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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 maggio 2018
8.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione speciale per l'esame di atti del Governo
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. Atto n. 7.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Atto n. 7);
   rilevato come la direttiva di cui si dispone il recepimento intenda disciplinare in modo più ampio l'attività di distribuzione assicurativa introducendo sistemi semplificati di gestione dei registri e di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari, ampliando il quadro regolamentare relativo ai prodotti d'investimento assicurativo con riferimento ai conflitti d'interesse, all'informativa precontrattuale e agli incentivi e alla valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza del prodotto, prevedendo alcuni requisiti supplementari in relazione ai prodotti di investimento assicurativi;
   sottolineato in tale contesto come lo schema di decreto legislativo estenda i destinatari della disciplina in materia, anche con riferimento agli obblighi di registrazione, ai requisiti professionali, all'esercizio dell'attività transfrontaliera, istituendo altresì l'Organismo per la tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, con compiti di vigilanza sui soggetti iscritti, a sua volta vigilato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);
   rilevato inoltre come si prevedano requisiti supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, definendo inoltre regole e processi per la creazione di prodotti assicurativi e per la loro distribuzione sul mercato (Product oversight Governance – POG);
   richiamati quindi l'istituzione di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie analogo a quelli previsti nei settori bancario (Arbitro bancario e finanziario – ABF) e finanziario (Arbitro per le controversie finanziarie – ACF), nonché il rafforzamento dell'impianto sanzionatorio di imprese e distributori, con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie anche per le persone fisiche (esponenti aziendali e altri soggetti inseriti nell'organizzazione dell'impresa, in presenza di specifici presupposti) e di altre misure sanzionatorie non pecuniarie, quali l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso la società e l'ordine di porre termine alle violazioni;
   segnalato come la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento e del Consiglio, al considerando 3, precisi espressamente che la stessa mira ad un'armonizzazione minima e «non dovrebbe pertanto impedire agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose per tutelare i consumatori», a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione;
   condiviso l'obiettivo del provvedimento di garantire uniformità di tutela dei consumatori indipendentemente dal soggetto che propone l'acquisto dei prodotti assicurativi;
   rilevata la necessità di coordinare i diversi sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e i rispettivi ambiti di applicazione, al fine di evitare sovrapposizioni e rendere più agevole per il cliente l'individuazione dell'autorità alla quale rivolgersi;Pag. 13
   considerata l'esigenza di promuovere l'utilizzo di sistemi innovativi e di strutture tecnologiche nel settore finanziario (fintech), nonché la necessità di incentivarne l'uso anche nel settore assicurativo (insurtech), al fine di accompagnare il processo di adattamento alla digitalizzazione del settore e di cogliere le opportunità offerte da questo tipo di trasformazione, e sottolineata in tale prospettiva l'opportunità di accordare agevolazioni fiscali e procedurali in favore degli investimenti per la fornitura in tale settore di servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico;
   richiamate le norme, recate dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), recanti agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine, specialmente nelle piccole e medie imprese, attraverso investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR), rilevata la straordinaria opportunità che tali strumenti rappresentano per rafforzare la patrimonializzazione delle imprese italiane che stanno investendo nell'innovazione, e sottolineata la necessità di favorire la diffusione dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) anche mediante opportune forme di incentivazione per il settore assicurativo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto legislativo, capoverso «Art. 30-decies (Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti)» del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, provveda il Governo a precisare che le risultanze del processo di approvazione del prodotto assicurativo, attuato dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari, devono essere inviate all'IVASS ai fini dell'attività di vigilanza;
   2) all'articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 106 (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa)» del CAP, provveda il Governo a esplicitare, in conformità con il testo in lingua inglese della direttiva 2016/97, che l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste non solo nell'attività istruttoria e prodromica alla conclusione del contratto, ma altresì nella conclusione dello stesso;
   3) all'articolo 1, comma 10, capoverso «Art. 108-bis (Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)» del CAP, al comma 1, lettera b), provveda il Governo a specificare che il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo deve garantire l'imparzialità e la terzietà, rispetto agli operatori del settore, dell'Organismo stesso;
   4) all'articolo 1, comma 19, provveda il Governo a sopprimere la disposizione di cui alla lettera a), che, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 1-bis nell'articolo 117 del CAP, prevede il versamento dei premi direttamente sul conto corrente dell'impresa, porta ad una carenza di liquidità per gli intermediari; contestualmente, provveda il Governo a riformulare il comma 3-bis dell'articolo 117 del CAP, come sostituito dalla lettera b) del medesimo comma 19, nei seguenti termini: «3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di 18.750 euro. Il limite minimo è aggiornato mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.»;
   5) all'articolo 1, comma 22, al capoverso «Art. 120-bis (Trasparenza sulle remunerazioni)» del CAP, provveda il Governo a precisare che l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a Pag. 14titolo accessorio devono comunicare al cliente non soltanto la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, ma anche gli importi relativi a ciascuna voce;
   6) all'articolo 1, comma 23, in relazione all'informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza di cui all'articolo 121 del CAP, provveda il Governo a precisare, al comma 2, che la documentazione deve essere fornita al contraente, in ogni caso, prima della conclusione del contratto, eliminando il secondo periodo del medesimo comma 2, laddove si prevede che, in caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, gli obblighi di trasmissione della predetta documentazione sono adempiuti subito dopo la conclusione del contratto, nonché sopprimendo, alla fine del comma, le parole: «subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione»;
   7) all'articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-quater (Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)» del CAP, al fine di garantire l'allineamento delle disposizioni in materia di incentivi tra intermediari assicurativi e intermediari finanziari, provveda il Governo a precisare che i regolamenti dell'IVASS devono essere adottati conformemente alla disciplina prevista in materia dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;
   8) all'articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-sexies (Informativa al contraente e incentivi)» del CAP, provveda il Governo a precisare che le informazioni su tutti i costi e gli oneri sono sempre comunicate al cliente non solo in forma aggregata, ma anche in forma analitica, al fine di mettere il medesimo cliente nelle condizioni di poter avere contezza della natura e dell'importo delle voci di costo del prodotto;
   9) all'articolo 1, comma 34, capoverso «Capo II-bis – Controversie, Art. 187-ter (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie)» del CAP, al comma 1, provveda il Governo a premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Tale previsione si rende necessaria per meglio precisare la definizione delle competenze tra l'arbitro finanziario e il nuovo arbitro in materia assicurativa;
   10) sempre all'articolo 1, comma 34, capoverso «Capo II-bis – Controversie, Art. 187-ter (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie)» del CAP, provveda il Governo a precisare che tale strumento si applica, ad ogni modo, a tutti i contratti assicurativi, senza alcuna esclusione, nonché anche agli intermediari assicurativi a titolo accessorio;
   11) all'articolo 1, commi 21 e 24, dello schema, recanti molteplici modifiche e integrazioni al CAP, provveda il Governo a sostituire, ovunque ricorrano, nelle predette modifiche e integrazioni al CAP, la parola «idoneità» con la parola «adeguatezza» e la parola «adeguatezza» con la parola «appropriatezza», al fine di garantire coerenza ed uniformità lessicale tra la disciplina assicurativa di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 e la disciplina in materia di servizi finanziari di recepimento della direttiva MiFID II, anche in conformità al testo originario in inglese delle due direttive;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 119-bis (Regole di comportamento e conflitti d'interesse) del CAP, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I distributori di prodotti assicurativi operano con imparzialità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti», secondo una formulazione più aderente al disposto della direttiva 2016/97, in modo da richiamare esplicitamente nella norma l'obbligo di imparzialità del distributore, al fine di garantire una migliore e più efficace tutela dei consumatori; valuti inoltre il Governo l'opportunità di precisare, al comma 2 del medesimo articolo 119-bis, che le informazioni relative alla distribuzione assicurativa ai contraenti o ai potenziali contraenti Pag. 15devono essere non solo corrette, chiare e non fuorvianti, ma anche imparziali e complete; infine, con riferimento al comma 8 del già citato articolo 119-bis, che rimanda all'IVASS la disciplina di dettaglio delle regole di comportamento dei distributori assicurativi, valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare che tale regolamento deve essere adottato sentite le rappresentanze maggiormente rappresentative degli intermediari assicurativi, delle imprese assicuratrici e dei consumatori;
   b) all'articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 119-ter (Consulenza e norme per la vendita senza consulenza)» del CAP, valuti il Governo l'opportunità, al comma 4 dell'articolo 119-ter, di sostituire le parole: «Qualora un intermediario assicurativo comunichi al contraente di fornire» con le seguenti: «Quando un intermediario assicurativo fornisce»; inoltre, al comma 5 del medesimo articolo 119-ter, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la valutazione del prodotto offerto al cliente, eseguita dal distributore, deve avvenire anche con un sistema che qualifichi con indicatori numerici la rischiosità del prodotto e la complessità del contratto proposto; sempre con riferimento al già citato comma 5, valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare che il regolamento dell'IVASS con cui si disciplinano le modalità applicative dell'articolo deve essere adottato sentite le rappresentanze maggiormente rappresentative degli intermediari assicurativi, delle imprese assicuratrici e dei consumatori;
   c) all'articolo 1, comma 22, capoverso «Art. 120 (Informazione precontrattuale)» del CAP, valuti il Governo l'opportunità di specificare, al comma 1, che gli intermediari assicurativi forniscono le informazioni al contraente ivi previste, previa esposizione in locali aperti al pubblico, di specificare, alla lettera e) del citato comma 1, che tra le informazioni da fornire c’è anche quella relativa al fatto che l'intermediario agisce per conto di una o più imprese di assicurazione, nonché di specificare, al comma 6 del medesimo articolo 120, che il regolamento dell'IVASS con cui si disciplinano le modalità applicative dell'articolo deve essere adottato sentite le rappresentanze maggiormente rappresentative degli intermediari assicurativi, delle imprese assicuratrici e dei consumatori;
   d) all'articolo 1, comma 22, capoverso «Art. 120-ter (Trasparenza sui conflitti di interesse)» del CAP, valuti il Governo l'opportunità di precisare il termine entro il quale, prima della conclusione di un contratto, l'intermediario è tenuto a comunicare al contraente le informazioni relative a potenziali conflitti di interesse; valuti inoltre il Governo l'opportunità di sopprimere le lettere d) ed e) del comma 1 del medesimo articolo 120-ter le quali richiedono agli intermediari di fornire al contraente anche informazioni relative all'esistenza di contratti di esclusiva con imprese di assicurazione, esplicitandone la denominazione, nonché relativamente all'esistenza di rapporti di affari, anche potenziali, con imprese di assicurazione;
   e) all'articolo 1, comma 22, capoverso «Art. 120-quater (Modalità dell'informazione)» del CAP, valuti il Governo l'opportunità di specificare, al comma 2, che i mezzi, indicati dal medesimo comma, con i quali sono fornite al contraente le informazioni di cui al comma 1, sono rimessi alla scelta del contraente stesso; al comma 4, valuti il Governo l'opportunità di specificare che le informazioni su supporto durevole non cartaceo sono fornite su richiesta del cliente; al comma 5, valuti il Governo l'opportunità di specificare che la fornitura delle informazioni tramite sito internet avviene in presenza di richiesta in tal senso del contraente, qualora sussistano gli altri requisiti già indicati dal comma; al comma 7, valuti il Governo l'opportunità di precisare che il documento riferito alle informazioni di cui agli articoli 119-ter, 120, 120-bis e 120-ter del CAP può essere esposto nei locali dell'intermediario aperti al pubblico in luogo della consegna diretta;
   f) all'articolo 1, comma 22, capoverso «Art. 120-quinquies (Vendita abbinata)» del CAP, valuti il Governo l'opportunità di Pag. 16precisare, a tutela del cliente, che, nell'attuazione della disposizione, sono fatte salve, ad ogni modo, le previsioni del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché di sopprimere il secondo periodo del comma 3 e il comma 6 del medesimo articolo 120-quinquies, in quanto tale disposizioni, che escludono l'applicazione di talune previsioni dell'articolo per alcune tipologie di prodotti assicurativi, rischiano di determinare ingiustificate disparità di trattamento tra distributori e di indebolire la tutela dei consumatori;
   g) all'articolo 1, comma 23, capoverso «Art. 121 (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza)» del CAP, al comma 3, valuti il Governo l'opportunità di precisare che il regolamento dell'IVASS, con il quale saranno disciplinate la promozione e il collocamento dei contratti di assicurazione a distanza, sia adottato in conformità alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo;
   h) all'articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-quater (Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)» del CAP, al comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «l'IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite degli intermediari» con le seguenti: «l'IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo svolta da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite degli intermediari»;
   i) all'articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-sexies (Informativa al contraente e incentivi)» del CAP, al comma 3, al fine di garantire una maggiore chiarezza delle informazioni relative ai costi e agli oneri da sostenere, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con modalità uniformi, individuate dall'IVASS, sentita la CONSOB, con il regolamento di cui all'articolo 121-quater, in modo che le medesime informazioni risultino chiare e comprensibili»;
   l) all'articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-septies (Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti)» del CAP, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la consulenza resa nell'ambito della distribuzione assicurativa, quando è obbligatoria o quando è svolta su iniziativa del distributore, non deve gravare economicamente sui clienti; inoltre, al comma 7, occorre precisare, in analogia a quanto previsto in ambito finanziario, che, nel caso in cui il contraente non fornisca le informazioni necessarie per la valutazione dell'adeguatezza al cliente del prodotto proposto, l'intermediario deve informare il medesimo contraente che tale circostanza potrebbe pregiudicare la conclusione del contratto;
   m) all'articolo 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le lettere b) e c) del comma 28, che, nel sopprimere il comma 2 e modificare il comma 3 dell'articolo 182 del CAP in materia di pubblicità dei prodotti assicurativi, potrebbero di fatto impedire agli intermediari autonome iniziative pubblicitarie riguardanti i prodotti assicurativi offerti;
   n) all'articolo 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 29, il quale, nell'apportare modifiche all'articolo 183 del CAP in materia di regole di comportamento, seppur nell'ottica di coordinamento con l'attuale articolo 119-bis, sembra tuttavia portare ad una minore trasparenza, a danno del cliente;
   o) all'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 1, il quale interviene sulle definizioni dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa e dei prodotti assicurativi recate dall'articolo 1 del Testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in quanto tali modifiche avrebbero l'effetto di introdurre nuove tipologie di distributori e di esonerare Pag. 17una serie di prodotti assicurativi di tipo finanziario – assicurativo dagli obblighi stabiliti dalla disciplina;
   p) all'articolo 4, comma 4, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un sistema di copertura dei costi dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie che non gravi integralmente sugli utenti;
   q) in relazione al riparto delle competenze regolamentari tra CONSOB e IVASS – con particolare riferimento all'articolo 30-decies del CAP, come modificato dall'articolo 1, comma 3, dello schema, e all'articolo 25-ter del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 6, dello schema – al fine di prevenire sovrapposizioni, interferenze, zone d'ombra e conflitti di attribuzioni tra le due Autorità, valuti il Governo l'opportunità di definire forme di collaborazione e d'intesa tra le predette Autorità, in modo da garantire la maggiore tutela possibile della posizione del cliente;
   r) al fine di porre un argine al problema delle profilature non aderenti alle caratteristiche del cliente e di superare il rischio di valutazioni difformi tra operatori, incidenti sullo stesso cliente, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'IVASS e la CONSOB, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori del settore, definiscano procedure standard per garantire una profilatura del cliente più sicura, anche nell'ottica di prevedere, nel medio periodo, un sistema che garantisca l'univocità della profilatura stessa, identificando il grado di rischiosità tollerabile, per il cliente, direttamente riferito alla scala di rischio dei prodotti, così come riportata nei prospetti KID, al fine di garantire una sempre maggiore tutela del cliente stesso.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Atto n. 8.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo di attuazione di una direttiva europea sull'uso dei dati del PNR a fini di pubblica sicurezza e penali (Atto n. 8);
   preso atto del parere favorevole con osservazioni, reso dal Garante per la protezione dei dati personali nella riunione del 22 febbraio 2018;
   osservato che lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, tra cui è ricompresa la direttiva 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi;
   rilevato che l'articolo 12 della citata legge di delegazione europea n. 163 del 2017 reca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della suddetta direttiva (UE) 2016/681- rispetto a quelli previsti in via generale dalla legge di delegazione europea – volti a collocare l'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP) presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e a prevedere che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda anche i voli intra-UE;
   evidenziato che il comma 2 dell'articolo 1 estende l'oggetto del decreto anche alla disciplina del trattamento dei dati API, ossia dei dati relativi ai passeggeri che fanno ingresso nel territorio dello Stato italiano, che i vettori aerei hanno l'obbligo di trasmettere ai competenti uffici di polizia di frontiera;
   rilevato che tale disciplina è oggetto di un'altra direttiva europea – ossia la direttiva 2004/82/CE (cd. direttiva API) – che è stata già recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144;
   richiamato il parere del Garante per la protezione dei dati personali che osserva, tra l'altro, che l'inserimento dei dati API e la loro regolamentazione nello schema di decreto legislativo in esame, «oltre ad apparire non strettamente necessario, potrebbe rivelarsi non proporzionale, attesa la mancanza di ogni valutazione d'impatto in merito e considerati i differenti ambiti regolati dalla rispettiva disciplina.» suggerendo «una rivisitazione delle disposizioni che riguardano il trattamento dei dati API, facendo salve quelle sole disposizioni conformi alle puntuali previsioni della direttiva 681, espungendo le altre, qualora volte a modificare il D.Lgs. n. 144/2007»;
   preso atto, al riguardo, dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 24 aprile scorso, secondo cui lo schema di decreto muove dalla constatazione che i dati API costituiscono Pag. 19un sottoinsieme dei dati PNR; pertanto, esso mira a semplificare il sistema, disciplinando in modo unitario la raccolta e il trattamento dei dati concernenti i passeggeri, acquisiti dai vettori aerei a fini commerciali, senza apportare modifiche alla vigente disciplina dei dati API. Tale impostazione sarebbe coerente con i Considerata 9 e 10 della direttiva (UE) 2016/681 – dai quali si evince che, per la realizzazione del sistema di trattamento dei dati PNR, gli Stati membri devono assicurare la raccolta e la trasmissione da parte dei vettori dei medesimi dati PNR, «compresi i dati API» – nonché con l'articolo 8, paragrafo 2, della cennata direttiva, che prevede che tutte le disposizioni in essa contenute si applichino ai dati API;
   preso atto, altresì, che, secondo il rappresentante del Governo, la scelta formale di unificare nello stesso atto normativo la disciplina discendente dall'attuazione delle direttive europee non avrebbe determinato alcuna compressione delle garanzie previste dal decreto legislativo di recepimento della direttiva API (il n. 144 del 2007) a tutela della protezione dei dati personali, limitandosi nella sostanza ad «integrare» nel nuovo articolato le norme vigenti posto che lo schema di decreto legislativo in oggetto non preclude la possibilità di selezionare i voli in entrata (c.d. «tratte a rischio»); non prevede il trattamento dei dati API per i voli in uscita dal territorio nazionale e conferma, infine, all'articolo 9, il periodo di conservazione dei dati, fissato dalla direttiva API in ventiquattro ore stabilendo, con riferimento alla loro cancellazione, una modalità tecnica che ne prevede la non visibilità per gli operatori degli Uffici incaricati di effettuare i controlli di polizia di frontiera;
   sottolineata, al riguardo, l'opportunità di chiedere al Governo di valutare l'inserimento agli articoli 8 e 9 dello schema, rispettivamente dedicati al trattamento dei dati PNR e API, di una espressa previsione per cui il trattamento medesimo debba essere effettuato nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali è consentito;
   considerato che l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno del «Sistema informativo» attraverso il quale verranno raccolti, trattati e trasferiti i dati del codice di prenotazione (PNR) e le informazioni anticipate sui passeggeri (API);
   richiamato il parere del Garante per la protezione dei dati personali che evidenzia come l'utilizzo di un Sistema Informativo unitario, che rappresenta un elemento di semplificazione degli adempimenti in carico ai vettori aerei, richieda l'adozione di opportune misure tecniche e organizzative al fine di garantire il rispetto dei principi di necessità, di proporzionalità e di finalità nel trattamento dei dati PNR e dei dati API;
   rilevato che, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 4, i vettori aerei che non effettuano voli secondo un programma operativo pubblico specifico e che non possiedono l'infrastruttura necessaria a supportare i formati di dati e i protocolli di trasmissione previsti dallo schema devono trasferire i dati PNR con un mezzo elettronico che offra adeguate garanzie rispetto alle misure di sicurezza tecniche, individuato dall'Unità d'informazione sui passeggeri nazionale con apposita prescrizione;
   richiamato il parere del Garante per la protezione dei dati personali che ha rilevato l'opportunità di prevedere il parere del Garante medesimo sulla decisione dell'UIP nonché di ricollocare, per motivi di omogeneità funzionale, i contenuti del predetto comma 8 dell'articolo 4 nell'ambito dell'articolo 5;
   osservato che l'articolo 5, in materia di modalità di trasferimento dei dati PNR al Sistema informativo, prevede al comma 3 che, nelle more dell'adeguamento dei propri sistemi informatici, i vettori possono utilizzare mezzi elettronici di trasmissione ulteriori;Pag. 20
   richiamato il parere del Garante per la protezione dei dati personali che ha rilevato l'opportunità di prevedere che le specifiche tecniche dei suddetti mezzi elettronici di trasmissione siano oggetto di un preventivo parere da parte del Garante medesimo;
   preso atto, al riguardo, dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella citata seduta del 24 aprile scorso secondo cui le suddette modalità di trasmissione saranno disciplinate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 5, per la cui adozione è previsto il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
   rilevato che l'articolo 6 disciplina composizione e funzioni dell'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP) nazionale prevedendo al comma 2, lettera a), il possibile avvalimento, da parte dell'UIP nazionale, di un «operatore economico qualificato» per la ricezione dei dati PNR dei vettori aerei;
   ricordato al riguardo che, come evidenziato dal Garante per la protezione dei dati personali, e come condiviso dal rappresentante del Governo in Commissione, sarebbe opportuno che l’«operatore economico qualificato», venga designato quale responsabile esterno al trattamento;
   evidenziato che l'articolo 10 stabilisce le condizioni per la conservazione dei dati PNR, stabilendo, in particolare che, decorsi sei mesi dal loro trasferimento, i dati vengono resi anonimi mediante un'operazione di mascheramento di una serie di elementi che potrebbero servire a identificare direttamente gli interessati a cui i dati PNR si riferiscono;
   richiamato il parere del Garante per la protezione dei dati personali che ha sottolineato che non è chiaro se, a seguito della suddetta operazione di «mascheramento», sia ancora possibile re-identificare gli interessati e che, in tal caso, i dati non possono essere trattati come dati anonimi nell'accezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n), del Codice per la protezione dei dati personali e che sarebbe quindi più appropriato modificare la terminologia, utilizzando la nozione di pseudonimizzazione del dato, introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679;
   preso atto che il rappresentante del Governo ha condiviso l'osservazione sopra citata del Garante per la protezione dei dati personali;
   evidenziato che l'articolo 22 sancisce l'applicabilità ai trattamenti dei dati personali effettuati ai sensi del presente schema, degli strumenti di tutela previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e, in particolare, il comma 7 prevede che l'UIP conserva, per un periodo di cinque anni i registri delle attività di raccolta, consultazione, comunicazione e cancellazione dei dati. Detti registri riportano l'indicazione delle finalità, della data e dell'ora dell'operazione e gli elementi relativi all'identità della persona che ha consultato o comunicato i dati PNR, nonché dei destinatari di tali dati. I registri sono usati esclusivamente a fini di verifica, di autocontrollo, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati o di audit;
   rilevato, al riguardo, che il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che «i registri degli accessi e delle attività, di cui al comma in questione, contengono anch'essi dati personali degli interessati e, pertanto, sarebbe opportuno modificare la disposizione prevedendo che andranno trattati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei registri stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità previste»;
   preso atto che, anche in tal caso, il rappresentante del Governo ha condiviso l'osservazione sopra citata del Garante per la protezione dei dati personali;
   ricordato che l'articolo 24 reca le sanzioni, oggetto dell'articolo 14 della direttiva in recepimento. Il comma 1 prevede, infatti, la sanzione amministrativa Pag. 21pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro nei confronti dei vettori aerei che non trasmettono i dati o li trasmettono con modalità differenti da quelle previste dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame o li trasmette in maniera incompleta o errata;
   ricordato, altresì, che il comma 4 stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per la mancata cancellazione dei dati API prevista dall'articolo 11 dello schema di decreto. In tali casi l'autorità competente ad irrogare la sanzione è il Garante per la protezione dei dati personali;
   rilevato, quanto al tema delle sanzioni, che il Garante per la protezione dei dati personali ha chiesto di valutare l'opportunità di applicare il medesimo trattamento sanzionatorio di cui all'articolo 24, comma 1, (sanzione da 10.000 a 100.000 euro) anche agli illeciti previsti dal comma 4 del medesimo articolo (mancata cancellazione dei dati API, per i quali si prevede una sanzione da 5.000 a 50.000 euro), in quanto caratterizzati da un disvalore non minore rispetto a quello che connota i primi;
   preso atto, al riguardo, dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo secondo il quale la differenziazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 24 dello schema di decreto legislativo per le due fattispecie ivi considerate trova giustificazione proprio nel diverso disvalore delle condotte;
   considerato che nel caso degli illeciti di cui all'articolo 24, comma 1 – che hanno ad oggetto violazioni concernenti la trasmissione dei dati PNR ai Sistemi Informativi – la mancata, incompleta, erronea trasmissione dei dati o la trasmissione difforme dalle modalità prescritte è condotta suscettibile di impedire, ostacolare o, – comunque, compromettere seriamente, anche in modo definitivo, l'attività di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei, reati di terrorismo e dei reati gravi, così vanificando le finalità stesse della direttiva dell'Unione europea;
   considerato altresì che la sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 24 riguarda, invece, la violazione dell'obbligo di cancellazione dei dati API trasmessi, previsto dall'articolo 11 dello schema di decreto, posta esclusivamente a garanzia della privacy dei singoli soggetti interessati: a garanzia, quindi, di diritti e libertà dei singoli che, nel contesto complessivo della normativa, sono oggetto di bilanciamento e, ferme restando le esigenze di proporzionalità e il rispetto dei limiti previsti per il trattamento e dei diritti dei singoli garantiti dall'articolo 23 dello schema di decreto, cedono di fronte agli obiettivi specifici di sicurezza perseguiti dalla direttiva;
   valutato che l'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1. agli articoli 8 e 9, rispettivamente dedicati al trattamento dei dati PNR e API, sia inserita una espressa previsione per cui il trattamento medesimo debba essere effettuato nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali è consentito, anche, eventualmente, attraverso una rivisitazione delle disposizioni che riguardino il trattamento dei dati API, facendo salve quelle sole disposizioni conformi alle puntuali previsioni della direttiva 681, espungendo le altre, qualora volte a modificare il d.lgs. 144/2007»; all'articolo 4 comma 8 e all'articolo 5 sia previsto che la trasmissione di dati PNR e i protocolli di trasmissione avvengano con un mezzo elettronico o altro strumento adeguato, che offra garanzie adeguate rispetto alle misure di sicurezza tecniche, individuato dall'Unità d'informazione sui passeggeri nazionale con apposita prescrizione e che tale individuazione avvenga sentito il Garante per la Privacy; Pag. 22
   2. siano ricollocati, per motivi di omogeneità funzionale, i contenuti del la disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 5, dopo il comma 3;
   3. all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente «3. Nel caso in cui l'UIP nazionale riceva i dati PNR dai vettori aerei avvalendosi di un operatore qualificato, tale operatore è responsabile del relativo trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.»;
   4. all'articolo 10 sia chiarito se a seguito dell'operazione con cui i dati sono resi anonimi mediante mascheramento, sia ancora possibile reidentificare gli interessati, posto che in tal caso tali dati non possono essere trattati come anonimi nell'accezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n) del Codice (il dato anonimo è «il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile»);
   5. all'articolo 22, comma 7, primo periodo, dopo le parole «cancellazione dei dati» si aggiungano le seguenti: «, adottando misure di sicurezza tali da evitare il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, nonché di accesso non autorizzato ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità previste;
   6. all'articolo 2 sia inserito in fine il seguente inciso «del presente decreto, effettivamente presenti e trattati nella prenotazione effettuata dal passeggero»;
   7. in relazione al tracciamento e/o monitoraggio della banca dati dell'autorità competente ad accedervi deve essere chiaro il riferimento all'identità dell'operatore che vi accede, oltre che ai dati tipici della consultazione (data e orario);
   8. agli articoli 3 e 4 si inserisca il riferimento ai soli dati API eventualmente già raccolti dagli operatori così come previsto dalla Direttiva 681/2016;
   9. all'articolo 24, si preveda la diversificazione delle sanzioni in base a criteri quantitativi al fine di rendere tali sanzioni conformi ai principi di proporzionalità, effettività e dissuasività, anche in base alle diverse modalità di trattamento e comunicazione dei dati;
   10. all'articolo 26, relativamente alle disposizioni transitorie si individuino e si chiariscano le modalità tecniche ed operative per la trasmissione, da parte dei vettori aerei, delle informazioni relative alle persone trasportate e, in particolare, se resti operante il Sistema informativo frontaliero denominato Border Control System (BCS) Italia, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, giacché il disposto dell'articolo 26 dello schema di decreto sembra prevedere solamente una ultrattività della vigenza della disciplina di cui al decreto legislativo n. 144/2007 fino alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi del presente schema di decreto;
   11. si preveda un monitoraggio sull'utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente provvedimento, quali risultanti dalla relazione tecnica, al fine di verificarne l'effettiva congruità;

  e con la seguente osservazione:
   a) all'articolo 24, si valuti la possibilità di prevedere che le sanzioni relative ai dati PNR siano applicabili solo per i voli extra UE;

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE. Atto n. 11.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81CE (atto n. 11);
   considerato che:
    lo schema di decreto legislativo dà attuazione a una direttiva che fa parte del pacchetto «Aria pulita» presentato dalla Commissione europea nel 2013 con il quale l'esecutivo europeo ha delineato una strategia volta a migliorare la qualità dell'aria, fissando nuovi obiettivi in tale ambito fino al 2030;
    a tal fine la direttiva 2016/2284 sostituisce la direttiva 2001/81/CE che aveva fissato, a partire dal 2010, limiti massimi di determinati inquinanti atmosferici consentendo di realizzare in Italia e nel resto dell'Europa notevoli progressi in materia di qualità dell'aria;
    tuttavia la revisione della direttiva 2001/81/CE si è resa necessaria a causa del permanere di rischi elevati per la salute e per l'ambiente dovuti all'inquinamento atmosferico che resta il principale fattore ambientale legato a malattie prevenibili e decessi prematuri nell'Unione europea, destinato a diventare, entro il 2050, la prima causa ambientale di mortalità a livello mondiale;
    lo schema di decreto in oggetto mira a ridurre, in conformità alla direttiva 2016/2284, le emissioni nazionali annue di origine antropica di una serie di sostanze (il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non metanici, l'ammoniaca e il particolato fine) per rispettare, entro il 2020 e il 2030, i livelli di emissioni stabiliti, prevedendo altresì l'attivazione del monitoraggio delle emissioni di una serie di altre sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione, nonché la raccolta di dati circa gli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi;
    considerato che l'articolo 4 dello schema di decreto stabilisce il primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico sia predisposto entro il 30 settembre 2018; tuttavia in ragione della complessità delle elaborazioni necessarie sarebbe auspicabile una posticipazione di tale termine, coerente con l'impegno di trasmissione del programma alla Commissione europea entro il 1 aprile 2019, come stabilito dal successivo articolo 8;
    ritenuto che, all'articolo 5, dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare la composizione numerica del tavolo di coordinamento dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che a fronte del numero massimo di cinque componenti delle amministrazioni regionali e locali non risulta espressamente Pag. 24specificato il numero dei rappresentanti di ciascuna delle amministrazioni centrali che partecipano al tavolo stesso;
    la legge n.132 del 2016 ha istituito il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'attività conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;
    andrebbe pertanto valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del SNPA nei meccanismi delineati dallo schema di decreto legislativo sia per l'articolazione del Sistema sui due livelli, nazionale e regionale, entrambi chiamati dal provvedimento a svolgere funzioni, sia per le competenze del SNPA che, costituendo una base di conoscenza ed elaborazione già coordinata, potrebbero rivelarsi utili: ai fini del tavolo di coordinamento per l'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico; del monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi tramite una rete di sistemi di monitoraggio; della consultazione pubblica prevista per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico; dell'informazione al pubblico dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico;
    l'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo n. 155 del 2010 prevede la cadenza quinquennale della predisposizione degli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, mentre l'articolo 6 ne stabilisce la cadenza quadriennale;
    ritenuto che sarebbe necessario perseguire congiuntamente e sinergicamente sia l'obiettivo di una migliore qualità dell'aria sia quello della lotta ai cambiamenti climatici, vista la stretta connessione fra i due temi;
    preso atto del parere espresso in data 19 aprile 2018 dalla Conferenza unificata,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   a) sia valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del SNPA: ai fini della costituzione del tavolo di coordinamento per l'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico (articolo 5, comma 2) prevedendo in esso una rappresentanza di SNPA; del monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi tramite una partecipazione di SNPA nella fase di programmazione della rete di sistemi di monitoraggio (articolo 7); della consultazione pubblica prevista per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (articolo 4, comma 4); dell'informazione al pubblico dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico (articolo 10);
   b) si valuti l'opportunità di prevedere una posticipazione al 31 dicembre 2018 del termine previsto all'articolo 4 dello schema di decreto per la predisposizione del primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, e conseguentemente, del termine previsto per l'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
   c) si valuti l'opportunità di precisare, all'articolo 5, la composizione numerica del tavolo di coordinamento dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, specificando il numero dei rappresentanti di ciascuna delle amministrazioni centrali che partecipano al tavolo stesso;
   d) sia valutata l'opportunità di coordinare le previsioni dello schema di decreto legislativo con le prestazioni di sistema ad esse riconducibili inserite nel «Catalogo dei servizi del SNPA», elaborato nell'ambito del percorso di definizione Pag. 25dei LEPTA previsti dalla legge 132 del 2016;
   e) sia valutata l'opportunità di coordinare la previsione di cui all'articolo 6 circa la cadenza quadriennale della predisposizione degli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, con la previsione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2010 che invece prevede la cadenza quinquennale sia relativamente ai compiti statali che a quelli regionali;
   f) si valuti l'opportunità di inserire nelle premesse dello schema di decreto la necessità di perseguire congiuntamente e in maniera sinergica gli obiettivi fondamentali di una migliore qualità dell'aria e della lotta ai cambiamenti climatici.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali. Atto n. 13.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali (AG n. 13);
   ricordato che esso costituisce esercizio della delega al Governo contenuta nell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 161 del 2017, di riforma del Codice antimafia (di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011);
   valutata positivamente la finalità di intervenire su specifiche cause di incompatibilità, al fine di «evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria» (secondo quanto espresso dal citato articolo 33, al comma 3 della legge delega);
   preso atto che l'articolo 1, comma 1, lettera a), integra, con i nuovi commi 4-bis e 4-ter, il contenuto dell'articolo 35 del Codice antimafia, il quale – nei procedimenti di prevenzione patrimoniale antimafia – prevede la nomina da parte del tribunale che dispone il sequestro, oltre che del giudice delegato alla procedura, anche di un amministratore giudiziario dei beni oggetto della misura ed eventualmente di un suo coadiutore;
   evidenziato come il nuovo comma 4-bis in attuazione dello specifico criterio direttivo di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), della legge delega – introduce nei procedimenti di prevenzione un sistema di incompatibilità alla nomina di amministratore giudiziario (o di suo coadiutore), derivante da legami di parentela o da rapporti amicali o di natura affettiva con magistrati addetti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che conferisce l'incarico;
   valutato altresì che il sistema di incompatibilità individuato, per quanto generalmente rispettoso della delega, potrebbe non risultare sufficientemente restrittivo, e dunque efficace, sotto il profilo delle cause di incompatibilità e delle modalità della vigilanza, nonché delle conseguenze derivanti dall'emersione di detta incompatibilità;
   rilevata la presenza di una discrasia tra l'articolo 35.1, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente schema di decreto, che menziona, con riferimento alle dichiarazioni di incompatibilità, il secondo grado di parentela tra l'incaricato ed i magistrati dell'intero distretto di corte d'appello, e l'articolo 35, comma 4-bis, del medesimo codice che prevede invece, tra le cause di incompatibilità, il rapporto di parentela entro il terzo grado;
   rilevata, pertanto, la necessità di sostituire, al citato articolo 35.1, comma 2, il riferimento al secondo grado di parentela con quello al terzo grado di parentela;Pag. 27
   richiamata altresì la questione, emersa nel corso del dibattito, concernente la mancata previsione di una causa di incompatibilità relativa ad un rapporto di debito o credito tra il professionista incaricato ed uno dei magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, causa invero contemplata per i casi di ’incompatibilità diretta’ tra il magistrato conferente l'incarico e l'incaricato stesso di cui al comma 3 dell'articolo 35 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
   evidenziato che su tale questione il Governo ha chiarito come lo schema di decreto legislativo non preveda come causa di incompatibilità l'ipotesi in cui sussista un rapporto di debito o credito tra il professionista incaricato ed uno dei magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, in quanto si tratta di «fattispecie estranea al perimetro fissato dalla legge delega»;
   richiamata inoltre la questione, emersa nel corso del dibattito, sull'incerta verifica della causa di incompatibilità introdotta dal comma 4-bis, dell'articolo 35 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, introdotto dal presente provvedimento, che fa riferimento ad una condizione di «stabile convivenza» tra il singolo professionista e il magistrato addetto all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico;
   considerato che sulla richiamata questione il Governo ha chiarito che la nozione di «stabile convivenza» deve intendersi riferita a quella di «convivenza di fatto di cui alla legge n. 76 del 2016»;
   ritenuto, pertanto, che debba essere espressamente richiamata, al citato comma 4-bis, la nozione di convivenza di fatto di cui alla legge n. 76 del 2016;
   richiamata ulteriormente la questione, emersa nel corso del dibattito, concernente la mancata previsione di una specifica disciplina delle ipotesi di sopravvenienza delle incompatibilità;
   ricordato che, in proposito, il Governo ha sottolineato che lo scopo della normativa introdotta è esclusivamente quello di assicurare la trasparenza del conferimento degli incarichi e che la verifica delle cause di incompatibilità «non può che avvenire al momento della nomina, mentre non appare né utile, né giustificata in relazione allo scopo l'attribuzione di rilievo a relazioni sorte in epoca successiva»;
   richiamata, infine, la questione, emersa in Commissione, riguardante la mancata previsione di cause di incompatibilità che tengano conto dei rapporti associativi tra professionisti, con particolare riferimento allo svolgimento dell'attività legale mediante la costituzione di grandi studi professionali ovvero mediante la formazione di società tra professionisti, circostanza che potrebbe rivelarsi funzionale all'elusione dell'incompatibilità in caso di conferimento dell'incarico non al professionista che intrattiene i rapporti delineati dal predetto comma 4-bis, ma al suo collega di studio od al suo socio;
   evidenziato che su tale questione il Governo ha specificato che la legge delega «non attribuisce rilievo ai rapporti di associazione professionale o di società di professionisti» (...) «prevedendo quale causa di incompatibilità unicamente i rapporti tra il soggetto nominato ed un magistrato addetto all'ufficio cui appartiene il giudice che ha conferito l'incarico»;
   considerato, tuttavia, che la legge delega, sulla questione evidenziata, appare prevedere un sistema di incompatibilità relativo non propriamente al «soggetto nominato», bensì «agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali» e che tale definizione, spersonalizzando il soggetto destinatario della disposizione, Pag. 28possa consentire l'opportunità di menzionare anche i rapporti associativi tra professionisti;
   rilevato, pertanto, che potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere che l'incompatibilità valga anche in caso del conferimento dell'incarico al collega di studio od al socio del professionista che intrattiene i suddetti rapporti;
   evidenziato, inoltre, che il nuovo comma 4-ter fornisce la definizione di ufficio giudiziario ai sensi del precedente comma 4-bis, specificando che, mentre l'incompatibilità sussiste sempre in presenza di ufficio organizzato in sezione unica, nel caso di più sezioni, il riferimento all'ufficio va inteso alla sezione alla quale appartengono i componenti del collegio;
   preso atto che l'articolo 1, comma 1, lettera b), aggiunge al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione i nuovi articoli 35.1 e 35.2;
   evidenziato che l'articolo 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente schema di decreto, detta la nuova disciplina relativa alla dichiarazione circa l'assenza delle nuove situazioni di incompatibilità il cui obbligo di presentazione grava sull'amministratore giudiziario e sul suo coadiutore e che, sia nel caso in cui la dichiarazione non venga depositata che nel caso in cui dalla dichiarazione depositata «emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità», il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato;
   rilevata la necessità di precisare, al comma 1 del citato articolo 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che in caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale deve segnalare tale circostanza al consiglio dell'ordine competente ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio del potere disciplinare e al presidente della corte di appello affinché ne dia notizia a tutti i giudici del distretto, prevedendo altresì, ove possibile simili disposizioni per i casi di incompatibilità diretta tra magistrato conferente l'incarico ed il professionista, di cui all'articolo 35, comma 3, del predetto codice;
   evidenziato inoltre che l'articolo 35.2, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente schema di decreto, attua lo specifico criterio di delega che prevede la vigilanza del presidente della Corte d'appello sugli incarichi affidati ai professionisti e che tale vigilanza si concreta nella possibilità, per il presidente, di estrarre per via informatica i dati più rilevanti sulle incompatibilità contenute nelle dichiarazioni depositate dagli amministratori giudiziari;
   rilevato che, a tale riguardo, appare necessario precisare che la predetta attività di vigilanza comporta un controllo sulla totalità degli incarichi conferiti e non solo su un campione di essi;
   preso atto che i successivi articoli dello schema estendono ad altri professionisti nominati in specifiche procedure – nomine dei curatori fallimentari e dei loro coadiutori, dei commissari giudiziali dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nonché dei gestori della liquidazione e dei liquidatori nelle procedure per la composizione delle crisi da sovra indebitamento – la disciplina dell'incompatibilità introdotta dall'articolo 1 per gli amministratori giudiziari nei procedimenti di prevenzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 35 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente schema di decreto, al comma 4-bis, si sostituisca il requisito Pag. 29della stabile convivenza con il riferimento alla convivenza di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76;
   2) all'articolo 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente schema di decreto, al comma 1 si precisi che in caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale segnala la circostanza al consiglio dell'ordine competente ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al presidente della corte di appello affinché ne dia notizia a tutti i giudici del distretto, prevedendo altresì, ove possibile simili disposizioni per i casi di incompatibilità diretta tra magistrato conferente l'incarico ed il professionista, di cui all'articolo 35, comma 3, del predetto codice;
   3) all'articolo 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente schema di decreto, al comma 2, tra le dichiarazioni che il soggetto incaricato deve rendere si faccia riferimento, anziché alla stabile convivenza, alla convivenza di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 – conformemente a quanto indicato nella condizione n. 1) – e si indichi l'esistenza di rapporti di parentela entro il terzo grado, anziché entro il secondo grado, coerentemente con quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 35 del predetto codice, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del citato schema di decreto;
   4) all'articolo 35.2 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente schema di decreto, sia sostituito il comma 2 con il seguente: «2. Il Presidente della Corte di appello tiene conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del potere di sorveglianza di cui al regio decreto 31 maggio 1946, n. 511»;

  e la seguente osservazione:
   a) con riferimento all'ipotesi di incompatibilità tra il singolo professionista in rapporti di amicizia, parentali ovvero di altro tipo con il magistrato addetto all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, si valuti l'opportunità di precisare che l'incompatibilità valga anche in caso del conferimento dell'incarico al collega di studio od al socio del professionista che intrattiene i suddetti rapporti.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno. Atto n. 18.

PARERE APPROVATO

  La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno (Atto n. 18);
   preso atto che il Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 marzo 2018, ha espresso parere favorevole, senza osservazioni, sullo schema in esame;
   preso atto altresì che, come dichiarato in premessa, lo schema medesimo è stato predisposto «sentite le organizzazioni sindacali»;
   considerato che l'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito con modificazioni dalla legge n. 13 aprile 2017, n. 46, ha assegnato al Ministero dell'interno il compito di predisporre, entro il termine del 31 dicembre 2018, il nuovo regolamento di organizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con la finalità, in particolare, di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale;
   evidenziato che lo schema di decreto in esame, come si legge nella relazione illustrativa, si limita a modifiche circoscritte del regolamento del Ministero dell'interno, in attesa della suddetta ridefinizione delle strutture del Ministero medesimo, limitandosi ad aggiornare la struttura del Dipartimento della pubblica sicurezza del dicastero mediante la soppressione di una struttura di livello dirigenziale generale e la conseguente ridistribuzione delle relative funzioni;
   rilevato che, sempre come si evince dalla relazione illustrativa, il provvedimento è giustificato dalla necessità di anticipare, nei tempi più brevi possibili, quegli interventi sulla suddetta struttura del dipartimento di pubblica sicurezza strettamente essenziali al perseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza amministrativa e gestionale del medesimo Dipartimento;
   rilevato altresì che l'articolo 2, comma 2, reca la clausola di neutralità finanziaria, che esclude nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione del provvedimento in esame;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il Dipartimento della pubblica sicurezza provvederà a redistribuire le funzioni e i compiti della sopprimenda direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato tra gli altri uffici di livello dirigenziale generale nell'ambito del suddetto Dipartimento utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 19.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Atto n. 19);
   il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è uno dei decreti di attuazione della riforma del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. La riforma è stata infatti attuata con l'emanazione dei seguenti decreti: istituzione e disciplina del Servizio civile universale (decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017, in vigore dal 18 aprile 2017); disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (decreto legislativo n. 111 del 3 luglio 2017, in vigore dal 19 luglio 2017); revisione della disciplina in materia di impresa sociale (decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, in vigore dal 20 luglio 2017);
   considerato che il provvedimento in esame è stato adottato al fine di apportare alcune modifiche alla nuova normativa in materia di impresa sociale di cui al predetto decreto legislativo n. 112 del 2017 per superare le criticità emerse sia a seguito di una costante opera di monitoraggio svolta dal Governo dopo l'entrata in vigore della disciplina di cui trattasi sia nel corso di incontri tra il Governo stesso e soggetti istituzionali (Commissione politiche sociali della Conferenza Stato-Regioni) nonché di riunioni del Consiglio nazionale del Terzo settore;
   rilevato che tra le questioni emerse in tali sedi, oggetto dello schema di decreto, vi sono quelle concernenti l'aggiornamento del calcolo della quota di lavoratori qualificati come «molto svantaggiati» dipendenti dell'impresa sociale (articolo 2), l'esplicitazione della disciplina applicabile in materia di società cooperative, con specifico riguardo ai ristorni (articolo 3) e alle operazioni straordinarie (articolo 5), nonché il rapporto tra imprese sociali e pubbliche amministrazioni, al fine di consentire alle ex IPAB privatizzate la possibilità di esercitare attività di direzione e coordinamento o di detenere il controllo di un'impresa sociale (articolo 4);
   richiamate le disposizioni recate dall'articolo 6, in tema di rapporti di lavoro nell'impresa sociale, che, nel confermare l'ammissione della prestazione di attività di volontariato all'interno dell'impresa sociale, chiariscono che nelle imprese sociali l'azione dei volontari possa essere utilizzata in misura complementare e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati, e che le prestazioni di attività di volontariato non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, ad eccezione che per gli oneri connessi agli obblighi assicurativi, evitando però di circoscrivere gli ambiti delle attività volontarie;
   richiamate, inoltre, la disposizione recata dall'articolo 7, che amplia il termine Pag. 32entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina di cui al suddetto decreto legislativo n. 112 del 2017;
   evidenziato, altresì, che l'articolo 8 dello schema di decreto, recante misure fiscali e di sostegno economico, prevede, in particolare, un limite temporale volto a circoscrivere le agevolazioni fiscali sugli investimenti in favore delle imprese sociali, innalzando contestualmente il periodo minimo di detenzione dell'investimento al fine di rafforzarne la stabilità nel tempo, e introduce forme di collaborazione tra le diverse amministrazioni competenti in materia di controlli sulle imprese sociali;
   rilevato altresì che le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, che il presente schema di decreto intende modificare, si integrano necessariamente con le norme di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il «Codice del Terzo settore», frutto della medesima delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106;
   l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, prevede che sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
   il medesimo articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al comma 2, dispone che non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
   rilevato che il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, non contiene previsione analoga a quanto disposto dal citato articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che pertanto l'attuale disciplina delle imprese sociali non risulta coordinata con quella dettata dal decreto legislativo n. 117 del 2017 per gli altri enti del Terzo settore, con la conseguenza di penalizzare oggettivamente le imprese sociali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   1) provveda il Governo ad introdurre una norma transitoria che permetta alle imprese sociali già costituite e operanti all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sottoposte a direzione e coordinamento o controllate da formazioni e associazioni politiche, da sindacati, da associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche e da associazioni di datori di lavoro, di continuare a svolgere la propria attività in relazione a quanto disposto sia dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sia dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

  e la seguente osservazione:
   a) valuti il Governo l'opportunità di precisare gli ambiti delle prestazioni di attività di volontariato di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, così come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto in esame, al fine della corretta valorizzazione delle attività volontarie all'interno delle imprese sociali.

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ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE. Atto n. 6.

PARERE APPROVATO

  La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE (Atto n. 6),
   premesso che:
    la direttiva (UE) 2015/2302 si propone e di adattare agli sviluppi del settore turistico il quadro legislativo al fine di renderlo più adeguato al mercato interno, ampliando i diritti dei viaggiatori, eliminando le ambiguità e colmando le lacune normative;
    la direttiva si presenta particolarmente dettagliata, lasciando un ridotto margine di discrezionalità per gli Stati membri nel recepimento delle sue disposizioni;
    in questo quadro, lo schema di decreto legislativo in oggetto nel recepire la predetta direttiva, tra l'altro, introduce una nuova definizione di pacchetto turistico eliminando il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, proprio per coprire un ventaglio più ampio di fattispecie, e ricomprendendo in essa anche i contratti on-line, i pacchetti «su misura» ed i c.d. pacchetti «dinamici»
    si prevede inoltre l'allungamento dei termini di prescrizione: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni, a fronte del termine di 2 anni ed 1 anno rispettivamente previsti dalla normativa vigente;
    sono, altresì, previste per gli organizzatori ed i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi;
    altra importante novità è l'introduzione della nuova categoria dei «servizi turistici collegati», consistenti nella combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un «pacchetto» e comportano la conclusione di contratti distinti;
    infine, si prevedono, in caso di violazione delle norme da parte del professionista, dell'organizzatore o del venditore, sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell'attività, con l'attribuzione della competenza in materia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
    considerato che la disciplina recata dallo schema di decreto legislativo deriva da un attento bilanciamento di interessi: quello dei viaggiatori ad essere adeguatamente protetti, e quello dei professionisti di soggiacere a regole compatibili con la necessità di agire in modo efficiente e Pag. 34competitivo sui mercati, senza dover affrontare costi eccessivi, che, laddove trasferiti sui viaggiatori, rischierebbero di deprimere il mercato;
    considerato altresì che la tecnica legislativa utilizzata per la redazione della direttiva, in relazione alla disciplina di fattispecie eterogenee, non appare puntuale;
    preso atto del parere favorevole con condizioni espresso dalla Conferenza Stato-Regioni il 19 aprile 2018;
    considerati infine gli elementi emersi nel corso dell'attività conoscitiva svolta in merito allo schema di decreto legislativo in oggetto dagli uffici di presidenza congiunti delle Commissioni speciali di Camera e Senato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbero eliminare le scuole dal novero dei soggetti a cui non si applica la direttiva, posto che le cosiddette gite scolastiche sono offerte a minori d'età, ai quali bisogna garantire il più alto livello di protezione e sicurezza, riformulando la predetta lettera in modo da precisare che i soggetti di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 79 del 2011 sono sottratti all'applicazione della direttiva oggetto di recepimento quando ricorrono gli ulteriori requisiti di cui alla disposizione;
   b) all'articolo 33, comma 1, lettera a), n. 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe inserire, conformemente al «Considerando» n. 17 della direttiva oggetto di recepimento, un elenco esemplificativo di servizi che fanno intrinsecamente parte di un altro servizio turistico, e che perciò non dovrebbero essere tenuti in conto al fine di determinare la sussistenza di un «pacchetto», specificando in particolare che: costituiscono servizi turistici integrativi, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri, il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidata o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi, la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio, la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo, nonché qualunque altro servizio integrativo tipico secondo la prassi locale;
   c) all'articolo 33, comma 1, lettera b), n. 2), si dovrebbe specificare che i singoli fornitori dei servizi da considerare al fine della combinazione di un «pacchetto» sono «fornitori di servizi turistici»;
   d) all'articolo 33, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, e ovunque l'espressione ricorra nel testo, si dovrebbe evitare di definire il contratto stipulato con l'organizzatore quale «vendita» al fine di evitare circoscrivere eccessivamente il contratto in esame alla fattispecie di cui all'articolo 1470, del codice civile;
   e) all'articolo 33, comma 1, lettera e), n. 2), del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe evidenziare, nel testo della disposizione, che il servizio turistico aggiuntivo deve rientrare tra quelli puntualmente scelti dal professionista, eventualmente inserendo dopo la parola «servizio» la parola «specifico», in modo tale da sottolineare che il servizio ulteriore deve rientrare tra quelli puntualmente scelti dal professionista;
   f) all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe inserire una esplicita indicazione secondo cui il recesso per Pag. 35sopravvenienze determina il recesso anche dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi;
   g) all'articolo 41, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, in considerazione delle problematiche che potrebbero emergere dalla previsione di un termine di recesso troppo ampio a favore del consumatore per i contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali, che potrebbe produrre una sostanziale impasse nell'attività degli operatori, con effetti negativi proprio sui consumatori-viaggiatori, si dovrebbe ridurre il termine del «ripensamento» entro un periodo non superiore a cinque giorni, prevedendo che il diritto di recesso sia altresì escluso o ulteriormente limitato nei casi di offerte «last minute» – o similari – con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, imponendo, al fine di evitare abusi, un onere di documentazione della variazione di prezzo ed adeguate sanzioni nel caso in cui siano offerte false tariffe agevolate;
   h) all'articolo 42, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbero distinguere le disposizioni relative alle ipotesi di inesatta esecuzione del pacchetto da quelle di sopravvenuta impossibilità, eventualmente inserendole in due articoli distinti;
   i) al medesimo articolo 42, commi 4 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe circoscrivere il periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in caso di difetto di conformità, facendo riferimento ad esempio alla durata ed alle caratteristiche proprie del pacchetto turistico;
   j) all'articolo 46, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe, da un lato, precisare quali siano gli adempimenti di scarsa importanza, anche facendo riferimento alla casistica di cui all'articolo 1455 del codice civile, dall'altro, distinguere i profili contrattuali dell'organizzatore e del venditore;
   k) all'articolo 47 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, che disciplina l'efficacia e la portata della protezione in caso di insolvenza o fallimento, al comma 2, si dovrebbero escludere gli obblighi di rientro immediato e di pagamento di vitto e alloggio nel caso in cui nel pacchetto turistico non sia ricompreso il contratto di trasporto;
   l) all'articolo 49, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, conformemente al testo della direttiva oggetto di recepimento, che prevede l'obbligo di fornire garanzia per il rimborso dei soli pagamenti che i professionisti ricevono dai viaggiatori, si dovrebbe inserire tale ulteriore delimitazione onde evitare che le imprese di assicurazione calcolino i premi sull'intera somma pagata dal viaggiatore e non sulla sola porzione che giunge al fornitore del servizio collegato;
   m) all'articolo 50, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe prevedere una esplicita responsabilità sussidiaria per il professionista intermediario, posto che il viaggiatore si affida al venditore per l'individuazione dei pacchetti turistici, dei relativi organizzatori e della qualità dei pacchetti stessi;
   n) all'articolo 51-quinquies, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe prevedere espressamente il diritto di regresso anche avverso terze parti tenute a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare alla località di partenza.

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ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione. Atto n. 10.

PARERE APPROVATO

  La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (Atto n. 10);
   ricordato che esso costituisce esercizio della delega attribuita dalla legge di delegazione europea 2016-2017 con riguardo alle direttive elencate in allegato, tra cui la direttiva (UE) 2016/1148 (inserita nell'Allegato A);
   valutata positivamente la finalità di prevedere a livello europeo una disciplina uniforme concernente la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nazionali, nonché di incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea;
   considerato che, da diversi anni, il tema della sicurezza cibernetica costituisce oggetto di analisi nell'ambito delle Relazioni sulla politica dell'informazione per la sicurezza trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Parlamento, ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 124 del 2007;
   considerato altresì che nella relazione relativa all'anno 2017 si evidenzia la necessità di «rafforzare il presidio degli esercizi d'interesse, allo scopo di elevare gli standard di sicurezza nei prodotti hardware e software relativi al mercato unico digitale europeo e, allo stesso tempo, garantire agli asset strategici pubblici e privati del nostro Paese livelli di sicurezza adeguati alla minaccia»;
   richiamate, al riguardo, le considerazioni ed i suggerimenti contenuti nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico, svolta nella XVII legislatura dalla Commissione Difesa della Camera, approvato all'unanimità nella seduta del 21 dicembre 2017, nel quale si sottolinea la necessità di disporre e di sviluppare una specifica capacità ITC (Information and Communications Technology) in ambito nazionale nonché, in tale ottica, di sviluppare altresì la ricerca nel settore della sicurezza cibernetica all'interno di un più generale progetto strategico di sicurezza nazionale;
   rilevato che lo schema di decreto in esame integra la vigente disciplina interna di rango legislativo e secondario che definisce l'architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza delle reti e prevede l'adozione di atti di indirizzo strategico (il «Quadro strategico nazionale 2013») e operativo (il «Piano nazionale cyber 2013 e 2017») attualmente in essere;
   evidenziato come il decreto del Presidente del Consiglio del 17 febbraio 2017 – pur ripartendo la responsabilità della protezione dello spazio cibernetico nazionale tra più soggetti istituzionali in considerazione del carattere trasversale della minaccia – attuando il disposto dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 174 del 2015 assegni le funzioni di coordinamento Pag. 37e raccordo delle attività di prevenzione e gestione di eventuali situazioni di crisi di natura cibernetica alle strutture direttamente collegate al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e collochi, pertanto, il Nucleo per la sicurezza cibernetica (NSC) presso il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (DIS);
   rilevato che il provvedimento in esame prevede l'adozione di una «strategia nazionale di sicurezza cibernetica» come atto di carattere generale recante obiettivi, priorità, governance del sistema, misure da adottare, programmi di formazione, piani di ricerca e sviluppo, valutazione dei rischi e indicazione dei soggetti coinvolti nella sua attuazione;
   considerato che la direttiva (UE) 2016/1148 elenca all'allegato II i settori minimi per cui lo Stato membro deve mantenere un livello elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, non escludendo però la possibilità di estendere tali settori in fase di recepimento;
   considerato altresì che l'ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo si concentra sul contenuto dell'allegato II (ossia energia, trasporti, banche, mercati finanziari, sanità, fornitura e distribuzione di acqua potabile e infrastrutture digitali; nonché motori di ricerca, servizi cloud e piattaforme di commercio elettronico);
   considerato inoltre che in ragione dell'imponente mole di dati (anche sensibili) e del ruolo chiave per l'economia e per la sicurezza del paese, appare opportuno effettuare una attenta valutazione dei settori della pubblica amministrazione da far rientrare nel campo di applicazione della normativa, utilizzando una valutazione il più possibile estensiva;
   segnalato che la funzione di coordinamento nelle materie della sicurezza informatica ricoperta dal DIS risulta confermata ed estesa dal provvedimento in esame che individua proprio nel DIS il Punto di contatto unico;
   evidenziato che la nuova disciplina trova applicazione sia nei confronti degli operatori di servizi essenziali, da inserire in un elenco nazionale redatto dalle autorità NIS, sia nei confronti dei fornitori di servizi digitali, che vengono, da un lato, chiamati ad adottare misure tecniche e organizzative relative alla gestione dei rischi, nonché alla prevenzione di incidenti e alla riduzione del loro impatto, dall'altro, assoggettati all'obbligo di notifica degli incidenti medesimi che abbiano un impatto rilevante sui servizi forniti;
   osservato che l'articolo 8 del provvedimento in esame istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un nuovo organismo, il CSIRT italiano – con un contingente di 30 unità di personale e lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie – al quale sono attribuite le funzioni attualmente svolte dal CERT nazionale (Computer Emergency Response Team), presso il Ministero dello sviluppo economico, e dal CERT-PA, presso l'Agenzia per l'Italia digitale-AGID;
   osservato altresì che tali funzioni sono attribuite al CSIRT italiano a decorrere dalla data di entrata in vigore di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento, di cui tuttavia non vengono precisati né i tempi di adozione né eventuali ulteriori elementi contenutistici;
   rilevato che, nell'ambito dell'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 21, la fattispecie oggetto di sanzione di cui al comma 2 non appare perfettamente corrispondente alla norma sostanziale ivi richiamata, di cui all'articolo 12, comma 2, giacché quest'ultima si riferisce puntualmente all'obbligo di adottare «misure adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali»;
   preso atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata in data 19 aprile 2018,

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  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 8, commi 2 e 9 – ove si affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'organizzazione e il funzionamento del nuovo organismo che viene istituito (CSIRT italiano) a far data dall'entrata in vigore del medesimo decreto – si valuti l'opportunità di fissare i termini per l'adozione di tale atto ed eventualmente di precisarne ulteriormente i contenuti, al fine di evitare incertezze in sede applicativa anche alla luce degli obblighi recati dalla direttiva (UE) 2016/1148, oggetto di recepimento da parte dello schema di decreto in esame;
   b) si valuti l'opportunità di riformulare la fattispecie oggetto di sanzione di cui all'articolo 21, comma 2, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, facendo riferimento alle «misure adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali»;
   c) si valuti la possibilità di interpretare estensivamente l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/1148 comprendendovi, in particolare, anche la pubblica amministrazione.

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ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate. Atto n. 14.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

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