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Documento

Doc. IV, N. 10-A

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: PITTALIS)

sulla

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI CAPTAZIONI INFORMATICHE

nei confronti del deputato
FERRI

nel procedimento disciplinare
n. 93/2019 RG

AVANZATA DALLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

il 2 agosto 2021

Presentata alla Presidenza il 29 novembre 2021

Pag. 2

  Onorevoli Colleghi ! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti dell'onorevole Cosimo Maria Ferri, nell'ambito del procedimento disciplinare n. 93/2019 RG (Doc. IV, n. 10).
  La domanda in titolo è pervenuta il 2 agosto 2021 dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, che ne ha fatto richiesta alla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.
  La documentazione trasmessa alla Camera consta dell'ordinanza n. 96/2021, pronunciata il 30 luglio 2021 dal Collegio disciplinare del procedimento n. 93/2019 R.G. a carico dell'on. Cosimo Maria Ferri, e del relativo fascicolo disciplinare, contenuto in due supporti informatici.
  La discussione sul documento è iniziata nella seduta della Giunta del 4 agosto 2021.
  Sin dall'inizio è apparsa evidente la necessità di precisare l'oggetto della richiesta, perché risultava trasmessa una pluralità di intercettazioni telefoniche e di captazioni informatiche (tipologia alla quale faceva unicamente riferimento l'ordinanza), anche di conversazioni che non avevano coinvolto l'on. Ferri.
  Si è reso pertanto necessario intraprendere un'interlocuzione con la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura al fine della esatta determinazione dell'oggetto della domanda, chiedendo contestualmente una proroga del termine di cui all'articolo 18 del regolamento della Camera.
  In esito a detta interlocuzione, è stato possibile stabilire che la richiesta riguarda esclusivamente la captazione informatica, effettuata per mezzo del Trojan Horse inserito nel telefono cellulare del magistrato Luca Palamara, di conversazioni, alle quali ha preso parte l'on. Ferri, avvenute il 9 maggio 2019, il 21 maggio 2019, il 28 maggio 2019 e il 29 maggio 2019. L'esame nel merito è quindi potuto iniziare nella seduta della Giunta del 20 ottobre 2021. Nella seduta pomeridiana del 27 ottobre è stata svolta l'audizione dell'on. Ferri.
  L'azione disciplinare nei confronti del magistrato Cosimo Maria Ferri, in aspettativa per mandato parlamentare, è stata promossa dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione con atto del 5 luglio 2019. La circostanza di fatto dalla quale muove l'azione disciplinare è costituita da un incontro del 9 maggio 2019 presso l'Hotel Champagne di Roma, al quale presero parte, oltre all'on. Ferri, diversi componenti del CSM, il dott. Palamara e il deputato Luca Lotti; oggetto dell'incontro era la imminente nomina del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, a seguito del pensionamento del precedente capo dell'ufficio giudiziario.
  La circostanza di fatto alla base dell'incolpazione disciplinare è stata resa nota al Procuratore generale della Corte di cassazione dal Procuratore generale di Perugia, nell'ambito di una corrispondenza tra i due uffici iniziata, lo stesso 9 maggio 2019, con la comunicazione, ai sensi della circolare del CSM del 5 ottobre 1995, recante «Informative concernenti procedimenti penali a carico di magistrati», di un procedimento penale che riguardava, nella qualità di persone indagate, i magistrati Musolino, Palamara e Longo; tale comunicazione, peraltro, non conteneva riferimenti espressi all'on. Ferri.
  Nella presente relazione sono quindi riepilogate le risultanze dell'esame degli atti dell'indagine penale, riguardante altri soggetti e confluiti nel fascicolo disciplinare dell'on. Ferri, svolto dalla Giunta per le autorizzazioni al fine di definire la natura, Pag. 3casuale o indiretta, delle captazioni delle conversazioni di cui è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo. Si devono intendere altresì integralmente richiamate nella relazione le più ampie considerazioni svolte nel corso dell'esame del documento in Giunta per le autorizzazioni, in particolare nelle sedute del 20 ottobre, 27 ottobre (antimeridiana) e 16 novembre 2021.
  Al fine di valutare la casualità delle captazioni informatiche delle conversazioni dell'on. Ferri, e in particolare della prima e più importante, quella del 9 maggio 2019, è apparso anzitutto necessario verificare quando il predetto deputato compaia negli atti di indagine precedenti tale data.
  A tal proposito, va precisato che la documentazione a disposizione della Giunta consta come detto del fascicolo integrale del procedimento disciplinare nei confronti dell'on. Ferri che ha, quale allegato, il fascicolo disciplinare nei confronti del dott. Palamara; in quest'ultimo fascicolo sono confluiti documenti – tra i quali le captazioni oggetto della domanda di autorizzazione – provenienti dal fascicolo del procedimento penale instaurato a Perugia nei confronti del predetto magistrato. La Giunta non dispone tuttavia dell'intero fascicolo di tale procedimento penale, pendente a Perugia in ragione della qualità dell'indagato di magistrato in servizio a Roma, ma che origina da altri procedimenti penali, relativi a due collegate indagini svolte dalle procure di Messina, a partire dal 2015, e di Roma, a partire dal 2016, nei confronti di terzi soggetti. Anche tale documentazione non è in possesso della Giunta.
  Va inoltre evidenziato che si tratta del primo caso in cui la Giunta è investita di una richiesta di autorizzazione all'uso di captazioni di un parlamentare all'interno di un procedimento disciplinare, per di più peculiare come quello dei magistrati. A tale riguardo, la Giunta ha quindi rilevato che l'utilizzo all'interno di un procedimento disciplinare degli atti di indagine compiuti in un procedimento penale, in cui l'incolpato (Ferri) non riveste formalmente alcuna qualità di indagato, presenta maggiori profili di criticità con riferimento all'applicazione dei parametri individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per stabilire la natura casuale oppure indiretta delle captazioni del parlamentare (in particolare, sent. nn. 113 e 114 del 2000 e n. 390 del 2007). Tali parametri sono stati infatti elaborati avendo come riferimento naturale le indagini penali, ed è stato necessario vagliarne adeguatamente l'adattamento all'interno del procedimento disciplinare.
  L'individuazione del «bersaglio delle indagini» appare infatti più difficile all'interno di un procedimento di natura diversa da quello in cui gli atti di indagine sono stati compiuti, tanto più che, a tal fine, non è possibile sapere se nel procedimento disciplinare sono stati trasfusi o meno tutti gli atti di indagine compiuti nel procedimento penale che hanno potuto riguardare la figura dell'on. Ferri, in particolare le intercettazioni di comunicazioni.
  Nel caso in esame, il nome dell'on. Ferri compare sin dalla richiesta del PM di sottoporre a intercettazioni il telefono del dott. Palamara e dal relativo decreto di autorizzazione del GIP, risalenti al 21 e 22 febbraio 2019.
  In entrambi i documenti si dà conto del fatto che un indagato nei procedimenti originari di Roma e Messina aveva riferito che un altro indagato, l'avv. Amara, aveva due «riferimenti chiari» al Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero Palamara e Ferri, identificato nei documenti come parlamentare, ex componente del CSM ed ex sottosegretario alla Giustizia.
  Nel decreto che autorizza le intercettazioni telefoniche è dato molto rilievo al ruolo che il dott. Palamara svolgeva nell'associazionismo dei magistrati e alla sua attività in seno al CSM, con particolare riferimento ai voti di cui disponeva per l'assegnazione di incarichi direttivi, che si ipotizzano essere stati condizionati dai suoi rapporti con gli altri indagati e utilizzati come merce di scambio.
  Sin da subito, in seno alle indagini si prefigura quindi l'ipotesi che il dott. Palamara facesse uso del suo ruolo nel CSM Pag. 4per conseguire altre utilità insieme con altri indagati e che egli, unitamente all'on. Ferri, fosse un « riferimento chiaro» al CSM di uno di tali indagati. Identiche considerazioni sono svolte dal PM e dal GIP di Perugia nella richiesta, datata 15 marzo 2019, di procedere a captazioni informatiche nei confronti del dott. Palamara e nel relativo decreto di autorizzazione, datato 22 marzo 2019. Alla data di autorizzazione delle captazioni informatiche, le intercettazioni telefoniche precedentemente autorizzate a febbraio avevano già evidenziato contatti telefonici tra l'on. Ferri e il dott. Palamara, a partire dall'11 marzo 2019.
  L'accostamento del nome dell'on. Ferri, già nei primi atti di autorizzazione alle intercettazioni e captazioni, a quello del dott. Palamara come « riferimento chiaro» al CSM di un co-indagato del Palamara stesso, nell'ambito di un'inchiesta sul condizionamento delle nomine dell'organo di autogoverno della magistratura, porterebbe a ritenere che sin dall'inizio gli inquirenti possano avere prefigurato un coinvolgimento dell'on. Ferri nel prosieguo delle indagini. Nelle richieste di proroga dei decreti di intercettazione, il nome di Ferri ricorre nuovamente. Già nella richiesta di proroga delle intercettazioni telefoniche del 3 aprile 2019 sono riportate intercettazioni di conversazioni di Palamara, tra cui una del 12 marzo 2019, con Ferri, che – scrive il PM – testimonierebbero come « nell'ambito dei procedimenti relativi alle nomine e alle conseguenti assegnazioni di magistrati presso i diversi uffici giudiziari, [Palamara] fosse, effettivamente, in grado di gestire ed orientare sia voti espressi dai magistrati appartenenti all'associazione Unicost che di altre associazioni di magistrati». Il decreto con il quale, il 4 aprile 2019, il GIP autorizza la proroga dedica un ampio spazio alla capacità di influenza e intervento di Palamara, definita « pervasiva», in quanto « in relazione alle nomine di uffici giudiziari (...) egli palesa di poter orientare, dall'esterno, i voti dei componenti dell'organo di autogoverno della magistratura» e pianifica « strategie utili per influire su procedure di nomina che sono attualmente in corso, corroborando in tal modo il contesto che, secondo l'ipotesi di accusa, aveva già fatto da sfondo alle condotte illecite per cui si procede».
  Il passaggio nel quale il GIP afferma che l'attività svolta dal dott. Palamara in seno alle associazioni di magistrati, per influenzare dall'esterno le nomine del CSM, costituisce lo «sfondo delle condotte illecite» appare particolarmente significativo, perché evidenzia la direzione delle indagini anche verso questa attività, nella quale l'on. Ferri era tra gli interlocutori del dott. Palamara, quale esponente di spicco della corrente Magistratura indipendente.
  A questo punto, alla luce dei parametri della giurisprudenza costituzionale ci si può già chiedere se, alla data del decreto di proroga delle intercettazioni (4 aprile 2019) una futura intercettazione o captazione di una conversazione tra l'on. Ferri e il dott. Palamara avrebbe potuto essere ancora considerata imprevedibile e casuale, considerati i parametri enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, e in particolare: i rapporti intercorrenti tra il parlamentare Ferri e il terzo sottoposto a intercettazione Palamara, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine, alla quale avrebbero fatto da sfondo le attività volte a condizionare il CSM; il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, che al 3 aprile 2019 avevano già avuto almeno nove contatti telefonici, come risulta dalla documentazione agli atti; l'arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta, che – alla data del 3 aprile 2019 – era di meno di un mese.
  La questione assume ancora più rilievo se si esamina la richiesta di proroga delle intercettazioni telefoniche del 19 aprile 2019 e il relativo decreto di autorizzazione del 20 aprile 2019. Anche in tali documenti, la capacità del dott. Palamara di influire sulle nomine del CSM, attraverso contatti anche con parlamentari, è una delle ragioni addotte a motivazione della proroga delle intercettazioni, che riscontrerebbero «l'impianto dell'accusa e i rapporti illeciti cha fanno da sostrato ai reati Pag. 5per i quali si procede». Rispetto alla precedente proroga, nella richiesta del PM si riferisce che era stato accertato «un rapporto di stretta frequentazione tra Palamara Luca ed il magistrato, già rappresentante dell'associazione Magistratura indipendente, nonché deputato, Ferri Cosimo Maria» e si dà conto di un incontro tra i due del 12 marzo 2019, già riferito in una precedente nota del GICO della Guardia di finanza, menzionata in atti ma non in possesso della Giunta, «finalizzato, verosimilmente, a concordare una condotta cui si sarebbero dovuti attenere gli appartenenti alle associazioni UNICOST e Magistratura indipendente, nell'ambito di procedimenti riguardanti nomine ed assegnazioni di magistrati presso diversi uffici giudiziari». Inoltre, prosegue il PM, «le attività di ascolto consentivano di rilevare come tra il Palamara e il Ferri intercorresse un rapporto non limitato alla mera appartenenza ad associazioni di magistrati, bensì ad altri contesti connotati quanto meno da elementi di opacità in relazione ai partecipanti agli incontri, per lo meno in relazione a quello svoltosi il 10.4.2019». Nella richiesta di proroga sono riportati estratti di otto conversazioni telefoniche tra Palamara e Ferri, svoltesi in un arco temporale che va dal 28 marzo al 10 aprile 2019. Tra gli allegati alla richiesta vi sono due note del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma della Guardia di finanza: una dell'11 aprile 2019, nella quale si riferisce di un incontro conviviale del giorno precedente al quale avevano partecipato diversi magistrati, tra i quali il dott. Palamara, un notaio in rapporti con uno dei co-indagati di Palamara, e l'on. Ferri, che era stato anche fotografato, e la nota n. 191924/2019 del 18 aprile 2019, i cui contenuti, comprensivi delle sopra riportate considerazioni sui rapporti tra Ferri e Palamara, sono stati pressoché letteralmente trasfusi nella richiesta del PM del 19 aprile 2019.
  Pertanto, almeno dal 19 aprile 2019, se non si ritengono sufficienti a tal fine gli elementi forniti dalla richiesta di proroga del 3 aprile, si pone il problema di valutare se la direzione dell'atto d'indagine non fosse volta, in concreto, ad accedere anche nella sfera delle comunicazioni del parlamentare Ferri, del quale era stato accertato un «rapporto di stretta frequentazione» con Palamara, nell'ambito di «contesti connotati quanto meno da elementi di opacità in relazione ai partecipanti agli incontri», ai quali prendevano parte anche personaggi che gli investigatori mettevano in relazione con indagati per gli stessi reati del Palamara.
  Anche la richiesta di ulteriore proroga delle intercettazioni del 15 maggio 2019, basata su una nota del GICO di Roma del 13 maggio, si dilunga sul rapporto tra Ferri e Palamara, sottolineando che «non fosse da ricondursi esclusivamente ad aspetti e/o tematiche attinenti alla magistratura, piuttosto da estendersi anche ad altri contesti non meglio specificati»; si dà inoltre conto dell'esistenza di rapporti tra Palamara, Ferri e Claudio Lotito, che sarebbero stati «legati da un vincolo di natura non meglio definita» e si incontravano, spesso in orari notturni, per «trattare argomentazioni di cui, nel corso delle conversazioni telefoniche, non facevano minimamente cenno». Va evidenziato che, nel documento in esame, un intero paragrafo, pari ad un quarto dell'intero documento, intitolato «gli ulteriori elementi acquisiti sulla figura di Ferri Cosimo Maria» è dedicato ai rapporti intercorrenti tra Palamara e Ferri, descritti anche sulla base di intercettazioni di conversazioni tra di loro e di Palamara con la moglie e il figlio; di particolare rilievo appare la seguente frase, conclusiva, del predetto paragrafo «è in corso di identificazione la persona indicata come Luca che dovrebbe incontrarsi a casa di Palamara con Ferri, certo rileva qui la stranezza di un incontro di tale rilevanza da indurre Palamara a chiedere ai familiari di uscire di casa o comunque di NON uscire dalle stanza (ai figli); anomalia che non assurge con evidenza ad elemento indiziario, di certo segna un percorso investigativo da approfondire».
  I documenti relativi a questa proroga delle intercettazioni sono successivi alla captazione del 9 maggio 2019, ma precedenti a quelle del 21, 28 e 29 maggio e sono, pertanto, certamente utili ai fini della Pag. 6valutazione sulla casualità o meno di queste ultime captazioni, ma possono essere plausibilmente rilevanti anche nella valutazione sulla casualità della prima e più importante captazione. Le valutazioni sui rapporti tra Ferri, Palamara e Lotito, nelle quali il riferimento ad «argomentazioni di cui, nelle conversazioni telefoniche, non facevano minimamente cenno» e, soprattutto, l'esplicita affermazione che la «stranezza» dell'incontro tra Ferri e Palamara «di certo segna un percorso investigativo da approfondire» sono state inserite in un documento che è stato certamente redatto il 15 maggio 2019, cioè in prossimità della scadenza del decreto che autorizzava le captazioni, ma si fondano sul contenuto di intercettazioni telefoniche risalenti al 17 e al 18 aprile 2019. I verbali di trascrizione delle intercettazioni sono del 10 maggio, ma non appare credibile che esse siano state ascoltate per la prima volta soltanto in tale data, dopo ventidue giorni dalla loro effettuazione. Infatti, il GICO sostiene la casualità della captazione dell'incontro notturno dell'8-9 maggio con l'ascolto, avvenuto « solamente in data 09.05.2019, alle ore 11.00», cioè meno di 16 ore dopo, dell'intercettazione telefonica n. 8498 dell'8 maggio 2019, delle ore 19:13:07; per ascoltare quelle del 17 e 18 aprile la Guardia di finanza avrebbe invece fatto trascorrere, senza un evidente motivo, più di tre settimane. Sembra invero assai più probabile che di tali intercettazioni vi sia stata contezza da parte degli inquirenti anche ben prima della loro formale trascrizione, e che esse abbiano costituito lo spunto investigativo nei confronti dell'on. Ferri che traspare dalla richiesta di proroga delle intercettazioni datata 15 maggio 2019.
  Tra gli atti di indagine trasmessi alla Giunta, infine, appare assai significativa la nota di istruzioni che il PM di Perugia ha inviato al comandante del GICO di Roma della Guardia di Finanza il 10 maggio 2019, proprio all'indomani della captazione più importante: la singolare circostanza della prossimità di tali date merita di essere sottolineata. Il 10 maggio il PM comunica al GICO che « fermo restando (...) che non sono stati fissati limiti alla utilizzazione del trojan in modalità ambientale, stante quanto emerso anche dall'attività tecnica di intercettazione sull'indagato Palamara, si precisa che: laddove da elementi certi (dalle intercettazioni telefoniche o telematiche) in essere nei suoi confronti vi emerga che Palamara sia prossimo ad incontrare un parlamentare (ad es. prenda un appuntamento direttamente con un parlamentare o conversando con un terzo emerga con certezza la presenza di un parlamentare o altro soggetto – sottoposto al regime autorizzatorio speciale) sarà vostra cura NON attivare il microfono, trattandosi in tal caso, ad avviso di questo PM, non più di intercettazione indiretta CASUALE di un parlamentare (...)».
  A margine, in merito alle coincidenze del calendario, si rileva che il 9 maggio 2019 è anche il giorno in cui la procura ordinaria di Perugia trasmette la segnalazione relativa all'indagine sui magistrati Musolino, Palamara e Longo al Procuratore generale di Perugia, che il giorno stesso a sua volta la trasmette al Procuratore generale della Cassazione. Inoltre, il 10 maggio vengono trascritte le conversazioni, intercettate sin dal 17 e 18 aprile, che indicherebbero «un percorso investigativo da approfondire»; sempre il 10 maggio, il PM dà alla Guardia di finanza la citata istruzione di non attivare il microfono nel caso di presenza di parlamentari.
  In risposta alla nota di istruzioni del pubblico ministero del 10 maggio 2019, il comandante del GICO segnalava che erano state captate conversazioni intrattenute tra l'indagato Palamara « e, verosimilmente, Lotti Luca e Ferri Cosimo», sostenendo che « le attività di ascolto dei colloqui in argomento, a cui prendevano parte i predetti Onorevoli, avvenivano in modo casuale». Per argomentare la casualità della captazione, il GICO sottolineava come « l'attività tecnica condotta sull'utenza mobile in uso a Palamara Luca [RIT 120/2019] non avesse restituito conversazioni telefoniche intrattenute con Lotti Luca». Non si poteva dire lo stesso per l'on. Ferri, ed infatti sul punto il GICO segnala come « in data 08.05.2019, venisse registrata una conversazione telefonica, Pag. 7di cui al Progr. n. 8498 del 08.05.2019 [RIT 120/2019], intercorsa tra Palamara Luca e Ferri Cosimo, inerente la programmazione dell'incontro registrato», precisando però che « la predetta conversazione era oggetto di ascolto e di trascrizione, da parte di questa p.g., solamente in data 09.05.2019, alle ore 11.00». A riprova del momento della trascrizione e dell'ascolto, alla risposta GICO è allegato il verbale di trascrizione dell'intercettazione telefonica.
  L'on. Ferri, nel corso della sua audizione e nelle numerose allegazioni presentate, ha inteso sottolineare che gli investigatori erano pienamente consapevoli della presenza sua e dell'on. Lotti all'incontro del 9 maggio 2019, perché avevano già ascoltato cinque conversazioni preparatorie dell'incontro stesso, captate dal medesimo trojan oppure intercettate telefonicamente. In tali conversazioni preparatorie, captate o intercettate tra le 23.19 del 7 maggio 2019 e le 23.21 dell'8 maggio, emerge con chiarezza che tra la tarda serata dell'8 e le prime ore del 9 maggio 2019 si sarebbe svolto un incontro «nei pressi del CSM», al quale avrebbero partecipato «Cosimo» (vale la pena notare che con questo nome, in tutti gli atti di indagine precedenti tali captazioni, era sempre stato identificato dagli investigatori l'on. Ferri) e «Luca», il quale era anch'egli chiaramente identificabile come parlamentare perché in una delle conversazioni l'on. Ferri ne comunicava la presenza nell'Aula della Camera al dott. Palamara. La partecipazione dei componenti del CSM era palesemente annunciata, come anche il luogo e l'orario di svolgimento dell'incontro.
  Tra queste cinque conversazioni, vi è la già citata n. 8498 dell'8 maggio 2019, delle ore 19:13:07, che il GICO di Roma ha riferito al PM di Perugia di avere trascritto e ascoltato solo dopo lo svolgimento dell'incontro all'Hotel Champagne. È il caso di notare – e non sembra un particolare di poco conto ai fini della valutazione della casualità della captazione del 9 maggio 2019 – che è lo stesso Procuratore generale della Corte di cassazione a sottolineare che in tale intercettazione, avvenuta nella « fase preparatoria della riunione» del 9 maggio, « si apprezza, con solare evidenza, la preventiva organizzazione della stessa».
  Va segnalato inoltre che il GICO della Guardia di finanza, che si è occupato delle intercettazioni e delle captazioni, i magistrati perugini e la Sezione disciplinare fanno tutti riferimento – per confutare la tesi che la captazione del 9 maggio 2019 sia avvenuta nella consapevolezza che l'incontro si sarebbe svolto e che vi avrebbero partecipato anche due parlamentari – solo al momento di ascolto della più volte menzionata intercettazione telefonica n. 8498 dell'8 maggio 2019, delle ore 19:13:07 e non considerano le restanti quattro, che appaiono invece tutte chiaramente dedicate a organizzare l'incontro, con dovizia di particolari sui partecipanti e sul luogo dove si sarebbe svolto.
  La Procura generale presso la Corte di cassazione non attribuisce rilevo alla conversazione del 7 maggio, sia perché il primo ascolto (effettuato oltre cinque ore prima dell'incontro del 9 maggio) non fu completo sia perché tale primo ascolto – per i «passaggi allusivi e a tratti criptici» del dialogo – non consentì al sottufficiale che l'effettuò di comprendere orario, partecipanti e oggetto dell'incontro. Appare tuttavia pacifico che si parlasse anche di nomine di magistrati e che tra i partecipanti vi sarebbe stato «Cosimo» è altrettanto pacifico. Quanto al luogo in cui si sarebbe svolto l'incontro, seppure appaia plausibile che la sola prima conversazione delle cinque sopra elencate non abbia consentito agli investigatori di individuarlo, è però evidente che ciò riveste un'importanza secondaria in caso di captazioni informatiche, perché il trojan era stato inserito nel cellulare del dott. Palamara e lo avrebbe quindi seguito, consentendo la captazione delle sue conversazioni, ovunque egli si fosse recato portando con sé il telefono.
  Circa l'ascolto della conversazione, in prima battuta solo parziale, va rilevato che il nome dell'on. Ferri è menzionato per due volte all'inizio della captazione; la prima citazione avviene infatti nella prima delle sei pagine di trascrizione del dialogo, Pag. 8seguita poco dopo dalla seconda citazione; tra il momento dell'inizio dell'ascolto e quello di interruzione dello stesso perché l'ascoltatore smontò dal servizio intercorrono 18 minuti. A tal proposito, si segnala che nell'audizione in Giunta del 27 ottobre 2021, l'on. Ferri ha rilevato la stranezza dell'ascolto parziale, da parte della Guardia di finanza, del colloquio, classificato dagli investigatori stessi come «molto importante», e di cui è stato ascoltato un frammento, mentre il resto sarebbe stato ascoltato solo il 13 maggio 2019.
  L'on. Ferri sostiene che, oltre che dalle cinque intercettazioni o captazioni di conversazioni preparatorie dell'incontro, la captazione del 9 maggio 2019 è stata preceduta anche da un'intensa attività di riprogrammazione del cd. trojan. Tale attività e le conversazioni preparatorie dimostrano il carattere assolutamente non casuale né fortuito della captazione, con conseguente non utilizzabilità dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, all'interno del procedimento disciplinare. L'on. Ferri fornisce una ricostruzione dettagliata del momento di ascolto e trascrizione da parte della Guardia di finanza delle diverse intercettazioni e captazioni, che dimostrerebbe che l'ascolto delle conversazioni del 9 maggio sarebbe avvenuto nella piena consapevolezza dell'avvenuta partecipazione dei parlamentari Ferri e Lotti all'incontro, essendo state ascoltate prima di esse le conversazioni preparatorie dell'incontro stesso. Pertanto, anche a voler accettare la tesi della casualità della captazione – eseguita solo in quanto gli investigatori, per un comportamento negligente, non avevano ancora ascoltato le conversazioni preparatorie dell'incontro – l'intercettazione del 9 maggio non poteva e non doveva comunque essere ascoltata e trascritta, dal momento che erano già state ascoltate le conversazioni preparatorie.
  Ad ogni modo, l'on. Ferri – pur dubitando dell'affermazione del GICO sul momento di ascolto dell'intercettazione n. 8498 e ricordando che vi erano state anche le altre quattro conversazioni preparatorie dell'incontro – sostiene che, se anche ciò fosse vero, «l'eventuale disattenzione, omissione o negligenza di chi non avesse tempestivamente ascoltato la conversazione intercettata alle ore 19.13.07 dell'8 maggio (e le altre quattro !) non escluderebbe certo l'illegittimità della captazione della riunione del 9 maggio, emergente proprio (con ‘solare evidenza’) da numerose intercettazioni del giorno prima e quindi ‘dagli atti di indagine esistenti’». Come osservato dallo stesso on. Ferri, altrimenti, una condotta tardiva, omissiva o negligente del personale addetto all'ascolto finirebbe per determinare l'elusione della disciplina di cui all'articolo 4 della legge n. 140 del 2003; in tal modo, infatti, «basterebbe ascoltare in ritardo le conversazioni intercettate per renderle tutte ‘casuali’, con agevole elusione della Costituzione e della legge n. 140 del 2003». Anche nella sua audizione davanti alla Giunta, il deputato ha sottolineato l'irrazionalità del criterio dell'ascolto postumo, contenuto negli atti di indagine, perché se si accettasse tale criterio qualsiasi parlamentare potrebbe essere intercettato in violazione dell'articolo 68 della Costituzione e poi la natura indiretta o casuale dell'intercettazione, con applicazione dell'articolo 4 o dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, sarebbe stabilita sulla base del momento di ascolto dell'intercettazione.
  Le sopra esposte considerazioni sui contenuti degli atti di indagine, nei quali fin dal febbraio 2019 l'on. Ferri compare come « riferimento chiaro» al CSM, insieme con Palamara, di un co-indagato di quest'ultimo, o – per lo meno – quelle sui contenuti degli atti di richiesta e concessione delle proroghe delle intercettazioni telefoniche sull'utenza di Palamara (che risalgono ad aprile del 2019 e nei quali l'on. Ferri compare come personaggio tutt'altro che secondario, sia in quella del 3 aprile sia – soprattutto – in quella del 19 aprile) fanno perciò dubitare radicalmente della sua esclusione dal perimetro delle indagini, sebbene non sia mai stato iscritto nel registro degli indagati.
  Appare invece ben più plausibile il contrario, e cioè che l'on. Ferri sia stato bersaglio delle indagini, che erano in concreto Pag. 9indirizzate anche ad accedere nella sua sfera di comunicazioni.
  Si potrebbe sostenere che egli fosse compreso nelle indagini sin dall'inizio, dal febbraio 2019, oppure da quando chiaramente identificato dagli investigatori, e cioè dal 12 marzo 2019, circostanza che risulta anche dalla dichiarazione di un maresciallo della Guardia di finanza ascoltato come testimone dell'accusa dalla Sezione disciplinare nel procedimento disciplinare a carico degli ex consiglieri del CSM che parteciparono all'incontro del 9 maggio 2019. Al più tardi, si può ritenere che il focus delle indagini si sia spostato anche sulla persona dell'on. Ferri a partire da aprile 2019, considerando la data dell'appostamento riguardante l'incontro conviviale del 10 aprile, con relativa relazione investigativa, anche fotografica; senza alcun dubbio, però, si può sostenere che la nota di polizia giudiziaria del 18 aprile, la conseguente richiesta di proroga delle intercettazioni del 19 aprile e il relativo decreto di autorizzazione certificano, a seguito di una stratificazione non casuale di elementi, l'ingresso dell'on. Ferri nel perimetro delle indagini. Per inciso, la domanda di autorizzazione riguarda esclusivamente le captazioni informatiche, ma anche le intercettazioni telefoniche si potrebbero ritenere svolte in modo illegittimo a partire dalla data nella quale l'indagine si è indirizzata anche nei confronti dell'on. Ferri, vale a dire – se ci si attiene alla più prudente delle possibili valutazioni appena prospettate – a partire dal 18 aprile 2019.
  Non è dunque nemmeno necessario, per valutare la non casualità della captazione del 9 maggio 2019, ricorrere alla richiesta di proroga del 15 maggio 2019, che – come sopra illustrato – sebbene successiva alla data dell'incontro dell'Hotel Champagne si fondava sul contenuto di intercettazioni telefoniche risalenti al 17 e al 18 aprile 2019.
  È evidente che se si valuta come non casuale la captazione del 9 maggio 2019, a maggior ragione sono da considerare non casuali le captazioni successive, del 21, 28 e 29 maggio 2019, perché è fuor di dubbio che dopo l'incontro dell'Hotel Champagne si poteva ipotizzare con assoluta verosimiglianza di imbattersi in conversazioni ulteriori dell'on. Ferri sul tema delle nomine dei magistrati ad incarichi direttivi; di fatto, l'on. Ferri era entrato nell'indagine, perché gli inquirenti perugini erano perfettamente in grado di capire che quell'incontro avrebbe potuto rappresentare una condotta da valutare quanto meno sotto il profilo disciplinare, all'interno delle comunicazioni già avviate con la Procura generale della Corte di cassazione.
  Naturalmente, per l'oggettività del dato cronologico e senza possibilità di dubbio, la sopra richiamata richiesta di proroga delle intercettazioni telefoniche sull'utenza del dott. Palamara del 15 maggio 2019 costituisce un elemento ulteriore che dimostra la non casualità delle captazioni successive al documento in questione.
  Infine, appare importante evidenziare che sussistono dubbi anche sulla completezza e l'attendibilità delle registrazioni; è stato infatti riscontrato che tra un progressivo e l'altro vi è quasi sempre un intervallo, di modo che capita che un progressivo si interrompa anche a metà di una parola e il successivo cominci con tutt'altro discorso. Le argomentazioni avanzate dall'on. Ferri in audizione sulle modalità con le quali la ditta privata ha eseguito le captazioni, che fanno sorgere dubbi anche sulla possibilità di accesso, copia e modifica dei dati da parte di soggetti privati ed evidenziano «tagli» per complessivi diversi minuti, paiono rafforzare i dubbi sulla completezza e sull'attendibilità del materiale confluito nel procedimento disciplinare a carico dell'on. Ferri e trasmesso alla Giunta.
  A tal proposito, va considerato che sono state proprio le consulenze di parte dell'on. Ferri che hanno portato a precisare alcuni aspetti tecnici delle captazioni che non erano stati correttamente rappresentati dalla ditta incaricata di eseguirle e dalla Guardia di finanza. Le indagini difensive dell'on. Ferri hanno infatti rivelato l'esistenza di server intermedi collocati a Napoli (secondo l'on. Ferri forse neppure nei locali della Pag. 10Procura della Repubblica ma in quelli della società privata incaricata delle captazioni) mentre in un primo tempo gli inquirenti avevano descritto, sulla base delle informazioni della ditta incaricata delle captazioni, una architettura del sistema informatico che avrebbe previsto il passaggio dei dati direttamente dal telefono del dott. Palamara al server della Procura della Repubblica di Roma. In tali server «intermedi», che gli inquirenti perugini e la Sezione disciplinare definiscono di mero «transito» dei dati (definizione contestata dall'on. Ferri) risulterebbero infine, in base a una perizia tecnica d'ufficio, tuttora presenti brani di conversazioni captate mediante il trojan inoculato nel cellulare del dott. Palamara.
  In conclusione, la Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 4 agosto, 8, 15 e 22 settembre, 6, 13, 20 e 27 (antimeridiana e pomeridiana) ottobre, 4 e 16 novembre 2021.
  Sulla base delle predette argomentazioni, nella seduta del 16 novembre 2021 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di negare l'autorizzazione all'utilizzazione delle captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri così come contenute nella domanda pervenuta il 2 agosto 2021 dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Pietro PITTALIS, relatore

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ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 4 agosto, 8, 15 e 22 settembre, 6, 13, 20 e 27 ottobre, 4 e 16 novembre 2021.

Mercoledì 4 agosto 2021.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10).
(Esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che in data 2 agosto 2021 il Presidente della Camera ha trasmesso alla Giunta, per il seguito di competenza, la domanda della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti dell'on. Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10), sulla quale l'incarico di relatore è conferito all'on. Pittalis. Fa presente che si tratta di una richiesta preannunciata, relativa a intercettazioni di comunicazioni e conversazioni per le quali l'on. Ferri ha chiesto che la Camera sollevi conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ricorda che la Giunta aveva stabilito di prendere in esame la richiesta dell'on. Ferri una volta pervenuta la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni da parte del CSM. Chiede quindi al relatore di intervenire al riguardo.

  Pietro PITTALIS (FI), relatore, osserva preliminarmente che vi è stato solo un giorno per una prima analisi, soprattutto quantitativa, della documentazione inviata, ovvero «l'ordinanza n. 96/2001 pronunciata dal Collegio disciplinare del procedimento n. 93/2019 R.G. a carico dell'on. Cosimo Maria Ferri (...) ed il relativo fascicolo disciplinare, contenuto in due supporti informatici», come risulta dalla lettera di trasmissione.

  Preso atto di ciò, e considerata l'ormai imminente sospensione estiva dei lavori parlamentari, ritiene senz'altro necessario che la Giunta richieda una proroga del termine di 30 giorni per riferire all'Assemblea, previsto dall'articolo 18 del Regolamento della Camera. Tale termine scadrebbe il 1° settembre; appare dunque opportuno chiedere alla Presidenza della Camera una proroga di ulteriori 30 giorni, fino cioè al 1o ottobre 2021, cosìcome avvenuto in passato in casi analoghi.
  Rileva inoltre che dall'ordinanza si evince che la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni nei confronti dell'on. Ferri è genericamente riferita alle captazioni informatiche realizzate mediante Trojan Horse nel procedimento penale a carico del dott. Palamara, instaurato presso la Procura della Repubblica di Perugia» e che all'interno della mole di documentazione trasmessa non appare di agevole individuazione quali siano specificamente le captazioni oggetto della richiesta. Si riserva pertanto di svolgere ulteriori approfondimenti al riguardo, sui cui riferirà alla Giunta nella prossima seduta, subito dopo la ripresa dei lavori.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, preso atto delle osservazioni del relatore, propone, se non vi sono obiezioni, di richiedere al Presidente della Camera – conformemente ai precedenti – che il termine per riferire all'Assemblea di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera, in scadenza il 1o settembre, sia prorogato di trenta giorni, fino quindi al 1o ottobre 2021.

  (La Giunta concorda).

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Mercoledì 8 settembre 2021.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della domanda in titolo, rinviato da ultimo il 4 agosto 2021.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda pervenuta dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti dell'on. Cosimo Maria Ferri, assegnata dal Presidente della Camera alla Giunta il 2 agosto 2021. Ricorda che nella seduta del 4 agosto 2021 la Giunta aveva concordato di richiedere al Presidente della Camera che il termine per riferire all'Assemblea di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera, in scadenza il 1o settembre, fosse prorogato di trenta giorni. Tale termine è quindi fissato al 1° ottobre 2021. Ricorda inoltre che nella medesima seduta del 4 agosto scorso il relatore, deputato Pietro Pittalis, ha fornito alla Giunta alcuni elementi di prima valutazione della domanda pervenuta e della relativa documentazione. Chiede al relatore se intenda intervenire.

  Pietro PITTALIS (FI), relatore, ricorda che, nella seduta dello scorso 4 agosto, dopo un primo esame della documentazione trasmessa dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, necessariamente sommario perché svolto con un solo giorno di tempo a disposizione, aveva rilevato che la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni nei confronti dell'on. Ferri appare genericamente riferita alle «captazioni informatiche realizzate mediante Trojan Horse nel procedimento penale a carico del dott. Palamara, instaurato presso la Procura della Repubblica di Perugia» e che all'interno della mole di documentazione trasmessa non appare di agevole individuazione quali siano specificamente le captazioni oggetto della richiesta. Non vi è, infatti, un'esatta elencazione delle conversazioni di cui il CSM chiede l'autorizzazione all'utilizzo nell'ambito del procedimento disciplinare nei confronti dell'on. Ferri. Ricorda quindi di essersi riservato, nella citata seduta, di svolgere ulteriori approfondimenti al riguardo, impegnandosi a riferire alla Giunta alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Dopo un'analisi più approfondita dell'ingente documentazione trasmessa – vale a dire l'ordinanza n. 96/2021 pronunciata dal Collegio disciplinare del procedimento n. 93/2019 R.G. a carico dell'on. Cosimo Maria Ferri e il relativo fascicolo disciplinare, contenuto in due supporti informatici, consistente in svariate migliaia di pagine – rileva che in essa sono presenti numerose captazioni di conversazioni dell'on. Ferri che, al netto delle tante ridondanze, coprono un arco temporale di quasi tre mesi, da marzo a maggio 2019. Le conversazioni rilevanti, tra cui senza dubbio quella del 9 maggio 2019, sono state intercettate sia per mezzo di «captazioni informatiche realizzate mediante Trojan Horse» (come riportato nell'ordinanza di richiesta di autorizzazione) sia mediante lo strumento telefonico; di queste ultime, stando al tenore letterale della richiesta, si dovrebbe quindi ritenere che non è richiesta l'autorizzazione all'utilizzazione. Più in dettaglio, in base alla ricognizione degli atti compiuta con l'ausilio della segreteria, appare che nella documentazione siano contenute le trascrizioni di numerose conversazioni telefoniche, nel periodo dal 12 marzo al 14 maggio 2019, e di numerose conversazioni, contraddistinte da un diverso numero progressivo di identificazione, captate in via informatica mediante trojan e svolte in quattro distinte giornate, e cioè il 9, 21, 28 e 29 maggio 2019. Si riserva quindi di verificare ulteriormente la completezza di tali informazioni, considerata la difficoltà di orientamento nel vasto compendio documentale trasmesso, in assenza di un indice degli atti e soprattutto dell'elenco Pag. 13dettagliato delle captazioni da autorizzare. Tanto premesso, ricorda che l'articolo 6, comma 3, della legge n. 140 del 2003 prevede che vi sia una precisa individuazione dell'oggetto della richiesta; in tal senso depone altresì la costante prassi applicativa da parte degli uffici giudiziari e delle altre autorità richiedenti, che hanno sin qui sempre allegato alla richiesta di autorizzazione l'elencazione dettagliata delle conversazioni o comunicazioni intercettate che si chiede di potere utilizzare, insieme alle relative trascrizioni e registrazioni. Segnala peraltro che la legge non prevede la trasmissione integrale del fascicolo da parte del richiedente e che, in taluni casi, è la stessa Giunta che ne fa richiesta per acquisire elementi ulteriori utili alle valutazioni di propria competenza. Al riguardo, osserva che la trasmissione integrale del voluminoso fascicolo da parte del Consiglio superiore della magistratura, di propria iniziativa, è sicuramente un apprezzabile gesto di collaborazione per così dire anticipata ma che tuttavia rischia di diventare un involontario elemento di complicanza, in mancanza di un'indicazione analitica delle intercettazioni da autorizzare, a fronte di una pluralità di intercettazioni e captazioni che coinvolgono l'on. Ferri. A tal proposito, rileva che l'ordinanza della Sezione disciplinare si sofferma lungamente sulla captazione delle conversazioni che l'on. Ferri ha avuto nel corso di un incontro del 9 maggio 2019 con il dott. Palamara, l'on. Luca Lotti e alcuni componenti pro tempore del CSM. La riunione del 9 maggio 2019 fu oggetto come noto di captazione per mezzo del Trojan Horse; essa è citata espressamente quale circostanza di fatto in relazione alla quale sono stati specificamente formulati i primi due capi di incolpazione, mentre nel terzo capo di incolpazione essa è assunta a riferimento dell'illecito disciplinare «per avere – anche attraverso le condotte descritte nei precedenti capi di incolpazione – posto in essere un uso strumentale della propria qualità e posizione». Dal punto di vista del merito, anticipa che nell'ordinanza sono rigettate le eccezioni sollevate dall'on. Ferri, il quale ha sostenuto l'illegittimità e l'inutilizzabilità della predetta captazione perché le opinioni da egli espresse nella riunione del 9 maggio 2019 sarebbero coperte dall'immunità di cui all'articolo 68, primo comma, Cost. e perché la captazione dovrebbe essere qualificata non come «casuale» ma come «indiretta», con conseguente violazione delle guarentigie assicurate dall'articolo 68, terzo comma, Cost. e dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 per mancanza di previa autorizzazione parlamentare. Rileva che la captazione delle conversazioni del 9 maggio 2019 appare dunque di particolare importanza per la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (e anche per l'on. Ferri) ma ciò non autorizza a concludere che solo di essa sia richiesta l'autorizzazione all'utilizzazione, perché il tenore letterale dell'ordinanza trasmessa alla Camera parla, al plurale, di «captazioni informatiche realizzate mediante Trojan Horse», senza specifico riferimento alla data della captazione in questione o di altre. Ricorda che, nella seduta del 4 agosto, si era riservato di avanzare alla Giunta, alla ripresa dei lavori, una proposta anche sul modus procedendi; alla luce della situazione sopra descritta, ritiene che il modo più opportuno di procedere sia quello di chiedere al CSM di precisare rapidamente l'oggetto della domanda, affinché esso fornisca l'elencazione puntuale delle conversazioni o comunicazioni delle quali è richiesta l'autorizzazione all'utilizzazione, con le relative trascrizioni e registrazioni. In conclusione, rimettendosi in ogni caso alle valutazioni del Presidente, propone che la Giunta deliberi sulla proposta testé avanzata, ove necessario anche dopo che i componenti della Giunta abbiano avuto modo di prendere ulteriore contezza della documentazione trasmessa.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, prende atto della proposta formulata dal relatore e prospetta l'opportunità di deliberare sulla proposta medesima immediatamente oppure in una seduta da convocare già domani, compatibilmente con l'andamento dei lavori parlamentari.

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  Ingrid BISA (LEGA) ritiene utile differire di qualche giorno la deliberazione della Giunta sulla proposta del relatore per consentire l'approfondito esame della copiosa documentazione, inviata alla Camera a ridosso della pausa estiva dei lavori.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, sottolinea che la richiesta di autorizzazione è pervenuta alla Camera il 2 agosto e che il termine per riferire all'Assemblea già stato differito al 1o ottobre. Osserva che, al fine di valutare la proposta del relatore di chiedere alla Sezione disciplinare del CSM di circoscrivere l'oggetto della domanda, indicando dettagliatamente le captazioni delle quali si richiede l'autorizzazione all'utilizzazione, non appare necessario l'esame dettagliato della copiosa documentazione, che può comunque essere condotto indipendentemente dalla deliberazione sulla proposta del relatore. Sottolinea che, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale, appare opportuno che l'eventuale richiesta di precisazione della domanda sia posta alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in tempi rapidi.

  Alfredo BAZOLI (PD) ritiene che la Giunta sia già nella condizione di decidere sulla proposta del relatore, alla quale si dichiara favorevole, perché la deliberazione non presuppone l'esame dettagliato dell'intera documentazione ma la condivisione del principio secondo il quale la richiesta deve essere precisa e circoscritta.

  Carlo SARRO (FI) fa notare che la Giunta si trova di fronte a un caso particolare, relativo a una richiesta avanzata in sede di esercizio della potestà disciplinare, che pone la questione della potestà valutativa della Giunta. Apprezza le considerazioni del Presidente sulla leale collaborazione tra poteri dello Stato ma ritiene utile un breve differimento per esaminare la richiesta di autorizzazione, che potrebbe presentare profili di inammissibilità in ragione della indeterminatezza della sua formulazione.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ritiene preferibile non rinviare la deliberazione sulla proposta del relatore oltre la giornata di domani, in modo da evitare che, considerati di tempi della risposta, la discussione sul merito della richiesta inizi in prossimità della scadenza del termine per riferire all'Assemblea. Rappresenta che, a suo avviso, sulla proposta del relatore potrebbe assunta una decisione nella seduta odierna.

  Carlo SARRO (FI) osserva che, mentre un breve rinvio non soddisferebbe comunque le esigenze di approfondimento nel merito, la richiesta di delimitazione della domanda da avanzare alla Sezione disciplinare del CSM può essere approvata immediatamente.

  Manuela GAGLIARDI (CI) sottolinea che, oltre a prendere in considerazione per spirito di leale collaborazione istituzionale le esigenze del Consiglio superiore della magistratura occorre altresì tutelare quelle dei componenti della Giunta per l'approfondimento delle questioni.

  Eugenio SAITTA (M5S) osserva che una rapida decisione sulla proposta del relatore non confligge con la necessità di approfondimento nel merito della documentazione. Ritiene pertanto che la deliberazione sulla proposta del relatore possa essere assunta immediatamente, anche per non dare adito a strumentalizzazioni mediatiche su possibili intenti dilatori da parte della Giunta.

  Catello VITIELLO (IV) ritiene che l'autonomia e l'indipendenza della Giunta prevalgano su qualsiasi considerazione mediatica. Non rileva pertanto alcun motivo ostativo al breve differimento della decisione sulla proposta del relatore per esigenze di approfondimento, anche in considerazione dei tempi di trasmissione della richiesta da parte del Consiglio superiore della magistratura rispetto a quelli di inizio del procedimento disciplinare.

  Pietro PITTALIS (FI), relatore, sottolinea che nella seduta del 4 agosto 2021 Pag. 15aveva già segnalato e rappresentato la questione, che oggi ha solo ulteriormente precisato. Rileva che per deliberare sulla sua proposta non occorre entrare nel merito della pur copiosa documentazione trasmessa, sulla quale, peraltro, i componenti della Giunta potranno svolgere i necessari approfondimenti indipendentemente dalla richiesta di delimitazione dell'oggetto della domanda da avanzare alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, a conclusione del dibattito, considerato altresì che l'esigenza di precisa individuazione delle captazioni delle quali si richiede l'autorizzazione all'utilizzo era già stata posta dal relatore nella seduta del 4 agosto 2021, ritiene che la Giunta sia già nella condizione di deliberare sulla proposta del relatore. Pone pertanto in votazione la proposta di richiedere alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in spirito di leale collaborazione istituzionale, di voler fornire chiarimenti ai fini della determinazione dell'oggetto della richiesta, mediante l'elencazione in dettaglio delle captazioni di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente alle relative registrazioni e alle loro trascrizioni.

  La Giunta approva all'unanimità.

Mercoledì 15 settembre 2021.

Comunicazioni del Presidente.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza testé svoltasi, di aver richiesto in data 9 settembre 2021 alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in spirito di leale collaborazione istituzionale, di voler fornire chiarimenti ai fini della determinazione dell'oggetto della richiesta, mediante l'elencazione in dettaglio delle captazioni di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente alle relative registrazioni e alle loro trascrizioni, così come convenuto nella scorsa seduta della Giunta plenaria, alla data odierna non è ancora pervenuta risposta da parte della Sezione disciplinare del CSM.
  Avverte inoltre che in data 8 settembre 2021, successivamente alla conclusione della seduta, l'on. Ferri ha fatto pervenire una lettera al Presidente della Camera, indirizzata per conoscenza al Presidente della Giunta, con la quale deposita agli atti una relazione tecnica, con relativi allegati, riservandosi altresì di produrre una memoria ovvero di intervenire personalmente in audizione per fornire i chiarimenti ritenuti opportuni, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera.

Mercoledì 22 settembre 2021.

Comunicazioni del Presidente.

  Alfredo BAZOLI, presidente, con riferimento alla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti dell'on. Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10), comunica che è pervenuta in data odierna risposta alla lettera di richiesta di chiarimenti, ai fini della determinazione dell'oggetto della domanda, inviata il 9 settembre scorso al Presidente del Collegio della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che si occupa del procedimento relativo all'on. Ferri. Con tale lettera, a firma del presidente del Collegio Filippo Donati, si trasmette l'elenco contenente «l'indicazione in dettaglio delle conversazione oggetto dell'odierna procedura». Al riguardo osserva che – a una prima disamina, che richiederà adeguati approfondimenti – l'elenco allegato consta di 61 conversazioni, svolte tra il 3 marzo 2019 e il 29 maggio 2021. A tale proposito, ricorda che il termine per riferire all'Assemblea ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento scade il prossimo 1o ottobre 2021.
  Fa presente tuttavia, d'intesa con il Presidente Delmastro Delle Vedove e con il Pag. 16relatore Pittalis, che appare opportuno che la Giunta, visto anche il calendario dei lavori parlamentari, rappresenti al Presidente della Camera la necessità di un differimento del termine per riferire all'Assemblea. La mole della documentazione da esaminare si conferma infatti notevole, all'interno di una vicenda particolarmente complessa, che rappresenta tra l'altro il primo caso di applicazione della legge n. 140 del 2003 in un procedimento disciplinare nei confronti di un parlamentare magistrato. Ricorda inoltre che l'on. Ferri ha preannunciato l'intenzione di avvalersi della facoltà di fornire personalmente alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera.
  Per le ragioni sopra esposte, se non vi sono obiezioni, la Presidenza della Giunta si riserva pertanto di chiedere al Presidente della Camera la proroga di ulteriori trenta giorni del termine per riferire all'Assemblea, fino quindi al 31 ottobre 2021.

  La Giunta concorda.

Mercoledì 6 ottobre 2021.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri.
(Doc. IV, n. 10).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della domanda in titolo, rinviato da ultimo il 22 settembre scorso.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda pervenuta dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti dell'on. Cosimo Maria Ferri, assegnata dal Presidente della Camera alla Giunta il 2 agosto 2021. Ricorda che nella seduta del 22 settembre 2021 la Presidenza della Giunta ha dato notizia della lettera pervenuta in pari data, a firma del prof. Filippo Donati, presidente del Collegio incaricato del procedimento nei confronti dell'on. Ferri, di risposta alla richiesta di chiarimenti inviata il 9 settembre scorso, ai fini della determinazione dell'oggetto della domanda. Alla lettera era allegato un elenco recante sessantuno conversazioni; chiede pertanto al relatore, on. Pittalis, di intervenire per illustrare alla Giunta gli approfondimenti svolti al riguardo.

  Pietro PITTALIS (FI), relatore, osserva che la questione della determinazione dell'oggetto della domanda appare tuttora aperta. Fa presente al riguardo, in primo luogo, che non tutte le conversazioni comprese nell'elenco allegato alla risposta sono state intercettate per mezzo di captazioni informatiche – come invece indicato nell'ordinanza trasmessa alla Camera il 2 agosto 2021 – in quanto vi sono anche numerose intercettazioni telefoniche. In secondo luogo, in molte conversazioni – sia informatiche sia telefoniche – l'on. Ferri non compare tra gli interlocutori e all'interno dell'elenco inviato è invece menzionato, per tre volte, un altro deputato, l'on. Luca Lotti. Evidenzia che, su sessantuno captazioni, trentanove sono intercettazioni telefoniche (una delle quali è un doppione, perché compare due volte nell'elenco), mentre c’è un'ulteriore intercettazione telefonica, relativa a un colloquio tra il dott. Palamara e l'on. Ferri, che non è compresa nell'elenco allegato all'ultima nota del CSM; tale intercettazione è peraltro individuata anche nella relazione tecnica di parte fatta pervenire dall'on. Ferri alla Giunta lo scorso 8 settembre. Con riferimento alle ventidue captazioni informatiche – che ricorda essere la sola tipologia di intercettazione alla quale fa riferimento l'originaria richiesta di autorizzazione formulata dalla Sezione disciplinare del CSM – fa presente che in sedici conversazioni su ventidue riportate nell'elenco l'on. Ferri non è tra gli interlocutori e che, di queste sedici, tre captazioni ottenute per mezzo del cd. Trojan Horse Pag. 17riguardano conversazioni tra il dott. Palamara e l'on. Lotti.
  Relativamente alle sei captazioni informatiche riguardanti direttamente Ferri, fa notare che appaiono esservi delle sovrapposizioni. Sono infatti indicate tre captazioni datate 9 maggio 2019, relative tutte alle stesse primissime ore di tale giornata, delle quali la prima copre i progressivi dal numero 7 al numero 37, la seconda dal numero 8 al numero 35 e la terza dal numero 22 al numero 24: si tratta dunque sempre e comunque della medesima captazione, della quale si indicano ogni volta parti più o meno ampie, con la prima delle tre voci in elenco che ingloba le restanti due. Rileva che i progressivi numeri 18, 21 e 36 risultano mancanti e che, in sintesi, le captazioni informatiche dell'on. Ferri risultano quindi essere nel complesso quattro (ripartite al loro interno in numeri progressivi), la principale delle quali avviene nelle prime ore del 9 maggio 2019 presso l'Hotel Champagne a Roma. Tale captazione copre nel complesso un arco temporale pari a poco meno di un'ora: il primo progressivo (numero 7) inizia alle 00:07:09 e l'ultimo (numero 37) inizia alle 01:03:38. Nei progressivi numeri 7, 14, 23, 28 e 30 l'on. Ferri non è tra gli interlocutori. Riferisce che le altre 3 captazioni informatiche di conversazioni alle quali ha preso parte l'on. Ferri sono datate 21, 28 e 29 maggio e che anche in queste altre tre date risultano mancanti alcuni progressivi. In particolare, il 21 maggio le conversazioni coprono un arco temporale di circa venti minuti; il primo progressivo, che è il numero 3, inizia alle 00:57:29 e l'ultimo, che è il numero 10, inizia alle 01:18:20, mentre il progressivo numero 6 è mancante. Il 28 maggio le conversazioni coprono un arco temporale di oltre due ore; il primo progressivo, che è il numero 88, inizia alle 21:54:25 e l'ultimo, che è il numero 147, inizia alle 23:57:55; i progressivi numeri 90, 91, 123, 128 e 146 sono mancanti; 13 progressivi sono privi di contenuto, perché riportanti solo rumori o voci indistinte, oppure nessun audio; nel progressivo numero 99, costituito da interventi dell'on. Lotti e del dott. Palamara, con solo brevissimi interventi dell'on. Ferri, si dà conto del fatto che egli si era allontanato e poi era tornato; dal progressivo numero 115, con inizio alle ore 22:52:05, in poi l'on. Ferri non è più tra gli interlocutori, salvo ricomparire nel progressivo numero 139, con inizio alle ore 23:51:25, dove lo si sente, sullo sfondo, salutare brevemente una persona; pertanto la voce dell'on. Ferri risulta captata in un arco temporale di poco meno di un'ora sulle circa due ore dell'intera captazione; nella prima ora circa di conversazioni, l'on. Ferri non risulta tra gli interlocutori solo in tre progressivi, i numeri 93, 98 e 108, della durata complessiva di pochi minuti inframezzati ad altri nei quali invece compare. Sottolinea che il citato progressivo numero 139 fa ipotizzare la presenza dell'on. Ferri, almeno parziale, anche durante la seconda ora circa di captazione, durante la quale non si registrano suoi interventi. Il 29 maggio le conversazioni coprono un arco temporale di circa venticinque minuti; il primo progressivo, che è il numero 1, inizia alle 00:00:25 e l'ultimo, che è il numero 13, inizia alle 00:24:45; il progressivo numero 12 è mancante; nei progressivi numeri 4, 5 e 8 l'on. Ferri non è tra gli interlocutori, ma essi occupano pochi minuti e sono compresi tra altri progressivi nei quali la voce dell'on. Ferri è stata captata, per cui è verosimile ritenere che egli fosse comunque presente.
  Con riferimento, infine, alle captazioni dell'on. Lotti, ritiene che andrebbe rigorosamente valutato il bisogno di un'ulteriore richiesta di autorizzazione all'utilizzazione, qualora il CSM le ritenesse necessarie ai fini del procedimento disciplinare contro l'on. Ferri.
  Sulla base di quanto riferito, evidenzia che appaiono pertanto indispensabili ulteriori chiarimenti sull'esatta individuazione delle conversazioni da autorizzare e ritiene che vi siano in proposito essenzialmente due possibilità in ordine al modo di procedere, che sottopone all'attenzione della Giunta.
  La prima, probabilmente preferibile dal punto di vista istituzionale, è quella di proseguire l'interlocuzione con la Sezione Pag. 18disciplinare del CSM, rappresentando l'esigenza di ulteriori chiarimenti ai fini della determinazione dell'oggetto della domanda. In particolare, appare indispensabile l'individuazione precisa, con indicazione analitica, delle date e dei numeri dei progressivi delle sessioni di captazioni informatiche – ovvero, eventualmente, anche telefoniche – per le quali è richiesta l'autorizzazione all'utilizzazione.
  La seconda possibilità potrebbe essere quella per cui la Giunta proceda, unilateralmente, alla determinazione dell'oggetto della domanda, prendendo in considerazione, ai fini della concessione o del diniego dell'autorizzazione, solo le captazioni informatiche, in base alla originaria richiesta, di conversazioni alle quali abbia preso parte l'on. Ferri, limitatamente ai progressivi nei quali il medesimo deputato è tra gli interlocutori. In tal caso, per tutte le conversazioni dell'on. Ferri oggetto di intercettazioni telefoniche comprese nell'elenco trasmesso dal CSM, così come per tutte le conversazioni dello stesso elenco che non hanno l'on. Ferri tra gli interlocutori, siano state esse oggetto di captazioni informatiche oppure di intercettazioni telefoniche, non vi sarebbe né concessione né diniego, perché tali conversazioni non andrebbero considerate oggetto della domanda di autorizzazione.
  Sottopone pertanto tali valutazioni alle riflessioni ai colleghi, rimettendosi comunque alle determinazioni che la Giunta riterrà di adottare.

  Silvia COVOLO (LEGA) reputa necessario interloquire ulteriormente con la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, visto che l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 richiede la precisa individuazione dell'oggetto della domanda da parte dell'autorità richiedente l'autorizzazione. Evidenzia che l'elenco trasmesso dalla Sezione disciplinare contiene numerose conversazioni di terzi, che andranno verosimilmente stralciate, e che, una volta estrapolate le conversazioni dell'on. Ferri da prendere in considerazione, la Giunta dovrà valutare se le relative captazioni siano state casuali o indirette, considerato anche l'arco temporale nel quale tali captazioni hanno avuto luogo.

  Gianfranco DI SARNO (M5S) ritiene che la Giunta non sia attualmente nelle condizioni di esprimere una valutazione sulla base della documentazione finora inviata dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con la quale è quindi necessario continuare l'interlocuzione per chiarire l'oggetto della domanda.

  Alfredo BAZOLI (PD) condivide l'opportunità di interloquire ulteriormente con la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Sottolinea che un'eventuale individuazione unilaterale dell'oggetto da parte della Giunta – sebbene vi siano gli elementi di fatto per interpretare la richiesta originaria di autorizzazione sulla base del suo tenore letterale, che fa riferimento alle captazioni informatiche – potrebbe apparire una forzatura non conforme allo spirito di leale collaborazione istituzionale che ha sempre ispirato i lavori della Giunta. Aderisce pertanto all'ipotesi dell'ulteriore interlocuzione con il CSM, richiamando comunque l'importanza di una congrua definizione dei tempi di esame della domanda da parte della Giunta.

  Manuela GAGLIARDI (CI) concorda sulla necessità di proseguire nell'interlocuzione con il Consiglio Superiore della Magistratura, non competendo alla Giunta discernere quali tra le captazioni inviate debbano essere quelle oggetto di autorizzazione. Sottolinea che l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda non agevola il lavoro della Giunta; auspica che la Sezione disciplinare del CSM chiarisca se ritiene di dovere utilizzare, nell'ambito del procedimento disciplinare nei confronti dell'on. Ferri, anche captazioni di conversazioni di altri deputati, perché, in tal caso, si porrebbe la questione della formulazione di una distinta domanda di autorizzazione.

  Catello VITIELLO (IV) evidenzia che l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda Pag. 19di autorizzazione da parte della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura impedisce, di fatto, lo svolgimento del compito istituzionale della Giunta. Sottolinea che l'interlocuzione con l'autorità procedente, in spirito di leale collaborazione istituzionale, è il modo di procedere costantemente seguito dalla Giunta e che la questione dei tempi di esame, allo stato, non può porsi, atteso che la domanda non è perfezionata e di conseguenza l'esame nel merito non è ancora potuto iniziare. Ribadisce pertanto l'opportunità di proseguire l'interlocuzione con il CSM.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, fa presente, con riferimento alle captazioni che coinvolgono altri deputati, l'esigenza di tenere distinta richiesta già pervenuta da quelle dovessero eventualmente pervenire in connessione o meno con la prima, evitando che l'esame della domanda nei confronti di un deputato precostituisca la determinazione in ordine a un'eventuale domanda nei confronti di un altro parlamentare.
  Sottolinea che la richiesta originaria del Consiglio Superiore della Magistratura faceva riferimento alle sole captazioni informatiche mentre la risposta dello stesso organo alla richiesta di chiarimenti della Giunta fornisce un elenco di captazioni anche telefoniche. Ritiene pertanto necessario interloquire ulteriormente con la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura per individuare il perimetro della domanda. Al riguardo, rileva che l'eventuale inclusione, in sede di chiarimenti da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, anche della richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche costituirebbe una riformulazione della domanda iniziale. Evidenzia che, così stando le cose, i tempi di esame in Giunta potrebbero essere considerati sospesi fino alla risposta all'ulteriore richiesta di precisazioni nel senso indicato dal relatore. In conclusione, recepite le indicazioni unanimemente emerse nel corso del dibattito, sottopone alla Giunta la proposta di rappresentare alla Sezione disciplinare del CSM l'esigenza di ulteriori chiarimenti ai fini della determinazione dell'oggetto della domanda in titolo, richiedendo, in particolare, di voler esplicitare la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, precisando quali e di che tipo siano le captazioni che ne sono oggetto, con indicazione analitica delle date e dei numeri progressivi, identificativi delle relative sessioni. Avverte, infine, che informerà il Presidente della Camera dell'odierna determinazione, rappresentando l'opportunità di considerare sospesi i tempi di esame della domanda, nelle more della risposta del Consiglio Superiore della Magistratura.

  La Giunta concorda.

Mercoledì 13 ottobre 2021.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della domanda in titolo, rinviato da ultimo il 6 ottobre scorso.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda pervenuta dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti dell'on. Cosimo Maria Ferri, assegnata dal Presidente della Camera alla Giunta il 2 agosto 2021. Ricorda che nella seduta del 6 ottobre la Giunta aveva convenuto all'unanimità sulla necessità di una nuova interlocuzione con la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ai fini della determinazione dell'oggetto della domanda.
  Comunica che in data 12 ottobre è pervenuta la seguente lettera di risposta Pag. 20alla richiesta di ulteriori chiarimenti inviata in data 7 ottobre 2021:
  «Illustre Presidente, con riferimento alla nota della S. V. del 7 ottobre 2021, si ribadisce che l'oggetto della richiesta, formulata nell'ordinanza n. 96/2021 del procedimento n. 93/2019 R.G., attiene all'autorizzazione delle captazioni informatiche nei confronti dell'On. Cosimo Maria Ferri, laddove per «captazioni informatiche» devono intendersi le captazioni informatiche come da provvedimento autorizzatorio del Gip di Perugia del 22 marzo 2019: «operazioni di intercettazione, a mezzo di captatore informatico (cosiddetto trojan), dei flussi di conversazioni o comunicazioni telematiche attive e passive, in entrata e in uscita, con eventuale ’roaming’ e delle conversazioni e comunicazioni tra presenti (audio) con contestuale tracciamento.».
  Quanto ai files audio, si rappresenta che essi sono stati trasmessi per spirito di leale collaborazione ove la Giunta ritenesse necessario ascoltare e verificare la correttezza di quanto trascritto.
  Infine, si evidenzia che le conversazioni intrattenute tra soggetti diversi dall'on. Ferri sono state inviate solo al fine di consentire alla Giunta di verificare l'occasionalità o meno delle diverse intercettazioni nei confronti dell'on. Ferri.
  Per il resto, ci si riporta a quanto già specificato nella nota del 22 settembre 2021.
  Con i migliori saluti,
  firmato Il Presidente Filippo Donati».

  Evidenzia che la domanda di autorizzazione appare a questo punto riferita esclusivamente alle captazioni informatiche delle conversazioni dell'on. Ferri, con esclusione sia delle captazioni informatiche di conversazioni alle quali l'on. Ferri non abbia preso parte sia delle intercettazioni telefoniche, anche di conversazioni dell'on. Ferri.
  Chiede quindi al relatore Pittalis se desideri intervenire.

  Pietro PITTALIS (FI), relatore, osserva che, come messo in evidenza dal Presidente, la risposta pervenuta sembra essenzialmente circoscrivere la richiesta di autorizzazione alle sole captazioni informatiche dell'on. Ferri con il trojan inserito nel telefono del dott. Palamara, rimanendo escluse sia le captazioni di conversazioni cui hanno partecipato terzi, compreso il deputato Lotti, menzionato nell'elenco precedentemente inviato, sia tutte le intercettazioni telefoniche. Nella prossima seduta intende pertanto compiere una più generale illustrazione del documento in titolo, nel cui ambito si riserva di svolgere anche alcune considerazioni sulla comunicazione di ieri, che – a suo avviso in modo inconsueto – pare individuare i contenuti della richiesta autorizzatoria nel procedimento disciplinare contro l'on. Ferri soltanto per relationem, con il rinvio al decreto del Gip di Perugia del 22 marzo 2019 con cui si autorizzava l'effettuazione di captazioni informatiche nell'ambito del procedimento penale nei confronti del dott. Palamara. Fa presente, infine, che l'invio alla Giunta dei file audio delle conversazioni, motivato da spirito di leale collaborazione istituzionale, è invece un atto dovuto, previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 140 del 2003, secondo il quale alla richiesta devono essere allegati «copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni».

  Carlo SARRO (FI) osserva che le conversazioni di soggetti terzi sembrano essere state inviate dalla Sezione disciplinare del CSM solo per consentire alla Giunta di valutare l'occasionalità o meno delle captazioni informatiche delle conversazioni dell'on. Ferri. Fa notare che la selezione preventiva delle conversazioni di soggetti terzi, se operata dalla Sezione disciplinare del CSM, potrebbe condizionare la valutazione della Giunta, che dovrà invece decidere in autonomia e procedere attraverso l'apprezzamento integrale di tali conversazioni.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ribadisce che la trasmissione di tutte le comunicazioni intercettate contenute nel fascicolo disciplinare, integralmente Pag. 21trasmesso, consente opportunamente alla Giunta di valutare l'occasionalità delle captazioni informatiche delle conversazioni dell'on. Ferri; l'invio dei file audio consente altresì alla Giunta di verificare la correttezza delle trascrizioni delle conversazioni.

  Catello VITIELLO (IV) osserva che appare singolare il modo con il quale, rispondendo alle successive richieste di chiarimento della Giunta, volte a determinare l'oggetto della domanda, la Sezione disciplinare del CSM è giunta, infine, a circoscrivere la richiesta alle sole captazioni informatiche delle conversazioni dell'on. Ferri e a chiarire che tutte le altre intercettazioni e captazioni sono state inviate ai soli fini della valutazione sulla occasionalità delle captazioni dell'on. Ferri. Invita quindi la Giunta a un esame approfondito di tutta la documentazione trasmessa, da condurre in autonomia, per verificare, in particolare, l'occasionalità o meno della captazione delle conversazioni svolte in occasione dell'incontro che si svolse nella notte tra l'8 e il 9 maggio 2019 all'Hotel Champagne di Roma.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, esprime apprezzamento per il percorso seguito dalla Giunta, con cui si è giunti a determinare, per mezzo delle successive interlocuzioni con la Sezione disciplinare del CSM, l'oggetto della domanda. Rileva che il fatto che la Giunta disponga dell'intero fascicolo disciplinare nei confronti dell'on. Ferri, compresa la documentazione proveniente dal fascicolo penale nei confronti del dott. Palamara, con tutte le relative intercettazioni e captazioni di conversazioni, dà modo alla Giunta medesima di operare le proprie valutazioni con piena cognizione di causa, anche con l'ascolto dei file audio delle intercettazioni e captazioni, ove necessario.
  Non essendovi altri interventi, si riserva di convocare la Giunta il prossimo mercoledì 20 ottobre per riprendere l'esame del documento in titolo.

Mercoledì 20 ottobre 2021.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri.
Doc. IV, n. 10.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della domanda in titolo, rinviato da ultimo il 13 ottobre scorso.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda pervenuta dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti dell'onorevole Cosimo Maria Ferri, assegnata dal Presidente della Camera alla Giunta il 2 agosto 2021. Ricorda che nella scorsa seduta del 13 ottobre ha dato lettura della lettera pervenuta dal prof. Filippo Donati, presidente del Collegio disciplinare incaricato del procedimento nei confronti dell'onorevole Ferri, con la quale è stato chiarito che l'oggetto della domanda di autorizzazione sono esclusivamente le captazioni informatiche delle conversazioni dell'onorevole Ferri. Restano invece escluse sia le captazioni informatiche in cui l'onorevole Ferri non compare tra gli interlocutori sia tutte le intercettazioni telefoniche, pur comprese nell'elenco inviato il 22 settembre scorso. Cede quindi la parola al relatore onorevole Pittalis per l'illustrazione del caso alla Giunta.

  Pietro PITTALIS (FI), relatore, precisa che, essendo stato circoscritto l'oggetto della domanda alle sole captazioni informatiche di conversazioni alle quali ha preso parte l'onorevole Ferri, le captazioni e intercettazioni diverse da quelle per le quali è richiesta l'autorizzazione all'utilizzazione, che sono state trasmesse «al solo fine di consentire alla Giunta di valutare sull'occasionalità o meno delle captazioni oggetto della domanda», saranno prese in Pag. 22considerazione, insieme con la restante, copiosa, documentazione trasmessa, solo in quanto strumentali alla deliberazione sull'autorizzazione relativa alle captazioni informatiche. Evidenzia che le captazioni informatiche di conversazioni dell'onorevole Ferri mediante il trojan inserito nel telefono del dottor Palamara si sono svolte in quattro date, il 9, 21, 28 e 29 maggio 2019, e che la captazione dell'incontro avvenuto nelle prime ore del 9 maggio all'Hotel Champagne di Roma appare di particolare importanza nella formulazione dei capi di incolpazione nei confronti dell'onorevole Ferri.
  Prima di svolgere l'illustrazione della domanda di autorizzazione, segnala che la modalità di determinazione dell'oggetto rimane comunque particolare, perché le conversazioni oggetto della richiesta autorizzatoria nel procedimento disciplinare contro l'onorevole Ferri sono state individuate dal CSM senza un ulteriore e definitivo elenco puntuale ma per relationem, con il rinvio al decreto del Gip di Perugia del 22 marzo 2019, cioè all'atto che ha autorizzato l'effettuazione delle captazioni informatiche in questione. Rileva che queste ultime sono comunque individuabili con sufficiente certezza all'interno dell'elenco trasmesso dal CSM il 22 settembre, nonostante l'imprecisione di una medesima captazione indicata tre volte, e che può perciò ritenersi bastante il chiarimento ricevuto dal CSM. Ribadisce comunque che la trasmissione delle registrazioni e dei verbali è un chiaro obbligo di legge e non solo un atto di cortesia istituzionale da parte del CSM.
  Riferisce che dall'ordinanza trasmessa il 2 agosto 2021 dalla Sezione disciplinare del CSM per richiedere l'autorizzazione all'utilizzo delle captazioni informatiche si evince che l'azione disciplinare nei confronti del magistrato Cosimo Maria Ferri, deputato in carica, è stata promossa dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con atto del 5 luglio 2019. La circostanza di fatto dalla quale muove l'azione disciplinare è costituita da un incontro del 9 maggio 2019 presso un albergo romano al quale presero parte, oltre all'onorevole Ferri, diversi componenti del CSM, il magistrato Palamara e il deputato Luca Lotti; oggetto dell'incontro era l'imminente nomina del Procuratore della Repubblica di Roma. Riferisce che, in relazione alla predetta circostanza, l'onorevole Ferri è incolpato di illecito disciplinare, con tre capi di incolpazione. Il primo capo riguarda all'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 109 del 2006 per avere tenuto, unitamente ai soggetti sopra indicati, tra i quali alcuni componenti del CSM, un comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura; l'onorevole Ferri, benché soggetto esterno alla funzione e all'attività del CSM ed espressione di altro potere dello Stato, avrebbe fornito un contributo consultivo, organizzativo e decisorio sulle future nomine direttive di vari uffici giudiziari, tra cui la nomina del Procuratore della Repubblica di Roma, di diretto e personale interesse di Palamara e Lotti, per il quale ultimo era già stata formulata una richiesta di rinvio a giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma. Il secondo capo riguarda l'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 109 del 2006, per avere tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti dei magistrati che avevano presentato domanda per il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma; l'onorevole Ferri, benché soggetto esterno alla funzione e all'attività del CSM ed espressione di altro potere dello Stato, avrebbe, insieme con i soggetti sopra citati, precostituito e concordato la strategia da seguire per pervenire dapprima alla proposta di nomina e poi alla nomina di uno dei concorrenti per la funzione di Procuratore della Repubblica di Roma, indipendentemente dai meriti dei candidati. Fa notare che l'ordinanza sottolinea che il dottor Palamara concorreva alla nomina a procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio e che l'ordinanza medesima ricorda ancora una volta che l'onorevole Lotti era imputato in un processo Pag. 23nel quale il procuratore designando avrebbe dovuto sostenere l'accusa. Il terzo capo riguarda l'illecito disciplinare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 109 del 2006, per avere posto in essere un uso strumentale della propria qualità e posizione, diretto, per le modalità di realizzazione, a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste, quali la proposta e la nomina di uffici direttivi di vari uffici giudiziari da parte del Consiglio superiore della magistratura.
  Ritiene quindi utile esporre la cronologia delle comunicazioni intercorse tra la Procura della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che hanno portato quest'ultimo a conoscenza degli elementi che lo hanno indotto a promuovere, il 5 luglio 2019, l'azione disciplinare nei confronti del magistrato Cosimo Maria Ferri. La notizia circostanziata dei fatti è stata acquisita dal Procuratore generale della Corte di cassazione a seguito di una serie di note inviate dal Procuratore generale della Corte di appello di Perugia, la prima delle quali reca la data del 9 maggio 2019, lo stesso giorno dell'incontro all'Hotel Champagne. Con la prima nota, il Procuratore generale di Perugia – sulla base di una comunicazione inviatagli lo stesso giorno dal Procuratore ordinario di Perugia – informava il Procuratore generale presso la Corte di cassazione – ai sensi della circolare del CSM del 5 ottobre 1995 – di un procedimento penale che riguardava, nella qualità di persone indagate, i magistrati Musolino, Palamara e Longo. La seconda nota trasmessa da Perugia, il 30 maggio 2019, riguardava l'iscrizione tra gli indagati, sempre nel medesimo procedimento penale, dei magistrati Spina, Fava e Palamara. In entrambe le note si specificava che gli atti e le informazioni trasmessi erano coperti da segreto istruttorio. Fa notare che gli atti di indagine allegati alle predette note recavano, a loro volta, ulteriori allegati, che non sono stati trasmessi alla Camera. Riferisce poi che vi sono altre due note, del 3 e del 4 giugno 2019, con le quali l'Autorità giudiziaria di Perugia ha trasmesso, su supporto informatico, ulteriore documentazione relativa sempre al medesimo procedimento penale. Gli allegati a tali note contengono atti di indagine nei quali compare l'onorevole Ferri – peraltro non menzionato nelle note medesime – comprese le trascrizioni di intercettazioni e captazioni di sue conversazioni. Precisa inoltre che la trascrizione della captazione dell'incontro all'Hotel Champagne del 9 maggio 2019 è allegata alla nota del 3 giugno 2019. Riferisce che il 6 giugno 2019 il Procuratore Generale della Corte di cassazione scrive al Procuratore generale di Perugia perché, tra l'altro, riferisca in ordine all'esistenza di atti di indagine contenenti elementi di possibile rilevanza disciplinare, anche con riferimento a magistrati non indagati e, in caso affermativo, ne trasmetta copia con la massima urgenza, fatto salvo il segreto investigativo; rileva che tale richiesta appare chiaramente contenere un riferimento all'onorevole Ferri, seppure implicito. La risposta del Procuratore generale di Perugia, del 7 giugno 2019, è l'ultima fonte di notizie citata dal Procuratore generale della Cassazione nell'atto di promozione dell'azione disciplinare nei confronti dell'onorevole Ferri e ha, come allegato, la nota del Procuratore della Repubblica di Perugia che comunica la possibilità di ostensione o contestazione in sede disciplinare degli atti di indagine, essendo state superate le esigenze di segreto istruttorio, e, circa le condotte disciplinarmente rilevanti di magistrati non indagati, richiama «gli atti già inoltrati anche in relazione a soggetti non destinatari di iscrizione». Fa notare che si tratta di un altro evidente riferimento all'onorevole Ferri, sempre non menzionato esplicitamente. Precisa che vi sono ulteriori note scambiate tra il Procuratore generale della Corte di cassazione e l'Autorità giudiziaria perugina, con trasmissione di ulteriore documentazione da parte di quest'ultima; tali note non sono menzionate nell'atto di promozione dell'azione disciplinare e in esse l'onorevole Ferri non è mai menzionato esplicitamente se non in una richiesta della Procura generale della Corte di cassazione al Procuratore Pag. 24della Repubblica di Perugia del 19 febbraio 2020, nella quale si legge che «per ciò che concerne le eventuali comunicazioni intercorse tra l'onorevole Cosimo Ferri e l'onorevole Luca Lotti, entrambi parlamentari, ed i magistrati sopra indicati, si prega di trasmettere quelle per le quali sia intervenuta eventualmente l'autorizzazione della Camera di appartenenza oppure la cui utilizzazione risulti legittima sul presupposto evidente della occasionalità delle stesse». Fa notare che non sono pervenute richieste di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni nei confronti dei due parlamentari citati da parte dell'Autorità giudiziaria e che, alla data del 19 febbraio 2020, la Procura generale della Corte di cassazione aveva certamente già ricevuto da Perugia le captazioni delle conversazioni dei due parlamentari e avviato, sin dal luglio del 2019, il procedimento disciplinare nei confronti dell'onorevole Ferri.
  Al fine di valutare la casualità delle captazioni informatiche delle conversazioni dell'onorevole Ferri, e in particolare della prima e più importante, quella del 9 maggio 2019, ritiene utile verificare quando il predetto deputato compare negli atti di indagine precedenti tale data. A tal proposito, ribadisce che l'ampia documentazione a disposizione della Giunta consta del fascicolo integrale del procedimento disciplinare nei confronti dell'onorevole Ferri che ha, quale allegato, il fascicolo disciplinare nei confronti del dottor Palamara; in quest'ultimo fascicolo sono confluiti documenti – tra i quali le captazioni oggetto della domanda di autorizzazione – provenienti dal fascicolo del procedimento penale instaurato a Perugia nei confronti del predetto magistrato. Precisa che tale ultimo procedimento origina dalla trasmissione per competenza territoriale a Perugia nei confronti di un magistrato in servizio a Roma di parti di fascicoli di procedimenti penali nei confronti di altri soggetti, relativi a due collegate indagini svolte dalle procure di Messina (a partire dal 2015) e di Roma (a partire dal 2016). Si tratta dei noti procedimenti nei confronti dell'avvocato Pietro Amara e, tra gli altri, del suo collega di studio Giuseppe Calafiore. Rileva che il procedimento disciplinare in cui si colloca la richiesta all'esame della Giunta origina dunque da un procedimento penale a Perugia che a sua volta scaturisce da due vasti procedimenti a Messina e a Roma.
  Ricorda che la Giunta non dispone dei fascicoli penali di Perugia, né di Messina né di Roma, né del resto la legge lo prevede. Rileva che ciò rende evidentemente più articolata l'individuazione del «bersaglio delle indagini», dentro un procedimento per così dire «statico» come quello disciplinare, che non prevede atti investigativi come quelli utilizzati nei procedimenti penali. Sottolinea che occorre uno scrutinio degli atti particolarmente rigoroso per capire se nel procedimento disciplinare sono stati trasfusi o meno tutti gli atti di indagine penale che hanno potuto ricomprendere la figura dell'onorevole Ferri, in particolare le intercettazioni di comunicazioni, per capire se queste siano state casuali o meno. Ricorda che le sentenze nn. 113 e 114 del 2000 della Corte costituzionale hanno chiarito che l'intercettazione è «indiretta», e quindi soggetta ad autorizzazione preveniva della Camera di appartenenza, e non «casuale», e quindi soggetta ad autorizzazione successiva, se il parlamentare è di fatto bersaglio dell'indagine, anche se la captazione è stata disposta su utenze o in luoghi nella disponibilità di terzi. La Corte precisa che «un'attività di captazione articolata e prolungata nel tempo (...) impone una stringente verifica dell'occasionalità delle intercettazioni, poiché, ove emergano indizi di reità a carico del parlamentare, mutando gli obiettivi investigativi dell'autorità giudiziaria in ragione dell'obbligo di perseguire gli autori dei reati, le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare» e che va considerato il «complesso di elementi significativi al fine di affermare o escludere la «casualità» dell'intercettazione (...) ad esempio, dei rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; del numero Pag. 25delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; dell'arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare». Osserva che, evidentemente, nel corso dell'indagine, vi può essere un punto a partire dal quale, in ragione degli elementi emersi, la captazione delle conversazioni di un parlamentare non può essere considerata casuale.
  Rileva che il nome dell'onorevole Ferri compare sin dalla richiesta del PM di sottoporre a intercettazioni il telefono del dottor Palamara e dal relativo decreto di autorizzazione del GIP, risalenti al 21 e 22 febbraio 2019. In entrambi i documenti si dà conto del fatto che l'avvocato Calafiore, uno degli indagati nei procedimenti originari di Roma e Messina, aveva dichiarato che Amara, anch'egli indagato, aveva al CSM, quali «riferimenti chiari», i magistrati Palamara e Ferri, che nei documenti è identificato come parlamentare ed ex componente del CSM e sottosegretario. In più si aggiunge che Amara si sarebbe servito di un intermediario per parlare con Palamara, mentre con Ferri lo avrebbe fatto direttamente.
  Evidenzia che nei documenti di indagine in questione (e cioè l'autorizzazione alle intercettazioni telefoniche) è dato molto rilievo al ruolo che il dottor Palamara svolgeva nell'associazionismo dei magistrati e alla sua attività in seno al CSM, con particolare riferimento ai suoi voti per l'assegnazione di incarichi direttivi, che si ipotizzano essere stati condizionati dai suoi rapporti con gli altri indagati e utilizzati come possibili mezzi di scambio di utilità. Osserva quindi che, sin da subito, in seno alle indagini si prefigura l'ipotesi che il dottor Palamara facesse uso del suo ruolo nel CSM per scambiare utilità con altri indagati e che egli, insieme con l'onorevole Ferri, fosse un «riferimento chiaro» al CSM di uno di tali indagati, sebbene l'onorevole Ferri non sia mai entrato tra gli indagati. Riferisce che identiche considerazioni sono svolte dal PM e dal GIP di Perugia nella richiesta, datata 15 marzo 2019, di procedere stavolta a captazioni informatiche nei confronti del dottor Palamara e nel relativo decreto di autorizzazione del 22 marzo 2019 (che è quello richiamato dalla Sezione disciplinare del CSM per delimitare l'oggetto della domanda di autorizzazione). Osserva che, alla data di autorizzazione delle captazioni informatiche, le intercettazioni telefoniche precedentemente autorizzate avevano già evidenziato contatti telefonici tra l'onorevole Ferri e il dottor Palamara, a partire dall'11 marzo 2019.
  Rileva che l'accostamento del nome dell'onorevole Ferri, già nei primi atti di autorizzazione alle intercettazioni e captazioni, a quello del dottor Palamara come «riferimento chiaro» al CSM di un co-indagato del Palamara stesso, porterebbe a ritenere che gli inquirenti avrebbero sin dall'inizio potuto prevedere la possibilità, indagando ulteriormente, di coinvolgere l'onorevole Ferri.
  Fa notare che il nome di Ferri ricorre anche nelle richieste di proroga dei decreti di intercettazione. Già nella richiesta di proroga delle intercettazioni telefoniche del 3 aprile 2019 sono riportate intercettazioni di conversazioni di Palamara, tra cui una del 12 marzo 2019, con Ferri, che – scrive il PM – testimonierebbero come «nell'ambito dei procedimenti relativi alle nomine e alle conseguenti assegnazioni di magistrati presso i diversi uffici giudiziari, [Palamara] fosse, effettivamente, in grado di gestire ed orientare sia voti espressi dai magistrati appartenenti all'associazione Unicost che di altre associazioni di magistrati». Il decreto con il quale, il 4 aprile 2019, il GIP autorizza la proroga, dedica un ampio spazio alla capacità di influenza e intervento di Palamara, definita «pervasiva», in quanto «in relazione alle nomine di uffici giudiziari (...) egli palesa di poter orientare, dall'esterno, i voti dei componenti dell'organo di autogoverno della magistratura» e pianifica «strategie utili per influire su procedure di nomina che sono attualmente in corso, corroborando in tal modo il contesto che, secondo l'ipotesi di accusa, aveva già fatto da sfondo alle condotte illecite per cui si procede».Pag. 26
  Fa notare come il passaggio nel quale il GIP afferma che l'attività svolta dal dottor Palamara in seno alle associazioni di magistrati, per influenzare dall'esterno le nomine del CSM, costituisce lo «sfondo delle condotte illecite» appaia particolarmente significativo, perché evidenzia la direzione delle indagini anche verso questa attività, nella quale l'onorevole Ferri poteva essere tra gli interlocutori del dottor Palamara. Ritiene che a questo punto, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza costituzionale, ci si possa già chiedere se, alla data del decreto di proroga delle intercettazioni – all'inizio di aprile 2019 – una futura intercettazione o captazione di una conversazione tra l'onorevole Ferri e il dottor Palamara avrebbe potuto essere ancora considerata casuale, considerati: i rapporti intercorrenti tra il parlamentare Ferri e il terzo sottoposto a intercettazione Palamara, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine, alla quale avrebbero fatto da sfondo le attività volte a condizionare il CSM; il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, che al 3 aprile 2019 erano già nove; l'arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta, che, sempre al 3 aprile 2019, era di meno di un mese. Rileva che la questione assume ancora più rilievo se si esamina la richiesta del PM di proroga delle intercettazioni telefoniche del 19 aprile 2019 e il relativo decreto di autorizzazione del GIP del 20 aprile. Anche in tali documenti, la capacità del dottor Palamara di influire sulle nomine del CSM, attraverso contatti anche con parlamentari, è una delle ragioni addotte a motivazione della proroga delle intercettazioni, che riscontrerebbero «l'impianto dell'accusa e i rapporti illeciti che fanno da sostrato ai reati per i quali si procede».
  Fa notare altresì che, rispetto alla precedente proroga, nella richiesta del PM si riferisce che era stato accertato «un rapporto di stretta frequentazione tra Palamara Luca ed il magistrato, già rappresentante dell'associazione Magistratura indipendente, nonché deputato, Ferri Cosimo Maria» e si dà conto di un incontro tra i due del 12 marzo 2019, già riferito in una precedente nota del GICO della Guardia di Finanza, non in possesso della Giunta, «finalizzato, verosimilmente, a concordare una condotta cui si sarebbero dovuti attenere gli appartenenti alle associazioni UNICOST e Magistratura indipendente, nell'ambito di procedimenti riguardanti nomine ed assegnazioni di magistrati presso diversi uffici giudiziari». Evidenzia che secondo il PM «le attività di ascolto consentivano di rilevare come tra il Palamara e il Ferri intercorresse un rapporto non limitato alla mera appartenenza ad associazioni di magistrati, bensì ad altri contesti connotati quanto meno da elementi di opacità in relazione ai partecipanti agli incontri, per lo meno in relazione a quello svoltosi il 10.4.2019».
  Precisa che nella richiesta di proroga sono riportati estratti di otto conversazioni telefoniche tra Palamara e Ferri, svoltesi in un arco temporale che va dal 28 marzo al 2 aprile 2019 e che, tra gli allegati alla richiesta, vi sono due note del GICO di Roma: una dell'11 aprile 2019, nella quale si riferisce di un incontro conviviale del giorno precedente al quale avevano partecipato diversi magistrati, tra i quali il dottor Palamara, un notaio che veniva definito come aventi rapporti con uno dei co-indagati di Palamara, e l'onorevole Ferri, che era stato anche fotografato; e l'altra del 18 aprile 2019, i cui contenuti sono stati pressoché letteralmente trasfusi nella richiesta del PM del 19 aprile 2019.
  Osserva che anche la richiesta di ulteriore proroga delle intercettazioni del 15 maggio 2019, basata su una nota del GICO di Roma del 13 maggio, si dilunga sul rapporto tra Ferri e Palamara, sottolineando che «non fosse da ricondursi esclusivamente ad aspetti e/o tematiche attinenti alla magistratura, piuttosto da estendersi anche ad altri contesti non meglio specificati». Riferisce che nel documento si dà inoltre conto dell'esistenza di rapporti tra Palamara, Ferri e Claudio Lotito, che sarebbero stati «legati da un vincolo di natura non meglio definita» e si incontravano, spesso in orari notturni, per «trattare argomentazioni di cui, nel corso delle conversazioni telefoniche, non facevano minimamente Pag. 27cenno». Evidenzia che, nel documento in esame, un intero paragrafo, intitolato «gli ulteriori elementi acquisiti sulla figura di Ferri Cosimo Maria», è dedicato ai rapporti intercorrenti tra Palamara e Ferri, descritti anche sulla base di intercettazioni di conversazioni tra di loro e di Palamara con la moglie e il figlio.
  Osserva che di particolare rilievo appare la seguente frase, conclusiva, del predetto paragrafo: «è in corso di identificazione la persona indicata come Luca che dovrebbe incontrarsi a casa di Palamara con Ferri, certo rileva qui la stranezza di un incontro di tale rilevanza da indurre Palamara a chiedere ai familiari di uscire di casa o comunque di NON uscire dalle stanza (ai figli); anomalia che non assurge con evidenza ad elemento indiziario, di certo segna un percorso investigativo da approfondire». Precisa che i documenti relativi a questa proroga delle intercettazioni sono successivi alla captazione del 9 maggio 2019, ma hanno senz'altro rilievo per le valutazioni concernenti le captazioni del 21, 28 e 29 maggio.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, avverte che, considerata la concomitante ripresa dei lavori dell'Assemblea, è necessario sospendere l'illustrazione del documento in titolo. Propone pertanto di proseguire l'illustrazione del relatore in una prossima seduta della Giunta.

  La Giunta concorda.

Mercoledì 27 ottobre 2021.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della domanda in titolo, rinviato da ultimo il 20 ottobre scorso.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda pervenuta dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti dell'on. Cosimo Maria Ferri, assegnata dal Presidente della Camera alla Giunta il 2 agosto 2021. Cede quindi la parola al relatore per proseguire l'illustrazione del caso alla Giunta.

  Pietro PITTALIS (FI), relatore, riprende l'illustrazione degli atti di indagine svolti nell'ambito del procedimento penale nei confronti del dott. Palamara che ritiene utile considerare ai fini delle valutazioni della Giunta. L'ultimo di tali atti di indagine, che appare assai significativo, è la nota di istruzioni che il PM di Perugia ha inviato al comandante del GICO di Roma della Guardia di Finanza il 10 maggio 2019, proprio all'indomani della captazione più importante; sottolinea la singolare circostanza della prossimità di tali date. Riferisce che il 10 maggio il PM ha comunicato al GICO che «fermo restando (...) che non sono stati fissati limiti alla utilizzazione del trojan in modalità ambientale, stante quanto emerso anche dall'attività tecnica di intercettazione sull'indagato Palamara Luca, si precisa che: laddove da elementi certi (dalle intercettazioni telefoniche o telematiche) in essere nei suoi confronti vi emerga che Palamara sia prossimo ad incontrare un parlamentare (ad es. prenda un appuntamento direttamente con un parlamentare o conversando con un terzo emerga con certezza la presenza di un parlamentare o altro soggetto – sottoposto al regime autorizzatorio speciale) sarà vostra cura NON attivare il microfono, trattandosi in tal caso, ad avviso di questo PM, non più di intercettazione indiretta CASUALE di un parlamentare (...)». In risposta, il comandante del GICO segnalava che erano state captate conversazioni intrattenute tra l'indagato Palamara «e, verosimilmente, Lotti Luca e Ferri Cosimo», sostenendo che «le attività di ascolto dei colloqui in argomento, a cui Pag. 28prendevano parte i predetti Onorevoli, avvenivano in modo casuale». A conferma della casualità della captazione, il GICO sottolineava come «l'attività tecnica condotta sull'utenza mobile in uso a Palamara Luca [RIT 120/2019] non avesse restituito conversazioni telefoniche intrattenute con Lotti Luca». Rileva che non si poteva dire lo stesso per l'on. Ferri, ed infatti sul punto il GICO segnala come «in data 08.05.2019, venisse registrata una conversazione telefonica, di cui al Progr. n. 8498 del 08.05.2019 [RIT 120/2019], intercorsa tra Palamara Luca e Ferri Cosimo, inerente la programmazione dell'incontro registrato», precisando però che «la predetta conversazione era oggetto di ascolto e di trascrizione, da parte di questa p.g., solamente in data 09.05.2019, alle ore 11.00». A riprova del momento della trascrizione e dell'ascolto, alla risposta del GICO è allegato il verbale di trascrizione dell'intercettazione telefonica.
  Sottolinea che il quadro documentale che emerge dagli atti dell'indagine penale nei confronti del dott. Palamara trasfusi nel fascicolo disciplinare nei confronti del medesimo soggetto fornisce elementi utili ai fini della valutazione sulla casualità delle captazioni oggetto della domanda di autorizzazione. A tal proposito, riferisce che con l'ordinanza del 30 luglio 2021, trasmessa alla Camera il 2 agosto 2021, la Sezione disciplinare del CSM ha respinto una serie di eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell'on. Ferri, alcune delle quali fanno leva sulla sua qualità di parlamentare. Segnala che l'eccezione, ritenuta infondata dalla Sezione disciplinare, sulla quale si deve concentrare l'attenzione della Giunta, è quella per la quale la captazione a mezzo del cd. trojan delle conversazioni del 9 maggio 2019 debba qualificarsi non come «casuale» ma come «indiretta», con conseguente violazione delle guarentigie assicurate dall'articolo 68, terzo comma, Cost. e dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 per mancanza di previa autorizzazione parlamentare. Riferisce che, richiamando la sentenza n. 390 del 2007 della Corte costituzionale, la Sezione disciplinare ricorda che alle intercettazioni casuali non si applica la garanzia prevista dall'articolo 68, terzo comma, Cost. e che ciò che conta, nell'intercettazione del parlamentare, è la direzione dell'atto di indagine; se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima. La Sezione disciplinare esclude che l'on. Ferri fosse compreso, come da egli invece sostenuto, nel perimetro dell'indagine avviata nel procedimento penale dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia nei confronti del dottor Luca Palamara. Evidenzia come, al riguardo, la Sezione disciplinare ritenga condivisibili le prospettazioni della procura umbra secondo le quali lo scenario investigativo non permetteva di ipotizzare che «l'attività di captazione potesse essere indirizzata, nel quadro di una esigenza investigativa obiettivamente riscontrabile, verso le sue comunicazioni». Osserva che l'on. Ferri ha sottolineato come dagli atti di indagine della Guardia di finanza egli risultasse chiaramente individuato come interlocutore abituale del dott. Palamara fin dal marzo 2019 e che almeno un incontro tra loro due, precedente il 9 maggio 2019, era stato oggetto di operazioni di pedinamento, con relative fotografie. Osserva inoltre che l'on. Ferri ha richiamato l'attenzione della Sezione disciplinare sulla nota di p.g. del 18 aprile 2019, allegata alla richiesta di proroga delle intercettazioni telefoniche sull'utenza di Palamara, dove il loro rapporto era definito come «non limitato alla mera appartenenza ad associazioni di magistrati, bensì ad altri contesti connotati da elementi di opacità». Riferisce che, secondo la sezione disciplinare, le sopra esposte circostanze non sarebbero «sufficienti a dimostrare che gli investigatori, attraverso il trojan inoculato sul telefono del dott. Palamara, mirassero, non solo ad apprendere circostanze utili ai fini dell'indagine per il delitto di corruzione oggetto del procedimento penale 6652/18 R.G.N.R., ma anche alla captazione delle conversazioni dell'on. Ferri relative al conferimento degli incarichi dei magistrati. Il fatto che gli inquirenti abbiano captato Pag. 29una decina di conversazioni telefoniche tra il dott. Palamara e l'on. Ferri tra il marzo e l'8 maggio 2019 non è infatti sufficiente a dimostrare un rapporto di assidua o abituale frequentazione tra i due soggetti, avendo le conversazioni carattere occasionale. La circostanza che gli investigatori abbiano svolto attività investigativa sull'incontro conviviale del 10 aprile 2019 presso il ristorante San Lorenzo, pur sapendo della presenza del parlamentare, e il richiamo a «elementi di opacità» nei rapporti tra il dott. Palamara e l'on. Ferri contenuto nella nota del GICO del 18 aprile 2019, n. 191924, non sono sufficienti a dimostrare che l'on. Ferri fosse entrato nel perimetro delle indagini, che avevano ad oggetto il delitto di corruzione contestato al dott. Palamara». Fa notare che l'on. Ferri ha rappresentato che cinque conversazioni intercettate o captate tra il 7 e l'8 maggio, che preannunciavano la sua partecipazione all'incontro del 9 maggio 2019, sarebbero state a conoscenza dagli investigatori, che sarebbero dunque stati pienamente consapevoli di accedere, ascoltando la captazione del 9 maggio, alla sfera delle comunicazioni di un parlamentare. L'on. Ferri ha anche attribuito rilievo alla sopra descritta nota del PM di Perugia nella quale si dava disposizione di non attivare il microfono laddove fosse emersa da elementi certi la circostanza che «Palamara sia prossimo a incontrare un parlamentare (...) trattandosi in tal caso, ad avviso di questo PM, non più di intercettazione indiretta casuale di un parlamentare». Osserva che la Sezione disciplinare ritiene invece che la natura casuale delle intercettazioni non muterebbe nemmeno se gli inquirenti avessero saputo preventivamente della partecipazione dell'on. Ferri all'incontro notturno del 9 maggio, circostanza ad avviso della Sezione peraltro non provata, perché «la garanzia costituzionale di cui gode il parlamentare in forza dell'articolo 68 Cost. non è quella di non essere oggetto di intercettazioni nell'ambito di attività investigative svolte nei confronti di terzi, ma soltanto quella di non essere oggetto di intercettazioni «mirate», effettuate senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza»; la citata nota del PM di Perugia sarebbe pertanto «espressione di una mera cautela non imposta dalla prerogativa costituzionale». Rileva che, a parere della Sezione disciplinare, siccome l'on. Ferri non era iscritto nel registro degli indagati e non sarebbe stato neppure compreso nel perimetro delle indagini che riguardavano il dott. Palamara, «si deve escludere che le intercettazioni abbiano mutato natura, passando da «casuali» a «indirette»».
  Illustra il contenuto delle cinque conversazioni preparatorie dell'incontro del 9 maggio 2019, che secondo l'on. Ferri, essendo state già ascoltate dagli investigatori, dimostrerebbero, unitamente alle attività di riprogrammazione del cd. trojan, il carattere assolutamente non casuale né fortuito della captazione. La prima conversazione è una captazione del 7 maggio 2019, alle ore 23:19:14, ed è classificata come «molto importante» dagli investigatori; in essa il dott. Palamara conversa con un interlocutore denominato Luigi, parlando anche di voti relativi alle nomine di magistrati, e parla di un incontro previsto per la sera del giorno dopo al quale avrebbe partecipato anche «Cosimo» e al quale avrebbe voluto partecipare anche «Luca». Fa notare che con «Cosimo», in tutti gli atti di indagine precedenti tale captazione, era sempre stato identificato dagli investigatori l'on. Ferri. La seconda conversazione è una captazione dell'8 maggio 2019, alle ore 15:27:04, ed è classificata come «importante»; in essa Palamara dice a una persona non identificata con la quale parlava al telefono che «si vedranno nei pressi del CSM con Antonio, Cosimo e lui (la persona al telefono)». La terza conversazione è un'intercettazione dell'8 maggio 2019, alle ore 19:13:07, di una telefonata di Palamara a Ferri. Fa notare che tale conversazione è evidentemente dedicata alla programmazione dell'incontro che si sarebbe svolto dopo qualche ora e che si tratta della telefonata che il GICO di Roma ha riferito al PM di Perugia di avere trascritto e ascoltato solo dopo lo svolgimento dell'incontro all'Hotel Champagne. Fa notare inoltre, ai fini della valutazione della Pag. 30casualità della captazione del 9 maggio 2019, che è lo stesso Procuratore generale della Corte di cassazione a sottolineare che in tale intercettazione, avvenuta nella «fase preparatoria della riunione» del 9 maggio, «si apprezza, con solare evidenza, la preventiva organizzazione della stessa». Riferisce che dalla trascrizione si evince che l'on. Ferri, parlando dall'Aula della Camera dei deputati, conferma al Palamara la presenza di «Luca» che «... è qui in Aula anche lui ...», che i due si danno appuntamento per le 23.30 in albergo e che si scambiano informazioni su chi avrebbe partecipato alla riunione. La quarta conversazione è un'intercettazione dell'8 maggio 2019, alle ore 23:10:42, di una telefonata di Ferri a Palamara, nella quale l'on. Ferri dice di stare andando in albergo insieme con altre persone, di cui fa i nomi e poi si accorda con Palamara per risentirsi dopo dieci minuti. La quinta e ultima conversazione è un'intercettazione dell'8 maggio 2019, alle ore 23:21:34, di una telefonata di Ferri a Palamara, nella quale Ferri dice di trovarsi in albergo e chiede a Palamara di andare lì; Palamara accetta, annunciando di arrivare entro venti minuti e chiedendo indicazioni sull'ubicazione dell'albergo, che Ferri gli dà.
  Evidenzia che l'on. Ferri fornisce una ricostruzione dettagliata – anche se in parte congetturale – del momento di ascolto e trascrizione da parte della Guardia di finanza delle diverse intercettazioni e captazioni, che dimostrerebbe che l'ascolto delle conversazioni del 9 maggio sarebbe avvenuto nella piena consapevolezza dell'avvenuta partecipazione dei parlamentari Ferri e Lotti all'incontro, essendo state ascoltate prima di esse le conversazioni preparatorie dell'incontro stesso; pertanto, secondo l'on. Ferri, anche a voler prendere per buona la tesi della casualità della captazione, eseguita solo in quanto gli investigatori, per un comportamento negligente, non avevano ancora ascoltato le conversazioni preparatorie dell'incontro, l'intercettazione del 9 maggio non poteva e non doveva comunque essere ascoltata e trascritta, dal momento che erano già state ascoltate le conversazioni preparatorie. Evidenzia inoltre che, ad avviso dell'on. Ferri, la tesi della casualità della captazione non può comunque essere sostenuta perché il registro degli orari delle intercettazioni, compilato dal consulente della Procura della Repubblica di Roma nell'ambito delle indagini da essa svolte a seguito di una sua denuncia, dimostrerebbe infatti che una conversazione preparatoria dell'incontro del dott. Palamara con i parlamentari Ferri e Lotti era stata certamente ascoltata con un anticipo sufficiente a evitare la captazione. Osserva che quelle sopra riferite sono le considerazioni del consulente di parte dell'on. Ferri e che nel fascicolo disciplinare integrale dell'on. Ferri, con i relativi allegati, non paiono tuttavia essere presenti tutti i verbali della polizia giudiziaria relativi alle intercettazioni telefoniche, indicanti il momento del relativo ascolto.
  Osserva che gli operatori della Guardia di finanza hanno sostenuto, per avvalorare la casualità della captazione dell'incontro notturno del 9 maggio 2019, di non avere ascoltato una delle intercettazioni delle conversazioni preparatorie (la n. 8498 dell'8 maggio 2019), ma che l'on. Ferri dubita di tale affermazione e ricorda che vi erano state anche altre quattro conversazioni preparatorie dell'incontro; l'on. Ferri sostiene che se anche l'affermazione fosse veritiera «l'eventuale disattenzione, omissione o negligenza di chi non avesse tempestivamente ascoltato la conversazione intercettata alle ore 19.13.07 dell'8 maggio (e le altre quattro !) non escluderebbe certo l'illegittimità della captazione della riunione del 9 maggio, emergente proprio (con ’solare evidenza’) da numerose intercettazioni del giorno prima e quindi «dagli atti di indagine esistenti»». Ad avviso dell'on. Ferri, altrimenti, una condotta tardiva, omissiva o negligente del personale addetto all'ascolto finirebbe per determinare l'elusione della disciplina di cui all'articolo 4 della legge n. 140 del 2003; in tal modo, infatti, secondo l'on. Ferri «basterebbe ascoltare in ritardo le conversazioni intercettate per renderle tutte «casuali», con agevole elusione della Costituzione e della legge n. 140 del 2003».Pag. 31
  Sottolinea che, mentre l'Autorità giudiziaria di Perugia e gli investigatori della Guardia di finanza sostengono che la captazione del 9 maggio 2019 sarebbe «fortuita» e «casuale» perché effettuata senza sapere che all'incontro avrebbero preso parte i deputati Ferri e Lotti, la Sezione disciplinare ritiene che la captazione rimarrebbe «fortuita» e «casuale» anche se gli investigatori fossero stati a conoscenza della partecipazione dei parlamentari all'incontro perché la captazione non sarebbe stata «mirata» su di loro. Secondo la Sezione disciplinare, i parlamentari sarebbero garantiti solo dall'essere fatti «oggetto di intercettazioni «mirate», effettuate senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza» e la captazione in discussione non era «mirata» sull'on. Ferri, ma solo sul dott. Palamara, il quale soltanto sarebbe stato compreso nel perimetro dell'indagine per il delitto di corruzione. Rileva che l'argomentazione della Sezione disciplinare appare essere la seguente: la captazione sarebbe stata comunque casuale, anche se gli investigatori avessero saputo della partecipazione dell'on. Ferri all'incontro, perché egli non era compreso nel perimetro delle indagini. Osserva che, pertanto, la questione dirimente è capire se l'on. Ferri fosse o no compreso in tale perimetro. Non essendo evidentemente sufficiente il dato formale della sua mancata iscrizione nel registro degli indagati per escluderlo, la Sezione disciplinare ritiene che le numerose intercettazioni telefoniche, i pedinamenti, le fotografie, i rapporti degli investigatori che ravvisavano elementi di opacità nelle relazioni tra Palamara e Ferri, il ricorrere del nome dell'on. Ferri negli atti di indagine, siano elementi insufficienti a dimostrare che egli fosse compreso nel perimetro dell'indagine perché le conversazioni tra Palamara e Ferri avrebbero avuto «carattere occasionale». Osserva che secondo la Sezione disciplinare il numero di telefonate intercorse tra Ferri e Palamara tra il marzo del 2019 e l'8 maggio dello stesso anno non indicherebbe un rapporto abituale tra Ferri e Palamara, il quale aveva un numero rilevantissimo di contatti telefonici con molti interlocutori. Fa notare che non si può non rilevare che quella della Sezione disciplinare appare una definizione apodittica e, allo stesso tempo, che l'esame dei documenti solleva più di un dubbio sulla fondatezza di tale definizione. Osserva infatti che è vero che il dott. Palamara aveva moltissimi interlocutori telefonici, con alcuni dei quali aveva un rapporto più assiduo di quello che aveva con l'on. Ferri, ma ciò non significa che quest'ultimo non fosse comunque un suo interlocutore abituale, poiché alcune telefonate, anche, ad esempio, per fare gli auguri, testimoniano di una conoscenza non superficiale e rapporti non formali. Osserva che, d'altra parte, quando il dott. Palamara si interessava di questioni relative alle associazioni di magistrati e alle nomine del CSM, lo faceva interloquendo anche, e forse soprattutto, con l'on. Ferri. Ricorda che, per i magistrati perugini, l'interessamento di Palamara per gli incarichi di magistrati, costituisce lo «sfondo delle condotte illecite» e rileva che, in tale contesto, Ferri è forse l'interlocutore privilegiato, per cui non appare peregrino ipotizzare che le indagini potessero avere anche l'obiettivo di scoprire ulteriori indizi di reato – o condotte rilevanti dal punto di vista disciplinare – in relazione a questa parte delle attività dell'indagato, che – data la natura dei rapporti tra i due già rilevati in atti di indagine – avrebbero potuto prevedibilmente coinvolgere anche l'on. Ferri. Osserva infine che, al di là della consapevolezza o meno da parte degli investigatori della presenza di parlamentari all'incontro del 9 maggio 2019, le sopra esposte considerazioni sui contenuti degli atti di indagine, nei quali fin dall'inizio (cioè dal febbraio 2019) l'on. Ferri compare come «riferimento chiaro» al CSM, insieme con Palamara, dell'avv. Amara, co-indagato di quest'ultimo, o – per lo meno – quelle sui contenuti degli atti di richiesta e concessione delle proroghe delle intercettazioni telefoniche sull'utenza di Palamara (che risalgono ad aprile del 2019 e nei quali l'on. Ferri compare come personaggio tutt'altro che secondario) fanno senz'altro dubitare della sua esclusione dal Pag. 32perimetro delle indagini, sebbene non sia mai stato iscritto nel registro degli indagati.
  Rileva che, evidentemente, se si valuta come non casuale la captazione del 9 maggio 2019, a maggior ragione sarebbero non casuali le captazioni successive, del 21, 28 e 29 maggio 2019, perché è fuor di dubbio che dopo l'incontro dell'Hotel Champagne si poteva ipotizzare con una certa sicurezza di potersi imbattere in conversazioni ulteriori dell'on. Ferri sul tema delle nomine dei magistrati ad incarichi direttivi; osserva che, di fatto, l'on. Ferri era entrato nell'indagine, perché gli inquirenti perugini erano perfettamente in grado di capire che quell'incontro avrebbe potuto rappresentare una condotta da valutare sotto il profilo disciplinare, all'interno delle comunicazioni già avviate con la Procura generale della Corte di cassazione. Segnala però un elemento ulteriore che avvalora la tesi della non casualità delle captazioni successive a quella del 9 maggio, rappresentato dalla sopra richiamata richiesta di proroga delle intercettazioni telefoniche sull'utenza del dott. Palamara del 15 maggio 2019, dove testualmente si dice che le modalità con le quali si è svolto un incontro tra Ferri e Palamara costituiscono una «anomalia che non assurge con evidenza ad elemento indiziario, di certo segna un percorso investigativo da approfondire».
  Riferisce che, avendo proceduto a un ascolto a campione delle captazioni, e al confronto con le relative trascrizioni, è emerso che quanto riportato nelle trascrizioni corrisponde in gran parte a quanto si può ascoltare, mentre, di norma, delle intercettazioni telefoniche sono riportate solo delle sintesi. Segnala qualche caso di mancata trascrizione di frasi ascoltabili o di interi interventi classificati come «non rilevanti» dagli investigatori. Riferisce inoltre che, come segnalato peraltro dalla perizia di parte fatta pervenire dall'on. Ferri lo scorso 8 settembre, tra un progressivo e l'altro vi è quasi sempre un intervallo, di modo che capita che un progressivo si interrompa anche a metà di una parola e il successivo cominci con tutt'altro discorso. Osserva che ciò pone dei dubbi sulla completezza e l'attendibilità del materiale in possesso della Giunta, in cui potrebbero esserci stati, in ipotesi, anche dei tagli o altri interventi tecnici.
  Segnala, infine, che le consulenze di parte dell'on. Ferri hanno già portato a precisare alcuni aspetti tecnici delle captazioni che non erano stati correttamente rappresentati dalla ditta incaricata di eseguirle e dalla Guardia di finanza, con particolare riferimento ai server «intermedi» collocati a Napoli, di cui le indagini difensive dell'on. Ferri hanno rivelato l'esistenza mentre in un primo tempo gli inquirenti avevano descritto, sulla base delle informazioni della ditta incaricata delle captazioni, una architettura del sistema informatico che avrebbe previsto il passaggio dei dati direttamente dal telefono del dott. Palamara al server della Procura della Repubblica di Roma. Riferisce che l'on. Ferri dubita anche della natura «di transito» di tali server, che a suo avviso non sarebbero neppure stati collocati nei locali della Procura della Repubblica ma in quelli della società privata incaricata delle captazioni.
  Tanto premesso, in conclusione, si riserva di formulare una proposta dopo che il deputato Ferri avrà reso gli ulteriori chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento.

  Alfredo BAZOLI (PD) chiede se quello in titolo è il primo caso di esame di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di captazioni o intercettazioni di comunicazioni nell'ambito di un procedimento disciplinare.

  Pietro PITTALIS (FI), relatore, riferisce che non gli consta che vi siano precedenti analoghi e ne chiede conferma al Presidente.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, conferma che non vi sono precedenti specifici, sottolineando che non può ritenersi tale l'unico caso di esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità riferita a un procedimento disciplinare, risalente peraltro a un periodo Pag. 33antecedente l'entrata in vigore della legge n. 140 del 2003. Ricorda peraltro che l'articolo 3, comma 9, della citata legge n. 140 stabilisce che le disposizioni dei commi precedenti, riferite alle insindacabilità, si applichino, in quanto compatibili, anche ai procedimenti disciplinari.
  Non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame del documento in titolo alla seduta già convocata per le prossime ore 12, dove si procederà ad ascoltare l'intervento del deputato interessato, on. Cosimo Maria Ferri.

Mercoledì 27 ottobre 2021.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che nella seduta si procederà, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera, ad ascoltare l'interessato, il quale, ritualmente invitato a rendere chiarimenti, è oggi presente per essere ascoltato.

  (Viene introdotto il deputato Cosimo Maria Ferri).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, fa presente che con riferimento al Doc. IV, n. 10 il deputato Cosimo Maria Ferri è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni e a depositare la documentazione che eventualmente ritenga di produrre.

  Cosimo Maria FERRI (IV) deposita agli atti una memoria scritta, corredata di allegati su supporto informatico. Il primo punto sul quale richiama l'attenzione della Giunta è che le captazioni informatiche delle sue conversazioni sono già state utilizzate dal Procuratore generale della Corte di cassazione, senza autorizzazione della Camera. Osserva che la tesi secondo la quale nel procedimento disciplinare non vi sarebbe, come in quello penale, un GIP al quale spetta di domandare l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni dei parlamentari, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, non è condivisibile: è infatti la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura a svolgere la funzione di GIP. Fa quindi notare che, nel caso in esame, il Procuratore generale ha formulato l'incolpazione omettendo il necessario passaggio della richiesta alla Sezione disciplinare di domandare l'autorizzazione alla Camera dei deputati per l'utilizzo delle captazioni. Sul punto ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, che non è entrata nel merito ma si è unicamente limitata a ribadire che non è il singolo parlamentare a essere titolato a sollevare conflitto, bensì la Camera di appartenenza. Alla luce dell'ordinanza della Corte costituzionale, ricorda di avere presentato istanza al Presidente della Camera in ordine al predetto conflitto. Come si evince dai resoconti della Giunta per le autorizzazioni, l'istanza è stata trasmessa dal Presidente della Camera per un parere, ma la Giunta, come noto, si è legittimamente riservata di pronunciarsi solo dopo che fosse stata richiesta dal Consiglio superiore della magistratura l'autorizzazione all'utilizzazione delle captazioni. Riferisce che le captazioni sono state già utilizzate anche in un'altra occasione, questa volta dalla Sezione disciplinare, per respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione da lui sollevata, in quanto magistrato in aspettativa per mandato parlamentare e, prima di essere eletto alla Camera, per incarichi governativi sin dal maggio del 2013. Nel respingere la predetta istanza, la Sezione disciplinare ha fatto riferimento al contenuto di quelle captazioni per le quali oggi chiede l'autorizzazione all'utilizzazione. Osserva che l'ordinanza n. 96 del 2021, con la quale la sua istanza è stata respinta, contiene una valutazione delle conversazioni captate, che vengono definite non riguardanti la sua attività parlamentare; fa notare che, del Pag. 34collegio che ha respinto l'istanza, faceva parte un membro laico del CSM che era stato in precedenza da lui ricusato. Sottolinea di trovarsi nella situazione di doversi difendere in un procedimento disciplinare su atti che provengono da tre distinti procedimenti penali nei quali non è indagato e di cui non ha titolo a conoscere gli atti, mentre nel procedimento disciplinare a suo carico sono confluiti solo quegli atti dei tre procedimenti originari che sono stati selezionati dal Procuratore generale della cassazione, ciò che rappresenta, a suo giudizio, una lesione del diritto di difesa. Osserva che il punto centrale della questione è rappresentato dalla casualità o meno della captazione delle conversazioni del 9 maggio 2019 e quindi dall'applicazione al caso in esame dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, che prevede la preventiva domanda di autorizzazione all'utilizzo alla Camera di appartenenza del parlamentare anche per le intercettazioni indirette, oppure dell'articolo 6 della medesima legge, che prevede la domanda successiva per le intercettazioni casuali. A tal fine è indispensabile stabilire il momento nel quale egli è stato identificato dagli investigatori, perché a partire da tale momento doveva cessare l'ascolto delle intercettazioni e captazioni delle sue conversazioni in ossequio all'articolo 68 della Costituzione. Precisa che ciò è indispensabile non solo a tutela sua ma di un principio costituzionale di equilibrio tra i poteri legislativo e giudiziario. Fa presente di essere stato citato 341 volte nelle varie richieste di proroga delle intercettazioni telefoniche e captazioni informatiche nei confronti del dott. Palamara, delle quali 107 in una sola richiesta antecedente il 9 maggio 2019, e che tali richieste hanno inizio dal febbraio del 2019. Con certezza, come risulta anche dalla dichiarazione di un maresciallo della Guardia di finanza ascoltato come testimone nel procedimento disciplinare a carico degli ex consiglieri del CSM che parteciparono all'incontro del 9 maggio 2019, la sua identificazione avviene almeno a partire dal 12 marzo 2019: è un teste dell'accusa, il maresciallo Del Prete, ad averlo riferito alla Sezione disciplinare. Sottolinea che negli atti del procedimento disciplinare a carico degli ex consiglieri si parla molto spesso di lui, con ben 109 domande rivolte ai testimoni di accusa che lo riguardavano e che hanno avuto come risposta dei «non ricordo». Sempre per sottolineare come fosse stato chiaramente identificato, fa notare anche che in una informativa della Guardia di finanza si fa riferimento al fatto che lui in una circostanza, il 27 marzo 2019, aveva detto che non avrebbe potuto partecipare a una cena perché si sarebbe dovuto recare a casa per il compleanno del figlio; gli investigatori si erano addirittura preoccupati di verificare la veridicità di tale circostanza, facendo accertamenti anagrafici sui dati di suo figlio. A riprova della sua precoce identificazione vi è pure un appostamento da parte degli investigatori, con successiva nota informativa al PM, nella quale si dà conto della sua partecipazione, il 10 aprile 2019, a una cena alla quale presenziava anche l'ex Vicepresidente del CSM. Evidenzia che egli era talmente noto agli investigatori della Guardia di finanza che essi ne riconobbero la voce quando rispose a una telefonata pervenuta al telefono del dott. Palamara. Rileva come nelle richieste di proroga delle intercettazioni telefoniche nei confronti del dott. Palamara del 2 aprile 2019, del 18 aprile 2019 e del 15 maggio 2019 (basata su conversazioni intercettate ad aprile) si parla di stretta frequentazione tra lui e il dott. Palamara e trova assurdo che il Procuratore della Repubblica di Perugia prima parli di stretta frequentazione e poi sostenga la casualità della captazione del 9 maggio 2019; sottolinea che se si aderisse a tale impostazione si arriverebbe a una abrogazione di fatto, in un procedimento disciplinare, dell'articolo 68 della Costituzione, ciò che costituirebbe un inaccettabile precedente. Ritiene pertanto dimostrato che non si possa sostenere che egli il 9 maggio 2019 non fosse stato identificato dagli investigatori. Sottolinea come agli atti risultano cinque conversazioni, costituite da tre intercettazioni telefoniche e due captazioni mediante trojan, rivelanti attività chiaramente preparatorie dell'incontro del 9 Pag. 35maggio 2019; tali attività preparatorie avrebbero dovuto portare a disattivare il trojan alla presenza di parlamentari, cosa che è tecnicamente semplice da fare, come spiegato anche da sue consulenze di parte, e che risulta essere stata fatta in altre occasioni. Sulle captazioni, fa notare che vi è la prova documentale che per complessivi 14 minuti e 35 secondi il trojan non ha registrato le conversazioni dell'incontro all'Hotel Champagne e che, cosa da nessuno contestata, la captazione del 7 maggio 2019 alle ore 23:19 del colloquio tra il dott. Palamara e l'ex consigliere del CSM Spina è stata ascoltata l'8 maggio 2019 alle ore 18:42 dalla polizia giudiziaria. In tale colloquio, Spina e Palamara parlano della presenza di «Cosimo» alla riunione del 9 maggio. Fa notare, a margine, che si potrebbe porre anche il tema della tutela del domicilio del parlamentare, poiché – al tempo dell'incontro – l'albergo in cui esso si svolse era il suo domicilio romano. Rileva la stranezza dell'ascolto parziale, da parte della Guardia di finanza, del colloquio tra Spina e Palamara, classificato dagli investigatori stessi come «molto importante»: ne è stato ascoltato un frammento e poi il resto è stato ascoltato solo il 13 maggio 2019. Sottolinea l'irrazionalità del criterio dell'ascolto postumo, contenuto negli atti di indagine, perché se si accettasse tale criterio qualsiasi parlamentare potrebbe essere intercettato in violazione dell'articolo 68 della Costituzione e poi la natura indiretta o casuale dell'intercettazione, con applicazione dell'articolo 4 o dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, sarebbe stabilita sulla base del momento di ascolto dell'intercettazione. Nel caso in esame è stato ascoltato solo un frammento della captazione, comunque sufficiente a individuare la riunione progettata per la notte tra l'8 e il 9 maggio 2019, e non gli altri; sottolinea che, tra il giorno della captazione e quello dell'ascolto di tutti i progressivi delle captazioni preparatorie dell'incontro e di quelli dell'incontro stesso, si interpone inoltre la nota del PM di Perugia che dà istruzioni al GICO di non effettuare registrazioni quando vi è consapevolezza della presenza di un parlamentare. Richiama le sentenze della Corte costituzionale sulla tutela delle comunicazioni dei parlamentari, estesa anche ai tabulati, e le sentenze del 2016 e del 2017 della Corte di cassazione che ipotizzano, in caso di dolo, il reato di abuso d'ufficio per l'utilizzo delle intercettazioni in violazione della legge n. 140 del 2003. Osserva che le captazioni non solo non dovevano essere effettuate, come da nota del PM del giorno dopo quella del 9 maggio 2019, ma, se effettuate, non potevano essere ascoltate. Sottolinea un altro aspetto particolarmente importante, che non riguarda solo il suo caso, del quale si sta occupando anche il COPASIR: l'effettuazione di captazioni in violazione dell'articolo 268, comma 3, del codice di procedura penale, che prevede l'obbligo per l'Autorità giudiziaria di definire dove si trovi il server utilizzato. Nel caso delle indagini nei confronti del dott. Palamara, il server, a norma di legge, avrebbe dovuto essere situato nei locali della Procura di Perugia, che però aveva delegato il GICO di Roma, autorizzando l'uso in deroga di server presso la Procura di Roma. Si tratta in ogni caso di server custoditi nei locali all'interno delle procure, a garanzia della genuinità e non manipolazione delle captazioni, delle quali, nel caso in esame, mancano 14 minuti e 35 secondi del 9 maggio 2019, senza che si sappia perché il trojan a volte abbia registrato e altre no. Per questo motivo, la società privata che esegue le captazioni non può essere delegata alla gestione del server. Fa notare che consulenze di parte hanno dimostrato che il server utilizzato per le captazioni non era collocato a Roma, come da autorizzazione del PM di Perugia, ma a Napoli. Il flusso di conversazioni andava quindi, in violazione dell'articolo 268 c.p.p., presso il server di Napoli, cosa della quale il Procuratore della Repubblica di quella città non era a conoscenza e che non aveva autorizzato. Sottolinea che il punto da chiarire è se il server fosse collocato nei locali della Procura della Repubblica di Napoli o presso la sede della ditta incaricata del servizio. Secondo una perizia, il server, inizialmente collocato presso la ditta, sarebbe stato poi Pag. 36spostato nei locali della Procura, come confermato anche dall'operatore telefonico, all'insaputa della Procura della Repubblica. Per di più, risulterebbe che presso il server di Napoli sarebbero confluite anche le captazioni effettuate nell'ambito di altri procedimenti penali completamente diversi, pendenti presso altre sedi giudiziarie. Riferisce di avere presentato a tale riguardo una denuncia alla Procura della Repubblica di Napoli e che sono in corso due procedimenti penali, uno a Napoli e uno a Firenze, scaturiti da tale denuncia; pertanto le captazioni effettuate il 9 maggio 2019 potrebbero costituire addirittura corpo di reato. Sottolinea che le Sezioni unite della Corte di cassazione, pronunciandosi sulla sentenza della Sezione disciplinare che ha disposto la destituzione dalla magistratura del dott. Palamara, hanno affermato che il motivo di ricorso relativo alle intercettazioni è di merito e non di legittimità e che, qualora fosse dimostrata l'effettuazione delle intercettazioni in modo abusivo, ciò consentirebbe di presentare istanza di revisione della sentenza. Risulterebbe infine, in base a una perizia tecnica d'ufficio, che nel citato server sarebbero tuttora presenti brani di conversazioni captate mediante il trojan inoculato nel cellulare del dott. Palamara.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, in merito all'utilizzabilità o meno delle captazioni, chiede di precisare ulteriormente quali siano state le conversazioni il cui ascolto avrebbe consentito di prevedere la presenza di uno o più parlamentari all'incontro del 9 maggio 2019.

  Cosimo Maria FERRI (IV) fa presente che si tratta di cinque conversazioni, per una delle quali, risalente al 7 maggio alle ore 23:19, si ha l'assoluta certezza che sia stata ascoltata dalla polizia giudiziaria prima della riunione del 9 maggio. Tali conversazioni erano inequivocabilmente dedicate alla programmazione dell'incontro del 9 maggio, a cui risultava sicura la sua partecipazione, probabilmente insieme anche all'on. Lotti.

  Carlo SARRO (FI) chiede chiarimenti in merito alle risultanze documentali da cui desumere che l'on. Ferri fosse ricompreso nel perimetro delle indagini del procedimento di Perugia a carico del dott. Palamara, pur non essendo mai stato iscritto nel registro degli indagati e non avendo, quindi, mai ricevuto un avviso di garanzia.

  Cosimo Maria FERRI (IV) nel rinviare alle argomentazioni svolte con dovizia di particolari nella memoria depositata agli atti, nonché a quanto già rilevato dal relatore on. Pittalis, osserva – a titolo esemplificativo – che gli approfondimenti compiuti sui dati anagrafici del figlio per verificare i propri spostamenti nella data del 27 marzo 2019 rappresentano, di per sé stessi, il compimento di atti di indagine nei suoi confronti. Allo stesso modo, sono atti di indagine i pedinamenti in occasione di incontri conviviali; la fotosegnalazione del 10 aprile 2019; il riconoscimento della sua voce su altra utenza telefonica. Come dato statistico, osserva altresì che le centinaia di citazioni del suo nome, superiori a quelle dello stesso Palamara, nelle informative di polizia giudiziaria e nelle richieste di intercettazione del PM, dimostrano che egli sia stato ampiamente ricompreso nel perimetro delle indagini, sebbene, una volta concluse, non siano mai emersi elementi di reità a suo carico.

  Manuela GAGLIARDI (CI) nell'esprimere preoccupazione sulle modalità con cui sono state condotte investigazioni che hanno coinvolto un parlamentare non formalmente indagato, chiede chiarimenti, ai fini della valutazione sulla casualità della captazione del 9 maggio 2019, su quale fosse a quella data il domicilio dell'on. Ferri.

  Cosimo Maria FERRI (IV) fa presente di non essere residente a Roma e che le captazioni non sono state effettuate a tarda ora, non durante un incontro conviviale, bensì presso l'hotel che era di fatto il suo domicilio quando egli si trovava a Roma.

  Catello VITIELLO (IV) chiede chiarimenti sulle modalità di programmazione Pag. 37delle captazioni informatiche e sulla conservazione dei relativi dati informatici.

  Cosimo Maria FERRI (IV) fa presente che, dagli atti e dalle perizie da lui depositati, risulta che la Guardia di finanza era perfettamente in grado di riprogrammare il trojan, interrompendo persino le registrazioni in atto, e che interventi siffatti sono stati effettuati molte volte (anche l'8 maggio), ad esempio inserendo l'orario finale della registrazione che poteva essere anche immediato e contestuale all'operazione di inserimento del medesimo.
  Ricorda che, come risulta agli atti delle indagini svolte dalla Procura di Roma in esito a una sua denuncia presentata sin dal 3 ottobre 2019, la captazione del 7 maggio 2019 della conversazione tra Palamara e Lepre è stata «smarcata» e ascoltata l'8 maggio, alle ore 18.42, quindi oltre cinque ore prima della riunione notturna del 9 maggio; vi era quindi tutto il tempo di riprogrammare il trojan per evitare di intercettare la conversazione del parlamentare, ma ciò non è stato fatto. Al riguardo, il suo consulente tecnico, dott. Milana, ha eseguito l'analisi della programmazione del captatore informatico da parte della Guardia di finanza, dei log di ascolto e dei «brogliacci» delle intercettazioni sul telefono in uso al dott. Palamara e nella sua relazione tecnica del 23 febbraio 2021 ha rilevato significative anomalie nella documentazione relativa alla programmazione del trojan e nella sua gestione, che registrava un'intensa attività di riprogrammazione, documentata in atti proprio in quei giorni.

  Eugenio SAITTA (M5S) chiede chiarimenti sui collegamenti tra i fatti alla base del procedimento disciplinare nei confronti dell'on. Ferri e quelli alla base sia dei procedimenti penali nei confronti di terze persone sia dei procedimenti disciplinari nei confronti degli altri magistrati partecipanti all'incontro del 9 maggio.

  Cosimo Maria FERRI (IV) fa presente che tutti i procedimenti disciplinari nei confronti degli altri magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura che parteciparono alla riunione del 9 maggio 2019, unitamente al dott. Palamara, sono basati sulla captazione delle conversazioni del 9 maggio 2019, che sono anche la motivazione della destituzione dalla magistratura di quest'ultimo. Osserva che potrebbe essere ravvisabile un fumus persecutionis nei suoi confronti già nella circostanza per cui del collegio che ha respinto la sua istanza sulla non utilizzabilità delle captazioni facesse parte un componente precedentemente ricusato. Osserva inoltre che tutti i procedimenti disciplinari vertono sul medesimo fatto, e cioè l'incontro del 9 maggio 2019, di modo che, per escludere giudizi precostituiti, occorre evitare che componenti di un collegio disciplinare possano fare parte anche di altri collegi chiamati a giudicare sui medesimi fatti, sebbene nei confronti di altri partecipanti allo stesso incontro.

  Ingrid BISA (LEGA) osserva che le vicende oggetto della presente audizione appaiono preoccupanti, anche sotto il profilo della violazione della privacy di un deputato non indagato. Chiede chiarimenti sull'atto dal quale risulterebbe che l'on. Ferri fosse già stato identificato dagli investigatori sin dal 12 marzo 2019.

  Cosimo Maria FERRI (IV) ribadisce che il suo nome compare negli atti di indagine sin dal febbraio del 2019 e precisa che l'atto dal quale emerge in modo certo che egli fosse stato identificato dalla Guardia di finanza già a partire dal 12 marzo 2019 è la deposizione di un maresciallo della Guardia di finanza, teste nel procedimento disciplinare a carico degli ex consiglieri del CSM che parteciparono all'incontro del 9 maggio 2019. Precisa che anche tale atto è pubblico, all'interno di un procedimento disciplinare le cui udienze sono trasmesse anche su Radio Radicale, e che esso può anche essere richiesto al Consiglio superiore della magistratura.

  Carla GIULIANO (M5S) chiede di sapere se l'on. Ferri sia a conoscenza del fatto che altri partecipanti all'incontro del Pag. 389 maggio 2019, oltre al dott. Palamara, siano stati coinvolti nei procedimenti penali dai quali provengono gli atti di indagine alla base del suo procedimento disciplinare. Chiede inoltre di sapere se le captazioni delle conversazioni condotte nel procedimento penale di Perugia nei confronti di Palamara sono l'unica fonte di prova anche nei confronti degli altri magistrati sottoposti a procedimento disciplinare per i medesimi fatti.

  Cosimo Maria FERRI (IV) precisa di non avere a disposizione gli atti dei procedimenti penali, che non ha modo di acquisire perché non indagato, se non quelli confluiti nel procedimento disciplinare nei suoi confronti. Riferisce di essere a conoscenza solo del procedimento penale a carico del dott. Palamara e di un procedimento penale a carico del dott. Lepre, già concluso, e non gli risulta che vi siano altri procedimenti penali. Ribadisce che tutte le incolpazioni a carico dei magistrati partecipanti all'incontro del 9 maggio 2019 sono sovrapponibili perché si basano solo sulla captazione delle conversazioni di quell'incontro; a riprova di ciò sta il fatto che i difensori di tutti gli incolpati, pur non essendo i loro assistiti parlamentari, hanno sottolineato l'illegittimità della predetta captazione.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

  (Il deputato Cosimo Maria Ferri si allontana dall'aula).

  Pietro PITTALIS (FI), relatore, all'esito della audizione dell'on. Ferri e alla luce della documentazione esaminata, ritiene, sulla base di quanto illustrato in qualità di relatore nelle precedenti sedute, che sussistano già le condizioni per formulare la propria proposta alla Giunta con riferimento alla domanda in titolo. Propone pertanto che la Giunta neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle captazioni informatiche delle conversazioni dell'on. Ferri richiesta dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta.

Giovedì 4 novembre 2021.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della domanda in titolo, rinviato da ultimo il 27 ottobre scorso.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda pervenuta dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti dell'on. Cosimo Maria Ferri. Ricorda che il relatore on. Pittalis, nella seduta antimeridiana del 27 ottobre scorso, ha concluso l'illustrazione del caso alla Giunta e che la Giunta ha ascoltato, nella seduta pomeridiana svolta in pari data, l'intervento del deputato interessato, on. Cosimo Maria Ferri, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. In quest'ultima seduta il relatore ha altresì formulato la sua proposta nel senso del diniego dell'autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti dell'on. Cosimo Maria Ferri. Chiede quindi se vi siano richieste di intervento in dichiarazione di voto.

  Ingrid BISA (LEGA) rileva che l'audizione dell'on. Ferri ha ulteriormente avvalorato i contenuti della puntuale relazione illustrativa svolta dall'on. Pittalis, anche ai fini della configurabilità degli elementi di un fumus persecutionis nei Pag. 39confronti dell'on. Ferri. Quanto emerso dimostra infatti la consapevolezza sia da parte del Procuratore generale presso la Corte di cassazione sia da parte dell'Autorità giudiziaria della precoce identificazione dell'on. Ferri nel corso delle indagini, e consente di escludere che l'on. Ferri sia stato poi casualmente oggetto della captazione di conversazioni nel corso del noto incontro in un albergo romano del 9 maggio 2019. Sottolinea che la captazione delle conversazioni, e ancora di più il loro indebito utilizzo nell'ambito di un procedimento disciplinare, non solo ledono le prerogative costituzionali di un parlamentare ma si pongono anche in violazione del diritto alla privacy di un cittadino non indagato. Annuncia quindi il voto favorevole alla proposta del relatore da parte del gruppo di appartenenza.

  Carla GIULIANO (M5S) sottolinea la complessità dal caso in esame, dimostrata anche dall'ingente mole della documentazione trasmessa dal Consiglio superiore della magistratura, e ricorda che si tratta del primo caso di domanda di autorizzazione all'uso di intercettazioni nell'ambito di un procedimento disciplinare nei confronti di un parlamentare, magistrato in aspettativa. Osserva che l'esame da parte della Giunta non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio, ma deve essere limitato alla valutazione in ordine alla sussistenza o meno del fumus persecutionis. Rileva che le captazioni per le quali è richiesta l'utilizzazione sono state ottenute per mezzo di un trojan inoculato nel cellulare del dott. Palamara, indagato per un reato che non ha attinenza con le contestazioni disciplinari nei confronti dell'on. Ferri. Osserva che né l'on. Ferri né gli altri ex consiglieri del CSM che parteciparono all'incontro del 9 maggio 2019, pur incolpati in procedimenti disciplinari, sono mai stati oggetto di contestazioni di natura penale. Fa notare che le intercettazioni e le captazioni di conversazioni dell'on. Ferri sono state eseguite in un lasso temporale piuttosto ristretto, da marzo a maggio 2019; inoltre le conversazioni dell'on. Ferri rappresentano solo una piccola parte delle captazioni e intercettazioni nei confronti dell'indagato Palamara, cosa che consente di ritenerle casuali. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, ricorda che ciò che rileva, al fine di discriminare le intercettazioni indirette da quelle casuali, non è il momento in cui il parlamentare viene identificato ma quello a partire dal quale egli diventa obiettivo dell'indagine; nel caso in esame lo spostamento dell'obiettivo dell'indagine anche nei confronti dell'on. Ferri non appare essere avvenuto. Annuncia pertanto il voto contrario alla proposta del relatore da parte del gruppo di appartenenza.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito e l'eventuale conclusione dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta, che si riserva di convocare il prossimo mercoledì 10 novembre.

Martedì 16 novembre 2021.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della domanda in titolo, rinviato da ultimo il 4 novembre scorso.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda pervenuta dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti dell'on. Cosimo Maria Ferri. Ricorda che il relatore on. Pittalis, nella seduta pomeridiana del 27 ottobre scorso, ha formulato la sua proposta nel senso del diniego dell'autorizzazione all'utilizzazione delle captazioni informatiche nei confronti dell'on. Ferri. Ricorda inoltre che nella seduta del 4 novembre scorso sono intervenute Pag. 40in dichiarazione di voto le deputate Bisa e Giuliano, rispettivamente per i gruppi Lega e MoVimento 5 Stelle. Chiede quindi se vi siano altri interventi per dichiarazioni di voto.

  Roberto CASSINELLI (FI) esprime apprezzamento per il modo in cui la Presidenza ha condotto i lavori sul documento in esame, anche in relazione all'interlocuzione con la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, resasi necessaria per la determinazione dell'oggetto della richiesta. Esprime altresì apprezzamento per l'approfondita illustrazione della vicenda svolta dal relatore che, insieme con gli elementi portati all'attenzione della Giunta dall'on. Ferri nel corso della sua audizione, consente di rinvenire gli elementi propri di un fumus persecutionis nei confronti del parlamentare sia per il modo con il quale è stata condotta l'indagine da parte dell'Autorità giudiziaria sia per come è stata successivamente promossa l'azione disciplinare da parte del Procuratore generale della Corte di cassazione. È emerso infatti con assoluta evidenza che il deputato fosse stato identificato sin dagli inizi dell'indagine e che le captazioni, a partire da quella del 9 maggio 2019, non possono essere considerate casuali; pertanto, non avrebbero dovuto essere eseguite né utilizzate. Sottolinea la gravità del caso in esame rispetto non solo alla tutela delle prerogative di un parlamentare ma anche a quella della privacy di un cittadino non indagato. Annuncia quindi il voto favorevole del gruppo di appartenenza alla proposta del relatore.

  Manuela GAGLIARDI (CI) si associa all'apprezzamento per l'operato della Presidenza e del relatore su di una vicenda particolarmente delicata. Rileva che il modo nel quale è stata condotta l'indagine da parte dell'Autorità giudiziaria desta preoccupazione, per le evidenti forzature con le quali sono stati compiuti alcuni atti, senza rispetto delle prerogative dei parlamentari né delle garanzie riconosciute a tutti i cittadini. Dagli atti emerge che l'on. Ferri era stato individuato ben prima della captazione del 9 maggio, la quale non può in alcun modo essere considerata casuale. Ritiene necessario che la Giunta, a differenza del Consiglio superiore della magistratura, non avalli questo modo di procedere dell'Autorità giudiziaria. Dichiara pertanto il voto favorevole del gruppo di appartenenza alla proposta del relatore.

  Federico CONTE (LeU) sottolinea i caratteri di unicità della vicenda in esame, perché relativa a un procedimento disciplinare che si caratterizza per una dimensione statica e non dinamica come quella del procedimento penale, nel quale è possibile ripercorrere l’iter logico seguito dagli investigatori negli atti di indagine. Con riferimento al procedimento disciplinare, la Giunta è stata chiamata a valutare una congerie di atti, selezionata a monte dall'Autorità giudiziaria, al fine di rispondere a una richiesta che ha avuto bisogno anche di essere precisata, attraverso la più volte ricordata interlocuzione con la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Ritiene che, per la valutazione sulla casualità o meno delle captazioni, sia sufficiente considerare la captazione del 9 maggio 2019, poiché le successive sarebbero, in caso di valutazione come indiretta e non casuale della prima, a fortiori non casuali. Osserva che da tutti gli atti di indagine – a partire dai primi, risalenti al febbraio 2019, ma ancora di più da quelli dei successivi mesi di marzo e aprile – emerge la consapevolezza da parte degli investigatori e dell'Autorità giudiziaria degli stretti rapporti esistenti tra il dott. Palamara e l'on. Ferri; tale consapevolezza, in base a un criterio di semplice prevedibilità, avrebbe portato ragionevolmente a ritenere quest'ultimo già ricompreso nel perimetro delle indagini. Osserva che negli atti investigativi Palamara e Ferri sono descritti come «riferimenti al CSM» di uno dei principali indagati, mentre i rapporti intercorrenti tra loro e altri soggetti partecipanti alle associazioni di magistrati costituivano lo «sfondo delle condotte illecite» per le quali lo stesso Palamara era indagato. Dagli atti di indagine Pag. 41emerge la conoscenza che l'Autorità giudiziaria aveva, anche per il numero delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra i due, di un rapporto continuativo tra Palamara e Ferri, definito come connotato da «elementi di opacità». Anche le cinque conversazioni intercettate o captate tra il 7 e l'8 maggio, relative ad attività preparatorie dell'incontro che si svolse nella notte tra l'8 e il 9 maggio, dimostrano la prevedibilità della captazione dell'on. Ferri e il suo coinvolgimento nell'indagine. Richiama il concetto di prevedibilità, in quanto la prerogativa costituzionale impone all'Autorità giudiziaria di valutare la concreta possibilità che l'obiettivo dell'indagine colga un parlamentare, così come il PM di Perugia ha peraltro fatto, in modo corretto ma tardivo, con la nota di istruzioni del 10 maggio 2019, con la quale dava disposizioni di non attivare la registrazione in caso di presenza di parlamentari. Dichiara pertanto il voto favorevole del gruppo di appartenenza alla proposta del relatore.

  Alfredo BAZOLI (PD) sottolinea che la vicenda in esame è particolarmente complessa e rappresenta un unicum tra i precedenti della Giunta, in quanto relativa alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo di captazioni nell'ambito di un procedimento disciplinare. Sottolinea la difficoltà, in tale contesto, della valutazione sulla direzione dell'atto di indagine, che secondo la giurisprudenza costituzionale è ciò che determina la natura indiretta o casuale delle intercettazioni. Ricorda che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, relativamente ad altro procedimento, stabilito il criterio dell'utilizzabilità nei procedimenti disciplinari dei magistrati di intercettazioni legittimamente ottenute nel corso di un procedimento penale; ritiene che la valutazione della Giunta debba essere fatta seguendo tale criterio. Osserva che, negli atti a disposizione della Giunta, vi è un documento che fa da spartiacque, e cioè la richiesta di proroga delle intercettazioni telefoniche nei confronti del dott. Palamara, datata 15 maggio 2019. In tale richiesta si fa riferimento ai rapporti tra Ferri e Palamara in «contesti non meglio specificati», vi è un intero paragrafo intitolato «gli ulteriori elementi acquisiti sulla figura di Ferri Cosimo Maria» e, in relazione a un episodio che coinvolge l'on. Ferri, è scritto che esso «segna un percorso investigativo da approfondire». Pertanto, per l'evidenza del contenuto di tale documento, le captazioni del 21, 28 e 29 maggio devono essere senz'altro qualificate come indirette e non casuali, perché l'on. Ferri era, al 15 maggio, evidentemente entrato nel perimetro dell'indagine. Osserva che vi sono margini maggiori di incertezza in relazione alla prima captazione, quella del 9 maggio 2019. Pur essendo utile sapere che già a marzo l'on. Ferri era stato identificato dagli investigatori quale deputato in carica, ritiene tuttavia corretto che, come sostenuto dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, la semplice identificazione del parlamentare da parte dell'Autorità giudiziaria non è sufficiente di per sé a farlo considerare compreso nell'obiettivo dell'indagine. Occorre quindi valutare se vi siano elementi precedenti la riunione del 9 maggio 2019 sulla base dei quali ritenere che l'on. Ferri fosse entrato nel perimetro delle indagini della procura di Perugia, sebbene egli non abbia mai formalmente assunto la qualità di indagato. Osserva che nelle richieste di proroga delle intercettazioni telefoniche nei confronti del dott. Palamara del 3 e del 19 aprile 2019, e nei conseguenti decreti di proroga del 4 e del 20, vi sono delle considerazioni che fanno dubitare che l'on. Ferri non fosse già oggetto dell'indagine. Ricorda in proposito l'affermazione del GIP per la quale la capacità di Palamara di orientare dall'esterno le nomine del CSM, anche mediante le relazioni con l'on. Ferri, costituiva lo «sfondo delle condotte illecite» oggetto dell'indagine penale. Ricorda inoltre che i rapporti di stretta frequentazione tra Palamara e Ferri sono stati definiti come «connotati da elementi di opacità»; che nei documenti di indagine sono riportate le trascrizioni di diverse conversazioni dell'on. Ferri, oggetto di intercettazioni telefoniche; che si dà conto di Pag. 42un incontro conviviale del 10 aprile 2019, al quale aveva partecipato l'on. Ferri. Anche la nota di istruzioni del pubblico ministero del 10 maggio 2019, nella quale si danno istruzioni alla Guardia di finanza di non attivare il microfono in presenza di parlamentari, pure a volerla considerare – come fa il CSM – «espressione di una mera cautela non imposta dalla prerogativa costituzionale», alimenta i medesimi dubbi, perché non ci si può accontentare della spiegazione, accolta invece dal CSM, che le conversazioni preparatorie dell'incontro del 9 maggio sono state ascoltate solo dopo il suo svolgimento. Il fondato dubbio che la captazione del 9 maggio sia da considerare indiretta e non casuale, porta pertanto a ritenere, anche in ragione di una doverosa cautela rispetto a prerogative costituzionali, che anche per tale captazione non debba essere concessa l'autorizzazione. Osserva che il diniego dell'autorizzazione non va inteso in contrapposizione all'autorità giudiziaria, atteso che la differenza tra intercettazione indiretta e casuale può a volte essere labile. In conclusione, dichiara il voto favorevole del gruppo di appartenenza alla proposta del relatore.

  Catello VITIELLO (IV) fa presente, con riferimento alla captazione del 9 maggio 2019, che la richiesta di proroga delle intercettazioni del 15 maggio 2019 si fonda su intercettazioni del 17 e 18 aprile 2019; sin dalla prima captazione, pertanto, si può parlare di fumus persecutionis accertato e non presunto. Osserva che l'inopinata abrogazione nel 2019 della norma sulla contestualità dell'ascolto delle intercettazioni pone il problema delle cosiddette intercettazioni a strascico. Rileva che l'on. Ferri ha portato all'attenzione della Giunta elementi tecnici che consentono di dire che nei suoi confronti sono state eseguite proprio intercettazioni e captazioni «a strascico», conservate per un tempo non definibile, con violazione della privacy di un cittadino non indagato, prima ancora che delle prerogative di un parlamentare. Rileva di avere evidenziato già in altra sede la necessità di modificare le disposizioni normative sulle captazioni prevedendo, in ragione della loro invasività, che esse siano sempre autorizzate da un organo collegiale. Fa notare la quasi totale sovrapponibilità tra i capi di incolpazione disciplinare e quanto scritto, mesi prima, negli atti di indagine, come il decreto di proroga delle intercettazioni del 4 aprile 2019, dove è descritta la capacità del dott. Palamara di orientare, in ragione dell'appartenenza alle associazioni di magistrati, i voti dei membri del Consiglio superiore della magistratura; richiama al riguardo in particolare la richiesta di proroga delle intercettazioni del 19 aprile 2019, dove il pubblico ministero scrive che Palamara e Ferri concordavano «una condotta cui si sarebbero dovuti attenere gli appartenenti alle associazioni UNICOST e Magistratura indipendente, nell'ambito di procedimenti riguardanti nomine ed assegnazioni di magistrati presso diversi uffici giudiziari», laddove l'associazione Magistratura indipendente era notoriamente quella di appartenenza dell'on. Ferri. Osserva che la consapevolezza da parte degli investigatori e dell'Autorità giudiziaria degli intensi rapporti esistenti tra Ferri, Palamara e altri soggetti, nonché degli argomenti che essi trattavano, consente di affermare che nel procedimento penale che ha dato origine a quello disciplinare le captazioni non sono state legittimamente effettuate. Dichiara pertanto il voto favorevole del gruppo di appartenenza alla proposta del relatore.

  Pietro PITTALIS (FI), relatore, fa presente, rispetto alla valutazione della captazione del 9 maggio 2019, che la richiesta di proroga delle intercettazioni del 15 maggio 2019 assume senza dubbio rilievo per le valutazioni concernenti la casualità delle captazioni successive del 21, 28 e 29 maggio 2019. Precisa tuttavia che tale documento, sebbene sia stato redatto il 15 maggio 2019, e cioè in prossimità della scadenza del decreto che autorizzava le captazioni, si fonda sul contenuto di intercettazioni telefoniche risalenti al 17 e al 18 aprile 2019. Osserva che i verbali di trascrizione delle intercettazioni sono del 10 maggio, ma non appare credibile che esse siano state ascoltate per la prima volta Pag. 43soltanto in tale data, dopo quasi un mese dalla loro realizzazione. Osserva infatti che il GICO della Guardia di finanza afferma la casualità della captazione dell'incontro notturno dell'8-9 maggio in ragione dell'ascolto avvenuto «solamente in data 09.05.2019, alle ore 11.00», dell'intercettazione telefonica n. 8498 dell'8 maggio 2019, delle ore 19:13:07. Sottolinea che l'intercettazione dell'8 maggio sarebbe quindi stata ascoltata dopo meno di 16 ore, mentre per ascoltare quelle del 17 e 18 aprile la Guardia di finanza avrebbe fatto trascorrere, senza un chiaro motivo, quasi un mese. Sembra invero assai più probabile che di tali intercettazioni vi sia stata contezza da parte degli inquirenti anche ben prima della loro formale trascrizione, e che esse abbiano costituito lo spunto investigativo nei confronti dell'on. Ferri che traspare dalla richiesta di proroga delle intercettazioni datata 15 maggio 2019.
  Richiama quindi l'attenzione sulla singolare coincidenza di alcune date ricorrenti nella vicenda all'esame della Giunta: nella notte tra l'8 e il 9 maggio avviene l'incontro all'Hotel Champagne e il 10 maggio vengono trascritte le conversazioni, intercettate sin dal 17 e 18 aprile, che indicherebbero «un percorso investigativo da approfondire»; sempre il 10 maggio, il pubblico ministero dà alla Guardia di finanza l'istruzione di non attivare il microfono nel caso di presenza di parlamentari. Il 9 maggio il Procuratore della Repubblica di Perugia segnala, per le finalità disciplinari, l'esistenza dell'indagine penale nei confronti dei magistrati Palamara, Musolino e Longo al Procuratore generale di Perugia, che il giorno stesso trasmette la segnalazione al Procuratore generale della Cassazione. A questa segnalazione seguirà dopo alcune settimane quella che conteneva le captazioni da cui nasce il procedimento disciplinare contro il magistrato, in aspettativa per mandato parlamentare, Cosimo Maria Ferri.
  Nel sottoporre tale considerazione all'attenzione della Giunta per completezza del quadro documentale risultante dagli atti di indagine trasmessi, rinnova pertanto la proposta di diniego dell'autorizzazione all'utilizzazione di tutte le captazioni informatiche delle conversazioni dell'on. Ferri richiesta dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore, nel senso del diniego dell'autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri così come contenute nella domanda pervenuta lo scorso 2 agosto 2021 dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

  La Giunta approva, a maggioranza, la proposta del relatore, il quale predisporrà il relativo documento per l'Assemblea.