Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 giugno 2018
19.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione speciale per l'esame di atti del Governo
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 19.

PARERE APPROVATO

  La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Atto n. 19);
   il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è uno dei decreti di attuazione della riforma del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;
   la citata riforma è stata attuata con l'emanazione dei seguenti decreti: istituzione e disciplina del Servizio civile universale (decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017, in vigore dal 18 aprile 2017); disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (decreto legislativo n. 111 del 3 luglio 2017, in vigore dal 19 luglio 2017); revisione della disciplina in materia di impresa sociale (decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, in vigore dal 20 luglio 2017);
   considerato che il provvedimento in esame è stato adottato al fine di apportare alcune modifiche alla nuova normativa in materia di impresa sociale di cui al predetto decreto legislativo n. 112 del 2017 per superare le criticità emerse sia a seguito di una costante opera di monitoraggio svolta dal Governo dopo l'entrata in vigore della disciplina di cui trattasi sia nel corso di incontri tra il Governo stesso e soggetti istituzionali (Commissione politiche sociali della Conferenza Stato-Regioni) nonché di riunioni del Consiglio nazionale del Terzo settore;
   rilevato che tra le questioni emerse in tali sedi, oggetto dello schema di decreto, vi sono quelle concernenti l'aggiornamento del calcolo della quota di lavoratori qualificati come «molto svantaggiati» dipendenti dell'impresa sociale (articolo 2), l'esplicitazione della disciplina applicabile in materia di società cooperative, con specifico riguardo ai ristorni (articolo 3) e alle operazioni straordinarie (articolo 5), nonché il rapporto tra imprese sociali e pubbliche amministrazioni, al fine di consentire alle ex IPAB privatizzate la possibilità di esercitare attività di direzione e coordinamento o di detenere il controllo di un'impresa sociale (articolo 4);
   richiamate le disposizioni recate dall'articolo 6, in tema di rapporti di lavoro nell'impresa sociale, che, nel confermare l'ammissione della prestazione di attività di volontariato all'interno dell'impresa sociale, chiariscono che nelle imprese sociali l'azione dei volontari possa essere utilizzata in misura complementare e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati, e che le prestazioni di attività di volontariato non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, ad eccezione che per gli oneri connessi agli obblighi assicurativi, evitando però di circoscrivere gli ambiti delle attività volontarie;
   richiamata, inoltre, la disposizione recata dall'articolo 7, che amplia il termine Pag. 9entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina di cui al suddetto decreto legislativo n. 112 del 2017;
   evidenziato, altresì, che l'articolo 8 dello schema di decreto, recante misure fiscali e di sostegno economico, prevede, in particolare, un limite temporale volto a circoscrivere le agevolazioni fiscali sugli investimenti in favore delle imprese sociali, innalzando contestualmente il periodo minimo di detenzione dell'investimento al fine di rafforzarne la stabilità nel tempo, e introduce forme di collaborazione tra le diverse amministrazioni competenti in materia di controlli sulle imprese sociali;
   rilevato altresì che le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, che il presente schema di decreto intende modificare, si integrano necessariamente con le norme di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il «Codice del Terzo settore», frutto della medesima delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106;
   l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017 prevede infatti che alle imprese sociali si applicano le disposizioni del presente schema di decreto e, in quanto compatibili, le norme del Codice del Terzo settore, senza nulla specificare riguardo all'applicazione di tali disposizioni in merito alle imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 112;
  rilevato che:
   l'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al comma 2, dispone che non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
   vi sono tuttavia numerosi enti sottoposti a direzione e coordinamento soprattutto da parte di sindacati ovvero enti da questi ultimi controllati che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 2017, erano già stati costituiti sotto forma di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 2006, rispetto ai quali l'applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 impedirebbe di conservare la qualifica di impresa sociale;
   come emerso nel corso delle audizioni informali svolte da questa Commissione in data 29 maggio 2018, ciò si verificherebbe, in particolare, con riferimento al sistema IAL (Innovazione Apprendimento Lavoro), che è una rete costituita da una società nazionale e da quattordici società regionali accreditate presso le rispettive regioni per i servizi di istruzione e formazione professionale e, ove previsto, per i servizi al lavoro, operanti senza scopo di lucro e facenti capo ad organizzazioni sindacali, che avevano già ottenuto il riconoscimento di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 2006;
   ritenuto pertanto che dovrebbe essere valutata la possibilità di introdurre nel provvedimento in esame, tra le modifiche apportate dall'articolo 7 del presente schema di decreto alla disciplina transitoria di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017, una specifica disposizione volta a prevedere che l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 non si applica alle imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 112 del 2017, che erogano, senza scopo di lucro, servizi di istruzione e formazione professionale o di orientamento lavorativo, anche se sottoposte a direzione e coordinamento da parte di sindacati o controllate dai medesimi;
   ritenuto infine che dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare gli ambiti Pag. 10delle prestazioni di attività di volontariato di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come modificato dall'articolo 6 del presente schema di decreto, al fine della corretta valorizzazione delle attività volontarie all'interno delle imprese sociali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo la possibilità di introdurre all'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come modificato dall'articolo 7 dello schema di decreto in esame, una disposizione transitoria volta a consentire alle imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 112 del 2017, che erogano, senza scopo di lucro, servizi di istruzione e formazione professionale o di orientamento lavorativo, anche se sottoposte a direzione e coordinamento da parte di sindacati o controllate dai medesimi, di continuare a svolgere la propria attività conservando la forma di impresa sociale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
   b) valuti il Governo l'opportunità di precisare gli ambiti delle prestazioni di attività di volontariato di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto in esame, al fine della corretta valorizzazione delle attività volontarie all'interno delle imprese sociali.