ALLEGATO
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (Nuovo testo C. 1455 Governo e abb.).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il nuovo testo C. 1455 Governo e abb. recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»;
tenuto conto dell'esigenza di dare ulteriore protezione alle vittime dei reati oggetto dell'intervento normativo, anche in coerenza con la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;
considerato che l'articolo 1 del disegno di legge integra l'articolo 347 del codice di procedura penale, vertente sull'obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero le notizie di reato acquisite, al fine di estendere ai delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza l'obbligo da parte della polizia giudiziaria di comunicare immediatamente al pubblico ministero le notizie di reato, anche in forma orale;
rilevato che tale scelta appare quindi conforme alle indicazioni della citata direttiva 2012/29/UE, con l'obiettivo specifico di garantire l'immediata instaurazione del procedimento al fine di pervenire nel più breve tempo all'adozione di provvedimenti «di protezione o di non avvicinamento»;
considerato che l'articolo 5, comma 3, modifica il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel senso di inserire gli indiziati per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale tra i soggetti cui possono applicarsi le misure di prevenzione personali;
tenuto conto che il considerando 52 della richiamata direttiva 2012/29/UE evidenzia che dovrebbero sussistere misure per proteggere la sicurezza e la dignità delle vittime e dei loro familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazione e da ritorsioni, quali provvedimenti provvisori o ordini di protezione o di non avvicinamento;
rilevato che l'articolo 9 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, mira ad ampliare gli obblighi informativi nei confronti della persona offesa, in conformità con la citata direttiva 2012/29/UE;
considerato che l'Unione europea ha aderito alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77;
considerate le disposizioni europee in materia di contrasto alla violenza contro le donne, oltre alla già richiamata direttiva 2012/29/UE ed in particolare la direttiva 2011/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la Pag. 98prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, la direttiva 2011/99/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, nonché il regolamento (UE) n. 606/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;
richiamato il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza previsto dal Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2014-2020, che finanzia, tra l'altro, progetti volti a raggiungere la parità di genere e porre fine alla violenza contro le donne, ai sensi del regolamento (UE) n. 1381/2013;
tenuto conto della proposta della Commissione europea di istituire, nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027, un programma Diritti e valori, che mira, tra l'altro, a prevenire e contrastare le disuguaglianze e la discriminazione fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e sostenere le politiche globali finalizzate a promuovere la parità di genere e la non discriminazione e la loro integrazione, nonché le politiche di lotta contro il razzismo e ogni forma di intolleranza,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità, in attuazione del richiamato considerando n. 52 della direttiva 29/2012/UE, in caso di adozione di una misura di prevenzione, di estendere l'applicabilità della prescrizione del divieto di avvicinamento anche alle fattispecie di tutela previste dalla citata direttiva.