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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 luglio 2019
219.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di obbligo di installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici)

  1. È fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di dotarsi, entro il 31 dicembre 2022, di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120, come modificata dalla presente legge, nel rispetto delle modalità indicate dalle Linee-guida di cui all'accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministero della salute 18 marzo 2011.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministeri interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i parametri e i criteri in base ai quali assegnare la priorità nell'obbligo di installazione della suddetta apparecchiatura medica nei luoghi di pertinenza delle amministrazioni e degli enti di cui al comma 1. I predetti parametri e criteri devono tener conto dell'apertura al pubblico, della loro ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso e, ove possibile, l'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in relazione alla serie storica. È comunque da ritenersi prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università, secondo i criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto di cui al presente comma.
  3. All'obbligo di cui al comma 1, e con le modalità di cui al comma 2, sono tenuti gli scali aerei, ferroviari e marittimi, nonché i mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, che effettuano tratte con una percorrenza continuata di una durata di almeno quattro ore.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, opportunamente segnalati da adeguata cartellonistica, nonché eventuali deroghe dal medesimo obbligo di installazione, favorendo laddove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili h 24 anche alla comunità.
  5. Per le procedure di acquisto dei DAE esterni, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 si avvalgono degli strumenti di Pag. 282acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. ovvero dalle centrali di committenza regionali.
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono stanziate, quale contributo dello Stato, risorse nei limiti di 4 milioni euro per il 2020 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  7. A copertura degli oneri di cui al comma 8 si provvede, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nei limiti ivi previsti, mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 2.
(Installazione dei DAE nei luoghi pubblici)

  1. Gli enti territoriali adottano propri regolamenti al fine di prevedere l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, 24 ore su 24, adeguatamente segnalate. Le postazioni sono dotate di sistemi automatici di chiamata e segnalazione ai servizi d'emergenza.
  2. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili, 24 ore su 24, anche dall'esterno rispetto al luogo stesso e devono essere muniti di apposita segnaletica che indichi la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.
  3. Gli enti territoriali incentivano, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, le installazioni di DAE semiautomatici e automatici nei centri commerciali, condomini, alberghi e strutture aperte al pubblico nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 3.
(Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120)

  1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. In ogni caso, non sono punibili le azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti non in possesso dei predetti requisiti che agiscano per stato di necessità ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco»;
   b) il titolo è sostituito dal seguente: «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extra ospedaliero».

Articolo 4.
(Dotazione e utilizzo dei DAE da parte delle società sportive dilettantistiche e professionistiche)

  1. All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11, dopo le parole: «professionistiche che dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «sia durante le competizioni sia durante gli allenamenti e le altre attività correlate compresi trasferimenti e ritiri,»;Pag. 283
   b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
  «11-bis. È fatto obbligo alle società sportive di cui al comma 11, che utilizzano gli spazi di impianti pubblici, di condividere il dispositivo DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. Ove l'impianto sportivo coincida con quello di una scuola, è fatto obbligo, tramite stipulazione di un accordo formale, di condividere il dispositivo DAE con l'istituto scolastico. In ogni caso, il dispositivo DAE deve essere notificato e registrato presso la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente a cui deve essere altresì comunicato, attraverso opportuna modulistica informatica, la precisa collocazione del dispositivo, le sue caratteristiche, marca e modello, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili quali batterie e piastre adesive.».

  2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede a modificare il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 5.
(Introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e uso del DAE)

  1. Al comma 10, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le iniziative di formazione di cui al presente comma devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e l'uso del defibrillatore esterno. Le predette iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo tecnico e ausiliario.».
  2. Ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, provvede ad organizzare le iniziative di formazione di cui al comma 10, articolo 1, legge 13 luglio 2015, n. 107, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, programmando le attività, anche in rete di scuole, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato.

Articolo 6.
(Registrazione dei DAE presso le Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118)

  1. Al fine di consentire la localizzazione del DAE più vicino in caso di un evento di arresto cardiaco, e fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati che siano già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, specificando il numero di dispositivi, le caratteristiche, marca e modello, la loro precisa ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso della certificazione all'uso dei DAE. Per l'acquisto dei DAE successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all'atto della vendita il fornitore o il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall'acquirente, l'indirizzo dove è prevista l'installazione del DAE e il nominativo del medesimo acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.
  2. Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato ai sensi del comma 1 deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza sullo stesso. La Centrale operativa del sistema di emergenza Pag. 284sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall'acquirente, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili.
  3. Presso il Ministero della salute è istituito il registro nazionale informatizzato dei DAE installati in luoghi pubblici e privati.
  4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la realizzazione del registro di cui al comma 3, attraverso le informazioni trasmesse dalle Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118.
  5. I DAE sono connessi al sistema di monitoraggio remoto rappresentato dalla Centrale operativa del 118 più vicina. Il monitoraggio del dispositivo consente di indicare lo stato operativo in tempo reale, la tracciabilità della scadenza delle parti deteriorabili, quali piastre adesive e batteria, e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.

Articolo 7.
(Applicazioni mobili, software e obbligo istruzioni)

  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'unica applicazione mobile con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale e di software integrati con le Centrali operative regionali del 118, per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE esterni, al fine di allertare e reclutare i possibili primi soccorritori e localizzare il DAE più vicino. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione di cui al presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria nei database della Centrale operativa del 118 territorialmente competente, che hanno sostenuto e superato il corso BLSD.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti di 250.000 euro per l'anno 2019 e 500.000 euro per l'anno 2020, mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Centrali operative del 118 presenti sul territorio nazionale sono tenute a impartire al telefono, secondo un protocollo definito e standardizzato predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni «pre-arrivo» sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e sull'uso del DAE nonché, ove possibile, a fornire indicazioni sulla posizione del DAE più vicino.

Articolo 8.
(Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

  1. Dopo il numero 1-quater) della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «1-quinquies) defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.».
  2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede:
   a) per l'anno 2019, mediante riduzione di 1 milione di euro della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre Pag. 2852004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) dall'anno 2020, mediante riduzione di 4 milioni di euro annui, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 9.
(Campagne di informazione e di sensibilizzazione)

  1. Al fine di promuovere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove ogni anno negli istituti di istruzione primaria e secondaria una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti, finalizzata a informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, sulla base dei contenuti e delle indicazioni già previste da enti nazionali e internazionali.
  2. Il Ministero della salute promuove, inoltre, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita, provvedendo altresì ad informare in modo adeguato sull'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni in caso di intervento su soggetti colpiti da un arresto cardiaco. L'attività di informazione e comunicazione di cui al presente comma costituisce messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
  3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 e 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.