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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 11 ottobre 2021

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 3179-A/R E ABB.

Pdl n. 3179-A/R e abb. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

Seguito dell'esame: 7 ore (*)

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 40 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 1 minuto
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 29 minuti
MoVimento 5 Stelle 51 minuti
Lega – Salvini premier 44 minuti
Partito Democratico 36 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Coraggio Italia 21 minuti
Liberi e Uguali 18 minuti
Misto: 23 minuti
  L'Alternativa c'è 9 minuti
  MAIE-PSI-Facciamoeco 4 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 2 minuti

(*) I tempi sono stati in parte utilizzati nella seduta del 28 luglio 2021.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
dell'11 ottobre 2021.

  Amitrano, Ascani, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Di Stefano, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Macina, Maggioni, Mandelli, Marattin, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Orsini, Pagani, Parolo, Perantoni, Picchi, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sapia, Sasso, Scalfarotto, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Sodano, Spadoni, Speranza, Tabacci, Testamento, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Di Stefano, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Macina, Maggioni, Mandelli, Marattin, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Orsini, Pagani, Paita, Parolo, Perantoni, Picchi, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sapia, Sasso, Scalfarotto, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Sodano, Spadoni, Speranza, Tabacci, Testamento, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 7 ottobre 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   BUFFAGNI: «Modifiche all'articolo 1, commi 392 e 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernenti il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile» (3309).

  In data 8 ottobre 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   GALLINELLA ed altri: «Introduzione del titolo II-bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di intragenesi o cisgenesi (editing genomico) a fini sperimentali e scientifici» (3310).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 6 ottobre 2021 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

  dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

   «Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972» (3307);

   «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020» (3308).

  Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 7 ottobre 2021 il deputato Cassinelli ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

   CASSINELLI: «Modifiche agli articoli 1 e 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, in materia di requisiti per l'ammissione al concorso notarile e di limite di età per l'esercizio dell'ufficio di notaio» (3285).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  BITONCI ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e trattamento dei sindaci e di limite numerico dei mandati nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti» (3266) Parere delle Commissioni II, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).

   II Commissione (Giustizia):

  BUSINAROLO: «Istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia» (3217) Parere delle Commissioni I, V e XI;

  CIRIELLI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili» (3240) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  POTENTI ed altri: «Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, in materia di ripristino delle sezioni distaccate insulari di tribunale aventi sede a Ischia, Lipari e Portoferraio» (3261) Parere delle Commissioni I, V e XI.

   III Commissione (Affari esteri):

  DI MURO ed altri: «Ratifica ed esecuzione dell'emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021» (3280) Parere delle Commissioni I, V e XI.

   VI Commissione (Finanze):

  PAROLO ed altri: «Agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione dei rifugi montani» (3222) Parere delle Commissioni I, V, VIII e X;

  LICATINI ed altri: «Disposizioni per favorire la riduzione dell'uso di attrezzi da pesca in plastica» (3287) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):

  FICARA ed altri: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per il getto di rifiuti e oggetti dai veicoli in movimento» (3227) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e VIII.

   X Commissione (Attività produttive):

  MURELLI ed altri: «Modifiche al capo I del titolo II del libro III del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile» (3250) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):

  BUCALO ed altri: «Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di assunzione di personale reclutato a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego» (3018) Parere delle Commissioni I e V.

   XII Commissione (Affari sociali):

  FIORAMONTI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione dell'epidemia di COVID-19, sulla gestione dell'emergenza pandemica, sulle misure adottate per la prevenzione, la profilassi e la cura e sulle conseguenze rilevanti per l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale» (3262) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  FOSCOLO ed altri: «Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla» (3283) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, XI e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura):

  LICATINI: «Disposizioni in materia di utilizzo delle terre pubbliche e private per la creazione di spazi fioriti» (3272) Parere delle Commissioni I, V, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

  Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 28 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiornata al 31 luglio 2021 (Doc. CCXL, n. 13).
  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 30 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 6-12 settembre 2021, nonché i verbali delle sedute del 17 e del 18 settembre 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2021.
  Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 30 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 13-19 settembre 2021, nonché il verbale della seduta del 24 settembre 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2021.
  Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile in località aeroporto di Catania, il 30 aprile 2016.
  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5, 6, 7 e 8 ottobre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   relazione della Commissione sull'applicazione nel 2020 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2021) 459 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 459 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (COM(2021) 595 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 595 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, riguardo alla terza quota per il 2021 (COM(2021) 604 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 604 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2023, l'importo annuo per il 2022, l'importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025 (COM(2021) 605 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 605 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168-bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2021) 606 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   comunicazione della Commissione al Consiglio – Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo – Fondo europeo di sviluppo (FES): previsioni relative agli impegni, ai pagamenti e ai contributi delle parti del Fondo europeo di sviluppo per il 2021, il 2022 e il 2023 e previsioni non vincolanti per il 2024 e il 2025 (COM(2021) 607 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione (2021-2024) dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (COM(2021) 611 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   proposta di decisione del Consiglio sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti (COM(2021) 612 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   proposte di decisione del Consiglio rispettivamente sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, nonché sulla firma, a nome dell'Unione europea, e sull'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione (2021-2024) dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (COM(2021) 613 final e COM(2021) 614 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2021) 613 final – Annexes 1 to 2 e COM(2021) 614 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal (COM(2021) 618 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Estonia (COM(2021) 625 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 625 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 e 7 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (COM(2021) 421 final);

   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (rifusione) (COM(2021) 422 final);

   proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo (2021-2026) di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania (COM(2021) 588 final);

   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'attuazione e il funzionamento efficiente, nel periodo 2015-2018, della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (COM(2021) 599 final);

   proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione (2021-2024) dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (COM(2021) 611 final).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 20, 24 e 29 settembre e 6 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla V Commissione (Bilancio) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

  al dottor Michele Petrocelli, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento del tesoro;

  al dottor Fabrizio Corbo, l'incarico di ispettore generale capo dell'Ispettorato generale dei servizi di finanza pubblica, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

  al dottor Paolo Puglisi, l'incarico di direttore della Direzione agenzie ed enti della fiscalità, nell'ambito del Dipartimento delle finanze;

   alla VIII Commissione (Ambiente) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:

  all'ingegnere Tommaso Colabufo, l'incarico di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria;

  al dottor Felice Morisco, l'incarico di direttore della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali;

  al dottor Placido Migliorino, l'incarico di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata;

   alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:

  al dottor Vito Di Santo, l'incarico di direttore della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, nell'ambito del Dipartimento per la mobilità sostenibile.

  Il Ministero della transizione ecologica, con lettere in data 22 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Rosaria Fausta Romano, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di capo del Dipartimento per l'energia e il clima del Ministero della transizione ecologica.
  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 settembre 2021, ha trasmesso la comunicazione della nomina del dottor Raffaele Michele Tangorra, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
  Questa comunicazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Ministero dell'istruzione, con lettera pervenuta in data 1° ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, i decreti ministeriali di nomina del dottor Roberto Ricci a presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) nonché della professoressa Renata Maria Viganò a componente del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto.
  Questi decreti sono trasmessi alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministero dell'istruzione, con lettera pervenuta in data 1° ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, i decreti ministeriali di nomina della professoressa Luigina Mortari a presidente dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) nonché della dottoressa Cristina Grieco e della dottoressa Maria Francesca Cellai a componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto.
  Questi decreti sono trasmessi alla VII Commissione (Cultura).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 7 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale:

   al dottor Andrea De Pasquale, l'incarico di direzione dell'Archivio centrale dello Stato, nell'ambito del Ministero della cultura;

   alla dottoressa Antonella Iunti, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, nell'ambito del Ministero dell'istruzione.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI BALDINO ED ALTRI N. 1-00520, VALENTINI ED ALTRI N. 1-00521, RIZZETTO ED ALTRI N. 1-00522 E VISCOMI ED ALTRI N. 1-00523 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI LAVORO AGILE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    dal quadro generale fornito dalle «Linee guida sul piano organizzativo del lavoro agile (Pola) e indicatori di performance» (ex articolo 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'articolo 263, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), si evince un chiaro e preciso insieme di elementi funzionali per la definizione di un impianto normativo per la regolamentazione del lavoro agile nella pubblica amministrazione, non più rinviabile;

    l'emergenza sanitaria (ancora in corso) ha reso necessario il ricorso, anche nel pubblico impiego, a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non in presenza, genericamente ricondotte al lavoro agile, finora oggetto di limitate sperimentazioni e timidi tentativi di attuazione;

    le diverse realtà pubbliche hanno fatto ricorso nella fase emergenziale a modelli organizzativi di lavoro disciplinati già da tempo nel nostro ordinamento, scoprendone tuttavia punti di forza e di debolezza che sono stati messi al centro di un ampio e diffuso dibattito tuttora in corso;

    le amministrazioni hanno utilizzato tale modalità nella fase emergenziale, in forma semplificata, anche in deroga alla disciplina normativa (ad esempio, l'accordo individuale, l'adozione di atti organizzativi interni che definiscono le regole per lo svolgimento della prestazione in modalità agile e altro) prescindendo, quindi, da una previa revisione dei modelli organizzativi che dovranno tener conto, oltre che di linee guida generali e nazionali, anche di precise caratteristiche personali e comportamentali del personale coinvolto (affidabilità, capacità di lavorare in autonomia e responsabilmente, capacità di utilizzare in modo autonomo la strumentazione mobile e le applicazioni standard, capacità di problem solving);

    il lavoro da casa durante la fase emergenziale ha fornito un'esperienza a livello nazionale che non può e non deve essere ignorata, perché ha consentito di accendere un «focus» sugli elementi imprescindibili per una futura ed impellente revisione normativa del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, tema peraltro ribadito durante il question time dell'8 settembre 2021 dallo stesso Ministro per la pubblica amministrazione;

    è emerso infatti che focalizzando l'attenzione sul piano organizzativo del lavoro agile (Pola) e sugli indicatori di performance, funzionali a un'adeguata attuazione e a un progressivo sviluppo del lavoro agile, si può ottenere un'applicazione graduale della programmazione del lavoro agile attraverso un'elaborazione del programma di sviluppo nell'arco temporale di un triennio;

    l'attuale organizzazione del pubblico impiego, ripensata per favorire il lavoro agile, impone un diverso approccio organizzativo e richiederebbe anche un ripensamento complessivo della disciplina del lavoro pubblico; infatti, l'attuale disciplina normativa e contrattuale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche riflette modelli organizzativi basati sulla presenza fisica in ufficio, con la conseguenza che numerosi istituti relativi al trattamento giuridico ed economico non sempre sono compatibili con il cambiamento in atto (si pensi, a titolo di esempio, alla disciplina dei permessi, a quella del lavoro straordinario e altro) richiedendo un'azione di revisione complessiva da porre in essere con il coinvolgimento imprescindibile delle organizzazioni sindacali;

    l'attuale normativa, inoltre, mal si concilia con un'organizzazione che deve essere in grado di adattarsi velocemente ai cambiamenti e non permette di lavorare in una logica incrementale, rispettando e rispondendo alle esigenze dell'utenza, e di valorizzare il ruolo dei team caratterizzati dall'intercambiabilità e dalla flessibilità operativa dei componenti;

    tra i fattori imprescindibili per una nuova visione del modello regolatorio del lavoro agile rivestono un ruolo strategico la «cultura organizzativa» e le «tecnologie digitali» in una logica di «cambio di gestione», ovvero di gestione del cambiamento organizzativo per valorizzare al meglio le opportunità rese disponibili dalle nuove tecnologie;

    le tecnologie digitali sono fondamentali per rendere possibili nuovi modi di lavorare, sono da considerarsi, quindi, un fattore indispensabile del lavoro agile. Il livello di digitalizzazione permette di creare spazi di lavoro digitali virtuali, nei quali la comunicazione, la collaborazione e la socializzazione non dipendono da orari e luoghi di lavoro;

    parallelamente dovrà prevedersi anche il diritto alla disconnessione; la pubblica amministrazione dovrà riconosce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile i corretti tempi di riposo per garantire il recupero delle energie psico-fisiche, la conduzione della propria vita personale e la libera cura delle proprie relazioni affettive e sociali;

    per rendere tutto ciò più efficace, occorre far leva sullo sviluppo di competenze digitali trasversali ai diversi profili professionali. Tuttavia, la vera chiave di volta, per raggiungere esperienze di successo, è l'affermazione di una cultura organizzativa basata sui risultati, capace di generare autonomia e responsabilità nelle persone, di apprezzare risultati e merito di ciascuno;

    quindi, il tema della misurazione e valutazione della performance assume un ruolo strategico nell'implementazione del lavoro agile, ruolo che emerge anche dalla disposizione normativa che per prima lo ha introdotto nel nostro ordinamento;

    sarà quindi necessario ridefinire i valori sui quali costruire l'auspicato e rinnovato impianto normativo di regolamentazione del lavoro agile nella pubblica amministrazione che tenga conto di una serie di indicatori necessari che dovranno essere adottati per uniformare il pubblico impiego alle mutate esigenze introdotte dalla pandemia: miglioramento dei servizi, aumento della produttività, maggiore benessere organizzativo e diminuzione dei costi della pubblica amministrazione; ciò anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 263, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per dare piena attuazione, nel più breve tempo possibile, a un riordino della normativa vigente per la disciplina del lavoro agile nella pubblica amministrazione, che preveda:

   a) la definizione e le modalità di prestazione del lavoro agile alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, contemperando il conseguimento di specifici obiettivi in un arco temporale predeterminato con modalità di organizzazione del lavoro senza vincolo di orario e di luogo di lavoro, prescindendo quindi da obblighi di presenza presso gli uffici, al fine di promuovere l'incremento della produttività e l'efficienza nonché il miglioramento della qualità dei servizi erogati;

   b) la possibilità, per i dipendenti pubblici richiedenti e comunque nella percentuale prevista dai piani organizzativi del lavoro agile individuati dalle diverse pubbliche amministrazioni in misura non inferiore al 30 per cento, di avvalersi delle nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la garanzia di non subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera;

   c) il potenziamento delle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro favorendo il benessere organizzativo e individuale;

   d) l'incremento dell'utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno della prestazione lavorativa, mediante strumenti di lavoro messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o comunque attraverso l'utilizzo di software interoperabili ed idonei a garantire la salute e la sicurezza del personale ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dei dati dell'amministrazione;

   e) la regolamentazione del diritto alla disconnessione;

   f) il rispetto delle norme contenute nella legge n. 300 del 1970, dei principi espressi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01), dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (2016/679);

   g) la previsione di apposite disposizioni a sostegno della parità di genere, con particolare attenzione alla tutela di lavoratori e lavoratrici in relazione agli eventi di maternità e paternità;

   h) la creazione di condizioni effettive per una maggiore autonomia e responsabilità dei lavoratori nella gestione dei tempi di lavoro e nel raggiungimento di risultati obiettivamente misurabili, anche nell'ottica di promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro e viceversa;

   i) il progressivo e costante monitoraggio della valutazione dei risultati conseguiti;

   l) un programma triennale per la valorizzazione degli immobili in uso da realizzarsi prioritariamente attraverso la creazione di spazi di coworking;

   m) l'eventuale riduzione delle locazioni passive, oltreché la cessione degli immobili di proprietà non più necessari;

   n) l'utilizzo degli immobili che meglio soddisfano le esigenze di efficientamento energetico, dell'accessibilità dell'utenza e della mobilità del personale;

   o) la destinazione di una quota parte degli eventuali risparmi conseguiti, non inferiore al sessanta per cento, all'incremento della dotazione tecnologica e digitale ai pubblici dipendenti preposti allo svolgimento di prestazioni lavorative in modalità agile, prevedendo altresì che l'eventuale restante quota sia destinata al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
(1-00520) «Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi».


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, il Governo ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, dal 15 ottobre 2021, per l'accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde Covid-19 (cosiddetto green pass), escludendo da tale obbligo i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari;

    estendendo l'obbligo della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico, il Governo incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico e consente, tramite il rientro in presenza dei pubblici dipendenti, di incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un passaggio indispensabile per sostenere le esigenze dei cittadini e delle imprese, in particolar modo di quelle impegnate nelle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    ci sono dunque le premesse per superare l'utilizzo del lavoro agile quale strumento di contrasto al fenomeno epidemiologico e ripristinare, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che è quella svolta in presenza, al fine di supportare cittadini ed imprese nell'affrontare le importanti sfide della ripresa economica e dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr);

    l'Aran e le organizzazioni sindacali, nel solco del patto sociale Governo-sindacati del 10 marzo 2021, stanno disciplinando, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale in corso, per la prima volta, il lavoro agile,

impegna il Governo:

1) nelle more della definizione della disciplina del lavoro agile da parte della contrattazione collettiva, ad adottare le iniziative di competenza, anche normative, per:

   a) realizzare, dal 15 ottobre 2021, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità, prevedendo:

    1) un'organizzazione delle attività degli uffici che assicuri, da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e del back office;

    2) l'individuazione, anche in relazione alle condizioni dei trasporti pubblici, di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, allo scopo di evitare di concentrare l'accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria e di ingolfare il trasporto pubblico locale;

   b) consentire l'accesso al lavoro agile nel rispetto della disciplina previgente alla pandemia e in ottemperanza degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

   c) prevedere che le amministrazioni assicurino che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi o riduca la fruizione dei servizi resi a favore degli utenti;

   d) prevedere che le amministrazioni forniscano al dipendente strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;

   e) tutelare i lavoratori fragili – in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita – o quelli che sono stati esentati, a qualsiasi titolo, dalla somministrazione vaccinale contro il Covid-19, e adottare ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile.
(1-00521) «Valentini, Calabria, Zangrillo, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi».


   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza pandemica Covid-19 ha determinato una rivoluzione nell'ambito lavorativo attraverso il ricorso massivo al lavoro agile o cosiddetto smart working, sia nel settore pubblico che privato; riconoscere la possibilità di lavorare da remoto anche a coloro che svolgono lavoro subordinato – il cui luogo di lavoro è generalmente nei locali del datore con orario fisso – è stata individuata come una valida misura per diminuire gli spostamenti delle persone e, di conseguenza, contrastare la diffusione dei contagi;

    prima che diventasse funzionale alla gestione dell'emergenza, questo innovativo modello di lavoro faticava a decollare a causa di una mentalità retrograda e ancorata ad una rigida concezione dell'organizzazione di lavoro subordinato; ciò ha ostacolato uno sviluppo che non solo consente di adeguare le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro dipendente alla rivoluzione tecnologica che c'è stata negli ultimi decenni, ma che responsabilizza anche il lavoratore rispetto agli obiettivi da raggiungere;

    si tratta, tra l'altro, di un modello che reca in sé benefici innanzitutto in termini di welfare, posto che mette in equilibrio i tempi di lavoro e di vita del lavoratore, e, in secondo luogo, in termini di sostenibilità ambientale, considerando che provoca una diminuzione degli spostamenti, e, dunque, del traffico urbano consentendo di abbattere le emissioni inquinanti, vantaggio notevole in un Paese come l'Italia che ha un alto numero di pendolari;

    è doveroso però evidenziare che la modalità di lavoro applicata in via emergenziale non è stata propriamente quella del lavoro agile, ma si è trattato di un mero lavoro dal proprio domicilio o comunque da remoto avviato, tempestivamente, con il ricorso ad una serie di deroghe alla legge istitutiva del lavoro agile, che ha di fatto snaturato questo modello di lavoro poiché sono venuti meno elementi essenziali che sono propri dello stesso, tra i quali: la formalizzazione di un contratto, la definizione degli obiettivi, l'individuazione dei dispositivi tecnologici di lavoro, le condizioni di sicurezza sul lavoro, le modalità di esercizio del potere di controllo e disciplinare;

    dunque, il lavoro agile applicato in questi mesi è stato «emergenziale» e ha rappresentato una forma di lavoro a distanza, che è solo una delle peculiarità del più articolato ed innovativo modello di lavoro agile che il legislatore ha istituito con la legge 22 maggio 2017, n. 81;

    ciò non toglie che questa misura, con i limiti anzidetti, anche nella pubblica amministrazione è stata una valida soluzione per il contrasto alla pandemia e ha consentito ai lavoratori di continuare a svolgere il proprio lavoro in sicurezza, seppure in assenza di tutti gli strumenti e le condizioni necessarie;

    al riguardo, un rinnovamento della disciplina sul lavoro agile è intervenuto con l'adozione da parte delle amministrazioni pubbliche del «Piano organizzativo del lavoro agile» (Pola) con il quale le amministrazioni devono regolare le modalità attuative dello smart working per le attività che possono essere svolte da remoto, e individuare gli strumenti per la verifica dei risultati conseguiti per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;

    a decorrere dal 2021 gli enti pubblici, entro il 31 gennaio di ciascun anno, devono redigere, sentite le organizzazioni sindacali, il Pola, quale sezione del Piano della performance, in conformità all'articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; tale strumento ha dunque un ruolo primario per proseguire un percorso di sviluppo e definizione del lavoro agile nel pubblico impiego;

    l'ultimo intervento che ha interessato lo smart working nella pubblica amministrazione è stato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, con il quale è stato stabilito che dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di lavoro nella pubblica amministrazione torna a essere quella svolta in presenza;

    il Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha infatti evidenziato che il lavoro da remoto attuato nel pieno dell'emergenza nel settore del pubblico impiego, in mancanza degli strumenti digitali e dell'organizzazione necessaria, non ha sempre garantito adeguati servizi pubblici ai cittadini; pertanto, ritenendo che nell'attuale fase la pandemia sia sotto controllo, è stato disposto il ritorno in presenza;

    sul punto, si ritiene che laddove il lavoro da remoto non abbia funzionato dipende, oltre che dalla mancanza di mezzi e condizioni organizzative, anche da un evidente errore di valutazione che è stato compiuto nell'ambito della pubblica amministrazione, nel riconoscere talvolta lo smart working anche per mansioni non compatibili con questa modalità di svolgimento della prestazione di lavoro;

    per garantire i servizi pubblici, appare ragionevole un ritorno in presenza dei lavoratori, poiché mancano ancora i presupposti necessari per svolgere il lavoro agile in modo proficuo; tuttavia, non bisogna rinunciare ad una sua implementazione e a uno suo sviluppo, attraverso gli strumenti e un impianto regolatorio che ne consentano un ricorso appropriato, nella consapevolezza che si rivolge ai dipendenti che svolgono mansioni eseguibili a distanza e con flessibilità di orario, senza che vengano compromesse le loro performance lavorative;

    su questo presupposto, può essere ragionevole favorire il lavoro agile, ad esempio, con formule miste (un giorno o più alla settimana), dando precedenza a specifiche categorie che hanno più bisogno di flessibilità (ad esempio famiglie con figli minori o disabili);

    il Ministro per la pubblica amministrazione ha dichiarato che il dicastero che guida ha come obiettivo quello di disciplinare il lavoro agile nella pubblica amministrazione entro il 2021, e a tale scopo si stanno svolgendo delle trattative tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e i sindacati, per pervenire ad un accordo di regolamentazione nell'ambito della contrattazione collettiva,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative, anche normative, per consentire un appropriato ricorso al lavoro agile nella pubblica amministrazione, affinché siano valorizzati gli aspetti vantaggiosi di tale modello di lavoro nel pubblico impiego, alla condizione di migliorare e garantire i servizi pubblici erogati alla collettività, in particolare prevedendo:

   a) compatibilmente con la situazione epidemiologica, e fatta salva la necessità di iniziative specifiche a tutela dei lavoratori fragili e dei genitori di figli minori, un graduale superamento della modalità di lavoro da remoto emergenziale poiché non conforme alle condizioni richieste per svolgere il lavoro agile come prevede la normativa in materia;

   b) ogni iniziativa utile affinché l'accesso a forme di lavoro a distanza, come lo smart working e il telelavoro, avvenga nel rispetto di un'idonea organizzazione del lavoro e fornendo le necessarie tecnologie digitali;

   c) un'adeguata definizione degli elementi essenziali dell'accordo di lavoro agile tra i quali: durata dell'accordo; conformità delle prestazioni oggetto del contratto di lavoro; individuazione degli specifici obiettivi e risultati che deve conseguire il lavoratore; luogo di lavoro scelto dal lavoratore e requisiti minimi di idoneità dei locali; fascia oraria entro la quale la prestazione lavorativa deve svolgersi nel rispetto del numero di ore di lavoro previste nel contratto di lavoro; modalità di esercizio del potere disciplinare; modalità di verifica periodica degli obiettivi e risultati da raggiungere; individuazione della strumentazione tecnologica fornita al lavoratore e informativa sull'utilizzo; principio di riservatezza dei dati e delle informazioni in possesso del lavoratore; informativa rispetto alle condizioni di sicurezza sul lavoro;

   d) specifiche misure che garantiscano l'adempimento di ogni obbligo a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti che svolgono la prestazione in locali esterni, anche per quanto concerne l'obbligo di cooperazione in capo al lavoratore rispetto all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, come quelle riguardanti l'uso corretto degli strumenti tecnologici e la scelta del luogo in cui svolgere l'attività in modalità agile, secondo l'osservanza di criteri di ragionevolezza;

   e) la disciplina del cosiddetto diritto alla disconnessione, per tutelare il lavoratore affinché non sia messo nelle condizioni di essere costantemente reperibile senza limiti di orario;

   f) laddove compatibile con le mansioni svolte, l'incentivazione strutturale dell'accesso al lavoro agile a specifiche categorie di lavoratori e lavoratrici che hanno più bisogno di flessibilità rispetto all'orario e al luogo di lavoro, come persone fragili con malattie invalidanti o con disabilità, componenti di nuclei familiari con figli minori e/o persone disabili da assistere;

   g) l'adozione di ogni provvedimento necessario per proteggere i dati, in particolare quelli sensibili, di cui dispone la pubblica amministrazione rispetto allo svolgimento della modalità di lavoro agile;

   h) misure che garantiscano al lavoratore l'accesso da remoto a dati, informazioni, documenti della pubblica amministrazione, la cui visione è necessaria per adempiere la prestazione di lavoro, mediante canali sicuri e protetti;

   i) l'adozione di misure che rendano effettiva la parità di trattamento – economico e normativo – tra i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità agile e i loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinaria, anche rispetto al riconoscimento dei buoni pasto laddove siano previsti.
(1-00522) «Rizzetto, Ferro, Bucalo, Zucconi, Galantino, Lucaselli».


   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza pandemica da Sars-CoV-2 ha richiesto alle amministrazioni pubbliche un tempestivo adeguamento dell'organizzazione del lavoro e dei servizi tale da assicurare, al contempo, la continuità dell'azione amministrativa e la riduzione al minimo dei fattori di rischio sanitario. In tale contesto il processo di sperimentazione prima e diffusione poi del cosiddetto smart-working, pur nella diversificata valutazione degli effettivi impatti organizzativi e sociali, ha dato significativa evidenza all'urgenza di accompagnare e portare avanti anche nella vasta e complessa galassia delle pubbliche amministrazioni una compiuta transizione digitale ed ecologica. Transizione, questa appena indicata ed auspicata, che non può certo risolversi nella mera trasformazione tecnologica dei mezzi e delle modalità di produzione dei beni e servizi amministrativi, ma richiede invece l'adozione di più radicali strategie di adattamento sul piano dell'organizzazione del lavoro, delle modalità di erogazione dei servizi alla collettività e della stessa percezione culturale del ruolo costituzionale delle pubbliche amministrazioni e, in esse, del lavoro pubblico, in società complesse ed interconnesse ormai profondamente segnate da una accelerata innovazione digitale;

    per queste ragioni, appare oltremodo necessario superare l'approccio emergenziale – che fino ad ora ha configurato le condizioni d'uso del cosiddetto smart-working come strumento di contenimento emergenziale dei rischi pandemici – a favore di una diversa prospettiva che sia capace di innervare il lavoro smart in una organizzazione egualmente smart, emarginando così suggestioni radicali a beneficio di una più realistica considerazione dell'impatto delle innovazione digitale sul lavoro, le sue forme ormai ibride e le sue regole, almeno per quanto riguarda tempi, spazi e luoghi di erogazione della prestazione dovuta, esercizio dei poteri e delle prerogative manageriali, protezione della salute e della sicurezza sul lavoro (e in questo caso, anche del lavoro svolto), senza dimenticare infine il necessario adattamento delle stesse forme di esercizio dell'attività sindacale che una lunga storia ha fin qui configurato come presenza attiva nel luogo di lavoro;

    la sperimentazione e diffusione emergenziale del cosiddetto smart-working in epoca pandemica è stata formalmente correlata e in qualche misura anche resa possibile dal rinvio, per quanto non sempre coerente e sistematicamente corretto, alla legge 25 maggio 2017, n. 81, il cui Capo II è interamente dedicato alla disciplina del «lavoro agile» considerato funzionale ad «incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» e formalmente qualificato quale «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» nel cui ambito «la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno». L'incertezza nella riconduzione della risposta emergenziale ad una precisa fattispecie astratta di rapporto di lavoro, sia sul piano strutturale che su quello funzionale o degli obiettivi perseguiti, ha trovato un evidente riflesso in una sorta di sinonimia terminologica tra lavoro agile, smart working, lavoro da remoto, lavoro da casa, che pure ha determinato, non poche volte, anche fraintendimenti concettuali e distorte valutazioni critiche, alcune delle quali frutto di evidente pregiudizio;

    tuttavia, occorre ricordare che prima ancora della citata legge n. 81 del 2017 ed in attuazione delle previsioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha adottato la direttiva n. 3/2017 recante «indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti», così avviando la sperimentazione del «lavoro agile» nelle amministrazioni pubbliche nell'ambito della prevista introduzione di più funzionali misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti e di più adeguate modalità di organizzazione del lavoro, basate sull'utilizzo della flessibilità, sulla valutazione per obiettivi, sulla rilevazione dei bisogni del personale dipendente. Si tratta, come appare evidente, di un approccio organizzativo, prima che regolativo, basato sulla flessibilità, l'autonomia, la responsabilizzazione e l'orientamento ai risultati e rappresenta, in quanto tale, un'innovazione radicale rispetto al modello rigidamente burocratico-formale (taylorismo da scrivania, così fu definito) di organizzazione del lavoro e di conseguente valutazione meramente quantitativa delle prestazioni all'interno delle pubbliche amministrazioni;

    proprio per queste stesse ragioni, il «lavoro agile» disegnato dalla direttiva del 2017 appare non riconducibile al modello del lavoro a distanza o telelavoro sancito dall'articolo 4, comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e destinato a «razionalizzare l'organizzazione del lavoro e realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane». A tal fine, la legge del 1998 consentiva alle amministrazioni di installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e di autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa. Tali previsioni, espresse con un linguaggio tecnico che oggi potrebbe sembrare quasi arcaico, hanno poi trovato puntuale attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 1999 recante «Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191». Deve però dirsi che tale forma di lavoro a distanza, originata più dalla coeva attenzione comunitaria per la riduzione dei costi diretti e indiretti connessi a fenomeni di accentuato pendolarismo piuttosto che dalle esigenze di riorganizzazione tecnologica dell'attività amministrativa, pur ancora recentemente richiamata dall'articolo 14 della legge n. 124 del 2015 non ha avuto grande fortuna;

    a ben vedere, invece, l'impostazione della citata direttiva presidenziale del 2017 ha trovato sistematica conferma nelle previsioni dell'articolo 18, commi 1 e 3, della legge 25 maggio 2017, n. 81, in materia di disciplina del lavoro agile. Di per sé tale disciplina, implementata nel sistema organizzativo delle pubbliche amministrazioni, può rappresentare aspetti di profonda innovazione quali: la valorizzazione e la responsabilizzazione delle risorse umane, potendosi concentrare la loro valutazione sulla base dei risultati piuttosto che su aspetti formali e quantitativi; la razionalizzazione nell'uso delle risorse e aumento della produttività, con risparmi in termini di costi e miglioramento dei servizi offerti; la promozione dell'uso delle tecnologie digitali più innovative e utilizzo dello smart working come leva per la trasformazione digitale e per lo sviluppo delle conoscenze digitali; l'abbattimento delle differenze di genere; la riduzione delle forme di «assenteismo fisiologico»; la valorizzazione del patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione, grazie alla riprogettazione degli spazi;

    deve rilevarsi, tuttavia, che prima della fase di emergenza pandemica e della conseguente riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni che ha originato il ricorso allo smart working semplificato quanto alle procedure e illimitato quanto alla platea dei beneficiari, solo 1,7 per cento dei dipendenti pubblici risultava impegnato con tale tipologia di prestazione lavorativa, connessa d'altronde più agli obiettivi da raggiungere e meno alla necessaria e cautelativa assenza dall'ufficio. Deve egualmente rilevarsi che solo in una fase successiva l'esecuzione a distanza della prestazione lavorativa, inizialmente pensata come strumento di contrasto alla diffusione epidemica, è stata ricondotta in una logica più ampia e di sistema disponendosi l'obbligo, in capo alle amministrazioni di elaborare un annuale Piano organizzativo per il lavoro agile (Pola), successivamente sostituito e integrato nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) configurato in guisa tale da riportare in una cornice unitaria anche i diversi piani relativi alla performance, alla promozione della parità di genere e all'implementazione della disciplina di contrasto alla corruzione. In relazione al lavoro agile a tale strumento risulta ora affidato il compito di pianificare le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. Tuttavia, sulla base di quanto risultante da una prima verifica sull'attuazione delle suddette previsioni organizzative emerge che solo 54 delle 162 amministrazioni statali monitorate hanno pubblicato i relativi Pola entro la scadenza del 31 gennaio 2021;

    l'obiettivo di meglio correlare lavoro e organizzazione tramite le nuove tecnologie digitali, nella prospettiva del miglioramento dei servizi resi ai cittadini, chiama in causa la Missione n. 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che propone, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, un programma di innovazione strategica della pubblica amministrazione nel cui ambito una specifica linea progettuale persegue l'obiettivo della digitalizzazione e della modernizzazione della pubblica amministrazione, con interventi specifici anche per rafforzare l'organizzazione e incrementare la dotazione di capitale umano, secondo una stretta complementarietà e un'articolata strategia di riforma, che, secondo quanto previsto nella proposta, potrà contare su ingenti risorse finalizzate agli investimenti nel capitale umano, nel quadro di un investimento complessivo nella digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione pari a 9,75 miliardi di euro;

    come rilevato dallo stesso Pnrr, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi Ocse e con un'età media di 50 anni e con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha «contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l'insieme delle competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni», evidenziando inoltre come la carenza delle competenze sia stata determinata «dal taglio delle spese di istruzione e formazione per i dipendenti pubblici. In dieci anni, gli investimenti in formazione si sono quasi dimezzati, passando da 262 milioni di euro nel 2008 a 164 milioni nel 2019: una media di 48 euro per dipendente»;

    fra gli obiettivi perseguiti con le linee di investimento del Pnrr vi è quello di rafforzare la conoscenza e le competenze del personale, dirigenziale e non dirigenziale, della pubblica amministrazione mediante azioni specifiche: introduzione di meccanismi di rafforzamento del ruolo, delle competenze e delle motivazioni dei civil servant, attraverso percorsi di valorizzazione della professionalità acquisita e dei risultati raggiunti, anche tramite la previsione di progressioni di carriera basate su percorsi non automatici ma selettivi di sviluppo e crescita; introduzione di un nuovo modello di lavoro pubblico, anche attraverso strumenti normativi e contrattuali, con valutazione e remunerazione basate sul risultato e valorizzazione economica delle risorse umane aventi caratteristiche di eccellenze professionali; introduzione di meccanismi di rafforzamento del ruolo e delle competenze dei dirigenti pubblici, riservando particolare attenzione al tema dell'accesso delle donne a posizioni dirigenziali; riforma del sistema di formazione; lavoro agile e nuove forme di organizzazione del lavoro pubblico;

    l'efficace evoluzione delle misure di contrasto della pandemia messe in campo dal marzo 2020, che ha visto una svolta con l'avvio di una massiccia campagna di vaccinazione della popolazione e, da ultimo, con le misure che hanno esteso l'obbligo della certificazione verde Covid-19 consentono un progressivo e controllato ritorno alla normalità sociale e lavorativa, tanto che il 23 settembre 2021 è stato adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si sancisce, che a decorrere dal 15 ottobre, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa presso le amministrazioni pubbliche è quella in presenza. Alla luce di tale ultima deliberazione, cessando dunque il regime straordinario del lavoro agile o cosiddetto smart-work, si rende necessario ripristinare la condizione ordinaria di disciplina delle relazioni di lavoro e quindi dare corso alla regolamentazione prevista dall'articolo Modella citata legge n. 124 del 2015, che sulla base della recente novella dispone quanto segue: «Il Pola individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati». Giova al riguardo precisare almeno che l'articolo 14 testé citato impone di differenziare il telelavoro dal lavoro agile, suggerendo di fatto che, mentre il primo – il solo originariamente previsto dalla legge n. 124 – ha riguardo soltanto alle modalità estrinseche di esecuzione del lavoro da remoto, il secondo – aggiunto invece dalle novelle ultime – attiene invece alla stessa configurazione intrinseca della prestazione di lavoro conformata da obiettivi di lavoro e dalla responsabilità per il conseguente raggiungimento. Proprio per queste ragioni deve escludersi che la finalità prima del lavoro agile sia da individuare nella sola promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, come recita la rubrica originario dell'articolo 14 citato, dovendosi viceversa tenere debito conto di più stringenti finalità di miglioramento organizzativo e di riqualificazione dell'offerta ai cittadini di beni e servizi amministrativi. In questa prospettiva, è ragionevole ritenere il lavoro agile alla stregua di modalità ordinaria di svolgimento della prestazione, secondo le esigenze definite dall'assetto organizzativo dell'amministrazione interessata e, com'è ovvio, soltanto per le attività che possono essere svolte in modalità agile. Resta comunque ferma l'esigenza di assicurare sempre la massima cautela possibile dal punto di vista sanitaria atteso che la condizione epidemica non è del tutto risolta. Ciò in concreto significa che devono ritenersi essenziali per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in condizioni di sicurezza sanitaria le indicazioni e le prescrizioni stabilite con i protocolli per la sicurezza Covid-19;

    coerentemente con il patto sociale Governo-sindacati del 10 marzo 2021, la disciplina del rapporto di lavoro in modalità agile presso le pubbliche amministrazioni è oggetto del confronto tra l'Aran e le organizzazioni sindacali e dovrà contemplare la possibilità di stipulare accordi individuali nel rispetto di un quadro di riferimento unitario di garanzie definite dalla contrattazione collettiva. Tuttavia, è necessario tenere conto che il sistema delle pubbliche amministrazioni non consente una reductio ad unum dei modelli organizzativi e pertanto ogni disciplina di carattere generale non può che operare come regolazione di cornice, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, valorizzando poi la contrattazione integrativa per la disciplina delle diverse modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile, con e senza vincoli di tempo, anche assicurando la previsione di adeguate forme partecipative e di confronto sulle scelte organizzative connesse alle attività e ai servizi che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a realizzare, per favorire il consenso e coinvolgimento dei lavoratori per accompagnare i cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei servizi;

    in ogni caso, l'introduzione di ordinarie forme di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni deve tenere in considerazione anche gli effetti sociali esterni derivanti da tale modalità di erogazione della prestazione lavorativa, quali ad esempio: l'incidenza sui sistemi economici locali, la rivitalizzazione di comuni periferici, la riduzione dei costi (diretti e indiretti) di trasporto, la razionalizzazione degli spazi utilizzati e altri potrebbero dirsi. Esempi, questi, che evidenziano come il lavoro agile si ponga al centro di un complesso sistema di relazioni, organizzative, economiche e sociali, che operano dentro e fuori dal contesto amministrativo e che devono tutte essere ricondotte ad unità armonica nella prospettiva prioritaria del miglioramento quali-quantitativo dei servizi ai cittadini. D'altronde, già durante la fase emergenziale e del ricorso illimitato allo smart working, sono state comunque adottate buone pratiche che, seppure per mere esigenze sanitarie, hanno consentito all'utenza di fruire da remoto dei servizi richiesti grazie alle tecnologie telematiche. Una innovativa soluzione che non può essere dispersa con il ritorno al lavoro prevalentemente in presenza, fermo restando la differenza concettuale e operativa tra l'erogazione da remoto di servizi al cittadino e l'organizzazione del lavoro da remoto per i dipendenti;

    conseguentemente, una moderna organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, incentrata sull'autonomia, sulla responsabilizzazione e l'orientamento ai risultati al posto del modello rigidamente burocratico-formale dovrà comportare un parallelo e radicale cambiamento della cultura, della visione e del ruolo della dirigenza pubblica, in linea con le esperienze più avanzate che si stanno consolidando nelle realtà produttive più dinamiche. Al riguardo, l'Osservatorio smart working del Politecnico di Milano ricorda come tale modalità organizzativa e lavorativa comporti «una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati». Addirittura, secondo il World Economic Forum, il ricorso massiccio allo smart-working ha portato negli Usa ad un incremento della produttività del lavoro pari al 4,6 per cento, mentre un recente studio di Pwc stima che, se tutte le mansioni potenzialmente eseguibili da remoto venissero effettivamente svolte in modalità agile, questo darebbe al nostro prodotto interno lordo una spinta dell'1,2 per cento. Come indicato dalla Commissione europea, gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sulle riforme e sugli investimenti che migliorano la connettività, promuovendo e agevolando la diffusione su vasta scala di reti ad altissima capacità, in tutte le aree geografiche, zone urbane e rurali, assicurando ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni locali la connessione a tali reti in maniera efficiente e stabile,

impegna il Governo:

1) ad adottare, nel rispetto del ruolo delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e tenuto conto anche delle opinioni delle organizzazioni di rappresentanza degli utenti, ogni iniziativa utile per migliorare, modernizzare e riqualificare, nella prospettiva della transizione digitale ed ecologica, l'attività e l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, in guisa tale da rendere possibile una effettiva ed utile implementazione del lavoro agile, operando al contempo per superare logiche procedurali di tipo formale a beneficio di modalità organizzative orientate agli obiettivi di lavoro da conseguire e favorendo l'autonomia responsabile degli addetti, anche attraverso la promozione di micro-team professionali capaci di operare su piattaforme condivise, al fine principale di migliorare in modo oggettivamente significativo i servizi ai cittadini;

2) a dare immediato avvio ai programmi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in materia di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione, con particolare riguardo agli investimenti sul capitale umano per l'adeguamento all'innovazione e alla digitalizzazione;

3) a favorire, per quanto di competenza, che, nella definizione del confronto tra l'Aran e le organizzazioni sindacali per la disciplina del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, vengano individuate soluzioni che inseriscano gli accordi individuali in un quadro di regole certe e di garanzia individuate dalla contrattazione collettiva, a cominciare dai diritti alla formazione, alla non discriminazione, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, dalle esigenze dei lavoratori con disabilità o che assistono congiunti con patologie, dai diritti alla sicurezza e alla parità di genere, dai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in relazione alla nascita dei figli, dal rispetto della protezione dei dati personali e dalla regolamentazione del diritto alla disconnessione, assicurando anche un adeguato spazio alla contrattazione integrativa, al fine di consentire il migliore adattamento delle esperienze di lavoro agile ai diversi contesti organizzativi di riferimento, sulla base di un'adeguata e coerente valutazione dei dirigenti responsabili, tenendo in debito conto che il lavoro agile non può determinare conseguenze negative ed anzi deve generare conseguenze positive sull'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nell'interesse prioritario degli utenti, e più in generale dei cittadini;

4) ad adottare le opportune iniziative di competenza per definire indirizzi affinché, anche con il superamento della fase emergenziale e il ritorno in presenza quale modalità ordinaria di prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, siano proseguite e, anzi, incrementate le positive esperienze che hanno consentito l'assolvimento degli obblighi burocratici in capo a cittadini e imprese con modalità telematiche ma siano anche assicurate adeguate modalità per consentire lo svolgimento in presenza delle attività per tutti quei cittadini che non possono agevolmente fruire, per condizioni soggettive od oggettive, dei servizi da remoto;

5) ad adottare iniziative di competenza volte a promuovere e a supportare le pubbliche amministrazioni affinché ognuna di esse adotti il «piano organizzativo per il lavoro agile» (Pola), nei termini previsti dalla legge;

6) a monitorare ed analizzare, anche con esperti indipendenti, gli effetti del ricorso al lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni ai fini di un più razionale utilizzo degli spazi lavorativi, che porti all'eventuale riduzione delle locazioni passive o a dismissioni di immobili pubblici non più indispensabili, coerenti con la programmazione urbanistica definita dalle amministrazioni comunali;

7) a dare la più rapida attuazione ai progetti previsti dal Pnrr volti ad assicurare che tutte le amministrazioni pubbliche, così come, i cittadini e le imprese delle aree interne, delle aree montane e delle piccole isole possano essere connessi tramite reti telematiche efficienti e sicure.
(1-00523) «Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Madia, Bruno Bossio, Fiano, Berlinghieri».