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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2018
46.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00276: Sull'estensione alle imprese agroalimentari del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rilevo in premessa che l'articolo 1 della legge n. 166 del 2014, al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, ha disposto che i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole siano effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli.
  In tale direzione, è stato istituito il Registro Unico dei Controlli Ispettivi sulle imprese agricole (RUCI) ove devono confluire tutti i dati relativi ai controlli eseguiti sulle imprese agricole dagli Organi di polizia, di vigilanza, dagli Organismi pagatori, nonché dagli Organismi privati autorizzati allo svolgimento di controlli a carico delle imprese agricole inserite nelle filiere delle produzioni di qualità regolamentata (DOP, IGO, BIO, etichettatura facoltativa di carni) e tutti i controlli effettuati nel settore vitivinicolo.
  Si tratta di uno strumento prezioso, dai risultati di assoluto rilievo anche per l'analisi del rischio di frodi per settore, tipologia di impresa e territorio; l'incrocio dei dati del RUCI con i registri telematici di olio e vino si sta infatti dimostrando particolarmente utile per comprendere meglio la distribuzione delle irregolarità in agricoltura e per cercare di focalizzare sempre meglio i controlli.
  Il maggior numero di controlli riportati nel RUCI (quasi 600 mila, svolti tra il 2014 e il 2018) sono stati eseguiti prevalentemente dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero che rappresento e dagli Organismi di controllo sulle produzioni di qualità regolamentata (prodotti a DOP, a IGP e SGT compresi i vini, produzioni biologiche).
  L'istituzione del Registro Unico dei Controlli Ispettivi sulle imprese agricole (RUCI) ha dato sinora risultati significativi. Pertanto, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo sta valutando come estendere tale strumento a tutte le imprese della filiera agroalimentare.

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ALLEGATO 2

5-00277: Sul divieto di acquisto dei prodotti alimentari mediante aste al doppio ribasso.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Premetto che il Ministero, a tutela della libera concorrenza e del reddito degli agricoltori, ha già favorito iniziative in contrasto con pratiche sleali o comunque distorsive come le aste al doppio ribasso.
  Infatti, il 28 giugno 2017 è stato firmato un patto di impegno del Mipaaf con Federdistribuzione per promuovere, attraverso un codice etico, pratiche commerciali leali lungo l'intera filiera agroalimentare. In particolare le organizzazioni della grande distribuzione si sono impegnate a non fare più ricorso alle aste elettroniche inverse al doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari.
  L'obiettivo del patto è quello di favorire la trasparenza, l'equità, la legalità e il rispetto dei diritti dei lavoratori, a partire dal contrasto al caporalato e allo sfruttamento in agricoltura. In particolare vengono definite e promosse Linee guida e impegni nell'acquisto dei prodotti agroalimentari da parte della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), anche per favorire l'adesione volontaria delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità.
  Il Ministero continuerà a seguire il percorso già intrapreso e si farà promotore affinché un numero sempre maggiore di organizzazioni della grande distribuzione aderiscano a tale iniziativa.

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ALLEGATO 3

5-00278: Sull'attuazione del Piano Irriguo Nazionale e del Piano Nazionale Invasi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La gestione razionale della risorsa idrica è una priorità assoluta del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo che ha investito negli ultimi 15 anni ben oltre 1,6 miliardi di euro per rendere gli impianti di irrigazione sempre più efficienti e puntando sulla gestione collettiva delle acque per evitare i prelievi da pozzi privati, difficilmente controllabili.
  Ricordo, inoltre, l'adozione delle Linee guida statali per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate dal Ministero nei luglio 2016 e una politica di investimenti che premia i progetti che realizzano un risparmio idrico misurabile, in sintonia con gli obiettivi della Direttiva Quadro sulle acque 2000/60 CEE e l'Accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei.
  Segnalo che, accanto alle risorse citate dall'On. Interrogante, il Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 140, ha assegnato ad un programma di investimenti e sviluppo delle reti irrigue, un importo di circa 118 milioni di euro sulla dotazione riferita all'anno 2017 e di altri 110 milioni di euro sulla dotazione 2018.
  Per quanto riguarda l'attuazione del Piano irriguo nazionale di cui alle Delibere CIPE n. 74 del 2005 e n. 69 e n. 92 del 2010, preciso che lo stato d'avanzamento delle opere in termini finanziari ammonta ad euro 1.119.394.328,90 su 1.325.800,00 per una percentuale di spesa di circa l'84 per cento.
  Con riferimento agli investimenti a carico del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, rilevo che la selezione delle opere da ammettere al finanziamento ha subito, in fase conclusiva, (la pubblicazione della graduatoria era prevista per il 23 luglio scorso) un'importante battuta d'arresto: a seguito della sentenza del TAR Lazio, che ha disposto il soccorso istruttorio in caso di «omissioni formali» (nel caso di specie gli elaborati progettuali per i quali si chiede il finanziamento da 2 a 20 milioni, non firmati dai progettisti).
  In autotutela, l'Amministrazione ha dovuto riesaminare un rilevante numero di domande comparative con notevole aggravio temporale. L'obiettivo è comunque quello di giungere alla pubblicazione della graduatoria per la fine di settembre.
  Nello stesso mese sarà presentato il nuovo Bando per l'accesso ai Fondi dello sviluppo e coesione, con una ridotta documentazione da allegare alla domanda; i richiedenti il finanziamento dovranno attestare la realizzabilità del progetto, con la previsione della necessità di appaltare l'opera entro un termine perentorio, ancora da definire (orientativamente 15 mesi), pena la revoca del finanziamento.
  Per quanto riguarda il Piano invasi ricordo che a partire da gennaio scorso, il Ministero, insieme alle Regioni e l'ANBI, ha aggiornato la propria banca dati costituita da progetti di interesse per il settore irriguo; si tratta di 894 progetti dell'importo totale di euro 6.198.489.523,68, nessuno precedentemente finanziato. In tale ambito, ai fini della definizione del Piano straordinario per la realizzazione di interventi di miglioramento, adeguamento e bacini di accumulo e recupero urgenti, è stato Pag. 186estratto un elenco di interventi caratterizzati da un indice di priorità 1 e cantierabili, in linea con i commi 516 e seguenti della legge di bilancio 2018.
  Questa prima selezione ha portato alla individuazione di 56 progetti, rappresentativi dell'intero territorio nazionale – per un importo totale di euro 437.680.913 che sono stati sottoposti ad analisi finalizzata ad individuarne un ordinamento in relazione al punteggio ottenuto, seguendo l'approccio di tipo «multicriteria» applicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  L'analisi dei 56 progetti esaminati, con l'adozione degli «indicatori» ed i « range» di variazione della loro misura (peso), definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha generato una «graduatoria parziale» che sarà resa definitiva solo a seguito dell'indicazione della «valutazione» da parte delle Autorità di Distretto per ogni singola proposta di intervento, individuata come «indicatore di efficacia» del progetto e quindi con un suo peso nel punteggio finale. Tale valutazione avrà luogo domani in un incontro già programmato presso la nostra sede.

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ALLEGATO 4

5-00279: Sul differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo di riordino di Agea.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rilevo in premessa che il Ministro Centinaio sta monitorando con estrema attenzione la reale situazione di tutti gli enti collegati a qualunque titolo al Ministero, ivi compresa l'AGEA per le determinazioni che si riserva di intraprendere dopo le necessarie valutazioni.
  Ricordo poi che, tra le priorità indicate dal Ministro nelle Linee programmatiche presentate alle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato lo scorso 5 luglio, particolare attenzione è stata riservata alla semplificazione delle procedure, alla riduzione dei costi della burocrazia e alla revisione complessiva dell'organizzazione del Ministero. Si tratta di obiettivi che il Ministro intende applicare a tutto campo e in tutti gli ambiti di competenza.
  Ciò posto ricordo che il decreto legislativo n. 74 del 2018 attua la delega di cui all'articolo 15 della legge n. 154 del 2016 che prevede la riorganizzazione delle competenze del sistema di erogazione degli aiuti comunitari affidati ad Agea e agli Organismi pagatori regionali e la riorganizzazione del sistema dei controlli svolti da Agecontrol. A tal riguardo preciso che il suddetto articolo 15, al comma 7 prevede che il Governo possa adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della citata norma, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  Preciso che il Ministro ha già avviato alcune ipotesi, che saranno condivise con le Regioni e di cui sarà informato costantemente il Parlamento, tenuto conto degli impegni precedentemente assunti con la Commissione europea e dell'impatto sugli obiettivi incombenti al 31 dicembre prossimo, – finanziari (c.d. N+3) e di performance – che il programma di sviluppo rurale e quelli delle Regioni con Organismo pagatore Agea sono chiamati a raggiungere.
  Riguardo ai termini stabiliti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 74 del 2018, al di là di quanto previsto dai commi 1 e 2 (necessari per procedere all'accorpamento di Agecontrol con Agea), evidenzio che gli stessi non risultano essere perentori o ordinatori per le incombenze di cui ai successivi commi 3 e 4, essendo chiaramente indicato che, fino all'adozione dei decreti ministeriali ivi richiamati, restano in vigore le disposizioni previgenti.
  Con l'occasione, con riferimento alle asserzioni dell'interrogante circa le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del citato decreto legislativo preciso quanto segue.
  L'articolo 3, al comma 1 stabilisce che all'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento sono attribuiti, tra l'altro, i compiti di definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio ed il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN ed i sistemi informativi degli Organismi pagatori, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 9 (lettera d), comma 1, articolo 3).
  Inoltre al medesimo articolo 3, al comma 2 è esplicitato che l'Agenzia promuove l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (UE) Pag. 188n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle relative norme di attuazione.
  Infine al comma 3 del medesimo articolo si afferma che in caso di inadempimento o ritardo nell'esercizio delle attività svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle Regioni interessate, le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  Riguardo all'articolo 5 del citato decreto legislativo ricordo che i commi 3 e 4 attribuiscono agli organismi pagatori tutta la responsabilità della tempestiva e completa trasmissione all'Agenzia delle comunicazioni e dichiarazioni destinate alla Commissione assicurando il tempestivo aggiornamento delle basi dati del SIAN al fine di garantire la completezza e l'affidabilità del Sistema integrato di gestione e controllo.