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Documento

Doc. XXII, n. 36

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
SABRINA DE CARLO, DI STASIO, OLGIATI, ROMANIELLO, SURIANO, COLLETTI, SIRAGUSA, EHM, DEL GROSSO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla morte di Giulio Regeni

Presentata il 25 febbraio 2019

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  Onorevoli Colleghi! — Giulio Regeni era un dottorando italiano dell'università di Cambridge, scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir; fu ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo lungo l'autostrada che collega il Cairo ad Alessandria d'Egitto. Le indagini sul caso di Giulio Regeni non hanno ancora portato a individuare i colpevoli e dal ritrovamento del suo cadavere si sono susseguite varie ipotesi sulla sua morte, ma finora non è emersa alcuna verità. Per questa ragione si propone l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, con il compito di accertare le responsabilità relative alla sua morte nonché di ricostruire in maniera puntuale i moventi e le circostanze che hanno condotto al suo assassinio. Accanto al lavoro svolto dalla magistratura, anche il Parlamento, secondo quanto previsto dall'articolo 82 della Costituzione, potrebbe così dare il suo contributo alla ricerca della verità.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di accertare le responsabilità relative alla morte di Giulio Regeni nonché i moventi e le circostanze del suo assassinio.
  3. La Commissione riferisce alla Camera ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, alla fine dei propri lavori circa i risultati della propria attività.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede all'eventuale sostituzione dei componenti della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

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Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 3, sono coperti dal segreto.
  5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  6. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di Pag. 4inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  2. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  3. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 100.000 per l'anno 2020, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.
(Collaborazioni)

  1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui all'articolo 5, comma 1, è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

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Art. 7.
(Durata)

  1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta alla Camera dei deputati una relazione finale sull'attività svolta.