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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2018
46.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00280 Pizzetti: Iniziative per il potenziamento della copertura del segnale Isoradio sulla rete autostradale.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo all'interrogazione a risposta immediata in parola premettendo che, l'emittente di pubblica utilità, dedicata alle informazioni di viabilità autostradale ha annunciato l'avvio della pubblicità su Isoradio a decorrere dallo scorso 22 luglio. In realtà si tratta di un ritorno, giacché la pubblicità aveva fatto la sua comparsa su Isoradio già nel biennio 1992/93. Questi brevi spot si aggiungono a quelli molto più completi che già da anni vanno in onda sulla sicurezza stradale.
  Con i proventi derivanti dall'introduzione degli spot pubblicitari, la Rai dovrà e potrà potenziare ulteriormente il servizio e la copertura del segnale.
  Il Ministero dello sviluppo economico, su richiesta della Rai, procede, come già avvenuto in passato, a rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio di nuovi impianti ad integrazione della rete già esercita da Isoradio.
  In particolare, l'attuale rete di Isoradio è composta complessivamente da 330 postazioni (fonte CdS Rai-Stato 2018-22) con copertura di circa 3.500 Km di autostrade.
  A riguardo, la Rai ha specificato che, il servizio Isoradio FM 103,3 MHz non è ricevibile in tutta Italia (a differenza di Radio 1, 2 e 3).
  La succitata rete, nata dall'esigenza di coprire i percorsi autostradali e le maggiori arterie, utilizzando un'unica frequenza (portante a 103,3 MHz), è realizzata con numerosi impianti «a raso» posizionati lungo il tracciato autostradale e, laddove possibile, mediante la diffusione da impianti «a monte», ovvero impianti installati presso stazioni in quota che servono i percorsi autostradali.
  Il segnale, in diversi tratti, è diffuso anche nelle gallerie usando un cavo fessurato steso lungo la galleria. La ricezione, pertanto, può essere più difficoltosa in caso di percorso stradale eccessivamente tortuoso.
  Ciò detto non può non evidenziarsi che il servizio radiofonico in tecnica analogica in FM in Italia paga il peccato originale dovuto ad uno sviluppo negli anni, che ha determinato (ed ancora determina) situazioni interferenziali di difficile composizione, che, in alcuni casi, coinvolgono il servizio Isoradio. La Rai è impegnata con il Ministero dello sviluppo economico nella risoluzione di tali problematiche (con esiti non sempre soddisfacenti).
  Inoltre, il servizio Isoradio effettuato da postazioni «a raso» talvolta risente dei lavori di adeguamento della rete autostradale. A tal proposito, ad esempio, si segnala che, recentemente, lavori di estensione della A14 hanno di fatto comportato la temporanea demolizione degli impianti «a raso» deputati al servizio.
  Si osserva altresì che, a causa della carenza di frequenze libere ed in particolare dell'indisponibilità su tutto il territorio della frequenza 103,300 MHz, il servizio Isoradio negli anni è stato esteso anche con frequenze portanti diverse, comunque consentendo l'automatica sintonizzazione del ricevitore d'utente in continuità di ascolto, grazie all'introduzione del sistema Radio Data System (RDS).
  La Rai è inoltre impegnata nello sviluppo del servizio Isoradio, mediante la nuova piattaforma in tecnologia radiofonica digitale DAB+ (già presente in Italia Pag. 149ed in via di estensione), coerentemente con la pianificazione Agcom che, garantirà un servizio finalmente privo delle criticità di cui soffre la radiofonia analogica.
  Il Ministero dello sviluppo economico che, con il contratto di servizio vigente, agli articoli 4, comma 2, lettera g), 5, comma 2, lettera h), e 13, ha già previsto il potenziamento della copertura del segnale di Isoradio, continuerà a monitorare e verificare che la copertura del segnale sia estesa e sia raggiungibile da un numero più elevato possibile di utenti anche attraverso la realizzazione di una piattaforma multimediale incentrata su servizi interattivi per gli utenti, con priorità alle informazioni sulle condizioni meteo e sul traffico.

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ALLEGATO 2

5-00281 Capitanio: Criticità in merito alla sospensione degli aumenti tariffari da parte degli operatori telefonici.
5-00282 Fidanza: Criticità in merito alla sospensione degli aumenti tariffari da parte degli operatori telefonici.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo congiuntamente agli atti in titolo trattando gli stessi il medesimo argomento.
  Preliminarmente vorrei far presente che la competenza in materia spetta all'AGCOM, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 172 del 2017. L'Autorità, già a partire dal mese di gennaio 2018, ha svolto la propria attività di vigilanza, al fine di verificare il rispetto della normativa di settore, in merito alla trasparenza e completezza delle informative rese alla clientela, nonché ai tempi e modalità per l'esercizio del diritto di recesso.
  L'AGCOM ha comunicato al riguardo che, all'esito di tale attività, con le diffide impartite con le proprie delibere 37/18/CONS (TIM), 38/18/CONS (Fastweb), 39/18/CONS (Vodafone) e 40/18/CONS (Wind Tre), nell'ambito del ripristino della cadenza di rinnovo e fatturazione delle offerte su base mensile, sono state rilevate diverse criticità sotto il profilo del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e, nel contempo, la stessa Autorità ha fornito precisi indirizzi in ordine al contenuto delle informative da rendere agli utenti, con particolare riferimento alla indicazione del prezzo delle offerte e alla gratuità del diritto di recesso.
  In tale contesto, con il provvedimento del 21 marzo 2018, richiamato anche negli atti in discussione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha deliberato che Assotelecomunicazioni-ASSTEL, Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre «sospendano, nelle more del procedimento, l'attuazione dell'intesa oggetto del procedimento avviato con delibera del 7 febbraio 2018, concernente la determinazione del repricing comunicato agli utenti in occasione della rimodulazione del ciclo di fatturazione in ottemperanza alla legge n. 172 del 2017 e che, per l'effetto, ogni operatore definisca i termini della propria offerta di servizi in modo indipendente dai concorrenti».
  A seguito di tale provvedimento dell'AGCM, i citati operatori hanno assunto condotte diversificate: due operatori, al fine di darvi ottemperanza, hanno rideterminato il prezzo in misura inferiore all'8,6 per cento in precedenza già comunicato agli utenti, un operatore ha lasciato invariato l'aumento già annunciato ed un altro ha sospeso l'aumento.
  Con riferimento alla rideterminazione, da parte degli operatori, dell'annunciato aumento dei rinnovi delle offerte, ferma restando la competenza dell'AGCM, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in virtù di quanto disposto dall'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, ha richiamato TIM S.p.A. e Wind Tre S.p.A. al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di settore in materia di informativa, nei confronti degli utenti interessati dalla nuova manovra al fine di consentire, anche mediante il legittimo esercizio del diritto di recesso, scelte contrattuali consapevoli.
  L'AGCOM comunica al riguardo che, in esito al monitoraggio svolto, è emerso che Pag. 151gli operatori richiamati non abbiano assicurato, per il tramite delle comunicazioni rese all'utenza con SMS e sito aziendale, informazioni chiare, complete e trasparenti. Le stesse risultano, a parere della medesima Autorità, non adeguate per comprendere le reali condizioni economiche e così consentire agli utenti di scegliere se esercitare il diritto di recesso.
  La stessa ha informato, altresì, che i due operatori citati non avrebbero rispettato il quadro regolamentare in materia di diritto di recesso, con particolare riferimento alle modalità per esercitarlo.
  Di conseguenza, per i precisati motivi, l'Autorità ha avviato, in data 15 maggio 2018, i relativi procedimenti sanzionatori tuttora in fase istruttoria. A tale proposito, la medesima Autorità ha fatto presente che, ai sensi del «Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni», allegato alla delibera n. 410/14/CONS, il termine di conclusione dei procedimenti sanzionatori è di 150 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto di contestazione, salvo sospensione o proroga per ulteriori approfondimenti istruttori.

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ALLEGATO 3

5-00283 Serritella: Iniziative in materia di tecnologia Blockchain.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo in merito alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti, rappresentando quanto segue.
  Come noto la blockchain è una tecnologia che, nata con i Bitcoin, la più nota criptovaluta, sta nel tempo acquistando una centralità nello scenario tecnologico a livello globale per la possibilità offerta di scambiare dati e valori in maniera certificata superando la necessità di un'autorità centrale che validi i dati o le transazioni effettuate.
  Come sottolineato dai più attenti osservatori, la suddetta tecnologia sarà sempre più comune nei vari settori della vita economica e sociale, dai servizi finanziari, alla logistica fino al settore pubblico.
  In generale, si ritiene che la sua ampia diffusione possa rappresentare un passo fondamentale verso l'efficientamento e la digitalizzazione dei processi, obiettivo che il Ministero dello sviluppo economico persegue fortemente, come dichiarato dallo stesso Ministro in audizione in Commissioni riunite il 12 luglio 2018 nonché davanti a questa Commissione la scorsa settimana.
  L'azione del Ministero con riferimento alla blockchain sarà articolata su più fronti. Anzitutto, come annunciato dal Ministro dinanzi a questa Commissione, si stanno compiendo i passi formali per aderire alla «Dichiarazione per una partnership europea sulla tecnologia blockchain», la quale ha lo scopo di promuovere lo scambio di esperienze tecniche e regolatorie nel settore.
  Tale adesione rappresenterà per l'Italia un importante passo in avanti e andrà a colmare una grave lacuna, anche considerate le risorse che la Commissione europea intende destinare allo sviluppo di questa tecnologia.
  Sul fronte interno pensiamo sia prioritario delineare una Strategia nazionale sulla blockchain che si proponga come obiettivi principali quelli di: 1) creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo di un'economia fondata sulla blockchain nel nostro Paese, similmente a quanto sta avvenendo in altri paesi anche europei; 2) favorire l'acquisizione di competente in materia, anche in collaborazione con altri Ministeri competenti; 3) fornire una cornice giuridica di riferimento che dia certezza giuridica agli operatori del settore.
  La Strategia che si intende elaborare coinvolgendo in un'interlocuzione virtuosa esperti ed operatori del settore, sarà ispirata a due princìpi cardine: la neutralità tecnologica, nella consapevolezza che la tecnologia in parola sia adatta per specifici casi di uso ma non rappresenti una soluzione valida per tutti i problemi e il mantenimento del carattere decentralizzato della tecnologia blockchain. In questa direzione il Ministero agevolerà la sperimentazione di soluzioni basate sulla blockchain in settori strategici di competenza del MISE, come la tutela del Made in Italy.
  In conclusione, dunque, con le azioni che il Governo intende intraprendere, da un lato, si renderà l'Italia un Paese favorevole all'adozione di questa tecnologia innovativa e sotto altro profilo, si forniranno alle imprese gli strumenti per operare efficacemente in questo settore di frontiera.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (Atto n. 31).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE;
   considerato che il provvedimento intende recepire nell'ordinamento italiano le norme europee che – al fine di innalzare i livelli di sicurezza nel settore del trasporto fluviale e, al contempo, evitare distorsioni della concorrenza tra i Paesi membri – hanno modificato la previgente disciplina relativa ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna fluviale e lacustre e alla gestione dei procedimenti amministrativi per il rilascio dei certificati di abilitazione alla navigazione;
   sottolineato come, in passato, l'Italia si fosse avvalsa della facoltà, espressamente prevista dalle norme europee, di esentare dall'applicazione delle direttive le proprie navi, essendo queste destinate ad operare esclusivamente su idrovie non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile di altri Stati membri;
   condiviso l'obiettivo, sotteso al recepimento della normativa europea già disposto con il decreto legislativo n. 22 del 2009, di favorire l'acquisizione da parte della cantieristica italiana delle conoscenze tecniche utili per poter operare in Europa, nonché di adeguare gli standard di sicurezza ai più avanzati parametri adottati a livello europeo;
   preso atto dell'intenzione di incrementare, in coerenza con gli obiettivi europei, il trasporto fluviale, ancora molto limitato nel nostro Paese, anche al fine di ridurre il trasporto su rotaie o su strada;
   valutate positivamente le principali novità contenute nello schema in esame, tra le quali figurano l'introduzione di una procedura per il rilascio del nuovo Certificato unico europeo della navigazione interna, l'aggiornamento di una serie di regole costruttive, la previsione di una Banca europea degli scafi e di un numero unico di identificazione delle navi, la definizione più precisa dei poteri di controllo delle autorità pubbliche, nonché delle condotte che integrano fattispecie d'illecito, amministrativo o penale;
   evidenziata la possibilità, in linea con le disposizioni europee, di definire norme che tengano conto delle caratteristiche delle vie navigabili interne nazionali e delle attività esercitate;
   considerate le nuove funzioni attribuite dal provvedimento agli Uffici della Motorizzazione civile;
   preso atto delle precisazioni fornite dal Governo circa l'estensione della rete di navigazione italiana;
   segnalata l'opportunità di valutare l'incremento della capacità operativa della banchina fluviale di Torretta nel comune Pag. 154di Legnago (VR), al fine di favorire il trasferimento delle merci dalla gomma all'acqua e sfruttare appieno le potenzialità del Fissero-Tartaro-Canalbianco, nonché di rendere navigabile il fiume Mincio, nel tratto tra Peschiera del Garda e Mantova,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) al fine di evitare che l'adeguamento ai nuovi criteri costruttivi definiti in sede europea comporti il fermo della flotta nazionale esistente a causa dell'impossibilità di farvi fronte a costi sostenibili e coerentemente con la scelta già operata in sede di recepimento della direttiva 2006/87/CE, si modifichi l'articolo 2, commi 1 e 2, lettere da a) a c), per limitare il campo di applicazione della normativa introdotta alle sole navi di nuova costruzione, come segue:
  «1. Le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente alle seguenti unità navali nuove, nelle principali vie d'acqua interne indicate nell'allegato I:
   a) identica;
   b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
   c) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali di cui alle lettere a) e b) o dei galleggianti speciali;
   d) navi da passeggeri, ad esclusione delle unità considerate al successivo comma 2, lettera a);
   e) identica.

  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unità navali:
   a) navi traghetto in servizio di collegamento tra due sponde opposte di un fiume, un canale o un lago, a condizione che sia mantenuto il livello di sicurezza e che le unità siano dotate di mezzi di salvataggio individuali e collettivi, ritenuti adeguati e sufficienti dall'autorità competente;
   b) identica;
   c) unità navali adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori»;
   2) compatibilmente con la possibilità di derogare alle prescrizioni europee, date le caratteristiche della rete interna italiana di vie navigabili, all'articolo 2, comma 2, lettere d) ed e), si sostituiscano le parole: «entrano temporaneamente» con le seguenti: «in navigazione», con l'effetto di consentire la navigazione nelle acque interne di navi della navigazione marittima e di unità da diporto;
   3) si modifichi l'allegato IV, previsto dall'articolo 3, comma 1, laddove consente che le navi abbiano requisiti tecnici ridotti quando navigano in zona 4, al fine di non consentire ai traghetti esistenti di ridurre i mezzi di salvataggio;
   4) all'articolo 3, sia aggiunta la seguente definizione: «unità navali nuove»: unità la cui chiglia sia stata impostata dopo il 31 dicembre 2018»;
   5) l'articolo 5, comma 1, sia modificato in modo da ribadire l'applicazione del decreto legislativo alle sole unità di nuova costruzione;
   6) si preveda che la visita addizionale sia effettuata allorquando il sinistro marittimo possa compromettere la sicurezza dell'unità navale, e non in ogni caso. Pertanto, l'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 6, lettera a), sia sostituita dalla seguente: «a) ogni volta che si verifica un sinistro o si manifesta un difetto che possa compromettere, a giudizio dell'autorità competente, la sicurezza dell'unità navale, l'efficienza o l'integrità dei mezzi di salvataggio o di altri apparati della stessa»;
   7) si elenchino le vie navigabili oppure, in via subordinata, si modifichi il Pag. 155testo dell'allegato I dello schema di decreto come segue: «Si considerano incluse nella zona 4 le principali vie d'acqua navigabili conformemente al diritto nazionale»;
   8) in considerazione del fatto che il trasporto di merci pericolose non risulta essere regolato, sebbene dalle audizioni svolte sia emerso, in particolare, che il quantitativo di GPL che risale il Po sino alla città di Ferrara non sia irrilevante, il Governo adotti con propri provvedimenti le misure tecniche opportune, in analogia con il trasporto marittimo di tali sostanze;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) sarebbe opportuno valutare con attenzione l'adeguatezza delle risorse disponibili in relazione alla compatibilità delle attuali dotazioni organiche degli uffici della motorizzazione civile rispetto all'attribuzione di nuove competenze, potenziando gli uffici specificatamente interessati con le opportune riallocazioni di risorse umane e materiali, atte a favorire l'espletamento delle funzioni di controllo ed ispettive assegnate, lasciando invariato l'organico complessivo della Motorizzazione civile, in coerenza con la clausola d'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 24 dello schema di decreto;
   b) al fine di evitare incertezze interpretative o duplicazioni di procedure, sembra necessario il coordinamento delle funzioni attribuite alla Motorizzazione civile in relazione al rilascio del nuovo certificato europeo, rispetto a quelle già esercitate, in base alla legislazione vigente, dagli Ispettorati di porto con riferimento alla licenza e al certificato di navigazione, chiarendo al contempo se il certificato europeo sostituisca la licenza e il certificato di navigazione rilasciato dagli Ispettorati di porto;
   c) sarebbe opportuno, all'articolo 19, comma 1, prevedere indicativamente i termini temporali entro i quali gli organismi di classificazione possano svolgere i compiti di controllo di competenza;
   d) occorrerebbe chiarire, con riferimento all'articolo 22, commi 4 e 5, la formulazione delle disposizioni in materia di sanzioni, garantendo il rispetto del principio di proporzionalità.

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ALLEGATO 5

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici (C. 1004 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici, come modificato dal Senato (C. 1004 Governo),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 157

ALLEGATO 6

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici (C. 1004 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici, come modificato dal Senato (C. 1004 Governo);
   sottolineata la necessità di garantire l'operatività e l'efficienza della dotazione strumentale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.