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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 febbraio 2019
139.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2018. Atto n. 69.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa),
   esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la cosiddetta legge quadro sulle missioni internazionali, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2018 (atto del Governo n. 69);
   premesso che:
    lo Schema di decreto in esame provvede a ripartire, per il periodo 1o ottobre 2018-31 dicembre 2018, nelle misure indicate all'allegato 1 dello stesso decreto, un importo complessivo pari a euro 141.172.376 tra gran parte delle missioni internazionali e tutti gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, indicati nella Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018 ed autorizzati dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati con le rispettive risoluzioni del 13 dicembre 2018 e del 19 dicembre 2018;
    secondo quanto evidenziato nella Relazione tecnico-finanziaria che correda la Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione anche al fine della relativa proroga (Doc. XXVI, n. 1) il fabbisogno finanziario effettivo, per il periodo 1o ottobre 2018-31 dicembre 2018, ammonta a euro 415.181.109;
    considerato che:
    al 1o gennaio 2018, le risorse disponibili sul fondo per le missioni internazionali ammontavano a euro 1.014.320.936, di cui euro 1.003.148.561 destinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2018 al rifinanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2018;
    l'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernente «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», ha incrementato la dotazione del citato fondo di euro 130.000.000 per l'anno 2018;
    per effetto del riparto già disposto con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2018 e dell'incremento stanziato dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, il Fondo presenta attualmente una disponibilità di euro 141.172.376;Pag. 10
    per le esigenze connesse con le missioni internazionali per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2018, la legge 28 settembre 2018, n. 111, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018 ha disposto variazioni agli stanziamenti relativi al programma 3.2 «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» nell'ambito della missione 3 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche»;
    con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2018 recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018, è stato disposto un incremento di euro 295.000.000 sul capitolo 1183 (Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi) del Ministero della difesa, di cui euro 274.008.733 destinati alla copertura degli oneri connessi con le missioni internazionali;
    con il decreto del Ministro della difesa del 16 novembre 2018 è stata disposta una variazione compensativa di bilancio al fine di destinare euro 274.008.733 alla copertura degli oneri connessi con le missioni internazionali, senza tuttavia precisare, come prevede la legge quadro sulle missioni internazionali, la spesa per singola missione;
    lo Schema di decreto in esame provvede a ripartire unicamente le residue risorse presenti nel fondo istituito dall'articolo 4, comma 1, della legge quadro sulle missioni internazionali, non formando oggetto del presente riparto le ulteriori risorse allocate dalla legge di assestamento per l'anno 2018 sul fondo «Sopravvenute maggiori esigenze» iscritto nello Stato di previsione del Ministero della difesa;
    il comma 3 dell'articolo 4 della legge quadro sulle missioni internazionali prevede che le risorse dell'apposito fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali siano ripartite tra le missioni internazionali con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari;
    ritenuto opportuno che l'intero fabbisogno finanziario delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sia coperto attraverso le risorse stanziate nell'apposito fondo istituito dall'articolo 4 della legge quadro e, conseguentemente, ripartito secondo le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo;
    preso atto degli ulteriori dati economici e finanziari forniti alle Commissioni dal rappresentante del Governo, nella seduta del 31 gennaio 2019,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo, per ragioni di trasparenza, il ricorso in futuro alla copertura dell'intero fabbisogno richiesto per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, attraverso la dotazione finanziaria dell'apposito fondo istituito dall'articolo 4, comma 1, come previsto dalla legge 21 luglio 2016, n. 145.