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Documento

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 42-A

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
FORMENTINI, BILLI, COMENCINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, GRIMOLDI, PICCHI, RIBOLLA, ZOFFILI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'Organizzazione mondiale della sanità per evitarne la propagazione nel mondo

Presentata il 28 maggio 2020

(Relatori: FORMENTINI, per la III Commissione;
STUMPO, per la XII Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari) e XII (Affari sociali), il 15 luglio 2021, hanno deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di inchiesta parlamentare. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo (Doc. XXII, n. 42), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite III e XII;

   preso atto che la Commissione di cui si propone l'istituzione ha il compito di esaminare le responsabilità relative allo scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e di accertare l'effettiva congruità del comportamento tenuto dalle autorità degli Stati di origine del virus e colpiti per primi dall'infezione, con riferimento al periodo antecedente alla dichiarazione dell'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale da parte della Organizzazione mondiale della sanità, avvenuta il 30 gennaio 2020, rispetto all'obiettivo di prevenire la diffusione internazionale del contagio e di assicurare la pronta trasmissione delle informazioni rilevanti per il contrasto della propagazione della pandemia;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 82 della Costituzione stabilisca che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo del Doc. XXII n. 42, recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo;

   considerato che, sebbene il provvedimento in oggetto non sia suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica giacché gli oneri da esso derivanti sono posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, dovrebbe essere valutata l'opportunità di imputare gli oneri medesimi agli anni 2021 e 2022, anziché agli anni 2020 e 2021, posto che l'anno 2020 è ormai trascorso,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità di imputare gli oneri derivanti dal provvedimento in oggetto agli anni 2021 e 2022.

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TESTO
della proposta di inchiesta parlamentare n. 42

TESTO
delle Commissioni

  Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'Organizzazione mondiale della sanità per evitarne la propagazione nel mondo.

  Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di COVID-19 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus SARS-CoV-2 per evitarne la propagazione nel mondo.

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione)

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'Organizzazione mondiale della sanità per evitarne la propagazione nel mondo, di seguito denominata «Commissione».

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di COVID-19 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati in cui il virus SARS-CoV-2 si è manifestato inizialmente, con riferimento al periodo antecedente alla dichiarazione di emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), avvenuta il 30 gennaio 2020, per evitarne la propagazione nel mondo, di seguito denominata «Commissione».

  2. La Commissione ha il compito di esaminare le responsabilità relative allo scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e di accertare l'effettiva congruità del comportamento tenuto dalle autorità degli Stati di origine dell'infezione e dall'Organizzazione mondiale della sanità rispetto all'obiettivo di prevenire la diffusione internazionale del contagio e di assicurare la pronta trasmissione delle informazioni rilevanti per il contrasto della propagazione della pandemia.

  2. La Commissione ha il compito di esaminare le eventuali responsabilità relative allo scoppio della pandemia di COVID-19 e di accertare l'effettiva congruità del comportamento tenuto dalle autorità degli Stati di origine dell'infezione e colpiti per primi dall'infezione stessa, con riferimento al periodo antecedente alla citata dichiarazione dell'OMS del 30 gennaio 2020, rispetto all'obiettivo di prevenire la diffusione internazionale del contagio e di assicurare la pronta trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini del contrasto della propagazione della pandemia.

  3. La Commissione riferisce alla Camera circa i risultati della propria attività ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, alla fine dei propri lavori.

  3. Identico.

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Art. 2.
(Composizione della Commissione)

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

  Identico.

  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede all'eventuale sostituzione dei componenti della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento.

  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

  4. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

  Identico.

  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

  3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti dal segreto.

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  5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

  6. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.

  Identico.

  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione)

Art. 5.
(Organizzazione)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

  1. Identico.

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  2. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

  2. Identico.

  3. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 80.000 euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro per l'anno 2021, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

  3. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 80.000 euro per l'anno 2021 e di 100.000 euro per l'anno 2022, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.
(Collaborazioni)

Art. 6.
(Collaborazioni)

  1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui all'articolo 5, comma 1, è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

  Identico.

Art. 7.
(Durata)

Art. 7.
(Durata)

  1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta alla Camera dei deputati una relazione finale sull'attività svolta.

  1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattordici mesi dalla sua costituzione ed entro il mese successivo presenta alla Camera dei deputati una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.