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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 maggio 2019
184.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte (Atto n. 77).

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),
   esaminato l'atto del Governo n. 77, recante lo schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte,
   premesso che:
    l'articolo 2 della legge n. 110 del 2014 dispone l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di determinati requisiti;
    la legge n. 110 non ha elencato tutte le professioni che hanno a che fare con il Ministero per i beni culturali, essendo escluse, ad esempio, le professioni museali e la figura professionale del paleontologo;
   rilevato che:
    l'articolo 1 dello schema di decreto disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione in elenchi nazionali dei 7 professionisti dei beni culturali, nonché la modalità di tenuta degli elenchi stessi;
    l'articolo 2 stabilisce che, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, la Direzione generale educazione e ricerca del Ministero per i beni e le attività culturali pubblichi sul sito istituzionale del dicastero i «bandi permanenti» per l'iscrizione all'elenco di ciascuno dei profili;
    l'articolo 3 detta i requisiti per l'iscrizione agli elenchi;
   considerato che l'articolo 4 prevede che gli interessati, in possesso dei requisiti (di titoli e esperienza professionale) procedono all'iscrizione in via telematica, compilando il modulo riferito al profilo e alla fascia di interesse. Se in possesso di più requisiti, gli interessati possono iscriversi in più elenchi. L'interessato fornisce quindi una serie di dichiarazioni, anche in autocertificazione se relative a certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione. Se le attività sono state svolte dal candidato in forza di un contratto stipulato con la pubblica amministrazione da un altro soggetto, spetta a quest'ultimo certificare la durata e i contenuti dell'attività stessa. La documentazione può essere anche sostituita da una certificazione rilasciata dalle associazioni di cui alla legge n. 4 del 2013 sulle professioni non organizzate;
   osservato che l'articolo 5 dispone che il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero spetta alle università per i titoli accademici e al Ministero Pag. 128dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i dottorati e deve essere documentato a cura dell'interessato all'iscrizione negli elenchi, mentre l'esperienza professionale conseguita all'estero dovrà essere certificata dall'ente pubblico o dall'ente di ricerca presso cui è stata svolta;
   tenuto conto che, in base all'articolo 6, viene svolta una verifica dei titoli e della completezza e correttezza della documentazione presentata ad opera di una Commissione di verifica, prevista dal successivo articolo 7;
   considerato altresì che:
    in base all'articolo 8 gli elenchi, suddivisi nelle tre fasce, sono pubblici e consultabili nel sito del Ministero;
    secondo l'articolo 9, gli elenchi non costituiscono albi professionali, l'assenza di professionisti dagli elenchi non preclude loro l'esercizio della professione e l'indicazione di requisiti o titoli alternativi per l'accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalità diverse da quelle regolate dallo schema di decreto;
    in virtù dell'articolo 10, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero istituisce una Commissione paritetica con funzione consultiva, di osservazione e monitoraggio sull'applicazione del decreto stesso, proponendo eventualmente integrazioni o modifiche alla normativa;
    l'articolo 11 disciplina le modalità di trattamento dei dati personali, indica nel Direttore generale competente il responsabile del trattamento ed elenca i diritti degli interessati in base al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018;
    l'articolo 12 individua il responsabile del procedimento;
   esaminati gli 8 allegati che costituiscono parte integrante del decreto, di cui 7 relativi ai diversi profili professionali previsti e uno (All. 8) contenente il modello di certificazione per le associazioni professionali nel caso siano queste ultime a certificare la documentazione che l'interessato è chiamato a produrre,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1. con riferimento all'articolo 3, comma 5, andrebbe chiarito che la valutazione della cumulabilità dei titoli spetta alla Commissione di verifica di cui all'articolo 7 e che l'oggetto di tale valutazione riguarderà i titoli di laurea obsoleti o post lauream di livello inferiore a quelli richiesti;
   2. con riferimento all'articolo 4, nel sottolineare che le associazioni professionali possono rilasciare attestazioni, non certificazioni, si rilevano lacune circa le modalità e i tempi con cui dette associazioni possono attestare i requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi;
   3. con riferimento all'articolo 5, comma 3, si prende atto che l'istruttoria sulla verifica dei titoli esteri, riconosciuti dalle università o dal MIUR, è svolta dalla Commissione di cui all'articolo 7; occorrerebbe dunque citare tale compito (previsto dall'articolo 5) tra quelli della Commissione di verifica citati all'articolo 7, comma 1;
   4. con riferimento all'articolo 6, si reputa necessario un chiarimento in merito alle conseguenze connesse alla verifica di motivi ostativi all'iscrizione, in quanto in base al comma 3 sembra applicarsi la fattispecie dell'iscrizione ad una fascia inferiore, di cui al comma 5;
   5. con riferimento all'articolo 7, non è indicato un termine entro cui sarà nominata la Commissione di verifica;
   6. con riferimento all'articolo 10, andrebbe specificato a quale organo spetti la nomina della Commissione paritetica;
   7. con particolare riferimento all'Allegato 2, sulla professione dell'archeologo Pag. 129si rileva che: in ordine alla III fascia, poiché per la brevità e l'eterogeneità dell'esperienza formativa accumulata, i laureati triennali in discipline afferenti i beni culturali – non esiste, infatti, una facoltà di archeologia – non possono ancora dare garanzie di professionalità adeguate alla delicatezza dei compiti dell'archeologo, il loro agire «sotto coordinamento» (s'intende di un secondo professionista, con titoli ed esperienza di livello superiore) deve essere ribadito quale principio imprescindibile;
   8. occorre un ulteriore approfondimento circa le materie di studio identificate come conoscenze proprie dell'attività caratterizzante, tenendo in debito conto il fatto che le lauree quadriennali non prevedevano, ad esempio, per l'archeologo, la conoscenza certificata di livello B 2 di due lingue ufficiali dell'Unione Europea, né quella della normativa sulla privacy, né di «linguaggi di interrogazione, di protocolli di comunicazione e gestione»;
   9. con particolare riguardo all'Allegato 3, sulla professione di archivista, si invita a valutare l'opportunità di sanare l'errore materiale evidentemente verificatosi e ampliare l'ambito delle competenze richieste includendo così anche i profili dotati delle conoscenze informatiche, stante il processo di digitalizzazione del patrimonio archivistico;
   10. con riguardo invece all'Allegato 6, sulla professione di esperto di diagnostica applicata ai beni culturali, al fine di garantire l'indispensabile conoscenza dei materiali e delle tecniche artistiche impiegate rispetto a ciascun bene culturale si propone:
    a) per quanto concerne la I e la II fascia di valutare la possibilità di prevedere nel computo dei 96 CFU previsti almeno 24 CFU nei settori L-ART e L-ANT (discipline storico – artistiche);
    b) per quanto riguarda la III fascia, di valutare altresì la possibilità di prevedere, per le classi di laurea elencate diverse dalla LM-11 (Metodologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali) e dalla L-43 (Laurea Triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro) nel computo totale dei 30 CFU previsti almeno 24 CFU negli stessi settori L-ART e L-ANT;
   11. infine, appare necessario che il Governo sostenga le opportune iniziative legislative volte ad includere nel sistema degli elenchi, e nel più breve tempo possibile, anche altre professioni ad oggi non inserite (tra cui, paleontologo, mediatore museale, manager del patrimonio culturale, musicologo).