ALLEGATO 1
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 34/2019, recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807 Governo);
preso atto che il Capo I del provvedimento, rubricato «Misure fiscali per la crescita economica», prevede misure di agevolazione fiscale per le imprese;
preso atto che l'articolo 1 del provvedimento reintroduce la misura del cosiddetto superammortamento consentendo ai titolari di reddito d'impresa ed agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 – a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – di usufruire dell'aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria;
ricordato che oggi l'affermazione dei prodotti del made in Italy all'estero richiede un'azione congiunta tra le imprese operanti nel medesimo settore merceologico oppure appartenenti alla medesima filiera produttiva, con una presenza sui mercati internazionali prolungata nel tempo (perlomeno un anno) e ingenti costi a carico dei distretti produttivi e delle reti di imprese già fortemente colpite dalla crisi degli ultimi anni;
osservato che gli incentivi previsti dal Piano straordinario per la promozione del Made in Italy sono rivolti alle piccole e medie imprese ma non prevedono vantaggi specifici per strutture più organizzate, quali distretti e reti di imprese, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che potrebbero, invece, rilanciare ampie aree produttive del nostro Paese;
considerato che sarebbe opportuno, in un'ottica di espansione e crescita delle realtà produttive italiane, prevedere dei benefici per l'internazionalizzazione dei distretti e delle reti produttive italiane e che si potrebbe ad esempio introdurre, come per il settore agricolo nel decreto-legge n. 91 del 2014, perlomeno un credito di imposta ad hoc per i distretti produttivi e le reti di imprese nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per affermare i loro prodotti nei mercati esteri;
rilevato che l'articolo 4 mira a semplificare le procedure di fruizione della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali, cosiddetta patent box, consentendo ai contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate senza tuttavia estendere il Pag. 81beneficio fiscale ai redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi;
preso atto che l'articolo 23 apporta numerose modifiche alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti, anche allo scopo di velocizzare il mercato dei crediti deteriorati (non-performing loans) presenti nei bilanci di banche e intermediari finanziari;
rilevato che la cartolarizzazione dei crediti rappresenta un'efficiente tecnica di finanza strutturata a disposizione delle istituzioni finanziarie per reperire la provvista necessaria a finanziare la propria attività di lending a medio-lungo termine, ovvero a liberare capitale sugli impieghi in essere;
osservato che il mercato delle cartolarizzazioni, fortemente penalizzato dalla crisi finanziaria del 2008, ha recuperato solo negli ultimi anni l'interesse degli investitori istituzionali, anche grazie agli interventi della BCE a supporto dell'utilizzo dello strumento e che la stessa Commissione europea ha inserito la rivitalizzazione del mercato delle cartolarizzazioni tra le priorità della Capital Markets Union, con l'obiettivo di creare un contesto favorevole allo sviluppo dei canali alternativi di finanziamento delle PMI;
evidenziato, con riferimento alle disposizioni previste in materia societaria dall'articolo 27 del decreto che andrebbe valutata l'opportunità di inserire ulteriori misure di modifica al regime delle S.r.l. che rimodulino l'obbligo di nomina dell'organo di valutazione secondo un criterio di gradualità o secondo diversi parametri rispetto a quelli vigenti previsti dall'articolo 379 del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero di introdurre la necessità di coesistenza di almeno due dei parametri di riferimento;
preso atto che l'articolo 29 reca una serie di disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità, di revisione della disciplina attuativa in particolare per le aree di crisi industriale e le start-up innovative nonché di concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale;
evidenziato che, ai sensi della lettera b) del comma 7, del citato articolo 29, per l'accesso alle predette agevolazioni, le imprese devono, tra l'altro, operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere escludendo, in tal modo, dal sistema di agevolazioni il sistema del terziario di mercato;
preso atto che il Capo III del provvedimento, è rubricato «Tutela del made in Italy»;
preso atto, altresì, che l'articolo 31 detta una disciplina dei marchi storici prevedendo, tra l'altro e in sintesi: la definizione di marchio storico di interesse nazionale; l'istituzione e la disciplina del Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale presso il quale i marchi in questione, su richiesta del relativo titolare o licenziatario esclusivo, possono ricevere iscrizione; la previsione di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale che opera mediante interventi nel capitale di rischio in imprese, titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel Registro speciale, che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, stabilendo che le imprese in questione sono tenute a notificare senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni circa il progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, pena il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria;
osservato che le misure contenute nell'articolo 31 del decreto in esame rappresentano un primo intervento urgente per supportare con l'istituendo Fondo le imprese titolari di un marchio storico di interesse nazionale affinché non procedano alla chiusura o alla delocalizzazione della produzione;Pag. 82
rilevata al riguardo l'opportunità di specificare tra le finalità dell'istituendo Fondo il finanziamento di progetti volti al mantenimento della produzione nel territorio in cui l'impresa ha avviato la sua attività;
segnalato che è in corso in sede referente, presso la X Commissione attività produttive della Camera, l'esame delle proposte di legge abbinate C. 1518, C. 1631 e C. 1689, che recano disposizioni concernenti la tutela dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale, volte a valorizzare le eccellenze produttive nazionali collegate a uno specifico luogo di produzione, nonché a preservarne la continuità produttiva e l'insediamento nel territorio di origine (anziché nel territorio nazionale, come previsto dal decreto);
sottolineata l'opportunità di definire una disciplina rafforzata a tutela dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale, individuandone i requisiti e prevedendone l'iscrizione obbligatoria in un apposito elenco a seguito di giusta istruttoria da parte di un Comitato istituito ad hoc presso il Ministero dello Sviluppo economico;
evidenziata, inoltre, l'opportunità di prevedere misure più efficaci per disincentivare e sanzionare la delocalizzazione delle imprese titolari dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale in quanto, di fatto, lesiva di un patrimonio storico, sociale, economico e occupazionale dell'intero territorio di riferimento;
evidenziato l'articolo 32 che introduce, in primo luogo, tra l'altro, un'agevolazione in favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian sounding e che contestualmente inserisce la definizione di pratiche integranti il fenomeno dell'italian sounding nel Codice della proprietà industriale;
rilevata, al riguardo, l'opportunità di apporre sulle merci interamente prodotte in Italia (ai sensi della norma doganale UE, articolo 60, comma 1, del Codice doganale comunitario) un simbolo grafico recante insieme l'emblema dello Stato italiano e la dizione «Made in Italy», le cui modalità di rilascio siano definite con decreto del Ministero dello Sviluppo economico;
ricordato che l'articolo 34 del decreto-legge prevede un piano di grandi investimenti nelle zone economiche speciali (ZES):
ricordato, altresì, che in Italia un'accelerazione alla realizzazione delle ZES si è registrata con l'emanazione del decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, il cosiddetto «Decreto Mezzogiorno», che ha previsto appunto l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) connettendo zone a vocazione industriale/logistica con aree portuali di rilevanza nazionale ed internazionale, dislocate esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno di Italia; in particolare, tale provvedimento ha introdotto regimi fiscali agevolati e misure di semplificazione burocratica e amministrativa per le aree del Paese meno sviluppate e in transizione – come definite dalla normativa europea – e, con l'entrata in vigore del successivo Regolamento attuativo del 5 gennaio 2018, n. 12, recante istituzione di zone economiche speciali, si prevede l'applicazione di tali misure di favore alle sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
osservato che le ZES saranno pertanto concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate e potranno essere attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate, previo adeguato progetto di sviluppo e che l'obiettivo è quello di rilanciare la competitività dei porti di tali regioni, attraendo nuovi investimenti, alla luce dell'aumento del traffico marittimo nel Mediterraneo, e creando o ampliando le zone di sviluppo industriale in un'ottica di miglioramento del livello di ricchezza e di occupazione di quelle aree;
considerato che, ciò premesso, non è difficile immaginare come l'applicazione, Pag. 83anche per un breve periodo, di analoga normativa incentivante alle altre regioni italiane con almeno un'area portuale, possa fungere da leva per l'economia non solo di quel territorio ma di tutto il Paese;
rilevato inoltre che, sempre con riferimento agli interventi in favore delle Zone Economiche Speciali previsti dall'articolo 34 del decreto sarebbe opportuno valutare, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, la possibilità di ampliare le aree di intervento della normativa vigente a quelle contigue ai principali porti strategici;
ribadito che le ZES sono finanziate a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, con un vincolo territoriale che consente di destinare il 20 per cento delle risorse al Centro-Nord, e che Governo e Regioni stanno lavorando per implementare ulteriormente anche la disciplina delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) che già oggi prevede le stesse misure di semplificazioni delle ZES, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, per rendere le suddette Aree più attrattive e competitive, al fine di supportare lo sviluppo dei territori;
osservato che gli interventi in favore delle sole zone franche urbane individuate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'8 maggio 2009, n. 14, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza», hanno portato negli ultimi anni grandi vantaggi alle imprese di quelle aree geografiche e per completare un percorso di rilancio del settore produttivo di quei territori occorre destinare ulteriori risorse anche per l'anno 2019;
considerato quindi che sarebbe utile stanziare anche per l'anno 2019 ulteriori risorse in favore delle predette zone franche urbane;
rilevato che il diverso assetto istituzionale, il carico fiscale più leggero, la rete infrastrutturale capillare e i servizi accessori rendono alcuni Paesi confinanti – si pensi ad esempio alla Confederazione svizzera – più attrattivi per le iniziative degli imprenditori italiani, che preferiscono spostarsi di qualche decina di chilometri e andare a insediare il proprio stabilimento oltreconfine;
evidenziato, pertanto, che i territori che più vengono penalizzati da questi «fenomeni migratori» sono ovviamente quelli di confine e che sarebbe utile prevedere l'applicazione di un regime tributario più favorevole alle province di frontiera per ridurre notevolmente lo svantaggio concorrenziale che le imprese di quei territori devono sopportare nei confronti delle loro concorrenti oltre confine nazionale;
preso atto che l'articolo 49 concede alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1o gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1o maggio 2019, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, nel limite massimo di 60.000 euro;
sottolineata al riguardo l'opportunità di valutare la previsione di uno stanziamento adeguato a garantire l'accesso all'agevolazione ad un numero maggiore di aziende, magari, se necessario, anche riducendo il tetto massimo previsto per ciascun intervento;
sottolineato che la crisi del settore termale richiede urgenti misure di sostegno per assicurare il rilancio economico dei territori interessati e offrire alle imprese termali un quadro di riferimento certo sul piano finanziario che permetta di contrastare la situazione di seria difficoltà conseguente, oltre che al perdurante stato di riduzione della domanda, anche al costante incremento dei costi di produzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1 del decreto relativo alla proroga del regime Pag. 84del superammortamento, si valuti l'opportunità di includere nelle agevolazioni anche gli investimenti effettuati nei primi mesi del 2019, ove sussista la copertura finanziaria per l'estensione della misura;
b) valutino le Commissioni di merito nel Capo I del testo del decreto-legge di adottare adeguate misure tese a favorire l'internazionalizzazione dei distretti e delle reti produttive attraverso misure agevolative e/o incentivanti;
c) con riferimento alle norme in materia di «patent box» di cui all'articolo 4 del decreto, si valuti l'opportunità di risolvere la criticità relativa alla esclusione dei marchi dalla detassazione, anche a seguito del pregresso parere dell'OCSE, problema che risulta essere fattore indispensabile per la salvaguardia del Made in Italy;
d) all'articolo 23, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre modifiche volte a supportare lo sviluppo del mercato delle cartolarizzazioni dei crediti in Italia, al fine di assicurare provvista e liberare risorse per il sistema degli intermediari finanziari, da destinare alla concessione di nuovo credito a favore delle PMI e per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale;
e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 27 del provvedimento, ulteriori misure di modifica al regime delle S.r.l. che rimodulino l'obbligo di nomina dell'organo di valutazione secondo un criterio di gradualità o secondo diversi parametri rispetto a quelli vigenti previsti dall'articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero di introdurre la necessità di coesistenza di almeno due dei parametri di riferimento;
f) nell'ambito delle misure volte a sostenere l'innovazione nelle MPMI – microimprese, piccole e medie imprese – di cui all'articolo 29 del decreto, si valuti l'opportunità di sopprimere la previsione di cui alla lettera b) del comma 7 che consente l'accesso alle agevolazioni soltanto alle aziende che operano in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, al fine di non escludere dal sistema di agevolazioni il sistema del terziario di mercato;
g) all'articolo 31 si valuti l'opportunità di specificare, tra le finalità dell'istituendo Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, il finanziamento di progetti volti al mantenimento della produzione nel territorio in cui l'impresa ha avviato la sua attività;
h) per valorizzare le eccellenze nazionali collegate a uno specifico luogo di produzione e preservarne la continuità produttiva si valuti l'opportunità di definire una disciplina rafforzata a tutela dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale, individuandone i requisiti e prevedendone l'iscrizione obbligatoria in un apposito elenco a seguito di giusta istruttoria da parte di un Comitato istituito ad hoc presso il Ministero dello Sviluppo economico;
i) per disincentivare e sanzionare la delocalizzazione delle imprese titolari dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale, in quanto lesiva di un patrimonio storico, sociale, economico e occupazionale dell'intero territorio di riferimento, si valuti la possibilità di prevedere misure sanzionatorie più efficaci quali l'eventuale decadenza dal diritto di utilizzo del marchio stesso;
j) all'articolo 32, per rafforzare il contrasto al fenomeno della contraffazione soprattutto nei mercati esteri (extra-UE) e all'Italian Sounding, si valuti l'opportunità di apporre sulle merci interamente prodotte in Italia (ai sensi della norma doganale UE, articolo 60, comma 1, del Codice doganale comunitario) un simbolo grafico recante insieme l'emblema dello Stato italiano e la dizione «Made in Italy», le cui modalità di rilascio siano definite con decreto del Ministero dello Sviluppo economico;Pag. 85
k) con riferimento agli interventi in favore delle Zone Economiche Speciali previsti dall'articolo 34 del decreto si valuti l'opportunità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, di ampliare le aree di intervento della normativa vigente a quelle contigue ai principali porti strategici;
l) si valuti la possibilità di applicare per il futuro misure incentivanti, anche temporalmente circoscritte, nelle regioni del Centro-Nord che comprendono almeno un'area portuale, onde creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese;
m) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse in favore delle zone franche urbane ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza», anche per l'annualità 2019;
n) si valuti la possibilità di applicare, anche per un periodo di tempo circoscritto, alle province frontaliere italiane un regime tributario più favorevole per attenuare gli squilibri concorrenziali per le imprese di quei territori connessi alla loro collocazione geografica;
o) all'articolo 49, relativo al credito di imposta riconosciuto per la partecipazione alle Fiere internazionali, si valuti l'opportunità di prevedere uno stanziamento adeguato a garantire l'accesso all'agevolazione ad un numero maggiore di aziende, magari, se necessario, anche riducendo il tetto massimo previsto per ciascun intervento;
p) valutino le Commissioni di merito di adottare nel testo del decreto-legge misure urgenti di sostegno e rilancio del settore termale.
ALLEGATO 2
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007 (C. 1679 Petrocelli, approvata dal Senato).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007 (C. 1679 Petrocelli, approvata dal Senato),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.