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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 maggio 2019
188.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo C. 875 Corda ed abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato per le parti di competenza il nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   considerato che:
    ai sensi dell'articolo 10 le eventuali controversie in tema di esercizio del diritto di assemblea sono regolate dall'articolo 17-bis;
    il citato articolo 17-bis attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre alle controversie in tema di esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 10, le eventuali controversie promosse dalle associazioni sindacali nel rapporto di impiego del militare in quanto dipendente pubblico non contrattualizzato quando siano al contempo lesi i diritti del sindacato; ciò in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nonché in deroga all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che, unanimemente riconosciuta come norma cardine che rende effettiva la tutela dei diritti sindacali riconosciuti in altre disposizioni costituzionali, comunitarie e convenzionali, reprime la condotta antisindacale del datore di lavoro;
    andrebbe valutata l'effettiva opportunità di derogare alle disposizioni richiamate per le controversie relative all'esercizio del diritto di assemblea, ai comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dal presente provvedimento nonché alle eventuali controversie nel rapporto di impiego del militare in quanto dipendente pubblico non contrattualizzato quando siano al contempo lesi i diritti del sindacato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 60

ALLEGATO 2

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807 Governo);
   considerato che:
    l'articolo 31 introduce nel codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) nuove disposizioni (articoli 11-ter, 185-bis, 185-ter) in materia di marchi storici. In particolare:
     viene introdotta la definizione di marchio storico di interesse nazionale, quale il marchio d'impresa registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo per tale periodo, utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale (articolo 11-ter);
     si prevede che, su richiesta del titolare o licenziatario esclusivo di marchi storici di interesse nazionale, è possibile l'iscrizione al Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, istituito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (articolo 185-bis);
     si stabilisce che le imprese iscritte nel Registro possono utilizzare per finalità commerciali e promozionali il logo «marchio storico di interesse nazionale», da istituirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
     è previsto un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale che opera mediante interventi nel capitale di rischio in imprese, titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel Registro speciale, che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo (articolo 185-ter);
     tali imprese sono tenute a notificare senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni circa il progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, pena il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria;
    l'articolo 35 interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, modificando talune disposizioni introdotte dalla legge n. 124 del 2017 in materia di obblighi informativi. In particolare:
     è introdotta, a partire dal 1o gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione; tali soggetti sono chiamati a pagare una sanzione pari «all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro» (articolo 125-ter);
     l'articolo 127 della legge n. 124 del 2017 prevede che, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non si applichi ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o Pag. 61aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato;
     è introdotta la sanzione amministrativa accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione; qualora il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa entro novanta giorni «dalla contestazione», si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme;
   rilevato che:
    la disciplina del marchio storico inserita nel Codice della proprietà industriale determina i suoi principali effetti sul piano della tutela pubblica in presenza di particolari condizioni d'impresa per il titolare del marchio storico stesso;
    andrebbe verificata la relazione tra le disposizioni introdotte all'articolo 185 ter relative agli interventi da parte del Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale nelle crisi di imprese di un marchio iscritto nel registro speciale e la disciplina delle procedure concorsuali oggi contenuta nella legge fallimentare, destinata ad essere sostituita – dal 15 agosto 2020 – dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019), nel decreto legislativo n. 270 del 1999 e nel decreto-legge n. 347 del 2003, anche in considerazione della rubrica dello stesso articolo 185-ter;
    l'impresa titolare o licenziataria di un marchio storico che ha esercitato la facoltà di iscriversi al relativo Registro speciale, soggiace a sanzione amministrativa pecuniaria laddove non adempia l'obbligo di informare il Ministero dello sviluppo economico circa la sua intenzione di chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale;
    andrebbe valutata l'effettiva opportunità di tale sanzione che potrebbe avere effetti disincentivanti l'iscrizione nel Registro speciale dei marchi storici;
    all'articolo 125-ter della legge n. 124 del 2017, come introdotto dall'articolo 35, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'importo minimo di 2.000 euro si riferisce alla sanzione amministrativa da erogare, stante il disposto sopra richiamato di cui al comma 127 della stessa legge, come sostituito dal medesimo articolo 35;
    allo stesso articolo 125-ter andrebbe chiarito che la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti è conseguenza anche dell'inottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui alla sanzione accessoria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di chiarire il rapporto tra le disposizioni di cui all'articolo 185-ter del codice della proprietà industriale, come introdotto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), che ipotizzano un intervento del Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale sul capitale di rischio dell'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale, e la disciplina delle procedure concorsuali richiamata in premessa;
   b) all'articolo 185-ter, come introdotto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), si valuti attentamente l'effettiva opportunità della previsione della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di mancata informativa al Ministero dello sviluppo economico per le imprese titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-bis che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, Pag. 62per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale;
   c) all'articolo 125-ter della legge n. 124 del 2017, come introdotto dall'articolo 35, sia valutata l'opportunità di specificare che l'importo minimo di 2.000 euro si riferisce alla sanzione amministrativa da erogare; si valuti inoltre di prevedere come importo minimo della sanzione la cifra di 1000 euro in luogo dei previsti 2000 euro, in considerazione di quanto disposto dal successivo articolo 127;
   d) allo stesso articolo 125-ter della legge n. 124 del 2017, come introdotto dall'articolo 35, sia valutata l'opportunità di chiarire che la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti è conseguenza anche dell'inottemperanza alla sanzione principale.

Pag. 63

ALLEGATO 3

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato per le parti di competenza il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;
   rilevato che:
    l'articolo 7 modifica la procedura per l'adozione di una misura straordinaria di gestione, con riferimento alle imprese esercenti attività sanitaria per conto del servizio sanitario della regione Calabria;
    le misure oggetto del citato articolo 7 concernono, nell'ambito delle varie fattispecie contemplate dalla disciplina vigente, l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per determinati delitti, ovvero riscontri situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, nei confronti di un'impresa che eserciti (in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni) attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale;
    l'articolo 7 prevede quindi che una delle due misure previste alle lettere a) e b) dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (rinnovazione degli organi sociali o gestione straordinaria e temporanea diretta) siano proposte al prefetto, in luogo del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dal Commissario straordinario dell'ente o azienda del Servizio sanitario, eventualmente nominato ai sensi dei precedenti articoli. Il medesimo Commissario dà contestuale informazione della proposta formulata al Presidente dell'ANAC ed al Commissario ad acta,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.