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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 luglio 2018
32.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00089 Giacomoni: Iniziative assunte dal Governo in relazione alle banche di credito cooperativo (BCC).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in riferimento, sottolineata l'esigenza di «dare al settore certezza normativa», si chiede di conoscere le eventuali «iniziative, anche normative, che saranno assunte in relazione alle banche di credito cooperativo».
  Come noto, con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, (convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49), si è provveduto a riformare il sistema delle Banche di credito cooperativo.
  Il processo di costituzione dei gruppi-bancari cooperativi, previsti dalla riforma, è attualmente in uno stadio avanzato. Infatti, dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d'Italia (3 novembre 2016) decorreva il termine (non superiore a 18 mesi) per la proposizione, da parte della candidata capogruppo, dell'istanza di costituzione del gruppo bancario cooperativo (articolo 2, comma 1, decreto-legge n. 18 del 2016).
  Cassa Centrale Banca ha presentato l'istanza per la costituzione del gruppo bancario cooperativo il 21 aprile 2018, Iccrea il 27 aprile 2018. Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige aveva presentato istanza per la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen il 22 settembre 2017. La costituzione del gruppo è stata ferma a lungo a seguito dell'istruttoria avviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, risolta positivamente per la banca solo il 15 giugno 2018.
  Secondo quanto previsto dalle Istruzioni di vigilanza, la Banca d'Italia delibera sull'accertamento di cui all'articolo 37-ter, comma 2, t.u.b., entro 120 giorni dall'istanza.
  In sede di prima applicazione delle norme introdotte con il citato decreto-legge 18/2016 la capogruppo e le banche aderenti, entro 90 giorni dal provvedimento di accertamento, stipulano il contratto di coesione e deliberano le conseguenti modifiche statutarie. Il contratto è trasmesso entro 10 giorni dalla stipula alla Banca d'Italia che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi bancari.
  Si rammenta che era consentito, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto-legge, che le Bcc che non intendessero aderire ad un gruppo bancario, potessero farlo a condizione che il patrimonio netto fosse di una entità consistente (almeno 200 milioni) e l'azienda bancaria fosse conferita ad una banca costituita in forma di società per azioni. Due banche di credito cooperativo (Cambiano e Chianti) hanno scelto l'opzione del conferimento dell'azienda bancaria di cui all'articolo 2, comma 3-bis, decreto-legge n. 18 del 2016.
  Ciò premesso ed in riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti si richiama quanto affermato dal Presidente del Consiglio dei ministri in sede di replica prima del voto di fiducia alla Camera dei deputati, circa l'opportunità di distinguere, soprattutto a livello territoriale, fra banche di credito, e banche di investimento e quindi la necessità di definire una chiara Pag. 56differenziazione sul piano della disciplina normativa.
  Ciò si può conseguire lavorando su una revisione della riforma in atto, soprattutto per recuperare la tradizionale funzione del credito cooperativo nel rispetto del primario obiettivo di supportare in modo adeguato il tessuto produttivo delle piccole e medie imprese sul territorio.
  Sono in atto, quindi, una riflessione e i necessari approfondimenti tecnici per porre in essere le opportune iniziative al fine di dare attuazione a quanto preannunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Pag. 57

ALLEGATO 2

5-00090 Centemero: Ampliamento della platea dei beneficiari del c.d. regime forfettario di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti lamentano che negli ultimi anni si è registrata una significativa riduzione del reddito pro capite dei professionisti.
  A tal riguardo, gli Onorevoli suggeriscono, anche alla luce di simili modelli di tassazione agevolata previsti dalle legislazioni di altri Paesi, una modifica dei requisiti utili per l'accesso al regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di consentire l'applicabilità dello stesso ad un maggior numero di soggetti, evidenziando i numerosi vantaggi in termini di alleggerimento del carico fiscale e di ridotti adempimenti contabili e burocratici che la cennata disciplina fiscale è in grado di garantire.
  Al riguardo, si rappresenta che l'esigenza espressa dagli interroganti è obiettivo del Governo, che ha attivato studi e proiezioni per valutare in quale misura e in che limiti estendere la platea dei beneficiare del regime forfetario vigente.

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ALLEGATO 3

5-00091 Tabacci: Orientamenti del Governo in tema di responsabilità e autonomia impositiva degli enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole Interrogante chiede di conoscere quali siano gli orientamenti che il Governo intende seguire in tema di responsabilità e autonomia impositiva degli enti locali.
  Premette che dopo una prima fase volta a rafforzare l'autonomia finanziaria degli enti territoriali attraverso la sostituzione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità con risorse proprie e di carattere perequativo, numerosi interventi legislativi sono intervenuti a modifica della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, rafforzando le misure di coordinamento della finanza pubblica e di controllo delle decisioni di entrata e di spesa degli enti locali.
  Al riguardo, sentito il Dipartimento delle finanze, si rappresenta quanto segue.
  In primo luogo si evidenzia che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 883, della legge n. 205 del 2017, una valutazione complessiva dello stato di attuazione del federalismo municipale potrà essere svolta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015. In base a tale disposizione la predetta Commissione deve presentare, con cadenza biennale a partire dall'anno 2018, una relazione alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sullo stato di attuazione della legge delega n. 42 del 2009 e in particolare sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e sul funzionamento dello schema perequativo.
  Con riferimento, invece, al cosiddetto «blocco degli aumenti dei tributi locali e regionali» relativo al triennio 2016-2018 introdotto dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni (legge di stabilità 2016) al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, si fa presente che, a normativa vigente, dal 2019 sarà ripristinata la manovrabilità su aliquote e tariffe da parte degli enti territoriali.
  Vale, tuttavia, la pena rammentare che, con riferimento al predetto «blocco degli aumenti dei tributi» il Legislatore ha inteso mitigarne gli effetti contemplando esplicite deroghe che riguardano:
   per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
   la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti;
   l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   l'applicazione del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, così come inserito dall'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;Pag. 59
   l'applicazione dei tributi per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico.

  Infine, con riferimento agli effetti in termini di riduzione di risorse per gli enti locali conseguenti ai tagli per oltre 8 miliardi di euro, si ricordano le esigenze correlate alla salvaguardia dei conti pubblici e quindi alla necessità che anche il comparto degli enti locali contribuisca al riequilibrio della finanza pubblica. L'eventuale attenuazione di tali riduzioni di risorse incrementerebbe la partecipazione dello Stato all'alimentazione del FSC ma necessiterebbe di un'adeguata copertura finanziaria.

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ALLEGATO 4

5-00092 Fregolent: Iniziative per contrastare l'evasione fiscale e garantire il recupero di gettito atteso a legislazione vigente.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle misure adottate per contrastare i fenomeni elusivi ed evasivi, evidenziando come, attraverso l'attuazione di una strategia volta a rafforzare la tax compliance e a rendere il fisco più equo e trasparente, si siano registrati nell'anno 2017 notevoli risultati sul fronte recupero dell'evasione.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo quali iniziative intenda assumere al fine di «assicurare efficacia all'azione di contrasto dell'evasione, indebolita dai primi provvedimenti legislativi d'urgenza, garantendo il recupero di gettito atteso a legislazione vigente sulla base degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale predisposti dal precedente Governo».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il contrasto all'evasione rimane un obiettivo prioritario del Governo, in linea con la necessità di privilegiare un rapporto sinergico di collaborazione tra il fisco e i contribuenti.
  I provvedimenti del nuovo Governo, pur non indebolendo gli strumenti attualmente esistenti, si propongono di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti. In tale ottica devono essere inquadrate le misure previste in merito al rinvio della fatturazione elettronica per i distributori stradali di carburanti, alla revisione dell'istituto del redditometro e all'abrogazione dello split payment per i professionisti.
  Il rinvio della fatturazione elettronica per i gestori di impianti di distribuzione carburanti stradali si è reso necessario per consentire agli operatori di dotarsi degli strumenti tecnologici necessari per ottemperare all'obbligo. Secondo quanto denunciato dalle associazioni di categoria, l'introduzione delle nuove modalità operative avrebbe, infatti, rischiato di compromettere l'efficienza della rete di distribuzione stradale in un periodo particolarmente impegnativo come quello estivo, pregiudicando la mobilità delle famiglie. Oltre ad inconvenienti a carico dei consumatori, il mancato rinvio avrebbe generato effetti negativi anche in termini di distorsione del mercato. I piccoli gestori, che costituiscono una realtà diffusa nel territorio, avrebbero infatti rischiato di perdere quote di mercato a favore dei grandi gestori.
  L'amministrazione finanziaria metterà in atto tutte le misure necessarie per agevolare la transizione della rete stradale alla fatturazione elettronica e reputa che l'ulteriore semestre concesso sia sufficiente per garantire che anche questo settore si adegui all'obbligo generalizzato previsto a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  Il provvedimento si pone, altresì, l'obiettivo di orientare lo strumento del redditometro maggiormente in chiave di contrasto all'evasione fiscale. Le disposizioni prevedono infatti che siano individuati nuovi elementi indicativi di capacità contributiva, con la consultazione dell'ISTAT e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Il redditometro, attualmente vigente, non avrà più effetto per i controlli ancora da effettuare sull'anno di imposta 2016 e sugli anni successivi. Sono comunque fatti salvi gli inviti Pag. 61ai contribuenti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento per gli anni di imposta fino al 2015.
  Infine, l'esclusione dell'applicazione dello split payment ai professionisti, che era stata introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è un intervento finalizzato a ridurre i problemi di liquidità che detto istituto ha generato per i professionisti: il cumulo tra la ritenuta alla fonte e il versamento dell'Iva direttamente all'erario comportava la riduzione di oltre 1/3 dei loro incassi e poteva indurli a indebitarsi.
  Ciò premesso, il Governo intende potenziare l'azione volta a stimolare l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e al contrasto all'evasione e alla frode, puntando ad un miglioramento dei controlli.

Pag. 62

ALLEGATO 5

5-00093 Trano: Deroghe alla disciplina recata dalla direttiva 2013/36 «CRD IV» in materia di accesso e vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in oggetto, si richiede al Governo di valutare l'opportunità di «prevedere specifiche deroghe alla disciplina sancita dalla Direttiva CRD IV e dal Regolamento IFRS9 contribuendo in tal modo anche sul piano strettamente normativo al consolidamento della stabilità sistemica delle banche di credito cooperativo».
  Preliminarmente si evidenzia che la richiamata esenzione della Cassa Depositi e Prestiti trae origine già dalle prime direttive europee in materia di regolamentazione bancaria (si veda ad esempio la cosiddetta Capital Adequacy Directive del 1993, che rimanda ad una lista stilata nel 1977, e alla cosiddetta Single Banking Directive del 2000).
  Nel caso in esame la richiamata esenzione è stata prevista, così come per altre peculiari istituzioni finanziarie controllate dagli Stati, (oggi note come Istituti Nazionali di Promozione), come la francese Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), la tedesca Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), lo spagnolo Instituto de Credito Official (ICO), in ragione delle funzioni dalle stesse perseguite, al servizio dello sviluppo delle economie nazionali e delle politiche economiche, industriali e sociali.
  Gli Onorevoli interroganti evidenziano, inoltre, che l'osservazione che le « sparkasse e landesbank» tedesche, i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, non sono tenute a redigere il bilancio in conformità dei principi contabili internazionali IFRS.
  In proposito va sottolineato che la questione non attiene all'ambito di applicazione della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013: si ricorda, infatti, che con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante «Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali», il legislatore italiano ha deciso di applicare i principi contabili internazionali ai bilanci individuali e consolidati di tutte le banche.
  Non tutti i Paesi europei hanno compiuto la stessa scelta.
  Il Governo, su entrambe le questioni poste dagli onorevoli interroganti sta facendo i più opportuni approfondimenti, al fine di verificare gli effettivi benefici che potrebbe trarre il sistema nazionale dall'introduzione di misure di semplificazione normativa da adottare in coerenza con la disciplina europea vigente e tenendo conto della prioritaria esigenza di tutela dei risparmiatori e degli investitori nonché del radicamento nel territorio di tali soggetti preposti all'erogazione del credito.

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ALLEGATO 6

5-00094 Pastorino: Misure di carattere compensativo volte a sterilizzare le clausole IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole Interrogante chiede di conoscere quali misure di carattere compensativo il Governo intenda adottare al fine di sterilizzare le clausole IVA.
  Il Parlamento con la risoluzione al Documento di Economia e Finanza 2018 ha impegnato il Governo a completare la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia sulle imposte indirette. Obiettivo che peraltro rappresenta una delle priorità di questo Governo.
  La questione sarà affrontata nell'ambito della Nota di aggiornamento al DEF e troverà definizione nella Legge di bilancio per il 2019.
  La sterilizzazione delle clausole sarà parte di una strategia di politica economica articolata, che assicurerà la progressiva riduzione dell'incidenza del debito pubblico sul PIL ed eviterà peggioramenti dell'indebitamento netto strutturale delle Amministrazioni pubbliche. All'interno di questo scenario si valuterà, in coerenza con le regole europee in materia di bilancio, il percorso di aggiustamento fiscale per il prossimo anno e per quelli successivi. È già stato avviato un dialogo con la Commissione Europea con l'intento di fissare un obiettivo di deficit coerente con l'obiettivo del Governo di favorire la crescita e l'occupazione.
  Il Governo intende operare una ricomposizione della spesa, in particolare quella corrente, che consenta di favorire gli investimenti pubblici e, per questa via, innalzare lo sviluppo e il potenziale del Paese. La composizione della manovra di finanza pubblica, su cui siamo già al lavoro, rifletterà questa impostazione.