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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 marzo 2019
165.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01753 Gebhard: Su problematiche derivanti dall'estensione, operata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a fondazioni, associazioni e comitati, di taluni obblighi previsti per i partiti politici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati, la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», interviene anche a disciplinare alcuni aspetti del rapporto tra partiti politici e fondazioni politiche.
  Il provvedimento prevede che alle fondazioni, associazioni e ai comitati che abbiano un «indice di collegamento» con partiti o movimenti politici, quali la composizione degli organi direttivi, ovvero eroghino somme o contribuzioni ai partiti, si applichino gli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per gli stessi partiti o movimenti politici.
  È posta in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici l'applicazione delle sanzioni previste in base al nuovo assetto normativo.
  In base alla predetta legge il Governo è poi delegato ad adottare, entro un anno dalla data in vigore della legge medesima, un decreto legislativo recante un testo unico di coordinamento normativo nel quale sono riunite le disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni, ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso per le spese per le consultazioni elettorali e referendarie, di trasparenza e democraticità dei partiti.
  Ciò premesso, è opportuno precisare che l'intervento legislativo su cui gli onorevoli interroganti pongono l'attenzione in questa sede nasce da un disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati, il 24 settembre 2018, dal Ministro della Giustizia. Ed è stato lo stesso Dicastero ad assicurare, ratione materiae, la rappresentanza del Governo in tutte le fasi dell’iter parlamentare di approvazione, intervenuta, in via definitiva, nella seduta del 18 dicembre 2018, in questo ramo del Parlamento.
  La nuova specifica disciplina dettata per le fondazioni, le associazioni e i comitati non coinvolge aspetti di stretta competenza del Ministero dell'interno che, come noto, riguarda, invece, il distinto ambito della tenuta del registro delle persone giuridiche e della procedura per l'iscrizione nello stesso ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.
  Rilevo, in ogni caso, che le norme cui fanno riferimento gli interroganti sono in vigore solo da poche settimane e che, anche per tale ragione, le criticità segnalate potranno essere adeguatamente considerate all'esito dell'effettiva applicazione del nuovo regime, ciò anche al fine di valutare l'opportunità di eventuali interventi integrativi.
  In tal senso il Ministero della Giustizia ha comunicato che è allo studio di quel Dicastero la valutazione circa un intervento normativo che integri le disposizioni richiamate, tenendo in particolare considerazione le istanze in più occasioni sollevate dalle rappresentanze del «terzo settore».

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ALLEGATO 2

5-01754 Sisto: Sulle iniziative da intraprendere per l'adeguamento strutturale della caserma dei Vigili del fuoco di Albenga.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli Deputati, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere le iniziative che il Ministero dell'interno intende intraprendere per la tempestiva esecuzione dei necessari lavori di adeguamento strutturale del fabbricato in cui è ubicata la caserma del distaccamento dei vigili del fuoco di Albenga.
  Come è stato precisato, l'immobile è suddiviso in due porzioni di proprietà, rispettivamente, dell'Amministrazione Provinciale e del Ministero dell'interno.
  Per quanto concerne la porzione di proprietà ministeriale, informo che è già stata autorizzata la spesa di 89.430 euro per l'esecuzione di lavori di risanamento interno del distaccamento, di coibentazione e impermeabilizzazione dei lastrici solari, oltre che di ripristino dei cornicioni e sotto cornicioni della sede.
  I lavori hanno già avuto inizio nella prima decade del corrente mese di marzo e si prevede possano essere ultimati entro la fine della prossima estate.
  Nella programmazione del presente esercizio finanziario sono stati, inoltre, inseriti altri lavori inerenti la video sorveglianza, il potenziamento dell'illuminazione esterna, la manutenzione dell'area adibita a piazzale e parcheggio e la sostituzione dei cancelli e dei portoni.
  Ricordo inoltre che, nell'ottobre del 2018, con fondi stanziati dal Provveditorato alle Opere Pubbliche, è stata completata la manutenzione straordinaria del cosiddetto Castello di manovra, cioè del manufatto utilizzato per le esercitazioni dei Vigili del Fuoco.
  Per quanto riguarda la porzione di fabbricato di proprietà della Provincia, risulta che i lavori per gli interventi di ristrutturazione, per un importo pari a 39.000 euro, potranno anch'essi iniziare a breve, assicurando uno stretto coordinamento con i lavori già avviati sulla prima parte di fabbricato.
  Vorrei, inoltre, far presente che – anche grazie all'intervenuto stanziamento, nell'ultima legge di bilancio, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, destinati all'acquisto e all'adeguamento strutturale delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – il Ministero dell'interno non esclude la possibilità di trovare una più efficace e definiva soluzione attraverso la ricerca di una nuova sede o la costruzione di un nuovo distaccamento.
  In tal senso sono già in corso i necessari contatti con l'Amministrazione comunale di Albenga allo scopo di individuare siti utili alla realizzazione del nuovo distaccamento.

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ALLEGATO 3

5-01755 Macina: Sui dati relativi all'applicazione degli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 26 maggio 1969, n. 241, in materia di agevolazioni di viaggio in occasione delle consultazioni elettorali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli Deputati, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie l'ordinamento prevede, com’è noto, agevolazioni di viaggio in favore degli elettori «fuori sede» che decidono di rientrare nel comune in cui sono iscritti a votare.
  Gli onorevoli interroganti, partendo dagli ultimi dati conosciuti sui rimborsi concessi dal 2004 al 2009, desunti dalla relazione al decreto-legge 11 aprile del 2011, n. 37, recante norme urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione dei referendum del giugno 2011, chiedono di conoscere gli analoghi dati del periodo 2010-2018.
  Nel corrispondere positivamente a quanto richiesto, deposito agli atti della Commissione una tabella predisposta dalla Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno in cui sono compendiati in dettaglio, per il periodo 2010- 2018, i dati relativi ai rimborsi per le agevolazioni di viaggio in occasione delle tornate elettorali, distinti per anno, tipologia di consultazione, spesa complessiva e spesa media per viaggio.
  Ritengo utile riferirvi, intanto, alcuni significativi numeri aggregati:
   in 9 anni sono state concesse agevolazioni per 1.385.757 viaggi;
   la spesa complessiva sostenuta è stata pari a 31.902.520 euro, con una spesa media per viaggio pari a 23,02 euro;
   il confronto tra il costo medio di questo periodo rispetto a quello del 2004-2009, che si attestava su di una media di circa 20 euro per viaggio, denota un incremento del 15 per cento circa.

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ALLEGATO 4

5-01756 Prisco: Sulle iniziative per contrastare comportamenti violenti in occasione di manifestazioni sportive giovanili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli Deputati, il fenomeno della violenza perpetrata in occasione di manifestazioni sportive è alla costante attenzione del Ministero dell'interno, impegnato non solo in un'attività di contrasto attraverso la severa applicazione delle specifiche misure previste dall'ordinamento, ma anche in una attività di prevenzione orientata alla promozione di iniziative volte ad accrescere la cultura sportiva.
  Al riguardo, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive è fermamente impegnato nel sensibilizzare e responsabilizzare le società di calcio al contrasto di ogni forma di violenza, attraverso lo strumento utile del Codice etico la cui sottoscrizione potrà essere estesa anche ai genitori, in ogni ambito sportivo in cui si manifesta la partecipazione giovanile.
  In effetti va rilevato come tutte le federazioni sportive abbiano adottato un Codice etico dello sport allo scopo di difendere e promuovere, tra coloro che organizzano e divulgano la pratica sportiva, l'adesione a quei valori etici di lealtà, correttezza e non violenza che ne costituiscono la forza e il senso profondo.
  Sempre in chiave di prevenzione, appare senz'altro condivisibile quanto prospettato dagli onorevoli interroganti circa l'opportunità di avviare una partnership con i diversi attori coinvolti, finalizzata all'innalzamento culturale è valoriale tra le nuove generazioni, in un'ottica di condivisione delle esperienze e risorse.
  A tale proposito informo che il predetto Osservatorio ha già sviluppato una specifica progettualità rivolta a rafforzare l'azione di prevenzione dei fenomeni di violenza ed intolleranza in ambito sportivo mediante iniziative formative, educative e di sensibilizzazione afferenti a valori ed etica nello sport, indirizzate, oltre che ai tesserati, anche al pubblico giovanile, soprattutto in ambito scolastico.
  Si ritiene utile, inoltre, l'avvio di una specifica attività di monitoraggio ed analisi in merito alle violenze ed intemperanze dei genitori in occasione degli eventi sportivi.
  Quanto, invece, alle misure normative finalizzate al contrasto del fenomeno in questione, ricordo come il Daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) si sia rivelato in questi anni un utile strumento.
  Tale misura di prevenzione personale trova applicazione – come specificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 336 del 2001 e confermato dalla più recente giurisprudenza – nei casi di competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal CONI.
  Nella stagione 2018/2019, sino al 19 marzo scorso, sono stati emessi 1.626 provvedimenti di Daspo; nella stagione 2017/18 erano stati in tutto 2.418, mentre nella stagione 2016/17 i provvedimenti emessi erano stati complessivamente 2.530. Sempre alla data del 19 marzo scorso risultano attivi sul territorio 6.583 provvedimenti di Daspo.
  Informo, infine, che ulteriori misure di prevenzione e contrasto sono contenute nel disegno di legge A.C. 1603-ter recante deleghe al Governo e altre disposizioni in Pag. 86materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e semplificazioni. L'esame di tale provvedimento, attualmente assegnato alla Commissione Giustizia, potrebbe rappresentare occasione di confronto per l'eventuale implementazione di misure idonee a sanzionare comportamenti irresponsabili e diseducativi per i giovani che praticano l'attività sportiva ed agonistica.

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ALLEGATO 5

5-01757 Migliore: Su questioni relative all'applicazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 113 del 2018, in materia di conoscenza della lingua italiana quale requisito per la concessione della cittadinanza italiana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli Deputati, come ricordato dagli interroganti, in sede di conversione del decreto-legge sicurezza ed immigrazione è stato introdotto per le ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
  Per dimostrare tale conoscenza – non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento – i richiedenti sono tenuti ad attestare, all'atto della presentazione dell'istanza, il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
  In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai predetti Ministeri e dalla connessa rete nazionale ed internazionale di istituzioni ed enti convenzionati.
  Al riguardo, vorrei evidenziare che la scelta del Legislatore trova fondamento nella consapevolezza che la conoscenza della lingua e della cultura di un Paese è fattore essenziale per l'integrazione di coloro che fanno richiesta di concessione della cittadinanza.
  Ricordo come anche in altri Paesi europei sia già richiesta, al medesimo fine, la conoscenza non solo della lingua ma anche della storia nazionale.
  È il caso di evidenziare, peraltro, che la dimostrazione di un'adeguata conoscenza della lingua italiana era già prevista nel nostro ordinamento, ben prima dell'entrata in vigore del decreto sicurezza ed immigrazione, per il cittadino straniero residente legalmente in Italia da più di cinque anni che intendesse chiedere il permesso comunitario per soggiornanti di lungo periodo.
  In relazione, poi, alla estensione della validità temporale della nuova disposizione, rilevo che le disposizioni in questione sono applicabili alle sole istanze di concessione della cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il 5 dicembre 2018, restando esclusa qualsiasi ipotesi di applicazione retroattiva.
  Nel silenzio della legge, le istanze di cittadinanza prive delle autocertificazioni o attestazioni precedentemente citate, non potranno pertanto essere prese in considerazione, attesa l'impossibilità di una loro successiva integrazione.
  In ordine, poi, alla richiamata questione delle strutture autorizzate al rilascio della relativa certificazione, informo che le notizie sulla rete nazionale ed internazionale di istituzioni ed enti universitari sono già rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti web del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dei quattro enti certificatori riconosciuti dagli stessi Ministeri.
  Evidenzio, infine, che il Ministero dell'interno ha già provveduto a diramare dettagliate istruzioni operative sulle nuove disposizioni e si appresta a pubblicare sul proprio sito istituzionale le informazioni e le risposte ai più frequenti quesiti.