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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 gennaio 2019
135.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01353 Panizzut: Iniziative volte a reintrodurre l'erogazione gratuita di alcune categorie di alimenti per celiaci.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Innanzitutto occorre precisare che gli alimenti senza glutine per celiaci sono stati inizialmente ammessi all'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in base al decreto ministeriale 1o luglio 1982, in quanto prodotti dietetici, quando l'indicazione «senza glutine» in etichetta era consentita solo per i prodotti con tale «status».
  Il tetto di spesa individuale è stato introdotto, per la prima volta, con il decreto ministeriale 8 giugno 2001, che ha considerato, da una parte, il bisogno di prodotti succedanei degli alimenti a base di cereali fonte di carboidrati complessi in una dieta nutrizionalmente variata ed adeguata, e, dall'altra, il loro prezzo medio.
  Restando la dicitura «senza glutine» in etichetta, una prerogativa esclusiva dei prodotti dietetici, e quindi non consentita per gli alimenti ordinari, nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, sono stati inseriti tutti i prodotti senza glutine notificati, e non solo i succedanei degli alimenti a base di cereali gluteinati.
  Con il regolamento (CE) 41 del 2009 è stata introdotta la possibilità di utilizzare la dizione «senza glutine» anche per gli alimenti ordinari e non più solo per i prodotti dietetici formulati specificamente per i celiaci.
  Successivamente il regolamento (UE) 609 del 2013 ha abrogato il concetto di prodotto dietetico e ha escluso dal suo campo di applicazione gli alimenti senza glutine per celiaci, rimandando alle norme di etichettatura del regolamento (UE) 1169 del 2011 la disciplina della dicitura «senza glutine».
  Ne è conseguito che tutti, gli alimenti senza glutine sono stati declassati ad alimenti ordinari.
  Al termine di tale evoluzione normativa, con il decreto ministeriale 10 agosto 2018, si è dunque reso necessario intervenire per rivedere l'elenco degli alimenti senza glutine inseriti nel Registro Nazionale: esigenza, questa, è bene precisare, conosciuta e condivisa nei termini in cui è stata effettuata, sia dall'Associazione Italiana Celiachia (AIC) che dagli operatori del settore.
  L'obiettivo perseguito è, quindi, quello di mantenere l'erogabilità dei soli ex prodotti dietetici (cioè i sostituti degli alimenti tradizionalmente caratterizzati dalla presenza di cereali gluteinati, quali in particolare pane, pasta, pizza, che rappresentano, da sempre, il riferimento esclusivo dei prodotti erogabili ai celiaci).
  In conclusione, occorre ribadire che con tale decreto non si è determinata una riduzione lineare alle risorse per i pazienti, ma è stata effettuata una revisione razionale che lascia immutata la copertura del 35 per cento dell'apporto calorico giornaliero da carboidrati privi di glutine e che mantiene l'attenzione su specifiche fasce d'età con bisogni particolari. Ad esempio, nella primissima infanzia il tetto di spesa cresce del 24 per cento (da 45 a 56 euro) e resta pressoché invariato nella fascia adolescenziale, particolarmente critica per l'accettazione di un regime alimentare speciale: ciò in piena aderenza ai Pag. 192Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana (LARN) che, stabiliti dalla Società Italiana di Nutrizione Umana e aggiornati nel 2014, sono il punto di riferimento per definire il fabbisogno energetico della popolazione tenendo conto dei più diffusi stili di vita, dell'età, del sesso.

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ALLEGATO 2

5-01354 Menga: Valorizzazione della professionalità dell'informatore scientifico del farmaco.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riguardo alla questione in esame, si ritiene necessario chiarire che l'attività di informazione sui medicinali è un fattore essenziale per l'uso razionale dei farmaci. Per tale ragione è importante fare in modo che questa sia obiettiva, basata sulle migliori conoscenze scientifiche e trasferibile nell'ambito della pratica clinica.
  Il vigente assetto normativo (articolo 122 del decreto legislativo n. 219 del 2006) dispone che la menzionata attività può essere fornita solo ai medici e ai farmacisti, da parte degli informatori scientifici.
  Per i profili di competenza del Ministero della salute, l'aspetto di maggior rilievo e interesse, è rappresentato dall'esigenza che sia sempre garantito, nel rispetto delle prescrizioni normative, che gli informatori scientifici siano in possesso del diploma di laurea previsto dalla riforma degli ordinamenti didattici universitari, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica, o di laurea magistrale in una delle seguenti discipline: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria. In alternativa, gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993, o della corrispondente laurea. È, altresì, necessario che in tutti i casi gli informatori scientifici ricevano una formazione adeguata da parte delle imprese da cui dipendono, così da risultare in possesso di sufficienti conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise e quanto più complete sui medicinali presentati.
  Le indicazioni prescritte dalle norme sopra richiamate e il rispetto delle medesime rappresentano una necessaria condizione di garanzia per i profili sanitari di competenza del Ministero della salute per quanto attiene alla funzione della informazione scientifica dei medicinali; quanto, invece, all'aspetto dell'inquadramento contrattuale degli informatori in esame, ci si rimette agli approfondimenti che saranno svolti nelle sedi competenti, ai fini delle relative determinazioni.
  Si coglie l'occasione per manifestar fin da ora, tutto il sostegno e il supporto istituzionale, per ogni prospettato e auspicato inquadramento professionale futuro, che possa corrispondere in modo più equo alle aspettative della categoria professionale in questione.

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ALLEGATO 3

5-01355 Bellucci: Potenziamento della produzione nazionale di cannabis a fini terapeutici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si è già avuto modo, in altri atti di sindacato ispettivo, di esprimere la posizione del Ministero della salute circa l'obiettivo, ritenuto primario, che la produzione industriale statale di Cannabis a uso medico da parte dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze sia aumentata fino alla completa copertura del fabbisogno nazionale.
  Tenuto conto che pur con gli stanziamenti previsti dall'articolo 18-quater della legge n. 172 del 2017 non sarà in ogni caso possibile coprire, nel medio periodo, tutto il fabbisogno nazionale – che risulta, peraltro, in progressiva e notevole crescita – informo, preliminarmente, che il Ministero della salute sta attualmente vagliando l'ipotesi di partenariati pubblico-privati che consentano l'incremento della produzione ed il mantenimento dei livelli di qualità già raggiunti.
  Le ragioni di questa scelta risiedono, con ogni evidenza, nel trend dei fabbisogni stimati che non consentono, nel breve periodo, allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze di coprire tutte le esigenze del nostro Paese.
  Il fabbisogno stimato in Italia nel 2019 supererà, infatti, ragionevolmente i 700 chilogrammi.
  A tale fabbisogno si farà fronte innanzitutto con la produzione statale, la quale, grazie ai finanziamenti disposti dalla legge n. 172 del 2017, potrà raggiungere una capacità produttiva di circa 200-300 chilogrammi entro il corrente anno e dai 400 ai 500 chilogrammi nel 2020.
  Per gli anni successivi al 2020 è, invero, possibile ipotizzare un ulteriore ampliamento della produzione, sulla base della ottimizzazione delle risorse attuali, anche in considerazione della differenziazione dei prodotti farmaceutici (infiorescenze e estratti); anche il fabbisogno atteso, tuttavia, potrebbe aumentare per il 2020, superando addirittura la soglia dei 1000 chilogrammi annui.
  Dunque, si imporrà in ogni caso, per quanto in misura diversa anno per anno, l'esigenza di acquisire una importante parte del fabbisogno attraverso il canale dell'importazione dall’Office of medicinal Cannabis del Ministero della salute olandese, che a ciò si è già reso disponibile.
  Per questo motivo, ritenendo di dover agire per tempo, l'obiettivo del Ministero della salute è – come anticipato – quello di avviare fin da ora il percorso di collaborazione con quelle aziende private che abbiano i requisiti per incrementare la coltivazione e la produzione farmaceutica di infiorescenze di Cannabis a uso medico.
  L'ipotesi è, quindi, quella di individuare un partner privato, al quale demandare parte dell'attività produttiva che verrà condotta nelle aree disponibili all'interno dello Stabilimento di Firenze, il quale, voglio ribadirlo, manterrà il fondamentale ruolo istituzionale del controllo, a garanzia della qualità della fase produttiva e del prodotto finito, senza escludere una possibile partecipazione diretta alle attività produttive con le proprie risorse.
  Per garantire un adeguato grado di sicurezza sull'attività di coltivazione e produzione, Pag. 195si potrebbe mettere a disposizione del partner privato, fin da subito, ulteriori superfici anche in altri stabilimenti militari (Unità Produttive), idonee ad una estensione della coltivazione.
  Al fine di salvaguardare il know how dell'Istituto Farmaceutico, gli accordi da stipulare per consentire l'eventuale avvio di tale partnership, dovranno in ogni caso prevedere apposite clausole di riservatezza, tese ad evitare l'acquisizione, e il possibile sfruttamento, da parte del privato, del know how e dei prodotti sviluppati.
  Con questo progetto di partnership si ritiene, dunque, che l'istituto possa essere messo in condizione, già entro il breve-medio periodo, di soddisfare il fabbisogno italiano e di diventare, anzi, a sua volta esportatore di cannabis medica, generando anche nuovi posti di lavoro nel nostro Paese.

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ALLEGATO 4

5-01356 Pini: Situazione sanitaria a bordo della nave Sea Watch 3.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito a quanto richiesto nell'interrogazione parlamentare in esame, dico subito che le dichiarazioni rilasciate dal Ministro della salute trovano il loro fondamento nelle informazioni ricevute dalla Unità Territoriale di Augusta (Ufficio di Sanità Marittima) dell'USMAF-SANS della Sicilia.
  Difatti la situazione sanitaria delle persone presenti a bordo della «SEA WATCH 3» e le condizioni igieniche sanitarie della stessa nave sono state verificate dal Direttore dell'Ufficio di Sanità Marittima di Augusta nel corso di una visita effettuata a bordo nella giornata del 27 gennaio u. s.
  Si precisa che tale attività rientra negli ambiti degli adempimenti connessi all'applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale, allo scopo di verificare eventuali segni o sintomi sospetti di malattie infettive che richiedano provvedimenti di sanità pubblica.
  Il Medico di Bordo della nave «SEA WATCH 3», in occasione di tale visita, ha riferito allo stesso Direttore che «tutti i migranti non presentavano patologie o sintomi sospetti per malattie infettive e diffusive o patologie per le quali si riteneva necessario il ricovero ma che erano estremamente provati dal punto di vista psicologico».
  Dal punto di vista igienico, il Direttore dell'Ufficio di Sanità Marittima di Augusta, ha riscontrato l'esigenza di ripristinare la funzionalità di tutti i bagni chimici presenti a bordo, dato che solo uno risultava ancora idoneo all'uso.
  Informo che il Direttore si è recato nuovamente a bordo della «SEA WATCH 3» nel pomeriggio del 28 gennaio u.s. e, nel corso di tale ulteriore visita ha ricevetti, da parte del Medico di Bordo, la notizia di un incidente occorso a carico di un migrante, che a seguito di una caduta accidentale aveva riportato la lussazione della spalla, trattata mediante immobilizzazione con tutore.
  Inoltre, avendo accertato che i rifiuti prodotti a bordo della «SEA WATCH 3» erano stoccati in uno spazio riservato della nave sin dal mese di dicembre 2018, l'Ufficio di Sanità Marittima ha segnalato la necessità del loro smaltimento igienico, secondo le normative vigenti in materia, per prevenire un potenziale rischio igienico-sanitario per le persone presenti a bordo, ed impartiva le conseguenti prescrizioni.
  Sulla base delle prescrizioni impartite dal Direttore dell'Unità Territoriale di Augusta, il quale ha sostituito in questo periodo di tempo il Direttore dell'Unità Territorialè di Siracusa assente per malattia, i rifiuti di bordo sono stati conferiti a terra e termodistrutti a norma di legge, mentre i bagni chimici a bordo sono stati svuotati e bonificati.
  Concludo assicurando che gli Uffici periferici del Ministero della salute, per quanto di competenza, seguono costantemente gli sviluppi della situazione, al fine di assicurare a tutti i passeggeri della nave l'assenza di rischi per la loro salute.

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ALLEGATO 5

5-01357 Rostan: Iniziative finalizzate a consentire alle parafarmacie di vendere tutti i farmaci di fascia «C».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Siamo tutti consapevoli che ogni qualvolta si affronta la tematica relativa ai farmaci, ci si confronta con uno dei temi della politica sanitaria di maggiore rilevanza e impatto sui cittadini.
  Non è un caso che il Ministro della salute, in considerazione della rilevanza strategica che la politica del farmaco ricopre in termini di politica sanitaria per il sistema Paese, tra le prime iniziative avviate all'inizio del suo mandato, ha istituito il Tavolo sulla governance farmaceutica, che ha prodotto e sottoposto al Ministro, nell'autunno scorso, un documento programmatico in materia, che a sua volta il Ministro ha prontamente sottoposto all'AIFA – rappresentata nel Tavolo –, per l'avvio delle iniziative attuative e dei relativi provvedimenti.
  Svolte queste valutazioni di carattere generale, ricordo che nel rispetto del principio cardine che sta alla base del nostro sistema di politica farmaceutica, il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute, e in questa accezione vanno necessariamente ricompresi anche i farmaci di classe C, atteso che – come noto – il sistema della classificazione attiene solo all'aspetto della rimborsabilità.
  Il documento sulla governance farmaceutica di cui sopra, tra gli altri principi, affronta la materia del Prontuario farmaceutico, con specifico riguardo alle iniziative di revisione del Prontuario farmaceutico nazionale, precisando che tale mission può essere realizzata con attività ordinaria e continuativa e, che tale revisione può riguardare l'intero prontuario o essere effettuata per gruppi terapeutici.
  Rimanendo sul tema, e come iniziativa funzionale a quanto sopra riferito, il Ministro proprio in questi giorni ha ritenuto opportuno chiedere ad AIFA di avviare una ricognizione che le consenta di avere contezza dei medicinali che, per categorie terapeutiche omogenee, non sono allo stato a carico del SSN – nel senso che sono classificati come fascia C, al fine di poter avviare approfondimenti e valutazioni, funzionali a nuove strategie politiche per la materia dei farmaci.
  Da ultimo, quanto alla specifica questione relativa alla vendita presso gli esercizi commerciali anche dei medicinali di fascia A ed erogabili previa presentazione della ricetta medica, atteso che la complessa materia non costituisce specifico oggetto del contratto di Governo, e come è noto si caratterizza come un cambiamento strutturale del sistema della dispensazione e dell'erogazione dei medicinali, è intenzione del Ministro della salute avviare ogni necessario approfondimento e confronto istituzionale ai fini delle valutazioni da assumere.

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ALLEGATO 6

5-01358 Novelli: Iniziative per garantire la sicurezza degli operatori sanitari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero della salute è ben consapevole, da tempo, che gli esercenti le professioni sanitarie possono subire, nel corso della loro attività lavorativa, atti di violenza con una frequenza più elevata rispetto ad altri settori lavorativi.
  I fattori di rischio responsabili di tali atti di violenza sono numerosi, ma l'elemento peculiare e ricorrente è rappresentato dal rapporto fortemente interattivo e personale che si instaura tra il paziente e il sanitario durante l'erogazione della prestazione sanitaria e che vede spesso coinvolti soggetti, quali il paziente stesso o i familiari, che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione o perdita di controllo, specialmente se sotto l'effetto di alcol o droga.
  Ecco perché si ritiene che il SSN, a differenza di altri ambiti, abbia una doppia responsabilità: ovvero quella di prendersi cura e tutelare i soggetti che necessitano di cure, nonché quella di tutelare la sicurezza ed il benessere fisico del personale sanitario che vi opera.
  A fronte di questa consapevolezza, il Ministero della salute sta intervenendo attraverso una pluralità di misure che – viste nel loro insieme, in un'ottica di sistema – potranno consentire la realizzazione di risultati concreti e, soprattutto, duraturi.
  Prima di tutto, si impone, come appena detto, un approccio preventivo che consenta di conferire sicurezza, sotto tutti i punti di vista, all'ambiente di lavoro degli operatori sanitari: sotto questo profilo segnalo che il 3 luglio scorso, il Ministero della salute ha istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il «Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro», nel cui ambito si intende rivolgere una particolare attenzione ai fenomeni, purtroppo sempre più frequenti anche in sanità, delle aggressioni al personale medico e non medico.
  Sempre nella cennata ottica preventiva, ricordo la recente approvazione, nell'ambito del cosiddetto Decreto Sicurezza e Immigrazione, di una specifica disposizione che rafforza la tutela preventiva dei presìdi sanitari. Mi riferisco all'estensione del cosiddetto «daspo urbano», introdotto dal Decreto Minniti, anche ai presìdi sanitari.
  L'altra importante iniziativa già avviata da questo Governo riguarda, come noto, lo specifico disegno di legge – che ha iniziato il proprio iter al Senato – che si è voluto dedicare al fenomeno della violenza sugli operatori sanitari.
  Da una parte, considerato che il Ministero della salute non dispone di dati certi di tutti gli episodi di violenza a danno degli operatori nel territorio nazionale, nel disegno di legge si propone la costituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza di tutto il personale della Sanità, con la presenza di rappresentanti delle regioni e dei Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro.
  L'Osservatorio avrà il compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, nonché di promuovere studi ed analisi per Pag. 199la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti e monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione adottate a garanzia della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  Dall'altra parte, è stata prevista quale specifica aggravante di pena, l'aver commesso atti di violenza e minacce nei confronti degli operatori sanitari nell'esercizio delle loro funzioni: una misura che conferisce un regime di tutela particolarmente rafforzato agli operatori sanitari, certamente in grado di accrescere la deterrenza dalla commissione dei predetti reati.
  Concludo, dunque, confidando che il Parlamento voglia accogliere con favore queste proposte normative che vanno nella direzione, che – mi permetto di dire – non può conoscere divisioni politiche, della maggiore tutela della dignità del lavoro di tutti gli operatori sanitari.

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ALLEGATO 7

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1550 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 135 del 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»,
   espresso apprezzamento, in particolare, per la disposizione di cui al comma 8-bis dell'articolo 1 del decreto-legge, che ripristina la riduzione alla metà dell'IRES (dal 24 al 12 per cento) nei confronti degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 fino a quando non saranno individuate le ulteriori misure di favore nei confronti di tali soggetti;
   evidenziato, inoltre, che le disposizioni recate dai commi da 3 a 6 dell'articolo 9-bis del medesimo decreto consentono di semplificare e completare il procedimento di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017, prevedendo che l'accertamento positivo del conseguimento della somma ivi prevista, da parte dell'Aifa, sia satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano, con la conseguente estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo relativamente al ripiano della spesa farmaceutica per i predetti anni;
   rilevato, altresì, come l'articolo 9 consenta di fare fronte all'attuale carenza di medici di medicina generale prevedendo, nelle more di una revisione complessiva del sistema di formazione, che i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale e iscritti a un corso di formazione specialistica per medici di medicina generale, possano partecipare all'assegnazione degli incarichi relativi al settore in oggetto.
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 8

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. C. 1550 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI DE FILIPPO, CAMPANA, UBALDO PAGANO, PINI, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, SIANI.

  La XII Commissione (Affari Sociali),
   esaminato per le parti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, il testo del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» (C. 1550 Governo);
   premesso che nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite del Senato della Repubblica è stato approvato un numero rilevantissimo di emendamenti, per la maggior parte successivamente valutati inammissibili dalla Presidenza del Senato;
   considerato che, indipendentemente dal merito degli stessi, l'inserimento di così tante disposizioni estranee al contenuto del provvedimento lo ha reso sostanzialmente incostituzionale ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;
   rilevato che nel febbraio del 2012 la Corte costituzionale aveva ricordato che nelle leggi di conversione non possono essere inserite norme estranee alla materia e alle finalità dei decreti-legge, perché c’è un nesso molto stretto tra il contenuto del decreto e la legge che ne dispone la conversione e la facoltà emendativa non può alterarne l'omogeneità di fondo, in quanto è a quel testo che il Governo ha attribuito i caratteri di necessità e di urgenza;
   rilevato che, fortunatamente, con la dichiarazione di inammissibilità sono stati eliminati microinterventi che avevano profili localistici, elettoralistici e norme ad personam;
   considerato che queste misure, votate nelle Commissioni ma fortunatamente mai approdate in Aula, rendono nuovamente evidente la pessima e opaca qualità della produzione legislativa della maggioranza e del Governo e lo scarso rispetto per il Parlamento, già mostrati in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio;
   premesso che, in particolare è solo grazie ad un emendamento del Pd approvato al Senato che l'imposta sul reddito delle società, l'Ires, è tornata al 12 per cento, aliquota, che con la precedente legge di bilancio era stata raddoppiata al 24 per cento;
   premesso che, per quanto riguarda le misure di stretta competenza della Commissione XII, si tratta di misure tutt'altro che funzionali alla semplificazione in materia sanitaria o in alcuni casi di semplici correttivi di norme sbagliate introdotte dell'ultima legge di bilancio come la sostituzione del comma 687 della stessa;
   premesso che ancora una volta non viene risolto il problema della carenza di personale nel Servizio sanitario nazionale, ovvero sia il superamento del tetto di spesa per le assunzioni, fissato nel 2016 ai valori del 2004 ridotti dell'1,4, problema che dovrebbe essere affrontato sotto molteplici punti di vista dalle risorse, dalla formazione nonché dalla corretta valutazione dei fabbisogni,
  esprime

PARERE CONTRARIO.