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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 luglio 2018
38.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.
(A.C. 850)

RELAZIONE APPROVATA

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017» (A.C. 850);
   rilevato che:
    il rendiconto del Ministero della giustizia per il 2017 reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 8.426,3 milioni di euro, con un aumento di 329,6 milioni (nella misura del 4,4 per cento) rispetto agli stanziamenti risultanti dal rendiconto 2016, pari a 8.069,7 milioni di euro;
    le previsioni di cassa risultano pari a 8.772,9 milioni di euro;
    l'incidenza percentuale delle risorse per la giustizia sul bilancio dello Stato è stata nel 2017 dell'1,3 per cento, identica a quella dei tre esercizi precedenti;
    con riguardo alle spese della missione 6 «Giustizia», che da sola assorbe il 98, 1 per cento delle risorse assegnate al Ministero, gli stanziamenti definitivi di competenza 2017 sono stati pari a 8.274,6 milioni di euro, sugli 8.426,3 milioni di euro totali, di cui 2.879,7 milioni di euro per l'amministrazione penitenziaria, 3.973,7 milioni di euro per la giustizia civile e penale, 253 milioni di euro per la giustizia minorile e di comunità, 1.168,1 milioni di euro per i servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria;
    in particolare, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale», emerge un aumento delle spese di circa 112 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali (3.861 milioni di euro), dovendo gran parte dell'incremento delle spese in conto capitale, come si rileva dalle note integrative al rendiconto, imputarsi alle spese per l'informatizzazione degli uffici giudiziari, che rappresenta una parte fondamentale del processo di innovazione della giustizia;
    relativamente alla spese inerenti la missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», si registrano stanziamenti definitivi di competenza per 151,7 milioni di euro, con un incremento di 25,7 milioni di euro rispetto al bilancio di previsione;
    sottolineata la necessità, nell'ambito della prossima manovra di bilancio, di dotare il settore giustizia, che assolve ad una funzione di importanza nevralgica nella vita del Paese, di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie; ciò al fine sia di rendere un servizio più rapido ed efficiente ai cittadini, sia di promuovere e incrementare la competitività del sistema economico nel suo complesso, stimolando il flusso degli investimenti;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 51

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (C. 851 Governo)

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza)
Tabella n. 5: stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2018.
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La II Commissione
   esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016», relativamente alla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 5, alla Tabella n. 8, limitatamente alle parti di competenza, e alla Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza;
   rilevato che:
    lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5) per l'anno finanziario 2018, approvato con la legge n. 205 del 2017, recava previsioni di competenza per un totale di 8.257,8 milioni di euro, di cui 7.931,7 di parte corrente e 326,1 in conto capitale;
    il disegno di legge in discussione, nel correggere tali previsioni iniziali, propone, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, un aumento di 44,7 milioni di euro delle previsioni di competenza ed un aumento di 26,1 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda i residui, vengono iscritti in bilancio 1.139,6 milioni di euro, ripartiti tra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 774,8 e 364,8 mln di euro;
    l'incidenza percentuale del bilancio assestato del Ministero della giustizia in relazione al bilancio dello Stato nel 2018 risulta pari all'1,4 per cento, in lieve aumento rispetto all'1,3 per cento degli ultimi esercizi. L'aumento delle dotazioni di competenza riguarda prevalentemente la Missione 6 (Giustizia), che passa da uno stanziamento di 8.079,4 milioni di euro delle previsioni iniziali a 8.326,3 milioni di euro dell'assestamento, ed è imputabile essenzialmente a spese inerenti al personale; Pag. 52
   ritenuto che:
    l'efficientamento del «sistema giustizia» rappresenta una imprescindibile condizione per promuovere e sostenere la competitività del Paese e il rilancio dell'economia, dovendosi assicurare al settore in questione adeguate risorse umane e finanziarie,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.
C. 344 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato il disegno di legge in oggetto, recante la ratifica e l'esecuzione di due trattati tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti (EAU) in materia giudiziaria, precisamente il Trattato di estradizione ed il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, entrambi fatti ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015;
   rilevato che:
    il Trattato di estradizione s'inserisce nel contesto degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali si persegue il condivisibile obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità;
    l'obiettivo perseguito da tale Trattato è quello di consentire tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti una stretta e incisiva collaborazione nel campo della cooperazione giudiziaria penale, posto che il progressivo intensificarsi delle relazioni tra i due Paesi sul piano economico, finanziario, commerciale e dei flussi migratori reca con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati;
    il provvedimento risponde, pertanto, all'esigenza di disciplinare uniformemente le procedure di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono essere sottoposte ad una pena: in generale, in base all'articolo 1 del Trattato, l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della «doppia incriminazione»);
   rilevato altresì che:
    il Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, analogamente al precedente, persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità, sancendo, in particolare (articolo 1), l'impegno delle Parti a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza in materia penale in molteplici settori, tra cui la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari, l'assunzione di testimonianze Pag. 54o di dichiarazioni (compresi gli interrogatori di indagati e di imputati), lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'effettuazione di attività di indagine, l'esecuzione di perquisizioni e sequestri, il sequestro, il pignoramento e la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato;
    sono altresì previsti lo scambio di informazioni su procedimenti penali e condanne di cittadini nonché – su un piano generale – qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. È, inoltre, previsto che l'assistenza possa essere accordata anche in relazione a reati tributari e fiscali,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 87 del 2018 recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (A.C. 924);
   condivisi i presupposti di necessità e urgenza determinati – come si legge nella relazione introduttiva – dall'esigenza di introdurre nell'ordinamento in tempi brevi nuove misure che pongano limiti alle attuali condizioni di criticità su temi urgenti e strategici;
   considerato che:
    all'articolo 9, comma 1, facendosi salve le restrizioni già vigenti, è previsto: il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo; per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018, è prevista l'applicazione della normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data; a partire dal 1o gennaio 2019, l'estensione del divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni;
    la clausola di salvezza delle restrizioni in materia di pubblicità previste dalla normativa vigente, sembrerebbe presupporre la liceità del messaggio pubblicitario di giochi e scommesse, incompatibile invece con il divieto generale introdotto dallo stesso decreto-legge,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
    valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riconsiderare, all'articolo 9, comma 1, la clausola di salvezza delle restrizioni in materia di pubblicità previste dalla normativa vigente, in quanto incompatibile con il divieto generale introdotto dallo stesso decreto-legge.

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ALLEGATO 5

5-00166 Potenti: in merito al pagamento del contributo unificato per contrastare il fenomeno della contraffazione di marche da bollo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in oggetto si chiede quali siano le iniziative, anche a carattere normativo, che il Ministro della giustizia intende intraprendere per far fronte al fenomeno di contraffazione di marche da bollo e contributi unificati, portato alla luce da recenti indagini del Comando dei Carabinieri Antifalsificazione.
  Come rilevato dall'Onorevole interrogante, si tratta di una zona grigia in cui si inserisce una diffusa frode ai danni dello Stato, consistente nella messa in circolazione di falsi «bolli» per le iscrizioni a ruolo, di false marche ricreate in laboratorio, utilizzando bobine prodotte in Cina, ma anche sottratte dal Poligrafico dello Stato, o ancora, utilizzando marche da bollo originali del valore di 0,26 centesimi poi contraffatte, in cui sarebbero coinvolti circa 600 studi legali operanti presso i tribunali di Milano, Torino, Palermo e Bari, con conseguente ingente danno erariale.
  Come sapete, l'attuale disciplina delle modalità del pagamento del contributo unificato si trae dall'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
  In merito a ciò, se da un lato si ribadisce da parte di questo Ministero la piena intenzione di confidare nelle indagini dell'Autorità Giudiziaria per la repressione delle condotte delittuose, da un altro lato, nell'ottica della prevenzione, proprio la determinazione delle modalità di versamento del contributo unificato costituisce oggetto di una iniziativa legislativa contenuta nello Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento recante disposizioni in materia di determinazioni degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato, delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia».
  In particolare, secondo la nuova disciplina, il pagamento del contributo unificato dovrà essere, in futuro, eseguito: a) telematicamente, quando esso è effettuato contestualmente ad un atto depositato telematicamente; b) non telematicamente, quando il pagamento è effettuato contestualmente ad un atto depositato su supporto cartaceo.
  In realtà, le ipotesi per le quali non è previsto il deposito contestuale di un atto processuale rimarrebbero due (cioè, contributo dovuto per la procedura fallimentare e contributo dovuto per la sentenza di accoglimento della domanda della parte civile di condanna ad una somma determinata). Per le stesse vengono ulteriormente previsti: il ricorso alle modalità telematiche, nel caso della procedura fallimentare, trattandosi di un atto del curatore; il pagamento non telematico, nel caso della parte civile, atteso che l'intero processo penale si svolge ancora con modalità non telematiche.
  Nessuna disposizione è invece prevista per le modalità di pagamento del contributo vinificato nel giudizio amministrativo, il quale resta disciplinato dall'articolo 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che sul punto Pag. 57rinvia al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentito il Presidente del Consiglio di Stato.
  Come è noto, la disciplina del pagamento del contributo unificato nel processo tributario è invece contenuta nell'articolo 1, comma 599, della legge n. 147 del 2013, che prevede la dematerializzazione dei contributi unificati e delle spese di giustizia.
  In definitiva nella proposta normativa richiamata, l'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 dovrebbe essere modificato nel senso di muoversi verso la medesima direzione auspicata dagli interroganti, rendendo la modalità di pagamento telematica come obbligatoria in tutte le ipotesi di obbligatorietà di deposito dell'atto per via telematica, in correlazione con le ulteriori misure tecniche volte ad evitare la riutilizzazione delle marche per l'iscrizione di diversi processi, tramite la memorizzazione delle marche nei database a livello nazionale (nota prot. 1028/2017 DGSIA).
  Valutando che l’iter legislativo, avviato nel 2011, ha subito diversi arresti (determinati tanto dai numerosi interventi normativi che hanno ridisegnato il quadro di riferimento nel quale il decreto del Presidente della Repubblica dovrebbe inserirsi, quanto in ragione della necessità di coordinare la disciplina con le mutate modalità tecniche/informatiche che regolano il deposito telematico degli atti) e che, attualmente, è necessario attendere l'esito del concerto tecnico con il Ministero dell'economia e delle finanze, si esprime la evidente intenzione di dotare l'Amministrazione degli strumenti idonei a prevenire la possibilità che si verifichino condotte fraudolente analoghe a quelle individuate dagli Onorevoli interroganti.

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ALLEGATO 6

5-00168 Costa: sull'ingiusta detenzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo in epigrafe indicato, l'Onorevole interrogante, dopo aver elencato i dati statistici relativi al riconoscimento dell'equa riparazione per ingiusta detenzione ed il relativo costo a carico dello Stato, fa presente che, nella relazione presentata alle Camere ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 47 del 2015, sono stati inseriti i soli dati relativi alle misure cautelari e non anche quelli afferenti alla materia oggetto dell'interrogazione. Oltre a ciò segnala la carenza, nel nostro ordinamento, di una norma che preveda la trasmissione delle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione al titolare dell'azione disciplinare. Chiede, pertanto, al Ministro della giustizia se intenda integrare la predetta relazione ed introdurre una previsione normativa che stabilisca l'automatica trasmissione delle citate ordinanze.
  Con riguardo al primo tema non è possibile parlare di un adempimento «radicalmente omesso» nella relazione depositata nel corrente anno, in ordine ai dati riferibili all'anno 2017 in materia di ingiusta detenzione, essendo l'innovazione in questione divenuta vigente soltanto durante il secondo semestre dell'anno 2017. In definitiva, sarà soltanto nella prossima relazione annuale, da presentare alle Camere entro il 31 gennaio 2019, che potranno essere esposti, oltre ai dati relativi alle misure cautelari, anche i dati, relativi all'anno 2018, delle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e del numero dei procedimenti disciplinari attivati.
  In ordine a quest'ultimo aspetto mi preme poi rassicurare l'Onorevole interrogante che il fenomeno in questione è costantemente monitorato da questo Ministero, non solo per le evidenti ricadute sull'Erario dello Stato, ma nella piena consapevolezza della particolare delicatezza della materia che investe, più in generale, il corretto espletamento del servizio giustizia ed il fondamentale diritto alla libertà personale spettante ad ogni cittadino.
  Tale attività di monitoraggio avviene attraverso le periodiche ispezioni ordinarie nel corso delle quali si sottopone ad un approfondito scrutinio tutta l'attività svolta dai magistrati, anche al fine di individuare eventuali detenzioni indebite a causa di un'ingiustificata protrazione delle stesse.
  Voglio, altresì, assicurare che, nell'esercizio delle prerogative del Ministro della giustizia, sarà promossa l'azione disciplinare in tutti i casi in cui vengano riscontrate obiettive violazioni di legge dovute a grave ignoranza o negligenza inescusabile, tanto in ipotesi di indebita protrazione della custodia cautelare, quanto nel caso in cui la misura restrittiva sia stata adottata sulla base di una ricostruzione erronea dei fatti ovvero di una qualificazione errata degli elementi processuali.
  Preciso, in proposito, che nel corso dell'anno 2018 sono state esercitate, soltanto da questo Dicastero, 6 azioni disciplinari per ritardata scarcerazione.
  In conclusione, ferma restando la particolare attenzione assicurata dal Ministro della giustizia in materia, si ritiene che, al momento, l'introduzione di una disciplina che preveda un automatico meccanismo di trasmissione delle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione al titolare dell'azione disciplinare sia allo stato superflua, considerata Pag. 59l'autonoma ed incisiva attività di accertamento svolta dalle competenti articolazioni ministeriali in sede ispettiva ovvero a fronte di specifici esposti provenienti dai soggetti interessati. In particolare, quindi, l'esigenza sottesa dall'interrogante è già attualmente pienamente soddisfatta dall'attività dell'ispettorato. Ma rimaniamo comunque a disposizione per ulteriori valutazioni.

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ALLEGATO 7

5-00169 Vitiello: sulla proroga del termine in ordine allo svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione forense.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo in epigrafe indicato, l'Onorevole interrogante premette che la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha modificato i criteri di accesso alla professione di avvocato, prevedendo, tra l'altro, che la prova scritta debba svolgersi senza possibilità di avvalersi di codici annotati, a decorrere dal secondo anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Il decreto-legge n. 244 del 2016 ha prorogato detto termine, consentendo lo svolgimento dell'esame secondo la disciplina previgente fino al 2 febbraio 2018. Il decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17 ha poi stabilito, per l'accesso all'esame, la necessaria frequentazione di corsi di formazione della durata di 180 ore nell'arco di diciotto mesi; detto regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore. L'interrogante paventa che i tirocinanti non abbiano il tempo necessario per prepararsi adeguatamente all'esame che per la prima volta dovrebbe svolgersi senza l'ausilio dei codici commentati e chiede se il Ministro della giustizia «non ritenga di dover prorogare il termine previsto dall'articolo 49 della legge n. 247 del 2012, in maniera da permettere l'adeguamento degli ordini forensi riguardo ai corsi di formazione.
  Intendo pertanto, sotto ovviamente i profili che sono già stati elencati nell'interrogazione, rassicurare l'Onorevole interrogante sottolineando in proposito che l'intenzione di questo dicastero è quella di mettere in discussione ed eventualmente rivedere nel suo complesso l'impianto normativo in esame nonché valutare favorevolmente una proroga della sua entrata in vigore che non sia limitata ad un mero spostamento temporale fine a se stesso ma che sia finalizzata ad una rivalutazione complessiva della normativa in oggetto.

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ALLEGATO 8

5-00167 Maschio: sul rinvio dell'applicazione del regolamento relativo alla nuova disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo in epigrafe indicato, gli Onorevoli interroganti hanno premesso che, dal prossimo autunno, sarà operativa la revisione del percorso di accesso alla professione forense per effetto del decreto ministeriale attuativo della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha modificato i criteri di accesso alla professione di avvocato, segnalando come la stessa crei notevoli difficoltà ai candidati, i quali dovrebbero svolgere l'esame in condizioni più restrittive rispetto a quanto accaduto in passato. Chiedono, pertanto, se il Governo intenda procedere ad un rinvio dell'entrata in vigore della normativa al fine di permetterne una revisione complessiva.
  Il tema in esame è stato oggetto di profonde riflessioni degli operatori del settore, i quali hanno posto l'attenzione sulla assoluta esigenza di garantire che il sistema di accesso alla professione forense sia strutturato in modo tale da consentire di garantire una formazione dei candidati adeguata all'importanza del ruolo e, di conseguenza, da incrementare gli standard qualitativi dell'avvocatura italiana, assicurando, al contempo, la massima professionalità di coloro che saranno incaricati di svolgere l'attività difensiva.
  Intendo, pertanto, rassicurare gli Onorevoli interroganti, sottolineando, in proposito, che l'intenzione di questo Dicastero è quella di mettere in discussione ed eventualmente rivedere nel suo complesso l'impianto normativo in esame, alla prima occasione ovviamente utile, nonché valutare favorevolmente, anche in questo caso, una proroga della sua entrata in vigore, che non sia limitata ad un mero spostamento temporale ma sia finalizzata ad una rivalutazione complessiva della normativa in discussione.