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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 dicembre 2018
106.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 DICEMBRE 2018

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4 

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:
   d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
4. 34. I Relatori.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini dell'IRES e dell'IRPEF)

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 290,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 166,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
4. 021. I Relatori.

ART. 6.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) le persone fisiche la cui l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
   b) al comma 5, dopo la parola: contribuenti, ovunque ricorre, inserire le seguenti: persone fisiche.
6. 15. I Relatori.

ART. 8.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo Pag. 121precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
8. 40. I Relatori.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Accise in materia di autotrasporto)

  1. L'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, che, introducendo il numero 4-bis della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si interpreta nel senso che è da intendersi implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 234, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. 017. I Relatori.

ART. 10.

  All'emendamento 10.60 dei Relatori apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 180 con la seguente: 170;
   b) dopo la parola: 2024 aggiungere le seguenti: e 35,7 milioni di euro per l'anno 2025.
0. 10. 60. 2. Faro

  Al comma 2, sostituire le parole: si applica nella misura del 150 per cento con le seguenti: si applica nella misura del 180 per cento.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 37,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 81,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 79 milioni di euro per l'anno 2022 e di 69,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
10. 60. I Relatori.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estromissione agevolata immobili strumentali)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1o gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –;
   2020: –;
   2021: – 4.000.000.
10. 010. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso d-bis), aggiungere, in fine, il Pag. 122seguente periodo: La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.
13. 22. I Relatori.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art.13-bis.
(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)

  1. La disciplina del credito d'imposta formazione 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
  2. Il credito d'imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, così come definite in base all'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651, il credito di imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.
  3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.
  4. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2020.
13. 03. (Nuova formulazione) Liuzzi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di enti di natura non commerciale)

  1. All'articolo 79, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi».

  2. Le agevolazioni conseguenti alla disposizione di cui al comma 1 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  3. Al fine di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie, a decorrere dall'anno 2019 è attribuito all'Istituto di riabilitazione Pag. 123e formazione (IRFA) dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di 1,5 milioni di euro.
  4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, dispone il trasferimento all'IRFA dell'ANMIL di un importo pari all'80 per cento del contributo di cui al comma 3 spettante per l'anno di riferimento, a titolo di primo acconto.
  5. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione del primo acconto di cui al comma 4, l'IRFA dell'ANMIL trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite nell'anno precedente.
  6. All'esito positivo della verifica amministrativo-contabile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'erogazione del restante 20 per cento del contributo a titolo di saldo.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
13. 022. (Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Trizzino.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
13. 026. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Caiata.

ART. 15.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota del fondo di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.
15. 26. I Relatori.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione.
15. 10. (Nuova formulazione) Nobili, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Paita.

ART. 16.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: Pag. 124«1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
16. 7. (Nuova formulazione) Binelli, Lucchini, Parolo, Benvenuto, Raffaelli, Gobbato, D'Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis
(Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio)

  1. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, 270 milioni di euro per l'anno 2026, 315 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 360 milioni di euro per l'anno 2033. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 01 seguente e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  2. I contributi per investimenti di cui al comma 1 sono assegnati, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:
   a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
   b) messa in sicurezza di strade, ponti, e viadotti;
   c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei comuni.

  3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 2 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 2, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro 6 mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
  4. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del medesimo contributo.
  5. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 4 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».
  6. All'articolo 16 al comma 4 sostituire la parola «ricorrono» con la seguente «possono ricorrere».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 16 è ridotto di 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033.

  Conseguentemente, alla Tabella 1 premettere la seguente:

Pag. 125

Tabella 01 (articolo 16-bis, comma 1)  

Regioni

percentuale di riparto

Contributo annuo (2021-2025) Contributo anno 2026 Contributo annuo (2027-2032) Contributo anno 2033
Abruzzo 3,16% 4.266.000,00 8.532.000,00 9.954.000,00 11.376.000,00
Basilicata 2,50% 3.375.000,00 6.750.000,00 7.875.000,00 9.000.000,00
Calabria 4,46% 6.021.000,00 12.042.000,00 14.049.000,00 16.056.000,00
Campania 10,54% 14.229.000,00 28.458.000,00 33.201.000,00 37.944.000,00
Emilia-Romagna 8,51% 11.488.500,00 22.977.000,00 26.806.500,00 30.636.000,00
Lazio 11,70% 15.795.000,00 31.590.000,00 36.855.000,00 42.120.000,00
Liguria 3,10% 4.185.000,00 8.370.000,00 9.765.000,00 11.160.000,00
Lombardia 17,48% 23.598.000,00 47.196.000,00 55.062.000,00 62.928.000,00
Marche 3,48% 4.698.000,00 9.396.000,00 10.962.000,00 12.528.000,00
Molise 0,96% 1.296.000,00 2.592.000,00 3.024.000,00 3.456.000,00
Piemonte 8,23% 11.110.500,00 22.221.000,00 25.924.500,00 29.628.000,00
Puglia 8,15% 11.002.500,00 22.005.000,00 25.672.500,00 29.340.000.00
Toscana 7,82% 10.557.000,00 21.114.000,00 24.633.000,00 28.152.000,00
Umbria 1,96% 2.646.000,00 5.292.000,00 6.174.000,00 7.056.000,00
Veneto 7,95% 10.732.500,00 21.465.000,00 25.042.500,00 28.620.000,00
TOTALE 100,00%
135.000.000,00
270.000.000,00
315.000.000,00
360.000.000,00

16. 12. (Nuova formulazione) Frassini, Ribolla, Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Saltamartini, Patassini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis
(Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio comuni)

  1. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, 400 milioni di euro per l'anno 2026, 450 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 e 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.
  2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera Pag. 126per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:
   1) la richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio;
   2) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, 2.500.000 euro per i comuni con una popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.001 abitanti;
   3) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.

  3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti, e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.
  4. Le informazioni di cui al comma 3 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
  5. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 6 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 3, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro 6 mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.
  6. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 3 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso Pag. 127il sistema di monitoraggio di cui al comma 8, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  7. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 5 e 6, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  8. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 7 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».
  9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al presente articolo.
  10. Il Ministero dell'interno può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.
  11. All'articolo 16 al comma 4 sostituire la parola «ricorrono» con la seguente «possono ricorrere».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 16 è ridotto di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2033.
16. 13. (Nuova formulazione) Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Pezzopane.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Acceleratore degli investimenti regionali)

  1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o dell'Unione europea, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del rispettivo territorio, le regioni adottano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.
  2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, le regioni possono procedere all'assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive pubbliche, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.
  3. Le assunzioni sono effettuate dalle regioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
17. 06. (Nuova formulazione) Madia, Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Melilli, Navarra, Padoan. 

Pag. 128

ART. 19.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. In conformità agli obiettivi di cui al comma 20, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le risorse del fondo sono ripartite tra gli interventi di cui al primo periodo. Il decreto di ripartizione è comunicato alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
19. 6. (Nuova formulazione) Iovino, Aresta, Chiazzese, Corda, Dall'Osso, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Iorio, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

  Sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.
19. 125. I Relatori.

Pag. 129

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  23-bis. Al fine del potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono inserite le seguenti: «e al trasporto per le vie d'acqua navigabili interne»;
   b) al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:
    1) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: «strada-mare, » sono inserite le seguenti: «strada-vie d'acqua navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili interne,»;
    2) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono inserite le seguenti: «e per vie d'acqua navigabili interne».
  23-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 23-bis si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente:
   il Fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

   alla rubrica, dopo le parole: voucher manager aggiungere le seguenti: potenziamento dell'intermodalità sostenibile.
19. 13. (Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

  All'articolo 19, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  23-bis. All'articolo 1, comma 5-novies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese».
  23-ter. All'articolo 100-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio».
  23-quater. Il fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
19. 15. (Nuova formulazione) Pretto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Ribolla, Tomasi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  23-bis. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno» sono inserite le seguenti: «il 3 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da piccole e medie Pag. 130imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per almeno».
19. 19. Centemero, Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  23-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  23-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le modalità e gli obiettivi delle attività di cui al comma 23-bis, che possono essere svolte anche attraverso il ricorso ad esperti e a società specializzate.
  23-quater. All'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, dopo le parole: «degli affari esteri» sono inserite le seguenti: «e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze,».

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e industria aeronautica.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
19. 124. Il Governo.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche alla normativa in materia di limiti all'utilizzo del denaro contante)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
   a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
   b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2».
19. 06. (Nuova formulazione) Crosetto, Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli, Claudio Borghi, Zucconi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management)

  1. Per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering Pag. 131and management è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management in Italia.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
19. 067. (Nuova formulazione) D'Attis, Elvira Savino.

ART. 21.

  All'emendamento 21.86 dei Relatori, alla lettera a), sostituire le parole: a valere sulle risorse del Fondo con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del Fondo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole: previo parere della Conferenza unificata con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata.
0. 21. 86. 19. I Relatori.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dall'anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento del centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate;
   b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: «le regioni destinano» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni possono destinare».
21. 86. I Relatori.

  All'emendamento 21.1 della XI Commissione, capoverso 4-bis, premettere le parole:
All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quarto periodo, dopo le parole: «ciascuno degli anni dal 2018 al 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 1 milione di euro per l'anno 2023»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «

  Conseguentemente:
   al capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole:
di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con le seguenti: di cui al presente comma;
   al capoverso 4-bis, primo periodo, aggiungere, in fine le parole:, in materia di adeguamento alla speranza di vita.»
0. 21. 1. 1. I Relatori.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 21, comma 2, è ridotto di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
21. 1. La XI Commissione.

Pag. 132

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019»;
   b) al secondo periodo, le parole: «e a quattro giorni per l'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «, a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019»;
   c) al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle parole: «Per gli anni 2018 e 2019»;
   d) all'ultimo periodo, premettere le seguenti parole: «per gli anni 2017 e 2018,»

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 62,4 milioni di euro per l'anno 2019.
21. 078. (Nuova formulazione) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi, Carfagna.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis
(Lavoratori esposti all'amianto)

  1. All'articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «quella dell'INPS» sono inserite le seguenti: « ,compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione del soppresso Istituto postelegrafonici, abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria,».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 4,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 2 milioni di euro per l'anno 2025, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2029.
21. 0123. (Nuova formulazione) Pallini, Tripiedi, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, De Lorenzo, Cubeddu, Giannone, Invidia, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Maraia, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Zanotelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis
(Federazione italiana per il superamento dell’
handicap)

  1. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 400.000 euro per l'anno 2019.
21. 0116. Panizzut, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Claudio Borghi.

Pag. 133

ART. 27.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge 1o ottobre 2018, n. 117, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2019.
27. 01. (Nuova formulazione) Meloni, Lollobrigida, Fidanza, Lucaselli.

ART. 28.

  Al comma 4, primo periodo, alinea, sopprimere le parole: di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché di realizzare una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, primo periodo, alla lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole:
per l'anno 2021 aggiungere le seguenti: , da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
28. 6. (Nuova formulazione) Salafia, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Sarti, Scutellà, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2019/2021, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
  4-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 4-bis.
  4-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa di euro 1.689.844 per l'anno 2019, di euro 3.379.686 per l'anno 2020, di euro 3.420.770 per l'anno 2021, di euro 3.461.852 per l'anno 2022, di euro 3.502.936 per l'anno 2023, di euro 3.544.019 per l'anno 2024, di euro 3.585.102 per l'anno 2025, di euro 3.626.186 per l'anno 2026, di euro 3.667.269 per l'anno 2027, di euro 3.708.352 per l'anno 2028 e di euro 3.749.436 annui a decorrere dall'anno 2029.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2019 – 1.689.844;
   2020 – 3.379.686;
   2021 – 3.749.436.
28. 8. (Nuova formulazione) Perantoni, Salafia, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Pag. 134Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Sarti, Scutellà, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge all'Avvocatura dello Stato, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di dieci unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. A tale fine è autorizzata una spesa pari a 1.372.257 euro per l'anno 2019, a 2.024.008 euro per l'anno 2020, a 2.222.196 euro per l'anno 2021, a 2.358.775 euro per l'anno 2022, a 2.378.227 euro per l'anno 2023, a 2.636.381 euro per l'anno 2024, a 2.654.527 euro per l'anno 2025, a 2.720.036 euro per l'anno 2026, a 3.203.217 euro per l'anno 2027 e a 3.228.143 euro annui a decorrere dall'anno 2028.
   b) dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Al fine di agevolare la definizione dei processi pendenti dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto, e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over. A tale fine è autorizzata una spesa per un onere massimo complessivo di 4,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Segretariato generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 6.072.257 euro per l'anno 2019, di 8.024.008 euro per l'anno 2020, di 8.822.196 euro per l'anno 2021, di 8.958.775 euro per l'anno 2022, di 8.978.227 euro per l'anno 2023, di 9.236.381 euro per l'anno 2024, di 9.254.527 euro per l'anno 2025, di 9.320.036 euro per l'anno 2026, di 9.803.217 euro per l'anno 2027 e di 9.828.143 euro annui a decorrere dall'anno 2028.
28. 88. I Relatori.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la parola: «duecento» è sostituita dalla seguente: «duecentoquaranta». Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ad assumere fino a 20 unità appartenenti alla area funzionale III, posizione economica F1. Per le finalità del presente comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro Pag. 135flessibile nel limite di spesa di euro 812.080 annui a decorrere dall'anno 2019. Agli ulteriori oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 812.080 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
28. 5. (Nuova formulazione) Sabrina De Carlo, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per l'anno 2019, le proprie carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per l'anno 2019 come accertate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i candidati che, nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente alla area II e all'area III con graduatorie approvate a decorrere dal 1o gennaio 2010, si sono collocati nelle graduatorie medesime in posizione utile in base al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti è stata indetta ciascuna procedura.
28. 3. (Nuova formulazione). Testamento, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Tuzi, Villani, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Assunzioni di personale non dirigenziale presso l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)

  1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, assume a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
   a) che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l'ARERA alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche;
   c) che abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell'anno in cui si procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

  2. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA è rideterminata numericamente a seguito delle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo e il numero dei dipendenti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è ridotto da sessanta a venti unità.
28. 030. I Relatori.

Pag. 136

  All'emendamento 28. 031 dei Relatori, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Relativamente agli investimenti locali individuati ai sensi dell'articolo 18, InvestItalia si avvarrà della collaborazione tecnica della Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI.
0. 28. 031. 2. Pella.

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi)

  1. Al fine di sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonché in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 2.700.000;
   2020: – 2.700.000;
   2021: – 2.700.000.
28. 031. I Relatori.

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Assunzioni di personale da parte dell'Accademia della Crusca)

  1. Al fine di sostenere la lingua italiana, tenuto conto del suo valore storico di fondamento dell'identità nazionale, e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all'estero, la dotazione organica dell'Accademia della Crusca di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 1o marzo 2002 è incrementata di tre unità di personale non dirigenziale. L'Accademia della Crusca è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, nell'anno 2019, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di due unità, appartenenti all'area C, posizione economica C1, e di una unità appartenente all'area B, posizione economica B1. Il reclutamento del personale appartenente all'area C può avvenire anche mediante procedura riservata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermi restando i requisiti e i limiti ivi previsti.
  2. La gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca è affidata a un Segretario amministrativo, scelto, tramite procedura di selezione pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, assunto mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L'incarico di Segretario amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta. L'incarico è incompatibile con altri rapporti Pag. 137di lavoro subordinato pubblico o privato ovvero di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia. Il trattamento economico del Segretario amministrativo non può essere superiore a quello medio dei dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali.
  3. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 236.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 236.000;
   2020: – 236.000;
   2021: – 236.000.
28. 032. Il Governo.

ART. 29.

  Sostituire la tabella 1 di cui al comma 3 con la seguente:

Tabella 1.
(articolo 29, comma 3)

«TABELLA B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione 1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione 1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: -
Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione 1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche 1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità 65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità 440
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo 1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti 52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti 53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado 314
Pag. 138
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado 9.621
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 200
N. Magistrati ordinari in tirocinio (numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE 10.751

29. 5. Il Governo.

ART. 32.

  Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche)

  1. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo straordinario di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –30.000.000;
   2020: –30.000.000;
   2021: –30.000.000.
32. 014. Il Governo.

  Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Contributo straordinario alla Fondazione EBRI)

  1. Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Il fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 771.854 euro per l'anno 2019 e di 186.552 euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 58, comma 2, sostituire le parole: di 228.146 euro per l'anno 2019, di 813.448 euro per l'anno 2020, di 27.120.448 euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 26.120.448 euro per l'anno 2021.
32. 015. Il Governo.

  Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Scuola normale superiore meridionale)

  1. Al fine di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più equa distribuzione delle scuole superiori Pag. 139nel territorio nazionale, la Scuola normale superiore di Pisa istituisce, in via sperimentale, negli spazi messi a disposizione dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019-2020 sino al 2021-2022. La sede assume la denominazione di Scuola normale superiore meridionale.
  2. La Scuola normale superiore meridionale organizza corsi:
   a) di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati;
   b) di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata;
   c) ordinari e di master;
   d) corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università.

  3. L'offerta formativa di cui al comma 2 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, composto dal direttore della Scuola normale superiore di Pisa e dal rettore dell'Università degli studi di Napoli Federico II, nonché da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.
  4. Per le attività della Scuola normale superiore meridionale è autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025.
  5. Allo scadere del triennio di operatività, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola normale superiore meridionale assume carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dalla Scuola normale superiore di Pisa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –8.209.000;
   2020: –21.210.000;
   2021: –18.944.000.
32. 016. I Relatori.

ART. 33.

  All'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati e anche al fine di consentire, ricorrendone le condizioni, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, come previsto dalla lettera c-bis) del comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'INAIL è autorizzato a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019/2021, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, senza nuovi o maggiori Pag. 140oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale. I territori termali nei quali possono essere effettuati i citati interventi sono individuati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
  2-ter. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'INAIL può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:
   a) ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;
   b) ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;
   c) alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.

  2-quater. All'attuazione del comma 2-ter si provvede a valere sulle disponibilità che l'INAIL può detenere presso le aziende di credito e la società Poste italiane Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.
  2-quinquies. All'articolo 6, comma 6, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per l'aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette società.»
33. 4. (Nuova formulazione) De Filippo, Benamati.

ART. 36.

  Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. 36-bis.
(Contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza)

  1. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'articolo 1, comma 421, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018, 2019, 2020 e 2021».

  All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55.
36. 018. (Nuova formulazione) Mandelli, Paolo Russo, Boschi, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Crosetto, Lucaselli, Rampelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Contributo in favore dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità)

  1. In considerazione dell'accresciuta aspettativa di vita della popolazione e delle conseguenti ed ingravescenti patologie della retina, al fine di ridurre significativamente i tempi delle diagnosi e i danni Pag. 141visivi e sociali ed il gravame assistenziale, il Ministero della salute affida alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) la gestione di un progetto di screening straordinario mobile che solleciti l'attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana dell'IAPB pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di euro 250.000 per gli anni 2019, 2020 e 2021.
36. 022. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Mandelli.

ART. 37.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di politiche per la famiglia e misure di conciliazione vita-lavoro)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti:
  «1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:
   a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;
   b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269;
   c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
   d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;
   e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;
   f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;Pag. 142
   g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;
   h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socio-economica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
   i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;
   l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;
   m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
   o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;
   p) attività di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia;
   q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche;
   r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione.

  1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia.
  1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b) e c), anche mediante il riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi.
  1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonché del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

  2. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela Pag. 143e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1 , è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro».

  3. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

  4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 391 è sostituito dal seguente:
  «391. A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

  5. All'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2020.
37. 037. (Nuova formulazione) Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Pag. 144Locatelli, Segnana, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Patassini, Saltamartini, Caparvi.

ART. 39.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 15, comma 1, è ridotto di 100 milioni di euro per il 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
39. 14. I Relatori.

ART. 40.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  al comma 2:
   1) sostituire le parole: Per gli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: Per gli anni 2020 e 2021;
   2) sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019;
   3) sostituire le parole: 31 gennaio 2019 con le seguenti: 31 marzo 2019.
40. 81. I Relatori.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi» sono inserite le seguenti: «, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi».
40. 6. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi, Pezzopane.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»
40. 80. Locatelli, Foscolo, Segnana, Navarra, Boschi, De Micheli, Madia, Marattin, Melilli, Padoan, Lorenzin, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Crosetto, Lucaselli, Rampelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Cannizzaro, D'attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Fassina, Caiata.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

  1. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
40. 039. (Nuova formulazione) Amitrano, Pallini, Tripiedi, Davide Aiello, Ciprini, Costanzo, De Lorenzo, Cubeddu, Giannone, Invidia, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Pag. 145Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

ART. 41.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. 18. I Relatori.

  All'emendamento 41. 027 dei Relatori, al comma 2, sopprimere la lettera a).
*0. 41. 027. 16. Cestari.
*0. 41. 027. 28. D'Arrando, Lorefice.

  All'emendamento 41. 027 dei Relatori, sopprimere il comma 3.
**0. 41. 027. 11. Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo.
**0. 41. 027. 29. Lucaselli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia sanitaria)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, il trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio delle amministrazioni competenti secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Pag. 146
  2. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: a) importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro; b) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,99 milioni di euro; c) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.
  3. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo l'articolo 15-quattuordecies è inserito il seguente:
  «Art. 15-quinquiesdecies. – (Conferimento al personale medico di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo) – 1. Per effettive esigenze correlate alla garanzia dell'erogazione delle prestazioni di assistenza diretta ai pazienti comprese nei livelli essenziali di assistenza, cui non sono in grado di far fronte con medici dipendenti, le aziende possono, in via eccezionale, conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, a personale medico, anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie, a condizione che l'azienda abbia:
   a) accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
   b) accertato l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
   c) accertato, pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera b), il rifiuto del personale utilmente collocato nelle stesse graduatorie all'assunzione;
   d) indetto, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire; l'indizione delle procedure per assunzioni a tempo determinato non è obbligatoria qualora sia presumibile che il loro tempo di espletamento superi la durata della situazione che ha determinato l'attivazione delle procedure di conferimento dell'incarico.

  2. Il personale cui viene conferito l'incarico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica e deve essere selezionato attraverso procedure comparative. Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione può essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine. Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l'estensione alle discipline equipollenti o affini, si può procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia entro cui essi possono esercitare la propria attività con il tutoraggio del personale dipendente Pag. 147della struttura. Le regioni possono anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione. Il diploma di specializzazione è sempre richiesto per le specialità di «Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore», «Medicina nucleare», «Radiodiagnostica», «Radioterapia» e «Neuroradiologia». In luogo della specializzazione in «Neuroradiologia» sono ammesse le specializzazioni in «Radiologia diagnostica», «Radiodiagnostica», «Radiologia» e «Radiologia medica».
  3. Il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre assunzioni con contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento della stessa attività, ovvero, nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2, di conferire l'incarico a medici in possesso del diploma nella specializzazione prevista.
  4. Il contratto può essere rinnovato per una sola volta, previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni di cui ai commi 1 e 2.
  5. Restano salve, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni in materia di rapporti di lavoro autonomo contenute nell'articolo 7, commi 5-bis e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  6. Gli incarichi di lavoro autonomo di cui al comma 1, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dal presente articolo, possono essere conferiti anche a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, assicurando comunque la precedenza ai candidati che non si trovino in tale condizione».

  4. I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
  5. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 4, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
  6. All'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, la parola: «alternativamente» è sostituita dalle seguenti: «, anche congiuntamente»;
   b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
    «3) fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della spesa e promozione dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata intesa 23 marzo 2005».
41. 027. I Relatori.

  Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondi per l'acquisto di medicinali innovativi e di medicinali oncologici innovativi)

  1. Il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze mantenendo Pag. 148le rispettive finalità nell'ambito del finanziamento del fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 405, della legge n. 232 del 2016.
41. 028. Il Governo.

  All'emendamento 41. 029 del Governo, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'Autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare.»
  2-ter. Le società di cui all'articolo 7, comma 2-bis della legge 8 novembre 1991, n. 362, come introdotto dal comma 2-bis, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi entro e non oltre trentasei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge.
0. 41. 029. 7. Trizzino, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Zennaro, Crosetto, Lucaselli, Rampelli, Lorefice, Villani.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di sconto per le farmacie)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 40:
    1) all'ultimo periodo, dopo le parole: «dell'IVA» sono inserite le seguenti: «non inferiore a euro 150.000 e»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le percentuali di sconto di cui al presente comma, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a euro 150.000»;
   b) dopo il comma 40 è inserito il seguente:
  «40-bis. Fatte salve le determinazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1o gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo del comma 40, concorrono, le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Da tale calcolo sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell'articolo 7, Pag. 149comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 2), pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
41. 029. Il Governo.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)

  1. Tenuto conto che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati i criteri e le modalità a cui l'AIFA si attiene nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
  2. Dal 1o gennaio 2019, l'AIFA può riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare di AIC, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengano medio tempore variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.
41. 030. I Relatori.

ART. 42.

  All'articolo 42, dopo il camma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementata di 25 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2-ter. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,» sono inserite le seguenti: «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con»;
  2-quater. Al fine di agevolare l'accesso a benefìci, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e della attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalità di cui al presente Pag. 150comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 26,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
42. 5. (Nuova formulazione) Frassini, Ribolla, Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto.

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Ospedale «Mater Olbia»)

  1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono sostituiti dal seguente:
  «2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata »Mater Olbia« di cui al comma 1, la regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i benefìci relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilità sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività della struttura in relazione all'effettiva qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilità passiva. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
42. 035. I Relatori.

  Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT))

  1. Per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), è autorizzata la spesa di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
42. 036. I Relatori.

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di politica farmaceutica)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto della compatibilità finanziaria del servizio sanitario Pag. 151nazionale, si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10.
  2. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emesse nell'anno solare di riferimento, attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 dal 3 maggio 2008, secondo le modalità definite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, nonché con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018.
  3. L'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per l'anno 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC. Il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti. Sono esclusi dal calcolo del fatturato i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello del servizio, con evidenziazione separata.
  4. Per la rilevazione di cui al comma 3, il fatturato annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato al netto delle seguenti voci:
   a) somme versate nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006;
   b) somme restituite nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
   c) fatturato derivante da farmaci orfani, inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, relativamente all'anno di riferimento.

  5. In caso di eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ogni relativa quota di eccedenza per i farmaci innovativi e innovativi oncologici di competenza di ciascuna azienda farmaceutica concorre alla definizione del fatturato di cui al comma 3, purché tali farmaci non siano qualificati orfani ai sensi del comma 6 del presente articolo.
  6. Al ripiano della quota parte del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, imputabile ai farmaci orfani inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, non concorrono le aziende titolari di una o più delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio,
  7. Il 50 per cento del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, risultante a consuntivo dal monitoraggio definitivo approvato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, dev'essere ripianato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica in proporzione Pag. 152alla sua quota di mercato, determinata ai sensi del comma 3. Il restante 50 per cento del disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi disavanzi. L'AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione alla quota di riparto del Fondo sanitario nazionale secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.
  8. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 7, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.
  9. Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e per la farmaceutica convenzionata è parametrato al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.
  10. Fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il fatturato di cui al comma 3 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.
42. 037. I Relatori.

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Presidenza italiana del G20, partecipazione dell'Italia all'EXPO 2020 Dubai ed enti internazionalistici)

  1. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 26 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G20, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022. Per l'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza italiana del G20 in ambito economico-finanziario, con decreto Pag. 153del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, è istituito un gruppo di lavoro composto anche da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.
  2. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, è autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono disciplinate la composizione e l'organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo un contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, nel limite massimo di dieci unità, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, è prorogato il Commissariato generale di sezione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato generale di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura pari al doppio dell'importo indicato all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  3. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:
  «Art. 23-bis.(Enti internazionalistici)1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento. I relativi bandi individuano modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attività di cui al primo periodo.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, nell'ambito di priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sullo schema di decreto è acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per i progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e i rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate sono pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. La legge 28 dicembre 1982, n. 948, è abrogata.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n. 948”.

Pag. 154

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2019, di 17,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 28,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti modificazioni:
   2019: –10.000.000.
42. 038. I Relatori.

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente:

ART. 43-bis
(Disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui alla legge 7 luglio 2016, n. 122)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11:
   1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali»;
   2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
  2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile»;
   b) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1:
     1.1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11»;
     1.2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   «e-bis) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo Pag. 155di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza»;
    2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis»;
   c) all'articolo 13, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis».

  3. I termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, nonché i termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 30 settembre 2019. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1o agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo è quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13.
  4. Gli importi dell'indennizzo relativo alle domande presentate ai sensi del comma 3 del presente articolo sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
  5. Gli indennizzi, già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati, nel limite delle risorse di cui al comma 4, su domanda dell'interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui al comma 3, sulla base degli importi fissati con il decreto di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
43. 020. (Nuova formulazione) Caso, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

ART. 44.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «Documento di economia e finanza», inserire le seguenti: «su indicazione del Ministro per il Sud» e le parole: «individuato nel medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «individuato nel Documento di economia e finanza, su indicazione del Ministro per il Sud»;
   b) al comma 3, il capoverso 2-quater è soppresso.
44. 4. I Relatori.

ART. 46.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, restano fermi le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sui contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni.
46. 3. Il Governo.

Pag. 156

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di sostegno e sviluppo nel settore dei beni e delle attività culturali)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, anche tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
  2. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
  3. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
  4. Al fine di rafforzare il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo con la finalità di sostenere le azioni e i progetti proposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente.
  5. Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019. Con apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
  6. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle arti applicate, con particolare riferimento alla moda, al design e alla grafica, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali.
  7. Al fine di sostenere la realizzazione di interventi per la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
  8. Al fine di proseguire l'attività di digitalizzazione del patrimonio culturale è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
  9. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata Pag. 157capitale europea della cultura per il 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
  10. In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto.
  11. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della medesima legge n. 220 del 2016.
  12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2019.
46. 025. (Nuova formulazione) Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Salvaguardia patrimonio culturale immateriale UNESCO)

  1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 44, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2019
46. 012. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Crosetto, Lucaselli, Rampelli, Boschi, De Micheli, Madia, Marattin, Melilli, Navarra, Padoan.

ART. 48.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, terzo periodo:
    1) dopo le parole: Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali aggiungere le seguenti:, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite;
    2) sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti: 280 milioni;
   b) al comma 4, lettera b), capoverso comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: gli incarichi di vertice con le seguenti: gli incarichi degli organi di vertice.
48. 15. I Relatori.

Pag. 158

  Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:
  8-bis. Il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «407. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità mentale e intellettiva, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 quale contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, »Special Olympics Italia« e per lo sviluppo dei predetti progetti di integrazione in tutto il territorio nazionale».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
48. 11. (Nuova formulazione) Ciaburro, Lucaselli, Pella, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Istituto per il credito sportivo)

  1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono incrementate, per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di euro 12.829.176,71 nell'anno 2019, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005.
48. 010. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

ART. 49.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 128, lettera a), capoverso «1-ter», della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «le parole: «è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.
49. 109. (Nuova formulazione) Boccia, Lacarra, Bordo, Ubaldo Pagano, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Boschi, De Micheli, Madia, Marattin, Melilli, Navarra, Padoan.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e aumento percentuali di compensazione del legno)

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun annuo ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le Pag. 159percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, è istituito in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5, 2 milioni a decorrere dall'anno 2022.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2019, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,3 milioni di euro, per l'anno 2021 e di 6,2 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55.
49. 05. (Nuova formulazione) Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
49. 090. (Nuova formulazione) Liuni, Gastaldi, Coin, Golinelli, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico).

  1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento detrindennità di cui al presente comma.
  2. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 1, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio , le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016. n. 232 , sono incrementate, per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

  Conseguentemente:
   a)
dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(bonus-malus sulle emissioni di CO2 g/km delle nuove autovetture)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M 1 nuovo di fabbrica è tenuto al Pag. 160pagamento di un'imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 110 CO2 g/km secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2g/km Imposta (euro)
110-120 150
120-130 300
130-140 400
140-150 500
150-160 1.000
160-175 1.500
175-190 2.000
190-250 2.500
>250 3.000

  2. L'imposta di cui al comma 1 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in altro Stato.
  3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.
  4. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, negli anni 2019, 2020 e 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2g/km Imposta (euro)
0-20 6.000
20-70 3.000
70-90 1.500

  5. Il contributo di cui al comma 5 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
  6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
  7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
  8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 5 nel rispetto del limite complessivo di spesa annuo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  9. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 4 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  10. Le eventuali entrate eccedenti l'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro Pag. 161dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
   b) il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 13,5 milioni di euro per l'anno 2019.
49. 069. (Nuova formulazione) Viviani, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)

  1. All'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «in euro 3», sono sostituite dalle seguenti: «in euro 2,99».
  2. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nei birrifici di cui all'articolo 2. comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non .superiore a 10.000 ettolitri, il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata nei birrifici di cui al presente comma, si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I ridotta del 40 per cento.»;
   b) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
  «3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma.».

  3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 35, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dal comma 2, lettera b), del presente articolo. A decorrere dalla stessa data, nell'articolo 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 12 è soppresso.

  Conseguentemente:
   il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 11,54 milioni di euro per il 2019, di 12,71 milioni di euro per il 2020, di 12,98 milioni di euro per il 2021 e di 13,08 milioni di euro per il 2022;
   il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 2,32 milioni di euro per il 2019, di 2,55 milioni di euro per il 2020, di 2,61 milioni di euro per il 2021 e di 2,63 milioni di euro per il 2022.

49. 043. (Nuova formulazione) Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Pag. 162

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno)

  1. Al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, nonché di incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori, a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che posseggono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa massimo di 3 milione di euro per l'anno 2019, in forma di «voucher» per la rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi, nella misura fino pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo e le modalità per il rispetto del limite di spesa autorizzato.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2019.
49. 079. (Nuova formulazione) Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Gallinella.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Catasto frutticolo nazionale)

  1. Al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni frutticole, nonché di favorire un corretto orientamento produttivo al mercato, con conseguente riduzione dei rischi di sovraproduzione e di volatilità dei prezzi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali cultivar.
  2. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 1, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
49. 0104. I Relatori.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Norme per rafforzare il sistema dei controlli per la tutela della qualità e la repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari)

  1. Per le inderogabili esigenze dell'attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della Pag. 163qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale, nei limiti di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  2. All'articolo 1, comma 213-bis, ultimo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «agenzie fiscali» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari».
  3. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «3-bis. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
  3-ter. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.
  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
49. 0105. I Relatori.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Sostegno all'apicoltura nazionale)

  1. Per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
  2019: –1.000.000;
  2020: –1.000.000.
49. 0106. I Relatori.

Pag. 164

ART. 50.

  Al comma 2, lettere a) e b), sopprimere le seguenti parole: ad eccezione delle Università telematiche.
*50. 13. (Nuova formulazione) Conte, Fassina.
*50. 8. (Nuova formulazione) Foti, Lucaselli.

ART. 53.

  All'emendamento 53.5 del Governo sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. II Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2021.
   alla Tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –140.000;
   2020: –3.600.000.
0.53. 5. 1. I Relatori.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 4,85 milioni di euro per l'anno 2019, di 18,16 milioni di euro per l'anno 2020, di 23,56 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni con le seguenti: di 4,99 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di euro 140.000 per l'anno 2019 e di 3,6 milioni di euro per l'anno 2020.
53. 5. Il Governo.

  Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile)

  1. Per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata «Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile», con sede nella città di Taranto, per lo svolgimento di attività di ricerca innovativa nell'ambito dell'energia solare e dell'economia circolare, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge compiti di vigilanza sull'istituto di cui al comma 1.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
53. 07. I Relatori.

ART. 54.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Interventi a valere sul Fondo Kyoto)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «usi finali dell'energia» sono inserite le seguenti: «e di efficientamento e risparmio idrico»; Pag. 165
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:
   a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
   b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari »;
   c) ai commi 2 e 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis» e al comma 5, dopo le parole: «di cui ai commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-bis»;
   d) alla rubrica, dopo la parola: «scolastici» sono inserite le seguenti: «, sanitari, sportivi».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i criteri e le modalità di concessione dei prestiti agevolati.
  3. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «che operano» sono sostituite dalle seguenti: «e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attività»;
   b) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
   c) al comma 6, dopo le parole: «Ai progetti di investimento presentati» sono inserite le seguenti: «dai soggetti pubblici,»;
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per lo sviluppo della green economy».
54. 071. Il Governo.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero per i beni e le attività culturali)

  1. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero per i beni e le attività culturali è incrementato di un importo complessivo pari a 10 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
54. 073. I Relatori.

ART. 55.

  All'articolo 55, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 180 milioni;
    2) sostituire le parole da: e di 430 milioni fino a: 2020, con le seguenti:, di 424 milioni per gli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni a decorrere dal 2022.

Pag. 166

  Conseguentemente, alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia nell'Europa e nel mondo, Programma 1.5, Integrazione europea, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.
   2020:
   CP: + 6.000.000;
   CS: + 6.000.000.
   2021:
   CP: + 6.000.000;
   CS: + 6.000.000.
55. 1. (Nuova formulazione) Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

  All'articolo 55, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. In sede di aggiornamento del contratto di programma RFI 2017-2021 – parte investimenti, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente Contratto, nel limite di 100 milioni di euro annui per il 2019 e il 2020, viene destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovraregionale, con priorità al sistema portuale/aeroportuale.
55. 063. (Nuova formulazione) Maccanti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Carnevali.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Integrazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

  1. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, a decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 15 milioni di euro annui.
  2. A decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, confluisce nel fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  3. Per l'attuazione del comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
55. 070. I Relatori.

ART. 56

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019».
  1-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013. n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, dopo le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014» sono inserite le seguenti: «, e sino al 31 dicembre 2019,»; Pag. 167
   b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
  5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici, e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2020, il personale impegnato, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
  5-quater. Nei limiti di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili.
  5-quinquies. È abrogato il comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Al comma 1 del medesimo articolo 64, le parole: «sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2019».
  5-sexies. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 184 milioni di euro nell'anno 2020 e di 90 milioni di euro nell'anno 2021.”

  Conseguentemente, all'articolo 58, comma 2, le parole: di 29.589.448 euro per l'anno 2022, di 57.137.448 euro per l'anno 2023, di 58.421.448 euro per l'anno 2024, di 72.753.448 euro per l'anno 2025, di 75.785.448 euro per l'anno 2026 e di 109.598.448 euro annui a decorrere dai 2027 sono sostituite dalle seguenti: di 19.589.448 euro per l'anno 2022, di 47.137.448 euro per l'anno 2023, di 48.421.448 euro per l'anno 2024, di 62.753.448 euro per l'anno 2025, di 65.785.448 euro per l'anno 2026 e di 99.598.448 euro annui a decorrere dal 2027.
56. 9. (Nuova formulazione) Fusacchia, Toccafondi, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Carnevali, Crosetto, Lucaselli, Rampelli.

ART. 57

  Al comma 18, lettera a), sostituire le parole: 180 ore con le seguenti: 210 ore.

Pag. 168

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
57. 15. (Nuova formulazione) Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Boschi, Carnevali.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2019, il contributo di cui all'articolo 19 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è ridotto di euro 824.607.
  2. L'articolo 1, comma 619, e l'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono abrogati.
  3. Ai fini della compensazione degli effetti del presente articolo in termini di indebitamento e di fabbisogno il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 201.000 euro a decorrere dall'anno 2019.
57. 020. (Nuova formulazione) Sabrina De Carlo, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

ART. 59.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.
*59. 19. La IV Commissione.
*59. 16. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell'anno 2018 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono esserlo in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  9-ter. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
59. 48. Il Governo.

ART. 60

  Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Sanzioni per violazione al patto di stabilità interno e al saldo di competenza)

  1. Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 457, lettera e), della legge 11 Pag. 169dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le Amministrazioni Comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.
  2. Le limitazioni amministrative previste dall'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative, rispettivamente, al mancato rispetto del patto di stabilità interno e del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei Conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 244 e 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  3. Per gli enti locali che hanno adottato la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo obiettivo è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di quota dell'avanzo accantonato.
  4. Le limitazioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato rispetto per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei Conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
60. 054. (Nuova formulazione) Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Termini e modalità della contabilità-economico patrimoniale)

  1. All'articolo 233-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono soppresse.
60. 046. (Nuova formulazione) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella, Claudio Borghi, Crosetto, Lucaselli, Rampelli.

ART. 61.

  Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis.
(Premialità per favorire gli investimenti)

  1. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti sul territorio, all'articolo 6, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dall'anno 2020 e fino al 2033, è stanziata ai fini della spesa di investimento l'importo di 50 milioni».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 16 è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.
61. 011. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

ART. 63.

  Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente:

Art. 63-bis.
(Minoranza Italiana in Croazia e Slovenia e Esuli istriani, giuliani e dalmati)

  1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 73, è Pag. 170autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente:
   alla Tabella 6, stato di previsione del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.5, Integrazione europea, apportare le seguenti variazioni:
   2019:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000;
   il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
63. 02. (Nuova formulazione) Lorenzin.

ART. 64.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I piani di sicurezza di cui al comma 1, limitatamente alla parte relativa alla manutenzione delle scuole, una volta predisposti, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del necessario coordinamento con la programmazione triennale nazionale e con i diversi piani e finanziamenti in materia di edilizia scolastica;
   b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è assicurato l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica da parte delle province beneficiarie.
64. 52. Il Governo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis.
Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire con una dotazione di 50 milioni di euro annui dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle Città metropolitane, delle Province territorialmente competenti e dell'ANAS s.p.a., in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante apposita rendicontazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 15 è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
64. 3. (Nuova formulazione) Lucchini, Benvenuto, Parolo, Binelli, Raffaelli, Gobbato, D'Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Carnevali.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo sperimentale di riequilibrio per le province)

  1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2016, Pag. 1712017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2016».
64. 047. Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Prestigiacomo.

ART. 65.

  Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.

  1. All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti», sono soppresse.
65. 010. Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

ART. 68.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.
  4-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.
68. 4. (Nuova formulazione) Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

  All'emendamento 68. 016 dei Relatori, sostituire le parole: incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente:
   all'articolo 36 sostituire le parole:
70 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
0. 68. 016. 4. Cestari.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana)

  1. Il fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è incrementato di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
68. 016. I Relatori.

Pag. 172

ART. 70.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Rivalutazione quote societarie)

  1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
  2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  3. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 6.
  4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
  5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
  6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  8. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o dicembre 2020.
  9. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, Pag. 173in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3.
  10. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 49,5 milioni di euro per l'anno 2019.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 49,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
70. 01. I Relatori.

ART. 71.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

  1. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto ministeriale 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2. Gli importi già erogati e da erogarsi in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito di impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.
71. 01. (Nuova formulazione) Faro, Angiola, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

ART. 75

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al fine di ridurre gli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, dopo il comma 3 dell'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente: «3-bis. Qualora entro il termine di 180 giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano nel medesimo territorio o una parte di esso altre consultazioni elettorali, il Governo può disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere l'accorpamento a tali consultazioni.».
75. 3. (Nuova formulazione) Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

Pag. 174

ART. 78.

  Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

Art. 78-bis
(Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università)

  1. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2019.
*78. 020. (Nuova formulazione) Varrica, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Crosetto, Lucaselli, Rampelli.
*78. 033. (Nuova formulazione) Bella, Nitti, Carbonaro, Casa, Acunzo, Azzolina, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Latini, Colmellere, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto, Iovino, Boschi.

  Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
78. 034. (Nuova formulazione) Gallo, Bella, Nitti, Carbonaro, Casa, Acunzo, Azzolina, Frate, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Latini, Colmellere, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto, Iovino, Boschi.

  Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Rifinanziamento fondo borse di studio)

  1. Al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
78. 036. (Nuova formulazione) Lattanzio, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Latini, Colmellere, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto, Iovino, Boschi.

Pag. 175

  Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(112 Numero Unico Europeo)

  1. Al fine di completare l'estensione a tutte le Regioni del territorio nazionale dell'operatività del 112 Numero Unico Europeo, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo denominato « Fondo unico a sostegno dell'operatività del 112 Numero Unico Europeo » con una dotazione pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Tali risorse sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale delle Regioni impiegato per il funzionamento del Servizio 112 Numero Unico Europeo, sulla base di specifici accordi tra il Ministero dell'interno, il Ministero della salute e le Regioni.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la realizzazione degli interventi connessi con l'implementazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
78. 046. (Nuova formulazione) Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Belotti, Corneli, Dadone, Parisse, Tripiedi, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Forciniti, Francesco Silvestri, Spadoni, Ascari, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Boschi.

ART. 79.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».

  All'onere di cui al presente comma, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
*79. 77. (Nuova formulazione) Fiorini.
*79. 184. (Nuova formulazione) Bignami.
*79. 185. (Nuova formulazione) Zolezzi, Romaniello, Zanichelli, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
*79. 186. (Nuova formulazione) Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
**79. 38. (Nuova formulazione) Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Pag. 176

**79. 76. (Nuova formulazione) Fiorini.
**79. 191. (Nuova formulazione) Zolezzi, Romaniello, Zanichelli, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
**79. 193. (Nuova formulazione) Bignami.
**79. 194. (Nuova formulazione) Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

  All'onere di cui al presente comma, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.«.
*79. 75. Fiorini.
*79. 195. Bignami.
*79. 196. Zolezzi, Romaniello, Zanichelli, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
*79. 197. Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 è prorogata all'anno 2020 la sospensione, prevista dall'articolo 14 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4-ter. Gli oneri di cui al comma 4-bis sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.Pag. 177
  4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter entrano in vigore a far data dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale.
**79. 213. (Nuova formulazione) Zolezzi, Romaniello, Zanichelli, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro
**79. 70. (Nuova formulazione) Fiorini.
**79. 41. (Nuova formulazione) Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
**79. 212. (Nuova formulazione) Bignami.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»
  4-ter. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno di cui al comma 4-bis il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
*79. 73. (Nuova formulazione) Fiorini.
*79. 219. (Nuova formulazione) Bignami.
*79. 220. (Nuova formulazione) Zolezzi, Romaniello, Zanichelli, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 1 comma 771 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «è assegnato un contributo» sono inserite le seguenti: «di importo non superiore al tetto previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione per gli aiuti de minimis».
  8-ter. All'articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «il 31 marzo 2019».
79. 11. Giaccone, Boldi, Pettazzi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

ART. 85.

  Al comma 1, sostituire le parole: I componenti reddituali con le seguenti: Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti reddituali e dopo le parole: prima adozione del medesimo IFRS 9, inserire le seguenti: nei confronti della clientela,.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata Pag. 178in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.
85. 1. I Relatori.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali)

  1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis
(Facoltà di applicazione)

  1. I soggetti di cui al precedente articolo i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i principi contabili di cui al presente decreto.
  2. 1 soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono avvalersi della facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge.
85. 04. (Nuova formulazione) Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 87.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 con le seguenti: fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017; e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione di cui al primo periodo; in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.
87. 2. I Relatori.

ART. 88.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Riduzione della base imponibile dell'IMU)

  1. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il beneficio di cui alla presente lettera si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019
88. 013. (Nuova formulazione) Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Norme in materia di entrate locali)

  1. All'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020».
88. 025. Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini, Pag. 179Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere i seguenti:

Art. 88-bis.
(Cartolarizzazione dei crediti con finanziamento e trasferimento del rischio alle società di cartolarizzazione)

  1. All'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) alla lettera a), dopo le parole: «emittente i titoli» sono aggiunte le seguenti: «, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate»;
    2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
  «b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni»;
   b) dopo il comma 2-septies sono aggiunti i seguenti:
  «2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a), può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione.
  2-novies. Il contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione».
  2. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo, nonché le modalità con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione. Con i decreti di cui al periodo precedente sono altresì definiti le modalità e le finalità con le quali il soggetto di cui al comma 2-octies dell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell'eventuale segregazione, le modalità di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale, e l'eventuale conferimento alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati.

Art. 88-ter.
(Supporto alle piccole e medie imprese da parte delle società di cartolarizzazione)

  1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis:
    1) al primo periodo, le parole: «emittente i titoli» sono sostituite con le seguenti: «di cartolarizzazione»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi Pag. 180dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione»;
   b) al comma 1-ter alinea dopo le parole: «all'articolo 3 possono» sono inserite le seguenti: «, anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo,» e le parole: «dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro».

  Conseguentemente all'onere derivante dall'articolo 88-bis, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55.
88. 037. I Relatori.

ART. 89.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis,
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di rivendita dei titoli di accesso a spettacoli da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione)

  1. Al comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e le altre autorità competenti» sono sostituite dalle seguenti: «, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,»;
   b) dopo le parole: «agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati» sono inserite le seguenti: «e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma»;
   c) il terzo periodo è soppresso.

  2. Dopo il comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:
  «545-bis. A decorrere dal 31 marzo 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5000 spettatori sono nominali, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità del partecipante all'evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attività lirica, balletto, sinfonica, cameristica, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta Pag. 181giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicureranno la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominale.
  545-ter. Gli organizzatori delle attività di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonché per la verifica del possesso dei titoli di ingresso in conformità con quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009.
  545-quater. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominale e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal presente articolo, Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive.
  545-quinquies. Salvo l'ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominale secondo le modalità previste dal presente articolo, nel caso di diversità tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso».
89. 025. (Nuova formulazione) Battelli, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Disposizioni in materia di giochi)

  1. Al fine di consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019.
  2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «anni dal 2013 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2019».
  3. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «sono prorogate al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019».
  4. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dopo il 31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019» e le parole: «tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è incrementato di 70,8 milioni di euro per l'anno 2019.
89. 026. I Relatori.

ART. 90.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto Pag. 182speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
90. 01. Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini, Tripodi, Boschi.

TAB. 1.

  Alla tabella 1 – Stato di previsione dell'entrata, Titolo 1 Tributarie, Natura 1.1 Entrate ricorrenti, Tipologia 1.1.13 Altre imposte indirette apportare la seguente variazione:
  2021:
   CP: – 400.000;
   CS: – 400.000.

  Conseguentemente
alla tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
Missione 23 – Fondi da ripartire, Programma 23.1 – Fondi da assegnare – apportare la seguente variazione:
  2021:
   CP: – 400.000;
   CS; – 400.000.

  Missione 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare la seguente variazione:
  2019:
   CP: –
   CS: – 3.500.000.

  alla tabella 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia:
Missione 1 Giustizia, Programma 1.2 Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:
  2019:
   CP: 1.668.980;
   CS: 1.668.980.
  2020:
   CP: 2.002.776;
   CS: 2.002.776.
  2021:
   CP: 2.002.776;
   CS: 2.002.776.

  Missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare la seguente variazione:
  2019:
   CP: 300.000;
   CS: 300.000.

  Missione 1 Giustizia, Programma 1.1 Amministrazione penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:
  2019:
   CP: –1.968.980;
   CS: –1.968.980.
  2020:
   CP: –2.002.776;
   CS: –2.002.776.
  2021:
   CP: –2.002.776;
   CS: –2.002.776.
Tab. 1. 1. Il Governo.

TAB. 2.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2019:
   CP: –2.000.000;
   CS: –2.000.000.

Pag. 183

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:
  2019:
   CP: +2.000.000;
   CS: +2.000.000.
Tab. 2. 1. (Nuova formulazione) Carnevali, Boschi, De Filippo, Martina, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Alla tabella 2, – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   Missione
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare la seguente variazione:
  2019:
   CP: –180.000.000;
   CS: –180.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella 1 – Stato di previsione dell'entrata, Titolo 1 Tributarie, Natura 1.1 Entrate ricorrenti, Tipologia 1.1.2 Imposta sul reddito delle società apportare la seguente variazione:
  2019:
   CP: –180.000.000;
   CS: –180.000.000.
Tab. 2. 6. Il Governo.

  Alla tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - all'elenco n. 1: Elenco dei capitoli/piani gestionali per i quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), alla rubrica Ministero della difesa, Missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 Pianificazione generale delle forze armate e approvvigionamenti militari, sostituire la parola: 1213 con la seguente: 1213/1.
Tab. 2. 7. Il Governo.