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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 29 dicembre 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli, nella seduta
del 29 dicembre 2021.

  Alaimo, Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Bonafede, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Bruno Bossio, Buffagni, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cattaneo, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassina, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gagliardi, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giannone, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Lattanzio, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Mauri, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Moretto, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Olgiati, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Raffaelli, Rampelli, Rizzo, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Paolo Russo, Sasso, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Sensi, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Tabacci, Tasso, Tateo, Toccalini, Tonelli, Tuzi, Versace, Vignaroli, Vinci, Vito, Raffaele Volpi, Zan, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Alaimo, Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Bonafede, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Bruno Bossio, Buffagni, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cattaneo, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassina, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gagliardi, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giannone, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Lattanzio, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Mauri, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Moretto, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Olgiati, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Raffaelli, Rampelli, Rizzo, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Paolo Russo, Sasso, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Sensi, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Tabacci, Tasso, Tateo, Toccalini, Tonelli, Tuzi, Versace, Vignaroli, Vinci, Vito, Raffaele Volpi, Zan, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 28 dicembre 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   GOLINELLI ed altri: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di revisione dei piani faunistico-venatori regionali, di valutazione di incidenza ambientale e di controllo della fauna selvatica, nonché istituzione di un fondo per la gestione faunistico-venatoria della fauna selvatica e il risarcimento dei danni da essa arrecati» (3428);

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BALDELLI: «Istituzione di un'Assemblea per la revisione della parte II della Costituzione» (3429);

   FERRARESI ed altri: «Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia di animali appartenenti a specie protette» (3430).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

  II Commissione (Giustizia)

   SPENA ed altri: «Istituzione di un Fondo di solidarietà per il sostegno in favore dei soggetti che abbiano subìto l'occupazione illegittima della propria abitazione» (3402) Parere delle Commissioni I, V e VIII.

  XII Commissione (Affari sociali)

   TROIANO: «Modifiche all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e altre disposizioni concernenti l'istituzione della Consulta nazionale per la disabilità» (2962) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII, XI, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 504).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Acquedotto pugliese Spa, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 505).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 506).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 507).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 28 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 19/2021 del 18 novembre-16 dicembre 2021, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente «Interventi per la tutela delle collettività italiane all'estero attraverso la rete diplomatica e consolare».

  Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 28 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 20/2021 del 30 novembre-21 dicembre 2021, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente «La gestione delle entrate derivanti dai beni demaniali marittimi».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 27 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 38-septies, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sulla sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, riferita all'esercizio finanziario 2020 (Doc. XXVII, n. 27).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXIV, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), VII (Cultura), VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali).

Trasmissione dal Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021.

  Il Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, con lettera in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la relazione sullo stato di attuazione del piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo «Cortina 2021», riferita all'anno 2021 (Doc. CCXLIII-bis, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2448 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3424)

A.C. 3424 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SEZIONE II
APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 2.
(Stato di previsione dell'entrata)

  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2022, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

A.C. 3424 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2022, in 110.000 milioni di euro.
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2022, rispettivamente, in 4.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 26.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
  4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2022, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
  5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2022, in 120.000 milioni di euro.
  6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2022, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 600 milioni di euro e 7.200 milioni di euro.
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2022, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2022, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2022, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
  12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
  14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2022, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
  15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2022, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
  17. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
  18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
  19. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione paralimpica Fiamme Gialle».
  20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2020, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie – Azioni e altre partecipazioni».
  21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, nello stesso anno, dal Fondo di assistenza per i finanzieri (FAF), relative ai premi per i militari del Corpo della guardia di finanza non ancora ripartiti al 31 dicembre 2021 e destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

A.C. 3424 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto- legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2022, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

A.C. 3424 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

A.C. 3424 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022.
  3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022.

A.C. 3424 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2022, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A.C. 3424 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
  2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

A.C. 3424 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata, sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2022, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2022, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
  6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2022, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2021.

A.C. 3424 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della transizione ecologica, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

A.C. 3424 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 248 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 3 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2022, in 136 unità.
  4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2022, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
  7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l'anno finanziario 2022, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

A.C. 3424 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

A.C. 3424 – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

   a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

    1) Esercito n. 110;

    2) Marina n. 100;

    3) Aeronautica n. 70;

    4) Carabinieri n. 0

   b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

    1) Esercito n. 0;

    2) Marina n. 37;

    3) Aeronautica n. 40;

   c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

    1) Esercito n. 104;

    2) Marina n. 54;

    3) Aeronautica n. 50;

    4) Carabinieri n. 100.

  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2022, come segue:

    1) Esercito n. 300;

    2) Marina n. 307;

    3) Aeronautica n. 287;

    4) Carabinieri n. 121.

  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa 1'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2022, come segue:

    1) Esercito n. 264;

    2) Marina n. 300;

    3) Aeronautica n. 309.

  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2022, come segue:

    1) Esercito n. 540;

    2) Marina n. 192;

    3) Aeronautica n. 130.

  6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
  7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
  9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
  10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2022 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa, in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  12. Il Ministro della difesa, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.

A.C. 3424 – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato, per l'anno finanziario 2022, a provvedere con propri decreti al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  4. Per l'anno finanziario 2022 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
  6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A.C. 3424 – Articolo 1 5

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
  3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2022, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
  4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2022, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

A.C. 3424 – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
  2. Per l'anno finanziario 2022, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

A.C. 3424 – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Stato di previsione del Ministero
del turismo)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

A.C. 3424 – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Totale generale della spesa)

  1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.093.956.278.557, in euro 1.111.812.686.417 e in euro 1.063.516.265.680 in termini di competenza, nonché in euro 1.116.378.775.744, in euro 1.124.758.129.992 e in euro 1.071.610.765.595 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2022-2024.

A.C. 3424 – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Quadro generale riassuntivo)

  1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2022-2024, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

A.C. 3424 – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Disposizioni diverse)

  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2022, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
  3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2022, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
  6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
  9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
  13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2022, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2021, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
  15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2022-2024 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
  17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2021. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2021.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
  20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2021.
  21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
  22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».
  23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della transizione ecologica, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
  25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
  26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dai relativi decreti correttivi.
  28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2022, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
  29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel Mondo», programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario».
  30. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
  31. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2022, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'amministrazione, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, sul pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione della medesima amministrazione, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ogni singolo appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione è chiamata ad adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

A.C. 3424 – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A.C. 3424 – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2022.

A.C. 3424 – Quadri generali riassuntivi

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

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  Le Tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate dal Senato della Repubblica nel testo risultante dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 3424/I).

A.C. 3424 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    considerata la fase particolarmente preoccupante che sta attraversando l'emergenza pandemica in atto, risulta necessaria una ulteriore estensione della proroga di tutti gli atti amministrativi che dispongono il recupero forzoso degli alloggi di servizio della Difesa,

impegna il Governo

a sospendere tutti gli atti di recupero coattivo degli alloggi di servizio del Ministero della difesa adottati ai sensi dell'articolo 333 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, fino al 31 dicembre 2022, fermo restando per gli occupanti l'obbligo di corrispondere il canone dovuto, anche al fine di evitare l'aggravarsi di situazioni di emergenza abitativa, presenti soprattutto nelle grandi città come Roma, Milano e Napoli, che chiamano comunque in causa le articolazioni delle rappresentanze istituzionali sul territorio e in primo luogo i sindaci.
9/3424/1. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio all'esame prevede norme diversificate. In particolare all'articolo 1, comma 906 prevede ad esempio lo stanziamento di risorse economiche per consentire la prosecuzione delle opere relative alla Statale n. 24 in località Valle Brembilla;

    a causa delle intense precipitazioni che da diversi mesi stanno interessando la Sicilia, si è di recente verificato il crollo del ponte San Bartolomeo, importante arteria di collegamento fra Alcamo e Castellammare del Golfo lungo la Strada Statale 187;

    la gravità dell'evento, che per pura casualità non ha fatto vittime, ha importanti conseguenze negative – e soprattutto economiche – su tutto il territorio siciliano: se non si provvede in tempi strettissimi al ripristino dell'asse viario crollato saranno diversi i settori, primo fra tutti il turismo, che già dalla prossima estate verranno fortemente colpiti dalla condizione di isolamento cui sono costretti allo stato attuale;

    al momento i collegamenti fra i centri abitati della provincia trapanese risultano estremamente difficili: l'unica strada di collegamento che consente di raggiungere il Comune di Alcamo nella provincia trapanese resta lo svincolo di uscita autostradale Castellammare del Golfo della A29;

    appreso della gravità di quanto accaduto, ho provveduto a richiedere con apposita nota alla Direzione Generale dell'ANAS S.p.A. le risultanze sulle verifiche strutturali periodiche eseguite sia sul ponte San Bartolomeo sia sulla bretella che collega l'Autostrada A29 dallo svincolo di Castellammare a Castellammare del Golfo;

    al fine di accelerare l'iter di affidamento e l'avvio dei lavori di ricostruzione del ponte, nonché la gestione delle connesse procedure amministrative, sarebbe opportuno conferire l'incarico ad una apposita struttura commissariale nominata dal Governo,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative utili per eseguire la ricostruzione del nuovo ponte, provvedendo allo stanziamento dei fondi necessari e alla nomina di un commissario ad hoc designato dal Governo in grado di velocizzare l'intero procedimento volto al ripristino dell'importante asse viario della provincia trapanese.
9/3424/2. Lombardo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio 2022 reca norme in materia di infrastrutture stradali e autostradali. Tra queste si citano, tra le altre, l'articolo 1, comma 397, che autorizza la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025; il comma 472 che dispone il rifinanziamento del fondo per la prevenzione del rischio sismico per complessivi 200 milioni di euro per il periodo 2024-2029, al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e le azioni di prevenzione non strutturale (comma 472) e i commi 531-532 che prevedono l'assegnazione alle province e alle città metropolitane di ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza;

    si ricorda che la Strada dei Parchi è collocata in un'area ad alta sismicità e che, essendo l'unica infrastruttura in grado di collegare le aree del cratere sismico con il resto del Paese, è stata dichiarata infrastruttura di valore strategico dalla Protezione Civile (Legge 228 del 24 dicembre 2012);

    per garantire la messa in sicurezza antisismica dell'infrastruttura, è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77, un commissario straordinario per la gestione degli interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017;

    il commissario straordinario nominato nel 2020 ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Occorre, pertanto, che il Governo crei le condizioni affinché le dimissioni possano essere revocate o, in alternativa, nomini quanto prima un nuovo commissario, altrettanto all'altezza del gravoso compito;

    si ricorda, inoltre, che il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (cosiddetto decreto infrastrutture) all'articolo 2 ha differito il termine di adeguamento delle tariffe autostradali 2020/2021 e di quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei Piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti. A tal fine, la norma ha stabilito che le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari (PEF) sono presentate dai concessionari al Concedente entro il 30 marzo 2020 e che l'aggiornamento è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Il comma 2-bis del medesimo articolo ha inoltre differito al 31 dicembre 2021 (rispetto al 31 ottobre), al pari delle altre tratte autostradali, la sospensione degli incrementi delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25;

    l'approvazione del nuovo PEF della Strada dei Parchi eviterebbe l'aumento delle tariffe e l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento sismico dell'infrastruttura di valore strategico nazionale con investimenti stimati in 6,5 miliardi, di cui una prima fase di oltre 5,1 miliardi;

    ad oggi il nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) non è stato approvato e il Consiglio di Amministrazione di Strada dei Parchi SpA, considerata l'esigenza di assicurare, tra le altre cose, tariffe sostenibili per l'utenza delle Autostrade A24/A25, ha deliberato la sospensione dell'aumento tariffario di circa il 34 per cento, la cui entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2022, differendone l'applicazione al 1° luglio 2022;

    i cittadini non possono subire ulteriori ritardi per la messa in sicurezza di un'arteria strategica, la cui viabilità è messa ulteriormente a dura prova anche dal ghiaccio e dalla neve, e rischiare contestualmente di subire aumenti tariffari insostenibili,

impegna il Governo

ad adottare idonee e tempestive iniziative per scongiurare l'aumento delle tariffe dei pedaggi della Strada dei Parchi, procedendo contestualmente alla sollecita approvazione del nuovo PEF di Strada dei Parchi, che consentirebbe di investire sin da subito 5 miliardi per l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento sismico dell'infrastruttura, e a provvedere senza indugio alla nomina del nuovo Commissario straordinario per la messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25.
9/3424/3. Pezzopane, Grippa.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame, all'articolo 1, commi 658 e 659, sono presenti norme e risorse a sostegno della continuità occupazionale e produttiva del distretto industriale tessile di Prato duramente colpito dalla pandemia;

    nello specifico viene destinato al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile territoriale individuato dalla Regione Toscana con propria delibera numero 69 del 2000;

    la norma dispone che il sostegno alle imprese, le cui modalità di attuazione viene demandata ad apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico, può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva;

    sono presenti nel territorio di Prato numerose scuole di formazione legate al distretto tessile che contribuiscono con la loro attività a promuovere la manifattura tessile sostenibile e d'eccellenza ed a inserire conseguentemente nel mondo del lavoro diversificate figure professionali;

    sarebbe quindi auspicabile che tale rete formativa, qualora la sua attività sia certificata ed abbiano investito in tecnologie ambientalmente sostenibili, venga compresa tra i beneficiari delle norme e dei finanziamenti presenti nel provvedimento in esame,

   valutato che:

    quello di Prato non è il solo settore legato all'abbigliamento presente in Toscana che ha subito gravissime ripercussioni a causa del Covid;

    mi riferisco in particolare al distretto conciario di Santa Croce sull'Arno: il più importante polo italiano per la produzione di pelli per borse e scarpe dei marchi internazionali del lusso. Quella della moda è una filiera caratterizzata dalla elevata qualità dei prodotti realizzati da imprese toscane che da sempre dimostrano il loro impegno concreto negli ambiti economico e sociale;

    il distretto toscano, con circa 250 concerie, 200 terzisti, 6.000 addetti e 2 miliardi e mezzo di fatturato, rappresenta infatti una eccellenza mondiale che impiega lavoratori specializzati, stilisti, maestri della chimica, addetti alle vendite. Il distretto si connota anche come positivo modello di integrazione sociale e di relazioni sindacali corrette e costruttive che, anche nel pieno della crisi sanitaria, hanno contribuito, a costituire un fattore di sviluppo;

    gli effetti negativi della pandemia continuano a ripercuotersi in tale comparto anche in virtù dell'export che riguarda circa il 70 per cento dei prodotti; numerose imprese stanno avendo cali di fatturato intorno al 40 per cento e sono anche a rischio i livelli occupazionali diretti e dell'indotto;

    in questi ultimi mesi sono state disposte misure e finanziamenti finalizzati a sostenere alcuni distretti territoriali del settore della moda ma non a quello di Santa Croce; nonostante su tale tema il Parlamento abbia approvato specifici atti di indirizzo in tale direzione: in particolare il 19 maggio scorso l'ordine del giorno numero 9/3099/15,

impegna il Governo:

   a comprendere anche le scuole di formazione del distretto tessile di Prato, la cui attività sia certificata e che abbiano fatto investimenti in tecnologie ambientalmente sostenibili, tra i potenziali beneficiari delle risorse disposte dal provvedimento in esame;

   a promuovere, in relazione a quanto espresso in premessa e nel prossimo provvedimento utile, il rilancio economico e occupazionale del distretto conciario di Santa Croce sull'Arno.
9/3424/4. Ciampi.


   La Camera,

   premesso che.

    l'articolo 1, comma 224 e seguenti del disegno di legge di bilancio prevede disposizioni in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi;

    il tessuto occupazionale e produttivo italiano, talvolta vittima del fenomeno delle delocalizzazioni di importanti aziende e multinazionali, ha mostrato, specie negli ultimi anni, ricadute drammatiche in termini produttivi e occupazionali;

    la pandemia da COVID-19 ha accentuato tale fenomeno producendo conseguenze negative con gravi ricadute, in termini occupazionali e sociali, tali da rischiare di compromettere seriamente il futuro sviluppo industriale nel nostro Paese;

    la pratica delle delocalizzazioni necessità di un ampliamento normativo serio e urgente poiché il depauperamento del tessuto produttivo italiano viene strettamente collegato alla perdita di lavoro e dal tema dei licenziamenti collettivi di centinaia di lavoratori;

    molte aziende, approfittando di onerosi incentivi statali hanno dapprima aperto aziende sul territorio italiano e proceduto poi, in un secondo momento, alla loro chiusura, talvolta con profitti in attivo per le stesse aziende;

    la chiusura di aziende o multinazionali così come la perdita di centinaia di posti di lavoro comportano, nel breve periodo, veri e propri shock economici e ricadute negative per intere aree del Paese;

   considerato che tali pratiche si pongono in contrasto con l'articolo 4 della Costituzione,

impegna il Governo:

  con successivi provvedimenti legislativi:

   a predisporre un piano per le imprese che occupano almeno cento lavoratori prevedendo una comunicazione preventiva per iscritto del progetto di chiusura del sito produttivo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, alla regione e alle rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o alle rappresentanze sindacali unitarie in cui è situato il sito produttivo;

   a prevedere l'indicazione, da parte dell'azienda, delle ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative del progetto di chiusura, del numero e dei profili professionali del personale a qualunque titolo utilizzato o impiegato nell'attività di impresa e il termine di chiusura previsto;

   a prevedere nel piano già citato, le prospettive di cessione dell'impresa o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività a garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici, prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi a non più di 40 km di distanza dal sito in chiusura e qualsiasi ogni altra utile azione per la salvaguardia dei livelli occupazionali.
9/3424/5. Ehm, Sarli.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (A.C. 3424) causa tempi ristrettissimi non si è potuto approfondire diverse tematiche;

    il comma 13 dell'articolo 1 del presente disegno di legge prevede la riduzione dell'aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabile;

    le prestazioni veterinarie e i prodotti alimentari per animali continuano ad essere collocati nello scaglione IVA più elevato, al pari di beni e servizi di lusso o non essenziali, con un impatto importante sulle famiglie che possiedono animali da compagnia, tenuto conto anche della crisi derivante dalla pandemia da COVID-19;

    il comma 25 dell'articolo 1 del disegno di legge si occupa della proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli e che l'articolo 15, comma 1, lettera c-bis del TUIR prevede una detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese veterinarie sostenute nell'anno fino ad un importo massimo di 550,00 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. In Italia è sempre più forte la richiesta di adottare misure per rafforzare la cura degli animali, che sono a tutti gli effetti membri delle nostre famiglie, anche alla luce della proposta di revisione della Costituzione in atto,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di modificare la tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in modo da ridurre al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile al cibo per gli animali e alle spese veterinarie;

   a valutare l'opportunità di modificare la norma citata in premessa aumentando l'importo massimo delle spese detraibili fino a 650 euro.
9/3424/6. Sarli, Corneli, Suriano, Corda, Siragusa.


   La Camera,

   premesso che:

    il Fondo di Solidarietà Comunale, istituito con la legge di stabilità per il 2013 dapprima temporaneamente, poi reso stabile dalla legge di stabilità per il 2014, ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio e il Fondo perequativo per comuni e province (il quale rimane in vigore esclusivamente per le province) e ha la finalità di ridurre i forti squilibri tra gli enti locali, assicurando l'esercizio delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi pubblici;

    è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni svolgendo una funzione di compensazione delle risorse storiche e di perequazione determinata dalla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale, eppure vi sono comuni che beneficiano e comuni che contribuiscono alla perequazione operata dal Fondo di Solidarietà. Il prelievo negativo o il trasferimento positivo che giunge al comune è la somma algebrica dell'alimentazione e della quota di perequazione: se positiva, il comune beneficia della perequazione, se negativo ne è contributore;

    i continui aggiustamenti del sistema della fiscalità municipale rispetto a quanto delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 (attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale) hanno dato luogo ad un quadro normativo mutevole che ha comportato frequenti modifiche della disciplina di alimentazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse storiche che di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica. L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse del Fondo, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, ha preso avvio nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo. Per l'anno 2019, la legge di bilancio, nel confermare il riparto delle risorse a titolo di Fondo di solidarietà per il 2019 nei medesimi importi del 2018, ha determinato una sospensione dell'incremento della quota percentuale di risorse oggetto di perequazione, che nel 2019 era prevista crescere al 60 per cento rispetto al 45 per cento del 2018, fermo restando la previsione del raggiungimento del 100 per cento della perequazione nell'anno 2021;

    sulla questione del fondo di solidarietà comunale, pur considerando la ratio dello strumento, che serve come specificato sopra, a distribuire equamente le risorse tra i comuni, è però utile precisare alcune fattualità. Alla contribuzione, infatti, continuano a partecipare anche i Comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario; ciò comporta un immane sforzo economico che arreca problemi finanziari ad enti comunali che hanno già alla base enormi difficoltà finanziarie, stante il dissesto finanziario cui versano. A ben donde, dunque, una corretta applicazione dello strumento perequativo dovrebbe lasciar fuori la partecipazione di tali comuni o comunque diminuirne in modo serio il contributo;

    è notizia di qualche mese fa di una delegazione di 30 Comuni siciliani in dissesto finanziario che avrebbero inoltrato una richiesta di aiuto alla Presidenza del Consiglio e al Ministero degli Interni con la quale richiedevano un ristoro finanziario per dare immediata liquidità alle casse comunali, una deroga ai vincoli di finanza pubblica che prevedono accantonamenti di fondi, misure adeguate per riscuotere i tributi locali, misure in favore dei lavoratori a tempo determinato che consentano la loro stabilizzazione;

    l'articolo 53 del decreto-legge n. 104 del 2020 e il comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, hanno previsto l'istituzione di un fondo (100 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022) per favorire il risanamento finanziario dei comuni in predissesto, il cui deficit strutturale è imputabile sostanzialmente alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative;

    i comuni in predissesto con maggiore fragilità socio-economica sono selezionati sulla base dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, che deve essere superiore al valore medio nazionale, nonché sulla base della capacità fiscale pro capite, determinata dal Dipartimento delle finanze e approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, inferiore a 495, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, sulla base di un metodologia approvata dalla Commissione tecnica dei fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

    il comma 563 del presente testo, considerate le difficoltà strutturali dei predetti comuni e la necessità per gli stessi di predisporre il bilancio di previsione 2022-2024, prevede un rifinanziamento dell'intervento stesso, estendendo l'intervento in parola anche ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna con previsione di introduzione delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard nei predetti territori. In particolar modo, agli enti locali delle Regioni Siciliana e Sardegna, che non hanno partecipato al riparto delle risorse previste per le medesime finalità negli anni precedenti, sarebbe riservato l'importo di 50 milioni per l'anno 2022 e partecipano alle nuove risorse previste per gli anni 2022 e 2023. Si prevede, infine, che il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 nettizzato dei contributi allo scopo già assegnati in passato ed è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative finalizzate a riconoscere il prelievo delle somme atte ad alimentare il Fondo di Solidarietà nella misura diminuita del 50 per cento nel caso di enti comunali che abbiano dichiarato il dissesto finanziario e nei cinque anni successivi all'uscita dal dissesto.
9/3424/7. Trizzino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio contiene varie disposizioni relative ad autorizzazioni di spesa per il sostegno di eventi. In particolare dal comma 420 al 447, sono previste disposizioni in materia di celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica, di supporto per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna e del Gran Premio di Formula 1 d'Italia, e infine per favorire la candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030. Sono tutte occasioni fondamentali per il Paese, volani per la rinascita dell'economia nazionale nonché strumenti di diffusione culturale;

    il Congresso Mondiale di Filosofia rappresenta il momento più importante di confronto tra le comunità accademiche e intellettuali che, a cadenza quinquennale, si incontrano in Paesi ogni volta differenti con il fine di consolidare le relazioni professionali, incentivare l'educazione filosofica e fornire un contributo alle sfide poste dal nostro tempo;

    ad aprile 2021, a seguito della firma di un memorandum tra la Sapienza Università di Roma, International Federation of Philosophical Societies e la Società Filosofica Italiana, si è ufficialmente avviata l'organizzazione del 25° Congresso Mondiale di Filosofia che si terrà nel 2024 e per la prima volta a Roma, nella sede dell'Università la Sapienza;

    come rilevato dai dati relativi alla partecipazione nelle ultime edizioni del Congresso (oltre 4000 iscritti provenienti da 120 paesi ad Atene 2013 e a Pechino 2018), l'attesa a livello internazionale è significativa;

    in previsione della settimana dedicata al Congresso, nel corso del quale saranno approfonditi temi legati alle relazioni interculturali, alle questioni di genere, alle forme di organizzazione politica e alle diseguaglianze sociali, ai temi ambientali e bioetici, ai diritti, all'Agenda ONU 2030 e alle modalità di sviluppo sostenibile, è in programma una fase preparatoria che è utile all'aggregazione di forze intellettuali, scientifiche, accademiche a livello nazionale, a cui si affiancheranno personalità del mondo dell'economia, dell'informazione, delle imprese e delle istituzioni, con il fine unico di creare un condiviso processo di avvicinamento al Congresso;

    la capacità di attrazione del Congresso, avvalorata anche dai dati di cui sopra, sarà in grado di offrire al nostro Paese l'opportunità di potenziare la propria presenza accademica e scientifica a livello internazionale e di mettersi al centro di una riflessione globale sulle prospettive culturali, sociali ed economiche del mondo contemporaneo. Il Congresso altresì vedrà una grande partecipazione di studentesse e studenti e di giovani ricercatrici e ricercatori, ai quali sarà riservata un'intera sezione del congresso;

    il congresso mondiale della filosofia è quindi un traguardo fondamentale e atteso per l'Italia, la comunità filosofica internazionale ha riconosciuto il contributo italiano nell'ambito del dibattito filosofico sul «pensare oltre le frontiere», pertanto da questo si sviluppa l'esigenza del Governo di concorrere alla buona riuscita dell'evento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative nel primo provvedimento utile volte ad inserire il 25° congresso mondiale di filosofia tra gli eventi culturali destinatari di finanziamenti nazionali ed europei, anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo, in considerazione del fatto che la manifestazione in premessa è chiamata a rappresentare l'eccellenza culturale del nostro Paese in un appuntamento importante ed innovativo a livello mondiale.
9/3424/8. Ermellino.


   La Camera,

   premesso che

    in sede di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 numerose sono le disposizioni inerenti le misure sanitarie, prima fra tutte l'aumento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato pari a complessivi 124.061 milioni di euro per l'anno 2022, in 126.061 milioni di euro per il 2023 e 128.061 milioni di euro a decorrere dal 2024; l'incremento delle risorse per i contratti di formazione specialistica dei medici, l'incremento del Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi; la proroga dei rapporti di lavoro flessibili e la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e, in particolare, del personale in servizio presso il servizio di emergenza-urgenza 118; il potenziamento dell'assistenza territoriale anche in relazione al PNRR;

    nell'ambito del nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale previsto dalla Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza emerge in modo significativo il ruolo dell'infermiere di Famiglia e Comunità, impegnato a promuovere proattivamente il contatto con la persona che presenta un bisogno di salute nell'ambito della comunità in cui opera ed a fornire prestazioni assistenziali in ambito ambulatoriale, domiciliare e a livello comunitario;

    proprio per il nuovo ruolo che rivestirà la figura professionale infermieristica, già messo in evidenza lungo tutto questo periodo di pandemia, è necessario avere un numero adeguato di figure professionali adeguatamente formate;

    secondo l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 4 agosto 2021 a fronte di un fabbisogno espresso pari a 23.498 unità i posti messi a concorso dal Ministero dell'università e della ricerca per l'anno accademico 2021-2022, in ragione della capacità formativa degli atenei, sono stati pari a 17.394 unità (con una differenza, tra fabbisogno e posti, pari a 6.104 unità),

impegna il Governo

ad individuare nel primo provvedimento utile le risorse economiche e organizzative all'interno delle università necessarie ad incrementare il numero dei posti a concorso per l'area infermieristica arrivando così a coprire almeno il fabbisogno espresso dalle regioni.
9/3424/9. Carnevali, Paolin.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 185 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha riconosciuto un credito d'imposta alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili;

    tali incentivi sono stati rinnovati ed ampliati dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) per gli anni 2021, 2022 per investimenti in beni strumentali e non strumentali (norma definita «Transizione 4.0»;

    grazie a tali misure l'industria italiana è cresciuta, nonostante la pandemia, a tassi superiori all'8 per cento per quattro anni consecutivi;

    nel provvedimento in esame, all'articolo 1, commi 44 e 45, viene prorogata ma rimodulata la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. In particolare:

     per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;

     per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali, si proroga al 2025 la durata dell'agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l'entità (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024);

    la carenza energetica, di materie prime, di componenti industriali ed in particolare dei microchips rischia di compromettere lo scadenzario della consegna sia dei beni materiali che immateriali già ordinati, vanificando l'efficacia di tale norma e causando contenziosi tra imprese committenti e commissionarie;

    è quindi necessario, in questo contesto, introdurre l'estensione dei termini per la consegna dei beni ordinati nel 2021 e nel 2022, spostandoli rispettivamente al 31 dicembre 2022 e 2023;

    altresì la drastica riduzione delle aliquote del credito d'imposta per gli investimenti 4.0 a partire dal 2023, rende la misura meno attrattiva per le imprese e poco efficace nell'orientare e programmare politiche di innovazione tecnologica;

    pur condividendo la necessità di introdurre un decalage graduale degli incentivi sarebbe almeno opportuno innalzare dal 20 al 30 per cento la misura del credito d'imposta per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro in beni strumentali materiali,

impegna il Governo:

   a modificare nel primo provvedimento utile ed in relazione a quanto espresso in premessa la norma «Transizione 4.0» per prorogare i termini delle disposizioni relative alla concessione del credito d'imposta ed in particolare:

   ad estendere dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro cui le imprese possono usufruire del credito d'imposta per gli investimenti in tali beni;

   ad estendere dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la data entro cui si può comunque beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti in tali beni, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 (precedentemente 31 dicembre 2021) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

   ad elevare dal 20 al 30 per cento la misura del credito d'imposta per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro in beni strumentali materiali nuovi, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
9/3424/10. Nardi, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Sani.


   La Camera,

   premesso che:

    i danni causati all'agricoltura ed i potenziali rischi per la zootecnia (PSA, e altro) da alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita hanno assunto dimensioni allarmanti, con gravi ripercussioni che incidono inevitabilmente sulla pubblica sicurezza oltre che sui bilanci economici delle aziende agricole, compromettendo in vaste aree interi raccolti e l'equilibrata ed integrata coesistenza sostenibile tra attività umane e specie animali;

    secondo alcune associazioni di categoria i cinghiali hanno raggiunto la cifra record di 2,3 milioni di esemplari, con gli animali selvatici nelle città alla ricerca di cibo tra i rifiuti, mentre l'aggressione delle colture nelle campagne ha prodotto danni che assommano a oltre 200 milioni di euro l'anno;

    secondo l'osservatorio Asaps i cinghiali nel 2020 hanno provocato 157 incidenti significativi, con 16 persone morte e 215 seriamente ferite;

    nel provvedimento in esame sono state inserite norme, all'articolo 1, comma 705, con la finalità di «contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici»;

    nello specifico viene istituito in via sperimentale presso il Ministero della salute un fondo, per il 2022, di 500 mila euro per l'introduzione del vaccino contraccettivo GonaCon, al fine di controllare la popolazione degli animali dannosi e quindi i cinghiali;

    GonaCon è un vaccino immunocontraccettivo sviluppato dal Wildlife Services, programma del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti. Si tratta di un sistema di sterilizzazione della fauna selvatica che consente di controllare la popolazione animale andando ad agire sulla fertilità;

    pur condividendo anche la ricerca di soluzioni alternative al prelievo degli animali sono state sollevate alcune perplessità sull'utilizzo di tale vaccino immunocontraccettivo e sul reale rapporto fra costi e benefici e sulla sua efficacia: il farmaco risulta infatti somministrabile solamente tramite iniezioni e quindi prevede la cattura fisica dell'animale con conseguente dispendio di energie e risorse;

    sarebbe quindi opportuno che il Governo predisponesse una relazione, da riferire alle Camere, sull'efficacia e sui risultati ottenuti da tale sperimentazione,

impegna il Governo

a prevedere che il Ministro competente riferisca in Parlamento sull'utilizzo del GonaCon e sui risultati ottenuti rispetto ai contenimento delle specie dannose di fauna selvatica di cui all'articolo 1, comma 705 del provvedimento in esame, al fine di valutare l'efficacia della sperimentazione del vaccino immunocontraccettivo e conseguentemente il suo rapporto tra costi e benefici.
9/3424/11. Frailis, Cenni, Avossa.


   La Camera,

   premesso che:

    la necessità di incrementare le capacità di risposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel proprio compito di supporto alle diverse Commissioni operanti presso il Ministero della transizione ecologica appare sempre più urgente, soprattutto in considerazione all'attuazione dei diversi progetti connessi al PNRR;

    la legge di bilancio 2022, all'articolo 1, commi 828-829, ha previsto che «Per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR, è assegnato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

    la disposizione replica analoghe misure di carattere normativo già poste in essere da ultimo mediante l'articolo 1, commi 749 e 750 della legge n. 178 del 2020 che sono, tuttavia, apparse estremamente circoscritte nell'ambito temporale (2021 e 2022) e assai limitate quanto all'effettiva capacità di consentire un rafforzamento stabile delle capacità di ISPRA nel fornire il necessario supporto al Ministero della transizione ecologica,

impegna il Governo

a rendere strutturale l'intervento normativo già disposto in via temporanea per il rafforzamento delle capacità di supporto di ISPRA, mediante un finanziamento a regime che consenta il pieno supporto al Ministero della transizione ecologica per le attività connesse all'attuazione del PNRR.
9/3424/12. Morassut, Braga.


   La Camera,

   premesso che:

    le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 75, operanti in 52 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, 20.000 imprese, sviluppando annualmente più di 300 mila contatti di affari;

    le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane;

    le CCIE, ai sensi delle leggi n. 518 del 10 luglio 1970 e n. 549 del 1995, sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento sul valore dei programmi di promozione realizzati, nell'ambito delle disponibilità di cui alla Tabella 3 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, alla Missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 6 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e il sistema camerale;

    ogni anno viene effettuata la ripartizione delle disponibilità sul capitolo sulla base del valore dei programmi presentati allo stesso Ministro dello sviluppo economico, che anche nel 2021, sulla base di un percorso seguito negli anni precedenti, ha riguardato il 100 per cento dei fondi disponibili pur rimanendo largamente insufficiente a cofinanziare le spese sostenute dalle CCIE;

    sulla base delle percentuali di contribuzione degli scorsi anni, la contribuzione pubblica ordinaria a favore delle CCIE si è collocata, in media, al 31 per cento della spesa rendicontata, rispetto alla previsione normativa che prevede il 50 per cento;

    questa situazione appare foriera di situazioni di dissesto in soggetti che hanno visto, in sei anni, ridurre sensibilmente il cofinanziamento pubblico, mettendo a repentaglio la continuità di servizio, la capacità di rappresentanza degli interessi imprenditoriali all'estero, nonché l'attivo supporto ai processi d'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane;

    nell'anno 2021, il Ministero dello sviluppo economico ha ricevuto programmi di attività delle Camere relativi a una spesa prevista di 31,5 milioni di euro per attività promozionali e di assistenza alle imprese,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di assicurare in sede di ripartizione delle disponibilità alle Camere di commercio italiane all'estero un contributo comunque non inferiore al 95 per cento della dotazione globale del capitolo, per realizzare un più adeguato cofinanziamento della spesa sui programmi promozionali già realizzati nell'anno 2021 con risorse proprie.
9/3424/13. Carè, Quartapelle Procopio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia, nel contesto internazionale, gode di un vantaggio di posizione costituito dalla presenza in oltre duecento Paesi del mondo di sei milioni e mezzo di cittadini iscritti all'AIRE e dalla sedimentazione di oltre 55 milioni di italodiscendenti, che hanno conseguito nelle realtà di residenza elevati livelli di integrazione;

    il nostro Paese, inoltre, è in grado di esercitare un penetrante soft power in virtù del suo alto prestigio culturale, particolarmente riconosciuto nei campi dell'arte, della storia, della civiltà umanistica, dell'archeologia e del restauro, della musica, dello stile, della moda, della gastronomia, dei modelli di impresa di piccola e media dimensione e di altri moderni settori di ricerca e di produzione di beni;

    il sistema formativo italiano, nonostante le problematiche pur esistenti sul piano organizzativo, della disponibilità di risorse e delle dinamiche meritocratiche, è riconosciuto e apprezzato, soprattutto a livello dell'alta formazione, come dimostra il forte assorbimento di laureati e di giovani ricercatori italiani nelle reti estere di ricerca;

    tali propizie condizioni in ambito internazionale sono utilizzate solo in parte come fattore di attrazione di giovani interessati a percorsi di formazione elevata sotto il profilo culturale e qualificata sotto quello delle prospettive professionali, sia per i limitati investimenti in borse di studio e in incentivi che per le non estese campagne informative e promozionali, pur in presenza dell'apprezzabile portale Universitaly, nel quale è possibile trovare notizie relative alle università italiane e alle procedure da seguire per ottenere i visti di ingresso e di permanenza nel Paese;

    in particolare l'area del Nord America presenta potenzialità rilevanti sotto il profilo degli scambi giovanili e della espansione di una domanda di formazione rivolta a università e a Istituti di alta formazione italiani,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di fare un ulteriore sforzo di investimento in risorse da destinare a borse di studio per giovani stranieri e italodiscendenti che intendano compiere in Italia il loro percorso di alta formazione e reciprocamente, per giovani italiani che vogliano farlo presso università e istituzioni straniere, nonché a promuovere campagne promozionali e progetti finalizzati all'incremento degli scambi di studi, con particolare attenzione per la valorizzazione delle potenzialità offerte dall'area nordamericana.
9/3424/14. La Marca, Schirò, Quartapelle Procopio.


   La Camera,

   premesso che:

    la promozione linguistica e culturale rappresenta un canale strategico attraverso il quale si esercita il soft power che l'Italia riesce ad esercitare nella dimensione globale in forza della sua riconosciuta tradizione storico-culturale, della sua comprovata creatività in campo artistico e della sua attiva presenza nel campo della ricerca, dell'innovazione e dei modelli di sociabilità;

    da diversi anni, la leva linguistico-culturale è stata utilmente adottata come fattore della promozione integrata del Sistema Paese nel mondo ed ha quindi assunto una funzione generale e organica nel quadro della presenza dell'Italia all'estero;

    nella competizione globale, tuttavia, le potenzialità di questa straordinaria dotazione del Paese sono state limitate da transizioni normative e da situazioni organizzative, che hanno determinato ritardi sul piano operativo e incertezze negli enti promotori, che sono gli insostituibili elementi trainanti dell'offerta dei corsi di lingua e cultura, la maggior parte dei quali integrati nei sistemi scolastici locali;

    criticità si sono infatti riscontrate sia a seguito della divisione tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ministero dell'istruzione del contingente che presiede all'assegnazione del personale docente all'estero, divisione superata solo da alcuni mesi, che dalla emanazione della nuova circolare (la n. 3), che regola le modalità e le tempistiche delle assegnazioni dei contributi agli enti gestori, nonché l'impostazione per progetti della loro offerta formativa;

    l'intero settore della promozione culturale, finora insediato presso la DGSP del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con l'avvio del nuovo anno è destinata ad essere riassorbita in una Direzione generale di nuovo conio, di cui non sono ancora chiari i criteri organizzativi e le dotazioni organiche;

    nel bilancio triennale 2022-2024 si profila un nuovo motivo di incertezze relativo alle risorse disponibili per il capitolo 3153 della Tabella 6 – Bilancio Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dedicato appunto ai corsi di lingua e cultura gestiti dagli enti promotori, dal momento che la dotazione del capitolo, che nel 2022, anche grazie a un emendamento triennale della scrivente, si è mantenuto sul livello storico degli ultimi anni, pari a 14,3 milioni di euro circa, scende per il 2023 e il 2024 a 12,4 milioni circa, con una contrazione di 1,9 milioni di euro,

impegna il Governo

a fare ogni possibile sforzo per salvaguardare questo fattore strategico della presenza italiana nel mondo considerando l'opportunità di dotare la nuova Direzione generale che incorporerà presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il settore della promozione culturale del personale necessario per superare le criticità operative del recente passato e di reintegrare la dotazione del capitolo 3153 della Tabella 6 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle risorse che consentano di rispettare il livello storico di spesa anche per gli anni 2023 e 2024.
9/3424/15. Schirò, La Marca, Quartapelle Procopio.


   La Camera,

   premesso che:

    per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, le previsioni iniziali del disegno di legge sono state arricchite a seguito dell'esame al Senato. In particolare, sono intervenute numerose autorizzazioni di spesa relative a istituti, fondazioni, associazioni, siti, celebrazioni, eventi;

    tra queste si ricorda l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, del «Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET», in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Il Fondo ha una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 (comma 352). Al contempo, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022, destinato al sostegno degli operatori economici di tre settori, fra i quali quello dello spettacolo (commi 486-487);

    le chiusure e le misure restrittive sulla partecipazione del pubblico che, nel corso del 2020 e 2021, sono state adottate per contrastare la diffusione della pandemia, hanno pesantemente inciso sulle attività delle onlus del settore teatrale e dello spettacolo dal vivo;

    nonostante ciò, diverse associazioni e realtà di questo tipo hanno continuato ad operare, sopportando costi e sacrifici, anche ricorrendo a forme innovative e ibride tra presenza fisica degli artisti e di parte del pubblico e connessione e comunicazione digitale, confermando anche programmi di scambio internazionali;

    tale sforzo, che ha tenuto viva la produzione e lo scambio artistico e culturale, in mancanza di un sostegno, rischia ora di mettere definitivamente in crisi queste importanti realtà del nostro tessuto culturale,

impegna il Governo

a valutare criteri e modalità che consentano di prevedere forme di parziale ristoro e indennizzo a favore delle onlus del settore teatrale e dello spettacolo dal vivo che abbiano continuato ad operare durante la pandemia con forme innovative di spettacolo online e di scambio internazionale.
9/3424/16. Braga.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia si rileva la necessità di ridurre la finestra temporale tra l'Autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA) e l'effettivo accesso dei pazienti alle nuove terapie;

    i programmi di accesso precoce attivati negli anni passati, finanziati dal Servizio sanitario nazionale o dalle industrie farmaceutiche, hanno dimostrato limiti e criticità rappresentati da un parziale snaturamento del loro impianto originario, la frammentazione e le difficoltà operative generate, incertezza delle risorse messe a disposizione dei programmi e la limitata disponibilità di dati sul loro impatto, anche economico;

    risulta necessario riformare l'accesso precoce in Italia, provvedendo alla definizione di un programma che individui requisiti di applicabilità all'accesso precoce specifici con riferimento sia alla indisponibilità di valide alternative terapeutiche sia alla presunzione di innovatività del farmaco oggetto di accesso precoce, con una durata specifica, un protocollo di raccolta dati, con meccanismi di salvaguardia finanziaria;

    i farmaci già individuati da EMA come eleggibili per una valutazione accelerata (Accelerated Assessment, Adaptive Pathway e Conditional Approval) sono ritenuti di potenziale impatto innovativo sulla salute pubblica dal Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di implementare un programma di accesso precoce destinato ai farmaci già individuati dalla European Medicines Agency (EMA) come eleggibili per una valutazione accelerata, demandando all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) la definizione dei requisiti di accesso a questo programma.
9/3424/17. De Filippo.


   La Camera,

   premesso che:

    le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, stabiliscono al comma 705 che al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituto un fondo con una dotazione di euro 500.000 per l'anno 2022, per l'introduzione in Italia, del vaccino immun contraccettivo GonaCon;

    lo scopo dell'intervento è quello di introdurre il vaccino GonaCon, sviluppato dal Willife services del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti, attualmente disponibile solo in soluzione iniettabile;

    è opportuno prevedere un monitoraggio sui benefici della sperimentazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare – anche tramite il coinvolgimento, per quanto di propria competenza, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), un monitoraggio e il conseguente rendiconto alle Commissioni parlamentari, entro il 31 novembre 2022, sui costi benefici della sperimentazione del vaccino immun contraccettivo GonaCon.
9/3424/18. Lotti, Andrea Romano, Di Giorgi.


   La Camera,

   premesso che:

    a causa dell'andamento epidemiologico e del continuo picco di nuovi casi che l'Italia sta subendo a causa della variante Omicron, con un tasso di incidenza molto alto che sta colpendo gran parte dei Paesi europei, l'intervento del Governo di ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, si è mostrato indispensabile;

    il decreto-legge, approvato il 23 dicembre 2021 dal Consiglio dei ministri, prevede tra le misure urgenti, la chiusura fino al 31 gennaio 2022 di sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

    l'immediata chiusura delle attività, soprattutto nel periodo contingente delle festività, con veglioni ed eventi già organizzati e il personale anche stagionale assunto, mette ulteriormente in difficoltà uno dei settori maggiormente colpiti dall'epidemia;

    il settore delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati rappresenta un comparto produttivo del nostro Paese; con la chiusura più di 200 mila persone, impegnate nella gestione delle attività e nell'organizzazione degli eventi non potrà lavorare, senza percepire nessun tipo di ristoro,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di attivare un tavolo di confronto con le rappresentanze del mondo dell'intrattenimento per un confronto immediato sulla pianificazione delle future riaperture e per definire gli adeguati ristori economici;

   a valutare l'opportunità di individuare, nel primo provvedimento utile, ulteriori ed adeguate forme dì ristoro per il settore delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, anche per i tanti lavoratori coinvolti nella gestione e nell'organizzazione degli eventi che stanno subendo duramente gli effetti delle chiusure a causa dell'andamento epidemiologico.
9/3424/19. Rossi, Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio prevede alcune misure in materia di lavoro dipendente, parità di genere e sostegno alla famiglia. In particolare l'articolo 1 comma 137 dispone una «decontribuzione a favore delle lavoratrici madri», mentre i commi 139-148 istituiscono un «Piano strategico nazionale per la parità di genere» e il comma 239 prevede nuove misure relative al «sostegno in caso di maternità». Anche i congedi parentali costituiscono un importante aiuto per i genitori con figli fino al sesto anno di età, e come tali dovrebbero essere potenziati;

    secondo il 6° Rapporto «Le Equilibriste: la maternità in Italia 2021» di Save The Children, «su 249 mila donne che nel corso del 2020 hanno perso il lavoro, ben 96 mila sono mamme con figli minori». E «tra di loro, 4 su 5 hanno figli con meno di cinque anni»;

    l'Ispettorato nazionale del lavoro quantifica in circa 33 mila le giovani madri lavoratrici che hanno presentato le dimissioni nel 2020, di cui il 75 per cento per l'impossibilità di conciliare il lavoro con la cura dei figli;

    i documenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano dedicati all'occupazione femminile e alla promozione delle pari opportunità in ambito professionale riportano che «tra le donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e le donne senza figli c'è una differenza del tasso di occupazione pari a 74,3 per cento»,

impegna il Governo

ad aumentare dal 30 per cento al 60 per cento del reddito la retribuzione per i congedi parentali fino al sesto anno di età del figlio o della figlia.
9/3424/20. Sangregorio, Lupi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio prevede numerose disposizioni in materia di scuola, con l'incremento del Fondo per il finanziamento delle retribuzioni di risultato per i dirigenti scolastici, oltre all'articolo 1, comma 327 che contiene nuove risorse per la valorizzazione della professionalità del personale docente;

    il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha richiamato più volte la funzione imprescindibile della scuola per lo sviluppo del Paese, come ha avuto modo di ripetere durante la visita all'Its Cuccovillo di Bari il 26 ottobre 2021: «Investire nella scuola è un dovere civile e un atto di giustizia sociale. Un sistema educativo che non funziona alimenta le diseguaglianze, ostacola la mobilità e priva l'Italia di cittadini capaci e consapevoli. Dalla formazione non dipende solo il vostro futuro, ma quello di tutti noi.»;

    secondo l'ultimo rapporto di Eurydice «Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2019/2020» sulle differenze nelle retribuzioni degli insegnanti e dei capi di istituto di 38 sistemi educativi europei, in Italia il potere d'acquisto degli insegnanti è rimasto pressoché invariato negli ultimi cinque anni e lo stipendio iniziale si colloca agli ultimi posti rispetto agli altri Paesi;

    i dati Ocse dell'ultimo rapporto «Education at a glance» mostrano come la retribuzione media degli insegnanti italiani della scuola primaria e secondaria si attesti su livelli inferiori alla media dei Paesi europei, con valori che variano tra il 12 per cento e il 15 per cento a parità di potere d'acquisto;

    la mancanza di valorizzazione dal punto di vista retributivo e delle risorse a disposizione scoraggia gravemente l'appetibilità della professione educativa agli occhi dei giovani laureati, come già denunciava il rapporto «Who wants to become a teacher?» Ocse-Pisa del 2015, quando solamente l'1 per cento dei ragazzi e delle ragazze italiani di 15 anni intervistati aveva dichiarato di voler svolgere la professione di insegnante,

impegna il Governo

a considerare l'adeguamento della retribuzione degli insegnanti italiani della scuola primaria e secondaria alla media dei Paesi dell'Unione europea a parità di potere d'acquisto.
9/3424/21. Lupi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio prevede misure sul rifinanziamento del reddito di cittadinanza;

    i dati della nota n. 7 sulla condizione occupazionale dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, pubblicata il 20 dicembre 2021 dall'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, mostrano che il totale delle persone soggette al Patto per il lavoro ammonta a 1.808.278;

    la nota n. 7 del 20 dicembre 2021 evidenzia che «risulta (...) ancora relativamente bassa la quota di beneficiari presi in carico dai Centri per l'impiego (CPI)»;

    sempre dai numeri riportati nella nota n. 7 di Anpal si evince che solo l'8,3 per cento dei percettori del Reddito di Cittadinanza ritenuti occupabili riesce a instaurare un rapporto di lavoro grazie alla presa in carico dei Centri per l'impiego;

    le spese sostenute dallo Stato per il Reddito di Cittadinanza per gli anni 2019 e 2020 corrispondono a 11 miliardi di euro, mentre per l'anno 2021 sono stati stanziati 8,6 miliardi di euro e per l'anno 2022 7,7 miliardi di euro;

    un'analisi dell'Ufficio studi della Confederazione generale italiana dell'artigianato di Mestre, pubblicata il 13 settembre 2021, ha stimato che «ogni posto di lavoro “creato” con il Reddito di Cittadinanza (RdC) è costato allo Stato almeno 52 mila euro»,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative, al fine di impiegare le risorse pubbliche che finanziano il Reddito di Cittadinanza per introdurre un incentivo da destinare alle imprese per l'assunzione e la formazione di persone disoccupate, finalizzato al loro reinserimento nel mercato del lavoro.
9/3424/22. Tondo.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

   l'articolo 1, comma 462 prevede «Disposizioni in materia di eventi sismici» stabilendo che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza. Si tratta dell'evento sismico che ha colpito la città di Catania ed alcuni comuni della zona etnea;

   premesso che,

    con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, è stato dichiarato, per dodici mesi (fino al 28 dicembre 2019), lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania;

    per l'attuazione dei primi interventi, si è provveduto nel limite di 10 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, con la delibera del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 è stato disposto un ulteriore stanziamento di 37 milioni di euro, con la delibera del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2019, lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi (fino al 21 dicembre 2020), successivamente lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 (articolo 57, comma 8, decreto-legge n. 104 del 2020);

    fino al 31 dicembre 2021 viene nominato un Commissario straordinario incaricato dello svolgimento delle funzioni di ricostruzione e di assistenza per le aree interessate dagli eventi sismici, dotato di una propria struttura commissariale;

    il decreto-legge n. 32 del 2019 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 e 20 si è occupato di normare la ricostruzione privata, pubblica, le proroghe e le sospensioni in materia di imposte e tasse e gli aiuti alle imprese;

    in particolar modo l'articolo 19 comma 1 del decreto-legge n. 32 del 2019 recita: «Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento, nei comuni della città metropolitana di Catania e della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici, sono concessi contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, a condizione di riduzione di fatturato»;

    che l'articolo 149 del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» prevede le «Disposizioni in materia di eventi sismici» ed in particolar modo il comma 6 recita: «Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza»,

impegna il Governo

a prevedere, per le imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento sismico del 2018 nei comuni della provincia di Catania di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, la possibilità di avere contributi allo scopo di rilanciare le imprese del territorio Etneo colpito dal sisma del 2018.
9/3424/23. Paxia.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione dell'A.C. 3424 recante disposizioni per il «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» a causa dei tempi ristrettissimi non si è potuto, nelle Commissioni di merito, affrontare il tema della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per il consumo del pellet per riscaldamento domestico;

    l'Italia è il primo Paese a livello europeo per numero di apparecchi domestici a pellet installati: circa 2,2 milioni;

    di questi, il 99 per cento è costituito da stufe, inserti e termocamini, cucine e caldaie con potenza inferiore a 35 kW, mentre solo l'1 per cento è composto da caldaie di potenza superiore;

    il consumo di pellet in Italia va dunque attribuito soprattutto al segmento del riscaldamento residenziale (95 per cento) ed è stato stimato per il 2019 in circa 3,4 milioni di tonnellate, con un aumento rispetto all'anno precedente trainato dai consumi dei mesi di marzo, aprile e maggio, particolarmente freddi rispetto agli anni precedenti;

    la riduzione del consumo legata a inverni più miti è bilanciata dal progressivo aumento dei generatori a pellet installati, ex novo o in sostituzione di altri apparecchi obsoleti, anche grazie al ricorso all'incentivo del Conto termico;

    nel periodo 2010-2018, infatti, rispetto al totale dei generatori di calore a biomasse legnose installati in Italia (in totale, circa 9,1 milioni nel 2018) le stufe a pellet sono passate dal 6 per cento al 20 per cento, grazie al turnover tecnologico che ha interessato soprattutto gli apparecchi tradizionali, spesso alimentati a legna da ardere come ad esempio i camini aperti, sostituiti da nuovi apparecchi a pellet, automatici e con tecnica di combustione evoluta;

    dagli ultimi dati disponibili sembra che l'incremento dell'IVA sul pellet abbia avuto come effetto collaterale negativo anche un progressivo aumento dei fenomeni di evasione fiscale, nonché dall'insorgere delle cosiddette «frodi carosello»;

    inoltre, è opinione diffusa tra gli operatori del settore che questo malcostume sia in continuo aumento, sia per numerosità delle aziende coinvolte sia in termini economici;

    il fenomeno ha un impatto negativo e significativo sull'intero mercato del pellet, il cui andamento risulta distorto dalla competizione sleale e fraudolenta di aziende che, eludendo l'Iva, possono pagare di più i produttori e rivendere i prodotti di importazione a prezzi più concorrenziali;

    con ciò si è determinato che le maggiori entrate che avrebbero dovuto generarsi grazie all'aumento dell'aliquota sul pellet non si siano di fatto mai realizzate e purtroppo invece si è intaccato il livello di legalità di un mercato tradizionalmente «povero» e caratterizzato da limitati margini economici per gli operatori;

    le organizzazioni del settore stimano che in un mercato nazionale caratterizzato da un consumo complessivo annuo di oltre 3 milioni di tonnellate, di cui almeno 2,6 milioni di tonnellate di provenienza estera, è verosimile stimare che fra le 750.000 e 1 milone di tonnellate siano commercializzate eludendo il pagamento dell'Iva, per un valore economico annuo stimabile fra i 38 e 50 milioni di euro, a cui si aggiunge un ulteriore mancato gettito di tassazione indiretta che è ipotizzabile ritenere altrettanto ampio;

    per questi motivi è necessario estendere il meccanismo del reverse charge anche ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet, ottenendo in questo modo sia che tutti gli operatori della filiera operino in un regime di leale concorrenza e sia che l'erario possa recuperare, di fatto a costo zero, il mancato versamento dell'Iva sopra descritto;

    con la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) è stato introdotto l'aumento dell'aliquota Iva sul pellet che è passata dal 10 per cento al 22 per cento, mentre per la legna da ardere è rimasta invariata al 10 per cento. L'Italia è diventata così uno dei Paesi europei con la più alta aliquota su questo combustibile;

    il comma 712 della stessa legge di stabilità, inoltre, ha destinato le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota, che nel 2015 erano quantificate in 96 milioni di euro/anno, all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), ossia un fondo per limitare la pressione fiscale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche nei prossimi provvedimenti normativi, a ripristinare l'aliquota Iva agevolata al 10 per cento per il consumo di pellet al fine di consentire un risparmio alle famiglie anche in considerazione dell'aumento abnorme dei prezzi dell'energia registrato negli ultimi mesi.
9/3424/24. Plangger.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni in esame sono coerenti con l'azione di Governo volta, negli ultimi mesi legati all'emergenza sanitaria, a sostenere il settore della cultura;

    tra gli interventi presenti, si ritengono significative le norme che potenziano i fondi per il cinema e l'audiovisivo, che stanziano risorse aggiuntive per contrastare lo spopolamento dei borghi e dei piccoli centri delle aree interne, le norme per il sostegno alle biblioteche, gli archivi e le librerie, i fondi per la tutela del patrimonio culturale e il sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo;

    nell'ambito dell'azione di sostegno al settore, si ritengono indispensabili ulteriori misure strutturali finalizzate a favorire la ripresa e la stabilità della produzione culturale e creativa nel nostro Paese;

    riteniamo urgente, condividendo le proposte segnalate da Federculture – l'associazione che rappresenta le principali Istituzioni e imprese di gestione e produzione della cultura in Italia, – avviare azioni di duplice sostegno dell'offerta e della domanda, a favore quindi delle imprese ma anche delle famiglie;

    un intervento organico di razionalizzazione degli strumenti fiscali finalizzato a produrre, nel medio termine, anche la crescita dell'economia, quindi del Pil e del relativo gettito fiscale, contribuirebbe alla stabilità lavorativa e alla crescita occupazionale di un settore che impegna circa 840.000 lavoratori,

impegna il Governo

  a valutare, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, l'opportunità di:

   ridurre al minimo l'impatto IVA, al pari di quanto già avviene per l'editoria, in tutti i comparti compresi quelli che, invece, oggi sono esenti;

   provvedere alla piena applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, al fine di sostenere una fase di committenza artistica su tutto il territorio nazionale, prevedendo tale disposizione che le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri Enti pubblici, provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici destinando una quota della spesa totale prevista nel progetto, all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte;

   ampliare le disposizioni di cui alla legge n. 106 del 2014 (cosiddetta Art Bonus) sul credito d'imposta del 65 per cento per le contribuzioni private, al fine di incentivare la filiera culturale;

   estendere la detraibilità prevista per le spese mediche e farmaceutiche alle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, acquisto di libri e di opere audio o video, attività formative e di divulgazione, workshop e laboratori, visite guidate.
9/3424/25. Nitti, Piccoli Nardelli, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni in esame sono coerenti con l'azione di Governo volta, negli ultimi mesi legati all'emergenza sanitaria, a sostenere il settore della conoscenza;

    l'articolo 103, comma 3, novellando la legge n. 113 del 1991 in materia di diffusione della cultura scientifica, riconosce alla Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e al Museo Galileo di Firenze un contributo annuale pari, per ciascuno, a 1,5 milioni di euro e attribuisce al contempo al Ministero dell'università e della ricerca il potere di vigilanza su tali enti, anche attraverso l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi di amministrazione e controllo e l'approvazione dei piani triennali di attività;

    come segnalato dagli stessi Enti, il potere di vigilanza attribuito al Ministero dell'università e della ricerca potrebbe generare ritardi operativi nella gestione dell'attività degli stessi e comporterebbe inevitabilmente a rivedere gli aspetti tecnico, giuridico ed organizzativi delle tre amministrazioni;

    inoltre, tale vigilanza, per come risulta, non sarebbe neppure applicabile; l'attività di vigilanza della Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli è attribuita, infatti, alla regione Campania e per quanto attiene all'approvazione degli statuti non si potrebbe procedere attribuendoli ad un'unica gestione, essendo questi approvati in base all'attività e alla struttura organizzativa dell'ente: lo statuto di Napoli sembrerebbe approvato, infatti, dalla Regione Campania e, per quanto riguarda Milano e Firenze, risulterebbero coinvolti altri enti, sia per ragioni di relazioni che per la proprietà dell'immobile dove ha sede il Museo;

    inoltre, la previsione di potere di vigilanza anche attraverso l'approvazione dei piani triennali non ha alcun fondamento normativo non avendo, nessuno dei tre Enti, un piano triennale di attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione alla previsione in esame, assicurando il mantenimento dell'attuale natura giuridica di enti di diritto privato della Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, della Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e del Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze, rispettando l'autonomia statutaria e le disposizioni ordinamentali di essi, nei limiti delle attuali prerogative del Ministero dell'università e della ricerca e facendo salve le prerogative spettanti alle diverse Pubbliche amministrazioni partecipanti a tali enti, limitando la vigilanza al controllo sul corretto impiego delle risorse così assegnate e su eventuali piani triennali di attività, solo ove approvati dagli enti e previsti dai loro ordinamenti, ed escluso in ogni caso un controllo di merito sulle attività svolte.
9/3424/26. Piccoli Nardelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, che costituisce l'atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, prevede lo stanziamento di 32 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali la riduzione della pressione fiscale, il sostegno alle imprese, lavoro e politiche sociali, sanità, scuola, infrastrutture ed emergenza sanitaria;

    in particolare, un corposo insieme di norme proroga, rimodula e modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia edilizia, introducendo una proroga della misura del Superbonus 110 per cento, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiano;

    il vertiginoso aumento del costo delle materie prime e la difficoltà sempre maggiore delle ditte a reperire manodopera, rischia di compromettere l'effetto rilancio che fino ad oggi il bonus 110, in entrambe le sue declinazioni, quella energetica e quella sismica, ha avuto nel mondo dell'edilizia, facendo tornare i livelli di costruzioni italiane a quelli di prima della pandemia;

    a titolo esemplificativo, basti pensare che i prezzi di materiali come legno per infissi e tapparelle sono saliti del 15 per cento, mentre i metalli e l'acciaio lavorato raggiungono il 50 per cento e per quanto riguarda il costo del cappotto termoisolante, questo può toccare addirittura il 90 per cento;

    in particolare, i preventivi fatti ad inizio anno sono difficilmente mantenibili dalle ditte e i valori di spesa da richiedere a bonus sono lievitati esponenzialmente; ciò, unito alla difficoltà denunciata dalle ditte a reperire manodopera, sta rallentando lo svolgimento dei cantieri in corsa e il posticipo di quelli che devono cominciare;

    il tutto, poi, si inserisce nel contesto «anomalo» seguito dalla crisi pandemica, caratterizzato da una scarsità di offerta dovuta alle ripetute chiusure, industriali e commerciali in quasi tutta Europa e nel resto del mondo;

    è sempre stato detto che l'edilizia è il settore di traino per eccellenza dell'economia italiana e ciò è confermato anche da un Report ANCE, identificandola come il settore più attivo e maggiormente dedito allo sviluppo e all'occupazione; un comparto che esiste da secoli, in grado di muovere capitali, risorse e manodopera in un colpo solo;

    in tale contesto, appare necessario adottare ogni opportuno intervento volto a garantire, in ogni caso, un'adeguata estensione temporale degli incentivi edilizi oggi vigenti, al fine di consentire agli interventi in corso, per tutte le tipologie di edifici coinvolti, di concludere i lavori e beneficiare pienamente delle misure di detrazione fiscale previste; in caso contrario, in assenza di un quadro certo e stabile, la misura rischia di non esplicare i suoi positivi effetti, sia in termini di domanda interna che di sostegno al settore delle costruzioni,

impegna il Governo:

  a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:

   garantire una proroga generalizzata del cosiddetto Superbonus 110 per cento, così come atteso da cittadini e imprese, almeno fino al 2025, rivendendo eventualmente la percentuale di detraibilità al fine di renderla economicamente sostenibile;

   prorogare fino al 2025 tutti i bonus edilizi («Superbonus», «sisma bonus», «bonus facciate», «bonus ristrutturazione», «ecobonus», «bonus verde» e «bonus mobili») per tutte le tipologie di abitazioni oggi consentite: condomini privati, case unifamiliari e plurifamiliari, edilizia residenziale pubblica e cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

   unificare e riorganizzare la disciplina dei bonus edilizi in maniera da superare le stratificazioni normative e facilitarne la gestione da parte della Pubblica amministrazione, ma anche la fruibilità per gli operatori del settore ed i cittadini.
9/3424/27. Maschio, Rampelli, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, che costituisce l'atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, prevede lo stanziamento di 32 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali la riduzione della pressione fiscale, il sostegno alle imprese, lavoro e politiche sociali, sanità, scuola, infrastrutture ed emergenza sanitaria;

    le imprese e gli enti del Terzo settore operanti in ambito sociosanitario per continuare a garantire servizi e prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale durante la crisi pandemica dovuta al COVID-19, hanno sostenuto costi aggiuntivi per dotare il personale di dispositivi di protezione individuale;

    molti di essi, pur avendone fatto richiesta, sono rimasti esclusi dalle misure del credito d'imposta al 60 per cento ai sensi dell'articolo 125 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e dall'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126; analogamente si è rilevato insufficiente, ed ampiamente sottostimato nelle risorse, anche il contributo per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari di cui al comma 1 dell'articolo 43 del «Decreto Cura Italia» (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18);

    se si considera, poi, la frammentarietà e la limitatezza degli stanziamenti delle misure regionali e locali, laddove previste, si evince che un gran numero di imprese ed enti del Terzo settore è riuscito a compensare solo in modo assai marginale i maggiori oneri sostenuti per la prosecuzione delle attività in sicurezza; oneri che hanno inciso in modo particolare sulle aziende del settore sanitario e sociosanitario operanti sia in regime di appalto, sia in regime di convenzione e accreditamento che, all'indomani della proclamazione dello stato di emergenza pandemica, hanno continuato con grande senso di responsabilità ed abnegazione a garantire i servizi essenziali ai cittadini, con gravi difficoltà di approvvigionamento dei necessari Dpi nei primi mesi e a fronte di costi di acquisti fortemente maggiorati e conseguentemente con esborsi prolungati nel tempo;

    le imprese e gli enti del Terzo settore – che erogano servizi sanitari e sociosanitari alla cittadinanza sono labour intensive e, nell'ambito di commesse pubbliche, nella quasi totalità dei casi non hanno visto riconoscersi dalle Stazioni appaltanti i costi per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale atti a garantire la propria operatività in condizioni di sicurezza a fronte del mutato contesto derivante dall'emergenza epidemiologica;

    il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 81 del 2016) pone a carico della parte pubblica i costi per l'acquisto dei beni, degli strumenti e dell'implementazione delle procedure per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impegnati nelle commesse pubbliche, tanto più in una situazione che non era certamente preventivabile, da parte dell'operatore economico, al momento della formalizzazione dell'offerta economica in sede di gara;

    difficoltà simili, se non addirittura maggiori, sono scontate dalle imprese operanti in regime di accreditamento/accordo contrattuale con gli enti del Ssn o con gli enti locali nel farsi riconoscere, da parte del committente pubblico, i maggiori oneri sostenuti per assistere in sicurezza la popolazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità e l'urgenza di incrementare i meccanismi di compensazione a favore delle imprese ed enti del Terzo settore che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli enti del Servizio sanitario nazionale e che abbiano sostenuto nel 2020 e 2021 maggiori spese, rispetto al 2019, per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9/3424/28. Bellucci, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, che costituisce l'atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, prevede lo stanziamento di 32 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali la riduzione della pressione fiscale, il sostegno alle imprese, lavoro e politiche sociali, sanità, scuola, infrastrutture ed emergenza sanitaria;

    poche sono le previsioni in materia di coesione territoriale, intervenendo principalmente sulla disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare l'individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (comma 175);

    nello scenario economico italiano, aggravato dalle conseguenze del perdurare della pandemia sanitaria, continua a porsi in primo piano la questione di un'Italia ancorata a due differenti velocità di sviluppo, sia in termini di divario tra le regioni settentrionali e quelle meridionali, sia di diseguaglianze interne alle stesse aree del Mezzogiorno;

    è un dato di fatto che le regioni del Sud Italia hanno subito, con molta più forza, i segni della crisi economica, e ciò lo evidenziano anche i dati relativi alla disoccupazione giovanile e la conseguente emigrazione, come anche quelli relativi al reddito e alla povertà, le cui cause primarie possono essere rinvenute in una condizione complessiva del Mezzogiorno che è data dalle infrastrutture, dall'impianto economico produttivo, dalla crisi imprenditoriale, e che rende questi territori particolarmente vulnerabili;

    la distanza tra il Centro-nord e il Sud non si limita al Pil pro-capite (il Prodotto lordo del Mezzogiorno e pari a 274 miliardi di euro, un quarto di quello del nord), ma riguarda tanti altri indicatori, come la continua migrazione delle forze giovanili verso altri regioni e verso l'estero, l'elevato numero di giovani che abbandonano gli studi in ragione delle condizioni di disagio complessivamente percepite, l'irrilevante capacità di attrazione di investimenti dall'estero, il peso ancor maggiore rispetto al resto della Nazione della burocrazia, dell'inefficienza istituzionale, della corruzione, della lentezza giudiziaria, dell'economia sommersa, della mancanza di strutture sanitarie adeguate; inoltre, sul mancato sviluppo delle regioni meridionali, incide pesantemente la criminalità organizzata;

    secondo il recente studio «I divari infrastrutturali in Italia: una misurazione caso per caso» della Banca d'Italia, la riduzione della spesa pubblica per investimenti è stata particolarmente intensa fra il 2009 e il 2019, passando dal 4,6 al 2,91 o del Pil. Sono diminuite le risorse destinate sia all'ampliamento che alla manutenzione delle infrastrutture, con conseguente allargamento del divario quantitativo e qualitativo rispetto agli altri Paesi europei e ovviamente ad averne risentito più di altri sono le aree del paese che già segnavano un ritardo;

    la dotazione di infrastrutture incide sulla capacità di crescere di un'economia e sul livello di benessere della collettività. La competitività delle imprese è strettamente legata alla disponibilità di una rete adeguata di trasporti e di telecomunicazioni, nonché alla qualità del servizio energetico e idrico – che rappresentano input essenziali dei processi di produzione;

    anche in termini di infrastrutture sociali, emerge un grado di «differenziazione territoriale molto spiccato»: la rete ospedaliera è particolarmente sviluppata nella fascia padana e in alcune aree centrali, mentre un cittadino residente in una regione meridionale o insulare ha possibilità di accedere a posti letto in strutture ospedaliere inferiori del 40 per cento rispetto a un residente in una regione centrosettentrionale, così come anche l'erogazione dei servizi ambientali soffre di una carenza di infrastrutture particolarmente accentuata nel Sud del paese, che presenta condizioni sfavorevoli di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti in modo particolare per quanto riguarda la gestione della componente differenziata organica, che incide sui costi pagati dall'utenza;

    l'unico primato il Sud Italia lo registra in tema di accoglienza dei migranti sbarcati, al netto dei ricollocamenti effettuati in altri Stati, che ha avuto impatti notevoli più marcati in contesti già interessati da evidenti problematiche socio-economiche: i dati ufficiali riportati sul sito del ministero dell'interno, aggiornati al 24 dicembre, riportano 64.632 sbarchi, ma il dato complessivo degli arrivi negli ultimi due giorni ha superato i 70 mila;

    la vigente legislazione per il sostegno alle regioni del Meridione offre molteplici incentivi, strumenti fiscali e amministrativi per accompagnare gli investimenti, ma manca una cultura omogenea dell'impresa che costituisca il motore della ripresa della crescita nel Mezzogiorno;

    la ripresa del Sud Italia non dipende solo dall'entità dei trasferimenti pubblici, ma dal grado di efficienza delle istituzioni e dalla capacità di mobilitare le risorse disponibili, determinando una crescita delle imprese e della loro capacità concorrenziale nei mercati, nonché ristabilendo una capacità di attrazione di capitali esteri, fondamentali nel processo di generazione del reddito oltre ad essere lo specchio della credibilità internazionale di uno Stato;

    «Resto al Sud» è la rubrica di un incentivo, ma dovrebbe trasformarsi nell'impegno delle istituzioni, in primis nazionali, per sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno, con interventi normativi e finanziari strutturali che pongano fine a uno stato di criticità finanziaria e di sistema che si protrae da troppi anni;

    le risorse stanziate per la citata misura, peraltro, ammontano a 1250 milioni di euro, ma quando è stata introdotta l'agevolazione era rivolta ai soli under 36 per la creazione di attività imprenditoriali nelle regioni indicate nel decreto e prevedeva un contributo a fondo perduto del 35 per cento mentre la restante parte era un finanziamento a tasso zero;

    in meno di tre anni la misura ha finanziato oltre 10 mila nuove attività, creando circa 40 mila posti di lavoro senza considerare gli effetti moltiplicativi sull'indotto, ma mentre nel corso degli anni la platea dei beneficiari e i contributi concessi sono aumentati, le risorse stanziate sono rimaste invariate,

impegna il Governo:

   a incrementare adeguatamente le risorse destinate a finanziare e rendere pienamente operativa la misura «Resto al Sud», anche in considerazione dell'ampliamento della platea dei beneficiari e dei contributi concessi, rendendo tale misura strutturale;

   a stanziare i fondi necessari a consentire a tutti i comuni, in particolare del Mezzogiorno di Italia, di approvare, entro i termini di legge, i bilanci dei prossimi anni, che tenga conto della mancata previsione di idonei meccanismi perequativi capaci di compensare la scarsa capacità fiscale dei nostri territori e le debolezze strutturali delle nostre comunità;

   a introdurre agevolazioni fiscali e contributi statali per le attività imprenditoriali con sede legale e operativa nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia che adottino politiche aziendali virtuose, con particolare riguardo alla tutela e continuità dei livelli occupazionali;

   a prevedere, quale criterio per l'assegnazione di finanziamenti a opere infrastrutturali, la quantificazione dell'impatto sul potenziale di sviluppo del Mezzogiorno, nonché l'obiettivo di dotare il Sud di un sistema portuale e aeroportuale efficiente, di una rete ferroviaria AV/AC (alta velocità – alta capacità) all'avanguardia e di un moderno sistema logistico intermodale;

   a destinare alle regioni meridionali il 50 per cento degli investimenti pubblici nazionali;

   ad assumere ogni iniziativa di competenza per garantire l'immediato avvio alle zone economiche speciali (ZES);

   a presentare ogni anno al Parlamento un rapporto inerente le criticità riscontrate nelle fasi di spesa delle risorse finanziarie destinate dallo Stato e dall'Unione europea in favore dello sviluppo delle regioni meridionali con le proposte dei necessari correttivi normativi;

   ad adottare un piano di investimenti straordinari in materia sanitaria per eliminare il gap esistente nelle regioni meridionali conseguendo, in tal modo, la riduzione della mobilità sanitaria;

   a introdurre il coefficiente di deprivazione tra i criteri di riparto del Fondo sanitario, al fine di consentire una maggiore equità nella distribuzione delle risorse, che tenga conto dei problemi delle regioni più disagiate e con maggior tasso di mobilità sanitaria;

   ad elaborare un programma di gestione dei flussi migratori che consideri il Sud come «Porta del Mediterraneo» anche in una ottica di incremento dell'interscambio commerciale.
9/3424/29. Varchi, Ferro, Lucaselli, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, che costituisce l'atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, prevede lo stanziamento di 32 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali la riduzione della pressione fiscale, il sostegno alle imprese, lavoro e politiche sociali, sanità, scuola, infrastrutture ed emergenza sanitaria;

    i commi 565 e 566 dell'articolo 1 introducono norme per il sostegno dei comuni che hanno intrapreso procedure riequilibrio finanziario pluriennale e che, nello specifico, presentino criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, al fine di tenere conto della giurisprudenza della Corte costituzionale. A tal fine sono stanziati, per il biennio 2022- 2023, 450 milioni di euro;

    negli ultimi anni sono state 14 le province che hanno deliberato il predissesto, aggiungendosi alle 2 che hanno dichiarato il dissesto, a causa della non sostenibilità dei contributi alla finanza pubblica rispetto al mantenimento degli equilibri di bilancio;

    a differenza dei comuni, per le province, ancora una volta, non è stato previsto alcun tipo di sostegno finanziario al processo di risanamento, sebbene questa situazione sia il risultato non di una cattiva gestione finanziaria, bensì di un esito ineludibile di fronte alla sproporzione tra entrate proprie dell'ente e contributo alla finanza pubblico richiesto negli anni passati;

    non si comprende, dunque, quali siano le motivazioni per cui per i comuni in predissesto siano stati stanziati 450 milioni per il biennio 2022-2023, mentre nulla sia stato previsto per le province che versano nelle medesime condizioni e scontano ancora dei tagli irragionevoli e insostenibili che sono stati posti a carico di questi enti a partire dal 2014;

    nonostante l'appello dell'UPI alle istituzioni nazionali per affrontare e risolvere le note criticità, il Governo ha disatteso gli impegni assunti con gli enti locali e, in particolare, con le province quali istituzioni che programmano e realizzano gli investimenti per le opere pubbliche sui territori;

    la situazione di complessa e articolata fragilità finanziaria in cui versa un numero significativo di Enti locali necessita di un ampio lavoro di revisione che sia capace di intervenire su vari versanti al fine di definire un orizzonte lineare di azione e limitare i troppi interventi legislativi estemporanei,

impegna il Governo

a individuare un apposito fondo triennale di almeno 20 milioni annui per le province in dissesto e predissesto.
9/3424/30. Ferro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, che costituisce l'atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, prevede lo stanziamento di 32 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali la riduzione della pressione fiscale, il sostegno alle imprese, lavoro e politiche sociali, sanità, scuola, infrastrutture ed emergenza sanitaria;

    in particolare, in materia di agevolazioni per lo sviluppo dello sport, l'articolo 1, comma 185, prevede che per gli anni 2022, 2025 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità; estende al 2023 l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro relativa al fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico e all'anno 2022 la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;

    la legge 8 agosto 2019, n. 86, all'articolo 5, comma 1, lettera a), riconosce il «carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale»;

    è indubbio che lo sport sia un veicolo di inclusione, aggregazione e partecipazione con un ruolo sociale fondamentale, che permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per una crescita equilibrata; che si tratti di bambini, di ragazzi, di adulti o di anziani, esso rappresenta una scuola di vita, che non smette mai di insegnare nuove regole, come stare con gli altri, condividere, contribuire al raggiungimento di obiettivi difficili, ma non impossibili;

    come, forse, ci ha ricordato anche questa grave emergenza pandemica, il senso comune di appartenenza e partecipazione sono armi potenti, che, piano piano, possono realizzare quel cambiamento che da sempre si identifica nello sport, favorendo una maggiore coesione economica e sociale, ma anche una maggiore integrazione tra le parti della società; lo sport, a prescindere dall'età, dalla religione o dall'origine sociale, ha una grande valenza aggregativa e promuove il benessere fisico e sociale;

    nonostante le gravi difficoltà economiche affrontate negli ultimi due anni, associazioni e organizzazioni sportive, con forte senso di responsabilità, si sono adattate al momento storico, incrementando la loro attività sociale, facendosi promotori di importanti campagne di sensibilizzazione e di sostegno ad alto impatto sociale;

    il ruolo delle organizzazioni, con i loro volontari, educatori e associati è insostituibile nel tessuto sociale delle comunità, non solo nel favorire lo sport, e quindi stili di vita basati sul benessere e la salute per tutti, ma nel ruolo altrettanto importante, ancor più nel periodo che attraversiamo, di motore di aggregazione, coesione sociale e solidarietà;

    compito delle istituzioni è incentivare il ruolo educativo dello sport, anche attraverso il riconoscimento di un contributo concreto al sostegno delle piccole società, spesso espressione di altrettanto piccole comunità, anche di periferia, nelle quali il ruolo dello sport è determinante, soprattutto in considerazione della povertà socio-educativa degli altri settori di svago;

    Nelson Mandela sosteneva che «Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di suscitare emozioni. Ha il potere di ricongiungere le persone come poche altre cose. Ha il potere di risvegliare la speranza dove prima c'era solo disperazione»,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad applicare alle società aderenti alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano con fatturato inferiore ai cinque milioni di euro, che destinino almeno il 20 per cento degli utili a progetti di sensibilizzazione e sostegno sociale, una riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento.
9/3424/31. Caiata, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, che costituisce l'atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, prevede lo stanziamento di 32 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali la riduzione della pressione fiscale, il sostegno alle imprese, lavoro e politiche sociali, sanità, scuola, infrastrutture ed emergenza sanitaria;

    in particolare, l'articolo 1, commi da 2 a 4, introducono modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche;

    una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 dovrebbe essere destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia, secondo quanto disposto dal decreto-legge n. 146 del 2021, all'articolo 17, comma 1;

    ad oggi, in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di Assegno Unico Universale, i costi degli assegni familiari sono sostenuti dalla contribuzione dei lavoratori e solo in parte, il 35 per cento, dallo Stato;

    il finanziamento degli assegni al nucleo familiare deriva, infatti, da una specifica aliquota contributiva applicata sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti attualmente pari allo 0,68 per cento;

    l'approvazione del decreto legislativo di istituzione dell'assegno unico e universale (Auu), in attuazione della delega conferita al governo ai sensi della legge 46 del 1° aprile 2021, dovrebbe portare a un progressivo superamento della contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare a carico del datore di lavoro, con un vantaggio di riduzione del cuneo fiscale di 3,7 miliardi a carico dei datori di lavoro;

    come anticipato dallo stesso presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, in audizione alla Camera, «con la nuova norma sarebbe defiscalizzata, sostenuta dallo Stato»,

impegna il Governo

a garantire, con l'entrata in vigore del decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, il totale superamento della contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare a carico dei datori di lavoro e il finanziamento dell'assegno unico universale esclusivamente mediante la fiscalità pubblica.
9/3424/32. Lucaselli, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il settore del vetro artistico d'arredo è presente in Toscana nelle province di Firenze, Siena, Arezzo e nel comune di Empoli. Questo comparto presenta numerose imprese e circa 700 lavoratori, oltre all'indotto che può contare su ulteriori 700 addetti;

    le aziende sono inoltre un patrimonio storico, artigianale, artistico e culturale per l'intero Paese: l'arte manifatturiera della lavorazione del vetro per l'arredo rappresenta, infatti, un punto di riferimento del mercato mondiale coniugando la tecnica manuale alla produzione industriale; per celebrarne sostenibilità produttiva e le caratteristiche peculiari l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito nel 2022 l'anno internazionale del vetro;

    aziende e i laboratori artigianali dell'indotto costituiscono, inoltre, un'attrazione turistica determinante per la promozione locale e del made in Italy;

    va aggiunto in questo contesto che le imprese del settore acquistano più del 60 per cento delle materie prime e dei servizi necessari alla produzione da aziende del territorio, alimentando un ciclo virtuoso per l'economia locale;

    valutato che:

    le aziende produttrici di vetro artistico e d'arredo necessitano prioritariamente di gas metano ed energia elettrica per garantire continuità alla loro produzione;

    gli aumenti del gas e dell'energia elettrica avvenuti durante il 2021 hanno determinato conseguenze disastrose per i costi aziendali: tra i mesi di gennaio ed ottobre 2021 il gas metano è infatti quadruplicato e l'energia elettrica triplicata; è stato stimato che tali costi non avranno riduzioni almeno per tutto il primo semestre 2022;

    questi rincari, legati alla crisi pandemica, stanno mettendo in discussione la continuità economica ed occupazionale dell'intero settore compresi gli ordinativi già assunti;

    in un comunicato stampa le aziende del comparto vetro arredo-tavola della Toscana hanno infatti denunciato come gli aumenti di gas ed energia abbiano messo il comparto avvertendo «il rischio serio di chiusure» e quindi licenziamenti;

    preso atto che:

    il 1° dicembre 2021 il Ministro interrogato, rispondendo alla Camera dei deputati all'interrogazione n. 3-02656 legata alla crisi del settore del vetro artistico, ha dichiarato come il Governo sia «pienamente consapevole di come l'aumento dei prezzi dell'energia, in generale, e del gas, in particolare, impatti negativamente su tutte le aziende con processi produttivi ad alto dispendio energetico». Il Ministro, rimarcando gli interventi già assunti dall'esecutivo per contrastare i rincari delle bollette per cittadini ed imprese, ha assicurato che sono allo studio «risorse idonee a garantire specifici strumenti di ausilio economico per il settore o i settori con caratteristiche simili, al fine di scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e tutelare una produzione che rappresenta un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale»;

    «da giugno il Governo ha stanziato oltre 4 miliardi contro il caro bollette. Per l'anno prossimo, abbiamo previsto altri 3,8 miliardi e siamo pronti a aggiungere altre risorse se l'andamento dei prezzi non dovesse stabilizzarsi. Per il primo trimestre 2022, annulliamo gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche domestiche, per le piccole attività commerciali, per le microimprese; riduciamo al 5 per cento l'aliquota IVA e abbattiamo gli oneri generali di sistema per il gas»: ha dichiarato il Presidente del Consiglio Mario Draghi il 15 dicembre 2021;

    valutato che:

    anche altre realtà produttive nazionali del settore del vetro artistico d'arredo stanno subendo gravi difficoltà a causa della pandemia e dell'aumento esponenziale dei prezzi di gas ed energia;

    a tal fine nel provvedimento in esame, al comma 702, è stato istituito nel corso della discussione al Senato un emendamento che dispone un Fondo, dotato di 5 milioni per il 2022, per le imprese della ceramica artistica e del Vetro artistico di Murano al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla pandemia e gli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, nonché per scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e tutelare un marchio di eccellenza nel mondo;

    è del tutto evidente che vadano sostenute parimenti anche altre realtà territoriali similari ugualmente rilevanti come ad esempio quella del comparto vetro arredo-tavola della Toscana che vanta un numero assai consistente di lavoratori diretti e dell'Indotto,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, norme e risorse a favore di tutti i distretti nazionali del vetro artistico a partire da quello della Toscana, al fine di salvaguardarne la continuità produttiva ed occupazionale, gravemente compromessa dalla crisi pandemica e dall'aumento esponenziale di gas e di energia.
9/3424/33. Cenni, Letta, Cantini, Buratti, Ceccanti, Sensi, Sani, Rotta, Lotti, Di Giorgi, Ciampi, Andrea Romano.


   La Camera,

   premesso che:

    il Fondo nazionale per la non autosufficienza è stato istituito nel 2006 dall'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali;

    il Parlamento e il Governo sono impegnati a rafforzare le infrastrutture sociali a favore delle persone con disabilità, per migliorarne la qualità della vita, accelerare i processi di deistituzionalizzazione e migliorare l'autonomia delle persone con disabilità e delle persone non autosufficienti;

    nell'ambito dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio è stato previsto un incremento per il Fondo per la non autosufficienza che nel 2022 crescerà di 115 milioni, una maggiore disponibilità di risorse finanziarie significativa ma di gran lunga insufficiente rispetto a questa priorità così rilevante;

    nel periodo emergenziale da COVID-19 è avvertita ancor di più l'esigenza di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura;

    il Fondo necessita costantemente di nuove risorse per far fronte a esigenze crescenti e per corrispondere adeguatamente alle esigenze di migliaia di famiglie,

impegna il Governo

nel primo provvedimento utile ad incrementare ulteriormente, rispetto alla previsione della legge di bilancio, già per l'anno 2022, il Fondo nazionale per la non autosufficienza.
9/3424/34. De Maria.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio prevede misure in materia di ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici, anche in relazione al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni inquinanti, come la semplificazione del Fondo Nazionale per l'efficienza energetica;

    gli ambiziosi progetti dell'Unione europea per uno sviluppo sostenibile e gli impegni di Cop 26 prevedono in tempi brevi un forte abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, difficilmente raggiungibile nei tempi previsti con il solo utilizzo di energie da fonti rinnovabili;

    con riferimento all'energia da fissione nucleare, molti Paesi proseguono rinvestimento in energia atomica, tra cui Gran Bretagna, Russia, India, Cina e Francia, che ha annunciato la costruzione di sei nuovi reattori nucleari EPR (ad acqua pressurizzata), oltre all'entrata in servizio del reattore di Flamanville, prevista per il 2024, e all'impegno di un miliardo di euro per la realizzazione di reattori di piccole dimensioni;

    i Ministri dell'economia e dell'industria di 10 Paesi dell'Unione europea – Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria – hanno pubblicato un documento, il 10 ottobre 2021, per chiedere che l'energia nucleare sia compresa nelle fonti di energia pulita all'interno della «Tassonomia degli investimenti verdi» della Commissione europea, cioè l'insieme di regole di classificazione che si applicano alle attività economiche per poterle definire «sostenibili»;

    anche il Giappone, a 10 anni dall'incidente di Fukushima, per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nel 2050, prosegue nel suo intento di riavviare gli impianti già localizzati sul proprio territorio e di costruirne di nuovi;

    lo sviluppo di reattori nucleari di nuova generazione coinvolge i maggiori Paesi del mondo e numerosi partner industriali europei e vedrà l'avvio della produzione di energia da parte dei primi impianti già dal 2024;

    d'altro canto, con riferimento all'energia nucleare da fusione a confinamento magnetico, mai applicata a livello industriale, la società Commonwealth Fusion Systems (CFS), nata dal Mit di Boston, e che ha come maggiore azionista privato il gruppo italiano Eni, ha condotto con successo il primo test di un supermagnete, fondamentale per la gestione del plasma, composto da isotopi di idrogeno: un passo importante verso la produzione di energia nucleare pulita, con l'impegno a costruire il primo impianto sperimentale entro il 2025,

impegna il Governo

a confermare l'obiettivo di zero emissioni al 2050, a riconsiderare l'investimento in tecnologie di fissione nucleare di nuova generazione, a supportare lo sviluppo delle tecnologie di fusione a confinamento magnetico e ad adottare iniziative per comprendere la produzione di energia atomica di nuova generazione all'intera o della propria politica energetica, e far sì che la stessa venga classificata tra le fonti energetiche sostenibili.
9/3424/35. Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi economico-finanziaria generata dalla pandemia COVID-19 continua ad avere effetti negativi sul sistema portuale nazionale e sui lavoratori che vi operano;

    la competitività di tale sistema risiede principalmente nelle ottime performance dei lavoratori che, però, sono costantemente esposti alle intemperie e ad un duro lavoro, fattori che incidono gravemente sul fisico e sulla psiche;

    le parti stipulanti il CCNL dei lavoratori dei porti hanno avviato un percorso di confronto e analisi con le Istituzioni competenti volto a costituire un fondo di accompagnamento all'esodo per i lavoratori delle imprese ex articoli 16 e 18 legge n. 84 del 1994 compartecipato anche attraverso una contribuzione delle aziende;

    è attualmente vigente la contraddittoria esclusione al diritto di appello per gli ormeggiatori e i barcaioli circa il reintegro nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Reg.cod.nav. per la ripresa lavorativa con l'impossibilità di accedere al riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 legge n. 222 del 1984;

    per risolvere tali criticità era stato sottoscritto un verbale con protocollo di intenti tra il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili e le organizzazioni sindacali di categoria atto a scongiurare lo sciopero generale dei porti del 17 dicembre scorso;

    va inoltre rimarcata la necessità di sostegno a coloro che vengono ritenuti, sotto il profilo civilistico, responsabili del decesso di lavoratori a causa di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali di cui alle disposizioni della legge n. 257 del 1992;

    il provvedimento in esame presenta alcune norme a sostegno del settore portuale (all'articolo 1, commi 966, comma 997) che non risolvono però le criticità appena esposte;

    emendamenti in tale direzione sono comunque stati presentati, ma non approvati, nel corso della discussione parlamentare del provvedimento in esame,

impegna il Governo:

   ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di:

    estendere almeno fino al 30 giugno 2022 i sostegni alle imprese di cui all'ex articolo 17 ed articolo 16 della legge n. 84 del 1994 a titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo di cui all'ex articolo 18 comma 7 già previsti dal decreto-legge n. 34 del 2020;

    riconoscere il lavoro nei porti come lavoro usurante;

    normare il supporto economico da parte delle Autorità di sistema portuale all'istituendo fondo di accompagnamento all'esodo per i lavoratori delle imprese di cui agli ex articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994;

    consentire che gli ormeggiatori e barcaioli vengano dichiarati inabili al lavoro esclusivamente dal personale medico dell'INPS ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge n. 222 del 1984;

   supportate le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici, di risarcimenti in favore di superstiti dei deceduti per patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto, compresi gli eventuali rimborsi ad INAIL per le somme destinate dall'Istituto a prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di lavoratori portuali deceduti per tali patologie e di loro superstiti.
9/3424/36. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro, Pellicani, Ciampi.


   La Camera,

   premesso che:

    la grande attenzione che il Governo riserva al tema della disabilità è testimoniata dall'istituzione di un Ministero ad hoc per le disabilità;

    il disegno di legge sul bilancio per il 2022 contiene efficaci disposizioni in materia di disabilità visiva e pluridisabilità, volte anche a sostenere il percorso di studi degli alunni e degli studenti con disabilità;

    la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di Roma e la biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita di Monza svolgono, rispettivamente dal 1921 e dal 1928, attività essenziali di carattere educativo di sostegno, tramite la predisposizione e distribuzione dei testi scolastici in braille e a caratteri ingranditi, nonché dei materiali didattici speciali e specifici;

    le due predette istituzioni, infatti, progettano e realizzano materiale didattico e educativo specifico per la disabilità visiva e la pluridisabilità, oltre alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante, educativo e scolastico circa le problematiche formative legate al deficit visivo;

    in sinergia con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di Roma e la biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita di Monza hanno istituito da qualche anno una rete nazionale di Centri di Consulenza Tiflodidattica, per garantire idonei interventi di sostegno nelle scuole dove sono presenti alunni e studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, assicurando la continuità didattica anche nelle fasi più acute della pandemia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e l'urgenza di incrementare, in uno dei prossimi provvedimenti utili, le risorse finanziarie destinate alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi con sede in Roma e alla biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita con sede in Monza, al fine di rafforzare l'azione di sostegno ai processi di inclusione scolastica già in atto per migliaia di alunni ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive.
9/3424/37. Pini, Delrio, De Maria, D'Uva, Comaroli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, che costituisce l'atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, prevede lo stanziamento di 32 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali la riduzione della pressione fiscale, il sostegno alle imprese, lavoro c politiche sociali, sanità, scuola, infrastrutture ed emergenza sanitaria;

    ogni anno, in concomitanza delle principali festività nazionali, come, ad esempio, quelle natalizie, si registra un importante scostamento dei prezzi dei treni, in particolare, ad alta percorrenza, rispetto alla tariffa base normalmente applicata per ciascuna tratta;

    già lo scorso anno, l'antitrust ha condotto un'indagine sugli aumenti dei biglietti dei treni nei giorni delle festività, trasmettendo una richiesta di informazioni a Trenitalia (Ferrovie dello Stato) e a NTV (la società che opera i treni veloci Italo) in merito all'offerta dei collegamenti e all'aumento del prezzo dei biglietti registrato nei giorni dal 15 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021;

    Federconsumatori aveva, infatti, denunciato l'andamento dei prezzi per diverse tratte verso Catania, Reggio Calabria, Bari, Pescara e la Roma-Bologna, registrando un aumento medio dei prezzi tra il 20 per cento e il 144 per cento in più per i treni; il 14 per cento e il 101 per cento per i bus e fino al +188 per cento per gli aerei;

    sull'alta velocità da Roma a Reggio Calabria l'associazione aveva annotato un salto tra i 44,90 e i 49,90 a novembre e gli 86-112 euro delle feste natalizie;

    i rincari ci sono sempre stati nei momenti di maggiore richiesta, così come negli orari di punta, ma scostamenti così esorbitanti si traducono, di fatto, in manovre speculative intollerabili, soprattutto in considerazione del periodo di difficoltà socio economica per i cittadini, spesso pendolari che lavorano al sud e costretti comunque a viaggiare durante le festività per ricongiungersi con le proprie famiglie;

    integra una violazione dell'articolo 20 del codice del consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore, il non aver adeguatamente gestito e programmato la propria offerta in una delle tratte maggiormente interessate dal traffico pendolare, considerato, peraltro, che Trenitalia, ossia l'unico operatore di servizi ferroviari ad alta velocità del Paese che offre abbonamenti per pendolari, dispone dei dati per valutare la domanda di spostamenti da parte della clientela pendolare,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza per garantire che in concomitanza delle festività nazionali lo scostamento dei prezzi dei treni ad alta percorrenza rispetto alla tariffa base normalmente applicata per ciascuna tratta non superi il 15 per cento;

   ad assumere iniziative di competenza per garantire che le aziende di trasporto pubblico destinato a passeggeri si impegnino ad assicurare il rafforzamento della composizione del materiale rotabile al fine di offrire un incremento dei posti disponibili senza incidere negativamente sul fattore di carico (cosiddetto loading factor).
9/3424/38. Giovanni Russo, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame reca, tra le tante, anche misure in materia di politiche sociali;

    l'articolo 1, comma 353, della legge n. 232 del 2016 prevede un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro, corrisposto dall'INPS in unica soluzione su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione;

    il decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 46 del 2021, istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico, che sarà corrisposto dal mese di marzo 2022 e che sostituirà tutte le altre misure a sostegno della famiglia con figli;

    infatti il predetto decreto legislativo prevede l'abrogazione del suddetto articolo 1, comma 353, della legge n. 232/2016 a partire dal 1° gennaio 2022;

    essendo quindi il 31 dicembre 2021 l'ultimo giorno utile per richiedere il premio alla nascita o all'adozione di 800 euro, le future madri che maturano i relativi requisiti dopo la predetta data si troveranno per due mesi senza il sostegno di alcune delle predette misure;

    sarebbe pertanto opportuno prorogare la possibilità di richiedere il premio alla nascita o all'adozione di 800 euro per garantire che le giovani madri possano contare senza soluzioni di continuità sulle misure di sostegno da parte dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a prorogare la misura di cui all'articolo 1, comma 353, della legge n. 232 del 2016 fino al 28 febbraio 2022, ovvero fino alla data a partire dalla quale sarà corrisposto l'assegno unico e universale.
9/3424/39. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2019, n. 196 e successive modificazioni, si colloca, com'è noto, in uno scenario caratterizzato dagli sviluppi e dagli effetti dell'emergenza epidemiologica nel contesto sociale, economico e sanitario;

    il provvedimento, che rileva un'evidente anomalia, legata ad un passaggio parlamentare, che vede l'intervento attivo soltanto di una Camera, quella del Senato, (in considerazione dei tempi molto ristretti indispensabili per la definitiva approvazione, al fine di evitare l'esercizio provvisorio) contiene una pluralità di interventi coerenti con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nella nota di aggiornamento del documento di economia e di finanza pubblica 2021 e approvati dalle Camere, con apposite risoluzioni parlamentari;

    nell'ambito delle misure in favore del trasporto e della mobilità sostenibile, la manovra economica attraverso il titolo X, contiene significative disposizioni, che seguono gli indirizzi di politica internazionale indicati dalla Commissione europea, attraverso gli accordi degli Stati membri, per raggiungere gli obiettivi legati alla transizione energetica e il processo di decarbonizzazione;

    al riguardo, articolo 1 comma 392 del disegno di legge, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati nel pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea lo scorso 14 luglio (Fit for 55), (con la finalità dell'abbattimento, entro il 2030 del 55 per cento delle emissioni di CO2 e il raggiungimento della neutralità climatica nel 2050) istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, le cui risorse che ammontano complessivamente a 2 miliardi di euro per il periodo 2023-2034 saranno destinate, tra l'altro, al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate;

    in tale ambito, emerge l'esigenza di modernizzare il sistema della rete ferroviaria nazionale, (considerato che in Italia, circa un decimo delle reti ferroviarie è servito da treni diesel, con una media d'età elevata in alcune regioni) attraverso la sostituzione dei convogli e il contestuale passaggio a sistemi di alimentazione energetici alternativi puliti, quale ad esempio proprio l'idrogeno;

    alcune regioni individuate dal PNRR, fra cui la Calabria, (lungo la tratta Cosenza-Catanzaro) caratterizzate da un elevato traffico di passeggeri e con un forte utilizzo di treni diesel su linee non elettrificate, (in particolare dove l'elettrificazione delle linee non è tecnicamente fattibile o competitiva) sono state già indicate per guidare la sperimentazione italiana dell'idrogeno per il trasporto ferroviario;

    al suesposto elenco regionale, secondo quanto risulta dagli organi di stampa, potrebbero aggiungersi in tempi rapidi, ulteriori regioni fra le quali: la Sardegna, (in cui attualmente l'intera rete dell'isola non è elettrificata) il Piemonte, il Lazio, la Toscana e l'Emilia-Romagna, per un totale di 11 regioni apripista;

    a tal fine, si segnala che in Italia, non esistono attualmente stazioni di rifornimento a idrogeno per treni, il cui vettore, sta riscuotendo una forte attenzione, in quanto riconosciuto come fonte energetica chiave per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, come confermato anche dalle recenti dichiarazioni dalla Presidente della Commissione europea Von der Leyen che ha ribadito come l'idrogeno pulito avrà un posto centrale nell'economia climaticamente neutra del futuro;

    dalle suesposte osservazioni, emerge conseguentemente uno scenario, che necessita l'introduzione di ulteriori interventi finalizzati a definire un quadro complessivo dalle forti potenzialità per lo sviluppo infrastrutturale e industriale dell'idrogeno, che rappresenta un investimento che porterà ritorni importanti sull'indotto e l'occupazione nazionale in particolare per il Mezzogiorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso della legislatura, la predisposizione di un Piano nazionale, per la realizzazione sul territorio nazionale, di stazioni stoccaggio ed erogazione dell'idrogeno per il settore ferroviario, al Fine di migliorare il quadro complessivo degli investimenti, rallentati dalla mancanza di una strategia dedicata all'idrogeno, ed evitare incertezze per le azioni d'intervento per il comparto interessato.
9/3424/40. Bruno Bossio, Andrea Romano, Gariglio, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che;

    a novembre 2021 è stata identificata una nuova variante del virus SARS-COV-2, denominata comunemente Omicron, che appare alle prime indagini e all'evidenza più trasmissibile delle precedenti;

    i numeri relativi ai nuovi contagi stanno rapidamente aumentando nel nostro Paese, come anche quello dei ricoveri;

    il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in materia di «proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», all'articolo 4 comma 2, prevede che: «per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2»;

    il medesimo obbligo è esteso, al comma 3 dello stesso articolo, anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto tra i quali autobus, treni, aerei e traghetti, con un pesante impatto sulla quotidianità dei cittadini, soprattutto nel caso dei mezzi di trasporto pubblico locale e dei treni;

    nello stesso decreto-legge, si dispone che il Commissario «provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 2, lettere a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133» – ossia al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie – «a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021»;

    gli insegnanti, in tutti gli altri casi, devono provvedere autonomamente all'acquisto delle suddette mascherine, dispositivi di protezione individuale indiscutibilmente più efficaci rispetto alla esposizione al virus, soprattutto in ambiti nei quali, se pure in rari momenti come la mensa ad esempio, gli studenti sono privi dei propri dispositivi di protezione individuale;

    le suddette previsioni di legge determinano la necessità di un utilizzo molto più esteso rispetto a prima delle mascherine di tipo FFP2 i cui costi, allo stato attuale, risultano più alti degli altri dispositivi di protezione individuale,

impegna il Governo

ad intervenire al fine di calmierare il prezzo delle mascherine FPP2, per garantirne la massima accessibilità dal momento in cui sono state identificate in questo momento come la forma più efficace di protezione, contenimento e prevenzione della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.
9/3424/41. Verini, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede all'articolo 1, comma 259, misure per l'incremento del Fondo farmaci innovativi;

    Il «Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi» è stato istituito con la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), all'articolo 1 comma 400, insieme alla costituzione separata del «Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi»; con una modifica apportata in sede di conversione in legge del decreto 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto «Decreto Sostegni-bis», convertito nella legge n. 106 del 2021, è stata disposta l'unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi;

    creare un Fondo riservato per i farmaci innovativi a sostegno delle regioni per le spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi ha garantito un ampio accesso da parte dei pazienti a cure altamente innovative e in grado di fare la differenza nel percorso di cura dei pazienti aumentandone la qualità e la quantità di vita;

    l'unificazione dei Fondi è stata una scelta opportuna e importante per garantire un più efficiente e strategico utilizzo delle risorse messe a disposizione dal legislatore e una maggiore coerenza con le esigenze di cura della popolazione e il progresso nella ricerca scientifica;

    la legge vigente, al comma 403, stabilisce che il requisito di innovatività permane per un periodo massimo di 36 mesi;

    decorso tale termine, il farmaco non ha più accesso alle risorse vincolate di cui al Fondo di cui sopra, ma insiste sulla spesa farmaceutica per acquisti diretti che, come dimostrato dai dati del monitoraggio a cura di AIFA, presenta un costante scostamento dal tetto stabilito;

    molte molecole definite innovative non esauriscono il proprio valore terapeutico innovativo entro il termine dei 36 mesi stabilito ex lege e la loro fuoriuscita dal Fondo potrebbe avere importanti ricadute sia da un punto di vista dell'accesso a tali terapie da parte dei pazienti, sia per la sostenibilità della spesa farmaceutica;

    l'emergenza pandemica da COVID-19 ha messo in luce le criticità legate alla durata temporanea del requisito dell'innovatività;

    com'è noto, la pandemia ha avuto un notevole impatto sull'erogazione delle prestazioni sanitarie con conseguenze particolarmente drammatiche per i pazienti oncologici a causa di ritardi e rinvii dei trattamenti oncologici e delle campagne di screening;

    il ritardo diagnostico accumulato comporta, a sua volta, il rischio dell'emergere di diagnosi tardive con conseguenti difficoltà nel fornire una risposta tempestiva alle esigenze di cura che emergeranno. Pertanto, sarà sempre più necessario garantire un più ampio accesso da parte dei pazienti alle cure innovative a disposizione;

    oggi la valutazione del periodo di innovatività di un farmaco è di natura strettamente economica e finanziaria ed è fissata ex ante per legge;

    scaduti i 36 mesi, il farmaco non è più innovativo, per definizione e per norma, a prescindere da ogni altra considerazione e anche in assenza di alternative terapeutiche di superiore efficacia, mentre la definizione dovrebbe essere sempre strettamente connessa alla valutazione scientifica, dal momento che un farmaco è innovativo fino a che rappresenta la frontiera più avanzata di cura nel suo settore;

    va aperta una riflessione per valutare l'eventuale prolungamento del criterio dell'innovatività, oltre i 36 mesi, qualora ce ne fossero la necessità e le caratteristiche scientifiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, la l'estensione del requisito di innovatività, fissato nella durata temporale di 36 mesi, di un farmaco innovativo qualora per una stessa indicazione terapeutica manchino alternative farmacologiche di efficacia clinica superiore.
9/3424/42. Rostan.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio tra le differenti disposizioni contiene anche misure di sostegno per il sociale e misure di sostegno al reddito per le famiglie;

   considerato che l'Italia ha toccato nel 2019 il minimo storico delle nascite: solo 420 mila (oltre 19 mila in meno rispetto all'anno precedente) e che, secondo l'Istat, per il 2050 si rischia di scendere sotto la soglia dei 350 mila bambini nati all'anno. Un calo che potrebbe persistere anche quando si esauriranno gli effetti della pandemia e, sempre secondo i dati ISTAT, si è passati dai 18 nati ogni 1.000 abitanti della seconda metà degli anni '60, a 10 nella seconda metà degli anni '80, fino ai 7,3 del periodo 2016-2020. Nell'anno 2020 sono nati 404 mila bambini, per il 2021 la stima e tra i 384 mila e i 393 mila;

    questa e la fotografia di una nazione che rischia di morire e che ha bisogno immediatamente di un serio piano per la natalità per invertire la tendenza e sostenere le famiglie italiane;

    è necessario mettere in atto un imponente piano di sostegno alla natalità e attuare un cambiamento rispetto al passato per invertire la rotta e difendere la famiglia e i valori che sono alla base della nostra società;

    valutato che gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione sono dedicati alla famiglia e al ruolo che ad essa è riservato nell'ordinamento, con particolare riferimento ai compiti dello Stato nel sostegno della famiglia e alla tutela della maternità, dell'infanzia e della gioventù ed è perciò compito del legislatore promuovere la formazione della famiglia e tutelarla in relazione ai singoli aspetti, considerato che il passivo demografico è, ad oggi, uno dei problemi cardine dell'Italia perché la crisi demografica è un tema strategico per il futuro ed è necessario, perciò, mettere in campo contromisure imponenti e immediate atte all'adozione di politiche di incentivo alla natalità e di sostegno alla maternità,

impegna il Governo

nel primo provvedimento utile, all'interno della revisione del sistema fiscale, con particolare riguardo alla revisione delle detrazioni e delle deduzioni, prevedere misure di agevolazione in favore delle famiglie con figli a carico, al fine di assicurare un prelievo più equo e progressivo, ma basando il criterio di equità sul concetto di quoziente familiare.
9/3424/43. Albano, Ferro, Foti, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    obiettivo principale del provvedimento in esame è consentire una ripresa economica del Paese post crisi pandemica COVID-19, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'economia per il contrasto ai cambiamenti climatici;

    il provvedimento prevede norme volte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni GHG e misure per favorire la transizione ecologica;

    è necessario garantire una transazione giusta ed inclusiva e quindi il sostegno del territori e dei settori industriali la cui decarbonizzazione presenta maggiore complessità e costi, preservandone la competitività,

    le industrie cosiddette hard to abate sono ad alta intensità di consumo di prodotti energetici e quelle i cui processi non si prestano all'elettrificazione e quindi sono tra quelle maggiormente esposte ai costi della transizione energetica, con potenziali pesanti ricadute in termini di continuità dell'attività e occupazionali;

    per questi settori, la tecnologia di cattura, utilizzo e stoccaggio geologico della CO2 è un'opzione immediatamente disponibile per ridurre le emissioni in atmosfera di anidride carbonica e assicurare un processo di transazione sostenibile;

    al fine di accompagnare questi comparti più esposti alla complessità della decarbonizzazione delle attività,

impegna il Governo

a considerare la tecnologia di cattura, utilizzo e stoccaggio geologico della CO2, tra gli interventi finanziabili con le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriate di cui all'articolo 1, commi 478-479 del presente provvedimento, nonché a prevedere ulteriori misure di sostegno per le tecnologie che consentono la decarbonizzazione delle attività, in particolare per quelle che operano in settori ad alta intensità energetica.
9/3424/44. Andrea Romano.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio per il 2022 contiene tra i diversi interventi misure a sostegno della scuola, dell'università, dell'alta formazione e della ricerca;

    in questo momento è prioritario per le Università garantire i più elevati livelli di formazione per contribuire allo sviluppo tecnologico del nostro Paese;

    è fondamentale quindi creare le condizioni che permettano ai nostri Atenei di supportare al meglio le esigenze di ripresa e di sviluppo dell'Italia anche attraverso opportune politiche di reclutamento e valorizzazione dei docenti;

    i professori associati sono al momento la maggioranza dei docenti all'interno dei nostri Atenei. Essi svolgono attività di ricerca e didattica, ricoprendo spesso anche ruoli di elevata responsabilità;

    la loro effettiva progressione di livello per poter diventare professore ordinario è ostacolata però dalla ridotta disponibilità di fondi e rischia di esserlo ancor di più dall'imminente scadenza dell'articolo 24, comma 6 della legge n. 249 del 2010. Infatti questa norma sancisce che «fino al 31 dicembre 2021, fino al 50 per cento delle risorse possano essere destinate per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica...» in questo modo si rendono le procedure di upgrading più celeri e si permette l'attivazione di un maggior numero di concorsi;

    si ritiene pertanto che sopraddetta norma debba essere mantenuta perché consente un miglior utilizzo delle risorse da parte degli Atenei e ai migliori associati una legittima programmazione di carriera, gestendo inoltre la continuità di quelle linee di ricerca e didattica che spesso caratterizzano le nostre scuole accademiche e che rappresentano punti di eccellenza dei singoli atenei,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle risorse stanziate ogni anno per il finanziamento dei concorsi dei docenti universitari, una percentuale destinata a procedure valutative ai sensi e con le modalità previste dell'articolo 24, comma 6 della legge n. 249 del 2010, a garanzia del mantenimento delle linee di ricerca e di didattica specifiche di ogni Ateneo.
9/3424/45. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Ferro, Foti, Galantino, Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia economica e finanziaria; in particolare, stante il perdurare della crisi pandemica in atto si è reso inevitabile mettere in campo misure economiche di semplificazione straordinarie sia dal punto di vista finanziario che burocratico;

    preso atto della portata agevolatrice di talune disposizioni, volte soprattutto alla semplificazione di procedimenti amministrativi, procedurali e conseguenziali all'emergenza economica correlata a quella pandemica, si rende ulteriormente necessario intervenire con misure di carattere fiscale e tributario;

    sicuramente, le difficoltà delle imprese rimangono importanti: per esempio, molti contribuenti si ritroveranno a pagare le rate delle diverse rottamazioni che non hanno pagato nel 2020 e nel 2021 cumulativamente in una sola scadenza, creando veri problemi di liquidità;

    soprattutto in questa fase di timida ripresa economica, è necessario distinguere gli evasori fiscali da chi, invece, non riesce a pagare le imposte che, in buona fede, dichiara; inoltre, la proroga dello stato di emergenza dimostra la necessità di dover proseguire nel sostenere in via eccezionale contribuenti e imprese, pena l'indebolimento della crescita economica in prospettiva futura;

    è fondamentale, pertanto, prevedere un piano straordinario per poter prorogare ulteriormente i termini delle notifiche delle cartelle esattoriali riferite al periodo emergenziale pandemico, oltreché per lo smaltimento del magazzino, con una nuova disciplina della riscossione dei debiti iscritti a ruolo (cosiddetto «rottamazione quater»), che valorizzi il ricorso a strumenti deflattivi del contenzioso improntati anche alla valutazione delle effettive possibilità per il contribuente di far fronte al proprio debito erariale per trovare il corretto punto di equilibrio tra interessi erariali e salvaguardia della continuità aziendale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riaprire i termini di pagamento delle cartelle esattoriali legate al periodo pandemico, ovvero prorogare al 2022 la rottamazione-ter e il saldo e stralcio scaduti, quindi programmare una nuova rottamazione-quater per le annualità 2018 e 2019 al fine di garantire la ripresa del Paese e dare un aiuto concreto a famiglie e imprese.
9/3424/46. Trancassini, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami, D'Attis, Mollicone, Bitonci, Gusmeroli, Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, che costituisce l'atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, prevede lo stanziamento di 32 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali la riduzione della pressione fiscale, il sostegno alle imprese, lavoro e politiche sociali, sanità, scuola, infrastrutture ed emergenza sanitaria;

    a distanza di oltre dieci anni dal riconoscimento giuridico del principio di specificità comune dei comparti sicurezza-difesa e soccorso pubblico ad opera dell'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, il personale dei vigili del fuoco ha subito un grave danno in termini di minore tutela sotto il profilo pensionistico e previdenziale, alla luce della mancata estensione, alla suddetta categoria, dell'istituto dei sei aumenti periodici di stipendio operante in favore delle Forze di polizia delle Forze armate;

    in particolare, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987 e, da ultimo, ai sensi degli articoli 1863 e 1911 del decreto legislativo n. 66 del 2010 è previsto un incremento delle basi di calcolo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio, in corrispondenza di un maggior onere contributivo effettivo a carico dei dipendenti e dell'Amministrazione, riferito a una maggiorazione percentuale figurativa del trattamento economico fondamentale;

    con propria risoluzione, accolta dalle Commissioni I e XI della Camera dei deputati a novembre 2019, Fratelli d'Italia ha impegnato il Governo a dare concretezza all'allineamento retributivo e pensionistico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le Forze dell'ordine, già attraverso la legge di bilancio per l'anno 2020 e per le successive annualità di programmazione, ma fino ad oggi tale impegno era rimasto disatteso;

    in sede di discussione in Commissione del provvedimento in esame, è stata accolta una proposta emendativa avanzata da Fratelli d'Italia che, nella sua riformulazione, prevede, ai fini di una progressiva armonizzazione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, l'introduzione progressiva del beneficio dei cosiddetti «sei scatti previdenziali» per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'arco di sei anni, a decorrere dal 2022;

    pur esprimendo soddisfazione per l'accoglimento della proposta e quindi per l'affermazione di un principio sacrosanto, si ritiene tuttavia necessario dare piena e immediata attuazione alla novella legislativa ed evitare storture applicative potenzialmente discriminatorie del personale,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad anticipare la piena e immediata attuazione delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei trattamenti di quiescenza in favore del personale del Corpo nazionale di vigili del fuoco, cosiddetti «sei scatti previdenziali», a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame ed includendo anche il personale che maturi il diritto a pensione a decorrere dall'anno 2022, superando l'introduzione progressiva del beneficio.
9/3424/47. Prisco, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, che costituisce l'atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, prevede lo stanziamento di 32 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali la riduzione della pressione fiscale, il sostegno alle imprese, lavoro e politiche sociali, sanità, scuola, infrastrutture ed emergenza sanitaria;

    i fatti di cronaca avvenuti il 3 dicembre a bordo di un treno della tratta Milano-Varese dove ha avuto luogo una violenza sessuale ai danni di una 22enne che era in una carrozza deserta, e un tentativo di aggressione su una seconda giovane, nella sala d'attesa della stazione di Venegono Inferiore ha riacceso i riflettori sul problema della sicurezza a bordo dei convogli regionali;

    lo sviluppo tecnologico e le politiche di revisione di spesa hanno portato a un incremento del numero di stazioni impresenziate e trasformato i piccoli scali ferroviari in luoghi di transito in cui lo Stato è pressoché assente;

    da gennaio al 9 dicembre a Trenord risultano 8.270 comportamenti illeciti di varia natura come circa 1.100 atti vandalici, 1.000 episodi con «intemperanti» che non rispettano regole o richiami, 560 per episodi di viaggiatori senza biglietto che danno in escandescenze, 250 per aggressioni al personale;

    il rinnovamento della flotta di treni regionali ha potenziato la diffusione di vagoni muniti di videosorveglianza a bordo e interfono per contattare il personale di bordo in caso di emergenza;

    al fenomeno delle stazioni impresenziate si è sommato anche quello della riduzione di presidi Polfer nelle stazioni con conseguente difficoltà nel realizzare un rapido intervento a bordo dei convogli lungo;

    regione Lombardia ha più volte sollecitato il Viminale al fine di ottenere un potenziamento dell'organico delle Forze dell'ordine dedicate al pattugliamento delle stazioni e dei convogli più a rischio;

    l'ipotesi di costituire delle carrozze «rosa» riservate alle sole donne va contro qualsiasi politica relativa alla parità di genere e rappresenta una forma di ghettizzazione lontana anni luce dalla nostra società,

impegna il Governo:

   a finanziare le opere di potenziamento del sistemi di sorveglianza all'interno delle stazioni – soprattutto se impresenziate;

   a stimolare Ferrovie dello Stato affinché promuova, secondo gli strumenti a sua disposizione, la possibilità di ottenere, da parte dei privati, l'affidamento in comodato d'uso delle strutture in disuso al fine di far rivivere le aree che altrimenti risulterebbero abbandonate;

   ad aumentare le risorse umane inquadrate nelle Forze dell'ordine impegnate nella sorveglianza a bordo dei treni regionali e nelle stazioni durante le fasce orarie e nelle tratte più a rischio.
9/3424/48. Mantovani, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza sanitaria ha rilevato la necessità di avviare una programmazione di interventi che garantiscano la sicurezza sanitaria e, al tempo stesso, tengano in particolare considerazione alcuni obiettivi che questi mesi di emergenza hanno reso ulteriormente prioritari: il potenziamento del personale scolastico, la continuità didattica, il contrasto alla diseguaglianza attraverso una scuola inclusiva che permetta lo sviluppo pieno delle potenzialità di ciascuno, l'edilizia scolastica attraverso la ricostruzione di ambienti di apprendimento;

    le disposizioni presenti nel provvedimento in esame sono coerenti con l'azione di Governo volta, negli ultimi mesi legati all'emergenza, a sostenere il settore dell'istruzione;

    tra gli interventi presenti nel testo depositato della legge di bilancio in esame, abbiamo ritenuto significative le norme che dispongono la proroga degli incarichi temporanei di personale docente, l'intervento sulla disciplina in materia di valorizzazione della professionalità del personale docente, l'incremento della dotazione del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici e gli interventi relativi al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva;

    in seguito alla discussione al Senato risultano approvate molte delle proposte avanzate dal Gruppo Partito Democratico, tra le più significative: l'inclusione degli ATA nella proroga dei contratti per affrontare l'emergenza Covid e l'aumento di 100 milioni delle risorse disponibili; l'incremento di 60 milioni del Fondo per la valorizzazione della professionalità docente che diventa stabile a 300 milioni l'anno; la crescita del FUN per la retribuzione dei dirigenti scolastici; il finanziamento, per il 2022, di servizi di supporto psicologico nelle scuole e di un contributo alle scuole dell'infanzia paritarie; la proroga fino all'anno scolastico 2023-24 della riduzione del parametro minimo utilizzato per definire l'autonomia delle istituzioni scolastiche; la conferma, a regime, della possibilità di comandi di docenti e DS presso gli enti e le associazioni; la proroga degli incarichi temporanei degli ispettori in attesa dell'espletamento dei concorsi e l'immissione in ruolo dei docenti vincitori del concorso straordinario, le cui graduatorie sono state pubblicate dopo agosto 2021;

    nell'ambito dell'azione di sostegno al settore, si ritengono urgenti ulteriori interventi, tra i quali: la stabilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi per il funzionamento ordinario delle scuole introdotta dalla legge n. 107 (cosiddetta Buona scuola), un concorso riservato per i DSGA facenti funzione, la procedura straordinaria per gli insegnanti precari di religione, la rimozione dei vincoli alla mobilità dei docenti, la proroga della procedura utilizzata ad agosto per l'immissione in ruolo di docenti specializzati nel sostegno, dell'inserimento in graduatoria degli idonei del concorso STEM e del riconoscimento delle abilitazioni agli idonei del concorso straordinario ma privi del requisito di supplenza in corso,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di inserire nel primo provvedimento utile, ulteriori interventi urgenti volti a:

    stabilizzare i finanziamenti aggiuntivi per il funzionamento ordinario delle scuole e per il personale scolastico cosiddetto Covid;

    garantire la figura del direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), prevedendo un concorso riservato a coloro che hanno maturato una significativa esperienza, pari a almeno tre anni dal 2018, anche se sprovvisti di titolo di studio specifico;

    prevedere risorse aggiuntive finalizzate ad incentivare e sostenere l'impegno e la professionalità del personale scolastico, oggi impegnato a far fronte alle gravi conseguenze che l'emergenza sanitaria ha determinato sulla formazione degli alunni e, in particolare, quelli più bisognosi;

    a prevedere una procedura riservata al personale che, in possesso del riconoscimento dell'idoneità, abbia una esperienza di almeno 36 mesi nell'insegnamento della religione cattolica, al fine di superare il precariato di questa categoria di insegnanti e ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato;

    tutelare la continuità didattica, abrogando, trattandosi di materia contrattuale, il vincolo di permanenza triennale per i docenti che ottengono la mobilità provinciale, e a prevedere dall'anno scolastico 2022-23 per i neoassunti in sede di prima assegnazione la possibilità di derogare dal vincolo di permanenza triennale per la richiesta di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni.

    ad attivare l'ulteriore proroga della procedura utilizzata ad agosto per l'immissione in ruolo di docenti specializzati nel sostegno;

    prevedere l'inserimento in graduatoria degli idonei del concorso STEM e del riconoscimento delle abilitazioni agli idonei del concorso straordinario ma privi del requisito di supplenza in corso.
9/3424/49. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, e tra le numerose disposizioni prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, del «Fondo pratiche sostenibili», con una dotazione di un milione di euro per il 2022, al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero;

    con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, era stato riconosciuto per i periodi d'imposta 2020 e 2021, e, successivamente, con altro provvedimento, è stato esteso fino al 31 dicembre 2022;

    la quasi totalità dei fondi destinati al finanziamento del credito d'imposta, pari a 380 milioni di euro, non sono ad oggi ancora stati impegnati, a tutto danno delle imprese turistico alberghiere impegnate nella difficile risalita dopo il grave danno economico patito a causa della pandemia da COVID-19 e il blocco totale del turismo che ha determinato;

    nel frattempo, è stato recentemente emanato il decreto che attribuisce alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo, un credito di imposta fino all'ottanta per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa realizzati nel periodo compreso tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mentre continuano a rimanere inevasi i rimborsi spettanti alle imprese per gli investimenti effettuati nel periodo precedente,

impegna il Governo

a sbloccare con urgenza l'attribuzione delle risorse di cui in premessa alle imprese che vi hanno diritto, sostenendo con concretezza il settore del turismo.
9/3424/50. Montaruli, Lollobrigida, Trancassini, Ferro, Foti, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, sconta una incostituzionale compressione del ruolo della Camera di deputati che, a causa della compressione dei tempi di esame che sono stati praticamente annullati, è obbligata ad approvare il provvedimento in questione senza poterlo valutare nella sua complessità anche in relazione all'impatto reale sulla vita dei cittadini che le misure in essa contenute, decise dal Governo e dal solo Senato della Repubblica, avranno sulla vita dei cittadini;

   considerato che:

    al comma 168 pur aumentando il Fondo per le non autosufficienze di ben 550 milioni nel triennio 22-24 e 300 a decorrere dal 2025, si commette il grossolano errore di definire e destinare, tali risorse alla «disabilità gravissima» che tuttavia come noto non esiste in alcuna legge di rango primario. Infatti l'articolo 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992 si riferisce esclusivamente alla «condizione di gravità». Con il termine «disabilità gravissima» il Governo ha introdotto nella legge di bilancio una «gravissima» violazione della Costituzione perché introduce una sperequazione di trattamento tra presone con disabilità in condizione di gravità e quindi tutte poste su un piano paritario ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992;

    con i commi da 179 al 184 si dispongono misure in sostanza positive perché incrementano le dotazioni finanziarie delle misure e dei programmi destinati alle persone con disabilità anche intellettiva o disturbi dello spettro autistico tuttavia sarebbe stato d'obbligo, anche in una funzione di controllo della spesa, introdurre una norma di monitoraggio e verifica di come viene impiegato il danaro pubblico in relazione ai progetti finanziati e agli obiettivi raggiunti anche in termini quali quantitativi, cosi come viene invece opportunamente inserito al comma 186 ma solo in riferimento al contributi pubblici disposti ai sensi del comma 185 che devono essere rendicontati dalle federazioni sportive nazionali e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci;

    il provvedimento prevede inoltre in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, ai commi 275, 302, 307, 444, 445, 446, 447, 647, 736, 738, 739, 740, 741, 744, 747, 749, 750, 782 lettera b), 783, 784, 785, 786, 787, 792, 794, 802, 804 e 805, 828, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 907, 968, 973, 975, 976, 1012, l'erogazione di contributi per il 2022, taluni anche per gli anni 2023, 2024 2025 e tali altri a decorrere dal 2022 e dunque stabilizzati, per un totale nel solo triennio 2022-2024 di 133,525 milioni di euro e di altri 10 milioni di euro nel 2025;

    appare necessario attivare con urgenza, anche in relazione ai contributi percepiti in annualità precedenti da talune associazioni che hanno beneficiato e beneficiano dei contributi pubblici di cui al testo in esame, un sistema di controllo e monitoraggio da parte degli organi dello Stato preposti assicurando nel contempo un effettivo monitoraggio qualitativo e quantitativo sull'uso delle risorse pubbliche da parte dei soggetti beneficiari e sugli obiettivi raggiunti, prevedendo altresì l'invio di una relazione annuale al Parlamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o delle autorità politiche da esso delegate;

    per quanto disposto ai commi 736, 738, 739, appare opportuno verificare, prima di concedere nuovi contributi, se i beneficiari abbiano rendicontato o meno i contributi percepiti nelle annualità precedenti attivando un monitoraggio qualitativo e quantitativo sull'uso delle risorse pubbliche e sugli obiettivi raggiunti. Tale verifica sull'impiego delle risorse pubbliche da parte dei beneficiari si rende necessaria tanto più che per il soggetto beneficiario del contributo di cui al comma 738, è agli atti di questa Camera una interrogazione parlamentare che espone gravi fatti in ordine all'impiego delle risorse pubbliche erogate;

   ritenuto inoltre che:

    nel testo della legge di bilancio non vi è nulla rispetto al tema dei caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 205 del 2017 e che tali soggetti sono stati nuovamente abbandonati, mentre in compenso sino ad oggi il Governo si è spesso preoccupato di offrire tutele e sostegno a colf e badanti somministrate alle famiglie dal sistema delle cooperative, lasciando privi di tutela, anche previdenziale, coloro che dedicano la loro vita all'assistenza dei figli con disabilità; nonostante i recenti annunci di taluni ministri, nel testo della legge di bilancio non vi è nulla rispetto al tema dell'aumento delle pensioni di invalidità per coloro che, con invalidità dal 74 al 99 per cento erano rimasti esclusi dagli aumenti conseguenti alla nota Sentenza della Corte costituzionale del giugno 2020,

impegna il Governo:

   a sostituire, con il primo provvedimento legislativo utile, al comma 168 ed ovunque ricorrano nella legge di bilancio per l'anno 2022 le parole «disabilità gravissima» con le parole «disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992» al fine di non alimentare sperequazioni tra cittadini con disabilità accertata ai sensi del richiamato articolo 3 comma 3 della legge 104 del 1992;

   ad attivare con urgenza, anche in relazione ai contributi percepiti in annualità precedenti dalle associazioni e dagli enti che hanno beneficiato e beneficiano dei contributi pubblici, un sistema di controllo e monitoraggio da parte degli Organi dello Stato preposti assicurando nel contempo un effettivo monitoraggio qualitativo e quantitativo sull'uso delle risorse pubbliche da parte dei soggetti beneficiari e sugli obiettivi raggiunti, prevedendo altresì l'invio di una dettagliata relazione annuale al Parlamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o delle Autorità politiche da esso delegate e che a detta relazione sia assicurata ogni forma di pubblicità e conoscibilità da parte dei Cittadini;

   a razionalizzare, anche incrementando la dotazione finanziaria attraverso apposite norme da prevedere con legge di bilancio, l'utilizzo delle risorse di cui al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, assicurando nel contempo il completamento della normativa atta al riconoscimento soggettivo agli aventi diritto, anche in via amministrativa, della qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuendo loro, nei limiti delle risorse disponibili, un'indennità annuale di cura e assistenza;

   ad assicurare l'aumento delle somme corrisposte dall'INPS alla persona con disabilità, riconosciuta invalido civile con percentuale dal 74 al 99 per cento, a titolo di pensione di invalidità civile, elevandola alla media della somma corrisposta dagli altri Paesi dell'Unione Europea per la medesima fattispecie di sostegno, ed in ogni caso tale che il complesso delle somme percepite dalla persona con disabilità, ne assicurino un livello di vita dignitoso.
9/3424/51. De Toma, Trancassini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

    nonostante sia uno dei settori che maggiormente contribuisce al PIL nazionale (almeno nel periodo pre-Covid) con oltre il 13 per cento del PIL nazionale, l'attuale Governo, come dimostra il provvedimento in esame, sembra essersi dimenticato del turismo, un settore tra i più colpiti dalla pandemia;

    il 2021 è stato un anno drammatico per l'industria turistica italiana. Rispetto al 2019, il comparto alberghiero chiuderà il 2021 con un tasso di occupazione camere che fa registrare il -48,6 per cento, con punte nelle città d'arte, che toccano -58 per cento a Roma e -56,1 per cento a Firenze e con Venezia e Napoli rispettivamente -57 per cento e -43 per cento;

    non va meglio sul fronte dei ricavi dove la perdita media arriva al –55 per cento con le città d'arte che si attestano al -65 per cento;

    pesa sul settore l'assenza del turismo internazionale: quest'anno gli arrivi internazionali – in massima parte europei – si fermeranno a 36 milioni. Un dato drammatico se si considera che rispetto al 2019 mancano oltre 60 milioni di viaggiatori stranieri, e che impatta fortemente sui conti del settore con una perdita di 25 miliardi di euro di spese turistiche;

    le strutture ricettive hanno subito non solo gli effetti economici negativi derivanti dalla pandemia, ma a volte anche misure pessime di questo Governo che non avevano nulla di scientifico e che hanno solo ulteriormente complicato la vita di tanti lavoratori del settore;

    In assenza di lavoro, la chiusura definitiva o la sopravvivenza nei prossimi mesi di migliaia di aziende legate al turismo, ed in particolare al settore turistico-ricettivo, dipenderà dagli aiuti che arriveranno dalle Istituzioni. Ad esempio se non verrà prorogata la cassa integrazione per i lavoratori del turismo, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2021, sarebbero 200 mila le persone a rischio licenziamento;

    sarebbe di fondamentale importanza prevedere la proroga dell'operatività del credito d'imposta per i canoni di locazione per le strutture turistico-ricettive, strumento decisivo per la sopravvivenza di tante aziende del settore. Sono molte, infatti, le strutture ricettive che nel corso della pandemia hanno dovuto interrompere la loro attività a causa dell'insostenibilità dei costi fissi: solo a Roma, prima dell'attuale ondata legata alla variante Omicron, su un totale di 1.200 strutture alberghiere ce n'erano già 450 chiuse,

impegna il Governo:

   a prorogare almeno fino al 31 marzo 2022 la cassa integrazione (cosiddetta «Cassa Covid») per le imprese turistiche, compresi i pubblici esercizi e le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;

   a prorogare almeno fino al 31 marzo 2022 il credito d'imposta per i canoni di locazione per le strutture turistico-ricettive, di cui all'articolo 28 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;

   a fornire le necessarie garanzie ed iniziative per agevolare l'accesso al credito nei confronti delle attività turistico ricettive, nonché di lavoratori autonomi, al fine di coprire i costi sopravvenuti derivanti dalle minori entrate causate dal propagarsi dell'emergenza pandemica e dalla sostanziale permanenza dei costi fissi dovuti da utenze energetiche e da forniture di prodotti essenziali per la prestazione lavorativa medesima.
9/3424/52. Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in conversione, già approvato in prima lettura dal Senato, detta disposizioni per il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

    dopo le rovinose perdite legate ai 20 mesi di chiusura continuativa di discoteche e sale da ballo per effetto della pandemia COVID-19, il Governo ha disposto la chiusura definitiva dei locali da ballo, alla luce dell'impennata dei contagi e della preoccupante variante Omicron fino al 31 gennaio 2022;

    il divieto di eventi, feste e concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all'aperto, a pochissimi giorni dal capodanno, non era stato anticipato a nessuno, nemmeno alle associazioni di categoria, palesandosi come un vero e proprio fulmine a ciel sereno;

    molti gestori di locali da ballo avevano già predisposto l'organizzazione per la festa dell'ultimo dell'anno anticipando ingenti somme di denaro: biglietti venduti, personale di servizio reclutato, scorte alimentari comperate e artisti ingaggiati;

    nel nostro paese sono presenti all'incirca 2.200 discoteche, 3.500 se si considerano anche le sale da ballo, con circa 100 mila addetti ai lavori, di cui solo metà regolarmente assunti e l'altra metà con contratti stagionali o a chiamata;

    la serata di capodanno, secondo la Silb-Fipe, il sindacato italiano dei locali da ballo, doveva coprire il 15 per cento del fatturato annuo per un settore che genera un fatturato pari a circa 2 milioni di euro l'anno, per un totale di 4 miliardi di euro considerati i due anni di inattività, senza contare che molti operatori non avendo un regolare contratto non hanno mai potuto avere accesso alla cassa integrazione in quanto lavoratori atipici, quindi con contratto a chiamata o a intermittenza;

    i gestori dei locali da ballo subiranno l'ennesima discriminazione e con questa decisione non si andrà a contenere il numero dei contagiati, ma anzi si tornerà a favorire l'abusivismo e si tornerà a ballare ovunque tranne dove c'è una licenza che lo permette, proprio come successo lo scorso capodanno,

impegna il Governo:

   ad erogare ristori certi ed immediati, entro e non oltre i primi 15 giorni dall'inizio del nuovo anno, destinando una somma pari ad almeno 400 milioni di euro, a titolo di risarcimento dei danni occorsi al settore delle discoteche, sale da ballo, e locali assimilati per i costi già sostenuti, per l'acquisto delle materie prime per l'organizzazione delle festività, per il personale ingaggiato e per tutte le perdite conseguenti all'annullamento delle serate di capodanno;

   a rivedere, in base all'andamento della curva dei contagi, la decisione assunta lo scorso 23 dicembre di chiudere fino al 31 gennaio 2022 le discoteche e i locali da ballo assimilati, consentendo lo svolgimento quanto meno della serata già organizzata del 31 dicembre.
9/3424/53. Sodano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone lo stanziamento di risorse per lo sviluppo delle aree interne e dei piccoli comuni;

    la presenza di piccole infrastrutture aeroportuali, soprattutto nelle aree interne delle isole, rappresenta una risorsa da valorizzare con un potenziale impatto economico significativo;

    in particolare, sono degni di nota i piccoli scali aerei dotati di spazi supplementari rispetto a quelli dedicati all'aviosuperficie;

    in Italia ci sono già diversi esempi di impiego di aree-eventi modulari, che sfruttano spazi altrimenti inutilizzati per finalità ricreative, turistiche e di spettacolo;

    oltre ad eventi dello spettacolo, come i concerti, questo tipo di infrastrutture possono essere utilizzate in maniera polivalente: per eventi aeronautici (air-show), come piattaforme logistiche della Protezione Civile per far fronte ad emergenze da calamità, oppure come scuole di volo, centri di addestramento aereo delle forze dell'ordine, e anche per attività di associazionismo;

    ne costituisce un esempio l'aeroporto di categoria ICAO 2C Oristano Fenosu;

    la riqualificazione di questo tipo di strutture, unita al miglioramento della viabilità di collegamento, potrebbe costituire un volano per il turismo e per l'economia di territori attualmente in via di spopolamento,

impegna il Governo

nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ad assumere iniziative ed individuare risorse per la riqualificazione e l'ammodernamento funzionale dei piccoli scali aeroportuali della Sardegna.
9/3424/54. Scanu.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 405, autorizza la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro dal 2022 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane;

    il comma 406, demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse;

    la relazione illustrativa sottolinea che le disposizioni in esame forniscono «a regioni, province e città metropolitane gli strumenti per adeguare gli standard di servizio e aumentare la resilienza di tale sistema trasportistico, permettendo ai soggetti responsabili di manutenere le infrastrutture in gestione, ivi comprese le opere d'arte serventi, e realizzare i necessari adeguamenti funzionali, anche con brevi tratti in variante, per adeguare l'offerta trasportistica alle esigenze dei territori»;

    il cambiamento climatico in atto, per cui il presente disegno di legge contiene numerose misure per mitigarne gli effetti, impone i più alti standard di resilienza e funzionalità anche alle infrastrutture viarie sollecitate da eventi naturali estremi e difficilmente prevedibili;

    l'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) prevede l'istituzione presso il MIMS dell'archivio nazionale delle strade nel quale per tutte le strade sono indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle medesime nonché quelli relativi al traffico veicolare, agli incidenti e al loro stato di percorribilità;

    la raccolta di tali dati avviene ai sensi del suddetto articolo attraverso gli enti proprietari della strada che sono tenuti a trasmetterli all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale;

    l'attivazione dell'archivio nazionale delle strade non si è ancora perfezionata soprattutto in ragione della mancata predisposizione del catasto delle strade;

    gli interventi straordinari finanziati dalla legge di bilancio relativi alla viabilità stradale di cui ai commi 405 e 406 sarebbero posti in essere in maniera più virtuosa ove fossero disponibili le informazioni sullo stato della rete stradale raccolte nell'archivio nazionale delle strade che si appalesa essere pertanto strumento vieppiù necessario e strategico nel quadro dei suddetti interventi;

    a fortiori in tema varianti di percorso l'anzidetto archivio potrebbe utilmente individuare percorsi alternativi alla viabilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni iniziativa utile a consentire la più sollecita attivazione dell'archivio nazionale delle strade.
9/3424/55. Casu, Gariglio, Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, e, ai commi 73 e seguenti reca il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza e stanzia ulteriori risorse per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego;

    dal 2019, anno di entrata in vigore della misura, ad oggi, secondo i dati resi noti dall'Arma dei Carabinieri, sono stati individuati mediante ordinari controlli circa undicimila persone che ricevevano senza averne titolo il Reddito di cittadinanza, per un valore complessivo di 47 milioni di euro;

    a questi si devono aggiungere i controlli condotti dalla Guardia di Finanza mediante le banche dati dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate che hanno portato all'individuazione e alla segnalazione dall'inizio del 2020 di circa 22.000 persone, con un ammontare di danaro sottratto alle finalità preposte pari a 127 milioni di euro;

    pertanto, considerando le somme rilevanti dalle Forze dell'ordine, si raggiunge un valore di circa 174 milioni di euro in più di due anni;

    la misura del Reddito di cittadinanza, come sottolineato in più occasioni da pressoché tutte le principali associazione di imprese, aziende, categorie economiche, costituisce, per come è congegnato, un disincentivo al reperimento di occupazione da parte del percettore e che pertanto si ritiene che questo strumento debba essere necessariamente superato se si intende effettivamente riporre al centro dell'azione pubblica, cosi come sancito dall'articolo 1 della nostra Costituzione, il lavoro;

    tuttavia, anche nel decreto-legge fiscale, all'articolo 11, commi 13 e 14, il Governo ha ritenuto di incrementare per ulteriori 200 milioni di euro a valere sull'anno 2021 l'autorizzazione di spesa in favore del Reddito di cittadinanza, con ciò significando la volontà di rafforzare lo strumento in questione, nonostante l'evidente inadeguatezza del medesimo rispetto all'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro rispetto al quale questo strumento era nato;

    pertanto risulta quantomeno necessario garantire un efficace sistema di controlli rispetto all'effettiva sussistenza in capo ai percettori del beneficio dei requisiti previsti per l'accesso alla misura;

    ad oggi tuttavia la Guardia di Finanza, cosi come le altre Forze dell'ordine, possono verificare la sussistenza di tali requisiti solo mediante richieste di informazioni e di verifiche condotte poi dalle Amministrazioni di volta in volta interessate, non sussistendo la possibilità di un accesso diretto ai data base delle stesse,

impegna il Governo

a promuovere la predisposizione e la sottoscrizione di schemi di convenzione tra Comuni, Agenzia delle Entrate, INPS, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza finalizzati a garantire alla Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza l'accesso diretto ai data base delle amministrazioni sopra richiamate allo scopo di garantire un'immediata e diretta verifica da parte delle forze dell'ordine in ordine alla sussistenza in capo ai percettori di reddito di cittadinanza dei requisiti previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 per l'acceso alla misura.
9/3424/56. Bignami, Lollobrigida, Trancassini, Foti, Ferro, Galantino, Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio per il 2022, tra le differenti disposizioni trattate, dispone misure di sostegno per il sociale e misure di sostegno al reddito per le famiglie oltre che diversi interventi in materia previdenziale quale l'introduzione del trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungono i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (cosiddetta Quota 102);

    è, inoltre, disposta l'istituzione di un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni;

    a fronte degli interventi previsti è di tutta evidenza che, proprio a partire dalle pensioni, sia necessario tutelare adeguatamente le categorie più deboli e che sono quelle che hanno subito maggiormente le conseguenze della pandemia;

    in materia di pensioni è necessario smantellare alcune ingiustizie del sistema pensionistico, tra le quali spiccano le cosiddette pensioni d'oro, soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale, nel quale larghe fasce della popolazione versano in condizioni di disagio economico e sociale;

    rispetto a tali trattamenti pensionistici, come è stato rilevato, «non è tanto l'elevato importo a destare l'attenzione, quanto i meccanismi che ad esso hanno dato luogo, in quanto soltanto in minima parte connessi ai contributi effettivamente versati dal lavoratore, e per la maggior parte legati alla peculiarità del sistema», posto che essi traggono origine dal metodo retributivo di calcolo dei trattamenti pensionistici, cioè alle disposizioni di legge, in vigore fino alla riforma pensionistica del 1995, che prevedevano che l'importo da corrispondere a titolo di pensione non fosse determinato in base ai contributi versati dal lavoratore nell'arco della sua vita professionale, bensì sulla base degli ultimi stipendi percepiti;

    nonostante le numerose critiche levatesi in merito a tali pensioni nel corso degli ultimi anni, esse continuano ad essere generalmente considerate come diritti acquisiti e, quindi, di fatto, immodificabili;

    ad avviso dei firmatari del presente atto, invece, le pensioni d'oro non possono essere considerate altro che il prodotto di una grave ingiustizia sociale, che agisce in danno soprattutto dei giovani, i quali rischiano di non arrivare mai a percepire una propria pensione e che, ad oggi, versano i propri contributi sociali per sostenere la spesa di un sistema pensionistico volto a mantenere insostenibili privilegi;

    è oggi improrogabile la necessità di individuare la parte delle rendite previdenziali privilegiate che non corrisponde a contribuzione effettivamente versata, per realizzare un sistema pensionistico più equo, in linea con i principi solidaristici sanciti dall'articolo 2 della nostra Costituzione,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a prevedere la fissazione di un tetto, pari a dieci volte il trattamento minimo Inps, ai trattamenti pensionistici erogati anche solo in parte in base al metodo retributivo, e il ricalcolo – e la successiva erogazione – degli stessi trattamenti, per la parte eccedente il tetto, secondo il metodo contributivo, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di rendere trasparente e lineare la corrispettività tra retribuzione percepita, contribuzione versata e trattamento corrisposto, nel rispetto dei principi di solidarietà sociale, nonché al fine di realizzare un riequilibrio in favore delle giovani generazioni nel segno di un indispensabile principio di equità generazionale.
9/3424/57. Meloni, Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Foti, Galantino, Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    come stabilito all'articolo 1, comma 583, del disegno di legge «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario sarà parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale;

    la disposizione stabilisce inoltre che tale indennità, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, dovrà essere corrisposta ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali e adeguata all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci;

    il provvedimento in oggetto, tuttavia, nulla dispone relativamente alla rideterminazione degli emolumenti dei consiglieri comunali;

    a tal riguardo, stante la necessità di prevedere modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 2000, appare di cruciale importanza un adeguamento del trattamento economico dei consiglieri comunali, a maggior ragione in un contesto di ridefinizione delle indennità di funzione dei sindaci, dei sindaci metropolitani e degli amministratori locali;

    difatti, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni e, in nessun caso, l'ammontare percepito nell'ambito di una mensilità, può eccedere l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente; nessuna indennità è altresì dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane;

    nello specifico, appaiono dunque non più rinviabili misure volte ad assicurare un equo trattamento economico dei consiglieri comunali e, nel contempo, in favore degli stessi, la dotazione di strumenti tali da consentire un sereno espletamento del mandato elettorale in favore delle esigenze delle comunità locali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti delle disposizioni richiamate in premessa e adottare tutte le misure necessarie, finanziarie e tecniche, affinché il trattamento economico dei consiglieri comunali possa essere proporzionalmente parametrato alla ridefinizione delle indennità di funzione di sindaci, sindaci metropolitani e amministratori locali in un'ottica di complessiva, ragionevole e più adeguata definizione della disciplina.
9/3424/58. Mancini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, ai commi 503-512, del presente provvedimento, reca norme volte a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022;

    in particolare il contenimento delle bollette si basa: a) sull'azzeramento degli oneri generali di sistema applicato alle utenze elettriche domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione e sulla sostanziale riduzione degli oneri per le restanti utenze elettriche non domestiche; b) sulla riduzione dell'Iva al 5 per cento per il gas naturale, per tutte le utenze; c) sull'annullamento, già previsto nel IV trimestre 2021, degli oneri di sistema per il gas naturale, per tutte le utenze, domestiche e non domestiche; d) sul potenziamento del bonus applicato ai clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale in condizione economicamente svantaggiata ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;

    in precedenza già il decreto legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, ha previsto misure straordinarie tese ad attenuare i rincari per gli utenti finali dei prezzi di gas ed energia elettrica, attraverso la riduzione dell'Iva dal 20 al 5 per cento, tuttavia questa riduzione non è applicabile agli utenti del teleriscaldamento;

    l'esclusione dal beneficio colpisce quelle famiglie che hanno fatto la scelta di utilizzare un vettore energetico tra i meno inquinanti e che si avvale perlopiù di calore di scarto che altrimenti andrebbe disperso;

    nei grandi agglomerati urbani questa forma di riscaldamento e di raffrescamento durante le stagioni estive, dovrebbe invece essere incentivata per l'oggettivo contributo che essa fornisce a contenere l'inquinamento da polveri sottili e il consumo di energia elettrica, attraverso l'uso dei condizionatori nei mesi estivi;

    gli utenti del teleriscaldamento a Milano sono circa 120.000, un numero importante di utenti e famiglie che con la loro scelta hanno voluto contribuire alla battaglia contro l'inquinamento e per il contenimento dei consumi elettrici; tra le molte iniziative che l'amministrazione comunale sta assumendo in campo ambientale è prevista l'estensione della rete di teleriscaldamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di correggere ed inserire anche gli utenti del teleriscaldamento tra le categorie di soggetti che beneficiano della riduzione dell'IVA dal 20 al 5 per cento.
9/3424/59. Fiano.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca una serie di misure di carattere fiscale, economico, previdenziale, occupazionale ed altro che verranno attuate nell'anno 2022 e nel prossimo triennio 2022-2024;

    contiene altresì interventi in favore dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, tra cui l'istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la proroga fino al 31 dicembre 2023 dell'impiego di un contingente di personale delle Forze Armate per l'operazione Strade Sicure, misure per la valorizzazione del personale e nuove assunzioni nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    è noto che i comparti richiamati soffrono da anni di gravi carenze di organico nonché di strumentazioni utili per l'efficace espletamento delle proprie funzioni e nell'ultimo biennio sono stati gravati dei maggiori compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico dovuto alla diffusione del virus Sars-CoV-2;

    la carenza di organico, da sempre denunciata anche dalle organizzazioni sindacali di rappresentanza dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblica, si è resa ancora più evidente durante l'attuale fase pandemica, in cui a causa dei contagi anche tra il personale dei comparti, molti hanno dovuto espletare maggiori ore di lavoro straordinario pur di garantire efficaci livelli di prevenzione e sicurezza del territorio;

    l'emergenza pandemica, purtroppo, non si è ancora conclusa, e soprattutto nelle ultime settimane si sono verificati ulteriori picchi di contagio e siffatte situazioni rendono urgente la necessità non solo di implementare le piante organiche dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, ma di provvedervi rapidamente;

    l'ampliamento di organico potrebbe avvenire attingendo dalle graduatorie dei concorsi pubblici ancora in corso di validità e ciò consentirebbe un arruolamento di personale idoneo e qualificato in tempi utili oltre che un sensibile risparmio di spesa per l'amministrazione statale;

    tale azione di Governo, attesa ormai da lungo tempo, rappresenterebbe un segnale importante anche per attribuire la dovuta e giusta dignità professionale ai tanti aspiranti candidati idonei che – dopo aver superato le prove concorsuali – legittimamente attendono, alcuni anche da diversi anni, di poter contribuire alla difesa e alla sicurezza della Nazione;

    in particolare, tra gli idonei non vincitori dei concorsi in attesa di scorrimento delle graduatorie, vi sono, tra l'altro, anche i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) che, come noto, hanno già maturato durante il loro percorso lavorativo, oltre che di studio, le dovute conoscenze e competenze utili per il ruolo richiesto e soprattutto indispensabili in questo tragico momento storico;

    coloro che hanno partecipato ai concorsi e che attendono lo scorrimento delle graduatorie rappresentano, senza dubbio, una risorsa alla quale poter attingere non solo per ripianare le gravi carenze di organico ma anche per evitare ulteriori e maggiori oneri che deriverebbero nell'ipotesi in cui si preferisse arruolare personale mediante l'espletamento di nuovi concorsi pubblici;

    l'ampliamento di organico, inoltre, mediante l'avvio di nuovi concorsi, contrasterebbe con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, in base al quale lo scorrimento delle graduatorie preesistenti e vigenti deve costituire la regola, mentre l'indizione di un nuovo concorso dovrebbe costituire l'eccezione e richiedere perciò una approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (Consiglio di Stato, sentenza dell'adunanza plenaria n. 14 del 28 luglio 2011),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere all'assunzione straordinaria di personale nei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico mediante lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità dei concorsi pubblici al fine di implementare rapidamente le piante organiche e continuare a fronteggiare la grave emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Sars-CoV-2.
9/3424/60. Cirielli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea;

    per il nostro Paese queste produzioni non hanno solo un cospicuo peso economico, ma sono anche una parte rilevante della nostra cultura, del nostro saper fare, dei valori legati al territorio, e spesso anche dei nostri paesaggi. Salvaguardare e valorizzare queste nostre produzioni è, quindi, un fatto di vitale importanza non solo economica e non solo per l'agricoltura;

    la tutela di queste indicazioni di qualità ha lo scopo di offrire ai consumatori garanzie sull'origine e i metodi di produzione, di trasmettere messaggi commerciali efficaci su prodotti ad alto valore aggiunto e di sostenere le aziende che producono prodotti di qualità proteggendoli dalle imitazioni sleali e da pratiche svalorizzanti di mercato;

    il ruolo dei Consorzi di tutela è fondamentale per potenziare il sostegno ai prodotti Dop e Igp che costituiscono la componente di maggiore penetrazione e successo nei mercati più dinamici e remunerativi;

    la pandemia ha accelerato le necessità di un ripensamento radicale dei modelli di produzione, distribuzione e consumo del cibo e questo comporterà l'adozione di una strategia nazionale per la qualità agroalimentare,

impegna il Governo

a porre in essere un apposto provvedimento normativo volto ad incrementare le risorse per afforzare la promozione, la valorizzazione e l'informazione dei prodotti agroalimentari italiani Dop e Igp e il potenziamento dei consorzi di tutela.
9/3424/61. Incerti, Cenni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'industria cosmetica nazionale rappresenta più di 600 imprese, realtà imprenditoriali molto diverse tra loro: dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive, che contano un totale di 36 mila addetti diretti (oltre il 54 per cento degli occupati sono donne) che diventano 400 mila sull'intera filiera cosmetica se si considerano gli occupati afferenti ai canali di estetica, acconciatura, profumeria, farmacia, erboristeria, grande distribuzione e vendita diretta;

    una larga parte del comparto italiano è a vocazione terzista – con un valore della produzione delle aziende che producono in conto terzi prossimo ai 1.400 milioni di euro e una percentuale di fatturato proveniente dall'esportazione pari al 40 per cento;

    nonostante le difficoltà logistiche imposte dall'emergenza pandemica, la cosmetica si sta dimostrando fattore chiave sulle proiezioni che riguardano l'export: nel 2020 i dati registrano un balzo indietro di cinque anni con un valore pari a 4.154 milioni di euro (16,7 punti percentuali), ma rimane caratterizzato da una forte vocazione all'esportazione, tale da renderlo a tutti gli effetti un driver del Made in Italy nel mondo;

    tra i Paesi in cui l'export di prodotti cosmetici è più elevato – in termini di quantità e valore – vi sono i principali Paesi europei: Francia e Germania al primo e secondo posto, seguiti da Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi, Polonia e Belgio;

   preso atto che:

    il raggiungimento da parte delle aziende cosmetiche italiane di una tale posizione rilevante nel mercato dell'Unione europea è stato possibile anche grazie all'efficacia e alla univocità delle disposizioni armonizzate di etichettatura previste dal regolamento cosmetico, n. 1223 del 2009, che hanno permesso alle aziende di realizzare etichette omogenee e valide in tutti i Paesi europei, riuscendo quindi a realizzare – anche nella pratica – un vero e proprio mercato unico europeo;

    questo standard virtuoso rischia di essere vanificato dal recepimento della Direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti e della Direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che diversi Paesi dell'Unione europea stanno perseguendo attraverso modalità e strumenti differenti, causando una pericolosa proliferazione di normative e indicazioni tecniche divergenti che porterebbero il mercato unico a regredire verso 27 mini-economie circolari;

    al momento, infatti, l'iter di recepimento della norma di principio europea, sta creando una totale difformità di requisiti di etichettatura ambientale tra Italia, Francia, Portogallo, Austria, Paesi Bassi, Slovenia, Bulgaria e Spagna;

    in Italia, le nuove norme in materia di etichettatura ambientale dovrebbero entrare in vigore il prossimo 1° gennaio 2022, tramite l'attuazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116;

    da fonti informali si apprende che il decreto cosiddetto «Milleproroghe», esaminato dal Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021 e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevedrebbe una nuova proroga tecnica di sei mesi – al 30 giugno 2022 – destinata all'emanazione da parte del Ministero della transizione ecologica di un decreto attuativo di recepimento delle linee guida del Conai sul quale verrebbe espletata la procedura di notifica alla Commissione europea;

   considerato che:

    l'attuale impostazione della norma costringe le aziende cosmetiche a provvedere a etichette personalizzate per ogni Paese, con un sensibile aumento dei costi – quantificati alla pari della plastic tax –, nonché una inviabile complessa riorganizzazione delle catene produttive, escludendo il perseguimento delle economie di scala utili al controllo dei prezzi al consumatore, con rischio di sprechi di prodotti con etichettatura disomogenea o che gli scaffali rimangano vuoti;

    a differenza di altri settori produttivi, il packaging cosmetico è caratterizzato da dimensioni molto piccole e da caratteristiche di confezioni di alta qualità (luxury packaging) sui quali risulta molto complesso inserire la quantità e la tipologia di informazioni – siano esse in versione testuale o digitale – richieste dall'imminente normativa italiana in materia di etichettatura ambientale;

   considerato infine che:

    è già in corso la revisione della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, così come avviato l'iter da parte della Commissione per l'armonizzazione delle normative sulla differenziazione e la raccolta del rifiuti (come previsto dalla Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) e che questi processi comporterebbero, da un lato ulteriori aggiornamenti della normativa di riferimento nel breve termine, e dall'altro una potenziale duplicazione dei costi per le aziende,

impegna il Governo:

   a promuovere l'attuazione delle pratiche e dei processi volti al raggiungimento di una vera e propria economia circolare attraverso modalità che riescano a salvaguardare il progresso e il mantenimento delle migliori pratiche europee, quale quella dell'integrazione del mercato cosmetico, e non rappresentino, invece, un regresso forzato dagli standard acquisiti;

   ad utilizzare la proroga annunciata al fine di creare una fase di transizione tra l'entrata in vigore delle norme di attuazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 e le ulteriori disposizioni derivanti dalla revisione (già in atto) della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, così da poter promuovere le opportune negoziazioni volte ad armonizzare l'applicazione su tutto il territorio comunitario;

   di promuovere, a livello nazionale ed europeo, tutte le iniziative utili al fine di:

    permettere al settore di non fare un passo indietro in termini di omogeneità dei prodotti, della produzione e della distribuzione a livello europeo;

    evitare che le disposizioni tecniche sull'etichettatura vengano utilizzate dai singoli Stati membri come ostacoli e vincoli non tariffari alla libera circolazione delle merci a danno della posizione di preminenza italiana nel settore della cosmesi internazionale;

    non sottoporre le aziende, che si stanno ancora rialzando dagli effetti negativi connessi al biennio di pandemia, all'ulteriore impatto economico negativo creato dall'aggiornamento delle etichette, delle catene produttive e logistiche, anche considerando l'alta probabilità che un nuovo processo di adeguamento sarà necessario nel breve periodo a causa dalla revisione in corso della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.
9/3424/62. Morani.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio per il 2022, tra i differenti interventi, dispone misure a sostegno dello sport a favore di società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante e interventi atti a promuovere l'attività sportiva in generale;

    nello specifico, a seguito delle modifiche introdotte in Senato si destinano 0,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024 alla realizzazione di eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport (comma 740);

    Special Olympics è un movimento globale che sta cambiando la vita e gli atteggiamenti dal 1968 e che da più di 50 anni attraverso lo sport ha creato un mondo in cui le persone con disabilità intellettive sono riconosciute per le proprie capacità e non discriminate per le loro differenze;

    occorre dare alle persone affette da disabilità intellettive l'opportunità di scoprire attitudini e talenti, perché solo alimentando la fiducia in se stessi e la piena soddisfazione – sul campo di gioco e nella vita, puntando sulle abilità di tutti gli atleti è possibile rendere la società più accogliente e inclusiva;

    è di tutta evidenza, pertanto la necessità di investire adeguatamente sullo sport garantendo l'inclusione e la partecipazione effettiva alle persone con disabilità mentale,

impegna il Governo

a garantire che le risorse citate in premessa e destinate alla realizzazione di eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport, siano destinate al rifinanziamento per il triennio 2022-2024 di «Special Olympics Italia» al fine di assicurare la partecipazione allo sport per le persone con disabilità mentale.
9/3424/63. Vinci, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Foti, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di approvazione della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 sono previste numerose disposizioni che riguardano le politiche a favore delle famiglie, che si integrano anche con la recente approvazione della legge che introduce nel nostro ordinamento l'assegno unico e universale per i figli a carico;

    in applicazione della legge 1° aprile 2021 n. 46 «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale», il decreto legislativo delegato prevede all'articolo 5 una maggiorazione per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro, al fine di consentire una graduale transizione verso le nuove misure e di evitare eventuali perdite rispetto al vecchio regime, garantendo allo stesso tempo il rispetto del principio di progressività. La maggiorazione ha però natura transitoria per le prime tre annualità: spetta per l'intero nell'anno 2022, per un importo pari a 2/3, nel 2023, ad 1/3 nel 2024 e per i primi due mesi del 2025, mentre a decorrere da marzo 2025 non spetta più alcuna maggiorazione;

    poiché la volontà del legislatore, anche espressa con l'approvazione di ordini del giorno, è che nessuno debba perderci nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, non si comprende il motivo per cui la copertura integrale sia prevista solo per il primo anno, se non per ragioni di contenimento della spesa. Pare invece ragionevole, come anche da più parti sollecitato, che almeno per un triennio la copertura sia integrale, poi gradualmente decrescente;

    il decreto legislativo conferma, inoltre ciò che il Parlamento aveva già delineato con la legge n. 46 ovvero sostenere con l'assegno unico e universale la natalità e la genitorialità, alimentando indirettamente i servizi di welfare, mantenendo un equilibrio previdenziale sul lungo periodo, contrastando la povertà minorile e riequilibrando il peso della spesa pubblica a favore delle famiglie, dei minori e dei giovani. Si evidenzia poi come sia stato introdotto un assegno universale erogato a prescindere dalla condizione lavorativa dei genitori, riconosciuto anche ad autonomi, liberi professionisti e incapienti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre risorse economiche e finanziarie adeguate, affinché la succitata maggiorazione – riconosciuta nel 2022 a titolo di piena compensazione per coloro che dalle misure attualmente vigenti ricevono importi maggiori rispetto al nuovo assegno unico – sia estesa senza vincoli e a copertura integrale almeno per il medio periodo, ossia almeno per il primo triennio.
9/3424/64. Delrio, Lepri, Carnevali, De Filippo, Siani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca interventi per la cultura, l'innovazione, l'editoria e la ricerca e sviluppo;

    la crisi pandemica ha messo a dura prova l'intero settore dello spettacolo negli anni che ci siamo lasciati alle spalle, come indicato dall'Utr, da Agis, da Assomusica, da Afi, da Confindustria cultura, dal Movimento spettacolo dal vivo, da Fimi, e le principali associazioni di categoria della cultura, del teatro, della danza, dello spettacolo dal vivo;

    la domanda di cultura è in netto calo, a causa della contrazione del potere d'acquisto e della generale diffidenza alle occasioni di socialità, causata anche dall'allarmismo nella narrazione;

    nella prima giornata caratterizzata dalle nuove restrizioni introdotte col decreto-legge Festività, ma anche dai cenoni di Natale, il pubblico degli spettacoli serali è stato quasi azzerato. Incassi totali attorno ai 500.000 euro, come indica MYmovies;

    per confronto nello stesso giorno del 2019, gli incassi erano stati superiori ai 5.000.0000 di euro. Quest'anno praticamente -90 per cento di incassi;

    come denunciato dal presidente di Assomusica Vincenzo Spera, «spettacoli e locali sono al collasso»;

    appare quindi necessario introdurre un sistema di detrazione dei consumi culturali tramite interventi volti alla salvaguardia della cultura, attraverso misure che dispongano che le spese culturali individuali, quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore, possano essere detratte fiscalmente alla stregua delle spese mediche e in alternativa alle stesse;

    da diverso tempo l'industria culturale, anche musicale, teatrale, cinematografica italiana manifesta l'esigenza di introdurre una riduzione dell'aliquota Iva al quattro per cento sui prodotti musicali al fine di incentivare il rilancio dei consumi di supporti fisici ed equiparare questi ultimi ai prodotti editoriali, che già godono di un'aliquota agevolata, uniformando in tal modo il trattamento fiscale dei prodotti culturali, anche sui prodotti di musica registrata;

    la riduzione dell'aliquota sull'imposta sul valore aggiunto costituirebbe un concreto e indispensabile impulso per il settore, consentendo altresì di valorizzare l'immenso patrimonio culturale italiano e il considerevole valore economico prodotto da quest'ultimo;

    secondo l'indice Desi di quest'anno, l'Italia si colloca al 23° posto in termini di connettività tra gli Stati membri dell'Unione europea mentre lo scorso anno eravamo al 17°;

    il 61 per cento delle famiglie è abbonato alla banda larga fissa, un dato inferiore alla media dell'Unione europea (77 per cento);

    il Piano di intervento «Italia a 1 Giga» è il primo dei piani di intervento pubblico previsti nella Strategia italiana per la Banda Ultra Larga – Verso la Gigabit Society, approvata dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CiTD) il 25 maggio 2021, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    dal 6 agosto al 15 settembre 2021 il Piano è stato posto in consultazione pubblica;

    nel corso della consultazione pubblica è emerso il tema dell'utilizzo delle eventuali risorse residue;

    i collegamenti internet a banda ultralarga costituiscono il presupposto per l'esercizio di diritti essenziali, costituzionalmente garantiti, come i diritti allo studio e al lavoro;

    la domanda di connettività deve andare di pari passo con la costruzione delle infrastrutture;

    come indicato da Liturri su «La Verità», «La vittima inaugurale del complesso intreccio normativo, burocratico e procedurale che è stato messo in piedi per gestire il PNRR, è il credito di imposta del 50 per cento (40 per cento dal 2022) per investimenti in beni materiali e immateriali rispondenti ai requisiti “4.0”, cioè a elevata componente tecnologica e digitale. Una misura che, con diverse modalità ben note agli imprenditori e ai consulenti, esiste già dal 2017 ed è sempre stata pacificamente cumulabile con altri incentivi come la Legge Sabatini o il credito di imposta per investimenti al sud. L'unico limite è sempre stato il divieto di superamento del 100 per cento del costo. Ma, dal 2021 – anche per fare numero e raggiungere la quota del 25 per cento del PNRR dedicata alla transizione digitale – l'incentivo per beni “4.0” è finanziato da 13 miliardi di fondi Unione europea e altri 5 di fondi nazionali ed è entrato nella misura 1 del PNRR sotto il nome “transizione 4.0”. Deve quindi necessariamente rispettare le regole UE. (...) il divieto di doppio finanziamento per lo stesso costo non riguarda solo strumenti e programmi dell'Unione, ma si estende a incentivi finanziati con risorse del bilancio statale. Quindi qualsiasi iniziativa finanziata dal PNRR sarà caratterizzata dall'assoluto divieto di cumulo con qualsiasi altro tipo di agevolazione. (...) Gli imprenditori che avevano pianificato o già eseguito investimenti facendo affidamento sull'agevolazione 4.0, cumulata con la legge Sabatini o il credito di imposta per gli investimenti al Sud, o altri aiuti regionali come il regime “ombrello” del decreto “Rilancio” del 2020, si troveranno così costretti a scegliere tra la prima agevolazione e una delle altre. Questi sono i “regali” della UE»;

    la misura, come noto, è largamente usata per la transizione digitale delle aziende editoriali;

    appare al firmatario urgente e necessaria una campagna informativa istituzionale gestita dal Dipartimento dell'informazione e dell'editoria su giornali, radio e tv sia nazionali che locali;

    il Dipartimento dell'informazione e dell'editoria ha prodotto uno studio intitolato dossier «Il sostegno all'editoria nei principali Paesi d'Europa – Politiche di sostegno pubblico a confronto» che ha messo a confronto le politiche di sostegno di un gruppo selezionato di otto Stati europei (Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito e Svezia);

    dallo studio emerge come l'Italia sia penultima in Europa per investimenti nel settore editoriale;

    l'Italia spende lo 0,0014 per cento del Pil per il sostegno al settore, mentre la Francia lo 0,017 per cento, la Svezia lo 0,021 per cento fino alla Danimarca lo 0,041 per cento,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte all'introduzione di incentivi alla domanda di cultura, come la detrazione del consumo culturale e l'abbattimento dell'Iva al 4 per cento sui prodotti culturali, e a emanare un piano di sostegno economico a causa della contrazione economica derivante dal decreto-legge Festività per le imprese, anche della cultura, dell'editoria e dello sport;

   a garantire l'introduzione di incentivi per la domanda di banda ultralarga nell'ambito del Piano Italia 1 giga, come i «voucher» per le famiglie e le piccole e medie imprese, anche culturali, sportive e in ambito editoriale, e, anche nell'ambito del settore editoriale, a garantire che il credito d'imposta «Transizione 4.0» sia cumulabile con altri incentivi, risolvendo le criticità esposte in premessa, così come a iniziare un percorso di riforma dell'infrastruttura pubblica di sostegno dell'ambito editoriale, di modo da sostenere il settore nella transizione digitale e nella crisi pandemica;

   a valutare l'opportunità di introdurre, nell'ambito delle normative di sostegno all'innovazione e alla ricerca e sviluppo nelle imprese, una revisione della normativa sul patent box, mantenendo l'intento originario, salvaguardando gli effetti pro-competitivi dell'esistente normativa, garantendo l'alternatività tra le due discipline ora in vigore, chiarendo come non vi possa essere il cumulo delle agevolazioni sui medesimi beni intangibili valorizzati.
9/3424/65. Mollicone, Pettarin, Fitzgerald Nissoli, Tasso.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio per il 2022 tra gli interventi previsti dispone misure per la crescita, l'internazionalizzazione e l'accesso al credito delle imprese;

    l'attuale situazione economica dovuta al protrarsi degli effetti della pandemia, ha ridotto la liquidità per le imprese, inoltre, è previsto un possibile rincaro delle bollette di luce e gas;

    secondo i nuovi dati di mercato emersi si tratterebbe di un rincaro di elettricità +52 per cento, e del gas +61 per cento. Si tratta di cifre rilevanti sia per le famiglie che per le imprese e anche per molte società energetiche, alcune delle quali sono espostissime;

    in merito all'addizionale provinciale accise energia elettrica 2010 e 2011 per cui è data possibilità di richiedere il rimborso al fornitore la Cassazione ha stabilito con due diverse sentenze che l'addizionale, stabilita in Italia era incompatibile con la normativa comunitaria e quindi dal 1° gennaio 2012, ed è stata per tanto abrogata;

    attraverso le due sentenze della Corte di cassazione (la n. 27099 e la n. 27101 del 23 ottobre 2019) è stato chiarito che «le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 511 del 1988, sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura di energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995 e dell'articolo 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990 è il fornitore»;

    inoltre, «Il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 511 del 1988 da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria.»;

    le due sentenze della Cassazione citate hanno pertanto dichiarato l'inapplicabilità delle norme istitutive dell'addizionale provinciale sull'accisa relativa l'energia elettrica (abrogata nel 2012) in quanto incompatibili con la normativa della Comunità europea (Direttiva 2008/118/CE). Da qui la possibilità di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato negli anni 2010 e 2011. Di conseguenza ogni impresa che abbia pagato in quegli anni le addizionali citate (addebitate dai fornitori nelle bollette), può chiederne il rimborso al fornitore di energia elettrica dei due anni in questione;

    è di tutta evidenza che risolvendo il sopracitato nodo dei rimborsi dell'addizionale provinciale (stimati in almeno 3 miliardi di euro) sulle accise dell'energia elettrica pagata negli anni 2010 e 2011 sarebbe possibile, almeno in parte ad assorbire l'abnorme rialzo dei costi dell'energia, oltre che dare liquidità immediata alle aziende a fronte dell'emergenza COVID-19 e a risparmiare tempi e costi delle querelle giudiziarie,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di un rimborso diretto a favore delle aziende, delle somme corrisposte a titolo di traslazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, mediante attribuzione di un credito d'imposta ripartito in quote paritarie nel triennio decorrente dalla domanda di rimborso, al fine di risolvere l'annoso problema dei rimborsi delle addizionali.
9/3424/66. Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Foti, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in discussione contiene alcune disposizioni in tema di trattamento economico degli amministratori locali – articolo 1, comma 583 – e di misure previdenziali in sostegno agli amministratori locali – articolo 1, comma 223;

    il sistema delle indennità degli amministratori degli enti locali è stato modificato dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge di bilancio 2006), il quale ha previsto, per «esigenze di coordinamento della finanza pubblica», la rideterminazione in riduzione nella misura del dieci per cento, rispetto all'ammontare risultante al 30 settembre 2005, delle indennità di funzione spettanti ai sindaci e ai componenti degli organi esecutivi (lettera a) e altri soggetti;

    successivamente il legislatore è intervenuto più volte emendando la suddetta norma, in particolare con le sopravvenute novelle agli articoli 82 e 83 del testo unico, apportate dall'articolo 2, comma 25, della Finanziaria 2008, e con gli articoli 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

    da ultimo è intervenuta la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che al comma 552 dell'articolo 1 ha cercato di chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione delle norme su richiamate, disponendo che debba intendersi che «il divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data»;

    la stratificazione degli interventi normativi ha comportato un problema di interpretazione in ordine all'efficacia delle norme, come dimostra l'intensa attività delle diverse sezioni della Corte dei conti;

    per ovviare al rischio di un'arbitraria attuazione della normativa e di una potenziale lesione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, il Governo dovrebbe intervenire facendo salvi gli emolumenti che sono stati erogati anche successivamente alla entrata in vigore delle disposizioni sopra richiamate, pur rientrando nei limiti massimi previsti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rideterminare le disposizioni riferite al divieto di emolumenti ulteriori spettanti ad amministratori locali e componenti di società partecipate, prevedendo che siano fatti salvi gli emolumenti materialmente effettuati – anche in forma opzionale – dagli enti locali fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dagli atti assunti, a condizione che rientrino nei limiti massimi complessivi previsti dalla normativa vigente.
9/3424/67. Tarantino, Bianchi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'impennata generale dei prezzi delle materie prime mette in luce la vulnerabilità energetica dell'Italia che rischia più di altri Paesi europei una perdita di competitività e un aumento dell'inflazione, dovuta anche alle difficoltà di approvvigionamento legate alla pandemia;

    la preoccupante escalation del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette di luce e gas, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana; in particolare, l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, che sono già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 15 miliardi di euro;

    nonostante i tentativi del Governo di sterilizzare gli aumenti e l'introduzione della rateizzazione dei pagamenti, la situazione è sempre più complicata. La tagliola dell'aumento del costo dell'energia si sta sempre più abbattendo su cittadini e imprese con il rischio di conseguenze drammatiche per la nostra economia. Con l'arrivo delle bollette di gennaio andremo incontro a una crescita esponenziale del costo di gas ed elettricità e, secondo le stime, le nuove tariffe porteranno a un incremento del 61 per cento per il gas e del 48 per cento per la corrente. Come se non bastasse, l'incremento dal 2019 ad oggi del prezzo di mercato dell'energia per chilowattora è di ben sei volte (con un aumento di circa il 500 per cento in più) e la crescita prevista per gennaio e febbraio 2022 è ancor più consistente;

    si è passati da un costo in media di 60.7 euro chilowattora a gennaio 2021 ai 292,40 di dicembre e le previsioni per gennaio indicano un costo di 410 con un picco di 525 euro per chilowattora a gennaio 2022. Ancora più gravi gli aumenti che colpiscono il settore del gas con un costo passato da 20.1 euro a gennaio 2021 ai 124 euro di dicembre con una previsione di 180 euro per gennaio 2022;

    l'aumento esponenziale dei costi energetici, nel caso italiano, si ripercuote con forza sul comparto artigianale e delle piccole e medie imprese; settori di eccellenza, simbolo del made in Italy e vanto del Paese in tutto il mondo;

    le nostre imprese, come è noto, hanno dimensioni aziendali molto ridotte rispetto ai colossi mondiali e sono più suscettibili di subire contraccolpi e conseguenze negative dall'oscillazione dei prezzi dell'energia;

    nello specifico, si chiede di voler porre attenzione particolare alle diverse imprese fortemente energivore che compongono il tessuto produttivo italiano. Tra le principali si annoverano le aziende che producono in Italia carta, cartoni e paste per carta, le imprese di fonderia italiane (un settore che conta oltre 1.000 aziende, che danno lavoro a quasi 30.000 addetti generando un fatturato di circa 7 miliardi di euro) e le industrie del vetro, tra cui spicca la drammatica situazione delle Vetrerie di Murano il cui dispendio di energia è altissimo con forni in funzione h 24, situazione che sta mettendo a dura prova la sopravvivenza di una eccellenza italiana. Meno non può dirsi del settore della ceramica; un comparto industriale che, pur essendo fortemente energivoro, risulta altamente virtuoso atteso che, negli anni, ha cercato di innovarsi per ridurre il peso della bolletta;

    il comparto che vale 6,5 miliardi di euro, export superiore all'80 per cento del fatturato, 287 imprese e 28.400 addetti diretti, deve fare i conti con questo nuovo scenario; la ceramica nonostante l'apporto di energia sfruttato nella produzione, utilizza il gas per 30 minuti nella fabbricazione del prodotto per poi conferire allo stesso una durata di oltre 40/50 anni;

    discorsi simili possono rivolgersi al settore della ceramica artistica, la quale interessa moltissime zone del Paese, ognuna caratterizzata da una propria tradizione. Un sapere tecnico e un repertorio figurativo che molti abili maestri e imprese interpretano e innovano costantemente;

    con le attuali quotazioni, la bolletta gas del settore nel 2022 comporterebbe aumenti eccessivi con un costo non assorbibile da imprese che operano in un settore di nicchia, artigiano e altamente specializzato;

    grazie anche al ritorno dei turisti e al rilancio dell'economia il settore della ceramica artistica tradizionale si trovava in una fase di, seppur lenta, ripresa;

    le relative associazioni di categoria hanno già lanciato un forte allarme; infatti, Assocarta, Assofond, Assovetro e Confindustria Ceramica dichiarano che le imprese su richiamate si dicono «costrette a fermare la produzione in aziende di tutta Italia». Una dispersione di capitale economico e umano che rischia di sfibrare le fondamenta del tessuto produttivo italiano;

    un aumento dell'energia, unito al rincaro delle materie prime, in assenza di interventi puntuali potrebbe vanificare tutti gli sforzi per rimanere sul mercato;

    in siffatto quadro, dovere del Governo è tutelare la tenuta del Paese, in particolare nell'attuale fase di difficoltà economica attraversata da tutte le principali economie mondiali,

impegna il Governo:

   ad adoperarsi per istituire e convocare un «tavolo energia» con imprese, sindacati e associazioni di categoria per trovare soluzioni rapide ed efficaci contro il caro-bollette;

   a valutare la possibilità di adottare interventi normativi per sopperire all'allarme del settore della carta, delle fonderie, delle vetrerie e della ceramica, industriale e artistica, oltre che per favorire una maggior liquidità del mercato nazionale del gas naturale.
9/3424/68. Fiorini, Carrara.


   La Camera,

   premesso che:

    l'incidenza pandemica è nuovamente tornata a far discutere di chiusure, limitazioni e possibili restrizioni;

    le nuove varianti e il calo della protezione vaccinale spingono il dibattito pubblico e parlamentare a ragionare sulla possibilità di restringere temporaneamente la circolazione delle persone o la realizzazione di eventi per rallentare la diffusione del virus;

    in siffatto quadro, c'è un settore che nuovamente si troverebbe ad essere arrestato e colpito, non potendo in questo caso far fronte ad una nuova crisi non avendo ancora recuperato gli effetti negativi dell'anno precedente. A fronte di rinnovate chiusure, il settore fieristico si troverebbe in ginocchio, in quanto fondato sulla circolazione e aggregazione di persone e imprese attorno a grandi eventi di caratura anche internazionale;

    il sistema fieristico nazionale rispecchia la struttura produttiva industriale del nostro Paese, che trova nella specializzazione di settore e nella specificità di distretto la base per lo sviluppo della sua grandezza internazionale;

    nel corso degli anni il settore fieristico italiano è stato coinvolto in rilevanti cambiamenti: progetti di ampliamento, trasformazione giuridica degli enti fieristici in Spa, decentramento delle competenze inerenti fiere ed esposizioni a livello regionale;

    un percorso di costante crescita che ha trovato un rallentamento solo a causa del Covid;

    già nel 2020 si è tentato di arginare le perdite del settore mediante un credito d'imposta, così come previsto ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge n. 34 del 2019; un incentivo quantificato nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 60.000 euro;

    il sistema fieristico è il comparto che ha sofferto l'emergenza più di tutti, con un calo del fatturato di circa il 70 per cento nel 2020 e del 95 per cento nel primo semestre del 2021. A supporto dell'intero settore, sono stati tuttavia stanziati dal Governo italiano 190 milioni di euro già ad agosto del 2021 a cui si è aggiunto un «superbonus» dell'80 per cento del Ministero del turismo, grazie al Ministro Garavaglia, sugli investimenti in risparmio energetico dei poli fieristici – un modo per ammodernare infrastrutture e competitività a livello europeo. Da un lato, l'emergenza della pandemia ha portato allo sviluppo di nuovi concept online e ibridi e accelerato la digitalizzazione. Dall'altro ha messo in evidenza anche un aspetto importante: le fiere fisiche rimangono anche per il futuro un pilastro delle attività di export delle aziende. Numerosi sondaggi condotti durante il 2020 hanno dimostrato che le aziende hanno avvertito fortemente la mancanza delle fiere, sia in termini relazionali che di business;

    sulla scorta di tale impatto sulle imprese, sono stati già sviluppati diversi programmi per il 2022 necessari non solo allo sviluppo del comparto fiere, ma al rilancio di tutti i settori produttivi;

    alla luce dei nuovi avvenimenti, del nuovo quadro pandemico e del recente decreto-legge n. 221 del 2021, che proroga fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza, si ritiene necessario riproporre la suddetta misura di sostegno fiscale ed economico, già dalla legge di bilancio, anticipando normativamente i possibili effetti futuri della crisi;

    predisporre l'incentivo sin d'ora garantirebbe al settore fieristico, in caso di necessità, una possibilità di intervento e sostegno da parte dello Stato più rapido e incisivo, senza dover attendere le lungaggini burocratiche e l'iter parlamentare necessario alla redazione di un credito d'imposta in concomitanza della crisi economica;

    l'operazione è semplice in quanto ormai collaudata nello scorso 2020 e risulterà, quindi, agevole recuperare i già utilizzati schemi di credito d'imposta e replicarli al settore in questione,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di riconoscere, in caso di restrizioni e chiusure, per tutto il periodo emergenziale, un credito d'imposta nella misura non inferiore al 30 per cento delle spese sostenute per partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi, per l'allestimento dei medesimi spazi, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione;

   a prevedere azioni e attività normative volte a sostenere il settore fieristico nazionale al fine anche di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle imprese di riferimento.
9/3424/69. Carrara, Fiorini.


   La Camera,

   considerato che la strada statale 67 (SS 67) costituisce un'importante arteria di collegamento tra la Romagna e la Toscana, in particolare tra il litorale adriatico (Ravenna) e quello tirrenico (Livorno); che per il tratto ricompreso tra Ravenna e Forlì della SS 67 è stata recentemente approvata una convenzione tra la regione Emilia-Romagna ed Anas per migliorarne la viabilità e la sicurezza;

   premesso che un medesimo ammodernamento non è da considerarsi meno strategico per lo sviluppo economico della Romagna, anche nel tratto tra Forlì e Firenze, in particolare nella porzione di strada caratterizzata da maggiori criticità, ovvero quella che collega il Comune di Dovadola al Passo del Muragliene;

    che l'esigenza di tale ammodernamento, atteso da decenni, è sentita non solo dalla popolazione di questa vallata, anche in chiave turistica, ma da tutto il mondo dell'impresa che ha bisogno, per continuare ad investire in queste zone, di infrastrutture sicure e all'avanguardia;

    rilevato che per far inserire questo tratto della SS 67 nelle priorità di intervento della regione, in accordo con Anas, è stata avviata dal Comitato civico SS 67 un'apposita petizione popolare indirizzata al Presidente della regione, Stefano Bonaccini, e alla sua Giunta;

    che nei giorni scorsi i consigli comunali di Forlì, Rocca San Casciano, Castrocaro Terme e Terra del Sole e Dovadola hanno approvato all'unanimità un documento nel quale si richiede al Presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e alla sua Giunta di ammodernare la SS 67 anche nel tratto dell'Appennino romagnolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire tra gli interventi infrastrutturali prioritari per il Paese la SS 67, nel tratto tra Forlì e Firenze che attraversa il versante appenninico dal Comune di Dovadola al Passo del Muraglione.
9/3424/70. Raffaelli, Morrone.


   La Camera,

   premesso che:

    a partire dal 19 ottobre 2021 il Centro di referenza nazionale (CRN) per l'influenza aviaria ha confermato diverse positività per virus HPAI (Influenza aviaria ad alta patogenicità) nel pollame domestico allevato in Italia. La maggior parte dei virus sono stati identificati come appartenenti al sottotipo H5N1. Inizialmente sono stati coinvolti allevamenti di tacchini da carne situati in provincia di Verona e successivamente a partire dal 9 novembre 2021 il CRN per l'influenza aviaria ha confermato inoltre diverse positività per virus HPAI sottotipo H5N1 in volatili selvatici. Nei giorni seguenti il CRN per l'influenza aviaria dell'IZSVE ha confermato ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), sottotipo H5N1 in allevamenti avicoli situati nelle regioni Veneto e Lombardia;

    considerato che alla data del 24 dicembre sono 279 gli allevamenti in cui è stata riscontrata la presenza del virus a partire da ottobre 2021;

    a seguito dell'aumento dei focolai sono stati ampliati i limiti della Zona di ulteriore restrizione (ZUR), con ulteriori controlli e limiti a carico delle aziende, la ZUR ad oggi comprende gran parte del nord Italia;

   considerato inoltre che la situazione epidemiologica dell'influenza aviaria è in rapida evoluzione anche a livello europeo, con crescente aumento del numero di focolai confermati da virus HPAI, sottotipo H5, in volatili selvatici e nel pollame domestico in diversi Paesi;

   in Italia ad oggi si stima siano stati abbattuti circa 14 milioni di capi fra polli, tacchini, galline ovaiole e pollastre e che nei 27 Paesi europei e nel Regno Unito fra il 16 settembre e l'8 dicembre 2021, sono stati segnalati 867 focolai di HPAI;

    che le norme di contenimento del virus previste non consentiranno di accasare per lungo tempo nelle aree interessate determinando un ulteriore aggravio dei danni oltre a quelli dovuti all'abbattimento ed alla mancata trasformazione dei prodotti secondo gli esperti di EFSA, è previsto che la circolazione virale persisterà anche nei prossimi mesi, costituendo un rischio per il settore del pollame in tutta Europa, fattore che renderà ancora più insostenibile la situazione a carico di tutta la filiera, in particolare delle aziende di allevamento e lavorazione; considerato infine che ad oggi i danni sono quantificati in oltre 150 milioni fra danni diretti ed indiretti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rifinanziare, nel più breve tempo possibile, il fondo istituito presso il Ministero della salute finalizzato al ristoro da danni diretti connessi alla patologia aviaria che sta interessando numerose imprese su tutto territorio nazionale.
9/3424/71. Morrone, Raffaelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Aula reca, tra le altre, disposizioni in materia di farmaci innovativi, sostegno alla ricerca e finanziamento dei livelli essenziali di assistenza;

    a parere dei firmatari del presente atto, le misure previste in tali ambiti dal disegno di legge di bilancio, seppure condivisibili nei principi e nelle finalità, necessiterebbero di ulteriori azioni e interventi correttivi nel settore dei farmaci orfani e delle c.d. terapie avanzate (ATMP – Advanced Therapy Medicinal Product);

    in particolare, si ritiene opportuna l'implementazione di metodi innovativi di pagamento e contabilizzazione del costo di tali terapie, nell'ottica di accelerare la conclusione delle procedure necessarie per la loro ammissione alla rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale; procedure che risultano ancora oggi eccessivamente lunghe in Italia, nonostante la normativa vigente preveda, ormai da diversi anni a questa parte, un termine massimo di cento giorni, per la loro definizione (si veda, in particolare, il termine previsto dall'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012);

    è necessario un cambio radicale nella prospettiva che abbiamo impresso alla valutazione dei costi dei farmaci orfani e delle terapie avanzate, al fine di inquadrare correttamente la spesa per essi sostenuta in termini di investimento per il Paese, anche alla luce dei benefici di tipo indiretto che gli stessi sono in grado di generare nel corso degli anni attraverso il recupero globale della persona e della sua produttività;

    un intervento in questa direzione, d'altro canto, si ricollegherebbe alle finalità proprie della legge sulle malattie rare recentemente approvata dal Parlamento (legge 10 novembre 2021, n. 175) e alla riduzione dei tempi per l'inserimento dei farmaci orfani nei prontuari ospedalieri, prevista dall'articolo 38-quater del decreto-legge n. 152 del 2021, attualmente all'esame del Senato per la conversione,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a garantire l'accesso rapido e sostenibile, da parte del più ampio numero di pazienti, ai farmaci orfani e alle cosiddette terapie avanzate (ATMP – Advanced Therapy Medicinal Product), anche attraverso l'implementazione di soluzioni contabili innovative, modelli di pagamento pluriannuali, frazionati e rateizzabili nel tempo, e sistemi di condivisione del rischio tra Servizio sanitario nazionale e aziende produttrici, ricollegati all'efficacia e ai benefici offerti dalla terapia stessa.
9/3424/72. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Aula prevede misure per la tutela del benessere e della salute psicologica dei bambini e degli adolescenti (si vedano, in particolare, i commi 290-292 e 697 dell'articolo 1), nonché per lo sviluppo e l'agevolazione dello sport, tenuto conto del valore sociale, educativo e formativo che lo stesso esprime, anche e in particolare nell'ambito dell'attuale fase pandemica;

    la diffusione della pandemia da COVID-19 e l'applicazione delle correlate misure di contenimento, tra cui i lockdown e la didattica a distanza – in particolare nelle prime e più dure fasi dell'emergenza, ma con strascichi che perdurano ancora oggi – hanno limitato drasticamente le possibilità di socializzazione delle fasce più giovani della popolazione, facendo segnare un'impennata dei disturbi quali ansia, depressione, anoressia, bulimia e altri gravi e impattanti patologie, come confermato anche da numerosi studi e ricerche condotti in materia;

    tra le azioni per prevenire tali patologie viene suggerito dagli esperti di stimolare i giovani alla pratica sportiva;

    l'adolescenza rappresenta un periodo di formazione emotivo, relazionale e mentale obiettivamente delicato nell'ambito dei vari ambienti di vita – famiglia, scuola e altri contesti sociali – e in questo frangente occorre prestare la massima attenzione alla stessa per andare a recuperare, per quanto possibile, la componente psicofisica che è stata messa a dura prova, soprattutto nei confronti di coloro che hanno vissuto il lockdown e la didattica a distanza;

    le iniziative da mettere in campo devono essere focalizzate anche nei riguardi delle situazioni più preoccupanti causate da una fragilità emotiva che in ambito scolastico si ripercuotono sui risultati – ne è prova il fenomeno dell'abbandono, in preoccupante crescita – in quanto è noto che patologie non risolte in questa particolare fascia d'età provochino strascichi in età adulta. A titolo esemplificativo, in provincia di Treviso, nel 2021, gli studenti bocciati nelle scuole secondarie di secondo grado degli Istituti tecnici risultano il 17,8 per cento a fronte di una media pre-pandemia che era pari al 6,5 per cento. Purtroppo, anche la dispersione scolastica ha registrato un aumento preoccupante,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire fonti di finanziamento aggiuntive per l'anno 2022, da destinare a favore dei comuni, affinché questi possano predisporre e attivare, in collaborazione con l'Ufficio scolastico provinciale e l'Azienda sanitaria locale del territorio di competenza, progetti educativi mirati e specifici rivolti agli adolescenti e alle loro famiglie, allo scopo di offrire sostegno psicologico, stimolare il coinvolgimento della pratica sportiva e fronteggiare le problematiche determinate dalla pandemia da COVID-19.
9/3424/73. Lazzarini, Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Aula prevede il rifinanziamento del reddito di cittadinanza e il riordino – sotto diversi aspetti – della relativa disciplina di riferimento (confronta, in particolare, l'articolo 1, commi da 73 a 86);

    a parere dei firmatari del presente atto, le modifiche introdotte sul punto dal disegno di legge di bilancio non sono ancora sufficienti a contrastare efficacemente gli abusi perpetratati in danno dello Stato ad opera dei cosiddetti «furbetti» del reddito di cittadinanza; abusi che hanno formato oggetto di numerose operazioni delle forze dell'ordine, alle quali la stampa ha dato ampio risalto negli ultimi mesi;

    tra le operazioni sopra accennate si rammenta in questa sede quella che è stata condotta nelle regioni Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata, portando alla denuncia di ben 4.839 soggetti che avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un ammontare complessivo pari a circa 20 milioni di euro. Si ricorda altresì l'operazione guidata dalla Guardia di finanza di Cremona, coordinata dalla procura di Milano, con 16 arresti e 9 mila denunce di cittadini rumeni che, nonostante non risiedessero in Italia, hanno richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza (rem); anche in questo caso la truffa ammonterebbe a ben 20 milioni di euro;

    tali fatti di cronaca riconfermano per l'ennesima volta che il principale anello debole del reddito di cittadinanza e dei benefici analoghi dipende dal fatto che sia la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sia l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), presentati dai richiedenti anche attraverso i CAF, non sono soggetti ad alcuna verifica preventiva, il che permette ai malintenzionati di rendere liberamente dichiarazioni mendaci, contando sul fatto che gli uffici INPS, travolti da una mole spropositata di domande, difficilmente riescano a verificare e scoprire le false dichiarazioni;

    una delle modalità per truffare l'INPS è data, ad esempio, dal fatto che più componenti della stessa famiglia effettuano singole richieste per il reddito di cittadinanza in luogo di dichiarare il reddito complessivo del nucleo familiare. C'è anche chi altera il proprio nucleo familiare al fine di abbattere il reddito dell'ISEE. La maggior parte degli stranieri denunciati, inoltre, dichiarano il falso sia nell'autodichiarazione dello stato di famiglia, sia inventando residenze di fantasia, come nel caso sopra rammentato delle 9 mila denunce a carico di cittadini rumeni che non risiedono in Italia, ma sono comunque riusciti agevolmente a percepire il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza;

    quanto scritto risulta confermato dall'articolo del giornale la Repubblica dell'11 novembre 2021 in cui si legge: «L'indagine del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e del pm Paolo Storari, hanno registrato residenze fittizie tutte negli stessi palazzi: 686 in piazzale Selinunte, 618 in via Degli Apuli, 566 in via Giambellino, 553 in via Bolla, e altri indirizzi nel capoluogo lombardo»;

    a fronte di quanto sopra, per potenziare le attività di contrasto degli abusi e agevolare i controlli, appare necessario sfruttare le potenzialità dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) che già consente di scaricare online e gratuitamente 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza doversi recare allo sportello comunale, e di rendere altresì visibile al CAF per il richiedente ISEE, in modalità precompilata, i componenti il nucleo familiare con collegamento all'Anagrafe medesima,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire, attraverso ulteriori iniziative normative, che l'attuale autocertificazione dello stato di famiglia che si allega alla DSU e all'ISEE per la richiesta del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e dei benefici analoghi, venga sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, comunque, entro il più breve tempo possibile, dai certificati anagrafici dello stato di famiglia e di residenza, tenuto conto anche della possibilità di reperire agevolmente tali certificati attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
9/3424/74. Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.


   La Camera,

   premesso che:

    la recente crisi pandemica ha dimostrato come la piena cura, tutela e ripresa di un paziente non si limiti al mero aspetto medico e della salute del corpo, ma investe in maniera sostanziale anche il sostegno e il supporto psicologico;

    in campo medico, infatti, ormai da anni viene affiancata al percorso di cura anche un percorso terapeutico che permetta al paziente di elaborare la malattia, intervenendo con maggiore incisività nell'intero processo di guarigione;

    tale necessità è evidente e ancor più necessaria in relazione a tutti quei pazienti che si trovano ad essere sottoposti a terapie oncologiche, rispetto ai quali si ritiene doveroso estendere e ampliare lo spettro delle tutele riconosciute;

    a tal fine si potrebbe garantire ai pazienti sottoposti a terapie oncologiche, alla pari di quanto già previsto per l'acquisto di parrucche, allegando idonea documentazione, la possibilità di detrarre fiscalmente in sede di dichiarazione dei redditi le spese sostenute per l'acquisto di prodotti per l'igiene e la cura personale a fini medici speciali destinati alla correzione di un danno estetico e a supporto di una condizione di grave disagio psicologico conseguente;

    alcuni trattamenti antitumorali possono causare conseguenze sul corpo del paziente che, oltre a generare una sofferenza psicologica aggiuntiva, comportano un costo, anche oneroso e non sempre sostenibile per la persona malata, per l'acquisto prodotti e beni per l'igiene o per la correzione di danni estetici;

    preme ricordare che la qualità della vita, il ritorno al lavoro, la socialità del malato di cancro dipendono anche da tutti i beni e prodotti igienico sanitari che ruotano attorno alla malattia che non possono certo essere considerati accessori frivoli e superflui ma veri e propri presidi sanitari necessari, tanto quanto lo è il fattore estetico, ossia la possibilità per il paziente oncologico di non vedersi intaccato nella propria integrità fisica a cagione della malattia;

    attualmente, oltre ai costi sanitari veri e propri, solamente la spesa per l'acquisto di una parrucca può essere detratta fiscalmente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi allegando idonea documentazione. L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2010 ha chiarito che la parrucca può rientrare tra le spese sanitarie detraibili (detrazione Irpef del 19 per cento, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR) se serve a rimediare al danno estetico provocato da una patologia e ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni della vita quotidiana. In questa ipotesi, infatti, la parrucca svolge una funzione sanitaria a tutti gli effetti e può essere considerata a pieno titolo come un qualsiasi dispositivo medico destinato dal produttore a essere usato per attenuare malattie o lesioni e messo in commercio con queste finalità. In particolare, la parrucca è inclusa tra gli oneri sanitari detraibili nei casi in cui venga utilizzata da pazienti oncologici per superare le difficoltà psicologiche legate alla caduta dei capelli causata dai trattamenti chemioterapici;

    al pari di quanto previsto per la detraibilità della parrucca, è necessario estendere la medesima tutela e opportunità anche ai prodotti sopra richiamati, compresi i possibili interventi estetici e le attività di sostegno ad un forte disagio psicologico,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di apportare modifiche all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo anche l'introduzione di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto di prodotti per l'igiene e la cura personale a fini medici speciali, inseriti nella classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1223/2009;

   a prevedere che la detraibilità dei suddetti costi sia garantita a condizione che tali spese siano destinate alla correzione di un danno estetico, nonché di supporto in una condizione di grave disagio psicologico, conseguenti a terapie oncologiche comprovate da relativa documentazione medica.
9/3424/75. Tiramani, Fiorini, Carrara, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», reca anche numerose disposizioni in materia scolastica;

    gli assistenti amministrativi e tecnici sono delle figure importanti all'interno della scuola, hanno delle mansioni specifiche e che nel corso degli anni si sono evolute, andando ad assumere sempre più importanza e prestigio, con una professionalità piena, con autonomia, margini valutativi e responsabilità nello svolgimento del lavoro, finalizzata a sostenere le complesse occorrenze organizzative, didattiche e di innovazione tecnologica collegate alle peculiarità della scuola autonoma;

    con la complessità amministrativa e tecnologica che si sta affermando nelle scuole, con la diffusione di laboratori multimediali e linguistici, l'affermazione delle reti informatiche e telematiche in ogni scuola, queste figure professionali rappresentano senz'ombra di dubbio il fulcro delle attività didattiche e amministrative nelle scuole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un Fondo per la valorizzazione del personale tecnico e amministrativo delle scuole statali, in ragione delle specificità svolte, nonché al raggiungimento da parte delle scuole di più elevati obiettivi nell'ambito amministrativo e didattico.
9/3424/76. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.


   La Camera,

   premesso che:

    la manovra economica per il 2022 prevede disposizioni dotate di adeguate risorse da destinare al comparto agro-agroalimentare, poiché rappresenta uno dei settori nevralgici dell'economia del Paese, contribuendo al prodotto interno lordo per circa il 17 per cento;

    durante i lavori di esame sono state recepite alcune delle ulteriori urgenze inizialmente non considerate, segnalate da comparti in difficoltà, e recepite durante l'esame al Senato, ponendo in questo modo basi più solide per la ripresa. Ma alcuni settori in particolare sofferenza necessitano di ulteriori provvedimenti;

    ci si riferisce in particolare agli imprenditori agricoli del settore lattiero caseario, il primo settore alimentare italiano che rappresenta, da solo, più del 12 per cento del fatturato complessivo del food nazionale. Infatti il valore della produzione supera i 14,5 miliardi di euro e nel settore trovano impiego circa 25.000 lavoratori, per un indotto che coinvolge più di 100.000 famiglie;

    ogni anno, le imprese italiane producono un milione di tonnellate di formaggi – di cui 460.000 di prodotti DOP – tre milioni di tonnellate di latte alimentare, un miliardo e ottocentomila vasetti di yogurt e 160.000 tonnellate di burro;

    si tratta di prodotti di qualità, frutto di una nobile tradizione, di una sapienza tramandata di generazione in generazione e di una forte capacità innovativa;

    prodotti nobili, che utilizzano una materia prima delicata, di larghissimo consumo, grazie alla produzione italiana di latte che garantisce alle imprese un'importante attività produttiva, che dà lustro al Paese, crea ricchezza lungo la filiera e gode di un'immagine di qualità all'estero;

    il settore non è risparmiato dai problemi legati al ritardo strutturale del sistema produttivo del Paese: la mancanza di infrastrutture moderne, una rete viaria inadeguata, costi energetici e del lavoro superiori a quelli medi europei;

    il settore della produzione nazionale di latte ha inoltre una struttura dell'offerta composta per la maggior parte dei casi di piccoli produttori a cui si contrappone una domanda più concentrata, rappresentata da circa 1.500 acquirenti. Ciò fa sì che, di norma, le aziende agricole conferiscano l'intera produzione di latte a un unico acquirente e le imprese di trasformazione abbiano invece numerosi fornitori, infatti circa il 90 per cento dei primi acquirenti di latte ha più di un fornitore e circa la metà di essi ha un numero di fornitori superiore a 10;

    la crisi strutturale del settore del latte è caratterizzata da prezzi di cessione estremamente bassi e penalizzanti per gli allevatori, tanto che appaiono necessari strumenti normativi, anche in deroga alla normativa di concorrenza, volti a rafforzare il potere contrattuale degli allevatori e a garantire loro una maggiore stabilità di reddito;

    si consideri che nei mercati relativi ai prodotti derivati del latte, collocati immediatamente a valle della produzione agricola, una significativa pressione sui prezzi viene esercitata sia dal forte countervailing power delle catene di vendita, presenti anche con i propri marchi privati, sia dalla considerevole presenza dei marchi esteri e dei marchi nazionali che utilizzano anche materia prima estera;

    in questo contesto i produttori di latte, da mesi, stanno chiedendo il riconoscimento di un giusto compenso per il proprio latte, che tenga conto anche dei costi di produzione sempre più alti a causa dell'abnorme aumento dei costi di produzione in particolare a causa del rincaro delle materie prime e dei foraggi. Senza tali misure si rischia di compromettere la produzione di prodotti di ottima qualità e preziosi per i tanti territori italiani interessati;

    per questo motivo è stato sottoscritto un protocollo di intesa dall'intera filiera al tavolo convocato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di risolvere la crisi del latte, prevedendo l'impegno della Grande distribuzione organizzata e delle imprese di trasformazione, incluse le cooperative, per adeguare con urgenza i compensi;

    il protocollo d'intesa sottoscritto da tutti i componenti della filiera, ancora inattuato, riconosce agli allevatori italiani un aumento fino a 4 centesimi, posto a carico della grande distribuzione e dei caseifici;

    grazie alla recente decisione dell'Autorità garante per la concorrenza nel mercato che ne ha riconosciuto la validità, a breve dovrebbero esservi le condizioni per rendere immediatamente operativo l'accordo di filiera raggiunto e far così cessare le pratiche speculative in atto sul prezzo del latte alla stalla;

    si segnala che il protocollo è finalizzato a sostenere solo transitoriamente, sino al 31 marzo 2022, il reddito degli allevatori, i quali versano in una situazione di effettiva emergenza a causa dei miseri compensi loro riconosciuti, mentre sarebbero necessarie misure strutturali per tutelare il lavoro e la dignità delle imprese di allevamento e salvaguardare in questo modo un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di formaggi tipici ed evitare lo spopolamento e il degrado di interi territori soprattutto in zone svantaggiate;

    si consideri che tutto ciò accade nonostante il fatto che il latte spot sia venduto sul mercato a quotazioni record, rendendo ancor più insostenibile la situazione per gli allevatori,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare opportuni provvedimenti in merito alle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014, che ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, dotando il capitolo 7100 di ulteriori adeguate risorse finalizzate a sostenere gli imprenditori agricoli del settore lattiero costretti a cedere il latte prodotto a un prezzo a volte persino inferiore al costo di produzione;

   a valutare la possibilità di prevedere interventi nel comparto lattiero caseario, anche miranti a superare i contenziosi ancora aperti in materia di quote-latte, anche per permettere a tutte le aziende di poter accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi, adottati a livello nazionale, regionale o territoriale;

   a valore l'opportunità di istituire un Fondo finalizzato agli interventi promozionali per la tutela delle eccellenze del settore pesantemente colpito anche dalla crescita dei costi delle materie prime.
9/3424/77. Spena.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi 658-659 dell'articolo 1, del provvedimento in esame, riconoscono al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese;

    l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha fortemente impattato sul settore delle macchine e tecnologie per calzatura, pelletteria e conceria. Per il primo semestre 2020, vi è un quadro negativo a livello globale ma, nel dettaglio, in Italia ha toccato un -29 per cento nell'export e -16 per cento nell'import;

    il mondo meccano-calzaturiero e meccano-conciario italiani rappresenta una nicchia mondiale di assoluta eccellenza tecnologica meccanica di precisione e competenza per tutto il settore manifatturiero,

impegna il Governo:

   a prevedere strumenti agevolativi a fondo perduto per chi investe in tecnologie innovative e ambientalmente sostenibili per il comparto del tessile, della calzatura, della conceria e della pelletteria, al fine di garantire ulteriormente il processo di tracciabilità, trasparenza e transizione ecologica del comparto;

   a istituire appositi programmi di studio e formazione, coordinati a livello nazionale, favorendo una migliore partecipazione delle imprese del comparto all'interno di tali programmi, in sinergia con la proposta formativa già sviluppata dagli ITS e dai diversi istituti di formazione tecnica superiore.
9/3424/78. Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, introduce numerose disposizioni di carattere fiscale e tributario, nonché in materia ambientale;

    a tale riguardo, e nell'ambito del quadro normativo fiscale vigente, l'articolo 28-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riconosce agli operatori economici che vantino crediti (per servizi prestati) nei confronti degli enti pubblici non economici indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il diritto di ottenere la compensazione degli stessi con propri debiti tributari iscritti a ruolo;

    al riguardo, si segnala come gli Ambiti territoriali ottimali (ATO), confermato anche dalla giurisprudenza oramai consolidata, siano riconducibili all'interno della sfera delle pubbliche amministrazioni, di cui al citato decreto legislativo, considerato che esprimono compiti istituzionalmente di competenza degli enti locali, al cui sistema vanno ricondotte in assenza di previsione contraria;

    a tal fine, si evidenziano le sentenze della Corte costituzionale n. 226 del 2012 e le numerose delibere dei giudici amministrativi: C.d.S., sentenza n. 5379/2010; TAR Sicilia, Catania, sentenza n. 1767/2015; TAR Sicilia, Catania, sentenza n. 2393/2014, i cui pronunciamenti, sono tutti volti a riconoscere agli ATO la natura di enti locali ascrivibili al novero degli enti pubblici di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

    in relazione alle suesposte osservazioni, si evidenzia pertanto la necessità di intervenire attraverso l'introduzione di una norma ad hoc, volta a stabilire l'inclusione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), nell'ambito delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle prossime iniziative legislative, un intervento volto a consentire l'inclusione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) nel novero degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9/3424/79. Cortelazzo, Siracusano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 293 e 294 del disegno di legge in esame, prevedono l'erogazione di una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso, che dovrà essere definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità. L'indennità sarà erogata solo in ragione dell'effettiva presenza in servizio;

    questa importante indennità decorre dal 1° gennaio 2022, e vuole essere un riconoscimento delle particolari e gravose condizioni di lavoro del personale operante nei servizi di pronto soccorso del nostro Paese;

    è però indispensabile ricomprendere anche il Sistema di emergenza territoriale 118 tra i soggetti beneficiari della suddetta incentivazione economica del personale per non discriminare quei medici e sanitari impegnati nei medesimi servizi e che sono in prima linea in questo periodo di pandemia;

    il Sistema sanitario di emergenza urgenza Sis 118 è un «pronto soccorso su ruote» che deve essere ricompensato in egual modo al personale del Pronto soccorso;

    il 118 nazionale è infatti da sempre in prima linea nell'assistenza sanitaria e nonostante questo è stato depotenziato in tutti questi anni, tanto che molti medici e operatori abbandonano il servizio, e i mezzi di soccorso sono sempre più insufficienti rispetto alle crescenti necessità del servizio,

impegna il Governo

a prevedere, fin dal prossimo provvedimento utile, l'estensione di quanto previsto per il personale sanitario operante nei servizi di pronto soccorso, anche ai medici e operatori del Sistema di emergenza territoriale 118, in quanto prima linea del Sistema dell'emergenza sanitaria nazionale.
9/3424/80. Labriola.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, introduce diverse modifiche al decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio), riguardanti le detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica, e in particolare in materia di superbonus, sconto in fattura e cessione del credito;

    in particolare si proroga la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;

    con le modifiche apportate all'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, si fanno rientrare tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni;

    in particolare con una modifica al suddetto articolo 121, si prevede che «i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis». Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi,

impegna il Governo

a prevedere, o comunque a chiarire, che la suddetta detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, riguardi anche le spese per le medesime finalità sostenute anche antecedentemente l'entrata in vigore della legge di bilancio 2022.
9/3424/81. Sozzani, Mazzetti, Cattaneo.


   La Camera,

   premesso che:

    la legislazione in materia di fiscalità immobiliare per i residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni;

    dal 2020, con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, commi 738-787, è stata riformulata l'intera materia e non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati all'estero, come previsto precedentemente a partire dal 2015 e, pertanto, per gli iscritti AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti ad imposta senza eccezioni;

    l'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha disposto che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo (commi 639 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2001) è dovuta in misura ridotta di due terzi;

    il comma 743 dell'articolo 1 del disegno di legge di bilancio all'esame della Camera prevede che, limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dal citato articolo 1, comma 48, della legge n. 178 del 2020 sia ridotto al 37,5 per cento;

    il tema della tassazione degli immobili di proprietà dei nostri connazionali residenti all'estero iscritti all'AIRE è di particolare rilevanza: da anni, infatti, vi è la richiesta di superare una disparità di trattamento fiscale degli italiani all'estero, iscritti all'AIRE, rispetto ai residenti in Italia, tenendo conto che i primi sovente pagano alcuni tributi senza usufruire pienamente dei servizi;

    occorrerebbe pertanto che tali agevolazioni fiscali in materia immobiliare non siano limitate ai titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale, ma vengano estese anche in favore di tutti coloro che, con una vita di lavoro da emigrante e di risparmi investiti in Italia, dimostrino di mantenere legami familiari e affettivi permanenti con il territorio italiano, nel quale è situata l'unità immobiliare a uso abitativo, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e in presenza di determinati requisiti;

    va, inoltre, considerato che un ampliamento della platea di cittadini italiani residenti all'estero beneficiari della riduzione dell'IMU e della Tari contribuirebbe a rinsaldare e mantenere vivi i legami culturali ed economici loro e dei loro discendenti con i propri territori d'origine e produrrebbe benefici anche per tali luoghi, rivitalizzando i piccoli borghi e piccoli paesi in continua fase di spopolamento e che sovente registrano percentuali elevate di iscritti Aire, favorendo altresì il cosiddetto «turismo delle origini»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere mediante successivi provvedimenti, a cominciare dalla Delega al Governo per la riforma fiscale attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento, modifiche alla normativa vigente volte ad estendere le riduzioni di IMU e Tari per i pensionati italiani all'estero, anche per gli immobili posseduti da cittadini europei e da cittadini italiani residenti nei Paesi extra Ue, con riferimento ad una sola unità immobiliare posseduta a uso abitativo, con relative pertinenze, a titolo di proprietà o di usufrutto, nel rispetto di determinate condizioni e specifici criteri, tra cui rilevano gli accertati legami familiari e affettivi di tali soggetti con l'Italia e con il territorio nel quale è situato l'immobile oggetto di agevolazione.
9/3424/82. Fitzgerald Nissoli, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    la Manovra economica per il 2022 prevede disposizione in materia di fiscalità applicata alle bevande alcoliche. In particolare l'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, in materia fiscale contiene modifiche al regime delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche volte a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2020/1151/UE, che ha apportato numerose modifiche al regime delle accise sugli alcolici, con particolare riferimento alla definizione di alcol denaturato e al relativo regime di circolazione; alle definizioni di «piccoli produttori indipendenti» di prodotti alcolici soggetti ad accisa; alle modalità di determinazione dell'accisa sulla birra; alla definizione di «vino spumante», di «altre bevande fermentate»;

    il settore degli spirits è da decenni gravato da uno strumento, il c.d. «Contrassegno fiscale», che vale solo per le bevande spiritose e impone una serie di oneri burocratico-amministrativi e fiscali per le aziende di un comparto chiave del Made in Italy;

    il Contrassegno fiscale è uno strumento normativo introdotto nel 1945 e ancora in vigore, mentre è stato abolito o è in via di abolizione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea;

    l'evoluzione legislativa e l'introduzione di nuovi requisiti e tecnologie rappresentano strumenti ben più sicuri e certificati del mero Contrassegno cartaceo, dato che la normativa di tutela del consumatore e in particolare le disposizioni dedicate alla tracciabilità prevedono la presenza di codici alfanumerici nella presentazione di ogni prodotto e del relativo lotto produttivo;

    il Contrassegno rappresenta una ulteriore tassazione, sia in termini di imposta diretta sia in termini di gestione, stoccaggio, duplicazione dei magazzini e dei registri, senza tuttavia offrire garanzie in più rispetto alla normativa per la tracciabilità e la sicurezza delle bevande alcoliche;

    il Contrassegno si sta rivelando sempre più un ostacolo allo sviluppo delle nostre aziende, eccellenze del Made in Italy e dell'export nazionale in tutto il mondo, a vantaggio dei competitor attuali e futuri; per quanto il Contrassegno non sia destinato ai prodotti esportati, i relativi aggravi si ripercuotono sulla competitività delle aziende e sulla loro capacità di impresa, che dovrebbe riflettere la flessibilità e la dinamicità degli attuali rapporti commerciali internazionali, sempre più caratterizzati da una concorrenza crescente e variegata, nonché da tensioni interne alla comunità internazionale, come esemplificato dai dazi USA del 2019;

    il Contrassegno rappresenta un onere anche per lo Stato, dato che esistono spese – vive o meno – legate alla stampa, custodia, stoccaggio, distribuzione dello stesso, senza tuttavia apportare vantaggi specifici al consumatore o all'autorità pubblica;

    alla luce degli sforzi di modernizzazione e digitalizzazione in atto nel nostro Paese, si registra la necessità di superare uno strumento anacronistico e legato a un'epoca in cui la tecnologia e la normativa lo rendevano adeguato;

    alla luce delle valutazioni sulla sua attualità ed efficacia, si prende atto della necessità di strutturare un dialogo fra il Ministero, le autorità pubbliche e il comparto nazionale,

impegna il Governo

a convocare un Tavolo – presieduto dal Ministero dell'economia e delle finanze – partecipato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalle associazioni maggiormente rappresentative del comparto, al fine di superare l'apposizione del Contrassegno fiscale, valorizzando le attuali modalità di tracciamento delle bevande alcoliche da decenni in uso presso l'industria delle bevande alcoliche in tutto il mondo, e che costituiscono un efficace presidio per garantire la sicurezza e la registrazione dei prodotti.
9/3424/83. Nevi.


   La Camera,

   considerato che:

    la generale disattenzione con cui le economie sviluppate hanno trattato la crescita del COVID-19 nelle regioni meno sviluppate del mondo e in particolare in Africa e i gravissimi ritardi nelle donazioni dei vaccini e nelle campagne vaccinali, sta comportando una crescita esponenziale dei contagi in quelle aree e il proliferare di nuove varianti, che inevitabilmente finiranno col diffondersi, generando nuove ondate pandemiche mondiali;

    in un recente report, l'Oms calcola che dall'inizio della pandemia i Paesi africani hanno riferito di 70 milioni di tamponi su una popolazione complessiva di 1,3 miliardi di persone. Il continente ospita il 17 per cento della popolazione mondiale, ma finora ha avuto accesso solo al 3 per cento delle fiale globali. Solo il 7,5 per cento della popolazione (102 milioni ha avuto 2 dosi. Il tracciamento è quasi impossibile e in molti Paesi meno del 10 per cento della popolazione è immunizzata (solo 10 Paesi su 54 hanno raggiunto questo obiettivo). Soltanto 1 caso di Covid su 7 viene individuato in Africa, stima l'Organizzazione mondiale della sanità;

    il 2 dicembre Onu e Unione Africana hanno denunziato che il Continente è stato drammaticamente beffato due volte: prima lasciato senza tamponi e vaccini, poi condannato per le misure restrittive che, con il manifestarsi della variante Omicron, lo stanno isolando dal resto del mondo;

    in tale quadro è essenziale prevedere l'incremento delle risorse per gli interventi sanitari anti COVID-19 effettuati nell'ambito della cooperazione allo sviluppo nelle aree dell'Africa, Sudamerica e sud-est Asiatico, anche effettuati da ONG operanti nel settore sanitario;

    l'analisi del Programma 1.2 Cooperazione allo sviluppo, dello Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2022 denota, rispetto all'anno precedente, una forte riduzione delle spese per azioni multilaterali e viceversa un incremento delle attività poste in essere tramite l'Agenzia italiana per la cooperazione. Nel complesso lo stanziamento del Programma si riduce, sia pure meno di quanto era preventivato nel bilancio 2021 in relazione alle proiezioni sul 2022. Si registra comunque una forte riduzione degli stanziamenti multilaterali,

impegna il Governo

a prevedere variazioni compensative nell'ambito del Programma 1.2 Cooperazione alla sviluppo, nonché, a favore del medesimo Programma, di somme provenienti dagli altri Programmi di cooperazione (Programmi 1.3 e 1.4), al fine di incrementare le risorse destinate gli interventi di contrasto alla diffusione pandemica del COVID-19 nelle aree dell'Africa, Sudamerica e Sud-est Asiatico, anche effettuati da ONG operanti nel settore sanitario, in relazione all'effettivo andamento delle necessità di contrasto.
9/3424/84. Marrocco.


   La Camera,

   premesso che:

    il rapido accesso alle terapie farmacologiche risulta uno degli elementi chiave del percorso di cura del paziente, in particolare quello più fragile, che condiziona l'aderenza alla terapia ed i conseguenti esiti clinici, oltre che la qualità di vita del paziente stesso;

    le farmacie aperte al pubblico rappresentano un'importante presidio sanitario capillare su tutto il territorio nazionale e, durante le fasi acute dell'emergenza COVID-19, hanno dimostrato essere strutture fondamentali per l'erogazione di servizi essenziali nelle aree più disagiate e garantire la continuità terapeutica di molti pazienti, in particolare quelli cronici;

    il prontuario della distribuzione diretta (PHT) per la presa in carico e la continuità assistenziale H (Ospedale) – T (Territorio), rappresenta uno strumento fondamentale per l'accesso ai farmaci da parte dei pazienti presso le farmacie aperte al pubblico attraverso la Distribuzione per Conto (DPC);

    la distribuzione dei farmaci in PHT presso le farmacie aperte al pubblico è però soggetta ad accordi regionali che creano diseguaglianze sul territorio nazionale sia in termini di accesso ai farmaci che di remunerazione delle farmacie stesse;

    il PHT deve inoltre essere aggiornato annualmente dall'AIFA al fine di escludere i farmaci per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica, così da dispensare tali prodotti in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico,

impegna il Governo:

   a valutare la definizione di un modello di remunerazione sperimentale della filiera per la distribuzione in regime convenzionale delle classi di farmaci escluse dal PHT, che garantisca la sostenibilità economica del sistema valorizzando il ruolo professionale del farmacista all'interno della farmacia dei servizi, al fine favorire il rapido accesso alle terapie per i pazienti cronici, superando le attuali disparità regionali in termini di accesso al farmaco e remunerazione della farmacia aperta al pubblico causate dal sistema DPC;

   a valutare l'immediato aggiornamento del PHT, escludendo le classi di farmaci per cui siano venute a mancare le motivazioni di inclusione nel PHT.
9/3424/85. Sorte.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi 499 e successivi prevedono la creazione di un Fondo finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo di rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego;

    il decreto legislativo n. 116 del 2020 ha introdotto importanti modifiche sul tema della micro-raccolta ovvero la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore;

    il nuovo articolo 193 comma 14, modificato dal decreto legislativo n. 116 del 2020, prevede che l'attività debba essere effettuata nel termine massimo di 48 ore, mentre, nel precedente articolo 193 si prevedeva una tempistica dei tempi di trasporto da eseguire «nel più breve tempo tecnicamente possibile»;

    con propria circolare la direzione generale del Ministero della transizione ecologica ha chiarito che il termine di 48 ore va considerato escludendo dal computo i giorni interdetti, ma includendo i tempi di riposo di guida (fermo) obbligatori nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori e sulla circolazione stradale;

    con riferimento ai rifiuti speciali, che richiedono particolari modalità di raccolta, trasporto e conferimento il concetto di «prossimità» che si è voluto introdurre nella normativa, comporta che i trasportatori sacrifichino spazi di trasporto per privilegiare i tempi di percorrenza verso gli smaltitori finali, creando un grande dispendio di lavoro e l'aumento dei mezzi in circolazione in forza della riduzione dei trasporti con carico ottimale. In sostanza l'aumento dei costi;

    per detti rifiuti, di fatto, nelle aree servibili nel raggio delle 48 ore rispetto all'impianto di smaltimento, si forma anche una esclusività che ha effetti tariffari, mentre il limite territoriale del servizio dovrebbe essere invece garantito solo dalle regole della concorrenza e quindi dalla convenienza di impresa;

    il decreto legislativo n. 116 del 2020 è rubricato «attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio». Nessune delle due direttive fa riferimento a vincoli temporali di raccolta e conferimento, quanto piuttosto a criteri di efficienza e sicurezza della raccolta,

impegna il Governo

al fine di semplificare le operazioni di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti speciali, a modificare la previsione dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo che per essi la raccolta deve essere effettuata nel più breve termine di tempo tecnicamente possibile in base alla tipologia di rifiuto.
9/3424/86. Caon.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio si articola in diversi interventi finalizzati a sostenere la crescita e la competitività dell'economia italiana in questa fase di uscita dalla pandemia, in sinergia con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    numerosi commi sono dedicati alle politiche di genere e, con specifico riferimento alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere, nonché all'assistenza delle vittime, il disegno di legge modifica la disciplina del Piano nazionale per il contrasto della violenza di genere, mutandone la denominazione, le modalità operative e incrementandone la dotazione;

    altre misure sono destinate all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti (commi 661-666), nonché al potenziamento centri antiviolenza e alle case rifugio (comma 668);

    il comma 667 stanzia la somma di 2 milioni di euro al fine di dare attuazione alle disposizioni della legge n. 69 del 2019 (Codice Rosso) in materia di percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori;

    con l'insorgere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei primi mesi del 2020, fin da subito, si è registrato un aumento dei casi di violenza di genere, come indicato dall'indagine pubblicata da CEPOL nel luglio 2020 e dalle stesse Nazioni Unite che hanno definito questo fenomeno «pandemia ombra» proprio per sottolinearne l'impatto devastante;

    il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (testo unico sulle spese di giustizia) prevede il gratuito patrocinio, a prescindere dalla situazione reddituale, per i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti orfani di un genitore per fatto commesso dall'altro genitore: tale fenomeno concerne per la gran parte dei casi i figli di vittime di femminicidi;

    a fronte del dilagare del fenomeno, si rende necessario valutare anche la posizione dei genitori di tali vittime, persone offese dal reato che sovente si trovano a dover prendersi cura dei figli rimasti orfani e, comunque, a farsi carico delle ingenti spese legali connesse ai vari gradi di giudizio del procedimento penale, con gravi difficoltà finanziarie e il conseguente rischio di veder compresso il fondamentale diritto di difesa,

impegna il Governo

a intraprendere le opportune iniziative volte ad estendere ai genitori delle vittime di reati di violenza di genere l'ammissione al gratuito patrocinio, a prescindere dalle loro condizioni reddituali.
9/3424/87. Novelli.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio si articola in diversi interventi finalizzati a sostenere la crescita e la competitività dell'economia italiana in questa fase di uscita dalla pandemia, in sinergia con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    per lo specifico settore dell'impiantistica sportiva sono state adottate svariate misure:

    sono state stanziate risorse per le Olimpiadi Milano-Cortina e, in considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, presso l'autodromo di Imola, e del Gran Premio d'Italia di Formula 1, presso l'autodromo di Monza, rivestono per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, si autorizza la Federazione sportiva nazionale ACI a sostenere i costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del Campionato mondiale di Formula 1;

    nell'ottica di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, sono altresì previsti sgravi contributivi per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano;

    si evidenzia, altresì, l'istituzione di un fondo per le attività e gli adempimenti connessi alla candidatura Roma Expo 2030;

    nell'ambito di tali interventi, tutti finalizzati a valorizzare il settore sportivo, turistico ed economico, nonché l'immagine del Paese in ambito internazionale e, nello specifico di Roma quale candidata per l'Expo 2030, si evidenzia la necessità di valorizzare dal punto di vista urbanistico il complesso del Foro Italico e dello stadio Olimpico di Roma;

    il complesso monumentale del foro italico e lo Stadio Olimpico costituiscono un bene culturale di altissimo valore artistico, architettonico, monumentale e storico, espressione del genio italico del secolo scorso;

    la struttura ospita, con grandissima frequenza, eventi sportivi, di richiamo nazionale e internazionale, tanto da essere considerata «la Casa dello sport italiano»;

    pertanto, in continuità e coerenza con gli altri menzionati interventi, si rende necessario tutelare e valorizzare il complesso del Foro italico e, al contempo, promuovere modelli culturali positivi, mediante l'intitolazione dello Stadio Olimpico di Roma al Campione del Mondo 1982, Pallone d'Oro 1982, Pallone d'Argento 1978, Scarpa d'Oro, più volte capocannoniere nelle leghe A e B, Paolo Rossi, inserito da Pelé, nell'anno 2004, nel FIFA 100, una lista dei 125 più grandi giocatori viventi;

    Paolo Rossi è un simbolo sportivo trasversale per l'Italia e un uomo il cui valore è andato oltre agli indiscussi meriti agonistici e sportivi del campione del mondo di calcio, per essersi contraddistinto anche per la sua grande umanità, con l'enorme impegno profuso nel sociale, collaborando a numerosissimi progetti a sostegno dei bambini meno fortunati;

    il riconoscimento dell'alto valore simbolico culturale e sportivo per l'intera collettività dell'attività calcistica di Paolo Rossi, ad un anno dalla prematura scomparsa, costituisce quindi, al contempo, un positivo modello culturale da non disperdere, ma anzi, da valorizzare e, ciò, anche in vista della candidatura della città di Roma Capitale all'Expo 2030, candidatura cui l'intitolazione dello Stadio al suo nome non può che dare un concreto e positivo contributo, anche in una chiave di visibilità internazionale;

    la proposta di intitolare lo Stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi, partita dalla vedova del campione Federica Cappelletti, è sostenuta dai massimi vertici del calcio nazionale ed internazionale: da Gianni Infantino Presidente della FIFA, da Gabriele Gravina Presidente della Federcalcio, da Dino Zoff, da Marco Tardelli e da tutta la nazionale del 1982 vincitrice dello storico «Mundial»;

    lo Stadio Olimpico di Roma è di proprietà di Sport e Salute Spa,

impegna il Governo

a promuovere ogni ulteriore iniziativa volta, in coerenza con gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio, a favorire gli investimenti per valorizzare gli impianti sportivi di valore nazionale come Foro Italico e Stadio Olimpico, anche allo scopo di consentirne la massima fruizione come risorsa economica, prevedendo anche in questo quadro ogni opportuna iniziativa per l'intitolazione dello Stadio medesimo a Paolo Rossi, campione del mondo 1982, icona dell'Italia sportiva all'estero.
9/3424/88. Zanettin, Caretta, Covolo, Pretto, Racchella, Cassinelli, Cristina, De Menech, Giacometto, Giannone, Lacarra, Pettarin, Pittalis, Siracusano, Rizzetto, Maria Tripodi, Verini, Saccani Jotti, Ferri.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio 2022 si articola in diversi interventi finalizzati a sostenere la crescita e la competitività dell'economia italiana in questa fase di uscita dalla pandemia, in sinergia con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    numerosi commi sono dedicati alle politiche di genere e, con specifico riferimento alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere, nonché all'assistenza delle vittime, il disegno di legge modifica la disciplina del Piano nazionale per il contrasto della violenza di genere, mutandone la denominazione, le modalità operative e incrementandone la dotazione;

    altre misure sono destinate all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti (commi 661-666), nonché al potenziamento centri antiviolenza e alle case rifugio (comma 668);

    con l'insorgere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei primi mesi del 2020, fin da subito, si è registrato un aumento dei casi di violenza di genere, come indicato dall'indagine pubblicata da CEPOL nel luglio 2020 e dalle stesse Nazioni Unite che hanno definito questo fenomeno «pandemia ombra» proprio per sottolinearne l'impatto devastante;

    nei giorni scorsi il Governo, durante una conferenza stampa, ha annunziato l'imminente presentazione alle Camere di un disegno di legge in materia di contrasto e prevenzione del dilagante fenomeno della violenza sulle donne e dei femminicidi: fra le misure proposte si evidenzia l'uso rafforzato del braccialetto elettronico;

    al 31 dicembre scorso i braccialetti in uso sono 4.215 e quelli utilizzabili 5.940, per un totale di 10.155: si tratta di numeri che, all'evidenza non consentono un efficiente utilizzo di tali strumenti, che si prospetta dover essere «implementato»;

    a ciò si aggiunga che l'utilizzo effettivo e diffuso del braccialetto elettronico, oltre a rispondere alle sopracitate prioritarie esigenze, realizza altresì una efficace risposta anche all'allarmante situazione di sovraffollamento delle carceri italiane, già stigmatizzata dalla dura condanna per violazione dell'articolo 3 C.e.d.u. da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché alla peculiarità delle modalità di sconto delle pene e delle misure cautelari detentive rese necessarie dalla pandemia,

impegna il Governo

al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, ad adottare le opportune misure volte ad aumentare significativamente e adeguatamente le dotazioni per i dispositivi elettronici di controllo di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
9/3424/89. Siracusano, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis.


   La Camera,

   premesso che:

    la Manovra economica per il 2022 prevede disposizioni per la messa in sicurezza delle strade, con investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria;

    le misure sono meritoriamente adottate in continuità con quanto già stabilito col PNRR poiché la sicurezza e l'accessibilità della rete stradale del Paese, in particolare delle strade che collegano le città con le aree interne, rappresentano obiettivi essenziali per garantire collegamenti rapidi, idonei ed efficaci per soddisfare le esigenze dei cittadini ma sono soprattutto necessarie opere di manutenzione straordinaria della rete viaria per limitare gli incidenti stradali;

    appaiono quindi necessari interventi per assicurare il miglioramento organico delle condizioni del sistema di trasporto, soprattutto delle strade che rappresentano vie di comunicazione essenziali, perché senza alternative per il soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni di intere zone del Paese;

    in particolare appare opportuna una revisione sistematica della viabilità delle strade minori esistenti, o di alcuni loro particolari tratti, per identificare e correggere le condizioni di pericolo, eliminandone i difetti o le carenze che possono causare gravi incidenti ed anche per gli ulteriori fini di migliorare la percorrenza degli itinerari critici che attualmente condizionano lo sviluppo di molte porzioni interne del territorio nazionale, rafforzando i collegamenti tra i centri minori e i relativi centri di servizio creando un sistema di itinerari trasversali per connettere in modo più efficiente le aree interne con le reti viarie maggiori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con i primi provvedimenti utili allo scopo, misure necessarie per prevedere interventi destinati al miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza mediante interventi di ammodernamento e messa in sicurezza del sistema viario nazionale minore, con particolare riferimento alla strada regionale 348 Feltrina la quale necessità di interventi che ne modifichino il percorso per aumentarne la sicurezza e garantire alla cittadinanza una via che garantisca un più rapido, comodo e sicuro collegamento della zona interessata, ubicata tra le province di Belluno e Treviso, con i centri maggiori ed in particolare con l'autostrada pedemontana veneta.
9/3424/90. Bond.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

    nel provvedimento in esame sono contenute disposizioni in materia di autorità portuali;

    il porto di Civitavecchia ha nel corso degli anni raggiunto risultati molto significativi nel campo del crocierismo e dell'accoglienza turistica, risultando ai vertici in ambito europeo e tra i primi nel mondo;

    è il porto della capitale d'Italia ed è ubicato in una zona di particolare interesse e pregio, dove sono in corso varie iniziative imprenditoriali collegate al turismo crocieristico;

    tali iniziative, ai fini della ripresa, debbono essere accompagnate e supportate, creando anche una sempre maggiore sinergia tra le Istituzioni territoriali;

    a differenza di altri scali, che hanno diversificato obiettivi e finalità, l'attività economica del porto di Civitavecchia è imperniata sul comparto turistico, che di lavoro ad un numero considerevole di persone impegnate, direttamente ed indirettamente, nella gestione dei servizi;

    anche a causa delle restrizioni legate all'emergenza, la pandemia ha fortemente ridotto gli spostamenti per turismo in tutto il mondo, con risvolti enormemente negativi per le aree e le realtà economiche in questo ambito;

    il Governo pro tempore è intervenuto in questa specifica materia sia nella legge di bilancio 2020 sia nel decreto Ristori con misure che stanziavano apposite risorse;

    tuttavia, considerato il peggiorare della situazione epidemiologica, le previsioni per i prossimi mesi dovranno essere riviste al ribasso, con un più lento e graduale ritorno alla normalità,

impegna il Governo

a riconoscere, in questa complicata contingenza, la specificità della situazione del Porto di Civitavecchia, nonché del sistema economico connesso, e a considerare nei prossimi provvedimenti di stanziare risorse al fine di supportare l'intero comparto turistico messo in crisi dalla pandemia da COVID-19.
9/3424/91. Battilocchio, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo all'esame dell'Aula prevede un pacchetto di misure a favore dell'occupazione, dell'imprenditoria femminile e dei servizi alla famiglia, finanziando per il prossimo biennio un fondo per il sostegno alla parità salariale di genere. Il testo prevede anche l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, volto ad individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, ed a colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, con l'obiettivo di raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, ed affrontare il problema del divario retributivo e l'equilibrio di genere nel processo decisionale;

    i dati pubblicati dall'Istat su occupati e disoccupati, confermano i pesantissimi effetti dell'emergenza COVID-19 sul mercato del lavoro in generale, e sulle donne in particolare;

    la pandemia COVID-19 e il distanziamento sociale per prevenire la diffusione del virus, hanno avuto un impatto significativo sull'aumento della violenza domestica e sulla fornitura di servizi sanitari, giudiziari e di polizia essenziali per quelle donne che hanno subito o sono a rischio di violenza;

    come è noto la violenza contro le donne è un importante problema di sanità pubblica, oltre che violazione dei diritti umani;

    è necessario, pertanto, attivare degli strumenti concreti per fornire percorsi di assistenza legale gratuita alle donne vittime di violenza e maltrattamenti su tutto il territorio nazionale, sulla scorta dei progetti già avviati da alcune regioni virtuose tra le quali il Lazio,

impegna il Governo:

   ad istituire nel primo provvedimento utile un Fondo di assistenza legale per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, del valore di almeno 3 milioni di euro per il biennio 2022-2023, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase preliminare all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte;

   ad adottare entro sei mesi dalla data di istituzione un decreto attuativo relativo ai criteri e alle modalità di ripartizione del Fondo.
9/3424/92. Giannone, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

    le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente per il finanziamento di progetti di rigenerazione urbana proposti dagli enti locali, come integrate dal decreto-legge n. 152 del 2021, ammontano a 3,4 miliardi;

    le richieste di finanziamento di progetti, attualmente avanzati dagli enti locali ammontano ad un onere complessivo di 4,3 miliardi;

    le problematiche del degrado urbano e del recupero delle periferie costituiscono temi di grande rilievo, molto sentiti dalle amministrazioni locali, che come tali necessitano di interventi finalizzati al loro recupero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare ulteriormente le risorse destinate al finanziamento di progetti di rigenerazione urbana, al fine di ampliare i progetti ammessi al finanziamento e di garantire che la quota di risorse attribuita ad interventi riguardanti il sud Italia sia pari al cinquanta per cento di quelle complessive.
9/3424/93. Pella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1, stabilisce che, per i titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, il livello remunerativo annuo massimo onnicomprensivo degli emolumenti percepiti a carico delle finanze pubbliche corrisponde al trattamento annuale complessivo spettante per la carica di primo presidente della Corte di cassazione;

    il successivo comma 2 reca una disciplina speciale per i pubblici dipendenti che esercitano funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso ministeri o enti pubblici nazionali (comprese le autorità amministrative indipendenti), e che conservano, secondo il proprio ordinamento, il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza;

    in particolare, la suddetta norma pone un limite, ulteriore rispetto a quello di cui al comma 1, al trattamento che tali dipendenti possono percepire per lo svolgimento dell'incarico presso l'amministrazione nella quale svolgono la funzione, prevedendo che esso non possa essere superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del riconoscimento economico dell'amministrazione di appartenenza;

    l'applicazione di tale ulteriore limite si rivela tuttavia insostenibile, oltreché dannosa, per lo specifico caso dei presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, tramutandosi di fatto nell'impossibilità per i soggetti interessati di percepire un'indennità sufficiente almeno a coprire le spese necessarie per lo svolgimento delle attività spettanti al presidente di un ente pubblico, rappresentando quindi un disincentivo ad accettare tali incarichi, specie se in sede diversa, anche lontana da quella di servizio, e riflettendosi altresì in una minore possibilità di nominare le professionalità più meritevoli;

    vi è inoltre l'opportunità di considerare le peculiarità dell'incarico di presidente, volto all'esercizio di funzioni di programmazione e di indirizzo strategico, tipiche degli organi di governo e, in quanto tali, espressione dell'indirizzo politico-amministrativo, differenti dalle funzioni direttive o dirigenziali, di competenza dei direttori generali dell'ente,

impegna il Governo

a rafforzare l'autonomia statutaria e regolamentare degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, rimettendovi la determinazione del trattamento economico dei presidenti degli enti medesimi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, fatto salvo in ogni caso il rispetto dei limiti di cui al comma 1 del citato articolo 23-ter.
9/3424/94. Aprea, Saccani Jotti.


   La Camera,

   premesso che:

    la pandemia e il cambiamento climatico hanno accentuato l'esigenza di valorizzare il ruolo della ricerca e dell'innovazione, quali indispensabili strumenti di competitività sovranazionale nonché di crescita sostenibile del Paese;

    a riprova di ciò, molte delle misure collegate al PNRR (per un valore pari a circa 11 miliardi di euro), in particolare quelle inerenti agli obiettivi indicati nella missione M4-C1, saranno gestite dalle università, anche in associazione con enti di ricerca ed imprese;

    il PRORA, di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è un programma del Ministero dell'università e della ricerca sulla ricerca aeronautica e spaziale di lungo termine che prevede, in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed economica dei settori aeronautico e spaziale e in coerenza con i relativi piani nazionali: l'attività di ricerca, sperimentazione, produzione e scambio di informazioni, formazione del personale nei medesimi settori, da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a programmi di ricerca europei e internazionali; la realizzazione e gestione di opere ed impianti funzionali alle attività svolte. Si rende necessario incrementare il contributo dello Stato alle esigenze di gestione del PRORA al fine di assicurarne il buon funzionamento e sopperite alla riduzione dei finanziamenti operata negli ultimi anni. Oltre all'indubbia valenza del progetto, vi sono anche ragioni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della ricerca a supporto di tale scelta, in quanto diversamente si correrebbe il rischio di vanificare gli investimenti effettuati sino ad oggi;

    il programma di ricerche in Artico (PRA), di cui all'articolo 1, commi 1170 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, progettato per sostenere l'Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico, è finalizzato a realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ad assicurare la partecipazione italiana all'International Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) e al Ny Alesund Science Managers Committee (NySMAC), nonché ad attuare gli impegni assunti dall'Italia con la dichiarazione congiunta dei Ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial a Washington il 28 settembre 2016. Come noto, il programma è elaborato e gestito, sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Comitato scientifico per l'Artico, istituito presso il CNR, nell'ambito del Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA). L'attività di ricerca svolta nell'ambito del PRA si rende irrinunciabile, oggi più che mai, a sostegno delle generazioni future, contribuendo allo studio delle problematiche e alla definizione di misure di salvaguardia della calotta artica, di cui l'Italia potrà farsi promotrice nelle competenti sedi internazionali. Il che rende opportuno, oltreché doveroso, continuare a finanziare il progetto, garantendo copertura finanziaria al PRA anche per il triennio 2022-2024,

impegna il Governo

ad assicurare adeguato sostegno economico e finanziario al Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) e al Programma di ricerche in Artico (PRA), al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca nei rispettivi ambiti, in virtù del loro fondamentale valore scientifico e della rilevante incidenza in termini di sviluppo ed innovazione sostenibile.
9/3424/95. Saccani Jotti, Aprea.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio 2022 si articola in diversi interventi finalizzati a sostenere la crescita e la competitività dell'economia italiana in questa fase di uscita dalla pandemia, in sinergia con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    numerose disposizioni sono dedicate alle politiche di genere;

    il comma 137, in via sperimentale per l'anno 2022, riduce del 50 per cento i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità;

    il comma 138 incrementa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere ed estende le finalità dello stesso, prevedendo che sia destinato anche alla copertura finanziaria di interventi volti al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro;

    con specifico riferimento alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere, nonché all'assistenza delle vittime, il disegno di legge modifica la disciplina del Piano nazionale per il contrasto della violenza di genere, mutandone la denominazione, le modalità operative e incrementandone la dotazione;

    altre misure sono destinate all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti (commi 661-666), nonché al potenziamento centri antiviolenza e alle case rifugio (comma 668);

    con l'insorgere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei primi mesi del 2020, fin da subito, si è registrato un aumento dei casi di violenza di genere, come indicato dall'indagine pubblicata da CEPOL nel luglio 2020 e dalle stesse Nazioni Unite che hanno definito questo fenomeno «pandemia ombra» proprio per sottolinearne l'impatto devastante;

    fra gli strumenti a disposizione delle donne vittime di violenza di genere si deve segnalare il cosiddetto «Reddito di Libertà», istituito dall'articolo 105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020: esso consiste in un aiuto economico destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali;

    la misura è finalizzata a sostenere, attraverso l'indipendenza economica, le donne vittime di violenza e in condizione di povertà nei loro percorsi di autonomia e di emancipazione. Tuttavia nel corso di questo anno molte richieste sono state congelate dall'INPS per problemi di budget, come precisato da una circolare dell'Istituto di previdenza;

    anche alla luce della proposta di legge «Istituzione del soccorso di libertà e altre disposizioni in favore delle donne vittime di violenza di genere», presentata in data 5 agosto 2020, al fine di introdurre una riforma strutturale, non temporanea né solo assistenziale, volta a garantire una sorta di contributo a fondo perduto per le vittime di violenza, nonché a fungere da incentivo a denunciare i maltrattamenti subiti, si ritiene improcrastinabile rifinanziare il «Fondo per il Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza» nel corso dell'anno 2022, affinché le donne non vengano abbandonate nel difficile percorso di emancipazione economica post violenza. Solo in caso di rifinanziamento, infatti, tali domande di richiesta del Reddito di libertà, inoltrate al 31 dicembre 2021, conserveranno la loro validità ai fini dell'accesso alle risorse e potranno essere istruite e liquidate secondo l'ordine cronologico di presentazione,

impegna il Governo

al fine di garantire la effettiva erogabilità del Reddito di Libertà, ad adottare, nel primo provvedimento utile, le iniziative atte a rifinanziare il relativo Fondo.
9/3424/96. Polidori.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca diverse misure volte a rilanciare il settore infrastrutturale e dei trasporti nel Paese anche attraverso interventi relativi alla rete ferroviaria italiana;

    oggi la priorità a livello europeo è quella di assicurare la continuità dei Corridoi Ten-T, realizzando i collegamenti mancanti, assicurando collegamenti tra le differenti modalità di trasporto ed eliminando i colli di bottiglia esistenti;

    ai fondi già stanziati direttamente dall'Unione europea per gli investimenti infrastrutturali, in questi anni per le regioni del sud Italia quali Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, sono state previste ulteriori risorse derivanti dal Programma operativo nazionale (PON) Infrastrutture e Reti 2021-2027, dai finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione nazionale, con lo scopo di investire in 3 settori strategici: infrastrutture ferroviarie, infrastrutture portuali e sistemi di trasporto intelligenti con la finalità di sostenere la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T;

    il Governo attraverso il PNRR ha destinato una cospicua parte di risorse sulle infrastrutture al fine di eliminare definitivamente il gap infrastrutturale tra il Nord e il Sud del Paese;

    il rilancio del Mezzogiorno deve passare anche attraverso l'attuazione di un concreto e organico piano infrastrutturale e della logistica che preveda oltre il completamento delle reti TEN-T e dei corridoi trans-europei esistenti, anche la realizzazione di ulteriori reti TEN-T, che possano implementare lo sviluppo dell'area mediterranea e accelerare la ripartenza economica post-pandemica;

    la tratta ferroviaria che collega il porto di Taranto con quello di Gioia Tauro, ovvero la ferrovia dell'alto Ionio, ad oggi risulta ormai obsoleta e per questo poco utilizzata sia per quanto concerne il traffico merci che per il traffico passeggeri, nonostante la sua potenzialità per garantire uno sviluppo dei porti dell'alto Ionio e di Gioia Tauro;

    un intervento si rende quindi necessario al fine di poter collegare velocemente le aree del Paese che si affacciano sullo Ionio, in particolare i territori delle regioni Basilicata e Calabria che si affacciano sullo Ionio;

    il potenziamento della linea ferroviaria tra Taranto, la piana di Sibari, Crotone e Gioia Tauro è di estrema importanza per lo sviluppo dell'intero Mezzogiorno;

    la linea ionica collega inoltre il porto di Taranto a quello di Reggio Calabria, ed è posta in vicinanza al porto di Crotone ma non vi è direttamente raccordata,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile lo stanziamento di risorse adeguate al fine di ammodernare la tratta ferroviaria Taranto-Sibari-Corigliano-Gioia Tauro, in modo da poter connettere i due principali porti del sud Italia;

   a valutare l'opportunità di segnalare all'Europa la possibilità di inserire la direttrice Taranto-Gioia Tauro nelle reti secondarie di trasporto CORE NETWORK;

   a valutare l'opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile lo stanziamento di ulteriori risorse per lo sviluppo degli porti e dei interporti del Mezzogiorno.
9/3424/97. Rospi.


   La Camera,

   premesso che:

    il settore maggiormente colpito dal COVID-19 è il Servizio sanitario;

    le residenze sanitarie assistenziali (RSA) assolvono da sempre funzioni di supporto al sistema sanitario pubblico;

    i soggetti assistiti nelle RSA sono per la maggior parte persone anziane e, comunque, non autosufficienti;

    le persone anziane a causa dell'età e della frequente presenza di più patologie concomitanti sono i soggetti a maggior rischio di complicanze e di sviluppare forme severe di COVID-19 in caso di contagio con il virus Sars-CoV-2;

    i soggetti non autosufficienti necessitano comunque di una presenza costante di personale che ne monitori la situazione anche patologica;

    le residenze sanitarie assistenziali stanno assistendo una costante diminuzione del personale, connessa anche alle massive politiche di assunzioni attuate dagli ospedali;

    la carenza di personale pone il rischio concreto che molte RSA debbano chiudere: a titolo esemplificativo la Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, ha da poco segnalato alla regione Toscana che nella residenza sanitaria assistenziale di Prato il rapporto tra infermieri ed ospiti è di uno ad ottanta;

    l'Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani (URIPA) ha vanamente sottolineato più volte la carenza di personale infermieristico nelle residenze delle persone anziane in condizione di non autosufficienza;

    dall'analisi condotta dal gruppo della Cooperativa Meridiana, del Centro di ricerca ARC dell'Università Cattolica, è emerso che, in Lombardia, il 60,73 per cento degli ospiti delle RSA necessiterebbe di uno standard assistenziale pari a 1.412 minuti a settimana, mentre il 20,83 per cento di 950 minuti, a fronte di una media garantita dalle residenze sanitarie assistenziali di 1.096 e di una richiesta regionale di 901 minuti settimanali;

    era già stato presentato e riformulato a giugno un ordine del giorno 9/3045-A/32, che impegnava il governo a valutare l'opportunità di intervenire, compatibilmente con i vincoli di bilancio, sul tema della carenza di personale infermieristico presso le residenze sanitarie assistenziali;

   considerato che:

    la carenza del personale infermieristico è un problema strutturale del Sistema sanitario nazionale;

    la stessa Commissione europea ha sottolineato che l'Italia impiega meno infermieri rispetto a quasi tutti i Paesi dell'Europa occidentale: la media è di 6,2 infermieri ogni 1000 abitanti, una percentuale inferiore del 25 per cento rispetto alla media UE;

    il numero di infermieri laureati in Italia è – dal 2014 ad oggi – in costante decrescita ed il trend è destinato a consolidarsi nel corso dei prossimi anni;

    in sede di esame in Commissione in sede referente al Senato è stata unanimemente riconosciuta la necessità di potenziare il comportato infermieristico;

    erano stati segnalati, in particolare, due emendamenti che riguardavano: 1) l'assegnazione, in attesa del contratto, dell'indennità di specificità infermieristica riconosciuta nella scorsa legge di bilancio 2021, ma mai assegnata, poiché vincolata al rinnovo del contratto collettivo di comparto (non ancora rinnovato); 2) l'aumento del numero di docenti-infermieri nelle università;

    l'arrivo della quarta ondata e l'aumento dei contagi connessi alla variante Omicron evidenziano ancor di più la necessità di personale infermieristico qualificato,

impegna il Governo

ad intervenire già dal prossimo provvedimento utile sul tema della carenza di personale infermieristico, attraverso la predisposizione di strumenti di incentivazione, nonché di valorizzazione della professione infermieristica, assolvendo una funzione di importanza strutturale per il bene del Paese.
9/3424/98. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Paolin.


   La Camera,

   premesso che:

    l'incolumità dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori, utenti della strada ritenuti vulnerabili in quanto più esposti al rischio rispetto ad altre tipologie di utenti, deriva soprattutto dalla mancanza di protezioni esterne, come l'abitacolo di un veicolo;

    secondo i dati raccolti dall'Istat per l'anno 2019, gli utenti vulnerabili che circolano su ciclomotori e motocicli rappresentano nel complesso circa il 25 per cento dei morti sulle strade (786 su un totale di 3.173 morti);

    è necessario promuovere, per i conducenti ed i passeggeri dei mezzi a due ruote, l'uso degli strumenti di protezione di ultima generazione, quali i dispositivi di protezione individuale airbag, i cui costi, piuttosto elevati, ne disincentivano l'acquisto, che potrebbe essere indubbiamente favorito dalla previsione di una parziale detraibilità della spesa sostenuta;

    l'utilizzo di tali protezioni, in caso di sinistro, ridurrebbe enormemente i rischi di lesioni gravi o gravissime, nonché di decesso, dei motociclisti: ciò si tradurrebbe conseguentemente in una sensibile diminuzione della spesa pubblica in termini di costi sociali, tra i quali rientrano i costi per le cure sanitarie e le provvidenze economiche a sostegno della invalidità/inabilità, con innegabili benefiche ripercussioni sull'intera comunità;

    i costi sociali degli incidenti stradali costituiscono una stima del danno economico subito dalla società a causa di tali eventi. Il danno economico non è rappresentato da una spesa diretta sostenuta dalla collettività, ma è la quantificazione economica degli oneri che, a diverso titolo, gravano sulla stessa a seguito delle conseguenze causate da un incidente stradale. Dai dati statistici emerge l'enorme incisività sociale dei costi sostenuti dalla collettività in conseguenza di un incidente con morti o feriti, derivati dai danni al veicolo, dalle spese per il rilievo degli incidenti da parte delle forze di polizia e dei servizi di emergenza, dalle pratiche legali e amministrative di gestione, dai danni causati all'infrastruttura stradale e agli edifici. A questi si aggiunge la componente dei costi umani riferiti alle vittime di incidente stradale, derivati dalla perdita di produttività per la società, dalla perdita affettiva, dal dolore e dalla sofferenza delle persone coinvolte e dei parenti delle vittime, dalle cure mediche per le vittime;

    la diffusione dell'utilizzo degli airbag incentiverebbe i produttori dei dispositivi a ridurre i prezzi e ad investire sul miglioramento delle tecnologie,

impegna il Governo

in coerenza con gli impegni già assunti in precedenza dal Governo, ma non ottemperati nei modi accolti, non ultimo l'ordine del giorno 9/02790-bis-AR/247 del 27 dicembre 2020, a prevedere nel primo provvedimento utile, entro e non oltre l'anno 2022, a decorrere dallo stesso anno 2022, la detrazione di un importo delle spese documentate auspicabilmente tendente almeno al 50 per cento, fino ad un ammontare massimo delle spese pari a euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale airbag, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN1621/4, o ad attivazione elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici.
9/3424/99. Romaniello.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 397 del disegno di legge autorizza la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025;

    in vista dell'approssimarsi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, l'efficientamento della rete viaria e la realizzazione di collegamenti appropriati per il celere raggiungimento degli impianti sportivi dai principali aeroporti nazionali diventa una assoluta priorità per il Paese;

    inoltre, il nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza è indirizzato all'incremento della competitività dei territori e alla riduzione delle emissioni inquinanti, anche derivanti dal congestionamento da traffico dell'attuale rete viaria;

    in tale contesto, la realizzazione della viabilità di collegamento tra la A36 – Autostrada Pedemontana Lombarda, in corrispondenza dell'uscita Lentate sul Seveso, e la SS36 – del Lago di Como e dello Spluga, in corrispondenza dello svincolo Arosio, è un'opera viaria di soli 11 chilometri ma importantissima per il collegamento tra l'Aeroporto di Malpensa e la zona olimpica della Valtellina, nonché per lo snellimento del traffico in quella parte della Brianza, territorio a vocazione imprenditoriale nel quale insistono oltre 74 mila imprese una ogni 12 abitanti, con un alto tasso di innovazione ma anche agli ultimi posti nella classifica 2021 de Il Sole 24 Ore per la qualità dell'aria,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, affinché in un prossimo provvedimento, anche legato ai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina e all'efficientamento della rete viaria collegata a tale evento, possano essere previste le necessarie risorse per la realizzazione da parte dell'ANAS del collegamento tra la A36 – Autostrada Pedemontana Lombarda, in corrispondenza dell'uscita Lentate sul Seveso, e la SS36 – del Lago di Como e dello Spluga, in corrispondenza dello svincolo Arosio, ovvero, affinché sia inserito tale tratto nella prossima revisione del contratto di programma ANAS 2021-2025.
9/3424/100. Ferrari, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    obiettivo principale del provvedimento in esame è consentire una ripresa economica del Paese post crisi pandemica COVID-19, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'economia per il contrasto ai cambiamenti climatici;

    il provvedimento prevede norme volte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni GHG e misure per favorire la transizione ecologica;

    è necessario garantire una transizione giusta ed inclusiva e quindi il sostegno dei territori e dei settori industriali la cui decarbonizzazione presenta maggiore complessità e costi, preservandone la competitività;

    le industrie cosiddette hard to abate sono ad alta intensità di consumo di prodotti energetici e quelle i cui processi non si prestano all'elettrificazione e quindi sono tra quelle maggiormente esposte ai costi della transizione energetica, con potenziali pesanti ricadute in termini di continuità dell'attività e occupazionali;

    per questi settori, la tecnologia di cattura, utilizzo e stoccaggio geologico della CO2 è un'opzione immediatamente disponibile per ridurre le emissioni in atmosfera di anidride carbonica e assicurare un processo di transizione sostenibile;

    al fine di accompagnare questi comparti più esposti alla complessità della decarbonizzazione delle attività,

impegna il Governo

a considerare la tecnologia di Cattura, Utilizzo e stoccaggio geologico della CO2 tra gli interventi finanziabili con le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'art. 153 del presente provvedimento, nonché a prevedere ulteriori misure di sostegno per le tecnologie che consentono la decarbonizzazione delle attività, in particolare per quelle che operano in settori ad alta intensità energetica.
9/3424/101. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi 449 e 450 recano interventi in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici che nel 2016 e 2017 hanno interessato vaste zone dell'Italia centrale; a più di 5 anni da tali eventi, la ricostruzione presenta ancora criticità e l'economia dell'intera area stenta a ripartire;

    occorre sostenere i cittadini e le imprese colpiti dal sisma, che ora si trovano in una situazione di doppia emergenza in seguito all'emergenza pandemica dal Covid-19;

    il comma 1, lettera g) dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari, con riguardo alle attività economiche e produttive nonché per la prima casa di abitazione, inagibile o distrutta dei soggetti privati e anche per le attività economiche e soggetti privati delle 'zone rosse' istituite mediante apposita ordinanza sindacale; la norma ha subito una serie di modifiche ed è stata prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2021, dall'articolo 1, comma 947, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio per il 2021;

    si ritiene necessario differire ulteriormente il pagamento delle rate dei mutui e finanziamenti in scadenza, al fine di consentire la ripresa delle attività economiche ed aiutare i cittadini privati a sostenere le gravi difficoltà cui sono ancora immersi a causa delle lentezze della ricostruzione e della crisi pandemica in atto da COVID-19,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, per differire ulteriormente il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere in scadenza, al fine di consentire a cittadini e attività economiche di far fronte alla situazione di doppia emergenza causata dalle lentezze della ricostruzione e dalla crisi pandemica da COVID-19, e di garantire la ripresa economica delle aree distrutte dal sisma del 2016-2017 che ha colpito l'Italia Centrale.
9/3424/102. Caparvi, Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi 531 e 532 del disegno di legge di bilancio prevedono l'assegnazione alle province e alle città metropolitane di ulteriori risorse, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza;

    ultimamente, alcune strade provinciali ex statali sono tornate a far parte della rete stradale statale gestita da ANAS; tuttavia, i sopraccitati commi non includono ANAS tra i destinatari della disposizione, nonostante le gravi necessità di intervento che presentano molti ponti e viadotti di strade ex provinciali ora statali;

    analoghe disponibilità di risorse sono state previste con l'articolo 1, comma 891 della legge di bilancio per il 2019 (n. 145 del 2018), introdotto con emendamento del Gruppo Lega, che ha istituito un Fondo esclusivamente per i ponti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, con una dotazione annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, da assegnare sia all'ANAS che alle province e città metropolitane, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori; tali risorse sono state assegnate alla ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei ponti esistenti e solo una parte residuale di risorse è stata assegnata alla progettazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli con gravi problemi strutturali;

    nel bacino del Po esistono alcuni ponti che, per la necessità di continue manutenzioni, chiudono periodicamente per mesi o che, a causa della vetustà delle strutture, addirittura chiudono a scopo precauzionale durante le forti precipitazioni, interrompendo collegamenti importanti sul territorio e sottoponendo i cittadini a non pochi disagi, deviazioni, tragitti allungati e code di traffico insostenibili sui pochi ponti restanti aperti;

    al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è intervenuto sull'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cosiddetto «sblocca cantieri», ed ha previsto la nomina di Commissari straordinari per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili, secondo le priorità di intervento stabilita con appositi decreti; al momento sono già stati emanati due decreti attuativi della norma, con due elenchi di interventi da commissariare, e il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari;

    infatti, con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, cosiddetto «semplificazioni 2» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato differito al 31 dicembre 2021 l'originario termine del 30 giugno 2021 previsto per l'emanazione dei decreti attuativi, in seguito ad una espressa richiesta della Commissione ambiente della Camera nell'ambito del parere di competenza espresso sul secondo decreto attuativo, che ha anche individuato una serie di ulteriori interventi da commissariare tra i quali figura «la manutenzione e ricostruzione dei ponti sul bacino del Po»;

    il nuovo ponte tra Colorno (PR) e Casalmaggiore (CR) è da anni atteso sul territorio, soprattutto dopo la lunga chiusura per manutenzione straordinaria dal settembre 2017 al giugno 2019 che ha imposto a pendolari e trasporti lunghe deviazioni e gravi disagi; il ponte insiste sulla ex SS 343 Asolana che è stata trasferita alla competenza di ANAS dall'aprile 2021 e viene chiuso ogni 2 o 3 mesi per piccole manutenzioni, segno della vetustà del manufatto che, si dice, abbia una vita limitata e pertanto debba essere sostituito entro il 2029;

    l'attuale ponte è stato costruito tra il 1955 e il 1957, ed aperto alla viabilità nel 1958; con la sua lunghezza di 1206 metri, era il ponte più lungo d'Italia, e fin da subito assunse un'importanza che andava ben al di là del collegamento tra le tre province di Parma, Cremona e Mantova ma permetteva una più veloce connessione, soprattutto per i mezzi pesanti, tra il Tirreno (collegato a Parma con l'autocamionale della Cisa) e il Brennero, accorciando notevolmente i collegamenti verso Mantova, Verona e Bolzano; attualmente, l'attuale ponte è monitorato con sensori e permette il transito ai soli mezzi di portata inferiore a 44 tonnellate;

    il decreto interministeriale MIT-MEF del 3 gennaio 2020, di ripartizione del Fondo istituito con la legge di bilancio per il 2019 (Legge 145 del 2018, articolo 1, comma 891), per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, ha assegnato alla Provincia di Parma, ente gestore dell'infrastruttura, risorse pari a 1.500.000 di euro per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ponte di Casalmaggiore, rimandando al Contratto di programma ANAS il finanziamento della progettazione definitiva e dell'esecuzione dell'opera. Il Contratto di programma ANAS 2016-2020 ha inserito tale opera nell'elenco nella Sezione A.1.1, ossia nell'elenco degli interventi per i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad attività di progettazione per investimenti da inserire nei successivi aggiornamenti contrattuali ovvero nel prossimo Contratto di programma ANAS. La provincia di Parma, nell'aprile scorso, ha affidato il primo incarico di progettazione per il nuovo ponte avente ad oggetto l'esame della fattibilità delle alternative progettuali, in particolare: la scelta della tipologia di ponte e le prime valutazioni economiche in merito alla progettazione;

    il comma 397 del disegno di legge di bilancio autorizza la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per la nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi per la realizzazione dei nuovi ponti sul bacino del Po, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili nell'ambito delle risorse previste dal comma 397, previo inserimento dell'opera nei successivi aggiornamenti contrattuali di ANAS Spa, ovvero attraverso il rifinanziamento del Fondo ex articolo 1, comma 891, della legge di bilancio per il 2019, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, assegnando la massima priorità alla progettazione e alla realizzazione indifferibile e urgente del nuovo ponte tra Colorno e Casalmaggiore.
9/3424/103. Cavandoli, Lucchini, Tombolato, Dara, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il collegamento ferroviario tra la stazione di Porta Nuova di Verona e l'aeroporto di Valerio Catullo è prioritario per Verona e provincia; il 2 dicembre scorso, i comuni di Verona, Sommacampagna e Villafranca e le Province di Verona e Mantova hanno formalizzato una richiesta a Rete ferroviaria italiana S.p.A, sollecitando la realizzazione dell'opera;

    il progetto preliminare che risulta inserito nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), prevede il collegamento ferroviario dell'aeroporto Valerio Catullo con Verona Porta Nuova mediante una variante alla linea Modena-Verona, per circa 4,5 km a cavallo della stazione di Dossobuono e include anche la realizzazione di una nuova stazione a servizio dell'abitato di Dossobuono e dell'Aeroporto «Valerio Catullo»;

    la realizzazione dell'opera è fondamentale per migliorare l'intermodalità e l'accessibilità da parte dei vari sistemi di trasporto, sia ferroviario che aereo, per persone e merci, nonché per sostenere lo sviluppo dell'aeroporto «Catullo», cogliendo l'opportunità offerta dalla collocazione dell'aeroporto stesso nelle vicinanze della linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena;

    l'opera risulta già inserita nell'aggiornamento 2018/2019 del Contratto di programma – parte investimenti 2017-2021, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A (progetto 0269), con un fabbisogno finanziario pari a 90,23 milioni di euro a decorrere dal 2022;

    occorre accelerare la realizzazione dell'infrastruttura, anche in considerazione dell'importanza che la stessa riveste per la mobilità ferroviaria funzionale allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative, dirette all'accelerazione della realizzazione del collegamento ferroviario tra la stazione di Porta Nuova e l'aeroporto di Valerio Catullo da parte di Rete ferroviaria italiana S.p.A. anche in considerazione dell'importanza che la stessa riveste per la mobilità ferroviaria funzionale allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina.
9/3424/104. Comencini, Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    con i commi 395-396 viene finanziato il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili RFI, con la finalità di rendere disponibili risorse finanziarie per l'esecuzione delle opere e dei servizi;

    la linea ferroviaria ad alta velocità e capacità Milano-Genova è un'opera importantissima per il Nord del Paese e per la circolazione delle persone e merci tra il porto di Genova e l'Europa centrale:

    nel 2024 si prevede il completamento della linea ad alta velocità e capacità del terzo valico dei Giovi tra Genova e Tortona; si tratta di un progetto che nasce per potenziare i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d'Europa;

    inoltre, nella seconda lista di 44 opere pubbliche da sbloccare mediante il commissariamento c'è anche il quadruplicamento delle linee Milano Rogoredo-Pavia e Tortona-Voghera; si tratta di interventi fondamentali per rendere davvero vantaggioso il Terzo Valico che devono essere eseguiti in tempi rapidi;

    tali commissariamenti hanno infatti lo scopo di accelerare le attività di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche; il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è intervenuto sull'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cosiddetto sblocca cantieri, ed ha previsto la nomina di Commissari straordinari per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili, secondo le priorità di intervento stabilita con appositi decreti; sono già stati emanati due decreti attuativi della norma, con due elenchi di interventi da commissariare, e il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari;

    d'altra parte in un documento diffuso dal Governo sul Pnrr sembrerebbe che la linea Liguria-Alpi «permetterà il transito di treni merci con lunghezza fino a 750 metri» e «tempi di percorrenza quasi dimezzati sia sulla tratta Genova-Milano che sulla tratta Genova-Torino». Si asserisce che «la capacità sarà aumentata da 10 a 24 treni/ora sulle tratte soggette a quadruplicamento in prossimità del nodo di Milano»;

    in tale quadro di opere, manca il quadruplicamento del tratto Pavia-Voghera che occorre inserire nel prossimo elenco delle opere da commissariare per garantire il celere completamento dell'intera linea ferroviaria ad alta velocità e capacità Milano-Genova,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per la nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi per la realizzazione del quadruplicamento del tratto ferroviario Pavia-Voghera, allo scopo di accelerare le attività per la realizzazione dell'ultimo tratto, ancora non finanziato, e garantire il completamento dell'intera linea ferroviaria ad alta velocità e capacità Milano-Genova.
9/3424/105. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi 449 e 450 recano interventi in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici che nel 2016 e 2017 hanno interessato vaste zone dell'Italia centrale; a più di 5 anni da tali eventi, la ricostruzione presenta ancora criticità e l'economia dell'intera area stenta a ripartire;

    occorre sostenere la popolazione interessata dal sisma, che ora si trova in una situazione di doppia emergenza in seguito all'aggravarsi dell'emergenza pandemica dal Covid-19 e, in particolare per far rimuovere l'economia, occorre sostenere le imprese danneggiate dagli eventi sismici;

    l'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha esteso ai comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della Legge n. 208 del 2015, fino al 31 dicembre 2021, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese;

    occorre prorogare al 31 dicembre 2022 il suddetto credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017; la limitata efficacia della misura risulta nei fatti superata dal permanere e della gravità di una situazione di forte criticità economica e sociale, che ha comportato anche la proroga dello stato dì emergenza fino al 31 dicembre 2022, come disposta dal disegno di legge di bilancio 2022;

    peraltro, le risorse stanziate per il 2021 non sono state utilizzate e non risulta ancora operativa la norma relativa all'anno 2021 e, pertanto, risulta sufficiente lo stanziamento di risorse economiche già esistente,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, per prorogare al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017, per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, allineandolo a quanto disposto dall'articolo 1, comma 171, della legge n.178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) per l'acquisto di beni strumentali nel Mezzogiorno, allo scopo di trattenere l'imprenditoria locale nonostante il contesto di elevatissima incertezza e difficoltà dovuta alla situazione di doppia emergenza, causata dai ritardi della ricostruzione e dalla crisi pandemica da Covid-19.
9/3424/106. Marchetti, Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi 449 e 450 recano interventi in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici che nel 2016 e 2017 hanno interessato vaste zone dell'Italia centrale; a più di 5 anni da tali eventi, la ricostruzione presenta ancora criticità e l'economia dell'intera area stenta a ripartire;

    occorre sostenere gli enti locali terremotati, che ora si trovano in una situazione di doppia emergenza in seguito all'emergenza pandemica dal Covid-19;

    il comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede, relativamente ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge, nonché alle province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, che il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente, al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

    si ritiene necessario differire ulteriormente il pagamento delle rate in scadenza dei mutui degli enti locali dell'Italia Centrale colpiti dal sisma del 2016 e 2017, anche per gli esercizi del triennio 2022- 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità previste dal citato articolo 44 del decreto-legge 189 del 2016, al fine di consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio di parte corrente di tali comuni per il triennio 2022, 2023 e 2024,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, per differire ulteriormente anche per gli esercizi 2022,2023 e 2024, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui in scadenza, degli enti locali interessati dal Sisma Centro Italia 2016- 2017, al fine di consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio di parte corrente per il triennio 2022,2023 e 2024.
9/3424/107. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 392 istituisce il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni nella misura degli obiettivi di decarbonizzazione assunti a livello europeo (almeno il 55 per cento rispetto al 1990 e emissioni zero entro l'anno 2050), cosiddetta strategia europea «Fit for 55»; tale fondo è allocato presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e avrà una dotazione di 50 milioni annui dal 2023 al 2026, 150 milioni annui nel 2027 e 2028, 200 milioni nel 2029 e 300 milioni nel 2030 e 250 milioni annui dal 2031 al 2034; viene demandato al decreto ministeriale il riparto in relazione ai diversi settori. Come trasporto pubblico locale, treni ad idrogeno, ciclovie, trasporto merci intermodale, carburanti alternativi per navi e aerei e autotrasporto;

    peraltro, il Governo, in collaborazione tra Ministero della transizione ecologica e Ministero dello sviluppo economico, con la Misura M2C2-41 prevede il supporto alla filiera dei bus elettrici, sostenendo progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi, oltre che a supportare il rinnovo del parco autobus elettrici;

    inoltre, con la misura cosiddetta Cold Ironing, M3C2-4, si prevede una riforma di semplificazione dei processi autorizzativi per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fornitura di energia elettrica da terra alle navi durante la fase di ormeggio;

    occorrono analoghe misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle acque interne, attraverso l'istituzione di un fondo destinato a riconoscere, in favore della società pubblica «Gestione Navigazione Laghi Italia», contributi per il ricambio della flotta dei laghi Garda, Como e Maggiore, attraverso l'acquisto di nuovi mezzi lacuali a propulsione elettrica, nonché in favore degli enti competenti per l'infrastrutturazione delle relative banchine ai fini della possibilità di attracco di navi di trasporto pubblico elettrici,

impegna il Governo

parallelamente alle risorse destinate alla mobilità elettrica e il Cold Ironing, ad individuare le opportune risorse occorrenti per il ricambio della flotta dì trasporto pubblico dei laghi Garda, Como e Maggiore, attraverso l'acquisto di nuovi mezzi lacuali a propulsione elettrica, e per l'infrastrutturazione delle relative banchine ai fini della possibilità di attracco di navi di trasporto pubblico elettrici, anche mediante la destinazione a tale scopo di una parte delle risorse previste dal comma 392.
9/3424/108. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi 531 e 532 del disegno di legge di bilancio prevedono l'assegnazione alle province e alle città metropolitane di ulteriori risorse, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza;

    ultimamente, una serie di strade provinciali sono rientrate a far parte della rete stradale statale, gestita dall'ANAS; tuttavia, i sopraccitati commi non estendono la disposizione anche all'ANAS, nonostante le gravi necessità di intervento che presentano molti ponti e viadotti di strade ex provinciali ora statali;

    analoghe disponibilità di risorse sono state previste con l'articolo 1, comma 891 della legge di bilancio per il 2019 (n. 145 del 2018), introdotto con emendamento del Gruppo Lega, che ha istituito un Fondo esclusivamente per i ponti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, con una dotazione annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, da assegnare sia all'ANAS che alle province e città metropolitane, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori; tali risorse sono state assegnate alla ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei ponti esistenti e solo una parte residuale di risorse è stata assegnata alla progettazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli con gravi problemi strutturali;

    nel bacino del Po esistono alcuni ponti che, per la necessità di continue manutenzioni, chiudono periodicamente per mesi o che, a causa della vetustà delle strutture, addirittura chiudono durante le forti precipitazioni, a scopo precauzionale, interrompendo collegamenti importanti sul territorio e sottoponendo i cittadini a non pochi disagi e code di traffico insostenibili sui pochi ponti restanti aperti;

    al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è intervenuto sull'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cosiddetto sblocca cantieri, ed ha previsto la nomina di Commissari straordinari per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili, secondo le priorità di intervento stabilita con appositi decreti; sono già stati emanati due decreti attuativi della norma, con due elenchi di interventi da commissariare, e il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari;

    infatti, con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, cosiddetto «semplificazioni 2» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato differito al 31 dicembre 2021 l'originario termine del 30 giugno 2021 previsto per l'emanazione dei decreti attuativi, in seguito ad una espressa richiesta della Commissione ambiente della Camera nell'ambito del parere di competenza espresso sul secondo decreto attuativo, che ha anche individuato una serie di ulteriori interventi da commissariare tra i quali figura «la manutenzione e ricostruzione dei ponti sul bacino del Po»;

    il nuovo ponte della Becca è da anni atteso sul territorio; infatti, nella provincia di Pavia, il ponte della Becca, sulla ex SS 617, trasferita recentemente alla competenza dell'ANAS, è diventato il simbolo della provincia; il vecchio ponte, costruito tra il 1910 e il 1912 sulla confluenza tra i fiumi Ticino e Po, presenta annualmente problematiche importanti e imprevedibili che obbligano la chiusura del transito per settimane ai fini della manutenzione straordinaria, creando ripetuti disagi alle comunicazioni e dispendio significativo di risorse per la messa in sicurezza;

    nel mese di maggio 2019 sono stati conclusi i lavori di completamento e restauro conservativo ma il ponte non è percorribile dai mezzi pesanti e ciò mette in crisi la logistica delle aziende e i trasportatori che obbligatoriamente devono trovare strade alternative di comunicazione; nel 2020 la Regione Lombardia ha finanziato con 800 mila euro la redazione di un documento di fattibilità per la realizzazione del nuovo ponte ritenuto improcrastinabile;

    il decreto interministeriale MIT-MEF del 3 gennaio 2020, di ripartizione del Fondo istituito con la legge di bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 891), per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, ha assegnato alla Provincia di Pavia risorse pari a 1.500.000 di euro per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo Ponte della Becca, rimandando al Contratto di programma ANAS il finanziamento della progettazione definitiva e dell'esecuzione dell'opera. Il Contratto di programma ANAS 2016-2020 ha inserito tale opera nell'elenco nella Sezione A.1.1, ossia nell'elenco degli interventi per i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad attività di progettazione per investimenti da inserire nei successivi aggiornamenti contrattuali ovvero nel prossimo contratto di programma ANAS. La Provincia di Pavia ha concluso le procedure di affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed è in corso di pubblicazione la determinazione di aggiudicazione;

    il comma 397 del disegno di legge di bilancio autorizza la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per la nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi per la realizzazione dei nuovi ponti sul bacino del Po, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili nell'ambito delle risorse previste dal comma 397, previo inserimento dell'opera nei successivi aggiornamenti contrattuali di ANAS Spa, ovvero attraverso il rifinanziamento del Fondo ex articolo 1, comma 891, della legge di bilancio per il 2019, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, assegnando la massima priorità alla progettazione e realizzazione dei lavori indifferibili e urgenti del nuovo Ponte della Becca.
9/3424/109. Eva Lorenzoni, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo prevede all'articolo 1, comma 683, la proroga al 10 gennaio 2024 dell'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'IVA (applicabili, fra l'altro, agli enti del terzo settore) recate dall'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito con legge 17 dicembre n. 215 del 2021;

    in particolare l'articolo 5, comma 15-quater, del citato decreto interviene sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA;

    nel dettaglio la disposizione del comma 15-quater, è adottata ai fini della definizione della procedura d'infrazione n. 2008 del 2010, per violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2 e 9 della direttiva IVA (2006/112/CE), relativamente alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA previste all'articolo 4, commi 4-8 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 recante il testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto e per il non corretto recepimento delle esenzioni previste dall'articolo 132 della medesima direttiva;

    pertanto, ai finì del superamento della procedura di messa in mora complementare ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento UE-TFUE sono state eliminate le previsioni di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA recate dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed è stato previsto per dette operazioni il regime di esenzione di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, conformemente agli articoli 132, 133, 134 e 136 della direttiva IVA;

    l'esclusione di una determinata attività dal campo di applicazione dell'IVA incide sulla caratterizzazione fiscale dei soggetti che la eseguono, che sono considerati enti non soggetti passivi ai fini dell'IVA e come tali non soggiacciano a particolari obblighi (né formali né sostanziali). Al contrario le operazioni esenti concorrono a formare il volume d'affari e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali la fatturazione e la registrazione;

    seppure dal punto di vista del pagamento del tributo non cambierà nulla e l'IVA sulle prestazioni sopra indicate continuerà a non essere dovuta, di fatto, con l'entrata in vigore di tale disposizione, a partire dal 1 gennaio 2022, gli enti del terzo settore entrerebbero in un sistema di rendicontazione pur non svolgendo attività commerciali e sarebbero obbligati a sostenere costi di tenuta della contabilità IVA, oneri e ulteriori adempimenti burocratici;

    la legge 6 giugno 2016, n. 106 ha conferito al Governo una delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale e in attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, integrato e corretto successivamente dal decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, con il quale si provvede tra l'altro al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti e il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, successivamente modificato dal decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95, che ha provveduto a revisionare la disciplina dell'impresa sociale;

    l'efficacia delle disposizioni che prevedono l'istituzione di un fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di cui all'articolo 16 e le misure fiscali di sostegno economico dell'impresa sociale di cui all'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112/2017 sull'impresa sociale, nonché le disposizioni relative al regime fiscale degli enti del terzo settore di cui al titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    da oltre 3 anni, in assenza di un accordo sui contenuti da notificare alla Commissione europea i decreti attuativi della riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale sono inefficaci per le parti riguardanti le misure fiscali e di sostegno;

    è di fondamentale importanza fornire alle organizzazioni del terzo settore condizioni stabili e di sostegno, anche fiscale, per promuoverne l'attività, consentirne il futuro e valorizzarne il ruolo,

impegna il Governo:

   al fine di tutelare gli enti del terzo settore rappresentanti di un modello di coesione sociale fondamentali per lo sviluppo del sistema economico del Paese:

    a) ad istituire un tavolo di confronto con i rappresentanti del terzo settore e delle, istituzioni europee per affrontare la questione del regime IVA e ricercare una soluzione condivisa che tenga conto delle peculiarità degli enti del terzo settore coordinando l'intervento sul regime IVA con l'impostazione seguita dalla riforma del Terzo settore che considera fiscalmente «non commerciali» le attività istituzionali svolte senza l'effettivo conseguimento di un utile;

    b) a risolvere e definire, senza ulteriori ritardi, le questioni controverse che hanno impedito fino ad oggi di inviare la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai fini dell'autorizzazione.
9/3424/110. Lepri, Fragomeli, Carnevali, Delrio, Lacarra, Viscomi, Mura, Carla Cantone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'industria cosmetica nazionale rappresenta più di 600 imprese, realtà imprenditoriali molto diverse tra loro: dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive, che contano un totale di 36 mila addetti diretti (oltre il 54 per cento degli occupati sono donne) che diventano 400 mila sull'intera filiera cosmetica se si considerano gli occupati afferenti ai canali di estetica, acconciatura, profumeria, farmacia, erboristeria, grande distribuzione e vendita diretta;

    una larga parte del comparto italiano è a vocazione terzista – con un valore della produzione delle aziende che producono in conto terzi prossimo ai 1.400 milioni di euro e una percentuale di fatturato proveniente dall'esportazione pari al 40 per cento;

    nonostante le difficoltà logistiche imposte dall'emergenza pandemica, la cosmetica si sta dimostrando fattore chiave sulle proiezioni che riguardano l'export: nel 2020 i dati registrano un balzo indietro di cinque anni con un valore pari a 4.154 milioni di euro (16,7 punti percentuali), ma rimane caratterizzato da una forte vocazione all'esportazione, tale da renderlo a tutti gli effetti un driver del Made in Italy nel mondo;

    tra i Paesi in cui l'export di prodotti cosmetici è più elevato – in termini di quantità e valore – vi sono i principali Paesi europei: Francia e Germania al primo e secondo posto, seguiti da Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi, Polonia e Belgio;

   preso atto che:

    il raggiungimento da parte delle aziende cosmetiche italiane di una tale posizione rilevante nel mercato dell'Unione europea è stato possibile anche grazie all'efficacia e alla univocità delle disposizioni armonizzate di etichettatura previste dal regolamento cosmetico, n. 1223/2009, che hanno permesso alle aziende di realizzare etichette omogenee e valide in tutti i Paesi europei, riuscendo quindi a realizzare – anche nella pratica – un vero e proprio mercato unico europeo;

    questo standard virtuoso rischia di essere vanificato dal recepimento della Direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti e della Direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che diversi Paesi dell'Unione europea stanno perseguendo attraverso modalità e strumenti differenti, causando una pericolosa proliferazione di normative e indicazioni tecniche divergenti che porterebbero il mercato unico a regredire verso 27 mini-economie circolari;

    al momento, infatti, l'iter di recepimento della norma di principio europea, sta creando una totale difformità di requisiti di etichettatura ambientale tra Italia, Francia, Portogallo, Austria, Paesi Bassi, Slovenia, Bulgaria e Spagna;

    in Italia, le nuove norme in materia di etichettatura ambientale dovrebbero entrare in vigore il prossimo 1° gennaio 2022, tramite l'attuazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116;

    da fonti informali si apprende che il decreto cosiddetto «Milleproroghe», esaminato dal Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021 e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevedrebbe una nuova proroga tecnica di sei mesi – al 30 giugno 2022 – destinata all'emanazione da parte del Ministero della transizione ecologica di un decreto attuativo di recepimento delle linee guida del Conai sul quale verrebbe espletata la procedura di notifica alla Commissione europea;

    l'attuale impostazione della norma costringe le aziende cosmetiche a provvedere a etichette personalizzate per ogni Paese, con un sensibile aumento dei costi – quantificati alla pari della plastic tax –, nonché una inevitabile complessa riorganizzazione delle catene produttive, escludendo il perseguimento delle economie di scala utili al controllo dei prezzi al consumatore, con rischio di sprechi di prodotti con etichettatura disomogenea o che gli scaffali rimangano vuoti;

    a differenza di altri settori produttivi, il packaging cosmetico è caratterizzato da dimensioni molto piccole e da caratteristiche di confezioni di alta qualità (luxury packaging) sui quali risulta molto complesso inserire la quantità e la tipologia di informazioni – siano esse in versione testuale o digitale – richieste dall'imminente normativa italiana in materia di etichettatura ambientale;

   considerato infine che:

    è già in corso la revisione della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, così come avviato l'iter da parte della Commissione per l'armonizzazione delle normative sulla differenziazione e la raccolta dei rifiuti (come previsto dalla Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) e che questi processi comporterebbero, da un lato ulteriori aggiornamenti della normativa di riferimento nel breve termine, e dall'altro una potenziale duplicazione dei costi per le aziende,

impegna il Governo:

   a promuovere l'attuazione delle pratiche e dei processi volti al raggiungimento di una vera e propria economia circolare attraverso modalità che riescano a salvaguardare il progresso e il mantenimento delle migliori pratiche europee, quale quella dell'integrazione del mercato cosmetico, e non rappresentino, invece, un regresso forzato dagli standard acquisiti;

   ad utilizzare la proroga annunciata al fine di creare una fase di transizione tra l'entrata in vigore delle norme di attuazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 e le ulteriori disposizioni derivanti dalla revisione (già in atto) della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, così da poter promuovere le opportune negoziazioni volte ad armonizzare l'applicazione su tutto il territorio comunitario;

   di promuovere, a livello nazionale ed europeo, tutte le iniziative utili al fine di: permettere al settore di non fare un passo indietro in termini di omogeneità dei prodotti, della produzione e della distribuzione a livello europeo; evitare che le disposizioni tecniche sull'etichettatura vengano utilizzate dai singoli Stati membri come ostacoli e vincoli non tariffari alla libera circolazione delle merci a danno della posizione di preminenza Italiana nel settore della cosmesi internazionale; non sottoporre le aziende, che si stanno ancora rialzando dagli effetti negativi connessi al biennio di pandemia, all'ulteriore impatto economico negativo creato dall'aggiornamento delle etichette, delle catene produttive e logistiche, anche considerando l'alta probabilità che un nuovo processo di adeguamento sarà necessario nel breve periodo a causa dalla revisione in corso della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.
9/3424/111. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di approvazione della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024 l'articolo 1 commi 159-171 disciplinano i livelli essenziali delle prestazioni per la non autosufficienza costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità;

    si tratta sicuramente di un intervento importante e necessario che da tempo necessitava nel nostro ordinamento in particolare dopo che la pandemia da COVID-19 ha dimostrato che i trasferimenti monetari da soli non sono sufficienti ma sono necessari anche i servizi e una presa in carico globale delle persone più fragili e delle loro famiglie;

    lo stesso PNRR ha previsto due riforme chiave, di cui una già approvata, il riordino delle misure per le persone diversamente abili e la legge quadro per la presa in carico delle persone anziane non autosufficienti la cui disciplina dei Leps in questa legge di bilancio ne è la base,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, di inserire nei Livelli essenziali delle prestazioni sociali sulla non autosufficienza anche i servizi di sollievo domiciliari ai familiari che, con continuità, si prendono cura delle persone non autosufficienti al fine di riconoscerne il contributo e le esigenze di sollievo e, laddove necessario, in caso di stress poter avere una presa in carico dello stesso familiare che svolge le funzioni di cura.
9/3424/112. Rizzo Nervo.


   La Camera,

   premesso che:

    il bonus facciate è un'agevolazione fiscale che consiste in una detrazione d'imposta per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali;

    gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;

    sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;

    il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;

    possono usufruire dell'agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento;

    il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 in esame, ha confermato il bonus anche per il 2022;

    vi sono tuttavia delle sostanziali differenze, in quanto la durata della proroga risulta di un anno soltanto, rispetto ad altri bonus per i quali sono stati previsti degli orizzonti temporali molto più ampi, mentre l'entità della detrazione, scende dal 90 per cento al 60 per cento;

    altra importante differenza è quella riguardante le disposizioni del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 («Decreto Antifrode»), il quale ha introdotto l'obbligo di asseverazione delle spese sostenute non soltanto per il Superbonus 110 per cento, ma anche per tutte le altre detrazioni fiscali legate a interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico;

    in particolare, il visto di conformità e l'obbligo di asseverazione delle spese sostenute vengono confermate, ad eccezione però degli interventi di edilizia libera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 2021, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale e ad eccezione degli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti su singole unità immobiliari o sulle parti comuni di un edificio, ad eccezione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

    quest'ultimo riferimento è relativo al bonus facciate. Anche se l'intervento previsto è di importo uguale o inferiore ai 10 mila euro, esso richiede comunque obbligatoriamente il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico certificatore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, relativamente al visto di conformità e all'obbligo di asseverazione, la soglia minima dei 10.000 euro anche per il bonus facciate.
9/3424/113. Serritella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

    in particolare, dal comma 872 e seguenti del provvedimento, vengono destinate risorse dello Stato in favore di alcuni specifici comuni per la ristrutturazione conservativa di immobili, nonché per la messa in sicurezza di edifici di culto, al fine di salvaguardarne il valore storico e culturale;

    il territorio della provincia di Roma annovera un inestimabile patrimonio di immobili di estremo pregio storico, artistico, culturale e religioso, tra i quali spicca ti Palazzo Ducale di Ariccia, sito di straordinaria rilevanza sotto il profilo culturale, storico e turistico;

    il Palazzo ducale di Ariccia costituisce un esempio unico di dimora barocca rimasta inalterata nel suo contesto architettonico, urbanistico e paesaggistico; una vera capsula del tempo che conserva miracolosamente, oltre all'armonia ambientale, anche l'arredamento, la funzione e la disposizione originaria delle sale; la sua visita è un viaggio a ritroso nel tempo, che ci catapulta nel passato della grande aristocrazia europea attraverso la storia di una dei più illustri casate italiane, i principi Chigi;

    senza l'esecuzione di urgenti interventi straordinari di riparazione e restauro rischia di privare il territorio di una delle sue maggiori bellezze architettoniche e dei flussi turistici che la stessa attrae ogni anno;

    è compito dello Stato valorizzare e tutelare il patrimonio culturale, artistico e architettonico della cultura italiana ed europea, al fine di promuovere il turismo,

impegna il Governo

in un'ottica complessiva di rilancio turistico dei territori della provincia di Roma, ad autorizzare la spesa di 600 mila euro per l'anno 2022 da destinare al comune di Ariccia, per i lavori attinenti il rifacimento facciate e il restauro conservativo del Palazzo Ducale denominato Palazzo Chigi.
9/3424/114. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.


   La Camera,

   visto che nel disegno di legge di bilancio per gli anni 2022-2025 si riconosce l'esigenza, da tempo sostenuta, di interventi di sostegno e rilancio per alcuni dei settori produttivi più pesantemente colpiti dagli effetti della pandemia, e che tra questi uno spazio è dedicato alle misure volte a supportare il settore turistico;

   rilevato che con le previsioni dell'articolo 1, commi 368-370, nell'ambito di tali interventi, si costituisce un apposito fondo presso il Ministero del turismo per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate;

   considerato che, per le caratteristiche così delineate dello strumento approntato dal disegno di legge di bilancio, tra le iniziative che immediatamente si iscrivono in tale cornice di realizzabilità a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 368 certamente rientra l'intervento infrastrutturale volto al consolidamento, recupero, ristrutturazione, valorizzazione della Rocca Abbaziale di Subiaco, per la sua elevata rilevanza in termini di attrattività turistica, dato l'eccezionale valore storico, religioso, culturale e architettonico, che ne fanno uno dei presidi fondamentali della tradizione medioevale per l'intero patrimonio culturale europeo, che costituisce altresì snodo fondamentale di uno dei più importanti cammini, espressione di quel turismo lento e attento alle peculiarità del territorio in grado di attrarre una domanda di esperienza turistica diffusa e di elevato spessore, suscettibile così di proiettare su tutto il territorio circostante importantissime ricadute positive in termini occupazionali, economici e di rilancio sociale, così innestando e dando vigore ad un percorso di rilancio esteso altresì ad altre e collegate iniziative e forme di offerta turistica;

   ritenuto altresì che le Commissioni parlamentari competenti assicurano l'apporto in termini di indirizzo e monitoraggio costante degli interventi attuativi che si iscrivano nella cornice normativa citata,

impegna il Governo

ad adottare rapidamente tutte le iniziative attuative occorrenti per garantire il sostegno necessario per la realizzazione dell'intervento di cui in premessa a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 368 del disegno di legge di bilancio, provvedendo altresì a tenere informato costantemente il Parlamento sulle modalità di attuazione della normativa citata.
9/3424/115. Lollobrigida, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Foti, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    è indifferibile alleggerire il pesante carico fiscale che grava sulla salute e sul benessere delle popolazioni animali del nostro Paese;

    le prestazioni veterinarie e la cessione dei prodotti alimentari per animali da compagnia sono collocate nello scaglione Iva più elevato, al pari di beni e servizi di lusso nonostante rivestano carattere di essenzialità;

    l'imposta sul valore aggiunto (Iva) al 22 per cento rappresenta il principale ostacolo economico-fiscale e il più rilevante dissuasore sociale al conseguimento dei nuovi obiettivi strategici – nazionali, europei e globali – per la sanità animale e la sanità pubblica;

    l'immutata disomogeneità di trattamento impositivo rende inefficaci le sinergie del comparto per conseguire gli obiettivi, in linea con l'approccio one health, del controllo delle malattie animali trasmissibili all'uomo, la lotta all'antibiotico-resistenza, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi per animali, i benefici socio-sanitari del possesso di un animale da compagnia, il contrasto al randagismo e all'abbandono, il possesso e la detenzione responsabile degli animali;

    la XIV Edizione rapporto Assalco-Zoomark 2021 «Alimentazione e cura degli animali da compagnia. Rapporto uomo-pet: più valore in tempo di Covid-19» fotografa l'evoluzione della relazione con gli animali da compagnia, a cominciare dalla crescita della popolazione. Euromonitor stima che in Italia vivano oggi oltre 62 milioni di animali d'affezione, di cui oltre 16 milioni di cani e gatti; il 40 per cento delle famiglie che possiede un pet, con un incremento del 15 per cento di adozioni registrate nel 2020 e più dell'80 per cento degli italiani riconosce i vantaggi di vivere con un animale da compagnia che allevia lo stress, contribuisce all'educazione di bambini e teenager, incide sull'equilibrio familiare e, in età geriatrica, funziona da vero e proprio strumento di prevenzione;

    tali dati mostrano che nell'anno dell'emergenza sanitaria la relazione con i pet ha acquisito ancora più valore. Tuttavia l'impoverimento economico determinato dalla medesima emergenza ancora in corso rende gravoso sopportare il peso fiscale da parte dei contribuenti privati, con il rischio di deprimere la domanda di salute e di benessere animale a nocumento anche delle strategie di prevenzione con un approccio globale tra salute umana, animale e ambientale,

impegna il Governo

ad allineare le aliquote Iva applicate al settore della salute e del benessere animale, attraverso la collocazione delle prestazioni veterinarie e della cessione degli alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto nello scaglione d'imposta agevolata al 10 per cento.
9/3424/116. Brambilla, Spessotto, Biancofiore, Ferri, Frassinetti, Rizzetto, Baldini, Frailis.


   La Camera,

   premesso che:

    l'industria cosmetica nazionale rappresenta più di 600 imprese, realtà imprenditoriali molto diverse tra loro: dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive, che contano un totale di 36 mila addetti diretti (oltre il 54 per cento degli occupati sono donne) che diventano 400 mila sull'intera filiera cosmetica se si considerano gli occupati afferenti ai canali di estetica, acconciatura, profumeria, farmacia, erboristeria, grande distribuzione e vendita diretta;

    una larga parte del comparto italiano è a vocazione terzista – con un valore della produzione delle aziende che producono in conto terzi prossimo al 1.400 milioni di euro e una percentuale di fatturato proveniente dall'esportazione pari al 40 per cento;

    nonostante le difficoltà logistiche imposte dall'emergenza pandemica, la cosmetica si sta dimostrando fattore chiave sulle proiezioni che riguardano l'export: nel 2020 i dati registrano un balzo indietro di cinque anni con un valore pari a 4.154 milioni di euro (16,7 punti percentuali), ma rimane caratterizzato da una forte vocazione all'esportazione, tale da renderlo a tutti gli effetti un driver del Made in Italy nel mondo;

    tra i Paesi in cui l'export di prodotti cosmetici è più elevato – in termini di quantità e valore – vi sono i principali Paesi europei: Francia e Germania al primo e secondo posto, seguiti da Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi, Polonia e Belgio;

   preso atto che:

    il raggiungimento da parte delle aziende cosmetiche italiane di una tale posizione rilevante nel mercato dell'Unione europea è stato possibile anche grazie all'efficacia e alla univocità delle disposizioni armonizzate di etichettatura previste dal regolamento cosmetico, n. 1223/2009, che hanno permesso alle aziende di realizzare etichette omogenee e valide in tutti i Paesi europei, riuscendo quindi a realizzare – anche nella pratica – un vero e proprio mercato unico europeo;

    questo standard virtuoso rischia di essere vanificato dal recepimento della Direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti e della Direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che diversi Paesi dell'Unione europea stanno perseguendo attraverso modalità e strumenti differenti, causando una pericolosa proliferazione di normative e indicazioni tecniche divergenti che porterebbero il mercato unico a regredire verso 27 mini-economie circolari;

    al momento, infatti, l'iter di recepimento della norma di principio europea, sta creando una totale difformità di requisiti di etichettatura ambientale tra Italia, Francia, Portogallo, Austria, Paesi Bassi, Slovenia, Bulgaria e Spagna;

    in Italia, le nuove norme in materia di etichettatura ambientale dovrebbero entrare in vigore il prossimo 1° gennaio 2022, tramite l'attuazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116;

    da fonti informali si apprende che il decreto cosiddetto «Milleproroghe», esaminato dal Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021 e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevedrebbe una nuova proroga tecnica di sei mesi – al 30 giugno 2022 – destinata all'emanazione da parte del Ministero della transizione ecologica di un decreto attuativo di recepimento delle linee guida del Conai sul quale verrebbe espletata la procedura di notifica alla Commissione europea;

   considerato che:

    l'attuale impostazione della norma costringe le aziende cosmetiche a provvedere a etichette personalizzate per ogni Paese, con un sensibile aumento dei costi – quantificati alla pari della plastic tax –, nonché una inevitabile complessa riorganizzazione delle catene produttive, escludendo il perseguimento delle economie di scala utili al controllo dei prezzi al consumatore, con rischio di sprechi di prodotti con etichettatura disomogenea o che gli scaffali rimangano vuoti;

    a differenza di altri settori produttivi, il packaging cosmetico è caratterizzato da dimensioni molto piccole e da caratteristiche di confezioni di alta qualità (luxury packaging) sui quali risulta molto complesso inserire la quantità e la tipologia di informazioni – siano esse in versione testuale o digitale – richieste dall'imminente normativa italiana in materia di etichettatura ambientale;

   considerato infine che:

    è già in corso la revisione della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, così come avviato l'iter da parte della Commissione per l'armonizzazione delle normative sulla differenziazione e la raccolta dei rifiuti (come previsto dalla Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) e che questi processi comporterebbero, da un lato ulteriori aggiornamenti della normativa di riferimento nel breve termine, e dall'altro una potenziale duplicazione dei costi per le aziende,

impegna il Governo:

   a promuovere l'attuazione delle pratiche e dei processi volti al raggiungimento di una vera e propria economia circolare attraverso modalità che riescano a salvaguardare il progresso e il mantenimento delle migliori pratiche europee, quale quella dell'integrazione del mercato cosmetico, e non rappresentino, invece, un regresso forzato dagli standard acquisiti;

   ad utilizzare la proroga annunciata al fine di creare una fase di transizione tra l'entrata in vigore delle norme di attuazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 e le ulteriori disposizioni derivanti dalla revisione (già in atto) della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, così da poter promuovere le opportune negoziazioni volte ad armonizzare l'applicazione su tutto il territorio comunitario;

   di promuovere, a livello nazionale ed europeo, tutte le iniziative utili al fine di:

    permettere al settore di non fare un passo indietro in termini di omogeneità dei prodotti, della produzione e della distribuzione a livello europeo;

    evitare che le disposizioni tecniche sull'etichettatura vengano utilizzate dai singoli Stati membri come ostacoli e vincoli non tariffari alla libera circolazione delle merci a danno della posizione di preminenza italiana nel settore della cosmesi internazionale;

    non sottoporre le aziende, che si stanno ancora rialzando dagli effetti negativi connessi al biennio di pandemia, all'ulteriore Impatto economico negativo creato dall'aggiornamento delle etichette, delle catene produttive e logistiche, anche considerando l'alta probabilità che un nuovo processo di adeguamento sarà necessario nel breve periodo a causa dalla revisione in corso della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.
9/3424/117. Porchietto.


   La Camera,

   considerato che:

    la rete di ricarica elettrica non riesce a stare al passo con il crescente sviluppo del mercato delle auto elettriche. Tra ritardi e rinvii burocratici, l'Italia non è ancora al passo nello sviluppo delle infrastrutture di ricarica. Secondo l'European Alternative Fuels Observatory (AEFO) in Italia erano installate (fine 2020) 11.842 colonnine elettriche di ricarica, di cui solo 1.231 veloci (fast), a fronte delle 42.000 colonnine francesi (3.751 fast) e 37.213 tedesche (7.325 fast);

    Aefo ha calcolato che oggi nei Paesi del vecchio continente solo un punto di ricarica su nove è veloce – 25.000 su 200.000 – ovvero ha una capacità superiore ai 22 kW;

    questa situazione ostacola in modo determinante la transizione energetica, condizionando lo sviluppo del mercato dei veicoli elettrici. Tale obiettivo poggia su due pilastri fondamentali: le politiche di incentivazione per il rinnovo del parco auto circolante e la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, sia sulla rete stradale che autostradale;

    l'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto l'obbligo per i concessionari autostradali di installare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, quindi entro il 30 giugno 2021, un numero adeguato di punti di ricarica per i veicoli elettrici. Questo piano è in ritardo: l'Autorità di regolamentazione dei trasporti ha approvato una delibera e ha stabilito per fine febbraio 2022 la data ultima entro la quale pubblicare i requisiti per i bandi;

    per gli interventi sulle infrastrutture e sulla mobilità sostenibile nel PNRR sono previsti 62 miliardi di euro. Ai 41 miliardi finanziati con le risorse europee del programma Next Generation EU (40,7 miliardi) e con quelle del Read Eu (313 milioni), si aggiungono risorse nazionali per 21 miliardi di euro, (10,6 miliardi dal Fondo complementare e 10,3 miliardi dallo scostamento di bilancio);

    il sistema distributivo dei carburanti tradizionali può offrire spazi e servizi ad hoc per la mobilità sostenibile (stoccaggi inclusi), trattandosi di un'infrastruttura che ha le caratteristiche ideali in termini di capillarità e di spazi a disposizione. Si registra la piena disponibilità in tal senso di Assopetroli;

    a Milano il nuovo regolamento per la qualità dell'aria (novembre 2020), prevede che tutti i punti vendita carburanti esistenti dovranno presentare entro il 1° gennaio 2022 un progetto per la posa di una colonnina di ricarica elettrica, che dovrà essere necessariamente installata entro i 12 mesi successivi all'invio del progetto stesso,

impegna il Governo

ad adottare con la massima sollecitudine – in considerazione degli obblighi di legge, degli obiettivi comunitari e delle risorse disponibili – le misure necessarie a dotare il sistema autostradale e quelle delle principali strade nazionali di un numero adeguato di punti di ricarica veloce dei veicoli elettrici (non inferiore a 20 kW e 50 kW conformi alla norma IEC 61851-1), incentivandone la collocazione nell'ambito del sistema distributivo dei carburanti tradizionali.
9/3424/118. Paolo Russo.


   La Camera,

   considerato che:

    lo stop alla produzione delle auto a benzina o diesel entro il 2035, preannunciato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), ha suscitato l'immediata reazione delle associazioni imprenditoriali del comparto automotive e dei sindacati di settore;

    la decisione non tiene conto delle esigenze delle aziende nonché della necessità di piano di politica industriale per la transizione del settore volto a frenare la perdita di know how, di posti di lavoro e per arginare le spinte delocalizzatrici;

    secondo alcuni studi (CLEPA) l'Italia «rischia di perdere, al 2040, circa 73.000 posti di lavoro, di cui 67.000 già nel periodo 2025-2030.». Ma dalla mappatura dei tavoli di crisi presso il Ministero sviluppo economico (Sole 19 dicembre), risulta che i lavoratori coinvolti del settore automotive sono già 21.500;

    questo comparto è uno dei fiori all'occhiello dell'Italia e rappresenta una importante quota del nostro Pil. Il settore auto, nel 2019, ha fatturato circa 93 miliardi di euro, pari al 5,6 per cento del Pil con 5.700 imprese e 250 mila occupati, il 7 per cento della forza lavoro del manifatturiero italiano. Con l'indotto, il settore dà lavoro a circa un milione di persone;

    nel 2021 il mercato dell'auto si conferma in Italia un malato grave: tra gennaio e ottobre 2021 sono state immatricolate 1.266.629 nuove auto, con un incremento del 12,7 per cento sull'anno precedente (segnato dalla pandemia) e una flessione del -22 per cento rispetto allo stesso periodo 2019 (quasi 360.000 unità perse);

    l'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2021 rifinanzia con complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del Fondo per l'acquisto di autoveicoli elettrici, ibridi, e a basse emissioni superiori. Il comma 486 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede la costituzione di un Fondo indiviso di 150 milioni per l'anno 2022 destinati agli operatori economici dei settori del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica di COVID-19;

    si tratta di somme del tutto insufficienti a rilanciare il settore e sostenerlo nella riconversione delle produzioni e nella riqualificazione dei lavoratori,

impegna il Governo:

   a rinviare la decisione illustrata CITE in premessa, posponendola alle opportune consultazioni con le organizzazioni di settore nell'ambito del Tavolo automotive, quale sede opportuna nella quale stabilire le corrette modalità della transizione ecologica per la filiera;

   ad individuare ulteriori risorse per sostenere le vendite del comparto automobilistico nell'anno 2022;

   a prevedere l'istituzione di un fondo pluriennale per la riconversione dell'industria automotive.
9/3424/119. Giacometto, Porchietto, Squeri.


   La Camera,

   considerato che:

    i prezzi del gas e dell'energia elettrica sono ormai da molte settimane su livelli mai visti: il 21 dicembre alle ore 18 il prezzo unico nazionale ha toccato i 530 euro a MWh, a fronte di una media giornaliera attorno ai 400 euro. Durante il lockdown si era scesi anche a meno di 20 euro a MWh. Si sono registrati fino a 180 euro a MWh per il gas (era a 14 euro a novembre 2020) e un prezzo della CO2 (ETS) a 73 euro per tonnellata (26 un anno fa);

    solo negli ultimi giorni un consistente numero di carichi di Gnl – per la gran parte prodotti negli USA e precedentemente diretti in Asia – ha preso la rotta verso il mercato europeo attratti dai prezzi record. La notizia sta raffreddando in parte le quotazioni gas impazzite;

    l'Italia produce oltre il 40 per cento della sua energia elettrica utilizzando il gas naturale. Nel 2019, oltre il 47 per cento del gas naturale importato dall'Italia è arrivato dalla Russia. La quota di mercato del gas russo in Europa è al di sopra del 30 per cento;

    siamo quindi dipendenti, sia in Italia che in Europa, dei grandi fornitori stranieri e delle loro strategie, che sono dettate da obiettivi di ordine commerciale, geopolitico o come spesso accade entrambi;

    le famiglie, nonostante gli importanti interventi del Governo (8 miliardi di euro da settembre a oggi per alleviare il peso dei rincari in bolletta), soffriranno anche nei prossimi mesi per significativi rincari nell'acquisto di elettricità e gas. Le imprese, specie quelle energivore, sono esposte a un aumento dei costi insostenibile che rischia di farle fermare e di compromettere la ripresa;

    l'Europa sconta la decisione di fare a meno dei contratti a lungo termine per la fornitura del gas, anche a causa della nuova impostazione, di cui sono espressione il Green Pack e il Fit for 55 per cento di abbandonare al più presto i combustibili fossili;

    a questa impostazione dobbiamo anche la riduzione della produzione europea che ha registrato, escludendo Regno Unito e Olanda, nel periodo gennaio novembre 2021 23,3 miliardi di metri cubi a fronte dei 70,3 miliardi di metri cubi del 2019 proprio per i target di riduzione delle emissioni CO2;

    la produzione nazionale di gas si è ridotta dai 20 miliardi di metri cubi del 2000 agli attuali 4 miliardi o poco più;

    paradosso vuole che per sostenere i consumi energetici sia fortemente cresciuto l'uso del carbone (in Italia sono state riaccese due centrali precedentemente chiuse), cioè del combustibile a maggior impatto ambientale;

    con l'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 si è stabilito di adottare un Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI). Nelle more dell'individuazione delle aree idonee prevista dal piano si è fermata la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel nostro Paese. Restano operative solo le concessioni in essere;

    l'adozione del PiTESAI dal 2019 è stata più volte rinviata e il termine ultimo del 30 settembre 2021 è scaduto senza esito;

    il 2 dicembre scorso, al Consiglio dei ministri dell'energia dell'Unione europea, Italia, Francia, Spagna, Grecia e Romania hanno presentato una richiesta congiunta proponendo di modificare l'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/944 per consentire un rapporto più diretto tra il prezzo pagato dal consumatore e il costo di produzione;

    il Consiglio europeo del 16 dicembre non ha modificato le precedenti decisioni sulla crisi energetica dell'Unione (sostanzialmente riguardanti acquisti e stoccaggi) salva una decisione per il riavvio dell'iter di certificazione di Nord Stream 2, il nuovo gasdotto tra la Russia e la Germania) non prima metà del 2022,

impegna il Governo:

   al fine di contenere l'aumento dei prezzi dei settori elettrico e del gas, ad adottare misure urgenti volte ad incrementare la produzione nazionale di gas naturale, nelle more dell'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), prevedendo che tale produzione sia immessa al consumo esclusivamente sul territorio dello Stato;

   a considerare le attività estrattive del gas nazionale di pubblica utilità ai sensi l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

   a prevedere che in sede di predisposizione del PiTESAI si tenga conto delle necessità di sicurezza e stabilità dell'approvvigionamento energetico nazionale.
9/3424/120. Squeri, Barelli, Valentini, Fasano, Polidori, Sorte, Torromino.


   La Camera,

   premesso che:

    il settore energetico sta sperimentando una fase di transizione complessa che non sarà a costo zero, all'interno della quale l'idrogeno giocherà un ruolo importante come vettore energetico chiave per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e che contestualmente può portare benefici economici, vista l'elevata attenzione verso queste tecnologie a livello europeo;

    per raggiungere gli obiettivi europei al 2030 e al 2050 l'idrogeno rinnovabile dovrà essere disponibile a prezzi accessibili e dovranno inoltre essere raggiunti i 5GW di elettrolizzatori istallati, come obiettivo dalle Linee Guida per una strategia idrogeno italiana per produrre idrogeno verde; una parte di queste installazioni sarà sostenuta con i fondi del PNRR;

    considerato inoltre che lo sviluppo dell'idrogeno dovrà passare necessariamente anche dal rafforzamento della filiera degli elettrolizzatori, necessari per una sua produzione sostenibile, ma che attualmente la tecnologia non è sufficientemente industrializzata per soddisfare l'incremento di produzione di idrogeno richiesto per i prossimi anni;

    tali obiettivi rischiano di non essere raggiunti in considerazione delle barriere normative e della mancanza di una strategia chiara e di un coordinamento tra gli incentivi e le misure, che portano incertezza negli investimenti;

    in quest'ottica, sarebbe opportuno prevedere maggiori misure dedicate all'idrogeno e un loro coordinamento anche con il PNRR, in linea con gli obiettivi del PNIEC, al fine di favorire la transizione ecologica e permettere lo sviluppo dell'indotto,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, in linea con la proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0», di prevedere un aggiornamento dell'Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 n. 232 del 2016, relativo ai beni agevolabili, al fine di chiarire la possibilità di fruire del credito d'imposta anche per gli elettrolizzatori;

   a valutare di definire un coordinamento delle misure incentivanti in materia di idrogeno, prevedendo la cumulabilità, nei limiti previsti dalla normativa e dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato, delle diverse forme di agevolazione, contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato, progettualità legate al PNRR;

   a valutare di prevedere, anche in vista dell'attuazione delle disposizioni previste dalla RED II e delle progettualità del PNRR, la definizione di una strategia per lo sviluppo dell'idrogeno nei diversi settori, dalla mobilità all'industria, e di norme dedicate al fine di dare certezze al settore.
9/3424/121. Torromino, Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    la manovra economica per il 2022 prevede alcune importanti disposizioni necessarie per superare l'attuale crisi economica conseguente alla crisi pandemica da COVID-19 e di favorire la crescita economica attraverso un approccio di tipo espansivo;

    il disegno di legge di bilancio approvato reca diverse misure in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili e sono apprezzabili le misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal pacchetto della Commissione europea «Fit for 55», con particolare riferimento agli stanziamenti volti al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto;

    tuttavia, lo sforzo necessario per raggiungere gli impegnativi obiettivi necessari per realizzare la transizione ecologica, rendono necessari alcuni ulteriori interventi,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure necessarie per incrementare le risorse già stanziate nel Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni, prevedendo che le stesse possano essere destinate anche al rinnovo dei mezzi e attrezzature aeroportuali, al rinnovo del parco autobus con riferimento anche ai bus turistici e al finanziamento di infrastrutture per la mobilità urbana quali scale mobili e ascensori;

   in particolare a valutare l'opportunità di prevedere un nuovo piano di finanziamento specifico a supporto della mobilità privata a basse o nulle emissioni, in grado di fornire agli operatori di mercato, imprese e cittadini un fondamentale contributo in termini di supporto alla domanda, che appare assolutamente necessario per incentivare l'acquisto di veicoli a zero o bassissime emissioni, seguendo l'esempio di quanto già fatto dagli altri principali Paesi dell'Unione europea, poiché il differenziale di prezzo tra un veicolo convenzionale e quello elettrico è ancora troppo alto affinché il mercato si orienti in autonomia verso questo tipo di mobilità, prevedendo quindi misure strutturali di supporto diretto al mercato delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri, eventualmente ripristinando il cosiddetto Ecobonus, introdotto in via sperimentale con la legge di bilancio 2019 ma in scadenza al 31 dicembre 2021 e non rinnovato, o misura analoga, nel caso di acquisto di veicoli a basse emissioni poiché si è rivelato uno strumento indispensabile per la diffusione di veicoli ecologici, consentendo l'aumento delle immatricolazioni di nuove automobili con alimentazioni alternative, con particolare riferimento ai veicoli altamente elettrificati, full electric e plug-in hybrid, in coerenza con i sempre più ambiziosi target dell'Unione europea di riduzione delle emissioni di CO2 e con gli impegni assunti dall'Italia nella lotta al cambiamento climatico.
9/3424/122. Pentangelo, Sarro.


   La Camera,

   premesso che:

    nella seduta del 24 luglio 2019 il CIPE ha approvato l'aggiornamento del Contratto di programma 2016-2020 tra l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS relativo al 2018-2019, che include tra l'altro un piano per la manutenzione straordinaria dei ponti, dei viadotti e delle gallerie e un piano per Cortina legato agli eventi dei Mondiali del 2021 e delle Olimpiadi del 2026;

    l'attuale ponte Manzoni di Lecco, costituito da 2 carreggiate con 2 corsie per ogni senso di marcia è utilizzato oltre che dagli utenti della viabilità primaria che percorrono la strada statale n. 36, anche come viabilità locale;

    l'attuale aumento dell'intensità di traffico sulla stessa strada statale n. 36, dovuto anche ad un maggior sviluppo durante la pandemia del turismo di prossimità, sarà ulteriormente interessato dalle prossime Olimpiadi invernali che si svolgeranno a Milano e Cortina nel 2026 prevedibilmente comporterà alcune criticità d'immissione in superstrada, rallentamenti e potenziali pericoli;

    il ponte Manzoni di Lecco è considerata un'opera strategica per il programma infrastrutturale delle citate Olimpiadi invernali ed è pertanto necessario un intervento per separare il flusso della viabilità locale da quella primaria che collega Milano e Sondrio attraverso il passante di Lecco,

impegna il Governo

a stanziare l'importo di 15 milioni di euro, necessario all'infrastrutturazione di uno snodo fondamentale del collegamento viario Milano, Lecco, Sondrio-Valtellina, utile ad ampliare e potenziare l'attuale progetto di costruzione del nuovo ponte in adiacenza all'esistente ponte Manzoni di Lecco – per il collegamento della viabilità locale che allo stato attuale prevede una corsia unidirezionale, una pista ciclabile e le banchine laterali – prevedendo il raddoppio delle corsie di marcia e i connessi svincoli di ingresso e uscita al fine di agevolare il traffico locale e fornire una viabilità alternativa alla strada statale n. 36 che eviti il congestionamento di traffico e consenta il transito ai mezzi di soccorso da e verso la città capoluogo di Lecco.
9/3424/123. Fragomeli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, che costituisce l'atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, prevede lo stanziamento di 32 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali la riduzione della pressione fiscale, il sostegno alle imprese, lavoro e politiche sociali, sanità, scuola, infrastrutture ed emergenza sanitaria;

    in particolare, il comma 262 dell'articolo 1 dispone un'autorizzazione di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2022, per il finanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

    da tempo è acceso il dibattito sulla possibilità di revocare temporaneamente o sospendere l'efficacia dei brevetti sui vaccini anti COVID-19, per aumentarne la produzione, soprattutto a favore dei Paesi poveri; la sospensione temporanea dei brevetti, circoscritta e ben definita, non rappresenterebbe, peraltro, un disincentivo alla ricerca e alla produzione di altri vaccini;

    da qualunque angolo di prospettiva lo si inquadri, risulta evidente come nello specifico caso dei brevetti farmaceutici, ed in particolare degli ultimi ritrovati anti COVID-19, una delle criticità è rappresentata dalla scarsità di aziende farmaceutiche dotate di strutture, tecnologie di produzione, competenze e capacità produttiva necessaria a soddisfare il fabbisogno vaccinale, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo;

    la liberalizzazione dei brevetti, opportunamente controllata, consentirebbe una più ampia diffusione e capacità produttiva;

    al termine del vertice dei Governi dell'Unione europea di Oporto, lo stesso Premier Draghi avrebbe sottolineato l'importante valenza simbolica della liberalizzazione dei brevetti, evidenziando come tale misura temporanea rappresenti, a fronte delle imponenti sovvenzioni governative ricevute dalle grandi case farmaceutiche, una precondizione necessaria per sviluppare una rete globale di siti «presidio», in grado di produrre vaccini che utilizzino tecnologie innovative, senza però costituire un disincentivo per l'industria farmaceutica;

    come riconosciuto da Draghi, «c'è uno sbilanciamento tra la posizione delle grandi case farmaceutiche, che hanno ricevuto imponenti sovvenzioni governative, e quella dei Paesi più poveri al mondo, che o non hanno accesso o non hanno denaro per poter comprare i vaccini. C'è ovviamente un rischio che va evitato, e cioè che la sospensione dei brevetti rappresenti un disincentivo alla ricerca e alla produzione di altri vaccini. Come ho detto, una sospensione temporanea, circoscritta, ben definita – mi dicono gli esperti del settore – non dovrebbe costituire un disincentivo [...]»;

    in risposta alla crisi globale del nuovo coronavirus, il 2 ottobre 2020, India e Sudafrica hanno chiesto ufficialmente all'Omc di permettere a tutti i Paesi membri di non concedere brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale in relazione al COVID-19 per tutta la durata della pandemia, fino al raggiungimento dell'immunità globale; la proposta di India e Sudafrica chiede a tutti i paesi dell'Omc una deroga rispetto agli obblighi contenuti nella Sezione I, Parte II, dell'Accodo TRIPS, concernente copyrights e brevetti;

    deroga consentita ove si producano circostanze eccezionali e siano indicate condizioni e durata della deroga stessa;

    è di pochi giorni fa la notizia che il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione nella quale si invita la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, a prendere seriamente in esame tale ipotesi;

    numerose sono le strade, alternative alla liberalizzazione dei brevetti, da percorrere: dall'incentivo delle licenze (in tal caso è lo sviluppatore del vaccino a decidere a chi e a quali condizioni consentire la produzione del farmaco) all'abolizione dei divieti di esportazione di vaccini e materie prime; dall'incremento dei fondi da destinare all'Organizzazione mondiale della sanità alla negoziazione con le case farmaceutiche titolari dei brevetti per calmierare i prezzi, al fine di favorire la gara competitiva tra le aziende farmaceutiche titolari dei brevetti, aumentare i livelli di produzione e spingere, al contempo, le aziende stesse ad impegnarsi in nuove ricerche necessarie a sconfiggere ulteriori varianti del virus;

    al di là delle vane strade percorribili, gli Stati hanno il dovere di trovare un accordo tenendo conto da un lato, del bisogno di tutelare la salute pubblica, dall'altro, di consentire il corretto sviluppo scientifico-industriale;

    è impensabile che una tecnologia così rivoluzionaria, che ha cambiato la storia della vaccinologia, resti patrimonio esclusivo di poche aziende farmaceutiche;

    i colossi farmaceutici statunitensi (Pfizer, Johnson&Johnson e Moderna) hanno incamerato profitti miliardari con la vendita delle loro fiale; la sola Pfizer ha stimato 26 miliardi di dollari di profitti aggiuntivi per il 2021 generati dal vaccino contro il Covid; nel frattempo però i programmi vaccinali nei paesi più poveri stanno accumulando gravi ritardi con rischi per le popolazioni locali e non solo;

    l'esistenza di aree in cui il virus continua a circolare accresce, infatti, la possibilità che si sviluppino nuove varianti resistenti ai vaccini prodotti,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni iniziativa di competenza per promuovere, anche in ambito europeo e sovranazionale, un'accessibilità universale e globale dei vaccini e di ogni trattamento contro il COVID-19, attraverso la sospensione temporanea dei relativi brevetti, nel rispetto del valore costituzionale della tutela della salute, come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

   a sostenere attraverso lo stanziamento dei necessari finanziamenti progetti nazionali diretti all'autosufficienza nello sviluppo e produzione di vaccini contro il COVID-19.
9/3424/124. Rampelli, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio reca lo stanziamento di importanti risorse al settore della salute;

    accanto alla determinazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, meritano particolare accento le risorse messe in campo al fine di assicurare lo sviluppo della competitività dell'infrastruttura di ricerca nel settore oncologico (articolo 1 comma 751);

    in ambito oncologico, si ravvisa altresì l'opportunità di continuare a dedicare un'analoga attenzione al tema della prevenzione del tumore al polmone;

    il report «I Numeri del Cancro in Italia 2020», della Fondazione AIOM, indica che il tumore del polmone è uno dei tumori più frequenti e a maggiore mortalità in Italia: solo il 15 per cento degli uomini e il 19 per cento delle donne sopravvive a cinque anni dalla diagnosi;

    diversi studi (NLST, NELSON, MILD) hanno evidenziato una riduzione della mortalità nei pazienti sottoposti a screening polmonare con TC a basso dosaggio di radiazioni (LDCT, low dose computed tomography) rispetto al gruppo di controllo, mostrando dunque come una diagnosi precoce sia fondamentale per ridurre il tasso di mortalità intervenendo in uno stadio ancora iniziale del tumore;

    lo screening con TC del torace a basse dosi può ottenere una riduzione della mortalità per cancro polmonare compresa tra il 20 per cento e il 39 per cento, e un programma di diagnosi precoce potrà aumentare la percentuale di pazienti con tumore polmonare candidabili a resezione chirurgica in stadio iniziale, dal 25 per cento attuale (senza screening) al 50-60 per cento;

    in Italia, si stima che la popolazione candidabile a screening polmonare con LDCT, secondo le linee guida internazionali, sia compresa tra 600.000 e 800.000 persone; al momento, il programma di screening in avvio previsto dall'articolo 34, comma 10-sexies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, garantirà l'arruolamento di circa 7.000 cittadini;

    al fine di raggiungere una platea più ampia di persone coinvolte in questo progetto e arrivare al reclutamento di almeno 10.000 soggetti, è necessario lo stanziamento di un ulteriore milione rispetto ai due già autorizzati,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di prorogare la possibilità di utilizzo delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevedendo che, a decorrere dalla spesa autorizzata per il 2021 e al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue e non impegnate della Rete italiana screening polmonare vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato successiva, per essere riassegnate alla medesima finalità;

   a valutare l'estensione dell'autorizzazione di spesa sopra citata con 1 milione di euro per l'anno 2023, al fine di garantire l'accesso allo screening polmonare, attraverso la Rete italiana screening polmonare (RISP), ad un numero maggiore di cittadini candidabili in ogni regione del territorio nazionale.
9/3424/125. Benigni.


   La Camera,

   premesso che:

    nella conferenza stampa tenuta il 22 dicembre scorso il Presidente del Consiglio Mario Draghi in risposta ad una domanda ha dichiarato: «All'inizio fu fatto, nei primissimi giorni di governo, un provvedimento che sostanzialmente come si dice rottamava le cartelle di piccolo importo, era sostanzialmente un mini-condono. Lì si ferma, almeno per quanto mi riguarda, ogni azione sul condono»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di essere coerente con l'affermazione del Presidente del Consiglio e a non intraprendere per tutta la durata del proprio mandato nessuna ulteriore azione di cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali che si configurasse come un condono mascherato.
9/3424/126. Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio per il 2022, tra le differenti misure, dispone anche in merito ad interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, e di incremento dell'efficienza energetica nelle scuole oltre che contributi assegnabili agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio;

    l'OMS ha ricordato che la ventilazione degli ambienti chiusi è una delle armi più efficaci contro il contagio da COVID-19. Fratelli d'Italia propone da tempo l'areazione meccanica controllata nelle scuole;

    attraverso un emendamento approvato in Senato proposto dal Gruppo Fratelli d'Italia il Governo si è impegnato ad individuare le risorse necessarie atte a garantire sistemi di areazione meccanica controllata nelle scuole, al fine di adeguare gli ambienti scolastici alle nuove condizioni sanitarie;

    studi scientifici sulle misure di contrasto al COVID nelle scuole pubblicate sulla prestigiosa rivista scientifica Building & Environment, in merito ad una campagna di misura sul campo della CO2 avvenuta scuola italiana hanno mostrato la reale possibilità di controllare il rischio contagio per aerosolizzazione mediante elaborazione matematica del segnale della CO2; attraverso la rilevazione della CO2 e attivando la segnalazione degli istanti ottimali di apertura delle finestre o il controllo automatico di un eventuale impianto di ventilazione meccanica;

    lo studio ha dimostrato che i benefici di impianti controllati dal segnale della CO2 sarebbe triplice:

     1) la forte riduzione del rischio di contagio;

     2) l'aumento della qualità dell'aria indipendentemente dal Covid-19, pensiamo alle aree inquinate;

     3) il rispetto di vincoli di efficienza energetica degli edifici;

    sarebbe opportuno che detti impianti, per la ventilazione meccanica controllata (VMC), venissero installati nei luoghi di lavoro pubblici e privati a garanzia della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, anche in considerazione della curva dei contagi che dalle ultime rilevazioni sembra essere in aumento,

impegna il Governo

ad investire le risorse necessarie, al fine di predisporre l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC), non solo nelle scuole ma anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la significativa riduzione del rischio di contagio.
9/3424/127. Gemmato, Meloni, Albano, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che

    è in esame il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

    non è più rinviabile l'adozione di provvedimenti affinché gli iscritti alla Fondazione Enasarco – l'ente previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio – possano recuperare i cosiddetti contributi silenti;

    si tratta di un caso anomalo poiché il versamento dei contributi ad Enasarco, nonostante sia obbligatorio, è destinato ad una forma di previdenza integrativa. Tale contribuzione non è unificabile con nessuna delle gestioni INPS, né con versamenti ad altre casse previdenziali, dunque, non si può ricorrere agli strumenti ordinariamente previsti come la ricongiunzione o la totalizzazione;

    il diritto ad un trattamento previdenziale autonomo si acquisisce solo se i contributi sono stati versati per almeno 20 anni, in caso contrario non generano alcuna prestazione;

    una volta cessata l'attività di agente di commercio in assenza del requisito temporale richiesto, Enasarco prevede la possibilità di continuare volontariamente il versamento contributivo, ma tale opzione non risulta conveniente, soprattutto, per chi ha versato i contributi per pochi anni;

    sebbene l'Ente abbia operato alcune modifiche del proprio ordinamento per far fronte alla problematica in questione, trattiene a tutt'oggi una notevole quantità di contributi silenti o improduttivi, poiché sono molti gli agenti e i rappresentati di commercio che non raggiungono i requisiti richiesti per accedere ad una qualche prestazione;

    ed infatti, sono anni che tanti iscritti denunciano questo sistema che asseconda la perdita dei contributi previdenziali versati in anni di lavoro e l'assenza di idonee iniziative che ne permettano il recupero,

impegna il Governo

ad adottare iniziative che pongano rimedio alla annosa questione dei contributi cosiddetti silenti e che, quindi, consentano ad agenti e rappresentanti di commercio il recupero dei contributi previdenziali versati alla Fondazione Enasarco che non hanno generato alcuna prestazione previdenziale o di welfare.
9/3424/128. Rizzetto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene diverse disposizioni in materia previdenziale;

    nell'ambito del nostro sistema previdenziale, occorre prestare massima attenzione e valorizzare il sistema di previdenza complementare, disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, che rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico il cui scopo è quello di integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro. Essa ha come obiettivo quello di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base;

    il 21 febbraio 2011, a seguito dell'approvazione della risoluzione n. 8-00072, della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, che impegnava l'Esecutivo ad «investire fortemente sulle potenzialità del sistema dei fondi pensione in particolare valutando l'opportunità di sostenere eventuali iniziative organizzative, promozionali e di informazione, anche su impulso degli enti e delle strutture interessati, dirette a mettere a sistema i fondi medesimi», è stato istituito il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato «Previdenza Italia»;

    al Comitato sono stati altresì attribuiti ulteriori importanti compiti in materia di informazione e formazione finanziaria, in iniziative comunque finalizzate al massimo sviluppo della previdenza complementare e all'incremento delle adesioni dei lavoratori, nonché a supporto degli enti previdenziali, anche con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni dei fondi pensione;

    per il raggiungimento di tutti gli scopi previsti, l'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, aveva disposto un contributo destinato al funzionamento del citato Comitato dall'anno 2020; ad oggi però il Ministero non ha ancora inspiegabilmente provveduto all'erogazione del contributo previsto in favore del Comitato, che nel frattempo ha naturalmente già sostenuto spese e assunto impegni economici per la sua strutturazione e operatività e si trova nella impossibilità di svolgere la propria attività e assolvere ai compiti assegnatigli dalla legge;

    a ciò si aggiunge quanto disposto dall'articolo 34-ter del decreto-legge n. 152 del 2021, introdotto in sede di conversione, che sottrae ulteriori risorse al Comitato, compromettendo così in maniera decisiva il lavoro svolto, e le importanti iniziative da realizzare in favore delle PMI, particolarmente rilevanti per il tessuto economico del nostro Paese e gravemente colpite dagli effetti della crisi pandemica in corso;

    l'articolo 34-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede una copertura finanziaria per una serie di interventi nell'ambito del contingente assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a cui si aggiungono ulteriori 562.277 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024) che riduce l'autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato «Previdenza Italia» (di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019),

impegna il Governo

a provvedere quanto prima all'erogazione delle risorse per il funzionamento del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato «Previdenza Italia» e ad adottare opportune iniziative, nel primo provvedimento utile, volte ad integrare la dotazione finanziaria del medesimo Comitato quantomeno nei termini stabiliti dal testo originario dell'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
9/3424/129. Polverini, Zangrillo.


   La Camera,

   premesso che:

    la diffusione del virus Sars-Cov2 ha reso necessario introdurre misure che hanno avuto un impatto diretto sulla vita dei cittadini, inasprendo per certi aspetti o introducendo per altri l'obbligo di portare con sé dispositivi di protezione individuale – DPI (maschere chirurgiche monouso e maschere filtranti del tipo FPp2 e/o FPp3, guanti in lattice e/o nitrile monouso, occhiali e visiere di protezione, camici, tute e altro);

    in Italia, sin dai primi giorni di allerta per l'emergenza sanitaria, sono emerse le carenze del mercato di produzione in tema di DPI nel fare fronte all'aumento della domanda degli stessi e, di conseguenza, si è reso necessario ricorrere al mercato internazionale, con aggravio di costi, un deficit di sicurezza interna nonché la possibilità di incorrere in prodotti non conformi alla normativa di certificazione;

    a partire da SARS (2003), passando per Aviaria (2006), H1N1(2009), Mers (2012) ed Ebola (2014-2016), le pandemie sono divenute fenomeni ciclici, rendendo necessario adottare azioni volte a dotare il Paese di riserve strategiche di DPI, anche attraverso l'aggiornamento del piano pandemico;

    il Governo francese nel 2009 e, successivamente, anche altri Paesi europei come l'Irlanda, la Germania e la Spagna, al fine di fronteggiare eventuali future pandemie, hanno sostenuto la creazione di una filiera produttiva specializzata volta a garantire la disponibilità interna di DPI e ad assicurare la salute dei propri cittadini;

    una simile strategia appare strumentale e coerente rispetto alla necessità di contrastare la propagazione del virus e di approntare tutte le misure necessarie a contrastare, contenere e prevenire il protrarsi o l'eventuale futuro verificarsi di contesti epidemiologici ad alta contagiosità;

    l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha introdotto l'obbligo per tutti i cittadini, fino al termine dello stato di emergenza, che al momento è fissato al 31 marzo 2022, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto;

    in virtù di tale previsione, la domanda interna di DPI, e in particolare di dispositivi FPP2, è destinata a un forte e ulteriore incremento, con il conseguente rischio di difficoltà di assicurare l'approvvigionamento del mercato interno e il rischio di assistere a un ulteriore aumento dei prezzi di vendita, i quali potrebbero diventare proibitivi soprattutto per i cittadini meno abbienti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire la rapida reperibilità sul mercato di maschere filtranti del tipo FPP2 e FFP3 a prezzi calmierati, individuando occasioni di distribuzione delle stesse gratuitamente o a prezzi agevolati laddove l'accesso a determinate attività o luoghi – come quello di lavoro – ne prevedano l'utilizzo, nonché a definire i criteri e gli standard di qualità per gli eventuali acquisti di DPI da parte dello Stato sul mercato internazionale e istituire un tavolo di confronto con le associazioni di categoria e i principali operatori italiani del settore volto a individuare le misure necessarie per sostenere la creazione di una filiera certificata di produttori di DPI sul territorio nazionale, con l'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza produttiva di tali indispensabili dispositivi.
9/3424/130. Baldini, Noja.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca diverse disposizioni volte a favorire e incentivare la riconversione lavorativa in un'ottica di valorizzazione delle competenze ed efficientamento del mercato;

    durante l'esame del provvedimento da parte della Commissione bilancio del Senato è stato presentato l'emendamento 30.0.13 Conzatti, con il quale si proponeva di portare a regime il contributo previsto dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, innalzando detto contributo per il conseguimento della patente da autotrasportatore, destinato a giovani fino a 35 anni di età, da 1.000 a 2.000 euro;

    tale misura, infatti, ad oggi prevede l'erogazione di un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di dette spese, per i giovani fino al trentacinquesimo anno di età e per i soggetti che percepiscono reddito di cittadinanza o ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati;

    la ratio della norma è di incentivare i soggetti sopra contemplati a conseguire la patente e le abilitazioni professionali necessarie all'esercizio della professione per agevolarne l'accesso al mercato del lavoro;

    la medesima agevolazione sarebbe auspicabile anche in relazione al conseguimento della patente D) per autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone, oltre al conducente, di cui all'articolo 116 comma 3 lettera p) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e della Carta di qualificazione del conducente di cui al decreto del Ministero dei trasporti del 17 aprile 2013, conseguibile a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e al superamento del relativo esame, di cui all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo;

    tale estensione andrebbe a colmare la carenza che si registra nel settore e che ammonta, complessivamente, a più di 20.000 unità, favorendo l'ingresso di nuove professionalità attraverso l'abbattimento di una barriera in ingresso di natura economica molto significativa, in considerazione dell'elevato costo da sostenere per il conseguimento della relativa patente,

impegna il Governo

a valutare di adottare opportune iniziative legislative che estendano la disciplina sopra descritta anche ai giovani fino a 35 anni che intendano conseguire la patente D, necessaria per la guida di veicoli progettati per il trasporto di più di otto persone, favorendo, così, l'ingresso di nuovi lavoratori anche in tale settore e incentivando ulteriormente l'occupazione giovanile.
9/3424/131. Bendinelli, Fregolent, Paita, Librandi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 608, del provvedimento in esame reca disposizioni volte a inserirsi nella più ampia riforma del processo penale e del processo civile, in un'ottica di ridisegnamento della geografia giudiziaria che si propone di contemperare esigenze di razionalizzazione con quelle di efficienza e buon andamento;

    in questa prospettiva, il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, ha previsto la soppressione di 31 tribunali, 31 procure e 220 sezioni distaccate, attuando una revisione complessiva delle circoscrizioni giudiziarie;

    l'articolo 11, comma 3, del predetto provvedimento, tuttavia, ha previsto l'efficacia differita delle modifiche delle circoscrizioni dell'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, la quale è stata più volte oggetto di rinvio, sia per ragioni di inagibilità e interventi di ricostruzione dovuti al sisma del 2009, sia in considerazione delle oggettive difficoltà di garantire il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale di cui all'articolo 24 della nostra Costituzione a fronte di una riduzione delle sedi di tutela;

    l'operatività delle sedi giudiziarie in quei territori rappresenta una priorità non solo alla luce della necessità di garantire il diritto di difesa e di azione ai cittadini, ma anche per assicurare sedi competenti, attive e funzionali che possano accompagnare eventuali controversie che potrebbero sorgere tra gli operatori nell'ambito dell'attuazione degli investimenti derivanti dal Piano di Ripresa e Resilienza, con il rischio di ritardi che potrebbero pregiudicare la buona riuscita e gli effetti anticiclici dei relativi stanziamenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative legislative necessarie a prevedere, anche tramite lo stanziamento di adeguate risorse, nelle more della modifica della geografia giudiziaria, il rinvio della soppressione dei cosiddetti tribunali minori, richiamati in premessa, di Avezzano, Lanciano, Sulmona, Vasto.
9/3424/132. D'Alessandro, Colletti, Vacca, Grippa, Pezzopane, Corneli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 927, del provvedimento in esame prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

    al comma 933, per «libero professionista» si intende esclusivamente la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

    tale definizione rischia di tradursi in una vera e propria discriminazione per decine di migliaia di professionisti che esercitano legittimamente la libera professione, pur non essendo iscritti in albi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ricomprendere nella succitata categoria di «libero professionista» non solo gli iscritti in albi professionali ma anche i soggetti abilitati all'esercizio della materia fiscale, contabile e tributaria di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 e al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
9/3424/133. Frate.


   La Camera,

   premesso che:

    l'industria cosmetica nazionale rappresenta più di 600 imprese, realtà imprenditoriali molto diverse tra loro: dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive, che contano un totale di 36 mila addetti diretti (oltre il 54 per cento degli occupati sono donne) che diventano 400 mila sull'intera filiera cosmetica se si considerano gli occupati afferenti ai canali di estetica, acconciatura, profumeria, farmacia, erboristeria, grande distribuzione e vendita diretta;

    una larga parte del comparto italiano è a vocazione terzista – con un valore della produzione delle aziende che producono in conto terzi prossimo ai 1.400 milioni di euro e una percentuale di fatturato proveniente dall'esportazione pari al 40 per cento;

    nonostante le difficoltà logistiche imposte dall'emergenza pandemica, la cosmetica si sta dimostrando fattore chiave sulle proiezioni che riguardano l'export: nel 2020 i dati registrano un balzo indietro di cinque anni con un valore pari a 4,154 milioni di euro (16,7 punti percentuali), ma rimane caratterizzato da una forte vocazione all'esportazione, tale da renderlo a tutti gli effetti un driver del Made in Italy nel mondo; tra i Paesi in cui l'export di prodotti cosmetici è più elevato – in termini di quantità e valore – vi sono i principali Paesi europei: Francia e Germania al primo e secondo posto, seguiti da Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi, Polonia e Belgio;

   preso atto che:

    il raggiungimento da parte delle aziende cosmetiche italiane di una tale posizione rilevante nel mercato UE è stato possibile anche grazie all'efficacia e alla univocità delle disposizioni armonizzate di etichettatura previste dal regolamento cosmetico, n. 1223/2009, che hanno permesso alle aziende di realizzare etichette omogenee e valide in tutti i Paesi europei, riuscendo quindi a realizzare – anche nella pratica – un vero e proprio mercato unico europeo;

    questo standard virtuoso rischia di essere vanificato dal recepimento della Direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti e della Direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che diversi Paesi della Unione europea stanno perseguendo attraverso modalità e strumenti differenti, causando una pericolosa proliferazione di normative e indicazioni tecniche divergenti che porterebbero il mercato unico a regredire verso 27 mini-economie circolari; al momento, infatti, l'iter di recepimento della norma di principio europea, sta creando una totale difformità di requisiti di etichettatura ambientale tra Italia, Francia, Portogallo, Austria, Paesi Bassi, Slovenia, Bulgaria e Spagna;

    in Italia, le nuove norme in materia di etichettatura ambientale dovrebbero entrare in vigore il prossimo 1° gennaio 2022, tramite l'attuazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116;

    da fonti informali si apprende che il decreto cosiddetto «milleproroghe», esaminato dal Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021 e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevedrebbe una nuova proroga tecnica di sei mesi – il 30 giugno 2022 – destinata all'emanazione da parte del Ministero della transizione ecologica di un decreto attuativo di recepimento delle linee guida del Conai sul quale verrebbe espletata la procedura di notifica alla Commissione Europea;

   considerato che:

    l'attuale impostazione della norma costringe le aziende cosmetiche a provvedere a etichette personalizzate per ogni Paese, con un sensibile aumento dei costi – quantificati alla pari della plastic tax –, nonché una inevitabile complessa riorganizzazione delle catene produttive, escludendo il perseguimento delle economie di scala utili al controllo dei prezzi al consumatore, con rischio di sprechi di prodotti con etichettatura disomogenea o che gli scaffali rimangano vuoti;

    a differenza di altri settori produttivi, il packaging cosmetico è caratterizzato da dimensioni molto piccole e da caratteristiche di confezioni di alta qualità (luxury packaging) sui quali risulta molto complesso inserire la quantità e la tipologia di informazioni – siano esse in versione testuale o digitale – richieste dall'imminente normativa italiana in materia di etichettatura ambientale;

   considerato infine che:

    è già in corso la revisione della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, così come avviato l'iter da parte della Commissione per l'armonizzazione delle normative sulla differenziazione e la raccolta dei rifiuti (come previsto dalla Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) e che questi processi comporterebbero, da un lato ulteriori aggiornamenti della normativa di riferimento nel breve termine, e dall'altro una potenziale duplicazione dei costi per le aziende,

impegna il Governo:

   a promuovere l'attuazione delle pratiche e dei processi volti al raggiungimento di una vera e propria economia circolare attraverso modalità che riescano a salvaguardare il progresso e il mantenimento delle migliori pratiche europee, quale quella dell'integrazione del mercato cosmetico, e non rappresentino, invece, un regresso forzato dagli standard acquisiti;

   ad utilizzare la proroga annunciata al fine di creare una fase di transizione tra l'entrata in vigore delle norme di attuazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 e le ulteriori disposizioni derivanti dalla revisione (già in atto) della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, così da poter promuovere le opportune negoziazioni volte ad armonizzare l'applicazione su tutto il territorio comunitario; di promuovere, a livello nazionale ed europeo, tutte le iniziative utili al fine di: permettere al settore di non fare un passo indietro in termini di omogeneità dei prodotti, della produzione e della distribuzione a livello europeo;

   evitare che le disposizioni tecniche sull'etichettatura vengano utilizzate dai singoli Stati Membri come ostacoli e vincoli non tariffari alla libera circolazione delle merci a danno della posizione di preminenza italiana nel settore della cosmesi internazionale;

   non sottoporre le aziende, che si stanno ancora rialzando dagli effetti negativi connessi al biennio di pandemia, all'ulteriore impatto economico negativo creato dall'aggiornamento delle etichette, delle catene produttive e logistiche, anche considerando l'alta probabilità che un nuovo processo di adeguamento sarà necessario nel breve periodo a causa dalla revisione in corso della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.
9/3424/134. Fregolent.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 175, interviene sulla disciplina del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, al fine di adeguare l'individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa e favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Sud Italia, rilanciandone il tessuto economico e produttivo:

    sempre con analoghe finalità di rilancio e sviluppo del Sud Italia, nel corso dell'esame in Commissione bilancio, al Senato, è stato presentato l'emendamento 46.0.8 Faraone, con cui si è proposto di consentire la cedibilità, anche parziale, del credito d'imposta previsto per le Zone economiche e sociali (ZES), eventualmente anche in favore di istituti di credito e intermediari finanziari, e anche con riferimento agli investimenti e agli interventi agevolati operati nei comuni colpiti dal sisma del 2016, nonché ai progetti di investimento già avviati nell'ambito delle ZES stesse;

    tale modifica ambiva a rafforzare l'impianto delle relative agevolazioni, anche per garantire la pronta realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza che mirano ad assicurare la coesione sociale e territoriale, prevedendo significativi investimenti volti a favorire la competitività e lo sviluppo economico del Mezzogiorno e, in particolare, delle Zone economiche speciali;

    la cedibilità del predetto credito, infatti, fungerebbe da vero e proprio volano per gli investimenti nelle ZES, favorendone lo sviluppo, l'infrastrutturazione e, di riflesso, l'incremento dei livelli occupazionali, con indubbi effetti sul piano economico e sociali di territori spesso sottovalutati rispetto al loro reale potenziale produttivo e commerciale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire la cedibilità, anche solo parziale, del credito d'imposta previsto per gli investimenti delle ZES, eventualmente anche in favore di istituti di credito e intermediari finanziari, così da favorire lo sviluppo economico e industriale di territori interessati.
9/3424/135. Librandi, D'Alessandro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 486-487, del provvedimento in esame prevede una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, tra gli altri, agli operatori dell'automobile gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

    nell'ordinamento tributario italiano le norme che disciplinano gli autoveicoli aziendali sono talvolta complesse ma, soprattutto, molto penalizzanti rispetto ad altri beni strumentali utilizzati. In particolare, le regole di deducibilità dei costi relativi alle autovetture sono particolarmente rigorose se confrontate con quelle adottate dagli altri Paesi europei;

    un altro aspetto distorsivo è rappresentato dall'attuale disciplina dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, che prevede la detraibilità dell'IVA al 40 per cento sull'acquisto delle auto aziendali, contrariamente al principio eurounitario della detraibilità integrale dell'IVA per tali acquisti previsto dall'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, che è stato oggetto di apposita deroga autorizzata, su istanza del Governo allora in carica, con Decisione (UE) 2019/2138), fino al 31 dicembre 2022; tale disparità di trattamento rispetto ai regimi fiscali degli altri Stati membri grava pesantemente sul mercato dell'auto e danneggia la competitività delle nostre imprese che sostengono un maggior costo nella produzione di beni e servizi rispetto ai competitor europei. Il tutto aggravato dall'emergenza epidemiologica che sta duramente colpendo il tessuto industriale del nostro Paese e che non ha risparmiato neanche il settore del noleggio senza conducente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di allineare la percentuale della detraibilità dell'IVA e della deducibilità dei costi delle auto aziendali ai livelli europei con il fine di incentivare e sostenere le partite IVA che utilizzano le autovetture ai fini professionali, le aziende che usufruiscono delle flotte aziendali fortemente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché in generale il settore dell'automotive.
9/3424/136. Moretto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 259, incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi;

    negli ultimi anni nel campo della biotecnologia cellulare e molecolare sono stati compiuti significativi progressi scientifici, ottenendo risultati di notevole impatto sulla salute e sull'efficacia delle terapie e dei trattamenti sanitari;

    in particolare, nel settore della biomedicina sono state sviluppate le cosiddette terapie avanzate (ATMP, Advanced Therapy Medicinal Product) le quali, come definite dal Regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, consistono in terapie o farmaci innovativi che, a differenza dei farmaci tradizionali che si basano su molecole prodotte per sintesi chimica, fanno ricorso a DNA o RNA, cellule e tessuti;

    le terapie avanzate, in altre parole, rappresentano spesso l'unica risposta per pazienti affetti da patologie che risultino prive di una soluzione terapeutica e che hanno la capacità di intervenire in modo diretto sulle cause della malattia, creando benefici anche in termini di recupero della produttività sul lavoro per lunghi periodi della vita, la quale risulta migliorata nel suo complesso, sia nei suoi aspetti psicologici, che in quelli relazionali e sociali;

    agevolare lo sviluppo di tali terapie significa offrire nuove opportunità per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento di patologie gravi che hanno dunque opzioni terapeutiche limitate o assenti, come le malattie di origine genetica, quelle croniche e i tumori, intervenendo anche su funzioni fisiologiche spesso compromesse dalla malattia, assicurando nuove prospettive di vita e di guarigione ai pazienti;

    il processo di produzione delle terapie avanzate è più complesso e sicuramente più costoso rispetto a quello dei farmaci tradizionali, in quanto le stesse nascono da piattaforme innovative e complesse e vengono somministrate in centri qualificati e specializzati, con il costante coinvolgimento di personale altamente specializzato;

    le terapie avanzate, inoltre, richiedono, nel corso della gestione del loro ciclo di vita, interventi di continua manutenzione e innovazione per il necessario aggiornamento volto ad assicurare ai pazienti il miglior prodotto possibile:

    per le loro peculiarità, esse vengono somministrate con un unico trattamento, con un evidente disallineamento temporale tra costi attuali, concentrati nel breve periodo, e benefici futuri, diffusi su un più lungo orizzonte temporale, richiedendo una vera e propria co-responsabilizzazione sugli esiti delle terapie tra l'industria farmaceutica e il sistema sanitario che interviene con competenze e altre tecnologie a supporto del percorso di cura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre sistemi innovativi di pagamento che stabiliscano l'assunzione dell'impegno della spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, come definite dal Regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente definite nell'ambito di modelli negoziali innovativi, di cui al comma 5 articolo 4 del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriennali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo.
9/3424/137. Noja.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure per le giovani generazioni e altre sarebbero necessarie in considerazione del fatto che la condizione giovanile nel nostro Paese è particolarmente problematica da numerosi punti di vista, in particolare per quel che concerne la precarietà lavorativa ed economica, nonché le possibilità di proseguire gli studi per chi vive nei contesti socio economici più difficili;

    la crisi economica conseguente alla pandemia ha certamente acuito questi problemi e la ripresa che tutti gli indicatori descrivono come in essere, soprattutto qualora si dovesse rivelare non duratura, rischia di escludere o riguardare solo marginalmente tali soggetti, ai quali peraltro sarà richiesto di farsi carico dell'ulteriore debito pubblico derivato dalla pandemia;

    è interesse dello Stato favorire una inversione di tendenza che consenta ai cittadini più giovani di raggiungere nel più breve tempo possibile la propria autonomia economica e lavorativa e molte delle azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza vanno nella giusta direzione di aggredire alcuni ritardi cronici del sistema economico, giuridico e sociale, ponendo così le basi per superarne i limiti strutturali;

    gli investimenti previsti dal PNRR produrranno i loro effetti non nell'immediato ed è quindi necessario prevedere anche interventi che affrontino nel breve periodo alcune delle conseguenze dei ritardi nell'attenzione ai più giovani che si sono stratificati nel tempo;

    l'autonomia abitativa, ad esempio, rappresenta un prerequisito fondamentale e rischia di non essere sufficiente la misura prevista dal provvedimento in esame volta ad alzare di un solo anno (da 30 a 31 anni non compiuti) l'età massima per richiedere la detrazione per i canoni di locazione, quando sarebbe opportuno estenderla almeno ai 33 anni di età, possibilmente anche innalzando a 20.000 euro la soglia massima ISEE;

    alla detrazione per le spese di locazione potrebbero essere affiancate ulteriori misure per favorire l'autonomia abitativa, quali l'erogazione di contributi diretti a tutti i giovani under 35 e/o agli studenti universitari fuori sede, qualora questi non ricevano altri contributi per finalità analoghe;

    è altresì di peculiare importanza favorire l'autonomia lavorativa degli under 35, per esempio tramite l'istituzione di un «Piano Attiva Giovani» che, se disoccupati e non iscritti a nessun corso di studio o di formazione, consenta loro di ricevere, per un periodo massimo di 12 mesi, un contributo economico aggiuntivo per la durata del periodo di lavoro e formazione presso le imprese ove sono impiegati;

    tra le misure che andrebbero rese strutturali in quanto hanno indubbiamente avuto un impatto per favorire l'autonomia delle giovani generazioni, sia sul piano della loro formazione che di quello della possibilità di avviare una propria attività imprenditoriale, sono certamente da annoverare la misura «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e l'istituzione, con l'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, di un fondo destinato all'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di «Scuole dei mestieri» nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio;

    anche in relazione al disagio psicologico conseguente al periodo difficile che il Paese sta attraversando, non di minore rilevanza sarebbe la possibilità di estendere a tutti i giovani under 30, eventualmente modulandolo sulla base dell'ISEE, il contributo economico per un sostegno psicologico che il provvedimento in esame ha introdotto per i soli studenti e per il personale delle scuole,

impegna il Governo

a introdurre con i prossimi interventi legislativi misure rivolte alle giovani generazioni quali a titolo di esempio quelle richiamate in premessa.
9/3424/138. Ungaro, Alaimo, Bruno Bossio, Corneli, Cubeddu, Di Lauro, Marco Di Maio, De Carlo, Giordano, Iovino, Lombardo, Manzo, Martinciglio, Orrico, Pallini, Schirò, Tuzi, Giarrizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    la costa italiana ha una lunghezza di circa 8.300 chilometri e le aree costiere sono i territori maggiormente occupati da insediamenti urbani e da attività economiche e produttive;

    la particolare conformazione geomorfologica consente, da sempre, un importante sfruttamento delle aree costiere, che rappresentano un punto nevralgico tanto per il trasporto merci, quanto per lo sviluppo del turismo;

    incentivare gli investimenti nelle zone portuali significa favorire, di conseguenza, un notevole sviluppo anche delle aree retroportuali e del trasporto intermodale, comportando, quindi, un notevole incremento di tutto il settore produttivo;

    il decreto-legge n. 91 del 2017, all'articolo 4 ha definito le procedure e le condizioni per istituire Zone economiche speciali in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come «meno sviluppate» o «in transizione», definendo la Zona economica speciale come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale facente parte della rete globale delle reti di trasporto transeuropee, definite dal regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013;

    il fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, decreto-legge n. 59 del 2021, all'articolo 1, comma 2, lettera c), assegna al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili i fondi per il settore marittimo e portuale, in particolare per il rinnovo delle navi, per lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici, per l'aumento selettivo della capacità portuale e per l'elettrificazione delle banchine (cold ironing);

    le aree portuali che insistono su territori con popolazione fino a 100.000 abitanti e, in particolare, le realtà come quella di Castellammare di Stabia, necessitano di una decisiva spinta di sviluppo per sostenere maggiori flussi commerciali e turistici e per le quali risulta indispensabile un adeguato piano infrastrutturale che interessi anche le aree retroportuali e il trasporto intermodale;

    uno strumento funzionale al raggiungimento di tale scopo sarebbe la previsione di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in favore dei soggetti che effettuano, nelle aree portuali e retroportuali sopra definite, interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e connesse al rafforzamento delle aree interessate anche sul piano dell'intermodalità, consentendone la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,

impegna il Governo

a valutare di adottare tutte le opportune iniziative, anche legislative, per istituire un credito d'imposta in favore dei soggetti che effettuano investimenti nelle aree portuali e retroportuali che insistono su territori, come quello di Castellammare di Stabia, con meno di 100.000 abitanti al fine di incentivarne lo sviluppo e la produttività.
9/3424/139. Vitiello.


   La Camera,

   premesso che

    il provvedimento in esame reca numerose disposizioni materia di parità di genere;

    il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 19 comma 3, al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ha previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

    con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 105-bis il fondo sopra richiamato è stato incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di finanziare il cosiddetto «Reddito di libertà» e contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 in particolare per le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne in condizione di povertà vittime di violenza;

    detto fondo è stato poi rifinanziato con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con l'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mentre il provvedimento in esame, con l'articolo 1, comma 670, lo rifinanzia per ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2022 per le medesime finalità;

    la ratio del Reddito di libertà non si esaurisce in una misura di tipo meramente assistenzialista ma ambisce a funzionare altresì da supporto all'avvio di un percorso di emancipazione personale e professionale, che accompagni le donne nell'acquisizione di nuove competenze, anche attraverso corsi di formazione di alta professionalità, fino a consentirne l'ingresso nel mercato del lavoro;

    per la realizzazione di un simile obiettivo appare indispensabile assicurare un finanziamento strutturale del relativo Fondo, assicurando la possibilità di ideare e finanziare iniziative in un'ottica di più ampio respiro e con maggiore certezza, sulla base di risorse certe e non individuate di anno in anno,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di ogni iniziativa utile, anche legislativa, al fine di rendere strutturale il finanziamento del cosiddetto reddito di libertà, finalizzandolo non solo alla erogazione della prestazione, ma anche al finanziamento di attività formative, dando priorità ai percorsi che prevedono l'inserimento lavorativo in base ad accordi stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, in modo da garantire la prevenzione dei fenomeni di violenza di genere attraverso l'emancipazione economica delle donne in condizioni di vulnerabilità.
9/3424/140. Annibali.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito della spesa sanitaria, il disegno di legge di bilancio prevede, all'articolo 96, disposizioni in merito al settore farmaceutico;

    il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con la legge 16 novembre 2001, n. 405, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, conferisce, con l'articolo 8, comma 1, lettera a) alle regioni la facoltà di stipulare, anche con proprio provvedimento amministrativo, accordi con le rappresentanze sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per la distribuzione tramite le stesse farmacie dei medicinali acquistati dall'Ente pubblico;

    i distributori intermedi del farmaco sono, nella regione, l'indispensabile collegamento tra ASL e farmacie e garantiscono la piena efficacia degli accordi previsti dall'articolo 8 della legge 16 dicembre 2001, n. 405 grazie alla struttura logistica e gestionale-informatica di cui dispongono e nel rispetto delle norme di buona distribuzione dei medicinali e degli obblighi di servizio pubblico;

    senza l'intervento dei distributori intermedi del farmaco non è attuabile alcun accordo di Distribuzione per conto (DPC) delle regioni né delle singole ASL;

    l'attività di distribuzione di speciali farmaci per conto dell'ente pubblico ha richiesto sempre il supporto dei distributori, oltre che delle farmacie;

    la legittima partecipazione delle associazioni dei distributori intermedi del farmaco agli accordi regionali, insieme alle rappresentanze sindacali delle farmacie, è indispensabile per una migliore e più funzionale organizzazione e gestione della «distribuzione per conto» dei medicinali del Servizio pubblico, nell'interesse anzitutto dei pazienti;

    è necessario riequilibrare la previsione normativa consentendo ad entrambe le categorie della catena farmaceutica, distribuzione e farmacia, di partecipare alla stipula degli accordi regionali così da poter definire sia le condizioni economiche che tecniche del servizio da rendere che varia di regione in regione,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di ogni iniziativa utile, anche legislativa, al fine di consentire alle rappresentanze della categoria dei distributori intermedi di partecipare alla stipula degli accordi regionali e favorire una proficua interlocuzione a vantaggio dei consumatori finali.
9/3424/141. Migliore.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame sul piano della digitalizzazione dispone l'incremento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per un totale di 5 milioni il 2022, 10 milioni per il 2023, 20 milioni per il 2024, ma appaiono ancora carenti le misure sul piano della infrastrutturazione digitale e delle telecomunicazioni, nonostante la proroga e il rafforzamento del Superbonus e del cosiddetto bonus mobili/elettrodomostici;

    il ritardo infrastrutturale del nostro Paese è uno dei fattori di maggior ostacolo al suo completo sviluppo e alla attrattività nei confronti degli investitori privati, nonché causa di minore qualità della vita dei cittadini residenti nelle zone del Paese con una minore infrastrutturazione e, tra questi ritardi, vi è notoriamente anche quello relativo alle infrastrutture di telecomunicazioni;

    anche le aree del paese già cablate non riescono a garantire ovunque una qualità del segnale adeguata, vista la quasi esclusiva diffusione di tecnologia FTTC (Fiber to the Cabinet: collegamento in fibra fino al cosiddetto armadio di ripartilinea, in rame fino all'edificio e poi al l'appartamento dell'utente) o FTTB (Fiber to the Building: collegamento in fibra fino all'edificio, in rame fino all'appartamento dell'utente), ma molto raramente FTTH (Fiber to the Home: collegamento in fibra fino all'appartamento dell'utente);

    la tecnologia FTTH è quella che garantisce maggiore stabilità della connessione, prestazioni elevate, basso impatto ambientale e maggiore sicurezza, come testimonia anche il fatto che nella classificazione AGCOM, all'FTTH sia stato assegnato il bollino verde;

    il principale ostacolo alla diffusione della tecnologia FTTH è rappresentato dalla necessità di intervenire con costosi e invasivi lavori di ristrutturazione interna per adattare gli stabili al passaggio dei cavi in fibra;

    che questi lavori di ammodernamento consentirebbero anche una maggiore sicurezza degli inquilini, consentendo la separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza o telerilevamento;

    che molte misure previste dal PNRR, quali per esempio quelle relative alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, per dispiegare a pieno i loro effetti necessitano di una capillare e rete infrastrutturale informatica a alta capacità, quale quella in fibra ottica FTTH,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire gli interventi di realizzazione di infrastrutture fisiche per il passaggio di cavi in fibra ottica negli immobili del patrimonio edilizio del Paese, eventualmente anche solo individuandoli, in una prima fase, tra quelli per i quali è possibile ottenere le agevolazioni fiscali di cui al Superbonus o al bonus mobili/elettrodomostici.
9/3424/142. Nobili, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 5 del 2021, reca misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

    la norma era volta ad assicurare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, la piena operatività, l'autonomia e l'indipendenza del Comitato olimpico nazionale italiano, in coerenza con quanto stabilito dalla Carta Olimpica;

    a tal fine la norma ha previsto che il CONI fosse munito di una propria dotazione immobiliare e di personale, con un organico di 165 unità di personale da assumere previa predisposizione delle necessarie procedure concorsuali, da espletarsi entro il 31 dicembre 2021, in attuazione della normativa vigente in tema di pubblico impiego;

    rispetto a tali previsioni normative il CONI non ha tuttavia provveduto ad effettuare le relative procedure concorsuali previste, presumibilmente in considerazione del fatto che il personale dipendente di Sport e Salute S.p.A. non potesse transitare presso l'Ente mantenendo le medesime prerogative contrattuali;

    in sede di esame parlamentare del disegno di legge di bilancio 2022, è stato approvato un emendamento che prevede la cessione diretta dei contratti del personale di Sport e Salute S.p.A. in avvalimento presso il CONI;

    da quanto si legge dalla relazione illustrativa «l'applicazione della disciplina vigente comporta l'obbligo di inquadrare nei ruoli della pubblica amministrazione personale che, allo stato, avendo svolto una carriera in una società a regime privatistico, si trova inquadrata in livelli non corrispondenti a quelli previsti per il pubblico impiego»;

    la soluzione della proposta prevede, in particolare, la «cessione del contratto» di lavoro ope legis del personale individuato dalle lettere a), b), e c), del comma 1-bis da parte di Sport e Salute S.p.A. al CONI, lasciando così immutata la relativa disciplina privatistica, ma mutuando, in parte, la disciplina dell'articolo 2112 del codice civile adattata alla specificità della situazione da affrontare e, nel contempo, al superiore interesse di non scardinare l'ordinamento del pubblico impiego attraverso l'introduzione di elementi che, ancorché internalizzati, ne resterebbero comunque sostanzialmente estranei;

    tuttavia, come ribadito dalla stessa relazione illustrativa, «Si tratta di un modello legislativo innovativo», osservazione che ne rileva, la natura eccezionale rispetto al quadro giuslavoristico e amministrativo generale in materia;

    a ciò si aggiunga che il Governo e il Parlamento sono intervenuti ben tre volte nel solo anno 2021 e precisamente con il decreto-legge n. 5 del 2021, il decreto-legge n. 92 del 2021 e la legge di bilancio 2022 al fine di rafforzare ulteriormente il principio di autonomia del CONI;

    rispetto a tale ultima disposizione, pertanto, è da ritenersi soddisfatta ogni residuale esigenza rispetto alla già citata autonomia e, più in generale, al buon funzionamento dell'ente CONI, il quale potrà d'ora in poi continuare ad operare in piena autonomia e indipendenza,

impegna il Governo

a mantenere l'attuale dotazione organica del Coni, vigilando che la stessa venga costituita esclusivamente in attuazione della normativa vigente di riferimento, in particolare secondo le prescrizioni del decreto-legge del 29 gennaio 2021 n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, in combinato disposto con la norma inserita nella legge di bilancio 2022, e assicurando che tutte le funzioni istituzionali dell'ente vengano svolte attraverso detta dotazione organica con esclusione pertanto del ricorso a società controllate o collegate esistenti o di nuova costituzione, ferma la possibilità di ricorrere ad appositi contratti di servizio come previsto all'articolo 1, comma 6 del citato decreto-legge n. 5 del 2021.
9/3424/143. Zangrillo, Belotti.


   La Camera,

   premesso che

    il Regolamento dell'Unione europea 2021/1119 definisce un quadro normativo per raggiungere la neutralità climatica nell'Unione europea (UE) entro il 2050 e cioè un equilibrio tra le emissioni di gas a effetto serra in tutta l'UE e la loro rimozione regolata dal diritto dell'Unione europea;

    l'adozione delle misure necessarie per raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica collettiva deve essere affiancata da iniziative governative volte comunque a sostenere quei territori e quei comparti produttivi che più di altri hanno oggettive difficoltà alla riconversione e al loro rapido adattamento produttivo in questa fase non breve di transizione verde;

    pertanto, il comma 478 prevede l'istituzione – nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico – di un Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici;

    a valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate;

    invero, il processo di transizione ecologica non può prescindere dall'attività di sequestro e stoccaggio di CO2 (CCS), considerata strategica nell'ambito della politica energetica europea in quanto tecnologia che potrà contribuire a mitigare i cambiamenti climatici permettendo, secondo stime preliminari, la riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020,

impegna il Governo

a prevedere la concessione di agevolazioni a valere sulle risorse del fondo anche per la realizzazione di investimenti, da parte delle imprese, per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2.
9/3424/144. Prestigiacomo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 118, Titolo V della Costituzione testualmente cita che:

     «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

    i comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

    la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

    Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»;

    in base, ai principi sopraindicati, è fatto obbligo alle regioni di partecipare al Piano di risanamento, come previsto dagli articoli 170 e 173-bis del disegno di legge di bilancio 2022;

    l'articolo 170 intitolato «fondi perequativi, finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e città metropolitane», è finalizzato all'attuazione di quanto previsto dai commi 783 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, con relative modifiche, in relazione alla definizione e al riparto dei fondi perequativi per le province e le città metropolitane, per lo sviluppo dei fabbisogni standard e delle funzioni fondamentali;

    l'articolo 173-bis intitolato: «Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitana», prevede ai comuni, sede di capoluogo di città metropolitana, con disavanzo pro-capite superiore a euro 700, il riconoscimento di un contributo globale di euro 2.670 milioni per gli anni 2022-2042;

   considerato che:

    l'intervento governativo, ha predisposto per le città metropolitane, con l'approvazione dell'emendamento della cosiddetta norma Salva-comuni, necessaria per evitare il default di molte grandi città metropolitane, tra le quali si annoverano Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria;

    la situazione finanziaria dei comuni della regione Campania è stata pesantemente condizionata dai ridimensionamenti dei trasferimenti di fondi e dalla grave crisi epidemiologica verificatasi che hanno contribuito ad aggravare situazioni, già di per sé, molto complesse e compromesse;

    in particolare i comuni che versano in grave squilibrio economico, a partire dal comune di Napoli, necessitano di aiuti economici significativi tali da rendere indispensabile l'intervento del Governo nazionale;

    l'attuale contesto socio-economico-sanitario desta grande preoccupazione, soprattutto in costanza della durata e gravità della situazione pandemica, rilevando l'inadeguatezza dei sistemi di finanziamento in determinate aree territoriali regionali;

    è necessario affiancare alle normi di salvaguardia nazionali, anche norme regionali integrative, al fine di massimizzare tali interventi per ridurre i notevoli disavanzi derivanti da debitorie accumulatesi negli anni;

    l'esercizio della potestà normativa rimessa in capo alle regioni consente alla stesse di porre in essere determinate azioni volte a fornire un supporto concreto alle Amministrazioni comunali sui territorio di competenza, con il trasferimento ai comuni, finalizzando la quota dell'aumento delle addizionali Irpef che gravano sui cittadini residenti nel comune stesso o comunque nell'area metropolitana, per incrementare prioritariamente le politiche sociali e il Fondo per il trasporto pubblico locale, e garantire, in tal modo, i livelli essenziali delle prestazioni per i cittadini già seriamente penalizzati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con le modalità che riterrà più opportune, e mettere in atto ogni iniziativa volta a coinvolgere ed impegnare le regioni alla partecipazione del Piano di risanamento, previsto dagli articoli della legge di bilancio 2022, con il trasferimento di risorse di bilancio e da eventuali maggiorazioni di entrate previste nell'esercizio finanziario dell'anno con le previsioni pluriennali derivanti dall'aumento delle addizionali regionali o da entrate straordinarie del bilancio dell'Ente.
9/3424/145. Cattaneo, Battilocchio.


   La Camera,

   considerato che:

    con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 7 settembre 2021 è stato reso noto che i termini in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sono stati spostati al 1° gennaio 2022;

    la legge di bilancio 2021 era intervenuta per adeguare il precedente quadro sanzionatorio previsto per gli scontrini e le ricevute fiscali alle nuove modalità di certificazione dei corrispettivi;

    si è stabilito che se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso;

    nella relazione illustrativa che accompagnava il testo della legge si è precisato che la mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri (infedele) sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell'adempimento;

    viene disposto che la sanzione si applichi anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di trasmissione;

    se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti, è punita con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro;

    per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione, ma non si applica il cumulo giuridico ex articolo 12 decreto legislativo n. 472 del 1997;

    si prevede inoltre che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (articolo 11, comma 5, decreto legislativo n. 471 del 1997) si applichi anche all'omessa installazione dei registratori telematici (RT);

    nel caso di contestazione, nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese;

    al 1° gennaio 2022 è fissata la scadenza riguardante l'aggiornamento dei registratori telematici (RT) in riferimento al tracciato «tipi dati per corrispettivi» – versione 7.0 – giugno 2020 dell'Agenzia delle entrate;

    al 19 dicembre 2021 su un totale di dispositivi di trasmissione corrispettivi telematici all'Agenzia pari a 1.549.374 in servizio, 241.757 ancora devono installare il citato aggiornamento – versione 7.0;

    l'allarme pandemia COVID-19 ha prodotto ripercussioni che hanno innescato ritardi per il proseguo dell'evoluzione telematica nel commercio. Si avrà bisogno di un maggior lasso di tempo per le attività commerciali, al fine di potersi adeguare all'adozione e all'aggiornamento dei registratori telematici,

impegna il Governo

a intervenire presso l'Agenzia dell'entrate prevedendo una proroga di sei mesi per l'adeguamento dispositivi di trasmissione corrispettivi telematici alla versione 7.0 del software di riferimento.
9/3424/146. Calabria, Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    la grande attenzione che il Governo riserva alla difesa delle fasce più vulnerabili della popolazione è testimoniata dalle numerose misure in materia presenti nel disegno di legge sul bilancio per il 2022 all'esame;

    la legislazione italiana sui risarcimenti e riconoscimenti di guerra è considerata tra le più avanzate al mondo, poiché è il frutto di una lunga evoluzione cui hanno dato un grande apporto anche le associazioni di categoria;

    il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, e successive modificazioni, stabilisce che «la pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto»;

    nonostante a loro natura risarcitoria, l'impianto normativo per l'erogazione dei suddetti risarcimenti e riconoscimenti è ancora caratterizzato da lunghe complessità burocratiche ma, più di ogni altra cosa, da un'assenza di aggiornamento degli importi previsti da oltre 30 anni;

    il capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato all'erogazione delle pensioni di guerra, mostra, ogni anno da numerosi anni, consistenti economie di scala dovute alla drastica e costante riduzione delle platea dei beneficiari;

   considerato inoltre che:

    in virtù della loro natura risarcitoria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, i trattamenti pensionistici di guerra non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali;

    tale principio non trova, tuttavia, applicazione per l'assegno sociale, per il quale rilevano tutti i trattamenti pensionistici di guerra, nonché per l'ISEE, nel quale rientrano i trattamenti pensionistici di guerra indiretti. Un'anomalia normativa che danneggia le fasce più deboli titolari di tali trattamenti,

    nella seduta del 9 luglio 2020 dell'Aula della Camera il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2500-AR/70 Pagano, sul presente tema, con il fine di supportare i redditi più bassi gravemente danneggiati dall'emergenza epidemiologica ancora in corso,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, in uno dei prossimi provvedimenti utili, di:

   rivedere gli importi economici previsti per le pensioni di guerra, gli assegni per decorazioni al valor militare e l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore, aggiornandoli e restituendo loro l'originaria natura risarcitoria;

   chiarire che i trattamenti corrisposti a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra, in virtù della loro natura risarcitoria, non rilevano ai fini della concessione dell'assegno sociale e del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi e per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi comprese le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19.
9/3424/147. Badole.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento al nostro esame reca, all'articolo 1, commi 475 e 476, l'istituzione di appositi fondi finalizzati alla realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata;

    fanno parte del patrimonio infrastrutturale del comparto sicurezza e della difesa anche l'Accademia militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, l'Accademia Navale di Livorno, la Scuola di applicazione dell'Esercito di Torino, le Accademie della Guardia di Finanza di Bergamo e di Roma-Castelporziano, della Scuola ufficiali dell'Arma dei carabinieri di Roma e di tutte le altre scuole ed istituti di formazione delle Forze armate, nonché della Scuola superiore di polizia di Roma,

    il persistere della pandemia rende pressante anche un intervento di carattere tecnologico come il potenziamento del cablaggio interno che permetterebbe agli studenti di far ricorso, se necessario, alla didattica a distanza,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, affinché in un prossimo provvedimento si varino interventi di ammodernamento, aggiornamento tecnologico e messa in sicurezza dei locali a profitto dell'Accademia militare di Modena, dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, dell'Accademia Navale di Livorno, della Scuola di applicazione dell'Esercito di Torino, delle Accademie della Guardia di Finanza di Bergamo e di Roma-Castelporziano, della Scuola ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di Roma e di tutte le altre scuole ed istituti di formazione delle Forze armate nonché della Scuola superiore di Polizia di Roma sia per migliorare la fruibilità dei loro locali che in previsione del ricorso, sempre possibile, alla didattica a distanza.
9/3424/148. Fantuz, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Scoma.


   La Camera,

   premesso che:

    all'esame reca all'articolo 1, commi 475 e 476, l'istituzione di appositi fondi finalizzati alla realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata;

    fanno parte del patrimonio infrastrutturale del comparto sicurezza e della difesa anche gli istituti di istruzione come le Scuole Nunziatella di Napoli, la Teulié di Milano, il Douhet di Firenze ed il collegio navale Morosini di Venezia, che meritano di essere inseriti nel piano degli interventi oggetto di finanziamento tramite i fondi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, affinché in un prossimo provvedimento si varino interventi di ammodernamento, ristrutturazione, ampliamento, esecuzione di interventi straordinari, efficientamento energetico e adeguamento antisismico dei locali delle Scuole Nunziatella di Napoli, Teulié di Milano, Douhet di Firenze e del collegio navale Morosini di Venezia.
9/3424/149. Piccolo, Ferrari, Boniardi, Pretto, Fantuz, Gobbato, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Scoma.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio 2019 ha istituto all'articolo 1, commi 493-507, il Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) per l'erogazione degli indennizzi in favore di coloro che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte delle banche aventi sede in Italia, ovvero una misura compensativa a causa della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza, relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari nonché dalle violazioni previste dalle disposizioni del Tuf da parte di alcuni istituti di credito;

    la Banca d'Italia, con decisione del 13 dicembre 2019, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca popolare di Bari e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 70 e 98 del Testo unico bancario, in ragione delle perdite patrimoniali;

    sono circa 70.000 gli azionisti della Banca popolare di Bari che hanno visto sostanzialmente azzerato il valore del loro capitale, peraltro, sono in corso diverse cause civili, costituzioni di parte civile nel giudizio penale, e vari tavoli di conciliazione; inoltre, risultano numerose decisioni favorevoli nei confronti dei clienti da parte dell'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf);

    ad oggi, la maggior parte dei risparmiatori non sono stati risarciti, né parzialmente indennizzati: tale situazione, inevitabilmente, ha acuito la condizione di disagio economico di numerose famiglie che potevano contare sui loro risparmi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un autonomo fondo di ristoro destinato a coloro che hanno subito un pregiudizio ingiusto a seguito della procedura di amministrazione straordinaria e controllata della Banca popolare di Bari sulla scorta di quanto già disposto la legge n. 145 del 2018, come novellata dalla legge n. 58 del 2019 e integrata dalla legge di bilancio 2020.
9/3424/150. Tateo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo rimodula e modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia edilizia. In particolare, viene stabilito che i prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Inoltre, nel corso dell'esame al Senato, sono state inserite le norme del decreto-legge n. 157 del 2021 che estendono l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il cosiddetto Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate ovvero tramite sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;

    si ricorda, che il meccanismo della cessione del credito consentito per diverse tipologie di bonus e crediti, tra le quali le ristrutturazioni per manutenzione straordinaria con Iva al 10 per cento e detrazione fiscale al 50 per cento, sono stati iniziati nei primi mesi di quest'anno e in fase di ultimazione in questo periodo;

    a questi interventi è stata vietata la cessione del credito, in mancanza di asseverazione e visto di conformità dei prezzi applicati, (uniformandoli alle regole vigenti per il bonus con 110 per cento di detrazione fiscale), creando numerosissime problematiche e difficoltà;

    resta, inoltre, indubbia la disposizione degli effetti retroattivi sui lavori in itinere; soprattutto equiparare interventi con alta incidenza economica (leggasi bonus 110 per cento) con interventi di manutenzione straordinaria, solitamente molto meno onerosi: in questi casi (ad esempio manutenzione) applicando le nuove regole ci sarebbero costi da sostenere da parte del Committente per l'asseverazione e il visto di conformità dei prezzi da parte di professionisti, addirittura superiori rispetto all'intera spesa complessiva del lavoro di manutenzione straordinaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di autorizzare suddetti interventi alla cessione del credito senza asseverazione e visto di conformità dei prezzi, per i lavori eseguiti e fatturati entro il corrente esercizio 2021.
9/3424/151. Covolo.


   La Camera,

   premesso che:

    i dati economici riportano come sia ormai indifferibile contrastare il gap salariale prodotto dal Canton Ticino, che crea gravi ripercussioni sulle aziende dei territori di confine;

    facendo riferimento all'ultimo decennio del periodo di crisi, dal 2008 al 2017, sia l'occupazione, sia il numero di imprese nelle aree di confine hanno registrato flessioni ben più sensibili rispetto alla media registrata nel basso varesotto e nel resto della Lombardia;

    il territorio di confine, paga il prezzo dell'attrattività fiscale rappresentata dalla Svizzera, tra i primi Paesi per la contenuta imposizione fiscale cui sono soggette le persone giuridiche. In Ticino l'onere fiscale per le imprese si attesta intorno al 20 per cento dell'utile; la Svizzera, inoltre, vanta l'Iva più bassa in Europa;

    quanto alle differenze retributive tra Italia e Svizzera, secondo i dati di Confartigianato imprese Varese, la retribuzione lorda media, valutata in euro, in Italia è del 166 per cento superiore a quella rilevata in Svizzera; in Lombardia, il cui valore medio della retribuzione è più alto del 15 per cento rispetto alla media nazionale, la retribuzione lorda annua è del 32,3 per cento superiore a quella in Svizzera. Il divario diviene pari al 69,9 per cento se si tiene conto del valore espresso a parità di potere d'acquisto;

    si evince come sul divario del costo del lavoro incide fortemente il diverso cuneo fiscale, che in Italia è del 47,8 per cento, più che doppio rispetto al 21,8 per cento della Svizzera. Un tale costo del lavoro impedisce a molte aziende di confine di essere attrattive per i lavoratori già formati. Di contro, coloro che vivono entro 20 chilometri dalla Svizzera e che lavorano per le aziende di confine in Italia non hanno alcune agevolazioni che invece sono riconosciute ai colleghi occupati negli altri Stati confinanti,

impegna il Governo

a prevedere un regime fiscale incentivante per i lavoratori che risiedono in Italia e sono occupati in aziende situate entro 20 chilometri dal confine, come già previsto dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione del 28 marzo 2017, n. 38, per la Svizzera, estensibile anche all'Austria, alla Francia e alla Slovenia.
9/3424/152. Bianchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento prevede una serie di misure relative a regioni ed enti locali; secondo quanto previsto dalle condizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, gli enti locali devono effettuare, con frequenza annuale, l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti previsti dal medesimo articolo richiamato, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

    tra le condizioni che obbligano a porre in essere misure di razionalizzazione da parte dell'ente socio, che possono portare anche alla dismissione della partecipazione, vi è anche – come previsto dal comma 2, lettera b), della sopracitata disposizione – il possesso di partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

    in proposito, risulta opportuno prevedere un abbassamento di tale parametro numerico relativo al limite di fatturato: occorre, infatti, salvaguardare il ruolo delle società partecipate che producono beni e servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni e realizzano una efficiente esternalizzazione dei medesimi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di modificare la sopramenzionata disposizione in tema di società a partecipazione pubblica, con riferimento al limite di fatturato di cui in premessa, prevedendo un abbassamento dell'attuale soglia a cinquecentomila euro, com'era già previsto per i trienni 2015-2017 e 2016-2018.
9/3424/153. Zordan, Covolo, Badole, Paternoster.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche al termine della quale ciascuna amministrazione doveva individuare quelle che dovevano essere alienate ai sensi della nuova normativa introdotta;

    la successiva legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, è poi intervenuta nuovamente sulle società a partecipazione pubblica e l'articolo 1, comma 723, in particolare, ha disapplicato, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria e il divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni per le società partecipate in utile nel triennio precedente;

    in seguito, l'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge di 23 luglio 2021, n. 106, ha aggiunto all'articolo 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016) un nuovo comma 5-ter, che prevede una proroga anche per l'anno 2022 della norma sopramenzionata che ha disapplicato fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria, nonché del divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione, ma soltanto nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

    si evidenzia, dunque, l'importanza per l'amministrazione pubblica di poter continuare a detenere le quote societarie di queste società in utile, garantendo in tal modo alle stesse di poter continuare nel piano di investimenti programmati che stanno producendo buoni risultati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di prevedere un'ulteriore proroga del termine stabilito al 31 dicembre 2022, entro il quale le società partecipate in utile dovranno sottostare, anch'esse, all'obbligo di alienazione delle partecipazioni societarie pubbliche, al fine di consentire a tali società la possibilità di proseguire gli investimenti con un termine più lungo, quanto meno pluriennale.
9/3424/154. Ribolla, Fogliani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia economica e fiscale;

    l'articolo 55-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017 reca disposizioni sulle prestazioni previdenziali erogate ai lavoratori italiani transfrontalieri in Svizzera;

    in particolare, il comma 1 – integrando l'articolo 76 della legge n. 413 del 1991 – dispone che la ritenuta unica del 5 per cento sulle rendite corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (Avs), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, venga applicata dagli intermediari italiani interessati anche sulle somme corrisposte in Italia dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (Lpp). Tra le somme sono, altresì, ricomprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento (maturate anche sulla base di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualsiasi forma);

    con risposta ai due rispettivi interpelli n. 904-255 del 2019 e n. 286 del 2019, l'amministrazione finanziaria ricorda come la normativa tributaria italiana preveda che costituiscono redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» (articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir) e, pertanto, anche le prestazioni professionali ricevute, derivanti dalla costituzione di una forma previdenziale obbligatoria (Lpp), vengono qualificate come pensioni. Le medesime, infatti, rientrano a tutti gli effetti nella categoria fiscale dei redditi di lavoro dipendente come in precedenza indicato a nulla rilevando la diversa modalità di erogazione (in forma capitale ovvero in forma di rendita);

    pertanto, alle somme corrisposte in Italia o in Svizzera (Stato in white list) da enti pensionistici svizzeri trova piena applicazione il sopramenzionato articolo 76, comma 1-bis, legge n. 413 del 1991, che ha, di fatto, uniformato il trattamento fiscale afferente alle somme corrisposte quale «secondo pilastro» o prepensionamento al trattamento fiscale originariamente previsto per le rendite Avs; tuttavia, con successiva risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020, l'Agenzia delle entrate ha ribaltato il proprio orientamento interpretativo, ritenendo che, siccome le rendite Avs vengono canalizzate in Italia attraverso determinati istituti di credito, mentre le prestazioni Lpp sono «direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia», risulta così giustificata la possibilità di applicare un trattamento fiscale differenziato qualora sono erogati su conti detenuti in Svizzera,

impegna il Governo

a risolvere, nel prossimo provvedimento utile, il contrasto interpretativo esposto in premessa, nonché a prevedere che le rendite Avs (1° «pilastro») e le pensioni (2° «pilastro» o prepensionamenti), in qualunque forma erogate siano assoggettate alla sopracitata ritenuta unica del 5 per cento anche nei casi in cui l'accredito avvenga su conto corrente svizzero.
9/3424/155. Snider.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (cosiddetto «decreto-legge Liquidità») ha introdotto specifiche misure per il sostegno alla liquidità delle imprese con sede in Italia, le quali hanno fortemente patito gli effetti dannosi dell'epidemia COVID-19;

    in particolare, la sopracitata normativa ha previsto la concessione da parte di SACE S.p.A. di garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese;

    per le obbligazioni derivanti dalle predette garanzie SACE S.p.A. è assistita da una garanzia dello Stato; in considerazione del protrarsi della sopramenzionata situazione di crisi economico-sanitaria, occorrerebbe, quindi, implementare le misure idonee a garantire la necessaria liquidità alle imprese, al fine di garantire un concreto e duraturo rilancio del tessuto economico e produttivo del nostro Paese;

    alla luce della recente proroga sino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, risulta, inoltre, necessario prevedere un prolungamento di quegli strumenti finalizzati alla tutela dell'occupazione, come il trattamento di integrazione salariale con causale COVID-19, al fine di mantenere un virtuoso equilibrio economico del rapporto tra domanda e offerta di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un allungamento fino a dodici anni della durata massima dei finanziamenti garantiti dallo Stato alle aziende danneggiate dall'epidemia COVID-19, nonché di prorogare ulteriormente la possibilità di fruizione di un intervento di integrazione salariale con causale COVID-19.
9/3424/156. Boniardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 590-591, prevede la proroga al 31 ottobre 2022 del termine della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'andamento delle spese negli anni 2020 e 2021 degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, e della rimodulazione delle somme originariamente attribuite;

    è ben nota l'importanza del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3), al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    tuttavia, il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oltre a vincolare le risorse aggiuntive del Fondo alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate; come sollevato dalla Conferenza delle regioni e delle province, occorre superare i vincoli specifici e frammentari che inaspriscono la descritta situazione di difficoltà, consentendo il completo superamento delle perimetrazioni normative e l'utilizzo flessibile delle risorse emergenziali, con riferimento alte quote non utilizzate dei finanziamenti emergenziali di competenza dell'anno 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che gli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo di cui in premessa possano impiegare nell'anno 2022 le risorse non utilizzate al termine dell'esercizio 2021, necessarie per consentire l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di gettito locale connessa alla perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/3424/157. Vanessa Cattoi.


   La Camera,

   premesso che:

    la riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio conferma l'attuale natura del Fis che opera solo in mancanza di Cigo e di fondi di solidarietà bilaterali;

    ciò risulta sia dal combinato disposto dell'articolo 29 primo comma e dell'articolo 28, primo comma del decreto legislativo n. 148 del 2015 (non novellati dalla legge di bilancio), sia dal nuovo articolo 20 (comma 198 della legge di bilancio);

    pertanto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fis che occupano fino a 15 dipendenti il Fondo di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, potrà erogare prestazioni per causali sia ordinarie sia straordinarie; mentre per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti il Fis erogherà prestazioni relative esclusivamente a causali ordinarie. È esclusa, quindi, l'ipotesi di una duplicazione di tutele per le aziende Fis sopra i 15 dipendenti;

    la predetta disciplina del Fis è coerente con quella dei fondi di solidarietà bilaterale che, ai sensi del nuovo articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, garantiscono prestazioni salariali sia ordinarie che straordinarie per tutti i datori di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti (comma 208 legge di bilancio);

    pertanto, se i fondi bilaterali possono erogare prestazioni per tutte le causali (ordinarie e straordinarie) lo stesso dicasi per il Fis, proprio considerata la sua natura;

    ciò risulta, peraltro, coerente con l'abrogazione dell'assegno di solidarietà e con le nuove aliquote del Fis previste dalla riforma;

    a conferma di ciò, infine, si ricorda che è anche mutata la denominazione del vecchio «assegno ordinario» in «assegno di integrazione salariale» proprio perché si è inteso includere tanto le causali ordinarie quanto quelle straordinarie,

impegna il Governo

a interpretare la riforma degli ammortizzatori sociali nel senso esposto in premessa in tutti gli atti attuativi sia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che di INPS e in ogni caso a chiarire nel primo provvedimento utile la corretta interpretazione del comma 207 della legge di bilancio (che introduce il comma 3-bis all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015) così come sopra esposta.
9/3424/158. Viscomi, Mura.


   La Camera,

   premesso che:

    il prossimo 31 dicembre scade il termine per proporre la domanda di accesso all'indennizzo previsto per le vittime dei reati dolosi contro la persona, commessi dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016;

    la richiesta dà diritto, ove ricorrano i requisiti previsti dalla legge n. 122 del 2016, ad un indennizzo di euro 50.000 per i familiari di vittima di omicidio o 60.000 se in favore dei figli, 25.000 per violenza sessuale, lesioni gravissime e deformazione dell'aspetto mediante lesioni al volto, oltre al rimborso delle spese mediche fino a 10.000 euro. Negli altri casi fino ad euro 15.000;

    negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) molte vittime di reato doloso hanno avuto possibilità di accedere a tali indennizzi grazie alle varie proroghe da ultima quella prevista dal decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020;

    ad oggi tale termine del 31 dicembre 2021 non è stato ulteriormente prorogato,

impegna il Governo

ad inserire nel primo provvedimento utile una nuova proroga di tale termine al fine di permettere a tutte le vittime offese da reato doloso, colpite nel periodo sopra indicato e ancora non a conoscenza di un tale importante diritto, di non perdere questo indennizzo.
9/3424/159. Siani, Lattanzio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, ai commi 268-271, interviene con una proroga dei rapporti di lavoro flessibile e la stabilizzazione di personale del ruolo sanitario;

    da anni l'esperienza degli enti come gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in cui coesistono la ricerca sanitaria e l'assistenza, ha portato a livello scientifico e di ricerca molti aspetti positivi, è, infatti, di successo il connubio dell'attività di ricerca svolta a fianco del letto del paziente;

    il lavoro positivo dal punto di vista della ricerca scientifica riscontra l'aspetto negativo delle criticità gestionali;

    la regione, come segnalato dal settore, gestisce l'ambito dell'assistenza e predispone le assunzioni a tempo indeterminato e il Ministero della salute finanzia la ricerca annualmente in base alla produzione scientifica dell'anno precedente;

    le assunzioni a tempo indeterminato per il personale di ricerca non risultano avviate e, come segnalato dall'ultima petizione firmata da più di 5 mila ricercatori sanitari e collaboratori di ricerca, sarebbero circa 1.600 persone in attesa di contratti, molte delle quali con oltre 10, 20, 30 anni di produttività scientifica e precariato alle spalle;

    la stessa paradossale realtà si è purtroppo creata negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) del territorio nazionale. Istituti che si distinguono per studi epidemiologici, diagnostici e di ricerca sperimentale nell'ambito del controllo e della sicurezza alimentare, settore che in Italia riveste un ruolo predominante;

    la legge di bilancio del 2017 ha posto le basi per un contratto a tempo determinato di 5+5 anni che, se da una parte ha fornito diritti da dipendente, dall'altra crea una condizione di precariato di tale personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare, nel primo provvedimento utile, un processo di stabilizzazione dei precari impegnati da anni nelle attività di ricerca sanitaria presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico Irccs (Ircss) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (Izs).
9/3424/160. Topo, Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini.


   La Camera,

   premesso che:

    la grande attenzione che il Governo riserva alla difesa delle fasce più vulnerabili della popolazione è testimoniata dalle numerose misure in materia presenti nel disegno di legge sul bilancio per il 2022 all'esame; la legislazione italiana sui risarcimenti e riconoscimenti di guerra è considerata tra le più avanzate al mondo, poiché è il frutto di una lunga evoluzione cui hanno dato un grande apporto anche le associazioni di categoria; il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, e successive modificazioni, stabilisce che «la pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto.» nonostante la loro natura risarcitoria, l'impianto normativo per l'erogazione dei suddetti risarcimenti e riconoscimenti è ancora caratterizzato da lunghe complessità burocratiche ma, più di ogni altra cosa, da un'assenza di aggiornamento degli importi previsti da oltre 30 anni; il capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato all'erogazione delle pensioni di guerra, mostra, ogni anno da numerosi anni, consistenti economie di scala dovute alla drastica e costante riduzione delle platea dei beneficiari; considerato inoltre che in virtù della loro natura risarcitoria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, i trattamenti pensionistici di guerra non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali; tale principio non trova, tuttavia, applicazione per l'assegno sociale, per il quale rilevano tutti i trattamenti pensionistici di guerra, nonché per l'ISEE, nel quale rientrano i trattamenti pensionistici di guerra indiretti. Un'anomalia normativa che danneggia le fasce più deboli titolari di tali trattamenti, nella seduta del 9 luglio 2020 dell'Aula della Camera il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2500-AR/70 Pagano, sul presente tema, con il fine di supportare i redditi più bassi gravemente danneggiati dall'emergenza epidemiologica ancora in corso,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, in uno dei prossimi provvedimenti utili, di:

    rivedere gli importi economici previsti per le pensioni di guerra, gli assegni per decorazioni al valor militare e l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore, aggiornandoli e restituendo loro l'originaria natura risarcitoria;

    chiarire che i trattamenti corrisposti a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra, in virtù della loro natura risarcitoria, non rilevano ai fini della concessione dell'assegno sociale e del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi e per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi comprese le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19.
9/3424/161. De Menech.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene una pluralità di misure finalizzate a sostenere il sistema-Paese, fra cui importanti misure urgenti in materia fiscale;

    a tal fine, dal 1° gennaio 2019, com'è noto, è diventata obbligatoria remissione della fattura elettronica (e-fattura) nelle operazioni tra privati, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia e la normativa vigente impone pesanti sanzioni per le fatture elettroniche inviate in ritardo, con errori, scartate dal Sistema di Interscambio – SDI o ancora omesse;

    l'innovazione giuridica conseguente all'introduzione dell'obbligo generalizzato di utilizzo della fattura elettronica, unitamente all'enorme incremento di adempimenti derivanti dalla normativa di sostegno prevista per contrastare gli effetti economici negativi della pandemia COVID-19, hanno generato grandi difficoltà operative, organizzative e di apprendimento;

    al riguardo, si ravvisa la necessità di intervenire in tempi rapidi al fine di rimediare le numerose difficoltà interpretative, dovute anche alla costante evoluzione della normativa tributaria nella sua complessità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti utili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, un intervento volto a consentire la regolarizzazione degli errori formali mediante il versamento di una somma esigua per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 dicembre 2021.
9/3424/162. Cancelleri.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, approvato dal Senato il 23 dicembre scorso, come risultante dopo le modifiche apportate a seguito dello stralcio di alcune disposizioni estranee all'oggetto della legge;

    la politica di bilancio del Governo, in linea generale, mira a coniugare la sostenibilità della finanza pubblica con le esigenze di sostenibilità ambientale e crescita sociale e culturale, in linea con gli obiettivi del PNRR;

    in particolare, il provvedimento prevede – tra l'altro – interventi in materia di politiche attive del lavoro e promozione dell'occupazione; valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne, realtà fondamentali per la tenuta del tessuto socio-economico del Paese; oltre a misure a sostegno del settore «cultura», quale il rifinanziamento del Fondo per la cultura – istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020) – di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (comma 349);

    in quest'ottica, occorrerebbe porre in essere politiche finalizzate alla «stabilizzazione» della popolazione nel territorio, a partire dalle zone interne, per evitarne il tracollo sociale ed economico, innescando un processo economico virtuoso, che sia trainante non solo per l'economia, ma favorisca conseguentemente anche il mantenimento della struttura sociale;

    a tal proposito, si evidenzia come i beni culturali rappresentino in potenza una costante e produttiva fonte di lavoro (e quindi di reddito), sviluppo e crescita economico-culturale per il Paese e per i singoli territori;

    investire su tale patrimonio significa, da un lato, affermare la presenza dello Stato sul territorio in termini positivi e di attenzione per le comunità locali; dall'altro, creare un rapporto virtuoso tra cultura ed economia, volano di crescita economica durevole in un'ottica di sostenibilità, senza ulteriore consumo di suolo, a vantaggio delle comunità locali, a partire dalla filiera turistica, declinata in tutte le sue manifestazioni;

    la Sardegna è la regione geologicamente più antica d'Italia e ciò ha consentito la conservazione fino ai giorni nostri di siti archeologici anche di alta antichità, talmente numerosi che ad oggi non ne esiste un censimento definitivo;

    nella complessa e pluri-stratificata occupazione del territorio, i fenomeni dell'ipogeismo funerario del Neolitico e lo sviluppo della civiltà nuragica nell'età del Bronzo hanno lasciato testimonianze materiali e monumentali di rilievo eccezionale e peculiare rispetto al panorama nazionale e mediterraneo: un patrimonio archeologico di tale consistenza richiede un impegno importante di risorse umane ed economiche per provvedere alla manutenzione e alla conservazione di siti e monumenti e per dare corso ad attività di valorizzazione;

    coltivare la coscienza e promuovere la consapevolezza dell'unicità delle «ricchezze ambientali» del territorio come fattore attrattivo per un turismo eco-compatibile determinerebbe senza dubbio un circuito virtuoso, coinvolgendo i diversi settori della filiera e favorendo quindi la crescita delle attività economiche connesse – dall'artigianato, all'agro-alimentare, alla zootecnia – e quindi delle economie locali;

    ciò soprattutto in quelle realtà del territorio nazionale – prima fra tutte la Sardegna – che soffrono di una cronica stagnazione economica, di gravi problematiche sociali ed occupazionali e preoccupanti fenomeni di emigrazione e di spopolamento delle zone interne, che sono poi anche quelle più ricche dei beni in questione;

    si ritiene pertanto indispensabile nell'ambito degli interventi a sostegno dell'economia locale e della promozione e valorizzazione del settore cultura, la destinazione di apposite risorse alle quali possano accedere direttamente i Comuni interessati, al fine di realizzare progetti per la tutela, salvaguardia, valorizzazione, promozione del patrimonio archeologico nazionale preistorico e pre-classico e l'eventuale acquisizione al patrimonio pubblico di beni culturali;

    ciò comporterebbe indubbiamente una spinta per l'economia reale ed il coinvolgimento di tutte le tipologie imprenditoriali con importanti ricadute anche sull'occupazione;

    in questa direzione sono stati accolti precedentemente dal Governo:

     l'ordine del giorno 9/2305/205 alla legge di bilancio, con cui la Camera ha impegnato il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di destinare stanziamenti alle finalità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con specifico riguardo al patrimonio culturale sardo e, in particolare, a quello nuragico e pre-nuragico, in tal modo incentivando la realizzazione di progetti di tutela, salvaguardia, valorizzazione, promozione e acquisizione dello stesso, prevedendo altresì che a tali risorse economiche possano accedere i comuni che presentino progetti per le finalità richiamate, ovvero volti alla miglior fruizione dei siti archeologici stessi;

     l'ordine del giorno al decreto «liquidità» 9/02461-AR/054, con cui la Camera ha impegnato il Governo a valutare l'opportunità di istituire nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo destinato al finanziamento di progetti comunali finalizzati alla tutela, salvaguardia, valorizzazione, promozione del patrimonio culturale archeologico nazionale preistorico e preclassico, e specificamente del patrimonio nuragico e pre-nuragico, ovvero interventi volti alla miglior fruizione dei siti archeologici stessi o all'acquisizione di beni culturali al patrimonio comune;

    dare concretamente seguito agli impegni assunti sarebbe indice di un approccio politico e culturale diverso e concreto nel concepire lo sviluppo economico, una vera alternativa al ricatto occupazionale della politica cementificatrice e del «turismo stagionale»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito delle misure volte al sostegno della cultura, dell'occupazione e delle economie locali, e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di istituire specifici fondi, cui possano accedere direttamente i comuni, allo scopo di intervenire su siti archeologici di particolare interesse inesplorati o non pienamente fruibili ovvero su monumenti in precario stato di conservazione, per promuovere la miglior fruizione dei siti archeologici stessi, nonché provvedere alla loro eventuale messa in sicurezza, tutela, valorizzazione e salvaguardia, ovvero di incentivare la realizzazione di progetti volti in tal senso, con particolare riferimento al patrimonio culturale sardo (e specificamente del patrimonio nuragico e pre-nuragico).
9/3424/163. Perantoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni inerenti iniziative volte ad incrementare gli investimenti nel settore turistico;

    il comparto del turismo è stato uno dei settori più colpiti dalla crisi socio-economica originata dalla diffusione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che prosegue da quasi due anni;

    la crisi ha avuto ricadute estremamente negative che hanno penalizzato l'intera filiera del turismo, coinvolgendo tutti gli operatori che ne fanno parte e l'indotto;

    il cosiddetto «Tax credit vacanze o Bonus vacanze» fa parte delle iniziative previste dal «decreto Rilancio» (decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino 500 euro, a coloro con un reddito familiare Isee che non sia superiore ai 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici (come definiti dall'articolo 34 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79), offerti, in ambito nazionale, dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast;

    come noto, la predetta misura, introdotta dall'articolo 176 del citato decreto Rilancio, è nata con l'intento di supportare il settore del turismo, seriamente compromesso dopo le chiusure imposte a causa dell'epidemia da coronavirus, nel corso dell'estate del 2020 e 2021. Un periodo che si rivelava strategico per il rilancio del comparto dopo il lockdown e la conseguente crisi economica;

    successivamente il decreto Sostegni-bis (decreto-legge n. 73 del 2021) ha ampliato la misura, prevedendo che il voucher potesse utilizzarsi, qualora richiesto nel 2020, fino al 31 dicembre 2021 non solo direttamente presso le strutture in cui soggiornare, ma anche per agenzie di viaggi e tour operator all'atto della prenotazione del soggiorno;

    a tutt'oggi il settore turistico non è al riparo da incertezze capaci di causare nuovi e ingenti danni economici;

    si rende, pertanto, necessario prorogare l'efficacia di misure, già messe in campo durante la pandemia, come la Tax credit vacanze, di supporto alle attività turistiche, anche al fine di incrementarne i relativi flussi,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intraprendere idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile, finalizzate a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, il termine per l'utilizzo del cosiddetto Tax credit vacanze di cui in premessa, nonché a prorogare al 31 luglio 2022 il termine ultimo per la presentazione delle relative domande ai fini della concessione dell'agevolazione, con l'obiettivo di risollevare il settore del turismo ed offrire la possibilità alle famiglie italiane di trascorrere qualche giorno di vacanza e di svago durante questo lungo e difficile periodo di emergenza, purtroppo non ancora concluso.
9/3424/164. Palmisano.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 1, sono previste numerose disposizioni a sostegno della cultura e dello spettacolo e, in particolare ai commi 486-487, si istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, tra cui quello dello spettacolo;

    il settore delle discoteche e delle sale da ballo ha affrontato e sta affrontando gravissime difficoltà a seguito della crisi pandemica e delle chiusure disposte per contrastare la diffusione del virus Sars-CoV-2 e si è visto negare la riapertura, nonostante abbia sempre dimostrato la massima e fattiva disponibilità all'ipotesi ad esso prospettata — in più riprese — di riaprire con il green pass ed in base a ben definiti protocolli di sicurezza differenziati tra attività all'aperto e quelle al chiuso;

    la riapertura del settore, sempre con limitazioni, è stata infatti disposta solo con l'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo ben venti mesi di porte chiuse;

    a seguito della più recente cabina di regia COVID-19, però, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 che proroga lo stato di emergenza nazionale e stabilisce ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia;

    all'articolo 6 del summenzionato cosiddetto decreto «festività», si prevede, in particolare, il divieto di feste, comunque denominate, eventi a queste assimilati e concerti che implichino assembramenti in spazi aperti, nonché la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, a far data dal 25 dicembre u.s. e sino al 31 gennaio 2022;

    attualmente il settore beneficia delle risorse stanziate per il Fondo per le attività economiche chiuse, istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge «Sostegni» (n. 73 del 2021) con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021, e successivamente il decreto-legge n. 105 del 2021 (cosiddetto green pass) ha disposto che una quota, pari a 20 milioni di euro, del citato Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse sia destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;

    il 1° settembre 2021 con decreto il Ministro dello sviluppo economico ha attivato il citato fondo da 140 milioni di euro;

    discoteche e sale da ballo sono alcune delle attività che potranno richiedere i contributi a fondo perduto fino a un massimo di 25 mila euro, per ciascun soggetto beneficiario, e a cui è destinata una quota pari a 20 milioni di euro del Fondo istituito dal Ministero;

    l'attivazione del citato Fondo per sostegno delle attività economiche chiuse è stata definita doverosa dallo stesso Governo per il tramite del Ministro dello sviluppo economico il quale, specificando che si tratta di un primo passo per sostenere il settore, non ha escluso la possibilità di un rifinanziamento dello strumento agevolativo;

    le perdite economiche subite dal settore sono, come si può immaginare, ingenti dopo ben due anni di sospensione delle attività e la nuova chiusura richiesta durante l'attuale periodo di festività, ed è quindi essenziale implementare con tempestività e decisione i necessari strumenti di compensazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, finalizzate a predisporre specifici e adeguati indennizzi a sostegno di imprese, lavoratori e lavoratrici del settore delle sale da ballo e delle discoteche.
9/3424/165. Alemanno, Sut, Carabetta, Chiazzese, Davide Crippa, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene una pluralità di misure finalizzate a sostenere il sistema-Paese, fra cui importanti misure di agevolazione fiscale in materia di edilizia (si veda, in particolare, il comma 28, dell'articolo 1, che introduce una proroga della misura del cosiddetto Superbonus 110 per cento), nonché di tassazione immobiliare (articolo 1, comma 743);

    l'imposizione sui trasferimenti immobiliari è stata oggetto di diverse modifiche negli anni più recenti, per contrastare la crisi del settore immobiliare attraverso la leva fiscale e per razionalizzare la misura e le modalità applicative delle diverse forme di prelievo;

    in tal senso, si ricordino le leggi di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) e 2016 (legge n. 208 del 2015), ma anche la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) e il decreto-legge cosiddetto crescita (decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019);

    stante ciò, ad oggi, l'imposizione relativa al trasferimento di immobili residenziali operati da operatori professionali, vincolata ad un'imposta di registro pari al 9 per cento del valore di acquisto –, è tra le più alte tra quelle vigenti nei principali Paesi europei;

    si consideri che la valorizzazione qualitativa degli immobili residenziali esistenti, attraverso lavori di ristrutturazione e ammodernamento, è un'operazione che implicitamente conduce ad un incremento complessivo del valore degli stessi e, conseguentemente, delle imposte sul patrimonio attraverso la revisione delle rendite catastali. Inoltre, a beneficiare di un incremento di valore, sarebbero anche gli immobili circostanti quello oggetto degli interventi, con un effetto virtuoso a catena, e che con una maggiore ricchezza si avrebbe anche un effetto sulla propensione al consumo;

    è necessario favorire la riqualificazione del patrimonio immobiliare, favorendo al contempo l'ingresso di nuovi operatori professionali nel mercato immobiliare residenziale italiano, in linea con altri Paesi europei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, finalizzate a rivedere il sistema di tassazione vigente per il trasferimento di fabbricati o porzioni di fabbricati residenziali seguendo i principi richiamati dell'European Green Deal, dove si mira, tra le altre cose, entro il 2035, a raddoppiare i tassi di riqualificazione edilizia, nonché a introdurre misure di primalità, con aliquota dunque agevolate o in misura fissa, se su detti fabbricati si svolgeranno interventi di riqualificazione energetica e sismica che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi enunciati nella strategia europea dell'European Green Deal.
9/3424/166. Martinciglio.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 39, dell'articolo 1, del provvedimento in esame, estende al 2022 l'applicazione del cosiddetto «bonus facciate» per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità;

    si tratta della disposizione di cui all'articolo 1, comma 219 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), sulla detraibilità dall'imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968;

    accertato che, come da risposta del Governo all'interpellanza urgente 2-01353 Alemanno, ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge n. 160 del 2019, l'agevolazione spetta unicamente per le spese documentate e sostenute nel 2021, non essendo sufficiente la sola circostanza che al 31 dicembre 2021 sia stato avviato l'iter per la fruizione del bonus, e che, quindi, per come è strutturato il bonus, non è possibile conservare il diritto, se questo non si è manifestato con la spesa e la dichiarazione documentata;

    stante altresì la risposta all'interrogazione 5-06751 Fragomeli, si rileva che, ai sensi del comma 2, dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cosiddetto diritto di opzione può essere esercitato anche relativamente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate), di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020);

    in particolare, il comma 1-bis, dell'articolo 121 del decreto Rilancio ha previsto che la predetta opzione «può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori», e la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, l'Agenzia delle entrate ha precisato che in relazione agli interventi elencati nel comma 2 dell'articolo 121 – compresi, dunque, quelli ammessi al bonus facciate – è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti, anche per stati di avanzamento lavori;

    si conferma dunque che è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l'opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati;

    la mancata effettuazione degli interventi determina il recupero della detrazione indebitamente fruita – sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d'imposta – pari al 90 ovvero 60 per cento delle spese fatturate stando alla modificazione proposta nel disegno di legge di bilancio 2022, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il concorso nella violazione comporta, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel prossimo provvedimento utile, ogni iniziativa di sua competenza volta a definire ex lege un termine certo entro cui debbano ultimarsi gli interventi di cui al summenzionato bonus facciate, di modo da garantire che lo stesso, riconosciuto per le sole spese effettivamente sostenute a prescindere dallo stato d'avanzamento degli interventi, non venga meno a solo discapito dell'avente diritto.
9/3424/167. Perconti, Alemanno.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2022-2024, redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, si colloca in uno scenario caratterizzato dagli sviluppi e dagli effetti dell'emergenza epidemica sul contesto sociale, economico e sanitario;

    in particolare, l'articolo 1, comma 185, reca disposizioni in materia di agevolazione per lo sviluppo dello sport, al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e-formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase postpandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge delega 8 agosto 2019, n. 86;

    tra le misure previste dall'articolo suindicato, risulta anche lo scorporo degli utili dell'attività commerciale dal reddito imponibile ai fini IRES;

    al riguardo, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies, prevede una detrazione del 22 per cento, per un importo non superiore a 210 euro, per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, alle associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica e le attività sportive;

    la legge regionale 20 giugno 2002, n. 15, della regione Lazio, all'articolo 38 (buoni sport) prevede per le famiglie in condizioni di disagio economico e sociale, appositi contributi consistenti in buoni finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese per consentire ai figli minori, agli anziani ed alle persone disabili a carico di praticare l'attività sportiva;

    i requisiti richiesti, secondo quanto disposto dalla suesposta legge regionale sono: la residenza nella regione Lazio, in età compresa tra 6 e 17 anni, ISEE sotto i 20.000 euro, la durata complessiva di almeno sei mesi dell'attività sportiva oggetto del contributo presso enti, federazioni e associazioni riconosciute da CONI o CIP;

    in relazione alle suesposte considerazioni, occorre evidenziare come lo sport costituisca un'attività con importantissimi contenuti sociali, educativi e formativi e rappresenta un tassello fondamentale per la crescita fisica e mentale, specialmente nei bambini e ragazzi;

    a tal fine, si ravvisa pertanto l'esigenza d'introdurre, alle misure normative già vigenti, ulteriori iniziative normative, al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva dei giovani, prevedendo la possibilità di detrarre dall'imposta lorda, le spese sostenute per l'iscrizione di minori tra i 3 e i 17 anni per i corsi o le attività sportive a pagamento, nonché un sostegno ulteriore alle famiglie in condizioni di difficoltà economiche, innalzando il tetto massimo di spesa detraibile, ad esempio 500 euro per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a 20.000 euro,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere nel corso della legislatura, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, interventi di tipo normativo, volti a:

    agevolare l'attività sportiva dei ragazzi compresi nella fascia di età compresa tra i 3 e i 17 anni, adottando misure di sostegno all'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, anche attraverso l'adozione di voucher, rimborsi, nonché mediante misure agevolative di detrazione fiscale;

    sostenere ulteriormente le famiglie in condizioni di difficoltà economiche, innalzando il tetto massimo di spesa detraibile, per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a 20.000 euro.
9/3424/168. Roberto Rossini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene una pluralità di misure finalizzate a sostenere il sistema-Paese, fra cui importanti misure in materia finanziaria e bancaria;

    la Banca Popolare di Bari (BPB), società cooperativa per azioni tra le dieci maggiori banche popolari italiane, è da diversi anni sotto l'occhio dei riflettori per gravissimi problemi di gestione e di trasparenza delle proprie finanze per presunte condotte illecite, poste in essere dalle più alte cariche rivestite all'interno dell'Istituto di credito, che hanno portato all'instaurazione di processi penali per diversi reati tra i quali falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza;

    la cattiva gestione della suddetta banca ha creato una situazione economica finanziaria disastrosa, conclusasi nel 2018, con un bilancio riportante una perdita netta consolidata di 420 milioni di euro, che ha portato, in data 13 dicembre 2019, al commissariamento della BPB da parte di Banca d'Italia. Successivamente, al fine di scongiurare il fallimento dell'istituto di credito barese che avrebbe creato conseguenze negative sull'intera economia del Mezzogiorno, il Governo è intervenuto emanando il decreto-legge n. 142 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, con cui si autorizzava il finanziamento ad Invitalia, l'agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa, del valore massimo di 900 milioni di euro nel 2020, atto alla ricapitalizzazione del Mediocredito Centrale per il rafforzamento di BPB;

    è doveroso evidenziare che, in questa complessa vicenda, accanto alle indagini penali, ci sono stati interventi anche da parte della Consob e di Bankitalia; in particolare, la Consob, con le delibere 20583 e 20584 del 13 settembre 2018, ha comminato alla BPB sanzioni per un totale di 2,6 milioni di euro, per violazioni inerenti alle modalità di determinazione del prezzo degli aumenti di capitale del 2014 e del 2015, per le omissioni di informazioni nei relativi prospetti di aumento di capitale e per la vendita di propri strumenti finanziari ai clienti, riscontrando serissime irregolarità per quanto concerne la profilatura dei clienti correntisti della Banca, ai quali, secondo Consob, sarebbero stati venduti indiscriminatamente titoli azionari e obbligazionari, il tutto nonostante la propensione al rischio dei succitati clienti risultasse bassa;

    Consob, con la seconda delibera 20722 del 18 dicembre 2018, ha inoltre accertato la responsabilità della Banca Popolare di Bari «per avere omesso di comunicare al pubblico le informazioni su eventi e circostanze rilevanti, con specifico riferimento alla determinazione del prezzo delle azioni BPB e sulla determinazione del prezzo delle azioni BPB nell'ambito delle operazioni di aumento di capitale». Per tali ragioni la banca è stata sanzionata anche a livello pecuniario con una multa complessiva di 170.000 euro;

    alla luce dei fatti esposti, appare evidente che in questa drammatica vicenda, a pagarne le spese maggiori siano le decine di migliaia di risparmiatori che, a tutt'oggi, hanno visto sfumare circa 1,5 miliardi di euro del loro capitale, se si considera che i suddetti titoli azionari hanno subito un crollo del prezzo delle azioni passate dal valore di euro 9,53 ad inizio 2016, ad un valore di circa 2,581 euro nel 2018. A ciò si aggiunga che l'operazione di trasformazione in spa e di aumento del capitale ha comportato la configurazione dei seguenti valori: il valore di liquidazione del recesso connesso alla trasformazione in società per azioni, pari a 0 euro per azione; il valore attribuito a seguito della copertura delle perdite, la ricostituzione di un capitale minimo di euro 10 milioni, e l'aumento del capitale sociale operati da FITD e da MCC, pari a 0,06 per azione;

    questa vicenda appare ancora più drammatica se si considera che sono coinvolti circa 70 mila risparmiatori; in particolare, si tratta per la maggior parte di piccole imprese e di migliaia di piccoli risparmiatori che hanno lavorato una vita intera e che nella BPB avevano riposto i risparmi di una vita;

    appare, pertanto, imprescindibile che, di fronte alle sofferenze e alle difficoltà dei risparmiatori, il Governo dia una risposta forte a tutti i risparmiatori, che non devono essere lasciati soli, ad intraprendere eventuali cause civili di risarcimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, finalizzate a indennizzare i risparmiatori della BPB delle forti perdite subite dal crollo dei titoli azionari che sarebbero stati prospettati come sicuri, facilmente liquidabili e al riparo da potenziali perdite.
9/3424/169. Ruggiero, Brescia, Scagliusi, Galizia, Masi, Vianello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 28, prevede una proroga della misura del Superbonus 110 per cento (ossia di quella detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, introdotta dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – cosiddetto decreto Rilancio) con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario;

    secondo il Rapporto Enea contenente i dati relativi al Superbonus 110 per cento, al 31 ottobre 2021, erano in corso 57.664 interventi edilizi incentivati, per circa 9,7 miliardi di investimenti che porteranno a detrazioni per oltre 10,7 miliardi. Sono 8.356 i lavori condominiali avviati (62,3 per cento già ultimati), che rappresentano il 49,2 per cento del totale degli investimenti, mentre i lavori negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono rispettivamente 29.369 (76,1 per cento già realizzati; il 31,4 per cento del totale investimenti) e 19.938 (75 per cento realizzati; il 19,4 per cento degli investimenti). La regione con più lavori avviati è la Lombardia (8.029 edifici per un totale di oltre 1,4 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione), seguita dal Veneto (7.237 interventi e 953 milioni di euro d'investimenti) e dal Lazio (5.654 interventi già avviati e 941 milioni di euro di investimenti);

    questi dati dimostrano quanto sia, oramai, notevolmente diffuso il ricorso alla suddetta misura;

    le fasi in un cui si articola la procedura sono le seguenti:

     a) progettazione e controllo preventivo sulle condizioni dell'immobile;

     b) realizzazione degli interventi;

     c) e, infine, il riconoscimento del beneficio fiscale;

    ebbene, l'applicazione della suddetta normativa, articolata su più livelli, interessa l'attività di diverse tipologie di professionisti e potrà comportare, prevedibilmente, l'insorgere di eventuali controversie che andrebbero a riversarsi sugli uffici giudiziari, già gravati di un enorme carico di contenzioso. I tempi della giustizia civile, peraltro, rischierebbero di rallentare o addirittura paralizzare gli interventi per cui si usufruisce della misura del «Superbonus 110 per cento», scoraggiandone il ricorso;

    pertanto, al fine di evitare che gli interventi per cui si usufruisce della misura del Superbonus 110 per cento subiscano un rallentamento o, addirittura, una sospensione ed, al contempo, al fine di evitare che un ulteriore complesso contenzioso si riversi sulla giurisdizione ordinaria, sarebbe opportuno prevedere delle iniziative volte ad incentivare il ricorso al procedimento dell'arbitrato per la soluzione delle controversie che sorgano in relazione a tutte le fasi sopra descritte del complesso iter previsto dalla normativa sul Superbonus 110 per cento: ciò anche in ragione delle caratteristiche delle controversie medesime che involgono profili assai specialistici e multidisciplinari,

impegna il Governo

attraverso gli uffici tecnici del competente Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, a valutare l'opportunità di provvedere, per quanto di propria competenza, nonché adottare iniziative, anche legislative, volte ad incentivare il ricorso al procedimento dell'arbitrato per la soluzione delle controversie che sorgano in relazione a tutte le fasi dell'iter previsto dalla normativa sul Superbonus 110 per cento, come descritto in premessa.
9/3424/170. D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame, è istituito il Fondo unico nazionale per il turismo con una dotazione pari a 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati al l'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori per attenuare gli effetti della crisi, non solo economica, ma anche sanitaria, per il rilancio produttivo ed occupazionale (articolo 1, commi 366-367);

    perimenti è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un Fondo da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, unitamente al settore dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 (articolo 1, commi 486-487);

    la situazione pandemica generata dalla diffusione del SARS-CoV-2 ha impattato pesantemente sul comparto turistico: sin dal primo trimestre del 2020, tanto a livello mondiale che nei Paesi dell'Unione europea, le restrizioni di viaggio e le altre limitazioni hanno determinato un'intensa flessione dei flussi turistici;

    negli ultimi anni, il turismo nel nostro Paese è stato caratterizzato da una espansione forte e continua. Nel 2019 aveva raggiunto un record assoluto: 131,4 milioni di arrivi e 436,7 milioni di presenze negli esercizi ricettivi, con una crescita, rispettivamente, del +2,6 per cento e dell'+1,8 per cento rispetto all'anno precedente. Nel 2020, a seguito della pandemia da Covid-19, il settore ha subito un profondo shock;

    la crisi economica derivante dal dilagare della pandemia ha, pertanto, colpito un settore nevralgico dell'economia italiana, che nel decennio precedente si era progressivamente rafforzato, riflettendosi negativamente tanto sulle condizioni occupazionali che sul fatturato del settore, più marcati rispetto agli altri comparti;

    i dati forniti dalla Confcommercio, durante l'audizione in Commissione Attività Produttive dello scorso 3 novembre, delineano una situazione piuttosto preoccupante: si apprende, infatti, che nel solo primo anno di pandemia il turismo in Italia ha perso, in base ai dati di ISTAT, per quanto concerne gli arrivi nel periodo marzo-dicembre 2020 rispetto al 2019, 48,3 milioni di stranieri su 60 e 29 milioni di Italiani su 59,2;

    in termini di presenze, il dato è ulteriormente negativo, le notti trascorse dai turisti a destinazione, si sono ridotte di 154,8 milioni su 203,8 per gli stranieri e di 77,8 milioni su 197,3 per gli italiani. La flessione in negativo ha interessato del 5,8 per cento il contributo all'economia nazionale per la sola parte generata dal turismo, con una riduzione del valore della produzione turistica del 58 per cento e il dato più preoccupante è quello della caduta degli indicatori del segmento turismo montano quantificabile nella misura del 70 per cento;

    i numeri forniti non consentono una ripresa immediata e non potranno neppure essere riassorbiti nei primi mesi del 2022, se non si programmano interventi poderosi, utilizzando al meglio i provvedimenti di investimento e le riforme messi in campo dall'Europa e dal Governo nazionale per risolvere problematiche aperte da anni e, soprattutto, riposizionare il «prodotto turistico Italia» in un nuovo contesto competitivo, contraddistinto da una domanda nazionale ed estera profondamente modificata dal COVID-19 ma che al contrasto al COVID-19 può fornire una importante risposta;

    le nuove necessarie misure di contenimento della pandemia Covid-19, previste dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, c.d. decreto «festività», tra l'altro anche con specifico riguardo ai controlli per gli ingressi sul territorio nazionale, dimostrano che il settore turistico non è al riparo da incertezze capaci di provocare ulteriori ingenti danni economici;

    sebbene comprensibili risultino le motivazioni sottostanti il provvedimento, gli operatori lamentano la tempestività circa l'efficacia della misura, atteso che il settore turistico alberghiero programma le attività con mesi di preavviso ed ora si trovano a fronteggiare «cancellazioni» impreviste e legittimate dal provvedimento governativo, che determineranno danni economici incalcolabili;

    il settore del turismo si trova ad affrontare un'altra brutta battuta di arresto, che non solo determinerà un mancato guadagno, ma in taluni casi, anche un danno emergente a lungo termine, se non si interviene con provvedimenti tempestivi e mirati;

    valutando la situazione e dall'analisi degli strumenti disponibili, non si può non prendere atto del fatto che il turismo nella sua globalità è stato uno dei primi settori a risentire pesantemente delle conseguenze della crisi pandemica, non fosse altro perché il concetto su cui basa la sua economia è letteralmente antitetico a quello di «contingentamento degli spostamenti», o peggio ancora, di «lock down»; ma sarà anche uno degli ultimi ad uscirne, se è addirittura il Documento di Economia e Finanza, anche nell'ultima Nota di aggiornamento, ad affermare che «gli afflussi turistici recupererebbero nel 2022, per poi tornare ai livelli pre-crisi nel 2023»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere necessarie, idonee, adeguate e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, finalizzate a sostenere le imprese del comparto turistico che hanno riportato un calo considerevole del fatturato negli ultimi mesi, anche determinato dalle limitazioni imposte a causa della pandemia, finalizzate ad aumentare e rendere sistematico il sostegno al settore, nella gestione della spesa e nell'attuazione degli interventi, al fine di garantire al settore del turismo una ripresa costante e duratura.
9/3424/171. Elisa Tripodi, Sut.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame, è istituito il Fondo unico nazionale per il turismo con una dotazione pari a 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori per attenuare gli effetti della crisi, non solo economica, ma anche sanitaria, per il rilancio produttivo ed occupazionale (articolo 1, commi 366-367);

    perimenti è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un Fondo da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, unitamente al settore dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 (articolo 1, commi 486-487);

    la situazione pandemica generata dalla diffusione del SARS-CoV-2 ha impattato pesantemente sul comparto turistico: sin dal primo trimestre del 2020, tanto a livello mondiale che nei Paesi dell'Unione europea, le restrizioni di viaggio e le altre limitazioni hanno determinato un'intensa flessione dei flussi turistici;

    negli ultimi anni, il turismo nel nostro Paese è stato caratterizzato da una espansione forte e continua. Nel 2019 aveva raggiunto un record assoluto: 131,4 milioni di arrivi e 436,7 milioni di presenze negli esercizi ricettivi, con una crescita, rispettivamente, del +2,6 per cento e dell'+1,8 per cento rispetto all'anno precedente. Nel 2020, a seguilo della pandemia da COVID-19, il settore ha subito un profondo shock;

    la crisi economica derivante dal dilagare della pandemia ha, pertanto, colpito un settore nevralgico dell'economia italiana, che nel decennio precedente si era progressivamente rafforzato, riflettendosi negativamente tanto sulle condizioni occupazionali che sul fatturato del settore, più marcati rispetto agli altri comparti;

    i dati forniti dalla Confcommercio, durante l'audizione in Commissione attività produttive dello scorso 3 novembre, delineano una situazione piuttosto preoccupante: si apprende, infatti, che nel solo primo anno di pandemia il turismo in Italia ha perso, in base ai dati di ISTAT, per quanto concerne gli arrivi nel periodo marzo-dicembre 2020 rispetto al 2019, 48,3 milioni di stranieri su 60 e 29 milioni di italiani su 59,2;

    in termini di presenze, il dato è ulteriormente negativo, le notti trascorse dai turisti a destinazione, si sono ridotte di 154,8 milioni su 203,8 per gli stranieri e di 77,8 milioni su 197,3 per gli italiani. La flessione in negativo ha interessato del 5,8 per cento il contributo all'economia nazionale per la sola parte generata dal turismo, con una riduzione del valore della produzione turistica del 58 per cento e il dato più preoccupante è quello della caduta degli indicatori del segmento turismo montano quantificabile nella misura del 70 per cento;

    i numeri forniti non consentono una ripresa immediata e non potranno neppure essere riassorbiti nei primi mesi del 2022, se non si programmano interventi poderosi, utilizzando al meglio i provvedimenti di investimento e le riforme messi in campo dall'Europa e dal Governo nazionale per risolvere problematiche aperte da anni e, soprattutto, riposizionare il «prodotto turistico Italia» in un nuovo contesto competitivo, contraddistinto da una domanda nazionale ed estera profondamente modificata dal COVID-19 ma che al contrasto al COVID-19 può fornire una importante risposta;

    le nuove necessarie misure di contenimento della pandemia Covid-19, previste dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, cosiddetto decreto «festività», tra l'altro anche con specifico riguardo ai controlli per gli ingressi sul territorio nazionale, dimostrano che il settore turistico non è al riparo da incertezze capaci di provocare ulteriori ingenti danni economici;

    a rischiare la compromissione in modo irrimediabile ed irreversibile è uno dei settori che più di altri ha pagato il prezzo della pandemia: il settore del turismo montano;

    sebbene comprensibili risultino le motivazioni sottostanti il provvedimento, gli operatori lamentano la tempestività circa l'efficacia della misura, atteso che il settore turistico alberghiero programma le attività con mesi di preavviso ed ora si trovano a fronteggiare «cancellazioni» impreviste e legittimate dal provvedimento governativo, che determineranno danni economici incalcolabili;

    il settore del turismo si trova ad affrontare un'altra brutta battuta di arresto, che non solo determinerà un mancato guadagno, ma in taluni casi, anche un danno emergente a lungo termine, se non si interviene con provvedimenti tempestivi e mirati;

    valutando la situazione e dall'analisi degli strumenti disponibili, non si può non prendere atto del fatto che il turismo nella sua globalità, a partire da quello montano, è stato uno dei primi settori a risentire pesantemente delle conseguenze della crisi pandemica, non fosse altro perché il concetto su cui basa la sua economia è letteralmente antitetico a quello di «contingentamento degli spostamenti», o peggio ancora, di «lock down»; ma sarà anche uno degli ultimi ad uscirne, se è addirittura il Documento di Economia e Finanza, anche nell'ultima Nota di aggiornamento, ad affermare che «gli afflussi turistici recupererebbero nel 2022, per poi tornare ai livelli pre-crisi nel 2023»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, finalizzate a prevedere un contributo straordinario a sostegno del festival nazionale «I borghi più belli d'Italia in Abruzzo e Molise» che si svolgerà nel settembre 2022, al fine di rilanciare nel mondo territori già depressi e ancora più in difficoltà dopo la crisi di questi mesi, in una prospettiva di valorizzazione che favorisca le diverse esigenze organizzative che comportano uno sforzo di adeguamento prospettico alle importanti richieste di rinnovamento e di adeguamento dovute dalla situazione pandemica.
9/3424/172. Corneli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 531, al fine di garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029;

    l'articolo 1, comma 891 della legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa;

    un ulteriore intervento di carattere finanziario, è stato operato con l'articolo 49 del decreto-legge n. 104 del 2020 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza;

    per quanto concerne i ponti del bacino del Po, dalla ricognizione riportata nel decreto ministeriale n. 1 del 3 gennaio 2020 risultano essere 183 su 255 i ponti con degrado strutturale alto, 42 i ponti con limitazione di portata, 5 con limitazione del traffico, 4 chiusi totalmente e altri interessati da lavori di manutenzione;

    tra le strutture per cui è rilevata urgenza di intervento si evidenziano tra gli altri i ponti sull'asta del Po come il ponte tra Colorno (PR) e Casalmaggiore (CR) e il ponte della Becca che necessitano di ricostruzione, così come i ponti tra Boretto (RE) e Viadana (MN), tra Castelvetro (PC) e Cremona e quello di Pievetta di Castel San Giovanni (PC) che necessitano di costante e frequente manutenzione così come molti sugli affluenti del Po, tra i quali ad esempio il ponte Veggia, tra Sassuolo (MO) e Casalgrande (RE), il ponte Mezzano Scotti sul Trebbia (PC) che necessitano di manutenzione o il Lenzino che necessita di ricostruzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di incrementare nel primo provvedimento utile la dotazione finanziaria attualmente prevista al fine di adottare iniziative volte all'estensione del monitoraggio sensoristico, migliorare la sicurezza delle infrastrutture e provvedere celermente alla manutenzione ed eventuale ricostruzione dei ponti nel bacino del Po, prendendo anche in considerazione la nomina di un commissario dedicato alla supervisione delle procedure di passaggio di competenze e la ricostruzione dei ponti del bacino del Po.
9/3424/173. Zanichelli, Barzotti, Zolezzi, Spadoni, Ascari, Ferraresi, Sarti.


   La Camera,

   premesso che:

    la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata dai Governo, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche;

    con il provvedimento in esame il Governo ha ulteriormente inteso fronteggiare la grave crisi economica e sanitaria determinata dalla diffusione pandemica, attraverso una molteplicità di misure afferenti ogni segmento del sistema economico e produttivo del Paese;

    le conseguenze dell'epidemia si sono maggiormente riverberate sulla parte economicamente debole della popolazione, ampliando sempre più un divario tra cosiddetti ricchi e poveri;

    da qualche tempo alcuni Comuni hanno iniziato a richiedere anche il pagamento dell'IMU sugli alloggi di ERP, aventi le caratteristiche di alloggi sociali, così come identificati dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e che pertanto sono esentati dal pagamento dell'IMU;

    il Governo, con la legge di stabilità del 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 707, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sancisce che l'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

    il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, inoltre, all'articolo 2, commi 4 e 5-bis, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

    con circolare del 18 marzo 2020, il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito che per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto ministeriale 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale è prevista dall'articolo 1, comma 741, lettera c), n. 3) l'assimilazione ad abitazione principale con conseguente esenzione dell'IMU, pertanto gli alloggi regolarmente assegnati ad Arca (già ex IACP) rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione nel caso in cui tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008;

    la tesi testé descritta è stata acclarata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 23680 del 20 ottobre 2020, con la quale si stabiliva che: ai sensi dell'articolo 384 codice di procedura civile comma 1, l'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 13, comma 2, lettera b), convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 707, non è subordinata all'onere della presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili prevista dal decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, articolo 2, comma 5-bis, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124;

    ed ancora, sempre con sentenza n. 23680 del 20 ottobre 2020, la Suprema Corte di Cassazione rinviava alla CTR della Campania, in diversa composizione, perché, «esclusa ai fini dell'esenzione la necessità della dichiarazione prevista dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 articolo 2, comma 5-bis, accertasse se ricorra il requisito di destinazione» ad alloggi sociali come per definizione ai sensi del decreto del 22 aprile 2008;

    inoltre, sempre a supporto dell'orientamento summenzionato sono intervenute altre pronunce:

     sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia – Sezione 3a n. 623 del 2019 del 17 gennaio 2020 con la quale è stata ritenuta accolta la dedotta esenzione IMU ex articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 come modificato dal comma 707 legge n. 147/2013 per gli alloggi di proprietà dell'Agenzia in quanto gli stesi rientrano nella classificazione di «Alloggi Sociali»;

     sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia n. 143 del 10.02.2021 con la quale si è pronunciata sull'esenzione IMU degli immobili di edilizia popolare, equiparandoli agli immobili che rientrano nella classificazione di «alloggi sociali» di cui all' articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 47/2014;

     sentenza della 2° sezione della Commissione Provinciale di Bari n. 105 del 30 novembre 2020 la quale ritiene che le unità oggetto di tassazione (E.R.P) sono assimilabili ad alloggi sociali;

    il tema dell'insistenza nella richiesta da parte di alcuni comuni del pagamento dell'IMU anche sugli alloggi che hanno le caratteristiche di alloggi sociali è soprattutto un problema di stabilità e sopravvivenza degli Enti gestori e del diritto del cittadino ad avere un minimo di manutenzione e di sicurezza dell'immobile locato, poiché per oltre il 60 per cento del patrimonio immobiliare, gli Enti gestori percepiscono in termini di canone di affitto, un importo di parecchio inferiore rispetto a quanto dovuto a titolo di IMU,

impegna il Governo

a chiarire la qualificazione giuridica degli alloggi di edilizia popolare residenziale cosiddetta ERP, destinati all'assistenza abitativa, paragonandoli agli alloggi cosiddetti sociali, destinati alle categorie disagiate e pertanto non sottoposti al versamento dell'IMU.
9/3424/174. Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 326, modificato dal Senato, dispone che il termine degli ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) attivati con riferimento all'anno scolastico 2021/2022 può essere prorogato (dal 30 dicembre 2021) fino al termine delle lezioni dello stesso anno scolastico e, dunque, fino al 30 giugno 2022, nel limite di spesa indicato. In particolare, nel corso dell'esame presso il Senato, la possibilità di proroga è stata estesa anche agli incarichi temporanei relativi al personale ATA ed è stato, conseguentemente, incrementato il limite di spesa;

    più in particolare, il comma 326 dispone che il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettera a) e b), del decreto-legge n. 73 del 2021 relativi a personale docente e ATA, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'a.s. 2021/2022, nel limite di 400 milioni di euro per il 2022;

    la relazione tecnica all'Alto Senato 2448, riferendosi alla proroga dei contratti relativi ai docenti, evidenziava che, in assenza di elementi puntuali sui contratti attivati dai dirigenti degli USR, la cifra indicata (pari a 300 milioni di euro) era prudenziale. Faceva, inoltre, presente che, con la stessa, potevano essere prorogati circa 18.000 contratti;

    invece la relazione tecnica all'emendamento 2.2000 presentato dal Governo durante l'esame in sede referente al Senato evidenzia, che con gli ulteriori 100 milioni di euro è possibile prorogare circa 7.800 contratti relativi a personale ATA;

    se dovessero essere confermati tutti i contratti dell'organico Covid stipulati fino al 30 dicembre 2021, docenti e ATA, le risorse potrebbero non essere bastevoli per coprire l'intero anno scolastico fino a giugno 2022,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire, nei limiti delle risorse disponibili, ulteriori e più cospicue risorse finanziarie per incrementare, sia nella quantità sia nel tempo, i contratti del personale scolastico COVID-19 in maniera da rispondere efficacemente alle esigenze legate all'emergenza epidemiologica delle nostre istituzioni scolastiche.
9/3424/175. Casa, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    le mutate condizioni socio economiche causate dalla pandemia e dall'emergenza ambientale hanno reso necessario intervenire in modo strutturale sul sistema della ricerca, anche attraverso finanziamenti aggiuntivi introdotti dal disegno di legge di bilancio per il 2022 all'esame;

    l'articolo 1, commi 310 e seguenti, del disegno di legge all'esame ha destinato tali stanziamenti esclusivamente agli Enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero per l'università e la ricerca, limitando perciò l'intervento a poco più della metà del settore;

    il comma 760 destina un finanziamento specifico al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

    anche in relazione alla distribuzione dei fondi del PNRR attraverso la creazione di poli di eccellenza e trasferimento tecnico-scientifico e tecnologico (hub e spoke) è necessario provvedere ad una governance unitaria degli Enti pubblici di ricerca ricompresi nel decreto legislativo n. 218/2016;

    al fine di garantire la migliore attuazione delle scelte governative di indirizzo del mondo della ricerca pubblica, è fondamentale individuare uno spazio di confronto con le rappresentanze del personale che sia specificamente destinato al settore degli Enti pubblici di ricerca,

impegna il Governo:

   a prevedere idonei stanziamenti anche per gli Enti di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 non ricompresi nell'articolo 1 commi 310 e seguenti del disegno di legge all'esame;

   a destinare i fondi di cui all'articolo 1 comma 760 del disegno di legge all'esame, all'assunzione a tempo indeterminato del personale precario appartenente alla categoria degli Operai Agricoli del CREA.

   a definire, anche attraverso la creazione di uno specifico comparto di contrattazione per gli Enti pubblici di ricerca e un successivo organico riordino degli stessi Enti, una governance unitaria del settore con conseguente definizione anche degli strumenti per la verifica dei risultati, la valutazione dei vertici degli Enti, la definizione delle norme di finanziamento e la verifica del loro utilizzo nonché della protezione intellettuale dei risultati.
9/3424/176. Bella, Gagnarli, Melicchio, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio 2022, all'articolo 1 comma 359 prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assegnazione di un contributo finalizzato ad incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche;

    le professioni artistiche, fra cui quelle del musicista, interprete o compositore, svolgono un ruolo particolarmente importante non solo in termini culturali ma anche come strumento di beneficio cognitivo, di socializzazione e benessere psico-fisico; questa crisi pandemica ci ha mostrato i tratti più duri e negativamente significativi della mancanza di vita sociale, emotiva e culturale;

    l'istruzione pubblica garantisce opportunità ai giovani con scarse possibilità economiche di coltivare l'arte musicale e abbattere così i divari sociali offrendo la possibilità di studiare e in questo caso di sviluppare le proprie capacità anche nella pratica degli strumenti musicali;

    in Italia, oltre alle 14 Fondazioni Lirico-Sinfoniche, vi sono 1967 scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, su un totale di 8462;

    numerose richieste di attivazione di sezioni musicali da parte di dirigenti scolastici, che rispondono alle sollecitazioni dei genitori, non sono state accolte dagli Uffici scolastici regionali;

    nel contempo gli USR. evidenziano la necessità che il Governo intervenga aumentando gli organici affinché siano soddisfatte le condizioni per poter attivare le sezioni musicali,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie ad ampliare l'organico in misura sufficiente a garantire l'attivazione delle sezioni musicali richieste, avviando tutti i necessari atti propedeutici all'incremento, in modo da fornire agli uffici scolastici regionali la possibilità di concedere ulteriori sezioni ad indirizzo musicale agli istituti statali che ne abbiano fatto richiesta e ne abbiano caratteristiche e necessità.
9/3424/177. Gallo, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 329 e seguenti, del disegno di legge all'esame reca l'introduzione del docente specialista di educazione motoria per le classi quinte e quarte della scuola primaria, rispettivamente a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024;

    nonostante le rassicurazioni fornite dai membri del Governo in occasione delle dichiarazioni pubbliche rese sul tema, la formulazione testuale della norma non garantisce la piena attuazione della disposizione in quanto rimette l'individuazione del contingente di personale ad un successivo decreto ministeriale;

    la relazione tecnica conferma le preoccupazioni relative ad un'attuazione solo parziale in quanto fa riferimento ad un'introduzione graduale dell'insegnante specialista negli organici,

impegna il Governo

a garantire, nell'anno scolastico 2022/2023, il regolare e tempestivo inserimento del docente specialista di educazione fisica negli organici di tutte le quinte classi delle scuole primarie d'Italia.
9/3424/178. Valente, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio per il 2022 prevede, tra le altre misure finalizzate alla prosecuzione di un sostegno all'economia e alla società nelle fasi di uscita dalla pandemia da COVID-19, stanziamenti pari a circa 32 miliardi di euro, finalizzati a potenziare e modernizzare le infrastrutture e la mobilità nell'ottica dello sviluppo sostenibile;

    si tratta di misure coerenti con i principi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che consentono di prolungare lo sforzo previsto fino al 2026 con i fondi del Next Generation EU, dal momento che il contesto economico generale inevitabilmente risente ed è condizionato dall'evolversi del quadro pandemico;

    a queste misure di sostegno al settore della mobilità, si aggiunge anche un incremento strutturale per il Fondo trasporto pubblico locale che consentirà un aumento e un miglioramento dei servizi per i pendolari;

    al fine di sostenere anche gli utenti del servizio di trasporto ferroviario di lunga percorrenza i quali, per motivi di lavoro o di salute, sono costretti a spostamenti tra regioni per raggiungere il posto di lavoro o di cura, in particolare in quelle aree del Paese dove le infrastrutture di trasporto sono più carenti e difficilmente raggiungibili, sarebbe auspicabile prevedere misure di sostegno ad hoc per queste categorie di viaggiatori, segno di una presenza dello Stato e di un sostegno alla ripartenza economica di fronte ed in contrapposizione all'impennarsi dei costi dei carburanti e dei prezzi dei biglietti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare, con successivi provvedimenti, anche normativi, la possibilità di intervenire a sostegno degli utenti del servizio di trasporto ferroviario di lunga percorrenza che affrontano spostamenti fuori regione per motivi di lavoro o di salute, e delle loro famiglie, prevedendo misure di agevolazione, anche fiscale, per le spese sostenute per i suddetti spostamenti da tali categorie di utenti.
9/3424/179. Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio per il 2022 prevede, tra le altre misure finalizzate alla prosecuzione di un sostegno all'economia e alla società nelle fasi di uscita dalla pandemia da COVID-19, la proroga al 31 marzo 2022 dell'esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP), disposta a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti che hanno subito le conseguenze delle misure restrittive dovute alla pandemia;

    per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, le previsioni iniziali del disegno di legge sono state ulteriormente arricchite a seguito dell'approvazione del testo da parte del Senato, con l'aggiunta di numerose autorizzazioni di spesa – relative a istituti, fondazioni, associazioni, siti, celebrazioni – che si sono sommate alle misure di potenziamento dei fondi per il cinema e l'audiovisivo, alle nuove risorse per contrastare lo spopolamento dei borghi e dei piccoli centri delle aree interne, alle norme per biblioteche, archivi e librerie, ai fondi per la tutela del patrimonio culturale, al sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo;

    a seguito della crisi economica dovuta alla pandemia, le misure di sostegno alle attività culturali rappresentano uno strumento indispensabile per il rilancio del nostro Paese. Nel novero di tali attività rientra a pieno titolo anche quella dello spettacolo viaggiante, in forte difficoltà anche a causa dei costi dovuti per l'occupazione del suolo pubblico;

    proprio al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, aveva disposto l'esenzione, per tutto il 2021, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n.337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative, anche normative, finalizzate ad estendere la proroga dell'esenzione dal versamento del canone unico patrimoniale anche a favore dei soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante, fortemente danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/3424/180. Galizia, Tuzi, Carbonaro, Barbuto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 309, del provvedimento in esame autorizza la spesa di 8,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM, precisando che le nuove risorse sono destinate al riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché alla valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni AFAM, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione;

    le risorse stanziate dalla disposizione in esame sono ripartite con il decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali;

    ai sensi del medesimo comma, alle singole istituzioni AFAM è attribuito il compito di provvedere all'assegnazione delle risorse al personale, in ragione della partecipazione del personale medesimo ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale;

   considerato che:

    ai sensi della legge n. 508 del 1999 le istituzioni AFAM sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, svolgono attività di alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore artistico e musicale, istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione, rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello (bachelor/master), nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, utilizzano il sistema dei crediti universitario, di votazione universitaria, partecipano ai programmi di mobilità internazionale Erasmus. Tutto ciò parimenti a quanto accade negli atenei universitari;

    sebbene anche il carico orario di docenza sia pressoché identico a quello universitario (350 ore annue per università, 324 per il conservatorio), il personale docente AFAM è contrattualizzato ed inquadrato giuridicamente, e soprattutto economicamente, in un limbo tra la scuola secondaria di secondo grado e l'università. In tale situazione il personale docente AFAM non può godere dei benefici del personale scolastico e non è remunerato quanto un docente universitario nonostante l'equiparazione dei titoli rilasciati, il carico orario di docenza pressoché identico, l'equivalenza delle mansioni e delle responsabilità;

    tale divario è reso ancora più evidente dalla circostanza che i docenti universitari non solo sono titolari di un trattamento retributivo più alto, ma progrediscono nella loro carriera in maniera molto più celere godendo di scatti di anzianità biennali, con dodici gradoni stipendiali, e raggiungendo dunque la massima anzianità di servizio in 24 anni di docenza. Per i docenti AFAM, invece, sono previsti solo sette gradoni stipendiali (poco più della metà di quelli previsti per i docenti universitari), con superamento del primo scaglione dopo 2 anni, e i successivi scatti dopo 8, 20, 27 e, infine, 34 anni. Ne consegue che la massima anzianità, e dunque, la retribuzione massima viene raggiunta dai docenti AFAM solo dopo ben 35 anni di servizio;

    la retribuzione massima conseguibile, nelle sopra citate tempistiche, da un docente AFAM è pari ad euro 39.453,83 lordi l'anno, mentre quella del professore universitario, conseguibile in 24 anni, è di euro 58.732,39, vale a dire oltre il doppio;

   rilevato che:

    il comma 309 del provvedimento in esame, così come formulato, assegna le nuove risorse stanziate al personale docente AFAM in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti di istituto, senza legarle alle carriere professionali dei docenti ai fini di una perequazione con i salari universitari. In altre parole, lo stipendio dei docenti AFAM rimarrà inalteratamente il medesimo e le nuove risorse sono stanziate solo per incarichi aggiuntivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, con idonee iniziative, anche di carattere legislativo, a ridurre il divario esistente, a parità di impegno orario, tra il trattamento retributivo del personale docente delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore.
9/3424/181. Adelizzi, Carbonaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 comma 886, del disegno di legge in esame, autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad assumere per l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area III, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi;

    negli anni, la dotazione organica del personale non dirigenziale a disposizione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è stata pesantemente ridimensionata, con un taglio di circa un terzo delle unità a disposizione;

    una delle aeree maggiormente colpita dal blocco delle assunzioni e il taglio delle dotazioni organiche è stata l'area della promozione culturale (APC);

    l'APC è oggi una componente strategica fondamentale nel piano di promozione e di rilancio internazionale dell'export, della cultura, del turismo e del made in Italy;

    per queste ragioni appare estremamente necessario, quindi, potenziare l'azione di promozione culturale curata dalla direzione competente del Ministero e dalla rete degli uffici all'estero, in particolare dagli istituti italiani di cultura,

impegna il Governo:

   a destinare le assunzioni previste dall'articolo 1 comma 886 del disegno di legge in esame, all'area della promozione culturale;

   a verificare la possibilità, anche attraverso un successivo intervento normativo, di aumentare la dotazione organica del personale non dirigenziale dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
9/3424/182. Di Stasio, Barbuto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 388, reca disposizioni volte all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa, al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali;

    la Scuola Interforze per la difesa NBC costituisce il «Polo Interforze per la Difesa NBC», con la missione di specializzare e formare il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonché dei Dicasteri e delle Organizzazioni civili, in merito alle minacce e ai rischi provenienti da fonti chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari;

    la citata Scuola Interforze, inoltre, partecipa al Progetto RESIST PROJECT (REsilience Support for critical Infrastructures through Standardized Training), a guida Safe, organizzando corsi esclusivi, con la partecipazione anche del Corpo nazionale vigili del fuoco, Dipartimento di protezione civile e dell'Università di Roma «Tor Vergata», allo scopo di addestrare e formare il personale civile e militare addetto alla gestione delle infrastrutture sensibili e alla sicurezza nell'ambito della contaminazione ambientale. A seguito di tale attività, sono pervenuti importanti riconoscimenti a livello europeo che classificano il nostro Paese ai primi posti come esperto in questo settore;

    l'articolo 1, comma 1013, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, reca misure in materia di potenziamento dello strumento militare della Difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari;

    in particolare, la succitata misura, introdotta a seguito dell'approvazione di un emendamento in sede referente, stanziava risorse destinate ad incrementare la capacità tecnico-operativa della Scuola Interforze per la difesa NBC per l'anno 2022;

    la crisi pandemica, ancora in atto, richiede sempre maggiore attenzione rispetto alla pericolosità della minaccia CBNR, per questo appare necessario e fondamentale accrescere le capacità del settore con adeguati strumenti volti alla prevenzione e al contrasto delle predette minacce,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a individuare idonee risorse economiche destinate ad implementare le strutture operative della Scuola Interforze per la difesa NBC, a mantenere e consolidare i risultati raggiunti in questi anni, nonché potenziare ulteriormente le capacità della suddetta struttura, al fine di rendere il nostro Paese maggiormente preparato ai rischi provenienti dalle minacce non convenzionali descritte in premessa.
9/3424/183. D'Uva.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 475, del disegno di legge in esame, reca disposizioni volte all'ammoderna mento del parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

    il citato comma, prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero della difesa, per la realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme e per l'esecuzione di interventi straordinari su quelle già esistenti. In particolare, stabilisce i criteri da seguire per la realizzazione del programma di ammodernamento, prevedendo, tra l'altro, di ricorrere all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di presidi territoriali dell'Arma dei carabinieri in regime di locazione con conseguente adeguamento;

    in Sicilia sono presenti 456 presidi dell'Arma dei carabinieri, di cui 322 in regime di locazione da altri enti locali o privati;

    l'indice di criminalità nella regione Siciliana, la gestione delle emergenze degli sbarchi, la lotta alle criminalità organizzate, richiedono il massimo grado di efficienza e funzionalità del servizio di istituto dell'organizzazione territoriale, nonché la necessità di potenziare la presenza delle forze dell'ordine allo scopo di ripristinare e mantenere livelli di legalità pari a quelle di altre regioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, nell'ambito del programma di cui al comma 475 dell'articolo 1, volta a porre rimedio urgentemente alla gravosa situazione locativa di una ingente parte del parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri della regione Siciliana descritto in premessa, al fine di garantire al personale adeguate strutture operative ed alloggiative.
9/3424/184. Rizzo, D'Uva.


   La Camera,

   premesso che:

    al fine di favorire la fusione dei comuni, il decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che lo Stato eroghi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. A tal fine si prevede che ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano disciplinate le modalità di riparto del contributo;

    dal 2013 l'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ha disposto che tale contributo è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 nel limite degli stanziamenti finanziari allora previsti;

    la commisurazione di tale contributo è stata successivamente innalzata al 40 per cento nel 2016, al 50 nel 2017 e, da ultimo, al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a decorrere dal 2018;

    è stato, inoltre, previsto un limite massimo al contributo medesimo per ciascun beneficiario che, dapprima fissato nella misura non superiore a 1,5 milioni di euro per le fusioni realizzate dal 2012, è stato, dal 2016, rideterminato nella misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario;

    a decorrere dal 2018, dunque, ai comuni risultanti da fusione spetta un contributo pari al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite massimo di 2 milioni del contributo per ciascun beneficiario;

    rispetto ai calcoli del contributo – pari al 60 per cento dei trasferimenti statali del 2010 – i comuni ricevono meno in quanto le risorse nazionali sono insufficienti per soddisfare le aspettative di ciascun comune;

    i limiti di tipo economico previsti dalla normativa e il riparto delle risorse «nel limite degli stanziamenti finanziari previsti», costituiscono un ostacolo soprattutto per le realtà territoriali medio-grandi, sorte da fusione, per poter loro garantire i servizi minimi essenziali, alla luce anche di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che, al comma 1-bis, prevede che venga data priorità «in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità» alle fusioni o incorporazioni aventi maggiore anzianità,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di incrementare la dotazione finanziaria per i contributi straordinari ai comuni sorti da fusione nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2022;

   a valutare, altresì, l'opportunità di provvedere, con idonee iniziative, anche di carattere legislativo, all'abolizione del limite massimo di contributo straordinario per ciascuno beneficiario e alla revisione dei criteri di priorità di accesso a tali contributi in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità preferendo il criterio della popolazione in luogo di quello cronologico in un'ottica di equa distribuzione delle risorse.
9/3424/185. Scutellà.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 567-580, della legge di bilancio per l'anno finanziario 2022 prevede per i comuni sede di capoluogo di città metropolitana, con disavanzo pro-capite superiore a euro 700, il riconoscimento per gli anni 2022-2042 di un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, al fine di consentirne il ripiano del disavanzo;

    le problematiche inerenti la riforma delle province e la riduzione e/o azzeramento dei trasferimenti statali e il cosiddetto prelievo forzoso operato dallo Stato dal 2012 attraverso il contributo di finanza pubblica e, in particolare, l'incremento annuale per il periodo 2015-2017 previsto dai commi 418 e 419 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 190/2014, hanno contributo al progressivo peggioramento della situazione economico/finanziaria di molte ex province;

    l'articolo 1, commi 561-562, del testo in esame stanzia contributi per le province e le città metropolitane per il finanziamento e lo sviluppo delle loro funzioni fondamentali, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali. Prende così avvio una riforma del sistema di finanziamento di province e città metropolitane, limitato però alle regioni a statuto ordinario;

    la lunga crisi finanziaria di province e città metropolitane in questi anni ha compromesso l'erogazione dei servizi all'utenza, in particolare: la gestione della rete stradale di competenza, i servizi per i disabili e il supporto alle scuole di secondo grado e l'edilizia scolastica e a volte ha messo in discussione la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti, tanto da portare alcune di esse a dichiarare lo stato di pre-dissesto o dissesto finanziario;

    è quindi necessario intervenire anche a supporto delle ex province e città metropolitane in modo tale da consentire anche a questi enti il ripiano del disavanzo accumulato, al fine di provare a garantirne stabilmente la continuità istituzionale e la reale funzionalità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, tra gli enti locali beneficiari del contributo citato in premessa, anche gli enti provinciali e le città metropolitane, mediante corrispondente riduzione dei contributi previsti per i comuni sede di capoluogo o di città metropolitana, oppure, eventualmente, mediante la previsione di ulteriori stanziamenti da destinare al ripiano del disavanzo dei suddetti enti locali.
9/3424/186. Ficara.


   La Camera,

   premessa che:

    l'articolo 1, commi 221 e seguenti, del provvedimento in esame concerne disposizioni relative all'indennità di disoccupazione denominata NASpI;

    all'uopo, l'impatto che la pandemia ha sull'economia ha innescato una crisi senza precedenti dovuta all'immediato e forte shock che ha investito più settori;

    la categoria dei lavoratori stagionali è tra le più danneggiate dalla lunga emergenza sanitaria ed economica causata dal COVID-19, avendo risentito in maniera particolare della crisi e ritrovandosi da un giorno all'altro senza lavoro e costretta ad affrontare la precarietà economica scaturita anche dall'inadeguatezza degli ammortizzatori sociali;

    la pandemia ci ha poi imposto di affrontare l'emergenza giorno per giorno e quindi a concentrare tutti gli sforzi verso la necessità di garantire un sostegno immediato ai lavoratori rimasti per un lungo periodo senza una fonte di reddito;

   considerato che:

    fino al 2019 su 550 mila contratti stagionali stipulati, 220 mila (quindi il 40 per cento del totale) avevano lavorato almeno sei mesi mentre gli altri 330 mila meno di sei mesi, dopo la pandemia invece le percentuali sono che solo appena il 6 per cento dei lavoratori sono riusciti a lavorare almeno sei mesi, il 44 per cento hanno lavorato cinque mesi, il 35 per cento quattro mesi e il resto tre mesi o meno;

    sarebbe opportuno prevedere per l'elenco delle attività lavorative aventi carattere stagionale, contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 a questi lavoratori si possa destinare una NASpI nella misura di una mensilità in più della normativa attualmente vigente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative normative finalizzate a innalzare gli standard di tutele e a supportare adeguatamente la categoria dei lavoratori stagionali con specifici interventi normativi che tengano conto della peculiarità del settore nonché adottare ulteriori agevolazioni per quanto concerne gli ammortizzatori sociali con clausole ad hoc che siano inclusive e finalizzate al supporto della categoria durante il periodo pandemico, a seconda del comparto a cui appartengono.
9/3424/187. Manzo, Villani.


   La Camera,

   premesso che;

    per contrastare la risalita della curva epidemiologica del COVID-19 dovuta alla variante Omicron, il Governo lo scorso 23 dicembre ha approvato il cosiddetto decreto-legge Festività, che stabilisce nuove misure di sicurezza, tra cui l'obbligo del Green Pass «rafforzato» per accedere all'interno di alcuni pubblici esercizi, tra cui quelli che operano nel campo della ristorazione al chiuso, come i bar che forniscono servizio al banco;

    la introduzione di tali norme, seppur necessaria, rischia di penalizzare ulteriormente le attività lavorative interessate, che, senza opportuni interventi da parte del Governo, potrebbero trovarsi in ancor più gravi difficoltà al punto da dover ricorrere al licenziamento dei propri dipendenti;

    il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 125, proroga la cassa integrazione fino al 31 dicembre 2021 per affrontare le conseguenze della pandemia da COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare gli ammortizzatori sociali previsti per affrontare le conseguenze della pandemia da COVID-19 in scadenza il 31 dicembre 2021 ed introdurre ogni utile misura al fine di tutelare le attività lavorative maggiormente interessate dalle nuove disposizioni governative.
9/3424/188. Cassese.


   La Camera,

   premesso che:

    tra le misure ivi previste vi sono quelle volte allo sviluppo delle imprese le quali disciplinano il credito d'imposta per gli investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, in beni immateriali, in ricerca e sviluppo, transizione ecologica e altre attività innovative;

    il disegno di legge contiene ulteriori disposizioni che destinano risorse per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, vista anche la necessità di investire nella prevenzione delle situazioni di rischio e nella sicurezza nei luoghi di lavoro;

    durante la pandemia da COVID-19, abbiamo compreso l'importanza che riveste l'azione preventiva e l'esigenza di lavorare in condizioni di sicurezza, di igiene ambientale e di protezione individuale, per il bene della nostra salute e di coloro che ci circondano;

    garantire la sicurezza dei lavoratori significa tutelarli e ridurre al minimo i rischi connessi all'esercizio delle proprie attività, in questo particolare periodo così come in qualsiasi tempo e contesto,

impegna il Governo

a incentivare e incrementare la sicurezza nei luoghi di lavoro, riconoscendo un contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore che abbiano effettuato investimenti per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.
9/3424/189. Licatini, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il lavoro svolto dalla Guardia particolare giurata (GPG) è particolarmente gravoso;

    detto agente di sicurezza che opera nel campo della vigilanza è continuamente esposto al rischio di eventi improvvisi, spesso difficilmente prevedibili tali da mettere in pericolo reale o potenziale le persone o i beni materiali dei quali si dispone la custodia, con il risultato di sottoporre il lavoratore ad un costante stato di tensione emotiva e di allerta, cui non può che conseguire un elevato grado di stress psichico;

    basti pensare allo svolgimento di funzioni quali, ad esempio, l'attività di scorta o trasporto di valori o materiale pericoloso, durante le quali la guardia è costantemente soggetto al rischio di attacchi dall'esterno e deve, dunque, essere sempre pronto ad intervenire a tutela dei beni affidati, oltre che al fine di preservare la propria incolumità; allo strumento di lavoro – l'arma – che impone una custodia qualificata da parte della Guardia particolare giurata, nonché un alto livello di attenzione per tutta la durata del turno di lavoro;

    spesso l'impiego dei suddetti agenti di vigilanza privata, è effettuato in deroga alla disciplina comunitaria sull'orario di lavoro. A tal proposito, a titolo esemplificativo, nella prassi succede che non venga rispettato il diritto al riposo minimo giornaliero di 11 ore tra un turno di lavoro ed il successivo; il riposo settimanale può essere lavorato senza in concreto essere mai recuperato; la pausa giornaliera di 10 minuti prevista al decorrere di 6 ore continuative di servizio può essere monetizzata e non fruita, l'orario di lavoro massimo settimanale di 48 ore è ampiamente superato (si sono riscontrati casi di GPG che prestano mediamente dalle 60 alle 70 ore settimanali). Non solo, ma, ad eccezione dei casi in cui la guardia giurata presti servizio notturno rispettando gli stringenti requisiti orari dettati dalla disciplina in materia di pensionamento anticipato, in numerosi servizi, quali ad esempio quelli aeroportuali, il lavoro prestato nel periodo notturno non viene riconosciuto ai fini del prepensionamento, poiché accade che il turno di lavoro inizi alle 4.00-4.30 del mattino. Così, la Guardia particolare giurata non rientra nell'ipotesi di lavoratore notturno, pur tuttavia avendo interrotto il sonno nel cuore della notte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, in un prossimo provvedimento utile, la categoria delle Guardie particolari giurate nell'ambito dei lavoratori gravosi, di cui alla lettera d), comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
9/3424/190. Invidia.


   La Camera,

    valutati molto favorevolmente gli interventi a sostegno delle imprese agricole attraverso le ulteriori dotazioni a beneficio dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare – ISMEA di cui ai commi 521 e seguenti;

    visto l'ulteriore finanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a favorire l'accesso al credito da parte delle aziende agricole con garanzia rilasciata da ISMEA a titolo gratuito;

    considerata tuttavia la necessità di consentire anche la gratuità delle operazioni di rinegoziazione del debito attraverso la previsione di un ammortamento fino a 20 anni come previsto dall'articolo 78, comma 4-sexies, del decreto-legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020;

    preso atto che lo stanziamento di 15 milioni di euro in favore della misura cosiddetta «più impresa» di cui al comma 525 non appare sufficiente a soddisfare l'elevatissimo numero di domande già presentate per un valore, limitatamente a quelle attualmente convalidate, di oltre 100 milioni di euro,

impegna il Governo

ad estendere la previsione di cui al comma 522 anche alle operazioni di rinegoziazione del debito, oltre che a quelle volte a favorire la liquidità delle imprese e a destinare ulteriori 10 milioni di euro alla misura di cui al comma 525, ovvero alle attività di cui al Titolo 1, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, coprendo tale onere con l'utilizzo dei residui di stanziamento accertati nell'esercizio finanziario 2020 e presenti nel capitolo 7726 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
9/3424/191. Maglione.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 530 del disegno di legge in esame, al fine di assicurare l'attuazione della strategia forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali», istituisce un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032;

    il medesimo comma dispone altresì che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, indica criteri e modalità di utilizzo delle risorse stanziate;

    la vivaistica forestale può svolgere un ruolo fondamentale per aiutare a fronteggiare le grandi emergenze ambientali a scala locale e planetaria; in particolar modo il settore della vivaistica forestale può dare un contributo apprezzabile per la conservazione della biodiversità, per contrastare l'effetto serra e la desertificazione,

impegna il Governo

a prevedere che parte delle risorse siano destinate a potenziare i vivai forestali per garantire la costante fornitura di materiale vegetale autoctono al fine di mantenere la biodiversità forestale italiana.
9/3424/192. Gallinella.


   La Camera,

   premesso che:

    è necessario assicurare i necessari standard di funzionalità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e delle relative strutture interne, sia in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, sia per adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze anche a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19;

    in quest'ottica si ravvisa l'esigenza di avviare nuove procedure concorsuali al fine di consentire al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di assumere personale a tempo indeterminato per un quantitativo complessivo di 100 unità di personale;

    la previsione di nuove assunzioni consentirebbe di ampliare le professionalità e le competenze attuali, rafforzando in particolar modo i seguenti settori:

     a) digitalizzazione;

     b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;

     c) qualità dei servizi pubblici;

     d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;

     e) contrattualistica pubblica;

     f) controllo di gestione e attività ispettiva;

     g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;

     h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio;

    in quest'ottica si ritiene necessario provvedere ad individuare ulteriori risorse per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 per le finalità di cui all'articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

impegna il Governo

ad individuare le risorse e ad adottare le misure necessarie, anche di carattere normativo, al fine di garantire piena e adeguata funzionalità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, attraverso l'innesto di nuove professionalità e competenze, tenendo conto della particolare esigenza di rafforzare l'azione di contrasto alle pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare, anche in considerazione della necessità di dare piena attuazione alla Direttiva (UE) 2019/633 del 17 aprile 2019, che prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea e comprende un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
9/3424/193. Cillis.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 1, comma 824, del disegno di legge in esame, al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo pratiche sostenibili;

    all'articolo 1, comma 826, del disegno di legge in esame, al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati;

   considerato che:

    il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede una serie di investimenti (M1-C3-4) volti a migliorare le strutture turistico-ricettive e i servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta, con il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un'offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi; che sono in corso campagne per sostenere il turismo sostenibile e in sicurezza anche per la ripresa del settore;

    la ristorazione italiana rappresenta sia il pilastro sul quale sviluppare e diffondere una cultura gastronomica che punti sulla qualità di prodotti agroalimentari, sia la possibilità di dare un contributo fondamentale alla difesa dell'ambiente ed alla riduzione dei consumi energetici;

    la tutela dei prodotti agroalimentari tradizionali risponde proprio alle richieste di azioni contro l'agropirateria e il «fakefood»;

    la transizione ecologica e digitale obiettivo fondamentale previsto dal PNRR, a fronte dei numerosi incentivi previsti in molteplici disposizioni, avrà la necessità di essere sempre più coordinata ed indirizzata dai Ministeri di settore e dal Ministero dell'economia e delle finanze al fine di avere una vera e propria transizione eco-digital,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre strumenti di verifica e di monitoraggio, anche digitale, delle misure di incentivo delle buone pratiche per la transizione ecologica attraverso una relazione da presentare annualmente al Parlamento.
9/3424/194. Troiano.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio per il 2022 prevede, tra le altre misure finalizzate alla prosecuzione di un sostegno all'economia e alla società nelle fasi di uscita dalla pandemia da COVID-19, stanziamenti pari a circa 32 miliardi di euro, finalizzati a potenziare e modernizzare le infrastrutture e la mobilità nell'ottica dello sviluppo sostenibile;

    nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono previsti oltre 6,7 miliardi di euro per incrementare il livello di attrattività del sistema culturale e turistico del Paese attraverso la modernizzazione delle infrastrutture, materiali e immateriali;

    il turismo ferroviario consente di scoprire la bellezza di territori italiani meno conosciuti e favorire il loro rilancio. Grazie anche ai treni storici si possono scoprire nuovi e diversi itinerari paesaggistici e culturali investendo nel turismo sostenibile;

    il piano grandi attrattori culturali stanzia 1,460 miliardi di euro per i 14 interventi strategici, tra questi vi è l'intervento «percorso nella storia – treni storici itinerari culturali» per i quali sono stati stanziati 435 milioni di euro;

    al fine di potenziare le azioni di prevenzione e gli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione delle tratte ferroviarie turistiche anche attraverso la soppressione dei passaggi a livello, il recupero dei fabbricati e delle aree insistenti sulle stesse tratte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di incrementare le risorse del Fondo complementare del PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nella sua quota destinata al «Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali», ed in particolare al «Piano strategico grandi attrattori culturali» con riguardo alle ferrovie turistiche.
9/3424/195. Scagliusi, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 329-338 dispongono la graduale introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, e quarte, a partire dall'anno scolastico 2023/2024;

    da tempo, nel mondo della scuola, si richiede l'introduzione dell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nei primi due anni di tutte le scuole secondarie di secondo grado, sottolineando come lo stesso, risponda ad una esigenza reale e non più rinviabile di formazione dell'Uomo e del Cittadino;

    la finalità primaria è quella di valorizzare le potenzialità formative della cultura giuridico-economica per dare agli studenti strumenti di conoscenze e competenze idonee ad aumentare la capacità critica e che li metta in grado di comprendere le dinamiche della realtà e di operare nella stessa in modo più consapevole;

    appare, infatti, condivisibile l'opinione di quanti sostengono essere quanto mai importante in una società così complessa, post moderna e post industriale, garantire la conoscenza dei principi e dei valori che sono stati i fondamenti della convivenza civile nel corso dei secoli fino al giorno d'oggi per consentire agli studenti di avere una migliore comprensione della realtà sociale e politica odierna e metterli in condizione di partecipare in maniera responsabile alla vita dello Stato di cui sono parte integrante offrendo anche gli elementi cognitivi relativi alle regole che sono alla base del libero scambio di beni e servizi, dell'attività d'impresa, del libero mercato e del sistema economico finanziario, indispensabili nell'era che ha visto l'avvento prorompente delle società globale, della new economy, dei nuovi mezzi di comunicazione e dei social network;

    attualmente l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche è previsto esclusivamente nel biennio di alcuni istituti tecnici e professionali mentre sarebbe auspicabile che venisse inserito nei bienni di tutti gli istituti del secondo ciclo d'istruzione al fine di garantire agli studenti una sostanziale parità di offerta formativa;

    l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche per la sua specificità e le sue caratteristiche non può essere garantito che dai docenti abilitati della classe di concorso A046 i quali avrebbero, inoltre, naturalmente titolo per insegnare l'educazione civica, introdotta recentemente in tutte le scuole del primo e del secondo ciclo con la legge n. 92 del 2019, o per coordinarne l'insegnamento che tale norma ha inteso attribuire a tutti i docenti delle singole classi in maniera trasversale;

    secondo la medesima legge, invece, l'insegnamento viene affidato a tali docenti esclusivamente nelle scuole del secondo ciclo, ove gli stessi siano disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia;

    la classe di concorso A046, in esubero nazionale, annovera migliaia di docenti già in servizio – che spesso vengono utilizzati dalle varie scuole in cui sono in organico pressoché esclusivamente per le sostituzioni dei colleghi assenti – ed un numero consistente anche nelle GAE – mentre un censimento degli stessi e del fabbisogno del personale per ogni istituzione scolastica, consentendone una più razionale distribuzione, garantirebbe una sostanziale e più efficace parità dell'offerta formativa in tutti gli indirizzi di studio,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere e predisporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica l'insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche nel biennio di ogni scuola del secondo ciclo d'istruzione;

   a valutare l'opportunità di prevedere e predisporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, che l'insegnamento della educazione civica di cui alla legge 92/2019 o il coordinamento della stessa venga affidato ai docenti abilitati nella classe di concorso A046 in tutte le scuole del primo e del secondo ciclo.
9/3424/196. Barbuto, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento all'esame, alla sezione I, articolo 1, commi 687-689 è previsto che, nell'ambito dell'aggiornamento dei LEA, il Ministero della salute provveda ad individuare la specifica area dei disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale, ciò al fine di ovviare al fatto che i disturbi alimentari non sempre sono rilevabili e valutabili dal monitoraggio LEA, finendo per essere spesso inesistenti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, senza che siano oltretutto rispettati i criteri di appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate e inficiando alla base il sistema di categorizzazione e di valutazione delle patologie inserite nel più ampio genus dei disturbi del comportamento alimentare;

    nelle more del suddetto aggiornamento, ai medesimi commi, viene istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni per il 2023;

    secondo la definizione presente nel documento elaborato nel 2020 dal Ministero della salute e recante «Interventi per l'accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione – Percorso lilla in pronto soccorso», i Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione sono sindromi psichiatriche caratterizzate da un persistente disturbo dell'alimentazione o da comportamenti connessi all'alimentazione che determinano un alterato consumo di cibo e che danneggiano significativamente la salute fisica e/o il funzionamento psicosociale;

    i disturbi dell'alimentazione (DA) sono patologie complesse determinate da condizioni di disagio psicologico ed emotivo che portano a vivere con una ossessiva attenzione al proprio peso, al proprio corpo e a una eccessiva necessità di stabilire un controllo su di esso;

    i disturbi del comportamento alimentare hanno assunto, ormai, una particolare gravità soprattutto nei soggetti in età adolescenziale e necessitano di un intervento per indirizzare le famiglie, la scuola e gli operatori sanitari verso azioni che consentano alla persona di guarire dalla sua patologia e di essere meno vulnerabile;

    il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare necessita di una rete territoriale sociosanitaria di intervento che attui una presa in carico appropriata e funzionale, adottando un approccio bio-psicosociale e deve avvenire mediante un sistema interdisciplinare e integrato composto dalle diverse figure professionali (internisti, psicoterapeuti, nutrizionisti, psichiatri, psicologi clinici, dietisti) tenendo conto sia del versante somatico sia di quello psichico in considerazione delle diverse fasi della malattia;

    al fine di rafforzare le disposizioni in materia di assistenza psicologica e tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), occorre istituire, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione con il compito di redigere il Piano nazionale dei disturbi alimentazione e nutrizione, di durata triennale, promuovere la raccolta di dati statistici ed effettuare studi epidemiologici sulle patologie afferenti ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, al fine di individuare aree prioritarie d'intervento verso cui indirizzare azioni e interventi per la prevenzione e per la riabilitazione e nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione,

impegna il Governo

ad istituire, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione con il compito di redigere il Piano nazionale dei disturbi alimentazione e nutrizione, di durata triennale, promuovere la raccolta di dati statistici ed effettuare studi epidemiologici sulle patologie afferenti ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, al fine di individuare aree prioritarie d'intervento verso cui indirizzare azioni e interventi per la prevenzione e per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione.
9/3424/197. D'Arrando, Grande, Cancelleri, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento all'esame, all'articolo 1 comma 262, viene disposta un'autorizzazione di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2022, per il finanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

    secondo quanto disposto dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, articolo 5, convertito in legge 16 settembre 2021, n. 126, e successivamente modificato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, è stato definito un protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, il Ministro della salute e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, attraverso il quale è stata garantita la somministrazione di test antigenici rapidi a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni con oneri a carico degli utenti nella misura di euro 8,00 e a favore della popolazione di età maggiore o uguale a 18 anni nella misura di euro 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;

    nulla è stato disposto, invece, a favore dei bambini di età inferiore ai 12 anni i quali, pur esentati dalla certificazione verde COVID-19, si trovano spesso ad effettuare tamponi antigenici rapidi in quanto ad esempio contatti stretti di familiari o di compagni di scuola contagiati, le cui spese gravano sulle famiglie;

   considerato che il Sottosegretario Andrea Costa, in risposta all'interrogazione a risposta immediata a prima firma D'Arrando n. 5-07240 svolta in Commissione Affari sociali lo scorso 10 dicembre, ha dichiarato che il Ministero avvierà un percorso di approfondimento al fine di verificare se sussista un possibile margine di intervento, anche di carattere finanziario, per venire incontro alle istanze rappresentate,

impegna il Governo

ad eliminare la disparità di trattamento tra i minori di anni 12 e i ragazzi compresi nella fascia di età 12-18 anni e, conseguentemente, ad applicare i prezzi calmierati dei tamponi antigenici rapidi previsti dal protocollo d'intesa anche ai bambini di età inferiore ai 12 anni.
9/3424/198. Lorefice, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame prevede disposizioni relative ai farmaci, in particolare, all'articolo 1, comma 259, viene disposto l'incremento – il cui finanziamento integra, aggiungendovisi, quello che definisce il livello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato – delle risorse previste per il Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi pari a +100 milioni nel 2022, +200 milioni nel 2023 e +300 milioni dal 2024;

    in Italia si rileva la necessità di ridurre la finestra temporale tra l'Autorizzazione all'immissione in Commercio da parte dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e l'effettivo accesso dei pazienti alle nuove terapie;

    i programmi di accesso precoce attivati negli anni passati (finanziati dal SSN o dalle industrie farmaceutiche) hanno dimostrato limiti e criticità rappresentati da un parziale snaturamento del loro impianto originario (ad esempio l'uso economico della 648/96), la frammentazione e le difficoltà operative generate, l'incertezza delle risorse messe a disposizione dei programmi e la limitata disponibilità di dati sul loro impatto, anche economico;

    risulta necessario riformare l'accesso precoce in Italia, provvedendo alla definizione di un programma che individui requisiti di applicabilità all'accesso precoce specifici con riferimento sia alla indisponibilità di valide alternative terapeutiche sia alla presunzione di innovatività del farmaco oggetto di accesso precoce, con una durata specifica, un protocollo di raccolta dati, con meccanismi di salvaguardia finanziaria;

    i farmaci già individuati da EMA come eleggibili per una valutazione accelerata (Accelerated Assessment, Adaptive Pathway e Conditional Approval) sono ritenuti di potenziale impatto innovativo sulla salute pubblica dal Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche al fine di una migliore disponibilità di dati sul loro impatto, anche economico, di implementare un programma di accesso precoce destinato ai farmaci già individuati dalla European Medicines Agency (EMA) come eleggibili per una valutazione accelerata, demandando all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) la definizione dei requisiti di accesso a questo programma.
9/3424/199. Ianaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 260 del presente testo definisce il livello del finanziamento del SSN per il prossimo triennio innalzandolo dai 122,061 miliardi del 2021 ai 124,061 del 2022, 126,061 del 2023 e 128,061 a decorrere dal 2024 integrandolo ulteriormente di 194 milioni di euro per l'anno 2022, 319 milioni di euro per l'anno 2023, 347 milioni di euro per l'anno 2024, 425 milioni di euro per l'anno 2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 per il finanziamento formazione specialistica dei medici;

    da alcuni studi prodotti dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane – che ha sede a Roma presso l'Università Cattolica – le patologie croniche in Italia sarebbero in costante aumento con un corrispondente incremento della spesa sanitaria. La cronicità non colpisce tutti allo stesso modo, ma si confermano le diseguaglianze di genere, territoriali, culturali e socio economiche

    sarebbero 24 milioni gli italiani con una patologia cronica per una spesa sanitaria che sfiorerebbe i 67 miliardi di euro, fra questi risulterebbero in forte aumento le patologie vertebrali che interesserebbero i soggetti fin da età pediatrica, la conferma arriverebbe da alcuni studi presentati al 37° Congresso nazionale della società italiana di chirurgia vertebrale (Sicv) e del Gruppo italiano scoliosi (Gis). Le persone che in Italia soffrono di problemi della colonna vertebrale sono in aumento, un numero crescente determinato anche all'allungamento della vita media, che si evidenza con disturbi di natura degenerativa, con l'avanzare dell'età;

    l'organizzazione mondiale della sanità ha stimato che le patologie della colonna vertebrale sono estremamente diffuse nei Paesi industrializzati: il cosiddetto mal di schiena, ad esempio, colpisce dal 60 all'80 per cento degli adulti, è la causa più rilevante d'infermità lavorativa e di disabilità sotto i 45 anni;

    da quanto riportato da un articolo di «Quotidiano Sanità», sarebbero 15.000.000 di persone che nel nostro paese soffrono di mal di schiena e in particolare di forme di lombalgia, discopatie, stenosi ed ernia del disco lombare. Quest'ultima sarebbe una malattia molto dolorosa e invalidante, che colpirebbe prevalentemente i giovani e gli adulti in piena età lavorativa, tra i 20 e i 50 anni, creando enormi problemi sul piano socio-sanitario ed economico;

    le statistiche sanitarie indicano infatti che ogni anno vengono effettuati oltre 50.000 interventi chirurgici per tentare di risolvere problemi legati a questo problema. Quando si parla di chirurgia vertebrale si fa riferimento ad un insieme di procedure chirurgiche atte a trattare differenti patologie e condizioni come scoliosi, ernia del disco, cifosi, frattura delle vertebre, stenosi, mielopatia cervicale, spondilolistesi, osteoporosi vertebrale e metastasi vertebrale, patologie che impongono ai pazienti notevoli limitazioni anche le più semplici attività quotidiane, e forte scadimento della qualità della vita,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità anche fine di sviluppare iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazione della legge 1° luglio 2021, n. 101, di intraprendere iniziative finalizzate a istituire la scuola di specializzazione in patologia e chirurgia vertebrale cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia, nonché nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria, neurochirurgica e ortopedia e traumatologia.
9/3424/200. Misiti.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento all'esame, l'articolo 1 dal comma 258 al comma 294 concerne disposizioni relative al comparto sanitario nazionale;

    in particolare il comma 258, prevede un notevole incremento del Fondo sanitario nazionale e i commi 293 e 294 rubricati (Indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto sanità) dispongono per il personale dipendente che lavora nei Pronto soccorso un'indennità accessoria dal 1° gennaio 2022 in ragione dell'effettiva presenza in servizio. La misura vale in totale 90 milioni di euro e sarà a valere sul Fondo sanitario 2022;

    nello specifico nei succitati commi si prevede che nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità;

    vieppiù che i commi da 268 a 273 concernenti la «Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario» disciplinano tra l'altro che «... al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante la predetta emergenza...» nonché «... gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, su proposta dell'Agenas, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Le regioni sulla base della predetta metodologia predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti;

    per dare continuità ai Lea, il personale in servizio presso il servizio 118 che, alla data di entrata in vigore della legge, ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno 36 mesi, può accedere alle procedure di assegnazioni degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinato al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. A determinare il periodo di anzianità lavorativa concorrono periodo di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi 10 anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato...»;

    all'uopo, l'attività di Emergenza territoriale («Servizio 118») è svolta sul territorio nazionale da medici dipendenti e convenzionati: i primi sono stati inquadrati nel ruolo sanitario in conformità al decreto legislativo n. 502 del 1992, modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 e dal decreto legislativo n. 229 del 1999 che riconoscevano, rispettivamente ai medici di Guardia medica e convenzionati di emergenza territoriale, quale requisito indispensabile per l'accesso al rapporto di pubblico impiego, una anzianità di servizio di almeno cinque anni;

    in virtù di tali decreti l'assunzione nel servizio di Emergenza territoriale di medici dipendenti è avvenuta esclusivamente ad opera di medici in possesso della specializzazione in Medicina di emergenza e urgenza, che, all'atto della pubblicazione dei concorsi emanati dalle Aziende, hanno preferito optare per il servizio di Pronto soccorso anziché di quello di Emergenza territoriale;

    i succitati decreti prevedevano altresì che le procedure fossero adottate dalle regioni su istanza del medico e giudizio di idoneità, disciplinato da un Regolamento, così come successivamente emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero Regolamento n. 502 del 12 dicembre 1997;

    il Servizio 118 è in gran parte svolto da medici convenzionati di medicina generale, che, soprattutto in questa fase di grave pandemia, e anche a seguito della decurtazione dello stipendio della indennità regionale, stanno abbandonando il servizio per transitare in altri meglio remunerati e meno rischiosi;

    tale condizione ha determinato gravi criticità non solo per il servizio di emergenza territoriale, ma per tutto il sistema sanitario, con aggravamento della spesa complessiva;

    l'abbandono del servizio da parte di questi medici ha altresì aggravato anche la condizione già precaria delle ambulanze del 118 che, demedicalizzate, hanno subito gravissime conseguenze quali a titolo esemplificativo, un eccessivo afflusso degli ammalati nel PS in quanto il 50 per cento degli interventi sono espletati dal medico a casa del paziente esponendolo peraltro a non rari atti lesivi per ritardo dell'erogazione dell'assistenza agli ammalati di minore gravità nonché aumento dei ricoveri ospedalieri con aumento della spesa sanitaria;

   considerato che:

    è opportuno, in ragione delle esigenze organizzative del proprio ambito e al fine di migliorare il servizio, che le Aziende sanitarie locali siano autorizzate ad inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza territoriale che ne facciano richiesta, allorché in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale, gli stessi abbiano maturato almeno cinque anni nelle attività di emergenza territoriale;

    nulla è stato disposto a favore del passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati di Emergenza territoriale, necessario al fine di scongiurare il rischio che i medici convenzionati del servizio 118 transitino in altri servizi;

    nulla inoltre è stato assicurato ai nuovi medici, propensi ad accettare l'incarico in ET in qualità di convenzionati, di poter poi essere inquadrati nel ruolo sanitario dopo cinque anni di attività svolta in regime di convenzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le azioni e i provvedimenti volti a favorire il passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati di Emergenza territoriale in ragione delle esigenze organizzative del proprio ambito e al fine di migliorare il servizio, autorizzare le Aziende sanitarie locali ad inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza territoriale che ne facciano richiesta, allorché, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale, abbiano maturato almeno cinque anni nelle attività di emergenza territoriale, attraverso una valutazione di idoneità disciplinata da un apposito regolamento emanato dal Consiglio dei ministri.
9/3424/201. (Versione corretta)Villani, Nappi, Misiti, Manzo, Davide Aiello, Barbuto, Mammì, Ruggiero, Penna, Provenza, Grimaldi, Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento all'esame, alla sezione I, articolo 1, comma 757, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonché la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022;

    i dati ISTAT evidenziano che le persone con cronicità in Italia sono quasi 22 milioni con un tasso medio di cronicità di 147,22 persone per mille abitanti con almeno una malattia cronica grave e di 211,06 persone ogni mille abitanti con due o più malattie croniche;

    nel 2016 il nostro paese ha adottato il Piano nazionale della cronicità e, attraverso la prescritta intesa Stato-regioni, quest'ultime si sono impegnate a recepire il Piano con propri provvedimenti dandone attuazione nei rispettivi ambiti territoriali;

    l'intesa come previsto nel medesimo Piano è nata «dall'esigenza di armonizzare a livello nazionale le attività in questo campo, proponendo un documento, condiviso con le regioni, che, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali, individui un disegno strategico comune inteso a promuovere interventi basati sulla unitarietà di approccio, centrato sulla persona e orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza»;

    seppure il recepimento del Piano sembra essere avvenuto formalmente in tutte le regioni e province autonome, invero l'effettiva implementazione a livello regionale è avvenuta a macchia di leopardo, e di fatto solo in alcune regioni il Piano è realmente attuato e non in tutte le zone del Paese sono stati adottati i nuovi modelli organizzativi il cui fulcro è rappresento da un approccio multidimensionale sulla base dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) e di cure territoriali e domiciliari;

    a causa della pandemia si sono ridotte sensibilmente sia le visite di controllo, sia le prime visite e tale riduzione ha riguardato, tra gli over 65, proprio quella fascia di età in cui si colloca la diagnosi precoce delle principali patologie croniche (osteoporosi, diabete, ipertensione e altro);

    anche la Corte dei conti ha avuto modo di evidenziare che «gli studi predisposti di recente dal Ministero della salute, segnalano efficacemente l'eredità negativa in termini di mancate prestazioni rese sia a livello ospedaliero che ambulatoriale; un fenomeno che riguarda tutte le regioni e su cui poco hanno potuto fare, per ora, gli interventi finanziari a ciò specificamente destinati. Ma dai risultati esaminati emerge anche quanto siano state diverse le capacità di reazione a livello territoriale e come le ripercussioni della pandemia siano state amplificate dalle diverse condizioni dei sistemi regionali. I ritardi già evidenti in alcuni ambiti li hanno resi più esposti a conseguenze di carattere strutturale»;

    l'attuazione uniforme sul territorio nazionale del Piano nazionale della cronicità è dunque una priorità essenziale al fine di contribuire con equità al miglioramento della tutela per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull'individuo, sulla famiglia e sul contesto sociale, elevando per quanto possibile la qualità di vita di tutti i pazienti cronici,

impegna il Governo

ad implementare, nel primo provvedimento utile, un più efficace monitoraggio dell'implementazione del Piano nazionale della cronicità in ogni regione, valutando l'opportunità di coniugare meccanismi di premialità con una diversa perequazione delle risorse.
9/3424/202. Provenza.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 268 dell'articolo 1 consente la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario coinvolto durante l'emergenza sanitaria;

    la manovra di bilancio del Governo nazionale, ha l'obiettivo di sostenere l'economia nella fase di uscita dalla pandemia e rafforzare il tasso di crescita nel medio termine, con diversi interventi in programma che puntano a rafforzare il tessuto economico e sociale, sostenendo la crescita e la competitività dell'economia nazionale;

    nel provvedimento all'esame, è previsto uno stanziamento pari a 90 milioni di euro per le indennità degli operatori sanitari dell'emergenza-urgenza e per la stabilizzazione del personale precario assunto durante l'emergenza COVID-19;

    la regione Molise soffre fortemente la mancanza di personale sanitario a causa di anni di commissariamento e piano di rientro dal debito sanitario, che tra le altre cose ha portato un lungo periodo di blocco del turn over;

    l'Azienda sanitaria della regione Molise (ASREM) con varie delibere e successive proroghe, dai mesi di marzo-aprile 2020, ha contrattualizzato circa 90 operatori socio-sanitari e altrettanti infermieri, che però non potranno usufruire della stabilizzazione prevista nonostante abbiano lavorato presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso, di fatto HUB COVID MOLISE, oltre i 18 mesi utili per la stabilizzazione, anche con contratti diversi dal tempo determinato, ovvero a partita IVA da marzo 2020 a marzo 2021, e siano stati assunti a tempo determinato nel marzo 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare nel prossimo provvedimento utile forme di ampliamento della platea degli operatori sanitari e infermieri coinvolti durante la fase della pandemia al fine di consentire loro quella stabilizzazione che ad oggi, per motivi diversi e nonostante la presenza dei requisiti temporali, non hanno potuto ottenere.
9/3424/203. Federico.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 1 comma 288 del provvedimento in esame si prevede che, a decorrere dall'anno 2022, per l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), è finalizzato un finanziamento di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale; come è noto, nei Lea sono inserite tutte le prestazioni, servizi e attività che lo Stato ritiene di rilevanza tale da non poter essere negate ai cittadini e che, per tale ragione, si prevede che vengano erogate dal Servizio sanitario nazionale (SSN), allo scopo di assicurare condizioni di uniformità per tutti e sull'intero territorio nazionale;

    con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», approvato il 12 gennaio 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono state introdotte modifiche al nomenclatore della specialistica ambulatoriale, includendovi prestazioni tecnologicamente avanzate ed eliminando quelle ritenute ormai obsolete. In particolare, nel nuovo nomenclatore è stato previsto l'inserimento di tutte le prestazioni necessarie nelle diverse fasi concernenti la procreazione medicalmente assistita, omologa ed eterologa;

    tuttavia, ad oggi, le nuove prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nell'ambito della PMA, sono accessibili solo per alcuni cittadini del nostro Paese, essendo le stesse erogate da alcune regioni (ad esempio, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e altre regioni non in piano di rientro dal disavanzo sanitario), ciascuna delle quali prevede l'applicazione di ticket, tariffe, modalità e limiti di accesso, per questo ambito di prestazioni, assai differenziati tra loro, contribuendo così a rafforzare quelle disuguaglianze esistenti all'interno del Servizio sanitario nazionale (SSN);

    la ragione è da rinvenirsi nella mancata adozione di un provvedimento fondamentale per la loro erogazione, ossia il decreto ministeriale che ne fissi le tariffe massime, come stabilito all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

    il significativo ritardo nell'approvazione delle tariffe massime, rispetto al termine fissato dall'articolo 1, comma 420, della legge n. 205 del 2017, alla data del 28 febbraio 2018 comporta, non solo una violazione del diritto costituzionalmente garantito alla salute dei cittadini, ma anche una evidente disparità di trattamento fra i cittadini residenti in regioni diverse, a dispetto del principio di uniformità di distribuzione delle prestazioni sanitarie gratuite riconosciute come Livelli essenziali di assistenza;

   considerato ancora che:

    spetti in capo al Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la competenza per adottare il decreto di fissazione delle tariffe massime delle suddette prestazioni,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di specifiche iniziative volte a superare le criticità esposte in premessa: in particolare a valutare l'opportunità di adottare in tempi rapidi il decreto sulle tariffe massime delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, con particolare riguardo alle prestazioni nell'ambito della procreazione medicalmente assistita, così come già previsto dall'articolo 1, comma 420, della legge n. 205 del 2017, al fine di garantire la tutela del diritto alla salute e di equità di accesso alle prestazioni stesse da parte delle coppie che intendono realizzare il proprio progetto di genitorialità.
9/3424/204. Mammì, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, contenente la proroga dello stato di emergenza nazionale, al comma 2 dell'articolo 4 dispone che è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;

    l'obbligo che vale fino a fine emergenza (31 marzo 2022) è arrivato senza che fosse fissato un concomitante prezzo calmierato per i sopra richiamati dispositivi e che rimane solo per le vecchie mascherine chirurgiche e per i tamponi;

    i costi per le mascherine di tipo FFP2 andranno a costituire un ulteriore costo per le famiglie e i cittadini italiani già alle prese con un aumento generalizzato dei prezzi di numerosissimi prodotti anche di prima necessità,

impegna il Governo

a valutare di destinare una quota parte delle risorse di cui al comma 264 dell'articolo 1 del disegno di legge all'esame, previo avvio di un confronto con produttori, distributori, rivenditori di mascherine e altri dispositivi di protezione, e con le Istituzioni e le organizzazioni rappresentative delle categorie interessate, al fine di limitare i costi intermedi e di calmierare i prezzi finali delle mascherine di tipo FFP2 citati al fine di evitare speculazioni a danno dei cittadini.
9/3424/205. Grippa, Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale;

    dall'anno 2010 la Sanità della regione Calabria è commissariata dal Governo per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale;

    con riferimento alla rilevazione dell'anno 2019, quindi prima dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19, per la regione Calabria è stato registrato l'abbassamento dei livelli essenziali di assistenza a 125 punti;

    nelle aziende del SSR della regione Calabria si registra una grave e, anche in virtù dei pensionamenti, progressiva carenza di personale sanitario, soprattutto medico, nel settore dell'emergenza-urgenza, come raccontato a più riprese e anche di recente dagli organi d'informazione, nonché nell'ambito della specialistica ambulatoriale;

    l'emergenza pandemica determinata dalla diffusione del nuovo coronavirus è in corso e, secondo quanto si apprende dalle comunicazioni ufficiali delle istituzioni sanitarie e della comunità scientifica, essa è destinata a gravare ancora sul sistema sanitario, in particolare nella regione Calabria;

    dal suo inizio nel marzo 2020, l'emergenza sanitaria ha comportato un'ulteriore, pesante riduzione delle prestazioni assistenziali pubbliche nell'intero territorio calabrese, con la conseguente compressione del diritto alla salute per i cittadini ivi residenti;

    il problema della carenza di personale medico nel 118, nelle postazioni di continuità assistenziale e nel settore della specialistica ambulatoriale è comunque presente nelle altre regioni italiane e deriva in primo luogo dall'inquadramento attuale di queste figure, quindi dall'ammontare dei loro stipendi, cui inevitabilmente consegue un trattamento pensionistico non adeguato all'importanza del lavoro svolto, al quale, anche per quanto previsto dall'articolo 36 della Costituzione, dovrebbe corrispondere una retribuzione adeguata alla quantità e quantità del medesimo;

    la legge n. 161 del 2014, entrata in vigore addirittura nel novembre 2015, ha recepito la direttiva europea n. 88 del 2003 sui turni e i riposi obbligatori del personale sanitario, ma, ciononostante, anche nel delicato settore dell'emergenza-urgenza, persistono problemi di turnazione regolare in ragione della diffusa carenza di personale sanitario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, fin dai prossimi provvedimenti normativi, di inquadrare i medici dell'emergenza urgenza, della continuità assistenziale e della specialistica ambulatoriale in modo tale da favorire, anche con percorsi adeguati di stabilizzazione dei precari e di formazione specifica dei reclutati, la copertura dei relativi organici in tutto il territorio nazionale, e consentire il pieno rispetto della legge n. 161 del 2014, con particolare riferimento alla regione Calabria che nei predetti ambiti presenta carenze di personale medico tali da mettere a rischio la tutela del diritto alla salute dei cittadini.
9/3424/206. D'Ippolito, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stato istituito il «Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz» nello stato di previsione del Ministero della cultura con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2021;

    la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, cori e bande nel triennio 2020-2022 è stata definita con decreto ministeriale n. 295 del 24 giugno 2020 che, in particolare, ha disposto che l'intervento finanziario è finalizzato, tra l'altro, a sostenere, nell'anno per cui è richiesto il contributo, progetti connotati da qualità, articolati, anche in forma di festival, su un numero minimo di due tra le seguenti attività: a) promozione e valorizzazione della produzione musicale amatoriale e sua salvaguardia; b) formazione e ricerca nel settore della produzione musicale amatoriale; c) coinvolgimento dei giovani e inclusione sociale nel settore della produzione musicale amatoriale; d) coinvolgimento di cori e complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale amatoriale tradizionale nazionale, con varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni;

    l'istituzione del «Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz» è risultata particolarmente utile e opportuna al fine di sostenere un settore gravemente colpito dalle misure di contrasto alla pandemia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti utili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, un intervento volto a rifinanziare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
9/3424/207. Carbonaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca molteplici disposizioni inerenti specifiche iniziative sul fronte delle infrastrutture stradali e mobilità sostenibile;

    l'Unione europea si è impegnata a diventare a impatto climatico zero entro il 2050. A tal fine, il settore dei trasporti deve subire una trasformazione che richiederà una riduzione del 90 per cento delle emissioni di gas a effetto serra, garantendo nel contempo soluzioni a prezzi accessibili ai cittadini;

    i trasporti sostenibili rappresentano un'opportunità per contribuire alla ripresa e alla crescita dell'economia. Un sistema di trasporto efficiente e affidabile, infatti, è essenziale per il buon funzionamento del mercato interno europeo e, in questo ambito, la tariffazione stradale può svolgere un ruolo chiave nell'incentivare opzioni più pulite ed efficienti garantendo, al contempo, un trattamento equo degli utenti della strada e il finanziamento di infrastrutture sostenibili;

    lo scorso novembre, il Consiglio ha dato il via libera alla revisione della direttiva nota come «Eurobollo», che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520, contenente norme più rigorose ed estese in materia di tariffazione dei veicoli per l'uso di determinate infrastrutture, al fine di rafforzare l'applicazione dei principi «chi utilizza paga» e «chi inquina paga»;

    in particolare, la predetta direttiva UE intende differenziare le tariffe autostradali per autovetture, minibus, veicoli pesanti, veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, pullman e autobus, veicoli leggeri, veicoli commerciali leggeri in base alle emissioni di CO2, agevolando i possessori di veicoli meno inquinanti e favorendo la transizione ecologica. A tal fine, viene previsto che i veicoli a zero emissioni di anidride carbonica ottengano il massimo dell'agevolazione economica, corrispondente ad uno sconto minimo del 75 per cento sull'importo del pedaggio;

    il 9 novembre scorso, il Consiglio europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura. L'atto giuridico deve ora essere adottato dal Parlamento europeo in seconda lettura. Gli Stati membri avranno due anni di tempo, dall'entrata in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, per recepirne le disposizioni nei rispettivi diritti nazionali, con l'obbligo di destinare gli introiti derivanti dalla riscossione di oneri connessi alla congestione del traffico a favore di trasporti sostenibili;

    sarebbe auspicabile, pertanto, che, al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione europea nel settore dei trasporti da parte del nostro Paese, in via sperimentale, ai veicoli con emissioni comprese tra 0-20 g/km, detenuti a titolo di proprietà e appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché ai motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applicasse una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali;

    inoltre, al fine di consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi autostradali, sarebbe altresì auspicabile che i diversi fornitori del servizio di pedaggio fornissero al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, intraprendere idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile, finalizzate a introdurre, in via sperimentale, una riduzione del costo del pedaggio sulle tratte autostradali per i veicoli con emissioni comprese tra 0-20 g/km, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché ai motocicli con potenza non inferiore a 11 kW al fine di accelerare il percorso verso la riduzione delle emissioni di CO2 previsti dall'Unione europea per il settore dei trasporti.
9/3424/208. Sut, Chiazzese, Carabetta, Serritella, Grippa, Liuzzi, Villani, Daga, De Lorenzis, Alberto Manca, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca molteplici disposizioni inerenti iniziative volte al sostegno all'innovazione e alla competitività delle imprese;

    l'articolo 38, commi da 12 a 18, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto-legge Rilancio) ha introdotto il fondo per il finanziamento di prototipi di videogiochi, il cosiddetto «First Playable Fund» (FPF);

    il citato Fondo, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020, persegue l'obiettivo di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale in favore di progetti che, attraverso lo sviluppo delle fasi di concezione e pre-produzione, intendono realizzare un prototipo di videogioco destinato alla distribuzione commerciale;

    in particolare, il FPF prevede che le agevolazioni siano concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 50 per cento delle spese e dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione del progetto ammesso. Il contributo, riconosciuto ai sensi del «de minimis» e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407 del 2013, non può superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;

    le domande di accesso all'agevolazione potevano essere presentate, a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 30 giugno 2021 e, con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 30 giugno 2021, è stata disposta, per avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione;

    si tratta della prima iniziativa del genere adottata sul piano istituzionale, particolarmente apprezzata dai destinatari, come dimostra il fatto che lo sportello per la presentazione delle domande, che doveva restare aperto fino ad esaurimento fondi, è stato chiuso il giorno stesso, dopo poche ore, per il grande afflusso di proposte;

    l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un apposito fondo per il finanziamento dei prototipi di videogiochi «First Playable Fund» ha consentito all'Italia di muovere un primo passo nella direzione di una maggiore competitività rispetto a numerosi altri Paesi europei che, già da anni, hanno introdotto svariate misure di sostegno per l'industria dei videogiochi, ricavandone consistenti benefici in termini di nuovi posti di lavoro attivati e nuovo valore creato;

    l'iniziale dotazione di 4 milioni per l'anno 2020, tuttavia, è parsa da subito molto più bassa rispetto a quanto promosso da altri Paesi: su tutti la Germania, che con l'Italia sconta un ritardo storico nel posizionamento a sostegno dell'industria dei videogiochi, e che nel 2020 ha investito 50 milioni di euro per misure di sostegno dirette e indirette;

    l'industria del videogioco è un settore innovativo e in continua espansione, che vanta ottime performance ed è in grado di generare occupazione giovane e qualificata. Pertanto, è auspicabile che il suddetto fondo venga incrementato al fine di sostenere e incentivare lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, intraprendere idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile, finalizzate a rifinanziare in misura pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il Fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9/3424/209. Giarrizzo, Alaimo, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca molteplici disposizioni inerenti specifiche iniziative sul fronte delle infrastrutture stradali e della mobilità sostenibile;

    la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cosiddetta legge di bilancio 2019), ha introdotto disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, di detrazioni fiscali per le spese per le infrastrutture di ricarica e d'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi più inquinanti (cosiddetti Malus o Ecotassa);

    in particolare, i commi da 1031 a 1041, disciplinano le misure incentivanti sia a carattere fiscale che extra fiscale, il comma 1039 introduce una nuova detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica di cui all'articolo 16-ter nel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con la possibilità per i contribuenti di detrarre dall'imposta lorda le spese relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, i commi da 1042 a 1045 introducono disposizioni disincentivanti sotto forma di imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia;

    a far data dallo scorso primo gennaio 2021, inoltre, sulle vetture di nuova immatricolazione è riportato, nel libretto di circolazione, esclusivamente il ciclo di omologazione WLTP e, per tale ragione, l'ecotassa auto è stata calcolata su questo nuovo valore e non più sulla scorta dei dati emersi dal ciclo NEDC, con esclusione dal pagamento dell'ecotassa delle vetture con emissioni da 161 a 190 g/Km;

    nel corso di tutto il 2020, nonostante gli effetti sull'economia e le limitazioni alla capacità di muoversi delle persone dovuti all'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19, l'adozione globale di veicoli elettrici è aumentata. Secondo i dati diffusi da EV Volumes, le vendite globali di veicoli elettrici sono salite alle stelle, segnando un +43 per cento per un totale di 3,24 milioni di veicoli immessi sul mercato;

    per quanto concerne il mercato nel nostro Paese, l'andamento per le auto elettriche continua ad essere buono: solo nel corso del 2021 si sono computate un totale di 41.163 auto vendute e, solo nel mese di aprile di quest'anno, le richieste degli italiani hanno eroso il fondo incentivi per le auto a zero emissioni (fascia 0-60 g/km di CO2) per un totale di 53 milioni;

    solamente nei primi tre mesi del 2021, infatti, è stato utilizzato il 37 per cento degli incentivi totali previsti per l'intero 2021 (fino a 10.000 euro per le auto elettriche);

    fin dalla loro introduzione, la ratio alla base degli incentivi per l'acquisto di auto a zero emissioni di anidride carbonica è stata quella non solo di indirizzare il comportamento di consumo e di utilizzo dei mezzi da parte dei cittadini, ma anche di dare certezze a produttori e consumatori sui disincentivi alla circolazione di mezzi inquinanti e consentire all'industria di pianificare gli investimenti;

    risulta cruciale dare agli incentivi per l'acquisto di autoveicoli a zero emissioni un orizzonte molto più lungo di quello attuale; un orizzonte capace di condurre il nostro Paese verso un parco macchine elettrico più ampio, che oggi si attesta solo attorno a un 0,25 per cento circa del parco circolante;

    è fondamentale intervenire, a livello normativo, per prorogare, almeno per tutto il 2022, la detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW;

    inoltre, risulta necessario introdurre, con una modifica all'articolo 1, comma 1042-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nuovi scaglioni disincentivanti e relativi nuovi importi, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una soglia minima di 161 CO2 g/km, anche al fine di utilizzare i proventi per finanziare il fondo per l'acquisto di veicoli elettrici di cui al citato articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

    le già menzionate disposizioni relative agli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici, in materia di detrazioni fiscali per le spese per le infrastrutture di ricarica e d'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi più inquinanti (cosiddetti Malus o Ecotassa) sono valide solo fino al 31 dicembre 2021,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, intraprendere idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile, tese a:

    stanziare adeguate risorse a sostegno del settore automobilistico mantenendo la struttura attualmente prevista per l'ecobonus di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prorogandone, esclusivamente per la fascia 0-20 g/km di CO2, la validità almeno per tutto il 2022;

    prorogare, almeno per tutto il 2022, la detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

    prevedere, a partire dal 1° gennaio 2022, per la cosiddetta Ecotassa o Malus di cui all'articolo 1, comma 1042-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nuovi scaglioni disincentivanti e relativi nuovi importi, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori alla soglia minima di 161 CO2 g/km.
9/3424/210. Chiazzese, Sut, Carabetta, Serritella, Grippa, Liuzzi, Villani, Daga, De Lorenzis, Alberto Manca, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca molteplici disposizioni volte a prorogare, rimodulare e modificare la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia edilizia;

    in particolare, l'articolo 9 del provvedimento proroga la misura del Superbonus 110 per cento, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, di acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici e sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo nonché le detrazioni spettanti per il recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici;

    come noto, l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, subordina l'accesso al beneficio fiscale del 110 per cento all'esecuzione di alcuni interventi cosiddetto trainanti tra i quali rientrano anche gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari;

    con specifico riferimento ai predetti interventi di isolamento termico, oltre al doppio salto di classe e alla produzione dell'attestato di prestazione energetica (APE) pre e post intervento, la norma prevede l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

    per gli elementi edilizi opachi, il predetto articolo 119 prevede che tutti i prodotti che vantano caratteristiche di isolamento termico siano da valutare attraverso il paramento di conduttività termica, parametro estremamente importante ai fini del calcolo energetico realizzato ad esempio dai tecnici abilitati che redigono, ex-lege, gli attestati di prestazione energetica e le asseverazioni finali per l'accesso alla misura agevolativa;

    negli ultimi anni, le innovazioni prodotte nel campo dei materiali hanno radicalmente modificato il modo di concepire e realizzare gli organismi edilizi. Rispetto ai prodotti edilizi tradizionali, le nanotecnologie, hanno dimostrato performance superiori, minor utilizzo di materiale, ridotta necessità di smaltimento a fine vita, maggiore resistenza a variazioni di temperatura e buone proprietà ignifughe;

    il carbonio nanometrico, ad esempio, è un materiale completamente ecocompatibile e si è dimostrato essere un elemento particolarmente performante per la conduttività termica e per l'assorbimento del calore;

    per quel che riguarda i materiali bicompositi a base di canapa o argilla, recenti studi hanno dimostrato che la loro performance termica sia dovuta ai cambiamenti di fase all'interno della struttura porosa di cui sono formati. Tale struttura, genera un meccanismo di carico e scarico del calore che agisce con continuità. Anche in questo caso, le necessità di smaltimento a fine vita sono molto ridotte, essendo questa tipologia di materiali facilmente riciclabili. In ogni caso, un'emissività termica superiore a 0,90 consente eccellenti prestazioni termiche degli involucri sia per isolamento estivo che invernale, così come la trasmittanza in regime periodico inferiore a 0,046 w/mqk;

    risulta cruciale, pertanto, includere le predette tipologie di materiali tra quelli che possono essere utilizzati ai fini dell'accesso all'agevolazione del cosiddetto Superbonus 110 per cento, incrementando le relative certificazioni di performance degli stessi e misurando le prestazioni reali dei medesimi in relazione alle performance teoriche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di intraprendere idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile, volte a prevedere l'utilizzo di materiali termoisolanti rigidi o granulari, di materiali a base di elementi nanotecnologici al carbonio con emissività termica superiore a 0,90 nonché di materiali biocompositi a base di canapa o argilla in relazione agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate che usufruiscono della detrazione del Superbonus 110 per cento.
9/3424/211. Fraccaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca molteplici disposizioni inerenti il settore della politica energetica;

    tra le numerose misure, rileva evidenziare quelle contenute ai commi 503-512, dell'articolo 1, del provvedimento in esame, finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e al rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas per il primo trimestre 2022;

    in particolare, viene confermato l'azzeramento degli oneri generali di sistema per le utenze elettriche domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e ridotti, altresì, gli oneri per le restanti utenze elettriche non domestiche, in continuità con quanto già disposto per il terzo trimestre del 2021 dall'articolo 5-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e per il quarto trimestre del 2021 dall'articolo 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

    viene ridotta l'IVA al 5 per cento per il gas naturale, per tutte le utenze, ed annullati, come già previsto nel IV trimestre 2021, gli oneri di sistema per il gas naturale per le utenze domestiche e non domestiche;

    viene potenziato l'importo del bonus elettrico e del gas naturale per i clienti in condizione economicamente svantaggiata e in gravi condizioni di salute;

    vengono disciplinate le ipotesi di difficoltà, per i clienti finali domestici, di pagare le bollette per il servizio elettrico e per il gas a causa dell'incremento dei prezzi;

    sulla base di quanto emerso dalla memoria ARERA, acquisita in 10a Commissione Industria, commercio, turismo, nell'ambito dell'Atto dell'Unione europea n. COM (2021) 660 definitivo, del 9 novembre u.s., le quotazioni di medio periodo lasciano, ad oggi, intravedere un processo ancora lento di riallineamento verso prezzi più bassi, con prezzi del gas naturale superiori ai 40 EUR/MWh per tutto il 2022, destinati a scendere verso i 30 EUR/MWh solo nel 2023;

    tali possibili aumenti dell'energia colpiranno pesantemente le famiglie, sia direttamente con gli aumenti in bolletta, sia per gli inevitabili aumenti dei prezzi dei beni di consumo per effetto degli aumenti dei costi di produzione, e le attività economiche italiane che vedrebbero ulteriormente indebolita la propria competitività sui mercati europei e internazionali che da anni beneficiano di prezzi dell'energia inferiori a quelli del nostro Paese;

    nel 2022, l'impatto sia sulla spesa delle famiglie sia su quella delle imprese si stima sarà ancora più consistente di quello già subito durante il 2021;

    le conseguenze determinate dall'impennata dei prezzi dell'elettricità e del gas sono tali da richiedere, con la massima urgenza, un ulteriore intervento da parte del Governo al fine di sostenere le categorie produttive e le famiglie, gravemente colpiti dalla cosiddetto pandemia energetica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di presentare al Parlamento una Relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai fini dell'autorizzazione dell'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, al fine di far fronte al perdurare degli effetti negativi causati dell'impennata dei prezzi di gas ed elettricità sul quadro macroeconomico del sistema Paese e, in particolare, prevedere nuovi stanziamenti per attutire e mitigare il forte impatto su famiglie e microimprese;

   a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle prossime iniziative normative, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, una riduzione dell'aliquota IVA sulle bollette dell'energia elettrica di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni.
9/3424/212. Carabetta, Davide Crippa, Sut, Villani, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene una pluralità di misure finalizzate a sostenere il sistema-Paese, fra cui importanti disposizioni volte a fronteggiare le conseguenze dell'epidemia da COVID-19;

    tra le tante, si ricordano alcune proroghe, quali: al 31 marzo 2022, di un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal decreto-legge n. 147 del 2020 (cd. decreto ristori); al 30 giugno 2022, dell'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; al 30 giugno 2022, della disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cosiddetta «Garanzia Italia»); al 31 dicembre 2022, di alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa («Fondo Gasparrini»), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19;

    a fini di sostegno economico degli operatori economici ancora gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai commi 486 e 487, dell'articolo 1, del provvedimento in esame, è altresì istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare ai settori del turismo, dello spettacolo e dell'automobile;

    stando ai dati del bollettino del Ministero della Salute, nei giorni a ridosso del Natale, si è registrata una violenta crescita della curva dei contagi COVID-19, con il record proprio il 25 dicembre u.s.;

    anche in previsione di ciò, il Governo ha emanato il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga lo stato di emergenza nazionale e stabilisce ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia;

    in particolare, il cosiddetto decreto «festività» prevede, a far data dal 25 dicembre u.s. e sino al 31 gennaio 2022, il divieto di feste, comunque denominate, eventi a queste assimilati e concerti che implichino assembramenti in spazi aperti, nonché la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (articolo 6), nonché l'estensione del cosiddetto super green pass, fino alla conclusione dello stato di emergenza (previsto al momento per il 31 marzo 2022), anche per servizi di «ristorazione al banco», musei e luoghi di cultura, piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere e centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale bingo e casinò (articolo 5);

    stante l'andamento della pandemia nel nostro Paese e le conseguenti necessarie misure di contenimento, le evoluzioni del quadro macroeconomico potrebbero quindi essere più negative di quanto previsto, così come potrebbe porsi la necessità di attenuare una correzione fiscale al fine di rafforzare la crescita del Paese;

    a causa delle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria da COVID-19, il Governo ha già più volte fatto ricorso alla richiesta di autorizzazione da parte delle Camere per lo scostamento temporaneo del saldo di bilancio strutturale dagli obiettivi programmatici precedentemente stabiliti, presentando a tal fine la Relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (con riferimento all'emergenza da COVID-19 sono state presentate finora sei relazioni al Parlamento, di cui cinque nel corso del 2020 e una nel 2021);

    le conseguenze che le misure di contenimento della pandemia stanno ancora determinando sono tante e tali da richiedere, con la massima urgenza, un ulteriore intervento da parte del Governo al fine di sostenere le categorie produttive, nonché i lavoratori e le lavoratrici, tuttora gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di presentare al Parlamento una Relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai fini dell'autorizzazione dell'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, al fine di far fronte al perdurare degli effetti negativi delle necessarie misure di contenimento della pandemia da COVID-19 sul quadro macroeconomico del sistema Paese e, in particolare, prevedere nuovi stanziamenti a sostegno e tutela dei cittadini e dei settori produttivi ed economici maggiormente colpiti dalla pandemia da COVID-19.
9/3424/213. Davide Crippa, Adelizzi, Sut, Alemanno, Elisa Tripodi, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca varie disposizioni volte a valorizzare anniversari nazionali attraverso la celebrazione o la commemorazione di figure politiche come quella di Matteotti (articolo 1, comma 785) e Berlinguer (articolo 1, comma 787) o ancora di esponenti del mondo della cultura come Pasolini (articolo 1, comma 786) e dell'arte come Puccini (articolo 1, comma 792) e Pietro Vannucci, detto il Perugino (articolo 1, comma 804);

    le disposizioni richiamate sono volte a promuovere, verso i più giovani, il senso alto della memoria con l'obiettivo di diffonderne il valore anche con linguaggi e canali di comunicazione più consoni alle nuove generazioni. All'uopo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituita la Struttura di missione per gli anniversari nazionali e la dimensione partecipativa delle nuove generazioni;

    nel corso dell'anno 2022 ricorreranno i 30 anni dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone e il giudice Paolo Borsellino, uccisi rispettivamente il 23 maggio 1992 e il 19 luglio 1992 per mano della mafia;

    appare fondamentale il coinvolgimento dei più giovani in occasione del trentennale delle morti dei giudici Falcone e Borsellino nonché delle donne e degli uomini che con loro persero la vita nella lotta contro la mafia,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile per commemorare il sacrificio dei due magistrati e così ricordare l'impegno e lo sforzo quotidianamente profuso dallo Stato, nonché diffondere il senso civico della lotta alla criminalità organizzata verso i più giovani coinvolgendoli in prima persona, in particolare nei territori protagonisti di tali tragici eventi.
9/3424/214. Alaimo, D'Orso, Giarrizzo, Miceli, Penna, Varrica, Davide Aiello, Casa, Chiazzese, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    nel quadro delle disposizioni in materia di Pubblica amministrazione e lavoro pubblico, l'articolo 1, comma 605, reca misure in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

    in particolare, in aggiunta alle risorse già disponibili a legislazione vigente, è autorizzata una spesa ulteriore, a decorrere dal 2022, per il personale dirigente della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, di Carabinieri e delle Forze armate;

    la norma – introdotta al Senato – destina circa un quarto del nuovo Fondo istituito per l'incremento dei trattamenti economici accessori dei dipendenti statali, alle Forze di polizia ed alle Forze armate;

    l'articolo 1, comma 604, dispone un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (rispetto al 2021) ed istituisce, per i dipendenti statali, un apposito Fondo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

    il citato comma 605 pone su quel Fondo una riserva di destinazione per una quota parte alle Forze di polizia ed alle Forze armate, pari a 52,18 milioni annui dal 2022. Essa è destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente, appartenente a quelle Forze;

    in via subordinata, le risorse sono destinate alla corresponsione delle ore di lavoro straordinario e, in via residuale, esse sono destinate all'incremento dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali;

    l'articolo 1, comma 619, reca un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2022, destinati ad integrare le risorse per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

    la relazione illustrativa precisa, in particolare, che le richiamate risorse, sono destinate al personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, nonché al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate;

    le risorse aggiuntive previste incrementano quelle da ultimo assegnate per le medesime finalità dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022;

    le risorse aggiuntive sono distribuite a ciascuna Forza di polizia e alle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, a decorrere dall'anno 2020;

    tra le varie disposizioni previste dal testo che incidono sul comparto sicurezza e soccorso pubblico, sempre all'articolo 1, il comma 652 prevede, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, l'autorizzazione della spesa complessiva di euro 3.948.105 per l'anno 2021 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico;

    le difficili condizioni di lavoro del personale che opera all'interno delle carceri esige che lo Stato offra concrete garanzie per chi compie, in condizioni particolarmente delicate, il proprio dovere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine di accrescere l'efficienza degli istituti penitenziari, di procedere, a partire dal 1° gennaio 2022, ad ulteriori assunzioni nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, mediante scorrimento delle graduatorie finali di merito relative al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico, bandito con decreto 11 febbraio 2019, nonché attraverso l'avviamento al corso di formazione dei soli candidati risultati idonei alle visite conseguenti all'applicazione dell'articolo 259-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9/3424/215. Di Sarno.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 564, del provvedimento in esame ridetermina la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2022, in relazione a quanto disposto dagli articoli 44,45 e 171, richiamati nel comma citato, che incrementano le risorse destinate, nell'ambito del Fondo stesso, ai potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili;

    l'articolo 56-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro, destinato a contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria;

    i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti spesso non riescono per carenza di risorse a garantire la necessaria e continuativa assistenza ai minori, per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria;

    sarebbe opportuno ampliare i comuni beneficiari del fondo di cui al citato articolo 56-quater, estendendolo ai comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti e prevedere, altresì, un conseguente idoneo aumento delle risorse e della dotazione del fondo stesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere il fondo di cui all'articolo 56-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti, prevedendo, altresì, un conseguente idoneo aumento delle risorse e della dotazione dello stesso.
9/3424/216. Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema dell'esecuzione penale esterna attualmente si articola, sul territorio nazionale, in 72 uffici, a cui si aggiungono alcune sezioni distaccate (11);

    secondo i dati provenienti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, alla data del 15 dicembre 2021, risultavano in corso di esecuzione n. 68.830 misure e sanzioni di comunità di diverse tipologie (misure alternative alla detenzione, messa alla prova, sanzioni di comunità e misure di sicurezza non detentive); in fase istruttoria n. 45.290 incarichi per indagini svolte a supporto della magistratura e degli istituti penitenziari e complessivamente in corso di esecuzione n. 114.120 procedimenti;

    dai dati sopra riportati emerge che il numero dei soggetti in esecuzione di misure e sanzioni di comunità ha oggi largamente superato il numero dei soggetti detenuti all'interno negli istituti penitenziari (al 30 novembre 2021, erano, infatti, ristrette 54.593 persone, secondo fonte DAP);

    i funzionari che curano l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari hanno mediamente un carico di 104,2 fascicoli pro capite; inoltre, gli uffici hanno anche l'incombenza di curare le iniziative progettuali e i rapporti con la rete territoriale;

    secondo i dati più recenti, aggiornati alla data del 22 dicembre u.s., i funzionari di servizio sociale che operano presso gli uffici di esecuzione penale esterna e addetti alla gestione dei procedimenti penali sono complessivamente 1.112, a fronte dei 1.211 previsti dalle piante organiche di cui al D.M. 19 novembre 2020, con un grado di scopertura medio che si aggira intorno al 5 per cento, a cui si aggiunge una grave carenza di personale amministrativo e di supporto;

    allo stato attuale, il contingente di personale assegnato all'esecuzione penale esterna non è adeguato a garantire la normale funzionalità degli uffici;

    la situazione è destinata ad aggravarsi in misura significativa, considerato che la legge 27 settembre 2021, n. 134, «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» richiede un importante coinvolgimento degli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna in settori cruciali per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nel settore della giustizia penale, volti alla contrazione dei tempi dei procedimenti penali e alla riduzione della pressione sul sistema giudiziario: così, in particolare, per consentire l'accesso e l'effettiva fruibilità delle nuove sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione e, per il loro tramite, la concreta appetibilità di procedimenti speciali che deflazionino il dibattimento e i gradi successivi del giudizio; per valorizzare forme alternative di definizione del procedimenti fondate sulla diversione processuale, strumenti già sperimentati con successo e destinati a un ulteriore, significativo potenziamento, a seguito dell'ampliamento dell'ambito applicativo della sospensione del procedimento con messa alla prova; per l'effettivo conseguimento degli ambiziosi obiettivi di giustizia riparativa;

    per i soggetti condannati per i reati previsti dal cosiddetto «codice rosso», peraltro, il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 7.12.2021 ha individuato nuovi e specifici compiti per gli uffici di esecuzione penale esterna nei casi di applicazione della sospensione condizionale della pena, in particolare individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero cui dovrà sottoporsi il condannato, verificare l'effettiva partecipazione dello stesso al percorso di recupero e comunicarne l'esito all'autorità giudiziaria competente;

    il presente disegno di legge, relativamente al settore giustizia contiene una serie di disposizioni dirette a migliorare l'efficienza dell'amministrazione della Giustizia, non comprendendo, tuttavia, interventi tesi a realizzare il necessario adeguamento delle dotazioni riservate al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, destinatario dei menzionati nuovi e maggiori oneri amministrativi;

    si rende pertanto necessario ed improcrastinabile un intervento normativo che non solo autorizzi le assunzioni necessarie per la copertura della pianta organica esistente, ma che accompagni anche le riforme in corso di attuazione con l'incremento delle risorse di personale che consentano la corretta applicazione dei nuovi strumenti di deflazione e accelerazione del procedimento penale, pena l'ulteriore rallentamento della risposta punitiva extra moenia e la conseguente vanificazione degli obiettivi del PNRR e della ratio stessa della legge delega n. 134 del 2021,

impegna il Governo

ad assumere urgentemente, con il primo veicolo utile, le iniziative normative necessarie a garantire l'immediata copertura delle attuali vacanze degli Uffici dell'esecuzione penale esterna e un adeguato aumento delle loro piante organiche, tale da consentire l'effettiva funzionalità di detti uffici, il raggiungimento degli obiettivi fissati con il PNRR, la reale efficacia della riforma del processo penale e l'assicurazione degli ulteriori compiti assegnati agli UEPE dal disegno di legge governativo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.
9/3424/217. Saitta, Zanettin, Bazoli, Turri, Conte, Costa, Parisse, Annibali, Giorgis.


   La Camera,

   premesso che:

    il ruolo del sindaco è di grande importanza sia per la comunità di riferimento sia nell'ambito dell'organizzazione istituzionale, in quanto elemento chiave di raccordo tra la cittadinanza, gli enti sovraterritoriali e il governo centrale;

    nonostante la rilevanza e la delicatezza di questa funzione, non sembra corrispondere, da parte dell'ordinamento giuridico, una adeguata protezione e una tutela della figura del sindaco;

    all'esame del Parlamento vi sono diverse proposte di intervento sul trattamento economico dei sindaci e degli amministratori locali con l'obiettivo di mettere in evidenza il valore che la Repubblica riconosce a tutti i suoi sindaci;

    il disegno di legge in esame ha parzialmente recepito questa esigenza con l'inserimento, ai commi 583 e seguenti dell'articolo 1 del provvedimento, di alcune disposizioni finalizzate ad adeguare le indennità dei sindaci – e di conseguenze quelle di vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali – a quelle dei presidenti delle regioni, individuando, altresì, le risorse necessarie;

    la norma approvata fa riferimento esclusivamente ai sindaci delle regioni a statuto ordinario, lasciando all'iniziativa legislativa delle singole regioni a statuto speciale, l'eventuale adeguamento delle indennità dei propri sindaci al quadro nazionale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di sanare l'incomprensibile disparità di trattamento evidenziata in premessa.
9/3424/218. Alberto Manca.


   La Camera,

   premesso che:

    la gestione dei fanghi di depurazione ha visto una escalation di denunce, indagini e arresti nel corso del 2021, in particolare a seguito della trasformazione dei fanghi in gessi di defecazione (che avviene in circa il 95 per cento dei casi secondo ARPA Emilia Romagna);

    il gesso di defecazione, previsto dall'allegato 3 del decreto legislativo n. 75 del 2010, è un fertilizzante appartenente alla famiglia degli elementi chimici della fertilità, alla specie dei «correttivi», ovvero materiali «da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio» (articolo 2, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 75 del 2010). Tuttavia, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità «la pur riconosciuta natura di sostanza fertilizzante da attribuirsi al materiale gesso di defecazione (...) non vale ad escludere che lo stesso possa essere qualificato come rifiuto allorché esso sia depositato con modalità tali da farne presumere la destinazione non ad un uso produttivo ma esclusivamente al suo smaltimento» (Cass. Pen., sez, III, sent. N. 39074 del 10 agosto 2018). Con l'articolo 37-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 (c.d. Semplificazioni 2) è stata esclusa la possibilità di utilizzare fanghi di depurazione per produrre i correttivi limitatamente ai punti 21 e 22 della tabella 2.1 dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 75 del 2010, resta tuttavia il punto 23 (gessi da defecazione da fanghi) che rende necessario un ulteriore provvedimento volto a imporre la tracciabilità per tutti i correttivi da fanghi di depurazione;

    in data 15 ottobre 2021 presso il Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) è stato protocollato un esposto, indirizzato anche alla Procura della Repubblica, al Comando Gruppo Carabinieri Forestali di Verona e all'Arpav, firmato da 149 cittadini residenti a Raldon, frazione dello comune di San Giovanni Lupatoto, in cui è stato segnalato, in particolare, che dal febbraio 2021 su alcuni terreni situati in via Campagnini sarebbe stato effettuato lo scarico di materiale dall'odore fortemente sgradevole, che rendeva quasi impossibile respirare, causa di bruciore agli occhi, alla gola ed alle vie respiratorie. I terreni in questione rientrano in un'area in cui la falda freatica si trova a pochi metri di profondità, con la presenza di risorgive, in cui le abitazioni adiacenti prelevano l'acqua da pozzi privati. A seguito delle diverse segnalazioni pervenute al Comando di Polizia Municipale di San Giovanni Lupatoto, è stato effettuato un sopralluogo in cui veniva accertato che presso i terreni agricoli in questione era in atto un piano di concimazione con l'utilizzo di gesso di defecazione;

    un caso analogo si è verificato in provincia di Pavia, dove diversi cittadini hanno segnalato la presenza di forti miasmi in aree limitrofe alla zona in cui è ubicata la ditta VAR di Beigioioso, che si occupa di trattamento e produzione di fanghi. In data 1° dicembre 2021 il Gruppo Carabinieri Forestali di Pavia e la sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di tre misure cautelari in base alla quale sono stati disposti due arresti domiciliari ed un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di alcuni soggetti indagati per inquinamento ambientale doloso, commesso a partire dal mese di febbraio 2021 mediante reiterate condotte di spandimento di materiale asseritamente utilizzabile come fertilizzante in agricoltura (oltre 10 mila tonnellate per il solo periodo oggetto dell'indagine); la provincia di Pavia vede il record di incidenza di decessi da Sars-CoV-2 (470 decessi ogni 100 mila abitanti secondo i dati ATS Pavia) e il record europeo di spandimento di gessi provenienti da 14 regioni italiane;

    la ditta VAR dal 2015 ha ricevuto fanghi di depurazione da aziende e territori lontani, come la SMAT di Torino, Publiacqua di Sesto Fiorentino, Acquedotto Pugliese (dati MUD);

    nel maggio 2021 era già emerso il gravissimo caso della WTE di Quinzano e Calcinato (BS) che ha sparso gessi su 3 mila ettari di suolo lombardo, piemontese ed emiliano; «chissà il bambino che si mangerà il mais dove sono stati sparsi i gessi tossici» si è potuto leggere nelle intercettazioni; i fanghi provenivano da A2A (900 tonnellate per il solo 2020) e molte altre aziende extraregionali (Trentino Alto Adige per esempio) (dati MUD);

    il coinvolgimento di importanti aziende del settore della depurazione induce a chiedersi se tali aziende abbiano contezza dei metodi perlomeno inappropriati di gestione dei fanghi da parte delle società di trattamento e smaltimento dei fanghi anche sotto il profilo del risparmio economico e del ricorso a pratiche di concorrenza sleale (fanghi trasformati in gessi dopo pochi minuti di trattamento per avere i capannoni disponibili per nuovi carichi);

    le vicende sopra descritte danno luogo ad inevitabili ripercussioni a livello socio-sanitario, ambientale ed alimentare, con gravi ricadute (anche di immagine per il turismo e i prodotti agroalimentari) sul territorio e la popolazione interessati,

impegna il Governo

a porre in essere misure dirette a completare la tracciabilità dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura e a tutelare la salute dei cittadini, anche attraverso l'introduzione di norme finalizzate a disciplinare le molestie di natura olfattiva e il rischio microbiologico, incentivando la Filiera corta di gestione dei fanghi di depurazione.
9/3424/219. Zolezzi, Barzotti, Businarolo, Zanichelli, Spadoni, Sarti.


   La Camera,

   premesso che:

    risulta strategico garantire lo sblocco di investimenti pubblici nel Mezzogiorno, inclusi quelli connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    per la città di Palermo è stato finanziato il completamento del sistema tramviario per un importo complessivo di oltre 700 milioni di euro (di cui mezzo miliardo di risorse PNRR e il resto FSC), con la previsione di stringenti scadenze amministrative;

    il Comune di Palermo non ha una dotazione organica tecnico-amministrativa che consenta di rispettare tempistiche attuative coerenti col quadro normativo e con le esigenze stesse della città;

    con decreto del Mit n. 353 del 13 agosto 2020 è stato assegnato all'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale un finanziamento di 81 milioni di euro per il «completamento dei lavori di costruzione del bacino di carenaggio per navi da 150.000 TPL» nel cantiere navale di Palermo;

    inoltre, con delibera del Cipe n. 47 del 2019 è stato assegnato alla medesima Autorità un finanziamento di 39 milioni di euro per la «messa in sicurezza del porto di Palermo»;

    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, è stato nominato come commissario col compito di svolgere le «attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi da attuare per fasi funzionali fino al collaudo per l'intervento di completamento per la messa in sicurezza del Bacino nel Porto di Palermo al fine di garantire funzionalità al bacino di carenaggio e alla sicurezza delle operazioni di varo nonché per la realizzazione dell'interfaccia porto-città al fine di ridurre la separazione visiva e fisica della città dal suo waterfront»;

    come emerge dal report pubblicato sul sito del Ministero ad oggi l'avvio della procedura per l'affidamento dell'appalto integrato e il conseguente avvio dei lavori per gli interventi relativi al rilancio della cantieristica navale di Palermo è vincolato ad una rimodulazione della spesa da parte del Governo che consenta l'erogazione delle risorse finanziarie in un lasso di tempo quadriennale;

    per l'intervento di «Sistemazione e riqualificazione delle aree di interfaccia del Porto di Palermo con la Città», anch'esso oggetto di commissariamento, l'avvio della procedura di affidamento dei lavori è impedita dall'assenza di copertura finanziaria, nonostante il progetto sia risultato ammissibile all'avviso pubblico nell'ambito del Programma di azione e coesione «Infrastrutture e Reti 2014-20»;

    le opere oggetto di commissariamento, per loro stessa natura, implicano un impegno da parte del Governo volto a rimuovere ogni ostacolo per la loro realizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di nominare un commissario straordinario per il completamento del sistema tramviario di Palermo e contestualmente adottare le misure necessarie al superamento delle criticità di ordine finanziario e amministrativo che possano determinare arresti procedimentali, al fine di consentire la sollecita realizzazione degli interventi per il rilancio della cantieristica navale di Palermo e del sistema interfaccia porto-città.
9/3424/220. Varrica.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 28, dell'articolo 1, del provvedimento in esame, reca numerose disposizioni che modificano e integrano la disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

    in particolare, il comma 8-bis introduce una proroga fino al 2025 della misura del Superbonus, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario e con una progressiva rimodulazione della percentuale di detrazione (dal 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025);

    il comma 8-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene una disposizione di ordine generale che stabilisce, per gli interventi trainati di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8, l'applicazione degli stessi termini di proroga previsti per gli interventi trainanti e indicati al comma 8-bis;

    il comma 4, richiamato nella predetta disposizione, complessivamente disciplina sia gli interventi trainanti, di cui al primo periodo, riferito agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, sia gli interventi trainati, di cui al secondo periodo, volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici;

    il riferimento specifico al solo secondo periodo del comma 4 sopracitato, seppur coerente con la finalità di limitare l'ambito di applicazione della comma 8-quater ai soli interventi trainati, potrebbe generare dubbi interpretativi in merito al regime di proroga applicabile agli interventi rientranti nel cosiddetto Sismabonus di cui al comma 4, primo periodo, in quanto il comma 8-bis non contiene un richiamo espresso agli interventi trainanti di cui ai commi 1 e 4, dell'articolo 119, e il comma 8-ter, anch'esso introdotto dal Senato, con riferimento ai comuni dei territori colpiti da eventi sismici, si limita ad estendere al 2025 la detrazione al 110 per cento per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione, con incremento del 50 per cento dei limiti di spesa per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dai sismi dell'Italia centrale;

    al riguardo, al fine di evitare arresti procedimentali e difficoltà operative, si ritiene necessario un apposito provvedimento che chiarisca i termini e le detrazioni applicabili agli interventi trainanti e trainati riconducibile al cosiddetto Sismabonus, nonché un maggior coordinamento fra i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 119 affinché non sussistano dubbi interpretativi in ordine all'applicabilità delle aliquote maggiorate previste dalla disposizione di cui al comma 8-ter anche alle fattispecie indicate nel comma 8-quater,

impegna il Governo

ad emanare, con la massima sollecitudine, una circolare esplicativa volta a chiarire che le proroghe di cui al comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato nel corso dell'esame al Senato, sono da intendersi riferite a tutti gli interventi trainanti di cui ai commi da 1 a 4 del medesimo articolo 119 e dunque anche agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, nonché a dirimere possibili dubbi interpretativi in ordine all'applicabilità delle aliquote previste dalla disposizione di cui all'articolo 119, comma 8-ter, anche agli interventi di cui al successivo comma 8-quater.
9/3424/221. Terzoni, Sut, Fraccaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 405 della provvedimento in esame, allo scopo di finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. Inoltre, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali eventi sismici e dissesto idrogeologico;

   considerato che:

    nella regione Campania vi è l'esigenza di velocizzare la realizzazione e/o l'adeguamento degli assi viari sulla direttrice Contursi-Grottaminarda-Ariano Irpino-Termoli, troppo a lungo penalizzati da lungaggini burocratiche, anche in prospettiva della realizzazione della Stazione Hirpinia e del potenziamento dell'area industriale ASI della Valle dell'Ufita. Nell'ambito del progetto della piattaforma logistica in Valle Ufita acquisisce importanza cruciale lo «Snodo tra i due mari», che si pone l'obiettivo di rendere la parte nord-orientale della Provincia di Avellino una cerniera tra Est ed Ovest, tra l'Adriatico ed il Tirreno. Particolare rilevanza, all'interno di questa prospettiva, assume poi la realizzazione del Corridoio tra i due mari, il quale, anche dal punto di vista geografico, rappresenta un naturale segmento del Corridoio Paneuropeo VIII, che collega l'Europa dell'est con l'Italia. Tale politica del Corridoio, non può prescindere dallo sblocco e dalla velocizzazione del potenziamento della viabilità di connessione tra i due assi, Ovest ed Est, dell'Italia Meridionale, attraverso la realizzazione di un prolungamento sulla direttrice Grottaminarda-Ariano Irpino-Termoli. Su tale direttrice si colloca la realizzazione della strada «Manna – Camporeale» in territorio di Ariano Irpino, con effetti anche sul decongestionamento del traffico,

impegna il Governo

a valutare di adottare provvedimenti, anche con ipotesi di commissariamento ed ulteriore stanziamento di risorse, al fine di garantire il prosieguo dei lavori della strada Manna-Camporeale e la loro più celere conclusione, considerata non soltanto un'opera strategica per la Campania, ma soprattutto quale collegamento indispensabile per il Mezzogiorno e fra il mare Tirreno ed Adriatico, nonché infrastruttura imprescindibile per garantire l'intermodalità della nuova stazione «Hirpinia».
9/3424/222. Maraia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 403 e 404, dettano disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali e regionali, in particolare il comma 403 autorizza la spesa di 200 milioni di euro per il periodo 2022-2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia Romagna per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana, mentre il successivo comma 404, ne disciplina le condizioni per l'erogazione del contributo, stabilendo che tale erogazione, da includere nel Piano economico finanziario della società concessionaria Autostrada Regionale Cispadana Spa, è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione dell'aggiornamento degli atti convenzionali, previa attestazione da parte di un primario istituto finanziario delle condizioni di bancabilità del progetto e di sostenibilità economico-finanziaria della concessione;

    l'opera ha un impatto ambientale elevato e non risulta funzionale alle esigenze del territorio, a fronte dei considerevoli costi di costi di realizzazione. Nell'ultimo rapporto «Infrastrutture strategiche e prioritarie – Programmazione e realizzazione – Dati al 31 dicembre 2020», il costo dell'opera in questione al 31 dicembre 2020 viene quantificato in 1.308 milioni di euro, di cui 1.008 milioni disponibili e 300 milioni di fabbisogno ed è stata aggiudicata alla società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A (ARC), detenuta per il 51 per cento da Autobrennero SpA;

    i fondi messi a disposizione dalla legge di bilancio, pari a 200 milioni di euro, sarebbero sufficienti per il completamento della strada extraurbana da Reggiolo a Ferrara; mentre la necessità di decongestionare il traffico sul nodo autostradale di Bologna, per quanto riguarda il traffico pesante che transita dalla A14 e dalla A22, potrebbe essere deviata su arterie già esistenti, tra le quali la SS434 dal casello di Villamarzana-Rovigo Sud della A13 a Verona,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di subordinare l'erogazione del contributo stanziato a favore della regione Emilia Romagna per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana ad una nuova analisi costi-benefici, anche sotto il profilo ambientale e delle alternative socialmente sostenibili, che tenga conto prioritariamente della necessità di procedere al completamento della strada extraurbana principale (categoria C1) tra i Comuni di Ferrara e Reggiolo.
9/3424/223. Ferraresi, Zolezzi, Ascari, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    in molte aree costiere il fenomeno dello spiaggiamento delle biomasse vegetali, con particolare riferimento alla posidonia oceanica, rappresenta un fattore di spesa non trascurabile per le amministrazioni locali che affrontano periodicamente elevati oneri di smaltimento;

    lo spiaggiamento dei residui di posidonia costituisce infatti un problema soprattutto per i comuni costieri a maggiore valenza turistica, come quelli della Sardegna, che incontrano numerose difficoltà nell'individuare adeguate strategie di intervento volte a coniugare le esigenze legate alla fruizione del litorale con l'adozione di misure che tengano conto dell'importanza ecologica della posidonia nell'ambito dell'eco-sistema marino e costiero e della funzione protettiva dei litorali sabbiosi rispetto a fenomeni di erosione;

    dei settantadue comuni costieri della Sardegna circa un terzo è impegnato periodicamente in attività di movimentazione e gestione della posidonia depositata sul litorale che, stagionalmente, senza considerare le variabili climatiche, può arrivare a decine di migliaia di metri cubi e richiedere un considerevole impegno economico nelle attività di ripristino delle condizioni di naturalità degli arenili;

    il progressivo degrado degli ecosistemi costieri, in parte aggravato dai cambiamenti climatici, rende pertanto necessario prevedere lo stanziamento di apposite risorse in favore dei comuni costieri della regione Sardegna volte al ripristino e alla tutela degli habitat interessati dagli accumuli di posidonia,

impegna il Governo

a valutare, nel prossimo provvedimento utile, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di stanziare risorse a favore dei comuni costieri della regione Sardegna da destinare a interventi volti alla gestione dei depositi di posidonia spiaggiata al fine di contrastare il degrado degli arenili e l'erosione costiera e consentire il ripristino delle condizioni di naturalità dei litorali.
9/3424/224. Deiana.


   La Camera,

   premesso che:

    lo scorso 23 dicembre è stato approvato definitivamente il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», contenente disposizioni necessarie al fine di attuare la Misura M2C4-2 Riforma 4.2 – «Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati» del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    in particolare, l'articolo 22 del citato decreto-legge, come modificato alla Camera, integra l'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo che entro il 30 settembre 2022, confluiscano nella gestione unica individuata dall'ente di governo dell'ambito tutte le gestioni del servizio idrico in forma autonoma che non abbiano ricevuto l'esonero dall'affidamento al gestore unico; tale misura è volta, ad affrontare problematiche rilevanti nella gestione delle risorse idriche e a rendere più efficiente il sistema;

    con l'approvazione dell'ordine del giorno 9/3354-A/122 Daga, il Governo ha assunto l'impegno di valutare l'opportunità di fornire, anche avvalendosi delle società in house dello Stato, il necessario supporto agli Egato affinché siano in grado di evadere le richieste dei Comuni che abbiano presentato le istanze di esclusione dalla gestione unica ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nelle procedure di affidamento della gestione del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dagli articoli 149-bis e 172 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

    gli interventi in corso, seguiti dalla struttura del Commissario Straordinario Unico alle Depurazioni, necessari alla risoluzione delle procedure di infrazione in fase di condanna 2004/2034 ed in fase di sanzione 2009/2034, sono i seguenti:

     66 interventi in Sicilia, per circa 3.400.000 AE (Abitanti Equivalenti);

     9 interventi in Calabria, per circa 565.000 AE;

     8 interventi in Basilicata, per circa 126.000 AE (procedura 2021/2059);

     7 interventi in Campania, per circa 1.067.000 AE;

     6 interventi nel Lazio, per circa 25.000 AE (procedura 2014/2059);

    per un totale di 96 interventi per un carico generato complessivo di circa 5.2 M di AE ed un costo stimato complessivo degli interventi di circa 2.3 miliardi di euro;

    da una prima ricognizione, effettuata in collaborazione con il Ministero della transizione ecologica e INVITALIA con l'obiettivo di acquisire le documentazioni progettuali disponibili, per quanto riguarda le due procedure di infrazione ancora in fase istruttoria (2014/2059 e 2017/2181) è risultato un complesso di oltre 600 interventi, in buona parte localizzati in Sicilia e Calabria, e lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri elaborato dopo le osservazioni delle regioni, è all'esame della conferenza Stato-regioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di operare una ricognizione delle risorse effettivamente a disposizione del Commissario Straordinario Unico alle Depurazioni per svolgere le attività necessarie al superamento delle procedure di infrazione e conseguire le condizioni per superare le numerose criticità che si riscontrano nello svolgimento delle diverse fasi procedimentali connesse all'affidamento dei servizi e dei lavori, nonché al fine di rafforzare la struttura commissariale mediante intese tra il MITE, gli enti di gestione del Servizio idrico integrato e il Commissario Straordinario Unico, volte a garantire l'efficace gestione degli impianti realizzati e la tempestiva e capillare posa in opera degli allacci alle reti fognaria.
9/3424/225. Daga, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    come indicato nei principali documenti comunitari e nazionali, a partire dal «Green new deal» europeo fino ad arrivare al Piano Nazionale clima ed energia ( PNIEC) e al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'economia circolare, intesa come uso razionale delle risorse e nuovo paradigma industriale e sociale alternativo al modello di sviluppo lineare dell'economia, rappresenta una straordinaria opportunità per ciascuno stato membro e in primis per il nostro Paese, in virtù di riconosciuti standard tecnologici e qualitativi in ambito di riuso e riciclo dei materiali e delle materie prime seconde;

    in quest'ottica il disegno di legge di bilancio incentiva al comma 499 la preparazione per il riutilizzo al fine di reimpiegare beni divenuti rifiuto garantendo l'ottenimento di prodotti o componenti, conformi al modello originario. Al comma 831 sono, altresì, previste disposizioni per favorire la realizzazione di impianti di compostaggio presso i centri agro-alimentari presenti in talune regioni al fine di rimarcare l'efficacia e l'importanza del recupero di materia dalla frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU);

   considerato che:

    il comma 12 prevede la proroga di un ulteriore anno dell'entrata in vigore della cosiddetta «plastic tax» finalizzata a prevenire un eccessivo utilizzo di manufatti con singolo impiego realizzati in plastica, ancorché il nostro ordinamento abbia già dato attuazione alla Direttiva «single use plastic» (SUP) volta a ridurre o vietare taluni prodotti monouso in plastica;

    è opportuno quindi, proseguire nell'adozione completa del «pacchetto sull'economia circolare» adottato dal nostro Paese nel 2020, al fine di dare concreta attuazione a sistemi atti a prevenire il consumo di materie prime vergini e la produzione di rifiuti nonché di adottare sistemi di responsabilità estesa del produttore, rispettando in tal modo il principio comunitario «chi inquina paga». A tal riguardo è urgente adottare il regolamento attuativo previsto dal nuovo testo dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che proprio nell'ottica del recupero di materia prevede l'istituzione obbligatoria di sistemi di deposito cauzionale di taluni imballaggi (plastica, vetro e alluminio), nonché l'immissione in commercio di una quota minima di imballaggi riutilizzabili. Detto regolamento come noto doveva essere adottato entro la fine di novembre 2021;

   premesso inoltre che:

    è opportuno, nell'ottica dell'economia circolare incentivare il recupero di materia dalla frazione organica di rifiuti, non limitandosi esclusivamente al recupero di energia, sostenendo l'utilizzo del compost rispondente ai criteri tecnici previsti per i fertilizzanti così come è stato previsto attraverso il credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso per l'anno 2020 di cui al recente decreto ministeriale 6 ottobre 2021,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare quanto prima il decreto di cui all'articolo 219- bis di cui in premessa, in tema di recupero e riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi;

   a valutare l'adozione di iniziative volte a sostenere il compostaggio della FORSU attraverso il credito di imposta all'acquisto del compost, destinato al suolo come ammendante, ovvero altri interventi per sostenere il recupero di materia dai rifiuti organici.
9/3424/226. Penna, Villani.


   La Camera,

   considerato che:

    il comma 840, inserito durante l'esame al Senato, prevede un rifinanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2022 del «fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007» istituito dall'articolo 1, comma 113, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), un rifinanziamento che si ritiene inadeguato e notevolmente inferiore rispetto alle risorse stanziate in precedenti esercizi finanziari;

    il fenomeno delle discariche abusive e dell'abbandono incontrollato di rifiuti urbani e speciali, associato, spesso, alla combustione degli stessi sprigionando fumi e sostanze inquinanti che possono riversarsi sui terreni agricoli, rappresenta un fenomeno diffuso e in aumento nel nostro Paese e, come tale, richiede lo stanziamento di risorse adeguate per garantire il proseguimento delle attività di bonifica e la messa in sicurezza del territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di stanziare nei prossimi provvedimenti utili ulteriori risorse per incrementare la dotazione finanziaria del fondo di cui in premessa al fine di consentire una adeguata pianificazione degli interventi di bonifica delle discariche abusive su tutto il territorio nazionale.
9/3424/227. Micillo, Maraia, Villani, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio all'esame dell'Aula, contiene diverse misure finalizzate alla tutela dell'ambiente e al contrasto ai cambiamenti climatici al fine rafforzare ulteriormente le misure connesse all'emergenza ambientale mediante incrementi di risorse economiche;

    il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una delle emergenze ambientali più critiche per il nostro Paese e il comma 473 del provvedimento in esame, reca misure volte al finanziamento del Piano nazionale di coordinamento delle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 120 del 2021, mediante l'istituzione di un apposito fondo con una dotazione complessiva di 150 milioni di euro per il triennio 2022-2024, demandando, ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di ripartirne le risorse;

    durante la scorsa estate, il disastro ambientale provocato dagli incendi divampati soprattutto nelle regioni del sud e nelle isole ha causato la perdita di vite umane e la distruzione di numerose attività economiche, causando altresì un enorme danno al patrimonio naturale per effetto della distruzione di oltre 158 mila ettari di aree verdi; tale disastro ambientale ha colpito in modo particolare le regioni quali la Sicilia, il Molise, la Campania, la Calabria e la Sardegna;

   considerato che:

    in materia di contrasto attivo contro gli incendi boschivi, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, affida alle regioni la competenza primaria, riservando allo Stato il concorso per ciò che concerne le attività di spegnimento, assetto normativo confermato dalla legge quadro del 21 novembre 2000, n. 353 sugli incendi boschivi; per tali interventi le regioni possono avvalersi di risorse, mezzi e personale mediante il servizio garantito dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dall'Arma dei carabinieri in quanto lo Stato resta competente al concorso nella lotta attiva agli incendi boschivi per le attività di prevenzione e repressione dei reati attinenti ma una parte importante del sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi comprende anche le attività del personale delle comunità locali, come ad esempio il volontariato e gli enti del terzo settore;

    gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di sorveglianza, ricognizione, allarme e spegnimento sia con mezzi aerei sia con quelli da terra e sarà sempre più essenziale adeguare gli strumenti attuali alle nuove tecnologie;

    gli interventi di lotta attiva richiedono un continuo impegno per il nostro Paese, indipendentemente dalla concomitante emergenza pandemica, pertanto sarà opportuno predisporre per tempo tutte le azioni indispensabili per non vanificare gli sforzi finora fatti dal sistema antincendio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, ulteriori risorse finanziarie per il rafforzamento della capacità operativa di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi finalizzate ad un ulteriore ammodernato tecnologico del parco mezzi antincendio e di tutte le attrezzature necessarie per rendere maggiormente efficace la prevenzione, sorveglianza, ricognizione, allarme e spegnimento degli incendi boschivi al fine di perseguire, in sinergia con le regioni, l'efficacia del servizio antincendio boschivo.
9/3424/228. Amitrano.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ultimo decennio l'incremento delle popolazioni di cinghiale in Italia ha innescato una serie di problemi derivanti, in particolar modo, dai danneggiamenti alle coltivazioni e ad altre destinazioni d'uso dei suoli (per esempio orti familiari, giardini, e altro) e dalla necessità di far fronte ai danni con compensazioni da parte degli Enti pubblici preposti alla gestione della fauna selvatica;

    la percezione «sociale» della specie e dei danni causati, ha generato livelli di allarme e preoccupazione non tollerabili. Oltre ai danni al comparto agricolo e forestale non sono da trascurare gli incidenti stradali – in continuo aumento – così come i costi economici e sociali, nonché l'impatto del cinghiale sulla conservazione di particolari specie faunistiche, piante o habitat. In considerazione di quanto esposto, l'adozione di una strategia basata sulla limitazione del tasso di riproduzione nei cinghiali, senza essere invasiva sarebbe un'importante pratica di applicazione nel controllo della popolazione;

    per fare fronte alle problematiche dianzi esposte, all'interno del disegno di legge in esame, è stata inserita, al comma 705 dell'articolo 1, una disposizione per istituire, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di euro 500.000 per l'anno 2022, finalizzato all'introduzione in Italia di un vaccino immuno-contraccettivo per il contenimento delle popolazioni delle specie animali più problematiche;

    da circa 3 anni l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in collaborazione con la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli Federico II e l'University of Queensland ha elaborato un programma di ricerca mirato a validare una nuova tecnica di contenimento delle popolazioni animali basata sull'immunosterilizzazione specie-specifica per via orale, che consentirebbe di ridurre e controllare l'incremento demografico dei cinghiali ed il rischio di diffusione di malattie infettive ed infestive; tale tecnica prevede il rilascio nei territori di esche specie specifiche utili a controllare le nascite, inoltre risulta molto più efficace rispetto alla vaccinazione per via parenterale che prevedrebbe la cattura dei cinghiali, manovra alquanto complessa;

    da prove preliminari effettuate sui cinghiali sono emersi risultati incoraggianti che hanno permesso di produrre un vaccino più idoneo e di più lunga durata che sarà provato a partire da gennaio 2022; la sperimentazione in parola è stata oggetto di uno specifico finanziamento da parte del Ministero della salute e della regione Campania per un importo complessivo pari a 231 mila euro,

impegna il Governo

a tenere nella debita considerazione gli esiti della sperimentazione avviata nella regione Campania, valutando l'opportunità, in caso di riscontro positivo dello studio, di evitare una nuova sperimentazione e di utilizzare gli eventuali risparmi di spesa per avviare in tempi rapidi un'efficace azione di contenimento delle popolazioni di cinghiali nell'intero territorio nazionale.
9/3424/229. Cadeddu.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene anche in materia di pubblico impiego e pubblica amministrazione, prevedendo, tra le varie misure, un incremento delle risorse per i trattamenti economici dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021;

    l'incremento è ammesso per i dipendenti statali, nel limite di una spesa corrispondente alla dotazione di un apposito fondo, pari, a decorrere dal 2022, a 110,6 milioni di euro annui; per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, a valere sui relativi bilanci (comma 68);

    nel 2014 è stato introdotto un tetto ai dirigenti della pubblica amministrazione, i manager, fissato in 240.000 euro (la parte fissa è pari a 192.000 euro, cui si aggiungono voci variabili legate alla tipologia e complessità di gestione, nonché ai risultati), che ha interessato i dicasteri, gli enti pubblici e le autorità indipendenti, ed è stato esteso anche alle società partecipate, ad esclusione di quelle quotate e quelle che emettono strumenti finanziari;

    il tetto sugli stipendi dei manager pubblici ha comportato tagli di notevole entità, arrivando in alcuni casi anche a dimezzare l'emolumento, anche se, pur con la «sforbiciata», il nostro Paese rimane ancora ben sopra la media dei Paesi Ocse per la retribuzione delle figure apicali, che risulta essere pari a circa 132.000 euro; con le disposizioni citate, introdotte dal provvedimento in esame, il limite dei 240 mila euro lordi per i manager pubblici potrà essere ben superato, dunque, a partire dal 2022,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reintrodurre il tetto massimo dei 240.000 euro annui per gli stipendi dei dirigenti pubblici.
9/3424/230. Baldino, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Alaimo, Azzolina, Giordano, Serritella, Olgiati, Perconti, Iovino, Saitta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 39, del disegno di legge in esame estende al 2022 l'applicazione del cosiddetto «bonus facciate», prevista dall'articolo 1, comma 219 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), ossia la detraibilità dall'imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, riducendo tuttavia dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità;

    esistono casi di immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, i cui proprietari abbiano presentato richiesta di parere alla Soprintendenza entro la data del primo novembre 2021 e sono in attesa di riscontro, ovvero, pur avendo ricevuto riscontro, sono impossibilitati a terminare i lavori di rifacimento delle facciate entro la data del 31 dicembre 2021, in considerazione dei lunghi tempi per l'espletamento delle procedure di rilascio dei pareri delle Soprintendenze competenti; in tal caso non possono usufruire della detrazione al 90 per cento prevista fino al 31 dicembre 2021;

    tale situazione causerebbe una disparità di trattamento tra i proprietari di immobili non sottoposti a vincoli architettonici, i quali sono facilitati da procedure più snelle, ed i proprietari di immobili sottoposti a vincoli, i quali necessitano di interventi di restauro non solo più complessi, ma altresì maggiormente impegnativi da un punto di vista economico e che, probabilmente, non avrebbero altre occasioni per ristrutturare le facciate di immobili di pregio considerati patrimonio storico ed artistico del nostro Paese, in grado di incidere considerevolmente sul settore turistico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di applicare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, anche per il 2022 la percentuale del 90 per cento di detraibilità delle spese di rifacimento delle facciate per gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, i cui proprietari abbiano presentato richiesta di parere alla Soprintendenza e sono in attesa di riscontro, ovvero, pur avendo ricevuto riscontro, sono impossibilitati a terminare i lavori di rifacimento delle facciate entro la data del 31 dicembre 2021.
9/3424/231. Lovecchio, Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    al comma 280 dell'articolo 1 si prevede l'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera;

    nello specifico si prevede che con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, si provveda entro il 30 giugno 2023 all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché, congiuntamente all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissioni ospedaliera;

    ancora viene altresì, opportunamente, stabilito che le tariffe così aggiornate costituiranno un limite di spesa invalicabile per le prestazioni rese a carico del servizio sanitario nazionale;

    a far tempo dal 2012 anno di adozione del decreto ministeriale 18 ottobre disciplinante per l'appunto la «remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale» detto sistema ha mostrato alcune possibili distorsioni applicative che hanno prodotto contenziosi o pagamenti pro quota di prestazioni svolte da una delle strutture sanitarie che avevano in carico il paziente;

    a mero titolo esemplificativo si è appurato che sotto la voce «funzioni non tariffabili per qualità e alta complessità della riabilitazione» si è consentita una remunerazione non congrua delle prestazioni eseguite per conto del sistema sanitario nazionale facilitato da un sistema di controlli inadeguato;

    appare opportuno che in riferimento ai controlli si verifichi anche l'appropriatezza e le motivazioni dei ricoveri ripetuti nel breve periodo dello stesso paziente, così da valutare nel complesso le cure prestate e/o che sia stato necessario ripetere;

    tali controlli si rendono necessari anche nel caso in cui ad una dimissione corrisponda un immediato ricovero in altra struttura, spesso nella stessa giornata (trasferimento in luogo di dimissioni), con conseguente doppio aggravio di spese per il Sistema sanitario (doppia stesura delle SDO da parte di entrambi gli ospedali, con uguale patologia remunerata) nello stesso periodo di ricovero di un paziente;

    sempre in riferimento ai controlli, in particolare nell'area chirurgica, appare opportuno vengano verificate le indicazioni reali all'intervento chirurgico effettuato e se in linea con le raccomandazioni unanimemente condivise considerato necessario in luogo di un approccio conservativo di tipo medico e/o mininvasivo;

    proprio con riferimento ai controlli in sede di aggiornamento dei sistemi di classificazioni adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissioni ospedaliera sarà necessaria una riflessione che consenta un controllo maggiore sulle tecniche diagnostiche (invasive o non invasive) adottate e se e quando necessarie, tenendo conto nel necessario aggiornamento delle linee guida; riservando particolare attenzione alle tariffe relative ad interventi diagnostici classificati come chirurgici (più onerosi) ma praticati in area medica;

    anche nell'aggiornamento delle tariffe occorre tener presente che l'approccio impersonale e la tendenza a identificare il paziente semplicemente con la sua patologia stanno lasciando spazio a nuove pratiche. Non solo più umane, ma anche più efficaci. Che occorre quindi investire e remunerare metodologie più all'avanguardia che riconoscono a ogni paziente la propria unicità;

    stante l'evoluzione scientifica che riporta al centro della metodologia di approccio non la patologia ma il paziente, occorrerebbe verificare la rispondenza delle linee guida alla mutata esigenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare, in sede di aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno, criteri atti a valorizzare approcci tesi a perseguire il bene biomedico della persona assistita nella sua globalità; criteri tesi a valorizzare un approccio diagnostico che tenga conto della necessità dell'intervento in relazione alla storia clinica del paziente piuttosto che della metodica tabellata e remunerata, avendo cura di prevedere forme di controllo puntuali tese ad evitare una applicazione distorta delle tabelle che tenga conto del solo aspetto remunerativo ma non congiuntamente al bene del paziente inteso come il complesso degli aspetti funzionale, psicologico, etico-morale e spirituale in una rinnovata visione del valore e della dignità della persona paziente in sanità, giungendo così ad una medicina sempre più personalizzata che intenda l'assistito come unico e irripetibile, dando concreta applicazione al principio della minore invasività per il malato (microinvasività della tecnica diagnostica) e della riproducibilità (risultati interpretati in egual modo da diversi medici), senza che il criterio economico diventi la guida essenziale nell'iter diagnostico e/o terapeutico.
9/3424/232. Faro, Ruggiero.


   La Camera,

   premesso che:

    l'imposta sulle successioni è stata introdotta in Italia nel 1991, con aliquote progressive molto variabili dal 3 per cento al 33 per cento e una franchigia pari a 250 milioni di lire;

    nel 2001 l'imposta fu abolita dall'allora Governo Berlusconi anche in considerazione del fatto che la maggior parte degli italiani possiede almeno una casa di proprietà, fatto unico nel panorama europeo ed elemento di fondamentale importanza a garanzia della stabilità economica delle nostre famiglie e poi fu reintrodotta nel 2006 dal Governo Prodi;

    attualmente la tassa di successione ammonta all'8 per cento del patrimonio, ma si applica nelle misure ridotte del 6 per cento tra fratelli e parenti fino al quarto grado o affini fino al terzo con una franchigia di 100 mila euro, e del 4 per cento nel caso di eredi diretti ovvero per figli e coniugi o persone legate da unione civile con il defunto con una franchigia sul patrimonio di un milione di euro. A ciò si aggiungono, senza alcuna franchigia, ulteriori oneri per il pagamento dei beni mobili e immobili;

    l'incidenza di tale imposta sulle entrate dello Stato è decisamente relativa, essendo conseguenza di lasciti prevalentemente a seguito della scomparsa di un familiare intestatario di proprietà;

    all'atto dell'acquisto vengono già assolti obblighi e pagamenti delle imposte legati all'acquisizione della proprietà di un bene mobile o immobile;

    la pandemia da COVID-19, soprattutto nella sua prima fase, quella più critica, ha portato conseguenze drammatiche con decine di migliaia di morti e per moltissime famiglie al lutto si è aggiunta la pesante crisi economica che ha comportato la perdita di migliaia di posti di lavoro e la chiusura di numerose attività;

    il Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 4 maggio 2020 ha approvato un ordine del giorno che «impegna il Presidente e la Giunta regionale ad attivare una fattiva interlocuzione con il Governo affinché per l'anno 2020 la tassa di successione e gli oneri accessori derivanti dal pagamento dei beni mobili e immobili siano sospesi e non dovuti per tutte le persone beneficiarie di eredità a causa della perdita di parenti durante il periodo COVID-19»;

    la regione Lombardia, al fine di non far gravare sulle famiglie un onere imprevisto e difficilmente affrontabile in una tale congiuntura economica, si è assunta le spese per il rimpatrio delle salme dei cittadini deceduti per Covid all'estero;

    parimenti diversi comuni si sono fatti carico delle spese richieste ai familiari delle vittime per le spese di trasporto e cremazione fuori regione resesi necessarie dalla drammatica incidenza che la pandemia ha avuto in quelle zone anche in ragione della mancata applicazione del Piano pandemico nazionale nelle primissime fasi della stessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di elevare la franchigia per le successioni fra fratelli e parenti fino al quarto grado o affini fino al terzo per tutte le persone che si ritrovano a dover pagare la tassa di successione a causa della perdita di parenti per COVID-19 durante la cosiddetta prima ondata, ovvero dal 23 febbraio 2020 (data di istituzione della prima zona rossa nel Lodigiano) al 4 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 2020 che allenta le misure di contenimento in seguito alla discesa della curva dei contagi) e di riconoscere, ove ricorrano i requisiti, un credito d'imposta d'importo pari alla tassa di successione in favore degli eredi che abbiano già versato le tasse di successione.
9/3424/233. Belotti, Frassini, Invernizzi, Ribolla.


   La Camera,

   premesso che:

    nel 2022 ricorre il bicentenario della morte di Antonio Canova, eminente artista che, come ebbe modo di dire Stendhal «ha avuto il coraggio di non copiare i greci e di inventare una bellezza, come avevano fatto i greci». Antonio Canova è, infatti, colui che ha creato un nuovo linguaggio, quello del neoclassicismo, che è alla base di un codice interpretativo e culturale connaturato all'Europa delle corti prima e delle nazioni poi;

    ricordare e studiare l'opera del Canova si rivela quindi, oggi, un'operazione culturale propizia a fornire un segnale di unità, dialogo e crescita intorno a temi che abbiamo mutuato dal passato e che ancora oggi sono il fondamento dei nostri Istituti di cultura, degli spazi urbani e del paesaggio;

    Canova ci ha insegnato, per primo, che creare non vuol dire fare qualcosa dal nulla ma al contrario ripensare in una forma diversa ciò che già appartiene al nostro vissuto. Questo approccio tipico della creazione artistica, se trasmesso ai giovani, può guidarli ad acquisire gli strumenti per conferire valori all'esistenza e alle sue molteplici espressioni;

    l'interpretazione di un'opera d'arte non si deve limitare a una semplice e generica osservazione, ma portare alla trasposizione nella vita reale e personale dei contenuti creativi e simbolici del messaggio artistico (avvenimenti, esperienze, dolori, gioie, vittorie e sconfitte) dunque, mai come in questo periodo storico, particolarmente critico a livello nazionale e mondiale, l'arte come strumento di conoscenza può – anzi deve – diventare un canale privilegiato e di alto spessore culturale e sociale;

    la Fondazione Canova, unitamente ai comuni di Possagno, Bassano del Grappa, Treviso, Venezia ha presentato richiesta per l'istituzione di un Comitato nazionale per la commemorazione del bicentenario della morte del Canova al fine di promuovere progetti di collaborazione tra le scuole secondarie di primo e di secondo grado e tra le università finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dalle opere di Antonio Canova, sottolineandone la dimensione di bene comune e di strumento fondamentale per lo sviluppo del Paese, in conformità a quanto disposto dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, sottoscritta a Faro il 27 ottobre 2005; promuovere eventuali accordi con soggetti privati, anche aventi sede all'estero, che si occupano dello studio e della divulgazione delle opere di Antonio Canova, al fine di realizzare iniziative aperte al pubblico; indire un concorso di idee per produrre materiali che raccontino la figura e l'opera di Antonio Canova attraverso film, documentari, film di animazione, serie o qualsiasi altro tipo di strumento audiovisivo; promuove le esposizioni delle opere di Antonio Canova, la costituzione di nuovi percorsi espositivi sia di tipo tradizionale sia di tipo digitale e ogni altra opera di divulgazione delle manifestazioni celebrative dedicate all'artista e, non da ultimo, prevedere interventi di restauro del Tempio Canoviano di Possagno, del Museo e della Gipsoteca Antonio Canova di Possagno, della casa natale della famiglia Canova, nonché delle opere ivi conservate tra cui marmi, rilievi e bozzetti in terracotta, al fine di preservare l'integrità materiale e il recupero di tali beni e di garantire la salvaguardia e la trasmissione dei valori culturali che essi rappresentano;

    lo schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione dei comitati nazionali (atto del Governo 329) che ha ottenuto parere positivo della VII Commissione di Camera e Senato, con l'unica osservazione di stanziare fondi più ingenti per i comitati di nuova istituzione, prevede di attribuire la somma di euro 157.256,00 all'istituendo Comitato per la commemorazione del bicentenario della morte di Antonio Canova;

    tale somma si rivela del tutto insufficiente al raggiungimento degli obiettivi che il comitato intende perseguire e che la scrivente ritiene di primaria importanza dal momento che si tratta di valorizzare la conoscenza delle opere di un artista tanto significativo per la storia dell'arte del nostro Paese e del mondo intero,

impegna il Governo

a prevedere l'assegnazione di risorse straordinarie per l'anno 2022 al Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Antonio Canova.
9/3424/234. Colmellere, Paolin.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha maggiorato il fondo unico per l'edilizia scolastica ma per garantire, a breve e a lungo termine, la piena operatività degli istituti scolastici con adeguati standard di sicurezza è necessario prevedere ulteriori interventi;

    l'istituto Superiore di sanità, nei rapporti n. 5 e n. 33 del 2020 ribadisce che solo l'aria esterna può essere considerata «pulita» in relazione al virus e che pertanto effettuare un efficace rinnovo dell'aria nei locali interni, aspirando quella «possibilmente infetta» degli ambienti e sostituendola con quella prelevata dall'ambiente esterno, ha un effetto molto positivo nella riduzione delle probabilità di diffusione del COVID-19 e dei normali contaminanti presenti negli ambienti peraltro senza influenzare il normale svolgimento della vita scolastica;

    la Cattedra UNESCO per l'educazione alla salute e sviluppo sostenibile in collaborazione con la SIMA (Società italiana di medicina ambientale) ha pubblicato uno studio che recepisce anche linee guida dell'OMS aggiornate il 6 febbraio 2020 da cui si evince che il microclima presente nelle classi è il principale fattore che determina la salubrità o l'insalubrità dell'ambiente scolastico e che esso è influenzato soprattutto dall'aerazione garantita agli ambienti. Un ambiente insalubre è responsabile della rapida diffusione di virus e batteri oltre che di sensazione diffusa di malessere come, per esempio, mal di testa e temporanea diminuzione della vista;

    la scuola è tenuta a rispettare i requisiti sul ricambio dell'aria previsti dalle norme per l'edilizia scolastica già con decreto ministeriale del 18 dicembre 1975 che al punto 5.3.12. definisce la purezza dell'aria in relazione all'età e al numero degli studenti occupanti gli spazi. Il ricambio d'aria tramite l'apertura di porte e finestre non garantisce un ricircolo capace di rispettare tali requisiti;

    esclusivamente l'apporto di aria esterna attraverso la ventilazione meccanica controllata può garantire il raggiungimento di tali obiettivi assicurando la salubrità dell'ambiente interno, con ricadute positive sulle condizioni igieniche, sulla salute di studenti e personale scolastico preservando le condizioni di comfort termico;

    ad oggi, nonostante i fondi messi a disposizione dal «Decreto Sostegni», n. 41 del 22 marzo 2021, ancora pochi istituiti si sono dotati di tale impiantistica quindi bambini e ragazzi restano seduti per ore al freddo perché l'areazione è affidata unicamente alle finestre aperte;

    giova considerare, infine, che una febbre o una bronchite di questi tempi, complicano di gran lunga la diagnosi a causa del Coronavirus, con un impatto più complesso e ansiogeno per chi si ammala, per le famiglie e per il contesto sociale;

    il successo della campagna vaccinale va certamente associato ad interventi in grado di innalzare ulteriormente gli standard di sicurezza all'interno delle scuole per assicurare la didattica in presenza negli istituti di ogni ordine e grado,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare agli enti locali fondi specificatamente dedicati all'introduzione nelle scuole di sistemi di ventilazione meccanica o qualsiasi altro meccanismo in grado di accrescere la salubrità degli ambienti abbattendo gli agenti patogeni come batteri o virus.
9/3424/235. De Angelis.


   La Camera,

   premesso che:

    nel mondo ogni 15 secondi un lavoratore perde la vita a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, per un totale di 6.300 morti al giorno e di circa 2,3 milioni di morti all'anno. Il costo umano di queste tragedie quotidiane è enorme e l'onere economico causato dalle scarse pratiche di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro equivale ogni anno al 4 per cento del prodotto interno lordo mondiale;

    la situazione nel nostro Paese, purtroppo, è in linea con questi dati: infatti dal 1° gennaio ad ottobre 2021 in Italia sono morte sul lavoro 2 persone al giorno, una strage spesso silenziosa. Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nel primo trimestre del 2021 sono state 185, 19 in più rispetto alle 166 denunce registrate nel primo trimestre del 2020 (+11,4 per cento), effetto degli incrementi osservati in tutti i mesi del 2021 rispetto a quelli del 2020;

    solo nella prima settimana del mese di maggio del corrente anno, sono morti 8 lavoratori fra cui Luana D'Orazio, operaia di appena 22 anni e madre di un bimbo di 5 anni, morta il 3 maggio per schiacciamento del torace da una macchina tessile della ditta in cui lavorava a Montemurlo (Prato);

    è di pochissimi giorni fa la notizia della morte di un altro giovanissimo lavoratore, dunque purtroppo il fenomeno continua ad essere in drammatica crescita e gli infortuni mortali citati riportano necessariamente l'attenzione sul tema della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro in quanto, per arrestare questa strage continua, è necessario intervenire assicurando interventi mirati alla diminuzione dei rischi, ma evidenziano anche la necessità che lo Stato si faccia carico dei bisogni dei figli delle vittime;

    parliamo, in moltissimi casi, di bambini e di ragazzi per i quali lo stipendio del genitore defunto costituiva l'unica fonte di reddito familiare e che, pertanto, sono costretti ad affrontare il proprio avvenire privati di ogni certezza. Ad oggi, le famiglie delle vittime possono contare solo su un contributo una tantum di importo variabile, ma sempre esiguo (non superiore a 4.000 euro);

    è di primaria importanza offrire a queste giovani vittime collaterali degli infortuni mortali sul lavoro, già così duramente provati dalla perdita di un genitore, la garanzia di poter proseguire negli studi e di intraprendere un'attività lavorativa conforme alle proprie inclinazioni e agli studi eseguiti. Troppo spesso, infatti, l'evento drammatico della morte del genitore pregiudica irrimediabilmente l'avvenire degli orfani chiamati anzi tempo a farsi carico dei bisogni primari della famiglia e, pertanto, costretti ad abbandonare gli studi;

    l'istituzione di un Fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di infortuni mortali sul lavoro, che non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età, può essere uno strumento efficace per dimostrare la concreta attenzione dello Stato nei riguardi delle vittime cui riconoscere borse di studio, gratuità o semigratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale facenti parte del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;

    il provvedimento in esame contiene norme volte ad agevolare il libero professionista in caso di malattia o infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni così come stanzia fondi per potenziare la sicurezza sui luoghi di lavoro ma non si fa carico di quanti purtroppo hanno già perso i propri cari sul lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un Fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di infortuni mortali sul lavoro.
9/3424/236. Legnaioli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, che costituisce l'atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, prevede lo stanziamento di 32 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali la riduzione della pressione fiscale, il sostegno alle imprese, lavoro e politiche sociali, sanità, scuola, infrastrutture ed emergenza sanitaria;

    è indubbio che lo sport sia un veicolo di inclusione, aggregazione e partecipazione con un ruolo sociale fondamentale, che permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per una crescita equilibrata; che si tratti di bambini, di ragazzi, di adulti o di anziani, esso rappresenta una scuola di vita, che non smette mai di insegnare nuove regole, come stare con gli altri, condividere, contribuire al raggiungimento di obiettivi difficili, ma non impossibili;

    il settore è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acuite nel contesto dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19», tali da poter metterne in discussione la continuità di associazioni e società dilettantistiche e sportive;

    è necessario individuare strumenti in grado di aiutare la ripresa del settore anche al di fuori di logiche di sostegno o di ristoro;

    l'introduzione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie sarebbe in grado di innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione contribuirebbe sia al sostegno degli operatori sportivi sia allo sviluppo dell'attività di advertising del promotore, a livello locale e su scala più ampia;

    l'incentivo potrebbe consistere, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, in un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione. La misura dell'incentivo, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, si porrebbe in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento,

impegna il Governo

a valutare, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, l'opportunità di riconoscere un credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.
9/3424/237. Mariani, Belotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Festival Lirico all'Arena di Verona nasce il 10 agosto 1913, con la prima rappresentazione di Aida voluta dal tenore veronese Giovanni Zenatello e dall'impresario teatrale Ottone Rovato per commemorare il Centenario della nascita di Giuseppe Verdi. Da oltre cent'anni, fatto salvo per due brevi interruzioni durante le grandi guerre e per quelle imposte dalla pandemia che ancora ci costringe in uno stato d'emergenza, ogni estate l'anfiteatro romano si trasforma nel più grande teatro lirico all'aperto al mondo;

    l'attuale struttura organizzativa è frutto della riforma sancita dal decreto-legge n. 134 del 1998 e dal decreto-legge 134 del 1998, che trasformò gli enti lirici in Fondazioni di diritto privato, dando così vita all'attuale Fondazione Arena di Verona, e sancì la possibilità di ingresso ai soci privati. Gli attuati Soci Fondatori della Fondazione sono lo Stato italiano, la Regione del Veneto, il Comune di Verona, la Provincia di Verona e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona e finalità istituzionale è quella di svolgere, senza fini di lucro, attività culturale di pubblica utilità, perseguendo la diffusione dell'arte musicale e l'educazione musicale della collettività;

    l'anfiteatro, costruito nel 30 DC tra il regno di Augusto e il Regno di Claudio, ha oltre 1990 anni di vita ed è il più grande anfiteatro romano ancora in uso con 98 stagioni liriche, a 107 anni dalla prima edizione del Festival, 30.000 sedute effettive, 31 metri di altezza, un ovale di 140 X 100 metri; in media a stagione 1260 persone al lavoro tra cui 80 cantanti, 160 professori d'orchestra, 158 artisti del coro, 32 artisti del coro minori, 15 maestri collaboratori, 54 ballerini, 30 mimi e acrobati, 200 comparse, 25 comparse bambini, 5 addetti alla direzione di scena, 4 aiuto registi, 70 tecnici di palcoscenico, 22 elettricisti, 60 sarte e addette alla vestizione, 4 persone in direzione costumi, 23 truccatori e parrucchieri, 4500 costumi e 325 ore di trucco, 48 addetti alla costruzione delle scenografie, 10 tecnici di manutenzione, 12 portastrumenti, 143 maschere di sala, 48 maschere di retropalco, 60 impiegati amministrativi. In media a stagione 50 serate con oltre 400.000 spettatori;

    l'Arena di Verona vince anche sul fronte italiano nel mondo Social e digitale, in quanto prima tra le Fondazioni del nostro paese nella classifica di like, followers, impressions, interazioni e commenti e quarta a livello mondiale nella classifica generale dopo istituzioni di assoluto prestigio quali la Sydney Opera House, la Royal Opera House di Londra e il Metropolitan di New York: un traguardo decisamente all'altezza della fama della città che rappresenta nel mondo;

    nonostante questo, la Fondazione Veronese, insieme a tutte le altre fondazioni lirico-sinfoniche lancia un grido di allarme per le gravi ricadute dell'emergenza sanitaria in corso. Le necessarie misure di tutela della salute pubblica, ovvero il lockdown prima, il ridimensionamento della capienza poi e infine il super green pass purtroppo minano fortemente la sostenibilità delle attività delle Fondazioni che patiscono un drammatico crollo dei ricavi da botteghino, parte fondamentale degli equilibri di bilancio;

    l'attuale scenario epidemiologico purtroppo fa sì che sul settore gravino ulteriori incertezze che si traducono in una forte difficoltà nel merito della programmazione;

    il provvedimento in esame contiene disposizioni per agevolare l'attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche fra cui uno stanziamento di 100 milioni sul Fondo di previsione del Ministero della cultura da dedicare alle fondazioni che presentano un bilancio negativo destinando la parte residuale, quindi la dotazione ordinaria, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attività;

    il provvedimento stabilisce anche la proroga al 31 dicembre 2022 della misura di cui all'articolo 183 comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 per cui la quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2014;

    purtroppo, le risorse messe a disposizione potranno rivelarsi salvifiche per le Fondazioni con un bilancio negativo ma non possono ritenersi sufficienti a sostenere le attività di quelle Fondazioni da sempre più operose come l'Arena di Verona che oggi vivono una condizione di difficoltà a causa della pandemia e che nel 2021 hanno potuto resistere e cercare faticosamente di riavviare la propria attività solo grazie ai contributi ricevuti dalla provincia e da altri enti;

    l'articolo 54 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che gli enti locali possano adottare misure di aiuto, a valere su le proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C 1863 final (2020) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 1,8 milioni di euro dal 20 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021;

    la proroga di questa misura permetterebbe ad Arena di Verona come a molte altre realtà produttive di ottenere fondi preziosi utili a garantire quella stabilità che l'evoluzione pandemica purtroppo continua a non offrire,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi presso la Commissione europea al fine dell'estensione delle misure contenute nella Comunicazione 1863 final/2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
9/3424/238. Paternoster.


   La Camera,

   premesso che:

    poche settimane fa, abbiamo assistito tutti alle celebrazioni del centenario della tumulazione presso l'Altare della Patria del Milite Ignoto. Una sepoltura che simboleggia il sacrificio di quasi 700 mila nostri soldati, caduti per l'onore all'unità d'Italia. Era il 1921 quando il milite ignoto venne insignito della medaglia d'oro al valore militare con questa motivazione: «Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della patria»;

    è doveroso ricordare tutti i caduti di quella guerra che tanti lutti portò alle nostre genti e il ricordo va curato e conservato affinché le nuove generazioni non perdano la memoria di quanti sacrifici fecero giovani, molti appena diciottenni e che riposano nei sacrari militari spesso abbandonati all'incuria degli uomini e del tempo in mancanza di fondi per una adeguata manutenzione;

    il «Tempio Ossario di Bassano del Grappa» è un sacrario militare che raccoglie i resti di 5405 soldati, tutti italiani, morti nella Prima Guerra Mondiale, soldati che hanno combattuto sul monte Grappa nell'ultimo anno di guerra (1917-1918), ragazzi giovanissimi che andarono a rimpiazzare le numerose perdite dovute alla famosa disfatta di Caporetto;

    il 23 settembre 2021 è stata riaperta al pubblico una porzione del Tempio Ossario di Bassano del Grappa, di proprietà della Curia Arcivescovile di Vicenza e su cui il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti vanta un «diritto d'uso» sulle aree che accolgono i Caduti poiché i lavori di manutenzione straordinaria hanno interessato l'impianto elettrico ma non sono stati sufficienti a garantire la sicurezza complessiva della struttura;

    l'area centrale del Tempio Ossario resta ancora interdetta poiché interessata da complesse problematiche di carattere strutturale, per la cui soluzione sono stati previsti interventi complessi e particolarmente onerosi;

    la Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti che ha provveduto agli interventi fin qui eseguiti non ha invece potuto aggiudicare questa seconda e più cospicua parte dell'intervento per mancanza di fondi a disposizione;

    il provvedimento in oggetto stanzia fondi per le celebrazioni di alcune ricorrenze che si verificheranno in questo anno nonché per la valorizzazione della conoscenza e delle opere di diverse personalità ma pare non abbia tenuto in considerazione che sono altresì necessari interventi urgenti a salvaguardia della memoria collettiva di questo Paese;

    questi 5405 ragazzi meritano il nostro rispetto, dunque, è doveroso prendersi cura della loro ultima dimora terrena affinché non sia stato vano il loro sacrificio e le nuove generazioni possano sempre ricordarlo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare il fondo a disposizione della Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei ministri in modo che, di concerto con il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, possa provvedere agli interventi strutturali necessari a salvaguardare il «Tempio ossario di Bassano Del Grappa» e a garantirne la completa apertura al pubblico.
9/3424/239. Racchella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», stabilisce la disciplina relativa all'esercizio delle attività extra-istituzionali dei professori e dei ricercatori universitari;

    con l'Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione, l'ANAC, constatando che «l'articolo 6, commi 9, 10, 11 e 12, della legge n. 240 del 2010, detta lo statuto del personale docente, a tempo pieno e/o a tempo definito, sovrapponendosi alla disciplina del regime di incompatibilità precedentemente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, del quale dichiara la perdurante vigenza in porte de qua», ha rilevato l'esigenza di un intervento che consenta un'interpretazione uniforme della disciplina sulle incompatibilità vigente presso ciascuna università. Infatti, l'Autorità ha evidenziato la problematica relativa all'indeterminatezza delle nozioni, alla quale si aggiunge «l'ulteriore criticità che deriva dal carattere diffuso dell'attività interpretativa in ciascun ateneo, che esercita la propria potestà regolamentare a proposito del regime di incompatibilità proprio dei docenti, individuando di conseguenza fattispecie consentite e fattispecie incompatibili radicalmente difformi»;

    l'esigenza di chiarire, in maniera univoca ed uniforme, il significato del termine «attività di consulenza» svolta dai professori e dai ricercatori di ruolo, si rende oggi quanto mai urgente ed indifferibile;

    infatti, la ridefinizione della normativa relativa all'esercizio delle attività extra-istituzionali dei professori e dei ricercatori universitari costituisce un intervento propedeutico e funzionale alla valorizzazione del contributo di queste professionalità all'esercizio della Terza Missione, al fine di diffondere cultura, conoscenze e trasferire i risultati della ricerca al di fuori del contesto accademico, contribuendo alla crescita sociale e all'indirizzo culturale del territorio;

    una nuova disciplina, che semplifichi e chiarisca quella attualmente in vigore, risulta altresì di fondamentale importanza ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, evitando infatti la così detta fuga delle eccellenze all'estero e rendendo, viceversa, nuovamente attrattivo il sistema universitario del nostro Paese, il quale è oggi chiamato a giocare un ruolo chiave quale motore economico e culturale per il territorio e propulsore di progresso e innovazione per la comunità, promuovendo il dialogo e l'interazione con i cittadini, con il sistema economico e con le istituzioni pubbliche e private, al servizio di un percorso di innovazione della società aperto e sostenibile,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, anche normativa, per chiarire definitivamente il significato del termine «attività di consulenza» di cui all'articolo 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010 in modo da consentire, soprattutto alla luce delle molteplici iniziative presenti nel PNRR che esigono il contributo dell'attività dei docenti universitari anche nell'ambito della terza missione, un virtuoso propagarsi di conoscenze tra l'ambito accademico e quello professionale.
9/3424/240. Toccalini.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Il disegno di legge di bilancio prevede diverse disposizioni in materia di politica fiscale. Infatti sono state introdotte al Senato numerose e profonde modifiche alle norme fiscali. In particolare si dispone l'abbassamento dal 22 per cento al 10 per cento dell'aliquota IVA gravante su assorbenti e tamponi;

   premesso che:

    le prestazioni veterinarie e la cessione dei prodotti alimentari per animali da compagnia continuano ad essere collocati nello scaglione IVA più elevato, al pari di beni e servizi di lusso e/o non essenziali;

   considerato che:

    più del 40 per cento delle famiglie italiane vive con un animale d'affezione che, soprattutto in questo periodo di pandemia assume un ruolo sempre maggiore nella nostra vita quotidiana;

    gli animali da compagnia non sono beni di lusso pertanto è necessario garantire l'accesso alle cure veterinarie e il diritto alla salute agli animali;

    l'elevato prezzo delle prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione, dei farmaci veterinari prodotti omeopatici, integratori alimentari e antiparassitari e dei prodotti alimentari costituisce un importante ostacolo economico per le famiglie, i comuni, il Servizio veterinario pubblico, le Associazioni animaliste e hanno come effetto un peggioramento complessivo della tutela animale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di collocare le prestazioni veterinarie e la cessione degli alimenti per animali da compagnia nello scaglione d'imposta agevolata al 10 per cento.
9/3424/241. Spessotto, Corda.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi 290-292 prorogano al 31 dicembre 2022 le misure proposte dall'articolo 33 del decreto-legge n. 73 del 2021 per la tutela, dagli effetti della pandemia, del benessere e della salute psicologica di bambini ed adolescenti;

    la pandemia che stiamo vivendo, oltre a mettere a dura prova il sistema sanitario, sta creando gravi danni al nostro Paese a livello sia sociale che economico, ha aumentato le disparità, la dispersione scolastica e il disagio sociale;

    le intolleranze sono un problema sociale che il mondo della ristorazione fatica a recepire, con posizioni addirittura negazioniste che ritengono le intolleranze invenzioni o vezzi;

    la celiachia, è una malattia permanente su base infiammatoria dell'intestino tenue, caratterizzata dalla distruzione della mucosa di questo tratto intestinale causata da una reazione autoimmune al glutine;

    rappresenta l'intolleranza alimentare più frequente e colpisce circa l'1 per cento della popolazione. È stato calcolato che nel 2019 in Italia il numero di celiaci ha raggiunto i 225.418 soggetti (di cui 158.107 sono femmine e 67.311 sono maschi) con un numero netto di 11.179 nuove diagnosi (cifra superiore alla media dell'incremento annuo delle nuove diagnosi che negli ultimi anni è stata di poco meno di 9.000);

    sarebbe di grande importanza promuovere la corretta educazione sulle intolleranze alimentari e la sensibilizzazione sull'educazione alimentare e in particolare sulla celiachia;

    in televisione è un tema su cui non ci sono delle sensibilità forti, non si vedono indirizzati a questa problematica i numerosissimi programmi di cucina e di intrattenimento, che ne parlano solo in maniera del tutto marginale;

    l'importanza dell'educazione alimentare rappresenta il primo ed efficace strumento di prevenzione a tutela della salute tanto come azione quanto come prevenzione; le abitudini nutrizionali si instaurano, infatti, molto presto nella vita dell'individuo e hanno un chiaro effetto sul destino metabolico non solo del bambino ma anche dell'adulto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stipulare una convenzione tra la Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A. e i Ministeri della salute, dell'istruzione e delle politiche agricole e forestali volta alla realizzazione di programmi televisivi atti alla sensibilizzazione dell'educazione alimentare con particolare riferimento alla celiachia.
9/3424/242. Murelli, Capitanio, Eva Lorenzoni, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 380 incrementa la dotazione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una «strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico» nonché alla diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche;

    iPatente è l'applicazione ufficiale del Dipartimento dei trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che permette di accedere agli stessi servizi forniti dal Portale dell'Automobilista;

    iPatente è una piattaforma che contiene tutti i dati del portale di servizi di e-government del Dipartimento dei trasporti legati all'anagrafe dei conducenti e dei veicoli di cui si è proprietari;

    iPatente è di uno strumento che consente all'utente di usufruire di un insieme di servizi di ricerca e verifica: consultare il saldo punti (comprese le informazioni sugli accrediti e le decurtazioni), le informazioni sulla patente, le pratiche in corso, i centri per le revisioni più vicini o gli uffici della motorizzazione;

    in Italia è stata introdotta l'app IO, ideata e sviluppata dal Team per la trasformazione digitale nell'ambito di un progetto oggi gestito da PagoPA spa, che nelle recentissime norme (decreto-legge «Semplificazione e innovazione digitale», convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120) è indicata come unico punto di accesso telematico ai servizi, alle informazioni e alle comunicazioni della pubblica amministrazione con i cittadini (oggi già attiva per numerosi servizi tra i quali il green pass vaccinale e numerosi servizi erogati dagli enti locali);

    all'interno di app IO sono già disponibili numerosi servizi erogati dall'Automobile Club Italia tra i quali le notifiche di trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), il pagamento del bollo auto, la consultazione dei certificati e delle attestazioni digitali di proprietà di un veicolo;

    il Piano Triennale ICT 2021-2023 del Ministero dello sviluppo economico introduce nei principi guida il miglioramento dell'esperienza d'uso e dell'accessibilità dei servizi digitali a beneficio dei cittadini, puntando sulla convergenza, integrazione e semplificazione dei servizi pubblici online;

    il percorso verso l'identità digitale europea prevede che sarà disponibile ai cittadini, ai residenti e alle imprese dell'Unione europea che desiderano identificarsi o confermare determinate informazioni personali e che potrà essere utilizzata per i servizi pubblici e privati sia online che offline in tutta l'UE. Ogni cittadino e residente dell'Unione europea potrà utilizzare un portafoglio digitale personale;

    la Germania, ha avviato a titolo sperimentale la dematerializzazione della patente dopo il via libera del ministro federale dei trasporti Andreas Scheuer;

    in Cina, secondo quanto riportato recentemente da Ansa, oltre 80 milioni di automobilisti hanno ottenuto la patente di guida digitale;

    negli Stati Uniti Apple ha annunciato a breve la possibilità di utilizzare la patente digitale tramite smartphone in Arizona e Georgia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di migrare le funzionalità dell'applicazione «ipatente» all'interno di app IO, favorendo contemporaneamente all'interno di questa applicazione la dematerializzazione del documento di patente di guida affinché possa essere validamente usato in formato digitale sul territorio italiano.
9/3424/243.Capitanio, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    la povertà economica è strettamente legata a quella educativa;

    la povertà educativa minorile è frutto del contesto economico, sociale, familiare in cui vivono i minori;

    la povertà educativa non è solo correlata ad una condizione economica disagiata, ma coinvolge anche la dimensione emotiva e quelle della socialità e della capacità di relazionarsi con il mondo;

    risulta, pertanto, necessario mettere al centro delle nostre azioni il minore anche e soprattutto attraverso la promozione del valore della comunità educante tramite interventi che prevedano sul territorio nazionale il diretto coinvolgimento dei minori a rischio di povertà educativa nelle arti performative e con progetti di promozione della lettura e della musica precoce, come ad esempio il già esistente progetto «Nati per leggere» e «Nati per la musica»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile al fine di sviluppare nel territorio nazionale progetti di promozione della lettura e della musica già dal sesto mese di vita delle bambine e dei bambini con lo scopo di coinvolgere i minori a rischio povertà educativa e le loro famiglie.
9/3424/244. Lattanzio, Nitti, Siani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene numerose disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali;

    gli investimenti in infrastrutture stradali, e in opere pubbliche in generale, rappresentano un volano di primaria importanza per lo sviluppo economico di un Paese. Le risorse impiegate per tali finalità, anche per le piccole opere, sono in grado di generare un moltiplicatore elevato di crescita, di creare occupazione e benessere per le comunità che beneficiano della realizzazione degli interventi;

    la realizzazione di tali opere, oltre a mettere a disposizione degli utenti infrastrutture moderne, garantisce maggiore interconnessione con la rete delle infrastrutture europee e il rilancio delle imprese operanti nel settore e l'occupazione;

    il secondo lotto della tangenziale di Como è un'opera strategica in quanto collegherebbe in modo organico la A9 alla zona sud-est di Como, ed in passato numerose sono state le promesse legate alla realizzazione dell'opera;

    la regione Lombardia ha formalmente chiesto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di inserire nel contratto di programma di Anas 2021-2025 la variante alla SS342/639 (Como-Lecco), ovvero il nuovo collegamento con il II lotto della Tangenziale di Como. L'inserimento dell'opera nel piano di investimento della Società statale è necessario affinché lo Stato centrale reperisca i finanziamenti per la sua realizzazione;

    inoltre, nel lodigiano si discute da anni in merito alla necessità di migliorare le condizioni di sicurezza dell'accesso alla città di Lodi dalla tangenziale sud, in località Faustina, che attualmente è causa di ingorghi e incidenti;

    il problema principale è causato dal fatto che, mentre tutti gli altri svincoli esistenti sono a due livelli, vi è ancora presente in località Faustina, un'intersezione a raso con la strada provinciale 23 e con una delle principali vie d'accesso all'area urbana, la via San Colombano. L'incrocio è stato affrontato con una rotonda che rappresenta un «imbuto» in grado di provocare la congestione del traffico di tutta la viabilità di accesso al capoluogo;

    da anni è stata individuata dagli enti locali, quale unica soluzione, la realizzazione di uno svincolo a due livelli tramite un viadotto o un cavalcavia che non faccia interferire il traffico della tratta Bologna-Milano con il traffico locale;

    la realizzazione del progetto dipende dai finanziamenti che l'ANAS e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili intendono mettere a disposizione per la risoluzione dei problemi di traffico;

    l'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 stabiliva che in sede di aggiornamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, una quota delle risorse, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fosse destinata alla progettazione e alla realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia. In sede di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 era stato accolto dal Governo un ordine del giorno che prevedeva che una parte di quelle risorse fosse destinata agli interventi sulla tratta citata, tale impegno tuttavia non ha ancora avuto seguito;

    il territorio, le aziende, gli automobilisti necessitano di velocizzare i collegamenti che risultano lenti a causa dell'insufficienza e dell'inadeguatezza della rete viaria ordinaria,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative di competenza, e a individuare gli adeguati stanziamenti di risorse, per la realizzazione del secondo lotto della tangenziale di Como, nonché per la realizzazione dei necessari interventi di adeguamento e messa in sicurezza della tratta della strada statale 9 «via Emilia», dal chilometro 293.00 al chilometro 298.00, nel territorio del comune di Lodi.
9/3424/245. Claudio Borghi, Zoffili, Bianchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene numerose disposizioni in materia di infrastrutture e mobilità sostenibile, nonché diverse misure volte a implementare gli investimenti in tema di trasporto pubblico su ferro;

    la capacità di garantire un servizio di trasporto adeguato su tutto il territorio si inserisce nel quadro più generale di garanzia dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini e di coesione di natura economica e sociale, promosso in sede europea;

    il trasporto, infatti, oltre a configurarsi come attività di tipo economico e come elemento essenziale del «diritto alla mobilità» previsto all'articolo 16 della Costituzione, costituisce un servizio di interesse economico generale e, quindi, tale da dover essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica;

    alcune aree della regione Piemonte, in particolare, scontano una situazione di isolamento che obbliga molti cittadini, soprattutto i più giovani, ad abbandonare quelle comunità a causa della loro dislocazione geografica e soprattutto a causa dei ritardi dello Stato nell'effettuare investimenti in infrastrutture ferroviarie che garantiscano la continuità nei servizi di trasporto pubblico in tutta la regione;

    l'intervento di elettrificazione della linea Biella-Novara, ad esempio, è un intervento atteso che favorirebbe lo sviluppo delle infrastrutture del territorio, liberandolo dall'isolamento e incentivando la mobilità delle merci e lo spostamento di risorse umane;

    da anni infatti l'intero territorio biellese si adopera nella causa per l'elettrificazione della linea ferroviaria, per iniziativa sia di enti pubblici che privati della zona, a testimonianza della compattezza della comunità biellese nel ritenere il progetto dell'ammodernamento della tratta ferroviaria assolutamente irrinunciabile per il futuro del territorio;

    tale intervento, così come altre opere urgenti in altre province della regione, sono fondamentali per assicurare i collegamenti in tutta la regione, che spesso risultano inadeguati a causa dell'insufficienza della rete ferroviaria attuale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare le risorse necessarie alla regione Piemonte al fine di provvedere agli interventi infrastrutturali urgenti volti all'implementazione del servizio di trasporto pubblico su ferro su tutto il territorio della regione, comprese le province che, a causa dell'insufficienza e dell'inadeguatezza della rete ferroviaria e viaria attuale, versano in una condizione di isolamento.
9/3424/246. Patelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene numerose disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali e in materia di sostegno alle attività economiche;

    gli investimenti in infrastrutture stradali, e in opere pubbliche in generale, rappresentano un volano di primaria importanza per lo sviluppo economico di un Paese. Le risorse impiegate per tali finalità sono in grado di generare un moltiplicatore elevato di crescita, di creare occupazione e benessere per le comunità che beneficiano della realizzazione degli interventi;

    la variante della Tremezzina rappresenta un'opera fondamentale per la provincia di Como e per tutta la Lombardia, per poter risolvere annose difficoltà di transito dell'attuale tracciato della S.S. 340 «Regina» caratterizzato da numerosi restringimenti e da problematiche di carattere idrogeologico;

    la variante permetterà inoltre un risparmio nei tempi di percorrenza, una maggiore sicurezza per gli utenti e incentiverà la crescita del turismo locale, grazie anche a un collegamento più agevole e rapido con la Svizzera, con la Valtellina e la Val Chiavenna;

    il cantiere, partito a fine novembre, ha comportato la chiusura della Statale Regina a Colonno, dove verrà realizzato il tunnel di ingresso, fino alla fine di marzo. Tale chiusura, come prevedibile, sta causando ripercussioni negative su ristoranti, strutture ricettive, operatori dei mercati, negozi, attività commerciali, artigianali e industriali che hanno subito una contrazione della domanda di beni e servizi;

    secondo alcuni calcoli, la chiusura della strada statale comporterà un risparmio di risorse per ANAS pari a circa 80 milioni di euro, che potrebbero essere destinate al sostegno delle attività economiche penalizzate dalla chiusura,

impegna il Governo

a valutare, come peraltro proposto da Confesercenti Como, l'opportunità di istituire un fondo straordinario di 30 milioni di euro a favore delle imprese danneggiate dalla chiusura della Statale Regina a Colonno per la realizzazione della Variante della Tremezzina, che abbiano subito una diminuzione degli utili nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 marzo 2022, in confronto all'anno precedente, superiore al 30 per cento, dando facoltà, inoltre, alle imprese stesse di presentare domanda di cassa integrazione straordinaria per i quattro mesi per i propri dipendenti.
9/3424/247. Zoffili.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene numerose disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali;

    gli investimenti in infrastrutture stradali, e in opere pubbliche in generale, rappresentano un volano di primaria importanza per lo sviluppo economico di un Paese. Le risorse impiegate per tali finalità, anche per le piccole opere, sono in grado di generare un moltiplicatore elevato di crescita, di creare occupazione e benessere per le comunità che beneficiano della realizzazione degli interventi;

    la messa in atto di tali opere, oltre a mettere a disposizione degli utenti infrastrutture moderne, garantisce maggiore interconnessione con la rete delle infrastrutture europee e il rilancio delle imprese operanti nel settore e l'occupazione;

    l'intervento denominato «Corridoio Intermodale Roma-Latina» è costituito da un sistema autostradale, per una lunghezza di circa 100 chilometri, e dalle relative opere connesse di una lunghezza di circa 56 chilometri, suddiviso nelle seguenti opere principali: asse Roma-Latina, articolato tra collegamento autostradale interconnessione A12-Roma (Tor de' Cenci), e collegamento autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave);

    il progetto originario di realizzazione dell'opera, di assoluta rilevanza strategica per lo sviluppo della rete viaria nazionale e della mobilità interna alla regione Lazio, prevedeva un costo pari a circa 2,7 miliardi di euro;

    dopo la revoca da parte di Autostrade per il Lazio della gara, che aveva provocato l'avvio di un acceso contenzioso amministrativo, terminato solo nell'aprile 2021, che ha bloccato la realizzazione del corridoio intermodale e paralizzato l'operatività della società partecipata al 50 per cento dalla regione Lazio e al 50 per cento da ANAS SPA, era stata annunciato un ulteriore progetto, ridimensionato anche nei costi, che prevedeva una serie di affidamenti per tappe e per tranche più piccole;

    dal 15 luglio scorso, data in cui il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso in ottemperanza proposto dal consorzio di imprese che si era aggiudicato la gara per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'autostrada, non è stato portato avanti neanche il progetto più ridimensionato;

    le diverse pronunce dei giudici amministrativi che hanno interessato l'opera in questione hanno riconosciuto l'esistenza di un «interesse legittimo delle popolazioni locali» ad avere una nuova strada di collegamento tra Latina e Roma,

impegna il Governo

ad adottare, quanto prima, le opportune iniziative di competenza volte alla rapida realizzazione dei lavori del Corridoio intermodale Roma-Latina, quale infrastruttura strategica per la mobilità della regione Lazio e per la rete viaria nazionale.
9/3424/248. Durigon, Zicchieri.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno legge in esame reca numerose disposizioni in materia di infrastrutture e di mobilità sostenibile, prevedendo uno stanziamento straordinario di risorse volto a incentivare la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni nelle grandi aree urbane;

    il progetto della tramvia Stazione-Cisanello che il comune di Pisa ha presentato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, realizzato mediante una dettagliata analisi costi benefici della linea tranviaria e la redazione del relativo piano economico finanziario a corredo, mira a rendere il comune l'avanguardia nel panorama italiano ed europeo dal punto di vista della mobilità sostenibile;

    il progetto, il cui costo complessivo stimato è di 125 milioni di euro, prevede la realizzazione di una linea di 4,4 chilometri di tracciato fra la Stazione centrale e l'ospedale di Cisanello, con 13 fermate in entrambe le direzioni e una durata complessiva dei lavori di 770 giorni dall'avvio del cantiere;

    il Governo ha deciso di non finanziare il progetto con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in quanto destinate a progetti nelle grandi città e nelle aree metropolitane;

    tuttavia, la realizzazione di quella transizione ecologica, che viene invocata a gran voce dalle nuove generazioni, passa anche per il sostegno alle città di medie dimensioni per la realizzazione degli interventi inseriti nei Piani urbani della mobilità sostenibile;

    le infrastrutture tranviarie sono opere indispensabili per decongestionare una parte importante delle nostre strade dalle auto, diminuire l'inquinamento e contribuire a costruire città migliori e più verdi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che una quota dello stanziamento di risorse per la mobilità sostenibile, del presente disegno di legge, venga destinata alla celere realizzazione del progetto della tranvia Stazione-Cisanello di Pisa.
9/3424/249. Ziello.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Il disegno di legge contiene misure in materia fiscale. Infatti numerose e profonde sono state le modifiche introdotte al Senato alle norme fiscali e anche procedurali. Si prevedono inoltre disposizioni relative alla governance del servizio nazionale della riscossione;

   premesso che:

    la recente normativa in materia di riscossione, in particolare con riferimento al procedimento di formazione del ruolo e di riscossione delle somme iscritte a ruolo, determina un significativo squilibrio nel rapporto di forza tra contribuente debitore e amministrazione finanziaria;

   considerato che:

    la legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai commi 537-540, ha introdotto modifiche alla disciplina della procedura di sospensione della riscossione che vanno ad incidere sulle modalità, sulle fasi e sui termini della procedura ponendo il contribuente in una posizione di svantaggio nei confronti degli enti e società incaricate per la riscossione dei tributi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di modificare le disposizioni suddette innalzando il termine entro il quale il debitore può presentare la propria documentazione per la sospensione della riscossione e ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo; reintroducendo la lettera f) soppressa dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 ed equiparando le posizioni del contribuente e degli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi in modo da garantire maggiori tutele per i contribuenti nel corso del procedimento di formazione del ruolo e di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
9/3424/250. Paolo Nicolò Romano, Corda.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili introdotto dal Senato, modifica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di formazione e contenuto dei ruoli. Introducendo un nuovo comma 4-bis che dispone l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo nonché circoscrive i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata;

   considerato che:

    la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 19704/2015, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione della cartello e/o del ruolo che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario;

    con ordinanza n. 27860 del 12 ottobre 2021, la Corte di cassazione, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha sottolineato che, benché l'estratto di ruolo non sia atto autonomamente impugnabile, il contribuente debitore può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella di pagamento, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario;

    la disposizione introdotta determina uno sbilanciamento eccessivo nel rapporto tra contribuente e Pubblica amministrazione limitando la possibilità per il contribuente di adire il giudice tributario nonché di far valere il proprio diritto di difesa,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di abrogare la norma in esame.
9/3424/251. Corda, Maniero, Trano, Costanzo, Cabras, Giuliodori, Spessotto, Sapia, Leda Volpi.


   La Camera,

   premesso che:

    tra le misure previste nel disegno di legge di bilancio 2023 per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese è prorogata al 30 giugno 2022 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, seppure gradualmente affievolita in una logica di progressivo phasing out; è prorogata al 30 giugno 2022 la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia SACE, sono rideterminate le risorse disponibili sul Fondo per il Green New Deal, ma nessuna proroga è stata prevista per le moratorie per le imprese, misura in scadenza alla fine dell'anno;

    come evidenziato anche sul quotidiano Il Sole 24 Ore, le misure a sostegno della liquidità potrebbero diventare un boomerang; l'associazione delle imprese prevede a fine anno che su almeno 25 miliardi di prestiti rispetto a 43 miliardi di moratorie alle imprese in essere non potranno riprendere i pagamenti;

    il cosiddetto decreto liquidità, si ricorda, aveva previsto all'articolo 13, comma 1, lettera e), la garanzia sulle operazioni di ristrutturazione, ovvero sui finanziamenti alle imprese che rinegoziano il debito prolungando la scadenza e riducendo l'importo della rata, strumento fondamentale nel periodo pandemico per supportare le aziende e assicurare loro la continuità operativa e la necessaria liquidità;

    in mancanza di una sua proroga, il rischio è che da gennaio prossimo, le imprese che non potranno riprendere i pagamenti, senza la garanzia pubblica sui prestiti, difficilmente potrà vedersi erogare nuova liquidità, nonostante l'emergenza pandemica non sia terminata e a frenare l'economia questa volta è non tanto i lockdown quanto l'elevato numero di persone in quarantena,

impegna il Governo

a prevedere nel cosiddetto decreto Milleproroghe di prossima emanazione, o comunque nel primo provvedimento utile, una proroga delle moratorie per l'imprese in scadenza a fine anno.
9/3424/252. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca il bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024, redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

    nell'ambito del testo in esame sono ravvisabili misure normative atte a contenere i costi della recente spirale inflattiva energetica;

    nel corso del 2021 i costi dell'energia hanno visto un sostanziale e rapido incremento, dovuto principalmente all'aumento del costo del gas naturale, causato da diversi fattori, tra cui la ripresa delle attività economico-industriali, le gelate nel Nord-Europa e la crescente domanda di gas da parte della Cina;

    il sistema europeo di gestione delle emissioni di CO2 in Unione europea mediante aste, o Emissions Trading System (EMS), ha comportato l'emersione di pratiche altamente speculative che hanno reso ulteriormente costoso il costo dell'energia, in modo particolare per quanto riguarda i comparti industriali;

    i rincari dell'ultimo trimestre del 2021 saranno seguiti, come annunciato non solo dai centri studi delle più importanti associazioni di categoria, ma anche di enti similari a livello europeo, da ulteriori rincari;

    da inizio dicembre le quotazioni del gas hanno subito un rincaro aggiuntivo del 70 per cento, rendendone il ricorso insostenibile per buona parte del sistema industriale nazionale, ma anche per i piccoli rivenditori di energia e per svariati comparti produttivi, in modo particolare in montagna, dove i kWh di energia richiesti sono più elevati;

    secondo i più recenti studi, il 19 per cento delle famiglie italiane non riuscirà a sostenere i nuovi costi, con grandi impatti a livello economico sul settore agroalimentare e turistico-ricettivo, nonché, a cascata, su tutto il mondo degli artigiani e, più in generale dei lavoratori autonomi;

    l'andamento dei prezzi deriva altresì dalle recenti tensioni politiche in essere tra l'Unione europea e la Federazione Russa, grande esportatore di gas ed energia, nonché dalla grande indipendenza energetica di potenze economiche come la Repubblica francese che, grazie all'energia nucleare, è esportatore di energia e player fondamentale nel mercato energetico europeo;

    come affermato dal Ministro dello sviluppo economico in recenti dichiarazioni, ma anche da omologhi esponenti europei nonché da importanti realtà economiche e finanziarie continentali, in assenza di misure solide e stabili l'intera Europa rischierà perdite energetiche, se non veri e propri blackout;

    nel mondo della montagna il rincaro dell'energia è stato osservato con una spirale inflattiva dei prezzi del 10-15 per cento, dovuta alla necessità di assorbire i costi fissi, in costante aumento;

    la necessità di ricorrere, lato europeo, alle scorte di gas naturale liquefatto (GNL) statunitense, trasportato via mare, è testimonianza della fragilità e debolezza energetica dell'Unione europea, sollevando numerosi profili di rischio circa l'effettiva indipendenza energetica dei Paesi membri;

    le cancellazioni delle prenotazioni turistiche nel corso della fine dell'anno 2021 dovute al dilagare dell'emergenza pandemica da COVID-19 hanno fortemente ridotto, se non azzerato, le entrate di numerose attività turistico-ricettive, nonché artigianali e, più in generale, di quelle facenti parte dell'indotto di riferimento;

    nelle aree interne e montane la stagionalità invernale è più lunga, e la gestione dei servizi ha un costo energetico maggiore,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:

    disporre, nei limiti di finanza pubblica, ulteriori ed urgenti misure di contenimento delle utenze energetiche, tenendo di conto degli elementi di cui in premessa e della possibilità di eventuali e continui rincari nel corso di tutto l'anno 2022;

    adottare tutte le misure necessarie per scongiurare blackout energetici nell'ambito della crisi energetica in corso;

    prevedere apposite misure di contenimento dei rincari delle utenze energetiche per cittadini ed imprese, tali da riconoscere anche la peculiarità delle aree montane nella produzione, distribuzione ed utilizzo dell'energia stessa.
9/3424/253. Ciaburro, Caretta, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca il bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024, redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

    con il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, ha esteso l'utilizzo della certificazione verde, cosiddetto «Green Pass», allo svolgimento delle attività lavorative, rendendone il possesso imprescindibile per accedere al posto di lavoro;

    il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, cosiddetto Decreto Natale, ha introdotto ulteriori misure di contenimento della pandemia da COVID-19, tali da richiedere un maggiore ricorso allo strumento del tampone antigenico, cosiddetto tampone rapido nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del decreto-legge medesimo ed il termine dell'anno 2021;

    il testo in esame, tra le altre, ha incrementato le risorse a sostegno del sistema sanitario nazionale nell'ambito della gestione della crisi pandemica da COVID-19;

    il maggiore ricorso allo strumento del tampone rapido e del tampone molecolare ha posto in grave difficoltà il sistema di somministrazione basato sulle farmacie dislocate sul territorio nazionale, in particolar modo data anche la necessità di ricorrere al tampone per poter svolgere la propria attività lavorativa;

    come indicato dalla cronaca e dai fatti recenti, è sempre maggiore il numero di cittadini che ricorre allo strumento del tampone rapido a mere finalità di cosiddetto Screening, anche al fine di conseguire una maggiore consapevolezza in riferimento all'andamento dell'emergenza pandemica, andando tuttavia a mettere maggiore pressione sull'intero sistema di somministrazione dei tamponi sul territorio nazionale;

    le nuove contingenze portano alla necessità di garantire in ogni caso la possibilità di somministrazione di test rapidi agli individui i quali ne necessitano ai fini dell'accesso al proprio posto di lavoro,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:

    disporre, anche mediante istituzione di un apposito credito d'imposta e nei limiti di finanza pubblica, misure che permettano di fornire gratuitamente i tamponi rapidi ai lavoratori che ne facciano richiesta senza gravare al contempo sui conti delle attività lavorative medesime;

    agevolare e stimolare l'istituzione di presidi per garantire la somministrazione di tamponi rapidi su tutto il territorio, date anche le esigenze di accesso al posto di lavoro di cui in premessa.
9/3424/254. Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), all'articolo 1, commi 1015-1022, ha previsto che nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500;

    si prevede che il rimborso sia ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e che sia riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità; sono inoltre previsti i casi di esclusione dal rimborso in caso di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati, estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione o sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione;

    il comma 1019 del suddetto articolo stabilisce che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti delle risorse stanziate, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio; il comma 1020 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021;

    in sede di risposta a un mio question time in Commissione relativo al ritardo nell'emanazione del decreto attuativo di cui in premessa, indispensabile a rendere esigibile il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, il Governo ha annoverato tra le criticità che giustificavano i ritardi «l'esiguità del fondo appostato in bilancio...»;

    tuttavia non solo il Governo non ha aumentato tali risorse con il disegno di legge di bilancio, come era nella sua facoltà, ma non adottando il predetto decreto ministeriale in tempo utile ha determinato che le risorse stanziate dalla scorsa legge di bilancio per l'anno 2021 vadano in economia;

    al fine di recuperare le risorse non utilizzate nel 2021 a causa di tale inerzia, sono state presentate al Senato ed alla Camera proposte emendative sul quale è stato, sorprendentemente, reso un parere contrario del Governo,

impegna il Governo

ad assumere urgentemente, con il primo veicolo normativo utile, le iniziative necessarie a garantire l'incremento del Fondo per il rimborso delle spese legali degli assolti, in misura pari almeno alla somma stanziata per il 2021 e non impegnata in tempo utile.
9/3424/255. Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    la grande attenzione che il Governo riserva al tema della disabilità è testimoniata dall'istituzione di un Ministero ad hoc per le Disabilità;

    il disegno di legge sul bilancio per il 2022 contiene efficaci disposizioni in materia di disabilità visiva e pluridisabilità, volte anche a sostenere il percorso di studi degli alunni e degli studenti con disabilità;

    la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di Roma e la Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita di Monza svolgono, rispettivamente dal 1921 e dal 1928, attività essenziali di carattere educativo di sostegno, tramite la predisposizione e distribuzione dei testi scolastici in Braille e a caratteri ingranditi, nonché dei materiali didattici speciali e specifici;

    le due predette istituzioni, infatti, progettano e realizzano materiale didattico ed educativo specifico per la disabilità visiva e la pluridisabilità, oltre alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante, educativo e scolastico circa le problematiche formative legate al deficit visivo;

    in sinergia con l'Unione italiana ciechi e ipovedenti la federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di Roma e la Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita di Monza hanno istituito da qualche anno una rete nazionale di Centri di Consulenza Tiflodidattica, per garantire idonei interventi di sostegno nelle scuole dove sono presenti alunni e studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, assicurando la continuità didattica anche nelle fasi più acute della pandemia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e l'urgenza di incrementare, in uno dei prossimi provvedimenti utili, le risorse finanziarie destinate alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita con sede in Monza, al fine di rafforzare l'azione di sostegno ai processi di inclusione scolastica già in atto per migliaia di alunni ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive.
9/3424/256. Mandelli, Versace.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi da 859 a 862 prevedono interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta in guscio e delle filiere minori, in particolare, attraverso l'incremento del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta in guscio;

    in particolare il comma 860 destina una somma pari ad euro 7,75 milioni per il 2022 dell'incremento previsto dal comma 859 al sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali; all'Incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api; all'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo (interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l) della legge n. 313 del 2004);

    l'azione delle api è conosciuta ovunque per la loro preziosa produzione di miele e di polline, ma di gran lunga più importante è l'azione di impollinazione, processo indispensabile per la riproduzione delle piante;

    l'impollinazione rappresenta il principale meccanismo di riproduzione di quasi la generalità delle piante; moltissime specie vegetali dipendono, per la loro impollinazione, dagli insetti pronubi come le api e la maggior parte di quelle coltivate a fini alimentari;

    il valore economico globale generato dalle api con la loro attività pronuba, quindi, è di gran lunga superiore rispetto al valore derivante dalla vendita dei prodotti dell'alveare;

    durante le fioriture nelle coltivazioni, gli allevatori di api si mettono al servizio dei coltivatori fornendo le loro api per consentire l'impollinazione dei frutteti e di altre colture; il «servizio di impollinazione» così svolto rappresenta spesso la prima fonte di reddito per gli apicoltori, seguito poi dalla vendita del miele e degli altri prodotti apistici;

    la metà degli apicoltori pratica il nomadismo per la produzione del miele e del polline, cioè sposta gli alveari per inseguire fioriture di piante spontanee o coltivate, un servizio che spesso non è retribuito;

    attualmente il servizio di impollinazione, ovvero l'affitto delle arnie per il periodo della fioritura, ha un'aliquota ordinaria al 22 per cento. Data l'IVA sfavorevole gli apicoltori, invece di affittare le arnie con così poco ricavo, piuttosto le vendono ai frutticoitori, ma questi, una volta finita la stagione della fioritura, non avendo interesse a proseguire l'allevamento, bruciano le api con arnie e tutto. È una pratica assurda e contro ogni logica ecologica e di tutela del benessere delle api, causata solo da questa percentuale IVA;

    durante la discussione sia del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, che della legge di bilancio 2021 erano stati accolti due ordini del giorno (9/2220-AR/48 e 9/02790-bis-AR/145) con i quali si chiedeva di prevedere una riduzione dell'IVA sul servizio di impollinazione, ma a questi, ad oggi, non risulta essere stato dato seguito;

    anche alla Pappa Reale, che pur essendo un prodotto agricolo a tutti gli effetti, come da legge n. 313 del 2004 che disciplina l'apicoltura, non viene poi però trattata come tale a fini fiscali, infatti ad essa viene applicata l'aliquota del 22 per cento e non rientra tra i beni inseriti nella tabella A, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (disciplina dell'IVA), nella quale sono elencati tutti i prodotti agricoli per la cui cessione effettuata dai produttori agricoli (miele, cera d'api greggia, polline, propoli, api e l'idromele), si applica l'IVA ad aliquota ridotta;

    pur considerando le norme contenute nella legge di bilancio all'esame importanti per il settore apistico sarebbe opportuno implementare queste disposizioni per il rilancio della filiera apistica, vista l'importanza che il settore da sempre riveste nel mondo agricolo ed agroalimentare, prevedendo anche una riduzione dell'IVA sia sul servizio di impollinazione, una attività agronomica fondamentale e strategica per il settore e per la vita delle api, che certamente andrebbe ulteriormente incentivata e promossa, che sulla pappa reale prodotto agricolo a tutti gli effetti, alla stregua del miele,

impegna il Governo

a dare seguito agli ordini del giorno già accolti in favore del settore apistico, intervenendo con provvedimenti di carattere normativo, che prevedano una riduzione dell'attuale aliquota IVA relativa al servizio di impollinazione nonché a quella relativa alla Pappa reale, portandoli a tutti gli effetti ad essere riconosciuti, anche economicamente, importanti per il settore.
9/3424/257. Loss.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi 980 e seguenti prevedono il divieto per l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia con la possibilità per gli allevamenti autorizzati alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022 di detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022;

    in Italia, secondo una ricerca del Dipartimento di scienze e tecnologie alimentari dell'Università di Bologna (giugno 2020), la filiera interessata dalla produzione di pellicce provenienti dagli allevamenti di visone coinvolge qualche migliaia di imprese (aziende produttrici di mangime, industria della lavorazione delle pelli, settore retail, etc.), con standard qualitativi eccellenti tali per cui l'Italia svolge un ruolo di rilievo anche nell'export a livello mondiale;

    secondo la medesima ricerca, il valore economico complessivo per ogni singola fattrice è di circa 1.000 euro, per un totale del patrimonio nazionale di fattrici di circa 30.000 unità potenzialmente presenti in allevamenti distribuiti prevalentemente nel centro-nord, senza contare tutti i costi medi annui relativi all'alimentazione, medicinali/spese veterinarie, manodopera, strutture (capannoni), attrezzature/impianti (gabbie, macchinari, etc.) e sistemi di sorveglianza;

   considerato che:

    il divieto all'attività lavorativa di allevamento e riproduzione di animali da pelliccia, introdotto nel testo del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2022 in prima lettura al Senato, rappresenta un impedimento alla libera iniziativa economica di uno specifico settore costituzionalmente lecito e, conseguentemente, presenta profili di potenziale illegittimità considerato, per altro, il carattere ultroneo rispetto ai contenuti propri della legge di bilancio;

    il Fondo costituito presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia e costituito da 3 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 non è sufficiente per risarcire per intero gli allevamenti a cui si impone la chiusura sostanziale con decorrenza 1° gennaio 2022,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, un aumento del Fondo citato in premessa finalizzato ad indennizzare gli allevatori di animali da pelliccia ai quali è stato imposto l'obbligo di chiusura definitiva delle attività.
9/3424/258. Golinelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 100 del decreto-legge 104 del 2020 modificato dall'articolo 6-bis, comma 1, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sulle «Concessioni dei demanio marittimo, lacuale e fluviale», al comma 4 dispone che «dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500. Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500.»;

    la suddetta nuova soglia va ad incidere sulla maggior parte dei soggetti economici titolari di concessioni demaniali marittime che occupano superfici di ridotte dimensioni, quali quelle destinate all'uso per finalità di pesca ed acquacoltura;

    il provvedimento, infatti, non ha inciso sulle grandi concessioni che già pagavano importi superiori al minimo fissato, ha elevato invece i canoni minimi sulle micro e piccole concessioni del demanio marittimo, infatti, gli operatori del settore della pesca e acqua coltura si sono visti aumentare i costi fino a sette volte portando l'importo del canone da pagare da 362,90 a 2.500 euro annui;

    questo aumento è avvenuto proprio in un momento in cui la pesca e acquacoltura, sono state già fortemente colpite dalla emergenza epidemiologica e che stanno quindi attraversando un periodo di grande difficoltà; con il significativo incremento dei costi concessori si sono venute a determinare ulteriori gravissime conseguenze in termini economici ed occupazionali mentre queste attività andrebbero invece supportate e incentivate con misure agevolative mirate, non con un aggravio di costi;

    il comma 6-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis ha invece diminuito il canone minimo a 500 euro per le concessioni demaniali marittime senza scopo di lucro,

impegna il Governo

a rivedere, nel primo provvedimento utile, le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 104 del 2020 al fine di escludere o rimodulare dalla maggiorazione dei canoni demaniali marittimi, anche le attività del settore della pesca e acquacoltura e altre attività già in crisi, al pari dei soggetti previsti dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, in quanto si sono verificate significative ricadute economiche sul settore.
9/3424/259. Viviani.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi 123 e 124 prevedono l'erogazione, anche per il 2022, dell'Indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio: a tal fine, vengono stanziate risorse a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione;

    il comma 217 estende il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato (CISOA), anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio;

    le misure previste dai commi 123 e 124, come anche quelle dello stesso tenore contenute nelle precedenti leggi di bilancio, in virtù del loro carattere «estemporaneo» (nonché della farraginosità delle procedure di erogazione che determina ritardi e mancanza di tempestività) non offrono ai lavoratori del comparto pesca una ragionevole sicurezza sulle aspettative reddituali;

    nonostante le disposizioni all'esame siano da considerare positive e un primo passo per il settore pesca e acquacoltura, questo rimane comunque sprovvisto di un vero e proprio ammortizzatore sociale dedicato e strutturato e che a regime avrebbe per la pesca e acquacoltura effetti senza dubbio positivi e sarebbe in grado di assicurare una continuità di reddito ai lavoratori nelle diverse fattispecie di sospensione dell'attività lavorativa;

    i lavoratori del settore della pesca e acquacoltura non possono trovarsi ancora senza alcuna forma certa di sostegno al reddito e rimanere sempre nella speranza che in ogni legge di bilancio vengano rinnovate le indennità giornaliere onnicomprensive in caso di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure che istituiscano un ammortizzatore sociale dedicato al settore della pesca ed acquacoltura stabile e strutturale, che includa al suo interno tutte le forme di fermo dell'attività di pesca al fine di garantire ad essi una continuità di reddito, un sostegno occupazionale e una sostenibilità economica alle imprese del settore.
9/3424/260. Manzato, Viviani.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio all'esame prevede una riforma degli scaglioni e delle aliquote Irpef volta ad alleggerire il carico fiscale per i contribuenti con i redditi medi; le nuove aliquote saranno infatti del 23 per cento per i redditi fino a 15.000 euro, del 25 per cento per i redditi fino a 28.000 euro, del 35 per cento per i redditi fino a 50.000 euro e del 43 per cento per i redditi oltre 50.000 euro;

    i giovani saranno toccati solo in minima parte da tali interventi, dal momento che secondo l'Istat, un giovane mediamente guadagna 9.900 euro lordi annui fino a 24 anni e 15.500 euro tra i 25 e i 29;

    la piramide dei redditi dei contribuenti giovani ha inoltre una base molto più larga rispetto a quella dei restanti contribuenti; infatti l'85 per cento di essi si colloca nel primo scaglione di reddito, quello fino a 15 mila, per il quale la riforma dell'Irpef non comporta risparmi d'imposta; un altro 14 per cento è nello scaglione successivo, quello che arriva fino a 28 mila euro, per il quale l'aliquota cala di 2 punti percentuali, dal 27 per cento al 25 per cento. Come calcolato dal Sole 24 Ore, in questo scaglione lo sconto fiscale dovuto all'abbassamento dell'aliquota potrebbe arrivare fino a 260 euro pro capite, ma per sei giovani su dieci potrebbe fermarsi sotto i 50 euro, dato che il loro reddito imponibile medio si aggira sui 17 mila euro, e quindi la riduzione dell'aliquota si applica su circa 2000 euro;

    sempre il Sole 24 Ore ha calcolato che, nonostante i giovani in età lavorativa (20-34) siano il 15,7 per cento degli italiani, la legge di bilancio all'esame riserva loro solo il 2,5 per cento delle risorse complessive;

    da una recente indagine demoscopica condotta da Demos, secondo il 68 per cento degli intervistati i giovani avranno una posizione sociale ed economica peggiore rispetto a quella dei genitori; il 67 per cento dei giovani tra i 18 e i 29 anni ritiene che l'unica speranza per fare carriera sia andare all'estero;

    i giovani sono la classe di età in cui solitamente la necessità di risorse è più alta e la disponibilità è più limitata; questo fa sì che molti abbiano difficoltà a seguire corsi di formazione, a frequentare l'università o a spostarsi per cogliere nuove opportunità lavorative e formative; la disponibilità di risorse è inoltre fondamentale per aprire un'attività, separarsi dal nucleo familiare e pensare di costruire una famiglia. In questo contesto, come ricorda il Next generation di Azione, lo Stato deve intervenire per sostenere l'autonomia economica dei giovani, anche al fine di spezzare la forte correlazione tra risorse a disposizione della famiglia e le possibilità di successo dei figli, garantendo dunque una maggiore uguaglianza sostanziale dei suoi cittadini;

    per questo la nostra proposta, formalizzata negli emendamenti depositati al Senato, era di indirizzare verso le fasce più giovani le risorse disponibili per la riforma fiscale, prevedendo una detassazione totale per i redditi dei giovani fino ai 25 anni e un dimezzamento della tassazione per i redditi per i giovani fino ai 29 anni con reddito non superiore a 30.000 euro, quanto meno fino all'allineamento del tasso medio di disoccupazione giovanile nazionale a quello rilevato nei Paesi dell'Unione europea,

impegna il Governo

nei prossimi provvedimenti utili, a partire dai decreti legislativi attuativi della delega fiscale attualmente all'esame della Camera, ad indirizzare le risorse disponibili in via prioritaria verso le fasce più giovani della popolazione, al fine di sostenere, anche tramite la leva fiscale, la loro autonomia economica, formativa ed abitativa.
9/3424/261. Angiola.


   La Camera,

   premesso che:

    da sempre il settore tessile italiano, in particolare nell'ambito abbigliamento/moda, rappresenta nel mondo un punto di riferimento per l'alto standard qualitativo e il design dei propri prodotti. Quest'ultimo riveste un ruolo strategico sia per l'industria che per il made in Italy in generale, con un peso sulla numerosità totale delle attività manifatturiere del 7,9 per cento;

    si tratta di un settore di antica tradizione nel nostro Paese: vantando oltre 400.000 addetti, tale settore occupa il 12 per cento di tutti i lavoratori del settore manifatturiero e il suo fatturato rappresenta il 9 per cento del fatturato del settore manifatturiero. Per quanto riguarda la produzione di filati, il settore più importante è quello della lana dal momento che i lanifici garantiscono all'Italia una posizione di rilievo nel mercato mondiale rendendola la quarta nazione al mondo nella produzione di filati di lana;

    circa 4 aziende su 5 del settore si trovano nell'Italia centrale (30 per cento) e settentrionale (34,2 per cento nel Nord-Ovest e il 18,9 per cento nel Nord-Est), dove un ruolo significativo è giocato da regioni come la Lombardia (24,7 per cento), la Toscana (23,4 per cento), il Veneto (8,9 per cento), il Piemonte (8,4 per cento) e l'Emilia-Romagna (8 per cento). La distribuzione a livello provinciale, che ricalca a grandi linee quella regionale, ripercorre la geografica dei distretti industriali che hanno contribuito a costruire le fortune dell'industria tessile italiana: Prato (14 per cento), Varese (5,3 per cento), Milano (4,6 per cento), Pistoia (4,3 per cento), Como (4,1 per cento), Modena (3,8 per cento), Biella (3,6 per cento), Bergamo (3 per cento), Napoli (2,7 per cento), Firenze (2,7 per cento), Torino (2,3 per cento), Brescia (2,3 per cento), Padova (2,2 per cento) e Vicenza (2,2 per cento);

    il contesto organizzativo è fortemente caratterizzato dalla presenza d'imprese individuali (42,7 per cento) e di capitali (36,1 per cento) oltre che essere interessanti per la dimensione: il 54,2 per cento del totale, infatti, è composto da micro imprese, ossia realtà che impiegano meno di dieci dipendenti e hanno un fatturato annuale che non eccede i 2 milioni di euro. Inoltre le manifatture, che in generale hanno una media dipendenti di circa 9,9 unità, si contraddistinguono per una moderata presenza femminile: quest'ultime, infatti, nel 67,5 per cento dei casi sono meno della metà degli addetti;

    la manifattura tessile si compone di varie tipologie di lavorazione e produzione e le più diffuse tra le aziende sono: il finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività simili (18,9 per cento), il confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento (16,9 per cento), la tessitura (14,9 per cento), la preparazione e la filatura delle fibre tessili (12 per cento), la fabbricazione di ricami (8,6 per cento), la preparazione di articoli in materie tessili (7,5 per cento) e la fabbricazione di tessuti a maglia (4,2 per cento);

    il nostro Paese primeggia anche nella produzione di tessuti di lino (quarto produttore al mondo) e di cotone (ottavo produttore al mondo);

    più del 10 per cento delle esportazioni nazionali sono rappresentate da prodotti tessili, dell'abbigliamento e degli accessori e più del 6 per cento delle esportazioni mondiali di questo settore sono italiane;

    un rilievo importante hanno anche le esportazioni di calzature; i paesi verso i quali l'Italia esporta maggiormente prodotti tessili e dell'abbigliamento sono la Francia, la Germania, gli USA e la Cina;

    nel nostro Paese, le industrie tessili e dell'abbigliamento sono presenti soprattutto:

    in Piemonte, nel distretto industriale di Biella, dove la lavorazione della lana ha origini molto lontane. Il distretto rappresenta uno dei principali centri al mondo dell'industria tessile, specializzato nella produzione dei tessuti e filati in cashmere, pelo di cammello, alpaca, vigona, mohair. Nella zona sono diffuse anche fabbriche che producono macchine destinate all'industria tessile;

    in Toscana, nel distretto industriale di Prato, uno dei più importanti a livello mondiale nella produzione di filati e tessuti di lana destinati all'abbigliamento, all'industria della maglieria, all'arredamento, ma anche nella produzione di capi di abbigliamento;

    in Veneto, nel distretto industriale di Verona, nel quale sono presenti imprese, generalmente di modeste dimensioni, di abbigliamento, aziende tessili, aziende che lavorano per conto terzi, grossisti, fornitori di servizi del settore;

    nel settore calzaturiero è da ricordare il distretto industriale di Fermo (Marche), caratterizzato da piccole imprese artigianali, specializzate soprattutto nella produzione di scarpe di media-alta qualità con un elevato volume di esportazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, una rivalutazione ai fini fiscali dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2021, dei soggetti, esercenti attività d'impresa, operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) sull'intero territorio nazionale.
9/3424/262. Silli.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, prevede numerose disposizioni in materia di sanità, con relativi finanziamenti aggiuntivi per il potenziamento del Fondo sanitario nazionale e incrementi di risorse in molti ambiti di interesse sanitario e sociale;

    tra le misure di interesse sanitario e sociale rilevano in particolare quelle volte al rafforzamento dell'assistenza territoriale, dell'attività di prevenzione dei tumori e l'istituzione, presso il Ministero della salute, di uno specifico Fondo destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing, test di profanazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza (comma 685 dell'articolo 1); nonché il riconoscimento di un contributo annuo di 2 milioni di euro in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), di cui al comma 275 dell'articolo 1;

   considerato che:

    lo scenario epidemiologico determinato dalla pandemia da SARS-CoV-2 ha interessato anche l'attività di prevenzione associata ai programmi di screening, sia a livello nazionale che globale; in Italia i programmi di screening sono stati interrotti nei mesi di marzo e aprile 2020, e successivamente riavviati adottando le misure di carattere organizzativo e procedurale necessarie ad assicurare l'attività assistenziale nelle massime condizioni di sicurezza possibile per utenti e personale;

    l'Osservatorio nazionale screening (ONS) si è proposto di monitorare l'andamento dei programmi di screening durante la pandemia, mediante una indagine atta a misurare quantitativamente il ritardo accumulato e le capacità di recupero di ogni regione;

    la necessità di effettuare screening in modo tempestivo, risulta essenziale, con riferimento ai malati oncologici;

    dai risultati della terza indagine dell'Osservatorio nazionale screening (relativa fino alla fine di dicembre 2020) è emerso che, con riferimento allo screening mammografico, nel 2020 si è registrata una riduzione di più di 90.000 inviti, pari a -26,6 per cento rispetto al 2019; sono state oltre 750.000 le donne che non hanno eseguito la mammografia di screening nel 2020, con una riduzione complessiva del 37,6 per cento rispetto all'anno precedente, e grande variabilità tra le regioni. Considerando i tre quadrimestri del 2020, il «Rapporto Ripartenza» dell'ONS emerge come la riduzione degli esami eseguiti sia stata del 53,6 per cento nel primo periodo (compatibile con i due mesi di lockdown), ma come il numero di mammografie effettuate si sia mantenuto inferiore agli stessi periodi dell'anno precedente anche nel secondo e nel terzo quadrimestre (-27,1 per cento e -23,7 per cento rispettivamente). Al ritardo dovuto ai mesi di sospensione dei programmi di screening è stato accumulato ulteriore ritardo: mediamente, nel 2020, è stato accumulato un ritardo-equivalente di 4,5 mesi, ossia come se i programmi di screening fossero stati sospesi per 4,5 mesi anziché i due mesi di chiusura effettiva; il dato del ritardo accumulato è molto variabile tra le regioni: molte regioni hanno parzialmente recuperato il ritardo dei primi mesi del 2020, mentre altre hanno continuato ad incrementarlo;

    con riferimento allo screening per tumore ai polmoni, il report «I Numeri del Cancro in Italia 2020» della Fondazione AIOM indica che si tratta di uno dei tumori più frequenti e a maggiore mortalità in Italia; la Rete italiana di screening polmonare (RISP) ha come obiettivo strategico quello di implementare su tutto il territorio nazionale un programma di screening del tumore polmonare con LDCT, attraverso una rete di centri ad elevata competenza clinica multidisciplinare, allo scopo di ottenere una significativa riduzione della mortalità per tumore polmonare nei forti fumatori, attraverso lo screening dei tumori polmonari con CT torace; il programma RISP contribuirà a ridurre del 40-50 per cento la mortalità per tumore polmonare, e potenzialmente anche per altre patologie causate dal fumo, mettendo a punto un sistema di diagnosi precoce che utilizza la LDCT torace con periodicità variabile, sulla base del rischio individuale di ogni soggetto; questa strategia personalizzata consentirà un uso ottimale delle risorse strumentali e umane, e una riduzione significativa dei costi; i risultati della sperimentazione clinica, con disegno randomizzato, permetteranno di validare un protocollo di screening personalizzato, con intervalli variabili tra una LDCT e la successiva, sulla base del rischio individuale, riducendo i costi a lungo termine dello screening,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rafforzare l'implementazione delle misure introdotte nella presente legge di bilancio relative alle attività di prevenzione contro i tumori, al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e di supportare l'attività di screening in modo omogeneo in tutte le regioni e su tutto il territorio nazionale, relativamente alle diagnosi sia del tumore alla mammella che del tumore al polmone, stante la necessità di recuperare i ritardi dovuti alla pandemia e di considerare la prevenzione, la tempestività della diagnosi e lo screening attività fondamentali per la presa in carico dei pazienti.
9/3424/263. Mugnai, Bologna, Marin.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, prevede numerose disposizioni in materia di sanità, con finanziamenti aggiuntivi per il potenziamento del Fondo sanitario nazionale e incrementi di risorse in molti ambiti di interesse sanitario e sociale;

    tra le misure sanitarie e sociali rilevano quelle volte alla promozione della parità di genere, per la realizzazione di un Piano strategico nazionale contro la violenza di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 (commi 138 e 139 dell'articolo 1); nonché il rafforzamento dell'assistenza territoriale, dell'attività di prevenzione dei tumori e l'istituzione, presso il Ministero della salute, di uno specifico Fondo destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing, test di profanazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza (comma 685 dell'articolo 1);

    il futuro della sanità è legato alla sostenibilità del sistema sanitario e necessita di una politica che attui efficaci strategie di prevenzione e che garantisca una programmazione per un adeguato ritorno di salute rispetto alle risorse investite, riducendo sprechi e diseguaglianze;

    il tema delle «differenze di genere» declinato all'interno della medicina è storia recentissima. Dagli anni Novanta la medicina tradizionale ha subito una profonda evoluzione attraverso un approccio innovativo mirato a studiare l'impatto del genere e di tutte le variabili che lo caratterizzano – biologiche, ambientali, culturali e socioeconomiche – sulla fisiologia, sulla fisiopatologia e sulle caratteristiche cliniche delle malattie;

    la medicina di genere è una scienza multidisciplinare che descrive le differenze anatomo-fisiologiche a livello di tutti gli organi e sistemi nell'uomo, nella donna e in tutte le fasi della vita dal bambino all'anziano. L'obiettivo è garantire ad ogni persona e per ogni fascia di età la migliore cura, rafforzando il concetto di centralità della persona, di personalizzazione e di appropriatezza delle cure;

    il 13 giugno 2019 è stato firmato il decreto ministeriale per l'adozione del Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere (di cui all'articolo 3 della legge n. 3 del 2018) con il quale per la prima volta in Italia è stato inserito il concetto di «genere» nella medicina, al fine di garantire in modo omogeneo sul territorio nazionale la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

    l'Italia è divenuta avanguardia sul tema nel contesto europeo; l'approvazione del Piano nazionale della medicina di genere dimostra l'attenzione delle istituzioni nei confronti di una scienza che si è evoluta nella rilevazione delle differenze osservate tra uomini, donne, bambini e anziani per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie;

    tale Piano è articolato in due sezioni: la prima di inquadramento generale relativo alla definizione di medicina di genere, gli ambiti prioritari d'intervento, l'importanza di un approccio di genere in sanità per una centralità della persona, corredata da un'analisi del contesto internazionale e nazionale relativo alla medicina di genere. La seconda sezione concerne i principi e gli obiettivi del Piano, la strategia di governance per la sua implementazione, e la declinazione nel dettaglio delle azioni atte alla realizzazione degli obiettivi indicati per ciascuna delle quattro aree d'intervento: percorsi clinici di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; Ricerca e innovazione; Formazione; Comunicazione;

    la medicina letta attraverso un approccio di genere, è un obiettivo strategico per la sanità pubblica al fine di garantire appropriatezza delle cure con azioni concrete e specifiche sullo stile di vita dei cittadini e sull'ambiente;

    lo scorso aprile si è insediato, presso l'Istituto superiore di sanità, l'Osservatorio appartenente alle principali istituzioni e ordini professionali in ambito sanitario, oltre che rappresentanti per le regioni con relativa istituzione di sei gruppi di lavoro che si occuperanno di percorsi clinici, ricerca e innovazione, formazione universitaria e aggiornamento professionale del personale sanitario, comunicazione e informazione; farmacologia di genere, diseguaglianze di salute legate al genere;

    per ottemperare alla legge n. 3 del 2018 e al decreto ministeriale del 13 giugno 2019 con il quale il Ministro della salute ha approvato formalmente il Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere sul territorio nazionale, le regioni possono costituire gruppi di approfondimento tecnico, insieme ai referenti regionali e i referenti aziendali, riconoscendo la medicina di genere un obiettivo strategico del servizio sanitario regionale con particolare attenzione alle differenze biologiche, socio-economiche e culturali di ogni persona,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di finanziare il Piano di applicazione della medicina di genere, mediante successivi provvedimenti, eventualmente con un apposito fondo, anche in considerazione delle risorse aggiuntive previsti in materia di investimenti nella sanità dal PNRR, al fine di garantire l'implementazione dei percorsi clinici, della ricerca e innovazione, della formazione universitaria e aggiornamento professionale del personale sanitario, della comunicazione e informazione e della farmacologia con un approccio scientifico, in grado di rilevare le differenze tra uomini, donne, bambini e anziani e di rendere la politica sanitaria più equa nel diritto alla salute.
9/3424/264. Bologna, Mugnai, Marin.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, prevede nell'ambito di una serie di misure migliorative dell'offerta formativa e scolastica, anche disposizioni volte a garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate in zone svantaggiate, con particolare riguardo alle isole minori;

    in particolare, il comma 770 dell'articolo 1, istituisce un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022; tali risorse saranno ripartite tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi ai fini dell'attribuzione dell'indennità di sede disagiata. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, si prevede la successiva definizione dei criteri per l'attribuzione della indennità di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola;

   considerato che:

    la necessità di garantire il diritto costituzionale all'istruzione e di salvaguardare le scuole in aree particolarmente svantaggiate del nostro Paese, non può che prendere in considerazione, insieme alle piccole isole, anche le comunità montane, che da anni vivono un grave spopolamento e un decremento massiccio della natalità – fenomeni che mettono a dura prova la sopravvivenza delle stesse comunità e conseguentemente delle scuole di montagna;

    le comunità di montagna e le piccole isole sono territori in cui il personale scolastico, con particolare riferimento a quello con contratto a tempo determinato, è disincentivato ad accettare proposte di lavoro, in quanto gli spostamenti casa-scuola-casa sono difficoltosi logisticamente e comunque antieconomici, e spesso molti insegnanti chiedono il trasferimento in altri istituti meno disagiati;

    sulla base di tali considerazioni, in Commissione cultura, lo scorso 9 dicembre, è stata approvata da tutti i gruppi parlamentari la Risoluzione n. 8-00144 (derivante da risoluzione 7-00740 Casa, 7-00752 Vietina, 7-00754 Toccafondi e 7-00758), concernente iniziative per garantire il diritto all'istruzione degli alunni sia delle scuole delle piccole isole che dei comuni montani,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di incrementare, mediante successivi provvedimenti, le risorse dell'apposita sezione istituita nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui al comma 770 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, attribuendo l'indennità di sede disagiata anche in favore dei docenti delle istituzioni scolastiche statali situate nelle comunità montane, al fine di garantire la continuità didattica in tali aree particolarmente svantaggiate e scongiurare il rischio di un ulteriore spopolamento dei suddetti territori.
9/3424/265. Vietina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'attuale strada statale n. 3-bis «Tiberina» – itinerario «E45» costituisce un importante collegamento viario anche tra le città di Orte e Ravenna, rappresentando una valida alternativa all'Autostrada A1;

    nel tratto compreso tra il comune di Pieve Santo Stefano e il confine con la regione Emilia-Romagna è presente la viabilità comunale ex strada statale Tiberina 3-bis che costituisce un itinerario alternativo più accessibile in situazioni di emergenza e/o incidenti che possono verificarsi sull'E45;

    il sopracitato percorso rappresenta l'unica alternativa all'importante collegamento viario della E45 ed è costituita dalla vecchia strada statale (ex strada statale Tiberina 3-bis), attualmente in gestione al comune di Pieve Santo Stefano (AR) a seguito di declassamento negli anni novanta;

    la strada comunale è in parte (tratto Valsavignone-confine di regione) chiusa al traffico, ormai da molti anni a seguito di ordinanza sindacale, in quanto le condizioni di transitabilità della sopra richiamata strada comunale risultano essere notevolmente limitate a causa delle dimensioni della sezione stradale, della presenza di movimenti franosi, sia di monte sia di valle, dello stato di degrado in cui versano ponti ed opere d'arte, nonché da scarsa manutenzione pregressa, antecedente la consegna al comune di Pieve S. Stefano, lungo l'intero suo tracciato, limitazioni per le quali si rendono necessari interventi di adeguamento della sezione, di ripristino del piano viabile, di messa in sicurezza delle pendici di monte e/o scarpate di valle, di interventi sulle opere d'arte, nonché l'installazione di protezioni marginali lungo l'intero tratto;

    tale tratto stradale non risulta però funzionale in quanto non sufficiente a garantire la percorribilità essendo ancora presenti lungo il rimanente tratto le criticità sopra elencate e l'importanza del ripristino di tale viabilità, alternativa all'E45, è stata fatta presente in più occasioni da parte degli Enti e degli organi di polizia territorialmente competenti;

    la E45 e la stessa viabilità della strada statale Ex Tib.3-Bis costituiscono infrastrutture assolutamente fondamentali per il collegamento e la circolazione che riguarda le regioni Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, risorse finalizzate al ripristino della viabilità della Ex Tib.3-Bis almeno dal centro abitato di Pieve S. Stefano al confine di regione fra Toscana e Emilia Romagna, per garantire la sicurezza della circolazione e il collegamento tra comuni anche al fine della valorizzazione turistico-ambientale del territorio, nonché al fine di agevolare lo sviluppo economico imprenditoriale dei territori percorsi dal predetto reticolo viario e di preservare le attività economiche e sociali attualmente esistenti che richiedono immediati interventi sulla viabilità di collegamento che ha natura strategica per tutte le regioni dell'Italia centrale e per gli ulteriori sbocchi verso l'Emilia Romagna e il Nord Italia.
9/3424/266. De Girolamo, D'Ettore, Mugnai, Vietina.


   La Camera,

   premesso che:

    è di primaria importanza valorizzare l'area jonica e lo sviluppo dell'intera Calabria con riguardo alle reti stradali e ferroviarie, in particolare la strada statale 106, strada di grande collegamento Jonio-Tirreno, che è in una condizione di grandissimo disagio e di difficoltà anche di attraversamento in alcuni momenti;

    l'intero reticolo stradale collegato a quello viario o anche ferroviario richiede interventi immediati, perché da ciò dipende un intervento di sistema che può dare sviluppo e attrattività alla Calabria e alle imprese calabresi, ma anche alle normali attività sociali ed economiche;

    l'intervento in questione è stato oggetto di numerose interrogazioni parlamentari sia in riferimento alla strada di grande collegamento Jonio-Tirreno, sia allo sviluppo complessivo del reticolo viario e ferroviario;

    anche la strada statale Bovalino-Bagnara, che nasce da uno studio dell'ingegner Nino Brath negli anni Settanta, una volta ultimata, rappresenterebbe uno dei più importanti collegamenti trasversali della Calabria in quanto connette a circuito la provincia reggina con le due più importanti opere di viabilità del meridione d'Italia: l'autostrada A2 e la Statale 106 Jonica;

    al pari della strada grandi comunicazioni Rosarno-Gioiosa Jonica, la statale Bovalino-Bagnara collegherebbe all'A2 molti centri ionici in pratica isolati dall'unica valida direttrice Nord-Sud e, rispetto alla Jonio-Tirreno, è stata progettata anche per servire e rivitalizzare la fascia tirrenica centrale, in stato di assoluto disagio a causa della fatiscenza dell'ex strada statale 112;

    come tutte le trasversali, che la conformazione geografica della Calabria richiede, anche la Bovalino-Bagnara si propone come arteria di scambio e di collegamento fra i due versanti occidentale (Bagnara) e orientale (Bovalino), abbattendo i tempi di percorrenza e aumentando il livello di servizio e gli standard di sicurezza; opera di vitale importanza per scongiurare il blocco «socio-economico» dei comuni Tirrenici e Jonici del reggino, che vedono il proprio sviluppo frenato dall'assoluta insufficienza di adeguate infrastrutture di collegamento; ciò purtroppo come giornalmente registriamo porta all'emigrazione di cittadini e all'abbandono dei territori, da cui deriva poi il continuo rischio idrogeologico e la flagellazione degli incendi di cui è vittima il nostro eco-sistema, nonché l'impoverimento economico, culturale e demografico della provincia reggina e dell'intero territorio regionale;

   considerato che:

    il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, onorevole Mara Carfagna, in risposta ad un question time dello scorso 8 settembre, ha evidenziato come la strada statale Jonica sia un'opera strategica per la Calabria, un asse viario cruciale tanto per la mobilità dei cittadini residenti sull'intero tratto costiero che per la connettività del sistema produttivo calabrese con le principali vie di accesso terrestri e portuali ai mercati italiani e internazionali;

    secondo i dati forniti dal Ministero delle inffrastrutture e della mobilità sostenibili, lungo la statale Jonica l'ANAS ha completato l'ampliamento a quattro corsie di tutto il tratto ricadente in Puglia e in Basilicata. In Calabria, sono stati ampliati a quattro corsie circa 67 chilometri. Per il restante tratto di oltre 300 chilometri, l'ANAS ha in atto un piano complessivo di riqualificazione, ammodernamento, ampliamento, messa in sicurezza e manutenzione;

    il Ministro Carfagna argomentò che, trattandosi di un'opera complessa e di notevole impatto sul territorio e sulle comunità, essa non può che essere realizzata per lotti funzionali: ne sono stati progettati 12, alcuni dei quali già dotati di un livello di progettazione definitiva, altri ancora a un livello di fattibilità tecnico-economica;

    la copertura finanziaria già reperita ammonta a 885 milioni di euro, 437 dei quali costituiscono risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Si tratta di somme sufficienti per avviare i lotti funzionali più urgenti già dotati di avanzata progettazione e per la completa realizzazione dell'intera opera occorre assicurare, nel prossimo periodo, un ulteriore significativo sforzo finanziario di circa 2 miliardi;

    oltre alle risorse che sarebbero dovute essere stanziate, il Ministro aveva preannunciato anche lo stanziamento di risorse della programmazione del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, relative alla Calabria, che certamente avranno, nel completamento e nell'ammodernamento della statale Jonica, un obiettivo primario;

    l'attenzione su un'arteria viaria strategica come la statale Jonica si pone in un contesto più ampio di interventi dedicati alla Calabria, nel PNRR, nel Fondo complementare, quali il finanziamento di oltre 9 miliardi dedicato all'alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, nel futuro Piano di sviluppo e coesione per la Calabria e nelle politiche di coesione europea;

    inoltre si era preannunciata l'istituzione di un Cis Calabria, a cui dovrebbero essere destinate risorse per interventi di natura sociale, culturale e ambientale;

   ritenuto infine che:

    i passaggi che il Governo aveva comunicato, mediante interventi già posti in programmazione hanno rassicurato l'intera popolazione calabrese e i comuni interessati, in particolare della zona jonica, di tutta la Calabria, tenuto conto dell'importanza strategica di questo reticolo viario;

    la strada statale 106 nonché la strada di grande collegamento Jonio-Tirreno e la stessa Bovalino-Bagnara costituiscono nel loro complesso un'infrastruttura strategica di rilievo europeo e ciò in un programma sinergico e sistematico che riguarda sia la parte ferroviaria che la parte stradale, senza la quale la Calabria e le regioni del Sud non possono avere una crescita sostenibile e, soprattutto, una crescita armoniosa nei prossimi anni;

    questa prospettiva di sviluppo infastrutturale richiede la conferma di un indirizzo politico da parte del Governo in linea con quanto già comunicato alle Camere a seguito di alcune risposte ad atti di sindacato ispettivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, interventi e risorse diretti ad ammodernare, completare e mettere in sicurezza la strada statale 106 Jonica nonché a costruire la strada di collegamento Bovalino-Bagnara, al fine di adeguare l'intero reticolo viario che consente, sul piano strutturale, di mettere in comunicazione numerosi comuni costieri e più regioni del Sud, l'Autostrada del Mediterraneo e l'autostrada A14 «Adriatica» e i due versanti calabresi occidentale (Bagnara) e orientale (Bovalino).
9/3424/267. D'Ettore, Mugnai, Cosimo Sibilia.


   La Camera,

   premesso che:

    la strada europea E78 viene considerata un ponte di terra infrastrutturale fra Est ed Ovest, pianificata sul finire degli anni 50 del secolo scorso, è rimasta incompiuta;

    ad oggi solo il 50 per cento dell'itinerario è in esercizio, il resto è suddiviso in più lotti e sottoposto ad una revisione progettuale in fase di ultimazione, come circa il 65 per cento della lunghezza totale del collegamento che si trova in Toscana;

    da mettere in evidenza la rilevanza di questa infrastruttura che attraversa l'Italia centrale, valorizza il ruolo delle aree interne ed è stata inserita nella rete strategica trans europea di trasporto TEN-T per collegare la penisola iberica con il versante balcanico;

    nel corso degli anni da più parti si è cercato di sollecitare il completamento dei tratti mancanti presso il Ministero dei trasporti, l'ANAS e la regione Toscana e oggi, che la Due Mari è stata inserita nell'elenco nazionale delle 14 opere strategiche del PNRR ed è stato nominato un Commissario incaricato di far rispettare i tempi di realizzazione, è necessario terminare tutti i lavori che interessano questa importante infrastruttura e renderla finalmente fruibile per lo sviluppo e il benessere di tutti;

    la Grosseto-Fano si conferma un'opera strategica e uno dei principali collegamenti trasversali della rete stradale nazionale e internazionale;

    l'impegno di ANAS nel completamento dell'itinerario è stato quotidiano e costante, tutti i lotti sono in progettazione e alcuni di prossima realizzazione tenendo conto che le infrastrutture sono sicuramente un volano di crescita;

    in Toscana vi sono territori, in particolare nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena, in cui l'accessibilità è significativamente inferiore sia alla media europea sia a quella italiana;

    la Due Mari rappresenta quindi un investimento che in parte contribuisce a colmare i collegamenti con questi territori e l'impatto economico delle risorse che devono ancora essere impiegate per la tratta toscana è quantificabile nella nostra regione in una crescita complessiva di prodotto interno lordo e unità di lavoro pari, rispettivamente, a 722 milioni e 13.900 unità di lavoro. In media annua, considerando un arco temporale di cinque anni come orizzonte temporale in cui si esaurisce il cosiddetto effetto cantiere, si tratta di un incremento annuo del Pil regionale di 0,13 per cento e di unità di lavoro dello 0,2 per cento;

    al fine di portare a termine la realizzazione della E78 (Due Mari) che collega le città di Grosseto, Siena e Arezzo in Toscana, Urbino e Fano nelle Marche ed interseca la E45 (tra Toscana e Umbria) e la fondovalle del Metauro in provincia di Pesaro e Urbino Grosseto-Fano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, interventi finalizzati al completamento della strada E78.
9/3424/268. Ripani, Mugnai, D'Ettore.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, introduce ai commi 353-356 dell'articolo 1, misure di valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne, prevedendo, in via sperimentale, che gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti in questione per l'esercizio dell'attività economica;

    la finalità è quella di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori;

    lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani; il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a conservare la funzionalità dell'immobile;

    le agevolazioni in esame si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

    il contributo in oggetto è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, demandando a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione del contributo, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate, nel rispetto del limite di spesa indicato;

    accanto a queste misure, che mirano a favorire le attività commerciali e artigianali dei nostri borghi e che impattano positivamente sull'attrazione turistica, rilevano anche le disposizioni contenute nel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – che prevedono importanti contributi a fondo perduto e crediti di imposta atti a sostenere la rinascita e la rigenerazione culturale, turistica ed economico-sociale del nostro Paese;

    il settore turistico fortemente penalizzato dagli effetti della pandemia, ancora in corso, necessita di ulteriori interventi per scongiurare perdita di posti di lavoro e di Pil; a tal fine occorre predisporre altri interventi, anche di carattere fiscale, per sostenere un comparto in sofferenza e favorire la trasformazione digitale delle aziende alberghiere, delle agenzie di viaggi e dei tour operator, in un'ottica di rilancio post-Covid,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di estendere il contributo per il pagamento dell'imposta municipale di cui in premessa, anche per l'anno 2024 in modo da favorire la sperimentazione prevista per l'intero triennio della manovra di bilancio, in favore di esercenti attività di commercio al dettaglio e di artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne;

   a valutare la possibilità di prevedere successive e ulteriori misure, anche nell'ambito dell'implementazione delle azioni del PNRR, al fine di rafforzare i sostegni al comparto turistico-alberghiero, per la promozione dell'imprenditorialità e della cultura del digitale, anche mediante la predisposizione di piattaforme gratuite che aiutino ad accelerare la ripresa economica, focalizzate sulla maggiore attrattività della promozione turistico-culturale ed enogastronomica del nostro Paese.
9/3424/269. Biancofiore.


   La Camera,

   premesso che

    per effetto della pandemia da COVID-19, il settore del turismo, e in particolare il settore alberghiero dopo anni di crescita costante, ha sofferto una crisi che ne ha più che dimezzato il volume di attività, e che si è manifestata in modo più acuto proprio nei luoghi a maggiore vocazione turistica;

    secondo i dati Istat del Conto Satellite del turismo di settembre 2021, e quelli resi noti a novembre 2021 dall'Istituto nazionale di statistica, nel 2020 i flussi turistici complessivi hanno subito un calo – rispetto al 2019 – del 57,6 per cento in termini di arrivi, del 74,6 per cento per i turisti stranieri; se si considerano le presenze (notti trascorse negli esercizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri), il calo complessivo è quantificabile in circa 230 milioni, pari a -52,3 per cento, in media, in termini percentuali, il -70,3 per cento per le presenze straniere; il comparto alberghiero è quello che ha subito l'impatto più duro: in particolare le grandi città (i 12 comuni con più di 250 mila abitanti) hanno sofferto maggiormente la riduzione della domanda, con una flessione delle presenze pari al 74,2 per cento rispetto all'anno precedente; forte la riduzione delle presenze anche nei comuni a vocazione marittima (-46,2 per cento); il turismo montano è riuscito a contenere la caduta (-33,1 per cento); per i comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica la flessione (-52,8 per cento) è stata in linea con la media nazionale; i dati provvisori del 2021 indicano fino ad agosto una ripresa del settore (+20 per cento delle presenze rispetto al medesimo periodo del 2020, con un incremento delle presenze straniere pari al 34 per cento) che si è avviata a partire dal mese di aprile fino al mese di ottobre; nonostante la ripresa, nel 2021 vi sono ancora dati ben distanti da quelli registrati nel 2019; le presenze da gennaio ad agosto 2021 sono, infatti, complessivamente circa il 58 per cento di quelle rilevate nel medesimo periodo del 2019; in particolare, quelle straniere sono poco meno del 39 per cento e quelle dei turisti italiani il 76 per cento;

    è importante sottolineare l'impatto della crisi del turismo sulla ricchezza del Paese: secondo i dati ufficiali del Conto Satellite del turismo dell'Istat, il calo dell'attività turistica ha inciso per oltre un quarto sulla perdita complessiva del valore aggiunto registrata in Italia nel 2020: il valore aggiunto prodotto in Italia dalle attività connesse al turismo si è fermato a 67,6 miliardi di euro – il 4,1 per cento del Pil – con una riduzione del 31,5 per cento rispetto al 2019 – da notare che tale calo ha interrotto il trend di crescita degli anni precedenti, riportando il valore aggiunto del turismo a livelli molto inferiori a quelli del 2010, quando era pari a circa 80 miliardi di euro;

   considerato che:

    nella fase attuale, con la quarta ondata di contagi che ha travolto l'Europa e tutti i Paesi da cui provengono i principali flussi turistici, è essenziale sostenere le imprese alberghiere che con grandi sacrifici cercano di fronteggiare la crisi, mantenendo gli occupati, molti dei quali hanno subito effetti psicologici devastanti con la cassa integrazione prolungata del 2020 e dei primi mesi del 2021;

    il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, cosiddetto decreto «Sostegni-bis», ha previsto, all'articolo 43, comma 1, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro è fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale ottenute per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL;

    l'esonero contributivo è stato concesso, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»; l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto «Sostegni-bis» era, peraltro, subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che prescrive, come principio generale, che gli aiuti di Stato debbano essere notificati alla Commissione europea che valuta se tali aiuti siano compatibili con il mercato interno; la Commissione europea ha autorizzato la misura in questione, ritenendola compatibile con il mercato interno, con decisione C(2021) 5860 final del 2 agosto 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, per il primo semestre del 2022, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati, previsto dall'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto decreto «Sostegni-bis», quantomeno per il settore alberghiero.
9/3424/270. Della Frera, Baratto, Biancofiore, Pettarin, Rizzone, Gagliardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 19-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, prevede sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito;

    l'importo della sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione, e si applica al commerciante o al professionista che non accetti pagamenti, per qualsiasi importo, effettuati con carte di pagamento utilizzando un dispositivo elettronico (POS) relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; non è possibile pagare la sanzione in misura ridotta;

   considerato che:

    molte aree del territorio italiano sono prive della copertura di rete mobile necessaria per l'utilizzo di telefoni e per la navigazione internet; il piano Italia 5G che accompagna il piano Italia 1 Giga (che riguarda la rete fissa) prevede che entro il 2026 le aree non raggiunte dal 50 abbiano una velocità internet di almeno 150 Mbit/s in download e 50 Mbit/s in upload; per realizzare le infrastrutture necessarie a questo obiettivo si prevedono gare d'appalto a partire dal 2022; le risorse saranno ripartite sul territorio sulla base della mappa creata da Infratel, la società del Ministero dello sviluppo economico che ha valutato la copertura e la qualità delle reti 4G e 5G nel nostro Paese, individuando le aree per le quali è necessario un intervento pubblico che permetta di raggiungere gli obiettivi del piano Italia 5G; Infratel ha valutato che circa 13 mila siti unici sono sprovvisti di una rete dati; una mappa del Ministero dello sviluppo economico segnala le zone che al 2026 non saranno coperte o saranno coperte da una rete con picco di velocità inferiore a 30 Mbit/s,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in considerazione dei tempi necessari ad adeguare la rete infrastrutturale e i servizi nelle zone prive di adeguata copertura individuate dal Ministero dello sviluppo economico, di prevedere una proroga all'applicazione delle sanzioni in premessa, in particolare agli esercizi commerciali e alle imprese di servizi che operano nei piccoli Comuni in aree disagiate dove spesso gli operatori commerciali e di servizi non hanno interesse a localizzare la propria attività.
9/3424/271. Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

   le Province, dopo i pesanti tagli subiti negli ultimi anni, hanno progressivamente fatto registrare un elevato numero di dissesti e pre-dissesti (attualmente in numero complessivo di 16);

   considerato altresì che la legge di bilancio 2022/2024 contiene numerosi interventi a sostegno del processo di risanamento dei soli Comuni nelle medesime condizioni di difficoltà finanziarie, interventi che si sommano a quelli già previsti dal decreto-legge 146 del 2021 e dal decreto-legge 152 in corso di approvazione definitiva;

    valutata la necessità che anche per le Province in condizioni di cui all'articolo 243-bis (riequilibrio finanziario pluriennale) e 244 (dissesto) del TUEL si possa individuare allo stesso modo un sostegno finanziario almeno triennale che possa agevolare l'uscita dalla condizione di dissesto o di riequilibrio finanziario, e soprattutto sostenere l'attività amministrativa inerente l'attuazione degli interventi compresi nel PNRR,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di costituire, anche in successivi provvedimenti, entro breve tempo, uno specifico fondo di parte corrente per il triennio 2022/2024 da ripartire tra le Province in condizioni dissesto o riequilibrio finanziario, al fine di sostenere e accelerare la procedura di risanamento.
9/3424/272. Cosimo Sibilia, D'Ettore.


   La Camera,

   premesso che:

    a seguito della pandemia si sono determinati eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi, in particolare, nel corso dell'anno 2021;

    l'aumento dei costi di approvvigionamento in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto ha avuto un forte impatto nei rapporti contrattuali in corso fra clienti e fornitori; l'esecuzione delle forniture è diventata, in molti casi, eccessivamente onerosa perché i prezzi inizialmente stabiliti in contratto non tengono conto dei forti rincari delle materie prime e dell'aumento dei costi dell'energia;

    per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione, anche in deroga ai vincoli di legge o contrattuali in materia di revisioni prezzi, si rende necessaria l'applicazione di nuovi strumenti, idonei a far fronte a tali rincari,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, per i vettori di prodotti quali gas, energia elettrica e altri combustibili di introdurre, anche mediante modifiche legislative, meccanismi di revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi, rilevati dai seguenti enti:

    a) ARERA, con riferimento alle «Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela» pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

    b) acquirente Unico Spa, con riferimento ai «Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura» pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

    c) Ministero della transizione ecologica con riferimento ai «Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili» pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici;

   a valutare altresì l'opportunità, per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, di provvedere a una revisione del prezzo dell'appalto in modo da ricondurre ad equità le condizioni del contratto, tenuto conto dei costi sostenuti dall'appaltatore.
9/3424/273. Napoli, Gagliardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, alla lettera d), ha definito «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; l'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana; costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza; la medesima disposizione prevede che rimanga fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;

    tale disposizione, come modificata dall'articolo 10 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha in tal modo esteso il campo di applicazione degli interventi di ristrutturazione edilizia prevedendo anche incrementi di volumetria prima non ammessi e la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche, in linea con l'obiettivo di favorire il rinnovamento statico, funzionale e di efficienza energetica degli edifici, contrastando, al contempo, il consumo di suolo e indirizzando l'interesse di cittadini ed operatori economici verso la ricostruzione ed il riuso del patrimonio edilizio esistente;

    la modifica introdotta nella definizione di ristrutturazione edilizia è anche funzionale, e opportunamente coordinata, con l'applicazione delle misure per l'efficientamento energetico degli edifici e per la loro sicurezza sotto il profilo statico, quali il «superbonus» e il «sismabonus», che da tempo operano come strumenti efficaci di rilancio del settore edilizio e della filiera produttiva industriale ad esso collegata;

    nella nuova definizione della ristrutturazione edilizia, come sottolineato in premessa è stata esclusa la possibilità della demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche tipologiche per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali tali modificazioni sono comunque consentite, ma da qualificarsi come nuova costruzione, con conseguente esclusione dai benefici fiscali sopra richiamati, ancorché nella sostanza si tratti comunque di interventi del tutto identici a quelli qualificati come ristrutturazione edilizia nelle aree non sottoposte alla tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

    si tratta quindi di una evidente disparità di trattamento che non trova alcuna concreta giustificazione in quanto ad uno stesso tipo di intervento edilizio si attribuisce una diversa qualificazione edilizia a seconda della presenza o meno del vincolo paesaggistico (ristrutturazione edilizia se non c'è vincolo paesaggistico e nuova costruzione se c'è vincolo paesaggistico), fermo restando che in entrambi i casi gli interventi sono comunque soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del predetto Codice dei beni culturali e del paesaggio e dunque non viene a mancare il necessario controllo di merito della autorità competente;

    inoltre, la diversa qualificazione dell'intervento edilizio oltre ad escludere dai benefìci fiscali gli interventi ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, comporta anche l'applicazione di oneri di urbanizzazione in misura notevolmente più elevata per l'intervento sottoposto a tutela paesaggistica rispetto all'identico intervento realizzato in aree non sottoposte a vincolo, in quanto a tale intervento si applica la tariffa urbanistica della nuova costruzione che è notevolmente più elevata (anche più del 50 per cento) rispetto alle tariffa agevolata per la ristrutturazione edilizia, nonostante l'intervento abbia i medesimi obiettivi di recupero del patrimonio edilizio, di contenimento del consumo di suolo, di rigenerazione urbana, di efficientamento energetico e di sicurezza statica degli interventi che non ricadono in zone sottoposte a tutela paesaggistica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere parità di trattamento sia in termini di benefìci fiscali, che di oneri di urbanizzazione per interventi ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica che abbiano caratteristiche analoghe alla ristrutturazione edilizia prevista per interventi non ricadenti in zona sottoposta a tutela paesaggistica, ferme restando le limitazioni stabilite dalla norma vigente limitatamente agli immobili soggetti ai vincoli paesaggistici di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto relativi ad immobili i cui caratteri naturali, geologici, storici, architettonici e vegetazionali non sono suscettibili di modifiche mediante interventi di ristrutturazione edilizia.
9/3424/274. Gagliardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'industria musicale è stata profondamente colpita dalle conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19, con gravi ricadute in termini economici ed occupazionali sull'intera filiera, rappresentati anche dall'ingente calo delle vendite di musica registrata su supporti fisici registrato negli ultimi due anni;

    l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti fonografici – quali CD e dischi – è fissata attualmente al ventidue per cento;

   considerato che:

    da diverso tempo l'industria musicale italiana manifesta l'esigenza di introdurre una riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti musicali al fine di incentivare il rilancio dei consumi di supporti fisici ed equiparare questi ultimi ai prodotti editoriali, che già godono di un'aliquota agevolata, uniformando in tal modo il trattamento fiscale dei prodotti culturali nel nostro Paese;

    la riduzione dell'aliquota sull'imposta sul valore aggiunto costituirebbe un concreto e indispensabile impulso per il settore, consentendo altresì di valorizzare l'immenso patrimonio musicale italiano e il considerevole valore economico e non solo culturale prodotto da quest'ultimo,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante opportuni interventi normativi e nelle competenti sedi europee, una riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti musicali

   registrati su supporti fisici al fine di equiparare questi ultimi ai prodotti editoriali che già beneficiano di aliquota agevolata.
9/3424/275. Pettarin.


   La Camera,

   premesso che:

    la pandemia da Coronavirus (COVID-19) ha colpito tutto il settore sportivo, e in modo particolare le associazioni e le società sportive dilettantistiche;

    a partire dai primi mesi del 2020, su tutto il territorio nazionale, sono state sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine e impianti, nonché gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, e tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo; solo a partire da maggio 2020, dopo la diminuzione dei contagi, è stata consentita la graduale ripresa delle attività sportive, incluse quelle dilettantistiche; a partire da ottobre 2020, però, in considerazione di un nuovo aumento dei contagi sul territorio nazionale, sono state nuovamente introdotte limitazioni all'esercizio dell'attività sportiva, rese progressivamente più vincolanti in relazione all'aggravarsi della situazione sanitaria; il 2021 è stato un anno particolarmente difficile; a febbraio – anche a causa delle restrizioni in vigore – era chiuso il 56 per cento delle ASD/SSD; le associazioni e le società dilettantistiche aperte effettuavano in prevalenza attività riservate agli atleti che partecipavano a eventi e competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale; l'8 per cento delle organizzazioni che a febbraio 2021 non aveva riaperto ha cessato definitivamente la propria attività con gravi ricadute sull'occupazione del settore; anche le ASD/SSD rimaste in attività hanno ridotto in misura drastica i collaboratori sportivi;

    solo alla fine di aprile 2021 è stata possibile la riapertura e il riavvio delle attività dilettantistiche; a partire dal mese di novembre, con il diffondersi della nuova variante e il peggioramento della situazione epidemiologica si prospetta una nuova, difficile fase, per tutto il settore dello sport dilettantistico, nonostante le misure adottate dal Governo per contrastare gli effetti delle restrizioni alle attività e per la ripresa e il rilancio del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nuove ed ulteriori misure di sostegno per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, in particolare per indennità ai lavoratori e sussidi per coprire i costi fissi delle strutture e degli impianti.
9/3424/276. Marin.


   La Camera,

   premesso che;

    la legge di bilancio 2022 ridisegna significativamente l'istituto del «nuovo» Patent box dettata dal decreto Fisco-Lavoro, modificando la disciplina del nuovo Patent box, contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021, elevando dal 90 al 110 per cento la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall'altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili;

    la misura in oggetto prevede che i soggetti titolari di reddito d'impresa possano optare per la maggiorazione al 110 per cento (super deduzione) dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, a condizione che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività d'impresa. Restano così esclusi dall'agevolazione marchi e know how;

    tale esclusione appare iniqua oltre che dannosa: da notare che vengono esclusi dal novero dell'agevolazione le spese relative a processi, formule, informazioni relative a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Si tratta dunque di un passo indietro, anche secondo le imprese, che finirà per frenare gli investimenti in ricerca e sviluppo;

    non si può ignorare il fatto che il know how così come i marchi costituiscano asset fondativo per migliaia di piccole e medie imprese italiane che fanno dei propri segreti commerciali aspetto unico e distintivo considerandoli beni prodotti nell'attività d'impresa, giuridicamente tutelabili, e nell'ambito dei quali investire ingenti risorse,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, anche con opportuni interventi normativi, la reintroduzione di una disciplina fiscale di favore anche per gli investimenti legati alle spese relative a processi, formule, informazioni relative a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
9/3424/277. Baratto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Assemblea «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» contiene misure diversificate in materia di imposte;

    il disegno di legge, però, non prevede alcun sostegno per la cura degli animali né misure volte ad alleggerire la pressione fiscale che grava sulle prestazioni veterinarie;

    è impensabile che, in un periodo di grave crisi economica come quello che il nostro Paese attraversa oramai da anni, non si intervenga in maniera incisiva per favorire la cura degli animali:

    non si può, infatti, continuare a tollerare che sulle prestazioni veterinarie rese per la diagnosi, la cura e la riabilitazione degli animali gravi un'imposta di valore aggiunto pari a quella prevista per i beni e servizi di lusso e per quelli non essenziali:

    sarebbe proficuo un intervento che preveda di alleggerire tale forte pressione fiscale per permette al nostro Paese di adeguarsi, nel campo della cura degli animali, agli obiettivi strategici europei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento che preveda di inserire le prestazioni veterinarie rese per la diagnosi, la cura e la riabilitazione degli animali tra quelle esenti da IVA di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
9/3424/278. Aprile.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio trasmesso dal Senato, contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, composto dalle modifiche e dalle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione;

    la manovra economica in oggetto, sebbene com'è noto, costituisce l'atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, (in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi programmati nella NADEF 2021) è giunto all'esame delle Commissioni parlamentari della Camera e dell'Assemblea, in tempi fortemente ritardati, che hanno determinato di fatto l'impossibilità di valutare esattamente la pluralità delle disposizioni contenute nel suo interno;

    le misure recate dal disegno di legge di bilancio 2022, sono pertanto riconducibili ai seguenti settori di intervento: riduzione della pressione fiscale e contributiva; crescita e investimenti; lavoro, famiglia e politiche sociali; riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali; sanità; scuola, università e ricerca; cultura, turismo, informazione e innovazione; misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali; misure in materia di infrastrutture, trasporti, transizione ecologica, energia e sisma; misure in materia di politiche agricole; regioni e enti locali; pubblica amministrazione e lavoro pubblico; disposizioni in materia di entrate;

    in tale ambito, l'articolo 131, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, le cui risorse, (ammontano complessivamente a 2 miliardi per il periodo 2023-2024) verranno ripartite in base a criteri definiti con un successivo decreto e saranno destinate, tra l'altro, al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, nonché all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate;

    a tal fine, per lo sviluppo dei carburanti alternativi indicati dall'articolo in precedenza indicato, risulta fondamentale all'interno del processo di rivoluzione energetica in corso, lo sviluppo dell'infrastruttura dedicata per il rifornimento dell'idrogeno, attualmente assente in Italia, nonostante siano previste 40 stazioni di rifornimento dal PNRR;

    in ragione delle predette osservazioni, si ravvisa pertanto la necessità che contestualmente agli interventi già adottati, sia elaborata una strategia per lo sviluppo della rete e il posizionamento delle stazioni, puntando a comprendere tutte le tipologie di mobilità, nell'ottica di un efficiente utilizzo delle risorse, abilitando le stazioni multifuel e multipurpose, affinché si possano creare sinergie e al contempo diminuire i costi,

impegna il Governo

a prevedere nel corso della legislatura, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di finanza pubblica, misure urgenti volte a sviluppare sul territorio nazionale, il sistema della rete infrastrutturale per il rifornimento ad idrogeno, in favore del trasporto sia leggero, che pesante, oltre che per il trasporto ferroviario e in aree strategiche come porti, interporti e aeroporti, al fine di accelerare il processo di decarbonizzazione in Italia, considerato che tale vettore energetico costituisce, com'è noto, un ruolo chiave nell'abbattimento delle emissioni.
9/3424/279. Vallascas.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 59, del provvedimento in esame reca misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese;

    sono circa cinquemila le aziende agro-pastorali che in Sardegna rischiano il fallimento e la messa all'asta a causa di un perverso meccanismo debitorio originato dalla legge regionale n. 44 del 1988 della regione Autonoma della Sardegna (RAS);

    la legge regionale n. 44 del 1988 consentiva l'abbattimento dei tassi d'interesse per i mutui sino a quindici anni in favore degli imprenditori agricoli isolani in condizioni di difficoltà economiche per circostanze avverse;

    il 16 aprile 1997 tale legge regionale fu però ritenuta illegittima dall'Unione europea con la decisione 971612/CE, anche a causa di gravi inadempienze della RAS che non aveva notificato, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, il regime di aiuto contenuto nella medesima legge regionale n. 44 del 1988;

    solamente nel 2001 la RAS notificò la revoca del contributo in conto interessi concesso, richiedendo la restituzione degli aiuti percepiti e dei relativi interessi ai circa cinquemila beneficiari, senza alcuna proposta di rateizzazione a differimento degli importi;

    nonostante la revoca del contratto di mutuo da parte degli istituti di credito, questi incassarono dalla RAS tutte e trenta le semestralità di ammortamento del mutuo revocato. Inoltre, da alcuni rilevamenti documentati è emerso che tale concorso regionale sugli interessi, puntualmente liquidato dalla RAS, sia stato addirittura superiore all'originario ammontare del finanziamento, anche perché a quel tempo i tassi di interesse erano elevati e i contributi in conto interesse rappresentavano la voce più cospicua;

    il legislatore nazionale si occupò del tema senza tuttavia addivenire a una soluzione; l'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 istituì infatti una commissione finalizzata alla ristrutturazione dei suddetti debiti gravanti sugli imprenditori agricoli; detta commissione avrebbe dovuto valutare i danni subiti dal comparto e presentare al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per la ristrutturazione dei debiti entro il 31 luglio 2009; tuttavia la commissione non ha mai portato a termine il lavoro e ad oggi sono migliaia le imprese agricole in giudizio e che subiscono esecuzioni forzose e procedure d'asta, con drammatici risvolti sul tessuto economico e sociale;

    il 7 febbraio 2020 alla Camera il Viceministro dell'Economia e delle finanze, Antonio Misiani, rispondendo all'interpellanza urgente 2-00613 a prima firma Pino Cabras, ha affermato che «il Governo non si sottrarrà per risolvere questa vicenda», e, riconoscendo che la vicenda in oggetto è meritevole di attenzione e rilevante poiché riguarda migliaia di aziende, si trascina da troppi anni e investe un settore già in profonda crisi, ha impegnato altresì il Governo a valutare ogni soluzione e a promuovere un confronto fra tutte le amministrazioni coinvolte e gli istituti di credito;

    il 19 febbraio 2020 la Camera ha accolto l'ordine del giorno 9/02325-AR/053 a prima firma Pino Cabras col quale si impegnava il Governo a valutare l'opportunità di intervenire, anche attraverso successivi interventi normativi, al fine di addivenire a una ristrutturazione dei suddetti debiti degli imprenditori agricoli, anche attraverso la sospensione dei termini già previsti dal summenzionato articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

    nonostante gli impegni presi, a oggi non è stata adottata alcuna iniziativa, tanto a livello nazionale che regionale, volta a un equo superamento di questa incredibile vicenda;

    il risultato del perverso meccanismo debitorio illustrato precedentemente e dell'inerzia legislativa e normativa in materia è che, nonostante gli istituti di credito coinvolti abbiano incassato soldi pubblici per mutui revocati, le imprese agricole sono diventate oggetto di procedimenti esecutivi e aste giudiziarie;

    in questi ultimi mesi, inoltre, sono numerosi i procedimenti esecutivi e d'asta che sono stati conclusi con prezzi di gran lunga ribassati rispetto all'effettivo valore di mercato delle attività, dei terreni e dei beni collegati;

    tale fenomeno è ancor più preoccupante se si considera che le conseguenti drammatiche ricadute socio-economico ricadono su un territorio già duramente colpito da una ultradecennale crisi economica, ulteriormente acuita dalla recente crisi Covid-19;

    risulta pertanto necessario intervenire con la massima urgenza al fine di prevenire che imprese, attività, immobili e bestiame siano sottratti ai loro proprietari e che migliaia di lavoratori vengano privati del proprio lavoro,

impegna il Governo:

   a intervenire con la massima urgenza, attraverso un successivo intervento normativo, al fine di sospendere i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai mutui in premessa, anche attraverso la proroga del termine di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

   a prevedere, attraverso un successivo intervento normativo, l'istituzione di un commissario ad acta incaricato di procedere all'istruttoria volta alla valutazione dei danni subiti dal comparto agricolo e al superamento delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate incompatibili con il mercato comune ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione europea del 16 aprile 1997, individuando le modalità e i criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori al fine di garantire la continuità delle aziende agricole e la tutela dei lavoratori.
9/3424/280. Cabras, Vallascas, Corda, Maniero.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.C. 3424), prevede una pluralità di norme che intervengono in numerose materie, i cui contenuti definiscono i contenuti normativi della manovra annuale, da iscrivere nel quadro degli obiettivi programmati, stabiliti nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza; in tale ambito, il provvedimento reca una serie di disposizioni di finanza regionale e locale, volte a promuovere, attraverso specifici contributi, gli investimenti di comuni e regioni, nonché interventi in favore di province e città metropolitane, finalizzati alla messa in sicurezza di edifici e territorio e per interventi straordinari di manutenzione di strade e scuole;

    in data 23 dicembre 2019, seduta n. 282, il Governo ha accolto l'Ordine del Giorno 9/02305/208 in tema di variante Appia strada statale 7, a prima firma dello stesso proponente; tale ordine del giorno impegnava il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, un intervento normativo ad hoc nel corso della presente legislatura, volto al completamento della variante stradale 7 «Pedemontana di Formia»;

    al 31 maggio 2018 risultavano disponibili 79,25 milioni di euro, su un fabbisogno totale stimato per la realizzazione dell'opera di Euro/mln 172 mentre da contatti diretti con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con Anas è emerso che il costo del nuovo tracciato si aggirerebbe attorno a 335 milioni di euro;

    nonostante l'intimazione del Ministero, Anas spa non ha fornito ad oggi alcuna documentazione tecnica in riferimento al nuovo progetto per la realizzazione della strada pedemontana inviato in istruttoria al Consiglio superiore dei lavori pubblici (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), rendendo complessa la valutazione del nuovo tracciato e l'espletamento dell'attività parlamentare,

impegna il Governo:

   a reperire le somme mancanti alla realizzazione completa della strada statale 7 Variante Appia «Pedemontana»;

   a nominare un commissario per la realizzazione rapida dell'opera;

   ad effettuare una ispezione presso Anas per rendere pubblico e disponibile ogni documento utile a valutare il nuovo tracciato, considerando che ad oggi sono stati spesi inutilmente, in parte cofinanziati da Anas spa, oltre 3 milioni di euro.
9/3424/281. Trano.


   La Camera,

   premesso che:

    lo studio pubblicato sulla rivista «Journal of Environmental Management» (edita da Elsevier) ha evidenziato come i delfini ed i capodogli siano ormai stanziali nel Golfo di Taranto e che gli stessi siano esposti alle minacce derivanti dalle attività umane, concludendo (date le premesse che precedono) con l'affermazione della necessità di istituire urgentemente un'area marina protetta per salvaguardia di tali specie;

    la ricerca sopra menzionata è il frutto della collaborazione del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» con il Polo Scientifico Tecnologico Magna Grecia di Taranto, il C.n.r. e il Jonian Dolphin Conservation, quest'ultimo composto dal gruppo di biologi marini che effettuano ricerca sui cetacei e delfini nel Golfo di Taranto e che continuano a monitorarli ancora adesso;

    è stato, pertanto, creato un comitato tecnico-scientifico che ha individuato un tratto di mare di circa 100 miglia quadrate al largo delle Isole Chétadi (San Pietro e San Paolo) dove (per una decina di anni) i biologi marini di Jonian Dolphin Conservation ed i loro colleghi del Dipartimento di Biologia della citata Università barese hanno raccolto una mole notevole di dati sulla presenza dei cetacei, sulle aree di riproduzione e su altri aspetti della ricerca. Tale intenso studio ha portato alla conclusione della necessità di istituire nel Golfo di Taranto un'area marina protetta dedicata alla salvaguardia delle specie sopra menzionate,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di competenza affinché venga istituita nel Golfo di Taranto un'area Marina protetta statale denominata «Santuario dei Cetacei del Golfo di Taranto» finalizzata alla tutela dei delfini e dei cetacei.
9/3424/282. Vianello.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, all'articolo 1, comma 265, reca disposizioni per lo sviluppo di sistemi informativi per la sorveglianza epidemiologica e virologica;

    la pandemia di COVID-19, che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero, in questi due anni ha indotto il Governo ad attuare politiche drastiche di contenimento del virus e di conseguenti limitazioni delle libertà personali;

    le politiche attuate dal Governo, specialmente le ultime relative alla disciplina della certificazione verde, sono durissime, sproporzionate e impopolari e hanno provocato disagi e critiche, con la conseguente compromissione del clima di solidarietà e collaborazione, nonché la stessa fiducia che i cittadini hanno riposto nei confronti del Governo e nella sua azione di contrasto all'epidemia;

    vista la complessità e la delicatezza della situazione economica e sociale che stiamo vivendo non e più rinviabile una disciplina precisa quanto alle modalità di raccolta e diffusione dei dati sul COVID-19 per renderli completi, totalmente pubblici ed accessibili a tutti, favorendo un meccanismo di monitoraggio più trasparente, pieno ed efficace della diffusione del virus;

   considerato che:

    le decisioni di politica sanitaria sulla pandemia si basano su parametri epidemiologici che prendono in considerazione i dati sulla diffusione dei contagi, sull'occupazione dei posti letto di malati di COVID-19 e sul numero di persone controllate con test rapidi o molecolari; in numerosi casi le decisioni del Governo sul contenimento dei contagi sono state anticipate da consultazioni con il Comitato Tecnico Scientifico, organismo creato in data 5 febbraio 2020 con competenze di consulenza in materia sanitaria;

    il sistema di sorveglianza sanitaria sul COVID-19 è stato creato in seguito all'ordinanza del 27 febbraio 2020 n. 640 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, che ha individuato nell'Istituto superiore di sanità (ISS) l'istituzione deputata all'effettuazione della sorveglianza epidemiologica e nell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani l'ente incaricato della sorveglianza clinica;

    permangono criticità nel suddetto sistema sulla trasparenza e la fruibilità dei dati, con i conseguenti problemi di riproducibilità dei risultati da parte di altri membri della comunità scientifica e di verificabilità da parte del popolo e degli altri decisori pubblici della correttezza delle decisioni;

    vi è un chiaro interesse della società civile sul tema, testimoniato dalla larga adesione che ha avuto in questi mesi la campagna «Dati Bene Comune» per la trasparenza dei dati, lanciata il 6 novembre 2020, con una petizione che ha raccolto l'adesione di 253 associazioni e oltre 53.000 firme,

impegna il Governo:

   a sviluppare un database uniforme a carattere nazionale con i dati sull'epidemia, in particolare quelli relativi ai positivi, alla loro sintomatologia, all'occupazione di posti letto in terapia intensiva, sub-intensiva, e sulla campagna vaccinale, in particolare i dati sulla prenotazione e somministrazione dei vaccini COVID-19;

   a fornire i suddetti dati in forma puntuale, disaggregata, separati per i fattori di età, luogo, sesso, machine readable e pubblicarli secondo un formato e una licenza in linea con quelle previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle «Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico», e, in ogni caso, in formato aperto (open data), liberamente scaricabili dai cittadini;

   a emanare un atto normativo per obbligare ogni amministrazione centrale o regionale ad individuare una figura responsabile dell'attuazione dei meccanismi di monitoraggio e di rappresentanza con altri attori istituzionali e privati;

   a pubblicare immediatamente i verbali del Comitato Tecnico Scientifico sul sito Dipartimento della Protezione Civile, senza attendere gli attuali quarantacinque giorni tra la riunione e la pubblicazione.
9/3424/283. Giuliodori.


   La Camera,

   premesso che:

    nel nuovo testo così come approvato dal Senato, nulla o poco è previsto circa il monitoraggio post-marketing dei vaccini COVID-19 ed il reperimento in maniera tempestiva di informazioni utili alla pronta identificazione di sospette reazioni avverse, ed è quindi opportuno coinvolgere le professionalità del mondo sanitario;

    il programma di sorveglianza attiva è stato pianificato ed incoraggiato da EMA (Agenzia Europea del Farmaco) nel documento intitolato «Pharmacovigilance Plan of the EU Regulatory Network for COVID-19 Vaccines» – EMA/333964/2020 (https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/pharmacovigilance-plan-eu-regulatory-network-covid-19-vaccines_en.pdf), sulla base del già vigente documento «Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP)» EMA/827661/2011 Rev 1*, nel quale si richiamano in modo inequivocabile le responsabilità delle Agenzie Regolatorie dei singoli Stati membri dell'Unione Europea (paragrafo IX.C.1.2. Responsibilities within the EU regulatory network) https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-good-pharmacovigilance-practices-gvp-module-ix-signal-management-rev-l_en.pdf);

    l'istituzione di un programma di sorveglianza attiva via smartphone e tramite app dedicata, nonché col coinvolgimento dei Centri di Farmacovigilanza Regionali, permetterebbe di monitorare la salute di chi riceve il vaccino e allo stesso tempo permetterebbe di raccogliere dati utili per migliorare e verificare l'andamento della pandemia, dei suoi effetti e delle soluzioni proposte, in ottemperanza a quanto previsto dall'Agenzia europea del farmaco;

    la farmacovigilanza passiva, attualmente in atto in Italia, è una metodologia che sottostima notevolmente la frequenza degli eventuali eventi avversi e lo stesso presidente dell'AIFA, Giorgio Palù, durante le recenti audizioni in Senato, ha sottolineato come l'attuale sistema di raccolta dati sia carente e che «sulla farmacovigilanza c'è molto da fare»;

    si ritiene doveroso, pertanto, avviare un programma di farmacovigilanza attiva sui vaccini anti COVID-19, con il duplice vantaggio di fornire dati più accurati sugli eventi avversi, utili per orientare le scelte di politica sanitaria, e anche di aumentare la sensazione di fiducia della popolazione nella campagna vaccinale, contrastando l'esitazione vaccinale;

    ai fini dell'attuazione della farmacovigilanza, si potrebbe stanziare la somma di 25 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2022 e 2023 e agli oneri derivanti si potrebbe provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178,

impegna il Governo:

   affinché il Ministero della salute, in collaborazione col Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale, istituisca un programma di sorveglianza attiva al fine di monitorare la popolazione vaccinata rispetto agli eventi avversi, sia frequenti che non comuni, cagionati dalla vaccinazione, via smartphone e tramite app dedicata;

   che tale programma di sorveglianza attiva preveda che la salute di chi riceve il vaccino sia verificata con questionari a scelta multipla somministrati tramite messaggi di testo ed e-mail con frequenza giornaliera per la prima settimana dopo ogni somministrazione vaccinale e poi a cadenza prestabilita per un periodo di almeno 12 mesi;

   che nel caso in cui si verificassero eventi avversi nel vaccinato, questi vengano registrati in un apposito database e i dati vengano raccolti in forma anonima per tutelare la privacy e registrati, come previsto dalla Rete Nazionale di Farmaco vigilanza, allo scopo di avere un quadro reale della frequenza e della tipologia di eventi avversi alla vaccinazione, utile per fornire elementi più precisi necessari a indirizzare le scelte e le azioni di politica sanitaria nazionale;

   che detto programma di sorveglianza attiva venga fortemente promosso dal Ministero della salute e da AIFA coinvolgendo le regioni attraverso il supporto dei Centri Regionali di Farmacovigilanza e questi ultimi individuino campioni rappresentativi della popolazione regionale, e dunque nazionale, da seguire clinicamente e nel tempo, al fine di valutare con maggiore precisione la frequenza e la gravità degli eventi avversi da vaccino, nonché l'eventuale incidenza e prevalenza in specifici sottogruppi di popolazione, per fasce di età e per patologie pregresse, in atto e/o croniche.
9/3424/284. Leda Volpi, Costanzo, Trano, Raduzzi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel nuovo testo così come approvato dal Senato, nulla è previsto per la concessione della certificazione verde per coloro i quali hanno già un'elevata protezione anticorpale a seguito di infezione asintomatica da COVID-19. Tuttavia, il riconoscimento dell'immunità naturale da Sars-Cov-2 comporterebbe un alleggerimento degli hub vaccinali, eviterebbe sprechi e permetterebbe di realizzare una campagna vaccinale mirata a chi ne ha realmente bisogno;

    nella documentazione presentata ad EMA (European Medicine Agency) per l'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata – riassunta nei cosiddetti EPAR (European Public Assessment Report) e liberamente disponibili alla consultazione sul sito EMA – gli applicanti, ovvero i produttori di vaccini anti COVID-19, hanno riportato dati quantitativi che dimostrano la capacità dei vaccini:

    a stimolare l'immunità umorale, ovvero la produzione di anticorpi (IgG) neutralizzanti diretti contro Spike protein (SP);

    Comirnaty EPAR: https://www.cma.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf;

    Spikevax EPAR: https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessmcnt-report/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-public-assessment-report_en.pdf);

    i suddetti dati hanno rappresentato un criterio per stabilire lo status di «immune» dei soggetti partecipanti ai trials clinici di fase I e II e contribuito a formare opinione favorevole di EMA per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata;

    quindi, si evince che, posto che la fisiologia e la biologia degli esseri umani è indipendente dallo status vaccinale, lo stesso principio di definizione di «soggetto immune», basato sulla presenza di anticorpi neutralizzanti la proteina spike, vale anche per i soggetti guariti. Il diniego della validità del test sierologico per il dosaggio degli anticorpi neutralizzanti la proteina spike per i guariti, porta inevitabilmente all'invalidazione dei dati delle fasi cliniche I e II e, di conseguenza, all'invalidazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio, concesse, appunto sulla base di questi dati;

    l'Organizzazione mondiale della sanità ha avviato, già nel 2020, il progetto «UNITY», volto a misurare la risposta anticorpale nell'individuo (Serologic tests measure the antibody response in an individual) e specifica che «gli anticorpi contro COVID-19 sono prodotti dopo l'infezione per giorni o settimane. La presenza di anticorpi indica che una persona è stata infettata dal virus che causa COVID-19, senza dipendere dal fatto che l'individuo abbia avuto la malattia in forma severa o grave, o perfino un'infezione asintomatica». (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Seroepidemiology-2020.2);

    la stessa Organizzazione mondiale della sanità ha provveduto, in collaborazione con FIND – the global alliance for diagnostics – a standardizzare le unità di misura dei diversi test sierologici presenti sul mercato, stabilendo i criteri di accettabilità della sensibilità nella identificazione e misura degli anticorpi IgG anti Spike, ed alla loro valutazione effettuata da laboratori indipendenti. (https://www.finddx.org/about/);

    l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha pubblicato, in data 11 Maggio 2021, il comunicato stampa numero 26/2021 nel quale si afferma che «Gli anticorpi neutralizzanti contro SARS-CoV-2 persistono nei pazienti fino ad almeno otto mesi dopo la diagnosi di COVID-19, indipendentemente dalla gravità della malattia, dall'età dei pazienti o dalla presenza di altre patologie». (https://www.iss.it/primo-piano/asset_publisher/3f4alMwzNlZ7/content/id/5725189). Tale comunicato, riferisce di una pubblicazione, tra gli autori della quale figurano almeno 7 esponenti di ISS, che riporta chiaramente come il titolo di anticorpi IgG anti Spike protein sia un buon surrogato per la quantificazione degli anticorpi neutralizzanti, (https://doi.org/10.1038/s41467-021-22958-8);

    il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, modificato dalla legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, crea precedente di buon senso ed aderente alle conoscenze mediche di base. Infatti, l'articolo 2 recita che «L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione»;

    la disponibilità e la diffusione dei test sierologici di ultima generazione (con metodo denominato «chemiluminescenza») adatti a quantificare IgG neutralizzanti la proteina spike, è capillare su tutto il territorio nazionale ed è già eseguita/implementabile presso i laboratori così come identificati della ex circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della salute;

    la letteratura scientifica peer-reviewed disponibile ad oggi, permette di ipotizzare la persistenza di anticorpi neutralizzanti (IgG anti-spike del SARS-CoV-2) per almeno 13 mesi successivi all'infezione, con una robusta risposta umorale almeno per i 5 mesi successivi all'infezione nei soggetti che hanno avuto un'infezione da lieve a moderata (Wajnberg A. et al., Science 2020, doi: 10-1126/science.abd7728) ed un modesto declino nella concentrazione plasmatica degli anticorpi neutralizzanti a partire dall'ottavo mese (Haveri A. e altri, European Journal of Immunology 2021, doi: 10.1002/eji.202149535). Altri autori, pur avendo rilevato un declino dei livelli anticorpali circolanti a partire dal quarto mese dopo un'infezione lieve, hanno dimostrato la persistenza di anticorpi almeno sino a 11 mesi dalla stessa (Turner JS e altri, Nature 2021, doi: 10.1038/s41586-021-03647-4);

    a conferma dell'estrema validità di tutto quanto argomentato sopra, il 16 novembre 2021 il Consiglio federale elvetico ha optato per l'introduzione di un certificato Covid basato sui risultati di un test anticorpale sierologico, che ha validità di 90 giorni e che può essere rinnovato alla scadenza attraverso un nuovo test anticorpale sierologico. Inoltre, il certificato covid da guarigione ottenuta tramite test negativo PCR dopo presentazione clinica della malattia è di 365 giorni. (https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-usbruechc-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat/covid-zertifikat-erhalt-gueltigkeit.html#1367361622, consultato il 28 dicembre 2021);

    nel testo di legge approvato dal Senato, ai commi 261 e 262 sono previsti stanziamenti pari a 200 milioni di euro per il cosiddetto PanFlu 2021-2023, ulteriori 350 milioni di euro, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2023, infine, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata,

impegna il Governo:

   a concedere la certificazione verde a tutti coloro i quali siano già immuni poiché aventi protezione anticorpale dovuta a pregressa infezione da Sars-Covid-2, anche contratta in modo asintomatico;

   a prevedere che la durata di validità del certificato verde venga prorogata a 12 mesi per i dichiarati guariti clinicamente;

   a prevedere che la durata di validità del certificato per i guariti asintomatici abbia durata di 90 giorni, rinnovabile ogni 90 giorni previa conferma della persistenza di protezione anticorpale rilevata con nuovo test sierologico;

   a prevedere che il costo del test sierologico nei guariti sia calmierato anche in virtù di quanto stanziato ai commi 261 e 262.
9/3424/285. Costanzo, Leda Volpi, Trano, Raduzzi.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione del decreto-legge 22 marzo 202 n. 41, cosiddetto decreto sostegni, la Commissione Bilancio del Senato aveva approvato all'unanimità un emendamento che estendeva, sul modello del Superecobonus, la facoltà di cessione ai crediti d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali relativi al Piano Industria 4.0.;

    prima della votazione in Aula il Governo ha imposto lo stralcio di suddetto emendamento sulla base di una comunicazione da parte della Ragioneria di Stato in cui si riferiva che Eurostat stesse rivedendo i criteri contabili in materia di credito d'imposta, rendendo automaticamente «pagabili» tutti i crediti d'imposta cedibili. Per tale ragione, la Ragioneria di Stato ritenne di non poter «assentire a proposte di estensione della cedibilità ad altre tipologie di crediti, alla luce delle incertezze sull'impianto metodologico a parità di modalità di fruizione: infatti, il trattamento contabile potrebbe (con elevata probabilità) cambiare nel prossimo futuro»;

   considerato che:

    il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, cosiddetto decreto PNRR, ha istituito un credito d'imposta cedibile alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 15;

    il provvedimento in esame contiene una proroga, seppur peggiorativa, con un sostanziale dimezzamento delle aliquote a partire dal 2023 e senza super ammortamento né bonus formazione 4.0, del Piano Transizione 4.0;

    in fase emendativa nella Commissione Bilancio del Senato della Repubblica sono state bocciate le proposte che prevedevano la possibilità di rendere cedibili i crediti d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali relativi al Piano Industria 4.0;

    l'estensione della cedibilità dei crediti d'imposta rappresenterebbe invece un importante volano economico e di liquidità per il Paese come dimostrato nell'ambito dell'edilizia con ecobonus e superecobonus;

    rispetto alle premesse e considerazioni esposte,

impegna il Governo

ad eliminare, nel prossimo provvedimento utile, la cedibilità del credito d'imposta alle fondazioni bancarie ai sensi del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e ad introdurre la cedibilità dei crediti d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali relativi al Piano Transizione 4.0.
9/3424/286. Raduzzi.


   La Camera,

   considerato che:

    il verde esistente delle aree urbane e quello previsto dai piani urbanistici comunali è finalizzato ad assicurare la ossigenazione dei residenti e a garantire, quindi, il loro «diritto alla salute», che costituisce bene tutelato, in via primaria, dalla stessa Costituzione (articolo 32) : «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...»;

    in Italia esiste un pesante divario rispetto alla media della Comunità Europea, per quanto attiene la quantità di aree verdi attrezzate per ogni abitante e che, in molte grandi città italiane, detta quantità di verde è inferiore alla dotazione minima inderogabile prescritta dalla legge;

    l'ultimo Rapporto 2021 della AEA (Agenzia Europea dell'Ambiente) ha denunciato che l'Italia, fra i Paesi della Unione europea, è quello a più alto rischio della salute e con il più alto numero di morti causati dall'inquinamento dell'aria dei centri urbani in quanto l'Italia è il primo Paese per morti da ossido di azoto-N02 (10.640 morti) e il secondo Paese (dopo la Germania) per morti da polveri sottili-PM2,5 (49.800 morti);

    la causa principale delle morti da inquinamento, come hanno denunciato molte associazioni ambientaliste e la stessa COLDIRETTI, è la scarsissima quantità, nei centri urbani, di aree verdi e di idonee alberature capaci di attrarre i gas e di bloccare le polveri sottili;

    la quantità di aree verdi esistenti o previste dai piani urbanistici comunali nei centri urbani deve essere urgentemente migliorata con significativa piantumazione di idonee alberature, per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria e a garantire, quindi, il «diritto alla salute» dei residenti;

    la piantumazione in ambito cittadino di idonee alberature, consente la diminuzione della mortalità da smog nelle aree urbane, dando così anche positivo riscontro all'allarme lanciato all'Italia dal Rapporto 2021 della AEA. Al fine di rispondere alla suddetta urgente necessità di incrementare significativamente la quantità di idonee alberature nelle aree urbane,

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa urgente, anche a carattere normativo e finanziario, affinché il suolo verde cittadino sia privato che pubblico, come tale previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, non possa più essere consumato e a rendere obbligatoria, da parte degli enti locali competenti, la piantumazione sul suolo verde comunale di alberature con una densità minima di un albero ogni 10 metri quadrati.
9/3424/287. Colletti.


   La Camera,

   considerato che:

    il titolo di dottore di ricerca rappresenta il livello più alto di istruzione universitaria ma ciò nonostante in Italia non esistono normative che permettano il pieno riconoscimento di tale qualifica nei concorsi pubblici e per l'assunzione nella pubblica amministrazione;

    il decreto legislativo n. 75 del 2017, attuativo della legge delega n. 124 del 2015, ha previsto solo la possibilità che il dottorato sia richiesto come requisito di partecipazione ai concorsi per specifici profili o livelli d'inquadramento e che il titolo di dottore di ricerca possa essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso;

    il 27 ottobre 2021 il Ministro per la pubblica amministrazione ha sottoscritto un protocollo di intesa con la Società italiana del dottorato di ricerca (Sidri), con la possibilità di accesso a un ampio bacino di tecnici e professionisti che potrebbero essere contattati per incarichi nella Pubblica amministrazione in ambito Pnrr, ma senza possibilità di essere assunti come dipendenti a tempo indeterminato;

    esistono diversi idonei in concorsi pubblici che posseggono il dottorato e sarebbero una risorsa preziosa per aumentare la qualità della azione della pubblica amministrazione in modo stabile, a partire dagli interventi previsti dal PNRR;

    in base all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215 i dipendenti pubblici possono essere assunti, per le attività legate al PNRR, anche tramite scorrimento delle graduatorie vigenti di altre pubbliche amministrazioni;

    è necessario prevedere che, qualora l'idoneo in graduatoria sia in possesso del dottorato, questi possa essere assunto per chiamata diretta da altre amministrazioni che abbiano bisogno di personale con caratteristiche simili, in tal modo velocizzando la procedura di reclutamento,

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa urgente, anche a carattere normativo, affinché a coloro che abbiano conseguito il dottorato di ricerca sia riconosciuta la possibilità di essere assunti a chiamata diretta da altre pubbliche amministrazioni, senza necessità di previo scorrimento della graduatoria, qualora siano risultati idonei in concorsi pubblici e inseriti in graduatorie vigenti.
9/3424/288. Sapia.


   La Camera,

    il disegno di legge di Bilancio prevede disposizioni in materia di enti territoriali. In particolare si dispone l'assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna. Si da inoltre attuazione agli accordi bilaterali in materia di finanza pubblica sottoscritti con ciascuna delle regioni a statuto speciale e province autonome con i quali è ridefinito il contributo alla finanza pubblica dovuta da ciascuna autonomia per gli anni 2022 e seguenti;

   premesso che Stato e regione Siciliana hanno stipulato un accordo il 14 gennaio 2021 nell'ambito di un'articolato negoziato in materia finanziaria che ha condotto ad una modifica delle norme di attuazione in materia finanziaria ed, in particolare dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158;

    tale accordo prevede l'adozione di specifici impegni di rientro dal disavanzo e di riduzione strutturale della spesa corrente regionale ed in attuazione di tale accordo sono state approvate dall'Assemblea regionale Siciliana, su proposta della Giunta di Governo: la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021, Legge di stabilità regionale» e la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 «Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023»;

    che attraverso i documenti finanziari approvati, la regione Siciliana ha offerto piena ed integrale attuazione all'accordo sancito a gennaio, ma sin da subito è emersa l'esigenza di alcune limitate modifiche che tengano conto del mutato contesto derivato dalla crisi pandemica;

    invero, il Governo nazionale ha opportunamente concluso l'accordo nel settore del lavoro pubblico per garantire il rafforzamento amministrativo necessario a dare tempestiva attuazione al PNRR ed al piano complementare nonché per l'avvio della nuova programmazione europea 2021-27 e PSC 2021-2027;

    che i dati che emergono dalla grave crisi economica della Sicilia determinata dalla pandemia da COVID-19, impongono di valutare e riconsiderare, il piano di recupero del disavanzo in questione con specifico riferimento alla necessità del rafforzamento amministrativo poiché esso, al di là delle corrette finalità deve comunque risultare sostenibile per un bilancio regionale gravato non solo da minori entrate, ma soprattutto da un incompleto riconoscimento delle prerogative finanziare regionali da parte dello Stato, pur di fronte all'esigenza di rafforzare interventi di sostegno alle famiglie e alle imprese che più patiscono gli effetti della crisi ed alle misure di ripresa inserite del PNRR;

    che in particolare, poi, talune previsioni, come quelle in materia di preclusione dei concorsi per la dirigenza e per alcune categorie essenziali non consentono il ricambio generazionale a fronte dell'opposta esigenza di rafforzare l'azione amministrativa, come valutato dalla Giunta regionale ed emerso dal dibattito dell'Assemblea regionale siciliana, ferme ed impregiudicate restando le esigenze di selettività professionale e specialistica;

    che tale riconsiderazione appare ancor più necessaria alla stregua del «patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale», firmato già nella primavera scorsa fra il Presidente del Consiglio, il Ministro della pubblica amministrazione on. Renato Brunetta e le organizzazioni sindacali, intervenuto dopo la stipula dell'accordo di gennaio scorso;

    che il presidente della Regione siciliana ha più volte richiesto la revisione di detto accordo per renderlo coerente con il quadro giuridico-economico determinato dall'esigenza di assicurare il pieno impiego delle risorse destinate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e le sopravvenute esigenze di accelerazione della spesa e di rafforzamento amministrativo nei limiti del patto richiamato e ferme restando le misure di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze;

    che da ultimo con nota del 27 ottobre scorso il Governo regionale ha nuovamente richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri la modifica dei punti e) e j) dell'articolo 2 del predetto Accordo del 14 gennaio 2021 al fine di garantire le imprescindibili e non più procrastinabili esigenze di ricambio generazionale dell'amministrazione regionale la cui mancanza rischia di paralizzare il pieno impiego di risorse nazionali ed europee, senza ricevere sul punto alcun riscontro,

impegna il Governo

a procedere alla riapertura del confronto col Governo della regione siciliana al fine di poter intervenire, con la massima urgenza, alla modifica dei punti e) e j) dell'articolo 2 del predetto Accordo del 14 gennaio 2021.
9/3424/289. Bartolozzi.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi dell'articolo 7 comma 2, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il disegno di legge del bilancio dello Stato viene presentato alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno;

    quest'anno il disegno di legge di bilancio è stato presentato al Senato in data 11 novembre 2021 e annunciato nella seduta del 16 novembre 2021; è stato trasmesso alla Camera il 27 novembre; anche l'anno scorso la presentazione era avvenuta in ritardo, il 18 novembre, e la trasmissione dalla Camera al Senato era avvenuta il 27 novembre; in entrambi i casi, i tempi di esame del provvedimento sono stati tali da precludere ogni possibilità di intervento da parte della Camera cui è giunto in seconda lettura;

    il «bicameralismo alternato» o «monocameralismo di fatto» in base al quale, alternativamente, a una delle due Camere viene di fatto impedito l'esame di provvedimenti di rilievo – in particolare per quanto attiene ai disegni di legge di conversione di decreti-legge – dovendosi limitare ad una mera ratifica di quanto deciso nell'altro ramo del Parlamento, a partire da questa legislatura è oramai divenuta una prassi costante; come segnalato dal Comitato per la Legislazione nel rapporto dell'11 maggio scorso, nei primi tre anni della legislatura solo 13 delle 170 leggi ordinarie approvate hanno avuto un secondo passaggio nel primo ramo di esame; dei decreti-legge convertiti solo 4 su 59 e nessuno dopo l'inizio dell'emergenza epidemiologica;

    il fatto che negli ultimi anni tale deprecabile prassi si sia estesa anche alla legge di bilancio è una grave anomalia a cui porre rimedio, anche tramite una modifica dei Regolamenti parlamentari che garantisca l'effettivo coinvolgimento di entrambe le Camere nell'esame della legge di bilancio;

    come riportato nell'osservazione contenuta nel parere approvato dalla I Commissione vi è «la necessità di assicurare, nel rispetto delle previsioni costituzionali sul procedimento legislativo, un corretto rapporto istituzionale tra i due rami del Parlamento relativamente all'esame di un provvedimento di rilievo cruciale quale il disegno di legge di bilancio, escludendo che la durata dell'esame in prima lettura presso un ramo del Parlamento determini la sostanziale impossibilità, per l'altro ramo, di apportare modifiche al testo del provvedimento senza mettere a rischio la tempestiva approvazione del bilancio entro l'anno finanziario»;

    ad ogni modo, sebbene il Parlamento, e in questo caso il Senato, non sia esente da responsabilità, la presentazione entro i termini del disegno di legge di bilancio da parte del Governo rappresenta una precondizione perché entrambe le Camere possano realmente esaminarlo;

    ulteriore elemento che desta preoccupazione è l'effetto che la stabilizzazione di tale prassi potrebbe produrre dalla prossima legislatura a seguito della riduzione del numero dei parlamentari; di fatto, dal momento che in Aula viene posta la fiducia su un maxi-emendamento, il potere di bilancio del Parlamento sarebbe riservato di fatto a un numero esiguo di deputati o senatori membri della Commissione bilancio, accentuando il rischio di interventi localistici o micro-settoriali, già particolarmente numerosi nella legge di bilancio oggi all'esame,

impegna il Governo

a rispettare, a partire dalla prossima legge di bilancio, il termine del 20 ottobre per la presentazione del disegno di legge del bilancio alle Camere.
9/3424/290. Magi.


   La Camera,

   premesso che:

    la pandemia di COVID-19 ha determinato, soprattutto per il 2020 un'intensa flessione dei flussi turistici in tutto il territorio nazionale con un calo che ha riguardato in misura più pronunciata la componente internazionale e le aree maggiormente orientate al turismo culturale per la presenza delle principali città d'arte o alle vacanze di tipo balneare o naturalistico;

    la crisi pandemica ha quindi impattato in maniera significativa ma non omogenea su un settore nevralgico dell'economia italiana che nel decennio precedente sì è progressivamente rafforzato con il numero di occupati cresciuto in misura più intensa rispetto al totale dell'economia: le conseguenze sono state un deterioramento delle condizioni occupazionali e una contrazione del fatturato del settore turistico più marcati rispetto agli altri comparti con un rilevante effetto negativo sul PIL;

    le imprese turistiche hanno fronteggiato il fabbisogno di liquidità che ne è derivato attraverso la maggiore disponibilità di credito attivata con il sistema di garanzie pubbliche e sono state destinatarie di un consistente pacchetto di agevolazioni volte a ridurre il costo del lavoro, di agevolazioni fiscali e di contributi a fondo perduto, tutte azioni di sostegno adottate in vari provvedimenti precedenti che hanno consentito la tenuta generale del comparto, come indicato da Bankitalia in un recente studio che ha evidenziato i dati positivi sul numero di imprese attive e di qualità del credito;

    anche nel provvedimento che ci accingiamo a votare, al comma 486, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ma tali risorse risultano assolutamente insufficienti già in partenza e sono purtroppo da ripartire tra tre settori che hanno subito perdite nell'ordine di miliardi di euro, rischiando quindi di non ottenere effetti significativi in nessuno dei settori beneficiari del sostegno;

    il quadro del turismo è molto eterogeneo e per avere una situazione esaustiva delle problematiche del settore e garantire il ritorno ai valori di attività pre-Covid sarebbe opportuno effettuare un costante monitoraggio dei settori del turismo per avere uno stato dell'arte più preciso e dettagliato, ambito per ambito, delle perdite subite dalle varie componenti per poterle aiutare a resistere e a far fronte alla flessione registrata dove le perdite sono state maggiori e dove l'attività non è ancora sufficientemente ripartita: questo monitoraggio deve tener conto anche delle risorse assegnate finora e consentire ulteriori interventi per quei settori, per esempio agenzie di viaggio e tour operator che non sono ancora riusciti ad agganciare la ripresa dei flussi turistici, anche utilizzando eventuali risorse stanziate ed ancora disponibili;

    è fondamentale cercare di analizzare i cambiamenti che hanno investito il turismo negli ultimi anni, non solo a causa della pandemia, e per dare un indirizzo di governo efficace è necessario che sia istituito al più presto un Tavolo permanente che rispettando i principi di massima tutela e precauzione effettui un monitoraggio costante della situazione perché in questo settore la programmazione è strategica e i cambiamenti di condizioni come per esempio l'accesso al Paese con i tamponi in entrata e in uscita, devono essere programmati per tempo,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di convocare un tavolo permanente al Ministero del turismo, con la presenza di un rappresentante del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'analisi del settore e la programmazione delle misure necessarie;

   a sostenere il settore del turismo attraverso un monitoraggio analitico delle perdite dei diversi soggetti che vi operano per capire chi è ancora in maggior difficoltà e per poter indirizzare ulteriori risorse che si renderanno disponibili fino al termine delle attuali restrizioni a viaggiare.
9/3424/291. Bonomo, Gavino Manca, Benamati, Soverini, Zardini.


   La Camera,

   premesso che:

    con Decisione n. 445/20I4/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al fine di valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee e di contribuire a migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei, è stata istituita per gli anni dal 2020 al 2033 un'azione comunitaria denominata «Capitale europea della cultura»;

    l'articolo 7, comma 3-quater del decreto-legge n. 83 del 2014, come convertito dalle legge n. 106 del 2014, ha previsto che il Consiglio dei ministri conferisca annualmente il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, stabilendo, inoltre, che i progetti presentati dalla città designata fossero finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020;

    successivamente, l'articolo 1, comma 326 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per l'anno 2018) ha reso permanente la suddetta previsione, disponendo che il titolo di «Capitale italiana della cultura» venga conferito, con le medesime modalità, anche per gli anni successivi al 2020, autorizzando a tal fine la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021;

    in via straordinaria ed in deroga rispetto alla procedura ordinaria, anche al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area più colpita dall'emergenza sanitaria da COVID-19, il decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «Decreto Rilancio») all'articolo 183, comma 8-bis ha previsto, che il titolo di Capitale italiana della cultura, fosse conferito, per l'anno 2023, alle città di Bergamo e Brescia, e che queste presentino entro il 31 gennaio 2022, al suddetto Ministero, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del loro patrimonio culturale materiale e immateriale;

    a differenza di quanto è avvenuto con due precedenti leggi di bilancio, quella per l'anno 2019 e quella per l'anno 2020 che rispettivamente all'articolo 1, comma 613 e all'articolo 1, comma 364 stanziavano ulteriori risorse alla capitale per la cultura di turno (Parma), il testo della legge di bilancio per l'anno 2022 presentato al Senato (A.S. 2448) non prevedeva, oltre il milione di euro suddetto, ulteriori finanziamenti per sostenere la programmazione delle iniziative correlate alle celebrazioni delle Capitali italiane della cultura designate per l'anno 2023, Bergamo e Brescia;

    l'attuale testo all'esame dell'Aula contiene una modifica introdotta durante il suo iter al Senato, con la previsione di cui all'articolo 1, comma 779, che stanzia in favore dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, un ulteriore finanziamento pari ad 1 milione di euro per l'anno 2022 da ripartire in parti uguali per le due città, andando così a sanare il suddetto trattamento differenziato riservato alle due città rispetto a quanto invece previsto dalle due precedenti leggi di bilancio a beneficio della capitale per la cultura di turno Parma;

    da un'analisi condotta sui risultati raggiunti fino ad oggi dall'azione comunitaria «Città europea della cultura» è emerso che alla proiezione di un'immagine positiva verso l'esterno si è quasi sempre accompagnato uno sviluppo dell'identità culturale della città, un'accresciuta partecipazione dei cittadini e del loro senso di appartenenza, una maggiore apertura verso l'Europa. Il successo del programma è stato notevole perché ha consentito alle comunità coinvolte di riscoprire il proprio patrimonio culturale, organizzando sullo stesso un programma di valorizzazione e di investimento a supporto dei relativi dossier. Il valore aggiunto è stato, pertanto, duplice: da un lato il coinvolgimento della cittadinanza alla programmazione di eventi e alla selezione degli investimenti, dall'altro la consapevolezza del valore della cultura per la crescita dei territori, che ha trasformato i dossier in veri e propri piani strategici, dove la valorizzazione del patrimonio culturale diventa uno strumento di sostegno alle politiche di sviluppo dei relativi territori anche attraverso la realizzazione di opere e infrastrutture di pubblica utilità destinate a permanere sul territorio a servizio della collettività;

    l'azione va però ancora migliorata, in particolare per quanto riguarda i suoi effetti a lungo termine sullo sviluppo culturale della città e della regione interessate. Infatti, consentendo alle città di associare le loro regioni circostanti, comprese le isole, è possibile raggiungere un pubblico più vasto e amplificare l'impatto della manifestazione;

    nell'ambito delle suddette possibili azioni migliorative, volte anche a sostenere la mobilità nel periodo delle celebrazioni, si colloca il progetto di realizzazione della «Ciclovia culturale Bergamo-Brescia», un filo di congiunzione di grande valenza che permetterebbe di fare una esperienza di immersione nel paesaggio culturale fra le due città il cui percorso comprende Patrimoni dell'UNESCO (mura venete di Bergamo città fortificata. Complesso di San Salvatore e Santa Giulia e area archeologica del Capitolium), castelli, monasteri, ville, centri storici, borghi, cascine, sistemi museali, insediamenti di archeologia industriale, filande, mulini, dighe, aree naturali e siti Natura 2000, ambiti fluviali, torbiere del Sebino, la riscoperta delle antiche strade di collegamento come la via Gallica, le vie medioevali e le ferrovie storiche e di patrimoni immateriali costituiti da tradizioni, espressioni orali, arti dello spettacolo, rituali, eventi festivi, artigianato, pratiche agricole, ed una grande offerta di paesaggi enogastronomici, vigenti, uliveti, terrazzamenti, cantine, agriturismi, paesaggi lacunari e navigazione,

impegna il Governo

a stanziare per l'anno 2022, con successivi provvedimenti normativi, ulteriori 4 milioni di euro da destinare al completamento dei lavori di realizzazione della «Ciclovia culturale Bergamo-Brescia».
9/3424/292. Dori.


   La Camera,

   premesso che,

    il provvedimento in oggetto prevede misure per il bilanciamento dei costi dell'energia elettrica;

    all'energia elettrica prodotta da impianti ormai datati vengono applicate tariffe molto basse non in linea con quelle offerte ai produttori che utilizzano impianti più nuovi;

    tale scelta rischia di frenare o di vanificare importanti iniziative che i Consorzi di bonifica promuovono per utilizzare i salti d'acqua presenti nei canali consortili a scopo idroelettrico, al fine di produrre energia da fonte pulita e rinnovabile;

    a titolo di esempio, per la produzione delle centrali idroelettriche di San Lazzaro a Bassano del Grappa di proprietà del Consorzio di Bonifica del Brenta, le tariffe medie riconosciute nel 2017 sono state pari a circa 0,056 €/kWh, mentre il costo dell'energia del Mercato libero (tramite il C.E.A.) che gli impianti di pompaggio pagano è stata mediamente di 0,17 €/kWh, dunque è evidente la netta sproporzione tra il costo dell'energia consumata e il riconoscimento dell'energia prodotta;

    lo stesso Consorzio, da sempre impegnato nel settore idroelettrico, pur essendo produttore di circa 12 milioni di kWh all'anno (nel 2017 entrate lorde per 800.000,00 euro da cui detrarre IRES, IRAP, canoni di concessione e IMU) e consumatore per circa 9,8 milioni di kWh all'anno (nel 2017 speso 1.670.000,00 euro, IVA compresa) ha il bilancio economico dell'energia pesantemente in passivo;

    l'energia prodotta all'interno dei comprensori dei consorzi di bonifica è consumata all'interno dello stesso e pertanto impatta limitatamente sulla rete elettrica nazionale;

    tale sbilanciamento vanifica i notevoli sforzi per la valorizzazione della risorsa idrica per i fini energetici nella logica di una gestione multipla dell'acqua che fa parte delle politiche qualificanti dal punto di vista ambientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire i Consorzi di Bonifica fra i soggetti abilitati al meccanismo del cosiddetto «Scambio altrove», meccanismo dedicato a Comuni con meno di 20.000 residenti e al Ministero della difesa, che di fatto consente al cliente finale, titolare di un insieme di punti di prelievo ed immissione non necessariamente tra essi coincidenti, un rimborso dell'energia prelevata.
9/3424/293. Vallotto, Racchella.


   La Camera,

   premesso che:

    rinominata nel 1957 «Cassa di previdenza, sovvenzioni ed assistenza tra dipendenti comunali», la Cassa Prestanza è un ente autonomo rispetto al comune di Bari che per decenni ha erogato ai propri iscritti prestazioni integrative, attingendo da un fondo finanziato con i contributi degli iscritti in percentuale rispetto alla retribuzione e con un contributo straordinario erogato dal comune;

    nel 2014 lo squilibrio tra entrate ed uscite si aggrava anche perché al comune, a seguito dei dubbi di legittimità espressi dalla Corte del Conti, viene impedito di versare il contributo annuo di circa 500 mila euro;

    contemporaneamente, diminuiscono i contributi degli iscritti e aumentano le prestazioni;

    a seguito del provvedimento della quarta sezione civile del Tribunale di Bari, è stata avviata la procedura di sovraindebitamento chiesta dalla Cassa Prestanza (patrimonio negativo di 17,2 milioni di euro e di debiti per oltre 20 milioni di euro), con cui si riconosce agli iscritti, ex ed attuali dipendenti comunali, una percentuale del 15 per cento del loro credito (considerato l'attivo di circa 3,5 milioni di euro, utilizzato per soddisfare prioritariamente i creditori in prededuzione),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative volte a consentire al comune di Bari di concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti.
9/3424/294. Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, è stato istituito il Fondo per la non autosufficienza (FNA) (articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 – legge finanziaria 2007);

    le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni e delle autonomie locali;

    la sezione II della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto una dotazione del Fondo per il 2020 pari a 571 milioni di euro. Nel corso dell'esame referente, nel corpo della Sezione I della legge di bilancio, è stato inserito il comma 331 che ha disposto un incremento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze, le cui risorse sono pertanto pari, per il 2020, a 621 milioni di euro. Le risorse aggiuntive del Fondo per il 2020 sono state ripartite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2020;

    nel periodo emergenziale da COVID-19, nell'ottica di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, l'articolo 104 del Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) ha incrementato il Fondo di 90 milioni di euro, finalizzando 20 milioni alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Pertanto le risorse del Fondo per il 2021 sono pari a 669 milioni di euro;

    l'articolo 37-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto Decreto Sostegni bis), ha incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo allo scopo di finanziare specificamente programmi di assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata e potenziare l'assistenza ed i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti;

    il disegno di legge di bilancio in esame interviene in materia disponendo:

    al comma 168, un aumento del Fondo per le non autosufficienze per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2025;

    al comma 178, un incremento di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2026 del Fondo per la disabilità e non autosufficienza, denominato, ai sensi del medesimo comma, «Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità»;

    al comma 677, un ulteriore incremento, disposto con intervento emendativo, di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per le non autosufficienze;

    tali stanziamenti, però, si rivelano ancora insufficienti a far fronte alle necessità odierne e soddisfare le finalità indicate dalle suddette disposizioni,

impegna il Governo

a provvedere, mediante i prossimi provvedimenti utili, a incrementare ulteriormente le risorse destinate alle non autosufficienze fino a integrale copertura del fabbisogno dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti.
9/3424/295. Navarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il settore industriale dell'automotive è stato interessato nel corso degli ultimi anni da una forte spinta all'aggregazione tra storiche imprese dell'industria automobilistica, altrimenti destinate in ragione dell'accresciuta concorrenza nel settore ad una difficile sopravvivenza. Vicenda che ha portato alla creazione di circa 10 grandi gruppi automobilistici in grado di competere a livello globale e che detengono attualmente più di tre quinti del mercato automobilistico mondiale;

    tali aggregazioni, dettate da molteplici ragioni – ingresso nel settore di nuove aziende low cost asiatiche e dell'est europeo; esigenza di ridurre i costi di produzione; incremento degli investimenti in Ricerca e sviluppo; diversificazione della domanda – hanno comportato una profonda riorganizzazione aziendale che ha interessato sia gli stabilimenti di produzione e il personale addetto sia le imprese dell'indotto, e di conseguenza una profonda trasformazione della filiera dei servizi automotive a valle della produzione, con particolare riguardo alle attività di vendita degli autoveicoli, leasing, noleggio, commercio dei componenti, manutenzione e riparazione;

    nel corso degli ultimi mesi si stanno manifestando nuovi scenari di ulteriore cambiamento per il settore dell'automotive nel suo complesso dettati principalmente dal combinato disposto tra la grande fase di transizione in atto conseguente alla pandemia da COVID-19 e all'emergenza climatica, le novità introdotte nel contesto normativo europeo, l'evoluzione tecnologica nella propulsione elettrica, delle batterie di ricarica e dei circuiti, e le nuove esigenze di mobilità dei cittadini. Fattori che impongono alle grandi aziende automobilistiche l'avvio immediato di un processo di ulteriore profonda trasformazione del loro assetto produttivo e della filiera di distribuzione;

    l'insieme di questi nuovi scenari iniziano a produrre nel contesto internazionale i primi effetti nelle scelte strategiche delle aziende automobilistiche, che si apprestano ad una profonda riorganizzazione interna e allo sviluppo di piani industriali che prevedono una crescente produzione di mezzi ibridi o interamente a propulsione elettrica, con effetti non soltanto sugli stabilimenti di produzione ma indirettamente sull'intera filiera dell'automotive;

    nelle scorse settimane, Stellantis, ha manifestato l'intenzione di procedere ad una complessiva riorganizzazione degli impianti di produzione presenti nel nostro territorio, i cui effetti ancora non sono noti in ragione di un Piano industriale che secondo le dichiarazioni rese dall'Amministratore delegato sarà reso pubblico a marzo 2022. Per alcuni stabilimenti, come la VM di Cento operante dal 1947 nella produzione dei motori diesel, le prospettive appaiono incerte anche in ragione della specializzazione in un settore tecnologico tradizionale il cui futuro appare segnato dalla transizione in atto;

    le ricadute di tali trasformazioni, oltre a destare forti preoccupazioni ai numerosi addetti del settore automotive, iniziano a produrre i primi effetti in particolare sull'indotto della componentistica italiana, anche in situazioni aziendali di conseguimento di fatturato e utili, con la manifestazione di alcune crisi industriali che vedono il coinvolgimento di importanti e storiche aziende e il rischio di licenziamento per numerosi lavoratori;

   considerato che:

    la filiera dell'automotive, che ricomprende tutte le imprese coinvolte nella produzione di autoveicoli, a partire dalle imprese che producono materie prime (plastiche, coloranti, prodotti chimici, vernici, tessuti, e altro) e macchine utensili, passando per le imprese più strettamente produttive, fino ad arrivare alle aziende che si occupano di imballaggi, trasporto merci e servizi legati agli autoveicoli, e quella dei servizi automotive, occupano nel loro insieme circa 1,23 milioni di lavoratori. Nel solo comparto industriale sostiene una spesa di circa 9 miliardi di euro in salari e stipendi. Nel 2017 il settore dell'industria dell'automotive fatturava 105,9 miliardi di euro, e a seguito della crisi indotta dall'emergenza sanitaria da Covid-19 il fatturato del settore ha subito un forte rallentamento;

    il solo settore dell'industria automotive, secondo gli ultimi dati dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), tra attività dirette e indirette, è costituita da oltre 5.500 imprese e impiega circa 274.000 addetti. In tale contesto, la filiera italiana della componentistica dell'industria automobilistica è costituita da più di 2.000 imprese, impiega più di 150.000 dipendenti, rappresenta un settore strategico per l'economia italiana che deve pertanto essere accompagnato nel suo complesso verso la transizione ecologica, evitando la perdita di competenze e limitando quanto più possibile i tagli ai posti di lavoro, che impoveriscono famiglie e territori la caduta delle immatricolazioni di autoveicoli registrato nei mesi di ottobre e novembre 2021 rispetto ai corrispondenti mesi del 2020, dimostra le enormi difficoltà che attraversa il settore a cui si vanno ad aggiungere quelle non meno importanti determinate dalla carenza dei componenti elettronici che hanno messo in allarme gruppi come Stellantis, Toyota e Volkswagen. Numerosi stabilimenti (Pomigliano, Sevel, Melfi), nel corso degli ultimi mesi, hanno più volte interrotto, seppur temporaneamente, la produzione di autoveicoli per mancanza di microchip;

    l'azienda Taiwanese Tsmc, la più grande produttrice al mondo di semiconduttori, ha annunciato l'intenzione di innalzare i prezzi dei microchip fino al 20 per cento, prefigurando con tutta probabilità un forte rincaro in vista sui prodotti finali;

    in tale contesto, le politiche di accompagnamento alla transizione del settore automotive nel nostro Paese rappresentano, quindi, uno dei passaggi cardine non soltanto per il conseguimento degli obiettivi condivisi in seno alle organizzazioni internazionali e sovranazionali che l'Italia si è impegnata a rispettare, a partire dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dagli accordi di Parigi sul clima nell'ambito della COP 21 del 2015, ma soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi di crescita economica e di sviluppo e competitività del nostro sistema produttivo;

    in merito alle politiche di accompagnamento, la filiera della componentistica dell'industria automobilistica necessita di interventi ad hoc, come fatto da altri paesi con alta vocazione automotive, che prevedano sostegno I) alla riconversione produttiva (senza discrimini territoriali, soprattutto per le aziende che «subiscono» normativamente uno stop produttivo), II) alla ricerca e lo sviluppo di prodotti e tecnologie innovative in grado di assecondare la domanda emergente nel mercato di riferimento e di competere a livello globale. III) la riqualificazione professionale degli addetti, in assenza delle quali si prefigura il rischio, già a partire dai prossimi mesi, di ulteriori chiusure e licenziamenti di personale;

    tra le politiche di accompagnamento, un ruolo particolarmente importante può essere rappresentato dal possibile sviluppo di nuove filiere di produzione quali quello delle batterie e dei semiconduttori,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, tutte le misure ritenute necessarie a sostenere la filiera dell'automotive nel superamento dell'attuale fase di crisi, sia sul fronte della produzione e dell'approvvigionamento sia su quello della vendita di autoveicoli, a partire dal rifinanziamento degli incentivi all'acquisto di veicoli elettrici o di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica;

   ad adoperarsi per favorire il rapido superamento delle situazioni di crisi industriale emerse nel corso degli ultimi mesi nella filiera dell'automotive, in particolare nel settore della componentistica, al fine di evitare licenziamenti di addetti e la delocalizzazione di importanti aziende operanti nel settore e ad affrontare, per tempo, con adeguati strumenti e risorse, le situazioni di potenziale crisi che stanno per emergere e che rischiano di avere pesanti ricadute occupazionali nei territori coinvolti, in particolare nella filiera della componentistica tradizionale;

   a valutare l'opportunità di istituire un Fondo pluriennale dedicato ad accompagnare la transizione del settore dell'automotive, che abbia almeno le seguenti linee di intervento:

    a) sostenere la trasformazione dell'industria automobilistica e tutti gli interventi di carattere industriale necessari ad accompagnare e sostenere il processo di trasformazione industriale e di innovazione settoriale, a partire dalla digitalizzazione fino al cambio delle motorizzazioni e allo sviluppo delle nuove tecnologie, alle attività di ricerca e sviluppo, al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese innovative;

    b) sostenere la riqualificazione professionale degli addetti nel settore dell'automotive, con particolare riguardo a quello della filiera della componentistica, al fine di garantirne la continuità occupazionale o il ricollocamento professionale durante le fasi di transizione del settore ed evitare quanto più possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali;

    c) a sostenere, altresì, la graduale transizione della filiera dei servizi dell'automotive, con particolare riguardo alle imprese operanti nel settore della componentistica, con appositi e mirati interventi finalizzati a favorire la riconversione delle produzioni o la realizzazione di prodotti innovativi in grado di rispondere alla domanda emergente nel mercato dell'automotive e del trasporto pubblico locale, di generare fatturato e di garantire la continuità occupazionale agli addetti nel settore;

   ad attivarsi nelle sedi istituzionali europee per sostenere e valorizzare il ruolo strategico della filiera dell'automotive e affinché l'intero settore sia adeguatamente supportato nei prossimi anni, con politiche e risorse aggiuntive rispetto a quelle finora stanziate; a farsi, altresì, promotore di proposte in ambito UE che disegnino una strada verso la decarbonizzazione sostenibile in termini ambientali, sociali ed industriali, favoriscano la neutralità tecnologica e che prevedano target realisticamente raggiungibili per il settore dell'automotive;

   ad adottare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori e di produzione di batterie, e a valutare l'opportunità di prevedere semplificazioni burocratiche ed incentivi adeguati per l'attrazione di investimenti stranieri e lo stabilimento sul territorio nazionale di nuove attività produttive, al fine di rafforzare l'autonomia strategica nell'approvvigionamento di semiconduttori e batterie e di garantire adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale.
9/3424/296. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.


   La Camera,

   premesso che:

    i Giochi del Mediterraneo sono una manifestazione sportiva multidisciplinare organizzata a partire dal 1948 sotto la supervisione del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, cui partecipano le nazioni che si affacciano sul mare Mediterraneo, più alcune nazioni dell'area mediterranea prive di accesso diretto a tale mare;

    questo grande evento olimpico, programmato per l'attuazione del Piano strategico di Taranto, può costituire un tassello fondamentale per accelerare e raccontare il processo di transizione ecologica e di rilancio della città di Taranto partendo dagli elementi che ne hanno caratterizzato una storia millenaria ovvero il suo porto, situato al centro del Mediterraneo, ed un patrimonio culturale, archeologico, storico e paesaggistico di ineguagliabile ricchezza;

    la proposta di candidatura di Taranto è stata accompagnata da unanime sostegno da parte dell'intero Parlamento, con ben quattro risoluzioni proposte da tutte le forze politiche, e da parte del Governo che ha approvato un'informativa nel Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019;

    il 24 agosto 2019 a Patrasso, il Comitato internazionale, operante nell'ambito del CIO, ha accolto con entusiasmo la prestigiosa candidatura ed ha assegnato a Taranto l'organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo del 2026, soprattutto grazie ad un'importante sinergia istituzionale con il Governo, la regione Puglia ed il CONI;

    il Comitato organizzatore si è formalmente costituito il 9 giugno 2020 e, nonostante i ritardi determinati dalla pandemia, ha avviato le attività organizzative definendo un percorso sportivo e culturale che consentirà a Taranto di attuare le proprie strategie di riqualificazione e di transizione verso uno sviluppo ecosostenibile;

    i Giochi del Mediterraneo del 2026 potrebbero essere un'opportunità per il nostro Paese per accompagnare gli interventi infrastrutturali e sportivi con iniziative culturali, economiche e geopolitiche rivolte ai Paesi del Mediterraneo;

    i Giochi si svolgeranno in un totale di 50 strutture, situate sul territorio di 22 città, prevalentemente della provincia di Taranto e in maniera residuale in quelle di Bari, Lecce e Brindisi. Di questi, 45 impianti già esistenti sono oggetto di progetti di riqualificazione e adeguamento,

impegna il Governo:

   a stanziare, mediante il prossimo provvedimento utile, le risorse necessarie alla realizzazione tempestiva delle opere previste per la costruzione, la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti sportivi e delle altre strutture e infrastrutture richieste per assicurare il pieno e regolare svolgimento della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto nel 2026.
9/3424/297. Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento prevede una serie di misure relative agli enti territoriali;

    l'attuale periodo di perdurante crisi economico-sanitaria causata dal COVID-19 ha avuto un forte impatto sulla finanza degli enti locali, che hanno dovuto far fronte ad un aumento delle spese per la gestione dell'emergenza contestualmente ad una riduzione dei tributi locali pervenire incontro alle esigenze dei cittadini;

    nell'ottica di incentivare una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato per la realizzazione di investimenti di riqualificazione e valorizzazione dei territori comunali, favorendo lo sviluppo e la crescita delle realtà locali, sarebbe opportuno riconoscere ai soggetti privati e ai titolari di reddito d'impresa che effettuano in partenariato con un capofila istituzionale (comune o provincia) i sopracitati investimenti misure di carattere agevolativo, anche di natura fiscale, idonee a stimolare la possibilità di investire sui territori del nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere il riconoscimento di un credito d'imposta in favore dei soggetti privati e dei titolari di reddito d'impresa che effettuano in partenariato con un capofila istituzionale (comune o provincia) investimenti finalizzati alla riqualificazione e alla valorizzazione dei territori comunali.
9/3424/298. Dara.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, ai commi 503-512, del presente provvedimento, reca norme volte a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022;

    in particolare il contenimento delle bollette si basa: a) sull'azzeramento degli oneri generali di sistema applicato alle utenze elettriche domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione e sulla sostanziale riduzione degli oneri per le restanti utenze elettriche non domestiche; b) sulla riduzione dell'IVA al 5 per cento per il gas naturale, per tutte le utenze; c) sull'annullamento, già previsto nel IV trimestre 2021, degli oneri di sistema per il gas naturale, per tutte le utenze, domestiche e non domestiche; d) sul potenziamento del bonus applicato ai clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale in condizione economicamente svantaggiata ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere uno stanziamento nel prossimo provvedimento utile di ulteriori risorse necessarie al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale anche per il secondo trimestre 2022.
9/3424/299. Gavino Manca, Benamati, Bonomo, Soverini, Zardini.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono disciplinate dalla legge 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; i titoli minerari sono conferiti con decreto del Ministero della transizione ecologica;

    attualmente in Italia sono vigenti 171 concessioni di coltivazione di idrocarburi (111 in terra e 64 in mare) e sono presenti 1623 pozzi attivi (1298 di gas e 325 di olio) di cui 262 sono in mare e 1361 in terra. 704 pozzi sono eroganti. Sono altresì presenti 83 centrali di raccolta e trattamento idrocarburi e 138 piattaforme marine;

    nell'anno 2020 si sono estratti in Italia più di 4,4 miliardi di smc di gas, più di 5,3 miliardi di chilogrammi di olio, più di 9,8 milioni di chilogrammi di gasolina e 29,7 milioni di chilogrammi di GPL;

    l'estrazione di petrolio e gas può comportare una serie di impatti negativi su specie ed ecosistemi quali la contaminazione del suolo, dell'acqua, dell'aria, la deforestazione, la frammentazione degli habitat. Gli impatti maggiori sulle componenti della biodiversità sono riconducibili ai casi in cui si verifichino dispersioni di inquinanti (idrocarburi e sostanze chimiche varie), manifestandosi con problematiche di varia natura come ad esempio alterazioni dello sviluppo degli organismi. L'esposizione prolungata a determinate tipologia di gas emessi durante le fasi di estrazione può comportare altri impatti come danni ai reni, al fegato, al sistema nervoso e un aumento dei difetti congeniti;

    in alcune aree del Paese come in Basilicata, le concessioni di coltivazione di idrocarburi sono limitrofe agli invasi che riforniscono di acqua potabile oltre 4,5 milioni di cittadini. Un incidente potrebbe causare un danno irreparabile e compromettere l'approvvigionamento idrico di acqua potabile;

    con l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n. 12, che converte il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 si è previsto che fino al 30 settembre 2020 i procedimenti amministrativi per il conferimento di nuovi permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi sono sospesi. Dal 30 settembre 2021 i nuovi procedimenti possono riprendere e possono essere presentate nuove istanze di prospezione e di ricerca di idrocarburi sono sospesi;

    altro impatto significativo è rappresentato dal disturbo della fauna causato dalle emissioni acustiche e dalle vibrazioni prodotte dalla movimentazione di mezzi e veicoli e dalle emissioni acustiche determinate dalle prospezioni, gli «air gun», che diminuiscono la capacità produttiva del pescato, allontanano le popolazioni ittiche e possono portare fino alla morte i cetacei,

impegna il Governo

a emanare una disposizione normativa al fine di vietare il rilascio di nuovi permessi di prospezione e ricerca e di idrocarburi e nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi, destinando in tal modo maggiori risorse ad opere di bonifica ambientale dei territori danneggiati dalle attività in oggetto.
9/3424/300. Forciniti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Milan Center for Food Law and Policy è un'Associazione che si occupa di documentazione e studio sulle norme e sulle politiche pubbliche in materia di nutrizione e, ai sensi dell'articolo 1 comma 500, legge n. 205 del 2017, (legge di bilancio 2018) gli sono stati attribuiti finanziamenti per le attività e le finalità indicate, per il quinquennio 2018/2022;

    l'esplosione della pandemia, il quadro emergenziale non solo di limitazioni dirette ma anche l'incertezza nella programmabilità di eventi, iniziative e attività, e altre vicende legate ai tempi della programmazione delle iniziative internazionali sui temi in questione, hanno condotto il Milan Center a non impiegare e quindi rendicontare, alla scadenza del primo triennio 2018/2020, l'intero budget assegnato per quel primo periodo, avendo anche dovuto principalmente rinviare attività ed eventi programmati;

    tali attività sono state tuttavia riprogrammate sugli anni successivi, in aggiunta a quelle già previste per il 2020 e 2021,

impegna il Governo

a rimodulare le autorizzazioni di spesa a favore del Milan Center for Food Law and Policy di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quinquennio 2018/2022, affinché le quote di contributi non impiegate e rendicontate nel primo triennio (2018/2020), nonché quelle relative alle annualità 2021 e 2022, possano essere impegnate sino al 31 dicembre 2022 e rendicontate entro il 31 dicembre 2023.
9/3424/301. Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza territoriale;

    la Missione 6 – Salute del PNRR si articola in due componenti che mirano al rafforzamento delle prestazioni della sanità territoriale ed allo sviluppo di una più efficace integrazione tra tutti i servizi sociosanitari, anche attraverso il potenziamento dei sistemi di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e di telemedicina;

    l'utilizzo di prestazioni in telemedicina è incrementato del 20 per cento durante l'esperienza pandemica, passando dal 10 per cento delle prestazioni totali del periodo pre-Covid ad oltre il 30 per cento durante la crisi sanitaria;

    i dati della ricerca effettuata dall'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano hanno mostrato che il 60 per cento dei medici specialisti e dei medici di medicina generale ha sufficienti competenze digitali di base, ma solo il 4 per cento di questi ha un pari livello nell'utilizzo di strumenti digitali in ambito professionale. Lo studio ha inoltre messo in luce come nello svolgimento delle pratiche amministrative il 45 per cento dei Medici di Medicina Generale italiani (in totale circa 50.000) non disponga di segreteria, un Medico di Medicina Generale su quattro (27 per cento) prima della pandemia lavorasse senza appuntamento (con picchi del 50 per cento al sud) e circa il 52 per cento dei medici di famiglia attualmente non utilizzi ancora strumenti digitali per gestire lo studio medico (impiegando circa tre ore al giorno per le attività amministrative);

    la corretta gestione dei dati sanitari degli assistiti è il prerequisito per la nascita di un ecosistema della salute che veda nell'e-health lo strumento principale per garantire il passaggio dal sistema ospedale centrico a quello di assistenza primaria e territoriale. In assenza di politiche pubbliche volte ad agevolare l'utilizzo da parte del personale medico-sanitario di strumenti e-health, appare dunque complesso immaginare che l'attuale tessuto socio-culturale – non ancora adeguatamente formato per rispondere alla domanda di salute digitale dei pazienti – sia pronto per implementare dal prossimo anno il modello di cura e presa in carico previsto dal PNRR,

impegna il Governo:

   a prevedere, in via complementare rispetto agli investimenti infrastrutturali previsti dal PNRR, adeguati incentivi fiscali per l'acquisto di strumentazioni digitali quali piattaforme e software per la gestione automatizzata degli appuntamenti dei pazienti, ovvero di segreteria automatica, nonché di servizi di e-health e software per l'effettuazione di prestazioni in telemedicina da parte del personale medico, sanitario e delle farmacie, coinvolgendo, a partire dal 2022, il personale medico-sanitario e conseguentemente i loro assistiti ad utilizzare gli strumenti tecnologici e servizi digitali necessari per il popolamento del Fascicolo sanitario elettronico;

   a diffondere buone pratiche relative all'utilizzo di strumenti e piattaforme di e-health nei territori dove tali prestazioni sono implementate in percentuale minore, anche attraverso investimenti ad hoc per corsi di formazione svolti in collaborazione con le regioni e gli ordini professionali;

   a incentivare servizi di prenotazione on-line per lo svolgimento di visite presso Medici di Medicina Generale, Pediatri e specialisti ospedalieri e ambulatoriali, al fine di migliorare l'esperienza dei pazienti nel soddisfacimento delle proprie richieste di salute, contribuendo a ridurre il numero di accessi evitabili presso le strutture dotate di pronto soccorso.
9/3424/302. Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    a distanza di due anni dall'inizio della pandemia da COVID-19 è stato accertato che molte persone colpite dalla malattia hanno presentato manifestazioni cliniche dopo la fase acuta sintomatica che possono prolungarsi nel tempo precludendo un pieno ritorno al precedente stato di salute;

    questa condizione di persistenza di sintomi, che può riguardare soggetti di qualunque età e con varia severità della fase acuta di malattia, è stata riconosciuta come una entità clinica specifica, denominata Long-COVID. Una condizione, ampia e variabile nella sintomatologia, che ha richiesto la creazione di percorsi locali di diagnosi e assistenza basati su un approccio multidisciplinare;

    il rapporto dell'ISS «Indicazioni ad interim sui principi di gestione del Long-COVID», del 1° luglio 2021, sintetizza l'inquadramento attuale di questa nuova condizione e fornisce indicazioni generali per la sua presa in carico, in linea con le raccomandazioni fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

    i sintomi e i segni clinici del Long-COVID possono presentarsi sia singolarmente che in diverse combinazioni. Possono essere transitori o intermittenti e possono cambiare la loro natura nel tempo. Le possibili manifestazioni del Long-COVID, possono essere suddivise in due categorie: manifestazioni generali e manifestazioni organo-specifiche. Tra le prime vengono rilevate: fatica persistente/astenia, stanchezza eccessiva, febbre, debolezza muscolare, dolori diffusi, mialgie, artralgie, peggioramento dello stato di salute percepito, anoressia, riduzione dell'appetito, sarcopenia; tra le seconde: problemi polmonari come dispnea, affanno e tosse persistente. Tra gli altri sintomi sono descritti anche disturbi cardiovascolari, neurologici, gastrointestinali, psichiatrici;

    molto spesso ai malati di sindrome Long-COVID i medici prescrivono l'uso di integratori che sono fuori dal sistema di detrazione fiscale per i farmaci, costringendoli a rilevanti spese per il loro acquisto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di stabilire una forma di detraibilità fiscale per gli integratori prescritti dal medico curante e usati dalle persone affette da accertata sindrome da Long-COVID.
9/3424/303. Timbro, Fornaro.


   La Camera,

   considerato che:

    la pandemia da COVID-19, protrattasi negli anni 2020 e 2021 ha avuto un forte impatto sul settore dei giochi pubblici in concessione. Il settore è stato tra i più penalizzati dalle misure restrittive. Dal rapporto Lottomatica-Censis presentato a metà novembre 2021 emerge che nel 2020 la raccolta è stata di 88,4 miliardi, di cui 75,4 miliardi tornati ai giocatori nella forma di vincite. Dei residui 13 miliardi questi sono stati distribuiti tra erario (7 miliardi) e ricavi delle imprese (6 miliardi). Rispetto al 2019 la raccolta segna –22,2 miliardi (-20 per cento reale), le vincite –15,7 miliardi (-17,2 per cento reale), l'erario ha perso 4,1 miliardi (-36,3 per cento reale), i ricavi delle imprese del settore si sono ridotti di 2,3 miliardi (-28,9 per cento reale);

    l'esperienza pandemica, con la chiusura, sia pure frazionata, per quasi un anno di molti punti vendita conferma il nesso tra caduta del gioco legale e decollo di quello illegale controllato dalla criminalità. Infatti, se nel 2019 il valore del gioco illegale era stimato in circa 12 miliardi di euro, nel 2020 è salito a 18 miliardi (+50 per cento) e nel 2021 rischia di andare oltre i 20 miliardi di euro;

    una ricerca della Luiss Business School, del marzo 2021 ha stimato che l'aumento del mercato illegale potrebbe aver coinvolto fino a 4 milioni di giocatori, non tutti pienamente consapevoli di questa scelta. Il procuratore nazionale antimafia ha dichiarato che oggi le mafie si insinuano sempre più nel mercato del gioco;

    il ruolo dello Stato nella gestione del gioco pubblico viene considerato fondamentale da gran parte dei cittadini. L'83,6 per cento degli italiani è convinto che lo Stato debba regolare e gestire il gioco legale a tutela del consumatore e della collettività. A fronte all'ipotesi di una forte limitazione della possibilità di praticare i giochi legali, per il 60 per cento degli italiani si finirebbe per generare un aumento dei giocatori illegali a tutto vantaggio della criminalità;

    nel 2022 e 2023 andranno a scadenza (proroghe comprese) le concessioni: 1) della rete telematica per il gioco mediante AWP e VLT, 2) delle scommesse sportive, scommesse non sportive e/o Scommesse ippiche; 3) dei giochi a distanza; 4) del gioco del Bingo. Appare chiaro che, con una emergenza in scadenza al 31 marzo 2022, la gran parte degli operatori non sarà in grado, per molti mesi, di sostenere le gare per il rinnovo delle concessioni, nelle quali possono essere richiesti anticipi sino alla metà della base d'asta;

    è altresì necessario: 1) rendere la rete del gioco legale più trasparente, qualificata e distribuita in maniera corretta sul territorio nazionale pur garantendo i medesimi livelli occupazionali e garantendo la sopravvivenza delle piccole e medie imprese del settore 2) rafforzare la capacità di controllo della rete legale di gioco, potenziando le misure di gioco controllato che consentano di ridurre l'uso del contante e rafforzino il contrasto sia al gioco illegale che alla ludopatia; 3) operare affinché il settore sia considerato e operi quale partner affidabile dello Stato su legalità, salute, fiscalità, impresa e lavoro;

    la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per l'anno 2021 prevede quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024 un disegno di legge di riordino del settore giochi. Appare altresì opportuno che in tali riordino siano coinvolte le regioni,

impegna il Governo:

   al fine di garantire entrate erariali provenienti dal settore giochi, contrastare i fenomeni di evasione e la ludopatia, nonché di dare certezza agli operatori del settore:

   1) a prorogare le concessioni in scadenza in materia di giochi pubblici individuate in premessa per tutto il 2022 e fino all'attuazione degli adempimenti connessi all'entrata in vigore della riforma del settore giochi prevista quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, da adottare di concerto con le regioni, tenendo conto degli effetti economici dovuti ai periodi di chiusura imposti dalle norme anti-COVID;

   2) nelle more dell'attuazione della riforma del settore giochi, a sospendere gli effetti espulsivi e limitativi di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco adottati con provvedimenti delle regioni o dei comuni.
9/3424/304. D'Attis.


   La Camera,

   premesso che:

    con diversi provvedimenti normativi, fin dal marzo 2020, il Governo ha indetto alcune procedure straordinarie per l'arruolamento, a tempo determinato, nelle Forze armate, di personale medico e infermieristico, al fine di meglio adempiere ai compiti assegnati per il contenimento dell'emergenza sanitaria, tuttora in atto;

    nell'attuale provvedimento in discussione, al comma 691 dell'articolo 1, è previsto che la ferma del suddetto personale sia prorogata al 31 marzo 2022;

    le Forze armate hanno messo a disposizione del Servizio sanitario nazionale un cospicuo numero di medici e infermieri militari, normalmente impiegati per il sostegno sanitario del personale della difesa, a supporto degli operatori civili attivi nelle zone più colpite dall'emergenza sanitaria: in particolare, il sistema difesa ha destinato al Servizio sanitario nazionale, nel periodo di massima emergenza, oltre 350 operatori sanitari, tra medici e infermieri, cui devono aggiungersi altri 139 medici e 271 infermieri impiegati nelle strutture sanitarie militari parimenti messe a disposizione per l'emergenza;

    le ottime capacità logistiche e professionali degli operatori delle Forze armate sono state ampiamente riconosciute da tutti gli altri attori intervenuti nella gestione della pandemia e le stesse capacità stanno risultando decisive per il buon andamento della campagna vaccinale, oltre che, nel recente passato, per la campagna di screening e l'accoglienza e cura dei cittadini contagiati;

    a fronte di ciò, appare opportuno evitare la dispersione del patrimonio professionale sanitario in esame, allo stato assegnato in ferma annuale, al fine di confermarne l'impiego nella campagna vaccinale in atto, nonché per ripristinare la complessiva attività del comparto della sanità militare e delle sue strutture, anche in favore dei cittadini affetti da altre patologie, oggi trascurate in ragione dell'emergenza sanitaria;

    al fine di perseguire i suindicati obiettivi, appare necessario procedere con lo scorporo del comparto della sanità militare dai limiti di cui alla legge n. 244 del 2012: ciò anche perché il medesimo comparto riveste un'importanza fondamentale e diretta anche in favore della cittadinanza e, d'intesa con le regioni, può dare un contributo decisivo all'abbattimento delle liste d'attesa, o supplire alla perdurante assenza di medici di base, come troppo spesso si riscontra in alcuni comuni della Sardegna,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa al fine di confermare le professionalità acquisite nel corso dell'emergenza nell'ambito della sanità militare, con la proroga degli attuali contratti, nonché mediante la stipula di specifici accordi con le regioni, al fine di una più ampia, stabile e proficua collaborazione con la sanità pubblica.
9/3424/305. Deidda, Galantino, Giovanni Russo, Ferro.


   La Camera,

impegna il Governo:

   a prorogare la misura del credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture prodottive nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;

   a prorogare il pagamento delle rate dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti e Ministero dell'economia e delle finanze dai comuni dell'area cratere 2016 e i termini di sospensione dei mutui privati per le attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta nelle aree del sisma 2016;

   a prevedere idonee e adeguate disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria dal 24 agosto 2016;

   a prevedere idonee disposizioni per consentire l'accesso ai processi di stabilizzazione del personale emergenziale in forza presso i comuni del cratere del sisma 2009.
9/3424/306. Morgoni, Pezzopane, Melilli, Ubaldo Pagano, Morani, Verini, Cataldi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 683 del provvedimento in esame ha disposto il posticipo al 1° gennaio 2024 dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2021, n. 215;

    le predette disposizioni, introdotte in via emendativa al Senato in sede di esame e conversione del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 145 (così detto «decreto fiscale»), introducevano l'obbligo di assoggettamento al così detto «regime IVA» per le associazioni;

    nella seconda lettura del medesimo provvedimento alla Camera dei deputati (A.C. 3395) veniva accolto un ordine del giorno d'iniziativa del Gruppo «Fratelli d'Italia» (9/3395/28) a prima firma dell'onorevole Giorgia Meloni, che impegnava il Governo «a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 15-bis a 15-quater del decreto-legge in esame, le associazioni ed enti del Terzo Settore, tenendo conto dell'esigenza di fornire alle organizzazioni del Terzo settore un quadro stabile e ragionato sul piano tributario»;

    il Governo risulta aver solo parzialmente e in modo del tutto insoddisfacente recepito quanto previsto dall'ordine del giorno in argomento, limitandosi a posticipare l'entrata in vigore di tali disposizioni al 2024 anziché procedere ad una integrale soppressione delle norme sopra citate,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative normative volte ad eliminare dall'ordinamento le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 15-bis a 15-quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, coerentemente all'impegno già assunto in Parlamento.
9/3424/307. Rachele Silvestri, De Toma.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula comprende alcune disposizioni volte a contenere gli aumenti dei prezzi nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, riconoscendo dunque la stretta attualità del tema e delle conseguenze che lo stesso ha determinato finora e che continuerà a determinare;

    il perdurare dell'attuale dinamica degli aumenti dei costi dell'energia potrebbe rappresentare nel breve periodo, ma anche in una logica strutturale, un vero e proprio freno per la produzione delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi;

    tra le imprese coinvolte dalle conseguenze negative di tale dinamica figurano anche quelle del distretto ceramico di Civita Castellana, settore strategico del made in Italy, con inevitabili riflessi negativi anche sul piano occupazionale;

    tutto questo rischia di incrinare irrimediabilmente il posizionamento competitivo delle imprese del distretto ceramico di Civita Castellana sui mercati internazionali, conquistato attraverso anni di investimenti in innovazione, qualità e design;

    il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri, ha inviato una missiva al Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, al Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ed al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, per porre in risalto il peso economico e occupazionale della realtà produttiva viterbese, che vanta 280 milioni euro di fatturato complessivo e circa duemila lavoratori impiegati, che salgono a tremila considerando gli addetti delle aziende dell'indotto;

    le caratteristiche della produzione vedono nel gas naturale una risorsa energetica irrinunciabile, vista l'operatività a ciclo continuo dei forni alla temperatura di 1.200 gradi;

    occorre intervenire con urgenza a tutti i livelli, in primis quello governativo, con azioni rapide e incisive, al fine di non vanificare i segnali di ripresa economica registrati sino ad ora,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, attraverso prossime iniziative normative, di istituire un fondo, per l'anno 2022, affinché siano destinate risorse alle imprese operanti nel distretto della ceramica di Civita Castellana, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
9/3424/308. Rotelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, al comma 28 dell'articolo 1, ha disposto la proroga della misura del superbonus al 110 per cento introdotto dalla legge n. 77 del 2020, prevedendo scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario;

    il superbonus al 110 per cento rappresenta una misura di importanza strategica per rimettere in moto l'economia del Paese e per il rinnovamento e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, ma va evidenziato che non tutte le famiglie italiane possono accedervi;

    appare ingiusto, nei confronti dei cittadini meno abbienti, favorire misure volte valorizzare la propria abitazione precludendo questa possibilità a coloro che non riuscirebbero nemmeno ad affrontare le spese per eventuali valutazioni di fattibilità;

    coloro che non sono in grado di affidarsi ad un'impresa per la riqualificazione della propria abitazione, nella maggioranza dei casi, pur di mantenere un accettabile livello di sicurezza, salubrità e igiene della propria abitazione, scelgono di regola di effettuare dei «lavori in economia» (il cosiddetto «fai da te»), realizzando in proprio lavori di manutenzione e di riparazione senza dover ricorrere, necessariamente, a imprese o artigiani specializzati,

impegna il Governo

a riconoscere una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento delle spese documentate sostenute dai contribuenti, sino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a mille euro, per l'acquisto di materiali, beni o altri articoli e prodotti finiti per l'esecuzione di lavori in economia, senza l'ausilio di professionisti o imprese anche nel caso di acquisto di materiali, beni e prodotti finiti acquistabili presso i negozi/esercizi di ferramenta e «fai da te» o altri canali di vendita specializzati, necessari al mantenimento di un adeguato standard di igiene e salubrità delle abitazioni e/o degli impianti in esse già istallati.
9/3424/309. Galantino.


   La Camera,

   premesso che:

    nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato 2020 si legge «I risultati finanziari derivanti dall'ordinaria attività di accertamento e controllo sostanziale conseguiti dall'Agenzia delle entrate continuano ad essere del tutto incoerenti con la dimensione dei fenomeni evasivi registrati in Italia», e, più oltre, «al di là della straordinarietà della situazione del 2020, in linea generale deve ancora una volta rilevarsi come gli strumenti e le modalità operative di gestione del rapporto con i contribuenti di cui attualmente dispone l'Amministrazione fiscale non siano in grado di determinare una significativa riduzione dei livelli di evasione che caratterizzano il settore dell'Iva e dell'imposizione sui redditi»;

    a fronte di sette valutazioni, va evidenziato che in questi ultimi anni risultano in aumento i dati relativi al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscali internazionali: in questo scenario, un'importanza crescente riveste l'evasione da parte di persone fisiche o di imprese straniere che, dopo aver aperto una partiva IVA e dopo aver lavorato qualche mese, scompaiono «nel nulla», senza assolvere gli obblighi dei versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali;

    il metodo utilizzato viene sintetizzato nell'espressione «apri e chiudi», poiché l'attività economica viene ufficialmente cessata entro tre anni dall'apertura, precludendo così alle autorità preposte di eseguire i controlli fiscali, posto che il titolare della stessa fa perdere le proprie tracce. Il tutto in violazione dell'articolo 53 della Costituzione: il fine sociale dell'attività economica viene infatti del tutto a mancare;

    per arginare la diffusione del sopra evidenziato fenomeno, si sono prospettate varie soluzioni, tra le quali quella di prevedere l'obbligo di prestazione, da parte delle società e dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, in favore dell'Agenzia delle entrate. Tale fideiussione, il cui valore non dovrebbe essere inferiore a 20.000 euro, ha lo scopo, infatti, di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività e viene restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti dovuti,

impegna il Governo

a volere riferire alle Commissioni parlamentari competenti, entro sei mesi dall'approvazione della legge in esame, in ordine alla natura e alle dimensioni del fenomeno cosiddetto «apri e chiudi» in premessa richiamato, indicando i provvedimenti, eventualmente anche di carattere normativo, che intenda assumere per il vincente contrasto dello stesso.
9/3424/310. Foti, Meloni, Lollobrigida, Zucconi, Caiata, De Toma, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, che costituisce l'atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, prevede lo stanziamento di 32 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali la riduzione della pressione fiscale, il sostegno alle imprese, lavoro e politiche sociali, sanità, scuola, infrastrutture ed emergenza sanitaria;

    l'emergenza pandemica da COVID-19 ha puntato i riflettori sull'importanza della ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale che arrecherebbero benefici in termini di miglioramento delle diagnosi, del monitoraggio, delle cure assistenziali e riabilitative e rappresenterebbe un'opportunità per i giovani ricercatori;

    iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale sono previste anche nei progetti che rispondono alle linee guida e agli obiettivi previsti dal PNRR – M6C2;

    in tale contesto, appare di fondamentale importanza l'istituzione della scuola di specializzazione in patologia e chirurgia vertebrale; nonché la previsione di uno specifico corso di patologia e chirurgia vertebrale nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria, neurochirurgica e ortopedia e traumatologia;

    come riconosciuto da numerosi specialisti, il mal di schiena rappresenta oggi una patologia con un impatto socio-economico rilevante nel mondo, ed è diventato fondamentale poterlo trattare in una maniera specialistica con un approccio multidisciplinare correlato, peraltro, dall'utilizzo di tecnologie all'avanguardia,

impegna il Governo:

   a prevedere l'istituzione, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, della scuola di specializzazione in patologia e chirurgia vertebrale;

   a introdurre il corso di patologia e chirurgia vertebrale nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria, neurochirurgica e ortopedia e traumatologia.
9/3424/311. Delmastro Delle Vedove, Ferro, Gemmato, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 706 e 707 del presente provvedimento prorogano al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal decreto-legge n. 147 del 2020 (cosiddetto decreto ristori);

    in particolare si prorogano al 31 marzo 2022, l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati; le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse e le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente;

    per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di agevolazione, viene istituito un apposito fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022 da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022,

impegna il Governo

in considerazione del protrarsi dell'esigenza di mitigare gli effetti della pandemia per le aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti, a valutare l'opportunità di prorogare al 30 giugno 2022 le misure di esonero dal pagamento dei canoni citati in premessa al contempo prevedendo i necessari ristori per i comuni interessati dalle minori entrate anche attraverso forme di anticipazione.
9/3424/312. Buratti, Topo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

    in considerazione della grave crisi economica e sociale determinata dalla pandemia, il provvedimento reca numerosi interventi in materia di lavoro e occupazione;

    lo scorso 10 dicembre, nel corso della consueta riunione semestrale tra la proprietà e gli RSU, il nuovo amministratore delegato della Caterpillar, Jean Mathieu Chatain, ha comunicato ai 270 lavoratori (di cui 189 fissi) la chiusura dello stabilimento di Jesi entro il prossimo mese di marzo, aprendo il giorno stesso la procedura di mobilità con tempistiche di 75 giorni;

    la decisione era stata assunta dal Consiglio di amministrazione in data 2 dicembre, unilateralmente, senza alcun contraddittorio e senza alcun previo segnale, soprattutto in considerazione del fatto che l'azienda lavora a pieno ritmo su tre turni con richiesta di straordinari e con bilanci in utile e tutti i dati relativi alla produttività che alla qualità molto positivi, tanto che nel contratto integrativo interno esiste un parametro che permette di stabilizzare una percentuale dei lavoratori legata all'utilizzo totale annuale, che prevedeva quest'anno circa 15-20 nuove stabilizzazioni;

    immediatamente la regione si è attivata, incontrando prima le RSU e convocando il tavolo regionale a cui ha partecipato l'amministratore delegato, nel corso del quale ha ribadito la posizione dell'azienda di totale chiusura rispetto alle richieste pervenute dalle istituzioni, dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori, di ritirare la procedura di mobilità;

    la decisione di chiudere lo stabilimento di Jesi rappresenta un precedente pericoloso a livello nazionale, posto che Caterpillar possiede in Italia cinque stabilimenti e conta mille dipendenti fissi e 260 interinali, e per questo è necessario un rapido intervento delle istituzioni affinché la vertenza sia affrontata a livello nazionale, come già formalmente richiesto con una risoluzione del consiglio regionale delle Marche approvata all'unanimità lo scorso 21 dicembre, per ottenere la sospensione della procedura di mobilità che altrimenti porterà a febbraio il licenziamento dei 270 lavoratori,

impegna il Governo

a intervenire con urgenza in merito alla situazione di cui in premessa, se del caso anche attraverso la convocazione di un tavolo nazionale che coinvolga i Ministeri competenti, al fine di tutelare i lavoratori e il mantenimento sul territorio di una importante realtà produttiva.
9/3424/313. Donzelli, Albano, Rachele Silvestri, Terzoni, Boldrini, Morani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene una pluralità di misure finalizzate a sostenere il sistema-Paese, fra cui importanti misure urgenti in materia fiscale;

    nel documento di economia e finanza 2021, a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo ha dichiarato il disegno di legge sul riordino del settore dei giochi quale collegato alla decisione di bilancio;

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 728 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020) prevede che, garantita la tutela della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi AWP e VLT sono riservati: a) al Ministero della salute e all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; b) all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report nel proprio sito internet e di documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari; c) alla suddetta Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle Forze dell'ordine e ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori e per esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessari al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti;

   considerato che:

    la norma chiaramente esprime una finalità di tutela della sicurezza, della privacy e della salute delle persone;

    il disturbo da gioco d'azzardo è un comportamento problematico persistente, o ricorrente, legato al gioco d'azzardo che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi, classificato dal 2013 come dipendenza comportamentale;

    per contrastare tale fenomeno nella sua complessità e multidimensionalità l'Istituto superiore di sanità (ISS) realizza studi basati sulle evidenze scientifiche, promuove sistemi di monitoraggio, propone interventi di formazione e informazione; facilita, inoltre, l'incontro tra la domanda dei cittadini e l'offerta dei servizi di cura e delle risorse sul territorio dedicate alle problematiche dovute all'indebitamento, anche attraverso interventi di counselling;

    l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, quale organismo consultivo del Ministro della salute, provvede a: monitorare la dipendenza dal gioco d'azzardo; monitorare l'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese; aggiornare, sulla base delle evidenze scientifiche, le linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP); valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave; esprimere i pareri sui piani di attività per il contrasto dei disturbi del gioco d'azzardo presentati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; svolgere le funzioni assegnate dalla legge;

   considerato, inoltre, che:

    tra il 2000 e il 2019, la raccolta complessiva da giochi, indice dell'ampiezza del mercato, è aumentata di cinque volte, passando in termini reali da 10 a circa 110,5 miliardi di euro, mentre nel 2017 è stata pari a 101,8 miliardi e per il 2018 vi sarebbe un ulteriore sensibile aumento; nello stesso periodo la ricchezza prodotta in Italia si è invece contratta e concentrata;

    ad utilizzare i servizi di azzardo sono in gran parte fasce economicamente deboli. Già nel 1998, peraltro era documentata la vulnerabilità dei ceti meno abbienti da una ricerca della Doxa relativa al gioco del Lotto dalla quale risultava il 66 per cento dei disoccupati, il 47 per cento degli indigenti e il 56 per cento degli appartenenti al ceto medio-basso;

    le associazioni degli avvocati matrimonialisti segnalano aumenti dei divorzi causati dall'azzardo;

    svariate ricerche in ambito minorile indicano che circa un ragazzo su due consuma servizi di azzardo con preferenze per le lotterie istantanee («gratta e vinci») e scommesse sportive. La precoce esposizione all'azzardo aumenta la probabilità di sviluppare patologie correlate, in forme più gravi e difficili da curare;

    già nel 2012 la Consulta Nazionale Antiusura stimava in 70 milioni di giornate lavorative il tempo dedicato all'azzardo a fronte di una raccolta complessiva di circa 80 miliardi;

    il tempo dedicato all'azzardo, la frequenza e la durata delle sedute di azzardo, facilitano sviluppo di assuefazione, compulsività, danni alle relazioni sociali e familiari, perdita di produttività nel lavoro, licenziamenti;

    valutato inoltre che:

    l'articolo 9-ter del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto misure volte al monitoraggio dell'offerta dei giochi prevedendo l'istituzione anche di una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale;

    il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo anche ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in quanto tale è necessario che sia garantito;

    i dati personali, variamente ricavabili, ad esempio dalla tessera sanitaria o dai documenti personali prodotti all'apertura dei conti di gioco, identificano o rendono identificabile una persona fisica e forniscono dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stato di salute, situazione economica, stato civile, per cui, associati alle operazioni di gioco, possono comunque consentire di profilare comportamenti, inclusi i comportamenti nell'azzardo e le reazioni, a livello individuale o di categoria o fascia di popolazione;

    la disponibilità di «big data» è stata utilizzata dall'industria internazionale per affinare l'efficacia dei software dei prodotti di azzardo al fine di renderli più aggressivi e performanti;

    è necessario escludere ogni possibilità di profilazione delle reazioni dei fruitori di gioco d'azzardo agli stimoli forniti dalle interfacce grafiche, dagli esiti delle puntate e dalle vincite erogate;

    l'espansione del mercato è stata sensibilmente influenzata dal rapido turn over e dalla evoluzione di modalità più efficaci e coinvolgenti; l'innovazione delle modalità di gioco, attraverso la diffusione di internet, ha ampliato le possibilità di effettuare puntate attraverso la rete anche direttamente dai propri dispositivi mobili,

impegna il Governo:

   a porre in essere ogni iniziativa, anche di tipo normativo, utile a garantire che i dati relativi alle operazioni di gioco, raccoglibili dagli apparecchi elettronici o dalle piattaforme digitali o con altre modalità di registrazione, e associabili a dati identificativi dei giocatori, ricavati dalle tessere sanitarie necessarie all'uso di apparecchi elettronici per il gioco d'azzardo raccolti per l'elaborazione della banca dati di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ovvero associabili ai documenti di identità o ai conti di gioco o con qualsiasi altra modalità, non siano in alcun modo divulgati o utilizzati a fini diversi da quelli volti ad una maggiore tutela della salute pubblica, né acquisibili, cedibili o utilizzabili da soggetti privati; garantendo pertanto il miglior rispetto della normativa sulla privacy, e impedendo la divulgazione di dati individuali e sensibili, dai quali sarebbe possibile la profilazione dei fruitori di gioco d'azzardo e delle relative attitudini comportamentali;

   ad attivare ogni opportuna iniziativa affinché l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia nei report di cui all'articolo 1, comma 728, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia in base a quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha previsto l'accesso civico generalizzato per garantire a chiunque «il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c'è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge» provveda alla pubblicazione e alla piena accessibilità a tutti dei dati aggregati almeno a livello comunale, relativi ai consumi, ai ricavi erariali e ai margini percepiti dalle imprese concessionarie e gestionarie, in dettaglio per ciascuna tipologia di gioco, assicurando in tal modo la piena conoscibilità dei flussi di gioco a livello territoriale, il diritto all'informazione per i cittadini e una base informativa per le amministrazioni locali.
9/3424/314. Francesco Silvestri, Zanichelli.