XVIII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 17 maggio 2022.
Amitrano, Andreuzza, Aresta, Ascani, Bagnasco, Baldelli, Barelli, Bartolozzi, Battelli, Benamati, Bergamini, Berti, Bianchi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Carfagna, Carnevali, Casa, Castelli, Casu, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Centemero, Cimino, Cirielli, Colletti, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria, De Menech, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Donina, Fassino, Ferrari, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Maniero, Marattin, Marin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Orsini, Paita, Parolo, Pastorino, Patassini, Perantoni, Polidori, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sarti, Sasso, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Squeri, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Tucci, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 16 maggio 2022 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
PRESTIGIACOMO: «Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli» (3612).
Sarà stampata e distribuita.
Annunzio di proposte
di legge d'iniziativa regionale.
In data 16 maggio 2022 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, nonché disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie» (3613).
Sarà stampata e distribuita.
Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale, in data 17 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 123 del 23 marzo – 17 maggio 2022 (Doc. VII, n. 884),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 606, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 190, della legge n. 178 del 2020, promossa in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania;
dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 71, 195 e 204, della legge n. 178 del 2020, promosse dalla Regione Campania.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento (INSR), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 553).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione La Biennale di Venezia, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 554).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato (FAPPS), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 555).
Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 556).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 557).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 558).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 17 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 9/2022 del 12 aprile-11 maggio 2022, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente la gestione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (2016-2021).
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, la relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, terzo comma, della medesima legge n. 186 del 1982, riferita all'anno 2020 (Doc. LXI, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 16 maggio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine in merito alle consultazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (COM(2022) 215 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 215 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE (COM(2022) 204 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 16 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 maggio 2022.
Trasmissione dal Consiglio regionale
dell'Emilia-Romagna.
La Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 16 maggio 2022, ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio regionale l'11 maggio 2022, concernente indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea (sessione europea 2022).
Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 e 17 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 5-bis e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'istruzione:
al dottor Antonio Viola, l'incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali;
alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della transizione ecologica:
alla dottoressa Maria Benedetta Francesconi, l'incarico di direttore della Direzione generale coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico, nell'ambito dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Richiesta di parere parlamentare
su una proposta di nomina.
Il Ministro della salute, con lettera in data 28 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della professoressa Adriana Bonifacino a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa (111).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 11 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (392).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 luglio 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 giugno 2022.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: S. 2564 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 2022, N. 21, RECANTE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3609)
A.C. 3609 – Questione pregiudiziale
QUESTIONE PREGIUDIZIALE
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone la Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;
il testo approdato in Aula è caratterizzato da una pluralità di disposizioni di rilievo inserite in Senato nel corso della conversione del decreto e che spaziano da interventi quali la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, al contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica, all'incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore, alle disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici, alle disposizioni in materia di semplificazione per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, alle ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese, ad altre misure e proroghe che per quanto di interesse collettivo e nazionale, avrebbero potuto essere trattate in provvedimenti di natura ordinaria, altrettanto necessari, ma che poco hanno a che vedere con le motivazioni di urgenza da cui muove il testo in esame;
nello specifico, tra le misure evidentemente legate al titolo del testo in esame vi sono quelle inerenti le disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche, il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina e le misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, oltre che la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina;
occorre evidenziare che il comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 38 del 2022, con salvezza degli effetti, le cui disposizioni recano «Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti». Le modifiche introdotte in Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 21 del 2022 in esame, al fine di trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge di cui si propone l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni;
a tal proposito occorre segnalare che, nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera l'ordine del giorno 9/2835-A/10, con il quale il Governo si impegnava «ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari»; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. «DL proroga termini») il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo «a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con il citato ordine del giorno n. 9/2835-A/10»; parere successivamente ribadito anche nella seduta del 7 luglio 2021 dal Comitato della legislazione, dove a seguito dell'esame del decreto-legge n. 99 del 2021, richiamando tali precedenti, ha raccomandato al Governo di aver cura, nel prosieguo dei lavori parlamentari, di fornire adeguata motivazione delle ragioni alla base della decisione di presentare l'emendamento che fa confluire il decreto-legge n. 99 nel decreto-legge n. 73, dando seguito agli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22;
si evidenzia, inoltre, che il Presidente della Repubblica, nella lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di «un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza» ha rilevato che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare.», cosa che non è avvenuta nel corso del dibattito nelle aule parlamentari;
inoltre, per quanto il testo in esame contenga una serie di dispositivi importanti, la cui trattazione è stata spesso a più riprese segnalata nel corso di diversi provvedimenti esaminati in questa legislatura, è di tutta evidenza che si tratti di dispositivi eterogenei che poco o nulla hanno a che vedere con le motivazioni dell'urgenza richiesta a seguito della crisi umanitaria ed economica in Ucraina;
a tal proposito si segnala che il criterio di omogeneità nel contenuto dei provvedimenti oggetto di decretazione d'urgenza rappresenta una delle condizioni imprescindibili sulle quali sono definite le argomentazioni della Corte Costituzionale in merito alla legittima sussistenza dei casi straordinari di necessità e di urgenza, di cui all'articolo 77 comma 2 della Costituzione;
l'emanazione di disposizioni eterogenee tra di loro, inserite nella decretazione d'urgenza è una consuetudine parlamentare, che compromette le prerogative del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni causando una distorsione degli equilibri correlati al legittimo e corretto confronto istituzionale tra Governo e Parlamento;
si rileva, inoltre, che la Corte Costituzionale con sentenza n. 22 del 2012, ha evidenziato che «l'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed “i provvedimenti provvisori con forza di legge”, di cui alla norma costituzionale citata»;
nella citata sentenza, la Corte Costituzionale ha richiamato l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) nel punto in cui prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo», la Corte infatti ha evidenziato che la norma «pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento.»;
dunque, il titolo del decreto-legge in esame, è assolutamente improprio rispetto alla differente mole di materie trattate che, per quanto in parte condivisibili, hanno poco a che vedere con l'urgenza dettata dal testo in esame;
pertanto, il provvedimento in oggetto appare viziato sotto il profilo della legittimità costituzionale, sia in ragione del carattere disomogeneo e disarmonico del contenuto delle disposizioni, sia perché carente dei requisiti straordinari di necessità e urgenza,
delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3609.
N. 1. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma, Prisco, Montaruli, Ferro, Galantino, Bucalo, Frassinetti.
A.C. 3609 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 3609 – Parere del Comitato per la legislazione
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3609 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, originariamente composto da 39 articoli per un totale di 142 commi, risulta incrementato a 142 articoli per un totale di 247 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità unitaria dell'adozione di misure per contrastare le diverse conseguenze (umanitarie, sociali, economiche, energetiche e sulla sicurezza e sulla difesa nazionali) della guerra in Ucraina; a tale riguardo si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) ha elaborato la categoria di «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo» per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria» in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e «perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodina”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura “finanziaria”, il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare “in concreto non pertinente”»; ciò premesso si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla finalità unitaria sopra descritta delle seguenti disposizioni: Art. 5-ter (funzioni di ricerca e formazione dell'INPS); Art. 7-septies (installazione degli impianti di comunicazione elettronica); Art. 12-bis (adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio); Art. 13-ter (visto di ingresso in Italia di lavoratori marittimi stranieri); Art. 31-quater (contributo per la fusione di comuni); Art. 32 (durata dei corsi di formazione professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco); Art. 36-bis (disciplina della cremazione); Art. 37-bis e Art. 37-quinquies (finanza territoriale);
con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 247 commi, 17 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi, in particolare è prevista l'adozione di 7 DPCM, 6 decreti ministeriali e 4 provvedimenti di altra natura; in due casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali e in due casi è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea;
si segnala che nel provvedimento è confluito il contenuto del decreto-legge n. 38 del 2022 in materia di accise ed IVA sui carburanti, anch'esso all'esame del Senato (A.S. 2599); in proposito, si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10 presentato da componenti del Comitato; tale ordine del giorno impegna il Governo «ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari»; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. «DL proroga termini») il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo «a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10»; si ricorda anche, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di «un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza», rileva che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare»;
il provvedimento è stato trasmesso dal Senato il 13 maggio a sette giorni dal termine costituzionale per la conversione in legge (20 maggio); si tratta di una circostanza che, pur in presenza di precedenti, va valutata alla luce dell'esigenza – segnalata anche dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 60 del 2020 – di mantenere un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, in particolare garantendo la possibilità di un esame effettivo e compiuto da parte del secondo ramo; nel provvedimento in esame tale esigenza va considerata in particolare con riferimento all'esame in sede referente e in sede consultiva da parte delle competenti Commissioni; in proposito si richiama la raccomandazione formulata dal Comitato nel parere reso nella seduta dell'11 novembre 2021. sul disegno di legge C. 3363 di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
l'articolo 29-bis modifica l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 nel senso di inserire un nuovo comma volto a specificare che «le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 [che autorizza la cessione di materiale bellico all'Ucraina] sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa»: al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare a quali somme in entrata si faccia riferimento poiché i decreti ministeriali del 3 e del 22 marzo 2022 adottati in attuazione del citato articolo 2-bis, comma 2, specificano che la cessione avviene a titolo non oneroso per la parte ricevente; in particolare, andrebbe chiarito se non si faccia in realtà riferimento a rimborsi ricevuti dall'Italia per la fornitura all'Ucraina di attrezzature militari realizzata attraverso lo strumento finanziario dell'European Peace Facility dell'Unione europea;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
si valuti l'opportunità di approfondire alcune disposizioni; in particolare, gli articoli 5, commi 1 e 2 e l'articolo 9. comma 1, modificano implicitamente, in materia di crediti di imposta nel settore energetico quanto previsto dal decreto-legge n. 17 del 2022, ancora in corso di conversione al momento dell'adozione del provvedimento in esame; al riguardo, si richiama quanto in più occasioni raccomandato dal Comitato con riferimento all'esigenza di evitare forme di «intreccio» di più provvedimenti di urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere (si veda ad esempio la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta del 23 giugno 2021 sul disegno di legge C. 3166 di conversione del decreto-legge n. 59 del 2021); il comma 1 dell'articolo 31-quater prevede l'adozione di un decreto ministeriale del quale viene esplicitata la natura «non regolamentare»; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha definito tali provvedimenti come «atti dall'indefinibile natura giuridica»; l'articolo 36-bis apporta un'integrazione testuale all'articolo 79, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere «all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi»; tale contrasto della previsione della circolare potrebbe essere superato riformulando la disposizione nel senso di un'autorizzazione al Governo ad apportare le modifiche al regolamento;
il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATM) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, che debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
si provveda, per le ragioni esposte in premessa, ad una riformulazione dell'articolo 36-bis in modo da evitare la modifica frammentaria con atto legislativo di un atto non avente forza di legge.
Il Comitato osserva inoltre:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ['opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 29-bis:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 31-quater, comma 1;
il Comitato raccomanda infine:
abbiano cura Parlamento e Governo di evitare, per il futuro, la «confluenza» di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari e tenendo altresì conto delle esigenze di rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto e di effettuare la «confluenza» con modalità tali da non pregiudicare l'esame parlamentare del decreto-legge;
abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione al fine di evitare in futuro la concentrazione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame, nell'ottica di garantire il rispetto di un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, richiamato anche dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 60 del 2020; ciò con particolare riferimento alla necessità di tempi adeguati di esame da parte delle Commissioni competenti in sede referente e in sede consultiva, nell'interesse di una compiuta istruttoria legislativa e quindi di una migliore qualità della legislazione;
abbia cura il Governo di evitare forme di «intreccio» tra più provvedimenti di urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere che sono suscettibili di alterare l'ordinario iter di conversione.
A.C. 3609 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 38 del 2022.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
TITOLO I
CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA
Articolo 1.
(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.
2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
4. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007. Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.
7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 2.
(Bonus carburante ai dipendenti)
1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.
TITOLO II
MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS
Articolo 3.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)
1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 863,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Articolo 4.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)
1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 237,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Articolo 5.
(Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)
1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.
2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella misura del 20 per cento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 6.
(Bonus sociale elettricità e gas)
1. Per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, è pari a 12.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 7.
(Trasparenza dei prezzi – Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)
1. All'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole «normale andamento del mercato» sono inserite le seguenti: «, nonché richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili.».
2. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero.
3. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. All'Unità di missione di cui al comma 2 è assegnato un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.
5. Per finalità di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni trasmesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili.
6. La pianta organica del ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 25 unità, nell'area funzionariale F3, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio di ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 288.474 per l'anno 2022, di euro 1.153.894 per l'anno 2023, di euro 1.197.521 per l'anno 2024, di euro 1.241.147 per l'anno 2025, di euro 1.284.775 per l'anno 2026, di euro 1.328.402 per l'anno 2027, di euro 1.372.028 per l'anno 2028, di euro 1.415.656 per l'anno 2029, di euro 1.459.282 per l'anno 2030 e di euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
TITOLO III
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Capo I
MISURE PER LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE
Articolo 8.
(Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici
e Fondo di garanzia PMI)
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.
2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
3. Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
6. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.
7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 9.
(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore
e alle imprese a forte consumo di gas naturale)
1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Articolo 10.
(Imprese energivore di interesse strategico)
1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo è sostituito dai seguenti «Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il decreto di cui al decimo periodo.».
Capo II
MISURE PER IL LAVORO
Articolo 11.
(Disposizioni in materia di integrazione salariale)
1. All'articolo 44, dopo il comma 11-quater del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono inseriti i seguenti:
«11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora all'esito dell'attività di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o 11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, può rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e 11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.».
2. Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 227,5 milioni per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:
a) quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
c) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2;
d) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
e) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 12.
(Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi)
1. All'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono inserite le seguenti: «, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette»;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».
2. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1. Alle minori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 0,8 milioni per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;
b) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
Capo III
MISURE A SOSTEGNO DI AUTOTRASPORTO,
AGRICOLTURA, PESCA, TURISMO
Articolo 13.
(Ferrobonus e marebonus)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 14.
(Clausola di adeguamento corrispettivo)
1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera d), dopo le parole «modalità di pagamento» sono inserite le seguenti: «, nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole «pubblica e aggiorna» è inserita la seguente: «trimestralmente».
Articolo 15.
(Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Agli oneri derivanti dei commi 1 e 2 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 16.
(Esonero versamento del contributo per il funzionamento
dell'Autorità di regolazione dei trasporti)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Articolo 17.
(Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 18.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)
1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Articolo 19.
(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)
1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.
2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Articolo 20.
(Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)
1. Al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, per l'anno 2022 la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 35 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 515:
1) dopo le parole «del Regolamento (UE)» sono inserite le seguenti: «n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021»
2) le parole «in fase di approvazione definitiva del Parlamento europeo» sono soppresse;
3) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La dotazione finanziaria per l'anno 2022 è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza».
b) il comma 517 è sostituito dal seguente: «517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo e di verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. AGEA supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.»;
c) il comma 518 è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.».
Articolo 21.
(Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)
1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal comma 2 del presente articolo.
2. All'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.».
3. La lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo IV-bis del Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, come introdotti dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
Articolo 22.
(Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
Capo IV
CONTRATTI PUBBLICI
Articolo 23.
(Revisione prezzi)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 8, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Ad esito dell'attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:
a) il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29.
b) La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 120 milioni per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
TITOLO IV
RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Capo I
GOLDEN POWER
Articolo 24.
(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa
e sicurezza nazionale – Golden power)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «un'impresa di cui alla lettera a),» sono inserite le seguenti: «che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi, compresi quelli» e dopo le parole: «relative a beni materiali o immateriali» sono inserite le seguenti: «, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia»;
b) al comma 4, dopo le parole «Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5,»;
c) al comma 5:
1) al primo periodo le parole «notifica l'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «, ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la stessa acquisizione»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.»;
3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;
4) al quinto periodo le parole «all'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti del procedimento»;
5) al dodicesimo periodo le parole «L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresì soggette».
Articolo 25.
(Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «a titolo di garanzia, è notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia,» e dopo le parole «il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,»;
c) al comma 5:
1) al primo periodo dopo le parole «è notificato» sono inserite le seguenti: «ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
3) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.»;
d) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: «l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi.» sono sostituite dalle seguenti: «l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente» sono inserite le seguenti: «e alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto»;
3) al nono periodo, le parole: «all'acquirente», sono soppresse;
4) all'undicesimo periodo, le parole: «L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato,» sono sostituite dalle seguenti: «La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresì soggette, salvo che il fatto costituisca reato,».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.
3. All'articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole «nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale» sono soppresse.
Articolo 26.
(Misure di semplificazione dei procedimenti in materia
di poteri speciali e prenotifica)
1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 2-ter è inserito il seguente:
«Art. 2-quater. (Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica) – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-bis e 2, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma 1 del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione.».
Articolo 27.
(Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)
1. Al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al netto degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo.
2. All'articolo 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le partole: «articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014» sono inserite le seguenti: «e quello di cui all'articolo 1-bis,»
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente. «2-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.»
c) al comma 3 dopo le parole «enti di ricerca» sono inserite le seguenti «, nonché con altre amministrazioni».
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro 570.000 euro per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 28.
(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud)
1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è sostituito dal seguente:
«Art. 1-bis. (Poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi) – 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere.
2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1, ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori; dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1; un'informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonché dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche; un'informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con uno dei decreti di cui al comma 1, possono altresì essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri e modalità con cui procedere alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali tipologie di attività escluse dall'obbligo di notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'operazione.
3. La notifica di cui di cui al comma 2 è trasmessa annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilità di aggiornare, previa notifica ai sensi del medesimo comma 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano medesimo in corso di anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri, è approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne è negata l'approvazione con l'esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità. Se nel corso dell'istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al notificante, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato.
4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto.
5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o accordi, successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima che sia decorso il termine per l'approvazione del piano, il Governo può ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al periodo precedente per ogni mese di ritardo nell'adempimento, commisurata al ritardo. Analoga sanzione può essere applicata per il ritardo nell'adempimento dell'ingiunzione di cui al primo periodo. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.
6. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonché dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi.
7. Le attività di monitoraggio, tese alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attività di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto esercizio delle attività di monitoraggio il soggetto interessato comunica con la periodicità indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attività esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformità della medesima al piano approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato trasmette altresì, una relazione periodica semestrale sulle attività in corso. È fatta salva la possibilità per il comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche tecniche, anche con le modalità di cui all'articolo 2-bis, relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali. L'inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul provvedimento approvativo è segnalata al gruppo di coordinamento dell'esercizio dei poteri speciali di cui al comma 6, il quale può proporre al Consiglio dei ministri l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 5, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle attività funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1.
8. Per le attività previste dal presente articolo ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo.».
2. In sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, modificato dal comma 1 del presente articolo, include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati. Ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal predetto gruppo di coordinamento e il relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012.
3. Il comma 10, dell'articolo 16 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è abrogato.
Capo II
CYBERSICUREZZA DELLE RETI, DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI INFORMATICI E APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE
Articolo 29.
(Rafforzamento della disciplina cyber)
1. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti appartenenti alle categorie individuate al comma 3, in conseguenza della crisi in Ucraina, le medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le stazioni appaltanti, che procedono ai sensi del comma 1, provvedono all'acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica di cui al comma 3 e connessi servizi di supporto mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, ovvero, laddove non sussistano o non siano comunque disponibili nell'ambito di tali strumenti, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a quanto disposto dal comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 63.
3. Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza:
a) sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed «endpoint detection and response» (EDR);
b) «web application firewall» (WAF);
4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non derivano effetti che possano costituire presupposto per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo le parole «fattore di rischio o alla sua mitigazione,» sono inserite le seguenti: «in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e» e, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Laddove nelle determinazioni di cui al presente comma sia recata deroga alle leggi vigenti anche ai fini delle ulteriori necessarie misure correlate alla disattivazione o all'interruzione, le stesse determinazioni devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e tali deroghe devono essere specificamente motivate. Le determinazioni di cui al presente comma non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».
6. Al fine di consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. In relazione alle assunzioni a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), i relativi contratti per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, possono prevedere una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del presente comma è data comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 2.».
Articolo 30.
(Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)
1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2.
2. Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.
4. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 luglio 2022.
5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
TITOLO V
ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ
AMMINISTRATIVA
Articolo 31.
(Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e nel limite delle risorse previste al comma 4, è autorizzato a:
a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15.000 unità;
b) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unità;
c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unità.
2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza di cui al comma 1, la lettera a) e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872.
3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.
4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 32.
(Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione professionale della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Articolo 33.
(Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)
1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e attesa la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di somministrazione lavoro, nell'ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, con il progetto EmAs.Com – Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I relativi i contratti, già stipulati con le agenzie di somministrazione lavoro, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 34.
(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.
Articolo 35.
(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per le attività previste dal presente decreto, l'Autorità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022.»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione.
7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'Autorità competente comunica la data a partire di avvio dell'operatività della piattaforma di cui al comma 7-bis ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento.»;
c) all'articolo 17, al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «4. L'Autorità competente effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Articolo 36.
(Misure urgenti per la scuola)
1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022» e al secondo periodo le parole «400 milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni».
2. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo:
a) possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 37.
(Contributo straordinario contro il caro bollette)
1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.
3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.
4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.
6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.
7. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
8. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. L'Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
9. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 8, l'Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
10. Ai fini di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della guardia di finanza effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 38.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità del presente decreto il fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dal comma 1 del presente articolo determinati in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;
b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 e 11.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 39.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato I
all'articolo 44, comma 11-sexies del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 11,
comma 1 – (Disposizioni in materia di integrazione salariale)
Turismo |
- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20) |
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90) |
- Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20) |
Ristorazione |
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5) |
Attività ricreative |
- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3) |
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9) |
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03) |
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09) |
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00) |
- Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00) |
- Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21) |
Allegato A
all'articolo 11, comma 2 – (Disposizioni in materia di integrazione salariale)
0 Codici Ateco 2007 |
|
Siderurgia |
CH 24.1 Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe |
Legno |
AA 02.20 Legno grezzo |
CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio |
|
Ceramica |
CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti |
CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali |
|
CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica |
|
CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica |
|
CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale |
|
CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a. |
|
Automotive |
CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli |
CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi |
|
CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori |
|
Agroindustria
|
CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali) |
CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais) |
|
CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) |
|
AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso) |
A.C. 3609 – Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO
All'articolo 1:
al comma 1, alinea, le parole: «testo unico delle accise approvato con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto»;
al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole: «delle accise» sono soppresse;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «legge n. 244 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, al secondo periodo, la parola: «derivanti» è sostituita dalla seguente: «, derivanti»;
al comma 5, al primo e al secondo periodo, le parole: «delle accise» sono soppresse;
al comma 6, le parole: «gli esercenti dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercenti i depositi», le parole: «delle accise» sono soppresse e le parole: «decreto-legge 29 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 26 ottobre»;
al comma 7, terzo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto»;
al comma 9, alle parole: «per l'anno 2022», ovunque ricorrono, sono premesse le seguenti: «di euro».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – (Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti) – 1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:
a) le aliquote di accisa di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022, e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.
3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del presente articolo, viene meno l'obbligo, già previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto, di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.
4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applica la suddetta diminuzione, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 2, lettera m), e 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del presente decreto. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.
9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e in 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «a titolo gratuito da aziende private» sono sostituite dalle seguenti: «dai datori di lavoro privati», dopo le parole: «euro 200 per lavoratore» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto».
Nel titolo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis. – (Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo) – 1. Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, è prevista, subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di assenso, la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione».
Alla rubrica del titolo I, le parole: «prezzi gasolio» sono sostituite dalle seguenti: «dei prezzi di gasolio».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «Gestore del mercati» sono sostituite dalle seguenti: «Gestore dei mercati»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
All'articolo 5:
alla rubrica, le parole: «e gasivore» sono sostituite dalle seguenti: «e delle imprese a forte consumo di gas naturale».
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis. – (Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas) – 1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati, secondo le seguenti condizioni:
a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;
b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.
Art. 5-ter. – (Ricerca e formazione da parte dell'INPS) – 1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
“3-bis. L'Istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.
3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui al comma 3-bis sono disciplinati con regolamento dell'Istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'Istituto per le spese di funzionamento”.
Art. 5-quater. – (Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici) – 1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In luogo della predetta sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al 100 per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in denaro o in titoli di Stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è revocata ed è rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia”.
2. Per il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai fini dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole da: «il valore ISEE» fino a: «29 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017», le parole: «Autorità di regolazione per l'energia» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di regolazione per energia,» e le parole: «dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo articolo 1, comma 3»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del valore soglia dell'ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34»;
al comma 2, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1-bis»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Bonus sociali per elettricità e gas».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici) – 1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “30 aprile 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”».
All'articolo 7:
al comma 1, terzo periodo, le parole: «nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «dai rispettivi ordinamenti proveniente» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi ordinamenti,»;
al comma 5, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «pianta organica del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «pianta organica del personale di ruolo», le parole: «nell'area funzionariale F3» sono sostituite dalle seguenti: «da inquadrare nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III» e le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;
al secondo periodo, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2031» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di ARERA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ARERA»;
al terzo periodo, dopo le parole: «e indebitamento netto» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «a euro»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2018, e al successivo decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, nonché delle misure di anticipo degli importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale, previste dall'articolo 1, commi 509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per rafforzare ed implementare ulteriormente l'attività di controlli e ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle suddette misure, la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021, è incrementata di venti unità di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della CSEA medesima».
Nel titolo II, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 7-bis. – (Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) – 1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: “progetti autorizzati” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,”;
b) alla lettera a), la cifra: “15” è sostituita dalla seguente: “20”;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento”.
Art. 7-ter. – (Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione e misure per la realizzazione di reti di telecomunicazioni) – 1. Al fine di ridurre il consumo di energia fossile, in particolare di gas naturale, nell'ambito del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PREPAC), per gli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi del citato articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta.
2. Al fine di accelerare la transizione digitale, ridurre il divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori per la realizzazione di dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti per l'esecuzione in proprio dei lavori, possono procedere direttamente, anche mediante società da essi direttamente o indirettamente controllate, alla realizzazione dei lavori anche in deroga ad eventuali clausole convenzionali.
Art. 7-quater. – (Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale) – 1. Al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali”.
Art. 7-quinquies. – (Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili) – 1. All'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: “Il limite di cui alla lettera b) del punto 2” fino a: “20 MW per queste tipologie di impianti” sono sostituite dalle seguenti: “Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti”.
Art. 7-sexies. – (Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili) – 1. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai numeri 1) e 2), le parole: “300 metri” sono sostituite dalle seguenti: “500 metri”;
b) al numero 3), le parole: “150 metri” sono sostituite dalle seguenti: “300 metri”.
Art. 7-septies. – (Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica) – 1. All'articolo 44, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1”».
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: «con sede in Italia» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;
al comma 2, le parole: «SACE S.p.A.,» sono sostituite dalle seguenti: «la SACE S.p.A. – Servizi assicurativi del commercio estero» e le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli»;
al comma 3, le parole: «da parte le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «, da parte delle imprese».
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. – (Misure di sostegno finanziario alle imprese) – 1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera m), primo periodo, le parole: “24 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trenta mesi”;
b) alla lettera p-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i medesimi finanziamenti, per i quali il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali”».
All'articolo 9:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 4,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,» e le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni» sono sostituite dalle seguenti: «comprese quelle relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta» e le parole: «articolo 3 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3 del regolamento di cui al decreto»;
al secondo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
alla rubrica, la parola: «riconosciuto» è sostituita dalla seguente: «riconosciuti».
All'articolo 10:
al comma 1, primo periodo, le parole: «dei criteri e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei criteri e delle condizioni previsti», le parole: «aiuti di stato» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato» e dopo le parole: «da SACE S.p.A.» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «ILVA S.p.A.» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso.
Nel capo I del titolo III, dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 10-bis. – (Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) – 1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'impresa esecutrice.
4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 10-ter. – (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese) – 1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.
2. La proroga di cui al comma 1 è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1.
Art. 10-quater. – (Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012) – 1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.
Art. 10-quinquies. – (Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica) – 1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione”;
b) al comma 48, primo periodo, le parole: “dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma,” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,”;
c) al comma 48, secondo periodo, le parole: “, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione” sono soppresse;
d) al comma 49-bis, il secondo e il settimo periodo sono soppressi.
Art. 10-sexies. – (Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria) – 1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione” sono sostituite dalle seguenti: “nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione”.
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10-septies. – (Misure a sostegno dell'edilizia privata) – 1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020».
All'articolo 11:
al comma 1:
l'alinea è sostituito dal seguente: «All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-quater sono aggiunti i seguenti:»;
al capoverso 11-sexies, le parole: «di cui ai codici» sono sostituite dalle seguenti: «ai codici»;
al comma 3, dopo le parole: «pari a 227,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».
All'articolo 12:
al comma 2:
all'alinea, terzo periodo, dopo le parole: «presente comma» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera a), dopo le parole: «quanto a 0,8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».
Nel capo II del titolo III, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 12-bis. – (Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.
2. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 12-ter. – (Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) – 1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni”.
2. All'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26, comma 9, lettera c-bis), sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo”.
Art. 12-quater. – (Disposizioni in materia di lavoro sportivo) – 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
“5-quater. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso si applicano esclusivamente nel caso in cui i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis del presente articolo”;
b) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:
“5-quinquies. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3”.
2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla medesima data e fino alla loro naturale scadenza.
Art. 12-quinquies. – (Modifica al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione) – 1. All'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024”.
Art. 12-sexies. – (Comunicazioni di avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali) – 1. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: “Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali,” sono inserite le seguenti: “fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,” e le parole: “mediante SMS o posta elettronica” sono sostituite dalle seguenti: “mediante modalità informatiche”.
Art. 12-septies. – (Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti) – 1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “centralinisti non vedenti”, “centralinisti telefonici non vedenti”, “centralinisti telefonici ciechi” e “centralinisti telefonici privi della vista”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista”;
b) all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999”;
c) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione”;
d) all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle regioni, nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono”».
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis. – (Canoni di concessione per aree demaniali in ambito portuale, per la promozione del traffico ferroviario delle merci) – 1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nonché nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna Autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.
Art. 13-ter. – (Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività) – 1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:
“1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente testo unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera”».
All'articolo 14:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «decreto legislativo del 21 novembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 21 novembre 2005,»;
alla lettera b), capoverso 6-bis, le parole: «stipulazione in caso di contratti» sono sostituite dalle seguenti: «stipulazione dei contratti» e dopo le parole: «il corrispettivo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla rubrica, la parola: «corrispettivo» è sostituita dalle seguenti: «del corrispettivo per il servizio nei contratti di trasporto di merci su strada».
All'articolo 15:
al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2,»;
alla rubrica, le parole: «Contributo pedaggi» sono sostituite dalla seguente: «Contributi».
All'articolo 16:
alla rubrica, le parole: «Esonero versamento» sono sostituite dalle seguenti: «Esonero dal versamento».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «dei prezzi carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei prezzi dei carburanti»;
al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro».
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-bis. – (Istituzione del sistema di interscambio di pallet.Finalità e definizioni) – 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili, utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci.
2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:
a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;
b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;
c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.
3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono documenti di riferimento su scala mondiale.
Art. 17-ter. – (Disciplina del sistema di interscambio di pallet) – 1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-bis sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti.
2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.
3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, nonché indicazione della tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica la disciplina di cui all'articolo 1992 del codice civile.
4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. È fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.
5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis è nullo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative e sono determinati il valore di mercato del pallet interscambiabile e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, tra quelle già esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.
7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.
Art. 17-quater. – (Clausola di invarianza finanziaria) – 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente».
All'articolo 18:
al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
All'articolo 19:
al comma 2, le parole: «nel settore agricolo, della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori agricolo e della pesca»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, dopo l'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:
“Art. 8-quinquies.1. – (Ulteriori disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte) – 1. Successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato può presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle entrate-Riscossione:
a) sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;
b) trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data della relativa ricezione.
3. L'AGEA, mediante posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateizzazione e:
a) in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari e sono sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
b) in caso di rigetto, l'AGEA ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la ripresa dell'attività di riscossione coattiva.
4. Il pagamento delle rate è effettuato direttamente all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale pagamento è effettuato dal produttore con le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento.
5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.
6. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione contabile ai sensi del comma 4, è automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo.
7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-quinquies del presente decreto e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
3-ter. I produttori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 8-quinquies.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, introdotto dal comma 3-bis del presente articolo, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data.
3-quater. L'efficacia della rateizzazione prevista dai commi 3-bis e 3-ter resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018 nella causa C-433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini».
Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis. – (Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori) – 1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102”.
Art. 19-ter. – (Disposizioni per il sostegno del settore dell'agroalimentare) – 1. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole: “produzione o trasformazione” sono aggiunte le seguenti: “. Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5”.
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), si applica altresì ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:
a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte”.
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione europea, per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi”».
All'articolo 20:
al comma 1, le parole: «crisi Ucraina» sono sostituite dalle seguenti: «crisi ucraina» e le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «delle filiere»;
al comma 3:
alla lettera a), numero 1), le parole da: «n. 2115/2021» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021,;»;
alla lettera a), numero 2), le parole: «“in fase di approvazione”» sono sostituite dalle seguenti: «da: “recante Norme sul sostegno” fino a: “in fase di approvazione”»;
alla lettera a), numero 3), dopo le parole: «“procedure di competenza”» il segno d'interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
alla lettera b), capoverso 517, al secondo periodo, le parole: «e di verifica delle eventuali sovra compensazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché alla verifica delle eventuali sovracompensazioni» e, al terzo periodo, la parola: «AGEA» è sostituita dalle seguenti: «L'AGEA»;
alla lettera c), alle parole: «Nelle more» è premessa la seguente numerazione: «518»;
alla rubrica, le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «delle filiere».
Dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
«Art. 20-bis. – (Disposizioni in materia di garanzie dell'ISMEA) – 1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”.
Art. 20-ter. – (Semplificazioni per le imprese agricole) – 1. Il comma 4-bis dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e il comma 4-bis dell'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono abrogati. Conseguentemente, le contabilità speciali n. 6253 e n. 6254 sono chiuse».
All'articolo 21:
al comma 2, primo periodo, la parola: «impiegato» è sostituita dalle seguenti: «ed è impiegato».
Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
«Art. 21-bis. – (Applicazione del deflusso ecologico) – 1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici e assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, le Autorità di bacino distrettuale procedono al completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.
2. Le Autorità di bacino distrettuale procedono al monitoraggio e alla raccolta dei dati nonché alle sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle opportunità fruitive e delle valenze locali del territorio, in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante la riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché dell'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 22:
al comma 2, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi»;
al comma 6, le parole: «fondo unico nazionale turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico nazionale per il turismo» e le parole: «n. 234.”» sono sostituite dalle seguenti: «n. 234»;
alla rubrica, le parole: «per IMU in comparto» sono sostituite dalle seguenti: «per l'IMU in favore del comparto del».
Nel capo III del titolo III, dopo l'articolo 22 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 22-bis. – (Misure di sostegno per il comparto teatrale) – 1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Art. 22-ter. – (Contributo straordinario all'ENIT) – 1. Per l'anno 2022 all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
Art. 22-quater. – (Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico) – 1. A far data dal l° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
Alla rubrica del capo III del titolo III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altre misure urgenti».
All'articolo 23:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «Ad esito» sono sostituite dalle seguenti: «All'esito»;
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «decreto-legge n. 76 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,», dopo le parole: «n. 4» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,» e dopo le parole: «medesimo articolo 29» il segno d'interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
alla lettera b), le parole: «La dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dotazione» e dopo le parole: «120 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni»;
alla rubrica, dopo la parola: «Revisione» è inserita la seguente: «dei».
Nel capo IV del titolo III, dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis. – (Modifiche all'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) – 1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “di importo superiore a 70.000 euro,” sono soppresse;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La previsione di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”».
All'articolo 24:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «degli attivi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «degli attivi individuati ai sensi della medesima lettera a)»;
alla lettera b), le parole: «salvo che l'operazione non sia» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che l'operazione sia»;
alla lettera c):
dopo il numero 2) è inserito il seguente:
«2-bis) al terzo periodo, le parole: “ indicate nel secondo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “indicate nel terzo periodo”»;
al numero 4), le parole: «all'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «all'acquirente, tale termine» e le parole: «alle parti del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti del procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo”».
All'articolo 25:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) al comma 1, dopo le parole: “i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale” sono inserite le seguenti: “, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica,”;
0b) al comma 1-ter, dopo le parole: “i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale” sono inserite le seguenti: “, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate”»;
alla lettera a), le parole: «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5»;
alla lettera b), le parole: «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5»;
alla lettera c):
al numero 1), le parole: «ove possibile» sono sostituite dalle seguenti: «, ove possibile» e le parole: «dell'acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'acquisto,»;
al numero 2), dopo le parole: «all'Unione europea» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al numero 3), dopo le parole: «contestualmente alla notifica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
“5-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 e al presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:
a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la dimora abituale ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e c);
e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto”»;
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo, qualora uno o più soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento”».
All'articolo 26:
al comma 1, capoverso Art. 2-quater, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le modalità di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale».
All'articolo 27:
al comma 2:
alla lettera a), la parola: «parole» è sostituita dalla seguente: «parole» e le parole: «e quello di cui all'articolo 1-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché quello di cui all'articolo 1-bis del presente decreto,»;
alla lettera b), all'alinea, dopo le parole: «è inserito il seguente» il segno d'interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «:» e, al capoverso 2-bis, le parole: «n. 231.”» sono sostituite dalle seguenti: «n. 231”;»;
al comma 4, le parole: «di euro 570.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 570.000».
All'articolo 28:
al comma 1, capoverso Art. 1-bis:
alla rubrica, le parole: «alle reti di telecomunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di comunicazione»;
al comma 1, le parole: «degli affari esteri della cooperazione» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione»;
al comma 2, le parole: «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» sono sostituite dalla seguente: «descrizione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano di cui al presente comma include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei provvedimenti autorizzativi già adottati»;
al comma 3, quarto periodo, le parole: «prorogabile per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabili per una sola volta»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi nella notifica, prima»;
al quarto periodo, le parole: «al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «Ministero per l'innovazione tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per l'innovazione tecnologica» e le parole: «dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dell'Agenzia»;
al quarto periodo, dopo le parole: «il soggetto interessato comunica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al quinto periodo, dopo le parole: «trasmette altresì» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;
al settimo periodo, le parole: «coordinamento dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento per l'esercizio»;
al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 1-bis» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «dal predetto gruppo di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal gruppo di coordinamento di cui al predetto articolo 1-bis»;
al comma 3, dopo le parole: «Il comma 10» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;
alla rubrica, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti: «servizi di».
All'articolo 29:
al comma 1, dopo le parole: «in conseguenza della crisi in Ucraina,» sono inserite le seguenti: «nonché al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico,»;
al comma 2, le parole: «articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui ai commi 1 e 2:
a) le centrali di committenza di cui al comma 2, tramite gli organismi di direzione tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e di prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;
b) all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: “e che alla medesima data risultino esauriti” sono soppresse»;
al comma 3:
all'alinea, le parole: «Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al comma 1, è adottata apposita circolare da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base degli elementi forniti nell'ambito del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, nella composizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 8, nella quale sono altresì indicate, ferma restando la responsabilità di ciascuna amministrazione, le principali raccomandazioni procedurali. Nella predetta circolare sono ricomprese, in particolare, le categorie di prodotti e servizi, ivi incluse le relative aziende produttrici o fornitrici, di cui al comma 1,»;
alla lettera b), dopo la parola: «(WAF)» il segno d'interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.»;
al comma 5, le parole: «e, dopo il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e dopo il primo periodo» e le parole: «non sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «non sono soggette»;
al comma 6, capoverso 8-bis, dopo le parole: «attribuite all'Agenzia» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso.
Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis. – (Riassegnazione di somme allo stato di previsione del Ministero della difesa) – 1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa”».
All'articolo 30:
al comma 1, dopo le parole: «sono individuate» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;
al comma 2, le parole: «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale» e le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
al comma 5, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».
All'articolo 31:
al comma 1,
all'alinea, dopo le parole: «28 febbraio 2022» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022,» e dopo le parole: «è autorizzato» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi,»;
alla lettera a), dopo le parole: «articolo 42 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le attività di accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale finalità ai sensi del presente articolo e fermo restando il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonché dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del codice penale, nonché delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
al comma 2, le parole: «al comma 1, la lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettera a),»;
al comma 4, dopo le parole: «articolo 44 del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al».
Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:
«Art. 31-bis. – (Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina) – 1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite. A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno 2022. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 31-ter. – (Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina) – 1. In considerazione della necessità di adottare le opportune misure ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “oggetto di congelamento” sono aggiunte le seguenti: “, effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo scopo”;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al comma 1, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
c) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata”;
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: “beni immobili” sono inserite le seguenti: “e di beni mobili registrati”;
e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato”;
f) al comma 9, le parole: “, senza diritto a recupero” sono soppresse;
g) al comma 12, secondo periodo, le parole: “dai commi 13 e 14” sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 13, 13-bis e 14”;
h) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
“13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8 nonché provvedere alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, di pertinenze e di beni presenti nel bene congelato, senza alterare comunque la funzionalità e l'integrità del bene oggetto di congelamento”;
i) al comma 14, le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni”;
l) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali del Corpo della guardia di finanza”;
m) al comma 15, le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni”.
2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 13,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da questi dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
Art. 31-quater. – (Contributo straordinario per le fusioni di comuni) – 1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
“1-ter. A decorrere dall'anno 2024 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari”.
2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire in proporzione alla popolazione. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 32:
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova, vincitori del concorso interno per 313 posti bandito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 32 del 26 febbraio 2021, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi».
Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:
«Art. 32-bis. – (Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale) – 1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto” sono sostituite dalla seguente: “previste”;
b) dopo le parole: “per il triennio 2018-2020” sono inserite le seguenti: “e per il triennio 2022-2024”.
2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità” sono sostituite dalle seguenti: “possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o di altre amministrazioni pubbliche”.
Art. 32-ter. – (Utilizzo del fondo speciale di conto capitale destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi) – 1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno di potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile, nonché di finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:
a) quanto a 33,75 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;
b) quanto a 11,25 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 33:
al comma 1, le parole: «somministrazione lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «somministrazione di lavoro», le parole: «con il progetto» sono soppresse e dopo le parole: «articolo 106 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;
al comma 2, le parole: «somministrazione lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «somministrazione di lavoro».
All'articolo 34:
al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «Le strutture sanitarie» sono inserite le seguenti: «e sociosanitarie», le parole: «libero professionali» sono sostituite dalla seguente: «libero-professionali» e le parole: «dall'articolo 11, del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 11 del decreto-legge» e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale»;
alla rubrica, le parole: «qualifiche professionali sanitarie per medici» sono sostituite dalle seguenti: «qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari».
All'articolo 35:
al comma 1:
alla lettera b):
al capoverso 7-bis, dopo le parole: «di cui al presente decreto» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;
al capoverso 7-ter, le parole: «a partire» sono soppresse;
dopo il capoverso 7-ter è aggiunto il seguente:
«7-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
alla lettera c), le parole: «4. L'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità competente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».
All'articolo 36:
al comma 1, le parole: «fino e non oltre» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre»;
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli ambienti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
“3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.
2-ter. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione n. 498 del 21 aprile 2020, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei medesimi articoli 8 e 9».
Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:
«Art. 36-bis. – (Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa) – 1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile degli enti locali, all'articolo 79, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”».
All'articolo 37:
al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero»;
al comma 5, le parole: «Autorità di regolazione per l'energia» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di regolazione per energia»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia»;
al comma 6, le parole: «Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni»;
al comma 8, le parole: «relativi al mese precedente» sono sostituite dalle seguenti: «relativo al mese precedente»;
al comma 10, le parole: «personale della guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «personale della Guardia di finanza».
Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:
«Art. 37-bis. – (Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali) – 1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.
Art. 37-ter. – (Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia) – 1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019”;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6.1. La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica”.
Art. 37-quater. – (Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo) – 1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è fissato in sessanta giorni.
Art. 37-quinquies. – (Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni) – 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento».
All'articolo 38:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.
1-ter. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera e), sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36 e 37 e dai commi 1, 1-bis e 1-ter del presente articolo, determinati in 6.308.995.207 euro per l'anno 2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro per l'anno 2024, 40.000.000 di euro per l'anno 2025, 43.000.000 di euro per l'anno 2026, 47.000.000 di euro per l'anno 2027, 50.000.000 di euro per l'anno 2028, 54.000.000 di euro per l'anno 2029, 57.000.000 di euro per l'anno 2030, 60.000.000 di euro per l'anno 2031 e 63.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;
b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 1 e 1-bis, commi 1 e 2;
d) quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023, che aumentano a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, 1-bis, commi 1 e 2, e 11;
e) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
2-bis. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto».
La rubrica del titolo VI è sostituita dalla seguente: “Disposizioni finali, finanziarie e fiscali”.
Dopo l'allegato A è aggiunto il seguente:
Allegato 1
(Articolo 38, comma 2-bis)
«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI |
|||
- COMPETENZA – |
|||
Descrizione risultato differenziale |
2022 |
2023 |
2024 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
205.133 |
180.500 |
116.942 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
482.480 |
490.600 |
435.617 |
- CASSA – |
|||
Descrizione risultato differenziale |
2022 |
2023 |
2024 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
282.133 |
245.500 |
174.142 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
559.505 |
555.600 |
492.817 |
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. |
».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 478,40 euro con le seguenti: 458,40 euro;
Conseguentemente,
al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 367,40 euro con le seguenti: 347,40 euro.
al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 , comma 1, della legge n. 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016.
1.1. Raduzzi, Vallascas, Trano.
Al comma 2, sostituire le parole: trentesimo con le seguenti: centottantesimo.
Conseguentemente al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 2 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 , comma 1, della legge n. 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016.
1.2. Raduzzi, Vallascas, Trano.
Al comma 2, sostituire le parole: trentesimo con le seguenti: novantesimo.
Conseguentemente al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 2 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 , comma 1, della legge n. 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016.
1.3. Raduzzi, Vallascas, Trano.
ART. 2.
Al comma 1, sostituire le parole: 200 con le seguenti: 300.
Conseguentemente, al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo.: Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge n. 196 del 2009.
2.1. Raduzzi, Vallascas, Trano.
ART. 3.
Al comma 1 sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 20 per cento.
Conseguentemente al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.3. Raduzzi, Vallascas, Trano.
Al comma 1, sostituire le parole: nel secondo trimestre con le seguenti: ovvero stimata in fattura nei primi due trimestri
3.1. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
3.4. Raduzzi, Vallascas, Trano.
ART. 4.
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
4.2. Raduzzi, Vallascas, Trano.
ART. 5.
Al comma 1, dopo le parole: 25 per cento aggiungere le seguenti: ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 460,12 con le seguenti: 475,12
5.2. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.
ART. 6.
Al comma 1 sostituire le parole: 12.000 euro con le seguenti: 15.000 euro. Per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas, per le famiglie con almeno 4 figli a carico è pari a 25.000 euro.
Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 102,8 milioni con le seguenti: 250 milioni.
6.1. Vallascas, Trano, Sapia.
Al comma 1 sostituire le parole: 12.000 euro con le seguenti: 15.000 euro.
Conseguentemente al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6.2. Raduzzi, Vallascas, Sapia, Trano.
ART. 8.
Al comma 1, sostituire le parole: ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022 con le seguenti: al primo semestre 2022.
8.1. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.
ART. 9.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , solo per intero fino alla fine del periodo con le seguenti: con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
9.4. Raduzzi, Vallascas, Trano.
ART. 10.
Sopprimerlo.
10.1. Vianello.
Sopprimere il comma 2.
*10.2. Vianello.
Sopprimere il comma 2.
*10.100. Menga, Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
(Imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano)
1. Alle attività imprenditoriali operanti nel settore del Vetro Artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 mediante l'istituzione di fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pari a 5 milioni di euro. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono indicate le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i soggetti destinatari.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10.09. Raduzzi, Spessotto, Vallascas, Trano.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
(Imprese dell'industria cartaria)
1. Alle imprese produttive dell'industria cartaria, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 mediante l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 100 milioni di euro. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con Decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze sono indicate le disposizioni per l'erogazione del beneficio per le imprese destinatarie.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i commi 375, 376, 377 e 378 sono soppressi.
10.08. Raduzzi, Vallascas, Trano.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo» sono soppresse.
10.02. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.
ART. 10-quinquies.
Sopprimerlo.
10-quinquies.100. Trancassini.
ART. 15.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. Al fine di contrastare lo spopolamento delle aree interne dell'Italia centrale, in favore dei residenti nei Comuni siti lungo l'autostrada A24-A25 è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del pedaggio a fronte di apposita certificazione rilasciata dal Comune di residenza comprovante la necessità del soggetto richiedente il beneficio di percorrere regolarmente l'autostrada A24/A25 per motivi di studio, lavoro o per esigenze sanitarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1 ai Comuni in oggetto è destinato annualmente un contributo a valere sulla finanza statale, finalizzato a coprire la relativa spesa.
15.01. Lollobrigida, Albano, Osnato, Zucconi, Bignami, Caiata, De Toma.
ART. 18.
Al comma 1, sostituire le parole: pari al 20 per cento con le seguenti: pari al 30 per cento
Conseguentemente,
al medesimo comma, dopo le parole: nel primo trimestre aggiungere le seguenti: e nel secondo trimestre.
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023;
al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023;
sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
18.4. Vallascas, Trano, Sapia.
Al comma 1, sostituire le parole: pari al 20 per cento con le seguenti: pari al 25 per cento.
Conseguentemente,
al medesimo comma, dopo le parole: nel primo trimestre aggiungere le seguenti: e nel secondo trimestre.
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023;
sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
18.3. Vallascas, Trano, Sapia.
Al comma 1, sostituire le parole: pari al 20 per cento con le seguenti: pari al 30 per cento.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 140,1 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
18.2. Vallascas, Trano, Sapia.
Al comma 1, sostituire le parole: pari al 20 per cento con le seguenti: pari al 25 per cento.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 140,1 milioni di euro con le seguenti: 180 milioni di euro.
18.1. Vallascas, Trano, Sapia.
Al comma 1, dopo le parole: spesa sostenuta aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
18.5. Trano, Vallascas, Sapia.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
Conseguentemente, al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
18.6. Trano, Vallascas, Sapia.
ART. 19.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19.1.
(Proroga della moratoria per le imprese agricole)
1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «31 dicembre 2021», ovunque presenti, aggiungere le seguenti: «e, per le imprese agricole della pesca, al 1° luglio 2022».
19.01. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.
ART. 20.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente valutata in 20 milioni di euro, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
20.1. Trano, Vallascas, Sapia.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20.1.
(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)
1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionali alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
20.01. Colletti, Vallascas, Sapia.
ART. 22.
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
22.2. Raduzzi, Vallascas, Trano.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22.1.
(Credito di imposta per le perdite su crediti)
1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HO.RE.CA., identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a 30.000 euro per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il credito d'imposta ai fini IRPEF e IRAP da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modificazioni. Il credito d'imposta di cui al periodo precedente, non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917 del Testo unico delle imposte sui redditi.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Conseguentemente l'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.
22.02. Zucconi, Osnato, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.
ART. 28.
Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: determinati beni o servizi aggiungere le seguenti: , individuando contestualmente le risorse necessarie per indennizzare il soggetto notificante chiamato all'eventuale sostituzione,.
28.1. Butti, Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.
ART. 36.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/23, le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono estese altresì:
a) ai docenti inseriti per il posto comune nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) ai docenti inseriti per posti comuni e posti di sostegno nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti non in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
1-ter. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso di formazione e prova. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dell'anno di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'assunzione in ruolo per i candidati assunti dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze è subordinata, durante l'anno di prova, alla positiva frequenza di corsi annuali avviati dalle università per il conseguimento dell'abilitazione ovvero della specializzazione per le attività di sostegno.
36.2. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma, Bucalo, Frassinetti.
ART. 37.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021 con le seguenti: al periodo dal 1° ottobre 2021 al 1° marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 1° marzo 2021.
37.1. Raduzzi, Trano, Vallascas.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: del 10 per cento con le seguenti: del 100 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2:
alinea, sostituire la parola: 6.308.995.207 con la seguente: 42.106.990.700;
lettera a), sostituire la parola: 3.977.525.207 con la seguente: 39.775.520.700.
37.100. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Menga, Siragusa.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37.1.
1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina».
37.01. Osnato, Zucconi, Albano, Caiata, Bignami, De Toma.