il minore nel proprio ufficio per fargli compilare il modulo per la raccolta di notizie sui cittadini stranieri privi del documento d'identità.
  Successivamente, il giovane è stato condotto dallo stesso dipendente nell'ufficio adibito al fotosegnalamento, dove un collega ha effettuato i rilievi fotodattiloscopici, utilizzando i dispositivi previsti per gli operatori della polizia scientifica, quali la mascherina FFP2, la visiera, i guanti e il camicie monouso.
  Dopo circa dieci minuti, il minore è stato riaccompagnato nella sala d'attesa, mentre alle 14 è stato preso in carico da tre dipendenti dell'ufficio minori, appena rientrate da altro servizio, che lo hanno accompagnato in una stanza, facendolo accomodare al centro e mantenendo quindi la distanza di sicurezza.
  Alle 16 circa, il giovane è stato portato in comunità con una volante munita di idoneo separatore, mentre gli occupanti indossavano i previsti dispositivi di protezione individuale.
  Nel tardo pomeriggio del 14 luglio 2020, l'unità sanitaria di continuità assistenziale ha comunicato telefonicamente alla questura la notizia della positività del minore al Covid-19.
  La mattina successiva, i dirigenti medici in servizio hanno immediatamente avviato l'indagine epidemiologica finalizzata all'identificazione di tutti i soggetti entrati in contatto con il ragazzo, effettuando altresì le visite mediche e compilando le schede previste per individuare le persone che, potenzialmente, avrebbero potuto essere state contagiate.
  All'esito di tali attività, i predetti dirigenti medici hanno disposto, a scopo cautelativo, l'esecuzione del tampone e l'isolamento fiduciario per le tre dipendenti dell'ufficio minori, rimaste per circa due ore e mezzo con il ragazzo, sebbene sempre a distanza superiore a un metro.
  Rispettivamente il 16 e 24 luglio 2020 sono stati comunicati gli esiti negativi dei due tamponi naso-faringei consecutivi effettuati per ciascuna delle predette dipendenti dell'Ufficio minori.
  All'esito di quanto sopra, la questura di Venezia ha evidenziato che il protocollo sanitario predisposto per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato rispettato, sia per quanto riguarda la tempestiva gestione della situazione da parte del competente ufficio sanitario, sia per quanto attiene alle misure previste per gli utenti esterni e gli operatori.
  Più in generale, con riferimento ai protocolli sanitari previsti per gli appartenenti alla polizia di Stato, si comunica che la direzione centrale di sanità del dipartimento della pubblica sicurezza è delegata alla gestione della salute e della sicurezza del proprio personale per tutto ciò che riguarda le misure di profilassi connesse al contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 (
ex articolo 73-bis del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, integrato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020).
  Al riguardo, fin dall'inizio dello stato di emergenza, il Ministero dell'interno ha emanato numerose circolari con le quali sono stati resi noti i protocolli operativi utili alla minimizzazione del rischio da esposizione al Sars-Cov-2.
  La predetta direzione centrale fornisce periodicamente i dispositivi di protezione individuale attraverso gli uffici sanitari provinciali territoriali, indicandone il corretto utilizzo da parte dell'operatore di polizia e specificandone l'uso in base alle diverse tipologie di servizio, ai potenziali rischi di esposizione e alla fase epidemiologica territoriale.

Il Viceministro dell'interno: Matteo Mauri.


   BIGNAMI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   a mezzo stampa si apprende che la direzione centrale della polizia stradale di Roma, in accordo con il Ministero dell'interno, ha deciso la chiusura del distaccamento della Polstrada di Rocca San Casciano (FC), poiché non sarebbe più strategico nell'ambito del piano di razionalizzazione del servizio a livello nazionale;

   a tal proposito, è intervenuta l'ex sindaco di Rocca San Casciano, Rosaria Tassinari, attuale assessore ai servizi sociali del comune di Forlì, affermando che tale decisione «ha sollevato l'indignazione degli amministratori non solo della vallata del Montone, ma anche dei 15 Comuni dell'Unione dei Comuni della Romagna forlivese, dei parlamentari e delle associazioni di categoria e perfino dei gruppi di motociclisti della Romagna»;

   il presidio della Polstrada ha sempre svolto un servizio fondamentale fin dal 1959, per la sicurezza della Vallata e del territorio che corre lungo la strada statale 67 Ravenna-Firenze-Livorno. Importante, in particolare, è il servizio svolto per la sicurezza di automobilisti e camionisti. Numerosi interventi effettuati dagli agenti della Polstrada sono avvenuti, nel corso del 2019, proprio lungo la strada statale 67 nel periodo invernale;

   nei piccoli comuni, come Rocca San Casciano, tali distaccamenti sono ancora più preziosi e vitali, danno il senso della vicinanza delle istituzioni e costituiscono un presidio importantissimo a tutela della sicurezza pubblica. La loro chiusura, motivata tanto più dalla loro scarsa strategicità, è indice, a parere dell'interrogante, di poca attenzione nei confronti dei piccoli territori che, invece, necessitano di servizi e di presidi per poter continuare a essere attrattivi e sopravvivere al pericolo, sempre incombente, dello spopolamento;

   per mantenere il distaccamento a Rocca San Casciano l'ex amministrazione si era impegnata a individuare una sede senza costi per lo Stato. Da giugno 2019 il comune ha concesso un locale in comodato gratuito, firmando una convenzione con la prefettura di Forlì-Cesena. È assolutamente inaccettabile, a fronte dell'impegno dell'amministrazione, dei cittadini, dei comitati costituitisi allo scopo di chiedere il mantenimento del presidio, che dallo Stato centrale arrivi la decisione di chiusura che viene intesa come abbandono, da parte delle istituzioni, soprattutto dei territori più piccoli e deboli –:

   quali iniziative di competenza abbia assunto o intenda assumere al fine di evitare la chiusura del distaccamento della Polstrada di Rocca San Casciano e di altri distaccamenti ugualmente fondamentali, tra cui, a titolo di esempio, quelli di Lugo di Romagna e di Casalecchio di Reno, nella frazione di Ceretolo.
(4-04811)

  Risposta. — Con riferimento ai quesiti posti dall'interrogante, in relazione all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si rappresenta quanto segue.
  Con l'atto di sindacato ispettivo in esame si richiama l'attenzione su un tema, quello del distaccamento di polizia stradale di Rocca San Casciano, che si riconduce al più ampio progetto di riorganizzazione e razionalizzazione dell'intero assetto della polizia stradale, già disposto dal dipartimento della pubblica sicurezza negli anni scorsi.
  Si tratta del risultato di approfondite valutazioni sulle complessive mutazioni del quadro della mobilità, dello sviluppo sulla circolazione su alcune arterie, dell'analisi dei dati sull'infortunistica, nonché sulla necessità di ottimizzare le risorse umane disponibili.
  Il Ministero dell'interno, in tale contesto, ha ispirato la propria azione a criteri che consentano di garantire, nel modo più efficace, adeguati sistemi di controllo sul territorio, in particolare sotto il profilo dei flussi viari e dell'incidentalità.
  Il raggiungimento dell'obiettivo di un'ancora più adeguata e funzionale attività di vigilanza e controllo da parte delle Forze dell'ordine, soprattutto negli ambiti territoriali con maggiore impatto emergenziale, non può che essere perseguito anche attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse disponibili, presenti sul territorio e dei relativi organici, in considerazione anche del necessario concorso che le altre Forze di polizia sono tenute ad assicurare.
  Con particolare riferimento al distaccamento polizia stradale di Rocca San Casciano, si rileva come quest'ultimo svolga l'attività di vigilanza sulle strade statali n. 9 e n. 67, con una dotazione effettiva di personale pari a 5 unità e con l'impiego di 1 equipaggio al giorno.
  Si evidenzia che nel territorio riconducibile al distaccamento insistono più comandi delle altre forze di polizia.
  La possibile ri-collocazione del personale presso i vicini reparti della specialità di Polizia stradale costituisce un'opzione nell'ottica di migliorare le potenzialità operative, garantendo il presidio di legalità e di sicurezza del territorio.
  In tale contesto, si assicura che il Ministero dell'interno è costantemente impegnato nell'attività di monitoraggio delle esigenze emergenti sul territorio, al fine di individuare, con il massimo scrupolo, le priorità di intervento, anche attraverso le opportune rimodulazioni del personale delle Forze di polizia.
  

Il Viceministro dell'interno: Matteo Mauri.


   BIGNAMI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 7 febbraio 2020 è stato trasmesso il piano di razionalizzazione degli uffici della specialità di polizia stradale che prevede fra gli interventi da attuare la soppressione di alcuni distaccamenti della Polstrada, in quanto, da quanto dichiarato dal dipartimento della polizia di Stato, sorgerebbero in aree non più di interesse strategico per la viabilità;

   fra i presidi interessati da tale provvedimento vi è il distaccamento della polizia stradale di Lugo (Ravenna), città capofila dell'unione dei comuni della bassa Romagna, comprendente un territorio di circa 500 chilometri quadrati sul quale vivono circa 110.000 persone; un territorio articolato in tanti piccoli e medi centri cittadini con svariate realtà produttive di interesse nazionale, attraversato peraltro da due importanti vie di comunicazione statali come la S. Vitale e la strada statale 16;

   oltre ad aver determinato un inevitabile indebolimento dell'attività di controllo su strade statali e provinciali che, pur essendo arterie secondarie registrano un tasso di incidentalità e pericolosità molto elevato, la notizia della possibile chiusura del distaccamento della polizia ha suscitato grande allarmismo nella popolazione locale che, da quanto reso noto all'interrogante, sta assistendo in questi anni a un aumento esponenziale di furti in appartamento e, più in generale, a un aumento della piccola criminalità diffusa su tutto il territorio;

   si ritiene indispensabile, al fine di garantire ai cittadini più sicurezza e più controllo del territorio, salvaguardare l'importante servizio svolto dal distaccamento della Polstrada di Lugo –:

   se si intenda rivedere la decisione in merito alla soppressione del distaccamento della Polstrada di Lugo (Ravenna);

   se intenda adottare iniziative al fine di potenziare il commissariato di Polizia di Lugo mediante l'aumento del personale e l'implementazione dei turni, ivi compresi quelli notturni ora solo su base volontaria;

   se siano previsti fondi con l'obbiettivo di implementare strumenti deputati alla tutela della sicurezza del territorio e al contrasto della microcriminalità.
(4-04819)

  Risposta. — Con riferimento ai quesiti posti dall'interrogante, in relazione all'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta quanto segue.
  Con l'atto di sindacato ispettivo in esame si richiama l'attenzione su un tema, quello del distaccamento di polizia stradale di Lugo, che si riconduce al più ampio progetto di riorganizzazione e razionalizzazione dell'intero assetto della polizia stradale, già disposto dal dipartimento della pubblica sicurezza negli anni scorsi.
  Si tratta del risultato di approfondite valutazioni sulle complessive mutazioni del quadro della mobilità, dello sviluppo sulla circolazione su alcune arterie, dell'analisi dei dati sull'infortunistica, nonché sulla necessità di ottimizzare le risorse umane disponibili.
  Il Ministero dell'interno, in tale contesto, ha ispirato la propria azione a criteri che consentano di garantire, nel modo più efficace, adeguati sistemi di controllo sul territorio, in particolare sotto il profilo dei flussi viari e dell'incidentalità.
  Il raggiungimento dell'obiettivo di un'ancora più adeguata e funzionale attività di vigilanza e controllo da parte delle forze dell'ordine, soprattutto negli ambiti territoriali con maggiore impatto emergenziale, non può che essere perseguito anche attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse disponibili, presenti sul territorio e dei relativi organici, in considerazione anche del necessario concorso che le altre Forze di polizia sono tenute ad assicurare.
  In relazione al distaccamento di Lugo, si tratta di un reparto che opera con un organico di 6 unità, con competenza sulla strada statale n. 16 Adriatica, nel tratto compreso fra le località di Casal Borsetti (RA) e Cesenatico (FC), ove riesce a contribuire al piano di vigilanza stradale con una sola pattuglia giornaliera.
  Si evidenzia che nel territorio riconducibile al distaccamento insistono più comandi delle altre forze di polizia.
  La possibile ri-collocazione del personale presso i vicini reparti della specialità di polizia stradale costituisce un'opzione nell'ottica di migliorare le potenzialità operative, garantendo il presidio di legalità e di sicurezza del territorio.
  In tale contesto, si assicura che il Ministero dell'interno è costantemente impegnato nell'attività di monitoraggio delle esigenze emergenti sul territorio, al fine di individuare, con il massimo scrupolo, le priorità di intervento, anche attraverso le opportune rimodulazioni del personale delle forze di polizia.

Il Viceministro dell'interno: Matteo Mauri.


   BIGNAMI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le politiche giovanili e lo sport. — Per sapere – premesso che:

   di recente il Coni ha inviato dei questionari da compilare in forma anonima e comunque non obbligatoria ad atleti e allenatori delle società di tutte le federazioni sportive italiane, al fine di acquisire informazioni su come gli stessi stanno vivendo questo periodo di «stop» delle attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

   nella fase di presentazione, anonima, della persona chiamata a rispondere ai quesiti compare la dicitura «genere» con quattro opzioni: uomo, donna, altro, preferisco non rispondere;

   a parere dell'interrogante tale richiesta appare piuttosto singolare, visto che, biologicamente, un individuo nasce maschio o femmina. Il Tas, affrontando la controversia inerente a Caster Semenya, ha chiarito, aderendo alla tesi della Iaaf, meno di un anno fa che la distinzione sussistente in ambito sportivo è tra uomo e donna. Un'atleta di fama internazionale come Martina Navratilova a febbraio 2019 ha definito un «imbroglio» la presenza in gara di atlete intersex; la scelta sembra più che altro finalizzata a promuovere surrettiziamente l'ideologia gender;

   appare singolare che il Coni in questa fase di emergenza si avventuri in distinzioni di questo tipo aumentando solo la confusione –:

   se il Governo intenda acquisire elementi conoscitivi rispetto a quanto esposto in premessa;

   se il Governo intenda adottare iniziative normative o di altro genere, per quanto di competenza, per evitare che, anche in futuro, sia utilizzata da parte del Coni una modulistica con richieste che appaiono ideologiche come quella rappresentata in premessa.
(4-05209)

  Risposta. — Il questionario oggetto di contestazione si pone come scopo di raccogliere dati, in forma del tutto anonima, sulla condizione che gli atleti stanno vivendo in questo momento di isolamento a causa dell'emergenza COVID-19.
  L'indagine, dunque, nello specifico, attiene una sfera del tutto personale che non riguarda la competizione sportiva e la distinzione tra gara maschile e gara femminile e rispetta, proprio per tale motivo, le buone prassi indicate dalla stessa Unione europea.
  Secondo le cifre diffuse dalla
Fundamental Rights Agency of the European Union (FRA) già nel 2017, il 42 per cento delle persone LGBTI nasconde il proprio orientamento sessuale nei club e nei circoli sportivi per paura di subire discriminazioni. A questo, e ai continui episodi di omotransfobia nello sport, ha voluto dare una risposta «Outsport», il progetto cofinanziato dalla Commissione europea con il programma Erasmus plus, e promosso da Aics, Associazione italiana cultura sport, che ha visto compartecipi partner stranieri provenienti da Austria, Ungheria, Germania e Scozia, quali l'Università dello sport di Colonia, il Leap Sports Scotland, il Vienna institute for international dialogue and cooperation ed il Frigo (Organization for Fresh Ideas).
  Alla luce dei dati di partenza, è ormai prassi poter lasciare la scelta di indicare, in relazione alla categoria di genere, oltre al maschile/femminile anche la dizione «altro» e addirittura la possibilità di non voler indicare nessun genere in considerazione del fatto che lo sport, anche quale luogo di aggregazione, non è immune da discriminazioni.
  Sulla stessa linea, e aderendo al principio di non discriminazione, vi sono anche progetti che attengono più specificamente alla parità di genere, come il Progetto Europeo SUE – Step Up Equality, Erasmus + Sport Collaborative Partnership 2018 (EACEA), che si pone l'obiettivo di promuovere la parità di genere e combattere la discriminazione di genere nello sport di base in Europa, attraverso la cooperazione e lo scambio di buone pratiche, attività ed esperienze tra sport differenti e la conoscenza e l'ispirazione tra giovani atlete e donne in posizione di
leadership nel mondo dello sport. Nei questionari che vengono somministrati in questo contesto, in modo del tutto anonimo, agli sportivi viene riconosciuta la libera scelta nell'indicazione del genere (maschile, femminile, altro).
  Lo scopo della ricerca oggetto dell'interrogazione è connesso al momento di particolarità che la persona «atleta» sta vivendo; il sentimento e la condizione che si sta vivendo è legata al proprio intimo e alle limitazioni nello svolgimento dell'attività sportiva.
  Nulla, dunque, rileva che la
International Association of Athletics Federations (IAAF) e il Tribunale di arbitrato dello sport (Tas) abbiano identificato la distinzione uomo/donna come l'unica riconosciuta: tale distinzione, infatti, attiene unicamente alle gare, suddivise in maschili e femminili. Diverso, invece, è l'orientamento sessuale e l'identità di genere che riguardano, di contro, la sfera meramente personale, di cui la condizione di «atleta» è solo una specificazione. Prevedere la possibilità di scegliere o meno di indicare la propria appartenenza ad un genere maschio/femmina «o altro» non costituisce una limitazione, ma al contrario un ampliamento del diritto riconosciuto e tutelato dalla normativa vigente nazionale, europea ed internazionale.
Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport: Vincenzo Spadafora.


   CAFFARATTO, GIACCONE, CAPARVI, DURIGON, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, MOSCHIONI, MURELLI e RIBOLLA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 33 del cosiddetto «decreto crescita» – decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge n. 68 del 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2019 – è intervenuto in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, con la finalità di accrescere le facoltà assunzionali degli enti;

   le previsioni del predetto articolo 33 hanno offerto, senza alcun dubbio, condizioni rassicuranti per gli enti che negli ultimi anni hanno subito un drastico calo di personale in servizio, giacché finalmente si svincola la facoltà di assumere da logiche di turn-over e sostituzione di personale in quiescenza che paradossalmente hanno finito col penalizzare maggiormente gli enti sottorganico rispetto a quelli con un'alta spesa di personale, agganciandola a principi di sostenibilità finanziaria;

   il medesimo articolo demandava poi ad un decreto ministeriale l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia e delle relative percentuali massime annuali di incremento di personale per gli enti che si collocano al di sotto del predetto valore soglia;

   a norma di legge, il termine entro il quale tale decreto, d'iniziativa della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, e previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

   la bozza di decreto ministeriale attuativo, aggiornata a luglio 2019, individuerebbe due valori soglia, uno in cui viene fissato il tetto massimo oltre il quale gli enti dovranno adottare politiche di rientro progressivo, ed un secondo, più basso del primo, che identificherebbe gli enti cosiddetti virtuosi; i comuni che si collocheranno tra il primo ed il secondo valore potranno assumere fino al raggiungimento del limite massimo senza alcun vincolo; i comuni che, invece, si collocheranno al di sotto del secondo valore soglia potranno assumere nei limiti delle percentuali massime di incremento della spesa del personale rispetto all'anno 2018, come definite dal decreto ministeriale medesimo; stante sempre quella bozza, qualora, gli enti presentassero un indice inferiore al secondo valore soglia, potranno assumere fino al raggiungimento della sola seconda soglia, ovvero fino al valore più basso, avendo così ristretti margini assunzionali;

   ad oggi il decreto risulta essere ancora in fase di stesura, quindi ben oltre il termine di legge per la sua emanazione, e, a quanto consta agli interroganti, ciò avverrebbe a causa del mancato accordo tra i partecipanti al tavolo preposto, tra i quali Ragioneria generale dello Stato e Anci; quest'ultima, peraltro, intenta ad evitare un immediato peggioramento del regime assunzionale per gli enti con rapporto spese/entrate superiore al valore soglia –:

   quali siano le ragioni che impediscono l'emanazione del decreto ministeriale richiamato in premessa e quali iniziative il Governo intenda adottare per accelerare l'iter al fine di attuare la norma di cui al succitato articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, considerata l'importanza storica che la norma medesima riveste per le regioni ed i comuni virtuosi in cronica situazione di sottorganico e per garantire quella stagione di ricambio generazionale tanto auspicata dai giovani meritevoli.
(4-07107)

  Risposta. — Rispondo all'interrogazione in esame con la quale si chiedono chiarimenti in merito ai tempi di attuazione – mediante emanazione dei relativi decreti ministeriali – della disciplina in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni.
  Com'è noto, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetta «crescita», interviene in materia di facoltà assunzionali delle regioni a statuto ordinario e dei comuni, con la finalità di accrescere tali facoltà assunzionali negli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si concluderà nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non dovesse essere raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cesseranno dal servizio.
  Nello specifico, il comma 1 del citato articolo 33 stabilisce che le regioni possano procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore a un determinato valore soglia.
  Il richiamato valore soglia è definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno che precede quello in cui viene prevista l'assunzione. A tal fine non si tiene conto delle entrate a destinazione vincolata, incluse quelle relative al Servizio sanitario nazionale, e degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Al comma 1, primo periodo, si stabilisce altresì che le regioni possano procedere ad assumere in coerenza con piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La disposizione demanda, poi, ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione sia l'indicazione della data di entrata a regime della nuova disciplina assunzionale sia l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per le regioni che si collocano al disotto del predetto valore soglia. Il comma 1, terzo periodo, dispone che l'aggiornamento delle fasce, dei valori soglia e delle relative percentuali massime di incremento del personale possa essere operato con cadenza quinquennale. Il comma 1, quarto periodo, dispone che le regioni il cui rapporto fra la spesa per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) e le entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulti superiore al valore soglia, siano tenute ad intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto con l'obiettivo di conseguire il valore soglia nell'anno 2025.
  Il comma 2 del citato articolo 33 detta, poi, la disciplina assunzionale per i comuni per molti aspetti analoga a quella introdotta per le regioni al comma 1.
  I comuni, pertanto, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia. Dette assunzioni devono avvenire in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Il valore soglia, che costituisce il limite di spesa per le assunzioni di personale in commento, è definito come percentuale «differenziata per fascia demografica» delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Le fasce demografiche, i relativi valori soglia e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e dell'interno, previa intesa in sede di conferenza Stato-città. I parametri definiti con il decreto ministeriale potranno, successivamente, essere aggiornati con cadenza quinquennale. Gli altri comuni, cioè quelli in cui il rapporto fra la spesa per il personale e le richiamate entrate correnti è superiore al valore soglia, sono tenuti ad intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale di tale rapporto affinché esso raggiunga il valore soglia nell'anno 2025 e, nel frattempo, possono procedere ad assunzioni secondo un
turn over «anche» inferiore al 100 per cento. A partire dal 2025, i comuni che continueranno a registrare un rapporto superiore al valore soglia, e fintanto che tale eccedenza non sia riassorbita, saranno tenuti a limitare le assunzioni al 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.
  Ebbene, in relazione a quanto richiesto dall'interrogante, rappresento che alla disposizione recata dal sopra citato articolo 33, comma 1, è stata data attuazione con l'emanazione del decreto ministeriale 3 settembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2019, n. 258, che reca le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.
  Il 27 aprile 2020, inoltre, è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni», che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha provveduto ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.
  Il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei comuni previsto dal decreto attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, viene applicato a decorrere dal 20 aprile 2020, come deliberato in sede di conferenza Stato-Città del 30 gennaio 2020.
  Di conseguenza, in ossequio al principio
tempus regit actum, sono fatte salve tutte le procedure assunzionali per le quali i comuni abbiano effettuato entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34-bis della legge 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.
  Il decreto attuativo, peraltro, oltre alla decorrenza del nuovo regime assunzionale, disciplina la specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti nette, l'individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia e, infine, la determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.
  Ovviamente, la determinazione delle facoltà assunzionali in base alla sostenibilità finanziaria e il superamento del
turn-over, implicano la conseguente disapplicazione per i comuni della disciplina prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui «Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.».
  Posso esprimere soddisfazione per l'intesa raggiunta, che sta consentendo ai sindaci, dopo un lungo periodo di costante riduzione del personale in servizio nei comuni italiani, non soltanto di coprire le vacanze di organico, ma di rilanciare la loro attività amministrativa, grazie al superamento della norma che rapportava le nuove assunzioni ai risparmi prodotti dalle uscite di personale dell'anno precedente.
  Le nuove regole sulle assunzioni non comportano un blocco delle stesse, ma inducono necessariamente gli enti locali ad azioni di corretta gestione della spesa per il personale: in tal senso incrementano la possibilità di assunzione per gli enti locali virtuosi, a discapito di quelli nei quali la spesa di personale risulti troppo elevata rispetto alle proprie entrate.
  Rappresento, altresì, che l'11 settembre 2020 è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 la circolare interministeriale 13 maggio 2020, esplicativa del decreto ministeriale 17 marzo 2020.
  Da ultimo, evidenzio che la legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» ha introdotto all'articolo 57, il comma 3-
septies, secondo cui «A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente».
  Desidero sottolineare, infine, che il contesto emergenziale ha contribuito a definire un quadro particolare, che ha influito sull'implementazione della nuova disciplina assunzionale: in proposito, comunico che è intenzione del Governo avviare le interlocuzioni necessarie per individuare iniziative adeguate e condivise al fine di verificarne l'impatto.

La Ministra per la pubblica amministrazione: Fabiana Dadone.


   CAPITANIO, MACCANTI, DONINA, FURGIUELE, GIACOMETTI, MORELLI, RIXI, TOMBOLATO e ZORDAN. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. — Per sapere – premesso che:

   il Ministro dello sviluppo economico ha firmato i decreti attuativi per gli interventi previsti dal piano scuola e piano voucher per famiglie, nell'ambito della strategia della banda ultralarga, per i quali sono disponibili complessivamente 600 milioni di euro. Il decreto su piano scuola destina 400 milioni di euro per l'attivazione di servizi in banda ultralarga in oltre 32.000 plessi scolastici mentre il decreto relativo al piano famiglie – che ha ottenuto il «via libera» della Commissione europea – consente di sostenere con 200 milioni la connessione a internet di circa 2,2 milioni di famiglie con Isee sotto i 20 mila euro, attraverso un voucher da 500 euro per l'acquisto della connessione e di un tablet o pc. Gli interventi saranno gestiti da Infratel, società «in house» del Ministero dello sviluppo economico e soggetto attuatore della strategia italiana per la banda ultralarga;

   il Comitato banda ultra larga, Cobul, riunitosi il 5 maggio 2020 ha varato un piano di contributi alla connettività in favore di famiglie, piccole e medie imprese, scuole, in tutte le aree del Paese, e il Ministero dello sviluppo economico ha affidato ad Infratel Italia le risorse di cui alla delibera 65/2016 e 71/2017 per avviare la realizzazione e l'attivazione di un piano scuole e di un piano voucher. Infatti, la strategia nazionale del piano banda ultralarga, oltre ad incentivare le infrastrutture nelle cosiddette «aree bianche», prevede anche misure di sostegno alla domanda di servizi ultraveloci;

   gli interventi in esame sono finanziati a valere sulle risorse Fsc relative al periodo di programmazione 2014-2020 di cui alla delibera Cipe 7 agosto 2017, n. 71 e alla delibera Cipe 6 agosto 2015, n. 65, nell'ambito delle risorse stanziate per il piano scuole nel suo complesso che ammontano, in totale, a 400.430.898 euro;

   nella segreteria tecnica del Cobul del 15 luglio 2020 è stato comunicato che il cronoprogramma stabilito per l'attuazione di tali misure non poteva più essere rispettato, in quanto la Commissione europea avrebbe chiesto al Ministero dello sviluppo economico supplementi di informazioni e di consultazioni tra gli operatori economici del settore;

   a causa dei ritardi del Ministero dello sviluppo economico nell'attivare le necessarie interlocuzioni con la Commissione europea si corre il rischio di vanificare l'intera operazione o, nel migliore dei casi, di arrivare tardi nell'offrire le indispensabili infrastrutture e i necessari servizi digitali a famiglie e imprese;

   a parere degli interroganti l'unica certezza, al momento, è che le scuole a cui erano destinati 400 milioni di euro riceveranno la metà e soprattutto non saranno connesse per l'inizio dell'anno scolastico. Il Ministero dello sviluppo economico ha avuto il tempo di vagliare gli interventi più idonei ai fini del raggiungimento dell'obiettivo come indicato nella risoluzione in Commissione n. 8-00057 approvata il 4 dicembre 2019 con la quale la Lega impegnava il Governo «ad adottare iniziative (...) per introdurre quanto prima degli incentivi – nella forma di voucher destinati ai clienti finali o di sconto sul prezzo di acquisto o attivazione o, comunque, nella forma economicamente più idonea ed efficiente – per l'attivazione di servizi di connessione alla rete internet ad almeno 100 Mbps in download» –:

   quali urgenti iniziative il Governo intenda porre in essere al fine di velocizzare gli interventi previsti dal piano scuola e piano voucher per famiglie ed in particolare per la connessione dei complessi scolastici.
(4-06758)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  Gli interroganti fanno riferimento ai decreti attuativi per gli interventi previsti dal «Piano Scuola» e dal «Piano
Voucher per famiglie», nell'ambito della strategia sulla Banda ultra larga (BUL), lamentando ritardi da parte del Ministero dello sviluppo economico nella realizzazione di tali interventi. Gli interroganti ricordano che il Comitato banda ultra larga (CoBUL) si è riunito in data 5 maggio 2020 e ha varato un piano di contributi alla connettività per scuole, famiglie e PMI.
  Il piano strategico Banda ultra larga e la sua accelerazione rivestono grande rilevanza politica per il Governo. In questi mesi, i Ministri interessati, anche nell'ambito del Comitato banda ultra larga (CoBUL), in sinergia con le regioni, hanno operato per dare attuazione alla strategia nazionale, accelerando le attività nelle aree bianche e attivando le misure ancora mancanti della strategia medesima, ossia quelle relative agli incentivi alla domanda di famiglie e imprese (tramite i
voucher) e all'acquisto di connettività a banda ultra larga ad 1Giga per circa 35.000 scuole pubbliche presenti sull'intero territorio nazionale.
  Inoltre, sono state poste in essere le prime procedure di consultazione pubblica richieste dalla Commissione europea per avviare gli interventi nelle aree cosiddette «grigie», necessari a raggiungere anche in tali aree gli obiettivi di connettività richiesti dall'agenda europea, della cosiddetta
gigabit society.
  La prima fase del piano di incentivi per la domanda (piano
voucher) è rivolta alle famiglie a basso reddito ed è stata notificata alla Commissione europea come misura urgente per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, durante la quale è emerso come i collegamenti internet a banda ultralarga costituiscano il presupposto per l'esercizio di diritti essenziali, costituzionalmente garantiti, come i diritti allo studio e al lavoro.
  Il Governo ha potuto ottenere l'autorizzazione per l'uso delle risorse da parte della Commissione europea il 4 agosto 2020. Il 7 agosto il Ministro ha emanato il decreto attuativo, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 1° ottobre 2020. Dopo un confronto con tutti gli stakeholder relativo alle procedure per l'attuazione della misura, a partire dal 4 novembre gli operatori hanno iniziato le registrazioni sulla piattaforma di Infratel Italia a ciò dedicata e la misura ha avuto avvio il 9 novembre.
  In parallelo ha avuto inizio da un lato, la fase 2 del piano
voucher, che prevede le agevolazioni per la connettività a banda ultra larga a favore delle altre famiglie e delle imprese, dall'altro, il piano di connettività ad 1Giga di 35.000 scuole.
  Per entrambe le misure (piano
voucher fase 2 e piano scuole) è stato necessario effettuare una ampia consultazione pubblica in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di stato, ed i piani inizialmente varati dal Cobul sono stati adeguati tenendo conto delle istanze di una molteplicità di soggetti (operatori, consumatori, e altri) pervenute nel corso di tale consultazione pubblica. Successivamente, è stato possibile notificare i relativi piani di intervento, nelle versioni aggiornate, alla Commissione europea alla quale è stata presentata richiesta formale di considerare detti piani come «prioritari» nell'ambito dei dossier posti all'attenzione degli uffici europei. Si è ora in attesa delle decisioni di autorizzazione.
  In parallelo, Infratel Italia, per conto del Ministero dello sviluppo economico, ha pubblicato i bandi di gara per la connettività delle scuole, in modo da essere immediatamente pronti, una volta ricevuta l'autorizzazione da parte della Commissione europea, a concludere le procedure di gara e avviare la misura.
  Riepilogando, quindi, l'autorizzazione da parte della Commissione europea per il piano
voucher fase 1 è avvenuta il 4 agosto 2020. I decreti del Ministro dello sviluppo economico recanti rispettivamente «Piano Scuola» e «Piano voucher sulle famiglie a basso reddito» sono stati firmati dal Ministro Patuanelli il 7 agosto 2020. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 di detti decreti è avvenuta il 1° ottobre 2020, in quanto è stato necessario attendere la registrazione da parte degli organi di controllo competenti (Corte dei conti). Ciò, tuttavia, non ha interrotto l'attività delle amministrazioni competenti che hanno svolto le azioni sopra indicate, sia sul fronte nazionale (predisposizione delle procedure informatiche per i voucher e pubblicazione dei bandi di gara per le scuole, come specificato di seguito), sia su quello europeo (consultazioni pubbliche e notifica alla Commissione).
  Pertanto, diversamente da quanto affermato nell'interrogazione, non ci sono stati ritardi del Ministero dello sviluppo economico nell'attivare le necessarie interlocuzioni con la Commissione europea: la necessità di fornire informazioni suppletive alla stessa rientra nell'ambito delle normali e obbligatorie procedure di interazioni con l'istituzione europea ai fini di pervenire alla notifica delle misure di aiuto, e ciò non ha in alcun modo impedito al Ministero di procedere, in parallelo, con le azioni necessarie ad avviare la misura in base al cronoprogramma stabilito dal Cobul.
  Di seguito si riportano, con maggiore dettaglio, i passaggi attuativi relativi alle misure in esame.
  Per quello che attiene specificamente al piano «
Voucher», la misura si articola in due fasi: la fase 1, dedicata ai voucher per le famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro; la fase 2, dedicata ai voucher per le imprese e per le famiglie con reddito ISEE fino a 50.000 euro.
  Il piano
voucher di fase 1 è un intervento di sostegno alla domanda di servizi di connessione internet a banda ultralarga. In tale contesto, al fine di garantire non solo l'accesso, ma anche l'uso efficiente delle risorse e degli applicativi della rete, si intende offrire alle famiglie meno abbienti, oltre ai servizi di connettività, anche i dispositivi necessari per fruire di tali servizi.
  Infatti, l'articolo 3 del decreto 7 agosto 2020 riconosce alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro un contributo del valore massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione a
internet in banda ultralarga per un periodo di almeno dodici mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer. Il contributo è erogato, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, per la fornitura di servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s in download alle famiglie che non detengono alcun contratto di connettività, ovvero che detengono un contratto di connettività a banda larga di base, da intendersi come inferiore a 30Mbit/s in download.
  a) Nel mese di settembre si sono concluse le consultazioni pubbliche per la raccolta dei contributi da parte dei soggetti interessati, in ottemperanza ai punti 64 e 78, lettera
b) della comunicazione della Commissione europea recante «Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga» (2013/C 25/01).
  b) In data 5 ottobre 2020 Infratel Italia ha pubblicato il regolamento per l'erogazione dei
voucher di fase 1.
  c) Dall'8 ottobre è
online – all'indirizzo https://voucherbul.infratelitalia.it/ – la piattaforma di Infratel Italia per l'accreditamento degli operatori di telecomunicazioni interessati ad offrire ai consumatori i voucher di fase 1 secondo quanto previsto dal relativo decreto 7 agosto 2020. Il manuale operativo del piano Voucher fase 1 e la documentazione afferente alla procedura di accreditamento degli operatori sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, sul sito istituzionale di Infratel e sito bandaultralarga.italia.it.
  Possono partecipare al Piano
voucher, con offerte commerciali in abbinamento al contributo, tutti gli operatori che forniscono servizi internet su reti a banda larga ad almeno 30 Mbit/s in download. Gli operatori devono essere quindi in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 25 «Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica» del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche».
  Per l'adesione al piano
voucher, gli operatori devono accreditarsi sulla piattaforma Infratel Italia, caricando le offerte commerciali dedicate alle famiglie meno abbienti, da proporre in abbinamento ai voucher.
  d) A partire dal 19 ottobre gli operatori accreditati possono caricare sulla piattaforma le offerte commerciali al pubblico.
  e) A partire dal 4 novembre, dopo un confronto con gli
stakeholder relativo alle procedure per l'attuazione della misura, gli operatori hanno iniziato le registrazioni sulla piattaforma di Infratel Italia sopra menzionata.
  f) Dal 9 novembre, i consumatori hanno potuto accedere alle offerte presentate dagli operatori e riscattare il
voucher di fase 1.
  g) Al 30 novembre risultano autorizzate 420 offerte relative a 64 diversi operatori. Infratel Italia proseguirà la valutazione delle ulteriori offerte presentate dagli operatori accreditati e fornirà aggiornamenti quotidiani sui propri siti istituzionali.
  L'erogazione dei
voucher per la connettività fase 1 è dunque partita a poco più di un mese dalla pubblicazione del decreto ministeriale e nei tempi stabiliti dal Comitato banda ultralarga. Il rispetto dei tempi stabiliti dal Comitato banda ultralarga è stato possibile grazie a una collaborazione sinergica tra il Ministero dello sviluppo economico, la conferenza delle regioni, il CoBUL, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), la Fondazione Ugo Bordoni e Infratel Italia. Tra il 9 e il 30 novembre sono state presentate oltre 54.800 richieste di prenotazione voucher e risultano attivati oltre 3.100 voucher.
  I cittadini con ISEE inferiore a euro 20.000 potranno utilizzare i
voucher in parola rivolgendosi direttamente ad uno degli operatori accreditati che hanno presentato offerte approvate da Infratel Italia nei termini stabiliti, elencati sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
  Per quanto riguarda la misura dei
voucher di fase 2, a seguito della consultazione pubblica che ha consentito di rivedere in alcune parti il piano per tenere conto delle osservazioni di una molteplicità di stakeholder, la versione aggiornata della misura è stata inviata alla Commissione europea con richiesta formale di una valutazione urgente.
  La misura del piano relativa alle imprese, in particolare, prevede un contributo differenziato (da 300 a 2.500 euro), definito in base alle caratteristiche della connettività e alla durata dei contratti, come richiesto dagli
stakeholder in esito alla consultazione pubblica e dalla Commissione europea nel corso di interlocuzioni informali.
  La misura del piano di fase 2 relativa alle famiglie è indirizzata alle famiglie con reddito ISEE inferiore ai 50 mila euro e prevede una riserva per le famiglie con reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro. Il contributo, pari a 200 euro, sarà erogato per collegamenti alla migliore velocità disponibile all'unità immobiliare.
  Per quello che attiene specificamente al piano «Scuola», si rappresenta quanto segue.
  Obiettivo di tale misura è quello di fornire a circa 35.000 sedi scolastiche pubbliche una infrastruttura che garantisca l'accesso a
internet tramite una connettività di 1 Gigabit/s.
  All'esito delle attività di mappatura conclusasi il 31 luglio 2020, Infratel Italia ha censito oltre 34.000 scuole che necessitano di collegamento ad 1Giga, non offerto autonomamente dai privati.
  Il piano prevede il collegamento di tutti gli edifici delle scuole medie e superiori su tutto il territorio nazionale e, nelle aree in cui è già in corso l'intervento da parte del concessionario pubblico, anche il collegamento di tutti i plessi delle scuole primarie e dell'infanzia. In particolare, gli interventi prevedono il rilegamento ad 1Giga delle scuole tramite l'attivazione e la realizzazione dei collegamenti di rete necessari, il trasporto dei collegamenti raccolti in accesso nel nodo operatore fino alla rete del fornitore e l'erogazione del servizio di accesso a
internet.
  Infratel Italia ha raccolto i contributi degli
stakeholder nell'ambito di una procedura di consultazione pubblica conclusasi il 15 settembre. Le indicazioni raccolte in sede di consultazione sono state rielaborate e recepite negli atti di gara. La gara per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture è stata pubblicata in data 16 ottobre 2020, il termine per la presentazione delle offerte è il 4 dicembre.
  Le regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Valle d'Aosta e la provincia Autonoma di Trento stanno dando seguito autonomamente al collegamento dei plessi scolastici, attraverso le rispettive società
in house, in prossimità di infrastrutture già realizzate. In particolare, le regioni Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia hanno già collegato i primi plessi scolastici e stanno proseguendo con i plessi rimanenti.
Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico: Gian Paolo Manzella.


   CARBONARO. — Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   da notizie di stampa apparse sul «Cordiere di Bologna» del 6 novembre 2019, si apprende di un increscioso episodio avvenuto allo stadio Dall'Ara durante la partita di serie A, Bologna-Inter, disputata il 2 novembre 2019;

   secondo quanto riportato, alcuni tifosi dell'Inter avrebbero intonato cori offensivi e irridenti la strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980, in cui persero la vita 85 persone a causa dell'orribile attentato terrorista di matrice neofascista;

   altri episodi di razzismo e antisemitismo si susseguono con inquietante regolarità negli stadi italiani, attraverso cori oltraggiosi e ostensione di striscioni e bandiere con simboli nazisti e neofascisti;

   la giustizia sportiva appare spesso troppo indulgente e disattenta verso questi episodi che si ripetono ormai da anni;

   a giudizio degli interroganti è quanto mai urgente porre un freno al dilagare di questi episodi attraverso provvedimenti sanzionatori esemplari verso i tifosi e le società sportive che tollerano tali comportamenti. È altresì urgente predisporre programmi di prevenzione e informazione in collaborazione con le società sportive –:

   se e quali iniziative urgenti di competenze, anche normative, i Ministri interrogati intendano assumere al riguardo, anche promuovendo un potenziamento delle misure sanzionatorie e di prevenzione, per contrastare il diffondersi di episodi di intolleranza e di razzismo, oltraggiosi della memoria delle vittime delle stragi e dei valori della Repubblica.
(4-04061)

  Risposta. — Rispondo all'interrogazione in esame con la quale si chiede di conoscere le iniziative che il Governo intende assumere per contrastare il diffondersi di episodi di intolleranza e razzismo, oltraggiosi della memoria delle vittime delle stragi e dei valori della Repubblica.
  L'interrogante fa riferimento all'episodio avvenuto nel corso della partita Inter-Bologna disputata il 2 novembre 2019, che purtroppo non rappresenta un caso isolato, Le discriminazioni, non solo razziali, negli stadi italiani sono un fenomeno che il Governo intende prevenire e contrastare in ogni modo,
  Ho già auspicato l'approvazione di norme più restrittive da parte della Figc e degli organi della giustizia sportiva, coerentemente con le recenti modifiche alle norme organizzative interne della Federazione (articolo 62} e al codice di giustizia sportiva (luglio 2019).
  A gennaio 2019, la Figc ha adottato un modello organizzativo ispirato alla prevenzione e cooperazione con le forze dell'ordine, al fine di valorizzare il tifo positivo, incentivando comportamenti virtuosi da parte dei veri tifosi, altresì tutelando coloro che si dissociano da comportamenti razzisti o violenti in maniera evidente.
  Con la modifica dell'articolo 62, è stata introdotta l'interruzione temporanea della gara ad opera dell'arbitro e viene disposto che l'annuncio al pubblico venga dato a gioco fermo, in caso di cori o striscioni razzisti e discriminatori segnalati dal responsabile dell'ordine pubblico in servizio allo stadio o dai collaboratori della Procura federale.
  Il nuovo codice di giustizia sportiva, in materia di razzismo e violenza, prevede una serie di disposizioni che intervengono in maniera organica sulla disciplina complessiva della lotta alla violenza negli stadi in occasione delle manifestazioni sportive. Nello specifico, il codice aggiornato prescrive una sanzione per i club che non applicano l'istituto del gradimento, espellendo dagli stadi i violenti e i razzisti, includendo esimenti e attenuanti a favore dei club relativamente ai comportamenti dei propri sostenitori, nel caso in cui si cooperi con le forze dell'ordine nell'individuazione dei responsabili di atti di violenza e discriminatori, anche attraverso l'utilizzo di circuiti di video sorveglianza.
  Per altro verso, segnalo che è in dirittura d'arrivo la ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica ed assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, approvata dagli Stati membri a Saint-Denis il 3 luglio 2016 (convenzione n. 218). Essa prevede che le autorità si impegnano ad incoraggiare gli attori pubblici e privati a collaborare in occasione della preparazione e dello svolgimento delle partite di calcio; ad accertarsi che le infrastrutture sportive siano conformi alle norme e ai regolamenti nazionali per consentire una gestione efficace della folla e della sua sicurezza; accertarsi che gli spettatori siano accolti e trattati in modo appropriato durante tutta la manifestazione, ad esempio rendendo lo stadio più accessibile ai bambini, alle persone anziane ed alle persone con disabilità. È prevista inoltre una serie di misure per prevenire e sanzionare gli atti di violenza ed i comportamenti scorretti, fra cui misure di esclusione, procedure di sanzione nel Paese in cui è stata commessa l'infrazione o nel Paese di residenza delle persone interessate. Attraverso la convenzione gli Stati si impegnano a potenziare la cooperazione della polizia internazionale, stabilendo un punto nazionale d'informazione sul calcio (PNIC) che agevolerà lo scambio di informazioni e dati di carattere personale nel quadro delle partite internazionali.
  Sul versante dell'iniziativa legislativa del Governo, invece, confermo l'intenzione di farmi promotore, cessata la fase acuta dell'emergenza che stiamo attraversando, di interventi che ribadiscano come, nel nostro sistema giuridico, non esista una «esimente da stadio» per i comportamenti ingiuriosi e diffamatori, soprattutto se a sfondo razziale o in spregio della memoria delle vittime delle stragi e dei valori della Repubblica, A tal riguardo, in raccordo con il competente Ministro della giustizia, potranno essere valutati anche profili di inasprimento del quadro sanzionatorio nelle seguenti tre direzioni: contrattuale, prevedendo l'inserzione automatica (
ex articolo 1339 del codice civile) nei contratti di abbonamento della clausola risolutiva espressa in danno degli autori di comportamenti discriminatori; amministrativa, ampliando il novero delle ipotesi in presenza delle quali l'Autorità di pubblica sicurezza può disporre il divieto di accesso ai luoghi sportivi (e, nei casi più gravi, il differimento delle manifestazioni sportive); sportiva, introducendo norme che possano incentivare le società ad intraprendere gli investimenti tecnologici necessari alla identificazione degli autori degli episodi di intolleranza.
Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport: Vincenzo Spadafora.


   CIABURRO e CARETTA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. — Per sapere – premesso che:

   nel corso di un'audizione in Commissione trasporti in data 10 settembre 2020, il Ministro dello sviluppo economico avrebbe affermato che: «non sarà verosimile che Open Fiber possa completare i suoi progetti esecutivi entro la fine del 2023», con riferimento all'attuazione del piano Bul (Banda ultralarga);

   i dati indicati dal Ministro in sede di audizione, assieme a quelli rilasciati da Infratel, confermano un ritardo nell'attuazione del piano Bul di almeno un anno e mezzo rispetto alla tabella di marcia iniziale;

   come dichiarato dallo stesso amministratore delegato di Infratel, nelle aree bianche il concessionario Open Fiber ha realizzato solo il 22 per cento delle opere rispetto ai piani iniziali;

   nel solo Piemonte, l'intero piano è in ritardo di due anni, con i lavori nei comuni piemontesi che si concluderanno compiutamente solo nel 2023, come indicato da Infratel ed Open Fiber nelle loro comunicazioni di aggiornamento sullo stato dei progetti esecutivi;

   in Piemonte ed in altre aree d'Italia sono frequenti i casi di comuni completamente esclusi dal piano Bul poiché «la copertura dei privati nelle aree più densamente abitate è stata rilevata superiore al 95 per cento delle unità immobiliari in tali aree», anche se poi i lavori per la costruzione delle infrastrutture di rete si trova nella grande maggioranza dei casi ad essere unicamente avviata, ma mai portata a termine, se non tardivamente ed in modo insoddisfacente;

   gli operatori privati infatti, nel caso particolare di piccoli comuni in aree interne, rurali e montane, hanno promesso l'apertura di cantieri per le infrastrutture di rete, ma mai portati a termine, con il risultato dell'esclusione delle aree di riferimento dalla copertura pubblica del piano Bul: non è infatti previsto un termine perentorio per i lavori ad opera dei privati;

   ai ritardi nella predisposizione delle infrastrutture di rete si aggiungono anche i ritardi sulla commercializzazione dei servizi Bul nei comuni dove i cantieri sono ufficialmente conclusi e le reti collaudate;

   i vari progetti ad alto contenuto di innovazione promessi nella redazione e presentazione del piano di rilancio nazionale in merito all'utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Resilience and Recovery Facility del piano europeo Next Generation EU sottintendono una copertura nazionale in termini di infrastrutture di rete drasticamente più elevata di quanto i dati indichino allo stato attuale;

   al netto delle problematiche attuative legate al piano Bul, secondo il rapporto Auditel-Censis presentato al Senato della Repubblica il 19 ottobre 2020, oltre tre milioni di famiglie non dispongono di collegamento ad internet e non possono svolgere alcun tipo di attività online, necessità ormai imperante anche a seguito della maggiore diffusione dell'emergenza pandemica da COVID-19 –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano intraprendere per:

    a) fornire tempi certi per l'attuazione del piano Bul anche mediante un aggiornamento del piano stesso per garantire il termine dei cantieri avviati entro il 2023 su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento ai casi di manifesto ritardo o inadempienza da parte di operatori privati anche rispetto agli elementi di cui in premessa;

    b) unire, laddove possibile, tutti i piani di infrastruttura digitale, in modo da garantire il più tempestivo termine dei lavori sul territorio nazionale e la commercializzazione dei servizi laddove le reti sono disposte e collaudate.
(4-07271)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  Le interroganti fanno riferimento allo stato di avanzamento del Piano banda ultralarga (BUL) e ad alcune criticità operative legate al ritardo nell'attuazione dei progetti esecutivi.
  A questo riguardo è stata sentita la società Infratel Italia, soggetto attuatore del piano BUL, che ha fornito le seguenti informazioni in merito ai tempi previsti per la conclusione del piano nelle aree bianche.
  Al 5 novembre 2020, il concessionario ha comunicato di aver realizzato circa il 29,5 per cento dell'infrastruttura di rete e che il piano BUL sarà completato entro il primo semestre 2023.
  Tale impegno è stato confermato nelle «Linee guida del piano di azioni Open Fiber a supporto del Piano 2020-2023», che si pone l'obiettivo di completare il 65 per cento delle unità immobiliari entro il 2021 e del 92 per cento delle unità immobiliari entro il 2022 (disponibile sul sito della strategia nazionale per la banda ultralarga all'indirizzo:
https://bandaultralarga.italia.it/piano-di-azione-open-fiber-su-aree-bianche/).
  Al fine di rispettare le tempistiche relative alla certificazione della spesa da parte delle autorità di gestione dei POR FESR e dei PSR FEASR, il piano aree bianche è stato programmato in modo da dare la priorità agli interventi finanziati con i fondi comunitari, la cui conclusione è comunque prevista entro il 2022.
  Il completamento dei lavori al 2023, si limiterà, quindi, soltanto a 5 regioni del Centro Nord, mentre per tutte le altre regioni i lavori dovrebbero completarsi entro il 2022.
  Per ottemperare agli impegni attuativi del piano BUL, occorre risolvere, tuttavia, alcune criticità operative presenti nei seguenti ambiti:

    Progettazione: dai dati in possesso di Infratel Italia il concessionario dovrà aumentare notevolmente il numero e la qualità di progetti esecutivi presentati;
    Capacità esecutiva: secondo quanto riferisce il concessionario Open Fiber, a causa della carenza di manodopera delle imprese affidatarie dei lavori del concessionario, numerosi sono i cantieri con lavori non ancora avviati o senza avanzamenti recenti;
    Mancato svolgimento di attività di precollaudo: a causa della mancata verifica preliminare delle opere da parte del concessionario (precollaudo) per molti dei comuni finiti, Infratel Italia non ha potuto chiudere il collaudo con esito positivo ed è stata costretta a indicare prescrizioni da adempiere per sanare le criticità dell'opera, così allungando i tempi ordinari per il completamento del collaudo.

  A proposito dei primi due punti sopra citati, Open Fiber ha dichiarato di aver già provveduto i) a incrementare il numero di risorse presenti in cantiere, ii) a risolvere i contratti di appalto di lavori con le imprese inadempienti, sostituendole con nuovi operatori, nonché iii) di aver introdotto le innovazioni tecniche procedurali accordate da Infratel Italia nel corso dei tavoli tecnici congiunti permanenti.
  Nello specifico dei comuni in commercializzazione e del rilegamento in fibra ottica delle unità immobiliari, Infratel Italia ha comunicato che sono 1.197 i comuni in cui i servizi di connettività a banda ultralarga (FTTH e FWA) sono attivabili su richiesta degli utenti. Alla luce del perdurare dello stato di emergenza, Infratel Italia ha autorizzato il concessionario Open Fiber alla commercializzazione di servizi nei comuni con CUIR (Certificato ultimazione impianto di rete), anche in assenza di collaudo finale, fino al 31 gennaio 2021. Infratel Italia informa che, allo stato attuale, non si registrano ritardi nell'apertura alla commercializzazione dei servizi nei comuni con cantieri con CUIR o collaudati.
  Riguardo, poi, al rilegamento in fibra delle singole utenze, si rileva che Open Fiber è tenuta a portare la fibra ottica in un punto di terminazione (ROE) che, nell'offerta tecnica presentata dallo stesso concessionario, dista al massimo 40 metri dalle unità immobiliari. Gli utenti dovranno poi stipulare un contratto per la fornitura di servizi di connettività con un operatore di telecomunicazioni, attivo sul territorio, che realizzerà direttamente, o richiederà a Open Fiber di effettuare, i lavori per il cablaggio dell'unità immobiliare. Si precisa che il segmento di terminazione in fibra ottica tra il ROE e la borchia ottica installata presso l'unità immobiliare non è parte dell'impianto di rete, oggetto dei contratti di concessione, ma un intervento realizzato da Open Fiber, con risorse private, che questi è tenuto ad attivare su richiesta degli operatori.
  Con specifico riferimento alla regione Piemonte, richiamata dalle interroganti, di seguito si riporta lo stato di avanzamento del piano BUL:

    Cantieri avviati: 404 comuni sui 1.115 complessivi in pianificazione;
    Cantieri completati: 147 comuni con emissione di CUIR;
    Impianti di rete collaudabili; dei 147 comuni con lavori ultimati, è collaudabile solo una parte (80) a causa di carenze nella documentazione progettuale as built o per mancata realizzazione di PCN o rete primaria (PCN - Punto di consegna neutro, il luogo fisico di interconnessione in cui termina la rete di accesso di una macroarea, che copre più comuni);
    Impianti di rete collaudati: 64 comuni collaudati, di cui 33 con esito positivo e 31 con prescrizioni da adempiere a cura del concessionario;
    Comuni in commercializzazione: 83 comuni in cui i servizi di connettività a banda ultralarga sono attivabili su richiesta degli utenti.

  Secondo il piano di attività notificato dal concessionario, nella regione Piemonte, quindi, il piano BUL sarà completato nel 2023.
  Per quanto riguarda l'aggiornamento della mappatura della copertura del territorio nazionale con reti a banda ultralarga, in linea con quanto previsto ai punti 63 e 78 degli «Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a Banda Larga» (2013C-25/01 - Orientamenti Comunitari, il Ministero dello sviluppo economico ha incaricato Infratel Italia di svolgere tale l'attività. In attuazione di tale indicazione, con frequenza annuale Infratel Italia aggiorna i dati di copertura della rete sulla base dei contributi degli operatori relativi agli interventi attuati o pianificati per il prossimo triennio. All'esito della mappatura, si definiscono eventuali ulteriori interventi pubblici a beneficio di aree non interessate dai piani di sviluppo comunicati dagli operatori.
  Con specifico riferimento alla mappatura per il 2020, Infratel Italia ha evidenziato quanto segue:

    la copertura con tecnologia in fibra ottica VHCN (Very high capacity network) è pari al 16,4 per cento dei civici a fronte del dato aggregato del 18 per cento, risultante dai piani di sviluppo degli operatori nell'ambito della mappatura dell'anno precedente;
    il numero dei civici grigi e neri non coperti nel 2019 è pari al 17,7 per cento rispetto alla previsione del 12,3 per cento registrata nell'ambito della mappatura dell'anno precedente.

  Come previsto al punto 65 degli orientamenti comunitari, al fine di minimizzare il rischio che una semplice «manifestazione di interesse» da parte di un operatore possa ritardare o impedire la fornitura di servizi a banda ultralarga nell'area interessata, l'operatore è tenuto a trasmettere a Infratel Italia, con periodicità semestrale, un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei piani dichiarati. Nel caso in cui l'operatore non attui il piano dichiarato o non fornisca gli aggiornamenti semestrali, Infratel Italia può procedere con l'esecuzione del piano di intervento pubblico nonché dare comunicazione dell'inadempimento dell'operatore sul proprio sito istituzionale.
  Inoltre la stessa Infratel Italia valuterà le dichiarazioni e le successive azioni degli operatori al fine di verificare gli eventuali impatti negativi in termini di concorrenza causati dall'aver fornito, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate o fuorvianti, ovvero aver compiuto interventi in difformità alle dichiarazioni contenute nei piani di sviluppo, senza fornire una giustificazione oggettiva per le intervenute variazioni.
  All'esito dell'attività di vigilanza, Infratel Italia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, potrà procedere a segnalare le condotte degli operatori alle competenti autorità di regolazione del settore.
  Sull'apposito sito dedicato (
https://bandaultralarga.italia.it) è possibile consultare lo stato di avanzamento del piano BUL comune per comune, che Infratel Italia aggiorna su base giornaliera, indicando anche la tecnologia disponibile (FWA o fibra) e lo stato di avanzamento complessivo delle tre gare BUL.
  Infine, in merito alla richiesta di unificazione dei piani di infrastrutturazione digitale, si rappresenta che gli stessi, tutti affidati alla società Infratel Italia, sono inclusi nella strategia Italiana per la BUL in corso di aggiornamento.
  Si fa presente che in questi mesi caratterizzati dall'emergenza pandemica tuttora in corso, in seno al Comitato per la banda ultralarga (CoBUL) – presieduto dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione – si è lavorato in sinergia con le amministrazioni interessate per dare attuazione alla strategia nazionale, accelerando le attività nelle aree bianche e attivando le parti ancora mancanti della strategia.
  In tal senso, per soddisfare l'esigenza di commercializzazione dei servizi laddove le reti sono disponibili e collaudate, è stato previsto un piano per l'attivazione di
voucher a famiglie e imprese in tutta Italia, approvato dal CoBUL in data 5 maggio 2020, con uno stanziamento totale di circa 1.146 milioni di euro.
  L'erogazione dei
voucher è stata divisa in due fasi:

    1) Una prima fase, riservata alle famiglie meno abbienti (con reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro), che prevede un incentivo pari a 500 euro per servizi di connettività e per un tablet o PC. Si stima che ne potranno beneficiare a livello nazionale oltre 2 milioni di famiglie (circa il 16 per cento). L'erogazione dei voucher è stata avviata il 9 novembre 2020 e al 30 novembre sono state presentate 54.800 richieste di prenotazione voucher e attivati oltre 3.100 voucher;
    2) La seconda fase è riservata invece a famiglie con reddito ISEE inferiore ai 50.000 euro (con una riserva delle risorse disponibili per le famiglie con reddito ISEE inferiore a 20 mila euro) e alle micro, piccole e medie imprese. Per le famiglie è previsto un contributo di 200 euro per i soli servizi di connettività, mentre per le imprese e un contributo variabile, dai 300 ai 2.500 euro, in base alle caratteristiche della connettività e alla durata dei contratti.

  In conclusione, atteso che il progetto Banda ultra larga e la sua accelerazione rivestono grande rilevanza politica per il Governo, il Ministero dello sviluppo economico continuerà a vigilare attivamente sull'avanzamento del piano BUL, monitorando le fasi attuative poste in essere dal concessionario Open Fiber in tutto il Paese, affinché si giunga al più presto a colmare il divario digitale ancora esistente.
Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico: Gian Paolo Manzella.


   CIRIELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nel mese di settembre 2018 veniva approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi dei comuni della regione Campania ammessi a finanziamento sul fondo di progettazione per il dissesto idrogeologico;

   nel dettaglio n. 55 comuni avrebbero usufruito di un finanziamento di oltre 12 milioni di euro per la progettazione di interventi fondamentali finalizzati a mitigare il rischio idrogeologico;

   tutt'oggi, nonostante gli ingenti finanziamenti che negli ultimi anni sono stati stanziati, la maggior parte dei comuni della regione Campania si trovano in condizioni particolarmente disagiate ogni qualvolta vi è allerta meteo;

   l'intera macchina dell'amministrazione viene paralizzata, provocando l'arresto delle attività, nonché la chiusura degli istituti scolastici;

   quando un'ondata di mal tempo si abbatte sulla Penisola essa rappresenta causa di preoccupazione per tutti cittadini, soprattutto quando le fonti di informazione a ciò preordinate evidenziano situazioni potenzialmente dannose per la comunità;

   in particolare, si apprende che, nei giorni scorsi, la protezione civile della regione Campania avrebbe diffuso allerta meteo con codici giallo/arancione, prevedendo, quindi, pericolose e intense piogge sul territorio;

   spettando ai sindaci il compito di attivare i relativi piani di emergenza, la divulgazione delle situazioni di rischio avrebbe comportato, nelle ultime settimane, la chiusura di molte scuole in numerosi comuni della provincia di Salerno. La zona in cui si sono riscontrate la maggior parte delle ordinanze dei sindaci è quella dell'Agro nocerino sarnese, ovvero i comuni di Pagani, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Sarno, Siano, Cava de’ Tirreni ed Angri;

   tale situazione avrebbe messo in difficoltà le molte famiglie che con la chiusura delle scuole, sarebbero state costrette, all'ultimo minuto, a trovare soluzioni alternative per i loro figli, magari affidandoli a parenti o baby sitter;

   a parere dell'interrogante risulta sicuramente opportuno predisporre tutte le preventive tutele per evitare ogni tipo di pericolo per la pubblica incolumità e prevenire eventuali rischi idrologici, tuttavia sarebbe inaccettabile ipotizzare che in molte città, come accaduto nella regione Campania, le scuole vengano chiuse e le attività pubbliche e private si paralizzino ripetutamente solo perché gli enti locali non sarebbero in grado di gestire l'emergenza, o, ancora peggio, che la protezione civile, i comuni e le prefetture sopravvalutino il rischio generando falsi allarmi atteso che in Campania l'allerta meteo diramata si è rivelata in più occasione non particolarmente grave o del tutto assente;

   pertanto, anche alla luce degli ingenti finanziamenti che nel corso degli ultimi anni sono stati stanziati per la regione Campania per mitigare il rischio idrogeologico, sarebbe opportuno in primis verificare se gli stessi siano stati effettivamente utilizzati per gli scopi preordinati e, in secondo luogo, accertare se gli enti locali, talune volte, non esagerino nella valutazione dei rischi da allerta meteorologica che, come accaduto, comporta non solo l'arresto dell'economia ma anche delle attività scolastiche con gravi ripercussioni sulle famiglie –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali urgenti iniziative di competenza intenda porre in essere, anche sul piano normativo, al fine di eliminare eventuali inefficienze procedurali della pubblica amministrazione in relazione alle situazioni di allerta legate a fenomeni meteorologici e se intenda verificare come siano stati utilizzati i fondi statali erogati per gli interventi connessi al dissesto idrogeologico della regione Campania di cui in premessa.
(4-04105)

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  La prefettura di Salerno in ordine al vigente sistema di allettamento regionale per il rischio meteo idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, precisa che la regione, nel rispetto delle prerogative e competenze attribuitele dal vigente ordinamento in materia, provvede all'emissione delle allerta di protezione civile, con relativo codice di colore, in relazione alla previsione, su base probabilistica, della variazione di rischio sul territorio, indotta dai fenomeni meteo avversi previsti.
  L'allerta viene emessa dall'ufficio di protezione civile regionale, secondo procedure e metodologie conformi alle direttive nazionali e regolamentate da vari provvedimenti regionali e l'ambito territoriale di riferimento, per l'adozione dei codice colore che ne caratterizza il livello di pericolosità dello scenario di danno atteso al suolo, è quello della cosiddetta «zona di allettamento», costituita dal territorio dei comuni caratterizzati da una certa omogeneità, in termini di prevalenti effetti al suolo indotti dalle precipitazioni e/o dalle altre forzanti meteorologiche previste dai modelli.
  L'allerta (gialla/arancione/rossa) emessa dalla protezione civile regionale, quindi, va «adeguatamente» interpretata dai comuni e calata nel contesto specifico del rischio comunale, tenendo conto dei fattori di vulnerabilità ed esposizione che condizionano le misure operative previste nel piano di emergenza comunale, a tutela della pubblica e privata incolumità.
  La chiusura o meno di una scuola, o di una strada, di un'attività produttiva o l'adozione di qualsiasi altra misura di carattere straordinario è prerogativa e competenza del sindaco che, nella sua qualità di autorità di protezione civile, ne valuta la necessità sulla base delle predette valutazioni locali, e ne configura l'attuazione operativa sulla base di quanto stabilito nei piano di emergenza, in corrispondenza dell'attivazione della fase operativa del piano (attenzione, preallarme, allarme) con la quale si esplica la risposta del sistema locale di protezione civile.
  La prefettura di Salerno evidenzia la possibilità per i Comuni di graduare le misure previste dal piano di emergenza, stabilendo, per es., di chiudere alcune scuole c/o strade e non altre, o di evacuare alcune persone e non altre, sulla base delle sopra menzionate valutazioni oggettive, magari, come auspicabile nel caso dell'allenamento per il rischio meteo idrogeologico e idraulico, basato su tecniche di preannuncio probabilistico, mediante l'utilizzo e/o il supporto dei presidi territoriali ai fini della valutazione in tempo reale delle effettive criticità in atto sul territorio e la modulazione della risposta del sistema comunale di protezione civile all'effettivo andamento delle criticità al suolo.
  Per quanto riguarda gli aspetti legati ai fondi statali erogati per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico con particolare riguardo alla regione Campania, si osserva che nel 2018, con Decreto direttoriale 417/2018, sono state finanziate nella regione le progettazioni fino al livello esecutivo di n. 54 interventi, per un importo complessivo di euro 12.529.047,67, secondo i criteri del fondo progettazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2016, che riguardano interventi per la cui realizzazione richiedono un fabbisogno economico di oltre 365 milioni di euro.
  Ad oggi sono state erogate con il fondo progettazione risorse in anticipo per un importo pari al 26 per cento del totale. Le risorse sono trasferite alla contabilità speciale della regione e gestite dal commissario straordinario con procedure speciali per accelerare l'esecuzione degli interventi. L'attuazione della progettazione viene monitorata semestralmente secondo le procedure indicate nei provvedimenti di trasferimento delle risorse.
  In merito, invece, alle risorse economiche statali erogate per la realizzazione di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico in Campania, precisa che dal 2010 sono stati finanziati n. 110 interventi per un importo complessivo di oltre 252 milioni di euro mediante accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e regione Campania, che prevedono il monitoraggio dell'attuazione degli interventi attraverso una relazione annuale del commissario straordinario sul dissesto idrogeologico, che viene trasmessa al Parlamento per le relative comunicazioni.
  Anche in questo caso le risorse sono trasferite alla contabilità speciale della Regione e gestite dal commissario straordinarie.
  Successivamente, con delibera n. 35 del 24 luglio 2019 il CIPE ha approvato il piano stralcio 2019 che finanzia alla regione Campania n. 22 interventi per un importo complessivo di 16.3 milioni di euro. Con decreto ministeriale 255 del 04 settembre 2019, registrato in data 24 settembre 2019, sono state definite le modalità di attuazione del piano da parte del Commissario Straordinario.
  Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019 – Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019 sono stati finanziati ulteriori n. 5 interventi in Campania per un importo complessivo di 38.2 milioni di euro a valere sulle risorse del piano operativo ambiente 2014-2020.
  Per quanto riguarda il piano stralcio 2020, sono state avviate le procedure per il finanziamento di ulteriori interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico che saranno quantificati nel breve periodo.
  L'attuazione dei citati interventi, nonché le progettazioni, rientrano nella competenza del presidente di regione in qualità di commissario straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
ex articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Sergio Costa.


   CIRIELLI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   da organi di stampa si apprende che il 12 ottobre 2020 una ventina di migranti sarebbero fuggiti dal centro di accoglienza di «Villa Angela», sito in Terzigno (Napoli), per recarsi nei comuni limitrofi di Boscotrecase, Boscoreale e Torre Annunziata, e, solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine sarebbero stati rintracciati e convinti a rientrare negli alloggi;

   questi si trovavano in isolamento domiciliare presso la predetta struttura a causa dell'emersione al suo interno, nel mese di settembre 2020, di alcuni soggetti positivi al Covid-19 e sebbene lo screening di tutti gli ospiti non fosse ancora terminato, i migranti si sarebbero allontanati dalla struttura, violando così gli obblighi di quarantena;

   la vicenda non è episodica, ma si aggiunge ad una sequela di violente rivolte avvenute in numerosi centri di accoglienza per immigrati, come, a titolo meramente esemplificativo, nelle città di Milano e di Agrigento dove, addirittura, venivano lanciati nei confronti delle forze dell'ordine estintori, pietre, materassi incendiati e altri oggetti;

   il recente accadimento, unito alle altre innumerevoli sommosse di immigrati ospiti nelle strutture dislocate sul territorio nazionale, rende prioritario affrontare efficacemente la gestione del fenomeno dell'immigrazione che, in questa fase storica, oltre ad impattare sull'ordine pubblico e l'incolumità delle forze dell'ordine e dei cittadini, va ad intersecarsi anche con l'emergenza sanitaria;

   appare paradossale che i cittadini italiani debbano osservare diligentemente disposizioni regionali e governative limitative della libertà personale per contenere la diffusione del virus e che, allo stesso tempo, il sacrificio di una intera popolazione venga costantemente inficiato e vanificato dalle condotte irresponsabili descritte, espressione di quelle che l'interrogante giudica un'intollerabile incapacità governativa di gestire il fenomeno dell'immigrazione;

   oltre alle evidenti problematiche sanitarie, l'afflusso incontrollato di immigrati in Italia comporta pesanti implicazioni anche sotto il profilo dell'ordine pubblico: è incontrovertibile, infatti, che sovente immigrati, talvolta già destinatari di plurimi decreti di espulsione mai eseguiti, si rendano protagonisti di crimini anche predatori e contro la persona e che vengano anche assoldati dalla criminalità organizzata, mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini;

   è, dunque, doveroso alzare il velo dell'ipocrisia che, ad avviso dell'interrogante, ammanta l'attuale politica governativa che tenta di etichettare le proprie inefficienze ed incapacità come una presunta politica dell'accoglienza al solo fine di mascherare la totale assenza di strategia e di visione di ampio respiro nell'affrontare il problema dell'immigrazione;

   occorre una inversione di tendenza che metta in atto una strategia politica seria ed efficace al fine di scongiurare che l'Italia possa diventare un grande centro di accoglienza di pertinenza dell'Unione europea, con le evidenti e drammatiche implicazioni che ne conseguirebbero per l'incolumità e la salute dei cittadini –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare al fine di garantire una gestione efficace dei vari centri di accoglienza presenti sul territorio nazionale e, in generale, del fenomeno dell'immigrazione;

   se non intendano adottare iniziative per prevedere l'espulsione immediata di coloro che, positivi al Covid-19, si sottraggono agli obblighi di quarantena;

   quale sia la posizione del Governo in ordine al cosiddetto «blocco navale» e, segnatamente, se il Governo condivida la necessità, l'opportunità e la legittimità di un «blocco navale» finalizzato a contenere e contrastare la tratta di esseri umani;

   se non ritenga di stilare una lista di Nazioni «sicure», come avviene in altre parti di Europa, per le quali escludere lo status di rifugiato;

   quale sia l'orientamento del Governo in ordine all'abrogazione dell'istituto della protezione umanitaria, previsto esclusivamente dall'ordinamento italiano nel panorama europeo, al fine di evitare l'accoglienza indiscriminata di immigrati «economici» e, nell'ipotesi che concordi in merito all'abolizione dello stesso, quali siano i passaggi che intenda seguire, per quanto di competenza, e quali siano le tempistiche.
(4-07149)

  Risposta. — In relazione a quanto evidenziato con l'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta quanto segue.
  Va preliminarmente rilevato che tutte le strutture del Ministero dell'interno, fin dall'inizio dell'epidemia, hanno puntualmente e regolarmente applicato le procedure per lo
screening sanitario ai migranti in arrivo sulle nostre coste.
  Con varie circolari, il Ministero ha sollecitato agli enti gestori delle strutture di accoglienza, di primo e di secondo livello, e dei centri di trattenimento il rispetto delle disposizioni per il contenimento dell'epidemia. È stato chiesto di garantire adeguata informazione ai migranti sui comportamenti da seguire, sia attraverso i mediatori culturali che con apposite informative scritte.
  Nell'interrogazione si fa riferimento, in particolare, al Centro di accoglienza straordinaria (CAS) Villa Angela, ubicato nel comune di Terzigno (Napoli), che ospita stranieri richiedenti protezione internazionale.
  Il 27 settembre 2020, il legale rappresentante della società Hotel Il Rosone s.r.l., che gestisce il Centro, ha comunicato alla prefettura di Napoli la positività al virus Covid-19 di un ospite, posto immediatamente in isolamento all'interno della struttura. Nella medesima giornata, la competente ASL ha eseguito uno
screening degli altri ospiti presenti nel Centro, dal quale sono risultati altri 4 casi positivi, anch'essi posti in isolamento con le stesse modalità.
  Da tale momento si sono susseguite proteste e danneggiamenti da parte di migranti che rifiutavano di sottoporsi alle misure sanitarie attivate a titolo precauzionale nei riguardi di tutti gli ospiti del Centro. Inoltre, nella giornata del 12 ottobre, un gruppo di migranti è uscito dalla struttura, facendovi rientro solo grazie all'intervento delle Forze dell'ordine.
  In relazione ai suddetti comportamenti, il successivo 15 ottobre, il responsabile del Centro ha presentato denuncia/querela ai carabinieri di Terzigno per danneggiamento aggravato e minacce. Inoltre, la locale prefettura ha adottato 9 provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza e 16 diffide a non porre più in essere comportamenti in violazione del regolamento del Centro e della normativa in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19.
  Al riguardo, la prefettura di Napoli ha assicurato una costante azione di supporto e coordinamento, mantenendo un contatto continuo con il responsabile della struttura e con i referenti dell'ASL Sono stati garantiti, altresì, i servizi di vigilanza fissa presso la struttura da parte delle Forze dell'ordine, oltre che una costante attività di mediazione con gli ospiti del Centro, svolta da personale specializzato dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.
  Attualmente la situazione del Centro di Terzigno risulta normalizzata e si è registrato un solo altro caso di positività al Coronavirus, posto in isolamento all'interno della struttura.
  Si precisa, inoltre, che sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria tutti i Centri di accoglienza straordinaria presenti nell'area metropolitana di Napoli sono stati oggetto di costante monitoraggio da parte della locale prefettura, con particolare riferimento all'applicazione delle misure per la prevenzione e il contenimento del contagio, in raccordo con le ASL, con il contributo dell'O.I.M. e la collaborazione di
Emergency.
  Tra i principali interventi si segnalano: l'attivazione di una
help line operativa quotidianamente in favore degli ospiti dei CAS; la verifica periodica della disponibilità nei centri di spazi dedicati all'isolamento/quarantena; le sessioni formative e l'orientamento di tipo logistico/sanitario; la condivisione di apposito materiale informativo multilingue sul tema dell'emergenza epidemiologica; la diffusione di specifici protocolli operativi; l'effettuazione di mirati interventi di mediazione e supporto in situazioni di particolare criticità.
  Per quanto riguarda il territorio milanese, nel quale sono presenti numerosi centri di accoglienza straordinaria, la prefettura di Milano ha provveduto sin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria a sensibilizzare i gestori sulle corrette procedure anti contagio da applicare, sia da parte degli ospiti che dagli operatori, con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi individuali e alla necessità di effettuare una pulizia frequente ed accurata degli spazi a disposizione. È stato chiesto ai gestori di fornire ai propri ospiti un'informazione costante, anche attraverso mediatori culturali in grado di rendere il messaggio chiaro, sia in merito alle regole igienico sanitarie da seguire che ai comportamenti normativamente ammessi o vietati, in modo da favorire il rispetto delle regole imposte a livello nazionale e locale e contribuire al contenimento della diffusione del virus.
  Al contempo è stata fermamente segnalata ai gestori la necessità di individuare prontamente soluzioni tali da consentire l'isolamento degli ospiti con sintomi da infezione da Covid-19, risultati positivi o in attesa dell'esito del tampone, al fine di contenere la diffusione del virus all'interno dei centri.
  Gli episodi di violenza citati nell'interrogazione, si riferiscono presumibilmente al centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di via Corelli, ufficialmente operativo dal 30 settembre 2020.
  Nei mesi antecedenti l'apertura la prefettura ha assicurato la massima attenzione ai lavori di ristrutturazione e adeguamento della struttura con l'obiettivo di aumentare la sicurezza dell'area e la piena incolumità degli ospiti e del personale in servizio presso il CPR, ma anche con finalità di prevenzione e contenimento del rischio da contagio da Covid-19; a tale scopo è stato definito e condiviso con gli enti gestori uno specifico protocollo sanitario.
  Il 12 ottobre 2020 all'interno del CPR si sono verificati disordini che hanno determinato, nonostante l'intervento repentino delle forze dell'ordine ivi presenti, il danneggiamento della struttura. A tale episodio è seguito, in data 18 ottobre, un incendio divampato all'interno dell'unico settore occupato.
  I danni arrecati alla struttura hanno comportato una temporanea sospensione degli arrivi di migranti e l'immediato avvio dei necessari lavori di ripristino.
  Per quanto riguarda invece l'episodio avvenuto ad Agrigento, anch'esso citato nell'interrogazione, si rappresenta che il 6 ottobre 2020, gli ospiti di un centro di accoglienza sito nel comune di Agrigento hanno appreso la notizia della presenza di alcuni migranti positivi al Covid-19 e, dunque, della necessità di proseguire per ulteriori 14 giorni il periodo di quarantena. Di conseguenza, un gruppo di circa 20 migranti, di prevalente nazionalità tunisina ed egiziana, ha iniziato a protestare chiedendo di uscire dalla struttura. La contestazione è proseguita fino a tarda sera ed è stato danneggiato parte dell'arredo della struttura.
  Al riguardo la prefettura di Agrigento ha segnalato che presso il centro di cui trattasi è stato costantemente attivo un imponente dispositivo di vigilanza, apprestato con il concorso di numerosi reparti delle forze dell'ordine e contingenti dell'esercito italiano impegnati nell'operazione «Strade sicure».
  In seguito agli eventi sopra descritti, si è immediatamente provveduto al trasferimento di quasi tutti i cittadini stranieri dalla predetta struttura al Centro «Villa Sikania» sito a Siculiana, mentre tre migranti, risultati positivi al Covid-19, sono stati trasferiti a cura della Croce rossa italiana presso la nave-quarantena «Allegra», in quei giorni ferma in rada a Palermo. Il centro in questione è stato inoltre temporaneamente chiuso.
  Su un piano più generale, con riferimento alla lista dei paesi di origine sicuri per i richiedenti asilo, si precisa che il decreto interministeriale dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'interno del 4 ottobre 2019, stabilisce che le domande d'asilo presentate in Italia da cittadini provenienti dai Paesi inseriti nella lista dei «sicuri» vengano esaminate con procedura accelerata. Resta ferma la possibilità da parte del richiedente di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per cui il Paese di origine non possa essere considerato sicuro nel suo caso specifico. La lista include i seguenti 13 paesi: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia, Ucraina.
  Quanto all'istituto della protezione umanitaria, si rappresenta che con il decreto-legge n. 130 del 2020, attualmente in fase di conversione, il Governo non lo ha ripristinato, intervenendo, invece, sulle forme di protezione complementare vigenti, esclusivamente al fine di ricomprendervi i casi relativi al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, ed al rischio della violazione del diritto alla vita privata e familiare, al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dalla CEDU, con specifico riferimento, rispettivamente agli articoli 3 e 8.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Achille Variati.


   COVOLO, RACCHELLA e PRETTO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   attualmente la pianta organica del tribunale di Vicenza prevede 140 dipendenti, oltre al dirigente amministrativo. I posti coperti in pianta organica, a prescindere dalla presenza effettiva e tralasciando le coperture conseguenti alle applicazioni in entrata, sono, alla data del 15 luglio 2020, in numero di 97. Se si escludono i dipendenti che non sono presenti, per assegnazione o applicazione ad altro ufficio o per aspettativa biennale senza prospettiva di rientro o aspettativa sindacale, le coperture reali sono 85, che salgono a 91 con le applicazioni semestrali e i distacchi;

   tra i direttori uno è in comando da 20 anni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; un funzionario è in distacco sindacale e uno è applicato 4 giorni su 5 ad altri uffici giudiziari;

   allo stato, le concrete prospettive di assunzione conosciute riguardano un ausiliario disabile e 3 operatori giudiziari assunti dalle liste di collocamento, in un orizzonte temporale che ci si augura che non superi l'estate. Gli scorrimenti della graduatoria dei cancellieri, in mancanza di contemporanee immissioni di cancellieri esperti, incidono negativamente sulla gestione delle udienze;

   anche se l'immissione di assistenti del concorso bandito nel novembre 2016 e con assunzioni a partire per il tribunale di Vicenza, dal febbraio 2018, è stata di grande aiuto, i pensionamenti, il superamento di altri concorsi, le assegnazioni ad altri uffici giudiziari ne hanno comportato l'annullamento dei benefìci dal punto di vista numerico;

   se si escludono gli assunti dal 2018 in poi, l'età media è di 56 anni. L'approccio all'informatica è nella maggior parte dei casi limitato. È stata fatta formazione sul software di produttività individuale, ma manca una solidità nell'uso degli applicativi; sarebbe necessaria una regolare formazione periodica e ne verrebbe favorita la produttività del personale;

   superando studio e formazione, che pure sono fondamentali per la crescita del capitale umano dell'organizzazione, la carenza di personale non consente, alla luce della situazione che si è determinata, di svolgere in modo regolare i servizi;

   il personale amministrativo, assolutamente insufficiente allo svolgimento dei servizi, è sottoposto al rischio del danno erariale;

   il personale amministrativo non è in numero adeguato a sostenere il numero teorico di udienze che potrebbero essere celebrate;

   il tribunale è impiegato nella celebrazione del maxiprocesso sul fallimento della banca popolare di Vicenza, nell'udienza preliminare sulla società Miteni ed è già stata fissata la prima udienza dibattimentale del procedimento penale a carico del direttore generale della stessa Banca popolare Sorato;

   sono procedimenti di particolare complessità, anche per il numero di parti coinvolte e di grande impatto mediatico;

   plurime sono le lamentele del settore dei giudici per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare, nel cui ambito è stata rimarcata la difficoltà a celebrare con regolarità gli incombenti, con forti rischi di compromettere la tempestività degli adempimenti e con frustrazione dei magistrati, che si trovano a dividersi gli assistenti con il caos inevitabile che ne consegue –:

   quali iniziative il Ministro interrogato ritenga opportuno intraprendere al fine di risolvere la problematica della severa insufficienza della pianta organica del personale amministrativo del tribunale di Vicenza.
(4-06611)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, relativo alle problematiche connesse alle carenze del personale giudiziario presso il tribunale di Vicenza, si rappresenta preliminarmente che il distretto di Venezia comprende ben 38 uffici giudiziari ripartiti in 8 circondari (Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza), come risultanti a seguito della definizione della nuova geografia giudiziaria per effetto dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni.
  Nell'intero distretto, rispetto ad una pianta organica di 1.918 unità, sono presenti 1.375,5 dipendenti, tenuto conto anche delle posizioni di distacco e comando, con una percentuale di scopertura media del 28,28 per cento, mentre la scopertura media nazionale del personale amministrativo è attualmente del 24,83 per cento, sempre tenuto conto del personale in comando da e verso altre amministrazioni, e del 25,36 per cento sulla base dei posti coperti (pianta organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019 n. 99).
  Ciò premesso, il quadro normativo più recente ha permesso di predisporre una serie di misure indirizzate a migliorare la funzionalità degli uffici giudiziari mediante l'utilizzo di tutte le soluzioni possibili per incrementare le risorse umane: mobilità volontaria, mobilità obbligatoria, scorrimento di graduatorie di altre amministrazioni, riqualificazione del personale già in servizio, assunzione mediante concorso.
  Sulla base delle normative intervenute, le assunzioni realizzate nell'intero distretto di Venezia negli ultimi anni risultano in numero di 327 e, segnatamente:

   37 posti coperti per mobilità volontaria;

   12 posti coperti per mobilità obbligatoria riservata al personale di area vasta e croce rossa;

   18 posti coperti per scorrimento graduatorie;

   15 posti coperti con altre modalità di assunzione;

   245 posti di assistente giudiziario coperti con vincitori e idonei del concorso ad 800 posti.

  Al fine di consentire la prosecuzione delle procedure assunzionali relative al concorso a 800 posti da assistente giudiziario, l'amministrazione ha inoltre ampliato la dotazione organica del profilo di assistente giudiziario: con decreto ministeriale 20 luglio 2020 di 194 unità; sono state così riequilibrate le varie qualifiche professionali rispetto ai flussi di lavoro di molti uffici, con l'obiettivo precipuo di consentire l'esaurimento integrale della graduatoria del concorso per il profilo di assistente giudiziario (nell'intero distretto veneziano vi è stato un incremento di 18 unità a fronte di un ridimensionamento della pianta organica di conducente di automezzi per 5 unità, e degli uffici Nep i quali hanno visto ridursi l'organico di 6 unità per il profilo degli ufficiali giudiziari e 7 unità per gli assistenti giudiziari).
  Con il P.D.G. del 16 luglio 2020 è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato, mediante ultimo scorrimento, dei residui 837 candidati risultati idonei nel Concorso ad 800 posti di assistente giudiziario, di cui 500 in una prima fase entro il 7 agosto 2020 e i restanti in una seconda fase, successiva alla sospensione feriale.
  La sottoscrizione del contratto avverrà direttamente presso l'ufficio di destinazione, scelto dal candidato o assegnato d'ufficio.
  Di questa prima parte di assunzioni l'intero distretto beneficerà di 41 assunzioni di neo assistenti giudiziari, dislocati nei vari uffici.
  Con riferimento alla procedura di riqualificazione del personale in servizio (cancellieri e ufficiali giudiziari), di cui ai bandi del 19 settembre 2016, i vincitori in servizio negli uffici del circondario di Vicenza sono stati 5 (3 cancellieri e 2 ufficiali giudiziari), inquadrati rispettivamente in funzionari giudiziari e funzionari Unep ed hanno mantenuto le medesime sedi di servizio.
  In relazione alle posizioni dirigenziali, si evidenzia che su 2 posti previsti nel circondario di Vicenza, quella presso il tribunale risulta coperto mentre quello vacante presso la procura della Repubblica sarà reso disponibile con il prossimo interpello in calendario per il mese di ottobre 2021.
  Passando alla disamina della situazione degli uffici del tribunale vicentino oggetto specifico dell'interrogazione, si rappresenta quanto segue.
  Con il decreto ministeriale 20 luglio 2020 per il tribunale di Vicenza vi è stato un incremento di 3 unità della dotazione organica del profilo di assistente giudiziario, a fronte di un ridimensionamento della pianta organica di conducente di automezzi per 2 unità.
  L'organico del tribunale prevede 142 unità e risultano in servizio 99 dipendenti tenendo presente il personale distaccato e comandato, con una percentuale di scopertura del 30,28 per cento.
  Risultano distaccati presso altri uffici 5 dipendenti di cui 1 cancelliere e 4 assistenti giudiziari.
  I profili che evidenziano carenza sono quelli del direttore amministrativo (4 vacanze su 7 posti previsti in organico), di funzionario giudiziario (16 vacanze su 31), di cancelliere (9 vacanze su 22) e di assistente giudiziario (3 vacanze su 47), di operatore giudiziario (2 vacanze su 14), e di ausiliario (4 vacanze su 16).
  Risulta completamente soddisfatta la figura di conducente di automezzi.
  Le assunzioni formalizzate al tribunale di Vicenza sono state 28, nell'arco temporale 2014-2019, come si può evincere dalla tabella di seguito riportata.

Immagine prelevata dal resoconto

  Si rappresenta che col menzionato scorrimento della graduatoria degli assistenti giudiziari, come da ultimo provvedimento direttore generale del 16 luglio 2020, il tribunale di Vicenza partecipa alla distribuzione di nuove risorse con ben 3 unità messe nella disponibilità di scelta dei candidati.
  L'ufficio del tribunale ha beneficiato, altresì, della riqualificazione di 2 cancellieri in funzionari giudiziari.
  La posizione dirigenziale è coperta.
  La direzione generale del personale e della formazione ha peraltro già da tempo focalizzato la sua attività sull'incremento delle risorse umane presso gli uffici giudiziari.
  In particolare, gli uffici giudiziari dell'intero distretto di Venezia hanno potuto giovarsi di nuove risorse ed energie, ivi compreso il rilevante apporto di professionalità assicurato dagli assistenti giudiziari recentemente assunti; potrà comunque beneficiare di ulteriori unità di personale in via temporanea e strettamente connessa con esigenze contingenti, mediante il ricorso, da parte degli organi di vertice distrettuale, all'applicazione temporanea di personale ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007.
  Tale istituto rappresenta il più rapido strumento di redistribuzione delle risorse umane disponibili nell'ambito del distretto.
  Nel comprendere le criticità rappresentate, giova ribadire l'attenzione di questa amministrazione alle problematiche relative al personale amministrativo: l'impegno profuso ha determinato la quanto mai auspicata inversione di tendenza in materia di concorsi pubblici, non più banditi per almeno un ventennio.
  Per il periodo 2019-2021 le previsioni di investimento sulle assunzioni di personale amministrativo hanno tenuto conto della situazione delle vacanze attuali e delle cessazioni che si stimano nei prossimi anni.
  Il programma assunzionale nel periodo indicato prevede 8.756 nuovi ingressi ripartiti tra le tre aree e i dirigenti di II fascia ed è stato formalizzato nel piano triennale da me approvato con provvedimento del 13 giugno 2019.
  In base ai diversi strumenti normativi è stato previsto l'avvio delle procedure assunzionali che seguono:

   per l'anno 2019 (attività in corso): 2.599 unità:

    di 97 unità di area I (ausiliari);

    di 2.224 unità di area II (105 conducenti, 616 operatori, 1.503 assistenti giudiziari);

    di 266 unità di area III (161 funzionari giudiziari, 105 funzionari tecnici/informatici/contabili);

    di 12 dirigenti;

   per l'anno 2020: 1.896 unità:

    di 237 unità di area II (237 assistenti tecnici);

    di 1.645 unità di area III (1.400 funzionari giudiziari, 245 funzionari tecnici/informatici/contabili);

    di 14 dirigenti;

   per l'anno 2021: 4.261 unità:

    di 2.997 unità di area II (297 assistenti giudiziari, 2.700 cancellieri esperti);

    di 1.250 unità di area III (850 funzionari giudiziari, 400 direttori);

    di 14 dirigenti.

  Lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e le relative forme di contenimento del virus hanno rallentato le procedure già avviate e da avviarsi, in ottemperanza al disposto dell'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 relativo alla sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.
  Tuttavia, si rende noto che, come previsto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, questa amministrazione, potrà avviare le procedure già autorizzate, in modalità semplificata, per il reclutamento delle seguenti unità di personale:

   400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;

   150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna;

   2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – area II/F3, già autorizzata dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019.

  Con il Decreto dirigenziale del 15 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale concorsi ed esami n. 72 del 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato il bando relativo alla procedura concorsuale per l'assunzione a tempo determinato di n. 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica, per il profilo di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area funzionale II, fascia economica F1, nei ruoli Operatore giudiziario, da inquadrare nell'area funzionale II, fascia economica F1, nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (ad eccezione della regione Valle d'Aosta); tale procedura si svolgerà mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli.
  La procedura, prevista dall'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e concepita col fine precipuo di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione dei giudizi pendenti e per l'avvio del processo di digitalizzazione del processo penale, si presenta come particolarmente innovativa per le modalità di reclutamento e per essere espressamente destinata a coloro che hanno già svolto positivamente attività di formazione e tirocinio presso l'amministrazione giudiziaria, ferma restando la riserva di legge prevista dal codice dell'ordinamento militare: prevede infatti l'invio della domanda di ammissione esclusivamente per via telematica, attraverso la compilazione del modulo
on line sul sito del Ministero della giustizia entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
  Con provvedimento direttore generale del 29 settembre 2020 la direzione generale del personale e della formazione ha nominato la commissione esaminatrice, competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso; per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale si è comunque riservata la nomina di sottocommissioni per la fase di espletamento del colloquio di idoneità.
  Si è inoltre proceduto ai seguenti reclutamenti:

   il 26 luglio 2019 è stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Si è conclusa la prima prova (preselettiva) di tale concorso. La graduatoria è stata pubblicata lo scorso 20 novembre con l'elenco dei 7.021 candidati ammessi alle prove successive del concorso;

   con riferimento all'avviso di selezione del 4 ottobre 2019, finalizzato all'assunzione di 616 operatori giudiziari (area II, fascia economica I), mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego, è stato disposto, per l'intero distretto di Venezia, il reclutamento di 27 unità di personale di cui 3 saranno nella disponibilità della città di Vicenza, come si può evincere dalla tabella che segue:

Immagine prelevata dal resoconto

   in base all'avviso del 27 agosto 2019, la direzione generale del personale e della formazione ha indetto una procedura di 97 assunzioni nella figura professionale di ausiliario, area I, fascia economica F1, mediante richiesta numerica di avviamento ai competenti servizi delle amministrazioni provinciali, ai sensi della legge n. 68 del 1999. Per il distretto di Venezia gli uffici presso i quali sono avviate le assunzioni, come da comunicazione agli organi di vertice distrettuale, sono i seguenti:

Immagine prelevata dal resoconto

   infine, come dinanzi evidenziato, con provvedimento direttore generale del 16 luglio 2020 è stato disposto l'ultimo e definitivo scorrimento della graduatoria del concorso ad 800 posti di assistente giudiziario bandito il 18 novembre 2016.

  La massiccia pianificazione dell'ingresso delle suddette nuove risorse umane negli organici dell'organizzazione giudiziaria sarà certamente modulata in maniera tale da tenere in adeguata considerazione le necessità dei singoli Uffici.
Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.


   CUNIAL. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la Costituzione italiana garantisce a chiunque il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (articolo 21) e di riunirsi pacificamente e senz'armi (articolo 17);

   cittadini e associazioni il 5 settembre 2020 si raduneranno in Bocca della Verità a Roma insieme al «Popolo delle Mamme», organizzatore della manifestazione volta a richiedere la sospensione dell'efficacia delle leggi «Azzolina» e «Lorenzin» e assicurare il pieno esercizio dei diritti costituzionali e fondamentali che, ad avviso dell'interrogante, sono stati conculcati a causa dell'emergenza Coronavirus;

   gli organizzatori e i partecipanti alla manifestazione pongono questioni fondate e di estrema delicatezza che dovrebbero trovare adeguata attenzione da parte del Governo; tali istanze, che oltretutto sono poste all'attenzione dell'opinione pubblica anche in altri Paesi, costituiscono una legittima espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero nell'ambito della richiamata cornice costituzionale;

   il 2 settembre 2020, il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in visita al nuovo drive-in presso il «Parcheggio lunga sosta» dell'aeroporto di Fiumicino, ha dichiarato: «quel che mi permetto di fare qui è dire che ci sia una rivolta popolare contro chi ancora nega l'esistenza di un immenso problema che son convinto possiamo affrontare e sconfiggere. (...) Faremo di tutto per arginare le follie, la vanità e l'egocentrismo di persone irresponsabili»;

   le dichiarazioni del presidente Zingaretti, che sono apparse su diversi mezzi d'informazione, appaiono gravi all'interrogante, anche alla luce del ruolo istituzionale e di esponente di partito dello stesso Zingaretti, e rischiano di veicolare un messaggio che potrebbe essere strumentalizzato per giustificare iniziative volte a turbare il sereno svolgimento della manifestazione con possibili risvolti di ordine pubblico;

   in merito a quanto riportato, il «Popolo delle mamme» ha già presentato denuncia-querela –:

   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per assicurare che la manifestazione, in quanto espressione di diritti tutelati dalla Costituzione, si svolga regolarmente e senza turbative di ordine pubblico.
(4-06738)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato parlamentare in esame, l'interrogante fa riferimento alla manifestazione che ha avuto luogo a Roma il 5 settembre 2020, chiedendo di conoscere quali misure di controllo siano state adottate per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.
  La suddetta manifestazione, organizzata dal movimento «Popolo delle Mamme», si è tenuta in forma statica in piazza Bocca della Verità, dalle ore 16.00 alle ore 20.30, per contestare i provvedimenti adottati dai Ministeri dell'istruzione e della salute.
  Al fine di predisporre un efficace dispositivo di ordine pubblico, la manifestazione è stata oggetto di esame preliminare in occasione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 2 settembre 2020, nel cui ambito sono state predisposte le misure di monitoraggio e sono stati attivati gli idonei servizi di vigilanza.
  Sulla base di quanto riferito dalla questura di Roma, alla manifestazione hanno preso parte circa 1.500 persone provenienti da tutto il territorio nazionale. Oltre agli esponenti del «Popolo delle Mamme», nel corso della manifestazione è intervenuto anche un esponente di Forza Nuova e diversi aderenti ai movimenti «NO VAX» e «Forconi».
  Si precisa che, nella circostanza, nessuno dei partecipanti ha indossato la mascherina.
  La questura ha altresì evidenziato che, sebbene all'atto della presentazione dell'istanza i promotori fossero stati informati che la manifestazione si sarebbe dovuta svolgere esclusivamente in forma statica e nel rispetto del distanziamento sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera
i), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, intorno alle 18.15 una trentina di manifestanti si è diretta verso piazza del Quirinale con l'intento di rilasciare dichiarazioni, ma ha trovato l'accesso precluso per motivi di sicurezza e di tutela del palazzo istituzionale che, su determinazione della prefettura di Roma, è stato inserito tra i luoghi esclusi dalle manifestazioni.
  Si rappresenta, infine, che la manifestazione si è svolta regolarmente e senza problemi di ordine pubblico.

Il Viceministro dell'interno: Matteo Mauri.


   DEIDDA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   il divieto di importazione di carne di maiale, decisa dal Governo di Taiwan, è entrato in vigore il 20 febbraio 2020 e sarebbe motivato dalla decisione dell'agenzia locale responsabile per il controllo sanitario degli animali (BAPHIQ);

   questa Agenzia sostiene che il bando e dovuto al diffondersi della peste suina africana in Sardegna. Le multe per chi importa dall'Italia suini e carne di maiale vanno da un minimo di 6 mila a un massimo di 30 mila euro;

   da vari mass media è stata avanzata l'ipotesi che questa decisione sia nata quale ritorsione alla sospensione, da parte dell'Italia, dei collegamenti aerei da e verso Taiwan per contrastare la diffusione del coronavirus di Wuhan (COVID-19);

   le autorità di Taiwan negano questa ipotesi e continuano a motivare in relazione al diffondersi della peste suina in Sardegna e in Italia;

   tale decisione è totalmente infondata e priva della minima attendibilità oggettiva, considerato che non tiene conto dell'esistente embargo delle autorità europee verso qualsiasi tipo di commercio e transito di carni suine provenienti da allevamenti in Sardegna verso l'Italia o il resto del mondo;

   la decisione non tiene conto dei continui abbattimenti di suini non registrati e allo stato brado, dimostrazione dei sacrifici portati avanti dalla popolazione sarda e dai suoi allevatori unitamente alle istituzioni locali e agli operatori sanitari e forestali;

   il lavoro di eradicazione della peste suina è quasi giunto al suo obbiettivo, tanto che in una delle sue visite un commissario europeo ha testimoniato che entro il corrente anno potrebbe essere revocato l'embargo;

   è da notare che l'organizzazione mondiale per la salute degli animali non classifica l'Italia come un Paese a rischio per la propagazione di questa malattia. I casi finora registrati nella penisola sono 45 nel 2017, 90 nel 2018 e 27 nella prima metà del 2019;

   tali numeri smentiscono quanto affermato dalle autorità di Taiwan e rendono totalmente immotivato il divieto di importazione;

   il provvedimento delle autorità di Taiwan non solo è infondato, ma, così motivato, a giudizio dell'interrogante è altamente pregiudizievole nei confronti degli allevatori suinicoli e getta discredito su un settore altamente qualificato e dai controlli efficienti –:

   se siano a conoscenza di quanto sopra esposto e quali iniziative di competenza intendano intraprendere a tutela del settore suinicolo italiano contro notizie false e pregiudizievoli in relazione alle quali sorge il legittimo dubbio che siano state diffuse come ritorsione per decisioni assunte dal Governo italiano.
(4-04801)

  Risposta. — Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attraverso l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei e in stretto raccordo con le altre Amministrazioni dello Stato competenti, segue con la massima attenzione la questione.
  Mediante gli stessi canali, il Ministero degli esteri è prontamente intervenuto per sollecitare lo sdoganamento dei due container di prodotti partiti dall'Italia e già in viaggio al momento dell'adozione delle misure da parte taiwanese.
  La decisione delle autorità sanitarie di Taipei è stata adottata a febbraio 2020 sulla scorta di informazioni tecniche assunte dal locale Ufficio per la quarantena della Commissione agricola locale, relative all'andamento della diffusione in Italia (ed in particolare in Sardegna) del virus della peste suina africana (African Swine Fever - ASF).
  A fronte della decisione di febbraio, la Farnesina ha immediatamente attivato i contatti tra le autorità sanitarie competenti italiane e taiwanesi al fine di agevolare e accelerare ogni utile scambio di informazioni tecnico-scientifiche. Il Ministero della salute ha predisposto un'articolata ed accurata relazione veterinaria volta a fornire un quadro aggiornato e fondato della situazione della diffusione dell'ASF in Sardegna. Sulla base delle evidenze scientifiche fornite è stato richiesto alle competenti istanze taiwanesi di riconsiderare tempestivamente le determinazioni assunte, con l'auspicio della rapida soluzione della vicenda e della regolare ripresa delle importazioni di carne suina dall'Italia.
  La gestione della peste suina africana (PSA), presente in Italia nella sola Regione Sardegna sin dal 1978, grazie all'applicazione di un programma straordinario di attività, è negli ultimi anni sensibilmente migliorata. I focolai di malattia, grazie alla risoluzione delle principali criticità che avevano impedito l'eradicazione della malattia dall'isola, sono ormai in numero molto ridotto.
  I progressi ottenuti hanno avuto risvolti positivi anche dal punto di vista dell'export, relativamente ai Paesi che non riconoscevano il principio di regionalizzazione, e hanno consentito all'Unione europea di considerare una possibile riclassificazione del territorio della Regione Sardegna, e quindi dell'Italia, attualmente compresa nella parte IV dell'allegato della decisione 2014/709/UE. La riclassificazione appare al momento sempre più vicina.
  La decisione delle Autorità di Taipei di chiusura dell'export di carne suina dall'Italia è stata assunta nei mesi scorsi in base ad informazioni tecniche del Baphiq (Ufficio per la quarantena della Commissione agricola) circa l'andamento della diffusione in Italia della PSA, nonché in esito ad un fraintendimento nell'interpretazione e pubblicazione da parte dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) di dati riguardanti la PSA in Sardegna.
  Di fronte a questa situazione, la parte italiana ha inviato documentazione di chiarimento all'OIE ed alle Autorità di Taipei. Anche grazie al sostegno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Baphiq ha accettato di avere un confronto tecnico con le autorità sanitarie italiane ai fini di valutare di nuovo il riconoscimento.
  Il confronto ha avuto esito favorevole. Il 31 luglio 2020 il Baphiq ha ripristinato il riconoscimento di indennità dell'Italia per la PSA, esclusa la Sardegna, dando nuovamente il via all'export. Nel corso di ulteriori contatti intercorsi tra la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute e le Autorità taiwanesi è stato inoltre specificato anche che tutta la merce prodotta antecedentemente alla data di riapertura può essere esportata.
  Ricordo infine come la Sardegna, pur dovendo ancora concludere le azioni intraprese, abbia compiuto notevoli sforzi per l'eradicazione della malattia.
  

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Manlio Di Stefano.


   DEIDDA, GALANTINO, DONZELLI, FERRO, VARCHI, LUCASELLI, MOLLICONE, PRISCO, CARETTA, ROTELLI e CIABURRO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 e 9 marzo 2020 è stato previsto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, per l'intero territorio nazionale, l'assoluto divieto di mobilità, dalla propria abitazione o dimora, per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus;

   l'articolo 3, comma 1, lett. m), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, ha previsto, altresì che, chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del medesimo decreto, abbia fatto ingresso in Italia, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'organizzazione mondiale della sanità, debba comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta;

   è stata, altresì, prevista l'estensione del divieto di spostamento dal proprio domicilio all'intero territorio nazionale, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute e che le verifiche relative al rispetto di tale divieto sono state demandate a tutte le forze dell'ordine operanti nei singoli territori;

   le citate disposizioni seguono altresì la dichiarazione dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale e l'evolversi dell'epidemia in questione, nonostante le misure adottate, imporrebbe il pieno utilizzo di tutte le risorse umane a disposizione del Ministero della difesa, per garantire maggiormente la tutela della salute pubblica;

   appare necessario – al fine di rafforzare il contingente attualmente impegnato per fronteggiare l'emergenza in questione – prevedere la conferma, almeno per un anno, di tutto il personale di complemento o in ferma prefissata, ufficiali e militari di truppa, prossimi al congedo, evitando il disperdersi di esperienze e di personale già formato e pronto all'impiego, anche in ragione del fatto che tutte le prove concorsuali risultano sospese, così come tutti i corsi attivi nelle scuole accademiche –:

   se sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e quali iniziative intenda assumere al fine di consentire la conferma, almeno per un anno, di tutto il personale di complemento o in ferma prefissata, ufficiali e militari di truppa, prossimi al congedo, al fine di garantire un maggiore supporto al personale già impegnato nel fronteggiare l'emergenza in questione.
(4-04988)

  Risposta. — L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato, in tema di reclutamento di personale, una sospensione di tutte le procedure concorsuali, nonché il congelamento degli incorporamenti già previsti, con inclusione delle procedure di immissione dei volontari in ferma quadriennale (VFP 4) nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente.
  In tale situazione, al fine di mitigare gli effetti dell'emergenza sanitaria sulle attività di reclutamento e salvaguardare, al contempo, il mantenimento dei necessari livelli di operatività dello strumento militare, la Difesa ha da subito avviato gli opportuni approfondimenti a carattere interforze per introdurre, in deroga a quanto stabilito dai rispettivi decreti ministeriali, misure straordinarie in grado di conferire maggiore flessibilità alle forze armate in materia di reclutamento del proprio personale.
  Le proposte scaturite da tali approfondimenti sono state recepite nel «decreto Rilancio» (decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020) che ha previsto disposizioni per superare l'attuale contingenza, anche attraverso integrazioni al codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2020).
  In particolare, per quanto concerne le procedure di reclutamento, l'articolo 259 del citato «decreto Rilancio» ha introdotto disposizioni
ad hoc per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, temporalmente circoscritte alla durata dello stato di emergenza epidemiologica e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso – e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 – le cui modalità possono essere stabilite o rideterminate anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di prescrizioni tecniche – regolarmente emanate dal Ministero della salute il 6 luglio 2020 – finalizzate a garantire la tutela della salute dei candidati.
  In conformità alle succitate disposizioni normative, sono ripresi i principali concorsi banditi dalle Forze armate.
  Per ciò che attiene al prolungamento della ferma per i volontari, l'articolo 21 del citato decreto ha introdotto l'articolo 2204-
ter al codice dell'ordinamento militare, che consente:

   ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che negli anni 2020-2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di essere ammessi ad un ulteriore prolungamento per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e su proposta della Forza armata di appartenenza;

   ai volontari giunti al termine del secondo periodo di rafferma biennale (VFP4) che negli anni 2020-2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, di essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, evitando in tal modo che il blocco delle procedure dovuto all'emergenza COVID-19 possa provocare il congedo di tale personale.

  Infine, riguardo alle categorie degli ufficiali di complemento e in ferma prefissata, la normativa vigente prevede, comunque, la possibilità dei richiami in servizio degli ufficiali ausiliari nelle Forze di completamento, nella cui fattispecie giuridica rientrano le categorie in questione.
Il Ministro della difesa: Lorenzo Guerini.


   DEIDDA, VARCHI, PRISCO, CIABURRO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, mediante l'estensione sull'intero territorio nazionale di misure precedentemente adottate per alcune aree, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

   in forza di tali disposizioni, i vari rettori delle università hanno disposto, nell'esercizio della loro autonomia, tra le altre cose, la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, nonché l'interdizione all'uso delle aule studio e delle biblioteche da parte dell'utenza, salvo che per esigenze inderogabili;

   successivamente, le stesse università hanno adottato sistemi di didattica a distanza, con la predisposizione e/o l'utilizzo di piattaforme già esistenti, al fine di consentire, comunque, l'erogazione delle lezioni e lo svolgimento degli esami di profitto;

   in particolare, l'università di Cagliari, con decreto rettorale n. 341 del 24 marzo 2020, ha previsto, a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto, la possibilità di sostenere gli esami di profitto in modalità telematica, secondo la procedura esplicitata in apposito manuale operativo;

   il citato manuale operativo non ha tenuto conto, in alcun modo, delle difficoltà di connessione alla rete internet presenti in alcuni ambiti territoriali della regione, e, da quel che risulta all'interrogante, nell'ipotesi di connessione instabile o mancante, l'esito dell'esame sarebbe stato rimesso, esclusivamente, alla decisione del singolo docente, determinando, conseguentemente, disparità di trattamento tra gli studenti;

   in ogni caso appare agli interroganti inopportuno e, verosimilmente, illegittimo l'annullamento delle prove d'esame in caso di malfunzionamento del sistema e/o inquadratura non idonea, come previsto espressamente da alcuni manuali operativi delle principali università italiane e/o stabilito, di volta in volta, dal singolo docente, per l'ipotesi in cui la disciplina emanata dalla relativa università nulla abbia previsto al riguardo;

   il divario tecnologico esistente in alcune aree del Paese non può certo andare a discapito della carriera universitaria del singolo studente e, pertanto, appare opportuno garantire, agli stessi studenti che non si trovino in possesso di adeguati strumenti tecnologici, la possibilità di sostenere gli esami di profitto in presenza –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di evitare che eventuali malfunzionamenti dei sistemi informatici rendano nulle le prove d'esame sostenute, promuovendo, se del caso, per gli studenti che non si trovino in possesso di adeguati strumenti tecnologici, la possibilità di sostenere gli esami di profitto in presenza.
(4-05858)

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame, gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministero qualora eventuali malfunzionamenti dei sistemi informatici rappresentino causa di annullamento delle prove d'esame universitarie sostenute in modalità telematica e se, nei riguardi di studenti che non si trovino in possesso di adeguati strumenti tecnologici, sia possibile prevedere lo svolgimento dell'esame di profitto in presenza.
  La questione posta fa riferimento ad uno degli aspetti su cui il Governo, sin dall'inizio della emergenza sanitaria, ha posto particolare attenzione dal momento che è risultata immediatamente chiara la necessità di individuare misure specifiche, tempestive e di carattere eccezionale che consentissero agli studenti la prosecuzione del percorso universitario, seppur in maniera differente, anche in una situazione così critica.
  Sin dall'inizio infatti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, il Governo ha previsto all'articolo 1, comma 1, che: «Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico» (articolo 1, lettera
h)).
  Ed ancora alla lettera successiva si prevede che: «Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni» (articolo 1, comma 1, lettera
i)).
  Ferma restando, pertanto, la necessità di dare prosecuzione alle attività universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le suddette disposizioni hanno rimesso alle università e alle altre istituzioni le modalità di svolgimento delle attività formative, didattiche o curriculari, ivi incluse quelle delle prove d'esame, in ossequio peraltro a quel principio di autonomia regolamentare, normativa e didattica conferito alle stesse dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base del più elevato principio costituzionale di cui all'articolo 33.
  In conseguenza, gli atenei hanno autonomamente predisposto le modalità di erogazione delle attività formative, dello svolgimento degli esami di profitto e degli esami di laurea finali, in base alle specifiche circostanze territoriali e di riferimento.
  Seppur nel rispetto del suddetto principio di autonomia, il Ministero ha provveduto ad emanare, in data 4 maggio 2020, specifiche linee guida volte ad assicurare una programmazione omogenea ed ordinata su tutto il territorio nazionale pur nel rispetto delle specificità dei contesti di riferimento e dell'autonomia delle singole istituzioni, nonché a garantire continuità della formazione e della didattica affinché nessuno studente potesse risultare pregiudicato dalla emergenza in atto.
  In tali linee guida è stato previsto che, ove possibile, l'attività formativa venga erogata contemporaneamente, sia in presenza sia da remoto, delineando un sistema di didattica mista di cui fruire nelle aule universitarie ma, al contempo, anche a distanza. Per tale motivo, il dicastero, con decreto 14 luglio 2020, n. 294, ha provveduto a ripartire fra le università statali, risorse pari a 45 milioni di euro a valere sul Fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca per l'anno 2020, che, istituito dall'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per 50 milioni di euro, è stato successivamente incrementato di ulteriori 62 milioni di euro dall'articolo 236 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il suddetto decreto ministeriale ha previsto che le risorse ripartite fossero destinate all'acquisto di dispositivi digitali necessari a consentire l'accesso da remoto alle banche dati, alle risorse bibliografiche, alle piattaforme digitali con l'intento, non solo di realizzare una didattica a distanza di qualità ma, altresì, di contenere il fenomeno del «divario digitale».
  Le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, a tutela della regolarità dei percorsi formativi, sono state poi riprese nei decreti emanati nei mesi successivi. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, in particolare, ha previsto all'articolo 1, comma 6, lettera
t), che: «le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni».
  Misura che, ancora una volta, è stata confermata, da ultimo, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre all'articolo 1, comma 9, lettera
v).
  Resa tale doverosa premessa intesa a condividere con gli interroganti quanto già posto in essere a tutela delle prerogative degli studenti, si affronta quanto esposto in merito ad eventuali disparità di trattamento subite dagli studenti dell'università di Cagliari relativamente all'annullamento delle prove di esame a causa dell'inadeguatezza degli strumenti e delle strutture tecnologiche.
  A tale specifico riguardo si fa presente che le seguenti informazioni sono state acquisite dall'università di Cagliari al deliberato fine di riscontrare la presente interrogazione.
  Con il decreto rettorale dell'università di Cagliari n. 341 del 24 marzo 2020, l'ateneo ha stabilito che le attività formative, gli esami di profitto e gli esami finali fossero svolti, a partire dalla data del decreto, in modalità
online, predisponendo, altresì, un manuale operativo che disciplina dettagliatamente la procedura per gli esami di profitto a distanza e che, in ogni caso, garantisce la forma pubblica della seduta, l'identificazione del candidato e l'avvenuta l'accettazione da parte del medesimo della modalità di svolgimento telematica della prova.
  Né il decreto, né il manuale prevedono che in caso di connessione instabile o mancante, o di disfunzioni tecniche intervenute nel corso della prova, l'esito dell'esame sia rimesso esclusivamente alla decisione del singolo docente, al contrario, nel citato manuale si legge che «La commissione d'esame dovrà essere composta da almeno due commissari (secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, articolo 22, comma 6, e secondo quanto disposto dal DR 341 del 24 marzo 2020, articolo 6), collegati a distanza». Tanto, dunque, a garanzia della collegialità del giudizio.
  A ciò si aggiunge che gli uffici di questo dicastero non hanno ricevuto alcuna segnalazione in relazione ai fatti esposti nell'interrogazione.
  Per ciò che concerne la ulteriore richiesta circa la possibilità di effettuare esami in presenza, non risulta superfluo ricordare che la questione investe solo parzialmente il Ministero dell'università e della ricerca, dal momento che le decisioni in tema di libera circolazione e di attività in presenza sono assunte collegialmente dagli organi di governo statale, in collaborazione con gli altri livelli di governo territoriale.
  Per quanto di competenza di questo dicastero, occorre, in conclusione rimarcare che le università hanno già dimostrato di sapersi adattare allo scenario particolarmente complesso – nonché in costante evoluzione – determinato dalla crisi epidemica, potendo assicurare agli studenti, con pari garanzia di qualità e di sicurezza, l'erogazione della didattica e delle connesse attività curriculari, sia a distanza sia in presenza.

Il Ministro dell'università e della ricerca: Gaetano Manfredi.


   DEIDDA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la regione Sardegna è caratterizzata da un rilevante deficit infrastrutturale che potrebbe essere superato esclusivamente a fronte di importanti investimenti per l'adeguamento della rete viaria statale, la quale, nonostante gli interventi più volte annunciati, risulta tuttora gravemente carente, con serie ripercussioni anche per la normale circolazione;

   la realizzazione della maggior parte delle opere in questione è affidata all'Anas a fronte di finanziamenti provenienti sia dallo Stato che dalla stessa regione sarda e il ritardo, oltre che, in alcuni casi, la mancata programmazione di interventi adeguati, rischia di compromettere definitivamente l'intero sistema viario regionale;

   i residenti della regione Sardegna sono costretti a ricorrere al trasporto privato, a causa, soprattutto, dell'inadeguatezza del trasporto collettivo ed in particolare di quello su rotaia e, tenuto conto delle caratteristiche morfologiche dell'isola, nonché dell'esistenza di numerosi, piccoli comuni montani, la rete viaria avrebbe necessità di molteplici interventi di ripristino e adeguamento, anche al fine di migliorare la sicurezza della stessa rete;

   la strada statale 198 Seui e Lanusei – che collega il sud del Sarcidano alla costa orientale dell'isola, attraversando il cuore della Barbagia – si snoda su un percorso spesso curvilineo e a tratti disagevole, collegando i territori comunali di Nurri, Villanova Tulo, Esterzili e Sadali, Seui, Ussassai e Gairo, fino ad arrivare a Lanusei;

   dal 2016, la strada statale in questione, nel tratto in uscita dal comune di Seui verso Lanusei, è interessata da una riduzione della carreggiata a causa del rischio di cedimento del muro di contenimento e, allo stato, nonostante i numerosi appelli provenienti dalla comunità locale, l'Anas non ha dato avvio ai necessari lavori di ripristino, assolutamente necessari, tenuto conto anche del fatto che la stessa arteria è pure interessata dal traffico dei mezzi pesanti;

   appare necessario intervenire urgentemente nel tratto in questione, facendo ricorso alla vigente normativa che consente, per la realizzazione di opere ritenute strategiche e prioritarie, da individuarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'utilizzo di procedure snelle, se del caso, con la nomina di uno o più commissari straordinari –:

   se sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di avviare immediatamente i lavori di ripristino del tratto in questione, se del caso, facendo ricorso alle procedure d'urgenza previste al riguardo per le opere definite strategiche.
(4-06123)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sulla base delle informazioni della società Anas, della direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
  Per la strada statale 198 di Seui e Lanusei è previsto un intervento di consolidamento del corpo stradale e delle opere d'arte presenti sulla tratta tra il chilometro 37+000 ed il chilometro 55+000 in tratti saltuari, per un investimento di circa 495 mila euro.
  Detto intervento prevede la realizzazione di una paratia di micropali, la realizzazione di una trave in calcestruzzo armato sul bordo della strada statale, l'installazione di nuove barriere tipo H2 bordo ponte, il ripristino del corpo stradale ammalorato e la realizzazione di una nuova cunetta in calcestruzzo.
  I lavori, consegnati all'impresa esecutrice il 29 settembre 2020, termineranno entro la fine del corrente mese.
  Infine, si rappresenta che è prossima la nomina del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-
quinquies, decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, ciò al fine di accelerare la realizzazione delle opere di infrastrutturazione della rete viaria della regione Sardegna.
La Ministra delle infrastrutture e dei trasporti: Paola De Micheli.


   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   è attualmente in corso una vicenda giudiziaria che vede coinvolti due bambini italiani, attualmente in Danimarca al seguito della madre e del suo compagno. Il padre ha sporto regolare denuncia nei confronti della madre per sottrazione e trattenimento di minore all'estero ai sensi dell'articolo 574-bis del codice penale, in quanto i bambini sono stati portati in Danimarca e iscritti all'Aire il 27 agosto 2018 pur essendo gli stessi privi di qualsiasi documento valido per l'espatrio;

   contro l'iscrizione all'Aire il padre ha manifestato espresso dissenso all'Ambasciata d'Italia in Danimarca, diffidando il Cancelliere a non procedere con l'iscrizione all'Aire. Contro tale iscrizione è tuttora pendente un procedimento penale presso la Procura del tribunale di Roma;

   l'interrogante è venuto a conoscenza del fatto che, il 6 novembre 2019, il capo della cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia a Copenaghen, Stefano Salmaso, ha richiesto al padre dei due bambini di fornire il proprio assenso al rilascio del passaporto dei figli minori entro un termine perentorio di 7 giorni. Qualora l'assenso non fosse pervenuto, il capo della cancelleria ha preannunciato una procedura che prevede l'emissione di un decreto, firmato dal Console nella sua funzione di giudice tutelare, nel quale si stabilisce il rilascio dei passaporti validi per l'espatrio;

   rammentato che la funzione del giudice tutelare è «tutelare» la parte più debole, in questo caso i bambini oggetto di contenzioso tra i genitori, appare all'interrogante decisamente sproporzionata a favore di una delle due parti la decisione di concedere il passaporto valido per l'espatrio in barba al principio della bigenitorialità;

   il principio della bigenitorialità, che prevede anche la tutela del genitore più debole, chiede il mantenimento di significativi rapporti con entrambi i genitori, obiettivo che il padre ha cercato di perseguire con il dissenso manifesto alla concessione di un documento valido per l'espatrio, in quanto avente il ragionevole dubbio che la madre possa trasferirsi in un Paese con cui l'Italia non ha siglato un trattato di estradizione e, pertanto, sfuggire alla giustizia italiana –:

   se sia corretta la procedura indicata dal capo della cancelleria Stefano Salmaso, in relazione all'esercizio dei poteri del console in funzione di giudice tutelare;

   se il Governo intenda assumere con estrema urgenza le iniziative di competenza, ove ne sussistano i presupposti, anche tramite un'apposita circolare, per evitare, nelle more di un procedimento giudiziario, la concessione di documenti validi per l'espatrio o l'iscrizione all'Aire di bambini potenzialmente vittime di sottrazione e trattenimento di minore all'estero.
(4-04385)

  Risposta. — La vicenda evocata riguarda due minori cittadini italiani, nati in Italia dall'unione di fatto dei genitori, anch'essi-italiani. Dopo aver trascorso un periodo in Danimarca al seguito della madre, titolare di una borsa di studio, l'intero nucleo familiare ha fatto ritorno in Italia nel giugno del 2018. Temendo che i figli potessero essere trasferiti all'estero contro la sua volontà, il padre ha diffidato la compagna dal lasciare il nostro Paese con i bambini e si è attivato per ottenere nei loro confronti un divieto di espatrio. Nonostante ciò, ad agosto 2018 la madre è riuscita a ricondurli a Copenaghen.
  Il procedimento giudiziario promosso in Danimarca dal padre, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, si è concluso il 15 marzo 2019 con il diniego al rimpatrio. La presenza dei minori nel Paese è stata ritenuta legittima in considerazione del periodo già trascorso in Danimarca, a seguito di trasferimento concordato dai genitori.
  Una sentenza di secondo grado della Corte d'appello della Danimarca orientale del 31 luglio 2019, definitiva nell'ordinamento danese, ha riconfermato la decisione di primo grado del Tribunale di Copenaghen, secondo la quale i genitori hanno deciso congiuntamente di risiedere in Danimarca. Per questo motivo «i minori non risultano essere trattenuti o sottratti illegalmente e perciò non è possibile accogliere la richiesta [del padre] di restituzione dei minori in Italia».
  L'iscrizione Aire dei minori è avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente, così come confermato dalla prefettura di Roma-Ufficio territoriale del Governo, che ha respinto il ricorso gerarchico avanzato dal padre avverso l'iscrizione anagrafica dei minori nell'Aire del comune di Roma.
  Per quanto concerne la procedura adottata dalla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia a Copenaghen in applicazione della normativa vigente, in particolare della legge 21 novembre 1967, n. 1185 «Norme sui passaporti» (articoli 1, 3, 8 e 12), del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari» (articoli 33 e 34) e della circolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 1 del 21 gennaio 2016, «Disposizioni su passaporti ed
emergency travel document», si rappresenta quanto segue.
  In data 14 ottobre 2019 la madre ha presentato alla cancelleria consolare richiesta di emissione dei passaporti per i figli minori. In presenza di figli minori, l'articolo 3, lettera
a), della legge sui passaporti n. 1185 del 1967 richiede l'assenso di entrambi i genitori. In mancanza del prescritto assenso dell'altro genitore, è l'ufficio consolare competente, opportunamente adito in qualità di giudice tutelare (ex articoli 33 e 34 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71) a doversi pronunciare in merito alla concessione della relativa autorizzazione al rilascio del passaporto/carta di identità valida per l'espatrio.
  Il capo della cancelleria consolare ha quindi formulato, in data 6 novembre 2019, richiesta al padre di assenso all'emissione dei passaporti dei minori, attenendosi alla procedura prevista dalle disposizioni sopra citate. Nella comunicazione è stata correttamente menzionata la possibilità per il rispondente di motivare per iscritto un eventuale rifiuto, ciò che è effettivamente avvenuto, con la risposta negativa del padre pervenuta il 12 novembre 2019.
  Preso atto di tale dissenso, il capo della cancelleria consolare, adito in qualità di giudice tutelare, ha esperito un'accurata e documentata indagine tesa ad individuare la decisione più adeguata a tutelare il supremo interesse dei minori in questione, da valutare anche sulla base delle decisioni prese dalle competenti autorità giudiziarie e amministrative. Il capo della cancelleria consolare, tenendo conto delle ragioni di dissenso esposte dal padre, non ha autorizzato il rilascio dei passaporti dei minori alla richiedente. Prima di esprimersi sulla richiesta, il capo della cancelleria consolare, con l'autonomia di giudizio che la legge gli attribuisce nella valutazione di tali fattispecie, nel rispetto delle normative vigenti e applicando la diligenza del buon padre di famiglia, ritiene doveroso, considerando il vigente regime di affido condiviso dei minori, attendere la decisione del tribunale ordinario di Roma, pure adito dal padre che ha presentato denuncia per sottrazione di minori.
  In base all'istruttoria già svolta e alle informazioni acquisite, inclusa la sentenza definitiva delle competenti autorità giudiziarie danesi, il capo della cancelleria consolare ritiene che non sussista, attualmente, il paventato rischio di un possibile tentativo della madre di sfuggire alla giustizia italiana. Egli ha però tenuto nella dovuta considerazione anche la volontà del padre che, nella sua lettera di diniego alla concessione del passaporto, aveva invece espresso il proprio consenso al rilascio di carte d'identità valide per l'espatrio in favore dei due minori. Alla luce di ciò, e avendo la madre successivamente modificato in tal senso la propria iniziale richiesta alla cancelleria consolare, sono pertanto state rilasciate le carte d'identità valide per l'espatrio per i minori E.B. in data 23 dicembre 2019 e A.B. in data 7 febbraio 2020. I documenti permetteranno loro di incontrare il padre e i propri familiari in territorio italiano.
  Sulla base di quanto sopra esposto, la procedura seguita dagli uffici consolari di Copenaghen, rappresentati dal capo della cancelleria consolare Stefano Salmaso, appare del tutto corretta e si inserisce nel pieno rispetto delle normative vigenti, del principio della bigenitorialità e, in particolare, della tutela del superiore interesse dei minori.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Ricardo Antonio Merlo.


   DELMASTRO DELLE VEDOVE, GALANTINO, PRISCO, BUTTI, DONZELLI, ROTELLI, VARCHI, OSNATO, BIGNAMI, FERRO, LUCASELLI, CIABURRO e CARETTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   nel Memorandum Of Understanding — a sommesso giudizio degli interroganti improvvidamente sottoscritto con la Cina in data 23 marzo 2019 — è espressamente previsto al paragrafo 2, punto 5, cosiddetto «connettività people to people» che le parti «promuoveranno forme di collaborazione, tra le rispettive Amministrazioni, sui temi dell'istruzione, della cultura, della scienza, dell'innovazione, della salute, del turismo e della previdenza pubblica»;

   viene quindi espressamente richiamata, fra le forme di collaborazione intense, la salute;

   a seguito dello scoppio della pandemia coronavirus il regime cinese ha più volte «silenziato» medici che già nel dicembre 2019 tentavano di avvisare la comunità internazionale della letalità, della diffusività del virus e soprattutto della trasmissibilità da uomo a uomo;

   in data 7 gennaio 2020 il leader del regime comunista cinese Xi Jinping, secondo quanto riportato da diverse fonti stampa, fra cui il Corriere della Sera del 16 febbraio 2020, era già a conoscenza della particolare modalità di diffusione del virus;

   solo in data 20 gennaio 2020 le autorità cinesi comunicavano alle comunità scientifica internazionale la trasmissione da uomo a uomo del coronavirus –:

   se le autorità cinesi abbiano comunicato tempestivamente alle autorità sanitarie italiane i dati della diffusione del coronavirus, in quali modalità e con quali informative;

   se, per l'ipotesi che non vi sia stata comunicazione tempestiva da parte cinese in ordine alle modalità di contagio del virus, si ritenga che la Cina abbia gravemente violato il Memorandum of Understanding e, in tale ultimo caso, se si ritenga la violazione di tale gravità da integrare una giusta causa per recedere dal Memorandum of Understanding.
(4-05200)

  Risposta. — Fin dall'emergere delle prime notizie sulla diffusione del nuovo coronavirus (nCov-2019), le competenti Autorità italiane hanno mantenuto costanti contatti con le autorità cinesi e con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) al fine di monitorare l'evolversi della situazione e adottare le necessarie, tempestive contromisure.
  In particolare nell'ambito del Comitato di emergenza dell'Oms, un costante ed intenso coordinamento, insieme a scambi di informazioni volti a comprendere l'evoluzione dell'epidemia e la sua fonte, hanno permesso di condividere sistematicamente i dati disponibili su tutti i casi di infezione, intensificare e meglio mirare le azioni di sorveglianza e ricerca di casi su tutto il territorio nazionale, effettuare sistematici controlli negli aeroporti e porti, internazionali, con l'obiettivo di individuare tempestivamente i viaggiatori sintomatici.

  L'Italia si è sempre espressa chiaramente in tutte le sedi (Oms, G7 e G20) per la collaborazione solidale e coordinata nella lotta al Covid-19 e per la trasparente condivisione delle relative informazioni scientifiche. Come ricordato dall'Oms, è fondamentale assicurare un reporting accurato e tempestivo per poter continuare ad avere una corretta cognizione delle dimensioni e della letalità della pandemia a livello globale.
  In ambito OMS, in occasione della 73ma Assemblea mondiale della salute, la comunità internazionale ha adottato consensualmente una risoluzione, presentata inizialmente dall'Unione europea, dall'Italia e da tutti gli altri Stati membri e alla fine co-sponsorizzata da più di 140 Paesi. La risoluzione ha inequivocabilmente affermato la necessità di adottare approcci basati sulla cooperazione internazionale, la trasparenza e la responsabilità condivisa, La risoluzione ha inoltre dato indicazione al direttore generale dell'Oms di avviare, non appena possibile, una valutazione indipendente ed imparziale sull'efficacia degli strumenti e protocolli internazionali vigenti e attuati in questa crisi, al fine di elaborare raccomandazioni utili al miglioramento della preparazione e risposta a tali crisi. Questa valutazione riveste rilevanza prioritaria e sarà utile ad individuare aree di miglioramento per il sistema internazionale. Sarà necessario evitare strumentalizzazioni di tale esercizio, che deve essere, come detto, imparziale ed indipendente. Il
panel indipendente è stato costituito ed ha avviato i suoi lavori con l'obiettivo di fornire alla comunità internazionale le proprie valutazioni sull'efficacia degli strumenti di collaborazione internazionale vigenti nonché di offrire raccomandazioni per il miglioramento della preparazione globale alle pandemie. Sulla base di questo approccio il Governo intende sottolineare l'importanza di concentrarsi sull'accertamento delle origini della pandemia e sul miglioramento del sistema globale di prevenzione e risposta alle crisi. Un'impostazione fatta propria anzitutto dall'Assemblea mondiale della salute, in modo unanime.
  Le relazioni tra Roma e Pechino hanno contribuito ad assicurare il vitale e tempestivo approvvigionamento di dispositivi sanitari nel momento della massima emergenza per l'Italia e lo scambio di informazioni tecnico-scientifiche tramite
équipe di medici e sanitari esperti nella lotta all'epidemia, rivelatesi importantissime nella definizione dei protocolli sanitari. Il riferimento al memorandum d'intesa con la Cina per la collaborazione in ambito di «Belt and Road Initiative», o l'asserita violazione dello stesso, appare estraneo all'argomento e agli scopi che l'Italia e la comunità internazionale si sono prefissi.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Manlio Di Stefano.


   DI MURO, GUIDESI, BINELLI, ANDREUZZA, BAZZARO, COLLA, DARA, FIORINI, GALLI, PETTAZZI, PIASTRA, SALTAMARTINI, CAVANDOLI e FRASSINI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi giorni l'Associazione fieristi italiana ha denunciato la grave situazione che gli operatori ambulanti su area pubblica si trovano ad affrontare dal 22 febbraio 2020, data in cui tutte le imprese – spesso a gestione familiare (si parla di circa 60 mila famiglie) – che lavorano abitualmente nelle fiere e nelle sagre hanno fermato le loro attività a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

   con il decreto del Presidente del Consiglio del 18 maggio 2020 dopo i primi mesi di lockdown si consentiva la riapertura di sagre, fiere e mercatini degli hobbisti demandando alle regioni e ai comuni la riorganizzazione e la messa in sicurezza delle aree di svolgimento delle suddette manifestazioni o l'eventuale annullamento delle stesse in programma ove non fosse possibile garantite le prescritte misure preventive: la conseguenza di tale previsione è stata purtroppo che gran parte degli enti locali, in mancanza di adeguate risorse e di chiare indicazioni attuative, hanno optato per la seconda soluzione vanificando ogni tentativo di ripresa dell'attività del settore fieristico;

   nel decreto del Presidente del Consiglio del 18 ottobre 2020 e, da ultimo, in quello adottato il 24 ottobre 2020 è stato confermato il divieto assoluto di svolgere sagre, fiere di ogni genere e «gli altri analoghi eventi», precludendo così ancora una volta il lavoro dell'intero comparto che ad oggi risulta tra i più penalizzati dall'emergenza epidemiologica e per il quale occorre adottare un piano di sostegno concreto e immediato. Sarebbe opportuno prevedere pertanto misure sia di carattere fiscale e contributivo con una cancellazione di quanto dovuto per l'intero 2020, sia di carattere economico con una indennità mensile di almeno 1500 euro a partire da maggio 2020, mese in cui il mercato fieristico avrebbe dovuto riprendere, ma non ha potuto a causa delle difficoltà degli enti locali nel dar seguito alle norme preventive e di distanziamento prescritte a livello nazionale;

   occorre, pertanto, avviare una interlocuzione con gli addetti ai lavori convocando al più presto un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di individuare efficaci misure di sostegno al settore fieristico da adottare tempestivamente o, al massimo, nell'imminente disegno di legge di bilancio 2021 –:

   se il Ministro interrogato intenda accogliere le richieste formulate dagli operatori del settore fieristico e quali iniziative, nello specifico, ritenga utile intraprendere per supportare queste importanti realtà produttive che, con enormi difficoltà, hanno cercato di sopravvivere all'emergenza epidemiologica ma che oggi rischiano la definitiva chiusura.
(4-07273)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  Gli interroganti fanno riferimento alla crisi del settore del commercio ambulante su area pubblica operante nel settore fieristico, conseguente alle misure di contenimento della pandemia da Sars-Cov-2 adottate dal Governo, e chiedono adeguate misure di sostegno.
  Infatti, oltre alle limitazioni imposte dal
lockdown, il settore ha sofferto le limitazioni imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, il quale aveva disposto: «restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi».
  Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, eventi e attività fieristiche erano potute ripartire, ma poi sono state nuovamente chiuse con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, il quale ha espressamente stabilito quanto segue: «Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi» comma 9, lettera
n).
  Orbene, al momento della ripartenza, il Ministero dello sviluppo economico sarà pronto, per quanto di competenza e come successo in occasione della precedente riapertura, a fornire tutto il supporto necessario nella predisposizione dei protocolli per garantire l'apertura in sicurezza delle manifestazioni fieristiche.
  In questa direzione si dovranno muovere, come già accaduto a seguito della prima ondata, anche le linee guida della Conferenza delle regioni, contenenti le regole da rispettare per il contenimento dei rischi legati alla diffusione del contagio da Sars-Cov-2 nelle varie attività, ivi comprese le attività relative a fiere e congressi.
  A tal ultimo riguardo, infatti, si ricorda che lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, ha demandato l'attuazione e la normazione secondaria agli enti territoriali i quali, nel rispetto dei principi e della disciplina generale, devono declinare la stessa in base alla situazione specifica del territorio amministrato.
  Per quello che attiene ai contributi di natura finanziaria, si segnala quanto disciplinato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (decreto rilancio), convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, l'articolo 82 del citato decreto ha previsto il riconoscimento di un reddito di emergenza in favore dei nuclei familiari in possesso degli specifici requisiti ivi elencati.
  In materia di esenzione dagli oneri fiscali, si richiama l'articolo 181, comma 1-
bis, dello stesso decreto rilancio, introdotto in fase di conversione, il quale, proprio in considerazione dell'emergenza epidemiologica, esonera – dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020 – «i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 [...] dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (COSAP), di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446». Dunque, il settore delle attività di commercio ambulante su area pubblica è stato destinatario di una specifica misura di esonero dal versamento della TOSAP e del COSAP, in considerazione della circostanza che, nel periodo considerato dalla norma, vi era l'impossibilità oggettiva di svolgere tali attività nelle strade e nelle piazze in conseguenza dell'adozione delle rigorose misure di contenimento della pandemia.
  Più in generale, si ricordano anche le numerose misure adottate a sostegno del settore fieristico.
  Fondamentale, inoltre, è la misura del «credito di imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali», introdotta dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» (decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevedeva inizialmente uno stanziamento di 5 milioni di euro. Successivamente, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha incrementato lo stanziamento del 2020 da 5 a 10 milioni di euro, estendendo la misura all'anno 2021 con ulteriori 5 milioni di euro.
  Per offrire un ulteriore ausilio al settore fieristico, è stato rifinanziato il Fondo rotativo SIMEST di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 recante «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane», convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
  Si ricorda, peraltro, che l'operatività del Fondo in parola è stata recentemente estesa dall'articolo 18-
bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» (decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale ha previsto che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati possano fruire di specifiche agevolazioni finanziarie, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  L'articolo 72 del decreto Cura Italia ha inoltre istituito il «Fondo per la promozione integrata», con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Tra le altre cose, tale fondo è finalizzato anche alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del fondo rotativo SIMEST di cui si è detto in precedenza.
  Si segnala inoltre che, in sede di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» (decreto Liquidità), è stato garantito un rimborso per mancata partecipazione a fiere in forma di credito d'imposta, con particolare riferimento a quelle all'estero (articolo 12
-bis).
  Infine, si ricorda che – proprio a seguito di un'interlocuzione con gli operatori del settore – il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, cosiddetto «decreto Ristori 1», dedica al settore il suo articolo 6 «Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali» e destina 400 milioni di euro per il sostegno al settore; e ha anche introdotto la possibilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, di concedere, sempre per il tramite di SIMEST, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, oltre che ulteriori misure di sostegno.
  Su tale scia si pongono altresì le misure finanziarie urgenti di ristoro connesse all'emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2 promosse dal Governo con i decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149 (cosiddetto «decreto Ristori
bis») e 9 novembre 2020, n. 149 (cosiddetto «decreto Ristori ter»), che hanno interessato tutti i settori produttivi, accogliendo – in particolare – le richieste del settore del commercio ambulante.
  Per far fronte al quadro emergenziale che ha costretto il sistema fieristico a riprogrammare quasi tutti gli eventi, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha previsto, in seno al «Patto per l'Export» recentemente firmato dal Ministro degli affari esteri Luigi Di Maio, ulteriori strumenti promozionali finalizzati a sostenere la ripartenza del settore fieristico e del relativo indotto, quali:

   la creazione della piattaforma digitale «Fiera Smart» a disposizione di tutte le fiere, associazioni, consorzi e aziende per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, missioni e incontri virtuali;

   un programma straordinario di incoming alle manifestazioni fieristiche italiane;

   una campagna di comunicazione dedicata ai calendari fieristici italiani su tutti i principali mercati esteri, privilegiando canali di comunicazione on-line e supporti audiovisivi 3D;

   eventi promozionali di filiera in collaborazione con i principali organizzatori italiani di fiere specializzate;

   finanziamenti agevolati per la partecipazione ad eventi fieristici in Italia.

  Infine, l'«ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane» ha previsto un pacchetto di misure per gli eventi all'estero, con l'obiettivo di rafforzare il processo di l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI). Esso prevede:

   servizi gratuiti di assistenza e consulenza per imprese sino a 100 dipendenti;

   rimborso forfettario delle spese già sostenute per la partecipazione a fiere, seminari, workshop realizzati dall'ICE-Agenzia a partire da febbraio 2020;

   partecipazione a titolo gratuito e fornitura di un modulo espositivo per tutte le manifestazioni organizzate dall'ICE-Agenzia che si svolgeranno nel periodo marzo 2020-marzo 2021.

  In conclusione, fermo restando le misure attuate dal Governo, alla luce della grande attenzione al settore fieristico e del commercio (ivi compreso quello ambulante), ci si rimette al dibattito parlamentare per la presentazione di ulteriori proposte anche tenuto conto delle valutazioni di natura finanziaria che verranno fornite dal competente Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Viceministro dello sviluppo economico: Stefano Buffagni.


   DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, BILLI, COIN, COMENCINI, FORMENTINI, PICCHI, RIBOLLA e ZOFFILI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) voteranno per il referendum che si terrà nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020: il corpo elettorale supera i 4 milioni di elettori, ovvero oltre l'8 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, e vota normalmente per corrispondenza;

   molti cittadini iscritti all'Aire lamentano di non avere notizia dei plichi referendari contenenti il materiale elettorale che dovrebbe essere stampato, spedito agli elettori per via postale, consegnato agli oltre 4 milioni di elettori nel mondo, e rispedito, sempre per via postale, dagli stessi elettori, al fine di essere consegnato dalle poste locali agli uffici consolari entro la data del 15 settembre 2020, con quali modalità si sia previsto l'invio postale, in modo da garantire la consegna agli elettori in tempi tali da assicurare anche la restituzione delle schede votate nei termini previsti e perché non tutti i consolati le abbiano preaffrancate come posta celere –:

   per quale motivo non si sia provveduto ad anticipare l'invio dei plichi elettorali presso i domicili degli italiani residenti all'estero, considerato che gli eventuali ritardi nell'esercizio del diritto di voto equivarrebbero alla negazione di tale diritto ai concittadini italiani iscritti all'Aire.
(4-06803)

  Risposta. — Rispondo all'interrogazione n. 4-06803 sul referendum che si è tenuto il 20 e 21 settembre 2020, con riferimento ai cittadini italiani iscritti all'Aire e le modalità dell'invio postale dei plichi elettorali.
  Nelle operazioni elettorali legate al recente referendum costituzionale, tutte le sedi diplomatico-consolari hanno operato nel rispetto delle tempistiche previste per legge e con l'obiettivo di consentire la più ampia e corretta partecipazione alla consultazione elettorale.
  La legge 459 del 2001, non stabilisce una data, a partire dalla quale debbano essere spediti i plichi agli elettori, lasciando agli uffici consolari la definizione della tempistica utile alla stampa del materiale elettorale, alla predisposizione dei plichi medesimi e al loro invio in considerazione del contesto locale. Rilevano a questo riguardo la disponibilità e qualità dei servizi
in loco, come quelli di stampa e spedizione, la consistenza della comunità residente in ogni specifica circoscrizione consolare, l'ampiezza geografica della circoscrizione e la diversa diffusione e concentrazione dei residenti.
  La legge impone agli uffici consolari di inviare i plichi agli elettori ammessi al voto per corrispondenza non oltre diciotto giorni antecedenti la data stabilita per le votazioni in Italia, ovvero, per l'ultimo referendum, entro il 2 settembre (articolo 12 comma 13 della legge 459 del 2001).
  Tenuto conto della situazione di oggettiva precarietà e inaffidabilità dei collegamenti aerei internazionali al momento del rientro delle schede votate in Italia, indicativamente tra il 16 ed il 20 settembre 2020, secondo la normativa sul voto all'estero, la Farnesina ha proposto alcune modifiche normative tramite l'articolo 16 del cosiddetto decreto-legge «Semplificazione». In particolare, è stato previsto l'anticipo dell'invio delle schede votate alle ore 16 del 15 settembre rispetto al termine ordinario stabilito dalla legge 459 del 2001 (le ore 16 del 17 settembre), in modo da lasciare maggiore flessibilità alle Ambasciate sull'arrivo in tempo utile delle schede per lo scrutinio presso la Corte d'Appello di Roma. È fondamentale sottolineare che questa misura si è rivelata assolutamente propizia. In base al piano voli di rientro delle schede votate, circa il 50 per cento dei voli in rientro sono infatti atterrati proprio il 17 settembre 2020, un anticipo che ha consentito un margine di flessibilità nella ricerca di vettori aerei sicuri, in una situazione di grave disagio del traffico aereo causato dalla pandemia.
  Per porre le sedi nelle migliori condizioni operative possibili, il materiale elettorale è stato inoltre messo a disposizione di ambasciate e consolati con anticipo rispetto al 26esimo giorno antecedente la data del voto, come previsto dalla legge, consentendo ai nostri uffici di stampare i plichi elettorali con maggiore agio e inviarli in tempi rapidi agli elettori. Molte sedi, in particolar modo quelle con una circoscrizione ampia, si sono organizzate con largo anticipo e hanno inviato i plichi elettorali già a fine agosto, anche per scongiurare eventuali rallentamenti dei sistemi postali. In questo modo gli elettori hanno avuto almeno due settimane di tempo per votare e re-inviare la scheda ai consolati.
  Gli uffici consolari si sono inoltre attenuti scrupolosamente alla legge (articolo 12, comma 6, della legge 459 2001) per le modalità e i tempi di restituzione dei plichi, tenendo conto delle peculiarità delle diverse situazioni nazionali. I nostri consolati hanno in questa circostanza largamente applicato il principio del
favor voti, accettando di ricevere la busta, consegnata personalmente da parte del connazionale e non ordinariamente spedita entro il decimo giorno antecedente la votazione in Italia.
  A fronte di una situazione di emergenza, di perdurante incertezza e caratterizzata da condizioni locali, avverse, eventuali ritardi nella restituzione dei plichi, sono imputabili a cause di forza maggiore e non possono dunque essere ascrivibili agli uffici consolari. Questi hanno infatti messo in atto tutte le dovute precauzioni e preso accordi con i vettori postali per far sì che la spedizione e la restituzione dei plichi elettorali avvenissero nelle modalità ed entro le scadenze di legge.
  La campagna informativa per il referendum costituzionale è stata portata avanti, sin dall'indizione della consultazione referendaria, con regolarità e tempestività, e si è intensificata all'approssimarsi dell'evento referendario, in modo da illustrare le modalità di partecipazione al voto e, soprattutto, le scadenze del calendario elettorale per gli elettori all'estero.
  Per veicolare le informative, la Farnesina ha utilizzato tutti i mezzi necessari a raggiungere l'ampia platea degli elettori all'estero. In particolare, a livello centrale ha utilizzato il proprio sito
web istituzionale e i social network con avvisi riproposti più volte all'approssimarsi delle scadenze del calendario elettorale. Le rappresentanze diplomatico-consolari, inoltre, hanno curato la campagna informativa sui propri siti istituzionali, sui canali social e attraverso tutti i mezzi di informazione ritenuti localmente più opportuni, quali giornali o programmi televisivi e radiofonici. Il materiale informativo predisposto dal servizio stampa della Farnesina è stato condiviso con la segreteria del Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie) affinché ne fosse data diffusione anche tra i Comites, al fine di una diffusione capillare dell'informazione.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Ricardo Antonio Merlo.


   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo n. 150 del 2009 ha dato attuazione alla legge n. 15 del 2009 rinnovando l'organizzazione del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

   gli articoli 23 e 24 del predetto decreto legislativo stabiliscono la disciplina delle progressioni economiche e di carriera per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

   il 26 aprile 2017 il Ministero della giustizia e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo inerente alla programmazione e alla rimodulazione dei profili professionali, alle azioni di riqualificazione e alla promozione professionale del personale dell'amministrazione giudiziaria e degli altri dipartimenti del Ministero della giustizia;

   l'accordo prevede una serie di iniziative volte consentire la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria attraverso la programmazione di passaggi giuridici all'interno delle aree di riferimento;

   l'articolo 5, comma 1, dell'accordo prevede, in particolare, che «Al solo fine di dare celere corso alla introduzione di nuovi profili tecnici e di rimodulare quelli esistenti, nonché per consentire l'armonizzazione delle tempistiche delle nuove assunzioni con quelle della definizione dei percorsi di riqualificazione e progressione del personale in servizio, le parti concordano che l'attuazione delle pattuizioni del presente accordo relative alla rimodulazione dei profili esistenti, all'introduzione dei nuovi profili professionali e alla revisione delle dotazioni e piante organiche conseguenti, sarà realizzata dall'Amministrazione con l'emanazione di apposito decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-octies del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161 e dell'articolo 9, comma 1 del CCNL 14 settembre 2007»;

   per effetto di tale disposizione, l'accordo è stato recepito nel «Decreto ministeriale 9 novembre 2017 – Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione di nuovi profili ai sensi dell'articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161»;

   il successivo comma 3 dell'articolo 5 dell'accordo prevede, inoltre, che «l'attuazione del presente accordo avverrà, in ogni caso, nei limiti dei posti disponibili, ad invarianza di spesa dell'attuale complessiva dotazione organica, con il consenso del dipendente e con procedure selettive che sindacali rappresentative (...), ai sensi e nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, entro il 30 giugno 2017» –:

   se il Ministro interrogato, in vista dell'indizione di nuovi bandi di concorso, intenda preventivamente procedere a un'ampia indagine tra i dipendenti in servizio presso gli uffici giudiziari per raccogliere le richieste di passaggi giuridici e cambi di profilo in modo da avviare successivamente le selezioni pubbliche per la copertura delle posizioni effettivamente scoperte.
(4-05708)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante ha chiesto di sapere se, in vista dell'indizione di nuovi bandi di concorso, questa amministrazione voglia preventivamente procedere ad un'indagine tra i dipendenti in servizio, al fine di raccogliere le richieste di passaggi giuridici e cambi di profilo a cui sarebbero eventualmente interessati.
  Preliminarmente sembra opportuna una disamina sugli interventi normativi e amministrativi intrapresi da questa amministrazione in relazione alla tematica in questione.
  Con l'accordo del 10 gennaio 2019 riguardante gli sviluppi economici all'interno delle aree per l'anno 2018, sono stati pubblicati 50 bandi per le progressioni economiche al l'interno delle aree che hanno riguardato 6.928 dipendenti dell'amministrazione giudiziaria appartenenti alle aree I-II-III (si rimanda all'avviso dell'8 aprile 2019, pubblicato sul sito istituzionale il 9 aprile 2019).
  Sotto il profilo delle riqualificazioni professionali, si fa presente che in attuazione dell'articolo 21-
quater del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, si è dato avvio alle procedure di selezione interna per il passaggio da area II ad area III, per la copertura di 622 posti nella figura professionale del funzionario Unep, riservata agli ufficiali giudiziari, e di 1.148 posti della figura professionale del funzionario giudiziario, riservata ai cancellieri.
  A seguito dell'approvazione della graduatoria si è proceduto all'assunzione dei vincitori della procedura selettiva cui hanno fatto seguito ulteriori e colposi scorrimenti di graduatoria (47 posizioni con avviso del 13 aprile 2018, 42 posizioni con avviso del 16 agosto 2018, 71 posizioni con avviso del 10 aprile 2019, 313 posizioni con avviso del 6 dicembre 2019).
  È senza dubbio nelle intenzioni di questa amministrazione dare rilevanza alle finalità di innovazione organizzativa dell'amministrazione, con particolare riguardo alle esigenze di informatizzazione, ai fini della individuazione dei criteri di rimodulazione dei profili professionali, soprattutto avuto riguardo alle mutate esigenze organizzative del lavoro giudiziario nonché di dare completa attuazione al l'accordo del 26 aprile 2017.
  La rimodulazione dei profili professionali del personale e l'opportunità di un rilevamento sulle aspettative dei dipendenti alle riqualificazioni o progressioni economiche sarà oggetto di attenta valutazione da parte di questo dicastero, in ragione della duplice esigenza di riconoscere il giusto valore all'esperienza e alla professionalità maturate da personale e di consentire agli uffici di avvalersi dell'opera di personale esperto e motivato nell'affrontare carichi di lavoro obiettivamente onerosi e impegnativi per assicurare un adeguato «servizio giustizia».
  Per quanto concerne la riqualificazione professionale del personale, riguardante la procedura di selezione interna per il passaggio dei cancellieri nel profilo di funzionari giudiziari e degli ufficiali giudiziari in quello di funzionari Unep, si rappresenta che con il P.D.G. del 4 agosto 2020, protocollo n. 9598 si è provveduto alla copertura di ulteriori 739 posti di funzionario giudiziario, area III F1, mediante scorrimento della graduatoria relativa alla procedura di selezione interna indetta con avviso n. 1 del 19 settembre 2016, in attuazione dell'articolo 2-
quater del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132.
  Gli aventi diritto hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro per essere immessi nelle relative nuove funzioni presso i rispettivi uffici di appartenenza.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.


   EHM. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la Costa d'Avorio è il quarto Paese per provenienza dei migranti che sbarcano in Europa, in particolare in Italia;

   l'economia di questo Paese è in crescita. Dopo una contrazione del 4,7 nel 2011 (dovuta alla crisi politica e alla guerra) dal 2012 la performance economica della Costa d'Avorio ha registrato una crescita pari all'8,5 per cento superiore alle previsioni, confermate anche per il 2017;

   la Costa d'Avorio è il maggior produttore ed esportatore mondiale di caffè, semi di cacao e olio di palma. È ricco, inoltre, di grandi quantità di minerali, tra le quali diamanti, manganese, oro, oltre alle recenti scoperte di giacimenti di petrolio. Il mogano è il principale legname destinato all'esportazione. Un Paese destinato, dati questi elementi, a una crescita costante, come si vede dai dati sempre aggiornati della Banca mondiale, che mostrano un grafico in crescita;

   meno soddisfacenti risultano invece, dall'inizio del 21esimo secolo, le condizioni sociali della popolazione, soprattutto per i tassi elevati di mortalità infantile e di analfabetismo. Le difficoltà economiche e le turbolenze politiche hanno poi provocato negli ultimi anni un peggioramento della situazione, segnalato dalla graduatoria dell'indice di sviluppo umano, che lo colloca ormai tra i 15 Paesi più arretrati del mondo;

   il Paese è popolato da 22 milioni di abitanti e il 50 per cento della popolazione ha meno di 35 anni, motivo per cui moltissimi giovani imitano la ricerca del sogno europeo, non avendo in loco prospettive concrete, e si contagiano nell'idea di abbandonare il Paese per fare fortuna in Occidente;

   secondo una ricerca commissionata da Unicef, Unhcr, Oim, tra il 2014 e il 2018 sono arrivati in Italia via mare 625.009 rifugiati e migranti e di questi 70.547 erano minori non accompagnati. Nel 2018 sono giunti in Italia 3.536 ragazzi e anche nella prima metà del 2019 la loro incidenza rimane significativa: 365 su 2.779 arrivati via mare, pari al 13 per cento;

   i minori stranieri soli provengono in prevalenza da Albania, Egitto, Costa d'Avorio e Gambia. La Sicilia continua ad accogliere il maggior numero di minori soli. Migliaia sono inoltre i minori che scompaiono dopo il loro arrivo nel nostro Paese;

   in Italia nel 2019 (dati del Ministero dell'interno) sono stati 1.095, i minori stranieri non accompagnati ad aver raggiunto il nostro Paese via mare;

   secondo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in un suo report di monitoraggio al 30 giugno 2019, i principali Paesi di provenienza dei minori stranieri non accompagnati sono l'Albania (1.662 minori), l'Egitto (632), il Pakistan (523), la Costa d'Avorio (485) e il Gambia (476). Considerate congiuntamente, queste sei cittadinanze rappresentano più della metà dei MSNA presenti in Italia (52 per cento);

   nel corso dell'ultimo anno l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), presente nei principali punti di sbarco italiani con diversi team anti-tratta, ha rilevato un aumento della presenza di ragazze provenienti dalla Costa d'Avorio. «Abbiamo ragione di credere che molte di queste ragazze siano purtroppo vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e a volte anche sessuale», spiega Laurence Hart, direttore dell'ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell'Oim;

   l'8 gennaio 2020 il corpo senza vita di un bambino è stato trovato all'interno del carrello di atterraggio di un aereo Air France proveniente dalla Costa D'Avorio e atterrato a Parigi, si chiamava Laurent Ani Guibanhi, e aveva 14 anni. Ancora non sono chiare le dinamiche, ma potrebbe essere stato aiutato a nascondersi nel carrello per arrivare nel nostro Paese, come già successo ad altri migranti –:

   quali iniziative di sviluppo sostenibile e di lungo periodo il Governo stia attuando o progettando per evitare l'esodo verso il nostro Paese.
(4-04562)

  Risposta. — Onorevole Deputata Ehm, rispondo alla Sua interrogazione n. 4-04562.
  La Costa d'Avorio rappresenta per l'Italia un
partner di grande rilievo nella regione dell'Africa occidentale. Dalla fine della guerra civile del 2011 il Paese ha visto consolidarsi una democrazia solida, caratterizzata da un sistema pluripartitico. L'economia è dinamica e diversificata, ciò che fa della Costa d'Avorio un polo d'attrazione importante per lavoratori dai Paesi limitrofi e capitali dall'estero, anche grazie al ruolo chiave che il porto di Abidjan svolge quale hub regionale.
  Sul piano bilaterale, con l'obiettivo di costruire un partenariato strutturato con i Paesi africani, l'Italia opera da alcuni anni per rafforzare le relazioni con la Costa d'Avorio in tutti i settori. Tale azione si inserisce in una strategia di medio e lungo periodo che mira ad affrontare le cause profonde del fenomeno migratorio, favorendo al contempo lo sviluppo sostenibile e il potenziamento delle istituzioni locali.
  In particolare, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) finanzia annualmente l'organizzazione di corsi di formazione realizzati dalla Guardia di finanza e dall'Arma dei carabinieri per il rafforzamento delle capacità delle istituzioni ivoriane nel controllo delle frontiere e nella lotta ai traffici illeciti.
  Nel 2020, in particolare, è stato realizzato un corso di formazione a beneficio di 8 agenti delle Forze dell'ordine presso la scuola di Polizia di Ostia della Guardia di finanza. Sono stati inoltre stanziati i fondi per la realizzazione di un corso di formazione ad Abidjan, da parte dell'Arma dei carabinieri, tra maggio e giugno scorsi, a favore di 50 poliziotti ivoriani sul rispetto dei diritti umani nelle attività di polizia. Tale corso è stato rinviato al prossimo anno a data da definire a causa delle misure di restrizione imposte dalla pandemia Covid-19.
  La legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 ha istituito nel bilancio del MAECI il «Fondo per l'Africa»; questo, nel triennio 2017-2019, ha destinato 226 milioni di euro a interventi di rilancio del dialogo e cooperazione con Paesi africani ritenuti prioritari per le rotte migratorie, tra i quali è rientrata la Costa d'Avorio. In tale contesto, l'Italia si è fatta promotrice di un'estesa attività di informazione e sensibilizzazione sui rischi connessi alle migrazioni irregolari, tra cui il programma cinematografico itinerante articolato in cortometraggi e documentari «CinemArena», realizzato dalla Farnesina in collaborazione con il Ministero dell'interno, l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo e l'Organizzazione internazionale sulle migrazioni (OIM). Il progetto, a beneficio di 8 Paesi africani tra i quali figura la Costa d'Avorio, è stato finanziato nel 2018 con 2 milioni di euro a valere sul Fondo per l'Africa e confermato nella programmazione 2019 per complessivi 400.000 euro, dei quali 200.000 euro per realizzazioni nella sola Costa d'Avorio. Con lo stesso obiettivo, nel settembre 2018, è stato finanziato sul canale multilaterale (tramite l'UNESCO) il progetto «
Empowering Young People in Africa through Media and Communications» (3 milioni di euro da destinare a otto Paesi dell'Africa sub-sahariana, di cui 51.131,64 euro alla Costa d'Avorio) realizzato tra gennaio e giugno 2019.
  Sul piano della cooperazione giudiziaria, il 20 novembre 2018 il Ministero della giustizia italiano ha firmato una dichiarazione di partenariato con il
West African Network of Central Authorities and Prosecutors (WACAP) e l'Inter-Agency Asset Recovery Network for West Africa (ARINWA), due importanti network regionali, cui partecipa anche la Costa d'Avorio. L'Intesa consente di aumentare l'offerta di attività formative e di scambio tra magistrati e procuratori, al fine di promuovere una migliore comprensione reciproca dei differenti sistemi legali ed avviare una collaborazione tra le Forze dell'ordine, con particolare riguardo alla lotta alla tratta di esseri umani, al traffico di stupefacenti, alla corruzione e al terrorismo. Il partenariato è inoltre funzionale al rafforzamento delle capacità dei magistrati italiani di contrastare le reti criminali di origine africana che operano sul territorio nazionale.
  In ambito del contrasto al fenomeno migratorio, sempre a livello bilaterale, il 31 gennaio 2020 è stata firmata una dichiarazione d'intesa tra la Ministra dell'interno Luciana Lamorgese ed il Ministro della sicurezza e della protezione civile della Costa d'Avorio, Vagondo Diomande. Nell'Accordo, il primo del genere firmato dalla Costa d'Avorio con un Paese europeo, si manifesta la volontà di facilitare i rimpatri degli ivoriani irregolari in Italia a fronte di un aumento dell'offerta da parte dell'Italia di progetti di sviluppo economico nel Paese africano. Tra tali progetti figurano anche percorsi di formazione professionale, con l'inserimento della Costa d'Avorio nella lista dei Paesi beneficiari di progetti finanziati direttamente dal Ministero dell'interno nel bando 2020-2022. Per le attività di riconoscimento e rimpatrio, le Forze dell'ordine italiane si potranno avvalere della collaborazione di un commissario di polizia ivoriano distaccato presso l'ambasciata della Costa d'Avorio a Roma, in qualità di addetto per la sicurezza.
  A livello comunitario, l'8 febbraio 2017 la Costa d'Avorio è stata inclusa tra i Paesi beneficiari del Fondo fiduciario di emergenza La Valletta per il controllo delle frontiere e la gestione del fenomeno migratorio, di cui l'Italia è il secondo contributore. In tale contesto, il 5 ottobre 2017 si è svolta ad Abidjan la cerimonia di lancio dell'iniziativa del Fondo fiduciario UE-OIM «Protezione e reintegrazione dei migranti in Costa d'Avorio», del valore di 2,7 milioni di euro per il triennio 2017-2020, volta a sostenere il Governo ivoriano nell'attuazione delle politiche di rimpatrio volontario e reintegrazione dei migranti. La realizzazione del programma è proseguita con la firma il 30 maggio 2018 di un atto amministrativo tra il Capo della delegazione dell'Unione europea ad Abidjan e le Autorità ivoriane, che contiene indicazioni sulle procedure di identificazione e rimpatrio dei migranti irregolari nei Paesi membri dell'Unione europea. Il 17 ottobre 2018 l'atto in parola è entrato in vigore.
  Sul piano dello sviluppo sostenibile, dal 2016 la Costa d'Avorio è stato designato quale Paese d'intervento della nostra cooperazione e da allora ha beneficiato di contributi a dono per un valore di 2,9 milioni di euro. A settembre 2018 il comitato congiunto della cooperazione allo sviluppo ha deliberato di sostenere in cinque Paesi, tra i quali la Costa d'Avorio, la realizzazione del progetto «
Youth and Innovation Lab» con la partecipazione al «The Youth Entrepreneurship and Innovation Multidonor Trust Fund» del valore di 2,5 milioni di euro.
  Ad aprile 2019, in occasione di una missione ad Abidjan, il presidente Cespa della Onlus KIM ha firmato un'intesa che prevede una stretta collaborazione con tre principali centri ospedalieri universitari di Abidjan, l'invio periodico di medici italiani volontari in tali strutture, l'accoglienza in Italia di minori affetti da gravi patologie non curabili in loco e l'organizzazione di stage di formazione in Italia a favore di medici ivoriani.
  La Costa d'Avorio beneficia infine del progetto regionale di promozione dello sviluppo economico rurale Agrinovia, realizzato presso l'università di Ouagadougou e sviluppato con l'uso di telecomunicazioni e tecnologie informatiche (ICT), cofinanziato dalla cooperazione italiana per 350.000 euro e gestito dall'università Roma Tre in collaborazione con l'
International Fund for agricultural development (IFAD) e il Réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest (REESAO).
  

La Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Emanuela Claudia Del Re.


   FERRO, ROTELLI, LUCA DE CARLO, DELMASTRO DELLE VEDOVE e CARETTA. — Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   come un grido di dolore, l'arcivescovo di Rossano-Cariati ha denunciato i troppi episodi legati alla malavita locale, che «Nella indifferenza di tanti, ci stanno “bruciando vivi”»;

   in particolare, da inizio anno, già drammaticamente segnato dall'emergenza pandemica, non si contano, per quanto numerosi, gli attentati incendiari ad auto e negozi e gli atteggiamenti di sopruso, fino a vandalizzare una casa canonica e dare alle fiamme diversi mezzi;

   secondo il prelato, tali episodi, non più isolati, stanno assumendo i contorni di un fenomeno dilagante che si espande a macchia d'olio, in un territorio già martoriato e sopraffatto da una infinità di problemi, e che meriterebbe, invece, di essere tutelato e difeso;

   con la chiusura del tribunale, peraltro, è caduto l'ultimo baluardo di legalità a difesa del territorio e all'aumentare dell'escalation criminale è paradossalmente corrisposta una contrazione dell'organico delle forze dell'ordine, come già denunciato con atto di sindacato ispettivo n. 4-04695 del 12 febbraio 2020 –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare per assicurare un adeguato rafforzamento dei presidi delle forze dell'ordine e, in particolare, del commissariato di polizia che oggi controlla un territorio di 400 chilometri quadrati;

   se non si ritenga di ricorrere all'impiego anche di contingenti di personale militare delle Forze armate per far fronte alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità.
(4-05672)

  Risposta. — La problematica segnalata nell'interrogazione – relativa agli episodi di criminalità nel comune di Corigliano Rossano – è stata oggetto di attenzione da parte del Ministero dell'interno, in particolare presso la prefettura di Cosenza, in sede di riunioni tecniche di coordinamento delle forze dell'ordine, anche a seguito di esplicita richiesta da parte del sindaco di quel comune.
  Come è noto, alla dinamicità economico sociale dell'area si accompagnano problematiche di notevole rilievo quali: le tensioni sociali che si innescano per problematiche occupazionali, il fenomeno dello sfruttamento della manodopera, i tentativi di infiltrazione della criminalità nel tessuto imprenditoriale e in quello amministrativo pubblico.
  Elementi rivelatori della portata della pressione criminale sono gli omicidi che si sono registrati negli ultimi anni, nonché l'elevato numero di danneggiamenti e incendi dolosi – evidenziati anche nell'interrogazione – indici, questi ultimi, di attività estorsiva riconducibile alla criminalità organizzata.
  Le tematiche connesse alla gestione della sicurezza pubblica sono state ulteriormente approfondite in occasione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunitosi il 1° ottobre 2020. In tale occasione, sono state fornite rassicurazioni al sindaco, circa la massima attenzione riservata all'area in questione, sia sotto il profilo investigativo, che nell'attività di prevenzione, grazie anche all'incremento dei servizi di controllo del territorio.
  Si è ulteriormente provveduto, inoltre, a stimolare la stessa amministrazione comunale a un concreto apporto sinergico, mediante un fattivo impegno della polizia municipale e un'implementazione degli impianti di videosorveglianza nelle aree «più a rischio».
  Per quanto concerne l'attività di prevenzione e contrasto della criminalità nel comune di Corigliano Rossano, si evidenzia che, nei primi otto mesi dell'anno in corso, l'azione di contrasto registra un incremento del 2,4 per cento dei delitti scoperti e del 26,6 per cento delle persone denunciate o arrestate.
  In merito alla presenza delle forze di polizia nella provincia di Cosenza, si rappresenta che l'Arma dei carabinieri dispone di più di 1.000 uomini. In particolare, nel comune di Corigliano-Rossano sono presenti le compagnie di Rossano e Corigliano Calabro, oltre a 4 stazioni dell'arma.
  La Guardia di finanza, che ha un organico di oltre 500 unità, è presente con la compagnia di Rossano e la Tenenza di Corigliano Calabro mentre, per quanto riguarda la polizia di Stato, il commissariato di Corigliano Rossano, a cui sono state destinate tre unità lo scorso aprile, può disporre di un organico di oltre 60 effettivi.
  Anche che per la questura di Cosenza, che attualmente può contare su una forza di 289 unità, è previsto un potenziamento di 12 unità per il mese di dicembre 2020.
  Quanto alla richiesta di rafforzamento del commissariato di Corigliano Rossano, va preliminarmente rilevato che nell'ultimo quinquennio si sono susseguiti alcuni importanti provvedimenti normativi che hanno inciso sull'organizzazione e la rideterminazione delle dotazioni organiche delle questure. Sin dal 2017 sono state avviate le attività di approfondimento necessarie a delineare un nuovo assetto delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, ispirato a principi di flessibilità, con l'obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di efficienza ed efficacia delle delicate attività svolte a presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  In tale contesto, per il commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano è stato previsto un organico pari a 71 unità del ruolo «ordinario» elevandone nel contempo il livello di preposizione alla qualifica di primo dirigente. Tale configurazione sarà prevista nel nuovo decreto ministeriale di individuazione dei posti di funzione dirigenziali, che sarà adottato nei prossimi mesi, nell'ambito del più complessivo progetto di riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Inoltre, per la questura di Cosenza, competente su un'area geografica a forte connotazione criminale, è previsto che la squadra mobile e l'ufficio polizia anticrimine siano diretti da primi dirigenti; ciò in coerenza con l'attribuzione alla squadra mobile della competenza sull'attività di contrasto alla criminalità organizzata.
  Si rappresenta, infine, che dal 22 maggio 2020 il prefetto di Cosenza dispone di un'aliquota di 25 militari delle Forze armate facenti parte del contingente aggiuntivo di complessive 753 unità autorizzato per il concorso con le forze di polizia nei servizi di vigilanza per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. L'operatività di detto contingente è stata prorogata al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 125 del 2020.
  Per quanto riguarda le modalità operative di impiego, preme evidenziare che, ai sensi dell'articolo 7-
bis del decreto-legge n. 92 del 2008, il personale militare messo a disposizione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza agisce con le sole funzioni di agente di pubblica sicurezza, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.
  

Il Viceministro dell'interno: Matteo Mauri.


   FIDANZA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 113 del 2018 ha apportato modifiche all'articolo 93 del codice della strada che vieta, al comma 1-bis, che chi ha stabilito la propria residenza in Italia da più di 60 giorni circoli con un veicolo immatricolato all'estero, facendo salve le eccezioni di cui al comma successivo e con una sanzione amministrativa, in caso di inosservanza, che prevede il pagamento di una somma che può variare da 712,00 a 2.848,00 euro; nel caso in cui, poi, a seguito dell'accertamento della violazione, l'intestatario del veicolo non si attivi per richiedere l'immatricolazione in Italia nel termine di 180 giorni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa, di cui all'articolo 213 del codice della strada. Le nuove norme hanno lo scopo di sanzionare quegli individui che, pur vivendo e lavorando in Italia, utilizzano veicoli con targa straniera, al fine di eludere il pagamento delle relative imposte, incontrando spesso agevolazioni sui premi assicurativi e riuscendo talvolta a evitare la notifica di contestazioni non contestuali all'infrazione;

   esistono però delle categorie lavorative, i cosiddetti «frontalieri», che risiedono nelle provincie di confine, lavorano nei Paesi vicini e negli anni hanno immatricolato le loro autovetture nei Paesi esteri;

   questa norma sta creando numerosi disagi a questi cittadini italiani, e quindi i suddetti si troverebbero costretti a scegliere tra due soluzioni offerte dal decreto-legge il trasferimento della residenza all'estero, con conseguente iscrizione all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), oppure l'immatricolazione della propria autovettura in Italia; essi nel frattempo si troverebbero costretti al pagamento delle sanzioni previste dal decreto-legge e a tenere fermo il veicolo fino a immatricolazione con targa Italiana, da effettuare entro 6 mesi –:

   quali iniziative il Governo intenda assumere per garantire la risoluzione delle problematiche sopraindicate a tutela dei cittadini italiani che lavorano nei Paesi confinanti.
(4-02824)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.
  In sede di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, è stato modificato l'articolo 93 del codice della strada, prevedendo il divieto di circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero condotti da coloro che hanno stabilito la propria residenza in Italia una volta decorsi 60 giorni; divieto temperato da alcune eccezioni espressamente previste dalla normativa per alcuni specifici casi di veicolo concesso in leasing, locazione senza conducente o comodato.
  La norma ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno della cosiddetta «esterovestizione», ossia la circolazione di autoveicoli con targa estera nel territorio nazionale al solo fine di eludere gli obblighi assicurativi e fiscali e di evitare l'applicazione delle sanzioni del codice della strada.
  Al fine di intervenire su alcune criticità emerse in sede di applicazione della predetta normativa, sono stati effettuati approfondimenti tra le diverse amministrazioni interessate, che hanno elaborato alcune proposte confluite nella disposizione normativa introdotta con l'articolo 16-ter del decreto-legge n. 76 del 16 luglio dei 2020, cosiddetto «Decreto Semplificazione», convertito con la legge n. 120 del 2020.
  Con tale intervento è stata esclusa l'applicazione del divieto in questione a diverse categorie: ai residenti nel comune di Campione d'Italia; al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470; ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero; al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari; al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero. Per effetto della normativa in vigore, ai lavoratori cosiddetti «frontalieri» risulta, pertanto, non applicabile il divieto introdotto per la generalità dei soggetti dal citato decreto-legge n. 118 del 2018 convertito nella legge n. 132 del 2018.
  

Il Viceministro dell'interno: Matteo Mauri.


   FIORAMONTI, NITTI, ERMELLINO, MURONI, DE GIORGI, LATTANZIO e VIANELLO. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   stanti le difficoltà emerse in seguito alla situazione emergenziale da COVID-19, emerge con ancora più forza la necessità di un ripensamento dell'assetto industriale, soprattutto di quei settori che hanno un forte impatto ambientale, e dunque sulla salute dei cittadini;

   tale sensibilità era stata già fortemente espressa nel corso del mandato del precedente Governo, ed avrebbe dovuto avere seguito naturale nell'attuale compagine governativa;

   come facilmente riscontrabile da diversi organi di stampa, molti esponenti del Governo Conte espressero più volte la volontà di un necessario ripensamento di tali realtà. Tra queste, forse la più emblematica è quella della città di Taranto, da anni afflitta dalle gravissime conseguenze (sanitarie, ambientali e sociali) di un modello industriale ormai da tempo insostenibile e poco competitivo, e della volontà di trasformare il capoluogo pugliese in un hub della green economy per lo sviluppo sostenibile, proprio nell'ottica di un ripensamento del tessuto industriale in quell'area;

   un significativo passo avanti è rappresentato dall'autorizzazione disposta dall'articolo 1, commi 732 e seguenti, della legge di bilancio del 30 dicembre 2018, n. 145, della spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile» con sede in Taranto;

   tale fondazione, di seguito denominata «Tecnopolo», viene disciplinata per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale;

   per garantire l'operatività del Tecnopolo, è necessaria la predisposizione dello statuto che definisca gli obiettivi della fondazione e il modello organizzativo e ne individui gli organi, stabilendone la composizione; lo statuto dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, riconoscendo al Ministero dell'università e della ricerca compiti di vigilanza sullo stesso;

   il 16 gennaio 2020 come si apprende da organi di stampa, date le sopracitate disposizioni, tale istituto risulterebbe pronto per essere esaminato dal Consiglio dei ministri. Lo statuto così elaborato dal Ministero dello sviluppo economico sentiti il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia prevedrebbe un consiglio di amministrazione di nove membri, di cui cinque di designazione pubblica e quattro designati di intesa tra i soggetti pubblici o società che volontariamente daranno contributi economici alla fondazione. Il consiglio di amministrazione, su designazione del Ministero dell'università e della ricerca, nominerà poi un comitato scientifico di cinque componenti. Sono sei invece i membri previsti per l'organo di revisione. Su designazione del Ministro dello sviluppo economico, infine, sarà scelto un segretario generale tra i membri del consiglio di amministrazione o anche all'esterno;

   ad oggi, sebbene la dirompente crisi sanitaria e ambientale generata dalla pandemia di COVID-19 avrebbe dovuto accelerare l'attuazione del sopramenzionato statuto per l'operatività del Tecnopolo, il progetto risulta essere ancora fermo –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di accelerare l'adozione dello statuto del Tecnopolo così da poter svolgere e supportare la ricerca e il trasferimento tecnologico nell'area delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dell'economia circolare, a riprova di un significativo cambiamento verso una più attenta transizione ecologica ed economica per un territorio che da molto tempo attende un cambiamento significativo, ma anche per la rilevanza ed il prestigio che il Tecnopolo rivestirebbe in ambito nazionale ed internazionale.
(4-06408)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  Gli interroganti fanno riferimento all'
iter di approvazione dello statuto della fondazione «Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile di Taranto», di cui all'articolo 1, commi 732, 733 e 734 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019).
  Orbene, tali disposizioni hanno previsto che per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione «Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile», con sede in Taranto, è autorizzata «la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», come correttamente ricordato dagli interroganti.
  L'istituzione del Tecnopolo risponde all'obiettivo di promuovere un
hub italiano con proiezione internazionale sullo sviluppo sostenibile, quale asset strategico dell'innovazione.
  Al riguardo, l'articolo 1, comma 734, della menzionata legge n. 145 del 2018 prevede che lo statuto del Tecnopolo sia approvato con decreto del Presidente della Repubblica.
  Pertanto, dopo numerosi incontri tecnici e interlocuzioni tra i diversi Ministeri coinvolti (i.e. Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'economia e delle finanze), il 7 agosto 2020 il Consiglio dei ministri ha licenziato lo schema di regolamento di approvazione del predetto statuto.
  In particolare, è stato previsto che siano membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Anche alla luce della
ratio sottesa alla norma istitutiva del Tecnopolo, sono stati previsti i seguenti ambiti di operatività dello stesso: rafforzare le capacità di ricerca di base, industriale e di sviluppo sperimentale presenti sul territorio nazionale; imprimere una accelerazione allo sviluppo di tecnologie ad alto potenziale finalizzate alla mitigazione degli impatti derivanti da attività produttive o dalla presenza antropica, alla produzione e trasformazione delle energie rinnovabili e al rafforzamento dei principi dell'economia circolare; sperimentare nuovi approcci collaborativi per accorciare i tempi di dispiegamento delle innovazioni proposte.
  La Fondazione di partecipazione, nel cui ambito è ricompreso il Tecnopolo, può essere definita un patrimonio a struttura aperta con formazione progressiva, recando la possibilità che ai soggetti originari se ne possano aggiungere altri, con loro successiva strutturazione (cfr. articolo 2 dello statuto, allegato allo schema di regolamento).
  Gli articoli 6 e seguenti dello statuto prevedono, quali organi della Fondazione, il comitato dei partecipanti, il consiglio di amministrazione, il presidente, il segretario generale, il comitato scientifico, l'organo di revisione, disciplinandone,
inter alia, la composizione e il funzionamento.
  Inoltre, lo statuto delinea la composizione iniziale del patrimonio della Fondazione, stabilendo che lo stesso sia articolato
(i) in un fondo di dotazione di un milione di euro, conferito dallo Stato ai sensi della legge di bilancio per il 2019, e (ii) in un fondo di gestione con una dotazione iniziale dello Stato pari a due milioni di euro, alla quale si aggiungeranno le somme di tre milioni per il 2020 e altrettanti per il 2021, già previste dalla stessa legge.
  Infine, si specifica che il Tecnopolo è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca e al controllo della Corte dei conti e detta regole in merito agli organi dell'ente, alla composizione, alle competenze, alla durata in carica, al funzionamento e ai compensi degli stessi (cfr. articolo 4 dello statuto).
  Si rappresenta che lo schema di regolamento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è stato trasmesso alla
Gazzetta Ufficiale ai fini della sua pubblicazione.
  In conclusione, si sottolinea che il Tecnopolo rappresenta non solo un'occasione di rilancio del territorio tarantino, ma anche la concretizzazione del progetto politico che vede l'innovazione ambientale quale leva
tout court dello sviluppo del sistema economico e asset strategico dell'innovazione.
Il Ministro dello sviluppo economico: Stefano Patuanelli.


   FITZGERALD NISSOLI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'agenzia di stampa Askanews, il 14 agosto 2020, riporta testualmente: «continuano a crescere in maniera esponenziale i contagi per coronavirus nelle Americhe, negli Usa e in particolare in America Latina, ed anche la rete consolare italiana è costretta a fare i conti con il Covid-19. Sono diverse, infatti, le sedi diplomatico-consolari che sono state chiuse in quanto al loro interno sono stati riscontrati casi di contagio. Si tratta, fino ad oggi, di almeno una ventina di sedi, tra ambasciate e consolati: si va dall'ambasciata d'Italia in Messico a quella a Belgrado, dal consolato generale di Miami a quello di Buenos Aires. Colpita anche la sede di rappresentanza Onu a New York. Cresce la paura tra gli impiegati e i funzionari delle nostre sedi diplomatiche nel mondo e forti sono le preoccupazioni dei connazionali che hanno frequentato quelle sedi», così come si evince anche dal recente comunicato del Sottosegretario agli Affari Esteri con delega agli Italiani nel mondo, Ricardo Merlo;

   informazioni provenienti dall'amministrazione degli affari esteri confermano la chiusura di ben 20 sedi consolari all'estero;

   le notizie sullo stato della pandemia in alcune aree del mondo con una forte presenza di italiani lasciano presagire forti difficoltà nell'espressione del voto referendario del 20-21 settembre 2020, da parte dei connazionali residenti all'estero a causa dei disservizi nella trasmissione dei plichi elettorali;

   i problemi connessi alla sicurezza degli impiegati dei consolati che riceveranno i plichi elettorali con le schede votate che potrebbero risultare contaminate, risultano di particolare evidenza e preoccupazione;

   vi è, dunque, un'urgenza inderogabile nell'affrontare con sollecitudine tali questioni perché sono in gioco la salute dei dipendenti dei consolati ed il diritto all'esercizio del voto –:

   in che modo i Ministri interrogati intendano garantire l'esercizio del voto ai nostri connazionali che vivono in zone critiche a causa della pandemia, o che vivono sul territorio afferente a circoscrizioni consolari non operative, e come intendano garantire la sicurezza ai dipendenti dei consolati impegnati per le imminenti operazioni elettorali.
(4-06686)

  Risposta. — Rispondo all'interrogazione n. 4-06686 sulla chiusura di 20 sedi consolari all'estero a causa dei contagio per COVID e le azioni volte a garantire in sicurezza l'esercizio di voto ai nostri connazionali che vivono in zone critiche a causa della pandemia e ai dipendenti dei consolati impegnati nelle scorse operazioni elettorali.
  Nonostante l'emergenza sanitaria determinata dalla crescita dei contagi da Covid-19 e la chiusura, seppure temporanea e, il più delle volte, a titolo precauzionale di alcune sedi consolari, è stato possibile organizzare con successo il referendum confermativo, tenutosi il 20 e 21 settembre 2020, sulla riduzione del numero dei parlamentari. A tal riguardo, sono state fornite le necessarie istruzioni affinché le operazioni elettorali fossero organizzate in modo compatibile con l'esigenza assolutamente prioritaria e inderogabile di evitare la diffusione del contagio da COVID-19 e di tutelare la salute di tutti i lavoratori, applicando, a tal proposito, le disposizioni a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  Tale attività ha richiesto un maggior impegno della Farnesina e delle sedi all'estero affinché l'esercizio referendario potesse essere condotto con successo: tanto i dipendenti dell'Amministrazione centrale che quelli impiegati all'estero hanno lavorato alacremente, garantendo tutte le ore in presenza necessarie ad assicurare il diritto di voto, il cui esercizio, dato il peculiare contesto epidemiologico, è risultato particolarmente difficoltoso.
  A questo proposito e nell'ottica di agevolare le operazioni elettorali all'estero nel corso della pandemia, da parte della Farnesina e della Corte d'appello, competente per lo scrutinio in Italia delle schede elettorali, sono state predisposte delle modifiche normative alla legge n. 459 del 2001 che disciplina il voto dei nostri connazionali all'estero.
  L'organizzazione delle operazioni di voto per corrispondenza si è svolta regolarmente e, entro il 2 settembre 2020, sono stati spediti ai circa 4,6 milioni elettori all'estero i relativi plichi elettorali. Entro le ore 16 locali di martedì 15 settembre, gli elettori hanno fatto pervenire ai consolati le buste intermedie preaffrancate contenenti le schede votate. Nonostante alcune sedi siano state costrette a sospendere temporaneamente la propria attività a causa di casi di Covid-19, sono riuscite ad organizzarsi in modo efficiente per continuare a ricevere le schede elettorali.
  Il momento più delicato dell'intera procedura elettorale è risultato il rientro per via aerea dei plichi votati entro tempi stabiliti dalla legge, vale a dire tra le ore 16 del 15 settembre e le ore 15 del 21 settembre. La Farnesina e la rete consolare si sono impegnati a trovare soluzioni per l'arrivo dei plichi anche dove la situazione pandemica ha provocato estreme difficoltà. Le soluzioni di emergenza adottate sono state l'articolo 16 del decreto-legge cosiddetto «Semplificazione», secondo il quale, esclusivamente per questo referendum, i plichi votati potessero giungere a Roma Fiumicino anche attraverso corriere non accompagnato (soluzione adottata da circa una decina di Sedi), e l'adozione di un volo militare. In Sudamerica, dove risiedono circa 1,5 milioni di elettori, a fronte della incertezza e volatilità dei voli di linea, anche cargo, non vi erano altre possibilità. Con il coordinamento della Presidenza del Consiglio e grazie alla disponibilità dell'Aeronautica militare, tra il 16 ed il 20 settembre 2020 il volo ha consentito il rientro dei plichi votati in Argentina, Brasile e Venezuela.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Ricardo Antonio Merlo.


   ILARIA FONTANA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   il sito di interesse nazionale (Sin) ai fini di bonifica denominato «Bacino del fiume Sacco» è stato istituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 15, del decreto-legge n. 203 del 2005 convertito dalla legge n. 248 del 2005;

   tale Sin è stato perimetrato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 231 del 22 novembre 2016;

   con decreto direttoriale prot. n. 370/STA del 4 agosto 2017 sono state approvate le linee guida sulle procedure operative e amministrative per la bonifica del sito di interesse nazionale (Sin) Bacino del fiume Sacco;

   l'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 specifica che «La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attività produttive»;

   tali procedimenti di caratterizzazione del sito, analisi di rischio ed eventuale messa in sicurezza o bonifica di aree private non rientrano all'interno nelle finalità dell'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Lazio del 7 marzo 2019;

   l'emergenza causata dal virus Covid-19 ha causato la sospensione temporanea delle conferenze di servizi di carattere non urgente;

   considerate le problematiche tecniche che scaturiscono dall'impossibilità momentanea di riprendere a pieno ritmo le attività legate alle istruttorie avviate prima dell'emergenza Covid-19, si renderanno necessari interventi di carattere normativo e organizzativo al fine di evitare ulteriori rallentamenti alle procedure di bonifica, ferma restando la necessità di assicurare lo svolgimento delle operazioni nella piena tutela dell'ambiente circostante e della salute –:

   quali iniziative a livello organizzativo, o anche di carattere normativo urgente, intenda intraprendere al fine di portare a termine i procedimenti amministrativi relativi alle aree private che ricadono, anche parzialmente, all'interno del perimetro del Sin in questione a fronte dei ritardi causati dall'emergenza Covid-19.
(4-06223)

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  L'istituzione della nuova direzione generale con specifiche competenze in materia di bonifiche rappresenta uno degli elementi di novità del nuovo assetto organizzativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  L'intervenuta emergenza COVID-19 con le conseguenti misure adottate dal Governo, hanno ovviamente posto limitazioni sia di carattere logistico sia in ambito procedurale all'attività ministeriale che comunque, a garanzia del principio di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione e, nonostante le disposizioni in ordine alla sospensione dei termini nei procedimenti, amministrativi, previste dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge del 24 aprile 2020 n. 27, ha assicurato un riscontro alle istanze presentate dai proponenti.
  In particolare, dal mese di marzo ad oggi, sono stati istruiti numerosi elaborati progettuali riguardanti principalmente richieste di autorizzazioni per il rilascio di titoli edilizi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 133 del 2014 (sblocca Italia), per i quali sono stati richiesti i relativi pareri di competenza agli enti ed istituti nazionali.
  Usufruendo delle modalità di lavoro agile, in video collegamento, sono state indette conferenze di servizi decisorie in modalità asincrona, una conferenza di servizio istruttoria, tavoli tecnici con conseguente emanazione di tre decreti direttoriali finalizzati all'approvazione di tre piani di caratterizzazione.
  Nel medesimo periodo di emergenza COVID-19, il Ministero ha avviato l'istruttoria relativa a numerose istanze
ex articolo 242 comma 2 (autocertificazioni) in ordine a richieste di pareri a supporto di attività edilizie.
  In relazione alle iniziative che il Ministero intende intraprendere a livello organizzativo e di carattere normativo urgente, finalizzate a condurre a termine i procedimenti amministrativi relativi alle aree private che ricadono, anche parzialmente, all'interno del perimetro del SIN in questione, a fronte dei ritardi causati dall'emergenza Covid-19, si rappresenta che negli ultimi mesi gli uffici del Dicastero sono stati impegnati al fine di introdurre nel decreto-legge «Semplificazioni del sistema Italia» misure finalizzate alla semplificazione/accelerazione dei procedimenti di bonifica e, contestualmente, hanno avviato le attività di specifici gruppi di lavoro per la revisione degli allegati alla parte IV Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Inoltre, consapevole della complessità della disciplina di bonifica attuale, che vede coinvolti nel procedimento amministrativo numerosi soggetti impegnati in altrettanti passaggi tecnici, è intenzione di questo Ministero valutare l'opportunità di elaborare una proposta la legge delega per la riscrittura organica della disciplina che abbia anche come obiettivo prioritario, la riduzione sia dei tempi del procedimento sia degli interventi di campo successivi alle autorizzazioni delle autorità competenti.
  

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Sergio Costa.


   FORMENTINI, CAPITANIO e ZOFFILI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   ha destato viva sensazione il fatto che una giornalista di punta della Rai, Monica Maggioni, già presidente dell'azienda radiotelevisiva nazionale, si sia recata a Damasco per intervistare il Presidente siriano Bashar al Assad;

   a quanto si è appreso, tra le condizioni che la Rai avrebbe accettato di sottoscrivere in cambio della realizzazione dell'intervista figurava l'impegno dell'azienda radiotelevisiva italiana a trasmetterla entro il 2 dicembre scorso;

   in prossimità dello spirare del termine anzidetto, la Siria ha reso noto che qualora entro il 9 dicembre l'intervista non fosse stata trasmessa dalla Rai, avrebbe provveduto a farlo l'emittente di Stato siriana, compromettendo quindi il valore commerciale del servizio realizzato da Monica Maggioni;

   alla fine, la Rai ha optato per la pubblicazione del documento filmato su Rai Play, evitando quindi la trasmissione da parte dei canali generalisti e dell'all-news aziendale, ma apparentemente rispettando nella forma l'accordo raggiunto con il Governo siriano;

   non è in effetti conosciuto l'insieme delle condizioni sottoscritte dalla Rai per permettere a Monica Maggioni di intervistare Bashar al Assad né se, e in che modo, la diplomazia italiana sia stata coinvolta nella gestione delle trattative che hanno preceduto la realizzazione dell'intervista;

   non è noto neanche se la Farnesina abbia informato la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'iniziativa assunta dall'azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo –:

   se il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale abbia avuto preventivamente notizia dei progetti dell'azienda italiana di servizio pubblico radiotelevisivo in merito alla realizzazione di un'intervista al Presidente siriano Bashar al Assad;

   se il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale abbia dato notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei propositi della Rai e di quanto stava accadendo;

   se l'azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo abbia sollecitato il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e se la diplomazia italiana lo abbia fornito e di che tipo.
(4-04316)

  Risposta. — Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non è stato preventivamente informato, né è stato coinvolto nella vicenda.
  Ritengo peraltro utile ricordare – con l'occasione – come, rispetto alla crisi siriana, l'Italia si muova nell'alveo dei Paesi
like-minded (Unione europea, Quint, Arabia Saudita, Turchia, Qatar, EAU e Giordania), che sostengono la linea di non normalizzazione nei rapporti politici con Damasco, e di non ricostruzione del Paese, fino a quando non sarà saldamente avviato il processo politico previsto dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza 2254.
  Per noi rilevano inoltre i vincoli derivanti dalla posizione comune dell'Unione europea (conclusioni Consiglio europeo del 16 aprile 2018), tra cui la condizionalità tra processo politico e ricostruzione/normalizzazione dei rapporti con Damasco; tale condizionalità è considerata al momento uno degli strumenti di pressione più efficaci nelle mani dell'Europa per incidere nello scacchiere siriano, e in particolare per contribuire all'avvio del processo politico sotto egida Onu. Discorso simile vale per le sanzioni dell'Unione europea, in vigore dal 2011 e recentemente rinnovate.
  Mentre la decisione sulla riapertura dei rapporti politici con la Siria – interrotti nel 2012 – rimane un esercizio collegiale dell'Unione europea dipendente dall'avvio del processo politico, non sono mai state interrotte le relazioni diplomatiche. L'Italia ha infatti mantenuto in questi anni un funzionario di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accreditato a Damasco (avvicendato nel novembre 2018 con funzionario diplomatico) che continua ad essere basato a Beirut e ad attenersi strettamente alla posizione adottata dall'Unione europea per quanto riguarda i rapporti con le Autorità siriane.
  Nell'esercizio del suo mandato, il predetto funzionario cura gli affari correnti della nostra Rappresentanza nel Paese prestando, pur in un quadro di oggettive difficoltà, assistenza alla comunità italiana tuttora presente in Siria, anche tramite il personale locale rimasto a Damasco.

La Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Marina Sereni.


   FORMENTINI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il 23 luglio 2020, organi di stampa del nostro Paese hanno dato notizia di una significativa reazione diplomatica tedesca all'imposizione della nuova legge cinese sulla sicurezza nazionale nella regione autonoma di Hong Kong;

   al Ministro degli affari esteri tedesco, Heiko Maas, è stata tra l'altro attribuita la seguente affermazione: «se il principio “un paese due sistemi” viene violato ci saranno conseguenze per le nostre relazioni con Hong Kong e la Cina»;

   insieme alla Francia, inoltre, la Repubblica federale tedesca avrebbe già proposto ai partner dell'Unione europea alcune misure di solidarietà con la popolazione della ex colonia britannica, prospettando tra l'altro l'agevolazione della concessione dei visti per i residenti ad Hong Kong e la messa a disposizione di borse di studio a scienziati, giornalisti ed artisti a rischio nella regione autonoma cui adesso viene applicata la nuova legge cinese sulla sicurezza nazionale –:

   quale posizione il Governo intenda assumere rispetto alla sollecitazione proveniente da Francia e Germania in merito all'agevolazione dei visti per i residenti ad Hong Kong e alla messa a disposizione di borse di studio che possano permettere ai dissidenti di sottrarsi alle misure repressive che potrebbero essere applicate nei loro confronti dalle autorità di Pechino.
(4-06580)

  Risposta. — Già nel Consiglio affari esteri del 13 luglio 2020 l'Italia ha pienamente condiviso e sostenuto l'esigenza di adottare misure adeguate di reazione coordinata a fronte della grave preoccupazione sull'adozione, da parte cinese, della legge sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong. Preoccupazione riguardante, in particolare, l'impatto della legge sugli spazi di libertà e giustizia e sulla formula «Un Paese, due sistemi».
  Il pacchetto di misure è stato adottato in occasione del Consiglio europeo del 28 luglio 2020. Queste misure, da adottare da parte dell'Unione europea nel suo insieme o di singoli Stati membri, in base all'opportunità ed in considerazione dei rispettivi ambiti di competenza, includono fra l'altro: misure in materia di visti, migrazione, asilo e residenza (al fine di agevolare i viaggi in Europa dei cittadini dell'ex colonia britannica); restrizioni all'esportazione di specifici equipaggiamenti e tecnologie sensibili; borse di studio e scambi accademici per studenti e Università di Hong Kong; sostegno alla società civile; conseguenze sull'operatività di accordi di estradizione ed eventualmente di altri accordi rilevanti con Hong Kong.
  Fin dal primo annuncio dell'intenzione da parte cinese di adottare la legge sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong il 21 maggio 2020, l'Italia ha espresso, chiaramente e con franchezza, la sua posizione in ben otto dichiarazioni: oltre a quella del Ministro Di Maio, a margine del Consiglio affari esteri del 29 maggio, sei nell'ambito dell'Unione europea e una con i Paesi G7. In tutte è stata ribadita la seria preoccupazione per le conseguenze della legge in questione sulla tenuta del principio «un Paese, due sistemi» e dei diritti fondamentali e delle libertà che ne sono fondamento.
  L'altro messaggio trasmesso ha riguardato l'interesse della comunità internazionale a vedere preservate stabilità, prosperità e autonomia della regione amministrativa speciale, così come assicurate dalla Legge fondamentale di Hong Kong e dagli accordi internazionali al riguardo (dichiarazione sino-britannica del 1984). Le reazioni alle proteste scaturite dalla decisione di rinviare di un anno le elezioni dell'Assemblea legislativa hanno non a caso destato ulteriore e seria apprensione in seno alle istituzioni dell'Unione europea.
  La posizione dell'Italia, espressa nei
fora multilaterali e soprattutto nell'ambito dell'Unione europea, nella convinzione della maggiore efficacia ed incisività di una sola voce forte e coesa, è stata ribadita con altrettanta franchezza e vigore in occasione del colloquio in video-teleconferenza tra il Ministro Di Maio e l'omologo cinese Wang Yi del 29 luglio e nel corso della recente visita a Roma dello stesso Ministro Wang Yi del 25 agosto.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Manlio Di Stefano.


   FRAGOMELI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, al Ministro della salute, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'applicazione per smartphone di «Immuni» è nata dalla collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, le regioni e il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19;

   Immuni è stata sviluppata allo scopo di contribuire a contenere e contrastare la diffusione dell'epidemia di Covid-19. L'App, attraverso l'utilizzo della più moderna tecnologia, è in grado di avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio contagio, anche se sono asintomatici;

   grazie all'uso della tecnologia Bluetooth Low Energy, ciò avviene senza raccogliere dati sull'identità o la posizione dell'utente, dal momento che non richiede, né è in grado di ottenere, alcun tipo di dato sensibile o elemento di geolocalizzazione;

   per mezzo della funzionalità di contact tracing, nel momento in cui un utente scopre di essere positivo al virus, Immuni consente di allertare, in maniera del tutto anonima, le persone con cui tale utente è stato a stretto contatto e che potrebbe quindi aver contagiato; questo è vero, però, solo nel caso in cui anch'essi abbiano installato l'applicazione Immuni sul proprio smartphone;

   venendo informati tempestivamente – potenzialmente ancor prima di sviluppare i sintomi del Covid-19 – gli utenti possono contattare le strutture sanitarie predisposte e, al contempo, evitare di contagiare altre persone, contribuendo fattivamente a ridurre la diffusione del Coronavirus;

   Immuni è stata resa disponibile in tutta Italia a partire dal 15 giugno 2020; dopo un debutto con 500 mila download nel primo giorno e due milioni in una settimana, ad oggi, il numero di download totale ammonta a 9.280.194, pari ad una media del 12,5 per cento della popolazione italiana tra i 14 e i 75 anni (dati del Ministro della salute, aggiornati al 22 ottobre 2020);

   affinché Immuni possa raggiungere il desiderato livello di efficacia, il Governo ha calcolato che il suo utilizzo debba essere esteso ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana;

   a parere dell'interrogante, anche a causa della propaganda sovranista, che ha colpevolmente collegato l'utilizzo di Immuni ad una presunta mancanza di tutela della privacy, tale applicazione non ha raggiunto il livello di implementazione ottimale, soprattutto in considerazione dell'avvento della seconda ondata di Covid-19;

   a parere dell'interrogante, infine, la piattaforma su cui si basa l'applicazione Immuni – per sua stessa natura – può essere ulteriormente e vantaggiosamente sviluppata allo scopo di integrare ancora più servizi che possono ritenersi fondamentali nella gestione quotidiana dell'emergenza Covid da parte dei cittadini –:

   quali iniziative di competenza si intendano adottare per garantire la più ampia possibilità di utilizzo e diffusione di Immuni, al fine di garantire la massima tracciabilità, nel più assoluto rispetto della privacy;

   se il Governo non ritenga utile sviluppate ulteriormente l'app Immuni, sempre nell'assoluto rispetto della privacy, dotandola di ulteriori funzionalità utili per i cittadini e per le istituzioni preposte al contenimento del contagio quali, ad esempio: strumenti per la semplificazione degli adempimenti digitali e per il superamento dell'autocertificazione cartacea; mappatura degli spostamenti per le necessità scolastiche e lavorative – aggiornabile in tempo reale nel momento in cui si verifichino episodi di contagio – finalizzata all'organizzazione in sicurezza dei mezzi per il trasporto locale; strumenti per la comunicazione diretta dei provvedimenti governativi in materia di lotta alla pandemia e per la divulgazione di informazioni puntuali e tempestive in merito a divieti e nuove regole adottate sui singoli territori.
(4-07506)

  Risposta. — Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo in esame, con il quale l'interrogante ha chiesto di sapere quali iniziative si intendano adottare per garantire la più ampia possibilità di utilizzo e diffusione di Immuni e se si ritenga utile sviluppare ulteriormente l'App Immuni, dotandola di ulteriori funzionalità utili per i cittadini e per le istituzioni preposte al contenimento del contagio.
  In proposito rappresento quanto segue.
  L'App Immuni è stata resa disponibile in tutta Italia a partire dal 15 giugno 2020; dopo un debutto con 500 mila
download nel primo giorno e due milioni in una settimana, ad oggi, il numero di download totale ammonta a 9,8 milioni, pari ad una media del 18,5 per cento della popolazione italiana tra i 14 e i 75 anni (dati del Ministro della salute, aggiornati al 15 novembre 2020). Tali dati vengono pubblicati quotidianamente sul sito dell'App Immuni https://immuni.italia.it/dashboard.html e sono disponibili come open data in formato CSV e JSON su github.
  Chiarisco preliminarmente che – secondo uno studio condotto dall'università di Oxford – le App di esposizione al Covid-19 sono efficaci a prescindere dal numero delle persone che le scaricano nei rispettivi
smartphone. La soglia del 60 per cento della popolazione è infatti citata nello studio solo come dato di soglia massima, ma la stessa università di Oxford ha precisato che «anche con un numero inferiore di utenti» si può ottenere una riduzione del numero di casi di Coronavirus. In un più recente contributo scientifico, le Università di Oxford e Stanford hanno individuato nel 15 per cento una soglia già in grado ridurre le infezioni e i decessi ove il sistema di contact tracing sia abbinato ad altre misure tradizionali di contenimento. Ad oggi, in Italia, abbiamo superato questa soglia di numero di utenti, considerato che il numero di download corrisponde al 18,5 per cento dell'intera popolazione italiana di età maggiore di 14 anni.
  Dal punto di vista tecnologico, poi, l'applicazione ha ricevuto una valutazione favorevole da un rapporto dal Consiglio d'Europa e, in precedenza, ha ricevuto la massima valutazione dal Massachusetts institute of Technology di Boston.
  Per venire ai temi sollevati dall'interrogante in ordine alla possibilità di scaricare l'App Immuni, preciso che – dovendo considerare la complessità tecnologica del sistema – sono stati costantemente curati vari aggiornamenti, cosicché ad oggi l'app IMMUNI si può scaricare su circa 10.400 modelli di
smartphone. Questo significa che possono scaricare l'App Immuni una popolazione di circa 38 milioni di smartphone attivi (fonte università di Pavia).
  Considerando i numeri aggiornati a metà novembre 2020, si può affermare che il 25 per cento del totale dei cellulari su cui può essere scaricata l'App ha effettivamente installato l'App Immuni (pari ad oltre il 18,5 per cento della popolazione italiana età superiore a 14 anni) e la platea dei cellulari su cui è possibile scaricare l'applicazione rimane molto ampia.
  In ogni caso, si sta lavorando per permettere di scaricare Immuni anche da
AppGallery al più presto. Questo consentirà ai possessori di altri modelli di smartphone Huawei di usare Immuni e, più in generale, di incrementare ulteriormente la platea di modelli smartphone su cui poter scaricare l'app.
  Il nostro sforzo, peraltro, è sempre teso a sviluppare ulteriori soluzioni tecnologiche atte a garantire il massimo utilizzo dell'App Immuni, anche a quelli che al momento sono impossibilitati a causa di obiettive limitazioni tecniche dei dispositivi in loro possesso.
  In questa ottica, tenuto conto della complessità tecnologica del sistema, sono stati costantemente rilasciati vari aggiornamenti dell'App, tra cui quello in data 19 ottobre 2020 affinché l'applicazione possa scambiare dati con le omologhe di altre nazioni europee, in modo da salvaguardare la libera circolazione nell'Unione senza richiedere ai cittadini di scaricare un programma diverso per ogni Paese, consentendo, al contempo, che le 14 App di
contact tracing degli Stati dell'Unione possano scambiarsi vicendevolmente informazioni per rendere più efficace il tracciamento dei contagi.
  Proprio in quella data l'Italia ha effettuato il primo collegamento con le App di tracciamento di Germania e Irlanda, di recente aperta anche a Spagna e Lettonia.
  Infine, da ultimo, con l'articolo 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è stato istituito presso il Ministero della salute un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione «Immuni», con la possibilità di offrire indicazioni operative utili e, anche, di caricare più agevolmente il codice chiave, in presenza di un caso di positività e anche attraverso il sistema tessera sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità, così da rafforzare il supporto e l'attività di prevenzione collegata e integrata con il sistema di
contact tracing.
  

La Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione: Paola Pisano.


   GALANTINO, ROTELLI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, MANTOVANI e VARCHI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   come si legge da alcuni articoli di stampa, sembrerebbe siano destinati 100 milioni di euro in favore delle organizzazioni non governative (ong);

   mentre gli italiani patiscono la fame e le imprese chiudono e sono in grande difficoltà, l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, sotto l'egida del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avrebbe:

    1) posto in essere una serie di misure in favore della filiera delle organizzazioni non governative;

    2) statuito la concessione di proroghe per 4 mesi;

    3) deciso di allungare le scadenze per i bandi in corso e di rimborsare le ong anche per i costi sopravvenuti e connessi all'emergenza sanitaria in corso;

    4) riconosciuto benefit erariali, finanziamenti mirati, meno rendicontazioni amministrative e varianti progettuali non onerose;

   l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, inoltre, avrebbe dichiarato che: «si dovranno valutare i percorsi su come destinare nuove risorse per assicurare il raggiungimento degli obiettivi per i beneficiari, pensare a forme di sostegno generale al settore della solidarietà internazionale, costruendo o partecipando a strumenti finanziari che consentano di superare la prevista riduzione di risorse private a dono»;

   a parere degli interroganti, in questo periodo storico particolare, è alquanto assurdo affrontare una spesa così rilevante con le risorse derivanti dalle tasse degli italiani. O comunque, appare discriminatoria tanta semplicità nei finanziamenti per le ong, mentre le aziende italiane per accedere al prestito garantito dovranno essere «in bonis ed affrontare non pochi oneri burocratici» –:

   se corrisponda al vero la notizia di cui in premessa e se il Ministro interrogato non ritenga parziale e iniqua la considerevole misura economica prevista a favore delle organizzazioni non governative, rispetto alla situazione precaria che stanno vivendo gli italiani e le imprese operanti sul territorio a causa della pandemia in atto.
(4-05322)

  Risposta. — La cooperazione allo sviluppo costituisce parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, nel più ampio quadro europeo ed internazionale. Il nostro Paese ha sempre utilizzato questo strumento, i cui obiettivi specifici sono definiti all'articolo 1 della legge n. 125 del 2014, per favorire uno sviluppo equo, rispettoso dell'ambiente, partecipativo e condiviso delle società dei nostri partner. Fra gli attori fondamentali del «sistema di cooperazione italiana», all'articolo 23 della legge in parola il legislatore ha voluto inserire le Organizzazioni della società civile (OSC) e altri soggetti senza finalità di lucro.
  I fondi stanziati nel bilancio della cooperazione allo sviluppo vengono utilizzati per attività mirate a favorire la crescita economica e sociale dei Paesi prioritari per la cooperazione italiana e il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni unite, impegno preso da tutta la Comunità internazionale a livello di Capi di Stato e di Governo. Queste attività si concretizzano in progetti e programmi di sviluppo o di assistenza umanitaria e sono realizzate per mezzo di organizzazioni internazionali o di OSC, in linea con quanto previsto nel documento triennale di programmazione ed indirizzo della cooperazione italiana. Quest'ultimo ha ricevuto poche settimane fa parere favorevole, senza voti contrari, dalle Commissioni esteri di Camera e Senato.
  La cooperazione italiana negli ultimi mesi è intervenuta con misure amministrative di sostegno a favore delle OSC vincitrici – negli anni precedenti – di bandi dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) per la realizzazione di progetti di sviluppo o di emergenza. Oltre ai consueti rischi, queste organizzazioni hanno dovuto far fronte a ingenti costi non preventivati a causa di sopravvenute difficoltà logistiche legate alla pandemia del COVID-19. Basti pensare alle necessità sorte al fine di garantire la sicurezza e la salute del personale all'estero e alle problematiche di varia natura emerse nei territori sottoposti a «
lockdown». Tali misure si sono rese necessarie per permettere alle OSC di portare a termine i progetti già avviati.
  A seguito dei primi provvedimenti governativi recanti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge n. 6 del 2020 e successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi), l'AICS ha concesso alcune proroghe alle scadenze progettuali per tenere conto delle emergenze verificatesi in quasi tutti i Paesi. Con delibera del direttore AICS del 31 marzo 2020, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi e nel contempo garantire la sicurezza degli operatori, sono stati modificati coerentemente i criteri di accoglimento delle varianti non onerose, ampliando l'ammissibilità di alcuni costi (personale internazionale/nazionale/locale in lavoro agile; presidi medico-sanitari; viaggi non rimborsati, etc.) e consentendo la trasmissione in via telematica della rendicontazione dei progetti di emergenza.
  Sempre nell'ottica di rispondere all'emergenza COVID-19, è stato istituito un tavolo coordinato dall'AICS che ha portato alla costituzione di un «Fondo COVID-19» per permettere alle OSC di concludere i progetti già avviati negli anni precedenti. Il Fondo, approvato dal comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo il 12 giugno 2020, stanzia una somma fino a 13 milioni di euro utilizzabile per compensare l'eventuale difficoltà delle OSC nel reperire fondi propri di «cofinanziamento» dei progetti. Il verosimile venire meno di fondi e donazioni private, re-indirizzati al contrasto della pandemia nel nostro Paese, non solo avrebbe messo in pericolo il raggiungimento di obiettivi di sviluppo cui l'Italia si era impegnata nei confronti delle comunità locali e delle controparti governative, ma avrebbe anche rischiato di rendere inutili e sprecare investimenti in progetti avviati già da qualche anno, la cui conclusione è necessaria per salvaguardare l'efficienza e l'economicità degli stessi.
  Nel quadro della programmazione della cooperazione allo sviluppo per il 2020, e al fine di mantenere gli impegni presi dal Governo italiano con i Paesi
partner, una parte dei programmi di sviluppo sarà realizzata attraverso la cooperazione bilaterale e con l'affidamento di progetti attraverso il sistema di bandi pubblici destinati alle OSC iscritte in apposito registro nazionale presso l'AICS. A questa specifica modalità di finanziamento dei programmi è stata allocata per il 2020 una dotazione finanziaria di circa 22 milioni di euro, in linea con quanto previsto dall'articolo 26, comma 4, della legge n. 125 del 2014. Il bando permetterà di finanziare iniziative da realizzarsi in Paesi prioritari per la nostra cooperazione e rivolte a settori strategici stabiliti nel documento triennale di programmazione ed indirizzo della cooperazione italiana (previsto all'articolo 12, comma 2, della legge n. 125 del 2014), che vanno dal rispetto dei diritti umani al sostegno dell'imprenditoria locale e alla sicurezza alimentare.
  Tutte le misure straordinarie intraprese a favore delle OSC non andranno in alcun modo a detrimento del settore privato,
profit o non profit che sia, e non incideranno sui contributi o sostegni finanziari previsti a favore del settore imprenditoriale. Si tratta infatti di risorse già stanziate nella legge di bilancio per l'anno finanziario 2020, non incrementate a seguito dell'emergenza COVID-19.
La Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Emanuela Claudia Del Re.


   GALANTINO e CIABURRO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il sistema penitenziario italiano vive una crisi profonda e diffusa su tutto il territorio nazionale;

   sono ormai noti i fatti delle rivolte scoppiate durante il periodo del lockdown, ed ancora i numerosissimi casi che con frequenza elevata vengono portati alla ribalta delle cronache;

   per esempio, la scorsa settimana il carcere di Bari è stato interessato da una rivolta di un noto clan, perché un suo affiliato non avrebbe avuto il permesso del ricovero in ospedale, ritenuto inopportuno dal personale Asl competente;

   il noto criminale Johnny Lo Zingaro è evaso dal carcere di Sassari; un detenuto del carcere Cantiello e Gaeta ha aggredito per futili motivi un agente della polizia penitenziaria prendendolo a pugni;

   stessa sorte è toccata ad un agente di polizia penitenziaria del carcere di Monza. Trattasi solo di alcuni eventi di una casistica purtroppo copiosa;

   aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria ed episodi di rivolta sono oramai all'ordine del giorno, così come i tentativi di suicidio;

   le rivolte carcerarie spesso comportano danni ingenti alle strutture già di per sé fatiscenti e meritevoli di opere di manutenzione straordinaria;

   il fattore comune di queste episodi trova fondamento nella carenza di personale –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto;

   se intenda porre in essere rimedi all'evidente carenza di risorse umane in servizio, incrementando l'assunzione del personale di polizia penitenziaria.
(4-06771)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti, partendo da taluni eventi critici occorsi in varie carceri del territorio nazionale ritenuti collegati dal comune fattore della carenza dell'organico della polizia penitenziaria, sollevano quesito circa gli intendimenti che si vogliono adottare per farvi fronte.
  Orbene, come più volte ribadito, è indubbio che l'opera della polizia penitenziaria sia di primaria importanza, per la sicurezza interna così come per quella esterna, di cui costituiscono primo baluardo, ma altresì per l'alto contributo che forniscono nell'attività di rieducazione e reinserimento dei condannati nel consorzio sociale.
  Il Ministero, pertanto, pone forte attenzione alle esigenze di garantire un efficace
turn over del personale, risultando indubbie le criticità evidenziate e derivanti da organici ridotti o comunque fortemente limitati.
  Ciò premesso, quanto agli episodi citati, partendo da quello occorso presso il carcere di Bari, risulta che in data 4 settembre 2020, 14 detenuti ubicati al 2° piano della 3a sezione del reparto alta sicurezza (AS3) iniziavano a mettere in atto una violenta protesta mediante la percussione rumorosa delle inferriate e dei cancelli della sezione di allocazione.
  Tale manifestazione di protesta rinveniva la propria motivazione apparente, secondo le dichiarazioni addotte dai manifestanti stessi, nella pretesa che un detenuto AS3 della stessa sezione fosse immediatamente ricoverato in ospedale per dedotti problemi di salute.
  E invero, alla dichiarazione del medico circa l'inopportunità dell'invio urgente in ospedale del ristretto in questione, seguivano gravi disordini in sezione, con danneggiamenti e occupazione della stessa.
  Anche la seconda sezione, occupata da detenuti di media sicurezza collegabili, per appartenenza criminale, ai detenuti AS della terza sezione, poneva in essere una breve battitura delle inferriate.
  I detenuti baresi coinvolti (tutti riconducibili al clan Strisciuglio o a quelli, comunque, vicini o non in contrasto) rendevano noto che la motivazione della protesta era di «supportare» il compagno che ritenevano non fosse adeguatamente preso in carico dai sanitari.
  Alle ore 00:30 circa, dopo una lunga opera di persuasione condotta da direttore e comandante dell'istituto, si giungeva alla progressiva regolarizzazione della situazione, registrando numerose devastazioni perpetrate da alcuni detenuti delle stanze n. 14, 16, 17, 19 e 20, rimaste prive di serrature e, una di queste, addirittura senza cancello, divelto con violenza da uno dei tre occupanti la camera.
  Rientrata l'emergenza e disposto il rafforzamento dei presidi di sicurezza, si disponevano controlli anche all'esterno dell'istituto, considerato anche che, alle ore 01:00 circa del 5 settembre 2020, venivano esplosi fuochi pirotecnici fuori dal penitenziario.
  Si precisa che non ci sono stati danni alle persone e che per i danni agli arredi e alle serrature si è avviata, dopo il ripristino immediato, la procedura per la rifusione delle spese per il danno cagionato; inoltre, alcuni dei partecipanti ai disordini sin qui descritti sono stati trasferiti ad altra sede.
  Per quanto attiene, invece, all'evasione del detenuto Mastini Giuseppe, detto Johnny Lo Zingaro, risulta che il magistrato di sorveglianza di Sassari aveva concesso all'interessato un permesso premio di giorni dieci, da trascorrere presso la casa famiglia «Don Giovanni Muntoni», sita in località San Giorgio, Sassari.

  Al termine del periodo di permesso (5 settembre 2020), tuttavia, il Mastini non ha fatto rientro in istituto; configurandosi, dunque, il reato di evasione, si è dato avvio alle ricerche del soggetto resosi irreperibile.
  In data 15 settembre 2020, personale delle questure di Cagliari e Sassari, del Nucleo investigativo centrale del DAP e del servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, procedeva alla cattura del Mastini presso un casolare alla periferia di Sassari.
  In data 16 settembre 2020, subito dopo l'udienza di convalida dell'arresto, il detenuto veniva trasferito per motivi di ordine e sicurezza presso la casa circondariale di Nuoro.
  L'autorità dirigente dell'istituto nuorese, anche sulla base delle precedenti evasioni del Mastini richiedeva alla direzione generale dei detenuti e del trattamento l'autorizzazione alla convocazione del Consiglio di disciplina integrato, al fine di valutare l'eventuale applicazione del regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-
bis dell'ordinamento penitenziario.
  In data 1° ottobre 2020 il consiglio di disciplina in composizione integrata ha espresso parere favorevole all'applicazione del suddetto regime; pertanto, la procedura si è definita in data 13 ottobre 2020 con l'emissione del provvedimento, a firma del signor vice Capo del dipartimento, con cui è stata disposta l'applicazione del regime
ex articolo 14-bis ordinamento penitenziario al Mastini per mesi tre.
  Quanto all'evento occorso il 27 agosto 2020, presso la casa circondariale di Alessandria, trattasi del caso di un detenuto al quale era stato comunicato che non avrebbe potuto effettuare ulteriore corrispondenza telefonica poiché aveva esaurito il numero di chiamate consentito dalla legge e che, per reazione, aggrediva improvvisamente l'agente di Polizia penitenziaria autore della comunicazione; dapprima, rovesciandogli addosso la scrivania dietro alla quale era seduto e, successivamente, colpendolo con ripetuti pugni al volto e alla nuca.
  L'operatore penitenziario è stato inviato presso il locale nosocomio dove gli sono stati diagnosticati sette giorni di prognosi.
  L'evento del 29 agosto 2020 occorso presso la casa circondariale di Monza fa riferimento al caso di un detenuto che si trovava in un forte stato di agitazione perché non voleva condividere la camera con altri ristretti e che ha repentinamente aggredito un agente presente in sezione, spingendolo e facendolo sbattere contro un cancello.
  L'appartenente al Corpo è stato inviato presso il locale nosocomio, dove gli sono stati diagnosticati un trauma cranico occipitale e un trauma rachide, con una conseguente prognosi di giorni sette.
  Ciò riferito, va evidenziato come, al fine di determinare un concreto ridimensionamento, anche numerico, degli eventi critici che si verificano all'interno degli istituti penitenziari, è stata diramata la circolare 22 luglio 2020, n. 3689/6139, a firma congiunta del Capo e del Vice-Capo DAP recante: «Aggressioni al personale - linee di intervento».
  Nello specifico, si è stabilito che nei casi di aggressioni consumate ai danni del personale che, in considerazione delle modalità di esecuzione, dell'eventuale esistenza di precedenti specifici, del comportamento complessivo del detenuto e di altri fattori valutati caso per caso, appaiano rilevanti sotto il profilo della sicurezza, la direzione dell'istituto penitenziario procederà tempestivamente a trasmettere richiesta di trasferimento al Provveditorato competente, per motivi di sicurezza ai sensi dell'articolo 42 ordinamento penitenziario, dei detenuti coinvolti, inoltrando, altresì, la richiesta alla direzione generale dei detenuti e del trattamento per i provvedimenti di competenza.
  La necessità di disporre il trasferimento del detenuto discende dall'esigenza di evitare problemi di incompatibilità ambientale che molto spesso rappresentano la conseguenza di gravi eventi critici.
  Inoltre, nei casi da considerarsi di particolare rilevanza, le direzioni degli istituti valuteranno di avanzare proposta di attivazione della procedura volta all'applicazione del regime di sorveglianza particolare ex articolo 14-
bis ordinamento penitenziario.
  In ogni caso, anche di iniziativa, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, la direzione generale dei detenuti e del trattamento, ove ritenga ricorrenti i presupposti per l'attivazione della procedura in argomento, richiederà tempestivamente al direttore dell'istituto la convocazione del consiglio di disciplina in composizione integrata, affinché esprima parere nel termine di dieci giorni.
  Il regime di sorveglianza particolare, nel rispetto dei presupposti applicativi previsti dall'articolo 14-
bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, è strumento che consente una ferma e decisa risposta dell'Amministrazione a comportamenti spesso connotati dalla compromissione della sicurezza o dalla turbativa dell'ordine degli istituti, nonché dalla inclinazione alla violenza e alla sopraffazione nella vita penitenziaria.
  Ancora, con nota del 16 ottobre 2020, n. 365549, il Capo DAP ha nuovamente ribadito a tutti i provveditori regionali, direttori penitenziari e comandanti di reparto ad assumere ogni necessaria iniziativa a tutela dell'ordine e delle sicurezza all'interno degli istituti di pena del Paese, sensibilizzandoli ulteriormente a una scrupolosa e doverosa osservanza delle disposizioni contenute nella citata circolare.
  Ciò detto, quanto ai dati inerenti l'esatto numero di aggressioni fisiche perpetrate in danno al personale appartenente al Corpo polizia penitenziaria, queste si sono concretate in numero di 681 nel 2018, 827 nel 2019 e 655 al 22 settembre 2020.
  Tornando all'annosa problematica delle carenza di personale di Polizia penitenziaria, si rappresenta che la dotazione organica complessiva, riferita a tutti i ruoli del Corpo, come da ultimo rimodulata dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è così riassumibile: a fronte di un contingente pari 41.495 unità, tra appartenenti al ruolo ispettori, sovrintendenti ed agenti-assistenti, risultano effettivamente in forza complessive 37.347 unità, con scopertura pari al 10,21 per cento dell'organico previsto.
  Tenuto conto di siffatte carenze, come più volte riferito in occasione di precedenti risposte, sono già stati banditi plurimi concorsi, tra cui il concorso interno, per titoli, a complessivi n. 691 posti (606 uomini; 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
  Per quanto riguarda il ruolo dei sovrintendenti, è già stato espletato il concorso interno a complessivi n. 2.851 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo maschile e femminile, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
  I corsi di formazione tecnico professionale sono stati suddivisi, in relazione alla decorrenza della nomina, in tre periodi, l'ultimo dei quali fissato per il mese di novembre.
  Ancora, relativamente al ruolo agenti/assistenti, il DAP sta ultimando le procedure del concorso pubblico per il reclutamento di complessivi n. 754 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria poi elevati a n. 938 ed indetto con p.D.G, 11 febbraio 2019.
  Infine, merita ricordare che ai sensi dell'articolo 259-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prevista l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria (488 uomini e 162 donne), in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con p.D.G. 11 febbraio 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 18, del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso.
  Per vero risulta in fase di definizione, altresì, il bando del concorso pubblico per circa 970 allievi agenti, riservato ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera
d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a valere sulle cessazioni (turnover) anno 2019 e sulle assunzioni straordinarie autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 236, lettera c), della legge n. 205 del 2017 e dell'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge n. 145 del 2018.
  Inoltre, l'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 introduce peraltro una serie di misure in materia di procedure concorsuali per la funzionalità delle forze armate e di polizia, con la possibilità di disporre, anche in deroga alla normativa di settore, modalità semplificate di svolgimento delle procedure in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica.
  La stessa norma autorizza, inoltre, il rinvio delle assunzioni previste per l'anno 2020 entro il 31 dicembre 2021.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.


   GARAVAGLIA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   il comma 1 dell'articolo 228, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che, al fine di ottimizzare il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione, è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale. I tempi e le modalità attuative di tale obbligo sono disciplinati con decreto del Ministro interrogato;

   i produttori e importatori in forma associata, affidano ai Consorzi la gestione della raccolta ed il recupero dei pneumatici fuori uso (Pfui) immessi sul territorio nazionale; le attività di commercializzazione versano annualmente il contributo ambientale fissato dai consigli di amministrazione dei consorzi, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente, e tale costo è parte integrante del corrispettivo di vendita dei pneumatici;

   i consorzi più significativi operanti nel territorio, fissano un budget di raccolta da cui essi non si discostano al fine di gestire una quota di raccolta, oltre la quale sospendono i ritiri;

   tale procedura, di fatto confligge con quanto sancito dalla «Extended producer responsibility» più brevemente Epr, fondata sul principio dell'Unione europea di rafforzare la prevenzione e favorire complessivamente la diminuzione dei rifiuti;

   a livello nazionale, tale principio è stato introdotto nell'ordinamento dal decreto legislativo n. 49 del 2014 recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), al fine di tutelare l'ambiente e la salute umana. Gli obiettivi posti dal decreto appaiono quale trasposizione dei principi sottesi alla gerarchia dei rifiuti, concretizzando un valido strumento per promuovere l'economia circolare che, in termini concreti, significano che il produttore è responsabile dell'intero ciclo di vita del prodotto, quindi anche del fine vita del rifiuto generato dall'utilizzo dello stesso;

   in Italia, nel campo dei pneumatici fuori uso, stiamo assistendo ad una condizione paradossale di non servizio; i consorzi di gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu), per loro natura giuridica, sono enti privati con delega dello Stato; i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico approvano gli statuti che regolano la gestione del rifiuto;

   tali consorzi interrompono i ritiri di pneumatici fuori uso nel momento in cui raggiungono i quantitativi da essi stabiliti, creando di fatto un vuoto operativo che si trasforma in una situazione di grave disagio e insostenibilità dovuta all'accumulo di grandi quantitativi di Pfu presso le attività coinvolte –:

   se l'attuale sistema di affidamento agli enti di cui in premessa delle attività di svolgimento del servizio di gestione degli pneumatici fuori uso garantisca di fatto l'efficienza di tale fondamentale prestazione e se, nella situazione di emergenza sanitaria ed economica alla quale il nostro Paese è di fatto sottoposto, non ritenga di adottare iniziative per rivedere e migliorare tale sistema al fine di evitare l'accumulo pericoloso di rifiuti presso il detentore, rendere più efficiente l'organizzazione del settore e mettere il mondo imprenditoriale in condizione di poter svolgere serenamente la propria attività, garantendo al consumatore un servizio e una maggiore tutela dell'ambiente e della salute.
(4-07001)

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare si evidenzia che il sistema di gestione degli pneumatici fuori uso si distingue da quello relativo alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
  Infatti, sebbene entrambi i sistemi di gestione attuino il principio di responsabilità estesa del produttore (EPR) introdotto dall'articolo 8 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, la disciplina sugli PFU si differenzia da quella sui RAEE per molteplici aspetti tra cui la raccolta, la costituzione dei consorzi di gestione e le modalità di approvazione dei relativi statuti.
  Con riguardo alla raccolta, il decreto legislativo n. 49 del 2014, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE, prevede l'obbligo per tutti i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo nazionale pari al 65 per cento del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti mentre, il comma 1 dell'articolo 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 751, lettera
a), dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, obbliga i produttori e importatori dei pneumatici a provvedere singolarmente o in forma associata a raccogliere quantità pari al 95 per cento in peso delle quantità di pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.
  In merito alle forme associate di gestione, si precisa che, a differenza dei consorzi per la gestione dei RAEE a cui è consentita la partecipazione, previo accordo con i produttori di AEE, dei distributori, dei raccoglitori, dei trasportatori, dei riciclatori e dei recuperatori, i consorzi per la gestione dei PFU sono costituiti esclusivamente da produttori e importatori di pneumatici, nel rispetto del principio di responsabilità estesa del produttore.
  Anche le modalità di approvazione degli statuti dei consorzi di gestione sono differenti.
  In particolare, gli statuti dei consorzi RAEE sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, mentre gli statuti dei consorzi per la gestione dei PFU sono approvati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Quanto alla natura dei consorzi, siano essi per la gestione dei RAEE o per la gestione degli PFU, si evidenzia che trattasi di consorzi di diritto privato con scopo mutualistico che svolgono un servizio di pubblico, generale interesse.
  L'efficienza del sistema di gestione dei PFU è oggetto di attenzione e di monitoraggio da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attualmente impegnato a verificare i dati relativi alle quantità di pneumatici immessi sul mercato nel 2019 che, per lo stato di emergenza in atto e in deroga ai tempi fissati dalla normativa, stanno giungendo in questo periodo al Ministero.
  Tali dati rivestono particolare importanza per la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività di raccolta e gestione delle quantità degli PFU prescritte ai produttori e agli importatori dei pneumatici o alle loro forme associate per il 2020, ai sensi dell'articolo 228, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  La disciplina sulla gestione dei PFU prevede, infatti, che tutti i produttori e importatori o le loro forme associate, dunque non solo i consorzi più significativi, gestiscano quantità di PFU di qualsiasi marca, pari al 95 per cento in peso delle quantità di pneumatici immesse sul mercato nell'anno precedente dai medesimi produttori e importatori o dalle loro forme associate.
  A copertura degli oneri derivanti da tale obbligo, i produttori e importatori o le loro forme associate individuano un contributo a carico degli utenti finali che è indicato in fattura in tutte le fasi della commercializzazione degli pneumatici e che, nel caso di forma associata, è trasferito con cadenza mensile al consorzio dai produttori e dagli importatori ad esso aderenti.
  Detto contributo, nel rispetto del comma 2 dell'articolo 228, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è individuato dai predetti soggetti anche al fine di provvedere ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione degli pneumatici fuori uso anche attraverso la prevenzione.
  In ragione dell'emergere nel corso degli anni, di talune criticità in relazione all'assetto delineato dal previgente decreto ministeriale n. 82 del 2011, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il nuovo decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182, entrato in vigore il 23 aprile 2020, ha ridefinito la materia sulla gestione dei PFU, introducendo significative novità sugli adempimenti dei sistemi di gestione dei PFU sia individuali che collettivi.
  Segnatamente è stato previsto l'obbligo per i sistemi collettivi di gestione di provvedere alla raccolta dei PFU sull'intero territorio nazionale in modo continuo e regolare per tutto l'anno solare, al fine di assicurare la completa gestione nell'anno di riferimento e di evitare l'accumulo degli stessi nei punti di generazione, a tutela della sicurezza pubblica.
  Inoltre, sono state introdotte misure a garanzia della concorrenza e della trasparenza relativamente all'affidamento delle attività di gestione da parte dei consorzi.
  Altresì, il nuovo decreto nel modificare le procedure per l'approvazione delle forme associate di gestione, ha previsto che i consorzi debbano inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre all'atto costitutivo e allo statuto, anche un progetto descrittivo concernente le modalità di gestione dei PFU.
  Ove il Ministero ritenga il progetto (o variazioni dello stesso) non idoneo a garantire una corretta gestione dei PFU, intima al legale rappresentate della forma associata di gestione di conformare, entro trenta giorni, il progetto medesimo alle indicazioni fornite dallo stesso Ministero.
  La mancata ottemperanza all'intimazione impedisce la prosecuzione dell'attività da parte della forma associata di gestione, fermo restando l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n. 152. In tal caso, pertanto, i produttori e gli importatori ad esso aderenti dovranno optare per un'altra forma di gestione o aderire a consorzi già riconosciuti.
  Il nuovo decreto chiarisce, inoltre, che il contributo ambientale è determinato in misura tale da assicurare la copertura integrale dei costi della gestione dei PFU, al netto di ricavi o corrispettivi percepiti nell'ambito della stessa gestione e stabilisce l'obbligo di utilizzo di eventuali avanzi di gestione per la riduzione del contributo stesso o, anche, per la gestione dei PFU che siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma/protocollo d'intesa.
  Gli effetti del nuovo decreto sui consorzi potranno essere valutati con l'entrata a regime della nuova disciplina di gestione dei PFU.
  Il Ministero, inoltre, nell'ambito dell'attività di vigilanza si è espresso su alcune strategie commerciali, non ammissibili, spesso messe in atto da produttori e da sistemi collettivi di gestione che privilegiavano il ritiro dei PFU dai gommisti acquirenti pneumatici dei propri marchi e ha proseguito la sua collaborazione con la Guardia di finanza al fine di contrastare l'immissione irregolare degli pneumatici sul mercato del ricambio, che contribuiscono alla formazione di accumuli di PFU sui piazzali dei gommisti e, quindi, all'incremento del fenomeno dell'abbandono sul territorio.
  Proprio i controlli della Guardia di finanza, effettuati su indicazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, hanno consentito di accertare la diffusione di un mercato in nero dei pneumatici che sfugge alla tracciabilità e da cui deriva un'evasione fiscale parziale o totale delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA.
  Oltre alle considerazioni strettamente connesse alle entrate tributarie, destano preoccupazione le ricadute ambientali del comportamento di una parte degli operatori che lavorano in nero, i quali non potendo «
ipso facto» conferire agli impianti di smaltimento i PFU derivanti dal ricambio degli pneumatici immessi irregolarmente sul mercato, li abbandonano sul territorio, spesso in discariche abusive e ai bordi delle strade, con grave danno della salute e dell'ambiente.
  L'esistenza di flussi illegali è stata peraltro attestata anche nel rapporto dell'osservatorio legalità di Legambiente «I flussi illegali di pneumatici e PFU in Italia», presentato a gennaio 2020.
  In merito alla situazione di emergenza sanitaria ed economica causata dal COVID-19, si rappresenta che sono state previste misure straordinarie che hanno tenuto conto della contrazione delle vendite degli pneumatici nel periodo emergenziale e della riduzione delle attività di gestione di PFU durante il
lockdown.
  Pertanto, in via eccezionale e al fine di compensare il
deficit dei PFU previsto per il 2020 con il surplus che dovrebbe essere generato nel 2021, il raggiungimento del target di gestione è stato riferito al periodo biennale (2020-2021).
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Sergio Costa.


   GEMMATO. — Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   in data 8 dicembre 2018, nell'ambito dell'esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» il Governo pro tempore accolse come raccomandazione l'ordine del giorno 9/01334-AR/222;

   il dispositivo dell'atto di indirizzo impegnava il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di stanziare le risorse necessarie per il miglioramento delle condizioni di vita e per l'inserimento scolastico, sociale e lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, nonché per la ricerca di settore e per la sperimentazione presso strutture territoriali di adeguate terapie che possano favorire l'adozione di tutti gli interventi psicopedagogici basati sulla analisi del comportamento applicata (Applied behaviour Analysis, ABA) espressamente raccomandata dall'Istituto superiore di sanità nelle sue linee guida, in particolar modo incrementando il fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute –:

   se e quali iniziative siano state adottate o si intendano adottare al fine di dar seguito agli indirizzi politici contenuti nell'atto citato in premessa.
(4-03730)

  Risposta. — Per quanto riguarda l'adozione di interventi psicopedagogici basati sull'analisi del comportamento applicata (metodo ABA-Applied Behaviour Analysis) in soggetti affetti da autismo, è opportuno ricordare che, ad oggi, non esiste un particolare modello di intervento per il quale vi sia una evidenza conclusiva e risolutiva.
  Tuttavia, l'orientamento internazionale sostiene il ricorso ad un intervento tempestivo, intensivo e strutturato, volto a modulare gli approcci psicoeducativi adeguandoli alle esigenze individuali dei soggetti, senza privilegiare uno specifico metodo.
  La riconduzione di tutti gli interventi rivolti ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico al solo metodo ABA, in effetti, deve comunque tenere conto degli aspetti di complessità ed eterogeneità che connotano i disturbi dello spettro autistico e che rendono, quindi, necessario l'approccio dinamico alla sua cura, basato su una molteplicità di opzioni terapeutiche.
  Gli studi scientifici raccomandano, pertanto, di acquisire una visione chiara della condizione di disabilità e dei principi cardine di ogni intervento di cura, in quanto al centro di ogni azione c'è la persona con individualità, specificità e bisogni particolari.
  La scelta dell'intervento più appropriato deve essere effettuata, tenendo conto delle migliori evidenze scientifiche e delle caratteristiche cliniche del paziente: condizione patologica, presenza di comorbilità, età del soggetto, ciclo di vita della famiglia, risorse di contesto.
  La stessa Linea guida 21 su «Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti», dell'istituto superiore di sanità del 2011, riconosce come efficaci una molteplicità di interventi e per ognuno formula specifiche raccomandazioni.
  Tra questi interventi sono individuati: interventi mediati dai genitori, interventi di supporto per le abilità comunicative, interventi di supporto per la comunicazione sociale e l'interazione, programmi educativi, programmi intensivi comportamentali, interventi comportamentali focali, terapia cognitivo-comportamentale.
  Il metodo ABA, riportato tra i programmi intensivi comportamentali, è solo uno dei diversi interventi che possono essere proposti.
  Attualmente è in fase di aggiornamento la Linea guida autismo per l'adulto, mentre è in corso di elaborazione quella per l'età evolutiva.
  Anche nella raccomandazione 14 delle Linee guida per autismo della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile (SINPIA), si sostiene che non esiste un metodo che si attagli a tutti i bambini autistici, per tutte le età, e che possa rispondere a tutte le molteplici esigenze direttamente o indirettamente legate all'autismo.
  Non si possono, quindi, vincolare gli interventi ad un unico "metodo", mentre è necessario declinare questi ultimi secondo il modello bio-psicosociale, in rapporto cioè alle caratteristiche della persona e del contesto.
  È, dunque, necessario che venga effettuata una adeguata valutazione clinica per monitorare nel singolo bambino l'efficacia dell'intervento, ovvero se e quanto tale intervento produca i risultati attesi a vantaggio della qualità della vita dei ragazzi affetti da autismo e delle loro famiglie.
  Il Ministero della salute da anni sostiene numerose iniziative rivolte al sostegno delle persone affette da autismo.
  In merito alla sperimentazione di adeguati interventi terapeutico-riabilitativi e all'attuazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di vita e per l'inserimento scolastico, sociale e lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, si precisa quanto segue.
  Nell'ambito delle attività di «formazione della rete educativa» finanziate con il Fondo autismo, il Ministero della salute ha incaricato l'Istituto superiore di sanità di realizzare moduli di formazione sull'inclusione scolastica e lavorativa.
  Riguardo alla «formazione della rete curante», l'istituto superiore di sanità ha organizzato, di concerto con i direttori e professionisti dei «Master» più accreditati a livello nazionale, un corso di alta formazione dal titolo «Analisi del comportamento applicata al disturbo dello spettro autistico».
  Il Ministero della salute, per dare attuazione agli adempimenti previsti dalla legge 18 agosto 2015, n. 134, recante «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie», ha finanziato con 1 milione di euro del «Fondo autismo» (il cui utilizzo è normato con decreto del Ministro della salute del 30 dicembre 2016, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), tra le varie iniziative, anche un progetto di sperimentazione, valutazione e diffusione delle migliori pratiche per l'integrazione scolastica, la transizione dall'istruzione al lavoro e l'inclusione lavorativa.
  Tale progetto, dal titolo «Pensami adulto», della durata di 24 mesi, attualmente in corso, è coordinato dalla Regione Lazio e prevede la partecipazione delle Regioni Lazio, Friuli Venezia-Giulia, Molise, Calabria, Basilicata.
  L'obiettivo del progetto è la sperimentazione di buone prassi per giovani adulti con disturbi dello spettro autistico integrate in un sistema virtuoso, che colleghi il secondo ciclo di istruzione con il mondo del lavoro, attraverso processi di inclusione scolastica e transizione scuola-lavoro in un contesto «profit/no profit».
  Nel progetto vengono utilizzate metodologie «
evidence based» di valutazione e intervento diretto sui giovani con disturbi dello spettro autistico, nonché di monitoraggio degli esiti delle azioni previste.
  a) Attualmente sono in fase di elaborazione le Linee guida per la diagnosi e il trattamento di bambini/adolescenti e degli adulti con disturbi dello spettro autistico. Il Ministero della salute, per il tramite dell'istituto superiore di sanità (Iss), sta attivando iniziative nazionali finalizzate alla definizione di percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali e percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita, sulla base delle diverse necessità di supporto, livello funzionamento adattivo, disturbi associati delle persone con ASD e dei loro familiari. Presso l'Iss e stato istituito un gruppo di lavoro che si occuperà di definire e implementare, nelle Regioni e provincie autonome:

   a.1: gli strumenti di valutazione per la pianificazione del progetto di vita basato sui costrutti della «Quality of life»; a.2: i percorsi differenziati al trattamento (ad esempio strumenti di valutazione dei bisogni di sostegno della popolazione adulta, diagnosi differenziale di comportamento problema/psicopatologia, valutazione dei bisogni di salute); a.3: i percorsi differenziati per la promozione delle autonomie (inclusi percorsi per l'inclusione lavorativa e la promozione dell'autonomia abitativa); a.4: i corsi di formazione degli operatori del Servizio sanitario nazionale/Servizio sanitario regionale sui punti a.1, a.2 e a.3 (su questa ultima attività verranno erogati 20 milioni di euro con ricadute importanti e dirette sulle persone nello spettro e i loro familiari).
La Sottosegretaria di Stato per la salute: Sandra Zampa.


   GIANNONE, BENEDETTI e CUNIAL. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   diversi articoli di stampa hanno riportato in queste ore, una terribile notizia di una donna che si è data fuoco davanti al tribunale dei minori a Mestre;

   ora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Padova;

   la ragione di questo gesto sarebbe stata la dichiarazione di adottabilità della figlia disposta dal tribunale;

   la donna di origini marocchine, aveva con sé un cartello con un messaggio in cui faceva riferimento all'affidamento della figlia, che non poteva più vedere da oltre un anno;

   sul posto sono stati ritrovati una tanica con del liquido infiammabile e un cartello in cui la donna, in un italiano stentato, ha scritto le generalità del marito, la sua professione e la residenza facendo riferimento a «un tipo di padre che ha violentato l'infanzia della sua bambina». «Ha fatto il massimo — si legge nel cartello — per allontanare la piccola e mandarla in comunità: che vergogna»;

   una nota del tribunale dei minori di Venezia diffusa e ripresa dai media poco dopo la tragedia, ha motivato la necessità di questo provvedimento per via del forte disagio psicologico della donna. I giudici avevano affidato la bambina ad una comunità. Una decisione, chiarisce la presidente del tribunale Maria Teresa Rossi, «per tutelarla»;

   lo stesso tribunale si era attivato con «interventi di supporto alla genitorialità» e «per una verifica delle capacità dei genitori, tra loro non conviventi, di dare alla figlia le cure morali e materiali di cui ha bisogno per la sua crescita equilibrata e per tutelare quest'ultima» –:

   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda intraprendere in materia di procedimenti per l'affidamento di minori alla luce della vicenda giudiziaria che ha coinvolto questa famiglia;

   se il Ministro interrogato intenda adottare ogni iniziativa di competenza, anche normativa, per far sì che gesti estremi di tale gravità, che mettono in luce le criticità concrete riguardanti «il sistema» degli interventi a sostegno dei minori e dei genitori, in materia di affido minorile, non accadano più.
(4-04549)

  Risposta. — Il caso sottoposto al Ministero della giustizia riguarda la vicenda di una donna di origine marocchina che si è data fuoco davanti al tribunale per i minorenni di Mestre non potendo più vedere la figlia da oltre un anno.
  In base a quanto riferisce l'interrogante il tribunale per i minorenni di Venezia, fallito il tentativo di sostegno alla genitorialità e tenuto conto del disagio psichico mostrato dalla madre, aveva disposto il collocamento della minore in una comunità e pronunciato la dichiarazione di adottabilità della bambina.
  Alla luce di tali circostanze, l'interrogante chiede di sapere:

   1) se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda intraprendere in materia di procedimenti per l'affidamento di minori alla luce della vicenda giudiziaria che ha coinvolto questa famiglia;

   2) se il Ministro interrogato intenda adottare ogni iniziativa di competenza, anche normativa, per far sì che gesti estremi di tale gravità, che mettono in luce le criticità concrete riguardanti «il sistema» degli interventi a sostegno dei minori e dei genitori, in materia di affido minorile, non accadano più.

  In relazione alla vicenda in esame si è provveduto a richiedere informazioni al tribunale per i minorenni di Venezia, menzionato nel testo dell'interrogazione, che ha confermato di occuparsi del caso della minore in questione fin dal luglio 2017, prima nell'ambito di un procedimento ex articolo 330 del codice civile promosso dal PMM nei confronti della sola madre, all'epoca unico genitore ad averla riconosciuta, quindi dal luglio 2019 nell'ambito di un procedimento di adottabilità volto, cioè, a verificarne le condizioni di abbandono morale e materiale da parte di entrambi i genitori, posto che in data 13 giugno 2019 anche il padre l'aveva riconosciuta.
  Dalle informazioni reperite risulta attualmente pendente il procedimento di adottabilità.
  Tratteggiando brevemente la vicenda della bambina, va evidenziato che con decreto del 21 luglio 2017 questa fu affidata al servizio sociale del comune di Padova perché venisse collocata in idoneo ambiente eterofamiliare insieme con la madre, se consenziente, dandosi atto che quest'ultima aveva denunciato nel maggio 2017 che per tre volte la figlia era stata vittima di abusi sessuali, senza che le visite ginecologiche riscontrassero alcunché, mentre erano stati notati dai medici tratti paranoidi e persecutori nella donna, ed altresì dandosi atto che la minore aveva un atteggiamento sofferente, di chiusura e di timore nei confronti della madre. La stessa, entrata in comunità, si è poi autodimessa in data 9 settembre 2017 dicendo alla figlia «non ti riconosco più, ti fai scopare da tutti», dopo aver vissuto immaginando di essere spiata, temendo di essere avvelenata e coinvolgendo la bambina in queste sue paure paranoiche. I provvedimenti del tribunale, secondo la relazione inviata dal predetto ufficio, hanno avuto come obiettivo sia la tutela della minore, sia la verifica della possibilità di recuperare le capacità genitoriali materne.
  Orbene, ricostruita in termini fattuali e cronologici la vicenda della quale l'interrogante chiede contezza, senza entrare nel merito delle pendenze giudiziarie in atto, si premette che nell'ordinamento attuale vige il principio della «bigenitorialità» che tende a garantire l'interesse del minore a «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».
  Ciò premesso, va evidenziato che dopo le riforme operate con la legge 21 marzo 2001, n. 149, e con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, il procedimento innanzi al tribunale per i minorenni risulta essere fortemente giurisdizionalizzato.
  In esso sono infatti previsti sia l'assistenza legale dei genitori, che l'ascolto del minore (ormai generalizzato), oltre che la rappresentanza legale del minore nel processo (tramite le figure del curatore speciale). Nei casi di urgenza vengono adottati provvedimenti
inaudita altera parte che, comunque, richiedono una successiva istruttoria ai fini della loro conferma.
  Ne deriva che il sistema, come delineato, è in grado di garantire che l'allontanamento dei minori dalle proprie famiglie – misura adottabile quale
extrema ratio – o il loro collocamento presso l'uno o l'altro genitore sia sufficientemente controllato. Ancora, si evidenzia che la normativa avente ad oggetto la tutela dei minori, nei procedimenti di separazione, divorzio, regolamentazione, limitazione e ablazione della responsabilità genitoriale è stata oggetto di recenti riforme (decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154).
  Infine, mi preme ricordare che in data 22 luglio 2019 ho istituito, presso questo dicastero, la «squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori». Essa ha lo specifico compito di effettuare la ricognizione ed il monitoraggio dello stato di attuazione della legislazione vigente in materia di collocamento dei minori in istituti di ricovero e in affidamento eterofamiliare; rilevare profili di criticità della normativa ed esaminare eventuali proposte di modifica della stessa; promuovere la creazione di una banca dati nazionale integrata relativa agli affidi familiari; proporre l'adozione di circolari di armonizzazione e razionalizzazione integrata delle procedure nei diversi settori ordinamentali coinvolti.
  Infine, con riferimento alle iniziative normative in atto, si evidenziano diverse proposte di modifica della disciplina vigente in tema di affidamento ed adozione di minori: 630/AC Rosato ed altri recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e delega al Governo per la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento e l'adozione dei minori»; 2070/AC Romeo ed altri «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia» (in data 12 febbraio 2020 concluso esame in Commissione); 2047/C Ascari ed altri «Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di affidamento dei minori»; 1445/AS Malan: «Modifiche all'articolo 70 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento del minore».
  Il tema è sensibile e seguito a tutti i livelli come può rilevarsi da tutte le attività messe in campo dal dicastero che rappresento.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.


   GIGLIO VIGNA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   lo street food in Italia che registra perdite di quasi 200 milioni di euro per l'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus e al periodo di lockdown per una crisi che interessa venticinquemila operatori e milioni di euro di merce invenduta, prossima alla scadenza;

   in Italia ci sono circa 25 mila realtà di questo tipo, gestite soprattutto da giovani (età media 40 anni), che non lavorano da mesi e che, oltre ai mancati introiti, la merce invenduta e i costi fissi, in tanti hanno investito nelle infrastrutture e nei truck, ottenendo dei finanziamenti, o hanno appena ottenuto la licenza e si trovano nell'impossibilità di accedere alle forme di sostegno alla liquidità;

   oltre alla domanda di contributi a fondo perduto e l'azzeramento degli oneri fiscali per l'anno in corso, ciò che è più urgente, sottolinea la categoria, è la semplificazione burocratica;

   ulteriori richieste per rimettersi in cammino sono: tempi rapidi per la risposta dalle amministrazioni quando si chiede un permesso per un evento (ora è di 30/60 giorni); deroga per la stanzialità (la licenza itinerante prevede al massimo due ore di sosta in un punto); concessione per essere inseriti anche nelle aree mercatali ed istituzione e concessione gratuita di un'area centrale della città adibita al cibo di strada con le norme in vigore;

   pare essere una soluzione la creazione di un mercato temporaneo del cibo di strada. All'interno di questo nuovo spazio delimitato, potrebbero sostare da 7 a 10 operatori (uno per tipologia di cucina), distanziati di almeno di 3 metri, e somministrare le specialità ai clienti per l'asporto, mantenendo un metro di distanza e operando con tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti. Per evitare code o assembramenti, una soluzione sarebbero gli ordini al telefono o via app o la richiesta di consegna a domicilio in assoluta sicurezza –:

   se il Ministro sia a conoscenza della situazione e se non intenda assumere le iniziative normative di competenza, coinvolgendo gli enti locali, al fine di dare la possibilità di sopravvivenza ad imprenditori che altrimenti rischierebbero di perdere la propria attività, soprattutto in vista della stagione turistica estiva già limitata dalle necessarie misure di sicurezza per il contenimento della pandemia da Covid-19.
(4-05745)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  L'interrogante fa riferimento alla crisi del settore dello
street food, conseguente alle misure di contenimento della pandemia da Sars-Cov-2 adottate dal Governo, e chiede semplificazione burocratica e adeguate misure di sostegno.
  Infatti, oltre alle limitazioni imposte dal
lockdown, il settore ha sofferto le limitazioni imposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, il quale aveva disposto: «restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi».
  Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, eventi e attività fieristiche erano potute ripartire, ma poi sono state nuovamente chiuse con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, il quale ha espressamente stabilito quanto segue: «Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi» (articolo 1, comma 9, lettera
n)).
  Orbene, al momento della ripartenza, il Ministero dello sviluppo economico sarà pronto, per quanto di competenza e come successo in occasione della precedente riapertura, a fornire tutto il supporto necessario nella predisposizione dei protocolli per garantire l'apertura in sicurezza delle manifestazioni fieristiche.
  In questa direzione si dovranno muovere, come già accaduto a seguito della prima ondata, anche le linee guida della Conferenza delle regioni, contenenti le regole da rispettare per il contenimento dei rischi legati alla diffusione del contagio da Sars-Cov-2 nelle varie attività, ivi comprese le attività relative a fiere e congressi.
  A tal ultimo riguardo, infatti, si ricorda che lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, ha demandato l'attuazione e la normazione secondaria agli enti territoriali i quali, nel rispetto dei principi e della disciplina generale, devono declinare la stessa in base alla situazione specifica del territorio amministrato.
  Per quello che attiene ai contributi di natura finanziaria, si segnala quanto disciplinato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (decreto rilancio), convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, l'articolo 82 del citato decreto ha previsto il riconoscimento di un reddito di emergenza in favore dei nuclei familiari in possesso degli specifici requisiti ivi elencati.
  In materia di esenzione dagli oneri fiscali, si richiama l'articolo 181, comma 1-
bis, dello stesso decreto Rilancio, introdotto in fase di conversione, il quale, proprio in considerazione dell'emergenza epidemiologica, esonera – dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020 – «i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 [...] dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche [TOSAP], di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche [COSAP], di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446». Dunque, il settore delle attività di commercio ambulante su area pubblica è stato destinatario di una specifica misura di esonero dal versamento della TOSAP e del COSAP, in considerazione della circostanza che, nel periodo considerato dalla norma, vi era l'impossibilità oggettiva di svolgere tali attività nelle strade e nelle piazze in conseguenza dell'adozione delle rigorose misure di contenimento della pandemia.
  Più in generale, si ricordano anche le numerose misure adottate a sostegno del settore fieristico.
  Fondamentale, inoltre, è la misura del «credito di imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali», introdotta dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» (decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevedeva inizialmente uno stanziamento di 5 milioni di euro. Successivamente, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha incrementato lo stanziamento del 2020 da 5 a 10 milioni di euro, estendendo la misura all'anno 2021 con ulteriori 5 milioni di euro.
  Per offrire un ulteriore ausilio al settore fieristico, è stato rifinanziato il fondo rotativo SIMEST di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
  Si ricorda, peraltro, che l'operatività del fondo in parola è stata recentemente estesa dall'articolo 18-
bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» (decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale ha previsto che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati possano fruire di specifiche agevolazioni finanziarie, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  L'articolo 72 del decreto cura Italia ha inoltre istituito il «Fondo per la promozione integrata», con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Tra le altre cose, tale fondo è finalizzato anche alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del fondo rotativo SIMEST di cui si è detto in precedenza.
  Si segnala inoltre che, in sede di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» (decreto Liquidità), è stato garantito un rimborso per mancata partecipazione a fiere in forma di credito d'imposta, con particolare riferimento a quelle all'estero (articolo 12-
bis).
  Infine si ricorda che il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, cosiddetto «decreto Ristori 1», dedica al settore il suo articolo 6 «Misure urgenti di sostegno all'
export e al sistema delle fiere internazionali» e destina 400 milioni di euro per il sostegno al settore; e ha anche introdotto la possibilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, di concedere, sempre per il tramite di SIMEST, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, oltre che ulteriori misure di sostegno.
  Infine, si vogliono ricordare le misure finanziarie urgenti di ristoro connesse all'emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2 promosse dal Governo con i decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149 (cosiddetto «decreto Ristori
bis») e 9 novembre 2020, n. 149 (cosiddetto «decreto Ristori ter»), che hanno interessato tutti i settori produttivi, ivi compresa la categoria del commercio ambulante.
  Come possibile soluzione alle criticità legate al settore, l'interrogante propone la creazione di un mercato temporaneo del cibo di strada. La soluzione proposta è potenzialmente condivisibile; si osserva però che la disciplina programmatoria del settore è rimessa alla competenza delle regioni, alle quali spetta l'onere di fornire ai comuni i criteri generali ai quali essi devono attenersi per: determinare le aree e il numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività in parola; istituire, sopprimere o spostare i mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive quali lo
street food; determinare le caratteristiche e le modalità di partecipazione alle fiere. Spetta quindi ai comuni il secondo livello di regolamentazione, poiché essi, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni, sono chiamati ad individuare l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività o l'individuazione delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale per la cui salvaguardia il commercio su area pubblica è vietato o sottoposto a limitazioni, nonché eventuali divieti e limitazioni all'esercizio per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
  L'interrogante si sofferma anche sul tema degli oneri burocratici. Sul punto, si ricorda che la disciplina nazionale in materia è contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, specificamente nel suo Titolo X recante «Commercio al dettaglio su aree pubbliche». In particolare, l'articolo 28 precisa che il commercio sulle aree pubbliche è «soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative» (comma 2) e che può essere svolto:

   «a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;

   b) su qualsiasi area purché in forma itinerante» (comma 1).

  Resta ferma, pertanto, la distinzione fra commercio tramite posteggio, esercitabile esclusivamente sulla porzione di area assegnata e con i limiti temporali stabiliti dall'autorità che l'ha concessa, e commercio itinerante, svolto su qualsiasi area pubblica e la cui modalità di effettuazione è caratterizzata appunto dal divieto di esercizio in forma stanziale.
  L'autorizzazione all'esercizio mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune sede di posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione, alla quale appartiene il comune che ha rilasciato il titolo, nei giorni nei quali il posteggio non è concesso. L'autorizzazione all'esercizio esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività ed abilita anche alla vendita a domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.
  Il rilascio delle autorizzazioni, quindi, è affidato al comune, mentre la regione è chiamata ad emanare gli indirizzi e la disciplina di dettaglio.
  Per far fronte al quadro emergenziale che ha costretto il sistema fieristico a riprogrammare quasi tutti gli eventi, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha previsto, in seno al «Patto per l'
Export» recentemente firmato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ulteriori strumenti promozionali finalizzati a sostenere la ripartenza del settore fieristico e del relativo indotto, quali:

   la creazione della piattaforma digitale «Fiera Smart» a disposizione di tutte le fiere, associazioni, consorzi e aziende per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, missioni e incontri virtuali;

   un programma straordinario di incoming alle manifestazioni fieristiche italiane;

   una campagna di comunicazione dedicata ai calendari fieristici italiani su tutti i principali mercati esteri, privilegiando canali di comunicazione on-line e supporti audiovisivi 3D;

   eventi promozionali di filiera in collaborazione con i principali organizzatori italiani di fiere specializzate;

   finanziamenti agevolati per la partecipazione ad eventi fieristici in Italia.

  Infine, l'«ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane» ha previsto un pacchetto di misure per gli eventi all'estero, con l'obiettivo di rafforzare il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI). Esso prevede:

   servizi gratuiti di assistenza e consulenza per imprese sino a 100 dipendenti;

   rimborso forfettario delle spese già sostenute per la partecipazione a fiere, seminari, workshop realizzati dall'ICE-Agenzia a partire da febbraio 2020;

   partecipazione a titolo gratuito e fornitura di un modulo espositivo per tutte le manifestazioni organizzate dall'ICE-Agenzia che si svolgeranno nel periodo marzo 2020-marzo 2021.

  In conclusione, fermo restando le misure attuate dal Governo, alla luce della grande attenzione al settore fieristico e del commercio (ivi compreso quello ambulante), ci si rimette al dibattito parlamentare per la presentazione di ulteriori proposte anche tenuto conto delle valutazioni di natura finanziaria che verranno fornite dal competente Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Viceministro dello sviluppo economico: Stefano Buffagni.


   GIGLIO VIGNA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   gli uffici giudiziari di Ivrea, nonostante il territorio con più di 500.000 cittadini, sono serviti dalla presenza di personale ridotta ben sotto la soglia di sopravvivenza;

   Ivrea, secondo tribunale del Piemonte, vive una situazione insostenibile che vede una mancanza di personale che arriva ormai al 40 per cento, e che registra la presenza di un dirigente amministrativo, di soli 4 funzionari rispetto ai 14 che servirebbero, e cancellerie gestite completamente da una sola unità;

   il tribunale dovrebbe vedere in pianta organica 62 addetti a fronte dei 42 presenti, e di questi almeno quattro andranno in pensione a fine anno;

   a tale insufficiente consistenza di personale si aggiungono i prossimi pensionamenti e la ripresa dei servizi dopo l'epidemia COVID-19 che richiederanno ulteriori sforzi agli addetti di cancellerie e uffici giudiziari, tanto da prospettare per i prossimi mesi una condizione di caos ingestibile che renderà assai difficoltoso, per non dire impossibile, assicurare il fondamentale servizio giustizia sul territorio;

   nonostante i numerosi solleciti inviati, fino ad ora il Ministro interrogato si è dimostrato ad avviso dell'interrogante, insensibile, generando un contesto intollerabile aggravato dal fatto che nei concorsi non sono previsti posti sufficienti su Ivrea –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare le iniziative di competenza per un rapido e strutturato adeguamento della dotazione organica, al fine di garantire un efficiente funzionamento del tribunale di Ivrea ed un servizio giustizia degno di questo nome.
(4-06550)

  Risposta. — Con riferimento all'atto parlamentare in esame, relativo alle problematiche connesse alla carenza dell'organico del personale giudiziario del tribunale di Ivrea, si rappresenta che il distretto di Torino comprende ben 57 uffici giudiziari ripartiti in 17 circondari (Acqui Terme, Alba, Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Saluzzo, Torino, Tortona, Verbania, Vercelli), come risultanti a seguito della definizione della nuova geografia giudiziaria per effetto dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni.
  Nell'intero distretto, rispetto ad una pianta organica di 2.627 unità, sono presenti 1.937 dipendenti, tenuto conto anche delle posizioni di distacco e comando, con una percentuale di scopertura media del 26,27 per cento.
  Tale dato si attesta di poco superiore alla scopertura media nazionale del personale amministrativo che è attualmente del 25,06 per cento tenuto conto del personale in comando da e verso altre amministrazioni, e del 25,59 per cento sulla base dei posti coperti (pianta organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019 n. 99).
  Il più recente quadro normativo ha permesso di predisporre una serie di misure indirizzate a migliorare la funzionalità degli uffici giudiziari mediante l'utilizzo di tutte le soluzioni possibili per incrementare le risorse umane: mobilità volontaria, mobilità obbligatoria, scorrimento di graduatorie di altre amministrazioni, riqualificazione del personale già in servizio, assunzione mediante concorso.
  Sulla base delle normative intervenute, le assunzioni realizzate nell'intero distretto di Torino negli ultimi anni risultano in numero di 396 (alle quali si aggiungeranno altre 34 assunzioni di assistenti giudiziari per l'ultimo scorrimento della graduatoria avvenuto nello scorso mese di luglio) e, segnatamente:

   57 posti coperti per mobilità volontaria;

   14 posti coperti per mobilità obbligatoria riservata al personale di area vasta e croce rossa;

   19 posti coperti per scorrimento graduatorie;

   30 posti coperti con altre modalità di assunzione;

   276 posti di assistente giudiziario coperti con vincitori e idonei del concorso ad 800 posti, ai quali vanno aggiunte le 34 assunzioni di neo assistenti sui 45 posti messi a disposizione nell'ultimo scorrimento di graduatoria.

  Al fine di consentire la prosecuzione delle procedure assunzionali relative al concorso a 800 posti da assistente giudiziario, l'amministrazione ha provveduto ad ampliare la dotazione organica del profilo di assistente giudiziario: con decreto ministeriale 20 luglio 2020, la dotazione organica del profilo di assistente giudiziario è stata incrementata di 194 unità; sono state così riequilibrate le varie qualifiche professionali rispetto ai flussi di lavoro di molti uffici, con l'obiettivo precipuo di consentire l'esaurimento integrale della graduatoria del concorso per il profilo di assistente giudiziari (nell'intero distretto torinese vi è stato un incremento di 16 unità di assistente giudiziario a fronte di un ridimensionamento della pianta organica di conducente di automezzi per 3 unità, e gli uffici Nep hanno visto ridursi l'organico di 11 unità per il profilo degli ufficiali giudiziari e 4 unità per gli assistenti giudiziari).
  Con il P.D.G. del 16 luglio 2020 è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato, mediante ultimo scorrimento, dei residui 837 candidati risultati idonei nel concorso ad 800 posti di assistente giudiziario, di cui 500 in una prima fase che si è conclusa il 7 agosto 2020 e i restanti in una seconda fase dello scorrimento, dopo la sospensione feriale.
  Di questa prima parte di assunzioni l'intero distretto beneficerà di 34 assunzioni di neo assistenti giudiziari, a fronte di 45 posti messi nella disponibilità di scelta dei candidati, i quali verranno dislocati nei vari uffici.
  Con provvedimento del 18 febbraio 2019 è stato avviato l'interpello straordinario per il profilo di assistente giudiziario rivolto al personale in servizio, secondo quanto previsto dall'accordo sindacale del 27 marzo 2007; l'interpello è stato pubblicato il 7 marzo 2020 sul sito istituzionale.
  Nel distretto di Torino sono stati individuati 3 posti e coperti 2.
  In relazione alle posizioni dirigenziali, si evidenzia che su 19 posti previsti nel distretto del capoluogo piemontese, risultano coperte 3 posizioni.
  Quelle risultanti vacanti verranno pubblicate nel prossimo interpello previsto per ottobre 2020.
  Passando alla disamina della situazione degli uffici del tribunale eporediese, oggetto specifico dell'interrogazione, si rappresenta che con il decreto ministeriale 20 luglio 2020 per il circondario di Ivrea vi è stato un incremento di 3 unità della dotazione organica del profilo di assistente giudiziario e l'ufficio del tribunale ha giovato di tale ampliamento di 2 unità.
  L'organico del tribunale prevede 66 unità e risultano in servizio 45 dipendenti tenendo presente il personale distaccato e comandato, con una percentuale di scopertura del 31,82 per cento.
  I profili che evidenziano carenza sono quelli del funzionario giudiziario (10 vacanze su 14), di cancelliere (3 vacanze su 9), di assistente giudiziario (5 vacanze su 22), di operatore giudiziario (1 vacanza su 6), di conducente di automezzi (1 vacanza su 2) e di ausiliario (1 vacanza su 11).
  Risulta completamente scoperta la figura del direttore amministrativo mentre risulta 1 presenza di centralinista telefonico non previsto in organico.
  Si rappresenta che col menzionato scorrimento della graduatoria degli assistenti giudiziari, come da ultimo P.D.G. del 16 luglio 2020, il circondario di Ivrea partecipa alla distribuzione di nuove risorse con 3 unità messe nella disponibilità di scelta dei candidati e, nel particolare della situazione riguardante l'ufficio del tribunale con 2 unità di cui solo una è stata scelta dagli aspiranti assistenti.
  Le assunzioni formalizzate nel circondario di Ivrea sono state 40, nell'arco temporale 2014-2020, come si può evincere dalla tabella di seguito riportata:

Immagine prelevata dal resoconto

  La direzione generale del personale e della formazione ha già da tempo focalizzato la propria attività sull'incremento delle risorse umane presso gli uffici giudiziari.
  A tal proposito, gli uffici giudiziari dell'intero distretto di Torino si sono giovati di nuove risorse ed energie, compreso il rilevante apporto di professionalità assicurato dagli assistenti giudiziari recentemente assunti; potrà comunque beneficiare di ulteriori unità di personale in via temporanea e strettamente connessa con esigenze contingenti, mediante il ricorso, da parte degli organi di vertice distrettuale, all'applicazione temporanea di personale ai sensi dell'articolo 20 dell'accordo sulla mobilità interna del 15 luglio 2020.
  Nel comprendere le criticità rappresentate, giova ribadire che l'attenzione di questa amministrazione alle problematiche relative al personale amministrativo non è mai venuta meno, come dimostra l'impegno profuso, che ha determinato la quanto mai auspicata inversione di tendenza in materia di concorsi pubblici, non più banditi per almeno un ventennio.
  Per il periodo 2019-2021 le previsioni di investimento sulle assunzioni di personale amministrativo hanno tenuto conto della situazione delle vacanze attuali e delle cessazioni che si stimano nei prossimi anni.
  Il programma assunzionale nel periodo indicato prevede 8.756 nuovi ingressi ripartiti tra le tre aree e i dirigenti di II fascia ed è stato formalizzato nel piano triennale con provvedimento del 13 giugno 2019.
  In base ai diversi strumenti normativi è stato previsto l'avvio delle procedure assunzionali che seguono:

   per l'anno 2019 (attività in corso): 2599 unità

    di 97 unità di area I (ausiliari);

    di 2.224 unità di area II (105 conducenti, 616 operatori, 1503 assistenti giudiziari);

    di 266 unità di area III (161 funzionari giudiziari, 105 funzionari tecnici/informatici/contabili);

    di 12 dirigenti;

   per l'anno 2020: 1896 unità

    di 237 unità di area II (237 assistenti tecnici);

    di 1645 unità di area III (1400 funzionari giudiziari, 245 funzionari tecnici/informatici/contabili);

    di 14 dirigenti;

   per l'anno 2021: 4261 unità

    di 2997 unità di area II (297 assistenti giudiziari, 2700 cancellieri esperti);

    di 1250 unità di area III (850 funzionari giudiziari, 400 direttori);

    di 14 dirigenti.

  Lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e le relative forme di contenimento del virus hanno rallentato le procedure già avviate e da avviarsi, in ottemperanza al disposto dell'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 relativo alla sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.
  Come previsto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, questa amministrazione potrà comunque avviare le procedure già autorizzate, in modalità semplificata, per il reclutamento delle seguenti unità di personale:

   400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;

   150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna;

   2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – Area II/F3, già autorizzata dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019.

  Con decreto dirigenziale del 15 settembre 2020 inserito nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale concorsi ed esami n. 72 del 15 settembre 2020 è stato inoltre adottato il bando relativo alla procedura concorsuale per l'assunzione a tempo determinato di n. 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica, per il profilo di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area funzionale II, fascia economica F1, nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (ad eccezione della regione Valle d'Aosta); tale procedura si svolgerà mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli.
  Tale procedura, prevista dall'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e concepita col fine precipuo di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione dei giudizi pendenti e per l'avvio del processo di digitalizzazione del processo penale, si presenta come particolarmente innovativa per le modalità di reclutamento e per essere espressamente destinata a coloro che hanno già svolto positivamente attività di formazione e tirocinio presso l'amministrazione giudiziaria, ferma restando la riserva di legge prevista dal codice dell'ordinamento militare: prevede infatti l'invio della domanda di ammissione esclusivamente per via telematica, attraverso la compilazione del modulo
on line sul sito del Ministero della giustizia entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
  Con P.D.G. del 29 settembre 2020 la direzione generale del personale e della formazione ha nominato la commissione esaminatrice, competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso; per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale si è comunque riservata la nomina di sottocommissioni per la fase di espletamento del colloquio di idoneità.
  Nell'immediato è possibile procedere ai seguenti reclutamenti:

   la competente direzione generale del personale ha indetto una procedura di assunzione per il reclutamento, tramite avviamento mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego (liste di cui all'articolo 16 legge 28 febbraio 1987, n. 56), di 616 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area funzionale seconda posizione retributiva F1. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami – in data 8 ottobre 2019. Per il distretto di Torino sono stati riservati 26 posti di operatore, di cui 1 per gli uffici di Ivrea, come si evince dalla seguente tabella:

Sede

Posti

  TORINO

9

  AOSTA

5

  ASTI

2

  CUNEO

2

  IVREA

1

  MONDOVÌ

1

  NOVARA

4

  VERCELLI

2

  TOTALE
  Operatori

26

;

   il 26 luglio 2019 è stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 2329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Si è recentemente conclusa la prima prova (preselettiva) di tale concorso; la graduatoria è stata pubblicata lo scorso 20 novembre con l'elenco dei 7.021 candidati ammessi alle prove successive del concorso;

   in base alla legge n. 68 del 1999 in tema di disabilità, il 27 agosto 2019 è stata avviata l'assunzione di 97 posti di ausiliario area 1 F1. Per il distretto di Torino gli uffici presso i quali sono avviate le assunzioni, come da comunicazione agli organi di vertice distrettuale, sono i seguenti:

  TORINO

  TRIBUNALE

1

  AOSTA

  TRIBUNALE

2

  ASTI

  TRIBUNALE

2

  ASTI

  PROCURA REPUBBLICA c/o TRIBUNALE

1

.

  Si segnala che per il tribunale di Ivrea non sono stati messi a disposizione posti per il profilo di ausiliario a fronte della bassa scopertura nel profilo che allo stato consta di 1 unità su 10 presenze (per un organico di 11 posti);

   con il menzionato provvedimento del direttore generale del 16 luglio 2020 è stato infine disposto l'ultimo e definitivo scorrimento della graduatoria del concorso ad 800 posti di assistente giudiziario bandito il 18 novembre 2016.

  La massiccia pianificazione dell'ingresso delle suddette nuove risorse umane negli organici dell'organizzazione giudiziaria sarà certamente modulata in maniera tale da tenere in adeguata considerazione le necessità dei singoli uffici.
Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.


   GUIDESI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   in questi giorni sono stati sospesi i lavori di manutenzione straordinaria urgente sulla tangenziale di Lodi, tratto San Bernardo - ponte dell'Adda;

   il nubifragio del 21-22 ottobre 2019, che ha colpito duramente il Lodigiano ha provocato danni alla tangenziale di Lodi per il rigonfiamento del terreno, con vere e proprie voragini sulla scarpata, alte due metri, che hanno scoperto l'intelaiatura della strada e anche esposto alcune barre di acciaio; da allora il traffico è stato limitato a 50 chilometri orari e ad una corsia per senso di marcia per circa 200 metri, con la formazione di code ed enormi disagi per i mezzi di trasporto e i cittadini;

   Anas, ente competente per la strada statale 9, ha elaborato un progetto di consolidamento per una spesa di circa 400 mila euro e i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti in poche settimane, grazie ad un accordo quadro già stipulato tra Anas e alcune imprese per gli interventi di manutenzione straordinaria urgente;

   nonostante le rassicurazioni da parte dell'Anas l'inizio dei lavori è stato rinviato diverse volte, l'appalto ha richiesto una lunga procedura e, a causa dell'emergenza COVID-19, è stato ulteriormente rinviato;

   finalmente, terminato il lockdown, la ditta ha preso in carico il cantiere a metà giugno 2020, ma i lavori hanno proceduto a rilento, nonostante la data di fine luglio, prevista per l'ultimazione del cantiere, si stia avvicinando;

   si apprende dalla stampa (il cittadino del 22 luglio 2020) che gli uffici dell'Anas avrebbero fatto sapere che al momento i lavori sono fermi per problemi tecnici organizzativi della ditta appaltatrice, che non si conosce con certezza quando riprenderanno e che Anas sta provvedendo a tutelarsi per questo ritardo –:

   se il Ministro interrogato intenda appurare i motivi del fermo dei lavori di manutenzione straordinaria sulla tangenziale di Lodi SS9-dir, tratto San Bernardo-ponte dell'Adda, e dare risposte certe ai cittadini, perplessi e stupefatti per i lunghi tempi occorsi per il consolidamento di soli 200 metri di strada e tuttora sottoposti a smisurati disagi di viabilità che incidono enormemente sui tempi della propria vita quotidiana e il proprio lavoro.
(4-06449)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sulla base delle informazioni della direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e della sicurezza nelle infrastrutture stradali e della società Anas, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
  In merito ai lavori di manutenzione straordinaria urgente sulla tangenziale di Lodi, tratto San Bernardo - Ponte dell'Adda Anas ha programmato un intervento di ripristino della scarpata stradale franata dal km 1+450 al km 1+800, per un investimento di circa 400 mila euro.
  Come evidenziato dall'interrogante, la zona del lodigiano è stata interessata da un importante focolaio di Covid-19 e questa criticità, unita ad alcuni problemi tecnico-organizzativi ormai superati dell'impresa esecutrice, ha comportato il ritardo dell'esecuzione delle attività.
  I lavori nel tratto San Bernardo-Ponte sull'Adda sono terminati alla fine del mese di ottobre 2020 con il conseguente ripristino della viabilità sull'intera carreggiata.

La Ministra delle infrastrutture e dei trasporti: Paola De Micheli.


   IEZZI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la cascina Torchiera è un edificio risalente alla prima metà del quattordicesimo secolo che si trova nella periferia ovest della città di Milano, precisamente in piazzale Cimitero Maggiore n. 18;

   l'edificio, costituito da tre ali e una corte interna per complessivamente circa 1.000 metri quadrati, nonostante i numerosi proclami delle diverse amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi anni e le numerose richieste di sgombero e messa in sicurezza dell'area votate in passato dal Consiglio di zona 8, risulta ancora oggi occupato abusivamente dal Centro sociale autogestito Torchiera;

   la cascina, di proprietà del comune, negli anni ha visto un progressivo degrado, tanto che la struttura risulta gravemente fatiscente ed insicura anche per gli occupanti e per gli avventori partecipanti alle iniziative che vengono organizzate al suo interno;

   all'interno della struttura vi sono una cucina e un bar che svolge attività di somministrazione senza alcun permesso;

   la cascina Torchiera si trova a pochi metri dalle case della zona e dal sito di Expo;

   pertanto, anche l'area intorno alla cascina si trova ormai da tempo in stato di grave degrado e spesso diventa dimora abusiva di numerosi Rom;

   i residenti, esasperati ormai da tempo dalla grave situazione anzi descritta, lamentano ancora oggi il grave disagio loro recato dall'occupazione abusiva della cascina autogestita Torchiera e dal conseguente degrado della zona;

   quanto lamentato dai residenti è di assoluta gravità a fronte anche dell'inerzia dell'attuale amministrazione comunale che, anziché procedere allo sgombero immediato dell'immobile occupato abusivamente, ristabilire la legalità nella zona e riqualificare la fascina secondo il piano ancora del 2012 relativo alle 16 cascine di proprietà del comune, invece tollera e consente da anni le numerose attività illegali che si svolgono sia all'interno dello stabile che nei pressi dello stesso;

   difatti ancora nel 2012, il comune di Milano, nell'ambito della propria politica di riqualificazione e valorizzazione delle proprietà comunali, avviò un'indagine esplorativa per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse contenenti soluzioni tecnico-gestionali finalizzate ad attivare la successiva riqualificazione e valorizzazione di 16 cascine di proprietà del medesimo comune di Milano, tra cui anche la cascina Torchiera;

   negli scorsi anni altre strutture del demanio comunale come la cascina Monluè, cascina San Bernardo, cascina Cotica, cascina Boldinasco, sono state oggetto di bandi per la loro gestione mentre la cascina Torchiera è rimasta ancora occupata abusivamente;

   la cascina Torchiera, sita a pochi metri dagli stabili residenziali e commerciali del quartiere, potrebbe tornare ad avere il decoro che merita, ad essere luogo di attività e iniziative in un ambito di legalità oggi mancante;

   inoltre da parte del comune di Milano si prefigurano prossimi interventi nell'area del piazzale Cimitero Maggiore per circa quattro milioni di euro, senza però che sia prevista alcuna opera riguardante la storica cascina Torchiera di proprietà comunale;

   recentemente il comune di Milano ha inserito nuovamente nell'elenco di strutture da riqualificare anche la cascina Torchiera, pubblicando un avviso di interesse pubblico per il suo riutilizzo, che inevitabilmente, ancora una volta, non andrà a buon fine essendo tuttora la struttura occupata abusivamente –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere quanto prima, per quanto di competenza, per sgomberare l'immobile e restituirlo alla cittadinanza e dunque per ristabilire le condizioni di sicurezza e legalità sia all'interno della cascina Torchiera che nella zona circostante, date le evidenti criticità di ordine e sicurezza pubblica, oltre che sociali dovute all'occupazione abusiva della struttura.
(4-06317)

  Risposta. — Con riferimento ai quesiti posti dall'interrogante, relativi all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si evidenzia quanto segue.
  La Cascina Torchiera, di proprietà del comune di Milano, risulta occupata abusivamente ed è sede del centro sociale omonimo.
  Dagli accertamenti svolti è emerso come lo stesso risulti attualmente frequentato da una trentina di giovani. Il centro si autofinanzia attraverso l'organizzazione di concerti, serate a tema e cene sociali che hanno registrato, in particolare, la presenza di appartenenti all'area anarchica, non solo milanese.
  In ordine al profilo, segnalato nell'interrogazione, relativo alla riqualificazione e valorizzazione delle aree di proprietà comunale, appare opportuno evidenziare come, a seguito di una recente attività di ricognizione svolta dal comune di Milano, siano stati individuati 67 immobili, insistenti nei nove municipi cittadini, che risultano in stato di degrado.
  Al termine di numerose interlocuzioni, che hanno visto il coinvolgimento, tra l'altro, dei presidenti di municipio, l'amministrazione comunale ha predisposto un elenco di 25 immobili comunali in disuso da assegnare tramite bando, tra i quali rientra anche la Cascina Torchiera.
  Nella seduta del 5 giugno 2020 è stata approvata dalla giunta comunale una specifica delibera avente ad oggetto «Linee di indirizzo politico per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale in disuso». A seguito della stessa è stato pubblicato il 24 giugno 2020, sul sito del comune di Milano, l'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse volte alla valorizzazione dei suddetti 25 beni immobili in disuso.
  Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è scaduto il 30 settembre 2020.
  L'obiettivo è quello di garantire la valorizzazione economica e sociale degli immobili, ripristinando beni che altrimenti andrebbero perduti, al fine di restituire ai cittadini milanesi la fruibilità degli stessi.
  Si evidenzia come, anche in concomitanza della riunione del consiglio comunale che aveva all'ordine del giorno la pubblicazione della citata «manifestazione d'interesse», siano stati organizzati dal centro sociale la Cascina alcuni presidi organizzati.
  Questo elemento ed il fatto, altresì, che la normativa emergenziale, allo stato vigente, sospende fino al 31 dicembre 2020, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 e successivamente modificato), costituirà oggetto di attenta valutazione in sede di comitato provinciale per ordine e la sicurezza pubblica.
  A conferma dell'attenzione del Ministero dell'interno, che resta elevata e costante sul tema in esame, si segnala come si sia svolto, il 24 settembre 2020, un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dell'autorità giudiziaria, proprio al fine di analizzare la situazione sotto il profilo dell'ordine pubblico, in vista delle prossime iniziative da intraprendere.
  Nell'occasione si è convenuto, d'intesa con la procura milanese, di adottare una strategia coordinata, assicurando un elevato livello di attenzione, anche in relazione agli interventi da adottare in caso di occupazioni in flagranza.

Il Viceministro dell'interno: Matteo Mauri.


   LACARRA e UBALDO PAGANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria», ha disposto:

    il differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari;

    misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia, anche amministrativa e contabile;

   in particolare, è stata disposta la sospensione fino al 31 maggio delle udienze e di tutte le altre attività, con il rinvio delle udienze non urgenti al 2021 e 2022;

   mentre tutte le attività economiche sono gradualmente riprese, l'attività giudiziaria è tuttora oggetto di significativi ritardi, accumulati soprattutto durante il periodo di sospensione e anche a causa di un comprovato malfunzionamento delle misure di celebrazione delle udienze da remoto, nonché della mancanza di un protocollo unico volto a regolare la «Fase 2» della giustizia in modalità analoghe su tutto il territorio nazionale;

   con l'entrata in vigore della legge n. 70 del 2020 che ha convertito in legge il decreto-legge n. 28 del 2020, è stata anticipata al 1° luglio la ripresa dell'attività giudiziaria; tuttavia, resta ancora in vigore il dovere dei capi degli uffici giudiziari di assicurare criteri organizzativi che rendano possibile conformarsi alle prescrizioni sanitarie vigenti, quali il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone, il divieto di assembramento, la pulizia e sanificazione dei locali, l'uso della mascherina e altro;

   le categorie rappresentative degli avvocati denunciano che, con il rinvio delle udienze, molte parcelle spettanti non sono state onorate, a fronte di spese fisse immodificabili, quali l'affitto degli uffici, i costi di segreteria e quelli dei collaboratori;

   la situazione, inoltre, è ancor più grave a Bari, dove l'annosa questione dell'edilizia giudiziaria non trova ancora soluzione, malgrado già in passato avesse causato la sospensione dell'attività giudiziaria. Ad oggi, infatti, i tribunali civile e penale, la corte di appello, il tribunale per i minori, parte della sede della procura e gli uffici del giudice di pace sono collocati in sedi differenti e talvolta molto distanti l'una dall'altra –:

   se e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per favorire l'ordinata e piena ripresa dell'attività giudiziaria;

   se e quali iniziative intenda adottare per individuare una soluzione definitiva alla riorganizzazione territoriale delle sedi della giustizia nella città di Bari.
(4-06332)

  Risposta. — Con riferimento all'atto parlamentare in esame, si rappresenta che l'articolo 83, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha stabilito: «per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, ...i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del presidente della giunta della regione, e il consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le regioni, dal dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il presidente della corte d'appello e con il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello dei rispettivi distretti».
  Con circolare 2 maggio 2020, avente ad oggetto «prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus e prime direttive per l'avvio della cosiddetta fase 2» il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia ha specificato come «l'attività giurisdizionale in ripresa dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 si basi sulle linee guida demandate ai capi degli uffici, sulla base di verifiche ed intese con l'autorità sanitaria locale competente e le istituzioni locali,
in primis i consigli dell'ordine degli avvocati».
  Quella di demandare ai capi degli uffici sentita l'autorità sanitaria regionale (per il tramite del presidente della regione) e il consiglio dell'ordine degli avvocati, l'adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, è stata dunque una precisa scelta del legislatore, a fronte della necessità di differenziare la risposta organizzativa del sistema giustizia rispetto ad una diffusione non omogenea dell'epidemia sul territorio nazionale.
  Nella situazione contingente, infatti, l'adozione di linee guida uniformi avrebbe potuto determinare un eccessivo rallentamento dell'attività giudiziaria o un'eccessiva esposizione al rischio di proliferazione di nuovi contagi.
  Al fine di consentire una ripresa delle attività in modo differenziato nelle diverse realtà territoriali, è sembrato pertanto opportuno adottare invece uno strumento flessibile, lasciando alla responsabilità dei dirigenti a livello locale il compito di contemperare la salvaguardia della salute e la tutela giurisdizionale, sulla base dell'andamento della curva epidemiologica nei distretti e nei circondari di riferimento; gli inconvenienti che possono derivarne non devono pertanto considerarsi inaccettabili, se parametrati a quelli che certamente deriverebbero dall'adozione di un modello centralizzato.
  Quanto alle iniziative volte a consentire una progressiva ripresa delle regolari attività giudiziarie e ad accelerare l'evasione dell'arretrato accumulato durante il
lockdown, con la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per fronteggiare fino al 31 ottobre 2020 le criticità evidenziate dagli interroganti sono state adottate una serie di ulteriori misure che hanno regolamentato le modalità telematiche di svolgimento dell'attività processuale in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
  Quanto alla giustizia civile, la legge di conversione ha sostituito l'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; il comma 3 ha in particolare previsto l'obbligatorietà del deposito telematico anche nei procedimenti di mediazione e del pagamento con sistemi telematici del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, salvo diverso provvedimento autorizzativo del capo dell'ufficio giudiziario.
  Al fine di accelerare la decisione dei procedimenti pendenti, il comma 4 ha fatto salva la possibilità per il giudice di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
  Nel rispetto del diritto di difesa, il giudice deve comunicare alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte; ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento e il giudice provvede entro i successivi cinque giorni; se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile (fissazione di un'ulteriore udienza e poi cancellazione della causa dal ruolo in caso di assenza delle parti costituite).
  Il comma 5 ha inoltre previsto che nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
  Il comma 6 dell'articolo 221 ha regolato il mantenimento delle modalità di svolgimento delle udienze civili con modalità telematiche: la partecipazione alle stesse di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.
  La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore; lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione.
  L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza.
  Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza; all'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà.
  Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.
  Il comma 7 ha conferito la possibilità al giudice, con il consenso preventivo delle parti, di disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
  L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.
  Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento; all'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.
  Al fine di accelerare le formalità di conferimento degli incarichi giudiziali ai consulenti, è stato previsto che in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.
  Per quanto attiene alla giustizia penale, il comma 9 della medesima disposizione ha previsto che, ferme le disposizioni esistenti in tema di partecipazione al dibattimento a distanza, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; il consenso dell'imputato o del condannato deve essere espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
  L'udienza si tiene con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento.
  Il comma 11 dell'articolo 221 ha infine disciplinato le modalità di deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, da attuarsi con decreto dei Ministro della giustizia non avente natura regolamentare.
  Per quanto attiene in particolare alla realtà dell'edilizia giudiziaria di Bari, il 25 gennaio 2018 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la realizzazione del «Polo della Giustizia di Bari», con cui il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'agenzia del demanio, la città metropolitana di Bari e il comune di Bari, il provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Campania-Molise-Puglia-Basilicata, la Corte d'appello di Bari e la procura della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari si sono impegnati ad attuare ogni necessaria attività di collaborazione finalizzata alla realizzazione dell'intervento «Polo della Giustizia di Bari» come previsto nel «Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari».
  In particolare, il Ministero della giustizia si è impegnato a finanziare l'attività di progettazione del «Polo della Giustizia di Bari» e, per assicurarne la tempestiva realizzazione anche per lotti funzionali, a verificare la disponibilità di risorse finanziarie per la realizzazione del I lotto funzionale.
  Avendo preso atto delle determinazioni assunte da tutti i sottoscrittori del protocollo d'intesa e avendo attivato le dovute interlocuzioni con gli uffici giudiziari che compongono la Conferenza permanente, il presidente della Corte d'appello di Bari e il procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari hanno confermato il parere favorevole alla localizzazione dell'intervento presso le aree demaniali delle ex Caserme «Milano» e «Capozzi» e si sono impegnati a fornire il necessario supporto finalizzato alla corretta individuazione del fabbisogno allocativo di tutti gli uffici giudiziari di Bari.
  Nel luglio 2019 è stato sottoscritto l'atto integrativo del protocollo d'intesa, con cui è stato istituito un tavolo tecnico composto da ciascuno dei rappresentanti degli enti coinvolti e coordinato dallo stesso Ministero, per sviluppare la collaborazione inter-istituzionale finalizzata alla celere attuazione del protocollo e alla pronta risoluzione di eventuali criticità.
  A seguito del suddetto atto integrativo, il Ministero della giustizia ha confermato gli impegni finanziari assunti, garantendo la disponibilità per una somma complessiva di euro 94.700.000,00.
  In occasione del primo incontro del tavolo tecnico, che si è svolto presso il Ministero della giustizia, è stato dato nuovo impulso al procedimento da cui dovranno scaturire le successive fasi progettuali e di realizzazione dell'opera.
  L'amministrazione ha assicurato la disponibilità delle risorse finanziarie ed ha ribadito la decisione assunta di portare avanti il progetto di realizzazione del Polo Unico della Giustizia di Bari presso delle aree demaniali delle ex-caserme dimesse «Capozzi» e «Milano», demandando ad un'eventuale fase successiva la valutazione sull'opportunità di realizzare una struttura penitenziaria in una delle due aree demaniali; l'agenzia del demanio ha indicato la nomina di un responsabile di progetto e di una struttura territoriale per dare seguito agli impegni assunti con il protocollo d'intesa, mentre il comune di Bari ha portato all'attenzione del tavolo tecnico le problematiche di carattere urbanistico.
  Il Presidente della Corte d'appello e il procuratore generale hanno espresso l'urgenza dell'avvio delle procedure e dei lavori evidenziando, ancora una volta, lo stato di emergenza in cui si trovano gli uffici della giustizia a Bari.
  Il secondo incontro del tavolo tecnico si è svolto in data 12 febbraio 2020 presso la Direzione generale del comune di Bari; in tale sede sono state rappresentate le valutazioni dei dirigenti tecnici del comune, dei settori urbanistica e viabilità, sul modello individuato nello studio di prefattibilità, da cui è emerso che l'opera da realizzarsi comporterà un elevato carico urbanistico ed avrà un impatto importante anche dal punto di vista della viabilità.
  Il comune si è tuttavia dichiarato operativo nell'individuazione delle procedure più idonee per intervenire sugli aspetti urbanistici e per avviare le progettualità necessarie al fine di migliorare gli aspetti della viabilità che interessano l'area; in tale occasione il sindaco della città di Bari ha consegnato al rappresentante della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie un documento della camera penale di Bari a me indirizzato, in cui sono state evidenziate e ribadite le criticità degli uffici giudiziari baresi con particolare riguardo per il tribunale penale.
  Il successivo incontro istituzionale, previsto presso la sede ministeriale al fine di dare avvio alle ulteriori fasi per l'attuazione del protocollo, non è avvenuto a seguito dell'emergenza sanitaria tuttora in atto.
  L'obiettivo del progetto è quello di concentrare nel Polo Unico della Giustizia le seguenti funzioni giudiziarie: tribunale civile, Corte d'appello, procura generale, tribunale di sorveglianza, procura generale della Repubblica, tribunale penale, tribunale per i minorenni, ufficio NEP, giudice di pace, CISIA, ordine degli avvocati, ad oggi organizzate in otto diverse sedi, dislocate in varie zone del capoluogo pugliese. La maggior parte di queste sedi è detenuta dall'amministrazione in locazione passiva.
  Nell'ambito di tali sedi oggi operano 1.462 unità di personale, tra giudiziario e amministrativo, a cui vanno ad aggiungersi 289 presenze di personale oltre pianta organica, quali consulenti, tirocinanti e stagisti.
  L'edificio di maggiore consistenza è il palazzo di giustizia di piazza De Nicola ove hanno sede il tribunale civile e la Corte d'appello, che presenta una superficie coperta complessiva di 34.978 metri quadrati; si hanno inoltre circa 19.500 metri quadrati di superficie coperta distribuita su tre sedi detenute in locazione passiva nel comune di Bari, per ospitare il giudice di pace, la procura della Repubblica e il tribunale per i minorenni, mentre l'aula bunker è decentrata nel comune di Bitonto, dove viene utilizzata una sede comunale e gli archivi sono distribuiti in tre diversi immobili in Bari.
  Certamente l'eccessiva frammentazione dei luoghi dove si celebra la giustizia comporta difficoltà per gli operatori e disagi per gli utenti; la realizzazione del «Polo Unico della Giustizia» sarà dunque la soluzione che potrà apportare notevoli benefici in termini di efficienza alla macchina giudiziaria, con un sicuro riverbero sull'utenza.
  Nell'analisi di prefattibilità ai fini del dimensionamento del polo giudiziario è stato impiegato come strumento operativo il manuale contenente gli «Indirizzi tecnici per la progettazione e il dimensionamento degli edifici giudiziari» – edito dal Ministero di grazia e giustizia nel 1988.
  Il nuovo compendio giudiziario secondo le stime dovrebbe avere – in termini di superficie coperta – un'area di oltre 100.000 metri quadrati, rappresentando dunque un'opera di notevole complessità, per la cui realizzazione verosimilmente si procederà in maniera progressiva e per lotti funzionali, che richiederà, pertanto, la progettazione di opere e lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ingegneristico e ambientale, nonché sul piano della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica, naturalistica e geologi.
  Nell'ambito delle attività prodromiche allo sviluppo del suddetto progetto, con del 21 maggio 2020 il direttore dell'Agenzia del demanio ha sottoposto a tutti i soggetti coinvolti nel protocollo in oggetto, per la relativa sottoscrizione, la bozza di convenzione per la definizione del percorso procedurale di cui al cronoprogramma di massima e per l'individuazione puntuale della relativa copertura finanziaria.
  Sono stati assicurati nelle more diversi finanziamenti, in particolar modo presso il palazzo di giustizia di piazza De Nicola, sia a livello impiantistico (climatizzazione) che a livello edile e strutturale (rifacimento delle strutture, lastrico solare, pavimentazione), per un valore complessivo di circa euro 1.800.000,00.
  In data 30 luglio 2019 il Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio, il comune di Bari, la città metropolitana di Bari, la Corte di appello di Bari, la procura generale presso la citata Corte di appello ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, hanno sottoscritto un protocollo di intesa integrativo, nel quale sono riportate le seguenti premesse e relativi impegni da cui risulta che allo stato attuale, gli uffici del tribunale – Settore penale – di Bari e della procura della Repubblica hanno trovato una collocazione provvisoria assolutamente adeguata attraverso la stipula di due contratti-ponte, nelle more della realizzazione del «Polo della Giustizia di Bari», che il Ministero della giustizia ha dato seguito agli impegni assunti nel protocollo attraverso il reperimento di risorse complessivamente pari ad euro 94.700.000,00, nell'ambito della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (per una quota pari ad euro 22.181.000,00) e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (per una quota pari ad euro 72.519.000,00).
  Sono stati dunque ravvisati tutti i presupposti necessari per la prosecuzione nell'attuazione della realizzazione del «Polo della Giustizia di Bari» (di seguito denominato «Parco della Giustizia di Bari») nei tempi e modi stabiliti.
  In data 2 ottobre tra Ministero della giustizia e agenzia del demanio è stata firmata la convenzione attuativa che disciplina i rapporti tra le parti nell'ambito delle attività necessarie alla realizzazione del «Parco della Giustizia di Bari»; in forza della medesima il Ministero della giustizia ha affidato all'agenzia, che ha accettato, le funzioni di stazione appaltante e tutte le attività tecnico-amministrative, come specificate nell'Allegato A, finalizzate all'attuazione dell'intervento.
  L'agenzia, sulla base dello studio di fattibilità elaborato da Invitalia, trasmesso al Ministero della giustizia in data 4 ottobre 2018 ed inviato per conoscenza alla Corte d'appello ed alla procura generale presso la Corte d'appello, all'esito dell'approvazione in via definitiva da parte del tavolo tecnico previsto dall'articolo 3 del protocollo d'intesa integrativo sottoscritto il 30 luglio 2019, provvederà all'espletamento delle gare d'appalto necessarie all'affidamento dei servizi tecnici e delle opere.
  In particolare, sono oggetto della convenzione la programmazione, la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere concernenti il primo lotto funzionale del realizzando Parco della giustizia di Bari.
  Nel dettaglio, si prevede di realizzare:

   a) indagini preliminari, demolizione degli edifici preesistenti, bonifica dell'area, realizzazione delle opere di urbanizzazione, progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva dell'intero comparto;

   b) progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, realizzazione delle opere e collaudo del primo lotto funzionale, da individuarsi a cura del tavolo tecnico previsto dall'articolo 3 del protocollo d'intesa integrativo sottoscritto il 30 luglio 2019.

  Per le finalità sopra richiamate, il Ministero della giustizia ha stanziato risorse complessivamente pari ad euro 94.700.000,00 nell'ambito della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (per una quota pari ad euro 22.181.000,00) e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (per una quota pari ad euro 72.519.000,00) dei quali garantisce la piena disponibilità coerentemente con il cronoprogramma di avanzamento delle attività.
  Le ulteriori risorse necessarie alla completa realizzazione del primo lotto funzionale saranno appositamente reperite e determinate con convenzione integrativa, fermo restando che fino alla comunicazione formale da parte del Ministero della giustizia della disponibilità delle stesse, l'Agenzia non potrà assumere alcun impegno di spesa a valere su di esse.
  L'Agenzia, nell'assumere le funzioni di stazione appaltante, si è impegnata ad espletare tutte le attività da ciò derivanti, così come disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., dalle relative linee guida attuative dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), dai decreti attuativi del Ministero infrastrutture e trasporti, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (per la parte ancora vigente) e sue modifiche ed integrazioni, dal decreto ministeriale n. 145 del 2000 e sue modifiche ed integrazioni, nonché ogni adempimento nei confronti dell'ANAC, per l'intera gestione delle attività e nei tempi concordati.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.


   LAPIA e PERANTONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il tribunale di Tempio Pausania assiste ad una cronica carenza di personale giudicante, requirente, amministrativo in misura percentuale assolutamente rilevante, anche in relazione alla insufficiente dotazione assegnabile;

   le attribuzioni numeriche riferite al tribunale di Tempio Pausania risultano essere datate, sembrano non tener conto della evoluzione economica e sociale del territorio degli ultimi anni, così come della quantità di pendenze e sopravvenienze sia assolute che pro capite: ciò fa in modo che le piante organiche del medesimo tribunale risultino ad oggi sottodimensionate;

   negli ultimi anni si è drasticamente ridotto il tempo di permanenza medio dei singoli magistrati assegnati alla sede succitata, perlopiù magistrati ordinari in tirocinio (Mot) o giudici in applicazione distrettuale ed extra-distrettuale;

   tutto quanto descritto rende difficile la gestione dei processi, siano essi in sede civile che penale, così come quelli di volontaria giurisdizione: ciò produce continui rinvii e continua rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, finanche impossibilità di composizione dei collegi e celebrazione di più udienze in contemporanea. Basti pensare che recentemente è stata assunta la obbligata decisione di affidare ad un giudice ordinario di tribunale (Got) l'interno ruolo di magistrato togato, senza limiti di competenza;

   la presidenza del tribunale ha certificato che i magistrati in servizio hanno un carico medio di lavoro pari a circa il triplo rispetto ai loro colleghi omologhi in tutti gli altri tribunali della Sardegna. La penuria di personale amministrativo penalizza, infatti, il lavoro delle cancellerie (di fatto, paralizzandolo), impedisce il tempestivo svolgimento degli adempimenti e delle comunicazioni, dando inevitabile adito a eccezioni che portano a rinnovazione di atti, rinvii di udienze, duplicazione di attività;

   le soluzioni adottate in questi anni – costituite perlopiù dall'invio di magistrati in applicazione temporanea – si sono rivelate inutili, quando non addirittura controproducenti;

   tutto si traduce in un aumento costante dell'arretrato nella gestione delle cause, in un tasso di prescrizione di processi penali che, tra il primo ed il secondo grado, arriva a percentuali vicine alla totalità: a ciò si aggiunge un'abnorme dilatazione dei tempi di celebrazione dei processi, emissione dei provvedimenti, scioglimento di riserva e deposito di sentenze;

   la situazione descritta rende di fatto impossibile l'ordinaria attività giudiziaria, sterilizzando qualsiasi iniziativa da parte degli avvocati nell'interesse dei propri assistiti, contravvenendo palesemente agli articoli 3 e 24, primo comma, della Costituzione che tutelano la concreta possibilità di agire in giudizio per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi;

   si rammenta che l'articolo 6 della «Carta europea dei diritti dell'uomo», sancisce per tutti i cittadini europei il diritto ad un «equo processo» garantendo il diritto che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente, ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge;

   la gravità della situazione descritta rende non ulteriormente procrastinabile l'adozione di iniziative quanto più possibile incisive;

   l'Assemblea degli avvocati del Foro di Tempio Pausania deliberò, in data 17 settembre 2019, l'astensione ad oltranza da ogni attività nelle udienze civili, penali, amministrative e tributarie a far data dal 30 settembre 2019;

   l'astensione degli avvocati galluresi è stata poi provvisoriamente sospesa durante l'emergenza sanitaria da Coronavirus, tenuto conto dell'eccezionalità del momento storico che il Paese sta ad oggi ancora attraversando;

   i tempi della giustizia rischiano di dilatarsi ulteriormente, posto che, ad oggi, si prefigurerebbe un rinvio medio dei processi civili al 2023 –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda porre in essere, al fine di riadeguare la pianta organica del tribunale di Tempio Pausania alle sopraggiunte necessità descritte in premessa e di garantire la piena funzionalità del tribunale medesimo.
(4-06238)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, relativo alle problematiche connesse alla carenza dell'organico del personale presso il tribunale di Tempio Pausania, si rappresenta innanzitutto che il distretto di Sassari comprende 20 uffici giudiziari ripartiti in 3 circondari (Nuoro, Sassari e Tempio Pausania), come risultanti a seguito della definizione della nuova geografia giudiziaria per effetto dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni.
  Nell'intero distretto, rispetto ad una pianta organica di 505 unità, sono presenti 411 dipendenti, tenuto conto anche delle posizioni di distacco e comando, con una percentuale di scopertura media del 18,61 per cento.
  Tale dato si attesta inferiore alla scopertura media nazionale del personale amministrativo che è attualmente del 24,83 per cento, tenuto conto del personale in comando da e verso altre amministrazioni, e del 25,36 per cento sulla base dei posti coperti (pianta organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99).
  Il più recente quadro normativo ha consentito di predisporre una serie di misure indirizzate a migliorare la funzionalità degli uffici giudiziari mediante l'utilizzo di tutte le soluzioni possibili per incrementare le risorse umane: mobilità volontaria, mobilità obbligatoria, scorrimento di graduatorie di altre amministrazioni, riqualificazione del personale già in servizio, assunzione mediante concorso.
  Sulla base delle normative intervenute le assunzioni realizzate nell'intero distretto di Sassari negli ultimi anni risultano in numero di 61 e, segnatamente:

   5 posti coperti per mobilità volontaria;

   3 posti coperti per mobilità obbligatoria riservata al personale di area vasta e croce rossa;

   12 posti coperti con altre modalità di assunzione;

   41 posti di assistente giudiziario coperti con vincitori e idonei del concorso ad 800 posti.

  Al fine di consentire la prosecuzione delle procedure assunzionali relative al concorso a 800 posti da assistente giudiziario, l'amministrazione ha ampliato la dotazione organica del profilo di assistente giudiziario: con decreto ministeriale 20 luglio 2020, da me sottoscritto, è stata incrementata di 194 unità; sono state così riequilibrate le varie qualifiche professionali rispetto ai flussi di lavoro di molti uffici, con l'obiettivo precipuo di consentire l'esaurimento integrale della graduatoria del concorso per il profilo di assistente giudiziario; nell'intero distretto bolognese vi è stato un incremento di 3 unità a fronte di un ridimensionamento della pianta organica degli uffici Nep i quali hanno visto ridursi l'organico di 2 unità per il profilo degli ufficiali giudiziari.
  Con il P.D.G. del 16 luglio 2020 è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato, mediante ultimo scorrimento, dei residui 837 candidati risultati idonei nel concorso ad 800 posti di assistente giudiziario, di cui 500 in una prima fase entro il 7 agosto 2020 e i restanti in una seconda fase, dopo la sospensione feriale; la sottoscrizione del contratto avverrà direttamente presso l'ufficio di destinazione, scelto dal candidato o assegnato d'ufficio.
  Di questa prima parte di assunzioni l'intero distretto beneficerà di 3 assunzioni di neo assistenti giudiziari, dislocati nei vari uffici.
  In relazione alle posizioni dirigenziali, si evidenzia che a fronte di 6 posti previsti nel distretto di Sassari, risulta coperta solo quella presso la procura generale della città gallurese. Le posizioni vacanti verranno pubblicate nel prossimo interpello in calendario per il mese di ottobre 2020.
  Passando alla disamina della situazione degli uffici del tribunale di Tempio Pausania, si rappresenta che con il decreto ministeriale 20 luglio 2020 per il medesimo vi è stato un incremento di 1 unità della dotazione organica del profilo di assistente giudiziario.
  L'organico del tribunale prevede 46 unità e risultano in servizio 39 dipendenti con una percentuale di scopertura del 15,22 per cento.
  I profili che evidenziano carenza sono quelli di cancelliere esperto (4 vacanze su 8), di assistente giudiziario (1 vacanze su 13), di conducente di automezzi (1 vacanza su 2) e dell'ausiliario (2 vacanze a fronte di 6 posti in organico).
  Risultano completamente coperte le posizioni di direttore amministrativo, di funzionario giudiziario e di operatore, mentre risultano 2 posti di centralinista telefonico non previsti in organico.
  Si evidenzia che il posto di assistente giudiziario che risulta scoperto rientra nella disponibilità di scelta delle sedi per gli idonei al concorso ad 800 posti nell'ultimo scorrimento.
  Le assunzioni formalizzate sono state 9, nell'arco temporale 2014-2020, come si può evincere dalla tabella di seguito riportata.

Immagine prelevata dal resoconto

  Con lo scorrimento della graduatoria degli assistenti giudiziari prevista dal P.D.G. del 16 luglio 2020, il tribunale di Tempio Pausania partecipa alla distribuzione di nuove risorse con 1 unità messa nella disponibilità di scelta dei candidati.
  L'ufficio del tribunale ha inoltre beneficiato della riqualificazione di 4 cancellieri in funzionari giudiziari.
  La direzione generale del personale e della formazione ha già da tempo focalizzato la propria attività sull'incremento delle risorse umane presso gli uffici giudiziari.
  A tal proposito, gli uffici giudiziari dell'intero distretto di Sassari si sono giovati di nuove risorse ed energie, compreso il rilevante apporto di professionalità assicurato dagli assistenti giudiziari recentemente assunti; potrà inoltre beneficiare di ulteriori unità di personale in via temporanea e strettamente connessa con esigenze contingenti, mediante il ricorso, da parte degli organi di vertice distrettuale, all'applicazione temporanea di personale ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007. Tale istituto rappresenta il più rapido strumento di redistribuzione delle risorse umane disponibili nell'ambito del distretto.
  Nel comprendere le criticità rappresentate, giova ribadire che l'attenzione di questa Amministrazione alle problematiche relative al personale amministrativo non è mai venuta meno, come dimostra l'impegno profuso, che ha determinato la quanto mai auspicata inversione di tendenza in materia di concorsi pubblici, non più banditi per almeno un ventennio.
  Per il periodo 2019-2021 le previsioni di investimento sulle assunzioni di personale amministrativo hanno tenuto conto della situazione delle vacanze attuali e delle cessazioni che si stimano nei prossimi anni.
  Il programma assunzionale nel periodo indicato prevede 8.756 nuovi ingressi ripartiti tra le tre aree e i dirigenti di II fascia ed è stato formalizzato nel piano triennale da me approvato con provvedimento del 13 giugno 2019.
  In base ai diversi strumenti normativi è stato previsto l'avvio delle procedure assunzionali che seguono:

   per l'anno 2019 (attività in corso): 2.599 unità

    di 97 unità di area I (ausiliari);

    di 2.224 unità di area II (105 conducenti, 616 operatori, 1.503 assistenti giudiziari);

    di 266 unità di area III (161 funzionari giudiziari, 105 funzionari tecnici/informatici/contabili) ;

    di 12 dirigenti;

   per l'anno 2020: 1.896 unità

    di 237 unità di area II (237 assistenti tecnici);

    di 1.645 unità di area III (1.400 funzionari giudiziari, 245 funzionari tecnici/informatici/contabili);

    di 14 dirigenti;

   per l'anno 2021: 4.261 unità

    di 2.997 unità di area II (297 assistenti giudiziari, 2.700 cancellieri esperti);

    di 1.250 unità di area III (850 funzionari giudiziari, 400 direttori);

    di 14 dirigenti.

  Lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e le relative forme di contenimento del virus hanno rallentato le procedure già avviate e da avviarsi, in ottemperanza al disposto dell'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 relativo alla sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.
  Come previsto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, questa amministrazione potrà comunque avviare le procedure già autorizzate, in modalità semplificata, per il reclutamento delle seguenti unità di personale:

   400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;

   150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna;

   2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – area II/F3, già autorizzata dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019.

  Con il decreto dirigenziale del 15 settembre 2020 inserito nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale concorsi ed esami n. 72 del 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato il bando relativo alla procedura concorsuale per l'assunzione a tempo determinato di n. 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica, per il profilo di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area funzionale II, fascia economica F1, nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (ad eccezione della regione Valle d'Aosta); tale procedura si svolgerà mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli.
  La procedura, prevista dall'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e concepita col fine precipuo di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione dei giudizi pendenti e per l'avvio del processo di digitalizzazione del processo penale, si presenta come particolarmente innovativa per le modalità di reclutamento e per essere espressamente destinata a coloro che hanno già svolto positivamente attività di formazione e tirocinio presso l'amministrazione giudiziaria, ferma restando la riserva di legge prevista dal codice dell'ordinamento militare: prevede infatti l'invio della domanda di ammissione esclusivamente per via telematica, attraverso la compilazione del modulo
on line sul sito del Ministero della giustizia entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
  Con provvedimento del direttore generale del 29 settembre 2020 la direzione generale del personale e della formazione ha nominato la commissione esaminatrice, competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso; per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale si è comunque riservata la nomina di sottocommissioni per la fase di espletamento del colloquio di idoneità.
  Si è inoltre proceduto ai seguenti reclutamenti:

   il 26 luglio 2019 è stato pubblicato il bando di concorso per l'assunzione di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia (si è recentemente conclusa la prima prova preselettiva di tale concorso; la graduatoria è stata pubblicata lo scorso 20 novembre con l'elenco dei 7.021 candidati ammessi alle prove successive del concorso);

   con il menzionato provvedimento del direttore generale del 16 luglio 2020 è stato disposto l'ultimo e definitivo scorrimento della graduatoria del concorso ad 800 posti di assistente giudiziario bandito il 18 novembre 2016.

  La massiccia pianificazione dell'ingresso delle suddette nuove risorse umane negli organici dell'organizzazione giudiziaria sarà certamente modulata in maniera tale da tenere in adeguata considerazione le necessità dei singoli uffici.
  Ciò premesso, con decreto ministeriale 28 marzo 2019 la pianta organica del personale di magistratura del tribunale di Tempio Pausania è stata ampliata in ragione di 1 posto di presidente di sezione ed è stata contestualmente ridotta di 1 posto di giudice.
  Tale rimodulazione dell'articolazione dei magistrati assegnati è stata disposta sulla scorta di specifiche richieste inoltrate da presidenti dei tribunali e ha consentito di conseguire un assetto funzionale e organizzativo degli uffici maggiormente rispondente alle rispettive esigenze operative.
  Sempre in relazione all'organico del personale di magistratura, ulteriori benefici per gli uffici giudiziari potranno, inoltre, derivare a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» le quali, modificando la legge 13 febbraio 2001, n. 48, prevedono l'istituzione di piante organiche flessibili distrettuali da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in situazioni critiche di rendimento.
  L'organico magistratuale togato del tribunale di Tempio Pausania è composto da 21 magistrati, comprensivi – oltre al dirigente – di un presidente di sezione e dieci giudici, nessuno dei quali riveste la qualifica di giudice del lavoro.
  Tale organico lamenta, allo stato, la vacanza di due unità di giudice, dando luogo ad una scopertura complessiva del corpo togato pari all'8,33 per cento.
  Tanto premesso, deve altresì precisarsi che una delle predette vacanze troverà copertura mediante la destinazione all'Ufficio
de quo di una delle unità di magistrato ordinario in tirocinio (MOT) nominate con decreto ministeriale 12 febbraio 2019, la quale verosimilmente assumerà le funzioni giudiziarie nel corso del prossimo mese di novembre; le tabelle che seguono sintetizzano fattuale consistenza della pianta organica del personale di magistratura del tribunale di Tempio Pausania.

Tribunale di TEMPIO PAUSANIA

Funzione

Organico

Vacanti

Presenza
Giuridica

Uomini
P. Giuridica

Donne
P. Giuridica

Effettivi

% Sc.
Giuridica

% Sc.
Effettiva

  Presidente
  di Tribunale

1

0

1

1

0

1

0

0

  Presidente Sezione
  di Tribunale

1

0

1

0

1

1

0

0

  Giudice

10

2

8

2

6

8

20

20

  Giudice onorario
  di tribunale

9

1

8

1

7

8

11

1

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.


   LEGNAIOLI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   organi di stampa nazionale di questi ultimi giorni (Il Fatto quotidiano) riportano la notizia secondo la quale la regione Toscana, in modo sorprendente, avrebbe rinunciato a chiedere risarcimenti alla cooperativa il Forteto, giacché, da quanto si apprende, un'azione di questo tipo esporrebbe la stessa a pesanti difficoltà operative;

   la scelta della regione ha destato estrema incredulità tra gli amministratori locali del posto, la comunità e le altre realtà sociali, associazioni e cooperative, che svolgono il loro lavoro nel rispetto di tutte le norme;

   com'è noto, la gestione della cooperativa è da diversi mesi affidata ad un commissario governativo –:

   di quali elementi disponga il Governo, in particolare con riguardo ad interlocuzioni tra il commissario governativo e gli organi di governo della regione in ordine alla questione dei risarcimenti, anche al fine di chiarire pienamente le ragioni della decisione richiamata in premessa.
(4-03568)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  L'interrogante fa riferimento alla scelta, operata dalla regione Toscana, di rinunciare a chiedere risarcimenti alla società cooperativa agricola «Il Forteto», con sede in Vicchio (Firenze) nota alle cronache per i reati commessi dagli esponenti della compagine sociale ed oggetto di definitivo accertamento da parte della Corte di cassazione, con sentenza emessa il 22 dicembre 2017 e depositata il 5 giugno 2018.
  Relativamente al caso in parola, va considerato, come ricorda la stessa interrogante, che la società cooperativa agricola «Il Forteto» è rimasta a lungo in gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2545
-sexiesdecies del codice civile.
  In data 30 giugno 2020 si è conclusa la gestione commissariale con il ritorno
in bonis della cooperativa (più volte prorogata in considerazione della particolare situazione societaria nonché dell'emergenza sanitaria intervenuta nel frattempo).
  Si fa presente che l'attività dell'organo commissariale è stata rivolta ad eliminare ogni collegamento ancora sussistente con la pregressa gestione e, quindi, anche con le persone fisiche riconosciute colpevoli dei fatti accertati all'esito del relativo processo penale.
  In tale prospettiva, nel corso della gestione commissariale sono state sciolte anche l'associazione e la fondazione collegate alla cooperativa. Inoltre, sono state avviate azioni monitorie nei confronti degli stessi soggetti condannati, finalizzate al recupero delle somme versate dalla cooperativa in qualità di responsabile civile per i gravi fatti penali dagli stessi posti in essere.
  In particolare, il commissario governativo, sotto la vigilanza della competente direzione generale del Ministero dello sviluppo economico, ha provveduto a risanare la cooperativa sotto vari profili, ivi compreso il profilo economico-finanziario, nonché quello del marchio di produzione, che costituisce un punto di riferimento per il mercato agricolo e caseario, a livello locale ed internazionale.
  Con nota del 6 agosto 2019, il presidente della regione Toscana ha formulato al commissario governativo della società cooperativa agricola «Il Forteto» la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali per 51.386,04 euro e dei danni non patrimoniali (di immagine) per 5.000.000,00 euro, in relazione al citato processo penale.
  In riscontro alla richiesta della regione Toscana, con nota del 22 agosto 2019 il commissario governativo ha sostenuto la tesi dell'infondatezza della pretesa risarcitoria e ha fatto presente che la richiesta risarcitoria avrebbe comportato un sensibile rallentamento, oltre che un sicuro
vulnus, al completamento del processo di risanamento dell'ente di cui alla gestione commissariale allora in essere, disposta dalla competente direzione generale del Ministero dello sviluppo economico.
  Con delibera di Giunta regionale n. 1110 del 2 settembre 2019, rubricata «Determinazioni in merito alle azioni conseguenti alle sentenze penali emesse con riferimento alla Comunità il Forteto», la regione Toscana ha stabilito di «dare mandato alle strutture regionali competenti di porre in essere gli atti necessari ai fini risarcitori a seguito delle sentenze penali [...], nei confronti delle persone fisiche direttamente responsabili e condannati per i fatti accertati con le sentenze medesime, senza inclusione della società cooperativa». La motivazione della deliberazione di Giunta risiede nella considerazione che «l'azione nei confronti della società cooperativa esporrebbe la medesima a difficoltà operative, perché l'aggressione del patrimonio sociale bloccherebbe i canali di finanziamento con conseguenze negative sull'attività della cooperativa che ha una rilevante ricaduta economico e sociale nella realtà territoriale toscana, con riflessi positivi sull'occupazione; peraltro detta azione si presenta di esito incerto perché la società contesterà la sua non diretta responsabilità per i fatti in questione, specie considerando che, dopo la sentenza definitiva di condanna da parte della Corte di cassazione, la cooperativa è stata commissariata e quindi è in atto un processo di rinnovamento del soggetto giuridico».
  La delibera di giunta sopra richiamata espone dunque le ragioni della mancata azione risarcitoria da parte della regione Toscana nei confronti della società cooperativa agricola «Il Forteto», ma al contempo dà mandato di avanzare azione risarcitoria nei confronti delle persone fisiche direttamente responsabili e condannate.
  La gestione commissariale si è conclusa con la nomina, da parte dell'assemblea dei soci, di un nuovo consiglio di amministrazione, composto anche da elementi estranei alla compagine sociale ed espressione delle rappresentanze di settore operanti nel territorio. La stessa assemblea ha deliberato di impegnare l'organo amministrativo affinché fosse richiesto il finanziamento bancario, poi ottenuto, necessario ad onorare la transazione con le vittime del cosiddetto «sistema Forteto», già sostanzialmente negoziata dal commissario governativo, finalizzata al loro risarcimento.
  È opportuno evidenziare, infine, che alcune delle vittime dei reati accertati sono tuttora socie della cooperativa e sono integrate o sono state reintegrate nell'attività lavorativa a seguito di interventi mirati.
  Quanto ad ulteriori dettagli sulle scelte in merito alle azioni risarcitorie poste in essere dalla regione Toscana, si rimanda alla Regione stessa.

La Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico: Alessia Morani.


   LEGNAIOLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   i pinoli, ricchi di proteine e vitamine, sono fondamentali per numerosi piatti tipici della tradizione enogastronomica italiana, come il pesto alla genovese;

   da alcuni anni, la loro coltivazione è purtroppo a rischio a causa del Leptoglossus occidentalis, un insetto proveniente dal continente americano ed appartenente alla famiglia dei coreidi che si nutre succhiando le pigne delle conifere;

   il problema interessa molti Paesi del bacino del Mediterraneo, Italia compresa, dove la coltivazione del pinolo, specie nella provincia di Pisa, rappresenta una eccellenza;

   nonostante sembra sia stato trovato un competitore che si nutre delle uova dell'insetto, ad oggi, purtroppo, nessuna sperimentazione per contrastare il parassita è ancora stata avviata, così che nel corso degli ultimi anni la riduzione del prodotto è diventata costante fino ad arrivare, di fatto, al suo azzeramento e causando una conseguente impennata dell'importazione di pinolo, pur avendo quest'ultimo caratteristiche qualitative meno pregiate –:

   se il Governo non intenda verificare quanto sopra descritto, promuovendo altresì l'avvio immediato, senza gravare sui produttori, della lotta biologica al così detto «cimicione dei pini».
(4-06079)

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  
Leptoglossus occidentalis è un insetto originario della parte occidentale del continente nordamericano, è stato introdotto presumibilmente attraverso il commercio di legname e si sviluppa a spese dei semi delle conifere.
  In Europa è stato segnalato per la prima volta nel nord Italia nel 1999 e, in breve tempo, ha ampliato il suo areale di presenza alle altre Regioni fino ad interessare la quasi totalità del territorio nazionale.
  La specie è stata ritrovata nel giro di pochi anni anche in altri quindici Paesi europei, quale risultato di introduzioni, distinte a cui è seguita la diffusione naturale, e attualmente è diffusa nell'areale europeo dal Portogallo alla Turchia e alla Norvegia.
  Per la spiccata capacità con cui si è insediata nel nuovo areale europeo che, di fatto, ne ha precluso ogni possibile tempestivo intervento di eradicazione, la Cimice americana delle conifere non è inserita fra gli organismi nocivi da quarantena per l'Unione europea.
  In Italia l'insetto ha determinato, con la sua attività trofica, ingenti danni commerciali connessi alle crescenti perdite nella produzione nazionale di pinoli destinati al consumo fresco e all'industria alimentare.
  A ciò si aggiunga il fatto che la produzione di pinoli nel nostro Paese è circoscritta alla sola specie
Pinus pinea (pino domestico), le cui formazioni costituiscono elementi di tutela del territorio, collocandosi spesso all'interno di aree naturali protette.
  In considerazione di ciò, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha approvato e finanziato uno specifico progetto (PINITALY) finalizzato al rilancio della produzione nazionale di pinoli attraverso lo sviluppo di strumenti e strategie di controllo a basso impatto ambientale per il contenimento delle infestazioni della Cimice americana delle conifere.
  Detto progetto e stato avviato nel 2009 attraverso una collaborazione tra la sede di Firenze del CREA, le università di Firenze, Palermo, Pisa, il CNR e il Kalamalka Forestry Center al fine di individuare antagonisti naturali nei territori d'origine dell'insetto e introdurli in ambiente controllato per testarne le potenzialità e valutarne l'impatto sugli ecosistemi italiani.
  In esito ai risultati delle specifiche attività di ricerca sviluppate nell'ambito di tale progetto, è stata individuata la specie
Gryon pennsylvanicum, quale valido candidato per l'impiego in programmi di controllo biologico della Cimice americana delle conifere.
  Lo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fa presente che le ricerche relative all'introduzione di
G. pennsylvanicum sono state condotte, tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357 che non consentiva di introdurre in natura, sul territorio nazionale, specie e popolazioni non autoctone.
  L'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102, ha consentito di superare tale criticità, adottando le modifiche concernenti la possibilità di introdurre specie non autoctone per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico.
  Il suindicato decreto del Presidente della Repubblica ha infatti introdotto una possibilità di deroga rispetto al divieto di immissione in natura di specie e popolazioni non autoctone, in ragione della necessità di utilizzare metodi di lotta biologica per contrastare la presenza e gli effetti dannosi di specie aliene invasive.
  Tale necessità deve essere verificata sulla base di evidenze comprovate da organismi pubblici di natura tecnico-scientifica (Sistema nazionale SNPA istituito con legge 28 giugno 2016, n. 132).
  Successivamente il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 aprile 2020 recante i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone (di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357) e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone, attua quanto previsto all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019, definendo le modalità attraverso le quali le amministrazioni regionali e delle province autonome possono richiedere una deroga al divieto di immissione di specie alloctone in natura.
  Con tale decreto si è completato il quadro normativo propedeutico all'utilizzo di organismi non autoctoni come agenti di controllo.
  Questo strumento normativo identifica i contenuti dello studio di valutazione del rischio per l'immissione in natura di specie non autoctone che deve essere prodotto a corredo dell'istanza che le regioni interessate devono indirizzare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Detto studio consente, di fatto, di avviare la procedura per autorizzare, in deroga, l'impiego di parassitoidi non autoctoni, tenuto conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto, delle indicazioni tecniche del comitato fitosanitario nazionale, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e costituito dal Servizio fitosanitario centrale della stessa amministrazione e dai servizi fitosanitari regionali.
  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà quindi autorizzare le istanze di introduzione di organismi non autoctoni, presentate dalle regioni, sulla base dei succitati criteri ed in esito alla valutazione positiva del rischio associato alla loro introduzione.
  Dette autorizzazioni saranno adottate previo parere del Ministero delle politiche agricole alimentari del Ministero della salute e del consiglio del sistema nazionale dell'ambiente di cui alla Legge 28 giugno 2016, n. 132.
  In ultimo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che il comitato fitosanitario nazionale ha in corso la definizione delle procedure di valutazione di potenziali agenti di controllo biologico per varie emergenze, tra cui
Leptoglossus occidentalìs, al fine di predisporre le attività, per il rilascio del Trissolcus japonicum, parassitoide della cimice asiatica.
  

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Sergio Costa.


   LICATINI e ILARIA FONTANA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — Per sapere – premesso che:

   la Basilicata è una delle regioni italiane colpite dalla procedura di infrazione 2014-2059 a causa della violazione della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991;

   tale direttiva ha ad oggetto la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali e ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue;

   sulla base della summenzionata direttiva è necessario effettuare controlli sugli impianti di trattamento, sulle acque recipienti e sullo smaltimento dei fanghi, proprio al fine di garantire la protezione dell'ambiente dalle conseguenze negative dello scarico di acque reflue;

   in Basilicata ben 41 agglomerati non sono conformi alla direttiva e per la maggior parte di essi non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario, tra cui quello di Genzano di Lucania, posto già all'attenzione sia con interrogazione a risposta orale indirizzata al presidente del consiglio regionale della Basilicata e cofirmata dal consigliere regionale Gianni Perrino, sia tramite interpellanza urgente, svolta il 7 marzo 2019 e presentata dal deputato Luciano Cillis alla Camera;

   l'ente gestore è «Acquedotto Lucano», il quale ha provveduto nel corso degli anni ai numerosi solleciti soltanto in via d'urgenza e attraverso degli interventi che risolvessero solo temporaneamente i diversi problemi dell'impianto, come nel 2015 quando si è verificato uno sversamento di liquami dalla vasca di aerazione sul suolo dell'area dell'impianto, riscontrando il mancato funzionamento dell'unità biologica secondaria a dischi biologici e l'assenza di addetti in loco; e nel 2018, anno in cui si è preso atto che l'unità biologica secondaria non era in grado di funzionare per la presenza di acque non sottoposte a trattamento secondario;

   attualmente, l'unità biologica secondaria non è funzionante, priva di adeguate coperture che la proteggano dagli eventi atmosferici e in stato di abbandono;

   la regione Basilicata, con la deliberazione di giunta regionale n. 2492 del 23 dicembre 2002, accordo di programma quadro «Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche», ha disposto la progettazione e la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue di origine urbana, individuando Acquedotto Lucano S.p.a. quale soggetto attuatore poiché responsabile della gestione dell'impianto di depurazione di Genzano di Lucania;

   solo dopo 11 anni, quindi nel 2013, è stato presentato un progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo depuratore nella stessa area di quello esistente ma, fino ad oggi, l'ente gestore si è limitato ad addebitare i costi di depurazione agli utenti;

   nel mese di gennaio 2019, inoltre, è stato indetto un consiglio straordinario appositamente per elaborare un programma di interventi necessari per eseguire i lavori del nuovo depuratore. Acquedotto Lucano, però, ha manifestato l'impossibilità di transitare sulla strada che permette l'ingresso al depuratore poiché i suoi mezzi non erano adeguati. Stante ciò, il comune di Genzano ha provveduto a riportare alle normali condizioni di funzionalità quella strada, ma nulla è stato fatto per rimettere in funzionamento il depuratore in attesa della costruzione del nuovo;

   nel giugno del 2019, Acquedotto Lucano ha effettuato delle analisi sull'effluente del depuratore, inviato i dati al comune esortandolo a prendere provvedimenti amministrativi e legali contro le attività che producono caseina perché tale sostanza non è autorizzata ed è stata trovata a livelli superiori al valore limite di emissione in fognatura; la legge, tuttavia, impone che le analisi debbano essere compiute da un ente certificato (Arpab), contenere i valori di tutte le sostanze e soprattutto indicare a che punto dell'effluente è stato prelevato il campione di analisi;

   il comune di Genzano, a quanto consta all'interrogante, è tuttora sprovvisto del progetto di rete fognaria e non ha mai potuto visionare la planimetria dell'impianto fognario –:

   di quali elementi disponga il Governo in relazione allo stato di attuazione dell'intervento nell'agglomerato di Genzano di Lucania e quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza e di concerto con la regione, al fine di superare la procedura di infrazione di cui in premessa ed evitare ulteriori contestazioni in ambito europeo.
(4-04605)

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Si deve innanzitutto evidenziare come la depurazione si inserisca nel processo verticale del servizio idrico integrato (S.I.I.) composto appunto da acquedotto, fognatura e depurazione e come la normativa di settore, in particolare l'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, affidi agitanti di Governo d'ambito - in sede di predisposizione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito - il compito di condurre le seguenti attività:

   Ricognizione delle infrastrutture;

   Programmazione degli interventi;

   Redazione piano economico finanziario.

  La corretta gestione del S.I.I., secondo le norme vigenti, prevede una struttura decisionale locale che fa capo agli enti di governo d'ambito cui spetta la scelta del modello organizzativo del SII, la pianificazione degli interventi necessari a fornire un servizio di qualità, la redazione del piano economico e finanziario della gestione e ]’affidamento del servizio ad un gestore unico,
  La regione Basilicata ha, in tal senso, legiferato con legge regionale n. 1 del 2016 con la quale è stato individuato un ambito territoriale unico regionale. Relativamente alla costituzione dell'ente di governo d'ambito, sulla base della succitata legge regionale è stato costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico EGRIB, ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata.
  Tutti i comuni della regione hanno aderito all'ente di governo d'ambito. L'affidamento del SII è avvenuto mediante modalità
in house a favore del gestore Acquedotto lucano spa in data 1° gennaio 2003, con durata trentennale.
  L'efficienza del sistema globale relativo alla depurazione delle acque reflue viene valutata tramite le prescrizioni i parametri ed i valori di emissione dei reflui nei corpi idrici ricettori riportati nel decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni e nella direttiva 91/271/CEE.
  Il rispetto dei limiti previsti dagli allegati al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni garantisce un efficiente grado di depurazione dei reflui prima della loro immissione nei corpi idrici ricettori. La direttiva comunitaria su menzionata, oltre alla valutazione dell'efficienza dei processi depurativi, valuta anche la percentuale di collettamento che raggiunge gli impianti di depurazione. Il mancato rispetto dei limiti imposti nella direttiva 91/271/CEE comporta per gli stati membri l'inizio di un precontenzioso comunitario che, se non risolto, porta all'avvio di una procedura di infrazione.
  La regione Basilicata è stata interessata dalla procedura di infrazione 2059/2014 (ex EU Pilot 1976/11/ENVI) nell'ambito della quale è stata contestata, con parere motivato emesso ai sensi dell'articolo 258, comma primo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la non conformità agli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 91/271/CEE per n. 40 agglomerati.
  In risposta a tale parere motivato complementare, la regione ha fatto pervenire alla Commissione europea per il tramite del Ministero dell'ambiente:

   La nota del 13 luglio 2017 accompagnata da una tabella di sintesi contenente dati relativi a ciascuno dei 40 diversi agglomerati situati in Basilicata in relazione ai quali la Commissione ha addebitato degli inadempimenti, unitamente ad una relazione tecnica sullo stato dei singoli agglomerati, una tabella riepilogativa degli interventi intrapresi o programmati in vista del raggiungimento della conformità per tali agglomerati ed altri 15 allegati;

   La nota del 31 luglio 2018, accompagnata da una nuova tabella di sintesi contenente dati aggiornati sui suddetti agglomerati, una relazione sullo stato degli agglomerati unitamente ad altri 23 allegati;

   Le note 28 ottobre 2019 e 5 novembre 2019 con dati di sintesi strutturati secondo una tabella excel ed ulteriori allegati ed elementi informativi per gli agglomerati oggetto di contestazione.

  Alla luce delle informazioni fornite la Commissione europea ha ritenuto di dover giungere alla conclusione che, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato complementare, gli obblighi di trattamento delle acque reflue urbane previsti all'articolo 4 o all'articolo 5 della direttiva 91/271 non fossero adempiuti in relazione non più agli iniziali 40 agglomerati oggetto di precontenzioso ma a soli 19 agglomerati.
  L'intervento proposto dalla regione per risolvere la procedura di infrazione riguarda il collettamento delle acque reflue urbane all'impianto di depurazione e l'adeguamento al decreto legislativo n. 152 del 2006, per un costo di investimento pari a 3.197 milioni di euro finanziato con fondi regionali nell'ambito dell'APQ risorse idriche tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche.
  Dall'analisi delle fasi procedurali delle attività si prevede l'inizio dei.lavori per il mese di giugno 2021 e l'ultimazione degli stessi, con la raggiunta conformità dell'agglomerato, per il mese di dicembre 2023.
  Nell'ambito della procedura di infrazione la regione Basilicata ha presentato un'ulteriore informativa al Ministero dell'ambiente inerente i seguenti agglomerati:

   Montescaglioso:

    a riguardo è stata informata la Commissione europea che l'agglomerato di Montescaglioso risulta in Bacino drenante in area sensibile solo per mero errore materiale di trascrizione. Infetti, dalla visione del piano di tutela adottato con DGR 1888 del 2008 l'agglomerato e gli scarichi dei suoi due impianti, risultano in NA (Area non sensibile);

   Oppido Lucano:

    a dimostrazione della corretta funzionalità degli impianti e del fatto che alla data di riferimento tutte le acque reflue raccolte nella rete fognaria dell'agglomerato fossero sottoposte ad un adeguato trattamento secondario o equivalente, sono stati allegati i campionamenti eseguiti nel corso dell'ultimo semestre del 2018, i cui esiti sono riportati in apposite tabelle;

   Stigliano:

    per questo agglomerato, al fine di dimostrarne il corretto funzionamento, sono stati allegati i campionamenti eseguiti nel corso del 2018, che, seppur conformi, non coprono però un periodo sufficientemente rappresentativo di monitoraggio ma che, sulla base degli elementi forniti, fanno in modo che l'agglomerato possa considerarsi comunque in raggiunta conformità strutturale.

   Grassano:

    per questo agglomerato la realizzazione dell'intervento di «Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di tutela del [a Regione Basilicata - 1 stralcio - 2° Lotto abilitato di Grassano», commissariato con ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014 finanziato con fondi FSC 2007-2013 Cipe 60/2012, ha consentito la risoluzione delle problematiche contestate.
    I lavori sono stati ultimati in data 28 dicembre 2018 e collaudati in data 15 luglio 2019, come riportato nel Certificato di regolare esecuzione allegato, ed entrato in funzione il 31 luglio 2019 e, come comunicato dal Gestore acquedotto lucano s.p.a.
    Di seguito si riporta la tabella esplicativa:

SCHEDA DI SINTESI

  REGIONE

  BASILICATA

  NUMERO AGGLOMERATI IN CONTENZIOSO

  19

SITUAZIONE OTTOBRE 2019

  NUMERO DI AGGLOMERATI NON PIÙ INTERESSATI DALLA PROCEDURA

  1 Montescaglioso

  NUMERO AGGLOMERATI CONFORMI

  1 Oppido Lucano

  NUMERO AGGLOMERATI CON RAGGIUNTA CONFORMITÀ STRUTTURALE

  2 (Stigliano, Grassano)

  NUMERO AGGLOMERATI NON CONFORMI

  15 (Acerenza, Atella, Barile, Bella, Chiaromonte, Genzano di Lucania, Irsina, Matera, Pescopagano, Pietragalla, Pisticci, Pomarico, Rionero in Vulture, Salandra, Tricarico)

  PER GLI AGGLOMERATI NON CONFORMI L'ANNO PREVISTO DI RAGGIUNTA CONFORMITÀ

  Su complessivi 15 agglomerati non conformi:
  2 conformi entro il 2021

    5 conformi entro il 2022

    8 conformi entro il 2023

    Nel contempo tuttavia la regione Basilicata ha comunque provveduto a finanziare un pacchetto di interventi riguardante tutti e 40 gli agglomerati originariamente sottoposti a procedura, come sinteticamente riportato nel sottostante schema che indica il numero di interventi previsti, l'importo e il relativo programma di finanziamento.

  PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO

  N. INTERVENTI

  IMPORTO

  Accordo di Programma Quadro «Risorse Idriche»

  8 interventi

  33,66 milioni di euro

  Piano per il Sud (Delibera CIPE n. 60/2012)

  7 interventi

  19,2 milioni di euro

  Obiettivi di servizio (Delibera CIPE n. 79/2012)

  1 intervento

  1,4 milioni di euro

  PO FESR Basilicata 2014-2020

  10 interventi

  26,63 milioni di euro

  FSC 2014-2020

  14 interventi

  9,97 milioni di euro

  PON AMBIENTE 2014-2020

  9 interventi

  14,78 milioni di euro

   Impianto di depurazione di Genzano di Lucania:

    La regione Basilicata ha dunque programmato un pacchetto di interventi per tutti i 40 agglomerati originariamente sottoposti a procedura di infrazione, per i quali è prevista una specifica copertura finanziaria.
    Come sinteticamente riportato nel sottostante schema, nell'ottica di conseguire la copertura finanziaria per tutti gli agglomerati succitati, per otto opere è stato confermato il già stabilito finanziamento a carico dell'accordo di programma quadro risorse idriche il quale, come noto, è sovvenzionato da fondi statali (ovvero dalle delibere CIPE 142/99, CIPE 84/00, CIPE 36/02 e CIPE 20/04), fondi FESR e da un previsto cofinanziamento regionale.

    interventi programmati a valere Sull'Accordo di Programma Quadro «Risorse Idriche» (FAS 2000/2006):

Agglomerato in infrazione

Intervento

Importo

  1

  Acerenza

  Opere necessarie alla attivazione del depuratore consortile di Acerenza località Torrevosa

  € 1.700.000,00

  2

  Pietragalla

  Lavori di collettamento della rete di collettamento reflui nei comuni di Avigliano, Pietragalla e Acerenza all'impianto consortile

  € 8.480.937,92

  3

  Ferrandina

  Rete di smaltimento acque reflue centro storico e adeguamento tecnologico impianto depurazione borgo Macchia

  € 3.500.000,00

  4

  Genzano di Lucania

  Collettamento acque reflue urbane all'impianto di depurazione ed adeguamento dello stesso al decreto legislativo 152 del 2006 (c/da Gaudemanno)

  € 3.197.000,00

  5

  Lauria

  Potenziamento e razionalizzazione del sistema depurativo a servizio dell'abitato di Lauria

  € 1.700.000,00

  6

  Maratea

  Adeguamento reti fognarie del Comune di Maratea

  € 6.197.482,78

  7

  Oppido Lucano

  Lavori di collettamento reflui dei comuni di Avigliano, Pietragalla, Acerenza, Oppido Lucano, e realizzazione del depuratore

  € 1.133.130,08

  8

  Pisticci

  Collettamento con parziale rifacimento rete fognaria dell'abitato di Pisticci (Centro Agricolo, Tinchi, San Basilio e Marconia)

  € 6.662.934,00

TOTALE

  € 33.664.398,58

  L'adeguamento dell'impianto di depurazione di Genzano di Lucania, progettato per un'utenza di circa 4.000 abitanti equivalenti ma che attualmente serve un carico decisamente maggiore, è ricompreso in tale elenco con previsione di finanziamento a carico del succitato cofinanziamento regionale: ciò nondimeno all'oggi l'intervento previsto, in uno con la realizzazione delle relative reti fognarie, è sprovvisto di copertura finanziaria poiché la regione Basilicata non ha ancora potuto stanziare in bilancio i relativi fondi necessari.
  Per risolvere tale situazione, che interessa anche altre opere per le quali è stato previsto ma non ancora stanziato tale cofinanziamento, la regione nel novembre 2019 ha fatto richiesta al commissario straordinario unico ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2017, su impulso dello stesso, del fabbisogno finanziario aggiuntivo stimato per l'esecuzione degli interventi necessari per la chiusura della procedura di infrazione 2014/2059.
  Per quanto riguarda specificatamente lo stato di attuazione dell'intervento, come riferito dalla stessa EGR1B alla stessa regione, l'Acquedotto lucano ad oggi è ancora nella fase progettuale in quanto vi è stata la necessità di individuare, di concerto con l'amministrazione comunale, il sito per il nuovo impianto. Per questo motivo l'Acquedotto lucano ha proposto l'esecuzione dell'intervento in due stralci operativi inerenti i lavori di collettamento e quelli di costruzione dell'impianto.
  Il progetto relativo ai collettori fognari è già stato ultimato ed inviato al comune preposto per l'avvio delle procedure espropriative.
  Il depuratore, del tipo a biomassa adesa e realizzato negli anni '90, originariamente operava mediante le seguenti stazioni di trattamento: grigliatura manuale e meccanica, dissabbiatura, sollevamento, denitrificazione, vasca biologica a fanghi adesi, sedimentazione, disiniezione, stabilizzazione fanghi e letti di essiccamento per il trattamento dei fanghi.
  Il comparto ossidativo, con il trascorrere degli anni, a causa del deterioramento fisiologico dei biofiltri, ha garantito una resa sempre meno adeguata ad assicurare 1'efficienza del trattamento depurativo, anche in considerazione dell'incremento del carico influente e della presenza di numerose attività di tipo commerciale/industriale, autorizzate o non autorizzate, che sversano in fogna sostanze che inficiano il processo depurativo.
  Nelle more della ultimazione della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori necessari ad adeguare la funzionalità del depuratore, il gestore ha comunque provveduto a superare le criticità in fase gestionale dell'impianto, modificandone la tipologia impiantistica da «reattore a biomassa adesa» a «sistema a fanghi attivi», mediante l'utilizzo della stazione di denitrificazione, come unità biologica a biomassa sospesa, ponendo in opera nella vasca due aeratori sommersi a flusso radiale.
  Nel corso degli ultimi due anni inoltre sono stati attuati numerosi interventi per la manutenzione straordinaria dell'impianto, per un importo pari a 72.088,18 così come riportati in calce:

   ripristino perdite pozzetto di alimentazione sedimentatore finale e sedimentatore finale impianto di depurazione;

   realizzazione nuova linea di ricircolo surnatanti, compreso lavorazioni accessorie;

   sostituzione scomparto media tensione arrivo ENEL a servizio del depuratore;

   trasporto, nolo di gruppo elettrogeno da 60 KWh, per la durata di tre giorni;

   ripristino stazione di clorazione mediante sostituzione di elettropompa dosatrice a servizio impianto;

   fornitura e posa in opera di aeratore sommerso a flusso radiale (Radialjet) da 15,0 kW, compreso collegamento al quadro elettrico;

   servizio di carico, trasporto e smaltimento, compreso analisi di caratterizzazione, presso impianto autorizzato a norma di legge, di fanghi (CER 190805);

   intervento di disostruzione condotte interne del sollevamento iniziale, ossidazione e sedimentazione;

   di sostuzione canale di ingresso - pozzetto di sollevamento mediante l'utilizzo di auto espurgo.

  A decorrere dal 201.1 sono stati inoltre eseguiti lavori di manutenzione straordinaria ed è stata assicurata la conduzione ordinaria dell'impianto per un importo totale di euro 257.325,36.
  Il gestore precisa che laddove il depuratore non sia ubicato entro i centri abitati, per cui sia prioritaria la limitazione delle emissioni odorigene, rientra nella normale prassi della progettazione realizzare impianti di depurazione in ambiente esterno e dotati di vasche biologiche prive di copertura.
  Ciò sia per evitare che le eventuali emissioni nocive prodotte possano pregiudicare la salute dei lavoratori, sia al fine di rendere disponibile un surplus di ossigeno, necessario allo sviluppo delle reazioni biologiche grazie alla dissoluzione naturale nel mezzo liquido dell'ossigeno presente in atmosfera.
  Acquedotto lucano ha segnalato al sindaco del comune di Genzano di Lucania le condizioni di degrado e di pericolo della viabilità di accesso all'impianto di depurazione al punto da renderla non percorribile al transito veicolare sin dal mese di settembre del 2017.
  Tale circostanza creava gravi disagi per l'accesso degli addetti e dei mezzi, inibendo non solo l'attività manutentiva ed il trasporto e conferimento dei fanghi, ma anche le più comuni operazioni di esercizio della ditta conduttrice dell'impianto stesso.
  Dalla data di ripristino della piena fruibilità della strada di accesso all'impianto, avvenuta ad opera del Comune di Genzano di Lucania nel mese di ottobre del 2018, la società segnala di aver comunque provveduto a garantire la continuità del processo depurativo dell'impianto.
  L'impianto di Genzano Gaudemanno è soggetto a considerevoli variazioni del carico biologico in ingresso. Il refluo, che viene inizialmente collettato in fogna e successivamente confluisce nel depuratore, risulta del tutto inadatto a garantire la funzionalità di un impianto del tipo classico a biomassa sospesa o adesa. Tale condizione è da ricondurre all'afflusso di scarichi con valori di concentrazione degli inquinanti di gran lunga oltre i limiti di legge per gli scarichi in rete fognaria.
  I rapporti di prova identificativi dei campioni del refluo in ingresso all'impianto che il laboratorio della Vigilanza Igienica di Acquedotto Lucano emette secondo i dettami del Testo unico dell'ambiente attestano, infatti, come le caratteristiche dell'affluente siano proprie di scarichi di natura non domestica.
  I valori medi della concentrazione dei parametri, monitorati con frequenza mensile a decorrere dall'anno 2017, risultano notevolmente superiori ai limiti previsti dalla legge per scarichi in rete fognaria (tabella 3 Allegato V alla parte III decreto legislativo n. 152 del 2006).
  Il gestore ritiene che valori elevati possano essere generati da attività produttive che attengono al comparto caseario o vinicolo ed oleario.
  La regione segnala inoltre riguardo che ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera
e), del decreto legislativo 152 del 2006, ai fini del la disciplina degli scarichi, «sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale» e che secondo l'articolo 7, comma 3 del Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei comuni dell'ambito unico di Basilicata «gli scarichi sono assimilabili a domestici se prima di ogni trattamento depurativo presentano caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 3 allegato 5 del T.U.A, per scarichi in pubblica fognatura».
  Considerato che il Servizio idrico integrato non comprende la depurazione degli scarichi derivanti da usi industriali dell'acqua e, dunque, non essendo oggetto della convenzione tra EGRIB (ex autorità di ambito territoriale ottimale) ed Acquedotto lucano la gestione degli impianti di depurazione misti non assimilabili a civili, il gestore ha chiesto all'amministrazione comunale di Genzano di Lucania di attivare tutte le iniziative necessarie ad accertare l'origine e la natura degli afflussi anomali non assimilabili a domestici che continuano a registrarsi in ingresso all'impianto, i quali compromettono il processo biologico e non sono tantomeno oggetto del Servizio idrico integrato.
  In riferimento a quanto eccepito nel testo della interrogazione, cioè che «la legge impone che le analisi debbano essere compiute da un ente certificato...» identificato con l'ARPAB, si sottolinea che il laboratorio della vigilanza igienica di Acquedotto lucano ha ottenuto la certificazione dei sistemi di gestione di qualità (CSQ) da parte di un organismo di certificazione federato, a seguito dall'avvio dell'iter messo in campo per ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalla norma ISO 9001:2015.
  Al fine di migliorare i servizi di controllo igienico sanitario e garantire trasparenza dei processi e dei servizi offerti dal gestore del S.I.I., infatti, il sistema di gestione per la qualità di Acquedotto lucano è conforme alla norma ISO 9001:2015 per il controllo igienico sanitario ed il monitoraggio del ciclo idrico dell'acqua effettuato mediante il laboratorio di analisi.
  La natura anomala degli scarichi fognari affluenti all'impianto e campionati presso un pozzetto a monte del punto di ingresso nel depuratore, si è dedotta dalle autoanalisi che la società esegue con la cadenza temporale prevista dal T.U.A. concernenti i parametri previsti dal medesimo decreto per gli impianti con potenzialità compresa fra i 2.000 ed i 10.000 abitanti equivalenti.
  Infine, si rileva che allo scopo di evitare l'aggravamento della procedura di infrazione n. 2014/2059, nonché della procedura d'infrazione n. 2017/2181, al Commissario unico di cui all'articolo 2. comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono stati attribuiti, con l'articolo 4-
septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (sblocca cantieri), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, «compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire V adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione (comma 1)».
  Tanto premesso si deve precisare che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è impegnato costantemente nell'intraprendere tutte le azioni di competenza volte alla risoluzione delle problematiche nel settore fognario depurativo ancora presenti nel territorio nazionale, attraverso iniziative di carattere sia economico che di natura.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Sergio Costa.


   LOMBARDO e MAGLIONE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   stando a quanto riportato dall'agenzia media/stampa locale Telejato servizi e dal blog Balestratesi.it, esisterebbe un «filo robusto che collega l'attività finanziaria del Comune di Balestrate e gli amministratori»; a far scattare l'allarme sono state le intercettazioni dei Carabinieri di Monreale che, partendo da talune dichiarazioni di un esponente della famiglia mafiosa di Balestrate, poi arrestato, il quale sembrava convinto di potersi liberamente aggiudicare la gestione della villetta comunale dopo che il figlio aveva lasciato il progetto, hanno «portato a galla» diverse anomalie nell'assegnazione delle gare d'appalto;

   sempre secondo quanto riportato dalla stampa, dalla verifica delle ultime gare e delle connesse assunzioni da parte delle ditte aggiudicatarie, emergerebbe un quadro estremamente allarmante: sembrerebbe che chi ottiene qualcosa spesso è vicino al partito politico del sindaco o è parente di qualche amministratore o, ancora, un grande sostenitore elettorale della maggioranza; la ditta che si aggiudica una commessa a Balestrate sembrerebbe spesso assumere il personale di cui ha bisogno pescando nel mondo della politica. E non sembrano essere più casi sporadici, ma un meccanismo ben consolidato caratterizzato da circostanze che negli ultimi tempi si ripetono sistematicamente;

   secondo i giornalisti, la presunta parentopoli negli appalti del territorio comunale aprirebbe scenari inquietanti i cui protagonisti potrebbero essere figure di collegamento fra il mandamento mafioso di Partinico e quelli del Trapanese, come accertato dal tenente colonnello, Luigi De Simone, comandante del gruppo dei carabinieri di Monreale, in alcune sue dichiarazioni. La famiglia dell'esponente mafioso di Balestrate si era aggiudicata la gestione della villetta comunale, denominata «ex conchiglia», come unica ditta in gara, riuscendo a realizzare eventi più grossi rispetto a quanto previsto dal bando con una società appena nata;

   risale, inoltre, a qualche giorno fa la notizia delle dimissioni dell'assessore all'ambiente, che si occupa di rifiuti del comune di Balestrate: la decisione arriva contestualmente al caos per la presunta parentopoli negli appalti del territorio comunale;

   secondo quanto riportato dai giornali, sarebbero numerose le assunzioni di parenti in molti appalti, dal porto ai rifiuti, evidenziando una sorta di sistema in cui puntualmente ogni assunto sembrerebbe legato politicamente al partito degli amministratori, abbia parenti in giunta o in consiglio –:

   se il Ministro interrogato, alla luce delle numerose anomalie sopracitate che interessano il comune di Balestrate, intenda valutare se sussistono i presupposti per promuovere l'invio di un'apposita commissione d'indagine prefettizia presso l'ente comunale ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
(4-06789)

  Risposta. — In relazione a quanto evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta quanto segue.
  L'amministrazione comunale di Balestrate è stata eletta nelle consultazioni amministrative del mese di giugno del 2017 e la composizione della giunta comunale è diverse volte cambiata a causa di crisi politiche e di alcuni avvicendamenti.
  Si evidenzia, preliminarmente, che ai fini dell'adozione delle misure dissolutorie previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUOEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui agli articoli 141, 142 e 143, la pubblica amministrazione accerta esclusivamente la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e, su quella base, adotta i consequenziali adempimenti.
  In particolare, per quanto concerne l'istituto previsto dall'articolo 143 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUOEL), cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo, va rilevato, su un piano generale, che la giurisprudenza considera lo scioglimento di un organo elettivo una misura di carattere straordinario, necessaria a fronteggiare una emergenza eccezionale (cfr. sentenza Corte costituzionale, 19 marzo 1993, n. 103; sentenza TAR Napoli, sez. 1, 15 novembre 2004, n. 16776).
  L'intervento statale, finalizzato a contrastare una patologia nel sistema democratico conseguente all'infiltrazione della criminalità organizzata nelle istituzioni, per sua natura, incide sui princìpi costituzionali che presidiano il rapporto fiduciario fra il popolo e i suoi rappresentanti democraticamente eletti influendo quindi sulla libertà di autogoverno delle comunità locali.
  L'applicazione della misura dissolutoria presuppone, in particolare, la presenza di elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
  Si rammenta, altresì, che gli accessi ispettivi presso gli enti locali vengono disposti, ai sensi del comma 2 del citato articolo 143, «...al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 (concreti, univoci e rilevanti circa collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare) ... anche con riferimento al segretario comunale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti di un ente locale...».
  In tal caso il prefetto, previa delega del Ministro dell'interno, dispone gli accertamenti, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente, con la nomina di una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri d'indagine di cui è titolare.
  Si rappresenta infine che l'accesso può anche essere disposto dal prefetto in via diretta (senza delega del Ministro), ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, «quando, in relazione a fatti o attività, comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti, che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrono pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti...».
  In questo caso «...il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi».
  Si assicura che, nel caso in questione come in tutti quelli consimili, massima è l'attenzione delle prefetture ai fini degli opportuni approfondimenti preliminari finalizzati all'esaustiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'attivazione di ogni istituto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Achille Variati.


   MACINA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   in data 11 aprile 2012, è stato pubblicato il bando di gara per la costruzione del depuratore consortile previsto per gli abitanti di Manduria, Sava e delle Marine di Manduria, i cui reflui hanno come recapito finale il mare Ionio (DCR n. 230/2009) tramite condotta sottomarina allocata nell'area costiera Sic di Specchiarica, costa di grande pregio ambientale e turistico;

   in data 28 ottobre 2013 è stato pubblicato l'avviso di aggiudicazione all'impresa Giovanni Putignano e Figli s.r.l. di Noci (Bari), relativo all'appalto integrato per i lavori di costruzione dell'impianto di depurazione;

   nella conferenza di servizi svoltasi il 22 novembre 2018, la Sezione risorse idriche aveva «bocciato» il progetto che prevedeva lo scarico dei reflui del depuratore in mare mediante «un solco naturale sfociante in battigia», perché non conforme a quanto previsto dal decreto-legge n. 152 del 2006, al vigente piano di tutela delle acque e al R.R. n. 13 del 2017;

   al termine della succitata conferenza di servizi, rappresentanti dell'Acquedotto pugliese hanno ritirato il progetto «bocciato», impegnandosi a fornire nel minor tempo possibile una ulteriore soluzione progettuale per il recapito finale del nuovo depuratore;

   tale soluzione progettuale, ad oggi, non risulta presentata dall'Aqp;

   una nota dell'ufficio stampa del consiglio regionale della Puglia, in data 13 marzo 2019, annuncia l'inizio dei lavori di costruzione del depuratore entro il 15 aprile, senza che ci sia un progetto su dove e come saranno smaltiti i reflui;

   la disciplina degli scarichi costituisce una delle componenti principali della normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento ed è regolamentata dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

   i cittadini, i movimenti, le associazioni ambientaliste di Sava Manduria, Erchie, Avetrana si oppongono alla decisione della regione Puglia di costruire il nuovo depuratore, cementificare una delle coste più incontaminate d'Italia e distruggere l'intera marina manduriana di Specchiarica, Torre Colimena, San Pietro di Bevagna e delle due riserve naturali di Salina dei Monaci e Fiume Chidro;

   la società civile ha proposto soluzioni alternative per adeguare il sistema fognario salvaguardando l'ambiente. In sintesi, esse sono: a) la delocalizzazione del depuratore lontano dalla costa; b) la riqualificazione delle strutture esistenti: mettere a norma, con eventuale limitato ampliamento il depuratore di Manduria; costruire a Savia l'impianto in un'area già cementificata sulla quale anni fa furono avviati i lavori di costruzione di un depuratore poi abbandonato in corso d'opera senza mai essere entrato in funzione; per le marine di Manduria, collegare i tronchi fognari in parte al depuratore di Avetrana e in parte a quello di Maruggio con opportuni dimensionamenti, visto che detti comuni avevano già dato ampia disponibilità;

   l'interrogante ritiene che sarebbe necessario compiere le verifiche sulla correttezza della realizzazione e dell'avviamento del progetto succitato da parte di tutti gli enti interessati, nonché sul rispetto della disciplina degli scarichi, che costituisce una delle componenti principali della normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento (decreto legislativo n. 152 del 2006) –:

   se il Ministro interrogato non ritenga di adottare opportune iniziative, per quanto di competenza, al fine di tutelare il sito di interesse comunitario sopra citato e le aree di pregio ambientale coinvolte nel progetto, anche verificando se sussistono i presupposti per costituire un tavolo ad hoc presso il Ministero, soprattutto alla luce dello stato di avanzamento dei lavori ancora in fase embrionale;

   se il Ministro interrogato non ritenga di assumere ogni utile iniziativa di competenza per la salvaguardia ambientale della costa salentina, delle sue riserve naturali, della salute dei cittadini e dell'economia turistica del territorio.
(4-02676)

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  L'agglomerato di Manduria, con un carico generato pari a 78.852 abitanti equivalenti, è oggetto della procedura d'infrazione 2017/2181 avviata dalla Commissione europea a luglio 2018 per mancata o non corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. Nello specifico l'agglomerato in argomento risulta non conforme all'articolo 4 (trattamento secondario) della citata direttiva.
  Secondo quanto disposto dalla recente legge 14 giugno 2019 n. 55, articolo 4-septies, «Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso» il Commissario straordinario unico (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18) ha compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi nel settore fognario depurativo per tutti gli agglomerati interessati da procedure d'infrazione.
  Gli interventi originariamente previsti nel progetto realizzazione dell'impianto di depurazione e dei collettori di adduzione e scarico a servizio di Sava, Manduria e delle marine di Manduria oltre alla realizzazione di una condotta sottomarina di scarico, sono:

   costruzione di una nuova stazione di pretrattamento, accumulo e rilancio dei reflui grezzi afferenti ai due centri urbani di Sava e Manduria in corrispondenza dell'impianto di depurazione esistente ed attualmente gestito;

   costruzione di una nuova condotta di adduzione dei reflui che dalla predetta stazione di rilancio conduce il refluo grezzo al nuovo depuratore consortile, per Sava, Manduria e relative Marine;

   realizzazione di un nuovo depuratore consortile per Sava, Manduria e relative marine da ubicarsi in località Specchiaricca (Urmo Belsito) in agro di Manduria;

   condotta di scarico delle acque depurate sino alla battigia;

   condotta sottomarina della lunghezza di circa 1200 mi per il rilascio in mare delle acque depurate. Tale intervento, per le motivazioni di seguito riportate, ha subìto notevoli ritardi rispetto alle attese programmatorie iniziali.

  La progettazione del nuovo depuratore di Manduria e della condotta sottomarina è stata avviata nel 2007 (autorizzazione del Commissario ESEA n. 2830 del 9 luglio 2007) ed è stata approvata nella stesura definitiva nel 2009 (ufficio del commissario decreto n. 203/CD/dell'11 dicembre 2009) e in ultimo innovata nel 2015 (decreto 6/CD/A del 13 maggio 2015}.
  La regione Puglia, in ottemperanza al decreto legislativo n. 152 del 2006, ha redatto il piano di tutela delle acque (approvato con delibera regionale nel 2009) individuando quale recapito finale dell'impianto consortile di Sava, Manduria e delle marine di Manduria, il corpo idrico superficiale Mare Ionio.
  Nel 2013 l'Acquedotto pugliese, nella qualità di stazione appaltante e soggetto attuatore, ha dato seguito alla gara aggiudicando sia la progettazione esecutiva che le attività costruttive.
  Ad aprile del 2015 è stata formalizzata la consegna dei lavori, in modalità frazionata, in ragione delle autorizzazioni disponibili, per la costruzione del depuratore e dei collettamenti a terra con eccezione della condotta sottomarina di scarico.
  I lavori avviati sono stati, tra il 2015 e il 2017;, più volte sospesi (10 luglio 2015/ 9 maggio 2017/ 28 luglio 2017) e ripresi (8 marzo 2017/17 luglio 2017) a causa della innovata opposizione delle amministrazioni comunali cointeressate, contrarie all'opera, con particolare riguardo alla scarico a mare.
  In tale contesto la regione Puglia ha promosso la verifica di possibili soluzioni alternative al recapito finale del depuratore consortile previsto dal progetto iniziale, avvalendosi della collaborazione diretta di istituti di ricerca quali l'IRSA CNR.
  A febbraio 2016, sulla base delle risultanze dello studio condotto dal CNR ed acquisite ad ottobre 2015, Acquedotto pugliese ha redatto un proprio studio di fattibilità che, in sintesi, ha previsto il superamento dello scarico a mare dei reflui con condotta sottomarina, con:

   riutilizzo irriguo attraverso stazioni di affinamento delle acque reflue depurate al decreto ministeriale n. 185 del 2003 e convogliamento delle stesse, al comprensorio irriguo dell'Arneo;

   recapito complementare costituito da un buffer ecologico rappresentato da un'area umida per il riutilizzo plurimo (irriguo, irriguo forestale, antincendio, etc.) e da un sistema di filtrazione con rilascio prolungato sul suolo e nei primi strati di sottosuolo.

  Questa ipotesi complementare al recapito al mare è stata sottoposta, per preliminare condivisione, all'esame delle Amministrazioni comunali e del Ministero dell'ambiente che, nel luglio 2016, ha formulato il proprio parere.
  Con delibera della giunta regionale n. 1150 dell'11 luglio 2017 la regione Puglia ha provveduto alla modifica del piano di tutela delle acque per quanto attiene il recapito finale – da «mare mediante condotta sottomarina» a «suolo (trincee disperdenti/in solco naturale sfociante in battigia + riuso)».
  A seguito di ciò, Acquedotto pugliese ha redatto il progetto di fattibilità tecnico ed economica trasmesso, a marzo 2018, alla regione Puglia per l'intervento «per il riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore consortile di Sava e Manduria (TA) e relativi scarichi complementari».
  Nel luglio 2018 è stato avviato il procedimento autorizzativo unico regionale ai sensi dell'articolo 27-
bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
  Nel successivo mese di agosto 2018 è stato rilasciato il parere favorevole VIA inerente il procedimento autorizzativo unico regionale ai sensi dell'articolo 27-
bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 del progetto di fattibilità tecnica ed economica del predetto intervento finalizzato all'utile prosieguo dei lavori, in ultimo sospesi in data 28 luglio 2017.
  Nel novembre dello stesso anno, a seguito di pareri non favorevoli di compatibilità espressi dal servizio regionale risorse idriche nell'ambito del procedimento autorizzativo unico regionale, la definizione degli interventi è stata nuovamente modificata e suddivisa in tre stralci funzionali.

Primo stralcio funzionale (da realizzare con variante tecnica dei lavori di costruzione dell'«impianto di depurazione, collettori di adduzione e scarico e i relativi scarichi a servizio degli abitati di Sava, Manduria e delle marine di Manduria» già appaltato):

   impianto di trattamento terziario di affinamento, in grado di consentire la produzione, di un refluo depurato conforme ai requisiti di cui al decreto ministeriale n. 185 del 2003, con realizzazione di una vasca di accumulo per il rilancio al buffer ecologico;

   condotta adduttrice dei reflui (DN500) dal nuovo impianto depurativo all'area del recapito (buffer ecologico) in località Masseria della Marina;

   bacini di filtrazione densamente vegetati di tipo aperto (n. 1.2 trincee disperdenti di superficie all'incirca pari ad 1,0 ha);

   interventi di ingegneria naturalistica utili a favorire il pieno inserimento ambientale del recapito, con piantumazione di specie arboree autoctone;

   riutilizzo del materiale escavato per i bacini di filtrazione densamente vegetati di tipo aperto, per il livellamento del terreno all'interno dell'area del buffer ecologico n. 1;

secondo stralcio funzionale:

   realizzazione di una nuova vasca di accumulo delle acque affinate con annesso impianto di sollevamento per il convogliamento agli impianti irrigui del consorzio di bonifica dell'Arneo;

   completamento buffer ecologico, presso località Masseria della Marina, costituito da bacini di accumulo impermeabili delle acque affinate (n. 4- bacini di superficie all'incirca pari ad 2,0 ha);

   condotte di distribuzione ed opere elettromeccaniche di completamento nelle vasche impermeabili del buffer ecologico;

   sistema di monitoraggio quali-quantitativo del refluo affluente al recapito;

   condotta premente DN 600 per il convogliamento dei reflui affinati alla cosiddetta vasca di accumulo del Chidro gestita dal consorzio di bonifica dell'Arneo da cui diparte la distribuzione irrigua dell'ente;

   realizzazione di un recapito complementare tramite una condotta emissario dal nuovo impianto depurativo a un corpo idrico superficiale (canale di bonifica recapitante nel bacino di torre Colimena), come da nota del Ministero dell'ambiente n. 13062 dell'11 luglio 2016;

   interventi di ingegneria naturalistica sul corpo idrico superficiale summenzionato, utili a favorire il pieno inserimento ambientale, di tale recapito complementare, con piantumazione di specie arboree autoctone.

terzo stralcio funzionale (non previsto nella presente progettazione):

   potenziamento del depuratore (realizzazione 4a linea) al carico previsto dal PTA (78.852 AE);

   completamento della rete idrico fognante nelle marine di Manduria.

  Le scelte progettuali sono state mirate alla chiusura del ciclo integrato dell'acqua mediante il riutilizzo irriguo delle acque affinate a servizio del comprensorio del consorzio di bonifica dell'Arno.
  Le tipologie di riutilizzo sono state fortemente orientate al recupero ambientale degli ecosistemi locali e al sostegno e futuro sviluppo socio-economico legato alla economia agricola imprenditoriale.
  Data, tuttavia, la stagionalità delle attività irrigue che si concentra nei mesi estivi e la variabilità della frequenza degli usi secondari quali l'uso per antincendio e la pulizia delle strade comunali, per la quota parte eccedente delle portate effluenti dall'impianto di depurazione e affinamento, il progetto ha previsto il recapito, a valle degli accumuli impermeabili, ai bacini di filtrazione densamente vegetati che interessano il suolo e i primi strati di sottosuolo.
  Le scelte progettuali prevedono, inoltre, un ulteriore recapito complementare individuato in un corpo idrico superficiale costituito da un canale di bonifica recapitante nel bacino Torre Colimena situato all'interno della riserva naturale regionale del litorale tarantino orientale (EUAP 0577), anche al fine di ottemperare alle osservazioni di cui alla nota del Ministero dell'ambiente n. 13062 dell'11 luglio 2016.

Interventi previsti nella pianificazione dell'Autorità idrica pugliese

  Il vigente programma degli interventi 2018-2024, approvato con deliberazione del consiglio direttivo AIP n. 31 del 28 giugno 2018, comprende per l'agglomerato di Sava-Manduria i seguenti, interventi:

  Progetto P0206

   Realizzazione del nuovo impianto depurativo e dei collettori di adduzione e scarico a servizio degli abitati di Sava, Manduria e delle marine di Manduria e realizzazione della condotta sottomarina, per l'importo di quadro economico in ultimo definito pari a euro 12.023.125,00.
   Si intende stralciata la realizzazione della condotta sottomarina, a seguito delle determinazioni di cui alla delibera di giunta regionale n. 1150 dell'11 luglio 2017.
   Dal rapporto di monitoraggio AQP al 1° trimestre 2019, risulta la data di messa in esercizio al 25 settembre 2020.

  Progetto P1514

   Progetto denominato «Riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore consortile di Sava e Manduria e relativi scarichi complementari» (codice AQP PI514), per un importo da quadro economico in ultimo definito pari a euro 12.000.000,00, prevedendosi la copertura finanziaria delle sole spese tecniche di progettazione, a carico dei proventi tariffari.
   La regione Puglia in data 24 giugno 2019 ha avviato il procedimento autorizzatorio unico regionale ex articolo 27-
bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni e la relativa fase di verifica adeguatezza e completezza della documentazione, relativa al Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore consortile di Sava e Manduria (TA) e relativi scarichi complementari.
   Si precisa in ultimo che la stessa regione Puglia, il 1° agosto 2020, ha dato riscontro alla richiesta del Ministero dell'ambiente riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi per gli agglomerati oggetto di contenzioso, così come previsto dalla recente Legge 14 giugno 2019 n. 55, articolo 4-
septies, con la quale si estende l'operato del Commissario straordinario unico anche alle procedure d'infrazione in materia di acque reflue urbane 2014/2059 e 2017/2181.
   Da quanto emerge in particolare sull'agglomerato di Manduria, la stessa regione, nella relazione di sintesi, specifica che «Gli interventi sull'agglomerato di cui trattasi, sono ancora in esecuzione così come riferisce il Rup con propria relazione del 26 luglio 2019 . La conclusione delle opere progettate è prevista per la data del 30 Giugno 2021».
   Si rassicura, comunque, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prosegue nella sua azione costante di monitoraggio, nell'ottica di salvaguardia del sito di interesse comunitario e delle aree di pregio ambientale interessate dal progetto, eventualmente anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Sergio Costa.


   MARCHETTI, MORRONE e PAOLINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   in data 17 settembre 2020, una delegazione di deputati del Gruppo Lega, si recava in visita alla casa circondariale Villa Fastiggi di Pesaro, riscontrando forti criticità;

   nella caserma dove risiedono gli agenti della polizia penitenziaria ci sono infiltrazioni d'acqua alle pareti ed evidenti perdite che rendono l'ambiente malsano e non idoneo. Risulta che i previsti lavori strutturali e, in particolare, il rifacimento dell'intera copertura della struttura annunciati in passato, non sono stati mai realizzati;

   le donne e gli uomini della polizia penitenziaria svolgono un servizio indispensabile per la sicurezza del nostro Paese, ed è inaccettabile che debbano anche sopportare di vivere e lavorare in ambienti indecorosi e insalubri –:

   quali siano le esatte condizioni strutturali ed igienico sanitarie degli alloggi degli agenti della polizia penitenziaria, con particolare riferimento al catasto delle coperture, alle condizioni degli infissi e delle eventuali infiltrazioni di acqua ed umidità;

   quali siano i tempi e le modalità di intervento che devono necessariamente ricomprendere lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
(4-06923)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo l'interrogante, ritenute sussistenti criticità strutturali e igienico-sanitarie degli alloggi di servizio riservati al personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Pesaro, avanza precipuo quesito circa gli intendimenti volti a sanare detta situazione.
  Orbene, va evidenziato che, effettivamente sussistono talune criticità quanto alla caserma agenti annessa al carcere di Pesaro, posto che questa risente di continui problemi relativi all'impianto idrico, di riscaldamento e di raccolta dell'acqua piovana, a causa delle copiose piogge invernali che si riversano nelle colonne di scarico dello stabile.
  Al fine di ovviare a tale criticità e risolvere gli annosi problemi, la direzione dell'istituto ha affidato, per l'anno in corso, la manutenzione ordinaria a una nuova ditta vincitrice dell'appalto.
  Ciò posto, si rappresenta che nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture dei fabbricati detentivi della casa circondariale di Pesaro è stato ricompreso anche un intervento di riparazione dell'impermeabilizzazione della copertura della caserma agenti.
  Tale intervento, ancora da sottoporre a verifica di regolare esecuzione, è stato eseguito.
  Pertanto, le tracce rilevate dalla delegazione durante la visita del 17 settembre 2020 sono probabilmente conseguenti a infiltrazioni pregresse e potranno essere eliminate in economia con una semplice imbiancatura con manodopera detenuta.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.


   MICELI. — Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:

   la Targa Florio, una delle più antiche e famose corse automobilistiche al mondo che si disputa in Sicilia dai primi anni del Novecento ed inserita nel registro eredità immateriali della regione, è un patrimonio storico, sportivo e culturale per l'Italia intera il marchio «Targa Florio» è l'asset più importante di proprietà dell'Automobile Club di Palermo e concesso in gestione all'Automobile Club d'Italia, ente pubblico non economico;

   Ac Palermo avrebbe manifestato la volontà di cessione del marchio – pur a condizione di restare coinvolto nella manifestazione sportiva come sodalizio territorialmente competente – e nel settembre 2017 il Comitato esecutivo di Aci ha adottato una deliberazione che confermava che la direzione per lo sport automobilistico Aci avesse richiesto l'autorizzazione all'avvio di una procedura per l'affidamento del servizio di valutazione del marchio e si conferivano al Presidente dell'Aci il mandato a condurre le trattative e la verifica della sussistenza delle condizioni per l'eventuale acquisizione; con due determinazioni del 2017 e del 2018, Aci – in accordo con Ac Palermo – ha affidato il servizio di valutazione del marchio ad una società Trevor s.r.l. per un ammontare di euro 14.500 (oltre Iva) liquidati nel marzo 2019; ad oggi, non si conosce l'esito, né il valore determinato dalla società affidataria;

   intervistato da organi di stampa del settore automobilistico, il presidente dell'AC Palermo – stante la pubblicità degli atti sopra citati – ha negato l'esistenza di trattative in tal senso e, di converso, il presidente dell'Aci, nelle stesse sedi, ha confermato le trattative;

   la vicenda ha destato la preoccupazione di appassionati ed amministratori dei territori coinvolti nella manifestazione della Targa Florio, riunitisi in un Comitato spontaneo; nel corso della 102° edizione della Targa, i territori amministrati da coloro che sono entrati in polemica con la presidenza del sodalizio di Palermo a quanto risulta all'interrogante sarebbero stati estromessi dal circuito;

   nonostante sussistessero le condizioni essenziali per le deliberazioni di Aci, a seguito di due richieste di accesso agli atti promosse dal Comitato spontaneo, Ac Palermo ha fatto sapere che non esisteva nessun atto amministrativo in tal senso ed Aci ha fatto sapere che non sarebbe stato possibile avere accesso ai suddetti atti perché non in suo possesso; se ciò fosse confermato, si determinerebbe un'assenza di fatto dei presupposti per le suddette deliberazioni e se, invece, fosse smentito, bisognerebbe accertare la veridicità delle dichiarazioni di Ac Palermo ed Aci;

   a quanto consta all'interrogante durante un incontro informale del gennaio 2019 tra il Comitato spontaneo ed il presidente dell'Aci, quest'ultimo avrebbe confermato l'interesse all'acquisizione del marchio, all'investimento sulla formula «regolarità» e meno su quella rally e – stante la preoccupazione del Comitato – si dimostrato disponibile alla redazione di una dichiarazione d'intenti nella quale affermare i valori ed il legame territoriale della Targa Florio;

   l'intera operazione di affidamento del servizio di valutazione da parte del soggetto potenzialmente acquirente, in assenza di un valore determinato dal soggetto potenzialmente alienante, appare non idoneo ad una gestione equa e trasparente della trattativa;

   si rileva inoltre che, dalla relazione del Collegio dei revisori sul bilancio d'esercizio 2017 dell'Automobile Club Palermo, risulta che lo stesso abbia un indebitamento netto nei confronti di Aci Italia superiore o uguale a 3 milioni di euro –:

   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per far piena luce su eventuali irregolarità nell'ambito dell'intera operazione esposta in premessa, anche al fine di evitare procedure che possano ledere o avvantaggiare gli interessi delle parti e/o interessi particolari;

   se e quali iniziative di competenza, qualora venissero accertate operazioni di dubbia trasparenza, il Governo intenda assumere per tutelare la storica «Targa Florio» ed il suo indotto a favore dei comuni interessati e degli appassionati.
(4-03602)

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.
  La Targa Florio è una delle più antiche e famose corse automobilistiche del mondo, voluta, creata ed organizzata da Vincenzo Florio e si è disputata dal 1906 al 1977 come competizione di velocità su strada e dal 1978 come competizione rallistica in seguito ad un gravissimo incidente nel 1976 che era costato la vita ad alcuni spettatori. È stata disputata senza soluzione di continuità sino al 2019, se si eccettuano gli anni delle due guerre mondiali.
  Teatro della corsa sono sempre state le strade siciliane ed in particolare quelle strette e tortuose che percorrono la catena montuosa delle Madonie, attraverso il Parco omonimo, patrimonio naturalistico, storico ed artistico caratterizzato da aspre montagne che si affacciano sui mare di Sicilia. Nei primi anni '60 gli eredi di Vincenzo Florio donarono all'Automobil Club Palermo il marchio della Targa Florio ed una serie di trofei ed oggetti ad essa legata perché venissero custoditi nella sede sociale, poi venduti nei primi anni 2000.
  Nei 2013, viste le enormi difficoltà economiche in cui versava l'AC Palermo, all'epoca commissariata, e quindi nell'impossibilità di organizzare la Targa Florio, ACI decise di accollarsi, tramite ACI Sport, l'onore economico ed organizzativo dell'evento per non fare perdere la sua continuità. Lo stesso accadde nel 2014 e nel 2015.
  Occorre evidenziare che il 2 ottobre 2015 era stata sottoscritta una Convenzione tra Automobile Club Italia (ACI) ed Automobile Club (AC) di Palermo con la quale si concordava un piano per il rilancio della storica manifestazione automobilistica «Targa Florio» allo scopo di ripristinarne la rilevanza nazionale e internazionale di tale evento rimasto confinato in quegli anni in un ambito meramente provinciale. ACI, pertanto, ha supportato a livello organizzativo l'AC di Palermo coinvolgendo grandi marchi dell'automobilismo mondiale e piloti provenienti da ogni parte del mondo.
  Dal 2015, dunque, ACI ha investito ingenti risorse umane ed economiche affinché tale manifestazione, che per problemi locali aveva perso di credibilità e prestigio, riassumesse una rinnovata dimensione internazionale,
  Nei 2016, in occasione della centesima edizione della corsa e del 110° anniversario della sua nascita, l'ACI organizzò, sempre a sue spese, un grande evento rievocativo invitando piloti da tutto il mondo che avevano corso la Targa negli anni in cui era valevole per il «Campionato Mondiale Marche» perché guidassero le macchine dell'epoca messe a disposizione dai vari Musei di Marca e da importanti collezionisti. Nello stesso anno venne organizzata, sempre da ACI, tramite ACI Sport, la Targa Classica, gara di regolarità per auto storiche. Le due gare sono state poi organizzate dagli stessi soggetti nel 2017, 2018 e 2019.
  Nel 2017 TACI iniziò una trattativa con AC Palermo per l'acquisto del marchio «Targa Florio» per dare un futuro certo all'evento e per rientrare, almeno in parte, di un notevole credito, maturato negli anni, nei confronti dello stesso sodalizio palermitano, Nel 2017 – ritenendo necessario garantire alla manifestazione il mantenimento della nuova visibilità raggiunta e continuare, al contempo, ad assicurare adeguati livelli di qualità nella gestione della stessa – ACI ha ritenuto di assumere un impegno costante e duraturo nell'ambito di tale manifestazione valutando, a tal fine, anche l'opportunità di acquisire il marchio «Targa Florio» rilevandolo dall'AC di Palermo e avviando una trattativa in tal senso preceduta da una indagine preliminare per verificare la sussistenza dei necessari presupposti normativi ed economici.
  L'AC Palermo ha quindi affidato, attraverso l'espletamento di una procedura a evidenza pubblica, alla società
PriceWaterhouseCoopers Advisory Spa l'incarico di redigere una perizia per stimare il valore del marchio suddetto il cui risultato è stato pari a 6,4 milioni di euro. Per tale valutazione, la società ha utilizzato il metodo diretto, basato sul criterio comparativo – tra i metodi maggiormente utilizzati nella pratica professionale – facendo particolare riferimento alla metodologia royalty rate che si basa a sua volta sull'osservazione di numerose transazioni aventi per oggetto la concessione in licenza d'uso di marchi famosi. In applicazione di tale criterio, è stato determinato il tasso di royalties applicabile al marchio «Targa Florio» che, applicato a un orizzonte temporale di cinque anni, ha consentito di stimare i ricavi netti attualizzati e, pertanto, l'ammontare delle royalties annue che un ipotetico concorrente all'acquisizione del marchio sarebbe disposto a pagare.
  L'ACI ha quindi proposto l'acquisto di tale marchio ad un prezzo pari a due terzi del valore stimato per tenere conto dei significativi investimenti effettuati dal 2013 al 2019. Sulla base delle valutazioni economiche sopra descritte, ACI si è impegnato a riconoscere l'indissolubile legame tra «Targa Florio» e la regione Sicilia, unitamente agli enti locali interessati che, in un connubio di interessi storici, sociali e culturali hanno portato il marchio ad acquisire nel tempo una centralità che varca i confini regionali e nazionali. Per tali motivi, ACI si è impegnato altresì a collaborare con la Regione e gli enti interessati al fine di assicurare, tramite il marchio «Targa Florio» e la relativa competizione, qualsiasi sinergia necessaria per promuovere e sviluppare il percorso del circuito tra gli enti locali coinvolti e, in tal modo, valorizzare l'economia locale.
  La somma offerta dovrebbe essere destinata a parziale ripianamento del debito sopra citato, mentre la restante parte, pari a circa 2,1 milioni di euro, da pagarsi con un piano di rientro in 25 anni.
  Con delibere del Consiglio direttivo n. 2 del 19 maggio 2020 e n. 7 del 20 maggio 2020 l'Automobile Club Palermo proponeva il piano di rientro in 25 anni ed accettava l'offerta di acquisto avanzata dall'ACI. Il Consiglio generale dell'ACI nella seduta del 4 giugno 2020 approvava definitivamente l'acquisto del marchio «Targa Florio» per la somma di 4,3 milioni di euro e il piano di rientro per 2,1 milioni di euro in 25 anni, azzerando in questo modo il proprio credito nei confronti dell'AC di Palermo.
  Inoltre, è stato stabilito di lasciare allo stesso Automobile Club lo sfruttamento del marchio e la relativa organizzazione del «Rally Targa Florio» in comodato gratuito per cinque anni rinnovabili e rinunziando anche al contributo annuo regionale di 100.000 euro destinato a tale evento.
  Anche la Targa Classica sarebbe organizzata sempre dall'Automobile Club con tutti gli oneri a carico di ACI.
  In relazione a quanto precede, il marchio «Targa Florio» resterebbe in ogni caso a Palermo presso lo stesso Automobile Club mentre ACI garantirebbe un futuro a questi due importanti eventi sportivi che, di fatto, nel 2013 non avevano nessuna possibilità di sopravvivenza,

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport: Vincenzo Spadafora.


   MOLLICONE. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. — Per sapere – premesso che:

   per promuovere ed espandere l'accesso alla banda ultra larga in Italia, il Governo ha previsto l'introduzione di un sistema di voucher al fine di aiutare le famiglie a basso reddito a superare l'attuale divario digitale. La misura è stata concepita come uno schema di voucher in due fasi, la prima volta a disciplinare gli incentivi per scuole e famiglie con Isee sotto i 20.000 euro annui, la seconda per imprese e famiglie con redditi Isee fino a 50.000 euro all'anno;

   nella Gazzetta ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico, attuativo della cosiddetta fase 1, recante il Piano voucher sulle famiglie a basso reddito, il quale stabilisce che alle famiglie a basso reddito (Isee minore di 20.000 euro) sia destinato un voucher di 500 euro che, oltre che essere utilizzato per servizi di connettività, possa essere destinato anche all'acquisto di elementi hardware, ossia i tablet o pc, purché forniti dal medesimo operatore che ha offerto il servizio;

   secondo quanto stabilito nel decreto, il Governo ha quindi ritenuto opportuno riservare il voucher per l'acquisto degli strumenti hardware, rivolgendosi unicamente agli operatori di telecomunicazioni, limitando la libera scelta del consumatore ed escludendo indebitamente la gran parte degli operatori economici attivi sul mercato della produzione, dell'importazione e della distribuzione di tali prodotti –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

   quali iniziative intenda adottare per revisionare questa scelta che potrebbe comportare gravi effetti in relazione alla concorrenza tra operatori e alla tutela del consumatore che verrebbe indebitamente limitato nella scelta, oltre ad essere potenzialmente posto, una volta cessato il voucher, in una potenziale condizione di sudditanza economica verso gli operatori fornitori di servizio e hardware.
(4-07052)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  L'interrogante fa riferimento al sistema di
voucher, in due fasi, introdotto dal Governo per aiutare le famiglie a superare l'attuale «divario digitale» e individua profili di illegittimità nel decreto recante «Piano voucher sulle famiglie a basso reddito», ritenendolo lesivo dei principi della concorrenza.
  Il piano strategico Banda ultra larga e la sua accelerazione rivestono grande rilevanza politica per il Governo. In questi mesi, i ministri interessati, il Comitato banda ultra larga (CoBUL) e le regioni hanno operato in sinergia per dare attuazione alla strategia nazionale, accelerando le attività nelle aree bianche e attivando le parti ancora mancanti della strategia medesima, ossia gli incentivi alla domanda (
voucher) e i progetti nelle aree cosiddette «grigie».
  In particolare, il piano di incentivi per la domanda (Piano
voucher) trova esecuzione nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2, durante la quale è emerso come i collegamenti internet a banda ultralarga costituiscano il presupposto per l'esercizio di diritti essenziali, costituzionalmente garantiti, come i diritti allo studio e al lavoro.
  Oltre al piano
voucher, nel contesto emergenziale attuale, altri incentivi e agevolazioni sono stati destinati a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni per sostenere esigenze specifiche, quali la mobilità sostenibile e la didattica a distanza.
  Il Comitato banda ultra larga si è riunito in data 5 maggio 2020 e ha varato un piano di contributi alla connettività per scuole, famiglie e PMI.
  Il piano
voucher si articola in due fasi: la fase 1, dedicata ai voucher per le famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro; la fase 2, dedicata ai voucher per le imprese e per le famiglie con reddito ISEE fino a 50.000 euro.
  Per quanto riguarda la fase 1 la misura per le famiglie con reddito ISEE fino a 50 mila euro ha ottenuto la necessaria autorizzazione della Commissione europea il 4 agosto 2020. Il decreto del Ministero dello sviluppo economico recante «Piano
voucher sulle famiglie a basso reddito», firmato il 7 agosto 2020, è stato così pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020, in seguito alla avvenuta registrazione da parte dell'organo controllante (Corte dei conti).
  Il piano
voucher di Fase 1 è un intervento di sostegno alla domanda di servizi di connessione internet a banda ultralarga. In tale contesto, al fine di garantire non solo l'accesso, ma anche l'uso efficiente delle risorse e degli applicativi della rete, si intende offrire alle famiglie meno abbienti, oltre ai servizi di connettività, anche i dispositivi necessari per fruire di tali servizi.
  Infatti, l'articolo 3 del decreto 7 agosto 2020 riconosce alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro un contributo del valore massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione a internet in banda ultralarga per un periodo di almeno dodici mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un
tablet o un personal computer. Il contributo è erogato, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, per la fornitura di servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s in download alle famiglie che non detengono alcun contratto di connettività, ovvero che detengono un contratto di connettività a banda larga di base, da intendersi come inferiore a 30Mbit/s in download.
  Sin dalla loro approvazione, il Ministero dello sviluppo economico si è attivato per la realizzazione dei piani in parola, in cooperazione con la società Infratel Italia, soggetto attuatore della strategia BUL. Di seguito si riporta il dettaglio dei passaggi attuativi.
  Nel mese di settembre si sono concluse le consultazioni pubbliche per la raccolta dei contributi da parte dei soggetti interessati, in ottemperanza ai punti 64 e 78, lettera b) della Comunicazione della Commissione europea recante «Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga» (2013/C 25/01).
  In data 5 ottobre 2020 Infratel Italia ha pubblicato il regolamento per l'erogazione dei
voucher fase 1.
  Dall'8 ottobre è
online – all'indirizzo https://voucherbul.infratelitalia.it/ – la piattaforma di Infratel Italia per l'accreditamento degli operatori di telecomunicazioni interessati ad offrire ai consumatori i voucher di fase 1 secondo quanto previsto dal relativo decreto 7 agosto 2020. Il Manuale operativo del piano voucher fase 1 e la documentazione afferente alla procedura di accreditamento degli operatori sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, sul sito istituzionale di Infratel e sito bandaultralarga.italia.it.
  Possono partecipare al piano
voucher, con offerte commerciali in abbinamento al contributo, tutti gli operatori che forniscono servizi internet su reti a banda larga ad almeno 30 Mbit/s in download. Gli operatori devono essere quindi in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 25 «Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica» del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche».
  Per l'adesione al piano
voucher, gli operatori devono accreditarsi sulla piattaforma Infratel Italia, caricando le offerte commerciali dedicate alle famiglie meno abbienti, da proporre in abbinamento ai voucher.
  A partire dal 19 ottobre gli operatori accreditati possono caricare sulla piattaforma le offerte commerciali al pubblico.
  A partire dal 4 novembre, dopo un confronto con gli
stakeholder relativo alle procedure per l'attuazione della misura, gli operatori hanno iniziato le registrazioni sulla piattaforma di Infratel Italia sopra menzionata.
  A partire dal 9 novembre i consumatori possono accedere alle offerte presentate dagli operatori e riscattare il
voucher di fase 1.
  Al 30 novembre risultano autorizzate 420 offerte relative a 64 operatori. Infratel Italia proseguirà la valutazione delle ulteriori offerte presentate dagli operatori accreditati e fornirà aggiornamenti quotidiani sui propri siti istituzionali.
  L'erogazione dei
voucher per la connettività di fase 1 è dunque partita a poco più di un mese dalla pubblicazione del decreto ministeriale e nei tempi stabiliti dal Comitato banda ultralarga. Si stima che ne potranno beneficiare a livello nazionale oltre 2 milioni di famiglie (circa il 16 per cento). Il rispetto dei tempi stabiliti dal Comitato banda ultralarga è stato possibile grazie ad una collaborazione sinergica tra il Ministero dello sviluppo economico, la Conferenza delle regioni, il COBUL, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), la Fondazione Ugo Bordoni e Infratel Italia. Tra il 9 e il 30 novembre sono state presentate oltre 54.800 richieste di prenotazione voucher e risultano attivati oltre 3.100 voucher.
  Per quanto riguarda la misura dei
voucher di fase 2, a seguito della consultazione pubblica che ha consentito di rivedere in alcune parti il piano per tenere conto delle osservazioni di una molteplicità di stakeholder, la versione aggiornata della misura è stata inviata alla Commissione europea con richiesta formale di una valutazione urgente.
  La misura del Piano relativa alle imprese, in particolare, prevede un contributo differenziato (da 300 a 2.500 euro), definito in base alle caratteristiche della connettività e alla durata dei contratti, come richiesto dagli
stakeholder in esito alla consultazione pubblica e dalla Commissione europea nel corso di interlocuzioni informali.
  La misura del piano di fase 2 relativa alle famiglie è indirizzata alle famiglie con reddito ISEE inferiore ai 50 mila euro e prevede una riserva per le famiglie con reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro. Il contributo, pari a 200 euro, sarà erogato per collegamenti alla migliore velocità disponibile all'unità immobiliare.
  Per rispondere alla preoccupazione espressa dall'interrogante in merito alla lesione dei principi della concorrenza e ai presunti danni derivabili ai consumatori dal fatto che, nella fase I, il Ministero ha abbinato l'offerta di servizi di connessione alle apparecchiature necessarie per fruire di tali servizi (pc o tablet), prevedendo che gli utenti accedano a tale offerta abbinata rivolgendosi ad un interlocutore unico (l'operatore di servizi di connettività), si rappresenta quanto segue. È l'ordinanza del TAR del Lazio del 23 novembre 2020 – che ha rigettato la richiesta promossa da alcuni rappresentanti di rivenditori di
device, di sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale che disciplina la fase I – a dare un primo chiarimento alla questione, affrontandola non solo dal punto di vista del danno lamentato, ma entrando nel merito della vicenda, assumendo una posizione chiara ed inequivocabile.
  L'ordinanza su citata specifica tra l'altro che:

   1) la finalità del contributo è quella di sostenere la domanda di connessione ad internet per le famiglie meno abbienti nel momento di emergenza sanitaria per l'accesso ai servizi educativi e al lavoro;

   2) il Decreto non impone l'utilizzo di un particolare dispositivo per la connessione;

   3) la fase emergenziale giustifica la misura, volta ad assicurare in tempi celeri diritti costituzionalmente garantiti;

   4) la vastità degli operatori di rete e la possibilità per gli stessi di sottoscrivere accordi commerciali con i distributori all'ingrosso e al dettaglio di device costituiscono circostanze sufficienti ad escludere che possa verificarsi il presupposto della limitazione della libertà del consumatore nella scelta del dispositivo per la fruizione del servizio di accesso ad internet.

  In particolare, si legge nell'ordinanza che «la finalità del contributo non è tanto quella di acquistare i dispositivi, ma quella di sostenere la domanda di connessione ad internet per le famiglie meno abbienti e (articolo 1 del decreto ministeriale) nel momento di emergenza sanitaria per l'accesso ai servizi educativi e al lavoro». Il giudice amministrativo ha anche evidenziato che «la fornitura del solo terminale non realizza l'interesse pubblico perseguito ed è per questo che è stata imposta l'erogazione del contributo tramite l'operatore di rete attraverso la necessaria sottoscrizione di un contratto di connessione a internet». In ogni caso, il decreto non impone l'utilizzo di un particolare dispositivo per la connessione, salvo il rispetto delle caratteristiche minime indicate nel manuale operativo INFRATEL a garanzia della qualità del device, né affida all'operatore di rete la scelta di un determinato apparato. La numerosità degli operatori di rete aderenti all'iniziativa, unitamente alla possibilità per gli stessi di sottoscrivere accordi commerciali con i distributori e i venditori al dettaglio dei tablet e del personal computer, con conseguente variabilità dei dispositivi offerti – disposizione, quest'ultima, riportata nel manuale operativo di fase 1, e specificamente, l'articolo 2, paragrafo 1, punto VI del manuale – costituiscono, ad avviso del Tar del Lazio, circostanze sufficienti ad escludere che possa verificarsi il presupposto della limitazione della libertà del consumatore nella scelta del dispositivo per la fruizione del servizio di accesso ad internet. Sulla base di queste premesse, il giudice ha quindi affermato che «la mancata previsione di due passaggi distinti, uno presso il rivenditore di dispositivi elettronici e l'altro presso l'operatore di rete, appare in linea con la natura emergenziale della misura, finalizzata ad assicurare, in modo celere, attraverso una procedura semplificata, diritti costituzionalmente garantiti (allo studio e al lavoro) nella fase emergenziale».
Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico: Gian Paolo Manzella.


   ALESSANDRO PAGANO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   qualche giorno fa nel porto di Pozzallo, nel Libero consorzio comunale di Ragusa, in Sicilia, sarebbero stati fatti sbarcare settantadue immigrati clandestini giunti a bordo di un piccolo natante, ma in realtà, secondo fonti locali, condotti a ridosso del litorale da una «nave madre» poco più al largo gestita, come noto, dai trafficanti di esseri umani;

   secondo quanto riferito anche dalla stampa, si tratterebbe dell'ennesimo sbarco irregolare sulle coste siciliane registrato negli ultimi giorni che ha messo ulteriormente e legittimamente in allarme i cittadini e le autorità locali, anche in relazione alla grave emergenza sanitaria in corso da Covid-19 sull'intero territorio nazionale e nell'isola;

   difatti, recentemente proprio a Pozzallo un migrante di nazionalità egiziana, arrivato clandestinamente a Lampedusa nei giorni scorsi e poi condotto nell'hotspot della cittadina, sarebbe stato trovato positivo al Covid-19;

   pertanto, senza dunque transitare dall'hotspot per gli opportuni controlli previsti dalla legge, gli immigranti sbarcati a Pozzallo sarebbero stati trasferiti a Siculiana, un comune del Libero consorzio di Agrigento, come riferito telefonicamente al sindaco Leonardo Lauricella dalla prefettura, e collocati a Villa Sikania, un centro già chiuso lo scorso autunno ma riaperto nell'arco di poche ore per accogliere gli ultimi immigrati irregolari arrivati sull'isola;

   nonostante l'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 preveda il parere preventivo dell'ente locale, tale decisione sarebbe stata, invece, adottata senza neanche avvertire il sindaco di Siculiana il quale, assieme alla popolazione, già aveva manifestato la propria contrarietà negli scorsi anni fino a ottenere la chiusura della struttura e che si è dunque ritrovato il centro di accoglienza riaperto da un giorno all'altro senza alcun preavviso;

   le legittime proteste del sindaco e della cittadinanza di Siculiana non sono fatti isolate, poiché a causa dei continui sbarchi sulle coste dell'isola, nonostante la gravissima emergenza sanitaria in corso, numerosi amministratori di diversi schieramenti politici e comitati di cittadini hanno più volte denunciato, legittimamente preoccupati, una situazione che si sta sempre più aggravando;

   difatti, mentre sono chiesti grandi sacrifici ai cittadini italiani, ormai da tempo chiusi in casa per arginare l'epidemia in corso, invece gli immigrati continuano a giungere illegalmente e indisturbati nei territori italiani, specificatamente nell'Italia del Sud, nonostante il recente decreto interministeriale del 7 aprile 2020 che classifica i porti italiani come non «place of safety», mettendo così a repentaglio la salute di tutti e vanificando gli sforzi finora fatti –:

   se quanto riportato in premessa corrisponda al vero;

   quali procedure di identificazione e di carattere sanitario siano state attivate prima del trasferimento degli immigrati nel centro di accoglienza di Villa Sikania;

   se, prima del trasferimento, sia stata assicurata la doverosa attività informativa sui rischi della diffusione del virus, sulle prescrizioni anche igienico-sanitarie, sul distanziamento all'interno dei centri, sull'interdizione degli spostamenti e sull'esigenza del loro assoluto rispetto;

   quali siano le convenzioni ad oggi in corso tra la prefettura di Agrigento e le strutture alberghiere nel territorio provinciale per valutare se sia stata considerata la possibilità di una equa ripartizione dei migranti, il cui numero per una sola struttura a Siculiana appare consistente relativamente alle esigenze di distanziamento in vigore;

   quali iniziative si intendano adottare urgentemente, tenuto conto che la struttura individuata, ex Villa Sikania, ricade all'interno del centro abitato di Siculiana e valutato il rischio di interferenze con la popolazione residente, per individuare strutture alternative in contesti meno rischiosi per la salute pubblica;

   se non si ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza per lo sgombero immediato della struttura in questione;

   quali iniziative il Governo intenda adottare nell'immediato per impedire gli arrivi e gli sbarchi irregolari sulle coste della Sicilia.
(4-05221)

  Risposta. — In relazione a quanto evidenziato con l'atto di sindacato ispettivo in esame si rappresenta quanto segue.
  Va preliminarmente rilevato che tutte le strutture del Ministero dell'interno, fin dall'inizio dell'epidemia, hanno puntualmente e regolarmente applicato le procedure per lo
screening sanitario ai migranti in arrivo sulle nostre coste.
  Con varie circolari il Ministero ha sollecitato agli enti gestori delle strutture di accoglienza, di primo e di secondo livello, e dei centri di trattenimento il rispetto delle disposizioni per il contenimento dell'epidemia. È stato richiesto di garantire adeguata informazione ai migranti sui comportamenti da seguire, sia attraverso i mediatori culturali che con apposite informative scritte.
  Con riferimento alla struttura di Villa Sikania, espressamente citata nell'interrogazione, si rappresenta preliminarmente che, nella giornata dell'8 aprile 2020, n. 50 migranti sbarcati a Lampedusa, tra cui un migrante risultato successivamente positivo al Covid-19, venivano trasferiti, attesa l'indisponibilità del centro
hotspot di Lampedusa per la presenza di migranti già in quarantena, a mezzo di un traghetto di linea, da Lampedusa a Porto Empedocle e ivi sottoposti, all'interno della tensostruttura, a ulteriori controlli sanitari e rilievi foto dattiloscopici. Da quest'ultima città, a seguito di apposito «Nulla osta» rilasciato dall'autorità sanitaria, i 50 migranti venivano trasferiti presso l'hotspot di Pozzallo (RG); uno di essi, tuttavia, all'arrivo manifestava sintomi sospetti e veniva posto in isolamento e, quindi, sottoposto a tampone con esito positivo.
  Nella giornata dell'11 aprile 2020 – stante il perdurare degli sbarchi a Lampedusa e la contestuale indisponibilità del locale
hotspot – la prefettura di Agrigento, allo scopo di prestare accoglienza ai migranti sbarcati nella notte tra il 9 e il 10 aprile 2020 e temporaneamente accolti presso la tensostruttura di Porto Empedocle, provvedeva ad attivare la struttura dell'ex hotel Villa Sikania a Siculiana, per sottoporre gli stessi alla misura della sorveglianza sanitaria.
  Di tali misure la prefettura di Agrigento, data l'urgenza della situazione, informava per le vie brevi il sindaco del comune di Siculiana, fornendo ampia rassicurazione circa l'adozione da parte dell'ente gestore di tutte le misure previste dalle disposizioni vigenti, concretamente impartite e poi verificate dall'autorità sanitaria competente. La citata prefettura forniva al sindaco ulteriori ragguagli sull'attivazione dei servizi di vigilanza fissa presso la struttura da parte delle Forze di polizia, sulla base delle ordinanze del questore.
  I migranti ospitati presso la struttura di Villa Sikania, dopo i controlli sanitari effettuati allo sbarco a Lampedusa o presso la tensostruttura di Porto Empedocle, sono stati sottoposti a tampone sia all'inizio sia alla fine della quarantena.
  Si precisa che il loro trasferimento presso le strutture di accoglienza sul territorio nazionale o l'adozione di provvedimenti individuali di allontanamento sono stati disposti sempre e soltanto a seguito di esito negativo del secondo tampone.
  

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Achille Variati.


   POTENTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto emerge da un articolo del quotidiano Il Tirreno, nel tribunale di Lucca si sarebbero accumulati 2.178 fascicoli destinati al giudice di pace dal 2015 ad oggi, non permettendo la fissazione di una data di udienza per i casi ad essi relativi e facendo correre il rischio della prescrizione;

   dall'articolo pubblicato in data 16 giugno 2020, a firma del giornalista Luca Tronchetti, si apprende che la quasi totalità delle pratiche era stata istruita dai vice procuratori onorari che avevano poi provveduto a consegnarle al personale amministrativo, il quale però, non avrebbe completato l'iter di trasmissione;

   grazie all'intervento della dottoressa Lucia Rugani, procuratore facente funzioni a Lucca, 1.500 dei 2.178 faldoni giacenti in attesa di lavorazione sugli scaffali dei locali di via Galli Tassi in questi cinque anni sono stati, nel frattempo, inviati all'ufficio del giudice di pace in attesa della fissazione delle udienze –:

   se sia a conoscenza di quanto segnalato in premessa;

   quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda assumere in relazione alla copertura degli organici interni al tribunale di Lucca per impedire che la carenza di personale amministrativo possa determinare in futuro ritardi analoghi.
(4-06090)

  Risposta. — Con riferimento all'atto parlamentare in esame, relativo alle problematiche connesse alla carenza dell'organico del personale presso il tribunale di Lucca, si rappresenta innanzitutto che a seguito della definizione della nuova geografia giudiziaria per effetto dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni, il distretto di Firenze comprende ben 47 uffici giudiziari ripartiti tra la città capoluogo (sede di 9 uffici) e altri 8 circondari (Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca, Siena, Pistoia, Prato).
  Nell'intero distretto, rispetto ad una pianta organica di 2.145 unità, sono presenti 1.612,5 dipendenti, tenuto conto anche delle posizioni di distacco e comando, con una percentuale di scopertura media del 24,83 per cento).
  Tale dato è equiparato alla scopertura media nazionale del personale amministrativo che è attualmente del 24,83 per cento tenuto conto del personale in comando da e verso altre amministrazioni, e del 25,36 per cento sulla base dei posti coperti (pianta organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99).
  Il più recente quadro normativo ha permesso di predisporre una serie di misure indirizzate a migliorare la funzionalità degli uffici giudiziari mediante l'utilizzo di tutte le possibili soluzioni per incrementare le risorse umane: mobilità volontaria, mobilità obbligatoria, scorrimento di graduatorie di altre amministrazioni, riqualificazione del personale già in servizio, assunzione mediante concorso.
  Sulla base delle normative intervenute, le assunzioni realizzate nell'intero distretto di Firenze negli ultimi anni risultano in numero di 379 e, segnatamente:

   42 posti coperti per mobilità volontaria;

   13 posti coperti per mobilità obbligatoria riservata al personale di area vasta e croce rossa;

   32 posti coperti per scorrimento graduatorie;

   40 posti coperti con altre modalità di assunzione;

   252 posti di assistente giudiziario coperti con vincitori e idonei del concorso ad 800 posti.

  Al fine di consentire la prosecuzione delle procedure assunzionali relative al concorso a 800 posti da assistente giudiziario, l'amministrazione con decreto ministeriale 20 luglio 2020 ha ampliato di 194 unità la dotazione organica del profilo di assistente giudiziario; sono state dunque riequilibrate le varie qualifiche professionali rispetto ai flussi di lavoro di molti uffici, con l'obiettivo precipuo di consentire l'esaurimento integrale della graduatoria del concorso per il profilo di assistente giudiziario.
  Nell'intero distretto fiorentino vi è stato un incremento di 22 unità a fronte di un ridimensionamento della pianta organica di conducente di automezzi per 6 unità, e degli uffici Nep i quali hanno visto ridursi l'organico di 9 unità per il profilo degli ufficiali giudiziari e 2 unità per gli assistenti giudiziari.
  Il P.D.G. del 16 luglio 2020 ha disposto l'assunzione a tempo indeterminato, mediante ultimo scorrimento, dei residui 837 candidati risultati idonei nel concorso ad 800 posti di assistente giudiziario, di cui 500 in una prima entro il 7 agosto 2020 e i restanti in una seconda fase, dopo la sospensione feriale.
  L'intero distretto beneficerà di 33 assunzioni di neo assistenti giudiziari, dislocati nei vari uffici, di cui 1 per il tribunale di Lucca.
  Con riferimento alla procedura di riqualificazione del personale in servizio (cancellieri e ufficiali giudiziari), di cui ai bandi del 19 settembre 2016, i vincitori in servizio negli uffici dell'intero circondario della città di Lucca sono stati 7 (1 cancelliere e 6 ufficiali giudiziari), inquadrati rispettivamente in funzionari giudiziari e funzionari Unep, ed hanno mantenuto le medesime sedi di servizio.
  Quanto alle posizioni dirigenziali, si evidenzia che a fronte di 2 posti previsti nella città di Lucca, quello presso la procura della Repubblica risulta vacante; il dirigente amministrativo presso il tribunale, in seguito all'interpello del 16 aprile 2020, ha accettato l'incarico presso il tribunale di Grosseto.
  Passando alla disamina della situazione dell'ufficio del tribunale, oggetto specifico dell'interrogazione, si rappresenta che con decreto ministeriale 20 luglio 2020 per il tribunale di Lucca vi è stato un incremento di 2 unità della dotazione organica del profilo di assistente giudiziario.
  L'organico del tribunale prevede 109 unità e risultano in servizio 79 dipendenti con una percentuale di scopertura del 27,52 per cento.
  Risultano 1 funzionario giudiziario, 1 cancelliere e 2 assistenti giudiziari distaccati da altro ufficio, mentre risultano distaccati in altri uffici 7 unità di personale (1 funzionario giudiziario, 2 cancellieri, 3 assistenti giudiziari e 1 centralinista telefonico).
  I profili che evidenziano carenza sono quelli del direttore amministrativo (2 vacanze su 6 posti previsti in organico), di funzionario giudiziario (19 vacanze su 31), di cancelliere esperto (4 vacanze su 15), di assistente giudiziario (2 vacanze su 38), di operatore giudiziario (1 vacanza su 6) e dell'ausiliario (1 vacanza a fronte di 8 posti in organico).
  Risulta scoperta la posizione di contabile mentre sono in sovrannumero le posizioni di centralinista telefonico (1 unità su nessun posto previsto in organico), di centralinista telefonico assistente (1 posto a fronte di nessun posto in organico) e di conducente di automezzi (4 su 3 previsti in organico),
  Il posto di assistente giudiziario che risulta scoperto rientra di fatto nella disponibilità di scelta delle sedi per gli idonei al concorso ad 800 posti nell'ultimo scorrimento.
  Come si può evincere dalla tabella di seguito riportata, le assunzioni formalizzate sono state 18, nell'arco temporale 2014-2019:

Immagine prelevata dal resoconto

  L'ufficio del tribunale ha beneficiato, altresì, della riqualificazione di 1 cancelliere in funzionario giudiziario.
  Con provvedimento del 18 febbraio 2019 è stato avviato l'interpello straordinario per il profilo di assistente giudiziario rivolto al personale in servizio, secondo quanto previsto dall'accordo sindacale del 27 marzo 2007 il medesimo interpello è stato pubblicato il 7 marzo 2020 sul sito istituzionale e presso il tribunale di Lucca è stato coperto 1 posto.
  La direzione generale del personale e della formazione ha già da tempo focalizzato la sua attività sull'incremento delle risorse umane presso gli uffici giudiziari.
  A tal proposito, gli uffici giudiziari dell'intero distretto di Firenze si sono giovati di nuove risorse ed energie, compreso il rilevante apporto di professionalità assicurato dagli assistenti giudiziari recentemente assunti; potrà inoltre beneficiare di ulteriori unità di personale in via temporanea e strettamente connessa con esigenze contingenti, mediante il ricorso, da parte degli organi di vertice distrettuale, all'applicazione temporanea di personale ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007.
  Tale istituto rappresenta il più rapido strumento di redistribuzione delle risorse umane disponibili nell'ambito del distretto.
  Nel comprendere le criticità rappresentate, giova ribadire che l'attenzione di questa amministrazione alle problematiche relative al personale amministrativo non è mai venuta meno: costante è stato l'impegno profuso ha determinato la quanto mai auspicata inversione di tendenza in materia di concorsi pubblici, non più banditi per almeno un ventennio.
  Per il periodo 2019-2021 le previsioni di investimento sulle assunzioni di personale amministrativo hanno tenuto conto della situazione delle vacanze attuali e delle cessazioni che si stimano nei prossimi anni.
  Il programma assunzionale nel periodo indicato prevede 8.756 nuovi ingressi ripartiti tra le tre aree e i dirigenti di II fascia ed è stato formalizzato nel piano triennale approvato dal Ministro con provvedimento del 13 giugno 2019.
  In base ai diversi strumenti normativi è stato previsto l'avvio delle procedure assunzionali che seguono:

   per l'anno 2019 (attività in corso): 2.599 unità;

    di 97 unità di area I (ausiliari);

    di 2.224 unità di area II (105 conducenti, 616 operatori, 1.503 assistenti giudiziari);

    di 266 unità di area III (161 funzionari giudiziari, 105 funzionari tecnici/informatici/contabili);

    di 12 dirigenti;

   per l'anno 2020: 1.896 unità;

    di 237 unità di area II (237 assistenti tecnici);

    di 1.645 unità di area III (1.400 funzionari giudiziari, 245 funzionari tecnici/informatici/contabili);

    di 14 dirigenti;

   per l'anno 2021: 4.261 unità;

    di 2.997 unità di area II (297 assistenti giudiziari, 2.700 cancellieri esperti);

    di 1.250 unità di area III (850 funzionari giudiziari, 400 direttori);

    di 14 dirigenti.

  Lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e le relative forme di contenimento del virus hanno rallentato le procedure già avviate e da avviarsi, in ottemperanza al disposto dell'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 relativo alla sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.
  Tuttavia, come previsto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, questa amministrazione potrà avviare le procedure già autorizzate, in modalità semplificata, per il reclutamento delle seguenti unità di personale:

   400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;

   150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna;

   2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – area II/F3, già autorizzata dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019.

  Con decreto dirigenziale del 15 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale concorsi ed esami n. 72 del 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato il bando relativo alla procedura concorsuale per l'assunzione a tempo determinato di n. 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica, per il profilo di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area funzionale II, fascia economica F1, nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (ad eccezione della regione Valle d'Aosta); tale procedura si svolgerà mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli.
  Tale procedura, prevista dall'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e concepita col fine precipuo di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione dei giudizi pendenti e per l'avvio del processo di digitalizzazione del processo penale, si presenta come particolarmente innovativo per le modalità di reclutamento e per essere espressamente destinata a coloro che hanno già svolto positivamente attività di formazione e tirocinio presso l'amministrazione giudiziaria, ferma restando la riserva di legge prevista dal codice dell'ordinamento militare: prevede infatti l'invio della domanda di ammissione esclusivamente per via telematica, attraverso la compilazione del modulo
on line sul sito del Ministero della giustizia entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
  Con P.D.G. del 29 settembre 2020 la direzione generale del personale e della formazione ha nominato la commissione esaminatrice, competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso; per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale si è comunque riservata la nomina di sottocommissioni per la fase di espletamento del colloquio di idoneità.
  Si è inoltre proceduto ai seguenti reclutamenti:

   il 26 luglio 2019 è stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Si è conclusa la prima prova (preselettiva) di tale concorso. La graduatoria è stata pubblicata lo scorso 20 novembre con l'elenco dei 7.021 candidati ammessi alle prove successive del concorso;

   riguardo alla procedura di assunzione per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego (liste di cui all'articolo 16 legge 28 febbraio 1987, n. 56), di 109 conducenti di automezzi, da inquadrare nell'area funzionale seconda, fascia economica F1 (Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2020), di cui 3 posti sono previsti nel distretto di Firenze.

  Inoltre, con riferimento all'avviso di selezione del 4 ottobre 2019, finalizzato all'assunzione di 616 operatori giudiziari (area II, fascia economica I) mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego, è stato disposto per l'intero distretto di Firenze il reclutamento di 11 unità di personale, di cui 1 alla città di Lucca, come si può evincere dalla tabella che segue:
  

Sede

N. posti

Firenze

8

Lucca

1

Prato

1

Siena

1

  Infine, come dinanzi menzionato, con P.D.G. del 16 luglio 2020 è stato disposto l'ultimo e definitivo scorrimento della graduatoria del concorso ad 800 posti di assistente giudiziario bandito il 18 novembre 2016.
  La massiccia pianificazione dell'ingresso delle suddette nuove risorse umane negli organici dell'organizzazione giudiziaria sarà certamente modulata in maniera tale da tenere in adeguata considerazione le necessità dei singoli uffici.

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.


   RAMPELLI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto rilevato da fonti di stampa nazionale, negli Stati Uniti sarebbe stata avanzata la proposta di riformulare l'offerta didattica dello studio della storia dell'arte moderna e contemporanea perché è troppo «bianca, europea ed etero»;

   l'iniziativa è stata testualmente riportata da un articolo dello Yale Daily News, il più antico quotidiano universitario degli Stati Uniti, appartenente al prestigiosissimo, omonimo ateneo;

   in particolare, il corso di «Introduzione alla storia dell'arte dal Rinascimento al presente», tenuto per molti anni dal grande studioso Vincent Scully sarebbe stato fortemente criticato da alcuni studenti che si sentono a disagio «rispetto al canone idealizzato occidentale» e che non ne possono più di studiare «bianchi morti» come Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Correggio, Guercino, Canova e altro;

   la Yale University ha, quindi, annunciato che dalla prossima primavera il corso verrà soppresso perché l'ateneo ha deciso che quell'insegnamento non rappresenta più gli standard del «politicamente corretto» e vuole evitare agli studenti quello che potrebbe apparire come un presunto disagio, perché «il canone occidentale della bellezza analizzata» sarebbe il risultato di uno scenario «oppressivo» frutto di una cultura «bianca, maschilista, eterosessuale ed europea...»;

   l'attuale titolare della cattedra di storia dell'arte, il professore Tim Barringer ha, quindi, accolto le richieste degli studenti dando loro ragione e sostenendo che, in effetti, «mettere l'arte occidentale su un piedistallo è alquanto problematico». Per questo motivo, il suo dipartimento proporrà una serie di altri corsi come «Arte e politica», «Arte globale», «I luoghi sacri» e «La via della seta»;

   la decisione di una delle più autorevoli università statunitensi costituisce a parere dell'interrogante un attacco anti-italiano che si somma alla distruzione delle statue dedicate a Cristoforo Colombo;

   la promozione della nostra cultura e della nostra lingua all'estero è una componente strategica della proiezione all'estero del nostro Paese –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare il Governo per promuovere la conoscenza all'estero dei valori culturali e creativi che hanno contraddistinto l'attività di artisti, scultori e letterati italiani che, da sempre, rappresentano motivo di orgoglio dell'Italia nel mondo e per contrastare alcune letture che appaiono all'interrogante fortemente lesive della storia e della storia dell'arte italiana che stanno inquinando la grandezza di un messaggio culturale universale che ha arricchito le conoscenze e le sensibilità del mondo intero.
(4-04646)

  Risposta. — Sulla base di quanto si evince dal comunicato del 27 gennaio 2020 elaborato dal presidente del dipartimento di storia dell'arte della Yale University, Tim Barringer, e dal direttore degli Undergraduate Studies del dipartimento, Marisa Bass, discusso e approvato da tutti i membri del dipartimento, la riformulazione didattica in questione riguarda solo due survey course di storia dell'arte (corsi semestrali introduttivi alla materia, che la trattano in modo generico) che l'università Yale offre agli studenti. Nello specifico, si tratta del corso introduttivo sulla storia dell'arte dell'Antico Medio Oriente, dell'Egitto e dell'Europa pre-rinascimentale e del corso introduttivo sulla storia dell'arte europea e americana dal Rinascimento ad oggi.
  Tale riformulazione didattica è finalizzata ad introdurre dei nuovi corsi, tra i quali «
Global Decorative Arts», «Arts of the Silk Road», «Global Sacred Art», «The Politics of Representation». Sono corsi semestrali che coprono un ampio raggio di materie, tanto in termini geografici quanto cronologici, pensati per gli studenti che non hanno precedenti conoscenze di storia dell'arte. Alcuni dei nuovi corsi, come comunicato dall'università statunitense, riguarderanno i monumenti dell'arte europea e americana, altri invece rappresenteranno un'introduzione a diverse tradizioni del mondo. Alcuni corsi saranno organizzati in maniera tematica, in modo da offrire prospettive comparate.
  La Yale University, come dichiarato dalla stessa, punta così a proporre un'offerta formativa ampia e ben equilibrata, mantenendo comunque invariato lo studio dell'arte occidentale, dalla Grecia classica al Medioevo, dal Rinascimento al Barocco, dall'arte dell'Ottocento a quella moderna e contemporanea. Non sembra quindi verificarsi alcuna cancellazione, ma un ampliamento dell'offerta didattica.
  L'interesse negli Stati Uniti per lo studio della nostra cultura continua ad essere molto vivo. Gli studenti di italiano sono oltre 180 mila e, secondo quanto emerso dall'ultimo censimento sulla diffusione della lingua italiana nel mondo, a livello globale gli Usa sono il quarto Paese per numero di studenti di italiano. Il numero di studenti universitari che frequentano corsi di italiano è cresciuto da 69.449 nel 2016 a 73.479 nel 2017 ed a 71.165 nel 2018. Considerevole anche il numero di 88.512 studenti di italiano nelle scuole locali che hanno ricevuto fondi dagli enti gestori, beneficiari dei contributi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la promozione della lingua italiana (per un totale di euro 2.593.297,15 nel 2019).
  L'ultimo rapporto «
open door» (https://www.iie.org) ha confermato per il sesto anno consecutivo un trend crescente di studenti statunitensi che scelgono l'Italia per soggiorni di studio. A livello mondiale, l'Italia è il secondo Paese come destinazione di studio degli studenti americani. Nel 2018 gli studenti americani che hanno scelto l'Italia sono stati 36.945 (il 10,8 per cento dei 341.751 studenti americani all'estero). Si tratta di un incremento del 4,5 per cento (1.579 unità) rispetto ai 35.366 studenti registrati nel 2017.
  L'italiano è oggi percepito negli Stati Uniti come una lingua viva. Lo dimostra anche il fatto che il suo studio cresce più di quello di altre lingue dirette concorrenti. I dati pubblicati a luglio dal
College Board statunitense in merito agli esami per l'Advanced Placement (AP) sono indicativi. Nel 2018 gli esami AP di italiano sono stati 2.926 e nel 2019 sono stati 2.658 – superando così di gran lunga il numero di 2.500, «benchmark» per la conferma dell'esame AP da parte del College Board.
  Giova sottolineare come tali risaltati sono anche il frutto di una politica di promozione linguistica a tutto tondo avviata dall'ambasciata d'Italia a Washington sulla base di un piano strategico, confermato anche per l'anno in corso, che prevede un coordinamento con tutti gli attori dell'Osservatorio nazionale della lingua italiana (rete consolare, dirigenti scolastici, enti gestori, comites, università e scuole locali). A livello consolare, con il coinvolgimento degli istituti italiani di cultura, degli uffici scuola e delle istituzioni universitarie interessate, sono state avviate iniziative per favorire un legame più stretto tra l'insegnamento della lingua e le prospettive professionali, coinvolgendo i dipartimenti interessati e le aziende italiane in un partenariato volto ad offrire ai potenziali studenti opportunità di lavoro (
internship e sbocchi post-laurea) e borse di studio per la frequenza di corsi di italiano a livello superiore.
  Gli uffici scuola presenti nel territorio statunitense sono 7: presso l'ambasciata di Washington, che ne ha il coordinamento, e le circoscrizioni consolari di New York, Chicago (con estensione sulla circoscrizione consolare di Detroit), Miami, Boston, San Francisco (con estensione su Los Angeles e Houston), Filadelfia (dall'anno scolastico 2018/19).
  Per quanto riguarda le relazioni culturali bilaterali tra Italia e Stati Uniti, queste si sviluppano nell'ambito di un'articolata rete di collaborazioni tra amministrazioni, università, enti di ricerca, istituzioni culturali, associazioni, scuole e imprese, costruita e consolidata nel corso degli anni dalla rete diplomatica negli Usa. L'intensissima attività di diplomazia culturale, coordinata dall'ambasciata d'Italia a Washington, può avvalersi della rete dei 9 consolati generali (Boston, Chicago, Detroit, Filadelfia, Houston, Los Angeles, New York, Miami e San Francisco) e dei 5 istituti italiani di cultura (Washington, Chicago, Los Angeles, New York e San Francisco). Una forte spinta all'approfondimento dei rapporti culturali è data dalla vasta comunità di americani di origine italiana. Nel 2019, la rete consolare e culturale italiana negli Usa ha curato quasi 500 eventi di promozione integrata, in collaborazione con le maggiori istituzioni culturali statunitensi.
  Nel corso del 2020, l'ambasciata e la rete consolare e culturale negli Usa stanno organizzando numerose iniziative in occasione delle celebrazioni raffaellesche, tra cui cicli di conferenze con i maggiori studiosi italiani sul tema, anche nell'ambito della mostra «
Raphael and his circle» presso la National Gallery of Art di Washington. Le celebrazioni si pongono nel solco dei Grandi anniversari del 2019 (nel 2019, l'ambasciata ha collaborato all'organizzazione presso la National Gallery di tre mostre sul Tintoretto e di un'esposizione su Andrea del Verrocchio, curando la realizzazione di due convegni internazionali e di un documentario trasmesso dalla tv pubblica americana). Nel 2021 verranno organizzate iniziative per le celebrazioni dantesche.
  Negli Stati Uniti, la promozione dell'arte italiana passa anche tramite il sostegno dato alla realizzazione di mostre presso le maggiori istituzioni culturali americane. Vorrei citare, a questo proposito, tre iniziative realizzate quest'anno in collaborazione con le seguenti istituzioni: il Kimbell Art Museum di Fort Worth («
Flesh and Blood», con 40 capolavori del Museo di Capodimonte); il Museum of Fine Arts di Houston («Radical: Italian Design 1965-1985») e Magazzino Italian Art («Bruno Gambone: From the Olnick Spanu Collection»). Per quanto riguarda l'anno 2019, sono state avviate diverse collaborazioni con le seguenti istituzioni culturali americane: la Phillips Collection (Bice Lazzari: The Poetry of Mark-Making); il National Geographics Museum e il Nelson-Atkins Museum of Art di Kansas City (Queens of Egypt, organizzata in collaborazione con il Museo Egizio di Torino); il Hirshhorn Museum dello Smithsonian Institution (Enrico David: Gradations of Slow Release); il Seattle Museum of Art («Flesh and Blood», con 40 capolavori del Museo di Capodimonte); il Chrysler Museum di Norfolk («Jefferson, Architect: Palladian Models and Democratic Principles», in collaborazione con il Museo Palladio di Vicenza); il Center for Italian Modern Art di New York («Marino Marini: Arcadian Nudes»); l'Hillyer Art Space («Pietro Ruffo: Constellazioni»); e il Pentagono («War&Art»); oltre che tramite collaborazioni con il Pratt Institute (prestito di opera di Licio Isolani); Magazzino Italian Art (prestito di opere di Carla Accardi, Tano Festa e Fausto Melotti, nell'ambito della serie «Artists in Residence at Villa Firenze»); il National Museum of Women in the Arts e la fondazione «American Friends of MAXXI». L'ambasciata e la rete consolare e culturale negli Usa assicurano inoltre l'adesione alle rassegne promosse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale tramite l'organizzazione di numerosi eventi (in presenza e/o virtuali), anche in occasione della Giornata mondiale del Design Italiano, della Giornata del Contemporaneo e della Settimana della Lingua Italiana.
  Durante l'emergenza sanitaria, l'ambasciata d'Italia a Washington e la rete consolare e culturale hanno proseguito nelle loro attività di promozione integrata, adattando la programmazione alle nuove circostanze attraverso l'organizzazione di conferenze e concerti, tenuti in formato virtuale su temi culturali, economico-commerciali, scientifici e di promozione della lingua italiana. Per citare qualche esempio, le celebrazioni raffaellesche, avviate il 19 febbraio 2020 con una conferenza tenutasi presso l'ambasciata d'Italia a Washington (in collaborazione con la National Gallery of Art di Washington), sono proseguite con un ciclo di
webinar su Raffaello, promosso dalla rete degli istituti italiani di cultura del Nord America, con la partecipazione di relatori appartenenti alle maggiori istituzioni culturali italiane e americane. Il 4 giugno 2020 si è inoltre tenuta una conferenza sulla riscoperta delle artiste femminili fiorentine dal Rinascimento in poi, programmata in collaborazione con la fondazione «Advancing Women Artist», con interventi della direttrice Linda Falcone e curatrice Elizabeth Wicks. La rete consolare e culturale sta anche adattando alle circostanze locali le iniziative di promozione culturale che si inseriscono nell'ambito delle rassegne del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a partire dalla rassegna «Fare Cinema» prevista nel mese di giugno e quelle sul design e sull'arte contemporanea previste in autunno.
  Sin dalle prime fasi dell'insorgere dell'emergenza sanitaria, l'ambasciata e la rete consolare e culturale hanno inoltre notevolmente rafforzato le attività di promozione culturale realizzate tramite i canali
social media delle Sedi, al fine di presentare al pubblico americano anche i contenuti digitali prodotti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e da numerosissime istituzioni culturali italiane. La promozione culturale è avvenuta ad esempio anche tramite l'adesione dell'ambasciata e della rete consolare e culturale negli Usa alla campagna #WeAreItaly, promossa dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Un importante ambito di collaborazione culturale tra Italia e Stati Uniti è rappresentato dalle iniziative di promozione dei rapporti con le scuole e con le università, anche attraverso la partecipazione a fiere del settore, nell'ambito dell'Italian Academy for Advanced Studies presso la Columbia University e nel contesto del programma Fulbright.
  In particolare, la Commissione Fulbright promuove opportunità di studio, ricerca ed insegnamento in Italia e negli Usa e favorisce la mobilità di laureati, ricercatori e docenti con borse di studio per cittadini italiani e statunitensi, programmi di collaborazione tra università attraverso un servizio informazione sulle opportunità di studio e ricerca negli Stati Uniti ed in Italia. Dal 2018, nell'ambito del più vasto impegno di promozione dell'internazionalizzazione delle università italiane, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha aumentato il contributo al programma Fulbright portandolo a oltre 500.000 euro annui.
  L'Italia è stata tra i primi Paesi ad aderire al programma e, dal 1948, circa 10.000 borsisti italiani e statunitensi hanno usufruito delle borse di studio Fulbright. Tra di loro, oltre ad alcuni premi Nobel – Tullio Regge, Carlo Rubbia, Riccardo Giacconi, Emilio Segre, Franco Modigliani, Peter Diamond, Oliver Williamson – possiamo ricordare Antonio Cassese, Sabino Cassese, Umberto Eco, Lamberto Dini, Gino Giugni, Gianfranco Pasquino, Pierluigi Petrobelli, Lorenzo Bini Smaghi, Gianni Riotta, Corrado Passera, Margherita Hack, Marcello Pera, Giuliano Amato, Lorin Maazel, Joseph La Palombara, Robert Putnam, Richard Serra, Milton Glaser e Pale Chihuly.
  La commissione promuove inoltre partenariati con cittadini privati, aziende ed enti del settore pubblico e privato, sia per co-finanziare le borse di studio che fanno parte dell'offerta tradizionale del Programma Fulbright in Italia, sia per creare nuove borse di studio. In particolare, la Commissione Fulbright ha stabilito accordi con il Miur e con università italiane per l'offerta di borse di studio Fulbright in varie discipline, assicurando in tal modo una stretta collaborazione con il mondo della ricerca italiana.
  Nell'anno accademico 2019/20 sono state assegnate 52 borse di studio a cittadini italiani e 57 per cittadini statunitensi per un totale di 109. Il programma proseguirà nell'anno accademico 2020/21 nelle modalità compatibili con le misure imposte per la tutela della salute pubblica da parte delle autorità italiane e gli Usa. L'avvio della maggior parte dei programmi è previsto per il gennaio 2021.

La Sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Marina Sereni.


   SCUTELLÀ. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo n. 155 del 2012 di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ha soppresso 31 tribunali e le corrispondenti procure della Repubblica, nonché 220 sezioni distaccate di tribunale;

   tra i tribunali soppressi vi è quello dell'ex comune di Rossano, oggi Corigliano-Rossano, che rappresenta la terza città più grande della Calabria con una popolazione di quasi 80.000 abitanti;

   i criteri all'epoca adottati per giustificare la soppressione del tribunale di Rossano, unico sacrificato nella regione Calabria, risultavano essere: 1) criminalità omogenea nei circondari di Castrovillari e Rossano; 2) contiguità territoriale dei due circondari giudiziari; 3) facilità di collegamento tra i territori;

   la distanza tra l'ex tribunale di Rossano e il tribunale di Castrovillari è di oltre sessantacinque chilometri, mentre la distanza tra la maggior parte dei comuni del circondario e Castrovillari supera i centoventi chilometri, distanza maggiormente acuita dalla totale assenza di servizio pubblico di collegamento ed adeguate infrastrutture viarie e ferroviarie;

   nel parere della Commissione giustizia durante la XVI legislatura relativo allo schema di decreto legislativo n. 155 del 2012 venivano segnalate alcune modifiche cui veniva condizionato il parere favorevole, in particolare, venivano segnalati sei tribunali da non sopprimere in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata e, tra questi, figurava quello di Rossano poi inspiegabilmente accorpato a Castrovillari;

   la proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle dell'11 dicembre 2013 in riferimento a disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi n. 155 del 2012 e n. 156 del 2012 firmata dall'allora deputato, ora Ministro, Bonafede, e dall'allora deputato, ora Sottosegretario, Ferraresi specificava che «... si ritiene che il tribunale di Rossano non deve essere soppresso in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata e il decreto legislativo n. 155 del 2012, inspiegabilmente ha accorpato Rossano a Castrovillari...»;

   i carichi di lavoro del tribunale di Rossano rispetto a quelli di Castrovillari, al 2013, erano effettivamente rilevanti e nettamente superiori, come attestato già nel dicembre 2013 dal presidente del tribunale accorpante in una relazione che, all'allegato C, evidenziava inoltre l'insufficienza delle risorse materiali ed in particolare «... che il palazzo di giustizia appena consegnato era stato progettato tenendo conto della pianta organica del solo tribunale di Castrovillari ante accorpamento»;

   il procuratore della Repubblica di Catanzaro, dottor Gratteri, l'11 giugno 2020 durante un'audizione in Commissione parlamentare antimafia è intervenuto sulle storture della riforma della geografia giudiziaria, citando il caso emblematico della soppressione del tribunale di Rossano evidenziando tra le altre, le evidenti problematiche logistiche nel raggiungere il tribunale di Castrovillari;

   la Commissione europea per l'efficienza della giustizia (Cepei) riconosce il valore della vicinanza degli uffici giudiziari ai cittadini come elemento utile a favorirne l'accesso alla giustizia e sottolinea che «dover presenziare a un'udienza fissata la mattina presto per una persona anziana, o per una persona che non guida o non è dotata di mezzo proprio, in assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico, rappresenta una situazione problematica che può influire sul diritto di equo accesso alla giustizia»;

   l'emergenza pandemica da Covid-19 comporterà inevitabilmente per il comparto giustizia un incremento massiccio dei carichi di lavoro per smaltire gli arretrati venutisi a creare nel periodo della sospensione, un ingolfamento che potrebbe essere risolto restituendo operatività ad un tribunale efficiente ingiustamente soppresso –:

   quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato per definire le criticità e problematicità evidenziate in una zona particolarmente difficile della Calabria;

   se intenda valutare l'adozione di iniziative per il ripristino del tribunale di Rossano, a fronte di quanto riportato in premessa e pertanto della necessità di un presidio di giustizia efficiente che possa garantire finalmente ai cittadini facile accesso alla giustizia.
(4-06055)

  Risposta. — Con l'atto parlamentare in oggetto in esame l'interrogante, dopo avere illustrato i criteri stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 per la revisione della geografia giudiziaria, ha richiamato l'attenzione sulla peculiare situazione di Corigliano-Rossano, terza città della Calabria con una popolazione di oltre 80.000 abitanti, evidenziando l'inadeguatezza dei criteri allora seguiti per la soppressione dei tribunali con riferimento ad alcune realtà geografiche, tra cui per l'appunto quella di Rossano.
  Ha chiesto pertanto «quali siano gli intendimenti del Ministro della giustizia per definire le criticità e problematicità evidenziate in una zona particolarmente difficile della Calabria» e «se intenda valutare l'adozione di iniziative per il ripristino del tribunale di Rossano, a fronte di quanto riportato in premessa della necessità di un presidio efficiente che possa garantire finalmente ai cittadini facile accesso alla giustizia».
  Si premette che con la legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo è stato delegato a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per «riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza», con l'osservanza di una serie di principi e criteri direttivi, e specificamente: ridurre gli uffici giudiziari di primo grado mantenendo comunque sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011; ridefinire la geografia giudiziaria, ovvero l'assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane; ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti, con esclusione delle procure distrettuali, ovvero le procure della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi dei distretti di corte d'appello e delle procure presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011.
  Sono stati dunque emanati il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante la «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» e il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156, recante la «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148».
  Nell'operare la riduzione degli uffici hanno costituito un cardine della riforma i limiti relativi all'intangibilità dei tribunali provinciali e alla necessità di garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di Corte d'appello, incluse le sezioni distaccate, comprendesse non meno di tre dei pregressi tribunali con relative procure della Repubblica.
  In riferimento al riordino territoriale, da attuare anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto degli uffici giudiziari doveva essere ridefinito tenendo conto di una molteplicità di criteri oggettivi e omogenei: estensione del territorio, numero degli abitanti, carichi di lavoro e indice delle sopravvenienze, specificità territoriale del bacino di utenza, situazione infrastrutturale, tasso d'impatto della criminalità organizzata, necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane.
  Successivamente, con la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2014, è entrato in vigore il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 recante «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari».
  Con decreto del 27 maggio 2016 (Ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1-
bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11), il Ministro della giustizia ha decretato il ripristino degli uffici del giudice di pace valutati positivamente in sede di esame preliminare delle richieste formulate dagli stessi enti.
  Attraverso gli accorpamenti disposti e il conseguente riassetto territoriale è stata dunque effettuata una profonda revisione nel numero e nella distribuzione degli uffici di primo grado che ha previsto, tra l'altro, la soppressione di 30 dei 166 tribunali esistenti, privilegiando la riorganizzazione in uffici giudiziari di medie dimensioni, posto che quelli di piccole dimensioni risultavano ben al di sotto degli standard nazionali rilevati e adottati come parametri di raffronto, con riferimento, in particolare, alle sopravvenienze totali annue, al carico di lavoro, al bacino d'utenza e all'organico di magistratura.
  Con specifico riferimento alla situazione in esame, si deve ricordare che il distretto di Catanzaro era caratterizzato da un numero elevato di tribunali (8) rispetto al numero della popolazione residente pari a circa 1,4 milioni di abitanti.
  Dei 4 tribunali sub-provinciali astrattamente sopprimibili, tre si trovavano allocati all'interno della provincia di Cosenza (Paola, Rossano e Castrovillari) ed uno (Lamezia Terme) nella provincia di Catanzaro e tutti si presentavano con una popolazione inferiore a 140 mila abitanti e con un minimo di 121.029 abitanti rilevati per la sede di Rossano.
  Il volume degli affari trattati denotava una sostanziale equivalenza, schiacciata verso il basso, per quanto concerne i tribunali di Castrovillari, Lamezia Terme, Paola e Rossano (compresi nel
range tra i 6.000 ed i 10.000 affari).
  La prima opzione di attuazione della delega presentata alle Camere (atto di Governo n. 494 – XVI legislatura) prevedeva di accorpare tutti e quattro i suddetti tribunali ai rispettivi tribunali provinciali, al fine di rendere Cosenza un tribunale di medie dimensioni, con circa 700 mila abitanti, e Catanzaro un tribunale in linea con gli standard di riferimento (con circa 370 mila abitanti).
  In entrambi i pareri delle competenti Commissioni parlamentari è stato richiesto, tuttavia, il mantenimento delle quattro sedi di tribunale del distretto di Catanzaro di cui risultava proposta la soppressione, per meglio garantire l'azione di contrasto alla criminalità organizzata che proprio in Calabria e, specificatamente nel distretto di Catanzaro, risultava operare in maniera incisiva a danno della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico.
  A seguito dei già menzionati pareri è stata quindi operata una profonda rivalutazione di quanto inizialmente proposto che ha portato, oltre alla soppressione delle sezioni distaccate, all'accorpamento del tribunale di Rossano a quello di Castrovillari.
  In definiva è stato, quindi, soppresso un solo ufficio circondariale in luogo dei 4 inizialmente previsti ed è stato realizzato un presidio giudiziario unificato tra le predette sedi sub-provinciali, con una popolazione di riferimento di circa 250.000 abitanti e un indice di sopravvenienza di poco inferiore ai 15.000 affari.
  Tali determinazioni sono state confermate con il richiamato decreto legislativo n. 14 del 2014, sebbene nel relativo passaggio parlamentare (atto di Governo n. 36 - XVII legislatura) fosse stato nuovamente richiesto, nella formulazione del relativo parere da parte delle Commissioni, il ripristino del tribunale di Rossano.
  Ricostruito l'
iter delle determinazioni assunte, in riferimento alla possibilità di apportare modificazioni a quanto stabilito per la sede in questione a seguito dell'attuazione della delega conferita con la legge delega n. 148 del 2011, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, l'eventuale ripristino del tribunale presso la sede di Corigliano-Rossano (comune istituito dalla legge della regione Calabria del 2 febbraio 2018, n. 2 e derivante dalla fusione dei comuni di Corigliano Calabro e Rossano) sarebbe realizzabile solo a seguito della proposizione di una specifica iniziativa legislativa, anche nella forma di delega al Governo, che contempli la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari in genere e, nel caso in esame, degli uffici di primo grado in particolare, la cui approvazione, pertanto, risulta attratta nell'alveo della dialettica parlamentare.
  In riferimento ai provvedimenti adottati in materia di organici in considerazione delle modifiche della geografia giudiziaria sopra illustrate, con i decreti ministeriali 18 e 25 aprile 2013 sono state rideterminate le piante organiche rispettivamente del personale di magistratura e amministrativo del tribunale di Castrovillari, disponendo l'integrale assegnazione a tale ufficio delle risorse organiche già attribuite alla soppressa sede di Rossano.
  Nel dettaglio, la pianta organica del tribunale di Castrovillari è risultata incrementata di 13 unità del personale di magistratura (+1 posto di presidente di sezione e +12 posti di giudice) e di 48 unità del personale amministrativo.
  Successivamente, con il decreto ministeriale 1° dicembre 2016, sono state rideterminate le piante organiche del personale di magistratura dei tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica prevedendo per il tribunale di Castrovillari l'incremento di un +1 posto di giudice.
  Con il decreto ministeriale 14 febbraio 2018, che ha disposto la modifica della pianta organica del personale amministrativo del Ministero della giustizia – sede centrale, nonché la determinazione e ripartizione, tra gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione giudiziaria, del ruolo organico del profilo professionale dell'assistente, la pianta organica del personale amministrativo del tribunale di Castrovillari è stata ampliata con l'attribuzione di 2 posti di assistente giudiziario.
  Nell'ambito delle disposizioni volte a migliorare la funzionalità della giurisdizione ordinaria e a dare attuazione all'incremento di 600 unità del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria disposto dall'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato emanato il decreto ministeriale 14 settembre 2020, il quale ha rideterminato le piante organiche del personale di magistratura di merito, disponendo l'attribuzione di 422 unità di magistrato, con l'incremento di un'unità nella pianta organica del tribunale di Castrovillari.
  Tale intervento porta la pianta organica dell'ufficio giudicante da 29 a 30 magistrati.
  Riguardo al collegamento del territorio con il cittadino, si evidenzia infine che dal 2018 è in corso il progetto degli uffici di prossimità, che prevede la dislocazione in tutte le regioni di punti di contatto e di accesso al sistema giudiziario, per ricevere informazioni relative ai procedimenti giudiziari, inviare atti telematici, ritirare comunicazioni, notificazioni, ricevere consulenza ed aiuto, soprattutto nell'ambito della volontaria giurisdizione.
  Il progetto, integralmente finanziato dal fondo sociale europeo, prevede la possibile apertura, con l'ausilio delle istituzioni a livello nazionale, regionale e locale, di mille uffici di prossimità, con una dotazione complessiva di 36.764.941,00 euro.
  Con circolare del 14 febbraio 2019 indirizzata a tutti gli uffici giudiziari del territorio, il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ha illustrato le linee del progetto, evidenziando che la fase operativa è partita con tre progetti pilota in Toscana, Liguria e Piemonte e che «l'attivazione di detti uffici consentirà di delocalizzare alcune attività prima esperibili esclusivamente presso gli uffici giudiziari, fornendo servizi omogenei su tutto il territorio nazionale, decongestionando – al contempo – i tribunali, che beneficeranno di un minor afflusso di utenza e di più agevoli procedure di lavoro, anche grazie alla trasmissione telematica degli atti».
  

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.


   SILLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   le misure in tema di giustizia previste dal decreto-legge «Rilancio» hanno l'obiettivo – tra i tanti – di aiutare e garantire la ripresa del regolare svolgimento dell'attività giudiziaria dopo la sospensione delle attività in presenza dovuta a COVID-19. Oltre a ciò, il decreto contiene un piano di assunzioni dedicato al personale amministrativo degli uffici giudiziari, da selezionarsi tramite concorsi per soli titoli e con esame orale da tenersi su base distrettuale;

   le assunzioni previste riguardano il personale amministrativo non dirigenziale e si prevede l'ingresso nel sistema giustizia di 2.700 cancellieri e 400 direttori;

   è prevista l'assunzione di 150 funzionari giudiziari destinati specificatamente alla copertura di carenza di organico negli uffici giudiziari nei distretti di Venezia, Bologna, Torino, Milano, Brescia;

   tra i distretti menzionati non è incluso quello comprendente gli uffici giudiziari di Prato, che presentano invero carenze di organico ancor più gravi. La situazione degli uffici giudiziari di Prato è peraltro stata resa nota al Ministro dalla corte d'appello di Firenze, con nota del 3 dicembre 2019;

   quanto al tribunale, è attualmente scoperta la figura del dirigente amministrativo e si ravvisano carenze del 60 per cento per la posizione di direttore amministrativo, del 35,3 per cento per i funzionari giudiziari e del 70 per cento per i cancellieri;

   analogamente. quanto alla procura della Repubblica si registra una carenza del 100 per cento della figura del dirigente, del 50 per cento del direttore amministrativo, del 75 per cento del funzionario giudiziario e 66,67 per cento del cancelliere;

   effettuando un'analisi comparativa infradistrettuale, emerge che il personale amministrativo del tribunale pratese ha assegnati, mediamente, più fascicoli di ogni altro tribunale toscano;

   la situazione descritta comporta con ogni evidenza gravi disservizi per l'utenza e lungaggini nell'attività processuale –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della complessa situazione in cui versano gli uffici giudiziari della circoscrizione di Prato, con particolare riferimento alla notevole scopertura dell'organico delle figure di dirigente amministrativo, direttore amministrativo, funzionario giudiziario e cancelliere;

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere per porre rimedio, in tempi rapidi, alle problematiche esposte.
(4-06356)

  Risposta. — Con riferimento all'atto parlamentare in esame, relativo alle problematiche connesse alla carenza dell'organico del personale giudiziario presso la procura della Repubblica e il tribunale di Prato, si rappresenta che il distretto di Firenze comprende ben 47 uffici giudiziari ripartiti tra la città capoluogo (sede di 9 uffici) e altri 8 circondari (Arezzo, Grosseto Livorno, Pisa, Lucca, Siena, Pistoia, Prato) come risultanti a seguito della definizione della nuova geografia giudiziaria per effetto dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni.
  Nell'intero distretto, rispetto ad una pianta organica di 2.145 unità, sono presenti 1.612,5 dipendenti, tenuto conto anche delle posizioni di distacco e comando, con una percentuale di scopertura media del 24,83 per cento.
  Tale dato è equiparato alla scopertura media nazionale del personale amministrativo che è attualmente del 24,83 per cento tenuto conto del personale in comando da e verso altre amministrazioni, e del 25,36 per cento della base dei posti coperti (pianta organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99).
  Il più recente quadro normativo ha permesso di predisporre una serie di misure indirizzate a migliorare la funzionalità degli uffici giudiziari mediante l'utilizzo di tutte le soluzioni possibili per incrementare le risorse umane: mobilità volontaria, mobilità obbligatoria, scorrimento di graduatorie di altre amministrazioni, riqualificazione del personale già in servizio, assunzione mediante concorso.
  Sulla base delle normative intervenute le assunzioni realizzate nell'intero distretto di Firenze negli ultimi anni risultano in numero di 379 e, segnatamente:

   42 posti coperti per mobilità volontaria;

   13 posti coperti per mobilità obbligatoria riservata al personale di area vasta e croce rossa;

   32 posti coperti per scorrimento graduatorie;

   40 posti coperti con altre modalità di assunzione;

   252 posti di assistente giudiziario coperti con vincitori e idonei del concorso ad 800 posti.

  Al fine di consentire la prosecuzione delle procedure assunzionali relative al concorso a 800 posti da assistente giudiziario, l'amministrazione ha provveduto ad ampliare di 194 unità la dotazione organica del profilo di assistente giudiziario con decreto ministeriale 20 luglio 2020; sono state così riequilibrate le varie qualifiche professionali rispetto ai flussi di lavoro di molti uffici, con l'obiettivo precipuo di consentire l'esaurimento integrale della graduatoria del concorso per il profilo di assistente giudiziario; nell'intero distretto fiorentino vi è stato un incremento di 22 unità a fronte di un ridimensionamento della pianta organica di conducente di automezzi per 6 unità, e degli uffici Nep i quali hanno visto ridursi l'organico di 9 unità per il profilo degli ufficiali giudiziari e 2 unità per gli assistenti giudiziari.
  Con il P.D.G. del 16 luglio 2020 è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato, mediante ultimo scorrimento, dei residui 837 candidati risultati idonei nel concorso ad 800 posti di assistente giudiziario, di cui 500 in una prima fase entro il 7 agosto 2020, dopo la sospensione feriale; la sottoscrizione del contratto avverrà direttamente presso l'ufficio di destinazione, scelto dal candidato o assegnato d'ufficio.
  Di questa prima parte di assunzioni l'intero distretto beneficerà di 33 assunzioni di neo assistenti giudiziari, dislocati nei vari uffici, di cui 4 per gli uffici giudiziari di Prato.
  In relazione alle posizioni dirigenziali, a fronte di 2 posti previsti per gli uffici giudiziari di Prato, solo quello presso la procura della Repubblica risulta scoperto. La posizione dirigenziale del tribunale di Prato è stata resa indisponibile per un vincitore del VII corso-concorso bandito dalla Sna mentre il posto vacante è stato pubblicato con interpello del 16 aprile 2020 e la procedura è tuttora in corso.
  Passando alla disamina della situazione degli uffici del tribunale di Prato, si evidenzia che con il decreto ministeriale 20 luglio 2020 per tale ufficio vi è stato un incremento di 2 unità della dotazione organica del profilo di assistente giudiziario.
  L'organico del tribunale prevede 72 unità e risultano in servizio 50 dipendenti con una percentuale di scopertura del 30,56; risulta 1 assistente giudiziario distaccato da altro ufficio, 1 funzionario e 1 operatore giudiziario comandati da altre amministrazioni, mentre risultano distaccati in altri uffici 5 unità di personale (assistenti giudiziari).
  I profili che evidenziano carenza sono quelli del direttore amministrativo (3 vacanze su 5 posti previsti in organico), di funzionario giudiziario (6 vacanze su 17), di cancelliere (7 vacanze su 10), di assistente giudiziario (3 vacanze su 26) e del conducente di automezzi (1 vacanza a fronte di 2 posti in organico).
  Risultano completamente coperte le posizioni di operatore giudiziario e ausiliario; i 3 posti di assistente giudiziario che risultano scoperti rientrano in realtà nella disponibilità di scelta delle sedi per gli idonei al concorso ad 800 posti nell'ultimo scorrimento.
  Le assunzioni formalizzate sono state 14, nell'arco temporale 2014-2019, come si può evincere dalla tabella di seguito riportata.

Immagine prelevata dal resoconto

  Con lo scorrimento della graduatoria degli assistenti giudiziari, come dal menzionato P.D.G. del 16 luglio 2020, il tribunale di Prato partecipa alla distribuzione di nuove risorse con 3 unità messe nella disponibilità di scelta dei candidati.
  L'ufficio del tribunale ha beneficiato, altresì, della riqualificazione di 6 cancellieri in funzionari giudiziari.
  L'ufficio della procura della Repubblica ha un organico di 33 unità; risultano in servizio 20 dipendenti, con una percentuale di scopertura del 39,39 per cento.
  Con il decreto ministeriale 20 luglio 2020 la procura della Repubblica ha beneficiato dell'incremento della pianta organica del profilo di assistente giudiziario per n. 1 unità.
  I profili che risultano scoperti sono quelli di direttore amministrativo (1 vacanza su 2 posti in organico), funzionario giudiziari (3 vacanze su 4), cancelliere esperto (4 scoperture su 6), assistente giudiziario (1 su 9) e conducente di automezzi (3 su 4).
  Risultano completamente soddisfatti i profili di operatore giudiziario e di ausiliario, mentre l'unico posto vacante di assistente giudiziario sarà tra le scelte degli idonei nell'ultimo scorrimento del concorso ad 800 posti.
  Le assunzioni formalizzate nell'arco di tempo che va dal 2014 al 2019 sono state in tutto 6, distribuite come da tabella:

Immagine prelevata dal resoconto

  Col menzionato scorrimento della graduatoria degli assistenti giudiziari, come da ultimo P.D.G. del 16 luglio 2020, la procura della Repubblica presso il tribunale di Prato partecipa alla distribuzione di nuove risorse con 1 unità messa nella disponibilità di scelta dei candidati.
  La direzione generale del personale e della formazione ha già da tempo focalizzato la propria attività sull'incremento delle risorse umane presso gli uffici giudiziari; in particolare, gli uffici giudiziari dell'intero distretto di Firenze si sono giovati di nuove risorse ed energie, compreso il rilevante apporto di professionalità assicurato dagli assistenti giudiziari recentemente assunti: tuttavia potrà beneficiare di ulteriori unità di personale in via temporanea e strettamente connessa con esigenze contingenti, mediante il ricorso, da parte degli organi di vertice distrettuale, all'applicazione temporanea di personale ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007.
  Tale istituto rappresenta il più rapido strumento di redistribuzione delle risorse umane disponibili nell'ambito del distretto.
  Nel comprendere le criticità rappresentate, giova ribadire che l'attenzione di questa amministrazione alle problematiche relative al personale amministrativo non è mai venuta meno: l'impegno costantemente profuso ha determinato la quanto mai auspicata inversione di tendenza in materia di concorsi pubblici, non più banditi per almeno un ventennio.
  Per il periodo 2019-2021 le previsioni di investimento sulle assunzioni di personale amministrativo hanno tenuto conto della situazione delle vacanze attuali e delle cessazioni che si stimano nei prossimi anni.
  Il programma assunzionale nel periodo indicato prevede 8.756 nuovi ingressi ripartiti tra le tre aree e i dirigenti di II fascia ed è stato formalizzato nel piano triennale approvato con provvedimento del 13 giugno 2019.
  In base ai diversi strumenti normativi è stato previsto l'avvio delle procedure assunzionali che seguono:

   per l'anno 2019 (attività in corso): 2.599 unità:

    di 97 unità di area I (ausiliari);

    di 2.224 unità di area II (105 conducenti, 616 operatori, 1.503 assistenti giudiziari);

    di 266 unità di area III (161 funzionari giudiziari, 105 funzionari tecnici/informatici/contabili);

    di 12 dirigenti;

   per l'anno 2020: 1.896 unità:

    di 237 unità di area II (237 assistenti tecnici);

    di 1.645 unità di area III (1.400 funzionari giudiziari, 245 funzionari tecnici/informatici/contabili);

    di 14 dirigenti;

   per l'anno 2021: 4.261 unità:

    di 2.997 unità di area II (297 assistenti giudiziari, 2.700 cancellieri esperti);

    di 1.250 unità di area III (850 funzionari giudiziari, 400 direttori);

    di 14 dirigenti.

  Lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e le relative forme di contenimento del virus hanno rallentato le procedure già avviate e da avviarsi, in ottemperanza al disposto dell'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 relativo alla sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.
  Come previsto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, questa Amministrazione potrà comunque avviare le procedure già autorizzate, in modalità semplificata, per il reclutamento delle seguenti unità di personale:

   400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;

   150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna;

    2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – area II/F3, già autorizzata dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019.

  Con il decreto dirigenziale del 15 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale concorsi ed esami n. 72 del 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato il bando relativo alla procedura concorsuale per l'assunzione a tempo determinato di n. 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica, per il profilo di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area funzionale II, fascia economica F1, nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (ad eccezione della regione Valle d'Aosta); tale procedura si svolgerà mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli.
  La procedura, prevista dall'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e concepita col fine precipuo di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione dei giudizi pendenti e per l'avvio del processo di digitalizzazione del processo penale, si presenta come particolarmente innovativa per le modalità di reclutamento e per essere espressamente destinata a coloro che hanno già svolto positivamente attività di formazione e tirocinio presso l'amministrazione giudiziaria, ferma restando la riserva di legge prevista dal codice dell'ordinamento militare: prevede infatti l'invio della domanda di ammissione esclusivamente per via telematica, attraverso la compilazione del modulo
on line sul sito del Ministero della giustizia entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
  Con P.D.G. del 29 settembre 2020 la direzione generale del personale e della formazione ha nominato la commissione esaminatrice, competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso; per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale si è comunque riservata la nomina di sottocommissioni per la fase di espletamento del colloquio di idoneità.
  Si è inoltre proceduto ai seguenti reclutamenti:

   il 26 luglio 2019 è stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Si è recentemente conclusa la prima prova (preselettiva) di tale concorso. La graduatoria è stata pubblicata lo scorso 20 novembre con l'elenco dei 7.021 candidati ammessi alle prove successive del concorso;

   avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego (liste di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56), di 109 conducenti di automezzi, da inquadrare nell'area funzionale seconda, fascia economica F1 (Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2020), di cui 3 posti sono previsti nel circondario pratese;

   con riferimento all'avviso di selezione del 4 ottobre 2019, finalizzato all'assunzione di 616 operatori giudiziari (area II, fascia economica I) mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego, è disposto, per l'intero distretto di Firenze, il reclutamento di 11 unità di personale di cui 1 alla città di Prato;

   col menzionato P.D.G. 16 luglio 2020 è stato disposto l'ultimo e definitivo scorrimento della graduatoria del concorso ad 800 posti di assistente giudiziario bandito il 18 novembre 2016.

  La massiccia pianificazione dell'ingresso delle suddette nuove risorse umane negli organici dell'organizzazione giudiziaria sarà certamente modulata in maniera tale da tenere in adeguata considerazione le necessità dei singoli uffici.
Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.


   UNGARO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   in data 19 ottobre 2019 per tramite di una missiva indirizzata all'interrogante è stata segnalata la questione di un cittadino – R.S.M. – avente doppia cittadinanza italiana e bangladese, rientrato in Italia dopo aver ricevuto convocazione da parte del Ministero dell'interno circa la comunicazione K.100494720 sul ritiro del decreto del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza italiana per carenza documentale;

   al suo arrivo il signor R.S.M. all'aeroporto di Fiumicino sarebbe stato bloccato dalla polizia di frontiera; gli sarebbe stato ritirato il passaporto e dopo dodici ore sarebbe stato rimpatriato in Gran Bretagna e posto sotto custodia dagli agenti di Sua Maestà che, dopo avergli ritirato i documenti già rilasciati per la sua residenza nel Regno Unito, avrebbero iniziato l'iter per il rimpatrio in Bangladesh;

   nel verbale della polizia di frontiera italiana sarebbe emerso che il passaporto sarebbe stato cancellato senza alcuna informazione dalle autorità nazionali;

   il caso ha evidentemente scosso la comunità italo-bangladese, anche perché il soggetto in questione è incensurato ed è lavoratore e capofamiglia in Gran Bretagna dopo esserlo stato per anni in Italia e senza documenti risulta in effetti un clandestino in entrambi i Paesi;

   gli appartenenti alla comunità bangladese dopo indagini interne al loro gruppo nazionale, sia in Regno Unito che in Italia, avrebbero sollevato dubbi sul rilascio dell'autentica dell'atto di nascita e del nulla osta penale da parte di un'agenzia incaricata dal consolato di Dhaka, temendo la revoca di oltre tremila domande presentate dalla comunità italo-bangladese;

   con il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, il tempo dell'iter per l'acquisizione cittadinanza italiana è stato raddoppiato da due a quattro anni e la missione consolare italiana in Bangladesh richiederebbe l'autentica dei documenti per il rilascio del visto di accesso in Italia per tramite di un'agenzia pratiche in loco convenzionata con il Consolato Generale di Dacca;

   a detta del cittadino respinto la Polizia di Frontiera avrebbe contestato la bontà dei documenti prodotti per l'ottenimento del visto invalidando il passaporto –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza della questione e se, anche per tutelare la comunità italo-bangladese residente in Italia, intendano chiarire – per quanto di competenza – le circostanze che hanno portato al citato respingimento e se presso il consolato generale italiano in Bangladesh si siano registrati casi di irregolarità documentale per il rilascio del visto di entrata in Italia a cittadini bangladesi.
(4-04121)

  Risposta. — La falsificazione di percezioni, timbri e firme di funzionari applicate su certificati di nascita e certificati penali presentati da cittadini bengalesi al momento della richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana è un fenomeno diffuso. A fronte delle numerose richieste che pervengono dal Ministero dell'interno, prefetture, questure, comuni e da altre sedi estere, l'ambasciata a Dhaka è costantemente impegnata nelle procedure di accertamento.
  Con riguardo, invece, alle procedure di rilascio dei visti, l'ambasciata a Dhaka, a seguito di gara ufficiale, ha assegnato l'incarico di ricevere le pratiche di visto e le richieste di legalizzazione della documentazione amministrativa, esclusivamente alla società di
outsourcing «VFS». Questa società potrebbe essere la «agenzia pratiche in loco» a cui accenna l'interrogazione parlamentare. Tuttavia, non è possibile escludere la presenza di numerosissimi altri intermediari a cui i cittadini bengalesi spesso si affidano e che millantano di essere autorizzati a trattare le pratiche di visto, pur non avendone alcun titolo.
  Come nel caso delle pratiche di cittadinanza, anche nelle domande di visto la presentazione di documenti falsi in Bangladesh è costante e pressoché inarrestabile. Essa porta regolarmente al diniego del visto, quantificabile in circa il 10 per cento delle richieste di visto nazionale e circa l'80 per cento delle richieste di visto Schengen.
  Sul caso da Lei richiamato, il Ministero dell'interno ha comunicato che il cittadino bangladese Mizanur Rahaman Shekh, regolare sul territorio nazionale dal 7 luglio 2003, ha ottenuto il 10 luglio 2012 un permesso per soggiornanti di lungo periodo con scadenza a tempo indeterminato, rilasciato dal Questore di Roma. Il 2 dicembre 2014 ha presentato alla Prefettura di Roma l'istanza per acquisire lo
status di cittadino italiano ai sensi dell'articolo 9, lettera f) della legge n. 91 del 1992 e il 3 febbraio 2017 ha prestato, giuramento presso l'Ufficio dello Stato civile del comune di Guidonia Montecelio a seguito della concessione della cittadinanza italiana, come da decreto del Presidente della Repubblica datato 19 agosto 2016. Il 25 febbraio 2019, con comunicazione tramite sistema informatico dedicato l'Ufficio centrale cittadinanza del Ministero dell'interno ha trasmesso alla prefettura di Roma il decreto del Presidente della Repubblica n. K10/494720 del 4 febbraio 2019, relativo all'annullamento della cittadinanza italiana al Signor Shek e ha richiesto l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi. Le immediate ricerche dell'interessato da parte dell'ufficio immigrazione della questura di Roma, indirizzate soprattutto sul comune di residenza di Guidonia Montecelio, non hanno avuto esito e il signor Shekh è risultato irreperibile. Il 2 settembre 2019, alle ore 19.20, Rahaman Shekh è stato identificato dal personale dell'ufficio di Polizia aerea presso l'aeroporto di Roma Ciampino, proveniente da Stansted (Londra) con volo FR3072. Al termine degli accertamenti di rito, il predetto è stato respinto alla frontiera di provenienza (Londra) con il contestuale ritiro dei documenti italiani.
  Successivamente al rimpatrio, il 18 dicembre 2019 Rahaman Shekh ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno presso l'ufficio immigrazione della questura di Roma, L'istanza è stata avanzata per motivi familiari in quanto i figli minori dell'istante hanno mantenuto la cittadinanza italiana. In particolare, l'interessato ha prodotto tre certificati di cittadinanza italiana rilasciati dal comune di Guidonia Montecelio (RM) relativi ai propri figli minori di 10, 9 e 5 anni. Al termine dell'istruttoria, il richiedente ha ottenuto il permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro subordinato, con validità a tempo indeterminato. Il 30 gennaio 2020 l'ufficio immigrazione ha rilasciato anche alla moglie il permesso di soggiorno di lungo periodo, con scadenza indeterminata per motivi familiari. La Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione, con nota del 30 gennaio 2020, ha espresso il proprio parere sulla vicenda, ritenendo che il provvedimento di annullamento dei decreti di concessione della cittadinanza italiana sia applicabile solo al diretto interessato e non ai figli minori, in considerazione del principio di salvaguardia delle loro posizioni giuridiche e della tutela superiore del minore, assicurata dagli articoli 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. Inoltre, in considerazione della cittadinanza italiana dei figli minori di Rahaman Shekh, la Direzione centrale ha richiesto all'ufficio passaporti della questura di Roma e al Commissariato di Polizia di Tivoli, competente per il luogo di residenza degli interessati, di valutare l'opportunità di riconsegnare i passaporti italiani ai predetti minori. I documenti di espatrio italiani, ritirati dalla Polizia di frontiera di Ciampino nel settembre 2019, erano stati revocati in modo irreversibile dai sistemi informatici.
  Il 4 agosto 2020 i tre minori hanno quindi ottenuto un nuovo passaporto italiano, dal commissariato di polizia di Tivoli.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Ricardo Antonio Merlo.


   VARCHI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con decreto del 18 novembre 2016 è stato indetto un concorso per la selezione di ottocento assistenti giudiziari, area funzionale II, fascia economica F2 nei ruoli del personale del Ministero della giustizia;

   all'esito delle prove selettive la graduatoria pubblicata comprendeva complessivi 4915 idonei, dei quali: 1400 hanno preso servizio presso il Ministero all'esito della procedura selettiva, mentre ulteriori 1420 unità sono state assunte con decreto del Ministro della giustizia del 1° febbraio 2018;

   ad oggi residuano circa 1835 soggetti idonei in graduatoria, molti dei quali in possesso di laurea in discipline di area giuridico-economica e già abilitati all'esercizio della professione forense;

   prima del concorso del novembre 2016 in Italia il turn-over di questa specifica area di dipendenti pubblici era bloccato da molti anni, con conseguenti, inevitabili ed innegabili, carenze di organico in tutti gli uffici giudiziari nazionali;

   il profilo di assistente giudiziario risulta essenziale per il corretto funzionamento degli uffici giudiziari e per l'assistenza ai magistrati sia nei tribunali che negli uffici della procura della Repubblica;

   la graduatoria stilata all'esito del concorso in parola, come previsto dalle norme vigenti, avrà una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione, e nel corso del triennio si avrà un ingente numero di pensionamenti con ulteriore aggravio della condizione di carenza d'organico negli uffici giudiziari che potrebbe comportare, allo scadere del triennio – come già avvenuto nel mese di dicembre 2017 con l'approvazione di un emendamento alla legge di bilancio 2018 volto a prorogare sino al 31 dicembre 2018 la validità di tutte le graduatorie della pubblica amministrazione in scadenza – la necessità di proroga di un anno della graduatoria del concorso in questione;

   il concorso dopo anni di blocco del turn-over consentirà finalmente quel ricambio generazionale sostanzialmente negato nell'ultimo ventennio ad una intera generazione che ha avuto poche, se non nessuna, possibilità di accedere alla pubblica amministrazione, e comporterà evidenti benefici in termini di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione stessa –:

   se intenda assumere iniziative per consentire lo scorrimento dell'intera graduatoria, permettendo non solo al dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ma a tutti i dipartimenti del Ministero della giustizia di farvi ricorso per colmare gli attuali vuoti in organico che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si registrano anche nel dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e nel dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
(4-00284)

  Risposta. — Con riferimento all'atto parlamentare in esame, si rappresenta che con PDG del 16 luglio 2020 è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato con ultimo scorrimento e definitivo esaurimento della graduatoria dei residui 837 candidati risultati idonei nel concorso ad 800 posti di assistente giudiziario area II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – amministrazione giudiziaria, indetto nel novembre 2016.
  Tale scorrimento è stato articolato in una prima fase che si è conclusa il 7 agosto 2020 ed ha avuto ad oggetto i 500 idonei (ivi compresi i titolari di preferenza o prescelta
ex lege), e in una seconda fase, dopo la sospensione feriale, per i restanti 337.
  In osservanza delle disposizioni sanitarie connesse all'emergenza Covid-19 la scelta della sede è avvenuta con modalità da remoto nelle giornate ricomprese tra il 27 luglio e il 7 agosto 2020, mediante videochiamata o collegamento telefonico o telematico; con tali modalità sono state scelte 453 sedi di uffici giudiziari dislocate nell'intero territorio nazionale sulle 500 messe a disposizione.
  La sottoscrizione del contratto e la conseguente immissione in possesso dei neoassunti avverranno presso gli uffici di destinazione, il giorno della presa di possesso.
  Sulla base dei nuovi orientamenti politico-amministrativi che hanno determinato la conclusione, da tempo auspicata, di un lungo periodo contrassegnato dal blocco del
turn over e dei concorsi pubblici ed in controtendenza rispetto al passato, le linee di azione intraprese in materia di gestione del personale sono state dunque dirette a riavviare un forte ricambio anche generazionale della forza lavoro del settore giustizia.
  In questa prospettiva il concorso per assistente giudiziario ha rappresentato un passaggio epocale per l'amministrazione, non soltanto per l'elevato numero di posti, ma anche per le innovative modalità di svolgimento delle prove.
  Avuto riguardo all'utilità strategica dello specifico profilo professionale, già sottolineata dall'interrogante, l'integrale scorrimento della graduatoria è stato un impegno assunto e onorato con forza da questa amministrazione (si consideri che la graduatoria degli idonei ha complessivamente ricompreso 4.915 soggetti giudicati idonei dopo le prove scritte ed orali, a fronte di 800 posti inizialmente previsti).
  Fino ad oggi si è proceduto in varie
tranches allo scorrimento di 4.078 posizioni (2.151 delle quali dopo il mio insediamento, a cui devono aggiungersi le ulteriori 837 posizioni sopra indicate).
  L'intera procedura sarà pertanto interamente definita in poco più di tre anni dallo svolgimento delle preselezioni.
  Con decreto ministeriale del 20 luglio 2020, coerentemente con le circostanze e le considerazioni sopra svolte, si è inoltre proceduto, nell'ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, ad incrementare di 194 unità il ruolo dell'assistente giudiziario, con redistribuzione di 272 unità complessive di tale profilo, con un'operazione di riequilibrio delle varie qualifiche professionali, tenendo altresì conto dei mutati flussi di lavoro di molti uffici giudiziari.
  Sono altresì attualmente in corso le procedure di reclutamento per:

   616 operatori giudiziari, mediante avviamento dei lavoratori indicati dai centri per l'impiego (le prime assunzioni sono state formalizzate il 20 luglio 2020, presso il distretto di Ancona);

   2.242 funzionari giudiziari (sono state espletate le prove preselettive; le prove scritte non hanno potuto svolgersi a causa della sospensione ex articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2002 e saranno ricalendarizzate a breve);

   8 funzionari giudiziari nel circondario di Aosta, in ossequio alla normativa propria della regione a Statuto speciale;

   109 conducenti di autoveicoli, mediante avviamento dei lavoratori indicati dai centri per l'impiego (in attesa di indicazione dei nominativi da parte dell'Autorità regionali o delle loro articolazioni territoriali);

   97 ausiliari (nell'ambito delle categorie titolari di riserva ex lege, con chiamata diretta dai centri per l'impiego; le prime assunzioni sono già state formalizzate).

  È stato altresì richiesto al dipartimento della funzione pubblica un concorso unico per 137 posti da assistente tecnico (geometra), estensibili sino a 237 unità; analogamente si procederà per ulteriori 361 unità di funzionari tecnici (edili/strutturisti, informatici, statistici, contabili).
  Le disposizioni di cui all'articolo 252 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modifiche dalla legge 19 luglio 2020, n. 77 consentiranno altresì l'imminente pubblicazione di tre bandi – con procedure semplificate, per titoli e prova orale, idonee a garantire la celerità del reclutamento, l'accuratezza della selezione e nel contempo, il rispetto della normativa anti-Covid – per 400 direttori, 2.700 cancellieri e 150 funzionari giudiziari (per i soli distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia e Bologna, in considerazione delle gravissime scoperture di organico e della fortissima incidenza della pandemia Covid-19).
  Col decreto dirigenziale del 15 settembre 2020 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale concorsi ed esami n. 72 del 15 settembre 2020 è stato inoltre adottato il bando relativo alla procedura concorsuale per l'assunzione a tempo determinato di n. 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica, per il profilo di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area funzionale II, fascia economica F1, nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (ad eccezione della regione Valle d'Aosta); tale procedura si svolgerà mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli.
  Tale procedura, prevista dall'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e concepita col fine precipuo di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione dei giudizi pendenti e per l'avvio del processo di digitalizzazione del processo penale, si presenta come particolarmente innovativa per le modalità di reclutamento e per essere espressamente destinata a coloro che hanno già svolto positivamente attività di formazione e tirocinio presso l'amministrazione giudiziaria, ferma restando la riserva di legge prevista dal codice dell'ordinamento militare: prevede infatti l'invio della domanda di ammissione esclusivamente per via telematica, attraverso la compilazione del modulo
on line sul sito del Ministero della giustizia entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
  Con P.D.G. del 29 settembre 2020 la direzione generale del personale e della formazione ha nominato la commissione esaminatrice, competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso; per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale si è comunque riservata la nomina di sottocommissioni per la fase di espletamento del colloquio di idoneità.
  Dopo quasi vent'anni di blocco delle assunzioni, l'amministrazione della giustizia, a partire dal concorso per assistenti giudiziari, ha dunque posto dunque in essere un poderoso piano assunzionale, rinforzato dalle recenti disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modifiche dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, che porterà a breve migliaia di nuovi reclutamenti in tutte le aree professionali e su tutto il territorio nazionale.
  Si evidenzia infine che, a fronte di questo massiccio ingresso di nuove risorse, per garantire una piena mobilità (di fatto congelata da anni), in data 15 luglio 2020 è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali il nuovo accordo per la mobilità, al fine di garantire fluidi movimenti di personale sul territorio, anche con adeguata ponderazione dell'anzianità di servizio.
  

Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.


   VARRICA e MANZO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:

   il Governo ed in particolare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha testimoniato una grande attenzione nei confronti dei lavoratori stagionali, nella consapevolezza che la crisi sanitaria legata al COVID-19 avrebbe compromesso – in parte o in tutto – le loro prospettive occupazionali, in particolare nei settori, direttamente o indirettamente, interessati dai flussi turistici;

   principale espressione di questa consapevolezza sono stati gli interventi nel decreto-legge «Cura Italia» e nel decreto-legge «Rilancio» a tutela dei lavoratori stagionali nel settore turismo e in tutti gli altri settori;

   in fase di attuazione sono state riscontrate delle criticità legate al fatto che numerosi lavoratori avevano sottoscritto contratti a tempo determinato, invece di contratti stagionali, come previsto dal nostro ordinamento; per ciò che riguarda questi frequenti casi il Ministro interrogato ha annunciato un prossimo decreto interministeriale nel solco dell'articolo 44 del decreto «Cura Italia», finalizzato a sostenere i lavoratori stagionali «de facto» nel settore turistico, anche in presenza di contratti a tempo determinato nell'ultimo biennio;

   quest'ultimo intervento garantirebbe una soluzione pressoché completa del problema, restando necessario esclusivamente l'ampliamento di tale forma di sostegno a quei lavoratori, stagionali «de facto», e a coloro che abbiano operato in settori non riconosciuti in senso stretto nell'ambito turistico ma che dipendono strettamente dai flussi turistici ed in particolare nell'ambito dei trasporti (aeroportuale, marittimo, su strada);

   a prescindere dal meritorio intervento del Governo finora, risulta necessario valutare la forma di sostegno a questi lavoratori alla luce della stagione compromessa (in tutto o in parte) e quindi del rischio di non riuscire ad accedere alla Naspi –:

   se si intendano adottare iniziative per estendere il sostegno già previsto o annunciato anche ai lavoratori stagionali «de facto» (anche con contratti a tempo determinato) che hanno operato in settori non formalmente turistici ma che dipendono strettamente dai flussi turistici ed in particolari quelli dei trasporti (aeroportuale, marittimo, su strada);

   se si intendano adottare iniziative per garantire ulteriore sostegno ai lavoratori stagionali che non riusciranno ad accedere alla Naspi a causa della riduzione dei flussi turistici per l'anno 2020.
(4-07432)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in esame concernente le misure di sostegno economico a favore dei lavoratori stagionali, si rappresenta quanto segue.
  Innanzitutto si ricorda che con riferimento alle tutele previste per i lavoratori stagionali in relazione all'emergenza pandemica è intervenuto l'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Cura Italia), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha introdotto una indennità emergenziale per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali per il mese di marzo poi prorogata per i mesi di aprile e maggio dall'articolo 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto rilancio), convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020.
  Sempre nell'ambito del settore turistico sono stati tutelati i lavoratori somministrati, con un'indennità prevista per i mesi di aprile e maggio da citato articolo 84, commi 5 e 6, del decreto rilancio.
  Analoga tutela è stata estesa ai lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo, dapprima con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 aprile 2020, attuativo dell'articolo 44 del decreto Cura Italia e poi rifinanziata dal decreto rilancio all'articolo 84, comma 8, lettera
a).
  Infine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 luglio 2020, n. 12 – attuativo dell'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 – si è regolamentata un'apposita indennità per i lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
  Ulteriori forme di tutela sono state previste dagli articolo 7, 9, 10 del decreto-legge 14 agosto 2020. n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che introducono rispettivamente l'esonero dal versamento dei contributi, previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (articolo 7), la nuova indennità onnicomprensiva per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, compresi lavoratori somministrati e lavoratori a tempo determinato, nonché dello spettacolo (articolo 9) e l'indennità ai lavoratori marittimi (articolo 10), in corso di attuazione, stanziata per i mesi di giugno e luglio. Con riferimento a tali indennità onnicomprensive e alla indennità ai marittimi è stata emanata la circolare dell'Inps n. 125 del 2020.
  Analoga misura relativa all'indennità onnicomprensiva è stata poi ripresa dal recente decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cosiddetto ristori) all'articolo 15.
  Al riguardo, si sottolinea che il decreto ristori introduce un ampio pacchetto di misure per sostenere le categorie più coinvolte e colpite dalla pandemia.
  Nel decreto ristori, dunque, è stata prevista un'indennità da 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato) nonché gli stagionali degli altri settori, i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d'opera, tra quelle categorie a cui la pandemia finora ha imposto i sacrifici più grandi e che senza il nostro intervento sarebbero rimasti privi di ogni sostegno.
  Inoltre, il decreto finanzia ulteriori sei settimane di cassa integrazione per i lavoratori delle attività interessate dalle restrizioni, nonché indennità specifiche per autonomi, per intermittenti del mondo dello spettacolo, del turismo e dello sport.
  Proprio per venire incontro alle esigenze di tutte le categorie interessate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è impegnato ininterrottamente per fare in modo di adottare misure a sostegno di tutti. Tutte le categorie devono essere tutelate, per questo il Ministero che rappresento sta lavorando a una riforma degli ammortizzatori sociali nel segno dell'universalismo e della formazione. L'obiettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è proprio quello di tutelare tutti ivi compresi tutti i lavoratori stagionali. Lo sforzo richiede continuamente una sostenibilità finanziaria che viene verificata di volta in volta con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Ciò detto, il Governo ha ben presente le problematiche segnalate e sta affrontando tutto il necessario per fare in modo che questa sfida importante per il nostro Paese possa essere superata senza lasciare indietro nessuno.

La Sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Francesca Puglisi.


   VINCI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il 4 giugno 2018 è stata sfiorata una possibile tragedia presso la stazione alta velocità Mediopadana di Reggio Emilia a causa del distacco di una delle lastre di vetro che formano la dinamica forma di copertura della stazione, creata dall'architetto Calatrava;

   la lastra di vetro, ampia alcuni metri quadrati, era caduta sulla banchina numero quattro nell'imminenza dell'arrivo di un treno dell'alta velocità diretto Roma ed in presenza di circa venti viaggiatori che si erano spostati per disporsi a salire sul proprio convoglio;

   a seguito dell'incidente Rete ferroviaria italiana aveva comunicato che avrebbe eseguito approfondimenti per capire le ragioni del crollo e prevenire episodi analoghi;

   la struttura di copertura della stazione dell'alta velocità di Reggio Emilia può essere considerata un'installazione rilevante ai fini della sicurezza delle persone e come tale dovrebbe essere oggetto di specifiche prescrizioni tecniche volte ad assicurarne l'integrità e l'agibilità, ovvero l'operabilità. Dette prescrizioni dovrebbero essere correlate da pertinenti norme e procedure di sorveglianza da eseguirsi con controlli periodici e sistematici avallati da registrazioni sugli esiti e sulle anomalie riscontrate –:

   quali interventi e verifiche siano stati eseguiti sulle strutture della stazione dell'alta velocità di Reggio Emilia a seguito dell'incidente del 4 giugno 2018 richiamato in premessa e se, in particolare, si sia provveduto anche ad una nuova verifica progettuale dell'opera stessa, accertando l'effettiva corrispondenza delle pannellature di copertura alle norme antisismiche, dal momento che in caso di terremoto altre lastre potrebbero ulteriormente distaccarsi, oltre che agli stress a fatica, statica e dinamica, ed alle deformazioni indotte da condizioni climatiche avverse o ad ogni modo particolari.
(4-06009)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sulla base delle informazioni del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
  A seguito della caduta di un pannello vetrato posizionato al di sopra della banchina a servizio viaggiatori del binario 4 della stazione ferroviaria di Reggio Emilia AV Mediopadana, Rete Ferroviaria Italiana (RF1) ha avviato un'attività di verifica e controllo su tutta la copertura della stazione, con particolare attenzione alle zone di giunto strutturale dove si è verificato l'incidente.
  I controlli effettuati hanno evidenziato che l'evento è stato causato da un non corretto montaggio del vetro in corrispondenza del giunto strutturale.
  Pur non rilevandosi altre anomalie, RFI ha comunque progettato ed eseguito interventi di risistemazione, sia delle parti di copertura che delle facciate laterali, con sostituzione dei vetri con pannelli trasparenti in policarbonato, materiale che risulta molto più leggero del vetro, con la contestuale realizzazione di idonea struttura di supporto che ne impedisce la caduta in caso di eventuale rottura.
  Infine, riguardo alla corrispondenza dell'opera alle norme antisismiche, la struttura di copertura della stazione è stata progettata e realizzata secondo le prescrizioni della normativa vigente.

La Ministra delle infrastrutture e dei trasporti: Paola De Micheli.